ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo ( 1 ) |
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Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, concernente l’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/389/CE |
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Decisione della Commissione, del 6 giugno 2007, concernente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2337] ( 1 ) |
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2007/390/CE |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
8.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 631/2007 DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2007/391/PESC, del 7 giugno 2007, del Consiglio che modifica la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La posizione comune 2002/960/PESC impone un embargo sulle esportazioni di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari verso la Somalia e vieta la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari in Somalia. Il divieto di fornire assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari è stato attuato mediante il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2). |
(2) |
Con la risoluzione 1744 (2007) [di seguito «UNSCR 1744 (2007)»], adottata il 20 febbraio 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha, tra l'altro, aggiunto ulteriori deroghe a dette misure restrittive per quanto riguarda la fornitura di armi e equipaggiamenti militari e la formazione e l'assistenza tecniche, nonché i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi, destinati unicamente a sostenere la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) di cui al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744 (2007) oppure ad essere da questa utilizzate, e la fornitura di armi ed equipaggiamenti militari e la fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza in Somalia, in conformità del processo politico previsto nella Carta costituzionale federale provvisoria somala, secondo quanto stipulato nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'UNSCR 1744 (2007). |
(3) |
La posizione comune 2007/391/PESC modifica la posizione comune 2002/960/PESC per allineare le deroghe alle misure restrittive con l'UNSCR 1744 (2007). Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
1) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis In deroga all'articolo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell'allegato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate:
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2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis La Commissione modifica l'allegato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.»; |
3) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 7 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano nei siti web che figurano nell'allegato o attraverso gli stessi. 2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle loro autorità competenti senza indugio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.»; |
4) |
il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. GLOS
(1) Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 2 bis e 7 bis e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
GRECIA
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
SPAGNA
http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
IRELAND
http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities
ITALIA
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
http://www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
DG Relazioni esterne |
Direzione A: Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC |
Unità A2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) |
e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel: (32 2) 295 55 85, 299 11 76 |
Fax: (32 2) 299 08 73» |
8.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 632/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
55,2 |
TR |
100,4 |
|
ZZ |
77,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,1 |
TR |
92,6 |
|
ZZ |
129,9 |
|
0709 90 70 |
TR |
98,7 |
ZZ |
98,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
48,2 |
ZA |
64,8 |
|
ZZ |
56,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
99,1 |
BR |
75,1 |
|
CA |
102,0 |
|
CL |
80,8 |
|
CN |
81,1 |
|
NZ |
115,5 |
|
US |
107,8 |
|
UY |
55,1 |
|
ZA |
94,0 |
|
ZZ |
90,1 |
|
0809 10 00 |
IL |
196,3 |
TR |
203,0 |
|
ZZ |
199,7 |
|
0809 20 95 |
TR |
409,4 |
US |
331,9 |
|
ZZ |
370,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
8.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 633/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2007
che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli scambi di informazioni tra sistemi di trattamento dei dati di volo sono stabiliti tra enti di controllo del traffico aereo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli e ai fini del coordinamento tra enti civili e militari. Per assicurarne l'interoperabilità, tali scambi di informazioni devono essere basati su protocolli di comunicazione adeguati e armonizzati. |
(2) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 549/2004, all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) è stato conferito il mandato di elaborare i requisiti per un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli. Il presente regolamento si basa sulla relazione del 31 marzo 2005, concernente detto mandato. |
(3) |
La norma Eurocontrol per lo scambio di dati di volo è allegata al regolamento (CE) n. 2082/2000 del 6 settembre 2000 che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 97/15/CE, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE del Consiglio (3), e che ne rende l'uso obbligatorio nella Comunità nel caso di acquisto di nuovi sistemi di elaborazione dei dati di volo. Dato che il regolamento (CE) n. 2082/2000 è stato abrogato con effetto a decorrere dal 20 ottobre 2005, è necessario aggiornare la legislazione comunitaria al fine di garantire la coerenza delle disposizioni regolamentari in materia. |
(4) |
Risulta sempre più difficile e costoso mantenere apparecchiature e software di comunicazione conformi alla norma Eurocontrol per lo scambio di dati di volo. È opportuno, pertanto, adottare una nuova norma per lo scambio di dati di volo. |
(5) |
Il protocollo di controllo della trasmissione in combinazione con il protocollo Internet (TPC/IP), è considerato al momento la base più adeguata per soddisfare i requisiti di comunicazione degli scambi di dati di volo tra enti di controllo del traffico aereo. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe includere l'applicazione del protocollo per il trasferimento di messaggi di volo per lo scambio di informazioni a norma del regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che fissa i requisiti per sistemi automatici di scambio dei dati di volo al fine di notificare, coordinare e trasferire i voli fra unità di controllo del traffico aereo (4). |
(7) |
Tale regolamento non dovrebbe riguardare le operazioni e l'addestramento militari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004. |
(8) |
In una dichiarazione sulle questioni militari connesse con il cielo unico europeo (5), gli Stati membri si sono impegnati a cooperare tra loro, tenendo conto delle esigenze militari nazionali, affinché il concetto di uso flessibile dello spazio aereo sia pienamente ed uniformemente applicato in tutti gli Stati membri da tutti gli utenti dello spazio aereo. |
(9) |
In base alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 549/2004, l'applicazione del concetto di uso flessibile dello spazio aereo richiede l'istituzione di sistemi per lo scambio tempestivo di dati di volo tra gli enti che forniscono servizi di traffico aereo e gli enti militari di controllo. |
(10) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 552/2004, le norme di attuazione in materia di interoperabilità dovrebbero descrivere le procedure specifiche per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'uso dei componenti nonché della verifica dei sistemi. |
(11) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 552/2004, la data per l'applicazione dei requisiti essenziali e delle disposizioni transitorie può essere specificata dalle norme di attuazione pertinenti in materia di interoperabilità. |
(12) |
Ai fabbricanti e ai fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbe essere concesso un periodo di tempo utile per lo sviluppo di nuovi componenti e sistemi conformemente ai nuovi requisiti tecnici. |
(13) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico istituito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento fissa i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo per scambi di informazioni tra i sistemi di trattamento dei dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo e ai fini del coordinamento tra enti civili e militari in ossequio al regolamento (CE) n. 1032/2006.
2. Esso si applica:
a) |
ai sistemi di comunicazione a sostegno delle procedure di coordinamento tra enti di controllo del traffico aereo che utilizzano un meccanismo di comunicazione peer-to-peer (da pari a pari) e che offrono servizi al traffico aereo generale; |
b) |
ai sistemi di comunicazione a sostegno delle procedure di coordinamento tra gli enti dei servizi del traffico aereo e gli enti militari di controllo che utilizzano un meccanismo di comunicazione peer-to-peer. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) |
«protocollo per il trasferimento di messaggi di volo»: un protocollo per le comunicazioni elettroniche che comprende i formati dei messaggi, la loro codifica per lo scambio e le norme di sequenziamento utilizzate per gli scambi di informazioni tra sistemi di trattamento dei dati di volo; |
2) |
«sistema di trattamento dei dati di volo»: la parte di un sistema di servizi di traffico aereo che riceve, elabora automaticamente e distribuisce alle postazioni operative degli enti di controllo del traffico aereo i dati dei piani di volo e i messaggi correlati; |
3) |
«ente di controllo del traffico aereo» («Air Traffic Control», di seguito «ente ATC»): in funzione dei casi, un centro di controllo di area, un ente di controllo di avvicinamento, oppure una torre di controllo di aerodromo; |
4) |
«postazione operativa»: i mobili e le apparecchiature tecniche grazie alle quali un membro del personale dei servizi del traffico aereo svolge i compiti correlati alla propria mansione; |
5) |
«centro di controllo d'area» («Area Control Center», di seguito «ACC»): un ente istituito per fornire i servizi di controllo del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di controllo sotto la sua responsabilità; |
6) |
«coordinamento civile-militare»: il coordinamento tra le componenti civili e militari autorizzate a prendere decisioni e ad approvare una determinata azione o condotta; |
7) |
«ente dei servizi del traffico aereo» («air traffic services unit», di seguito «ente ATS»): un ente, civile o militare, responsabile della fornitura di servizi di traffico aereo; |
8) |
«ente di controllo militare»: l'ente militare fisso o mobile che gestisce il traffico aereo militare o svolge altre attività che, in ragione della loro specifica natura, possono richiedere il divieto o la limitazione dell'accesso ad una zona dello spazio aereo; |
9) |
«meccanismo di comunicazione peer-to-peer»: un meccanismo per la comunicazione tra due enti ATC o tra enti ATS e tra enti militari di controllo nell'ambito del quale ogni parte dispone delle stesse capacità di comunicazione per lo scambio di informazioni tra sistemi di trattamento dei dati e nel quale ogni parte può avviare la comunicazione. |
Articolo 3
Applicazione del protocollo per il trasferimento di messaggi di volo
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea assicurano che i sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), applicano il protocollo per il trasferimento di messaggi di volo, conformemente ai requisiti di interoperabilità specificati nell'allegato I.
2. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), applicano il protocollo per il trasferimento di messaggi di volo, conformemente ai requisiti di interoperabilità specificati nell'allegato I.
Articolo 4
Valutazione di conformità dei componenti
Prima di rilasciare la dichiarazione CE di conformità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 552/2004, i produttori dei componenti dei sistemi, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, che applicano un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo, valutano la conformità di tali componenti, conformemente ai requisiti fissati nell'allegato II.
Articolo 5
Verifica dei sistemi
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell'allegato III effettuano una verifica dei sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), conformemente ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell'allegato III affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all'allegato IV, parte B.
3. Gli Stati membri garantiscono che la verifica dei sistemi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dimostri la conformità di tali sistemi con i requisiti di interoperabilità del presente regolamento.
Articolo 6
Attuazione
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
I requisiti essenziali, fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 552/2004, per la messa in servizio dei sistemi della rete europea di gestione del traffico aereo (European Air Traffic Management Network, di seguito «EATMN»), di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento, si applicano dal 1o gennaio 2009.
Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 552/2004 si applicano, se del caso, dalla stessa data.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009 a tutti i sistemi EATMN di cui all'articolo 1, paragrafo 2, posti in servizio successivamente a detta data.
Esso si applica a decorrere dal 20 aprile 2011 a tutti i sistemi EATMN di cui all'articolo 1, paragrafo 2, operativi alla stessa data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(3) GU L 254 del 9.10.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 980/2002 (GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 38).
(4) GU L 186 del 7.7.2006, pag. 27.
(5) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 9.
ALLEGATO I
Requisiti di interoperabilità di cui all'articolo 3
1. |
Ogni entità di trasferimento dei messaggi di volo da pari a pari deve essere dotata di un identificatore. |
2. |
Una funzione di identificazione deve assicurare che le comunicazioni possano avere luogo esclusivamente fra entità autorizzate per il trasferimento dei messaggi di volo da pari a pari. |
3. |
Una funzione di gestione della connessione deve stabilire e rilasciare le connessioni fra entità per il trasferimento dei messaggi di volo da pari a pari, garantendo che il trasferimento dei dati di volo possa essere effettuato solamente durante il tempo di vita della connessione. |
4. |
Una funzione di trasferimento dei dati deve inviare e ricevere messaggi dati di volo fra entità per il trasferimento dei messaggi di volo da pari a pari. |
5. |
Una funzione di monitoraggio deve verificare la continuità di servizio di una connessione fra entità per il trasferimento dei messaggi di volo da pari a pari. |
6. |
Tutte le funzioni scambiate fra entità per il trasferimento dei messaggi di volo devono usare il protocollo di controllo della trasmissione sul protocollo Internet, IP versione 6. |
ALLEGATO II
Prescrizioni per la valutazione della conformità dei componenti effettuata a norma dell'articolo 4
1. |
Le attività di verifica mirano a dimostrare la conformità dei componenti che attuano il protocollo di trasferimento di messaggi di volo ai requisiti di interoperabilità applicabili contenuti nel presente regolamento, quando questi componenti sono in funzione in un ambiente di prova. |
2. |
Il fabbricante gestisce le attività di verifica e, in particolare:
|
3. |
Il fabbricante garantisce che i componenti che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo, integrati nell'ambiente di prova, rispettino i requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento. |
4. |
Una volta completata con successo la verifica della conformità, il fabbricante, sotto la propria responsabilità, redige la dichiarazione «CE» di conformità, specificando, in particolare, i requisiti del presente regolamento soddisfatti dal componente, così come le condizioni d'uso correlate ai sensi dell'allegato III, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004. |
ALLEGATO III
Condizioni di cui all'articolo 5
1. |
Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve disporre nella sua organizzazione di metodi di elaborazione delle relazioni che garantiscano e dimostrino la sua imparzialità e indipendenza di giudizio in relazione alle attività di verifica. |
2. |
Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve assicurare che il personale preposto alle procedure di verifica svolga i controlli con la massima integrità professionale possibile e con la massima competenza tecnica possibile e sia esente da qualsiasi pressione e incentivo, in particolare di tipo finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o condizionare i risultati delle verifiche effettuate, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche stesse. |
3. |
Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve assicurare che il personale preposto alle procedure di verifica abbia accesso ad apparecchiature che gli consentano di effettuare adeguatamente le verifiche richieste. |
4. |
Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve assicurare che il personale preposto alle procedure di verifica abbia una valida formazione professionale e tecnica, una conoscenza soddisfacente dei requisiti delle verifiche che è tenuto a svolgere, un'adeguata esperienza pratica di tali operazioni, nonché la capacità necessaria per redigere dichiarazioni, registri e relazioni atti a dimostrare l'effettivo svolgimento delle verifiche. |
5. |
Il fornitore di servizi di navigazione aerea deve garantire che il personale coinvolto nelle procedure di verifica è in grado di effettuare i controlli con imparzialità e che la sua remunerazione non dipende dal numero di verifiche effettuate, né dai risultati di tali verifiche. |
ALLEGATO IV
Parte A: Prescrizioni per la verifica dei sistemi effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1
1. |
La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo mira a dimostrare la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento, in un ambiente simulato che riflette il contesto operativo di tali sistemi. |
2. |
La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo è effettuata in conformità alle pratiche di verifica adeguate e riconosciute. |
3. |
Gli strumenti di prova utilizzati per la verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo sono dotati delle funzioni per lo svolgimento adeguato delle prove. |
4. |
La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo produce gli elementi del fascicolo tecnico richiesto ai sensi dell'allegato IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, nonché i seguenti elementi:
|
5. |
Il fornitore di servizi di navigazione aerea gestisce le attività di verifica e, in particolare:
|
6. |
Il fornitore di servizi di navigazione aerea garantisce che l'attuazione del protocollo di trasferimento dei messaggi di volo, integrato in sistemi operanti in un ambiente operativo simulato, rispetti i requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento. |
7. |
Una volta completata con successo la verifica della conformità, i fornitori di servizi di navigazione aerea redigono la dichiarazione «CE» di verifica del sistema e la sottopongono all'autorità nazionale di vigilanza insieme al fascicolo tecnico, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004. |
Parte B: Prescrizioni per la verifica dei sistemi effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2
1. |
La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo mira a dimostrare la conformità dei sistemi stessi ai requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento, in un ambiente simulato che riflette il contesto operativo di tali sistemi. |
2. |
La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo è effettuata conformemente a pratiche di verifica adeguate e riconosciute. |
3. |
Gli strumenti di prova utilizzati per la verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo dispongono delle funzioni per lo svolgimento adeguato delle prove. |
4. |
La verifica dei sistemi che attuano il protocollo di trasferimento dei messaggi di volo produce gli elementi del fascicolo tecnico richiesto ai sensi dell'allegato IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 552/2004, nonché i seguenti elementi:
|
5. |
Il fornitore di servizi di navigazione aerea determina l'ambiente operativo e tecnico simulato adeguato a riprodurre l'ambiente operativo e affida le attività di verifica a un organismo notificato. |
6. |
L'organismo notificato gestisce le attività di verifica e, in particolare:
|
7. |
L'organismo notificato garantisce che l'attuazione del protocollo di trasferimento dei messaggi di volo, integrato in sistemi che funzionano in un ambiente operativo simulato, rispetta i requisiti di interoperabilità di cui al presente regolamento. |
8. |
Una volta completata con successo la verifica della conformità, l'organismo notificato redige il corrispondente certificato di conformità. |
9. |
In seguito, il fornitore di servizi di navigazione aerea redige la dichiarazione «CE» di verifica dei sistemi e la trasmette all'autorità nazionale di vigilanza insieme al fascicolo tecnico, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 552/2004. |
8.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 634/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2007
concernente l’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato selenometionina prodotto da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi per tutte le specie, da classificare nella categoria «additivi alimentari». |
(4) |
Con parere del 5 dicembre 2006 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente (2). Essa ha inoltre concluso che la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 non presenta alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In base a tale parere l’impiego del preparato può essere considerato come fonte di selenio biodisponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per tutte le specie. Nel suo parere l’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utenti. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Nel parere si verifica inoltre la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Selenium enriched yeast (Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) as a feed additive for all species in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 5 December 2006. The EFSA Journal (2006) 430, pag. 1-23.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell’autorizzazione |
||||||||
Tenore massimo dell’elemento (Se) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||
Categoria di additivi alimentari. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi |
|||||||||||||||||
«3b8.11 |
— |
Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (lievito al selenio inattivato) |
|
Tutte le specie |
— |
|
0,50 (in totale) |
|
28.6.2017 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/»
8.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 635/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2007
recante deroga per l'esercizio contabile 2006 al regolamento (CEE) n. 1915/83 con riguardo al periodo di trasmissione delle schede aziendali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), a decorrere dall'esercizio contabile 2005 tutte le schede aziendali vengono trasmesse dall'organo di collegamento alla Commissione al più tardi 12 mesi dopo la fine dell’esercizio contabile cui si riferiscono. |
(2) |
È opportuno, in via eccezionale per l'esercizio contabile 2006, concedere alla Danimarca un termine più lungo per la trasmissione dei dati, onde consentire a questo Stato membro di completare il rinnovamento del sistema informatico utilizzato per elaborare i dati contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1915/83, per l'esercizio contabile 2006 le schede aziendali vengono trasmesse dall'organo di collegamento della Danimarca alla Commissione entro un termine di 18 mesi dopo la fine di detto esercizio.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 3).
8.6.2007 |
IT |
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L 146/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 636/2007 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2007
recante deroga all’allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le circoscrizioni della Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità Economica Europea (1), stabilisce un elenco di circoscrizioni ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del medesimo regolamento. |
(2) |
In base al suddetto allegato, la Romania è divisa in otto circoscrizioni. Su richiesta della Romania, ai fini del regolamento n. 79/65/CEE essa deve essere considerata una circoscrizione unica per i primi tre anni successivi all’adesione all’Unione europea al fine di facilitare la definizione di un piano di selezione realistico. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’allegato del regolamento n. 79/65/CEE, ai fini dell’applicazione del medesimo regolamento la Romania costituisce una circoscrizione unica fino al 31 dicembre 2009.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica per l’esercizio contabile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
8.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2007
concernente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
[notificata con il numero C(2007) 2337]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/389/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il malathion. |
(3) |
Gli effetti del malathion sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il malathion, lo Stato membro relatore era la Finlandia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 2 febbraio 2004. |
(4) |
La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’AESA, nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 13 gennaio 2006 sotto forma di conclusioni dell’AESA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva malathion (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimata il 29 settembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al malathion. |
(5) |
Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono emerse alcune preoccupazioni. Poiché nella sostanza di sintesi sono presenti tenori diversi di isomalathion, un’impurità che contribuisce sensibilmente a determinare il profilo tossicologico del malathion e la cui genotossicità non può essere esclusa, non si è potuto trarre conclusioni riguardo al rischio per gli operatori, gli addetti e gli astanti. Inoltre, le informazioni disponibili non hanno consentito di dimostrare che l’esposizione stimata dei consumatori, derivante da un’assunzione acuta e cronica di colture commestibili, sia accettabile a causa dei dati insufficienti sugli effetti di alcuni metaboliti di rilievo tossicologico. Pertanto, in base alle informazioni disponibili, non è stato possibile concludere che il malathion sia conforme ai criteri di inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(6) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione tra pari e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’AESA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti malathion possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
Il malathion non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti malathion siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti malathion non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo. |
(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa all’iscrizione del malathion nell’allegato 1 di tale direttiva. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il malathion non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri garantiscono che:
a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti malathion siano revocate entro il 6 dicembre 2007; |
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti malathion a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 6 dicembre 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2006)63, 1-87, Conclusion on the peer review of malathion.
8.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2007
relativa al finanziamento per il 2007 delle spese concernenti i supporti informatici e le azioni di comunicazione in materia di salute e di benessere degli animali
(2007/390/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 17, 37 e 37 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
La sistemazione, la gestione e la manutenzione di TRACES, previsto dalla decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (2), sono di competenza della Commissione e a questo titolo necessitano un finanziamento della Comunità. La partecipazione finanziaria della Comunità si fonda sull’articolo 37 bis della decisione 90/424/CEE. |
(2) |
Il sistema di notifica instaurato in base alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (3), dalla decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, (4) deve essere aggiornato dall’introduzione dei miglioramenti tecnologici indispensabili. La partecipazione finanziaria della Comunità si fonda sull’articolo 37 della decisione 90/424/CEE. |
(3) |
La politica d’informazione sulla salute e sul benessere degli animali esige una comunicazione relativa alle evoluzioni tecniche e scientifiche in questi settori. La partecipazione finanziaria della Comunità si fonda sull’articolo 17 della decisione 90/424/CEE. |
(4) |
La presente decisione vale quale decisione di finanziamento a norma dell’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) e dell’articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6). |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
DECIDE:
Articolo 1
TRACES
La sistemazione, la gestione e la manutenzione del sistema TRACES, previsto nella decisione 2003/24/CE, sono autorizzate per i seguenti importi e obiettivi:
— |
560 000 EUR per la sistemazione, |
— |
440 000 EUR per l’acquisto del supporto logistico necessario nel quadro dell’assistenza agli utenti del sistema, |
— |
200 000 EUR per l’acquisto del supporto di manutenzione necessario per adattare il sistema agli sviluppi giuridici e tecnici, |
— |
300 000 EUR per gli sviluppi informatici necessari. |
Articolo 2
Sistema di notifica delle malattie degli animali
L’aggiornamento del sistema di notifica, di cui alla decisione 2005/176/CE, è autorizzato per un importo di 150 000 EUR.
Articolo 3
Comunicazione in materia di salute e di benessere degli animali
La comunicazione della Commissione, presso le autorità competenti e i cittadini, di informazioni relative alla legislazione comunitaria in materia di salute e di benessere degli animali, è autorizzata per i seguenti importi e obiettivi:
— |
240 000 EUR per le pubblicazioni e la diffusione delle informazioni e della strategia in materia di salute animale, |
— |
130 000 EUR per le pubblicazioni e la diffusione delle informazioni e della strategia in materia di benessere degli animali. |
Articolo 4
Procedura di aggiudicazione degli appalti
La scelta dei contraenti viene effettuata sulla base dei contratti-quadro esistenti o sulla base di bandi di gara indetti nel corso del 2007.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.
(3) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).
(4) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).
(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
8.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/23 |
POSIZIONE COMUNE 2007/391/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2007
che modifica la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC (1), in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002), concernenti un embargo sulle armi nei confronti della Somalia. |
(2) |
Il 20 febbraio 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 1744 (2007) che introduce ulteriori deroghe alle misure restrittive imposte dal paragrafo 5 dell'UNSCR 733 (1992) e successivamente precisate nei paragrafi 1 e 2 dell'UNSCR 1425 (2002) per la fornitura di armi ed equipaggiamenti militari e per la formazione e l'assistenza tecniche destinate unicamente a sostenere la missione di cui al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744 (2007) oppure ad essere da questa utilizzate. |
(3) |
Le misure restrittive disposte dalla posizione comune 2002/960/PESC dovrebbero quindi essere modificate al fine di applicare l'UNSCR 1744 (2007). |
(4) |
È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2002/960/PESC è sostituito dal seguente:
«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) |
alla fornitura o alla vendita di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari destinate unicamente a sostenere la missione di cui al paragrafo 4 dell'UNSCR 1744 (2007) o ad essere da questa utilizzate; |
b) |
alla fornitura o alla vendita di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica destinate unicamente a favorire lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza in conformità del processo politico previsto nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'UNSCR 1744 (2007), purché il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) non abbia adottato in merito una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa notifica; |
c) |
alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale dell'Unione, della Comunità o degli Stati membri, anche nel campo della sicurezza, attuati nel contesto del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal Comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992); all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.» |
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. GLOS
(1) GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 1. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2007/94/PESC (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 19).