ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 496/2007 della Commissione, del 4 maggio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo per i residui per quanto riguarda l'additivo dei mangimi Salinomax 120G, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicinali ( 1 ) |
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Regolamento (CE) n. 497/2007 della Commissione, del 4 maggio 2007, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) come additivo per mangimi ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/304/CE |
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2007/305/CE |
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2007/306/CE |
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2007/307/CE |
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2007/308/CE |
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2007/309/CE |
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2007/310/CE |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 493/2007 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 4 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
37,7 |
TN |
127,8 |
|
TR |
129,0 |
|
ZZ |
98,2 |
|
0707 00 05 |
JO |
196,3 |
MA |
69,3 |
|
MK |
53,2 |
|
TR |
102,5 |
|
ZZ |
105,3 |
|
0709 90 70 |
TR |
106,2 |
ZZ |
106,2 |
|
0805 10 20 |
CU |
43,2 |
EG |
44,7 |
|
IL |
69,6 |
|
MA |
44,2 |
|
ZZ |
50,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
52,3 |
IL |
61,4 |
|
ZZ |
56,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
81,1 |
BR |
79,4 |
|
CL |
86,9 |
|
CN |
86,1 |
|
NZ |
117,9 |
|
US |
131,9 |
|
UY |
64,7 |
|
ZA |
85,7 |
|
ZZ |
91,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 494/2007 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 486/2007 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 486/2007 della Commissione (3). |
(2) |
Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n. 486/2007. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 486/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 486/2007 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
(3) GU L 114 del 1.5.2007, pag. 5.
ALLEGATO
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 5 maggio 2007
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
8,67 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
8,67 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
1.5.-3.5.2007
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(4) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(5) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 495/2007 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2007
che modifica il regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell’equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82, (1) in particolare l’articolo 17,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3077/78 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei servizi dei paesi terzi autorizzati a rilasciare gli attestati che accompagnano i prodotti a base di luppolo importati da tali paesi. È riconosciuta l’equivalenza di tali attestati al certificato di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1952/2005. |
(2) |
A seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, i servizi dei nuovi Stati membri non dovrebbero più comparire nell’elenco di cui all’allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78. |
(3) |
Alcuni dei nomi e indirizzi dei servizi elencati nell’allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 sono cambiati. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3077/78. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CEE) n. 3077/78 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1; rettifica nella GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.
(2) GU L 367 del 28.12.1978, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 81/2005 (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 52).
ALLEGATO
«ALLEGATO
SERVIZI AUTORIZZATI A RILASCIARE GLI ATTESTATI PER:
Luppolo in coni codice NC: ex 1210
Polveri di luppolo codice NC: ex 1210
Succhi ed estratti di luppolo codice NC: 1302 13 00
Paese d’origine |
Servizi autorizzati |
Indirizzo |
Codice |
Telefono |
Fax |
E-mail (facoltativo) |
|||
Australia |
Quarantine Services Department of Primary Industries & Water |
|
(61-3) |
62 33 33 52 |
62 34 67 85 |
|
|||
Canada |
Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada |
|
(1-613) |
952 80 00 |
991 56 12 |
|
|||
Repubblica popolare cinese |
Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China |
|
(86-22) |
28 13 40 78 |
28 13 40 78 |
ciqtj2002@163.com |
|||
Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China |
|
(86-22) |
662 983-43 |
662 98-245 |
zhujw@tjciq.gov.cn |
||||
Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China |
|
(86-471) |
434-1943 |
434-2163 |
zhaoxb@nmciq.gov.cn |
||||
Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China |
|
(86-991) |
464-0057 |
464-0050 |
xjciq_jw@xjciq.gov.cn |
||||
Nuova Zelanda |
Ministry of Agriculture and Fisheries |
|
(64-4) |
472-0367 |
47 44 24 472-9071 |
|
|||
Gawthorn Institute |
Private Bag Nelson |
(64-3) |
548-2319 |
546-9464 |
|
||||
Repubblica di Serbia |
Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje |
21470 Backi Petrovac |
(38-21) |
78 03 65 |
62 12 12 |
berenji@eunet.yu |
|||
Sud Africa |
CSIR Food Science and Technology |
|
(27-12) |
841 31 72 |
841 35 94 |
|
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Svizzera |
Labor Veritas |
|
(41-44) |
283 29 30 |
201 42 49 |
admin@laborveritas.ch |
|||
Ucraina |
Productional-Technical Centre (PTZ) Ukrhmel |
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(380) |
37 21 11 |
36 73 31 |
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Stati Uniti d’America |
Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab |
|
(1-509) |
225 76 26 |
454 76 99 |
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Idaho Department of Agriculture Division of Plant Industries Hop Inspection Lab |
|
(1-208) |
332 86 20 |
334 22 83 |
|
||||
Oregon Department of Agriculture Commodity Inspection Division |
|
(1-503) |
986 46 20 |
986 47 37 |
|
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California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC) Division of Inspection Services Analytical Chemistry Laboratory |
|
(1-916) |
445 00 29 o 262 14 34 |
262 15 72 |
|
||||
USDA, GIPSA, FGIS |
|
(1-503) |
326 78 87 |
326 78 96 |
|
||||
USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory |
|
(1-816) |
891 04 01 |
891 04 78 |
|
||||
Zimbabwe |
Standards Association of Zimbabwe (SAZ) |
|
(263-4) |
88 20 17, 88 20 21, 88 55 11 |
88 20 20 |
info@saz.org.zw saz.org.zw» |
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 496/2007 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 per quanto riguarda l'introduzione di un limite massimo per i residui per quanto riguarda l'additivo dei mangimi «Salinomax 120G», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicinali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'additivo salinomicina sodica (Salinomax 120G) è stato autorizzato a determinate condizioni conformemente alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). Il regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione (3) ha autorizzato l'additivo per dieci anni, per un uso destinato ai polli da ingrasso, associando l'autorizzazione ad una persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo. L'additivo è stato iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo a seguito di una richiesta da parte del detentore dell'autorizzazione e di un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Il detentore dell'autorizzazione dell'additivo salinomicina sodica (Salinomax 120G) ha presentato una domanda che propone una modifica delle condizioni dell'autorizzazione introducendo un limite massimo per i residui (LMR) conformemente alla valutazione dell'Autorità. |
(3) |
Nel parere adottato il 26 gennaio 2005 (4), l'Autorità ha proposto di definire un LMR per la sostanza attiva in questione. Potrebbe rivelarsi necessario rivedere l'LMR alla luce dei risultati di una valutazione futura della sostanza attiva da parte dell'Agenzia europea per i medicinali. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 600/2005 va quindi modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 600/2005 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).
(3) GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2028/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 26).
(4) Aggiornamento del parere del Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi relativo a una nuova richiesta presentata dalla Commissione riguardante la sicurezza del «Bio-Cox®120G» a base di salinomicina sodica, in qualità di additivo per mangimi, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (articolo 4, lettera g). Adottato il 26 gennaio 2005, EFSA Journal (2005) 170, pagg. 1-4.
ALLEGATO
Numero di registrazione dell'additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo |
Additivo (nome commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie o categoria dell'animale |
Età massima |
Contenuto minimo |
Contenuto massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
Limite massimo per i residui (LMR) nei mangimi di origine animale |
||||||||||||
mg di sostanza attiva/kg di mangime completo |
||||||||||||||||||||||
Coccidiostatici e altre sostanze medicinali |
||||||||||||||||||||||
E 766 |
Alpharma (Belgio) BVBA |
Salinomicina sodica 120 g/kg (Salinomax 120G) |
|
Polli da ingrasso |
— |
50 |
70 |
L'uso è vietato almeno 24 ore prima della macellazione. Da indicare nelle istruzioni per l'uso:
|
22.4.2015 |
5 μg di salinomicina/kg per tutti i tessuti in condizione umida |
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 497/2007 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2007
relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) come additivo per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda un nuovo impiego, come additivo nei mangimi per i suinetti (svezzati), del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotto da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X), da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L'impiego di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione (2), a tempo indeterminato per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione (3) e a tempo indeterminato per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione (4). |
(5) |
Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione per i suinetti (svezzati). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso, nel suo parere del 17 ottobre 2006, che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (5). Essa ha inoltre concluso che il preparato non pone alcun altro rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il suddetto parere l'impiego del preparato non ha effetti dannosi per questa ulteriore categoria di animali. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.
(3) GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.
(4) GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 184/2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 1).
(5) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e l’efficacia del preparato enzimatico Safizym X (endo-1,4-beta-xilanasi) per l'impiego come additivo nei mangimi per suinetti in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 17 ottobre 2006, The EFSA Journal (2006) 405, pagg. 1-10.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo (denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Data di scadenza dell'autorizzazione |
||||||||||||||||||
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tenore di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||||||||||||||||
4a1613 |
Société Industrielle Lesaffre |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (Safizym X) |
|
Suinetti (svezzati) |
— |
840 IFP |
|
|
25.5.2017 |
(1) 1 IFP è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio), a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,8 e 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi d’analisi si trovano nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2007
relativa al ritiro dal mercato del granturco Bt176 (SYN-EV176-9) e dei suoi prodotti derivati
[notificata con il numero C(2007) 1804]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2007/304/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 97/98/CE della Commissione, del 23 gennaio 1997, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), al granturco Bt176 (SYN-EV176-9) è stata concessa l’autorizzazione a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (3). Detta direttiva è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2001/18/CE. |
(2) |
L’autorizzazione ha per base i rispettivi pareri del comitato scientifico dell’alimentazione animale, istituito con decisione 76/791/CEE della Commissione (4), del comitato scientifico dell’alimentazione umana, istituito con decisione 95/273/CE della Commissione (5), nonché del comitato scientifico degli antiparassitari, istituito con decisione 78/436/CEE della Commissione (6). |
(3) |
Il granturco SYN-EV176-9 e i relativi prodotti derivati sono stati successivamente notificati dalla Syngenta Crop Protection AG (di seguito «il notificante») come prodotti esistenti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1 e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «il regolamento») e sono stati iscritti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. L’ambito della notifica copre alimenti che contengono e/o sono costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9, additivi alimentari prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9, mangimi che contengono e/o sono costituiti da granturco SYN-EV176-9, mangimi semplici prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9 e additivi per mangimi prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9. |
(4) |
Il notificante del granturco SYN-EV176-9, con lettera alla Commissione datata 19 settembre 2005, ha dichiarato di aver sospeso la vendita di sementi del granturco SYN-EV176-9 nella Comunità dopo la stagione di semina del 2005. |
(5) |
Il notificante ha inoltre comunicato alla Commissione di non aver intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa al granturco SYN-EV176-9 a norma rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4 e dell’articolo 23 del regolamento. Pertanto, dopo il 18 aprile 2007, non sarà autorizzata né la coltivazione, né l’immissione in commercio del granturco SYN-EV176-9 e dei suoi prodotti derivati. |
(6) |
Occorre quindi prendere provvedimenti per garantire l’efficace ritiro dal mercato di sementi di linee inbred e di ibridi derivati dal granturco SYN-EV176-9. In seguito all’indisponibilità delle sementi è prevedibile che tutti i prodotti derivati dal granturco SYN-EV176-9 scompaiano dalla catena alimentare umana e animale entro un ragionevole lasso di tempo. |
(7) |
Poiché il notificante ha sospeso la vendita di sementi del granturco SYN-EV176-9 nella Comunità dopo la stagione di semina del 2005 le giacenze di prodotti derivati sono esaurite ed è improbabile che siano presenti nel mercato dopo il 18 aprile 2007. Negli alimenti o nei mangimi potrebbero tuttavia permanere, per qualche tempo, tracce minime di materiali geneticamente modificati derivanti dal granturco SYN-EV176-9. |
(8) |
Per ragioni di certezza del diritto occorre quindi prevedere un periodo di transizione nel quale gli alimenti e i mangimi possono contenere detti materiali, senza che tale presenza, purché accidentale o tecnicamente inevitabile, venga considerata una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2 o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento. |
(9) |
Nel determinare il livello tollerato e il periodo di transizione è opportuno tener conto del tempo necessario affinché il ritiro delle sementi dal mercato produca i suoi effetti sulla catena alimentare e la salute degli animali. In ogni caso il livello tollerato deve restare inferiore alla soglia di etichettatura e di tracciabilità dello 0,9 %, stabilita dal regolamento per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiali geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi. |
(10) |
Le voci relative al granturco SYN-EV176-9 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione. |
(11) |
Il notificante è stato consultato sulle misure stabilite dalla presente decisione. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di garantire l’efficace ritiro dal mercato delle sementi di linee inbred e di ibridi derivati dal granturco SYN-EV176-9 destinati alla coltivazione il notificante ottempera alle misure stabilite nell’allegato.
Entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione il notificante presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle misure stabilite nell’allegato.
Articolo 2
La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-EV176-9 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento è tollerata fino a cinque anni dopo la data di notifica della presente decisione alle seguenti condizioni:
a) |
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; |
b) |
in una percentuale non superiore allo 0,9 %. |
Articolo 3
Le voci relative al granturco SYN-EV176-9 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.
Articolo 4
Destinataria della presente decisione è la Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Basilea, Svizzera.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(2) GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(3) GU L 31 dell’1.2.1997, pag. 69.
(4) GU L 279 del 9.10.1976, pag. 35.
(5) GU L 167 del 18.7.1995, pag. 22.
(6) GU L 124 del 12.5.1978, pag. 16.
ALLEGATO
Misure cui il notificante deve conformarsi per garantire l’efficace ritiro dal mercato di sementi di linee inbred e di ibridi derivati dal granturco SYN-EV176-9 destinati alla coltivazione
a) |
Informazione degli operatori commerciali della Comunità sullo statuto giuridico e commerciale delle sementi. |
b) |
Richiamo delle giacenze di sementi commerciali in possesso degli operatori. |
c) |
Distruzione delle restanti giacenze di sementi commerciali. |
d) |
Conclusione di accordi di sospensione del prodotto con terzi che li impegnino alla restituzione delle sementi o alla verifica e all’attestazione della loro distruzione. |
e) |
Adozione di tutti provvedimenti necessari per eliminare le varietà di sementi registrate dai cataloghi di sementi nazionali. |
f) |
Attuazione di un programma interno volto ad evitare la presenza dell’evento nella coltura e nella produzione di sementi. |
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2007
relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) e dei suoi prodotti derivati
[notificata con il numero C(2007) 1805]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2007/305/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 96/158/CE della Commissione, del 6 febbraio 1996, concernente l’immissione sul mercato di un prodotto costituito di un organismo geneticamente modificato, vale a dire semi di colza ibrida tollerante gli erbicidi (Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn x RF1Bn) (2), alle sementi di colza ibrida Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) è stata concessa l’autorizzazione a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (3), a fini di coltivazione per ottenerne sementi e non di utilizzo nell’alimentazione umana o animale. Detta direttiva è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2001/18/CE. |
(2) |
Con la decisione 97/392/CE della Commissione, del 6 giugno 1997, concernente l’immissione sul mercato di colza geneticamente modificata, (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1), conformemente alla direttiva 90/220/CEE del Consiglio (4) alle sementi di colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 è stata concessa l’autorizzazione a norma della direttiva 90/220/CE, ai fini della coltivazione e della manipolazione nell’ambiente prima e durante la trasformazione del prodotto in frazioni non vitali. |
(3) |
Le autorizzazioni avevano per base le informazioni contenute nei fascicoli presentati a norma della direttiva 90/220/CEE e tutte le informazioni fornite dagli Stati membri. |
(4) |
L’olio raffinato prodotto a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 è stato immesso nel mercato in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (5). |
(5) |
La colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4, la combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 e i relativi prodotti derivati sono stati successivamente notificati dalla Bayer CropScience AG (di seguito «il notificante») come prodotti esistenti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «il regolamento») e sono stati iscritti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. L’ambito della notifica copre alimenti (olio raffinato) prodotti a partire dalla linea di colza maschio sterile MS1Bn (B91-4) e da tutti gli incroci convenzionali, dalla linea di colza portante i codici di ripristino della fertilità RF1Bn (B93-101) e da tutti gli incroci convenzionali nonché dalla combinazione ibrida MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) e tutti i mangimi che contengono o sono costituiti da colza derivata dalla linea maschio sterile MS1 (B91-4), cultivar Drakkar (Brassica napus L. oleifera Metzg.), dalla linea di colza portante i codici di ripristino della fertilità RF1 (B93-101), cultivar Drakkar (Brassica napus L. oleifera Metzg.) e dalla combinazione ibrida MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) per gli usi previsti, ovvero la coltivazione e la manipolazione nell’ambiente prima e durante la trasformazione dei prodotti in frazioni non vitali. |
(6) |
Il notificante delle sementi di colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, con lettera alla Commissione datata 15 novembre 2005, ha dichiarato che le varietà contenenti tale evento non sono più in vendita su scala mondiale e che tutte le giacenze di sementi sono state ritirate e distrutte dopo la stagione di vendita del 2003. |
(7) |
Il notificante ha inoltre comunicato alla Commissione di non aver intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa a colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 a norma rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4 e dell’articolo 23 del regolamento. Pertanto, dopo il 18 aprile 2007, non sarà autorizzata né la coltivazione, né l’immissione in commercio della colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 e dei suoi prodotti derivati. |
(8) |
Occorre quindi prendere provvedimenti per garantire l’efficace ritiro dal mercato di sementi di colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4. In seguito all’indisponibilità delle sementi è prevedibile che tutti i prodotti derivati da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 scompaiano dalla catena alimentare umana e animale entro un ragionevole lasso di tempo. |
(9) |
Poiché il notificante ha sospeso la vendita di sementi della colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 dopo la stagione di semina del 2003, le giacenze di prodotti derivati da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 sono esaurite ed è improbabile che siano presenti nel mercato dopo il 18 aprile 2007. Negli alimenti o nei mangimi potrebbero tuttavia permanere, per qualche tempo, tracce minime di materiali geneticamente modificati derivanti da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4. |
(10) |
Per ragioni di certezza del diritto occorre quindi prevedere un periodo di transizione nel quale gli alimenti e i mangimi possono contenere detti materiali, senza che tale presenza, purché accidentale o tecnicamente inevitabile, venga considerata una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2 o dell’articolo 16, paragrafo 2 del regolamento. |
(11) |
Nel determinare il livello tollerato e il periodo di transizione è opportuno tener conto del tempo necessario affinché il ritiro delle sementi dal mercato produca i suoi effetti sulla catena alimentare e la salute degli animali. In ogni caso il livello tollerato deve restare inferiore alla soglia di etichettatura e di tracciabilità dello 0,9 %, stabilita dal regolamento per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiali geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi. |
(12) |
Le voci relative a colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione. |
(13) |
Il notificante è stato consultato sulle misure stabilite dalla presente decisione. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di garantire l’efficace ritiro dal mercato delle sementi di colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 destinate alla coltivazione il notificante ottempera alle misure stabilite nell’allegato.
Entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione il notificante presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle misure stabilite nell’allegato.
Articolo 2
La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento è tollerata fino a cinque anni dopo la data di notifica della presente decisione alle seguenti condizioni:
a) |
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; |
b) |
in una percentuale non superiore allo 0,9 %. |
Articolo 3
Le voci relative alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.
Articolo 4
Destinataria della presente decisione è la Bayer Crop Science AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(2) GU L 37 del 15.2.1996, pag. 30.
(3) GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(4) GU L 164 del 21.6.1997, pag. 38.
(5) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003).
ALLEGATO
Misure cui il titolare dell’autorizzazione deve conformarsi per garantire l’efficace ritiro dal mercato di sementi di colza ibrido ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 destinate alla coltivazione
a) |
Informazione degli operatori commerciali della Comunità sullo statuto giuridico e commerciale delle sementi. |
b) |
Richiamo delle giacenze di sementi commerciali in possesso degli operatori. |
c) |
Distruzione delle restanti giacenze di sementi commerciali. |
d) |
Conclusione di accordi di sospensione del prodotto con terzi che li impegnino alla restituzione delle sementi o alla verifica e all’attestazione della loro distruzione. |
e) |
Adozione di tutti provvedimenti necessari per eliminare le varietà di sementi registrate dai cataloghi di sementi nazionali. |
f) |
Attuazione di un programma interno volto ad evitare la presenza dell’evento nella coltura e nella produzione di sementi. |
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2007
relativa al ritiro dal mercato della colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e dei suoi prodotti derivati
[notificata con il numero C(2007) 1806]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2007/306/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 6 e l'articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 97/393/CE della Commissione, del 6 giugno 1997, concernente l'immissione sul mercato di colza geneticamente modificata, (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) (2), alle sementi di colza ibrida Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) è stata concessa l'autorizzazione a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (3), conformemente alla direttiva 90/220/CEE del Consiglio, ai fini della coltivazione e della manipolazione nell'ambiente prima e durante la trasformazione del prodotto in frazioni non vitali. Detta direttiva è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2001/18/CE. |
(2) |
L'autorizzazione aveva per base le informazioni contenute nel fascicolo presentato a norma della direttiva 90/220/CEE e tutte le informazioni fornite dagli Stati membri. |
(3) |
L'olio raffinato prodotto a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 è stato immesso nel mercato in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (4). |
(4) |
La colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5, la combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 e i relativi prodotti derivati sono stati successivamente notificati dalla Bayer CropScience AG (di seguito «notificante») come prodotti esistenti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «regolamento») e sono stati iscritti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. L'ambito della notifica copre alimenti (olio raffinato) prodotti a partire dalla linea di colza maschio sterile MS1Bn (B91-4) e da tutti gli incroci convenzionali, dalla linea di colza portante i codici di ripristino della fertilità RF2Bn (B94-2) e da tutti gli incroci convenzionali nonché dalla combinazione ibrida MS1xRF2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) e tutti i mangimi che contengono o sono costituiti da colza derivata dalla linea maschio sterile MS1 (B91-4), cultivar Drakkar (Brassica napus L. oleifera Metzg.), dalla linea di colza portante i codici di ripristino della fertilità RF2 (B94-2), cultivar Drakkar (Brassica napus L. oleifera Metzg.) e dalla combinazione ibrida MS1xRF2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF2Bn) per gli usi previsti, ovvero la coltivazione e la manipolazione nell'ambiente prima e durante la trasformazione dei prodotti in frazioni non vitali. |
(5) |
Il notificante delle sementi di colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5, con lettera alla Commissione datata 15 novembre 2005, ha dichiarato che le varietà contenenti tale evento non sono più in vendita su scala mondiale e che tutte le giacenze di sementi sono state ritirate e distrutte dopo la stagione di vendita del 2003. |
(6) |
Il notificante ha inoltre comunicato alla Commissione di non aver intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa a colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 a norma rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 11, dell'articolo 20, paragrafo 4 e dell'articolo 23 del regolamento. Pertanto, dopo il 18 aprile 2007, non sarà autorizzata né la coltivazione, né l'immissione in commercio della colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 e dei suoi prodotti derivati. |
(7) |
Occorre quindi prendere provvedimenti per garantire l'efficace ritiro dal mercato di sementi di colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5. In seguito all'indisponibilità delle sementi è prevedibile che tutti i prodotti derivati da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 scompaiano dalla catena alimentare umana e animale entro un ragionevole lasso di tempo. |
(8) |
Poiché il notificante ha sospeso la vendita di sementi della colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 dopo la stagione di semina del 2003, le giacenze di prodotti derivati da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 sono esaurite ed è improbabile che siano presenti nel mercato dopo il 18 aprile 2007. Negli alimenti o nei mangimi potrebbero tuttavia permanere, per qualche tempo, tracce minime di materiali geneticamente modificati derivanti da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e da ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5. |
(9) |
Per ragioni di certezza del diritto occorre quindi prevedere un periodo di transizione nel quale gli alimenti e i mangimi possono contenere detti materiali, senza che tale presenza, purché accidentale e tecnicamente inevitabile, venga considerata una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento. |
(10) |
Nel determinare il livello tollerato e il periodo di transizione è opportuno tener conto del tempo necessario affinché il ritiro delle sementi dal mercato produca i suoi effetti sulla catena alimentare e la salute degli animali. In ogni caso il livello tollerato deve restare inferiore alla soglia di etichettatura e di tracciabilità dello 0,9 %, stabilita dal regolamento per la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiali geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi. |
(11) |
Le voci relative a colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione. |
(12) |
Il notificante è stato consultato sulle misure stabilite dalla presente decisione. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di garantire l'efficace ritiro dal mercato delle sementi di colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 destinate alla coltivazione il notificante ottempera alle misure stabilite nell'allegato.
Entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione il notificante presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione delle misure stabilite nell'allegato.
Articolo 2
La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS- BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 in alimenti e mangimi notificati a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento è tollerata fino a cinque anni dopo la data di notifica della presente decisione alle seguenti condizioni:
a) |
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; |
b) |
in una percentuale non superiore allo 0,9 %. |
Articolo 3
Le voci relative a colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.
Articolo 4
Destinataria della presente decisione è la Bayer Crop Science AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(2) GU L 164 del 21.6.1997, pag. 40.
(3) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(4) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003).
ALLEGATO
Misure cui il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi per garantire l'efficace ritiro dal mercato di sementi di colza ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 destinate alla coltivazione
a) |
Informazione degli operatori commerciali della Comunità sullo statuto giuridico e commerciale delle sementi. |
b) |
Richiamo delle giacenze di sementi commerciali in possesso degli operatori. |
c) |
Distruzione delle restanti giacenze di sementi commerciali. |
d) |
Conclusione di accordi di sospensione del prodotto con terzi che li impegnino alla restituzione delle sementi o alla verifica e all'attestazione della loro distruzione. |
e) |
Adozione di tutti provvedimenti necessari per eliminare le varietà di sementi registrate dai cataloghi di sementi nazionali. |
f) |
Attuazione di un programma interno volto ad evitare la presenza dell'evento nella coltura e nella produzione di sementi. |
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2007
relativa al ritiro dal mercato della colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) e dei suoi prodotti derivati
[notificata con il numero C(2007) 1809]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2007/307/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 98/291/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di colza primaverile geneticamente modificata (Brassica napus L. ssp. oleifera), a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (2), alle sementi di colza (Brassica napus L. spp. oleifera) derivanti da incroci tradizionali tra colza non modificata geneticamente e una linea ottenuta mediante l’evento di trasformazione Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) è stata concessa l’autorizzazione a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (3), ai fini della coltivazione e della manipolazione nell’ambiente prima e durante la trasformazione del prodotto in frazioni non vitali. Detta direttiva è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2001/18/CE. |
(2) |
L’autorizzazione ha per base il parere, datato 10 febbraio 1998, del comitato scientifico delle piante istituito con decisione 97/579/CE della Commissione (4). |
(3) |
L’olio raffinato di semi di colza ACS-BNØØ7-1 e di tutti gli incroci convenzionali è stato immesso nel mercato in conformità dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (5). |
(4) |
La colza ACS-BNØØ7-1 e i relativi prodotti derivati sono stati successivamente notificati dalla Bayer CropScience AG (di seguito «notificante») come prodotti esistenti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «regolamento») e sono stati iscritti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. L’ambito della notifica copre alimenti (olio raffinato) prodotti a partire da semi di colza ACS-BNØØ7-1 e di tutti gli incroci convenzionali nonché mangimi che contengono o sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 ai fini dell’immissione del prodotto nel mercato o della manipolazione nell’ambiente durante l’importazione e prima del magazzinaggio e della trasformazione. |
(5) |
Il notificante delle sementi di colza ibrida ACS-BNØØ7-1, con lettera alla Commissione datata 15 novembre 2005, ha dichiarato che le varietà contenenti tale evento non sono più in vendita su scala mondiale e che tutte le giacenze di sementi sono state ritirate e distrutte dopo la stagione di vendita del 2003. |
(6) |
Il notificante ha inoltre comunicato alla Commissione di non aver intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa al colza ACS-BNØØ7-1 a norma rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4, e dell’articolo 23 del regolamento. La colza ACS-BNØØ7-1 e i relativi prodotti derivati non possono pertanto essere immessi nel mercato comunitario dopo il 18 aprile 2007. |
(7) |
Non sono necessari provvedimenti per garantire l’efficace ritiro dal mercato delle sementi di colza ACS-BNØØ7-1 destinate alla coltivazione, poiché tali sementi non hanno mai potuto essere legalmente immesse nel mercato della Comunità. Poiché il notificante ha sospeso la vendita di sementi di colza ACS-BNØØ7-1 dopo la stagione di semina del 2003 le giacenze di prodotti derivati da colza ACS-BNØØ7-1 sono esaurite ed è improbabile che siano presenti nel mercato dopo il 18 aprile 2007. Negli alimenti o nei mangimi potrebbero tuttavia permanere, per qualche tempo, tracce minime di materiali geneticamente modificati derivanti da colza ACS-BNØØ7-1. |
(8) |
Per ragioni di certezza del diritto occorre quindi prevedere un periodo di transizione nel quale gli alimenti e i mangimi possono contenere detti materiali, senza che tale presenza, purché accidentale e tecnicamente inevitabile, venga considerata una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento. |
(9) |
Nel determinare il livello tollerato e il periodo di transizione è opportuno tener conto del tempo necessario affinché il ritiro delle sementi dal mercato produca i suoi effetti sulla catena alimentare e la salute degli animali. In ogni caso il livello tollerato deve restare inferiore alla soglia di etichettatura e di tracciabilità dello 0,9 %, stabilita dal regolamento per la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiali geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi. |
(10) |
Le voci relative alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione. |
(11) |
Il notificante è stato consultato sulle misure stabilite dalla presente decisione. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento è tollerata fino a cinque anni dopo la data di notifica della presente decisione alle seguenti condizioni:
a) |
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; |
b) |
in una percentuale non superiore allo 0,9 %. |
Articolo 2
Le voci relative alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.
Articolo 3
Destinataria della presente decisione è la Bayer Crop Science AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germania.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(2) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 26.
(3) GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. Direttiva abrogata dalla direttiva 2001/18/CE del Palamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(4) GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18.
(5) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2007
relativa al ritiro dal mercato di prodotti derivati dal granturco GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6)
[notificata con il numero C(2007) 1810]
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(2007/308/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6, e l’articolo 20, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
I prodotti derivati dal granturco GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) sono stati notificati dalla Monsanto Europe SA (di seguito «notificante») come prodotti esistenti in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1829/2003 (di seguito «regolamento») e sono stati iscritti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. L’ambito della notifica copre additivi alimentari, mangimi semplici e additivi per mangimi prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6. |
(2) |
Nella Comunità non è stata concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di sementi di granturco MON-ØØØ2-9xMON-ØØ81Ø-6. Il notificante del granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, con lettera alla Commissione datata 1o marzo 2007, ha dichiarato che il 2005 è stato l’ultimo anno di vendita autorizzata delle sementi di granturco MON-ØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 su scala mondiale. |
(3) |
Il notificante ha inoltre comunicato alla Commissione di non aver intenzione di presentare una domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa ai prodotti derivati dal granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 a norma rispettivamente dell’articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 11, dell’articolo 20, paragrafo 4, secondo comma, e dell’articolo 23 del regolamento. I prodotti derivati dal granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 non possono pertanto essere immessi nel mercato comunitario dopo il 18 aprile 2007. |
(4) |
Non sono necessari provvedimenti per garantire l’efficace ritiro dal mercato delle sementi di granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6, poiché tali sementi non hanno mai potuto essere legalmente immesse nel mercato della Comunità. Poiché il notificante ha sospeso la vendita di sementi del granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 dopo la stagione di semina del 2005, le giacenze di prodotti derivati dal granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 sono esaurite ed è improbabile che siano presenti nel mercato dopo il 18 aprile 2007. Negli alimenti o nei mangimi potrebbero tuttavia permanere, per qualche tempo, tracce minime di materiali geneticamente modificati derivanti da granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6. |
(5) |
Per ragioni di certezza del diritto occorre quindi prevedere un periodo di transizione nel quale gli alimenti e i mangimi possono contenere detti materiali, senza che tale presenza, purché accidentale e tecnicamente inevitabile, venga considerata una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento. |
(6) |
Nel determinare il livello tollerato e il periodo di transizione è opportuno tener conto del tempo necessario affinché l’indisponibilità delle sementi produca i suoi effetti sulla catena alimentare e la salute degli animali. In ogni caso il livello tollerato deve restare inferiore alla soglia di etichettatura e di tracciabilità dello 0,9 %, stabilita dal regolamento per la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di materiali geneticamente modificati negli alimenti e nei mangimi. |
(7) |
Le voci relative al granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, vanno modificate al fine di tener conto della presente decisione. |
(8) |
Il notificante è stato consultato sulle misure stabilite dalla presente decisione. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presenza di materiali prodotti a partire da granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento è tollerata fino a cinque anni dopo la data di notifica della presente decisione alle seguenti condizioni:
a) |
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; |
b) |
in una percentuale non superiore allo 0,9 %. |
Articolo 2
Le voci relative al granturco MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.
Articolo 3
Destinataria della presente decisione è la Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Anversa, Belgio, che rappresenta la Monsanto Company, Stati Uniti d’America.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2007
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Ungheria nel 2006
[notificata con il numero C(2007) 1818]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(2007/309/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. La decisione 90/424/CEE, come modificata dalla decisione 2006/53/CE (2), prevede che gli Stati membri ottengano un contributo finanziario della Comunità a copertura di determinate spese sostenute in relazione all’adozione di misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
(2) |
Nel 2006 in Ungheria sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai l’Ungheria ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. |
(3) |
Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva attuazione delle misure programmate e alla comunicazione alla Commissione, entro termini precisi, di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità competenti. |
(4) |
A seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE, il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3), non copre più l’influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario all’Ungheria è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005. |
(5) |
A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro. |
(6) |
L’Ungheria ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. Il 27 ottobre 2006 essa ha trasmesso alla Commissione i dati sulle spese sostenute in relazione all’insorgenza della malattia. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione finanziaria della Comunità
1. L’Ungheria può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2006 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
Il contributo finanziario ammonta al 50 % delle spese sostenute per le quali è ammesso un finanziamento comunitario.
2. Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2
Modalità di pagamento
Viene corrisposta una prima quota di 1 000 000 EUR nel quadro della partecipazione finanziaria di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Destinatario
La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.
(3) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2007
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Danimarca nel 2006
[notificata con il numero C(2007) 1820]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2007/310/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. La decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/53/CE (2), prevede che gli Stati membri ottengano un contributo finanziario della Comunità a copertura di determinate spese sostenute in relazione all’adozione di misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
(2) |
Nel 2006 in Danimarca sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai la Danimarca ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. |
(3) |
Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva attuazione delle misure programmate e alla comunicazione alla Commissione, entro termini precisi, di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità competenti. |
(4) |
A seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE, il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3), non copre più l’influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario alla Danimarca è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite dal regolamento (CE) n. 349/2005. |
(5) |
A norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro. |
(6) |
La Danimarca ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. In data 8 giugno 2006 essa ha trasmesso alla Commissione i dati sulle spese sostenute in relazione all’insorgenza della malattia e successivamente ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Partecipazione finanziaria della Comunità
1. La Danimarca può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2006 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
Il contributo finanziario ammonta al 50 % delle spese sostenute per le quali è ammesso un finanziamento comunitario.
2. Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2
Destinatario
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.
(3) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.
Rettifiche
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/31 |
Rettifica della decisione 2006/930/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 355 del 15 dicembre 2006 )
A pagina 91 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 1 bis
La Commissione adotta le modalità di applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere secondo la procedura di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 2, della presente decisione.
Articolo 1 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2).
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»
5.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 117/31 |
Rettifica della decisione 2006/963/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 397 del 30 dicembre 2006 )
A pagina 10 sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 1 bis
La Commissione adotta le modalità di applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere secondo la procedura di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 2, della presente decisione.
Articolo 1 ter
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2).
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»