ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 193

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
25 luglio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 872/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 873/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

3

 

*

Regolamento (CE) n. 874/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati

5

 

*

Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004

6

 

*

Regolamento (CE) n. 876/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

16

 

 

DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

 

*

Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità (Programma Hercule II)

18

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/522/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 luglio 2007, che modifica la decisione 2006/802/CE per quanto riguarda le carni suine provenienti da suini vaccinati in Romania con un vaccino convenzionale vivo attenuato [notificata con il numero C(2007) 3418]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

25.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/1


REGOLAMENTO (CE) N. 872/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

TR

90,5

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

116,0

ZZ

116,0

0709 90 70

TR

88,2

ZZ

88,2

0805 50 10

AR

49,4

UY

56,2

ZA

66,5

ZZ

57,4

0806 10 10

BR

161,0

EG

150,8

MA

189,3

TR

180,5

ZZ

170,4

0808 10 80

AR

90,7

BR

95,8

CA

101,7

CL

91,9

CN

76,5

NZ

99,5

US

105,0

UY

36,3

ZA

100,0

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

88,2

CL

80,8

NZ

119,1

TR

140,9

ZA

112,4

ZZ

108,3

0809 10 00

TR

169,5

ZZ

169,5

0809 20 95

CA

324,1

TR

282,6

US

286,5

ZZ

297,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

73,6

ZZ

73,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


25.7.2007   

IT

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L 193/3


REGOLAMENTO (CE) N. 873/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2007

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

All'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1913/2006 (2) della Commissione è stato riscontrato un errore redazionale per quanto riguarda la determinazione del fatto generatore ai fini degli aiuti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione, dell'11 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (3). È opportuno correggere tale errore al fine di evitare interpretazioni fuorvianti.

(2)

La formulazione dell'articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 1913/2006 appare ridondante rispetto all'articolo 6. A fini di chiarezza, la frase «per il quale il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o ottobre» dovrebbe essere soppressa da tale disposizione.

(3)

La procedura di codificazione del regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (4) e del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine (5) è stata completata prima dell'adozione e della pubblicazione del regolamento (CE) n. 1913/2006. I regolamenti (CEE) n. 2825/93 e (CE) n. 562/2000 sono stati abrogati e sostituiti a decorrere dal 30 novembre 2006 rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione (versione codificata) (6) e dal regolamento (CE) n. 1669/2006 della Commissione (versione codificata) (7). I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2825/93 e al regolamento (CE) n. 562/2000 sono di conseguenza obsoleti e dovrebbero pertanto essere rettificati nel regolamento (CE) n. 1913/2006.

(4)

Le modifiche e le rettifiche di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a partire dalla stessa data del regolamento modificato.

(5)

Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1913/2006.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1913/2006 è modificato come segue:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per l'aiuto concesso per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.»;

2)

all'articolo 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«(c)

per il prezzo minimo della barbabietola di cui all'articolo 6, il tasso medio del mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).»;

3)

l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Modifica del regolamento (CE) n. 1670/2006

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1670/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2.   Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato.

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (8).

4)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Modifica del regolamento (CE) n. 1669/2006

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1669/2006 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

Tasso di cambio

Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all'importo e ai prezzi di cui all'articolo 11 e alle cauzioni di cui all'articolo 9 è quello previsto rispettivamente all'articolo 8, lettera a), e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (9).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.

(3)  GU L 311 del 12.12.2000, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2007 (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 31).

(4)  GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

(5)  GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

(6)  GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 33.

(7)  GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 6.

(8)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.”»

(9)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.”»


25.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/5


REGOLAMENTO (CE) N. 874/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003 fissa l’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati che viene versato alle imprese di trasformazione limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

(2)

In applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali sono state presentate domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2006/2007. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

(3)

L’importo dell’aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1786/2003.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l’importo definitivo dell’aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 456/2006 (GU L 82 del 21.3.2006, pag. 1).

(2)  GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 116/2007 (GU L 35 dell'8.2.2007, pag. 7).


25.7.2007   

IT

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L 193/6


REGOLAMENTO (CE) N. 875/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2007

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento (2),

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 consente alla Commissione di fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si considera che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Sulla base del suddetto regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 69/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (3), che stabilisce un massimale di 100 000 EUR per beneficiario nell’arco di un triennio. In origine il suddetto regolamento non si applicava ai settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura e dei trasporti, in considerazione delle norme specifiche vigenti in questi settori.

(3)

Per quanto riguarda i settori dell’agricoltura e della pesca, il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (4) ha fissato per tali settori un massimale specifico di 3 000 EUR per beneficiario e per triennio, in quanto, alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione, risulta che gli aiuti di entità molto ridotta concessi in tali settori non integrano gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Queste si verificano quando l’importo dell’aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e l’importo complessivo degli aiuti concessi a questi settori non supera una percentuale esigua del valore della produzione.

(4)

A causa delle mutate circostanze economiche e alla luce delle esperienze acquisite nell’applicazione delle attuali regole de minimis, si è ritenuto necessario modificare tali regole. Per tale motivo la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (5). Detto regolamento ha sostituito il regolamento (CE) n. 69/2001, ha innalzato la soglia generale de minimis da 100 000 EUR a 200 000 EUR, ha esteso l’applicazione del regolamento al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ha introdotto una nuova soglia de minimis di 100 000 EUR per gli aiuti di Stato al settore del trasporto su strada.

(5)

L’esperienza recentemente acquisita nell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al settore della pesca, e in particolare nell’applicazione del massimale de minimis stabilito nel regolamento (CE) n. 1860/2004 e degli Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (6), ha dimostrato che il rischio che gli aiuti de minimis falsino la concorrenza è meno elevato di quanto si stimasse nel 2004.

(6)

Alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione, gli aiuti concessi a imprese del settore della pesca non eccedenti nel triennio 30 000 EUR per beneficiario, sempre che l’importo globale degli aiuti concessi all’insieme delle imprese di tale settore nell’arco di tre anni sia inferiore a un massimale pari al 2,5 % circa del valore della sua produzione annuale, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano né minacciano di falsare la concorrenza. È quindi appropriato affermare che tali aiuti non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro interessato. Il periodo di riferimento di tre anni dovrebbe essere valutato su una base mobile, nel senso che, ad ogni nuova concessione di un aiuto de minimis, deve essere calcolato l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

(7)

Al momento della concessione di un aiuto de minimis occorre anche tener conto degli altri aiuti di Stato concessi da uno Stato membro.

(8)

Le misure di aiuto di Stato superiori alla soglia de minimis non devono poter essere suddivise in varie parti più piccole allo scopo di farle rientrare nel campo d’applicazione del presente regolamento.

(9)

Conformemente ai principi alla base degli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l’aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere l’aiuto stesso.

(10)

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, quando la Comunità ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato comparto dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal prendere qualsiasi misura che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (7). Questo principio si applica anche al settore della pesca. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato.

(11)

Il regolamento non deve applicarsi agli aiuti all’esportazione o agli aiuti de minimis che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. Inoltre non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

(12)

Il presente regolamento non deve applicarsi alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8), dati i problemi legati alla determinazione dell’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese.

(13)

Visti gli obiettivi della politica comune della pesca, gli aiuti diretti ad aumentare la capacità di pesca e gli aiuti concessi per la costruzione o l’acquisto di pescherecci non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, con l’eccezione degli aiuti per l’ammodernamento del ponte principale, di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (9).

(14)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino uno stesso metodo di calcolo. Al fine di agevolare tale calcolo e in conformità del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno che gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro siano convertiti in equivalente sovvenzione lorda. Ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione di tipi di aiuto trasparenti, diversi dalle sovvenzioni erogabili in più quote, devono essere applicati i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o su Internet. Potrebbe tuttavia essere necessario aggiungere punti di base supplementari al tasso minimo, tenuto conto delle garanzie fornite o del rischio associato al beneficiario.

(15)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti de minimis che sono trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio. Questo calcolo preciso può essere realizzato, ad esempio, per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non vanno considerati come aiuti de minimis trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia de minimis. Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio di cui agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (10) non devono essere considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui trattasi preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti vanno trattati come aiuti de minimis trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione.

(16)

Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura adottata da uno Stato membro non sia considerata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ad esempio, nel caso di conferimenti di capitale, perché tali misure sono state decise in conformità col principio dell’investitore in un’economia di mercato.

(17)

È necessario offrire certezza del diritto per i regimi di garanzia che non hanno il potenziale per incidere sugli scambi o falsare la concorrenza, e riguardo ai quali sono disponibili dati sufficienti per valutare in modo attendibile qualsiasi effetto potenziale. Il presente regolamento deve pertanto trasporre la soglia generale de minimis di 30 000 EUR per beneficiario in una specifica soglia di garanzia basata sull’importo garantito del prestito individuale che sottende tale garanzia. È opportuno calcolare tale soglia specifica utilizzando una metodologia per valutare l’importo dell’aiuto di Stato compreso nei regimi di garanzia che coprono i prestiti a favore delle imprese efficienti. La metodologia e i dati utilizzati per calcolare la specifica soglia di garanzia deve escludere le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Tale soglia specifica non deve pertanto applicarsi agli aiuti individuali ad hoc accordati al di fuori dell’ambito di un regime di garanzia, agli aiuti ad imprese in difficoltà, o a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. La soglia specifica deve essere determinata sulla base del fatto che, prendendo in considerazione un tasso massimo (tasso di insolvenza netto) del 13 % corrispondente allo scenario peggiore per i regimi di garanzia nella Comunità, una garanzia pari a 225 000 EUR può essere considerata come avente un equivalente sovvenzione lordo identico alla soglia de minimis stabilita nel presente regolamento. Solo le garanzie fino all’80 % del prestito sotteso devono essere coperte da questa soglia specifica.

(18)

La Commissione ha il dovere di provvedere affinché siano osservate le disposizioni in materia di aiuti di Stato e in particolare affinché gli aiuti concessi secondo la norma de minimis siano conformi alle condizioni prestabilite. In conformità dell’articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito istituendo meccanismi atti a garantire che l’importo complessivo degli aiuti concessi secondo la norma de minimis non ecceda il massimale di 30 000 EUR per beneficiario o il massimale globale fissato dalla Commissione in base al valore della produzione del settore della pesca per Stato membro nell’arco di tre esercizi finanziari. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando concedono un aiuto de minimis, informino l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto e della sua natura de minimis, facendo riferimento al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione sugli eventuali altri aiuti de minimis da essa percepiti nell’esercizio finanziario interessato e nei due esercizi finanziari precedenti, e deve controllare accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporti il superamento dei massimali. In via alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

(19)

A fini di chiarezza e dato che il massimale per gli aiuti de minimis per il settore della pesca differisce da quello previsto per il settore agricolo, è necessario adottare un regolamento specifico applicabile esclusivamente al settore della pesca e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1860/2004.

(20)

Alla luce dell’esperienza della Commissione, e in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario rivedere la politica in materia di aiuti di Stato, in particolare tenendo conto del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 e del regolamento (CE) n. 1860/2004, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento al 31 dicembre 2013. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti de minimis da esso contemplati. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno definire gli effetti del presente regolamento sugli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore della pesca, ad eccezione:

a)

degli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo commercializzato;

b)

degli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, degli aiuti alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

c)

degli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;

d)

degli aiuti diretti a incrementare la capacità di pesca, espressa in termini di stazza o di potenza motrice, secondo la definizione contenuta all’articolo 3, lettera n), del regolamento (CE) n. 2371/2002, a meno che si tratti di aiuti per l’ammodernamento del ponte principale di cui all’articolo 11, paragrafo 5, dello stesso regolamento;

e)

degli aiuti per l’acquisto o la costruzione di navi da pesca;

f)

degli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)

«imprese del settore della pesca»: le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca;

b)

«prodotti della pesca»: i prodotti di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (11);

c)

«trasformazione e commercializzazione»: l’intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e l’ottenimento del prodotto finale.

Articolo 3

Aiuti di importanza minore (de minimis)

1.   Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nel presente articolo e negli articoli 4 e 5 del presente regolamento devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

2.   L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non deve superare i 30 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati nello Stato membro interessato.

3.   Se l’importo complessivo dell’aiuto supera il suddetto massimale, tale importo non può beneficiare del presente regolamento neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per tale misura d’aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo.

4.   L’importo cumulativo corrisposto alle imprese del settore della pesca non deve superare, nell’arco di tre esercizi finanziari, il valore indicato per ciascuno Stato membro nell’allegato.

5.   I massimali di cui ai paragrafi 2 e 4 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.

6.   Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

7.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

a)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti de minimis trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;

b)

gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che l’importo totale dell’apporto pubblico sia inferiore alla soglia de minimis;

c)

gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti de minimis trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio di cui trattasi preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia de minimis per ogni impresa destinataria;

d)

gli aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili non sono considerati aiuti trasparenti se l’importo totale dell’anticipo rimborsabile supera la soglia applicabile nell’ambito del presente regolamento;

e)

gli aiuti individuali concessi nell’ambito di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti de minimis se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell’ambito di tale regime non supera 225 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita al paragrafo 2. La garanzia non deve superare l’80 % del prestito sotteso.

8.   Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 4

Sorveglianza

1.   Quando concede un aiuto de minimis lo Stato membro informa per iscritto l’impresa interessata circa l’importo dell’aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa la natura de minimis dell’aiuto stesso, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se l’aiuto de minimis è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo comunicando alle imprese una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se sono rispettate la soglie stabilite all’articolo 3, paragrafi 2 e 4. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

2.   Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che esso non comporti un innalzamento dell’importo complessivo degli aiuti de minimis percepiti dall’impresa in tale Stato membro nel periodo comprendente l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4.

3.   Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis per il settore della pesca contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità di detto Stato membro, le disposizioni di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi a tale Stato membro dal momento in cui il registro copre un periodo di tre esercizi finanziari.

4.   Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti de minimis individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti de minimis sono conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dalle singole imprese nonché dall’insieme del settore della pesca dello Stato membro di cui trattasi.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni previste agli articoli da 1 a 3 nonché, ove del caso, l'articolo 4. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni sono esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni e agli avvisi pertinenti.

2.   Si considera che per gli aiuti de minimis concessi tra il 1o gennaio 2005 e sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004 applicabili al settore della pesca fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non ricorrano tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi non siano pertanto soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

3.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un periodo di sei mesi a tutti gli aiuti de minimis che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1860/2004 è così modificato:

a)

Nel titolo, le parole «nei settori dell’agricoltura e della pesca» sono sostituite da «nel settore dell’agricoltura».

b)

All’articolo 1, le parole «nel settore agricolo e nel settore della pesca» sono sostituite da «nel settore agricolo».

c)

All’articolo 2:

i)

al punto 2, le parole «esclusi i prodotti della pesca di cui al punto 5 del presente regolamento» sono sostituite da «esclusi i prodotti della pesca di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio»;

ii)

i punti 4, 5 e 6 sono soppressi.

d)

All’articolo 3, paragrafo 2, il terzo comma è soppresso.

e)

All’articolo 4, paragrafo 2, le parole «ovvero per la pesca» sono soppresse.

f)

All’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, le parole «o del settore della pesca» sono soppresse.

g)

L’allegato II è soppresso.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 276 del 14.11.2006, pag. 7.

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(4)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(5)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(6)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.

(7)  Causa C-113/2000 Spagna/Commissione, Racc. 2002 pag. I-7601, punto 73.

(8)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(9)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(10)  GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

(11)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.


ALLEGATO

Importi cumulativi per la pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 4, per Stato membro

(EUR)

BE

11 800 000

BG

433 000

CZ

1 008 000

DK

57 650 000

DE

48 950 000

EE

3 718 000

IE

8 508 000

EL

18 015 000

ES

127 880 000

FR

138 550 000

IT

94 325 000

CY

1 562 000

LV

3 923 000

LT

5 233 000

LU

0

HU

740 000

MT

255 000

NL

35 875 000

AT

620 000

PL

21 125 000

PT

15 688 000

RO

524 000

SL

338 000

SK

1 133 000

FI

7 075 000

SE

11 153 000

UK

102 725 000


25.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/13


REGOLAMENTO (CE) N. 876/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari a seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1) in particolare l’articolo 107, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 con decisione 2006/954/CE del Consiglio (2), e a seguito delle conseguenti modificazioni apportate al regolamento (CE) n. 6/2002, è necessario adottare alcune disposizioni tecniche di applicazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (3) deve essere modificato di conseguenza.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2245/2002 è modificato come segue:

1)

È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Esame dei motivi di rifiuto

1.   Se nel corso dell’esame di cui all’articolo 106 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, risulta che il disegno o modello oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento suddetto ovvero che contrasta con l’ordine pubblico o di buon costume, l’Ufficio trasmette all’Ufficio internazionale dell’organizzazione della proprietà intellettuale (di seguito “l’Ufficio internazionale”, una notifica di rifiuto nel termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, indicando i motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (di seguito “l’atto di Ginevra”, e approvato con decisione 2006/954/CE del Consiglio (4).

2.   L’Ufficio indica il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può rinunciare, ai sensi dell’articolo 106 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, alla registrazione internazionale nei confronti della Comunità, limitare la registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali nei confronti della Comunità o presentare le proprie osservazioni.

3.   Se il titolare della registrazione internazionale deve essere rappresentato nei procedimenti dinanzi all’Ufficio a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, la notifica di rifiuto deve fare menzione dell’obbligo del titolare di farsi rappresentare nei modi stabiliti dall’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento citato.

Il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applica mutatis mutandis.

4.   Se il titolare non provvede a nominare un rappresentante entro il termine stabilito, l’Ufficio rifiuta la protezione della registrazione internazionale.

5.   Se il titolare presenta, entro il termine stabilito, osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio, quest’ultimo ritira il rifiuto e ne dà notifica all’Ufficio internazionale a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra.

Se, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra, il titolare non presenta osservazioni atte a soddisfare l’Ufficio entro il termine prescritto, l’Ufficio conferma la decisione che rifiuta la protezione conferita dalla registrazione internazionale. Questa decisione è soggetta a ricorso ai sensi delle disposizioni del titolo VII (Ricorsi) del regolamento (CE) n. 6/2002.

6.   Se il titolare rinuncia alla registrazione internazionale ovvero se limita la registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli nei confronti della Comunità, ne informa l’Ufficio internazionale tramite la procedura di iscrizione delle modifiche prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, punti iv) e v), dell’atto di Ginevra. Il titolare ha facoltà di informarne l’Ufficio mediante una dichiarazione corrispondente.

2)

L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Rinnovo della registrazione del disegno o modello comunitario

1.   La domanda di rinnovo della registrazione contiene:

a)

il nome della persona che chiede il rinnovo;

b)

il numero di registrazione;

c)

all’occorrenza, la menzione del fatto che il rinnovo è richiesto per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, l’indicazione dei disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo.

2.   Le tasse dovute in forza dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per il rinnovo della registrazione sono le seguenti:

a)

una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da rinnovare;

b)

all’occorrenza, la soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo ovvero per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002, quali stabilite dal regolamento (CE) n. 2246/2002.

3.   Se viene effettuato nei modi previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2246/2002, il pagamento di cui al paragrafo 2 si presume costituire richiesta di rinnovo, a condizione che contenga tutte le indicazioni prescritte dalle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo e dall’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

4.   Se la domanda di rinnovo viene presentata prima del termine stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, ma non sono osservate le condizioni per il rinnovo disposte dallo stesso articolo 13 e dal presente regolamento, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.

5.   Se la domanda di rinnovo non viene presentata o viene presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 6/2002 o se le tasse non vengono pagate o vengono pagate dopo la scadenza del termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nei termini, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare nonché, all’occorrenza, al richiedente il rinnovo ed ai titolari di diritti iscritti nel registro.

Qualora le tasse versate in caso di registrazione multipla non siano sufficienti per tutti i disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo, tale constatazione ha luogo solo dopo che l’Ufficio abbia accertato quali siano i disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato.

In mancanza di altri criteri per la determinazione dei disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato, l’Ufficio considera i disegni o modelli nell’ordine numerico in cui sono riprodotti a norma dell’articolo 2, paragrafo 4.

L’Ufficio constata che la registrazione è scaduta per tutti i disegni o modelli per i quali le tasse di rinnovo non sono state versate o sono state versate solo parzialmente.

6.   Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 5 è definitiva, l’Ufficio cancella il disegno o modello dal registro con effetto dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la registrazione.

7.   Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate a norma del paragrafo 2 sono restituite.

8.   Può essere presentata una domanda di rinnovo unica per uno o più disegni o modelli, che facciano o no parte della stessa registrazione multipla, previo pagamento delle tasse prescritte per ciascuno dei disegni o modelli, a condizione che i titolari o i rappresentanti siano, in ogni caso, gli stessi.»;

3)

È inserito il seguente articolo 22 bis:

«Articolo 22 bis

Rinnovo delle registrazioni internazionali che designano la Comunità

La registrazione internazionale deve essere rinnovata direttamente presso l’Ufficio internazionale come prescritto dall’articolo 17 dell’atto di Ginevra.»

4)

All’articolo 31, è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Se l’Ufficio dichiara nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio della Comunità, notifica la propria decisione all’Ufficio internazionale non appena questa è divenuta definitiva.»

5)

All’articolo 47, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Le comunicazioni tra l’Ufficio e l’Ufficio internazionale hanno luogo secondo modalità e formati concordati reciprocamente, se possibile mediante strumenti elettronici. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili sotto forma elettronica.»

6)

All’articolo 71, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   L’Ufficio fornisce informazioni in merito alle registrazioni internazionali dei disegni e modelli che designano la Comunità sotto forma di un link elettronico alla banca dati interrogabile gestita dall’Ufficio internazionale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui entra in vigore nei confronti della Comunità europea l’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14).

(2)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28.

(3)  GU L 341 del 17.12.2002, pag. 28.

(4)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28.»;


25.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/16


REGOLAMENTO (CE) N. 877/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (1), in particolare l'articolo 107, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali («atto di Ginevra»), adottato il 2 luglio 1999 con la decisione del Consiglio 2006/954/CE (2), e a seguito delle conseguenti modificazioni apportate al regolamento (CE) n. 6/2002, è necessario adottare alcune modalità d'applicazione in ordine alle tasse da pagare all'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

(2)

L'articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002 dispone che le prescritte tasse di designazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra sono sostituite da tasse di designazione individuali.

(3)

L'ammontare delle suddette tasse è stabilito nella dichiarazione sul sistema delle tasse individuali allegata alla decisione 2006/954/CE, fatta in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra.

(4)

Per garantire la necessaria flessibilità e facilitare il pagamento delle tasse, è opportuno allineare le disposizioni applicabili alle tasse per i disegni e i modelli sulle disposizioni applicabili alle tasse per la registrazione dei marchi di cui al regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (3), eliminando i metodi di pagamento mediante contanti ed assegni bancari.

(5)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per quanto riguarda la registrazione dei disegni e modelli comunitari (4).

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le tasse, le norme di attuazione e la procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2246/2002 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, le lettere a) e b) sono sostituite da quanto segue:

«1)

le tasse da corrispondere:

a)

all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002;

b)

all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in forza dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (“atto di Ginevra”) e approvato con la decisione del Consiglio 2006/954/CE (5);

2)

le tasse stabilite dal presidente dell'Ufficio.

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Tasse

1.   Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002 sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

2.   Le tasse di designazione individuale da pagare all'Ufficio internazionale in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra in combinato disposto con l'articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2245/2002 sono riportate nell'allegato del presente regolamento.»;

3)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le tasse e le tariffe dovute all'Ufficio sono pagate in euro mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.»;

4)

l'articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La data alla quale i pagamenti si considerano effettuati all'Ufficio è la data alla quale l'importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.»;

b)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ha debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare in uno Stato membro nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; e»;

5)

l'allegato è modificato come segue:

a)

il seguente punto 1 bis è inserito nella tabella:

«1 bis.

Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale [articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra] — (per ogni disegno o modello)

62»

b)

il seguente punto 11 bis è inserito nella tabella:

«11 bis.

Tassa di rinnovo individuale per una registrazione internazionale [articolo 13, paragrafo 1, e articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2245/2002] — (per ogni disegno o modello):

 

a)

per il primo periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello)

31

b)

per il secondo periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello)

31

c)

per il terzo periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello)

31

d)

per il quarto periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello)

31»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui entra in vigore, nei confronti della Comunità europea, l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 14).

(2)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28.

(3)  GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1687/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 14).

(4)  GU L 341 del 17.12.2002, pag. 54.

(5)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28.»;


DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO

25.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/18


DECISIONE N. 878/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2007

che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II»)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e gli Stati membri si prefiggono di combattere la frode e qualsiasi altra attività illegale che leda gli interessi finanziari della Comunità, compresa la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette. Si rivela necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili per realizzare questo obiettivo, pur conservando la ripartizione e l'equilibrio attuale delle responsabilità tra il livello nazionale e il livello comunitario.

(2)

Le azioni aventi in particolare lo scopo di informare meglio, effettuare studi, svolgere attività di formazione o prevedere un'assistenza tecnica contribuiscono sensibilmente al miglioramento della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

(3)

Il sostegno dato a tali iniziative mediante la concessione di sovvenzioni ha permesso, in passato, di rafforzare l'azione della Comunità e degli Stati membri nella lotta contro la frode e la tutela degli interessi finanziari comunitari e di realizzare gli obiettivi previsti nel programma Hercule per il periodo 2004-2006.

(4)

Ai sensi dell'articolo 7, lettera a) della decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull'attuazione del programma Hercule e sull'opportunità del suo proseguimento. Nelle conclusioni della relazione si sottolinea che gli obiettivi fissati dal programma Hercule sono stati conseguiti. La relazione raccomanda altresì che il programma sia prorogato per il periodo 2007-2013.

(5)

Al fine di consolidare l'azione della Comunità e degli Stati membri nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, compresa in particolare la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette, il nuovo programma dovrebbe riunire tutte le spese operative relative alle azioni generali di lotta antifrode della Commissione (OLAF) in un unico atto di base.

(6)

La concessione di sovvenzioni a favore di azioni e l'aggiudicazione di appalti pubblici per la promozione e l'attuazione del programma devono avvenire in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e alle relative modalità di applicazione. Si ritiene opportuno escludere le sovvenzioni di funzionamento, poiché non sono state utilizzate in passato per il sostegno di iniziative.

(7)

I paesi in via d'adesione e i paesi candidati dovrebbero poter partecipare al programma Hercule II secondo un memorandum d'intesa da stabilire conformemente ai rispettivi accordi quadro.

(8)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5),

DECIDONO:

Articolo 1

Modifiche

La decisione n. 804/2004/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Obiettivi del programma

1.   La presente decisione stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità. Il programma è denominato “programma Hercule II” (in seguito denominato “il programma”).

2.   Il programma promuove azioni secondo i criteri generali che figurano nella presente decisione. Esso si concentra in particolare sui seguenti obiettivi:

a)

potenziare la cooperazione transnazionale e pluridisciplinare tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e l'OLAF;

b)

costruire reti negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati — conformemente ad un memorandum d'intesa — che agevolino lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, nel rispetto allo stesso tempo delle specifiche tradizioni di ciascuno Stato membro;

c)

fornire un supporto tecnico e operativo alle autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali, ponendo l'accento sul sostegno alle autorità doganali;

d)

realizzare un equilibrio geografico senza compromettere l'efficacia operativa, inserendo, se possibile, tutti gli Stati membri, i paesi in via di adesione e i paesi candidati — conformemente ad un memorandum d'intesa — nelle attività finanziate a titolo del programma;

e)

moltiplicare e intensificare le misure nei settori individuati come più sensibili, in particolare nel settore del contrabbando e della contraffazione di sigarette.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

Azioni

Il programma è attuato attraverso le seguenti azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare nel settore della prevenzione e della lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette:

a)

assistenza tecnica alle autorità nazionali attraverso:

i)

fornitura di conoscenze, attrezzature e tecnologie dell'informazione (TI) specifiche che facilitino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con l'OLAF;

ii)

sostegno alle operazioni congiunte;

iii)

promozione degli scambi di personale;

b)

formazione, seminari e conferenze miranti a:

i)

promuovere una migliore comprensione dei meccanismi comunitari e nazionali;

ii)

realizzare scambi di esperienze tra le autorità degli Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati;

iii)

coordinare le attività degli Stati membri, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei paesi terzi;

iv)

divulgare le conoscenze, in particolare operative;

v)

appoggiare attività di ricerca di alto profilo, compresi gli studi;

vi)

migliorare la cooperazione tra gli esperti sul campo e i teorici;

vii)

sensibilizzare i giudici, i magistrati e gli altri giuristi alla tutela degli interessi finanziari della Comunità;

c)

sostegno attraverso:

i)

lo sviluppo e la messa a disposizione di banche dati e strumenti TI specifici che agevolino l'accesso ai dati e la loro analisi;

ii)

l'intensificazione degli scambi di dati;

iii)

lo sviluppo e la messa a disposizione di strumenti TI per le indagini e le attività di monitoraggio e intelligence.»;

3)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Finanziamento comunitario

1.   Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002:

a)

sovvenzioni;

b)

contratti di appalto pubblico.

2.   Per beneficiare di una sovvenzione comunitaria a favore di un'azione nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità, il beneficiario di tale sovvenzione deve rispettare le disposizioni di cui alla presente decisione. L'azione deve essere conforme ai principi che sottendono l'attività comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità e tenere conto dei criteri specifici fissati negli inviti a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma annuale di sovvenzioni, che specifica i criteri generali contenuti nella presente decisione.

3.   Il finanziamento comunitario copre, tramite l'aggiudicazione di appalti pubblici o la concessione di sovvenzioni, le spese operative relative alle azioni attuate nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità.

4.   Le attività realizzate dai soggetti che possono ricevere un finanziamento comunitario (aggiudicazione di appalti pubblici o sovvenzioni) ai sensi del programma sono rappresentate in particolare da azioni orientate al rafforzamento dell'azione comunitaria nel settore della tutela degli interessi finanziari che perseguano obiettivi di interesse generale europeo in questo settore o obiettivi che si iscrivono nel quadro della politica dell'Unione europea in materia.»;

4)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

Enti che possono ricevere un finanziamento comunitario

I seguenti enti hanno accesso al finanziamento comunitario ai sensi del programma:

a)

ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro o di un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari;

b)

tutti gli istituti di ricerca e insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati e attivi in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuovono il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari;

c)

ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese esterno alla Comunità, come definito nell'articolo 3, che promuova il rafforzamento dell'azione della Comunità nel quadro della tutela degli interessi finanziari comunitari.

Articolo 2 ter

Selezione dei beneficiari

Gli organismi beneficiari a norma dell'articolo 2 bis di una sovvenzione per un'azione sono scelti mediante un invito a presentare proposte, in applicazione delle priorità previste nel programma di sovvenzioni annuale che specifica i criteri generali contenuti nella presente decisione. Per la concessione di una sovvenzione per un'azione che entra nel quadro del programma si applicano i criteri generali precisati nella presente decisione.

Articolo 2 quater

Criteri di selezione delle domande di sovvenzione

Le domande di sovvenzione per azioni sono valutate secondo i seguenti criteri:

a)

la concordanza dell'azione proposta con gli obiettivi del programma;

b)

la complementarità dell'azione proposta con altre attività sovvenzionate;

c)

la fattibilità dell'azione proposta, vale a dire le possibilità concrete di realizzazione con i mezzi proposti;

d)

il rapporto costi e benefici dell'azione proposta;

e)

il valore aggiunto dell'attività proposta;

f)

l'ambito dei destinatari dell'azione proposta;

g)

gli aspetti transnazionali e pluridisciplinari dell'azione proposta;

h)

la dimensione geografica dell'attività proposta.

Articolo 2 quinquies

Costi ammissibili

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, per la determinazione dell'ammontare della sovvenzione sono presi in considerazione solo i costi ammissibili necessari per la corretta realizzazione dell'azione considerata.

Sono altresì ammissibili i costi legati alla partecipazione dei rappresentanti dei paesi dei Balcani coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell'Europa sudorientale (6), della Federazione russa, dei paesi facenti parte della politica europea di vicinato (7), nonché di alcuni paesi con i quali la Comunità ha concluso un accordo di reciproca assistenza nel settore doganale.

5)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nei paesi in via d'adesione;»

b)

le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente:

«c)

nei paesi candidati associati all'Unione europea conformemente alle condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi comunitari, conclusi o da concludere con questi paesi;»

6)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Attuazione

Il finanziamento comunitario è effettuato a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.»;

7)

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

l'80 % dei costi ammissibili per la formazione, la promozione dello scambio di personale specializzato e l'organizzazione di seminari e conferenze, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 2 bis, lettera a);»

b)

il paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

il 90 % dei costi ammissibili per l'organizzazione di seminari, conferenze o altre manifestazioni, a condizione che si tratti dei beneficiari di cui all'articolo 2 bis, lettere b) e c).»;

c)

il paragrafo 2 è abrogato;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Controlli e audit

1.   Il beneficiario di una sovvenzione provvede a che i documenti giustificativi eventualmente in possesso dei partner o dei membri siano messi a disposizione della Commissione.

2.   La Commissione, sia direttamente tramite i suoi agenti, sia tramite un altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo che è stato fatto della sovvenzione. Questi audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto o della convenzione e per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento. Se del caso, i risultati degli audit potranno dare luogo a decisioni di recupero della Commissione.

3.   Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di diritti di accesso appropriato, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per effettuare gli audit di cui al paragrafo 2.

4.   La Corte dei conti e l'OLAF dispongono degli stessi diritti di accesso dei soggetti di cui al paragrafo 3, in particolare del diritto di accesso.

5.   Inoltre, per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione effettua controlli e audit in loco nel quadro del programma, ai sensi del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (8). Se necessario, l'OLAF effettua indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

9)

l'articolo 6 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il programma è prorogato dal 1o gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma, per il periodo 2007-2013, è di 98 525 000 EUR.»;

10)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

La Commissione (OLAF) riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma. Sono comprese informazioni sulla coerenza e la complementarità con altri programmi e azioni a livello di Unione europea.

Entro il 31 dicembre 2010 viene effettuata una valutazione indipendente dell'attuazione del programma, comprendente un esame delle prestazioni e del conseguimento degli obiettivi.

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione (OLAF) presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi del programma.»;

11)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Gestione del programma

In base a un'analisi in termini di rapporto costi/efficacia, la Commissione può ricorrere ad esperti e attuare qualsiasi altra forma di assistenza tecnica e amministrativa che non implichi l'esercizio di potestà pubbliche, in subappalto nell'ambito dei contratti di prestazioni specifiche di servizi. Inoltre, essa può finanziarie studi e organizzare riunioni di esperti suscettibili di facilitare l'attuazione del programma e intraprendere azioni di informazione, di pubblicazione e di diffusione, direttamente legate al conseguimento degli obiettivi del programma.»;

12)

l'allegato è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU C 302 del 12.12.2006, pag. 41.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2007.

(3)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia.

(7)  Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Moldova, Siria, Tunisia e Ucraina.»;

(8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(9)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.»;


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

25.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 193/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2007

che modifica la decisione 2006/802/CE per quanto riguarda le carni suine provenienti da suini vaccinati in Romania con un vaccino convenzionale vivo attenuato

[notificata con il numero C(2007) 3418]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/522/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/802/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania (2), è stata adottata contro la peste suina classica in tale Stato membro.

(2)

L'articolo 4 di detta decisione approva il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006 per la vaccinazione d'emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato («piano approvato»).

(3)

A norma dell'articolo 5, lettera c), della decisione 2006/802/CE, la Romania deve garantire che le carni suine provenienti da suini vaccinati con un vaccino convenzionale vivo attenuato, in conformità dell'articolo 4, siano limitate al consumo nazionale privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità al consumatore finale o al mercato locale nello stesso comune e non siano inviate agli altri Stati membri. L'articolo 5, lettera b), stabilisce che tali carni suine sono provviste di un marchio speciale.

(4)

Il piano approvato stabilisce il divieto di uscita di suini domestici provenienti da aziende non professionali e di carne suina, sottoprodotti e prodotti suini provenienti da tali suini, salvo in caso di consumo familiare nell'azienda di origine. Ove appropriato, è possibile commercializzare animali vivi esclusivamente sul mercato locale.

(5)

Il 3 maggio 2007, la Romania ha presentato alla Commissione una modifica del piano approvato. Il piano approvato così modificato autorizza, a determinate condizioni, il movimento diretto di suini da aziende piccole e non professionali nonché, nei casi in cui sia stata effettuata la vaccinazione d'emergenza con un vaccino convenzionale vivo attenuato a norma dell'articolo 4 della decisione 2006/802/CE, il trasporto a un macello situato nella stessa contea dell'azienda di origine oppure, se non esiste un macello in tale contea, ad un altro situato in una contea confinante.

(6)

La Romania ha richiesto inoltre una deroga temporanea all'articolo 5, lettera c), della decisione 2006/802/CE fino al 31 agosto 2007 al fine di poter commercializzare a livello di contea la carne proveniente da tali suini, viste le gravi difficoltà sorte nel trovare un mercato locale sufficiente all'interno del comune di origine.

(7)

La modifica del piano approvato e la richiesta di deroga all'articolo 5, lettera c), della decisione 2006/802/CE sono compatibili con l'obiettivo di eradicazione della peste suina classica nei suini in Romania. Nell'interesse della salute degli animali, la deroga deve essere tuttavia soggetta a determinate condizioni, in particolare la carne dei suini in questione deve essere provvista di un marchio speciale per garantirne la completa tracciabilità e non deve essere spedita in altri Stati membri.

(8)

La decisione 2006/802/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/802/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Piano per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato

Viene approvato il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006, modificato conformemente alla modifica presentata alla Commissione il 3 maggio 2007, per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato, nell'area di cui al punto 4 dell'allegato.»;

2)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Deroga alle condizioni di cui all'articolo 5, lettera c)

1.   In deroga all'articolo 5, lettera c), la Romania può autorizzare la commercializzazione di carne suina proveniente da suini vaccinati a norma dell'articolo 4 per il mercato locale nella stessa contea dell'azienda di origine di tali suini, purché la carne:

a)

sia stata registrata al macello in conformità delle indicazioni dell'autorità competente;

b)

sia stata conservata e immagazzinata separatamente dalla carne suina non oggetto del presente articolo;

c)

sia contrassegnata da marchio sanitario speciale o di identificazione;

i)

diverso dai marchi di cui all'articolo 5, lettera b);

ii)

che non possa essere confuso con il bollo comunitario di cui all'articolo 4 della decisione 2006/779/CE;

d)

possa essere trasferita solo a stabilimenti all'interno della stessa contea dell'azienda di origine dei suini;

e)

sia corredata di un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale che identifichi le carni suine, ne specifichi l'origine e la destinazione.

2.   Sono vietate le spedizioni di carne suina di cui al paragrafo 1 verso altri Stati membri.»

Articolo 2

La Romania adotta immediatamente e pubblica le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 3

L'articolo 1, punto 2), si applica fino al 31 agosto 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 329 del 25.11.2006, pag. 34.