ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/436/CE, Euratom |
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Commissione |
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2007/437/CE |
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Decisione della Commissione, del 19 giugno 2007, concernente la non iscrizione dell’haloxyfop-R nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2007) 2548] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 709/2007 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 22 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
41,5 |
TR |
95,8 |
|
ZZ |
68,7 |
|
0707 00 05 |
JO |
159,1 |
TR |
151,2 |
|
ZZ |
155,2 |
|
0709 90 70 |
TR |
86,3 |
ZZ |
86,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
55,4 |
TR |
92,6 |
|
UY |
68,9 |
|
ZA |
61,2 |
|
ZZ |
69,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,6 |
BR |
105,1 |
|
CA |
102,7 |
|
CL |
82,7 |
|
CN |
105,4 |
|
CO |
90,0 |
|
NZ |
98,7 |
|
US |
108,9 |
|
UY |
47,1 |
|
ZA |
98,5 |
|
ZZ |
94,0 |
|
0809 10 00 |
TR |
197,2 |
ZZ |
197,2 |
|
0809 20 95 |
TR |
274,0 |
US |
368,8 |
|
ZZ |
321,4 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
CL |
101,4 |
US |
149,4 |
|
ZA |
88,5 |
|
ZZ |
113,1 |
|
0809 40 05 |
IL |
251,3 |
US |
222,0 |
|
ZZ |
236,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 710/2007 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2007
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 638/2007 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
(3) GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 148 del 9.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 23 giugno 2007
(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
20,70 |
5,95 |
1701 11 90 (1) |
20,70 |
11,46 |
1701 12 10 (1) |
20,70 |
5,76 |
1701 12 90 (1) |
20,70 |
10,94 |
1701 91 00 (2) |
23,43 |
14,01 |
1701 99 10 (2) |
23,43 |
9,00 |
1701 99 90 (2) |
23,43 |
9,00 |
1702 90 99 (3) |
0,23 |
0,41 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 711/2007 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2007
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel mese di giugno 2007 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel mese di giugno 2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 e, per quanto riguarda il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste. |
(3) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel mese di giugno 2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 riguardano, per alcuni contingenti, quantità inferiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare le quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere alla quantità fissata per il sottoperiodo contingentale successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2007 e, per quanto riguarda il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
2. Le quantità per le quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007, sono fissate nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
N. del gruppo |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2007-30.9.2007 (%) |
Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.10.2007-31.12.2007 (kg) |
1 |
09.4211 |
5,718616 |
— |
2 |
09.4212 |
27 783 000 |
|
4 |
09.4214 |
23,955918 |
— |
5 |
09.4215 |
57,314324 |
— |
6 |
09.4216 |
276 463 |
|
7 |
09.4217 |
18,881304 |
— |
8 |
09.4218 |
2 484 800 |
N. del gruppo |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2007-30.6.2008 (%) |
3 |
09.4213 |
6,006354 |
(1) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.
(2) Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.
23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 712/2007 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2007
relativo all’apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6 e l’articolo 24, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (2), prevede che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento avvenga mediante gara e a condizioni di prezzo che consentano di evitare perturbazioni del mercato. |
(2) |
Gli Stati membri dispongono di scorte di intervento per il granturco, il frumento tenero, l’orzo e la segala. Per soddisfare il fabbisogno del mercato, è opportuno che dette scorte di cereali degli Stati membri siano rese disponibili sul mercato interno. A tal fine occorre aprire gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. È opportuno che ognuna di tali gare sia considerata una gara a sé stante. |
(3) |
È necessario prevedere alcune deroghe alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93 per quanto concerne il livello della garanzia di buon fine richiesta. A tale riguardo occorre fissare la garanzia ad un livello sufficiente. |
(4) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
(5) |
Per una gestione efficace del sistema, occorre prevedere che la trasmissione delle informazioni chieste dalla Commissione avvenga per via elettronica. Nella comunicazione effettuata alla Commissione dall’organismo d’intervento è importante mantenere l’anonimato degli offerenti. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi di intervento degli Stati membri elencati nell’allegato I procedono alla vendita di cereali da essi detenuti, mediante gare permanenti sul mercato interno della Comunità. Le quantità massime dei diversi cereali oggetto delle gare sono riportate nell’allegato I.
Articolo 2
Le vendite di cui all’articolo 1 avvengono alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del suddetto regolamento, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata.
Articolo 3
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 4 luglio 2007 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 13 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 1o agosto 2007, il 15 agosto 2007, il 22 agosto 2007, il 5 settembre 2007, il 19 settembre 2007, il 3 ottobre 2007, il 17 ottobre 2007, il 31 ottobre 2007, il 14 novembre 2007, il 28 novembre 2007, il 12 dicembre 2007, il 26 dicembre 2007, il 2 gennaio 2008, il 16 gennaio 2008, il 23 gennaio 2008, il 6 febbraio 2008, il 20 febbraio 2008, il 5 marzo 2008, il 19 marzo 2008, il 2 aprile 2008, il 16 aprile 2008, il 30 aprile 2008, il 14 maggio 2008, il 21 maggio 2008, il 4 giugno 2008 e il 18 giugno 2008, settimane nel corso delle quali non saranno effettuate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 25 giugno 2008 alle ore 13.00 (ora di Bruxelles).
2. Le offerte sono presentate agli organismi di intervento interessati i cui indirizzi figurano nell’allegato I.
Articolo 4
Nelle quattro ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato all’articolo 3, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia alcuna notifica alla Commissione entro il termine prescritto, la Commissione considera che in tale Stato membro non è stata presentata nessuna offerta.
Le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate per via elettronica, secondo il modello riportato nell’allegato II. Per ciascuna gara aperta è inviato alla Commissione un formulario distinto per tipo di cereale. L’identità degli offerenti resta segreta.
Articolo 5
1. In conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita di ciascun cereale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento della quantità massima disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione delle quantità offerte a livello del prezzo minimo, in modo da rispettare la quantità massima disponibile in tale Stato membro.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 367/2007 (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 14).
ALLEGATO I
ELENCO DELLE GARE
Stato membro |
Quantità messe a disposizione per la vendita sul mercato interno (tonnellate) |
Organismo di intervento Nome, indirizzo e coordinate |
|||||||||||||
Frumento tenero |
Orzo |
Granturco |
Segala |
||||||||||||
Belgique/België |
0 |
— |
— |
— |
|
||||||||||
БЪЛГАРИЯ |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Česká republika |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Danmark |
— |
— |
— |
— |
|
website: www.dffe.dk |
|||||||||
Deutschland |
0 |
0 |
— |
50 000 |
|
||||||||||
Eesti |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Eire/Ireland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Elláda |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
España |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
France |
0 |
0 |
— |
— |
|
website: www.onigc.fr |
|||||||||
Italia |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Kypros |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Latvija |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Lietuva |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Luxembourg |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Magyarország |
0 |
0 |
500 000 |
— |
|
||||||||||
Malta |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Nederland |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Österreich |
— |
— |
— |
— |
|
e-mail: referat10@ama.gv.at
|
website: www.ama.at/intervention |
||||||||
Polska |
— |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Portugal |
— |
— |
— |
— |
|
website: www.inga.min-agricultura.pt |
|||||||||
România |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovenija |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Slovensko |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Suomi/Finland |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
Sverige |
0 |
0 |
— |
— |
|
||||||||||
United Kingdom |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||||
Il segno «—» significa: non esistono scorte di intervento per questo cereale in questo Stato membro. |
ALLEGATO II
Comunicazione alla Commissione delle offerte ricevute nell’ambito della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di cereali delle scorte di intervento
Modello (1)
Articolo 4 del regolamento (CE) n. 712/2007
«TIPO DI CEREALE: Codice NC (2)»
«STATO MEMBRO (3)»
1 |
2 |
3 |
|
Numero d’ordine dell’offerente |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo d’offerta EUR/t |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
ecc. |
|
|
|
Precisare i quantitativi totali offerti (comprese le offerte respinte riguardanti la stessa partita): … tonnellate. |
(1) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).
(2) 1001 90 per il frumento tenero, 1003 00 per l’orzo, 1005 90 00 per il granturco e 1002 00 00 per la segala.
(3) indicare lo Stato membro interessato.
23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 713/2007 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2007
relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nello Skagerrak per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 643/2007 (GU L 151 del 13.6.2007, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
14 |
Stato membro |
Svezia |
Stock |
COD/03AN. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
Skagerrak |
Data |
1.6.2007 |
DECISIONI ADOTTATE CONGIUNTAMENTE DAL PARLAMENTO EUROPEO E DAL CONSIGLIO
23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/16 |
DECISIONE N. 714/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2007
che abroga la direttiva 68/89/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di classificazione del legname grezzo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La politica comunitaria per una migliore regolamentazione sottolinea l’importanza della semplificazione delle norme nazionali e comunitarie in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell’agenda di Lisbona. |
(2) |
I metodi di misurazione e classificazione forniti dalla direttiva 68/89/CEE (3) differiscono dai metodi di misurazione e classificazione generalmente e attualmente utilizzati nelle transazioni tra le imprese del settore forestale e le industrie del legname e non sono quindi adatte alle necessità del mercato. |
(3) |
I metodi di misurazione e classificazione previsti dalla direttiva 68/89/CEE non sono più necessari per gli scopi del mercato interno. |
(4) |
È pertanto opportuno abrogare la direttiva 68/89/CEE. |
(5) |
L’abrogazione della direttiva 68/89/CEE implica che dopo il 31 dicembre 2008 il marchio «classificato CEE» non è più disponibile per l’uso nel mercato e che le misure di attuazione nazionali corrispondenti vanno abrogate di conseguenza entro il 31 dicembre 2008, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 68/89/CEE è abrogata con effetto dal 31 dicembre 2008.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
G. GLOSER
(1) Parere del 14 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 maggio 2007.
(3) GU L 32 del 6.2.1968, pag. 12.
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2007
relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee
(2007/436/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 269,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 173,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Corte dei conti (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 15 e il 16 dicembre 2005, ha concluso fra l’altro che il sistema delle risorse proprie dovrebbe essere ispirato all’obiettivo generale di equità e dovrebbe pertanto garantire, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa. Di conseguenza, tale sistema dovrebbe introdurre disposizioni per determinati Stati membri. |
(2) |
Il sistema di risorse proprie della Comunità deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche della Comunità, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. |
(3) |
Ai fini della presente decisione, il reddito nazionale lordo (RNL) dovrebbe essere definito come l’RNL annuo a prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 95») a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (4). |
(4) |
In considerazione del passaggio dal SEC 79 al SEC 95 per quanto riguarda il bilancio e le risorse proprie e al fine di mantenere immutato l’importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità, la Commissione ha ricalcolato, a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (5), il massimale delle risorse proprie e il massimale degli stanziamenti per impegni, espressi con due decimali, sulla base della formula prevista da detto articolo. Il 28 dicembre 2001 la Commissione ha comunicato i nuovi massimali al Consiglio e al Parlamento europeo. Il massimale delle risorse proprie è stato fissato all’1,24 % dell’RNL totale degli Stati membri a prezzi di mercato, mentre per gli stanziamenti per impegni è stato previsto un massimale dell’1,31 % dell’RNL totale degli Stati membri. Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che tali massimali dovrebbero essere mantenuti ai livelli attuali. |
(5) |
Al fine di mantenere immutato l’importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità, è opportuno adeguare tali massimali, espressi in percentuale dell’RNL, in caso di modifiche del SEC 95 che comportino un cambiamento significativo nel livello dell’RNL. |
(6) |
A seguito dell’attuazione nel diritto dell’Unione europea degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, non vi è più alcuna differenza sostanziale tra dazi agricoli e dazi doganali. È pertanto opportuno rimuovere tale distinzione dal contesto del bilancio generale dell’Unione europea. |
(7) |
Ai fini della trasparenza e della semplicità il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’aliquota uniforme di prelievo della risorsa dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è fissata allo 0,30 %. |
(8) |
Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia devono beneficiare di aliquote di prelievo dell’IVA ridotte durante il periodo 2007-2013 e che nello stesso periodo i Paesi Bassi e la Svezia devono beneficiare di riduzioni lorde dei loro contributi annui basati sull’RNL. |
(9) |
Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che il meccanismo di correzione a favore del Regno Unito deve restare insieme al finanziamento ridotto della correzione di cui beneficiano l’Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia. Dopo un periodo di introduzione graduale fra il 2009 e il 2011, tuttavia, il Regno Unito dovrà partecipare integralmente al finanziamento dei costi dell’allargamento, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, e la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia. Il calcolo della correzione a favore del Regno Unito deve pertanto essere adeguato escludendo progressivamente le spese ripartite fra gli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per le spese agricole e di sviluppo rurale di cui sopra. Il contributo supplementare del Regno Unito risultante dalla riduzione della spesa ripartita non dovrà superare 10,5 miliardi di EUR a prezzi 2004 nel periodo 2007-2013. In caso di ulteriori allargamenti prima del 2013, fatta eccezione per l’adesione di Bulgaria e Romania, l’importo sarà adeguato di conseguenza. |
(10) |
Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’articolo 4, lettera f), secondo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom relativo all’esclusione delle spese annue di preadesione nei paesi in via di adesione dal calcolo della correzione a favore del Regno Unito non dovrà più essere applicato alla fine del 2013. |
(11) |
Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha invitato la Commissione a procedere a un riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese dell’UE, compresa la politica agricola comune (PAC), e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, da presentare nel 2008/2009. |
(12) |
Dovrebbero essere fissate le disposizioni necessarie per garantire la transizione dal regime previsto dalla decisione 2000/597/CE, Euratom a quello introdotto dalla presente decisione. |
(13) |
Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha previsto che la presente decisione prenda effetto il 1o gennaio 2007, |
HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L’ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:
Articolo 1
Alle Comunità sono attribuite le risorse proprie secondo le modalità fissate negli articoli che seguono allo scopo di garantire il finanziamento del bilancio generale dell’Unione europea come previsto dall’articolo 269 del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «il trattato CE») e dall’articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito «il trattato Euratom»).
Fatte salve altre entrate, il bilancio generale dell’Unione europea è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.
Articolo 2
1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea le entrate provenienti:
a) |
da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; |
b) |
fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. L’imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50 % dell’RNL di ciascuno Stato membro, come stabilito al paragrafo 7; |
c) |
fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, dall’applicazione di un’aliquota uniforme — che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate — alla somma degli RNL di tutti gli Stati membri. |
2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell’ambito di una politica comune, ai sensi del trattato CE o del trattato Euratom, a condizione che sia stata portata a termine la procedura di cui all’articolo 269 del trattato CE o quella di cui all’articolo 173 del trattato Euratom.
3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).
4. L’aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera b), è fissata allo 0,30 %.
Limitatamente al periodo 2007-2013, l’aliquota di prelievo della risorsa IVA per l’Austria è fissata allo 0,225 %, per la Germania allo 0,15 % e per i Paesi Bassi e la Svezia allo 0,10 %.
5. L’aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica all’RNL di ciascuno Stato membro.
Limitatamente al periodo 2007-2013, i Paesi Bassi beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 605 milioni di EUR e la Svezia di una pari a 150 milioni di EUR, espresse a prezzi 2004. Tali importi sono adeguati a prezzi correnti applicando l’ultimo deflatore PIL per l’UE espresso in euro, come previsto dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto preliminare di bilancio. Le riduzioni lorde sono applicate previo calcolo della correzione a favore del Regno Unito e del suo finanziamento, come indicato negli articoli 4 e 5 della presente decisione e non hanno alcun impatto su di essa.
6. Se all’inizio dell’esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, le aliquote IVA e l’aliquota RNL esistenti continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle nuove aliquote.
7. Ai fini della presente decisione, per RNL si intende l’RNL dell’anno ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95, ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96.
Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell’RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide se tali modifiche sono applicabili ai fini della presente decisione.
Articolo 3
1. L’importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità per gli stanziamenti annuali per pagamenti non può superare l’1,24 % del totale degli RNL degli Stati membri.
2. L’importo totale degli stanziamenti annuali per impegni iscritti nel bilancio generale dell’Unione europea non può superare l’1,31 % della somma degli RNL degli Stati membri.
Si mantiene una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.
3. Nell’ipotesi di modifiche del SEC 95 che diano luogo a variazioni significative dell’RNL utilizzato ai fini della presente decisione, i massimali per gli stanziamenti per pagamenti e per impegni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ricalcolati dalla Commissione sulla base della seguente formula:
dove t è l’ultimo anno completo per cui sono disponibili dati in base al regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) (6).
Articolo 4
1. Una correzione degli squilibri di bilancio è accordata al Regno Unito.
L’entità della correzione è determinata:
a) |
calcolando la differenza esistente nel corso dell’esercizio precedente, tra:
|
b) |
moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale della spesa ripartita; |
c) |
moltiplicando il risultato di cui alla lettera b) per 0,66; |
d) |
detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) gli effetti che risultano, per il Regno Unito, dal passaggio all’IVA ridotta e ai versamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), vale a dire sottraendo la differenza fra:
|
e) |
detraendo dal risultato di cui alla lettera d) i guadagni netti risultanti per il Regno Unito dall’aumento della percentuale delle risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione e delle spese correlate; |
f) |
calcolando, al momento di ciascun singolo allargamento dell’UE, un aggiustamento del risultato di cui alla lettera e), in modo da ridurre la compensazione, garantendo con ciò che la spesa non compensata prima dell’allargamento rimanga tale. Tale aggiustamento è effettuato riducendo il totale della spesa ripartita di un importo pari alla spesa annua di preadesione dei paesi in via di adesione. Tutti gli importi così calcolati sono riportati agli esercizi seguenti e sono adeguati ogni anno applicando l’ultimo deflatore PIL disponibile per l’UE espresso in euro, come previsto dalla Commissione. La presente lettera cessa di essere applicata a partire dalla correzione da iscrivere in bilancio per la prima volta nel 2014; |
g) |
adeguando il calcolo, mediante una detrazione dalla spesa ripartita totale della spesa ripartita totale degli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia. |
La riduzione è introdotta progressivamente in base al calendario qui di seguito:
Correzione a favore del Regno Unito da iscrivere in bilancio per la prima volta nell’anno |
Percentuale delle spese connesse all’allargamento (come definite qui sopra) da escludere dal calcolo della correzione a favore del Regno Unito |
2009 |
20 |
2010 |
70 |
2011 |
100 |
2. Durante il periodo 2007-2013 il contributo supplementare del Regno Unito risultante dalla riduzione della spesa ripartita di cui al paragrafo 1, lettera g), non supera i 10,5 miliardi di EUR a prezzi 2004. Ogni anno i servizi della Commissione verificano se l’adeguamento cumulato della correzione supera tale importo. Ai fini del presente calcolo, gli importi a prezzi correnti sono convertiti a prezzi 2004 applicando l’ultimo deflatore PIL disponibile per l’UE espresso in euro, come previsto dalla Commissione. Se si supera il massimale di 10,5 miliardi di EUR il contributo del Regno Unito è ridotto di conseguenza.
In caso di ulteriori allargamenti prima del 2013, il massimale di 10,5 miliardi di EUR è adeguato di conseguenza verso l’alto.
Articolo 5
1. L’onere finanziario della correzione è assunto dagli altri Stati membri secondo le modalità seguenti:
a) |
la ripartizione dell’onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), ad esclusione del Regno Unito e senza tenere conto delle riduzioni lorde dei contributi basati sull’RNL dei Paesi Bassi e della Svezia di cui all’articolo 2, paragrafo 5; |
b) |
essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione finanziaria dell’Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia ad un quarto delle quote normali risultanti da questo calcolo. |
2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c). L’onere finanziario assunto dagli altri Stati membri è aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall’applicazione, per ciascuno Stato membro, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).
3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’articolo 4 e del presente articolo.
4. Se all’inizio dell’esercizio il bilancio non è stato adottato, continuano a venire applicati la correzione accordata al Regno Unito e l’onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell’ultimo bilancio definitivamente adottato.
Articolo 6
Le entrate di cui all’articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea.
Articolo 7
L’eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all’esercizio successivo.
Articolo 8
1. Le risorse proprie delle Comunità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria.
La Commissione procede, ad intervalli regolari, all’esame delle disposizioni nazionali che le sono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all’autorità di bilancio.
Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Secondo le procedure di cui all’articolo 279, paragrafo 2, del trattato CE, e all’articolo 183 del trattato Euratom, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie all’attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5.
Articolo 9
Nel quadro del riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese dell’UE, compresa la PAC, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, che presenterà nel 2008/2009, la Commissione avvia un riesame generale del sistema delle risorse proprie.
Articolo 10
1. Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2000/597/CE, Euratom è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio 70/243/CECA, CEE, Euratom, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (7), alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (8), alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (9), alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (10), o alla decisione 2000/597/CE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.
2. Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE, Euratom, della decisione 94/728/CE, Euratom e della decisione 2000/597/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e agli adeguamenti delle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all’imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento fra il 50 e il 55 % del PNL o dell’RNL di ciascuno Stato membro, a seconda dell’esercizio di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1988 al 2006.
3. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme comunitarie applicabili.
Articolo 11
La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio.
Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l’adozione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica di cui al secondo comma.
Essa prende effetto il 1o gennaio 2007.
Articolo 12
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. GLOS
(1) Parere espresso il 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 203 del 25.8.2006, pag. 50.
(3) GU C 309 del 16.12.2006, pag. 103.
(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).
(5) GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.
(6) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.
(7) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19.
(8) GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15.
(9) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24.
(10) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.
Commissione
23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/22 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2007
concernente la non iscrizione dell’haloxyfop-R nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva
[notificata con il numero C(2007) 2548]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/437/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio (1) dei prodotti fitosanitari, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (2) e 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’haloxyfop-R figura in tale elenco. |
(3) |
Gli effetti dell’haloxyfop-R sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per l’haloxyfop-R lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 21 novembre 2003. |
(4) |
L’azione di valutazione è stata sottoposta ad un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 28 luglio 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA relative al processo inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva haloxyfop-R (4) utilizzata come erbicida. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per l’haloxyfop-R. |
(5) |
Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva sono stati identificati alcuni punti oggetto di preoccupazione. Non si è potuta concludere la valutazione del rischio di contaminazione delle acque sotterranee. In particolare si è stabilito che l’uso dell’haloxyfop-R nelle situazioni presentate dal notificante, ha dato luogo alla comparsa di numerosi metaboliti persistenti che possono infiltrarsi facilmente nelle acque sotterranee con effetti potenzialmente negativi sull’acqua potabile. Questo fatto ha suscitato preoccupazioni che non sono state superate dai dati presentati dal notificante nei termini prescritti dalla legge. Inoltre, considerati i dati a disposizione, sussistono delle preoccupazioni riguardo alla valutazione dei rischi per i mammiferi. Non è stato perciò possibile, sulla scorta delle informazioni disponibili, stabilire che l’haloxyfop-R soddisfa i criteri per l’inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(6) |
La Commissione invita il notificante a presentare i propri commenti sui risultati del processo inter pares e sull’intenzione o meno di appoggiare ulteriormente la sostanza. Il notificante ha presentato i propri commenti che sono stati oggetto di attento esame. Tuttavia, malgrado le ragioni addotte, le preoccupazioni in oggetto sussistono tuttora e le valutazioni fatte sulla base delle informazioni presentate e valutate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-R soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
L’haloxyfop-R non può essere pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti l’aloxyfop-R siano ritirate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-R non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. |
(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione dell’haloxyfop-R nell’allegato 1. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’haloxyfop-R non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-R siano revocate entro il 19 dicembre 2007; |
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-R a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 19 dicembre 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.
23.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell’ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 con una presentazione semplificata, nelle allora lingue ufficiali dell’Unione europea.
È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.
Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle versioni linguistiche precedenti l’allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1o gennaio 2007.
Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 e le relative rettifiche.
GU del 27 dicembre 2006 |
Rettifiche GU (2007) |
L 370 |
L 30 |
L 371 |
L 45 |
L 373 |
L 121 |
L 375 |
L 70 |
GU del 29 dicembre 2006 |
Rettifiche GU (2007) |
L 387 |
L 34 |
GU del 30 dicembre 2006 |
Rettifiche GU (2007) |
L 396 |
L 136 |
L 400 |
L 54 |
L 405 |
L 29 |
L 407 |
L 44 |
L 408 |
L 47 |
L 409 |
L 36 |
L 410 |
L 40 |
L 411 |
L 27 |
L 413 |
L 50 |