ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 84

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
24 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 315/2007 del Consiglio, del 19 marzo 2007, che prevede misure transitorie di deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 316/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

2

 

*

Regolamento (CE) n. 317/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

4

 

*

Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( 1 )

7

 

*

Regolamento (CE) n. 319/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, relativo al divieto di pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per le navi battenti bandiera polacca

30

 

*

Regolamento (CE) n. 320/2007 della Commissione, del 22 marzo 2007, relativo al divieto di pesca del melù nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese

32

 

*

Regolamento (CE) n. 321/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

34

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/180/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2007, recante nomina di un membro italiano e di due supplenti italiani del Comitato delle regioni

35

 

 

2007/181/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2007, recante nomina di un supplente olandese del Comitato delle regioni

36

 

 

Commissione

 

 

2007/182/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 marzo 2007, relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi [notificata con il numero C(2007) 860]  ( 1 )

37

 

 

2007/183/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 marzo 2007, che modifica la decisione 2005/760/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività [notificata con il numero C(2007) 1259]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/1


REGOLAMENTO (CE) N. 315/2007 DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

che prevede misure transitorie di deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 per quanto riguarda il latte alimentare prodotto in Estonia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In deroga al regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa le disposizioni complementari dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (1), il regolamento (CE) n. 749/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante misure transitorie concernenti il latte alimentare prodotto in Estonia (2), autorizza la consegna e la vendita in Estonia di latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5 %. Tale deroga scade il 30 aprile 2007.

(2)

In considerazione delle abitudini dei consumatori estoni e delle difficoltà di adattamento alla normativa comunitaria, nonché del fatto che diversi altri Stati membri beneficiano di deroghe analoghe con scadenza il 30 aprile 2009, è opportuno prorogare la deroga che autorizza la consegna e la vendita in Estonia di latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2597/97, il latte alimentare prodotto in Estonia avente un tenore di materia grassa del 2,5 % può essere consegnato o venduto in Estonia a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 30 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

Horst SEEHOFER


(1)  GU L 351 del 23.12.1997, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1602/1999 (GU L 189 del 22.7.1999, pag. 43).

(2)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 5.


24.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/2


REGOLAMENTO (CE) N. 316/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


24.3.2007   

IT

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L 84/4


REGOLAMENTO (CE) N. 317/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, le modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino dal 1o luglio 2007 ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 936/97, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento. È necessario allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 936/97, ove opportuno, a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3)

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 936/97 prevede che il secondo giorno lavorativo dopo la scadenza del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunichino alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande. L’articolo 5, paragrafo 4, dello stesso regolamento prevede che, fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli siano rilasciati l’11 di ogni mese. Per motivi pratici, è opportuno prevedere che i titoli siano rilasciati il 15 di ogni mese. Visto il calendario delle feste nazionali nel 2007, è opportuno che questa modifica si applichi a partire dall’aprile 2007.

(4)

Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 936/97 concernenti i periodi dei contingente tariffari in passato sono obsolete. Per chiarezza, è opportuno sopprimere dette disposizioni.

(5)

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4), fatte salve altre disposizioni più specifiche, i titoli d’importazione devono essere richiesti per prodotti corrispondenti a un’unica sottovoce della nomenclatura combinata o a uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del suddetto regolamento. Tenuto conto della gamma di prodotti che possono essere importati ai sensi del regolamento (CE) n. 936/97, è opportuno che i richiedenti siano autorizzati, per uno stesso numero d’ordine di contingente, a suddividere la propria domanda unica per codice NC o per gruppo di codici NC.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue.

1)

All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, di seguito denominato “periodo contingentale”, i seguenti contingenti tariffari:

60 250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002,

2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001.

Ai fini dell’imputazione ai contingenti di cui al primo comma, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.»

2)

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera b) è soppresso il quinto comma;

b)

alla lettera e) è soppresso il terzo comma.

3)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le importazioni della quantità stabilita all’articolo 2, lettera f), il periodo contingentale è diviso in 12 sottoperiodi di un mese ciascuno. La quantità disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde ad un dodicesimo della quantità totale.»

4)

L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

le lettere a) e b) sono soppresse;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d’origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione “si”. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;»

5)

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   La domanda di titolo di cui all’articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese del periodo contingentale.

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande possono riguardare, per uno stesso numero d’ordine di contingente, uno o più prodotti di cui ai codici NC o ai gruppi di codici NC elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Qualora le domande riguardino più codici NC, sono specificati i quantitativi richiesti per codice NC o gruppo di codici NC. In ogni caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.

2.   Entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande, per paese d’origine.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati il quindicesimo giorno di ogni mese.

Ciascun titolo rilasciato specifica, per codice NC o per gruppo di codici NC, i quantitativi corrispondenti.»

6)

All’articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione ad esso relativo.»

7)

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.»

8)

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’articolo 2, lettera f), del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 e dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 (5) e (CE) n. 1301/2006 (6).

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, per le quantità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, e all’articolo 2, lettere a), b), c), d), e) e g), del presente regolamento si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e del capitolo III del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007. Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 936/97, come modificato dal presente regolamento, si applica a partire dal 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).

(3)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(4)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13


24.3.2007   

IT

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L 84/7


REGOLAMENTO (CE) N. 318/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 17, paragrafo 3, e l’articolo 18, paragrafo 1, primo e quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione di volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili.

(2)

A seguito dei focolai della variante asiatica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità registrati nel 2004 nel Sud-Est asiatico, la Commissione ha adottato una serie di decisioni che hanno imposto il divieto di importazione, tra gli altri prodotti, di volatili diversi dal pollame provenienti dai paesi terzi interessati.

(3)

In seguito alla diffusione della variante asiatica dell’influenza aviaria in Europa a opera degli uccelli migratori e all’isolamento della variante asiatica dell’influenza aviaria in un impianto di quarantena nel Regno Unito, è stata adottata la decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività (4). Dati i rischi rappresentati dai volatili selvatici colpiti dalla malattia, la decisione sospende le importazioni da tutti i paesi terzi dei volatili diversi dal pollame.

(4)

Il 13 aprile 2005 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) un parere scientifico sui rischi rappresentati dalle importazioni da paesi terzi di volatili catturati in natura e di volatili allevati in cattività, in modo da stilare un elenco dei rischi posti dalle importazioni dei volatili in cattività.

(5)

A seguito di tale richiesta il gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’EFSA ha adottato, nella seduta del 26 e 27 ottobre 2006, un parere scientifico in merito ai rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all’importazione nella Comunità di volatili selvatici diversi dal pollame. Il parere scientifico individua gli strumenti e le alternative possibili in grado di ridurre gli eventuali rischi riconosciuti per la salute degli animali, collegati all’importazione di volatili diversi dal pollame.

(6)

Tenuto conto delle conclusioni e delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell’EFSA, occorre rivedere le condizioni stabilite dalla decisione 2000/666/CE.

(7)

Il parere scientifico dell’EFSA rileva, in particolare, l’incompletezza dei dati relativi alle importazioni di questi volatili. Occorre pertanto prevedere la raccolta di ulteriori dati su dette importazioni.

(8)

Una delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell’EFSA riguarda i controlli effettuati nei paesi terzi che esportano nella Comunità volatili diversi dal pollame. I maggiori effetti in termini di riduzione della probabilità che volatili infetti siano presentati alla frontiera comunitaria dovrebbero derivare da miglioramenti nel luogo di esportazione. Per questo motivo è opportuno stabilire mediante il presente regolamento condizioni di importazione tali da consentire unicamente le importazioni provenienti dai paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni verso la Comunità.

(9)

Un’altra raccomandazione dell’EFSA riguarda le importazioni di volatili catturati in natura. Il parere scientifico individua il rischio causato da quei volatili che possono risultare infetti a causa di una trasmissione laterale da altri volatili selvatici infetti e dall’ambiente contaminato e a causa della propagazione dal pollame infetto. Tenuto conto del ruolo svolto dagli uccelli migratori selvatici nella diffusione dell’influenza aviaria dall’Asia all’Europa nel 2005 e nel 2006, è opportuno limitare le importazioni ai soli volatili, diversi dal pollame, allevati in cattività.

(10)

Raramente è possibile distinguere con certezza tra i volatili catturati in natura e i volatili allevati in cattività. Ad entrambi i tipi di volatili possono essere applicati metodi di marcatura senza che sia possibile distinguere tra essi. È quindi opportuno limitare le importazioni di volatili diversi dal pollame agli stabilimenti di allevamento riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo di esportazione e stabilire alcune condizioni minime per tale riconoscimento.

(11)

Alcune importazioni di volatili sono disciplinate da altre norme comunitarie. Di conseguenza è opportuno escluderle dal campo di applicazione del presente regolamento.

(12)

Il rischio zoosanitario rappresentato dai colombi viaggiatori introdotti nella Comunità per essere nuovamente rilasciati in modo da poter tornare al luogo di origine è tale che essi devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

(13)

Inoltre alcuni paesi terzi applicano condizioni di polizia sanitaria equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. Le importazioni di volatili da tali paesi terzi devono pertanto essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

(14)

Occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione una serie di informazioni relative agli impianti e alle stazioni di quarantena riconosciuti in modo che la Commissione possa pubblicare e successivamente aggiornare l’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti. È opportuno che tale elenco venga inserito in un allegato del presente regolamento.

(15)

È opportuno stabilire ulteriori procedure di importazione riguardanti il trasferimento, all’atto dell’ingresso nella Comunità, dal posto d’ispezione frontaliero agli impianti o alle stazioni di quarantena riconosciuti in modo da garantire che i volatili importati giungano presso la struttura di quarantena designata entro un termine ragionevole.

(16)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (5) è stata adottata in modo da tener conto dell’esperienza acquisita negli ultimi anni nella lotta contro l’influenza aviaria. Sulla base di tale direttiva è stata adottata la decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (6) (di seguito «il manuale diagnostico»); essa stabilisce a livello comunitario procedure diagnostiche, metodi di campionamento e criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio che consentano la conferma di un focolaio di influenza aviaria. Nello stabilire — attraverso il presente regolamento — la disciplina dei controlli per l’influenza aviaria negli impianti e nelle stazioni di quarantena riconosciuti, occorre tener conto di tale decisione.

(17)

È opportuno inoltre prevedere alcune deroghe per quei volatili che in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti risultino infettati dal virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità o della malattia di Newcastle, qualora la comparsa di tali malattie non costituisca un rischio per la situazione zoosanitaria nella Comunità.

(18)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, si deve abrogare la decisione 2000/666/CE e sostituirla con il presente regolamento.

(19)

Occorre abrogare la decisione 2005/760/CE in ragione delle condizioni di polizia sanitaria più rigorose stabilite dal presente regolamento.

(20)

Si devono stabilire misure transitorie per gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti a norma della decisione 2000/666/CE, in modo che le importazioni attraverso questi impianti e stazioni possano proseguire in attesa del rilascio del riconoscimento previsto a norma del presente regolamento.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili provenienti dai paesi terzi e dalle parti dei medesimi di cui all’allegato I e fissa le relative condizioni di quarantena.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli animali delle specie avicole.

Non si applica però:

a)

a polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (Ratitae), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, la produzione di carne o di uova destinate al consumo o per il ripopolamento della selvaggina da penna («pollame»);

b)

ai volatili importati nel quadro di programmi di conservazione approvati dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione;

c)

agli animali di compagnia di cui all’articolo 1, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE, al seguito dei rispettivi proprietari;

d)

ai volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento o a fini sperimentali,

e)

ai volatili destinati a organismi, istituti o centri riconosciuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 92/65/CEE;

f)

ai colombi viaggiatori introdotti nel territorio della Comunità da un paese terzo limitrofo nel quale sono normalmente residenti e poi immediatamente rilasciati prevedendo un loro ritorno in detto paese terzo;

g)

ai volatili importati da Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni della direttiva 2005/94/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)

«volatili»: animali delle specie avicole diversi da quelli di cui alle lettere da a) a g) dell’articolo 2;

b)

«stabilimento di allevamento riconosciuto»:

i)

uno stabilimento utilizzato unicamente per l’allevamento di volatili;

ii)

uno stabilimento che è stato controllato dall’autorità competente del paese terzo esportatore la quale lo ha riconosciuto conforme alle condizioni stabilite dall’articolo 4 e dall’allegato II;

c)

«volatili allevati in cattività»: volatili che non sono stati catturati in natura, ma sono nati e sono stati allevati in cattività da riproduttori (parent) che si sono accoppiati o i cui gameti sono stati altrimenti trasferiti in cattività;

d)

«anello chiuso continuo applicato alla zampa»: anello o fascetta senza giunzioni o interruzioni, che non abbia subito alcuna manomissione, che sia stato fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell’animale; il diametro deve essere tale che la rimozione sia impossibile una volta che la zampa abbia raggiunto il massimo sviluppo;

e)

«impianto di quarantena riconosciuto»: struttura diversa dalle stazioni di quarantena

i)

in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati;

ii)

che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’articolo 6 e all’allegato IV;

f)

«stazione di quarantena riconosciuta»: struttura

i)

in cui viene effettuata la quarantena dei volatili importati;

ii)

composta da una serie di unità operativamente e fisicamente separate le une dalle altre, ciascuna delle quali contiene unicamente volatili della stessa partita aventi lo stesso stato sanitario, e costituisce quindi un’unica unità epidemiologica;

iii)

che è stata controllata dall’autorità competente e riconosciuta conforme alle condizioni minime di cui all’articolo 6 e all’allegato IV;

g)

«volatili sentinella»: pollame da utilizzare per agevolare la diagnosi durante la quarantena;

h)

«manuale diagnostico»: il manuale diagnostico per l’influenza aviaria, di cui all’allegato della decisione 2006/437/CE;

i)

«unità veterinaria locale (UVL)»: qualsivoglia autorità locale di uno Stato membro, designata come tale.

Articolo 4

Stabilimenti di allevamento riconosciuti

Le importazioni di volatili provenienti da stabilimenti di allevamento riconosciuti sono autorizzate nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:

a)

lo stabilimento di allevamento deve essere riconosciuto conforme alle condizioni di cui all’allegato II dall’autorità competente ed essere titolare di un numero di riconoscimento attribuito dalla medesima autorità;

b)

il numero di riconoscimento deve essere stato comunicato alla Commissione da tale autorità;

c)

il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di allevamento devono figurare su un elenco di stabilimenti di allevamento compilato dalla Commissione;

d)

qualora le condizioni di cui all’allegato II non siano più rispettate, il riconoscimento dello stabilimento di allevamento deve essere immediatamente revocato o sospeso dall’autorità competente e immediata comunicazione in tal senso deve essere data alla Commissione.

Articolo 5

Condizioni di importazione

Le importazioni di volatili da stabilimenti di allevamento riconosciuti secondo quanto disposto dall’articolo 4 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a)

i volatili devono essere volatili allevati in cattività;

b)

i volatili devono provenire dai paesi terzi o dalle parti dei medesimi di cui all’allegato I;

c)

i volatili devono essere stati sottoposti a un test di laboratorio per la ricerca virale, eseguito da 7 a 14 giorni prima della spedizione, ed essere risultati negativi ai virus dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle;

d)

i volatili non devono essere stati vaccinati contro l’influenza aviaria;

e)

i volatili devono essere accompagnati da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato III («certificato di polizia sanitaria»);

f)

i volatili devono essere identificati mediante un numero di identificazione individuale, apposto su un anello chiuso continuo applicato alla zampa e recante una marcatura individuale, o mediante un microchip secondo quanto disposto dall’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (7);

g)

il numero di identificazione individuale sull’anello applicato alla zampa o il microchip di cui alla lettera f) devono recare perlomeno le seguenti informazioni:

il codice ISO del paese terzo esportatore che ha proceduto all’identificazione,

un numero di serie univoco;

h)

il numero di identificazione individuale di cui alla lettera f) deve essere annotato sul certificato di polizia sanitaria;

i)

i volatili devono essere trasportati in contenitori nuovi identificati singolarmente all’esterno mediante un numero di identificazione che deve corrispondere al numero indicato sul certificato di polizia sanitaria.

Articolo 6

Impianti e stazioni di quarantena riconosciuti

1.   L’elenco degli impianti e delle stazioni di quarantena conformi alle condizioni minime di cui all’allegato IV è contenuto nell’allegato V.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco:

a)

dei numeri di riconoscimento degli impianti e delle stazioni di quarantena riconosciuti ubicati sul proprio territorio;

b)

la denominazione e il numero TRACES dell’unità veterinaria locale responsabile di tali impianti o stazioni.

Articolo 7

Trasporto diretto dei volatili a impianti o stazioni di quarantena riconosciuti

I volatili sono trasportati direttamente dal posto d’ispezione frontaliero a un impianto o stazione di quarantena riconosciuti in gabbie o stie.

Il tempo complessivo di viaggio dal posto d’ispezione frontaliero all’impianto o stazione di quarantena non deve di norma superare le nove ore.

I mezzi di trasporto eventualmente impiegati per questo viaggio sono sigillati dall’autorità competente con un sigillo anti-manomissione.

Articolo 8

Attestato

Gli importatori o i loro rappresentanti presentano un attestato scritto il quale certifichi che i volatili saranno ammessi in quarantena; esso è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro di entrata e firmato dal responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena.

L’attestato:

a)

reca, in modo chiaro, il nome, l’indirizzo e il numero di riconoscimento dell’impianto o della stazione di quarantena;

b)

è trasmesso per posta elettronica o fax al posto d’ispezione frontaliero prima dell’arrivo in loco della partita oppure è esibito dall’importatore o dal suo rappresentante prima che ai volatili sia consentito di lasciare il posto d’ispezione frontaliero.

Articolo 9

Transito dei volatili nella Comunità

Qualora i volatili vengano introdotti nella Comunità attraverso uno Stato membro diverso da quello di destinazione, sono adottate tutte le misure volte ad assicurare l’arrivo della partita nello Stato membro di destinazione previsto.

Articolo 10

Controllo del trasporto dei volatili

1.   Si effettuano gli scambi di informazioni di seguito elencati qualora la legislazione comunitaria preveda il controllo dei volatili dal posto d’ispezione frontaliero all’impianto o alla stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione:

a)

il veterinario ufficiale responsabile del posto d’ispezione frontaliero informa l’autorità competente, responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione della partita, in merito al luogo di origine e al luogo di destinazione dei volatili, avvalendosi della rete TRACES;

b)

entro un giorno lavorativo dall’arrivo della partita presso l’impianto o la stazione di quarantena, il responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione comunica per posta elettronica o via fax al veterinario ufficiale responsabile di detto impianto o detta stazione l’arrivo a destinazione della partita;

c)

entro tre giorni lavorativi dall’arrivo della partita presso l’impianto o la stazione di quarantena, il veterinario ufficiale responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti del luogo di destinazione della partita comunica — mediante la rete TRACES — l’arrivo a destinazione della partita al veterinario ufficiale responsabile del posto d’ispezione frontaliero che lo aveva informato della spedizione.

2.   L’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero, la quale riceva conferma del fatto che i volatili dichiarati destinati a un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti non sono giunti a destinazione entro tre giorni lavorativi dalla data attesa per l’arrivo della partita presso detto impianto o detta stazione, adotta le misure opportune a carico del responsabile della partita.

Articolo 11

Disposizioni in materia di quarantena

1.   I volatili sono tenuti in quarantena per almeno 30 giorni in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti («quarantena»).

2.   Almeno all’inizio e alla fine della quarantena di ogni partita, il veterinario ufficiale verifica le condizioni di quarantena, esaminando tra l’altro i dati di mortalità ed effettuando un esame clinico dei volatili presso l’impianto di quarantena riconosciuto o presso ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta.

Il veterinario ufficiale effettua, tuttavia, dette verifiche con maggiore frequenza se la situazione sanitaria lo impone.

Articolo 12

Esame, prelievo di campioni e analisi da effettuare sulle partite durante la quarantena

1.   Una volta che i volatili sono stati posti in quarantena, vengono espletate le procedure di esame, campionamento e analisi per l’influenza aviaria e la malattia di Newcastle descritte nell’allegato VI.

2.   Nel caso di utilizzo di volatili sentinella, il loro numero minimo è pari a dieci nell’impianto di quarantena riconosciuto o in ciascuna unità della stazione di quarantena riconosciuta.

3.   I volatili sentinella utilizzati ai fini delle procedure di esame, campionamento e analisi:

a)

hanno un’età di almeno tre settimane e sono impiegati unicamente a questo scopo;

b)

sono identificati per inanellamento o mediante altro sistema di identificazione permanente;

c)

non sono vaccinati e sono risultati sieronegativi nei confronti dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle entro un termine di 14 giorni prima della data di inizio della quarantena;

d)

sono collocati nell’impianto di quarantena riconosciuto o in un’unità della stazione di quarantena riconosciuta prima dell’arrivo dei volatili con cui condividono la cubatura d’aria e con i quali sono a più stretto contatto possibile, in modo da assicurare che essi vengano a contatto con gli escrementi dei volatili in quarantena.

Articolo 13

Interventi in caso di sospetto di malattia in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti

1.   Se durante la quarantena in un impianto di quarantena riconosciuto si sospetta che uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano i seguenti interventi:

a)

dai volatili in quarantena e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi;

b)

tutti i volatili in quarantena e i volatili sentinella interessati sono abbattuti e distrutti;

c)

l’impianto di quarantena riconosciuto è pulito e disinfettato;

d)

nessun volatile è introdotto nell’impianto di quarantena riconosciuto prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione.

2.   Se durante la quarantena in una stazione di quarantena riconosciuta si sospetta che uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella di un’unità della stazione di quarantena siano infettati dal virus dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle, si adottano i seguenti interventi:

a)

dai volatili in quarantena e dai volatili sentinella interessati si prelevano campioni per gli esami virologici, secondo quanto descritto nell’allegato VI, punto 2, e si eseguono le relative analisi;

b)

tutti i volatili in quarantena e i volatili sentinella interessati sono abbattuti e distrutti;

c)

l’unità coinvolta è pulita e disinfettata;

d)

vengono prelevati i seguenti campioni:

i)

nel caso di utilizzo di volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami sierologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili sentinella di altre unità della stazione di quarantena non prima che siano trascorsi 21 giorni dalle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta;

ii)

nel caso in cui non vengano utilizzati volatili sentinella, si devono prelevare i campioni per gli esami virologici, secondo quanto enunciato nell’allegato VI, dai volatili delle altre unità della stazione di quarantena nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dalla conclusione delle operazioni finali di pulizia e disinfezione dell’unità coinvolta.

e)

nessun volatile lascia la stazione di quarantena riconosciuta di cui trattasi finché non sia stato confermato che il campionamento di cui alla lettera d) ha dato esito negativo;

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati a norma del presente articolo.

Articolo 14

Deroghe in relazione a un riscontro positivo per l’influenza aviaria a bassa patogenicità o per la malattia di Newcastle in un impianto o in una stazione di quarantena riconosciuti

1.   Se durante la quarantena uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella risultano infettati da un virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) o della malattia di Newcastle, l’autorità competente può — in base a una valutazione di rischio — concedere deroghe rispetto agli interventi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b) purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia («la deroga»).

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tali deroghe.

2.   Quando un veterinario ufficiale controlla un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti cui sia stata concessa una deroga e uno o più volatili in quarantena e/o volatili sentinella risultano infettati dall’LPAI o dalla malattia di Newcastle, si applicano gli interventi di cui ai paragrafi da 3 a 7.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tali interventi.

3.   In caso di un riscontro positivo per l’LPAI, invece dei campioni standard di cui al manuale diagnostico, ai fini degli esami di laboratorio si devono prelevare i seguenti campioni, una volta trascorsi 21 giorni dall’ultimo riscontro positivo per l’LPAI nell’impianto di quarantena riconosciuto o in ogni unità della stazione di quarantena riconosciuta e ad intervalli di 21 giorni:

a)

campioni da eventuali volatili sentinella o altri volatili morti, presenti al momento del campionamento;

b)

tamponi tracheali/orofaringei e tamponi cloacali da almeno 60 volatili o da tutti i volatili quando il numero complessivo presente nell’impianto di quarantena riconosciuto o nell’unità coinvolta della stazione di quarantena riconosciuta è inferiore a 60. Devono essere prelevati campioni di feci fresche, se i volatili sono piccoli, esotici e non abituati a essere maneggiati oppure se maneggiarli potrebbe risultare pericoloso per le persone. Il campionamento e gli esami di laboratorio su tali campioni devono continuare finché non si ottengano consecutivamente, a un intervallo minimo di 21 giorni, due risultati di laboratorio negativi.

In base all’esito di una valutazione del rischio, l’autorità competente può tuttavia concedere deroghe in relazione alla dimensione dei campioni di cui al presente paragrafo.

4.   A fronte di un riscontro positivo per la malattia di Newcastle, l’autorità competente può concedere una deroga unicamente a condizione che nei trenta giorni successivi all’ultimo decesso per tale malattia o alla guarigione clinica dalla medesima, il campionamento effettuato secondo le procedure di cui all’allegato VI, punti 1 e 2, (senza tener conto del riferimento temporale ivi indicato) abbia dato esito negativo.

5.   I volatili non possono uscire dalla quarantena finché non sia trascorso almeno il periodo per l’esecuzione degli esami di laboratorio di cui al paragrafo 3.

6.   Una volta svuotati, l’impianto di quarantena riconosciuto o l’unità coinvolta della stazione di quarantena riconosciuta sono puliti e disinfettati. Tutte le sostanze o rifiuti potenzialmente contaminati, come pure i rifiuti accumulatisi durante il periodo di esecuzione degli esami di laboratorio di cui al paragrafo 3 sono rimossi in modo da impedire la diffusione dell’agente patogeno e vengono eliminati in modo da garantire la distruzione dei virus dell’LPAI e della malattia di Newcastle.

7.   Il ripopolamento dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione di cui al paragrafo 6.

Articolo 15

Interventi in casi di sospetto di clamidiosi

Se, durante la quarantena in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti, si sospetta o viene confermata l’infezione da Chlamydophyla psittaci dei psittaciformi, tutti i volatili della partita sono trattati secondo un metodo approvato dall’autorità competente e la quarantena è prorogata per almeno due mesi a decorrere dall’ultimo caso registrato.

Articolo 16

Uscita dalla quarantena

I volatili escono dalla quarantena in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.

Articolo 17

Obblighi di notifica e segnalazione

1.   Gli Stati membri comunicano entro 24 ore alla Commissione ogni caso di influenza aviaria o malattia di Newcastle riscontrato in un impianto o una stazione di quarantena riconosciuti.

2.   Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i seguenti dati:

a)

il numero di volatili importati attraverso gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti, suddiviso per specie e per stabilimento di allevamento di origine riconosciuto;

b)

informazioni sul tasso di mortalità dei volatili importati nel periodo compreso tra la fase della certificazione di polizia sanitaria nel paese di origine e la fine della quarantena;

c)

il numero di riscontri positivi per l’influenza aviaria, la malattia di Newcastle e l’infezione da Chlamydophyla psittaci nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti.

Articolo 18

Spese di quarantena

Sono a carico dell’importatore tutte le spese di quarantena sostenute in applicazione del presente regolamento.

Articolo 19

Abrogazioni

Le decisioni 2000/666/CE e 2005/760/CE sono abrogate.

Articolo 20

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2006, pag. 128).

(3)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(4)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 60. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/183/CE (cfr. pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale).

(5)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 237 del 31.8.2006, pag. 1.

(7)  GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO DI PAESI TERZI AUTORIZZATI A UTILIZZARE IL CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA DI CUI ALL’ALLEGATO III

Paesi terzi o parti dei medesimi elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella dell’allegato I, parte 1, della decisione 2006/696/CE della Commissione (1), ove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per il pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP).


(1)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO II

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI ALLEVAMENTO NEI PAESI TERZI D’ORIGINE DI CUI ALL’ARTICOLO 4

CAPITOLO 1

Riconoscimento degli stabilimenti di allevamento

Per ottenere il riconoscimento di cui all’articolo 4, gli stabilimenti di allevamento devono essere conformi alle condizioni enunciate nel presente capitolo.

1.

Lo stabilimento di allevamento deve essere chiaramente delimitato e separato dall’ambiente circostante oppure gli animali che ospita devono essere rinchiusi e collocati in modo da non rappresentare un rischio sanitario per gli allevamenti animali di cui potrebbero compromettere lo status sanitario.

2.

Lo stabilimento di allevamento deve disporre di mezzi adeguati per catturare, rinchiudere e isolare gli animali, nonché di adeguati impianti di quarantena e applicare procedure riconosciute per quanto concerne gli animali provenienti da stabilimenti non riconosciuti.

3.

Il responsabile dello stabilimento di allevamento deve possedere un’esperienza adeguata nel campo dell’allevamento dei volatili.

4.

Lo stabilimento di allevamento deve essere indenne dall’influenza aviaria, dalla malattia di Newcastle e dall’infezione da Chlamydophyla psittaci. Affinché uno stabilimento di allevamento possa essere dichiarato indenne da tali malattie, l’autorità competente deve valutare i registri — tenuti almeno negli ultimi tre anni antecedenti la data di richiesta del riconoscimento — relativi allo stato di salute degli animali, come pure i risultati degli esami clinici e di laboratorio effettuati sugli animali dello stabilimento. I nuovi stabilimenti di allevamento, tuttavia, ottengono il riconoscimento unicamente sulla base dei risultati degli esami clinici e di laboratorio condotti sui loro animali.

5.

Lo stabilimento di allevamento deve tenere registri aggiornati in cui siano annotati:

a)

il numero e l’identità (età, sesso, specie e numero di identificazione individuale, se fattibile) dei capi di ogni specie presenti nello stabilimento di allevamento;

b)

il numero e l’identità (età, sesso, specie e numero di identificazione individuale, se fattibile) degli animali giunti nello stabilimento di allevamento o che l’abbiano lasciato, nonché i dati relativi alla loro origine o destinazione, al trasporto da e verso lo stabilimento e allo stato di salute degli animali;

c)

i risultati degli esami del sangue o di qualsiasi altra procedura diagnostica;

d)

i casi di malattia e l’eventuale terapia praticata;

e)

i risultati degli esami post mortem su tutti gli animali deceduti nello stabilimento di allevamento, compresi gli animali nati morti;

f)

le constatazioni effettuate durante eventuali periodi di isolamento o di quarantena.

6.

Lo stabilimento di allevamento deve aver incaricato un laboratorio competente di effettuare gli esami post mortem oppure deve disporre di uno o più locali idonei dove questi esami possano essere effettuati da una persona competente posta sotto l’autorità del veterinario riconosciuto.

7.

Lo stabilimento di allevamento deve aver adottato disposizioni idonee o disporre in loco di strutture idonee per l’eliminazione delle carcasse degli animali morti per malattia o sottoposti a eutanasia.

8.

Lo stabilimento di allevamento deve assicurarsi, per contratto o altro strumento giuridico, i servizi di un veterinario riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo esportatore e soggetto al controllo di quest’ultima il quale:

a)

deve provvedere affinché nello stabilimento di allevamento vengano applicate misure di sorveglianza e di lotta, adeguate in relazione alla situazione sanitaria del paese e approvate dall’autorità competente. Tali misure devono comprendere:

i)

un piano annuale di sorveglianza delle malattie, contenente adeguate misure di lotta contro le zoonosi;

ii)

esami clinici, di laboratorio e post mortem sugli animali che si sospetta essere affetti da malattie trasmissibili;

iii)

se del caso, la vaccinazione contro le malattie infettive degli animali suscettibili, conformemente al «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri)» dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE);

b)

deve provvedere affinché eventuali decessi sospetti o la presenza di qualunque altro sintomo il quale lasci supporre che gli animali abbiano contratto l’influenza aviaria, la malattia di Newcastle o l’infezione da Chlamydophyla psittaci siano comunicati immediatamente all’autorità competente del paese terzo;

c)

deve garantire che gli animali introdotti nello stabilimento di allevamento siano stati isolati come necessario, conformemente a quanto prescritto dal presente regolamento e alle eventuali istruzioni dell’autorità competente;

d)

è responsabile del rispetto quotidiano delle prescrizioni di polizia sanitaria previste dal presente regolamento e dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali durante il trasporto.

9.

Qualora gli stabilimenti di allevamento allevino animali destinati a laboratori sperimentali, il trattamento generale e la sistemazione degli animali devono essere conformi a quanto disposto dall’articolo 5 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (1).

CAPITOLO 2

Conservazione del riconoscimento da parte degli stabilimenti di allevamento

Gli stabilimenti di allevamento conservano il loro riconoscimento soltanto se osservano le condizioni enunciate nel presente capitolo.

1.

Le strutture sono sotto il controllo di un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente il quale:

a)

assicura il rispetto delle condizioni del presente regolamento;

b)

visita le strutture dello stabilimento di allevamento almeno una volta l’anno;

c)

controlla l’attività del veterinario riconosciuto e l’attuazione del piano di sorveglianza annuale delle malattie;

d)

verifica che i risultati degli esami clinici, post mortem e di laboratorio eseguiti sugli animali non abbiano rivelato alcun caso di influenza aviaria, di malattia di Newcastle o di infezione da Chlamydophyla psittaci.

2.

Nello stabilimento di allevamento vengono introdotti soltanto animali provenienti da un altro stabilimento di allevamento riconosciuto, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

3.

Dalla data del riconoscimento lo stabilimento di allevamento deve conservare i registri di cui al capitolo 1, punto 5, per un periodo di almeno dieci anni.

CAPITOLO 3

Quarantena dei volatili in ingresso, ove non provenienti da stabilimenti di allevamento riconosciuti

In deroga al capitolo 2, punto 2, i volatili non provenienti da stabilimenti di allevamento riconosciuti possono essere introdotti in uno stabilimento di allevamento, previa autorizzazione concessa a tal fine dall’autorità competente, purché tali animali vengano posti in quarantena secondo le istruzioni impartite dall’autorità competente prima di essere messi a contatto con gli altri animali. Il periodo di quarantena deve essere di almeno 30 giorni.

CAPITOLO 4

Sospensione, revoca o nuova concessione del riconoscimento degli stabilimenti di allevamento

Per le procedure di sospensione, revoca e nuova concessione, parziale o completa, del riconoscimento degli stabilimenti di allevamento devono essere osservate le condizioni enunciate nel presente capitolo.

1.

L’autorità competente la quale rilevi che uno stabilimento di allevamento non è più conforme alle condizioni di cui ai capitoli 1 e 2 o ha subito una modifica della destinazione d’uso per cui non viene più utilizzato unicamente per l’allevamento dei volatili sospende o revoca il riconoscimento a detto stabilimento.

2.

L’autorità competente cui sia stato comunicato un sospetto di influenza aviaria, di malattia di Newcastle o di infezione da Chlamydophyla psittaci sospende il riconoscimento dello stabilimento di allevamento fino a quando il sospetto non sia stato ufficialmente escluso. Essa provvede affinché siano adottate le misure atte a confermare o escludere il sospetto e ad evitare l’eventuale diffusione della malattia, nel rispetto della normativa comunitaria sulle misure di lotta contro la malattia in questione e in materia di scambi di animali.

3.

Qualora il sospetto della malattia venga confermato, l’autorità competente può nuovamente concedere il riconoscimento allo stabilimento di allevamento secondo quanto previsto dal capitolo 1, solo previa:

a)

eradicazione della malattia e della fonte di infezione nello stabilimento di allevamento;

b)

pulizia e disinfezione idonee dello stabilimento di allevamento;

c)

rispetto delle condizioni di cui al capitolo 1 del presente allegato, eccettuata quella contemplata al punto 4.

4.

L’autorità competente comunica immediatamente alla Commissione la sospensione, la revoca o la nuova concessione del riconoscimento ad uno stabilimento di allevamento.


(1)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).


ALLEGATO III

di cui all’articolo 5, lettera e)

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per l’importazione di determinati volatili diversi dal pollame da spedire nella Comunità

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ALLEGATO IV

di cui all’articolo 6

CONDIZIONI MINIME PER GLI IMPIANTI E LE STAZIONI RICONOSCIUTI DI QUARANTENA DEI VOLATILI

Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono osservare le condizioni enunciate ai capitoli 1 e 2.

CAPITOLO 1

Costruzione e attrezzature degli impianti o delle stazioni di quarantena

1.

L’impianto o la stazione di quarantena devono essere costituiti da uno o più edifici la cui distanza da altre aziende di pollame o di altri volatili è determinata dall’autorità competente in base a una valutazione di rischio che tiene conto degli aspetti epidemiologici dell’influenza aviaria e della malattia di Newcastle. Le porte di ingresso e di uscita devono essere munite di serratura e recare apposta la scritta: «QUARANTENA — Vietato l’accesso alle persone non autorizzate».

2.

Ogni unità di quarantena della stazione di quarantena deve avere una propria distinta cubatura.

3.

L’impianto o la stazione di quarantena devono essere protetti da volatili, mosche e parassiti e sigillabili in modo da consentire la fumigazione.

4.

L’impianto di quarantena riconosciuto e ogni unità della stazione di quarantena riconosciuta devono essere muniti di lavabi per lavarsi le mani.

5.

Le porte di ingresso e di uscita dell’impianto di quarantena riconosciuto e di ogni unità della stazione di quarantena devono essere costituite da sistemi di doppie porte.

6.

Barriere sanitarie devono essere sistemate presso ogni ingresso/uscita dell’impianto di quarantena riconosciuto e delle singole unità della stazione di quarantena riconosciuta.

7.

Tutte le apparecchiature devono essere concepite in modo da poter essere pulite e disinfettate.

8.

Il deposito dei mangimi deve essere protetto da volatili, roditori e insetti.

9.

Deve essere disponibile un contenitore per il deposito della lettiera, protetto da volatili e roditori.

10.

Devono essere disponibili un frigorifero e/o un congelatore per le carcasse.

CAPITOLO 2

Requisiti di gestione

1.

Gli impianti e le stazioni di quarantena riconosciuti devono:

a)

disporre di un sistema di controllo efficiente che garantisca una sorveglianza adeguata degli animali;

b)

essere posti sotto il controllo e la responsabilità del veterinario ufficiale;

c)

essere puliti e disinfettati in base a un programma approvato dall’autorità competente, al quale deve seguire un periodo di inattività adeguato. I disinfettanti utilizzati devono essere approvati dall’autorità competente.

2.

In relazione a ogni partita di volatili posti in quarantena:

a)

l’impianto di quarantena riconosciuto o l’unità della stazione di quarantena riconosciuta devono essere puliti e disinfettati e successivamente lasciati vuoti per almeno sette giorni prima dell’introduzione dei volatili importati;

b)

la partita di volatili deve provenire da un unico stabilimento di allevamento riconosciuto del paese terzo di origine e l’introduzione deve avvenire in un arco di tempo non superiore a 48 ore;

c)

il periodo di quarantena deve iniziare con l’introduzione dell’ultimo volatile;

d)

l’impianto di quarantena riconosciuto o l’unità della stazione di quarantena riconosciuta devono essere svuotati dei volatili, puliti e disinfettati al termine del periodo di quarantena.

3.

Occorre prendere precauzioni per evitare la contaminazione incrociata fra le partite in entrata e in uscita.

4.

Nessuna persona non autorizzata può accedere all’impianto o alla stazione di quarantena.

5.

Le persone che entrano nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti devono indossare indumenti e calzature di protezione.

6.

Sono vietati i contatti tra il personale che possono provocare una contaminazione fra impianti di quarantena riconosciuti o unità delle stazioni di quarantena riconosciute.

7.

Devono essere disponibili attrezzature appropriate per la pulizia e la disinfezione.

8.

Se per l’identificazione è impiegato un microchip, l’impianto o la stazione di quarantena riconosciuti devono disporre di un apposito lettore di microchip.

9.

La pulizia e la disinfezione delle gabbie o delle stie utilizzate per il trasporto devono essere effettuate nell’impianto o nella stazione di quarantena riconosciuti, salvo nel caso in cui dette gabbie e stie non vengano distrutte. Esse devono essere realizzate in materiali che consentano una pulizia e disinfezione efficaci, nel caso di impiego ripetuto. Le gabbie e le stie devono essere distrutte in modo da evitare la diffusione di agenti patogeni.

10.

La lettiera e i rifiuti devono essere raccolti regolarmente, depositati in un apposito contenitore per lettiera e successivamente trattati in modo tale da evitare la diffusione di agenti patogeni.

11.

Le carcasse dei volatili devono essere esaminate in un laboratorio ufficiale designato dall’autorità competente.

12.

Le analisi e i trattamenti necessari dei volatili devono essere effettuati di concerto con e sotto il controllo del veterinario ufficiale.

13.

Il veterinario ufficiale deve essere informato delle malattie e decessi dei volatili in quarantena e/o dei volatili di controllo verificatisi nel corso della quarantena.

14.

Il responsabile dell’impianto o della stazione di quarantena riconosciuti deve tenere un registro contenente:

a)

data, numero e specie dei volatili in entrata e in uscita relativamente a ogni partita;

b)

copia dei certificati di polizia sanitaria e dei documenti veterinari comuni di entrata che accompagnano i volatili importati;

c)

i numeri di identificazione individuale dei volatili importati e, nel caso di identificazione mediante microchip, i dati relativi al tipo di microchip e di lettore impiegati;

d)

nel caso di impiego di volatili sentinella nell’impianto o nella stazione di quarantena, loro numero e collocazione;

e)

eventuali osservazioni pertinenti, quali casi di malattia e numero di decessi su base giornaliera;

f)

date e risultati degli esami;

g)

tipo e date dei trattamenti;

h)

persone in entrata e in uscita dall’impianto o dalla stazione di quarantena.

15.

I registri di cui al punto 14 devono essere conservati per almeno dieci anni.

CAPITOLO 3

Sospensione, revoca o nuova concessione del riconoscimento degli impianti e alle stazioni di quarantena

Per le procedure di sospensione, revoca e nuova concessione, parziale o completa, del riconoscimento agli impianti e alle stazioni di quarantena devono essere osservate le condizioni enunciate nel presente capitolo.

1.

L’autorità competente la quale rilevi che un impianto o una stazione di quarantena non è più conforme alle condizioni di cui ai capitoli 1 e 2 o ha subito una modifica della destinazione d’uso cui non si applica più la disciplina dell’articolo 3, lettere e) e f) ne dà immediata comunicazione alla Commissione. Tali impianti o stazioni di quarantena non devono essere impiegati per le importazioni contemplate dal presente regolamento.

2.

La concessione di un nuovo riconoscimento ad un impianto o una stazione di quarantena avviene solo nel momento in cui siano nuovamente soddisfatte le condizioni di cui ai capitoli 1 e 2.


ALLEGATO V

ELENCO DEGLI IMPIANTI E DELLE STAZIONI RICONOSCIUTI DI CUI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

Codice ISO del paese

Denominazione del paese

Numero di riconoscimento dell’impianto o della stazione di quarantena

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-NK-Q-1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIO

BE VQ 1003

BE

BELGIO

BE VQ 1010

BE

BELGIO

BE VQ 1011

BE

BELGIO

BE VQ 1012

BE

BELGIO

BE VQ 1013

BE

BELGIO

BE VQ 1016

BE

BELGIO

BE VQ 1017

BE

BELGIO

BE VQ 3001

BE

BELGIO

BE VQ 3008

BE

BELGIO

BE VQ 3014

BE

BELGIO

BE VQ 3015

BE

BELGIO

BE VQ 4009

BE

BELGIO

BE VQ 4017

BE

BELGIO

BE VQ 7015

CY

CIPRO

CB 0011

CY

CIPRO

CB 0012

CY

CIPRO

CB 0061

CY

CIPRO

CB 0013

CY

CIPRO

CB 0031

CZ

REPUBBLICA CECA

21750005

CZ

REPUBBLICA CECA

21750016

CZ

REPUBBLICA CECA

21750027

CZ

REPUBBLICA CECA

21750038

CZ

REPUBBLICA CECA

32750007

CZ

REPUBBLICA CECA

61750009

CZ

REPUBBLICA CECA

62750011

CZ

REPUBBLICA CECA

71750000

CZ

REPUBBLICA CECA

71750011

DE

GERMANIA

BW-1

DE

GERMANIA

BY-1

DE

GERMANIA

BY-2

DE

GERMANIA

BY-3

DE

GERMANIA

BY-4

DE

GERMANIA

HE-1

DE

GERMANIA

NI-1

DE

GERMANIA

NI-2

DE

GERMANIA

NI-3

DE

GERMANIA

NW-1

DE

GERMANIA

NW-2

DE

GERMANIA

NW-3

DE

GERMANIA

NW-4

DE

GERMANIA

NW-5

DE

GERMANIA

NW-6

DE

GERMANIA

NW-7

DE

GERMANIA

NW-8

DE

GERMANIA

RP-1

DE

GERMANIA

SN-1

DE

GERMANIA

SN-2

DE

GERMANIA

ST-1

DE

GERMANIA

SH-1

DE

GERMANIA

TH-1

DE

GERMANIA

TH-2

DK

DANIMARCA

DK-VQB-2002-001

ES

SPAGNA

ES01/02/05

ES

SPAGNA

ES01/02/01

ES

SPAGNA

ES05/02/12

ES

SPAGNA

ES05/03/13

ES

SPAGNA

ES07/02/02

ES

SPAGNA

ES08/02/03

ES

SPAGNA

ES09/02/09

ES

SPAGNA

ES09/02/10

ES

SPAGNA

ES13/02/08

ES

SPAGNA

ES15/02/06

ES

SPAGNA

ES17/02/07

ES

SPAGNA

ES04/03/11

ES

SPAGNA

ES04/03/14

ES

SPAGNA

ES09/03/15

ES

SPAGNA

ES01/04/16

ES

SPAGNA

ES09/04/17

ES

SPAGNA

ES09/06/18

FR

FRANCIA

38.193.01

GR

GRECIA

GR.1

GR

GRECIA

GR.2

HU

UNGHERIA

HU12MK001

IE

IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I — 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

PAESI BASSI

NL-13000

NL

PAESI BASSI

NL-13001

NL

PAESI BASSI

NL-13002

NL

PAESI BASSI

NL-13003

NL

PAESI BASSI

NL-13004

NL

PAESI BASSI

NL-13005

NL

PAESI BASSI

NL-13006

NL

PAESI BASSI

NL-13007

NL

PAESI BASSI

NL-13008

NL

PAESI BASSI

NL-13009

NL

PAESI BASSI

NL-13010

PL

POLONIA

14084501

PT

PORTOGALLO

05.01/CQA

PT

PORTOGALLO

01.02/CQA


ALLEGATO VI

PROCEDURE DI ESAME, CAMPIONAMENTO E ANALISI PER L’INFLUENZA AVIARIA E LA MALATTIA DI NEWCASTLE

1.

Durante la quarantena i volatili sentinella o, qualora questi non vengono utilizzati, i volatili importati devono essere sottoposti alle procedure di seguito enunciate.

a)

Nel caso di impiego di volatili di controllo:

i)

ai fini dell’esame sierologico si devono prelevare campioni da tutti i volatili sentinella non prima che siano trascorsi 21 giorni dalla messa in quarantena e almeno 3 giorni prima della fine della quarantena;

ii)

se sui campioni di cui alla lettera i), prelevati dai volatili sentinella, i risultati dell’esame sierologico sono positivi o non sono conclusivi, i volatili importati devono essere sottoposti a esame virologico. Si devono prelevare tamponi cloacali (o feci) e tamponi tracheali/orofaringei da almeno 60 volatili o da tutti i volatili se la partita comprende meno di 60 volatili;

b)

qualora non vengano utilizzati volatili sentinella, i volatili importati devono essere sottoposti a esame virologico (l’esame sierologico non è adeguato). Nel periodo compreso tra 7 e 15 giorni dall’inizio della quarantena si devono prelevare tamponi tracheali/orofaringei e/o cloacali (o feci) da almeno 60 volatili o da tutti i volatili se la partita comprende meno di 60 volatili.

2.

Oltre agli esami di cui al punto 1, si devono prelevare i seguenti campioni per gli esami virologici:

a)

campioni cloacali (o feci) e, se possibile, campioni tracheali/orofaringei dai volatili importati clinicamente malati o dai volatili sentinella malati;

b)

campioni di contenuto intestinale, tessuto celebrale, trachea, polmoni, fegato, milza, reni e altri organi chiaramente interessati. Il prelievo, da effettuare quanto prima dopo il decesso, riguarda:

i)

i volatili sentinella morti e tutti i volatili giunti morti e quelli morti durante la quarantena; oppure

ii)

in presenza di un’elevata mortalità dei piccoli volatili di partite di grandi dimensioni, almeno il 10 % dei volatili morti.

3.

Tutti gli esami virologici e sierologici sui campioni prelevati durante la quarantena devono essere effettuati presso laboratori ufficiali designati dall’autorità competente, utilizzando procedure diagnostiche conformi al manuale diagnostico per l’influenza aviaria e al «Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals» dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE), relativamente alla malattia di Newcastle. Ai fini dell’esame virologico è consentito il raggruppamento dei campioni con un massimo di cinque campioni di diversi volatili per ogni pool. Il materiale fecale deve essere raggruppato separatamente da altri campioni di organi e tessuti.

4.

Gli isolati virali devono essere inviati al laboratorio nazionale di riferimento.


24.3.2007   

IT

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L 84/30


REGOLAMENTO (CE) N. 319/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2007

relativo al divieto di pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1.


ALLEGATO

N.

03

Stato membro

Polonia

Stock

PRA/N3L.

Specie

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

Zona

NAFO 3L

Data

7 marzo 2007


24.3.2007   

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L 84/32


REGOLAMENTO (CE) N. 320/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2007

relativo al divieto di pesca del melù nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV per le navi battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1.


ALLEGATO

N.

04

Stato membro

Irlanda

Stock

WHB/1X14

Specie

Melù (Micromesistius poutassou)

Zona

Acque CE e acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

Data

27 febbraio 2007


24.3.2007   

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L 84/34


REGOLAMENTO (CE) N. 321/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al punto 4 dell'allegato del regolamento della Commissione (CEE) n. 396/92 (2) alcuni veicoli con una benna rinforzata, ribaltabile idraulicamente, sono stati classificati nella nomenclatura combinata con il codice NC 8704 31 91. Secondo lo stesso punto la flessibilità e la complessità della costruzione della benna ribaltabile non permettono di considerare l'articolo come un autocarro a cassone del codice NC 8704 10.

(2)

Nella sentenza pronunciata nella causa C-396/02 (3) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che il fatto che un veicolo munito di cassone sia provvisto di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso, non osta alla sua classificazione quale autocarro «dumper» ai sensi della sottovoce 8704 10 della nomenclatura combinata.

(3)

Dato che la misura di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 396/92 non è conforme alla summenzionata sentenza della Corte, che dichiara non corretto il punto 4, questa deve essere modificata nella parte in cui classifica i veicoli ribaltabili idraulicamente nel codice NC 8704 31. Pertanto risulta corretto abrogare il punto 4 e revocarlo dalla data del 10 marzo 1992.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 396/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 10 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).

(2)  GU L 44 del 20.2.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 705/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 18).

(3)  Sentenza del 16 settembre 2004, causa C-396/02, DFDS, Racc. 2004, pag. I-8439.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

24.3.2007   

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L 84/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

recante nomina di un membro italiano e di due supplenti italiani del Comitato delle regioni

(2007/180/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato del sig. Guido MILANA. Due seggi di supplente di tale Comitato sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Salvatore CUFFARO e del sig. Giovanni MASTROCINQUE,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2010:

a)

quale membro:

il sig. Guido MILANA, consigliere comunale di Olevano Romano, in sostituzione del sig. Guido MILANA, Consiglio provinciale di Roma,

b)

e quali supplenti:

il sig. Francesco SCOMA, consigliere dell’Assemblea regionale siciliana, in sostituzione del sig. Salvatore CUFFARO,

il sig. Graziano MILIA, presidente della Provincia di Cagliari, in sostituzione del sig. Giovanni MASTROCINQUE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

Horst SEEHOFER


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


24.3.2007   

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L 84/36


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

recante nomina di un supplente olandese del Comitato delle regioni

(2007/181/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 263,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 (1).

(2)

Un seggio di supplente è divenuto vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Pauline KRIKKE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010:

il sig. Bas VERKERK, burgemeester van Delft,

in sostituzione della sig.ra Pauline KRIKKE.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

Horst SEEHOFER


(1)  GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.


Commissione

24.3.2007   

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L 84/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2007

relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi

[notificata con il numero C(2007) 860]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/182/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia del dimagrimento cronico è una forma di encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) che colpisce i cervidi ed è diffusa nell’America settentrionale; finora non è mai stata segnalata la sua presenza nella Comunità.

(2)

Nel parere emesso il 3 giugno 2004, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha raccomandato una sorveglianza mirata dei cervidi nella Comunità. Tale sorveglianza dovrà accertare l’eventuale presenza di EST nei cervidi. Di conseguenza, occorre provvedere a che gli Stati membri realizzino studi nella scia di tale parere.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle EST negli animali. Tale regolamento, modificato dal regolamento (CE) n. 1923/2006, dispone l’istituzione di programmi di sorveglianza delle EST nei cervidi. Nella presente decisione è pertanto possibile prevedere la realizzazione di studi sulle EST nei cervidi da parte degli Stati membri.

(4)

Tali studi devono riguardare i cervidi selvatici e i cervidi di allevamento. Dal momento che il campionamento dei cervi selvatici va effettuato principalmente durante la stagione della caccia, di durata limitata, la presente decisione deve applicarsi dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1923/2006, affinché gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per disporre del numero di campioni richiesto.

(5)

Gli Stati membri devono presentare una relazione annuale contenente i risultati di tali studi sui cervidi. L’accertata presenza di un caso positivo di EST nei cervidi deve essere segnalata immediatamente alla Commissione.

(6)

Gli Stati membri devono provvedere a che i cervidi esaminati per diagnosticare l’EST non entrino nella catena alimentare commerciale prima che le prove diano risultati negativi.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d’applicazione

La presente decisione stabilisce le norme relative ad uno studio finalizzato ad accertare la presenza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (di seguito «lo studio»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni indicate nell’allegato I.

Articolo 3

Oggetto dell’indagine

1.   Gli Stati membri realizzano uno studio finalizzato ad accertare la presenza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi conformemente alle prescrizioni minime enunciate nell’allegato II.

2.   Gli Stati membri completano il loro studio entro e non oltre la fine della stagione venatoria 2007.

Articolo 4

Provvedimenti adottati dagli Stati membri in seguito alle prove per diagnosticare la malattia del dimagrimento cronico

Dopo le prove di accertamento della malattia del dimagrimento cronico, gli Stati membri adottano i provvedimenti di cui all’allegato III.

Articolo 5

Relazioni presentate dagli Stati membri alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti relazioni:

a)

una relazione immediatamente successiva alla scoperta di un caso positivo o all’ottenimento di risultati non comprovanti la presenza di encefalopatia spongiforme trasmissibile nei cervidi;

b)

una relazione annuale sui risultati degli studi, conformemente all’allegato IV.

Articolo 6

Sintesi delle relazioni presentate dalla Commissione agli Stati membri

La Commissione presenta agli Stati membri un riepilogo delle relazioni di cui all’articolo 5.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«specie bersaglio»: il cervo (Cervus elaphus) selvatico e di allevamento e/o il cervo a coda bianca (Odocoileus virginianus) selvatico;

b)

«Stati membri bersaglio»: gli Stati membri le cui popolazioni di specie bersaglio consentono di ottenere le dimensioni del campione richieste sul piano statistico; questi ultimi, elencati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato II, variano in funzione della specie bersaglio e a seconda che si tratti di animali selvatici o di allevamento;

c)

«cervidi che presentano segni clinici o malati»: i cervidi che presentano un comportamento anormale e/o disturbi locomotori e/o un cattivo stato generale;

d)

«cervidi feriti o uccisi sulle strade»: cervidi investiti da veicoli di cui è impossibile determinare lo stato ante mortem;

e)

«cervidi morti/abbattuti»: cervidi rinvenuti senza vita nell’azienda o nei boschi e cervidi di allevamento abbattuti a causa del loro stato di salute o della loro età;

f)

«cervidi sani macellati»: cervidi di allevamento sani macellati nell’impianto di macellazione o in azienda;

g)

«cervidi sani abbattuti durante la caccia»: cervidi selvatici uccisi nella stagione della caccia;

h)

«gruppi bersaglio»: cervidi quali definiti ai punti da c) a g).


ALLEGATO II

Prescrizioni minime per uno studio finalizzato ad accertare la presenza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi

1.   Campionamento delle specie bersaglio da parte degli Stati membri bersaglio.

a)

Gli Stati membri bersaglio prelevano campioni destinati all’accertamento della malattia del dimagrimento cronico conformemente alla tabella 1 per la loro popolazione di cervi rossi e di cervi della Virginia selvatici e conformemente alla tabella 2 per la loro popolazione di cervi rossi di allevamento.

Tali campioni possono essere prelevati da tutti i gruppi besaglio negli Stati membri bersaglio.

b)

L’autorità competente degli Stati membri bersaglio tiene conto dei criteri in appresso nel selezionare i campioni delle specie bersaglio:

i)

tutti i cervidi devono avere più di 18 mesi; l’età degli animali viene calcolata in base alla dentizione, a segni evidenti di maturità o ad altre informazioni affidabili;

ii)

nel caso dei cervidi sani abbattuti durante la caccia, i campioni sono prelevati in particolare da soggetti maschi;

iii)

nel caso dei cervidi sani macellati, i campioni sono prelevati in particolare da soggetti maschi e femmine più anziani;

c)

L’autorità competente degli Stati membri bersaglio tiene conto dell’esposizione ad eventuali fattori di rischio potenziale in appresso nel selezionare i campioni delle specie bersaglio:

i)

zone a forte densità di cervidi;

ii)

elevata incidenza di scrapie;

iii)

elevata incidenza di ESB;

iv)

cervidi che hanno assunto alimenti potenzialmente contaminati da EST;

v)

cervidi presenti in aziende o regioni nelle quali in passato sono state registrate importazioni di cervidi o di prodotti derivanti da cervidi originari di regioni colpite dalla malattia del dimagrimento cronico.

d)

L’autorità competente degli Stati membri bersaglio procedono a prelievi di campioni scelti a caso per selezionare le specie bersaglio da campionare.

2.   Campionamento in vista dell’accertamento della malattia del dimagrimento cronico in tutte le specie di cervidi nell’insieme degli Stati membri.

Tutti gli Stati membri prelevano campioni destinati all’accertamento della malattia del dimagrimento cronico, in ordine prioritario, da tutti i cervidi che presentano segni clinici o malati e dai cervidi morti o abbattuti, nonché dai cervidi di tutte le specie feriti o uccisi sulle strade. L’autorità competente degli Stati membri adotta misure di sensibilizzazione appropriate per far sì che il maggior numero possibile di tali cervidi sia oggetto di una prova intesa ad accertare la malattia del dimagrimento cronico.

Tabella 1

Cervo (Cervus elaphus) e cervo a coda bianca (Odocoileus virginianus) selvatici

 

Popolazione di specie bersaglio

Dimensione del campione

Repubblica ceca

25 000

598

Germania

150 000

598

Spagna

220 000-290 000

598

Francia

100 000

598

Italia

44 000

598

Lettonia

28 000

598

Ungheria

74 000

598

Austria

150 000

598

Polonia

600 000

598

Slovacchia

38 260

598

Finlandia

30 000

598

Regno Unito

382 500

598


Tabella 2

Cervo (Cervus elaphus elaphus) di allevamento

 

Popolazione di specie bersaglio

Dimensione del campione

Repubblica ceca

> 9 000

576

Germania

11 500

598

Francia

17 000

598

Irlanda

10 000

581

Austria

10 000

581

Regno Unito

28 000

598

3.   Campionamento e analisi di laboratorio

Per ciascun cervide appartenente ai campioni di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato viene prelevato ed esaminato un campione dell’obex. Se è necessario effettuare un test biologico viene conservato un campione parziale in frigorifero o congelatore fino a quando le prove non diano risultati negativi.

L’autorità competente degli Stati membri devono far riferimento all’allegato X, capitolo C, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 per gli orientamenti relativi ai metodi e protocolli.

I test rapidi di cui all’allegato X, capito C, punto 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 utilizzati per diagnosticare un’encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST) nell’obex dei bovini o dei piccoli ruminanti sono considerati idonei al campionamento previsto ai punti 1 e 2 del presente allegato. Gli Stati membri possono anche ricorrere all’immunoistochimica ai fini dello screening; a tale scopo superano una prova di idoneità del laboratorio di riferimento comunitario (LRC). Quando uno Stato membro non è in grado di confermare un risultato positivo di un test rapido, trasmette i tessuti appropriati all’LRC per conferma. In caso di risultati positivi per le EST, si applica il protocollo previsto all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), sottopunti i) e ii), del regolamento (CE) n. 999/2001.

4.   Analisi genotipica

Il genoma della proteina prionica è determinato per ogni caso positivo di EST nei cervidi, conformemente alle linee direttive del laboratorio di riferimento comunitario per le EST.


ALLEGATO III

Misure successive ai test sui cervidi

1.

Quando un cervide destinato ad essere immesso in commercio per il consumo umano è stato selezionato ai fini dei test di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico, gli Stati membri fanno sì che sia garantita la tracciabilità della carcassa e che questa non sia autorizzata alla vendita prima che il test rapido non dia risultato negativo.

2.

Per quanto possibile, e nei casi in cui si applichi il punto 1, il cacciatore, il guardiacaccia o l’allevatore, qualora noto, è informato del fatto che campioni sono sottoposti a test di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico e i risultati positivi di un test rapido gli sono comunicati quanto prima tramite mezzi autorizzati.

3.

Gli Stati membri si riservano il diritto di conservare il materiale in vista di altre prove diagnostiche o a fini di ricerca fino a quando i risultati del test rapido di rilevamento della malattia del dimagrimento cronico non sono negativi.

4.

Per quanto possibile, eccezion fatta per il materiale da trattenere in vista di altre prove diagnostiche o a fini di ricerca, tutte le parti del corpo di un animale risultato positivo al test rapido, compresa la pelle, sono immediatamente distrutte in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) o e), del regolamento (CE) n. 1774/2002 (1).


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.


ALLEGATO IV

Obblighi in materia di dichiarazione e di notifica

1.   Obblighi degli Stati membri

Informazioni che devono figurare nelle relazioni degli Stati membri sui risultati dello studio relativo alla malattia del dimagrimento cronico

a)

Il numero dei campioni di cervidi sottoposti ai test, ripartiti per gruppo bersaglio secondo i seguenti criteri:

specie,

cervidi di allevamento o selvatici,

gruppo bersaglio,

sesso,

età.

b)

I risultati dei test rapidi e di conferma (numero dei risultati positivi e negativi) e, ove possibile, dei test di discriminazione, il tessuto prelevato, nonché il test rapido e la tecnica di conferma utilizzati.

c)

La collocazione geografica, compreso il paese d’origine dei casi accertati di EST, qualora non coincida con lo Stato membro che effettua la segnalazione.

d)

Il genotipo e la specie di ogni cervide dichiarato positivo all’EST.

2.   Periodi di riferimento

I risultati del campionamento relativo alla malattia del dimagrimento cronico relativi all’anno precedente sono comunicati in una relazione annuale.

Tale relazione è presentata quanto prima, ma non oltre sei mesi dalla fine di ogni anno oggetto di studio.

La relazione relativa al 2007 riguarda i risultati della stagione venatoria 2007, anche se alcuni campioni sono stati prelevati nel 2008.


24.3.2007   

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L 84/44


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2007

che modifica la decisione 2005/760/CE recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività

[notificata con il numero C(2007) 1259]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/183/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito di epidemie di influenza aviaria nel Sud-est asiatico nel 2004, causate da un ceppo virale ad alta patogenicità, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione. Tali misure comprendono in particolare la decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l’importazione di volatili in cattività (4). Detta decisione si applica fino al 31 marzo 2007.

(2)

La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame (5) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per l’importazione di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a tali volatili.

(3)

Il 27 ottobre 2006 il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute e il benessere degli animali connessi all’importazione nella Comunità di volatili selvatici diversi dal pollame («il parere»). Il parere definisce una serie di settori in cui una modifica delle condizioni di polizia sanitaria della Comunità relative all’importazione di tali volatili ridurrebbe sensibilmente i rischi sanitari identificati connessi a simili importazioni. Le condizioni di polizia sanitaria applicabili a dette importazioni sono state riesaminate sulla base del parere e la decisione 2000/666/CE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (6).

(4)

Poiché le nuove condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 318/2007 sono più rigorose di quelle attualmente vigenti, detto regolamento non entrerà in vigore prima del 1o luglio 2007 in modo da lasciare agli Stati membri e ai paesi terzi esportatori di tali volatili il tempo per adattarsi ai nuovi provvedimenti.

(5)

Alla luce del parere e dell’attuale situazione zoosanitaria mondiale relativa all’influenza aviaria, tali volatili non vanno importati in assenza di rigorose condizioni d’importazione.

(6)

È quindi opportuno che le misure di protezione di cui alla decisione 2005/760/CE continuino ad applicarsi fino al 30 giugno 2007. Occorre dunque modificare il termine di validità di tale decisione.

(7)

La decisione 2005/760/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione 2005/760/CE, la data «31 marzo 2007» è sostituita da «30 giugno 2007».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(4)  GU L 285 del 28.10.2005, pag. 60. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/21/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 44).

(5)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(6)  Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.