ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 165

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
27 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

1

 

*

Regolamento (CE) n. 724/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

2

 

*

Regolamento (CE) n. 725/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

4

 

 

Regolamento (CE) n. 726/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

8

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica ( 1 )

21

 

*

Direttiva 2007/39/CE della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di diazinon ( 1 )

25

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/441/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

33

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 208/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità, in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea (GU L 61 del 28.2.2007)

35

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 209/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (GU L 61 del 28.2.2007)

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

27.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 723/2007 DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

recante adeguamento dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 63 e 64, l’articolo 65, paragrafo 2, e gli allegati VII e XI di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita si è verificato in Estonia nel corso del periodo compreso tra giugno e dicembre 2006. È pertanto opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o gennaio 2007 il coefficiente correttore applicabile, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui di seguito è stabilito come segue:

Estonia 83,4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 6).


27.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/2


REGOLAMENTO (CE) N. 724/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (1)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

In occasione degli allargamenti della Comunità del 1o gennaio 1995 e del 1o maggio 2004, il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (3) non è stato adeguato inserendovi le diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità nelle suddette date. Occorre aggiungere tali diciture nelle lingue in questione.

(2)

Per coerenza con il regolamento (CE) n. 725/2007 della Commissione (4), che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è così modificato:

1)

All'articolo 7, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

«La dichiarazione di spedizione emessa dall'organismo d'intervento di partenza reca una delle diciture che figurano nell'allegato»;

2)

Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(3)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

(4)  Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma

In spagnolo

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

In ceco

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

In danese

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

In tedesco

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

In estone

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

In greco

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

In inglese

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

In francese

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

In italiano

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

In lettone

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

In lituano

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

In ungherese

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

In maltese

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

In olandese

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

In polacco

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

In portoghese

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

In slovacco

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

In sloveno

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

In finlandese

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

In svedese

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.»


27.6.2007   

IT

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L 165/4


REGOLAMENTO (CE) N. 725/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2007

che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità, in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea (1)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (2) contiene diciture in tutte le lingue della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 2006. È opportuno inserirvi le diciture in bulgaro e in rumeno.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3149/92 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2007 (cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma

In bulgaro

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

In spagnolo

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

In ceco

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

In danese

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

In tedesco

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

In estone

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

In greco

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

In inglese

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

In francese

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

In italiano

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

In lettone

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

In lituano

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

In ungherese

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

In maltese

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

In olandese

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

In polacco

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

In portoghese

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

In rumeno

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

In slovacco

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

In sloveno

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

In finlandese

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

In svedese

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.»


27.6.2007   

IT

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L 165/6


REGOLAMENTO (CE) N. 726/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

41,5

MK

39,3

TR

94,9

ZZ

58,6

0707 00 05

JO

159,1

TR

100,2

ZZ

129,7

0709 90 70

IL

42,1

TR

88,0

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

53,1

TR

92,6

UY

68,9

ZA

53,3

ZZ

67,0

0808 10 80

AR

91,5

BR

80,6

CA

102,7

CL

86,6

CN

73,1

CO

90,0

NZ

99,1

US

112,0

UY

91,5

ZA

96,1

ZZ

92,3

0809 10 00

TR

195,4

ZZ

195,4

0809 20 95

TR

274,4

US

545,4

ZZ

409,9

0809 30 10, 0809 30 90

ZA

88,5

ZZ

88,5

0809 40 05

IL

251,6

ZZ

251,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


27.6.2007   

IT

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L 165/8


REGOLAMENTO (CE) N. 727/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2007

che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6 bis, paragrafo 2, e l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 disciplina la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, ovini e caprini e stabilisce le misure di eradicazione applicabili in seguito alla conferma di un’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini e nei caprini.

(2)

Nell’ottobre del 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla classificazione dei casi atipici di TSE in piccoli ruminanti. Nel suo parere l’EFSA conclude che è possibile stabilire una definizione operativa di scrapie atipica e fornisce gli elementi per la classificazione dei casi di scrapie. L’EFSA raccomanda inoltre di utilizzare i programmi di sorveglianza, inclusi test e campionamenti, in modo da consentire l’individuazione di tutte le forme di TSE nei piccoli ruminanti.

(3)

È pertanto opportuno introdurre definizioni delle TSE nei piccoli ruminanti, dei casi di scrapie, scrapie classica e scrapie atipica.

(4)

In base alle norme attuali, vale a dire l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001, qualora un animale macellato per il consumo umano risulti positivo a un test rapido, oltre alla carcassa risultata positiva al test sono distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa risultata positiva al test e le due carcasse immediatamente successive a quella risultata positiva al test.

(5)

La distruzione completa, nella stessa catena di macellazione, delle tre carcasse adiacenti alla carcassa risultata positiva al test rapido non è proporzionata al rischio. Tali carcasse vanno distrutte solo se il risultato del test rapido è confermato positivo o non conclusivo in seguito ad un’analisi eseguita con i metodi di riferimento.

(6)

In seguito all’individuazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un caprino nel 2005 e di tre casi atipici di TSE negli ovini dove non era possibile escludere la BSE, il regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dai regolamenti (CE) n. 214/2005 (2) e (CE) n. 1041/2006 (3) della Commissione, ha disposto un aumento dei programmi di sorveglianza dei caprini e degli ovini. Tali programmi di sorveglianza devono essere rivisti alla luce dei risultati di due anni di test intensificati che non hanno portato all’individuazione di casi aggiuntivi di BSE negli ovini o nei caprini. Al fine di garantire un’applicazione efficace dei programmi le prescrizioni di sorveglianza riviste devono essere applicabili a decorrere dal 1o luglio 2007.

(7)

I programmi di sorveglianza degli ovini e dei caprini vanno valutati e rivisti alla luce dei nuovi dati scientifici.

(8)

Visti i risultati della sorveglianza intensificata degli ovini e dei caprini, appare sproporzionata l’attuale politica severa di abbattimento e ripopolamento dei greggi affetti da TSE. Inoltre, per quanto riguarda il ripopolamento dei greggi infetti, diverse difficoltà ostacolano l’applicazione efficace delle misure in seguito all’individuazione della TSE in un gregge.

(9)

L’8 marzo 2007 l’EFSA ha adottato un parere relativo a taluni aspetti connessi al rischio di TSE negli ovini e nei caprini. Nel suo parere l’EFSA conclude che non vi sono indicazioni di un legame epidemiologico o molecolare tra scrapie classica e/o atipica e TSE negli esseri umani e che l’agente della BSE è l’unico agente di TSE identificato come zoonotico. Inoltre, l’EFSA ritiene che gli attuali test discriminanti, descritti nella legislazione comunitaria, da impiegare per distinguere tra scrapie e BSE siano affidabili per la distinzione tra BSE e scrapie classica e atipica.

(10)

Ulteriori fattori che confermano la necessità di rivalutare le misure di eradicazione della TSE nei piccoli ruminanti includono l’assenza di prove scientifiche che indichino la trasmissibilità della scrapie agli esseri umani, l’esclusione della BSE nei casi di TSE nei piccoli ruminanti e l’individuazione di casi atipici di TSE che hanno una diffusione limitata dell’infezione in un gregge ma che si riscontrano anche in ovini con genotipi considerati resistenti alla BSE e alla scrapie classica.

(11)

Come è noto, la struttura del settore degli ovini e dei caprini è diversa tra i diversi Stati membri della Comunità, quindi gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare politiche alternative, a condizione che siano stabilite norme armonizzate.

(12)

Il piano per le TSE della Commissione, adottato il 15 luglio 2005, stabilisce come uno degli obiettivi strategici la revisione delle misure di eradicazione per i piccoli ruminanti, tenendo conto dei nuovi strumenti diagnostici disponibili, ma garantendo nel contempo l’attuale livello di tutela del consumatore.

(13)

Il 13 luglio 2006 l’EFSA ha adottato un parere relativo ai programmi di selezione per la resistenza alle TSE degli ovini. Nel suo parere l’EFSA conclude che i programmi di selezione aumentano la resistenza delle popolazioni di ovini contro le TSE attualmente conosciute e quindi contribuiscono a migliorare la salute animale e la tutela dei consumatori. L’EFSA ha inoltre formulato raccomandazioni sulla determinazione del genotipo della proteina prionica.

(14)

L’articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre programmi di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE. È necessario introdurre prescrizioni minime armonizzate per tali programmi di allevamento.

(15)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

(16)

La decisione 2003/100/CE, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l’istituzione di programmi d’allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), è obsoleta, visto che le disposizioni da essa previste sono sostituite da quelle stabilite dal presente regolamento. Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica è pertanto opportuno abrogare tale decisione.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2003/100/CE è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 2), lettera b), dell’allegato del presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9.

(3)  GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 10.

(4)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.


ALLEGATO

Gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati come segue.

1)

Nell’allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:

a)

“caso indigeno di BSE”: un caso di encefalopatia spongiforme bovina per il quale non sia stata chiaramente dimostrata la sua derivazione da un’infezione precedente l’importazione dell’animale vivo;

b)

“tessuto adiposo distinto”: grasso corporeo interno ed esterno rimosso durante la macellazione e il sezionamento, in particolare il grasso fresco del cuore, dell’omento e dei reni di bovini, nonché il grasso proveniente dai laboratori di sezionamento;

c)

“coorte”: un gruppo di bovini comprendente sia:

i)

gli animali nati nella stessa mandria del bovino infetto e nei 12 mesi precedenti o seguenti la data di nascita del bovino infetto; nonché

ii)

gli animali che in qualunque momento del loro primo anno di vita sono stati allevati col bovino infetto durante il suo primo anno di vita;

d)

“caso di riferimento”: il primo animale di un’azienda, o di un gruppo definito dal punto di vista epidemiologico, in cui è stata accertata un’infezione da TSE;

e)

“TSE in piccoli ruminanti”: un caso di encefalopatia spongiforme trasmissibile individuato in un ovino o caprino in seguito ad un test di conferma di una proteina PrP anormale;

f)

“caso di scrapie”: un caso confermato di encefalopatia spongiforme trasmissibile individuato in un ovino o caprino dove è stata esclusa la BSE conformemente ai criteri di cui al manuale tecnico del laboratorio di riferimento comunitario sulla caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti (1);

g)

“caso di scrapie classica”: un caso di scrapie confermato, classificato come classico conformemente ai criteri di cui al manuale tecnico del laboratorio di riferimento comunitario sulla caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti;

h)

“caso di scrapie atipica”: un caso di scrapie confermato, che è diverso dalla scrapie classica in base ai criteri di cui al manuale tecnico del laboratorio di riferimento comunitario sulla caratterizzazione del ceppo di TSE nei piccoli ruminanti.

2)

Nell’allegato III, il capitolo A è modificato come segue:

a)

nella parte I, i punti 6.4 e 6.5 sono sostituiti dai seguenti:

«6.4.

Tutte le parti del corpo di un animale sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo, ivi compresa la pelle, sono eliminate conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1774/2002, salvo il materiale da conservare per la registrazione a norma del capitolo B, parte III.

6.5.

Nel caso di un animale macellato per il consumo umano e sottoposto al test rapido con esito positivo o non conclusivo vanno distrutte, nella stessa catena di macellazione, almeno la carcassa che precede immediatamente la carcassa con esito positivo o non conclusivo al test e le due carcasse immediatamente successive ad essa, conformemente a quanto previsto al punto 6.4. In deroga, gli Stati membri possono decidere di distruggere le suddette carcasse solo se il risultato del test rapido è confermato positivo o non conclusivo dagli esami di verifica di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.1, lettera b).»;

b)

la parte II è sostituita dalla seguente:

«II.   SORVEGLIANZA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI

1.   Norma generale

La sorveglianza degli ovini e dei caprini viene condotta conformemente ai metodi di laboratorio indicati nell’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b).

2.   Sorveglianza degli ovini e dei caprini macellati per il consumo umano

a)

Gli Stati membri in cui la popolazione di pecore e agnelle montate supera le 750 000 unità eseguono i test conformemente alle norme sul campionamento di cui al punto 4, utilizzando un campione annuo minimo di 10 000 ovini macellati per il consumo umano.

b)

Gli Stati membri in cui la popolazione di capre che hanno già figliato e di capre montate supera le 750 000 unità eseguono i test conformemente alle norme sul campionamento di cui al punto 4, utilizzando un campione annuo minimo di 10 000 caprini macellati per il consumo umano.

c)

Qualora uno Stato membro incontri difficoltà nel riunire un numero di ovini o caprini sani macellati sufficiente per raggiungere la dimensione minima del campione assegnatogli di cui alle lettere a) e b), può decidere di sostituire al massimo il 50 % del suo campione minimo effettuando test su ovini o caprini morti di età superiore ai 18 mesi, in ragione di uno ad uno, e in aggiunta al campione minimo di cui al punto 3. Uno Stato membro può inoltre decidere di sostituire al massimo il 10 % del campione minimo assegnatogli effettuando test su ovini o caprini abbattuti nel contesto di una campagna di eradicazione a un’età superiore a 18 mesi, in ragione di uno a uno.

3.   Sorveglianza degli ovini e dei caprini non macellati per il consumo umano

Gli Stati membri sottopongono a test, in conformità delle norme sul campionamento di cui al punto 4 e delle dimensioni minime del campione indicate alle tabelle A e B, gli ovini e i caprini morti o abbattuti, ma:

che non sono stati abbattuti nell’ambito di una campagna di eradicazione di una malattia, o

che non sono stati macellati per il consumo umano.

Tabella A

Popolazione di pecore e agnelle montate nello Stato membro

Dimensioni minime del campione di ovini morti (2)

> 750 000

10 000

100 000-750 000

1 500

40 000-100 000

100 % fino a 500

< 40 000

100 % fino a 100


Tabella B

Popolazione di capre che hanno già figliato e di capre montate nello Stato membro

Dimensioni minime del campione di caprini morti (3)

> 750 000

10 000

250 000-750 000

1 500

40 000-250 000

100 % fino a 500

< 40 000

100 % fino a 100

4.   Norme sul campionamento applicabili agli animali di cui ai punti 2 e 3

Gli animali devono aver superato i 18 mesi di età, oppure avere più di due incisivi permanenti già spuntati.

L’età degli animali viene calcolata in base alla dentizione, a segni evidenti di maturità o ad altre informazioni affidabili.

La scelta del campione avviene in modo da evitare una rappresentanza eccessiva di un qualsiasi gruppo in termini di origine, età, razza, tipo di produzione o qualsiasi altra caratteristica.

Il campionamento è rappresentativo di ciascuna regione e stagione. Viene evitato, laddove possibile, un campionamento multiplo nello stesso gregge. Negli anni successivi di campionamento, mediante i loro programmi di sorveglianza gli Stati membri mirano a sottoporre a test per la TSE tutte le aziende ufficialmente registrate che detengono oltre 100 animali e in cui non sono mai stati individuati casi di TSE.

Gli Stati membri istituiscono un sistema per controllare, in modo mirato o secondo altra procedura, che gli animali non siano sottratti al campionamento.

Gli Stati membri possono però decidere di escludere dal campionamento le zone remote nelle quali la densità degli animali è bassa e non vi è alcuna raccolta organizzata degli animali morti. Gli Stati membri che introducono tale deroga ne informano la Commissione, inviando un elenco delle zone interessate. La deroga non può comprendere più del 10 % della popolazione ovina e caprina dello Stato membro.

5.   Sorveglianza dei greggi infetti

Gli animali di età superiore a 18 mesi o ai quali sono spuntati oltre due incisivi permanenti, abbattuti per essere distrutti in conformità delle disposizioni di cui all’allegato VII, punto 2.3, lettera b), punto i) o ii), o punto 5, lettera a), sono sottoposti a test in seguito alla selezione di un campione casuale, secondo le dimensioni del campione indicate nella tabella che segue.

Numero di animali del gregge di età superiore ai 18 mesi o a cui sono spuntati oltre a due incisivi permanenti abbattuti per essere distrutti

Dimensione minima del campione

pari o inferiore a 70

tutti gli animali potenzialmente interessati

80

68

90

73

100

78

120

86

140

92

160

97

180

101

200

105

250

112

300

117

350

121

400

124

450

127

pari o superiore a 500

150

6.   Sorveglianza degli altri animali

Oltre ai programmi di sorveglianza di cui ai punti 2, 3 e 4, gli Stati membri possono, a titolo volontario, praticare la sorveglianza di altri animali, in particolare:

animali utilizzati per la produzione lattiero-casearia,

animali provenienti da paesi in cui sono stati registrati casi indigeni di TSE,

animali che hanno consumato mangimi potenzialmente contaminati,

animali nati o discendenti da femmine infette da TSE.

7.   Misure successive ai test sugli ovini e sui caprini

7.1.

Quando un ovino o caprino macellato per il consumo umano viene scelto per essere sottoposto al test di accertamento della TSE in conformità del punto 2, la bollatura sanitaria prevista dall’allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 non viene apposta sulla carcassa finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

7.2.

Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni di cui al punto 7.1, qualora sia operativo nel macello un sistema approvato dall’autorità competente e atto a garantire che tutte le parti degli animali possano essere rintracciate, e che nessuna parte degli animali sottoposti a test lasci il macello con apposta la bollatura sanitaria finché non sia stato ottenuto il risultato negativo del test rapido.

7.3.

Ogni parte del corpo dell’animale sottoposto a test, pelle compresa, viene conservata sotto controllo ufficiale finché non sia stato ottenuto un risultato negativo del test rapido, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale immediatamente distrutti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) o e), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

7.4.

Eccezion fatta per il materiale da trattenere per i registri di cui al capitolo B, parte III, del presente allegato, tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, compresa la pelle, sono immediatamente distrutte in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) o e), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

8.   Genotipizzazione

8.1.

Per ciascun caso di TSE accertato negli ovini viene determinato il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 154 e 171. I casi di TSE riscontrati in ovini con genotipi che codificano l’alanina in entrambi gli alleli nel codone 136, l’arginina in entrambi gli alleli nel codone 154 e l’arginina in entrambi gli alleli nel codone 171 sono immediatamente comunicati alla Commissione. Qualora il caso positivo di TSE riguardi una scrapie atipica, viene determinato il genotipo della proteina prionica per il codone 141.

8.2.

Oltre agli animali sottoposti a genotipizzazione in base alle disposizioni del punto 8.1, si procede a determinare il genotipo della proteina prionica per i codoni 136, 141, 154 e 171 di un campione minimo di ovini. Nel caso degli Stati membri con una popolazione adulta di ovini superiore ai 750 000 animali detto campione minimo deve comprendere almeno 600 animali. Per gli altri Stati membri il campione minimo comprende almeno 100 animali. I campioni possono essere prelevati da animali macellati per il consumo umano, da animali morti nell’allevamento o da animali vivi. Il campionamento dev’essere rappresentativo dell’intera popolazione di ovini.»

3)

L’allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

ERADICAZIONE DELL’ENCEFALOPATIA SPONGIFORME TRASMISSIBILE

CAPITOLO A

Misure a seguito della confermata presenza di TSE

1.

L’indagine di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), deve identificare:

a)

per i bovini:

tutti gli altri ruminanti presenti nell’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia,

tutti i discendenti di una femmina nella quale la malattia è stata accertata, nati dopo la manifestazione clinica della malattia nella madre o nel corso dei due anni che la precedono,

tutti gli animali appartenenti alla coorte dell’animale per il quale è stata accertata la malattia,

la possibile origine della malattia,

gli altri animali presenti presso l’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia o presso altre aziende che potrebbero essere stati infettati dall’agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l’agente patogeno della TSE nell’azienda o dall’azienda in questione;

b)

per gli ovini e i caprini:

tutti i ruminanti diversi da ovini e caprini presenti nell’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia,

nella misura in cui sono reperibili, i genitori, e nel caso delle femmine tutti gli embrioni, gli ovuli e l’ultima progenie dell’animale femmina per il quale è stata accertata la malattia,

tutti gli altri ovini e caprini dell’azienda dell’animale per il quale è stata accertata la malattia oltre a quelli di cui al secondo trattino,

la possibile origine della malattia e l’identificazione delle altre aziende in cui vi sono animali, embrioni od ovuli che abbiano potuto essere infettati dall’agente patogeno della TSE o essere stati esposti alla stessa fonte alimentare o alla stessa contaminazione,

il movimento di mangimi potenzialmente contaminati, di altri materiali o altri veicoli di trasmissione della malattia, che possano aver trasmesso l’agente patogeno della TSE nell’azienda o dall’azienda in questione.

2.

Le misure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), riguardano almeno:

2.1.

Nel caso di conferma della BSE in un bovino, l’abbattimento e la completa distruzione dei bovini individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera a), secondo e terzo trattino; lo Stato membro può tuttavia decidere:

di non abbattere e distruggere gli animali della coorte di cui al punto 1, lettera a), terzo trattino, se sono state fornite le prove che tali animali non hanno avuto accesso allo stesso nutrimento dell’animale infetto,

di differire l’abbattimento e la distruzione degli animali della coorte di cui al punto 1, lettera a), terzo trattino, fino alla fine della loro vita produttiva, purché si tratti di maschi tenuti in maniera continua presso un centro di raccolta dello sperma e possa essere garantita la loro completa distruzione successivamente alla morte.

2.2.

Ove si sospetti la presenza della TSE in un ovino o caprino di un’azienda di uno Stato membro, tutti gli altri ovini o caprini della stessa azienda sono sottoposti ad una limitazione ufficiale di movimento finché non saranno disponibili i risultati dell’indagine. Qualora si provi che l’azienda in cui si trovava l’animale quando è stata sospettata la presenza della TSE probabilmente non è la stessa in cui detto animale possa essere stato esposto alla malattia, l’autorità competente può decidere che le altre aziende o solo quella in cui si è verificata l’esposizione siano poste sotto controllo ufficiale a seconda delle informazioni epidemiologiche disponibili.

2.3.

Nel caso sia accertata la TSE in un ovino o caprino:

a)

se non è possibile escludere la presenza di BSE in seguito ai risultati di un prova interlaboratorio eseguita conformemente alla procedura di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), l’abbattimento e la completa distruzione di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati mediante l’indagine di cui al punto 1, lettera b), dal secondo al quinto trattino;

b)

se la presenza di BSE è esclusa conformemente alla procedura di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), in seguito alla decisione dell’autorità competente:

a seconda dei casi:

i)

l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli animali, embrioni e ovuli individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino. Le condizioni di cui al punto 3 sono applicabili all’azienda;

oppure

ii)

l’abbattimento e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ad eccezione di:

montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR,

pecore da riproduzione aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ e, ove tali pecore siano gravide al momento dell’indagine, gli agnelli successivamente nati se il loro genotipo corrisponde alle prescrizioni del presente trattino,

pecore aventi almeno un allelo ARR destinate esclusivamente alla macellazione,

se l’autorità competente decide in tal senso, ovini e caprini di età inferiore ai tre mesi destinati unicamente alla macellazione,

le condizioni di cui al punto 3 sono applicabili all’azienda;

oppure

iii)

lo Stato membro interessato può decidere di non abbattere e distruggere gli animali, individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, qualora sia difficile ottenere capi ovini di rimpiazzo di un genotipo noto, sia bassa la frequenza dell’allelo ARR nella razza o nell’azienda ovvero se ciò sia ritenuto necessario per evitare l’allevamento in consanguineità, oppure dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici. Le condizioni di cui al punto 4 sono applicabili all’azienda;

c)

in deroga alle misure di cui alla lettera b) e solo qualora il caso di TSE confermato su un’azienda sia un caso di scrapie atipica, lo Stato membro può decidere di applicare le misure di cui al punto 5;

d)

gli Stati membri possono decidere:

i)

di sostituire l’abbattimento e la distruzione di tutti gli animali di cui alla lettera b), punto i), mediante la macellazione per il consumo umano;

ii)

di sostituire l’abbattimento e la distruzione di tutti gli animali di cui alla lettera b), punto ii), mediante la macellazione per il consumo umano;

purché:

gli animali siano macellati all’interno del territorio dello Stato membro interessato,

tutti gli animali di età superiore a 18 mesi o a cui sono spuntati oltre due incisori permanenti e che sono macellati per il consumo umano siano sottoposti a test per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b);

e)

deve essere determinato il genotipo della proteina prionica degli ovini, fino ad un massimo di 50, abbattuti e distrutti o macellati per il consumo umano conformemente alla lettera b), punti i) e iii).

2.4.

Se l’animale infetto è stato introdotto da un’altra azienda, in base alla storia del caso lo Stato membro può decidere di applicare misure di eradicazione oltre che nell’azienda d’origine anche nell’azienda in cui è stata accertata l’infezione oppure invece che nell’azienda in cui è stata accertata l’infezione. Nel caso di terreni adibiti a pascoli comuni per più di un gregge, gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione delle misure a un singolo gregge, dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici. Quando più di un gregge sia tenuto nella stessa azienda, gli Stati membri possono decidere di limitare l’applicazione delle misure al gregge in cui è stata accertata la TSE, purché sia stato verificato che i diversi greggi sono rimasti isolati l’uno dall’altro e che la diffusione dell’infezione tra greggi per contatto diretto o indiretto risulta improbabile.

3.

In seguito all’applicazione in un’azienda delle misure di cui al punto 2.3, lettere a) e b), punti i) e ii):

3.1.

soltanto gli animali sotto elencati possono essere introdotti nelle aziende:

a)

ovini maschi del genotipo ARR/ARR;

b)

ovini femmine aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ;

c)

caprini, a condizione che:

i)

nell’azienda non siano presenti ovini da riproduzione diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b);

ii)

in seguito alla riduzione del gregge si sia proceduto a un’accurata pulizia e disinfezione di tutte le gabbie per animali presenti nei locali;

3.2.

soltanto lo sperma e gli embrioni specificati qui di seguito possono essere usati nelle aziende:

a)

sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;

b)

embrioni aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ;

3.3.

il movimento degli animali dall’azienda è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

il movimento di ovini ARR/ARR dall’azienda non è soggetto a nessuna restrizione;

b)

gli ovini aventi soltanto un allelo ARR possono essere spostati dall’azienda soltanto per essere inviati alla macellazione con destinazione al consumo umano o a fini di distruzione; tuttavia:

le pecore aventi un allelo ARR e nessun allelo VRQ possono essere spostate verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell’applicazione delle misure di cui al punto 2.3, lettera b), punto ii), o al punto 4,

se l’autorità competente lo decide, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un’altra azienda al solo scopo dell’ingrasso prima della macellazione; l’azienda di destinazione non deve contenere ovini o caprini diversi da quelli sottoposti a ingrasso prima della macellazione e non può inviare ovini o caprini vivi verso altre aziende, tranne che per la macellazione immediata;

c)

i caprini possono essere spostati a condizione che l’azienda sia sottoposta a una sorveglianza intensificata delle TSE, compreso il test di tutti i caprini con età superiore a 18 mesi e:

i)

macellati per il consumo umano alla fine della loro vita produttiva; oppure

ii)

morti o abbattuti nell’azienda, e conformi ai criteri di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 3;

d)

se lo Stato membro lo decide, gli agnelli e i capretti di età inferiore ai tre mesi possono essere spostati dall’azienda per essere avviati alla macellazione immediata per il consumo umano.

3.4.

Le restrizioni di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 continuano ad applicarsi all’azienda per un periodo di due anni a decorrere da:

a)

la data in cui tutti gli ovini dell’azienda hanno conseguito lo stato ARR/ARR; oppure

b)

l’ultima data in cui un ovino o un caprino è stato tenuto nell’azienda; oppure

c)

la data in cui è iniziata la sorveglianza intensificata delle TSE di cui al punto 3.3, lettera c); oppure

d)

la data in cui tutti i montoni da riproduzione presenti nell’azienda siano del genotipo ARR/ARR e tutte le pecore da riproduzione abbiano almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ, a condizione che durante il periodo di due anni si ottengano risultati negativi dal test TSE per i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi:

un campione annuale degli ovini macellati per il consumo umano alla fine della loro vita produttiva in conformità delle dimensioni del campione indicate alla tabella di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, e

tutti gli ovini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, morti o abbattuti presso l’azienda.

4.

In seguito all’applicazione ad un’azienda delle misure di cui al punto 2.3, lettera b), punto iii), e per un periodo di due anni riproduttivi dopo l’individuazione dell’ultimo caso di TSE:

a)

vanno identificati tutti gli ovini e i caprini nell’azienda;

b)

tutti gli ovini e i caprini nell’azienda possono essere spostati unicamente all’interno del territorio dello Stato membro interessato ai fini della macellazione per il consumo umano o della distruzione; tutti gli animali di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano devono essere sottoposti al test per l’individuazione della TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b);

c)

l’autorità competente garantisce che gli embrioni e gli ovuli non siano spostati dall’azienda;

d)

nell’azienda possono essere utilizzati solo lo sperma di montoni del genotipo ARR/ARR e gli embrioni aventi almeno un allelo ARR e nessun allelo VRQ;

e)

tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi morti o abbattuti nell’azienda devono essere sottoposti al test per l’individuazione della TSE;

f)

possono essere introdotti nell’azienda solo gli ovini maschi del genotipo ARR/ARR e gli ovini femmine da aziende in cui non sono mai stati individuati casi di TSE oppure da greggi che soddisfano le condizioni di cui al punto 3.4;

g)

possono essere introdotti nell’azienda solo i caprini da aziende in cui non sono mai stati individuati casi di TSE oppure da greggi che soddisfano le condizioni di cui al punto 3.4;

h)

tutti gli ovini e i caprini nell’azienda sono soggetti alle restrizioni speciali di pascolo da stabilire dall’autorità competente dopo aver considerato tutti i fattori epidemiologici;

i)

in deroga alla lettera b), se l’autorità competente lo decide, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un’altra azienda nello stesso Stato membro al solo scopo dell’ingrasso prima della macellazione, a condizione che l’azienda di destinazione non contenga ovini o caprini diversi da quelli sottoposti a ingrasso prima della macellazione e non invii ovini o caprini vivi verso altre aziende, tranne che per la macellazione immediata.

5.

In seguito all’applicazione della deroga di cui al punto 2.3, lettera c), sono di applicazione le misure seguenti:

a)

o l’abbattimento e la completa distruzione di tutti gli animali, degli embrioni e degli ovuli individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino; gli Stati membri possono decidere di determinare il genotipo della proteina prionica degli ovini che sono stati abbattuti e distrutti;

b)

o, per un periodo di due anni riproduttivi dopo l’individuazione dell’ultimo caso di TSE, almeno le misure seguenti:

i)

devono essere identificati tutti gli ovini e i caprini nell’azienda;

ii)

l’azienda deve essere sottoposta ad una sorveglianza TSE intensificata per un periodo di due anni, e devono essere sottoposti a test tutti gli ovini e caprini di età superiore a 18 mesi e abbattuti per il consumo umano e tutti gli ovini e caprini di età superiore a 18 mesi morti o abbattuti presso l’azienda;

iii)

l’autorità competente garantisce che gli ovini e i caprini vivi, gli embrioni e gli ovuli dell’azienda non siano trasferiti ad altri Stati membri o paesi terzi.

6.

Gli Stati membri che applicano le misure di cui al punto 2.3, lettera b), punto iii), o le deroghe di cui al punto 2.3, lettere c) e d), presentano alla Commissione un resoconto delle condizioni e dei criteri usati per concederle. Qualora siano individuati ulteriori casi di TSE nei greggi a cui sono applicate le deroghe, vanno riviste le condizioni di concessione di tali deroghe.

CAPITOLO B

Prescrizioni minime per un programma di allevamento di ovini resistenti alle TSE conforme all’articolo 6 bis

PARTE 1

Obblighi generali

1.

Il programma di allevamento deve concentrarsi su greggi di elevato valore genetico.

2.

Si istituisce una base di dati contenente almeno le informazioni seguenti:

a)

identità, razza e numero di animali in tutti i greggi partecipanti al programma di allevamento;

b)

identificazione dei singoli animali sottoposti a campionamento nell’ambito del programma di allevamento;

c)

risultati di eventuali test di genotipizzazione.

3.

Deve essere stabilito un sistema di certificazione uniforme in cui il genotipo di ciascun animale sottoposto a campionamento nel programma di allevamento sia certificato mediante riferimento al suo numero di identificazione individuale.

4.

Deve essere istituito un sistema per l’identificazione degli animali e dei campioni, per il trattamento dei campioni e per la consegna dei risultati che minimizzi la possibilità dell’errore umano. L’efficacia di tale sistema è sottoposta a controlli casuali effettuati su base periodica.

5.

La genotipizzazione del sangue o di altri tessuti raccolti ai fini del programma di allevamento va effettuata nei laboratori approvati nell’ambito di tale programma.

6.

L’autorità competente dello Stato membro può assistere le associazioni di allevamento nell’istituzione di banche genetiche di sperma, ovuli e/o embrioni rappresentativi dei genotipi della proteina prionica che potrebbero diventare rari a causa del programma di allevamento.

7.

Saranno istituiti programmi di allevamento per ciascuna razza tenendo conto di:

a)

frequenza dei diversi alleli di una razza;

b)

rarità della razza;

c)

prevenzione della riproduzione in consanguineità e della deriva genetica.

PARTE 2

Norme specifiche per i greggi partecipanti

1.

Il programma di allevamento deve mirare ad aumentare la frequenza dell’allelo ARR all’interno del gregge di ovini, riducendo nel contempo la prevalenza di quegli alleli che hanno dimostrato di contribuire alla sensibilità alle TSE.

2.

Le prescrizioni minime per i greggi partecipanti sono le seguenti:

a)

occorre identificare individualmente, utilizzando mezzi sicuri, tutti gli animali del gregge che devono essere genotipizzati;

b)

occorre genotipizzare tutti i montoni del gregge prima che essi siano impiegati per la riproduzione;

c)

qualsiasi animale maschio portatore dell’allelo VRQ deve essere macellato o castrato entro sei mesi della determinazione del suo genotipo; tali animali possono lasciare l’azienda al solo scopo della macellazione;

d)

gli animali femmine portatori dell’allelo VRQ possono lasciare l’azienda al solo scopo della macellazione;

e)

gli animali maschi, inclusi i donatori di sperma utilizzati per l’inseminazione artificiale, diversi da quelli certificati nell’ambito del programma di allevamento non possono essere utilizzati per la riproduzione all’interno del gregge.

3.

Gli Stati membri possono decidere di concedere deroghe alle prescrizioni di cui al punto 2, lettere c) e d), ai fini della tutela delle razze e delle caratteristiche di riproduzione.

4.

Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse a norma del punto 3 e dei criteri utilizzati.

PARTE 3

Quadro di riconoscimento dello status di resistente alle TSE dei greggi di ovini

1.

Il quadro riconosce lo status di resistente alle TSE dei greggi di ovini che, in seguito alla partecipazione al programma di allevamento di cui all’articolo 6 bis, soddisfano i criteri prescritti dal programma.

Tale riconoscimento è concesso in base ai due seguenti livelli minimi:

a)

greggi di livello I: greggi composte unicamente da pecore con genotipo ARR/ARR;

b)

greggi di livello II: greggi la cui progenie discende esclusivamente da montoni con genotipo ARR/ARR.

Gli Stati membri possono decidere di concedere il riconoscimento in base ad ulteriori livelli per tenere conto dei requisiti nazionali.

2.

Un campionamento casuale su base periodica su ovini provenienti da greggi resistenti alla TSE è realizzato:

a)

nell’allevamento o al macello, per verificare il genotipo;

b)

nel caso di greggi di livello I, in animali di età superiore ai 18 mesi, al macello, per rilevare la presenza di TSE conformemente all’allegato III.

PARTE 4

Relazioni da trasmettere alla Commissione da parte degli Stati membri

Gli Stati membri che introducono programmi nazionali di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE devono notificare alla Commissione le prescrizioni di tali programmi e devono trasmettere una relazione annuale sui progressi raggiunti. La relazione per ogni anno di calendario deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell’anno successivo.»

4)

Nell’allegato X, il capitolo C è modificato come segue:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Campionamento

Qualsiasi campione che si intenda esaminare per verificare la presenza di una TSE deve essere prelevato utilizzando i metodi e i protocolli indicati nell’ultima edizione del Manuale sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell’Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE) (di seguito “il manuale”). Oltre a, o in assenza di, metodi e protocolli dell’OIE e affinché vi sia materiale sufficiente, l’autorità competente deve garantire l’uso di metodi e protocolli di campionamento in conformità degli orientamenti emessi dal laboratorio comunitario di riferimento. In particolare l’autorità competente deve raccogliere i tessuti appropriati, conformemente ai pareri scientifici disponibili e alle linee guida del laboratorio di riferimento comunitario, al fine di garantire l’individuazione di tutti i ceppi noti di TSE nei piccoli ruminanti e deve conservare almeno la metà dei tessuti raccolti al fresco, ma non congelati, finché il test rapido non risulti negativo. Qualora il risultato sia positivo o non conclusivo, i tessuti residui possono essere trattati conformemente alle linee guida del laboratorio di riferimento comunitario.

I campioni vanno contrassegnati correttamente, in modo da identificare l’animale sottoposto a campionamento.»;

b)

al punto 3.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)   Sorveglianza della TSE

I campioni provenienti da ovini e caprini e inviati ai laboratori a fini di controllo, conformemente alle disposizioni dell’allegato III, capitolo A, parte II (Sorveglianza negli ovini e nei caprini), sono sottoposti a test rapido utilizzando i metodi e i protocolli appropriati, conformemente ai pareri scientifici disponibili e alle linee guida del laboratorio di riferimento comunitario, al fine di garantire l’individuazione di tutti i ceppi noti di TSE.

Se il test rapido dà un risultato positivo o non conclusivo, i campioni di tessuti sono immediatamente inviati a un laboratorio ufficiale per gli esami di verifica mediante immunocitochimica, immunocolorazione o rilevazione delle caratteristiche fibrille mediante microscopia elettronica, come indicato alla lettera a). Se il risultato dell’esame di verifica è negativo o non conclusivo, si procede a ulteriori analisi di verifica, conformemente alle linee guida fornite dal laboratorio comunitario di riferimento.

Se l’esito di uno degli esami suddetti è positivo, l’animale è considerato un caso confermato di TSE.»;

c)

al punto 3.2, lettera c), punto ii), il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori test dei campioni positivi di TSE individuati nei greggi infetti nella stessa azienda vanno effettuati almeno sui due primi casi positivi di TSE rilevati ogni anno successivo al caso di riferimento.»


(1)  http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm»

(2)  Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di ovini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.

(3)  Le dimensioni del campione sono stabilite in modo da tener conto della grandezza delle popolazioni di caprini di ciascuno Stato membro e dovrebbero indicare obiettivi raggiungibili.


DIRETTIVE

27.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/21


DIRETTIVA 2007/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2007

che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’elaborazione da parte degli Stati membri di relazioni di attuazione pratica quali basi delle relazioni periodiche della Commissione sull’attuazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è contemplata dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3), nonché dalle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 di detta direttiva, vale a dire le direttive 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (4), 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (5), 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (6), 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (7), 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (8), 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (9), 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (10), 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (11), 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (12), 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (13), 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (14), 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (15), 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (16), 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (17), 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (18), 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (19), 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (20).

(2)

Una relazione di attuazione è prescritta anche dalle direttive del Consiglio 91/383/CEE, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale (21), 92/29/CEE, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (22) e 94/33/CE, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (23).

(3)

Le disposizioni relative all’elaborazione di relazioni che figurano nelle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE nonché nelle direttive 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE non sono uniformi per quanto riguarda sia le scadenze sia il contenuto.

(4)

Gli obblighi imposti agli Stati membri di presentare una relazione sull’attuazione pratica e alla Commissione di redigere una relazione sulla base delle relazioni nazionali, costituiscono una fase importante del ciclo legislativo e consentono di effettuare un bilancio e una valutazione dei diversi aspetti dell’attuazione pratica delle direttive. È pertanto opportuno estendere tale obbligo alle direttive che non prevedono la presentazione di relazioni, vale a dire la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (24), la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (25), nonché la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (26).

(5)

Occorre quindi uniformare le disposizioni della direttiva 89/391/CEE, delle direttive particolari a norma del suo articolo 16, paragrafo 1 e delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE.

(6)

La comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» prevede l’elaborazione di proposte legislative volte a semplificare e a razionalizzare le relazioni di attuazione. Tale aspetto è stato inoltre individuato come una delle priorità per la semplificazione della legislazione comunitaria nel contesto dei lavori da intraprendere nel quadro dell’iniziativa sul miglioramento della legislazione.

(7)

È opportuno semplificare la procedura armonizzando le scadenze per la presentazione delle relazioni sull’attuazione pratica alla Commissione e prescrivendo una sola relazione di attuazione pratica, costituita da una parte generale, applicabile a tutte le direttive, e da capitoli specifici relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva. Tali disposizioni e, in particolare, l’introduzione di un nuovo articolo 17 bis nella direttiva 89/391/CEE consentiranno inoltre di includere nell’obbligo di presentare una relazione di attuazione le direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE che non contemplano la redazione di relazioni, vale a dire le direttive 2000/54/CE e 2004/37/CE, nonché tutte le future direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE.

(8)

La periodicità per l’elaborazione delle relazioni da parte degli Stati membri e per la presentazione delle stesse alla Commissione dovrebbe essere cinque anni. La prima relazione dovrebbe eccezionalmente coprire un periodo più lungo. La struttura delle relazioni dovrebbe essere coerente per consentirne l’utilizzo; le relazioni dovrebbero essere redatte sulla base di un questionario definito dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e includere pertinenti informazioni sugli sforzi preventivi compiuti negli Stati membri, in modo da consentire alla Commissione di valutare adeguatamente come funzioni in pratica la legislazione, tenendo conto delle eventuali pertinenti conclusioni della Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro nonché della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

(9)

A norma dell’articolo 138, paragrafo 2 del trattato la Commissione ha consultato le parti sociali a livello comunitario sul possibile orientamento di un’azione comunitaria a tale riguardo.

(10)

In seguito a tale consultazione la Commissione ha ritenuto opportuna un’azione comunitaria e ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta prevista a norma dell’articolo 138, paragrafo 3 del trattato.

(11)

Al termine della seconda fase di consultazione le parti sociali non hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare il processo che può condurre alla conclusione di un accordo a norma dell’articolo 138, paragrafo 4 del trattato.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per trasporre le modifiche previste dalla presente direttiva che potrebbero, ove opportuno e tenuto conto della specifica natura della presente direttiva, assumere la forma di misure amministrative,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 89/391/CEE

Nella direttiva 89/391/CEE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Relazioni di attuazione

1.   Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione un’unica relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nonché delle direttive particolari a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, indicando il parere delle parti sociali. La relazione fornisce una valutazione dei vari aspetti relativi all’attuazione pratica delle varie direttive nonché, ove appropriati e disponibili, dati disaggregati per genere.

2.   La struttura della relazione, unitamente ad un questionario che ne precisa il contenuto, è definita dalla Commissione in cooperazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

La relazione è costituita da una parte generale, relativa alle disposizioni della presente direttiva collegate ai principi e agli aspetti comuni applicabili a tutte le direttive di cui al paragrafo 1.

La parte generale è integrata da capitoli specifici sull’attuazione degli aspetti particolari di ogni direttiva, compresi indicatori specifici, ove disponibili.

3.   La struttura della relazione, unitamente al questionario summenzionato, viene inviata agli Stati membri dalla Commissione almeno sei mesi prima della fine del periodo oggetto della relazione. La relazione è presentata alla Commissione entro dodici mesi dalla fine del periodo di cinque anni in essa esaminato.

4.   Sulla base di tali relazioni la Commissione effettua una valutazione complessiva dell’attuazione delle direttive in questione per quanto riguarda la loro rilevanza, delle ricerche e delle nuove conoscenze scientifiche verificatisi nei diversi ambiti. Entro 36 mesi dalla fine del periodo quinquennale, la Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dei risultati di tale valutazione e, se del caso, di tutte le iniziative volte a migliorare il funzionamento del quadro normativo.

5.   La prima relazione verte sul periodo dal 2007 al 2012 compreso.»

Articolo 2

Modifiche delle direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE

1.   Nella direttiva 83/477/CEE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Relazione di attuazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.»;

2.   nella direttiva 91/383/CEE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Relazione di attuazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.»;

3.   nella direttiva 92/29/CEE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Relazione di attuazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.»;

4.   nella direttiva 94/33/CE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Relazione di attuazione

Ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva nella forma di un capitolo specifico della relazione unica di cui all’articolo 17 bis, paragrafi da 1 a 3 della direttiva 89/391/CEE che costituisce la base della valutazione che la Commissione deve effettuare a norma dell’articolo 17 bis, paragrafo 4.».

Articolo 3

Abrogazione

Con effetto dal 27 giugno 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

1)

articolo 18, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/391/CEE;

2)

articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/654/CEE;

3)

articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/655/CEE;

4)

articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 89/656/CEE;

5)

articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 90/269/CEE;

6)

articolo 11, paragrafi 3 e 4 della direttiva 90/270/CEE;

7)

articolo 10, paragrafi 3 e 4 della direttiva 91/383/CEE;

8)

articolo 9, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/29/CEE;

9)

articolo 14, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/57/CEE;

10)

articolo 11, paragrafi 4 e 5 della direttiva 92/58/CEE;

11)

articolo 14, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 92/85/CEE;

12)

articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 92/91/CEE;

13)

articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 92/104/CEE;

14)

articolo 13, paragrafi 3 e 4 della direttiva 93/103/CE;

15)

articolo 17, paragrafi 4 e 5 della direttiva 94/33/CE;

16)

articolo 15 della direttiva 98/24/CE;

17)

articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 1999/92/CE;

18)

articolo 13 della direttiva 2002/44/CE;

19)

articolo 16 della direttiva 2003/10/CE;

20)

articolo 12 della direttiva 2004/40/CE;

21)

articolo 12 della direttiva 2006/25/CE.

Articolo 4

Attuazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2012.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

G. GLOSER


(1)  Parere espresso il 17 gennaio 2006.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 30 maggio 2007.

(3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.

(5)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 46).

(6)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

(7)  GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9.

(8)  GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14.

(9)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.

(10)  GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

(11)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(12)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.

(13)  GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10.

(14)  GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1.

(15)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(16)  GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57.

(17)  GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

(18)  GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.

(19)  GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1.

(20)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.

(21)  GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

(22)  GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(23)  GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.

(24)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(25)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

(26)  GU L 263 del 24.9.1983, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 48).


27.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/25


DIRETTIVA 2007/39/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2007

che modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di diazinon

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale (1), compresi gli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Lo Stato membro relatore ha informato la Commissione del fatto che potrebbe rivelarsi necessario rivedere le quantità massime di residui (QMR) di diazinon stabilite dalla direttiva 90/642/CEE, date le preoccupazioni in merito all'assunzione da parte dei consumatori. Alla Commissione sono state presentate proposte di revisione delle QMR comunitarie.

(2)

Le QMR comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabilite e valutate secondo procedure analoghe. Il Codex prevede una serie di QMR per il diazinon. Alla luce dei nuovi dati relativi al rischio per i consumatori, lo Stato membro relatore ha valutato le QMR comunitarie anche sulla base delle QMR raccomandate dal Codex.

(3)

L'esposizione, per tutta la vita e a breve termine, dei consumatori al diazinon attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (2). È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(4)

Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori al diazinon attraverso i singoli prodotti alimentari che possono contenerne residui. Si è concluso che la presenza di residui dell'antiparassitario a un livello pari o inferiore alle nuove QMR non è tale da provocare effetti tossici acuti.

(5)

È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui all'allegato II della direttiva 90/642/CEE, per consentire una sorveglianza e un controllo adeguati del rispetto del divieto del suo impiego e proteggere il consumatore.

(6)

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

(7)

L'allegato II della direttiva 90/642/CEE deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 dicembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

(2)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare) (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative al diazinon sono sostituite dalle seguenti:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

«Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Diazinon

1.   

Frutta fresca, secca e non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

i)

AGRUMI

0,01 (1)

Pompelmi

 

Limoni

 

Limette

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

Arance

 

Pomeli

 

Altri

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

 

Mandorle

0,05

Noci del Brasile

 

Noci di acagiù

 

Castagne e marroni

 

Noci di cocco

 

Nocciole

 

Noci del Queensland

 

Noci pecan

 

Pinoli

 

Pistacchi

 

Noci comuni

 

Altra

0,01 (1)

iii)

POMACEE

0,01 (1)

Mele

 

Pere

 

Cotogne

 

Altre

 

iv)

DRUPACEE

0,01 (1)

Albicocche

 

Ciliegie

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

Prugne

 

Altre

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

a)

Uve da tavola e uve da vino

0,01 (1)

Uve da tavola

 

Uve da vino

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

0,01 (1)

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

0,01 (1)

More di rovo

 

More palustri

 

More-lamponi (loganberry)

 

Lamponi

 

Altre

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

Mirtilli neri

 

Mirtilli rossi

0,2

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

Uva spina

 

Altre

0,01 (1)

e)

Bacche e frutti selvatici

0,01 (1)

vi)

FRUTTA VARIA

 

Avocadi

 

Banane

 

Datteri

 

Fichi

 

Kiwi

 

Kumquat

 

Litchi

 

Manghi

 

Olive (da tavola)

 

Olive (da olio)

 

Papaia

 

Frutti della passione

 

Ananas

0,3

Melagrane

 

Altra

0,01 (1)

2.   

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

Barbabietole

 

Carote

 

Manioca

 

Sedani rapa

 

Rafano

 

Topinambur

 

Pastinaca

 

Prezzemolo a grossa radice

 

Ravanelli

0,1

Salsefrica o barba di becco

 

Patate dolci

 

Navoni-rutabaga

 

Rape

 

Igname

 

Altri

0,01 (1)

ii)

ORTAGGI A BULBO

 

Agli

 

Cipolle

0,05

Scalogni

 

Cipolline

 

Altri

0,01 (1)

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

a)

Solanacee

 

Pomodori

 

Peperoni

0,05

Melanzane

 

Gombo

 

Altri

0,01 (1)

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,01 (1)

Cetrioli

 

Cetriolini

 

Zucchine

 

Altre

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01 (1)

Meloni

 

Zucche

 

Cocomeri

 

Altre

 

d)

Mais dolce

0,02

iv)

CAVOLI

 

a)

Cavoli a infiorescenza

0,01 (1)

Cavoli broccoli

 

Cavolfiori

 

Altri

 

b)

Cavoli a testa

 

Cavoletti di Bruxelles

 

Cavoli cappucci

0,5

Altri

0,01 (1)

c)

Cavoli a foglia

 

Cavoli cinesi

0,05

Cavoli ricci

 

Altri

0,01 (1)

d)

Cavoli rapa

0,2

v)

ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE

0,01 (1)

a)

Lattughe e simili

 

Crescione

 

Dolcetta

 

Lattuga

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

Rucola

 

Foglie e steli di brassica

 

Altre

 

b)

Spinaci e simili

 

Spinaci

 

Bietole da foglia e da costa

 

Altri

 

c)

Crescione acquatico

 

d)

Cicoria Witloof

 

e)

Erbe

 

Cerfoglio

 

Erba cipollina

 

Prezzemolo

 

Foglie di sedano

 

Altre

 

vi)

LEGUMI (freschi)

0,01 (1)

Fagioli (non sgranati)

 

Fagioli (sgranati)

 

Piselli (non sgranati)

 

Piselli (sgranati)

 

Altri

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,01 (1)

Asparagi

 

Cardi

 

Sedani

 

Finocchi

 

Carciofi

 

Porri

 

Rabarbaro

 

Altri

 

viii)

FUNGHI

0,01 (1)

a)

Funghi coltivati

 

b)

Funghi selvatici

 

3.

Legumi da granella

0,01 (1)

Fagioli

 

Lenticchie

 

Piselli

 

Lupini

 

Altri

 

4.

Semi oleosi

0,02 (1)

Semi di lino

 

Arachidi

 

Semi di papavero

 

Semi di sesamo

 

Semi di girasole

 

Semi di colza

 

Semi di soia

 

Semi di senape

 

Semi di cotone

 

Semi di canapa

 

Altri

 

5.

Patate

0,01 (1)

Patate precoci

 

Patate tardive

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,02 (1)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

0,5


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

27.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2007/441/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In una lettera del 9 ottobre 2006, protocollata dal segretariato generale della Commissione l’11 ottobre 2006, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), che disciplinano il diritto di un soggetto passivo di detrarre l’IVA versata sull’acquisto e a quelle che impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati a scopo privato.

(2)

La direttiva 77/388/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE.

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri, con lettera del 28 febbraio 2007, la richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 21 novembre 2006, la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare la richiesta.

(4)

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA imposta su beni e i servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA un bene professionale destinato a uso privato.

(5)

L’uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e, anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione ai veicoli che non sono interamente utilizzati a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che una percentuale del 40 % sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a questa restrizione. Tali misure possono essere giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’IVA e di evitare l’evasione mediante contabilizzazione scorretta.

(6)

Tali misure di deroga dovrebbero essere limitate nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali relative all’uso professionale.

(7)

Il 4 novembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE, ora 2006/112/CE, per quanto riguarda il diritto a detrarre l’IVA (3). Le misure di deroga dovrebbero avere fine all’entrata in vigore della direttiva proposta, se tale data è precedente a quella indicata nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a limitare al 40 % il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è anche tenuta a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 3

Le spese relative ai veicoli sono escluse dalla restrizione del diritto a detrazione autorizzato dalla presente decisione se il veicolo rientra in una delle seguenti categorie:

il veicolo rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo nell’esercizio della sua attività,

il veicolo viene utilizzato come taxi,

il veicolo viene utilizzato a fini di formazione da una scuola guida,

il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing,

il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

Articolo 4

Le spese relative ai veicoli in questione coprono acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a motore — trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Articolo 6

Una valutazione che copra i primi due anni dell’applicazione della presente decisione, compresa una revisione della percentuale di restrizione applicata, viene presentata alla Commissione dopo il secondo anniversario della presente decisione, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

Articolo 7

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possono beneficiare della detrazione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque il 31 dicembre 2010.

Articolo 8

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

(2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

(3)  GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10.


Rettifiche

27.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/35


Rettifica del regolamento (CE) n. 208/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che adegua il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità, in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61 del 28 febbraio 2007 )

La pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale sopra citata è annullata.


27.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/35


Rettifica del regolamento (CE) n. 209/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 61 del 28 febbraio 2007 )

La pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale sopra citata è annullata.