ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 119

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
9 maggio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 501/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

1

 

 

Regolamento (CE) n. 502/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 503/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pohořelický kapr (DOP) — Žatecký chmel (DOP) — Pomme du Limousin DOP) — Tome des Bauges (DOP)]

5

 

*

Regolamento (CE) n. 504/2007 della Commissione, dell’8 maggio 2007, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Versione codificata)

7

 

*

Regolamento (CE) n. 505/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008

22

 

*

Regolamento (CE) n. 506/2007 della Commissione, dell’8 maggio 2007, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ( 1 )

24

 

*

Regolamento (CE) n. 507/2007 della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante settantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

27

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/316/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 aprile 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero per quanto riguarda la proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

29

 

 

2007/317/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 aprile 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

30

 

 

2007/318/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 23 aprile 2007, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

31

Protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

32

 

 

Commissione

 

 

2007/319/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 settembre 2006, relativa all’aiuto di Stato n. C 45/04 (ex NN 62/04) a favore del produttore di acciaio ceco Třinecké železárny, SpA [notificata con il numero C(2006) 5245]  ( 1 )

37

 

 

2007/320/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 marzo 2007, che istituisce un gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale

45

 

 

2007/321/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 maggio 2007, che dispensa il Regno Unito da taluni obblighi in materia di commercializzazione delle sementi di ortaggi conformemente alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1836]

48

 

 

2007/322/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 maggio 2007, che stabilisce misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide che provocano una contaminazione dell’acqua potabile [notificata con il numero C(2007) 1865]  ( 1 )

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/1


REGOLAMENTO (CE) N. 501/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con l’allargamento dell’Unione europea, il numero di piccole e medie imprese (PMI) che utilizzano alluminio greggio non legato per la fabbricazione di prodotti industriali semilavorati e finiti è significativamente aumentato. Inoltre, la situazione del mercato nell’Unione europea è notevolmente cambiata in seguito alle acquisizioni di imprese comunitarie da parte di gruppi industriali di livello mondiale ed all’ulteriore concentrazione dei produttori di alluminio sul mercato mondiale. Nel contempo i costi dell’elettricità, che è un elemento di costo importante nella produzione di alluminio non legato, sono sensibilmente aumentati e lo sviluppo dell’economia mondiale ha determinato una penuria a livello di approvvigionamenti di alluminio greggio.

(2)

Questi fattori hanno provocato un aumento significativo dei prezzi dell’alluminio greggio e hanno impedito, in larga misura, gli acquisti in franchigia di tale prodotto da parte delle piccole e medie industrie utilizzatrici di alluminio non legato. Il pagamento di dazi doganali del 6 % per la materia prima greggia mette dunque a rischio la competitività di tali imprese e costituisce una minaccia per la sopravvivenza di un gran numero di esse.

(3)

La scomparsa di queste imprese dal mercato comunitario porterebbe certamente ad un calo della concorrenza per i prodotti semilavorati di alluminio su tale mercato. Inoltre essa avrebbe effetti negativi sull’occupazione a livello comunitario, segnatamente in alcune zone rurali dei nuovi Stati membri. La sospensione parziale dei dazi doganali per l’alluminio non legato avrebbe pertanto l’effetto di migliorare in una certa misura la competitività delle PMI e di conseguenza di aumentare la concorrenza per i prodotti semilavorati e finiti di alluminio sul mercato comunitario.

(4)

Occorre peraltro tener conto degli effetti che la sospensione dei dazi doganali avrebbe sulle fabbriche di alluminio non legato ancora esistenti nella Comunità e nei paesi in cui si applica un regime tariffario preferenziale con l’Unione europea. Quasi tutte queste fabbriche appartengono, direttamente o indirettamente, ad importanti gruppi industriali che hanno sede al di fuori dell’Unione europea. L’alluminio prodotto in queste fabbriche e consegnato in franchigia è principalmente destinato a subire ulteriori trasformazioni nelle imprese collegate a questi gruppi industriali. Per le PMI indipendenti resta disponibile soltanto una quota alquanto limitata di tali consegne di alluminio non legato. Tuttavia, in considerazione del livello relativamente elevato dell’aliquota convenzionale del dazio del 6 %, la sospensione parziale autonoma di tale dazio avrà un impatto sulla redditività della produzione e delle successive operazioni di trasformazione effettuate da dette fabbriche, a causa di una maggiore pressione dei prezzi sui prodotti ottenuti con la trasformazione e sull’alluminio greggio venduto sul libero mercato alle società indipendenti.

(5)

In tale contesto, è opportuno sospendere parzialmente il dazio autonomo. Ciò consentirà alle PMI indipendenti di diminuire i loro costi e di beneficiare di un significativo aumento della competitività.

(6)

Questa sospensione parziale del dazio autonomo applicabile all’alluminio greggio non legato risulta opportuna per tenere nel debito conto gli interessi economici degli operatori interessati.

(7)

Tenuto conto di possibili futuri cambiamenti nel mercato dell’alluminio greggio non legato, è opportuno prevedere un riesame tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.

(8)

Poiché la sospensione parziale riguarda tutti i prodotti che rientrano nel codice NC 7601 10 00 e in considerazione del carattere permanente della misura, occorre modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), titolo XV, capitolo 76, del regolamento (CEE) n. 2658/87, il testo nella terza colonna del codice NC 7601 10 00 è sostituito dal seguente:

«6 (2)

Articolo 2

Tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, può adeguare il dazio autonomo del 3 % per l’alluminio greggio non legato che rientra nel codice NC 7601 10 00.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

(2)  Dazio autonomo: 3».


9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/3


REGOLAMENTO (CE) N. 502/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

41,4

TN

110,8

TR

84,2

ZZ

78,8

0707 00 05

JO

196,3

MK

53,2

TR

118,8

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

107,6

ZZ

107,6

0805 10 20

CU

43,2

EG

47,6

IL

36,4

MA

50,5

ZZ

44,4

0805 50 10

AR

37,5

ZZ

37,5

0808 10 80

AR

77,6

BR

73,9

CL

87,6

CN

91,5

NZ

115,0

US

127,2

UY

70,5

ZA

87,4

ZZ

91,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/5


REGOLAMENTO (CE) N. 503/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pohořelický kapr (DOP) — Žatecký chmel (DOP) — Pomme du Limousin DOP) — Tome des Bauges (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al primo comma dell'articolo 6, paragrafo 2, e ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea due domande di registrazione presentate dalla Repubblica ceca, relative alle denominazioni «Pohořelický kapr» e «Žatecký chmel», e due domande di registrazione presentate dalla Francia, relative alle denominazioni «Pomme du Limousin» e «Tome des Bauges» (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere all'iscrizione delle suddette denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93, del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 202, del 25.8.2006, pag. 2 (Pohořelický kapr); GU C 204, del 26.8.2006, pag. 30 (Žatecký chmel); GU C 204, del 26.8.2006, pag. 26 (Pomme du Limousin); GU C 211, del 2.9.2006, pag. 8 (Tome des Bauges).


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato

Classe 1.3. —   Formaggi

FRANCIA

Tome des Bauges (DOP)

Classe 1.6. —   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Pomme du Limousin (DOP)

Classe 1.7. —   Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

REPUBBLICA CECA

Pohořelický kapr (DOP)

Classe 1.8. —   Altri prodotti dell'allegato I (spezie, ecc.)

REPUBBLICA CECA

Žatecký chmel (DOP)


9.5.2007   

IT

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L 119/7


REGOLAMENTO (CE) N. 504/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2007

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1598/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1255/1999 assoggetta l'importazione, all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti disciplinati dal suddetto regolamento al pagamento di un dazio addizionale, se sono soddisfatte alcune condizioni derivanti dall'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. Questi dazi all'importazione addizionali possono essere imposti in particolare quando i prezzi all'importazione sono inferiori al prezzo limite.

(3)

È quindi necessario stabilire le modalità di applicazione di tale regime per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e pubblicare i rispettivi prezzi limite.

(4)

I prezzi all'importazione di cui si deve tener conto per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale dovrebbero essere verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione. È necessario disporre che gli Stati membri trasmettano a intervalli regolari i prezzi delle diverse fasi di commercializzazione per consentire alla Commissione di fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti.

(5)

L'importatore ha la possibilità di scegliere che il dazio addizionale sia calcolato su una base diversa dal prezzo rappresentativo. Tuttavia in tal caso è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo dei dazi addizionali che l'importatore avrebbe pagato se il calcolo fosse stato effettuato sulla base dei prezzi rappresentativi. La cauzione sarà svincolata se, entro determinati termini, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni di smercio della partita in questione. Nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno precisare che si procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5). È pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro di tutti i controlli, i dazi dovuti siano maggiorati di un interesse. Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la verifica dei prezzi all'importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari evidenzia la necessità di sottoporre le importazioni di taluni prodotti ai dazi addizionali, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi di tali prodotti.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 (di seguito «dazi addizionali»), sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2.   I prezzi limite di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

3.   Ai fini del presente regolamento, per prezzo rappresentativo si intende il prezzo stabilito secondo quanto disposto all'articolo 2.

Articolo 2

1.   I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 vengono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi franco frontiera della Comunità;

c)

dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati.

2.   I prezzi rappresentativi sono fissati dalla Commissione. Essi restano in vigore fino a quando non vengono modificati.

3.   I dazi addizionali applicabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sono fissati dalla Commissione allo stesso tempo dei prezzi rappresentativi.

Articolo 3

Qualora la differenza tra il prezzo limite e il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per fissare il dazio addizionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 o 3 (di seguito «prezzo all'importazione»):

a)

sia inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;

b)

sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo eccedente il 10 %;

c)

sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50 % dell'importo eccedente il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

d)

sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70 % dell'importo eccedente il 60 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

e)

sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo eccedente il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

I calcoli di cui al primo comma, lettere da a) a e), sono effettuati secondo quanto indicato nella tabella che figura nell’allegato I.

Articolo 4

1.   Per la determinazione del dazio addizionale l'importatore può chiedere che venga applicato il prezzo cif all'importazione della partita considerata, qualora quest'ultimo sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

L'applicazione del prezzo cif all'importazione alla spedizione considerata per la quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'interessato, delle prove seguenti:

a)

il contratto d'acquisto o prova equivalente;

b)

il contratto di assicurazione;

c)

la fattura;

d)

il contratto di trasporto (se del caso);

e)

il certificato di origine;

f)

in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

2.   Nel caso contemplato al paragrafo 1, l'importatore deve costituire una cauzione pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, entro un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata. Il termine di quattro mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

La cauzione costituita è svincolata se vengono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si tiene conto di un interesse calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

3.   Se non è stata effettuata la richiesta di cui al paragrafo 1, il prezzo cif all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 2. In tal caso il dazio addizionale è calcolato per mezzo della tabella che figura all’allegato I.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1598/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 151 dell’1.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2325/96 (GU L 316 del 5.12.1996, pag. 11).

(3)  Cfr. allegato II.

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

Dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(in EUR/100 kg)

Codice NC

Prezzo limite

Se il prezzo all'importazione è

il dazio addizionale è:

Se il prezzo all'importazione è

il dazio addizionale è:

Se il prezzo all'importazione è

il dazio addizionale è:

Se il prezzo all'importazione è inferiore a (4):

il dazio addizionale è:

inferiore a (1):

pari o superiore a:

inferiore a (2):

pari o superiore a:

inferiore a (3):

pari o superiore a:

0401 10 10

37,50

33,75

22,50

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

22,50

15,00

3,38 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

15,00

9,38

7,13 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

9,38

11,06 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0401 10 90

25,80

23,22

15,48

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

15,48

10,32

2,32 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

10,32

6,45

4,90 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

6,45

7,61 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0401 20 11

41,10

36,99

24,66

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

24,66

16,44

3,70 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

16,44

10,28

7,81 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

10,28

12,12 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0401 20 19

18,80

16,92

11,28

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

11,28

7,52

1,69 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

7,52

4,70

3,57 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

4,70

5,55 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0401 20 91

48,80

43,92

29,28

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

29,28

19,52

4,39 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

19,52

12,20

9,27 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

12,20

14,40 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0401 20 99

19,90

17,91

11,94

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

11,94

7,96

1,79 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

7,96

4,98

3,78 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

4,98

5,87 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0401 30 11

300,00

270,00

180,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

180,00

120,00

27,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

120,00

75,00

57,00 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

75,00

88,50 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0401 30 19

250,00

225,00

150,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

150,00

100,00

22,50 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

100,00

62,50

47,50 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

62,50

73,75 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0401 30 31

233,30

209,97

139,98

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

139,98

93,32

21,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

93,32

58,33

44,33 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

58,33

68,82 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0401 30 39

231,70

208,53

139,02

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

139,02

92,68

20,85 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

92,68

57,93

44,02 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

57,93

68,35 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0401 30 99

100,00

90,00

60,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

60,00

40,00

9,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

40,00

25,00

19,00 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

25,00

29,50 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 10 11

132,00

118,80

79,20

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

79,20

52,80

11,88 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

52,80

33,00

25,08 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

33,00

38,94 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 10 19

70,60

63,54

42,36

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

42,36

28,24

6,35 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

28,24

17,65

13,41 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

17,65

20,83 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 10 91

85,50

76,95

51,30

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

51,30

34,20

7,70 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

34,20

21,38

16,25 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

21,38

25,22 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 10 99

166,70

150,03

100,02

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

100,02

66,68

15,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

66,68

41,68

31,67 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

41,68

49,18 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 21 11

146,80

132,12

88,08

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

88,08

58,72

13,21 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

58,72

36,70

27,89 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

36,70

43,31 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 21 17

145,90

131,31

87,54

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

87,54

58,36

13,13 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

58,36

36,48

27,72 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

36,48

43,04 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 21 19

145,90

131,31

87,54

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

87,54

58,36

13,13 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

58,36

36,48

27,72 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

36,48

43,04 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 21 91

185,60

167,04

111,36

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

111,36

74,24

16,70 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

74,24

46,40

35,26 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

46,40

54,75 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 21 99

148,40

133,56

89,04

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

89,04

59,36

13,36 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

59,36

37,10

28,20 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

37,10

43,78 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 29 11

400,40

360,36

240,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

240,24

160,16

36,04 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

160,16

100,10

76,08 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

100,10

118,12 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 29 15

85,00

76,50

51,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

51,00

34,00

7,65 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

34,00

21,25

16,15 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

21,25

25,08 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 91 11

83,40

75,06

50,04

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

50,04

33,36

7,51 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

33,36

20,85

15,85 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

20,85

24,60 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 91 19

83,40

75,06

50,04

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

50,04

33,36

7,51 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

33,36

20,85

15,85 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

20,85

24,60 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 91 31

76,60

68,94

45,96

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

45,96

30,64

6,89 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

30,64

19,15

14,55 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

19,15

22,60 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 91 39

76,60

68,94

45,96

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

45,96

30,64

6,89 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

30,64

19,15

14,55 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

19,15

22,60 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 91 59

141,20

127,08

84,72

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

84,72

56,48

12,71 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

56,48

35,30

26,83 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

35,30

41,65 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 91 91

100,00

90,00

60,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

60,00

40,00

9,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

40,00

25,00

19,00 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

25,00

29,50 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 91 99

75,00

67,50

45,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

45,00

30,00

6,75 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

30,00

18,75

14,25 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

18,75

22,13 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 99 11

83,20

74,88

49,92

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

49,92

33,28

7,49 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

33,28

20,80

15,81 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

20,80

24,54 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0402 99 31

400,00

360,00

240,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

240,00

160,00

36,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

160,00

100,00

76,00 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

100,00

118,00 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 10 11

116,90

105,21

70,14

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

70,14

46,76

10,52 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

46,76

29,23

22,21 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

29,23

34,49 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 10 13

170,00

153,00

102,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

102,00

68,00

15,30 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

68,00

42,50

32,30 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

42,50

50,15 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 10 19

174,50

157,05

104,70

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

104,70

69,80

15,71 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

69,80

43,63

33,16 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

43,63

51,48 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 10 31

93,30

83,97

55,98

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

55,98

37,32

8,40 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

37,32

23,33

17,73 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

23,33

27,52 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 10 33

90,90

81,81

54,54

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

54,54

36,36

8,18 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

36,36

22,73

17,27 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

22,73

26,82 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 10 39

90,90

81,81

54,54

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

54,54

36,36

8,18 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

36,36

22,73

17,27 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

22,73

26,82 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 90 11

62,50

56,25

37,50

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

37,50

25,00

5,63 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

25,00

15,63

11,88 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

15,63

18,44 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 90 13

184,50

166,05

110,70

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

110,70

73,80

16,61 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

73,80

46,13

35,06 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

46,13

54,43 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 90 19

172,40

155,16

103,44

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

103,44

68,96

15,52 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

68,96

43,10

32,76 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

43,10

50,86 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 90 33

175,00

157,50

105,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

105,00

70,00

15,75 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

70,00

43,75

33,25 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

43,75

51,63 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 90 51

166,70

150,03

100,02

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

100,02

66,68

15,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

66,68

41,68

31,67 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

41,68

49,18 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 90 53

160,00

144,00

96,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

96,00

64,00

14,40 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

64,00

40,00

30,40 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

40,00

47,20 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 90 59

50,00

45,00

30,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

30,00

20,00

4,50 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

20,00

12,50

9,50 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

12,50

14,75 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 90 61

100,00

90,00

60,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

60,00

40,00

9,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

40,00

25,00

19,00 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

25,00

29,50 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 90 63

100,00

90,00

60,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

60,00

40,00

9,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

40,00

25,00

19,00 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

25,00

29,50 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0403 90 69

100,00

90,00

60,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

60,00

40,00

9,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

40,00

25,00

19,00 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

25,00

29,50 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0404 90 21

114,70

103,23

68,82

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

68,82

45,88

10,32 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

45,88

28,68

21,79 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

28,68

33,84 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0404 90 29

184,40

165,96

110,64

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

110,64

73,76

16,60 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

73,76

46,10

35,04 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

46,10

54,40 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0404 90 81

86,20

77,58

51,72

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

51,72

34,48

7,76 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

34,48

21,55

16,38 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

21,55

25,43 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0404 90 83

100,00

90,00

60,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

60,00

40,00

9,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

40,00

25,00

19,00 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

25,00

29,50 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0405 10 11

248,30

223,47

148,98

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

148,98

99,32

22,35 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

99,32

62,08

47,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

62,08

73,25 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0405 10 19

248,30

223,47

148,98

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

148,98

99,32

22,35 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

99,32

62,08

47,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

62,08

73,25 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0405 10 90

185,70

167,13

111,42

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

111,42

74,28

16,71 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

74,28

46,43

35,28 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

46,43

54,78 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0405 90 10

185,70

167,13

111,42

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

111,42

74,28

16,71 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

74,28

46,43

35,28 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

46,43

54,78 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0405 90 90

185,70

167,13

111,42

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

111,42

74,28

16,71 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

74,28

46,43

35,28 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

46,43

54,78 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 10 20

277,60

249,84

166,56

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

166,56

111,04

24,98 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

111,04

69,40

52,74 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

69,40

81,89 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 10 80

380,00

342,00

228,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

228,00

152,00

34,20 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

152,00

95,00

72,20 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

95,00

112,10 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 20 90

381,30

343,17

228,78

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

228,78

152,52

34,32 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

152,52

95,33

72,45 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

95,33

112,48 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 30 10

329,50

296,55

197,70

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

197,70

131,80

29,66 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

131,80

82,38

62,61 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

82,38

97,20 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 30 31

315,30

283,77

189,18

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

189,18

126,12

28,38 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

126,12

78,83

59,91 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

78,83

93,01 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 30 39

336,90

303,21

202,14

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

202,14

134,76

30,32 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

134,76

84,23

64,01 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

84,23

99,39 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 30 90

327,30

294,57

196,38

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

196,38

130,92

29,46 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

130,92

81,83

62,19 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

81,83

96,55 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 40 10

257,50

231,75

154,50

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

154,50

103,00

23,18 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

103,00

64,38

48,93 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

64,38

75,96 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 40 50

257,50

231,75

154,50

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

154,50

103,00

23,18 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

103,00

64,38

48,93 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

64,38

75,96 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 40 90

257,50

231,75

154,50

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

154,50

103,00

23,18 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

103,00

64,38

48,93 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

64,38

75,96 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 01

288,90

260,01

173,34

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

173,34

115,56

26,00 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

115,56

72,23

54,89 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

72,23

85,23 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 13

495,40

445,86

297,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

297,24

198,16

44,59 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

198,16

123,85

94,13 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

123,85

146,14 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 15

495,40

445,86

297,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

297,24

198,16

44,59 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

198,16

123,85

94,13 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

123,85

146,14 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 17

495,40

445,86

297,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

297,24

198,16

44,59 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

198,16

123,85

94,13 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

123,85

146,14 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 18

526,80

474,12

316,08

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

316,08

210,72

47,41 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

210,72

131,70

100,09 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

131,70

155,41 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 21

271,00

243,90

162,60

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

162,60

108,40

24,39 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

108,40

67,75

51,49 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

67,75

79,95 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 23

264,10

237,69

158,46

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

158,46

105,64

23,77 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

105,64

66,03

50,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

66,03

77,91 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 25

264,10

237,69

158,46

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

158,46

105,64

23,77 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

105,64

66,03

50,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

66,03

77,91 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 27

264,10

237,69

158,46

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

158,46

105,64

23,77 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

105,64

66,03

50,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

66,03

77,91 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 29

264,10

237,69

158,46

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

158,46

105,64

23,77 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

105,64

66,03

50,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

66,03

77,91 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 32

264,10

237,69

158,46

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

158,46

105,64

23,77 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

105,64

66,03

50,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

66,03

77,91 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 35

264,10

237,69

158,46

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

158,46

105,64

23,77 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

105,64

66,03

50,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

66,03

77,91 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 37

264,10

237,69

158,46

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

158,46

105,64

23,77 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

105,64

66,03

50,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

66,03

77,91 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 39

264,10

237,69

158,46

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

158,46

105,64

23,77 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

105,64

66,03

50,18 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

66,03

77,91 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 50

306,40

275,76

183,84

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

183,24

122,56

27,58 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

122,56

76,60

58,22 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

76,60

90,39 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 61

313,80

282,42

188,28

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

188,28

125,52

28,24 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

125,52

78,45

59,62 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

78,45

92,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 63

313,80

282,42

188,28

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

188,28

125,52

28,24 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

125,52

78,45

59,62 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

78,45

92,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 69

313,80

282,42

188,28

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

188,28

125,52

28,24 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

125,52

78,45

59,62 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

78,45

92,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 73

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 75

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 76

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 78

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 79

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 81

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 82

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 84

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 85

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 86

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 87

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 88

310,40

279,36

186,24

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

186,24

124,16

27,94 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

124,16

77,60

58,98 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

77,60

91,57 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0404 90 93

320,00

288,00

192,00

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

192,00

128,00

28,80 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

128,00

80,00

60,80 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

80,00

94,40 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]

0406 90 99

413,50

372,15

248,10

30 % di [(1) — prezzo all'importazione]

248,10

165,40

37,22 + 50 % di [(2) — prezzo all'importazione]

165,40

103,38

78,57 + 70 % di [(3) — prezzo all'importazione]

103,38

121,98 + 90 % di [(4) — prezzo all'importazione]


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1598/95 della Commissione (GU L 151 dell’1.7.1995, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (GU L 307 del 20.12.1995, pag. 10)

limitatamente all’articolo 8

Regolamento (CE) n. 1756/96 della Commissione (GU L 230 dell’11.9.1996, pag. 6)

 

Regolamento (CE) n. 2325/96 della Commissione (GU L 316 del 5.12.1996, pag. 11)

limitatamente all’articolo 1


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1598/95

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, alinea, lettere da a) a e)

Articolo 3, primo comma

Articolo 3, ultima frase

Articolo 3, secondo comma

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato II


9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/22


REGOLAMENTO (CE) N. 505/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

recante determinazione in via provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2) prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2007/2008 per ciascun paese esportatore.

(3)

Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo 2007/2008 in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2007/2008 e per i rispettivi paesi esportatori, sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2007/2008, espressi in equivalente zucchero bianco:

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India

Obblighi di consegna 2007/2008

Barbados

32 097,40

Belize

40 348,80

Congo

10 186,10

Figi

165 348,30

Guyana

159 410,10

India

10 000,00

Costa d'Avorio

10 186,10

Giamaica

118 696,00

Kenya

5 000,00

Madagascar

10 760,00

Malawi

20 824,40

Maurizio

491 030,50

Mozambico

6 000,00

Saint Christopher e Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

117 844,50

Tanzania

10 186,10

Trinidad e Tobago

47 717,60

Uganda

0,00

Zambia

7 215,00

Zimbabwe

30 224,80

Totale

1 293 075,70


9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/24


REGOLAMENTO (CE) N. 506/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2007

che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.

(2)

Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.

(3)

Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

(4)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell’allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

N.

Numero Einecs

Numero CAS

Denominazione della sostanza

Relatore

Prove ed informazioni richieste

Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

1.

237-158-7

13674-84-5

Fosfato di tris(2-cloro-1-metiletil) (TCPP)

IE/UK

Studio di due generazioni — effetti sulla fertilità (OCSE 416-B35)

24 mesi

Saggio Comet in vivo su fegato di ratto

12 mesi

Assorbimento percutaneo in vitro di TCPP marcato con radioisotopi nell'essere umano (OCSE 428)

12 mesi

2.

237-159-2

13674-87-8

Fosfato di tris(2-cloro-1-(clorometil)-etil)(TDCP)

IE/UK

Studio di sorbimento/desorbimento (prova OCSE 106 modificata)

6 mesi

3.

253-760-2

38051-10-4

Bis(bis(2-cloroetil)fosfato) di 2,2-bis(clorometil)trimetilene (V6)

IE/UK

Studio di due generazioni — effetti sulla fertilità (OCSE 416-B35)

24 mesi

Assorbimento percutaneo in vitro di TCPP marcato con radioisotopi nell'essere umano (OCSE 428)

12 mesi

4.

202-679-0

98-54-4

4-terz-butilfenolo

NO

Studio degli effetti endocrini nei pesci (progetto OCSE di prova approfondita nei primi stadi di vita)

18 mesi

5.

202-411-2

95-33-0

N-cicloesilbenzotiazol-2-solfenammide

DE

Dati misurati nel suolo lungo le strade e nelle acque superficiali che ricevono le acque di scorrimento delle strade. I prodotti di degradazione da misurare sono il 2-mercaptobenzotiazolo, il benzotiazolo, il 2-benzotiazolone, il 2-metiltiobenzotiazolo e il 2-metilbenzotiazolo

4 anni

Dati misurati nel percolato di discarica. I prodotti di degradazione da misurare sono il il 2-mercaptobenzotiazolo, il benzotiazolo, il 2-benzotiazolone, il 2-metiltiobenzotiazolo e il 2-metilbenzotiazolo

4 anni

Informazioni sull'uso e l'esposizione associati al riciclaggio dei pneumatici, in particolare negli impianti di triturazione dei pneumatici, sui campi sportivi che usano materiali a base di pneumatici riciclati e altre utilizzazioni esterne analoghe di pneumatici riciclati

4 anni

6.

233-118-8

10039-54-0

Solfato di bis(idrossilammonio)

DE

Prova di riproduzione su Daphnia magna (OCSE 211)

3 mesi

Informazioni sull'esposizione in fase di produzione e trattamento

3 mesi

Prova di inibizione della respirazione, fango attivo (OCSE 209) o dati di letteratura relativi a questo tipo di prova

3 mesi

7.

201-245-8

80-05-7

4,4′-isopropilidendifenolo

UK

Prova di crescita delle piante terrestri (OCSE 208)

6 mesi

Prova di riproduzione su enchitreidi (OCSE 220)

6 mesi

Prova di riproduzione con una specie adeguata di Collembola

6 mesi

8.

266-028-2

65996-93-2

Pece, catrame di carbone, alta temperatura.

NL

Prova di inibizione, fanghi di depurazione (OCSE 209 — C11)

3 mesi


9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/27


REGOLAMENTO (CE) N. 507/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

recante settantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 24 aprile 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 492/2007 della Commissione (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 5).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

1)

La voce «Dr. Abdul Latif Saleh [alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Indirizzo: ultima residenza nota: Emirati arabi uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese. Passaporto giordano n. D366 871.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

«Abdul Latif Saleh [alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Titolo: Dr. Indirizzo: ultima residenza nota: Emirati arabi uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese (dal 1992). Passaporto n.: a) D366 871 (passaporto giordano), b) 314772 (passaporto albanese rilasciato l'8.3.1993, c) 0334695 (passaporto albanese rilasciato l'1.12.1995). Altre informazioni: espulso dall'Albania nel 1999.»

2)

La voce «Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC) (alias Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

«The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (alias a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

9.5.2007   

IT

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L 119/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero per quanto riguarda la proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

(2007/316/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE (1) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato per l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel maggio 2005, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2007. Un’ulteriore proroga è nell’interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un altro periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.


9.5.2007   

IT

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L 119/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali per quanto riguarda la proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

(2007/317/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio (1) ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata per l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2005, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2007. Un’ulteriore proroga è nell’interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al Consiglio internazionale dei cereali, sia autorizzata a votare a favore della proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un altro periodo massimo di due anni.

La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dei cereali.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.


9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2007

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2007/318/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Federazione russa un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (1), per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(2)

È opportuno firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(3)

È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.


PROTOCOLLO

dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall’altra,

in appresso denominate «le parti», ai fini del presente protocollo,

VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007,

CONSIDERATO che l’adesione di due nuovi Stati membri all’UE modificherà le relazioni tra la Federazione russa e l’Unione europea introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti,

TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l’attuazione degli obiettivi e dei principi dell’accordo di partenariato e cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994 ed entrato in vigore il 1o dicembre 1997 (in appresso denominato «l’accordo») e adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, del testo dell’accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell’accordo del 21 maggio 1997, entrato in vigore il 1o dicembre 2000, e del protocollo dell’accordo del 27 aprile 2004, entrato in vigore il 1o marzo 2005.

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.

Articolo 3

1.   Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Federazione russa, secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo precedente. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

2.   In attesa della sua entrata in vigore, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dalla data della firma.

Articolo 5

1.   Il testo dell’accordo, l’atto finale, tutti i documenti allegati e i protocolli degli accordi del 21 maggio 1997 e del 27 aprile 2004 sono redatti nelle lingue bulgara e rumena.

2.   I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati, nonché i protocolli degli accordi del 21 maggio 1997 e del 27 aprile 2004.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Люксембург на двадесет и трети април две хиляди и седма година

Hecho en Luxemburgo, el veintitrés de abril de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého třetího dubna dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den treogtyvende april to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am dreiundzwanzigsten April zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta aprillikuu kahekümne kolmandal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι τρεις Απριλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg on the twenty-third day of April in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-trois avril deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì ventitré aprile duemilasette.

Luksemburgā, divi tūkstoši septītā gada divdesmit trešajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų balandžio dvidešimt trečią dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hetedik év április havának huszonharmadik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tlieta u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u sebgħa

Gedaan te Luxemburg, de drieëntwintigste april tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e três de Abril de dois mil e sete.

Încheiat la Luxemburg la douăzeci și trei aprilie, anul două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho tretieho apríla dvetisíssedem.

V Luxembourgu, triindvajsetega aprila leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugotredje april tjugohundrasju.

Совершено в Люксембурге двадцать третьего апреля две тысячи седьмого года.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За государства-члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Communidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейские сообщества

Image

Image

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

För Ryska Federationen

За Российскую Федерацию

Image


Commissione

9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2006

relativa all’aiuto di Stato n. C 45/04 (ex NN 62/04) a favore del produttore di acciaio ceco Třinecké železárny, SpA

[notificata con il numero C(2006) 5245]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/319/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il protocollo n. 2 relativo alla ristrutturazione dell’industria siderurgica ceca al trattato di adesione del 2003,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 12 novembre 2003 la Commissione è stata informata che il governo ceco aveva adottato una «Risoluzione relativa al completamento della ristrutturazione dell’industria siderurgica ceca — proposta di soluzione per la società Třinecké železárny, SpA» (in appresso «TŽ»). La risoluzione ha indicato che il governo prevedeva di concedere a TŽ un aiuto di Stato di circa 1,9 miliardi di CZK (cioè circa 67 milioni di EUR) (2).

(2)

Con tale risoluzione il governo ceco ha dato il proprio consenso alle seguenti operazioni:

Il governo ceco riceve da TŽ tramite l’Agenzia ceca di consolidazione (ČKA — Česká konsolidační agentura) la quota del 10,54 % detenuta da TŽ nella società ISPAT Nová Huť (INH). Il prezzo delle azioni sarà stabilito dal ministero delle Finanze di concerto con il ministero dell’Industria e del Commercio.

ČKA trasferisce 10 000 obbligazioni del valore nominale totale di 1 miliardo di CZK (35 milioni di EUR), emesse dalla TŽ e attualmente in possesso della ČKA, al loro emittente, cioè la società TŽ, al prezzo totale di 100 milioni di CZK (3,5 milioni di EUR), cioè solo il 10 % del loro valore nominale.

(3)

La risoluzione precisa anche che entrambe le operazioni possono entrare in vigore solo dopo che sia stata ottenuta una decisione favorevole dell’Ufficio ceco per la protezione della concorrenza (ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) dopo una consultazione con l’UE.

(4)

Con lettera del 26 novembre 2003 la Commissione ha chiesto informazioni sull’importo di tali operazioni.

(5)

Il 10 dicembre 2003 e il 7 gennaio 2004 il primo ministro e il ministro dell’Industria e del Commercio hanno incontrato il commissario per la concorrenza. Si è deciso di rispettare l’ultima affermazione di tale risoluzione (cfr. il considerando 3).

(6)

Il 20 febbraio 2004 la Commissione ha ricevuto una descrizione di tutti i progetti per i quali il governo ceco aveva intenzione di concedere un aiuto di Stato alla società TŽ. Il 17 marzo 2004 si è svolta a Bruxelles una consultazione tecnica tra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità ceche e della società in questione.

(7)

Il 29 marzo e il 29 aprile 2004 la Commissione ha inviato le proprie osservazioni alle autorità ceche affermando che, sulla base delle informazioni ricevute, non era possibile escludere che l’acquisizione delle azioni di INM detenute dalla società TŽ prevista dal governo ceco fosse superiore al prezzo di mercato. Ciò significherebbe un aiuto di Stato a favore della società TŽ. Nel contempo ha precisato che l’aiuto di Stato che doveva permettere il finanziamento di diversi progetti della società TŽ non sembrava compatibile con le norme della Comunità applicabili in materia di aiuti di Stato.

(8)

Il 22 e 30 aprile 2004 l’Ufficio ceco per la protezione della concorrenza ha approvato un aiuto di Stato a favore della società TŽ.

(9)

Con lettera del 14 dicembre 2004 la Commissione ha informato la Repubblica ceca di aver deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE e ha chiesto alcune informazioni.

(10)

La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi, ma non ne ha ricevuta nessuna.

(11)

Con lettere del 31 gennaio 2005 protocollate il 1o febbraio 2005 la Repubblica ceca ha risposto ad alcune domande formulate nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale.

(12)

Con lettera del 18 aprile 2005 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che ha ricevuto con lettera del 16 maggio 2005, protocollata il 18 maggio 2005.

(13)

La Commissione ha chiesto con lettera del 4 luglio 2005 copia di alcuni documenti citati dalle autorità ceche che le sono stati inviati con lettera del 21 luglio 2005, protocollata il 25 luglio 2005.

(14)

Il 10 agosto 2005 con messaggi di posta elettronica le autorità ceche hanno comunicato alla Commissione nuovi elementi.

(15)

Con lettera del 28 settembre 2005 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari che le sono state fornite nel corso di una riunione con le autorità ceche il 29 settembre 2005 e con lettera del 18 ottobre 2005, protocollata 19 ottobre 2005.

(16)

Con lettera del 15 dicembre 2005 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari che le sono state fornite con lettera del 20 marzo 2006, protocollata il 21 marzo 2006. Nella lettera le autorità ceche hanno affermato che non avrebbero erogato l’aiuto per la chiusura dal momento che la società TŽ aveva modificato la sua strategia commerciale.

(17)

Con lettera del 18 luglio 2006 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari che le sono state fornite con lettera del 16 agosto 2006.

a)   Misure prese nell’aprile 2004

(18)

Il 14 aprile 2004 il governo ceco ha adottato una risoluzione che prevedeva il pagamento alla società TŽ di un prezzo d’acquisto di 1 250 CZK per azione, per le 1 306 920 azioni della società INH in possesso della TŽ e che rappresentano il 10,54 % del capitale sociale di INH. Il 22 aprile 2004 ÚOHS ha deciso che tale operazione non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L’operazione è stata effettuata alla fine di quel mese.

(19)

Il 30 aprile 2004 l’ÚOHS ha autorizzato la concessione di un aiuto di Stato a favore della società TŽ sotto forma di un trasferimento di obbligazioni del valore nominale totale di circa 576,7 milioni di CZK (20 milioni di EUR) per progetti in materia di ambiente, ricerca e sviluppo, formazione e chiusura per il periodo 2004-2006. Gli importi destinati a progetti di formazione e a misure di chiusura ammontavano, rispettivamente, a 44 088 300 CZK (1,5 milioni di EUR) e 4 152 500 CZK (0,14 milioni di EUR).

b)   Informazioni sulla società

(20)

La società TŽ è stata privatizzata alla metà degli anni ‘90 ed è stata completamente ristrutturata senza aiuto di Stato.

(21)

L’attività principale di TŽ è la produzione metallurgica (siderurgica) a ciclo chiuso. Oltre alla produzione di coke, ferro e acciaio, la società fabbrica essenzialmente laminati, cioè blumi, bramme, billette, filo laminato, rinforzi in acciaio, profilato d’acciaio leggero, medio e pesante. La società TŽ è anche l’unico produttore ceco di rotaie.

2.   RAGIONI DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(22)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale riguardava tre misure prese dallo Stato a favore di TŽ, cioè l’acquisto delle azioni, l’aiuto alla formazione e l’aiuto alla chiusura. Le altre misure che prevedevano la concessione di un aiuto (ricerca e sviluppo e tutela dell’ambiente) sono state giudicate conformi alle norme applicabili e non sono oggetto del presente procedimento (4). Nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha espresso dubbi chiedendosi se le tre misure in questione, attuate dalla Repubblica ceca prima dell’adesione, non costituiscano un aiuto mascherato alla ristrutturazione di TŽ, cosa che sarebbe in conflitto con il protocollo n. 2 del trattato di adesione del 2003 (di seguito «protocollo n. 2»).

(23)

Per quanto riguarda gli aiuti alla formazione e alla chiusura, la Commissione dubitava che soddisfacessero tutte le condizioni previste delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato in vigore all’epoca della concessione dell’aiuto (5). I documenti presentati alla Commissione nel febbraio e nel marzo 2004 non hanno fornito chiarimenti sull’obiettivo e le condizioni di tali due misure di aiuto. Le informazioni vaghe contenute nelle decisioni dell’ÚOHS non hanno permesso di verificare se gli aiuti in questione fossero stati effettivamente attuati conformemente alle norme applicabili.

(24)

Per quanto riguarda l’acquisto delle azioni INH possedute da TŽ, la Commissione dubitava che il prezzo di 1 250 CZK per azione pagato dallo Stato sarebbe stato accettabile per un investitore in un’economia di mercato e che non costituisse un aiuto a favore del venditore. Infatti, nel marzo 2004 la commissione ceca per i valori mobiliari (KCP) ha autorizzato la società INH a riacquistare le proprie azioni quotate in Borsa valori al prezzo di 550 CZK. La società INH ha presentato una perizia a sostegno del prezzo proposto nel fascicolo depositato presso KCP. La Commissione ha constatato che lo Stato non aveva preso in considerazione il prezzo nettamente inferiore approvato dal KCP alcune settimane prima e che invece aveva accettato di pagare il prezzo calcolato dal proprio esperto — cioè la società KPMG.

(25)

Il titolo stesso della risoluzione del governo della Repubblica ceca n. 1126, adottata il 12 novembre 2003, che precisa che la risoluzione concerne il «completamento della ristrutturazione dell’industria siderurgica ceca — proposta di soluzione per la società Třinecké železárny, SpA» ha rafforzato i dubbi della Commissione.

(26)

Pertanto, la Commissione ha deciso di esaminare se le tre misure in questione non costituiscano un aiuto mascherato alla ristrutturazione a favore del produttore di acciaio TŽ e non siano quindi in conflitto con il protocollo n. 2.

3.   OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA CECA

(27)

Le autorità ceche hanno presentato alla Commissione copie di tutti i progetti di TŽ per la formazione dei dipendenti nel periodo 2004-2006 che sono stati valutati dall’ÚOHS e sulla cui base è stato erogato l’aiuto di Stato. Inoltre, hanno illustrato dettagliatamente tutte le attività di formazione generale e specifica e spiegato in che modo l’aiuto alla formazione avrebbe migliorato le capacità professionali dei dipendenti delle società e, di conseguenza, la loro capacità di adattarsi alle nuove sfide del mercato del lavoro.

(28)

I progetti riguardanti l’aiuto alla formazione (che dovevano essere realizzati tra il 2004 e il 2006) consistono in un complesso programma di formazione articolato in diversi corsi: sviluppo personale, comunicazione, marketing, gestione commerciale, realizzazione di audit, nuove tecnologie, ingegneria, ecc. I costi ammissibili totali per tali progetti ammontano a […] (6) CZK. L’importo totale dell’aiuto è di 44 088 300 CZK (1,5 milioni di EUR).

(29)

Con lettera del 20 marzo 2006, le autorità ceche hanno affermato che non avrebbero erogato l’aiuto alla chiusura di 4 152 500 CZK (0,14 milioni di EUR), che copre una parte dell’indennità di fine rapporto per i dipendenti dell’altoforno chiuso, perché la società TŽ aveva modificato la sua strategia commerciale.

(30)

Le autorità ceche hanno dichiarato di aver agito come un investitore in condizioni di economia di mercato in quanto non hanno preso in considerazione il prezzo di 550 CZK approvato dalla KCP, ma hanno convenuto un prezzo con il venditore — TŽ — solo sulla base della perizia in loro possesso (cioè la perizia di KPMG). Le autorità ceche hanno fornito una serie di elementi a sostegno di tale affermazione, tra cui i seguenti.

(31)

Prima di tutto, affermano che un investitore in condizioni di mercato sa che l’interesse di una società (in questo caso INH) che ricompra le proprie azioni consiste nel pagare il prezzo più basso possibile. Quindi, nel corso delle trattative sul prezzo delle azioni con il venditore, un investitore razionale non penserà che il prezzo proposto nell’ambito dell’offerta di riacquisto costituisca il valore di mercato.

(32)

In secondo luogo, le autorità ceche dichiarano che il fatto che il prezzo proposto alla INH si basi su una perizia e fosse stato approvato dalla KCP, non permette di affermare che esso rappresenti il valore di mercato delle azioni:

a)

per quanto riguarda la perizia commissionata, un investitore in un’economia di mercato sa che l’esperto era stato scelto e pagato dalla società INH e che aveva tutto l’interesse a far si che fosse fissato un prezzo d’acquisto basso. Pertanto, si può dubitare dell’imparzialità della perizia e sospettare che si volesse stabilire un prezzo più basso;

b)

a proposito del fatto che il prezzo è stato approvato dalla KCP, le autorità ceche ribadiscono che, contrariamente all’ipotesi formulata dalla Commissione, la KCP valuta l’offerta sulla base delle norme vigenti e sulla base della metodologia interna in materia di «Perizie di esperti effettuate al fine di stabilire il prezzo per le offerte obbligatorie di ripresa e per le offerte pubbliche di contratti di acquisto di azioni» e non ha il diritto di stabilire da sola il prezzo delle azioni né di sostituire la perizia con una propria analisi. La KCP ha valutato solamente se fossero soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge, per l’offerta di riacquisto delle azioni della società e per la valutazione degli esperti.

(33)

In terzo luogo, le autorità ceche dichiarano che, prima di dare il proprio accordo nel marzo 2004, la KCP aveva già respinto un’offerta di INH ed una di LNM (azionista di maggioranza della INH). In entrambi i casi, la perizia sulla quale si basava il prezzo proposto presentava gravi lacune rispetto alle condizioni stabilite. Successivamente, la società INH ha fatto una nuova offerta sulla base di una valutazione di esperti che soddisfava tutte le condizioni richieste. La KCP non aveva motivo di rifiutare quest’ultima offerta e l’ha accettata. Secondo le autorità ceche, un investitore in condizioni di mercato avrebbe interpretato il duplice rifiuto precedente della KCP come una conferma della supposizione che le società INH e LNM avevano cercato di sottovalutare la società mediante le lacune individuate da KCP nelle valutazioni, in modo da poter riacquistare le azioni al prezzo più basso possibile.

(34)

In quarto luogo, le autorità ceche ritengono che un investitore in condizioni di mercato avrebbe ritenuto che il prezzo di 550 CZK fosse sottovalutato dal momento che corrisponde ad un indice P/E estremamente basso. L’indice P/E si ottiene dividendo il prezzo di un’azione per il profitto netto derivante da tale azione. Sulla base del profitto netto della società INH nel 2003, che ha potuto essere valutato solo all’inizio del 2004 — quando l’operazione era già stata effettuata — un prezzo per azione di 550 CZK corrisponde ad un indice P/E di 1,25 e un prezzo per azione di 1 250 CZK corrisponde ad un indice P/E di circa 2,8, valore che si colloca molto in basso nella scala dell’indice P/E osservabile per i produttori di acciaio quotati in Borsa. In altre parole, il prezzo calcolato dall’esperto della società INH corrispondeva ad una valutazione troppo bassa della società e che non trovava riscontro nella valutazione, sui mercati finanziari, delle imprese che operavano nel settore siderurgico nel periodo preso in esame.

(35)

In conclusione, le autorità ceche fanno osservare che l’offerta pubblica della società INH per riacquistare le sue azioni a un prezzo di 550 CZK, è rimasta quasi inascoltata. La maggior parte degli investitori interessati ha deciso di non vendere le proprie azioni a tale prezzo. Alcuni di loro hanno presentato un reclamo ritenendo che fossero stati lesi i loro diritti.

4.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

4.1.   Quadro giuridico

(36)

Il protocollo n. 2 autorizza la concessione di aiuti di Stato alla ristrutturazione dell’industria siderurgica ceca nel periodo dal 1997 al 2003, per un importo massimo di 14 147 milioni di CZK (453 milioni di EUR). Il protocollo n. 2 subordina la concessione degli aiuti di Stato a diverse condizioni, tra cui il ripristino della redditività e la riduzione della capacità.

(37)

Il punto 1 del protocollo n. 2 stabilisce che «fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato CE, gli aiuti di Stato concessi dalla Repubblica ceca ai fini della ristrutturazione di parti specifiche dell’industria siderurgica ceca, sono ritenuti compatibili con il mercato unico», a condizione che vengano rispettate, tra le altre cose, le condizioni sancite nel protocollo.

(38)

Il punto 3 del protocollo n. 2 stabilisce che: «solo le società di cui all’allegato 1 hanno diritto agli aiuti di Stato nel contesto del programma di ristrutturazione della siderurgia ceca». La società TŽ non è nominata nell’allegato I.

(39)

L’ultima frase del punto 6 del protocollo n. 2 vieta di concedere qualsiasi altro aiuto alla ristrutturazione dell’industria ceca. A tal fine, il punto 20 dà alla Commissione il potere di adottare «gli opportuni provvedimenti, chiedendo alle società in questione di rimborsare gli eventuali aiuti concessi in violazione delle condizioni stabilite nel presente protocollo» qualora nel monitoraggio della ristrutturazione emerga un caso di inadempienza per cui la Repubblica ceca ha concesso «all’industria siderurgica ulteriori aiuti di Stato incompatibili».

(40)

Il periodo di grazia per la concessione di aiuti di Stato alla ristrutturazione dell’industria siderurgica ceca ai sensi dell’accordo europeo, è stato prorogato dal Consiglio al 31 dicembre 2006. Tale disposizione è stata riconosciuta dal protocollo n. 2. Per permettere la realizzazione di tale obiettivo, il protocollo copre sia il periodo precedente l’adesione sia quello successivo. Precisamente, è stato autorizzato un importo limitato di aiuti alla ristrutturazione per il periodo 1997-2003 e vietato ogni altro aiuto di Stato alla ristrutturazione dell’industria siderurgica ceca negli anni 1997-2006. A questo riguardo tale disposizione si distingue esplicitamente dalle altre disposizioni contenute nel trattato di adesione del 2003, come per esempio il meccanismo provvisorio previsto dall’allegato IV («aiuto esistente») che si riferisce soltanto agli aiuti di Stato concessi prima dell’adesione e «ancora applicabili dopo» la data dell’adesione. Il protocollo n. 2 può quindi essere considerato una lex specialis, che nell’ambito da esso coperto sostituisce ogni altra disposizione del trattato di adesione.

(41)

Pertanto, anche se gli articoli 87 e 88 del trattato europeo di norma non si applicano agli aiuti concessi prima dell’adesione e non più applicabili dopo l’adesione, le disposizioni del protocollo n. 2 estendono il controllo degli aiuti di Stato ai sensi del trattato CE a tutti gli aiuti concessi prima dell’adesione per la ristrutturazione dell’industria siderurgica ceca.

(42)

Il protocollo n. 2 non si applica ad altre misure di aiuto di Stato, concesse all’industria siderurgica ceca a fini specifici, che si possono ritenere compatibili per altre ragioni, per esempio: aiuti alla ricerca ed allo sviluppo, aiuti alla tutela dell’ambiente, aiuti alla formazione, aiuti alla chiusura, ecc. Tali misure di aiuto non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 87 e 88 se sono stati concesse prima dell’adesione e non sono applicabili dopo tale data. In ogni caso, il protocollo non limita la possibilità di concedere alle società siderurgiche ceche altre forme di aiuto conformi al diritto comunitario. Certamente, non limita la possibilità di adottare misure che non siano considerate aiuti, come per esempio apporti di capitale in conformità con i principi dell’investitore privato in condizioni di mercato. Invece, una misura che concerne delle imprese siderurgiche ceche, che costituisce un aiuto di Stato e che non può essere considerata compatibile con il mercato comune in virtù di altre norme, è considerata un aiuto alla ristrutturazione — visto il carattere complementare di tale qualificazione — oppure, in ogni caso, un aiuto legato alla ristrutturazione della siderurgia ceca e rientra quindi nel protocollo n. 2.

(43)

Pertanto, conformemente alla prassi consolidata e al punto 20 del protocollo n. 2, la Commissione può valutare la misura nell’ambito del procedimento di indagine formale di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, qualora sospetti che le autorità ceche abbiano concesso a delle imprese siderurgiche, un aiuto incompatibile con il mercato comune per motivi diversi dalla ristrutturazione e che la Repubblica ceca non rispetti il protocollo n. 2. Si applica quindi il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (7).

4.2.   Esistenza dell’aiuto

(44)

Le sovvenzioni alla formazione a favore di TŽ costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Sono erogate dallo Stato o sono finanziate con risorse dello Stato. Tali strumenti finanziari supplementari possono falsare la concorrenza economica della Comunità in quanto TŽ ha beneficiato di un vantaggio rispetto ai concorrenti che non hanno ottenuto aiuti. Infine, esistono numerosi scambi tra Stati membri dell’Unione nel settore siderurgico per cui l’aiuto può incidere sugli scambi.

(45)

Le autorità ceche non erogheranno a TŽ l’aiuto alla chiusura che copre una parte delle indennità di fine rapporto concesse ai dipendenti dell’altoforno chiuso perché la società TŽ ha cambiato la sua strategia commerciale. La società, quindi, non riceverà la sovvenzione di 4 152 500 CZK (0,146 milioni di EUR) che le era stata promessa a determinate condizioni. Tale misura delle autorità ceche è quindi inesistente.

(46)

La Commissione valuterà nell’ordine in cui compaiono nella parte denominata «Osservazioni della Repubblica ceca» gli elementi presentati dalle autorità ceche a sostegno dell’affermazione secondo cui hanno agito come un investitore in condizioni di mercato (8), senza tener conto, nell’ambito delle trattative con il venditore, del prezzo di 550 CZK presentato da INH e approvato da KCP.

(47)

La Commissione accetta la prima affermazione delle autorità ceche secondo cui sia un investitore in condizioni di mercato che il venditore sanno che l’interesse di una società (in questo caso INH) che riacquista le proprie azioni consiste nel pagare il prezzo più basso. Pertanto, nelle trattative sul prezzo delle azioni, sia l’investitore razionale che il venditore guarderanno con sospetto il prezzo proposto per tale offerta di riacquisto. Considereranno tale prezzo come il riflesso del valore di mercato soltanto se sarà basato su altri elementi. Per esempio, se tale offerta di riacquisto è conclusa e ha avuto successo presso gli investitori — cosa che significa che una percentuale significativa degli investitori è pronta a vendere le proprie azioni a questo prezzo — l’investitore in condizioni di mercato prenderà, in linea di massima, in considerazione tale prezzo. In questo caso, tuttavia, l’offerta di riacquisto era ancora aperta e non erano disponibili informazioni che ne indicassero il successo.

(48)

Per quanto riguarda la seconda affermazione delle autorità ceche, la Commissione sottolinea la necessità di valutare le specificità del caso in esame. Prima di tutto, non esisteva un prezzo in Borsa che si potesse usare come un riferimento valido e chiaro al valore di mercato della società (9). Per rendere possibile la valutazione della società era necessario fare delle previsioni sui flussi finanziari o dei dividendi futuri e poi calcolare il loro valore attuale. In secondo luogo, la società valutata era oggetto di una grande riorganizzazione. Lo Stato, che la controllava fino a poco prima, l’aveva venduta a un grosso gruppo siderurgico privato. Ciò aveva permesso di modernizzare la società e di fare investimenti significativi. Tenuto conto di tale cambiamento radicale nella società e nella sua gestione, non era possibile considerare i dati finanziari precedenti come un indicatore affidabile per la valutazione dei risultati futuri. Non era possibile fondare le previsioni dei flussi finanziari o dei dividendi futuri su un’evoluzione esistente osservabile. In conclusione, si può affermare che la valutazione della società dipendeva da previsioni per le quali non aveva potuto essere usata alcuna base indiscutibile. La Commissione ammette che in tali circostanze specifiche il fatto che il prezzo proposto da INH si basasse su una perizia e fosse stato approvato dalla KCP non permette di concludere che esso riflettesse il valore di mercato delle azioni:

a)

la Commissione riconosce che, per quanto riguarda la perizia, sia l’investitore in un’economia di mercato che il venditore sanno che l’esperto è stato scelto e pagato dalla società INH. Considerato il fatto che la valutazione della società INH è stata realizzata soltanto sulla base di ipotesi di sviluppo futuro, difficilmente verificabili tenuto conto della privatizzazione recente, e non sulla base di indicatori osservabili, il consulente incaricato può formulare un’ipotesi conservativa sullo sviluppo futuro per arrivare al prezzo atteso dalla società committente senza commettere nessun errore formale che danneggerebbe la sua reputazione. La Commissione ritiene che le ipotesi fatte dall’esperto scelto dalla INH siano state veramente conservative (cfr. sotto);

b)

sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità ceche, la Commissione ha constatato che la KCP non aveva eseguito una propria analisi del valore delle azioni che avrebbe sostituito la perizia presentata dalla INH. La KCP ha soltanto verificato se fossero state soddisfatte tutte le condizioni prescritte per la presentazione dell’offerta di riacquisto delle azioni della società e per la valutazione. In questo caso la Commissione ha stabilito che la valutazione doveva scaturire da ipotesi sullo sviluppo della società, che stava vivendo cambiamenti radicali, e non da fattori come il prezzo delle azioni in Borsa o i dati finanziari precedenti che la KCP può formalmente verificare. La Commissione osserva che dalle informazioni presentate dalle autorità ceche risulta che se la valutazione non contiene nessuna lacuna o incongruenza, la KCP non può respingerla soltanto perché si basa su ipotesi conservative e porta quindi a stabilire un prezzo più basso per le azioni valutate.

(49)

La Commissione ammette che il terzo argomento delle autorità ceche, secondo cui un investitore in un’economia di mercato avrebbe interpretato il precedente doppio rifiuto della KCP come una conferma della supposizione secondo cui le società INH e LNM (l’azionista di maggioranza della INH che è l’elemento motore di questa operazione perché riceverà dalla INH le azioni che la società ha riacquistato) avrebbero cercato di sottovalutare l’azienda nella speranza di poter riacquistare le azioni al prezzo più basso possibile.

(50)

Per quanto riguarda la quarta affermazione delle autorità ceche, la Commissione ha rilevato che, al momento della preparazione delle perizie commissionate dalla INH e dallo Stato nel primo trimestre del 2004, non si conosceva ancora il profitto per l’anno 2003, ma era possibile prevederlo sulla base dei dati relativi al primo trimestre che erano già noti. Pertanto, i profitti netti previsti per il 2003 inseriti in entrambe le perizie sono analoghi. Sulla base del profitto netto previsto per l’anno 2003, un prezzo di 550 CZK per azione dà un indice P/E più o meno pari a 1,5. (Le autorità ceche hanno calcolato un indice P/E di 1,25 sulla base del profitto reale che non era noto all’epoca e che poi si è rivelato superiore alle previsioni dei due esperti e per cui risulta un indice P/E più basso.) Il secondo dato numerico è molto basso. Un investitore in condizioni di mercato valuterà una società a un prezzo così basso soltanto se si aspetta in futuro un’evoluzione estremamente negativa delle entrate nette. La Commissione ha accertato che l’esperto ingaggiato dalla INH riteneva effettivamente che le entrate nette realizzate nel 2003 fossero eccezionali e prevedeva un calo dei profitti di due terzi. In altre parole, l’esperto prevedeva, per gli anni successivi al 2003, un ritorno quasi completo al livello di profitto del 2002 (0,9 miliardi di CZK), periodo in cui la società INH soffriva per la cattiva gestione e per la scarsità di investimenti a causa della proprietà statale. L’esperto prevedeva una crescita minima delle entrate e una limitata diminuzione delle spese. La Commissione ha ritenuto che la valutazione dell’esperto non spiegasse chiaramente per quale motivo la società LNM, che aveva assunto il controllo nella società INH all’inizio del 2003, non sarebbe stata in grado di ristrutturare l'azienda, di far diminuire le spese di esercizio e le spese di entrate, di elaborare prodotti più redditizi e di sviluppare le relazioni commerciali. Al contrario, il prezzo di 1 250 CZK calcolato dall’esperto incaricato dallo Stato, cioè la società KPMG, dà un indice P/E da 3 a 3,5. Tale valore si colloca in basso nella scala degli indici P/E che poteva essere osservata in quel periodo nei mercati dei produttori di acciaio. Tale indice basso rispecchia una previsione prudente per quanto riguarda l’evoluzione del profitto. La KPMG quindi prevede un calo (limitato) del profitto dopo il 2003. La KPMG riconosce, quindi, come l’esperto incaricato da INH, la situazione favorevole sul mercato dell’acciaio nel 2003 e il suo carattere ciclico. La KPMG però prevede anche che la ristrutturazione operativa dell’ex impresa statale proseguirà sotto il controllo di LNM, che saranno trovate fonti di entrate meno onerose grazie all’integrazione in un grande gruppo siderurgico e che la produzione sarà riorientata verso prodotti con valore aggiunto più alto. In conclusione, la Commissione è d’accordo sul fatto che un investitore in condizioni di mercato avrebbe ritenuto sottovalutato il prezzo di 550 CZK considerato che esso corrisponde ad un indice P/E estremamente basso, che è difficilmente giustificabile sulla base del miglioramento atteso dell’efficienza della società che dovrebbe verificarsi, di norma, a seguito della sua privatizzazione, degli investimenti e del programma di ristrutturazione avviato dal nuovo azionista privato.

(51)

La Commissione è giunta alla conclusione che l’insieme dei quattro fattori di cui sopra può spiegare perché un investitore in condizioni di mercato non poteva prendere realmente in considerazione il prezzo di 550 CZK offerto da INH per l’acquisto ed approvato dalla KCP e perché tale prezzo non poteva costituire uno strumento serio di negoziazione, per costringere il venditore ad abbassare il suo prezzo. Dal momento che non era disponibile nessun altro prezzo di riferimento, un investitore in condizioni di mercato avrebbe trattato con il venditore sulla base del prezzo stabilito dal suo esperto (10). Poiché il prezzo pagato dal governo ceco rientra nei limiti del prezzo calcolato da KPMG, tali risorse di Stato sono state investite in modo accettabile per un investitore in condizioni di mercato. Pertanto, la Commissione ritiene che l’acquisto delle azioni non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1. La Commissione desidera sottolineare che tale conclusione dipende interamente dalle circostanze peculiari del caso in esame.

(52)

Ed infine, per quanto riguarda il quinto elemento fatto presente dalle autorità ceche, cioè il fatto che l’offerta pubblica della società INH per il riacquisto delle sue azioni a un prezzo di 550 CZK è rimasta quasi inascoltata, la Commissione riconosce che, all’epoca di tale operazione, questo fatto non era ancora noto e ne conclude, pertanto, che ciò non può giustificare il fatto che lo Stato non abbia tenuto conto del prezzo proposto.

4.3.   Compatibilità dell’aiuto

(53)

Come spiegato ai considerando 42 e 43, la Commissione deve valutare la compatibilità potenziale della misura considerata aiuto di Stato con le normative vigenti al fine di accertare che essa non costituisca un aiuto alla ristrutturazione vietato nel quadro del protocollo n. 2.

(54)

Gli aiuti alla formazione sono valutati sulla base del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (11).

(55)

La differenza tra la formazione specifica e la formazione generale è illustrata nell’articolo 2 di tale regolamento. La formazione specifica è definita nell’articolo 2, lettera d), come una formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di lavoro, o lo siano solo limitatamente.

(56)

La formazione generale è definita nell’articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 68/2001 come la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l’azienda beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente.

(57)

La Repubblica ceca ha fornito informazioni dettagliate sui corsi proposti. Sulla base di tali informazioni, la Commissione ha potuto verificare che la distinzione tra la formazione generale e la formazione specifica applicata dalla Repubblica ceca è conforme all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 68/2001. I corsi della formazione generale riguardano qualifiche come: gestione, sviluppo personale, comunicazione, competenze in materia di marketing e audit, che sono ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. Sulla stessa base, i corsi incentrati principalmente sui prodotti, le nuove tecnologie, l’ingegneria, i progetti tecnici, la gestione dell’ambiente, il miglioramento della qualità, che erano quindi poco applicabili ad altre funzioni, sono stati definiti di formazione specifica in conformità all’articolo 2, lettera d), del regolamento citato. Secondo le informazioni fornite alla Commissione, l’aiuto alla formazione era indispensabile per la realizzazione degli obiettivi stabiliti.

(58)

L’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 68/2001 definisce i costi ammissibili di un progetto di formazione e prevede che le informazioni relative ai costi debbano essere trasparenti e suddivise per voci. La Repubblica ceca ha trasmesso alla Commissione informazioni dettagliate sui costi connessi ai progetti suddivisi per voci e ciò ha permesso di verificare la corrispondenza con le voci previste dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento di cui sopra. È stato accertato che le informazioni sono conformi a quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento.

(59)

Inoltre, è stato accertato che l’intensità dell’aiuto applicata dalla Repubblica ceca era conforme all’intensità massima autorizzata dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 68/2001. L’intensità dell’aiuto proposto corrisponde quindi alla percentuale autorizzata dal regolamento per la formazione specifica o generale nel caso di una grande azienda ubicata in una regione ammissibile agli aiuti regionali in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

(60)

Pertanto, l’aiuto è considerato conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 68/2001.

5.   CONCLUSIONE

(61)

La Commissione conclude che l’aiuto alla formazione di 44 088 300 CZK (1,55 milioni di EUR) a favore della società TŽ è conforme al regolamento (CE) n. 68/2001.

(62)

L’aiuto alla chiusura di 4 152 500 CZK (0,14 milioni di EUR) non sarà erogato alla società TŽ dal momento che la società TŽ ha cambiato la sua strategia imprenditoriale.

(63)

L’acquisto delle azioni INH detenute da TŽ non costituisce un aiuto di Stato.

(64)

Pertanto, tali tre misure non costituiscono un aiuto mascherato alla ristrutturazione a favore di TŽ, cosa che sarebbe in conflitto con il protocollo n. 2,

LA COMMISSIONE HA DECISO:

Articolo 1

L’aiuto alla formazione dell’importo di 44 088 300 CZK a favore della società Třinecké železárny, SpA, è conforme ai criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 68/2001 e non costituisce un aiuto alla ristrutturazione ai sensi del protocollo n. 2 del trattato di adesione del 2003.

L’acquisto delle azioni ISPAT Nová Huť detenute dalla società Třinecké železárny, SpA non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 22 del 27.1.2005, pag. 2.

(2)  Il tasso di cambio utilizzato nella presente decisione è di 1 EUR = 28,43 CZK (al 20 settembre 2006) e ha carattere puramente informativo.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Con lettera del 20 marzo 2006 le autorità ceche hanno informato la Commissione che erano previste delle modifiche di tali progetti. La Commissione acconsente a che tali modifiche le siano comunicate in conformità dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(5)  Le altre misure di aiuto sono pienamente conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3) e alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5).

(6)  Segreto commerciale.

(7)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(8)  Il principio dell’investitore in un’economia di mercato è da molto tempo riconosciuto dalla Corte di giustizia. Cfr. causa C-305/89 Alfa Romeo, Racc. 1991, pag. I-603, punti 19 e segg.

(9)  Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione riconosce che se il prezzo in Borsa costituisce di norma il miglior indicatore del valore delle azioni, il prezzo delle azioni INH che ha potuto essere osservato alla Borsa di Praga non è un indicatore affidabile del valore della partecipazione del 10 % al capitale di INH. Dalle statistiche mensili ed annuali si evince che il valore degli scambi è limitato. Il prezzo in Borsa non risulta quindi da un’interazione tra un gran numero di investitori importanti.

(10)  A condizione che la valutazione degli esperti non sia lacunosa. Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, tuttavia, la Commissione non ha espresso alcun dubbio sull’affidabilità delle opinioni contenute in tale relazione. Neanche l’analisi di cui sopra rileva che le conclusioni di tale relazione sono inadeguate.

(11)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).


9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2007

che istituisce un gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale

(2007/320/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 157 del trattato, la Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria comunitaria. A norma dell'articolo 151, la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

(2)

Nella comunicazione «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» (1), la Commissione ha annunciato un’iniziativa faro sulle biblioteche digitali.

(3)

Con la comunicazione «i2010: le biblioteche digitali» (2), la Commissione ha avviato un'iniziativa sulle biblioteche digitali che prevede azioni nei settori della digitalizzazione, dell'accessibilità on line e della conservazione digitale del materiale culturale e dell'informazione scientifica.

(4)

La raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (3) (di seguito «la raccomandazione della Commissione») invita gli Stati membri ad adottare provvedimenti per migliorare le proprie politiche in questi settori.

(5)

Le conclusioni del Consiglio, del 13 novembre 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (4) (di seguito «le conclusioni del Consiglio») invitano la Commissione a contribuire ad un migliore coordinamento delle politiche in questi settori, in particolare tramite la creazione di un gruppo di esperti degli Stati membri.

(6)

Per raggiungere questi obiettivi, la Commissione ha bisogno di avvalersi della consulenza di esperti degli Stati membri riuniti nell'ambito di un gruppo consultivo.

(7)

Il gruppo deve contribuire al controllo dei progressi e alla valutazione dell'impatto dell'attuazione della raccomandazione della Commissione e delle conclusioni del Consiglio. Deve inoltre contribuire al coordinamento su scala europea e allo scambio di informazioni e buone pratiche relative alle politiche degli Stati membri in materia di digitalizzazione e accessibilità on line del materiale culturale e di conservazione digitale.

(8)

È dunque necessario istituire un gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale e definirne mansioni e struttura.

(9)

Il gruppo deve essere composto da rappresentanti degli Stati membri competenti nel settore interessato. La Commissione deve avere la possibilità di invitare osservatori, in particolare in provenienza da altri paesi europei e organizzazioni internazionali, o esperti con competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno del gruppo, al fine di instaurare un'efficace cooperazione europea.

(10)

Occorre provvedere a regolamentare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (5).

(11)

I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

(12)

È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale

Il «Gruppo di esperti degli Stati membri sulla digitalizzazione e la conservazione digitale», di seguito «il gruppo», è istituito con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Mandato

Il gruppo ha il compito di:

a)

seguire i progressi e valutare l'impatto dell'attuazione della raccomandazione della Commissione, del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale e delle conclusioni del Consiglio, del 13 novembre 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale;

b)

offrire un ambito di cooperazione, a livello europeo, fra gli organismi degli Stati membri e la Commissione e provvedere allo scambio di informazioni e buone pratiche relative alle politiche e alle strategie degli Stati membri in materia di digitalizzazione e accessibilità on line del materiale culturale e di conservazione digitale.

Nell'espletamento dei compiti sopra indicati, il gruppo terrà conto del lavoro svolto da altri gruppi istituiti dalla Commissione nel settore della digitalizzazione e della conservazione digitale.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi questione connessa alla digitalizzazione e all'accessibilità on line del materiale culturale e della conservazione digitale.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è normalmente composto al massimo da due rappresentanti nominati da ciascuno Stato membro. In circostanze debitamente giustificate, gli Stati membri possono nominare un terzo rappresentante. I membri sono nominati tenendo conto delle loro competenze nei settori della digitalizzazione e dell'accessibilità on line del materiale culturale e della conservazione digitale.

2.   Per sostituire i membri assenti, gli Stati membri possono nominare membri supplenti in numero pari a quello dei membri effettivi e secondo le stesse condizioni.

3.   I membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o per tutto il periodo per il quale il loro mandato viene rinnovato.

4.   I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti.

5.   I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001. Essi sono pubblicati sul sito Internet «i2010 Biblioteche digitali» (7).

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   D’intesa con la Commissione possono essere istituiti sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito del mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può chiedere a osservatori, provenienti in particolare da altri paesi europei e organizzazioni internazionali, o ad esperti con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo nel modo più appropriato per instaurare un'efficace cooperazione europea.

4.   Le informazioni ottenute partecipando alle delibere del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti dalla medesima. I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare funzionari della Commissione interessati ai temi trattati.

6.   Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni. Il rimborso delle spese avviene limitatamente ad un solo esperto per Stato membro.

I membri, gli esperti e gli osservatori non sono retribuiti per le funzioni esercitate.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2010.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  COM(2005) 229 def.

(2)  COM(2005) 465 def.

(3)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 28.

(4)  GU C 297 del 7.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm


9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2007

che dispensa il Regno Unito da taluni obblighi in materia di commercializzazione delle sementi di ortaggi conformemente alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 1836]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/321/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), in particolare l’articolo 49,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

A titolo della direttiva 2002/55/CE la Commissione può, in talune condizioni, dispensare uno Stato membro dagli obblighi in materia di commercializzazione di sementi di ortaggi di cui alla direttiva in questione.

(2)

Il Regno Unito ha chiesto di essere dispensato dai suoi obblighi per talune specie e una sottospecie.

(3)

Dal momento che le sementi di tali specie e della sottospecie non sono in genere riprodotte nel Regno Unito e che la normale riproduzione riguarda unicamente la propagazione e la piantagione di prodotti orticoli diversi dalle sementi, è opportuno dispensare il Regno Unito da taluni obblighi fissati dalla direttiva 2002/55/CE per quanto riguarda le specie e la sottospecie in questione.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è dispensato dall’obbligo di applicare la direttiva 2002/55/CE, ad eccezione degli articoli da 2 a 20, dell'articolo 34, paragrafo 1, e 39, alle specie e alla sottospecie seguenti.

Allium cepa L.

var. Aggregatum

Scalogno

Allium fistulosum L.

Cipolletta

Allium sativum L.

Agli

Allium schoenoprasum L.

Erba cipollina

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbaro

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).


9.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2007

che stabilisce misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide che provocano una contaminazione dell’acqua potabile

[notificata con il numero C(2007) 1865]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/322/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il tolilfluanide è una sostanza attiva iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE in forza della direttiva 2006/6/CE della Commissione (2).

(2)

Il 23 febbraio 2007 la Germania ha comunicato alla Commissione che recentemente è stato scoperto che il tolilfluanide può avere un effetto imprevisto sull’acqua potabile. In particolare l’utilizzo di un determinato prodotto fitosanitario, «Euparen M WG», contenente tolilfluanide, porta alla formazione di un metabolita del tolilfluanide, ovvero del dimetil-sulfamide, che può essere presente nel suolo, in acque sotterranee e di superficie. Nel corso di un normale trattamento dell’acqua potabile (ozonizzazione) questo metabolita si trasforma in una nitrosammina (NDMA) pericolosa per la salute.

(3)

Altre sostanze attive, con una struttura molecolare simile a quella del tolilfluanide, potrebbero subire lo stesso processo di degradazione.

(4)

Le nitrosammine sono sostanze il cui carattere genotossico e cancerogeno è sospettato o dimostrato, pertanto occorre evitarne la presenza nell’acqua potabile.

(5)

L’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE dispone che se uno Stato membro ha un motivo valido di ritenere che un prodotto da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare conformemente all’articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana o degli animali o per l’ambiente, può limitarne o proibirne provvisoriamente l’uso e/o la vendita nel proprio territorio. Tale Stato membro è tenuto a informarne immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.

(6)

In base alle informazioni ricevute, la Repubblica ceca, la Germania, l’Irlanda, la Spagna, l’Italia, il Lussemburgo, l’Austria, la Polonia, la Svezia e il Regno Unito hanno già sospeso l’utilizzo all’aperto di prodotti contenenti tolilfluanide.

(7)

L’articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE dispone che venga presa una decisione a livello comunitario. In questo caso è necessario prendere provvedimenti urgenti, volti a garantire che gli utilizzi dei prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide non provochino una contaminazione dell’acqua potabile. Il problema non è limitato a uno Stato membro poiché la contaminazione delle acque sotterranee e di superficie potrebbe avere effetti transnazionali. Come indicato al suo nono considerando, la direttiva 91/414/CEE mira a garantire un elevato livello di protezione della salute, delle acque sotterranee e dell’ambiente. A norma del quinto considerando tale direttiva intende inoltre eliminare gli ostacoli inutili agli scambi. Provvedimenti unilaterali degli Stati membri potrebbero comportare livelli diversi di protezione, ostacolando così gli scambi di prodotti fitosanitari. Occorre pertanto adottare provvedimenti a livello comunitario.

(8)

Nel caso presente un avviso nell’etichettatura non è sufficiente per la tutela della salute umana.

(9)

È opportuno raccogliere ulteriori informazioni per consentire alla Commissione di modificare, se de caso, la direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda il tolilfluanide. È inoltre necessario studiare se problemi simili potrebbero sorgere con altre sostanze in corso di valutazione o già valutate a livello comunitario. Ciascuno Stato membro nominato relatore nel contesto della valutazione di una sostanza attiva a norma della direttiva 91/414/CEE deve pertanto verificare al più presto se l’utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza potrebbero suscitare preoccupazioni simili.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri nei quali l’ozono è utilizzato per il trattamento dell’acqua potabile modificano o ritirano le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tolilfluanide, vietando qualsiasi utilizzo che possa portare a una contaminazione di acque sotterranee o di superficie da parte del tolilfluanide o dei suoi metaboliti e provocare così la contaminazione dell’acqua potabile da parte delle nitrosammine durante il processo di ozonizzazione.

Articolo 2

Gli Stati membri verificano al più presto se l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in merito ai quali sono relatori possano suscitare preoccupazioni simili. Se gli Stati membri di cui all’articolo 1 dispongono di elementi indicanti la formazione di nitrosammine e la contaminazione dell’acqua potabile prendono provvedimenti simili a quelli di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri di cui all’articolo 1 assicurano che i notificanti su richiesta dei quali il tolilfluanide è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE presentino agli Stati membri relatori entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione studi riguardanti:

a)

il comportamento alla lisciviazione di tale sostanza attiva e

b)

le condizioni alle quali può essere esclusa la formazione di nitrosammine.

Articolo 4

Gli Stati membri di cui agli articoli 1 e 2 informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti presi. Entro la data di notifica della presente decisione essi trasmettono inoltre alla Commissione una rassegna delle azioni intraprese in seguito alla presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(2)  GU L 12 del 18.1.2006, pag. 21.