ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 171

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
29 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere ( 1 )

17

 

*

Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE ( 1 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/1


REGOLAMENTO (CE) N. 715/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2007

relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. A tal fine è in vigore un vasto sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore, istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3). Le prescrizioni tecniche per l’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dovrebbero dunque essere armonizzate per evitare condizioni divergenti da uno Stato membro all’altro e garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente.

(2)

Il presente regolamento appartiene a una serie di singoli atti normativi nell’ambito della procedura di omologazione comunitaria di cui alla direttiva 70/156/CEE che dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(3)

Su richiesta del Parlamento europeo è stato introdotto un nuovo approccio normativo nella legislazione dell'Unione europea sui veicoli. Il presente regolamento fissa pertanto le norme fondamentali sulle emissioni dei veicoli, mentre le caratteristiche tecniche saranno indicate dalle misure di esecuzione adottate secondo le procedure di comitato.

(4)

Nel marzo 2001 la Commissione ha varato il programma Clean Air For Europe (CAFE), ne ha descritto i principali elementi in una comunicazione del 4 maggio 2005 e ha approvato una strategia tematica sull’inquinamento atmosferico con una comunicazione del 21 settembre 2005. La strategia tematica sostiene la necessità di ulteriori riduzioni delle emissioni prodotte dal settore dei trasporti (aerei, marittimi e terrestri), dalle famiglie e dal settore energetico, agricolo e industriale per raggiungere gli obiettivi dell'Unione europea di qualità dell'aria. In tale contesto, il compito di ridurre le emissioni dei veicoli dovrebbe essere affrontato nell'ambito di una strategia globale. Le norme Euro 5 e Euro 6 costituiscono una delle misure intese a ridurre le emissioni di particolato e di precursori dell'ozono come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi.

(5)

Per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria perseguiti dall'Unione europea, occorre uno sforzo costante per ridurre le emissioni dei veicoli. Per tale motivo, occorrerebbe fornire all'industria informazioni chiare sui futuri valori limite delle emissioni. Questo è il motivo per cui il regolamento, oltre ad Euro 5, include la fase Euro 6 dei valori limite delle emissioni.

(6)

In particolare, per migliorare la qualità dell'aria e rispettare i valori limite riguardanti l'inquinamento occorre ridurre notevolmente le emissioni di ossido di azoto provocato dai veicoli con motore diesel. Ciò implica la necessità di raggiungere valori limite ambiziosi della fase Euro 6 senza dover rinunciare ai vantaggi dei motori diesel in termini di consumo di carburanti e di emissioni di idrocarburi e monossido di carbonio. Porre un tale obiettivo di riduzione delle emissioni di ossido di azoto in una fase iniziale darà ai costruttori di veicoli una sicurezza di programmazione a lungo termine e su scala europea.

(7)

Quando si fissano norme sulle emissioni, occorre conoscere le implicazioni per i mercati e la competitività dei costruttori, i costi diretti e indiretti imposti alle imprese e i vantaggi sempre maggiori in termini di stimoli all’innovazione, di miglioramento della qualità dell’aria, di riduzione dei costi sanitari e di aumento della speranza di vita, come pure le implicazioni per il bilancio complessivo delle emissioni di CO2.

(8)

Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione dei veicoli attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche e una concorrenza efficace sul mercato dei servizi di riparazione e di gestione dell'informazione. Gran parte di tali informazioni si riferisce ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) e alla loro interazione con altri sistemi dei veicoli. È opportuno stabilire le caratteristiche tecniche cui i siti web dei costruttori dovrebbero conformarsi, unitamente a misure mirate che garantiscano un accesso ragionevole alle piccole e medie imprese (PMI). Le norme comuni definite con il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati, come il formato OASIS (4), possono facilitare lo scambio di informazioni tra i costruttori e i fornitori di servizi. È quindi opportuno pretendere inizialmente l'uso delle specifiche tecniche del formato OASIS e invitare la Commissione a chiedere a CEN/ISO di sviluppare ulteriormente tale formato in norma, in vista di una tempestiva sostituzione del formato OASIS.

(9)

Entro i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe rivedere il funzionamento del sistema di accesso a tutte le informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli, allo scopo di stabilire se è opportuno consolidare tutte le disposizioni che disciplinano l'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli nell'ambito di una direttiva quadro riveduta sull'omologazione. Se le disposizioni che disciplinano l'accesso a tutte le informazioni sui veicoli sono incluse in detta direttiva, le corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere abrogate purché siano salvaguardati i diritti di accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli.

(10)

La Commissione dovrebbe tenere sotto controllo le emissioni tuttora non regolate e dovute alla diffusione di carburanti di nuova formula, di tecnologie motoristiche e di sistemi di controllo delle emissioni, presentando, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per regolamentare tali emissioni.

(11)

Al fine di agevolare l'introduzione sul mercato e mantenere l'esistenza di veicoli a combustibile alternativo, che possono avere basse emissioni di ossidi di azoto e di particolato, e di favorire nel contempo una riduzione delle emissioni per i veicoli a benzina, il presente regolamento introduce valori limite distinti per la massa totale degli idrocarburi e per la massa degli idrocarburi diversi dal metano.

(12)

È opportuno continuare ad impegnarsi per introdurre limiti di emissione più severi, con riduzioni delle emissioni di biossido di carbonio e la fissazione di detti limiti basati sulle prestazioni effettive dei veicoli durante il loro uso.

(13)

Ai fini del controllo sulle emissioni di particolato ultra fine (PM 0,1 µm e inferiore), la Commissione dovrebbe adottare quanto prima, e introdurre quanto prima ed entro l'entrata in vigore della fase Euro 6, un approccio alle emissioni di PM basato sul numero, oltre a quello basato sulla massa attualmente in uso, che sia imperniato sui risultati del programma UN/ECE sulla misurazione del particolato (Particulate Measurement Programme — PMP) e coerente con gli attuali ambiziosi obiettivi per l'ambiente.

(14)

Per garantire maggior riproducibilità alle misurazioni sulla massa di particolato e sul numero di particelle in laboratorio, la Commissione dovrebbe adottare un nuovo procedimento di misurazione in sostituzione di quello attuale quanto prima e entro l'entrata in vigore della fase Euro 6. Esso dovrebbe basarsi sui risultati PMP. Una volta avviato il nuovo procedimento di misura, dovrebbero essere ricalibrati i limiti di emissione della massa di PM fissati dal presente regolamento, poiché la nuova procedura registra livelli di massa inferiori al metodo attuale.

(15)

La Commissione dovrebbe essere conscia della necessità di rivedere il nuovo ciclo di guida standard europeo, metodo di prova di base per regolamentare le emissioni dell’omologazione CE. Dovrebbero essere aggiornati o sostituiti dei cicli di prova per riflettere mutamenti nelle specifiche dei veicoli e nei comportamenti di guida. Perché le emissioni mondiali effettive corrispondano a quelle misurate all'omologazione, possono essere necessarie delle revisioni. Si dovrebbe altresì prevedere l’uso di sistemi portatili di misura delle emissioni e l’introduzione del concetto regolatore del «non superamento».

(16)

I sistemi OBD sono necessari per controllare le emissioni durante l’uso di un veicolo. Data l’importanza di controllare le emissioni mondiali effettive, la Commissione dovrebbe studiare i requisiti di tali sistemi e le soglie di tolleranza per gli errori di rilevazione.

(17)

È necessario un metodo normalizzato di misura del consumo di carburante e delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli in modo da evitare ostacoli tecnici al commercio tra Stati membri. Clienti e utenti devono anche disporre di informazioni oggettive e precise.

(18)

Prima di elaborare una proposta per le future norme sulle emissioni la Commissione dovrebbe realizzare studi volti a stabilire se sia ancora necessario suddividere in gruppi le categorie di veicoli e se si possano applicare limiti di emissione neutri rispetto alla massa.

(19)

Gli Stati membri potranno accelerare, con incentivi finanziari, la vendita di veicoli rispondenti ai requisiti adottati a livello comunitario, incentivi che si dovrebbero però conformare alle disposizioni del trattato, soprattutto alle norme sugli aiuti di Stato, ed evitare distorsioni del mercato interno. Il presente regolamento non dovrebbe ledere il diritto degli Stati membri di includere le emissioni nella base per il calcolo delle imposte sui veicoli.

(20)

Poiché la legislazione comunitaria sulle emissioni dei veicoli e sul consumo di carburante ha più di 35 anni di storia ed è ora distribuita su oltre 24 direttive, è opportuno sostituire tali direttive con un regolamento nuovo, corredato di misure d’attuazione. Un regolamento farà sì che le norme tecniche dettagliate siano direttamente applicabili a costruttori, autorità di omologazione e servizi tecnici e che possano essere aggiornate in modo molto più veloce ed efficace. Le direttive 70/220/CEE (5), 72/306/CEE (6), 74/290/CEE (7) e 80/1268/CEE (8), 83/351/CEE (9), 88/76/CEE (10), 88/436/CEE (11), 89/458/CEE (12), 91/441/CEE (13), 93/59/CEE (14), 94/12/CE (15), 96/69/CE (16), 98/69/CE (17), 2001/1/CE (18), 2001/100/CE (19) e 2004/3/CE (20) dovrebbero pertanto essere abrogate. Gli Stati membri dovrebbero anche abrogare la legislazione che recepisce le direttive abrogate.

(21)

Per chiarire l'ambito di applicazione della legislazione in materia di emissioni dei veicoli è opportuno modificare la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (21), al fine di comprendere tutti i veicoli pesanti e di provvedere affinché il presente regolamento si applichi ai veicoli a motore leggeri.

(22)

Per garantire una transizione regolare dalle attuali direttive al presente regolamento, la sua applicabilità dovrebbe essere rinviata per un certo tempo dopo la sua entrata in vigore. Durante tale periodo i costruttori dovrebbero tuttavia poter scegliere tra un’omologazione dei veicoli ai sensi delle attuali direttive o del presente regolamento. Le disposizioni sugli incentivi finanziari dovrebbero essere inoltre applicabili subito dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. La validità dell’omologazione rilasciata nell’ambito delle attuali direttive non sarà inficiata dall’entrata in vigore del presente regolamento.

(23)

Allo scopo di assicurare una transizione regolare dalle attuali direttive al presente regolamento, è opportuno prevedere nella fase Euro 5 alcune eccezioni per i veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali. Queste eccezioni dovrebbero cessare all'entrata in vigore della fase Euro 6.

(24)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (22).

(25)

In particolare, la Commissione ha il potere di introdurre valori limite basati sul numero di particelle di cui all'allegato I, nonché ricalibrare i valori limite basati sulla massa delle particelle enunciati in tale allegato. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(26)

In particolare, la Commissione ha anche il potere di stabilire procedure, test e requisiti specifici per l'omologazione, nonché procedure riviste di misurazione per il particolato e un valore limite basato sul numero di particelle, e di adottare misure concernenti l'utilizzazione di impianti di manipolazione, l'accesso alle informazioni sulle riparazioni dei veicoli e la loro manutenzione e i test periodici per misurare le emissioni. Tali misure di portata generale e intese a integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(27)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la realizzazione del mercato interno attraverso l’introduzione di prescrizioni tecniche comuni riguardo alle emissioni dei veicoli a motore e l'accesso garantito alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli per gli operatori indipendenti sulla stessa base dei concessionari e meccanici autorizzati, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

SCOPO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

1.   Il presente regolamento fissa i requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore («veicoli») e parti di ricambio, come i dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento, riguardo alle loro emissioni.

2.   Il presente regolamento fissa inoltre norme sulla conformità in servizio, la durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (OBD), la misurazione del consumo di carburante e l’accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a veicoli delle categorie M1, M2, N1, e N2 di cui all'allegato II della direttiva 70/156/CEE con una massa di riferimento non superiore a 2 610 kg.

2.   Su richiesta del costruttore, l'omologazione concessa a norma del presente regolamento può essere estesa dai veicoli di cui al paragrafo 1 ai veicoli M1, M2, N1 e N2 definiti nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg e che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione.

Articolo 3

Definizioni

Nell’ambito delle finalità del presente regolamento e dei suoi provvedimenti di attuazione si applicano le seguenti definizioni:

1)

«veicolo ibrido»: veicolo munito di almeno due diversi convertitori d’energia e di due diversi sistemi di stoccaggio (sul veicolo) dell’energia per la sua propulsione;

2)

«veicoli atti ad adempiere a specifiche esigenze sociali»: veicoli diesel della categoria M1 che possono essere:

a)

veicoli per uso speciale definiti nella direttiva 70/156/CEE con massa di riferimento superiore a 2 000 kg;

b)

veicoli con massa di riferimento superiore a 2 000 kg e progettati per il trasporto di 7 o più occupanti, compreso il conducente, salvo, a partire dal 1o settembre 2012, i veicoli della categoria M1G definiti nella direttiva 70/156/CEE;

oppure

c)

veicoli con massa di riferimento superiore a 1 760 kg usati specificamente per scopi commerciali e adibiti al trasporto di sedie a rotelle all'interno del veicolo.

3)

«massa di riferimento»: massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, più una massa forfettaria di 100 kg;

4)

«gas inquinanti»: emissioni dei gas di scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto, espressi in equivalente di biossido d’azoto (NO2) e di idrocarburi;

5)

«particolato»: componenti dei gas di scarico, eliminate dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 °K (52 °C), mediante filtri descritti nella procedura di prova per verificare le emissioni medie dallo scarico;

6)

«emissioni dallo scarico»: emissione di gas inquinanti e di particolato;

7)

«emissioni per evaporazione»: vapori di idrocarburi emessi dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo, non proveniente dalle emissioni dallo scarico;

8)

«basamento motore»: spazi nel motore o al suo esterno, collegati alla coppa dell’olio con passaggi interni o esterni, attraverso i quali gas e vapori possono essere emessi;

9)

«sistema diagnostico di bordo» o «sistema OBD»: sistema di controllo delle emissioni in grado di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante codici di guasto inseriti nella memoria di un computer;

10)

«impianto di manipolazione»: ogni elemento di progetto che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni che riduca l’efficacia di tale sistema in modi che è lecito attendersi durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo;

11)

«dispositivo di controllo dell'inquinamento»: componente di un veicolo che controlla e/o limita le emissioni dallo scarico e per evaporazione;

12)

«dispositivo d'origine di controllo dell'inquinamento»: un dispositivo di controllo dell'inquinamento o l'insieme di tali dispositivi coperti dall'omologazione concessa al veicolo;

13)

«dispositivo di ricambio di controllo dell'inquinamento»: dispositivo di controllo dell'inquinamento o l'insieme di tali dispositivi destinato a sostituire un dispositivo d’origine di controllo dell'inquinamento e che può essere omologato come entità tecnica separata, come definita dalla direttiva 70/156/CEE;

14)

«informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione»: ogni informazione sulla diagnosi, la manutenzione, l’ispezione, il controllo periodico, la riparazione, la riprogrammazione o la riinizializzazione del veicolo fornita dai costruttori ai propri concessionari/meccanici autorizzati, con tutti gli emendamenti e supplementi successivi a tale informazione. Tali informazioni comprendono tutte le spiegazioni necessarie per l'installazione di parti o dispositivi sul veicolo;

15)

«operatori indipendenti»: imprese diverse dai concessionari e meccanici autorizzati, coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli a motore: meccanici, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, a servizi d’ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e meccanici di dispositivi per veicoli alimentati da combustibili alternativi;

16)

«biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti mediante biomassa;

17)

«veicolo alimentato da carburante alternativo»: un veicolo in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferica, oppure derivato da oli sostanzialmente non minerali.

CAPITOLO II

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI RELATIVI ALL'OMOLOGAZIONE

Articolo 4

Obblighi dei costruttori

1.   I costruttori dimostrano che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità sono stati omologati conformemente al presente regolamento e ai relativi provvedimenti d’attuazione. I costruttori dimostrano inoltre che tutti i nuovi dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento da omologare, venduti o messi in servizio nella Comunità, sono stati omologati conformemente al presente regolamento e ai relativi provvedimenti d'attuazione.

Tali obblighi comprendono il rispetto dei limiti delle emissioni di cui all’allegato I e dei provvedimenti d’attuazione di cui all’articolo 5.

2.   I costruttori garantiscono il rispetto delle procedure di omologazione a verifica della conformità della produzione, della durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento e della conformità in condizioni d’uso.

Le misure tecniche adottate dal costruttore devono inoltre essere tali da garantire che le emissioni dallo scarico e le emissioni per evaporazione risultino effettivamente limitate, conformemente al presente regolamento, per tutta la normale durata di vita dei veicoli in condizioni normali di utilizzazione. Pertanto, i controlli della conformità in condizioni d'uso vanno effettuati per 5 anni o 100 000 km a seconda del caso che si verifica per primo. Le prove di durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento a fini di omologazione vanno effettuate per 160 000 km. Per conformarsi a tali prove di durata tale scopo i costruttori devono avere la possibilità di effettuare test di invecchiamento al banco di prova, nel rispetto delle misure di attuazione di cui al paragrafo 4.

Il controllo di conformità in condizioni d'uso verifica, in particolare, le emissioni dello scarico quali misurate sulla base dei limiti di emissione di cui all'allegato I. Al fine di migliorare il controllo delle emissioni per evaporazione e delle emissioni a bassa temperatura ambiente, la Commissione riesamina le procedure di prova.

3.   I costruttori precisano le emissioni di biossido di carbonio ed i dati relativi al consumo di carburante in un documento consegnato all’acquirente del veicolo al momento dell’acquisto.

4.   I metodi e i requisiti specifici per attuare i paragrafi 2 e 3 sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 5

Requisiti e prove

1.   Il costruttore produce i veicoli in modo che progetto, costruzione e assemblaggio dei componenti che influiscono sulle emissioni permettano che il veicolo, nell’uso normale, soddisfi il presente regolamento e i relativi provvedimenti d’attuazione.

2.   L’uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia di sistemi di controllo delle emissioni è vietato. Tale divieto non si applica quando:

a)

l’impianto si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli;

b)

l’impianto non funziona dopo l’avvio del motore;

c)

le condizioni sono in sostanza comprese nelle procedure di prova a verifica delle emissioni per evaporazione e delle emissioni medie dallo scarico.

3.   I metodi, le prove e i requisiti specifici per l’omologazione stabiliti dal presente paragrafo, nonché i requisiti per attuare il paragrafo 2, intesi a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Essi comprendono i requisiti relativi ai seguenti elementi:

a)

emissioni dallo scarico, compresi i cicli di prova, emissioni a bassa temperatura ambiente, emissioni a regime di minimo, opacità del fumo, funzionamento e rigenerazione corretti dei sistemi di post-trattamento;

b)

emissioni per evaporazione e del basamento motore;

c)

sistemi OBD e prestazione dei dispositivi di controllo dell'inquinamento in condizioni d’uso;

d)

durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento, conformità in servizio, conformità della produzione e controlli tecnici;

e)

misurazione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo di carburante;

f)

veicoli ibridi e veicoli a carburante alternativo;

g)

estensione dell’omologazione e requisiti per i piccoli costruttori;

h)

attrezzatura di prova;

e

i)

carburanti di riferimento, come benzina, gasolio, gas e biocarburanti, come il bioetanolo, il biodiesel e il biogas.

I requisiti di cui sopra si applicano, se del caso, ai veicoli indipendentemente dal tipo di carburante da essi utilizzato.

CAPITOLO III

ACCESSO ALL’INFORMAZIONE PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI

Articolo 6

Obblighi dei costruttori

1.   I costruttori consentono, attraverso siti web e un formato standardizzato, in modo facile, rapido e non discriminatorio rispetto al contenuto predisposto o all'accesso consentito ai concessionari/meccanici autorizzati, un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli anche agli operatori indipendenti. Al fine di facilitare il conseguimento di questo obiettivo, le informazioni devono essere presentate coerentemente, inizialmente in conformità ai requisiti tecnici del formato OASIS (23). I costruttori mettono inoltre a disposizione materiale informativo agli operatori indipendenti, nonché ai concessionari/meccanici autorizzati.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

identificazione inequivocabile del veicolo;

b)

manuali di uso e manutenzione;

c)

manuali tecnici;

d)

informazioni sulle componenti e le diagnosi (come valori di misurazione teorici minimi e massimi);

e)

schemi di cablaggio;

f)

codici diagnostici di guasto (compresi i codici specifici dei costruttori);

g)

numero di identificazione della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo;

h)

informazioni su strumenti e accessori brevettati e fornite per mezzo di tali strumenti e accessori brevettati;

e

i)

informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova.

3.   Concessionari/meccanici autorizzati in seno al sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli sono considerati operatori indipendenti ai fini del presente regolamento se forniscono servizi di riparazione o di manutenzione a veicoli di un costruttore del cui sistema di distribuzione essi non sono membri.

4.   Le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli sono accessibili sempre, salvo disposizione contraria a fini di manutenzione del sistema di informazione.

5.   Per fabbricare o riparare componenti OBD di ricambio, strumenti diagnostici e attrezzature di prova, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i fabbricanti/meccanici interessati di componenti, strumenti diagnostici o attrezzatura di prova.

6.   Ai fini della progettazione e della costruzione di apparecchiature automobilistiche per veicoli a combustibile alternativo, i costruttori forniscono, senza discriminare, le pertinenti informazioni OBD e le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli a tutti i costruttori, installatori e/o meccanici autorizzati in materia di apparecchiature per veicoli a combustibile alternativo.

7.   Quando chiede l’omologazione CE o nazionale, il costruttore deve provare all’autorità di omologazione il rispetto del presente regolamento riguardo l'accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli e delle informazioni di cui al paragrafo 5. Se, in quel momento, le informazioni non sono ancora disponibili o conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti d'attuazione, il costruttore le fornisce entro sei mesi dalla data dell'omologazione. Se la conformità non viene provata entro tale periodo, l'autorità d'omologazione adotta misure adeguate per garantire la conformità.

Il costruttore modifica e completa l’informazione per la riparazione e la manutenzione dei veicoli sui propri siti web nel momento stesso in cui essa è accessibile ai meccanici autorizzati.

Articolo 7

Spese di accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli

1.   I costruttori possono fatturare spese ragionevoli e proporzionate di accesso alle informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli di cui al presente regolamento; le spese non sono ragionevoli né proporzionate se scoraggiano l’accesso senza tener conto dell’ampiezza dell’uso fattone dall’operatore indipendente.

2.   I costruttori mettono a disposizione le informazioni per la riparazione e la manutenzione dei veicoli su base giornaliera, mensile e annua, fatturando spese d’accesso diverse a seconda dei rispettivi periodi per i quali esso viene consentito.

Articolo 8

Provvedimenti di attuazione

I provvedimenti necessari per dare attuazione agli articoli 6 e 7 e che sono volti a modificare elementi non essenziali del presente regolamento integrandolo, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3. Ciò comprende la definizione e l'aggiornamento delle specifiche tecniche relative alle modalità della messa a disposizione delle informazioni OBD e per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, con un'attenzione particolare per le esigenze specifiche delle PMI.

Articolo 9

Relazione

Entro il 2 luglio 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema d'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, riservando un'attenzione particolare agli effetti sulla concorrenza e sul funzionamento del mercato interno nonché ai benefici per l'ambiente. La relazione valuta se sia opportuno consolidare tutte le disposizioni che disciplinano l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli nell'ambito di una direttiva quadro rivista sull'omologazione.

CAPITOLO IV

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 10

Omologazione

1.   Con effetto dal 2 luglio 2007, su richiesta del costruttore, le autorità nazionali non possono, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante dei veicoli, rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a un nuovo tipo di veicolo né proibirne l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio, se il veicolo interessato è conforme al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite d'emissione Euro 5 o Euro 6 fissati rispettivamente nella tabella 1 e tabella 2 dell'allegato I.

2.   A decorrere dal 1o settembre 2009, e dal 1o settembre 2010 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o nazionale a nuovi tipi di veicoli che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie agli allegati, ad eccezione dei valori limite d'emissione Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I. Per le prove relative alle emissioni dallo scarico, i valori limite applicati ai veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche sono gli stessi che quelli applicati ai veicoli della classe III della categoria N1.

3.   A decorrere dal 1o gennaio 2011, e dal 1o gennaio 2012 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2 e per i veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche, le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie agli allegati, ad eccezione dei valori limite Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I e, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, vieteranno l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli. Per le prove relative alle emissioni dallo scarico, i valori limite applicati ai veicoli concepiti per rispondere a esigenze sociali specifiche sono gli stessi di quelli applicati ai veicoli della classe III della categoria N1.

4.   A decorrere dal 1o settembre 2014, e dal 1o settembre 2015 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1 e della categoria N2, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o nazionale per nuovi tipi di veicoli che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I.

5.   A decorrere dal 1o settembre 2015, e dal 1o settembre 2016 per i veicoli delle classi II e III della categoria N1e della categoria N2, le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I, e, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, vieteranno l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di tali veicoli.

Articolo 11

Omologazione delle parti di ricambio

1.   Le autorità nazionali vietano la vendita o l'installazione su un veicolo di dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento nuovi, destinati a veicoli omologati ai sensi del presente regolamento, qualora essi non siano di un tipo per il quale è stata rilasciata un'omologazione ai sensi del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione.

2.   Le autorità nazionali possono continuare a rilasciare estensioni dell'omologazione CE ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento concepiti per norme precedenti il presente regolamento alle condizioni applicate in origine. Le autorità nazionali vietano la vendita o l'installazione su un veicolo di tali dispositivi antinquinamento di ricambio qualora essi non siano di un tipo per il quale è stata rilasciata un'adeguata omologazione.

3.   I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai dispositivi di ricambio di controllo dell'inquinamento destinati a veicoli omologati prima dell'adozione delle prescrizioni in materia di omologazione delle componenti.

Articolo 12

Incentivi finanziari

1.   Gli Stati membri possono introdurre incentivi finanziari che si applicano alla produzione in serie di veicoli conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione.

Tali incentivi sono validi per tutti i veicoli nuovi, in vendita sul mercato di uno Stato membro, che siano conformi almeno ai valori limite di emissione di cui alla tabella 1 dell'allegato I prima delle date fissate all'articolo 10, paragrafo 3. Essi cessano di essere applicati in tali date.

A partire dalle date di cui all'articolo 10, paragrafo 3 e sino alle date di cui all'articolo 10, paragrafo 5, possono essere concessi incentivi finanziari applicabili unicamente ai veicoli nuovi in vendita sul mercato di uno Stato membro che siano conformi ai valori limite di emissione di cui alla tabella 2 dell'allegato I. Gli incentivi cessano di essere applicati alle date di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

2.   Gli Stati membri possono concedere incentivi finanziari per ammodernare i veicoli in servizio e per demolire quelli che non sono conformi.

3.   Per ogni tipo di veicolo gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 non superano il costo supplementare dei dispositivi tecnici montati per soddisfare i limiti delle emissioni fissati nell'allegato I, costo d'installazione compreso.

4.   La Commissione è informata in tempo utile dei progetti per introdurre o modificare gli incentivi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 13

Sanzioni

1.   Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento da parte dei costruttori e adottano le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione entro il 2 gennaio 2009 e la informano immediatamente di tutte le successive modifiche ad esse relative.

2.   Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:

a)

il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che sfociano in azioni di richiamo;

b)

la falsificazione dei risultati delle prove relative all'omologazione o alla conformità in servizio;

c)

la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare azioni di richiamo o il ritiro dell'omologazione;

d)

l'impiego di dispositivi difettosi;

e

e)

il rifiuto di consentire l'accesso alle informazioni.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Ridefinizione delle specifiche

1.   La Commissione esamina la possibilità di includere le emissioni di metano nel calcolo delle emissioni di biossido di carbonio. Se necessario, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta corredata di misure volte a eliminare o limitare le emissioni di metano.

2.   Al termine del programma sulla misurazione del particolato, effettuato sotto l'egida del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, e al più tardi al momento dell'entrata in vigore della norma Euro 6, la Commissione adotta le misure in appresso, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo senza ridurre le ambizioni attuali per quanto riguarda l'ambiente:

a)

modifica del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 3, per ricalibrare i valori limite indicati nell’allegato I del presente regolamento in base alla massa di particolato e a introdurvi valori limite basati sul numero di particelle in modo da stabilire un’ampia correlazione con i valori limite di massa della benzina e del gasolio;

b)

l’adozione di un metodo rivisto di misura per il particolato e di un valore limite per il numero di particelle, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

3.   La Commissione verifica le procedure, le prove e i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 3, nonché i cicli di prova utilizzati per misurare le emissioni. Qualora tale revisione accerti che queste non sono più adeguate, o non riflettono più le reali emissioni mondiali, sono adattate per dare adeguato riscontro alle emissioni generate dalla vera guida su strada. Le necessarie misure, concepite per modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

4.   La Commissione tiene sotto controllo gli agenti inquinanti soggetti ai requisiti e alle prove di cui all’articolo 5, paragrafo 3. Qualora la Commissione concluda che è necessario regolamentare le emissioni di ulteriori agenti inquinanti, presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per modificare di conseguenza il presente regolamento.

5.   La Commissione riesamina i limiti di emissione di cui all’allegato I, tabella 4 per le emissioni dallo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova di partenza a freddo e presenta, ove opportuno, una proposta al Parlamento europeo e Consiglio al fine di rendere più rigorosi i limiti di emissione.

6.   I pertinenti allegati della direttiva 2005/55/CE sono modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 3, al fine di prevedere requisiti per l’omologazione di tutti i veicoli che rientrano nell'ambito d’applicazione della direttiva.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 16

Modifiche delle direttive 70/156/CEE e 2005/55/CE

1.   La direttiva 70/156/CEE è modificata conformemente all’allegato II del presente regolamento.

2.   La direttiva 2005/55/CE è modificata come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativa all'omologazione dei veicoli commerciali pesanti riguardo alle loro emissioni (Euro IV e V)»;

b)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

a)

“veicolo”: qualsiasi veicolo a motore quale definito all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg;

b)

“motore”: la fonte di propulsione motrice di un veicolo che può essere omologata in quanto entità tecnica separata quale definita all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;

c)

“veicolo ecologico migliorato (EEV)”: il veicolo azionato da un motore conforme ai valori limite di emissione facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell'allegato I»;

c)

la sezione 1 dell'allegato I è sostituita dalla seguente:

«1.

La presente direttiva riguarda il controllo degli inquinanti gassosi e delle emissioni di particolato, la vita utile dei dispositivi di controllo delle emissioni, la conformità dei veicoli/motori in circolazione e i sistemi diagnostici di bordo (OBD) di tutti i veicoli a motore nonché i motori indicati all'articolo 1, ad eccezione dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e M2 omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 (24).

Articolo 17

Abrogazione

1.   Le seguenti direttive sono abrogate a decorrere dal 2 gennaio 2013:

direttiva 70/220/CEE,

direttiva 72/306/CEE,

direttiva 74/290/CEE,

direttiva 77/102/CEE,

direttiva 78/665/CEE,

direttiva 80/1268/CEE,

direttiva 83/351/CEE,

direttiva 88/76/CEE,

direttiva 88/436/CEE,

direttiva 89/458/CEE,

direttiva 91/441/CEE,

direttiva 93/59/CEE,

direttiva 93/116/CE,

direttiva 94/12/CE,

direttiva 96/44/CE,

direttiva 96/69/CE,

direttiva 98/69/CE,

direttiva 98/77/CE,

direttiva 1999/100/CE,

direttiva 1999/102/CE,

direttiva 2001/1/CE,

direttiva 2001/100/CE,

direttiva 2002/80/CE,

direttiva 2003/76/CE,

direttiva 2004/3/CE.

2.   Gli allegati II e V della direttiva 89/491/CEE della Commissione, del 17 luglio 1989, recante adeguamento al progresso tecnico delle direttive 70/157/CEE 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE e 80/1269/CEE del Consiglio concernenti i veicoli a motore (25), sono soppressi a decorrere dal 2 gennaio 2013.

3.   I riferimenti alle direttive abrogate vanno intesi come riferimenti al presente regolamento.

4.   Gli Stati membri abrogano la legislazione di attuazione adottata ai sensi delle direttive di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 2 gennaio 2013.

Articolo 18

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 3 gennaio 2009, ad eccezione dell'articolo 10, paragrafo 1, e dall'articolo 12 che si applicano dal 2 luglio 2007.

3.   Le modifiche o i provvedimenti d’attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 6, sono adottati al più tardi il 2 luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 62.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), e decisione del Consiglio del 30 maggio 2007.

(3)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).

(4)  Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate.

(5)  Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/76/CE della Commissione (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 29).

(6)  Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 2005/21/CE della Commissione (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 25).

(7)  Direttiva 74/290/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1974, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 159 del 15.6.1974, pag. 61). Direttiva modificata dalla direttiva 2006/101/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238).

(8)  Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 36). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

(9)  Direttiva 83/351/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1983, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 197 del 20.7.1983, pag. 1).

(10)  Direttiva 88/76/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori dei veicoli a motore (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 1).

(11)  Direttiva 88/436/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (limitazione delle emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel) (GU L 214 del 6.8.1988, pag. 1).

(12)  Direttiva 89/458/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, che modifica, per quanto riguarda le norme europee di emissione per autoveicoli di cilindrata inferiore a 1,4 litri, la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU L 226 del 3.8.1989, pag. 1).

(13)  Direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU L 242 del 30.8.1991, pag. 1).

(14)  Direttiva 93/59/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1993, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 21).

(15)  Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 42).

(16)  Direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (GU L 282 dell’1.11.1996, pag. 64).

(17)  Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1).

(18)  Direttiva 2001/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, recante modifica della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 35 del 6.2.2001, pag. 34).

(19)  Direttiva 2001/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 16 del 18.1.2002, pag. 32).

(20)  Direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).

(21)  GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/51/CE della Commissione (GU L 152 del 7.6.2006, pag. 11).

(22)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(23)  Il «formato OASIS» si riferisce alle specifiche tecniche del documento OASIS SC2-D5, Format of Automotive Repair Information, versione 1.0, 28 maggio 2003 (disponibile presso: http://www.oasis-open.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf) e delle sezioni 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 nonché 3.8 del documento OASIS SC1-D2, Autorepair Requirements Specification, versione 6.1, del 10.1.2003 (disponibile presso http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf 00005.pdf), che utilizza solo testi e formati grafici aperti.

(24)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1

(25)  GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43.


ALLEGATO I

LIMITI D’EMISSIONE

Tabella 1

Limiti d’emissione Euro 5

 

Massa di riferimento

(MR)

(kg)

Valori limite

Massa del monossido di carbonio

(CO)

Massa degli idrocarburi totali

(THC)

Massa degli idrocarburi non metanici

(NMHC)

Massa d’ossido d’azoto

(NOx)

Massa combinata degli idrocarburi totali e d’ossido d’azoto

(THC + NOx)

Massa del particolato

(PM)

Numero di particelle (1)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI

CI

M

Tutte

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0

5,0

 

 

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

Legenda: PI = motore ad accensione comandata, CI = motore ad accensione spontanea


Tabella 2

Limiti d'emissione Euro 6

 

Massa di riferimento

(MR)

(kg)

Valori Limite

Massa del monossido di carbonio

(CO)

Massa degli idrocarburi totali

(THC)

Massa degli idrocarburi non metanici

(NMHC)

Massa degli ossidi di azoto

(NOx)

Massa combinata degli idrocarburi e degli ossidi di azoto

(THC + NOx)

Massa del particolato

(MP)

Numero di particelle (3)

(PM)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Categoria

Classe

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (4)

CI

PI

CI

M

Tutte

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

5,0

5,0

 

 

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

Chiave: PI = motore ad accensione comandata, CI = motore ad accensione spontanea


Tabella 3

Limite d’emissione per la prova delle emissioni per evaporazione

Massa delle emissioni per evaporazione (g/prova)

2,0


Tabella 4

Limite d’emissione per le emissioni dallo scarico di monossido di carbonio e di idrocarburi dopo una prova di partenza a freddo

Temperatura di prova 266 K (–7 °C)

Categoria del veicolo

Classe

Massa del monossido di carbonio (CO)

L1 (g/km)

Massa degli idrocarburi (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2


(1)  Un numero standard sarà definito prima possibile e al più tardi al momento dell'entrata in vigore della norma Euro 6.

(2)  Le norme sulla massa del particolato nei motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motori a iniezione diretta.

(3)  In questa fase verrà definito un numero standard.

(4)  Le norme sulla massa del particolato nei motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motori a iniezione diretta.


ALLEGATO II

Modifiche della direttiva 70/156/CEE

La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 2 si aggiunge la seguente frase dopo l’ultimo trattino:

«Ove nella presente direttiva si faccia riferimento ad una direttiva particolare o ad un regolamento, si dovranno comprendere anche i relativi provvedimenti d'attuazione.»;

2)

le parole «o regolamento» si aggiungono dopo le parole «direttiva particolare» nelle seguenti disposizioni:

articolo 2, primo trattino; articolo 2, nono trattino; articolo 2, decimo trattino; articolo 2, quattordicesimo trattino; articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 4; articolo 4, paragrafo 1, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, lettera d); articolo 5, paragrafo 5; articolo 6, paragrafo 3; articolo 7, paragrafo 2; articolo 13, paragrafo 4; articolo 13, paragrafo 5; allegato I, primo comma; allegato III, parte III; allegato IV, parte II, primo paragrafo; allegato V sezione 1, lettera a); allegato V sezione 1, lettera b); allegato V sezione 1, lettera c); allegato VI, pagina 2 della scheda di omologazione CE per veicoli; allegato VII, sezione 4; allegato VII, nota 1 a piè di pagina; allegato X, sezione 2.1.; allegato X, sezione 3.3.; allegato XI, appendice 4, significato delle lettere: X; allegato XII, sezione B(2); allegato XIV, sezione 2(a); allegato XIV, sezione 2(c); allegato XIV, sezione 2(d);

3)

le parole «o regolamenti» si aggiungono dopo la parola «direttive» nelle seguenti disposizioni:

articolo 2, ottavo trattino; articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2); articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino; articolo 4, paragrafo 1, lettera b); articolo 4, paragrafo 3; articolo 5, paragrafo 4, terzo comma; articolo 5, paragrafo 6; articolo 8, paragrafo 2; articolo 8, paragrafo 2, lettera c); articolo 9, paragrafo 2; articolo 10, paragrafo 2; articolo 11, paragrafo 1; articolo 13, paragrafo 2; articolo 14, paragrafo 1, lettera i); elenco degli allegati: titolo dell’allegato XIII; allegato I, primo comma; allegato IV, parte I, prima e seconda riga; allegato IV, parte II, nota 1 a piè di pagina; allegato V sezione 1(b); allegato V sezione 3; allegato V sezione 3(a); allegato V sezione 3(b); allegato VI, punti 1e 2; allegato VI, pagina 2 della scheda di omologazione CE per veicoli; allegato X, sezione 2.2.; allegato X, sezione 2.3.5.; allegato X, sezione 3.5; allegato XII, titolo; allegato XIV, sezione 1.1.; allegato XIV, sezione 2(c);

4)

le parole «o regolamento» si aggiungono dopo la parola «direttiva» nelle seguenti disposizioni:

articolo 5, paragrafo 3, terzo comma; allegato IV, parte I, nota a piè di pagina X della tabella; allegato VI, pagina 2 della scheda di omologazione CE per veicoli, l'intestazione delle tabelle; allegato VII (1) sezione 2; allegato VII (1) sezione 3; allegato VII (1) sezione 4; allegato VIII, sezioni 1, 2, 2.1, 2.2 e 3; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati della categoria M1, punti 45, 46.1 e 46.2; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie M2 e M3, punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3 punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti della categoria M1 punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie M2 e M3, punti 45 e 46.1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie N1, N2 e N3, punti 45 e 46.1; allegato X nota a piè di pagina 2; allegato X sezione 1.2.2; allegato XI, appendice 4, significato delle lettere: N/A; allegato XV, intestazione della tabella;

le parole «o regolamenti» si aggiungono dopo la parola «direttive» nelle seguenti disposizioni:

allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati della categoria M1; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie M2 e M3; allegato IX, pagina 2 per veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti della categoria M1; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie M2 e M3; allegato IX, pagina 2 per veicoli incompleti delle categorie N1, N2 e N3; allegato XV;

5)

nell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), le parole «o uno o più regolamenti» si aggiungono dopo le parole «una o più direttive»;

6)

nell’allegato IV, parte I, si sostituiscono l’intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:

«Oggetto

Numero della direttiva/regolamento

Riferimento della Gazzetta ufficiale

Applicabilità

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

L … del …, pag. …

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

7)

nell’allegato IV, sono soppressi i punti 11 e 39 della parte I;

8)

nell’allegato VII, (4) si aggiungono le parole «o ad un regolamento particolare» dopo le parole «in base a una direttiva particolare»;

9)

nell’allegato VII, (5) si aggiungono le parole «o regolamento» dopo le parole «l'ultima direttiva»;

10)

nell’allegato XI, appendice 1, si sostituiscono l’intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:

«Numero

Oggetto

Numero della direttiva/regolamento

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

Q

G+Q

G+Q»

 

11)

nell’allegato XI, appendice 1, sono soppressi i punti 11 e 39;

12)

nell’allegato XI, appendice 2, si sostituiscono l’intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:

«Numero

Oggetto

Numero della direttiva/regolamento

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

A

A

 

A

 

 

 

 

 

13)

nell’allegato XI, appendice 2, sono soppressi i punti 11 e 39;

14)

nell’allegato XI, appendice 3, si sostituiscono l’intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:

«Numero

Oggetto

Numero della direttiva/regolamento

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

Q

 

Q

 

 

 

 

 

15)

nell’allegato XI, appendice 3, è soppresso il punto 11;

16)

nell’allegato XI, appendice 4, si sostituiscono l’intestazione della tabella e il punto 2 con quanto segue:

«Numero

Oggetto

Numero della direttiva/regolamento

Gru mobile della categoria Numero

2

Emissioni/Accesso alle informazioni

…/…/CE

(CE) n. …/…

N/A»

17)

nell’allegato XI, appendice 4, è soppresso il punto 11.


(1)  Per i veicoli con massa di riferimento non superiore a 2 610 kg. Su richiesta del costruttore si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento non superiore a 2 840 kg.»


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/17


REGOLAMENTO (CE) N. 716/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2007

relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La regolare disponibilità di statistiche comunitarie di buona qualità in tema di struttura e di attività delle consociate estere nel complesso dell’economia sono fondamentali ai fini di un’adeguata valutazione dell’incidenza delle imprese a controllo estero sull’economia dell’Unione europea. Questo faciliterebbe anche il monitoraggio dell’efficacia del mercato interno e della graduale integrazione delle economie nel contesto della globalizzazione. In tale ambito un ruolo preminente compete alle imprese multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese possono essere interessate da un controllo estero.

(2)

L’attuazione e la revisione dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) nonché gli attuali e i futuri negoziati su ulteriori accordi rendono indispensabile disporre delle pertinenti informazioni statistiche quale ausilio in sede di negoziazione.

(3)

Ai fini dell’elaborazione di politiche economiche, della concorrenza, delle imprese, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’occupazione nel contesto del processo di liberalizzazione risulta necessario disporre di statistiche sulle consociate estere allo scopo di misurare gli effetti diretti e indiretti del controllo estero sull’occupazione, sulle retribuzioni e sulla produttività in determinati paesi e settori.

(4)

Le informazioni fornite nell’ambito della normativa comunitaria in vigore o disponibili negli Stati membri sono insufficienti, inadeguate o insufficientemente comparabili per costituire una base affidabile per le attività della Commissione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 184/2005 del Consiglio (3) istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti esteri. In considerazione della copertura solo parziale dei dati inclusi nel GATS da parte delle statistiche di bilancia dei pagamenti, è indispensabile provvedere con regolarità all’elaborazione di statistiche dettagliate sulle consociate estere.

(6)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (4), e il regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (5), istituiscono un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle imprese nella Comunità.

(7)

Per poter procedere all’elaborazione di conti nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (6), è necessario disporre di statistiche comparabili, complete e attendibili sulle consociate estere.

(8)

Collettivamente il manuale delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite, il manuale della bilancia dei pagamenti (quinta edizione) del Fondo monetario internazionale, la definizione di riferimento degli investimenti diretti esteri e il manuale sugli indicatori della globalizzazione economica dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico definiscono le norme generali per l’elaborazione di statistiche internazionali comparabili sulle consociate estere.

(9)

L’elaborazione di specifiche statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (7).

(10)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di standard statistici comuni ai fini dell’elaborazione di statistiche comparabili sulle consociate estere, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(12)

In particolare, la Commissione ha il potere di adattare le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio dell’allegato III nonché di apportare eventuali conseguenti modifiche degli allegati I e II, di dare attuazione ai risultati degli studi pilota e di definire le adeguate norme comuni di qualità nonché i contenuti e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o integrarlo con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(13)

Il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (9), e il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (10), sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«consociata estera»: un’impresa residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale non residente in tale paese, oppure un’impresa non residente nel paese di rilevazione dei dati controllata da un’unità istituzionale residente in tale paese;

b)

«controllo»: la capacità di determinare la politica generale di una impresa attraverso, se necessario, la scelta degli amministratori più idonei. In tale contesto l’impresa A è controllata da un’unità istituzionale B, allorché B controlla, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto degli azionisti o più della metà delle azioni;

c)

«controllo estero»: il controllo nel caso in cui l’unità istituzionale controllante è residente in un paese diverso da quello in cui risiede l’unità istituzionale da essa controllata;

d)

«filiali»: le unità locali che non sono persone giuridiche distinte e che dipendono da imprese a controllo estero. Esse sono trattate come quasi società ai sensi del punto 3, lettera f), della sottosezione B (Unità istituzionale/Note esplicative) dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93;

e)

«statistiche sulle consociate estere»: le statistiche che descrivono l’attività complessiva delle consociate estere;

f)

«statistiche sulle consociate estere residenti nel paese»: le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti nel paese di rilevazione dei dati;

g)

«statistiche sulle consociate estere residenti all'estero»: le statistiche che descrivono l’attività delle consociate estere residenti all’estero controllate da un’unità istituzionale residente nel paese di rilevazione dei dati;

h)

«unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera»: l’unità istituzionale che si colloca all’ultimo anello della catena di controllo di una consociata estera e non risulta controllata da nessuna altra unità istituzionale;

i)

«impresa», «unità locale» e «unità istituzionale»: le entità corrispondenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 696/93.

Articolo 3

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati sulle consociate estere riguardo alle caratteristiche, alle attività economiche e alla disaggregazione geografica di cui agli allegati I, II e III.

Articolo 4

Fonti di dati

1.   Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni in merito alla qualità di cui all’articolo 6, raccolgono le informazioni contemplate dal presente regolamento ricorrendo a tutte le fonti da essi ritenute pertinenti e più idonee.

2.   Le persone fisiche e giuridiche che devono fornire le informazioni sono tenute a rispettare, nel fornire la loro risposta, i termini di tempo e le definizioni stabilite dalle istituzioni nazionali preposte al rilevamento dei dati all’interno degli Stati membri a norma del presente regolamento.

3.   In caso di impossibilità di rilevazione dei dati richiesti a un costo ragionevole, possono essere trasmesse le migliori stime disponibili, compresi i valori zero.

Articolo 5

Studi pilota

1.   La Commissione redige un programma di studi pilota alla cui esecuzione provvederanno su base volontaria le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 su variabili e disaggregazioni aggiuntive per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese e all’estero.

2.   Gli studi pilota sono condotti nell’intento di valutare l’opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

3.   Il programma di studi pilota della Commissione è coerente con gli allegati I e II.

4.   Sulla base delle conclusioni degli studi pilota la Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione per le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

5.   Gli studi pilota sono completati entro il 19 luglio 2010.

Articolo 6

Norme di qualità e relazioni

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire la qualità dei dati trasmessi in conformità a norme comuni di qualità.

2.   Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi (relazioni sulla qualità).

3.   Le norme comuni di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono precisati dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

4.   La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 7

Manuale di raccomandazioni

La Commissione pubblica, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di raccomandazioni contenente le pertinenti definizioni e le indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie elaborate a norma del presente regolamento.

Articolo 8

Calendario e deroghe

1.   Gli Stati membri elaborano i dati nel rispetto del calendario specificato negli allegati I e II.

2.   Durante un periodo di transizione non superiore a quattro anni dal primo anno di riferimento di cui agli allegati I e II, la Commissione può concedere agli Stati membri, per un periodo limitato, deroghe alle disposizioni del presente regolamento, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, nel caso in cui i sistemi nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti.

Articolo 9

Misure di esecuzione

1.   Le seguenti misure di esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2:

a)

indicazione del formato e delle procedure appropriati per la trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri;

b)

concessione di deroghe agli Stati membri nel caso in cui i sistemi statistici nazionali di questi necessitino di sostanziali adeguamenti, compresa la concessione di ulteriori deroghe a ogni nuova prescrizione a seguito di studi pilota, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

2.   Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente atto, anche integrandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3:

a)

adeguando le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio richiesto nell’allegato III, nonché apportando le conseguenti modifiche agli allegati I e II;

b)

attuando i risultati degli studi pilota, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4;

e

c)

definendo le opportune norme comuni di qualità, il contenuto e le periodicità delle relazioni sulla qualità, a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Particolare considerazione è riservata al principio secondo cui i benefici di tali misure devono superare i relativi costi e al principio in base al quale ogni onere finanziario supplementare a carico degli Stati membri o delle imprese dovrebbe mantenersi entro limiti ragionevoli.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (il comitato).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all’articolo 8 della stessa.

4.   La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori.

Articolo 11

Cooperazione con il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

In sede di esecuzione del presente regolamento la Commissione chiede il parere del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti su tutte le questioni che rientrano nelle competenze di tale comitato, in particolare tutte le disposizioni in tema di adeguamento agli sviluppi tecnici ed economici nelle fasi di rilevazione e di elaborazione statistica dei dati, nonché di elaborazione e di trasmissione dei risultati.

Articolo 12

Relazione sull’applicazione

Entro il 19 luglio 2012 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. In particolare, tale relazione deve:

a)

valutare la qualità delle statistiche elaborate;

b)

valutare i vantaggi che le statistiche elaborate apportano alla Comunità, agli Stati membri, ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche in rapporto ai loro costi;

c)

valutare i progressi degli studi pilota e la loro esecuzione;

d)

individuare potenziali miglioramenti ed emendamenti ritenuti necessari alla luce dei risultati ottenuti e dei costi connessi.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  GU C 144 del 14.6.2005, pag. 14.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2007.

(3)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10).

(4)  GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(7)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(10)  GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.


ALLEGATO I

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE

SEZIONE 1

Unità statistiche

Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali assoggettate a controllo estero ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2.

SEZIONE 2

Caratteristiche

Saranno forniti dati per le seguenti caratteristiche definite nell’allegato del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione, del 17 dicembre 1998, relativo alle definizioni delle caratteristiche per le statistiche strutturali sulle imprese (1):

Codice

Designazione

11 11 0

Numero di imprese

12 11 0

Fatturato

12 12 0

Valore della produzione

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 12 0

Acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita alle stesse condizioni di acquisto

13 31 0

Costi del personale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

16 11 0

Numero di persone occupate

22 11 0

Spesa complessiva per R&S intra muros (2)

22 12 0

Numero complessivo del personale R&S (2)

Qualora non siano disponibili dati per il numero di persone occupate saranno forniti dati per il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

Per le variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) sono da fornire dati soltanto per le attività delle sezioni C, D, E e F della NACE.

Per la sezione J della NACE saranno forniti dati solo per il numero di imprese, il fatturato (3) e il numero di persone occupate (o il numero di dipendenti).

SEZIONE 3

Grado di dettaglio

I dati saranno forniti conformemente al concetto di «unità istituzionale controllante ultima» combinando il livello 2-IN della disaggregazione geografica con il livello 3 della disaggregazione per attività come specificato nell’allegato III e il livello 3 della disaggregazione geografica con «Economia d’impresa».

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento e periodicità

1.

Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate statistiche annuali è l’anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.

2.

Gli Stati membri trasmetteranno dati per ciascun anno civile successivo.

3.

Il primo anno di riferimento per cui saranno compilate le variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) è il 2007.

SEZIONE 5

Trasmissione dei risultati

I risultati saranno trasmessi entro venti mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazioni e studi pilota

1.

Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.

2.

Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

3.

Gli studi pilota saranno eseguiti nell’intento di valutare la fattibilità della raccolta di dati, tenuto conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità di tali dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

4.

Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:

Codice

Designazione

 

Esportazioni di beni e servizi

 

Importazioni di beni e servizi

 

Esportazioni di beni e servizi intragruppo

 

Importazioni di beni e servizi intragruppo

Esportazioni, importazioni, esportazioni intragruppo e importazioni intragruppo saranno suddivise in beni e servizi.

5.

Saranno avviati studi pilota anche per valutare la fattibilità dell’elaborazione di dati per le attività delle sezioni M, N e O della NACE e dell’elaborazione delle variabili «Spesa complessiva per R&S intra muros» (codice 22 11 0) e «Numero complessivo del personale R&S» (codice 22 12 0) per le attività delle sezioni G, H, I, K, M, N e O della NACE. Saranno condotti anche studi pilota per valutare l’opportunità, la fattibilità e i costi della disaggregazione dei dati come specificato nella sezione 2 in classi di dimensioni misurate in termini di numero di persone occupate.


(1)  GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 (GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74).

(2)  I dati per le variabili 22 11 0 e 22 12 0 vanno trasmessi ogni due anni. Se in una divisione della NACE Rev. 1.1, sezioni C-F, l’importo complessivo del fatturato o il numero di persone occupate rappresentano in uno Stato membro meno dell’1 % del totale comunitario, non occorre procedere alla rilevazione ai fini del presente regolamento delle informazioni necessarie per l’elaborazione di statistiche in merito alle caratteristiche 22 11 0 e 22 12 0.

(3)  Per la divisione 65 della NACE Rev. 1.1 il fatturato è sostituito dal valore della produzione.


ALLEGATO II

MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL’ESTERO («OUTWARD FATS»)

SEZIONE 1

Unità statistiche

Le unità statistiche sono le imprese e tutte le filiali all’estero controllate da un’unità istituzionale residente nel paese che rileva i dati conformemente alle definizioni di cui all’articolo 2.

SEZIONE 2

Caratteristiche

Saranno indicate le seguenti caratteristiche definite nell’allegato del regolamento (CE) n. 2700/98:

Codice

Designazione

12 11 0

Fatturato

16 11 0

Numero di persone occupate

11 11 0

Numero di imprese

Qualora il numero delle persone occupate non fosse disponibile, va indicato al suo posto il numero di dipendenti (codice 16 13 0).

SEZIONE 3

Grado di dettaglio

I dati saranno forniti dettagliati per paese di ubicazione e per attività della consociata estera specificati nell’allegato III. I livelli di dettaglio per paese di ubicazione e per attività saranno combinati come segue:

livello 1 della disaggregazione geografica combinato con il livello 2 della disaggregazione per attività,

livello 2-OUT della disaggregazione geografica combinato con il livello 1 della disaggregazione per attività,

livello 3 della disaggregazione geografica combinato esclusivamente con i dati sul totale delle attività.

SEZIONE 4

Primo anno di riferimento e periodicità

1.

Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate statistiche annuali è l’anno civile di entrata in vigore del presente regolamento.

2.

Gli Stati membri trasmetteranno dati per ciascun anno civile successivo.

SEZIONE 5

Trasmissione dei risultati

I risultati saranno trasmessi entro venti mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

SEZIONE 6

Relazioni e studi pilota

1.

Gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione una relazione in merito alla definizione, alla struttura e alla disponibilità dei dati statistici da elaborare ai fini del presente modulo comune.

2.

Per il grado di dettaglio di cui al presente allegato la Commissione avvierà studi pilota, alla cui esecuzione provvederanno le autorità nazionali nell’accezione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.

3.

Gli studi pilota saranno condotti nell’intento di valutare l’opportunità e la fattibilità della raccolta di dati, tenendo conto dei vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all’onere gravante sulle imprese.

4.

Saranno avviati studi pilota per le seguenti caratteristiche:

Codice

Designazione

13 31 0

Costi del personale

 

Esportazioni di beni e servizi

 

Importazioni di beni e servizi

 

Esportazioni di beni e servizi intragruppo

 

Importazioni di beni e servizi intragruppo

12 15 0

Numero di persone occupate

15 11 0

Numero di imprese


ALLEGATO III

LIVELLI DI DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA E PER ATTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI

Livelli di disaggregazione geografica

Livello 1

 

Livello 2-OUT

(livello 1 + 24 paesi)

V2

Extra UE-27

V2

Extra UE-27

 

 

IS

Islanda

 

 

LI

Liechtenstein

 

 

NO

Norvegia

CH

Svizzera

CH

Svizzera

 

 

HR

Croazia

RU

Federazione russa

RU

Federazione russa

 

 

TR

Turchia

 

 

EG

Egitto

 

 

MA

Marocco

 

 

NG

Nigeria

 

 

ZA

Sudafrica

CA

Canada

CA

Canada

US

Stati Uniti d’America

US

Stati Uniti

 

 

MX

Messico

 

 

AR

Argentina

BR

Brasile

BR

Brasile

 

 

CL

Cile

 

 

UY

Uruguay

 

 

VE

Venezuela

 

 

IL

Israele

CN

Cina

CN

Cina

HK

Hong Kong

HK

Hong Kong

IN

India

IN

India

 

 

ID

Indonesia

JP

Giappone

JP

Giappone

 

 

KR

Corea del Sud

 

 

MY

Malaysia

 

 

PH

Filippine

 

 

SG

Singapore

 

 

TW

Taiwan

 

 

TH

Thailandia

 

 

AU

Australia

 

 

NZ

Nuova Zelanda

Z8

Extra UE-27 non attribuiti

Z8

Extra UE-27 non attribuiti

C4

Centri finanziari offshore

C4

Centri finanziari offshore

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI (1) di più di uno Stato membro

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI (1) di più di uno Stato membro


Livello 2-IN

A1

Totale mondiale (tutte le entità compreso il paese di rilevazione dei dati)

Z9

Resto del mondo (escluso il paese di rilevazione dei dati)

A2

Controllata dal paese di rilevazione dei dati

V1

UE-27 (intra UE-27) escluso il paese di rilevazione dei dati

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

GR

Grecia

ES

Spagna

FR

Francia

IT

Italia

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

HU

Ungheria

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI (2) di più di uno Stato membro

V2

Extra UE-27

AU

Australia

CA

Canada

CH

Svizzera

CN

Cina

HK

Hong Kong

IL

Israele

IS

Islanda

JP

Giappone

LI

Liechtenstein

NO

Norvegia

NZ

Nuova Zelanda

RU

Federazione russa

TR

Turchia

US

Stati Uniti

C4

Centri finanziari offshore

Z8

Extra UE-27 non attribuiti


Livello 3

AD

Andorra

EE

Estonia (3)

KZ

Kazakistan

QA

Qatar

AE

Emirati arabi uniti

EG

Egitto

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

RO

Romania (3)

AF

Afghanistan

ER

Eritrea

LB

Libano

RS

Serbia

AG

Antigua e Barbuda

ES

Spagna (3)

LC

Saint Lucia

RU

Federazione russa

AI

Anguilla

ET

Etiopia

LI

Liechtenstein

RW

Ruanda

AL

Albania

FI

Finlandia (3)

LK

Sri Lanka

SA

Arabia Saudita

AM

Armenia

FJ

Figi

LR

Liberia

SB

Isole Salomone

AN

Antille olandesi

FK

Isole Falkland (Malvine)

LS

Lesotho

SC

Seicelle

AO

Angola

FM

Stati federati di Micronesia

LT

Lituania (3)

SD

Sudan

AQ

Antartide

FO

Færøer

LU

Lussemburgo (3)

SE

Svezia (3)

AR

Argentina

FR

Francia (3)

LV

Lettonia (3)

SG

Singapore

AS

Samoa americane

GA

Gabon

LY

Gran Giamahiria araba libica

SH

Sant’Elena

AT

Austria (3)

GD

Grenada

MA

Marocco

SI

Slovenia (3)

AU

Australia

GE

Georgia

MD

Repubblica moldova

SK

Slovacchia (3)

AW

Aruba

GG

Guernsey

ME

Montenegro

SL

Sierra Leone

AZ

Azerbaigian

GH

Ghana

MG

Madagascar

SM

San Marino

BA

Bosnia-Erzegovina

GI

Gibilterra

MH

Isole Marshall

SN

Senegal

BB

Barbados

GL

Groenlandia

MK (5)

Ex repubblica iugoslava di Macedonia

SO

Somalia

BD

Bangladesh

GM

Gambia

ML

Mali

SR

Suriname

BE

Belgio (3)

GN

Guinea

MM

Myanmar

ST

São Tomé e Príncipe

BF

Burkina-Faso

GQ

Guinea equatoriale

MN

Mongolia

SV

Salvador

BG

Bulgaria (3)

GR

Grecia (3)

MO

Macao

SY

Repubblica araba siriana

BH

Bahrein

GS

Isole della Georgia del Sud e Sandwich del Sud

MP

Marianne settentrionali

SZ

Swaziland

BI

Burundi

GT

Guatemala

MR

Mauritania

TC

Isole Turks e Caicos

BJ

Benin

GU

Guam

MS

Montserrat

TD

Ciad

BM

Bermuda

GW

Guinea-Bissau

MT

Malta (3)

TF

Territori francesi meridionali

BN

Brunei Darussalam

GY

Guyana

MU

Maurizio

TG

Togo

BO

Bolivia

HK

Hong Kong

MV

Maldive

TH

Thailandia

BR

Brasile

HM

Isole Heard e McDonald

MW

Malawi

TJ

Tagikistan

BS

Bahama

HN

Honduras

MX

Messico

TK

Tokelau

BT

Bhutan

HR

Croazia

MY

Malaysia

TM

Turkmenistan

BV

Isola di Bouvet

HT

Haiti

MZ

Mozambico

TN

Tunisia

BW

Botswana

HU

Ungheria (3)

NA

Namibia

TO

Tonga

BY

Bielorussia

ID

Indonesia

NC

Nuova Caledonia

TP

Timor est

BZ

Belize

IE

Irlanda (3)

NE

Niger

TR

Turchia

CA

Canada

IL

Israele

NF

Isola Norfolk

TT

Trinidad e Tobago

CC

Isole Cocos (Keeling)

IM

Isola di Man

NG

Nigeria

TV

Tuvalu

CD

Repubblica democratica del Congo

IN

India

NI

Nicaragua

TW

Taiwan, Provincia della Cina

CF

Repubblica centrafricana

IO

Territorio britannico dell’Oceano Indiano

NL

Paesi Bassi (3)

TZ

Repubblica unita di Tanzania

CG

Congo

IQ

Iraq

NO

Norvegia

UA

Ucraina

CH

Svizzera

IR

Repubblica islamica dell’Iran

NP

Nepal

UG

Uganda

CI

Costa d’avorio

IS

Islanda

NR

Nauru

UK

Regno Unito (3)

CK

Isole Cook

IT

Italia (3)

NU

Niue

UM

Isole minori lontane degli Stati Uniti

CL

Cile

JE

Jersey

NZ

Nuova Zelanda

US

Stati Uniti

CM

Camerun

JM

Giamaica

OM

Oman

UY

Uruguay

CN

Cina

JO

Giordania

PA

Panama

UZ

Uzbekistan

CO

Colombia

JP

Giappone

PE

Perù

VA

Santa Sede (Città del Vaticano)

CR

Costa Rica

KE

Kenya

PF

Polinesia francese

VC

Saint Vincent e Grenadine

CU

Cuba

KG

Kirghizistan

PG

Papua Nuova Guinea

VE

Venezuela

CV

Capo Verde

KH

Cambogia (Kampuchea)

PH

Filippine

VG

Isole Vergini britanniche

CX

Isola Christmas

KI

Kiribati

PK

Pakistan

VI

Isole Vergini americane

CY

Cipro (3)

KM

Comore

PL

Polonia (3)

VN

Vietnam

CZ

Repubblica ceca (3)

KN

Saint Kitts e Nevis

PN

Pitcairn

VU

Vanuatu

DE

Germania (3)

KP

Repubblica democratica popolare di Corea (Corea del Nord)

PS

Territorio palestinese occupato

WF

Wallis e Futuna

DJ

Gibuti

KR

Repubblica di Corea (Corea del Sud)

PT

Portogallo (3)

WS

Samoa

DK

Danimarca (3)

KW

Kuwait

PW

Palau

YE

Yemen

DM

Dominica

KY

Isole Cayman

PY

Paraguay

 

 

DO

Repubblica dominicana

 

 

 

 

ZA

Sudafrica

DZ

Algeria

 

 

 

 

ZM

Zambia

EC

Ecuador

Z8

Extra UE-27 non attribuiti

 

 

ZW

Zimbabwe

A2

Controllata dal paese di rilevazione dei dati

Z7

Controllo equamente condiviso delle UCI di più di uno Stato membro (4)

 

 

 

 


Livelli di disaggregazione per attività

Livello 1

Livello 2

 

 

NACE Rev. 1.1 (6)

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

Sezioni C-O (esclusa L)

ESTRAZIONE DI MINERALI

ESTRAZIONE DI MINERALI

Sezione C

di cui:

 

Estrazione di petrolio e di gas

Divisione 11

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Sezione D

Industrie alimentari

Sottosezione DA

Industrie tessili e dell’abbigliamento

Sottosezione DB

Industria del legno, stampa e editoria

Sottosezioni DD & DE

TOTALE industrie tessili + industria del legno

 

Raffinerie di petrolio e altri trattamenti

Divisione 23

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali

Divisione 24

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

Divisione 25

Prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

TOTALE prodotti petroliferi, chimici, in gomma e materie plastiche

 

Prodotti in metallo

Sottosezione DJ

Macchine ed apparecchi meccanici

Divisione 29

TOTALE prodotti in metallo ed apparecchi meccanici

 

Macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici

Divisione 30

Apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

Divisione 32

Macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

TOTALE macchine per ufficio, elaboratori, apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni

 

Autoveicoli

Divisione 34

Altri mezzi di trasporto

Divisione 35

Veicoli e altri mezzi di trasporto

TOTALE veicoli + altri mezzi di trasporto

 

Attività manifatturiere n.c.a.

 

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA

Sezione E

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI

Sezione F

TOTALE SERVIZI

TOTALE SERVIZI

 

COMMERCIO E RIPARAZIONI

COMMERCIO E RIPARAZIONI

Sezione G

Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

Divisione 50

Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi

Divisione 51

Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

Divisione 52

ALBERGHI E RISTORANTI

ALBERGHI E RISTORANTI

Sezione H

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

Sezione I

Trasporti e magazzinaggio

Div. 60, 61, 62, 63

Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte

Divisione 60

Trasporti marittimi e per vie d’acqua

Divisione 61

Trasporti aerei

Divisione 62

Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio

Divisione 63

Poste e telecomunicazioni

Divisione 64

Attività postali e di corriere

Gruppo 641

Telecomunicazioni

Gruppo 642

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Sezione J

Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Divisione 65

Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

Divisione 66

Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni

Divisione 67

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

Sezione K, Div. 70

NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO

Sezione K, Div. 71

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

Sezione K, Div. 72

RICERCA E SVILUPPO

RICERCA E SVILUPPO

Sezione K, Div. 73

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE

Sezione K, Div. 74

Attività legali, contabilità, studi di mercato e consulenza

Gruppo 74.1

Attività degli studi legali e notarili

Classe 74.11

Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale

Classe 74.12

Studi di mercato e sondaggi di opinione

Classe 74.13

Consulenza amministrativo-gestionale

Classe 74.14

Amministrazione di imprese

Classe 74.15

Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici

Gruppo 74.2

Pubblicità

Gruppo 74.4

Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.

Gruppi 74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8

ISTRUZIONE

Sezione M

SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE

Sezione N

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI

Sezione O, Div. 90

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.

Sezione O, Div. 91

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE

Sezione O, Div. 92

Attività cinematografiche, radiotelevisive, dello spettacolo, di intrattenimento e divertimento

Gruppi 92.1, 92.2, 92.3

Attività delle agenzie di stampa

Gruppo 92.4

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali

Gruppo 92.5

Attività sportive e ricreative

Gruppi 92.6, 92.7

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Sezione O, Div. 93

Non attribuite

 


Livello 3 (NACE Rev. 1.1)

Titolo

Livello di dettaglio richiesto

Economia d’impresa

Sezioni C-K

Estrazione di minerali

Sezione C

Attività manifatturiere

Sezione D

Tutte le sottosezioni DA-DN

Tutte le divisioni 15-37

Aggregati:

Alta tecnologia (HIT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

Tecnologia medio alta (MHT)

24 tranne 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

Tecnologia medio bassa (MLT)

23, 25-28, 35.1

Bassa tecnologia (LOT)

15-22, 36, 37

Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e acqua

Sezione E

Tutte le divisioni (40 e 41)

Costruzioni

Sezione F (Divisione 45)

Tutti i gruppi (45.1-45.5)

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa

Sezione G

Tutte le divisioni (50-52)

Gruppi 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1-51.9

Gruppi 52.1-52.7

Alberghi e ristoranti

Sezione H (Divisione 55)

Gruppi 55.1-55.5

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

Sezione I

Tutte le divisioni

Gruppi 60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2

Attività finanziarie

Sezione J

Tutte le divisioni

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese

Sezione K

Divisione 70

Divisione 71, gruppi 71.1 + 71.2, 71.3 e 71.4

Divisione 72, gruppi 72.1-72.6

Divisione 73

Divisione 74, aggregati 74.1-74.4 e 74.5-74.8


(1)  Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

(2)  Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

(3)  Solo per inward FATS.

(4)  Unità istituzionale ultima controllante di una consociata estera.

(5)  Codice provvisorio che non incide sulla denominazione definitiva del paese che sarà assegnata alla conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(6)  Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.


29.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 171/32


REGOLAMENTO (CE) N. 717/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2007

relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I prezzi elevati che devono pagare gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile, ad esempio studenti, viaggiatori d'affari e turisti, per utilizzare i telefoni cellulari quando viaggiano in altri paesi della Comunità costituiscono una fonte di preoccupazione per le autorità nazionali di regolamentazione, come pure per i consumatori e le istituzioni comunitarie. I prezzi al dettaglio eccessivi sono imputabili ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente. Spesso le riduzioni nei prezzi all'ingrosso non vengono trasferite al cliente al dettaglio. Sebbene alcuni operatori abbiano recentemente introdotto sistemi tariffari che offrono ai clienti condizioni più favorevoli e prezzi più bassi, è evidente che il rapporto tra costi e prezzi non è quello che prevarrebbe in mercati pienamente competitivi.

(2)

La creazione di uno spazio sociale, dell'istruzione e culturale europeo basato sulla mobilità delle persone dovrebbe agevolare la comunicazione tra le persone al fine di costituire una vera e propria «Europa per i cittadini».

(3)

La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (3), la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (4), la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (5), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (6), e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (7), (in seguito denominate complessivamente «il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002»), perseguono l'obiettivo di creare un mercato unico delle comunicazioni elettroniche all'interno della Comunità garantendo al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori attraverso una concorrenza più intensa.

(4)

Il presente regolamento non è un provvedimento isolato, ma integra e rafforza le disposizioni previste dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 per quanto concerne il roaming intracomunitario. Tale quadro non ha dotato le autorità nazionali di regolamentazione di strumenti sufficienti per adottare un'azione efficace e decisiva per quanto riguarda i prezzi dei servizi di roaming all'interno della Comunità e non assicura pertanto il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming. Il presente regolamento costituisce uno strumento idoneo a correggere tale situazione.

(5)

Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 è basato sul principio secondo cui si dovrebbero imporre obblighi di regolamentazione ex ante solo nei casi in cui non esista un'effettiva concorrenza. Esso contempla una procedura per l'esecuzione di analisi periodiche dei mercati e il riesame degli obblighi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, che sfocia nell'imposizione di obblighi ex ante agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato. Gli elementi costitutivi di tale procedura comprendono la definizione dei mercati rilevanti in conformità alla raccomandazione della Commissione (8) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante in virtù della direttiva 2002/21/CE (in seguito denominata «la raccomandazione»), l'analisi dei mercati definiti in conformità alle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato a norma del quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (9), la designazione di operatori che detengono un significativo potere di mercato e l'imposizione di obblighi ex ante agli operatori così designati.

(6)

La raccomandazione individua nel mercato nazionale all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale per le reti pubbliche di telefonia mobile un mercato rilevante suscettibile di una regolamentazione ex ante. Il lavoro intrapreso dalle autorità nazionali di regolamentazione (sia singolarmente sia con il gruppo dei regolatori europei) per analizzare i mercati nazionali all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale ha dimostrato tuttavia che le singole autorità nazionali di regolamentazione non sono finora riuscite a risolvere efficacemente il problema dei prezzi all'ingrosso elevati dei servizi di roaming intracomunitario perché è difficile individuare le imprese dotate di un significativo potere di mercato, viste le caratteristiche specifiche del roaming internazionale e in particolare la sua natura transfrontaliera.

(7)

Per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di servizi internazionali di roaming, la raccomandazione non individua alcun mercato come mercato rilevante, tra l'altro perché i servizi internazionali di roaming al dettaglio non sono venduti separatamente, ma fanno parte di un pacchetto più ampio di servizi che i clienti acquistano dal loro fornitore del paese d'origine.

(8)

Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione responsabili della tutela e della promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono abitualmente all'interno del loro territorio non sono in grado di controllare il comportamento degli operatori della rete ospitante situata in altri Stati membri, dalla quale però dipendono gli stessi clienti quando utilizzano i servizi internazionali di roaming. Tale ostacolo potrebbe ridurre inoltre l'efficacia delle misure che gli Stati membri potrebbero adottare in base alla loro competenza residua in materia di adozione di norme a tutela dei consumatori.

(9)

Di conseguenza, gli Stati membri sono sollecitati ad adottare misure per far scendere i prezzi dei servizi di roaming internazionale, ma il meccanismo di intervento normativo ex ante da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, previsto dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, si è dimostrato insufficiente poiché non permette a tali autorità di tutelare efficacemente l'interesse dei consumatori in questo settore specifico.

(10)

Inoltre, nella risoluzione del Parlamento europeo relativa alla regolamentazione e ai mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2004 (10) si invitava la Commissione a studiare nuove iniziative per ridurre i costi del traffico telefonico mobile transfrontaliero; parallelamente, il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha concluso che per conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona rinnovata per la crescita economica e la produttività è necessario portare avanti politiche mirate, efficaci e integrate sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) a livello sia europeo sia nazionale, e ha sottolineato, in tale contesto, l'importanza di ridurre i costi del roaming per promuovere la competitività.

(11)

Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002, sulla base di valutazioni evidenti in quel momento, si prefiggeva la rimozione di tutte le barriere al commercio tra gli Stati membri nel settore che armonizza, anche per quanto attiene alle misure che riguardano le tariffe di roaming. Tuttavia, ciò non dovrebbe escludere l'adeguamento di norme armonizzate tenendo conto di altre considerazioni, al fine di trovare i mezzi più efficaci per conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori migliorando al tempo stesso le condizioni di funzionamento del mercato interno.

(12)

È pertanto opportuno modificare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 in particolare la direttiva quadro, per permettere di derogare alle norme altrimenti applicabili, in particolare al principio secondo cui i prezzi praticati per le offerte di servizi dovrebbero essere determinati da accordi commerciali in assenza di significativo potere di mercato, e consentire in tal modo l'introduzione di obblighi normativi complementari che riflettano le caratteristiche peculiari dei servizi di roaming intracomunitario.

(13)

I mercati del roaming all’ingrosso e al dettaglio presentano caratteristiche uniche che giustificano l’adozione di misure eccezionali che vanno al di là dei meccanismi previsti dal quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.

(14)

Per tutelare gli interessi dei clienti dei servizi di roaming è opportuno imporre obblighi di regolamentazione sia all'ingrosso sia al dettaglio, in quanto l'esperienza ha dimostrato che le riduzioni dei prezzi all'ingrosso dei servizi di roaming intracomunitario non si traducono necessariamente in prezzi al dettaglio più bassi, perché mancano incentivi in tal senso. D'altra parte, un'azione volta a ridurre il livello dei prezzi al dettaglio non affiancata da una parallela riduzione dei costi all'ingrosso della fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il corretto funzionamento del mercato del roaming intracomunitario.

(15)

È opportuno che tali obblighi di regolamentazione si applichino direttamente in tutti gli Stati membri ed entrino in vigore nel più breve tempo possibile, pur concedendo agli operatori interessati un periodo ragionevole per adattare i prezzi e le offerte di servizi per conformarsi a tali obblighi.

(16)

È opportuno utilizzare un approccio comune per garantire che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile terrestre che viaggiano all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario quando effettuano o ricevono chiamate vocali; ciò consentirebbe di conseguire un elevato livello di tutela dei consumatori e di salvaguardare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, nonché di preservare gli incentivi all'innovazione e la scelta per il consumatore. Tenuto conto della natura transfrontaliera dei servizi in esame, è necessario il suddetto approccio comune in modo che gli operatori di telefonia mobile debbano rispettare un unico quadro normativo coerente, basato su criteri fissati in modo obiettivo.

(17)

L'approccio più efficace e proporzionato per regolare il livello dei prezzi per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming intracomunitario consiste nello stabilire, a livello comunitario, tariffe medie massime all'ingrosso al minuto e nel limitare le tariffe al dettaglio, introducendo un'eurotariffa. La tariffa media all'ingrosso dovrebbe applicarsi tra una qualsiasi coppia di operatori all'interno della Comunità su un periodo di tempo determinato.

(18)

L'eurotariffa dovrebbe essere fissata a un livello che garantisca un margine sufficiente agli operatori e che incoraggi offerte di roaming competitive a tariffe inferiori. Gli operatori dovrebbero offrire attivamente un'eurotariffa a tutti i loro clienti in roaming, gratuitamente e in modo chiaro e trasparente.

(19)

Tale approccio regolamentare dovrebbe assicurare che le tariffe al dettaglio del roaming intracomunitario riflettano in modo più ragionevole di quanto non avviene ora i costi connessi alla fornitura del servizio. L'eurotariffa massima che può essere offerta ai clienti in roaming dovrebbe pertanto comportare un margine ragionevole rispetto ai costi all'ingrosso sostenuti per la fornitura di un servizio di roaming, garantendo al tempo stesso agli operatori la libertà di competere, differenziando le loro offerte e adattando le loro strutture tariffarie alle condizioni di mercato e alle preferenze dei consumatori. Questo approccio regolamentare non dovrebbe applicarsi ai servizi a valore aggiunto.

(20)

Detto approccio regolamentare dovrebbe essere di facile attuazione e controllo per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico sia degli operatori, che ne devono rispettare le prescrizioni, sia delle autorità nazionali di regolamentazione, che devono controllarlo ed applicarlo. Esso dovrebbe inoltre essere trasparente e immediatamente comprensibile per tutti gli utenti di telefonia mobile all'interno della Comunità. Inoltre, dovrebbe assicurare certezza e prevedibilità agli operatori che forniscono servizi di roaming all'ingrosso e al dettaglio. È pertanto opportuno specificare nel presente regolamento il livello in termini monetari delle tariffe massime al minuto all'ingrosso e al dettaglio.

(21)

È opportuno che la tariffa media massima all'ingrosso al minuto così specificata tenga conto dei vari elementi che entrano in gioco nell'effettuazione di una chiamata in roaming intracomunitario, in particolare il costo dell'effettuazione di chiamate da e verso reti mobili, inclusi costi generali, segnalazione e transito. Il parametro più adeguato per la raccolta e la terminazione delle chiamate è la tariffa media di terminazione delle chiamate mobili per gli operatori di reti mobili nella Comunità, basata sulle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione e pubblicate dalla Commissione. Le tariffe medie massime al minuto fissate dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere determinate tenendo conto della tariffa media di terminazione delle chiamate mobili, che costituisce un parametro per i relativi costi. La tariffa media massima all'ingrosso al minuto dovrebbe diminuire annualmente per tener conto delle riduzioni delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte periodicamente dalle autorità nazionali di regolamentazione.

(22)

L'eurotariffa applicabile al dettaglio dovrebbe garantire ai clienti dei servizi di roaming che non verrà loro praticata una tariffa eccessiva quando effettuano o ricevono una chiamata in roaming regolamentata, assicurando agli operatori del paese di origine un margine sufficiente per differenziare i prodotti offerti ai consumatori.

(23)

Tutti i consumatori dovrebbero avere la possibilità di scegliere una tariffa di roaming semplice che non superi le tariffe regolamentate, senza oneri supplementari o precondizioni. Un margine ragionevole tra i costi all'ingrosso e i prezzi al dettaglio dovrebbe garantire agli operatori la copertura di tutti i loro costi di roaming specifici, incluse debite quote dei costi di commercializzazione e delle sovvenzioni per i telefoni cellulari, lasciando loro un margine sufficiente per produrre un profitto ragionevole. Un'eurotariffa costituisce uno strumento adeguato per garantire protezione al consumatore e flessibilità all'operatore. Conformemente al livello all'ingrosso, i livelli massimi dell'eurotariffa dovrebbero essere diminuiti annualmente.

(24)

I nuovi clienti in roaming dovrebbero essere informati in maniera esaustiva sulla gamma di tariffe di roaming esistenti all'interno della Comunità, incluse quelle conformi all'eurotariffa. I clienti in roaming esistenti dovrebbero avere l'opportunità di scegliere una nuova tariffa conforme all'eurotariffa o qualsiasi altra tariffa di roaming entro un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda i clienti in roaming esistenti che non hanno effettuato una scelta entro il periodo di tempo previsto, è opportuno distinguere tra coloro i quali avevano già optato per una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali non avevano effettuato tale opzione. A questi ultimi dovrebbe essere automaticamente concessa una tariffa conforme al presente regolamento. I clienti in roaming che beneficiano già di una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming che soddisfa le loro esigenze individuali e che hanno scelto su tale base dovrebbero mantenere la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza se, dopo essere stati nuovamente informati sulle loro attuali condizioni tariffarie, non comunicano una scelta entro il periodo di tempo previsto. Tali tariffe o pacchetti tariffari di roaming potrebbero includere, ad esempio, tariffe di roaming forfettarie, tariffe non pubbliche, tariffe di roaming con costi fissi supplementari, tariffe con tariffazione al minuto inferiore all'eurotariffa massima o tariffe con scatto alla risposta.

(25)

È opportuno che i fornitori di servizi di roaming intracomunitario al dettaglio beneficino di un periodo di tempo che consenta loro di adeguare le tariffe per conformarsi ai limiti previsti dal presente regolamento.

(26)

Analogamente, i fornitori di servizi di roaming intracomunitario all'ingrosso dovrebbero disporre di un periodo di adattamento per conformarsi ai limiti previsti dal presente regolamento.

(27)

Poiché il presente regolamento stabilisce che le direttive che costituiscono il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 non pregiudicano le misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming intracomunitario per le chiamate di telefonia vocale mobile e poiché i fornitori di servizi di roaming intracomunitario possono essere tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per gli utenti di telefonia mobile nell'ambito delle leggi nazionali di recepimento del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002.

(28)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità di proporre ai consumatori offerte innovative più vantaggiose dell'eurotariffa massima quale definita dal medesimo, ma dovrebbero anzi incoraggiare offerte innovative ai clienti in roaming a tariffe inferiori. Il presente regolamento non prevede la reintroduzione delle tariffe di roaming nei casi in cui esse siano state abolite completamente, né esige l'aumento delle tariffe di roaming esistenti al livello dei limiti fissati nel regolamento.

(29)

Gli operatori del paese d'origine possono offrire un'equa tariffa forfettaria mensile tutto compreso, alla quale non si applicano limiti tariffari. La tariffa forfettaria potrebbe coprire i servizi vocali di roaming intracomunitario e/o i servizi di trasmissione di dati (inclusi SMS, o Short Message Service, e MMS, o Multimedia Messaging Service) all'interno della Comunità.

(30)

Per garantire che tutti gli utenti della telefonia vocale mobile possano beneficiare delle disposizioni del presente regolamento, le prescrizioni in materia di prezzi al dettaglio dovrebbero essere applicate indipendentemente dal fatto che i clienti in roaming usino una scheda ricaricabile o un abbonamento presso il loro operatore del paese d'origine e a prescindere dal fatto che tale operatore disponga di una rete propria, sia un operatore virtuale di rete mobile oppure un rivenditore di servizi di telefonia vocale mobile.

(31)

Qualora gli operatori di servizi di telefonia mobile ritengano che i vantaggi dell'interoperabilità e dell'interconnettibilità da punto a punto per i loro clienti siano pregiudicati dall'interruzione, o dal rischio di interruzione, degli accordi di roaming stipulati con operatori di reti mobili in altri Stati membri, o non siano in grado di fornire ai loro clienti servizi in un altro Stato membro a causa della mancanza di un accordo con almeno un operatore di rete all'ingrosso, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avvalersi, se del caso, dei poteri di cui all'articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati, al fine di garantire l'interconnettibilità da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi, tenendo conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva quadro, in particolare la creazione di un mercato unico pienamente funzionante per i servizi di comunicazione elettronica.

(32)

Per migliorare la trasparenza delle tariffe al dettaglio per l'effettuazione e la ricezione di chiamate in roaming regolamentate all'interno della Comunità e per aiutare i clienti in roaming a decidere come usare i cellulari mentre si trovano all'estero, è opportuno che gli operatori di servizi di telefonia mobile diano la possibilità ai loro clienti in roaming di ottenere facilmente informazioni gratuite sulle spese di roaming loro applicate quando effettuano o ricevono chiamate vocali in uno Stato membro visitato. Inoltre, gli operatori dovrebbero fornire ai loro clienti, su richiesta e gratuitamente, informazioni supplementari sulle tariffe al minuto o per unità di dati (IVA inclusa) per effettuare o ricevere chiamate vocali, nonché per inviare e ricevere SMS, MMS e altri servizi di trasmissione di dati nello Stato membro visitato.

(33)

Ai fini della trasparenza è inoltre necessario che gli operatori forniscano informazioni sulle tariffe di roaming, in particolare sull'eurotariffa e sulla tariffa forfettaria tutto compreso, qualora offrano una tariffa di questo tipo, al momento della sottoscrizione dei contratti di abbonamento e in caso di variazione delle tariffe di roaming. Gli operatori del paese d'origine dovrebbero fornire informazioni sulle tariffe di roaming attraverso mezzi appropriati quali fatture, Internet, pubblicità televisiva o pubblicità diretta per corrispondenza. Gli operatori del paese d'origine dovrebbero assicurare che tutti i loro clienti in roaming siano a conoscenza della disponibilità di tariffe regolamentate e dovrebbero inviare a tali clienti una comunicazione chiara e imparziale in cui illustrano le condizioni dell'eurotariffa e il diritto di passare o di rinunciare a tale tariffa.

(34)

È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione a cui sono affidati i compiti previsti dal quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 dispongano dei poteri necessari per sorvegliare e far applicare le disposizioni previste dal presente regolamento nel loro territorio. Esse dovrebbero altresì monitorare l'andamento dei prezzi delle comunicazioni vocali e dei servizi di trasmissione di dati per gli utenti di telefonia mobile in viaggio nei paesi della Comunità inclusi, se del caso, i costi specifici connessi alle chiamate in roaming effettuate e ricevute nelle regioni ultraperiferiche della Comunità e la necessità di garantire che tali costi possano essere adeguatamente recuperati a livello del mercato all'ingrosso e che le tecniche di direzione del traffico non siano utilizzate per limitare la scelta a svantaggio degli utenti. Tali autorità dovrebbero anche garantire che le parti interessate dispongano di informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento e pubblicare i risultati di tale monitoraggio ogni sei mesi. Le informazioni dovrebbero essere fornite separatamente per quanto riguarda i clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.

(35)

Il roaming all'interno di un paese nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, in cui le licenze di telefonia mobile sono distinte da quelle rilasciate sul resto del territorio nazionale, potrebbe beneficiare di riduzioni tariffarie equivalenti a quelle praticate sul mercato del roaming comunitario. L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe dare luogo a un trattamento meno favorevole, in termini di prezzo, per i clienti che utilizzano servizi di roaming all'interno di un paese rispetto a quelli che utilizzano servizi di roaming intracomunitario. A tal fine, le autorità nazionali possono adottare misure supplementari coerenti con il diritto comunitario.

(36)

Dal momento che, oltre alla telefonia vocale, i nuovi servizi di trasmissione mobile di dati stanno guadagnando sempre più terreno, il presente regolamento dovrebbe consentire di monitorare gli sviluppi di mercato anche per questi servizi. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare anche il mercato dei servizi di trasmissione di dati in roaming, inclusi i messaggi SMS e MMS.

(37)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento.

(38)

Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un approccio comune che assicuri che gli utenti delle reti telefoniche mobili pubbliche in viaggio all'interno della Comunità non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario quando effettuano o ricevono chiamate vocali, conseguendo in tal modo un elevato livello di tutela dei consumatori senza pregiudicare la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri in modo sicuro, armonizzato e tempestivo e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario è per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

Tale approccio comune dovrebbe essere istituito per un periodo di tempo limitato. Il presente regolamento può, alla luce di un riesame che deve essere effettuato dalla Commissione, essere prorogato o modificato. La Commissione dovrebbe esaminare l'efficacia del presente regolamento e il contributo che esso fornisce all'applicazione del quadro normativo e al buon funzionamento del mercato interno, ed esaminare altresì l'impatto del presente regolamento sui piccoli operatori di telefonia mobile nella Comunità e sulla loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di telefonia mobile che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno e conseguendo nel contempo un elevato livello di tutela dei consumatori, salvaguardando la concorrenza tra gli operatori di telefonia mobile e preservando gli incentivi all'innovazione e la scelta del consumatore. Il presente regolamento fissa le norme relative alle tariffe che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità e si applica sia alle tariffe praticate all'ingrosso tra operatori di rete che alle tariffe praticate al dettaglio dai fornitori del paese d'origine.

2.   Il presente regolamento fissa altresì norme volte ad accrescere la trasparenza dei prezzi e migliorare l'erogazione di informazioni tariffarie agli utenti dei servizi di roaming intracomunitario.

3.   Il presente regolamento costituisce una misura specifica a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva quadro.

4.   I limiti tariffari di cui al presente regolamento sono espressi in euro. Ove le tariffe di cui agli articoli 3 e 4 siano espresse in altre valute, i limiti tariffari iniziali ai sensi di tali articoli sono determinati in tali valute applicando i tassi di cambio di riferimento vigenti alla data del 30 giugno 2007, quali pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini delle successive riduzioni dei limiti tariffari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, i valori rivisti sono determinati applicando i tassi di cambio di riferimento pubblicati un mese prima della data a decorrere dalla quale si applicano tali valori.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva accesso, all'articolo 2 della direttiva quadro e all'articolo 2 della direttiva servizio universale.

2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, s'intende per:

a)

«eurotariffa», qualsiasi tariffa non superiore alla tariffa massima di cui all'articolo 4, che un operatore del paese d'origine può applicare per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata, in conformità al predetto articolo;

b)

«fornitore del paese d'origine», un'impresa che fornisce a un cliente in roaming i servizi di telefonia mobile pubblica terrestre attraverso la sua propria rete o in qualità di operatore di rete mobile virtuale o rivenditore;

c)

«rete d'origine», una rete pubblica di telefonia mobile terrestre situata in uno Stato membro ed utilizzata da un fornitore del paese d'origine per la fornitura di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre ad un cliente in roaming;

d)

«roaming intracomunitario», l'utilizzo di un telefono mobile o di un'altra apparecchiatura da parte di un cliente in roaming per effettuare o ricevere telefonate intracomunitarie mentre si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui è situata la sua rete d'origine, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;

e)

«chiamata in roaming regolamentata», una chiamata di telefonia vocale mobile effettuata da un cliente in roaming, a partire da una rete ospitante verso una rete telefonica pubblica all'interno della Comunità, o ricevuta da un cliente in roaming, a partire da una rete telefonica pubblica all'interno della comunità e destinata a una rete ospitante;

f)

«cliente in roaming», il cliente di un fornitore di servizi di telefonia mobile pubblica terrestre attraverso una rete pubblica di telefonia mobile terrestre situata nella Comunità, il cui contratto o accordo con l'operatore del paese d'origine gli consenta di utilizzare un telefono mobile o un'altra apparecchiatura per effettuare o ricevere telefonate su una rete ospitante, in virtù di accordi tra l'operatore della rete d'origine e l'operatore della rete ospitante;

g)

«rete ospitante», la rete di telefonia mobile pubblica terrestre situata in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine e che consente a un cliente in roaming di effettuare o ricevere chiamate in virtù di accordi con l'operatore della rete d'origine.

Articolo 3

Tariffe all'ingrosso per l'effettuazione di chiamate in roaming regolamentate

1.   La tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante può applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di una chiamata in roaming regolamentata a partire da quella rete ospitante, compresi, tra l'altro, i costi per la raccolta, il transito e la terminazione, non può superare l'importo di 0,30 EUR al minuto.

2.   Tale tariffa media all'ingrosso si applica tra una qualsiasi coppia di operatori ed è calcolata su un periodo di dodici mesi o su un qualsiasi altro periodo residuo di durata inferiore prima della scadenza del presente regolamento. La tariffa media massima all'ingrosso scende a 0,28 EUR e a 0,26 EUR rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 30 agosto 2009.

3.   La tariffa media all'ingrosso di cui al paragrafo 1 si ottiene dividendo i ricavi totali all'ingrosso derivanti dal roaming per il numero totale di minuti all'ingrosso in roaming venduti per la fornitura di chiamate intracomunitarie all'ingrosso in roaming dal relativo operatore durante il periodo in questione. L'operatore della rete ospitante è autorizzato a operare una distinzione tra le tariffe di punta e le tariffe fuori punta.

Articolo 4

Tariffe al dettaglio per le chiamate in roaming regolamentate

1.   Il fornitore del paese di origine rende disponibile e offre attivamente a tutti i suoi clienti in roaming, secondo modalità chiare e trasparenti, un'eurotariffa di cui al paragrafo 2. Tale eurotariffa non comporta alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti e può essere combinata con qualunque tariffa al dettaglio.

Nel formulare tale offerta, detto fornitore rammenta a tutti i suoi clienti in roaming che abbiano scelto una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming anteriormente a 30 giugno 2007, le condizioni vigenti per tale tariffa o pacchetto.

2.   L'importo al dettaglio (al netto dell'IVA) dell'eurotariffa, che un fornitore del paese d'origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura di chiamate regolamentate in roaming, può variare per ogni chiamata in roaming ma non supera gli EUR 0,49 al minuto per le chiamate in uscita e 0,24 EUR per quelle in entrata. Il tetto massimo diminuisce a 0,46 EUR e a 0,43 EUR per le chiamate in uscita, e a 0,22 EUR e 0,19 EUR per le chiamate in entrata, rispettivamente il 30 agosto 2008 e il 30 agosto 2009.

3.   A tutti i clienti in roaming è offerta una tariffa di cui al paragrafo 2.

Tutti i clienti in roaming già esistenti devono avere la possibilità, entro 30 luglio 2007, di optare deliberatamente per un'eurotariffa o per qualsiasi altra tariffa di roaming e dev'essere concesso un periodo di due mesi entro cui comunicare la scelta effettuata al fornitore del paese d'origine. La tariffa richiesta va attivata entro un mese dal ricevimento della domanda del cliente da parte del fornitore del paese di origine.

Ai clienti in roaming che non abbiano comunicato alcuna scelta entro il precitato bimestre si applica automaticamente un'eurotariffa di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, ai clienti in roaming che, anteriormente a 30 giugno 2007, avessero già scelto deliberatamente una specifica tariffa o pacchetto tariffario di roaming diversi dalla tariffa di roaming che verrebbe loro assegnata in assenza della suddetta scelta, e che non esprimono la loro scelta ai sensi del presente paragrafo, continua ad applicarsi la tariffa o il pacchetto tariffario scelti in precedenza.

4.   Ogni cliente in roaming può chiedere, in qualsiasi momento successivo al termine del periodo di cui al paragrafo 3, di passare a una eurotariffa o di rinunciarvi. Ogni cambiamento deve avvenire entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta e gratuitamente, nonché senza comportare alcuna condizione o restrizione alle altre clausole di abbonamento. Un fornitore del paese di origine può ritardare tale cambiamento fintantoché la precedente tariffa di roaming non sia stata in vigore per un determinato periodo minimo, il quale non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 5

Applicazione degli articoli 3 e 6

1.   L'articolo 3 si applica a decorrere da 30 agosto 2007.

2.   L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere da 30 settembre 2007.

Articolo 6

Trasparenza delle tariffe al dettaglio

1.   Onde avvertire il cliente in roaming del fatto che gli saranno applicate tariffe di roaming all'atto di effettuare o ricevere una chiamata ciascun fornitore del paese di origine, salvo qualora detto cliente abbia comunicato al fornitore del paese di origine di non desiderare un tale servizio, fornisce al cliente, automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente, allorché detto cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine, informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate nello Stato membro visitato.

Tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe includono le tariffe massime che possono essere addebitate al cliente, in base al suo piano tariffario, per effettuare chiamate all'interno del paese visitato e da quest'ultimo allo Stato membro in cui è situata la sua rete d'origine, nonché per riceverne. Le informazioni in oggetto includono anche il numero gratuito, di cui al paragrafo 2, per ottenere le informazioni più dettagliate.

Un cliente che abbia rinunciato a ricevere il servizio messaggi automatico ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di chiedere al fornitore del paese d'origine di ripristinare tale servizio.

Il fornitore del paese di origine fornisce ai clienti non vedenti e ipovedenti, su loro eventuale richiesta, tali informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe automaticamente mediante una chiamata vocale gratuita.

2.   In aggiunta a quanto disposto dal paragrafo 1, i clienti hanno il diritto di richiedere e ricevere gratuitamente informazioni personalizzate più dettagliate sulle tariffe di roaming applicabili alle chiamate vocali, agli SMS, agli MMS e agli altri servizi di trasmissione di dati, mediante una chiamata vocale dal cellulare, o l'invio di un SMS, a destinazione di un numero gratuito dedicato a tale scopo dal fornitore del paese di origine.

3.   Al momento della sottoscrizione del servizio, il fornitore del paese di origine fornisce a tutti gli utenti informazioni esaurienti sulle tariffe di roaming applicabili, in particolare sull'eurotariffa. Esso aggiorna inoltre senza indebito ritardo i suoi clienti in roaming sulle tariffe di roaming applicabili ad ogni variazione delle stesse.

Il fornitore del paese d'origine adotta le misure necessarie a garantire che tutti i clienti siano al corrente della disponibilità dell'eurotariffa. In particolare, detto fornitore comunica, in termini chiari e obiettivi, a tutti i clienti in roaming, entro 30 luglio 2007, le condizioni relative all'eurotariffa. Successivamente invia, a intervalli ragionevoli, un richiamo in tal senso a tutti i clienti che abbiano optato per un'altra tariffa.

Articolo 7

Vigilanza e applicazione

1.   Le autorità nazionali di regolamentazione verificano e vigilano sull'applicazione del presente regolamento all'interno del loro territorio.

2.   Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono al pubblico informazioni aggiornate sull'applicazione del presente regolamento, in particolare degli articoli 3 e 4, in modo da consentire alle parti interessate di accedervi agevolmente.

3.   Le autorità nazionali di regolamentazione, in vista del riesame di cui all'articolo 11, assicurano il monitoraggio dell'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, inclusi i messaggi SMS e MMS, anche nelle regioni di confine di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato. Esse vigilano altresì sulla particolare situazione di roaming involontario nelle regioni di confine degli Stati membri limitrofi e controllano l'eventuale impiego di tecniche di direzione del traffico a scapito dei consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano alla Commissione, con cadenza semestrale, i risultati di tale verifica, tra cui informazioni a parte sui clienti con contratto aziendale, i clienti con abbonamento e i clienti con schede ricaricabili.

4.   Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il potere di esigere che le imprese soggette agli obblighi di cui al presente regolamento forniscano tutte le informazioni pertinenti per l'attuazione e il rispetto del presente regolamento. Su richiesta, tali imprese forniscono le informazioni prontamente, attenendosi al calendario e al livello di dettaglio specificati dall'autorità nazionale di regolamentazione.

5.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa per garantire il rispetto del presente regolamento. In particolare, si avvalgono, se del caso, dei poteri di cui all'articolo 5 della direttiva accesso per assicurare un accesso e un'interconnessione adeguati al fine di garantire la connettività da punto a punto e l'interoperabilità dei servizi di roaming.

6.   Nel caso in cui riscontri una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di esigere l'immediata cessazione della violazione.

Articolo 8

Risoluzione di controversie

1.   Eventuali controversie che dovessero insorgere fra imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche in uno Stato membro in relazione agli obblighi sanciti dal presente regolamento sono soggette alle procedure nazionali per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva quadro.

2.   In caso di controversie irrisolte in cui siano coinvolti consumatori o utenti finali in relazione a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a garantire la possibilità di ricorso alle procedure extragiudiziali per la risoluzione di controversie di cui all'articolo 34 della direttiva servizio universale.

Articolo 9

Sanzioni

Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro 30 marzo 2008 e comunicano successivamente senza indugio le eventuali modifiche.

Articolo 10

Modifica della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)

All'articolo 1 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve eventuali misure specifiche adottate per la regolamentazione delle tariffe di roaming internazionale sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità.».

Articolo 11

Riesame

1.   La Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento entro 30 dicembre 2008 e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se sono stati conseguiti gli obiettivi del presente regolamento. Nella relazione la Commissione esamina l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura, ai clienti in roaming, di servizi di chiamate vocali e di trasmissione di dati, tra cui messaggi SMS e MMS, includendovi se del caso raccomandazioni sulla necessità di regolamentare tali servizi. A tal fine la Commissione può avvalersi delle informazioni fornite in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3.

2.   Nella relazione la Commissione esamina altresì, tenuto conto dell'andamento del mercato e in considerazione sia della concorrenza sia della protezione dei consumatori, l'eventuale necessità di prorogare la validità del presente regolamento oltre il periodo di cui all'articolo 13, o di modificarlo, tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei servizi di telefonia mobile vocale e di trasmissione di dati a livello nazionale e delle incidenze del presente regolamento sulla situazione concorrenziale degli operatori di piccole dimensioni, indipendenti o che hanno recentemente avviato la loro attività. Se la Commissione riscontra una siffatta necessità, presenta una proposta in tal senso al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 12

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 agosto 2007 l'identità delle autorità nazionali di regolamentazione responsabili dell'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore e scadenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade 30 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. MERKEL


(1)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 42.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 maggio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 giugno 2007.

(3)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(5)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(7)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/24/CE (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54).

(8)  GU L 114 del  8.5.2003, pag. 45.

(9)  GU C 165 del 11.7.2002, pag. 6.

(10)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 143.