ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 85

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
27 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 322/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 324/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/184/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 marzo 2007, concernente la pubblicazione del riferimento della norma EN 71-1:2005 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche per quanto concerne i requisiti tecnici per i giocattoli emisferici conformemente alla direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la sicurezza dei giocattoli [notificata con il numero C(2007) 1256]  ( 1 )

7

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/185/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

27.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/1


REGOLAMENTO (CE) N. 322/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

174,6

MA

96,8

TN

143,7

TR

116,3

ZZ

132,9

0707 00 05

JO

171,8

TR

120,6

ZZ

146,2

0709 90 70

MA

61,0

TR

79,9

ZZ

70,5

0805 10 20

CU

47,3

EG

42,8

IL

70,3

MA

47,5

TN

52,4

TR

59,9

ZZ

53,4

0805 50 10

IL

60,3

TR

41,9

ZZ

51,1

0808 10 80

AR

78,2

BR

78,0

CL

81,4

CN

74,3

US

104,5

UY

68,7

ZA

86,2

ZZ

81,6

0808 20 50

AR

75,2

CL

73,8

CN

73,6

ZA

72,9

ZZ

73,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


27.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/3


REGOLAMENTO (CE) N. 323/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2007

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Come indicato nell’allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, le operazioni elencate nella parte 2 dell’allegato medesimo possono, in alcuni casi, richiedere anche operazioni di pretrattamento. Per questo motivo è necessario modificare di conseguenza la parte 2 dell’allegato V.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Nel regolamento (CE) n. 850/2004, allegato V, parte 2, dopo la prima frase è aggiunto il seguente paragrafo:

«È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell’allegato, a condizione che la sostanza elencata nell’allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell’allegato.»


27.3.2007   

IT

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L 85/5


REGOLAMENTO (CE) N. 324/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Insieme di tre articoli riuniti per la vendita al minuto, comprendenti:

 

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata.

Questi tre articoli non possono essere considerati «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi della regola generale 3.b), poiché essi non rispondono ad un'esigenza particolare, né servono per svolgere un'attività specifica.

a.

una borsa di materiale plastico trasparente munita di una impugnatura in tessuto e di un sistema di chiusura a «velcro»;

4202 22 10

La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 4202, 4202 22 e 4202 22 10.

La nota 1.d) del capitolo 95 esclude le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304.

b.

un libro per bambini composto di sedici pagine in cui è narrata una storia, illustrato con immagini a colori su ciascuna pagina e rilegato con una copertina di cartone;

4901 99 00

La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 4901 e 4901 99 00.

L'articolo non è un libro di immagini per bambini della voce 4903, in quanto è scritto come racconto continuo. È classificato come libro sulla base del testo stampato.

c.

una bambola avente sembianze umane che indossa un costume corrispondente al tipo di storia narrato nel libro. La bambola non è fissata alle pagine ed è possibile giocarci senza utilizzare il libro.

9503 00 21

La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 21.

2.

Apparecchio elettronico portatile a pile, per un solo giocatore, contenuto in un involucro in plastica e dotato di uno schermo a cristalli liquidi e di pulsanti.

Il prodotto contiene oltre un milione di schemi di Sudoku e presenta diversi livelli di difficoltà.

Sullo schermo è visualizzata una griglia di 3 × 3 riquadri, ciascuno composto da 3 × 3 caselle. In ogni casella si deve inserire un numero da 1 a 9, in modo che in ogni riga, colonna e riquadro di 3 × 3 caselle ogni numero compaia una volta sola.

L'apparecchio presenta una funzione a tempo che indica, tra le altre cose, il tempo impiegato per risolvere lo schema attivo.

9504 90 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9504, 9504 90 e 9504 90 90.

Il prodotto è un gioco per un solo giocatore. Presenta uno schermo elettronico che mette alla prova le capacità mentali del giocatore.

Tenuto conto delle sue caratteristiche fisiche (dispositivo elettronico) e dell'elemento di competizione che lo caratterizza (per esempio giocare contro un avversario virtuale), tale dispositivo è più di un puzzle o di un giocattolo di cui alla voce 9503.

Il prodotto deve pertanto essere classificato come gioco di abilità alla voce 9504.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

27.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

concernente la pubblicazione del riferimento della norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» per quanto concerne i requisiti tecnici per i giocattoli emisferici conformemente alla direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la sicurezza dei giocattoli

[notificata con il numero C(2007) 1256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/184/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

visto il parere del comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (2), modificata dalla direttiva 98/48/CE (comitato per le norme e le regolamentazioni tecniche),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 della direttiva 88/378/CEE stabilisce che i giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 88/378/CEE la conformità dei giocattoli alle pertinenti norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, presume la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’articolo 3 della direttiva.

(3)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 88/378/CEE gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(4)

Il Comitato europeo di normalizzazione, su incarico della Commissione, ha elaborato e adottato in data 15 luglio 1998 la norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche», i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati per la prima volta nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 28 luglio 1999 (3).

(5)

Il 16 settembre 2004 il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato la modifica 10 della norma armonizzata EN 71-1:1998 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche». I riferimenti di questa modifica sono stati pubblicati per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 agosto 2005 (4).

(6)

Il 19 settembre 2005 il Comitato europeo di normalizzazione ha adottato la norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» che costituisce una versione consolidata della norma armonizzata EN 71-1:1998 e delle sue 11 modifiche. La modifica 10 è incorporata nella norma EN 71-1:2005.

(7)

La modifica 10 intende trattare i rischi di soffocamento posti da giocattoli in forma di tazza, ciotola o in forma di mezzo uovo aventi un’apertura più o meno sferica, ovale o ellittica, che bambini in tenera età potrebbero porsi sul volto durante il gioco producendo un effetto a ventosa che non lascia passare l’aria. La modifica esclude dal suo campo di applicazione i giocattoli destinati ad essere usati per bere, come ad esempio le tazzine giocattolo da tè.

(8)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 88/378/CEE le autorità francesi hanno sollevato un’obiezione formale in relazione ai requisiti relativi ai giocattoli emisferici, in particolare all’esclusione dei giocattoli usati per bere di cui alla norma EN 71-1:2005.

(9)

Le autorità francesi evocano che l’obiettivo dei requisiti tecnici di cui alla norma armonizzata sui giocattoli emisferici è di affrontare i rischi di soffocamento presentati da certe forme di giocattoli che possono essere posti sul naso e sulla bocca di un bambino producendo un effetto a ventosa che non lascia passare l’aria. Tra questi prodotti vi sono i giocattoli usati per bere. Si tratta di giocattoli che i bambini, con la massima probabilità, si porranno sulla bocca giocando e fingendo di bere. Di conseguenza, le autorità francesi sostengono che i giocattoli destinati ad essere usati per bere dovrebbero rientrare nel campo di applicazione dei requisiti in merito ai giocattoli emisferici di cui alla norma armonizzata EN 71-1:2005.

(10)

Secondo il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) la standardizzazione dei giocattoli emisferici era giustificata dagli incidenti verificatisi allorché i bambini giocavano con simili giocattoli in ristoranti self-service. I lavori si basavano su un’ampia indagine finalizzata a individuare le dimensioni e forme critiche degli articoli da assoggettare alla normalizzazione in relazione ai bambini da tutelare. Per quanto concerne gli oggetti destinati ad essere usati per bere, ad esempio le tazzine di un servizio da tè, il CEN era giunto alla conclusione che non si erano verificati incidenti con questi giocattoli né con tazze reali. Sulla base di queste indagini il CEN ha deciso che non vi fosse motivo di estendere i lavori di normalizzazione a questo tipo particolare di giocattoli.

(11)

Su richiesta della Commissione gli esperti degli Stati membri in materia di sicurezza dei giocattoli hanno informato la Commissione di incidenti causati da giocattoli di questo tipo. Gli incidenti sono menzionati in una relazione pubblicata sulla rivista «Pediatrics», vol. 111, n. 1, gennaio 2003. Conformemente a tale relazione si sono identificati complessivamente 17 incidenti. In tutti i casi esaminati si sono trovati bambini con un oggetto semirigido che aderiva fortemente al loro viso. Sui 17 incidenti in questione 13 riguardavano giocattoli. In questi incidenti erano coinvolti bambini tra 4 e i 36 mesi d’età.

(12)

La Commissione è stata anche informata di un incidente non mortale verificatosi negli USA registrato in data 27 ottobre 2000 dalla Consumer Product Safety Commission degli USA. Una bambina di due anni e mezzo era stata trovata con la bocca e il naso bloccati da una tazza giocattolo in plastica rigida, che faceva parte di un servizio da tè giocattolo.

(13)

Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità francesi, dalle altre autorità nazionali e dal comitato per le norme e le regolamentazioni tecniche si è riscontrato che i giocattoli destinati ad essere usati per bere possono presentare un rischio di soffocamento. Visto che tali giocattoli sono esclusi dal campo di applicazione della norma summenzionata, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/378/CEE gli Stati membri presumono che i giocattoli summenzionati soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza soltanto se corredati di un certificato di tipo CE rilasciato da un organismo notificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I giocattoli in forma di tazza, ciotola o in forma di mezzo uovo aventi un’apertura più o meno rotonda, ovale o ellittica destinati ad essere usati per bere esulano dal campo di applicazione della norma EN 71-1:2005. Essi possono però presentare lo stesso rischio di soffocamento costituito dai giocattoli che rientrano nel campo di applicazione di detta norma. Per tale motivo la Commissione incaricherà l’organismo europeo di normalizzazione interessato di riesaminare la norma in questione.

Articolo 2

La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento della norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» è accompagnata dal seguente avviso addizionale:

«I giocattoli in forma di tazza, ciotola o in forma di una metà d’uovo aventi un’apertura più o meno rotonda, ovale o ellittica destinati ad essere usati per bere, come ad esempio i servizi da tè giocattolo, possono presentare un rischio per la salute dei bambini. Tali giocattoli non sono coperti dalla norma, ragion per cui questi prodotti devono essere corredati di un certificato del tipo CE e la conformità col modello approvato dev’essere stata certificata dall’apposizione del marchio CE».

Articolo 3

Un avviso identico a quello di cui all’articolo 2 della presente decisione accompagna il riferimento a una norma nazionale che recepisce la norma EN 71-1:2005 «Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: proprietà meccaniche e fisiche» da pubblicarsi a cura degli Stati membri in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 88/378/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU C 215 del 28.7.1999, pag. 4.

(4)  GU C 188 del 2.8.2005, pag. 2.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

27.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/10


AZIONE COMUNE 2007/185/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (di seguito «strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione.

(2)

La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulle armi chimiche (CWC) e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell'ambito di tale strategia l'UE si è impegnata ad operare per l'adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC. Gli obiettivi della strategia dell'UE sono complementari a quelli perseguiti dall'OPCW, nel contesto della sua responsabilità per l'attuazione della CWC.

(3)

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/797/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (1). Dopo la scadenza dell'azione comune 2004/797/PESC il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/913/PESC, del 12 dicembre 2005, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2), della durata di un anno.

(4)

Da quando nel 2005 è iniziata l'attuazione delle azioni comuni dell'UE a sostegno dell'OPCW, 14 paesi hanno firmato e ratificato la CWC, portando così a 181 il numero di Stati membri dell'OPCW.

(5)

L'UE deve continuare a fornire tale assistenza intensiva e mirata all'OPCW nel contesto dell'attuazione attiva del capitolo III della strategia dell'UE. Le misure connesse con l'universalizzazione della CWC dovrebbero continuare ad essere applicate, adattate e mirate al numero in diminuzione di Stati che non aderiscono alla CWC. Nuove attività dovrebbero integrare quelle già in corso a sostegno di progetti specifici condotti dall'OPCW e volti ad assicurare la piena attuazione della CWC e a migliorare la cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche.

(6)

È opportuno incaricare la Commissione di sorvegliare la corretta esecuzione del contributo dell'UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE, l'Unione europea sostiene le attività svolte dall'OPCW con i seguenti obiettivi:

promozione del carattere universale della CWC,

sostegno alla piena attuazione della CWC da parte degli Stati parti,

cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche, come misure di accompagnamento dell'attuazione della CWC,

sostegno alla creazione di un quadro di collaborazione tra l'industria chimica, l'OPCW e le autorità nazionali in occasione del decimo anniversario dell'OPCW.

2.   I progetti dell'OPCW che corrispondono a misure presenti nella strategia dell'UE, sono progetti volti a:

promuovere la CWC mediante attività regionali, subregionali e bilaterali al fine di una più ampia adesione all'OPCW,

fornire sostegno tecnico continuo agli Stati parti che lo richiedono per l'istituzione e il funzionamento effettivo di autorità nazionali, tramite la concessione di sovvenzioni per lo sviluppo di capacità e l'applicazione di misure nazionali di applicazione come previsto dalla CWC,

rafforzare le capacità di risposta degli Stati parti nonché la loro capacità di elaborare programmi di assistenza e protezione contro le armi chimiche,

creare una base di dati accessibile gratuitamente che consenta alle autorità nazionali e all'industria di individuare facilmente le sostanze chimiche figuranti nelle tabelle dell'allegato della CWC relativo ai prodotti chimici,

rafforzare la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per agevolare lo sviluppo delle capacità degli Stati parti di attuare la CWC nel settore delle attività chimiche,

sostenere la preparazione di un forum dell'OPCW sull'industria e la protezione nell'ambito del decimo anniversario dell'OPCW,

sostenere visite presso gli impianti di distruzione di armi chimiche (CWDF) e/o siti di costruzione di tali impianti per valutare i progressi compiuti e le iniziative intraprese per rispettare le scadenze prorogate in materia di distruzione.

Una descrizione particolareggiata dei progetti suesposti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'importo di riferimento finanziario per la realizzazione dei sette progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è di 1 700 000 EUR, a carico del bilancio generale dell'Unione europea del 2007.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, con l'eccezione che eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3.   La Commissione vigila sul corretto impiego del contributo UE di cui al paragrafo 1. A tal fine esso conclude un accordo di finanziamento con l'OPWC sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'UE, che assume la forma di una sovvenzione. L'accordo di finanziamento stipula che l'OPWC deve assicurare la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.

4.   La Commissione cerca di concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente azione comune. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 3

1.   La presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata.

2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono affidati al segretariato tecnico dell'OPCW (di seguito «segretariato tecnico») che esegue i propri compiti sotto le responsabilità della presidenza e sotto il controllo del SG/AR. A tal fine il SG/AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.

Articolo 4

1.   La presidenza, assistita dal SG/AR, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente azione comune. La Commissione è pienamente associata e fornisce le informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione di progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 si basano su relazioni periodiche da fornirsi da parte del segretariato tecnico.

Articolo 5

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa scade 18 mesi dopo la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

Horst SEEHOFER


(1)  GU L 349 del 24.11.2004, pag. 63.

(2)  GU L 331 del 17.12.2005, pag. 34.


ALLEGATO

Sostegno UE alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1.   Obiettivo e descrizione

Obiettivo generale: sostenere l'universalizzazione della convenzione sulle armi chimiche (CWC) e, in particolare, promuovere la ratifica/adesione ad essa degli Stati non parti (sia Stati firmatari sia Stati non firmatari) e sostenere la piena attuazione della CWC da parte degli Stati parti.

Descrizione: l'assistenza dell'UE all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) sarà incentrata sui seguenti settori che secondo gli Stati parti della CWC richiedono interventi urgenti:

promozione del carattere universale della CWC,

sostegno alla piena attuazione della CWC da parte degli Stati parti,

cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche sotto forma di misure di accompagnamento dell'attuazione della CWC,

sostegno alla creazione di un quadro di collaborazione tra l'industria chimica, l'OPCW e le autorità nazionali nell'ambito del decimo anniversario dell'OPCW.

I progetti menzionati al punto 2 beneficeranno del sostegno dell'UE. I finanziamenti UE copriranno solo spese specificamente connesse con l'attuazione di tali progetti. L'OPCW provvederà inoltre all'acquisizione di qualsiasi bene, opera o servizio.

2.   Descrizione dei progetti

2.1.   Progetto 1: carattere universale della CWC

Scopo del progetto

Pervenire all'adesione universale alla CWC promuovendo attivamente la ratifica della CWC, o l'adesione alla stessa, da parte di Stati non parti (sia Stati firmatari che Stati non firmatari) e sostenere la piena ed effettiva attuazione della CWC da parte degli Stati parti.

Risultati/attività del progetto

Aumentare il numero di aderenti alla convenzione incoraggiando e sostenendo i rimanenti 14 Stati non parti (1) ad aderirvi quanto prima,

rafforzare la rete regionale (con il coinvolgimento delle pertinenti organizzazioni regionali e subregionali per promuovere il carattere universale della CWC nonché l'effettiva attuazione della stessa a livello nazionale),

accrescere la conoscenza della convenzione, delle sue disposizioni e dei benefici che offre agli Stati parti tramite programmi regionali, subregionali e bilaterali e la partecipazione di Stati non parti a iniziative dell'OPCW quali corsi di formazione, workshop e seminari sull'attuazione della CWC.

Descrizione del progetto

a)

Workshop regionale sulla CWC per il bacino mediterraneo e il Medio Oriente

Workshop sulla CWC per gli Stati non parti del bacino mediterraneo e del Medio Oriente (da tenersi in luogo da determinare, 2-3 giorni, secondo semestre 2007). Questo seminario costituirà il seguito di eventi simili tenutisi a Malta (2004), Cipro (2005), in Italia (2006) e Nord Africa (2007). Esso mira ad accrescere la conoscenza della CWC e del suo contributo alla stabilità regionale e alla pace e sicurezza internazionali. I partecipanti provenienti da Stati non parti della regione saranno patrocinati. Il segretariato tecnico dell'OPCW (di seguito «segretariato tecnico») può patrocinare anche rappresentanti di Stati parti e di organizzazioni regionali/subregionali (quali la Lega degli Stati arabi) in qualità di persone risorsa. Uno o due oratori ospiti dell'UE saranno invitati a informare i partecipanti sulle iniziative UE in materia di non proliferazione e disarmo per quanto riguarda le armi di distruzione di massa, gli aspetti politici e di sicurezza del partenariato euromediterraneo e le misure di controllo delle esportazioni attuate dell'UE.

Costo totale stimato: 56 478 EUR.

b)

Visite/programmi bilaterali

Il segretariato tecnico intensificherà, di concerto con la presidenza UE, i programmi e i contatti bilaterali mirati destinati a singoli Stati non parti. Della squadra di visitatori faranno parte, a seconda della necessità, rappresentanti UE.

i)

2-3 visite bilaterali in Stati non parti in Africa. Ciascuna visita durerà 2-3 giorni e vi parteciperanno al massimo 5 membri del personale del segretariato tecnico. Solo i servizi o i reparti più pertinenti del segretariato tecnico saranno invitati a inviare persone risorsa.

ii)

2-3 visite bilaterali in Stati non parti del Medio Oriente. Ciascuna visita durerà 2-3 giorni e vi parteciperanno al massimo 3-4 membri del personale del segretariato tecnico. Solo i servizi o i reparti più pertinenti saranno invitati a inviare persone risorsa.

iii)

2-3 visite bilaterali in Stati non parti dell'America Latina e dei Caraibi. A ciascuna visita parteciperanno al massimo 3-4 membri del personale del segretariato tecnico. Solo i servizi o i reparti più pertinenti saranno invitati a inviare persone risorsa.

iv)

1-2 visite bilaterali in Asia. A ciascuna visita parteciperanno al massimo 3-4 membri del personale del segretariato tecnico. Solo i servizi o i reparti più pertinenti saranno invitati a inviare persone risorsa.

Costo totale stimato: 88 435 EUR.

Gli eventi bilaterali destinati a questi paesi potrebbero includere workshop/seminari nazionali di sensibilizzazione alla convenzione e promozione della ratifica/adesione alla stessa. Va rilevato che la decisione finale di organizzare tali eventi bilaterali dipenderà da sviluppi positivi e dal livello di preparazione dei paesi summenzionati.

Costo totale stimato del progetto 1: 144 913 EUR.

2.2.   Progetto 2: applicazione della CWC a livello nazionale

2.2.1.   Istituzione e funzionamento efficiente di autorità nazionali, attuazione di misure nazionali di esecuzione e adozione di qualsiasi misura amministrativa richiesta in conformità degli obblighi derivanti dall'articolo VII della CWC, nonché presentazione di dichiarazioni accurate a norma dell'articolo VI

Descrizione del progetto

Il progetto contribuirà agli sforzi in atto volti a migliorare il funzionamento delle autorità nazionali e all'adozione di adeguate misure di attuazione mediante l'assistenza su tutte le questioni connesse con la CWC, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti giuridici e tecnici per rispondere alle esigenze di Stati parti richiedenti, al fine di coadiuvarli nell'ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo VII della CWC attraverso visite bilaterali o in altre configurazioni appropriate. Tale assistenza sarà fornita da esperti/persone risorsa dell'organico dell'OPCW con l'inclusione, all'occorrenza, di esperti UE. La durata di ciascuna visita sarà di circa 5 giorni lavorativi. A ciascuna visita parteciperanno di norma tre esperti. La durata di ciascuna visita e il numero di persone che compongono ciascuna squadra saranno stabiliti caso per caso per rispondere alle esigenze dell'assistenza da fornire con il miglior rapporto costi-benefici. Come alternativa, l'assistenza verrà fornita finanziando visite di esperti degli Stati parti richiedenti al segretariato tecnico, per consultazioni e attività pratiche con i funzionari competenti del segretariato tecnico. Anche ciascuna di queste visite durerà 5 giorni lavorativi circa e vi parteciperanno di norma tre esperti nazionali per visita.

Inoltre l'UE finanzierà un programma di visite ampliato in Africa, al fine di coadiuvare gli Stati parti africani nell'ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo VII della CWC.

Costo totale stimato: 225 498 EUR.

2.2.2.   Stanziamento di sovvenzioni alle autorità nazionali per sostenere gli sforzi di sviluppo di capacità per le attività nazionali necessarie ai fini dell'attuazione della convenzione

Descrizione del progetto

Sovvenzioni per finanziare le attività di attuazione nazionali presso le circa dieci autorità nazionali selezionate, per un importo non superiore a 10 000 EUR per ciascuna autorità.

I settori specifici per i quali può essere chiesta da Stati parti l'assistenza nel prossimo futuro includono i fondi per:

la traduzione e la pubblicazione della CWC nella lingua nazionale, qualora essa non sia una delle lingue della convenzione, e la pubblicazione e la distribuzione della legislazione e dei regolamenti adottati che istituiscono un ufficio per l'autorità nazionale,

le spese di consulenza per giuristi che elaborano la legislazione nazionale di attuazione,

corsi nazionali di sensibilizzazione del personale dei pertinenti dipartimenti governativi e dell'industria sull'attuazione delle diverse disposizioni della convenzione. Tali corsi possono includere ad esempio seminari di coinvolgimento e di sensibilizzazione per i decisori di ministeri, quali affari esteri, giustizia, difesa, interno, industria e commercio, nonché per le autorità doganali e le associazioni industriali,

corsi di formazione per gli ambienti interessati su come identificare e preparare relazioni su impianti dichiarabili, prodotti chimici classificati, importazioni ed esportazioni rilevanti ai fini della CWC.

Queste sovvenzioni non forniranno assistenza finanziaria per pagare le retribuzioni.

Meccanismo di attribuzione

Sarà creato, con il contributo di rappresentanti della presidenza dell'UE, dell'ufficio del rappresentante personale dell'alto rappresentante per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, dei servizi della Commissione e del segretariato tecnico, un meccanismo di attribuzione per la selezione delle autorità nazionali e dei consulenti proposti.

Criteri di selezione

La selezione delle autorità nazionali che riceveranno gli aiuti sarà effettuata in base a criteri accuratamente individuati, inclusa la dimostrazione della loro capacità di realizzare progressi quantificabili nell'attuazione delle disposizioni della convenzione e in conformità del piano d'azione specifico per paese elaborato durante una visita bilaterale di assistenza.

Il meccanismo di selezione verificherà l'ammissibilità delle domande di sovvenzione ricevute dalle autorità nazionali (in particolare per quanto riguarda la loro pertinenza nella prospettiva di accrescere la capacità di attuazione nazionale, la trasparenza, la fattibilità e la sostenibilità) prima di trasmettere raccomandazioni ai competenti organi del Consiglio. Tali sovvenzioni contribuiranno a rendere autonome le autorità nazionali selezionate negli anni successivi.

Per poter ricevere le sovvenzioni le autorità nazionali beneficiarie dovranno comunicare all'OPCW obiettivi quantificabili da conseguire nonché un calendario preciso della loro attuazione attraverso l'uso delle sovvenzioni. Quale parte del contratto, l'autorità nazionale beneficiaria sarà tenuta a riferire regolarmente al segretariato tecnico in merito alle sue attività. L'erogazione delle sovvenzioni sarà effettuata in quote successive e, dopo la prima, previo esame dei progressi conseguiti. Il segretariato tecnico trasmetterà all'UE le informazioni pertinenti sui progressi realizzati dagli Stati parti beneficiari nonché una scheda finanziaria sull'uso dei fondi da parte di ciascuno Stato parte beneficiario.

Costo totale stimato: 100 000 EUR.

2.2.3.   Partecipazione di autorità nazionali e autorità doganali a una o più riunioni tecniche all'Aia o altrove sulle disposizioni relative ai trasferimenti della CWC

Descrizione del progetto

Le difficoltà incontrate dagli Stati parti nella raccolta di dati affidabili su importazioni e esportazioni per i prodotti chimici classificati e nella compilazione di dichiarazioni accurate all'OPCW nonché nel controllo del commercio di prodotti chimici classificati a motivo delle limitazioni della capacità nazionale incidono sull'efficacia del regime di verifica dell'OPCW e sul raggiungimento dei suoi obiettivi in materia di non proliferazione.

Il segretariato tecnico sta cercando di far fronte alle summenzionate sfide concentrandosi sui seguenti temi:

sensibilizzazione dei soggetti interessati in seno alle autorità nazionali, in particolare le autorità doganali, ai requisiti giuridici della CWC, al fine di promuovere gli obiettivi della convenzione in materia di non proliferazione,

fornitura di informazioni tecniche alle autorità doganali attraverso riunioni incentrate sul miglioramento della gestione delle procedure relative alle importazioni ed esportazioni al fine di disciplinare il commercio di prodotti chimici classificati,

individuazione dei pertinenti prodotti chimici, ai fini di un efficace controllo del commercio di prodotti chimici classificati, e condivisione di esperienze nazionali e regionali nell'attuazione delle disposizioni della convenzione in materia di trasferimenti,

divulgazione delle informazioni sulle iniziative e le attività di assistenza dell'UE per il controllo dei prodotti chimici classificati,

comprensione delle difficoltà pratiche e delle sfide cui devono far fronte le autorità doganali in diverse regioni e sottoregioni nel controllo del commercio di prodotti chimici classificati,

agevolazione di una migliore comprensione e cooperazione tra i soggetti interessati in seno all'autorità nazionale per il controllo e la presentazione dei dati relativi alle importazioni ed esportazioni di prodotti chimici classificati,

ricerca di sinergie tra i diversi regimi internazionali che le autorità doganali devono controllare e costituzione di un forum per la consultazione e la cooperazione nell'ambito delle sottoregioni ai fini di un'efficace attuazione delle prescrizioni della convenzione.

Il segretariato tecnico organizzerà tre riunioni subregionali per il sud-est asiatico, la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe e per gli Stati parti nell'Europa orientale. In tali riunioni il segretariato tecnico cercherà di porre in evidenza la necessità per tutti gli Stati parti di introdurre misure che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della convenzione in materia di non proliferazione. Inoltre, nel corso della riunione regionale annuale delle autorità nazionali nell'ambito del Gruppo degli Stati latino americani e caraibici (GRULAC), si porrà l'accento sulla necessità di un'efficace interazione tra autorità nazionali e autorità doganali.

Il numero di Stati parti che assistono ad un evento subregionale è compreso tra sette e dieci. Due rappresentanti dell'autorità nazionale e delle autorità doganali di ciascuno Stato parte sono invitati a partecipare. Persone risorsa con una specializzazione pertinente sono altresì patrocinate dall'OPCW per tali riunioni.

Costo totale stimato: 183 466 EUR.

2.2.4.   Sensibilizzazione dei parlamentari alle prescrizioni della CWC affinché gli Stati parti adottino normative nazionali di recepimento globali

Scopo del progetto

Promuovere l'adozione della legislazione nazionale di recepimento negli Stati parti.

Descrizione del progetto

Il segretariato tecnico mira a coinvolgere i parlamenti nelle diverse regioni geografiche rappresentate in seno all'OPCW, al fine di sensibilizzarli all'importanza dell'adozione della legislazione nazionale di attuazione della CWC.

A tal fine, il segretariato tecnico intende organizzare due riunioni apposite di parlamentari a livello regionale in Asia e in America latina.

Inoltre, un lavoro di sensibilizzazione continuerebbe ad essere svolto durante le assemblee dell’Unione interparlamentare.

Tale richiesta è effettuata sulla base del numero di progetti di legislazioni nazionali di attuazione che si prevede siano esaminati dai parlamenti nazionali nel corso del 2007-2008. Solo un terzo dei membri dell'OPCW dispone di una legislazione nazionale di attuazione globale.

Costo totale stimato: 167 769 EUR.

Costo totale stimato del progetto 2: 676 733 EUR.

2.3.   Progetto 3: cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche

Corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche

Scopo del progetto

Facilitare lo sviluppo delle capacità degli Stati parti di attuare la CWC nel settore delle attività chimiche in conformità delle disposizioni dell'articolo XI della convenzione.

Il progetto è incentrato essenzialmente sulla creazione di capacità mediante il sostegno ai laboratori di analisi attraverso la formazione nel settore del campionamento e dell'analisi dei prodotti chimici aventi rilevanza per la CWC.

Risultati/attività del progetto

Assistere chimici analitici qualificati degli Stati parti nell'acquisire ulteriori esperienze e conoscenze pratiche, al fine di facilitare l'analisi dei prodotti chimici connessi con l'attuazione nazionale della convenzione,

fornire a tali laboratori nei paesi prescelti la capacità di aumentare il loro livello di competenza tecnica.

Descrizione del progetto

Nel 2007 saranno organizzate tre unità del corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche, ciascuna per 20 partecipanti. Il corso sarà inteso ad assistere chimici analisti qualificati di Stati parti in via di sviluppo o con economie in via di transizione nell'acquisizione di ulteriore esperienza e conoscenze pratiche, a facilitare l'analisi di prodotti chimici interessati dall'attuazione nazionale della convenzione, a potenziare le capacità nazionali degli Stati membri offrendo formazione in chimica analitica al personale dell'industria, delle istituzioni accademiche e dei laboratori statali, a facilitare l'adozione di buone prassi di laboratorio e ad ampliare la riserva di personale specializzato alla quale le autorità nazionali e il segretariato possono attingere in futuro. Il corso abbraccerà sia la formazione teorica che quella pratica in settori riguardanti la convalida del sistema, l'individuazione di guasti, problemi e simili, la preparazione e l'analisi di campioni. Ciascun corso avrà una durata di due settimane.

Costo totale stimato del progetto 3: 360 000 EUR.

2.4.   Progetto 4: assistenza e protezione contro le armi chimiche

Scopo del progetto

L'OPCW è impegnata ad affrontare le minacce alla pace e alla sicurezza. Tali minacce richiedono risposte rapide e coordinate a livello nazionale, regionale e internazionale. L'articolo X della CWC, che ha per oggetto l'assistenza e la protezione, ha un ruolo particolare a tale riguardo. L'OPCW deve sviluppare e mantenere uno stato di prontezza a fornire una risposta tempestiva, adeguata ed efficiente. Per tale motivo, l'OPCW deve assistere gli Stati parti a sviluppare e/o migliorare i sistemi di risposta contro le armi chimiche a livello nazionale e regionale, e a creare un efficace meccanismo di mobilitazione dell'assistenza internazionale ad ogni Stato parte richiedente in caso di eventuale uso di armi chimiche.

Risultati del progetto

Rafforzamento delle capacità del segretariato tecnico di mobilitare e coordinare l'assistenza internazionale,

creazione/rafforzamento o miglioramento delle capacità nazionali di risposta e dei programmi di protezione degli Stati parti,

creazione di reti di protezione regionale funzionanti efficacemente,

fornitura e divulgazione delle informazioni nel settore della protezione contro le armi chimiche.

2.4.1.   Visite tecniche agli Stati parti a fini di ispezione delle offerte di assistenza

Descrizione del progetto

Il segretariato tecnico effettuerà un massimo di sei visite nel 2007 presso gli Stati parti a fini di ispezione delle offerte di assistenza ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo X dell'OPCW. La squadra del segretariato tecnico sarà composta al massimo di due esperti.

Complessivamente 71 Stati parti si sono impegnati a fornire assistenza attraverso l'OPCW e a tal fine 42 Stati parti hanno prescelto di offrire volontariamente assistenza all'OPCW. Tali impegni volontari in materia di assistenza includono vari tipi di apparecchiature di protezione individuale, apparecchiature e unità di rilevazione e di decontaminazione, materiale umanitario, opuscoli e consulenza di esperti.

Dette visite consentiranno di valutare le offerte fatte dagli Stati membri, al fine di garantirne la validità e verificare lo stato delle apparecchiature (conservabilità, imballaggio, disponibilità, possibilità di pronta consegna, ecc.). Qualora l'apparecchiatura sia ai limiti della conservabilità o si intenda modificare l'offerta, la visita in questione stabilirebbe le nuove condizioni e otterrebbe maggiori dettagli sull'offerta. Siffatte informazioni sarebbero inserite nella base di dati in materia di assistenza e protezione dell'OPCW.

Costo totale stimato: 45 230 EUR.

2.4.2.   Sviluppo delle capacità nazionali degli Stati parti del Nord Africa contro le armi chimiche

Descrizione del progetto

Data l'attuale situazione in materia di sicurezza, gli Stati parti stanno acquisendo maggiore consapevolezza del fatto che i loro attuali piani di risposta nazionali non tengono conto del possibile uso della armi di distruzione di massa (ADM). Di conseguenza, l'OPCW riceve un elevato numero di richieste relative allo sviluppo di capacità di protezione contro le armi chimiche dagli Stati parti, nell'ipotesi di attacchi terroristici chimici.

Il segretariato tecnico ha attribuito un'elevata priorità alla regione africana, in cui non esistono quasi capacità di protezione contro le armi chimiche; ritenendo che la situazione sia di massima necessità, il segretariato tecnico ha deciso di fornire assistenza tempestiva a tale regione.

Recentemente, per ragioni di sicurezza della regione, gli Stati parti del Nord Africa (Algeria, Libia, Marocco e Tunisia) hanno chiesto l'assistenza dell'OPCW conformemente al paragrafo 5 dell'articolo X della CWC, che autorizza gli Stati parti a richiedere e ricevere pareri di esperti del segretariato tecnico per il miglioramento e lo sviluppo delle loro capacità di protezione contro le armi chimiche.

Il segretariato tecnico ha programmato una serie di attività volte a formare il personale di primo intervento che opera in questo campo e a sviluppare il suo sistema di risposta di emergenza contro gli agenti per la guerra chimica (CWA). Le attività nel Nord Africa inizieranno con una riunione di programmazione preliminare, seguita da corsi di base, avanzati e specializzati in materia di protezione. Il progetto si concluderà con un esercizio subregionale e una riunione di convalida finale.

Costo totale stimato: 200 900 EUR.

Costo totale stimato del progetto 4: 246 130 EUR.

2.5.   Progetto 5: sostegno alla piena attuazione della CWC a livello nazionale da parte degli Stati parti attraverso l'aggiornamento della base di dati dei prodotti chimici classificati a fini di verifica

2.5.1.   Aggiornamento della base di dati dei prodotti chimici classificati a fini di verifica

Obiettivo del progetto

Agevolare le attività delle autorità nazionali e dell'industria attraverso la creazione di una base di dati accessibile gratuitamente che consenta loro di identificare facilmente i prodotti chimici classificati e aiutarle a migliorare l'individuazione degli impianti ai fini delle dichiarazioni e ridurre le discrepanze nelle importazioni ed esportazioni dichiarate di questi prodotti chimici tra Stati parti.

Risultati del progetto

Creare una base di dati contenente tutti i possibili prodotti chimici classificati nella CWC,

identificare questi prodotti con il numero di registro CAS, qualora sia stato assegnato, il codice del sistema armonizzato (HS) per l'uso dei funzionari doganali e formule chimiche e strutturali,

rendere la base di dati accessibile sul web gratuitamente.

Costo totale stimato del progetto 5: 80 180 EUR.

2.6.   Progetto 6: forum dell'OPCW sull'industria e la protezione

Obiettivo del progetto

Preparare e condurre un forum dell'OPCW sull'industria e la protezione nel quadro del decimo anniversario dell'OPCW il 2-3 novembre 2007, prima della dodicesima sessione della conferenza degli Stati parti e della riunione delle autorità nazionali immediatamente precedente.

Due giorni di sessioni plenarie e workshop paralleli sull'industria e la protezione, nonché sessioni di formazione con il segretariato tecnico, l'industria chimica, le autorità nazionali e le rispettive agenzie nazionali, accompagnati da un'esposizione delle attrezzature di ispezione e per la protezione dalle ADM della CWC.

Scopo del progetto

Scopo generale del forum è sostenere l'attuazione della CWC a livello nazionale attraverso la creazione di sinergie e il rafforzamento di un quadro di collaborazione tra l'industria chimica, l'OPCW e le autorità nazionali. Invitando al forum rappresentanti dell'industria chimica degli Stati firmatari si mirerà anche a promuovere il carattere universale della CWC.

Risultati del progetto

Maggiore sostegno all'industria chimica nell'attuazione della CWC a livello nazionale e crescenti sinergie tra l'industria chimica, l'OPCW e le autorità nazionali,

crescente consapevolezza dell'industria chimica riguardo alle minacce e alle sfide in materia di proliferazione,

migliore capacità degli Stati parti nella protezione contro le armi di distruzione di massa (ad esempio rilevazione, contromisure mediche e attrezzature per l'intervento),

migliore capacità dell'industria chimica nell'impiego di tecniche e procedure di verifica della CWC,

assistenza ai paesi in via di sviluppo nella partecipazione a scambi di esperienze e conoscenze pratiche sulle verifiche svolte dall'industria e accesso ai più recenti sviluppi nel campo della verifica della CWC e della protezione contro le ADM.

Partner, pubblico/soggetti interessati nonché partecipanti e beneficiari del progetto

L'industria chimica, incluse le associazioni (CEFIC, Organizzazione mondiale delle industrie chimiche) e le società degli Stati membri e degli Stati firmatari, le autorità nazionali degli Stati membri dell'OPCW, le agenzie governative coinvolte nel controllo/nella supervisione delle attività nel campo dell'attuazione e del controllo a livello nazionale delle sostanze chimiche tossiche, le agenzie governative impegnate nella fornitura di assistenza in caso di impiego di armi chimiche o di uso terroristico di sostanze chimiche tossiche, le organizzazioni ed agenzie internazionali e nazionali, nonché le società produttrici di apparecchiature di protezione contro le ADM.

Costo totale stimato del progetto 6: 140 000 EUR.

2.7.   Progetto 7: fornitura di sostegno finanziario ai gruppi dell'OPCW in visita agli impianti di distruzione delle armi chimiche (CWDF)

Scopo del progetto

Fornire sostegno finanziario ai rappresentanti del Consiglio esecutivo dell'OPCW, come indicato nella decisione del Consiglio esecutivo e della conferenza degli Stati parti (EC-M-26/DEC.5), per consentire di effettuare visite ai CWDF e/o ai siti di costruzione di tali impianti, al fine di valutare i progressi e gli sforzi compiuti verso il rispetto dei termini prorogati per la distruzione.

Risultati del progetto

Attuazione delle decisioni del Consiglio esecutivo e della conferenza degli Stati parti (EC-M-26/DEC.5), agevolando la partecipazione ai gruppi in visita di rappresentanti di tutti i gruppi regionali che, a motivo di vincoli finanziari, non potrebbero altrimenti partecipare.

Descrizione del progetto

L'8 dicembre 2006 il Consiglio esecutivo dell'OPCW ha adottato la decisione EC-M-26/DEC.5 «Visite dei rappresentanti del Consiglio esecutivo», in cui si raccomanda alla conferenza degli Stati parti di adottare una decisione che approvi le visite di rappresentanti del Consiglio esecutivo ai CWDF negli Stati Uniti d'America e nella Federazione russa.

La Conferenza degli Stati parti ha convenuto che tali visite debbano avere luogo e ha stabilito le modalità pratiche con decisione C-11/DEC.20 dell'8 dicembre 2006«Visite dei rappresentanti del Consiglio esecutivo».

Le visite saranno intese a fornire ai membri del Consiglio esecutivo l'opportunità di valutare i progressi e gli sforzi compiuti verso il rispetto dei termini prorogati e le eventuali misure adottate dallo Stato parte oggetto della visita, in modo da poter superare eventuali problemi o ritardi nei programmi di distruzione.

Conformemente alla decisione C-11/DEC.20, i gruppi in visita dovrebbero comprendere: il presidente (o vicepresidente) del Consiglio esecutivo, un rappresentante di ciascuno degli altri gruppi regionali, un rappresentante degli altri Stati parti che ospitano tali visite, il direttore generale del segretariato tecnico (o il suo rappresentante) e, se necessario, un interprete del segretariato tecnico.

Tale decisione stabilisce che il segretariato tecnico sostiene tutte le spese relative al proprio personale e al presidente (o vicepresidente) del Consiglio esecutivo e che tutti gli altri partecipanti sostengono le proprie spese.

Il progetto mira a fornire il finanziamento per i quattro rappresentanti regionali partecipanti, qualora lo richiedano.

Il meccanismo di attribuzione istituito per il progetto di cui al punto 2.2.2 sarà utilizzato per la selezione dei beneficiari da finanziare nel quadro di questo progetto. Il segretariato tecnico informerà quanto prima la presidenza dell'UE in merito a tutti i candidati interessati e sarà convocata una riunione del meccanismo di attribuzione. L'accordo preliminare degli Stati membri dell'UE sarà necessario per la selezione finale dei partecipanti che beneficeranno del sostegno dell'UE per le visite. I criteri di selezione includeranno lo status di paese meno sviluppato, il soddisfacimento, da parte del paese richiedente, dei propri obblighi nei confronti dell'OPCW e il rispetto di tutti i pertinenti obblighi internazionali in materia di disarmo e di non proliferazione.

L'UE vaglierà in una fase successiva l'opportunità di creare un fondo fiduciario a tal fine.

Costo totale stimato del progetto 7: 21 696 EUR.

3.   Durata

La durata complessiva stimata dell'attuazione dell'azione comune è di 18 mesi.

4.   Beneficiari

I beneficiari delle attività riguardanti il carattere universale sono Stati non parti della CWC (Stati firmatari e Stati non firmatari). I beneficiari delle attività connesse all'attuazione sono Stati parti della CWC che non sono Stati membri dell'UE. I progetti mirano a migliorare l'attuazione rigorosa e il rispetto della CWC da parte degli Stati parti. La selezione dei beneficiari sarà effettuata dall'OPCW in coordinamento con la presidenza dell'UE.

5.   Ente incaricato dell'attuazione del progetto

L'OPCW è incaricata dell'attuazione dei sette progetti.

Questi sette progetti saranno attuati dal personale dell'OPWC con l'assistenza degli Stati parti dell'OPWC e delle loro istituzioni, da esperti o contraenti scelti con il sistema succitato. Per i contraenti, l'appalto di merci, opere o servizi da parte dell'OPWC nel contesto della presente azione comune sarà effettuato conformemente alle regole e alle procedure applicabili dell'OPWC, come specificato nell'accordo con un'organizzazione internazionale sul contributo della Comunità europea.

I risultati conseguiti da ciascuno dei sette progetti finanziati nel quadro della presente azione comune saranno valutati dalle istituzioni e dagli organi competenti dell'UE a norma della presente azione comune. A tal fine l'OPCW fornirà relazioni particolareggiate sulla relativa attuazione alla presidenza UE, tramite il segretario generale/alto rappresentante, nonché alla Commissione.

6.   Partecipanti terzi

I progetti saranno finanziati al 100 % dalla presente azione comune. Gli esperti degli Stati parti dell'OPWC possono essere considerati come partecipanti terzi. Essi opereranno in base alle regole operative abituali previste per gli esperti dell'OPWC.

7.   Stima delle risorse necessarie

Il contributo dell'UE coprirà il 100 % dell'attuazione dei sette progetti di cui al presente allegato. I costi stimati sono i seguenti:

progetto 1

144 913 EUR,

progetto 2

676 733 EUR,

progetto 3

360 000 EUR,

progetto 4

246 130 EUR,

progetto 5

80 180 EUR,

progetto 6

140 000 EUR,

progetto 7

21 696 EUR.

COSTO TOTALE ARROTONDATO (imprevisti esclusi): 1 670 000 EUR.

È inoltre inclusa una riserva per imprevisti pari al 3 % circa dei costi ammissibili (30 000 EUR).

COSTO TOTALE (imprevisti compresi): 1 700 000 EUR.

8.   Importo di riferimento finanziario per coprire il costo totale dei progetti

Il costo totale dei progetti è pari a 1 700 000 EUR.


(1)  Gli Stati non parti hanno la seguente distribuzione geografica: Africa [Angola, Congo (Brazzaville), Guinea Bissau e Somalia], Medio Oriente (Egitto, Iraq, Israele, Libano e Siria), America Latina e Caraibi (Bahamas, Barbados e Repubblica dominicana), Asia (Myanmar e Corea del Nord).