ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 88

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
29 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

1

 

 

Regolamento (CE) n. 330/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

12

 

 

Regolamento (CE) n. 331/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

14

 

*

Regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari ( 1 )

16

 

*

Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari ( 1 )

29

 

*

Regolamento (CE) n. 334/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea ( 1 )

39

 

*

Regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze ( 1 )

40

 

*

Regolamento (CE) n. 336/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda il tenore di riferimento di grassi per la Romania

43

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/193/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 aprile 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring) [notificata con il numero C(2006) 1695]

44

 

 

2007/194/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 novembre 2006, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE (Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) [notificata con il numero C(2006) 5419]

47

 

 

2007/195/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 marzo 2007, che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 819_2]

51

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2007/196/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 28 marzo 2007, sul monitoraggio della presenza di furano negli alimenti ( 1 )

56

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2007/197/PESC

 

*

Elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007) (attrezzature contemplate dal codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi) (aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 27 febbraio 2006)

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/1


REGOLAMENTO (CE) N. 329/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1718 (2006) in cui condanna il test nucleare eseguito il 9 ottobre 2006 dalla Repubblica democratica popolare della Corea (di seguito «Corea del Nord»), stabilisce l'esistenza di una minaccia inequivocabile per la pace e la sicurezza internazionali e impone a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite di applicare un certo numero di misure restrittive.

(2)

La posizione comune 2006/795/PESC prevede l'applicazione delle misure restrittive stabilite nella risoluzione 1718 (2006), in particolare il divieto di esportare merci e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e di fornire i servizi connessi, il divieto di approvvigionarsi di merci e tecnologie dalla Corea del Nord, il divieto di esportare articoli di lusso in tale paese e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi coinvolti nei suddetti programmi della Corea del Nord o che forniscono sostegno a tali programmi.

(3)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantire la loro applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il presente regolamento deroga alla legislazione comunitaria vigente che prevede norme generali sulle esportazioni nei paesi terzi e sulle importazioni dagli stessi, in particolare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (2); la maggior parte di tali prodotti e tecnologie dovrebbe rientrare nel presente regolamento.

(5)

È opportuno specificare la procedura da seguire per far approvare le esportazioni di merci e tecnologie e la fornitura della relativa assistenza tecnica.

(6)

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a pubblicare l'elenco delle merci e tecnologie che sarà adottato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3).

(7)

La Commissione dovrebbe inoltre essere autorizzata a modificare, se necessario, l'elenco degli articoli di lusso in base alle definizioni o agli orientamenti eventualmente promulgati dal comitato per le sanzioni onde agevolare l'applicazione delle restrizioni sugli articoli di lusso, tenendo conto degli elenchi di articoli di lusso compilati da altre giurisdizioni.

(8)

Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata anche a modificare l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati, secondo quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero fissare le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(10)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «comitato per le sanzioni» s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 12 della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

2)

per «Corea del Nord» s'intende la Repubblica democratica popolare di Corea;

3)

per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualunque altro servizio tecnico, e che può assumere le seguenti forme: istruzione, consulenza, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o di competenze o servizi di consulenza. La definizione di «assistenza tecnica» comprende anche le forme di trasmissione orale dell'assistenza;

4)

per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

a)

contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

b)

depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

c)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

d)

gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e)

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

f)

le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g)

i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

5)

per «congelamento di fondi» s'intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

6)

per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

7)

per «congelamento delle risorse economiche» s'intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;

8)

per «territorio della Comunità» si intendono i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso il loro spazio aereo.

Articolo 2

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le merci e tecnologie, compreso il software, elencate nell'allegato I, anche non originarie della Comunità, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a).

2.   L'allegato I comprende tutti gli articoli, materiali, attrezzature, merci e tecnologie, compreso il software, considerati prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000, che possano contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici e determinati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Esso non comprende le merci e tecnologie incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (4).

3.   È vietato acquistare, importare o trasportare le merci e tecnologie elencate nell'allegato I dalla Corea del Nord a prescindere dal fatto che siano originarie o no di tale paese.

Articolo 3

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa alle merci e alle tecnologie elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso delle merci elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nell'allegato I a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle merci e alle tecnologie elencate nell'elenco comune delle attrezzature militari del l'Unione europea o nell'allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione delle merci o delle tecnologie suddette o fornire l'assistenza tecnica connessa a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Corea del Nord, o per un uso in Corea del Nord;

c)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

2.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano ai veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'UE e degli Stati membri in Corea del Nord.

Articolo 4

È vietato:

a)

vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere il divieto di cui alla lettera a).

Articolo 5

1.   Se si ritiene necessaria, in un caso specifico, una deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), o all'articolo 4, lettera a), chi vende, fornisce, trasferisce, esporta o presta un servizio può presentare una richiesta debitamente motivata alle autorità competenti di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II. Se ritiene che la deroga sia giustificata, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta presenta una richiesta di approvazione specifica al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a norma del paragrafo 1.

3.   Le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o la fornitura di assistenza tecnica, purché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia approvato la richiesta di approvazione specifica.

Articolo 6

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in conformità del paragrafo 8, lettera d), della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV o a beneficio degli stessi.

3.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare il fabbisogno di base delle persone elencate nell'allegato IV e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

a condizione che lo Stato membro interessato abbia informato il comitato per le sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e che il comitato per le sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.   In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l'abbia approvata.

3.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 8

In deroga all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 14 ottobre 2006 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

il vincolo o la decisione non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato IV;

d)

il riconoscimento del vincolo o della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato per le sanzioni.

Articolo 9

1.   L’articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi nella Comunità accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona, entità od organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.

2.   L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati:

a)

di interessi o altri profitti legati a tali conti;

b)

di pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti prima del 14 ottobre 2006;

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 10

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri di cui ai siti web elencati nell'allegato II in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso i relativi Stati membri, alla Commissione;

b)

collaborare con le autorità competenti di cui ai siti web elencati nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 11

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o per l'entità o per l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

Articolo 12

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 13

La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato I in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, se del caso, ad aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

b)

modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

c)

modificare l'allegato III al fine di perfezionare o adeguare l'elenco degli articoli che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni e degli elenchi compilati da altre giurisdizioni, o ad aggiungere, se necessario e opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

d)

modificare l'allegato IV in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; e

e)

modificare l'allegato I o l'allegato IV in osservanza di qualsiasi decisione presa dal Consiglio sulla base della posizione comune 2006/795/PESC.

Articolo 14

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare la loro attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme e le eventuali modifiche successive dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato II o mediante gli stessi.

2.   Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni eventuale successivo cambiamento.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 322 del 22.11.2006, pag. 32.

(2)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2006 (GU L 74 del 13.3.2006, pag. 1).

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).

(4)  La versione attuale dell'elenco è pubblicata nella presente Gazzetta ufficiale, pag. 58.


ALLEGATO I

Merci e tecnologie di cui agli articoli 2 e 3

A.

Merci

(da completare a tempo debito)

B.

Tecnologie

(da completare a tempo debito)


ALLEGATO II

Siti web informativi delle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

 

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

(da completare a tempo debito)

 

REPUBBICA CECA

ttp://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIA

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

 

GRECIA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

SPAGNA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

IRLANDA

www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIA

http://www.urm.lt

 

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUSTRIA

(da completare a tempo debito)

 

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SVEZIA

(da completare a tempo debito)

 

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzi per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

DG Relazioni esterne

Direzione A, Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unità A.2, Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85/299 11 76

Fax: (32 2) 299 08 73


ALLEGATO III

Articoli di lusso di cui all'articolo 4

1.

Cavalli di razza pura

2.

Caviale e succedanei del caviale

3.

Tartufi e relative preparazioni

4.

Vini di alta qualità (compresi i vini spumanti), acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

5.

Sigari e sigaretti di alta qualità

6.

Profumi di lusso, acque da toletta e cosmetici, compresi prodotti di bellezza e per il trucco

7.

Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili, di alta qualità

8.

Indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di alta qualità

9.

Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano

10.

Perle, pietre preziose e semipreziose, articoli di perle, di gioielleria o di oreficeria

11.

Monete e banconote non aventi corso legale

12.

Articoli di coltelleria di metalli preziosi o placcati/ricoperti di metalli preziosi

13.

Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità

14.

Articoli di cristallo al piombo di alta qualità

15.

Dispositivi elettronici di alta gamma per uso domestico

16.

Apparecchi elettrici/elettronici od ottici di alta gamma per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

17.

Veicoli di lusso per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, loro accessori e pezzi di ricambio

18.

Orologi di lusso e loro parti

19.

Strumenti musicali di alta qualità

20.

Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato

21.

Articoli ed attrezzature per lo sci, il golf, gli sport subacquei ed acquatici

22.

Articoli ed attrezzature per il biliardo, il bowling automatico, i giochi per casinò ed i giochi azionati da monete o banconote


ALLEGATO IV

Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6

A.

Persone fisiche

(da completare a tempo debito)

B.

Persone giuridiche, entità e organismi

(da completare a tempo debito)


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/12


REGOLAMENTO (CE) N. 330/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

271,1

MA

100,0

SN

320,6

TN

137,2

TR

178,4

ZZ

201,5

0707 00 05

JO

171,8

MA

64,1

TR

160,8

ZZ

132,2

0709 90 70

MA

59,7

TR

111,8

ZZ

85,8

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

47,3

EG

45,4

IL

50,3

MA

51,0

TN

57,6

TR

54,2

ZZ

51,0

0805 50 10

IL

64,2

TR

52,4

ZZ

58,3

0808 10 80

AR

77,0

BR

77,2

CA

101,7

CL

89,3

CN

73,9

NZ

114,6

US

106,8

UY

65,8

ZA

87,2

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

75,0

CL

95,8

CN

54,5

ZA

77,3

ZZ

75,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/14


REGOLAMENTO (CE) N. 331/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 262/2007 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 72 del 13.3.2007, pag. 12.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 29 marzo 2007

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

20,09

6,26

1701 11 90 (1)

20,09

11,88

1701 12 10 (1)

20,09

6,07

1701 12 90 (1)

20,09

11,37

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/16


REGOLAMENTO (CE) N. 332/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire un’elaborazione rapida ed economica dei dati sui trasporti ferroviari è necessario specificare in modo sufficientemente dettagliato il formato in cui tali dati devono essere trasmessi alla Commissione (Eurostat).

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato è precisato il formato tecnico da utilizzare per la trasmissione di dati alla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri utilizzano tale formato per i dati relativi all’anno di riferimento 2007 e agli anni successivi.

Articolo 2

I dati e i metadati forniti conformemente al regolamento (CE) n. 91/2003 sono trasmessi in formato elettronico al punto unico di ingresso per i dati presso la Commissione (Eurostat) da qualsiasi organizzazione designata dalle autorità nazionali. La trasmissione si baserà su una appropriata norma di scambio precisata da Eurostat.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13).

(2)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.


ALLEGATO

FORMATO TECNICO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

1.   STRUTTURA DEI DATI

I singoli record da inviare a Eurostat per ogni trimestre, anno o quinquennio, comprendono 9 serie di dati, ciascuna delle quali corrisponde a un allegato del regolamento (CE) n. 91/2003. Le serie di dati sono le seguenti:

statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato A),

statistiche annuali sui trasporti di merci — dati semplificati (allegato B),

statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — dati particolareggiati (allegato C),

statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — dati semplificati (allegato D),

statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e di merci (allegato E),

statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e di merci (allegato F),

statistiche sui flussi di traffico sulle reti ferroviarie (allegato G),

statistiche sugli incidenti (allegato H),

elenco delle imprese ferroviarie per le quali sono fornite statistiche (allegato I).

Gli allegati B e D contengono prescrizioni semplificate in tema di rilevazione dei dati che possono essere seguite dagli Stati membri, in alternativa a quelle più dettagliate precisate negli allegati A e C, per le imprese al di sotto delle soglie stabilite all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 91/2003.

2.   ELENCO DI CAMPI

Conformemente al regolamento (CE) n. 91/2003, una serie di dati deve essere fornita per ogni allegato sotto forma di flat file, utilizzando il punto e virgola «;» come separatore di campo. Ogni serie di dati, eccetto quella C, deve contenere i dati per tutte le tabelle obbligatorie richieste dall’allegato. Per ogni serie di dati il numero di campi in ogni record è prestabilito. In altre parole, tutti i campi devono essere presenti anche se sono vuoti (due separatori di campo che si susseguono indicano un campo vuoto).

I singoli campi sono descritti qui di seguito:

«numero del campo»: posizione del campo nel record,

«denominazione del campo»: una variabile del regolamento (CE) n. 91/2003, oppure un identificatore interno usato per individuare il record,

«descrizione»: breve descrizione del contenuto del campo,

«codifica»: nelle tabelle A2 e A4 alcuni campi devono essere codificati conformemente agli allegati da J a K del regolamento (CE) n. 91/2003; sono indicate le norme supplementari di codifica, mentre ulteriori spiegazioni e raccomandazioni sulla codifica sono fornite da Eurostat nelle istruzioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003,

«tipo di campo»: è precisato se il campo contiene una quantità numerica o una stringa di testo; tutte le quantità numeriche devono essere fornite come numeri interi,

«lunghezza massima»: lunghezza massima dei dati prevista per un determinato campo; i dati eccessivamente lunghi non possono essere caricati,

«segnalatore di riservatezza» (flagC): indica se il record è considerato riservato dallo Stato membro [regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio (1) articolo 13, paragrafo 1, e regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio (2), articolo 2],

«segnalatore di autorizzazione alla divulgazione» di dati riservati (flagD): indica se i dati riservati forniti dagli Stati membri possono essere divulgati [regolamento (CE) n. 322/97, articolo 13, paragrafo 2, e regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90, articolo 5, paragrafo 4]. La Commissione è legalmente autorizzata a modificare la valutazione dello Stato membro in alcuni casi ben definiti. Ciò avviene modificando flagD=1 in flagD=0 quando flagC=1.

Serie di dati per l’allegato A — Statistiche annuali sui trasporti di merci — Dati particolareggiati

Numero del campo

Denominazione del campo

Descrizione

Codifica

Tipo di campo

Lunghezza massima

Codici specifici per valori mancanti

1

RCount

Paese dichiarante

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

 

2

DsetID

Identificatore della serie di dati

A1-A9

Testuale

2

 

3

Year

Anno della serie di dati

Codice a 4 cifre

Testuale

4

 

4

Period

Periodo di riferimento

A0

Testuale

2

 

5

TransID

Tipo di trasporto

0

:

trasporto — totale

1

:

trasporto nazionale

2

:

trasporto internazionale — totale

3

:

trasporto internazionale — in uscita

4

:

trasporto internazionale — in entrata

5

:

trasporto di transito

Testuale

1

 

6

Goods

Tipo di merci

Allegato J del regolamento

Testuale

2

 

7

DGoods

Tipo di merci pericolose

Allegato K del regolamento

Testuale

3

 

8

LDG

Paese di carico

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

XX

9

UNL

Paese di scarico

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

XX

10

Consgmt

Tipo di spedizione

1

:

treni completi

2

:

carri completi

3

:

altro

9

:

non noto

Testuale

1

 

11

TTU

Tipo di unità di trasporto

1

:

container e casse mobili

2

:

semirimorchi (non accompagnati)

3

:

veicoli stradali (accompagnati)

9

:

non noto

Testuale

1

 

12

Tonnes

Totale delle merci trasportate

Tonnellate

Numerico

10

 

13

Tkm

Totale delle merci trasportate in migliaia di tonnellate-km

Tonnellate-km (in migliaia)

Numerico

10

 

14

NbrITU

Numero di unità di trasporto intermodali (UTI)

Numero di UTI

Numerico

8

 

15

TeuITU

Unità di trasporto intermodali trasportate in TEU

TEU

Numerico

8

 

16

TrainKM

Movimenti di treni merci in migliaia di treni-km

Treni-km (in migliaia)

Numerico

8

 

17

FlagC

Segnalatore di riservatezza

1

:

riservato

0

:

non riservato

Testuale

1

 

18

FlagD

Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione

1

:

divulgazione non autorizzata

0

:

divulgazione autorizzata

Testuale

1

 

Nel flat file contenente i dati per l’allegato A, ogni record comprende 18 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per le diverse tabelle dell’allegato A. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

 

DsetID

Numero del campo

Denominazione del campo

A1

A2

A3

A4

A5 (3)

A6

A7

A8

A9

1

RCount

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

TransID

*

 

*

 

 

*

*

*

 

6

Goods

 

*

 

 

 

 

 

 

 

7

DGoods

 

 

 

*

 

 

 

 

 

8

LDG

 

 

*

 

 

 

 

 

 

9

UNL

 

 

*

 

 

 

 

 

 

10

Consgmt

 

 

 

 

*

 

 

 

 

11

TTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tonnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

NbrITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TeuITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TrainKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

FlagC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

FlagD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie di dati per l’allegato B — Statistiche annuali sui trasporti di merci — Dati semplificati

Numero del campo

Denominazione del campo

Descrizione

Codifica

Tipo di campo

Lunghezza massima

Codici specifici per valori mancanti

1

RCount

Paese dichiarante

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

 

2

DsetID

Identificatore della serie di dati

B1-B2

Testuale

2

 

3

Year

Anno della serie di dati

Codice a 4 cifre

Testuale

4

 

4

Period

Periodo di riferimento

A0

Testuale

2

 

5

TransID

Tipo di trasporto

0

:

trasporto — totale

1

:

trasporto nazionale

2

:

trasporto internazionale — totale

3

:

trasporto internazionale — in uscita

4

:

trasporto internazionale — in entrata

5

:

trasporto di transito

Testuale

1

 

6

Tonnes

Totale delle merci trasportate

Tonnellate

Numerico

10

 

7

Tkm

Totale delle merci trasportate in migliaia di tonnellate-km

Tonnellate-km (in migliaia)

Numerico

10

 

8

TrainKm

Movimenti di treni merci in migliaia di treni-km

Treni-km (in migliaia)

Numerico

8

 

9

FlagC

Segnalatore di riservatezza

1

:

riservato

0

:

non riservato

Testuale

1

 

10

FlagD

Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione

1

:

divulgazione non autorizzata

0

:

divulgazione autorizzata

Testuale

1

 

Nel flat file contenente i dati per l’allegato B, ogni record comprende 10 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna delle due tabelle dell’allegato B. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

 

DsetID

Numero del campo

Denominazione del campo

B1

B2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

TransID

*

 

6

Tonnes

 

 

7

Tkm

 

 

8

TrainKM

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Serie di dati per l’allegato C — Statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — Dati particolareggiati

Numero del campo

Denominazione del campo

Descrizione

Codifica

Tipo di campo

Lunghezza massima

Codici specifici per valori mancanti

1

RCount

Paese dichiarante

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

 

2

DsetID

Identificatore della serie di dati

C1-C5

Testuale

2

 

3

Year

Anno della serie di dati

Codice a 4 cifre

Testuale

4

 

4

Period

Periodo di riferimento

A0

Testuale

2

 

5

TransID

Tipo di trasporto

1

:

trasporto nazionale

2

:

trasporto internazionale — totale

3

:

trasporto internazionale — in uscita

4

:

trasporto internazionale — in entrata

Testuale

1

 

6

LDG

Paese d’imbarco

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

XX

7

UNL

Paese di sbarco

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

XX

8

Pass

Totale dei passeggeri trasportati

Passeggeri

Numerico

10

 

9

Passkm

Totale dei passeggeri trasportati in migliaia di passeggeri-km

Passeggeri-km (in migliaia)

Numerico

10

 

10

TrainKm

Movimenti di treni passeggeri in migliaia di treni-km

Treni-km (in migliaia)

Numerico

8

 

11

FlagC

Segnalatore di riservatezza

1

:

riservato

0

:

non riservato

Testuale

1

 

12

FlagD

Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione

1

:

divulgazione non autorizzata

0

:

divulgazione autorizzata

Testuale

1

 

Nel flat file contenente i dati per l’allegato C, ogni record comprende 12 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per le diverse tabelle dell’allegato C. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

I dati provvisori (tabelle C1 e C2) e finali consolidati (tabelle C3 e C4) devono essere inviati in momenti diversi con la stessa struttura.

 

DsetID

Numero del campo

Denominazione del campo

C1 (4)

C2 (4)

C3 (5)

C4 (5)

C5

1

RCount

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

5

TransID

* 1 & 2

* 3 & 4

* 1 & 2

* 3 & 4

 

6

LDG

 

*

 

*

 

7

UNL

 

*

 

*

 

8

Pass

 

 

 

 

 

9

Passkm

 

 

 

 

 

10

TrainKM

 

 

 

 

 

11

FlagC

 

 

 

 

 

12

FlagD

 

 

 

 

 

Serie di dati per l’allegato D — Statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — Dati semplificati

Numero del campo

Denominazione del campo

Descrizione

Codifica

Tipo di campo

Lunghezza massima

Codici specifici per valori mancanti

1

RCount

Paese dichiarante

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

 

2

DsetID

Identificatore della serie di dati

D1-D2

Testuale

2

 

3

Year

Anno della serie di dati

Codice a 4 cifre

Testuale

4

 

4

Period

Periodo di riferimento

A0

Testuale

2

 

5

Pass

Totale dei passeggeri trasportati

Passeggeri

Numerico

10

 

6

Passkm

Totale dei passeggeri trasportati in migliaia di passeggeri-km

Passeggeri-km (in migliaia)

Numerico

10

 

7

TrainKms

Movimenti di treni passeggeri in migliaia di treni-km

Treni-km (in migliaia)

Numerico

8

 

8

FlagC

Segnalatore di riservatezza

1

:

riservato

0

:

non riservato

Testuale

1

 

9

FlagD

Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione

1

:

divulgazione non autorizzata

0

:

divulgazione autorizzata

Testuale

1

 

Nel flat file contenente i dati per l’allegato D, ogni record comprende 9 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna delle due tabelle dell’allegato D. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

 

DsetID

Numero del campo

Denominazione del campo

D1

D2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Pass

 

 

6

Passkm

 

 

7

TrainKM

 

 

8

FlagC

 

 

9

FlagD

 

 

Serie di dati per l’allegato E — Statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e di merci

Numero del campo

Denominazione del campo

Descrizione

Codifica

Tipo di campo

Lunghezza massima

Codici specifici per valori mancanti

1

RCount

Paese dichiarante

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

 

2

DsetID

Identificatore della serie di dati

E1-E2

Testuale

2

 

3

Year

Anno della serie di dati

Codice a 4 cifre

Testuale

4

 

4

Period

Periodo di riferimento

Q1-Q4

Testuale

2

 

5

Tonnes

Totale delle merci trasportate

Tonnellate

Numerico

10

 

6

Tkm

Totale delle merci trasportate in migliaia di tonnellate-km

Tonnellate-km (in migliaia)

Numerico

10

 

7

Pass

Totale dei passeggeri trasportati

Passeggeri

Numerico

10

 

8

Passkm

Totale dei passeggeri trasportati in migliaia di passeggeri-km

Passeggeri-km (in migliaia)

Numerico

10

 

9

FlagC

Segnalatore di riservatezza

1

:

riservato

0

:

non riservato

Testuale

1

 

10

FlagD

Segnalatore di autorizzazione alla divulgazione

1

:

divulgazione non autorizzata

0

:

divulgazione autorizzata

Testuale

1

 

Nel flat file contenente i dati per l’allegato E, ogni record comprende 10 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna delle due tabelle dell’allegato E. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

 

DsetID

Numero del campo

Denominazione del campo

E1

E2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Tonnes

 

 

6

Tkm

 

 

7

Pass

 

 

8

Passkm

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Serie di dati per l’allegato H — Statistiche sugli incidenti

Numero del campo

Denominazione del campo

Descrizione

Codifica

Tipo di campo

Lunghezza massima

Codici specifici per valori mancanti

1

RCount

Paese dichiarante

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

 

2

DsetID

Identificatore della serie di dati

H1-H4

Testuale

2

 

3

Year

Anno della serie di dati

Codice a 4 cifre

Testuale

4

 

4

Period

Periodo di riferimento

A0

Testuale

2

 

5

AccID

Tipo di incidente

1

:

collisioni

2

:

deragliamenti

3

:

incidenti in corrispondenza di passaggi a livello

4

:

incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento

5

:

incendi al materiale rotabile

6

:

altri

7

:

totale

9

:

non noto

Testuale

1

 

6

PersID

Categoria di persone

1

:

passeggeri

2

:

personale

3

:

altri

4

:

totale

[5:

utilizzatori di passaggi a livello]

[6:

persone presenti su un sito ferroviario senza esserne autorizzate]

9

:

non nota

Testuale

1

 

7

NbAccSign

Numero di incidenti gravi

Numero

Numerico

8

 

8

NbAccInj

Numero di incidenti con feriti gravi

Numero

Numerico

8

 

9

NbAccDGIn

Numero di incidenti riguardanti il trasporto di merci pericolose

Numero

Numerico

8

 

10

NbAccDGRe

Numero di incidenti nei quali si è verificata la dispersione nell’ambiente di merci pericolose

Numero

Numerico

8

 

11

NbPersK

Numero di morti

Numero

Numerico

8

 

12

NbPersI

Numero di feriti gravi

Numero

Numerico

8

 

Nel flat file contenente i dati per l’allegato H, ogni record comprende 12 campi. Nella tabella che segue sono presentati in grigio i campi che devono essere forniti per ciascuna tabella dell’allegato H. Le caselle bianche corrispondono ai campi vuoti del record. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

La tabella contiene altre due categorie di persone per le quali in futuro potranno essere richiesti dati: «5: utilizzatori di passaggi a livello» e «6: persone presenti su un sito ferroviario senza esserne autorizzate».

 

DsetID

Numero del campo

Denominazione del campo

H1

H2

H3

H4

1

RCount

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

5

AccID

*

 

*

*

6

PersID

 

 

*

*

7

NbAccSign

 

 

 

 

8

NbAccInj (6)

 

 

 

 

9

NbAccDGIn

 

 

 

 

10

NbAccDGRe

 

 

 

 

11

NbPersK

 

 

 

 

12

NbPersI

 

 

 

 

Serie di dati per l’allegato I

Numero del campo

Denominazione del campo

Descrizione

Codifica

Tipo di campo

Lunghezza massima

Codici specifici per valori mancanti

1

RCount

Paese dichiarante

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

 

2

DsetID

Identificatore della serie di dati

I1

Testuale

2

 

3

Year

Anno della serie di dati

Codice a 4 cifre

Testuale

4

 

4

UCode

Codice dell’impresa (costante negli anni)

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito + 3 caratteri numerici

Testuale

5

XX

5

UName

Nome dell’impresa

 

Testuale

100

 

6

CountID

Paese nel quale ha sede l’impresa

Nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

Testuale

2

XX

7

IntFret

Attività di trasporto di merci: internazionale

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

8

Natfret

Attività di trasporto di merci: nazionale

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

9

Intpass

Attività di trasporto di passeggeri: internazionale

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

10

Natpass

Attività di trasporto di passeggeri: nazionale

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

11

DsetA

Dati inclusi nell’allegato A

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

12

DsetB

Dati inclusi nell’allegato B

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

13

DsetC

Dati inclusi nell’allegato C

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

14

DsetD

Dati inclusi nell’allegato D

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

15

DsetE

Dati inclusi nell’allegato E

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

16

DsetF

Dati inclusi nell’allegato F

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

17

DsetG

Dati inclusi nell’allegato G

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

18

DsetH

Dati inclusi nell’allegato H

1

:

0

:

NO

Testuale

1

 

19

Tonnes

Totale delle merci trasportate (in tonnellate)

Tonnellate

Numerico

10

 

20

Tkm

Totale delle merci trasportate (in migliaia di tonnellate/km)

Tonnellate-km (in migliaia)

Numerico

10

 

21

Pass

Totale dei passeggeri trasportati (numero di passeggeri)

Numero di passeggeri

Numerico

10

 

22

Passkm

Totale dei passeggeri trasportati (in migliaia di passeggeri-km)

Passeggeri-km (in migliaia)

Numerico

10

 

Nel flat file contenente i dati per l’allegato I, ogni record comprende 22 campi. Nella tabella che segue tutti i campi sono in grigio perché l’allegato I comprende una sola tabella. I campi facoltativi possono essere lasciati vuoti. Un asterisco segnala i campi chiave. La combinazione dei valori dei campi chiave per un record deve costituire un valore chiave unico all’interno del file. Se vengono rilevati valori chiave uguali, il file non sarà caricato correttamente.

Numero del campo

Denominazione del campo

DsetID I1

1

RCount

*

2

DsetID

*

3

Year

*

4

UCode

*

5

UName (7)

 

6

CountID

 

7

IntFret

 

8

Natfret

 

9

Intpass

 

10

Natpass

 

11

DsetA

 

12

DsetB

 

13

DsetC

 

14

DsetD

 

15

DsetE

 

16

DsetF

 

17

DsetG

 

18

DsetH

 

19

Tonnes (8)

 

20

Tkm (9)

 

21

Pass (10)

 

22

Passkm (11)

 

3.   VALORI MANCANTI

Per alcuni campi Eurostat può raccomandare l’utilizzo di codici specifici per i valori mancanti o altri valori speciali (si veda la colonna «Codici specifici per valori mancanti»).

Per ulteriori informazioni si rinvia alle istruzioni per l’applicazione del regolamento (CE) n. 91/2003.

4.   FORMATI STANDARD ALTERNATIVI

Gli Stati membri possono utilizzare altri formati standard che supportano le strutture dei dati di cui sopra, quando questi siano proposti da Eurostat.

5.   CONVALIDA DEI DATI DA PARTE DI EUROSTAT

Eurostat effettuerà alcuni controlli sui dati trasmessi dagli Stati membri, prima del loro caricamento nella base di produzione. Nel caso in cui un numero significativo di record non superi con successo tali controlli, Eurostat informerà lo Stato membro in questione indicando i record contenenti errori e i motivi della mancata accettazione. Lo Stato membro sarà invitato a correggere gli errori segnalati e a ripresentare quindi l’intera serie di dati (non soltanto i record contenenti errori). Questa procedura è necessaria per garantire l’esattezza dei dati all’interno delle serie di dati e tra le diverse serie.

6.   DENOMINAZIONE DEI FILE DELLE SERIE DI DATI

Per la denominazione dei file va utilizzata la seguente convenzione:

«RAIL_allegato_frequenza_PP_AAAA_periodo[_campo facoltativo].format» in cui:

RAIL

Dati sui trasporti ferroviari

Allegato

Indicazione della serie di dati (allegato del regolamento)

A

:

Statistiche annuali sui trasporti di merci — Dati particolareggiati

B

:

Statistiche annuali sui trasporti di merci — Dati semplificati

C

:

Statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — Dati particolareggiati

D

:

Statistiche annuali sui trasporti di passeggeri — Dati semplificati

E

:

Statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e di merci

F

:

Statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e di merci

G

:

Statistiche sui flussi di traffico sulle reti ferroviarie

H

:

Statistiche sugli incidenti

I

:

Elenco delle imprese ferroviarie

Frequenza

A per annuale

Q per trimestrale

5 per quinquennale

PP

Paese dichiarante: utilizzare la nomenclatura ISO-3166 a 2 caratteri alfabetici eccetto «UK» per il Regno Unito

AAAA

Anno di riferimento (ad esempio 2004)

Periodo

«0000» per annuale

«0001» per il primo trimestre

«0002» per il secondo trimestre

«0003» per il terzo trimestre

«0004» per il quarto trimestre

«0005» per quinquennale

[_campo facoltativo]

Può contenere una qualsiasi catena da 1 a 220 caratteri (sono ammessi esclusivamente da «A» a «Z», da «0» a «9» o «_». Il campo non è interpretato dagli strumenti di Eurostat

.formato

Formato del file: (ad esempio «CSV» per valore separato da virgola, «GES» per GESMES)

Un file deve essere inviato per ogni allegato del regolamento e per ogni periodo.

Esempio:

Il file denominato «RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv» è il file contenente i dati della Francia per l’allegato E del regolamento, per il secondo trimestre del 2004.

7.   METODO DI TRASMISSIONE

I dati saranno trasmessi tramite strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati di Eurostat. Questo metodo garantisce la trasmissione in condizioni di sicurezza dei dati riservati.


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(3)  La tabella A5 è facoltativa.

(4)  Dati provvisori.

(5)  Dati finali consolidati.

(6)  Il numero di incidenti con feriti gravi (NbAccInj) è una variabile facoltativa della tabella H1.

(7)  Il nome dell’impresa (UName) è una variabile facoltativa.

(8)  Il totale delle merci trasportate (in tonnellate) (Tonnes) è una variabile facoltativa.

(9)  Il totale delle merci trasportate (in migliaia di tonnellate/km) (Tkm) è una variabile facoltativa.

(10)  Il totale dei passeggeri trasportati (numero di passeggeri) (Pass) è una variabile facoltativa.

(11)  Il totale dei passeggeri trasportati (in migliaia di passeggeri-km) (Passkm) è una variabile facoltativa.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/29


REGOLAMENTO (CE) N. 333/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della tutela della salute pubblica il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (2), prevede la fissazione dei tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (3), stabilisce i tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari.

(3)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce principi generali in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari. In alcuni casi sono, tuttavia, necessarie disposizioni più specifiche al fine di garantire l'esecuzione armonizzata di tali controlli nella Comunità.

(4)

I metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, 3-MCPD, stagno inorganico e benzo(a)pirene in alcuni prodotti alimentari sono stabiliti rispettivamente dalla direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (4), dalla direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola (5), e dalla direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari (6).

(5)

Molte disposizioni relative al campionamento e all'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari sono tra loro simili. Di conseguenza, ai fini della chiarezza della legislazione è opportuno raccogliere tali norme in un unico atto normativo.

(6)

Le direttive 2001/22/CE, 2004/16/CE e 2005/10/CE devono pertanto essere abrogate e sostituite da un nuovo regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il campionamento e l'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene di cui alle parti 3, 4 e 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono effettuati conformemente all'allegato del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 2

Le direttive 2001/22/CE, 2004/16/CE e 2005/10/CE sono abrogate.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 della Commissione (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(4)  GU L 77 del 16.3.2001, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/4/CE (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 50).

(5)  GU L 42 del 13.2.2004, pag. 16.

(6)  GU L 34 dell'8.2.2005, pag. 15.


ALLEGATO

PARTE A

DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

«partita»

:

un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, oggetto di un'unica consegna e per il quale il funzionario accerta la presenza di caratteristiche comuni (quali l'origine, la varietà, il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura). Nel caso del pesce, devono essere comparabili anche le dimensioni;

«sottopartita»

:

una porzione di una partita di grandi dimensioni designata per essere sottoposta a campionamento secondo le modalità stabilite. Ogni sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile;

«campione elementare»

:

un quantitativo di materiale prelevato in un unico punto della partita o della sottopartita;

«campione globale»

:

un campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita. I campioni globali si considerano rappresentativi delle partite o sottopartite da cui sono prelevati;

«campione di laboratorio»

:

un campione destinato al laboratorio.

PARTE B

METODI DI CAMPIONAMENTO

B.1.   DISPOSIZIONI GENERALI

B.1.1.   Personale

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale incaricato, designato dallo Stato membro.

B.1.2.   Materiale da sottoporre a campionamento

Ciascuna partita o sottopartita da analizzare deve essere oggetto di campionamento separato.

B.1.3.   Precauzioni necessarie

In fase di campionamento occorre adottare precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa incidere sul tenore dei contaminanti, compromettere la determinazione analitica o la rappresentatività dei campioni globali.

B.1.4.   Campioni elementari

I campioni elementari devono essere prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell'insieme della partita o della sottopartita. Qualsiasi deroga a tale procedura va segnalata nel verbale di cui al punto B.1.8 del presente allegato.

B.1.5.   Preparazione del campione globale

Il campione globale deve essere ottenuto mescolando i campioni elementari.

B.1.6.   Campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali

I campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali devono essere prelevati dal campione globale omogeneizzato, purché tale procedura sia conforme alla norme relative ai diritti degli operatori del settore alimentare vigenti negli Stati membri.

B.1.7.   Confezionamento e invio dei campioni

Ciascun campione va collocato in un recipiente pulito, di materiale inerte, che lo protegga adeguatamente da qualsiasi contaminazione, dalla perdita di analiti per assorbimento nella parete interna del recipiente e dai danni che potrebbero essere causati dal trasporto. Occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare alterazioni della composizione del campione durante il trasporto o la conservazione.

B.1.8.   Sigillatura ed etichettatura dei campioni

Ogni campione destinato a un uso ufficiale deve essere sigillato sul luogo del prelievo e identificato conformemente alle norme vigenti nello Stato membro.

Per ciascun prelievo di campione deve essere redatto un verbale che consenta di identificare con certezza (è obbligatoria l'indicazione del numero della partita) la partita campionata e che indichi la data e il luogo del campionamento, nonché eventuali altre informazioni che possano essere utili all'analista.

B.2.   PIANI DI CAMPIONAMENTO

Le partite di grandi dimensioni vanno suddivise in sottopartite purché ciò sia materialmente possibile. La tabella 1 si applica ai prodotti commercializzati sfusi (per esempio i cereali). Per gli altri prodotti si applica la tabella 2. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, il peso di queste ultime può superare il valore indicato al massimo del 20 %.

Il campione globale deve essere di almeno 1 kg o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia composto da una confezione o da un'unità.

Il numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o sottopartita è indicato nella tabella 3.

Nel caso di prodotti liquidi sfusi, la partita o la sottopartita deve essere accuratamente mescolata, per quanto possibile e nella misura in cui ciò non alteri la qualità del prodotto, manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del campionamento. In tal caso si presume che i contaminanti siano distribuiti omogeneamente all'interno della partita o della sottopartita. È quindi sufficiente prelevare tre campioni elementari dalla partita o dalla sottopartita per formare il campione globale.

I campioni elementari devono avere peso analogo. Ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi o avere un volume di 100 millilitri per formare un campione globale di almeno 1 kg o 1 litro. Qualsiasi deroga a tale metodo va segnalata nel verbale di cui al punto B.1.8 del presente allegato.

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi

Peso della partita (in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

≥ 1 500

500 tonnellate

> 300 e < 1 500

3 sottopartite

≥ 100 e ≤ 300

100 tonnellate

< 100


Tabella 2

Suddivisione delle partite in sottopartite per gli altri prodotti

Peso della partita (in tonnellate)

Peso o numero delle sottopartite

≥ 15

15-30 tonnellate

< 15


Tabella 3

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita

Peso o volume della partita/sottopartita (in kg o litri)

Numero minimo di campioni elementari da prelevare

< 50

3

≥ 50 e ≤ 500

5

> 500

10

Per le partite o sottopartite costituite da confezioni o unità singole, il numero di confezioni o di unità che va prelevato per formare un campione globale è indicato nella tabella 4.

Tabella 4

Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partita o sottopartita costituita da confezioni o unità singole

Numero di confezioni o unità della partita/sottopartita

Numero di confezioni o unità da prelevare

≤ 25

Almeno 1 confezione o unità

26-100

Circa il 5 %, almeno 2 confezioni o unità

> 100

Circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità

Per quanto concerne lo stagno inorganico, i tenori massimi si riferiscono al contenuto di ciascuna confezione, ma per motivi pratici è necessario adottare una forma di campionamento globale. Se il risultato del test sul campione globale delle confezioni dà un valore inferiore ma vicino al tenore massimo stabilito per lo stagno e se si ha il sospetto che singole confezioni superino tale valore, può essere necessario effettuare ulteriori indagini.

B.3.   CAMPIONAMENTO NELLA FASE DELLA DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO

Il prelievo di campioni di prodotti alimentari nella fase della distribuzione al dettaglio deve essere, nella misura del possibile, conforme alle norme di campionamento di cui ai punti B.1 e B.2 del presente allegato.

Ove ciò non sia possibile, nella fase della distribuzione al dettaglio si può adottare una metodologia di campionamento alternativa, purché garantisca una rappresentatività sufficiente della partita o della sottopartita oggetto di campionamento.

PARTE C

PREPARAZIONE DEI CAMPIONI E ANALISI

C.1.   NORME DI QUALITÀ APPLICABILI AI LABORATORI

I laboratori devono essere conformi al disposto dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 (1).

I laboratori devono partecipare a programmi di verifica della competenza conformi all’International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories (2) elaborato sotto l'egida dell'IUPAC/ISO/AOAC.

I laboratori devono poter dimostrare l'applicazione di procedure di controllo interno della qualità. Esempi di tali procedure sono citati nel documento ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories (3).

Se possibile, va effettuata una stima dell'accuratezza e precisione dell'analisi includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati.

C.2.   PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

C.2.1.   Precauzioni e osservazioni generali

È anzitutto necessario ottenere un campione di laboratorio rappresentativo e omogeneo senza introdurre contaminazioni secondarie.

Tutto il materiale oggetto di campionamento ricevuto dal laboratorio deve essere utilizzato per la preparazione del campione di laboratorio.

Il rispetto dei tenori massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1881/2006 deve essere stabilito sulla base dei livelli determinati nei campioni di laboratorio.

C.2.2.   Procedure specifiche di preparazione dei campioni

C.2.2.1.   Procedure specifiche per il piombo, il cadmio, il mercurio e lo stagno inorganico

L'analista deve garantire che i campioni non subiscano alcuna contaminazione durante la loro preparazione. Se possibile, le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con il campione non devono contenere i metalli da determinare e devono essere realizzate con materiali inerti, ad esempio materie plastiche come il polipropilene, il politetrafluoroetilene (PTFE), ecc. La pulizia dovrebbe essere effettuata con acidi per ridurre al minimo il rischio di contaminazione. Per le lame è consentito l'impiego di acciaio inossidabile di elevata qualità.

Esistono numerose procedure specifiche di preparazione dei campioni che risultano adeguate e sono utilizzabili per i prodotti considerati. Sono risultate adeguate quelle descritte nella norma CEN «Prodotti alimentari — Determinazione di elementi in tracce — Criteri di prestazione, considerazioni generali e preparazione del campione» (4), ma altre possono essere altrettanto valide.

Nel caso dello stagno inorganico occorre prestare la massima attenzione affinché tutto il materiale entri in soluzione, in quanto è noto che possono facilmente verificarsi perdite di sostanza, soprattutto a seguito dell'idrolisi con la formazione di idrossidi di stagno (IV) insolubili.

C.2.2.2.   Procedure specifiche per il benzo(a)pirene

L'analista deve garantire che i campioni non subiscano alcuna contaminazione durante la loro preparazione. Prima dell'uso i contenitori devono essere risciacquati con esano o acetone purissimo per ridurre al minimo i rischi di contaminazione. Se possibile, le apparecchiature e le attrezzature che vengono a contatto con il campione devono essere realizzate con materiali inerti, quali l'alluminio, il vetro o l'acciaio inossidabile lucidato. È opportuno evitare le materie plastiche quali il polipropilene o il PTFE, poiché l'analita può essere assorbito da questi materiali.

C.2.3.   Trattamento del campione pervenuto al laboratorio

L'intero campione globale deve essere finemente triturato (se del caso) e accuratamente mescolato, utilizzando un metodo che si sia dimostrato idoneo ai fini di una completa omogeneizzazione.

C.2.4.   Campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali

I campioni prelevati ai fini dell'applicazione della normativa, in caso di controversia e di procedure arbitrali devono essere prelevati dal materiale omogeneizzato, purché tale procedura sia conforme alle norme sul campionamento relative ai diritti degli operatori del settore alimentare, vigenti negli Stati membri.

C.3.   METODI DI ANALISI

C.3.1.   Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni.

«r»

=

ripetibilità: valore al di sotto del quale è lecito ipotizzare che la differenza assoluta fra i risultati dei singoli test, ottenuti in condizioni di ripetibilità (cioè stesso campione, stesso operatore, stessa apparecchiatura, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo), rientri in una specifica probabilità (generalmente il 95 %). Pertanto r = 2,8 × sr.

«sr»

=

deviazione standard calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

«RSDr»

=

deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità [(sr/

Image

) × 100].

«R»

=

riproducibilità: valore al di sotto del quale è lecito ipotizzare che la differenza assoluta fra i risultati dei singoli test, ottenuti in condizioni di riproducibilità (cioè su materiali identici ottenuti da operatori in diversi laboratori mediante il metodo di test standardizzato), rientri in una determinata probabilità (generalmente il 95 %); R = 2,8 × sR.

«sR»

=

deviazione standard, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

«RSDR»

=

deviazione standard relativa, calcolata da risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità [(sR/

Image

) × 100].

«LOD»

=

limite di rilevazione: la minima concentrazione misurata da cui è possibile dedurre con ragionevole certezza statistica la presenza dell'analita. Il limite di rilevazione è numericamente pari al triplo della deviazione standard della media delle determinazioni in bianco (n>20).

«LOQ»

=

limite di quantificazione: il minimo tenore di analita misurabile con ragionevole certezza statistica. Se l'accuratezza e la precisione sono costanti in un intervallo di concentrazione prossimo al limite di rivelazione, il limite di quantificazione è numericamente pari al sestuplo della deviazione standard della media delle determinazioni in bianco (n>20).

«HORRATr»

=

valore RSDr osservato, diviso per il valore RSDr calcolato in base all'equazione di Horwitz (5), nell'ipotesi di r = 0,66R.

«HORRATR»

=

valore RSDR osservato, diviso per il valore RSDR calcolato in base all'equazione di Horwitz.

«u»

=

incertezza di misura standard.

«U»

=

incertezza di misura estesa, calcolata in base a un fattore di copertura 2, che determina un livello di confidenza del 95 % circa (U = 2u).

«Uf»

=

massima incertezza di misura standard.

C.3.2.   Prescrizioni generali

I metodi di analisi utilizzati per il controllo alimentare devono essere conformi alle disposizioni dei punti 1 e 2 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.

I metodi di analisi per lo stagno totale sono appropriati per i controlli ufficiali relativi al tenore di stagno inorganico.

Il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione (6) determina, al capitolo 35 dell'allegato, i metodi da utilizzare per l'analisi relativa alla presenza di piombo del vino.

C.3.3.   Prescrizioni specifiche

C.3.3.1.   Criteri di prestazione

In assenza di metodi specifici stabiliti a livello comunitario per la determinazione dei contaminanti nei prodotti alimentari, i laboratori sono liberi di applicare qualsiasi metodo di analisi convalidato (laddove possibile la convalida deve comprendere un materiale di riferimento certificato) a condizione che esso rispetti gli specifici criteri di prestazione di cui alle tabelle da 5 a 7.

Tabella 5

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio e lo stagno inorganico

Parametro

Valore/Osservazione

Applicabilità

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006

LOD

Per lo stagno inorganico meno di 5 mg/kg.

Per gli altri elementi meno di un decimo del tenore massimo di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006, salvo nel caso in cui il tenore massimo di piombo sia inferiore a 100 μg/kg. In tal caso meno di un quinto del tenore massimo.

LOQ

Per lo stagno inorganico meno di 10 mg/kg.

Per gli altri elementi meno di un quinto del tenore massimo di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006, salvo nel caso in cui il tenore massimo di piombo sia inferiore a 100 μg/kg. In tal caso meno di due quinti del tenore massimo.

Precisione

Valori HORRATr o HORRATR inferiori a 2

Recupero

Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro


Tabella 6

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il 3-MCPD

Criterio

Valore raccomandato

Concentrazione

Bianchi di campo

Inferiore al LOD

Recupero

75-110 %

tutte

LOD

5 μg/kg (o meno) riferiti alla sostanza secca

 

LOQ

10 μg/kg (o meno) riferiti alla sostanza secca

Precisione

< 4 μg/kg

20 μg/kg

< 6 μg/kg

30 μg/kg

< 7 μg/kg

40 μg/kg

< 8 μg/kg

50 μg/kg

< 15 μg/kg

100 μg/kg


Tabella 7

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il benzo(a)pirene

Parametro

Valore/Osservazione

Applicabilità

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006

LOD

Meno di 0,3 μg/kg

LOQ

Meno di 0,9 μg/kg

Precisione

Valori HORRATr o HORRATR inferiori a 2

Recupero

50-120 %

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro, verifica della rilevazione positiva

C.3.3.2.   Criterio dell'idoneità allo scopo

In presenza di un numero limitato di metodi di analisi pienamente convalidati, per valutare l'idoneità del metodo di analisi si può applicare, in alternativa, un criterio basato sull'idoneità allo scopo. L'incertezza di misura standard dei metodi idonei ai fini del controllo ufficiale deve essere inferiore alla massima incertezza di misura standard calcolata mediante la seguente formula:

Formula

dove

 

Uf: è la massima incertezza di misura standard (μg/kg);

 

LOD: è il limite di rilevazione del metodo (μg/kg);

 

C: rappresenta la concentrazione di interesse (μg/kg);

 

α: è un fattore numerico che dipende dal valore di C. I valori da utilizzare sono riportati nella tabella 8.

Tabella 8

Valori numerici da attribuire alla costante α nella formula di cui sopra, in funzione della concentrazione di interesse

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51-500

0,18

501-1 000

0,15

1 001-10 000

0,12

> 10 000

0,1

PARTE D

PRESENTAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

D.1.   PRESENTAZIONE

D.1.1.   Espressione dei risultati

I risultati devono essere espressi nelle stesse unità e con lo stesso numero di cifre significative previsti per i tenori massimi di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006.

D.1.2.   Calcoli del recupero

Se il metodo analitico prevede una fase di estrazione, occorre correggere il risultato analitico per il fattore di recupero. In questo caso deve essere segnalato il tasso di recupero.

Se il metodo analitico non prevede una fase di estrazione (ad esempio nel caso dei metalli), il risultato può essere presentato non corretto per il recupero purché si dimostri, preferibilmente mediante adeguati materiali di riferimento certificati, il raggiungimento della concentrazione certificata tenendo conto dell'incertezza di misura (ovvero accuratezza di misura elevata). Va indicato il fatto che il risultato è presentato non corretto per il recupero.

D.1.3.   Incertezza di misura

Il risultato analitico va presentato nella forma «x +/– U», dove x è il risultato dell'analisi e U l'incertezza di misura estesa, calcolata in base a un fattore di copertura 2, che determina un livello di confidenza del 95 % circa (U = 2u).

Si richiama l'attenzione dell'analista sulla relazione dal titolo «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food and feed legislation» (7).

D.2.   INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

D.2.1.   Accettazione di una partita/sottopartita

La partita o la sottopartita è accettata se il risultato dell'analisi sul campione di laboratorio non supera il relativo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006, tenuto conto dell'incertezza di misura estesa e della correzione del risultato per il recupero qualora il metodo analitico utilizzato abbia comportato una fase di estrazione.

D.2.2.   Rifiuto di una partita/sottopartita

La partita o la sottopartita è rifiutata se il risultato dell'analisi sul campione di laboratorio supera oltre ogni ragionevole dubbio il relativo tenore massimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1881/2006, tenuto conto dell'incertezza di misura estesa e della correzione del risultato per il recupero nel caso in cui il metodo analitico utilizzato abbia comportato una fase di estrazione.

D.2.3.   Applicabilità

Le presenti norme di interpretazione si applicano ai risultati analitici ottenuti dal campione prelevato a fini di applicazione della normativa.


(1)  Modificato dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2)  «The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories», M. Thompson, S.L.R. Ellison e R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, pagg. 145-96.

(3)  A cura di M. Thompson e R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, pagg. 649-666.

(4)  Norma EN 13804:2002, «Foodstuffs — Determination of trace elements — Performance criteria, general considerations and sample preparation», CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.

(5)  M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385-386.

(6)  GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1293/2005 (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 12).

(7)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/39


REGOLAMENTO (CE) N. 334/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, i prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti nell’annesso 16 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (di seguito «convenzione di Chicago»), nelle versioni del marzo 2002 per il volume I e del novembre 1999 per il volume II, fatte salve le appendici.

(2)

La convenzione di Chicago e i relativi annessi sono stati modificati successivamente all’adozione del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1592/2002 va pertanto modificato conformemente alla procedura fissata dall’articolo 53, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal testo:

«1.   I prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti dall’emendamento 8 del volume I e dall’emendamento 5 del volume II dell’annesso 16 della convenzione di Chicago nella versione del 24 novembre 2005, fatte salve le appendici dell’annesso 16.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/40


REGOLAMENTO (CE) N. 335/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto riguarda le regole di attuazione per la certificazione ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1592/2002 è aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della convenzione di Chicago, garantendo un’applicazione comune e uniforme delle disposizioni di detta convenzione.

(2)

Le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002 sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (2).

(3)

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che è previsto il rilascio di certificati per prodotti, parti e pertinenze, come specificato all’allegato (parte 21).

(4)

L’appendice VI dell’allegato (parte 21) al regolamento (CE) n. 1702/2003 presenta il modello AESA 45 da utilizzare per il rilascio dei certificati acustici.

(5)

Il volume I dell’allegato 16 alla convenzione di Chicago è stato modificato il 23 febbraio 2005 per quanto riguarda le norme e gli orientamenti per la gestione della documentazione relativa ai certificati acustici.

(6)

È necessario apportare alcune modifiche alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1702/2003 per adeguarne l’allegato al volume I modificato dell’allegato 16.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento su basano sul parere espresso dall’Agenzia in conformità all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1)

Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 1, punto ii), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

2)

Nella parte 21A.204, lettera b), paragrafo 2, punto i), la frase «Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile» è soppressa.

3)

L’appendice VI è sostituita dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(2)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).


ALLEGATO

Appendice VI — il modello AESA 45 «Certificato acustico» dell’allegato (parte 21) è sostituito dal seguente:

Image


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/43


REGOLAMENTO (CE) N. 336/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per quanto riguarda il tenore di riferimento di grassi per la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini dell'adeguamento del tenore di riferimento di grassi fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003, previsto all'articolo 9, paragrafo 5, dello stesso, la Romania ha presentato alla Commissione una relazione dettagliata, basata su un'indagine ufficiale, nella quale figurano i risultati e le tendenze concernenti il tenore di grassi nel 2004 per la produzione di latte effettiva.

(2)

Secondo la suddetta relazione e in seguito ad un esame effettuato dai servizi della Commissione, è opportuno adeguare il tenore di riferimento per la Romania fissato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1788/2003 il tenore di riferimento «35,93» per la Romania è sostituito dal tenore di riferimento «38,5».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1406/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 8).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2006

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring)

[notificata con il numero C(2006) 1695]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/193/CE)

Il 26 aprile 2006 la Commissione ha adottato una decisione in merito ad un’operazione di concentrazione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare dell’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue di lavoro della Commissione è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

SINTESI DELLA DECISIONE

(1)

Il caso in oggetto riguarda un'operazione proposta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio («regolamento sulle concentrazioni»), con cui l'impresa T-Mobile Austria GmbH («T-Mobile», Austria), parte del gruppo tedesco Telekom AG («Deutsche Telekom»), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell’insieme dell'impresa tele.ring Unternehmensgruppe («tele.ring», Austria).

(2)

T-Mobile e tele.ring sono operatori di reti mobili in Austria e sono anche attive sui mercati collegati a livello di utenti finali e all'ingrosso.

(3)

L'operazione proposta comprende l'acquisizione, da parte di T-Mobile, di tutte le azioni di tele.ring.

(4)

Dall'indagine di mercato è emerso che la concentrazione solleverebbe seri ostacoli ad una concorrenza effettiva sul mercato austriaco della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali, principalmente per effetti unilaterali. Gli impegni proposti dalle parti, tuttavia, sono tali da poter eliminare i problemi di concorrenza.

1.   I mercati del prodotto rilevanti

(5)

L'indagine di mercato svolta per definire i mercati del prodotto rilevanti ha confermato che, per quanto riguarda la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali, vi è un solo mercato, e non è necessario stabilire un'ulteriore distinzione, ad esempio, per tipo di utenti, telefonia vocale e servizi di dati, reti 2G e 3G.

(6)

Per quanto riguarda il mercato all’ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata, la rete di ogni operatore rappresenta un proprio mercato unico, come ritenuto dalla Commissione in decisioni precedenti e come appare nella raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche (2).

(7)

Quanto al mercato all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale, entrambe le imprese offrono ai loro clienti servizi di roaming internazionale ed hanno quindi concluso accordi di roaming internazionale con operatori stranieri di telefonia mobile. Le reti di telefonia mobile austriache competono fra di loro per il traffico sia in entrata che in uscita.

2.   I mercati geografici rilevanti

(8)

L'indagine di mercato svolta per definire i mercati geografici rilevanti ha confermato che l'ambito geografico per il mercato della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali, così come per il mercato all'ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata e il mercato all'ingrosso dei servizi di roaming internazionale è di dimensione nazionale, cioè limitato all'Austria.

3.   Mercati interessati e analisi sotto il profilo della concorrenza

(9)

La concentrazione notificata interessa il mercato della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali, in cui attualmente quattro imprese gestiscono reti di telefonia mobile basate sulla tecnologia 2G/GSM e 3G/UMTS, e un'impresa, («H3G»), opera solo con tecnologia 3G/UMTS. I cinque operatori di rete offrono ai loro clienti un'ampia gamma di servizi. A seguito dell'operazione, la nuova entità T-Mobile/tele.ring avrebbe una quota di mercato pari a [circa il [30-40] (3) % a seconda del fatturato o dei clienti], simile a quella dell'operatore storico Mobilkom (4), cosa che lascerebbe alle altre due imprese le posizioni numero tre e quattro [con una quota di mercato rispettivamente di circa il [10-20] * % per ONE e del [0-10] * % per H3G]. I fornitori di servizi indipendenti hanno un ruolo trascurabile sul mercato austriaco. Anche YESSS!, la marca di bassa gamma di ONE, ha solo una quota di mercato molto limitata e non può essere considerata come un concorrente allo stesso livello degli altri operatori, dato che offre solo una gamma limitata di servizi.

(10)

L'operazione proposta darebbe luogo a effetti non coordinati, anche se T-Mobile non diventerebbe il maggiore operatore post-concentrazione. Dall'analisi delle quote di mercato può essere concluso che, negli ultimi tre anni, tele.ring ha svolto il ruolo di gran lunga più attivo sul mercato praticando con successo una politica di prezzi aggressiva. L'impresa ha così aumentato considerevolmente la sua quota di mercato, mentre le quote degli altri operatori rimanevano stabili o addirittura diminuivano leggermente. Il calcolo dell'HHI ha rilevato che il livello di concentrazione è già alto e che aumenterebbe significativamente dopo l'operazione. Mentre T-Mobile invoca incrementi di efficienza, le parti non sono state in grado di dimostrare che esse andrebbero a vantaggio dei consumatori.

(11)

Analizzando i tassi di cambiamento di operatore, è emerso che la metà dell'insieme dei clienti che lo hanno fatto sono passati a tele.ring. Per di più, più della metà dei clienti che hanno lasciato T-Mobile e Mobilkom hanno scelto tele.ring. L'analisi conferma che tele.ring ha esercitato forti pressioni concorrenziali su entrambi i due grandi operatori.

(12)

Un'analisi del prezzo medio al minuto realizzata sulla base dell'insieme delle tariffe applicate dai vari operatori di rete, usando dati del regolatore austriaco e dell'associazione dei consumatori AK Wien, ha mostrato che tele.ring è stato l'attore più attivo del mercato. I suoi prezzi erano fra i più bassi, esercitando così una pressione concorrenziale su T-Mobile e Mobilkom in particolare […] *. H3G si è conformata strettamente ai prezzi di tele.ring, mentre ONE, come terzo operatore sul mercato, si allineava piuttosto ai più grossi operatori T-Mobile e Mobilkom.

(13)

In termini generali, l'incentivo per un operatore di attirare nuovi clienti verso una rete esistente con offerte di prezzi aggressive è determinata dalle dimensioni della sua clientela. Nella sua decisione di praticare o meno dei prezzi aggressivi, ogni operatore deve soppesare i benefici previsti dalle entrate supplementari ottenute con i nuovi clienti attirati dalle tariffe più basse contro il rischio di veder ridotta la redditività dei suoi clienti esistenti a cui non può rifiutare una riduzione dei prezzi, perlomeno a medio e lungo termine. In generale, il rischio di perdita di redditività è tanto più alto quanto più ampia è la clientela esistente dell'operatore. Di conseguenza, tele.ring ha cominciato con una clientela ridotta che ha dovuto aumentare con una politica dei prezzi aggressiva per raggiungere le quantità necessarie. Né Mobilkom né T-Mobile, invece, si sono comportate in maniera analoga in passato lanciando offerte particolarmente aggressive.

(14)

Un altro fattore che influenza i prezzi è la struttura e la capacità della rete. Se non esistono grosse differenze a livello della copertura della rete nel paese per Mobilkom, T-Mobile, ONE e tele.ring, emerge tuttavia una differenza in relazione a H3G, la cui rete attualmente copre solo il 50 % della popolazione austriaca. Per coprire il resto, H3G dipende da un accordo di roaming nazionale con Mobilkom. H3G non può quindi realizzare economie di scala al di fuori della sua rete, e ciò ha di conseguenza implicazioni sui prezzi del momento.

(15)

Dopo l'operazione, T-Mobile intende fare […] * dei siti di tele.ring e […] *. L'operazione di conseguenza non solo […] *, ma un'analisi di benchmark ha dimostrato che […] *. Tuttavia, […] * in termini di capacità disponibile potrebbe avere un impatto negativo sulla concorrenza.

(16)

Tuttavia, nessuno dei concorrenti restanti è parso essere nella situazione di riprendere il ruolo di tele.ring dopo la concentrazione. H3G, finora, non ha potuto essere considerata un operatore di rete a pieno titolo a causa della copertura di rete limitata e poiché dipende dall'accordo di roaming nazionale con Mobilkom. Inoltre, l'impresa è ostacolata dal limitato spettro di frequenze 3G/UMTS attualmente a sua disposizione. ONE, con la sua marca principale, non ha praticato finora una politica di prezzi aggressiva. Essa ha recentemente lanciato la sua marca di bassa gamma YESSS! che offre tariffe più basse ma solo un ventaglio limitato di servizi di telefonia mobile, e non può pertanto essere considerata come una concorrente allo stesso livello degli altri operatori.

(17)

Mentre le parti sostengono che la strategia di prezzi aggressivi di tele.ring cesserebbe presto, documenti interni rilevanti di tele.ring indicano […] *. Nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le parti sostengono poi che […] *. Tuttavia, […] * non hanno avuto alcun effetto sulle offerte aggressive di prezzi di tele.ring.

(18)

Sul mercato all’ingrosso dei servizi di terminazione di chiamata, l'operazione proposta non porterebbe a problemi di concorrenza, né a livello orizzontale né a livello verticale. Non vi è sovrapposizione poiché ogni rete costituisce un mercato separato, e non vi è rischio di preclusione di accesso, in particolare poiché il prezzo di questi servizi è disciplinato dal regolatore austriaco, e va calando per raggiungere una soglia nel 2009 applicabile a tutti gli operatori.

(19)

Per quanto riguarda il mercato all’ingrosso dei servizi di roaming internazionale, l'operazione proposta non darebbe luogo ad alcun problema di concorrenza, poiché le parti, ma anche i loro concorrenti, hanno concluso molteplici accordi di roaming internazionale che permettono di fornire ai loro clienti traffico in uscita e in entrata. Benché sembri che vi sia una pre-selezione dei partner di roaming, nessuno degli operatori di rete austriaci ha raggiunto una posizione sostanziale nel roaming internazionale in Austria.

Conclusione

(20)

Si può pertanto concludere che la concentrazione proposta, nella forma che è stata notificata, può costituire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul mercato austriaco della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali.

4.   Impegni proposti dalle parti

(21)

Per risolvere i problemi di concorrenza sopra menzionati sul mercato della fornitura di servizi di telecomunicazioni mobili a utenti finali, le parti hanno presentato gli impegni esposti in appresso.

(22)

In sintesi, gli impegni prevedono che T-Mobile venda due blocchi di frequenze 5 MHz 3G/UMTS, attualmente in licenza a tele.ring, a concorrenti con quote di mercato minori, previa autorizzazione del regolatore austriaco e della Commissione. Almeno un pacchetto di frequenze andrà a H3G (5). Inoltre, T-Mobile cederà un gran numero di siti di telecomunicazione mobile di tele.ring, mentre solo circa il [10-20] * % dei siti di tele.ring rimarrà in seno a T-Mobile per l'integrazione dei clienti di tele.ring. Circa […] * dei siti di tele.ring andranno a H3G e […] * siti andranno a ONE, qualora questa sia interessata. Inoltre, H3G riceverà da T-Mobile […] *.

(23)

Il 28 febbraio 2006 T-Mobile e H3G hanno stipulato un «Term Sheet» giuridicamente vincolante, e si sono accordate sulle principali modalità di trasferimento del pacchetto di frequenze e dei siti mobili […] *.

5.   Valutazione degli impegni presentati

(24)

Come confermato dai risultati dello studio di mercato svolto dalla Commissione, gli impegni presentati possono essere considerati sufficienti per correggere in modo adeguato i problemi di concorrenza sul mercato della fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali.

(25)

Può essere quindi concluso che, sulla base degli impegni proposti dalle parti, la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso per quanto riguarda la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile a utenti finali. La concentrazione proposta va quindi dichiarata compatibile con il mercato comune conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e all'articolo 57 dell'accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45.

(3)  Parti del testo sono state riformulate od omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

(4)  Appartenente a Telekom Austria.

(5)  Cfr. considerando 24.


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento del SEE

(Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez)

[notificata con il numero C(2006) 5419]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2007/194/CE)

Il 14 novembre 2006 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 (1). Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

A.   LE PARTI

(1)

Gaz de France (GDF) è un gruppo energetico integrato presente sull'intera filiera del gas e dei servizi energetici associati: esplorazione, produzione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita di gas naturale, specie in Francia, ma anche in Belgio, Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Ungheria e Spagna. In Belgio, GDF ha assunto insieme a Centrica il controllo comune di SPE (2), che fornisce servizi energetici sui mercati belgi dell’elettricità e del gas naturale.

(2)

Il gruppo Suez è attivo nell’industria e nei servizi di interesse economico generale. L’organizzazione del gruppo è integrata in quattro assi operativi nei due settori di attività: energia e ambiente. Le principali società di Suez attive nel settore dell’energia sono Electrabel (elettricità e gas), Distrigaz (gas), Fluxys (trasporto e stoccaggio di gas), Elyo (diventata Suez Energy Services dal gennaio 2006), Fabricom, GTI, Axima e Tractebel Engineering per i servizi energetici. Stando alle informazioni fornite dalle parti, Suez Energie Europe ha acquisito una partecipazione di minoranza del 27,5 % in Elia, il gestore della rete di trasmissione dell’energia elettrica in Belgio.

B.   L’OPERAZIONE

(3)

Con l’operazione notificata, GDF assorbirà Suez che scomparirà in quanto soggetto giuridico. Il progetto di concentrazione dovrà essere approvato a maggioranza qualificata dalle assemblee straordinarie di entrambi i gruppi e non richiede il lancio di un’Opa sui titoli Suez. I consigli d’amministrazione dei due gruppi (Suez il 25 febbraio 2006, GDF il 26 febbraio 2006) hanno già approvato il progetto di concentrazione, che si concretizzerà nello scambio di un’azione Suez contro un’azione GDF.

(4)

L’esito dell’operazione è subordinato alla modifica, da parte del parlamento francese, della legge del 9 agosto 2004 che riduce la partecipazione statale nel capitale di GDF a meno del 50 %.

(5)

Considerato quanto sopra, l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni.

C.   VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

1.   Problemi di concorrenza

(6)

Nella decisione, la Commissione ritiene che la concentrazione ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva in quattro settori: il gas in Belgio, il gas in Francia, l’elettricità in Belgio e le reti di calore in Francia.

Il settore del gas in Belgio

(7)

Per il settore del gas in Belgio, si riscontrano importanti ostacoli a una concorrenza effettiva sui seguenti mercati (definiti su scala nazionale) della fornitura di gas H e/o di gas L:

intermediari della distribuzione (intercomunali, fornitori «per default» come ECS-Electrabel Customer Solutions) e nuovi operatori sul mercato della fornitura del gas in Belgio, come Essent e Nuon,

grandi consumatori industriali,

piccoli consumatori industriali e commerciali,

clienti residenziali. La decisione non precisa se questi mercati geografici siano nazionali o più ristretti (le tre regioni, cioè Bruxelles, Fiandre e Vallonia, applicano calendari di liberalizzazione diversi),

centrali elettriche a gas.

Le parti avrebbero il controllo di quote di mercato comuni molto elevate con conseguente posizione dominante su tutti quei mercati.

(8)

La concentrazione eliminerebbe il concorrente più forte dell'operatore storico. Per giunta, nessun’altra società sarebbe in grado di esercitare una pressione concorrenziale analoga a quella di GDF. In effetti, se GDF ha importanti quote di mercato è perché gode di tutta una serie di vantaggi che nessun nuovo concorrente può vantare in ugual misura. Oltre ad essere l’operatore storico di un grande paese vicino, con accesso a un portafoglio di approvvigionamento di gas vasto e diversificato, specie per il gas naturale liquefatto, GDF ha un accesso prioritario allo stoccaggio di gas H in Belgio, dispone di una capacità di stoccaggio di gas L in Francia in prossimità della frontiera con il Belgio, è comproprietaria di gasdotti di transito che passano per il Belgio ed esercita un controllo in comune su certi punti di entrata grazie a riserve di capacità su quegli stessi punti di entrata. Per quanto riguarda il gas L, per esempio, nuovi operatori sul mercato belga come Nuon ed Essent non possono procurarsi gas altro che da Suez e GDF, che sono vincolate da contratti a lungo termine con […] (3) per la totalità delle sue esportazioni verso il Belgio e la Francia.

(9)

Da ultimo, la decisione sottolinea l’esistenza di importanti ostacoli all'entrata che aggravano gli effetti orizzontali del cumulo delle quote di mercato di cui sopra. Gli ostacoli riguardano l’accesso al gas (le parti della concentrazione accedono alla parte maggiore del gas importato in Belgio e sono titolari di quasi tutti i contratti di importazione a lungo termine), l’accesso alle infrastrutture (comprendente il controllo su Fluxys, il gestore della rete, la gestione delle reti di transito attraverso Distrigaz, una capacità di ingresso insufficiente, la congestione della rete), l’accesso al Gnl (l'unico terminale belga, quello di Zeebrugge, è gestito da Fluxys LNG, controllata di Suez), l’accesso allo stoccaggio di gas H in Belgio (la capacità di stoccaggio francese, di GDF, è anche la migliore alternativa fuori dal territorio belga), le specifiche di qualità e l’assenza di liquidità al terminale di Zeebrugge. Sebbene molti di questi ostacoli preesistessero alla concentrazione, alcuni ne sono risultati aggravati (l’assetto proprietario dei gasdotti, per esempio, o le riserve di capacità e di stoccaggio).

Il settore del gas in Francia

(10)

Per il settore del gas in Francia, i mercati geografici interessati si fondano sulla suddivisione del paese in cinque zone di bilanciamento, il nord, l’ovest, l’est, il sud e il sud-ovest: il gestore della rete di trasmissione principale per quest’ultima zona è Total Infrastructure Gaz France (TIGF), controllata al 100 % di Total, mentre per le altre quattro zone è GDF Réseau transport (GRT gaz), controllata al 100 % di GDF. Stando all’indagine di mercato, le cinque zone di bilanciamento restano caratterizzate da condizioni di concorrenza distinte, come dimostrano in particolare le congestioni fra le diverse zone.

(11)

Partendo da questa suddivisione geografica in cinque zone, la decisione ravvisa importanti ostacoli a una concorrenza effettiva sui seguenti mercati:

fornitura di gas H ai grandi clienti che hanno esercitato il diritto di scelta del fornitore nelle zone nord, est, ovest e sud, e di gas L nella zona nord,

fornitura di gas H ai piccoli clienti che hanno esercitato il diritto di scelta del proprio fornitore in una delle cinque zone, e di gas L nella zona nord,

fornitura di gas H alle aziende locali di distribuzione che hanno esercitato il diritto di scelta del proprio fornitore nelle zone nord ed est, e di gas L nella zona nord,

fornitura di gas H ai clienti residenziali a partire dal 1o luglio 2007 in una delle cinque zone geografiche, e di gas L nella zona nord; questi mercati restano potenziali per un certo numero di mesi, ciò nondimeno la creazione di una nuova entità e il relativo corollario, la scomparsa cioè di Suez (4) come concorrente di GDF, avrà l’effetto di scoraggiare l’arrivo di altri concorrenti potenziali e quindi di rafforzare gli ostacoli già significativi all’ingresso in questo mercato,

fornitura di gas H alle centrali elettriche a gas nelle zone nord e est, e di gas L nel nord; questi mercati restano potenziali (5) ma, visti i progetti di attivazione di tali centrali negli anni a venire, l’operazione rischia di fare scomparire l’operatore che meglio di altri è in grado di competere con GDF su questo segmento.

GDF è in posizione dominante su tutti questi mercati. In ogni modo, con Suez (Distrigaz) scomparirebbe dal mercato uno dei migliori e più forti concorrenti, rafforzando l’operatore dominante.

(12)

Esattamente come per il Belgio, la decisione spiega in quale modo la presenza di ostacoli significativi all'ingresso nel mercato, in relazione all’accesso al gas e alle infrastrutture, aumenti gli effetti orizzontali della concentrazione. Per quanto riguarda l’accesso al gas, le parti della concentrazione accedono alla maggior parte del gas importato in Francia e sono titolari di quasi tutti i contratti di importazione a lungo termine. Quanto alle infrastrutture, appartengono quasi tutte a GDF (salvo quelle del sud-ovest, di proprietà di Total che ne è anche il gestore) direttamente o mediante la controllata al 100 % GRT gaz.

Il settore dell’elettricità in Belgio

(13)

La decisione ravvisa importanti ostacoli a una concorrenza effettiva sui seguenti mercati:

mercato nazionale belga della generazione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica. Con la concentrazione, Electrabel (Suez), fornitore storico belga, assorbe il suo più grosso concorrente le cui centrali si situano nelle fasce medio-alte della curva di merito (6); in questo modo, aumenta ancora di più la capacità dell’entità risultante dalla fusione di determinare i prezzi sul mercato all’ingrosso dell’elettricità in Belgio,

mercato nazionale dei servizi ausiliari e dell’energia di bilanciamento. Con l’operazione vengono a fondersi, su questo mercato, gli unici due fornitori di Elia — gestore della rete di trasmissione dell’energia elettrica — per quanto riguarda la maggior parte di quei servizi,

mercato nazionale della fornitura di energia elettrica ai grandi clienti industriali e commerciali (> 70 kV). Su questo mercato sono attualmente attive, a parte Electrabel (Suez), soltanto RWE ed EDF [SPE (GDF) ha iniziato le attività di recente]; la posizione dominante attuale di Electrabel (Suez) risulta rafforzata dall’eliminazione di uno dei due unici concorrenti idonei [SPE (GDF) ed EDF],

mercato nazionale della fornitura di energia elettrica ai piccoli clienti industriali e commerciali (< 70 kV). La quota di SPE (GDF) rafforza la posizione già dominante di Suez,

fornitura di elettricità ai clienti residenziali che hanno facoltà di scegliere il loro fornitore. Su questo mercato le parti avrebbero e nel contempo rafforzerebbero una posizione dominante, sulla base delle definizioni regionali e nazionali del mercato geografico rilevante.

(14)

Oltre agli effetti orizzontali della concentrazione, la decisione riscontra un certo numero di effetti verticali che rafforzano la posizione dominante di Suez sui mercati dell'energia elettrica in Belgio.

(15)

Essendo il gas una materia prima usata per la generazione di energia elettrica, la decisione ravvisa la capacità e l’interesse delle parti a aumentarne il costo, specie per l’approvvigionamento flessibile delle centrali elettriche a gas.

(16)

La decisione sottolinea inoltre che le parti conosceranno con precisione l'elemento di costo principale delle centrali elettriche a gas dei loro concorrenti e, quindi, anche la loro politica dei prezzi e di produzione.

(17)

Essendo le parti i principali fornitori di Elia per servizi ausiliari e energia di bilanciamento, la decisione ne segnala la capacità e l’interesse a aumentare il costo di tali servizi e dell'energia di bilanciamento nei confronti dei concorrenti.

(18)

Il quarto motivo di preoccupazione a livello verticale individuato dalla decisione è l’eliminazione dell’unico concorrente di Suez attualmente in grado di proporre un’offerta congiunta di energia elettrica e gas alle piccole imprese e ai clienti residenziali.

(19)

La decisione spiega perché l’esistenza di grossi ostacoli all’ingresso, per quanto riguarda i) l’accesso alla capacità di generazione di energia elettrica, ii) i certificati verdi e la cogenerazione, iii) la non liquidità del mercato del commercio di energia elettrica, e iv) l'accesso all'infrastruttura di trasmissione e distribuzione, aumenta gli effetti orizzontali della concentrazione.

Reti di calore in Francia

(20)

Fra i vari «servizi connessi all’energia» delle due parti, ve n’è uno per il quale la concentrazione comporta problemi di concorrenza: il mercato, definito nazionale, della delega della gestione del servizio pubblico di riscaldamento urbano in Francia («rete di calore»).

(21)

I comuni aggiudicano contratti a lungo termine (dai 12 ai 24 anni) di gestione delle reti di calore mediante appalti ai quali, nella pratica, partecipano soltanto alcune società francesi specializzate: Dalkia (gruppo Veolia), SES-Elyo (gruppo Suez), Soccram (gruppo Thion) e Cogac (Cofathec-Coriance, gruppo GDF). Cogac (gruppo GDF) ha acquisito un'importante partecipazione in Soccram (gruppo Thion) della quale ha con buone probabilità anche il controllo comune.

(22)

Dopo la concentrazione, le parti costituiranno l’operatore principale del mercato. L’operazione elimina Cogac (gruppo GDF), che ha avuto un ruolo da «battitore libero» sul mercato, con conseguente assenza di coordinamento.

(23)

A ciò si aggiunga che la posizione dominante di GDF nella fornitura di gas, rispetto a chiunque partecipi a una gara d'appalto per la gestione di una rete di calore in Francia, costituisce un ulteriore fattore che attenua le pressioni concorrenziali su quel mercato.

2.   Impegni delle parti

(24)

Il 20 settembre 2006 le parti hanno presentato impegni diretti a risolvere i problemi di concorrenza individuati dalla Commissione.

(25)

La stragrande maggioranza degli operatori del mercato consultati dalla Commissione hanno risposto che gli impegni non erano sufficienti a risolvere i problemi di concorrenza causati dall’operazione notificata.

(26)

Informati dalla Commissione degli esiti della consultazione, il 13 ottobre 2006 le parti hanno modificato gli impegni iniziali.

Impegni del 13 ottobre 2006

(27)

Gli impegni presentati dalle parti constano di cinque elementi principali:

cessione della partecipazione di Suez in Distrigaz. L’entità risultante dalla concentrazione potrà approvvigionarsi da Distrigaz per il fabbisogno di gas delle sue centrali elettriche e della clientela di ECS. I volumi d’approvvigionamento saranno tuttavia limitati e decrescenti nel tempo, con durata massima dei relativi contratti fissata a […] * anni (dalla data di cessione di Distrigaz) per la maggior parte dei volumi interessati,

cessione della partecipazione di Gaz de France in SPE (25,5 %),

rinuncia delle parti a ogni forma di controllo, di diritto e di fatto, su Fluxys SA che, a seguito della riorganizzazione delle sue attività, sarà ormai l’unico gestore di tutte le infrastrutture gas regolamentate in Belgio (trasporto/transito, stoccaggio, terminale Gnl di Zeebrugge). La direzione di Fluxys SA deciderà in via esclusiva, e senza che le parti possano esercitare alcun controllo, il piano globale di investimento relativo alle infrastrutture gas regolamentate,

una serie di misure complementari relative alle infrastrutture gas in Belgio e Francia,

cessione di Cofathec Coriance e delle reti di calore Cofathec Service, salvo la partecipazione di Cofathec Coriance in Climespace e SESAS.

Valutazione degli impegni

(28)

Basandosi sulla valutazione delle informazioni raccolte durante l’indagine, in particolare sugli esiti della precedente consultazione degli operatori del mercato, la Commissione ritiene di poter stabilire chiaramente, senza ulteriori consultazioni del mercato, che gli impegni modificati presentati dalle parti il 13 ottobre 2006 sono sufficienti a eliminare i problemi di concorrenza causati dall’operazione notificata, sia in Belgio che in Francia, per i seguenti motivi:

le cessioni di Distrigaz, della partecipazione di GDF in SPE, di Cofathec Coriance e delle reti di calore di Cofathec Service eliminano i rischi di sovrapposizione tra le attività delle parti su tutti i mercati in cui causerebbero problemi di concorrenza, e risolvono anche i rischi di preclusione verticale fra i mercati del gas e dell’elettricità,

la rinuncia delle parti al controllo di Fluxys SA e le misure correttive previste in relazione alle infrastrutture gas in Belgio e Francia riducono gli ostacoli all’ingresso quanto basta per permettere lo sviluppo di una concorrenza effettiva.

D.   CONCLUSIONI

(29)

La concentrazione così come notificata ostacolerebbe in modo significativo la concorrenza su un certo numero di mercati. La proposta modificata di impegni del 13 ottobre 2006 è sufficiente a risolvere i problemi di concorrenza individuati. Pertanto la decisione constata che, fatto salvo il rispetto degli impegni proposti dalle parti il 13 ottobre 2006 e confermati il 6 novembre 2006, la concentrazione è compatibile con il mercato comune.

(30)

La presente decisione della Commissione dichiara quindi l’operazione notificata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  GDF e Centrica partecipano ciascuna al 50 % a una società di holding che nel 2005 ha acquisito il 51 % di SPE, sulla quale esercitano attualmente il controllo in comune. Gli ex proprietari di SPE, ALG e Publilum, ne detengono il 49 %, tramite un'altra società di holding, ma non il controllo.

(3)  Parti del testo sono state omesse per non svelare informazioni riservate; le parti in questione sono indicate mediante parentesi quadre e un asterisco.

(4)  Il gruppo Suez occupa una posizione di grande forza fra i grandi clienti industriali della fornitura di gas (grazie a Distrigaz) e ha già contatti con diversi milioni di clienti residenziali come fornitore idrico in Francia (attraverso la Lyonnaise des eaux): con la liberalizzazione del mercato dei clienti residenziali il 1o luglio 2007, sarebbe pertanto uno dei rari operatori in grado di competere con GDF.

(5)  Alla data della presente decisione, GDF gestiva l'unica centrale elettrica a gas esistente in Francia, fornendole il gas necessario.

(6)  Su un mercato concorrenziale, a fissare i prezzi dell’energia elettrica è la centrale che produce l’energia elettrica in un momento dato ai costi marginali più alti, ovvero il produttore che si posiziona all’estremità superiore della curva di offerta (anche detta “curva di merito” nel mercato elettrico).


29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

che istituisce un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 819_2]

(I testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, polacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2007/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

Le misure comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2), successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno permesso di conseguire nell'arco di diversi anni una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (HCFC).

(2)

Nel contesto di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell'ozono proprio di tali sostanze.

(3)

Dal 1997 il mercato di queste sostanze, per le varie utilizzazioni alle quali sono destinate, è rimasto stabile. Circa due terzi degli HCFC sono stati utilizzati per la produzione di schiume, finché questa produzione è stata vietata a decorrere dal 1o gennaio 2003.

(4)

Per non penalizzare a partire dal 1o gennaio 2003 gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume, come avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse basarsi sulle quote storiche di mercato relative all'uso degli HCFC per la produzione di schiume, è opportuno definire un nuovo meccanismo di assegnazione relativo all'uso degli HCFC dopo tale data per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato più adeguato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dell'utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume.

(5)

Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 1999 e per gli importatori degli Stati membri che hanno aderito il 1o maggio 2004 alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 2002 e nel 2003, devono essere tuttavia adottate disposizioni per riassegnare agli importatori di HCFC registrati le eventuali quote d'importazione che non siano state richieste e assegnate nel corso di un determinato anno.

(6)

La decisione 2005/103/CE della Commissione (3) deve essere modificata in modo da tenere conto della modifica della data di riferimento per i produttori e gli importatori degli Stati membri che hanno aderito il 1o maggio 2004, dell'aumento delle quote di idroclorofluorocarburi (gruppo VIII) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dall'atto di adesione del 2005, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o gennaio 2007.

(7)

Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza occorre sostituire la decisione 2005/103/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«quota di mercato per la refrigerazione», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore per applicazioni di refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni per la refrigerazione;

b)

«quota di mercato per la produzione di schiume», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore per la produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume; e

c)

«quota di mercato per impieghi come solventi», la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore per impieghi come solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli impieghi come solventi.

Articolo 2

Base di calcolo delle quote

Sulla quota attribuita ai produttori dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, le quantità indicative assegnate per l'uso di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, per la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano nell'allegato I della presente decisione.

Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate nell'allegato II (4).

Articolo 3

Quote per i produttori

1.   Per l'anno 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

a)

la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;

b)

la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

2.   Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:

a)

la quota di mercato per la refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;

b)

la quota di mercato per i solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.

Articolo 4

Quote per gli importatori

Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.

In deroga alle predette disposizioni, il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota percentuale assegnata a detto importatore nel 2002 e nel 2003.

Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato, perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d'importazione, sono ridistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d'importazione.

La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all'entità delle quote già fissate per tali importatori.

Articolo 5

La decisione 2005/103/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 6

Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:

 

Arkema S.A.

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris-La Défense

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos 12, planta 7

E-28036 Madrid

 

DuPont de Nemours (Nederland) bv

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Honeywell Fluorine Products Europe bv

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

Thessaloniki Plant

P.O. Box 10183

GR-541 10 Thessaloniki

 

Rhodia UK Ltd

PO Box 46 — St Andrews Road

Avonmouth, Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Solvay Électrolyse France

12, cours Albert 1er

F-75383 Paris

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Ibérica SL

C/ Mallorca 269

E-08008 Barcelona

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia, 20

I-20021 Bollate (MI)

 

AB Ninolab

P.O. Box 137

S-194 22 Upplands Väsby

 

Advanced Chemical SA

C/ Balmes 69, pral. 3o

E-08007 Barcelona

 

Alcobre SA

C/ Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

AGC Chemicals Europe

World Trade Center

Zuidplein 80

H-Tower, Level 9

1077 XV Amsterdam

Nederland

 

Avantec

26, avenue du Petit-Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

BaySystems Iberia S/A

Crta. Vilaseca

La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co. Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

Malta

 

BOC Gazy

ul. Pory 59

02-757 Warzawa

Polska

 

Boucquillon nv

Nijverheidslaan 38

B-8540 Deerlijk

 

Calorie Fluor

503, rue Hélène-Boucher

Z.I. Buc

B.P. 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraibes Froids SARL

B.P. 6033

Sainte-Thérèse

4,5 km, route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

Celotex Limited

Lady Lane Industrial Estate

Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

IP7 6BA

United Kingdom

 

Efisol

14/24, rue des Agglomérés

F-92024 Nanterre Cedex

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fibran S.A.

6th km Thessaloniki

Oreokastro

P.O. Box 40306

GR-560 10 Thessaloniki

 

Fiocco Trade SL

C/ Molina 16, pta. 5

E-46006 Valencia

 

Freolitus JSC

Centrinė g. 1D

LT-54464 Ramučiai, Kauno raj.

Lietuva

 

G.AL.Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str., Strovolos

P.O. Box 28385

Nicosia, Cyprus

 

Galco S.A.

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Galex S.A.

B.P. 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

UAB «Genys»

Lazdijų 20

LT-46393 Kaunas

Lietuva

 

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way, Park Gate

Southampton SO31 1FQ

United Kingdom

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

H&H International Ltd.

Richmond Bridge House

419 Richmond Road

Richmond TW1 2EX

United Kingdom

 

ICC Chemicals Ltd.

Northbridge Road

Berkhamsted

Hertfordshire HP4 1EF

United Kingdom

 

Kal y Sol

P.I. Can Roca

C/ Sant Martí s/n

E-08107 Martorell (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 41a

31-864 Kraków

Polska

 

Matero Ltd

37 St. Kyriakides Ave.

CY-3508 Limassol

 

Mebrom

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme-Ertvelde

 

Nagase Europe Ltd

Berliner Allee 59

D-40212 Düsseldorf

 

OU A Sektor

Kasteheina 6-9

EE-31024 Kohtla-Järve

 

Plasfi SA

Ctra. Montblanc s/n

E-43420 Sta. Coloma de Queralt

(Tarragona)

 

Prodex-System sp. z o.o.

ul. Artemidy 24

01-497 Warszawa

Polska

 

PW Gaztech

ul. Kopernika 5

11-200 Bartoszyce

Polska

 

Quimidroga SA

C/ Tuset 26

E-08006 Barcelona

 

Refrigerant Products Ltd.

Banyard road

Portbury West

Bristol BS 20 7XH

United Kingdom

 

Resina Chemie bv

Korte Groningerweg 1A

9607 PS Foxhol

Nederland

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau-Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products bv

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

C/ Mexico 9, P.I. Centrovía

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Synthesia Española SA

C/ Conde Borrell 62

E-08015 Barcelona

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Termo-Schiessl Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Polska

 

Universal Chemistry & Technology SpA

Viale A. Filippetti, 20

I-20122 Milano

 

Vrec-Co Export-Import Kft.

Kossuth u. 12

H-6763 Szatymaz

 

Vuoksi Yhtiö Oy

Lappeentie 12

FI-55100 Imatra

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

51-117 Wrocław

Polska

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

(3)  GU L 33 del 5.2.2005, pag. 65.

(4)  L'allegato II non è pubblicato né notificato a tutti i destinatari, in quanto contiene informazioni commerciali riservate.


ALLEGATO I

Quantità indicative assegnate per gli anni 2006, 2007 e 2008 in t/potenziale di riduzione dell'ozono

Mercato

2006

2007

2008

Refrigerazione

2 054,47

2 094,63

1 744,59

Produzione di schiume

0,00

0,00

0,00

Solventi

66,17

67,01

55,81

Totale

2 120,64

2 161,64

1 800,40


RACCOMANDAZIONI

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/56


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2007

sul monitoraggio della presenza di furano negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/196/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nel maggio 2004 la US Food and Drug Administration (FDA) ha pubblicato i risultati di un’indagine sulla presenza di furano nei prodotti che sono sottoposti a trattamento termico. Sono stati riscontrati livelli di furano in un certo numero di prodotti alimentari (ad esempio alimenti in contenitori di metallo o di vetro, alimenti per bambini, caffè, zuppe e salse, ecc.).

(2)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha ritenuto che tali risultati costituissero una questione urgente e, il 7 dicembre 2004, ha redatto una relazione scientifica sul furano negli alimenti.

(3)

In tale relazione l’EFSA ha concluso che dai dati attualmente disponibili risulta che esiste una differenza relativamente piccola tra la possibile esposizione dell’uomo e le dosi che producono effetti cancerogeni negli animali da laboratorio e che una valutazione del rischio affidabile dovrebbe essere basata su ulteriori dati sia relativi alla tossicità che all’esposizione.

(4)

È necessario raccogliere dati affidabili nella Comunità europea relativamente ai livelli di furano nei prodotti alimentari sottoposti a trattamento termico, allo scopo di permettere all’EFSA di effettuare una valutazione affidabile del rischio. Una particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla raccolta dei dati degli anni 2007 e 2008 e successivamente la raccolta dei dati dovrebbe continuare su base regolare.

(5)

I dati raccolti dovrebbero riguardare i prodotti alimentari così come sono commercializzati, a prescindere da ogni ulteriore preparazione (ad esempio caffè in polvere, succhi, prodotti alimentari in contenitori di vetro o di metallo non riscaldati prima del consumo) e i prodotti alimentari così come vengono consumati, dopo un’ulteriore preparazione in laboratorio (ad esempio caffè pronto da bere, prodotti alimentari in contenitori di vetro o di metallo riscaldati prima del consumo). In quest’ultimo caso la preparazione dovrebbe seguire le istruzioni dell’etichetta, se disponibili. Gli alimenti preparati a casa sulla base di ingredienti freschi (ad esempio minestra di verdura preparata con verdure fresche, stufato di carne) non vanno sottoposti al presente programma di monitoraggio, in quanto gli effetti della preparazione e della cottura in casa sui livelli di furano nei prodotti alimentari potrebbe essere esaminata meglio in un progetto di ricerca.

(6)

Per assicurare che i campioni siano rappresentativi della partita oggetto del campionamento, dovrebbero essere seguite le procedure di campionamento fissate nella parte B dell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (1). Le analisi dei campioni dovrebbero essere effettuate in conformità con i punti 1 e 2 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2).

(7)

È importante che i risultati analitici e le ulteriori informazioni specifiche necessarie per la valutazione di tali risultati vengano inviati regolarmente all’EFSA. Il formato delle relazioni sarà fissato dall’EFSA. L’EFSA assicurerà l’inserimento dei dati in una base dati,

RACCOMANDA:

1)

Che gli Stati membri, durante gli anni 2007 e 2008, effettuino il monitoraggio della presenza di furano nei prodotti alimentari che sono stati sottoposti a trattamento termico. Il monitoraggio comprende prodotti alimentari così come sono commercializzati a prescindere da ogni ulteriore preparazione (3) e prodotti alimentari così come sono consumati, dopo un’ulteriore preparazione in laboratorio (4).

2)

Che gli Stati membri forniscano su base regolare all’EFSA i dati e le informazioni relative al monitoraggio, nel formato stabilito dall’EFSA.

3)

Che gli Stati membri seguano i metodi di campionamento fissati nella parte B dell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 per assicurare che i campioni siano rappresentativi della partita oggetto di campionamento. La preparazione dei campioni prima dell’analisi va effettuata in modo tale da assicurare che il contenuto di furano nel campione non venga alterato.

4)

Che gli Stati membri effettuino le analisi relative al furano in conformità con i punti 1 e 2 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 882/2004.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(3)  Prodotti alimentari così come sono commercializzati a prescindere da un’ulteriore preparazione, ad esempio caffè in polvere, succhi, prodotti alimentari in contenitori di metallo o di vetro non riscaldati prima del consumo.

(4)  Prodotti alimentari così come sono consumati, dopo un’ulteriore preparazione in laboratorio, ad esempio caffè pronto da bere, prodotti alimentari in contenitori di vetro o di metallo riscaldati prima del consumo. La preparazione dovrebbe seguire le istruzioni dell’etichetta, se disponibili. Gli alimenti preparati in casa sulla base di ingredienti freschi (ad esempio zuppa di verdure con verdure fresche, stufato di carne) non rientrano nel presente programma di monitoraggio.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/58


ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL’UNIONE EUROPEA

(adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007)

(attrezzature contemplate dal codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi)

(aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 27 febbraio 2006)

(2007/197/PESC)

Nota 1: I termini tra «virgolette» sono termini definiti. Cfr. «Definizioni dei termini usati nel presente elenco» allegate al presente elenco.

Nota 2: Le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. Le sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) sono sottoposte ad autorizzazione indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per capire se una particolare sostanza chimica o miscela è sottoposta ad autorizzazione, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch’esse numeri CAS diversi.

ML1

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;

Nota Il punto ML1.a. non sottopone ad autorizzazione:

1.

i moschetti, i fucili e le carabine fabbricati prima del 1938;

2.

le riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;

3.

i revolver, le pistole e le mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.

b.

armi ad anima liscia, come segue:

1.

armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

2.

altre armi ad anima liscia, come segue:

a.

completamente automatiche;

b.

semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

c.

armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d.

silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi sottoposte ad autorizzazione dai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c.

Nota 1 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.

Nota 2 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione.

Nota 3 Il punto ML1 non sottopone ad autorizzazione le armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

Nota 4 Il punto ML1.d non sottopone ad autorizzazione i congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell’immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare.

ML2

Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1 Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale sottoposto ad autorizzazione dal medesimo punto.

Nota 2 Il punto ML2.a non sottopone ad autorizzazione:

1.

i moschetti, i fucili e le carabine fabbricati prima del 1938;

2.

le riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890.

b.

lanciatori o generatori militari di fumo, gas e materiali pirotecnici;

Nota Il punto ML2.b non sottopone ad autorizzazione le pistole da segnalazione.

c.

congegni di mira.

ML3

Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

munizioni per le armi sottoposte ad autorizzazione dai punti ML1, ML2 o ML12;

b.

dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni sottoposte ad autorizzazione dal punto ML3.a.

Nota 1 I componenti appositamente progettati comprendono:

a.

prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;

b.

dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d’innesco;

c.

dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d.

bossoli combustibili per cariche esplosive;

e.

submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 Il punto ML3.a non sottopone ad autorizzazione le munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e le munizioni demilitarizzate con bossolo forato.

Nota 3 Il punto ML3.a non sottopone ad autorizzazione le cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

a.

segnalazione;

b.

allontanamento volatili; o

c.

accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4

Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti appositamente progettati:

NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.

a.

bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce e simulatori (cioè apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali);

Nota Il punto ML4.a comprende:

1.

granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;

2.

ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.

b.

apparecchiature appositamente progettate per maneggio, controllo, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, posizionamento, dragaggio, disinnesco, inganno, interferenza, detonazione, o rilevazione dei materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML4.a.

Nota Il punto ML4.b comprende:

1.

apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1 000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;

2.

cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota tecnica:

I dispositivi portatili, progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici, non sono considerati appositamente progettati per la rilevazione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione dal punto ML4.a.

ML5

Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d’allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a.

congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;

b.

sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l’integrazione dei sensori;

c.

apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b;

d.

apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali sottoposti ad autorizzazione dai punti ML5.a o ML5.b.

ML6

Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

NB: per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.

a.

veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica:

Ai fini del punto ML6.a, l’espressione «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi.

b.

veicoli a trazione integrale che possono essere utilizzati come fuoristrada e sono stati fabbricati o equipaggiati con materiali atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

NB: cfr. anche punto ML13.a.

Nota 1 Il punto ML6.a comprende:

a.

carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nel punto ML4;

b.

veicoli corazzati;

c.

veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;

d.

veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d’arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La modifica per uso militare di un veicolo terrestre sottoposto ad autorizzazione dal punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

a.

copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;

b.

sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio azionati dall’interno del veicolo in moto;

c.

protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);

d.

speciali rinforzi o assemblaggi per armi;

e.

dispositivi di schermatura dell’illuminazione.

Nota 3 Il punto ML6 non sottopone ad autorizzazione le automobili civili o i furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica.

ML7

Agenti chimici o biologici tossici, «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

a.

agenti biologici e materiali radioattivi «adattati per essere utilizzati in guerra» per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l’ambiente;

b.

agenti per la guerra chimica, comprendenti:

1.

agenti nervini per guerra chimica:

a.

O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) — fosfonofluorurati, quali: Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);

b.

O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:

Tabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);

c.

O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

2.

agenti vescicanti per guerra chimica:

a.

ipriti allo zolfo, quali:

1.

solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);

2.

solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);

3.

bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);

8.

bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);

9.

bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);

b.

lewisiti, quali:

1.

2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

2.

tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

3.

bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c.

ipriti all’azoto, quali:

1.

HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

3.

agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:

a.

benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

agenti defolianti per guerra chimica, quali:

a.

butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

b.

acido 2,4,5-triclorofenossiacetico miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (agente arancione);

c.

prescursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:

1.

alchil (metil, etil, n-propil o isopropil fosforil difluoruri, quali:

DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

2.

O-alchil (H o uguale o inferiore a C10, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

QL: O-etil-2-di-isopropilammino e metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

3.

clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);

4.

clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

d.

«agenti antisommossa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:

1.

α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-Clorofenil) metilene] propanedinetrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b,f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9)

6.

N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1 Il punto ML7.d non sottopone ad autorizzazione gli «agenti antisommossa» singolarmente confezionati per difesa personale.

Nota 2 Il punto ML7.d non sottopone ad autorizzazione le sostanze chimiche attive e relative combinazioni identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.

e.

apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:

1.

materiali o agenti sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a, ML7.b o ML7.d; oppure

2.

agenti per guerra chimica costituiti da precursori sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.c;

f.

equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, loro componenti appositamente progettati e miscele chimiche specificamente formulate, come segue:

1.

equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, per difendersi contro materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

2.

equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, per la decontaminazione di oggetti contaminati da materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a o ML7.b e loro componenti appositamente progettati;

3.

miscele chimiche specificamente sviluppate/formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati da materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a o ML7.b;

Nota Il punto ML7.f.1 comprende:

a.

i condizionatori d’aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;

b.

gli indumenti protettivi.

NB: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

g.

equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, per individuare o identificare materiali sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto ML7.g non sottopone ad autorizzazione i dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.

NB: Cfr. anche voce 1A004 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

h.

«biopolimeri» appositamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti di guerra chimica sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

i.

«biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1.

«biocatalizzatori» appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.b, risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

2.

sistemi biologici, come segue: «vettori di espressione», virus o colture di cellule contenenti l’informazione genetica specifica per la produzione di «biocatalizzatori» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.i.1.

Nota 1 I punti ML7.b e ML7.d non sottopongono ad autorizzazione:

a.

cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso;

b.

acido cianidrico (CAS 74-90-8);

c.

cloro (CAS 7782-50-5);

d.

cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4 dell’elenco dell’UE dei beni a duplice uso;

e.

difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);

f.

soppresso;

g.

bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);

h.

bromuro di benzile (CAS 100-39-0);

i.

ioduro di benzile (CAS 620-05-3);

j.

bromo acetone (CAS 598-31-2);

k.

bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);

l.

bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);

m.

cloro-acetone (CAS 78-95-5);

n.

iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o.

iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p.

cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici elencati ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non sottopongono ad autorizzazione le cellule o i sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8

«Materiali energetici», e relative sostanze, come segue:

NB: Cfr. anche voce 1C011 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Note tecniche:

1.

Per questa voce, il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.

2.

Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è sottoposta ad autorizzazione dall’elenco, anche se utilizzata in un’applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).

a.

«esplosivi», come segue, e relative miscele:

1.

ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3 e g.4 per i relativi «precursori»);

5.

CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7);

7.

DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);

9.

DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3’-diammino-2,2’,4,4’,6,6’-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);

12.

furazani, come segue:

a.

DAAOF (diamminoazossifurazano);

b.

DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5 per i relativi «precursori»), come segue:

a.

HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);

b.

difluoroamminati analoghi di HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoli, come segue:

a.

BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);

e.

PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);

18.

NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);

19.

polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;

20.

PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX e derivati, come segue:

a.

RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);

b.

Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7 per i relativi «precursori»);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);

25.

tetrazoli, come segue:

a.

NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);

26.

tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazodecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6 per i relativi «precursori»);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2 per i relativi «precursori»);

29.

TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);

31.

triazine, come segue:

a.

DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoli, come segue:

a.

5-azido-2-nitrotriazolo;

b.

ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);

e.

DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);

g.

NTDNA (2-nitrotriazolo 5-dinitrammide) (CAS 75393-84-9);

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);

i.

PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);

33.

qualsiasi esplosivo non elencato altrove nel punto ML8.a, con velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima o con pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);

34.

altri esplosivi organici non elencati altrove nel punto ML8.a, in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 GPa (250 Kbar) e che restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250 °C);

b.

«propellenti», come segue:

1.

qualsiasi «propellente» solido che rientri nella classe 1.1 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;

2.

qualsiasi «propellente» solido che rientri nella classe 1.3 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;

3.

«propellenti» dotati di forza costante maggiore di 1 200 Kjoule/kg;

4.

«propellenti» che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);

5.

«propellenti» basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (– 40 °C);

6.

qualsiasi «propellente» che contenga sostanze elencate nel punto ML8.a;

c.

materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:

1.

combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;

2.

alano (ibrido di alluminio (CAS 7784-21-6);

3.

carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;

4.

idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8 e d.9 per i derivati ossidanti dell’idrazina):

a.

idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;

b.

monometilidrazina (CAS 60-34-4);

c.

dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);

d.

dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

5.

combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99 % di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

a.

«metalli», come segue, e relative miscele:

1.

berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

2.

polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 μm prodotte per riduzione dell’ossido di ferro con l’idrogeno;

b.

miscele che contengono uno degli elementi seguenti:

1.

zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

2.

combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all’85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

6.

materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l’impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati o i palmitati metallici [chiamati anche Octal (CAS 637-12-7)] e i gelificanti M1, M2 e M3;

7.

perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;

8.

polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 μm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;

9.

sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;

Nota 1 I combustibili per aeromobili sottoposti ad autorizzazione dal punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

Nota 2 Il punto ML8.c.4.a non sottopone ad autorizzazione le miscele di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

Nota 3 Sono sottoposti ad autorizzazione gli esplosivi e i combustibili che contengono i metalli o le leghe indicati al punto ML8.c.5, incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 4 Il punto ML8.c.5.b.2 non sottopone ad autorizzazione il boro e il carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).

d.

ossidanti, come segue, e relative miscele:

1.

ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);

3.

miscugli di fluoro e di uno degli elementi seguenti:

a.

altri alogeni;

b.

ossigeno; o

c.

azoto;

Nota 1 Il punto ML8.d.3 non sottopone ad autorizzazione il trifluoruro di cloro. Cfr. voce 1C238 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2 Il punto ML8.d.3 non sottopone ad autorizzazione il trifluoruro di azoto allo stato gassoso.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);

8.

nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);

9.

perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);

10.

ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota Il punto ML8.d.10 non sottopone ad autorizzazione l’acido nitrico fumante rosso non inibito.

e.

leganti, plasticizzanti, monomeri e polimeri, come segue:

1.

AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi «precursori»);

2.

BAMO (bisazidometilossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi «precursori»);

3.

BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8 per i relativi «precursori»);

6.

monomeri energetici, plasticizzanti e polimeri contenenti gruppi nitrici, nitruri, nitrati, nitrazo o difluoroammino, appositamente progettati per uso militare;

7.

FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;

8.

FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);

11.

GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;

12.

HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);

13.

alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina), a basso peso molecolare (inferiore a 10 000); poli(epicloroidrindiolo) e triolo;

14.

NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);

15.

PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)] (CAS 27814-48-8);

16.

poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano) o poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metilossetano]) (CAS 84051-81-0);

17.

polinitroortocarbonati;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);

f.

additivi, come segue:

1.

salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (nitrileossido di butadiene) (CAS 9003-18-3);

4.

derivati del ferrocene, come segue:

a.

butacene (CAS 125856-62-4);

b.

catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-l);

c.

acidi carbossilici del ferrocene;

d.

n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);

e.

altri polimeri derivati dal ferrocene;

5.

betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);

6.

citrato di piombo (CAS 14450-60-3);

7.

chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);

8.

maleato di piombo (CAS 19136-34-6);

9.

salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);

10.

stannato di piombo (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;

12.

metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);

14.

3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);

15.

agenti di accoppiamento organometallici, come segue:

a.

neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;

c.

titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;

16.

policianodifluoramminoetilenossido;

17.

ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianuriche o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull’anello azirdinico;

18.

propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);

19.

ossido ferrico sopraffino (Fe2O3) avente una superficie specifica superiore a 250 m2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 μm;

20.

TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;

21.

TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;

22.

TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);

g.

«precursori» come segue:

NB: Nel punto ML8.g i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici» sottoposti ad autorizzazione fabbricati dalle sostanze seguenti.

1.

BCMO (bis-clorometilossetano) (CAS 142173-26-0) (cfr. anche punti ML8.e.1 e ML8.e.2);

2.

sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28);

3.

HBIW (esabenzilesaazoisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4);

4.

TAIW (tetraacetildibenzilesaazoisowurtzitano) (cfr. anche punto ML8.a.4);

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13);

6.

1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27);

7.

1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23);

8.

1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5);

Nota 5 Per le cariche e i dispositivi, cfr. punto ML4.

Nota 6 Il punto ML8 non sottopone ad autorizzazione le sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con «materiali energetici» elencati al punto ML8.a o con polveri di metallo elencate al punto ML8.c:

a.

picrato di ammonio;

b.

polvere nera;

c.

esanitrodifenilammina;

d.

difluoroammina;

e.

nitroamido;

f.

nitrato di potassio;

g.

tetranitronaftalina;

h.

trinitroanisolo;

i.

trinitronaftalina;

j.

trinitrossilene;

k.

N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone;

l.

diottimaleato;

m.

etilesilacrilato;

n.

trietilalluminio (TEA), trimetilalluminio (TMA), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

o.

nitrocellulosa;

p.

nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG);

q.

2,4,6-trinitrotoluene (TNT);

r.

etiletilendiamminodinitrato (EDDN);

s.

pentaeritritetetranitrato (PETN);

t.

azoturo di piombo, stifnato normale e basico di piombo ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

u.

trietileneglicoldinitrato (TEGDN);

v.

2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico);

w.

dietildifenilurea; dimetildifenilurea; metiletildifenilurea [centraliti];

x.

N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica);

y.

metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile);

z.

etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile);

aa.

2-nitrodifenilammina (2-NDPA);

bb.

4-nitrodifenilammina (4-NDPA);

cc.

2,2-dinitropropanolo;

dd.

nitroguanidina (cfr. voce 1C011.d dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

ML9

Navi da guerra, attrezzature ed accessori navali speciali, come segue, e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.

a.

navi da combattimento e navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per operazioni offensive o difensive, trasformate o no per uso non militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o di funzionamento, e dotate o no di sistemi di lancio o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi;

b.

motori e sistemi di propulsione, come segue:

1.

motori diesel appositamente progettati per sottomarini, con entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

potenza all’asse superiore o uguale a 1,12 MW (1 500 hp); e

b.

velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;

2.

motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

potenza all’asse superiore a 0,75 MW (1 000 hp);

b.

inversione rapida;

c.

raffreddati a liquido; e

d.

totalmente ermetici;

3.

motori diesel amagnetici appositamente progettati per uso militare, con potenza all’asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp) e con contenuto di materiale amagnetico superiore al 75 % della massa totale;

4.

sistemi di propulsione indipendenti dall’aria appositamente progettati per sottomarini;

Nota tecnica:

La propulsione indipendente dall’aria consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all’ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ciò non include l’energia nucleare.

c.

apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, e loro sistemi di controllo;

d.

reti antisommergibile e reti antisiluri;

e.

non utilizzato;

f.

passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l’interazione con apparecchiature esterne alla nave;

Nota Il punto ML9.f include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d’onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f non include i normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione e per gli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

g.

cuscinetti silenziosi, con sospensioni a gas o magnetiche, con controlli per la soppressione delle vibrazioni o della segnatura, ed apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare.

ML10

«Aeromobili», «veicoli più leggeri dell’aria», veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11, nota 7.

a.

«aeromobili» da combattimento e loro componenti appositamente progettati;

b.

altri «aeromobili» e «veicoli più leggeri dell’aria» appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l’attacco, l’addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;

c.

veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1.

veicoli aerei senza equipaggio, inclusi veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e «veicoli più leggeri dell’aria»;

2.

loro lanciatori e assiemi di supporto a terra;

3.

relative apparecchiature di comando e controllo;

d.

motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;

e.

attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l’uso con gli «aeromobili» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.a o ML10.b o con i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.d, e loro componenti appositamente progettati;

f.

dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature a terra, appositamente progettati per gli «aeromobili» sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.a o ML10.b, o per i motori aeronautici sottoposti ad autorizzazione dal punto ML10.d;

g.

caschi militari di protezione e maschere di protezione e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l’impiego in «aeromobili», tute anti-g, convertitori di ossigeno liquido usati per «aeromobili» o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d’emergenza di personale da «aeromobili»;

h.

paracadute e relative apparecchiature usati per il lancio di personale combattente, di materiali o come aerofreni per «aeromobili», come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1.

paracadute per:

a.

lancio di precisione di incursori;

b.

lancio di truppe paracadutiste;

2.

paracadute per il lancio di materiale;

3.

paracadute frenanti, paracadute d’arresto, paracadute ritardanti per il controllo della stabilità ed assetto di corpi in caduta (per esempio, capsule di recupero, seggiolini eiettabili, bombe);

4.

paracadute frenanti per i sistemi di apertura e regolazione della sequenza di gonfiaggio dei paracadute di emergenza dei seggiolini eiettabili;

5.

paracadute per il recupero di missili guidati, veicoli aerei senza pilota o veicoli spaziali;

6.

paracadute di avvicinamento e paracadute di decelerazione per l’atterraggio;

7.

altri tipi di paracadute militari;

8.

apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);

i.

sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l’uso dell’ossigeno;

Nota 1 Il punto ML10.b non sottopone ad autorizzazione «aeromobili», o varianti di essi, appositamente progettati per uso militare che:

a.

non siano configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e

b.

siano stati certificati per uso civile dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar.

Nota 2 Il punto ML10.d non sottopone ad autorizzazione:

a.

motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell’aviazione civile di uno Stato partecipante all’intesa di Wassenaar per l’impiego su «aerei civili», o loro componenti appositamente progettati;

b.

motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio.

Nota 3 I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per «aeromobili» o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, sottopongono ad autorizzazione solamente i componenti militari e le relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

ML11

Apparecchiature elettroniche non sottoposte ad autorizzazione in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare;

Nota Il punto ML11 include:

1.

apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l’efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;

2.

tubi ad agilità di frequenza;

3.

sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;

4.

apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;

5.

apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;

6.

apparecchiature per l’identificazione, l’autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

7.

apparecchiature di guida e navigazione.

8.

apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;

9.

demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence.

b.

apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS).

ML12

Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

sistemi d’arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b.

impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

NB: Per i sistemi d’arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.

Nota 1 Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma a energia cinetica:

a.

sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;

b.

apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l’alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

c.

sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;

d.

sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2 Il punto ML12 sottopone ad autorizzazione sistemi d’arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

a.

elettromagnetico;

b.

elettrotermico;

c.

a plasma;

d.

a gas leggero; o

e.

chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13

Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

a.

piastre blindate come segue:

1.

costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o

2.

impiegabili per uso militare;

b.

costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c.

elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati, ossia il guscio, la cuffia e l’imbottitura di conforto degli elmetti;

d.

indumenti antibalistici e protettivi fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti appositamente progettati.

Nota 1 Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all’esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2 Il punto ML13.c non sottopone ad autorizzazione elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3 I punti ML13.c e .d non sottopongono ad autorizzazione gli elmetti, gli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell’utente a scopo di protezione personale.

Nota 4 Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.

NB 1: Cfr. anche voce 1A005 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

NB 2: Per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML14

Apparecchiature specializzate per l’addestramento militare o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco sottoposte ad autorizzazione dal punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

Nota tecnica:

Il termine «apparecchiature specializzate per l’addestramento militare» comprende modelli militari di addestratori d’attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l’uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d’armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1 Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2 Il punto ML14 non sottopone ad autorizzazione apparecchiature appositamente progettate per l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive.

ML15

Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a.

registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;

b.

apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

c.

apparecchiature per l’intensificazione delle immagini;

d.

apparecchiature per la visione all’infrarosso o termica;

e.

apparecchiature per l’elaborazione di immagini radar;

f.

apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dai punti da ML15.a a ML15.e.

Nota Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l’efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1 Il termine «componenti appositamente progettati» comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

a.

tubi convertitori di immagine all’infrarosso;

b.

tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);

c.

placche a microcanali;

d.

tubi di telecamere a bassa luminosità;

e.

assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);

f.

tubi piroelettrici per telecamere;

g.

sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;

h.

otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 μs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;

i.

invertitori di immagine a fibra ottica;

j.

fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2 Il punto ML15 non sottopone ad autorizzazione i «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o le apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

NB: Per la posizione dei congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a.

NB: Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell’elenco dell’UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML16

Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto sottoposto ad autorizzazione è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, ed appositamente progettati per qualsiasi prodotto sottoposto ad autorizzazione dai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.

ML17

Apparecchiature varie, materiali e biblioteche, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:

1.

apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d’aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);

2.

componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all’uso militare di apparecchiature a circuito aperto;

3.

articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei ed apparecchiature di nuoto subacqueo;

b.

apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;

c.

accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;

d.

apparecchiature per l’assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;

e.

«robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estremità» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

appositamente progettati per uso militare;

2.

dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall’esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l’uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o

3.

appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

f.

biblioteche (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

g.

apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i «reattori nucleari», appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o modificati per uso militare;

h.

apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione da altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

i.

simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari;

j.

officine mobili appositamente progettate o modificate per la manutenzione di apparecchiature militari;

k.

generatori da campo appositamente progettati o modificati per uso militare;

l.

container appositamente progettati o modificati per uso militare;

m.

traghetti non sottoposti altrove ad autorizzazione nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

n.

modelli di collaudo appositamente progettati per lo «sviluppo» di prodotti sottoposti ad autorizzazione dai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;

o.

apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare.

Note tecniche:

1.

Ai fini del punto ML17, il termine «biblioteca» (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.

2.

Ai fini del punto ML17, per «modificato» si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18

Apparecchiature per la produzione dei prodotti sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue:

a.

apparecchiature di produzione appositamente progettate o modificate per la produzione di prodotti sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e loro componenti appositamente progettati;

b.

impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

Nota tecnica:

Ai fini del punto ML18, il termine «produzione» comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:

a.

nitratori di tipo continuo;

b.

apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);

2.

in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o

3.

in grado di esercitare un’accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;

c.

presse per disidratazione;

d.

estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l’estrusione di esplosivi militari;

e.

macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;

f.

barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;

g.

miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;

h.

mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;

i.

apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l’uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8;

j.

convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

ML19

Sistemi d’arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a.

sistemi a «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b.

sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

c.

sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

d.

apparecchiature appositamente progettate per l’individuazione o l’identificazione di sistemi sottoposti ad autorizzazione dai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi;

e.

modelli di collaudo fisico per sistemi, apparecchiature e componenti sottoposti ad autorizzazione dal presente punto;

f.

sistemi «laser» a impulsi o ad onda continua appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1 I sistemi d’arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di:

a.

«laser» a impulsi o ad onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;

b.

acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;

c.

emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2 Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d’arma a energia diretta:

a.

apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;

b.

sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;

c.

sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;

d.

apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;

e.

apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;

f.

apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;

g.

iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;

h.

componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»;

i.

apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;

j.

apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;

k.

nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20

Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a.

apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (– 170 °C);

Nota Il punto ML20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

b.

apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota Il punto ML20.b non sottopone ad autorizzazione i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

ML21

«Software», come segue:

a.

«software» appositamente progettato o modificato per «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di apparecchiature o di materiali sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;

b.

«software» specifico, come segue:

1.

«software» appositamente progettato per:

a.

modellare, simulare o valutare sistemi d’arma militari;

b.

sviluppare, controllare, mantenere o aggiornare «software» integrato in sistemi d’arma militari;

c.

modellare o simulare scenari operativi militari;

d.

applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C3I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C4I);

2.

«software» per determinare gli effetti di armi da guerra convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;

3.

«software» non sottoposto ad autorizzazione dai punti ML21.a, b.1 o b.2, appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.

ML22

«Tecnologia», come segue:

a.

«tecnologia», diversa dalla tecnologia specificata al punto ML22.b, «necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea;

b.

«tecnologia», come segue:

1.

«tecnologia»«necessaria» per la progettazione di impianti completi di produzione, per l’assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono sottoposti ad autorizzazione;

2.

«tecnologia»«necessaria» allo «sviluppo» e «produzione» di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;

3.

«tecnologia»«necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di agenti tossici, attrezzature o relativi componenti sottoposti ad autorizzazione dai punti da ML7.a a ML7.g;

4.

«tecnologia»«necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di «biopolimeri» o colture di cellule specifiche sottoposte ad autorizzazione dal punto ML7.h;

5.

«tecnologia»«necessaria» esclusivamente per l’incorporazione di «biocatalizzatori», sottoposti ad autorizzazione dal punto ML7.i.l, in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1 La «tecnologia»«necessaria» allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» dei prodotti sottoposti ad autorizzazione di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non sottoposti ad autorizzazione.

Nota 2 Il punto ML22 non sottopone ad autorizzazione la «tecnologia» come segue:

a.

minima necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata;

b.

di «pubblico dominio», «per la ricerca scientifica di base» e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;

c.

per l’induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:

Nota 1: Le definizioni si applicano in tutto l’elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull’applicazione universale dei termini definiti nell’elenco.

Nota 2: Le espressioni e i termini contenuti nell’elenco delle definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati tra virgolette («»). Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario), tranne qualora sia fornita una definizione locale per una particolare autorizzazione.

ML8

«Additivi»

Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

ML8, ML9 e ML10

«Aeromobile»

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

ML10

«Aeromobile civile»

Gli «aeromobili» elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell’aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

ML7

«Agenti antisommossa»

Sostanze che, nelle condizioni d’uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell’esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli «agenti antisommossa»).

ML7, 22

«Biocatalizzatori»

Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica:

Per «enzimi» si intendono i «biocatalizzatori» per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

ML7, 22

«Biopolimeri»

Macromolecole biologiche come segue:

a.

enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;

b.

anticorpi, monoclonali, policlonali o anti-idiotipici;

c.

recettori appositamente progettati o trattati.

Note tecniche:

1.

Per «anticorpi anti-idiotipici» si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.

2.

Per «anticorpi monoclonali» si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.

3.

Per «anticorpi policlonali» si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule.

4.

Per «recettori» si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

ML22

«Di pubblico dominio»

Si applica al presente elenco e qualifica la «tecnologia» o il «software» disponibile senza restrizioni per un’ulteriore diffusione.

Nota:

Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una «tecnologia» o «software» di essere considerati come «di pubblico dominio».

ML17

«Dispositivi di estremità»

Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del «robot».

Nota tecnica:

«Unità attiva di lavorazione»: dispositivo per l’applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

ML8, 18

«Esplosivi»

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

ML5, 19

«Laser»

Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

ML4, 8

«Materiali energetici»

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l’energia necessaria per l’applicazione prevista. «Esplosivi», «Materiali pirotecnici» e «Propellenti» sono sottoclassi dei materiali energetici.

ML13

«Materiali fibrosi o filamentosi»

Comprendono:

a.

monofilamenti continui;

b.

filati e fasci di fibre continui;

c.

nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;

d.

coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;

e.

materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;

f.

pasta di poliammide aromatica.

ML7

«Modificato per uso bellico»

Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l’efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l’ambiente.

ML22

«Necessaria»

Nel modo in cui è applicato alla «tecnologia», si riferisce soltanto a quella porzione di «tecnologia» particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale «tecnologia»«necessaria» può essere condivisa da prodotti differenti.

ML8

«Precursori»

Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.

ML4,8

«Prodotti pirotecnici»

Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l’intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell’aria.

ML21, 22

«Produzione»

Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.

ML8

«Propellenti»

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.

ML19

«Qualificato per impiego spaziale»

Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l’impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km.

ML17

«Reattore nucleare»

Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

ML22

«Ricerca scientifica di base»

Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

ML17

«Robot»

Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:

a.

in grado di eseguire più funzioni;

b.

in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;

c.

avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo); e

d.

dotato di «programmabilità accessibile all’utente» usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

Nota La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1.

meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;

2.

meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;

3.

meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;

4.

meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;

5.

carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

ML21

«Software»

Raccolta di uno o più «programmi» o «microprogrammi» fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

ML18, 20

«Superconduttori»

Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

Nota tecnica:

Lo stato «superconduttore» di un materiale è individualmente caratterizzato da una «temperatura critica», un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

ML21, 22

«Sviluppo»

È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

ML22

«Tecnologia»

Informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», «produzione», o «utilizzazione» di un prodotto. L’informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.

Note tecniche:

1.

I «dati tecnici» possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.

2.

L’assistenza tecnica può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di «dati tecnici».

ML15

«Tubi intensificatori di immagine di prima generazione»

Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.

ML21, 22

«Utilizzazione»

Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.

ML10

«Veicoli più leggeri dell’aria»

Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell’aria, quali l’elio o l’idrogeno.

ML7

«Vettori di espressione»

Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.