ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 86

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
27 marzo 2007


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/175/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 luglio 2006, concernente l’aiuto di Stato C 35/2005 al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione relativamente all'installazione di una rete a banda larga a Appingedam [notificata con il numero C(2006) 3226]  ( 1 )

1

 

 

2007/176/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati e sostituisce tutte le versioni precedenti [notificata con il numero C(2006) 6364]  ( 1 )

11

 

 

2007/177/CE

 

*

Decisione n. 1/2006 del comitato di gestione misto, istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e al benessere degli animali, del 9 novembre 2006, che modifica le appendici I C, III A, III B e XI dell’allegato IV dell’accordo

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

27.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2006

concernente l’aiuto di Stato C 35/2005 al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione relativamente all'installazione di una rete a banda larga a Appingedam

[notificata con il numero C(2006) 3226]

(Il testo in lingua nederlandese è l’unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/175/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver dato agli interessati la possibilità, conformemente alle suddette disposizioni, di presentare le loro osservazioni (1) e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera in data 2 novembre 2004 (protocollata il 18 novembre 2004 con numero CP 212/2004), l’operatore via cavo Essent Kabelcom, di seguito «Essent», ha presentato alla Commissione una denuncia a titolo informale. La denuncia riguardava una misura di aiuti di Stato destinata ad una rete di trasmissione in fibra ottica (rete Fibre-to-the-Home o FTTH) a Appingedam, città del nord dei Paesi Bassi. Essent ha nel frattempo confermato che la denuncia è da considerarsi ufficiale.

(2)

Secondo operatore via cavo in ordine di importanza dei Paesi Bassi, gestore peraltro di una rete via cavo a Appingedam, Essent aveva già adito il giudice nazionale nel settembre del 2004 (2), il quale aveva ingiunto al comune di Appingedam, in forza dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, di notificare i piani di concessione dell’aiuto alla Commissione, di cooperare con la medesima e di sospendere l'installazione della rete.

(3)

Con lettera protocollata il 3 febbraio 2005, le autorità nederlandesi hanno notificato la misura alla Commissione per motivi di certezza del diritto, sostenendo che essa non costituiva un aiuto di Stato. Il 31 maggio 2005, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità nederlandesi, le quali, dopo una proroga dei termini, hanno risposto con lettera datata 4 agosto 2005 e protocollata il 16 agosto 2005.

(4)

Con lettera in data 20 ottobre 2005, la Commissione ha notificato alle autorità nederlandesi la sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in merito alla suddetta misura («decisione di avviare il procedimento d’indagine»). La decisione della Commissione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 16 dicembre 2005 (3), invitava gli interessati a presentare osservazioni relative alla misura in esame.

(5)

Con lettera in data 3 gennaio 2006, le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto all'invito a presentare osservazioni, contenuto nella decisione di avviare il procedimento d’indagine. Successivamente sono pervenute alla Commissione osservazioni da parte dei seguenti interessati:

Essent Kabelcom B.V., con lettera del 13 gennaio 2006;

VECAI, con lettera del 13 gennaio 2006;

un’organizzazione professionale coperta dall’anonimato, con lettera del 16 febbraio 2006.

(6)

Il 3 maggio 2006, le osservazioni degli interessati sono state inviate alle autorità dei Paesi Bassi, le quali, in data 7 giugno 2006, hanno fatto sapere alla Commissione di non aver nessun commento ulteriore da fare in merito alle medesime.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

II.1.   Contesto

(7)

Secondo le autorità comunali di Appingedam, l’intervento pubblico è necessario al fine di garantire la fornitura generale di servizi avanzati a banda larga, rivolti ad imprese e privati. Esse intendono, a tal fine, sostenere l’introduzione di una rete FTTH a Appingedam (4). Le medesime autorità ritengono che Essent e KPN, operatore di telecomunicazioni, offrono sì l’accesso ad internet a Appingedam, ma non forniscono servizi avanzati a banda larga. Non avendo gli operatori commerciali mostrato interesse a partecipare in termini di mercato al progetto, le autorità ne hanno deciso il finanziamento.

II.2.   Misura adottata

(8)

Lo strato passivo della rete in fibra ottica (diritti di scavo, condotte, fibre di vetro, ecc.) sarebbe di proprietà di una fondazione pubblica (Stichting Glasvezelnet Appingedam, di seguito «la fondazione»), istituita e controllata dalle autorità comunali. Gli investimenti a fronte del suddetto strato sono stimati intorno ai 4,9 milioni di euro. Il comune di Appingedam intende accordare per questo ammontare alternativamente un prestito o una garanzia a fronte di un prestito. In un primo momento non era stata prevista una gara d’appalto pubblica per la realizzazione dello strato passivo. Il comune ha deciso in un secondo momento di procedere in tal senso, come indicato nella lettera delle autorità nederlandesi del 4 agosto 2005.

(9)

Lo strato passivo farà da base ad uno strato attivo gestito da un operatore che fornirà unicamente servizi all’ingrosso a prestatari i cui servizi a banda larga saranno rivolti agli utenti finali (privati e imprese). Il costo dello strato attivo (apparecchiature di telecomunicazioni, gestione della rete, ecc.) è stimato tra 1 e 1,3 milioni di euro. La durata di vita prevista dei componenti attivi varia tra i 5 e gli 8 anni.

(10)

Le autorità nederlandesi hanno affermato in un primo momento che lo strato attivo sarebbe stato di proprietà di un organismo (Stichting Damsternet) istituito da investitori privati, che avrebbe provveduto al finanziamento. Gli interessati non erano tutti noti. Secondo le autorità, […] (5), […] e […] hanno manifestato il proprio interesse.

(11)

Con lettera datata 4 agosto 2005, le autorità dei Paesi Bassi hanno altresì dichiarato che il comune avrebbe concesso i diritti d’uso dello strato attivo, gestione della rete compresa, ad un gestore (di seguito «il gestore») tramite una procedura pubblica di appalto. In base alle informazioni in possesso della Commissione, non è previsto che altri prestatari di servizi di comunicazioni elettroniche, diversi dal gestore, abbiano accesso diretto allo strato passivo.

(12)

A questo stadio, non è chiaro quali siano le condizioni finanziarie per la concessione dei diritti d’uso. In base alla bozza del contratto di concessione d’uso, il detentore dei diritti pagherebbe un canone annuo alla fondazione, la quale rivendica «un importo massimo pari all’80 % del flusso di cassa generato durante l’esercizio interessato». Laddove detto flusso si rivelasse negativo, la fondazione non rivendicherebbe alcun canone. In tal caso, essa si limita a chiedere il versamento di una somma minima, come indicato dall’allegato del contratto di concessione d’uso, che però non precisa alcuna somma.

II.3.   Mercati dei prodotti o dei servizi interessati

(13)

Qualora la rete a banda larga di Appingedam venisse realizzata, i prestatari di servizi di comunicazioni elettroniche ricorrerebbero ai servizi di accesso all’ingrosso per fornire a loro volta servizi a banda larga al dettaglio agli utenti finali. L'installazione della rete a banda larga, finanziata dal comune, vedrebbe pertanto implicati i mercati all’ingrosso e al dettaglio di Appingedam.

(14)

Per quanto riguarda il mercato al dettaglio dei servizi a banda larga, tanto KPN che Essent offrono questo tipo di prodotto all’utenza finale: Essent propone attualmente una velocità di scaricamento fino a 5Mbit/s e KPN fino a 6 Mbit/s. Sia Essent che KPN offrono un pacchetto di tre servizi (telefonia, internet e televisione analogica/digitale). Anche altri prestatari internet possono fornire servizi a banda larga tramite l’accesso all’ingrosso di KPN. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, nel 2006 Essent intende offrire una velocità di scaricamento fino a 8 Mbit/s e, per il suo prodotto di punta, fino a 15 Mbit/s (6). KPN e Essent hanno inoltre le capacità tecniche di estendere, nell'ambito delle reti esistenti, la capienza della banda larga della loro offerta di servizi.

(15)

Per quanto riguarda il mercato all’ingrosso, l’intervento del comune di Appingedam mira a mettere a disposizione, tramite il gestore, una rete di trasmissione in fibra ottica e di servizi a banda larga all’ingrosso tramite connessioni in fibra ottica a banda larga (7). Con riguardo ai mercati all'ingrosso individuati dalla raccomandazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti (8), pare che la misura proposta veda coinvolti nella fattispecie due mercati specifici, in maniera diretta o indiretta. Si tratta del mercato relativo all'accesso disaggregato alla rete di connessione (mercato 11 della raccomandazione) e del mercato relativo all'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato 12 della raccomandazione). A Appingedam, KPN offre un accesso all'ingrosso alle infrastrutture e ai servizi necessari alla fornitura di servizi a banda larga (9).

II.4.   Ragioni dell'avvio del procedimento d'indagine

(16)

Nella decisione di avviare il procedimento di indagine, la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Quanto al carattere necessario del provvedimento, la decisione esprimeva i dubbi della Commissione relativi alla presenza reale di elementi che dimostrassero disfunzioni del mercato.

(17)

La decisione della Commissione indicava che a Appingedam era già disponibile una rete a banda larga, anche se i servizi forniti non erano completamente paragonabili con quelli previsti dal progetto. Secondo la Commissione, vi erano notevoli sovrapposizioni tra le reti esistenti e il provvedimento previsto in termini di copertura delle reti e di prestazione dei servizi.

(18)

La Commissione ha peraltro sottolineato che era difficile immaginare applicazioni o servizi rivolti a privati e imprese che non fossero proponibili nell'ambito dei servizi a banda larga tramite le reti esistenti. I servizi al dettagli e all'ingrosso previsti dal progetto di rete FTTH, da un lato, e le reti esistenti, dall'altro, erano caratterizzati da un'elevata interscambiabilità. Era pertanto probabile che il provvedimento comportasse distorsioni alla concorrenza nel prossimo futuro.

(19)

Le misure previste dalle autorità dei Paesi Bassi comportano il grande rischio di escludere dal mercato gli investimenti di operatori attuali e futuri a causa dell'intervento statale. La decisione di avviare il procedimento d’indagine metteva pertanto in dubbio che, date le circostanze, la misura prevista e l'applicazione della misura di aiuti vera e propria fossero proporzionate all'obiettivo perseguito nel caso di specie.

III.   OSSERVAZIONI RICEVUTE DALLA COMMISSIONE

III.1.   Osservazioni dei terzi

(20)

La Commissione ha ricevuto osservazioni espresse da tre parti interessate: Essent, VECAI e un'organizzazione professionale che desidera rimanere anonima.

(21)

L'operatore via cavo Essent sostiene, facendo riferimento ad una relazione del CPB (10), che non sussistono disfunzioni del mercato ad Appingedam. In una ricerca sulle presunte carenze del mercato della banda larga dei Paesi Bassi (11), il CPB giunge alla conclusione che detto mercato non presenta disfunzioni. Secondo la ricerca, non è giustificato adottare provvedimenti strategici adducendo le disfunzioni del mercato come argomento. Essent fa notare che il ministero dell'Economia si è allineato alle conclusioni del CPB in una lettera rivolta al parlamento dei Paesi Bassi del 5 dicembre 2005, ricevuta dalla Commissione.

(22)

Essent fa peraltro notare che Appingedam non può considerarsi una regione periferica alle prese con problemi di ritardo socio-economico. Per i servizi che il comune intende offrire nel settore dell'istruzione, della sanità e della cura agli anziani sono sufficienti le reti esistenti. Essent condivide la conclusione della Commissione secondo cui è difficile immaginare applicazioni o servizi che possono essere forniti unicamente tramite la rete FTTH e non tramite le reti esistenti. Essent ritiene inoltre che le tariffe di accesso alla rete a banda larga praticate a Appingedam non siano più elevate che nel resto dei Paesi Bassi.

(23)

Secondo VECAI, un'organizzazione professionale degli operatori cavo, le misure di aiuto previste risultano incompatibili con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Aiuti pubblici nel settore interessato produrrebbero distorsioni dirette alla concorrenza in un mercato fortemente competitivo.

(24)

VECAI ritiene che il mercato nederlandese dei servizi a banda larga non presenti attualmente alcuna disfunzione e, al pari di Essent, invoca la ricerca del CPB e la lettera del ministro dell'Economia a sostegno di questa tesi. L'infrastruttura attuale consente la fornitura di servizi a banda larga molto progrediti. Più che ad un completamento, gli investimenti previsti porterebbero, secondo VECAI, ad una duplicazione dell'infrastruttura.

(25)

VECAI ritiene inoltre che Appingedam non possa considerarsi una regione periferica. Peraltro, il fatto che il comune agisca al tempo stesso come proprietario dell'infrastruttura e «autorità pubblica» (concessione dei permessi, diritti di passaggio, ecc.) può, in determinate circostanze, determinare un conflitto di interessi. VECAI ritiene che aiuti nel settore dei servizi a banda larga comportino il rischio di conflitto tra attività pubblica e privata.

(26)

L’organizzazione professionale coperta dall'anonimato è dell'avviso che la Commissione debba sostenere lo sviluppo di infrastrutture d'accesso passive aperte. A suo dire, la separazione tra servizi e infrastrutture è tale da ridurre gli ostacoli all'accesso al mercato, favorire la concorrenza e stimolare l'innovazione. La normativa in materia di concorrenza deve mirare al benessere generale e non a proteggere gli operatori esistenti sul mercato.

(27)

Secondo l’organizzazione professionale, gli aiuti pubblici non sono necessari qualora i proprietari dell'infrastruttura esistente concordino nel consentirne l'accesso a tutti gli altri prestatari di servizi di comunicazioni elettroniche praticando tariffe per l'accesso oneste e conformi ai costi. In caso contrario, si può effettivamente parlare di disfunzione del mercato e l'intervento statale diventa giustificato.

III.2.   Osservazioni delle autorità nederlandesi

(28)

Nella risposta all'invito a presentare osservazioni, contenuto nella decisione di avviare il procedimento d’indagine, le autorità dei Paesi Bassi non hanno controbattuto nessuno degli argomenti sostenuti dalla Commissione per l'avvio del procedimento. Esse hanno presentato una documentazione (relazioni di inchieste) a sostegno delle ragioni della misura e che illustra le possibilità della rete.

(29)

Le relazioni mettono l'accento sulle possibili applicazioni della rete prevista. Secondo le autorità, la scelta di una rete in fibra ottica è dettata dalla constatazione che l'attuale infrastruttura non offre la capienza e la qualità dei servizi auspicate per la banda larga. L'infrastruttura prevista consentirebbe l'accesso a connessioni internet rapide, a video conferenze, alla televisione a pagamento, a giochi e/o televisione interattiva e a servizi sulle reti private virtuali (servizi VPN) (12).

(30)

I servizi e le applicazioni che la rete FTTH prevista dovrebbe consentire sono considerati importanti per l'esercizio delle funzioni del comune stesso (fornitura di servizi amministrativi via internet), per i servizi sanitari (cure mediche a distanza e collaborazione tramite diverse istituzioni del settore) e per l'insegnamento (applicazioni per l'insegnamento a distanza). Le autorità nederlandesi sostengono, a tale proposito, che Appingedam presenta un'elevata percentuale di disoccupati e di persone anziane per i quali l'accesso a servizi avanzati a banda larga risulta necessario.

IV.   ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

(31)

Le autorità dei Paesi Bassi hanno fornito diversi argomenti a sostegno della tesi che la misura in esame non costituisce un aiuto di Stato e che il progetto riguarda unicamente la creazione di «un'infrastruttura pubblica».

IV.1.   Un'infrastruttura di interesse generale?

(32)

Le autorità nazionali ritengono che la misura non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che vada vista nell'ambito delle attribuzioni tipiche dei pubblici poteri, segnatamente la dotazione di un'infrastruttura «pubblica» di interesse generale accessibile a tutte le parti a condizioni di parità.

(33)

Secondo la Commissione, è tale un'infrastruttura necessaria alla fornitura di un servizio di competenza pubblica rivolto al grande pubblico e che si limiti a soddisfare le esigenze del servizio stesso. Deve inoltre trattarsi di un'infrastruttura che, in quanto poco redditizia, è improbabile venga offerta dal mercato e le cui modalità di sfruttamento non vadano ad esclusivo vantaggio di un'impresa specifica.

(34)

La Commissione ritiene pertanto che il progetto in esame non possa essere considerato un'infrastruttura di interesse generale non rientrante nel campo di applicazione della normativa in materia di controllo degli aiuti di Stato. A differenza di alcune infrastrutture del settore dei trasporti, rivolte a tutti gli utenti potenziali a condizioni uguali e non discriminatorie e la cui fornitura (in termini di dotazione e/o gestione) non rientra in una logica di mercato puramente commerciale, questo tipo di infrastruttura è gestita nella realtà da operatori privati che forniscono anche servizi di comunicazioni elettroniche, seppur non necessariamente alle condizioni fissate dal comune di Appingedam per la misura in esame.

(35)

La presenza di KPN e di Essent a Appingedam mostra che la creazione di una rete d'accesso locale alle comunicazioni elettroniche non è un'attribuzione di competenza esclusiva dei pubblici poteri e che reti di questo tipo vengono regolarmente offerte da operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche a privati e imprese. Pertanto il provvedimento previsto consiste, in una certa misura, o in una replica delle iniziative di mercato oppure in una fornitura di servizi già disponibili.

(36)

L'assenza di distorsioni della concorrenza non è insita in questo tipo di infrastruttura ma va accertata caso per caso. Data la situazione del mercato a Appingedam, la misura, che da un lato fa concorrenza alle reti esistenti gestite da operatori privati e dall'altro ha un effetto dissuasivo nei confronti di futuri investimenti privati in infrastrutture simili, causa o rischia di causare distorsioni della concorrenza.

(37)

La Commissione ritiene pertanto che il progetto di Appingedam rientri nel campo di applicazione del controllo sugli aiuti di Stato e non vada considerata come un'infrastruttura d'interesse generale solitamente di competenza dello Stato.

IV.2.   Fornitura di un servizio d'interesse economico generale?

(38)

Sebbene le autorità nederlandesi non abbiano fatto riferimento esplicito alla natura di interesse economico generale del servizio, per la creazione della rete FTTH a Appingedam è vagliata tale possibilità.

(39)

In termini generali, gli Stati membri hanno ampia discrezionalità nel riconoscere la natura di interesse economico generale di un servizio. È tuttavia opportuno tener conto della giurisprudenza comunitaria, che ne definisce i principi generali (13).

(40)

L'intento della misura in esame è di instaurare un rapporto contrattuale tra il gestore dello strato attivo e il comune/la fondazione, secondo le regole di un partenariato pubblico-privato alquanto classico, e non di dare in gestione e fornire un servizio di interesse economico generale. Questa deduzione può essere tratta anche dalla comunicazione e dalla documentazione del governo nederlandese riguardanti la misura, dove non vi è alcun riferimento né a «servizi di interesse economico generale» né a qualsiasi altra formulazione simile. A differenza dei casi in cui la Commissione è giunta alla conclusione che aiuti finanziari di Stato costituiscono una compensazione a fronte di un servizio di interesse economico generale (cfr. decisione Pirenei Atlantici  (14), nel caso in esame né la fondazione né il gestore hanno ricevuto un chiaro mandato in merito alla fornitura di un servizio di interesse economico generale riguardante l'accesso a servizi di banda larga per il grande pubblico, i cittadini e le imprese in aree rurali e periferiche dove nessun altro gestore fornisce un accesso generale alla connessione a banda larga a pagamento a prezzi accessibili.

(41)

Nel caso Pirenei Atlantici, la misura mirava direttamente alla fornitura di servizi a banda larga per il grande pubblico tramite una rete all'ingrosso in una regione con una scarsa copertura. Queste condizioni non valgono per Appingedam dove due reti di servizi a banda larga assicurano già la fornitura.

(42)

Considerato che la misura non può definirsi un servizio di interesse economico generale, la Commissione non ne ritiene necessario l'esame alla luce degli altri criteri specificati nella sentenza Altmark  (15).

IV.3.   Il comune di Appingedam non agisce come un investitore privato

(43)

Secondo le autorità nazionali, gli investimenti del comune e della fondazione sono necessari in quanto gli operatori del mercato non sono disposti a investire nella rete passiva FTTH di Appingedam, consci che un tale investimento risulterebbe insufficientemente redditizio per essere giustificato in termini di mercato.

(44)

Secondo le autorità, il comune ha chiesto a diverse banche di finanziare l'investimento nello strato passivo della rete; tranne la Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), tutte le altre banche si sono tirate indietro. La disponibilità della BNG a concedere un prestito al comune è fondata unicamente sulla valutazione della capacità di rimborso del beneficiario, ovvero il comune stesso, e non tiene conto dell'installazione della rete FTTH ad opera della fondazione né dell'insieme del progetto in quanto tale.

(45)

L’investimento del comune nella fondazione e l'investimento della fondazione nello strato passivo non rispondono pertanto al «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato», dal momento che un operatore di mercato non avrebbe investito nello strato passivo, come lo stesso comune ha potuto constatare nel contattare gli investitori privati.

IV.4.   Valutazione dell'aiuto

(46)

Nelle prime reazioni antecedenti la decisione di avviare il procedimento, le autorità dei Paesi Bassi hanno sostenuto che la misura prevista non poteva essere considerata un aiuto di Stato alla luce di nessuno dei quattro livelli che si distinguono. A loro dire, la fondazione non avrebbe goduto di privilegi e, anche in caso contrario, gli scambi tra gli Stati membri non ne avrebbe risentito. Esse sostengono peraltro che né l'operatore dello strato attivo né i prestatari di servizi al dettaglio avrebbero beneficiato di aiuti. L’operatore avrebbe praticato (o avrebbe dovuto praticare) prezzi all'ingrosso conformi al mercato da applicare ai prestatari di servizi al dettaglio, servizi che questi prestatari già fornivano tramite le infrastrutture esistenti. Ove la Commissione avesse voluto la garanzia dal comune che l'operatore avrebbe praticato prezzi di mercato, il comune avrebbe potuto sancire una tale garanzia nell'ambito di un accordo tra la fondazione e l'operatore.

(47)

Infine, le autorità nazionali affermano che, contrariamente al caso ATLAS (16), la rete di Appigedam è intesa essenzialmente a fornire servizi a privati/cittadini che non esercitano un'attività economica. E anche se si trattasse di una misura di aiuto alle imprese a Appingedam, questa rimarrebbe nei limiti dell'intensità massima dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (17).

(48)

Nella decisione di avviare il procedimento (18), la Commissione già affermava che le autorità nederlandesi non hanno prodotto alcuna documentazione a sostegno di questa tesi. E neanche dopo l'avvio del procedimento, le autorità nazionali hanno ulteriormente fornito prove a sostegno di quanto affermato a questo riguardo.

(49)

Conformemente al trattato e alla giurisprudenza consolidata, una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato qualora essa:

costituisca un provvedimento pubblico o comporti l'impiego di risorse statali;

favorisca talune imprese o talune produzioni;

falsi o minacci di falsare la concorrenza;

possa incidere sugli scambi tra Stati membri.

(50)

Il comune di Appingedam intende fornire alternativamente un prestito o una garanzia a fronte di un prestito. È pertanto previsto che i mezzi per il finanziamento dello strato passivo della rete provengano almeno in parte dal comune di Appingedam. Essi sono pertanto da considerarsi risorse statali (19).

(51)

Il prestito o la garanzia che il comune intende fornire vanno a beneficio di diversi operatori del mercato.

(52)

La fondazione creata dal comune e da quest'ultimo gestita diventerebbe proprietaria dello strato passivo della rete, che metterebbe a disposizione dell'operatore. L'installazione e l'affitto dello strato passivo possono essere considerati un'attività economica e la fondazione può pertanto essere considerata come un'impresa ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(53)

Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, lo strato passivo è finanziato dal comune senza contributo alcuno da parte della fondazione, la quale non sembra versare peraltro nessuna retribuzione per l'uso della rete. Come indicato nei considerando da (43) a (45) di cui sopra, l'investimento del comune di Appingedam nello strato passivo non sembra essere in linea con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Le risorse statali fornite dal comune costituiscono pertanto un beneficio economico a favore della fondazione ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(54)

Le autorità nazionali hanno confermato che la licenza per lo sfruttamento dell'infrastruttura passiva sarebbe concessa tramite procedura pubblica d'appalto. In linea di principio, una tale procedura di concessione potrebbe ridurre al minimo i vantaggi per l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(55)

Tuttavia, anche se, in virtù della procedura d'appalto, l'operatore non traesse vantaggi eccessivi dal progetto, egli godrebbe di un accesso allo strato passivo della rete a condizioni che, con molta probabilità, non rifletterebbero i costi sostenuti dal comune e/o dalla fondazione per l'installazione della rete e che non sono state definite in modo da consentire al comune di trarre il massimo beneficio dal progetto. Anche se, come precisato ai considerando (8) e (9), non sono ancora chiare le condizioni finanziarie per la concessione dei diritti d’uso, è verosimile che, in virtù dell'intervento pubblico, il prezzo per l'accesso risulti inferiore ai costi e non sia probabilmente basato sui prezzi praticati sul mercato per l'accesso a una rete passiva simile.

(56)

L'operatore potrebbe pertanto sfruttare una rete finanziata con fondi pubblici e accedere al mercato dei servizi all'ingrosso a condizioni non altrimenti ottenibili in termini di mercato. L'intervento pubblico costituisce pertanto un vantaggio economico per l'operatore.

(57)

Anche se tutti i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche interessati avessero accesso, tramite l'operatore, alla rete in fibra ottica a condizioni trasparenti e uguali, è probabile che, in virtù dell'intervento pubblico, il prezzo di un tale accesso risulti inferiore ai costi e non sia probabilmente basato sui prezzi praticati sul mercato per l'accesso a una rete passiva simile. I fornitori di servizi in questione ne trarrebbero pertanto vantaggio poiché avrebbero la possibilità di accedere al mercato dei servizi rapidi a banda larga al dettaglio esercitando la propria attività economica a condizioni non altrimenti ottenibili sul mercato.

(58)

Da quanto su esposto si deduce che i vantaggi per l'operatore, i fornitori di servizi e gli altri prestatari di servizi di telecomunicazioni si traducono in altrettanti vantaggi per i privati e le imprese a Appingedam. Laddove i privati non sono soggetti alla normativa in materia di aiuti di Stato, le imprese della regione interessata potrebbero trarre vantaggio da un offerta di servizi più estesa e a tariffe ridotte rispetto a quanto verrebbe loro offerto a condizioni puramente commerciali, quali le linee dedicate o le connessioni satellitari. Esse potrebbero inoltre esse avvantaggiate rispetto ad imprese operanti in altre regioni dei Paesi Bassi. Le autorità nazionali hanno peraltro specificato che gli utenti finali sono tutte piccole e medie imprese (PMI), senza tuttavia precisare i motivi che giustifichino aiuti a questo target. Senza dimenticare che la misura non si limita chiaramente agli utenti finali.

(59)

Le autorità nazionali hanno continuato a sostenere la tesi secondo cui, se anche si trattasse di aiuti alle imprese a Appingedam, questi rimarrebbero entro i limiti dell'intensità di cui al regolamento (CE) n. 69/2001. La Commissione riconosce che i benefici per ciascuna impresa-utente finale non supererebbero la soglia «de minimis». Non è tuttavia escluso che l'aiuto oltrepassi i limiti stabiliti dal regolamento o violino la normativa sul cumulo degli aiuti.

(60)

L'intervento pubblico previsto altera le condizioni di mercato vigenti a Appingedam in quanto consente (all'operatore) un accesso al mercato all'ingrosso dei servizi rapidi a banda larga agevolato da sussidi e permette ai prestatari di servizi di accedere ai mercati al dettaglio, tra l'altro, dei servizi a banda larga e di telecomunicazioni, a valle della filiera. Le decisioni di investimento e di manutenzione della rete prese da Essent e KPN, attualmente fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, si basano sul presupposto che nuovi fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche dovrebbero assumersi tutti i costi di una nuova rete o pagare un prezzo di mercato per accedere ai servizi all'ingrosso, presupposto che l'intervento pubblico previsto mette in discussione. La disponibilità di una nuova rete, a condizioni a prima vista inferiori al prezzo di mercato, produce inoltre una distorsione della concorrenza sui mercati di servizi a banda larga al dettaglio e di altri servizi di comunicazioni elettroniche a valle della filiera.

(61)

Dal momento che l'intervento pubblico può avere effetti sugli operatori del settore delle telecomunicazioni di altri Stati membri, la misura produce conseguenze sugli scambi. I mercati delle telecomunicazioni sono aperti alla concorrenza tra fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche e prestatari di servizi, dediti di solito ad attività oggetto di scambi tra gli Stati membri. Diversi operatori cavo e fornitori di servizi internet attivi sul mercato nederlandese fanno per esempio parte di gruppi internazionali con attività in tutta Europa, che investono non solo nei Paesi Bassi ma anche in altri paesi.

(62)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che il progetto finanziato con risorse statali crea vantaggi economici per la fondazione, l'operatore e i fornitori di servizi, il che potrebbe tradursi, almeno in parte, in altrettanti vantaggi per le imprese di Appingedam. Il progetto falsa la concorrenza e ha ripercussioni sugli scambi tra gli Stati membri.

(63)

Stabilito che il progetto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, è opportuno esaminare se esso risulti compatibile con il mercato comune.

V.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

(64)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sancisce il divieto generale di aiuti di Stato nella Comunità. L’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, enuncia le eccezioni al principio generale di incompatibilità di cui all'articolo 87, paragrafo 1.

(65)

L’articolo 87, paragrafo 2, definisce i casi in cui può essere fatta un'eccezione al divieto generale di aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1. Nessuna delle eccezioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, risulta applicabile al caso di specie. Per quanto riguarda l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), occorre notare che il progetto non può essere considerato un aiuto a carattere sociale e che l'aiuto non è concesso unicamente a singoli consumatori.

(66)

Né tanto meno risultano applicabili le eccezioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), del trattato. È comunque opportuno segnalare che Appingedam si trova in una regione ammissibile agli aiuti regionali (20) e in tal senso può, in linea di principio, farne richiesta ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha definito degli orientamenti in materia di aiuti regionali (di seguito gli «orientamenti») (21) in base all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Tuttavia, questi orientamenti non possono giustificare la misura per le ragioni di cui al considerando (67).

(67)

Oltre a non rientrare in un regime di aiuti regionale ben definito, la misura è intesa unicamente a beneficio di un determinato settore in uno dei comuni della regione interessata. Negli orientamenti si legge tuttavia che un aiuto singolo ad hoc limitato ad un unico settore economico può avere considerevoli ripercussioni sulla concorrenza del mercato interessato (nel caso presente, sugli altri operatori), mentre i suoi effetti ai fini dello sviluppo regionale rischiano di essere troppo limitati. La Commissione ritiene che questi aiuti non ottemperino alle condizioni [degli orientamenti]  (22) .

(68)

La Commissione ha poi ulteriormente stabilito orientamenti e norme quadro che definiscono la normativa in materia di aiuti di Stato che possono essere soggetti all'esenzione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, ma nessuna di queste norme risulta applicabile al caso in esame. Considerato che la misura non rientra in nessuna delle normative quadro o degli orientamenti esistenti, la Commissione ritiene che la valutazione della sua compatibilità con il mercato comune vada fatta direttamente in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato (23).

(69)

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, possono considerarsi compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

(70)

L'eccezione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), si applica alle misure che mirano ad un obiettivo di interesse comune secondo modalità necessarie e proporzionate allo scopo da raggiungere.

(71)

La Commissione intende pertanto verificare:

a)

se la misura prevista si pone un obiettivo di interesse comune ben definito, ovvero se essa è intesa a porre rimedio ad una disfunzione del mercato o se persegue un altro obiettivo di interesse comune, quale la coesione.

In tal caso, occorre stabilire ulteriormente se:

b)

la misura è concepita in modo tale da raggiungere l'obiettivo di interesse comune, rispondendo nello specifico ai seguenti quesiti:

i.

la misura di aiuto è uno strumento adeguato, ovvero essa consente di raggiungere l'obiettivo o esistono altri strumenti, incontestabilmente migliori, per ottenere lo stesso risultato?

ii.

La misura funge da sprone, ovvero è capace di influire sul comportamento delle imprese?

iii.

La misura è proporzionata all'obiettivo posto, ovvero è possibile influire sul comportamento nello stesso modo, con meno aiuti o con mezzi che provocano minori disfunzioni?

c)

Le distorsioni della concorrenza e le conseguenze sugli scambi sono limitate, in modo da ottenere un risultato finale positivo?

(72)

La Commissione deve verificare se nei Paesi Bassi, e più nello specifico a Appingedam, esistono disfunzioni del mercato della banda larga che potrebbero essere risolte con aiuti pubblici. Dati recenti (24) confermano che nei Paesi Bassi il mercato della banda larga è caratterizzato da una forte concorrenza e da un'offerta molto diversificata, con un tasso di penetrazione tra i più elevati della Comunità (la percentuale, pari al 30 % circa nel primo semestre 2006, è in continua ascesa).

(73)

Quello della banda larga nei Paesi Bassi è un mercato in rapida evoluzione: i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, gli operatori cavo e i prestatari di servizi internet stanno per introdurre sul mercato nazionale dei servizi a banda larga ad elevata capacità (25). Nei prossimi anni, sono previste «reti di nuova generazione» senza l'apporto di fondi pubblici (26). Inoltre, gli operatori di telefonia mobile della terza generazione stanno per introdurre servizi mobili a banda larga sul mercato nederlandese. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la loro copertura raggiunge circa il 70 % del territorio nazionale (27).

(74)

Secondo le informazioni fattuali di cui dispone la Commissione (relazione del CPB, relazione della Commissione, analisi dell’OCSE, ecc.), ci sono fondati motivi di credere che le forze attive sul mercato siano sufficienti a fornire la copertura e la quantità di servizi auspicate nel settore della banda larga dei Paesi Bassi (28). Occorre inoltre considerare che, in quanto investimento statale, la misura proposta rischia di disincentivare l'iniziativa privata e finisce col non migliorare l'offerta generale di servizi a banda larga.

(75)

La relazione del CPB indica in modo chiaro che i mercati della banda larga nei Paesi Bassi non presentano, in termini generali, alcuna disfunzione, che le imprese ricevono sufficienti stimoli agli investimenti nel settore e che la migliore politica da parte dei pubblici poteri consiste nell'astenersi e nel lasciare che il mercato segua il proprio corso. La relazione indica che il mercato è attualmente interessato da disfunzioni di portata limitata dovute essenzialmente a una posizione dominante e a problemi minimi di produzione. Secondo la relazione, il controllo assicurato dall'ente nazionale di sorveglianza OPTA e la concessione di determinate sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo sono sufficienti a far fronte ad entrambi i problemi (29).

(76)

Per quanto riguarda più nello specifico Appingedam, tanto KPN che Essent offrono servizi a banda larga sul mercato al dettaglio. Essent propone attualmente servizi caratterizzati da una velocità di scaricamento fino a 5Mbit/s e KPN fino a 6 Mbit/s. Sia Essent che KPN offrono un pacchetto di tre servizi (telefonia, internet e televisione analogica/digitale). Le due società dispongono dei mezzi tecnici di cui si avvarranno per potenziare, partendo dalle loro reti esistenti, la capacità a banda larga dei servizi offerti, sempre ammesso che la domanda sia sufficiente. Anche altri fornitori internet possono offrire servizi a banda larga utilizzando i servizi all’ingrosso di KPN.

(77)

Per quanto riguarda i mercati all'ingrosso, l'ente di sorveglianza OPTA ha imposto a KPN, in quanto operatore dominante, alcune restrizioni su determinati mercati. Anche KPN propone un accesso all'ingrosso alla propria rete e servizi necessari alla fornitura di servizi a banda larga (30). Alcuni operatori cavo, nello specifico Essent, offrono anch'essi a terzi una forma di accesso all'ingrosso alla banda larga sul mercato nazionale (31).

(78)

Negli altri casi di aiuti di Stato a sostegno della banda larga su cui si è dovuta fin qui pronunciare, la Commissione ha infatti concluso che gli aiuti pubblici destinati alle reti all'ingrosso potevano costituire uno strumento adeguato e proporzionato per far fronte ad alcuni aspetti connessi ad una disfunzione del mercato e/o ad un finanziamento insufficiente. Nei casi in questione, che riguardavano in genere regioni «bianche» o «grigie» (32), il mercato non si prestava ad un'offerta di servizi a banda larga concorrenziale oppure sussistevano degli ostacoli allo sviluppo della banda larga (33).

(79)

Le autorità dei Paesi Bassi sostengono che per «i servizi di contenuto e le applicazioni del futuro» sono necessarie reti di capacità superiore alle esistenti reti in rame o alle reti ibride in rame/fibra ottica. Recenti inchieste rivelano tuttavia che è difficile immaginare, nel futuro prossimo e nel medio periodo, applicazioni destinate al grande pubblico che non possano essere offerte tramite le reti esistenti (34). Il che vuol dire che i servizi forniti tramite le «reti di prossima generazione» e quelli forniti tramite le reti esistenti sono altamente sostituibili e che pertanto la misura continuerà a presentare un'alta probabilità di falsare la concorrenza nel prossimo futuro.

(80)

In sintesi si può concludere che non vi sono a Appingedam distorsioni del mercato della banda larga che rendano necessari aiuti pubblici.

(81)

Sebbene Appingedam si trovi in una regione periferica dei Paesi Bassi, l'intervento pubblico si inscrive in un comune dove i servizi a banda larga all'ingrosso e al dettaglio vengono già offerti da diversi prestatari di servizi di comunicazioni elettroniche e tramite reti esistenti a condizioni di fornitura e prezzi paragonabili a quelli vigenti in altre regioni.

(82)

Secondo la succitata relazione del CPB, non sussistono elementi per una spaccatura geografica o sociale nei Paesi Bassi. La banda larga è disponibile in quasi tutte le regioni. La maggior parte dei consumatori può scegliere tra circa 80 abbonamenti internet nelle zone più densamente popolate e tra circa 30 nelle zone più periferiche [«substantial geographical or social digital divide in the Netherlands. Broadband is available in almost all regions. Most consumers can choose between roughly 80 Internet subscriptions in densely populated areas and between approximately 30 in remote areas»]. La relazione riconosce certo l'esistenza di una probabile dicotomia sociale (le persone anziane sono sottorappresentate in materia di utilizzo della banda larga), ma il governo può decidere di stimolare l'utilizzo di internet presso questo target tramite provvedimenti che facciano leva sulla domanda, come ad esempio le campagne di sensibilizzazione (35).

(83)

La misura in esame non è pertanto mirata alla realizzazione di un obiettivo della politica di coesione. L'intervento pubblico non risulta necessario per stimolare l'offerta di servizi a banda larga a Appingedam e induce una distorsione sproporzionata della concorrenza. Non perseguendo un obiettivo di interesse comune, la misura non risponde ai criteri di compatibilità con il mercato comune di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

VI.   CONCLUSIONI

(84)

Per le ragioni su esposte, la Commissione conclude che la misura comporta aiuti di Stato a beneficio della fondazione, dell'operatore della rete in fibra ottica e dei fornitori al dettaglio di servizi a banda larga. Dal momento che la misura di aiuti non è intesa a favorire lo sviluppo di determinate forme di attività economica o di determinati settori economici regionali senza modificare le condizioni nelle quali si svolgono gli scambi in modo tale da arrecare danno all'interesse comune, l'aiuto non può essere giustificato sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE ed è pertanto incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale i Paesi Bassi intendono dare esecuzione relativamente all'installazione di una rete a banda larga a Appingedam è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, i Paesi Bassi informano la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 321 del 16.12.2005, pag. 7.

(2)  Causa n. AQ8920, disponibile sul sito www.rechtspraak.nl.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  La fornitura di servizi a banda larga, definiti come servizi di comunicazione «always-on» tali da consentire il trasferimento di masse notevoli di dati, è resa possibile grazie al ricorso a diverse tecnologie di comunicazione in rete combinate («piattaforme»). Può trattarsi di infrastrutture di trasmissione fisse o via etere che possono essere intercambiabili o complementari a seconda dei casi. Nel caso degli attuali servizi a banda larga destinati al grande pubblico, la velocità di scaricamento dei dati è in genere compresa tra 512 Kbits/s e 1 Mbit/s; per le imprese, sono necessarie velocità molto più elevate.

(5)  Segreto d'affari

(6)  In base alle informazioni fornite da Essent alla Commissione.

(7)  La comunicazione della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche non contempla ancora alcun mercato per l’accesso all’ingrosso alle condotte o alle fibre scure (non illuminate). La normativa europea in materia di comunicazioni elettroniche non prevede pertanto attualmente alcuna disposizione esplicita sull’accesso di terzi alle infrastrutture costituite da condotte o fibre: raccomandazione della Commissione, dell’11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 45)

(8)  Cfr. nota 6.

(9)  KPN gode di una posizione dominante notevole sui mercati dell'accesso disaggregato all'ingrosso e della fornitura all'ingrosso di linee dedicate specifiche. Per la fornitura di servizi a banda larga, quali i lavori di allacciamento e le linee dedicate all'ingrosso, essa è pertanto tenuta al rispetto della normativa in materia di accesso relativa a input di notevoli proporzioni. KPN fornisce inoltre, su base volontaria, un accesso bitstream, ovvero un prodotto d'accesso all'ingrosso.

(10)  Il Centraal Planbureau è un istituto di ricerca che elabora analisi economiche indipendenti. Indipendente nel merito, il CPB fa allo stesso tempo parte formalmente dell'amministrazione centrale.

(11)  Do market failures hamper the perspectives of broadband?,Centraal Planbureau, dicembre 2005.

(12)  Internet-protocol based Virtual Private Network services.

(13)  Come precedentemente indicato dalla Commissione relativamente all'accesso ai servizi a banda larga, per esempio al punto 46 della decisione relativa ad un progetto di rete di telecomunicazione ad alta velocità dei Pirenei Atlantici in Francia, decisione della Commissione del 16 novembre 2004 sugli aiuti N 381/04 Pirenei Atlantici (Francia), GU C 162 del 2.7.2005, pag. 5.

(14)  Cfr. nota 11.

(15)  Sentenza del 24 luglio 2003, nella causa C-280/00, Altmark Trans und Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag.I-7747.

(16)  Cfr. decisione della Commissione del 9 settembre 2004 relativa all'aiuto N 213/2003 — Progetto ATLAS (Regno Unito): infrastruttura a banda larga per aree destinate all'insediamento di imprese (business parks).

(17)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(18)  Cfr. punto 10.

(19)  Come indicato al punto 2.1.2. della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14), un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, può comunque sussistere anche nei casi in cui non venga effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. Anche se non è stato effettuato alcun trasferimento diretto e manifesto di risorse pubbliche, sono state comunque messe in gioco risorse statali, cfr. sentenza del 1o dicembre 1998 nella causa C-200/97, Ecotrade AFS, Racc. pag. I-7907, punto 43, e sentenza del 13 giugno 2000 nelle cause riunite T-204/97 e T-270/97, EPAC, Racc. pag. II-2267, punti 80 e 81.

(20)  Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dei Paesi Bassi 2000-2006 (aiuto di Stato N 228/2000, rif. SG (2000) D/106075 dell'8.8.2000).

(21)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, GU C 74 del 10.3.1998.

(22)  Cfr. orientamenti, capitolo 2, campo di applicazione, pag. 10.

(23)  Un tale approccio è stato seguito dalla Commissione già in altri casi, si vedano a titolo di esempio le seguenti decisioni in materia di aiuti di Stato nel Regno Unito: N 126/04: servizi a banda larga e PMI nel Lincolnshire, del 14 dicembre 2004; N199/04: «Broadband business fund», del 16 novembre 2004; N307/04: telecomunicazioni a banda larga in Scozia — regioni periferiche e rurali, del 16 novembre 2004.

(cfr.: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/).

(24)  «La regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche 2005 (undicesima relazione)», COM (2006)68, del 20.2.2006. Secondo i dati di ottobre 2005, la quota del mercato delle linee fisse in banda larga al dettaglio detenuta dall'attuale operatore ammonta a circa il 44 %, mentre quella delle linee ADSL al dettaglio è intorno al 72 %. La quota di mercato delle linee ADSL al dettaglio dell'operatore fisso è in diminuzione. Le statistiche sulla banda larga pubblicate a dicembre dall'OCSE rivelano peraltro che i Paesi Bassi sono leader nel settore: www.oecd.org/sti/ict/broadband.

(25)  Stando alle informazioni in possesso della Commissione, Essent testa attualmente una soluzione simmetrica Ethernet-to-the-Home di una velocità di 100 Mbit/s, UPC prevede di lanciare sul mercato nazionale un prodotto di una velocità di 50 Mbits/s e KPN mette a punto servizi VDSL con una velocità di diffusione fino a 50 Mbit/s.

(26)  Cfr. per esempio OPTA: KPN’s Next Generation Network: All-IP, Issue Paper, 22 maggio 2006.

(27)  Cfr. http://145.7.218.175/covcheck/main.asp e http://umtscoveragetool.vodafone.nl/UMTSdekking.html#. Sul sito Internet di KPN, si legge che l’UMTS è accessibile a 9 milioni di persone in 130 città dei Paesi Bassi: http://www.kpn.com/kpn/show/id=716554. .

(28)  Nei Paesi Bassi, una piccola percentuale della popolazione non ha ancora accesso ai sevizi a banda larga, per esempio perché gli interessati risiedono ad una distanza troppo grande dalla centrale locale per poter accedere ai servizi Digital Subscriber Line (DSL) e/o non hanno accesso ad una rete televisiva via cavo.

(29)  Relazione del CPB, pag. 103.

(30)  KPN gode di una posizione dominante notevole sul mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso e della fornitura all'ingrosso di linee dedicate specifiche. Ecco perché per la fornitura di servizi a banda larga, quali le reti di allacciamento e le linee dedicate, KPN è tenuta al rispetto della normativa in materia di accesso relativa a inputs di notevoli proporzioni. KPN propone inoltre, su base volontaria, un accesso a determinati servizi a banda larga.

(31)  Essent fornisce per esempio un WBA all'Internet Service Provider (ISP) Introweb (anche se limitato agli utenti professionali), gli operatori cavo Stichting CAI Harderwijk e Kabel Noord forniscono un WBA all’ISP Chello e l'operatore via cavo Cogas fornisce un WBA all’ISP @Home. Cfr. aiuti NL/2005/0281: accesso alla banda larga all'ingrosso nei Paesi Bassi — osservazioni in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, del 2 dicembre 2005.

(32)  Le «regioni bianche» sono caratterizzate dall'assenza totale della banda larga mentre quelle «grigie» sono accomunabili ad una situazione di monopolio naturale nella quale la rete è controllata da un unico operatore che non offre l'accesso alle infrastrutture di base. Appingedam può essere invece considerata una «regione nera» dove il mercato è caratterizzato dalla disponibilità di diversi servizi a banda larga nell'ambito di almeno due infrastrutture concorrenti (per esempio le reti telefoniche e di televisione via cavo). Nel caso di progetti riguardanti unicamente «regioni nere», il finanziamento pubblico rischia seriamente di disincentivare gli investimenti privati presenti e futuri.

(33)  Nel caso recente di aiuti in Irlanda N284/05: Regional Broadband Programme: Metropolitan Area Networks («MANs»), decisione della Commissione dell'8 marzo 2006, la Commissione ha approvato la misura di aiuti destina all'installazione di un'infrastruttura all'ingrosso aperta, comprese le regioni geografiche in cui l'operatore esistente forniva già servizi di base a banda larga, tenuto conto del notevole ritardo in questo settore e delle peculiarità del mercato irlandese (assenza di infrastrutture alternative, suddivisione demografica, introduzione ritardata della banda larga da parte dell'operatore esistente, ecc.).

(34)  Cfr. per esempio UK Broadband Stakeholder Group, Predicting UK Future Residential Bandwidth Requirements, maggio 2006; IDATE, Étude sur le développement du très haut débit en France, marzo 2006.

(35)  Pag. 14 della già citata relazione del CPB.


27.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2006

che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati e sostituisce tutte le versioni precedenti

[notificata con il numero C(2006) 6364]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/176/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato per le comunicazioni,

considerando quanto segue:

(1)

Un elenco provvisorio di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2).

(2)

Nell'elenco provvisorio di norme si faceva riferimento sia al quadro normativo fissato dalla direttiva 90/387/CEE (3), sia al quadro normativo in vigore fissato dalla direttiva 2002/21/CE. All'elenco sono state apportate aggiunte e modifiche nel marzo 2006 (4).

(3)

Occorre pertanto non tenere più conto di tale elenco provvisorio e redigere e pubblicare un elenco di norme che sostituisca le pubblicazioni citate in precedenza.

(4)

L'elenco di norme rivisto è stato redatto in cooperazione con esperti degli Stati membri e con l'Istituto europeo delle norme per le telecomunicazioni (ETSI),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Elenco di norme

1.   È redatto l'elenco delle norme e/o specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati.

L'elenco delle norme sostituisce le precedenti versioni pubblicate il 31 dicembre 2002 e il 23 marzo 2006.

Tale pubblicazione si aggiunge all'elenco di norme per l'insieme minimo di linee affittate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 25 luglio 2003.

2.   L'elenco di norme, contenuto nell'allegato, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2006.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU C 331 del 31.12.2002, pag. 32.

(3)  GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2002/21/CE.

(4)  GU C 71 del 23.3.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Elenco delle norme e/o specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PRESENTE EDIZIONE DELL'ELENCO DELLE NORME E/O SPECIFICHE PER LE RETI E I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E LE RISORSE E I SERVIZI CORRELATI

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva quadro (2002/21/CE) la Commissione redige e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di norme e/o specifiche destinato a fungere da base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazioni elettroniche, di servizi di comunicazioni elettroniche e delle risorse e servizi correlati, per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

La presente pubblicazione sostituisce il precedente elenco provvisorio di norme (2002/C 331/04) in cui si faceva riferimento sia al «vecchio» quadro normativo (vale a dire l'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE, modificata dalla direttiva 97/51/CE), che al quadro normativo in vigore (vale a dire l'articolo 17 della direttiva quadro 2002/21/CE). La presente pubblicazione sostituisce inoltre la modifica «televisione digitale interattiva» apportata all'elenco di norme (2006/C 71/04) del 23 marzo 2006 (1). La pubblicazione del presente elenco di norme non influisce sull'insieme minimo di linee affittate, né sulle caratteristiche armonizzate e le norme ad esse correlate, di cui all'articolo 18 della direttiva 2002/22/CE (direttiva «servizio universale») pubblicata nella decisione 2003/548/CE della Commissione del 24 luglio 2003 (2).

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva quadro, in mancanza delle norme e/o specifiche del presente elenco, gli Stati membri devono incoraggiare l'applicazione delle norme e/o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

La presente pubblicazione è un elenco selettivo di norme e/o specifiche nei settori interessati. Rispetto all'elenco provvisorio (2002/C 331/04), il presente elenco comporta meno norme e/o specifiche, dato che l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva quadro già impone agli Stati membri di incoraggiare l'attuazione delle norme e/o specifiche adottate dagli organismi europei di normalizzazione, diverse da quelle pubblicate nell'elenco.

Il presente elenco di norme è stato elaborato tenendo conto dei criteri elencati in seguito, che sono stati stabiliti in cooperazione con gli Stati membri in seno al comitato per le comunicazioni e convalidati attraverso una consultazione pubblica.

È opportuno che l'elenco rivisto contenga norme e/o specifiche:

per l'interconnessione delle reti di comunicazione elettronica o per l'accesso a tali reti e/o per l'interoperabilità dei servizi di comunicazioni elettroniche, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità tra gli utenti a entrambi i capi del collegamento e per migliorare la libertà di scelta degli utenti;

la cui applicazione non costituisca una spesa ingiustificata rispetto ai vantaggi attesi (proporzionalità);

e che rispettano uno o entrambi i criteri che seguono:

essere destinate alle interfacce chiave che rappresentano i limiti tra sistemi appartenenti a varie parti e da esse gestiti, compresi gli aspetti transfrontalieri, in particolare le norme e/o specifiche che risolvono casi gravi e probabili di non interoperabilità o di assenza di libertà di scelta;

avere una ragion d'essere nel mercato attuale, essere in constante evoluzione e avere una certa durata di vita futura.

È opportuno che l'elenco non contenga:

norme e/o specifiche per reti e servizi maturi che non sono più suscettibili di evoluzione;

norme e/o specifiche per reti e servizi che si trovano nelle prime fasi del loro sviluppo;

in conseguenza del punto 1, lettera c), le norme e/o specifiche ove sia possibile che l'interoperabilità e la libertà di scelta siano conseguite dallo stesso mercato, grazie alla domanda dei consumatori o all'interesse dell'industria.

In deroga ai criteri di cui ai punti 1) e 2), occorre prestare particolare attenzione:

alle norme e/o specifiche attualmente utilizzate per la regolamentazione a livello nazionale o europeo, nel qual caso sarà opportuno valutare in primo luogo gli effetti della loro soppressione;

alle norme e/o specifiche necessarie per adempiere ad alcuni obblighi d'interesse pubblico imposti dal diritto nazionale o comunitario, che gli operatori non sono incoraggiati ad applicare per ragioni commerciali.

INTRODUZIONE

1.   Considerazioni generali

Le norme e/o specifiche enumerate qui di seguito costituiscono l'«Elenco delle norme e/o specifiche» di cui all'articolo 1 della decisione C(2006)6364 della Commissione del 11/XII/2006.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva quadro (2002/21/CE), la Commissione elabora e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di norme e/o specifiche destinato a fungere da base di riferimento per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati.

Qualora le norme e/o specifiche di cui al paragrafo precedente non siano attuate correttamente, e pertanto non possa essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'attuazione di queste norme e/o specifiche può essere resa obbligatoria nell'ambito della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva quadro.

L'elenco delle norme sarà riesaminato a scadenze regolari per tener conto dei requisiti dettati dalle nuove tecnologie e dall'evoluzione del mercato. Le parti interessate sono invitate a commentare la presente edizione dell'elenco.

Il comitato per le comunicazioni (3) è stato consultato in merito agli elementi dell'elenco di cui all'articolo 17 della direttiva quadro.

Le norme adottate ai sensi della direttiva R&TTE (1999/5/CE) e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non rientrano nel campo d'applicazione del presente documento.

2.   Struttura dell'elenco di norme

Capitolo I: Norme e/o specifiche obbligatorie

Capitolo II: Capacità di trasmissione trasparenti

Capitolo III: Interfacce utente accessibili al pubblico

Capitolo IV: Interconnessione e accesso

Capitolo V: Servizi e funzionalità

Capitolo VI: Numerazione e indirizzamento

Capitolo VII: Qualità del servizio

Capitolo VIII: Servizi di radiodiffusione

3.   Stato delle norme e/o specifiche riportate nell'elenco

Esiste una differenza tra la stato delle norme e/o specifiche del capitolo I e quelle degli altri capitoli del documento.

L'utilizzo delle norme e/o specifiche enumerate al capitolo I è obbligatorio. Le norme e/o specifiche possono essere rese obbligatorie secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva quadro. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, di tale direttiva «se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni». La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva quadro rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'uso delle norme e/o specifiche comprese nei capi da II a VIII è raccomandato, ma non vi è l'obbligo giuridico di darvi attuazione. Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2 della direttiva quadro, «Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme e/o specifiche [...], per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti». In tale contesto, è opportuno considerare che l'elenco delle norme e/o specifiche raccomandate è destinato a diventare obbligatorio non appena le autorità rilevano gli effetti di una distorsione del mercato derivante da un rispetto insufficiente delle norme e/o specifiche raccomandate.

Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva quadro, scopo dell’elenco è fungere da «base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati» (paragrafo 1), «per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.» (paragrafo 2). Questa disposizione va tenuta presente all'atto di applicare norme e/o specifiche contenenti varianti o clausole opzionali.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, della direttiva quadro, «ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate (...) non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche (...)».

Oltre alle norme e/o specifiche che figurano nel capitolo I del presente elenco, è possibile che per alcune imprese sia reso obbligatorio l'utilizzo di determinate norme e/o specifiche ai sensi di altre disposizioni legislative contenute nel quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche.

4.   Versione della norma e/o specifica

Se la norma e/o specifica non è accompagnata dal numero di versione, la versione riportata nell'elenco è quella valida al momento della pubblicazione.

Salvo indicazione contraria, quando si fa riferimento a una norma e/o specifica in più parti, si considerano pertinenti tutte le parti e sottoparti della norma e/o specifica. In alcuni casi chiaramente indicati, sono incluse nell'elenco solo determinate parti di una norma e/o specifica.

5.   Norme e/o specifiche tecniche

La maggior parte delle norme e delle specifiche riportate nel presente elenco sono documenti ufficiali ETSI ai sensi della precedente e dell'attuale nomenclatura ETSI. Le definizioni dei vari tipi di documenti ufficiali ETSI sono reperibili alla pagina «ETSI Directives» disponibile (in lingua inglese) all'indirizzo: http://portal.etsi.org/directives/

I principali sono:

Documenti ufficiali rispondenti alla nomenclatura attuale:

Specifica tecnica (TS), contiene principalmente disposizioni normative, approvate da un organismo tecnico.

Specifica tecnica (TR), contiene principalmente elementi di carattere informativo, approvati da un organismo tecnico.

Norma ETSI (ES), contiene principalmente disposizioni normative, approvate dai membri dell'ETSI.

Norma ETSI (EG), contiene principalmente elementi di carattere informativo, approvati dai membri dell'ETSI.

Relazione speciale (SR), contiene informazioni rese pubbliche a scopo di riferimento.

Norma europea (serie telecomunicazioni) (EN), contiene disposizioni normative, approvate dagli organismi nazionali di normalizzazione e/o dalle delegazioni nazionali, con implicazioni in materia di sospensione e di recepimento a livello nazionale.

Norma armonizzata, una norma EN (serie telecomunicazioni) la cui elaborazione è stata affidata a ETSI su mandato della Commissione europea in forza delle direttive europee 98/34/CE e 98/48/CEE, che è stata elaborata tenendo conto dei pertinenti requisiti essenziali della direttiva «nuovo approccio» e i cui estremi sono stati successivamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Documenti ufficiali rispondenti alla precedente nomenclatura ETSI a cui è fatto riferimento nell'elenco:

Norma europea di telecomunicazione (ETS), contiene disposizioni normative, approvate dagli organismi nazionali di normalizzazione e/o dalle delegazioni nazionali, con implicazioni in materia di sospensione e di recepimento a livello nazionale.

Relazione tecnica ETSI (ETR), contiene elementi di carattere informativo approvati da un comitato tecnico.

6.   Indirizzi presso i quali ottenere i documenti citati

ETSI Publications Office

indirizzo:

ETSI

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Francia

tel.: (33-4) 92 94 42 41

fax: (33-4) 93 95 81 33

E-mail: publications@etsi.fr

sito internet: http://www.etsi.org/services_products/freestandard/home.htm

I documenti ETSI possono essere scaricati direttamente a partire dall'indirizzo: http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp

ITU Sales and Marketing Service (documenti ITU-T):

indirizzo:

ITU

Place des Nations

CH-1211 Ginevra 20

Svizzera

Tel.:

(41-22) 730 61 41 (in inglese)

(41-22) 730 61 42 (in francese)

(41-22) 730 61 43 (in spagnolo)

fax: (41-22) 730 51 94

E-mail: sales@itu.int

sito internet: http://www.itu.int

7.   Riferimenti alla legislazione UE

L'elenco fa riferimento ai seguenti testi legislativi, reperibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/legislation/index_en.htm

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 27).

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

Raccomandazione 2000/417/CE della Commissione relativa all'accesso disaggregato all'anello locale (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4).

Raccomandazione della Commissione (2005/57/CE), del 21 gennaio 2005, relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea (Parte 1 — Principali condizioni di fornitura all’ingrosso di linee affittate) [notificata con il numero C(2005) 103]. (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 39).

Raccomandazione della Commissione (2005/268/CE), del 29 marzo 2005, relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea — Parte 2 — Tariffazione dei circuiti parziali di linee affittate all'ingrosso [notificata con il numero C(2005) 951]. (GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 52).

Raccomandazione della Commissione 2003/558/CE, del 25 luglio 2003, sul trattamento delle informazioni relative alla localizzazione del chiamante sulle reti di comunicazione elettronica ai fini della fornitura di servizi di chiamata di emergenza con capacità di localizzazione (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 49).

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità. (direttiva R&TTE) (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile. (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7).

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio), GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 98/48/CE. (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

COM(2004) 541 «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva» del 30 luglio 2004.

COM(2006) 37 «Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul riesame della situazione relativa all'interoperabilità dei servizi di televisione digitale interattiva ai sensi della comunicazione COM(2004) 541 del 30 luglio 2004», del 2 febbraio 2006.

8.   Definizioni e abbreviazioni

Definizioni

Si applicano le definizioni di cui alla normativa comunitaria pertinente elencata nella sezione 7.

Abbreviazioni

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

3GPP

3rd Generation Partnership Project (Progetto di partenariato di terza generazione)

API

(Application Program Interface) Interfaccia per programmi applicativi

DAB

(Digital Audio Broadcasting) Radiodiffusione di segnali audio digitali

DVB

(Digital Video Broadcasting) Radiodiffusione di segnali video digitali

ETSI

(European Telecommunication Standards Institute) Istituto europeo delle norme di telecomunicazione

GSM

(Global System for Mobile communications) Sistema globale per comunicazioni mobili

ISDN

(Integrated Service Digital Network) Rete digitale di servizi integrati

IP

(Internet Protocol) Protocollo internet

IPAT

(Internet Protocol Access Terminal) Terminale d'accesso basato sul protocollo internet

ITU

(International Telecommunications Union) Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

MHEG

(Multimedia and Hypermedia Experts Group) Gruppo di esperti del multimediale e dell'ipermediale

MHP

(Multimedia Home Platform) Piattaforma multimediale domestica

NGN

(Next Generation Networks) Reti di prossima generazione

NTP

(Network Termination Point) Punto terminale di rete

OSA

(Open Service Access) Accesso a servizi aperti

PoI

(Point of Interconnection) Punto di interconnessione

PSTN

(Public Switched Telephone Network) Rete telefonica pubblica commutata

QoS

(Quality of Service) Qualità del servizio

ULL

(Unbundled Local Loop) Accesso disaggregato alla rete locale

UMTS

(Universal Mobile Telecommunications System) Sistema universale di telecomunicazioni mobili

WML

Wireless Mark-up Language

WTVML

Wireless TeleVision Mark-up Language, WML per la televisione, noto anche come WTML

ELENCO DELLE NORME E/O SPECIFICHE PER LE RETI ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E LE RISORSE ED I SERVIZI CORRELATI

Strutture e servizi

Lo scopo della pubblicazione dell'elenco di norme e/o specifiche è incoraggiare la fornitura di servizi armonizzati di comunicazioni elettroniche a vantaggio degli utenti di tutta la Comunità, garantire l'interoperabilità e favorire l'attuazione del quadro normativo. L'inserimento delle norme e/o specifiche nell'elenco si basa sul principio guida che consiste nell'attenersi alle norme e/o specifiche connesse con le disposizioni delle pertinenti direttive. I criteri seguiti per l'inserimento delle norme e/o specifiche nel presente elenco sono illustrati nella nota esplicativa.

CAPITOLO I

1.   Norme obbligatorie

Il presente documento non contiene norme obbligatorie.

Le norme possono essere rese obbligatorie secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva quadro. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

CAPITOLO II

2.   Capacità di trasmissione trasparenti

2.1.   Accesso alla rete locale da parte di terzi

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

Gestione dello spettro radio sulle reti di accesso metalliche; Parte 1: Definizioni e banca dati dei segnali

ETSI TR 101830-1 (V.1.1.1)

 

CAPITOLO III

3.   Interfacce utente accessibili al pubblico (NTP)

In presenza di determinate condizioni di mercato (4) un'autorità nazionale di regolamentazione può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e ad autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate.

Il presente elenco non contiene norme e/o specifiche, in quanto nessuna sembra soddisfare al momento i criteri fissati nella nota esplicativa.

CAPITOLO IV

4.   Interconnessione e accesso

In base alle disposizioni della direttiva accesso, i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica possono essere assoggettati a particolari obblighi di interconnessione e/o accesso.

Nel capitolo II sono riportate le norme e/o specifiche relative all'accesso disaggregato alla rete locale e ad alta velocità.

4.1.   (API) Interfacce per programmi applicativi

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

Accesso a servizi aperti (OSA); Interfaccia per programmi applicativi (API/Parlay 3)

Serie ETSI ES 201915

 

Accesso a servizi aperti (OSA); Interfaccia per programmi applicativi (API/Parlay 4)

Serie ETSI ES 202915

 

Accesso a servizi aperti (OSA); Interfaccia per programmi applicativi (API/Parlay 5)

Serie ETSI ES 203915

 

CAMEL (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic, Applicazioni personalizzate per logica avanzata di reti mobili) UMTS — Fase 3; Specifica CAP (CAMEL Application Part)

ETSI TS 129078

 

Accesso a servizi aperti (OSA) UMTS; Interfaccia per programmi applicativi (API); Parte 1: Panoramica

ETSI TS 129198-1

 

Architettura per servizi aperti UMTS Interfaccia per programmi applicativi (API) — Parte 2

ETSI TR 129998

 

4.2.   Accesso a risorse e servizi di rete

Il presente elenco non contiene norme e/o specifiche, in quanto nessuna sembra soddisfare al momento i criteri fissati nella nota esplicativa.

4.3.   Interconnessione

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

IPCablecom; Parte 12: ISTP (Internet Signalling Transport Protocol, protocollo di trasporto di segnalizzazione internet)

ETSI TS 101909-12

Definisce l'interfaccia SS7 verso il gateway di segnalizzazione di una rete IPCablecom

IPCablecom; Parte 23: IPAT — LCS (Internet Protocol Access Terminal — Line Control Signalling, terminale di accesso a protocollo internet — segnalizzazione di controllo della linea)

ETSI TS 101909-23

Identifica l'interfaccia di segnalizzazione V5.2 verso l'IPAT di una rete IPCablecom

CAPITOLO V

5.   Servizi e funzionalità

5.1.   Localizzazione del chiamante

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

Protocolli di localizzazione d'emergenza

ETSI TS 102164

 

LCS (Servizi di localizzazione); Descrizione funzionale; Fase 2 (UTMS)

ETSI TS 123171

 

5.2.   Aspetti relativi alla radiodiffusione

Le norme e/o specifiche relative alla radiodiffusione ritenute pertinenti sono inserite nel capitolo VIII.

5.3.   Informazione sull'addebito (AoC, Advice of Charge)

Il presente elenco non contiene norme e/o specifiche, in quanto nessuna sembra soddisfare al momento i criteri fissati nella nota esplicativa.

5.4.   Servizi di consultazione elenchi

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

Consultazione elenchi automatizzati

Raccomandazione ITU-T E 115 (02/95)

È utilizzata al momento per attuare servizi di consultazione internazionali

Servizi di consultazione internazionali

Raccomandazione ITU-T F.510

Può applicarsi anche all'interconnessione delle basi dati nazionali

Specifica di elenchi unificati

Raccomandazione ITU-T F.515

 

5.5.   Rifiuto delle chiamate anonime (ACR, Anonymous Call Rejected)

Sebbene l'ACR sia stato normalizzato per le reti PSTN/ISDN, solo alcune delle attuali implementazioni rispettano parzialmente le norme e/o specifiche e l'ACR non è stato standardizzato per le reti GSM.

Il presente elenco non contiene norme e/o specifiche, in quanto nessuna sembra soddisfare al momento i criteri fissati nella nota esplicativa.

CAPITOLO VI

6.   Numerazione e indirizzamento

6.1.   Selezione del vettore e preselezione del vettore

Il presente elenco non contiene norme e/o specifiche, in quanto nessuna sembra soddisfare al momento i criteri fissati nella nota esplicativa.

6.2.   Portabilità del numero

Il presente elenco non contiene norme e/o specifiche, in quanto nessuna sembra soddisfare al momento i criteri fissati nella nota esplicativa.

CAPITOLO VII

7.   Qualità del servizio (QoS, Quality of service)

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

Definizioni di parametri e misurazioni della qualità del servizio per gli utenti

Serie ETSI EG 202057

(parti da 1 a 4)

 

Qualità dei servizi di telecomunicazioni

Serie ETSI EG 202009

(parti da 1 a 3)

Parametri pertinenti per gli utenti

Definizioni di parametri di prestazioni per la qualità della riproduzione vocale e altre applicazioni della banda vocale che utilizzano le reti IP

Raccomandazione ITU-T G.1020 (Compreso l'allegato A)

 

Nota. A norma degli articoli 11 e 22 della direttiva servizio universale, la autorità nazionali di regolamentazione possono, in determinate circostanze, imporre l'utilizzo di determinate norme e/o specifiche per i parametri, le definizioni e i metodi di misurazione dei tempi di fornitura e della qualità del servizio. Tali norme e/o specifiche sono elencate nell'allegato III della direttiva.

7.1.   Grado di servizio

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

Categorie di qualità per gli utenti finali di servizi multimediali

Raccomandazione ITU-T G.1010 (11/01)

 

7.2.   Obiettivi di prestazione delle reti

Il presente elenco di norme comprende esclusivamente le norme e/o specifiche relative ai servizi basati su IP.

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

Obiettivi di prestazione delle reti per servizi basati su IP

Raccomandazione ITU-T Y.1541 (compresa l'appendice X e le modifiche 1 e 2)

Alcune tecnologie potrebbero richiedere un trattamento particolare delle tolleranze

Concetto e architettura della qualità del servizio

ETSI TS 123107

(3GPP TS 23.107)

Corrispondenza tra la raccomandazione ITU-T Y.1541 e le classi QoS TS 123107

CAITOLO VIII

8.   Servizi di radiodiffusione

8.1.   Interfacce per programmi applicativi (API)

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

Radiodiffusione di segnali video digitali (DVB); Specifica 1.1.1 per la piattaforma domestica multimediale (MHP)

ETSI TS 102812

versione 1.2.1

Radiodiffusione di segnali video digitali (DVB); Specifica 1.0.3 per la piattaforma domestica multimediale (MHP)

ETSI ES 201812

versione 1.1.1

in precedenza TS 101812 v. 1.3.1

Profilo di radiodiffusione MHEG-5

ETSI ES 202184

versione 1.1.1

8.2.   Norme e/o specifiche per la realizzazione di contenuti televisivi interattivi

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

WTVML, specifica per un microbrowser leggero per applicazioni TV interattive basato su e compatibile con WML

ETSI TS 102322

versione 1.1.1

8.3.   Radiodiffusione digitale

Interfacce tecniche e/o caratteristiche del servizio

Riferimenti

Note

Radiodiffusione di segnali audio digitali (DAB);

Una macchina virtuale: specifica Java per DAB

ETSI TS 101993

 


(1)  GU C 71 del 23.3.2006, pag. 9.

(2)  GU L 186 del 25.7.2003, pag. 9.

(3)  Istituito a norma dell'articolo 22 della direttiva quadro.

(4)  Cfr. l'articolo 8.2 della direttiva accesso.


27.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 86/20


DECISIONE n. 1/2006 DEL COMITATO DI GESTIONE MISTO, ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CILE, RELATIVO ALLE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE APPLICABILI AGLI SCAMBI DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE MERCI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

del 9 novembre 2006

che modifica le appendici I C, III A, III B e XI dell’allegato IV dell’accordo

(2007/177/CE)

IL COMITATO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito «accordo SFS») applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altre merci e al benessere degli animali, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo SFS con il Cile è entrato provvisoriamente in vigore il 1o febbraio 2003.

(2)

L’appendice I C va modificata per tenere conto della raccomandazione del gruppo di lavoro per il benessere degli animali, sostenuta dal comitato di gestione misto, relativa all’estensione del campo di applicazione dell’accordo ad altre norme sul benessere degli animali riguardanti il trasporto terrestre e marittimo degli animali.

(3)

L’appendice III A dell’accordo SFS va modificata al fine di tenere conto delle modifiche apportate alla legislazione della Comunità e del Cile.

(4)

È opportuno modificare l’appendice III B dell’accordo per tenere conto della nota 1, che dispone che il comitato di gestione misto completi gli elenchi di tale appendice mediante decisione.

(5)

L’appendice XI dell’accordo SFS va modificata al fine di tenere conto della modifica dei punti di contatto e dei siti web della Comunità e del Cile elencati nell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le appendici I C, III A, III B e XI dell’accordo SFS tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile sono sostituite dalle appendici che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone autorizzate ad agire per conto delle parti.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dalla data della firma.

Firmato a Santiago, il 9 novembre 2006.

Per il comitato di gestione misto

Il capo della delegazione della Repubblica del Cile

Lexy OROZCO

Il capo della delegazione della Comunità europea

Paul van GELDORP


ALLEGATO

Appendice I C

NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Norme riguardanti:

lo stordimento e la macellazione degli animali,

il trasporto terrestre e marittimo degli animali.

Appendice III A

MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

Malattia

Base giuridica comunitaria

Base giuridica del Cile

Atti di carattere generale

Atti specifici

Afta epizootica

Directivas 2003/85/CE, 64/432/CEE, 82/894/CEE,

2002/99/CE y 2004/68/CE,

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto no 644/51 del Ministerio de Agricultura

4)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

5)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura no 46/78

6)

Decreto no 142/84 del Ministerio de Agricultura

7)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

9)

Ley no 18 617/87 del Ministerio de Agricultura

10)

Ley 18 755/89 modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

12)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

13)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

14)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

15)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1091/03, 1191/01, 1446/95, 1447/95, 1483/92, 1487/92, 1720/95, 1725/90, 1995/97, 2212/04, 23/00, 2337/03, 2374/97, 2375/97, 2379/97, 24/00, 2404/96, 2405/96, 25/00, 27/00, 2732/94, 2734/94, 2738/99, 2935/98, 2988/95, 316/92, 317/03, 3251/94, 3397/98, 35/01, 431/98, 487/00, 580/02, 624/99, 685/94, 833/02, 887/03, 937/95 y 938/91

Malattia vescicolosa dei suini

Directivas 92/119/CEE, 64/432/CEE, 82/894/CEE, 2002/99/CE y 2004/68/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1598/91, 2337/03, 2375/97, 2379/97, 24/00, 25/00, 317/03, 3397/98, 431/98 y 685/94

Stomatite vescicolosa

Directivas 92/119/CEE, 82/894/CEE, 2002/99/CE y 2004/68/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1091/03, 1447/95, 1486/92, 1487/92, 1676/03, 1720/95, 1808/90, 1995/97, 2337/03, 2374/97, 2375/97, 2404/96, 2405/96, 2733/94, 2738/99, 2854/95, 2935/98, 317/03, 3274/94, 3393/96, 487/00, 580/02, 685/94 y 937/95

Peste equina

Directivas 90/426/CEE, 92/35/CEE y 82/894/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura no 644/37

4)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

5)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

6)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

7)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

12)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1357/94, 1357/94, 1486/92, 1598/91, 1676/03, 1806/90, 1808/90, 2337/03, 2375/97, 2496/94, 2733/94, 2854/95, 3274/94, 3393/96 y 431/98

Peste suina africana

Directivas 64/432/CEE, 82/894/CEE, 2002/60/CE, 2002/99/CE y 2004/68/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 225/78 del Ministerio de Agricultura

5)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

6)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

7)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

12)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1598/91, 2337/03, 2375/97, 2379/97, 24/00, 25/00, 27/00, 317/03, 3397/98, 431/98 y 685/94

Febbre catarrale degli ovini

Directivas 82/894/CEE, 2004/68/CE y 2000/75/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1091/03, 1446/95, 1447/95, 1483/92, 1487/92, 1995/97, 2212/04, 2337/03, 2374/97, 2404/96, 2405/96, 2738/99, 2935/98, 35/01, 487/00, 580/02, 624/99 y 937/95

Influenza aviaria ad alta patogenicità

Directivas 92/40/CEE, 90/539/CEE, 82/894/CEE, 2002/99/CE y 2005/94/CE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1357/94, 1597/97, 1598/91, 2313/03, 2337/03, 2375/97, 2809/96, 32/04, 3356/03, 3601/96, 431/98 685/93, 535/03, 16/04, 4277/04, 6384/05, 6068/05, 872/06, 1846/06 y 2168/06

Malattia di Newcastle

Directivas 92/66/CEE, 90/539/CEE, 82/894/CEE y 2002/99/CE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1357/94, 1597/97, 1598/91, 2313/03, 2337/03, 2375/97, 2809/96, 32/04, 3356/03, 3601/96, 431/98 y 685/93

Peste dei piccoli ruminanti

Directivas 92/119/CEE, 82/894/CEE y 2002/99/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1357/94, 1446/95, 1483/92, 1725/90, 1995/97, 2212/04, 2337/03, 2375/97, 2734/94, 3251/94, 35/01 y 487/00

Peste bovina

Directivas 92/119/CEE, 64/432/CEE, 82/894/CEE, 2004/68/CE y 2002/99/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1091/03, 1191/01, 1357/94, 1446/95, 1447/95, 1483/92, 1487/92, 1598/91, 1720/95, 1725/90, 1995/97, 2212/04, 2337/03, 2374/97, 2375/97, 2379/97, 24/00, 2404/96, 2405/96, 25/00, 27/00, 2732/94, 2734/94, 2738/99, 2935/98, 2988/95, 316/92, 3251/94, 3397/98, 35/01, 431/98, 487/00, 580/02, 624/99, 685/94, 833/02, 887/03 y 937/95

Peste suina classica

Directivas 80/217/CEE, 82/894/CEE, 64/432/CEE, 2001/89/CE 2004/68/CE y 2002/99/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley nno 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1598/91, 2337/03, 2375/97, 2379/97, 24/00, 25/00, 27/00, 317/03, 3397/98, 431/98 y 685/94

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Directivas 64/432/CEE, 82/894/CEE y 2004/68/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1091/03, 1357/94, 1447/95, 1487/92, 1598/91, 1720/95, 2212/04, 2337/03, 2374/97, 2375/97, 2404/96, 2405/96, 2738/99, 2935/98, 431/98, 580/02, 624/99, 833/02, 887/03 y 937/95

Vaiolo nero degli ovini e dei caprini

Directivas 92/119/CEE, 82/894/CEE y 2004/68/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1446/95, 1483/92, 1995/97, 2212/04, 2337/03, 2375/97, 2734/94, 3251/94, 35/01 y 487/00

Febbre della Rift Valley

Directivas 92/119/CEE, 82/894/CEE y 2004/68/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1091/03, 1357/94, 1446/95, 1483/92, 1487/92, 1598/91, 1720/95, 1995/97, 2337/03, 2374/97, 2375/97, 2404/96, 2405/96, 2738/99, 2935/98, 316/92, 431/98, 487/00, 580/02, 624/99 y 937/95

Dermatite nodulare contagiosa

Directivas 92/119/CEE, 82/894/CEE y 2004/68/CE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1091/03, 1447/95, 1483/92, 1487/92, 1720/95, 2337/03, 2374/97, 2375/97, 2404/96, 2405/96, 2732/94, 2738/99, 2935/98, 580/02, 624/99 y 937/95

Encefalomielite equina venezuelana

Directivas 90/426/CEE y 82/894/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura no 644/37

4)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

5)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

6)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

7)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

12)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1486/92, 1676/03, 1808/90, 2496/94, 2733/94, 2854/95, 3274/94 y 3393/96

Morva

Directivas 90/426/CEE y 82/894/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola Ganadero nos 1357/94, 1486/92, 1598/91, 1676/03, 1806/90, 1808/90, 2496/94, 2733/94, 2854/95, 3393/96 y 431/98

Durina

Directivas 90/426/CEE y 82/894/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1486/92, 1676/03, 1808/90, 2496/94, 2854/95 y 3393/96

Encefalomielite enterovirale dei suini

Directiva 82/894/CEE

Decisión 79/542/CEE

1)

Decreto Ley no 176/24

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura, Industria y Colonización no 318/25

3)

Decreto con Fuerza de Ley Reglamento Reforma Agraria del Ministerio de Hacienda no 16/63

4)

Decreto no 73/85 del Ministerio de Agricultura

5)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1143/85, modificada por la no 1762/97

6)

Ley 18 755/89, modificada por la Ley 19 263/94, ambas del Ministerio de Agricultura

7)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1254/91

8)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 1698/91

9)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 2153/97

10)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, no 3138/99

11)

Resolución del Servicio Agrícola y Ganadero no 1150/2000

Resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero nos 1598/91, 2379/97, 24/00, 25/00, 317/03, 3397/98, 431/98 y 685/94

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

Directivas 91/67/CEE, 82/894/CEE y 93/53/CEE

1)

Decreto Supremo del Ministerio de Economía no 319/01

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Economía no 626/01

Resoluciones del Servicio Nacional de Pesca nos 61/03,729/03 y 392/04

Setticemia emorragica virale (VHS)

Directivas 91/67/CEE, 82/894/CEE y 93/53/CEE

1)

Decreto Supremo del Ministerio de Economía No 319/01

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Economía no 626/01

Resoluciones del Servicio Nacional de Pesca nos 61/03,729/03 y 392/04

Anemia infettiva del salmone (ISA)

Directivas 91/67/CEE, 92/894/CEE y 93/53/CEE

1)

Decreto Supremo del Ministerio de Economía no 319/01

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Economía no 626/01

Resoluciones del Servicio Nacional de Pesca nos 61/03,729/03 y 392/04

Bonamia ostreae

Directivas 91/67/CEE, 95/70/CE y 82/894/CEE

1)

Decreto Supremo del Ministerio de Economía no 319/01

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Economía no 626/01

Resolución del Servicio Nacional de Pesca nos 1809/03

Marteilia refringens

Directivas 91/67/CEE, 95/70/CE y 82/894/CEE

1)

Decreto Supremo del Ministerio de Economía no 319/01

2)

Decreto Supremo del Ministerio de Economía no 626/01

Resolución del Servicio Nacional de Pesca nos 1809/03

Appendice III B

PARASSITI SOGGETTI A NOTIFICA PER I QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

Per quanto riguarda la situazione in Cile

1.

Parassiti la cui presenza non è stata constatata in nessuna parte del Cile, elencati all’articolo 20 della risoluzione n. 3080 del Servicio Agrícola y Ganadero, quale modificata, che fissa criteri di regionalizzazione relativi a parassiti da quarantena per il territorio del Cile (Resolución No 3080 establece criterios de regionalización en relación a las plagas cuarentenarias para el territorio de Chile).

2.

Parassiti la cui presenza è stata constatata in Cile e soggetti a controlli ufficiali, elencati all’articolo 21 della risoluzione n. 3080, quale modificata.

3.

Parassiti la cui presenza è stata constatata in Cile soggetti a controlli ufficiali, per i quali sono stabilite zone immuni da organismi nocivi e figuranti agli articoli 6 e 7 della risoluzione 3080, quale modificata.

Per quanto riguarda la situazione nella Comunità europea

1.

Parassiti la cui presenza non è stata constatata in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità o parte di essa, elencati nella sezione I, parte A, dell’allegato I e nella sezione I, parte A, dell’allegato II della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, quale modificata.

2.

Parassiti la cui presenza è stata constatata nella Comunità e che riguardano l'intera Comunità, elencati nella sezione II, parte A, dell’allegato I e nella sezione II, parte A, dell’allegato II della direttiva 2000/29/CE, quale modificata.

3.

Parassiti la cui presenza è stata constatata nella Comunità e per i quali sono definite zone immuni da organismi nocivi, elencati nella parte B dell’allegato I e nella parte B dell’allegato II della direttiva 2000/29/CE, quale modificata.

Appendice XI

PUNTI DI CONTATTO E SITI WEB

A.   Punti di contatto

Per il Cile

Departamento Acceso a Mercados

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)

Ministerio de Relaciones Exteriores

Teatinos 180, piso 11

Santiago

Chile

Tel. (56-2) 565 93 38

Fax (56-2) 696 06 39

Altri contatti importanti

Departamento Europa, África, y Medio Oriente

Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON)

Ministerio de Relaciones Exteriores

Teatinos 180, piso 12

Santiago

Chile

Tel. (56-2) 565 93 58

Fax (56-2) 565 93 40

Jefe División de Protección Pecuaria

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Ministerio de Agricultura

Av. Bulnes 140, piso 7

Santiago

Chile

Tel. (56-2) 345 14 01

Fax (56-2) 345 14 03

Jefe División de Protección Agrícola

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Ministerio de Agricultura

Av. Bulnes 140, piso 3

Santiago

Chile

Tel. (56-2) 345 12 02

Fax (56-2) 345 12 03

Jefe División Asuntos Internacionales

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Ministerio de Agricultura

Av. Bulnes 140, piso 5

Santiago

Chile

Tel. (56-2) 345 15 75

Fax (56-2) 345 15 78

Jefe Departamento Sanidad Pesquera

Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA)

Ministerio de Economía

Victoria 2832

Valparaíso

Chile

Tel. (56-32) 81 92 02

Fax (56-32) 81 92 00

Jefe División de Políticas Públicas Saludables y Promoción

Ministerio de Salud

Mac Iver 459, piso 8

Santiago

Chile

Tel. (56-2) 574 04 93

Fax (56-2) 664 90 55

Per la Comunità

El Director

DG SANCO Dirección D

Salud y Bienestar de los Animales

Comisión Europea

Dirección postal: Rue de la Loi 200

B-1049 Bruselas

Despacho: Rue Froissart 101

B-1040 Bruselas

Bélgica

Tel. (32-2) 295 36 41

Fax (32-2) 296 42 86

Altri contatti importanti

El Director

DG SANCO Dirección E

Seguridad Alimentaria

Comisión Europea

Dirección postal: Rue de la Loi 200

B-1049 Bruselas

Despacho: Rue Belliard 232

B-1040 Bruselas

Bélgica

Tel. (32-2) 295 34 30

Fax (32-2) 295 02 85

El Director

DG SANCO Dirección F

Oficina Alimentaria y Veterinaria

Grange Dunsany

Co Meath

Irlanda

Tel. (353-46) 617 58

Fax (353-46) 618 97

B.   Punti di contatto via posta elettronica

Per il Cile

acuerdo-chile-ue-sps@direcon.cl

Per la Comunità

sanco-ec-chile-agreement@ec.europa.eu

C.   Siti web gratuiti

Per il Cile

http://www.direcon.cl

http://www.sag.gob.cl

http://www.sernapesca.cl

http://ministeriodesalud.cl

Per la Comunità

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/foodsafety.htm