ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
2 giugno 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 604/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 605/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 e la Bulgaria e la Romania

3

 

*

Regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

4

 

*

Regolamento (CE) n. 607/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, sulla ripartizione tra consegne e vendite dirette dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

28

 

*

Regolamento (CE) n. 608/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

31

 

*

Regolamento (CE) n. 609/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2007 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

33

 

*

Regolamento (CE) n. 610/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10 ( 1 )

46

 

*

Regolamento (CE) n. 611/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11 ( 1 )

49

 

 

Regolamento (CE) n. 612/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 596/2007 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o giugno 2007

53

 

*

Regolamento (CE) n. 613/2007 della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

56

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/32/CE della Commissione, del 1o giugno 2007, che modifica l’allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l’allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ( 1 )

63

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/376/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 15 febbraio 2007, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

67

Secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

69

 

 

2007/377/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

74

 

 

2007/378/CE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2007, recante nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale europeo

75

 

 

Commissione

 

 

2007/379/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 maggio 2007, concernente la non iscrizione del fenitrotion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza [notificata con il numero C(2007) 2164]  ( 1 )

76

 

 

2007/380/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 maggio 2007, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione di Candida oleophila di ceppo O nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2213]  ( 1 )

78

 

 

2007/381/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 1o giugno 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 e per un determinato numero di ettari, una dotazione finanziaria indicativa a favore della Bulgaria e della Romania per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2272]

80

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (GU L 137 del 30.5.2007)

82

 

*

Rettifica del regolamento n. 51 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore (GU L 137 del 30.5.2007)

82

 

*

Rettifica della decisione 2007/252/GAI del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico Diritti fondamentali e cittadinanza per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia (GU L 110 del 27.4.2007)

83

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/1


REGOLAMENTO (CE) N. 604/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

38,5

TR

106,6

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

140,1

ZZ

145,7

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

40,9

ZA

65,6

ZZ

53,3

0808 10 80

AR

94,9

BR

78,7

CL

79,5

CN

73,4

NZ

110,2

US

128,6

UY

46,9

ZA

93,3

ZZ

88,2

0809 20 95

TR

433,4

US

265,6

ZZ

349,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/3


REGOLAMENTO (CE) N. 605/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

Fino al 31 dicembre 2006 gli scambi di prodotti agricoli fra la Comunità e la Bulgaria e la Romania erano soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. Dal 1o gennaio 2007, tali titoli non possono più essere utilizzati per gli scambi suddetti.

(2)

Alcuni titoli, ancora validi dopo il 1o gennaio 2007, non sono stati utilizzati affatto o sono stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai suddetti titoli devono essere rispettati pena l’incameramento della cauzione depositata. Poiché dopo l’adesione della Bulgaria e della Romania tali impegni non possono più essere rispettati, è necessario stabilire, con effetto a decorrere dalla data di adesione di questi due paesi, una misura transitoria che preveda lo svincolo delle cauzioni depositate.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le cauzioni depositate per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a)

i titoli indichino come paese di destinazione, di origine o di provenienza la Bulgaria o la Romania;

b)

la validità dei titoli non sia scaduta prima del 1o gennaio 2007;

c)

al 1o gennaio 2007 i titoli siano stati utilizzati solo parzialmente o non siano stati utilizzati affatto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


2.6.2007   

IT

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L 141/4


REGOLAMENTO (CE) N. 606/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l'articolo 26,

sentito il comitato delle preferenze generalizzate,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2) comporta dati che interessano l'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 980/2005.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 980/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 980/2005 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei prodotti inclusi nei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da “ex”, le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

La colonna “Sensibile/Non sensibile” si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 7) e nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 8). Tali prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2).

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali possono rientrare i prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o per i quali detti dazi sono sospesi.

Codice NC

Designazione delle merci

Sensibile/non sensibile

0101 10 90

Asini e altri, vivi, riproduttori di razza pura

S

0101 90 19

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

S

0101 90 30

Asini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura

S

0101 90 90

Muli e bardotti vivi

S

0104 20 10 *

Riproduttori di razza pura della specie caprina

S

0106 19 10

Conigli domestici vivi

S

0106 39 10

Piccioni vivi

S

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

S

0206 80 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

S

0206 90 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

S

0207 14 91

Fegati di galli o di galline, congelati

S

0207 27 91

Fegati di tacchine e di tacchini, congelati

S

0207 36 89

Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche

S

ex 0208 (1)

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 55 (esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 70 per i quali non si applica la nota)

S

0208 90 70

Cosce di rane

NS

0210 99 10

Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

S

0210 99 59

Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti “onglets” e “hampes”

S

0210 99 60

Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

S

0210 99 80

Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina

S

ex Capitolo 3 (2)

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 10 90

S

0301 10 90

Pesci ornamentali di mare, vivi

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

S

0405 20 10

0405 20 30

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %

S

0407 00 90

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile

S

0409 00 00 (3)

Miele naturale

S

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

S

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

S

ex Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura, esclusi i prodotti della sottovoce 0604 91 40

S

0604 91 40

Rami di conifere, freschi

NS

0701

Patate, fresche o refrigerate

S

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

S

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

S

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

S

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

S

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

S

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre

S

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

S

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

S

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

S

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

S

0709 51 00

0709 59

Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50

S

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

S

0709 60 99

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

S

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

S

0709 90 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

S

0709 90 31 *

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

S

0709 90 40

Capperi, freschi o refrigerati

S

0709 90 50

Finocchi, freschi o refrigerati

S

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

S

ex 0709 90 80

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre

S

0709 90 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

S

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85

S

0710 80 85 (4)

Asparagi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

S

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90

S

ex 0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19

S

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

S

0714 20 10 *

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

NS

0714 20 90

Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano

S

0714 90 90

Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

NS

0802 11 90

0802 12 90

Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare

S

0802 21 00

0802 22 00

Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate

S

0802 31 00

0802 32 00

Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate

S

0802 40 00

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

S

0802 50 00

Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0802 60 00

Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

NS

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0802 90 85

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

NS

0803 00 11

Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche

S

0803 00 90

Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate

S

0804 10 00

Datteri, freschi o secchi

S

0804 20 10

0804 20 90

Fichi, freschi o secchi

S

0804 30 00

Ananassi, freschi o secchi

S

0804 40 00

Avocadi, freschi o secchi

S

ex 0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre

S

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

NS

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche

S

0805 90 00

Altri agrumi, freschi o secchi

S

ex 0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre

S

0806 10 90

Altre uve, fresche

S

ex 0806 20

Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Meloni (compresi i cocomeri), freschi

S

0808 10 10

Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

S

0808 20 10

Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

S

ex 0808 20 50

Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno

S

0808 20 90

Cotogne, fresche

S

ex 0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre

S

0809 20 05

Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche

S

ex 0809 20 95

Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall'11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

S

ex 0809 40 05

Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

S

0809 40 90

Prugnole, fresche

S

ex 0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre

S

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

S

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

S

0810 40 50

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

S

0810 40 90

Altri frutti del genere Vaccinium, freschi

S

0810 50 00

Kiwi, freschi

S

0810 60 00

Durian, freschi

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi

S

0810 90 95

Altre frutta fresche

S

ex 0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20

S

0811 10 e 0811 20 (5)

Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

S

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della sottovoce 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaie

NS

0813 10 00

Albicocche, secche

S

0813 20 00

Prugne

S

0813 30 00

Mele, secche

S

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci, secche

S

0813 40 30

Pere, secche

S

0813 40 50

Papaie, secche

NS

0813 40 95

Altre frutta, secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806

NS

0813 50 12

Miscugli di frutta secche (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne

S

0813 50 15

Altri miscugli di frutta secche (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), non contenenti prugne

S

0813 50 19

Altri miscugli di frutta secche (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), con prugne

S

0813 50 31

Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali secche delle voci 0801 e 0802

S

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio secche delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali

S

0813 50 91

Altri miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

S

0813 50 99

Altri miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del capitolo 8

S

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

NS

ex Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 e 0904 20 10, delle voci 0905 00 00 e 0907 00 00, e delle sottovoci 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 e 0910 99 99

NS

0901 12 00

Caffè non torrefatto, decaffeinizzato

S

0901 21 00

Caffè torrefatto, non decaffeinizzato

S

0901 22 00

Caffè torrefatto, decaffeinizzato

S

0901 90 90

Succedanei del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione

S

0904 20 10

Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati

S

0905 00 00

Vaniglia

S

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

S

0910 91 90

Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910, tritati o polverizzati

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Timo; foglie di alloro

S

0910 99 99

Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910

S

ex 1008 90 90

Quinoa

S

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

S

1106 10 00

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

S

1106 30

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8

S

1108 20 00

Inulina

S

ex Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 e 1209 99 91; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della voce 1210 e della sottovoce 1211 90 30 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 1212 91 e 1212 99 20; paglie e foraggi

S

1209 21 00

Semi di erba medica, da sementa

NS

1209 23 80

Altri semi di festuca, da sementa

NS

1209 29 50

Semi di lupini, da sementa

NS

1209 29 80

Altri semi da foraggio, da sementa

NS

1209 30 00

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa

NS

1209 91 10

1209 91 90

Altri semi di ortaggi, da sementa

NS

1209 99 91

Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00

NS

1210 (6)

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

S

1211 90 30

Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate

NS

ex Capitolo 13

Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00

S

1302 12 00

Succhi ed estratti vegetali di liquirizia

NS

1501 00 90

Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

S

1502 00 90

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

S

1503 00 19

Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali

S

1503 00 90

Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

S

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1505 00 10

Grasso di lana greggio

S

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1511 10 90

Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

S

1511 90

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio

S

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10

S

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti “opalwax”

NS

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del Capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

S

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove

S

1521 90 99

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (sopastocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva

S

1601 00 10

Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato

S

1602 20 11

1602 20 19

Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra

S

1602 41 90

Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 42 90

Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 49 90

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 (7)

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi

S

1602 90 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio

S

1602 90 41

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di renne

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina

S

1603 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

S

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

S

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

S

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

S

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

S

1704 (8)

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

S

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

S

ex Capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria, esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91

S

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

NS

1901 90 91

Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

NS

ex Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 ed ex 2008 70

S

2002 (9)

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

S

2005 80 00 (10)

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006

S

2008 20 19

2008 20 39

Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove

NS

ex 2008 40 (11)

Pere, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove (esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 e 2008 40 39, per i quali non si applica la nota)

S

ex 2008 70 (12)

Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove (esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 e 2008 70 59, per i quali non si applica la nota)

S

ex Capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59

S

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate

NS

2102 20 19

Altri lieviti morti

NS

ex Capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti della voce 2207, ed esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40

S

2207 (13)

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

S

2302 50 00

Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

S

2307 00 19

Altre fecce di vino

S

2308 00 19

Altri tipi di vinacce

S

2308 00 90

Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

NS

2309 10 90

Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

S

2309 90 10

Prodotti detti “solubili” di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

NS

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

S

2309 90 95

2309 90 99

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico

S

Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

S

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

NS

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

NS

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti “clinkers”) anche colorati

NS

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

NS

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

NS

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

NS

ex 2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00

NS

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

NS

2807 00

Acido solforico; oleum

NS

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

NS

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

NS

2810 00 90

Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici

NS

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

NS

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

NS

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

NS

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

S

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

S

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

NS

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

S

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente

S

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

S

2820

Ossidi di manganese

S

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

NS

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

NS

2823 00 00

Ossidi di titanio

S

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

NS

ex 2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00

NS

2825 10 00

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

S

2825 80 00

Ossidi di antimonio

S

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

NS

ex 2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

NS

2827 10 00

Cloruro di ammonio

S

2827 32 00

Cloruro di alluminio

S

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

NS

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

NS

ex 2830

Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

NS

2830 10 00

Solfuri di sodio

S

2831

Ditioniti e solfossilati

NS

2832

Solfiti; tiosolfati

NS

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

NS

2834 10 00

Nitriti

S

2834 21 00

2834 29

Nitrati

NS

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

S

ex 2836

Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

NS

2836 20 00

Carbonato di disodio

S

2836 40 00

Carbonati di potassio

S

2836 60 00

Carbonato di bario

S

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

NS

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

NS

2840

Borati; perossoborati (perborati)

NS

ex 2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganato di potassio

S

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

NS

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

NS

ex 2844 30 11

Cermet contenenti uranio impoverito in U 235 o suoi composti, diversi da quelli greggi

NS

ex 2844 30 51

Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi

NS

2845 90 90

Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti

NS

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

NS

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

NS

2848 00 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

NS

ex 2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no

S

2849 90 30

Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no

S

ex 2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849, esclusi i prodotti della sottovoce 2850 00 70

NS

2850 00 70

Siliciuri, di costituzione chimica definita o no

S

2852 00 00

Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

NS

2853 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

NS

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

S

ex 2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

S

ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

S

2905 45 00

Glicerolo (glicerina)

NS

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

ex 2907

Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 ed ex 2907 22 00; fenoli-alcoli

NS

2907 15 90

Naftoli e loro sali diversi dall'1-naftolo

S

ex 2907 22 00

Idrochinone

S

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

NS

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

S

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

ex 2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

S

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

NS

ex 2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00, 2914 21 00 e 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acetone

S

2914 21 00

Canfora

S

2914 22 00

Cicloesanone e metilcicloesanoni

S

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

S

ex 2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00, 2916 12 e 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Acido acrilico

S

2916 12

Esteri dell'acido acrilico

S

2916 14

Esteri dell'acido metacrilico

S

ex 2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00

NS

2917 11 00

Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

S

2917 12 10

Acido adipico e suoi sali

S

2917 14 00

Anidride maleica

S

2917 32 00

Ortoftalati di diottile

S

2917 35 00

Anidride ftalica

S

2917 36 00

Acido tereftalico e suoi sali

S

ex 2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e 2918 29 10

NS

2918 14 00

Acido citrico

S

2918 15 00

Sali ed esteri dell'acido citrico

S

2918 21 00

Acido salicilico e suoi sali

S

2918 22 00

Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

S

2918 29 10

Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri

S

2919

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2921

Composti a funzione ammina

S

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

S

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

NS

ex 2924

Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00

S

2924 23 00

Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

NS

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

NS

ex 2926

Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrilonitrile

S

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

S

2928 00 90

Altri derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina

NS

2929 10

Isocianati

S

2929 90 00

Altri composti ad altre funzioni azotate

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

S

2931 00

Altri composti organo-inorganici

NS

ex 2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00, 2932 13 00 e 2932 21 00

NS

2932 12 00

2-Furaldeide (furfurale)

S

2932 13 00

Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

S

2932 21 00

Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

S

ex 2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

NS

2935 00 90

Altri solfonammidi

S

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

NS

ex 2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnosio, raffinosio, mannosio

NS

2941 20 30

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

NS

2942 00 00

Altri composti organici

NS

3102 (14)

Concimi minerali o chimici azotati

S

3103 10

Perfosfati

S

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del Capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

S

ex Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3204 e 3206, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) ed ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)

NS

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del Capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

S

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del Capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

S

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche

NS

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

NS

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

S

3502 90 90

Albuminati ed altri derivati delle albumine

NS

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

NS

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

NS

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

NS

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

NS

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

S

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

NS

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

NS

ex Capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00, delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00, e della voce 3825, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60

NS

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

S

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

S

3823 12 00

Acido oleico

S

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

S

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del Capitolo 38

S

ex Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901, 3902, 3903 e 3904, delle sottovoci 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 e 3907 99, delle voci 3908 e 3920, e delle sottovoci 3921 90 19 e 3923 21 00

NS

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

S

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

S

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

S

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

S

3906 10 00

Poli(metacrilato di metile)

S

3907 10 00

Poliacetali

S

3907 60

Poli(etilene tereftalato)

S

3907 99

Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi

S

3908

Poliammidi, in forme primarie

S

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

S

3921 90 19

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati

S

3923 21 00

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene

S

ex Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010

NS

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

S

ex 4104

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

S

ex 4106 31

4106 32

Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 4106 31 10

NS

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

S

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

S

ex 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114, esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00

NS

4113 10 00

Di caprini

S

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

S

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

S

ex Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203

NS

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

S

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

S

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

NS

ex Capitolo 44

Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410, 4411, 4412, delle sottovoci 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 e 4420 90 91; carbone di legna

NS

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti “waferboard”), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

S

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

S

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

S

4418 10

Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno

S

4418 20 10

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del Capitolo 44

S

4418 71 00

Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del Capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel Capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del Capitolo 44

S

ex Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503

NS

4503

Lavori di sughero naturale

S

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

S

Capitolo 50

Seta

S

ex Capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine

S

Capitolo 52

Cotone

S

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

S

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

S

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

S

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

S

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

S

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

S

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

S

Capitolo 60

Stoffe a maglia

S

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

S

Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

S

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

S

Capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

S

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

NS

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

S

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

NS

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

NS

Capitolo 69

Prodotti ceramici

S

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

S

ex Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117

NS

7117

Minuterie di fantasia

S

7202

Ferro-leghe

S

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio;

NS

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

S

7505 12 00

Barre, profilati e fili, di leghe di nichel

NS

7505 22 00

Fili, di leghe di nichel

NS

7506 20 00

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

NS

7507 20 00

Accessori per tubi, di nichel

NS

ex Capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601

S

ex Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801

S

ex Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

S

ex Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20

S

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

S

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

S

ex Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reattori nucleari

S

8407 21 10

Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

S

ex Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, da 8519 81 11 a 8519 81 45, 8519 81 85, da 8519 89 11 a 8519 89 19, delle voci 8521, 8525 e 8527, delle sottovoci 8528 49, 8528 59 e da 8528 69 a 8528 72, della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12

NS

8516 50 00

Forni a microonde

S

8517 69 39

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, diversi dagli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone

S

8517 70 15

8517 70 19

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

S

8519 20

8519 30

Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi

S

Da 8519 81 11 a 8519 81 45

Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

S

8519 81 85

Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, diversi dai tipi a cassette

S

Da 8519 89 11 a 8519 89 19

Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

S

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

S

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

S

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

S

8528 49

8528 59

Da 8528 69 a 8528 72

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

S

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

S

8540 11

8540 12 00

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori, o in bianco e nero o in altre monocromie

S

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

NS

ex Capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 e 8714

NS

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

S

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo “break” e le auto da corsa

S

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

S

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe anticendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

S

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

S

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

S

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

S

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

S

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side-car”)

S

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

S

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

S

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

NS

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

NS

Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

S

Capitolo 91

Orologeria

S

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

NS

ex Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405

NS

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

S

ex Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 30 a 9503 00 99

NS

Da 9503 00 30 a 9503 00 99

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

S

Capitolo 96

Lavori diversi

NS


(1)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.

(2)  Per i prodotti della sottovoce 0306 13, il dazio è del 3,6 % in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II.

(3)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica al prodotto di questa sottovoce.

(4)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica al prodotto di questa sottovoce.

(5)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di queste sottovoci.

(6)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.

(7)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di queste sottovoci.

(8)  Per i prodotti delle sottovoci 1704 10 91 e 1704 10 99 il dazio specifico si limita al 16 % del valore in dogana, in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II.

(9)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.

(10)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica al prodotto di questa sottovoce.

(11)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa sottovoce.

(12)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa sottovoce.

(13)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.

(14)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.»


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/28


REGOLAMENTO (CE) N. 607/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2006/2007 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1788/2003, gli Stati membri sono tenuti a stabilire i quantitativi di riferimento individuali dei produttori. I produttori possono disporre di uno o due quantitativi di riferimento individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette, e su richiesta debitamente giustificata del produttore è possibile effettuare la conversione tra un quantitativo di riferimento e l’altro.

(2)

Il regolamento (CE) n. 832/2006 della Commissione, del 2 giugno 2006, sulla ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali fissati per il 2005/2006 nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (2) stabilisce la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» per il periodo dal 1o aprile 2005 al 31 marzo 2006 per il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito.

(3)

In conformità dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti su richiesta dei produttori tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(4)

In conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003, i quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito per il periodo 2006/2007 sono superiori ai rispettivi quantitativi di riferimento nazionali complessivi per il periodo 2005/2006 e tali Stati membri hanno comunicato alla Commissione la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento supplementari.

(5)

A norma del regolamento (CE) n. 927/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, relativo alla liberazione della riserva speciale per la ristrutturazione prevista dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio (4) i quantitativi di riferimento supplementari liberati a decorrere dal 1o aprile 2006 per la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono attribuiti alla parte «consegne» dei rispettivi quantitativi nazionali di riferimento.

(6)

È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La ripartizione tra «consegne» e «vendite dirette» dei quantitativi di riferimento nazionali per il periodo dal 1o aprile 2006 al 31 marzo 2007 fissati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1788/2003 è stabilita nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 336/2007 (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 43).

(2)  GU L 150 del 3.6.2006, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1611/2006 (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 13).

(3)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4)  GU L 170 del 23.6.2006, pag. 12.


ALLEGATO

(tonnellate)

Stati membri

Consegne

Vendite dirette

Belgio

3 262 989,617

63 993,383

Repubblica ceca

2 735 310,008

2 620,992

Danimarca

4 477 305,428

318,572

Germania

27 908 872,018

94 274,406

Estonia

633 434,407

12 933,593

Irlanda

5 393 313,962

2 450,038

Grecia

819 561,000

952,000

Spagna

6 050 260,675

66 689,325

Francia

24 006 673,257

350 303,743

Italia

10 280 493,532

249 566,468

Cipro

142 776,881

2 423,119

Lettonia

715 403,768

13 244,232

Lituania

1 586 145,968

118 693,032

Lussemburgo

269 899,000

495,000

Ungheria

1 879 678,121

110 381,879

Malta

48 698,000

0,000

Paesi Bassi

11 052 450,000

77 616,000

Austria

2 653 537,288

110 604,373

Polonia

9 192 243,429

187 899,571

Portogallo (1)

1 920 947,814

8 876,186

Slovenia

553 477,272

23 160,728

Slovacchia

1 030 036,592

10 751,408

Finlandia

2 412 009,654

7 800,353

Svezia

3 316 415,000

3 100,000

Regno Unito

14 554 079,916

128 617,085


(1)  Ad eccezione di Madera.


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/31


REGOLAMENTO (CE) N. 608/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 51, lettera b), secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005.

(2)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 stabilisce il termine a partire dal quale può essere consentita la coltivazione di prodotti secondari, in via temporanea, nelle regioni in cui di solito i cereali sono raccolti più precocemente per motivi climatici, come previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003. Su richiesta della Francia, è opportuno modificare tale data per una regione e due dipartimenti del suddetto Stato membro.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 795/2004 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2007 (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro

Data

Belgio

15 luglio

Danimarca

15 luglio

Germania

15 luglio

Grecia meridionale (Peloponneso, Isole Ionie, Grecia occidentale, Attica, Egeo meridionale e Creta)

20 giugno

Grecia centrale e settentrionale [Macedonia orientale e Tracia, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Epiro, Tessaglia, Grecia continentale (Sterea) ed Egeo settentrionale]

10 luglio

Spagna

1o luglio

Francia (Aquitaine, Midi-Pyrénees e Languedoc-Roussillon)

1o luglio

Francia (Alsace, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire (ad eccezione dei dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée), Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur e Rhône-Alpes)

15 luglio

Francia (dipartimenti Loire-Atlantique e Vendée)

15 ottobre

Italia

11 giugno

Austria

30 giugno

Portogallo

1o marzo»


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/33


REGOLAMENTO (CE) N. 609/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2007 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (4) e il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (5), specificano gli stock che possono beneficiare delle misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (6), il regolamento (CE) n. 1941/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, recante fissazione, per il 2007, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici (7), il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (8), fissano i contingenti per taluni stock per il 2007.

(3)

Il regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (9), riduce alcuni contingenti di pesca assegnati al Regno Unito e all’Irlanda per il periodo 2007-2012.

(4)

Alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all’anno successivo parte dei loro contingenti per il 2006, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo al 2007.

(5)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2006 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 prevede che, in caso di superamento degli sbarchi consentiti nel 2006, si proceda a detrazioni ponderate dai contingenti nazionali del 2007 per taluni stock indicati nei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 52/2006. Tali detrazioni vanno effettuate tenendo conto delle disposizioni specifiche applicabili agli stock regolamentati dalle organizzazioni regionali per la pesca.

(6)

Alcuni Stati membri hanno chiesto, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96, l’autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesci di alcuni stock nel corso del 2006. È tuttavia opportuno che tali quantitativi supplementari siano detratti dai rispettivi contingenti per il 2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 147/2007, i contingenti fissati dai regolamenti (CE) n. 2015/2006, (CE) n. 1941/2006 e (CE) n. 41/2007 sono aumentati in conformità dell’allegato I o ridotti in conformità dell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 10).

(4)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 184. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).

(5)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/2006 della Commissione (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 44).

(6)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

(7)  GU L 367 del 22.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).

(9)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10.


ALLEGATO I

RIPORTO DEI CONTINGENTI AL 2007

Codice paese

Codice stock

Specie

Zona

Quantità iniziale

Margine

Quantità modificata 2006

Catture 2006

Catture CS (1) 2006

%

quantità modificata

Riporti 2007

Quantità iniziale 2007

Quantità rivista 2007

Nuovo codice

BEL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, b, d, e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb, VIa (CE)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa(CE), IV (CE)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Nasello

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, b, d, e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Rombo giallo

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Rombo giallo

VIIIa, b, d, e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Scampo

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa(CE), IV (CE)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId, e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf, g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Sogliola

VIId

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf, g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Sogliola

VIIIa, b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Merlano

VIIa

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb-k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb, VIa (CE)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Aringa

Vb, VIaN (CE), VIb

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Aringa

VIIg,h,j,k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa(CE), IV (CE)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa(CE), IV (CE)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa (CE), IIIb, c, d (CE)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Passera di mare

IIIb, c, d (acque comunitarie)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Merluzzo carbonaro

Vb (CE), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa, IIIb, c, d (CE)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Merlano

Vb (CE), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Molva azzurra

III (acque comunitarie e internazionali)

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Molva azzurra

II, IV, V (acque comunitarie e internazionali)

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Aringa

Sottodivisioni 22-24

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa (CE), IV (CE)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Nasello

IIIa, III b, c, d (CE)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa (CE), IV (CE)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Scampo

IIIa (CE), IIIb, c, d (CE)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Passera di mare

Kattegat

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Passera di mare

IIIb, c, d (acque comunitarie)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Granatiere

III (acque comunitarie e internazionali)

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Cicerello

IIa (CE), IIIa, IV (CE)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Sogliola

IIIa, IIIb, c, d (CE)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Brosmio

III (acque comunitarie e internazionali)

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Brosmio

IV (acque comunitarie e internazionali)

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa,b,d,e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, b, d, e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX, X COPACE 34.1.1 (CE)

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Sugarello

VIIIc, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Rombo giallo

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Rombo giallo

VIIIa,b,d,e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Rombo giallo

VIIIc, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Scampo

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Scampo

Vb (CE), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa,b,d,e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Scampo

IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Melù

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Aringa

Sottodivisione 28.1

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Aringa

Sottodivisioni 30-31

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Rana pescatrice

VIIIa, b, d, e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Rana pescatrice

VIIIc, IX, X, COPACE 3411

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Merluzzo bianco

Vb (CE), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb, VIa (CE)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII, XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Aringa

Vb, VIaN (CE), VIb

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, h, j, k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa(CE), IV (CE)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Nasello

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Nasello

VIIIa, b, d, e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Nasello

VIIIc, IX, X COPACE 34.1.1 (CE)

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Sugarello

VIIIc, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Rombo giallo

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Rombo giallo

VIIIa, b, d, e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Rombo giallo

VIIIc, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Scampo

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Scampo

VIIIc

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa(CE), IV (CE)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Scampo

Vb (CE), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Scampo

VIIIa, b, d, e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId, e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf, g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Merluzzo carbonaro

Vb (CE), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Sogliola

VIId

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf, g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Merlano

VIIa

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Merlano

Vb (CE), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb-k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Merluzzo bianco

Vb (CE), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb, VIa (CE)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII, XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Aringa

VIIa

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, h, j, k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa(CE), IV (CE)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Nasello

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Rombo giallo

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Scampo

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa(CE), IV (CE)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Scampo

Vb (CE), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId, e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf, g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Merluzzo carbonaro

Vb (CE), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Cicerello

IIa (CE), IIIa, IV (CE)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Sogliola

VIId

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Sogliola

VIIe

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf, g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Merlano

VIIa

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Merlano

Vb (CE), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb-k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Molva azzurra

VI, VII (acque comunitarie e internazionali)

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Pesce sciabola nero

V, VI, VII, XII (acque comunitarie e internazionali)

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Merluzzo bianco

VIIa

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Merluzzo bianco

Vb (CE), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Squali pelagici

XII (acque comunitarie e internazionali)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Squali pelagici

V, VI, VII, VIII, IX (acque comunitarie e internazionali)

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Musdee

V, VI, VII (acque comunitarie e internazionali)

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Eglefino

Vb, VIa (CE)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Eglefino

VIb, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Aringa

VIIa

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Aringa

Vb, VIaN (CE), VIb

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Aringa

VIaS, VIIbc

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, h, j, k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Nasello

Vb (CE), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Rombo giallo

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Scampo

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Scampo

Vb (CE), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Pesce specchio atlantico

VI (acque comunitarie e internazionali)

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Pesce specchio atlantico

VII (acque comunitarie e internazionali)

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Passera di mare

VIIa

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Passera di mare

VIIf, g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Merluzzo carbonaro

Vb (CE), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Granatiere

Vb, VI, VIII (acque comunitarie e internazionali)

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Granatiere

VIII, IX, X, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Occhialone

VI, VII, VIII (acque comunitarie e internazionali)

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Sogliola

VIIa

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Sogliola

VIIf, g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Brosmio

V, VI, VII (acque comunitarie e internazionali)

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Merlano

VIIa

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Merlano

Vb (CE), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb-k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Rana pescatrice

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Rana pescatrice

Vb (CE), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Merluzzo bianco

VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Aringa

Vb, VIaN (CE), VIb

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Aringa

VIaS, VIIb, c

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Aringa

VIIg, h, j, k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Nasello

IIa (CE), IV (CE)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Sugarello

Vb (CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Scampo

IIa (CE), IV (CE)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Passera di mare

VIId, e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Sogliola

II, IV (CE)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV (acque comunitarie e internazionali)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Merlano

VIIb-k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24 (acque comunitarie)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  Condizione speciale.


ALLEGATO II

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2007

Paese

Specie

Zona

Nome della specie

Nome della zona

Sanzioni

Quantità modificata 2006

Margine

Totale quantità modificata 2006

Catture CS (1) 2006

Catture 2006

Totale catture 2006

%

Detrazioni

Quantità iniziale 2007

Quantità rivista 2007

DEU

ANF

04-N.

Rana pescatrice

IV (acque norvegesi)

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

COD

03AN.

Merluzzo bianco

Kattegat

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Eglefino

IIa (acque comunitarie), IV

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Aringa

IV c, VII d

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Aringa

Acque comunitarie, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D– R31

Aringa

Sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Nasello

IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie)

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese

IIa (acque comunitarie), IIIa, IV (acque comunitarie)

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Merluzzo carbonaro

IIa (acque comunitarie), IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie), IV

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Passera di mare

Skagerrak

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Rana pescatrice

VII

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67–

Molva azzurra

VI, VII (acque comunitarie e internazionali)

no

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14–

Sgombro

IIa (acque non comunitarie), Vb (acque comunitarie) VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Sgombro

VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Merluzzo carbonaro

VII, VIII, IX, X COPACE 34.1.1

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Scorfano di Norvegia

V, XII, XIV

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Merlano

VIIb-k

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89–

Musdee

VIII, IX (acque comunitarie e internazionali)

no

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Aringa

IVc, VIId

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa, b

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67–

Molva azzurra

VI, VII (acque comunitarie e internazionali)

no

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Sgombro

IIa (acque comunitarie), IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie), IV

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14–

Sgombro

II (acque non comunitarie), Vb (acque comunitarie), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Rana pescatrice

VIIIc, IX, X [COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)]

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Nasello

VIIIc, IX, X [COPACE 34.1.1 (acque comunitarie)]

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  CS = condizione speciale.


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/46


REGOLAMENTO (CE) N. 610/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

(2)

Il 20 luglio 2006 l'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l'interpretazione IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore (di seguito «IFRIC 10»). L'IFRIC 10 chiarisce che le perdite per riduzione durevole di valore rilevate per l'avviamento e talune attività finanziarie (investimenti in strumenti rappresentativi di capitale classificati come «disponibili per la vendita» e strumenti rappresentativi di capitale non quotati iscritti al costo) in un bilancio intermedio non devono essere stornate in bilanci successivi intermedi o annuali. L'interpretazione era necessaria a causa di un apparente conflitto tra i requisiti dell'International Accounting Standard (IAS) 34 Bilanci Intermedi e quelli dello IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività e le disposizioni in materia di riduzione durevole di valore di talune attività finanziarie dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l'IFRIC 10 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 viene inserita L'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore, il cui testo figura all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l'IFRIC 10 di cui all'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2007, salvo se il loro esercizio comincia in novembre o dicembre, nel qual caso applicano l'IFRIC 10 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 3).


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

«IFRIC 10

Interpretazione IFRIC 10 Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore»

«Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

INTERPRETAZIONE IFRIC 10

Bilanci intermedi e riduzione durevole di valore

Riferimenti

IAS 34 Bilanci intermedi

IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività

IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

Premessa

1.

L’entità è tenuta a verificare l’avviamento per riduzione durevole di valore a ciascuna data di riferimento del bilancio, a verificare gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e in attività finanziarie iscritte al costo per riduzione durevole di valore a ciascuna data di riferimento del bilancio e, se necessario, a rilevare una perdita per riduzione di valore a tali date conformemente allo IAS 36 e allo IAS 39. Tuttavia, ad una successiva data di riferimento del bilancio o dello stato patrimoniale, le condizioni possono essere talmente cambiate che se la verifica fosse stata effettuata solo a tale data la perdita per riduzione durevole di valore sarebbe stata inferiore o non sarebbe sussistita. La presente Interpretazione fornisce indicazioni in merito al fatto se tali perdite per riduzione durevole di valore debbano mai essere stornate.

2.

La presente Interpretazione ha per oggetto l’interazione tra le disposizioni dello IAS 34 e la rilevazione delle perdite per riduzione durevole di valore sull’avviamento di cui allo IAS 36 e su talune attività finanziarie di cui allo IAS 39, e l’effetto di tale interazione sui successivi bilanci intermedi e annuali.

Problema

3.

Il paragrafo 28 dello IAS 34 prevede che l’entità applichi nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale. Esso stabilisce altresì che «la periodicità dell’informativa dell’entità (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, la determinazione dei risultati intermedi deve essere fatta con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio».

4.

Il paragrafo 124 dello IAS 36 stabilisce che «una perdita per riduzione durevole di valore rilevata per l’avviamento non deve essere eliminata in un esercizio successivo».

5.

Il paragrafo 69 dello IAS 39 stabilisce che «le perdite per riduzione di valore rilevate a conto economico per un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale classificato come disponibile per la vendita non devono essere stornate con effetto rilevato nel conto economico».

6.

Il paragrafo 66 dello IAS 39 stabilisce che le perdite per riduzione di valore per attività finanziarie iscritte al costo, [ad esempio una perdita per riduzione di valore su uno strumento non quotato rappresentativo di capitale che non è valutato al «fair value» (valore equo) perché il suo fair value non può essere valutato attendibilmente] non devono essere stornate.

7.

La presente interpretazione affronta la seguente questione:

Dovrebbe l’entità stornare le perdite per riduzione durevole di valore rilevate in un periodo intermedio sull’avviamento e sugli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale e in attività finanziarie iscritte al costo, nel caso in cui una perdita non sarebbe stata rilevata, o sarebbe stata rilevata una perdita inferiore, se la verifica fosse stata effettuata solo alla successiva data di bilancio?

Interpretazione

8.

L’entità non deve stornare una perdita per riduzione durevole di valore rilevata in un precedente periodo intermedio sull’avviamento ovvero su un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale o in un’attività finanziaria iscritta al costo.

9.

L’entità non deve estendere questa interpretazione per analogia ad altre situazioni di potenziale conflitto tra lo IAS 34 ed altri principi.

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

10.

L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o novembre 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o novembre 2006, tale fatto deve essere indicato. L’entità deve applicare la presente interpretazione all’avviamento prospetticamente a partire dalla data in cui applica per la prima volta lo IAS 36; essa deve applicare la presente interpretazione agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale o in attività finanziarie iscritte al costo prospetticamente a partire dalla data in cui ha applicato per la prima volta i criteri di valutazione dello IAS 39.


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/49


REGOLAMENTO (CE) N. 611/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.

(2)

Il 2 novembre 2006 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’Interpretazione IFRIC 11 IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo (di seguito «IFRIC 11»). L’IFRIC 11 indica come applicare l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni agli accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un’entità o strumenti rappresentativi del capitale di un’altra entità dello stesso gruppo (ad esempio strumenti rappresentativi del capitale della controllante). L’Interpretazione era necessaria poiché a tutt’oggi non vi era alcuna indicazione su come contabilizzare nel bilancio di un’entità accordi di pagamento basato su azioni nell’ambito dei quali l’entità riceve beni o servizi come compenso per titoli rappresentativi del capitale della sua controllante.

(3)

La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dell’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che l’IFRIC 11 soddisfa i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è inserita l’Interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 11 IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano l’IFRIC 11 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2008, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio o febbraio, nel qual caso applicano l’IFRIC 11 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 3).


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

«IFRIC 11

Interpretazione IFRIC 11 IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo»

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org»

INTERPRETAZIONE IFRIC 11

IFRS 2 — Operazioni con azioni proprie e del gruppo

Riferimenti

IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

Problemi

1.

La presente Interpretazione affronta due problemi. Il primo è se le seguenti operazioni debbano essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa in base a quanto previsto dall’IFRS 2:

a)

un’entità assegna a propri dipendenti diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è tenuta ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capitale (ovvero le azioni proprie) da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; e

b)

un’entità o suoi azionisti assegnano diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell’entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) a dipendenti dell’entità e gli azionisti dell’entità forniscono gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.

2.

Il secondo problema riguarda gli accordi di pagamento basato su azioni ai quali partecipano due o più entità appartenenti allo stesso gruppo. Ad esempio, dipendenti di una controllata ricevono diritti su strumenti rappresentativi di capitale della controllante come compenso per i servizi forniti alla controllata. Il paragrafo 3 dell’IFRS 2 prevede che:

ai fini del presente IFRS, i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale di una entità da parte dei propri azionisti a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all’entità (compresi i dipendenti), sono operazioni con pagamento basato su azioni, a meno che il trasferimento non abbia palesemente motivi diversi dal pagamento di beni o servizi forniti all’entità. Ciò si applica anche ai trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell’entità, o di un’altra entità appartenente allo stesso gruppo, a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all’entità. (Corsivo aggiunto)

Tuttavia l’IFRS 2 non indica come tali operazioni debbano essere contabilizzate nel bilancio individuale o separato di ciascuna entità del gruppo.

3.

Pertanto, il secondo problema riguarda i seguenti accordi di pagamento basato su azioni:

a)

una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente a dipendenti della sua controllata: la controllante (non la controllata) ha l’obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli strumenti rappresentativi di capitale necessari; e

b)

una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la controllata ha l’obbligo di fornire ai suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale necessari.

4.

La presente Interpretazione chiarisce come gli accordi di pagamento basato su azioni di cui al paragrafo 3 debbano essere contabilizzati nel bilancio della controllata che riceve servizi dai dipendenti.

5.

Vi può essere un accordo tra una controllante e la sua controllata in base al quale la controllata è tenuta a pagare la controllante per la fornitura degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. La presente Interpretazione non indica come contabilizzare tali accordi di pagamento intra-gruppo.

6.

Pur essendo incentrata sulle operazioni con i dipendenti, la presente Interpretazione si applica anche ad analoghe operazioni con pagamento basato su azioni con fornitori di beni o servizi che non siano dipendenti.

Interpretazione

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un’entità (paragrafo 1)

7.

Le operazioni con pagamento basato su azioni nell’ambito delle quali un’entità riceve servizi come compenso per strumenti rappresentativi del proprio capitale devono essere contabilizzate come operazioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, a prescindere dal fatto che l’entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere gli obblighi nei confronti dei suoi dipendenti nel quadro dell’accordo di pagamento basato su azioni. Ciò si applica inoltre indipendentemente dal fatto che:

a)

i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità siano stati assegnati dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti; o

b)

l’accordo di pagamento basato su azioni sia stato regolato dall’entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti.

Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della controllante

Una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti della sua controllata [paragrafo 3, lettera a)]

8.

Purché l’accordo di pagamento basato su azioni sia contabilizzato come regolato con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato della controllante, la controllata deve misurare i servizi ricevuti dai suoi dipendenti conformemente alle disposizioni applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, rilevando un corrispondente incremento del patrimonio netto come apporto della controllante.

9.

Una controllante può assegnare diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti delle sue controllate, a condizione che abbiano completato un determinato periodo di servizio continuato presso il gruppo. Un dipendente di una controllata può trasferirsi ad un’altra controllata durante il periodo di maturazione specificato senza che vi sia alcun effetto per i diritti del dipendente sugli strumenti rappresentativi di capitale della controllante nel quadro dell’originario accordo di pagamento basato su azioni. Ciascuna controllata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui tali diritti su strumenti rappresentativi di capitale sono stati originariamente assegnati dalla controllante, come definito nell’appendice A dell’IFRS 2, e in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata.

10.

Può accadere che tale dipendente, dopo essersi trasferito da un’entità del gruppo ad un’altra, non soddisfi una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, quale definita all’appendice A dell’IFRS 2, ad esempio in quanto lascia il gruppo prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso ciascuna controllata deve rettificare l’importo precedentemente rilevato rispetto ai servizi ricevuti dal dipendente conformemente ai principi di cui al paragrafo 19 dell’IFRS 2. Di conseguenza, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dalla controllante non maturano per il mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, nessun importo viene rilevato su base cumulativa per i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di alcuna controllata.

Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suoi dipendenti [paragrafo 3, lettera b)]

11.

La controllata deve contabilizzare l’operazione con i suoi dipendenti come regolata per cassa. Questa disposizione si applica indipendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.

Data di entrata in vigore

12.

L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o marzo 2007 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o marzo 2007, tale fatto deve essere indicato.

Disposizioni transitorie

13.

L’entità deve applicare la presente Interpretazione retroattivamente conformemente allo IAS 8, fatte salve le disposizioni transitorie dell’IFRS 2.


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/53


REGOLAMENTO (CE) N. 612/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 596/2007 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o giugno 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o giugno 2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 596/2007 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n. 596/2007.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 596/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 596/2007 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 24.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 2 giugno 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

31 maggio 2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (3)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (4)

Frumento duro di bassa qualità (5)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

153,89

114,21

Prezzo FOB USA

179,70

169,70

149,70

129,46

Premio sul Golfo

14,93

Premio sui Grandi laghi

10,58

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

36,61 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

37,17 EUR/t

»

(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(5)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/56


REGOLAMENTO (CE) N. 613/2007 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha comunicato, con circolare del 3 maggio 2007, la sua decisione di aggiungere la Liberia all’elenco dei partecipanti dal 4 maggio 2007.

(2)

Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato II. La modifica dell’allegato II lascia impregiudicate le disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 (2).

(3)

La Germania ha informato la Commissione dei cambiamenti relativi ai dati delle sue autorità comunitarie.

(4)

Occorre quindi modificare in tal senso l’allegato III,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell’allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 127/2007 della Commissione (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 3).

(2)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1819/2006 (GU L 351 del 13.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESH

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

CANADA

 

Internazionale:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Per il facsimile del certificato PK canadese:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

Informazioni generali:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

CROAZIA

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

COREA, Repubblica di

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade,

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURITIUS (Maurizio)

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

NUOVA ZELANDA

 

Certificate Issuing Authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDIA

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory “Kristall”

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe».


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni, di cui agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz

— Zollamt Idar-Oberstein —

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9, 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Tel. (49-6321) 89 43 49

Fax (49-6321) 89 48 50

E-Mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

REGNO UNITO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk»


DIRETTIVE

2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/63


DIRETTIVA 2007/32/CE DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

che modifica l’allegato VI della direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e l’allegato VI della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (1), in particolare l’articolo 21 quater,

vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2), in particolare l’articolo 21 ter,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 18 della direttiva 96/48/CE e dell’articolo 18 della direttiva 2001/16/CE, l’ente appaltante o il suo mandatario invita l’organismo notificato di propria scelta ad avviare la procedura di verifica «CE» di cui all’allegato VI di tali direttive.

(2)

Sulla base dell’attestato di conformità emesso dall’organismo notificato e della documentazione tecnica che lo accompagna, l’ente appaltante o il suo mandatario redige una dichiarazione «CE» di verifica.

(3)

Il punto 2 dell’allegato VI della direttiva 96/48/CE e il punto 2 dell’allegato VI della direttiva 2001/16/CE stabiliscono che il sottosistema viene verificato in ciascuna delle seguenti fasi: progettazione generale, struttura del sottosistema, compresi in particolare l’esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto, e le prove del sottosistema terminato.

(4)

Il concetto attuale di «prove del sottosistema terminato» non è sufficientemente chiaro e preciso. Si tratta di controllare la conformità del sottosistema alle disposizioni delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e alle altre disposizioni regolamentari che si applicano e di accertarsi che può essere messo in servizio, in particolare verificando le interfacce con i sottosistemi in condizioni di esercizio.

(5)

Tuttavia vi sono delle prove che il fabbricante può effettuare sui singoli componenti di interoperabilità (CI) o sottosistemi indipendentemente dall’ambiente finale in cui il componente o il sottosistema sarà installato e utilizzato. Queste prove «indipendenti», utili e effettuate in fase finale, non dipendono dalla rete ferroviaria su cui il prodotto sarà messo in servizio.

(6)

È pertanto necessario prevedere nell’allegato VI delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE la possibilità per il fabbricante di richiedere delle valutazioni preliminari (per la fase di progettazione o di produzione) che porteranno all’elaborazione di dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) da parte dell’organismo notificato. Sulla base di tali DIV, il contraente principale o il fabbricante potranno elaborare una «dichiarazione CE di conformità intermedia del CI o del sottosistema» per le fasi corrispondenti.

(7)

Le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE vanno modificate di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato VI della direttiva 96/48/CE è sostituito dal testo di cui in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

L’allegato VI della direttiva 2001/16/CE è sostituito dal testo di cui in allegato alla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 2 dicembre 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40).

(2)  GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

PROCEDURA DI VERIFICA DEI SOTTOSISTEMI

1.   INTRODUZIONE

La procedura di verifica “CE” è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta che un sottosistema è:

conforme alle disposizioni della direttiva,

conforme alle altre disposizioni regolamentari derivanti dal trattato e che può essere messo in servizio.

2.   TAPPE

La verifica del sottosistema avviene ad ognuna delle tappe seguenti:

progettazione complessiva,

produzione: fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l’esecuzione dei lavori di genio civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto,

prove del sottosistema terminato.

Per la fase di progettazione (ivi comprese le prove del tipo) e quella di produzione il contraente principale (o il fabbricante) o il suo mandatario stabilito nella Comunità può richiedere una valutazione preliminare.

In tal caso queste valutazioni portano alle dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) emesse dall’organismo notificato scelto dal contraente principale (o dal fabbricante). Questi a sua volta redige una “Dichiarazione CE di conformità intermedia del sottosistema” per le fasi corrispondenti.

3.   ATTESTATO

L’organismo notificato responsabile della verifica “CE” elabora l’attestato di verifica destinato all’ente appaltante o al suo mandatario stabilito nella Comunità che a sua volta redige la dichiarazione “CE” di verifica destinata all’autorità di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema è installato e/o gestito.

L’organismo notificato responsabile della verifica “CE” valuta la progettazione e la produzione del sottosistema.

Se del caso, l’organismo notificato tiene conto delle “dichiarazioni intermedie di verifica” (DIV) e per emettere l’attestato CE di verifica:

verifica quanto segue:

che il sottosistema sia coperto dai DIV di progettazione e produzione pertinenti rilasciati al contraente principale (o il fabbricante) se ne ha fatto richiesta all’organismo notificato per queste due fasi,

che il sottosistema prodotto sia conforme a tutti gli aspetti disciplinati dal DIV di progettazione rilasciato al contraente principale (o al fabbricante) se ne ha fatto richiesta all’organismo notificato solo per la fase di progettazione,

verifica che questi soddisfino adeguatamente i requisiti della STI e valuta gli elementi di progettazione e produzione che non sono coperti dai DIV di progettazione e/o produzione rilasciati al contraente principale (o al fabbricante).

4.   DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue:

per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prova e controllo delle parti in calcestruzzo ecc.,

per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all’esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e dei sistemi automatici, istruzioni operative e di manutenzione ecc.,

elenco dei componenti d’interoperabilità di cui all’articolo 3 incorporati nel sottosistema,

copie delle dichiarazioni “CE” di conformità o di idoneità all’impiego di cui i detti componenti devono essere muniti a norma dell’articolo 13 della direttiva, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni,

se del caso, le dichiarazioni intermedie di verifica (DIV) e, in tal caso, le dichiarazioni CE di conformità intermedia del sottosistema che accompagnano l’attestato di verifica CE, ivi compreso il risultato della verifica della loro validità effettuata dall’organismo notificato,

se del caso, attestazione dell’organismo notificato incaricato della verifica “CE” che certifichi la conformità del progetto alle disposizioni della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l’esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonché accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall’organismo nell’ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4.

5.   SORVEGLIANZA

5.1.

L’obiettivo della sorveglianza “CE” è garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

5.2.

L’organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, più in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l’esecuzione dei suoi incarichi. L’ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve consegnargli o fargli pervenire tutti i documenti utili a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.

5.3.

L’organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva; fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai responsabili dell’attuazione. Ciò potrebbe richiedere la sua presenza in determinate fasi delle operazioni di costruzione.

5.4.

L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Nel corso di tali visite l’organismo notificato può svolgere audit completi o parziali, fornisce in tale occasione un rapporto sulla visita e, se opportuno, un rapporto di audit ai responsabili dell’attuazione.

6.   DEPOSITO

La documentazione completa di cui al punto 4 è depositata, a sostegno dell’attestato di conformità rilasciato dall’organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso l’ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. La documentazione è allegata alla dichiarazione “CE” di verifica che l’ente appaltante invia all’organo di tutela dello Stato membro interessato.

Una copia della documentazione deve essere conservata dall’ente appaltante per tutta la durata dell’esercizio del sottosistema. Essa deve essere inviata a qualsiasi Stato membro che ne faccia richiesta.

7.   PUBBLICAZIONE

Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:

le domande di verifica “CE” ricevute,

le dichiarazione intermedie di verifica (DIV) emesse o rifiutate,

gli attestati di verifica emessi o rifiutati.

8.   LINGUA

La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica “CE” sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove è stabilito l’ente appaltante o il suo mandatario nella Comunità oppure in una lingua accettata da quest’ultimo.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/67


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2007

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2007/376/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 133, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 181, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l’atto di adesione del 2005 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con il Messico un secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra (2), per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(2)

Tali negoziati si sono conclusi in modo soddisfacente.

(3)

Il testo del secondo protocollo aggiuntivo prevede la sua applicazione provvisoria prima della sua entrata in vigore.

(4)

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, è opportuno firmare, a nome della Comunità e degli Stati membri, il secondo protocollo aggiuntivo,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il secondo protocollo aggiuntivo dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Il testo del secondo protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità europea ed i suoi Stati membri applicano a titolo provvisorio le disposizioni del secondo protocollo aggiuntivo a decorrere dalla data della sua firma, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÄUBLE


(1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

(2)  GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.


SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA D'ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA D'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in seguito denominati «Stati membri della Comunità europea»,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata «la Comunità»,

GLI STATI UNITI MESSICANI,

in seguito denominati «Messico»,

e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA ROMANIA,

in seguito denominati «i nuovi Stati membri»,

CONSIDERANDO che l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Messico, dall’altra, in seguito denominato «l’accordo», è stato firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o ottobre 2000;

CONSIDERANDO che il primo protocollo aggiuntivo dell’accordo è stato firmato a Città del Messico il 2 aprile 2004 ed a Bruxelles il 29 aprile 2004;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (in seguito denominato «trattato di adesione») è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005;

CONSIDERANDO che, a norma del trattato di adesione e in particolare dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione accluso al suddetto trattato di adesione, l’adesione dei nuovi Stati membri all’accordo deve essere formalizzata mediante la conclusione di un protocollo di tale accordo;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 55 dell’accordo, «Ai fini del presente accordo, per “parti” si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall’altro, il Messico»;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 56 dell’accordo, «II presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti messicani»;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 59 dell’accordo, «Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.»;

CONSIDERANDO che il primo protocollo aggiuntivo dell’accordo tiene conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea;

CONSIDERANDO che l’accordo è stato autenticato nelle versioni linguistiche ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese alle medesime condizioni delle versioni redatte nelle lingue originali dell’accordo;

CONSIDERANDO che la Comunità, tenuto conto della data di adesione dei nuovi Stati membri all’Unione europea, dovrà eventualmente applicare le disposizioni del presente protocollo prima del compimento di tutte le procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore;

CONSIDERANDO che l’articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo consente la sua applicazione provvisoria da parte della Comunità e dei suoi Stati membri prima che essi abbiano completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano parti dell’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall’altra.

Articolo 2

Entro sei mesi dalla sigla del presente protocollo, la Comunità trasmette agli Stati membri e al Messico le versioni in lingua bulgara e romena dell’accordo. Subordinatamente all’entrata in vigore del presente protocollo, le nuove versioni linguistiche fanno fede alle stesse condizioni delle versioni redatte nelle attuali lingue dell’accordo.

Articolo 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell’accordo.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 5

1.   Il presente protocollo è firmato e approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e dal Messico secondo le rispettive procedure.

2.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, le parti concordano che, in attesa del completamento delle procedure interne della Comunità e dei suoi Stati membri relative all’entrata in vigore del protocollo, esse applicano le disposizioni del presente protocollo per un periodo massimo di dodici mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui la Comunità e i suoi Stati membri procedono alla notifica del completamento delle rispettive procedure a tal fine necessarie e in cui il Messico procede alla notifica del completamento delle proprie procedure necessarie per l’entrata in vigore del protocollo.

4.   Le notifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea, depositario dell’accordo.

Cъставено в Брюкссл на двалесет и първи февруари две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého prvního února dva tísíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of February in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt et un février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit pirmajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február havának huszonegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-wiehed u ghoxrin jum ta' Frar tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și unu februarie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho prvého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, enaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta februari tjugohundrasju.

За държавите-членки

Рог los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Europai Közösség részéről

Għall-Komunita Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Съединените мексикански щати

Por los Estados Unidos Mexicanos

Za Spojene státy mexické

For De Forenede Mexicanske Stater

Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten

Mehhiko Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

For the United Mexican States

Pour les États-Unis mexicains

Per gli Stati Uniti messicani

Meksikas Savienoto Valstu vārdā

Meksikos Jungtinių Valstijų vardu

a Mexikói Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti Messikani

Voor de Verenigde Mexicaanse Staten

W imieniu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych

Pelos Estados Unidos Mexicanos

Pentru Statele Unite Mexicane

Za Spojené Státy mexické

Za Združene države Mehike

Meksikon yhdysvaltojen puolesta

För Mexikos förenta stater

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2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/74


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2007/377/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Mateo SIERRA BARDAJÍ,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Carlos MARTÍN MALLÉN, Director General de Asuntos Europeos y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Aragón, è nominato supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Mateo SIERRA BARDAJÍ, per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/75


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2007

recante nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale europeo

(2007/378/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 167,

vista la decisione 2006/524/CE, Euratom del Consiglio, dell’11 luglio 2006, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo (1) per il periodo dal 21 settembre 2006 al 20 settembre 2010,

vista la candidatura presentata dal governo francese,

visto il parere della Commissione,

considerando che un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Bruno CLERGEOT,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Philippe MANGIN è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo in sostituzione del sig. Bruno CLERGEOT per la restante durata del mandato di quest’ultimo, ossia fino al 20 settembre 2010.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30.


Commissione

2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

concernente la non iscrizione del fenitrotion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2164]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/379/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il fenitrotion.

(3)

Gli effetti del fenitrotion sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il fenitrotion lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 novembre 2003.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA, nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 13 gennaio 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva fenitrotion (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 14 luglio 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al fenitrotion.

(5)

Durante la valutazione di tale sostanza attiva sono emerse alcune preoccupazioni. Le informazioni disponibili non hanno consentito di dimostrare che l’esposizione stimata degli operatori e dei lavoratori sia accettabile. Inoltre, l’esposizione acuta stimata dei consumatori non può essere considerata accettabile data l’insufficienza di informazioni sugli effetti di determinati prodotti di degradazione che possono essere presenti in materie prime e in prodotti lavorati; pertanto, in base alle informazioni disponibili, non è stato possibile concludere che il fenitrotion sia conforme ai criteri di inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione inter pares e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’AESA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il fenitrotion non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione non pregiudica la facoltà della Commissione di avviare successivamente, in merito alla sostanza attiva in questione, qualsiasi azione nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e d’utilizzare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (5).

(11)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, relativa all’iscrizione del fenitrotion nell’allegato I di tale direttiva.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il fenitrotion non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion siano revocate entro il 25 novembre 2007;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenitrotion a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 25 novembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006)59, pagg. 1-80, «Conclusion on the peer review of fenitrothion».

(5)  GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5).


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/78


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2007

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione di Candida oleophila di ceppo O nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2213]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/380/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 12 luglio 2006 la società BIONEXT sprl ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva Candida oleophila di ceppo O chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva in questione sembra soddisfare i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri ed è stato sottoposto all’esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo è considerato conforme in linea di massima ai requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non deve pregiudicare il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della medesima.

Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore procede all’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e comunica alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni di tale esame insieme a una raccomandazione sull’iscrizione o meno della sostanza attiva di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).


ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della richiesta

Stato membro relatore

Candida oleophila di ceppo O

Numero CIPAC: non pertinente

BIONEXT sprl

12 luglio 2006

Regno Unito


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/80


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2007

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 e per un determinato numero di ettari, una dotazione finanziaria indicativa a favore della Bulgaria e della Romania per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2272]

(I testi in lingua bulgara e rumena sono i soli facenti fede)

(2007/381/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2).

(2)

Le disposizioni particolareggiate sulla pianificazione finanziaria e sulla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre successivo.

(3)

La Bulgaria e la Romania, che hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 2007, possono beneficiare del regime di ristrutturazione e di riconversione a decorrere da tale data, avendo anche soddisfatto la condizione relativa alla compilazione dell’inventario del potenziale viticolo, come confermato dalle decisioni della Commissione n. 223/2007/CE (3) e n. 234/2007/CE (4).

(4)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie sono assegnate agli Stati membri tenendo nel debito conto la proporzione dei vigneti comunitari nello Stato membro interessato.

(5)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno che le dotazioni finanziarie siano assegnate per un determinato numero di ettari.

(6)

Occorre tenere conto della compensazione per le perdite di reddito subite dai viticoltori durante il periodo in cui i vigneti non sono ancora produttivi.

(7)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le dotazioni finanziarie a favore della Bulgaria e della Romania, per la campagna di commercializzazione 2006/2007 e per un determinato numero di ettari, destinate alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono fissate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 53.

(4)  GU L 100 del 17.4.2007, pag. 27.


ALLEGATO

Dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2006/2007

Stato membro

Superficie (in ha)

Dotazione finanziaria

(in EUR)

Bulgaria

2 131

6 700 516

Romania

1 060

8 299 484

Totale

3 191

15 000 000


Rettifiche

2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/82


Rettifica del regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 137 del 30 maggio 2007 )

Dopo il titolo, la seguente clausola è stata omessa:

«Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343/, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html»


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/82


Rettifica del regolamento n. 51 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 137 del 30 maggio 2007 )

Dopo il titolo, la seguente clausola è stata omessa:

«Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343/, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html»


2.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/83


Rettifica della decisione 2007/252/GAI del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico Diritti fondamentali e cittadinanza per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale Diritti fondamentali e giustizia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110 del 27 aprile 2007 )

In copertina e a pagina 33:

1)

le seguenti righe sono soppresse:

«Atti adottati a norma del trattato UE» e

«ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE»;

2)

numero della decisione:

anziché

:

«2007/252/GAI»,

leggi

:

«2007/252/CE».