ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 215

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
18 agosto 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 966/2007 della Commissione, del 17 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 967/2007 della Commissione, del 17 agosto 2007, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola)

3

 

*

Regolamento (CE) n. 968/2007 della Commissione, del 17 agosto 2007, relativo al contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2007/2008

4

 

*

Regolamento (CE) n. 969/2007 della Commissione, del 17 agosto 2007, recante ottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

6

 

*

Regolamento (CE) n. 970/2007 della Commissione, del 17 agosto 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1184/2005 del Consiglio, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell’ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur

16

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/563/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 1o agosto 2007, recante modifica della decisione 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti, per quanto riguarda le mandorle e i prodotti derivati originari o provenienti dagli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2007) 3613]  ( 1 )

18

 

 

2007/564/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 agosto 2007, che esonera taluni servizi del settore postale in Finlandia, escluse le Isole Åland, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [notificata con il numero C(2007) 3700]  ( 1 )

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio, del 22 febbraio 2007, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 59 del 27.2.2007)

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/1


REGOLAMENTO (CE) N. 966/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

48,8

TR

60,0

XK

43,2

XS

33,5

ZZ

46,4

0707 00 05

TR

134,7

ZZ

134,7

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

64,0

UY

52,9

ZA

54,0

ZZ

57,0

0806 10 10

EG

148,4

MA

138,0

TR

99,7

US

164,3

ZZ

137,6

0808 10 80

AR

64,4

BR

77,5

CL

77,6

CN

89,9

NZ

92,5

US

101,0

ZA

84,9

ZZ

84,0

0808 20 50

AR

52,9

NZ

109,7

TR

125,7

ZA

94,4

ZZ

95,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

132,3

US

172,7

ZA

80,5

ZZ

128,5

0809 40 05

IL

153,3

ZZ

153,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


18.8.2007   

IT

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L 215/3


REGOLAMENTO (CE) N. 967/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2007

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 628/2007 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportate dopo il 17 agosto 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 628/2007 per le uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 17 agosto e prima del 1o novembre 2007, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 548/2007 (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 3).

(3)  GU L 145 del 7.6.2007, pag. 7.


18.8.2007   

IT

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L 215/4


REGOLAMENTO (CE) N. 968/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2007

relativo al contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione previsto dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per la campagna vitivinicola 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nelle regioni classificate come regioni dell’obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2), il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione non può superare il 75 % di tali costi.

(2)

A decorrere dal 1o gennaio 2007 il regolamento (CE) n. 1260/1999 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (3), che reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l’obiettivo 1 concerneva le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) il cui PIL pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d’acquisto, era inferiore al 75 % della media comunitaria. A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, tali regioni sono ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza».

(3)

Alcune regioni che rientravano nell’obiettivo 1 non rientrano nell’obiettivo «Convergenza». Viceversa, il territorio della Bulgaria e della Romania rientra nell’obiettivo «Convergenza» sebbene non rientrasse, com’è ovvio, nell’obiettivo 1.

(4)

Ai fini dell’applicazione dei piani di ristrutturazione e di riconversione da elaborare e da approvare per la campagna viticola 2007/08, ciò è fonte di problemi pratici specifici, in quanto l’attuale testo dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 non consente di assegnare il tasso di finanziamento più elevato né alle regioni dell’obiettivo 1, che non esistono più, né alle regioni dell’obiettivo «Convergenza», che non sono oggetto di tale disposizione. Eppure l’obiettivo dovrebbe essere chiaramente quello di assegnare un tasso di finanziamento più elevato alle regioni meno sviluppate.

(5)

La vigente disposizione transitoria contenuta nel regolamento (CE) n. 225/2007 della Commissione (4) fornisce una soluzione solo per la campagna viticola 2006/07. In attesa della riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è pertanto opportuno prevedere, per la campagna viticola 2007/08, la possibilità di concedere il tasso di finanziamento più elevato previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 alle regioni dell’obiettivo «Convergenza».

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 2007/08, l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 si applica alle regioni dell’obiettivo «Convergenza» ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad esclusione delle regioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).

(4)  GU L 64 del 2.3.2007, pag. 25.


18.8.2007   

IT

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L 215/6


REGOLAMENTO (CE) N. 969/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2007

recante ottantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 18 e il 27 luglio 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 859/2007 (GU L 190 del 21.7.2007, pag. 7).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue.

1)

La voce «Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd al-Hadi al-Iraqi, c) Abu Abdallah]. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: alto funzionario di Al-Qaeda.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah]. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: a) alto funzionario di Al-Qaeda, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007.»

2)

La voce «Jalil, Abdul, Mullah (Vice ministro degli esteri)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Funzione: Vice ministro degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: distretto di Arghandaab, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan, b) membro del Taliban’s leadership Council dal maggio 2007.»

3)

La voce «Abdul Qadeer. Titolo: Generale. Funzione: Addetto militare, “Ambasciata” talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000974 (passaporto afgano)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Qadeer Abdul Baseer. Titolo: a) Generale, b) Maulavi. Funzione: Addetto militare, “Ambasciata” talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1964. Luogo di nascita: Nangarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000974 (passaporto afgano). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006.»

4)

La voce «Mutawakil, Abdul Wakil (Ministro degli esteri)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (alias Abdul Wakil Mutawakil). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli esteri del regime dei Talibani. Indirizzo: Spin Kalay intersection, distretto di Khan Mina, Khoshhal, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: distretto di Maiwand, provincia di Kandahar, Afghanistan. Passaporto n.: a) OR 35914 (passaporto afgano rilasciato il 26.8.2005, valido fino al 27.3.2008). Numero di identificazione nazionale: 615565. Nazionalità: afgana.»

5)

La voce «Hottak, M. Musa, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Titolo: a) Maulavi, b) Haji. Funzione: Vice ministro della pianificazione del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Deh Now, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: distretto di Jelrez, Maidan, provincia di Wardak, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro del parlamento eletto della provincia di Wardak, b) vice capo della commissione per la sicurezza interna del parlamento afgano dal maggio 2007.»

6)

La voce «Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (Ministro dell’Haj e delle questioni religiose)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Sayyed Ghiassouddine Agha [alias a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin]. Titolo: Maulavi. Funzione: a) Ministro dell’Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, b) Ministro dell’istruzione del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile della provincia di Faryab, Afghanistan, dal maggio 2007.»

7)

La voce «Ahmadulla, Qari (Ministro della sicurezza (Intelligence))» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ahmadullah (alias Ahmadulla) Titolo: Qari. Funzione: Ministro della sicurezza (Intelligence) del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1975. Luogo di nascita: distretto di Qarabagh, provincia di Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

8)

La voce «Tariq Anwar El-Sayed Ahmed [alias (a) Hamdi Ahmad Farag, (b) Amr al-Fatih Fathi]. Nato il 15.3.1963 ad Alessandria d’Egitto.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Tariq Anwar El Sayed Ahmed [alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi]. Data di nascita: 15.3.1963. Luogo di nascita: Alessandria, Egitto. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nell’ottobre 2001.»

9)

La voce «Bari, Abdul, Maulavi (Governatore della Provincia di Helmand)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Bari Akhund (alias Haji Mullah Sahib). Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Helmand sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1953. Luogo di nascita: provincia di Helmand, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro, insieme ad altre sei persone, del Taliban leadership committee di Kandahar, Afghanistan, dal maggio 2007, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

10)

La voce «Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (Ministro della difesa)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ubaidullah Akhund [alias a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund]. Titolo a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Funzione: Ministro della difesa del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei vice del Mullah Omar, b) membro della leadership dei Talibani, responsabile delle operazioni militari.»

11)

La voce «Al-Jaziri, Abu Bakr; cittadinanza algerina; indirizzo: Peshawar (Pakistan) — membro dell’Afghan Support Committee» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Nazionalità: a) algerina, b) palestinese; Indirizzo: Peshawar, Pakistan. Altre informazioni: a) membro dell’Afghan Support Committee (ASC), b) intermediario di Al-Qaida ed esperto in comunicazione.»

12)

La voce «Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias (a) Abu Musab Al-Zarqawi; (b) Muhannad; (c) Al-Muhajer; (d) Garib, (e) Abou Musaab El Zarquawi, (f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, (g) Al Zarqawi Abu Musa’ab, (h) Al Zarqawi Abu Musab, (i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, (j) Alkhalayleh Ahmed, (k) Azzarkaoui Abou Moussab, (l) El Zarquawi Abu Musaab, (m) Zarkaoui Abou Moussaab, (n) Abu Ahmad, (o) Abu Ibrahim]. Data di nascita: (a) 30.10.1966, (b) 20.10.1966. Luogo di nascita: (a) Al-Zarqaa, Giordania, (b) Al Zarqa, Giordania (c) Al Zarquaa, Giordania. N. passaporto: (a) Z 264958 (passaporto giordano rilasciato il 4.4.1999 a Al Zarqaa, Giordania), (b) 1433038 (carta d’identità giordana rilasciata il 4.4.1999 a Al Zarqaa, Giordania). Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib]. Data di nascita: 30.10.1966. Luogo di nascita: Al-Zarqaa, Giordania. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel giugno 2006.»

13)

La voce «Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias (a) Ayman Al-Zawahari, (b) Ahmed Fuad Salim, (c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, (d) Al Zawahiri Ayman, (e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, (f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, (g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, (h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, (i) Dhawahri Ayman, (j) Eddaouahiri Ayman, (k) Nur Al Deen Abu Mohammed, (l) Abu Fatma, (m) Abu Mohammed]; Titolo: (a) Doctor, (b) Dr. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. N. passaporto: (a) 1084010 (Egitto), (b) 19820215. Nazionalità: si pensa che sia cittadino egiziano. Altre informazioni: (a) dirigente operativo e militare del gruppo della Jihad, (b) ex leader della Jihad islamica egiziana, (c) stretto collaboratore di Osama bin Laden» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri [alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim]. Titolo: Dottore. Data di nascita: 19.6.1951. Luogo di nascita: Giza, Egitto. Nazionalità: si pensa che sia cittadino egiziano. Passaporto n.: a) 1084010 (Egitto), b) 19820215. Altre informazioni: a) ex dirigente operativo e militare del gruppo Jihad islamica egiziana, attualmente stretto collaboratore di Osama Bin Laden, b) vive nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

14)

La voce «Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Titolo: Maulavi. Funzione: a) Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime dei Talibani, b) segretario generale della società della Mezzaluna rossa afgana (ARCS) sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1967. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro della leadership dei Talibani dal maggio 2007, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

15)

La voce «Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar (alias (a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; (b) Al-Namer, Mohammed K.A.; (c) Abdel Rahman; (d) Abdul Rahman) Data di nascita: 19.6.1964. Luogo di nascita: Daliashliya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: Afghanistan.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c) Abdel Rahman, d) Abdul Rahman]. Data di nascita: 19.6.1964. Luogo di nascita: Dakahliya, Egitto. Nazionalità: egiziana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nell’aprile 2006.»

16)

La voce «Baradar, Mullah (Vice ministro della difesa)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Ghani Baradar (alias Mullah Baradar Akhund). Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro della difesa del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: villaggio di Weetmak, distretto di Dehrawood, provincia di Uruzgan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) appartiene alla tribù Popalzai, b) alto comandante militare dei Talibani e membro del Taliban “Quetta Council” dal maggio 2007, c) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

17)

La voce «Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Ramzi Omar]. Data di nascita: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973, (c) 15.7.1975. Luogo di nascita: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, (b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: a) yemenita, b) sudanese. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad “Abdallah Ba” Amar, k) Ramzi Omar]. Data di nascita: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, c) 15.7.1975. Luogo di nascita: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yemen, b) Khartoum, Sudan. Nazionalità: a) yemenita, b) Sudan. Passaporto n.: 00085243 (rilasciato il 17.11.1997 a Sanaa, Yemen). Altre informazioni: a) arrestato a Karachi, Pakistan, il 30.9.2002, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007.»

18)

La voce «Rahmani, Arsalan, Maulavi (Vice ministro dell’istruzione superiore)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Arsalan Rahmani Mohammad Daulat (alias Arsala Rahmani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dell’istruzione superiore del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1941. Luogo di nascita: villagio di Khaleqdad, distretto di Urgon, provincia di Paktika, Afghanistan. Numero di identificazione nazionale: 106517. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) membro della camera alta (Mashrano Jerga) del parlamento afgano, b) capo della commissione per l’istruzione e la religione della camera alta dal maggio 2007.»

19)

La voce «Delawar, Shahabuddin, Maulavi (Vice Presidente della Corte Suprema)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Shahabuddin Delawar. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice Presidente della Corte Suprema del regime dei Talibani. Data di nascita: 1957. Luogo di nascita: provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

20)

La voce «Mohammad, Dost, Mullah (Governatore della Provincia di Ghazni)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Dost Mohammad (alias Doost Mohammad). Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Ghazni sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1968 e il 1973. Luogo di nascita: distretto di Daman, provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) è uno dei comandanti militari dei Talibani dal maggio 2007, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

21)

La voce «Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell’industria)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Mohammad Azam Elmi. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle miniere e dell’industria del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel 2005.»

22)

La voce «Ezatullah, Maulavi (Vice ministro della pianificazione)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ezatullah. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro della pianificazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1957. Luogo di nascita: provincia di Laghman, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

23)

La voce «alias AHMED IL TANZANIANO; alias FOOPIE; alias FUPI; alias AHMAD, Abu Bakr; alias AHMED, A; alias AHMED, Abubakar; alias AHMED, Abubakar K.; alias AHMED, Abubakar Khalfan; alias AHMED, Abubakary K.; alias AHMED, Ahmed Khalfan; alias AL TANZANI, Ahmad; alias ALI, Ahmed Khalfan; alias BAKR, Abu; alias GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; alias GHAILANI, Ahmed; alias GHILANI, Ahmad Khalafan; alias HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; alias KHABAR, Abu; alias KHALFAN, Ahmed; alias MOHAMMED, Shariff Omar); nato il 14.3.1974 o il 13.4.1974 o il 14.4.1974 o l’1.8.1970 a Zanzibar (Tanzania); cittadinanza tanzaniana.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ahmed Khalfan Ghailani [alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu]. Data di nascita: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Luogo di nascita: Zanzibar, Tanzania. Nazionalità: Tanzania. Altre informazioni: arrestato nel luglio 2004 e in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007.»

24)

La voce «Nuristani, Rostam, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Rustum Hanafi Habibullah (alias Rostam Nuristani). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Dara Kolum, distretto di Do Aab, provincia di Nuristan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile della provincia di Nuristan, Afghanistan, dal maggio 2007.»

25)

La voce «Haqani, Djallalouddine, Maulavi (Ministro degli affari frontalieri)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Jallalouddine Haqani [alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani]. Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1942. Luogo di nascita: provincia di Khost, distretto di Zadran, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) leader attivo dei Talibani, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

26)

La voce «Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (Vice ministro delle miniere e dell’industria)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro delle miniere e dell’industria del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1952. Luogo di nascita: provincia di Kunar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman, Afghanistan.»

27)

La voce «Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Mohammad Salim Haqqani. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro per la prevenzione del vizio e la diffusione della virtù del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1967. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: della provincia di Laghman.»

28)

La voce «Haqqani, Moslim, Maulavi (Vice ministro dell’Haj e delle questioni religiose)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Moslim Haqqani. Titolo: Maulavi. Funzione: a) Vice ministro dell’Haj e delle questioni religiose del regime dei Talibani, b) Vice ministro dell’istruzione superiore del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: provincia di Baghlan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) appartiene all’etnia Pashtun della provincia di Baghlan, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

29)

La voce «Sayyed Mohammed Haqqani. Titolo: Maulavi. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) direttore degli affari amministrativi (regime dei Talibani), (b) diplomato presso la madrasa Haqqaniya in Pakistan.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Sayyed Mohammed Haqqani. (alias Sayyed Mohammad Haqqani). Titolo: Mullah. Funzione: a) Direttore degli affari amministrativi del regime dei Talibani, b) Responsabile dell’informazione e della cultura nella provincia di Kandahar durante il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1965. Luogo di nascita: provincia di Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) diplomato presso la madrasa Haqqaniya in Pakistan, b) si ritiene che abbia avuto strette relazioni con il leader talibano Mullah Mohammad Omar, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

30)

La voce «Zayn al-Abidin Muhammad Hussein [alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, (f) Abu Zubaydah, (g) Tariq]. Data di nascita: 12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Passaporto n.: 484824 (passaporto egiziano rilasciato il 18.1.1984 dall’ambasciata egiziana di Riyadh). Altre informazioni: strettamente collegato a Osama bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq Hani]. Data di nascita: 12.3.1971. Luogo di nascita: Riyadh, Arabia Saudita. Nazionalità: palestinese. Passaporto n.: 484824 (passaporto egiziano rilasciato il 18.1.1984 dall’ambasciata egiziana di Riyadh). Altre informazioni: a) strettamente collegato a Osama Bin Laden e coinvolto negli spostamenti dei terroristi. b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007.»

31)

La voce «Haqqani, Najibullah, Maulavi (Vice ministro dei lavori pubblici)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Titolo: Maulavi. Funzione: a) Vice ministro dei lavori pubblici del regime dei Talibani, b) Vice ministro delle finanze del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) dell’Afghanistan orientale, b) membro del “Consiglio” dei Talibani nella provincia di Kunar, Afghanistan, dal maggio 2007, c) cugino di Moulavi Noor Jalal.»

32)

La voce «Nurjaman Riduan Isamuddin [alias (a) Hambali, (b) Nurjaman, (c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, (d) Hambali Bin Ending, (e) Encep Nurjaman, (f) Hambali Ending Hambali, (g) Isamuddin Riduan, (h) Isamudin Ridwan]. Data di nascita: 4.4.1964. Luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: nato a: Encep Nurjaman.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Nurjaman Riduan Isamuddin [alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin Ending, e) Encep Nurjaman, f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin Ridwan]. Data di nascita: 4.4.1964. Luogo di nascita: Cianjur, Giava occidentale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: a) nato a: Encep Nurjaman, b) in custodia cautelare negli Stati Uniti d’America dal luglio 2007.»

33)

La voce «Jamal, Qudratullah, Maulavi (Ministro dell’informazione)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Qudratullah Jamal (alias Haji Sahib). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dell’informazione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Gardez, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

34)

La voce «Rahamatullah Kakazada. Titolo: Maulavi. Funzione: Console generale, “Consolato generale” talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000952 (rilasciato il 7.1.1999).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Rahamatullah Kakazada [alias a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir]. Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Funzione: Console generale, “Consolato generale” talibano di Karachi, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000952 (passaporto afgano rilasciato il 7.1.1999). Altre informazioni: “Governatore” talibano della provincia di Ghazni, Afghanistan, dal maggio 2007.»

35)

La voce «Khaksar, Abdul Samad, Mullah (Vice ministro degli interni (Sicurezza))» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Samad Khaksar, Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Funzione: Vice ministro degli interni (Sicurezza) del regime dei Talibani. Indirizzo: provincia di Kandahar, Afghanistan. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel gennaio 2006.»

36)

La voce «Ahmed Said Zaki Khedr [alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Data di nascita: 1.3.1948. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: canadese.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Ahmed Said Zaki Khedr [alias a) Ahmed Said Al Kader, b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, c) Shaikh Said Abdul Rehman, d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman]. Data di nascita: 1.3.1948. Luogo di nascita: il Cairo, Egitto. Nazionalità: canadese. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nell’ottobre 2003.»

37)

La voce «Razaq, Abdul, Mullah (Ministro degli interni)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Razaq Akhund Lala Akhund. Titolo: Mullah. Funzione: a) Ministro degli interni del regime dei Talibani, b) capo della polizia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1958. Luogo di nascita: distretto di Spin Boldak, provincia di Kandahar, Afghanistan, nella zona che confina con il distretto di Chaman, Quetta, Pakistan. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

38)

La voce «Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (Governatore della Provincia di Logar)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Zia-ur-Rahman Madani [alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb]. Titolo: Maulavi. Funzione: Governatore della Provincia di Logar sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: Taliqan, provincia di Takhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: responsabile degli affari militari dei Talibani nella provincia di Takhar, Afghanistan, dal maggio 2007.»

39)

La voce «Habibullah Faizi. Funzione: Secondo segretario. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 010678 (rilasciato il 19.12.1993)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Habibullah Fauzi Mohammad Mangal (alias Habibullah Faizi). Titolo: Qazi. Funzione: a) Secondo segretario, “Ambasciata” talibana di Islamabad, Pakistan b) Primo segretario, “Ambasciata” talibana di Islamabad, Pakistan, c) “Ambasciatore” itinerante, d) Capo del dipartimento “Nazioni Unite” del ministero degli esteri del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: villaggio di Atal, distretto di Ander, Ghazni, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: a) D 010678 (passaporto afgano rilasciato il 19.12.1993), b) OR 733375 (passaporto afgano rilasciato il 28 giugno 2005, valido fino al 2010).»

40)

La voce «Mansur, Abdul Latif, Maulavi (Ministro dell’agricoltura)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Latif Mansur (alias Abdul Latif Mansoor). Titolo: Maulavi. Funzione: Ministro dell’agricoltura del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro del “Miram Shah Council” dei Talibani dal maggio 2007.»

41)

La voce «Mustasaed, Mullah (Presidente dell’Accademia delle scienze)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Mohammad Husayn Mustasaeed [alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed, b) Mstasaeed, c) Mostas’eed]. Titolo: Mullah. Funzione: Presidente dell’Accademia delle scienze sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1964. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

42)

La voce «Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto culturale, “Consolato generale” talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 012820 (rilasciato il 4.11.2000).» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto culturale, “Consolato generale” talibano di Peshawar, Pakistan. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Kunduz, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: SE 012820 (passaporto afgano rilasciato il 4.11.2000). Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel 2007.»

43)

La voce «Wahidyar, Ramatullah (Vice ministro per i martiri e per il rimpatrio)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Rahmatullah Wahidyar Faqir Mohammad (alias Ramatullah Wahidyar). Funzione: Vice ministro per i martiri e per il rimpatrio del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1957. Luogo di nascita: villaggio di Kotakhel, distretto di Zormat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 110675.»

44)

La voce «Abdul Kabir (alias A. Kabir). Titolo: Maulavi. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: tribù di Zardran, provincia di Paktja, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) secondo vice presidente del Consiglio dei Ministri (regime dei Talibani), (b) governatore della provincia di Nangahar, (c) capo del settore orientale, (d) partecipa a operazioni terroristiche nell’Afghanistan orientale.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Kabir Mohammad Jan (alias A. Kabir). Titolo: Maulavi. Funzione: a) Secondo vice presidente (Affari economici) del Consiglio dei ministri del regime dei Talibani, b) Governatore della provincia di Nangahar sotto il regime dei Talibani, c) Capo del settore orientale sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: tribù Zardran, provincia di Paktja, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) partecipa a operazioni terroristiche nell’Afghanistan orientale, b) si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

45)

La voce «Islam, Muhammad (Governatore della Provincia di Bamiyan)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Muhammad Islam Mohammadi. Funzione: Governatore della Provincia di Bamiyan, Afghanistan. Data di nascita: tra il 1953 e il 1958. Luogo di nascita: distretto di Rori Du-Aab, provincia di Samangan, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a quanto risulta, è deceduto nel 2007.»

46)

La voce «Mujahid, Abdul Hakim, inviato talibano alle Nazioni Unite» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Titolo: Maulavi. Funzione: inviato talibano alle Nazioni Unite. Indirizzo: distretto di Dehbori, Kabul, Afghanistan. Data di nascita: 1956. Luogo di nascita: villaggio di Khajakhel, distretto di Sharan, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Numero di identificazione nazionale: 106266.»

47)

La voce «Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (Vice ministro delle comunicazioni)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Allah Dad Tayeb Wali Muhammad [alias a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb]. Titolo: a) Mullah, b) Haji. Funzione: Vice ministro delle comunicazioni del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1963. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»

48)

La voce «Abdul Hakim Monib. Titolo: Maulavi. Funzione: vice ministro degli affari frontalieri. Data di nascita: tra il 1973 e il 1976. Luogo di nascita: distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: ha lasciato i talibani ed è entrato a far parte del governo come rappresentante del distretto di Zurmat nella Loya Jirga.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro degli affari frontalieri del regime dei Talibani. Indirizzo: a) villaggio di Hazarkhel, distretto di Zormat, provincia di Paktia, Afghanistan, b) provincia di Uruzgan, Afghanistan. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: villaggio di Hazarkhel, distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 004548 (passaporto afgano). Numero di identificazione nazionale: 22273. Altre informazioni: a) ha lasciato i talibani ed è entrato a far parte del governo come rappresentante del distretto di Zurmat nella Loya Jirga, b) governatore della provincia di Uruzgan, Afghanistan, dal maggio 2007.»

49)

La voce «Nyazi, Manan, Mullah (Governatore della Provincia di Kabul)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Manan Nyazi [alias a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai]. Titolo: Mullah. Funzione: Governatore della provincia di Kabul sotto il regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Pashtoon Zarghoon, provincia di Herat, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan.»

50)

La voce «Paktis, Abdul Satar, Dr, (Ministero degli esteri, servizio protocollo)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Satar Paktin [alias a) Abdul Sattar Paktis]. Titolo: Dottore. Funzione: a) servizio protocollo., Ministero degli esteri del regime dei Talibani, b) Vice ministro della pubblica sanità del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Charkh, provincia di Logar, Afghanistan. Luogo di nascita: Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: arrestato nel 2005 e rimpatriato in Afghanistan.»

51)

La voce «Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (Vice ministro della pubblica istruzione)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul [alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb]. Titolo: a) Mullah, b) Maulavi. Funzione: Vice ministro della pubblica istruzione del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1968. Luogo di nascita: distretto di Darzab, provincia di Faryab, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: membro dei Talibani responsabile della provincia di Jawzjan, Afghanistan, dal maggio 2007.»

52)

La voce «Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (Vice ministro del commercio)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (alias Faiz Mohammad Faizan). Titolo: Maulavi. Funzione: Vice ministro del commercio del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Khair Kot, provincia di Paktika, Afghanistan. Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: distretto di Khair Kot, provincia di Paktika, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: il numero della carta di elettore è 07503858.»

53)

La voce «Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (Addetto al rimpatrio dell’“Ambasciata” talibana di Islamabad)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Ghafar Qurishi (alias Abdul Ghaffar Qureshi). Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto al rimpatrio dell’“Ambasciata” talibana di Islamabad. Nazionalità: afgana.»

54)

La voce «Al-Haq, Amin (alias Amin, Muhammad; alias Ah Haq, Dott. Amin; alias UL HAQ, Dott. Amin); nato nel 1960 nella Provincia di Nangahar, Afghanistan» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin]. Data di nascita: 1960. Luogo di nascita: provincia di Nangahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) coordinatore della sicurezza di Osama bin Laden, b) rimpatriato in Afghanistan nel febbraio 2006.»

55)

La voce «Qalamudin Muhmand (alias Qalamuddin). Titolo: Maulavi. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: provincia di Ningarhar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: (a) vice ministro dell’Haj (regime dei Talibani), (b) capo del comitato olimpico, (c) nel luglio 2003 si trovava in custodia cautelare a Kabul, Afghanistan.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Qalamudin Sar Andaz (alias Qalamuddin). Titolo: Maulavi. Funzione: a) Vice ministro dell’Haj del regime dei Talibani, b) Capo del comitato olimpico del regime dei Talibani. Indirizzo: distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Data di nascita: tra il 1958 e il 1963. Luogo di nascita: distretto di Baraki Barak, provincia di Logar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: nel luglio 2003 si trovava in custodia cautelare a Kabul, Afghanistan. Rilasciato nel 2005.»

56)

La voce «Mansour, Akhtar Mohammad (Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed [alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor]. Titolo: a) Maulavi, b) Mullah. Funzione: Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile del regime dei Talibani. Data di nascita: circa 1960. Luogo di nascita: a) Kandahar, Afghanistan, b) Kalanko Joftian, distretto di Zurmat, provincia di Paktia, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) rimpatriato in Afghanistan nel settembre 2006, b) membro della leadership dei Talibani, c) attivo nelle province di Khost, Paktia e Paktika, Afghanistan, dal maggio 2007; “Governatore” talibano di Kandahar dal maggio 2007.»

57)

La voce «Nazirullah Aanafi. Titolo: Maulavi. Funzione: Addetto commerciale, “Ambasciata” talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (rilasciato il 30.6.1998)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Nazirullah Aanafi Waliullah. Titolo: a) Maulavi, b) Haji. Funzione: Addetto commerciale, “Ambasciata” talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1962. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 000912 (passaporto afgano rilasciato il 30.6.1998). Altre informazioni: rimpatriato in Afghanistan nell’ottobre 2006.»

58)

La voce «Abdul Salam Zaeef. Mullah. Funzione: a) Viceministro delle miniere e dell’industria, b) Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, “Ambasciata” talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001215 (rilasciato il 29.8.2000)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Salam Zaeef (alias Abdussalam Zaeef). Titolo: Mullah. Funzione: a) Vice ministro delle miniere e dell’industria del regime dei Talibani, b) Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, “Ambasciata” talibana di Islamabad, Pakistan. Data di nascita: 1968. Luogo di nascita: Kandahar, Afghanistan. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: D 001215 (passaporto afgano rilasciato il 29.8.2000). Altre informazioni: arrestato e rimpatriato in Afghanistan. Rilasciato. Vive a Kabul dal maggio 2007.»

59)

La voce «Zahed, Abdul Rahman (Vice ministro degli esteri)» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Rahman Zahed (alias Abdul Rehman Zahid). Titolo: Mullah. Funzione: Vice ministro degli esteri del regime dei Talibani. Data di nascita: tra il 1963 e il 1968. Luogo di nascita: provincia di Logar, distretto di Kharwar, Afghanistan. Nazionalità: afgana.»


18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/16


REGOLAMENTO (CE) N. 970/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1184/2005 del Consiglio, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell’ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1184/2005 del 18 luglio 2005 del Consiglio, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell’ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1184/2005 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 7 agosto 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha modificato l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1184/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1184/2005 del Consiglio è così modificato:

(1)

La voce «Gaffar Mohamed ELHASSAN. Titolo: generale di divisione. Altre informazioni: comandante dell’aeronautica sudanese nella regione militare occidentale» è sostituita dal seguente:

«Gaffar Mohammed Elhassan (alias Gaffar Mohmed Elhassan). Titolo: generale di divisione. Funzione: comandante dell’aeronautica sudanese nella regione militare occidentale. Data di nascita: 24.6.1953.»

(2)

La voce «Gabril Abdul Kareem BADRI. Altre informazioni: comandante del movimento nazionale per la riforma e lo sviluppo» è sostituita dal seguente:

«Gabril Abdul Kareem Badri (alias Gibril Abdul Kareem Barey). Titolo: generale. Funzione: comandante del movimento nazionale per la riforma e lo sviluppo».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

18.8.2007   

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L 215/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2007

recante modifica della decisione 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti, per quanto riguarda le mandorle e i prodotti derivati originari o provenienti dagli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2007) 3613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/563/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/504/CE della Commissione (2) stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti.

(2)

Come ha osservato il comitato scientifico per l’alimentazione umana, l’aflatossina B1 è un potente cancerogeno genotossico che aumenta, anche a basse dosi, il rischio di cancro del fegato. Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3), stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatossine nei prodotti alimentari. Tuttavia, il crescente numero di notifiche ricevute nel 2005 e nel 2006 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha mostrato che le mandorle e i prodotti derivati provenienti dagli Stati Uniti d’America presentavano regolarmente tenori di aflatossine superiori a quelli massimi previsti.

(3)

Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nella Comunità. È pertanto opportuno adottare misure particolari a livello comunitario.

(4)

L’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha effettuato una missione negli Stati Uniti d’America dall’11 al 15 settembre 2006 al fine di valutare i sistemi vigenti per il controllo della contaminazione da aflatossine delle mandorle destinate all’esportazione verso la Comunità (4). Tale missione ha rivelato l’assenza di qualsiasi obbligo legale di controllo dei tenori di aflatossine nelle fasi della produzione e della trasformazione delle mandorle e l’incapacità dell’attuale sistema di controllo di fornire garanzie riguardanti la conformità dei prodotti esportati alle norme comunitarie. Ha inoltre rivelato che i laboratori visitati non offrivano alcuna garanzia per le esportazioni e ha evidenziato carenze rispetto a quasi tutti i requisiti della norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».

(5)

In seguito alla relazione dell’UAV, gli Stati Uniti d’America hanno annunciato l’intenzione di adottare misure per colmare tali lacune. Le misure proposte non sono tuttavia sufficienti a garantire che le future partite di mandorle siano conformi alla legislazione comunitaria sulle aflatossine, in particolare a causa del carattere volontario del sistema di controllo delle aflatossine stesse. È quindi opportuno sottoporre le mandorle e i prodotti derivati originari o provenienti dagli Stati Uniti d’America a condizioni rigorose per garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica.

(6)

Nell’interesse della salute pubblica, tutte le partite di mandorle e di prodotti derivati importate dagli Stati Uniti d’America nella Comunità, che non rientrino nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (VASP) adottato dall’Almond Board of California nel maggio 2006, devono essere sottoposte dall’autorità competente dello Stato membro importatore a un campionamento e un’analisi per la determinazione del tenore di aflatossine prima di essere commercializzate. Le partite che rientrano nel VASP devono essere accompagnate da un certificato sanitario ed essere oggetto di controlli casuali e di analisi presso il punto d’importazione nella Comunità. Le misure saranno riesaminate entro un anno, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e delle garanzie supplementari fornite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/504/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) a g), nonché ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle lettere da b) a g) o contenenti una quantità rilevante degli stessi. Essa non si applica, tuttavia, alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non supera i 5 kg.»;

b)

al secondo comma:

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I prodotti alimentari sono considerati contenenti una quantità rilevante dei prodotti alimentari di cui alle lettere da b) a g) quando questi ultimi sono presenti in una percentuale uguale o superiore al 10 %.»,

sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f)

i seguenti prodotti alimentari originari o provenienti dagli Stati Uniti d’America, che rientrano nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) adottato dall’Almond Board of California nel maggio 2006:

i)

le mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice CN 0802 11 o 0802 12;

ii)

le mandorle tostate di cui ai codici CN 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii)

i miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice CN 0813 50 e contenenti mandorle;

g)

i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti d’America, che non rientrano nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine:

i)

le mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice CN 0802 11 o 0802 12;

ii)

le mandorle tostate di cui ai codici CN 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii)

i miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice CN 0813 50 e contenenti mandorle.»;

2)

all’articolo 3:

a)

al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

Il ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8.   In deroga ai paragrafi da 1 a 6, le partite di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera g), possono essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e dell’analisi e da un certificato sanitario.»;

3)

all’articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f)

per circa il 5 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America, di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera f);

g)

per ogni partita dei prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America di cui all’articolo 1, secondo comma, lettera g).»;

4)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Ulteriori condizioni per l’importazione di prodotti alimentari dagli Stati Uniti d’America

1.   Per quanto riguarda le importazioni dagli Stati Uniti d’America, l’analisi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, deve essere effettuata da un laboratorio riconosciuto dall’USDA per l’analisi delle aflatossine o da un laboratorio oggetto della procedura di riconoscimento da parte dell’USDA, che sia stato accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025.

Tuttavia, qualora il laboratorio non sia stato ancora accreditato in base a tale norma, deve:

a)

aver avviato e avere in corso le necessarie procedure di accreditamento;

b)

fornire garanzie sufficienti in merito all’esistenza di sistemi di controllo della qualità per le analisi di aflatossine da esso effettuate.

2.   Il certificato sanitario di cui all’articolo 3, paragrafo 1, che accompagna le partite di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), contiene un riferimento al piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine.»;

5)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Costi collegati all’importazione di prodotti alimentari dal Brasile, dall’Iran e dagli Stati Uniti d’America

1.   Tutti i costi relativi al campionamento, all’analisi e al magazzinaggio, nonché al rilascio dei documenti ufficiali d’accompagnamento e alle copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 3, per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile, dall’Iran e dagli Stati Uniti d’America, di cui all’articolo 1, secondo comma, lettere a), d) e g), e per i prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle suddette lettere o contenenti gli stessi sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.

2.   Tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in relazione alla non conformità delle partite di prodotti alimentari di cui all’articolo 1, secondo comma, lettere da a) a g), e dei prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle suddette lettere o contenenti gli stessi sono sostenuti dall’operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.

La presente decisione non si applica alle partite di mandorle e di prodotti derivati che abbiano lasciato gli Stati Uniti d’America anteriormente al 1o settembre 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2007/459/CE (GU L 174 del 4.7.2007, pag. 8).

(3)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(4)  Relazione di una missione effettuata negli Stati Uniti d’America dall’11 settembre al 15 settembre 2006 al fine di valutare i sistemi vigenti per il controllo della contaminazione da aflatossine delle mandorle destinate all’esportazione verso l’Unione europea [DG (SANCO)/8300/2006 — MR].


18.8.2007   

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L 215/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2007

che esonera taluni servizi del settore postale in Finlandia, escluse le Isole Åland, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

[notificata con il numero C(2007) 3700]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,

vista la richiesta presentata dalla Finlandia tramite e-mail il 9 febbraio 2007,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

I.   I FATTI

(1)

Il 9 febbraio 2007 la Finlandia ha presentato alla Commissione, tramite e-mail, una richiesta a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE. Tramite e-mail del 21 marzo 2007, del 18 aprile 2007 e del 15 maggio 2007 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che sono state trasmesse dalle autorità finlandesi con messaggi e-mail del 4 aprile 2007, del 24 aprile 2007 e del 16 maggio 2007.

(2)

La richiesta presentata dalla Finlandia per conto di Suomen Posti Oyj, che a partire dal 1o giugno 2007 ha preso il nome di Itella Oyj (di seguito le «poste finlandesi») riguarda taluni servizi postali nonché servizi diversi da quelli postali in Finlandia, escluse le Isole Åland. I servizi descritti nella richiesta sono i seguenti:

a)

servizi lettere indirizzate [Consumer to Consumer (CtC), Consumer to Business (CtB), Business to Business (BtB) and Business to Consumer (BtC)], sia nazionali che internazionali;

b)

servizi pubblicità diretta per corrispondenza con indirizzo;

c)

servizi pubblicità diretta per corrispondenza senza indirizzo;

d)

servizi pacchi ordinari BtB, nazionali e internazionali;

e)

servizi pacchi ordinari BtC, nazionali e internazionali;

f)

servizi pacchi ordinari per i consumatori (CtC e CtB), nazionali e internazionali;

g)

servizi pacchi espressi o via corriere, nazionali e internazionali;

h)

recapito rapido di giornali;

i)

recapito ordinario di giornali;

j)

servizi merci leggere (chiamati anche consegne uniche) e trasporto merci;

k)

deposito;

l)

logistica contrattuale;

m)

soluzioni globali per la pubblicità diretta per corrispondenza;

n)

servizi tipografici;

o)

gestione dei dati;

p)

servizi di transazioni elettroniche;

q)

servizi di filatelia.

(3)

La richiesta è accompagnata dalle conclusioni dell’autorità nazionale indipendente, Kilpailuvirasto/Konkurrensverket (autorità finlandese per la concorrenza) che, da un lato, non vede «motivi particolari per opporsi alla concessione dell’esclusione di cui all’articolo 30…», mentre dall’altro dichiara che «si dovrebbe tenere presente che le poste finlandesi godono ancora di una posizione molto forte sul mercato per quanto concerne l’attività di base tradizionale, vale a dire la raccolta e il recapito di lettere, pacchi e altri articoli con indirizzo, anche se in Finlandia l’intero settore postale è stato aperto alla concorrenza fin dal 1994 sulla base della legge sulle operazioni postali. Tuttavia non si è sviluppata alcuna concorrenza nelle attività di base tradizionali delle poste finlandesi …».

II.   CONTESTO GIURIDICO

(4)

L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che i contratti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L’accesso al mercato è ritenuto libero se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione comunitaria che dà accesso a un determinato settore, o parte di esso.

(5)

Poiché la Finlandia ha attuato e applicato la direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (2), l’accesso al mercato dovrebbe essere ritenuto libero in conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2004/17/CE. L’esposizione diretta alla concorrenza in un mercato specifico dev’essere valutata in base a vari criteri, nessuno dei quali è determinante di per sé.

(6)

Per quanto riguarda i mercati interessati dalla decisione, un parametro da considerare è la quota di mercato degli operatori principali su un determinato mercato. Un secondo criterio è il grado di concentrazione su tali mercati. Poiché le condizioni variano per le diverse attività contemplate dalla decisione, nell’esame della situazione competitiva si dovrebbe tenere conto delle situazioni specifiche dei diversi mercati.

(7)

Per quanto in taluni casi si possano contemplare definizioni di mercato più restrittive, la definizione precisa del mercato rilevante può essere lasciata aperta ai fini della presente decisione per quanto riguarda una serie di servizi elencati nella richiesta presentata dalla Finlandia in quanto il risultato dell’analisi resta immutato, che ci si basi su una definizione ristretta o su una più ampia.

(8)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme sulla concorrenza.

III.   VALUTAZIONE

(9)

In conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/17/CE, i servizi logistici, come i servizi di deposito e logistica contrattuale, e i servizi a valore aggiunto, come i servizi di gestione dati, i servizi tipografici e i servizi di transazioni elettroniche, sono coperti dalla direttiva a condizione che siano forniti da enti che forniscono anche servizi postali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/17/CE. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, tale condizione non è soddisfatta in Finlandia per quanto riguarda i servizi tipografici, di deposito, di gestione dati e di transazioni elettroniche. In Finlandia, pertanto, la direttiva 2004/17/CE non si applica alla fornitura di tali servizi.

(10)

Per quanto riguarda le lettere dei consumatori (servizi lettere indirizzate CtC e CtB, nazionali e internazionali), le poste finlandesi detengono una quota di mercato pari al 100 %. Per quanto riguarda le lettere delle imprese, la quota di mercato stimata varia fra l’85 % (per servizi di lettere indirizzate BtB, nazionali e internazionali) e il 95 % (per servizi lettere indirizzate BtC, nazionali e internazionali), mentre nessuno dei concorrenti, secondo le stime, avrebbe ottenuto una quota di mercato superiore al 10 %. Dalle informazioni disponibili emerge che le quote di mercato delle poste finlandesi per i servizi lettere indirizzate internazionali (in arrivo e in partenza) sono uguali a quelle per i servizi puramente nazionali. Secondo le autorità finlandesi, tali servizi sono esposti direttamente alla concorrenza, in primo luogo, a causa della pressione competitiva derivante dalla possibilità di sostituire le lettere cartacee «tradizionali» con mezzi di comunicazione elettronici (come e-mail o SMS) e, in secondo luogo, perché l’accesso libero espone il mercato alla concorrenza potenziale di eventuali nuovi arrivati. Per quanto riguarda la sostituzione, si noti che secondo le norme CE sulla concorrenza, la sostituibilità dovrebbe essere analizzata fra l’altro sulla base delle caratteristiche e dei prezzi dei prodotti, nonché delle barriere associate al passaggio a potenziali prodotti di sostituzione. In realtà, le caratteristiche della posta cartacea e delle comunicazioni elettroniche appaiono sostanzialmente diverse ed esisterebbero forti ostacoli al passaggio dall’una alle altre (3). Da tali osservazioni si deduce che le comunicazioni elettroniche rientrano in un mercato di prodotti diverso e non possono esercitare una concorrenza diretta nei confronti dei servizi lettere indirizzate forniti dalle poste finlandesi. Sembrerebbe inoltre che l’aumento dell’uso della posta elettronica abbia l’effetto principale di ridurre la dimensione globale del mercato della posta cartacea, piuttosto che entrare in competizione con esso. Dalle informazioni fornite, ad esempio, emerge che la reazione delle poste finlandesi al crescente ricorso alla fatturazione elettronica da parte delle banche finlandesi è stata offrire essa stessa servizi elettronici e non prendere alcuna iniziativa riguardo alle comunicazioni cartacee «tradizionali». In secondo luogo, per quanto riguarda la concorrenza potenziale, merita osservare che l’intero settore postale è aperto alla concorrenza dal 1994 ma, fino ad oggi, i concorrenti hanno acquisito una quota di mercato pari, secondo le stime, solo al 15 %, anche nei segmenti più sensibili alla concorrenza (lettere indirizzate BtB, nazionali e internazionali). Di conseguenza, nulla induce a pensare che la concorrenza potenziale svolgerà un ruolo rilevante nel prossimo futuro. In linea con le conclusioni dell’autorità nazionale indipendente, Kilpailuvirasto/Konkurrensverket (l’autorità finlandese per la concorrenza), si dovrebbe affermare che in Finlandia i servizi esaminati nel presente considerando non sono direttamente esposti alla concorrenza. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tali attività in Finlandia.

(11)

Per quanto riguarda la pubblicità diretta per corrispondenza con indirizzo, che ai fini della presente decisione comprende i recapiti indirizzati intesi come comunicazioni commerciali, la quota di mercato delle poste finlandesi è stimata al 90 %, mentre nessuno dei concorrenti ha acquisito, secondo le stime, una quota di mercato superiore al 10 %. In considerazione dell’elevato livello di concentrazione che si registra su questo mercato e in mancanza di altri indicatori di segno contrario, si dovrebbe concludere che in Finlandia i servizi di pubblicità diretta per corrispondenza con indirizzo non sono direttamente esposti alla concorrenza. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tale attività in Finlandia.

(12)

Rispetto a tali servizi, la posizione delle poste finlandesi è piuttosto forte con una quota di mercato stimata dell’80 % (4), mentre quella del maggiore concorrente (l’unico di rilievo) copre quasi il rimanente 20 % (5). In linea con le conclusioni dell’autorità finlandese per la concorrenza, si dovrebbe affermare che in Finlandia la categoria di servizi esaminata non è direttamente esposta alla concorrenza. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tali attività in Finlandia.

(13)

Con tale servizio si intende la consegna mattutina, sette giorni alla settimana, di giornali pubblicati almeno tre volte alla settimana. In tale settore la quota di mercato delle poste finlandesi è stimata a quasi tre quarti (74 %), mentre quella del concorrente maggiore è circa del 10 %. In considerazione della quota di mercato elevata delle poste finlandesi e di quella invece relativamente ridotta dei concorrenti, anche il maggiore, si dovrebbe concludere che in Finlandia il recapito rapido di giornali non è direttamente esposto alla concorrenza. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tale attività in Finlandia.

(14)

Con una quota di mercato del 100 % le poste finlandesi sono l’unico fornitore di tali servizi. Poiché questo tipo di recapito ha luogo insieme a quello delle lettere e utilizzando gli stessi circuiti delle lettere indirizzate di cui al considerando 10, valgono le stesse conclusioni quanto alla situazione competitiva, in particolare perché le diverse caratteristiche dei giornali cartacei e delle comunicazioni elettroniche sono ancora più evidenti in questo caso. Per questi motivi si dovrebbe concludere che in Finlandia il recapito ordinario di giornali non è direttamente esposto alla concorrenza. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tale attività in Finlandia.

(15)

In base alla notifica e alle informazioni supplementari presentate dalle autorità finlandesi, con soluzioni globali per la pubblicità diretta per corrispondenza si intendono combinazioni diverse di vari servizi come servizi tipografici, servizi di indirizzamento e analisi di gruppo obiettivo, riproduzione e feedback (elettronico) abbinati a servizi di pubblicità diretta per corrispondenza con e/o senza indirizzo (6). La combinazione precisa dei servizi dipende dalle esigenze dei singoli clienti. Considerate singolarmente, le quote di mercato stimate delle poste finlandesi per alcuni dei servizi che potrebbero confluire in una «soluzione globale» variano considerevolmente: pubblicità diretta per corrispondenza con indirizzo: 90 %, pubblicità diretta per corrispondenza senza indirizzo: 41 %, servizi tipografici: 36 %, servizi di gestione dati (compresi i servizi di feed-back): 4 %. Tale situazione induce a concludere che la situazione competitiva non può restare uguale indipendentemente dalla combinazione di servizi prescelta. La pubblicità diretta per corrispondenza senza indirizzo, inoltre, può essere considerata direttamente esposta alla concorrenza, mentre ciò non vale per la pubblicità diretta per corrispondenza con indirizzo. Poiché è difficile stabilire quali servizi potrebbero essere raggruppati in caso di richiesta da parte di uno o più clienti, una decisione sul regime giuridico applicabile a soluzioni globali comporterebbe una profonda incertezza giuridica. In tali circostanze, le soluzioni globali per la pubblicità diretta per corrispondenza quali definite nella notifica finlandese non possono essere oggetto di una decisione a norma dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE come categoria unica di servizi.

(16)

Su questo mercato la quota delle poste finlandesi è stimata al 41 %. Tenuto conto del grado di concentrazione sul mercato, dove la quota ottenuta dal maggiore concorrente è stimata a circa il 30 %, questi fattori dovrebbero essere considerati un’indicazione di esposizione diretta alla concorrenza.

(17)

Riguardo ai pacchi ordinari BtB nazionali, la quota di mercato delle poste finlandesi è stimata al 35 %. Per quanto riguarda i servizi internazionali, in base alle informazioni disponibili, essa sarebbe minore che per quelli nazionali, dell’ordine del 13-15 %. Tenuto conto del fatto che le quote di mercato aggregate stimate dei due maggiori concorrenti per quanto riguarda i servizi nazionali ammontano al 28 %, una percentuale non sostanzialmente diversa dalla quota di mercato delle poste finlandesi, si può concludere che tale attività è direttamente esposta alla concorrenza.

(18)

La quota di mercato delle poste finlandesi per i servizi nazionali è stimata al 63 %, che rappresenta di per sé una percentuale relativamente elevata. Per quanto riguarda i servizi internazionali, in base alle informazioni disponibili, essa sarebbe minore che per quelli nazionali, compresa fra il 13 e il 15 %. Tuttavia, la quota di mercato stimata del principale concorrente (37 % per i servizi nazionali) è superiore alla metà di quelle delle poste finlandesi, un livello che consente di esercitare un pressione concorrenziale rilevante sulle poste finlandesi. Questi fattori devono quindi essere considerati indice di un’esposizione diretta alla concorrenza.

(19)

Su questo mercato le poste finlandesi non detengono la quota di mercato principale; secondo le stime essa sarebbe infatti al 10 %, di varie volte inferiore a quella del principale concorrente, la cui quota è compresa fra un terzo e una metà del mercato. Questi fattori dovrebbero essere considerati un’indicazione dell’esposizione diretta alla concorrenza dei servizi pacchi espressi e via corriere, nazionali e internazionali.

(20)

Sul mercato dei servizi merci leggere, definito come trasporto di consegne uniche in unità di trasporto di 35-2 500 kg, e su quello del trasporto merci, definito come servizi di trasporto di container più pesanti, compresi fra 2 500 e 5 000 kg o superiori a 5 000 kg, le poste finlandesi detengono una quota di mercato stimata del 6,7 % per il mercato dei servizi merci leggere e dell’1,7 % per il trasporto merci. Tali quote sono di varie volte inferiori alle quote di mercato aggregate dei suoi due concorrenti principali. Sul mercato dei servizi merci leggere, i due concorrenti principali hanno quote di mercato stimate rispettivamente al 51 % e al 30 %, vale a dire una quota aggregata stimata dell’81 %. Sul mercato del trasporto merci, i due concorrenti principali dispongono di una quota aggregata stimata del 92 % (rispettivamente 80 % e 12 %). Questi fattori devono quindi essere considerati indice di un’esposizione diretta alla concorrenza.

(21)

Come indicato al considerando 9, la logistica contrattuale, definita come logistica esternalizzata e i servizi associati di gestioni dei dati, applicazione e consulenza, rientra nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE solo se i servizi vengono forniti da organismi che forniscono anche servizi postali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Dalle informazioni disponibili risulta che le poste finlandesi sono l’unico organismo di questo tipo sul mercato finlandese. Sul mercato per la logistica contrattuale, la quota di mercato delle poste finlandesi è trascurabile in quanto copre appena un 1 %, che può essere un indicatore di esposizione diretta alla concorrenza.

(22)

Oltre alle poste finlandesi, che emettono francobolli in Finlandia (fatta eccezione per le isole Åland), altre due categorie di operatori sono attive sul mercato dei servizi di filatelia: i commercianti di francobolli e le case d’aste (di francobolli). La quota di mercato stimata delle poste finlandesi sul mercato globale dei servizi di filatelia in Finlandia, forniti da commercianti o case d’aste, ammonta al 50 %, mentre le quote aggregate stimate dei due maggiori commercianti di francobolli sono pari al 20 % e la quota globale stimata delle due principali case d’aste sul mercato globale è del 12 %. Le quote aggregate stimate dei quattro operatori citati (32 %) è quindi superiore alla metà di quella delle poste finlandesi (50 %). Se poi si considerano separatamente i servizi forniti dai commercianti di francobolli e dalle case d’aste, le quote di mercato aggregate stimate dei due maggiori operatori per ciascuna delle due categorie è a livelli considerevolmente superiori. Per i commercianti di francobolli, la quota stimata aggregata è pari al 55 % del mercato del commercio di francobolli e per le case d’aste è il 75 % del relativo mercato. Questi fattori dovrebbero pertanto essere considerati un’indicazione dell’esposizione diretta alla concorrenza dei servizi di filatelia, sia che si consideri globalmente un mercato unico o separatamente i due mercati, quello del commercio di francobolli e quello delle aste di francobolli.

IV.   CONCLUSIONI

(23)

In considerazione dei fattori esaminati ai considerando da 9 a 22, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE deve essere considerata soddisfatta in Finlandia, escluse le isole Åland, riguardo ai seguenti servizi:

a)

pubblicità diretta per corrispondenza senza indirizzo;

b)

servizi pacchi ordinari BtB, nazionali e internazionali;

c)

servizi pacchi ordinari BtC, nazionali e internazionali;

d)

servizi pacchi espressi o via corriere, nazionali e internazionali;

e)

servizi merci leggere (chiamati anche consegne uniche) e trasporto merci;

f)

logistica contrattuale;

g)

servizi di filatelia.

(24)

Poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/CE quando gli organismi contraenti aggiudicano contratti destinati a consentire l’esecuzione in Finlandia, escluse le Isole Åland, dei servizi di cui alle lettere da a) a g) del considerando 23, né quando si organizzano concorsi per l’esercizio di tale attività nel paese.

(25)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del periodo febbraio-maggio 2007 quale risulta dalle informazioni presentate dalla Repubblica di Finlandia. Essa può essere riesaminata se, in seguito a cambiamenti di rilievo nella situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non sono più rispettate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione dei seguenti servizi in Finlandia, escluse le isole Åland:

a)

pubblicità diretta per corrispondenza senza indirizzo;

b)

servizi pacchi ordinari BtB, nazionali e internazionali;

c)

servizi pacchi ordinari BtC, nazionali e internazionali;

d)

servizi pacchi espressi o via corriere, nazionali e internazionali;

e)

servizi merci leggere (chiamati anche consegne uniche) e trasporto merci;

f)

logistica contrattuale;

g)

servizi di filatelia.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

(2)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  Ad esempio, circa un terzo delle famiglie finlandesi non è collegato a Internet. Inoltre, la parte della popolazione finlandese che ha accesso all’e-mail a casa è stimata a «oltre metà», il che vuol dire per contro, che quasi metà non dispone di tale accesso a casa.

(4)  La quota di mercato stimata delle poste finlandesi resta la stessa (80 %) che il mercato venga definito come CtC o CtB e come nazionale o internazionale.

(5)  In altri termini, la quota di tale concorrente si avvicina appena a un quarto di quella delle poste finlandesi.

(6)  Le informazioni supplementari fornite fanno riferimento anche allo sviluppo di contenuti pubblicitari che potrebbero rientrare nel concetto di «soluzioni globali per la pubblicità diretta per corrispondenza». Tuttavia, poiché non costituiscono un’attività rilevante ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2004/17/CE né vengono offerti dalle poste finlandesi o dalle sue affiliate, tali servizi non sono stati esaminati.


Rettifiche

18.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/27


Rettifica del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio, del 22 febbraio 2007, che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 59 del 27 febbraio 2007 )

A pagina 30, articolo 1, paragrafo 2, nella tabella, seconda colonna, seconda voce riguardante la Repubblica di Corea:

anziché:

«KP Chemicals Group:

 

Honam Petrochemicals Corp.

 

KP Chemicals Corp.»,

leggi:

«KP Chemical Group:

 

Honam Petrochemicals Corp.

 

KP Chemical Corp.»