ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 92

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
3 aprile 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 369/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 370/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 361/2007 della Commissione recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o aprile 2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 371/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

6

 

*

Regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti ( 1 )

9

 

*

Regolamento (CE) n. 373/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

13

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/207/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 marzo 2007, recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti [notificata con il numero C(2007) 532]  ( 1 )

16

 

 

2007/208/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 30 marzo 2007, relativa a un contributo finanziario della Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che sarà effettuata in Bulgaria e Romania [notificata con il numero C(2007) 1401]

18

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/209/CE

 

*

Raccomandazione del Consiglio, del 27 marzo 2007, sull’aggiornamento nel 2007 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e sull’attuazione delle politiche per l’occupazione degli Stati membri

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/1


REGOLAMENTO (CE) N. 369/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

171,0

MA

106,7

SN

320,6

TN

143,7

TR

157,6

ZZ

179,9

0707 00 05

JO

171,8

MA

108,8

TR

152,9

ZZ

144,5

0709 90 70

MA

58,7

TR

100,3

ZZ

79,5

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

56,6

MA

45,6

TN

53,9

TR

51,4

ZZ

48,3

0805 50 10

IL

61,3

TR

52,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

82,2

BR

77,2

CA

101,7

CL

86,8

CN

84,3

NZ

121,8

US

108,5

UY

67,4

ZA

82,0

ZZ

90,2

0808 20 50

AR

71,8

CL

90,0

CN

54,2

ZA

77,3

ZZ

73,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/3


REGOLAMENTO (CE) N. 370/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 361/2007 della Commissione recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o aprile 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o aprile 2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 361/2007 della Commissione (3).

(2)

Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all’importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all’importazione fissati dal regolamento (CE) n. 361/2007.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 361/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 361/2007 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 91 del 31.3.2007, pag. 3.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 3 aprile 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

12,61

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

12,61

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

30 marzo 2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (3)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (4)

Frumento duro di bassa qualità (5)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

152,25

110,71

Prezzo FOB USA

180,60

170,60

150,60

152,43

Premio sul Golfo

26,80

7,02

Premio sui Grandi laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

30,97 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

31,35 EUR/t

»

(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(5)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


3.4.2007   

IT

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L 92/6


REGOLAMENTO (CE) N. 371/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 950/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/07, 2007/08 e 2008/09, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 1, lettera e), punto iii),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), il richiedente di un titolo di importazione non può presentare più di una domanda per lo stesso numero d’ordine del contingente in un dato periodo o sottoperiodo contingentale. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste da regolamenti settoriali. In particolare, al fine di garantire un approvvigionamento fluido del mercato comunitario, è opportuno mantenere la periodicità delle domande di titoli di importazione prevista dal regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione (3), e dunque prevedere una deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 su questo particolare aspetto.

(2)

L’esperienza acquisita nei primi mesi di applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006 dimostra la necessità di migliorare le modalità comuni di gestione previste da detto regolamento.

(3)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, se l’immissione in libera pratica non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione, lo Stato membro di immissione in libera pratica conserva il titolo di importazione di origine. Per consentire all’operatore di utilizzare i quantitativi restanti coperti dai titoli di importazione e per facilitare lo svincolo della cauzione del titolo di importazione, lo Stato membro in questione deve conservare solo una copia del titolo di importazione.

(4)

La comunicazione degli Stati membri alla Commissione di cui all’articolo 8, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 950/2006 deve includere anche i quantitativi importati sotto forma di zucchero bianco.

(5)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 950/2006, nel periodo dal 30 giugno alla fine della campagna di commercializzazione le raffinerie a tempo pieno possono presentare domande di titoli per l’importazione di zucchero da raffinare in tutti gli Stati membri nei limiti dei quantitativi per Stato membro per i quali possono essere rilasciati titoli di importazione per lo zucchero da raffinare. In tali casi non si applica l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, di presentare la domanda alle autorità competenti dello Stato membro nel quale esse sono registrate ai fini dell’IVA.

(6)

Se lo zucchero importato come zucchero da raffinare non è raffinato entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 950/2006, solo il titolare del titolo di importazione versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero non raffinati. Pertanto deve essere abrogata la stessa penale imposta all’impresa produttrice di zucchero accreditata, di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a).

(7)

In conformità del regolamento (CE) n. 1894/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4), la Comunità si è impegnata a importare dal Brasile un contingente tariffario di zucchero grezzo di canna da raffinare di 10 124 t, al dazio di 98 EUR/t.

(8)

Tale contingente deve essere aperto e gestito conformemente al regolamento (CE) n. 950/2006 come «zucchero concessioni CXL». Poiché ai sensi dell’articolo 24 del suddetto regolamento i contingenti tariffari per lo zucchero concessioni CXL sono aperti in riferimento alla campagna di commercializzazione, occorre adeguare il contingente tariffario annuale per i prodotti del settore dello zucchero grezzo di canna originari del Brasile in considerazione del fatto che la campagna di commercializzazione 2006/07 è di 15 mesi.

(9)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 950/2006.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 950/2006 è modificato come segue.

1)

All’articolo 4, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titoli di importazione sono presentate dal lunedì al venerdì di ogni settimana, a partire dalla data di cui al paragrafo 5 del presente articolo e fino all’interruzione del rilascio dei titoli a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.»

2)

All’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se l’immissione in libera pratica non ha luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione, lo Stato membro di immissione in libera pratica conserva una copia del titolo di importazione, ed eventualmente il documento complementare compilato secondo le disposizioni degli articoli 22 e 23, e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il titolo di importazione. In tali casi il titolare del titolo di importazione conserva l’originale.»

3)

All’articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

anteriormente al 1o marzo e con riferimento alla campagna di commercializzazione precedente o al periodo di consegna precedente, secondo i casi:

i)

il quantitativo totale effettivamente importato:

sotto forma di zucchero da raffinare, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco,

sotto forma di zucchero non destinato alla raffinazione, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco,

sotto forma di zucchero bianco;

ii)

il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.»

4)

All’articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per le domande trasmesse ai sensi della lettera b) del primo comma e in deroga all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, i richiedenti possono trasmettere le loro domande di titoli di importazione alle autorità competenti di uno Stato membro nel quale essi non sono registrati ai fini dell’IVA. In tal caso il richiedente trasmette il suo accreditamento per l’attività di raffineria a tempo pieno conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione (5).

5)

All’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata versa anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero per i quali non può fornire la prova, giudicata soddisfacente dall’autorità competente, che lo zucchero di cui al paragrafo 2, lettera c), non è zucchero importato non destinato alla raffinazione oppure, se si tratta di zucchero destinato alla raffinazione, che non è stato raffinato per motivi tecnici eccezionali o per causa di forza maggiore.»

6)

All’articolo 24, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Per ciascuna campagna di commercializzazione sono aperti contingenti tariffari per un quantitativo totale di 106 925 t di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10, da importare come “zucchero concessioni CXL” al dazio di 98 EUR/t.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/07, il quantitativo è pari a 144 388 t di zucchero greggio di canna.

2.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti per paese d’origine nel modo seguente:

Cuba

58 969 t,

Brasile

34 054 t,

Australia

9 925 t,

altri paesi terzi

3 977 t.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/07, la ripartizione per paese di origine è la seguente:

Cuba

73 711 t,

Brasile

47 630 t,

Australia

17 369 t,

altri paesi terzi

5 678 t.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(4)  GU L 397 del 30.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 178 dell’1.5.2006, pag. 39


3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/9


REGOLAMENTO (CE) N. 372/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

dopo aver consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA»),

considerando quanto segue:

(1)

Nel 1999 il comitato scientifico dell’alimentazione ha assegnato all’olio di soia epossidato (ESBO) una dose giornaliera tollerabile (DGA) di 1 mg/kg di peso corporeo al giorno. Questa DGA porta ad un limite di migrazione specifica (LMS) di 60 mg/kg di prodotto alimentare per i materiali e gli oggetti di materia plastica nella direttiva 2002/72/CE della Commissione (2).

(2)

La direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 30 marzo 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (3) chiarisce che le guarnizioni dei coperchi rientrano nell’ambito della direttiva 2002/72/CE. Essa prevede che gli Stati membri devono adottare misure entro il 1o aprile 2008 che permettono la libera circolazione delle guarnizioni nei coperchi se sono conformi al LMS. Le guarnizioni dei coperchi non conformi sono vietate a partire dal 1o giugno 2008.

(3)

È necessario regolare l’immissione sul mercato di tali prodotti in attesa dell’attuazione della direttiva 2007/19/CE.

(4)

Dati recenti provenienti dagli Stati membri e dalla Svizzera dimostrano che la concentrazione di ESBO negli alimenti grassi, come salse e verdure o pesce sottolio, raggiunge 1 150 mg/kg. Con valori così elevati la DGA può essere superata da parte dei consumatori.

(5)

Recentemente gli operatori del settore hanno mostrato interesse nell’utilizzo di altri plastificanti come sostituti per l’ESBO che hanno o un DGA maggiore o migrano meno. Sono quindi necessarie norme specifiche per tali sostanze sostitutive.

(6)

Inoltre la situazione legale per tali prodotti è attualmente incerta. La direttiva 2002/72/CE è relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica, e alle loro parti, che consistono unicamente di plastica o sono composti da due o più strati che consistono unicamente di plastica. Le guarnizioni dei coperchi metallici possono essere considerate come parte in plastica di un materiale o articolo e quindi rientrare nell’ambito della direttiva 2002/72/CE oppure, in alternativa, come copertura in plastica su un substrato metallico, e quindi non rientrare nell’ambito della direttiva 2002/72/CE.

(7)

Di conseguenza gli Stati membri applicano attualmente norme divergenti che possono porre barriere al commercio.

(8)

È quindi necessario fissare limiti di migrazione specifica transitori per la somma di taluni plastificanti utilizzati nelle guarnizioni dei coperchi in contatto con alimenti grassi, in modo che la libera circolazione di tali prodotti non sia messa in pericolo, mentre i coperchi e gli alimenti che costituiscono un rischio significativo siano immediatamente esclusi dal mercato e nello stesso tempo l’industria abbia il tempo sufficiente per finalizzare lo sviluppo di guarnizioni che sono conformi ai LMS fissati nella direttiva 2002/72/CE, come modificata dalla direttiva 2007/19/CE.

(9)

I LMS transitori vanno fissati ad un livello che assicuri normalmente il non superamento della DGA, tenendo conto del consumo medio degli alimenti in questione e del parere emesso dall’EFSA il 16 marzo 2006, che indica che il livello di plastificanti presenti nel 90 % degli alimenti grassi contenuti in vasi di vetro si trova al di sotto dei 300 mg/kg di prodotto alimentare.

(10)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coperchi che contengono strati di plastica o rivestimenti di plastica, che formano le guarnizioni di tali coperchi che insieme sono composti da due o più strati di vari tipi di materiale possono essere immessi nel mercato della Comunità se sono conformi alle restrizioni e alle specifiche indicate nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica fino al 30 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/79/CE (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 35).

(3)  GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17.


ALLEGATO

Restrizioni e specifiche relative ai plastificanti utilizzati nelle guarnizioni dei coperchi

N. rif.

CAS

Ragione sociale

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

88640

008013-07-8

Olio di soia epossidato (ESBO)

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test con il simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (1)  (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, LMS = 30 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

30401

Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test con il simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale del coperchio a contatto con gli alimenti e del contenitore sigillato

76815

Poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22 pari, lineari

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

93760

000077-90-7

Tri-n-butil acetil citrato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

56800

030899-62-8

Monolaurato diacetato di glicerina

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

30340

330198-91-9

Acido 12-(acetossi) stearico, 2,3-bis(acetossi) di propil, estere

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con gli stessi per i quali è richiesto il test simulante D dalla direttiva 85/572/CEE LMS(T) (2) = 300 mg/kg per alimenti o simulanti alimentari o 50 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

Per materiali e oggetti destinati a venire a contatto o già a contatto con tutti gli altri tipi di alimenti LMS(T) (2) = 60 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 10 mg/dm2 della superficie totale di contatto con gli alimenti del coperchio e del contenitore sigillato

76866

Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo

LMS = 30 mg/kg di alimenti o simulanti alimentari o 5 mg/dm2 della superficie totale del coperchio a contatto con gli alimenti e del contenitore sigillato


(1)  «LMS» significa limite di migrazione specifica.

(2)  LMS(T) significa in questo caso che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate con i numeri di riferimento 88640, 30401, 76815, 93760, 56800 e 30340 non deve superare il limite di migrazione specifica.


3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/13


REGOLAMENTO (CE) N. 373/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2007

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 2, seconda frase e l’articolo 145, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (2) reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005. Dall’esperienza maturata nell’attuazione di tale regime sotto il profilo amministrativo e operativo a livello nazionale è emerso che è necessario adottare ulteriori modalità di applicazione per taluni aspetti e che per altri aspetti occorre chiarire e adattare le norme in vigore.

(2)

La canna da zucchero occupa il terreno per cinque anni o più e fornisce raccolti ripetuti, sicché potrebbe essere considerata una coltura permanente. A norma dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici destinate a colture permanenti non sono generalmente considerate «ettari ammissibili» ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto. L’articolo 3 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, tuttavia, prevede l’ammissibilità delle colture permanenti nell’ambito del regime di pagamento unico quando la superficie in questione è oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio (3), definisce le norme relative agli aiuti disaccoppiati e all’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico. Pertanto, è opportuno che le superfici adibite alle suddette colture vengano considerate ammissibili senza che debba essere presentata una domanda presentata a titolo del regime per le colture energetiche. Occorre escludere la canna da zucchero dalla definizione di colture permanenti di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 aggiungendola all’elenco delle colture considerate pluriennali ai fini del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(4)

In conformità all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la coltivazione di canapa non destinata alla produzione di fibra è consentita come uso del suolo nell’ambito del regime di pagamento unico a partire dal 1o gennaio 2007. È necessario che la concessione dei pagamenti sia subordinata all’uso di sementi certificate di determinate varietà. Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 795/2004.

(5)

Il testo dell’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 795/2004, che istituisce l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso dei produttori che, detenendo un numero anormalmente basso di unità di bestiame adulto (UBA) per una parte dell’anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l’attività agricola minima, contiene un errore. È necessario che tale obbligo intervenga quando l’anomalia si riferisce a numeri elevati di unità di bestiame adulto (UBA). Occorre pertanto rettificare di conseguenza la suddetta disposizione.

(6)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 795/2004 ha fissato il numero medio di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 in base ai dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri interessati. Malta e Slovenia hanno comunicato i relativi dati. È quindi opportuno fissare il numero di ettari anche per tali Stati membri.

(7)

Poiché l’inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006, è opportuno prevedere che la modifica della disposizione relativa all’ammissibilità delle superfici coltivate a canna da zucchero al regime di pagamento unico si applichi retroattivamente a decorrere da tale data.

(8)

Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 introduce le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2005, è necessario che la rettifica dell’articolo 30, paragrafo 5, si applichi a decorrere dalla stessa data.

(9)

Occorre modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 795/2004.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato:

1)

Alla tabella dell’articolo 2, lettera d), è aggiunta la riga seguente:

«1212 99 20

Canna da zucchero»

2)

All’articolo 29, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le sementi sono certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (4), in particolare dell’articolo 12.

3)

All’articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel caso di produttori che, detenendo un numero anormalmente elevato di UBA per una parte dell’anno, creano artificialmente le condizioni necessarie per rispettare l’attività agricola minima.»

4)

L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il punto 2 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il punto 3 dell’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(2)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1291/2006 (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 20).

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 32.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Numero di ettari di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

Stato membro e regioni

Numero di ettari

DANIMARCA

33 740

GERMANIA

301 849

Baden-Württemberg

18 322

Baviera

50 451

Brandeburgo e Berlino

12 910

Assia

12 200

Bassa Sassonia e Brema

76 347

Meclemburgo-Pomerania occidentale

13 895

Renania settentrionale-Vestfalia

50 767

Renania-Palatinato

19 733

Saarland

369

Sassonia

12 590

Sassonia-Anhalt

14 893

Schleswig-Holstein e Amburgo

14 453

Turingia

4 919

LUSSEMBURGO

705

FINLANDIA

38 006

Regione A

3 425

Regione B-C1

23 152

Regione C2-C4

11 429

MALTA

3 640

SLOVENIA

11 437

SVEZIA

 

Regione 1

9 193

Regione 2

8 375

Regione 3

17 448

Regione 4

4 155

Regione 5

4 051

REGNO UNITO

 

Inghilterra (altro)

241 000

Inghilterra (Moorland SDA)

10

Inghilterra (Upland SDA)

190

Irlanda del Nord

8 304»


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante modifica delle decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica a taluni prodotti

[notificata con il numero C(2007) 532]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/207/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici di cui alla decisione 2001/405/CE della Commissione, del 4 maggio 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (2), si applicano fino al 4 maggio 2007.

(2)

La decisione 2002/255/CE della Commissione, del 25 marzo 2002, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (3), si applica fino al 31 marzo 2007.

(3)

La decisione 2002/371/CE della Commissione, del 15 maggio 2002, che stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE (4), si applica fino al 31 maggio 2007.

(4)

La decisione 2004/669/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE (5), si applica fino al 31 maggio 2007.

(5)

La decisione 2003/31/CE della Commissione, del 29 novembre 2002, che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE (6), si applica fino al 31 dicembre 2007.

(6)

La decisione 2000/45/CE della Commissione, del 17 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavatrici (7), si applica fino al 30 novembre 2007.

(7)

In conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000, è stato effettuato, a tempo debito, il riesame dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, stabiliti dalle decisioni di cui trattasi.

(8)

Alla luce del riesame dei suddetti criteri e requisiti, è opportuno, in tutti e sei i casi, prorogare di un anno il periodo di validità dei criteri ecologici e dei requisiti.

(9)

Poiché l’obbligo di riesame in conformità del regolamento (CE) n. 1980/2000 riguarda unicamente i criteri ecologici e i requisiti di valutazione e di verifica, è opportuno che le decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE restino in vigore.

(10)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2001/405/CE, 2002/255/CE, 2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE e 2000/45/CE.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 3 della decisione 2001/405/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 4 maggio 2008.»

Articolo 2

L’articolo 4 della decisione 2002/255/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “televisori” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 marzo 2008.»

Articolo 3

L’articolo 5 della decisione 2002/371/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo “prodotti tessili” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 maggio 2008.»

Articolo 4

L’articolo 5 della decisione 2004/669/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “frigoriferi” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 maggio 2008.»

Articolo 5

L’articolo 5 della decisione 2003/31/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “detersivi per lavastoviglie” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 31 dicembre 2008.»

Articolo 6

L’articolo 3 della decisione 2000/45/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

I criteri ecologici relativi al gruppo di prodotti “lavatrici” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica restano in vigore fino al 30 novembre 2008.»

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 20).

(3)  GU L 87 del 4.4.2002, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 2005/384/CE.

(4)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 29.

(5)  GU L 306 del 2.10.2004, pag. 16.

(6)  GU L 9 del 15.1.2003, pag. 11.

(7)  GU L 16 del 21.1.2000, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/384/CE.


3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

relativa a un contributo finanziario della Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che sarà effettuata in Bulgaria e Romania

[notificata con il numero C(2007) 1401]

(I testi in lingua bulgara e rumena sono i soli facenti fede)

(2007/208/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede contributi finanziari della Comunità ad azioni veterinarie specifiche. A norma della decisione 90/424/CEE, la Comunità intraprende o aiuta gli Stati membri ad intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l’elaborazione della normativa veterinaria nonché per la promozione dell’insegnamento o della formazione in campo veterinario.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), dispone che occorre fissare un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della Salmonella nei gruppi di tacchini entro la fine del 2007.

(3)

Per fissare l’obiettivo comunitario, occorre disporre di dati comparabili sulla diffusione della Salmonella nelle popolazioni di tacchini della Bulgaria e della Romania. Attualmente tali dati non sono disponibili, pertanto è opportuno effettuare un’indagine speciale intesa a verificare la diffusione della Salmonella nei tacchini in tali Stati membri per un periodo adeguato.

(4)

Gli altri Stati membri sono tenuti a effettuare uno studio di riferimento sulla Salmonella nei tacchini tra l’ottobre 2006 e il settembre 2007 a norma della decisione 2006/662/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, relativa a un contributo finanziario della Comunità a un’indagine di riferimento sulla diffusione della Salmonella nei tacchini che deve essere effettuata negli Stati membri (3). È opportuno che per gli studi di riferimento della Bulgaria e della Romania vengano applicate le stesse procedure. Il periodo dell’indagine va tuttavia abbreviato per consentire l’analisi dei dati di tutti gli Stati membri nello stesso momento.

(5)

L’indagine dovrà fornire le informazioni tecniche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria della Comunità. Data l’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della Salmonella nei tacchini in Bulgaria e Romania, a tali Stati membri va concesso un contributo finanziario della Comunità perché possano ottemperare ai requisiti specifici dell’indagine. È quindi opportuno rimborsare, nei limiti di un massimale, il 100 % delle spese sostenute per le analisi di laboratorio. Tutte le altre spese (di campionamento, di viaggio, di amministrazione, ecc.) vanno escluse da qualsiasi contributo finanziario della Comunità.

(6)

Il contributo finanziario dalla Comunità può essere concesso se l’indagine si svolge in conformità del diritto comunitario e purché siano rispettate alcune altre condizioni specifiche. Tale contributo andrebbe inoltre concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.

(7)

Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali a norma dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4).

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   In Bulgaria e in Romania viene effettuata un’indagine per valutare la diffusione della Salmonella spp. nei seguenti gruppi di tacchini:

a)

tacchini da ingrasso sottoposti a campionamento nelle 3 settimane precedenti la data di uscita, a fini di macellazione, dall’azienda prescelta;

b)

tacchini da riproduzione nelle 9 settimane precedenti la data dello spopolamento.

2.   L’indagine sulla diffusione della Salmonella nei gruppi di cui al paragrafo 1 («i gruppi») riguarda il periodo dal 1o aprile 2007 al 30 settembre 2007.

3.   Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica l’autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 2

Base del campionamento

1.   Il campionamento relativo all’indagine è effettuato presso aziende che ospitano almeno 500 tacchini da ingrasso o 250 tacchini da riproduzione. In ogni azienda prescelta che alleva tacchini da ingrasso viene sottoposto a campionamento un gruppo di età adeguata.

Se il numero dei gruppi calcolato ai fini del campionamento a norma delle specifiche tecniche è più elevato del numero di aziende dotate di un numero di tacchini pari almeno a quello di cui al primo comma, per ottenere tale numero di gruppi calcolato è possibile sottoporre a campionamento fino a quattro gruppi nella stessa azienda. I gruppi supplementari esaminati nella stessa azienda provengono, se possibile, da locali di stabulazione diversi e i campioni sono prelevati in mesi diversi.

Se il numero di gruppi da sottoporre a campionamento non fosse ancora sufficiente, è possibile prendere in considerazione più di quattro gruppi della stessa azienda, dando la preferenza alle aziende maggiori.

Se il numero di gruppi da sottoporre a campionamento ancora non bastasse, è possibile considerare i gruppi di aziende con un numero inferiore di tacchini rispetto a quanto indicato nel primo comma.

2.   Il campionamento è eseguito dall’autorità competente o sotto la sua supervisione.

Articolo 3

Individuazione della Salmonella spp. e sierotipizzazione dei pertinenti isolati

1.   L’individuazione della Salmonella spp. e la sierotipizzazione dei pertinenti isolati avviene nei laboratori nazionali di riferimento per la Salmonella (LNR).

Se un laboratorio nazionale di riferimento non è in grado di effettuare le analisi o se non è il laboratorio che svolge normalmente tali analisi, le autorità competenti possono incaricare un numero limitato di altri laboratori, già coinvolti nei controlli ufficiali della Salmonella, di effettuare le analisi.

Tali laboratori hanno una comprovata esperienza nell’uso del metodo di rilevazione prescritto, applicano un sistema di garanzia della qualità conforme alla norma ISO 17025 e sono sottoposti alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

2.   L’individuazione Salmonella spp. è effettuata con il metodo raccomandato a tal fine dal laboratorio comunitario di riferimento per la Salmonella.

3.   La sierotipizzazione dei pertinenti isolati è effettuata con il metodo di Kaufmann-White.

Articolo 4

Raccolta dei dati, valutazione e relazioni

1.   L’autorità competente raccoglie e valuta i risultati ottenuti a norma dell’articolo 3 della presente decisione secondo la base di campionamento di cui all’articolo 2 e comunica tutti i pertinenti dati aggregati e la relativa valutazione alla Commissione.

La Commissione trasmette tali risultati assieme ai dati nazionali aggregati e alle valutazioni effettuate dagli Stati membri all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che li esamina.

2.   I dati nazionali aggregati e i risultati di cui al paragrafo 1 sono pubblicati salvaguardando la riservatezza.

Articolo 5

Specifiche tecniche

I compiti e le attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione sono effettuati conformemente alle specifiche tecniche di cui al documento SANCO/2083/2006, presentate durante la riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 18 luglio 2006 e pubblicate sul sito Internet della Commissione all’indirizzo http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm

Articolo 6

Contributo finanziario della Comunità

1.   La Comunità fornisce un contributo finanziario per le spese sostenute dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini delle analisi di laboratorio volte alla rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e alla sierotipizzazione dei pertinenti isolati.

2.   L’importo massimo del contributo finanziario della Comunità è pari a:

a)

20 EUR per ciascun test di rilevazione batteriologica della Salmonella spp.;

b)

30 EUR per ciascun test di sierotipizzazione dei pertinenti isolati.

Il contributo finanziario della Comunità non supera tuttavia gli importi fissati nell’allegato I.

Articolo 7

Condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità

1.   Il contributo finanziario di cui all’articolo 6 è concesso alla Bulgaria e alla Romania a condizione che l’indagine sia effettuata secondo le pertinenti disposizioni del diritto comunitario, rispettando in particolare le norme sulla concorrenza e sull’aggiudicazione di appalti pubblici e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

entro il 1o aprile 2007 siano entrate in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prescritte per effettuare l’indagine;

b)

entro il 31 luglio 2007 sia trasmessa una relazione sui progressi compiuti nei primi tre mesi dell’indagine. In tale relazione figurano tutte le informazioni previste al capitolo 6 «Relazione sulle specifiche tecniche» del documento di cui all’articolo 5;

c)

entro e non oltre il 31 ottobre 2007 sia inviata una relazione definitiva sull’esecuzione tecnica dell’indagine, unitamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute e ai risultati conseguiti nel periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 30 settembre 2007. La documentazione relativa alle spese sostenute comprende almeno le informazioni di cui all’allegato II;

d)

l’indagine sia eseguita in modo efficace.

2.   Su richiesta della Bulgaria o della Romania può essere versato un anticipo pari al 50 % dell’importo totale di cui all’allegato I.

3.   La mancata osservanza del termine indicato al paragrafo 1, lettera c), comporta una graduale riduzione del contributo finanziario concesso dalla Comunità, pari al 25 % dell’importo totale entro il 15 novembre 2007, al 50 % entro il 1o dicembre 2007 e al 100 % entro il 15 dicembre 2007.

Articolo 8

Tasso di conversione per la spesa

Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario della Comunità sono espresse in euro. A norma del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo e recante modifica di taluni regolamenti (5), il tasso di conversione per le spese in monete diverse dall’euro è pari all’ultimo tasso fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui lo Stato membro interessato presenta la domanda.

Articolo 9

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

Articolo 10

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

(3)  GU L 272 del 3.10.2006, pag. 22.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(5)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.


ALLEGATO I

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità alla Bulgaria e alla Romania

(in EUR)

Stato membro

Importo

Bulgaria

2 990

Romania

3 250


ALLEGATO II

Relazione finanziaria certificata sull’esecuzione dell’indagine di riferimento relativa alla diffusione della Salmonella spp. in gruppi di tacchini

Periodo di riferimento: 1o aprile 2007-30 settembre 2007

Dichiarazione relativa alle spese sostenute per l’indagine e rimborsabili attraverso il contributo finanziario della Comunità

Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa al contributo finanziario della Comunità: …

Spese sostenute relative a funzioni presso/da

Numero di prove

Totale delle spese sostenute per le prove durante il periodo di riferimento (valuta nazionale)

Rilevazione batteriologica della Salmonella spp.

 

 

Sierotipizzazione degli isolati di Salmonella

 

 

Dichiarazione del beneficiario

Si dichiara che:

le spese indicate nella dichiarazione delle spese sono reali, sono state sostenute per eseguire i compiti di cui alla decisione 2007/208/CE della Commissione e sono risultate indispensabili ai fini di un’efficace attuazione di tali compiti,

tutti i relativi documenti giustificativi sono disponibili per eventuali controlli.

Data: …

Responsabile finanziario: …

Firma: …


RACCOMANDAZIONI

Consiglio

3.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/23


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

sull’aggiornamento nel 2007 degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità e sull’attuazione delle politiche per l’occupazione degli Stati membri

(2007/209/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 99, paragrafo 2, e l’articolo 128, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le conclusioni del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007,

visto il parere del Comitato per l’occupazione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di primavera del 2005 ha rinnovato la strategia di Lisbona ponendo l’accento sulla crescita e l’occupazione in Europa.

(2)

Nel luglio 2005 il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (per il periodo 2005-2008) (1) e una decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (2), che insieme formano gli «orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione».

(3)

Gli Stati membri sono stati invitati a tenere conto degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione nei loro programmi nazionali di riforma relativi alle politiche economiche ed occupazionali.

(4)

A ottobre 2005 tutti gli Stati membri avevano presentato i loro programmi nazionali di riforma, che hanno formato oggetto di un’analisi della Commissione e di una relazione nel suo contributo al Consiglio europeo di primavera del 2006.

(5)

Il Consiglio europeo di primavera del 2006 ha preso nota di questi documenti e ha identificato quattro settori d’azione prioritari (R&S e innovazione, contesto in cui operano le imprese, opportunità di lavoro e politica integrata dell’energia) nell’ambito dei quali ha concordato una serie di azioni specifiche che ha esortato gli Stati membri ad attuare entro la fine del 2007.

(6)

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2006, gli Stati membri hanno presentato le loro relazioni annuali sull’attuazione dei programmi nazionali di riforma.

(7)

Queste relazioni di esecuzione annuali sono state esaminate dalla Commissione, che ha presentato le sue conclusioni nella relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori del 2007 (3).

(8)

Sulla base di questa analisi è opportuno formulare alcune raccomandazioni. Al fine di garantire un’attuazione coerente ed integrata della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, le raccomandazioni proprie a ciascun paese relative alle politiche economiche e occupazionali devono ora essere adottate in uno strumento unico. Questa impostazione riflette la struttura integrata dei programmi nazionali di riforma e delle relazioni di esecuzione nonché la necessaria coerenza tra gli orientamenti sull’occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche di cui all’articolo 99, paragrafo 2, come sottolineato all’articolo 128, paragrafo 2, ultima frase.

(9)

Per garantire l’attuazione integrale della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, la presente raccomandazione dovrebbe includere anche raccomandazioni specifiche destinate agli Stati membri appartenenti alla zona dell’euro.

(10)

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione relativa alla presente raccomandazione (4),

RACCOMANDA che gli Stati membri agiscano conformemente agli orientamenti definiti nell’allegato e riferiscano sul seguito accordato a tali azioni nelle loro relazioni annuali sull’esecuzione dei programmi nazionali di riforma nel quadro della strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l’occupazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 28.

(2)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

(3)  COM(2006) 816 parte II.

(4)  Parere espresso il 15 febbraio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

BELGIO

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

Il Belgio sta compiendo buoni progressi nell’attuazione e nel consolidamento del suo programma nazionale di riforma 2005-2008. Nonostante un certo rischio per la sostenibilità dei conti pubblici a causa dell’invecchiamento della popolazione, nell’insieme il quadro politico è adeguato. Sebbene i progressi realizzati nel campo della ricerca e dello sviluppo siano limitati, il Belgio sta attuando le misure annunciate in campo microeconomico e sta rafforzando le riforme in corso per aumentare gli investimenti. Per quanto riguarda il settore dell’occupazione, i risultati sono alterni ed è necessario intraprendere azioni per realizzare gli obiettivi europei in materia di tasso di occupazione, particolarmente per i lavoratori più anziani. Il Belgio ha avviato una serie di azioni per rispondere agli impegni assunti dal Consiglio europeo di primavera del 2006.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale belga di riforma e della sua attuazione si annoverano: la tendenza costante all’abbassamento del rapporto debito/PIL; la stabilizzazione dell’intensità di spesa nella R&S dopo un declino nel 2002-2003; la creazione di agglomerati di imprese e di poli di competitività; il miglioramento della situazione in materia di recepimento delle direttive relative al mercato interno; l’adozione di nuove misure in materia di miglioramento della regolamentazione e di semplificazione amministrativa; la politica volta a promuovere la creazione di nuove imprese; le misure intese a migliorare il sistema di istruzione parallelo, nonché il riconoscimento ufficiale delle competenze acquisite e la qualità del sistema d’insegnamento tecnico.

4.

I settori d’intervento del programma nazionale di riforma belga che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: diminuzione degli oneri fiscali sul lavoro e riduzione delle disparità regionali in materia di disoccupazione e di occupazione. Sulla base di queste considerazioni, al Belgio è fatta raccomandazione di:

pur proseguendo l’azione di risanamento fiscale, rinnovare gli sforzi per ridurre la pressione fiscale sul lavoro e allinearsi alla media dei paesi confinanti, in particolare riducendo il cuneo fiscale sui lavoratori poco qualificati,

adottare nuove misure per ridurre le disparità regionali in materia di disoccupazione e di occupazione attraverso una strategia economica globale, ivi compresa l’attuazione di politiche attive del mercato del lavoro e di politiche di formazione e reinserimento.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma il Belgio si concentri sui seguenti obiettivi: garantire la sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici; elaborazione di nuove misure e politiche per la riduzione delle emissioni; miglioramento della concorrenza nei settori del gas e dell’energia elettrica, ricorrendo anche ad autorità di regolamentazione indipendenti ed efficaci e all’adozione di misure destinate ai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione; aumento del tasso di occupazione per i lavoratori più anziani e le categorie vulnerabili, nella fattispecie attraverso l’ulteriore inasprimento dei criteri di ammissibilità ai regimi di prepensionamento e il rafforzamento di politiche preventive (istruzione, formazione) ed attive del mercato del lavoro.

REPUBBLICA CECA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Repubblica ceca sta compiendo progressi limitati nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma: in diversi settori i progressi non sono chiari, alcune riforme sono state procrastinate, mentre altre non sono ancora state avviate. Tuttavia, la vigorosa crescita economica dovrebbe facilitare l’attuazione delle riforme. Vi sono alcuni rischi nel settore macroeconomico, in particolare per quanto riguarda il risanamento del bilancio a medio termine e la sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici nel contesto dell’invecchiamento della popolazione. In generale, la Repubblica ceca sta procedendo relativamente bene in campo macroeconomico. Benché la spesa nella R&S da parte del settore privato si stia sviluppando favorevolmente, i progressi generali in materia di politiche di R&S sono stati modesti. Nel campo dell’occupazione è necessario un impegno maggiore per rispondere alla sfida fondamentale di aumentare la flessibilità del mercato del lavoro. Si registrano progressi alterni anche in materia di rispetto degli impegni assunti in occasione del Consiglio di primavera del 2006.

3.

Tra i punti di forza dell’attuazione del programma nazionale di riforma si annoverano le misure positive per aumentare il controllo e la trasparenza dei conti pubblici, per migliorare la normativa e le condizioni in cui operano le imprese, per riformare i programmi scolastici dell’insegnamento primario e secondario, per incentivare la partecipazione all’istruzione terziaria e per rendere il lavoro remunerativo.

4.

I settori d’intervento del programma nazionale di riforma ceco che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: sostenibilità dei conti pubblici, tanto più che il bilancio 2007 prevede un superamento dei massimali di spesa e un aumento del deficit; aumento dell’importo e dell’efficacia delle spese pubbliche per la R&S; miglioramento della sicurezza e della flessibilità del mercato del lavoro; miglioramento dell’efficienza e dell’equità dell’istruzione e della formazione e maggiore partecipazione alla formazione continua. Sulla base di queste considerazioni, alla Repubblica ceca è fatta raccomandazione di:

al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici, intraprendere misure destinate ad attuare le riforme dei sistemi previdenziale e sanitario, basandosi in particolare sulla relazione del 2005 relativa alle pensioni, che tiene conto del parere di tutti i soggetti interessati, e fissare un calendario per la loro attuazione,

intensificare gli sforzi per migliorare la collaborazione tra le imprese, le università e gli istituti pubblici di R&S, pur aumentando il volume e l’efficacia degli investimenti pubblici in questo settore,

modernizzare ulteriormente la tutela dell’occupazione, compresa la legislazione in materia e i regimi fiscali e previdenziali, migliorare l’efficienza e l’equità nell’istruzione e nella formazione particolarmente per quanto riguarda la loro capacità di rispondere alle esigenze dei mercati del lavoro, offrire incentivi agli investimenti nella formazione, particolarmente per i lavoratori più anziani e quelli poco qualificati ed aumentare la diversificazione dell’offerta di istruzione terziaria.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Repubblica ceca si concentri sui seguenti obiettivi: miglioramento del sistema di ottenimento dei brevetti e della tutela dei diritti di proprietà intellettuale; intensificazione dei progressi nel campo delle TIC, anche attuando un ambiente normativo pienamente favorevole all’e-Government e monitorandone il funzionamento; conseguimento degli obiettivi di riduzione dell’onere amministrativo sulle imprese; ulteriore miglioramento dell’accesso ai finanziamenti per le aziende innovative; creazione di relazioni tra le aziende nazionali e quelle di proprietà straniera; introduzione della formazione all’imprenditorialità nei programmi scolastici; maggiore integrazione nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati o disagiati; riduzione delle disparità regionali in materia di occupazione; conciliazione della vita professionale e familiare; affrontare il problema del divario nelle retribuzioni tra uomini e donne e attuare una strategia per l’invecchiamento attivo.

DANIMARCA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Danimarca sta compiendo ottimi progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma e delle conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2006. Con l’adozione dell’accordo sul welfare nel giugno 2006, essa ha rafforzato ulteriormente la sua strategia di riforma sia in materia di politica macroeconomica che in materia di politica dell’occupazione e ha ottenuto ottimi risultati per quanto riguarda il consenso nazionale sulle riforme. Inoltre ha realizzato progressi per quanto riguarda le politiche microeconomiche, ivi compreso nel settore della concorrenza.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma della Danimarca e della sua attuazione si annoverano: la natura globale e integrata della strategia di riforma, che costituisce un riferimento per gli altri Stati membri; l’unione di un’impostazione a medio termine con una a lungo termine, rafforzata dalla consultazione costante delle parti interessate; l’approccio al mercato del lavoro basato sulla «flessicurezza»; la strategia macroeconomica globale finalizzata alla sostenibilità fiscale a lungo termine, che prevede il contenimento della spesa, gli avanzi di bilancio e una rapida riduzione del debito pubblico, nonché le misure appropriate destinate ad aumentare l’offerta di manodopera a lungo termine, in particolare l’accordo teso a differire il pensionamento anticipato.

4.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Danimarca si concentri sui seguenti obiettivi: misure tese ad aumentare la disponibilità di manodopera nel medio periodo, ossia fino al 2015, tra cui nuove iniziative per promuovere gli incentivi al lavoro e ulteriori misure per integrare i lavoratori più anziani e gli immigranti nel mercato del lavoro; proseguimento della prevista riforma nel campo della legislazione sulla concorrenza, assicurandosi che le autorità responsabili esercitino con determinazione le nuove competenze in materia; misure supplementari relative all’interconnessione energetica, per migliorare il funzionamento dei mercati del gas e dell’elettricità; individuazione di nuove misure e politiche per la riduzione delle emissioni, nonché rafforzamento delle misure specifiche in corso per migliorare il livello dell’istruzione primaria e secondaria e per aumentare il numero di studenti che completano il ciclo d’istruzione secondaria superiore o terziaria, qualora le misure si rivelino insufficienti per conseguire gli obiettivi ambiziosi che sono stati fissati.

GERMANIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

Nell’insieme la Germania sta compiendo buoni progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma e in particolare rispetto alle sfide macroeconomiche e microeconomiche essenziali e alle azioni prioritarie. Nel campo dell’occupazione i progressi sono più lenti. La Germania sta inoltre rispondendo ragionevolmente bene agli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo di primavera del 2006.

3.

Tra i punti forti delle riforme del 2006 figurano i progressi in termini di consolidamento e sostenibilità dei conti pubblici, nonché l’attuazione di diverse misure in materia di miglioramento della regolamentazione, come l’istituzione a livello federale di un consiglio indipendente per le valutazioni d’impatto (Normenkontrollrat) e lo strumento basato sul web denominato «Startothek» per l’avvio di imprese. Si registrano altri buoni risultati nel campo della società dell’informazione (R&S e innovazione) e nella maggiore visibilità accordata alle misure per l’integrazione dei disoccupati più anziani.

4.

I settori d’intervento del programma nazionale di riforma tedesco che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: assicurare la sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici; migliorare la concorrenza, in particolare per quanto riguarda i mestieri e le professioni regolamentati e i nuovi mercati delle comunicazioni a banda larga, nonché affrontare il problema della disoccupazione strutturale. Sulla base di queste considerazioni, alla Germania è fatta raccomandazione di:

migliorare la sostenibilità dei conti pubblici a lungo termine, proseguendo il risanamento fiscale in modo da ridurre il debito e attuando la riforma del sistema sanitario al fine di contenere la crescita della spesa e migliorare l’efficienza del settore,

aumentare il quadro della concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi, in particolare continuando ad allentare le norme restrittive nei mestieri e nelle professioni regolamentati e disciplinando con efficacia il settore dei servizi all’ingrosso di accesso ad alta velocità,

affrontare la disoccupazione strutturale, ivi compreso mediante l’inserimento dei lavoratori poco qualificati nel mercato del lavoro migliorando il loro accesso alle qualifiche, proseguendo la riforma del sistema pensionistico e offrendo servizi per l’occupazione più efficienti per i disoccupati di lunga durata e potenziare l’inserimento professionale dei giovani.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Germania si concentri sui seguenti obiettivi: migliorare le procedure relative agli appalti pubblici; migliorare il quadro della concorrenza nel settore ferroviario e nelle reti dell’energia elettrica e del gas, in cui la concorrenza è insufficiente a causa dell’alta concentrazione; accelerare l’avvio di imprese e facilitare l’assunzione del primo lavoratore; consolidare le misure in corso volte a migliorare l’apprendimento continuo, ivi compreso potenziando la formazione professionale degli adulti, e infine migliorare l’offerta di strutture per l’infanzia.

ESTONIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

L’Estonia sta compiendo ottimi progressi nell’attuazione delle misure che rispondono alle sfide fondamentali per il paese in materia di R&S e di occupazione e alle quattro priorità d’azione formulate dal Consiglio europeo di primavera del 2006. Sta inoltre compiendo notevoli sforzi per garantire la coerenza tra il programma nazionale di riforme e la politica di coesione e a tale riguardo il rapporto sullo stato di attuazione può considerarsi un modello.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma dell’Estonia e della sua attuazione si annoverano: il potenziamento di numerosi obiettivi politici, che denota un’impostazione ambiziosa; l’istituzione di un nuovo Ufficio per la strategia al fine di rafforzare l’attuazione, che costituisce un buon esempio per gli altri paesi; le politiche macroeconomiche proposte nel programma nazionale di riforma e attuate con successo per quanto riguarda la sostenibilità fiscale e la creazione di condizioni favorevoli alla crescita dell’occupazione; il notevole sforzo messo in atto per aumentare le spese pubbliche e private di R&S e per migliorare le condizioni quadro per la R&S delle imprese; le misure per agevolare la creazione di imprese e il finanziamento delle PMI innovative, nonché i progressi compiuti su molteplici questioni relative all’ambiente, in particolare la riforma dell’ecotassazione.

4.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma l’Estonia si concentri sui seguenti obiettivi: definire più chiaramente le priorità e rafforzare la cooperazione interministeriale per assicurare un’utilizzazione efficace delle spese di R&S e di innovazione; intensificare gli sforzi affinché i risultati ottenuti nel campo della R&S si traducano nella messa a disposizione di servizi e di prodotti innovativi; promuovere una più stretta collaborazione tra le università e le imprese; attuare con determinazione la politica proattiva prevista in materia di concorrenza; migliorare la flessibilità del mercato del lavoro, continuando a rinnovare il diritto del lavoro; rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro e aumentare il livello di qualificazione della manodopera potenziando le riforme intraprese nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento continuo.

GRECIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Grecia sta compiendo alcuni progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma, benché essi siano più limitati per quanto riguarda l’aspetto microeonomico e quello occupazionale. Essa sta procedendo in maniera relativamente spedita nel settore macroeconomico, mentre sono necessari ulteriori progressi in materia di riforme microeconomiche e occupazionali. La Grecia sta rispondendo in parte agli impegni presi in occasione del Consiglio europeo di primavera del 2006. Per quanto riguarda la governance, un migliore coordinamento tra i livelli amministrativi potrebbe rafforzare ulteriormente la costruttiva cooperazione già instaurata con un’ampia gamma di parti interessate.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma della Grecia e della sua attuazione si annoverano buoni progressi nel risanamento del bilancio; segni promettenti di progresso si riscontrano nel miglioramento dell’assegnazione delle risorse pubbliche, nel miglioramento delle condizioni in cui operano le imprese, nella R&S e nell’innovazione, nelle TIC, nella partecipazione delle donne all’occupazione, nel tasso di disoccupazione totale e nell’istruzione e la formazione. Sono stati migliorati gli aspetti qualitativi della crescita economica, e gli investimenti privati vi hanno contribuito in buona parte.

4.

I settori d’intervento del programma nazionale di riforma della Grecia che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: migliorare la sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici attraverso una riforma delle pensioni; modernizzare la pubblica amministrazione; adottare misure più energiche per aumentare il tasso di occupazione e contrastare la disoccupazione e il lavoro irregolare, modernizzare la tutela dell’occupazione e incoraggiare la mobilità della manodopera, nonché migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione e la loro spendibilità sul mercato del lavoro. Sulla base di queste considerazioni, alla Grecia è fatta raccomandazione di:

assicurare il proseguimento del processo di risanamento fiscale e di riduzione del debito e fissare un calendario per l’attuazione della riforma delle pensioni al fine di migliorare la sostenibilità fiscale a lungo termine,

modernizzare la sua amministrazione creando capacità efficaci per quanto riguarda la regolamentazione, il controllo e l’applicazione, ivi compreso mediante un miglioramento delle competenze anche al fine di assicurare un’utilizzazione efficace dei Fondi strutturali,

modernizzare la tutela del lavoro e in particolare la legislazione in materia, ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e rafforzare le politiche attive dell’occupazione per incoraggiare la flessibilità e la sicurezza sul mercato del lavoro e trasformare il lavoro irregolare in lavoro regolare,

procedere nelle riforme del sistema educativo ed aumentare gli investimenti in materia d’istruzione obbligatoria e superiore, accelerare l’attuazione della riforma dell’apprendimento continuo e migliorare la qualità della manodopera e la sua capacità di adeguarsi ai bisogni del mercato, ridurre il tasso di abbandono scolastico precoce e aumentare la partecipazione alla formazione degli adulti.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Grecia si concentri sui seguenti obiettivi: accelerare gli sforzi per predisporre una strategia in materia di ricerca ed innovazione e aumentare gli investimenti a favore della R&S; migliorare il recepimento delle direttive relative al mercato interno; accelerare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi relativi alla politica in materia di PMI definiti dal Consiglio europeo di primavera del 2006; attuare politiche volte a promuovere la partecipazione delle donne all’occupazione ed elaborare una strategia coerente di prolungamento della vita attiva.

SPAGNA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Spagna sta compiendo buoni progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma e delle conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2006. Adesso è fondamentale che vada oltre nell’applicazione di nuove leggi e misure nei sette settori d’intervento fondamentali per poter aumentare l’occupazione e la produttività e realizzare una convergenza completa con il PIL pro capite dell’UE-25.

3.

Tra i punti di forza rilevanti dell’attuazione e del rafforzamento del programma nazionale di riforma della Spagna si annoverano: una riduzione del debito pubblico più rapida del previsto; buoni progressi nell’attuazione del programma di R&S e di innovazione; l’integrazione della formazione all’imprenditorialità in tutti i programmi d’istruzione nazionali; progressi nell’ambito del dialogo sociale, come rispecchiato nell’accordo tripartito globale del maggio 2006, nonché progressi soddisfacenti per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi quantificati, in particolare quelli relativi all’occupazione femminile.

4.

I settori d’intervento del programma nazionale di riforma spagnolo che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: miglioramento della concorrenza sui mercati dell’energia elettrica e ulteriore riduzione della segmentazione del mercato del lavoro, nonché ulteriori interventi nel campo dell’istruzione e della formazione. Sulla base di queste considerazioni, alla Spagna è fatta raccomandazione di:

adottare ulteriori provvedimenti volti ad aumentare la concorrenza nel settore energetico, in particolare migliorando la capacità d’interconnessione transfrontaliera al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,

modernizzare la tutela dell’occupazione, basandosi sulle recenti misure, ivi compresa la legislazione volta a promuovere la flessibilità e la sicurezza nel mercato del lavoro; contrastare la segmentazione del mercato del lavoro e aumentare l’attrattività del lavoro a tempo parziale,

proseguire i suoi sforzi volti ad attuare il nuovo modello di formazione, che integra i vari tipi di formazione professionale, per rispondere meglio ai bisogni del mercato del lavoro; provvedere ad un’attuazione efficace delle riforme dell’insegnamento, anche a livello regionale, per ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico precoce.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Spagna si concentri sui seguenti obiettivi: necessità di contenere l’inflazione a medio termine; aumento della concorrenza nei servizi professionali e nei mercati al dettaglio; miglioramento della regolamentazione; attuazione di misure in campo ambientale, in particolare per ridurre le emissioni di CO2; miglioramento dei livelli di qualificazione e della produttività e integrazione degli immigranti nel mercato del lavoro; miglioramento dell’accesso alle strutture per l’infanzia, attuazione delle previste misure relative al mercato delle abitazioni al fine di ridurre gradualmente nel medio termine la pressione dei prezzi delle abitazioni, nonché riforme in campo pensionistico e sanitario che abbiano un impatto favorevole anche sulla sostenibilità fiscale a lungo termine.

FRANCIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Francia sta compiendo progressi effettivi nell’attuazione del programma nazionale di riforma e delle azioni convenute dal Consiglio di primavera del 2006. In un contesto economico sano, la Francia prosegue gli sforzi di risanamento del bilancio, cercando nel contempo di continuare ad aumentare il potenziale di crescita, in particolare attraverso nuovi impegni a favore della ricerca e dell’innovazione. I risultati nel campo dell’occupazione sono migliorati ma rimangono sostanzialmente alterni.

3.

Tra i punti di forza delle riforme intraprese, appaiono particolarmente promettenti la creazione di poli di competitività e di nuove strutture per la ricerca e l’innovazione e l’obiettivo di destinare il 3 % del PIL alle spese totali di R&S entro il 2010. La recente riforma del quadro normativo della finanza pubblica dovrebbe contribuire in modo decisivo a migliorare la gestione della spesa pubblica. Il calo della disoccupazione, registrato per la prima volta dal 2001, rappresenta uno sviluppo positivo e le recenti misure a favore dei giovani in cerca di lavoro sembrano andare nella buona direzione. Per quanto riguarda l’occupazione dei lavoratori più anziani, si stanno adottando le prime misure nel quadro di un piano d’azione nazionale concordato nel giugno 2006.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma francese che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: la situazione della finanza pubblica deve essere migliorata in modo duraturo garantendo il rispetto degli impegni assunti dal governo centrale e sorvegliando l’andamento dei finanziamenti locali e della spesa per la sicurezza sociale; il quadro della concorrenza in certe industrie di rete e in determinati settori del trasporto; è necessario attuare una strategia globale sia per garantire una maggiore fluidità del mercato del lavoro che per garantire le singole carriere, nonché il mantenimento in attività dei lavoratori più anziani, in particolare migliorando l’accesso all’apprendimento continuo. Sulla base di queste considerazioni, alla Francia è fatta raccomandazione di:

assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche tenendo conto dell’invecchiamento della popolazione, attraverso il risanamento continuo del bilancio e la riduzione del debito. La riunione sui sistemi pensionistici prevista per il 2008 dovrà conservare i vantaggi conseguiti con l’introduzione della riforma del 2003,

migliorare il quadro della concorrenza nei settori del gas, dell’elettricità e del trasporto ferroviario,

potenziare l’apprendimento continuo e modernizzare la tutela dell’occupazione per promuovere la flessibilità e la sicurezza del mercato del lavoro e combattere la segmentazione tra tipi di contratto, agevolando il passaggio da contratti a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Francia si concentri sui seguenti obiettivi: rafforzare la concorrenza nei mestieri e nelle professioni regolamentate; potenziare le strategie dirette a migliorare la regolamentazione e incoraggiare l’imprenditorialità, in particolare per quanto riguarda il sostegno alle giovani imprese e la promozione dello spirito d’impresa all’interno della società e adottare ulteriori misure volte ad aumentare l’offerta di manodopera.

IRLANDA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

L’Irlanda sta compiendo ottimi progressi nell’attuazione del programma nazionale di riforma e degli impegni assunti dal Consiglio di primavera del 2006. Inoltre, la gestione della strategia per la crescita e l’occupazione ha ottenuto visibilità politica, in particolare grazie alla recente conclusione dell’accordo di partenariato sociale «Verso il 2016».

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma irlandese e della sua attuazione si annoverano: la recente strategia 2007-2013 per la scienza, la tecnologia e l’innovazione e l’aumento considerevole degli investimenti pubblici nella R&S; il riconoscimento dell’esigenza di accordare priorità agli investimenti pubblici nelle infrastrutture e ad altre spese generatrici di crescita; le misure per contrastare l’abbandono scolastico precoce e migliorare le competenze, come l’apprezzabile impegno a sviluppare entro il 2007 una strategia nazionale a lungo termine in materia di competenze.

4.

È importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma l’Irlanda si concentri sui seguenti obiettivi: accelerare i progressi nell’elaborazione di misure concrete per la riforma dei regimi pensionistici; adottare ulteriori misure per la riduzione delle emissioni; accelerare i progressi nel potenziamento della partecipazione al mercato del lavoro, in particolare creando un’infrastruttura completa per l’infanzia, sviluppando ulteriormente il quadro politico per il mercato del lavoro e l’integrazione sociale dei migranti e accordando un’importanza particolare al sostegno ai lavoratori più anziani e poco qualificati. Dovrebbe essere indicato per il 2010 il livello intermedio degli investimenti R&S e dovrebbe essere sorvegliato attentamente l’andamento del mercato delle abitazioni, che può influire sulle prospettive di crescita a medio termine.

ITALIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

L’Italia sta compiendo progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma. Rispetto al programma nazionale di riforma dello scorso anno, il rapporto sullo stato di attuazione dell’Italia illustra una strategia più chiara, che abbraccia tutti i settori di intervento con le rispettive sinergie, secondo un approccio più ambizioso. Sul versante microeconomico i progressi sono più estesi. Quanto alle strategie e ai provvedimenti proposti sul fronte macroeconomico, essi risultano in generale adeguati, ma tutto dipende dalla loro attuazione. Occorre potenziare la politica occupazionale in determinati settori chiave, mentre si registrano progressi alterni nel rispetto degli impegni assunti in occasione del Consiglio di primavera del 2006.

3.

Tra i punti di forza del rapporto sullo stato di attuazione presentato dall’Italia si annoverano: i provvedimenti volti a potenziare la competitività delle libere professioni e di altri servizi; le iniziative miranti ad un impiego più esteso delle TIC; gli sforzi intesi ad un maggior coordinamento delle misure dirette a migliorare il contesto per le imprese.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma italiano che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: in materia di sostenibilità fiscale, occorre passare realmente all’azione sulla base degli impegni presi; bisogna potenziare la concorrenza nei mercati dei beni e dei servizi, dove un’attuazione rigorosa delle riforme proposte fornirà la base per ulteriori progressi; è necessario aumentare il lavoro regolare e la flessicurezza nel mercato del lavoro nonché migliorare l’istruzione e l’apprendimento continuo. Sulla base di queste considerazioni, all’Italia è fatta raccomandazione di:

perseguire una politica rigorosa di risanamento fiscale in modo tale che il rapporto debito pubblico/PIL cominci a diminuire e dare piena attuazione alle riforme pensionistiche al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine dei conti pubblici,

proseguire sulla strada delle riforme recentemente annunciate e progredire ulteriormente nella strategia di liberalizzazione, al fine di accrescere la concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi,

ridurre le disparità regionali in campo occupazionale combattendo il lavoro irregolare, potenziando i servizi per l’infanzia e garantendo l’efficienza dei servizi per l’occupazione su tutto il territorio nazionale,

mettere a punto una strategia globale di apprendimento continuo e migliorare la qualità dell’istruzione garantendone l’adeguatezza al mercato del lavoro.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma l’Italia si concentri sui seguenti obiettivi: migliorare la strategia in materia di R&S, che, malgrado gli sviluppi positivi in campi specifici, deve essere completata; adottare provvedimenti efficaci per una maggiore sostenibilità dei servizi sanitari, preservandone il livello di qualità e di accessibilità; promuovere l’uso sostenibile delle risorse, settore in cui è essenziale attuare e rafforzare ulteriormente le misure esistenti; attuare i piani di ristrutturazione infrastrutturale; rafforzare ed attuare pienamente il sistema globale di valutazione d’impatto della normativa proposta.

CIPRO

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

Cipro sta compiendo buoni progressi nell’attuazione del programma nazionale di riforma e dei quattro settori di azione prioritaria individuati dal Consiglio di primavera del 2006. Nel complesso, l’attuazione della maggior parte delle misure sembra procedere come previsto.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma e della sua attuazione nel 2006 si annoverano: i progressi nel campo del risanamento fiscale; una nuova politica per lo sviluppo di un sistema completo di ricerca e innovazione; il mantenimento di una buona situazione generale dell’occupazione, sostenuta da un’ampia gamma di misure attive a favore del mercato del lavoro.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma cipriota che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: occorre far fronte alle spese connesse all’invecchiamento della popolazione, dove le misure non registrano progressi; è necessario aumentare ulteriormente le opportunità di lavoro per i giovani. Sulla base di queste considerazioni, a Cipro è fatta raccomandazione di:

prendere misure per attuare le riforme dei sistemi pensionistico e sanitario e fissare un calendario per la loro attuazione, in vista di migliorare la sostenibilità a lungo termine,

migliorare l’apprendimento continuo e aumentare ulteriormente le opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, accelerando le riforme nel campo dell’insegnamento professionale, dell’istruzione, della formazione e dell’apprendistato.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma Cipro si concentri sulle misure per incoraggiare gli investimenti nel capitale di rischio e rafforzare la concorrenza nel settore dei mestieri e delle professioni regolamentati.

LETTONIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Lettonia sta compiendo progressi nell’attuazione del programma nazionale di riforma, in particolare nei settori della microeconomia e dell’occupazione. Tuttavia le risposte politiche alle principali sfide macroeconomiche sono meno esaurienti. Rispetto alle conclusioni del Consiglio di primavera del 2006 i progressi sono alterni. Dall’adozione del programma nazionale di riforma la gestione della strategia per la crescita e l’occupazione ha ottenuto visibilità politica e si riscontra un maggior coinvolgimento delle parti interessate.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma lettone e della sua attuazione si annoverano varie misure per facilitare l’avvio e il finanziamento di PMI innovative, tra cui l’istituzione di nuovi fondi di garanzia e di capitale di rischio e gli sviluppi nella promozione di uno sportello unico per la creazione di imprese. La Lettonia ha inoltre attuato una serie di misure che hanno sostenuto con successo l’andamento del mercato del lavoro.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma lettone che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: è necessario prendere misure più concrete per garantire la stabilità macroeconomica e prevenire il surriscaldamento dell’economia; occorre sviluppare ulteriormente la strategia R&S per determinare meglio le priorità e aumentare la partecipazione del settore privato; sono necessarie misure più incisive per accrescere l’offerta di manodopera e rafforzare le competenze della forza lavoro. Sulla base di queste considerazioni, alla Lettonia è fatta raccomandazione di:

mantenere la sostenibilità economica e di bilancio perseguendo una politica fiscale più restrittiva, in modo da contribuire alla prevenzione del surriscaldamento economico e a una precisa definizione delle priorità di spesa,

realizzare progressi più rapidi nell’attuazione delle politiche di ricerca e innovazione, al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi ambiziosi fissati nel programma nazionale di riforma. È il caso, in particolare, delle politiche per promuovere partenariati tra gli istituti di ricerca e di istruzione e le imprese,

intensificare gli sforzi per accrescere l’offerta di manodopera e la produttività potenziando la mobilità regionale, aumentando la capacità dei sistemi di istruzione e formazione di reagire alle esigenze del mercato del lavoro e predisponendo un sistema di apprendimento continuo.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Lettonia si concentri sui seguenti obiettivi: realizzare progressi più rapidi quanto all’istituzione di un punto di contatto unico per le formalità amministrative connesse all’assunzione del primo dipendente; promuovere la formazione all’imprenditorialità; perseguire politiche attive del mercato del lavoro; migliorare l’accesso ai servizi per l’infanzia.

LITUANIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

Nella maggior parte dei principali settori della macroeconomia, della microeconomia e dell’occupazione la Lituania sta compiendo notevoli progressi nell’attuazione del programma nazionale di riforma. Tuttavia, poiché molte misure importanti sono ancora nella fase di concezione, resta molto da fare in termini di attuazione. Per quanto riguarda l’adempimento degli impegni assunti in occasione del Consiglio di primavera del 2006 si registrano progressi moderati.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma lituano e della sua attuazione si annoverano: le riforme dei sistemi pensionistico, sanitario e fiscale; le misure per migliorare le infrastrutture stradali e ferroviarie; l’adozione della strategia energetica nazionale aggiornata; il rafforzamento di politiche attive del mercato del lavoro, in particolare le nuove misure di rotazione dei posti di lavoro nonché le misure per modernizzare l’istruzione di base e la formazione.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma lituano che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: è necessario rafforzare le misure dirette a potenziare gli investimenti nella R&S, le quali finora non sembrano sufficienti per conseguire l’ambizioso obiettivo perseguito; occorre accordare maggiore importanza alle misure di promozione della mobilità occupazionale; devono essere adottate ulteriori misure per aumentare la partecipazione all’apprendimento continuo, soprattutto da parte dei lavoratori più anziani. Sulla base di queste considerazioni, alla Lituania è fatta raccomandazione di:

proseguire gli sforzi per rafforzare il sistema R&S e conseguire gli obiettivi ambiziosi relativi all’investimento globale nella R&S, incrementando le spese pubbliche e favorendo gli investimenti privati in questo settore,

intensificare gli sforzi per accrescere l’offerta di manodopera qualificata, potenziando la mobilità regionale della manodopera e promuovendo l’apprendimento continuo, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori più anziani.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Lituania si concentri sui seguenti obiettivi: migliorare la stabilità macroeconomica e il contenimento dell’inflazione; potenziare l’investimento estero diretto; facilitare l’avvio di imprese; promuovere la tutela ambientale; migliorare la capacità d’inserimento professionale dei giovani; potenziare la formazione all’imprenditorialità; aumentare i servizi per l’infanzia nonché migliorare l’igiene e la sicurezza del lavoro.

LUSSEMBURGO

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

Il Lussemburgo sta compiendo ottimi progressi nell’attuazione del programma nazionale di riforma e delle azioni convenute dal Consiglio di primavera del 2006, tuttavia sono possibili miglioramenti per quanto riguarda le carenze individuate nel 2005. Le misure macroeconomiche adottate fanno prevedere un risanamento fiscale e una riduzione dell’inflazione. A livello microeconomico si sta attuando una serie di misure promettenti. Sono tuttavia necessari maggiori sforzi per mettere in atto un sistema di controllo e valutazione dei progressi annuali ed è necessario introdurre una serie di misure, ad esempio a favore dell’avvio di imprese e delle PMI. Nonostante le riforme incoraggianti sul fronte occupazionale, non sono state annunciate nuove iniziative per aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani e devono ancora concretizzarsi le principali riforme per migliorare il sistema di istruzione.

3.

Tra i punti di forza dell’elaborazione, dell’attuazione e del rafforzamento del programma nazionale di riforma si annovera l’accordo tra il governo e le parti sociali su un sistema di sospensione temporanea dell’indicizzazione dei salari e dei benefici volto a contenere le tendenze inflazionistiche registrate dal 2002. Lo stesso accordo tripartito organizza un sistema di assistenza alle imprese per promuovere meccanismi di mantenimento in attività dei lavoratori in caso di rischio di licenziamento. Il Lussemburgo vanta inoltre un importante sviluppo delle strutture per l’infanzia. Va altresì accolta positivamente la priorità accordata alla R&S. Infine, è stato adottato un insieme completo di misure per garantire lo sviluppo sostenibile e la strategia energetica va nella buona direzione.

4.

È inoltre importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma il Lussemburgo si concentri sui seguenti obiettivi: elaborare una strategia per aumentare maggiormente il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani; definire una strategia dettagliata volta in particolare a riformare ulteriormente gli attuali sistemi di pensionamento anticipato; adoperarsi ulteriormente per ridurre i tassi di abbandono scolastico, soprattutto nel campo dell’istruzione secondaria, e rimuovere le barriere artificiali tra i vari tipi di istruzione; sorvegliare attentamente l’impatto sulla disoccupazione giovanile delle misure recentemente adottate a favore dei giovani; fornire maggior sostegno ai mercati concorrenziali, promuovere maggiormente il recepimento delle direttive UE e sostenere maggiormente le PMI, al fine di rendere più attraente il contesto economico.

UNGHERIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

L’Ungheria ha compiuto progressi limitati nell’attuazione del programma nazionale di riforma, di cui però ha presentato una nuova versione nell’ottobre 2006. A seguito degli slittamenti significativi nella posizione di bilancio il governo ha dovuto rivedere in maniera considerevole il percorso di aggiustamento fiscale. Sono state attuate alcune riforme nel campo dell’occupazione e della microeconomia, tuttavia rimane ancora molto da fare sia in questi settori che per quanto riguarda il miglioramento della stabilità macroeconomica. Per quanto riguarda gli impegni assunti in occasione del Consiglio di primavera del 2006 si registrano progressi limitati.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma e della sua attuazione si annoverano: le misure correttive recentemente adottate per ridurre il deficit, che prevedono aumenti delle entrate e tagli crescenti alle spese; la riforma del sistema di indennità di disoccupazione; le prime misure di integrazione dei servizi di occupazione e dei servizi sociali; la soppressione delle restrizioni all’accesso al mercato in alcuni settori, in particolare il settore farmaceutico al dettaglio.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma ungherese che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: è necessario attuare la strategia di risanamento del bilancio prevista e porre le basi per la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, attualmente ad alto rischio; occorre rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro; vanno aumentati gli incentivi al lavoro; occorre migliorare la qualità dell’istruzione e della formazione e renderle più rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Sulla base di queste considerazioni, all’Ungheria è fatta raccomandazione di:

continuare ad attuare le misure necessarie per ridurre in modo credibile il deficit pubblico e gli indici del debito lordo, agendo maggiormente sul fronte delle spese, in particolare istituendo norme di spesa più complete e dettagliate,

riformare l’amministrazione pubblica e i sistemi sanitario, pensionistico e dell’istruzione, al fine di garantire la sostenibilità fiscale a lungo termine e migliorare l’efficienza economica. Queste riforme dovrebbero prevedere misure per limitare maggiormente il pensionamento anticipato, ridurre il numero dei nuovi beneficiari di pensioni di invalidità e ristrutturare ulteriormente il sistema sanitario,

rafforzare le politiche attive del mercato del lavoro, introdurre ulteriori incentivi a lavorare e a restare sul mercato del lavoro e portare a termine l’istituzione di un sistema integrato di servizi di occupazione e di servizi sociali,

assicurare a tutti l’accesso ad un’istruzione e formazione di elevata qualità, migliorare i livelli delle qualifiche e aumentare la capacità dei sistemi di istruzione e formazione di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare formando un numero sufficiente di diplomati nei campi tecnologico e scientifico.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma l’Ungheria si concentri sui seguenti obiettivi: riformare il sistema pubblico di ricerca; ridurre e riorientare gli aiuti di Stato; sviluppare una strategia più coerente in materia di R&S, innovazione e TIC; ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle imprese; migliorare la situazione delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro; trasformare il lavoro irregolare in lavoro regolare; ridurre le disparità regionali che persistono in materia di occupazione; attuare la strategia di apprendimento continuo dell’Ungheria.

MALTA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

Malta sta compiendo buoni progressi nell’attuazione del programma nazionale di riforma e sta inoltre adempiendo la maggior parte degli impegni assunti dal Consiglio di primavera del 2006. L’attuazione sta progredendo considerevolmente nel settore della sostenibilità fiscale, considerata dalle autorità un elemento decisivo per l’aumento della crescita e dell’occupazione e l’adozione dell’euro. Nei settori della microeconomia e dell’occupazione gli sforzi di attuazione sono più moderati.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma maltese e della sua attuazione si annoverano: le riforme fiscali recentemente annunciate, l’attuale sviluppo di strategie essenziali di R&S e innovazione; un nuovo progetto per promuovere le competenze imprenditoriali; un insieme completo di iniziative promettenti nel campo della formazione.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma maltese che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: è necessario aumentare la concorrenza in vari settori, in particolare nel settore delle libere professioni; occorre ridurre e riorientare gli aiuti di Stato; si devono rilanciare gli investimenti nella R&S; occorre accrescere l’offerta di manodopera. Sulla base di queste considerazioni, a Malta è fatta raccomandazione di:

adottare ulteriori misure, dopo il riesame in corso, tra cui il rafforzamento dell’autorità della concorrenza, per potenziare la concorrenza, in particolare nel settore delle libere professioni; ridurre gli aiuti di Stato e riorientarli verso obiettivi orizzontali, soprattutto in materia di R&S,

aumentare gli sforzi per attirare un maggior numero di persone nel mercato del lavoro, in particolare donne, intensificare gli sforzi per combattere il lavoro irregolare e adottare ulteriori azioni in materia di sistema previdenziale per rendere più attraente il lavoro.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma Malta si concentri sui seguenti obiettivi: attuare e rafforzare le misure differite di riforma del sistema sanitario; introdurre una valutazione sistematica dell’impatto e accelerare i progressi in materia di semplificazione e regolamentazione; valutare in modo più accurato le spese R&S; collegare Malta alle reti energetiche dell’Europa; innalzare il livello di istruzione e ridurre l’abbandono scolastico precoce, sulla base dei risultati raggiunti in questi settori; aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani, evitando di ricorrere al pensionamento anticipato per ridimensionare il settore pubblico.

PAESI BASSI

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

I Paesi Bassi stanno compiendo buoni progressi nell’attuazione del programma nazionale di riforma. Malgrado alcuni rischi in campo macroeconomico, in particolare per quanto riguarda la possibile inflazione salariale, l’indebitamento delle famiglie e il restringimento del mercato del lavoro, il quadro strategico nel complesso è appropriato. In generale i Paesi Bassi stanno avanzando significativamente in campo microeconomico. Tuttavia molto resta da fare, nonostante l’attuazione di politiche intese a promuovere la R&S e l’innovazione, dato l’ambizioso obiettivo che il governo si è prefisso in materia di R&S. Anche il quadro del settore occupazionale è positivo, con alti tassi di occupazione per la maggior parte dei gruppi, ma bisognerebbe migliorare ulteriormente l’offerta di manodopera, soprattutto delle donne, dei gruppi svantaggiati e dei lavoratori più anziani. I Paesi Bassi stanno rafforzando il programma nazionale di riforma per rispettare gli impegni assunti dal Consiglio di primavera del 2006, ma sono necessarie ulteriori misure soprattutto per creare un punto unico di contatto della pubblica amministrazione per l’assunzione del primo dipendente.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma olandese e della sua attuazione si annoverano: gli incentivi alla concorrenza; l’applicazione del modello dei costi standard per quantificare gli oneri amministrativi e del regime dei buoni di innovazione, sistemi che hanno ispirato largamente altri Stati membri; le misure di riforma dei sistemi di pensione, assicurazione malattia e invalidità; le riforme per innalzare il livello di istruzione, promuovere l’apprendimento continuo e creare collegamenti migliori tra istruzione e mercato del lavoro.

4.

Il settore di intervento del programma nazionale di riforma olandese che presenta sfide da affrontare con la massima urgenza è il miglioramento dell’offerta di manodopera. Sulla base di queste considerazioni, ai Paesi Bassi è fatta raccomandazione di:

prendere ulteriori misure per migliorare l’offerta di manodopera, soprattutto dei lavoratori più anziani, delle donne e dei gruppi svantaggiati.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma i Paesi Bassi si concentrino sui seguenti obiettivi: misure per aumentare la spesa R&S del settore privato; creare un punto unico di contatto della pubblica amministrazione per l’assunzione del primo dipendente. Inoltre, se le misure vigenti non permettono a lungo termine di aumentare in maniera significativa le ore globalmente lavorate nell’economia, dovranno essere presi in considerazione ulteriori incentivi.

AUSTRIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

L’Austria sta compiendo buoni progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma, in particolare nel settore microeconomico, nel quale sono state attuate molteplici misure a ogni livello, con l’unica eccezione della concorrenza nel settore dei servizi. Si registra una forte stabilità macroeconomica, sebbene occorra un maggiore vigore per continuare ad affrontare i rischi per la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche. La politica occupazionale ha fatto registrare progressi globalmente soddisfacenti, sebbene in alcuni ambiti occorra uno sforzo ulteriore. La risposta dell’Austria alle conclusioni del Consiglio europeo di primavera del 2006 è globalmente soddisfacente.

3.

Tra le riforme più promettenti intraprese dall’Austria, che potrebbero servire da modello per altri paesi, si annoverano i risultati ottenuti nell’impiego di fonti di energia rinnovabili. Oltre a ciò, l’Austria ha compiuto sforzi notevoli per ridurre i costi amministrativi per le PMI e sta altresì compiendo progressi riguardo all’obiettivo del 3 % di R&S, con modelli particolarmente promettenti per la cooperazione tra scienza e industria.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma austriaco che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: il potenziamento dell’offerta di manodopera da parte dei lavoratori più anziani e il miglioramento delle competenze dei giovani svantaggiati. Sulla base di queste considerazioni, all’Austria è fatta raccomandazione di:

migliorare gli incentivi per i lavoratori più anziani affinché non vadano in pensione, in particolare con l’attuazione di una strategia globale di apprendimento continuo incentrata sulla formazione professionale e con la riforma del sistema fiscale e previdenziale, e potenziare le condizioni d’istruzione per i giovani vulnerabili.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma l’Austria si concentri sui seguenti obiettivi: conseguire un bilancio in pareggio nel 2008; accrescere la concorrenza nel settore dei servizi; rafforzare la cultura imprenditoriale; individuare ulteriori politiche e misure per la riduzione delle emissioni; risolvere il problema della discriminazione tra uomini e donne sul mercato del lavoro, ad esempio con una maggiore disponibilità di strutture per l’infanzia.

POLONIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Polonia sta compiendo progressi limitati nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma. Secondo alcune indicazioni, la Polonia ha iniziato a ottenere risultati positivi a livello microeconomico, anche se l’attuazione di numerose misure è ancora in fase preliminare. È necessario che l’attuazione delle riforme occupazionali sia più vigorosa. La riforma delle finanze pubbliche è procrastinata, sebbene la Polonia abbia pianificato misure nella giusta direzione. Si registra una scarsa risposta politica agli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo di primavera del 2006.

3.

Tra le riforme più promettenti intraprese dalla Polonia si annoverano: la semplificazione del sistema fiscale; l’elaborazione di una esplicita strategia per il miglioramento della regolamentazione e misure per aumentare l’accesso delle PMI ai finanziamenti.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma polacco che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: il risanamento fiscale, il miglioramento della concorrenza nelle industrie di rete, il potenziamento quantitativo e qualitativo della R&S, l’attuazione di politiche attive del mercato del lavoro più ampie e più efficaci e lo sviluppo del capitale umano e degli incentivi al lavoro. Sulla base di queste considerazioni, alla Polonia è fatta raccomandazione di:

continuare a portare avanti il risanamento fiscale e aggiungere all’«ancora nominale» del deficit di bilancio (massimale del deficit) ulteriori meccanismi intesi a rafforzare il controllo sulla spesa,

migliorare il quadro della concorrenza nelle industrie di rete, in particolare riesaminando il ruolo delle autorità di regolamentazione,

portare avanti la riforma del settore della ricerca pubblica per promuovere la R&S e l’innovazione e migliorare il quadro relativo alla R&S del settore privato, in modo da massimizzare i benefici derivanti dagli investimenti esteri diretti,

portare a termine la riforma dei servizi del pubblico impiego per accrescere il livello e l’efficienza delle politiche attive del mercato del lavoro, in particolare per i più anziani e i giovani; ridurre gli oneri fiscali sul lavoro e rivedere i sistemi previdenziali per migliorare gli incentivi al lavoro, sviluppare politiche per aumentare la partecipazione degli adulti all’apprendimento continuo e per modernizzare i sistemi di istruzione e di formazione alla luce delle esigenze riscontrate sul mercato del lavoro.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Polonia si concentri sui seguenti obiettivi: il potenziamento delle infrastrutture di trasporto, la migliore tutela ambientale, l’ulteriore riduzione e il riorientamento degli aiuti di Stato, la garanzia di un quadro efficace per la concorrenza nel settore finanziario, la vigorosa prosecuzione del processo di liberalizzazione dei mercati dell’energia, lo snellimento del processo di registrazione delle imprese, nonché il ricorso agli strumenti della politica di coesione per sostenere le misure strutturali indicate nel rapporto sullo stato di attuazione, al fine di promuovere la crescita, la competitività, l’occupazione e la coesione sociale. Bisognerebbe fissare un obiettivo deciso e realistico per l’investimento globale nella R&S fino al 2010.

PORTOGALLO

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

Il Portogallo sta compiendo buoni progressi nell’attuazione delle misure di cui al programma nazionale di riforma, in particolare in ambito macro e microeconomico. Sono stati compiuti progressi anche in materia di politiche occupazionali, in particolare per quanto riguarda la riforma dell’istruzione e della formazione, nel quadro del programma relativo alle nuove opportunità, ma non si è ancora pienamente affrontato il settore importante dell’adattabilità del mercato del lavoro e della «flessicurezza». Si registrano risultati globalmente positivi per quanto riguarda il rispetto degli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo di primavera del 2006. Per poter pienamente conseguire gli obiettivi del programma, occorreranno sforzi considerevoli in tutti i settori di intervento, anche tenuto conto della loro lodevole ambizione e della situazione di partenza del Portogallo.

3.

Tra i punti di forza del processo di riforma avviato in Portogallo si annoverano: le ampie riforme dell’amministrazione pubblica; le misure volte a consentire l’avvio di un’impresa in un’ora; l’adeguamento del regime delle pensioni di vecchiaia; le misure globali di risanamento della sanità e quelle intese a migliorare i livelli di qualifica dei giovani e degli adulti. Gli sforzi compiuti per promuovere la R&S sono stati moltiplicati e integrati in una strategia coerente attraverso l’ambizioso piano tecnologico. Nel settore dell’istruzione e della formazione si stanno attuando ampie riforme le quali comprendono, in particolare, misure per promuovere i livelli di alfabetizzazione dei giovani, razionalizzare la rete scolastica nazionale e potenziare il sistema di formazione professionale.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma portoghese che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: migliorare il livello di istruzione e l’apprendimento continuo, migliorare l’adattabilità del mercato del lavoro e ridurne la segmentazione. Tali questioni devono essere affrontate nell’ambito degli ulteriori progressi compiuti con la riforma amministrativa e con il contenimento di una spesa per i trasferimenti sociali in aumento. Sulla base di queste considerazioni, al Portogallo è fatta raccomandazione di:

riorientare la spesa pubblica, nel quadro del processo di correzione degli squilibri fiscali e di riforma dell’amministrazione pubblica, verso settori maggiormente in grado di promuovere la crescita, mantenendo un fermo controllo della spesa pubblica globale,

attuare misure per migliorare radicalmente i livelli di istruzione dei giovani e sviluppare un sistema di formazione professionale adeguato alle esigenze del mercato del lavoro e basato sulla recente proposta di definire un «quadro nazionale delle qualifiche»,

proseguire la modernizzazione della tutela del lavoro, inclusa una legislazione volta a promuovere la flessibilità e la sicurezza per ridurre gli alti livelli di segmentazione del mercato del lavoro.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma il Portogallo si concentri sui seguenti obiettivi: garantire che il promettente piano tecnologico sia integralmente attuato, che si consolidino i legami tra ricerca e industria e che si rafforzi la partecipazione del settore privato; promuovere un’efficace concorrenza sui mercati dell’energia e dei servizi finanziari; ridurre le emissioni; ridurre i ritardi nel recepimento della legislazione dell’UE a livello nazionale e eliminare i fattori che minano la coesione sociale.

SLOVENIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Slovenia sta compiendo buoni progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma. Il paese ha adottato misure adeguate in alcuni settori strategici quali l’imprenditorialità e la migliore regolamentazione e ha varato buona parte delle principali riforme nel settore dell’occupazione, avvalendosi di condizioni di crescita macroeconomica relativamente favorevoli. Alcune misure sono state adottate in materia di riforma della spesa pubblica, volte alla sua riduzione, e lo stesso si può dire, a livello microeconomico, dell’obiettivo di promuovere l’innovazione e la concorrenza. Sul mercato del lavoro, i progressi ottenuti con l’attuazione della strategia in materia di invecchiamento attivo e con l’eliminazione degli ostacoli all’occupazione giovanile non sono stati sufficientemente rapidi. Il livello di adempimento degli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo di primavera del 2006 è moderato.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma e della sua attuazione si annoverano: gli sforzi compiuti con la riforma fiscale; le diverse misure per promuovere l’imprenditorialità; l’attuale trasformazione dei finanziamenti statali in investimenti di portafoglio; la riduzione della percentuale di aiuti di Stato nel PIL e i progressi verso la completa liberalizzazione dei mercati dell’energia e la creazione di un secondo operatore sul mercato.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma sloveno che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: migliorare la sostenibilità fiscale a lungo termine e aumentare il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani e rafforzare gli aspetti di attivazione e di prevenzione della politica occupazionale, ancora lenta a reagire ai rapidi cambiamenti delle condizioni sul mercato del lavoro. Sulla base di queste considerazioni, alla Slovenia è fatta raccomandazione di:

adoperarsi maggiormente per consolidare la riforma del sistema pensionistico e promuovere l’invecchiamento attivo, al fine di accrescere il tasso di occupazione dei lavoratori più anziani e migliorare la sostenibilità a lungo termine,

promuovere i servizi per l’occupazione per tener conto del passaggio a condizioni contrattuali più flessibili e alla ormai maggiore condizionalità delle indennità, assicurandosi che i servizi siano offerti già in una fase iniziale della disoccupazione.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Slovenia si concentri sui seguenti obiettivi: fissare traguardi concreti e realistici per gli investimenti nella R&S; rafforzare il ruolo del nuovo ufficio per la crescita e dell’agenzia slovena per la tecnologia; rafforzare l’applicazione del contesto giuridico per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; migliorare la concorrenza, in particolare nel commercio regolamentato e nelle libere professioni, e accrescere l’efficacia dell’ufficio per la protezione della concorrenza; promuovere meglio le tecnologie ambientali e l’efficienza energetica; ridurre i tempi per l’avvio di imprese e i relativi costi; ridurre la segmentazione e integrare i giovani nel mercato del lavoro, e consolidare il nesso tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro.

SLOVACCHIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Slovacchia sta compiendo progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma. Deve tuttavia ancora far fronte a sfide importanti e attuare ulteriori misure, in particolare a livello microeconomico e occupazionale, mentre si registrano progressi alterni relativamente agli impegni assunti in occasione del Consiglio di primavera del 2006.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma e della sua attuazione si annoverano: le politiche volte al miglioramento del contesto aziendale e alla creazione di una società dell’informazione che stanno cominciando a dare buoni frutti; la crescita occupazionale che è stata rafforzata da nuovi incentivi fiscali, dalle misure per la mobilità e da alcuni miglioramenti nel servizio offerto ad alcuni gruppi svantaggiati; i progressi compiuti nella riforma dell’istruzione terziaria, che è andata di pari passo con nuove misure per promuovere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e l’inserimento dei bambini svantaggiati nel sistema di istruzione.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma slovacco che presentano sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: nel quadro del risanamento fiscale, occorre assegnare maggiori risorse alla R&S, all’innovazione e all’istruzione e sviluppare strategie e priorità chiare in questi settori, occorre adoperarsi per migliorare le competenze e l’apprendimento continuo e compiere sforzi ulteriori per ridurre la disoccupazione di lunga durata, in particolare tra i gruppi vulnerabili, compresa la minoranza Rom. Sulla base di queste considerazioni, alla Slovacchia è fatta raccomandazione di:

riorientare la spesa verso la R&S e l’istruzione e completare la definizione di una strategia nazionale coerente per la R&S e per l’innovazione, rafforzando i legami tra istituti di ricerca e aziende,

adottare una strategia di apprendimento continuo, concernente tutti i sistemi e livelli di istruzione e formazione, in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e degli individui e di migliorare i livelli di qualifica e le competenze e abbinare alla riforma dell’istruzione terziaria la riforma dell’istruzione primaria e secondaria,

sviluppare un approccio globale per ridurre la disoccupazione di lunga durata, in particolare attuando politiche attive sul mercato del lavoro maggiormente focalizzate sui gruppi più vulnerabili.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Slovacchia si concentri sui seguenti obiettivi: portare avanti gli sforzi in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in particolare per quanto riguarda l’infrastruttura a banda larga; promuovere una migliore regolamentazione; affrontare il problema della disparità retributiva tra i sessi e sviluppare una strategia in materia di invecchiamento attivo per aumentare l’occupazione dei lavoratori più anziani.

FINLANDIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Finlandia sta compiendo ottimi progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma e registra, globalmente, una buona risposta politica nei confronti degli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo di primavera del 2006. Sono stati compiuti progressi soprattutto per quanto riguarda il contesto commerciale in cui operano le PMI.

3.

Tra i molteplici punti di forza del programma nazionale di riforma finlandese e della sua attuazione si annoverano: le ulteriori azioni per posticipare l’età del pensionamento; gli interventi a complemento delle misure già ampie volte a rafforzare la sostenibilità delle finanze pubbliche e a preparare la Finlandia alle conseguenze dell’invecchiamento della popolazione; una serie di misure importanti per migliorare ulteriormente la già eccellente base di conoscenza che questo paese vanta.

4.

È importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma la Finlandia si concentri sui seguenti obiettivi: attuare le riforme volte a migliorare la concorrenza e la produttività in alcuni settori dei servizi; semplificare le procedure di assunzione delle aziende; promuovere sistemi locali di contrattazione salariale e rimuovere gli ostacoli sul mercato del lavoro, in particolare al fine di risolvere il problema della forte disoccupazione strutturale, soprattutto quella dei lavoratori poco qualificati, inclusi i giovani.

SVEZIA

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

La Svezia sta compiendo ottimi progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma, riveduto dal nuovo governo, e rispetta la maggior parte degli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo di primavera del 2006. Il quadro macroeconomico orientato alla stabilità è adeguato e funzionante. Si stanno compiendo notevoli sforzi per promuovere gli incentivi al lavoro e si rendono necessarie ulteriori misure per promuovere la concorrenza nel settore dei servizi.

3.

Tra i punti di forza del programma nazionale di riforma svedese e della sua attuazione si annoverano: i progressi compiuti grazie all’aumento degli investimenti pubblici nella R&S e nella promozione di misure volte a incoraggiare l’innovazione; il forte intervento a sostegno dell’imprenditorialità; la capacità della Svezia di incoraggiare l’uso sostenibile dell’energia, che è tra i migliori dell’UE; i progressi nell’aumentare l’offerta di manodopera; le misure per la graduale eliminazione delle tasse e la riduzione degli oneri amministrativi finalizzate a semplificare la gestione delle imprese, rendendola più proficua; proposte per aumentare gli incentivi al lavoro, in particolare tramite modifiche della tassazione del lavoro e dei sistemi previdenziali.

4.

È importante che, nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma, la Svezia si concentri sui seguenti obiettivi: adottare ulteriori misure normative per promuovere la concorrenza, in particolare nei servizi; attuare rapidamente i previsti miglioramenti del sistema di valutazione di impatto; adottare un approccio più coerente per una migliore regolamentazione; rafforzare la strategia volta ad accrescere l’offerta di manodopera e il numero di ore lavorate, ad esempio attraverso l’attuazione di proposte intese ad aumentare gli incentivi al lavoro, nonché misure più concrete per aumentare il tasso di occupazione degli immigrati e dei giovani e per il reinserimento delle persone dopo un’assenza per malattia.

REGNO UNITO

1.

Alla luce dell’analisi contenuta nella relazione annuale della Commissione 2007 sullo stato di avanzamento dei lavori, parte II, e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, vengono tratte le seguenti conclusioni.

2.

Il Regno Unito sta compiendo buoni progressi nell’attuazione del suo programma nazionale di riforma e degli impegni assunti in occasione del Consiglio europeo di primavera del 2006. Sono stati ottenuti progressi concreti in tutti i settori di intervento, in particolare nella politica microeconomica e occupazionale. Per quanto riguarda la politica macroeconomica, è stato avviato il risanamento fiscale e dovrebbero essere attuati i piani stabiliti per un ulteriore sforzo di risanamento; sono stati altresì elaborati programmi di riforma pensionistica, per i quali sono già stati presentati progetti legislativi in Parlamento. Il Regno Unito ha compiuto notevoli sforzi per coinvolgere le parti interessate.

3.

Tra i particolari punti di forza dell’attuazione della riforma del Regno Unito si annoverano: la promozione dell’imprenditorialità e di una migliore regolamentazione e l’avvio di riforme del sistema previdenziale. Sono stati conseguiti molti altri risultati positivi, tra cui l’apertura del mercato dell’energia, il potenziamento degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto e l’introduzione di politiche di tariffazione, come ad esempio il pedaggio contro la congestione stradale a Londra. Il Regno Unito ha inoltre intrapreso riforme innovative per migliorare la qualità della spesa pubblica, ancora in fase di attuazione.

4.

I settori di intervento del programma nazionale di riforma britannico che presentano tuttora sfide da affrontare con la massima urgenza sono i seguenti: il miglioramento delle qualifiche di base e intermedie rispetto ad altre economie e l’adozione di ulteriori misure per assistere le persone svantaggiate e lottare contro l’esclusione dal mercato del lavoro. Sulla base di queste considerazioni, al Regno Unito è fatta raccomandazione di:

potenziare le competenze di base e intermedie, oggetto della recente revisione Leitch delle qualifiche, al fine di accrescere la produttività e migliorare ulteriormente le opportunità occupazionali delle persone svantaggiate.

5.

Inoltre, è importante che nel periodo cui si riferisce il programma nazionale di riforma il Regno Unito si concentri sui seguenti obiettivi: garantire che le attuali proposte sulla riforma pensionistica siano effettivamente attuate; aumentare progressivamente la disponibilità di alloggi per ridurre la pressione dei prezzi delle abitazioni a medio termine; attuare la sua strategia relativa alla scienza e all’innovazione, indicando il livello intermedio e la qualità degli investimenti di R&S per il 2010 e adottando misure per rafforzare ulteriormente gli incentivi agli investimenti e accrescere l’impegno del settore privato; migliorare ulteriormente l’accesso alle strutture per l’infanzia.

STATI MEMBRI DELLA ZONA EURO

1.

Alla luce dell’analisi di cui sopra e sulla base degli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, si formulano le seguenti conclusioni.

2.

I rapporti sullo stato di attuazione degli Stati membri della zona euro mostrano che, complessivamente, sono stati compiuti progressi, che riflettono le importanti azioni intraprese in molti paesi. Grazie a una crescita della zona dell’euro in linea con le potenzialità, a sviluppi positivi nei mercati del lavoro che si traducono in una riduzione del tasso di disoccupazione e in un aumento dell’occupazione e a una serie di riforme in corso, le prospettive di una ripresa economica prolungata sono sensibilmente migliorate. In una certa misura il miglioramento della situazione economica è attribuibile a precedenti riforme strutturali. Sulla base di questo slancio si dovrebbe procedere con determinazione all’attuazione delle strategie di riforma e risanamento del bilancio. Con la maggiore interdipendenza economica e finanziaria derivata dalla moneta unica, è necessario che gli Stati membri attuino politiche ambiziose che, oltre a mirare all’accrescimento del potenziale di crescita, includano misure atte a garantire una buona applicazione dell’aggiustamento nell’unione monetaria. In questo contesto è necessario un efficace coordinamento delle politiche economiche nella zona euro. Esso contribuirebbe altresì a promuovere l’azione politica negli Stati membri volta al conseguimento della disciplina fiscale e delle riforme strutturali. Ciò risulta essenziale per accrescere il potenziale di crescita dell’economia, stimolare la capacità di assorbimento degli shock asimmetrici e, quindi, mantenere la stabilità dei prezzi, promuovendo al contempo il dinamismo economico nella zona euro.

3.

Tra i punti di forza dell’attuazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri della zona euro si annoverano le promettenti riforme intraprese o previste al fine di accrescere l’impiego e la produttività della manodopera, promuovere la R&S e l’innovazione, sviluppare il capitale umano e creare un contesto più favorevole per le imprese, in particolare tramite politiche finalizzate all’accrescimento della concorrenza e a una migliore regolamentazione. I programmi nazionali di riforma potrebbero essere ulteriormente rafforzati se collocati in un quadro politico globale coerente e ambizioso.

4.

Alla luce delle conclusioni politiche individuate per ogni singolo Stato membro della zona euro in base ai programmi nazionali di riforma, si rende necessario con la massima urgenza un intervento per tutti i paesi della zona euro nei settori che consentono di migliorare il funzionamento dell’UEM e di contribuire a ridurre le persistenti divergenze in materia di inflazione, competitività e crescita. A livello di bilancio, nonostante i progressi compiuti per la riduzione del deficit, alcuni paesi devono accelerare il ritmo del risanamento strutturale del bilancio e portare avanti la riforma dei sistemi pensionistici e di assistenza sanitaria, per assorbire l’impatto dell’invecchiamento della popolazione sul bilancio. Dovrebbe essere altresì migliorata la qualità delle finanze pubbliche, in particolare al fine di migliorare la produttività e l’innovazione, contribuendo in tal modo alla crescita economica e alla sostenibilità fiscale. Per garantire meccanismi di adeguamento interno più dinamici ed efficaci nell’UEM, è necessario migliorare il funzionamento dei mercati grazie ad un rafforzamento della concorrenza e della liberalizzazione, in particolare per garantire una maggiore mobilità dei fattori di produzione, un rapido adeguamento dei prezzi e dei salari in caso di shock e una più forte integrazione economica. È essenziale promuovere l’innovazione e la crescita della produttività. Nell’ambito dell’unione monetaria è altresì importante un impegno irrevocabile per un’evoluzione delle retribuzioni che favorisca la stabilità, al fine di garantire la competitività e l’occupazione a medio e lungo termine. La revisione periodica dei meccanismi di fissazione dei prezzi e dei salari (nel settore pubblico e nel settore privato) deve pertanto essere mantenuta. Occorre prestare maggiore attenzione alla mobilità occupazionale nella zona euro. Sia i mercati finanziari che i mercati dei prodotti svolgeranno un ruolo fondamentale per facilitare l’adeguamento interno. Il prossimo riesame del mercato interno assumerà un’importanza particolare per la zona euro, così come una rapida attuazione della direttiva sui servizi e l’attuazione integrale del piano d’azione sui servizi finanziari. Un rafforzamento della concorrenza nei mercati finanziari contribuirebbe a facilitare l’adeguamento nell’UEM.

Sulla base di queste considerazioni, e tenuto conto delle raccomandazioni per paese, agli Stati membri della zona euro è fatta raccomandazione di:

sfruttare la congiuntura favorevole per definire o perseguire una politica più ambiziosa di risanamento del bilancio volta a raggiungere gli obiettivi a medio termine fissati conformemente al patto di stabilità e crescita, al fine di pervenire quindi ad un aggiustamento strutturale annuo di almeno lo 0,5 % del PIL, come valore di riferimento,

migliorare la qualità delle finanze pubbliche riesaminando le spese pubbliche e la fiscalità, al fine di rafforzare la produttività e l’innovazione, contribuendo in tal modo alla crescita economica e alla sostenibilità fiscale,

mettere effettivamente in atto misure che consentono di migliorare la concorrenza, in particolare nel settore dei servizi, e intensificare le misure volte a promuovere la completa integrazione dei mercati finanziari e la concorrenza nei servizi finanziari al dettaglio,

migliorare la flessibilità e la sicurezza sui mercati del lavoro, ad esempio tramite un migliore allineamento tra l’andamento dei salari e della produttività, un maggiore equilibrio tra tutela dell’occupazione e sicurezza sul mercato e l’adozione di misure per promuovere la mobilità del lavoro sia a livello transfrontaliero che interprofessionale.

5.

Tenuto conto degli effetti e delle sinergie derivanti dalle politiche nazionali e dagli sviluppi locali all’interno dell’unione monetaria, gli Stati membri della zona euro dovrebbero mirare ad un coordinamento efficace delle politiche, in particolare nell’ambito dell’Eurogruppo e, se del caso e conformemente ai precedenti accordi, nell’ambito degli organismi internazionali. Ciò contribuirebbe in modo significativo ad affrontare con successo le sfide politiche all’interno della zona euro e nel contesto dell’economia globale. Gli Stati membri della zona euro sono invitati a tenere conto di queste raccomandazioni nelle rispettive politiche nazionali. L’Eurogruppo procederà ad un esame periodico dell’attuazione delle stesse.