ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 97

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
12 aprile 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 387/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 388/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

3

 

*

Regolamento (CE) n. 389/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

5

 

*

Regolamento (CE) n. 390/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

6

 

*

Regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell’11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

30

 

 

Regolamento (CE) n. 392/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 2 al 6 aprile 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

39

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/21/CE della Commissione, del 10 aprile 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le date di scadenza dell’iscrizione nell’allegato I delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir ( 1 )

42

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/226/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2007, relativa alla proroga del termine per l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti taluni principi attivi non esaminati nel programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1545]

47

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 91 del 31.3.2007)

50

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti (GU L 92 del 3.4.2007)

70

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/1


REGOLAMENTO (CE) N. 387/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

104,8

TN

143,7

TR

158,1

ZZ

135,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

67,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

69,8

TR

77,1

ZZ

73,5

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

48,8

IL

51,4

MA

45,1

TN

55,3

TR

74,9

ZZ

55,1

0805 50 10

IL

65,6

TR

68,4

ZZ

67,0

0808 10 80

AR

85,0

BR

80,2

CA

124,4

CL

89,4

CN

82,4

NZ

122,4

US

118,1

UY

68,4

ZA

94,3

ZZ

96,1

0808 20 50

AR

78,7

CL

104,4

ZA

87,1

ZZ

90,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/3


REGOLAMENTO (CE) N. 388/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V, sezione A, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di derogare al tenore massimo totale di anidride solforosa qualora le condizioni climatiche lo richiedano.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, in particolare per quanto riguarda i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini. In particolare, l’articolo 19, paragrafo 4, dispone che l’allegato XII bis del medesimo regolamento contenga l’elenco dei casi in cui gli Stati membri possono autorizzare, a motivo delle condizioni climatiche, che i tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro siano aumentati di non oltre 40 milligrammi per litro.

(3)

Con lettera del 12 gennaio 2007 il governo tedesco ha chiesto di poter autorizzare, per i vini della campagna 2006 prodotti sul territorio delle regioni Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato, un aumento di non oltre 40 milligrammi per litro dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 milligrammi per litro a causa di condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli. È opportuno soddisfare tale richiesta.

(4)

In base alle relazioni scientifiche fornite dalle autorità tedesche competenti, i quantitativi di anidride solforosa necessari a garantire una buona vinificazione, una buona conservazione e la commerciabilità dei vini devono essere incrementati rispetto al tenore ammesso di norma. Tale misura temporanea è l’unica opzione disponibile per permettere l’utilizzo delle uve danneggiate dalle suddette condizioni climatiche sfavorevoli per la produzione di vini commerciabili.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XII bis del regolamento (CE) n. 1622/2000 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2030/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 40).


ALLEGATO

«ALLEGATO XII bis

Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche

(Articolo 19)

 

Anno

Stato membro

Zona(e) viticola(e)

Vini interessati

1.

2000

Germania

Tutte le zone viticole del territorio tedesco

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell’anno 2000

2.

2006

Germania

Le zone viticole delle regioni Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato

Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell’anno 2006»


12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/5


REGOLAMENTO (CE) N. 389/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) stabilisce tra l’altro alcune condizioni di utilizzo delle sostanze autorizzate dal regolamento (CE) n. 1493/1999. In particolare, l’allegato IX bis dispone che l’utilizzo del dimetildicarbonato avvenga prima dell’imbottigliamento del vino. La traduzione del termine «imbottigliamento» e il suo significato diverso in alcune lingue hanno dato adito a interpretazioni divergenti circa la portata di questa disposizione da parte degli operatori e delle autorità di controllo.

(2)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (3) definisce il termine «imbottigliamento» ai fini dell’applicazione del regolamento medesimo.

(3)

Per garantire un’interpretazione uniforme delle disposizioni da applicare all’utilizzo del dimetildicarbonato, è opportuno rifarsi alla definizione del termine «imbottigliamento» contenuta nel regolamento (CE) n. 753/2002, utilizzandola per precisare tali disposizioni del regolamento (CE) n. 1622/2000. Occorre pertanto modificare l’allegato IX bis del regolamento (CE) n. 1622/2000.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato IX bis del regolamento (CE) n. 1622/2000, il secondo comma, primo trattino, è sostituito dal seguente:

«—

L’aggiunta deve essere effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento, definito come il riempimento, a fini commerciali, con il prodotto interessato di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2030/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 40).

(3)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).


12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/6


REGOLAMENTO (CE) N. 390/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2007

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Apertura del procedimento

(1)

Il 31 maggio 2006 la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante perossisolfati («persolfati») originari degli Stati Uniti d’America (di seguito «USA»), della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC») e di Taiwan presentata, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, dal CEFIC (di seguito «il ricorrente») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di persolfati.

(2)

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping e del pregiudizio notevole che ne è derivato, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Il 13 luglio 2006 il procedimento è stato avviato mediante la pubblicazione di un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i produttori comunitari all’origine della denuncia, i produttori esportatori degli USA, della RPC e di Taiwan, gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori, i fornitori e le associazioni notoriamente interessati nonché i rappresentanti degli USA, della RPC e di Taiwan. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori nella RPC di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati, nonché ad altri produttori esportatori cinesi che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Sei produttori esportatori assieme, ove opportuno, alle loro società di vendita collegate hanno chiesto il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale qualora fosse emerso dall’inchiesta che essi non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM.

(6)

Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC, la Commissione ha indicato nell’avviso di apertura che nell’ambito della presente inchiesta si sarebbe potuto ricorrere alla tecnica del campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

(7)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori nella RPC sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante l’anno civile 2005.

(8)

Dal momento che soltanto sei produttori esportatori hanno collaborato all’inchiesta, si è deciso che non era necessario ricorrere al campionamento.

(9)

Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Hanno risposto al questionario della Commissione sei produttori esportatori nella RPC, due negli USA e uno a Taiwan, nonché un produttore nel paese di riferimento, la Turchia. Anche due produttori comunitari hanno rispedito il questionario debitamente compilato, come pure due importatori che hanno così offerto la loro collaborazione. Inoltre, nessun utilizzatore ha risposto al questionario né ha fornito alla Commissione alcuna informazione o si è manifestato nel corso della presente inchiesta.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori comunitari:

Degussa Initiators GmbH&Co. KG, Pullach, Germania,

RheinPerChemie GmbH, Amburgo, Germania;

b)

produttori esportatori nella RPC:

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai, e la sua società commerciale collegata Shanghai AJ Import and Export Co., Ltd, Shanghai,

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai, e la sua società commerciale collegata Siancity Xiamen Co., Ltd, Xiamen,

Hebei Jiheng Group Co., Ltd, Hengshui,

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing,

Shaanxi Baohua Technologies Co., Ltd, Baoji,

Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd, Shangyu;

c)

produttori esportatori negli USA:

E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware,

FMC Corporation, Tonawanda, New York;

d)

operatore commerciale collegato in Svizzera:

DuPont De Nemours International SA, Ginevra;

e)

produttori esportatori a Taiwan:

San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi.

(11)

Vista l’esigenza di determinare un valore normale per i produttori esportatori che avrebbero potuto non ottenere il TEM, allo scopo di determinare detto valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento — in questo caso la Turchia — è stata effettuata un visita di verifica presso la sede della seguente società:

produttore in Turchia:

Ak-kim Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ș., Istanbul.

3.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(12)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006 (di seguito «il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PI (di seguito «il periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(13)

I prodotti oggetto del presente procedimento sono i perossisolfati («persolfati») originari degli USA, della RPC e di Taiwan (di seguito «il prodotto in esame»), dichiarati di norma con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codici NC dal 1o gennaio 2007).

(14)

I persolfati sono sali bianchi, cristallini e inodori, suddivisi in quattro tipi principali: persolfato di ammonio (NH4)2S2O8, persolfato di sodio (Na2S2O8), persolfato di potassio (K2S2O8) e monopersolfato di potassio (2KHSO5 * KHSO4 * K2SO4).

(15)

Il prodotto in esame viene impiegato come iniziatore di reazione o come agente ossidante in un certo numero di applicazioni: ad esempio, è usato come iniziatore di polimerizzazione nella produzione di polimeri, come agente di incisione nella produzione di schede di circuiti stampati, nella cosmesi dei capelli, nella sbozzimatura dei tessuti, nella fabbricazione della carta, come detergente per dentiere e come disinfettante.

(16)

Un produttore esportatore statunitense ha affermato che il monopersolfato di potassio («KMPS») non dovrebbe rientrare nella definizione del prodotto in esame, in quanto differisce nella composizione e nella struttura chimica, presenta applicazioni finali diverse ed è venduto a clienti diversi rispetto agli altri tre prodotti citati; non solo, ma sarebbe anche venduto a livelli di prezzo diversi da quelli degli altri tipi di prodotto.

(17)

L’inchiesta ha dimostrato tuttavia che, malgrado le differenze di formula chimica e il fatto che hanno usi parzialmente distinti, i vari tipi di prodotto in esame condividono tutti le stesse caratteristiche chimiche e tecniche di base e possono essere impiegati essenzialmente per gli stessi usi. Benché si riconosca che non tutti i tipi di prodotto in esame vengono usati per tutte le applicazioni, si è però accertato che sono tutti intercambiabili perlomeno per alcune importanti applicazioni. Quanto alla disparità di livelli di prezzo, si ricorda che questo fattore non è, di per sé, determinante per stabilire se diversi tipi di prodotto costituiscano o no un prodotto unico. Pertanto, dato che si è appurato che tutti e quattro i tipi di prodotto presentano caratteristiche simili e hanno applicazioni finali comuni, l’argomento avanzato dal produttore esportatore degli USA è stato respinto. I quattro tipi di prodotto in esame sono quindi considerati, in via provvisoria, un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

2.   Prodotto simile

(18)

L’inchiesta ha dimostrato che le caratteristiche fisiche e tecniche di base dei persolfati prodotti e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità, quelle dei persolfati prodotti e venduti nei mercati interni degli USA, della RPC e di Taiwan e quelle dei persolfati importati nella Comunità da questi tre paesi, nonché di quelli prodotti e venduti in Turchia (il paese di riferimento) sono le stesse e che anche le applicazioni dei prodotti sono le stesse.

(19)

Di conseguenza, si è concluso in via provvisoria che tutti questi prodotti sono simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

1.   Metodo generale

(20)

Il metodo generale illustrato in appresso è stato applicato per tutti i produttori esportatori negli USA e a Taiwan che hanno collaborato all’inchiesta nonché per i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e ai quali è stato concesso il TEM. La presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici di quel paese esportatore.

1.1.   Valore normale

(21)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto in esame realizzate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno a clienti indipendenti fossero rappresentative, cioè se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l’esportazione verso la Comunità.

(22)

La Commissione ha successivamente individuato quei tipi di prodotto, venduti sul mercato interno dalle società con vendite complessive rappresentative sul mercato interno, che erano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione verso la Comunità.

(23)

Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume delle vendite sul mercato interno del tipo di prodotto in questione realizzate a clienti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale delle vendite per l’esportazione verso la Comunità del tipo di prodotto comparabile.

(24)

La Commissione ha poi esaminato se le vendite di ciascun tipo di persolfato realizzate in quantità rappresentative sul mercato interno di ogni paese esportatore da ciascuna società si potessero considerare effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata calcolata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la percentuale delle vendite remunerative sul mercato interno realizzate ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta, con il metodo illustrato di seguito.

(25)

Se il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a prezzo netto equivalente o superiore ai costi di produzione calcolati, rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, e nel caso in cui il prezzo medio ponderato per il prodotto in questione risultasse equivalente o superiore ai costi di produzione, il valore normale veniva basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Quest’ultimo veniva calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI, remunerative o meno.

(26)

Se il volume delle vendite remunerative di un dato prodotto rappresentava l’80 % o una percentuale inferiore del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto o nel caso in cui il prezzo medio ponderato di quel tipo di prodotto risultava inferiore ai costi di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative esclusivamente di quel tipo di prodotto, a condizione che tali vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume totale delle vendite per quel dato prodotto.

(27)

Se il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto risultava inferiore al 10 % del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, si è considerato che il volume delle vendite di questo specifico tipo di prodotto fosse insufficiente e che, quindi, il prezzo praticato sul mercato interno non potesse essere utilizzato come base adeguata per la determinazione del valore normale.

(28)

Ogni volta che, per calcolare il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato invece un valore normale costruito, secondo il metodo illustrato di seguito.

(29)

Il valore normale è stato costruito, per ciascun esportatore, sommando ai costi di fabbricazione, eventualmente adeguati, dei tipi di prodotto esportati un congruo importo relativo a spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e un congruo margine di profitto.

(30)

In tutti i casi gli importi relativi alle SGAV e al margine di profitto sono stati calcolati in base al metodo illustrato all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e gli utili realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.

1.2.   Prezzo all’esportazione

(31)

In tutti i casi in cui il prodotto in esame è stato esportato verso clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, vale a dire sulla base dei prezzi all’esportazione effettivamente corrisposti o pagabili.

(32)

Se la vendita per l’esportazione è stata effettuata tramite importatori collegati stabiliti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato costruito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e di un congruo margine relativo alle SGAV e al profitto. A tale scopo, sono stati usati i costi relativi alle SGAV degli importatori collegati. Il margine di profitto è stato calcolato in base alle informazioni disponibili provenienti da importatori indipendenti che hanno collaborato all’inchiesta.

(33)

Quando le vendite all’esportazione sono state realizzate tramite un operatore commerciale collegato stabilito al di fuori della Comunità, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base del prezzo di rivendita pagato dai primi acquirenti indipendenti nella Comunità.

1.3.   Confronto

(34)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(35)

Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità.

1.4.   Margini di dumping

(36)

In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per tipo di prodotto, medie ponderate determinate secondo il metodo illustrato in precedenza.

(37)

Per poter calcolare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, si è determinato anzitutto il livello di omessa collaborazione. Per far ciò, si è effettuato un confronto tra il volume delle esportazioni verso la Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e le corrispondenti statistiche di Eurostat sulle importazioni.

(38)

Poiché il livello di collaborazione negli USA e a Taiwan era elevato (pari di fatto al 100 %), e dato che non vi era motivo di ritenere che qualche produttore esportatore di questi paesi avesse rifiutato deliberatamente di collaborare all’inchiesta, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo per tutti i produttori esportatori che non hanno collaborato in ognuno dei paesi interessati al livello del margine di dumping più elevato calcolato per un produttore esportatore che ha collaborato.

(39)

Per quanto riguarda la RPC, se valutato su scala nazionale il livello di collaborazione risultava molto elevato anche per questo paese (superiore all’85 %). Il metodo specifico usato per calcolare il margine di dumping a livello nazionale per la RPC viene illustrato più avanti.

2.   USA

2.1.   Valore normale

(40)

Il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno realizzate dai due produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta era rappresentativo, secondo la definizione di cui al considerando 21. Per tutti i tipi di prodotto il valore normale è stato quindi stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da clienti indipendenti negli USA, come illustrato ai considerando 25 e 26, poiché queste vendite rappresentavano in tutti i casi almeno il 10 % del volume totale delle vendite di quel determinato tipo di prodotto.

2.2.   Prezzo all’esportazione

(41)

Le esportazioni di uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta sono state effettuate direttamente verso clienti indipendenti nella Comunità. Per questo esportatore il prezzo all’esportazione è stato pertanto calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(42)

Tutte le vendite all’esportazione dell’altro esportatore verso la Comunità sono state realizzate attraverso una società commerciale collegata in Svizzera: in questo caso, quindi, il prezzo all’esportazione è stato calcolato come descritto al considerando 33.

(43)

Inoltre, una percentuale significativa delle esportazioni verso la Comunità realizzate da questo produttore esportatore negli USA tramite la sua società commerciale collegata in Svizzera sono state vendute ad una società collegata, la quale utilizzava il prodotto in esame come materia prima per la fabbricazione di un altro prodotto che non è considerato un prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(44)

Dato che si è considerato che i prezzi fissati per le transazioni avvenute tra il produttore esportatore e la sua società collegata nella Comunità per il tramite della loro società commerciale collegata in Svizzera fossero influenzati dalla relazione tra le tre aziende, non si è potuto fare affidamento su tali prezzi per calcolare un prezzo all’esportazione per le transazioni in questione.

(45)

Poiché, inoltre, non era possibile costruire un prezzo all’esportazione sulla base del prezzo di rivendita praticato dalla società collegata a clienti indipendenti, in quanto il prodotto in esame viene sottoposto da detta società collegata a una sostanziale trasformazione per fabbricare il suo prodotto finale, nel calcolare il prezzo all’esportazione non si è tenuto conto di tutte queste transazioni corrispondenti a un uso vincolato.

2.3.   Confronto

(46)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica, secondo il metodo già illustrato, con gli opportuni adeguamenti, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per quanto riguarda sconti, riduzioni, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costo del credito e oneri all’importazione.

(47)

Per le vendite realizzate da un produttore esportatore attraverso il suo operatore commerciale collegato in Svizzera è stato applicato un adeguamento, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. L’adeguamento è stato calcolato sulla base del rialzo ricevuto dall’operatore commerciale collegato in Svizzera: nell’effettuare il calcolo, tuttavia, non è stato possibile ricorrere al profitto effettivamente realizzato da detto operatore commerciale collegato, in quanto la relazione tra quest’ultimo e il produttore esportatore ha influenzato in misura significativa i prezzi di trasferimento. Il rialzo è stato pertanto calcolato come la somma delle SGAV sostenute dalla società commerciale collegata durante il PI e di un congruo margine di profitto; quest’ultimo è stato fissato in questa fase al 5 %, in mancanza di qualsiasi dato significativo fornito da società indipendenti che svolgano funzioni comparabili e che abbiano collaborato all’inchiesta.

(48)

Un produttore esportatore negli USA ha chiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base, sostenendo che alcune delle sue vendite sul mercato interno non sarebbero comparabili con le sue vendite all’esportazione per via della presenza di differenti categorie di clienti sul mercato interno per i quali egli svolge funzioni diverse. L’inchiesta ha accertato tuttavia che la richiesta non è giustificata, in quanto detto produttore esportatore non ha presentato prove a sostegno delle dichiarate, presunte differenze tra le funzioni svolte. Non solo, ma si è anche riscontrato che le presunte differenze tra i prezzi praticati per le diverse categorie di clienti non venivano applicate in maniera uniforme su tutti i tipi di prodotto. La richiesta è stata pertanto respinta.

2.4.   Margini di dumping

(49)

Poiché il livello di collaborazione era elevato, e dato che non vi era motivo di ritenere che qualche produttore esportatore avesse rifiutato deliberatamente di collaborare all’inchiesta, il margine residuo applicabile a tutti gli altri esportatori negli USA è stato fissato allo stesso livello calcolato per il produttore esportatore che ha il margine di dumping più elevato tra quanti hanno collaborato.

(50)

I margini di dumping determinati in via provvisoria, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

E.I. DuPont De Nemours

28,3 %

FMC Corporation

84,1 %

Tutte le altre società

84,1 %

3.   Repubblica popolare cinese

3.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(51)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(52)

Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi vengono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; inoltre, i costi dei principali fattori di produzione rispecchiano nel complesso i valori di mercato;

2)

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità («international accounting standards» o «principi IAS») e che sono d’applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità; e

5)

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(53)

Sei produttori esportatori hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito entro il termine previsto l’apposito formulario di richiesta. La Commissione ha raccolto, e verificato presso le sedi di queste società, tutte le informazioni riportate nel formulario di richiesta del TEM che ha considerato necessarie ai fini dell’inchiesta. Dall’inchiesta svolta è emerso che era possibile accordare il TEM soltanto a tre produttori esportatori, mentre la richiesta presentata dalle altre tre società doveva essere respinta. Va osservato che la decisione di accordare il TEM a uno dei tre produttori esportatori dipenderà dall’esame di informazioni giunte in un secondo momento sulle quali, in questa fase, non è stato possibile svolgere tutti i necessari accertamenti (come viene spiegato più avanti). Qualora il prosieguo dell’inchiesta confermasse la veridicità di queste informazioni, questo potrebbe modificare in misura sostanziale i fatti sulla base dei quali si è deciso di accordare il TEM al produttore esportatore in questione, dato che potrebbe risultarne invalidata l’effettiva osservanza del criterio 1. Nella seguente tabella sono illustrate in forma sintetica le risultanze in merito alla conformità ai cinque criteri summenzionati per le tre società cui non è stato concesso il TEM.

Società

Criterio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

2

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

3

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Non soddisfatto

Soddisfatto

Soddisfatto

(54)

L’inchiesta ha accertato che le società n. 1, n. 2 e n. 3 non hanno soddisfatto i requisiti previsti dai summenzionati criteri 1, 2 e 3.

(55)

In altre parole, queste tre società non hanno potuto dimostrare che le loro decisioni in materia di politica commerciale erano adottate in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato.

(56)

Infatti, nel caso della società n. 1 si è accertato che la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, il quale possiede una quota azionaria considerevole dell’azienda, erano gli stessi già in carica prima della privatizzazione; non solo, ma erano stati designati dallo Stato e risultano iscritti al Partito comunista. Inoltre la società non è stata in grado di dimostrare di aver corrisposto un pagamento per rilevare le azioni durante il processo di privatizzazione. Per quanto riguarda la società n. 2, costituita come azienda di proprietà statale e quindi privatizzata nel 2000, dall’inchiesta è emerso che tre suoi dirigenti che erano già in carica prima che la società venisse privatizzata avevano guidato il processo di privatizzazione conservando il controllo dei principali organi decisionali dell’azienda. Questi tre dirigenti sono risultati iscritti al Partito comunista. Non solo, ma si è accertato che la società n. 2 ha fornito informazioni false in merito alla proprietà delle sue azioni e al processo di privatizzazione, occultando quindi l’esistenza di ingerenze di rilievo da parte dello Stato. Quanto alla società n. 3, vi sono solidi indizi che il suo capitale di avviamento provenga da aziende di proprietà degli abitanti dei villaggi e di proprietà collettiva gestite dall’attuale presidente dell’impresa stessa; non solo, ma la società non è stata in grado di spiegare né di provare quale sia stata l’origine di tale capitale di avviamento.

(57)

Inoltre, la contabilità di tutte e tre le società non risultava in linea con i principi IAS e sono emersi indizi di gravi negligenze nella revisione contabile effettuata su questi conti.

(58)

Infine, si è accertato che i costi di queste aziende sono influenzati da distorsioni derivanti dal sistema ad economia non di mercato, con particolare riguardo al costo dei diritti acquisiti per l’utilizzo dei terreni (società n. 1 e n. 3) o degli attivi trasferiti nel corso del processo di privatizzazione (società n. 2).

(59)

Per quel che riguarda gli altri tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, si è concluso in un primo tempo che queste tre società rispondevano a tutti e cinque i criteri per ottenere il TEM.

(60)

Tuttavia, dopo la comunicazione delle informazioni alle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sulle suddette risultanze, l’industria comunitaria ha dichiarato che il TEM doveva essere rifiutato a due dei tre produttori esportatori cui la Commissione proponeva di concederlo (di seguito indicate come società n. 4 e società n. 5).

(61)

Nel caso della società n. 4, l’industria comunitaria ha sostenuto che si registravano ingerenze da parte dello Stato sia nella gestione che nel finanziamento dell’azienda.

(62)

Nel caso invece della società n. 5, l’industria comunitaria, oltre a sostenere che l’azienda aveva dichiarato un organico inferiore a quello effettivo, ha espresso dei dubbi in merito al versamento del capitale sociale iniziale e alle perdite registrate da una società commerciale collegata.

(63)

Non è stato possibile concludere, in questa fase, se le affermazioni riguardanti la società n. 4 fossero sufficienti a giustificare il rifiuto di concedere il TEM: benché si tratti, infatti, di affermazioni ritenute gravi, attualmente la Commissione non dispone di elementi certi quanto ai fatti cui tali affermazioni si riferiscono. Prima di giungere a una decisione definitiva occorre esaminare in modo più approfondito le informazioni presentate dalla società e svolgere ulteriori accertamenti. Date le particolari circostanze, per non ostacolare l’esercizio del diritto alla difesa delle parti interessate, si è pertanto ritenuto opportuno, in questa fase, accordare il TEM alla società n. 4 e proseguire nel contempo gli accertamenti sulla richiesta di TEM presentata da questa azienda.

(64)

Le affermazioni dell’industria comunitaria relative alla società n. 5 sono invece semplici supposizioni: dopo aver sottoposto a verifica le informazioni presentate da questo produttore esportatore, la Commissione è infatti giunta alla conclusione che si tratta di affermazioni infondate e, pertanto, conferma le risultanze relative a questa società.

(65)

Dopo che la Commissione ha comunicato le risultanze cui era pervenuta, le tre società cui è stato rifiutato il TEM hanno sostenuto che le conclusioni della Commissione non erano corrette, che esse rispondevano a tutti e cinque i criteri per ottenere il TEM e che, quindi, quest’ultimo doveva essere loro concesso.

(66)

In particolare, la società n. 1 ha contestato la decisione della Commissione sostenendo di averle fornito la prova del pagamento in contanti per le azioni rilevate e, inoltre, ha negato qualsiasi ingerenza da parte dello Stato sui suoi processi decisionali. Ha anche affermato che la sua contabilità era conforme ai principi IAS e che il costo dei diritti di utilizzo dei terreni era in linea con i valori di mercato.

(67)

La società n. 2 ha affermato che il fatto che alcuni suoi alti dirigenti siano membri del Partito comunista non dovrebbe indurre a concludere che lo Stato interferisca nei processi decisionali dell’azienda; ha dichiarato inoltre di aver presentato prove che dimostrano l’avvenuto pagamento delle azioni rilevate durante il processo di privatizzazione. La società sosteneva infine che i suoi conti, pur non essendo conformi ad alcuni dei principi IAS, erano però in linea con le norme contabili cinesi.

(68)

La società n. 3 ha dichiarato che il suo capitale di avviamento proveniva da altre aziende di proprietà dello stesso azionista, che i suoi conti erano in linea con i principi IAS e che i costi sostenuti per i diritti di utilizzo dei suoi terreni erano simili a quelli di altre aziende nella stessa area e corrispondevano ai prezzi di mercato.

(69)

La Commissione ha tenuto conto di queste osservazioni, che tuttavia non l’hanno indotta a modificare la conclusione di non accordare il TEM a queste tre società.

(70)

Difatti, la società n. 1 si è limitata ad affermare che in Cina gli estratti bancari non sono di uso comune, ma non è stata in grado di fornire nessuna prova che dimostri che le azioni acquisite per la sua privatizzazione sono state effettivamente pagate. L’azienda, inoltre, non ha contestato il fatto che la sua struttura dirigenziale sia rimasta la stessa di prima della privatizzazione né che il suo presidente sia iscritto al Partito comunista. Non ha neppure negato che i suoi principali azionisti non fossero rappresentati nel consiglio di amministrazione. Di conseguenza, si è ritenuto che la società non abbia sufficientemente dimostrato di non essere oggetto di ingerenze di rilievo da parte dello Stato.

(71)

Non solo, ma non ha neppure fornito nuovi elementi che consentano di respingere le conclusioni cui si è pervenuti e corroborino la tesi secondo cui i suoi conti erano in linea con i principi IAS e i costi sostenuti per i diritti di utilizzo dei suoi terreni corrispondevano alle condizioni di mercato.

(72)

La società n. 2 ha contestato le conclusioni della Commissione, senza tuttavia negare i fatti sui quali sono state fondate. La società ha dichiarato di aver fornito prove a sostegno delle sue affermazioni per quanto riguarda il processo di privatizzazione e il pagamento delle azioni, ma ha trascurato il fatto che tali documenti erano falsi, come ha ammesso lo stesso direttore generale nel corso della visita di verifica presso la sede dell’azienda. Quest’ultima ha confermato inoltre che le posizioni direttive chiave al suo interno erano ricoperte da iscritti al Partito comunista.

(73)

Infine, la società non ha fornito nuovi elementi di prova a sostegno dell’affermazione che i suoi conti risultavano conformi ai principi IAS, ma si è semplicemente limitata a dichiarare che erano in linea con le norme contabili cinesi.

(74)

La Commissione continua ad avere dubbi circa l’origine del capitale di avviamento della società n. 3. L’azienda, infatti, si è limitata a dichiarare che il capitale è stato fornito da società collegate di proprietà del suo presidente tramite prestiti rimborsati nel giro di pochi mesi. Questa nuova informazione, tuttavia, non solo risulta in contraddizione con le dichiarazioni fatte dai rappresentanti della società n. 3 nel corso della visita di verifica presso la sede dell’azienda, allorché nessun elemento di prova documentato è stato messo a disposizione dei funzionari della Commissione perché potessero vagliarlo, ma è anche chiaramente insufficiente, visto che non fornisce alcuna indicazione in merito all’origine dei fondi utilizzati per rimborsare i prestiti in questione.

(75)

La società inoltre ha nuovamente dichiarato che la sua contabilità veniva tenuta in conformità dei principi IAS e che le discordanze nei conti emerse nel corso dell’inchiesta potevano in realtà essere riconciliate. Tuttavia, l’azienda ha fornito informazioni soltanto parziali per documentare tale presunta riconciliazione, dando conto solo di una minima parte delle discordanze accertate; in ogni caso, questi nuovi elementi sono stati forniti soltanto dopo lo svolgimento dell’inchiesta, in una fase così tardiva che sarebbe impossibile sottoporli a verifica. Infine, la società non ha dimostrato che il basso prezzo pagato per i diritti di utilizzo dei terreni era effettivamente un prezzo di mercato.

(76)

Alla luce delle precedenti considerazioni, il TEM è concesso ai seguenti tre produttori esportatori:

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd,

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd,

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd.

3.2.   Trattamento individuale

(77)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica detto articolo viene calcolato, se del caso, un dazio a livello nazionale, a meno che le società non dimostrino di soddisfare tutti i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, pertanto, venga concesso loro il trattamento individuale.

(78)

I produttori esportatori cui non è stato possibile concedere il TEM hanno anche chiesto, qualora quest’ultimo non venisse loro accordato, il trattamento individuale. Tuttavia, anche la domanda di queste società di beneficiare del trattamento individuale è stata respinta dato che esse non soddisfacevano i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base, vale a dire che i prezzi all’esportazione e le quantità esportate devono essere determinati liberamente e che l’ingerenza dello Stato non deve essere tale da consentire di eludere le misure qualora si concedano ai singoli esportatori aliquote del dazio diverse.

3.3.   Valore normale

a)   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

(79)

Il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno realizzate dai tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM era rappresentativo, secondo la definizione di cui al considerando 21. Per alcuni tipi di prodotto il valore normale è stato stabilito sulla base del prezzo pagato o pagabile, nel corso di normali operazioni commerciali, da clienti indipendenti nella RPC, come illustrato ai considerando 25 e 26, mentre per i tipi di prodotto le cui vendite sul mercato interno non erano sufficienti perché si potessero considerare rappresentative o che non sono state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato costruito in base al metodo illustrato ai considerando da 27 a 30.

(80)

Nei casi in cui il valore normale ha dovuto essere costruito, per i margini per le SGAV e per i profitti di cui ai considerando 29 e 30 ci si è basati sulle SGAV effettivamente sostenute e sul margine di profitto effettivo registrato dal produttore esportatore sulle vendite sul mercato interno del prodotto simile realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, primo comma, del regolamento di base.

b)   Determinazione del valore normale per i prodotti esportatori cui non è stato concesso il TEM

i)   Paese di riferimento

(81)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(82)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato l’intenzione di scegliere il Giappone come paese di riferimento adeguato per la determinazione del valore normale, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Nessuna osservazione al riguardo è tuttavia pervenuta alla Commissione.

(83)

Sono stati contattati tutti i produttori noti di persolfati in Giappone, ma nessuno di loro ha voluto collaborare all’inchiesta.

(84)

La Commissione ha quindi preso contatto con tutti i produttori noti di persolfati di altri paesi in cui sapeva che essi erano presenti, ossia in India e in Turchia, e ha inviato loro dei questionari: nessuna delle società indiane contattate ha risposto al questionario, mentre lo ha fatto un produttore in Turchia.

(85)

La Commissione ha quindi valutato se la scelta della Turchia quale paese di riferimento fosse ragionevole ed è giunta alla conclusione che, sebbene nel paese si conti un solo produttore del prodotto in esame, la Turchia è un mercato aperto, caratterizzato da un dazio all’importazione basso e da significative importazioni provenienti da paesi terzi. Inoltre, dall’inchiesta non sono emersi motivi — come il costo eccessivamente elevato delle materie prime o dell’energia — che inducano a ritenere la Turchia una scelta non adeguata ai fini della determinazione del valore normale.

(86)

I dati riferiti dal produttore turco che ha collaborato nella sua risposta al questionario della Commissione sono stati verificati in loco, accertando che si trattava di informazioni attendibili su cui ci si poteva basare per calcolare un valore normale.

(87)

Si conclude pertanto in via provvisoria che la scelta della Turchia quale paese di riferimento è appropriata e ragionevole, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

ii)   Valore normale

(88)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della Turchia per i tipi di prodotto comparabili, conformemente al metodo illustrato in precedenza.

(89)

Dato che le vendite realizzate sul mercato interno a clienti indipendenti erano rappresentative e nel complesso remunerative, il valore normale è stato determinato sulla base di tutti i prezzi pagati o pagabili sul mercato turco per le vendite di tipi di prodotto comparabili realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, come descritto ai considerando 25 e 26.

3.4.   Prezzi all’esportazione

(90)

Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno realizzato vendite all’esportazione verso la Comunità direttamente a clienti indipendenti nella Comunità oppure tramite società collegate o indipendenti stabilite nella RPC, a Hong Kong o nella Comunità.

(91)

Quando il prodotto in esame è stato direttamente esportato a clienti indipendenti nella Comunità, i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(92)

Quando le vendite sono state effettuate tramite una società collegata stabilita nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Quando le vendite sono state realizzate tramite una società collegata stabilita al di fuori della Comunità, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base al metodo illustrato al considerando 33.

3.5.   Confronto

(93)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati concessi degli adeguamenti, se del caso, per le spese di trasporto e assicurazione, per la movimentazione e i costi accessori, per i costi di imballaggio, per il costo del credito, per gli oneri bancari e le commissioni, ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

(94)

Per quanto riguarda le vendite effettuate attraverso società commerciali collegate, è stato applicato un adeguamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, nei casi in cui è stato dimostrato che queste società esercitavano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. La ripartizione delle spese SGAV riferita dalla società collegata è stata ritenuta attendibile: pertanto, l’adeguamento è stato basato su tale importo delle SGAV maggiorato di un margine di profitto del 5 %, considerato un margine congruo in mancanza di qualsiasi dato significativo fornito da importatori o da operatori commerciali indipendenti nella Comunità che abbiano collaborato all’inchiesta.

3.6.   Margini di dumping

a)   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM

(95)

Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione il margine di dumping di due dei tre esportatori interessati è risultato inferiore al 2 %, vale a dire sotto la soglia minima. Di conseguenza, i margini di dumping determinati in via provvisoria, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

de minimis

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

14,4 %

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd

de minimis

b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

(96)

Per calcolare il margine di dumping a livello nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori nella RPC, dato che, come si è già spiegato in precedenza, il livello di collaborazione riscontrato era elevato, è stato effettuato il confronto allo stadio franco fabbrica tra il prezzo all’esportazione medio ponderato dei tre esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali non è stato concesso il TEM e il valore normale calcolato in base ai dati disponibili nel paese di riferimento.

(97)

Su tale base, il margine di dumping a livello nazionale è stato provvisoriamente fissato al 102,7 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

4.   Taiwan

4.1.   Valore normale

(98)

Il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno realizzate dall’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta era rappresentativo, secondo la definizione di cui al considerando 21. Per tutti i tipi di prodotto il valore normale è stato quindi stabilito sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da clienti indipendenti a Taiwan, come illustrato ai considerando 25 e 26, poiché queste vendite rappresentavano in tutti i casi almeno il 10 % del volume totale delle vendite di quel determinato tipo di prodotto.

4.2.   Prezzo all’esportazione

(99)

Le esportazioni dell’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta sono state effettuate direttamente verso clienti indipendenti nella Comunità. Il prezzo all’esportazione è stato pertanto calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto in esame, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

4.3.   Confronto

(100)

Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica, secondo il metodo già illustrato, con gli opportuni adeguamenti, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per quanto riguarda riduzioni, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio e costo del credito.

(101)

Il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha chiesto un adeguamento relativo allo stadio commerciale, sostenendo che alcune delle sue vendite sul mercato interno sarebbero state realizzate a uno stadio commerciale non comparabile con quello delle sue vendite all’esportazione. Nel corso dell’inchiesta è emerso che lo stadio commerciale dichiarato per uno dei principali clienti di questo produttore esportatore sul mercato interno non era corretto, il che induce a dubitare seriamente dell’attendibilità della classificazione dei clienti fornita dalla società per giustificare la suddetta richiesta di adeguamento relativo allo stadio commerciale. In ogni caso, si è riscontrato che le presunte differenze tra i prezzi praticati per le diverse categorie di clienti non venivano applicate in maniera uniforme su tutti i tipi di prodotto durante il PI: di conseguenza, la richiesta di adeguamento ha dovuto essere respinta.

(102)

Il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha chiesto un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate, con riferimento in particolare alle commissioni versate a un agente di Taiwan per le vendite realizzate sul mercato taiwanese. Nel corso dell’inchiesta tuttavia è emerso, in base alle informazioni fornite dallo stesso produttore esportatore, che l’agente in questione esercitava funzioni analoghe a quelle svolte dal dipartimento vendite dell’azienda nel settore delle vendite all’esportazione. Benché si sia accertato che all’agente in questione sono state effettivamente versate delle commissioni, non risulta che queste ultime abbiano inciso sulla comparabilità tra i prezzi di vendita sul mercato interno e quelli all’esportazione. La richiesta è stata quindi respinta, dal momento che non erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, primo comma, del regolamento di base.

(103)

Inoltre, il produttore esportatore ha chiesto un adeguamento per le spese di trasporto sostenute nel suo mercato interno. Tuttavia, dal momento che non è stato in grado di fornire elementi di prova adeguati a sostegno della sua richiesta e ha presentato documenti parzialmente fuorvianti, gli è stato comunicato che, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, sarebbero state applicate nei suoi confronti le disposizioni sulla collaborazione parziale. Dato che la società non è stata in grado di fornire una spiegazione soddisfacente in merito alla documentazione presentata, nel calcolo del dumping si è fatto ricorso ai dati disponibili per quanto riguardava le spese di trasporto nel mercato interno. L’adeguamento è stato calcolato con riferimento alle somme che era possibile giustificare in base alle fatture inviate al produttore esportatore dagli spedizionieri.

4.4.   Margini di dumping

(104)

Poiché il livello di collaborazione era elevato, e dato che non vi era motivo di ritenere che qualche produttore esportatore avesse rifiutato deliberatamente di collaborare all’inchiesta, il margine residuo applicabile a tutti gli altri esportatori di Taiwan è stato fissato allo stesso livello calcolato per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta.

(105)

I margini di dumping determinati in via provvisoria, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

San Yuan Chemical Co., Ltd

22,6 %

Tutte le altre società

22,6 %

D.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(106)

Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da due produttori, stabiliti in Germania, per conto dei quali è stata presentata la denuncia e che hanno offerto la loro collaborazione all’inchiesta. La produzione registrata da queste due aziende durante il PI oscillava tra 24 000 e 29 000 t, equivalenti al 100 % della produzione comunitaria. La Commissione considera inoltre che questi due produttori costituiscano l’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Un produttore esportatore ha affermato che uno dei produttori comunitari aveva importato il prodotto in esame dalla RPC durante il PI e, pertanto, andava escluso dalla definizione dell’industria comunitaria. Tuttavia, come viene spiegato anche più avanti al considerando 151, le importazioni dalla RPC di questo produttore comunitario erano di modesta entità e venivano realizzate al solo scopo di preservare dei clienti globali. Poiché, inoltre, i livelli del loro prezzo di rivendita medio erano notevolmente più elevati dei prezzi all’importazione del prodotto in esame dalla RPC, si è ritenuto che per il produttore comunitario in questione queste importazioni abbiano rappresentato una forma di autodifesa contro le importazioni oggetto di dumping piuttosto che un pregiudizio autoinflitto. Di conseguenza, si è ritenuto che i due produttori comunitari costituiscano l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

2.   Consumo nella Comunità

(107)

Il consumo comunitario è stato calcolato sulla base dei volumi delle vendite realizzate dai due produttori comunitari sul mercato comunitario e sulla base delle importazioni dai paesi interessati e da altri paesi terzi dichiarate con i pertinenti codici NC e registrate nelle statistiche di Eurostat e, nel caso di Taiwan e degli USA, sulla base dei dati effettivi verificati. Per quanto concerne la RPC, il volume delle importazioni comunicato dai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta non rappresentava il totale delle importazioni dalla RPC. Perciò per quanto riguarda le importazioni dalla RPC la Commissione ha ritenuto che la fonte di informazione più attendibile per il calcolo del consumo totale nella Comunità siano i dati statistici forniti da Eurostat.

(108)

Come indicato al considerando 13, attualmente il prodotto in esame è dichiarato con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80. I dati statistici di Eurostat relativi al codice NC ex 2842 90 80 si riferiscono anche a un particolare tipo di persolfati (monopersolfato) importato principalmente dagli USA e ad altri prodotti, come i sali degli acidi o perossoacidi inorganici, che non rientrano nella definizione del prodotto in esame. Poiché non è stato possibile estrarre dai dati relativi a questa più vasta categoria di prodotti i dati riguardanti i soli persolfati, si è ritenuto che le statistiche sulle importazioni di Eurostat che si riferiscono a tale specifico codice NC non avrebbero consentito di disporre di un quadro attendibile della situazione e che, di conseguenza, non dovessero essere utilizzate. In ogni caso, come menzionato al considerando 107, per gli USA e Taiwan si è fatto ricorso ai dati effettivi sottoposti a verifica.

(109)

Alla luce dei dati summenzionati, si è accertato che nell’arco del periodo in esame il consumo è aumentato del 7 %.

Tabella 1

Consumo nell’UE (volume)

 

2003

2004

2005

PI

Consumo in t (forcella di valori minimi e massimi)

37 000-42 000

40 000-45 000

39 000-44 000

40 000-45 000

Consumo (valore indicizzato)

100

108

105

107

3.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(110)

La Commissione ha esaminato se le importazioni di persolfati originari della RPC, di Taiwan e degli USA dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(111)

Il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati era superiore alla soglia minima definita all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni provenienti da ciascuno di questi paesi non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base: in altri termini, le quote di mercato dei tre paesi durante il PI si attestavano, rispettivamente, su 14,9 %, 5,9 % e 9,3 %. Come indicato al considerando 95, il margine di dumping determinato per due produttori esportatori nella RPC era inferiore alla soglia minima e, di conseguenza, non si è tenuto conto delle importazioni realizzate da queste due società.

(112)

Per quanto concerne le condizioni di concorrenza, l’inchiesta ha dimostrato, come viene illustrato al considerando 18, che i persolfati importati dai paesi interessati e quelli prodotti dall’industria comunitaria sono simili dal punto di vista di tutte le caratteristiche fisiche e tecniche di base. Non solo, ma i persolfati originari di questi paesi e quelli prodotti e venduti nella Comunità venivano commercializzati tramite canali commerciali comparabili e a condizioni commerciali simili: di conseguenza, erano prodotti in concorrenza tra loro. L’inchiesta ha inoltre accertato che durante il periodo in esame i prezzi all’esportazione praticati da RPC, Taiwan e USA hanno avuto un andamento simile e che sono risultati significativamente inferiori ai prezzi comunitari.

(113)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, erano soddisfatti e che, pertanto, le importazioni originarie dei paesi interessati dovevano essere esaminate cumulativamente.

4.   Importazioni dai paesi interessati

4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni interessate

(114)

Le importazioni provenienti dai paesi interessati sono aumentate del 43 % tra il 2003 e il PI: se nel 2003 ammontavano a 8 778 t, durante il PI erano salite a 12 593 t, con un incremento particolarmente accentuato tra il 2003 e il 2004 (+ 31 %).

Tabella 2

Importazioni dai paesi interessati

Importazioni (t)

2003

2004

2005

PI

RPC

3 214

5 228

5 811

6 235

Valore indicizzato

100

163

181

194

Taiwan

2 080

2 760

2 700

2 480

Valore indicizzato

100

133

130

119

USA

3 484

3 499

3 818

3 878

Valore indicizzato

100

100

110

111

Totale dei paesi interessati

8 778

11 487

12 329

12 593

Valore indicizzato

100

131

140

143

(115)

Tra il 2003 e il PI la quota di mercato detenuta dai paesi interessati è salita da 22,6 % a 30,2 %, con un aumento cioè di 7,6 punti percentuali. L’aumento è stato particolarmente marcato tra il 2003 e il 2004 (+ 4,8 punti percentuali).

Tabella 3

Quota di mercato detenuta dai paesi interessati

Quote di mercato

2003

2004

2005

PI

RPC

8,3 %

12,5 %

14,3 %

14,9 %

Taiwan

5,3 %

6,6 %

6,6 %

5,9 %

USA

9,0 %

8,3 %

9,4 %

9,3 %

Totale dei paesi interessati

22,6 %

27,4 %

30,3 %

30,2 %

4.2.   Prezzi

(116)

Tra il 2003 e il PI i prezzi delle importazioni provenienti dai paesi interessati sono diminuiti del 12 %, scendendo da 946 EUR/t nel 2003 a 828 EUR/t nel PI.

Tabella 4

Prezzi delle importazioni interessate

Prezzi unitari (EUR/t)

2003

2004

2005

PI

Totale dei paesi interessati

946

852

779

828

Valore indicizzato

100

90

82

88

4.3.   Sottoquotazione dei prezzi

(117)

Per determinare la sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha esaminato i dati relativi ai prezzi per quanto riguarda il PI. I prezzi di vendita praticati dall’industria comunitaria erano prezzi netti, previa detrazione di sconti e riduzioni. Se necessario, tali prezzi sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica, ossia costi di trasporto nella Comunità esclusi. Anche i prezzi all’importazione dai paesi interessati erano al netto di sconti e riduzioni e adeguati, all’occorrenza, al livello cif franco frontiera comunitaria.

(118)

I prezzi di vendita dell’industria comunitaria e i prezzi all’importazione dai paesi interessati sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, che è quello della vendita ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario.

(119)

Durante il PI la media ponderata dei margini di sottoquotazione dei prezzi, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria, era pari a 30,2 % per l’esportatore di Taiwan, a 30,3 % per la RPC e a 7,4 % per gli USA. Il margine medio ponderato totale di sottoquotazione dei prezzi per tutti i paesi interessati durante il PI era pari a 22,7 %.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(120)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori economici pertinenti in rapporto con la situazione di questa industria durante il periodo in esame. Per motivi di riservatezza, dal momento che l’analisi riguarda soltanto due società, la maggior parte degli indicatori sono presentati in forma indicizzata o indicando una forcella di valori minimi e massimi.

5.1.   Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

Tabella 5

Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

 

2003

2004

2005

PI

Produzione in t (forcella di valori minimi e massimi)

29 000-34 000

29 000-34 000

26 000-31 000

24 000-29 000

Produzione (valore indicizzato)

100

100

90

86

Capacità di produzione in t (forcella di valori minimi e massimi)

37 000-42 000

37 000-42 000

37 000-42 000

37 000-42 000

Capacità di produzione (valore indicizzato)

100

100

100

100

Utilizzazione degli impianti

83 %

83 %

75 %

71 %

(121)

Il volume di produzione dell’industria comunitaria ha registrato un netto andamento negativo tra il 2003 e il PI: se tra il 2003 e il 2004 è rimasto stabile, nel 2005 è diminuito bruscamente del 10 %, una tendenza che è proseguita anche durante il PI. Sebbene durante il PI l’indice di utilizzazione degli impianti fosse superiore al 70 %, nell’arco dell’intero periodo in esame la produzione dell’industria comunitaria è diminuita complessivamente del 14 %.

(122)

La capacità di produzione si è mantenuta stabile tra il 2003 e il PI.

5.2.   Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzo unitario medio nella CE

(123)

La tabella che segue indica i risultati dell’industria comunitaria per quanto riguarda le vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

Tabella 6

Volume delle vendite, quota di mercato, prezzi e prezzi unitari medi nella CE

 

2003

2004

2005

PI

Volume delle vendite (valore indicizzato)

100

96

91

90

Quota di mercato (valore indicizzato)

100

89

87

84

Prezzi unitari in EUR (forcella di prezzi minimi e massimi)

1 000-1 400

900-1 300

900-1 300

850-1 250

Prezzi unitari (valore indicizzato)

100

93

93

92

(124)

Il volume delle vendite dell’industria comunitaria ha registrato un calo progressivo globale del 10 % nel corso del periodo in esame, che è necessario considerare alla luce di un consumo in crescita nella CE.

(125)

La quota di mercato dell’industria comunitaria è andata costantemente diminuendo tra il 2003 e il PI, con un calo complessivo di 11 punti percentuali. Il calo è stato particolarmente accentuato tra il 2003 e il 2004, quando l’industria ha perso 7,6 punti percentuali. Sia la diminuzione del volume delle vendite che il calo della quota di mercato vanno considerate alla luce dell’andamento del consumo nella Comunità, aumentato del 7 % durante il periodo in esame, e del costante incremento delle importazioni dai paesi interessati durante lo stesso periodo. Nel corso del periodo in esame i costi unitari dell’industria comunitaria sono aumentati del 5 %: infatti, il calo del volume di produzione a capacità rimaste stabili ha comportato un importo più elevato dei costi generali ripartito per unità.

(126)

Anche i prezzi unitari di vendita dell’industria comunitaria hanno registrato un calo progressivo globale dell’8 % nel corso del periodo in esame. Questo calo dei prezzi dimostra che l’industria comunitaria non è stata in grado di compensare l’aumento dei suoi costi generali con un rialzo dei prezzi praticati ai suoi clienti, ma è stata anzi costretta ad abbassare i prezzi per non perdere altri clienti o ordini.

5.3.   Scorte

(127)

I dati riportati nella tabella seguente rappresentano il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 7

Scorte

 

2003

2004

2005

PI

Scorte in t (forcella di valori minimi e massimi)

2 000-2 500

1 800-2 300

2 700-3 200

2 100-2 600

Scorte (valore indicizzato)

100

83

124

103

(128)

L’inchiesta ha rivelato che le scorte non possono essere considerate un fattore di pregiudizio importante, dal momento che la maggior parte della produzione viene realizzata sulla base di ordini; pertanto, l’andamento delle scorte è indicato a titolo soltanto informativo. In ogni caso, il livello delle scorte si è mantenuto nell’insieme abbastanza stabile: è diminuito del 17 % tra il 2003 e il 2004, in seguito è aumentato del 41 % entro la fine del 2005 e ha poi registrato un nuovo calo del 21 % attestandosi quasi allo stesso livello del 2003.

5.4.   Investimenti e capacità di reperire capitali

Tabella 8

Investimenti

 

2003

2004

2005

PI

Investimenti (valore indicizzato)

100

21

28

55

(129)

Tra il 2003 e il PI gli investimenti destinati alla produzione del prodotto simile sono diminuiti del 45 %. Dopo un crollo del 79 % tra il 2003 e il 2004, il livello degli investimenti è rimasto basso nel corso del 2004; durante il PI il valore degli investimenti ha registrato un incremento del 27 %, pur rimanendo sempre a un livello basso rispetto al 2003. Nel corso dell’inchiesta si è constatato che gli investimenti in edifici, impianti e macchinari erano destinati essenzialmente a mantenere il livello di capacità produttiva; tenuto conto del basso indice di utilizzazione degli impianti menzionato in precedenza, gli investimenti non sono stati in ogni caso destinati ad aumentare la capacità di produzione globale.

(130)

Dall’inchiesta è emerso che i risultati finanziari dell’industria comunitaria sono peggiorati, ma non è risultato che la sua capacità di reperire capitali sia stata seriamente compromessa già durante il periodo in esame.

5.5.   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

Tabella 9

Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

 

2003

2004

2005

PI

Redditività delle vendite CE (forcella di percentuali minime e massime)

15-25 %

10-20 %

2-11 %

1-10 %

Redditività delle vendite CE (valore indicizzato)

100

79

26

20

Utile sul totale del capitale investito (forcella di percentuali minime e massime)

30-40 %

20-30 %

5-15 %

1-10 %

Utile sul totale del capitale investito (valore indicizzato)

100

77

26

19

Flusso di cassa (valore indicizzato)

100

88

41

28

(131)

La diminuzione del volume delle vendite, combinata ai prezzi di vendita in calo tra il 2003 e il PI, ha inciso in misura notevole sulla redditività registrata dall’industria comunitaria, che nello stesso periodo è diminuita di 15,5 punti percentuali. Questo andamento negativo è stato particolarmente pronunciato tra il 2004 e il 2005, quando la redditività è diminuita di oltre 10 punti percentuali. L’utile sul totale del capitale investito è stato calcolato esprimendo il profitto netto al lordo dell’imposta del prodotto simile come percentuale del valore contabile netto del capitale fisso destinato al prodotto simile. Anche questo indicatore ha seguito un andamento simile a quello della redditività: ha registrato cioè un calo significativo nel corso del periodo in esame, particolarmente pronunciato tra il 2004 e il 2005, quando l’utile sul capitale investito è crollato di 17 punti percentuali. Analogo andamento negativo si è constatato per quanto riguarda il flusso di cassa generato dall’industria comunitaria, il che ha comportato un grave peggioramento complessivo della situazione finanziaria di tale industria durante il PI.

5.6.   Occupazione, produttività e salari

Tabella 10

Occupazione, produttività e salari

 

2003

2004

2005

PI

Numero di dipendenti (valore indicizzato)

100

95

89

87

Costi salariali (valore indicizzato)

100

93

88

86

Costo medio del lavoro

100

98

99

99

Produttività (valore indicizzato)

100

105

101

99

(132)

Il numero di persone occupate dall’industria comunitaria è diminuito complessivamente del 13 %, in parte per via del processo di ristrutturazione che ha avuto luogo all’inizio del periodo in esame. Pertanto, nonostante i costi salariali globali siano notevolmente scesi, i salari medi sono rimasti a un livello stabile. Il calo del numero di occupati ha seguito un andamento analogo al calo della produzione, di conseguenza il livello di produttività dell’industria comunitaria è rimasto immutato rispetto al 2003.

5.7.   Entità del margine di dumping

(133)

Dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.

5.8.   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(134)

Nel dicembre 1995 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossidisolfati (persolfati) originari della RPC (3). Queste misure sono state abrogate nell’aprile 2002 (4). I dati raccolti durante la presente inchiesta indicano che l’industria comunitaria, pur avendo superato le conseguenze delle precedenti pratiche di dumping, ha registrato un notevole peggioramento della sua situazione dopo il 2002, quando i dazi antidumping sono stati abrogati e sul mercato comunitario hanno ripreso a entrare importazioni oggetto di dumping.

5.9.   Crescita

(135)

L’inchiesta ha rivelato che, nonostante la crescita del consumo del 7 %, l’industria comunitaria ha registrato una diminuzione del volume delle vendite (– 10 %) e della quota di mercato (– 11 punti percentuali) durante il periodo in esame. Durante tale periodo, quindi, l’industria non ha beneficiato di alcuna crescita.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(136)

Durante il periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di dumping di persolfati dai paesi interessati ha registrato un notevole incremento (+ 43 %), come pure la quota di mercato di queste importazioni, aumentata di 7,6 punti percentuali e giunta ad attestarsi sul 30,2 % del mercato comunitario durante il PI. Nel contempo, i prezzi di queste importazioni sono scesi in misura significativa, risultando inferiori ai prezzi di vendita dell’industria comunitaria in media del 22,7 %.

(137)

L’analisi degli indicatori di pregiudizio ha dimostrato che la situazione dell’industria comunitaria è seriamente peggiorata nel corso del periodo in esame. Tutti gli indicatori di pregiudizio hanno mostrato un andamento negativo nel corso di tale periodo. In particolare, va osservato che l’industria comunitaria, per non seguitare a perdere quote di mercato e mantenere la produzione a un livello ragionevole, non ha potuto far altro che conformarsi ai livelli di prezzo delle importazioni oggetto di dumping, abbassando quindi i suoi prezzi dell’8 % tra il 2003 e il PI, il che ha determinato una significativa diminuzione della redditività nel corso del periodo in esame. Inoltre, l’industria non è stata in grado di compensare l’aumento dei suoi costi con rialzi dei prezzi praticati ai suoi clienti, tanto che la sua situazione finanziaria è seriamente peggiorata nel corso del periodo in esame.

(138)

La flessione del volume delle vendite ha significato inoltre che l’industria comunitaria non ha potuto beneficiare dell’aumento della domanda sul mercato dei persolfati.

(139)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude in via provvisoria che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(140)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario degli USA, della RPC e di Taiwan hanno arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto danneggiare l’industria comunitaria nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(141)

Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate in misura considerevole, del 43 % in termini di volume e di 7,6 punti percentuali in termini di quota di mercato. Nello stesso periodo la quota di mercato dell’industria comunitaria è diminuita di circa 11 punti percentuali. Il prezzo unitario di vendita medio per tonnellata delle importazioni dai paesi interessati è diminuito del 12 %, risultando inferiore al prezzo medio di vendita dell’industria comunitaria del 22,7 %, in media, durante il PI. Il considerevole aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati e della loro quota di mercato durante il periodo in esame, a prezzi nettamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, è coinciso con l’evidente deterioramento della situazione finanziaria complessiva dell’industria comunitaria verificatosi nel corso dello stesso periodo. Questo peggioramento è risultato evidente soprattutto in termini di prezzi di vendita, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e tasso di occupazione.

(142)

Nell’analizzare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping si è appurato che il prezzo costituisce un importante fattore di concorrenza, dato che la qualità del prodotto non è un fattore molto significativo. Va inoltre osservato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping risultavano notevolmente inferiori tanto a quelli dell’industria comunitaria quanto ai prezzi praticati dagli esportatori di altri paesi terzi.

(143)

Si conclude pertanto in via provvisoria che la pressione esercitata dalle importazioni in esame, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati dal 2003 in poi e che sono state realizzate a prezzi molto bassi e tali da risultare oggetto di dumping, ha avuto un ruolo decisivo nel deterioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria.

3.   Effetti dovuti ad altri fattori

a)   Importazioni originarie di altri paesi terzi (esclusi RPC, USA e Taiwan)

Tabella 11

Importazioni originarie di altri paesi terzi (quantitativi)

Importazioni (t)

2003

2004

2005

PI

Turchia

2 161

2 327

1 198

1 247

Valore indicizzato

100

108

55

58

Giappone

146

0

24

10

Valore indicizzato

100

0

16

7

Altri

158

260

976

1 005

Valore indicizzato

100

165

618

636

Totale altri paesi

2 466

2 587

2 198

2 262

Valore indicizzato

100

105

89

92


Tabella 12

Importazioni originarie di altri paesi terzi (prezzi medi)

Prezzi medi (EUR)

2003

2004

2005

PI

Turchia

1 022

974

977

900

Valore indicizzato

100

95

96

88

Giappone

856

0

827

1 635

Valore indicizzato

100

0

97

191

Altri

2 202

1 277

805

839

Valore indicizzato

100

58

37

38

Totale altri paesi

1 088

1 004

899

876

Valore indicizzato

100

92

83

80


Tabella 13

Quote di mercato

Quote di mercato (%)

2003

2004

2005

PI

Turchia

5,6

5,5

2,9

3,0

Giappone

0,4

0

0,1

0,0

Altri

0,4

0,6

2,4

2,4

Totale altri paesi

6,3

6,2

5,4

5,4

(144)

In base alle statistiche di Eurostat e alle informazioni ottenute nel corso dell’inchiesta, il principale paese terzo (esclusi RPC, USA e Taiwan) da cui provengono le importazioni di persolfati è la Turchia, che deteneva una quota di mercato del 3 % durante il PI. Un altro paese terzo esportatore è il Giappone, sebbene il volume delle sue importazioni di persolfati verso la Comunità sia prossimo allo 0 %.

(145)

Le importazioni originarie di altri paesi terzi diversi da RPC, USA e Taiwan sono diminuite dell’8 %, passando da 2 466 t nel 2003 a 2 262 t durante il PI, con una diminuzione globale, di conseguenza, della loro quota di mercato che da 6,3 % nel 2003 è scesa a 5,4 % nel PI.

(146)

Le importazioni dalla Turchia, che nel 2003 ammontavano a 2 161 t, sono diminuite del 42 % nell’arco del periodo in esame, attestandosi su 1 247 t e su una quota di mercato del 3 % durante il PI. Sebbene le importazioni dalla Turchia siano state realizzate a prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell’industria comunitaria, si è ritenuto che la loro modesta quota di mercato, che è andata oltretutto gradualmente riducendosi, non abbia avuto ripercussioni negative sulla situazione di detta industria.

(147)

Quanto alle importazioni da altri paesi terzi, le statistiche di Eurostat riportano livelli di importazioni assai modesti: 304 t nel 2003, con un incremento fino a 1 015 t durante il PI. Nonostante questo aumento, il livello di queste importazioni è comunque rimasto prossimo alla soglia minima, dato che rappresentava soltanto il 2,4 % del consumo nella Comunità durante il PI. Non solo, ma i prezzi di queste importazioni erano notevolmente più elevati di quelli delle importazioni dai paesi interessati e dalla Turchia. Si può concludere, pertanto, che tali importazioni non hanno avuto un impatto significativo sulla situazione dell’industria comunitaria.

(148)

Si conclude quindi in via provvisoria che le importazioni diverse da quelle provenienti dalla RPC, dagli USA e da Taiwan non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

b)   Esportazioni realizzate dall’industria comunitaria

(149)

Le esportazioni di persolfati effettuate dall’industria comunitaria verso paesi terzi sono diminuite nel corso del periodo in esame (– 13 %), come pure, nello stesso periodo, i prezzi all’esportazione praticati dall’industria (con un ribasso del 9 %). Queste esportazioni, tuttavia, rappresentano soltanto il 6 % del totale delle vendite realizzate dall’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti durante il PI: pertanto, si è concluso che esse non hanno contribuito in maniera significativa al pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

c)   Importazioni originarie della RPC che non sono oggetto di dumping

(150)

Come menzionato al considerando 95, il margine di dumping determinato per due produttori esportatori nella RPC era inferiore alla soglia minima: di conseguenza, le importazioni di queste due società non sono state prese in considerazione nell’analisi del pregiudizio di cui sopra. Si è invece esaminato se tali importazioni potessero aver causato il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria. Tenuto conto, tuttavia, del volume modesto di queste importazioni, che durante il PI si attestavano su una quota di mercato del 6,9 %, si è ritenuto che tali importazioni che non sono oggetto di dumping non potessero annullare il nesso di causalità esistente tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

d)   Importazioni dell’industria comunitaria

(151)

Un produttore comunitario importava il prodotto in esame dalla sua società collegata nella RPC e lo rivendeva sul mercato comunitario. Sebbene i prezzi di rivendita praticati fossero in effetti notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, si deve osservare che il volume di queste importazioni dalla RPC rappresentava soltanto una minima parte del totale delle importazioni da quel paese (meno del 4 %). Inoltre, le importazioni realizzate da questo produttore comunitario avevano il solo scopo di preservare alcuni clienti globali che altrimenti avrebbero acquistato il prodotto in esame a prezzi oggetto di dumping dai fornitori cinesi. Non solo, ma il prezzo di rivendita sul mercato comunitario era, in media, notevolmente più elevato dei prezzi all’importazione praticati dagli altri produttori esportatori cinesi. Si è concluso, pertanto, che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC realizzate dall’industria comunitaria non hanno annullato il nesso di causalità esistente tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria.

4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(152)

La contemporaneità tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC, degli USA e di Taiwan, l’aumento delle relative quote di mercato e le pratiche di sottoquotazione riscontrate, da una parte, e l’evidente deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, dall’altra, inducono a concludere che le importazioni oggetto di dumping sono la causa del pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. In particolare, l’industria comunitaria è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi di vendita sul mercato comunitario a causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping; poiché non è stata però in grado di compensare l’aumento dei suoi costi generali con un rialzo dei prezzi praticati ai suoi clienti, i suoi margini di profitto sono notevolmente diminuiti, il che ha avuto ripercussioni molto gravi sulla sua situazione finanziaria complessiva. Sono stati esaminati inoltre gli eventuali effetti dovuti ad altri fattori — soprattutto le importazioni dagli altri paesi terzi, le importazioni originarie della RPC che non sono oggetto di dumping e l’andamento dei costi — concludendo però che tutti questi fattori non hanno costituito una causa determinante del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(153)

In base all’analisi che precede, che ha chiaramente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti che hanno un’incidenza sulla situazione dell’industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si è concluso in via provvisoria che le importazioni di persolfati originari della RPC, di Taiwan e degli USA hanno causato all’industria comunitaria un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(154)

Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se, malgrado le conclusioni riguardanti le pratiche di dumping pregiudizievoli, esistevano validi motivi per concludere che non è nell’interesse della Comunità adottare misure in questo caso particolare. Deve quindi essere esaminato il probabile impatto dell’eventuale adozione e anche della mancata adozione di misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento.

(155)

Al fine di valutare la probabile incidenza dell’istituzione o della mancata istituzione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate: a quelle notoriamente interessate e a quelle che si erano manifestate. La Commissione ha quindi inviato questionari all’industria comunitaria, a 12 importatori indipendenti e a 11 utilizzatori.

(156)

Come già menzionato al considerando 9, al questionario hanno risposto i due produttori comunitari all’origine della denuncia che costituiscono l’industria comunitaria e due importatori indipendenti.

1.   Interesse dell’industria comunitaria

(157)

La situazione di pregiudizio nella quale si trova l’industria comunitaria è derivata dalla sua difficoltà a sostenere la concorrenza delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping.

(158)

L’istituzione delle misure dovrebbe servire a prevenire ulteriori distorsioni del mercato e il contenimento dei prezzi, come pure a ristabilire eque condizioni di concorrenza sul mercato. L’industria comunitaria dovrebbe quindi essere in grado di aumentare il volume delle sue vendite e di riguadagnare quote di mercato, generando in tal modo migliori economie di scala e raggiungendo il livello di profitto necessario a migliorare la sua situazione finanziaria e a permetterle di continuare gli investimenti negli impianti produttivi, in modo da garantire la propria sopravvivenza.

(159)

Qualora le misure antidumping non vengano istituite, la situazione dell’industria comunitaria continuerà a peggiorare. L’industria comunitaria si trova in difficoltà soprattutto a causa della perdita di entrate dovuta al ribasso dei prezzi, alla diminuzione della quota di mercato e al sostanziale calo dei profitti. Si può anzi affermare che, qualora le misure antidumping non venissero istituite, dato il calo delle entrate e la forte tendenza al peggioramento durante il PI, con ogni probabilità la situazione finanziaria dell’industria comunitaria peggiorerà ulteriormente. Alla fine si dovrebbe quindi procedere a tagli della produzione, con conseguenti rischi per l’occupazione e gli investimenti nella Comunità. Questo vale in particolare per il mercato europeo, che rappresenta oggi uno dei pochi mercati di esportazione disponibili per i paesi interessati dopo l’istituzione da parte delle autorità degli Stati Uniti di dazi antidumping sulle importazioni di persolfati dalla RPC. Se la produzione comunitaria di persolfati dovesse cessare, gli utilizzatori del prodotto diverrebbero ancora più dipendenti da fornitori non comunitari.

(160)

Si è pertanto concluso in via provvisoria che l’istituzione di misure antidumping consentirebbe all’industria comunitaria di superare le conseguenze delle pratiche di dumping pregiudizievoli subite e sarebbe quindi nell’interesse dell’industria stessa.

2.   Interesse degli importatori indipendenti

(161)

La Commissione ha inviato questionari a tutti gli importatori/operatori commerciali noti. Soltanto due importatori hanno risposto al questionario: i volumi del prodotto in esame importati da queste due società rappresentavano il 18,9 % delle importazioni totali nella Comunità e il 6,7 % del consumo comunitario.

(162)

Va osservato che i paesi interessati (USA e Taiwan) costituivano l’unica fonte di approvvigionamento durante il PI per questi due importatori, i quali hanno infatti dichiarato che l’istituzione del dazio antidumping avrebbe avuto significative ripercussioni sulla loro situazione finanziaria.

(163)

In base ai dati forniti dagli stessi importatori interessati, tuttavia, si è appurato che la percentuale rappresentata dalle importazioni di persolfati sul fatturato totale delle due società risultava trascurabile (compresa cioè tra lo 0,03 % e l’1,3 %) durante il PI. Pertanto, sebbene si riconosca che l’istituzione di un dazio antidumping possa avere un qualche impatto sulla situazione di queste due società, le eventuali ripercussioni sarebbero nel complesso trascurabili.

(164)

Inoltre, si può ragionevolmente prevedere che gli importatori sarebbero in grado di compensare, almeno in parte, l’eventuale incremento di prezzo del prodotto in esame con un rialzo dei prezzi praticati ai loro clienti, dal momento che per questi ultimi, come spiegato più avanti al considerando 166, il costo dei persolfati rappresenta nella maggior parte dei casi solo una minima percentuale dei loro costi totali. Infine, va sottolineato che sono disponibili altre fonti di approvvigionamento come le importazioni dalla Turchia e dal Giappone, nonché la quota di esportazioni dalla RPC che non è soggetta ad alcun dazio antidumping.

3.   Interesse degli utilizzatori

(165)

La Commissione ha inviato questionari a tutti e undici gli utilizzatori noti nella Comunità: nessuno di questi ha risposto al questionario, né la Commissione ha ricevuto informazioni o è stata contattata da nessun altro utilizzatore nel corso dell’inchiesta.

(166)

Non vi è alcuna indicazione che l’interesse degli utilizzatori verrebbe compromesso in misura significativa dall’istituzione delle misure. Anzi, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, per gli utilizzatori il costo dei persolfati rappresenta nella maggior parte dei casi soltanto una quota minima dei loro costi totali di produzione e, quindi, l’istituzione dei dazi antidumping avrebbe su queste aziende un effetto trascurabile.

4.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(167)

Tenuto conto di tutti i fattori analizzati sopra, la Commissione ha concluso che l’istituzione di misure non avrà ripercussioni negative rilevanti — ammesso che ne abbia — sulla situazione degli utilizzatori e degli importatori del prodotto in esame. Alla luce di quanto sopra, si conclude in via provvisoria che non vi sono validi e fondati motivi per non istituire misure antidumping.

G.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(168)

Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle pratiche di dumping, al pregiudizio che ne è derivato, al nesso di causalità e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuna l’istituzione di misure provvisorie onde impedire che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

(169)

Le misure dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato da tali importazioni, senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i suoi costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in condizioni normali di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Per tale calcolo ci si è basati su un margine di utile al lordo delle imposte del 12 %, in base ai dati contenuti nella denuncia e confermati nell’ambito della presente inchiesta. Gli utili effettivi realizzati dall’industria comunitaria tanto nel periodo 2003-2004 quanto negli anni precedenti al periodo in esame, infatti, non sono mai scesi al di sotto di questa percentuale di riferimento.

(170)

Il livello dell’aumento di prezzo necessario è stato quindi determinato sulla base del confronto tra il prezzo all’importazione medio ponderato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi (cfr. i considerando 117, 118 e 119), e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto correggendo il prezzo di vendita dell’industria comunitaria per tenere conto delle perdite/profitti reali registrati durante il PI ed aggiungendo il margine di utile sopra indicato. L’eventuale differenza risultante dal suddetto confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale cif all’importazione.

(171)

Per quanto riguarda tutti i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM, queste differenze sono risultate superiori ai margini di dumping rilevati. Si ricorda che, per il calcolo del livello nazionale necessario per eliminare il pregiudizio applicabile a tutti gli altri esportatori nella RPC, si è registrato un elevato livello di collaborazione. Pertanto, il margine di pregiudizio è stato calcolato come la differenza tra la media ponderata dei prezzi cif all’importazione praticati dalle società alle quali non è stato concesso il TEM e il prezzo non pregiudizievole calcolato secondo il metodo sopra indicato. Nel caso dei produttori esportatori negli USA il livello necessario per eliminare il pregiudizio era inferiore al margine di dumping accertato, mentre nel caso di Taiwan tale livello risultava superiore al margine di dumping rilevato.

2.   Misure provvisorie

(172)

Alla luce di quanto precede, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping provvisorio fissandolo al livello del margine di dumping accertato, a condizione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, che non risulti più elevato del margine di pregiudizio calcolato.

(173)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio residuo applicabile a «tutte le altre società» negli USA e a Taiwan e dal dazio a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società» nella RPC) sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(174)

Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (5) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare opportunamente il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(175)

Tenuto conto di quanto precede, le aliquote del dazio provvisorio sono le seguenti:

Paese

Produttore esportatore

Aliquota del dazio antidumping

USA

E.I. DuPont De Nemours

10,6 %

FMC Corporation

39,0 %

Tutte le altre società

39,0 %

RPC

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

0 %

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

14,4 %

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd

0 %

Tutte le altre società

67,4 %

Taiwan

San Yuan Chemical Co., Ltd

22,6 %

Tutte le altre società

22,6 %

3.   Monitoraggio speciale

(176)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle considerevoli differenze tra le aliquote del dazio applicate ai vari produttori esportatori nella RPC, si ritiene che, nella fattispecie, siano necessarie misure speciali per garantire un’adeguata applicazione dei dazi antidumping. Solo le importazioni del prodotto in esame fabbricato dai rispettivi produttori esportatori nella RPC possono beneficiare del margine di dumping specifico calcolato per ciascun produttore interessato. Queste misure speciali, che si applicano solamente alle società nella RPC che beneficiano di un’aliquota individuale del dazio, assumono la forma descritta di seguito.

(177)

La presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato del presente regolamento: le importazioni non accompagnate da una tale fattura sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutte le altre società nella RPC.

(178)

Qualora le esportazioni effettuate dalle società nella RPC che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in volume dopo l’istituzione delle misure antidumping, questo incremento di volume potrebbe essere considerato costituire, di per sé, una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione delle misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e in presenza delle necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito di tale inchiesta si valuterebbe, tra l’altro, l’opportunità di eliminare le aliquote individuali del dazio e di imporre, di conseguenza, un dazio a livello nazionale o un dazio residuo.

H.   DISPOSIZIONE FINALE

(179)

Ai fini di una buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, occorre precisare che le conclusioni relative all’istituzione di dazi antidumping elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, classificati ai codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Stati Uniti d’America

E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware

10,6 %

A818

FMC Corporation, Tonawanda, New York

39,0 %

A819

Tutte le altre società

39,0 %

A999

Repubblica popolare cinese

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai

0 %

A820

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai

14,4 %

A821

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing

0 %

A822

Tutte le altre società

67,4 %

A999

Taiwan

San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi

22,6 %

A823

Tutte le altre società

22,6 %

A999

3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società nella Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti specificati nell’allegato. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 162 del 13.7.2006, pag. 5.

(3)  Regolamento (CE) n. 2961/95 del Consiglio (GU L 308 del 21.12.1995, pag. 61).

(4)  Regolamento (CE) n. 695/2002 del Consiglio (GU L 109 del 25.4.2002, pag. 1).

(5)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione B, B-1049 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve comprendere una dichiarazione, firmata da un responsabile della società e recante il timbro ufficiale della società stessa, formulata secondo il seguente modello:

1)

nominativo e qualifica del responsabile della società che ha rilasciato la fattura commerciale;

2)

dichiarazione seguente: «Il sottoscritto certifica che il [indicazione del quantitativo] di persolfati venduti per l’esportazione verso la Comunità europea cui si riferisce la presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».


12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/30


REGOLAMENTO (CE) N. 391/2007 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2007

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1990 la Comunità finanzia le azioni degli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca, in linea con gli obiettivi fissati dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2).

(2)

Senza adeguati incentivi sarebbe difficile ottenere progressi sulla via dell’instaurazione di un efficiente sistema di controllo nell’insieme della Comunità, soprattutto quando si tratta di sperimentare e introdurre nuove e costose tecnologie.

(3)

Si è constatato che gli Stati membri non dispongono di risorse sufficienti per adempiere agli obblighi loro imposti dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Essi necessitano in particolare dell’aiuto della Comunità per poter superare le differenze esistenti a livello delle rispettive capacità di controllo e sorveglianza della pesca.

(4)

Il regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra l’altro, una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese in materia di controllo, ispezione e sorveglianza della pesca per il periodo 2007-2013.

(5)

All’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 sono enumerati gli interventi attuati dagli Stati membri in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca che possono essere ammessi a beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità.

(6)

In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre fornire agli Stati membri chiare indicazioni sui criteri cui è subordinata la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute in materia di controllo ed esecuzione nel settore della pesca.

(7)

Occorre assicurare che i finanziamenti comunitari siano debitamente allocati in modo da colmare le carenze constatate, garantendo in questo modo controlli di livello elevato.

(8)

Gli Stati membri dovrebbero valutare, annualmente e per l’intero periodo 2007-2013, i loro programmi e l’impatto delle spese sostenute sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza.

(9)

Al fine di semplificare le procedure, a decorrere dal 1o gennaio 2007 le domande di rimborso relative a spese approvate in base alle decisioni del Consiglio 95/527/CE (3), 2001/431/CE (4) e 2004/465/CE (5) sono presentate in conformità degli allegati VI e VII del presente regolamento.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 per quanto riguarda la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l’attuazione dei regimi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca nel periodo 2007-2013.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)

«programma annuale di controllo della pesca»: un programma annuale elaborato da uno Stato membro in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006;

b)

«impegno di bilancio»: l’operazione di riserva degli stanziamenti necessari all’esecuzione di successivi pagamenti in esecuzione di un impegno giuridico;

c)

«impegno giuridico»: l’atto con il quale l’autorità ordinatrice di uno Stato membro crea o constata un’obbligazione dalla quale deriva un onere.

Articolo 3

Programmi annuali di controllo della pesca

1.   Gli Stati membri che desiderano ricevere un contributo finanziario per le spese sostenute ai sensi dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma annuale di controllo della pesca.

2.   Oltre alle informazioni previste all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, i programmi di controllo della pesca degli Stati membri devono indicare, per ciascun progetto:

a)

una previsione annuale delle domande di rimborso;

b)

le modalità previste per comunicare al pubblico che il progetto beneficia di un sostegno finanziario della Comunità;

c)

se il progetto riguarda l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili: il tipo di imbarcazione o di aeromobile;

d)

una descrizione di tutti i mezzi di cui dispone l’amministrazione per l’attività di controllo e monitoraggio, redatta come indicato nell’allegato I.

3.   Disposizioni particolareggiate sull’ammissibilità di determinate azioni sono riportate negli allegati II, III e IV.

Articolo 4

Impegno di spesa

Per gli interventi ammessi a beneficiare di una partecipazione finanziaria in virtù della decisione prevista all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, gli Stati membri contraggono impegni giuridici e di bilancio entro 12 mesi dalla fine dell’anno nel corso del quale è stata loro notificata tale decisione.

Articolo 5

Spese ammissibili

Sono rimborsabili le spese che:

a)

figurano nel programma di controllo della pesca; e

b)

riguardano gli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006;

c)

riguardano progetti di costo superiore a 40 000 EUR, IVA esclusa, tranne per gli interventi di cui all’articolo 8, lettera a), punti ii) e v), del regolamento (CE) n. 861/2006, salvo in casi debitamente giustificati;

d)

derivano dagli impegni giuridici e di bilancio contratti dagli Stati membri conformemente all’articolo 4 del presente regolamento;

e)

riguardano progetti attuati conformemente all’articolo 8 del presente regolamento.

f)

sono conformi alle disposizioni comunitarie specifiche eventualmente applicabili.

Articolo 6

Spese ammissibili relative a determinate azioni

1.   Le spese sostenute in relazione a nuove tecnologie di controllo sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato II e sono utilizzate per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato.

2.   Le spese sostenute per l’acquisto e l’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato II e sono utilizzate per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca, in base a quanto dichiarato dallo Stato membro interessato, per almeno il 25 % della sua attività.

3.   Le spese sostenute in relazione a programmi di formazione e di scambio, seminari e sussidi mediali sono ammissibili nella misura in cui rispondono alle condizioni previste dall’allegato IV. Tali spese possono vertere, in particolare, sui seguenti aspetti:

a)

metodi di sorveglianza delle attività di pesca;

b)

normativa comunitaria che disciplina la politica comune della pesca e segnatamente il controllo;

c)

utilizzo delle tecniche di controllo della pesca;

d)

attuazione, da parte degli Stati membri, del vigente regime di controllo in conformità delle norme della politica comune della pesca.

Articolo 7

Spese non ammissibili

1.   Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente al 1o gennaio dell’anno in cui il programma annuale di controllo della pesca è presentato alla Commissione.

2.   L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è rimborsabile.

3.   Un elenco indicativo delle spese non ammissibili è riportato nell’allegato V.

Articolo 8

Esecuzione dei progetti

1.   I progetti sono avviati e ultimati secondo il calendario definito nel programma annuale di controllo della pesca.

2.   Il calendario indica le date previste di inizio e di conclusione dei progetti.

Articolo 9

Mancata esecuzione e ritardo dei progetti

Se uno Stato membro decide di non mettere in esecuzione la totalità o una parte dei progetti per i quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, o in caso di ritardo, esso ne informa immediatamente la Commissione indicando:

a)

le implicazioni, anche di natura finanziaria, per il proprio programma annuale di controllo della pesca;

b)

i motivi del ritardo o della mancata esecuzione;

c)

il nuovo calendario di esecuzione previsto.

Articolo 10

Anticipi

1.   Su richiesta motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere per ciascun progetto un anticipo fino ad un massimo del 50 % della partecipazione finanziaria concessa con la decisione prevista all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006. L’importo dell’anticipo è detratto da eventuali pagamenti intermedi nonché dal saldo finale della partecipazione finanziaria concessa allo Stato membro interessato per il progetto in questione.

2.   Lo Stato membro allega alla propria domanda una copia certificata conforme del contratto stipulato tra l’amministrazione competente e il fornitore.

3.   Se l’autorità competente di uno Stato membro non emette un impegno giuridico vincolante entro il termine specificato all’articolo 4 del presente regolamento, l’anticipo eventualmente versato è immediatamente rimborsato.

Articolo 11

Domande di rimborso

1.   Gli Stati membri trasmettono le domande di rimborso alla Commissione entro nove mesi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta.

2.   Le domande di rimborso comprendono gli elementi elencati nell’allegato VI e sono redatte secondo il modello riportato nell’allegato VII.

3.   Al momento di presentare le domande di rimborso, gli Stati membri verificano e certificano che le spese sono state sostenute in ottemperanza alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal presente regolamento e dalla decisione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché alla normativa comunitaria sui pubblici appalti. La domanda è corredata di una dichiarazione attestante l’esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, redatta secondo il modello riportato nell’allegato VII.

4.   Le domande per un importo inferiore a 20 000 EUR non sono prese in considerazione, salvo se debitamente giustificate. Le domande di rimborso possono essere raggruppate.

5.   Le domande di rimborso relative a progetti non ultimati secondo il calendario di cui all’articolo 8 del presente regolamento possono essere accolte solo se il ritardo è debitamente giustificato. Nel caso in cui tali domande non vengano accolte, gli stanziamenti comunitari sono disimpegnati.

6.   Se la Commissione ritiene che la domanda non risponde alle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 861/2006, dal presente regolamento e dalla decisione di cui all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché alla normativa comunitaria sui pubblici appalti, essa invita lo Stato membro a comunicare le proprie osservazioni in merito entro un termine stabilito. Se l’esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese di cui trattasi e, se del caso, esige il rimborso dei pagamenti indebitamente eseguiti.

Articolo 12

Valuta

1.   I programmi di controllo della pesca, le domande di rimborso e le domande di anticipo sono espressi in euro.

2.   Il rimborso è effettuato in euro in base al tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il giorno dell’emissione dell’ordine di pagamento o dell’ordine di riscossione da parte del servizio ordinatore della Commissione.

3.   Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria specificano il tasso di cambio utilizzato.

Articolo 13

Revisioni e rettifiche finanziarie

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e alla Corte dei conti qualsiasi informazione richiesta da dette istituzioni ai fini delle revisioni e delle rettifiche finanziarie previste all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 14

Relazioni degli Stati membri

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le consentano di verificare il modo in cui sono stati impiegati i contributi finanziari e di valutare l’impatto delle misure previste dal presente regolamento sulle attività di controllo, ispezione e sorveglianza.

2.   Inoltre gli Stati membri presentano alla Commissione:

a)

entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione valutativa intermedia sul loro programma di controllo della pesca dell’anno precedente, indicante:

i)

i progetti ultimati e il tasso di esecuzione del programma di controllo della pesca;

ii)

una previsione delle domande di rimborso per l’anno in corso e per quello successivo;

iii)

l’impatto dei progetti sui programmi di controllo della pesca, valutato mediante gli indicatori elencati nel programma;

iv)

eventuali ritocchi al programma originario di controllo della pesca;

b)

entro il 31 marzo 2014, una relazione valutativa finale indicante:

i)

i progetti ultimati;

ii)

il costo dei progetti;

iii)

l’impatto dei programmi di controllo della pesca, valutato mediante gli indicatori elencati nei programmi medesimi;

iv)

eventuali ritocchi ai programmi originari di controllo della pesca;

v)

l’impatto della partecipazione finanziaria sui programmi di controllo della pesca durante l’intero periodo 2007-2013.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

A decorrere dal 1o gennaio 2007 le domande di rimborso relative alla partecipazione finanziaria alle spese approvate in base alle decisioni 95/527/CE, 2001/431/CE e 2004/465/CE sono presentate in conformità degli allegati VI e VII del presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 301 del 14.12.1995, pag. 30.

(4)  GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

(5)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 36. Decisione modificata dalla decisione 2006/2/CE (GU L 2 del 5.1.2006, pag. 4).


ALLEGATO I

Descrizione dei mezzi di cui dispone lo Stato membro per le attività di controllo e monitoraggio della pesca

La descrizione dei mezzi di cui dispone lo Stato membro per le attività di controllo della pesca, prevista all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento, comprende i seguenti elementi:

a)

una breve descrizione degli organismi amministrativi incaricati del controllo della pesca (a livello nazionale, regionale e locale);

b)

una breve descrizione delle risorse umane, delle attrezzature (in particolare il numero di imbarcazioni, aeromobili ed elicotteri disponibili) e delle principali attività realizzate nel corso dell’anno precedente per assolvere i compiti previsti dalle norme della politica comune della pesca;

c)

lo stanziamento annuale assegnato al controllo della pesca, espresso in euro, con l’indicazione degli investimenti e dei costi di funzionamento dei mezzi utilizzati per le attività di controllo (dati classificati per categoria, comprese le risorse umane).


ALLEGATO II

Elenco indicativo delle spese sovvenzionabili relative all’applicazione delle tecnologie di controllo

Sono considerate ammissibili le spese di seguito indicate:

a)

acquisto e installazione di attrezzature informatiche (e relativa assistenza tecnica) e allestimento di reti IT, compresi sistemi di telerilevamento, per uno scambio di dati efficiente e sicuro a fini di controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca; le spese relative all’assistenza tecnica sono sovvenzionate per un periodo di due anni decorrente dalla data di installazione;

b)

acquisto e installazione di:

i)

dispositivi automatici di localizzazione che permettano al centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema di controllo satellitare dei pescherecci (vessel monitoring system — VSM);

ii)

dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione che consentano la trasmissione elettronica dei dati relativi alle attività di pesca.

I dispositivi devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria;

c)

acquisto di personal computer, tablet PC, assistenti digitali personali utilizzati per archiviare ed elaborare i dati relativi alle attività di pesca;

d)

progetti pilota relativi a nuove tecnologie di controllo delle attività di pesca e alla loro attuazione.


ALLEGATO III

Elenco indicativo delle spese ammissibili relative all’acquisto e all’ammodernamento di imbarcazioni ed aeromobili utilizzati per il controllo delle attività di pesca

Sono considerate ammissibili le spese di seguito indicate:

a)

aeromobili ad ala fissa, velivoli senza pilota ed elicotteri (e relative attrezzature) destinati al controllo delle attività di pesca. In particolare, attrezzature e software di localizzazione, comunicazione e navigazione installati a bordo e appartenenti ad imbarcazioni ed aeromobili adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca, che consentano lo scambio di dati tra i mezzi aerei o navali e le autorità preposte al controllo della pesca;

b)

attrezzature intese a sostituire attrezzature obsolete e a rendere più efficiente il sistema di controllo. Sono altresì sovvenzionabili le spese sostenute per l’ammodernamento della sala macchine, della timoneria e dei dispositivi per la messa a mare;

c)

imbarcazioni di abbordo (quali searider e imbarcazioni gonfiabili rigide), comprese attrezzature installate, motori, gru e gruette per la messa a mare (compresi sistemi idraulici e installazione), modifiche apportate alla nave principale per adattarla alle imbarcazioni di abbordo (quali il rafforzamento del ponte e della sovrastruttura);

d)

componenti essenziali del sistema di propulsione della nave, quali sistemi propulsori, cambi, nuovi motori principali ed ausiliari;

e)

dispositivi destinati a garantire la riservatezza delle comunicazioni, quali dispostivi di cifratura e codificazione;

f)

personal computer resistenti all’acqua installati a bordo.


ALLEGATO IV

Elenco indicativo delle spese sovvenzionabili relative a programmi di formazione e di scambio, seminari e sussidi mediali

a)

Sono considerate ammissibili le spese di seguito indicate:

i)

affitto di aule;

ii)

acquisto o noleggio di attrezzature utilizzate per attività di formazione e seminari;

iii)

onorari di formatori non operanti in qualità di funzionari dello Stato membro o della Comunità;

iv)

spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti (ispettori, pubblici ministeri, giudici e pescatori) e dal personale addetto alla formazione;

v)

qualsiasi spesa relativa all’acquisto o alla stampa del materiale necessario per seminari o attività di formazione o di sussidi mediali quali libri, poster, CD, DVD, video, opuscoli e manifesti.

b)

Le spese sono rimborsabili nella misura in cui sono ammissibili al rimborso a norma delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.


ALLEGATO V

Elenco indicativo delle spese non ammissibili

Sono considerate non ammissibili le spese di seguito indicate:

a)

contratti di locazione e di leasing;

b)

attrezzature non esclusivamente utilizzate a fini di controllo della pesca, quali personal computer, computer portatili, scanner, stampanti, telefoni cellulari, centralini telefonici, radiotelefoni portatili, metri, righe e attrezzature analoghe, apparecchiature video e fotografiche;

c)

capi d’abbigliamento e calzature, quali uniformi, tute di protezione ecc. e attrezzature personali generali;

d)

spese di funzionamento e di manutenzione, quali costi di telecomunicazione, interessi finanziari, premi assicurativi, carburante;

e)

pezzi di ricambio necessari per mantenere in servizio qualsiasi attrezzatura sovvenzionabile;

f)

veicoli e motocicli;

g)

siti e fabbricati;

h)

salari e indennità.


ALLEGATO VI

Contenuto delle domande di rimborso

La domanda di rimborso comprende gli elementi di seguito elencati:

a)

una lettera in cui figuri l’importo totale del rimborso richiesto, nella quale siano chiaramente indicati:

i)

la decisione della Commissione cui è fatto riferimento (articolo e allegato);

ii)

l’importo richiesto alla Commissione, espresso in euro, al netto di IVA;

iii)

il tipo di domanda (prefinanziamento, pagamento intermedio, pagamento finale);

iv)

il conto bancario su cui va effettuato il bonifico;

b)

una dichiarazione di spesa redatta secondo il modello figurante nell’allegato VII (una dichiarazione per ciascuna decisione della Commissione).

c)

un elenco comprendente le informazioni di seguito indicate:

i)

denominazione(i) del(dei) progetto(i) e riferimento al(ai) programma(i) annuale(i) di controllo della pesca di cui fa/fanno parte;

ii)

riferimento del contratto cui corrispondono le fatture;

iii)

elenco delle fatture allegate relative al progetto (numero di fatture e importi al netto di IVA);

d)

per ciascun progetto per il quale è richiesto il rimborso:

i)

originali o copie autenticate delle fatture;

ii)

se le fatture non sono espresse in euro, il tasso di cambio applicato;

iii)

originale o copia autenticata della prova di pagamento di ogni fattura allegata;

iv)

un documento in cui siano indicate eventuali rate future con le date di pagamento previste;

v)

copia autenticata del contratto corrispondente alla fattura;

vi)

il livello annuo di utilizzo dell’imbarcazione, dell’aeromobile o del velivolo senza pilota per operazioni di controllo della pesca, in percentuale e in giorni;

vii)

informazioni sugli appalti pubblici: occorre allegare una fotocopia del bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se l’avviso di bando non è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il beneficiario deve certificare che è stata rispettata la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e specificare il motivo per cui non sono state seguite le procedure comunitarie. Le spese sostenute per imbarcazioni o aeromobili interamente o parzialmente adibiti al controllo della pesca non possono beneficiare di deroghe alle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici ai sensi dell’articolo 296 del trattato che istituisce la Comunità europea;

viii)

una descrizione succinta dell’intervento in cui siano specificati i risultati conseguiti, accompagnata da una breve valutazione dell’impatto dell’investimento sulle attività di controllo e sorveglianza della pesca e da una previsione dell’utilizzo futuro delle attrezzature;

ix)

per le spese riguardanti progetti pilota o sussidi mediali occorre accludere la relazione o il documento finale;

x)

in caso di attività di formazione e seminari occorre fornire qualsiasi informazione pertinente (argomento, relatori, partecipanti).


ALLEGATO VII

Dichiarazione di spesa

Image


12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/39


REGOLAMENTO (CE) N. 392/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2007

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 2 al 6 aprile 2007 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella settimana dal 2 al 6 aprile 2007, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4318.

(2)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 2 al 6 aprile 2007, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2006/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 95).

(3)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2 al 6 aprile 2007

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Raggiunto

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

0

Raggiunto

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2 al 6 aprile 2007

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2 al 6 aprile 2007

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

14,2857

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2 al 6 aprile 2007

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Tipo

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2 al 6 aprile 2007

Limite

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

100

 


Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 2 al 6 aprile 2007

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

 


DIRETTIVE

12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/42


DIRETTIVA 2007/21/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2007

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le date di scadenza dell’iscrizione nell’allegato I delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’elenco dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state iscritte le seguenti sostanze attive: l’azossistrobina, con la direttiva 98/47/CE della Commissione (2), fino al 1o luglio 2008, l’imazalil, con la direttiva 97/73/CE della Commissione (3), fino al 31 dicembre 2008, il kresoxim-metile, con la direttiva 1999/1/CE della Commissione (4), fino al 31 gennaio 2009, la spiroxamina, con la direttiva 1999/73/CE della Commissione (5), fino al 1o settembre 2009, l’azimsulfuron, con la direttiva 1999/80/CE della Commissione (6), fino al 1o ottobre 2009, il calcio-proesadione, con la direttiva 2000/50/CE della Commissione (7), fino al 20 ottobre 2010, e il fluroxipir, con la direttiva 2000/10/CE della Commissione (8), fino al 30 novembre 2010.

(2)

L’iscrizione di una sostanza attiva può essere rinnovata su richiesta purché la domanda sia presentata almeno due anni prima della scadenza del periodo d’iscrizione. La Commissione ha ricevuto domande per il rinnovo dell’iscrizione di tutte le sostanze di cui sopra.

(3)

La Commissione dovrà stabilire norme dettagliate per la presentazione e la valutazione di informazioni supplementari necessarie per il rinnovo dell’iscrizione delle sostanze nell’allegato I. Pertanto, occorre prorogare l’iscrizione delle sostanze attive suindicate nell’allegato I per il tempo necessario affinché gli interessati possano elaborare le loro domande e la Commissione possa organizzare la loro valutazione e prendere una decisione al riguardo.

(4)

È pertanto opportuno modificare in tal senso la direttiva 91/414/CEE.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 12 dicembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 dicembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/6/CE della Commissione (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13).

(2)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 50.

(3)  GU L 353 del 24.12.1997, pag. 26.

(4)  GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

(5)  GU L 206 del 5.8.1999, pag. 16; rettifica nella GU L 221 del 21.8.1999, pag. 19.

(6)  GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

(7)  GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39.

(8)  GU L 57 del 2.3.2000 pag. 28.


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE il testo delle righe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 è sostituito dal seguente:

«1

Imazalil

N. CAS 73790-28-0, 35554-44-0

N. CIPAC 335

(+)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo oppure (+)-allil 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere

975 g/kg

1o gennaio 1999

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Per le utilizzazioni di seguito elencate si applicano le seguenti condizioni particolari:

il trattamento dopo il raccolto della frutta, degli ortaggi e delle patate è autorizzato soltanto quando è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione, oppure quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l’autorizzazione che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l’ambiente e in particolare per gli organismi acquatici,

il trattamento dopo il raccolto delle patate è autorizzato soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l’autorizzazione che lo scarico dei reflui del trattamento delle patate non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici,

l’applicazione foliare all’aperto è autorizzata soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l’autorizzazione che tale impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell’uomo e degli animali e sull’ambiente.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 11 luglio 1997.

2

Azossistrobina

N. CAS 131860-33-8

N. CIPAC 571

Metil (E)-2-{2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]-fenil-3-metossiacrilato

930 g/kg (Z isomero mass. 25 g/kg

1o luglio 1998

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Nel processo di decisione secondo i principi uniformi occorre prestare particolare attenzione all’impatto sugli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono includere adeguate misure di limitazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 22 aprile 1998.

3

Kresoxim-metile

N. CAS 143390-89-0

N. CIPAC 568

Metil (E)-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetato

910 g/kg

1o febbraio 1999

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione per la protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 ottobre 1998.

4

Spiroxamina

N. CAS 1181134-30-8

N. CIPAC 572

8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina

940 g/kg (diastereomeri A e B combinati)

1o settembre 1999

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.

Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla sicurezza dell’operatore e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione;

e

prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 12 maggio 1999.

5

Azimsulfuron

N. CAS 120162-55-2

N. CIPAC 584

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil]-urea

980 g/kg

1o ottobre 1999

31 dicembre 2011

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

I mezzi aerei non possono essere autorizzati.

Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione all’impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio e prescrivono che le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di limitazione dei rischi (ad esempio nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l’acqua prima che sia scaricata).

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 2 luglio 1999.

6

Fluroxipir

N. CAS 69377-81-7

N. CIPAC 431

acido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico

950 g/kg

1o dicembre 2000

31 dicembre 2011

Può essere autorizzato solo l’uso come erbicida.

Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono:

prendere in considerazione le informazioni complementari di cui al punto 7 del rapporto di riesame,

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,

prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, non sono presentati entro il 1o dicembre 2000.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 30 novembre 1999.

8

Calcio-proesadione

N. CAS 127277-53-6

N. CIPAC 567

3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilato di calcio

890 g/kg

1o ottobre 2000

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000.»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2007

relativa alla proroga del termine per l’immissione sul mercato dei biocidi contenenti taluni principi attivi non esaminati nel programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 1545]

(I testi in lingua francese e polacca sono i soli facenti fede)

(2007/226/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE (di seguito «la direttiva») stabilisce che nei casi in cui le informazioni e i dati richiesti per la valutazione di un principio attivo non siano stati presentati entro il termine prescritto, si può decidere che tale principio attivo non sia iscritto negli allegati I, IA o IB della direttiva. In seguito a tale decisione, gli Stati membri dovrebbero revocare tutte le autorizzazioni relative ai biocidi che contengono detto principio attivo.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1896/2000 (2) e (CE) n. 2032/2003 (3) stabiliscono le modalità di attuazione della prima e della seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva. L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003 fissa al 1o settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano le autorizzazioni per i biocidi contenenti i principi attivi esistenti che sono stati identificati e rispetto ai quali non c’è stata né una notificazione accettata né una manifestazione di interesse da parte di uno Stato membro.

(3)

L’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (4), stabilisce le condizioni a cui uno Stato membro può chiedere alla Commissione una proroga della fase di eliminazione graduale di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e le condizioni per la concessione di tale proroga.

(4)

Per alcuni dei principi attivi di cui sarà vietato l’impiego nei biocidi dopo il 1o settembre 2006, le richieste di proroga della fase di eliminazione graduale sono state presentate dai singoli Stati membri alla Commissione insieme alle informazioni volte a dimostrare l’esigenza di una continuazione dell’impiego delle sostanze in oggetto.

(5)

La Polonia ha trasmesso informazioni volte a dimostrare la mancanza temporanea di alternative adeguate al ciflutrin quanto al suo impiego come insetticida per la protezione del legno negli edifici storici e in altre costruzioni. Una breve proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare appropriata per consentire la presentazione dei dati di efficacia relativi a sostanze alternative e rendere possibile la commercializzazione di tali sostanze sul mercato polacco conformemente alla legislazione nazionale.

(6)

La Francia ha trasmesso informazioni che dimostrano la necessità di prevedere la più ampia gamma possibile di larvicidi per combattere le zanzare vettori di gravi malattie che colpiscono la popolazione dei suoi dipartimenti di oltremare e ha chiesto di mantenere il temefos sui mercati di tali regioni. Una proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare appropriata per consentirne la sostituzione con altre sostanze adeguate.

(7)

La Francia ha trasmesso informazioni volte a dimostrare l’esigenza di proseguire temporaneamente l’utilizzo dell’ammoniaca come biocido per l’igiene veterinaria per la prevenzione di infezioni da coccidi, cryptosporidium e nematodi nel bestiame. Una proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare appropriata per consentirne la graduale sostituzione con altre sostanze disponibili notificate per la valutazione nel quadro del programma di revisione della direttiva.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, gli Stati membri elencati alla colonna B dell’allegato alla presente decisione possono concedere o mantenere un’autorizzazione esistente per l’immissione sul mercato di biocidi contenenti principi elencati alla colonna A dell’allegato per gli usi essenziali di cui alla colonna D e fino alle date di cui alla colonna C dell’allegato stesso.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1 della presente decisione si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

la prosecuzione dell’impiego è possibile solo a condizione che i prodotti contenenti il principio siano approvati per l’uso essenziale previsto;

b)

la prosecuzione dell’impiego è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l’ambiente;

c)

al momento della concessione dell’approvazione vengono imposte tutte le misure adeguate di riduzione dei rischi;

d)

l’etichettatura di tali biocidi rimanenti sul mercato posteriormente al 1o settembre 2006 è riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d’impiego;

e)

se del caso, gli Stati membri garantiscono che i detentori delle approvazioni o gli Stati membri interessati esaminino alternative a tali usi, ovvero che venga preparato un dossier da presentare conformemente alla procedura di cui all’articolo 11 della direttiva 98/8/CE entro il 14 maggio 2008.

2.   Se del caso gli Stati membri interessati informano ogni anno la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1, in particolare sulle iniziative adottate ai sensi della lettera e).

Articolo 3

La Repubblica francese e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/140/CE della Commissione (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 78).

(2)  GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2032/2003 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

(4)  GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco delle autorizzazioni di cui all’articolo 1

Colonna A

Colonna B

Colonna C

Colonna D

Principio attivo

Stato membro

Date

Uso

Ciflutrin

CE n. 269-855-7

CAS n. 68359-37-5

Polonia

1.9.2007

Per la protezione dagli insetti del legno da costruzione; per uso esclusivamente professionale

Temefos

CE n. 222-191-1

CAS n. 3383-96-8

Francia

14.5.2009

Per il controllo delle zanzare vettori di malattie; esclusivamente nei dipartimenti francesi di oltremare

Ammoniaca

CE n. 231-635-3

CAS n. 7664-41-7

Francia

14.5.2008

Biocido per l’igiene veterinaria per la prevenzione di infezioni da coccidi, cryptosporidium e nematodi nel bestiame; solo quando non possono essere utilizzati altri mezzi con effetti analoghi.


Rettifiche

12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/50


Rettifica della direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 91 del 31 marzo 2007 )

La direttiva 2007/19/CE va letta come segue:

DIRETTIVA 2007/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/72/CE della Commissione (2) è una direttiva specifica, ai sensi del regolamento quadro (CE) n. 1935/2004, che armonizza le norme relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(2)

La direttiva 2002/72/CE istituisce un elenco di sostanze autorizzate che possono essere impiegate nella fabbricazione di questi materiali e oggetti, in particolare additivi e monomeri, disciplina le restrizioni al loro impiego, la loro etichettatura e le informazioni da fornire al consumatore o all'operatore dell'industria alimentare in merito all'impiego corretto di tali materiali e oggetti.

(3)

Le informazioni fornite alla Commissione hanno dimostrato che i plastificanti, impiegati ad esempio nelle guarnizioni in cloruro di polivinile (PVC) dei coperchi, possono migrare negli alimenti grassi in quantità tali da poter rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione degli alimenti. È pertanto opportuno chiarire che le guarnizioni rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/72/CE, anche se, ad esempio, fanno parte di coperchi metallici. Allo stesso tempo si devono stabilire norme specifiche per quanto concerne l'impiego di additivi nella produzione di dette guarnizioni. È opportuno tener conto del fatto che i produttori di coperchi hanno bisogno di un tempo sufficiente per adattarsi ad alcune disposizioni della direttiva 2002/72/CE. Considerati, in particolare, i tempi di preparazione di una domanda di valutazione degli additivi specifici impiegati nella fabbricazione delle guarnizioni dei coperchi, non è ancora possibile fissare un calendario per la loro valutazione. Pertanto, in una prima fase, non è opportuno applicare alla fabbricazione delle guarnizioni dei coperchi l'elenco positivo degli additivi autorizzati che verrà adottato per i materiali e gli oggetti di materia plastica; in tal modo continuerà a essere ammesso l'impiego di altri additivi, nel rispetto della legislazione nazionale. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

(4)

È opportuno aggiornare la direttiva 2002/72/CE tenendo conto dei nuovi dati inerenti alla valutazione di rischio delle sostanze che l'Autorità ha esaminato e dell'esigenza di adattare al progresso tecnico le vigenti norme in materia di calcolo della migrazione. Per motivi di chiarezza vanno introdotte le definizioni dei termini tecnici utilizzati.

(5)

Le norme applicabili alla migrazione globale e alla migrazione specifica devono fondarsi su uno stesso principio e vanno quindi uniformate.

(6)

È opportuno introdurre norme specifiche ai fini di una migliore tutela dei lattanti, in quanto l'ingestione di cibo rapportata al peso corporeo è maggiore nei lattanti rispetto a quanto avvenga negli adulti.

(7)

Per gli additivi dell'allegato III, sezione B, della direttiva 2002/72/CE è opportuno che la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica (LMS) nel simulante D sia applicata contemporaneamente alle altre disposizioni in materia di calcolo della migrazione introdotte dalla presente direttiva, affinché possa essere stimata più accuratamente l'esposizione reale dei consumatori a tali additivi. È quindi opportuno prorogare i termini per l'applicazione della suddetta verifica di conformità.

(8)

È opportuno chiarire la posizione degli additivi che agiscono come sostanze ausiliarie della polimerizzazione (polymerisation production aids, PPA). I PPA che fungono anche da additivi devono essere valutati e inclusi nel prossimo elenco positivo di additivi. Alcuni di essi figurano già nell'attuale elenco incompleto degli additivi. Per quanto riguarda gli additivi che fungono unicamente da PPA e che pertanto non sono destinati a rimanere nel prodotto finito, è opportuno chiarire che il loro impiego continuerà a essere ammesso, nel rispetto della legislazione nazionale, anche successivamente all'adozione del prossimo elenco positivo di additivi. In una fase successiva occorrerà valutare nuovamente la situazione.

(9)

Gli studi hanno dimostrato che l'azodicarbonammide si decompone in semicarbazide durante i processi di lavorazione ad alte temperature. Nel 2003 è stato chiesto all'Autorità di raccogliere dati e valutare i possibili rischi rappresentati dalla semicarbazide negli alimenti. In attesa di tali informazioni e a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), la direttiva 2004/1/CE della Commissione (4) ha sospeso l'uso dell'azodicarbonammide nei materiali e negli oggetti di materia plastica. Nel parere del 21 giugno 2005 l'Autorità (5) ha concluso che la cancerogenicità della semicarbazide non è preoccupante per la salute umana alle concentrazioni riscontrate negli alimenti se si elimina la fonte di semicarbazide derivante dall'azodicarbonammide. È quindi opportuno mantenere in vigore il divieto d'impiego dell'azodicarbonammide nei materiali e negli oggetti di materia plastica.

(10)

È opportuno introdurre il concetto di barriera funzionale di materia plastica, ossia di una barriera collocata all'interno dei materiali o degli oggetti in materia plastica che impedisca o limiti la migrazione nel prodotto alimentare. Solo il vetro e alcuni metalli possono garantire il blocco completo della migrazione. Le materie plastiche possono rappresentare barriere funzionali parziali, le cui caratteristiche e la cui efficacia vanno valutate, e possono contribuire a ridurre la migrazione di una sostanza in modo che risulti inferiore a un LMS o a un limite di rilevabilità. Se sono separate da una barriera funzionale di materia plastica, talune sostanze non autorizzate possono essere impiegate. qualora rispondano a determinati parametri e la migrazione resti al di sotto di un determinato limite di rilevabilità. Tenuto conto degli alimenti per lattanti e di altri soggetti particolarmente sensibili, nonché delle difficoltà di questo tipo di analisi caratterizzata da una notevole tolleranza analitica, è opportuno fissare un tenore massimo di 0,01 mg/kg nel prodotto o simulante alimentare per quanto concerne la migrazione di sostanze non autorizzate attraverso la barriera funzionale di materia plastica.

(11)

L'articolo 9 della direttiva 2002/72/CE stabilisce che i materiali e gli oggetti di materia plastica siano accompagnati da una dichiarazione scritta che ne attesti la conformità alle norme applicabili. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e al fine di rafforzare il coordinamento e la responsabilità dei fornitori, il rispetto delle norme pertinenti deve essere documentato dai responsabili in ogni fase della produzione (compresa quella delle sostanze di partenza) con una dichiarazione di conformità fornita al cliente. Inoltre, in ogni fase della produzione deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo la documentazione corroborante la dichiarazione di conformità.

(12)

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 prescrive agli operatori del settore alimentare di verificare che gli alimenti soddisfino le disposizioni a essi applicabili. A tal fine è opportuno che a tali operatori sia consentito l'accesso a informazioni atte a garantire che la migrazione dai materiali e dagli oggetti è conforme alle specifiche e alle restrizioni negli alimenti, nel dovuto rispetto della riservatezza.

(13)

Per le sostanze non elencate negli allegati II e III, quali impurezze o prodotti di reazione di cui al punto 3 dell'allegato II e al punto 3 dell'allegato III della direttiva 2002/72/CE, è opportuno che la conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 sia valutata dagli operatori di settore interessati conformemente a principi scientifici internazionalmente riconosciuti.

(14)

Affinché l'esposizione del consumatore possa essere stimata in modo più accurato, occorre introdurre nelle prove di migrazione un nuovo coefficiente di riduzione, denominato «coefficiente di riduzione per i grassi» (fat reduction factor, FRF). Finora l'esposizione a sostanze che migrano prevalentemente in alimenti grassi (sostanze lipofile) è stata calcolata in base al presupposto generale secondo cui una persona ingerisce giornalmente 1 kg di prodotti alimentari. Tuttavia l'ingestione giornaliera di grassi è al massimo di 200 g. È opportuno tenerne conto correggendo la migrazione specifica per l'FRF applicabile alle sostanze lipofile, conformemente al parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF) (6) e al parere dell'Autorità (7).

(15)

In base ai nuovi dati concernenti la valutazione dei rischi dei monomeri e di altre sostanze di partenza valutati dall'Autorità (8), è opportuno inserire nell'elenco comunitario di sostanze autorizzate alcuni monomeri ammessi temporaneamente a livello nazionale oltre ad alcuni nuovi monomeri. Sulla base di questi stessi dati, per altri monomeri devono essere modificate le restrizioni e/o le specifiche già stabilite a livello comunitario.

(16)

È opportuno modificare l'elenco incompleto degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica in modo che esso comprenda altri additivi valutati dall'Autorità. Per taluni additivi, le restrizioni e/o le specifiche già stabilite a livello comunitario devono essere modificate in base alle nuove informazioni disponibili.

(17)

La direttiva 2005/79/CE della Commissione (9) ha introdotto modifiche alle restrizioni e/o specifiche applicabili alla sostanza n. rif. 35760, prevedendone l'inserimento nella sezione A invece che nella sezione B dell'allegato III della direttiva 2002/72/CE, mentre per la sostanza n. rif. 67180 le modifiche sono state inserite nella sezione B invece che nella sezione A dello stesso allegato. Inoltre per le sostanze nn. rif. 43480, 45200, 81760 e 88640 il riferimento alle restrizioni e alle specifiche contenuto nell'allegato III della direttiva 2002/72/CE è ambiguo. Per esigenze di certezza del diritto, occorre pertanto inserire le sostanze n. rif. 35760 e 67180 nella sezione appropriata dell'elenco degli additivi e inserire nuovamente le restrizioni e le specifiche applicabili alle sostanze nn. rif. 43480, 45200, 81760 e 88640.

(18)

È stato dimostrato che l'acqua distillata attualmente utilizzata non è un simulante idoneo per alcuni prodotti lattiero-caseari. È opportuno sostituirla con l'etanolo al 50 %, che meglio simula il carattere grasso di questi prodotti.

(19)

L'olio di soia epossidato (ESBO) è utilizzato quale plastificante nelle guarnizioni. Tenuto conto del parere adottato il 16 marzo 2006 dall'Autorità (10) sull'esposizione degli adulti all'ESBO utilizzato nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è opportuno stabilire un termine più breve per l'adeguamento delle guarnizioni dei coperchi alle restrizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE per l'ESBO e i suoi succedanei. Si deve applicare lo stesso termine per quanto riguarda il divieto di impiego dell'azodicarbonammide.

(20)

Alcuni ftalati vengono utilizzati quali plastificanti nelle guarnizioni e in altre applicazioni plastiche. L'Autorità, nei suoi pareri su alcuni ftalati (11) pubblicati nel settembre 2005, ha stabilito le dosi giornaliere ammissibili (DGA) per alcuni ftalati e ha stimato che l'esposizione dell'uomo ad alcuni ftalati rientra nei limiti delle DGA. È quindi opportuno stabilire un termine più breve per l'adeguamento dei materiali e degli oggetti di materia plastica alle restrizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE per tali sostanze.

(21)

La direttiva 85/572/CEE del Consiglio (12) e la direttiva 2002/72/CE devono pertanto essere modificate in conformità.

(22)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2002/72/CE è modificata come segue.

1)

L'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente direttiva si applica ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a esser messi a contatto con i prodotti alimentari o sono già messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito “materiali e oggetti di materia plastica”):

a)

ai materiali e agli oggetti, nonché alle parti di essi, costituiti esclusivamente di materia plastica;

b)

ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;

c)

agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono le guarnizioni di coperchi composti complessivamente da due o più strati di diversi tipi di materiali.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo il paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva non si applica ai materiali e agli oggetti composti da due o più strati, di cui almeno uno non sia costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica.»

2)

È inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“materiale od oggetto di materia plastica multistrato”: un materiale o un oggetto di materia plastica composto da due o più strati di materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica, tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi;

b)

“barriera funzionale di materia plastica”: barriera composta di uno o più strati di materia plastica che assicura che il materiale o l'oggetto finito sia conforme all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e alla presente direttiva;

c)

“alimenti non grassi”: alimenti per i quali la direttiva 85/572/CEE prevede per le prove di migrazione simulanti diversi dal simulante D.

3)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale).

Tale limite è pari però a 10 mg per decimetro quadrato di superficie del materiale o dell'oggetto (mg/dm2) nei seguenti casi:

a)

oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;

b)

fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possano essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.

2.   Per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a essere messi a contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e bambini ai sensi delle direttive 91/321/CEE (14) e 96/5/CE (15) della Commissione, il limite di migrazione globale è sempre 60 mg/kg.

4)

All'articolo 4, paragrafo 2, la data del «1o luglio 2006» è sostituita dalla data del «1o maggio 2008».

5)

Sono inseriti i seguenti articoli 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies:

«Articolo 4 quater

Per l'impiego di additivi nella fabbricazione di strati di materiale plastico o di rivestimenti di materiale plastico per coperchi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), si applicano le seguenti norme:

a)

per gli additivi di cui all'allegato III, si applicano le restrizioni e/o le specifiche d'impiego stabilite in tale allegato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 2;

b)

in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 5, gli additivi non elencati nell'allegato III possono continuare a essere impiegati fino a un ulteriore riesame, nel rispetto della legislazione nazionale;

c)

in deroga all'articolo 4 ter, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare a livello nazionale additivi per la fabbricazione di strati di materiale plastico o di rivestimenti di materiale plastico per coperchi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 4 quinquies

Per l'impiego, nella produzione di materiali e oggetti di materia plastica, di additivi che agiscono unicamente come sostanze ausiliarie della polimerizzazione e non destinati a rimanere nel prodotto finito (polymerisation production aids, di seguito “PPA”), si applicano le seguenti norme:

a)

per i PPA di cui all'allegato III, si applicano le restrizioni e/o le specifiche d'impiego di cui all'allegato III, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 2;

b)

in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 5, i PPA non elencati nell'allegato III possono continuare a essere impiegati fino a un ulteriore riesame, nel rispetto della legislazione nazionale;

c)

in deroga all'articolo 4 ter, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare a livello nazionale i PPA.

Articolo 4 sexies

È vietato l'impiego di azodicarbonammide n. rif. 36640 (n. CAS 000123-77-3) nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.»

6)

All'articolo 5 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta recante le informazioni di cui all'articolo 9.»

7)

All'articolo 7 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a essere messi a contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e bambini ai sensi delle direttive 91/321/CEE e 96/5/CE, si applicano sempre i LMS espressi in mg/kg.»

8)

È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

1.   La composizione di ogni strato di materiale plastico di un materiale od oggetto di materia plastica multistrato deve essere conforme alla presente direttiva.

2.   In deroga al paragrafo 1, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia plastica può, sempre che il materiale o l'oggetto finito sia conforme ai limiti di migrazione globali e specifici di cui alla presente direttiva:

a)

non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui alla presente direttiva;

b)

essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nella presente direttiva o negli elenchi nazionali relativi ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

3.   La migrazione delle sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), nel prodotto o simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Tale limite va sempre espresso come concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).

4.   Le sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), non appartengono ad alcuna delle categorie seguenti:

a)

sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta “cancerogenicità”, “mutagenicità” o “tossicità per la riproduzione” nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (17);

b)

sostanze classificate come sostanze “cancerogene”, “mutagene” o “tossiche per la riproduzione” in base al principio della responsabilità personale, secondo quanto previsto dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

9)

All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Fatto salvo il paragrafo 1, per gli ftalati (nn. rif. 74640, 74880, 74560, 75100 e 75105) di cui all'allegato III, sezione B, la verifica dell'LMS è effettuata unicamente nei simulanti alimentari. Tuttavia la verifica dell'LMS può essere effettuata nel prodotto alimentare qualora questo non sia già stato a contatto con il materiale o l'oggetto, purché su di esso vengano preventivamente eseguite le prove relative allo ftalato e il livello non sia statisticamente significativo, né superiore o pari al limite di quantificazione.»

10)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dall'operatore di settore e contiene le informazioni di cui all'allegato VI bis.

3.   L'operatore di settore mette a disposizione dell'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Tale documentazione contiene condizioni e risultati delle prove, calcoli, altre analisi nonché accertamenti relativi alla sicurezza o considerazioni comprovanti la conformità.»

11)

Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente agli allegati I, II e III della presente direttiva.

12)

Il testo contenuto nell'allegato IV della presente direttiva è inserito come allegato IV bis.

13)

Gli allegati V e VI sono modificati conformemente agli allegati V e VI della presente direttiva.

14)

Il testo contenuto nell'allegato VII della presente direttiva è inserito come allegato VI bis.

Articolo 2

L'allegato della direttiva 85/572/CEE è modificato conformemente all'allegato VIII della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni in modo da:

a)

consentire, a decorrere dal 1o maggio 2008, gli scambi e l'impiego dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che siano conformi alla direttiva 2002/72/CE, come modificata dalla presente direttiva;

b)

vietare, a decorrere dal 1o luglio 2008, la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di coperchi muniti di guarnizione non conformi alle restrizioni e alle specifiche stabilite dalla direttiva 2002/72/CE, come modificata dalla presente direttiva, riguardo ai nn. rif. 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 e 93760;

c)

vietare, a decorrere dal 1o luglio 2008, la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conformi alle restrizioni e alle specifiche stabilite dalla direttiva 2002/72/CE, come modificata dalla presente direttiva;

d)

vietare a decorrere dal 1o maggio 2009, la fabbricazione e l'importazione nella Comunità dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conformi alla direttiva 2002/72/CE, come modificata dalla presente direttiva, fatto salvo quanto disposto alle lettere b) e c).

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1)

sono inseriti i seguenti punti 2 bis e 2 ter:

2 bis.   Correzione della migrazione specifica nei prodotti alimentari aventi un tenore di grassi superiore al 20 % mediante il coefficiente di riduzione per i grassi (fat reduction factor, FRF).

Il “coefficiente di riduzione per i grassi (FRF)” è un coefficiente compreso tra 1 e 5, per il quale si divide il valore misurato della migrazione di sostanze lipofile in un alimento grasso o nel simulante D o nei suoi succedanei prima di effettuare il raffronto con i limiti di migrazione specifica.

Norme generali

Le sostanze considerate “lipofile” ai fini dell'applicazione dell'FRF sono elencate nell'allegato IV bis. La migrazione specifica delle sostanze lipofile espressa in mg/kg (M) deve essere corretta mediante l'FRF compreso tra 1 e 5 (MFRF). Si applicano le equazioni di seguito elencate prima di eseguire il raffronto con il limite di legge:

MFRF = M/FRF &

e

FRF = (g di grassi nell'alimento/kg di alimento)/200 = (% grassi × 5)/100

La correzione mediante l'FRF non si applica nei seguenti casi:

a)

quando il materiale o l'oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con prodotti alimentari aventi un tenore di grassi inferiore al 20 %;

b)

quando il materiale o l'oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con alimenti per lattanti e bambini così come definiti dalle direttive 91/321/CEE e 96/5/CE;

c)

alle sostanze comprese negli elenchi comunitari di cui agli allegati II e III con una restrizione nella colonna 4, LMS = NR, né alle sostanze non comprese negli elenchi utilizzate dietro una barriera funzionale di materia plastica e aventi un limite di migrazione di 0,01 mg/kg;

d)

ai materiali e agli oggetti per i quali non sia possibile stimare, in ragione ad esempio della loro forma o impiego, il rapporto tra la loro superficie e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essi, e per i quali la migrazione sia calcolata utilizzando il fattore di conversione convenzionale area della superficie/volume di 6 dm2/kg.

A determinate condizioni la correzione mediante l'FRF si applica al seguente caso:

nel caso dei contenitori e altri oggetti che possono essere riempiti di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l e nel caso di fogli e pellicole a contatto con prodotti alimentari aventi un tenore di grassi superiore al 20 %, la migrazione è calcolata come concentrazione nel prodotto o simulante alimentare (mg/kg) e corretta mediante l'FRF oppure viene ricalcolata come mg/dm2 senza applicare l'FRF. Se uno di questi due valori è inferiore all'LMS, il materiale o l'oggetto è ritenuto conforme.

L'applicazione dell'FRF non deve determinare una migrazione specifica superiore al limite di migrazione globale.

2 ter.   Correzione della migrazione specifica nel simulante D

La migrazione specifica delle sostanze lipofile nel simulante D e nei suoi succedanei è corretta mediante i seguenti coefficienti:

a)

il coefficiente di riduzione di cui al punto 3 dell'allegato della direttiva 85/572/CEE, di seguito «DRF» (simulant D reduction factor, coefficiente di riduzione per il simulante D).

Il DRF non può essere applicato quando la migrazione specifica nel simulante D è superiore all'80 % del tenore della sostanza nel materiale o nell'oggetto finito (ad esempio pellicole sottili). Sono necessarie prove scientifiche o sperimentali (ad esempio sperimentazioni con i prodotti alimentari più problematici) per determinare se il DRF sia applicabile. Il DRF non può essere applicato neppure alle sostanze comprese negli elenchi comunitari con una restrizione nella colonna 4, LMS = NR, né alle sostanze, non comprese negli elenchi, utilizzate dietro una barriera funzionale di materia plastica e aventi un limite di migrazione di 0,01 mg/kg;

b)

l'FRF è applicabile alla migrazione nei simulanti, purché sia noto il contenuto di grassi del prodotto alimentare da confezionare e siano soddisfatti i requisiti di cui al punto 2 bis;

c)

il coefficiente di riduzione totale (total reduction factor, TRF) è il fattore con un valore massimo pari a 5 per il quale si deve dividere il valore misurato della migrazione specifica nel simulante D o nei suoi succedanei prima di eseguire il raffronto con il limite di legge. Tale coefficiente è ottenuto moltiplicando il DRF per l'FRF, laddove siano applicabili entrambi i fattori.»

2)

È inserito il seguente punto 5 bis:

5 bis.   Capsule, coperchi, guarnizioni, tappi e altri analoghi dispositivi di chiusura

a)

Le prove su questi oggetti, se la loro destinazione d'uso è nota, devono essere effettuate applicando tali dispositivi di chiusura ai contenitori cui sono destinati in condizioni corrispondenti al loro uso normale o prevedibile. Si presume che tali oggetti siano a contatto con un quantitativo del prodotto alimentare contenuto nel recipiente. I risultati devono essere espressi in mg/kg o mg/dm2 conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 7, tenendo conto dell'intera superficie di contatto del dispositivo di chiusura e del contenitore.

b)

Questi oggetti, se la loro destinazione d'uso non è nota, devono essere sottoposti a una distinta prova e il risultato deve essere espresso in mg/oggetto. Il valore ottenuto va, se del caso, aggiunto al quantitativo migrato dal contenitore con cui è destinato a essere utilizzato.»

ALLEGATO II

L'allegato II della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1)

La sezione A è modificata come segue:

a)

vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i monomeri e le altre sostanze di partenza seguenti:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«15267

000080-08-0

4,4'-diaminodifenil-sulfone

LMS = 5 mg/kg

21970

000923-02-4

N-metilolmetacrilammide

LMS = 0,05 mg/kg

24886

046728-75-0

Acido 5-solfoisoftalico, sale monolitico

LMS = 5 mg/kg e per il litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)»

b)

per i seguenti monomeri e altre sostanze di partenza, il contenuto della colonna 4 «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito dal seguente:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«12786

000919-30-2

3-ammino-propiltrietossisilano

Il contenuto residuo estraibile di 3 amminopropiltrietossisilano deve essere inferiore a 3 mg/kg di filler nel caso di utilizzo per il trattamento di superficie reattiva dei filler inorganici; LMS = 0,05 mg/kg nel caso di utilizzo per il trattamento della superficie dei materiali e degli oggetti.

16450

000646-06-0

1,3-diossolano

LMS = 5 mg/kg

25900

000110-88-3

Triossano

LMS = 5 mg/kg»

2)

Nella sezione B sono soppressi i monomeri e le altre sostanze di partenza seguenti:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«21970

000923-02-4

N-metilolmetacrilammide»

 

ALLEGATO III

L'allegato III della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue.

1)

La sezione A è modificata come segue:

a)

vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«38885

002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-idrossi-4-n-ottilossifenil)-1,3,5-triazina

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per prodotti alimentari acquosi.

42080

001333-86-4

Nero di carbone

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.

45705

166412-78-8

Acido 1,2-ciclo-esandicarbossilico, diisononil estere

 

62020

007620-77-1

Acido 12-idrossistearico, sale di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio).

67180

Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50 % p/p), di ftalato di di-n-decile (25 % p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25 % p/p)

LMS = 5 mg/kg (1).

71960

003825-26-1

Acido perfluoroottanoico, sale di ammonio

Da utilizzare solo negli oggetti a uso ripetuto, sinterizzati ad alte temperature.

74560

000085-68-7

Benzil butil ftalato

Da utilizzare unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

b)

plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE, e i prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE;

c)

coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

LMS = 30 mg/kg di simulante alimentare.

74640

000117-81-7

Bis(2-etilesile) ftalato

Da utilizzare unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

b)

coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

LMS = 1,5 mg/kg di simulante alimentare.

74880

000084-74-2

Dibutil ftalato

Da utilizzare unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

b)

coadiuvante tecnologico di lavorazione nelle poliolefine, in concentrazioni non superiori allo 0,05 % nel prodotto finito.

LMS = 0,3 mg/kg di simulante alimentare.

75100

068515-48-0

028553-12-0

Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena ramificata C8-C10, con oltre il 60 % di C9

Da utilizzare unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

b)

plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE, e i prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE;

c)

coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

LMS(T) = 9 mg/kg di simulante alimentare (42).

75105

068515-49-1

026761-40-0

Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena ramificata C9-C11, con oltre il 90 % di C10

Da utilizzare unicamente come:

a)

plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

b)

plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE, e i prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE;

c)

coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1 % nel prodotto finito.

LMS(T) = 9 mg/kg di simulante alimentare (42).

79920

009003-11-6

106392-12-5

Poli(etilene propilene) glicole

 

81500

9003-39-8

Polivinilpirrolidone

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.

93760

000077-90-7

Tri-n-butil acetil citrato

 

95020

6846-50-0

2,2,4-trimetil-1,3-pentandiolo diisobutirrato

LMS = 5 mg/kg di prodotto alimentare. Da utilizzare unicamente per i guanti monouso.

95420

745070-61-5

1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)benzene

LMS = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare.»

b)

per i seguenti additivi, il contenuto delle colonne 3 «Denominazione» e 4 «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito dal seguente:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«43480

064365-11-3

Carbone attivo

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.

45200

001335-23-5

Ioduro di rame

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame) e LMS = 1 mg/kg (11) (espresso come iodio).

76845

031831-53-5

Poliestere di caprolattone con 1,4-butandiolo

Si deve rispettare la restrizione prevista per le sostanze dei nn. rif. 14260 e 13720.

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.

81760

Polveri, fiocchi e fibre di ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame);

LMS = 48 mg/kg (espresso come ferro).

88640

008013-07-8

Olio di soia epossidato

LMS = 60 mg/kg. Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, così come definiti dalla direttiva 91/321/CEE o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, così come definiti dalla direttiva 96/5/CE, l'LMS è abbassato a 30 mg/kg.

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.»

c)

è soppresso il seguente additivo:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«35760

001309-64-4

Triossido di antimonio

LMS = 0,04 mg/kg (39) (espresso come antimonio).»

2)

La sezione B è modificata come segue:

a)

vengono inseriti, nel corretto ordine numerico, i seguenti additivi:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«35760

001309-64-4

Triossido di antimonio

LMS = 0,04 mg/kg (39) (espresso come antimonio).

47500

153250-52-3

N,N′-dicicloesil-2,6-naftalene dicarbossamide

LMS = 5 mg/kg.

72081/10

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

LMS = 5 mg/kg (1), e in conformità alle specifiche dell'allegato V.

93970

Triciclodecan dimetanol-bis(esaidroftalato)

LMS = 0,05 mg/kg.»

b)

per i seguenti additivi, il contenuto delle colonne 3 «Denominazione» e 4 «Restrizioni e/o specifiche» della tabella è sostituito dal seguente:

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«47600

084030-61-5

Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno

LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare (41) [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di mono-dodecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno.

67360

067649-65-4

Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno

LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare (41) [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di mono-dodecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno.»

c)

sono soppressi i seguenti additivi:

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

«67180

Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50 % p/p), di ftalato di di-n-decile (25 % p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25 % p/p)

LMS = 5 mg/kg (1).

76681

Policiclopentadiene, idrogenato

LMS = 5 mg/kg (1).»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV bis

ELENCO DELLE SOSTANZE LIPOFILE CUI SI APPLICA L'FRF

N. rif.

N. CAS

Denominazione

31520

061167-58-6

Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile

31530

123968-25-2

Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifeni)etil]fenile

31920

000103-23-1

Adipato di bis(2-etilesile)

38240

000119-61-9

Benzofenone

38515

001533-45-5

4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene

38560

007128-64-5

2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene

38700

063397-60-4

Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno

38800

032687-78-8

N,N′-bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide

38810

080693-00-1

Difosfito di bis(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite

38820

026741-53-7

Bis(2,4-di-terz-butilfenil)pentaeritritol difosfito

38840

154862-43-8

Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol-difosfito

39060

035958-30-6

1,1-bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano

39925

129228-21-3

3,3-bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano

40000

000991-84-4

2,4-bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina

40020

110553-27-0

2,4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo

40800

013003-12-8

4,4'-butiliden-bis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)

42000

063438-80-2

Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno

45450

068610-51-5

Copolimero di p-cresolo, diciclopentadiene e isobutilene

45705

166412-78-8

Acido 1,2-cicloesildicarbossilico, diisononil estere

46720

004130-42-1

2,6-di-terz-butil-4-etilfenolo

47540

027458-90-8

Disolfuro di di-terz-dodecile

47600

084030-61-5

Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno

48800

000097-23-4

2,2′-diidrossi-5,5′-diclorodifenilmetano

48880

000131-53-3

2,2′-diidrossi-4-metossibenzofenone

49485

134701-20-5

2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenolo

49840

002500-88-1

Disolfuro di diottadecile

51680

000102-08-9

N,N′-difeniltiourea

52320

052047-59-3

2-(4-dodecilfenil)indolo

53200

023949-66-8

2-etossi-2′-etilossanilide

54300

118337-09-0

2,2′-etilidenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fluorofosfonito

59120

023128-74-7

1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]

59200

035074-77-2

1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]

60320

070321-86-7

2-[2-idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo

60400

003896-11-5

2-(2′-idrossi-3′-terz-butil-5′-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo

60480

003864-99-1

2-(2′-idrossi-3,5′-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo

61280

003293-97-8

2-idrossi-4-n-esilossibenzofenone

61360

000131-57-7

2-idrossi-4-metossibenzofenone

61600

001843-05-6

2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone

66360

085209-91-2

2′,2′-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato

66400

000088-24-4

2,2′-metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)

66480

000119-47-1

2,2′-metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)

66560

004066-02-8

2,2′-metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)

66580

000077-62-3

2,2′-metilenbis[4-metil-6-(1-metil-cicloesil)fenolo]

68145

080410-33-9

2,2′ 2″-nitrilo [trietil tris(3,3′,5,5′-tetra-terz-butil-1,1′-bifenil-2,2′-diil)fosfito]

68320

002082-79-3

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile

68400

010094-45-8

Ottadecilerucammide

69840

016260-09-6

Oleilpalmitammide

71670

178671-58-4

Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite

72081/10

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

72160

000948-65-2

2-fenilindolo

72800

001241-94-7

Fosfato di difenile 2-etilesile

73160

Fosfati di mono- e di-n-alchile (C16 e C18)

74010

145650-60-8

Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile

74400

Fosfito di tris(nonil- e/o dinonilfenile)

76866

Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo

77440

Diricinoleato di polietilenglicole

78320

009004-97-1

Monoricinoleato di polietilenglicole

81200

071878-19-8

Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

83599

068442-12-6

Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno

83700

000141-22-0

Acido ricinoleico

84800

000087-18-3

Salicilato di 4-terz-butilfenile

92320

Etere di tetradecil-poliossietilene(EO=3-8) dell'acido glicolico

92560

038613-77-3

Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4′-bifenililene

92700

078301-43-6

Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa- 3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one

92800

000096-69-5

4,4′-tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)

92880

041484-35-9

Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di tiodietanolo

93120

000123-28-4

Tiodipropionato di didodecile

93280

000693-36-7

Tiodipropionato di diottadecile

95270

161717-32-4

Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo

95280

040601-76-1

1,3,5-tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

95360

027676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

95600

001843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano»

ALLEGATO V

L'allegato V della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1)

la parte A è sostituita dalla seguente:

«Parte A:   Specifiche generali

I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare amine aromatiche primarie in quantità rilevabile (LR = 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare). Questa restrizione non si applica, tuttavia, alla migrazione delle amine aromatiche primarie che figurano negli elenchi di cui agli allegati II e III.»;

2)

nella parte B vengono inserite, nel corretto ordine numerico, le seguenti nuove specifiche:

N. rif.

ALTRE SPECIFICHE

«42080

Nero di carbone

Specifiche:

sostanze estraibili con il toluene: massimo 0,1 %, determinato secondo il metodo ISO 6209,

assorbimento UV dell'estratto cicloesanico a 386 nm: <0,02 AU per cella di 1 cm o < 0,1 AU per una cella di 5 cm, determinato secondo un metodo di analisi generalmente riconosciuto,

tenore di benzo(a)pirene: massimo 0,25 mg/kg di nero di carbone,

livello massimo di impiego del nero di carbone nel polimero: 2,5 % p/p.

72081/10

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

Specifiche:

le resine idrocarburiche idrogenate derivate dal petrolio prodotte mediante polimerizzazione catalitica o termica di dieni e olefine alifatici, aliciclici e/o arilalcheni monobenzenici da distillati di petrolio crackizzato con un intervallo di ebollizione non superiore a 220 °C, nonché i monomeri puri presenti in questi flussi della distillazione, con successiva distillazione, idrogenazione e ulteriore trasformazione.

Proprietà:

 

viscosità: > 3 Pa s a 120 °C;

 

temperatura di rammollimento: > 95 °C determinata secondo metodo ASTM E 28-67;

 

numero di bromo: < 40 (ASTM D1159);

 

colore di una soluzione al 50 % di toluene < 11 nella scala Gardner;

 

monomero aromatico residuo ≤ 50 ppm.

76845

Poliestere di caprolattone con 1,4-butanediolo

Frazione PM < 1 000 inferiore allo 0,5 % (p/p)

81500

Polivinilpirrolidone

La sostanza deve soddisfare i requisiti di purezza di cui alla direttiva 96/77/CE (18)

88640

Olio di soia, epossidato

Ossirano < 8 %, numero di iodio < 6

ALLEGATO VI

L'allegato VI della direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

1)

la nota 8 è sostituita dalla seguente:

«(8)

LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.»;

2)

vengono aggiunte le seguenti note 41 e 42:

«(41)

LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 47600 e 67360, non deve superare la restrizione indicata.

(42)

LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 75100 e 75105, non deve superare la restrizione indicata.»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO VI bis

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 9 deve contenere le seguenti informazioni:

1)

l'identità e l'indirizzo dell'operatore di settore che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica, o le sostanze destinate alla loro fabbricazione;

2)

l'identità dei materiali, degli oggetti o delle sostanze destinate alla loro fabbricazione;

3)

la data della dichiarazione;

4)

la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004;

5)

informazioni adeguate circa le sostanze impiegate per le quali la presente direttiva stabilisce restrizioni e/o specifiche, in modo da consentire agli operatori di settore a valle di rispettare tali restrizioni;

6)

per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sui livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 95/31/CE, 95/45/CE e 96/77/CE, onde consentire a chi utilizza tali materiali od oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie pertinenti o, in loro assenza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari;

7)

le specifiche relative all'impiego del materiale o dell'oggetto, come:

i)

il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto;

ii)

i tempi e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;

iii)

il rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume, utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto;

8)

nel caso di impiego di una barriera funzionale di materia plastica in una materia plastica multistrato, la conferma che il materiale o l'oggetto soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva.

La dichiarazione scritta deve consentire un'identificazione agevole dei materiali, degli oggetti o delle sostanze per cui viene rilasciata; deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello della fabbricazione determinino variazioni della migrazione o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.»

ALLEGATO VIII

L'allegato della direttiva 85/572/CEE è modificato come segue:

1)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Quando il segno “X” è seguito da una barretta obliqua e da un numero, dividere il risultato delle prove di migrazione per tale numero. Nel caso di alcuni tipi di alimenti grassi, questo numero convenzionale, noto come “coefficiente di riduzione per il simulante D (DRF)” viene utilizzato in modo da tener conto del maggior potere estraente del simulante rispetto a quello dell'alimento.»;

2)

è inserito il seguente punto 4 bis:

«4 bis.

Se dopo il segno “X” compare tra parentesi la lettera “b”, la prova va effettuata con etanolo al 50 % (v/v).»;

3)

nella tabella, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«07

Prodotti lattiero-caseari

 

 

 

 

07.01

Latte:

 

 

 

 

 

A.

intero

 

 

 

X(b)

 

B.

parzialmente disidratato

 

 

 

X(b)

 

C.

parzialmente o totalmente scremato

 

 

 

X(b)

 

D.

disidratato

 

 

 

 

07.02

Latte fermentato, come yogurt, latticello e prodotti analoghi

 

X

 

X(b)

07.03

Crema e crema acida

 

X(a)

 

X(b)

07.04

Formaggi:

 

 

 

 

 

A.

interi, con crosta non commestibile

 

 

 

 

 

B.

tutti gli altri

X(a)

X(a)

 

X/3*

07.05

Presame

 

 

 

 

 

A.

liquido o pastoso

X(a)

X(a)

 

 

 

B.

in polvere o secco»

 

 

 

 


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/79/CE (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35).

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(4)  GU L 7 del 13.1.2004, pag. 45.

(5)  The EFSA Journal (2005) 219, pagg. 1-36.

(6)  Parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana del 4 dicembre 2002 sull'introduzione di un coefficiente di riduzione (del consumo) dei grassi (FRF) nella stima dell'esposizione a una sostanza migrante dai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

(7)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, sugli aromi, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali a contatto con gli alimenti (AFC) espresso su richiesta della Commissione in materia di introduzione di un coefficiente di riduzione (del consumo) dei grassi per i lattanti e i bambini, The EFSA Journal (2004) 103, pagg. 1-8.

(8)  The EFSA Journal (2005) 218, pagg. 1-9.

The EFSA Journal (2005) 248, pagg. 1-16.

The EFSA Journal (2005) 273, pagg. 1-26.

The EFSA Journal (2006) da 316 a 318, pagg. 1-10.

The EFSA Journal (2006) da 395 a 401, pagg. 1-21.

(9)  GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35.

(10)  The EFSA Journal (2006) 332, pagg. 1-9.

(11)  The EFSA Journal (2005) 244, pagg. 1-18.

The EFSA Journal (2005) 245, pagg. 1-14.

The EFSA Journal (2005) 243, pagg. 1-20.

The EFSA Journal (2005) 242, pagg. 1-17.

The EFSA Journal (2005) 241, pagg. 1-14.

(12)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14.

(13)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4

(14)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

(15)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17

(16)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(17)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1

(18)  GU L 339 del 30.12.1996, pag. 1


12.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 97/70


Rettifica del regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 92 del 3 aprile 2007 )

A pagina 9, il secondo considerando è sostituito dal seguente:

«(2)

La direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (3) chiarisce che le guarnizioni dei coperchi rientrano nell’ambito della direttiva 2002/72/CE. Essa prevede che gli Stati membri devono adottare misure entro il 1o maggio 2008 che permettono la libera circolazione delle guarnizioni nei coperchi se sono conformi al LMS. Le guarnizioni dei coperchi non conformi sono vietate a partire dal 1o luglio 2008.»

A pagina 9, la nota 3 è sostituita dalla seguente:

«(3) GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17; rettifica nella GU L 97 del 12.4.2007, pag. 50