ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 79

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
20 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 292/2007 della Commissione, del 19 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 293/2007 della Commissione, del 19 marzo 2007, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

3

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni ( 1 )

11

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/170/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (primo pilastro) [notificata con il numero C(2007) 845]

20

 

 

2007/171/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (terzo pilastro)

29

 

 

2007/172/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali

38

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2007/173/PESC del Consiglio, del 19 marzo 2007, che proroga le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

40

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 169 del 30.6.2005)

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/1


REGOLAMENTO (CE) N. 292/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

166,2

MA

92,4

TN

143,7

TR

132,7

ZZ

133,8

0707 00 05

JO

132,2

MA

65,6

TR

175,9

ZZ

124,6

0709 90 70

MA

66,2

TR

67,1

ZZ

66,7

0709 90 80

IL

121,6

ZZ

121,6

0805 10 20

CU

47,3

EG

45,3

IL

53,0

MA

41,7

TN

50,9

TR

65,1

ZZ

50,6

0805 50 10

EG

58,7

IL

68,1

TR

44,3

ZZ

57,0

0808 10 80

AR

77,4

BR

80,4

CA

92,2

CL

95,2

CN

75,4

US

114,1

UY

71,1

ZA

87,1

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

74,8

CL

73,1

UY

70,9

ZA

71,7

ZZ

72,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


20.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/3


REGOLAMENTO (CE) N. 293/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2007

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell’ambito della gara n. 9/2007 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2.   La vendita verte su un quantitativo di 653 380,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente:

a)

una partita numerata 96/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

b)

una partita numerata 97/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

c)

una partita numerata 98/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

d)

una partita numerata 99/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

e)

una partita numerata 100/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

f)

una partita numerata 101/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

g)

una partita numerata 102/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

h)

una partita numerata 103/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

i)

una partita numerata 104/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

j)

una partita numerata 105/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

k)

una partita numerata 106/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

l)

una partita numerata 107/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

m)

una partita numerata 108/2007 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol.

3.   Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 9/2007 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 2 aprile 2007.

Articolo 4

1.   Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2.   Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:

a)

la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b)

il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c)

l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

d)

una dichiarazione con cui il concorrente:

i)

rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

ii)

accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;

iii)

riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1.   Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b)

procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2.   Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo d’alcole espresso in hl (100 % vol)

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articolo)

Tipo di alcole

Spagna

Partita n. 96/2007 CE

Tarancón

A-2

21 335

27

Greggio

B-9

24 685

27

Greggio

B-10

3 980

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 97/2007 CE

Tarancón

C-7

24 882

30

Greggio

D-7

24 659

30

Greggio

C-8

459

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 98/2007 CE

Tarancón

C-8

24 313

30

Greggio

D-8

24 867

30

Greggio

A-6

820

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 99/2007 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

Bp 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

8

12 550

27

Greggio

6

11 590

27

Greggio

33

6 250

27

Greggio

8B

1 490

28

Greggio

8B

2 015

30

Greggio

6B

8 250

30

Greggio

6B

1 150

30

Greggio

6B

555

28

Greggio

8B

6 150

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 100/2007 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

Bp 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

10

14 155

27

Greggio

13

5 200

27

Greggio

13B

6 220

30

Greggio

13B

220

30

Greggio

13B

645

28

Greggio

10B

3 920

30

Greggio

10B

690

30

Greggio

10B

2 105

28

Greggio

15

2 980

30

Greggio

15

9 210

30

Greggio

33

4 655

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 101/2007 CE

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

M. Mortefon

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel

Bp 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

26

5 790

30

Greggio

20B

1 080

28

Greggio

26B

3 485

27

Greggio

26

3 080

30

Greggio

22

7 450

30

Greggio

22

4 910

30

Greggio

33

12 855

27

Greggio

20

11 350

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 102/2007 CE

Viniflhor — Longuefuye

Mme Bretaudeau

F-53200 Longuefuye

4B

1 835

28

Greggio

4

18 410

27

Greggio

22

4 980

27

Greggio

9BIS

2 245

30

Greggio

9BIS

915

30

Greggio

9BIS

4 425

28

Greggio

9

14 900

27

Greggio

4B

815

30

Greggio

4B

1 475

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 103/2007 CE

Deulep

M. Coulomb

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles-du-Gard

73B

5 930

27

Greggio

501

7 510

27

Greggio

503

5 450

27

Greggio

506

7 120

30

Greggio

504B

6 765

27

Greggio

501B

570

30

Greggio

501B

1 010

30

Greggio

506

1 530

30

Greggio

506

275

28

Greggio

502

9 145

27

Greggio

73

930

30

Greggio

503B

270

28

Greggio

503B

2 545

30

Greggio

503B

950

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 104/2007 CE

Deulep — Psl

F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

D2

2 745

28

Greggio

D2

28 630

30

Greggio

D2

18 625

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 105/2007 CE

Cipriani — Chizzola d’Ala (TN)

27a

4 700

27

Greggio

Dister — Faenza (RA)

127a

4 500

27

Greggio

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6a

2 200

27

Greggio

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

4a-15a

10 100

30

Greggio

Tampieri — Faenza (RA)

6a-7a-16a

1 500

27

Greggio

Villapana — Faenza (RA)

4a-2a-10a

7 300

27

Greggio

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

7a

2 200

27

Greggio

Cavino — Faenza (RA)

15a-6a-8a-5a

17 500

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 106/2007 CE

Bonollo — Paduni (FR)

35a-37a

24 500

27/30

Greggio

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

4a-15a

12 100

30

Greggio

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG)

19a-22a

10 500

27

Greggio

D’Auria — Ortona (CH)

22a-62a-76a

1 000

27

Greggio

S.V.A. — Ortona (CH)

19a

1 900

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 107/2007 CE

Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)

4a

1 900

27

Greggio

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

1a-13a-14a-15a-16a-45a

8 300

27

Greggio

De Luca — Novoli (LE)

1a-8a-9a

2 800

27

Greggio

Bertolino — Partinico (PA)

24a-27a

18 700

30

Greggio

D’Auria — Ortona (CH)

22a-62a-76a

6 000

27

Greggio

S.V.M. — Sciacca (AG)

2a-3a-4a-8a-21a-30a-35a-36a-37

4 200

27/30

Greggio

Ge.Dis — Marsala (TP)

14b

8 100

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Grecia

Partita n. 108/2007 CE

Οινοποιητικός συνεταιρισμός Μεσσηνίας

Πύργος Τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Greggio

77

432,94

30

Greggio

85

1 782,89

30

Greggio

86

1 684,51

30

Greggio

87

1 756,59

30

Greggio

88

1 753,86

30

Greggio

95

873,44

30

Greggio

75

444,79

30

Greggio

28

904,89

30

Greggio

80

463,46

30

Greggio

73

387,14

30

Greggio

78

27,72

30

Greggio

15

1 747,04

30

Greggio

16

1 713,67

30

Greggio

26

853,18

30

Greggio

74

427,35

30

Greggio

17

1 743,76

30

Greggio

94

887,65

30

Greggio

84

1 786,52

30

Greggio

79

439,47

30

Greggio

93

908,63

30

Greggio

83

1 795,78

30

Greggio

82

1 758,86

30

Greggio

12

1 800,87

30

Greggio

11

1 744,16

30

Greggio

18

1 707,83

30

Greggio

13

1 788,73

30

Greggio

96

827,49

30

Greggio

81

1 805,07

30

Greggio

14

1 800,04

30

Greggio

97

915,07

30

Greggio

92

908,96

30

Greggio

99

911,94

30

Greggio

25

905,06

30

Greggio

108

432,18

30

Greggio

107

432,77

30

Greggio

105

448,22

30

Greggio

106

441,22

30

Greggio

27

897,73

30

Greggio

29

579,19

30

Greggio

30

667,69

30

Greggio

19

901,65

27

Greggio

20

892,07

27

Greggio

21

900,28

27

Greggio

22

899,54

27

Greggio

23

882,32

27

Greggio

24

653,58

27

Greggio

89

847,09

27

Greggio

90

880,83

27

Greggio

91

856,22

27

Greggio

98

878,23

27

Greggio

100

745,61

27

Greggio

 

Totale

 

53 380,74

 

 


ALLEGATO II

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tel. (33) 5 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34 91) 347 64 66; fax (34 91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Roma [Tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

ΟΠΕΚΕΠΕ (Opekepe)

Αχαρνών (Aharnon) 241, GR-10446 Atene [Tel. (30 210) 212 4799; fax (30 210) 212 4791]


ALLEGATO III

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32) 02 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@ec.europa.eu


DIRETTIVE

20.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/11


DIRETTIVA 2007/16/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2007

recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l’articolo 53 bis, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 85/611/CEE contiene talune definizioni, talora interconnesse, riguardanti le attività in cui possono investire gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito «OICVM»), come le definizioni di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario.

(2)

Dall’adozione della direttiva 85/611/CEE, la varietà degli strumenti finanziari negoziati sui mercati finanziari è notevolmente aumentata e di conseguenza sono emerse incertezze sulla questione se talune categorie di strumenti finanziari rientrassero o meno in tali definizioni. L’incertezza nell’applicazione delle definizioni determina divergenze nell’interpretazione della direttiva.

(3)

Al fine di assicurare un’applicazione uniforme della direttiva 85/611/CEE e aiutare gli Stati membri a sviluppare una posizione comune sull’ammissibilità di determinate categorie di attività per gli OICVM e per garantire che le definizioni siano intese in modo coerente con i principi sottesi alla direttiva 85/611/CEE quali la diversificazione del rischio, la limitazione dell’esposizione e la capacità dell’OICVM di rimborsare le proprie quote su richiesta dei partecipanti e di calcolare il valore netto del suo patrimonio in caso di emissione o di rimborso di quote, è necessario fornire alle autorità competenti e ai partecipanti al mercato maggiore certezza in questo ambito. In questo modo si agevolerà anche il funzionamento della procedura di notifica per la distribuzione transfrontaliera degli OICVM.

(4)

I chiarimenti forniti dalla presente direttiva non danno origine di per sé a nuovi obblighi di condotta od operativi in capo alle autorità competenti o ai partecipanti al mercato. Anziché stabilire elenchi esaustivi degli strumenti finanziari e delle operazioni finanziarie, la direttiva chiarisce i criteri di base applicabili per valutare se una categoria di strumenti finanziari rientri o meno in una delle varie definizioni.

(5)

L’ammissibilità di un’attività per un OICVM deve essere valutata non soltanto alla luce del fatto che rientri o meno nelle definizioni quali chiarite dal presente testo, ma anche sulla base degli altri requisiti della direttiva 85/611/CEE. Le autorità nazionali competenti potrebbero collaborare in sede di Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) per sviluppare approcci comuni per quanto riguarda l’applicazione pratica e quotidiana di questi chiarimenti nel contesto dei loro obblighi di vigilanza, in particolare in relazione ad altri requisiti della direttiva 85/611/CEE quali le procedure di controllo o gestione del rischio, e per assicurare il buon funzionamento del sistema del passaporto.

(6)

La direttiva 85/611/CEE definisce i valori mobiliari esclusivamente da un punto di vista giuridico formale. Di conseguenza la definizione di valori mobiliari è applicabile ad un’ampia gamma di prodotti finanziari aventi caratteristiche diverse e diversi livelli di liquidità. Occorre assicurare la coerenza tra la definizione di valori mobiliari e le altre disposizioni della direttiva per ciascuno di tali prodotti finanziari.

(7)

I fondi chiusi costituiscono una categoria di attività che non viene esplicitamente considerata ammissibile per un OICVM a norma della direttiva 85/611/CEE. Tuttavia, le quote di fondi chiusi sono spesso trattate come valori mobiliari e la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato spesso giustifica tale trattamento. Occorre pertanto dare certezza ai partecipanti al mercato e alle autorità competenti sulla questione se le quote dei fondi chiusi rientrino o meno nella definizione di valori mobiliari. Le autorità nazionali competenti potrebbero collaborare nel quadro del CESR per sviluppare approcci comuni per quanto riguarda l’applicazione pratica quotidiana dei criteri applicabili ai fondi chiusi e in particolare standard minimi di base relativi ai meccanismi di governo societario.

(8)

È necessario garantire maggiore certezza giuridica anche riguardo alla classificazione tra i valori mobiliari degli strumenti finanziari che sono collegati al rendimento di altre attività, comprese quelle cui non si fa riferimento nella direttiva 85/611/CEE, o che cartolarizzano un portafoglio di altre attività. Occorre chiarire che se il collegamento con il sottostante o con un altro componente dello strumento consiste in un elemento che deve essere considerato come uno strumento derivato incorporato, lo strumento finanziario rientra nella sottocategoria dei valori mobiliari che incorporano un elemento derivato. Ne consegue che rispetto a tale elemento devono applicarsi i criteri riguardanti gli strumenti derivati di cui alla direttiva 85/611/CEE.

(9)

Per rientrare nella definizione di strumenti del mercato monetario di cui alla direttiva 85/611/CEE, uno strumento finanziario deve soddisfare taluni criteri, in particolare deve essere normalmente negoziato sul mercato monetario, deve essere liquido e deve avere un valore determinabile accuratamente in qualunque momento. È necessario assicurare un’applicazione uniforme di tali criteri tenendo conto di talune pratiche di mercato. È altresì necessario chiarire che i criteri devono essere intesi alla luce degli altri principi della direttiva 85/611/CEE. La definizione di strumenti del mercato monetario deve includere gli strumenti finanziari che non sono ammessi o negoziati in un mercato regolamentato e per i quali la direttiva 85/611/CEE stabilisce dei criteri aggiuntivi a quelli generalmente applicabili agli strumenti del mercato monetario. Era pertanto ugualmente necessario chiarire tali criteri alla luce degli obblighi di protezione degli investitori e tenendo conto dei principi sanciti dalla direttiva, come ad esempio quello della liquidità del portafoglio di cui all’articolo 37.

(10)

A norma della direttiva 85/611/CEE gli strumenti finanziari derivati devono essere considerati come attività finanziarie liquide se soddisfano i criteri stabiliti nella predetta direttiva. È necessario assicurare un’applicazione uniforme di tali criteri e chiarire che essi devono essere intesi in modo coerente con le altre disposizioni della direttiva. Occorre inoltre chiarire che se soddisfano tali criteri, gli strumenti derivati su crediti costituiscono strumenti finanziari derivati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e possono pertanto essere trattati come attività finanziarie liquide.

(11)

La necessità di chiarimenti è particolarmente urgente per gli strumenti derivati su indici finanziari. Vi è attualmente un’ampia gamma di indici finanziari che possono fungere da sottostante per uno strumento derivato. Questi indici possono variare quanto a composizione o a ponderazione dei loro componenti. In ogni caso occorre assicurare che l’OICVM sia in grado di adempiere ai propri obblighi per quanto riguarda la liquidità del portafoglio, di cui all’articolo 37 della direttiva 85/611/CEE, e il calcolo del valore netto del patrimonio e che il rispetto di detti obblighi non sia messo a rischio dalle caratteristiche del sottostante di uno strumento derivato. Occorre chiarire che gli strumenti derivati su indici finanziari la cui composizione sia sufficientemente diversificata, che costituiscano un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono e la cui composizione e calcolo siano oggetto di informazioni appropriate rientrano nella categoria degli strumenti derivati da considerarsi attività finanziarie liquide. Le autorità nazionali competenti potrebbero collaborare in sede di CESR per sviluppare approcci comuni per quanto riguarda l’applicazione pratica quotidiana di tali criteri rispetto agli indici basati su attività che non sono indicate individualmente come ammissibili nella direttiva.

(12)

La direttiva 85/611/CEE riconosce come sottocategoria dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario quelli che incorporano un elemento derivato. L’incorporazione di un elemento derivato in un valore mobiliare o in uno strumento del mercato monetario non trasforma l’intero strumento finanziario in questione in uno strumento finanziario derivato che non rientra nelle definizioni di valore mobiliare o di strumento del mercato monetario. Occorre pertanto chiarire se uno strumento finanziario derivato possa essere considerato incorporato in un altro strumento. In aggiunta, l’incorporazione di uno strumento derivato in un valore mobiliare o in uno strumento del mercato monetario comporta il rischio che le regole riguardanti gli strumenti derivati imposte dalla direttiva 85/611/CEE siano aggirate. Per questa ragione la direttiva impone l’identificazione dell’elemento derivato incorporato e l’osservanza di dette regole. Dato il livello di innovazione finanziaria, l’identificazione di un elemento derivato incorporato non è sempre evidente. Per garantire maggiore certezza sotto questo profilo, occorre fissare i criteri per l’identificazione di tali elementi.

(13)

Conformemente alla direttiva 85/611/CEE, le tecniche e gli strumenti relativi ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario impiegati ai fini di una gestione efficace del portafoglio non rientrano nelle definizioni di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario. Per chiarire i confini di queste definizioni è necessario stabilire i criteri per identificare le operazioni che rientrerebbero tra tali tecniche e strumenti. È altresì necessario ricordare che tali tecniche e strumenti devono essere intesi in modo coerente con gli altri oblighi di un OICVM, in particolare per quanto riguarda il suo profilo di rischio. In altri termini devono essere conformi alle regole fissate dalla direttiva 85/611/CEE sulla gestione del rischio e sulla diversificazione del rischio, nonché alle sue restrizioni in materia di vendite allo scoperto e di assunzione di prestiti.

(14)

La direttiva 85/611/CEE stabilisce i criteri per definire gli OICVM che riproducono indici obbligazionari o azionari. Gli OICVM che soddisfano tali criteri sono soggetti ad un trattamento più flessibile per quanto concerne i limiti di concentrazione per emittente. È pertanto necessario che tali criteri siano compresi chiaramente e applicati in modo uniforme in tutti gli Stati membri. A tal fine occorre chiarire maggiormente se un OICVM possa essere considerato come un OICVM che riproduce un indice e pertanto creare maggiore certezza in merito alle condizioni che giustificano il trattamento preferenziale degli OICVM che riproducono indici.

(15)

Il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) è stato consultato per un parere tecnico.

(16)

Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce regole che chiariscono i seguenti termini, al fine di garantirne l’applicazione uniforme:

1)

valori mobiliari, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE;

2)

strumenti del mercato monetario, quali definiti all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE;

3)

attività finanziarie liquide, di cui alla definizione di OICVM contenuta all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati;

4)

valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che incorporano uno strumento derivato, di cui all’articolo 21, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 85/611/CEE;

5)

tecniche e strumenti impiegati in vista della buona gestione del portafoglio, di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE;

6)

OICVM che riproducono indici, di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE.

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE

Valori mobiliari

1.   Il riferimento ai valori mobiliari di cui all’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano i criteri seguenti:

a)

la perdita potenziale che l’OICVM può sostenere in relazione alla detenzione di tali strumenti è essere limitata all’importo per loro pagato;

b)

la loro liquidità non mette a repentaglio la capacità dell’OICVM di rispettare l’articolo 37 della direttiva 85/611/CEE;

c)

è disponibile per tali strumenti una valutazione affidabile del tipo seguente:

i)

nel caso dei valori mobiliari ammessi o negoziati su un mercato regolamentato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 85/611/CEE, prezzi accurati, affidabili e regolari che siano prezzi di mercato o prezzi messi a disposizione da sistemi di valutazione indipendenti dagli emittenti;

ii)

in caso di altri valori mobiliari di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, una valutazione periodica basata sulle informazioni provenienti dall’emittente del valore mobiliare o su ricerche specializzate in materia di investimenti;

d)

sono disponibili per tali strumenti informazioni appropriate del tipo seguente:

i)

nel caso dei valori mobiliari ammessi o negoziati su un mercato regolamentato di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 85/611/CEE, informazioni, comunicate al mercato, regolari, accurate e complete sul valore mobiliare o, laddove rilevante, sul portafoglio del valore mobiliare;

ii)

in caso di altri valori mobiliari di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, informazioni, comunicate all’OICVM, regolari e accurate sul valore mobiliare o, laddove rilevante, sul portafoglio del valore mobiliare;

e)

sono negoziabili;

f)

la loro acquisizione è coerente con gli obiettivi e/o la politica di investimento dell’OICVM in applicazione della direttiva 85/611/CEE;

g)

i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio dell’OICVM.

Ai fini delle lettere b) ed e) del primo comma, a meno che l’OICVM non disponga di informazioni che inducano ad una valutazione diversa, gli strumenti finanziari che sono ammessi o negoziati su un mercato regolamentato conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b) o c), della direttiva 85/611/CEE sono considerati non atti a mettere a repentaglio la capacità dell’OICVM di rispettare l’articolo 37 della direttiva 85/611/CEE e sono altresì considerati negoziabili.

2.   I valori mobiliari di cui all’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 85/611/CEE includono:

a)

le quote di fondi chiusi costituiti in forma di società di investimento o di «unit trust», purché:

i)

rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1;

ii)

siano soggetti ai meccanismi di governo societario applicati alle società;

iii)

quando un’attività di gestione del patrimonio è svolta da un’altra entità per conto del fondo chiuso, tale entità sia soggetta alla regolamentazione nazionale per la protezione degli investitori;

b)

le quote di fondi chiusi costituiti in forma contrattuale, purché:

i)

rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1;

ii)

siano soggetti a meccanismi di governo societario equivalenti a quelli applicati alle società di cui alla lettera a), punto ii);

iii)

siano gestiti da un’entità soggetta alla regolamentazione nazionale per la protezione degli investitori;

c)

gli strumenti finanziari, purché:

i)

rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1;

ii)

siano strumenti che cartolarizzano un portafoglio di altre attività, o che sono collegati al rendimento di altre attività, che possono differire da quelle di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE.

3.   Quando uno strumento finanziario di cui al paragrafo 2, lettera c), contiene un elemento derivato incorporato, di cui all’articolo 10 della presente direttiva, si applicano a tale elemento gli obblighi di cui all’articolo 21 della direttiva 85/611/CEE.

Articolo 3

Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE

Strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario

1.   Il riferimento agli strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE è inteso come riferimento ai seguenti tipi di strumenti:

a)

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati su un mercato regolamentato, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 85/611/CEE;

b)

strumenti finanziari che non sono ammessi alla negoziazione.

2.   Il riferimento di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE agli strumenti del mercato monetario in quanto strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano uno dei criteri seguenti:

a)

avere una durata massima di 397 giorni all’emissione;

b)

avere una durata residua massima di 397 giorni;

c)

essere soggetti a rettifiche periodiche del rendimento, in linea con le condizioni del mercato monetario, almeno ogni 397 giorni;

d)

il loro profilo di rischio, compresi il rischio di credito e il rischio di tasso di interesse, corrisponde a quello degli strumenti finanziari che hanno una durata quale prevista ai punti a) o b) o sono soggetti alle rettifiche di rendimento quali previste al punto c).

Articolo 4

Articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE

Strumenti liquidi con un valore determinabile accuratamente in qualunque momento

1.   Il riferimento di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE agli strumenti del mercato monetario in quanto strumenti liquidi è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che possono essere venduti a costo limitato in un periodo di tempo relativamente breve, tenuto conto dell’obbligo dell’OICVM di riacquistare o rimborsare le sue quote a richiesta del partecipante.

2.   Il riferimento di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE agli strumenti del mercato monetario quali strumenti il cui valore sia determinabile accuratamente in qualunque momento è inteso come riferimento agli strumenti finanziari per i quali siano disponibili sistemi di valutazione accurati ed affidabili, che soddisfino i criteri seguenti:

a)

consentire agli OICVM di calcolare un valore dell’attivo netto che sia conforme al valore al quale lo strumento finanziario detenuto nel portafoglio possa essere scambiato tra parti consapevoli e disponibili ad eseguire l’operazione a condizioni di mercato;

b)

essere basati su dati del mercato o su modelli di valutazione, compresi i sistemi basati sui costi ammortizzati.

3.   I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati soddisfatti nel caso di strumenti finanziari che sono normalmente negoziati sul mercato monetario ai fini dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 85/611/CEE e che sono ammessi o negoziati su un mercato regolamentato conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b) o c), a meno che l’OICVM non disponga di informazioni che inducano ad una valutazione diversa.

Articolo 5

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE

Strumenti la cui emissione o il cui emittente sono regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi

1.   Il riferimento, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE, agli strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, la cui emissione o il cui emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano i criteri seguenti:

a)

rispondere a uno dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e tutti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2;

b)

essere disponibili per tali strumenti informazioni appropriate, comprese informazioni che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti, tenendo conto dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo;

c)

essere liberamente trasferibili.

2.   Per gli strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), secondo e quarto trattino, della direttiva 85/611/CEE o che sono emessi da un’amministrazione locale o regionale di uno Stato membro o da un organismo pubblico internazionale ma non sono garantiti da uno Stato membro o, nel caso di uno Stato membro che è uno Stato federale, da uno dei membri che fanno parte della federazione, per informazioni appropriate di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si intende quanto segue:

a)

le informazioni sull’emissione o programma di emissione e sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario;

b)

l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo;

c)

le informazioni di cui alla lettera a), verificate da parte di terzi adeguatamente qualificati non soggetti alle istruzioni dell’emittente;

d)

affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione.

3.   Per gli strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, per informazioni appropriate di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si intende quanto segue:

a)

le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario;

b)

l’aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera a) su base periodica e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo;

c)

affidabili statistiche disponibili sull’emissione o sul programma di emissione o di altri dati che consentano una valutazione appropriata dei rischi di credito connessi agli investimenti in tali strumenti.

4.   Per tutti gli strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della direttiva 85/611/CEE, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di quelli emessi dalla Banca centrale europea o dalla banca centrale di uno Stato membro, per informazioni appropriate di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo si intendono le informazioni sull’emissione o sul programma di emissione o sulla situazione giuridica e finanziaria dell’emittente prima dell’emissione dello strumento del mercato monetario.

Articolo 6

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE

Istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario

Il riferimento, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, ad un istituto che è soggetto e si conforma a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario è inteso come riferimento ad un emittente che è soggetto e si conforma a norme prudenziali e soddisfa uno dei criteri seguenti:

1)

ha sede nello Spazio economico europeo;

2)

ha sede in uno dei paesi dell’OCSE appartenenti al gruppo dei Dieci;

3)

il suo rating non è inferiore a «investment grade»;

4)

è dimostrabile sulla base di un’analisi approfondita dell’emittente che le norme prudenziali applicabili a tale emittente siano almeno altrettanto rigorose di quelle previste dal diritto comunitario.

Articolo 7

Articolo 19, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 85/611/CEE

Veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una «liquidity line» bancaria

1.   Il riferimento di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), quarto trattino, della direttiva 85/611/CEE ai veicoli di cartolarizzazione è inteso come riferimento a strutture aventi forma societaria, di trust o contrattuale, costituite a fini di operazioni di cartolarizzazione.

2.   Il riferimento di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), quarto trattino, della direttiva 85/611/CEE ad una «liquidity line» bancaria è inteso come riferimento ad una linea di credito bancaria garantita da un ente finanziario che a sua volta ottempera all’articolo 19, paragrafo 1, lettera h), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE.

Articolo 8

Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE

Attività finanziarie liquide con riferimento agli strumenti finanziari derivati

1.   Il riferimento alle attività finanziarie liquide di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE è inteso, rispetto agli strumenti finanziari derivati, come riferimento agli strumenti finanziari derivati, purché:

a)

il loro sottostante sia costituito da uno o più dei seguenti elementi:

i)

attività incluse nell’elenco di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE, compresi gli strumenti finanziari che presentano una o diverse caratteristiche di tali attività;

ii)

tassi d’interesse;

iii)

tassi di cambio o valute;

iv)

indici finanziari;

b)

nel caso degli strumenti derivati negoziati fuori mercato (OTC), essi rispondano alle condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), secondo e terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE.

2.   Gli strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE includono gli strumenti che soddisfano i criteri seguenti:

a)

consentire il trasferimento del rischio di credito di un’attività di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, indipendentemente dagli altri rischi connessi a tale attività;

b)

non dare luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di attività diverse da quelle di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della direttiva 85/611/CEE;

c)

soddisfare i criteri per gli strumenti derivati negoziati fuori mercato (OTC) di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), secondo e terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE e ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;

d)

i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio dell’OICVM e dai suoi meccanismi di controllo interno in caso di rischi di asimmetria delle informazioni tra l’OICVM e la controparte dello strumento derivato su crediti, dovuta al potenziale accesso della controparte a informazioni non pubbliche su imprese le cui attività sono utilizzate come sottostante dagli strumenti derivati su crediti;

3.   Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, il riferimento al valore equo è inteso come riferimento all’importo per il quale un’attività può essere scambiata o una passività regolata tra parti consapevoli e disponibili in un’operazione a condizioni di mercato.

4.   Ai fini dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE, il riferimento ad una valutazione affidabile e verificabile è inteso come riferimento ad una valutazione ad opera dell’OICVM corrispondente al valore equo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che non si basa soltanto sulle quotazioni di mercato fornite dalla controparte, purché:

a)

la base per la valutazione sia un valore di mercato aggiornato affidabile dello strumento o, se tale valore non è disponibile, un modello di calcolo del prezzo che utilizzi una metodologia riconosciuta come adeguata;

b)

la verifica della valutazione sia compiuta da uno dei seguenti soggetti:

i)

un soggetto terzo che sia indipendente dalla controparte dello strumento derivato negoziato fuori mercato (OTC), con frequenza adeguata ed in modo tale che l’OICVM sia in grado di controllarla;

ii)

un’unità all’interno dell’OICVM che sia indipendente dal dipartimento incaricato della gestione delle attività e che sia adeguatamente attrezzata per tale compito.

5.   Il riferimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE alle attività finanziarie liquide esclude gli strumenti derivati su merci.

Articolo 9

Articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE

Indici finanziari

1.   Il riferimento agli indici finanziari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 85/611/CEE è inteso come riferimento agli indici che soddisfano i criteri seguenti:

a)

essere sufficientemente diversificati, nel senso che:

i)

l’indice è composto in modo tale che le oscillazioni dei prezzi o le attività di negoziazione riguardanti un componente non influenzino indebitamente il rendimento dell’intero indice;

ii)

quando l’indice è composto da attività di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE, la sua composizione è quanto meno diversificata conformemente all’articolo 22 bis di tale direttiva;

iii)

quando l’indice è composto da attività diverse da quelle di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE, la sua composizione è diversificata in modo equivalente a quello previsto dall’articolo 22 bis di tale direttiva;

b)

rappresentano un parametro di riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono, nel senso che sono soddisfatti i criteri seguenti:

i)

l’indice misura il rendimento di un gruppo rappresentativo di sottostanti in modo rilevante e appropriato;

ii)

l’indice è rivisto o riequilibrato periodicamente per assicurare che continui a riflettere i mercati ai quali si riferisce in base a criteri che siano pubblicamente disponibili;

iii)

i sottostanti sono sufficientemente liquidi, in modo che gli utenti possano riprodurre l’indice, se necessario;

c)

sono resi pubblici in modo adeguato, nel senso che sono soddisfatti i criteri seguenti:

i)

il loro processo di pubblicazione è basato su procedure efficaci per raccogliere i prezzi e per calcolare e pubblicare successivamente il valore dell’indice, incluse le procedure di definizione dei prezzi dei componenti per i quali non è disponibile un prezzo di mercato;

ii)

sono fornite, su base ampia e tempestiva, informazioni rilevanti su questioni quali i metodi di calcolo, le metodologie di riequilibrio dell’indice, le variazioni dell’indice o eventuali difficoltà operative a fornire informazioni tempestive o accurate.

2.   Quando la composizione delle attività utilizzate come sottostanti dagli strumenti finanziari derivati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tali strumenti finanziari derivati sono considerati, quando soddisfano i criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva, strumenti finanziari derivati su una combinazione di attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii).

Articolo 10

Articolo 21, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 85/611/CEE

Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che incorporano strumenti derivati

1.   Il riferimento ai valori mobiliari che incorporano uno strumento derivato di cui all’articolo 21, paragrafo 3, quarto comma, della direttiva 85/611/CEE è inteso come riferimento agli strumenti finanziari che soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente direttiva e che contengono un elemento che soddisfi i criteri seguenti:

a)

in virtù di tale elemento una parte o la totalità dei flussi di cassa che altrimenti sarebbero resi necessari dal valore mobiliare che funge da contratto ospite può essere modificata in funzione di un determinato tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, valutazione del merito di credito o indice di credito, o altra variabile e pertanto variare in modo analogo ad un derivato a sé stante;

b)

le sue caratteristiche economiche e i suoi rischi non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto ospite;

c)

hanno un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo del valore mobiliare.

2.   Gli strumenti del mercato monetario che soddisfano uno dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e tutti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e che contengono un elemento che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono considerati come strumenti del mercato monetario che incorporano un derivato.

3.   Non si considera che un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorporino uno strumento derivato se contengono un elemento che è contrattualmente trasferibile indipendentemente dal valore mobiliare o dallo strumento del mercato monetario. Tale elemento viene considerato uno strumento finanziario separato.

Articolo 11

Articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE

Tecniche e strumenti impiegati in vista della buona gestione del portafoglio

1.   Il riferimento di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto valori mobiliari e che vengano impiegati in vista della buona gestione del portafoglio è inteso come riferimento a tecniche e strumenti che soddisfano i criteri seguenti:

a)

essere economicamente appropriati, nel senso che sono efficienti sul piano dei costi;

b)

essere impiegati per perseguire uno o più obiettivi seguenti:

i)

riduzione del rischio;

ii)

riduzione del costo;

iii)

generazione di capitale o reddito aggiuntivo per l’OICVM con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio dell’OICVM e le regole di diversificazione del rischio di cui all’articolo 22 della direttiva 85/611/CEE;

c)

i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio dell’OICVM.

2.   Le tecniche e gli strumenti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e che hanno per oggetto strumenti del mercato monetario sono considerati come tecniche e strumenti aventi per oggetto strumenti del mercato monetario impiegati in vista della buona gestione del portafoglio di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE.

Articolo 12

Articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE

OICVM che riproducono indici

1.   Il riferimento di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 85/611/CEE alla riproduzione della composizione di un indice azionario od obbligazionario è inteso come riferimento alla riproduzione della composizione delle attività sottostanti dell’indice, compreso l’uso di strumenti derivati o di altre tecniche e strumenti di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE e all’articolo 11 della presente direttiva.

2.   Il riferimento di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 85/611/CEE ad un indice la cui composizione sia sufficientemente diversificata è inteso come riferimento ad un indice che rispetta le regole di diversificazione del rischio di cui all’articolo 22 bis di tale direttiva.

3.   Il riferimento di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 85/611/CEE ad un indice che rappresenti un parametro di riferimento adeguato è inteso come riferimento ad un indice il cui provider utilizzi una metodologia riconosciuta che in generale non determina l’esclusione di alcun emittente importante dal mercato al quale esso si riferisce.

4.   Il riferimento di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 85/611/CEE ad un indice che sia reso pubblico in modo adeguato è inteso come riferimento ad un indice che soddisfi i criteri seguenti:

a)

è accessibile al pubblico;

b)

il provider dell’indice è indipendente dall’OICVM che riproduce l’indice.

La lettera b) non vieta che i provider di indici e gli OICVM appartengano allo stesso gruppo economico, purché esistano disposizioni efficaci per la gestione dei conflitti di interesse.

Articolo 13

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 marzo 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a partire dal 23 luglio 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

20.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (primo pilastro)

[notificata con il numero C(2007) 845]

(I testi in lingua bulgara, spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2007/170/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l’articolo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per sviluppare il SIS II è necessario stabilire specifiche tecniche per la rete di comunicazione e i suoi componenti, e specifici requisiti di rete.

(2)

Occorre attuare disposizioni pratiche fra la Commissione e gli Stati membri, specie per quanto riguarda gli elementi dell’interfaccia nazionale uniforme situata negli Stati membri.

(3)

La presente decisione fa salva l’adozione futura di altre decisioni della Commissione riguardanti lo sviluppo del SIS II e dei suoi requisiti di sicurezza in particolare.

(4)

Disciplinano lo sviluppo del SIS II il regolamento (CE) n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI del Consiglio (2). Affinché l’intero SIS II si sviluppi secondo un unico processo di attuazione, è opportuno che le disposizioni della presente decisione corrispondano a quelle della decisione della Commissione che stabilisce i requisiti di rete per il SIS II in applicazione della decisione 2001/886/GAI.

(5)

In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3), il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 2424/2001 che, costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, non lo vincola né è ad esso applicabile. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione.

(6)

In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (4), l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (CE) n. 2424/2001 che, costituendo uno sviluppo dell’acquis di Schengen, non la vincola né è ad essa applicabile. L’Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione.

(7)

A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca ha deciso di recepire il regolamento (CE) n. 2424/2001 nel suo diritto interno. Il regolamento (CE) n. 2424/2001 vincola pertanto la Danimarca ai fini del diritto internazionale.

(8)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il regolamento (CE) n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che ricade nell’ambito di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6).

(9)

Per quanto riguarda la Svizzera, il regolamento (CE) n. 2424/2001 e la decisione 2001/886/GAI costituiscono uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nell’ambito contemplato all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

(10)

La presente decisione è un atto basato sull'acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2424/2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche connesse alla progettazione dell’architettura fisica dell’infrastruttura di comunicazione del SIS II figurano in allegato.

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

(3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 2004/926/CE (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.


ALLEGATO

INDICE

1.

Introduzione …

1.1.

Acronimi e abbreviazioni …

2.

Quadro generale …

3.

Copertura geografica …

4.

Servizi di rete …

4.1.

Architettura di rete …

4.2.

Tipo di connessione CS-SIS principale — CS-SIS di riserva …

4.3.

Larghezza di banda …

4.4.

Classi di servizio…

4.5.

Protocolli supportati…

4.6.

Specifiche tecniche …

4.6.1.

Indirizzi IP …

4.6.2.

Supporto per IPv6 …

4.6.3.

Route statiche …

4.6.4.

Flusso sostenuto …

4.6.5.

Altre specifiche …

4.7.

Resilienza …

5.

Monitoraggio …

6.

Servizi generici …

7.

Disponibilità …

8.

Servizi di sicurezza …

8.1.

Crittazione della rete …

8.2.

Altri requisiti di sicurezza …

9.

Helpdesk e struttura di assistenza …

10.

Interazione con altri sistemi …

1.   Introduzione

Il presente documento descrive l’architettura della rete di comunicazione, i suoi componenti e gli specifici requisiti di rete.

1.1.   Acronimi e abbreviazioni

La presente sezione spiega gli acronimi usati nel documento.

Acronimi e abbreviazioni

Spiegazione

BLNI

Backup Local National Interface, interfaccia nazionale locale di riserva

CEP

Central End Point

CNI

Central National Interface, interfaccia nazionale centrale

CS

Sistema centrale

CS-SIS

Unità di supporto tecnico contenente la banca dati del SIS II

DNS

Domain Name Server, server di nome di dominio

FCIP

Fibre Channel su IP

FTP

File Transport Protocol, protocollo di trasferimento file in Internet

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol, protocollo per il trasferimento di pagine ipertestuali

IP

Protocollo Internet

LAN

Local Area Network, rete locale

LNI

Local National Interface, interfaccia nazionale locale

Mbps

Megabits per second

MDC

Main Developer Contractor

N.SIS II

Sezione nazionale in ciascuno Stato membro

NI-SIS

Interfaccia nazionale uniforme

NTP

Network Time Protocol

SAN

Storage Area Network

SDH

Synchronous Digital Hierarchy, gerarchia digitale sincrona

SIS II

Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione

SMTP

Simple Mail Transport Protocol, protocollo Internet standard per l'invio di messaggi di posta elettronica

SNMP

Simple Network Management Protocol, protocollo per i servizi di gestione di reti Internet

s-TESTA

Rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni, iniziativa del programma IDABC (erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini. Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004).

TCP

Transmission Control Protocol

VIS

Visa Information System, sistema d'informazione visti

VPN

Virtual Private Network, rete virtuale privata

WAN

Wide Area Network, rete geografica

2.   Quadro generale

Il SIS II consta:

di un sistema centrale (di seguito «SIS II centrale») costituito da:

un’unità di supporto tecnico (di seguito «CS-SIS») contenente la banca dati del SIS II. Il CS-SIS principale svolge funzioni di controllo e gestione tecnici mentre il CS-SIS di riserva è in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto di tale sistema,

un’interfaccia nazionale uniforme (di seguito «NI-SIS»);

di una sezione nazionale (di seguito «N.SIS II») in ciascuno Stato membro, costituita dai sistemi di dati nazionali connessi con il SIS II centrale. Un N.SIS II può contenere un archivio di dati (di seguito «copia nazionale»), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II;

di un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l’NI-SIS (di seguito «infrastruttura di comunicazione») che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE.

L’NI-SIS consta:

di un’interfaccia nazionale locale (di seguito «LNI») in ciascuno Stato membro che connette fisicamente lo Stato membro con la rete di comunicazione sicura e contiene i dispositivi crittografici dedicati al traffico del SIS II e della rete SIRENE. L’LNI è situato nello Stato membro;

di un’interfaccia nazionale locale di riserva facoltativa (di seguito «BLNI»), con contenuti e funzioni identici all’LNI.

L’LNI e il BLNI sono a uso esclusivo del SIS II e della rete SIRENE. La specifica configurazione dell’LNI e del BLNI sarà stabilita e concordata con i singoli Stati membri per tener conto dei requisiti di sicurezza, della collocazione fisica e delle condizioni di installazione, compresi i servizi prestati dall’operatore di rete, in modo che la connessione fisica s-TESTA possa contenere più tunnel VPN per altri sistemi, per esempio il VIS e Eurodac;

di un’interfaccia nazionale centrale (di seguito «CNI»), di un’applicazione cioè che permette l’accesso sicuro al CS-SIS. Ciascuno Stato membro dispone di punti di accesso logico distinti al CNI attraverso un firewall centrale.

L’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l’NI-SIS consiste

nella rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (di seguito «s-TESTA») che è una rete privata virtuale e cifrata, dedicata ai dati SIS II e al traffico SIRENE.

3.   Copertura geografica

L’infrastruttura di comunicazione deve essere in grado di coprire e fornire a tutti gli Stati membri i servizi richiesti.

Sono interessati tutti gli Stati membri dell’UE (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Regno Unito e Irlanda), nonché Norvegia, Islanda e Svizzera.

Occorre inoltre provvedere alla copertura dei paesi di recente adesione, la Romania e la Bulgaria.

Da ultimo, l’infrastruttura di comunicazione deve poter essere estesa a qualunque altro paese od organo che abbia accesso al SIS II centrale (ad esempio Europol, Eurojust).

4.   Servizi di rete

Ogni qualvolta si citi un protocollo o un’architettura, si intendono ugualmente accettabili le tecnologie, i protocolli o le architetture equivalenti future.

4.1.   Architettura di rete

L’architettura del SIS II si avvale di servizi centralizzati accessibili dai diversi Stati membri. Per ragioni di resilienza, i servizi centralizzati sono duplicati in due sedi distinte: Strasburgo, Francia, e Sankt Johann im Pongau, Austria, dove si trovano rispettivamente il CS-SIS principale (CU) e il CS-SIS di riserva (BCU).

Le unità centrali — principale e di riserva — devono essere accessibili dai diversi Stati membri. I paesi partecipanti possono avere punti d’accesso multipli (un LNI e un BLNI) per interconnettere il rispettivo sistema nazionale ai servizi centrali.

Oltre alla funzione principale di collegamento ai servizi centrali, l’infrastruttura di comunicazione deve assicurare lo scambio bilaterale di informazioni supplementari fra gli uffici SIRENE dei diversi Stati membri.

4.2.   Tipo di connessione CS-SIS principale — CS-SIS di riserva

Il tipo di connessione richiesta per l’interconnettività CS-SIS principale — CS-SIS di riserva deve definirsi in un anello SDH o equivalente, in modo che la connessione sia possibile in futuro anche con nuove architetture e tecnologie. Si userà l’infrastruttura SDH per ampliare le reti locali di entrambe le unità centrali e creare un’unica LAN senza interruzioni, che servirà in seguito per la sincronizzazione continua fra il CU e il BCU.

4.3.   Larghezza di banda

Requisito critico dell'infrastruttura di comunicazione è la larghezza di banda che può mettere a disposizione dei diversi siti interconnessi, e la capacità di supportare tale quantità lungo la dorsale di rete.

La larghezza di banda necessaria per l’LNI e il BLNI facoltativo varierà da uno Stato membro all'altro, principalmente in funzione della scelta che intende operare: consultazione di copie nazionali, ricerca centrale e scambio di dati biometrici.

La quantità di banda effettiva che l’infrastruttura di comunicazione deciderà di offrire è irrilevante fintanto che risponde alle esigenze minime di ciascuno Stato membro.

Ognuno dei tipi di sito citati potrà trasferire grossi pacchetti di dati (alfanumerici, biometrici e documenti completi) in entrambe le direzioni. Di conseguenza, l’infrastruttura di comunicazione deve offrire e garantire, per ciascuna connessione, velocità minime di caricamento e scaricamento sufficienti.

L’infrastruttura di comunicazione deve assicurare una portata di connessione compresa tra i 2 e 155 Mbps, o superiore. La rete deve offrire e garantire velocità minime di caricamento e scaricamento sufficienti per ciascuna connessione, e deve essere in grado di supportare la dimensione di banda totale dei punti di accesso alla rete.

4.4.   Classi di servizio

Il SIS II centrale sarà in grado di trattare, per ordine di priorità, le interrogazioni e le segnalazioni. Come requisito derivato, l’infrastruttura di comunicazione dovrà anche prioritarizzare il traffico.

A fissare i parametri di prioritarizzazione sarà presumibilmente il SIS II centrale per tutti i pacchetti che lo richiedano. Sarà scelto il WFQ (weighted fair queuing) come disciplina di coda. Ne consegue che l’infrastruttura di comunicazione deve essere in grado di recepire l’ordine di priorità assegnato ai pacchetti sulla LAN di origine, e di trattarli di conseguenza all’interno della sua dorsale. Inoltre, deve consegnare al sito remoto i pacchetti iniziali contenenti lo stesso ordine di priorità fissato nella LAN di origine.

4.5.   Protocolli supportati

Il SIS II centrale farà uso di diversi protocolli di rete e l’infrastruttura di comunicazione dovrà essere in grado di supportarne un’ampia gamma, in particolare i protocolli standard HTTP, FTP, NTP, SMTP, SNMP e DNS.

Oltre ai protocolli standard, l'infrastruttura di comunicazione deve poter gestire diversi protocolli di tunneling, protocolli di replicazione SAN e i protocolli proprietari di connessione Java-to-Java di BEA WebLogic. I protocolli di tunneling — ad esempio IPsec in modalità tunnel — saranno usati per il trasferimento di messaggi cifrati a destinazione.

4.6.   Specifiche tecniche

4.6.1.   Indirizzi IP

L’infrastruttura di comunicazione deve disporre di una gamma di indirizzi IP riservati utilizzabili esclusivamente dentro la rete. All’interno di questa gamma IP riservata, il SIS II centrale userà una serie dedicata di indirizzi IP che non saranno utilizzati altrove.

4.6.2.   Supporto per IPv6

Si può presumere che il protocollo usato nelle reti locali degli Stati membri sarà il TCP/IP. Alcuni siti saranno tuttavia basati sulla versione 4, altri sulla versione 6. I punti d’accesso alla rete devono poter fungere da gateway ed essere in grado di operare indipendentemente dai protocolli di rete usati nel SIS II centrale e nell’N.SIS II.

4.6.3.   Route statiche

Il CU e il BCU possono usare un unico e stesso indirizzo IP per le comunicazioni destinate agli Stati membri. L’infrastruttura di comunicazione deve quindi supportare route statiche.

4.6.4.   Flusso sostenuto

Fintanto che il CU o il BCU hanno un tasso di carico inferiore a 90 %, un dato Stato membro deve essere in grado di mantenere di continuo il 100 % della sua quantità di banda.

4.6.5.   Altre specifiche

Per supportare il CS-SIS, l’infrastruttura di comunicazione deve soddisfare una serie di specifiche tecniche minime.

Il ritardo di transito (ore piene comprese) deve essere inferiore o pari a 150 ms per il 95 % dei pacchetti, e inferiore a 200 ms per il 100 % dei pacchetti.

La probabilità di perdita (ore piene comprese) deve essere inferiore o pari a 10-4 per il 95 % dei pacchetti, e inferiore a 10-3 per il 100 % dei pacchetti.

Le specifiche tecniche citate si applicano a ciascun punto di accesso separatamente.

La connessione fra CU e BCU deve avere tempi di attraversamento andata-ritorno (round trip delay) inferiori o pari a 60 ms.

4.7.   Resilienza

Il CS-SIS è concepito per soddisfare requisiti di elevata disponibilità, per questo offre una resilienza integrata al disfunzionamento dei suoi costituenti duplicando l’intera apparecchiatura.

I componenti dell’infrastruttura di comunicazione devono anch’essi sopperire a eventuali guasti di altri componenti. In altri termini, devono essere ridondati i seguenti elementi:

dorsale di rete

dispositivi di istradamento (router)

punti di presenza (POP)

connessioni del local loop (compresi i cavi fisicamente ridondanti)

dispositivi di sicurezza (crittografici, firewall, ecc.)

tutti i servizi generici (DNS, NTP, ecc.)

LNI/BLNI.

I meccanismi di failover dovranno attivarsi, per l’intera attrezzatura della rete, senza intervento manuale.

5.   Monitoraggio

Per agevolare il monitoraggio, gli strumenti di monitoring dell’infrastruttura di comunicazione devono potersi integrare nelle funzionalità di monitoring dell’organizzazione responsabile della gestione operativa del SIS II centrale.

6.   Servizi generici

Oltre alla rete dedicata e ai servizi di sicurezza, l’infrastruttura di comunicazione deve offrire servizi generici.

I servizi dedicati devono essere implementati in entrambe le unità centrali, per ragioni di ridondanza.

L’infrastruttura di comunicazione deve offrire i seguenti servizi generici facoltativi:

Servizio

Informazioni aggiuntive

DNS

Attualmente la procedura di failover per commutare dal CU al BCU in caso di guasto della rete è basata sul cambiamento di indirizzo IP nell’ambito del server DNS generico.

Mail relay

Usare un mail relay generico può aiutare a standardizzare la configurazione mail dei diversi Stati membri e, diversamente da un server dedicato, non comporta uso di risorse di rete dal CU/BCU.

Le mail che passano per un mail relay generico devono comunque conformarsi al rispettivo template di sicurezza.

NTP

Questo servizio può essere usato per sincronizzare gli orologi delle apparecchiature di rete.

7.   Disponibilità

Il CS-SIS, l’LNI e il BLNI devono garantire una disponibilità del 99,99 % su un periodo continuo di 28 giorni, indipendentemente dalla disponibilità della rete.

La disponibilità dell’infrastruttura di comunicazione deve essere del 99,99 %.

8.   Servizi di sicurezza

8.1.   Crittazione della rete

Il SIS II centrale non autorizza il trasferimento in chiaro al di fuori della LAN di dati soggetti a requisiti di alta o altissima protezione. Deve essere garantito con ogni mezzo che l’operatore di rete non avrà accesso ai dati operativi del SIS II né ai connessi scambi SIRENE.

Per mantenere un alto livello di sicurezza, l’infrastruttura di comunicazione deve permettere la gestione di certificati/chiavi. Deve essere possibile gestire e monitorare a distanza i dispositivi crittografici. Gli algoritmi crittografici devono quanto meno rispettare i seguenti requisiti:

algoritmi simmetrici:

3-DES (128 bit) o superiore,

la generazione di chiavi deve dipendere da un valore casuale che non permetta la riduzione del keyspace in caso di attacco,

le chiavi o le informazioni crittografiche utilizzabili per derivare le chiavi sono sempre protette durante lo stoccaggio;

algoritmi asimmetrici:

RSA (modulo di 1 024 bit) o superiore,

la generazione di chiavi deve dipendere da un valore casuale che non permetta la riduzione del keyspace in caso di attacco.

Sarà usato il protocollo Encapsulated Security Payload (ESP, RFC2406) implementato in Tunnel Mode. Il carico utile (payload) e l’header IP originale devono essere cifrati.

Per lo scambio di chiavi di sessione va usato il protocollo IKE (Internet Key Exchange).

La durata delle chiavi IKE non deve superare 1 giorno.

La durata delle chiavi di sessione non deve superare l’ora.

8.2.   Altri requisiti di sicurezza

Oltre ai punti di accesso al SIS II, l’infrastruttura di comunicazione deve proteggere i servizi generici facoltativi. Questi devono comportare misure di protezione comparabili a quelle del CS-SIS. Tutti i servizi generici devono pertanto, come minimo, essere protetti da un firewall, un antivirus e un sistema anti-intrusione. Inoltre, i dispositivi dei servizi generici e le relative misure di protezione devono essere tenuti perennemente sotto controllo (logging e follow-up).

Per mantenere un alto livello di sicurezza, l’organizzazione responsabile della gestione operativa del SIS II centrale deve essere informata di tutti gli incidenti di sicurezza riguardanti l’infrastruttura di comunicazione. L’infrastruttura di comunicazione deve pertanto permettere che tutti i principali incidenti di sicurezza siano riferiti senza indugio all’organizzazione responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. Tutti gli incidenti di sicurezza devono essere riferiti con regolarità, per esempio una volta al mese e su base puntuale.

9.   Helpdesk e stuttura di assistenza

Il fornitore dell’infrastruttura di comunicazione deve prevedere un servizio di helpdesk che interagisca con l’organizzazione responsabile della gestione operativa del SIS II centrale.

10.   Interazione con altri sistemi

L’infrastruttura di comunicazione deve fare in modo che le informazioni non fuoriescano dai canali dedicati. Ai fini dell’applicazione tecnica, ciò comporta che:

sia strettamente vietato l’accesso, non autorizzato e/o non controllato, ad altre reti, compresa l’interconnettività a Internet;

non si verifichino perdite di dati verso altri sistemi in rete, vietando per esempio l’interconnessione di reti private virtuali diverse.

Oltre a comportare queste restrizioni tecniche, l’interazione con altri sistemi ha un impatto anche sull’helpdesk. Questo infatti può non divulgare informazioni riguardanti il SIS II centrale a terzi diversi dall’organizzazione responsabile della sua gestione operativa.


20.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

che stabilisce i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II (terzo pilastro)

(2007/171/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1), in particolare l’articolo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per sviluppare il SIS II è necessario stabilire specifiche tecniche per la rete di comunicazione e i suoi componenti, e specifici requisiti di rete.

(2)

Occorre attuare disposizioni pratiche fra la Commissione e gli Stati membri, specie per quanto riguarda gli elementi dell’interfaccia nazionale uniforme situata negli Stati membri.

(3)

La presente decisione fa salva l’adozione futura di altre decisioni della Commissione riguardanti lo sviluppo del SIS II e dei suoi requisiti di sicurezza in particolare.

(4)

Disciplinano lo sviluppo del SIS II il regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio (2) e la decisione 2001/886/GAI. Affinché l’intero SIS II si sviluppi secondo un unico processo di attuazione, è opportuno che le disposizioni della presente decisione corrispondano a quelle della decisione della Commissione che stabilisce i requisiti di rete per il SIS II in applicazione del regolamento (CE) n. 2424/2001.

(5)

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3).

(6)

L’Irlanda partecipa alla presente decisione ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4).

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costitusce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5) relativa a talune modalità di applicazione di quell’accordo.

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientra nell’ambito contemplato all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/849/CE del Consiglio (6) relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di quell’accordo.

(9)

La presente decisione è un atto basato sull’acquis di Schengen o altrimenti ad esso correlato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2001/886/GAI,

DECIDE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche connesse alla progettazione dell’architettura fisica dell’infrastruttura di comunicazione del SIS II figurano in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

(2)  GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1988/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. Decisione modificata dalla decisione 2004/926/CE (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

(4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(6)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.


ALLEGATO

INDICE

1.

Introduzione …

1.1.

Acronimi e abbreviazioni …

2.

Quadro generale …

3.

Copertura geografica …

4.

Servizi di rete …

4.1.

Architettura di rete …

4.2.

Tipo di connessione CS-SIS principale — CS-SIS di riserva …

4.3.

Larghezza di banda …

4.4.

Classi di servizio …

4.5.

Protocolli supportati …

4.6.

Specifiche techniche …

4.6.1.

Indirizzi IP …

4.6.2.

Supporto per IPv6 …

4.6.3.

Route statiche …

4.6.4.

Flusso sostenuto …

4.6.5.

Altre specifiche …

4.7.

Resilienza …

5.

Monitoraggio …

6.

Servizi generici …

7.

Disponibilità …

8.

Servizi di sicurezza …

8.1.

Crittazione della rete …

8.2.

Altri requisiti di sicurezza …

9.

Helpdesk e stuttura di assistenza …

10.

Interazione con altri sistemi …

1.   Introduzione

Il presente documento descrive l’architettura della rete di comunicazione, i suoi componenti e gli specifici requisiti di rete.

1.1.   Acronimi e abbreviazioni

La presente sezione spiega gli acronimi usati nel documento.

Acronimi e abbreviazioni

Spiegazione

BLNI

Backup Local National Interface, interfaccia nazionale locale di riserva

CEP

Central End Point

CNI

Central National Interface, interfaccia nazionale centrale

CS

Sistema centrale

CS-SIS

Unità di supporto tecnico contenente la banca dati del SIS II

DNS

Domain Name Server, server di nome di dominio

FCIP

Fibre Channel su IP

FTP

File Transport Protocol, protocollo di trasferimento file in Internet

HTTP

Hyper Text Transfer Protocol, protocollo per il trasferimento di pagine ipertestuali

IP

Protocollo Internet

LAN

Local Area Network, rete locale

LNI

Local National Interface, interfaccia nazionale locale

Mbps

Megabits per second

MDC

Main Developer Contractor

N.SIS II

Sezione nazionale in ciascuno Stato membro

NI-SIS

Interfaccia nazionale uniforme

NTP

Network Time Protocol

SAN

Storage Area Network

SDH

Synchronous Digital Hierarchy, gerarchia digitale sincrona

SIS II

Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione

SMTP

Simple Mail Transport Protocol, protocollo Internet standard per l’invio di messaggi di posta elettronica

SNMP

Simple Network Management Protocol, protocollo per i servizi di gestione di reti Internet

s-TESTA

Rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni, iniziativa del programma IDABC (erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini. Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004)

TCP

Transmission Control Protocol

VIS

Visa Information System, sistema d’informazione visti

VPN

Virtual Private Network, rete virtuale privata

WAN

Wide Area Network, rete geografica

2.   Quadro generale

Il SIS II consta:

di un sistema centrale (di seguito «SIS II centrale») costituito da:

un’unità di supporto tecnico (di seguito «CS-SIS») contenente la banca dati del SIS II. Il CS-SIS principale svolge funzioni di controllo e gestione tecnici mentre il CS-SIS di riserva è in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto di tale sistema,

un’interfaccia nazionale uniforme (di seguito «NI-SIS»),

di una sezione nazionale (di seguito «N.SIS II») in ciascuno Stato membro, costituita dai sistemi di dati nazionali connessi con il SIS II centrale. Un N.SIS II può contenere un archivio di dati (di seguito «copia nazionale»), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II,

di un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e il NI-SIS (di seguito «infrastruttura di comunicazione») che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE.

Il NI-SIS consta:

di un’interfaccia nazionale locale (di seguito «LNI») in ciascuno Stato membro che connette fisicamente lo Stato membro con la rete di comunicazione sicura e contiene i dispositivi crittografici dedicati al traffico del SIS II e della rete SIRENE. L’LNI è situato nello Stato membro,

di un’interfaccia nazionale locale di riserva facoltativa (di seguito «BLNI»), con contenuti e funzioni identici all’LNI.

L’LNI e il BLNI sono a uso esclusivo del SIS II e della rete SIRENE. La specifica configurazione dell’LNI e del BLNI sarà stabilita e concordata con i singoli Stati membri per tener conto dei requisiti di sicurezza, della collocazione fisica e delle condizioni di installazione, compresi i servizi prestati dall’operatore di rete, in modo che la connessione fisica s-TESTA possa contenere più tunnel VPN per altri sistemi, per esempio il VIS e Eurodac,

di un’interfaccia nazionale centrale (di seguito «CNI»), di un’applicazione cioè che permette l’accesso sicuro al CS-SIS. Ciascuno Stato membro dispone di punti di accesso logico distinti al CNI attraverso un firewall centrale.

L’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l’NI-SIS consiste.

nella rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (di seguito «s-TESTA») che è una rete privata virtuale e cifrata, dedicata ai dati SIS II e al traffico SIRENE.

3.   Copertura geografica

L’infrastruttura di comunicazione deve essere in grado di coprire e fornire a tutti gli Stati membri i servizi richiesti.

Sono interessati tutti gli Stati membri dell’UE (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Regno Unito e Irlanda), nonché Norvegia, Islanda, Svizzera.

Occorre inoltre provvedere alla copertura dei paesi di recente adesione, la Romania e la Bulgaria.

Da ultimo, l’infrastruttura di comunicazione deve poter essere estesa a qualunque altro paese o organo che abbia accesso al SIS II centrale (ad esempio Europol, Eurojust).

4.   Servizi di rete

Ogni qualvolta si citi un protocollo o un’architettura, si intendono ugualmente accettabili le tecnologie, i protocolli o le architetture equivalenti future.

4.1.   Architettura di rete

L’architettura del SIS II si avvale di servizi centralizzati accessibili dai diversi Stati membri. Per ragioni di resilienza, i servizi centralizzati sono duplicati in due sedi distinte: Strasburgo, Francia, e Sankt Johann im Pongau, Austria, dove si trovano rispettivamente il CS-SIS principale (CU) e il CS-SIS di riserva (BCU).

Le unità centrali — principale e di riserva — devono essere accessibili dai diversi Stati membri. I paesi partecipanti possono avere punti d’accesso multipli (un LNI e un BLNI) per interconnettere il rispettivo sistema nazionale ai servizi centrali.

Oltre alla funzione principale di collegamento ai servizi centrali, l’infrastruttura di comunicazione deve assicurare lo scambio bilaterale di informazioni supplementari fra gli uffici SIRENE dei diversi Stati membri.

4.2.   Tipo di connessione CS-SIS principale-CS-SIS di riserva

Il tipo di connessione richiesta per l’interconnettività CS-SIS principale-CS-SIS di riserva deve definirsi in un anello SDH o equivalente, in modo che la connessione sia possibile in futuro anche con nuove architetture e tecnologie. Si userà l’infrastruttura SDH per ampliare le reti locali di entrambe le unità centrali e creare un’unica LAN senza interruzioni, che servirà in seguito per la sincronizzazione continua fra il CU e il BCU.

4.3.   Larghezza di banda

Requisito critico dell’infrastruttura di comunicazione è la larghezza di banda che può mettere a disposizione dei diversi siti interconnessi, e la capacità di supportare tale quantità lungo la dorsale di rete.

La larghezza di banda necessaria per l’LNI e il BLNI facoltativo varierà da uno Stato membro all’altro, principalmente in funzione della scelta che intende operare: consultazione di copie nazionali, ricerca centrale e scambio di dati biometrici.

La quantità di banda effettiva che l’infrastruttura di comunicazione deciderà di offrire è irrilevante fintanto che risponde alle esigenze minime di ciascuno Stato membro.

Ognuno dei tipi di sito citati potrà trasferire grossi pacchetti di dati (alfanumerici, biometrici e documenti completi) in entrambe le direzioni. Di conseguenza, l’infrastruttura di comunicazione deve offrire e garantire, per ciascuna connessione, velocità minime di caricamento e scaricamento sufficienti.

L’infrastruttura di comunicazione deve assicurare una portata di connessione compresa tra i 2 e 155 Mbps, o superiore. La rete deve offrire e garantire velocità minime di caricamento e scaricamento sufficienti per ciascuna connessione, e deve essere in grado di supportare la dimensione di banda totale dei punti di accesso alla rete.

4.4.   Classi di servizio

Il SIS II centrale sarà in grado di trattare, per ordine di priorità, le interrogazioni e le segnalazioni. Come requisito derivato, l’infrastruttura di comunicazione dovrà anche prioritarizzare il traffico.

A fissare i parametri di prioritarizzazione sarà presumibilmente il SIS II centrale per tutti i pacchetti che lo richiedano. Sarà scelto il WFQ (weighted fair queuing) come disciplina di coda. Ne consegue che l’infrastruttura di comunicazione deve essere in grado di recepire l’ordine di priorità assegnato ai pacchetti sulla LAN di origine, e di trattarli di conseguenza all’interno della sua dorsale. Inoltre, deve consegnare al sito remoto i pacchetti iniziali contenenti lo stesso ordine di priorità fissato nella LAN di origine.

4.5.   Protocolli supportati

Il SIS II centrale farà uso di diversi protocolli di rete e l’infrastruttura di comunicazione dovrà essere in grado di supportarne un’ampia gamma, in particolare i protocolli standard http, FTP, NTP, SMTP, SNMP e DNS.

Oltre ai protocolli standard, l’infrastruttura di comunicazione deve poter gestire diversi protocolli di tunneling, protocolli di replicazione SAN e i protocolli proprietari di connessione Java-to-Java di BEA WebLogic. I protocolli di tunneling — ad esempio IPsec in modalità tunnel — saranno usati per il trasferimento di messaggi cifrati a destinazione.

4.6.   Specifiche tecniche

4.6.1.   Indirizzi IP

L’infrastruttura di comunicazione deve disporre di una gamma di indirizzi IP riservati utilizzabili esclusivamente dentro la rete. All’interno di questa gamma IP riservata, il SIS II centrale userà una serie dedicata di indirizzi IP che non saranno utilizzati altrove.

4.6.2.   Supporto per IPv6

Si può presumere che il protocollo usato nelle reti locali degli Stati membri sarà il TCP/IP. Alcuni siti saranno tuttavia basati sulla versione 4, altri sulla versione 6. I punti d’accesso alla rete devono poter fungere da gateway ed essere in grado di operare indipendentemente dai protocolli di rete usati nel SIS II centrale e nell’N.SIS II.

4.6.3.   Route statiche

Il CU e il BCU possono usare un unico e stesso indirizzo IP per le comunicazioni destinate agli Stati membri. L’infrastruttura di comunicazione deve quindi supportare route statiche.

4.6.4.   Flusso sostenuto

Fintanto che il CU o il BCU hanno un tasso di carico inferiore a 90 %, un dato Stato membro deve essere in grado di mantenere di continuo il 100 % della sua quantità di banda.

4.6.5.   Altre specifiche

Per supportare il CS-SIS, l’infrastruttura di comunicazione deve soddisfare una serie di specifiche tecniche minime.

Il ritardo di transito (ore piene comprese) deve essere inferiore o pari a 150 ms per il 95 % dei pacchetti, e inferiore a 200 ms per il 100 % dei pacchetti.

La probabilità di perdita (ore piene comprese) deve essere inferiore o pari a 10–4 per il 95 % dei pacchetti, e inferiore a 10–3 per il 100 % dei pacchetti.

Le specifiche tecniche citate si applicano a ciascun punto di accesso separatamente.

La connessione fra CU e BCU deve avere tempi di attraversamento andata-ritorno (round trip delay) inferiori o pari a 60 ms.

4.7.   Resilienza

Il CS-SIS è concepito per soddisfare requisiti di elevata disponibilità, per questo offre una resilienza integrata al disfunzionamento dei suoi costituenti duplicando l’intera apparecchiatura.

I componenti dell’infrastruttura di comunicazione devono anch’essi sopperire a eventuali guasti di altri componenti. In altri termini, devono essere ridondati i seguenti elementi:

dorsale di rete,

dispositivi di istradamento (router),

punti di presenza (POP),

connessioni del local loop (compresi i cavi fisicamente ridondanti),

dispositivi di sicurezza (crittografici, firewall, ecc.),

tutti i servizi generici (DNS, NTP, ecc.),

LNI/BLNI.

I meccanismi di failover dovranno attivarsi, per l’intera attrezzatura della rete, senza intervento manuale.

5.   Monitoraggio

Per agevolare il monitoraggio, gli strumenti di monitoring dell’infrastruttura di comunicazione devono potersi integrare nelle funzionalità di monitoring dell’organizzazione responsabile della gestione operativa del SIS II centrale.

6.   Servizi generici

Oltre alla rete dedicata e ai servizi di sicurezza, l’infrastruttura di comunicazione deve offrire servizi generici.

I servizi dedicati devono essere implementati in entrambe le unità centrali, per ragioni di ridondanza.

L’infrastruttura di comunicazione deve offrire i seguenti servizi generici facoltativi:

Servizio

Informazioni aggiuntive

DNS

Attualmente la procedura di failover per commutare dal CU al BCU in caso di guasto della rete è basata sul cambiamento di indirizzo IP nell’ambito del server DNS generico

Mail relay

Usare un mail relay generico può aiutare a standardizzare la configurazione mail dei diversi Stati membri e, diversamente da un server dedicato, non comporta uso di risorse di rete dal CU/BCU.

Le mail che passano per un mail relay generico devono comunque conformarsi al rispettivo template di sicurezza

NTP

Questo servizio può essere usato per sincronizzare gli orologi delle apparecchiature di rete

7.   Disponibilità

Il CS-SIS, l’LNI e il BLNI devono garantire una disponibilità del 99,99 % su un periodo continuo di 28 giorni, indipendentemente dalla disponibilità della rete.

La disponibilità dell’infrastruttura di comunicazione deve essere del 99,99 %.

8.   Servizi di sicurezza

8.1.   Crittazione della rete

Il SIS II centrale non autorizza il trasferimento in chiaro al di fuori della LAN di dati soggetti a requisiti di alta o altissima protezione. Deve essere garantito con ogni mezzo che l’operatore di rete non avrà accesso ai dati operativi del SIS II né ai connessi scambi SIRENE.

Per mantenere un alto livello di sicurezza, l’infrastruttura di comunicazione deve permettere la gestione di certificati/chiavi. Deve essere possibile gestire e monitorare a distanza i dispositivi crittografici. Gli algoritmi crittografici devono quanto meno rispettare i seguenti requisiti

Algoritmi simmetrici:

3-DES (128 bit) o superiore,

la generazione di chiavi deve dipendere da un valore casuale che non permetta la riduzione del keyspace in caso di attacco,

le chiavi o le informazioni crittografiche utilizzabili per derivare le chiavi sono sempre protette durante lo stoccaggio.

Algoritmi asimmetrici:

RSA (modulo di 1 024 bit) o superiore,

la generazione di chiavi deve dipendere da un valore casuale che non permetta la riduzione del keyspace in caso di attacco.

Sarà usato il protocollo Encapsulated Security Payload (ESP, RFC2406) implementato in Tunnel Mode. Il carico utile (payload) e l’header IP originale devono essere cifrati.

Per lo scambio di chiavi di sessione va usato il protocollo IKE (Internet Key Exchange).

La durata delle chiavi IKE non deve superare 1 giorno.

La durata delle chiavi di sessione non deve superare l’ora.

8.2.   Altri requisiti di sicurezza

Oltre ai punti di accesso al SIS II, l’infrastruttura di comunicazione deve proteggere i servizi generici facoltativi. Questi devono comportare misure di protezione comparabili a quelle del CS-SIS. Tutti i servizi generici devono pertanto, come minimo, essere protetti da un firewall, un antivirus e un sistema anti-intrusione. Inoltre, i dispositivi dei servizi generici e le relative misure di protezione devono essere tenuti perennemente sotto controllo (logging e follow-up).

Per mantenere un alto livello di sicurezza, l’organizzazione responsabile della gestione operativa del SIS II centrale deve essere informata di tutti gli incidenti di sicurezza riguardanti l’infrastruttura di comunicazione. L’infrastruttura di comunicazione deve pertanto permettere che gli incidenti di sicurezza siano riferiti senza indugio all’organizzazione responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. Tutti gli incidenti di sicurezza devono essere riferiti con regolarità, per esempio una volta al mese e su base puntuale.

9.   Helpdesk e stuttura di assistenza

Il fornitore dell’infrastruttura di comunicazione deve prevedere un servizio di helpdesk che interagisca con l’organizzazione responsabile della gestione operativa del SIS II centrale.

10.   Interazione con altri sistemi

L’infrastruttura di comunicazione deve fare in modo che le informazioni non fuoriescano dai canali dedicati. Ai fini dell’applicazione tecnica, ciò comporta che:

sia strettamente vietato l’acceso, non autorizzato e/o non controllato, ad altre reti, compresa l’interconnettività a Internet,

non si verifichino perdite di dati verso altri sistemi in rete, vietando per esempio l’interconnessione di reti private virtuali diverse.

Oltre a comportare queste restrizioni tecniche, l’interazione con altri sistemi ha un impatto anche sull’helpdesk. Questo infatti può non divulgare informazioni riguardanti il SIS II centrale a terzi diversi dall’organizzazione responsabile della sua gestione operativa.


20.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2007

che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali

(2007/172/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del trattato affida alla Comunità europea e agli Stati membri il compito di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Per i cittadini degli Stati membri, la libertà di circolazione implica in particolare la possibilità di svolgere una professione, in qualità di lavoratore autonomo o subordinato, in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto le proprie qualifiche professionali. Inoltre, l’articolo 47 del trattato è volto a garantire la libera circolazione dei professionisti pienamente qualificati nell’ambito delle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche.

(2)

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), è stata adottata per garantire la libera circolazione dei professionisti pienamente qualificati nei casi in cui l’accesso a una professione è regolamentato dagli Stati membri per quanto riguarda le qualifiche. La suddetta direttiva è la consolidazione di quindici direttive esistenti e ha lo scopo di semplificare i regimi di riconoscimento esistenti nonché di facilitare ulteriormente la prestazione temporanea di servizi. Al fine di attuare la suddetta direttiva e di sviluppare il mercato interno laddove le professioni siano regolamentate per quanto riguarda le qualifiche, la Commissione può aver bisogno di ricorrere al parere di esperti nell’ambito di un organismo consultivo.

(3)

È dunque opportuno istituire un gruppo di esperti nel campo del riconoscimento delle qualifiche professionali e definirne i compiti e la struttura.

(4)

Il gruppo di esperti dovrà contribuire allo sviluppo del mercato interno nel settore delle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche.

(5)

Il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere composto dai coordinatori nazionali nominati dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Ai sensi della suddetta direttiva, il compito di tali coordinatori consiste nel promuovere un’applicazione uniforme della direttiva medesima e raccogliere tutte le informazioni pertinenti ai fini della sua applicazione.

(6)

Occorre stabilire norme sulla divulgazione d’informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza fissate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (2).

(7)

I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali

È istituito il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (di seguito «il gruppo») con effetto alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

Compiti

Il gruppo è incaricato di svolgere le seguenti funzioni:

a)

avviare una cooperazione fra le autorità degli Stati membri e la Commissione sulle questioni relative al riconoscimento delle qualifiche professionali;

b)

sorvegliare l’evoluzione delle politiche che presentano un impatto sulle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche;

c)

facilitare l’attuazione della direttiva 2005/36/CE, in particolare tramite l’elaborazione di documenti di interesse comune, ad esempio orientamenti interpretativi;

d)

realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche nei settori di cui ai punti precedenti.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa all’attuazione della direttiva 2005/36/CE nonché, in generale, su questioni connesse allo sviluppo del mercato interno nel settore delle professioni regolamentate per quanto riguarda le qualifiche.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto dai coordinatori nominati dagli Stati membri conformemente all’articolo 56, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE.

I membri supplenti sono nominati dagli Stati membri in numero uguale ai membri titolari. I membri supplenti sostituiscono automaticamente i membri titolari assenti.

2.   I membri titolari e i supplenti restano in carica fino a quando non vengono sostituiti.

3.   I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può invitare esperti o osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo, se la Commissione lo ritiene utile o necessario.

In particolare, rappresentanti degli Stati membri dello Spazio economico europeo e della Svizzera possono essere invitati in qualità di osservatori.

4.   Le informazioni ottenute partecipando alle delibere o ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se le Commissione ritiene che esse attengano a questioni confidenziali.

5.   Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura i servizi di segreteria.

Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   La Commissione può pubblicare o porre su Internet, nella lingua originale del documento pertinente, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 6

Rimborso spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio, limitatamente ad un membro o supplente per Stato membro, in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri/supplenti, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dal competente servizio della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141).

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

20.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/40


POSIZIONE COMUNE 2007/173/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

che proroga le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1). Tali misure scadono il 10 aprile 2007.

(2)

Tenuto conto della situazione in Bielorussia, la posizione comune 2006/276/PESC dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2006/276/PESC è prorogata fino al 10 aprile 2008.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

Horst SEEHOFER


(1)  GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2006/718/PESC (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 72).


Rettifiche

20.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/41


Rettifica del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 169 del 30 giugno 2005 )

A pagina 19, allegato II:

anziché:

Codice NC

Descrizione

Sensibile/Non sensibile

«0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: (1)

S

0208 10

di conigli o di lepri

S

0208 20 00

Cosce di rane

NS

0208 30 00

di primati

S

0208 40 00

di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

S

0208 50

di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

S

ex 0208 90

altri, esclusi i prodotti della voce 0208 90 55

S

leggi:

Codice NC

Descrizione

Sensibile/Non sensibile

«ex 0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della voce 0208 90 55: (2) (esclusa la voce 0208 20 00 per la quale non si applica la nota)

S

0208 20 00

Cosce di rane

NS

A pagina 22, allegato II, in corrispondenza del codice NC ex 0806 20:

anziché:

«Uve secche, esclusi i prodotti della voce ex 0806 20 30 uve sultanine secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg.»,

leggi:

«Uve secche, esclusi i prodotti della voce ex 0806 20 30 uva sultanina, salvo se presentata in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg.»


(1)  Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II.»

(2)  Per questi prodotti, non si applica la disposizione di cui alla sezione 1 del capitolo II.»