ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
20 luglio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

1

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio e Commissione

 

 

2007/502/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio e della Commissione, del 25 giugno 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra

24

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra

26

Atto finale

38

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/1


REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

(2)

Il contributo del settore dell’agricoltura biologica è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, con l’accento da esse posto sull’orientamento al mercato e sull’offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, saranno probabilmente un’ulteriore stimolo per il mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell’ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli.

(3)

Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici. Dovrebbe inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, in linea con l’evoluzione della produzione e del mercato.

(4)

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici propone di migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all’agricoltura biologica e le disposizioni in materia di importazioni e di controlli. Nelle conclusioni del 18 ottobre 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il quadro normativo comunitario in materia, nell’intento di semplificarlo, curarne la coerenza d’insieme e, in particolare, stabilire principi che favoriscano l’armonizzazione delle norme e, ove possibile, ridurre il livello di dettaglio.

(5)

È pertanto opportuno esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica.

(6)

A tale fine, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (2) dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

(7)

Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alla produzione vegetale, animale e di acquacoltura comprendente norme relative alla raccolta di vegetali selvatici e di alghe marine selvatiche, norme sulla conversione e norme sulla produzione di alimenti, vino compreso, e mangimi trasformati e di lievito biologico. La Commissione dovrebbe autorizzare l’uso di prodotti e sostanze e decidere i metodi da utilizzare nell’agricoltura biologica e nella trasformazione di alimenti biologici.

(8)

Occorre favorire l’ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l’impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica.

(9)

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati od ottenuti da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non dovrebbero quindi essere utilizzati nell’agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici.

(10)

L’obiettivo perseguito è quello di limitare per quanto possibile la presenza di OGM nei prodotti biologici. Le soglie di etichettatura esistenti rappresentano massimali legati esclusivamente alla presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM.

(11)

L’agricoltura biologica dovrebbe fare affidamento prevalentemente sulle risorse rinnovabili nell’ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. Al fine di limitare al minimo l’uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti e i sottoprodotti di origine animale e vegetale dovrebbero essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra.

(12)

La produzione biologica vegetale dovrebbe contribuire a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l’erosione. Le piante dovrebbero essere nutrite preferibilmente attraverso l’ecosistema del suolo anziché mediante l’apporto di fertilizzanti solubili.

(13)

Gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. Si dovrebbe ricorrere all’aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica.

(14)

La produzione animale è una componente essenziale dell’organizzazione della produzione agricola nelle aziende biologiche, in quanto fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.

(15)

Al fine di evitare l’inquinamento dell’ambiente, in particolare delle risorse naturali come il suolo e l’acqua, la produzione animale biologica dovrebbe prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra tale produzione e la terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l’alimentazione degli animali con prodotti vegetali provenienti dall’agricoltura biologica coltivati nell’azienda stessa o in aziende biologiche vicine.

(16)

Poiché l’allevamento biologico è un’attività legata alla terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia possibile, a spazi all’aria aperta o a pascoli.

(17)

L’allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, e la gestione della salute degli animali dovrebbe basarsi sulla prevenzione delle malattie. A questo proposito, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre la scelta delle razze dovrebbe tenere conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le norme di attuazione relative alla produzione animale e di acquacoltura dovrebbero garantire quanto meno l’osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni del suo comitato permanente.

(18)

La produzione animale biologica dovrebbe tendere a completare i cicli produttivi delle diverse specie animali con animali allevati secondo il metodo biologico. Tale sistema dovrebbe favorire pertanto l’ampliamento della banca di geni di animali biologici, migliorare l’autosufficienza, assicurando così lo sviluppo del settore.

(19)

I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell’integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di produzione.

(20)

Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati comprendenti ingredienti di origine agricola che non si possono ottenere con metodi biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. Inoltre, ai fini dell’informazione dei consumatori, della trasparenza del mercato e per stimolare l’uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire, a determinate condizioni, di inserire nell’elenco degli ingredienti riferimenti alla produzione biologica.

(21)

È opportuno prevedere un’applicazione flessibile delle norme di produzione, che consenta di adattare le norme e i requisiti della produzione biologica alle condizioni climatiche o geografiche locali, alle particolari pratiche zootecniche e ai vari stadi di sviluppo. Ciò dovrebbe consentire l’applicazione di norme eccezionali, ma solo nei limiti di precise condizioni specificate nella normativa comunitaria.

(22)

È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l’applicazione di norme meno restrittive.

(23)

A tutela del consumatore e a garanzia della concorrenza leale, i termini utilizzati per indicare i prodotti biologici dovrebbero essere protetti contro la loro utilizzazione su prodotti non biologici nell’intera Comunità e indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.

(24)

Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio il logo UE per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità. Si dovrebbe altresì poter utilizzare il logo UE su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preconfezionati ottenuti nella Comunità o per i prodotti biologici importati da paesi terzi.

(25)

Si ritiene tuttavia opportuno limitare l’utilizzazione del logo UE ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto. Pertanto non se ne dovrebbe consentire l’utilizzazione nell’etichettatura di prodotti in conversione o di alimenti trasformati in cui meno del 95 % degli ingredienti di origine agricola siano biologici.

(26)

Il logo UE non dovrebbe in alcun caso impedire l’utilizzazione simultanea di loghi nazionali o privati.

(27)

Inoltre, per evitare pratiche ingannevoli e qualsiasi confusione tra i consumatori circa l’origine comunitaria o meno del prodotto, ogniqualvolta sia utilizzato il logo UE i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.

(28)

La normativa comunitaria dovrebbe promuovere un concetto armonizzato di produzione biologica. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dovrebbero astenersi da qualsiasi condotta che potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti conformi certificati da un’autorità o da un organismo situati in un altro Stato membro. In particolare non dovrebbero imporre controlli o oneri finanziari aggiuntivi.

(29)

A fini di coerenza con la normativa comunitaria vigente in altri settori, nel caso della produzione animale e vegetale si dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare, nei rispettivi territori, norme di produzione nazionali più rigorose delle norme comunitarie relative alla produzione biologica, purché le norme nazionali in questione si applichino anche alla produzione non biologica e siano altrimenti conformi al diritto comunitario.

(30)

È vietato l’uso di OGM nella produzione biologica. A fini di chiarezza e di coerenza, occorre precludere la possibilità di etichettare come biologico un prodotto che deve essere etichettato come contenente OGM, costituito da OGM o derivato da OGM.

(31)

Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità dei requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario relativo alla produzione biologica, le attività svolte dagli operatori in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici dovrebbero essere soggette ad un sistema di controllo istituito e gestito in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3).

(32)

In certi casi può sembrare sproporzionato imporre i requisiti di notifica e di controllo a determinate categorie di dettaglianti, ad esempio quelli che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esentare questi operatori da tali requisiti. Per evitare frodi è tuttavia necessario escludere dall’esenzione gli operatori che producono, preparano o immagazzinano prodotti, salvo che sia in connessione con il punto vendita, o che importano prodotti biologici o hanno subappaltato tali attività a terzi.

(33)

I prodotti biologici importati nella Comunità europea dovrebbero poter essere immessi sul mercato comunitario come biologici se sono stati prodotti secondo norme di produzione e sottoposti ad un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Inoltre, i prodotti importati nell’ambito di un regime equivalente dovrebbero essere muniti di un certificato rilasciato dall’autorità competente o dall’autorità o organismo di controllo riconosciuti del paese terzo interessato.

(34)

La valutazione dell’equivalenza per i prodotti importati dovrebbe tener conto delle norme internazionali del Codex alimentarius.

(35)

È ritenuto opportuno mantenere l’elenco dei paesi terzi riconosciuti dalla Commissione come aventi norme di produzione e regimi di controllo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Per i paesi terzi che non figurano in tale elenco, la Commissione dovrebbe compilare un elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad espletare le funzioni di controllo e di certificazione nei paesi terzi interessati.

(36)

Occorre raccogliere informazioni statistiche che permettano di ricavare dati attendibili necessari per l’attuazione ed il monitoraggio del presente regolamento, e quali strumenti per i produttori, gli operatori di mercato ed i responsabili politici. Le informazioni statistiche necessarie dovrebbero essere definite nel contesto del programma statistico comunitario.

(37)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da una data fissata in modo da lasciare alla Commissione il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per la sua attuazione.

(38)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(39)

L’evoluzione dinamica del settore biologico, alcune questioni altamente sensibili connesse con il metodo di produzione biologico e la necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e del sistema di controllo rendono opportuno prevedere una futura revisione delle norme comunitarie relative all’agricoltura biologica, tenendo conto dell’esperienza acquisita attraverso l’applicazione di dette norme.

(40)

In attesa dell’adozione di norme comunitarie di produzione dettagliate per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere l’applicazione di norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private da essi accettate o riconosciute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l’efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi.

Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:

a)

tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;

b)

l’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità.

2.   Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:

a)

prodotti agricoli vivi o non trasformati;

b)

prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;

c)

mangimi;

d)

materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.

Il presente regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

3.   Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2.

Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria.

4.   Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l’etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«produzione biologica»: l’impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;

b)

«fasi della produzione, preparazione e distribuzione»: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l’etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;

c)

«biologico»: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;

d)

«operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’ambito dell’impresa biologica sotto il suo controllo;

e)

«produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

f)

«produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti);

g)

«acquacoltura»: la definizione che figura nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (5);

h)

«conversione»: la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;

i)

«preparazione»: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l’etichettatura e/o le modifiche apportate all’etichettatura riguardo all’indicazione del metodo di produzione biologico;

j)

«alimenti», «mangimi» e «immissione sul mercato»: si applicano le definizioni date nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (6);

k)

«etichettatura»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto;

l)

«prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato»: la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (7);

m)

«pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall’etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici;

n)

«autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite ai sensi del presente regolamento, o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l’autorità omologa di un paese terzo;

o)

«autorità di controllo»: organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale l’autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l’ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento, o anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo o l’autorità omologa operante in un paese terzo;

p)

«organismo di controllo»: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo i casi, l’organismo omologo di un paese terzo o l’organismo omologo operante in un paese terzo;

q)

«marchio di conformità»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;

r)

«ingredienti»: la definizione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE;

s)

«prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8);

t)

«organismo geneticamente modificato (OGM)»: un qualsiasi organismo cui si applica la definizione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (9), e che non è ottenuto mediante l’impiego delle tecniche di modificazione genetica di cui all’allegato I.B di tale direttiva;

u)

«derivato da OGM»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

v)

«ottenuto da OGM»: derivato mediante l’uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;

w)

«additivi per mangimi»: i prodotti definiti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (10);

x)

«equivalente» (nella descrizione di sistemi o misure differenti): atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità;

y)

«ausiliare di fabbricazione»: qualsiasi sostanza non consumata come ingrediente alimentare in quanto tale, utilizzata intenzionalmente nella trasformazione di materie prime, alimenti e relativi ingredienti per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione e il cui impiego può risultare nella presenza non intenzionale ma tecnicamente inevitabile di residui della sostanza o di suoi derivati nel prodotto finale, e purché i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito;

z)

«radiazioni ionizzanti»: radiazioni come definite dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (11), e con le limitazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (12);

aa)

«operazioni di ristorazione collettiva»: la preparazione di prodotti biologici in ristoranti, ospedali, mense e altre aziende alimentari analoghe nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale.

TITOLO II

OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Articolo 3

Obiettivi

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che:

i)

rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;

ii)

contribuisca a un alto livello di diversità biologica;

iii)

assicuri un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;

iv)

rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

b)

mirare a ottenere prodotti di alta qualità;

c)

mirare a produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.

Articolo 4

Principi generali

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

a)

la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:

i)

utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;

ii)

praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;

iii)

escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;

iv)

si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;

b)

la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a:

i)

fattori di produzione provenienti da produzione biologica;

ii)

sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;

iii)

concimi minerali a bassa solubilità;

c)

la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui:

i)

non esistono le pratiche di gestione appropriate; e

ii)

non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); o

iii)

l’uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale inaccettabile;

d)

ove necessario l’adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.

Articolo 5

Principi specifici applicabili all’agricoltura

Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, l’agricoltura biologica si basa sui seguenti principi specifici:

a)

mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l’erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo;

b)

ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;

c)

riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento;

d)

tener conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;

e)

tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali, nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche;

f)

tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;

g)

praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra;

h)

mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;

i)

utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;

j)

scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

k)

somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;

l)

ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli se del caso;

m)

non praticare l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti;

n)

mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali, la salute dell’ambiente acquatico nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;

o)

somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (13), o mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola.

Articolo 6

Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici

Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, la produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

a)

produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;

b)

limitare l’uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;

c)

non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

d)

trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

Articolo 7

Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

Oltre che sui principi generali di cui all’articolo 4, la produzione di mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

a)

produrre mangimi biologici composti di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;

b)

limitare l’uso di additivi e ausiliari di fabbricazione per mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici;

c)

non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;

d)

trasformare in maniera accurata i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

TITOLO III

NORME DI PRODUZIONE

CAPO 1

Norme generali di produzione

Articolo 8

Requisiti generali

Gli operatori soddisfano le norme di produzione stabilite nel presente titolo e quelle previste nelle norme di attuazione di cui all’articolo 38, lettera a).

Articolo 9

Divieto di uso di OGM

1.   Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.

2.   Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull’etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (14), o del regolamento (CE) n. 1830/2003.

Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l’etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti.

3.   Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM.

4.   La Commissione decide sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 10

Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti

È vietato l’uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

CAPO 2

Produzione agricola

Articolo 11

Norme generali di produzione agricola

L’intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.

Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l’acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un’adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili.

Qualora, secondo il disposto del secondo comma, non tutte le unità di un’azienda siano dedite alla produzione biologica, l’operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata.

Articolo 12

Norme di produzione vegetale

1.   Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:

a)

la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo;

b)

la fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;

c)

è consentito l’uso di preparati biodinamici;

d)

inoltre l’uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16;

e)

non è consentito l’uso di concimi minerali azotati;

f)

tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l’inquinamento dell’ambiente;

g)

la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;

h)

in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16;

i)

per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi;

j)

i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16.

2.   La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

a)

queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell’articolo 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;

b)

la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

3.   Le misure necessarie all’attuazione delle norme del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 13

Norme di produzione delle alghe marine

1.   La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata un metodo di produzione biologica a condizione che:

a)

le zone di crescita siano di elevata qualità ecologica ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (15), e, in attesa dell’attuazione della stessa, di qualità equivalente a acque designate, ai sensi della direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (16), e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità. In attesa di norme più particolareggiate introdotte nella normativa d’attuazione le alghe marine selvatiche commestibili non siano raccolte in zone che non rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (17);

b)

la raccolta non nuoccia alla stabilità a lungo termine dell’habitat naturale o alla tutela delle specie nella zona di raccolta.

2.   La coltivazione di alghe marine deve essere praticata in zone costiere con caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle descritte nel paragrafo 1 per poter essere considerata biologica e inoltre:

a)

pratiche sostenibili siano attuate in tutte le fasi della produzione e della raccolta di alghe marine giovani;

b)

per garantire il mantenimento di un’ampia banca di geni, la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche;

c)

non siano utilizzati fertilizzanti, eccetto nelle installazioni domestiche, e soltanto se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica a tale scopo ai sensi dell’articolo 16.

3.   Le misure necessarie all’attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 14

Norme di produzione animale

1.   Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione animale:

a)

riguardo all’origine degli animali:

i)

gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche;

ii)

a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c);

iii)

gli animali presenti nell’azienda all’inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c);

b)

riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:

i)

le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;

ii)

le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;

iii)

gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all’aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale;

iv)

il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l’erosione o l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;

v)

gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici;

vi)

è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;

vii)

il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata;

viii)

agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell’intera vita dell’animale, anche al momento della macellazione;

ix)

gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura nocive alla salute delle api;

x)

le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura sono fabbricati essenzialmente in materiali naturali;

xi)

è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura;

c)

riguardo alla riproduzione:

i)

la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l’inseminazione artificiale;

ii)

la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;

iii)

non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;

iv)

viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali;

d)

riguardo all’alimentazione:

i)

principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall’azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;

ii)

gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all’agricoltura biologica;

iii)

gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;

iv)

le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell’alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16;

v)

non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;

vi)

i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno;

e)

riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:

i)

la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio, un’adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene;

ii)

le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;

iii)

è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;

iv)

sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;

f)

riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16.

2.   Le misure e condizioni necessarie all’attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 15

Norme di produzione per animali d’acquacoltura

1.   Oltre alle norme generali di produzione agricola previste all’articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione di animali d’acquacoltura:

a)

riguardo all’origine degli animali d’acquacoltura:

i)

l’acquacoltura biologica è basata sull’allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;

ii)

quando giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici non sono disponibili, animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un’azienda a determinate condizioni;

b)

riguardo alle pratiche zootecniche:

i)

le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;

ii)

le pratiche zootecniche, comprese la somministrazione di mangime, la progettazione degli impianti, la densità degli animali e la qualità dell’acqua, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze di sviluppo, fisiologiche e comportamentali degli animali;

iii)

le pratiche zootecniche limitano al minimo l’impatto ambientale negativo proveniente dall’azienda, inclusa la fuoriuscita dello stock d’allevamento;

iv)

gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali d’acquacoltura;

v)

si assicura che sia mantenuto il benessere degli animali durante il trasporto;

vi)

agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze anche al momento della macellazione;

c)

riguardo alla riproduzione:

i)

non sono usate l’induzione artificiale della poliploidia, l’ibridazione artificiale la clonazione e la produzione di ceppi monosessuali, salvo mediante selezione manuale;

ii)

vengono scelti ceppi appropriati;

iii)

sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme;

d)

riguardo all’alimentazione dei pesci e dei crostacei:

i)

gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;

ii)

la frazione vegetale dell’alimentazione proviene da produzione biologica e la frazione dell’alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall’utilizzo sostenibile della pesca;

iii)

le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se ne è autorizzato l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 16;

iv)

non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;

e)

riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall’uomo ma si nutrono di plancton naturale:

i)

tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso del seme allevato negli schiuditoi e nei vivai;

ii)

essi si sviluppano in acque che rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004;

iii)

le zone di sviluppo devono essere di qualità ecologica elevata secondo quanto definito dalla direttiva 2000/60/CE e, in attesa dell’attuazione della stessa, di qualità equivalente ad acque designate ai sensi della direttiva 2006/113/CE;

f)

riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:

i)

la prevenzione delle malattie è realizzata mantenendo gli animali in ottime condizioni mediante un’ubicazione appropriata e una progettazione ottimale delle aziende, l’applicazione di buone pratiche zootecniche e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un’adeguata densità degli animali e la selezione delle razze e dei ceppi;

ii)

le malattie sono curate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;

iii)

è consentita l’utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;

iv)

sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;

g)

riguardo alla pulizia e disinfezione i relativi prodotti sono usati negli specchi d’acqua e nelle gabbie, negli edifici e negli impianti solo se sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica a norma dell’articolo 16.

2.   Le misure e condizioni necessarie all’attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 16

Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l’autorizzazione

1.   La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell’agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:

a)

prodotti fitosanitari;

b)

concimi e ammendanti;

c)

materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e minerale e talune sostanze usate nell’alimentazione degli animali;

d)

additivi per mangimi e ausiliari di fabbricazione;

e)

prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;

f)

prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola.

I prodotti e le sostanze figuranti nell’elenco ristretto possono essere usati solo in quanto l’uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell’agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario.

2.   L’autorizzazione relativa ai prodotti e alle sostanze di cui al paragrafo 1 è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri generali e specifici valutati complessivamente:

a)

essi sono necessari per una produzione continuativa e essenziali per l’uso previsto;

b)

tutti i prodotti e tutte le sostanze sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;

c)

nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti norme:

i)

essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali o pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;

ii)

se non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura;

d)

nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), essi sono essenziali per ottenere o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle colture o per conseguire scopi specifici di miglioramento del suolo;

e)

nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si applicano le seguenti norme:

i)

essi sono necessari a mantenere la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuiscono ad un’alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate o nel caso in cui sia impossibile produrre o conservare tali mangimi senza ricorrere a tali sostanze;

ii)

i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, le vitamine o le provitamine sono di origine naturale. In caso di indisponibilità di tali sostanze possono essere autorizzate per essere utilizzate nella produzione biologica sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite.

3.

a)

La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, le condizioni e i limiti riguardanti i prodotti agricoli cui possono essere applicati i prodotti e le sostanze di cui al paragrafo 1, le modalità di applicazione, il dosaggio, i tempi limite di applicazione e il contatto con i prodotti agricoli e, se necessario, può decidere in merito al ritiro di tali prodotti e sostanze.

b)

Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco di cui al paragrafo 1 o stralciato da detto elenco o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche d’uso di cui alla lettera a), provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche.

Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.

c)

I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento per scopi corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all’articolo 37, paragrafo 2.

4.   Gli Stati membri possono disciplinare, all’interno del loro territorio, l’uso nell’agricoltura biologica di prodotti e sostanze, per scopi distinti da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione che il loro uso sia soggetto agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali e specifici di cui al paragrafo 2, purché ciò avvenga in conformità del diritto comunitario. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a tali norme nazionali.

5.   L’uso di prodotti e sostanze diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 e soggetti agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali del presente articolo, è consentito in agricoltura biologica.

Articolo 17

Conversione

1.   Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:

a)

il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1;

b)

durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal presente regolamento;

c)

sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;

d)

in un’azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l’operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata;

e)

al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d’inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni;

f)

gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione di cui alla lettera c) non sono commercializzati con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti.

2.   Le misure e le condizioni necessarie all’attuazione delle norme del presente articolo, in particolare i periodi di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

CAPO 3

Produzione di mangimi trasformati

Articolo 18

Norme generali applicabili alla produzione di mangimi trasformati

1.   La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.

2.   Nella composizione dei mangimi biologici non entrano congiuntamente materie prime biologiche o provenienti da aziende in conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

3.   La trasformazione con l’ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa.

4.   Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

5.   Le misure e le condizioni necessarie all’attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

CAPO 4

Produzione di alimenti trasformati

Articolo 19

Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati

1.   La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.

2.   Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:

a)

il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti;

b)

possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21;

c)

gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro;

d)

un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;

e)

gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola.

3.   Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

Le misure necessarie all’attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo, in particolare per quanto riguarda i metodi di trasformazione e le condizioni per l’autorizzazione temporanea da parte degli Stati membri di cui al paragrafo 2, lettera c), sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 20

Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico

1.   Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente. Altri prodotti e sostanze possono essere utilizzati soltanto in quanto sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente all’articolo 21.

2.   Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.

3.   Le norme dettagliate applicabili alla produzione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 21

Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione

1.   L’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l’uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell’elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:

i)

non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;

ii)

senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria.

Inoltre, i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato.

2.   La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell’elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti.

Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorre modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche.

Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.

I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell’articolo 19, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all’articolo 37, paragrafo 2.

CAPO 5

Flessibilità

Articolo 22

Norme di produzione eccezionali

1.   La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, e le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4.

2.   Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e, se del caso, limitate nel tempo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

a)

ove siano necessarie per assicurare l’avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;

b)

ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

c)

ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

d)

ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;

e)

ove siano necessarie riguardo all’utilizzo di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), per garantire la produzione di prodotti alimentari ben consolidati in forma biologica;

f)

ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;

g)

ove sia necessario usare additivi per alimenti e altre sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi e altre sostanze di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e tali sostanze non siano disponibili sul mercato se non ottenute da OGM;

h)

ove sia imposto a norma del diritto comunitario o del diritto interno l’uso di additivi per alimenti e altre sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d).

3.   La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, specifiche condizioni per l’applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV

ETICHETTATURA

Articolo 23

Uso di termini riferiti alla produzione biologica

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo.

Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2.   I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.

Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

3.   I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie.

4.   Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

a)

nella denominazione di vendita purché:

i)

gli alimenti trasformati siano conformi all’articolo 19;

ii)

almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;

b)

soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

c)

nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:

i)

il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

ii)

contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;

iii)

gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

L’elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

In caso di applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l’elenco degli ingredienti include un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

I termini e l’indicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

6.   La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, l’elenco dei termini stabiliti nell’allegato.

Articolo 24

Indicazioni obbligatorie

1.   Se sono usati i termini di cui all’articolo 23, paragrafo 1:

a)

compare sull’etichetta anche il numero di codice di cui all’articolo 27, paragrafo 10, dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente;

b)

compare sulla confezione anche il logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;

c)

quando viene usato il logo comunitario, anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:

«Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE,

«Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,

«Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.

La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

L’uso del logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e l’indicazione di cui al primo comma sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, figura nell’etichettatura, questa riporta anche l’indicazione di cui al primo comma.

2.   Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

Articolo 25

Loghi di produzione biologica

1.   Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

2.   Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.

Articolo 26

Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:

a)

ai mangimi biologici;

b)

ai prodotti in conversione di origine vegetale;

c)

al materiale di moltiplicazione vegetativa e alle sementi per la coltivazione.

TITOLO V

CONTROLLI

Articolo 27

Sistema di controllo

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l’applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

3.   Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all’utilizzatore finale di cui all’articolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell’osservanza almeno una volta l’anno.

4.   L’autorità competente può:

a)

conferire le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo. Le autorità di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni;

b)

delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. In tal caso gli Stati membri designano le autorità responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.

5.   L’autorità competente può delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare se:

a)

vi è una descrizione accurata dei compiti che l’organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli;

b)

è comprovato che l’organismo di controllo:

i)

possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;

ii)

dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;

iii)

è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

c)

l’organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti;

d)

l’organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all’autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest’ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l’organismo di controllo ne informa immediatamente l’autorità competente;

e)

vi è un coordinamento efficace fra l’autorità competente delegante e l’organismo di controllo.

6.   In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l’autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti:

a)

la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l’organismo si accinge ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo;

b)

le misure che l’organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità e/o infrazioni.

7.   Le autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

a)

la vigilanza e l’audit di altri organismi di controllo;

b)

la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell’articolo 22, salvo se così previsto dalla specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell’articolo 22, paragrafo 3.

8.   Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell’espletamento di compiti delegati, l’autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l’organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

9.   Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l’autorità competente:

a)

si assicura che i controlli effettuati dall’organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti;

b)

verifica l’efficacia dei controlli;

c)

prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;

d)

revoca l’autorizzazione dell’organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.

10.   Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4.

11.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l’adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo.

12.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.

13.   Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

14.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente.

Articolo 28

Adesione al sistema di controllo

1.   Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:

a)

notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata;

b)

assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27.

Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento.

L’operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.

2.   Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

3.   Gli Stati membri designano un’autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

5.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.

6.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Articolo 29

Documento giustificativo

1.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo, di cui all’articolo 27, paragrafo 4, rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo i quali, nella sfera delle proprie attività, soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Il documento giustificativo consente almeno l’identificazione dell’operatore e del tipo o della gamma di prodotti nonché del periodo di validità.

2.   L’operatore verifica il documento giustificativo dei suoi fornitori.

3.   Il modello di documento giustificativo di cui al paragrafo 1 è compilato secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica.

Articolo 30

Misure in caso di irregolarità e infrazioni

1.   Ove sia constatata una irregolarità in relazione all’osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo assicura che nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all’importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari.

Ove sia constatata un’infrazione grave o avente effetti prolungati, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo vieta all’operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l’autorità competente dello Stato membro.

2.   Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico.

Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata.

La Commissione può specificare, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, la forma e le modalità che devono assumere dette comunicazioni.

Articolo 31

Scambio di informazioni

Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.

TITOLO VI

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 32

Importazioni di prodotti conformi

1.   Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come biologico a condizione che:

a)

il prodotto in questione sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, adottate ai sensi del regolamento stesso;

b)

tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un’autorità o un organismo di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2;

c)

gli operatori interessati siano in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali il documento giustificativo di cui all’articolo 29, che consente di identificare l’operatore che ha eseguito l’ultima operazione e di verificare che detto operatore si è conformato al disposto delle lettere a) e b), emesso dall’autorità o dall’organismo di controllo di cui alla lettera b).

2.   La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.

Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti». Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell’organismo di accreditamento.

All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’autorità o l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall’autorità o dall’organismo di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 33

Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti

1.   Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico a condizione che:

a)

il prodotto in questione sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV;

b)

gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace;

c)

in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 o ad un’autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3;

d)

il prodotto sia munito di un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 2, o da un’autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

L’esemplare originale del certificato di cui al presente paragrafo accompagna la merce fino all’azienda del primo destinatario; l’importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell’autorità o dell’organismo di controllo per almeno due anni.

2.   La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.

All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo del paese terzo interessato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all’attuazione e all’esecuzione delle misure di controllo definite nel paese terzo.

Sulla base delle informazioni di queste relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

3.   Per i prodotti non importati ai sensi dell’articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dalle autorità o dagli organismi di controllo dei paesi terzi.

All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’autorità o l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. L’organismo o l’autorità di controllo è sottoposto regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle sue attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel paese terzo dall’organismo o dall’autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

Sulla base di queste relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34

Libera circolazione dei prodotti biologici

1.   Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l’etichettatura o l’indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un’altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. In particolare, non possono essere imposti controlli o oneri finanziari in aggiunta a quelli previsti nel titolo V del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 35

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità;

b)

elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo.

Articolo 36

Informazioni statistiche

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l’attuazione e il monitoraggio del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.

Articolo 37

Comitato per la produzione biologica

1.   La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 38

Norme di attuazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme dettagliate per l’applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare:

a)

norme dettagliate per l’applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli operatori;

b)

norme dettagliate per l’applicazione delle norme in materia di etichettatura di cui al titolo IV;

c)

norme dettagliate per l’applicazione del sistema di controllo di cui al titolo V, con particolare riguardo ai requisiti di controllo minimi, alla vigilanza e all’audit, ai criteri specifici per la delega di compiti di controllo ad organismi di controllo privati, ai criteri per l’autorizzazione e la revoca dell’autorizzazione di tali organismi e al documento giustificativo di cui all’articolo 29;

d)

norme dettagliate per l’applicazione delle norme d’importazione da paesi terzi di cui al titolo VI, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 32 e dell’articolo 33, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti, nonché ai certificati di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica;

e)

norme dettagliate di applicazione in materia di libera circolazione dei prodotti biologici di cui all’articolo 34 e di trasmissione di informazioni alla Commissione di cui all’articolo 35.

Articolo 39

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91

1.   Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2.   I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2092/91 abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Misure transitorie

Vengono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, misure intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CEE) n. 2092/91 al presente regolamento.

Articolo 41

Relazione al Consiglio

1.   Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Consiglio una relazione.

2.   La relazione esamina in particolare l’esperienza acquisita dall’applicazione del presente regolamento e più specificatamente i seguenti aspetti:

a)

il campo di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli alimenti biologici preparati dalla ristorazione collettiva;

b)

il divieto di utilizzare gli OGM, compresa la disponibilità di prodotti non ottenuti da OGM, la dichiarazione del venditore, la fattibilità di specifiche soglie di tolleranza e il loro impatto sul settore biologico;

c)

il funzionamento del mercato interno e del sistema dei controlli, verificando in special modo che le prassi consolidate non diano luogo a concorrenza sleale o ostacolino la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici.

3.   La Commissione, se del caso, correda la relazione di proposte pertinenti.

Articolo 42

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Qualora non siano fissate le norme dettagliate di produzione per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste, rispettivamente, all’articolo 23 e al titolo V. In attesa dell’inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL


(1)  Parere del 22 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2007 della Commissione (GU L 98 del 13.4.2007, pag. 3).

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

(6)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(7)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/142/CE della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).

(8)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44).

(9)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

(10)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(11)  GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(12)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(13)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(14)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

(15)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(16)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14.

(17)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.


ALLEGATO

TERMINI DI CUI ALL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1

BG:

биологичен

ES:

ecológico, biológico,

CS:

ekologické, biologické,

DA:

økologisk,

DE:

ökologisch, biologisch,

ET:

mahe, ökoloogiline,

EL:

βιολογικό,

EN:

organic,

FR:

biologique,

GA:

orgánach,

IT:

biologico,

LV:

bioloģiskā,

LT:

ekologiškas,

LU:

biologesch,

HU:

ökológiai,

MT:

organiku,

NL:

biologisch,

PL:

ekologiczne,

PT:

biológico,

RO:

ecologic,

SK:

ekologické, biologické,

SL:

ekološki,

FI:

luonnonmukainen,

SV:

ekologisk.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio e Commissione

20.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 189/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra

(2007/502/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome delle Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, che stabilisce anche l’applicazione in via provvisoria dell’accordo a decorrere dal 1o gennaio 2007. L’applicazione in via provvisoria è intesa a consentire agli organismi svizzeri di partecipare ai primi inviti a presentare proposte del settimo programma quadro.

(2)

L’accordo è stato firmato il 27 febbraio 2007.

(3)

L’accordo dovrebbe essere firmato e applicato a titolo provvisorio in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione formale,

DECIDONO:

Articolo 1

1.   La firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, unitamente all’atto finale, é approvato a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, con riserva di conclusione di detto accordo.

2.   Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione di detto accordo.

2.   Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo e l’atto finale a nome della Comunità europea dell’energia atomica, con riserva di conclusione di detto accordo.

Articolo 3

L’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e a Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, si applica in via provvisoria.

Articolo 4

1.   La Commissione adotta la posizione delle Comunità all’interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità, istituito dall’articolo 10 dell’accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera (1), in merito alle decisioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1 dell’accordo sull’applicabilità in Svizzera delle norme relative alla creazione delle strutture giuridiche di cui agli articoli 169 e 171 del trattato CE.

2.   La Commissione adotta la posizione delle Comunità all’interno del comitato di ricerca Svizzera/Comunità, istituito dall’articolo 10 dell’accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Confederazione svizzera, in merito alle decisioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3 dell’accordo che individua le regioni della Svizzera che possono beneficiare delle azioni di ricerca nell’ambito del programma di lavoro «Potenziale di ricerca» del programma specifico «Capacità».

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 313 del 22.11.1985, pag. 6.


ACCORDO

sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

a nome della Comunità europea,

e

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(in seguito denominata «la Commissione»),

a nome della Comunità europea dell’energia atomica,

in seguito denominate collettivamente «le Comunità»,

da una parte,

e

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

a nome della Confederazione svizzera, in seguito denominata «Svizzera»,

dall’altra,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che un forte legame tra la Svizzera e le Comunità è vantaggioso per entrambe le parti;

CONSIDERANDO che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per le Comunità sia per la Svizzera ed entrambe le parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l’impiego delle risorse ed evitare inutili duplicazioni di lavori;

CONSIDERANDO che la Svizzera e le Comunità stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune;

CONSIDERANDO che le Comunità e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio;

CONSIDERANDO che entrambe le parti hanno interesse a incoraggiare l’accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico svolte in Svizzera, da una parte, e ai programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, dall’altra;

CONSIDERANDO che nel 1978 la Comunità europea dell’energia atomica e la Svizzera hanno concluso un accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (in seguito denominato «accordo sulla fusione»);

CONSIDERANDO che l’8 gennaio 1986 le parti hanno concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987 (in seguito denominato «accordo quadro»);

CONSIDERANDO che l’articolo 6 dell’accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell’accordo quadro sarà realizzata attraverso gli opportuni accordi;

CONSIDERANDO che il 16 gennaio 2004 le Comunità e la Svizzera hanno firmato un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (1), che è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2004 e che è entrato in vigore il 16 maggio 2006;

CONSIDERANDO che l’articolo 9, paragrafo 2 di detto accordo prevede il rinnovo dell’accordo allo scopo di consentire la partecipazione a nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, a condizioni concordemente stabilite;

CONSIDERANDO che il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (in seguito denominato «il settimo programma quadro CE») è stato adottato con decisione n. 1982/2006/CE (2) e con regolamento (CE) n. 1906/2006 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché con decisioni 2006/971/CE (4), 2006/972/CE (5), 2006/973/CE (6), 2006/974/CE (7) e 2006/975/CE (8) del Consiglio e che il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), che mira anch’esso a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, è stato adottato con decisione 2006/970/Euratom (9) del Consiglio, regolamento (Euratom) n. 1908/2006 (10) del Consiglio e decisioni 2006/976/Euratom (11) e 2006/977/Euratom (12) del Consiglio (in seguito denominati «i settimi programmi quadro CE e Euratom»);

CONSIDERANDO che, fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità, il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell’ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La partecipazione della Svizzera all’attuazione dei settimi programmi quadro CE ed Euratom nel loro complesso avviene nella forma ed alle condizioni stabilite dal presente accordo, fatte salve le disposizioni dell’accordo sulla fusione.

I soggetti giuridici di ricerca stabiliti in Svizzera possono partecipare a tutti i programmi specifici dei settimi programmi quadro CE e Euratom.

2.   I soggetti giuridici svizzeri possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca delle Comunità, qualora tale partecipazione non sia contemplata dal paragrafo l.

3.   I soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e/o progetti di ricerca condotti in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi dei settimi programmi quadro CE ed Euratom.

4.   Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura. Rientrano in questa definizione, tra l’altro, le università, gli organismi di ricerca, le imprese industriali, comprese le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

Articolo 2

Forme e strumenti di cooperazione

La cooperazione assume le seguenti forme:

1.

Partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Svizzera alla realizzazione di tutti i programmi specifici adottati nell’ambito dei settimi programmi quadro CE ed Euratom, conformemente alle condizioni e alle modalità stabilite dalle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea e alle attività di ricerca e d’insegnamento della Comunità europea dell’energia atomica.

Qualora la Comunità adotti disposizioni di attuazione degli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Svizzera deve essere autorizzata a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, subordinatamente alle norme che saranno adottate per istituire tali strutture giuridiche e a condizione che dette norme possano essere applicate in Svizzera. Il comitato di ricerca Svizzera/Comunità decide in merito all’applicabilità di dette norme in Svizzera.

I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a partecipare alle azioni indirette basate sugli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea.

2.

Partecipazione finanziaria della Svizzera al finanziamento dei programmi adottati in attuazione dei settimi programmi quadro CE ed Euratom a norma dell’articolo 5, paragrafo 2.

3.

Partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri decisi dal Consiglio federale su temi equivalenti a quelli dei settimi programmi quadro CE ed Euratom, secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla pertinente normativa svizzera e con il consenso dei partecipanti al progetto specifico e degli organi di gestione del corrispondente programma svizzero. I soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità che partecipano a programmi e/o progetti di ricerca svizzeri provvedono a sostenere i propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese di gestione e amministrazione del progetto.

4.

Oltre alla trasmissione periodica di informazioni e di documentazione in merito alla realizzazione dei settimi programmi quadro CE ed Euratom e dei programmi e/o progetti svizzeri, la cooperazione tra le parti può assumere le forme e le modalità seguenti:

a)

regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e sulle priorità della politica e delle previsioni in materia di ricerca in Svizzera e nelle Comunità;

b)

scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;

c)

trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca in Svizzera e nelle Comunità, nonché sui risultati del lavoro svolto nell’ambito del presente accordo;

d)

riunioni congiunte;

e)

visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici;

f)

contatti regolari e riunioni di verifica fra i responsabili dei programmi o dei progetti in Svizzera e nelle Comunità;

g)

partecipazione di esperti a seminari, simposi e workshop.

Articolo 3

Adeguamento

In qualunque momento, di comune accordo tra le parti, la cooperazione può essere adattata e ampliata.

Articolo 4

Diritti di proprietà intellettuale e obblighi

1.   Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera, che partecipano ai programmi di ricerca delle Comunità, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell’applicazione provvisoria del presente accordo.

2.   Fatte salve le disposizioni dell’allegato A e delle leggi applicabili, i soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità, che partecipano ai programmi e/o progetti di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2, paragrafo 3, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai programmi e/o progetti in questione.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie

1.   Gli impegni assunti dalle Comunità nell’ambito dei settimi programmi quadro CE ed Euratom anteriormente all’applicazione provvisoria del presente accordo — ed i pagamenti derivanti da tali impegni — non comportano il versamento di alcun contributo da parte della Svizzera. Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all’attuazione dei settimi programmi quadro CE ed Euratom è calcolato in proporzione e a complemento delle risorse disponibili ogni anno nel bilancio generale dell’Unione europea per stanziamenti d’impegno per far fronte agli obblighi finanziari della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme necessarie per l’attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previste dal presente accordo.

2.   La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Svizzera ai settimi programmi quadro CE ed Euratom, ad eccezione del programma «Fusione», corrisponde al rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione europea. Il contributo della Svizzera al programma «Fusione» continua ad essere calcolato sulla base del corrispondente accordo. Questi rapporti sono calcolati in base alle ultime statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto preliminare del bilancio dell’Unione europea per lo stesso anno.

3.   Le norme relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera sono stabilite nell’allegato B.

Articolo 6

Comitato di ricerca Svizzera/Comunità

1.   Il Comitato di ricerca Svizzera/Comunità istituito dall’accordo quadro esamina, valuta e vigila sulla corretta applicazione del presente accordo. Ogni questione relativa all’attuazione o all’interpretazione del presente accordo è deferita al comitato.

2.   Il comitato può indicare su richiesta della Svizzera le regioni svizzere che rispondono ai criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (13) e che possono quindi beneficiare delle azioni di ricerca nell’ambito del programma di lavoro «Potenziale di ricerca» del programma specifico «Capacità».

3.   Il comitato può decidere di modificare i riferimenti agli atti comunitari riportati nell’allegato C.

Articolo 7

Partecipazione

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ai settimi programmi quadro CE ed Euratom hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono ai soggetti stabiliti nelle Comunità.

2.   Ai soggetti giuridici stabiliti in Svizzera si applicano gli stessi termini e le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell’ambito dei programmi comunitari applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità.

3.   I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera sono ammessi a beneficiare dei prestiti che la BEI eroga a sostegno degli obiettivi di ricerca fissati nell’ambito del settimo programma quadro CE.

4.   Un adeguato numero di esperti svizzeri è preso in considerazione ai fini della nomina degli esperti o degli incaricati delle valutazioni ai sensi dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze adeguate all’espletamento di tali compiti.

5.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’articolo 2, paragrafo 3 e dell’articolo 4, paragrafo 2, e fatte salve le leggi e le procedure vigenti, i soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità possono partecipare agli stessi termini e alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri al medesimo progetto, ai programmi e/o progetti previsti dai programmi di ricerca svizzeri di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Le autorità svizzere possono subordinare la partecipazione ad un progetto di uno o più soggetti giuridici stabiliti nelle Comunità alla partecipazione congiunta di almeno un soggetto svizzero.

Articolo 8

Mobilità

Ciascuna parte si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l’ingresso ed il soggiorno — quando ciò è indispensabile ai fini della buona esecuzione di una determinata attività — di un numero limitato di ricercatori che partecipano, in Svizzera e nelle Comunità, alle attività previste dal presente accordo.

Articolo 9

Revisione e collaborazione futura

1.   Qualora le Comunità decidano di modificare o ampliare i loro programmi di ricerca, il presente accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le parti si scambiano informazioni e opinioni sulle modifiche o ampliamenti previsti, nonché su qualsiasi questione che possa incidere direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera ai settori contemplati dai settimi programmi quadro CE ed Euratom. Alla Svizzera è notificato l’esatto contenuto dei programmi modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte delle Comunità. In caso di modifica o ampliamento dei programmi di ricerca la Svizzera può recedere dal presente accordo con un preavviso di sei mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall’adozione della decisione delle Comunità.

2.   Qualora le Comunità adottino nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, il presente accordo può essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite. Le parti si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso o da effettuare in futuro in sede di comitato di ricerca Svizzera/Comunità.

Articolo 10

Rapporto con altri accordi internazionali

1.   Le disposizioni del presente accordo si applicano fatti salvi i vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle parti é vincolata e che hanno effetto esclusivamente a favore dei soggetti giuridici stabiliti nel territorio di detta parte.

2.   Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al settimo programma quadro CE (paese associato) sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici della Svizzera gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

Articolo 11

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori nei quali si applicano i trattati che istituiscono le Comunità e alle condizioni in essi stabilite e, dall’altra, nel territorio della Svizzera.

Articolo 12

Allegati

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 13

Modifica e recesso

1.   Il presente accordo si applica per l’intera durata dei settimi programmi quadro CE ed Euratom.

2.   Il presente accordo può essere modificato solo previo accordo scritto delle parti. Tale procedura di entrata in vigore delle modifiche è identica a quella applicabile al presente accordo.

3.   Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti mediante preavviso scritto di almeno sei mesi.

4.   I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo devono essere portati a compimento alle condizioni concordate nel quadro dello stesso. Le parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze del recesso.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo è ratificato o concluso dalle parti in conformità alle loro norme rispettive. Esso entra in vigore alla data dell’ultima notificazione dell’avvenuto espletamento delle procedure all’uopo necessarie. Esso è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007.

2.   Se una delle parti informa l’altra parte che non concluderà il presente accordo, è stato convenuto che:

le Comunità rimborsano alla Svizzera il suo contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea di cui all’articolo 2, paragrafo 2,

tuttavia, gli stanziamenti impegnati dalle Comunità in relazione alla partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in svizzera alle azioni indirette, compresi i rimborsi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono dedotti dalle Comunità dai suddetti rimborsi,

i progetti e le attività avviati durante l’applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della suddetta notifica sono portati a compimento alle condizioni previste nel presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

Зa Eвpoпeйcката общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifælleskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

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Зa Конфедерация Швейцария

Por la confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vågnar

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(1)  GU L 32 del 5.2.2004, pag. 22.

(2)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 30.

(5)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 81.

(6)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 272; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 91.

(7)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.

(8)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 368; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 126.

(9)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21.

(10)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 4.

(11)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 139.

(12)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 434; rettifica nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 149.

(13)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

ALLEGATO A

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I.   Campo di applicazione

Agli effetti del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

Agli effetti del presente accordo, per «conoscenze» si intendono i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o non, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquistati in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II.   Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

1.

Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione, siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alle parti, in particolare l’accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, gestito dall’Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (Atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).

2.

I soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano ad un’azione indiretta dei settimi programmi quadro CE ed Euratom sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2321/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, dal regolamento (Euratom) n. 2322/2002 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e dall’accordo di sovvenzione e/o dal contratto concluso con la Comunità europea, nell’osservanza del paragrafo 1. Quando la Svizzera partecipa ad un’azione indiretta del settimo programma quadro CE, attuata conformemente agli articoli 169 e 171 del trattato che istituisce la Comunità europea, essa è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti, come stabilito nelle pertinenti disposizioni.

3.

I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea che partecipano ai programmi e/o ai progetti di ricerca svizzeri sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti in Svizzera che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca, nell’osservanza del paragrafo 1.

III.   Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1.

Salvo diversa convenzione tra le parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

la parte che genera queste conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il rispettivo ruolo nei lavori non può essere determinato, queste conoscenze sono proprietà comune delle parti;

b)

la parte proprietaria della conoscenze concede all’altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.

Salvo diversa convenzione tra le parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole seguenti:

a)

in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati, informazioni e risultati tecnici o scientifici per mezzo di riviste, articoli, relazioni e libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida per tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

b)

ogni riproduzione destinata al pubblico di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni, deve indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle parti.

3.

Salvo diversa convenzione tra le parti, alle informazioni, da non divulgare, si applicano le regole seguenti:

a)

all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;

b)

ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo la parte che riceve dette informazioni può comunicare, sotto la propria responsabilità, informazioni riservate ad organismi o persone poste sotto la sua autorità;

c)

previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, la parte che riceve dette informazioni può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie leggi, regolamenti e politiche;

d)

le informazioni riservate non documentali e ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni di rappresentanti delle parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di strutture o l’esecuzione di azioni indirette, devono rimanere confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti della natura confidenziale delle informazioni all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a);

e)

ciascuna parte si impegna ad assicurare l’osservanza delle disposizioni del presente accordo per quanto riguarda l’obbligo di non divulgare le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e d). Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull’obbligo del segreto di cui alle lettere a) e d), ne informa immediatamente l’altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.


(1)  GU L 335 del 30.12.2002, pag. 23.

(2)  GU L 335 del 30.12.2002, pag. 35.

ALLEGATO B

REGOLE FINANZIARIE CHE DISCIPLINANO IL CONTRIBUTO DELLA SVIZZERA DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DEL PRESENTE ACCORDO

I.   Determinazione della partecipazione finanziaria

1.

Quanto prima, e comunque non oltre il 1o settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione:

a)

gli importi degli stanziamenti di impegno per i due programmi quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell’Unione europea;

b)

l’importo stimato dei contributi dovuti per la partecipazione della Svizzera ai due programmi quadro, ricavato dal progetto preliminare di bilancio. Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi entro il 31 maggio di ogni esercizio finanziario.

2.

Non appena il bilancio generale è stato adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

II.   Modalità di versamento

1.

Nei mesi di giugno e novembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento di sei dodicesimi del contributo della Svizzera, per ciascuna richiesta di fondi da versarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, nell’ultimo anno di esecuzione dei due programmi quadro, la Svizzera provvederà al versamento dell’intero contributo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di fondi.

2.

Il contributo della Svizzera è espresso e versato in euro.

3.

Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi calcolati al tasso interbancario (Euribor) a un mese, riportato alla pagina 248 di Telerate. Tale tasso è maggiorato di 1,5 punti percentuali per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo è versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 1.

4.

Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all’attuazione dei due programmi quadro sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri delle Comunità.

III.   Modalità di attuazione

1.

L’importo della partecipazione finanziaria della Svizzera ai due programmi quadro ai sensi dell’articolo 5 del presente accordo resta di norma invariato per tutto l’esercizio finanziario considerato.

2.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativi alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d’esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi.

Il conguaglio ha luogo al momento del primo versamento per l’esercizio finanziario n + 1. Tuttavia, l’ultimo di tali conguagli avrà luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine dei due programmi quadro. I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi delle Comunità europee in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell’Unione europea.

IV.   Informazioni

1.

Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai due programmi quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

2.

La Commissione comunica alla Svizzera i dati statistici e tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all’attuazione dei due programmi quadro messe a disposizione degli Stati membri.

ALLEGATO C

CONTROLLO FINANZIARIO DEI PARTECIPANTI SVIZZERI AI PROGRAMMI COMUNITARI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO

I.   Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti ai settimi programmi quadro CE ed Euratom stabiliti in Svizzera e con i loro sub-fornitori, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II.   Audit

1.

In osservanza del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (2) del Consiglio, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (3) modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (4), del 7 agosto 2006, nonché con altre disposizioni indicate nel presente accordo, gli accordi di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro sub-fornitori ad opera di agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.

2.

Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito negli accordi di sovvenzione e/o nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3.

La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione.

4.

I controlli possono essere effettuati dopo la scadenza dei settimi programmi quadro CE ed Euratom o del presente accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.

5.

Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

III.   Controlli in loco

1.

Ai sensi del presente accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche in loco secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 (5) del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

2.

I controlli e le verifiche in loco sono preparate e svolte dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle competenti autorità svizzere possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

3.

Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco sono effettuate congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.

Qualora i partecipanti dei settimi programmi quadro CE ed Euratom s’oppongono ad un controllo o a una verifica in loco, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità alla normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica in loco.

5.

La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell’eseguire i controlli o le verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta ad informare l’autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

IV.   Informazione e consultazione

1.

Ai fini della corretta attuazione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, procedono a consultazioni.

2.

Le autorità competenti svizzere informano tempestivamente la Commissione di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o all’attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.

V.   Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

VI.   Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 della Commissione e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (7).

VII.   Riscossione ed esecuzione

Le decisioni della Commissione prese ai sensi del settimo programma quadro CE nell’ambito di applicazione del presente accordo che comportano un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto a norma dei settimi programmi quadro CE ed Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3.

(5)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


ATTO FINALE

I plenipotenziari

della COMUNITÀ EUROPEA

e

della CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

riuniti a Lussemburgo il venticinque giugno duemilasette per la firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, hanno adottato la seguente dichiarazione congiunta, che è acclusa all’atto finale:

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE.

Esse prendono altresì nota delle seguenti dichiarazioni, che sono accluse al presente atto finale:

Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera nei comitati.

Dichiarazione delle Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell’Unione europea in Svizzera nell’ambito del presente accordo.

Dichiarazione congiunta delle parti contraenti finalizzata a stabilire strette consultazioni in vista della creazione di nuove strutture per dare attuazione agli articoli 169 e 171 del trattato CE

Le due parti dichiarano che, allo scopo di garantire un’adeguata attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo, la Confederazione svizzera sarà informata per tempo, e con le modalità opportune, dei lavori preparatori relativi a strutture basate sugli articoli 169 e/o 171 del trattato CE da attuare nell’ambito dei settimi programmi quadro.

Dichiarazione del Consiglio sulla partecipazione della Svizzera nei comitati

Il Consiglio accetta che rappresentanti della Svizzera possano partecipare, in qualità di osservatori e relativamente agli argomenti di rispettivo interesse, alle riunioni:

di tutti i comitati istituiti nell’ambito dei settimi programmi quadro CE ed Euratom, compreso il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST),

del consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca.

I rappresentanti della Svizzera non possono presenziare alle votazioni dei comitati.

Dichiarazione della Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell’Unione europea in Svizzera nell’ambito del presente accordo

Le Comunità auspicano che la Svizzera, qualora applichi un limite massimo al numero dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, non tenga conto dei permessi di soggiorno rilasciati a ricercatori partecipanti ai fini del calcolo di tale limite massimo. Le Comunità auspicano inoltre che i ricercatori partecipanti a progetti e dipendenti del Centro comune di ricerca delle Comunità possano parimenti fruire dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’accordo di cooperazione concluso tra Euratom e la Confederazione svizzera nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi (GU L 242 del 4.9.1978, pag. 1).

Dichiarazione del governo svizzero

Il governo svizzero considera che la dichiarazione delle Comunità relativa al trattamento dei ricercatori dell’Unione europea in Svizzera nell’ambito del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi incombenti alle parti contraenti in forza del presente accordo e dell’ordinamento giuridico svizzero.