ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 114

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
1 maggio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 484/2007 della Commissione, del 30 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 485/2007 della Commissione, del 30 aprile 2007, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2006

3

 

 

Regolamento (CE) n. 486/2007 della Commissione, del 30 aprile 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2007

5

 

*

Regolamento (CE) n. 487/2007 della Commissione, del 30 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

8

 

*

Regolamento (CE) n. 488/2007 della Commissione, del 30 aprile 2007, recante rettifica delle versioni danese, finlandese e svedese del regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso

13

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/263/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 aprile 2007, che modifica la decisione 2004/210/CE che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente ( 1 )

14

 

 

2007/264/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 aprile 2007, che modifica la decisione 2007/30/CE per quanto riguarda misure transitorie per taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti in Bulgaria [notificata con il numero C(2007) 1787]  ( 1 )

16

 

 

2007/265/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 aprile 2007, che modifica l’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includere misure sanitarie supplementari per gli scambi di api vive e di aggiornare i modelli di certificati sanitari [notificata con il numero C(2007) 1811]  ( 1 )

17

 

 

Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

 

 

2007/266/CE, Euratom

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 25 aprile 2007, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

26

 

 

2007/267/CE, Euratom

 

*

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 25 aprile 2007, relativa alla nomina di giudici al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/1


REGOLAMENTO (CE) N. 484/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

57,6

TN

139,0

TR

145,7

ZZ

114,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

TR

109,8

ZZ

125,1

0709 90 70

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 10 20

CU

41,3

EG

44,1

IL

69,5

MA

48,8

TN

50,1

ZZ

50,8

0805 50 10

IL

61,4

ZZ

61,4

0808 10 80

AR

84,5

BR

76,5

CA

99,8

CL

92,1

CN

91,2

NZ

123,5

US

135,5

UY

69,1

ZA

79,5

ZZ

94,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.5.2007   

IT

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L 114/3


REGOLAMENTO (CE) N. 485/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2007

che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 6, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo ai produttori comunitari di banane per l'eventuale perdita di reddito è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il reddito medio alla produzione ottenuto per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nell'anno di cui trattasi.

(2)

A partire dal 1o gennaio 2007, il regolamento (CEE) n. 404/93, modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006, non prevede più il regime di aiuto compensativo per le banane. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2013/2006, l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 continua ad applicarsi nel 2006 con riferimento al suddetto regime.

(3)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione, del 9 luglio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane (2), fissa il reddito forfettario di riferimento a 64,03 EUR/100 kg di peso netto di banane verdi in fase di uscita dal capannone di condizionamento.

(4)

Per l'anno 2006 il reddito medio alla produzione, calcolato sulla base della media, da un lato, dei prezzi delle banane commercializzate al di fuori delle regioni di produzione nella fase «primo porto di sbarco-merce non scaricata» e, dall'altro, dei prezzi di vendita sui mercati locali per le banane commercializzate nelle regioni di produzione, tenuto conto degli elementi forfettari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1858/93, è stato inferiore al reddito forfettario di riferimento applicabile per il 2006. Occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 2006.

(5)

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 404/93, un aiuto integrativo è concesso a favore di una o più regioni produttrici ogniqualvolta il loro reddito medio alla produzione risulti significativamente inferiore al reddito medio comunitario.

(6)

Nel corso del 2006, il reddito medio annuo alla produzione proveniente dalla commercializzazione di banane prodotte in Martinica, in Guadalupa, a Creta e in Laconia è risultato significativamente inferiore al reddito medio comunitario. Occorre pertanto concedere un aiuto integrativo nelle regioni produttrici di Martinica, Guadalupa, Creta e Laconia. Tenuto conto dei dati relativi al 2006, che indicano condizioni di commercializzazione particolarmente difficili, è opportuno fissare un aiuto integrativo pari al 75 % della differenza tra il reddito medio comunitario e quello rilevato in fase di commercializzazione dei prodotti in queste regioni.

(7)

Non essendo disponibili tutti i dati necessari, non è stato possibile determinare in precedenza l'importo dell'aiuto compensativo per il 2006. Occorre prevedere il pagamento del saldo dell'aiuto per il 2006 entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane del codice NC ex 0803, ad esclusione delle banane da cuocere, prodotte e commercializzate nella Comunità, allo stato fresco, nel corso del 2006 è fissato a 18,56 EUR/100 kg.

2.   L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è maggiorato di 13,95 EUR/100 kg per le banane prodotte in Martinica, di 15,42 EUR/100 kg per le banane prodotte in Guadalupa e di 3,58 EUR/100 kg per le banane prodotte a Creta e in Laconia.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri, dopo aver provveduto alle verifiche di cui al medesimo articolo, versano l'importo corrispondente al saldo dell'aiuto compensativo per il 2006 entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(2)  GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


1.5.2007   

IT

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L 114/5


REGOLAMENTO (CE) N. 486/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 1 maggio 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1o maggio 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1o maggio 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

14,52

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

14,52

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

Periodo dal 16-27 aprile 2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

156,24

105,03

Prezzo FOB USA

176,92

166,92

146,92

131,43

Premio sul Golfo

9,77

Premio sui Grandi laghi

10,98

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

32,71 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

32,69 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.5.2007   

IT

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L 114/8


REGOLAMENTO (CE) N. 487/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2), i titoli d’importazione sono validi unicamente per il codice di prodotto ivi indicato. Le importazioni nell’ambito di contingenti possono incontrare difficoltà qualora l’applicazione di coefficienti di assegnazione riduca i quantitativi per ciascun codice di prodotto per il quale sono stati richiesti titoli. Per agevolare gli scambi e ottimizzare l’uso dei contingenti d’importazione è opportuno estendere la validità dei titoli d’importazione ad altri codici di prodotti che rientrano nell’ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che essi vengano assoggettati a un dazio all’importazione equivalente. Poiché con le attuali disposizioni alcuni quantitativi di titoli d’importazione rilasciati nel gennaio 2007 potrebbero rimanere inutilizzati, è opportuno prevedere un’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni.

(2)

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (3), approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (4) (di seguito «l’accordo con la Svizzera»), include l’apertura di contingenti e la riduzione dei dazi doganali su taluni prodotti lattiero-caseari originari della Svizzera. Nell’allegato 3 del suddetto accordo, riguardante le concessioni relative ai formaggi, il punto 1 prevede la piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi a partire dal 1o giugno 2007, al termine di un processo di transizione di cinque anni.

(3)

L’obiettivo dell’accordo con la Svizzera è di rafforzare i rapporti di libero scambio fra le parti tramite la progressiva eliminazione delle barriere che ostacolano una quota sostanziale dei loro scambi. A decorrere dal 1o giugno 2007, gli scambi bilaterali di formaggi non saranno più soggetti a contingenti. Per questo motivo, e poiché gli scambi di formaggi tra la Comunità e la Svizzera riguardano quantitativi considerevoli e rappresentano un elevato valore commerciale, è opportuno ridurre in misura sostanziale la cauzione relativa ai titoli d’importazione per i formaggi originari della Svizzera.

(4)

A seguito dell’adozione del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), i codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 sono stati soppressi. L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 è divenuto pertanto privo di oggetto e deve essere a sua volta soppresso.

(5)

L’allegato II dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell’articolo 19 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (6), approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio (7), prevede l’apertura di un contingente tariffario annuo per alcuni prodotti lattiero-caseari. Il titolo 2, capo I, e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 devono essere modificati di conseguenza.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2535/2001.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue.

1)

All’articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, qualora il titolo sia rilasciato nell’ambito dei contingenti tariffari di cui al capo I e al capo III, sezione 2, del titolo 2, esso è valido per tutti i codici NC che rientrano nell’ambito dello stesso numero di contingente, a condizione che il dazio all’importazione applicato sia identico.»

2)

All’articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso.

3)

L’articolo 5 è modificato come segue:

a)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

contingente previsto nell’allegato 2 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (8);

b)

è aggiunta la seguente lettera i):

«i)

contingenti previsti nell’allegato II dell’accordo tra la Comunità e l’Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo, approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio (9).

4)

All’articolo 13, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per i contingenti di cui all’articolo 5, lettere c), d), e), f), h) e i), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ogni periodo.»

5)

All’articolo 19, è aggiunta la seguente lettera h):

«h)

protocollo n. 3 dell’accordo con l’Islanda.»

6)

L’articolo 20 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

accordo tra la Comunità e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegati 2 e 3.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 0406 originari della Svizzera la cauzione ammonta a 1 euro per 100 kg netti di prodotto.»

7)

L’allegato I è modificato come segue:

a)

la parte F è sostituita dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

b)

il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come parte I.

8)

L’allegato II.D è sostituito dal testo dell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2007.

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 1, si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1o gennaio 2007, e il paragrafo 3, lettera b), i paragrafi 4 e 5 e il paragrafo 7, lettera b), dello stesso articolo si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 54).

(3)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(4)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(5)  GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1.

(6)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.

(7)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28.

(8)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.»;

(9)  GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28


ALLEGATO I

«I.F

CONTINGENTE TARIFFARIO NELL’AMBITO DELL’ALLEGATO II DELL’ACCORDO SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio doganale

Contingente dal 1o luglio al 30 giugno

(in tonnellate)

09.4155

ex 0401 30

Crema di latte avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

esenzione

2 000»

ex 0403 10

Yogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao


ALLEGATO II

«I.I

CONTINGENTI TARIFFARI NELL’AMBITO DELL’ALLEGATO II DELL’ACCORDO CON L’ISLANDA APPROVATO CON DECISIONE 2007/138/CE

Contingente annuo dal 1o luglio al 30 giugno

Numero del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Dazio applicabile

(% dazio NPF)

Quantitativi (in tonnellate)

Quantitativo annuo

Dall’1.7.2007 al 31.12.2007

Quantitativo semestrale dall’1.1.2008

09.4205

0405 10 11

0405 10 19

Burro naturale

Esenzione

350

262

175

09.4206

ex 0406 10 20 (2)

“Skyr”

Esenzione

380

285

190


(1)  Ferme restando le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo perché, nel contesto del presente allegato, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l’applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

(2)  Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.»


ALLEGATO III

«II.D

DAZIO RIDOTTO NELL’AMBITO DEGLI ALLEGATI II E III DELL’ACCORDO SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio doganale

a partire dal 1o giugno 2007

(in euro/100 kg peso netto)

0402 29 11

ex 0404 90 83

Latte speciale, detto “per l’alimentazione dei bambini lattanti” (1), in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

43,80

0406

Formaggi e latticini

esenzione


(1)  Sono considerati come latti speciali detti “per lattanti” i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di 2 batteri coliformi per grammo.»


1.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/13


REGOLAMENTO (CE) N. 488/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2007

recante rettifica delle versioni danese, finlandese e svedese del regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Dopo la modifica dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione (2), apportata con il regolamento (CE) n. 2019/2006, è stato riscontrato un errore nelle versioni danese, finlandese e svedese. Al fine di garantire un’applicazione corretta di tale disposizione occorre apportare le necessarie rettifiche a dette versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riguarda soltanto le versioni danese, finlandese e svedese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 del Consiglio (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

1.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

che modifica la decisione 2004/210/CE che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 152 e 153,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/210/CE (1) istituisce il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC), il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) e il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) (i «comitati scientifici»). I comitati scientifici sono composti da membri nominati dalla Commissione.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1 di detta decisione la durata del mandato dei membri dei comitati scientifici è di tre anni. L’attuale mandato dei membri scade il 24 luglio 2007.

(3)

Nei prossimi due anni si prevedono nuovi sviluppi che avranno conseguenze significative in termini di fabbisogno della Commissione di consulenza scientifica sulla valutazione dei rischi e in termini di struttura e competenze dei comitati scientifici. In particolare, l’istituzione nel 2008 dell’Agenzia chimica europea (ECHA) che attua la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), richiederà una ridefinizione dei compiti del CSRSA.

(4)

Al fine di prevedere meglio i compiti futuri dei comitati scientifici e di preparare una struttura e una composizione dei comitati scientifici più adatte alle esigenze future e garantendo nel contempo la messa a disposizione della consulenza scientifica necessaria fino all’istituzione dell’ECHA, è opportuno rinnovare, in circostanze eccezionali, il mandato dei membri dei comitati scientifici per un periodo massimo di 18 mesi.

(5)

Inoltre, è opportuno consentire la possibilità di nominare nuovi membri dei comitati scientifici in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestare interesse, qualora le conoscenze esperte necessarie non siano disponibili tra i membri sull’elenco di riserva.

(6)

Alla luce dell’esperienza operativa e al fine di far fronte alle esigenze immediate è urgente aumentare il numero di membri del CSRSERI.

(7)

Occorre pertanto modificare la decisione 2004/210/CE,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 2004/210/CE è così modificata:

1)

All’articolo 3, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il CSRSERI è composto da un massimo di 17 membri.»

2)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Mandato

1.   La durata del mandato dei membri dei comitati scientifici è di tre anni. I membri non possono restare in carica per più di tre mandati consecutivi. Al fine di salvaguardare la continuità delle conoscenze la Commissione, in circostanze eccezionali, può rinnovare i mandati dei membri di un comitato scientifico per un periodo non superiore a 18 mesi.

I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.

I membri che hanno completato tre mandati consecutivi all’interno di un comitato scientifico possono essere nominati membri di un altro comitato scientifico.

2.   Qualora un membro non partecipi ai lavori di un comitato scientifico o intenda dimettersi, la Commissione può porre un termine al suo mandato e nominare un sostituto a partire dall’elenco di riserva di cui all’articolo 4 oppure, per motivi giustificati, in seguito a un invito a manifestare interesse.»

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

(2)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


1.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2007

che modifica la decisione 2007/30/CE per quanto riguarda misure transitorie per taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti in Bulgaria

[notificata con il numero C(2007) 1787]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/264/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/30/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania (1) prevede talune misure transitorie per prodotti di origine animale che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2) ottenuti in stabilimenti della Bulgaria e della Romania fino al 31 dicembre 2006.

(2)

La Bulgaria ha chiesto di poter esportare verso paesi terzi taluni prodotti lattiero-caseari ottenuti in stabilimenti in tale Paese membro prima del 31 dicembre 2006 e che rientrano nel campo d’applicazione della decisione 2007/30/CE.

(3)

La richiesta può essere soddisfatta alle condizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). In tale contesto la Bulgaria ha fornito le informazioni necessarie in merito all’accordo dei paesi destinatari.

(4)

La decisione 2007/30/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2007/30/CE, è aggiunto il seguente comma:

«Inoltre, i prodotti lattiero-caseari ottenuti in stabilimenti in Bulgaria possono venire esportati verso paesi terzi fino al 31 dicembre 2007, a condizione che l’esportazione venga effettuata nel rispetto dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 8 del 13.1.2007, pag. 59.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 365 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(4)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1


1.5.2007   

IT

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L 114/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2007

che modifica l’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio al fine di includere misure sanitarie supplementari per gli scambi di api vive e di aggiornare i modelli di certificati sanitari

[notificata con il numero C(2007) 1811]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/265/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il modello di certificato sanitario per gli scambi intracomunitari di api vive (Apis mellifera) figura nella parte 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE. Tale certificato sanitario non contiene condizioni di polizia sanitaria relative al piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) o all’acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), in quanto tali infestazioni non sono mai state segnalate nella Comunità.

(2)

Peraltro, tenuto conto della minaccia potenziale di questi parassiti, la loro presenza deve essere ormai notificata obbligatoriamente all’OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale), e la decisione 2003/881/CE della Commissione (2) ha istituito misure di protezione relative all’importazione di api vive provenienti da paesi terzi.

(3)

Se, malgrado tali misure, i parassiti in questione fossero introdotti nella Comunità, occorrerebbe che quest’ultima disponesse di misure di protezione supplementari per limitare la propagazione della malattia sul proprio territorio. Occorre quindi modificare il certificato relativo agli scambi intracomunitari di api e di calabroni vivi al fine di introdurre condizioni di polizia sanitaria relative alle infestazioni da parte del piccolo scarabeo dell’alveare e dell’acaro Tropilaelaps.

(4)

Tali condizioni debbono mirare a limitare i movimenti di api (Apis mellifera) e di calabroni vivi (Bombus spp.) dalle regioni infette. Tenendo conto della capacità del piccolo scarabeo dell’alveare e dell’acaro Tropilaelaps di proliferare, la zona da considerare come soggetta a restrizioni, in caso di scoperta di un focolaio di malattia, deve estendersi su almeno 100 chilometri attorno ai locali infetti.

(5)

Inoltre, conformemente alla decisione 2003/623/CE della Commissione (3), è stato istituito un sistema informatico veterinaio integrato denominato «Traces» (Trade Control and Expert System). Perché quest’ultimo possa operare il più efficacemente possibile, i modelli di certificati per il commercio intracomunitario debbono essere compatibili con tale sistema elettronico.

(6)

Di conseguenza, i certificati sanitari di cui all’allegato E della direttiva 92/65/CEE vanno modificati al fine di facilitare il funzionamento di Traces, e il certificato sanitario di cui alla parte 2 dell’allegato E deve essere anch’esso modificato per includere le misure sanitarie supplementari relative al commercio di api e di calabroni vivi.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato E della direttiva 92/65/CEE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321, rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

(2)  GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26. Decisione modificata dalla decisione 2005/60/CE (GU L 25 del 28.1.2005, pag. 64).

(3)  GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte 1 —   Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende

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Parte 2 —   Certificato sanitario per gli scambi di colonie di api/api regine e calabroni

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Parte 3 —   Certificato sanitario per gli scambi di animali, sperma, embrioni e ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti

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Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri

1.5.2007   

IT

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L 114/26


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 25 aprile 2007

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2007/266/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140,

considerando quanto segue:

A norma degli articoli 5 e 7, in combinato disposto con l'articolo 47 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, e in seguito alle dimissioni del sig. Bo Vesterdorf, occorre procedere alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 31 agosto 2010,

DECIDONO:

Articolo 1

Il sig. Sten Frimodt Nielsen è nominato giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per il periodo dal 17 settembre 2007 al 31 agosto 2010.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 2007.

Il presidente

W. SCHÖNFELDER


1.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 114/27


DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 25 aprile 2007

relativa alla nomina di giudici al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

(2007/267/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 224,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140,

considerando quanto segue:

(1)

I mandati dei sigg. Jörg PIRRUNG, Hubert LEGAL, John D. COOKE, Rafael GARCÍA-VALDECASAS, Nicholas James FORWOOD, delle sig.re Ena CREMONA e Irena PELIKÁNOVÁ, del sig. Vilenas VADAPALAS, della sig.ra Ingrīda LABUCKA e dei sigg. Enzo MOAVERO MILANESI, Nils WAHL, Miro PREK e Theodore CHIPEV, giudici del Tribunale di primo grado, giungono a scadenza il 31 agosto 2007.

(2)

Occorre procedere al rinnovo parziale dei membri del Tribunale di primo grado per il periodo dal 1o settembre 2007 al 31 agosto 2013; tuttavia, per mancanza di una proposta, la nomina di un giudice potrà avvenire solo successivamente,

DECIDONO:

Articolo 1

Sono nominati giudici al Tribunale di primo grado per il periodo dal 1o settembre 2007 al 31 agosto 2013:

 

signor Theodore CHIPEV

 

signor John D. COOKE

 

signora Ena CREMONA

 

signor Alfred DITTRICH

 

signor Nicholas James FORWOOD

 

signora Ingrīda LABUCKA

 

signor Enzo MOAVERO MILANESI

 

signora Irena PELIKÁNOVÁ

 

signor Miro PREK

 

signor Laurent TRUCHOT

 

signor Vilenas VADAPALAS

 

signor Nils WAHL.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 2007.

Il presidente

W. SCHÖNFELDER