ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
|
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
|
|
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
Commissione |
|
|
|
2007/229/CE |
|
|
* |
Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2007, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2007) 1546] ( 1 ) |
|
|
|
2007/230/CE |
|
|
* |
||
|
|
2007/231/CE |
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 12 aprile 2007, recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2007) 1567] ( 1 ) |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 402/2007 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 13 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
85,6 |
TN |
143,7 |
|
TR |
159,0 |
|
ZZ |
129,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MA |
78,8 |
|
TR |
150,0 |
|
ZZ |
133,5 |
|
0709 90 70 |
MA |
60,6 |
TR |
119,3 |
|
ZZ |
90,0 |
|
0709 90 80 |
IL |
84,1 |
ZZ |
84,1 |
|
0805 10 20 |
EG |
45,9 |
IL |
41,3 |
|
MA |
43,7 |
|
TN |
63,5 |
|
TR |
74,9 |
|
ZZ |
53,9 |
|
0805 50 10 |
IL |
65,6 |
TR |
38,7 |
|
ZZ |
52,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
83,0 |
BR |
84,1 |
|
CA |
124,4 |
|
CL |
89,6 |
|
CN |
78,8 |
|
NZ |
118,6 |
|
US |
129,1 |
|
UY |
79,6 |
|
ZA |
92,5 |
|
ZZ |
97,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
79,1 |
CL |
99,1 |
|
ZA |
79,3 |
|
ZZ |
85,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 403/2007 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2007
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 aprile 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 aprile 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 aprile 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 aprile 2007
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
16,39 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
16,39 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
Periodo dal 30 marzo-12 aprile 2007
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 404/2007 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2007
recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 29a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 29a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 29a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
|||||
Formula |
A |
B |
|||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
Importo massimo dell’aiuto |
Burro ≥ 82 % |
11,5 |
8 |
— |
8 |
Burro < 82 % |
— |
7,7 |
— |
— |
|
Burro concentrato |
13 |
9,5 |
13 |
9,75 |
|
Crema |
— |
— |
6 |
3,4 |
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
13 |
— |
— |
— |
Burro concentrato |
14 |
— |
14 |
— |
|
Crema |
— |
— |
7 |
— |
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 405/2007 DELLA COMMISSIONE
del 13 aprile 2007
recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 29a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %. |
(2) |
Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio. |
(3) |
Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 29a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 12,00 EUR/100 kg.
L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 13 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 aprile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 406/2007 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2007
relativo al divieto di pesca dell'aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera del Regno Unito
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 11.
ALLEGATO
N. |
02 |
Stato membro |
Regno Unito |
Stock |
HER/1/2. |
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
Zona |
Acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM I e II |
Data |
9 marzo 2007 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2007
che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici
[notificata con il numero C(2007) 1546]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/229/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alla statistica comunitaria (1) e in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (2) stabilisce, per consentire l’elaborazione di conclusioni statistiche a fini scientifici, le condizioni di accesso ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l’autorità comunitaria e le autorità nazionali al fine di agevolare tale accesso. |
(2) |
La decisione 2004/452/CE della Commissione (3) ha stabilito un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici. |
(3) |
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la Divisione degli studi sulla famiglia e il lavoro (Family and Labour Studies Division) di Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada, l’unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), direzione generale Centro comune di ricerca della Commissione europea, e l’unità Supporto allo spazio europeo della ricerca (SERA), direzione generale Centro comune di ricerca della Commissione europea, devono essere considerati come enti conformi alle condizioni previste e dovrebbero pertanto essere aggiunti all’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 831/2002. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il segreto statistico, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1104/2006 (GU L 197 del 19.7.2006, pag. 3).
(3) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/81/CE (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 23).
ALLEGATO
«ALLEGATO
ENTI I CUI RICERCATORI POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI RISERVATI PER FINI SCIENTIFICI
Banca centrale europea
Banca centrale di Spagna
Banca centrale d’Italia
Università di Cornell (Stato di New York, Stati Uniti d’America)
Department of Political Science, Baruch College, Università di New York City (Stato di New York, Stati Uniti d’America)
Banca centrale di Germania
Unità Analisi dell’occupazione, direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea
Università di Tel Aviv (Israele)
Banca mondiale
Center of Health and Wellbeing (CHW) della Woodrow Wilson School of Public and International Affairs presso l’Università di Princeton, New Jersey, Stati Uniti d’America
Università di Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d’America
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
Divisione degli studi sulla famiglia e il lavoro di Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada
Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), direzione generale Centro Comune di ricerca della Commissione europea
Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), direzione generale Centro comune di ricerca della Commissione europea»
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2007
relativo ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
[notificata con il numero C(2007) 1470]
(2007/230/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2006/22/CE, la Commissione deve elaborare un modulo in formato elettronico e stampabile da utilizzare in caso di assenza per malattia o ferie annuali di un conducente oppure quando il conducente abbia guidato un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni sociali nel settore del trasporto stradale e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (2). |
(2) |
Le misure contemplate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il modulo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE è riportato nell’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2007.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35.
(2) GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.
(3) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
14.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 99/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2007
recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2007) 1567]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/231/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia. |
(2) |
La decisione 2006/502/CE è applicabile per soli 12 mesi decorrenti dalla data di notifica. La decisione può tuttavia essere prolungata per periodi addizionali in virtù dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE. |
(3) |
Alla luce dell’esperienza maturata fino ad oggi e della mancanza di un atto comunitario permanente riguardo alla sicurezza degli accendini è opportuno confermare la validità della decisione per ulteriori 12 mesi. |
(4) |
La decisione 2006/502/CE proibisce la commercializzazione di accendini non a prova di bambino e di accendini fantasia a decorrere dall’11 marzo 2007. Successivamente a tale data gli accendini non sicuri a prova di bambino e gli accendini fantasia possono tuttavia essere forniti ai consumatori fino all’esaurimento delle scorte. Giacché gli accendini non a prova di bambino gli accendini fantasia rappresentano un serio rischio, la fornitura di simili accendini ai consumatori dovrebbe essere proibita. |
(5) |
Per l’applicazione delle misure stabilite dalla presente decisione si dovrebbero concedere periodi di transizione quanto più brevi possibile, in linea con la necessità di prevenire ulteriori incidenti pur tenendo conto dei vincoli tecnici e della necessità di assicurare la proporzionalità. Periodi di transizione sono inoltre richiesti dagli Stati membri per assicurare che le disposizioni siano applicate in modo efficace. Di conseguenza il divieto di fornire ai consumatori accendini non a prova di bambino e accendini fantasia dovrebbe applicarsi un anno dopo l’entrata in vigore del divieto di commercializzare tali prodotti. |
(6) |
Occorre dunque modificare in questo senso la decisione 2006/502/CE. |
(7) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/502/CE è modificata come segue:
1) |
All’articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini a prova di bambino vengano forniti ai consumatori a decorrere dall’11 marzo 2008. 4. Gli Stati membri proibiscono la fornitura di accendini fantasia ai consumatori a decorrere dall’11 marzo 2008.» |
2) |
All’articolo 6 il paragrafo 2 è sostituito dalla dicitura seguente: «2. La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2008». |
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l’11 maggio 2007 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2007.
Per la Commissione
Meglena KUNEVA
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.