ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
7 agosto 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 893/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

1

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

3

 

*

Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

35

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

36

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/532/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2007, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010

59

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010

61

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

63

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

7.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/1


REGOLAMENTO (CE) N. 893/2007 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Kiribati un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Kiribati in materia di pesca.

(2)

A seguito di tali negoziati, il 19 luglio 2006 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3)

È nell'interesse della Comunità approvare tale accordo.

(4)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo dell'accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

pescherecci con reti a circuizione

Francia:

Spagna:

27 % delle licenze disponibili

73 % delle licenze disponibili

pescherecci con palangari di superficie

Spagna:

Portogallo:

6 unità

6 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Kiribati secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA

tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito la «Comunità»,

da un lato,

e

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, di seguito «Kiribati»,

dall'altro,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e Kiribati, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

TENENDO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici,

RICONOSCENDO che Kiribati esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo di Kiribati e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque di Kiribati e per il sostegno della Comunità all'introduzione di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

a)

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca di Kiribati;

b)

le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle acque di Kiribati;

c)

la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque di Kiribati, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN);

d)

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«autorità di Kiribati»: il governo di Kiribati;

b)

«autorità comunitarie»: la Commissione europea;

c)

«acque di Kiribati»: le acque soggette, in materia di pesca, alla sovranità o alla giurisdizione di Kiribati;

d)

«pesca»: l'atto o il tentativo di pescare, catturare, prelevare, uccidere o raccogliere pesci, compresa qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di pescare o di tentare di pescare, catturare, prelevare, uccidere o raccogliere pesci, o qualsiasi operazione a sostegno o in preparazione di una delle suddette attività;

e)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per la pesca commerciale o adatta a tale impiego, compresi natanti, imbarcazioni ausiliarie, elicotteri e velivoli leggeri utilizzati per le operazioni di pesca;

f)

«nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

g)

«società mista»: una società commerciale costituita a Kiribati da armatori o da imprese nazionali delle parti per l'esercizio della pesca o di attività correlate;

h)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e di Kiribati, le cui funzioni sono descritte all'articolo 9 del presente accordo;

i)

«trasbordo»: il trasferimento, effettuato in porto, della totalità o di parte del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio;

j)

«armatore»: qualsiasi persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla;

k)

«marinai ACP»: qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell'accordo di Cotonou. I marinai di Kiribati sono, in questo senso, marinai ACP.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all'attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, basata sui principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti nelle acque suddette, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Le parti cooperano al fine di monitorare i risultati dell'attuazione della politica settoriale della pesca adottata dal governo di Kiribati e svolgono un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si consultano al fine di adottare eventuali misure in questo settore.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo. I risultati delle valutazioni saranno analizzati dalla commissione mista di cui all'articolo 9.

4.   Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale, tenendo conto dello stato degli stock ittici.

5.   L'ingaggio di marinai di Kiribati e/o di marinai ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione del presente accordo, la Comunità e Kiribati sorvegliano lo stato delle risorse nella zona di pesca di Kiribati.

2.   Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 e adottano di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse ittiche.

3.   Le parti si consultano, direttamente o nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali competenti, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse altamente migratorie della regione e cooperare alla ricerca scientifica in materia.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alle risorse di pesca nelle acque di Kiribati

1.   Kiribati si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a esercitare attività di pesca nella propria zona di pesca, conformemente al presente accordo, compresi il protocollo e l'allegato.

2.   Le attività di pesca disciplinate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a Kiribati. Le autorità di Kiribati notificano alla Commissione eventuali modifiche apportate alle suddette disposizioni o a qualsiasi altra disposizione atta ad incidere sulla normativa applicabile alla pesca.

3.   Kiribati è responsabile dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità di Kiribati preposte al controllo della pesca. Le misure adottate dalle autorità di Kiribati per disciplinare le attività di pesca ai fini della conservazione delle risorse alieutiche sono fondate su criteri obiettivi e scientifici e tengono conto dell'approccio precauzionale. Tali misure sono applicate senza discriminazioni alle navi della Comunità, di Kiribati e di paesi terzi, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché la legislazione che disciplina la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Kiribati.

Articolo 6

Licenze

1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.

2.   La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   La Comunità concede a Kiribati una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a)

l'accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca di Kiribati; e

b)

il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di Kiribati.

2.   La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo precedente è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi individuati di comune accordo dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Kiribati sulla base di una programmazione annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.

3.   La contropartita finanziaria della Comunità è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernenti l'eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

a)

circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio della pesca nelle acque di Kiribati;

b)

una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)

un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)

la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l'attuazione della politica settoriale della pesca a Kiribati, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

e)

la denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 12;

f)

la sospensione del presente accordo ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti si impegnano ad attuare un piano d'azione con la partecipazione di operatori di Kiribati e della Comunità al fine di dare impulso agli sbarchi locali di navi comunitarie.

5.   Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente a Kiribati e nella Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È costituita una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e, in particolare, la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 7, paragrafo 2, e ne valuta l'attuazione;

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;

d)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternatamente nella Comunità e a Kiribati o in un altro luogo concordato dalle parti, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio di Kiribati.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia notificata a norma dell'articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L'invio della notifica di cui al paragrafo precedente comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 13

Sospensione

1.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione, la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica, le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L'ammontare della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Protocollo e allegato

Il protocollo e l'allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività delle navi comunitarie operanti nelle acque di Kiribati sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione dell'accordo, del protocollo, dell'allegato e delle appendici.

Articolo 16

Clausola di riesame

Nel terzo anno di applicazione del presente accordo, le parti possono rivederne le disposizioni e, se del caso, modificarle.

Articolo 17

Abrogazione

Alla data dell'entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca al largo di Kiribati, del 16 settembre 2003.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO

che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A norma dell’articolo 6 dell'accordo, Kiribati concede licenze di pesca annuali alle tonniere della Comunità entro i limiti fissati dall’accordo di Palau sulla gestione della pesca con reti a circuizione nel Pacifico occidentale, in appresso denominato «l’accordo di Palau».

2.   Per un periodo di sei anni decorrente dal 16 settembre 2006 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato I della Convenzione delle Nazioni unite del 1982);

pescherecci con reti a circuizione: 4 unità,

pescherecci con palangari: 12 unità.

3.   A decorrere dal secondo anno di applicazione del protocollo e fatti salvi l’articolo 9, lettera d), dell’accordo e l’articolo 4 del protocollo, il numero delle licenze di pesca per pescherecci con reti a circuizione concesse in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo potrà essere aumentato su richiesta della Comunità, se le risorse esistenti lo consentono, tenendo conto dei limiti annui previsti dall’accordo di Palau e dei risultati di un’adeguata valutazione degli stock di tonno fondata su criteri oggettivi e scientifici, e segnatamente della relazione sulla pesca tonniera e sullo stato degli stock di tonno del Pacifico centro-occidentale (Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks) pubblicata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

5.   Le navi della Comunità possono svolgere attività di pesca nelle acque di Kiribati soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo comprende, da un lato, per il periodo di cui all’articolo 1, un importo annuo di 416 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 6 400 tonnellate annue e, dall’altro, un importo specifico di 62 400 EUR all’anno destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative prese nell’ambito della politica settoriale della pesca di Kiribati. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

3.   La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 478 400 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4.   Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque di Kiribati superano le 6 400 tonnellate annue previste all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, l’importo della contropartita finanziaria previsto all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo (416 000 EUR) è aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 (956 800 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 giugno 2007 per il primo anno ed entro il 30 giugno 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per gli anni successivi.

6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, l’utilizzo della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità di Kiribati.

7.   La quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente protocollo è versata sul conto n. 4 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa («Fisheries Development Fund» — Fondo per lo sviluppo della pesca), aperto a favore del governo di Kiribati dal ministero delle Finanze. La quota rimanente della contropartita finanziaria è versata sul conto n. 1 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, aperto a favore del governo di Kiribati dal ministero delle Finanze.

8.   La contropartita finanziaria corrispondente alle misure previste all’articolo 5 del precedente protocollo che non è stata pagata alla scadenza del medesimo sarà versata nell’ambito del presente protocollo.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile — Riunione scientifica annuale

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Kiribati, basata sui principi del Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità di Kiribati sorvegliano lo stato delle risorse nella zona di pesca di Kiribati.

3.   In conformità dell’articolo 4 dell'accordo, le parti, sulla base delle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’accordo di Palau e della valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, si consultano reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9, se del caso a seguito di una riunione scientifica. Kiribati può adottare, di concerto con la Comunità, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione annuale dei membri dell’accordo di Palau e alla valutazione degli stock effettuata annualmente dal segretariato della Comunità del Pacifico, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse di Kiribati. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis.

L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio dei quantitativi corrispondenti all’importo annuo complessivo riveduto, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di procedere alla riduzione delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Possibilità di pesca di specie diverse dal tonno

1.   Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità di Kiribati. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie, le condizioni ed altri parametri pertinenti per lo svolgimento della pesca sperimentale nelle acque di Kiribati.

3.   Le parti praticano la pesca sperimentale nel rispetto dei parametri da esse concordati, se del caso mediante un accordo amministrativo. Le autorizzazioni relative alla pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di tre mesi.

4.   Nel caso in cui le parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano fornito risultati positivi, il governo di Kiribati può assegnare alla flotta comunitaria possibilità di pesca di nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo attuale è aumentata di conseguenza.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria per causa di forza maggiore

1.   Qualora circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) di Kiribati, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, previa consultazione delle parti entro due mesi dalla richiesta di una di esse e a condizione di aver soddisfatto tutti i pagamenti dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell’articolo 6 dell’accordo è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque di Kiribati

1.   Il 30 % dell’importo totale della contropartita finanziaria stabilita all’articolo 2 è destinato nel primo anno al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Kiribati. Tale percentuale è fissata al 40 % per il secondo anno e al 60 % per gli anni successivi.

Tale dotazione è gestita da Kiribati in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti e della conseguente programmazione annuale e pluriennale.

2.   Ai fini del paragrafo 1, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data la Comunità e Kiribati concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e i relativi importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Kiribati nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti ogni anno.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da attuare nel 2007 deve essere approvata dalle due parti nell’ambito della commissione mista.

4.   Kiribati decide ogni anno in merito all’assegnazione della quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo Kiribati notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o marzo dell’anno considerato.

5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea può chiedere una revisione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista a norma del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione, la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all’articolo 2, l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle condizioni di seguito indicate:

a)

le autorità competenti di Kiribati notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Questa procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi decorrente dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, le autorità competenti di Kiribati possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c)

l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività delle navi comunitarie operanti nelle acque di Kiribati in virtù del presente protocollo sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione dell’accordo, del presente protocollo, dell’allegato e delle appendici.

Articolo 11

Clausola di riesame

Nel terzo anno di applicazione del presente protocollo, dell’allegato e delle appendici, le parti possono rivedere le disposizioni del protocollo, dell’allegato e delle appendici e, se del caso, modificarle.

Articolo 12

Abrogazione

L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca nella zona di pesca di Kiribati è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo, con il relativo allegato e le appendici, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

2.   Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 2006.

ALLEGATO

Condizioni per l’esercizio della pesca nella zona di pesca di Kiribati da parte delle navi Comunitarie

CAPO I

REGISTRAZIONE E LICENZE

SEZIONE 1

Registrazione

1.   Le navi della Comunità che intendono esercitare attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati devono chiedere un numero di registrazione alle autorità competenti di Kiribati.

2.   La domanda di registrazione va compilata sull’apposito formulario rilasciato dalle autorità competenti di Kiribati, secondo il modello riportato nell’appendice 1.

3.   La registrazione è subordinata alla presentazione di una fotografia (di formato 15 cm per 20 cm) della nave richiedente e al pagamento di una tassa di registrazione di 600 EUR per imbarcazione, al netto di eventuali detrazioni, da versare sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

SEZIONE 2

Licenze

1.   Nell’ambito del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca al largo di Kiribati per il periodo compreso tra l’entrata in vigore dell’accordo e il 15 settembre 2012, possono ottenere una licenza di pesca per la zona di pesca di Kiribati unicamente le navi che ne hanno diritto.

2.   L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca a Kiribati. Essi devono essere in regola nei confronti delle autorità di Kiribati, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Kiribati nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3.   Tutte le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a Kiribati. La domanda di licenza reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante. Le navi che chiedono una licenza di pesca e intendono effettuare sbarchi o trasbordi in un porto di Kiribati devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a Kiribati.

4.   Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della Pesca di Kiribati una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo; la domanda è presentata almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del periodo di validità richiesto.

5.   Le domande sono presentate al ministero della Pesca di Kiribati su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I.

6.   Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della licenza,

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7.   Il pagamento del canone è effettuato, al netto di eventuali detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

8.   I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali, i diritti per i trasbordi e gli oneri per prestazioni di servizi.

9.   Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal ministero della Pesca di Kiribati, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee a Kiribati («la delegazione»), entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 6.

10.   Se gli uffici della delegazione sono chiusi al momento della firma, la licenza può essere trasmessa, se del caso, direttamente al raccomandatario della nave con copia alla delegazione.

11.   La licenza è rilasciata a nome di una determinata nave e non è trasferibile.

12.   Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento addizionale terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

13.   L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero della Pesca di Kiribati tramite la delegazione.

14.   La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al ministero della Pesca di Kiribati. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione.

15.   La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. Tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell’anticipo inviata dalla Commissione europea alle autorità di Kiribati, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità di Kiribati incaricate del controllo della pesca. Una copia dell’elenco può essere ottenuta via fax in attesa della licenza propriamente detta; tale copia è conservata a bordo.

SEZIONE 3

Validità e canoni

1.   Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2.   Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di Kiribati per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

3.   Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

21 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 600 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all’anno,

4 200 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 120 tonnellate di specie altamente migratorie e specie associate pescate all’anno.

4.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è effettuato dalla Commissione delle Comunità europee entro il 30 giugno dell’anno n + 1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) e dal segretariato della Comunità del Pacifico (SPC).

5.   Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della Pesca di Kiribati e agli armatori per verifica e approvazione. Esso può essere contestato dalle autorità di Kiribati, entro 30 giorni dalla data di trasmissione, con argomentazioni debitamente giustificate. In caso di disaccordo la questione è sottoposta all’esame della commissione mista. Il computo si ritiene accettato se non vengono presentate obiezioni entro il termine indicato.

6.   Eventuali pagamenti addizionali sono effettuati entro il 30 settembre dell’anno successivo dagli armatori alle competenti autorità di Kiribati, al netto di eventuali detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

7.   Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPO II

ZONE DI PESCA

1.   Le navi sono autorizzate a esercitare attività di pesca nella zona di pesca di Kiribati, ad eccezione delle zone vietate alla pesca indicate nella carta 83005-FLC, in conformità del decreto sulla pesca (cap. 33) e della legge sulle zone marine (dichiarazione) del governo di Kiribati. Kiribati comunica alla Commissione eventuali modifiche delle suddette zone di pesca almeno due mesi prima della loro applicazione.

2.   L’esercizio della pesca è comunque vietato nelle zone seguenti:

entro dodici miglia nautiche dalle linee di base,

entro un raggio di tre miglia nautiche intorno ad eventuali dispositivi ancorati di concentrazione del pesce, per i quali deve essere comunicata la posizione geografica mediante coordinate.

3.   In particolare è fatto divieto alle navi con reti a circuizione di pescare entro 60 miglia nautiche dalle linee di base delle isole di Tarawa, Kanton e Kiritimati.

CAPO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E DICHIARAZIONI DI SBARCO

1.   I comandanti comunicano al direttore per la pesca, via fax o per posta elettronica, le informazioni relative all’ora, alla posizione e alle catture detenute a bordo dei pescherecci in possesso di una licenza, secondo le modalità previste nell’appendice IV, alle scadenze precisate di seguito:

almeno 24 ore prima dell’entrata nella zona di pesca di Kiribati e immediatamente dopo l’uscita dalla medesima,

ogni martedì durante la permanenza nella zona di pesca di Kiribati, dopo il rapporto di entrata o l’ultimo rapporto settimanale,

almeno 48 ore prima dell’ora prevista di entrata in un porto di Kiribati e immediatamente dopo l’uscita dal porto,

immediatamente dopo il trasbordo delle catture su una nave frigorifera in possesso di licenza, e

almeno 24 ore prima del rifornimento di combustibile da una nave rifornitrice in possesso di licenza.

Tali informazioni sono trasmesse via fax al numero (686) 211 20/222 87 o per posta elettronica al seguente indirizzo: flue@mfmrd.gov.ki.

2.   Una nave sorpresa ad operare senza aver avvertito il direttore per la pesca è considerata in violazione della legislazione nazionale di Kiribati.

Per ciascun periodo annuale di validità della licenza le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata nella zona della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). Ogni trasbordo o sbarco di catture nella zona della WCPFC segna l’inizio di una nuova bordata.

3.1.   Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nelle appendici III A e III B. Per i periodi nei quali non si trovano nelle acque di Kiribati le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «fuori dalla ZEE di Kiribati» o il nome della ZEE del corrispondente Stato costiero nella zona della WCPFC.

4.   Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nelle acque di Kiribati è definita come segue:

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca di Kiribati e l’uscita dalla stessa,

oppure il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca di Kiribati e un trasbordo,

oppure il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca di Kiribati e uno sbarco a Kiribati.

5.   Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque di Kiribati in virtù dell’accordo sono tenute a comunicare le rispettive catture al ministero della Pesca di Kiribati affinché possa controllare i quantitativi pescati, che sono convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capo I, sezione 3, paragrafo 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le seguenti modalità:

l’originale del giornale di bordo va presentato alle autorità locali competenti di Kiribati o trasmesso a mezzo plico raccomandato o mediante servizio corriere al ministero della Pesca di Kiribati entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel periodo considerato. Copie del giornale di bordo sono contemporaneamente inviate per via elettronica o via fax allo Stato membro di bandiera e al ministero della Pesca di Kiribati,

i formulari, compilati in modo leggibile e in lettere maiuscole, sono firmati dal comandante dalla nave o dal suo rappresentante legale.

6.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo di Kiribati si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a Kiribati.

7.   Il direttore per la pesca e gli armatori conservano copia dei fax o dei messaggi di posta elettronica fino a che le parti non abbiano concordato il computo definitivo dei canoni dovuti di cui al capo I.

8.   Gli armatori delle navi con reti a circuizione trasmettono copia del certificato di sbarco al termine di ogni bordata effettuata totalmente o parzialmente nella zona di pesca di Kiribati. In caso di mancato rispetto della presente disposizione, il direttore per la pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave in infrazione fino all’adempimento delle necessarie formalità e di applicare le sanzioni previste dalla normativa di Kiribati.

CAPO IV

IMBARCO DI MARINAI

1.   Gli armatori di tonniere e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini dei paesi ACP, compresi cittadini di Kiribati, alle condizioni e nei limiti seguenti:

flotta delle tonniere con reti a circuizione: imbarco di almeno sei marinai ACP durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca di Kiribati,

flotta dei pescherecci con palangari di superficie: imbarco di almeno quattro marinai ACP durante la campagna di pesca nella zona di pesca di Kiribati.

2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai locali.

3.   Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi negli elenchi presentati dalle autorità competenti dei paesi ACP interessati, tra cui Kiribati.

4.   Qualora vengano ingaggiati cittadini di Kiribati in conformità del punto 1 del presente articolo, l’armatore o un suo rappresentante comunica alle autorità competenti di Kiribati i nomi dei marinai locali imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

5.   La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su pescherecci della Comunità. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6.   I contratti di lavoro dei marinai di Kiribati ai sensi del punto 1 del presente articolo, dei quali è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità marittima di Kiribati. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7.   Il salario dei marinai è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità del paese ACP interessato. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi di Kiribati e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

8.   I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

9.   Tuttavia, in caso di mancato imbarco di marinai dei paesi ACP per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque del paese ACP interessato, un importo forfettario pari a 20 EUR al giorno. Il pagamento di tale importo è effettuato entro i termini fissati al punto I.2.6 del presente allegato. All’entrata nella ZEE di Kiribati gli armatori comunitari notificano il numero di marinai ACP presenti a bordo.

10.   L’importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità del paese ACP interessato, sarà utilizzato per la formazione dei marinai locali.

CAPO V

MISURE TECNICHE

Le navi comunitarie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla WCPFC per la regione in relazione agli attrezzi da pesca e alle relative specifiche tecniche, nonché a qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VI

OSSERVATORI

1.   All’atto della registrazione, tutte le navi della Comunità versano sul conto n. 4 del governo di Kiribati, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo, un contributo di 400 EUR, al netto di eventuali detrazioni, a favore del «Fisheries Observers Project Fund» (fondo relativo a un progetto di osservatori delle attività di pesca).

2.   Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque di Kiribati nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori designati dalla WCPFC alle seguenti condizioni:

su richiesta della WCPFC, le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di Kiribati,

la WCPFC elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi, da mantenere aggiornati, sono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti,

la WCPFC comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

3.   La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia su richiesta esplicita della WCPFC la sua permanenza a bordo può essere ripartita su più bordate, in funzione della durata media delle bordate previste per una determina nave. Tale richiesta è formulata dalla WCPFC all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

4.   Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalla WCPFC.

5.   L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nelle acque di Kiribati, successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate.

6.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della subregione previsti per l’imbarco degli osservatori.

7.   In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della subregione, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

8.   Se l’osservatore non si presenta nel luogo convenuto al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

9.   All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Esso assolve i compiti di seguito elencati:

osserva le attività di pesca delle navi,

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca,

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici,

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati,

verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle acque di Kiribati riportati nel giornale di bordo,

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili,

comunica con qualsiasi mezzo appropriato i dati relativi alla pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo; tale comunicazione è effettuata una volta alla settimana per le navi operanti nelle acque di Kiribati.

10.   Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

11.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

12.   Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore:

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza di tutti i documenti appartenenti alla nave.

13.   Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco, l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alla WCPFC con copia al comandante della nave.

14.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

15.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della WCPFC.

16.   Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle acque di Kiribati nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità competenti di Kiribati secondo le modalità di cui sopra.

CAPO VII

CONTROLLO

1.   La Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di Kiribati preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.   Entrata e uscita dalla zona

Le navi comunitarie notificano alle autorità di Kiribati preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o uscire dalla zona di pesca di Kiribati, secondo quanto indicato nell’appendice IV. Esse notificano altresì i quantitativi totali e le specie detenute a bordo.

Al momento della notifica dell’uscita, le navi comunicano anche le rispettive posizioni. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio o per posta elettronica.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità di Kiribati è considerata in infrazione.

Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo di posta elettronica, sono comunicati alle navi al momento del rilascio della licenza di pesca.

3.   Procedure di controllo

I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque di Kiribati permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario di Kiribati incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

4.   Marcatura delle navi

Le navi comunitarie devono presentare una marcatura esterna in conformità delle norme della FAO.

5.   Controllo via satellite

Tutte le navi comunitarie operanti in virtù dell’accordo sono soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell’appendice V. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo di Kiribati alla delegazione, dell’entrata in funzione dell’organismo incaricato del controllo satellitare dei pescherecci nelle acque di Kiribati.

6.   Fermo

Entro un termine massimo di 24 ore le autorità competenti di Kiribati informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi infrazione commessa da una nave comunitaria nelle acque di Kiribati e delle eventuali sanzioni applicate.

Allo Stato membro e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo nel quale è stata constatata l’infrazione.

7.   Verbale di fermo

L’autorità competente di Kiribati compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di Kiribati. In caso di infrazione lieve l’autorità competente di Kiribati può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

8.   Risoluzione del fermo

Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario, si tenta di regolare l’infrazione presunta nel quadro di una procedura di conciliazione. Tale procedura deve concludersi entro cinque giorni lavorativi dall’entrata in porto successiva al fermo.

In caso di conciliazione, l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente a Kiribati.

Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura di conciliazione e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita su un conto bancario specificato dalle competenti autorità di Kiribati una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità di Kiribati.

Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione, oppure

dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente trattino sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità di Kiribati, in attesa dell’espletamento del procedimento giudiziario.

9.   Trasbordo

Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque di Kiribati effettuano tale operazione nella rada dei porti di Kiribati.

Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità di Kiribati, con almeno 48 ore di anticipo, le informazioni di cui all’appendice IV.

Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca di Kiribati. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità di Kiribati i rispettivi giornali di bordo, in conformità delle appendici III A e III B, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca di Kiribati.

Nella zona di pesca di Kiribati, è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente a Kiribati.

10.   I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto di Kiribati consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione è rilasciata copia del rapporto di ispezione al comandante della nave.

Appendici

I.

Formulario di domanda d’iscrizione nel registro dei pescherecci della Repubblica di Kiribati

II

Formulario di domanda di licenza di pesca

III A.

Giornale di bordo per la pesca con reti a circuizione nella regione del pacifico meridionale

III B.

Giornale di bordo per la pesca con palangari nella regione del pacifico meridionale

IV.

Dati da comunicare

V.

Protocollo VMS

Appendice I

Formulario di domanda d’iscrizione nel registro dei pescherecci della Repubblica di Kiribati

Image

Image

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Appendice II

Formulario di domanda di licenza di pesca

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Appendice III A

Giornale di bordo per la pesca con reti a circuizione nella regione del Pacifico meridionale

Image

Appendice III B

Giornale di bordo per la pesca con palangari nella regione del Pacifico meridionale

Image

Appendice IV

DATI DA COMUNICARE

Rapporti da trasmettere al direttore per la pesca

Tel. (686) 210 99, fax (686) 211 20, e-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Rapporto di entrata nella zona

24 ore prima dell’entrata nella zona di pesca:

a)

codice del rapporto (ZENT):

b)

numero di registrazione o di licenza:

c)

indicativo di chiamata:

d)

data di entrata (gg/mm/aa):

e)

ora di entrata (GMT):

f)

punto di entrata:

g)

totale catture a bordo, ripartite per peso e specie:

 

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

 

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

 

ALTRI (OT)___.__(t)

Es. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Rapporto di uscita dalla zona

Subito dopo l’uscita dalla zona di pesca:

a)

codice del rapporto (ZDEP):

b)

numero di registrazione o di licenza:

c)

indicativo di chiamata:

d)

data di uscita:

e)

ora di uscita (GMT):

f)

punto di uscita:

g)

catture a bordo, suddivise per peso e specie:

 

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

 

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

 

ALTRI (OT)___.__(t)

h)

totale catture nella zona, ripartite per peso e specie (come per le catture a bordo):

i)

totale giorni di pesca (l’effettivo numero di giorni in cui sono state effettuate cale nella zona):

Es. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Rapporto settimanale di posizione e di cattura durante la permanenza nella zona

Durante la permanenza nella zona di pesca, ogni martedì dopo il rapporto di entrata o dopo l’ultimo rapporto settimanale:

a)

codice del rapporto (WPCR):

b)

numero di registrazione o di licenza:

c)

indicativo di chiamata:

d)

data del rapporto WPCR (gg/mm/aa):

e)

posizione al momento del rapporto:

f)

catture effettuate dall’ultimo rapporto:

 

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

 

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

 

ALTRI (OT)___.__(t)

g)

giorni di pesca dall’ultimo rapporto:

Es. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Entrata in porto, anche per motivi di trasbordo, approvvigionamento, sbarco di membri dell’equipaggio o emergenze

Almeno 48 ore prima dell’entrata in porto della nave:

a)

codice del rapporto (PENT):

b)

numero di registrazione o di licenza:

c)

indicativo di chiamata:

d)

data del rapporto (gg/mm/aa):

e)

posizione al momento del rapporto:

f)

nome del porto:

g)

ora prevista di arrivo (LST) gg/mm/oo/mm

h)

catture a bordo, suddivise per peso e specie:

 

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

 

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

 

ALTRI (OT)___.__(t)

i)

motivo dell’entrata in porto:

Es. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Uscita dal porto

Subito dopo l’uscita dal porto:

a)

codice del rapporto (PDEP):

b)

numero di registrazione o di licenza:

c)

indicativo di chiamata:

d)

data del rapporto (GMT) gg/mm/aa:

e)

nome del porto:

f)

data e ora della partenza (LST) gg/mm/oo/mm:

g)

catture a bordo, suddivise per peso e specie:

 

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

 

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

 

ALTRI (OT)___.__(t)

h)

prossima destinazione:

Es. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Entrata in una zona vietata alla pesca e uscita dalla stessa

Almeno 12 ore prima dell’entrata nella zona preclusa alla pesca e subito dopo l’uscita dalla stessa:

a)

tipo di rapporto (ENCA per l’entrata e DECA per l’uscita):

b)

numero di registrazione o di licenza:

c)

indicativo di chiamata:

d)

data dell’ENCA o DECA:

e)

ora dell’ENCA o DECA (GMT) gg/mm/aa/oo/mm:

f)

posizione al momento dell’ENCA o DECA (precisare al minuto):

g)

velocità e rotta:

h)

motivo dell’ENCA:

Es. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Comunicazione di rifornimento carburante

Almeno 24 ore prima del rifornimento di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza:

a)

tipo di rapporto (FUEL):

b)

numero di registrazione o di licenza:

c)

indicativo di chiamata:

d)

data del rapporto (GMT):

e)

posizione al momento del rapporto (precisare al minuto):

f)

quantitativo di carburante a bordo (chilolitri):

g)

data prevista per il rifornimento:

h)

posizione prevista al momento del rifornimento:

i)

nome della nave rifornitrice:

Es. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Rapporto di attività di rifornimento

Immediatamente dopo l’approvvigionamento di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza:

a)

tipo di rapporto (BUNK):

b)

numero di registrazione o di licenza:

c)

indicativo di chiamata:

d)

data e ora di inizio dell’approvvigionamento (GMT) gg/mm/aa/oo/mm:

e)

posizione all’inizio dell’approvvigionamento:

f)

quantitativo di combustibile ricevuto (chilolitri):

g)

ora di conclusione dell’approvvigionamento (GMT):

h)

posizione al termine dell’approvvigionamento:

i)

nome della nave rifornitrice:

Es. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Rapporto di attività di trasbordo

Immediatamente dopo il trasbordo in un porto autorizzato di Kiribati verso una nave da trasporto provvista di licenza:

a)

tipo di rapporto (TSHP):

b)

numero di registrazione o di licenza:

c)

indicativo di chiamata:

d)

data di scarico (gg/mm/aa):

e)

porto di scarico:

f)

catture trasbordate, suddivise per peso e specie:

 

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

 

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

 

ALTRI (OT)___.__(t)

g)

nome della nave frigorifera:

h)

destinazione delle catture:

Es. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO:

10.   Rapporto conclusivo

Entro 48 ore dal termine della bordata con lo scarico delle catture in altri porti di pesca (al di fuori di Kiribati), compreso il porto di base o il porto di origine:

a)

tipo di rapporto (COMP):

b)

nome della nave:

c)

numero della licenza:

d)

indicativo di chiamata:

e)

data di scarico (gg/mm/aa):

f)

catture scaricate, suddivise per specie:

 

TONNETTO STRIATO (SJ)___.__(t)

 

TONNO ALBACORA (YF)___.__(t)

 

ALTRI (OT)___.__(t)

g)

nome del porto:

Es. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Appendice V

Protocollo (VMS)

disposizioni relative al controllo via satellite dei pescherecci della Comunità operanti nella ZEE di Kiribati

1.   Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati sulla pesca al largo di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012; esse si applicano conformemente al punto 5 del «Capo VII — Controllo» del relativo allegato.

2.   Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù dell’accordo di pesca tra la Comunità europea e Kiribati sono soggetti a controllo satellitare durante la loro permanenza nella ZEE di Kiribati.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità di Kiribati comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE di Kiribati.

Le autorità di Kiribati trasmettono tali informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS 84.

3.   Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Tali informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

4.   La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

5.   Ogniqualvolta una nave operante in virtù dell’accordo e soggetta a sorveglianza satellitare in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE di Kiribati, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità) al Centro di sorveglianza della pesca (Fisheries Monitoring Centre — FMC) di Kiribati, ad intervalli massimi di tre ore. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

6.   I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.

7.   In caso di guasto tecnico o di avaria del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e all’FMC di Kiribati. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni otto ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi all’FMC di Kiribati. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE di Kiribati.

8.   I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque di Kiribati. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, l’FMC di Kiribati ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

9.   Se l’FMC di Kiribati constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

10.   I dati di controllo comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di Kiribati, della flotta comunitaria operante in virtù dell’accordo di pesca tra la Comunità europea e Kiribati. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

11.   I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

i dati non siano modificati,

l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo,

l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta, e

il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

12.   Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13.   Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.

14.   Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario.

Comunicazione dei messaggi VMS a Kiribati

Rapporto di posizione

Dato

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema — indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese

Stato di bandiera

FS

F

 

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S gg/mm (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O gg/mm (WGS-84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360o

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Date

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (aaaa/mm/gg)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (oo/mm)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,

un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

Limiti della ZEE di Kiribati

Coordinate della ZEE

Coordinate del Centro di sorveglianza della pesca (FMC) di Kiribati

Nome dell’FMC:

Tel. VSM:

Fax VSM:

E-mail VSM:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizzo X25 =

Dichiarazione entrate/uscite:


7.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/35


REGOLAMENTO (CE) N. 894/2007 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.

(2)

È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

(3)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea.

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca

Tipo di nave

Stato membro

Licenze o contingente

Pesca del tonno

Tonniere congelatrici con reti a circuizione

Spagna

13

Francia

12

Pesca del tonno

Pescherecci con palangari di superficie

Spagna

13

Portogallo

5

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA

tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

in appresso denominata «São Tomé e Príncipe»,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in appresso denominata «Comunità»,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e São Tomé e Príncipe, segnatamente nell’ambito della Convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata «ICCAT»;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo concernente la politica settoriale della pesca adottata dal governo di São Tomé e Príncipe e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della promozione di una pesca responsabile nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca a São Tomé e Príncipe,

le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe,

la cooperazione per quanto riguarda le modalità di controllo delle attività alieutiche nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità di São Tomé e Príncipe», il governo di São Tomé e Príncipe;

b)

«autorità comunitarie», la Commissione europea;

c)

«zona di pesca di São Tomé e Príncipe», le acque che rientrano, in materia di pesca, nella sovranità o nella giurisdizione di São Tomé e Príncipe;

d)

«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;

e)

«nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

f)

«commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e di São Tomé e Príncipe, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

g)

«trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto;

h)

«circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe;

i)

«marinai ACP»: qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. In tal senso, un marinaio di São Tomé e Príncipe è un marinaio ACP;

j)

«catture accessorie», i quantitativi catturati di specie non elencate all’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Le parti cooperano all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca adottata dal governo di São Tomé e Príncipe e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse effettuano consultazioni preliminari finalizzate all’adozione di eventuali misure in questo settore.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità ai principi di corretta governance economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

5.   In particolare, l’ingaggio di marinai di paesi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e São Tomé e Príncipe cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

2.   Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 9 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

3.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente, anche a livello locale nell’ambito del COREP (Comitato regionale della pesca del Golfo di Guinea) o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe

1.   São Tomé e Príncipe si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore a São Tomé e Príncipe. Le autorità di São Tomé e Príncipe notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

3.   São Tomé e Príncipe si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi della Comunità cooperano con le autorità di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché la legislazione concernente la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di São Tomé e Príncipe.

Articolo 6

Licenze

1.   Possono svolgere attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo e del protocollo ad esso allegato.

2.   La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato al protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   La Comunità concede a São Tomé e Príncipe una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e nell’allegato. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a)

l’accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche di São Tomé e Príncipe e

b)

il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di São Tomé e Príncipe.

2.   La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in conformità delle disposizioni del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di São Tomé e Príncipe in base a una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

3.   La contropartita finanziaria della Comunità è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernenti l’eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

a)

circostanze anomale;

b)

una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)

un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)

riesame delle condizioni del sostegno finanziario all’attuazione della politica settoriale della pesca a São Tomé e Príncipe, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;

e)

denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

f)

sospensione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2.   Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti incoraggiano, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune nel rigoroso rispetto della legislazione vigente a São Tomé e Príncipe e nella Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista incaricata di verificare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l’attuazione;

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca e in particolare l’analisi statistica dei dati riguardanti le catture;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

d)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente a São Tomé e Príncipe e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio di São Tomé e Príncipe.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente prorogato per ulteriori periodi di quattro anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 13.

Articolo 12

Sospensione

1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 13

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 14

Protocollo e allegato

Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe sono disciplinate dalla normativa applicabile a São Tomé e Príncipe, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 16

Abrogazione

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe, entrato in vigore il 25 febbraio 1984.

Tuttavia, il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010 rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO

che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   A decorrere dal 1o giugno 2006 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982):

tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità,

pescherecci con palangari di superficie: 18 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1 comprende, da un lato, un importo annuo di 552 500 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 8 500 tonnellate annue, e dall’altro un importo specifico di 1 105 000 EUR all’anno, destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca di São Tomé e Príncipe. Detto importo specifico forma parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

3.   La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 663 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4.   Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque di São Tomé e Príncipe superano le 8 500 tonnellate annue, l’importo di 552 500 EUR della contropartita finanziaria sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo equivalente al quantitativo di riferimento (vale a dire 1 105 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo (17 000 tonnellate), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 15 maggio 2007 per il primo anno ed entro il 31 luglio 2007, 2008 e 2009 per gli anni successivi.

6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, l’utilizzo della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità di São Tomé e Príncipe.

7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico di São Tomé e Príncipe aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità di São Tomé e Príncipe.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile — Cooperazione scientifica

1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e le autorità di São Tomé e Príncipe cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

3.   Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello subregionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito del COREP.

4.   Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 9 dell’accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello subregionale, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse di São Tomé e Príncipe. In tal caso la contropartita finanziaria di 552 500 EUR di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea per il quantitativo di riferimento non può tuttavia superare il doppio dell’importo di 552 500 EUR. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio di 8 500 tonnellate (vale a dire 17 000 tonnellate), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3.   Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Nuove possibilità di pesca

Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, la Comunità consulterà São Tomé e Príncipe per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

1.   In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) di São Tomé e Príncipe, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tale decisione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe

1.   Sull’importo totale della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 (663 000 EUR), una quota pari al 50 % (331 500 EUR) è destinata ogni anno al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di São Tomé e Príncipe.

Tale importo sarà gestito da São Tomé e Príncipe in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in base alle priorità della politica nazionale della pesca ai fini di una gestione sostenibile e responsabile del settore, nonché della corrispondente programmazione annuale e pluriennale ai sensi del paragrafo 2.

2.   Su proposta di São Tomé e Príncipe e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, le parti concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente;

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da São Tomé e Príncipe nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale;

d)

un’eventuale revisione della quota dell’importo totale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, applicabile negli anni successivi al primo anno d’applicazione del protocollo.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

4.   São Tomé e Príncipe procede ogni anno all’assegnazione del valore corrispondente alla quota di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo São Tomé e Príncipe notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o maggio dell’anno precedente.

5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere una revisione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte, se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

a)

le autorità competenti di São Tomé e Príncipe notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti di São Tomé e Príncipe possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c)

l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe sono disciplinate dalla normativa applicabile a São Tomé e Príncipe, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Abrogazione

L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 12

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

2.   Essi si applicano a decorrere dal 1o giugno 2006.

ALLEGATO

Condizioni per l’esercizio della pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe da parte delle navi della Comunità

CAPITOLO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

SEZIONE 1

Rilascio delle licenze

1.   Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.   L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca a São Tomé e Príncipe. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione di São Tomé e Príncipe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a São Tomé e Príncipe nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3.   Le autorità competenti della Comunità presentano per via elettronica alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo.

4.   Le domande sono presentate al ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I. Le autorità di São Tomé e Príncipe prendono tutte le misure necessarie perché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di licenza siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca.

5.   Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,

(qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.)

6.   Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

7.   I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

8.   Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee a São Tomé e Príncipe entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 5.

9.   La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

10.   Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire secondo quanto previsto dall’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

11.   L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione europea.

12.   La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea nel Gabon.

13.   La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità di São Tomé e Príncipe subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità di São Tomé e Príncipe, la nave è iscritta dall’autorità nazionale competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima.

SEZIONE 2

Condizioni di licenza — Canoni e anticipi

1.   Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2.   Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe per le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

3.   Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

5 250 EUR per tonniera con rete a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all’anno,

1 925 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 55 tonnellate all’anno.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell’anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 5.

5.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno n + 1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), per il tramite della delegazione della Commissione europea.

6.   Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe e agli armatori.

7.   Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti 150 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 55 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe entro il 31 agosto dell’anno n + 1, sul conto previsto alla sezione 1, punto 6, del presente capitolo, sulla base di 35 EUR la tonnellata.

8.   Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPITOLO II

ZONE DI PESCA

1.   Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base.

2.   È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata alla sfruttamento congiunto da parte di São Tomé e Príncipe e della Nigeria, delimitata dalle coordinate di cui all’appendice 3.

CAPITOLO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1.   Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe è definita come segue:

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe e l’uscita dalla stessa, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe e un trasbordo e/o uno sbarco a São Tomé e Príncipe.

2.   Tutte le navi autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito dell’accordo devono notificare le loro catture al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

2.1.

Per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capitolo I, sezione 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali delle dichiarazioni sono trasmessi su supporto fisico al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo.

2.2.

Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «Fuori dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe».

2.3.

I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.

3.   Su domanda di una delle parti, la commissione mista può riunirsi per confrontare i dati sulle attività di pesca.

4.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo, il governo di São Tomé e Príncipe si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a São Tomé e Príncipe. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

CAPITOLO IV

TRASBORDO

Le due parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo nelle rade e nei porti di São Tomé e Príncipe.

1.   Trasbordi:

Le tonniere comunitarie che decidono di trasbordare le loro catture in una rada o un porto di São Tomé e Príncipe beneficiano, per ogni tonnellata catturata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, di una riduzione di 5 EUR sull’importo del canone indicato al capitolo I, sezione 2, punto 2, dell’allegato.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50 % del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell’allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

2.   Le modalità applicabili al controllo dei quantitativi trasbordati saranno definite nella prima riunione della commissione mista.

3.   Valutazione:

Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo definitivo delle catture saranno adeguati in sede di commissione mista in funzione dell’impatto socioeconomico generato dai trasbordi effettuati nell’anno in questione.

CAPITOLO V

IMBARCO DI MARINAI

1.   Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP,

per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai originari di São Tomé e Príncipe.

3.   La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4.   I contratti di lavoro dei marinai ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiranno ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5.   Il salario dei marinai ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

6.   I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

7.   Tuttavia, in caso di mancato imbarco di marinai ACP per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque di São Tomé e Príncipe, un importo forfettario pari a 20 USD al giorno. Il pagamento di tale somma dovrà essere effettuato entro i limiti fissati al capitolo I, sezione 2, punto 7, del presente allegato.

CAPITOLO VI

MISURE TECNICHE

1.   Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

2.   Le tonniere con reti a circuizione mettono eventuali catture accessorie a disposizione della direzione della pesca di São Tomé e Príncipe, che provvederà al recupero e allo sbarco delle medesime.

3.   Le parti convengono di stabilire di comune accordo una disposizione intesa a garantire l’attuazione del punto precedente o di concordare una soluzione alternativa in occasione della prima commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo. La commissione mista esamina a tal fine tutte le opzioni possibili, compreso l’obbligo per le tonniere interessate di versare un contributo equivalente a una parte del valore delle catture accessorie a favore di un fondo destinato al sostegno della pesca artigianale gestito dalla direzione della pesca di São Tomé e Príncipe.

CAPITOLO VII

OSSERVATORI

1.   Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate:

1.1.

Su richiesta dell’autorità competente le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di São Tomé e Príncipe.

1.2.

L’autorità competente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3.

L’autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2.   La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3.   Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

4.   L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate.

5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della subregione previsti per l’imbarco degli osservatori.

6.   In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della subregione le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.   Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8.   All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque di São Tomé e Príncipe, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1.

osserva le attività di pesca delle navi;

8.2.

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3.

procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

8.4.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5.

verifica i dati del giornale di bordo relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe;

8.6.

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

8.7.

comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11.   Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1.

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.   Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell’autorità competente.

15.   Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità competenti di São Tomé e Príncipe secondo le modalità di cui sopra.

CAPITOLO VIII

CONTROLLO

1.   Conformemente al capitolo I, sezione 1, punto 13, del presente allegato, la Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.   Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo di cui al capitolo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall’autorità competente di São Tomé e Príncipe in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima.

3.   Entrata e uscita dalla zona

3.1.

Le navi comunitarie notificano alle autorità competenti di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe, comunicando inoltre i quantitativi globali e le specie presenti a bordo.

3.2.

Al momento della notifica dell’uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax [(239) 222 828] o via e-mail (dpescas1@cstome.net) e, in difetto, via radio (codice di chiamata: al mattino dalle 8 alle 12, 12,00 Hz, il pomeriggio dalle 14 alle 17, 8 634 Hz).

3.3.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità di São Tomé e Príncipe è considerata come una nave colta in infrazione.

3.4.

Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

4.   Procedure di controllo

4.1.

I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario di São Tomé e Príncipe incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

4.2.

La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3.

Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5.   Controllo via satellite

5.1.

Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo sono soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell’appendice 4. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo di São Tomé e Príncipe alla delegazione della Commissione europea in Gabon, dell’entrata in funzione del Centro di sorveglianza della pesca (CSP) di São Tomé e Príncipe.

6.   Fermo

6.1.

Entro un termine massimo di 24 ore le competenti autorità di São Tomé e Príncipe informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe.

6.2.

Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

7.   Verbale di fermo

7.1.

L’autorità competente di São Tomé e Príncipe compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.

7.2.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma».

7.3.

Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe. In caso di infrazione lieve l’autorità competente di São Tomé e Príncipe può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

8.   Riunione di concertazione in caso di fermo

8.1.

Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità di São Tomé e Príncipe, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2.

Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9.   Risoluzione del fermo

9.1.

Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

9.2.

In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente a São Tomé e Príncipe.

9.3.

Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

9.4.

La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe.

9.5.

Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 è stata depositata e accettata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

10.   Trasbordi

10.1.

Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque di São Tomé e Príncipe effettuano tale operazione nei porti o nella rada dei porti di São Tomé e Príncipe.

10.2.

Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,

il nome, il numero OMI e la bandiera del cargo vettore,

il quantitativo di ogni specie da trasbordare,

la data del trasbordo.

10.3.

Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe. I comandanti delle navi devono trasmettere alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

10.4.

Nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture che non rispetti i precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente a São Tomé e Príncipe.

11.   I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto di São Tomé e Príncipe consentono agli ispettori di São Tomé e Príncipe di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

Appendici

1.

Formulario per la domanda di licenza

2.

Giornale di bordo ICCAT

3.

Coordinate della zona vietata alla pesca

4.

Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca di São Tomé e Príncipe

Appendice 1

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Appendice 2

GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

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Appendice 3

Latitudine

Longitudine

Gradi

Minuti

Secondi

Gradi

Minuti

Secondi

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Appendice 4

Protocollo (VMS)

che stabilisce le disposizioni relative al controllo via satellite dei pescherecci operanti nella ZEE di São Tomé e Príncipe

1.   Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010; esse si applicano conformemente al punto 5 del «Capitolo VIII — Controllo» del relativo allegato.

2.   Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù dell’accordo di pesca CE/São Tomé e Príncipe sono soggetti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nella ZEE di São Tomé e Príncipe.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità di São Tomé e Príncipe comunicano alla parte comunitaria la coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE di São Tomé e Príncipe.

Le autorità di São Tomé e Príncipe trasmettono tali informazioni su supporto informatico, espresse in gradi decimali (WGS 84).

3.   Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

4.   La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

5.   Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta alla sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE di São Tomé e Príncipe, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione al centro di sorveglianza della pesca (CSP) di São Tomé e Príncipe, ad intervalli massimi di tre ore (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

6.   I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.

7.   In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP di São Tomé e Príncipe. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni nove ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CSP di São Tomé e Príncipe. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE di São Tomé e Príncipe.

8.   I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque di São Tomé e Príncipe. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP di São Tomé e Príncipe ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

9.   Se il CSP di São Tomé e Príncipe constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

10.   I dati di controllo comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe, della flotta comunitaria operante nell’ambito dell’accordo di pesca CE/São Tomé e Príncipe. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

11.   I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

i dati non siano modificati,

l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo,

l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta, e

il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

12.   Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13.   Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.

14.   Le parti convengono di rivedere, se necessario, le suddette disposizioni.

Comunicazione dei messaggi VMS a São Tomé e Príncipe

Rapporto di posizione

Dati

Codice

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema — indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

O

Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese

Stato di bandiera

FS

F

 

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

F

Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

O

Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

O

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

Longitudine

LO

O

Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)

Rotta

CO

O

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

O

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,

un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

Limiti della ZEE di São Tomé e Príncipe

Coordinate della ZEE

Coordinate del CSP di São Tomé e Príncipe

Nome del CSP:

Tel. SSN:

Fax SSN:

E-mail: SSN:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizzo X25 =

Dichiarazione entrate/uscite:


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

7.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/59


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010

(2007/532/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di São Tomé e Príncipe.

(2)

Occorre assicurare il proseguimento delle attività di pesca tra la data di scadenza del precedente protocollo che stabilisce le possibilità di pesca al largo di São Tomé e Príncipe e la data di entrata in vigore del nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo di partenariato.

(3)

A tal fine la Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo.

(4)

È nell'interesse della Comunità approvare l'accordo in forma di scambio di lettere.

(5)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o giugno 2006.

Articolo 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca

Tipo di nave

Stato membro

Licenze o contingente

Pesca del tonno

Tonniere congelatrici con reti a circuizione

Spagna

13

Francia

12

Pesca del tonno

Pescherecci con palangari di superficie

Spagna

13

Portogallo

5

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo in forma di scambio di lettere notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1).

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010

Egregio signore,

in riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010, siglato giovedì 25 maggio 2006, mi pregio informarLa che la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposta ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o giugno 2006, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 12 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata, anteriormente al 15 maggio 2007, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo di São Tomé e Príncipe

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera, così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010, siglato giovedì 25 maggio 2006, mi pregio informarLa che la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è disposta ad applicare tale protocollo, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o giugno 2006, in attesa della sua entrata in vigore a norma dell'articolo 12 dello stesso, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata, anteriormente al 15 maggio 2007, la prima rata della contropartita finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.»

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità europea su questa applicazione provvisoria.

Voglia accettare, egregio signore, l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell’Unione europea


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

7.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/63


DECISIONE 2007/533/GAI DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2007

sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d’informazione Schengen («SIS»), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), firmata il 19 giugno 1990 («convenzione di Schengen») e il suo sviluppo SIS 1+, rappresentano uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

(2)

L’incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione («SIS II») è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio (3) e decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (4). Il SIS II sostituirà il SIS creato a norma della convenzione di Schengen.

(3)

La presente decisione costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato sull’Unione europea («trattato UE»). Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (5), costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE»).

(4)

Il fatto che la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II consti di strumenti separati non pregiudica il principio secondo il quale il SIS II costituisce un unico sistema d’informazione che dovrebbe operare in quanto tale. È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche.

(5)

Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, sostenendo la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie in campo penale.

(6)

È necessario specificare gli obiettivi del SIS II, la sua architettura tecnica e il suo finanziamento, fissare regole sul suo esercizio e uso e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell’inserimento dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l’interconnessione delle segnalazioni e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali.

(7)

Il SIS II dovrebbe includere un sistema centrale (SIS II centrale) e applicazioni nazionali. Le spese occasionate dall’esercizio del SIS II centrale e dalla relativa infrastruttura di comunicazione dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

(8)

È necessario redigere un manuale recante le modalità dettagliate di scambio di talune informazioni supplementari relative all’azione richiesta con le segnalazioni. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni.

(9)

Durante un periodo transitorio la Commissione dovrebbe essere responsabile della gestione operativa del SIS II centrale e di parti dell’infrastruttura di comunicazione. Tuttavia, per garantire un passaggio graduale al SIS II, essa può delegare, del tutto o in parte, queste competenze a due organismi nazionali del settore pubblico. A lungo termine e in seguito ad una valutazione d’impatto contenente un’analisi di merito sulle alternative dal punto di vista finanziario, operativo ed organizzativo e proposte legislative della Commissione, dovrebbe essere istituito un organo di gestione incaricato di svolgere tali compiti. Il periodo transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dalla data a decorrere dalla quale si applica la presente decisione.

(10)

Il SIS II dovrebbe contenere segnalazioni delle persone ricercate per l’arresto a fini di consegna e a fini di estradizione. Oltre alle segnalazioni, è opportuno prevedere lo scambio di informazioni supplementari necessarie ai fini delle procedure di consegna e estradizione. In particolare, è opportuno che nell’ambito del SIS II siano trattati i dati di cui all’articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (6).

(11)

È opportuno contemplare la possibilità di aggiungere nel SIS II una traduzione dei dati complementari introdotti ai fini della consegna in forza del mandato d’arresto europeo o ai fini dell’estradizione.

(12)

Il SIS II dovrebbe contenere segnalazioni di persone scomparse per garantirne la tutela o prevenire minacce, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario, di persone e oggetti ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico e di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

(13)

Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS II oltre il periodo necessario per la realizzazione degli obiettivi per il quale sono state fornite. In linea generale, le segnalazioni di persone dovrebbero esser cancellate automaticamente dal SIS II dopo un periodo di tre anni. Le segnalazioni di oggetti inserite ai fini di un controllo discreto o di controllo specifico dovrebbero essere cancellate automaticamente dopo un periodo di cinque anni. Le segnalazioni di oggetti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale dovrebbero essere cancellate automaticamente dopo un periodo di dieci anni. Le decisioni di conservare le segnalazioni di persone dovrebbero essere basate su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le segnalazioni di persone entro il periodo definito e tenere statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato.

(14)

Il SIS II, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Per la stessa ragione, il SIS II dovrebbe inoltre consentire il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell’interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati.

(15)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione, affinché non sia eseguita sul proprio territorio l’azione richiesta dalla segnalazione. Per le segnalazioni a scopo di arresto a fini di consegna è opportuno che la decisione non venga in alcun modo interpretata in modo da derogare o impedire l’applicazione delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2002/584/GAI. La decisione di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione dovrebbe essere basata unicamente sui motivi di rifiuto previsti dalla suddetta decisione quadro.

(16)

Qualora un indicatore di validità sia stato aggiunto e il luogo di soggiorno della persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sia stato individuato, il luogo di soggiorno dovrebbe essere sempre comunicato all’autorità giudiziaria emittente che deciderà eventualmente di trasmettere un mandato di arresto europeo all’autorità giudiziaria competente in conformità delle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni nel SIS II. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni da parte di uno Stato membro non dovrebbe incidere sull’azione da eseguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni.

(18)

I dati trattati nel SIS II in applicazione della presente decisione non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. Tuttavia, è opportuno rafforzare la cooperazione tra l’Unione europea e l’Interpol promuovendo un efficace scambio di informazioni relative ai passaporti. In caso di trasferimento di dati personali dal SIS II all’Interpol, si dovrebbe prevedere un livello adeguato di protezione di tali dati, garantito da un accordo che offra garanzie e condizioni rigorose.

(19)

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale. La convenzione stabilisce le eccezioni e le restrizioni all’esercizio dei diritti e agli obblighi da quella previsti, entro certi limiti. È opportuno che i dati personali elaborati ai fini dell’attuazione della presente decisione siano protetti secondo i principi enunciati nella convenzione. Laddove necessario, la presente decisione dovrebbe integrare o precisare i principi della convenzione.

(20)

Quando le autorità di polizia elaborano dati personali in applicazione della presente decisione occorrerebbe tener conto dei principi contenuti nella raccomandazione R (87) 15, del 17 settembre 1987, del comitato dei ministri del Consiglio d’Europa tendente a regolare l’uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.

(21)

La Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, che dovrebbe essere approvata entro il 2006 e applicata ai dati personali trattati nell’ambito del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione nonché al relativo scambio delle informazioni supplementari a norma della presente decisione.

(22)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7), in particolare le disposizioni dello stesso per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza del trattamento, si applicano al trattamento di dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nell’esercizio dei loro compiti di gestione operativa del SIS II nell’ambito dell’esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nell’ambito di applicazione del diritto comunitario. Parte del trattamento dei dati personali nell’ambito del SIS II rientra nell’ambito d’applicazione del diritto comunitario. Per un’applicazione coerente e omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali occorre precisare che, quando la Commissione elabora dati personali a norma della presente decisione, si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Laddove necessario, è opportuno che i principi enunciati nel regolamento (CE) n. 45/2001 siano integrati o precisati dalla presente decisione.

(23)

Per quanto riguarda la riservatezza, le pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano per il SIS II.

(24)

È opportuno che le autorità nazionali di controllo controllino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell’autorità di controllo indipendente prevista dall’articolo 286 del trattato CE (8), dovrebbe controllare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali tenuto conto dei compiti limitati svolti dalle istituzioni e dagli organismi comunitari riguardo ai dati stessi.

(25)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero redigere un piano di sicurezza per agevolare l’attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e dovrebbero cooperare tra loro al fine di affrontare le questioni di sicurezza da una prospettiva comune.

(26)

Al trattamento dei dati SIS II da parte di Europol si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati della convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (9) (di seguito «convenzione Europol»), in particolare quelle relative al potere dell’autorità di controllo comune, istituita dalla convenzione Europol, di sorvegliare le attività di Europol, e le disposizioni relative alla responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati personali da parte di quest’ultimo.

(27)

Al trattamento dei dati SIS II da parte di Eurojust si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati della decisione 2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (10), in particolare quelle relative al potere dell’autorità di controllo comune, istituita da detta decisione, di sorvegliare le attività di Eurojust, e le disposizioni relative alla responsabilità in caso di trattamento illecito dei dati personali da parte di quest’ultima.

(28)

Per ragioni di trasparenza è opportuno che ogni due anni la Commissione o, se previsto, l’organo di gestione presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale.

(29)

A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici la presente decisione non può trattare con esaustività taluni aspetti del SIS II quali le norme tecniche concernenti l’inserimento di dati, inclusi i dati necessari per l’inserimento di una segnalazione, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, le norme sulla compatibilità e la priorità delle segnalazioni, l’aggiunta di indicatori di validità, l’interconnessione delle segnalazioni e lo scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali. Previa una valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione, si dovrebbe decidere in quale misura le disposizioni di attuazione potrebbero essere di competenza dell’organo di gestione, una volta istituito.

(30)

La presente decisione dovrebbe definire la procedura per l’adozione delle misure necessarie alla sua attuazione. È opportuno che la procedura per l’adozione delle disposizioni di attuazione a norma della presente decisione e del regolamento (CE) n. 1987/2006 sia la stessa.

(31)

È opportuno stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS 1+ che devono essere trasferite nel SIS II. È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non abbiano esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. La compatibilità delle segnalazioni di persone dovrebbe essere esaminata in via prioritaria. Inoltre, qualsiasi modifica, complemento, rettifica o aggiornamento di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, nonché qualsiasi risposta positiva su tale segnalazione, dovrebbe attivare l’esame immediato della sua compatibilità con le disposizioni della presente decisione.

(32)

È necessario stabilire disposizioni specifiche riguardo alla parte del bilancio assegnata alle operazioni del SIS che non rientrano nel bilancio generale dell’Unione europea.

(33)

Poiché gli obiettivi dell’azione prevista, vale a dire l’istituzione e la regolamentazione di un sistema comune d’informazione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell’Unione europea, il Consiglio può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato CE e richiamato nell’articolo 2 del trattato UE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo 5 del trattato CE, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(34)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(35)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune delle disposizioni dell’acquis di Schengen (11).

(36)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato UE e al trattato CE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (12).

(37)

La presente decisione non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE e nella decisione 2002/192/CE.

(38)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (13), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (14), relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo.

(39)

È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell’Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (15), allegato al summenzionato accordo.

(40)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, delle decisioni del Consiglio 2004/849/CE (16) e 2004/860/CE (17).

(41)

È opportuno definire un regime per consentire a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, allegato al summenzionato accordo.

(42)

La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

(43)

La presente decisione dovrebbe applicarsi al Regno Unito, all’Irlanda e alla Svizzera alle date stabilite secondo le procedure definite nei pertinenti strumenti relativi all’applicazione dell’acquis di Schengen a tali Stati,

DECIDE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione e scopo generale del SIS II

1.   È istituito il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione («SIS II»).

2.   Scopo del SIS II è, a norma della presente decisione, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato CE relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente decisione definisce le condizioni e le procedure applicabili all’inserimento e al trattamento nel SIS II delle segnalazioni relative a persone e oggetti, allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale.

2.   La presente decisione contempla anche disposizioni sull’architettura tecnica del SIS II, sulle competenze degli Stati membri e dell’organo di gestione di cui all’articolo 15, sulle regole generali sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone e sulla responsabilità.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)

«segnalazione»: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo o un oggetto in vista di intraprendere un’azione specifica;

b)

«informazioni supplementari»: le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate:

i)

per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;

ii)

in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l’azione appropriata;

iii)

quando non è possibile procedere all’azione richiesta;

iv)

con riguardo alla qualità dei dati SIS II;

v)

con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;

vi)

con riguardo ai diritti di accesso;

c)

«dati complementari»: i dati memorizzati nel SIS II e connessi alle segnalazioni del SIS II, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS II sia individuata grazie all’interrogazione di tale sistema;

d)

«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); una persona identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente;

e)

«trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.

2.   Nella presente decisione qualsiasi riferimento alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI si intende fatto altresì alle corrispondenti disposizioni degli accordi conclusi tra l’Unione europea e i paesi terzi in virtù degli articoli 24 e 38 del trattato UE ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato di arresto, che prevedono che il mandato di arresto sia trasmesso tramite il sistema di informazione Schengen.

Articolo 4

Architettura tecnica e modalità operative del SIS II

1.   Il SIS II consta di:

a)

un sistema centrale («SIS II centrale») costituito da:

un’unità di supporto tecnico («CS-SIS») contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II»,

un’interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

b)

un sistema nazionale («N.SIS II») in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N.SIS II può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II;

c)

un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l’NI-SIS (l'«infrastruttura di comunicazione») che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici Sirene ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2.

2.   I dati SIS II sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari sistemi N.SIS II. La copia nazionale è disponibile ai fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che usano tale copia. Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell’N.SIS II degli altri Stati membri.

3.   Il CS-SIS svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il CS SIS di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del CS SIS principale in caso di guasto di tale sistema, ha sede a Sankt Johann im Pongau (Austria).

4.   Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati SIS II, compresa la consultazione della banca dati del SIS II. Agli Stati membri che usano una copia nazionale, il CS-SIS:

a)

fornisce l’aggiornamento in linea delle copie nazionali;

b)

assicura la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS II;

c)

fornisce le funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali.

Articolo 5

Costi

1.   I costi relativi all’istituzione, all’esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2.   Tali costi includono il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all’articolo 4, paragrafo 4.

3.   I costi per l’istituzione, l’esercizio e la manutenzione di ciascun N.SIS II sono a carico dello Stato membro interessato.

CAPO II

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 6

Sistemi nazionali

Ciascuno Stato membro è competente per l’istituzione, l’esercizio e la manutenzione del suo N.SIS II e per il collegamento del suo N.SIS II all’NI-SIS.

Articolo 7

Ufficio N.SIS II e ufficio Sirene

1.   Ciascuno Stato membro designa un’autorità («ufficio N.SIS II») che ha la competenza centrale per il rispettivo N.SIS II.

Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell’N.SIS II, garantisce l’accesso delle autorità competenti al SIS II e adotta le misure atte a garantire l’osservanza delle disposizioni della presente decisione.

Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N.SIS II.

2.   Ciascuno Stato membro designa l’autorità competente per lo scambio di tutte le informazioni supplementari («ufficio Sirene») conformemente alle disposizioni del manuale Sirene di cui all’articolo 8.

Detti uffici coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A tali fini, essi hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II.

3.   Gli Stati membri comunicano all’organo di gestione il rispettivo ufficio N.SIS II e ufficio Sirene. L’organo di gestione ne pubblica l’elenco insieme all’elenco di cui all’articolo 46, paragrafo 8.

Articolo 8

Scambio di informazioni supplementari

1.   Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale Sirene e per il tramite dell’infrastruttura di comunicazione. In caso di indisponibilità dell’infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari.

2.   Le informazioni supplementari sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse.

3.   Alle richieste di informazioni supplementari formulate dagli altri Stati membri è data una risposta quanto più rapida possibile.

4.   Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 67 sotto forma di un manuale denominato «manuale Sirene», fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l’organo di gestione.

Articolo 9

Compatibilità tecnica

1.   Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all’atto dell’istituzione del rispettivo N.SIS II ciascuno Stato membro si conforma ai protocolli e alle procedure tecniche stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N.SIS II con il CS-SIS. Tali protocolli e procedure tecniche sono stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 67, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l’organo di gestione.

2.   In caso di uso di una copia nazionale, lo Stato membro interessato provvede, tramite i servizi forniti dal CS SIS, affinché i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all’articolo 4, paragrafo 4, identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS II e un’interrogazione nella sua copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un’interrogazione effettuata nella banca dati del SIS II.

Articolo 10

Sicurezza — Stati membri

1.   Ciascuno Stato membro adotta, per il rispettivo N.SIS II, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per:

a)

proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b)

impedire alle persone non autorizzate l’accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all’ingresso delle installazioni);

c)

impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

d)

impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell’archiviazione);

e)

impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);

f)

garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell’accesso ai dati);

g)

assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS II o alle installazioni di elaborazione dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all’articolo 60 a richiesta di queste (profili personali);

h)

garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

i)

garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell’inserimento, la persona che lo ha effettuato e lo scopo dello stesso (controllo dell’inserimento);

j)

impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all’atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

k)

controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l’osservanza della presente decisione (autocontrollo).

2.   Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari.

Articolo 11

Riservatezza — Stati membri

Ogni Stato membro applica le proprie norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

Articolo 12

Tenuta dei registri a livello nazionale

1.   Gli Stati membri che non usano copie nazionali provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell’ambito del CS-SIS sia registrato nel proprio N.SIS II per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell’autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento di N.SIS II, l’integrità e la sicurezza dei dati.

2.   Gli Stati membri che usano copie nazionali provvedono affinché ogni accesso ai dati SIS II e tutti gli scambi dei medesimi siano registrati ai fini di cui al paragrafo 1. Ciò non vale per i trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 4.

3.   I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i dati usati per effettuare un’interrogazione, un riferimento ai dati trasmessi e il nome dell’autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.

4.   I registri possono essere usati solo ai fini specificati di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.

5.   I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso.

6.   Le autorità nazionali competenti incaricate di verificare la legittimità dell’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento dell’N.SIS II, l’integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro doveri.

Articolo 13

Autocontrollo

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS II adotti le misure necessarie per assicurare l’osservanza della presente decisione e cooperi, se necessario, con l’autorità nazionale di controllo.

Articolo 14

Formazione del personale

Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel SIS II, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS II riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.

CAPO III

COMPETENZE DELL’ORGANO DI GESTIONE

Articolo 15

Gestione operativa

1.   Dopo un periodo transitorio un organo di gestione (l’«organo di gestione»), finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea, è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. L’organo di gestione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché in ogni momento le migliori tecnologie disponibili, fatta salva un’analisi costi-benefici, siano utilizzate per il SIS II centrale.

2.   L’organo di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti connessi con l’infrastruttura di comunicazione:

a)

controllo;

b)

sicurezza;

c)

coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore.

3.   La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l’infrastruttura di comunicazione, in particolare:

a)

compiti relativi all’esecuzione del bilancio;

b)

acquisizione e rinnovo;

c)

aspetti contrattuali.

4.   Durante un periodo transitorio, prima che l’organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. La Commissione può delegare tale compito e compiti relativi all’esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico di due diversi paesi, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (18).

5.   Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al paragrafo 4 soddisfa, in particolare, i seguenti criteri di selezione:

a)

deve dimostrare che ha maturato una lunga esperienza nell’esercizio di un sistema d’informazione su larga scala dotato delle funzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4;

b)

deve possedere conoscenze specialistiche notevoli in materia di requisiti di funzionamento e di sicurezza di un sistema d’informazione dotato di funzioni paragonabili a quelle di cui all’articolo 4, paragrafo 4;

c)

deve disporre di un personale sufficiente ed esperto, con competenze professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale come quello richiesto dal SIS II;

d)

deve disporre di un’infrastruttura sicura costituita da installazioni e appositamente costruita, capace, in particolare, di sostenere e garantire il funzionamento continuo di sistemi IT su larga scala; e

e)

il suo contesto amministrativo deve permettergli di adempiere adeguatamente ai propri compiti ed evitare conflitti d’interesse.

6.   Prima di ogni delega di cui al paragrafo 4 e poi a intervalli regolari, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle condizioni della delega, alla sua portata precisa e agli organismi ai quali i compiti sono delegati.

7.   Qualora durante il periodo transitorio la Commissione deleghi la propria responsabilità a norma del paragrafo 4, provvede ad assicurare che tale delega rispetti pienamente i limiti posti dal sistema istituzionale stabilito nel trattato CE. Essa assicura in particolare che la delega non si ripercuota negativamente sull’efficacia dei meccanismi di controllo previsti dal diritto dell’Unione europea, siano essi a cura della Corte di giustizia, della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei dati.

8.   La gestione operativa del SIS II centrale consiste nell’insieme dei compiti necessari al funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS II centrale, ai sensi della presente decisione, e comprende in particolare le attività di manutenzione e gli adattamenti tecnici necessari per un buon funzionamento del sistema.

Articolo 16

Sicurezza

1.   L’organo di gestione e la Commissione adottano, rispettivamente per il SIS II centrale e per l’infrastruttura di comunicazione le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per:

a)

proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b)

impedire alle persone non autorizzate l’accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all’ingresso delle installazioni);

c)

impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

d)

impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell’archiviazione);

e)

impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti);

f)

garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell’accesso ai dati);

g)

creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all’articolo 61 a richiesta di quest’ultimo (profili personali);

h)

garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);

i)

garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell’inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell’inserimento);

j)

impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all’atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto);

k)

controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l’osservanza della presente decisione (autocontrollo).

2.   L’organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l’infrastruttura di comunicazione.

Articolo 17

Riservatezza — Organo di gestione

1.   Fatto salvo l’articolo 17 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, l’organo di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS II, secondo standard equiparabili a quelli previsti all’articolo 11 della presente decisione. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

2.   L’organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la riservatezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l’infrastruttura di comunicazione.

Articolo 18

Tenuta dei registri a livello centrale

1.   L’organo di gestione provvede affinché ogni accesso e ogni scambio di dati personali nell’ambito del CS-SIS siano registrati ai fini di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 2.

2.   I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i dati usati per effettuare interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e l’identità dell’autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

3.   I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.

4.   I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo in corso.

5.   Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del CS-SIS, l’integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro doveri.

Articolo 19

Campagna informativa

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, lancia, in concomitanza con l’entrata in funzione del SIS II, una campagna informativa rivolta al pubblico sugli obiettivi, i dati memorizzati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone. Una volta istituito, l’organo di gestione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, ripete siffatte campagne a intervalli regolari. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini sul SIS II in generale.

CAPO IV

CATEGORIE DI DATI E INDICATORI DI VALIDITÀ

Articolo 20

Categorie di dati

1.   Fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 1, o le disposizioni della presente decisione che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS II contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro, come richiesto ai fini previsti negli articoli 26, 32, 34, 36 e 38.

2.   Le categorie di dati sono le seguenti:

a)

le persone segnalate;

b)

gli oggetti di cui agli articoli 36 e 38.

3.   Le informazioni sulle persone segnalate si limitano alle seguenti:

a)

cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias» che possono essere registrati a parte;

b)

segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;

c)

luogo e data di nascita;

d)

sesso;

e)

fotografie;

f)

impronte digitali;

g)

cittadinanza(e);

h)

indicazione che la persona in questione è armata, violenta o è evasa;

i)

ragione della segnalazione;

j)

autorità che effettua la segnalazione;

k)

riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione;

l)

azione da intraprendere;

m)

connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS II a norma dell’articolo 52;

n)

tipo di reato.

4.   Le norme tecniche necessarie per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 67, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l’organo di gestione.

5.   Le norme tecniche necessarie per la consultazione dei dati di cui al paragrafo 3 sono analoghe per le consultazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche, di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

Articolo 21

Proporzionalità

Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano l’inserimento della segnalazione nel SIS II.

Articolo 22

Norme specifiche per fotografie e impronte digitali

L’uso di fotografie e impronte digitali di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettere e) ed f), è soggetto alle seguenti disposizioni:

a)

fotografie e impronte digitali possono essere inserite solo previo controllo speciale di qualità per accertare che soddisfino uno standard minimo di qualità dei dati. Le specifiche sul controllo speciale di qualità sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 67, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l’organo di gestione;

b)

fotografie e impronte digitali sono usate solo per confermare l’identità di una persona individuata grazie all’interrogazione del SIS II con dati alfanumerici;

c)

possono essere usate impronte digitali, non appena diventi possibile tecnicamente, anche per identificare una persona in base al suo identificatore biometrico. Prima che questa funzione sia attuata nel SIS II, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, in merito alla quale il Parlamento europeo è consultato.

Articolo 23

Requisito per inserire una segnalazione

1.   Non si possono inserire segnalazioni su persone in mancanza dei dati di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettere a), d), l) e, ove applicabile, k).

2.   Se disponibili, sono inseriti anche tutti gli altri dati di cui all’articolo 20, paragrafo 3.

Articolo 24

Disposizioni generali relative agli indicatori di validità

1.   Qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione ad una segnalazione inserita a norma degli articoli 26, 32 o 36 non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può esigere a posteriori che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l’azione richiesta nella segnalazione. L’indicatore di validità è apposto dall’ufficio Sirene dello Stato membro che ha inserito la segnalazione.

2.   Per consentire agli Stati membri di esigere l’apposizione di un indicatore di validità a una segnalazione effettuata a norma dell’articolo 26, tutti gli Stati membri sono automaticamente informati di ogni nuova segnalazione di questa categoria mediante lo scambio di informazioni supplementari.

3.   Se per ragioni particolarmente gravi e urgenti lo Stato membro che ha emesso la segnalazione chiede l’esecuzione dell’azione, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione esamina se può acconsentire al ritiro dell’indicatore di validità di cui ha richiesto l’apposizione. Se vi può acconsentire, esso adotta le misure necessarie per far sì che l’azione richiesta sia eseguita immediatamente.

Articolo 25

Indicatori di validità relativi a segnalazioni per l’arresto a fini di consegna

1.   Ove si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI, l’indicatore di validità che impedisca l’arresto è apposto a una segnalazione per l’arresto a fini di consegna solo se l’autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale per l’esecuzione del mandato di arresto europeo ne ha rifiutato l’esecuzione per motivi di non esecuzione e se l’apposizione dell’indicatore di validità è stata richiesta.

2.   Tuttavia, su richiesta di un’autorità giudiziaria competente in virtù della legislazione nazionale, in base a un’istruzione generale o in un caso specifico, si può chiedere di apporre un indicatore di validità anche se risulta in modo evidente che l’esecuzione del mandato di arresto europeo dovrà essere rifiutata.

CAPO V

SEGNALAZIONE DI PERSONE RICERCATE PER L’ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE

Articolo 26

Obiettivi e condizioni della segnalazione

1.   I dati relativi alle persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d’arresto europeo, ovvero per l’arresto a fini di estradizione, sono inseriti su richiesta dell’autorità giudiziaria dello Stato membro della segnalazione.

2.   I dati relativi alle persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sono del pari inseriti sulla scorta di mandati di arresto emessi in conformità degli accordi conclusi tra l’Unione europea e i paesi terzi in virtù degli articoli 24 e 38 del trattato UE ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato di arresto che prevedono la trasmissione di detto mandato di arresto mediante il sistema d’informazione Schengen.

Articolo 27

Dati complementari su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna

1.   Nel caso di persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d’arresto europeo, lo Stato membro della segnalazione inserisce nel SIS II una copia del mandato d’arresto europeo originale.

2.   Lo Stato membro della segnalazione può inserire una copia della traduzione del mandato d’arresto europeo in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea.

Articolo 28

Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna

Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II per l’arresto a fini di consegna comunica le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI a tutti gli Stati membri tramite lo scambio di informazioni supplementari.

Articolo 29

Informazioni supplementari su persone ricercate per l’arresto a fini di estradizione

1.   Lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II a fini di estradizione comunica i dati seguenti a tutti gli Stati membri mediante lo scambio di informazioni supplementari:

a)

autorità da cui proviene la richiesta di arresto;

b)

esistenza di un mandato d’arresto o di un documento avente la medesima valenza giuridica, o di una sentenza esecutiva;

c)

natura e qualificazione giuridica del reato;

d)

descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;

e)

per quanto possibile, le conseguenze del reato;

f)

qualsiasi altra informazione utile o necessaria per l’esecuzione della segnalazione.

2.   I dati menzionati nel paragrafo 1 non sono comunicati se i dati di cui agli articoli 27 o 28 sono già stati forniti e sono considerati sufficienti per l’esecuzione della segnalazione dallo Stato membro interessato.

Articolo 30

Conversione delle segnalazioni su persone ricercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione

Se non è possibile procedere ad un arresto a causa di una decisione di rifiuto emessa da uno Stato membro richiesto secondo le procedure relative agli indicatori di validità di cui agli articoli 24 o 25 o, nel caso di una segnalazione per l’arresto a fini di estradizione, in quanto un’indagine non è ancora stata conclusa, lo Stato membro richiesto deve considerare la segnalazione come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno della persona interessata.

Articolo 31

Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione di una persona ricercata per l’arresto in vista della consegna o dell’estradizione

1.   Una segnalazione inserita nel SIS II a norma dell’articolo 26 unitamente ai dati complementari di cui all’articolo 27 costituisce ed ha lo stesso effetto di un mandato d’arresto europeo emesso a norma della decisione quadro 2002/584/GAI, ove si applichi tale decisione quadro.

2.   Ove non si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI, una segnalazione inserita nel SIS II a norma degli articoli 26 e 29 ha la stessa valenza giuridica di una richiesta di arresto provvisorio a norma dell’articolo 16 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 o dell’articolo 15 del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962.

CAPO VI

SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE

Articolo 32

Obiettivi e condizioni delle segnalazioni

1.   I dati relativi alle persone scomparse che devono essere poste sotto protezione e/o a quelle il cui luogo di soggiorno deve essere accertato sono inseriti nel SIS II su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro che effettua la segnalazione.

2.   Possono essere inserite le seguenti categorie di persone scomparse:

a)

persone scomparse che devono essere poste sotto protezione:

i)

ai fini della loro tutela;

ii)

per prevenire minacce;

b)

persone scomparse che non devono essere poste sotto protezione.

3.   Il paragrafo 2, lettera a), si applica solo alle persone che devono essere internate per decisione di un’autorità competente.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano in particolare ai minori.

5.   Gli Stati membri assicurano che i dati inseriti nel SIS II indichino in quale delle categorie di cui al paragrafo 2 rientra la persona scomparsa.

Articolo 33

Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni

1.   In caso di individuazione di una persona di cui all’articolo 32, le autorità competenti comunicano, fatto salvo il paragrafo 2, il suo luogo di soggiorno allo Stato membro che effettua la segnalazione. Nei casi di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), essa può, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre la suddetta persona sotto protezione per impedirle di proseguire il viaggio.

2.   La comunicazione, diversa da quella fra le autorità competenti, dei dati di una persona scomparsa maggiorenne che sia stata individuata è subordinata al consenso della persona in questione. Tuttavia, le autorità competenti possono comunicare la cancellazione della segnalazione, dovuta alla localizzazione della persona, alla persona che ne ha segnalato la scomparsa.

CAPO VII

SEGNALAZIONE DI PERSONE RICERCATE PER PRESENZIARE AD UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO

Articolo 34

Obiettivi e condizioni della segnalazione

Ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio, gli Stati membri inseriscono nel SIS II, su richiesta dell’autorità competente, i dati relativi a:

a)

testimoni;

b)

persone citate a comparire o persone ricercate affinché si presentino dinanzi all’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono loro ascritti;

c)

persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti;

d)

persone alle quali deve essere notificata una richiesta di presentarsi per scontare una pena privativa della libertà.

Articolo 35

Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni

Le informazioni richieste sono comunicate allo Stato membro richiedente tramite scambio di informazioni supplementari.

CAPO VIII

SEGNALAZIONE DI PERSONE E OGGETTI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO

Articolo 36

Obiettivi e condizioni della segnalazione

1.   I dati relativi alle persone o a veicoli, natanti, aeromobili e container sono inseriti, nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la segnalazione, ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico, a norma dell’articolo 37, paragrafo 4.

2.   Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione di reati e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:

a)

qualora esistano indizi concreti che una persona intenda commettere o commetta un reato grave, quali i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; oppure

b)

qualora la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati commessi sino a quel momento, faccia supporre che commetterà anche in avvenire reati gravi, quali i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI.

3.   Inoltre, una segnalazione può essere effettuata conformemente alla legislazione nazionale, su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza nazionale, qualora esistano indizi concreti che le informazioni di cui all’articolo 37, paragrafo 1, sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dall’interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna o esterna dello Stato. Lo Stato membro che effettua la segnalazione a norma del presente paragrafo ne informa gli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro stabilisce a quali autorità sono trasmesse queste informazioni.

4.   Le segnalazioni relative a veicoli, natanti, aeromobili e container possono essere effettuate qualora esistano indizi concreti che sono connesse con i reati gravi di cui al paragrafo 2 o con le minacce gravi di cui al paragrafo 3.

Articolo 37

Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni

1.   Nell’ambito del controllo discreto o del controllo specifico, le seguenti informazioni sono raccolte e trasmesse, totalmente o in parte, all’autorità che effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri controlli di polizia e doganali effettuati all’interno di uno Stato membro:

a)

il fatto che siano stati individuati la persona o il veicolo, il natante, l’aeromobile o il container segnalati;

b)

il luogo, il momento o il motivo del controllo;

c)

l’itinerario e la destinazione del viaggio;

d)

le persone che accompagnano gli interessati o gli occupanti del veicolo, del natante o dell’aeromobile di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati agli interessati;

e)

il veicolo, il natante, l’aeromobile o il container usato;

f)

gli oggetti trasportati;

g)

le circostanze in cui la persona o il veicolo, il natante, l’aeromobile o il container sono stati individuati.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante lo scambio di informazioni supplementari.

3.   Per la raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché non sia compromesso il carattere discreto del controllo.

4.   Nell’ambito dei controlli specifici, le persone, i veicoli, i natanti, gli aeromobili, i container e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente alla legislazione nazionale, per i fini di cui all’articolo 36. Se la legge di uno Stato membro non lo autorizza, il controllo specifico viene automaticamente convertito, per quello Stato membro, in controllo discreto.

CAPO IX

SEGNALAZIONE DI OGGETTI A FINI DI SEQUESTRO O DI PROVA IN UN PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 38

Obiettivi e condizioni della segnalazione

1.   I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel SIS II.

2.   Sono inserite le categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate in appresso:

a)

veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili;

b)

rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte, apparecchiature industriali, motori fuoribordo e container;

c)

armi da fuoco;

d)

documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;

e)

documenti di identità rilasciati, quali passaporti, carte d’identità, patenti di guida, titoli di soggiorno e documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

f)

certificati di immatricolazione per veicoli e targhe di veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati;

g)

banconote (banconote registrate);

h)

valori mobiliari e mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, titoli e azioni, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati.

3.   Le norme tecniche necessarie per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 67, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l’organo di gestione.

Articolo 39

Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni

1.   Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione per un oggetto individuato, l’autorità che la constata si mette in contatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dati personali, a norma della presente decisione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate mediante lo scambio di informazioni supplementari.

3.   Lo Stato membro che ha rinvenuto l’oggetto adotta misure conformi alla propria legislazione.

CAPO X

DIRITTO D’ACCESSO E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Articolo 40

Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni

1.   L’accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del SIS II sono riservati esclusivamente alle autorità responsabili:

a)

dei controlli di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (19);

b)

degli altri controlli di polizia e doganali effettuati all’interno dello Stato membro interessato e del relativo coordinamento da parte delle autorità designate.

2.   Tuttavia, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle responsabili dell’avvio dell’azione penale e delle indagini giudiziarie prima dell’imputazione, nell’assolvimento dei loro doveri, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento.

3.   Le autorità di cui al presente articolo sono inserite nell’elenco di cui all’articolo 46, paragrafo 8.

Articolo 41

Accesso dell’Europol ai dati SIS II

1.   L’Ufficio europeo di polizia (Europol), nell’ambito del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 26, 36 e 38 e di consultarli direttamente.

2.   Qualora un’interrogazione effettuata dall’Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS II, l’Europol, tramite i canali definiti dalla convenzione Europol, informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

3.   L’uso delle informazioni ottenute tramite un’interrogazione nel SIS II è soggetto al consenso dello Stato membro interessato. Se lo Stato membro acconsente all’uso di tali informazioni, il loro trattamento è disciplinato dalla convenzione Europol. Le informazioni sono trasmesse dall’Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro interessato.

4.   L’Europol, conformemente a quanto previsto dalla convenzione Europol, può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato.

5.   L’ Europol:

a)

registra ogni accesso e interrogazione effettuati, secondo il disposto dell’articolo 12;

b)

fatti salvi i paragrafi 3 e 4, non collega le parti del SIS II né trasferisce i dati in esso contenuti cui ha accesso a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati dall’Europol o in funzione presso di esso e non scarica o copia altrimenti parti del SIS II;

c)

limita l’accesso ai dati inseriti nel SIS II a personale dell’Europol specificamente autorizzato;

d)

adotta ed applica le misure di cui agli articoli 10 e 11;

e)

consente all’autorità di controllo comune, istituita a norma dell’articolo 24 della convenzione Europol, di esaminare le attività dell’Europol nell’esercizio del suo diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e di consultazione.

Articolo 42

Accesso dell’Eurojust ai dati SIS II

1.   I membri nazionali dell’Eurojust e i loro assistenti, nell’ambito del loro mandato, hanno il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 26, 32, 34 e 38 e di consultazione.

2.   Qualora un’interrogazione effettuata da un membro nazionale dell’Eurojust riveli la presenza di una segnalazione nel SIS II, il membro nazionale informa al riguardo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Qualsiasi informazione ottenuta a seguito di detta interrogazione può essere comunicata a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

3.   È inteso che il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni della decisione 2002/187/GAI concernenti la protezione dei dati e la responsabilità per eventuali trattamenti non autorizzati o scorretti di tali dati da parte dei membri nazionali dell’Eurojust o dei loro assistenti, né le competenze dell’autorità di controllo comune istituita a norma di detta decisione.

4.   Ogni accesso e consultazione effettuati da un membro nazionale dell’Eurojust o da un assistente è registrata secondo il disposto dell’articolo 12 e ogni uso dei dati ai quali ha avuto accesso è registrato.

5.   Nessuna parte del SIS II è collegata a sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati utilizzati dall’Eurojust o in funzione presso di esso né vi sono trasferiti i dati contenuti nel sistema cui hanno accesso i membri nazionali o i loro assistenti, e nessuna parte del SIS II viene scaricata.

6.   L’accesso ai dati inseriti nel SIS II è limitato ai membri nazionali e ai loro assistenti e non si estende al personale dell’Eurojust.

7.   Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11.

Articolo 43

Ambito dell’accesso

Gli utenti, compreso l’Europol, i membri nazionali dell’Eurojust e i loro assistenti, possono accedere solo ai dati necessari per l’assolvimento dei loro compiti.

Articolo 44

Termini di conservazione delle segnalazioni relative a persone

1.   Le segnalazioni relative alle persone inserite nel SIS II a norma della presente decisione sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.

2.   Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall’inserimento nello stesso. Il periodo è ridotto a un anno per le segnalazioni relative alle persone di cui all’articolo 36.

3.   Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla propria legislazione nazionale.

4.   Nel periodo di riesame uno Stato membro che effettua la segnalazione può, a seguito di una valutazione individuale approfondita, decidere di mantenerla più a lungo, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS.

5.   Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2, salvo qualora lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione abbia comunicato il prolungamento della stessa al CS-SIS a norma del paragrafo 4. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi d’anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema.

6.   Gli Stati membri tengono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 4.

Articolo 45

Termini di conservazione delle segnalazioni relative a oggetti

1.   Le segnalazioni relative ad oggetti inserite nel SIS II a norma della presente decisione sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.

2.   Le segnalazioni relative ad oggetti inserite a norma dell’articolo 36 sono conservate al massimo per cinque anni.

3.   Le segnalazioni relative ad oggetti inserite a norma dell’articolo 38 sono conservate al massimo per dieci anni.

4.   I termini di conservazione di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere prorogati, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso, i paragrafi 2 e 3 si applicano anche alla proroga.

CAPO XI

REGOLE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 46

Trattamento dei dati SIS II

1.   Gli Stati membri possono trattare i dati di cui agli articoli 20, 26, 32, 34, 36 e 38 solo ai fini enunciati per ciascuna delle categorie di segnalazioni di cui a tali articoli.

2.   I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all’articolo 40. Le disposizioni della presente decisione si applicano a tali copie. Le segnalazioni effettuate da uno Stato membro non possono essere copiate dal proprio N.SIS II in altri archivi di dati nazionali.

3.   Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate solo per un periodo non superiore a quarantotto ore. Tale periodo può essere esteso in caso di emergenza, finché l’emergenza non sia cessata.

Gli Stati membri mantengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alle loro autorità nazionali di controllo e assicurano che le disposizioni della presente decisione, in particolare quelle dell’articolo 10, vengano applicate a tali copie.

4.   L’accesso ai dati è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali di cui all’articolo 40 e riservato al personale debitamente autorizzato.

5.   Per quanto riguarda le segnalazioni di cui agli articoli 26, 32, 34, 36 e 38 della presente decisione, ogni trattamento delle informazioni in esse contenute per fini diversi da quelli per i quali sono state inserite nel SIS II deve essere connesso a un caso specifico e giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, per fondati motivi di sicurezza nazionale o ai fini della prevenzione di un reato grave. A tale scopo deve essere ottenuta l’autorizzazione preventiva dello Stato membro che effettua la segnalazione.

6.   I dati non possono essere usati a scopi amministrativi.

7.   Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un uso illegale ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro.

8.   Ciascuno Stato membro invia all’organo di gestione un elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II a norma della presente decisione e delle eventuali modifiche apportate all’elenco. L’elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e a quali fini. L’organo di gestione provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Sempreché il diritto dell’Unione europea non preveda disposizioni particolari, la legislazione di ciascuno Stato membro si applica ai dati inseriti nel rispettivo N.SIS II.

Articolo 47

Dati SIS II e archivi nazionali

1.   L’articolo 46, paragrafo 2, non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS II in collegamento con i quali è stata svolta un’azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo.

2.   L’articolo 46, paragrafo 2, non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati contenuti in una segnalazione particolare effettuata nel SIS II da quello stesso Stato membro.

Articolo 48

Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione

Se l’azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro a cui è stata presentata la richiesta ne informa senza indugio lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

Articolo 49

Qualità dei dati trattati nel SIS II

1.   Uno Stato membro che effettua una segnalazione è responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità di inserimento dei dati nel SIS II.

2.   Solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.

3.   Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Quest’ultimo verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.

4.   Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di mediatore.

5.   Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle disposizioni dell’articolo 51.

6.   Se una persona è già segnalata nel SIS II, lo Stato membro che introduce un’altra segnalazione si accorda in merito a tale inserimento con lo Stato membro che ha effettuato la prima segnalazione. L’accordo è raggiunto sulla base allo scambio di informazioni supplementari.

Articolo 50

Distinzione tra persone con caratteristiche simili

Quando, inserendo una nuova segnalazione, risulta evidente che nel SIS II è già registrata una persona che possiede gli stessi elementi di descrizione dell’identità, occorre seguire la procedura seguente:

a)

l’ufficio Sirene si mette in contatto con l’autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguardi o meno la stessa persona;

b)

se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e la persona già registrata nel SIS II sono la stessa, l’ufficio Sirene applica la procedura per l’inserimento di segnalazioni multiple di cui all’articolo 49, paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l’ufficio Sirene convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione.

Articolo 51

Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità

1.   Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione vi aggiunge, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione.

2.   I dati relativi alla vittima dell’usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini:

a)

consentire all’autorità competente di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione;

b)

permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e stabilire di essere stata vittima di un’usurpazione di identità.

3.   Ai fini del presente articolo possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS II solo i seguenti dati personali:

a)

cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias» eventualmente registrati a parte;

b)

segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;

c)

luogo e data di nascita;

d)

sesso;

e)

fotografie;

f)

impronte digitali;

g)

cittadinanza(e);

h)

numero del o dei documenti d’identità e data del rilascio.

4.   Le norme tecniche necessarie per l’inserimento e l’ulteriore trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 67, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l’organo di gestione.

5.   I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell’interessato.

6.   Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità che hanno diritto di accesso alla segnalazione corrispondente e all’unico scopo di evitare errori di identificazione.

Articolo 52

Connessioni fra segnalazioni

1.   Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni.

2.   La creazione di una connessione non incide sulla specifica azione da intraprendere sulla base di ciascuna segnalazione interconnessa né sul rispettivo termine di conservazione.

3.   La creazione di una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nella presente decisione. Le autorità che non hanno diritto di accesso a talune categorie di segnalazioni non sono in grado di visualizzare la connessione a una segnalazione cui non hanno accesso.

4.   Uno Stato membro crea una connessione tra segnalazioni solo se sussiste una reale esigenza operativa.

5.   Uno Stato membro può creare connessioni conformemente alla legislazione nazionale purché siano rispettati i principi enunciati nel presente articolo.

6.   Uno Stato membro, qualora ritenga che la creazione di una connessione tra segnalazioni da parte di un altro Stato membro sia incompatibile con la sua legislazione nazionale o i suoi obblighi internazionali, può adottare le necessarie disposizioni affinché non sia possibile accedere alla connessione dal suo territorio nazionale o per le sue autorità dislocate al di fuori del suo territorio.

7.   Le norme tecniche per la connessione delle segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 67, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l’organo di gestione.

Articolo 53

Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari

1.   Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni di effettuare una segnalazione presso l’ufficio Sirene, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.

2.   I dati personali archiviati dall’ufficio Sirene in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che è stata cancellata dal SIS II la relativa segnalazione.

3.   Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un’azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.

Articolo 54

Trasferimento di dati personali a terzi

I dati trattati nel SIS II a norma della presente decisione non sono trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione.

Articolo 55

Scambio di dati con l’Interpol sui passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati

1.   In deroga all’articolo 54 il numero, il paese di rilascio e la tipologia dei passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati inseriti nel SIS II possono essere scambiati con membri dell’Interpol stabilendo un collegamento tra il SIS II e la banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, fatta salva la conclusione di un accordo tra l’Interpol e l’Unione europea. In base a tale accordo la trasmissione di dati inseriti da uno Stato membro è soggetta al consenso di tale Stato membro.

2.   L’accordo di cui al paragrafo 1 prevede che i dati condivisi siano accessibili solo a membri dell’Interpol di paesi che assicurano un adeguato livello di protezione dei dati personali. Prima di concludere l’accordo, il Consiglio chiede il parere della Commissione sull’adeguatezza del livello di protezione dei dati personali e di rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati personali da parte dell’Interpol e da parte dei paesi che hanno distaccato membri presso l’Interpol.

3.   L’accordo di cui al paragrafo 1 può anche prevedere che gli Stati membri abbiano accesso, attraverso il SIS II, ai dati della banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti, in conformità delle pertinenti disposizioni della presente decisione che disciplinano le segnalazioni sui passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati inserite nel SIS II.

CAPO XII

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 56

Trattamento di categorie di dati sensibili

È vietato il trattamento delle categorie di dati elencati nell’articolo 6, prima frase, della convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

Articolo 57

Applicazione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei dati

I dati personali trattati in applicazione della presente decisione sono protetti a norma della convenzione del Consiglio d’Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, e successive modifiche.

Articolo 58

Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente

1.   Il diritto di una persona di accedere ai dati che la riguardano inseriti nel SIS II conformemente alla presente decisione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l’interessato lo fa valere.

2.   Ove previsto dalla legislazione nazionale, l’autorità nazionale di controllo decide se ed in base a quali modalità deve comunicare informazioni.

3.   Uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se dà prima la possibilità allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione. A ciò si provvede tramite lo scambio di informazioni supplementari.

4.   L’informazione non è comunicata alla persona interessata se ciò è indispensabile per l’esecuzione di un compito legittimo connesso con una segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà di terzi.

5.   Chiunque ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente.

6.   L’interessato è informato prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l’accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

7.   L’interessato è informato del seguito dato all’esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione prima possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.

Articolo 59

Mezzi di impugnazione

1.   Chiunque può adire la giurisdizione o l’autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro per accedere, rettificare, cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.

2.   Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive emesse dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell’articolo 64.

3.   La Commissione valuta le norme sui mezzi di impugnazione di cui al presente articolo entro il 23 agosto 2009.

Articolo 60

Controllo dell’N.SIS II

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché un’autorità indipendente (l’«autorità nazionale di controllo») controlli autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II nel loro territorio e della loro trasmissione dal loro territorio, compresi lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari.

2.   L’autorità nazionale di controllo provvede affinché venga svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel proprio N.SIS II, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma della presente decisione.

Articolo 61

Controllo dell’organo di gestione

1.   Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali dell’organo di gestione siano effettuate a norma della presente decisione. Si applicano di conseguenza i doveri e i poteri di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.   Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché venga svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall’organo di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all’organo di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L’organo di gestione ha l’opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della relazione.

Articolo 62

Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

1.   Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS II.

2.   Se necessario, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono reciprocamente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione della presente decisione, studiano problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.

3.   Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l’anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’organo di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.

Articolo 63

Protezione dei dati durante il periodo transitorio

La Commissione, qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue competenze ad un altro organismo o ad altri organismi, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e sia in grado di svolgere pienamente i suoi compiti, compresa l’effettuazione di controlli in loco o l’esercizio dei poteri attribuitigli dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

CAPO XIII

RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Articolo 64

Responsabilità

1.   Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla propria legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all’uso dell’N.SIS II. La disposizione si applica anche quando i danni sono stati causati dallo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito.

2.   Se lo Stato membro avverso il quale è promossa un’azione non è lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, quest’ultimo è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che l’uso dei dati da parte dello Stato membro che ha chiesto il rimborso violi la presente decisione.

3.   Se l’inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dalla presente decisione causa danni al SIS II, tale Stato membro ne risponde, a meno che e nella misura in cui l’organo di gestione o un altro Stato membro partecipanti al SIS II non abbiano omesso di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare tali danni o a minimizzarne gli effetti.

Articolo 65

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché l’eventuale uso improprio dei dati inseriti nel SIS II o qualsiasi scambio di informazioni supplementari contrario alla presente decisione sia punito con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente alla legislazione nazionale.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66

Controllo e statistiche

1.   L’organo di gestione provvede affinché siano attivate procedure atte a controllare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità, sicurezza e qualità del servizio.

2.   Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l’organo di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS II centrale.

3.   Ogni anno l’organo di gestione pubblica statistiche, sia totali sia per ciascuno Stato membro, relative al numero di registri per categoria di segnalazione, al numero di risposte positive per categoria di segnalazione e al numero di accessi al SIS II.

4.   Due anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni, l’organo di gestione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza dello stesso e lo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri.

5.   Tre anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del SIS II centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l’applicazione della presente decisione con riguardo al SIS II centrale, la sicurezza del SIS II centrale e le eventuali implicazioni per le attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   Gli Stati membri comunicano all’organo di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

7.   L’organo di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.

Articolo 67

Comitato di regolamentazione

1.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all’articolo 205, paragrafo 2, del trattato CE per l’adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita in quell’articolo. Il presidente non partecipa al voto.

2.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un modello di regolamento interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare.

4.   Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta. Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la proposta ovvero presentare una proposta legislativa. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l’atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato opposizione alla proposta di misure di esecuzione, la Commissione adotta l’atto di esecuzione proposto.

5.   Il comitato di cui al paragrafo 1 esercita la sua funzione a partire dal 23 agosto2007.

Articolo 68

Modifica delle disposizioni dell’acquis di Schengen

1.   Per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato UE, la presente decisione sostituisce, alla data di cui all’articolo 71, paragrafo 2, le disposizioni degli articoli 64 e da 92 a 119 della convenzione di Schengen, salvo l’articolo 102 bis.

2.   Per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato UE, la presente decisione sostituisce, alla data di cui all’articolo 71, paragrafo 2, le seguenti disposizioni dell’acquis di Schengen che attuano quegli articoli (20):

a)

decisione del comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all’installazione e al funzionamento del sistema d’informazione Schengen (C.SIS) [SCH/Com-ex (93) 16];

b)

decisione del comitato esecutivo, del 7 ottobre 1997, riguardante l’evoluzione del SIS [SCH/Com-ex (97) 24];

c)

decisione del comitato esecutivo, del 15 dicembre 1997, riguardante la modifica del regolamento finanziario C.SIS [SCH/Com-ex (97) 35];

d)

decisione del comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, riguardante il C.SIS con 15/18 collegamenti [SCH/Com-ex (98) 11];

e)

decisione del comitato esecutivo, del 25 aprile 1997, relativa all’aggiudicazione dello studio preliminare del SIS II [SCH/Com-ex (97) 2, rev. 2];

f)

decisione del comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante i costi d’installazione del C.SIS [SCH/Com-ex (99) 4];

g)

decisione del comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante l’aggiornamento del manuale Sirene [SCH/Com-ex (99) 5];

h)

dichiarazione del comitato esecutivo, del 18 aprile 1996, relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex (96) decl. 5];

i)

dichiarazione del comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante la struttura del SIS [SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev.];

j)

decisione del comitato esecutivo, del 7 ottobre 1997, riguardante il contributo della Norvegia e dell’Islanda alle spese d’installazione e di funzionamento del C.SIS [SCH/Com-ex (97) 18].

3.   Per le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato UE, i riferimenti agli articoli della convenzione di Schengen così sostituiti e alle pertinenti disposizioni dell’acquis di Schengen che li attuano si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 69

Abrogazione

Alla data di cui all’articolo 71, paragrafo 2, sono abrogate le decisioni 2004/201/GAI, 2005/211/GAI, 2005/719/GAI, 2005/727/GAI, 2006/228/GAI, 2006/229/GAI e 2006/631/GAI.

Articolo 70

Periodo transitorio e bilancio

1.   Le segnalazioni sono trasferite dal SIS 1+ al SIS II. Gli Stati membri assicurano, attribuendo la priorità alle segnalazioni di persone, che il contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II sia conforme alle disposizioni della presente decisione prima possibile e al più tardi entro tre anni dalla data di cui all’articolo 71, paragrafo 2. Nel periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94, 95 e da 97 a 100 della convenzione di Schengen al contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II, fatte salve le seguenti regole:

a)

in caso di modifica, complemento, rettifica o aggiornamento del contenuto di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri assicurano che la segnalazione sia conforme alle disposizioni della presente decisione a decorrere dall’introduzione della modifica, complemento, rettifica o aggiornamento in questione;

b)

in caso di risposta positiva su una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri esaminano immediatamente la compatibilità di tale segnalazione con le disposizioni della presente decisione senza tuttavia ritardare l’azione da intraprendere in base alla stessa.

2.   Alla data fissata a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, il residuo del bilancio approvato in conformità delle disposizioni dell’articolo 119 della convenzione di Schengen è restituito agli Stati membri. Gli importi da restituire sono calcolati in base ai contributi degli Stati membri in conformità della decisione del comitato esecutivo, del 14 dicembre 1993, relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all’installazione e al funzionamento del SIS.

3.   Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 15, paragrafo 4, i riferimenti, nella presente decisione, all’organo di gestione si intendono fatti alla Commissione.

Articolo 71

Entrata in vigore, applicabilità e migrazione

1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Essa si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dalle date che il Consiglio stabilirà, deliberando all’unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+.

3.   Le date di cui al paragrafo 2 sono stabilite:

a)

una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione;

b)

quando tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ avranno notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari;

c)

quando la Commissione avrà dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri, e gli organi preparatori del Consiglio avranno convalidato i risultati proposti del test e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+;

d)

quando la Commissione avrà adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all’N.SIS II degli Stati membri interessati.

4.   La Commissione comunica al Parlamento europeo i risultati del test condotto a norma del paragrafo 3, lettera c).

5.   Qualsiasi decisione del Consiglio presa ai sensi del paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  Parere del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).

(3)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

(4)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

(5)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(6)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(8)  GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

(9)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(10)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

(11)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(12)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(13)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(14)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(15)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.

(16)  Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).

(17)  Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).

(18)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(19)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(20)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 439.