ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 125

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
15 maggio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 530/2007 del Consiglio, dell'8 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

1

 

 

Regolamento (CE) n. 531/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

*

Regolamento (CE) n. 532/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e del regolamento (CEE) n. 3864/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione

7

 

*

Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame

9

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/332/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2007, sull’imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie [notificata con il numero C(2007) 1712]

16

 

 

2007/333/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2007, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen e sulfuryl fluoride [notificata con il numero C(2007) 1929]  ( 1 )

27

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/334/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, che modifica e proroga l’azione comune 2006/304/PESC relativa all’istituzione di un gruppo di pianificazione dell’UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell’UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

29

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2007/319/CE della Commissione, dell’8 settembre 2006, relativa all’aiuto di Stato n. C 45/04 (ex NN 62/04) a favore del produttore di acciaio ceco Třinecké železárny, SpA (GU L 119 del 9.5.2007)

31

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/1


REGOLAMENTO (CE) N. 530/2007 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 (1) concede un accesso illimitato al mercato comunitario, in esenzione di dazi, a quasi tutti i prodotti originari dei paesi e territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione.

(2)

Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Albania, dall'altra, è stato firmato e concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali entrato in vigore il 1o dicembre 2006 (2).

(3)

Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità e ciascun paese beneficiario. Le concessioni commerciali bilaterali sono equivalenti, dal lato comunitario, alle concessioni che si applicano contestualmente alle misure commerciali autonome unilaterali in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 per tener conto di tali sviluppi. In particolare, è opportuno espungere la Repubblica di Albania dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale. Inoltre, occorre ridurre i volumi dei contingenti tariffari globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali.

(5)

La Repubblica di Albania, la Repubblica di Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 soltanto nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è modificato come segue:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Regimi preferenziali

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche degli articoli 3 e 4, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.   I prodotti originari dell'Albania, della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o per qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità europea e questi paesi.

3.   Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 4.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina, del Montenegro e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi:

a)

12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;

b)

180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari del Montenegro e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.»;

3)

l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le merci che al 16 maggio 2007 sono in transito o si trovano nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e per le quali una prova d'origine dell'Albania o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sia stata debitamente rilasciata prima di tale data conformemente al titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (3), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 2007/2000 fino al 16 settembre 2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

(2)  GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 2.

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura “ex” davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.


Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume del contingente per anno (1)

Beneficiari

Aliquota dei dazi

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

70 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

120 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

95 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive, fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

80 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1579

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

70 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

6 %

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

260 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

12,5 %

09.1515

2204 21 79

ex 2204 21 80

2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

145 000 hl (2)

Albania (3), Bosnia-Erzegovina, Croazia (4), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5), Montenegro, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione


(1)  Un unico volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

(2)  Il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora vengano aumentati i volumi dei contingenti tariffari individuali applicati in forza dei numeri d'ordine 09.1588 e 09.1548 per taluni vini originari della Croazia.

(3)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Albania è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza dei numeri d'ordine 09.1512 e 09.1513.

(4)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza dei numeri d'ordine 09.1588 e 09.1589.

(5)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza dei numeri d'ordine 09.1558 e 09.1559.».


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/5


REGOLAMENTO (CE) N. 531/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

38,7

TN

110,8

TR

92,6

ZZ

80,7

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

123,0

ZZ

110,0

0709 90 70

TR

107,8

ZZ

107,8

0805 10 20

EG

43,1

IL

62,1

MA

45,9

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

84,4

BR

80,4

CL

80,0

CN

87,8

NZ

122,0

US

127,9

UY

58,0

ZA

88,9

ZZ

91,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.5.2007   

IT

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L 125/7


REGOLAMENTO (CE) N. 532/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1282/2006 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari e del regolamento (CEE) n. 3864/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Per evitare il superamento dei quantitativi massimi da esportare con restituzione all’esportazione, fissati dall’accordo sull’agricoltura concluso durante l’Uruguay Round dei negoziati multilaterali sul commercio (2), l’articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (3) stabilisce che non è concessa alcuna restituzione calcolata sulla base dell’elemento relativo alla quantità di saccarosio se la restituzione per la parte lattica è fissata a zero o non è fissata. Tuttavia il rischio di superamento dei quantitativi massimi, reale quando è stata introdotta tale norma, ora non esiste più.

(2)

Il regolamento (CE) n. 61/2007 della Commissione, del 25 gennaio 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), ha soppresso le restituzioni per il latte in polvere e il latte condensato, il che ha fatto scattare l’applicazione del secondo comma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006. La soppressione delle restituzioni sia per il latte che per gli elementi relativi alla quantità di saccarosio può comportare la perdita di quote rilevanti di mercato per i prodotti lattiero-caseari contenenti zucchero aggiunto. È quindi opportuno reintrodurre una restituzione all’esportazione per l’elemento relativo alla quantità di saccarosio dei prodotti lattiero-caseari contenenti zucchero aggiunto.

(3)

Il secondo comma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006 prevede che, nel caso delle esportazioni di formaggio verso gli Stati Uniti nel quadro dei contingenti di cui all’articolo 23 dello stesso regolamento, i titoli di esportazione recano, nella casella 16, il codice del prodotto, a otto cifre, della nomenclatura combinata. Come mostra l’esperienza, può succedere che dopo che sono stati rilasciati i titoli di esportazione gli importatori degli Stati Uniti chiedano la fornitura di un altro tipo di formaggio dello stesso gruppo di prodotti. Per consentire tale flessibilità, è opportuno adeguare di conseguenza l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(4)

Il regolamento (CE) n. 522/2006 della Commissione, del 30 marzo 2006, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5) prevede che, a decorrere dal 31 marzo 2006, tutte le restituzioni alle esportazioni siano fissate in euro per 100 kg. Il testo dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1282/2006 e l’allegato I, punto 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (6) devono essere adeguati di conseguenza.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 3846/87 e (CE) n. 1282/2006.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1282/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 16 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’elemento di cui al paragrafo 1, lettera a), è calcolato moltiplicando l’importo fissato della restituzione per la percentuale di tenore in prodotti lattieri del prodotto intero.»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;

2)

all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nel codice NC 0406.»

Articolo 2

Nell’allegato I, settore 9, del regolamento (CEE) n. 3846/87 la prima frase della lettera a) delle note in calce 4 e 14 è sostituita dal testo seguente:

«l’importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 2 dell’articolo 1 si applica ai titoli di esportazione rilasciati per l’esercizio contingentale 2007 e seguenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).

(4)  GU L 19 del 26.1.2007, pag. 8.

(5)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 45.

(6)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2006 (GU L 361 del 19.12.2006, pag. 1).


15.5.2007   

IT

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L 125/9


REGOLAMENTO (CE) N. 533/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro dell'Organizzazione mondiale del Commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore del pollame. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione per la gestione di questi contingenti.

(2)

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, devono essere applicati il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (4), è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1251/96 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in più sottoperiodi. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

I contingenti tariffari devono essere gestiti sulla base di titoli d'importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(6)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.

(7)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(8)

Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore del pollame di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2.   Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati all'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, per ciascun numero d'ordine, è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

a)

25 % nel sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre;

b)

25 % nel sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;

c)

25 % nel sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo;

d)

25 % nel sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.

2.   Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari ad almeno 10 tonnellate e non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.

3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

b)

nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

5.   I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 4.

6.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1251/96 è abrogato

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 341/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(3)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1179/2006 (GU L 212 del 2.8.2006, pag. 7).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Codice NC

Dazio applicabile

(in EUR/t)

Quantitativi annui

(in t)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ALLEGATO II

A -   Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 533/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 533/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

in ungherese

:

533/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B -   Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:

in bulgaro

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

in inglese

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

in neerlandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

in rumeno

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1251/96

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 8, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 6, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, secondo comma

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

sull’imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie

[notificata con il numero C(2007) 1712]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/332/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

(1)

In data 27 gennaio e 28 febbraio 2006, la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione i decreti n. 35 e n. 36 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2006) («i decreti n. 35 e n. 36») che impongono oneri di servizio pubblico («OSP») su complessivamente 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, chiedendo di pubblicarli nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie («il regolamento»).

(2)

Nella sua corrispondenza del 28 febbraio 2006 la Repubblica italiana:

precisava che il decreto n. 36 era stato modificato dal decreto dell’8 febbraio 2006, relativo alle frequenze, agli orari e alle capacità offerte per la rotta Cagliari-Torino,

chiedeva che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, venisse pubblicata anche una comunicazione indicante che, qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione degli oneri di cui sopra nessun vettore avesse accettato di istituire servizi aerei di linea su ciascuno dei collegamenti indicati nel decreto n. 36, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza compensazione finanziaria, l’Italia, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, poteva limitare l’accesso a ciascuno di tali collegamenti ad un unico vettore aereo, assegnando tramite apposita gara il diritto di esercitare tali servizi conformemente alle disposizioni del citato regolamento.

(3)

In data 24 marzo 2006, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione sugli OSP imposti con decreto n. 35 (2) sulle 6 rotte seguenti:

Alghero-Roma e Roma-Alghero,

Alghero-Milano e Milano-Alghero,

Cagliari-Roma e Roma-Cagliari,

Cagliari-Milano e Milano-Cagliari,

Olbia-Roma e Roma-Olbia,

Olbia-Milano e Milano-Olbia.

(4)

In data 21 aprile 2006, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una comunicazione sugli OSP imposti con decreto n. 36 (3) sulle 10 rotte seguenti:

Alghero-Bologna e Bologna-Alghero,

Alghero-Torino e Torino-Alghero,

Cagliari-Bologna e Bologna-Cagliari,

Cagliari-Firenze e Firenze-Cagliari,

Cagliari-Torino e Torino-Cagliari,

Cagliari-Verona e Verona-Cagliari,

Cagliari-Napoli e Napoli-Cagliari,

Cagliari-Palermo e Palermo-Cagliari,

Olbia-Bologna e Bologna-Olbia,

Olbia-Verona e Verona-Olbia.

(5)

In data 22 aprile 2006, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un’informazione sul bando di gara pubblicato dall’Italia nel quadro degli OSP imposti con decreto n. 36 (4). Nell’informazione si comunicava che la Repubblica italiana prevedeva, per ciascuna delle 10 rotte interessate dal decreto, di ricorrere alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, in caso di mancato rispetto, da parte del vettore aereo, degli OSP imposti su tali rotte.

(6)

Le principali caratteristiche degli OSP pubblicati il 24 marzo e il 21 aprile 2006 sono le seguenti.

La coppia di rotte Alghero-Roma e Alghero-Milano e la coppia di rotte Olbia-Roma e Olbia-Milano costituiscono ciascuna un unico pacchetto che deve essere accettato interamente ed integralmente dai vettori interessati, senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza. Le rotte Cagliari-Roma e Cagliari-Milano dovranno invece essere accettate singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati senza compensazioni di qualsivoglia natura o provenienza.

Ciascuna delle dieci rotte, di cui alla comunicazione del 21 aprile 2006, e la corrispondente imposizione di OSP devono essere accettate singolarmente, interamente ed integralmente dai vettori interessati.

Il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non può sospenderlo senza preavviso di almeno sei mesi da comunicare all’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC) e alla Regione autonoma della Sardegna.

Ciascun singolo vettore (o vettore principale) che accetta gli oneri deve fornire una cauzione di esercizio volta a garantire la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio. Tale cauzione dovrà ammontare ad almeno il 5 % del fatturato complessivo stimato, valutato dall’ENAC, relativo ai servizi aerei programmati nel pacchetto di rotte in questione. La cauzione sarà prestata a favore dell’ENAC, il quale la impiegherà per garantire la prosecuzione del regime onerato in caso di ingiustificato abbandono e sarà costituita per il 50 % da fideiussione bancaria a prima richiesta e per il restante 50 % da fideiussione assicurativa.

Al fine di evitare la sovracapacità che si riscontrerebbe a seguito dell’accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, considerate le limitazioni ed i condizionamenti infrastrutturali degli aeroporti coinvolti, l’ENAC, sentita la Regione autonoma della Sardegna, è incaricato, per la miglior cura dell’interesse pubblico, di intervenire al fine di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti in modo da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze di mobilità poste alla base dell’imposizione d’oneri. Tale intervento dovrà ispirarsi ad un’equa ridistribuzione delle rotte e delle frequenze fra i vettori accettanti anche sulla base dei volumi di traffico sulle rotte (o i pacchetti di rotte) in questione, accertati per ciascuno di essi nel biennio precedente.

Le frequenze minime, gli orari e la capacità offerta per ciascuna rotta figurano al punto 2 «ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO», delle comunicazioni del 24 marzo e del 21 aprile 2006.

La capacità minima degli aeromobili utilizzati figura al punto 3 «TIPOLOGIA DEGLI AEROMOBILI UTILIZZABILI SU CIASCUNA ROTTA» delle comunicazioni.

La struttura tariffaria per tutte le rotte interessate figura al punto 4 «TARIFFE» delle comunicazioni. Per quanto riguarda, in particolare, l’esistenza di tariffe agevolate, il punto 4.8 delle due comunicazioni specifica che i vettori operanti sulle rotte in questione sono giuridicamente tenuti ad applicare tariffe agevolate (specificate al punto 4 «Tariffe») almeno ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna.

Conformemente al decreto n. 35, trasmesso alla Commissione il 29 dicembre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2006, gli OSP dovevano essere applicati alle rotte interessate dal 31 marzo 2006 al 30 marzo 2009. Il 28 febbraio 2006, tuttavia, le autorità italiane hanno informato la Commissione di aver adottato il 23 febbraio 2006 un decreto che ha prorogato tali date al 2 maggio 2006 e al 1o maggio 2009 (lettera della rappresentanza permanente d’Italia, rif. n. 2321). Tali date corrispondono alle date pubblicate il 24 marzo 2006 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Conformemente al decreto n. 36, trasmesso alla Commissione il 29 dicembre 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2006 e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 aprile 2006, la Repubblica italiana comunica che la data di validità degli OSP per le rotte interessate sarà fissata ulteriormente. Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non è stata pertanto pubblicata nessuna data definitiva.

I vettori che intendono accettare gli OSP devono presentare la loro accettazione ufficiale alle autorità italiane competenti entro un termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Prima di imporre gli OSP di cui alla presente decisione, la Repubblica italiana aveva imposto, con decreti del 1o agosto e del 21 dicembre 2000, OSP su sei rotte tra gli aeroporti della Sardegna e quelli di Roma e Milano. Tali oneri sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 ottobre 2000 (5). Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, è stato pubblicato un bando di gara per selezionare i vettori autorizzati ad operare in esclusività le rotte interessate, con compensazione finanziaria (6).

(8)

I vettori autorizzati all’epoca ad operare rotte soggette agli oneri di servizio pubblico erano i seguenti:

Alitalia sulla rotta Cagliari-Roma,

Air One sulle rotte Cagliari-Milano, Alghero-Milano e Alghero-Roma,

Meridiana sulle rotte Olbia-Roma e Olbia-Milano.

(9)

Tale regime di gestione delle rotte è stato sostituito dagli OSP imposti con decreto della Repubblica italiana dell’8 novembre 2004 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 10 dicembre 2004 (7). A seguito di una decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 17 marzo 2005, che annullava in parte il decreto dell’8 novembre 2004, le autorità italiane hanno informato la Commissione di aver «sospeso» tali oneri. Una comunicazione è stata pubblicata in merito nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 1o luglio 2005 (8). Il 6 dicembre 2005, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione l’abrogazione del decreto dell’8 novembre 2004, con effetto dal 15 novembre 2004.

II.   PROCEDIMENTO

(10)

Nella sua lettera alla Repubblica italiana del 9 marzo 2006 (protocollata con il n. 204756), la Commissione ha espresso le sue preoccupazioni per gli OSP imposti con i decreti n. 35 e n. 36 e ha chiesto informazioni più dettagliate sulle ragioni e sulle modalità della loro applicazione. Il 22 marzo 2006, la Repubblica italiana ha risposto con una prima lettera, accompagnata da un progetto di risposta, e poi con lettera del 4 aprile 2006.

(11)

In data 27 aprile 2006 la Commissione ha chiesto all’ENAC precisazioni e chiarimenti sul funzionamento attuale degli OSP, prima dell’entrata in vigore dei nuovi OSP.

(12)

L’ENAC ha risposto con lettera del 9 maggio 2006, confermando che il regime degli OSP applicabile ai collegamenti dalla Sardegna verso Roma e Milano fino al 2 maggio 2006 non era stato modificato rispetto al regime del 2000, poiché il decreto del 2004, volto a modificare gli oneri in questione, era stato abrogato. Dal 2 maggio 2006, si applica il nuovo regime, di cui al decreto n. 35. Nella sua risposta, l’ENAC ha precisato inoltre che, in conformità della pubblicazione del 2000, gli OSP erano previsti per l’intero sistema aeroportuale di Milano.

(13)

In data 4 agosto 2006, la Repubblica italiana ha nuovamente risposto alla lettera della Commissione del 9 marzo, trasmettendo elementi complementari che non hanno tuttavia fornito nuove informazioni significative.

(14)

In data 1o agosto 2006, la Commissione, di propria iniziativa, ha deciso di avviare un’indagine, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (9). La decisione è stata notificata alla Repubblica italiana il 1o agosto 2006 [n. di rif. C(2006) 3516]. Nella stessa decisione, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di rispondere entro un mese ad una serie di quesiti.

(15)

Con lettera del 31 agosto 2006, le autorità italiane hanno risposto a gran parte dei quesiti.

(16)

Il 2 ottobre 2006, la Commissione si è rivolta, tuttavia, alla rappresentanza permanente d’Italia, chiedendo complementi d’informazione.

(17)

In data 6 ottobre 2006, la Repubblica italiana ha trasmesso una lunga e dettagliata risposta ai quesiti complementari della Commissione.

(18)

Il 17 ottobre 2006 si è svolta a Bruxelles una riunione della Commissione (unità.TREN.F.1), cui hanno partecipato le autorità italiane (ministero dei Trasporti, rappresentanza permanente, Regione autonoma della Sardegna ed ENAC).

(19)

Nella risposta è stato tra l’altro confermato che le rotte già gestite conformemente agli OSP imposti ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento erano le seguenti:

Olbia-Roma: Meridiana,

Olbia-Milano: Meridiana,

Alghero-Roma: Air One,

Alghero-Milano: Air One,

Cagliari-Roma: Air One e Meridiana,

Cagliari-Milano: Air One e Meridiana,

Cagliari-Bologna: Meridiana,

Cagliari-Torino: Meridiana,

Cagliari-Verona: Meridiana,

Olbia-Bologna: Meridiana.

Per le 6 rotte restanti, per contro, nessuna compagnia ha accettato di operare sotto il regime di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento. La Repubblica italiana intende pertanto procedere alla pubblicazione di un bando di gara, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Le compagnie selezionate per partecipare alla gara sono attualmente le seguenti:

Olbia-Verona: Meridiana,

Alghero-Bologna: Air One,

Alghero-Torino: Air One,

Cagliari-Firenze: Air One e Meridiana,

Cagliari-Napoli: Air One e Meridiana,

Cagliari-Palermo: Air One e Meridiana (10).

Tuttavia, visto che l’indagine della Commissione è ancora in corso, la Repubblica italiana ha comunicato di non aver ancora assegnato le rotte di cui trattasi.

III.   ANALISI

1.   Quadro normativo

(20)

Le norme relative agli OSP sono stabilite dal regolamento, che definisce le condizioni d’applicazione del principio di libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo.

(21)

Gli OSP sono definiti come un’eccezione al principio del regolamento, ai sensi del quale, «lo(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette(permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all’interno della Comunità» (11).

(22)

Le condizioni della loro imposizione sono definite all’articolo 4 e sono oggetto di un’interpretazione rigorosa, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Essi devono essere debitamente giustificati sulla base dei criteri enunciati nel citato articolo.

(23)

Più specificamente, il regime giuridico degli oneri di servizio pubblico prevede che uno Stato membro possa imporre oneri riguardo ai «servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale, a condizione che tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l’aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale» (12).

(24)

Nel valutare l’adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati membri «tengono conto, in particolare, del pubblico interesse, della possibilità di ricorrere ad altre forme di trasporto, dell’idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto e dell’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi» (13).

(25)

L’articolo 4 prevede un meccanismo in due fasi: nella prima [articolo 4, paragrafo 1, lettera a)], lo Stato membro interessato impone OSP su una o più rotte accessibili a tutti i vettori comunitari, a condizione che essi rispettino i suddetti oneri. Se nessun vettore si presenta per gestire tale rotta onerata, lo Stato membro può passare ad una seconda fase [articolo 4, paragrafo 1, lettera d)], che consiste nel limitare l’accesso della rotta ad un solo vettore per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. Detto vettore è selezionato sulla base di una gara di appalto comunitaria. Il vettore designato può allora ricevere una compensazione finanziaria per la gestione della rotta conformemente agli OSP.

(26)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, la Commissione può prorogare, previa indagine condotta su richiesta di uno Stato membro, o di propria iniziativa, l’applicazione dell’OSP pubblicato. La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri la sua decisione in merito.

2.   Ammissibilità delle rotte

(27)

La Repubblica italiana ha giustificato l’imposizione di OSP con la necessità di sviluppo della Sardegna, che deve fare fronte agli inconvenienti legati alla sua insularità.

(28)

La Regione autonoma della Sardegna si è assunta inoltre l’impegno di favorire la mobilità dei residenti. Le rotte esistenti tra la Sardegna e l’Italia continentale risultano in effetti discontinue, a seconda delle stagioni, mentre il principio di mobilità dovrebbe offrire ai residenti sardi collegamenti sufficienti e continui durante tutto l’anno. La Repubblica italiana insiste inoltre sulle notevoli distanze in chilometri e in tempi di spostamento tra i vari aeroporti della Sardegna, regione che presenta infrastrutture insufficienti. È per l’appunto su questa base che la Repubblica italiana giustifica la necessità, per gli OSP, di coprire i tre aeroporti sardi.

(29)

Secondo la Commissione, la Sardegna può essere considerata zona periferica per la sua insularità e l’assenza di effettivi mezzi di trasporto alternativi.

(30)

Il ritardo di sviluppo della Sardegna, rispetto ad altre regioni italiane, è inoltre ampiamente documentato: l’isolamento della Sardegna e la bassa densità demografica, aggravata da una forte emigrazione, spiegano il ritardo economico dell’isola, che la rende molto simile alle regioni del Mezzogiorno.

(31)

Sulla base degli elementi in suo possesso, la Commissione non può rimettere in causa, nella sua analisi, il carattere vitale delle rotte in questione, sostenuto dalle autorità italiane.

3.   Adeguatezza degli OSP

3.1.   Osservazioni generali

(32)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, gli Stati membri possono imporre OSP unicamente «nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale».

(33)

L’adeguatezza dei servizi aerei è valutata, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento:

il pubblico interesse,

la possibilità, in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e l’idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto,

le tariffe aeree e le condizioni proposte agli utenti,

l’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi.

(34)

Gli oneri di servizio pubblico devono inoltre essere conformi ai principi fondamentali di proporzionalità e di non discriminazione [cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001 nella causa C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) e altri contro Administración General del Estado, Racc. 2001, pag. I-01271].

(35)

Sulla base degli elementi comunicati dalle autorità italiane, la Commissione ritiene che l’imposizione degli OSP in materia di frequenze e capacità, nonché di tariffazione si riveli, nella fattispecie, necessaria al fine di garantire la prestazione di servizi adeguati sulle rotte interessate.

(36)

La Commissione ritiene tuttavia che talune condizioni imposte dai decreti n. 35 e n. 36 siano indebitamente restrittive o sproporzionate.

3.2.   Obbligo di presentare l’accettazione degli OSP entro un termine di 30 giorni

(37)

Il punto 8 degli OSP, quali previsti dai decreti n. 35 e n. 36, dispone che «i vettori che intendono accettare gli oneri di servizio pubblico contenuti nel presente documento, devono presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della comunicazione della Commissione relativa all’imposizione dei citati oneri, formale accettazione da indirizzare all’ENAC». Di fatto, tale obbligo si è addirittura trasformato in una condizione di esclusione nel caso di un vettore che aveva presentato l’accettazione in questione un giorno «troppo tardi». Un vettore che non presenti l’accettazione globale delle condizioni dell’OSP entro tale limite rischia pertanto l’esclusione per tutto il periodo.

(38)

La Commissione ritiene che tale condizione non possa avvalersi come base giuridica dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento e risulti indebitamente restrittiva. L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento non autorizza gli Stati membri a limitare il numero di vettori che possono avere accesso alle rotte, ma impone soltanto, in genere, OSP applicabili a tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi. Una limitazione siffatta del numero di vettori è soltanto possibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d).

(39)

Qualsiasi vettore, pertanto, che intenda rispettare gli OSP imposti ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, deve poter operare su tale rotta, a prescindere dal momento in cui intende istituire i suoi servizi di linea. Qualora nessun vettore abbia istituito ad una data precisa servizi aerei di linea regolari su una rotta, uno Stato membro può prevedere, conformemente agli OSP imposti ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di limitare l’accesso a tale rotta, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). Qualora uno o più vettori abbiano, tuttavia, iniziato operazioni entro il termine prescritto, uno Stato membro non può escludere da tale rotta altri vettori che intendano operare su tale rotta in un qualsiasi momento successivo alla data limite. L’accesso di nuovi vettori può tuttavia richiedere adeguamenti degli OSP imposti su ciascun vettore (cfr. sezione 3.4 di seguito).

3.3.   Obbligo di operare sulla rotta per un periodo di tre anni

(40)

Il punto 5 degli OSP, quali previsti dai decreti n. 35 e n. 36, dispone che «ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2408/92 il vettore che accetta gli oneri deve garantire il servizio per un periodo di almeno 36 mesi consecutivi e non può sospenderli senza preavviso di almeno 6 mesi da comunicare all’ENAC ed alla Regione autonoma della Sardegna».

(41)

L’esigenza di un periodo minimo per poter operare sulla rotta è conforme, nella fattispecie, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che dispone che «laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri hanno la facoltà di prescrivere, nell’ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione, per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio». La Commissione ritiene in effetti che, a seguito dell’insularità della Sardegna e della sua distanza dal continente, altre forme di trasporto non garantiscano un servizio alternativo adeguato.

(42)

La Commissione ritiene, tuttavia, che la durata minima di tre anni imposta dai decreti n. 35 e n. 36 sia eccessiva e sproporzionata.

(43)

La Commissione può comprendere la necessità di garantire una continuità di servizio e di ottenere l’impegno dei vettori ad operare per un determinato periodo. Tuttavia, come dianzi indicato, non spetta alle autorità competenti per l’applicazione degli OSP di eliminare potenziali candidati alla loro applicazione: gli OSP, senza concessione esclusiva né compensazione, non potrebbero in alcun caso costituire una chiusura del mercato definitiva o perdurante su un lungo periodo.

(44)

Può essere legittimo che in certi periodi dell’anno si imponga la gestione delle rotte caratterizzate da una forte irregolarità stagionale. In effetti, su rotte siffatte, i vettori tendono naturalmente a limitare o a concentrare la loro offerta sulle settimane nel corso delle quali la frequenza è sufficiente a garantire la redditività del servizio, e a trascurare di garantire il servizio negli altri periodi dell’anno. La Commissione ritiene nondimeno che, in circostanze siffatte, per rispettare il principio di proporzionalità, la garanzia della gestione continua sulle rotte in regime di OSP, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non possa superare un anno.

(45)

La Commissione ritiene inoltre che tale durata non dispensi l’autorità competente per l’applicazione degli OSP dal rivalutare periodicamente la sua adeguatezza. Come ricordato di seguito, una revisione siffatta dovrebbe, in ogni caso, essere effettuata quando un nuovo vettore istituisce o intende istituire servizi di linea sulla rotta interessata.

3.4.   Ridistribuzione di rotte e frequenze da parte dell’ENAC

(46)

Il punto 1.6 dei decreti n. 35 e n. 36 dispone che «al fine di evitare la sovracapacità che si riscontrerebbe a seguito dell’accettazione di una rotta onerata da parte di più vettori, considerate le limitazioni ed i condizionamenti infrastrutturali degli aeroporti coinvolti, l’ENAC, sentita la Regione autonoma della Sardegna, è incaricato, per la miglior cura dell’interesse pubblico, di intervenire al fine di contenere i programmi operativi dei vettori accettanti in modo da renderli complessivamente proporzionati alle esigenze di mobilità poste alla base dell’imposizione d’oneri. Tale intervento dovrà ispirarsi ad un’equa ridistribuzione delle rotte e delle frequenze fra i vettori accettanti anche sulla base dei volumi di traffico sulle rotte (o i pacchetti di rotte) in questione, accertati per ciascuno di essi nel biennio precedente».

(47)

In virtù di tali poteri, l’ENAC ha la facoltà di arbitrare e favorire un accordo tra varie compagnie che operano sulla stessa rotta. Nel caso della Sardegna, l’ENAC ha arbitrato una tavola rotonda, cui hanno partecipato gli operatori interessati da talune rotte e ha definito con essi la ridistribuzione del traffico.

(48)

La Repubblica italiana sostiene questa facoltà d’intervento che, a suo giudizio, garantisce la continuità del servizio e non sottopone gli OSP ai rischi di accesso e partenza di altri operatori che potrebbero essere meno interessati a rispondere ad OSP senza alcuna compensazione. Essa cita in particolare la decisione del TAR Lazio del 17 marzo 2005, secondo la quale «è in sé legittimo che il decreto (del 2004) possa delineare uno scenario in cui, per tutte le rotte onerate, vi siano più vettori accettanti, non raggruppati e in concorrenza tra di loro. Siffatta possibilità però, dev’essere chiaramente prevista e dev’essere al contempo fornito un minimo criterio oggettivo di ripartizione a priori delle bande orarie in relazione al numero (uno, due o più di due) dei vettori eventualmente accettanti, appunto allo scopo di evitare una nociva sovrabbondanza dell’offerta e, soprattutto, che l’assegnazione delle bande stesse non si risolva nell’introduzione, arbitraria e di fatto, di quell’esclusività nell’esercizio che le norme e il decreto espressamente negano» (14).

(49)

Gli OSP imposti ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), devono tener conto di tutti i vettori che operano o intendono operare sulla rotta interessata. Ciò è confermato dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), che dispone che «nel valutare l’adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati membri tengono conto, in particolare, dell’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi».

(50)

La Commissione ritiene che tale principio debba essere seguito non soltanto al momento dell’imposizione, ma anche per l’intera durata dell’OSP. Ogniqualvolta, per esempio, un nuovo vettore inizi o intenda iniziare ad operare su tale rotta, il livello delle capacità e delle frequenze imposte dall’OSP a ciascun operatore dovrebbe essere adeguato, per permettere che le capacità e le frequenze totali offerte su ciascuna rotta non superino quanto strettamente necessario per fornire un servizio adeguato.

(51)

In effetti, trattandosi di OSP imposti ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, i vettori non sono tenuti ad impegnarsi a garantire, a titolo individuale, il numero di frequenze o di capacità, mentre gli operatori raggruppati possono permettere di garantire questo servizio minimo.

(52)

La Commissione riconosce la necessità, per l’autorità competente per gli OSP, di assicurarsi che la congiunzione delle frequenze e delle capacità permetta di soddisfare l’OSP. Tale autorità non deve, tuttavia, in alcun caso, limitare la possibilità per i vettori interessati, qualora lo desiderino, di prestare servizi al di là delle capacità o delle frequenze richieste dagli OSP, che possono essere soltanto oneri minimi. In conseguenza, nella misura in cui le norme adottate dall’ENAC mirano ad evitare che un vettore presti servizi addizionali, esse sono indebitamente restrittive e contrarie al regolamento.

(53)

La Commissione rileva con soddisfazione che, nella lettera del 15 novembre 2006, la Repubblica italiana ha confermato l’intenzione, da parte della sua amministrazione, di procedere annualmente ad una rivalutazione della situazione e di esaminare le eventuali domande di vettori interessati, disposti ad operare sulle rotte nel quadro degli OSP (15). Essa prende atto del fatto che la Repubblica italiana ha confermato che «nulla osta a che lo Stato membro verifichi (anche durante il periodo di applicazione degli OSP) l’adeguatezza e la necessità degli OSP, e che si proceda alla loro modifica e/revoca, a meno che la loro utilità o il loro carattere lecito non sia ulteriormente riconosciuto» (16).

3.5.   Raggruppamento delle rotte Alghero-Roma e Alghero-Milano da un lato, Olbia-Roma e Olbia-Milano dall’altro

(54)

La Repubblica italiana giustifica il raggruppamento delle rotte Alghero-Roma e Alghero-Milano da un lato, e Olbia-Roma e Olbia-Milano dall’altro, con la loro complementarità e la loro interdipendenza sul piano operativo. In effetti, secondo le autorità italiane, per i 2/3 dell’anno, tali rotte sono caratterizzate da un traffico oggettivamente ridotto, a seguito del carattere eminentemente stagionale del traffico. Visto che non si prevedono compensazioni finanziarie su tali rotte, sarebbe compito dell’amministrazione garantire ai vettori una gestione, se non economicamente attraente, almeno continua. Si tratterebbe pertanto di applicare «gli effetti virtuosi dell’interdipendenza operativa» che permettono, «nella stagione invernale, la rotazione degli aeromobili giustificata da una domanda modesta», mentre «la previsione di pacchetti di rotte contribuisce ad attirare vettori disposti ad operare tali rotte». Secondo la Repubblica italiana, inoltre, l’offerta richiesta per il periodo estivo potrebbe essere più correttamente rispettata, operando congiuntamente su un pacchetto di rotte. La Repubblica italiana argomenta da ultimo che il regolamento stesso prevede la possibilità di raggruppare le fluttuazioni della domanda, per esempio, nel corso di una stessa settimana. Questo raggruppamento permetterebbe di contenere i costi e di ottimizzare le capacità, rispondendo nel contempo in maniera ottimale alle esigenze della domanda. Questo raggruppamento non costituirebbe pertanto una restrizione per il mercato ma, al contrario, sarebbe in grado di attirare un numero più significativo di operatori.

(55)

La Commissione ritiene che il raggruppamento delle rotte non sia compatibile con il disposto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento. In effetti, i criteri di ammissibilità e di adeguatezza degli OSP, di cui alle citate disposizioni, indicano esplicitamente e sistematicamente «la rotta», e mai un raggruppamento di rotte. Si deve pertanto concludere che ciascuno di tali criteri vada valutato separatamente rispetto a ciascuna rotta considerata individualmente.

(56)

Questa interpretazione è inoltre conforme alle esigenze del principio di proporzionalità. Un raggruppamento siffatto di rotte permetterebbe in effetti agli Stati membri di imporre OSP sulle rotte in cui gli oneri non sono necessari per garantire la prestazione di un servizio adeguato. La possibilità di raggruppare rotte figura unicamente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), che dispone che il diritto di effettuare siffatti servizi è concesso tramite appalto pubblico «per rotte singole o serie di rotte». Tale indicazione esplicita dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), esclude, a contrario, che si possa applicare un raggruppamento siffatto nel quadro dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c). È proprio a seguito del fatto che il mercato non ha permesso che un vettore aereo istituisca o abbia intenzione di istituire servizi aerei regolari su una rotta, conformemente agli OSP imposti su tale rotta, che lo Stato membro ha la facoltà di limitarne l’accesso ad un solo vettore, per un massimo di tre anni, e di pubblicare un bando di gara per una serie di rotte. Il raggruppamento di una serie di rotte può in definitiva essere considerato come una risposta ad una netta rottura del mercato, in forma di compensazione indiretta, ammissibile, com’è proprio delle compensazioni indirette, soltanto nel quadro dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d). In un regime di OSP, disciplinato dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), il raggruppamento non può mirare in nessun caso a rendere redditizie due rotte separate, allo scopo di favorire le operazioni di uno o più vettori.

(57)

Le spiegazioni fornite dalle autorità italiane non si fondano inoltre su alcun dato tecnico o economico in cifre che permetta di motivare la loro analisi.

È lecito, in effetti, opporre loro gli elementi seguenti:

le capacità e le frequenze devono tener conto delle necessità rotta per rotta, e non del fatto che esse possano essere più efficacemente soddisfatte unicamente tramite raggruppamento di tali rotte,

gli obblighi in termini di frequenza, legati a questo pacchetto di rotte, risultano talmente importanti da eliminare, di fatto, tutta una serie di operatori potenziali che vorrebbero rispondere agli OSP e operare rotte con la Sardegna, ma che, in mancanza di una sede operativa in una delle due città, sono di fatto esclusi da qualsiasi possibilità di garantire tale servizio di linea. Il raggruppamento pertanto ha piuttosto per effetto di chiudere il mercato,

è evidente, in merito, che il raggruppamento degli OSP di cui trattasi permetterebbe di rispondere favorevolmente soltanto ad un numero esiguo di operatori già sul posto. L’istituzione degli OSP ha escluso le compagnie che operavano o intendevano operare le rotte da Roma e Milano, precisamente a destinazione di ciascuno dei due scali aeroportuali interessati, e cioè Olbia e Alghero. Anche se avevano avuto intenzione di operare le rotte in questione, tali vettori non hanno potuto presentare la loro candidatura, in quanto la gestione risultava troppo costosa per le operazioni. Raggruppamenti siffatti sono pertanto di natura tale da escludere altri eventuali operatori.

Questi effetti restrittivi risultano ancora più rilevanti, se si tiene conto delle dimensioni del mercato interessato (totale di passeggeri nel 2005 — cifre della Repubblica italiana):

Olbia-Roma e Olbia-Milano: 731 349 (390 186 in estate e 341 163 in inverno),

Alghero-Roma e Alghero-Milano: 502 820 passeggeri (184 273 in estate e 318 547 in inverno).

In tali condizioni, è improbabile che i collegamenti tra le due più importanti città d’Italia e gli aeroporti di Olbia e di Alghero in Sardegna siano così poco attraenti che, per diventarlo, debbano essere raggruppati.

(58)

La Commissione ritiene pertanto che il raggruppamento di talune rotte sia incompatibile con il regolamento e indebitamente restrittivo.

3.6.   Tariffe preferenziali per i nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna

(59)

I decreti n. 35 e n. 36 dispongono che i vettori applichino un trattamento agevolato per i nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna. Secondo le stime della Repubblica italiana, tali disposizioni si applicano al massimo a 220 000 persone, ma in realtà la stima si aggira sui 110 000, se si considera che il 50 % degli interessati fa un viaggio l’anno.

(60)

In pratica, una misura siffatta agevola perlopiù i cittadini europei di nazionalità italiana rispetto ai cittadini di altre nazionalità. Essa può essere considerata pertanto come prima facie discriminatoria basata sulla nazionalità e pertanto contraria al trattato. Una misura siffatta nel quadro di un regime di OSP potrebbe essere ammissibile soltanto nella misura in cui la differenza di trattamento si fondi su considerazioni obiettive, indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.

(61)

Orbene, dalle spiegazioni fornite dalla Repubblica italiana emerge che la misura è necessaria essenzialmente per permettere agli emigrati sardi di restare legati alla loro comunità culturale di origine (17). Pur considerando un tale obiettivo come un obiettivo legittimo di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento, la misura è indubbiamente sproporzionata. In primo luogo, la misura è applicabile a tutti i nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna, senza che sia necessario dimostrare il legame eventualmente ancora esistente, per esempio, in termini familiari, tra la persona interessata e la sua regione di origine. In secondo luogo, la misura è applicabile indipendentemente dai mezzi finanziari di ciascun emigrato. In terzo luogo, contrariamente ai residenti in Sardegna, che devono spostarsi verso il continente con una relativa frequenza, per poter beneficiare di taluni servizi fondamentali (educazione, sanità) o per svolgere attività economiche necessarie per lo sviluppo della Sardegna, gli emigrati viaggiano in Sardegna soltanto occasionalmente (secondo le autorità italiane, al massimo il 50 % delle persone potenzialmente interessate ad un viaggio, per anno). Il costo totale di questi spostamenti occasionali è pertanto relativamente inferiore rispetto ai costi sostenuti dai residenti in Sardegna e gli emigrati sarebbero perlopiù in grado di sostenere tali costi, senza dover prevedere la riduzione di cui ai decreti n. 35 e n. 36. Da ultimo, poiché taluni emigrati non dispongono dei mezzi necessari per pagare il prezzo di un volo annuale in Sardegna, sarebbe più adeguato e meno restrittivo offrire aiuti agli emigrati interessati.

(62)

In tali condizioni, la Commissione ritiene che tale disposizione sia sproporzionata e incompatibile con il regolamento.

3.7.   Applicazione all’intero sistema aeroportuale

(63)

I decreti n. 35 e n. 36 prevedono che l’applicazione degli OSP sui voli verso Roma e Milano copra l’intero sistema aeroportuale corrispondente, secondo quanto indicato nell’allegato II del regolamento, e cioè:

gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino per Roma,

gli aeroporti di Linate, Malpensa e Bergamo per Milano.

(64)

Si ricorda che gli OSP per il 2000 hanno riguardato gli aeroporti di «Roma (Fiumicino) e Milano». Nel quadro dell’istituzione del sistema aeroportuale di Milano, ai sensi dell’articolo 8 e dell’allegato II del regolamento, l’Italia ha d’ufficio esteso l’applicazione degli OSP all’intero sistema aeroportuale interessato.

(65)

La Repubblica italiana ha giustificato la sua scelta esclusivamente in base a motivi tecnici, che l’hanno portata a riprendere automaticamente l’integralità di ciascuno dei sistemi aeroportuali. Essa ha confermato nondimeno che agli OSP erano essenzialmente interessati gli aeroporti di Roma-Fiumicino e di Milano-Linate, scali privilegiati dai beneficiari degli OSP per la loro prossimità al centro città dell’agglomerato urbano interessato, il che ha giustificato che gli OSP prevedano che «tenuto conto della disponibilità delle bande orarie, perlomeno il 50 % delle rotte previste tra gli aeroporti della Sardegna, di Roma e di Milano siano garantite a partire e a destinazione di Fiumicino e di Linate» (18).

(66)

La Repubblica italiana ha convenuto che è stato «obiettivamente provato che gli scali aeroportuali di Fiumicino, per Roma, e di Linate, per Milano, rappresentano la destinazione più comoda, la meglio servita e la più attraente per gli utenti, in quanto sono gli aeroporti più vicini e meglio collegati con il centro delle due città». Essa ha pertanto precisato che «allo scopo di garantire un miglior servizio e rispondendo in larga misura alle esigenze degli utenti, si è ritenuto opportuno evitare che i vettori accettanti non possano avere la libertà di abbandonare completamente tali aeroporti a favore degli altri scali (meno comodi e interessanti per gli utenti) che appartengono allo stesso sistema aeroportuale» (19).

(67)

Risulta inoltre che, di fatto, i voli programmati in inverno operano soltanto sugli aeroporti di Fiumicino e Linate.

(68)

Nella fattispecie, la Commissione dubita della necessità di una misura siffatta, che essa considera sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, intesi a garantire la mobilità verso il continente e la coesione territoriale. In effetti, tale misura comporta l’esclusione di vettori occasionali, senza pregiudicare il principio dell’OSP, e contribuisce a chiudere definitivamente il mercato a nuovi vettori sulle rotte più interessanti, in particolare in periodo estivo.

(69)

La Repubblica italiana ha nondimeno riconosciuto che l’aeroporto hub di Malpensa ha svolto un ruolo essenziale nelle rotte internazionali, mentre gli aeroporti di Ciampino e Bergamo, in quanto hub interno per le compagnie low-cost, hanno permesso di rispondere al principio comunitario di coesione economica e sociale, e di realizzare, per un’isola come la Sardegna, l’obiettivo di coesione territoriale con tutte le regioni d’Europa. La Repubblica italiana ha assunto pertanto l’impegno di modificare il decreto n. 35, per non applicare OSP agli aeroporti di Malpensa, Bergamo e Ciampino (20).

(70)

La Commissione ritiene che tale impegno sciolga effettivamente i dubbi e che una modifica siffatta del decreto consenta di ridurre in modo significativo l’impatto delle restrizioni indebitamente imposte dagli OSP, rispondendo alle esigenze di mobilità della Sardegna, senza interferire sui mercati interessati con restrizioni sproporzionate.

(71)

Sulla base di tale impegno della Repubblica italiana, la Commissione non intende approfondire ulteriormente la sua analisi sul carattere sproporzionato dell’applicazione a tutti i sistemi aeroportuali di Milano e di Roma, riservandosi tuttavia la possibilità, se del caso, di ritornare su tale aspetto per gli OSP attuali e futuri.

IV.   CONCLUSIONI

(72)

Sulla base degli elementi forniti dalla Repubblica italiana, la Commissione non rimette in causa il principio di applicazione di OSP alle rotte tra la Sardegna e il continente, che, in materia di frequenze e capacità, nonché di tariffe, può rivelarsi necessario per garantire una prestazione di servizi adeguata sulle rotte interessate.

(73)

La Commissione ritiene nondimeno che talune condizioni imposte dai decreti n. 35 e n. 36 della Repubblica italiana siano indebitamente restrittive o sproporzionate.

(74)

Secondo la Commissione, gli OSP imposti ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento implicano che i vettori che intendono rispettare gli OSP devono poter operare la rotta onerata, a prescindere dal momento in cui essi intendono iniziare a prestare i suoi servizi. La fissazione pertanto di un termine per la presentazione della candidatura, mirante ad escludere a priori qualsiasi vettore che presenti la candidatura oltre tale termine, è indebitamente restrittiva ed incompatibile con il regolamento.

(75)

Se può risultare legittimo prevedere una continuità di servizi, la Commissione ritiene che il rispetto del principio di proporzionalità comporti una durata entro limiti ragionevoli e, in regime di OSP ex articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non superiore ad un anno.

(76)

La Commissione ritiene che le competenze attribuite all’ENAC per coordinare le attività dei vettori, allo scopo di evitare la sovracapacità, siano indebitamente restrittive ed incompatibili con il regolamento.

(77)

La Commissione constata che il raggruppamento delle rotte Olbia-Roma e Olbia-Milano, da un lato, e Alghero-Roma e Alghero-Milano, dall’altro, sia indebitamente restrittivo ed incompatibile con il regolamento.

(78)

La Commissione ritiene che l’applicazione di tariffe agevolate per i nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna, sia sproporzionata ed incompatibile con il regolamento.

(79)

La Commissione dubita della necessità di un’applicazione degli OSP a tutti i sistemi aeroportuali di Roma e Milano, che essa considera sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, intesi a garantire la mobilità verso il continente e la coesione territoriale. Visto tuttavia l’impegno della Repubblica italiana di modificare il decreto n. 35, per non applicare gli OSP agli aeroporti di Bergamo, Malpensa e Ciampino, la Commissione non intende approfondire ulteriormente la sua analisi, pur riservandosi, se del caso, di ritornare su tale aspetto per gli OSP attuali e futuri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Repubblica italiana può continuare ad applicare oneri di servizio pubblico («OSP»), imposti con decreti n. 35 e n. 36 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’11 gennaio 2006) su complessivamente 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, e pubblicati rispettivamente il 24 marzo 2006 (decreto n. 35) e il 21 aprile 2006 (decreto n. 36) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

i vettori aerei che intendono rispettare gli OSP operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui essi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi, e dalla data in cui è stata trasmessa tale notifica, e cioè entro o dopo il termine di 30 giorni di cui ai decreti;

b)

i vettori aerei non sono vincolati ad una continuità di servizi, nel quadro degli OSP, superiore ad un anno;

c)

le autorità italiane si impegnano a riesaminare la necessità di mantenere l’imposizione di OSP su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni caso, una volta l’anno;

d)

le autorità italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP;

e)

i vettori aerei non hanno l’obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna;

f)

le autorità italiane si impegnano a non subordinare il diritto di prestare servizi su una rotta tra due città all’obbligo di operare un’altra rotta tra due città.

2.   La Repubblica italiana notifica alla Commissione le misure di applicazione della presente decisione entro il 1o agosto 2007.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 72 del 24.3.2006, pag. 4.

(3)  GU C 93 del 21.4.2006, pag. 13.

(4)  GU C 95 del 22.4.2006, pagg. da 9 a 27 e pag. 30.

(5)  GU C 284 del 7.10.2000, pag. 16.

(6)  GU C 51 del 16.2.2001, pagg. da 12 a 22.

(7)  GU C 306 del 10.12.2004, pag. 6.

(8)  GU C 161 dell’1.7.2005, pag. 10.

(9)  GU L 215 del 5.8.2006, pag. 31.

(10)  Cfr. risposte della Repubblica italiana del 6 ottobre e del 15 novembre 2006, nonché il comunicato stampa dell’ENAC del 23 maggio 2006.

(11)  Regolamento (CEE) n. 2408/92, articolo 3, paragrafo 1.

(12)  Regolamento (CEE) n. 2408/92, articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

(13)  Regolamento (CEE) n. 2408/92, articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

(14)  Sentenza del TAR Lazio n. 2436 del 17 marzo 2005.

(15)  Lettera della Repubblica italiana del 15 novembre 2006, pag. 2.

(16)  Lettera della Repubblica italiana del 15 novembre 2006, pag. 11.

(17)  Lettera della Repubblica italiana del 6 ottobre 2006, pagg. da 72 a 74.

(18)  Punto 1.2 della comunicazione del 24 marzo 2006.

(19)  Lettera della Repubblica italiana del 6 ottobre 2006, pag. 78.

(20)  Lettera della Repubblica italiana del 15 novembre 2006, pag. 3.


15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen e sulfuryl fluoride

[notificata con il numero C(2007) 1929]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/333/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2002 il Portogallo ha ricevuto dalla Isagro la domanda di iscrizione della sostanza attiva benalaxyl-M nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/35/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(2)

Nel marzo 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluoxastrobin. La decisione 2003/35/CE ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(3)

Nel marzo 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva prothioconazole. La decisione 2003/35/CE ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(4)

Nell’agosto 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Bayer AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva spirodiclofen. La decisione 2002/593/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(5)

Nell’aprile 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva spiromesifen. La decisione 2003/105/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(6)

Nel luglio 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroSciences Ltd una domanda di iscrizione della sostanza attiva sulfuryl fluoride. La decisione 2003/305/CE della Commissione (5), che utilizza la denominazione «sulphuryl fluoride» nella versione italiana, ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(7)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

(8)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dal richiedente. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i loro progetti di relazione di valutazione rispettivamente alle date del 4 dicembre 2003 (benalaxyl-M), 14 otttobre 2003 (fluoxastrobin), 20 ottobre 2004 (prothioconazole), 18 maggio 2004 (spirodiclofen), 16 aprile 2004 (spiromesifen) e 9 novembre 2004 (sulfuryl fluoride).

(9)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori è stato necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni, che gli Stati membri relatori devono esaminare presentando una loro valutazione. L’esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione delle sostanze benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen e sulfuryl fluoride nell’allegato I.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen o sulfuryl fluoride per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(2)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52.

(3)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 60.

(4)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

(5)  GU L 112 del 6.5.2003, pag. 10.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/29


AZIONE COMUNE 2007/334/PESC DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2007

che modifica e proroga l’azione comune 2006/304/PESC relativa all’istituzione di un gruppo di pianificazione dell’UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell’UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/304/PESC (1) relativa all’istituzione di un gruppo di pianificazione dell’UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell’UE di gestione delle crisi nel settore dello Stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo.

(2)

L’11 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/918/PESC che modifica e proroga fino al 31 maggio 2007 l’azione comune 2006/304/PESC.

(3)

Il 27 marzo 2007 il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato che l’EUPT Kosovo sia prorogato per un ulteriore periodo, in linea di principio fino al 1o settembre 2007, data che potrebbe variare in funzione dei lavori in corso nell’ambito delle Nazioni Unite.

(4)

Onde assicurare una transizione senza soluzione di continuità tra la missione ad interim delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK) e l’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo il giorno del trasferimento di determinati compiti dall’UNMIK all’operazione dell’UE di gestione delle crisi a seguito dell’adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’EUPT Kosovo dovrebbe essere utilizzato come mezzo per la costituzione dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo durante il periodo di transizione. In tale contesto, dovrebbe essere assicurato, in detto periodo, uno stretto coordinamento tra il capo dell’EUPT Kosovo e il capo dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo.

(5)

L’azione comune 2006/304/PESC dovrebbe essere prorogata e modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2006/304/PESC è modificata come segue.

1)

L’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’SG/AR fornisce direttive al capo dell’EUPT Kosovo. Dopo l’istituzione dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell’avvio della relativa fase operativa, l’SG/AR fornisce direttive al capo dell’EUPT Kosovo tramite il capo dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest’ultimo sia stato nominato.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il capo dell’EUPT Kosovo guida l’EUPT Kosovo e ne assume la gestione quotidiana. Dopo l’istituzione dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell’avvio della relativa fase operativa, il capo dell’EUPT Kosovo opera sotto la guida del capo dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest’ultimo sia stato nominato.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il capo dell’EUPT Kosovo riferisce all’SG/AR. Dopo l’istituzione dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo e prima dell’avvio della relativa fase operativa, il capo dell’EUPT Kosovo riferisce all’SG/AR tramite il capo dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest’ultimo sia stato nominato.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Una volta che il Comitato politico e di sicurezza avrà raggiunto un accordo di principio sulla nomina del capo dell’operazione dell’UE di gestione delle crisi, il capo dell’EUPT Kosovo assicurerà i collegamenti e il coordinamento appropriati.»

2)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Partecipazione dei paesi terzi

Fermi restando l’autonomia decisionale dell’UE e il quadro istituzionale unico della stessa, paesi terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPT Kosovo, una volta istituita l’operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità, l’assicurazione contro i rischi gravi e le spese di viaggio per e dalla zona di missione e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti dell’EUPT Kosovo.

Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti.»

3)

L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Clausola di riesame

Entro il 15 luglio 2007 il Consiglio valuta se il mandato dell’EUPT Kosovo debba essere prolungato oltre il 1o settembre 2007, tenuto conto della necessità di una fluida transizione a una possibile operazione dell’UE di gestione delle crisi in Kosovo.»

4)

L’articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Essa scade il 1o settembre 2007.»

Articolo 2

L’importo di riferimento finanziario di cui all’articolo 1, paragrafo 4, dell’azione comune 2006/918/PESC è aumentato di 43 955 000 EUR per coprire la spesa connessa al mandato dell’EUPT Kosovo per il periodo compreso tra il 1o giugno 2007 e il 1o settembre 2007.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19. Azione comune modificata dall’azione comune 2006/918/PESC (GU L 349 del 12.12.2006, pag. 57).


Rettifiche

15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/31


Rettifica della decisione 2007/319/CE della Commissione, dell’8 settembre 2006, relativa all’aiuto di Stato n. C 45/04 (ex NN 62/04) a favore del produttore di acciaio ceco Třinecké železárny, SpA

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119 del 9 maggio 2007 )

Nel sommario, seconda pagina di copertina, a pagina 37, nel titolo, e a pagina 44, nella formula finale:

anziché:

«8 settembre 2006»,

leggi:

«8 novembre 2006».