ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/193/CE |
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2007/194/CE |
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2007/195/CE |
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RACCOMANDAZIONI |
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2007/196/CE |
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Raccomandazione della Commissione, del 28 marzo 2007, sul monitoraggio della presenza di furano negli alimenti ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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2007/197/PESC |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2007
relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 ottobre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica democratica popolare della Corea (di seguito «Corea del Nord»), stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e impone a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di applicare un certo numero di misure restrittive. |
(2) |
La posizione comune 2006/795/PESC prevede l'applicazione delle misure restrittive stabilite nella risoluzione 1718 (2006), in particolare il divieto di esportare merci e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e di fornire i servizi connessi, il divieto di approvvigionarsi di merci e tecnologie dalla Corea del Nord, il divieto di esportare articoli di lusso in tale paese e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi coinvolti nei suddetti programmi della Corea del Nord o che forniscono sostegno a tali programmi. |
(3) |
Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
Il presente regolamento deroga alla legislazione comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dagli stessi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (2); la maggior parte di tali prodotti e tecnologie dovrebbe rientrare nel presente regolamento. |
(5) |
È opportuno specificare la procedura da seguire per far approvare le esportazioni di merci e tecnologie e la fornitura della relativa assistenza tecnica. |
(6) |
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l'elenco delle merci e tecnologie che sarà adottato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3). |
(7) |
La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco degli articoli di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sugli articoli di lusso, tenendo conto degli elenchi di articoli di lusso compilati da altre giurisdizioni. |
(8) |
Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata anche a modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati, secondo quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(9) |
Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(10) |
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 12 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
2) |
per «Corea del Nord» s'intende la Repubblica democratica popolare di Corea; |
3) |
per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, e che può assumere le seguenti forme: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o di competenze o servizi di consulenza. La definizione di «assistenza tecnica» comprende anche le forme di trasmissione orale dell'assistenza; |
4) |
per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
|
5) |
per «congelamento di fondi» s'intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
6) |
per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
7) |
per «congelamento delle risorse economiche» s'intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche; |
8) |
per «territorio della Comunità» si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso il loro spazio aereo. |
Articolo 2
1. È vietato:
a) |
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le merci e tecnologie, compreso il software, elencate nell'allegato I, anche non originarie della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord; |
b) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a). |
2. L'allegato I comprende tutti gli articoli, materiali, attrezzature, merci e tecnologie, compreso il software, considerati prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000, che possano contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e determinati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Esso non comprende le merci e tecnologie incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (4).
3. È vietato acquistare, importare o trasportare le merci e tecnologie elencate nell'allegato I dalla Corea del Nord a prescindere dal fatto che siano originarie o no di tale paese.
Articolo 3
1. È vietato:
a) |
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa alle merci e alle tecnologie elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso delle merci elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord; |
b) |
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle merci e alle tecnologie elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari del l'Unione europea o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle merci o delle tecnologie suddette o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord; |
c) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere a) o b). |
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Corea del Nord.
Articolo 4
È vietato:
a) |
vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III; |
b) |
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a). |
Articolo 5
1. Se si ritiene necessaria, in un caso specifico, una deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), o all'articolo 4, lettera a), chi vende, fornisce, trasferisce, esporta o presta un servizio può presentare una richiesta debitamente motivata alle autorità competenti di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II. Se ritiene che la deroga sia giustificata, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta presenta una richiesta di approvazione specifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a norma del paragrafo 1.
3. Le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o la fornitura di assistenza tecnica, purché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato la richiesta di approvazione specifica.
Articolo 6
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV o a beneficio degli stessi.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) |
necessari per soddisfare il fabbisogno di base delle persone elencate nell'allegato IV e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati, |
a condizione che lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e che il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.
2. In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l'abbia approvata.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
Articolo 8
In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 14 ottobre 2006 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data; |
b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
c) |
il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV; |
d) |
il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; |
e) |
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni. |
Articolo 9
1. L’articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità od organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
2. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:
a) |
di interessi o altri profitti legati a tali conti; |
b) |
di pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti prima del 14 ottobre 2006; |
a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 10
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso i relativi Stati membri, alla Commissione; |
b) |
collaborare con le autorità competenti di cui ai siti web elencati nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 11
Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
Articolo 12
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.
Articolo 13
La Commissione è autorizzata a:
a) |
modificare l'allegato I in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87; |
b) |
modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri; |
c) |
modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco degli articoli che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni e degli elenchi compilati da altre giurisdizioni, o ad aggiungere, se necessario e opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87; |
d) |
modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e |
e) |
modificare l'allegato I o l'allegato IV in osservanza di qualsiasi decisione presa dal Consiglio sulla base della posizione comune 2006/795/PESC. |
Articolo 14
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 15
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.
2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni eventuale successivo cambiamento.
Articolo 16
Il presente regolamento si applica:
a) |
nel territorio della Comunità; |
b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
c) |
a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; |
d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; |
e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità. |
Articolo 17
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK
(1) GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.
(2) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 (GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1).
(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).
(4) La versione attuale dell'elenco è pubblicata nella presente Gazzetta ufficiale, pag. 58.
ALLEGATO I
Merci e tecnologie di cui agli articoli 2 e 3
A. |
Merci (da completare a tempo debito) |
B. |
Tecnologie (da completare a tempo debito) |
ALLEGATO II
Siti web informativi delle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea
|
BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions |
|
BULGARIA (da completare a tempo debito) |
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REPUBBICA CECA ttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce |
|
DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ |
|
GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html |
|
ESTONIA http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/ |
|
GRECIA http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ |
|
SPAGNA www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales |
|
FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ |
|
IRLANDA www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities |
|
ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html |
|
CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions |
|
LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 |
|
LITUANIA http://www.urm.lt |
|
LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions |
|
UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm |
|
MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp |
|
PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties |
|
AUSTRIA (da completare a tempo debito) |
|
POLONIA http://www.msz.gov.pl |
|
PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt |
|
ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 |
|
SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ |
|
SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk |
|
FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet |
|
SVEZIA (da completare a tempo debito) |
|
REGNO UNITO www.fco.gov.uk/competentauthorities |
Indirizzi per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
DG Relazioni esterne |
Direzione A, Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP |
Unità A.2, Crisis Management and Conflict Prevention |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel.: (32 2) 295 55 85/299 11 76 |
Fax: (32 2) 299 08 73 |
ALLEGATO III
Articoli di lusso di cui all'articolo 4
1. |
Cavalli di razza pura |
2. |
Caviale e succedanei del caviale |
3. |
Tartufi e relative preparazioni |
4. |
Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
5. |
Sigari e sigaretti di alta qualità |
6. |
Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco |
7. |
Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di alta qualità |
8. |
Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di alta qualità |
9. |
Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano |
10. |
Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria |
11. |
Monete e banconote non aventi corso legale |
12. |
Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi |
13. |
Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità |
14. |
Articoli di cristallo al piombo di alta qualità |
15. |
Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico |
16. |
Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini |
17. |
Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, loro accessori e pezzi di ricambio |
18. |
Orologi di lusso e loro parti |
19. |
Strumenti musicali di alta qualità |
20. |
Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato |
21. |
Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici |
22. |
Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote |
ALLEGATO IV
Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6
A. |
Persone fisiche (da completare a tempo debito) |
B. |
Persone giuridiche, entità e organismi (da completare a tempo debito) |
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 330/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
271,1 |
MA |
100,0 |
|
SN |
320,6 |
|
TN |
137,2 |
|
TR |
178,4 |
|
ZZ |
201,5 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MA |
64,1 |
|
TR |
160,8 |
|
ZZ |
132,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
59,7 |
TR |
111,8 |
|
ZZ |
85,8 |
|
0709 90 80 |
EG |
242,2 |
IL |
80,8 |
|
ZZ |
161,5 |
|
0805 10 20 |
CU |
47,3 |
EG |
45,4 |
|
IL |
50,3 |
|
MA |
51,0 |
|
TN |
57,6 |
|
TR |
54,2 |
|
ZZ |
51,0 |
|
0805 50 10 |
IL |
64,2 |
TR |
52,4 |
|
ZZ |
58,3 |
|
0808 10 80 |
AR |
77,0 |
BR |
77,2 |
|
CA |
101,7 |
|
CL |
89,3 |
|
CN |
73,9 |
|
NZ |
114,6 |
|
US |
106,8 |
|
UY |
65,8 |
|
ZA |
87,2 |
|
ZZ |
88,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
75,0 |
CL |
95,8 |
|
CN |
54,5 |
|
ZA |
77,3 |
|
ZZ |
75,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 331/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2007
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 262/2007 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
(3) GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 72 del 13.3.2007, pag. 12.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 29 marzo 2007
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
20,09 |
6,26 |
1701 11 90 (1) |
20,09 |
11,88 |
1701 12 10 (1) |
20,09 |
6,07 |
1701 12 90 (1) |
20,09 |
11,37 |
1701 91 00 (2) |
26,55 |
11,96 |
1701 99 10 (2) |
26,55 |
7,44 |
1701 99 90 (2) |
26,55 |
7,44 |
1702 90 99 (3) |
0,27 |
0,38 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 332/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2007
relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire un’elaborazione rapida ed economica dei dati sui trasporti ferroviari è necessario specificare in modo sufficientemente dettagliato il formato in cui tali dati devono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat). |
(2) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In allegato è precisato il formato tecnico da utilizzare per la trasmissione di dati alla Commissione (Eurostat).
Gli Stati membri utilizzano tale formato per i dati relativi all’anno di riferimento 2007 e agli anni successivi.
Articolo 2
I dati e i metadati forniti conformemente al regolamento (CE) n. 91/2003 sono trasmessi in formato elettronico al punto unico di ingresso per i dati presso la Commissione (Eurostat) da qualsiasi organizzazione designata dalle autorità nazionali. La trasmissione si baserà su una appropriata norma di scambio precisata da Eurostat.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13).
(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
ALLEGATO
FORMATO TECNICO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
1. STRUTTURA DEI DATI
I singoli record da inviare a Eurostat per ogni trimestre, anno o quinquennio, comprendono 9 serie di dati, ciascuna delle quali corrisponde a un allegato del regolamento (CE) n. 91/2003. Le serie di dati sono le seguenti:
— |
statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato A), |
— |
statistiche annuali sui trasporti di merci — dati semplificati (allegato B), |
— |
statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — dati particolareggiati (allegato C), |
— |
statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — dati semplificati (allegato D), |
— |
statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e di merci (allegato E), |
— |
statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e di merci (allegato F), |
— |
statistiche sui flussi di traffico sulle reti ferroviarie (allegato G), |
— |
statistiche sugli incidenti (allegato H), |
— |
elenco delle imprese ferroviarie per le quali sono fornite statistiche (allegato I). |
Gli allegati B e D contengono prescrizioni semplificate in tema di rilevazione dei dati che possono essere seguite dagli Stati membri, in alternativa a quelle più dettagliate precisate negli allegati A e C, per le imprese al di sotto delle soglie stabilite all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2003.
2. ELENCO DI CAMPI
Conformemente al regolamento (CE) n. 91/2003, una serie di dati deve essere fornita per ogni allegato sotto forma di flat file, utilizzando il punto e virgola «;» come separatore di campo. Ogni serie di dati, eccetto quella C, deve contenere i dati per tutte le tabelle obbligatorie richieste dall’allegato. Per ogni serie di dati il numero di campi in ogni record è prestabilito. In altre parole, tutti i campi devono essere presenti anche se sono vuoti (due separatori di campo che si susseguono indicano un campo vuoto).
I singoli campi sono descritti qui di seguito:
— |
«numero del campo»: posizione del campo nel record, |
— |
«denominazione del campo»: una variabile del regolamento (CE) n. 91/2003, oppure un identificatore interno usato per individuare il record, |
— |
«descrizione»: breve descrizione del contenuto del campo, |
— |
«codifica»: nelle tabelle A2 e A4 alcuni campi devono essere codificati conformemente agli allegati da J a K del regolamento (CE) n. 91/2003; sono indicate le norme supplementari di codifica, mentre ulteriori spiegazioni e raccomandazioni sulla codifica sono fornite da Eurostat nelle istruzioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003, |
— |
«tipo di campo»: è precisato se il campo contiene una quantità numerica o una stringa di testo; tutte le quantità numeriche devono essere fornite come numeri interi, |
— |
«lunghezza massima»: lunghezza massima dei dati prevista per un determinato campo; i dati eccessivamente lunghi non possono essere caricati, |
— |
«segnalatore di riservatezza» (flagC): indica se il record è considerato riservato dallo Stato membro [regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (1) articolo 13, paragrafo 1, e regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio (2), articolo 2], |
— |
«segnalatore di autorizzazione alla divulgazione» di dati riservati (flagD): indica se i dati riservati forniti dagli Stati membri possono essere divulgati [regolamento (CE) n. 322/97, articolo 13, paragrafo 2, e regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90, articolo 5, paragrafo 4]. La Commissione è legalmente autorizzata a modificare la valutazione dello Stato membro in alcuni casi ben definiti. Ciò avviene modificando flagD=1 in flagD=0 quando flagC=1. |
Serie di dati per l’allegato A — Statistiche annuali sui trasporti di merci — Dati particolareggiati
Numero del campo |
Denominazione del campo |
Descrizione |
Codifica |
Tipo di campo |
Lunghezza massima |
Codici specifici per valori mancanti |
||||||||||||||||||
1 |
RCount |
Paese dichiarante |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||||||||
2 |
DsetID |
Identificatore della serie di dati |
A1-A9 |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||||||||
3 |
Year |
Anno della serie di dati |
Codice a 4 cifre |
Testuale |
4 |
|
||||||||||||||||||
4 |
Period |
Periodo di riferimento |
A0 |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||||||||
5 |
TransID |
Tipo di trasporto |
|
Testuale |
1 |
|
||||||||||||||||||
6 |
Goods |
Tipo di merci |
Allegato J del regolamento |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||||||||
7 |
DGoods |
Tipo di merci pericolose |
Allegato K del regolamento |
Testuale |
3 |
|
||||||||||||||||||
8 |
LDG |
Paese di carico |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
XX |
||||||||||||||||||
9 |
UNL |
Paese di scarico |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
XX |
||||||||||||||||||
10 |
Consgmt |
Tipo di spedizione |
|
Testuale |
1 |
|
||||||||||||||||||
11 |
TTU |
Tipo di unità di trasporto |
|
Testuale |
1 |
|
||||||||||||||||||
12 |
Tonnes |
Totale delle merci trasportate |
Tonnellate |
Numerico |
10 |
|
||||||||||||||||||
13 |
Tkm |
Totale delle merci trasportate in migliaia di tonnellate-km |
Tonnellate-km (in migliaia) |
Numerico |
10 |
|
||||||||||||||||||
14 |
NbrITU |
Numero di unità di trasporto intermodali (UTI) |
Numero di UTI |
Numerico |
8 |
|
||||||||||||||||||
15 |
TeuITU |
Unità di trasporto intermodali trasportate in TEU |
TEU |
Numerico |
8 |
|
||||||||||||||||||
16 |
TrainKM |
Movimenti di treni merci in migliaia di treni-km |
Treni-km (in migliaia) |
Numerico |
8 |
|
||||||||||||||||||
17 |
FlagC |
Segnalatore di riservatezza |
|
Testuale |
1 |
|
||||||||||||||||||
18 |
FlagD |
Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione |
|
Testuale |
1 |
|
Nel flat file contenente i dati per l’allegato A, ogni record comprende 18 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per le diverse tabelle dell’allegato A. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.
|
DsetID |
|||||||||
Numero del campo |
Denominazione del campo |
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
A5 (3) |
A6 |
A7 |
A8 |
A9 |
1 |
RCount |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
5 |
TransID |
* |
|
* |
|
|
* |
* |
* |
|
6 |
Goods |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
DGoods |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
8 |
LDG |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
9 |
UNL |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
10 |
Consgmt |
|
|
|
|
* |
|
|
|
|
11 |
TTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Tonnes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Tkm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
NbrITU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
TeuITU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
TrainKM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
FlagC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
FlagD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serie di dati per l’allegato B — Statistiche annuali sui trasporti di merci — Dati semplificati
Numero del campo |
Denominazione del campo |
Descrizione |
Codifica |
Tipo di campo |
Lunghezza massima |
Codici specifici per valori mancanti |
||||||||||||||||||
1 |
RCount |
Paese dichiarante |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||||||||
2 |
DsetID |
Identificatore della serie di dati |
B1-B2 |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||||||||
3 |
Year |
Anno della serie di dati |
Codice a 4 cifre |
Testuale |
4 |
|
||||||||||||||||||
4 |
Period |
Periodo di riferimento |
A0 |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||||||||
5 |
TransID |
Tipo di trasporto |
|
Testuale |
1 |
|
||||||||||||||||||
6 |
Tonnes |
Totale delle merci trasportate |
Tonnellate |
Numerico |
10 |
|
||||||||||||||||||
7 |
Tkm |
Totale delle merci trasportate in migliaia di tonnellate-km |
Tonnellate-km (in migliaia) |
Numerico |
10 |
|
||||||||||||||||||
8 |
TrainKm |
Movimenti di treni merci in migliaia di treni-km |
Treni-km (in migliaia) |
Numerico |
8 |
|
||||||||||||||||||
9 |
FlagC |
Segnalatore di riservatezza |
|
Testuale |
1 |
|
||||||||||||||||||
10 |
FlagD |
Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione |
|
Testuale |
1 |
|
Nel flat file contenente i dati per l’allegato B, ogni record comprende 10 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna delle due tabelle dell’allegato B. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.
|
DsetID |
||
Numero del campo |
Denominazione del campo |
B1 |
B2 |
1 |
RCount |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
5 |
TransID |
* |
|
6 |
Tonnes |
|
|
7 |
Tkm |
|
|
8 |
TrainKM |
|
|
9 |
FlagC |
|
|
10 |
FlagD |
|
|
Serie di dati per l’allegato C — Statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — Dati particolareggiati
Numero del campo |
Denominazione del campo |
Descrizione |
Codifica |
Tipo di campo |
Lunghezza massima |
Codici specifici per valori mancanti |
||||||||||||
1 |
RCount |
Paese dichiarante |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||
2 |
DsetID |
Identificatore della serie di dati |
C1-C5 |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||
3 |
Year |
Anno della serie di dati |
Codice a 4 cifre |
Testuale |
4 |
|
||||||||||||
4 |
Period |
Periodo di riferimento |
A0 |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||
5 |
TransID |
Tipo di trasporto |
|
Testuale |
1 |
|
||||||||||||
6 |
LDG |
Paese d’imbarco |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
XX |
||||||||||||
7 |
UNL |
Paese di sbarco |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
XX |
||||||||||||
8 |
Pass |
Totale dei passeggeri trasportati |
Passeggeri |
Numerico |
10 |
|
||||||||||||
9 |
Passkm |
Totale dei passeggeri trasportati in migliaia di passeggeri-km |
Passeggeri-km (in migliaia) |
Numerico |
10 |
|
||||||||||||
10 |
TrainKm |
Movimenti di treni passeggeri in migliaia di treni-km |
Treni-km (in migliaia) |
Numerico |
8 |
|
||||||||||||
11 |
FlagC |
Segnalatore di riservatezza |
|
Testuale |
1 |
|
||||||||||||
12 |
FlagD |
Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione |
|
Testuale |
1 |
|
Nel flat file contenente i dati per l’allegato C, ogni record comprende 12 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per le diverse tabelle dell’allegato C. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.
I dati provvisori (tabelle C1 e C2) e finali consolidati (tabelle C3 e C4) devono essere inviati in momenti diversi con la stessa struttura.
|
DsetID |
|||||
Numero del campo |
Denominazione del campo |
C1 (4) |
C2 (4) |
C3 (5) |
C4 (5) |
C5 |
1 |
RCount |
* |
* |
* |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
* |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
* |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
* |
* |
* |
5 |
TransID |
* 1 & 2 |
* 3 & 4 |
* 1 & 2 |
* 3 & 4 |
|
6 |
LDG |
|
* |
|
* |
|
7 |
UNL |
|
* |
|
* |
|
8 |
Pass |
|
|
|
|
|
9 |
Passkm |
|
|
|
|
|
10 |
TrainKM |
|
|
|
|
|
11 |
FlagC |
|
|
|
|
|
12 |
FlagD |
|
|
|
|
|
Serie di dati per l’allegato D — Statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — Dati semplificati
Numero del campo |
Denominazione del campo |
Descrizione |
Codifica |
Tipo di campo |
Lunghezza massima |
Codici specifici per valori mancanti |
||||||
1 |
RCount |
Paese dichiarante |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
|
||||||
2 |
DsetID |
Identificatore della serie di dati |
D1-D2 |
Testuale |
2 |
|
||||||
3 |
Year |
Anno della serie di dati |
Codice a 4 cifre |
Testuale |
4 |
|
||||||
4 |
Period |
Periodo di riferimento |
A0 |
Testuale |
2 |
|
||||||
5 |
Pass |
Totale dei passeggeri trasportati |
Passeggeri |
Numerico |
10 |
|
||||||
6 |
Passkm |
Totale dei passeggeri trasportati in migliaia di passeggeri-km |
Passeggeri-km (in migliaia) |
Numerico |
10 |
|
||||||
7 |
TrainKms |
Movimenti di treni passeggeri in migliaia di treni-km |
Treni-km (in migliaia) |
Numerico |
8 |
|
||||||
8 |
FlagC |
Segnalatore di riservatezza |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
9 |
FlagD |
Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione |
|
Testuale |
1 |
|
Nel flat file contenente i dati per l’allegato D, ogni record comprende 9 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna delle due tabelle dell’allegato D. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.
|
DsetID |
||
Numero del campo |
Denominazione del campo |
D1 |
D2 |
1 |
RCount |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
5 |
Pass |
|
|
6 |
Passkm |
|
|
7 |
TrainKM |
|
|
8 |
FlagC |
|
|
9 |
FlagD |
|
|
Serie di dati per l’allegato E — Statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e di merci
Numero del campo |
Denominazione del campo |
Descrizione |
Codifica |
Tipo di campo |
Lunghezza massima |
Codici specifici per valori mancanti |
||||||
1 |
RCount |
Paese dichiarante |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
|
||||||
2 |
DsetID |
Identificatore della serie di dati |
E1-E2 |
Testuale |
2 |
|
||||||
3 |
Year |
Anno della serie di dati |
Codice a 4 cifre |
Testuale |
4 |
|
||||||
4 |
Period |
Periodo di riferimento |
Q1-Q4 |
Testuale |
2 |
|
||||||
5 |
Tonnes |
Totale delle merci trasportate |
Tonnellate |
Numerico |
10 |
|
||||||
6 |
Tkm |
Totale delle merci trasportate in migliaia di tonnellate-km |
Tonnellate-km (in migliaia) |
Numerico |
10 |
|
||||||
7 |
Pass |
Totale dei passeggeri trasportati |
Passeggeri |
Numerico |
10 |
|
||||||
8 |
Passkm |
Totale dei passeggeri trasportati in migliaia di passeggeri-km |
Passeggeri-km (in migliaia) |
Numerico |
10 |
|
||||||
9 |
FlagC |
Segnalatore di riservatezza |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
10 |
FlagD |
Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione |
|
Testuale |
1 |
|
Nel flat file contenente i dati per l’allegato E, ogni record comprende 10 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna delle due tabelle dell’allegato E. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.
|
DsetID |
||
Numero del campo |
Denominazione del campo |
E1 |
E2 |
1 |
RCount |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
5 |
Tonnes |
|
|
6 |
Tkm |
|
|
7 |
Pass |
|
|
8 |
Passkm |
|
|
9 |
FlagC |
|
|
10 |
FlagD |
|
|
Serie di dati per l’allegato H — Statistiche sugli incidenti
Numero del campo |
Denominazione del campo |
Descrizione |
Codifica |
Tipo di campo |
Lunghezza massima |
Codici specifici per valori mancanti |
||||||||||||||||||||||||
1 |
RCount |
Paese dichiarante |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
DsetID |
Identificatore della serie di dati |
H1-H4 |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
Year |
Anno della serie di dati |
Codice a 4 cifre |
Testuale |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||
4 |
Period |
Periodo di riferimento |
A0 |
Testuale |
2 |
|
||||||||||||||||||||||||
5 |
AccID |
Tipo di incidente |
|
Testuale |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
6 |
PersID |
Categoria di persone |
|
Testuale |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||
7 |
NbAccSign |
Numero di incidenti gravi |
Numero |
Numerico |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 |
NbAccInj |
Numero di incidenti con feriti gravi |
Numero |
Numerico |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
9 |
NbAccDGIn |
Numero di incidenti riguardanti il trasporto di merci pericolose |
Numero |
Numerico |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
10 |
NbAccDGRe |
Numero di incidenti nei quali si è verificata la dispersione nell’ambiente di merci pericolose |
Numero |
Numerico |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
11 |
NbPersK |
Numero di morti |
Numero |
Numerico |
8 |
|
||||||||||||||||||||||||
12 |
NbPersI |
Numero di feriti gravi |
Numero |
Numerico |
8 |
|
Nel flat file contenente i dati per l’allegato H, ogni record comprende 12 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna tabella dell’allegato H. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.
La tabella contiene altre due categorie di persone per le quali in futuro potranno essere richiesti dati: «5: utilizzatori di passaggi a livello» e «6: persone presenti su un sito ferroviario senza esserne autorizzate».
|
DsetID |
||||
Numero del campo |
Denominazione del campo |
H1 |
H2 |
H3 |
H4 |
1 |
RCount |
* |
* |
* |
* |
2 |
DsetID |
* |
* |
* |
* |
3 |
Year |
* |
* |
* |
* |
4 |
Period |
* |
* |
* |
* |
5 |
AccID |
* |
|
* |
* |
6 |
PersID |
|
|
* |
* |
7 |
NbAccSign |
|
|
|
|
8 |
NbAccInj (6) |
|
|
|
|
9 |
NbAccDGIn |
|
|
|
|
10 |
NbAccDGRe |
|
|
|
|
11 |
NbPersK |
|
|
|
|
12 |
NbPersI |
|
|
|
|
Serie di dati per l’allegato I
Numero del campo |
Denominazione del campo |
Descrizione |
Codifica |
Tipo di campo |
Lunghezza massima |
Codici specifici per valori mancanti |
||||||
1 |
RCount |
Paese dichiarante |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
|
||||||
2 |
DsetID |
Identificatore della serie di dati |
I1 |
Testuale |
2 |
|
||||||
3 |
Year |
Anno della serie di dati |
Codice a 4 cifre |
Testuale |
4 |
|
||||||
4 |
UCode |
Codice dell’impresa (costante negli anni) |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito + 3 caratteri numerici |
Testuale |
5 |
XX |
||||||
5 |
UName |
Nome dell’impresa |
|
Testuale |
100 |
|
||||||
6 |
CountID |
Paese nel quale ha sede l’impresa |
Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
Testuale |
2 |
XX |
||||||
7 |
IntFret |
Attività di trasporto di merci: internazionale |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
8 |
Natfret |
Attività di trasporto di merci: nazionale |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
9 |
Intpass |
Attività di trasporto di passeggeri: internazionale |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
10 |
Natpass |
Attività di trasporto di passeggeri: nazionale |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
11 |
DsetA |
Dati inclusi nell’allegato A |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
12 |
DsetB |
Dati inclusi nell’allegato B |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
13 |
DsetC |
Dati inclusi nell’allegato C |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
14 |
DsetD |
Dati inclusi nell’allegato D |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
15 |
DsetE |
Dati inclusi nell’allegato E |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
16 |
DsetF |
Dati inclusi nell’allegato F |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
17 |
DsetG |
Dati inclusi nell’allegato G |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
18 |
DsetH |
Dati inclusi nell’allegato H |
|
Testuale |
1 |
|
||||||
19 |
Tonnes |
Totale delle merci trasportate (in tonnellate) |
Tonnellate |
Numerico |
10 |
|
||||||
20 |
Tkm |
Totale delle merci trasportate (in migliaia di tonnellate/km) |
Tonnellate-km (in migliaia) |
Numerico |
10 |
|
||||||
21 |
Pass |
Totale dei passeggeri trasportati (numero di passeggeri) |
Numero di passeggeri |
Numerico |
10 |
|
||||||
22 |
Passkm |
Totale dei passeggeri trasportati (in migliaia di passeggeri-km) |
Passeggeri-km (in migliaia) |
Numerico |
10 |
|
Nel flat file contenente i dati per l’allegato I, ogni record comprende 22 campi. Nella tabella che segue tutti i campi sono in grigio perché l’allegato I comprende una sola tabella. I campi facoltativi possono essere lasciati vuoti. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.
Numero del campo |
Denominazione del campo |
DsetID I1 |
1 |
RCount |
* |
2 |
DsetID |
* |
3 |
Year |
* |
4 |
UCode |
* |
5 |
UName (7) |
|
6 |
CountID |
|
7 |
IntFret |
|
8 |
Natfret |
|
9 |
Intpass |
|
10 |
Natpass |
|
11 |
DsetA |
|
12 |
DsetB |
|
13 |
DsetC |
|
14 |
DsetD |
|
15 |
DsetE |
|
16 |
DsetF |
|
17 |
DsetG |
|
18 |
DsetH |
|
19 |
Tonnes (8) |
|
20 |
Tkm (9) |
|
21 |
Pass (10) |
|
22 |
Passkm (11) |
|
3. VALORI MANCANTI
Per alcuni campi Eurostat può raccomandare l’utilizzo di codici specifici per i valori mancanti o altri valori speciali (si veda la colonna «Codici specifici per valori mancanti»).
Per ulteriori informazioni si rinvia alle istruzioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003.
4. FORMATI STANDARD ALTERNATIVI
Gli Stati membri possono utilizzare altri formati standard che supportano le strutture dei dati di cui sopra, quando questi siano proposti da Eurostat.
5. CONVALIDA DEI DATI DA PARTE DI EUROSTAT
Eurostat effettuerà alcuni controlli sui dati trasmessi dagli Stati membri, prima del loro caricamento nella base di produzione. Nel caso in cui un numero significativo di record non superi con successo tali controlli, Eurostat informerà lo Stato membro in questione indicando i record contenenti errori e i motivi della mancata accettazione. Lo Stato membro sarà invitato a correggere gli errori segnalati e a ripresentare quindi l’intera serie di dati (non soltanto i record contenenti errori). Questa procedura è necessaria per garantire l’esattezza dei dati all’interno delle serie di dati e tra le diverse serie.
6. DENOMINAZIONE DEI FILE DELLE SERIE DI DATI
Per la denominazione dei file va utilizzata la seguente convenzione:
«RAIL_allegato_frequenza_PP_AAAA_periodo[_campo facoltativo].format» in cui:
RAIL |
Dati sui trasporti ferroviari |
|||||||||||||||||||||||||||
Allegato |
Indicazione della serie di dati (allegato del regolamento)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Frequenza |
A per annuale Q per trimestrale 5 per quinquennale |
|||||||||||||||||||||||||||
PP |
Paese dichiarante: utilizzare la nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito |
|||||||||||||||||||||||||||
AAAA |
Anno di riferimento (ad esempio 2004) |
|||||||||||||||||||||||||||
Periodo |
«0000» per annuale «0001» per il primo trimestre «0002» per il secondo trimestre «0003» per il terzo trimestre «0004» per il quarto trimestre «0005» per quinquennale |
|||||||||||||||||||||||||||
[_campo facoltativo] |
Può contenere una qualsiasi catena da 1 a 220 caratteri (sono ammessi esclusivamente da «A» a «Z», da «0» a «9» o «_». Il campo non è interpretato dagli strumenti di Eurostat |
|||||||||||||||||||||||||||
.formato |
Formato del file: (ad esempio «CSV» per valore separato da virgola, «GES» per GESMES) |
Un file deve essere inviato per ogni allegato del regolamento e per ogni periodo.
Esempio:
Il file denominato «RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv» è il file contenente i dati della Francia per l’allegato E del regolamento, per il secondo trimestre del 2004.
7. METODO DI TRASMISSIONE
I dati saranno trasmessi tramite strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat. Questo metodo garantisce la trasmissione in condizioni di sicurezza dei dati riservati.
(1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.
(2) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.
(3) La tabella A5 è facoltativa.
(4) Dati provvisori.
(5) Dati finali consolidati.
(6) Il numero di incidenti con feriti gravi (NbAccInj) è una variabile facoltativa della tabella H1.
(7) Il nome dell’impresa (UName) è una variabile facoltativa.
(8) Il totale delle merci trasportate (in tonnellate) (Tonnes) è una variabile facoltativa.
(9) Il totale delle merci trasportate (in migliaia di tonnellate/km) (Tkm) è una variabile facoltativa.
(10) Il totale dei passeggeri trasportati (numero di passeggeri) (Pass) è una variabile facoltativa.
(11) Il totale dei passeggeri trasportati (in migliaia di passeggeri-km) (Passkm) è una variabile facoltativa.
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 333/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2007
relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai fini della tutela della salute pubblica il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (2), prevede la fissazione dei tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3), stabilisce i tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce principi generali in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari. In alcuni casi sono, tuttavia, necessarie disposizioni più specifiche al fine di garantire l'esecuzione armonizzata di tali controlli nella Comunità. |
(4) |
I metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, 3-MCPD, stagno inorganico e benzo(a)pirene in alcuni prodotti alimentari sono stabiliti rispettivamente dalla direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (4), dalla direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola (5), e dalla direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari (6). |
(5) |
Molte disposizioni relative al campionamento e all'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari sono tra loro simili. Di conseguenza, ai fini della chiarezza della legislazione è opportuno raccogliere tali norme in un unico atto normativo. |
(6) |
Le direttive 2001/22/CE, 2004/16/CE e 2005/10/CE devono pertanto essere abrogate e sostituite da un nuovo regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il campionamento e l'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene di cui alle parti 3, 4 e 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 2
Le direttive 2001/22/CE, 2004/16/CE e 2005/10/CE sono abrogate.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(4) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/4/CE (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 50).
(5) GU L 42 del 13.2.2004, pag. 16.
(6) GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 15.
ALLEGATO
PARTE A
DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si intende per:
«partita» |
: |
un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, oggetto di un'unica consegna e per il quale il funzionario accerta la presenza di caratteristiche comuni (quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura). Nel caso del pesce, devono essere comparabili anche le dimensioni; |
«sottopartita» |
: |
una porzione di una partita di grandi dimensioni designata per essere sottoposta a campionamento secondo le modalità stabilite. Ogni sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile; |
«campione elementare» |
: |
un quantitativo di materiale prelevato in un unico punto della partita o della sottopartita; |
«campione globale» |
: |
un campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita. I campioni globali si considerano rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati; |
«campione di laboratorio» |
: |
un campione destinato al laboratorio. |
PARTE B
METODI DI CAMPIONAMENTO
B.1. DISPOSIZIONI GENERALI
B.1.1. Personale
Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale incaricato, designato dallo Stato membro.
B.1.2. Materiale da sottoporre a campionamento
Ciascuna partita o sottopartita da analizzare deve essere oggetto di campionamento separato.
B.1.3. Precauzioni necessarie
In fase di campionamento occorre adottare precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa incidere sul tenore dei contaminanti, compromettere la determinazione analitica o la rappresentatività dei campioni globali.
B.1.4. Campioni elementari
I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale procedura va segnalata nel verbale di cui al punto B.1.8 del presente allegato.
B.1.5. Preparazione del campione globale
Il campione globale deve essere ottenuto mescolando i campioni elementari.
B.1.6. Campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali
I campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali devono essere prelevati dal campione globale omogeneizzato, purché tale procedura sia conforme alla norme relative ai diritti degli operatori del settore alimentare vigenti negli Stati membri.
B.1.7. Confezionamento e invio dei campioni
Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi contaminazione, dalla perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.
B.1.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni
Ogni campione destinato a un uso ufficiale deve essere sigillato sul luogo del prelievo e identificato conformemente alle norme vigenti nello Stato membro.
Per ciascun prelievo di campione deve essere redatto un verbale che consenta di identificare con certezza (è obbligatoria l'indicazione del numero della partita) la partita campionata e che indichi la data e il luogo del campionamento, nonché eventuali altre informazioni che possano essere utili all'analista.
B.2. PIANI DI CAMPIONAMENTO
Le partite di grandi dimensioni vanno suddivise in sottopartite purché ciò sia materialmente possibile. La tabella 1 si applica ai prodotti commercializzati sfusi (per esempio i cereali). Per gli altri prodotti si applica la tabella 2. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, il peso di queste ultime può superare il valore indicato al massimo del 20 %.
Il campione globale deve essere di almeno 1 kg o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia composto da una confezione o da un'unità.
Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o sottopartita è indicato nella tabella 3.
Nel caso di prodotti liquidi sfusi, la partita o la sottopartita deve essere accuratamente mescolata, per quanto possibile e nella misura in cui ciò non alteri la qualità del prodotto, manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del campionamento. In tal caso si presume che i contaminanti siano distribuiti omogeneamente all'interno della partita o della sottopartita. È quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari dalla partita o dalla sottopartita per formare il campione globale.
I campioni elementari devono avere peso analogo. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi o avere un volume di 100 millilitri per formare un campione globale di almeno 1 kg o 1 litro. Qualsiasi deroga a tale metodo va segnalata nel verbale di cui al punto B.1.8 del presente allegato.
Tabella 1
Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi
Peso della partita (in tonnellate) |
Peso o numero delle sottopartite |
≥ 1 500 |
500 tonnellate |
> 300 e < 1 500 |
3 sottopartite |
≥ 100 e ≤ 300 |
100 tonnellate |
< 100 |
— |
Tabella 2
Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti
Peso della partita (in tonnellate) |
Peso o numero delle sottopartite |
≥ 15 |
15-30 tonnellate |
< 15 |
— |
Tabella 3
Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita
Peso o volume della partita/sottopartita (in kg o litri) |
Numero minimo di campioni elementari da prelevare |
< 50 |
3 |
≥ 50 e ≤ 500 |
5 |
> 500 |
10 |
Per le partite o sottopartite costituite da confezioni o unità singole, il numero di confezioni o di unità che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 4.
Tabella 4
Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partita o sottopartita costituita da confezioni o unità singole
Numero di confezioni o unità della partita/sottopartita |
Numero di confezioni o unità da prelevare |
≤ 25 |
Almeno 1 confezione o unità |
26-100 |
Circa il 5 %, almeno 2 confezioni o unità |
> 100 |
Circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità |
Per quanto concerne lo stagno inorganico, i tenori massimi si riferiscono al contenuto di ciascuna confezione, ma per motivi pratici è necessario adottare una forma di campionamento globale. Se il risultato del test sul campione globale delle confezioni dà un valore inferiore ma vicino al tenore massimo stabilito per lo stagno e se si ha il sospetto che singole confezioni superino tale valore, può essere necessario effettuare ulteriori indagini.
B.3. CAMPIONAMENTO NELLA FASE DELLA DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO
Il prelievo di campioni di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere, nella misura del possibile, conforme alle norme di campionamento di cui ai punti B.1 e B.2 del presente allegato.
Ove ciò non sia possibile, nella fase della distribuzione al dettaglio si può adottare una metodologia di campionamento alternativa, purché garantisca una rappresentatività sufficiente della partita o della sottopartita oggetto di campionamento.
PARTE C
PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E ANALISI
C.1. NORME DI QUALITÀ APPLICABILI AI LABORATORI
I laboratori devono essere conformi al disposto dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 (1).
I laboratori devono partecipare a programmi di verifica della competenza conformi all’International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories (2) elaborato sotto l'egida dell'IUPAC/ISO/AOAC.
I laboratori devono poter dimostrare l'applicazione di procedure di controllo interno della qualità. Esempi di tali procedure sono citati nel documento ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories (3).
Se possibile, va effettuata una stima dell'accuratezza e precisione dell'analisi includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.
C.2. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE
C.2.1. Precauzioni e osservazioni generali
È anzitutto necessario ottenere un campione di laboratorio rappresentativo e omogeneo senza introdurre contaminazioni secondarie.
Tutto il materiale oggetto di campionamento ricevuto dal laboratorio deve essere utilizzato per la preparazione del campione di laboratorio.
Il rispetto dei tenori massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 deve essere stabilito sulla base dei livelli determinati nei campioni di laboratorio.
C.2.2. Procedure specifiche di preparazione dei campioni
C.2.2.1. Procedure specifiche per il piombo, il cadmio, il mercurio e lo stagno inorganico
L'analista deve garantire che i campioni non subiscano alcuna contaminazione durante la loro preparazione. Se possibile, le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con il campione non devono contenere i metalli da determinare e devono essere realizzate con materiali inerti, ad esempio materie plastiche come il polipropilene, il politetrafluoroetilene (PTFE), ecc. La pulizia dovrebbe essere effettuata con acidi per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. Per le lame è consentito l'impiego di acciaio inossidabile di elevata qualità.
Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che risultano adeguate e sono utilizzabili per i prodotti considerati. Sono risultate adeguate quelle descritte nella norma CEN «Prodotti alimentari — Determinazione di elementi in tracce — Criteri di prestazione, considerazioni generali e preparazione del campione» (4), ma altre possono essere altrettanto valide.
Nel caso dello stagno inorganico occorre prestare la massima attenzione affinché tutto il materiale entri in soluzione, in quanto è noto che possono facilmente verificarsi perdite di sostanza, soprattutto a seguito dell'idrolisi con la formazione di idrossidi di stagno (IV) insolubili.
C.2.2.2. Procedure specifiche per il benzo(a)pirene
L'analista deve garantire che i campioni non subiscano alcuna contaminazione durante la loro preparazione. Prima dell'uso i contenitori devono essere risciacquati con esano o acetone purissimo per ridurre al minimo i rischi di contaminazione. Se possibile, le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con il campione devono essere realizzate con materiali inerti, quali l'alluminio, il vetro o l'acciaio inossidabile lucidato. È opportuno evitare le materie plastiche quali il polipropilene o il PTFE, poiché l'analita può essere assorbito da questi materiali.
C.2.3. Trattamento del campione pervenuto al laboratorio
L'intero campione globale deve essere finemente triturato (se del caso) e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che si sia dimostrato idoneo ai fini di una completa omogeneizzazione.
C.2.4. Campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali
I campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali devono essere prelevati dal materiale omogeneizzato, purché tale procedura sia conforme alle norme sul campionamento relative ai diritti degli operatori del settore alimentare, vigenti negli Stati membri.
C.3. METODI DI ANALISI
C.3.1. Definizioni
Si applicano le seguenti definizioni.
«r» |
= |
ripetibilità: valore al di sotto del quale è lecito ipotizzare che la differenza assoluta fra i risultati dei singoli test, ottenuti in condizioni di ripetibilità (cioè stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo), rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95 %). Pertanto r = 2,8 × sr. |
«sr» |
= |
deviazione standard calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità. |
«RSDr» |
= |
deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità [(sr/
|
«R» |
= |
riproducibilità: valore al di sotto del quale è lecito ipotizzare che la differenza assoluta fra i risultati dei singoli test, ottenuti in condizioni di riproducibilità (cioè su materiali identici ottenuti da operatori in diversi laboratori mediante il metodo di test standardizzato), rientri in una determinata probabilità (generalmente il 95 %); R = 2,8 × sR. |
«sR» |
= |
deviazione standard, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità. |
«RSDR» |
= |
deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [(sR/
|
«LOD» |
= |
limite di rilevazione: la minima concentrazione misurata da cui è possibile dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell'analita. Il limite di rilevazione è numericamente pari al triplo della deviazione standard della media delle determinazioni in bianco (n>20). |
«LOQ» |
= |
limite di quantificazione: il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica. Se l'accuratezza e la precisione sono costanti in un intervallo di concentrazione prossimo al limite di rivelazione, il limite di quantificazione è numericamente pari al sestuplo della deviazione standard della media delle determinazioni in bianco (n>20). |
«HORRATr» |
= |
valore RSDr osservato, diviso per il valore RSDr calcolato in base all'equazione di Horwitz (5), nell'ipotesi di r = 0,66R. |
«HORRATR» |
= |
valore RSDR osservato, diviso per il valore RSDR calcolato in base all'equazione di Horwitz. |
«u» |
= |
incertezza di misura standard. |
«U» |
= |
incertezza di misura estesa, calcolata in base a un fattore di copertura 2, che determina un livello di confidenza del 95 % circa (U = 2u). |
«Uf» |
= |
massima incertezza di misura standard. |
C.3.2. Prescrizioni generali
I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni dei punti 1 e 2 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.
I metodi di analisi per lo stagno totale sono appropriati per i controlli ufficiali relativi al tenore di stagno inorganico.
Il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione (6) determina, al capitolo 35 dell'allegato, i metodi da utilizzare per l'analisi relativa alla presenza di piombo del vino.
C.3.3. Prescrizioni specifiche
C.3.3.1. Criteri di prestazione
In assenza di metodi specifici stabiliti a livello comunitario per la determinazione dei contaminanti nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare qualsiasi metodo di analisi convalidato (laddove possibile la convalida deve comprendere un materiale di riferimento certificato) a condizione che esso rispetti gli specifici criteri di prestazione di cui alle tabelle da 5 a 7.
Tabella 5
Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio e lo stagno inorganico
Parametro |
Valore/Osservazione |
Applicabilità |
Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 |
LOD |
Per lo stagno inorganico meno di 5 mg/kg. Per gli altri elementi meno di un decimo del tenore massimo di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006, salvo nel caso in cui il tenore massimo di piombo sia inferiore a 100 μg/kg. In tal caso meno di un quinto del tenore massimo. |
LOQ |
Per lo stagno inorganico meno di 10 mg/kg. Per gli altri elementi meno di un quinto del tenore massimo di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006, salvo nel caso in cui il tenore massimo di piombo sia inferiore a 100 μg/kg. In tal caso meno di due quinti del tenore massimo. |
Precisione |
Valori HORRATr o HORRATR inferiori a 2 |
Recupero |
Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2 |
Specificità |
Nessuna interferenza di matrice o spettro |
Tabella 6
Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il 3-MCPD
Criterio |
Valore raccomandato |
Concentrazione |
Bianchi di campo |
Inferiore al LOD |
— |
Recupero |
75-110 % |
tutte |
LOD |
5 μg/kg (o meno) riferiti alla sostanza secca |
|
LOQ |
10 μg/kg (o meno) riferiti alla sostanza secca |
— |
Precisione |
< 4 μg/kg |
20 μg/kg |
< 6 μg/kg |
30 μg/kg |
|
< 7 μg/kg |
40 μg/kg |
|
< 8 μg/kg |
50 μg/kg |
|
< 15 μg/kg |
100 μg/kg |
Tabella 7
Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il benzo(a)pirene
Parametro |
Valore/Osservazione |
Applicabilità |
Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 |
LOD |
Meno di 0,3 μg/kg |
LOQ |
Meno di 0,9 μg/kg |
Precisione |
Valori HORRATr o HORRATR inferiori a 2 |
Recupero |
50-120 % |
Specificità |
Nessuna interferenza di matrice o spettro, verifica della rilevazione positiva |
C.3.3.2. Criterio dell'idoneità allo scopo
In presenza di un numero limitato di metodi di analisi pienamente convalidati, per valutare l'idoneità del metodo di analisi si può applicare, in alternativa, un criterio basato sull'idoneità allo scopo. L'incertezza di misura standard dei metodi idonei ai fini del controllo ufficiale deve essere inferiore alla massima incertezza di misura standard calcolata mediante la seguente formula:
dove
|
Uf: è la massima incertezza di misura standard (μg/kg); |
|
LOD: è il limite di rilevazione del metodo (μg/kg); |
|
C: rappresenta la concentrazione di interesse (μg/kg); |
|
α: è un fattore numerico che dipende dal valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella 8. |
Tabella 8
Valori numerici da attribuire alla costante α nella formula di cui sopra, in funzione della concentrazione di interesse
C (μg/kg) |
α |
≤ 50 |
0,2 |
51-500 |
0,18 |
501-1 000 |
0,15 |
1 001-10 000 |
0,12 |
> 10 000 |
0,1 |
PARTE D
PRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
D.1. PRESENTAZIONE
D.1.1. Espressione dei risultati
I risultati devono essere espressi nelle stesse unità e con lo stesso numero di cifre significative previsti per i tenori massimi di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006.
D.1.2. Calcoli del recupero
Se il metodo analitico prevede una fase di estrazione, occorre correggere il risultato analitico per il fattore di recupero. In questo caso deve essere segnalato il tasso di recupero.
Se il metodo analitico non prevede una fase di estrazione (ad esempio nel caso dei metalli), il risultato può essere presentato non corretto per il recupero purché si dimostri, preferibilmente mediante adeguati materiali di riferimento certificati, il raggiungimento della concentrazione certificata tenendo conto dell'incertezza di misura (ovvero accuratezza di misura elevata). Va indicato il fatto che il risultato è presentato non corretto per il recupero.
D.1.3. Incertezza di misura
Il risultato analitico va presentato nella forma «x +/– U», dove x è il risultato dell'analisi e U l'incertezza di misura estesa, calcolata in base a un fattore di copertura 2, che determina un livello di confidenza del 95 % circa (U = 2u).
Si richiama l'attenzione dell'analista sulla relazione dal titolo «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food and feed legislation» (7).
D.2. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
D.2.1. Accettazione di una partita/sottopartita
La partita o la sottopartita è accettata se il risultato dell'analisi sul campione di laboratorio non supera il relativo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006, tenuto conto dell'incertezza di misura estesa e della correzione del risultato per il recupero qualora il metodo analitico utilizzato abbia comportato una fase di estrazione.
D.2.2. Rifiuto di una partita/sottopartita
La partita o la sottopartita è rifiutata se il risultato dell'analisi sul campione di laboratorio supera oltre ogni ragionevole dubbio il relativo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006, tenuto conto dell'incertezza di misura estesa e della correzione del risultato per il recupero nel caso in cui il metodo analitico utilizzato abbia comportato una fase di estrazione.
D.2.3. Applicabilità
Le presenti norme di interpretazione si applicano ai risultati analitici ottenuti dal campione prelevato a fini di applicazione della normativa.
(1) Modificato dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(2) «The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories», M. Thompson, S.L.R. Ellison e R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, pagg. 145-96.
(3) A cura di M. Thompson e R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, pagg. 649-666.
(4) Norma EN 13804:2002, «Foodstuffs — Determination of trace elements — Performance criteria, general considerations and sample preparation», CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.
(5) M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385-386.
(6) GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1293/2005 (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 12).
(7) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 334/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, i prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti nell’annesso 16 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (di seguito «convenzione di Chicago»), nelle versioni del marzo 2002 per il volume I e del novembre 1999 per il volume II, fatte salve le appendici. |
(2) |
La convenzione di Chicago e i relativi annessi sono stati modificati successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1592/2002 va pertanto modificato conformemente alla procedura fissata dall’articolo 53, paragrafo 3, dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal testo:
«1. I prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti dall’emendamento 8 del volume I e dall’emendamento 5 del volume II dell’annesso 16 della convenzione di Chicago nella versione del 24 novembre 2005, fatte salve le appendici dell’annesso 16.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 335/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare gli articoli 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1592/2002 è aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della convenzione di Chicago, garantendo un’applicazione comune e uniforme delle disposizioni di detta convenzione. |
(2) |
Le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2). |
(3) |
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che è previsto il rilascio di certificati per prodotti, parti e pertinenze, come specificato all’allegato (parte 21). |
(4) |
L’appendice VI dell’allegato (parte 21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 presenta il modello AESA 45 da utilizzare per il rilascio dei certificati acustici. |
(5) |
Il volume I dell’allegato 16 alla convenzione di Chicago è stato modificato il 23 febbraio 2005 per quanto riguarda le norme e gli orientamenti per la gestione della documentazione relativa ai certificati acustici. |
(6) |
È necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 per adeguarne l’allegato al volume I modificato dell’allegato 16. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento su basano sul parere espresso dall’Agenzia in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:
1) |
Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 1, punto ii), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa. |
2) |
Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 2, punto i), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa. |
3) |
L’appendice VI è sostituita dall’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).
(2) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).
ALLEGATO
Appendice VI — il modello AESA 45 «Certificato acustico» dell’allegato (parte 21) è sostituito dal seguente:
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 336/2007 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2007
recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda il tenore di riferimento di grassi per la Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai fini dell'adeguamento del tenore di riferimento di grassi fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003, previsto all'articolo 9, paragrafo 5, dello stesso, la Romania ha presentato alla Commissione una relazione dettagliata, basata su un'indagine ufficiale, nella quale figurano i risultati e le tendenze concernenti il tenore di grassi nel 2004 per la produzione di latte effettiva. |
(2) |
Secondo la suddetta relazione e in seguito ad un esame effettuato dai servizi della Commissione, è opportuno adeguare il tenore di riferimento per la Romania fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003 il tenore di riferimento «35,93» per la Romania è sostituito dal tenore di riferimento «38,5».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 8).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/44 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2006
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE
(Caso COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring)
[notificata con il numero C(2006) 1695]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2007/193/CE)
Il 26 aprile 2006 la Commissione ha adottato una decisione in merito ad un’operazione di concentrazione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare dell’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
SINTESI DELLA DECISIONE
(1) |
Il caso in oggetto riguarda un'operazione proposta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni»), con cui l'impresa T-Mobile Austria GmbH («T-Mobile», Austria), parte del gruppo tedesco Telekom AG («Deutsche Telekom»), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell’insieme dell'impresa tele.ring Unternehmensgruppe («tele.ring», Austria). |
(2) |
T-Mobile e tele.ring sono operatori di reti mobili in Austria e sono anche attive sui mercati collegati a livello di utenti finali e all'ingrosso. |
(3) |
L'operazione proposta comprende l'acquisizione, da parte di T-Mobile, di tutte le azioni di tele.ring. |
(4) |
Dall'indagine di mercato è emerso che la concentrazione solleverebbe seri ostacoli ad una concorrenza effettiva sul mercato austriaco della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali, principalmente per effetti unilaterali. Gli impegni proposti dalle parti, tuttavia, sono tali da poter eliminare i problemi di concorrenza. |
1. I mercati del prodotto rilevanti
(5) |
L'indagine di mercato svolta per definire i mercati del prodotto rilevanti ha confermato che, per quanto riguarda la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali, vi è un solo mercato, e non è necessario stabilire un'ulteriore distinzione, ad esempio, per tipo di utenti, telefonia vocale e servizi di dati, reti 2G e 3G. |
(6) |
Per quanto riguarda il mercato all’ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata, la rete di ogni operatore rappresenta un proprio mercato unico, come ritenuto dalla Commissione in decisioni precedenti e come appare nella raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche (2). |
(7) |
Quanto al mercato all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale, entrambe le imprese offrono ai loro clienti servizi di roaming internazionale ed hanno quindi concluso accordi di roaming internazionale con operatori stranieri di telefonia mobile. Le reti di telefonia mobile austriache competono fra di loro per il traffico sia in entrata che in uscita. |
2. I mercati geografici rilevanti
(8) |
L'indagine di mercato svolta per definire i mercati geografici rilevanti ha confermato che l'ambito geografico per il mercato della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali, così come per il mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata e il mercato all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale è di dimensione nazionale, cioè limitato all'Austria. |
3. Mercati interessati e analisi sotto il profilo della concorrenza
(9) |
La concentrazione notificata interessa il mercato della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali, in cui attualmente quattro imprese gestiscono reti di telefonia mobile basate sulla tecnologia 2G/GSM e 3G/UMTS, e un'impresa, («H3G»), opera solo con tecnologia 3G/UMTS. I cinque operatori di rete offrono ai loro clienti un'ampia gamma di servizi. A seguito dell'operazione, la nuova entità T-Mobile/tele.ring avrebbe una quota di mercato pari a [circa il [30-40] (3) % a seconda del fatturato o dei clienti], simile a quella dell'operatore storico Mobilkom (4), cosa che lascerebbe alle altre due imprese le posizioni numero tre e quattro [con una quota di mercato rispettivamente di circa il [10-20] * % per ONE e del [0-10] * % per H3G]. I fornitori di servizi indipendenti hanno un ruolo trascurabile sul mercato austriaco. Anche YESSS!, la marca di bassa gamma di ONE, ha solo una quota di mercato molto limitata e non può essere considerata come un concorrente allo stesso livello degli altri operatori, dato che offre solo una gamma limitata di servizi. |
(10) |
L'operazione proposta darebbe luogo a effetti non coordinati, anche se T-Mobile non diventerebbe il maggiore operatore post-concentrazione. Dall'analisi delle quote di mercato può essere concluso che, negli ultimi tre anni, tele.ring ha svolto il ruolo di gran lunga più attivo sul mercato praticando con successo una politica di prezzi aggressiva. L'impresa ha così aumentato considerevolmente la sua quota di mercato, mentre le quote degli altri operatori rimanevano stabili o addirittura diminuivano leggermente. Il calcolo dell'HHI ha rilevato che il livello di concentrazione è già alto e che aumenterebbe significativamente dopo l'operazione. Mentre T-Mobile invoca incrementi di efficienza, le parti non sono state in grado di dimostrare che esse andrebbero a vantaggio dei consumatori. |
(11) |
Analizzando i tassi di cambiamento di operatore, è emerso che la metà dell'insieme dei clienti che lo hanno fatto sono passati a tele.ring. Per di più, più della metà dei clienti che hanno lasciato T-Mobile e Mobilkom hanno scelto tele.ring. L'analisi conferma che tele.ring ha esercitato forti pressioni concorrenziali su entrambi i due grandi operatori. |
(12) |
Un'analisi del prezzo medio al minuto realizzata sulla base dell'insieme delle tariffe applicate dai vari operatori di rete, usando dati del regolatore austriaco e dell'associazione dei consumatori AK Wien, ha mostrato che tele.ring è stato l'attore più attivo del mercato. I suoi prezzi erano fra i più bassi, esercitando così una pressione concorrenziale su T-Mobile e Mobilkom in particolare […] *. H3G si è conformata strettamente ai prezzi di tele.ring, mentre ONE, come terzo operatore sul mercato, si allineava piuttosto ai più grossi operatori T-Mobile e Mobilkom. |
(13) |
In termini generali, l'incentivo per un operatore di attirare nuovi clienti verso una rete esistente con offerte di prezzi aggressive è determinata dalle dimensioni della sua clientela. Nella sua decisione di praticare o meno dei prezzi aggressivi, ogni operatore deve soppesare i benefici previsti dalle entrate supplementari ottenute con i nuovi clienti attirati dalle tariffe più basse contro il rischio di veder ridotta la redditività dei suoi clienti esistenti a cui non può rifiutare una riduzione dei prezzi, perlomeno a medio e lungo termine. In generale, il rischio di perdita di redditività è tanto più alto quanto più ampia è la clientela esistente dell'operatore. Di conseguenza, tele.ring ha cominciato con una clientela ridotta che ha dovuto aumentare con una politica dei prezzi aggressiva per raggiungere le quantità necessarie. Né Mobilkom né T-Mobile, invece, si sono comportate in maniera analoga in passato lanciando offerte particolarmente aggressive. |
(14) |
Un altro fattore che influenza i prezzi è la struttura e la capacità della rete. Se non esistono grosse differenze a livello della copertura della rete nel paese per Mobilkom, T-Mobile, ONE e tele.ring, emerge tuttavia una differenza in relazione a H3G, la cui rete attualmente copre solo il 50 % della popolazione austriaca. Per coprire il resto, H3G dipende da un accordo di roaming nazionale con Mobilkom. H3G non può quindi realizzare economie di scala al di fuori della sua rete, e ciò ha di conseguenza implicazioni sui prezzi del momento. |
(15) |
Dopo l'operazione, T-Mobile intende fare […] * dei siti di tele.ring e […] *. L'operazione di conseguenza non solo […] *, ma un'analisi di benchmark ha dimostrato che […] *. Tuttavia, […] * in termini di capacità disponibile potrebbe avere un impatto negativo sulla concorrenza. |
(16) |
Tuttavia, nessuno dei concorrenti restanti è parso essere nella situazione di riprendere il ruolo di tele.ring dopo la concentrazione. H3G, finora, non ha potuto essere considerata un operatore di rete a pieno titolo a causa della copertura di rete limitata e poiché dipende dall'accordo di roaming nazionale con Mobilkom. Inoltre, l'impresa è ostacolata dal limitato spettro di frequenze 3G/UMTS attualmente a sua disposizione. ONE, con la sua marca principale, non ha praticato finora una politica di prezzi aggressiva. Essa ha recentemente lanciato la sua marca di bassa gamma YESSS! che offre tariffe più basse ma solo un ventaglio limitato di servizi di telefonia mobile, e non può pertanto essere considerata come una concorrente allo stesso livello degli altri operatori. |
(17) |
Mentre le parti sostengono che la strategia di prezzi aggressivi di tele.ring cesserebbe presto, documenti interni rilevanti di tele.ring indicano […] *. Nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti sostengono poi che […] *. Tuttavia, […] * non hanno avuto alcun effetto sulle offerte aggressive di prezzi di tele.ring. |
(18) |
Sul mercato all’ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata, l'operazione proposta non porterebbe a problemi di concorrenza, né a livello orizzontale né a livello verticale. Non vi è sovrapposizione poiché ogni rete costituisce un mercato separato, e non vi è rischio di preclusione di accesso, in particolare poiché il prezzo di questi servizi è disciplinato dal regolatore austriaco, e va calando per raggiungere una soglia nel 2009 applicabile a tutti gli operatori. |
(19) |
Per quanto riguarda il mercato all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale, l'operazione proposta non darebbe luogo ad alcun problema di concorrenza, poiché le parti, ma anche i loro concorrenti, hanno concluso molteplici accordi di roaming internazionale che permettono di fornire ai loro clienti traffico in uscita e in entrata. Benché sembri che vi sia una pre-selezione dei partner di roaming, nessuno degli operatori di rete austriaci ha raggiunto una posizione sostanziale nel roaming internazionale in Austria. |
Conclusione
(20) |
Si può pertanto concludere che la concentrazione proposta, nella forma che è stata notificata, può costituire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul mercato austriaco della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali. |
4. Impegni proposti dalle parti
(21) |
Per risolvere i problemi di concorrenza sopra menzionati sul mercato della fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili a utenti finali, le parti hanno presentato gli impegni esposti in appresso. |
(22) |
In sintesi, gli impegni prevedono che T-Mobile venda due blocchi di frequenze 5 MHz 3G/UMTS, attualmente in licenza a tele.ring, a concorrenti con quote di mercato minori, previa autorizzazione del regolatore austriaco e della Commissione. Almeno un pacchetto di frequenze andrà a H3G (5). Inoltre, T-Mobile cederà un gran numero di siti di telecomunicazione mobile di tele.ring, mentre solo circa il [10-20] * % dei siti di tele.ring rimarrà in seno a T-Mobile per l'integrazione dei clienti di tele.ring. Circa […] * dei siti di tele.ring andranno a H3G e […] * siti andranno a ONE, qualora questa sia interessata. Inoltre, H3G riceverà da T-Mobile […] *. |
(23) |
Il 28 febbraio 2006 T-Mobile e H3G hanno stipulato un «Term Sheet» giuridicamente vincolante, e si sono accordate sulle principali modalità di trasferimento del pacchetto di frequenze e dei siti mobili […] *. |
5. Valutazione degli impegni presentati
(24) |
Come confermato dai risultati dello studio di mercato svolto dalla Commissione, gli impegni presentati possono essere considerati sufficienti per correggere in modo adeguato i problemi di concorrenza sul mercato della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali. |
(25) |
Può essere quindi concluso che, sulla base degli impegni proposti dalle parti, la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali. La concentrazione proposta va quindi dichiarata compatibile con il mercato comune conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45.
(3) Parti del testo sono state riformulate od omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.
(4) Appartenente a Telekom Austria.
(5) Cfr. considerando 24.
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/47 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2006
che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE
(Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez)
[notificata con il numero C(2006) 5419]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2007/194/CE)
Il 14 novembre 2006 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 (1). Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html
A. LE PARTI
(1) |
Gaz de France (GDF) è un gruppo energetico integrato presente sull'intera filiera del gas e dei servizi energetici associati: esplorazione, produzione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita di gas naturale, specie in Francia, ma anche in Belgio, Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Ungheria e Spagna. In Belgio, GDF ha assunto insieme a Centrica il controllo comune di SPE (2), che fornisce servizi energetici sui mercati belgi dell’elettricità e del gas naturale. |
(2) |
Il gruppo Suez è attivo nell’industria e nei servizi di interesse economico generale. L’organizzazione del gruppo è integrata in quattro assi operativi nei due settori di attività: energia e ambiente. Le principali società di Suez attive nel settore dell’energia sono Electrabel (elettricità e gas), Distrigaz (gas), Fluxys (trasporto e stoccaggio di gas), Elyo (diventata Suez Energy Services dal gennaio 2006), Fabricom, GTI, Axima e Tractebel Engineering per i servizi energetici. Stando alle informazioni fornite dalle parti, Suez Energie Europe ha acquisito una partecipazione di minoranza del 27,5 % in Elia, il gestore della rete di trasmissione dell’energia elettrica in Belgio. |
B. L’OPERAZIONE
(3) |
Con l’operazione notificata, GDF assorbirà Suez che scomparirà in quanto soggetto giuridico. Il progetto di concentrazione dovrà essere approvato a maggioranza qualificata dalle assemblee straordinarie di entrambi i gruppi e non richiede il lancio di un’Opa sui titoli Suez. I consigli d’amministrazione dei due gruppi (Suez il 25 febbraio 2006, GDF il 26 febbraio 2006) hanno già approvato il progetto di concentrazione, che si concretizzerà nello scambio di un’azione Suez contro un’azione GDF. |
(4) |
L’esito dell’operazione è subordinato alla modifica, da parte del parlamento francese, della legge del 9 agosto 2004 che riduce la partecipazione statale nel capitale di GDF a meno del 50 %. |
(5) |
Considerato quanto sopra, l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni. |
C. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA
1. Problemi di concorrenza
(6) |
Nella decisione, la Commissione ritiene che la concentrazione ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva in quattro settori: il gas in Belgio, il gas in Francia, l’elettricità in Belgio e le reti di calore in Francia. |
Il settore del gas in Belgio
(7) |
Per il settore del gas in Belgio, si riscontrano importanti ostacoli a una concorrenza effettiva sui seguenti mercati (definiti su scala nazionale) della fornitura di gas H e/o di gas L:
Le parti avrebbero il controllo di quote di mercato comuni molto elevate con conseguente posizione dominante su tutti quei mercati. |
(8) |
La concentrazione eliminerebbe il concorrente più forte dell'operatore storico. Per giunta, nessun’altra società sarebbe in grado di esercitare una pressione concorrenziale analoga a quella di GDF. In effetti, se GDF ha importanti quote di mercato è perché gode di tutta una serie di vantaggi che nessun nuovo concorrente può vantare in ugual misura. Oltre ad essere l’operatore storico di un grande paese vicino, con accesso a un portafoglio di approvvigionamento di gas vasto e diversificato, specie per il gas naturale liquefatto, GDF ha un accesso prioritario allo stoccaggio di gas H in Belgio, dispone di una capacità di stoccaggio di gas L in Francia in prossimità della frontiera con il Belgio, è comproprietaria di gasdotti di transito che passano per il Belgio ed esercita un controllo in comune su certi punti di entrata grazie a riserve di capacità su quegli stessi punti di entrata. Per quanto riguarda il gas L, per esempio, nuovi operatori sul mercato belga come Nuon ed Essent non possono procurarsi gas altro che da Suez e GDF, che sono vincolate da contratti a lungo termine con […] (3) per la totalità delle sue esportazioni verso il Belgio e la Francia. |
(9) |
Da ultimo, la decisione sottolinea l’esistenza di importanti ostacoli all'entrata che aggravano gli effetti orizzontali del cumulo delle quote di mercato di cui sopra. Gli ostacoli riguardano l’accesso al gas (le parti della concentrazione accedono alla parte maggiore del gas importato in Belgio e sono titolari di quasi tutti i contratti di importazione a lungo termine), l’accesso alle infrastrutture (comprendente il controllo su Fluxys, il gestore della rete, la gestione delle reti di transito attraverso Distrigaz, una capacità di ingresso insufficiente, la congestione della rete), l’accesso al Gnl (l'unico terminale belga, quello di Zeebrugge, è gestito da Fluxys LNG, controllata di Suez), l’accesso allo stoccaggio di gas H in Belgio (la capacità di stoccaggio francese, di GDF, è anche la migliore alternativa fuori dal territorio belga), le specifiche di qualità e l’assenza di liquidità al terminale di Zeebrugge. Sebbene molti di questi ostacoli preesistessero alla concentrazione, alcuni ne sono risultati aggravati (l’assetto proprietario dei gasdotti, per esempio, o le riserve di capacità e di stoccaggio). |
Il settore del gas in Francia
(10) |
Per il settore del gas in Francia, i mercati geografici interessati si fondano sulla suddivisione del paese in cinque zone di bilanciamento, il nord, l’ovest, l’est, il sud e il sud-ovest: il gestore della rete di trasmissione principale per quest’ultima zona è Total Infrastructure Gaz France (TIGF), controllata al 100 % di Total, mentre per le altre quattro zone è GDF Réseau transport (GRT gaz), controllata al 100 % di GDF. Stando all’indagine di mercato, le cinque zone di bilanciamento restano caratterizzate da condizioni di concorrenza distinte, come dimostrano in particolare le congestioni fra le diverse zone. |
(11) |
Partendo da questa suddivisione geografica in cinque zone, la decisione ravvisa importanti ostacoli a una concorrenza effettiva sui seguenti mercati:
GDF è in posizione dominante su tutti questi mercati. In ogni modo, con Suez (Distrigaz) scomparirebbe dal mercato uno dei migliori e più forti concorrenti, rafforzando l’operatore dominante. |
(12) |
Esattamente come per il Belgio, la decisione spiega in quale modo la presenza di ostacoli significativi all'ingresso nel mercato, in relazione all’accesso al gas e alle infrastrutture, aumenti gli effetti orizzontali della concentrazione. Per quanto riguarda l’accesso al gas, le parti della concentrazione accedono alla maggior parte del gas importato in Francia e sono titolari di quasi tutti i contratti di importazione a lungo termine. Quanto alle infrastrutture, appartengono quasi tutte a GDF (salvo quelle del sud-ovest, di proprietà di Total che ne è anche il gestore) direttamente o mediante la controllata al 100 % GRT gaz. |
Il settore dell’elettricità in Belgio
(13) |
La decisione ravvisa importanti ostacoli a una concorrenza effettiva sui seguenti mercati:
|
(14) |
Oltre agli effetti orizzontali della concentrazione, la decisione riscontra un certo numero di effetti verticali che rafforzano la posizione dominante di Suez sui mercati dell'energia elettrica in Belgio. |
(15) |
Essendo il gas una materia prima usata per la generazione di energia elettrica, la decisione ravvisa la capacità e l’interesse delle parti a aumentarne il costo, specie per l’approvvigionamento flessibile delle centrali elettriche a gas. |
(16) |
La decisione sottolinea inoltre che le parti conosceranno con precisione l'elemento di costo principale delle centrali elettriche a gas dei loro concorrenti e, quindi, anche la loro politica dei prezzi e di produzione. |
(17) |
Essendo le parti i principali fornitori di Elia per servizi ausiliari e energia di bilanciamento, la decisione ne segnala la capacità e l’interesse a aumentare il costo di tali servizi e dell'energia di bilanciamento nei confronti dei concorrenti. |
(18) |
Il quarto motivo di preoccupazione a livello verticale individuato dalla decisione è l’eliminazione dell’unico concorrente di Suez attualmente in grado di proporre un’offerta congiunta di energia elettrica e gas alle piccole imprese e ai clienti residenziali. |
(19) |
La decisione spiega perché l’esistenza di grossi ostacoli all’ingresso, per quanto riguarda i) l’accesso alla capacità di generazione di energia elettrica, ii) i certificati verdi e la cogenerazione, iii) la non liquidità del mercato del commercio di energia elettrica, e iv) l'accesso all'infrastruttura di trasmissione e distribuzione, aumenta gli effetti orizzontali della concentrazione. |
Reti di calore in Francia
(20) |
Fra i vari «servizi connessi all’energia» delle due parti, ve n’è uno per il quale la concentrazione comporta problemi di concorrenza: il mercato, definito nazionale, della delega della gestione del servizio pubblico di riscaldamento urbano in Francia («rete di calore»). |
(21) |
I comuni aggiudicano contratti a lungo termine (dai 12 ai 24 anni) di gestione delle reti di calore mediante appalti ai quali, nella pratica, partecipano soltanto alcune società francesi specializzate: Dalkia (gruppo Veolia), SES-Elyo (gruppo Suez), Soccram (gruppo Thion) e Cogac (Cofathec-Coriance, gruppo GDF). Cogac (gruppo GDF) ha acquisito un'importante partecipazione in Soccram (gruppo Thion) della quale ha con buone probabilità anche il controllo comune. |
(22) |
Dopo la concentrazione, le parti costituiranno l’operatore principale del mercato. L’operazione elimina Cogac (gruppo GDF), che ha avuto un ruolo da «battitore libero» sul mercato, con conseguente assenza di coordinamento. |
(23) |
A ciò si aggiunga che la posizione dominante di GDF nella fornitura di gas, rispetto a chiunque partecipi a una gara d'appalto per la gestione di una rete di calore in Francia, costituisce un ulteriore fattore che attenua le pressioni concorrenziali su quel mercato. |
2. Impegni delle parti
(24) |
Il 20 settembre 2006 le parti hanno presentato impegni diretti a risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione. |
(25) |
La stragrande maggioranza degli operatori del mercato consultati dalla Commissione hanno risposto che gli impegni non erano sufficienti a risolvere i problemi di concorrenza causati dall’operazione notificata. |
(26) |
Informati dalla Commissione degli esiti della consultazione, il 13 ottobre 2006 le parti hanno modificato gli impegni iniziali. |
Impegni del 13 ottobre 2006
(27) |
Gli impegni presentati dalle parti constano di cinque elementi principali:
|
Valutazione degli impegni
(28) |
Basandosi sulla valutazione delle informazioni raccolte durante l’indagine, in particolare sugli esiti della precedente consultazione degli operatori del mercato, la Commissione ritiene di poter stabilire chiaramente, senza ulteriori consultazioni del mercato, che gli impegni modificati presentati dalle parti il 13 ottobre 2006 sono sufficienti a eliminare i problemi di concorrenza causati dall’operazione notificata, sia in Belgio che in Francia, per i seguenti motivi:
|
D. CONCLUSIONI
(29) |
La concentrazione così come notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza su un certo numero di mercati. La proposta modificata di impegni del 13 ottobre 2006 è sufficiente a risolvere i problemi di concorrenza individuati. Pertanto la decisione constata che, fatto salvo il rispetto degli impegni proposti dalle parti il 13 ottobre 2006 e confermati il 6 novembre 2006, la concentrazione è compatibile con il mercato comune. |
(30) |
La presente decisione della Commissione dichiara quindi l’operazione notificata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni. |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(2) GDF e Centrica partecipano ciascuna al 50 % a una società di holding che nel 2005 ha acquisito il 51 % di SPE, sulla quale esercitano attualmente il controllo in comune. Gli ex proprietari di SPE, ALG e Publilum, ne detengono il 49 %, tramite un'altra società di holding, ma non il controllo.
(3) Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.
(4) Il gruppo Suez occupa una posizione di grande forza fra i grandi clienti industriali della fornitura di gas (grazie a Distrigaz) e ha già contatti con diversi milioni di clienti residenziali come fornitore idrico in Francia (attraverso la Lyonnaise des eaux): con la liberalizzazione del mercato dei clienti residenziali il 1o luglio 2007, sarebbe pertanto uno dei rari operatori in grado di competere con GDF.
(5) Alla data della presente decisione, GDF gestiva l'unica centrale elettrica a gas esistente in Francia, fornendole il gas necessario.
(6) Su un mercato concorrenziale, a fissare i prezzi dell’energia elettrica è la centrale che produce l’energia elettrica in un momento dato ai costi marginali più alti, ovvero il produttore che si posiziona all’estremità superiore della curva di offerta (anche detta “curva di merito” nel mercato elettrico).
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2007
che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 819_2]
(I testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, polacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2007/195/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
Le misure comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2), successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno permesso di conseguire nell'arco di diversi anni una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (HCFC). |
(2) |
Nel contesto di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell'ozono proprio di tali sostanze. |
(3) |
Dal 1997 il mercato di queste sostanze, per le varie utilizzazioni alle quali sono destinate, è rimasto stabile. Circa due terzi degli HCFC sono stati utilizzati per la produzione di schiume, finché questa produzione è stata vietata a decorrere dal 1o gennaio 2003. |
(4) |
Per non penalizzare a partire dal 1o gennaio 2003 gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume, come avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse basarsi sulle quote storiche di mercato relative all'uso degli HCFC per la produzione di schiume, è opportuno definire un nuovo meccanismo di assegnazione relativo all'uso degli HCFC dopo tale data per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato più adeguato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dell'utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume. |
(5) |
Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 1999 e per gli importatori degli Stati membri che hanno aderito il 1o maggio 2004 alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 2002 e nel 2003, devono essere tuttavia adottate disposizioni per riassegnare agli importatori di HCFC registrati le eventuali quote d'importazione che non siano state richieste e assegnate nel corso di un determinato anno. |
(6) |
La decisione 2005/103/CE della Commissione (3) deve essere modificata in modo da tenere conto della modifica della data di riferimento per i produttori e gli importatori degli Stati membri che hanno aderito il 1o maggio 2004, dell'aumento delle quote di idroclorofluorocarburi (gruppo VIII) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dall'atto di adesione del 2005, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o gennaio 2007. |
(7) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza occorre sostituire la decisione 2005/103/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) |
«quota di mercato per la refrigerazione», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore per applicazioni di refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni per la refrigerazione; |
b) |
«quota di mercato per la produzione di schiume», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore per la produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume; e |
c) |
«quota di mercato per impieghi come solventi», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore per impieghi come solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli impieghi come solventi. |
Articolo 2
Base di calcolo delle quote
Sulla quota attribuita ai produttori dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, le quantità indicative assegnate per l'uso di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, per la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano nell'allegato I della presente decisione.
Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate nell'allegato II (4).
Articolo 3
Quote per i produttori
1. Per l'anno 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
a) |
la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004; |
b) |
la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004. |
2. Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
a) |
la quota di mercato per la refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004; |
b) |
la quota di mercato per i solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004. |
Articolo 4
Quote per gli importatori
Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.
In deroga alle predette disposizioni, il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota percentuale assegnata a detto importatore nel 2002 e nel 2003.
Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato, perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d'importazione, sono ridistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d'importazione.
La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all'entità delle quote già fissate per tali importatori.
Articolo 5
La decisione 2005/103/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 6
Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:
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Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.
(3) GU L 33 del 5.2.2005, pag. 65.
(4) L'allegato II non è pubblicato né notificato a tutti i destinatari, in quanto contiene informazioni commerciali riservate.
ALLEGATO I
Quantità indicative assegnate per gli anni 2006, 2007 e 2008 in t/potenziale di riduzione dell'ozono
Mercato |
2006 |
2007 |
2008 |
Refrigerazione |
2 054,47 |
2 094,63 |
1 744,59 |
Produzione di schiume |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Solventi |
66,17 |
67,01 |
55,81 |
Totale |
2 120,64 |
2 161,64 |
1 800,40 |
RACCOMANDAZIONI
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/56 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2007
sul monitoraggio della presenza di furano negli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/196/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel maggio 2004 la US Food and Drug Administration (FDA) ha pubblicato i risultati di un’indagine sulla presenza di furano nei prodotti che sono sottoposti a trattamento termico. Sono stati riscontrati livelli di furano in un certo numero di prodotti alimentari (ad esempio alimenti in contenitori di metallo o di vetro, alimenti per bambini, caffè, zuppe e salse, ecc.). |
(2) |
Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ritenuto che tali risultati costituissero una questione urgente e, il 7 dicembre 2004, ha redatto una relazione scientifica sul furano negli alimenti. |
(3) |
In tale relazione l’EFSA ha concluso che dai dati attualmente disponibili risulta che esiste una differenza relativamente piccola tra la possibile esposizione dell’uomo e le dosi che producono effetti cancerogeni negli animali da laboratorio e che una valutazione del rischio affidabile dovrebbe essere basata su ulteriori dati sia relativi alla tossicità che all’esposizione. |
(4) |
È necessario raccogliere dati affidabili nella Comunità europea relativamente ai livelli di furano nei prodotti alimentari sottoposti a trattamento termico, allo scopo di permettere all’EFSA di effettuare una valutazione affidabile del rischio. Una particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla raccolta dei dati degli anni 2007 e 2008 e successivamente la raccolta dei dati dovrebbe continuare su base regolare. |
(5) |
I dati raccolti dovrebbero riguardare i prodotti alimentari così come sono commercializzati, a prescindere da ogni ulteriore preparazione (ad esempio caffè in polvere, succhi, prodotti alimentari in contenitori di vetro o di metallo non riscaldati prima del consumo) e i prodotti alimentari così come vengono consumati, dopo un’ulteriore preparazione in laboratorio (ad esempio caffè pronto da bere, prodotti alimentari in contenitori di vetro o di metallo riscaldati prima del consumo). In quest’ultimo caso la preparazione dovrebbe seguire le istruzioni dell’etichetta, se disponibili. Gli alimenti preparati a casa sulla base di ingredienti freschi (ad esempio minestra di verdura preparata con verdure fresche, stufato di carne) non vanno sottoposti al presente programma di monitoraggio, in quanto gli effetti della preparazione e della cottura in casa sui livelli di furano nei prodotti alimentari potrebbe essere esaminata meglio in un progetto di ricerca. |
(6) |
Per assicurare che i campioni siano rappresentativi della partita oggetto del campionamento, dovrebbero essere seguite le procedure di campionamento fissate nella parte B dell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (1). Le analisi dei campioni dovrebbero essere effettuate in conformità con i punti 1 e 2 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2). |
(7) |
È importante che i risultati analitici e le ulteriori informazioni specifiche necessarie per la valutazione di tali risultati vengano inviati regolarmente all’EFSA. Il formato delle relazioni sarà fissato dall’EFSA. L’EFSA assicurerà l’inserimento dei dati in una base dati, |
RACCOMANDA:
1) |
Che gli Stati membri, durante gli anni 2007 e 2008, effettuino il monitoraggio della presenza di furano nei prodotti alimentari che sono stati sottoposti a trattamento termico. Il monitoraggio comprende prodotti alimentari così come sono commercializzati a prescindere da ogni ulteriore preparazione (3) e prodotti alimentari così come sono consumati, dopo un’ulteriore preparazione in laboratorio (4). |
2) |
Che gli Stati membri forniscano su base regolare all’EFSA i dati e le informazioni relative al monitoraggio, nel formato stabilito dall’EFSA. |
3) |
Che gli Stati membri seguano i metodi di campionamento fissati nella parte B dell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 per assicurare che i campioni siano rappresentativi della partita oggetto di campionamento. La preparazione dei campioni prima dell’analisi va effettuata in modo tale da assicurare che il contenuto di furano nel campione non venga alterato. |
4) |
Che gli Stati membri effettuino le analisi relative al furano in conformità con i punti 1 e 2 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004. |
Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(3) Prodotti alimentari così come sono commercializzati a prescindere da un’ulteriore preparazione, ad esempio caffè in polvere, succhi, prodotti alimentari in contenitori di metallo o di vetro non riscaldati prima del consumo.
(4) Prodotti alimentari così come sono consumati, dopo un’ulteriore preparazione in laboratorio, ad esempio caffè pronto da bere, prodotti alimentari in contenitori di vetro o di metallo riscaldati prima del consumo. La preparazione dovrebbe seguire le istruzioni dell’etichetta, se disponibili. Gli alimenti preparati in casa sulla base di ingredienti freschi (ad esempio zuppa di verdure con verdure fresche, stufato di carne) non rientrano nel presente programma di monitoraggio.
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 88/58 |
ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL’UNIONE EUROPEA
(adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007)
(attrezzature contemplate dal codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi)
(aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 27 febbraio 2006)
(2007/197/PESC)
Nota 1: I termini tra «virgolette» sono termini definiti. Cfr. «Definizioni dei termini usati nel presente elenco» allegate al presente elenco.
Nota 2: Le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. Le sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) sono sottoposte ad autorizzazione indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per capire se una particolare sostanza chimica o miscela è sottoposta ad autorizzazione, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch’esse numeri CAS diversi.
ML1 |
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Nota 1 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche. Nota 2 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione. Nota 3 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche. Nota 4 Il punto ML1.d non sottopone ad autorizzazione i congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell’immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare. |
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ML2 |
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
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ML3 |
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
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ML4 |
Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati: NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.
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ML5 |
Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d’allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:
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ML6 |
Veicoli terrestri e loro componenti, come segue: NB: per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.
NB: cfr. anche punto ML13.a. Nota 1 Il punto ML6.a comprende:
Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre sottoposto ad autorizzazione dal punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:
Nota 3 Il punto ML6 non sottopone ad autorizzazione le automobili civili o i furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica. |
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ML7 |
Agenti chimici o biologici tossici, «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:
Nota 1 I punti ML7.b e ML7.d non sottopongono ad autorizzazione:
Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici elencati ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non sottopongono ad autorizzazione le cellule o i sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare). |
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ML8 |
«Materiali energetici», e relative sostanze, come segue: NB: Cfr. anche voce 1C011 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. Note tecniche:
Nota 5 Per le cariche e i dispositivi, cfr. punto ML4. Nota 6 Il punto ML8 non sottopone ad autorizzazione le sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con «materiali energetici» elencati al punto ML8.a o con polveri di metallo elencate al punto ML8.c:
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ML9 |
Navi da guerra, attrezzature ed accessori navali speciali, come segue, e loro componenti appositamente progettati per uso militare: NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.
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ML10 |
«Aeromobili», «veicoli più leggeri dell’aria», veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue: NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.
Nota 1 Il punto ML10.b non sottopone ad autorizzazione «aeromobili», o varianti di essi, appositamente progettati per uso militare che:
Nota 2 Il punto ML10.d non sottopone ad autorizzazione:
Nota 3 I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per «aeromobili» o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, sottopongono ad autorizzazione solamente i componenti militari e le relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare. |
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ML11 |
Apparecchiature elettroniche non sottoposte ad autorizzazione in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
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ML12 |
Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
NB: Per i sistemi d’arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4. Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma a energia cinetica:
Nota 2 Il punto ML12 sottopone ad autorizzazione sistemi d’arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:
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ML13 |
Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:
Nota 1 Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all’esplosione o per costruire shelter militari. Nota 2 Il punto ML13.c non sottopone ad autorizzazione elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio. Nota 3 I punti ML13.c e .d non sottopongono ad autorizzazione gli elmetti, gli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell’utente a scopo di protezione personale. Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare. NB 1: Cfr. anche voce 1A005 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. NB 2: Per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
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ML14 |
Apparecchiature specializzate per l’addestramento militare o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco sottoposte ad autorizzazione dal punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati. Nota tecnica: Il termine «apparecchiature specializzate per l’addestramento militare» comprende modelli militari di addestratori d’attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l’uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d’armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri. Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare. Nota 2 Il punto ML14 non sottopone ad autorizzazione apparecchiature appositamente progettate per l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive. |
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ML15 |
Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
Nota 1 Il termine «componenti appositamente progettati» comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:
Nota 2 Il punto ML15 non sottopone ad autorizzazione i «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o le apparecchiature appositamente progettate per incorporarli. NB: Per la posizione dei congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a. NB: Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. |
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ML16 |
Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto sottoposto ad autorizzazione è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, ed appositamente progettati per qualsiasi prodotto sottoposto ad autorizzazione dai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19. |
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ML17 |
Apparecchiature varie, materiali e biblioteche, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Note tecniche:
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ML18 |
Apparecchiature per la produzione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue:
Nota tecnica: Ai fini del punto ML18, il termine «produzione» comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo. Nota I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:
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ML19 |
Sistemi d’arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Nota 1 I sistemi d’arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di:
Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma a energia diretta:
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ML20 |
Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:
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ML21 |
«Software», come segue:
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ML22 |
«Tecnologia», come segue:
Nota 1 La «tecnologia»«necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non sottoposti ad autorizzazione. Nota 2 Il punto ML22 non sottopone ad autorizzazione la «tecnologia» come segue:
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DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO
Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:
Nota 1: Le definizioni si applicano in tutto l’elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull’applicazione universale dei termini definiti nell’elenco.
Nota 2: Le espressioni e i termini contenuti nell’elenco delle definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati tra virgolette («»). Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario), tranne qualora sia fornita una definizione locale per una particolare autorizzazione.
ML8 |
«Additivi» Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità. |
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ML8, ML9 e ML10 |
«Aeromobile» Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante. |
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ML10 |
«Aeromobile civile» Gli «aeromobili» elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell’aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari. |
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ML7 |
«Agenti antisommossa» Sostanze che, nelle condizioni d’uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell’esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli «agenti antisommossa»). |
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ML7, 22 |
«Biocatalizzatori» Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione. Nota tecnica: Per «enzimi» si intendono i «biocatalizzatori» per specifiche reazioni chimiche o biochimiche. |
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ML7, 22 |
«Biopolimeri» Macromolecole biologiche come segue:
Note tecniche:
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ML22 |
«Di pubblico dominio» Si applica al presente elenco e qualifica la «tecnologia» o il «software» disponibile senza restrizioni per un’ulteriore diffusione. Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una «tecnologia» o «software» di essere considerati come «di pubblico dominio». |
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ML17 |
«Dispositivi di estremità» Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del «robot». Nota tecnica: «Unità attiva di lavorazione»: dispositivo per l’applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare. |
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ML8, 18 |
«Esplosivi» Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione. |
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ML5, 19 |
«Laser» Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione. |
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ML4, 8 |
«Materiali energetici» Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l’energia necessaria per l’applicazione prevista. «Esplosivi», «Materiali pirotecnici» e «Propellenti» sono sottoclassi dei materiali energetici. |
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ML13 |
«Materiali fibrosi o filamentosi» Comprendono:
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ML7 |
«Modificato per uso bellico» Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l’efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l’ambiente. |
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ML22 |
«Necessaria» Nel modo in cui è applicato alla «tecnologia», si riferisce soltanto a quella porzione di «tecnologia» particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale «tecnologia»«necessaria» può essere condivisa da prodotti differenti. |
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ML8 |
«Precursori» Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi. |
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ML4,8 |
«Prodotti pirotecnici» Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l’intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell’aria. |
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ML21, 22 |
«Produzione» Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità. |
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ML8 |
«Propellenti» Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico. |
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ML19 |
«Qualificato per impiego spaziale» Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l’impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km. |
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ML17 |
«Reattore nucleare» Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione. |
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ML22 |
«Ricerca scientifica di base» Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici. |
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ML17 |
«Robot» Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:
Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:
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ML21 |
«Software» Raccolta di uno o più «programmi» o «microprogrammi» fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione. |
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ML18, 20 |
«Superconduttori» Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule). Nota tecnica: Lo stato «superconduttore» di un materiale è individualmente caratterizzato da una «temperatura critica», un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura. |
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ML21, 22 |
«Sviluppo» È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche. |
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ML22 |
«Tecnologia» Informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», «produzione», o «utilizzazione» di un prodotto. L’informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica. Note tecniche:
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ML15 |
«Tubi intensificatori di immagine di prima generazione» Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali. |
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ML21, 22 |
«Utilizzazione» Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo. |
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ML10 |
«Veicoli più leggeri dell’aria» Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell’aria, quali l’elio o l’idrogeno. |
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ML7 |
«Vettori di espressione» Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti. |