ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 135

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
26 maggio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 576/2007 della Commissione, del 25 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 577/2007 della Commissione, del 25 maggio 2007, relativo alla 32a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II

3

 

 

Regolamento (CE) n. 578/2007 della Commissione, del 25 maggio 2007, relativo alla 32a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo III

4

 

 

Regolamento (CE) n. 579/2007 della Commissione, del 25 maggio 2007, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 64a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/28/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina ( 1 )

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.5.2007   

IT

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L 135/1


REGOLAMENTO (CE) N. 576/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

39,1

TR

106,2

ZZ

72,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

139,8

ZZ

145,5

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 10 20

EG

46,5

IL

42,8

MA

46,7

ZZ

45,3

0805 50 10

AR

32,4

ZA

66,9

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

92,4

BR

77,3

CL

79,2

CN

90,8

NZ

113,7

US

130,3

UY

73,3

ZA

96,0

ZZ

94,1

0809 20 95

TR

497,4

US

325,0

ZZ

411,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.5.2007   

IT

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L 135/3


REGOLAMENTO (CE) N. 577/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

relativo alla 32a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 32a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II, non è dato alcum seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


26.5.2007   

IT

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L 135/4


REGOLAMENTO (CE) N. 578/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

relativo alla 32a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo III

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 32a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo III, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


26.5.2007   

IT

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L 135/5


REGOLAMENTO (CE) N. 579/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 64a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 64a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 22 maggio 2007, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 265,50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


DIRETTIVE

26.5.2007   

IT

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L 135/6


DIRETTIVA 2007/28/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (1), in particolare l’articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull’ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell’esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell’impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell’impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2)

Le quantità massime di residui rispecchiano l’uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3)

Le quantità massime di residui di antiparassitari disciplinate dalle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE devono essere riviste periodicamente e possono essere modificate per tener conto di utilizzi nuovi o modificati. Sono state comunicate alla Commissione informazioni su utilizzi nuovi o modificati che dovrebbero comportare modifiche nelle quantità di residui di azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil-M e trifloxistrobina.

(4)

L’esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (4). Sulla base di tali esami e valutazioni, occorre stabilire le quantità massime di tali residui di antiparassitari per impedire il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(5)

L’esposizione acuta dei consumatori alle sostanze clorfenapir, folpet e lambda-cialotrina, per le quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), mediante prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto dei pareri del Comitato scientifico per le piante (CSP), in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari (5). In base alla valutazione dell’assunzione alimentare, occorre stabilire le QMR per tali antiparassitari in modo da non superare la dose acuta di riferimento. Nel caso di altre sostanze, l’esame delle informazioni disponibili ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.

(6)

Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, qualora gli utilizzi autorizzati di prodotti fitosanitari non producano livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, qualora non vi siano utilizzi autorizzati, qualora gli utilizzi autorizzati dagli Stati membri non siano stati suffragati dai dati necessari oppure qualora gli utilizzi in paesi terzi che determinano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non siano stati suffragati dai dati necessari in oggetto.

(7)

La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie non osta a che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze idrazide maleica e trifloxistrobina in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni di tali sostanze. Trascorso questo periodo è opportuno che le quantità massime di residui provvisorie diventino definitive.

(8)

È quindi necessario modificare le quantità massime di residui di cui agli allegati delle direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE, affinché si possa sorvegliare e controllare gli utilizzi dei prodotti fitosanitari in questione e proteggere il consumatore. Ove le quantità massime di residui siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le quantità massime di residui non siano ancora state definite, occorre fissarle per la prima volta.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 26 novembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 novembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

(2)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE.

(3)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(4)  Orientamenti per la stima dell’assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Parere su questioni relative alla modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998). Parere sui residui variabili di antiparassitari nella frutta e nella verdura (parere espresso dal CSP il 14 luglio 1998); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ALLEGATO I

Nell’allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunta la seguente sostanza:

 

Quantità massime in mg/kg

Residui di antiparassitari

di carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell’allegato I, di cui ai codici ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 e 1602

per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell’allegato I, di cui ai codici 0401, 0402, 0405 e 0406

di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d’uovo elencati nell’allegato I, di cui ai codici 0407 e 0408

«Idrazide maleica (2)

carne (escluso il pollame) 0,05 (3)

fegato (escluso il pollame) 0,05 (3)

rene (escluso il pollame) 0,5 (3)

altro 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  La definizione di residui per il latte e i prodotti lattiero-caseari è: idrazide maleica e suoi coniugati espressi come idrazide maleica.

(3)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

(4)  Indica che la quantità massima di residui è stata stabilita provvisoriamente fino al 30 giugno 2008, in attesa dei dati che vanno presentati dal richiedente. Qualora i dati non siano ricevuti entro tale termine, la QMR sarà ritirata mediante una direttiva o un regolamento.»


ALLEGATO II

Nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le colonne relative alle sostanze azossistrobina, clorfenapir, folpet, iprodione, lambda-cialotrina, idrazide maleica, metalaxil e trifloxistrobina sono sostituite dalle seguenti:

 

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti

Azossistrobina

Clorfenapir

Folpet

Iprodione

Lambda-cialotrina

Idrazide maleica

Metalaxil, compresi altri miscugli di costituenti isomeri, compreso il metalaxil-M (somma degli isomeri)

Trifloxistrobina

«1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

AGRUMI

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Pompelmi

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Limoni

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Limette

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Arance

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pomeli

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Altro

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Mandorle

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di anacardio

 

 

 

 

 

 

 

 

Castagne

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Noci del Queensland

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

POMACEE

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotogne

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

DRUPACEE

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Albicocche

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Ciliegie

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Altro

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Uve da tavola e da vino

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Uve da tavola

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Uve da vino

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

More

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

More di rovo

 

 

 

 

 

 

 

 

More-lamponi

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamponi

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Altro

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Mirtilli neri

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirtilli rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribes (rosso, nero e bianco)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Uva spina

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Altro

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Bacche e frutti selvatici

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

FRUTTA VARIA

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avocadi

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Datteri

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

Manghi

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Olive (da tavola)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Olive (da olio)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papaia

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Frutti della passione

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

Melograni

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Barbabietole

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Manioca

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedano-rapa

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Rafano

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinaca

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Prezzemolo a grossa radice

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Ravanelli

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Salsefrica

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

 

 

 

 

 

 

Navoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

ORTAGGI A BULBO

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Agli

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Cipolle

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Scalogni

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Cipolline

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Altro

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Solanacee

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Pomodori

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Peperoni

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Melanzane

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Gombo

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Altro

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Meloni

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Zucche

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocomeri

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Altro

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Granturco dolce

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

CAVOLI

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Cavoli a infiorescenza

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Cavoli broccoli (compresi i calabresi)

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Cavoli a testa

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Cavoli cappucci

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Altro

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Cavoli a foglia

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Cavoli cinesi

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Cavoli ricci

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Altro

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Cavoli rapa

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Lattughe e simili

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Crescione

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolcetta

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Lattuga

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

 

 

 

 

 

1

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglie e steli di cavoli, comprese le cime di rapa

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Spinaci e simili

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Spinaci

 

 

10

 

 

 

 

 

Foglie di barbabietola (bieta da coste)

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Crescione acquatico

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Witloof

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Erbe aromatiche

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzemolo

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LEGUMI DA GRANELLA (freschi)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Fagioli (con baccello)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Fagioli (senza baccello)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Piselli (con baccello)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Piselli (senza baccello)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Altro

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Asparagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedani

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Finocchi

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Carciofi

1

 

 

 

 

 

 

 

Porri

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rabarbaro

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Altro

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

FUNGHI

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Funghi coltivati

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Legumi da granella

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Fagioli

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

 

Piselli

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupini

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Semi oleosi

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Semi di lino

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Semi di arachide

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di papavero

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Semi di colza

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Semi di soia

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Semi di senape

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di cotone

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di canapa

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Patate

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Patate primaticce

 

 

 

 

 

 

 

 

Patate tardive

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Té (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Somma di captano e folpet.

(3)  Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.»