ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 156

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
16 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 671/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

1

 

 

Regolamento (CE) n. 672/2007 della Commissione, del 15 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

4

 

 

Regolamento (CE) n. 673/2007 della Commissione, del 15 giugno 2007, relativo alla 33a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II

6

 

 

Regolamento (CE) n. 674/2007 della Commissione, del 15 giugno 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007

7

 

 

Regolamento (CE) n. 675/2007 della Commissione, del 15 giugno 2007, recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni di giugno 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182

10

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE

12

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/414/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2007, relativa all’aiuto di stato — C 36/2004 (ex N 220/2004) — Portogallo — Aiuto a sostegno di un investimento diretto all’estero a favore della CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A. [notificata con il numero C(2007) 474]  ( 1 )

23

 

 

2007/415/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 giugno 2007, concernente la non iscrizione del carbosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2463]  ( 1 )

28

 

 

2007/416/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 giugno 2007, concernente la non iscrizione del carbofuran nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2467]  ( 1 )

30

 

 

2007/417/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 giugno 2007, concernente la non iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2007) 2468]  ( 1 )

32

 

 

2007/418/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 giugno 2007, recante costituzione del gruppo ad alto livello sulla competitività dell’industria chimica nell’Unione europea

34

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

37

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (GU L 378 del 27.12.2006)

38

 

 

 

*

Avviso ai lettori(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/1


REGOLAMENTO (CE) N. 671/2007 DEL CONSIGLIO

dell’11 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio (2) fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007.

(2)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94, l’assegnazione dei contingenti si basa su una relazione della Commissione al Consiglio. Secondo la relazione presentata al Consiglio, nell’analisi dell’evoluzione del mercato dell’amido occorre tenere conto della recente riforma dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tuttavia la riforma del settore dello zucchero diventerà pienamente operativa in modo graduale, dopo un periodo transitorio; pertanto, in attesa di indicazioni sui primi effetti di tale riforma sul settore della fecola di patate, è opportuno rinnovare per altri due anni i contingenti fissati per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

(3)

È necessario che gli Stati membri produttori per un periodo di due anni ripartiscano il loro contingente tra tutte le fecolerie sulla base dei contingenti fissati per la campagna 2006/2007.

(4)

È opportuno che dai quantitativi per la campagna 2007/2008 siano dedotti i quantitativi utilizzati in eccesso dalle fecolerie rispetto ai sottocontingenti disponibili per la campagna 2006/2007, conformemente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1868/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:

1)

gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

1.   Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, i contingenti indicati nell’allegato.

2.   Fatto salvo il secondo comma, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le fecolerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, sulla base dei sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2006/2007.

I sottocontingenti disponibili per ciascuna fecoleria per la campagna 2007/2008 sono adeguati per tener conto dell’eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2006/2007, conformemente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

Entro il 1o gennaio 2009 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di contingentamento nella Comunità, corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto dell’evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell’amido di cereali.»;

2)

l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  Parere del 24 aprile 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2005 (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Contingenti di fecola di patate per le campagne 2007/2008 e 2008/2009

(in tonnellate)

Repubblica ceca

33 660

Danimarca

168 215

Germania

656 298

Estonia

250

Spagna

1 943

Francia

265 354

Lettonia

5 778

Lituania

1 211

Paesi Bassi

507 403

Austria

47 691

Polonia

144 985

Slovacchia

729

Finlandia

53 178

Svezia

62 066

Totale

1 948 761»


16.6.2007   

IT

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L 156/4


REGOLAMENTO (CE) N. 672/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

46,7

TR

89,0

ZZ

67,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,6

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,0

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

51,4

ZA

64,2

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

92,0

BR

82,0

CL

93,2

CN

94,6

NZ

99,4

US

101,5

ZA

97,0

ZZ

94,2

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,4

ZZ

186,8

0809 20 95

TR

287,0

US

329,7

ZZ

308,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

206,5

ZA

88,3

ZZ

132,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

ZZ

149,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


16.6.2007   

IT

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L 156/6


REGOLAMENTO (CE) N. 673/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2007

relativo alla 33a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 33a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II, non è dato alcum seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


16.6.2007   

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L 156/7


REGOLAMENTO (CE) N. 674/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 giugno 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 giugno 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

1.6.2007-14.6.2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

164,25

114,42

Prezzo FOB USA

180,51

170,51

150,51

151,47

Premio sul Golfo

12,63

Premio sui Grandi laghi

10,96

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

36,68 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

36,77 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/10


REGOLAMENTO (CE) N. 675/2007 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2007

recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei primi 10 giorni di giugno 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l’articolo 35 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2007 al 10 giugno 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 e notificate alla Commissione entro il 13 giugno 2007 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto fissare coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 dal 1o giugno 2007 al 10 giugno 2007 e notificate alla Commissione entro il 13 giugno 2007 sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2007 (GU L 114 del 1.5.2007, pag. 8).


ALLEGATO

Numero del contingente

Coefficiente di assegnazione

09.4195

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DIRETTIVE

16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/12


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2007/33/CE

dell'11 giugno 2007

relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Dall’adozione della direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato (1), la nomenclatura, la biologia e l’epidemiologia delle specie di nematode a cisti della patata, delle loro popolazioni e della loro distribuzione hanno subito sviluppi significativi.

(2)

I nematodi a cisti della patata [Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee)] sono riconosciuti come organismi nocivi per la patata.

(3)

Le disposizioni della direttiva 69/465/CEE sono state riesaminate e si sono rivelate insufficienti; è pertanto necessario adottare disposizioni più complete.

(4)

Le disposizioni dovrebbero tenere conto del fatto che sono necessari esami ufficiali per garantire che siano esenti da nematodi a cisti della patata le parcelle nelle quali sono piantati o immagazzinati tuberi-seme di patata destinati alla produzione di tuberi-seme e talune piante destinate alla produzione di vegetali destinati all’impianto.

(5)

È opportuno svolgere indagini ufficiali sulle parcelle utilizzate per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata.

(6)

È opportuno definire procedure di campionamento e di analisi per lo svolgimento degli esami e delle indagini ufficiali.

(7)

È necessario tener conto dei mezzi di propagazione del patogeno.

(8)

Le disposizioni dovrebbero tenere conto del fatto che la lotta contro i nematodi a cisti della patata è tradizionalmente effettuata tramite la rotazione delle colture, essendo dimostrato che la sospensione della coltivazione della patata per diversi anni riduce significativamente la popolazione di nematodi. Più di recente, la rotazione delle colture è stata sostituita dal ricorso a varietà di patate resistenti.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di adottare misure supplementari o più rigorose, qualora risultino necessarie e purché non vengano creati ostacoli alla circolazione delle patate nella Comunità, fatto salvo il disposto della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (2); tali interventi dovrebbero essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri.

(10)

La direttiva 69/465/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.

(11)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ovvero determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata, prevenirne la diffusione e combatterli, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, secondo il principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo.

(12)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure che gli Stati membri devono prendere contro la Globodera pallida (Stone) Behrens (popolazioni europee) e la Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (popolazioni europee), di seguito denominate «nematodi a cisti della patata», per determinarne la distribuzione, prevenirne la diffusione e combatterle.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«ufficiale o ufficialmente»: stabilito, autorizzato o realizzato dagli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro, come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE;

b)

«varietà di patata resistente»: una varietà la cui coltivazione controlla in modo significativo lo sviluppo di una particolare popolazione di nematodi a cisti della patata;

c)

«esame»: un metodo procedurale volto a determinare la presenza di nematodi a cisti della patata in una parcella;

d)

«indagine»: un metodo procedurale applicato per un periodo di tempo definito per accertare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 3

1.   Gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro precisano che cosa si intende per «parcella» ai fini della presente direttiva, per garantire che le condizioni fitosanitarie in una parcella siano omogenee per quanto riguarda la presenza di nematodi a cisti della patata. A tal fine, essi si basano su principi scientifici e statistici riconosciuti, sulla biologia del nematode a cisti della patata, sulla coltivazione della parcella e sui sistemi di produzione della pianta ospite specifici di quello Stato membro. I criteri dettagliati per la definizione di «parcella» sono notificati ufficialmente alla Commissione e agli altri Stati membri.

2.   Altre disposizioni relative ai criteri per la definizione di una parcella possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE

Articolo 4

1.   Gli Stati membri dispongono che sia effettuato un esame ufficiale per determinare la presenza di nematodi a cisti della patata nella parcella in cui devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui all’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l'impianto, o tuberi-seme di patata per la produzione di tuberi-seme.

2.   L’esame ufficiale di cui al paragrafo 1 è svolto nel periodo compreso tra l'ultimo raccolto effettuato nella parcella e l'impianto delle piante o dei tuberi-seme di cui al paragrafo 1. Esso può essere svolto in un momento anteriore; in tale caso sono disponibili prove documentali dei risultati dell'esame attestanti che non è stata rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata e che le patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I non erano presenti al momento dell’esame né sono state coltivate successivamente all’esame.

3.   I risultati di esami ufficiali diversi da quelli di cui al paragrafo 1, eseguiti prima del 1o luglio 2010, possono essere considerati prove documentali ai fini di cui al paragrafo 2.

4.   Qualora gli organismi ufficiali competenti di uno Stato membro abbiano stabilito che non esiste rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata, l’esame ufficiale di cui al paragrafo 1 non è necessario per:

a)

la messa a dimora delle piante di cui all’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita,

b)

la messa a dimora di tuberi-seme di patata, destinati alla produzione di tuberi-seme da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in una zona ufficialmente definita,

c)

la messa a dimora delle piante di cui al punto 2 dell'allegato I, destinate alla produzione di vegetali destinati all'impianto qualora il raccolto sia soggetto alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell'allegato III.

5.   Gli Stati membri garantiscono che i risultati degli esami di cui ai paragrafi 1 e 3 siano riportati in un registro ufficiale di cui la Commissione possa prendere visione.

Articolo 5

1.   Nel caso delle parcelle in cui devono essere impiantati o immagazzinati i tuberi-seme di patata o le piante di cui al punto 1 dell’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto, l’esame ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, comprende il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata conformemente all’allegato II.

2.   Nel caso delle parcelle ove devono essere impiantate o immagazzinate le piante di cui al punto 2 dell’allegato I, destinate alla produzione di vegetali per l’impianto, l’esame ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, comprende il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata, conformemente all’allegato II, ovvero una verifica conformemente alla sezione I dell’allegato III.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri dispongono che siano effettuate indagini ufficiali nelle parcelle utilizzate per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata al fine di determinare la distribuzione dei nematodi a cisti della patata.

2.   Le indagini ufficiali comprendono il campionamento e un'analisi per il rilevamento della presenza di nematodi a cisti della patata in conformità del punto 2 dell’allegato II e sono svolte conformemente alla sezione II dell’allegato III.

3.   I risultati delle indagini ufficiali sono trasmessi per iscritto alla Commissione in conformità della sezione II dell'allegato III.

Articolo 7

Se, a seguito dell’esame ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e degli altri esami ufficiali di cui all’articolo 4, paragrafo 3, non è rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.

Articolo 8

1.   Qualora al momento dell’esame ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, una parcella sia trovata infestata da nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.

2.   Qualora al momento dell’indagine ufficiale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, una parcella sia trovata infestata da nematodi a cisti della patata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro garantiscono che tale informazione sia riportata in un registro ufficiale.

3.   Le patate o le piante di cui all’allegato I provenienti da una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata, come indicato ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, o che sono entrate in contatto con terreno infestato da nematodi a cisti della patata sono ufficialmente considerate contaminate.

CAPITOLO III

MISURE DI LOTTA

Articolo 9

1.   Gli Stati membri dispongono che in una parcella che da un registro ufficiale risulta infestata da nematodi a cisti della patata, come indicato all’articolo 8, paragrafi 1 o 2:

a)

non possano essere piantate patate destinate alla produzione di tuberi-seme di patata; e

b)

non possano essere impiantate o immagazzinate piante di cui all’allegato I destinate al reimpianto. Possono tuttavia esservi impiantate le piante di cui al punto 2 dell’allegato I, purché siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell’allegato III, in modo da garantire che non sussista rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

2.   Nel caso delle parcelle destinate alla coltivazione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata che da un registro ufficiale risultano infestate da nematodi a cisti della patata, come indicato all’articolo 8, paragrafi 1 o 2, gli organismi ufficiali competenti degli Stati membri dispongono che dette parcelle siano oggetto di un programma ufficiale di lotta ai nematodi a cisti della patata che miri almeno a debellarli.

Il programma di cui al paragrafo 2 del presente articolo tiene conto del particolare sistema di produzione e commercializzazione delle piante ospiti di nematodi a cisti della patata nello Stato membro interessato, delle caratteristiche della popolazione di nematodi a cisti della patata presenti, del ricorso a varietà di patate resistenti che presentino il massimo livello possibile di resistenza, come specificato nella sezione I dell’allegato IV, e di altre misure, ove opportuno. Il contenuto del programma è notificato per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri, al fine di garantire livelli di sicurezza comparabili tra gli Stati membri.

Il grado di resistenza delle varietà di patate diverse da quelle già notificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 69/465/CEE è quantificato in base alla scala di punteggio di cui alla sezione I dell’allegato IV della presente direttiva. Il test di resistenza è effettuato in base al protocollo di cui alla sezione II dell’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri dispongono quanto segue per le patate o le piante di cui all’allegato I dichiarate contaminate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3:

a)

i tuberi-seme di patata e le piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I non sono impiantati prima di essere stati disinfestati sotto la supervisione degli organismi ufficiali nazionali competenti utilizzando un metodo adeguato adottato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, basato sulla dimostrazione scientifica dell’inesistenza di un rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata;

b)

le patate destinate alla trasformazione o alla selezione industriale sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto B, dell’allegato III;

c)

le piante di cui al punto 2 dell’allegato I non sono messe a dimora prima di essere state disinfestate tramite le misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell’allegato III;

2.   Le specifiche dei metodi di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 11

1.   Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri dispongono che la presenza sospetta o accertata di nematodi a cisti della patata nel loro territorio risultante dalla perdita o dall’alterazione dell’efficacia di una varietà di patata resistente connessa con un cambiamento eccezionale della composizione di una specie di nematode, di un patotipo o di un gruppo di virulenza sia segnalata ai propri organismi ufficiali competenti.

2.   Per tutti i casi segnalati in applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che la specie di nematodi a cisti della patata e, se del caso, il patotipo o il gruppo di virulenza siano esaminati e confermati con metodi adeguati.

3.   I particolari della conferma di cui al paragrafo 2 sono comunicati per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 dicembre di ogni anno.

4.   I metodi adeguati di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 12

Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco di tutte le nuove varietà di patate per le quali il test ufficiale ha accertato la resistenza ai nematodi a cisti della patata e indicano le specie, i patotipi, i gruppi di virulenza o le popolazioni a cui le varietà sono resistenti, il grado di resistenza e l’anno in cui ciò è stato determinato.

Articolo 13

Se, dopo l’attuazione delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto C, dell’allegato III, la presenza di nematodi a cisti della patata non è confermata, gli organismi ufficiali competenti dello Stato membro dispongono l’aggiornamento del registro ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e la revoca di tutte le restrizioni imposte per la parcella interessata.

Articolo 14

Fatti salvi gli articoli 3 e 5 della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della presente direttiva, in conformità delle disposizioni della direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale. (4)

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 15

Gli Stati membri possono adottare per la produzione nazionale misure supplementari o più rigorose, qualora ciò sia necessario per combattere i nematodi a cisti della patata o per prevenirne la diffusione, purché siano conformi alla direttiva 2000/29/CE.

Tali misure devono essere notificate per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 16

Gli adeguamenti da apportare agli allegati alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17

1.   La Commissione è assistita dal comitato fitosanitario permanente, di seguito denominato «comitato».

2.   Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 18

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni dal 1o luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

La direttiva 69/465/CEE è abrogata con effetto dal 1o luglio 2010.

Articolo 20

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 323 del 24.12.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(2)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(4)  GU L 184 del 3.8.1995 pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione (GU L 204 del 31.7.1997, pag. 43).


ALLEGATO I

Elenco delle piante di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 10, paragrafo 1.

1.

Piante ospiti con radici:

 

Capsicum spp.,

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.,

 

Solanum melongena L.

2.

a)

Altre piante con radici:

 

Allium porrum L.,

 

Beta vulgaris L.,

 

Brassica spp.,

 

Fragaria L.,

 

Asparagus officinalis L.

b)

Bulbi, tuberi e rizomi che non sono oggetto delle misure approvate ufficialmente di cui alla sezione III, punto A, dell'allegato III, coltivati in terra e destinati all’impianto, diversi da quelli che, in base al tipo di confezione o ad altre indicazioni, risultano destinati alla vendita ad utenti finali che non producono a titolo professionale piante o fiori da taglio:

 

Allium ascalonicum L.,

 

Allium cepa L.,

 

Dahlia spp.,

 

Gladiolus Tourn. Ex L.,

 

Hyacinthus spp.,

 

Iris spp.,

 

Lilium spp.,

 

Narcissus L.,

 

Tulipa L.


ALLEGATO II

1.

Procedure di campionamento e di analisi per l’esame ufficiale di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2:

a)

per il campionamento deve essere preso in considerazione un campione di terreno di dimensioni standard pari ad almeno 1 500 ml terreno/ha, prelevato con almeno 100 carote/ha, di preferenza secondo una griglia rettangolare che copre l’intera parcella, in cui i punti di prelievo non distano meno di 5 m in larghezza e più di 20 m in lunghezza. La totalità del campione è usata per gli esami successivi, ossia l’estrazione di cisti, l’identificazione della specie e, se del caso, la determinazione del patotipo/gruppo di virulenza;

b)

per l'analisi si applicano i metodi per l’estrazione di nematodi a cisti della patata descritti nelle procedure fitosanitarie o nei protocolli diagnostici pertinenti per Globodera pallida e Globodera rostochiensis: norme OEPP.

2.

Procedure di campionamento e di analisi per l’indagine ufficiale di cui all’articolo 6, paragrafo 2:

a)

campionamento:

come descritto al punto 1, con campione minimo di terreno di almeno 400 ml/ha;

oppure

campionamento mirato di almeno 400 ml di terreno dopo esame visuale delle radici quando i sintomi siano visibili;

oppure

campionamento di almeno 400 ml di terreno a contatto con i tuberi, dopo il raccolto, purché la parcella nella quale le patate sono state coltivate sia identificabile;

b)

le procedure per l'analisi sono quelle indicate al punto 1.

3.

In via eccezionale, le dimensioni standard di campionamento di cui al punto 1 possono essere ridotte a 400 ml di terreno/ha purché:

a)

sia possibile dimostrare che nella parcella non sono state coltivate o non erano presenti piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell'allegato I nei sei anni precedenti l’esame ufficiale;

oppure

b)

gli ultimi due esami ufficiali eseguiti su campioni di 1 500 ml terreno/ha non abbiano rivelato la presenza di nematodi a cisti della patata e non siano state coltivate piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I, diverse da quelle per le quali è necessario un esame ufficiale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dopo il primo esame ufficiale;

oppure

c)

non siano stati identificati nella parcella nematodi a cisti della patata o cisti di nematodi senza contenuto vivo nell’ultimo esame ufficiale eseguito su un campione di almeno 1 500 ml terreno/ha e nella parcella non siano state coltivate piante di patata o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I, diverse da quelle per le quali è necessario un esame ufficiale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, successivamente all’ultimo esame ufficiale.

I risultati di altri esami ufficiali eseguiti prima del 1o luglio 2010 possono essere considerati esami ufficiali ai sensi delle lettere b) e c).

4.

A titolo di deroga, le dimensioni del campionamento di cui ai punti 1 e 3 possono essere ridotte per particelle di larghezza superiore a 8 ha e 4 ha rispettivamente:

a)

nel caso di dimensioni standard di cui al punto 1, i primi 8 ha sono campionati nella misura ivi specificata, ma questa può essere ridotta per ciascun ettaro supplementare ad un minimo di 400 ml di terreno/ha;

b)

nel caso di dimensioni ridotte di cui al punto 3, i primi 4 ha sono campionati nella misura ivi specificata, ma questa può essere ulteriormente ridotta per ciascun ettaro supplementare ad un minimo di 200 ml di terreno/ha.

5.

Nei successivi esami ufficiali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, può essere utilizzato il campione di dimensioni ridotte di cui ai punti 3 e 4, fintanto che nella parcella sia rilevata la presenza di nematodi a cisti della patata.

6.

A titolo di deroga, le dimensioni standard del campione di terreno di cui al punto 1 possono essere ridotte ad un minimo di 200 ml di terreno/ha purché la parcella si trovi in una zona dichiarata indenne da nematodi a cisti della patata e dichiarata, tutelata e sottoposta ad indagine in conformità alle pertinenti Norme internazionali per le misure fitosanitarie. I particolari relativi a tali zone sono ufficialmente notificati per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri.

7.

Le dimensioni minime del campione di terreno sono in tutti i casi pari a 100 ml di terreno per parcella.


ALLEGATO III

SEZIONE I

VERIFICA

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, l’esame ufficiale di cui all’articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che alla data della verifica uno dei criteri seguenti è soddisfatto:

dai risultati di analisi adeguate, approvate ufficialmente, emerge l'assenza di nematodi a cisti della patata nella parcella negli ultimi dodici anni,

oppure

dalle precedenti rotazioni colturali risulta che negli ultimi dodici anni nella parcella non sono state coltivate patate o altre piante ospiti di cui al punto 1 dell’allegato I.

SEZIONE II

INDAGINI

Le indagini ufficiali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono svolte su almeno lo 0,5 % della superficie utilizzata nel pertinente anno per la produzione di patate diverse da quelle destinate alla produzione di tuberi-seme di patata. I risultati delle indagini sono trasmessi alla Commissione entro il 1o aprile per i precedenti dodici mesi.

SEZIONE III

MISURE UFFICIALI

A)

Le misure approvate ufficialmente di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato I, punto 2.b), sono:

1.

disinfestazione con metodi adeguati, in modo che non sussista un rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata;

2.

eliminazione pressoché completa della terra mediante lavaggio o spazzolatura, in modo che non sussista un rischio identificabile di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

B)

Le misure approvate ufficialmente di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), consistono nella consegna ad un impianto di trasformazione o selezione che disponga di procedure per lo smaltimento dei rifiuti adeguate e approvate ufficialmente, e in relazione al quale sia stata stabilita l’assenza del rischio di diffusione dei nematodi a cisti della patata.

C)

Le misure approvate ufficialmente di cui all’articolo 13 consistono nella ripetizione del campionamento ufficiale nella parcella che dal registro ufficiale di cui all’articolo 8, paragrafo 1 o 2, risulta infestata e nell’effettuazione di analisi con uno dei metodi descritti nell’allegato II, dopo un periodo minimo di sei anni a decorrere dalla conferma della presenza di nematodi a cisti della patata o dall’ultima coltura di patate. Detto periodo può essere ridotto ad un minimo di tre anni purché siano state attuate le misure di controllo approvate ufficialmente.


ALLEGATO IV

SEZIONE I

GRADO DI RESISTENZA

Il grado di suscettibilità delle patate ai nematodi a cisti della patata è quantificato in base alla scala di punteggio standard di cui all’articolo 9, paragrafo 2, riportata qui di seguito.

Il punteggio 9 indica il livello massimo di resistenza.

Suscettibilità relativa (%)

Punteggio

< 1

9

1,1-3

8

3,1-5

7

5,1-10

6

10,1-15

5

15,1-25

4

25,1-50

3

50,1-100

2

> 100

1

SEZIONE II

PROTOCOLLO PER IL TEST DI RESISTENZA

1.

Il test è realizzato in un impianto di quarantena o all’esterno, in serra, o in camere climatizzate.

2.

Il test è realizzato in vasi, ciascuno dei quali contiene almeno un litro di terreno o di substrato adeguato.

3.

La temperatura del terreno nel corso del test non deve superare i 25 °C; il terreno è adeguatamente irrigato.

4.

Per l’impianto della varietà sottoposta al test o della varietà di controllo viene utilizzato un occhio di patata per ogni varietà sottoposta al test o varietà di controllo; si raccomanda di eliminare tutti i gambi tranne uno.

5.

In ogni test è utilizzata come varietà di controllo a suscettibilità standard la varietà di patata «Desirée»; ad essa possono essere aggiunte ulteriori varietà di controllo completamente suscettibili che siano di interesse locale, a fini di verifica interna. La varietà di controllo a suscettibilità standard può essere sostituita qualora la ricerca indichi che altre varietà sono più idonee o più accessibili.

6.

Per i patotipi Ro1, Ro5, Pa1 e Pa3 sono utilizzate le seguenti popolazioni standard di nematodi a cisti della patata:

 

Ro1: popolazione Ecosse

 

Ro5: popolazione Harmerz

 

Pa1: popolazione Scottish

 

Pa3: popolazione Chavornay

Possono essere aggiunte altre popolazioni di nematodi a cisti della patata di interesse locale.

7.

L’identità della popolazione standard utilizzata è controllata con metodi adeguati; si raccomanda di utilizzare per i test almeno due varietà resistenti o due cloni standard differenziali con capacità di resistenza nota.

8.

L’inoculum di nematodi a cisti della patata (Pi) comprende in totale di 5 uova e larve infette per ml di terreno; si raccomanda di determinare il numero di nematodi a cisti della patata da inoculare per ml di terreno con esperimenti di schiusa. I nematodi a cisti della patata possono essere inoculati come cisti o come combinato di uova e larve in sospensione.

9.

La vitalità del contenuto delle cisti di nematode della patata utilizzate come inoculum è almeno del 70 %; si raccomanda che le cisti abbiano tra 6 e 24 mesi d’età e siano state conservate a 4 °C almeno per 4 mesi immediatamente prima dell’utilizzazione.

10.

Vi sono almeno 4 ripetizioni (vasi) per ogni combinazione di popolazione di nematodi a cisti della patata e varietà di patata sottoposta a test; si raccomanda di utilizzare almeno 10 ripetizioni per la varietà di controllo a suscettibilità standard.

11.

La durata del test è di almeno 3 mesi; prima di interrompere l’esperimento deve essere verificata la maturità delle femmine in fase di sviluppo.

12.

Le cisti di nematodi a cisti della patata delle 4 repliche sono estratte e contate separatamente per ogni vaso.

13.

La popolazione finale (Pf) per la varietà di controllo a suscettibilità standard a conclusione del test di resistenza è determinata contando le cisti di tutte le repliche e le uova e larve di almeno 4 repliche.

14.

Deve essere ottenuto un tasso di moltiplicazione di almeno 20 × (Pf/Pi) per la varietà di controllo a suscettibilità standard.

15.

Il coefficiente di variazione (CV) per la varietà di controllo a suscettibilità standard non deve superare il 35 %.

16.

La suscettibilità relativa della varietà di patata sottoposta a test rispetto alla varietà di controllo a suscettibilità standard è determinata ed espressa in percentuale in base alla formula:

Pfvarietà test/Pfvarietà di controllo a suscettibilità standard × 100 %.

17.

Nel caso in cui una varietà di patata sottoposta a test abbia una suscettibilità relativa superiore al 3 %, è sufficiente contare il numero delle cisti. Nei casi in cui la suscettibilità relativa sia inferiore al 3 %, occorre contare, oltre al numero delle cisti, il numero delle uova e delle larve.

18.

Qualora dai risultati del test del primo anno emerga che una varietà è totalmente suscettibile ad un patotipo, non è necessario ripetere i test nel secondo anno.

19.

I risultati del test sono confermati da almeno un’altra prova effettuata nel corso di un altro anno; la media aritmetica della suscettibilità relativa nei due anni è utilizzata per determinare il punteggio in base alla scala di punteggio standard.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

relativa all’aiuto di stato — C 36/2004 (ex N 220/2004) — Portogallo — Aiuto a sostegno di un investimento diretto all’estero a favore della CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A.

[notificata con il numero C(2007) 474]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/414/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 5 maggio 2004 (protocollata il 19 maggio 2004), il Portogallo ha comunicato alla Commissione la propria intenzione di concedere un aiuto alla CORDEX, Companhia Industrial Têxtil SA (in appresso denominata «CORDEX»), per contribuire a finanziare un investimento di tale impresa in Brasile. Su richiesta della Commissione, il Portogallo ha fornito ulteriori informazioni con lettere del 31 agosto 2004 (protocollata il 6 settembre 2004) e del 13 settembre 2004 (protocollata il 16 settembre 2004).

(2)

Con lettera del 19 novembre 2004, la Commissione ha informato il Portogallo di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell’aiuto in oggetto.

(3)

Con lettera del 7 gennaio 2005 (protocollata l’11 gennaio 2005), le autorità portoghesi hanno presentato le proprie osservazioni nell’ambito del procedimento in questione.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni.

(5)

La Commissione ha ricevuto informazioni da parte degli interessati, che ha trasmesso alle autorità portoghesi fornendo loro la possibilità di pronunciarsi al riguardo. Queste hanno replicato con lettera del 20 maggio 2005 (protocollata il 25 maggio 2005).

(6)

Con lettera del 26 settembre 2005, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, trasmesse dal Portogallo con lettera del 9 novembre 2005 (protocollata il 10 novembre 2005). Le autorità portoghesi hanno comunicato le ultime informazioni supplementari con lettera del 22 dicembre 2005 (protocollata il 23 dicembre 2005).

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

(7)

La CORDEX è un’impresa che produce cordami, ubicata in Ovar, una regione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato. L’impresa, creata nel 1969, si è specializzata nella produzione di corde di fibre sintetiche (polipropilene e polietilene), nonché spago agricolo («spago per legare») e altri prodotti di sisal. Al momento della notifica dell’aiuto, la CORDEX contava 259 dipendenti. Il suo fatturato in tale anno (2004) ammontava all’incirca a 25 milioni di EUR. La CORDEX ha altre due imprese partecipate situate nella stessa regione, la FLEX 2000 e la CORDENET, create rispettivamente nel 2001 e nel 2003. Nel loro insieme, le tre imprese contano circa 415 dipendenti (3).

(8)

Il progetto consiste nella creazione di una nuova impresa in Brasile — Cordebras Lda — esclusivamente destinata alla produzione di spago per legare, un prodotto impiegato essenzialmente in agricoltura. Con questo investimento, la CORDEX intende aumentare la produzione di articoli di sisal e trarre vantaggio dai costi più bassi e dalla disponibilità di materia prima e manodopera in Brasile. Quest’ultimo è considerato il primo produttore mondiale della materia prima in questione (fibra di sisal) e il costo della manodopera nel paese rappresenta un terzo circa del costo in Portogallo.

(9)

Con tale progetto, la CORDEX aspira altresì a conquistare nuovi mercati, segnatamente negli USA, in Canada e nei paesi del Mercosur. Inoltre, parte della sisal prodotta in Brasile verrà importata in Portogallo come prodotto finito o semilavorato (4). In quest’ultimo caso, il prodotto verrà sottoposto a un particolare trattamento a base di olio, riavvolto e imballato, prima di essere venduto sul mercato.

(10)

I costi ammissibili dell’investimento in questione ammontano a 2 678 630 EUR, pari al capitale sociale della nuova impresa Cordebras Lda. Il progetto, completato nel 2002, è attualmente operativo.

(11)

La CORDEX ha presentato una domanda d’aiuto alle autorità portoghesi nel quadro di un regime volto a favorire l’internazionalizzazione delle imprese portoghesi (5). In conformità di detto regime, gli aiuti alle grandi imprese devono essere notificati alla Commissione. Sebbene la CORDEX abbia presentato la domanda di aiuto nel 2000, prima di avviare l’esecuzione del progetto, il Portogallo ha notificato l’aiuto alla Commissione soltanto nel gennaio 2004 a causa di ritardi interni.

(12)

La misura notificata consiste in un’agevolazione fiscale di 401 795 EUR, pari al 15 % dei costi ammissibili dell’investimento.

III.   MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO

(13)

Nella sua decisione di avviare il procedimento nella fattispecie, la Commissione ha dichiarato che avrebbe esaminato la misura ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato per determinare se l’aiuto fosse destinato ad agevolare lo sviluppo di un’attività economica senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(14)

La Commissione ha valutato altresì i seguenti criteri, già applicati in precedenti casi di aiuti a grandi imprese per finanziare progetti di investimenti all’estero (6): se l’aiuto contenga elementi dissimulati di aiuto alle esportazioni; eventuali effetti sull’occupazione, sia nel paese di origine sia in quello di destinazione; rischio di trasferimento delle attività; conseguenze della misura per la regione in cui si trova il beneficiario dell’aiuto; necessità dell’aiuto, in particolare intensità di aiuto prevista, in considerazione della competitività internazionale dell’industria comunitaria e/o dei rischi connessi ai progetti di investimento in determinati paesi terzi.

(15)

A tale riguardo, la Commissione ha concluso che l’aiuto è stato concesso per un investimento iniziale produttivo e non conteneva elementi dissimulati di aiuto alle esportazioni. Esso non comportava neppure il trasferimento di posti di lavoro dal Portogallo al Brasile, dato che la CORDEX intendeva mantenere i medesimi livelli di occupazione in Portogallo. Il fatto che il nuovo stabilimento costruito in Brasile fosse dotato di impianti di produzione nuovi e si avvalesse di manodopera assunta in loco ha ulteriormente limitato i rischi di trasferimento.

(16)

La Commissione ha inoltre preso atto delle argomentazioni delle autorità portoghesi, che affermavano che il progetto in questione rappresentava la prima esperienza di internazionalizzazione della CORDEX, la quale non conosceva il mercato brasiliano, e che gli investimenti su un mercato sconosciuto potevano comportare rischi elevati. Si potrebbe ragionevolmente dedurre che un eventuale fallimento avrebbe gravi conseguenze finanziarie per l’impresa, dato che i costi d’investimento rappresentavano il 12 % circa del fatturato. Inoltre, l’impresa ha presentato la domanda di aiuto prima di avviare l’esecuzione del progetto, il che parrebbe indicare che la misura soddisfi il «criterio di agevolazione», quale prescritto di norma dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7).

(17)

Tuttavia, la Commissione ha espresso dubbi sull’incidenza dell’aiuto sulla competitività globale dell’industria europea interessata. Essa ha osservato che parte dei prodotti fabbricati in Brasile sarebbe entrata probabilmente in concorrenza con i prodotti presenti sul mercato dell’UE e ha affermato di non disporre di informazioni circa l’importanza relativa del beneficiario o del mercato, né sull’impatto della misura nella regione in cui è ubicata la CORDEX. La Commissione non poteva pertanto concludere, in tale fase, che l’aiuto fosse conforme alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(18)

Una società francese, la BIHR, ha dichiarato che l’investimento della CORDEX in Brasile seguiva quello di altri produttori portoghesi e che tali imprese, unitamente ad altri concorrenti brasiliani e americani, minacciano la produzione di sisal della BIHR in Europa. La BIHR si è detta altresì preoccupata per il fatto che l’aiuto potrebbe rafforzare la posizione della CORDEX nel settore delle fibre sintetiche.

(19)

Preoccupazioni analoghe sono state espresse dalla Sainte Germaine, un’altra società francese, che dichiara di fabbricare prodotti sintetici in Europa e di aver trasferito in Brasile le proprie attività nel settore della sisal. La Sainte Germaine ha affermato che le imprese portoghesi sono avvantaggiate quando investono in Brasile, giacché possono importare successivamente il prodotto in Europa pagando dazi doganali più bassi.

(20)

Un’altra società, che ha chiesto di restare anonima, ha presentato osservazioni dello stesso tipo, affermando che l’aiuto conferiva un vantaggio concorrenziale alla CORDEX nel settore dei cordami.

(21)

Il Portogallo ha osservato che l’investimento in Brasile fa parte della strategia della CORDEX volta a conservare un’ampia gamma di attività in Portogallo, mantenendo al tempo stesso gli attuali livelli di occupazione. La CORDEX continuerà a fabbricare prodotti di sisal in Portogallo, con materia prima importata dal Brasile, importando altresì dalla Cordebras Lda, prodotti tanto finiti quanto semilavorati, che trasformerà in prodotti di sisal con maggior valore aggiunto. Tali attività comprendono l’adeguamento dell’imballaggio dello spago agricolo («spago per legare») importato alle esigenze del cliente (ad esempio, in termini di dimensioni o di etichettatura), e pertanto contribuiscono anche all’occupazione nell’industria del settore dell’imballaggio nella regione in cui è ubicata la CORDEX.

(22)

In seguito all’investimento in Brasile, la CORDEX ha creato due nuove imprese in Ovar (la FLEX e la CORDENET, destinate rispettivamente alla fabbricazione di schiuma e di reti). Ne sono conseguiti alcuni trasferimenti di personale tra tali imprese e un lieve aumento dei livelli complessivi di occupazione delle tre imprese in Ovar: da 358 lavoratori nel 2000 a 415 nel 2005. L’impresa brasiliana Cordebras Lda, recentemente creata, conta a sua volta circa 145 dipendenti.

(23)

Secondo le autorità portoghesi, la strategia di diversificazione della CORDEX, compreso l’investimento in Brasile, favorisce quindi il mantenimento dell’occupazione in una regione (Ovar) che registra livelli di disoccupazione nettamente superiori alla media nazionale. Essa contribuisce altresì alla creazione di posti di lavoro nello stato di Bahia (Brasile), dove si trova la Cordebras Lda.

(24)

Quanto alle osservazioni delle parti interessate, le autorità portoghesi hanno affermato che la CORDEX è soggetta alle medesime condizioni e agli stessi dazi doganali di qualsiasi altro produttore dell’UE quando importa prodotti di sisal dal Brasile e che è improbabile che l’importo limitato dell’aiuto che esse intendono concedere alla CORDEX incida in maniera significativa sul mercato comunitario. Dal punto di vista delle autorità portoghesi, l’investimento della CORDEX in Brasile era necessario per contrastare gli effetti dell’aumento delle esportazioni di paesi che presentano vantaggi in termini di costi (paesi africani e Brasile) (8).

(25)

Infine, il Portogallo ha dichiarato che il fatto che l’investimento fosse stato effettuato senza finanziamenti pubblici non può essere imputato all’impresa, che ha proseguito il progetto mediante prestiti bancari e capitale proprio, in attesa di ottenere l’aiuto di Stato richiesto nel quadro del regime nazionale pertinente (9).

IV.   VALUTAZIONE

(26)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese o talune produzioni falsino, o minaccino di falsare, la concorrenza.

Nella sua decisione di avviare il procedimento nel presente caso, la Commissione ha concluso che la misura di aiuto rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, per le ragioni seguenti:

sovvenzionando la creazione di una nuova unità di produzione nell’ambito dell’iniziativa di internazionalizzazione di un’impresa portoghese in Brasile, la misura notificata favorisce una determinata impresa o talune produzioni. La Commissione ritiene che gli aiuti concessi a imprese dell’Unione europea a favore di investimenti diretti all’estero siano comparabili agli aiuti concessi a imprese che esportano praticamente tutta la propria produzione all’esterno della Comunità. In tali casi, tenuto conto dell’interdipendenza tra i mercati su cui operano le imprese comunitarie, non è da escludere che l’aiuto possa falsare la concorrenza nella Comunità (10);

il Portogallo ha dichiarato che l’investimento intende anche favorire le attività del beneficiario in Portogallo (nonché nel paese in cui l’investimento viene realizzato), con potenziali conseguenze per gli scambi all’interno della Comunità;

l’aiuto è finanziato mediante risorse statali. Tali conclusioni non sono state contestate dal Portogallo e vengono pertanto confermate.

(27)

Non essendo possibile dichiarare la compatibilità dell’aiuto nel quadro di alcun orientamento o disciplina in vigore, la Commissione ha segnalato che avrebbe valutato se l’aiuto potesse essere considerato compatibile con il trattato CE ai sensi della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che permette di concedere aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di un’attività economica, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione deve pertanto valutare se l’aiuto contribuirà allo sviluppo della produzione di sisal e/o di altre attività economiche nell’Unione europea senza incidere negativamente sulle condizioni degli scambi tra gli Stati membri.

(28)

Nella decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha sottolineato altresì che avrebbe tenuto conto di certi criteri utilizzati in precedenti casi di concessione di aiuti a grandi imprese relativamente a progetti di investimenti diretti all’estero (vedi considerando 14), volti a trovare un equilibrio tra i vantaggi dell’aiuto in termini di contributo alla competitività internazionale dell’industria comunitaria interessata (ad esempio, se l’aiuto sia necessario tenuto conto dei rischi connessi al progetto nel paese terzo) e i suoi possibili effetti negativi sul mercato dell’UE.

(29)

A questo proposito, la Commissione ha espresso dubbi circa l’impatto della misura sul mercato comune e sulla competitività globale dell’industria comunitaria interessata; d’altronde, essa non disponeva di informazioni in merito all’importanza del beneficiario rispetto ai concorrenti dell’UE o all’impatto della misura nella regione in cui è ubicata la CORDEX (vedi considerando 17).

(30)

La legislazione in materia di aiuti di Stato stabilisce come principio generale che, affinché un aiuto sia compatibile con il mercato comune, occorre dimostrare che esso consente al beneficiario di svolgere un’attività supplementare, che non verrebbe realizzata senza l’aiuto. In caso contrario, l’aiuto falsa semplicemente la concorrenza senza ottenere in cambio alcun effetto positivo. La Commissione ha sottolineato che poiché l’impresa ha richiesto l’aiuto prima di avviare il progetto, la misura pareva soddisfare i «criteri di agevolazione» richiesti di norma dalle regole in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (11). Tuttavia, ciò non basta a dimostrare che l’aiuto fosse effettivamente necessario in considerazione della competitività internazionale dell’industria comunitaria interessata e/o dei rischi connessi ai progetti di investimento in alcuni paesi terzi.

(31)

Nella sua decisione del 19 novembre 2004, la Commissione ha preso atto dell’argomentazione delle autorità portoghesi, secondo cui un investimento in Brasile poteva comportare maggiori rischi per la CORDEX rispetto a un investimento nell’Unione europea a causa dell’imprevedibilità della moneta brasiliana, visto in particolare che si trattava della prima esperienza di internazionalizzazione della CORDEX e che l’impresa non conosceva a fondo il mercato brasiliano (12).

(32)

Tuttavia, dalle informazioni fornite alla Commissione in seguito all’avvio del procedimento, risulta che altri produttori concorrenti della CORDEX hanno investito in Brasile (nonostante l’apparente imprevedibilità della moneta brasiliana). In particolare, secondo le informazioni fornite dalle autorità portoghesi, la Quintas & Quintas SA, un’impresa portoghese concorrente della CORDEX, ha impiantato un’unità di produzione in Brasile (Brascorda) senza richiedere alcun aiuto alle autorità portoghesi. Pertanto, non vi sono elementi che dimostrino l’esistenza di disfunzioni di carattere generale sul mercato collegate a questo tipo di progetto tali da impedire alla CORDEX o ai suoi concorrenti di investire in Brasile senza finanziamenti pubblici.

(33)

Benché si sia trattato della prima esperienza di internazionalizzazione della CORDEX, le autorità portoghesi non sono riuscite neppure a dimostrare che l’impresa abbia incontrato difficoltà specifiche per realizzare l’investimento in questione. Ad esempio, malgrado le dimensioni relativamente ridotte della CORDEX in termini di fatturato (al di sotto della soglia delle PMI), le autorità portoghesi non hanno potuto dimostrare l’impossibilità della CORDEX di ottenere un finanziamento dalle banche commerciali; parrebbe invece che l’impresa sia riuscita a finanziare l’investimento mediante risorse proprie e prestiti commerciali.

(34)

Sulla base delle suddette informazioni, la Commissione ritiene pertanto che il Portogallo non sia riuscito a dimostrare che, senza l’aiuto, la CORDEX non avrebbe realizzato l’investimento in questione in Brasile e che l’aiuto era necessario, tenuto conto degli elevati rischi connessi al suo progetto in Brasile. La Commissione sottolinea che il fatto che finora la CORDEX abbia realizzato tutte queste attività senza ricevere aiuti di Stato sembra dimostrare che l’aiuto non era necessario.

(35)

In base alle informazioni disponibili, esistono all’incirca dodici produttori di sisal dell’UE sul mercato comunitario. Cinque si trovano in Portogallo e rappresentano l’81 % circa della produzione dell’UE (13). Tutte queste imprese producono articoli sintetici e cordami e spago di sisal. La produzione di fibre sintetiche parrebbe costituire l’attività principale della maggior parte di esse. Lo stesso vale per la CORDEX (il settore della sisal rappresenta soltanto il 20 % circa della sua capacità produttiva). La sisal e le fibre sintetiche hanno un certo grado di sostituibilità per quanto riguarda l’impiego in agricoltura.

(36)

Nel 2003, la CORDEX deteneva una quota del 6,6 % circa del mercato comunitario dei prodotti di sisal. Tuttavia, se si prendono in considerazione anche le vendite dei prodotti provenienti dalla Cordebras Lda, la quota della CORDEX sul mercato comunitario sale a 17,7 % (14). In tale contesto, le autorità portoghesi hanno indicato che il 47 % circa delle esportazioni della Cordebras (circa 2 210 tonnellate nel 2003) era destinato al mercato comunitario.

(37)

Vista la percentuale significativa di sisal prodotta dalla Cordebras Lda importata (attraverso la CORDEX) nell’UE, la Commissione ha concluso che l’aiuto sembra incidere in maniera significativa sulla concorrenza sul mercato comunitario. Inoltre, l’aiuto pare rafforzare anche la posizione globale della CORDEX nell’UE, con possibili effetti su altri segmenti di mercato in cui operano la CORDEX e i suoi concorrenti. Tali conclusioni sono confermate dalle osservazioni presentate dai concorrenti, che affermano che l’aiuto provoca gravi distorsioni della concorrenza sul mercato dei cordami e dello spago di sisal, nonché delle fibre sintetiche.

(38)

Nel valutare la compatibilità dell’aiuto, la Commissione deve valutare attentamente l’equilibrio tra gli effetti negativi e positivi della misura all’interno dell’UE e determinare se le conseguenze positive per la Comunità compensino gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi sul mercato comunitario. Sulla base delle suddette informazioni, la Commissione ha concluso che non esistono elementi di prova che dimostrino che la concessione dell’aiuto alla CORDEX per il suo investimento in Brasile possa contribuire a migliorare la competitività dell’industria europea in questione. L’aiuto rafforzerebbe probabilmente la posizione del beneficiario, a scapito però dei suoi concorrenti che non ricevono aiuti di Stato. Non è pertanto dimostrato che l’aiuto abbia conseguenze positive per la Comunità tali da compensare le ripercussioni negative sulla concorrenza e sugli scambi all’interno del mercato comunitario.

(39)

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che non vi è alcuna prova del fatto che l’aiuto sia necessario per consentire alla CORDEX di realizzare l’investimento in questione in Brasile. È inoltre probabile che l’aiuto falsi in maniera significativa la concorrenza sul mercato comunitario. La Commissione conclude pertanto che il progetto di aiuto di Stato a favore della CORDEX a sostegno del suo investimento diretto in Brasile non contribuisce allo sviluppo di talune attività economiche ai sensi della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, ed è pertanto incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’agevolazione fiscale notificata, pari a 401 795 EUR, che il Portogallo intendeva concedere alla CORDEX, Companhia Industrial Têxtil SA, per finanziare il suo investimento diretto estero in Brasile è incompatibile con il mercato comune, poiché non soddisfa i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 35 del 10.2.2005, pag. 2.

(2)  Vedi nota 1.

(3)  Dati relativi al 2005.

(4)  Il Portogallo ha spiegato che lo spago agricolo «spago per legare» prodotto in Brasile può venire utilizzato come prodotto finito o semilavorato per la fabbricazione di altri prodotti quali tappeti o articoli per decorazione o nel settore degli imballaggi tradizionali.

(5)  N 96/99, GU C 375 del 24.12.1999, pag. 4.

(6)  Vedi aiuto C 77/97 (LiftGmbH — Doppelmayr, Austria), GU L 142 del 5.6.1999, pag. 32 e aiuto C 47/02 (Vila Galé-Cintra), GU L 61 del 27.2.2004, pag. 76.

(7)  Vedi punto 4.2 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della notifica della misura: «la domanda di aiuto [deve essere] presentata prima che inizi l’esecuzione dei progetti», GU C 74 del 10.3.1998, pag. 13.

(8)  Secondo tali autorità, le vendite portoghesi di sisal nell’UE sono diminuite del 12,3 % tra il 1999 e il 2004, a causa soprattutto dell’aumento delle importazioni.

(9)  Vedi nota 5.

(10)  Vedi sentenza della Corte di giustizia nella causa C 142/87, «Tubemeuse», Racc. 1990, pag. I-959, punto 35.

(11)  Vedi nota 7.

(12)  Vedi al riguardo l’aiuto C 47/02, Vila Galé-Cintra.

(13)  Dati del 2003.

(14)  Dati forniti dal Portogallo sulla base del consumo apparente dell’UE-15 nel 2003.


16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

concernente la non iscrizione del carbosulfan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2463]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/415/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il carbosulfan.

(3)

Gli effetti del carbosulfan sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il carbosulfan lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate l’11 agosto 2004.

(4)

I progetti delle relazioni di valutazione sono stati esaminati con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA, nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentati alla Commissione il 28 luglio 2006, sotto forma di conclusione dell’EFSA relativa al processo inter pares della valutazione dei rischi legati alla sostanza attiva carbosulfan (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il carbosulfan.

(5)

Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva sono emerse alcune preoccupazioni. L’impiego del carbosulfan comporta la comparsa di metaboliti che presentano un profilo pericoloso, per quanto riguarda l’esposizione dei consumatori e l’eventuale rischio di contaminazione delle acque sotterranee. Tuttavia, le informazioni fornite dall’autore della notifica nei termini giuridici non hanno consentito di placare queste preoccupazioni. Inoltre, il materiale tecnico (cioè la sostanza attiva venduta sul mercato) contiene un numero considerevole di impurità, di cui almeno una (N-nitrosodibutilammina) è cancerogena. Questa impurità si riscontra nel materiale tecnico a livelli che destano preoccupazioni. Le informazioni presentate dal notificante, nei termini giuridici, non sono state sufficienti a scartare tali preoccupazioni. Di conseguenza, non si è potuto valutare in modo adeguato il rischio incorso dagli operatori. Infine, le informazioni fornite dal notificante non hanno tenuto conto in modo adeguato dei rischi incorsi dagli uccelli, dai mammiferi, dagli organismi acquatici, dalle api, dagli artropodi non bersaglio, dai lombrichi, dai microrganismi non bersaglio e dalle piante. Preoccupazioni sussistono quindi per quanto concerne la valutazione dei rischi per queste specie. Non è stato quindi possibile concludere, sulla base delle informazioni disponibili, che il carbosulfan soddisfa i criteri per l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare i propri commenti sui risultati del processo inter pares e la sua intenzione o meno di appoggiare ulteriormente l’iscrizione della sostanza. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame. Tuttavia, in mancanza di argomenti avanzati dal notificante, le preoccupazioni evocate in precedenza non sono state eliminate e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite ed esaminate nel corso delle riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno potuto dimostrare che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan soddisfano, in generale, i requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 1), punti a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il carbosulfan non dovrebbe pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il carbosulfan siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del carbosulfan nell’allegato 1 della citata direttiva.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il carbosulfan non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan siano revocate entro il 13 dicembre 2007;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti carbosulfan a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 13 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE (GU L 140 del 1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  Relazione scientifica EFSA (2006) 91, 1-84, conclusione del processo inter pares del carbosulfan.


16.6.2007   

IT

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L 156/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

concernente la non iscrizione del carbofuran nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2467]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono dettagliatamente le modalità di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il carbofuran.

(3)

Gli effetti del carbofuran sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il carbofuran lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 2 agosto 2004.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 28 luglio 2006 sotto forma di conclusione dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva carbofuran (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il carbofuran.

(5)

Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. La valutazione del rischio di contaminazione delle acque freatiche non ha potuto essere conclusa, in particolare perché i dati presentati dal notificante entro i termini di legge non hanno fornito informazioni sufficienti su vari metaboliti ad alta pericolosità. Anche la valutazione dei rischi per i consumatori, che ha suscitato preoccupazioni per l’esposizione acuta di gruppi vulnerabili di consumatori, in particolare dei bambini, non ha potuto essere conclusa a causa della mancanza di informazioni su alcuni residui pertinenti. Inoltre, i dati forniti dal notificante entro i termini di legge erano insufficienti per permettere all’EFSA di valutare gli effetti ecotossicologici della sostanza attiva. Rimangono quindi preoccupazioni per quanto concerne la valutazione dei rischi per volatili, mammiferi, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio, lombrichi e organismi terrestri non bersaglio. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il carbofuran corrisponde ai criteri d’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati della revisione inter pares e a comunicare se intende sostenere ulteriormente la sostanza. Il notificante ha presentato le sue osservazioni che sono state esaminate attentamente. Nonostante le argomentazioni avanzate dal notificante, le preoccupazioni suddette non hanno potuto essere eliminate e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e valutate nelle riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni d’impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti carbofuran corrispondono in generale alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il carbofuran non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre adottare misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti carbofuran siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

L’eventuale periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti carbofuran non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del carbofuran nell’allegato 1.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il carbofuran non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti carbofuran siano revocate entro il 13 dicembre 2007;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti carbofuran a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è il più breve possibile e scade entro il 13 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 31/2007/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  Rapporto scientifico EFSA (2006) 90, 1-88. Conclusion on the peer review of carbofuran.


16.6.2007   

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L 156/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

concernente la non iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2468]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/417/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diuron.

(3)

Gli effetti del diuron sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diuron lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 19 settembre 2003.

(4)

La relazione di valutazione è stata valutata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'AESA e presentata alla Commissione il 14 gennaio 2005 sotto forma di conclusioni dell'AESA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva diuron (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il diuron.

(5)

Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono emerse alcune preoccupazioni. La valutazione dei dati forniti dal notificante indica che anche con dispositivi di protezione gli operatori sarebbero esposti a quantità di sostanza superiori al livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO). Non è stato possibile giungere a una conclusione sui possibili rischi di contaminazione delle acque sotterranee a causa della mancanza di dati relativi allo schema di degradazione di alcuni metaboliti e alle presupposizioni eccessivamente ottimistiche del notificante secondo cui le dosi di applicazione possono considerarsi notevolmente inferiori nella pratica. Analogamente, i dati disponibili non hanno permesso di dimostrare che l'esposizione degli uccelli e dei mammiferi sia accettabile.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione tra pari e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti addotti, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell'AESA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diuron possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il diuron non può essere pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diuron siano ritirate entro un termine stabilito, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per l'eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diuron non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diuron non viene iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

a)

le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diuron siano ritirate entro il 13 dicembre 2007;

b)

a decorrere dal 16 giugno 2007 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diuron.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 13 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 25, 1-58. Conclusion on the peer review of diuron.


16.6.2007   

IT

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L 156/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2007

recante costituzione del gruppo ad alto livello sulla competitività dell’industria chimica nell’Unione europea

(2007/418/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 157, paragrafo 1, del trattato assegna alla Comunità ed agli Stati membri il compito di fare in modo che siano assicurate le condizioni necessarie per la competitività dell’industria comunitaria. Più in particolare, l’articolo 157, paragrafo 2, invita gli Stati membri a consultarsi reciprocamente in collegamento con la Commissione e, in quanto necessario, a coordinare le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile per promuovere tale coordinamento.

(2)

Nella comunicazione intitolata «Attuare il programma comunitario di Lisbona: un quadro politico per rafforzare l’industria manifatturiera dell’UE — Verso un’impostazione più integrata della politica industriale» (1) la Commissione ha annunciato l’intenzione di creare un gruppo ad alto livello sulla competitività dell’industria chimica europea.

(3)

È dunque necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della competitività dell’industria chimica europea e definirne i compiti e la struttura.

(4)

Il compito principale del gruppo dovrebbe essere quello di svolgere un’analisi economica e statistica sia dei fattori che determinano i rapidi cambiamenti strutturali nel settore chimico, sia di altri fattori che incidono sulla competitività dell’industria chimica europea. Sulla base di tale analisi il gruppo dovrebbe formulare una serie di raccomandazioni settoriali destinate ad accrescere la competitività dell’industria chimica compatibilmente con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile. Poiché il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sul sistema REACH è entrato in vigore soltanto il 1o giugno 2007 e dato che le sue principali disposizioni operative sono applicabili solo 12 mesi più tardi, non è opportuno che le materie direttamente legate al sistema REACH rientrino nella sfera di competenza del gruppo.

(5)

Il gruppo dovrebbe essere costituito da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri e del Parlamento europeo, da rappresentanti degli operatori interessati, in particolare dell’industria chimica e degli utenti a valle, nonché da rappresentanti della società civile, in particolare dei consumatori, dei sindacati, delle organizzazioni non governative e del mondo accademico e della ricerca.

(6)

Occorre prevedere norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza di cui all’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (3).

(7)

I dati personali relativi ai membri del gruppo dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

(8)

È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo ad alto livello sulla competitività dell’industria chimica nell’Unione europea

Con effetto dal giorno dell’adozione della presente decisione è creato un gruppo ad alto livello sulla competitività dell’industria chimica nell’Unione europea (di seguito «il gruppo»).

Articolo 2

Compiti

1.   Il gruppo affronta questioni determinanti per la competitività dell’industria chimica comunitaria. Esso ha in particolare il compito di:

a)

svolgere un’analisi economica e statistica sia dei fattori che determinano i cambiamenti strutturali nel settore chimico, sia di altri fattori che incidono sulla competitività dell’industria chimica europea;

b)

assistere la Commissione nelle questioni legate alla competitività dell’industria chimica;

c)

formulare una serie di raccomandazioni settoriali rivolte ai decisori politici comunitari e nazionali, all’industria ed alle organizzazioni della società civile.

2.   Il gruppo non si occupa delle materie direttamente legate al regolamento (CE) n. 1907/2006 sul sistema REACH e non ne valuta il funzionamento.

Articolo 3

Consultazione

1.   La Commissione può consultare il gruppo su ogni materia relativa alla competitività dell’industria chimica dell’Unione europea.

2.   Il presidente del gruppo può consigliare alla Commissione di consultare il gruppo su una questione determinata.

Articolo 4

Composizione e nomina

1.   La Commissione nomina i membri del gruppo scegliendoli tra specialisti di alto livello che abbiano competenze e responsabilità in settori attinenti alla competitività dell’industria chimica europea.

2.   Il gruppo è costituito da un massimo di 31 membri, rappresentanti della Commissione, del Parlamento europeo, degli Stati membri, dell’industria e della società civile.

3.   I membri del gruppo sono nominati a titolo personale in considerazione delle loro competenze. Ogni membro designa un rappresentante personale ad un sottogruppo preparatorio denominato «sottogruppo sherpa».

4.   I membri sono nominati per un mandato rinnovabile di due anni e restano in carica sino alla loro sostituzione a norma del paragrafo 5 o sino alla fine del loro mandato.

5.   I membri possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato nei casi seguenti:

a)

se si dimettono;

b)

se non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo;

c)

se violano l’articolo 287 del trattato.

6.   I nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della DG Imprese e industria. Essi vengono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   Il sottogruppo sherpa prepara le discussioni, i pareri e le proposte in vista delle azioni e dei provvedimenti che saranno raccomandati dal gruppo; esso lavora in stretto contatto con i servizi della Commissione alla preparazione delle riunioni del gruppo.

3.   Con l’accordo della Commissione, il gruppo può creare sottogruppi cui viene affidato il compito di esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. Questi sottogruppi sono sciolti non appena abbiano compiuto il loro mandato.

4.   Se la Commissione lo ritiene utile o necessario, il suo rappresentante può chiedere ad esperti o ad osservatori, che abbiano una competenza specifica su un argomento all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo oppure alle deliberazioni o ai lavori dei sottogruppi e dei gruppi ad hoc.

5.   Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione alle deliberazioni o ai lavori del gruppo, dei sottogruppi o dei gruppi ad hoc non devono essere divulgate se la Commissione ritiene che riguardino questioni riservate.

6.   Il gruppo, il sottogruppo sherpa e gli altri sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure ed al calendario da questa stabiliti. La Commissione garantisce il segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi.

7.   Il gruppo adotta il suo regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo adottato dalla Commissione.

8.   La Commissione può pubblicare o rendere disponibili su Internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo. Gli atti e le relazioni provvisorie saranno disponibili su un apposito sito web. La relazione finale verrà pubblicata poco tempo dopo l’ultima riunione del gruppo.

Articolo 6

Rimborso delle spese

Le spese di viaggio e, se del caso, le spese di soggiorno sostenute dai membri del gruppo, dai membri del sottogruppo sherpa, dagli esperti e dagli osservatori nel quadro delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione secondo le proprie norme sul rimborso degli esperti esterni.

I membri del gruppo, i membri del sottogruppo sherpa, gli esperti e gli osservatori non vengono remunerati per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica sino a due anni dopo il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  COM(2005) 474 def. del 5 ottobre 2005.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(3)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ACCORDI

Consiglio

16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/37


Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno

L’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa riguardante la riammissione delle persone che risiedono senza permesso di soggiorno è entrato in vigore il 1o giugno 2007, essendo stata espletata, in data 20 aprile 2007, la procedura prevista all’articolo 22 dell’accordo.


Rettifiche

16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/38


Rettifica della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 378 del 27 dicembre 2006 )

La raccomandazione 2006/952/CE va letta come segue:

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

(2006/952/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito «la Carta») (3) dichiara all'articolo 1 che la dignità umana è inviolabile e afferma che essa deve essere rispettata e tutelata. L'articolo 24 della Carta dispone che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

(2)

L'Unione europea dovrebbe orientare la propria azione politica verso la tutela del principio del rispetto della dignità umana da qualsiasi violazione.

(3)

È necessario prevedere misure legislative al livello di Unione per quanto concerne la protezione dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori in relazione ai contenuti di tutti i servizi audiovisivi e d'informazione, impedendo l'accesso dei minori ai programmi e ai servizi destinati agli adulti e non adatti ai minori stessi.

(4)

Considerato il costante sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, si rende urgentemente necessario che la Comunità assicuri una completa e adeguata tutela degli interessi dei cittadini in tale settore garantendo, da una parte, la libera diffusione e prestazione di servizi d'informazione e, dall'altra, che i contenuti siano leciti, rispettino il principio della dignità umana e non pregiudichino lo sviluppo integrale dei minori.

(5)

La Comunità è già intervenuta nel settore dei servizi audiovisivi e d'informazione al fine di creare le condizioni necessarie per garantire la libera circolazione delle trasmissioni televisive e di altri servizi d'informazione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di espressione e d'informazione; è opportuno tuttavia che essa intervenga con maggiore determinazione in tale contesto onde adottare misure volte a proteggere i consumatori dall'incitamento alla discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali, nonché combattere qualsiasi discriminazione di questo tipo. È opportuno che tale misura assicuri l'equilibrio tra la tutela dei diritti individuali da un lato e la libertà d'espressione dall'altro, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri nella definizione del concetto di incitamento all'odio o alla discriminazione conformemente alla loro legislazione nazionale e ai loro valori morali.

(6)

La raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (4), costituisce il primo strumento giuridico comunitario che, con il suo considerando 5, affronta i problemi della tutela dei minori e della dignità umana con riguardo ai servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione del pubblico, indipendentemente dai modi di diffusione. L'articolo 22 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (5) («direttiva televisione senza frontiere»), affrontava già in modo specifico la questione della protezione dei minori e della dignità umana nelle attività di radiodiffusione televisiva.

(7)

È auspicabile che il Consiglio e la Commissione riservino un'attenzione particolare all'attuazione della presente raccomandazione durante la revisione, la negoziazione o la conclusione di nuovi accordi di partenariato o di nuovi programmi di cooperazione con i paesi terzi, tenendo conto del carattere globale dei produttori, dei diffusori o dei fornitori di contenuti audiovisivi e di accesso a Internet.

(8)

Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato, con la decisione n. 276/1999/CE (6), un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (il «piano d'azione Internet più sicura»).

(9)

La decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha prorogato di due anni il piano d'azione Internet più sicura, modificandone il campo d'applicazione perché esso comprenda anche misure volte a incoraggiare lo scambio d'informazioni e il coordinamento tra soggetti competenti a livello nazionale, nonché disposizioni particolari rivolte ai paesi in via di adesione.

(10)

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (8), chiarisce alcuni concetti giuridici e armonizza determinati aspetti per consentire ai servizi della società dell'informazione di beneficiare appieno dei principi del mercato interno. Una serie di disposizioni di tale direttiva riguarda anche la tutela dei minori e della dignità umana, segnatamente l'articolo 16, paragrafo 1, lettera e), secondo il quale gli Stati membri e la Commissione devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la tutela dei minori e della dignità umana.

(11)

Il panorama in costante evoluzione dei mezzi di comunicazione, a causa delle nuove tecnologie e delle innovazioni mediatiche, implica la necessità di insegnare non solo ai bambini, ma anche ai loro genitori, insegnanti e formatori a utilizzare al meglio i servizi audiovisivi e d'informazione in linea.

(12)

In generale, l'autoregolamentazione del settore audiovisivo si dimostra un mezzo supplementare efficace, ma non sufficiente, per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo. Lo sviluppo di uno spazio audiovisivo europeo basato sulla libertà di espressione e sul rispetto dei diritti dei cittadini dovrebbe poggiare su un dialogo continuo fra legislatori nazionali ed europei, autorità di regolamentazione, industrie, associazioni, cittadini e società civile.

(13)

Nella consultazione pubblica relativa alla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE (9), si è proposta l'inclusione dell'esigenza di adottare misure relative all'alfabetizzazione mediatica tra gli argomenti oggetto della raccomandazione 98/560/CE.

(14)

La Commissione incoraggia la cooperazione e lo scambio di esperienze e delle migliori pratiche tra gli organismi di autoregolamentazione e coregolamentazione esistenti che si occupano della classificazione dei contenuti audiovisivi, a prescindere dai mezzi di diffusione, onde consentire a tutti gli utenti, ma soprattutto a genitori, insegnanti e formatori di segnalare i contenuti illeciti e di valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione, nonché contenuti leciti suscettibili di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.

(15)

Come proposto durante la consultazione pubblica sulla direttiva 97/36/CE, occorre che il diritto di rettifica o misure equivalenti si applichino ai mezzi di comunicazione in linea, tenuto conto delle loro rispettive caratteristiche e di quelle del servizio fornito.

(16)

La risoluzione del Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (10), invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure adeguate per promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità ed attitudini delle donne e degli uomini nella società.

(17)

Nel presentare la sua proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Commissione ha fatto notare che l'immagine dei sessi quale presentata nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità solleva questioni importanti sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne, ma ha concluso affermando che, tenuto conto di altri diritti fondamentali, nella fattispecie quelli inerenti alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, non sarebbe opportuno affrontare tali questioni in detta proposta, ma sia necessario tenerne debito conto.

(18)

È opportuno incoraggiare l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, a livello di Stati membri, ad evitare e a combattere qualsivoglia tipo di discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali nei mezzi di comunicazione e in tutti i messaggi pubblicitari, comprese le nuove tecniche pubblicitarie, nel rispetto della libertà d'espressione e di stampa.

(19)

La presente raccomandazione integra i nuovi sviluppi tecnologici e completa la raccomandazione 98/560/CE. Il suo campo di applicazione, a seguito delle innovazioni tecnologiche realizzate, copre i servizi audiovisivi e d'informazione in linea messi a disposizione del pubblico attraverso reti elettroniche fisse o mobili.

(20)

La presente raccomandazione non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali o altre loro disposizioni legislative ovvero si attengano alla loro prassi giuridica in materia di libertà di espressione,

RACCOMANDANO CHE:

I.

gli Stati membri, per favorire lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, adottino le misure necessarie per assicurare la protezione dei minori e della dignità umana nell'insieme dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea:

1.

prendendo in considerazione l'introduzione di misure nelle legislazioni o prassi nazionali concernenti il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adattare la maniera in cui tale diritto è esercitato alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione;

2.

promuovendo, per incoraggiare la ripresa degli sviluppi tecnologici, in aggiunta e in linea con i provvedimenti esistenti di natura normativa e di altra natura che riguardano i servizi di radiodiffusione e in stretta collaborazione con le parti interessate:

a)

misure di incentivazione a favore dei minori per un utilizzo responsabile dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, segnatamente tramite una maggiore sensibilizzazione dei genitori, degli insegnanti e dei formatori riguardo al potenziale dei nuovi servizi e alla possibilità di renderli sicuri per i minori, in particolare attraverso l'alfabetizzazione mediatica o programmi educativi sui mezzi di comunicazione e, ad esempio, tramite una formazione continua nel quadro dell'apprendimento scolastico;

b)

misure intese a facilitare, laddove appropriato e necessario, l'identificazione di contenuti e servizi di qualità destinati ai minori, nonché l'accesso agli stessi, anche mettendo a disposizione strumenti di accesso in istituti d'insegnamento e luoghi pubblici;

c)

misure intese ad informare maggiormente i cittadini sulle possibilità offerte da Internet;

nell'allegato II sono riportati esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica;

3.

responsabilizzando i professionisti, gli intermediari e gli utenti dei nuovi mezzi di comunicazione, come Internet:

a)

incoraggiando l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, nel rispetto della libertà di espressione e di stampa, a evitare ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali in tutti i servizi audiovisivi e d'informazione in linea e a combattere tali forme di discriminazione;

b)

incoraggiando gli sforzi di vigilanza e di segnalazione delle pagine ritenute illecite, fatta salva la direttiva 2000/31/CE;

c)

elaborando un codice di condotta in collaborazione con i professionisti e le autorità di regolamentazione a livello nazionale e comunitario;

4.

promuovendo misure per lottare contro ogni tipo di attività illecita su Internet che sia nociva per i minori e rendendo Internet un mezzo molto più sicuro. Si potrebbe studiare, tra l'altro, l'adozione delle seguenti misure:

a)

adottare un marchio di qualità per i fornitori, in modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta;

b)

prevedere mezzi appropriati per denunciare attività illecite e/o sospette in Internet.

II.

L'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e le altre parti interessate:

1.

sviluppino misure positive a favore dei minori, comprese iniziative volte a facilitare un più ampio accesso dei minori ai servizi audiovisivi e d'informazione in linea, evitando tuttavia quelli di contenuto potenzialmente nocivo, ad esempio, attraverso sistemi di filtraggio. Tali misure potrebbero includere un'armonizzazione, mediante la collaborazione tra gli organismi di regolamentazione, autoregolamentazione e coregolamentazione degli Stati membri e tramite lo scambio delle migliori pratiche relativamente a questioni quali un sistema di simboli descrittivi comuni o messaggi di avvertimento, indicanti la fascia di età e/o quali aspetti contenutistici abbiano condotto ad una determinata raccomandazione per fascia di età che aiuti gli utenti a valutare il contenuto dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, attraverso le azioni enunciate nell'allegato III;

2.

studino la possibilità di creare filtri che vietino il passaggio su Internet di informazioni oltraggiose della dignità umana;

3.

sviluppino misure per potenziare l'utilizzazione dei sistemi di etichettatura dei contenuti diffusi attraverso Internet;

4.

prendano in esame mezzi efficaci per evitare e combattere la discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, l'handicap, l'età o le tendenze sessuali nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e per promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità e attitudini degli uomini e delle donne nella società,

PRENDONO ATTO CHE LA COMMISSIONE:

1.

intende promuovere, nell'ambito del programma comunitario pluriennale 2005-2008 volto a promuovere un'utilizzazione più sicura di Internet e delle nuove tecnologie in linea, attività d'informazione destinate ai cittadini di tutta Europa, tramite tutti i mezzi di comunicazione, per informare il pubblico sui vantaggi e sui possibili rischi di Internet, sulle modalità di un suo utilizzo responsabile e sicuro, nonché sulle procedure di ricorso e sui mezzi per esercitare il controllo parentale. Campagne specifiche potrebbero rivolgersi a gruppi mirati come le scuole, le associazioni di genitori e gli utenti;

2.

intende studiare la possibilità di istituire un numero verde europeo, o di estendere un servizio esistente, destinato ad indicare agli utenti di Internet i mezzi di ricorso e le fonti di informazione disponibili e ad informare i genitori circa l'efficacia del software di filtraggio;

3.

intende studiare la possibilità di sostenere l'istituzione di un nome di dominio di secondo livello generico riservato ai siti controllati in permanenza che si impegnino a rispettare i minori e i loro diritti, quale .KID.eu;

4.

continua a mantenere un dialogo costruttivo e permanente con le organizzazioni di fornitori di contenuti, le organizzazioni di consumatori e tutte le parti interessate;

5.

intende favorire e sostenere il raggruppamento in reti degli organismi di autoregolamentazione nonché gli scambi di esperienze fra di essi per valutare l'efficacia dei codici di condotta e gli approcci basati sull'autoregolamentazione in modo da assicurare ai minori le più elevate norme di protezione;

6.

sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, intende presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'efficacia delle misure indicate nella presente raccomandazione e riesaminare quest'ultima, qualora risulti necessario.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

ORIENTAMENTI INDICATIVI PER L'ATTUAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE, DI MISURE NELLA LEGISLAZIONE O NELLA PRASSI NAZIONALE PER ASSICURARE IL DIRITTO DI RETTIFICA O MISURE EQUIVALENTI IN RELAZIONE AI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN LINEA

Obiettivo: introduzione, nella legislazione o nella prassi nazionale degli Stati membri, di misure intese ad assicurare il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e costituzionali, senza pregiudicare la possibilità di adeguarne l'esercizio alle particolarità di ciascun tipo di mezzo di comunicazione.

Per «mezzi di comunicazione» si intendono i mezzi di comunicazione per la divulgazione al pubblico di informazioni trasmesse in linea, quali quotidiani, periodici, radio, televisione e notiziari su base Internet.

Senza pregiudizio di altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, qualsivoglia persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui interessi legittimi, relativi, in particolare ma non esclusivamente, alla sua reputazione e al suo buon nome, siano stati lesi a seguito di un'affermazione relativa a fatti contenuta in una pubblicazione o resa nel corso di una trasmissione, dovrebbe poter beneficiare del diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri dovrebbe provvedere a che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o di misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli.

Il diritto di rettifica o le misure equivalenti dovrebbero essere applicabili nei confronti dei mezzi di comunicazione in linea soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e definire la procedura da seguire per il loro esercizio. Gli Stati membri dovrebbero assicurare, in particolare, che il termine previsto sia sufficiente e che le procedure siano tali da far sì che il diritto di rettifica o le misure equivalenti possano essere esercitati in maniera appropriata da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in altri Stati membri.

Il diritto di rettifica può essere assicurato non solo per mezzo della legislazione, ma anche per mezzo di misure di coregolamentazione o di autoregolamentazione.

Il diritto di rettifica è una via di ricorso particolarmente adeguata nel contesto in linea, data la possibilità di rispondere immediatamente alle informazioni contestate e la facilità tecnica con cui le risposte delle persone interessate possono essere allegate. La rettifica, tuttavia, dovrebbe essere fornita entro un termine ragionevole, dopo che la richiesta è stata motivata, e in un momento e in una forma adeguati alla pubblicazione o alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

Si dovrebbero prevedere procedure che consentano di ricorrere al giudice o a organismi indipendenti analoghi per controversie sull'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti.

La richiesta di esercitare il diritto di rettifica o misure equivalenti può essere respinta qualora il richiedente non abbia un interesse legittimo nella pubblicazione della rettifica o qualora questa costituisca un reato, renda il fornitore di contenuti passibile di un'azione civile o sia contraria al buon costume.

Il diritto di rettifica non pregiudica altre vie di ricorso a disposizione delle persone i cui diritti alla dignità, all'onore, alla reputazione o alla vita privata sono stati violati dai mezzi di comunicazione.

ALLEGATO II

Esempi di azioni possibili nel campo dell'alfabetizzazione mediatica:

a)

una formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, in collegamento con le associazioni di protezione dell'infanzia, sull'utilizzo di Internet nel quadro dell'apprendimento scolastico, per mantenere la sensibilizzazione ai possibili rischi di Internet, con particolare riguardo a chat room e forum;

b)

l'istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, comprendente sessioni aperte ai genitori;

c)

un approccio didattico integrato che costituisca parte integrante dei programmi scolastici e dei programmi di alfabetizzazione mediatica, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet;

d)

l'organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet;

e)

la distribuzione di kit d'informazione sui possibili rischi di Internet («navigazione sicura su Internet», «come filtrare i messaggi non desiderati») e l'istituzione di linee telefoniche di assistenza («hotlines») cui potrebbero essere segnalati o denunciati contenuti nocivi o illeciti;

f)

misure adeguate per creare linee telefoniche di assistenza o per migliorarne l'efficacia, onde facilitare la presentazione di denunce e consentire la segnalazione di contenuti nocivi o illeciti.

ALLEGATO III

Esempi delle azioni possibili che il settore industriale e le parti interessate possono intraprendere a beneficio dei minori:

a)

la messa a disposizione sistematica degli utenti di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo, all'atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso;

b)

offerte di accesso a servizi specificamente destinati ai bambini e dotati di un sistema di filtraggio automatico azionato dai fornitori di accesso e dagli operatori di telefonia mobile;

c)

misure destinate ad incentivare descrizioni regolarmente aggiornate dei siti disponibili, per facilitare la classificazione dei siti e la valutazione del contenuto;

d)

la collocazione di «banner» nei motori di ricerca che segnalino l'esistenza sia di informazioni su un uso responsabile di Internet che di linee telefoniche di assistenza.


(1)  GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 87.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2005 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 217), posizione comune del Consiglio del 21 settembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(4)  GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

(5)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(6)  GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(7)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 1.

(8)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(9)  GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(10)  GU C 296 del 10.11.1995, pag. 15.


16.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/s3


AVVISO AI LETTORI

Alla luce della situazione verificatasi a seguito dell’ultimo allargamento, alcune Gazzette ufficiali sono state pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 con una presentazione semplificata, nelle allora lingue ufficiali dell’Unione europea.

È stato deciso di pubblicare nuovamente gli atti che figurano in tali Gazzette ufficiali nella forma di rettifiche e con la presentazione tradizionale della Gazzetta ufficiale.

Per tale ragione le Gazzette ufficiali contenenti tali rettifiche sono state pubblicate solo nelle versioni linguistiche precedenti l’allargamento. Le traduzioni degli atti nelle lingue dei nuovi Stati membri saranno pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati anteriormente al 1o gennaio 2007.

Di seguito è riportata una tabella di corrispondenza tra le Gazzette ufficiali pubblicate il 27, 29 e 30 dicembre 2006 e le relative rettifiche.

GU del 27 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


GU del 29 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 387

L 34


GU del 30 dicembre 2006

Rettifiche GU (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50