ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 109

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
26 aprile 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 450/2007 del Consiglio, del 16 aprile 2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

1

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

3

 

*

Regolamento (CE) n. 451/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e alle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese

8

 

*

Regolamento (CE) n. 452/2007 del Consiglio, del 23 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina

12

 

*

Regolamento (CE) n. 453/2007 del Consiglio, del 25 aprile 2007, che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di una parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione

22

 

 

Regolamento (CE) n. 454/2007 della Commissione, del 25 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

28

 

*

Regolamento (CE) n. 455/2007 della Commissione, del 25 aprile 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

30

 

 

Regolamento (CE) n. 456/2007 della Commissione, del 25 aprile 2007, che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006

32

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/249/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2007, che modifica la decisione 2001/822/CE relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea

33

 

 

2007/250/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 16 aprile 2007, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

42

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 328/05/COL, del 20 dicembre 2005, che modifica per la cinquantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 18C: aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

44

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2006/609/CE, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 (GU L 247 del 9.9.2006)

51

 

*

Rettifica della decisione 2006/401/CE della Commissione, del 20 gennaio 2006, recante modalità d’applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e le norme di gestione amministrativa e finanziaria di progetti cofinanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (GU L 162 del 14.6.2006)

52

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/1


REGOLAMENTO (CE) N. 450/2007 DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità e la Repubblica gabonese hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica gabonese.

(2)

È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

(3)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea.

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

Categoria di pesca

Tipo di peschereccio

Stato membro

Licenze o quota

Pesca del tonno

Pescherecci con palangari di superficie

Spagna

13

Portogallo

3

Pesca del tonno

Tonniere congelatrici con reti a circuizione

Spagna

12

Francia

12

Nel caso in cui le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscano le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca gabonese secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO DI PARTENARIATO

nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea

LA REPUBBLICA GABONESE, in appresso denominata «Gabon»,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e il Gabon, in particolare nell’ambito della convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’atlantico, in appresso denominata «ICCAT»;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo concernente la politica settoriale della pesca adottata dal governo del Gabon e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle zone di pesca del Gabon e per il sostegno della Comunità all’introduzione di una pesca responsabile in tali zone di pesca;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la realizzazione e lo sviluppo di investimenti con la partecipazione di imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque del Gabon, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nel suddetto paese,

le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle acque del Gabon,

la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque del Gabon, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità del Gabon», il governo del Gabon;

b)

«autorità comunitarie», la Commissione europea;

c)

«acque del Gabon», le acque soggette, in materia di pesca, alla sovranità o alla giurisdizione del Gabon;

d)

«peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;

e)

«nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

f)

«commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e del Gabon, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

g)

«trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto;

h)

«circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque del Gabon.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque del Gabon, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti nelle acque suddette, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Le parti cooperano alla definizione e all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca da parte del governo del Gabon e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse effettuano consultazioni preliminari finalizzate all’adozione di eventuali misure in questo settore.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di corretta governance economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

5.   In particolare, l’ingaggio di marinai del Gabon e/o di paesi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione di discriminazioni in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e il Gabon cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca del Gabon.

2.   Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista, prevista dall’articolo 9 dell’accordo, per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

3.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente, anche a livello locale nell’ambito del COREP (comitato regionale della pesca del Golfo di Guinea) o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca nelle acque del Gabon

1.   Il Gabon si impegna ad autorizzare le navi comunitarie ad esercitare le attività di pesca nella propria zona di pesca, conformemente alle disposizioni del presente accordo, compresi il protocollo e l’allegato.

2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore nel Gabon. Le autorità del Gabon notificano alla Commissione ogni eventuale modifica della suddetta legislazione.

3.   Il Gabon si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità del Gabon preposte ai suddetti controlli.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo, come pure la legislazione concernente la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione del Gabon.

Articolo 6

Licenze

1.   Possono svolgere attività di pesca nelle acque del Gabon solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo e del protocollo ad esso allegato.

2.   La procedura per la domanda di una licenza di pesca per un peschereccio, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.

Articolo 7

Corrispettivo finanziario

1.   La Comunità versa al Gabon un corrispettivo finanziario conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo e nell’allegato. Tale corrispettivo unico è definito sulla base di due componenti relative, rispettivamente:

a)

all’accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche del Gabon; e

b)

al sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque del Gabon.

2.   La componente del corrispettivo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle due parti, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo del Gabon e in base a una programmazione annuale e pluriennale relativa alla sua attuazione.

3.   Il corrispettivo finanziario versato dalla Comunità è versato annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo e fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernente l’eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

a)

circostanze anomale;

b)

riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile;

c)

aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce del migliore parere scientifico disponibile;

d)

riesame delle condizioni del sostegno finanziario all’attuazione della politica settoriale della pesca nel Gabon, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;

e)

risoluzione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12;

f)

sospensione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste per investimenti di interesse comune, nel rispetto della legislazione vigente nel Gabon e nella Comunità.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È costituita una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e, in particolare, la definizione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l’attuazione;

b)

assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

d)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, del corrispettivo finanziario;

e)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente nel Gabon e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio del Gabon.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente prorogato per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia di una delle parti notificata a norma dell’articolo 13.

Articolo 12

Sospensione

1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo circa l’applicazione delle disposizioni in esso previste. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data alla quale la suddetta sospensione avrebbe effetto. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L’ammontare del corrispettivo finanziario di cui all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 13

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di recedere dall’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni fra le parti.

4.   L’ammontare del corrispettivo finanziario di cui all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 14

Protocollo e allegato

Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo (1).

Articolo 15

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque del Gabon sono disciplinate dalla normativa applicabile nel suddetto Stato, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 16

Abrogazione

Alla data della sua entrata in vigore, il presente accordo abroga e sostituisce l’accordo di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi entrato in vigore il 3 dicembre 1998.

Tuttavia, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti nell’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2005 al 2 dicembre 2011 rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di adozione.


(1)  GU L 319, 18.11.2006, pag. 17.


26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/8


REGOLAMENTO (CE) N. 451/2007 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2007

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e alle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta («l’inchiesta iniziale»), il Consiglio ha imposto con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e sulle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.   Apertura d’ufficio di un riesame

(2)

Secondo informazioni a disposizione della Commissione, il produttore esportatore cinese Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd («Ningbo Ruyi») cui non era stato accordato, nell’inchiesta iniziale, il trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato, a seguito di tale inchiesta ha introdotto talune riforme nella propria struttura e sembrava aver cominciato a operare in condizioni di economia di mercato. In effetti, esistevano prove prima facie sufficienti per supporre che Ningbo Ruyi soddisfacesse i criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Si è ritenuto pertanto che fossero mutate le circostanze in base alle quali sono state prese le misure attualmente in vigore e che i cambiamenti fossero di natura durevole.

(3)

Preso atto, dopo avere consultato il Comitato consultivo, che esistevano prove sufficienti per avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso («avviso di apertura») (3) e ha avviato di propria iniziativa un’inchiesta avente il solo scopo di stabilire se Ningbo Ruyi operi in condizioni di economia di mercato e, in tal caso, se il suo margine di dumping e di dazio individuale dovesse basarsi sui suoi propri costi/prezzi interni.

3.   Parti interessate dall’inchiesta

(4)

La Commissione ha informato ufficialmente Ningbo Ruyi, il suo importatore collegato Jungheinrich AG, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell’industria comunitaria dell’inizio del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

(5)

La Commissione ha anche inviato a Ningbo Ruyi un formulario per chiedere lo statuto di impresa che opera in condizioni di economia di mercato (TEM) e un questionario e ha ricevuto risposta nei termini fissati. La Commissione ha raccolto tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per stabilire il TEM e il dumping, le ha analizzate e ha effettuato visite di verifica presso lo stabilimento delle imprese collegate:

Ningbo Ruyi Joint Stock Co., Ltd, Ninghai,

Ruyi Industries (Hong Kong) Co., Ltd («Ruyi Hong Kong»), Hangzhou,

Jungheinrich Lift Trucks (Shanghai) Co., Ltd («Jungheinrich Shanghai»), Shanghai.

4.   Periodo in cui si è svolta l’inchiesta di riesame

(6)

L’inchiesta relativa al dumping si è svolta tra il 1o aprile 2005 e il 31 marzo 2006 (di seguito «periodo d’inchiesta del riesame» — PIR).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(7)

La definizione del prodotto in esame corrisponde a quella usata nelle inchieste iniziali di cui al considerando 1. Il prodotto in esame è costituito da transpallet manuali («TPM») — non semoventi, usati per movimentare materiali normalmente posti su palette — e dalle loro componenti essenziali, cioè telai e sistemi idraulici, originari della RPC, classificati di solito nei codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900010 e 8431200010).

2.   Prodotto simile

(8)

Dal riesame in corso è emerso che i TPM prodotti nella RPC da Ningbo Ruyi e venduti sul mercato cinese hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi di quelli esportati verso la Comunità. Tali prodotti sono perciò considerati un prodotto simile a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

(9)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, per i produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, o quando sia dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile, il valore normale viene stabilito a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:

le decisioni delle imprese sono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative ingerenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato,

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a certificazione indipendente, conformi ai principi contabili internazionali («principi IAS») e applicati in ogni caso,

assenza di distorsioni dovute al precedente sistema a economia pianificata,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità,

le operazioni di cambio avvengono ai tassi di mercato.

(10)

Ningbo Ruyi ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. È pratica coerente della Comunità esaminare se un gruppo di imprese collegate che producono e/o vendono il prodotto in esame soddisfa, nel complesso, le condizioni per ottenere il TEM. Secondo Ningbo Ruyi, esiste una sola impresa collegata nella RPC — Jungheinrich Shanghai. Ningbo Ruyi ha risposto al formulario per il TEM entro il termine stabilito.

(11)

Nel corso dell’inchiesta, l’industria comunitaria ha sostenuto che sembravano esserci diverse società collegate a Ningbo Ruyi che non erano state debitamente notificate dall’impresa nelle informazioni presentate alla Commissione e nei rendiconti finanziari certificati. L’industria comunitaria, per la quale non aver notificato le imprese collegate nei rendiconti finanziari è un’infrazione delle norme IAS 24 (Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), ha invitato la Commissione a verificare la questione.

(12)

Dalle visite di verifica è emersa l’esistenza di imprese collegate non notificate nei rendiconti finanziari certificati (infrazione a IAS 24) né nelle risposte al formulario TEM né nel questionario. In proposito, si noti che sia il formulario TEM che il questionario chiedevano a Ningbo Ruyi di descrivere la sua struttura societaria e le filiali su scala mondiale (società madre, filiali, altre società collegate, coinvolte o no nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame). Ningbo Ruyi è stata anche invitata a presentare un formulario TEM per ogni filiale o altra società collegata nella RPC che producesse e/o esportasse TPM e a fornire informazioni su tutte le altre imprese collegate.

(13)

Secondo la Relazione dei revisori dei conti e i rendiconti finanziari per l’anno terminato al 31 dicembre 2005 di Ningbo Ruyi («Relazione 2005») e le risposte al formulario TEM e al questionario, Ningbo Ruyi durante il PIR aveva solo tre società collegate: Jungheinrich AG, Jungheinrich Shanghai e Ruyi Hong Kong. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che gli azionisti cinesi di Ningbo Ruyi hanno partecipazioni azionarie di controllo in Ningbo CFA Co., Ltd («Ningbo CFA») e Ningbo Free Trade Zone Ruyi International Trading Co., Ltd («NFTZ»).

(14)

Esistono poi anche altre società di proprietà di parenti degli azionisti cinesi di Ningbo Ruyi: CFA Tools Co., Ltd («CFA Tools»), società con sede a Hong Kong, e Zhejiang Tianyou Import & Export Co., Ltd («Tianyou»).

(15)

Ora, tutte queste società non notificate da Ningbo Ruyi, ai fini del riesame in corso, sono collegate a Ningbo Ruyi. Tre di esse hanno venduto TPM durante il PIR e tutte hanno una licenza commerciale che permette loro di vendere TPM. Sembra che abbiano esportato soprattutto verso paesi esterni alla Comunità. Almeno tre quarti dei volumi di vendita dichiarati da Ningbo Ruyi come vendite nazionali erano in effetti esportazioni effettuate attraverso clienti interni collegati non notificati e clienti non collegati.

(16)

Infine, la natura delle transazioni tra Ningbo Ruyi e Ningbo Jinmao Import & Export Co., Ltd («Ningbo Jinmao»), dichiarata come società collegata nell’inchiesta iniziale (Ningbo Ruyi ha venduto la sua partecipazione azionaria nel novembre 2003), indica che le due società hanno ancora stretti legami nel commercio dei TPM. Ningbo Jinmao ha acquistato oltre la metà dei TPM dichiarati da Ningbo Ruyi come vendite nazionali durante il PIR e ne ha poi rivenduto una notevole quantità a NFTZ, che le ha esportate. NFTZ non ha acquistato alcun TPM direttamente da Ningbo Ruyi. Il fatto che Ningbo Jinmao sia uno dei principali clienti di Ningbo Ruyi e venda gran parte dei suoi acquisti a NFTZ dimostra che Ningbo Ruyi sapeva o avrebbe dovuto sapere che la maggior parte delle vendite a Ningbo Jinmao non dovevano essere vendite interne perché NFTZ, società collegata, esportava i prodotti acquistati da Ningbo Jinmao.

(17)

Qualche tempo dopo la visita di verifica in loco, Ningbo Ruyi ha presentato alcune nuove informazioni concernenti il TEM di alcune di queste società collegate non notificate, sostenendo che doveva ancora essere possibile stabilire il TEM per l’intero gruppo. Gli argomenti addotti sono stati la non intenzionalità della non notifica e l’irrilevanza delle vendite del prodotto in esame effettuate da queste società collegate. Con gli stessi argomenti, anche il partner di Ningbo Ruyi, Jungheinrich AG, ha sostenuto che si dovesse tener conto di queste nuove informazioni e concedere il TEM.

(18)

Che con la tempestiva notifica di società collegate si sia voluto o no ostacolare l’inchiesta, resta che la sostanziale incompletezza delle risposte al questionario è stata tale da rendere impossibile la verifica dell’esistenza o meno di condizioni di economia di mercato per il gruppo Ningbo Ruyi durante le visite di verifica nella RPC. Data l’impossibilità di visite di verifica agli stabilimenti delle società collegate non notificate, la misura in cui il gruppo Ningbo Ruyi è stato coinvolto nei TPM può essere solo oggetto di congetture.

(19)

Il fatto comunque che Ningbo Ruyi abbia omesso di notificare nei suoi rendiconti finanziari tutte le sue società collegate resta un’infrazione a IAS 24. L’obiettivo di IAS 24 è quello di permettere che i rendiconti finanziari di un’impresa possano indicare l’eventualità che eventuali società collegate, transazioni e saldi in sospeso con esse, influenzino la sua posizione finanziaria, le sue perdite o i suoi profitti. Nel quadro di un’inchiesta antidumping, tali indicazioni sono necessarie per permettere alle istituzioni di esaminare se nel complesso un gruppo di società collegate soddisfi le condizioni per il TEM.

(20)

L’infrazione a IAS 24 mostra che la revisione dei rendiconti finanziari di Ningbo Ruyi non è stata effettuata conformemente alle IAS e mette in dubbio l’affidabilità dei conti di Ningbo Ruyi. Con ciò Ningbo Ruyi non potrebbe soddisfare il 2o criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(21)

Sebbene al riesame in corso si possa applicare quanto previsto all’articolo 18 del regolamento di base riguardo alla mancata cooperazione, si noti che la Commissione ha iniziato il riesame su iniziativa propria perché in possesso di elementi di prova che facevano supporre l’avvio per Ningbo Ruyi di condizioni di economia di mercato, cosa che Ningbo Ruyi non è poi riuscita a dimostrare. Di conseguenza, non si ritiene necessario invocare l’articolo 18 del regolamento di base e che basti terminare il riesame mantenendo in vigore l’attuale misura.

D.   FINE DEL RIESAME

(22)

Alla luce dei risultati dell’inchiesta, è opportuno chiudere il riesame senza modificare il livello del dazio applicabile a Ningbo Ruyi, che va quindi mantenuto al livello, pari al 28,5 %, del dazio antidumping definitivo fissato nell’inchiesta iniziale.

E.   COMUNICAZIONE

(23)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si pone fine al presente riesame e si mantiene il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di TPM prodotti da Ningbo Ruyi. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni ricevute non sono state tali da modificare le conclusioni.

(24)

In seguito alla notifica, l’industria comunitaria ha sostenuto che vanno applicate le disposizioni del regolamento di base (articolo 18) relative alla mancata cooperazione e che Ningbo Ruyi, in quanto produttore esportatore che non ha collaborato, dovrebbe essere penalizzata con il tasso residuo del 46,7 %.

(25)

Secondo Jungheinrich AG e Ningbo Ruyi l’omessa notifica da parte di Ningbo Ruyi di tutte le società collegate è un fatto secondario e involontario, privo di conseguenze sulla situazione finanziaria di Ningbo Ruyi. Ningbo Ruyi dovrebbe pertanto ottenere il TEM o almeno un tasso di dazio individuale rivisto più basso.

(26)

La mancata notifica di tutte le società collegate, soprattutto perché 3 società collegate non notificate su 4 sono coinvolte nel mercato dei TPM e l’altra ha una licenza commerciale che le permette di vendere TPM, non può essere considerata un fatto secondario perché ha impedito di stabilire se tutti i criteri del TEM (e non solo il 2o criterio sulla contabilità) sono stati soddisfatti da tutte le società, conformemente alla pratica normale comunitaria. Il fatto poi che l’omessa notifica di tutte le società collegate fosse involontaria è irrilevante. È incontestabile il fatto che queste società collegate non erano neppure menzionate nei rendiconti finanziari di Ningbo Ruyi e ciò dimostra, di per sé, almeno la non soddisfazione del 2o criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, punto c), del regolamento di base. Pertanto, l’argomento secondo cui l’omessa notifica di tali società collegate rappresenti un fatto secondario, involontario e inincidente non può essere accettato.

(27)

Infine, come indicato al considerando 3, il riesame doveva limitarsi a stabilire se Ningbo Ruyi operasse o no in condizioni di economia di mercato e solo se le fosse stato concesso il TEM sarebbe stato calcolato un nuovo margine di dumping. Poiché a Ningbo Ruyi non è stato concesso il TEM, con questo riesame non si può fissare un nuovo margine di dumping, né superiore né inferiore all’attuale.

(28)

Il presente riesame va pertanto chiuso senza apportare modifiche al regolamento (CE) n. 1174/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni transpallet manuali e alle loro componenti essenziali originarie della Repubblica popolare cinese, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, viene chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

(3)  GU C 127 del 31.5.2006, pag. 2.


26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/12


REGOLAMENTO (CE) N. 452/2007 DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 30 ottobre 2006, con regolamento (CE) n. 1620/2006 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina («i paesi interessati»). Tale regolamento è entrato in vigore il 1o novembre 2006.

(2)

Si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del PI («periodo in esame»).

2.   Fase successiva della procedura

(3)

Dopo l’istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro dai paesi interessati, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio («conclusioni provvisorie»). È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni scritte e orali sulle suddette informazioni.

(4)

Alcune parti hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («comunicazioni definitive»). Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(6)

Si ricorda che, come indicato nel considerando 12 del regolamento provvisorio, i prodotti oggetto del provvedimento sono assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina («il prodotto in esame»).

(7)

Una delle parti ha sostenuto che le assi da stiro dotate di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante andrebbero escluse dal campo di applicazione delle misure poiché tali modelli sono venduti a un prezzo minimo al dettaglio di 200 EUR, mentre il prezzo minimo al dettaglio di un asse da stiro è di 35 EUR. È stato anche sostenuto che i modelli summenzionati sono spesso venduti al consumatore in un set che comprende il ferro da stiro, nel qual caso il prezzo medio al dettaglio è di circa 500 EUR. Per quanto concerne il fattore prezzo si noti che i prezzi di per sé, e in particolare i prezzi al dettaglio, non sono un elemento di cui tener conto all’atto di valutare se due o più tipi di prodotto (modelli) debbano essere considerati quale prodotto unico ai fini di un procedimento antidumping. Sono le caratteristiche fisiche di base e gli usi ad essere presi in considerazione e, a tal fine, tali tipi sono considerati simili a quelli sprovvisti di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante. Per quanto concerne le vendite al dettaglio di assi da stiro unitamente a ferri da stiro o ferri da stiro a vapore, l’inchiesta ha determinato che tale metodo di vendita al dettaglio è usato occasionalmente per tutti i diversi tipi di assi da stiro e che, in ogni caso, i prezzi diversi delle varie combinazioni non possono giustificare l’esclusione di un tipo di asse da stiro dalla definizione del prodotto di cui al presente procedimento.

(8)

La stessa parte ha sostenuto anche che gli elementi essenziali delle assi da stiro non dovrebbero essere inclusi nel campo di applicazione delle misure poiché, a quanto essa afferma, non esiste un mercato di tali componenti nella Comunità e, apparentemente, non vi sono fabbricanti di tali componenti nella Repubblica popolare cinese (la «RPC») e in Ucraina. Questa argomentazione, che in quanto tale non è decisiva per la definizione di un prodotto, non è stata corroborata dall’inchiesta. Si è stabilito infatti che un certo mercato per le componenti essenziali delle assi da stiro esiste e che almeno due produttori cinesi noti di assi da stiro hanno esportato componenti essenziali delle stesse nella Comunità.

(9)

In considerazione di quanto sopra si conclude che tutti i tipi di assi da stiro e le componenti essenziali delle stesse di cui al considerando 6 condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, hanno lo stesso utilizzo finale di base e si trovano in reciproca competizione sul mercato comunitario. Di conseguenza i considerando 12 e 13 del regolamento provvisorio sono quindi confermati.

2.   Prodotto simile

(10)

In mancanza di ulteriori osservazioni sono confermate le conclusioni di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio.

(11)

Considerato quanto sopra si conclude in via definitiva che, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, il prodotto in esame e le assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, prodotti e venduti nel paese di riferimento, la Turchia, come anche quelli prodotti e venduti dall’industria comunitaria sul mercato comunitario sono da considerarsi simili.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(12)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore cinese che ha collaborato all’inchiesta ha sostenuto che avrebbe dovuto beneficiare del TEM. La società ha ribadito che le pratiche contabili di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio, che hanno portato al rifiuto del riconoscimento del TEM a cinque produttori esportatori cinesi (tre se lo sono visti negare per questo unico motivo), non erano sufficientemente rilevanti per chiamare in causa l’affidabilità dei documenti contabili, che erano in effetti completi, e non influivano sulla determinazione del margine di dumping.

(13)

A tale riguardo, va osservato che le suddette pratiche contabili della società, essendo risultate durante la verifica in loco palesemente in contrasto con le norme internazionali di contabilità (IAS), in particolare con l’IAS n. 1, non potevano essere considerate irrilevanti. Non sono state presentate nuove prove che potessero indurre a modificare le conclusioni di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

(14)

In assenza di altri commenti pertinenti e sostanziati, i considerando da 15 a 28 del regolamento provvisorio sono confermati.

2.   Trattamento individuale

(15)

In mancanza di osservazioni, si confermano i considerando da 29 a 34 del regolamento provvisorio relativi al trattamento individuale.

3.   Valore normale

3.1.   Paese di riferimento

(16)

In mancanza di osservazioni pertinenti sulla scelta della Turchia come paese di riferimento, sono confermati i considerando da 35 a 40 del regolamento provvisorio.

3.2.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

(17)

Si rammenta che la determinazione del valore normale per un produttore esportatore cinese e per l’unico produttore esportatore ucraino cui è stato concesso il TEM si basava sui dati presentati da tali società in merito alla vendite nel loro mercato interno e ai costi di produzione. Questi dati sono stati verificati presso le sedi delle società interessate.

(18)

Si rammenta inoltre che l’esportatore produttore cinese e quello ucraino a cui è stato concesso il TEM non presentavano vendite nel loro mercato interno sufficientemente rappresentative e che il valore normale è stato stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, vale a dire il valore nominale è stato costruito aggiungendo ai costi di fabbricazione un importo ragionevole corrispondente alle spese di vendita, alle spese amministrative e alle altre spese generali sostenute unitamente a un ragionevole margine di profitto.

3.2.1.   Repubblica popolare cinese

(19)

In relazione al considerando 44 del regolamento provvisorio la Commissione ha ulteriormente esaminato i costi di produzione, e in particolare i prezzi d’acquisto di certe materie prime a base d’acciaio indicati dal produttore cinese cui era stato concesso inizialmente il TEM. In proposito, le informazioni e le prove addizionali ricevute da certune delle parti in seguito alle conclusioni provvisorie sono state prese in esame e verificate. I prezzi d’acquisto dell’acciaio indicati dalla società interessata non sono risultati divergere dai corrispondenti prezzi mondiali. I costi di produzione indicati da detta società sono pertanto accettati in via definitiva.

(20)

In mancanza di osservazioni sul valore normale per il produttore esportatore cinese cui è stato concesso il TEM, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 43 a 46 del regolamento provvisorio.

3.2.2.   Ucraina

(21)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, le autorità ucraine hanno chiesto alla Commissione di ricalcolare il valore normale per l’unico esportatore ucraino sulla base delle vendite sul mercato dell’Ucraina. Si rammenta che, per l’unico produttore esportatore ucraino, le vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno nel PI non hanno assunto un volume rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, ragion per cui il valore normale ha dovuto essere costruito come indicato nel considerando 18 e come illustrato nel considerando 47 del regolamento provvisorio.

(22)

In mancanza di altre osservazioni sul valore normale per l’unico produttore esportatore ucraino si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 47 a 49 del regolamento provvisorio.

3.3.   Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

(23)

Un importatore ha sostenuto che le informazioni ricevute da un unico produttore in Turchia, il paese di riferimento, non bastano ai fini della determinazione del valore normale e che, considerata l’esiguità di tale base, non si dovesse istituire un dazio antidumping. Si noti in proposito che il regolamento di base, in particolare l’articolo 2, paragrafo 7, non osta all’istituzione delle misure in caso di poca o punta collaborazione da parte dei produttori nei paesi di riferimento. Si noti inoltre che, al fine di assicurare conclusioni quanto più accurate possibile, la Commissione ha comparato le informazioni ricevute dall’unico produttore di un paese di riferimento che ha cooperato con le informazioni ricevute da un altro produttore turco e quelle di un produttore degli USA i quali non hanno collaborato appieno all’inchiesta, ma hanno accettato di fornire certe informazioni in materia di prezzi, costi e volumi delle vendite, nonché dall’industria comunitaria. Tali raffronti hanno confermato che i dati provenienti dal produttore turco che ha collaborato costituiscono una base appropriata e ragionevole per la determinazione del valore normale. Tale argomentazione è pertanto respinta. In mancanza di ulteriori osservazioni nel merito sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 50 a 52.

4.   Prezzo all’esportazione

4.1.   Repubblica popolare cinese

(24)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, un produttore esportatore della RPC di cui al considerando 57 del regolamento provvisorio ha sostenuto che le sue vendite all’esportazione tramite società commerciali non collegate non avrebbero dovuto essere escluse dal calcolo del prezzo all’esportazione. Tuttavia la società non ha fornito prove addizionali verificabili a sostegno della sua affermazione; in particolare la società non ha comprovato le destinazioni finali delle sue vendite tramite operatori non collegati. L’obiezione è quindi respinta.

(25)

Uno dei produttori esportatori della RPC ha sostenuto che si sarebbe dovuto tener conto delle sue vendite nella CE tramite la sua società commerciale collegata, basata a Hong Kong. La società ha ribadito la sua affermazione iniziale quanto al fatto che non si dovessero escludere queste vendite specifiche dal calcolo dei prezzi all’esportazione, ma non è stata in grado di fornire nessuna nuova informazione o spiegazione verificabile. Non ha potuto in effetti dimostrare l’effettivo pagamento dei prezzi all’esportazione che essa ha dichiarato di aver applicato ai clienti indipendenti nella Comunità. Inoltre, i dati relativi agli acquisti della società commerciale di Hong Kong sono risultati incompatibili con le sue scritture contabili. L’obiezione è quindi respinta.

(26)

La stessa parte ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i suoi tassi di cambio all’atto di calcolare i prezzi all’esportazione. In proposito si noti che la società ha notificato tutte le sue transazioni per ciascun mese utilizzando il tasso di cambio della prima giornata lavorativa del mese. Tale obiezione è respinta poiché il tasso di cambio medio mensile usato dalla Commissione nei suoi calcoli rispecchia in modo più accurato la situazione reale poiché neutralizza l’effetto derivante dall’uso di un tasso fisso relativo a un unico giorno per la conversione di transazioni che si svolgono nell’arco di un intero mese.

(27)

L’industria comunitaria ha sostenuto che i prezzi all’esportazione segnalati dai produttori esportatori che hanno collaborato, e in particolare dalla società di cui al considerando 69 del regolamento provvisorio, sono erronei. Tuttavia, le prove presentate nel merito sono risultate irrilevanti, non verificabili ovvero non indicavano alcuna discrepanza. Tali affermazioni sono quindi ritenute infondate.

(28)

In mancanza di altre osservazioni nel merito si confermano i considerando da 53 a 58 del regolamento provvisorio.

4.2.   Ucraina

(29)

In seguito all’introduzione di misure provvisorie, le autorità ucraine e l’unico produttore esportatore ucraino hanno sostenuto che, all’atto di determinare il prezzo all’esportazione, non si dovesse fare nessuna detrazione per la società collegata SG&A e i profitti, poiché l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base non si applica nel presente caso. Si è sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si applica soltanto agli importatori collegati ubicati nella Comunità poiché la sua formulazione fa una chiara distinzione tra «importazione e rivendita». L’unico produttore esportatore ucraino ha affermato che la sua società collegata funge da reparto esportazioni ed entrambe le parti interessate hanno sostenuto che il prezzo all’esportazione doveva essere stabilito sulla base dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Esse hanno dichiarato inoltre che, se la società collegata non potesse essere considerata un reparto esportazioni del produttore esportatore, essa andrebbe considerata quale agente di vendita.

(30)

In risposta a quanto sopra si noti che, per quanto concerne le vendite del prodotto in esame nella Comunità, l’unico produttore esportatore ucraino ha consegnato il prodotto in esame direttamente alla Comunità, ha fatturato la propria società collegata in Svizzera per ciascuna partita consegnata e ha ricevuto un pagamento consistente. Per tale motivo il produttore esportatore ha espletato tutte le funzioni di un esportatore. La società collegata in Svizzera ha negoziato contratti di vendita e ha fatturato il primo acquirente indipendente nella Comunità. La società collegata ha anche svolto tutte le funzioni relative all’importazione delle merci che entravano in libera pratica nella Comunità, vale a dire ha curato il disbrigo delle pratiche doganali e l’ingresso dei prodotti nella Comunità e ha sostenuto i costi per il trasporto e la consegna dei prodotti all’acquirente indipendente della Comunità come anche i costi di stoccaggio nella Comunità ove necessario. In proposito questa società collegata, sebbene formalmente stabilita fuori della Comunità, è dotata di una partita IVA dell’UE e opera, tra l’altro, tramite i propri uffici vendita e diversi magazzini di stoccaggio nella Comunità. Va quindi considerata svolgere le funzioni di un importatore collegato di cui al considerando 59 del regolamento provvisorio e non quelle di un esportatore o di un agente di vendita. Di conseguenza la suddetta affermazione è respinta e si confermano le conclusioni provvisorie.

(31)

In mancanza di altre osservazioni nel merito si conferma il considerando 59 del regolamento provvisorio.

5.   Confronto

(32)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie un produttore esportatore cinese ha addotto che non si è tenuto conto di certi importanti differenziali di prezzo (ad esempio il peso reale dell’asse da stiro) all’atto di comparare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei diversi tipi di tale prodotto. Si noti in proposito che i diversi tipi del prodotto sono stati raggruppati per tener conto delle principali caratteristiche fisiche e dei fattori che incidono sul costo/prezzo da un lato e per consentire dall’altro un abbinamento sufficientemente rappresentativo dei tipi esportati con i tipi venduti nel suo mercato interno dal produttore turco che ha collaborato. Si è tenuto conto delle seguenti caratteristiche principali a fini di confronto: tipo, dimensione, costruzione e materiale per il piano, materiale delle gambe, presenza e tipo della posaferro, presenza di accessori quali il braccio per stirare le maniche, il portabiancheria, la presa elettrica. Del peso e degli altri criteri menzionati dal produttore esportatore in questione si tiene indirettamente conto in certi criteri presi in esame per il confronto (a mo’ di esempio, il peso è rispecchiato dalle dimensioni del piano dell’asse da stiro e dal materiale di cui è fatto). Di conseguenza l’obiezione è respinta.

(33)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, diverse parti hanno richiesto ulteriori informazioni quanto agli adeguamenti al valore normale usati per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM. Si noti in proposito che le comunicazioni specifiche trasmesse a ciascuna parte che ha collaborato presentavano un elenco esaustivo dei diversi adeguamenti concessi e che, come sempre, si sono effettuati adeguamenti laddove ciò fosse giustificato. In particolare, il valore normale basato sul paese di riferimento è stato adeguato verso il basso al fine di eliminare gli effetti: a) delle differenze nelle caratteristiche fisiche di cui al considerando 62 del regolamento provvisorio, b) delle differenze nello stadio commerciale di cui al considerando 62 del regolamento provvisorio, e c) delle differenze nel costo del credito concesso per le vendite sul loro mercato interno in esame. Non si è stabilita nessuna differenza, ragion per cui non si è apportato nessun altro adeguamento.

(34)

L’unico produttore esportatore ucraino ha sostenuto che la Commissione, all’atto di determinare a fini di confronto gli adattamenti al prezzo all’esportazione, avrebbe operato delle detrazioni ingiustificate in relazione a certi elementi riguardanti i prezzi di trasporto e di credito. La Commissione ha accettato l’obiezione e ha riveduto di conseguenza i pertinenti adeguamenti.

(35)

In mancanza di altre osservazioni nel merito, si confermano i considerando da 60 a 62 del regolamento provvisorio.

6.   Margini di dumping

6.1.   Repubblica popolare cinese

(36)

Alla luce di quanto sopra i margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9 %

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

36,5 %

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou

0 %

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

18,1 %

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5 %

tutte le altre società

38,1 %.

6.2.   Ucraina

(37)

I margini di dumping definitivi riveduti, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Eurogold Industries Ltd, Zhitomir

9,9 %

tutte le altre società

9,9 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria

(38)

In mancanza di altre osservazioni nel merito, si confermano i considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio.

2.   Definizione di industria comunitaria

(39)

In mancanza di osservazioni nel merito, si confermano i considerando da 74 a 76 del regolamento provvisorio.

3.   Consumo nella Comunità

(40)

In mancanza di osservazioni nel merito, si confermano i considerando 77 e 78 del regolamento provvisorio.

4.   Importazioni dai paesi interessati

(41)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, una delle parti menzionate nel considerando 83 del regolamento provvisorio ha ribadito la sua argomentazione che occorresse analizzare l’influenza delle importazioni oggetto di dumping in provenienza dall’Ucraina separatamente dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC, poiché vi sarebbero differenze fondamentali per quanto concerne il livello dei prezzi e lo sviluppo del volume delle importazioni. A sostegno di tale affermazione non sono però state presentate ulteriori giustificazioni. Per quanto concerne i prezzi, si rammenta che la differenza assoluta nel livello dei prezzi tra i due paesi non è decisiva nel contesto della valutazione cumulativa poiché può rispecchiare diversi fattori, tra cui un diverso mix di prodotti nelle importazioni da ciascun paese; la tendenza dei prezzi è stata comunque comparabile nei due paesi (cfr. considerando 84 del regolamento provvisorio). Per quanto concerne i volumi, il volume delle importazioni per ciascun paese è stato significativo nel PI, presentando una tendenza crescente nel periodo di riferimento. Il fatto che il produttore ucraino abbia iniziato la produzione solo nel 2003 non è pertinente per la determinazione di un eventuale pregiudizio durante il PI. Di conseguenza, l’obiezione va respinta e si conferma la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping di cui ai considerando da 79 a 86 del regolamento provvisorio.

(42)

Un importatore ha sostenuto che i prezzi all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, quali definiti dalla Commissione per il calcolo della sottoquotazione (cfr. considerando 92 del regolamento provvisorio), non tengono conto di certi costi addizionali inevitabili sostenuti per l’importazione dalla RPC, come ad esempio i costi di pallettizzazione e i costi di stoccaggio, spedizione e trasporto da un deposito intermedio al deposito dell’importatore. Nel caso dei costi di pallettizzazione l’inchiesta ha confermato che tali costi sono effettivamente sostenuti nella Comunità poiché le assi da stiro sono normalmente spedite dalla RPC alla rinfusa in contenitori. L’obiezione è stata quindi considerata giustificata e i prezzi all’importazione dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato sono stati modificati di conseguenza. Per quanto concerne tutti gli altri costi addizionali menzionati sopra, l’argomentazione non ha potuto essere accolta poiché tali costi sono essenzialmente costi propri dell’importatore in questione e non sono necessariamente sostenuti da altri importatori. Tali costi possono inoltre essere anche sostenuti dai produttori comunitari. I margini provvisori di sottoquotazione delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sono stati quindi modificati come segue:

Paese

Sottoquotazione dei prezzi

RPC

29,2 %-44,2 %

(43)

Non sono pervenuti commenti in merito alla sottoquotazione di 6,6 % riscontrata per l’Ucraina, che è quindi confermata. In mancanza di altri commenti sulle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, sono confermati i considerando da 87 a 92 del regolamento provvisorio.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(44)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, i denuncianti hanno sostenuto che il loro margine di profitto durante il PI non dovrebbe tener conto dei tagli straordinari e temporanei nelle retribuzioni dei dirigenti applicati da certi produttori comunitari nel PI (cfr. considerando 100 del regolamento provvisorio). In modo da tener conto in modo coerente, nel periodo in esame, della situazione economica dell’industria comunitaria ed essendovi prove documentate nel merito, l’obiezione è accolta. Le cifre e le conclusioni provvisorie sulla redditività dell’industria comunitaria sono state quindi modificate come segue:

 

2002

2003

2004

PI

Margine di profitto al lordo delle imposte

6,8 %

6,4 %

0,7 %

2,1 %

Indice: 2002 = 100

100

94

10

31

Fonte: Risposte al questionario verificate.

(45)

Durante il periodo in esame la redditività dell’industria comunitaria è diminuita. Nel PI il margine di utile è stato inferiore del 69 % rispetto a quello del 2002.

(46)

Di conseguenza l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa dell’industria comunitaria sono stati modificati per tener conto delle correzioni summenzionate apportate alle retribuzioni e agli utili nel PI. Le cifre rivedute riportate nella seguente tabella indicano durante il PI un peggiore andamento di questi due indicatori di pregiudizio rispetto a quanto evocato nei considerando 102 e 103 del regolamento provvisorio:

 

2002

2003

2004

PI

Utile sul capitale investito

61,98 %

68,19 %

4,77 %

13,72 %

Indice: 2002 = 100

100

110

8

22

Flusso di cassa (EUR)

3 463 326

4 184 515

1 246 671

2 565 562

Indice: 2002 = 100

100

121

36

74

Fonte: Risposte al questionario verificate.

(47)

In mancanza di altre osservazioni in merito alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 94 a 107 del regolamento provvisorio, modificati come indicato nei considerando 44 e 46.

6.   Conclusioni in merito al pregiudizio

(48)

I summenzionati fattori riveduti, vale a dire sottoquotazione, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa dell’industria comunitaria nel PI, lasciano inalterate le conclusioni su tutti i fattori di pregiudizio di cui al regolamento provvisorio e confermano che l’industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Per tale motivo, e in mancanza di altri commenti nel merito, sono confermati i considerando da 108 a 110 del regolamento provvisorio.

E.   CAUSE DEL PREGIUDIZIO

(49)

A seguito dell’istituzione delle misure provvisorie, certe parti di cui al considerando 134 del regolamento provvisorio hanno semplicemente ribadito che il pregiudizio sofferto dall’industria comunitaria è un pregiudizio autoimposto. Non sono però stati addotti nuove prove o nuovi argomenti nel merito e la loro argomentazione non è pertanto accolta.

(50)

Alla luce di quanto sopra e in mancanza di nuovi commenti in merito alle cause, si confermano i considerando da 111 a 141 del regolamento provvisorio.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Osservazioni generali e interesse dell’industria comunitaria

(51)

In mancanza di commenti nel merito, sono confermati i considerando da 142 a 146 del regolamento provvisorio.

2.   Interesse dei consumatori

(52)

In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie un importatore ha espresso il proprio disaccordo rispetto a certe affermazioni menzionate al considerando 148 del regolamento provvisorio. In particolare, esso ha impugnato il presupposto che i) l’onere delle misure antidumping venga ripartito in parti uguali su importatori, dettaglianti e consumatori, e ii) che la maggiorazione complessiva tra prezzo all’importazione e prezzo al dettaglio sia circa del 500 %. Si è sostenuto che l’onere viene imposto completamente ai consumatori poiché il margine dell’importatore è già basso e non è probabile che i dettaglianti riducano il loro margine, anche se quest’ultimo è notevole. Per quanto concerne la maggiorazione si è affermato che un’asse da stiro importata a 6,53 EUR , che rappresenta il prezzo unitario medio delle importazioni oggetto di dumping alla frontiera comunitaria, è probabilmente venduta dal dettagliante a meno di 35 EUR , che è approssimativamente il prezzo medio al dettaglio di un’asse da stiro nella Comunità, ragion per cui l’analisi basata sui prezzi medi al dettaglio e all’importazione sarebbe fuorviante e indicherebbe margini non realistici. Si è anche fatto presente che l’elemento IVA non è stato considerato nel calcolo. Secondo tale importatore la maggiorazione complessiva andrebbe situata al massimo al 300 %.

(53)

Per quanto concerne l’impatto sui consumatori si rammenti che non sono pervenute obiezioni dalle organizzazioni dei consumatori, né anteriormente, né successivamente alla pubblicazione del regolamento provvisorio. Per quanto concerne i commenti dell’importatore di cui al considerando 52 si noti quanto segue: in primo luogo, l’importatore in questione ha ammesso che l’eventuale impatto di misure antidumping sui consumatori sarebbe trascurabile, in considerazione della durata utile di un’asse da stiro. In effetti, anche se l’onere venisse caricato completamente sui consumatori, questi ultimi si troverebbero a dover pagare in media circa 1,5 EUR per un bene durevole con una durata utile di almeno cinque anni (stima basata sulle quote di mercato e sui prezzi del 2005 nonché sull’aliquota dei dazi definitivi). In secondo luogo, considerata l’accesa concorrenza su tale mercato, è estremamente improbabile che gli operatori che partecipano all’importazione e alla vendita del prodotto in esame assorbirebbero il dazio antidumping imposto. Per tale motivo lo scenario in base al quale l’onere sarebbe distribuito equamente appare il più realistico. In effetti nessuna delle altre parti coinvolte nel procedimento ha sollevato obiezioni su tale valutazione. Per tale motivo si conferma la conclusione cui si era pervenuti nel considerando 149 del regolamento provvisorio.

(54)

In relazione alle maggiorazioni applicate dagli operatori, si rammenta che nessun dettagliante ha collaborato all’inchiesta, ragion per cui in questa fase non si disponeva di prove specifiche verificabili in merito ai prezzi al dettaglio e ai margini applicati. La valutazione ha potuto essere basata soltanto su un confronto tra il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, noto grazie alle risposte fornite al questionario, e il prezzo al dettaglio medio stimato sulla base delle informazioni ricevute dagli importatori e dall’industria comunitaria. Stando a tali informazioni il prezzo medio al dettaglio concerne tutte le vendite di tal genere nella Comunità e comprende tra l’altro l’imposta sul valore aggiunto. La maggiorazione complessiva applicata dagli importatori, dai dettaglianti e dagli altri operatori che partecipano alla distribuzione di importazioni oggetto di dumping ai consumatori stabilita su tale base è di circa il 450 %. Si rammenta inoltre e si ribadisce che le singole maggiorazioni possono variare notevolmente da un operatore all’altro ma sono mediamente sostanziali, in particolare nella fase della vendita al dettaglio.

(55)

Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che i consumatori comunitari non dovrebbero essere privati di prodotti cinesi di alta qualità venduti ad un prezzo estremamente ragionevole. In proposito si fa riferimento al considerando 53 e al considerando 59 e si conclude che il mercato comunitario non sarebbe privato di tali prodotti.

(56)

In mancanza di altre osservazioni nel merito, si confermano i considerando da 147 a 150 del regolamento provvisorio.

3.   Interesse di distributori/dettaglianti

(57)

In mancanza di osservazioni nel merito, si fa riferimento ai considerando da 52 a 54 e si conferma il considerando 151 del regolamento provvisorio.

4.   Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

(58)

In seguito alla presentazione delle conclusioni provvisorie, due importatori di cui al considerando 152 del regolamento provvisorio hanno presentato osservazioni in merito al loro interesse. Nessun’altra osservazione è pervenuta nel merito.

(59)

Uno di questi importatori non concorda con la valutazione in merito alla ripartizione dell’onere delle misure antidumping e a livello delle maggiorazioni applicate nelle diverse fasi del processo di vendita (cfr. considerando da 52 a 54). Egli ha obiettato che non sarà in grado di assorbire nessuno dei costi addizionali e dovrà quindi farli ricadere integralmente sui dettaglianti. In conseguenza di ciò egli potrebbe trovarsi ad assistere ad un calo delle vendite comunitarie del prodotto in esame e potrebbe addirittura essere costretto a mettere in cassa integrazione dei dipendenti. Tuttavia, considerato che il prodotto in esame rappresenta una piccola quota del suo fatturato complessivo (meno di 5 %), viste le dimensioni della sua società e la sua posizione sul mercato comunitario e su quello delle esportazioni, nonché le sue diverse fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame, gli eventuali effetti negativi sulla sua attività commerciale sarebbero certamente di piccola entità.

(60)

L’importatore di cui al considerando 154 del regolamento provvisorio ha ribadito che l’impatto delle misure sulla sua attività commerciale può essere notevole anche se le sue vendite complessive di assi da stiro non ammontano a più del 10 % del suo fatturato globale. L’importatore ha sostenuto che eventuali perdite della quota di mercato di assi da stiro si tradurrebbe in una perdita ancora maggiore del mercato delle coperture prodotte dalla sua società. Ha spiegato che le assi da stiro e le loro coperture sono strettamente correlate anche se non vengono vendute assieme poiché la maggior parte dei dettaglianti preferisce acquistare tali prodotti dallo stesso fornitore. Per tale motivo un calo delle vendite di assi da stiro importate corredate delle coperture prodotte da questo importatore si tradurrebbe in un corrispondente calo delle vendite delle coperture di rimpiazzo fornite dalla sua società. Nel merito si accetta l’idea che l’impatto delle misure su certe vendite comunitarie di questo importatore potrebbe essere significativo. Tuttavia l’impatto sul suo fatturato globale rimarrà limitato poiché le assi da stiro e le coperture di rimpiazzo considerate assieme rappresentano circa 30 % del suo fatturato globale. L’impatto dipenderà inoltre dall’andamento delle esportazioni di questo importatore poiché le sue riesportazioni del prodotto in esame non sono trascurabili e tali vendite, in linea di principio, non dovrebbero risentire delle misure.

(61)

In relazione a ciò e con riferimento ai considerando da 152 a 156 del regolamento provvisorio e ai considerando da 52 a 54, si traggono le seguenti conclusioni definitive in merito all’impatto delle misure antidumping sulla situazione degli importatori non collegati di assi da stiro nella Comunità: i) gli importatori si troveranno probabilmente a sostenere un onere un po’ superiore a quello dei dettaglianti, ii) la situazione di certi importatori potrebbe risentirne in modo più significativo, tuttavia iii) mediamente l’impatto negativo di queste misure non sarebbe decisivo per le loro attività e non sarebbe sproporzionato se paragonato ai benefici che ci si attende per l’industria comunitaria.

5.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(62)

L’ulteriore analisi di cui sopra quanto agli interessi dei consumatori e degli importatori non collegati nella Comunità non ha modificato le conclusioni provvisorie nel merito. Anche se in certi casi l’onere potrebbe essere scaricato appieno sui consumatori, l’eventuale impatto finanziario negativo su questi ultimi sarebbe trascurabile. È stato inoltre confermato che un’eventuale impatto negativo su certi importatori non sarebbe decisivo per la loro attività economica. Su tale base si ritiene che le conclusioni in merito all’interesse comunitario di cui ai considerando da 157 a 162 del regolamento provvisorio non siano modificate. In mancanza di altre osservazioni, esse sono quindi confermate in via definitiva.

G.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(63)

I denuncianti hanno sostenuto che il livello necessario per eliminare il pregiudizio, quale definito in via provvisoria, non era sufficiente a eliminare il pregiudizio per l’industria comunitaria. In particolare si è sostenuto che: a) il margine di profitto al lordo delle imposte usato nel calcolo è inferiore al margine che potrebbe essere ragionevolmente raggiunto in condizioni normali di concorrenza; e b) il costo di produzione, calcolato dalla Commissione per stabilire il livello necessario per eliminare il pregiudizio, non rispecchia il costo reale di produzione dei diversi tipi di prodotto. Per quanto concerne il margine di profitto che ci si potrebbe ragionevolmente attendere in assenza di dumping nocivo, si rammenta che il margine del 7 % si basa sulla redditività dell’industria comunitaria a monte dell’influenza delle importazioni oggetto di dumping (cfr. considerando 44). Tale margine è quindi considerato ragionevole e l’industria comunitaria non ha fornito prove per confutarlo. Le sue osservazioni sono quindi respinte. Per quanto concerne il costo di produzione si noti che per il PI l’industria comunitaria non ha presentato particolari precisi e verificabili sul costo effettivo di produzione per tipo di prodotto. Per tale motivo il costo di produzione per tipo di prodotto può essere basato solo sui prezzi reali di ciascun produttore comunitario adeguati in base all’utile complessivo che ha effettivamente realizzato nel PI per il prodotto in esame. Considerato che il margine di profitto dell’industria comunitaria è stato riveduto come indicato nel considerando 44, il livello necessario per eliminare il pregiudizio è stato modificato di conseguenza.

(64)

Si rammenta che i prezzi all’importazione dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato sono stati modificati come illustrato nel considerando 42. Per tale motivo il livello necessario per eliminare il pregiudizio relativamente a tali esportatori è stato anch’esso modificato di conseguenza.

(65)

In mancanza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio.

2.   Forma e livello delle misure

(66)

Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno imporre un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato dei margini di dumping.

(67)

Sulla base di quanto sopra le aliquote del dazio definitivo per la RPC e l’Ucraina sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

Repubblica popolare cinese

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9 %

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

36,5 %

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou

0 %

Foshan Shunde Yongjian Housewares e Hardware Co. Ltd, Foshan

18,1 %

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5 %

Tutte le altre società

38,1 %

Ucraina

Tutte le società

9,9 %

(68)

In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, l’unico produttore esportatore dell’Ucraina e quattro produttori esportatori cinesi cui non era stato concesso il TEM (ad uno dei quali non era neanche stato riconosciuto il trattamento individuale) hanno proposto impegni sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Si noti tuttavia che il prodotto in esame è caratterizzato da un notevole numero di tipi di prodotto che spesso cambiano a seconda degli ordinativi dei clienti e che presentano tra di loro notevoli variazioni di prezzi. I produttori esportatori vendono inoltre agli stessi clienti, assieme al prodotto in esame, anche altri prodotti determinando quindi un rischio significativo di compensazione incrociata dei prezzi. La natura del prodotto e la sua complessa commercializzazione rendono virtualmente impossibile stabilire prezzi all’importazione minimi attendibili per ciascun tipo di prodotto suscettibili di essere debitamente monitorati dalla Commissione senza che si configuri un grave rischio di elusione. Sulla base di quanto sopra, si è concluso che tali impegni non sono praticabili e non possono quindi essere accettati. Le parti sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di rendere note le proprie osservazioni. Le loro osservazioni però non hanno modificato le conclusioni di cui sopra.

(69)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre imprese») si applicano perciò solo alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società e quindi, dalle precise persone giuridiche esplicitamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non sono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(70)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul loro mercato interno e le vendite per l’esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

3.   Riscossione dei dazi provvisori

(71)

In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 1620/2006, siano definitivamente riscossi sino all’aliquota dei dazi definitivi istituiti dal presente regolamento. Qualora i dazi definitivi siano inferiori ai dazi provvisori, i dazi vanno ricalcolati e la parte degli importi depositati che supera l’aliquota del dazio definitivo è svincolata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, classificate nei codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società elencate di seguito sono:

Paese

Costruttore

Aliquota del dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

36,5

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou

0

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

18,1

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5

A786

Tutte le altre società

38,1

A999

Ucraina

Tutte le società

9,9

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 1620/2006 relativo alle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano e il posaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, classificate nei codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051), sono percepiti definitivamente. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 300 del 31.10.2006, pag. 13.

(3)  Commissione europea, Direzione generale del Commercio, direzione H, J-79 5/17, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.


26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/22


REGOLAMENTO (CE) N. 453/2007 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2007

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di una parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

(2)

I coefficienti correttori oggetto di un pagamento sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 351/2006 (2), possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3)

È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4)

È opportuno prevedere un recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1o luglio 2006 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5)

Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all’interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno precisare che un eventuale recupero potrà interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del presente regolamento sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2006, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1.   Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.   Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1o luglio 2006 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 6).

(2)  GU L 59 dell’1.3.2006, pag. 1.


ALLEGATO

 

Sedi di servizio

Coefficienti correttori

luglio 2006 (1)

 (2)

Afghanistan

0

 

Sudafrica

59,9

 

Albania

82,7

 

Algeria

84,5

 

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

69,7

 

Angola

113,5

 

Arabia Saudita

88,8

 

Argentina

56,4

 

Armenia

105,7

 

Australia

99,1

 

Bangladesh

43,7

 

Barbados

125,7

 

Benin

92,3

 

Bolivia

48,4

 

Bosnia-Erzegovina

77,7

 

Botswana

62,1

 

Brasile

76,2

 

Bulgaria

76,4

 

Burkina-Faso

89,7

 (2)

Burundi

0

 

Cambogia

70,4

 

Camerun

110,1

 

Canada

90,6

 

Capo Verde

77,4

 

Cile

76,6

 

Cina

76,7

 

Cisgiordania e Gaza

92,7

 

Colombia

63,2

 

Congo

130,4

 

Corea del Sud

112,4

 

Costa Rica

69,1

 

Costa d’Avorio

109,4

 

Croazia

105,8

 

Cuba

97,1

 

Gibuti

96,8

 

Egitto

51,0

 

El Salvador

86,4

 

Ecuador

70,8

 

Eritrea

49,4

 

Stati Uniti (New York)

104,8

 

Stati Uniti (Washington)

100,5

 

Etiopia

85,7

 

Gabon

116,6

 

Gambia

55,8

 

Ghana

79,9

 

Guatemala

80,6

 

Guinea

56,4

 

Guinea-Bissau

100,7

 

Guyana

60,6

 

Georgia

95,1

 

Haiti

109,5

 

Honduras

74,9

 

Hong Kong

101,3

 

Figi

71,3

 

Isole Salomone

88,7

 

India

45,3

 (2)

Indonesia (Banda Aceh)

0

 

Indonesia (Giacarta)

83,9

 (2)

Iraq

0

 

Israele

109,6

 

Giamaica

91,3

 

Giappone (Naka)

113,7

 

Giappone (Tokyo)

119,9

 

Giordania

72,3

 

Kazakstan (Almaty)

125,2

 (2)

Kazakstan (Astana)

0

 

Kenia

77,8

 

Kirghizistan

80,3

 

Laos

71,3

 

Lesotho

61,8

 

Libano

90,8

 (2)

Liberia

0

 

Madagascar

72,3

 

Malaysia

74,8

 

Malawi

70,4

 

Mali

91,2

 

Marocco

86,8

 

Maurizio

70,7

 

Mauritania

67,7

 

Messico

70,2

 

Moldova

52,6

 (2)

Montenegro

0

 

Mozambico

69,3

 

Namibia

72,8

 

Nepal

68,8

 

Nicaragua

60,7

 

Niger

89,3

 

Nigeria

94,7

 

Norvegia

131,7

 

Nuova Caledonia

134,5

 

Nuova Zelanda

89,0

 

Uganda

55,5

 

Pakistan

52,2

 (2)

Panama

0

 

Papua Nuova Guinea

75,6

 

Paraguay

70,8

 

Perù

78,4

 

Filippine

60,2

 

Repubblica centrafricana

120,1

 

Repubblica democratica del Congo

132,4

 

Repubblica dominicana

71,9

 

Romania

62,7

 

Russia

120,7

 

Ruanda

87,1

 

Senegal

80,7

 

Serbia

61,1

 

Sierra Leone

75,1

 

Singapore

103,4

 (2)

Somalia

0

 

Sudan

52,1

 

Sri Lanka

55,4

 

Svizzera

116,3

 

Suriname

51,9

 

Swaziland

62,6

 

Siria

65,5

 

Tagikistan

70,2

 

Taiwan

89,9

 

Tanzania

58,8

 

Ciad

131,2

 

Thailandia

60,3

 (2)

Timor orientale

0

 

Togo

92,4

 

Trinidad e Tobago

70,4

 

Tunisia

71,8

 

Turchia

83,7

 

Ucraina

104,6

 

Uruguay

72,9

 

Vanuatu

114,5

 

Venezuela

60,9

 

Vietnam

54,2

 

Yemen

68,2

 

Zambia

69,3

 

Zimbabwe

47,2


(1)  Bruxelles = 100 %

(2)  Non disponibile


26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/28


REGOLAMENTO (CE) N. 454/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

65,2

TN

139,0

TR

132,9

ZZ

112,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,9

TR

130,0

ZZ

116,2

0709 90 70

MA

35,8

TR

110,2

ZZ

73,0

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

41,3

EG

48,4

IL

67,0

MA

41,6

TN

53,8

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

37,2

IL

60,4

TR

42,8

ZZ

46,8

0808 10 80

AR

84,0

BR

80,6

CA

105,7

CL

85,6

CN

89,2

NZ

125,2

US

135,8

UY

91,0

ZA

88,1

ZZ

98,4

0808 20 50

AR

78,5

CL

90,5

CN

36,6

ZA

90,4

ZZ

74,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/30


REGOLAMENTO (CE) N. 455/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 11).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Preparazione consistente in una soluzione alcolica confezionata in fiale per la vendita al minuto. La composizione è la seguente:

fipronil (ISO)

10 g

butilidrossianisolo (BHA, E 320)

0,02 g

butilidrossitoluene (BHT, E 321)

0,01 g

eccipiente q.b.

100 ml

La preparazione, contenente una sostanza ad attività insetticida ed acaricida contro parassiti quali pulci, zecche e pidocchi, è usata esternamente sugli animali domestici (cani e gatti)

3808 91 90

La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3a e 6 nonché dal testo dei codici NC 3808, 3808 91 e 3808 91 90.

Cfr. anche note esplicative del SA della voce 3808 e delle sottovoci da 3808 91 a 3808 99.

La preparazione non è destinata ad usi terapeutici o profilattici, ai sensi della voce 3004.

2.

Preparazione consistente in una soluzione alcolica confezionata sotto forma di spray (nebulizzatore, pompa) per la vendita al minuto. La composizione è la seguente:

fipronil (ISO)

0,25 g

eccipiente q.s.p.

100 ml

La preparazione, una sostanza ad attività insetticida ed acaricida contro parassiti quali pulci, zecche e pidocchi, è usata esternamente sugli animali domestici (cani e gatti)

3808 91 90

La classificazione è determinata dalle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3a e 6 nonché dal testo dei codici NC 3808, 3808 91 e 3808 91 90.

Cfr. anche note esplicative SA della voce 3808 e delle voci da 3808 91 a 3808 99.

La preparazione non è destinata ad usi terapeutici o profilattici, ai sensi della voce 3004.

La preparazione non contiene alcun ingrediente che conferisca al prodotto le proprietà di una preparazione per la toelettatura degli animali. Pertanto, essa è esclusa dalla voce 3307.


26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/32


REGOLAMENTO (CE) N. 456/2007 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2007

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

La sezione 3 del capo III del regolamento (CE) n. 1282/2006 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2007/2008 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006, e presentate per il periodo 1o luglio 2007-30 giugno 2008 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

0,653853, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1282/2006,

0,384549, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1282/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

che modifica la decisione 2001/822/CE relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea

(2007/249/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 187,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1), definisce il quadro giuridico per la promozione dello sviluppo socioeconomico dei paesi e territori d’oltremare (di seguito «PTOM») e delle relazioni economiche tra questi e la Comunità. La decisione sull’associazione d’oltremare si applica fino al 31 dicembre 2011. Affinché la sua durata possa coincidere con quella del 10o Fondo europeo di sviluppo (2008-2013) (di seguito «10o FES») e del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, è opportuno prorogare la decisione fino al 31 dicembre 2013.

(2)

L’allegato II A della decisione sull’associazione d’oltremare stabilisce i contributi finanziari per il periodo 2000-2007. In considerazione della recente istituzione del 10o FES, è opportuno stanziare la copertura per il periodo 2008-2013.

(3)

È opportuno definire le disposizioni relative alle norme che governano la transizione dal 9o al 10o FES per quanto riguarda i PTOM. È opportuno che esse siano conformi alle norme generali in materia di impegno dei fondi del 9o FES e dei FES precedenti dopo il 31 dicembre 2007 di cui all’articolo 1 della decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o FES (2), nonché all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, dell’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (3) (di seguito «accordo interno che istituisce il 10o FES»).

(4)

L’accordo interno che istituisce il 10o FES stabilisce un importo totale di 286 milioni di EUR a favore dei PTOM. È opportuno definire la ripartizione di detto importo tra i diversi strumenti finalizzati alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo connessi al FES, da un lato, e i criteri e gli elementi atti a determinare le assegnazioni indicative di partenza a favore dei PTOM beneficiari, dall’altro.

(5)

Per quanto concerne la ripartizione tra i diversi strumenti finalizzati alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo connessi al FES, è opportuno assicurare in particolare che gli aiuti alla cooperazione e all’integrazione regionale siano coordinati con gli aiuti a livello territoriale, affinché i PTOM possano rafforzarsi a fronte delle sfide cui sono confrontati, indipendentemente dal PNL pro capite o da altri parametri utilizzati per determinare le assegnazioni territoriali.

(6)

L’assistenza finanziaria ai PTOM dovrebbe essere stanziata secondo criteri standard improntati all’obiettività e alla trasparenza. Tra essi dovrebbero figurare in particolare il PNL dei singoli PTOM, la dimensione demografica e la continuità rispetto a precedenti FES. Occorrerebbe riservare un trattamento particolare ai «PTOM meno sviluppati» di cui all’allegato I B della decisione sull’associazione d’oltremare, nonché ai PTOM che, a causa dell’isolamento geografico o di altri vincoli, hanno più difficoltà a giovarsi della cooperazione e dell’integrazione regionali.

(7)

È opportuno che la Commissione, in sede di rendicontazione della spesa nell’ambito del FES agli Stati membri e al comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, distingua tra aiuto pubblico allo sviluppo (APS) ed attività non APS.

(8)

È opportuno prestare particolare attenzione al potenziamento delle capacità istituzionali dei PTOM e al buon governo, specie nei settori finanziario, fiscale e giudiziario.

(9)

È opportuno prestare particolare attenzione al potenziamento della cooperazione tra i PTOM, gli Stati ACP e le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, ovvero con altri attori nelle regioni in cui i singoli PTOM sono ubicati.

(10)

È opportuno armonizzare le modalità e le condizioni di finanziamento delle operazioni nell’ambito del Fondo per i PTOM di cui all’allegato II C della decisione sull’associazione d’oltremare in linea con la modifica dei corrispondenti articoli dell’allegato II dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (4) (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»).

(11)

È di fondamentale importanza provvedere affinché i PTOM continuino ad essere ammissibili ai finanziamenti nell’ambito delle linee di bilancio tematiche generali del bilancio generale dell’Unione europea, FES escluso. I regolamenti tematici di cui all’allegato II E della decisione sull’associazione d’oltremare sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (5), a decorrere dal 1o gennaio 2007. È quindi opportuno modificare l’allegato II E al fine di sostituire i riferimenti a detti regolamenti con un riferimento al nuovo strumento finanziario. Ai fini della continuità, è opportuno che dette modifiche si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(12)

Tenuto conto delle relazioni privilegiate tra i PTOM e gli Stati membri cui essi sono connessi, è opportuno generalizzare l’eventuale partecipazione dei primi a programmi comunitari orizzontali affinché essi possano prendere parte ai programmi aperti agli Stati membri cui sono connessi, fermi restando le regole e gli obiettivi dei programmi e i regimi applicabili agli Stati membri in questione. Onde consentire la partecipazione dei PTOM sin dall’inizio del nuovo periodo di programmazione, detta modifica dovrebbe essere introdotta a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(13)

Nel 2008-2009 è opportuno procedere ad una revisione di tutti gli aspetti relativi alle spese ed alle risorse dell’Unione europea, compreso il finanziamento dei PTOM, sulla base di una relazione della Commissione.

(14)

Le presenti modifiche tecniche non pregiudicano un’eventuale revisione successiva della decisione sull’associazione d’oltremare, segnatamente a norma dell’articolo 62,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2001/822/CE del Consiglio è modificata come segue:

1)

all’articolo 23, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le procedure finanziarie e contabili applicabili alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a favore dei PTOM in virtù del 9o FES sono definite nel regolamento finanziario del 9o FES. Le procedure finanziarie e contabili applicabili alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a favore dei PTOM in virtù del 10o FES sono definite nel regolamento finanziario del 10o FES.»;

2)

all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Ai fini dell’attuazione del 10o FES, si applicano le rispettive disposizioni di cui all’accordo interno che istituisce il 10o FES.»;

3)

all’articolo 25, paragrafo 1, l’enunciato «per il periodo dal 2001 al 2007» è sostituito da «per il periodo dal 2000 al 2007 e per il periodo dal 2008 al 2013»;

4)

l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Assistenza tecnica

1.   Su iniziativa o per conto della Commissione, possono essere finanziati studi o misure di assistenza tecnica atti a garantire la preparazione, il controllo, la valutazione e la sorveglianza necessari ai fini dell’attuazione della presente decisione, nonché la valutazione globale della presente decisione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato II A.

Gli studi o le misure di assistenza tecnica in questione sono finanziati mediante l’assegnazione globale non rimborsabile.

2.   Su iniziativa del PTOM, possono essere finanziati, previo parere della Commissione, studi o misure di assistenza tecnica in relazione all’attuazione delle azioni comprese nel DOCUP.

Nell’ambito del 9o FES, gli studi e le misure di assistenza tecnica in questione sono finanziati attingendo all’assegnazione del PTOM interessato. Nell’ambito del 10o FES, essi sono finanziati mediante l’assegnazione globale non rimborsabile.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 33 bis

1.   Le rimanenze a valere sul 9o FES o sui FES precedenti non vengono più impegnate dopo il 31 dicembre 2007 o dopo la data di entrata in vigore dell’accordo interno che istituisce il 10o FES, ove tale data sia posteriore, ad eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (Stabex) nell’ambito dei FES precedenti al 9o FES e delle rimanenze residue e dei rimborsi dei fondi stanziati a titolo del 9o FES per finanziare le risorse del Fondo stabilite nell’allegato II C, esclusi i relativi abbuoni d’interesse.

2.   I fondi disimpegnati da progetti a titolo del 9o FES o di FES precedenti non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2007, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, su proposta della Commissione, ad eccezione dei fondi Stabex disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore, che vengono trasferiti automaticamente ai rispettivi programmi indicativi territoriali finanziati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato II A bis, nonché dei fondi stanziati a titolo del 9o FES per finanziare le risorse del Fondo stabilite nell’allegato II C, esclusi i relativi abbuoni d’interesse.»;

6)

l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Programmi aperti ai PTOM

Sono ammissibili ai programmi comunitari le persone provenienti da uno dei PTOM e, ove applicabile, i pertinenti enti e organizzazioni pubblici e privati di un PTOM, fatte salve le regole e gli obiettivi dei programmi stessi e i regimi applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso. La partecipazione dei cittadini di un PTOM ai programmi comunitari soggetti a contingenti è limitata al contingente attribuito allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

I principali programmi cui hanno accesso i PTOM sono quelli elencati all’allegato II F e quelli che fanno loro seguito.»;

7)

all’articolo 63, l’anno «2011» è sostituito dall’anno «2013»;

8)

nell’allegato II A, articolo 1, paragrafo 1, lettera c), l’espressione «due anni» è sostituita da «quattro anni»;

9)

dopo l’allegato II A, è inserito un nuovo allegato II A bis, il cui testo figura nell’allegato I della presente decisione;

10)

l’allegato II B è modificato come segue:

a)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   La BEI eroga un importo non superiore a 20 milioni di EUR, secondo quanto previsto all’articolo 5 dell’accordo interno che istituisce il 9o FES, sotto forma di prestito sulle sue risorse proprie, alle condizioni previste dal suo statuto e dal presente allegato.

2.   La BEI eroga un importo non superiore a 30 milioni di EUR, secondo quanto previsto all’articolo 3 dell’accordo interno che istituisce il 10o FES, sotto forma di prestito sulle sue risorse proprie, alle condizioni previste dal suo statuto e dal presente allegato.»;

b)

all’articolo 2, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

durante il periodo coperto dal 9o FES, l’importo degli abbuoni d’interesse, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo della dotazione per gli abbuoni d’interesse indicato nell’allegato II A, articolo 3, paragrafo 3, lettera d), ed è versato direttamente alla BEI.

Durante il periodo coperto dal 10o FES, l’importo degli abbuoni d’interesse, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo della dotazione per gli abbuoni d’interesse indicato nell’allegato II A bis, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), ed è versato direttamente alla BEI.

Gli abbuoni d’interesse possono essere capitalizzati o utilizzati come aiuti non rimborsabili per finanziare l’assistenza tecnica legata ai progetti, in particolare a favore di istituzioni finanziarie dei PTOM.»;

11)

l’allegato II C è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente decisione;

12)

l’allegato II E è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente decisione;

13)

l’allegato II F è sostituito dal testo di cui all’allegato IV della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, i punti 6), 12) e 13) di cui all’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

(3)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(4)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).

(5)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II A bis

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ: 10o FES

Articolo 1

Ripartizione tra i diversi strumenti

1.   Ai fini della presente decisione, per i sei anni che vanno dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, l’importo globale di 286 milioni di EUR dei contributi finanziari della Comunità a titolo del 10o FES, fissato dall’accordo interno che istituisce il 10o FES, è ripartito come segue:

a)

250 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il sostegno programmabile allo sviluppo a lungo termine, gli aiuti umanitari, gli aiuti d’urgenza, gli aiuti ai profughi e il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione, nonché per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali;

b)

30 milioni di EUR sono assegnati al Fondo investimenti per i PTOM di cui all’allegato II C, sui quali è accantonato un importo massimo di 1,5 milioni di EUR per finanziare gli abbuoni d’interesse per le operazioni che dovranno essere finanziate dalla BEI sulle sue risorse proprie, ai sensi dell’allegato II B, o nel quadro del Fondo investimenti per i PTOM;

c)

6 milioni di EUR sono assegnati per studi o interventi di assistenza tecnica a norma dell’articolo 31 della presente decisione.

2.   I fondi del 10o FES non possono essere impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, su proposta della Commissione.

3.   Qualora i fondi di cui al paragrafo 1 risultino esauriti prima dello scadere della presente decisione, il Consiglio adotta le misure del caso.

Articolo 2

Gestione delle risorse

La BEI gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, di cui all’allegato II B, e le operazioni finanziate attraverso il Fondo per i PTOM di cui all’allegato II C. Tutte le altre risorse finanziarie a titolo della presente decisione sono amministrate dalla Commissione

Articolo 3

Ripartizione fra i PTOM

L’importo di 250 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è assegnato in funzione delle necessità e dei risultati dei PTOM, in base ai criteri che seguono:

1.

Un importo A di 195 milioni di EUR è assegnato ai PTOM per finanziare, in particolare, le iniziative contemplate dai documenti unici di programmazione, comprese le azioni prioritarie per lo sviluppo sociale e la tutela dell’ambiente nell’ambito della lotta contro la povertà. Quando opportuno, tutti i documenti unici di programmazione rivolgono un’attenzione particolare alle azioni volte a potenziare le governance e le capacità istituzionali del PTOM beneficiario e, se del caso, al probabile calendario delle azioni previste.

L’importo A è ripartito in base al numero di abitanti, al prodotto nazionale lordo (PNL), all’entità delle precedenti assegnazioni del FES, ai condizionamenti dovuti all’isolamento geografico e agli ostacoli, strutturali o di altra natura, propri dei PTOM meno sviluppati di cui all’articolo 3 della presente decisione. Tutte le assegnazioni consentono un’utilizzazione efficace e devono essere decise secondo il principio della sussidiarietà.

In linea di massima, questo importo viene assegnato ai PTOM il cui PNL pro capite non supera quello della Comunità in base ai dati statistici disponibili.

2.

Vengono stanziati 40 milioni di EUR per il sostegno alla cooperazione e all’integrazione regionali a norma dell’articolo 16 della presente decisione, comprese le azioni di dialogo e partenariato di cui all’articolo 7, le iniziative di preparazione alle catastrofi e di attenuazione delle loro ripercussioni, nonché, in coordinamento con gli altri strumenti finanziari della Comunità, la cooperazione tra i PTOM e le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

3.

Il paragrafo 1 non si applica alla Groenlandia.

4.

È costituita una riserva B non assegnata pari a 15 milioni di EUR allo scopo di:

a)

finanziare, per tutti i PTOM, gli aiuti umanitari, gli aiuti d’urgenza e gli aiuti ai profughi nonché, all’occorrenza, il sostegno supplementare in caso di fluttuazioni dei proventi da esportazione conformemente all’allegato II D;

b)

concedere nuove assegnazioni in funzione dell’evolvere delle necessità e dei risultati dei PTOM di cui al paragrafo 1.

I risultati sono valutati in modo obiettivo e trasparente, tenendo conto dell’uso delle risorse assegnate, dell’esecuzione effettiva delle operazioni in corso, dell’attenuazione o della riduzione della povertà e delle misure adottate a favore dello sviluppo sostenibile.

5.

In conformità ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, gli importi indicativi assegnati a titolo del 10o FES sono adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 24 della presente decisione.

6.

La Commissione può decidere, dopo la revisione intermedia, di destinare ad altri scopi gli importi non assegnati di cui al presente articolo. Le procedure di revisione e la decisione relativa alle nuove assegnazioni sono adottate a norma dell’articolo 24 della presente decisione.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO II C

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ: IL FONDO INVESTIMENTI PER I PTOM

Articolo 1

Obiettivo

È istituito un Fondo investimenti per i PTOM (di seguito “il Fondo”) per promuovere le imprese commercialmente efficienti, specie nel settore privato, o quelle del settore pubblico che favoriscono lo sviluppo del settore privato.

Le modalità e le condizioni di finanziamento in relazione alle operazioni del Fondo e i prestiti sulle risorse proprie della BEI sono stabiliti nel presente allegato e nell’allegato II B. Per l’esecuzione del 9o FES, si applicano gli articoli 29 e 30 dell’accordo interno del 9o FES. Per l’esecuzione del 10o FES, si applicano le rispettive disposizioni dell’accordo interno che istituisce il 10o FES.

Tali risorse possono essere erogate, direttamente o indirettamente, a imprese che soddisfano i necessari requisiti tramite idonei fondi d’investimento e/o intermediari finanziari.

Articolo 2

Risorse del Fondo

1.   Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, tra l’altro, per:

a)

fornire capitali di rischio sotto forma di:

i)

partecipazioni azionarie in imprese dei PTOM, comprese le istituzioni finanziarie;

ii)

assistenza sotto forma di quasi-capitale a imprese dei PTOM, comprese le istituzioni finanziarie;

iii)

garanzie e altri strumenti di protezione del credito che possano essere usati per coprire rischi politici e altri rischi connessi all’investimento, a favore di investitori o finanziatori sia stranieri che locali;

b)

concedere prestiti ordinari.

2.   La partecipazione azionaria consente di norma di acquisire quote di minoranza non di controllo ed è remunerata in base ai risultati del progetto interessato.

3.   L’assistenza sotto forma di quasi-capitale può comprendere anticipi da parte degli azionisti, obbligazioni convertibili, prestiti condizionali, prestiti subordinati e prestiti con diritto di partecipazione o altre simili forme di assistenza. Detta assistenza può comprendere in particolare:

a)

prestiti condizionali, il cui servizio e/o la cui durata dipendono dall’adempimento di determinate condizioni relative ai risultati del progetto. Nel caso specifico di prestiti condizionali per studi di preinvestimento o per altri tipi di assistenza tecnica connessa al progetto, il servizio può essere cancellato se l’investimento non ha luogo;

b)

prestiti con diritto di partecipazione, il cui servizio e/o la cui durata sono legati ai profitti ricavati dal progetto;

c)

prestiti subordinati, che vengono rimborsati soltanto dopo l’estinzione di altri debiti.

4.   La remunerazione di ciascuna operazione è specificata al momento della concessione del prestito.

Tuttavia:

a)

nel caso di prestiti condizionali o con diritto di partecipazione, la remunerazione comprende di norma un tasso d’interesse fissato a non oltre il 3 % e una componente variabile legata al rendimento del progetto;

b)

caso di prestiti subordinati, il tasso d’interesse dipende dall’andamento del mercato.

5.   L’importo delle garanzie è fissato in funzione dei rischi assicurati e delle caratteristiche specifiche dell’operazione.

6.   Il tasso d’interesse dei prestiti ordinari comprende un tasso di riferimento applicato dalla BEI su prestiti analoghi alle medesime condizioni, per quanto concerne il periodo di tolleranza e di rimborso, nonché una maggiorazione stabilita dalla BEI stessa.

7.   I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

a)

per i progetti d’infrastruttura nei PTOM meno sviluppati, in situazione postbellica o colpiti da calamità naturali, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi, il tasso d’interesse del prestito viene ridotto del 3 %;

b)

per i progetti che comportano operazioni di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per i progetti che presentano vantaggi sostanziali e chiaramente dimostrabili di ordine sociale o ambientale. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono d’interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Tuttavia, l’abbuono d’interesse non è superiore al 3 %.

In ogni caso il tasso d’interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.

8.   Le risorse necessarie per queste agevolazioni saranno prelevate dal Fondo e non superano il 5 % della dotazione globale riservata al finanziamento degli investimenti dal Fondo stesso e dalla BEI sulle risorse proprie.

9.   Gli abbuoni d’interesse possono essere capitalizzati o utilizzati sotto forma di sovvenzioni. Si può utilizzare fino al 10 % degli stanziamenti destinati agli abbuoni d’interesse per finanziare l’assistenza tecnica necessaria ai progetti, in particolare a favore di istituzioni finanziarie dei PTOM.

Articolo 3

Interventi del Fondo

1.   Il Fondo interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti a favore di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, comprese le infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

a)

è gestito come un fondo rotativo e mira ad essere finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato ed evitano di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;

b)

sostiene i settori finanziari dei PTOM e produce un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l’interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti nei PTOM;

c)

si assume in parte i rischi dei progetti finanziati. La sua sostenibilità finanziaria è garantita dall’intero portafoglio e non dalle singole operazioni;

d)

cerca di convogliare le risorse attraverso gli organismi e i programmi dei PTOM che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

2.   La BEI viene compensata dei costi sostenuti per la gestione del Fondo. Nei primi due anni successivi all’entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, il compenso annuo può raggiungere il 2 % della dotazione iniziale totale del Fondo investimenti. Dopo questo periodo, il compenso della BEI comprende una componente fissa pari allo 0,5 % all’anno della dotazione iniziale e una componente variabile che può raggiungere l’1,5 % all’anno del portafoglio del Fondo investite in progetti nei PTOM. I compensi sono finanziati dal Fondo.

3.   Allo scadere della presente decisione, e in mancanza di una specifica decisione da parte del Consiglio, i rimborsi netti cumulativi versati sul Fondo verranno trasferiti al successivo strumento finanziario per i PTOM.

Articolo 4

Condizioni relative ai rischi di cambio

Per contenere il più possibile gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio, il problema dei relativi rischi è affrontato nel modo seguente:

a)

in caso di partecipazione azionaria intesa a rafforzare il capitale di un’impresa, i rischi sono assunti di norma dal fondo;

b)

in caso di finanziamento su capitale di rischio per PMI, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità, da un lato, e le altre parti interessate, dall’altro. In media, i rischi di cambio sono condivisi equamente;

c)

qualora sia possibile e opportuno, soprattutto in paesi che godono di una stabilità macroeconomica e finanziaria, il Fondo cerca di concedere i prestiti nelle valute locali dei PTOM, assumendosi i rischi di cambio.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO II E

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA COMUNITÀ: AIUTO AL BILANCIO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Fatte salve le eventuali future modifiche delle disposizioni inerenti al bilancio, i PTOM usufruiscono delle azioni elencate di seguito, destinate ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del bilancio generale dell’Unione europea:

1)

programmi tematici di cui al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) (1), e che forniscono un sostegno diretto alla politica di sviluppo e di cooperazione della Comunità europea;

2)

azioni di risanamento e di ricostruzione contemplate dal regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (2);

3)

aiuti umanitari contemplati dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (3).


(1)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(3)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO II F

ALTRI CONTRIBUTI COMUNITARI: PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI COMUNITARI

A norma dell’articolo 58 della presente decisione, si applicano ai cittadini dei PTOM nell’ambito del contingente attribuito allo Stato membro cui il PTOM è connesso, qualora il programma sia soggetto a contingente, i programmi di seguito indicati e quelli ad essi successivi, in particolare:

1)

i programmi di istruzione e formazione:

un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (2007-2013), istituito dalla decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (1),

il programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013, istituito dalla decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma “Gioventù in azione” per il 2007-2013 (2);

2)

i programmi che fanno parte del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), istituiti dalla decisione 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (3);

3)

i programmi del settimo programma quadro della Comunità europea istituito dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (4);

4)

i programmi culturali e audiovisivi:

il programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007), istituito dalla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativo all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (5),

il programma Cultura 2007 (2007-2013), istituito dalla decisione n. 1903/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (6);

5)

i programmi HRTP Japan (programma di formazione delle risorse umane in Giappone) e Missioni d’attualità, istituiti dalla decisione 92/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1992, che conferma il consolidamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone (7)


(1)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

(2)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(4)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.

(6)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 22.

(7)  GU L 144 del 26.5.1992, pag. 19.


26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2007/250/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 10 febbraio 2006, il Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2).

(2)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione, con lettera del 18 luglio 2006, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 19 luglio 2006 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(3)

La direttiva 77/388/CEE è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2006/112/CE. I riferimenti alle disposizioni della prima direttiva si intendono effettuati alla seconda.

(4)

La persona tenuta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a norma dell’articolo 193, della direttiva 2006/112/CE, è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni. Obiettivo della deroga richiesta dal Regno Unito è di rendere debitore dell’IVA il soggetto passivo a cui si effettua la cessione, ma solo a determinate condizioni e unicamente per telefoni cellulari e circuiti integrati/microprocessori.

(5)

In questo settore si riscontra un numero significativo di operatori che evadono il fisco non versando l’IVA all’erario dopo la vendita dei loro prodotti. Gli acquirenti, che sono in possesso di fatture valide, mantengono tuttavia il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale. Questo tipo di evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni sono ceduti più volte, in base a uno schema «a carosello», senza alcun versamento IVA all’erario. Designando in questi casi il destinatario dei beni quale debitore dell’IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale, senza modificare in alcun modo l’importo dell’IVA dovuta.

(6)

Per garantire il buon funzionamento della deroga e per evitare che l’evasione fiscale si sposti su altri prodotti o sul commercio al dettaglio, il Regno Unito dovrebbe introdurre disposizioni adeguate in materia di controllo e notifica. È opportuno che la Commissione sia informata in merito alle misure specifiche adottate ed ai controlli effettuati e alla valutazione complessiva del funzionamento della deroga.

(7)

La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto non è destinata ad essere applicata in maniera generalizzata, ma riguarda solo settori specifici ad alto rischio in cui rientrano alcuni prodotti accuratamente definiti, per i quali la scala e le dimensioni dell’evasione fiscale sono tali da causare perdite considerevoli di gettito fiscale. Inoltre, visto il carattere ristretto del settore, la deroga non può essere ritenuta equivalente a una misura generale.

(8)

È opportuno limitare la durata dell’autorizzazione ad un breve periodo, poiché non esiste alcuna garanzia che gli obiettivi della misura saranno raggiunti, né è possibile valutarne in anticipo l’impatto sul funzionamento del regime IVA nel Regno Unito e negli altri Stati; sarà inoltre necessario stimare adeguatamente l’impatto della misura e della sua attuazione nel funzionamento del mercato interno.

(9)

La deroga non ha un’incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

1)

telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

2)

dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

La deroga si applica alla cessione di beni per i quali l’importo imponibile è pari o superiore 5 000 GBP.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 è subordinata all’introduzione, da parte del Regno Unito, di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni a cui si applica l’inversione contabile a norma della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno Unito comunica alla Commissione l’adozione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 e presenta alla stessa, entro il 31 marzo 2009, una relazione sulla valutazione complessiva del funzionamento delle misure di cui trattasi, in particolare per quanto riguarda l’efficacia della misura ed eventuali elementi indicanti che l’evasione fiscale si è spostata su altri prodotti o sul commercio al dettaglio.

Articolo 4

La presente decisione scade il 30 aprile 2009.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

(2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/44


DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 328/05/COL

del 20 dicembre 2005

che modifica per la cinquantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo 18C: aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l’accordo sullo spazio economico europeo (1), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (2), in particolare l’articolo 24, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), la parte I, articolo 1, del protocollo 3, e la parte II, articoli 18 e 19, del protocollo 3,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, l’Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi o orientamenti nei settori definiti dall’accordo SEE, quando tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte esplicitamente lo prevedano, oppure quando l’Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (3) adottate il 19 gennaio 1994 dall’Autorità di vigilanza EFTA (4),

CONSIDERANDO, che, il 13 luglio 2005, la Commissione europea ha adottato una comunicazione sulla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (5),

CONSIDERANDO che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO, che, ai sensi del punto II delle «Disposizioni generali», nella parte finale dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza, previa consultazione con la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

RAMMENTANDO che l’Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA con lettera del 19 ottobre 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1)

Gli orientamenti per gli aiuti di Stato vengono modificati introducendo un nuovo capitolo 18C «Aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico». Il testo del nuovo capitolo è riportato nell’allegato I della presente decisione. Vengono proposte opportune misure contenute nell’allegato I della presente decisione.

2)

Gli Stati EFTA sono informati al riguardo mediante lettera corredata di copia della presente decisione e dell’allegato I. Gli Stati EFTA sono invitati a comunicare il proprio accordo sulle opportune misure entro un mese dal ricevimento della presente proposta.

3)

In conformità del punto d) del protocollo 27 dell’accordo SEE, la Commissione europea verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell’allegato I.

4)

La presente decisione e il relativo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5)

Qualora gli Stati EFTA accettino la proposta di opportune misure, verrà pubblicata una sintesi nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (cfr. allegato II della presente decisione).

6)

Fa fede il testo inglese della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per l’autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del collegio


(1)  Indicato di seguito come accordo SEE.

(2)  Indicato di seguito come accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(3)  Indicati di seguito come orientamenti per gli aiuti di Stato.

(4)  Inizialmente pubblicate nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la stessa data, e modificate da ultimo con decisione n. 313/05/COL del 7.12.2005 (non ancora pubblicata).

(5)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).


ALLEGATO

«18C.   AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI COMPENSAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO (1)

18C.1.   Oggetto e campo d’applicazione

(1)

Risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (2), che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE qualora soddisfino determinate condizioni. Tuttavia, qualora le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non soddisfino queste condizioni e siano rispettati i criteri generali d’applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, dette compensazioni costituiscono aiuti di Stato. Secondo l’Autorità, questa giurisprudenza si applica anche nell’ambito dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

(2)

La decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (3), precisa a quali condizioni determinati tipi di compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato compatibili, a norma dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, ed esenta le compensazioni che soddisfano le condizioni previste dall’obbligo di notifica preventiva. La decisione non è stata ancora incorporata nell’accordo SEE (4). Le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che costituiscono aiuti di Stato e non rientrano nel campo d’applicazione della decisione 2005/842/CE continueranno ad essere soggette all’obbligo di notifica preventiva anche dopo l’adozione della decisione. La presente disciplina è volta a precisare a quali condizioni detti aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE, a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo stesso.

(3)

Gli orientamenti sono applicabili alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse alle imprese in relazione ad attività disciplinate dalle norme dell’accordo SEE, ad eccezione del settore dei trasporti e del settore del servizio pubblico di radiodiffusione che rientrano nel campo di applicazione degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza EFTA relativi all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (5).

(4)

Le disposizioni degli orientamenti si applicano fatte salve le disposizioni specifiche più severe relative agli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle normative e nelle misure settoriali del SEE.

(5)

Le disposizioni degli orientamenti si applicano fatte salve le disposizioni comunitarie in vigore in materia di appalti pubblici e di concorrenza (in particolare gli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE).

18C.2.   Condizioni di compatibilità delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico che costituiscono aiuti di Stato

18C.2.1.   Disposizioni generali

(6)

Nella sentenza Altmark (6), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito le condizioni alle quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato:

“[…]

In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro […].

[…]

In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti. […] Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un’impresa, senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, quando in un secondo tempo risulti che l’esercizio di alcuni servizi nell’ambito dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stato economicamente redditizio, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1 [ora art. 87, n. 1], del trattato.

[…]

In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tali obblighi […].

[…]

In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi in cui un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi.”

(7)

In presenza di queste quattro condizioni le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e non si applicano l’articolo 61 dell’accordo SEE e il protocollo 3, parte I, articolo 1, dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito “accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte”). Qualora gli Stati EFTA non rispettino tali criteri e sussistano le condizioni generali di applicabilità dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato.

(8)

L’Autorità ritiene che, allo stadio attuale di sviluppo dell’accordo SEE, tali aiuti di Stato possano essere dichiarati compatibili con l’accordo SEE a norma dell’articolo 59, paragrafo 2, dell’accordo SEE se sono necessari per la gestione dei servizi di interesse economico generale e non compromettono lo sviluppo degli scambi in misura contraria all’interesse delle parti contraenti. Per raggiungere tale equilibrio dovrebbero essere soddisfatte le condizioni descritte di seguito.

18C.2.2.   Servizio d’interesse economico generale a norma dell’articolo 59 dell’accordo SEE

(9)

Risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che, eccettuati i settori disciplinati dall’accordo SEE, gli Stati EFTA dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la natura dei servizi che possono essere definiti di interesse economico generale. L’Autorità ha quindi il compito di vigilare affinché tale margine di discrezionalità sia applicato senza errori manifesti per quanto riguarda la definizione dei servizi d’interesse economico generale.

(10)

Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, le imprese (7) incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale sono imprese incaricate “di una missione specifica”. Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare se tali obblighi vengono rispettati dalle imprese interessate, gli Stati EFTA sono incoraggiati a condurre ampie consultazioni, in particolare presso gli utenti.

18C.2.3.   Necessità di un atto che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione

(11)

La nozione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 59 dell’accordo SEE implica che le imprese interessate siano state incaricate di una specifica missione da parte dello Stato (8). Le autorità pubbliche rimangono responsabili — eccettuati i settori disciplinati dalla regolamentazione del SEE in materia — della fissazione dei vari criteri e delle condizioni applicabili alla prestazione di servizi, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del fornitore e dal fatto che il servizio sia fornito o meno in condizioni di libera concorrenza. Ne consegue che è necessaria una concessione di servizio pubblico per definire gli obblighi reciproci delle imprese in questione e dello Stato. Con “Stato” si deve intendere lo Stato centrale, le autorità locali e regionali.

(12)

La responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale deve essere attribuita all’impresa interessata mediante uno o più atti ufficiali, la cui forma può essere stabilita da ciascuno Stato EFTA. L’atto o gli atti devono indicare, in particolare:

a)

la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

b)

le imprese e il territorio interessati;

c)

la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati alle imprese;

d)

i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;

e)

le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso.

(13)

Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare se tali obblighi vengono rispettati dalle imprese interessate, gli Stati EFTA sono invitati a condurre ampie consultazioni, in particolare presso gli utenti.

18C.2.4.   Importo della compensazione

(14)

L’importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi. L’importo della compensazione comprende tutti i vantaggi accordati dallo Stato o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma. L’utile ragionevole può comprendere tutti o parte degli aumenti di produttività realizzati dalle imprese interessate durante un limitato periodo convenuto, senza ridurre il livello qualitativo dei servizi affidati dallo Stato alle imprese.

(15)

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa per il funzionamento di un servizio di interesse economico generale, ma effettivamente utilizzata per operare su altri mercati, non è giustificata e costituisce dunque un aiuto di Stato non compatibile. L’impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico può comunque realizzare un margine di utile ragionevole.

(16)

I costi da prendere in considerazione sono tutti i costi sostenuti per il funzionamento del servizio di interesse economico generale. Quando le attività dell’impresa considerata si limitano al servizio di interesse economico generale, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi. Quando l’impresa svolge anche attività al di fuori dell’ambito del servizio di interesse economico generale, possono essere presi in considerazione solo i costi relativi al servizio di interesse economico generale. I costi imputati al servizio di interesse economico possono coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del servizio di interesse economico generale, un contributo adeguato ai costi fissi comuni al servizio di interesse economico generale e ad altre attività ed una remunerazione adeguata dei capitali propri nella misura in cui essi sono destinati al servizio di interesse economico generale (9). I costi connessi agli investimenti, in particolare per le infrastrutture, possono essere presi in considerazione quando risultano necessari per il funzionamento del servizio di interesse economico generale. I costi attribuiti ad eventuali attività diverse dal servizio di interesse economico generale devono coprire tutti i costi variabili, un contributo adeguato ai costi fissi comuni e una remunerazione adeguata dei capitali propri. Tali costi non possono in alcun caso essere imputati al servizio di interesse economico generale. Il calcolo dei costi deve rispettare i criteri precedentemente definiti e basarsi inoltre su principi contabili generalmente accettati, che devono essere comunicati all’Autorità nel contesto della notifica a norma del protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte.

(17)

Le entrate da prendere in considerazione devono comprendere perlomeno tutte le entrate percepite grazie al servizio di interesse economico generale. Se l’impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali legati ad un servizio di interesse economico generale che produce utili superiori all’utile ragionevole o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere presi in considerazione, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE, e vanno aggiunti alle sue entrate. Lo Stato EFTA può inoltre decidere che gli utili derivanti da altre attività al di fuori del servizio di interesse economico generale debbano essere destinati interamente o in parte al finanziamento del servizio di interesse economico generale.

(18)

Per “margine di utile ragionevole” si intende un tasso di remunerazione del capitale proprio che deve tenere conto del rischio o dell’assenza di rischio per l’impresa grazie all’intervento dello Stato EFTA, in particolare se quest’ultimo concede diritti esclusivi o speciali. In genere questo tasso non deve superare il tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni. Nei settori in cui non esiste alcuna impresa comparabile a quella alla quale è stata affidata la gestione del servizio di interesse economico generale, può essere effettuato un raffronto con imprese situate in altri Stati del SEE o, se del caso, che appartengono ad altri settori, a condizione che vengano prese in considerazione le caratteristiche particolari di ciascun settore. Nel determinare il margine di utile ragionevole, lo Stato EFTA può introdurre criteri di incentivazione, in funzione, fra l’altro, della qualità del servizio reso e dell’accresciuta efficienza produttiva.

(19)

Qualora un’impresa svolga sia attività che rientrano nell’ambito del servizio di interesse economico generale, sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio di interesse economico generale e quelli degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate. Quando un’impresa è incaricata della fornitura di più servizi di interesse economico generale, sia perché è diversa l’autorità che attribuisce il servizio di interesse economico generale, sia perché è diversa la natura del servizio di interesse economico generale, la contabilità interna dell’impresa deve permettere di garantire l’assenza di sovracompensazione a livello di ciascun servizio di interesse economico generale. Tali principi non pregiudicano le disposizioni dell’atto di cui all’allegato XV, punto 1, dell’accordo SEE (direttiva 80/723/CEE della Commissione relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese, come modificata) nei casi in cui l’atto sia di applicazione.

18C.3.   Sovracompensazione

(20)

Gli Stati EFTA devono effettuare, o far effettuare, verifiche dell’assenza di sovracompensazione. Poiché la sovracompensazione non è necessaria per il funzionamento dei servizi di interesse economico generale, essa costituisce un aiuto di Stato incompatibile che deve essere rimborsato allo Stato ed i parametri di calcolo della compensazione devono essere aggiornati per il futuro.

(21)

Se l’importo della sovracompensazione non supera il 10 % dell’importo della compensazione annua, questa sovracompensazione può essere riportata all’esercizio successivo. Alcuni servizi di interesse economico generale possono avere costi con una notevole variabilità annuale, in particolare per quanto riguarda investimenti specifici. In questo caso, una sovracompensazione eccezionale superiore al 10 % per determinati anni può risultare necessaria per il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La situazione specifica che può giustificare una sovracompensazione superiore al 10 % deve essere spiegata nella notifica all’Autorità. È opportuno tuttavia che venga effettuata una verifica ad intervalli regolari — adeguati a ciascun settore di attività e che non dovrebbero in ogni caso superare i quattro anni. L’eventuale sovracompensazione rilevata al termine di tale periodo deve essere restituita.

(22)

Una sovracompensazione può essere utilizzata per finanziare un altro servizio di interesse economico generale gestito dalla stessa impresa, ma un simile trasferimento deve risultare dalla contabilità dell’impresa interessata ed essere effettuato in conformità delle norme e dei principi fissati dai presenti orientamenti, in particolare per quanto riguarda la notifica preventiva. Gli Stati EFTA devono assicurare che tali trasferimenti siano sottoposti ad adeguato controllo. Si applicano le norme di trasparenza previste nell’atto di cui al punto 1 dell’allegato XV dell’accordo SEE (direttiva n. 80/723/CEE della Commissione, come modificata).

(23)

L’importo della sovracompensazione non può essere lasciato a disposizione di un’impresa, pretendendo che si tratterebbe di aiuti compatibili con l’accordo SEE (ad esempio: aiuti a finalità ambientale, all’occupazione, alle piccole e medie imprese). Se uno Stato EFTA intende concedere simili aiuti, è opportuno che sia rispettata la procedura di notifica preventiva di cui al protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte. Il pagamento degli aiuti può intervenire solo dopo l’autorizzazione da parte dell’Autorità. Qualora tali aiuti siano compatibili con un regolamento di esenzione per categoria, devono essere rispettate le condizioni del relativo regolamento di esenzione.

18C.4.   Condizioni e obblighi connessi alle decisioni dell’Autorità

(24)

Ai sensi del protocollo 3, parte II, articolo 7, paragrafo 4, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte (10), l’Autorità può subordinare ad una decisione positiva talune condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile con il mercato comune, nonché stabilire obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa. Nel settore dei servizi di interesse economico generale, la definizione di condizioni e di obblighi può risultare necessaria in particolare per garantire che gli aiuti concessi alle imprese interessate non diano di fatto luogo a sovracompensazioni. In questo contesto possono essere necessarie relazioni periodiche, o altri obblighi, in funzione della situazione specifica di ogni servizio di interesse economico generale.

18C.5.   Applicazione degli orientamenti

(25)

I presenti orientamenti si applicano a partire dall’adozione da parte dell’Autorità e saranno validi per sei anni dalla loro entrata in vigore. L’Autorità, previa consultazione degli Stati EFTA, potrà modificare i presenti orientamenti prima della data di scadenza per motivi importanti connessi al funzionamento dell’accordo SEE. Al termine di un periodo di quattro anni dall’adozione degli orientamenti, l’Autorità effettuerà una valutazione d’impatto fondata su dati fattuali e sui risultati di ampie consultazioni, condotte dall’Autorità stessa sulla base dei dati forniti dagli Stati EFTA. I risultati della valutazione d’impatto saranno resi noti agli Stati EFTA.

(26)

L’Autorità applicherà le disposizioni dei presenti orientamenti a tutti i progetti d’aiuto notificati sui quali sarà chiamata a decidere dopo la loro adozione, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima dell’adozione. Per gli aiuti non notificati l’Autorità applicherà:

le disposizioni degli orientamenti se gli aiuti sono stati concessi dopo la loro adozione,

le disposizioni in vigore al momento della concessione degli aiuti in tutti gli altri casi.

18C.6.   Misure opportune

(27)

L’Autorità propone come misure opportune, ai sensi del protocollo 3, parte I, articolo 1, paragrafo 1, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e la Corte, che gli Stati EFTA adeguino i loro regimi di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle disposizioni degli orientamenti entro 18 mesi dalla notifica della decisione allo Stato EFTA. Entro un mese dalla notifica della decisione, gli Stati EFTA devono confermare all’Autorità la propria accettazione delle opportune misure proposte. Qualora non riceva alcuna risposta dallo Stato EFTA, l’Autorità considererà che detto Stato non ha accettato la proposta.»


(1)  Il presente capitolo corrisponde alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).

(2)  Sentenza nella causa C-280/00, Altmark Trans GmbH Regierungspräsidium e Magdeburg c/ Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Raccolta 2003, pag. I-7747, e sentenza nelle cause riunite C-34/01 a C-38/01, Enirisorse SpA, Raccolta 2003, pag. I-14243.

(3)  Decisione della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).

(4)  Ne consegue che, finché la decisione non sarà incorporata nel quadro giuridico del SEE, questi tipi di compensazioni relative ai servizi pubblici saranno soggette agli obblighi generali di notifica di cui alla parte I, articolo 1, paragrafo 3, e alla parte II, articolo 2, del protocollo 3 dell’accordo sulla vigilanza e la Corte.

(5)  Cfr. il capitolo 24 C degli orientamenti per gli aiuti di Stato.

(6)  Cfr. nota 2.

(7)  Per “impresa” si intende qualunque soggetto che svolga un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle sue fonti di finanziamento. Per “impresa pubblica” si intende ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina, come definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell’atto menzionato al punto 1 dell’allegato XV dell’accordo SEE, la direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75), incorporata nell’allegato XV dell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2001 (GU L 66 dell’8.3.2001, pag. 48), e supplemento SEE n. 12 dell’8.3.2001, pag. 6, entrata in vigore l’1.6.2002.

(8)  Cfr. in particolare la sentenza della causa C-127/73, BRT/SABAM, Raccolta 1974, pag. 313.

(9)  Cfr. cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost SA, Raccolta 2003, pag. I-6993.

(10)  Corrispondente al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE.»


Rettifiche

26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/51


Rettifica della decisione 2006/609/CE, del 4 agosto 2006, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 247 del 9 settembre 2006 )

Nell’allegato, pagina 28, tabella 1, nelle intestazioni, e alla dodicesima e tredicesima riga, voci relative alla Lettonia e alla Lituania:

anziché:

Stato membro

TABELLA 1 —

Importi degli stanziamenti (in euro, prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, paragrafo:

Transfrontaliera

Transnazionale

§21

§22

interno

Trasfeimentor ENPI

Trasferimento IPA

Totale

[…]

 

 

 

 

 

 

 

«Latvija

46 828 319

25 380 000

 

72 208 319

7 617 737

 

 

Lietuva

64 395 203

21 417 000

 

85 812 203

11 299 892»

 

 

leggi:

Stato membro

TABELLA 1 —

Importi degli stanziamenti (EUR, prezzi 2004)

Regioni ammesse a titolo dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Finanziamento complementare di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, paragrafo:

Transfrontaliera

Transnazionale

§21

§22

Interno

Trasferimento ENPI

Trasferimento IPA

Totale

[…]

 

 

 

 

 

 

 

«Latvija

50 791 319

21 417 000

 

72 208 319

7 617 737

 

 

Lietuva

60 432 203

25 380 000

 

85 812 203

11 299 892»

 

 


26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/52


Rettifica della decisione 2006/401/CE della Commissione, del 20 gennaio 2006, recante modalità d’applicazione della decisione 2004/904/CE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri e le norme di gestione amministrativa e finanziaria di progetti cofinanziati dal Fondo europeo per i rifugiati

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 162 del 14 giugno 2006 )

1)

A pagina 21, articolo 4, all’inizio del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

«2.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità concernenti i rapporti tra loro stessi e le dette autorità.».

2)

A pagina 21, articolo 5, paragrafo 1:

anziché:

«dell’efficace ed corretta gestione»,

leggi:

«dell’efficace, efficiente e corretta gestione».

3)

A pagina 22, articolo 7, paragrafo 3, lettera c):

anziché:

«se vi sia corrispondenza tra un numero adeguato di documenti contabili»,

leggi:

«se vi sia corrispondenza tra un numero adeguato di registrazioni contabili».

4)

A pagina 63, allegato 3, secondo riquadro:

anziché:

«Data prevista: quando è stato versato al beneficiario finale il 70 % dell’importo del primo pagamento.»,

leggi:

«Data prevista: quando il beneficiario finale ha speso il 70 % dell’importo del primo pagamento.»