ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 62

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
1 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 212/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 213/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o marzo 2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

6

 

*

Regolamento (CE) n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 216/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni

16

 

*

Regolamento (CE) n. 217/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni

19

 

*

Regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini

22

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/141/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2007, in base alla quale l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica alla produzione di energia elettrica e di gas in Inghilterra, Scozia e Galles [notificata con il numero C(2007) 559]  ( 1 )

23

 

 

2007/142/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 febbraio 2007, che istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza per aiutare la Commissione ad assistere Stati membri e paesi terzi in questioni a carattere veterinario relative a talune malattie degli animali

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/1


REGOLAMENTO (CE) N. 212/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

116,2

MA

58,3

TN

136,3

TR

147,2

ZZ

114,5

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

173,6

ZZ

109,2

0709 90 70

MA

58,1

TR

107,2

ZZ

82,7

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

48,6

IL

57,4

MA

43,1

TN

46,1

TR

66,0

ZZ

49,6

0805 50 10

EG

63,4

IL

64,5

TR

44,6

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

90,7

CA

101,7

CL

112,4

CN

98,8

US

114,8

ZZ

103,7

0808 20 50

AR

79,5

CL

77,6

CN

66,5

US

90,8

ZA

80,4

ZZ

79,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/3


REGOLAMENTO (CE) N. 213/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o marzo 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o marzo 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1 marzo 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1o marzo 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

Periodo dal 15-27 febbraio 2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

155,97

126,05

Prezzo FOB USA

187,44

177,44

157,44

150,58

Premio sul Golfo

28,90

12,22

Premio sui Grandi laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

27,46 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.3.2007   

IT

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L 62/6


REGOLAMENTO (CE) N. 214/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2) fissa un sistema di gestione per i contingenti tariffari. Per ridurre l’onere amministrativo e i costi all’importazione e a fini di uniformità di trattamento, si devono considerare critici taluni contingenti tariffari. L’esperienza acquisita con il sistema e il miglioramento dell’utilizzo dello scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione hanno messo in luce che i criteri utilizzati per determinare il raggiungimento dello stato critico possono essere ulteriormente alleggeriti, senza rischi per le risorse proprie della Comunità. Un contingente tariffario dovrebbe pertanto essere considerato critico quando si sia esaurito il 90 % del volume iniziale, anziché il 75 % come nel sistema attuale.

(2)

La necessità di controllare le merci al fine di ottenere dati relativi alle importazioni e alle esportazioni è considerevolmente aumentata. Di conseguenza, nei casi di controllo delle merci, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione con frequenza maggiore rispetto al sistema attuale, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione. Quando tali dati non sono disponibili alla data in cui si effettua la dichiarazione doganale con procedura semplificata, o lo sono solo parzialmente, dovrebbero essere forniti in seguito.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1)

all’articolo 308 bis, paragrafo 10, l’espressione «10 ECU» è sostituita da «10 EUR»;

2)

l’articolo 308 quater è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 la percentuale «75 %» è sostituita da «90 %»;

b)

al paragrafo 3, la percentuale «75 %» è sostituita da «90 %»;

3)

l'articolo 308 quinquies è sostituito dal seguente:

«Articolo 308 quinquies

1.   Quando vi sia motivo di procedere alla sorveglianza comunitaria, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta alla settimana, dati relativi alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.

Gli Stati membri collaborano con la Commissione per definire gli elementi necessari in merito alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica o alle dichiarazioni di esportazione.

2.   I dati trasmessi a norma del paragrafo 1 dai singoli Stati membri sono trattati in modo riservato.

I dati aggregati relativi a ciascuno Stato membro, tuttavia, sono a disposizione degli utilizzatori autorizzati in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri collaborano con la Commissione per determinare le modalità pratiche relative all'accesso autorizzato ai dati aggregati.

3.   Per alcune merci i controlli sono eseguiti in modo riservato.

4.   Quando, secondo le procedure semplificate di cui agli articoli da 253 a 267 e agli articoli da 280 a 289, i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono validi, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati disponibili alla data dell’accettazione della dichiarazione completa o complementare.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).


1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/8


REGOLAMENTO (CE) N. 215/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale ed europeo.

(2)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del summenzionato regolamento sono necessarie misure di esecuzione per l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale di EU-SILC. Per il 2008 occorre stabilire l'elenco delle variabili target secondarie incluse nel modulo sul sovraindebitamento e l'esclusione finanziaria. Occorre inoltre stabilire i codici delle variabili e le definizioni.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2008 relativo al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria da inserire nella componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Ai fini del presente regolamento si applicano le unità, le modalità di raccolta dei dati, i periodi di riferimento e le definizioni che figurano di seguito.

1.   Unità

Le variabili target si riferiscono esclusivamente alla famiglia. Ove si tratti di servizi finanziari, per famiglia si intende qualunque suo componente.

2.   Modalità di raccolta dei dati

Per tutte le variabili target, la rilevazione dei dati avviene mediante intervista con il componente selezionato della famiglia o mediante estrazione da registri.

3.   Periodi di riferimento

Le variabili target si riferiscono a quattro tipologie di periodi di riferimento:

ultimi 12 mesi (arretrati)

prossimi 12 mesi (aspettative future)

ultimi 3 mesi (saldo scoperto di una carta di credito/carta clienti)

corrente (tutte le altre variabili).

4.   Definizioni

1)   Importi

a)

Variabili per la rilevazione degli importi: l'importo va rilevato secondo una scala discreta armonizzata che verrà istituita dal gruppo di lavoro sulle condizioni di vita.

2)   Conto bancario

a)

Conto corrente bancario: conto di deposito che offre possibilità di gestione giornaliera del denaro tra cui una gamma di metodi di pagamento flessibili che consentono ai clienti di versare denaro direttamente ad altri soggetti. Tra i servizi standard offerti dal conto corrente figura un libretto degli assegni, la possibilità di disporre ordini di pagamento permanenti, l'addebito e il pagamento diretto tramite una carta di debito. Un conto di risparmio non è un conto corrente e non dà tali possibilità.

b)

Scoperto di conto bancario: la famiglia si trova in una situazione di saldo negativo di uno dei suoi conti bancari per difficoltà finanziarie (necessità urgente di denaro, spese superiori alle entrate, ecc.). Sono addebitati interessi sull'importo dovuto. Il conto bancario non deve necessariamente essere un conto corrente.

3)   Carte di credito/carte clienti

a)

Le carte di credito (Visa, Amex, MasterCard, Diners, ecc.) offrono una possibilità specifica di credito: ossia il prestito di denaro nel periodo compreso tra il momento dell'acquisto dei beni e il momento del rimborso integrale dell'importo; vengono addebitati interessi sull'eventuale saldo scoperto alla fine del mese. Gli estratti mensili delle spese specificano l'importo minimo da pagare. La carta di credito non è una carta di debito bancaria, la quale prevede l'immediato addebito dell'importo speso su un conto bancario collegato alla carta.

b)

Le carte clienti sono carte di credito emesse da una singola società/singolo negozio che possono essere utilizzate soltanto per pagamenti a favore della società/del negozio in questione.

c)

Saldo scoperto: la famiglia non ha pagato integralmente alla «fine del mese» l'importo speso o dovuto con carte di credito/carte clienti per almeno gli ultimi tre mesi a causa di difficoltà finanziarie.

4)   Fonte di credito e prestiti

a)

Il credito e i prestiti comprendono ogni credito commerciale o prestito che preveda un piano di rimborso, tranne i mutui relativi alla prima casa. Le possibilità di scoperto, le carte di credito o le carte clienti per cui non è stabilito un piano di rimborso non sono incluse. Sono esclusi inoltre i prestiti chiesti ad amici e parenti (credito informale).

5)   Arretrati

a)

Arretrati: importo dovuto (fatture, affitto, rimborso del credito/rata del mutuo, ecc.) non pagato alla scadenza negli ultimi 12 mesi per motivi finanziari; concetto uguale a quello utilizzato per HS010, HS020 e HS030.

b)

Importo totale attuale degli arretrati: la somma degli importi dovuti attualmente dalla famiglia che non hanno potuto essere pagati alla scadenza.

c)

Fatture/pagamenti relativi all'abitazione: affitto e rate del mutuo per la prima casa e bollette delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, riscaldamento, ecc.). Dovrebbe corrispondere alla copertura delle variabili HS010 e HS020.

d)

Rimborso di altri prestiti e crediti: prestiti in contanti (diversi dalle rate del mutuo per la prima casa) o rate di rimborso di acquisti rateali e simili (ordini per corrispondenza, finanziamenti auto, ecc.). Sono inclusi anche i rimborsi minimi delle carte di credito/carte clienti. Dovrebbe corrispondere alla copertura della variabile HS030.

e)

Altre spese della famiglia non inerenti all'abitazione: istruzione, salute, altre spese non coperte dalle fatture relative all'abitazione.

6)   Calo del reddito

a)

Reddito: reddito totale lordo della famiglia.

7)   Esclusione finanziaria

(a)

Motivi per cui la famiglia non dispone di un conto corrente bancario e ne ha bisogno: possono essere citati più motivi che saranno riportati tramite gli indicatori MI111-MI114. Le domande sono filtrate: non devono essere poste alle famiglie che hanno un conto corrente bancario o che non ne hanno bisogno.

b)

Motivi per cui la famiglia non dispone di credito commerciale e ne ha bisogno: possono essere citati più motivi che saranno riportati tramite gli indicatori MI122-MI125. Credito commerciale: possibilità di scoperto, carte di credito o carte clienti, mutui e altri prestiti o crediti collegati ad acquisti. Non sono inclusi i prestiti di amici e parenti. Le domande sono filtrate: non devono essere poste alle famiglie che hanno credito commerciale o che non ne hanno bisogno. Alle famiglie che hanno avuto prestiti soltanto da familiari e amici le domande vanno poste.

5.   Trasmissione dei dati ad Eurostat

Le variabili target secondarie sul «sovraindebitamento e l'esclusione finanziaria» vanno trasmesse a Eurostat nel file dei dati sulle famiglie (H) dopo le variabili target primarie.

TEMATICHE ED ELENCO DELLE VARIABILI TARGET

Nome della variabile

Modulo 2008

Sovraindebitamento ed esclusione finanziaria

Codice

Variabile target

Conti bancari e scoperto

MI010

 

La famiglia ha un conto corrente bancario

1

2

No

MI010_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

MI020

 

La famiglia ha uno scoperto su uno dei suoi conti bancari

1

2

No

MI020_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (nessun conto bancario)

MI025

 

Importo totale stimato del saldo scoperto sui conti bancari della famiglia, per classi

1-9

Classe

MI025_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (nessuno scoperto: MI020=2)

Carte di credito/carte clienti

MI030

 

La famiglia possiede una o più carte di credito/carte clienti

1

2

No

MI030_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

MI040

 

La famiglia ha una o più carte di credito/carte clienti con saldo scoperto

1

2

No

MI040_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [nessuna carta di credito/carta clienti (MI030=2)]

MI045

 

Importo totale stimato del saldo scoperto all'ultimo estratto mensile relativo alle carte di credito/carte clienti della famiglia, per classi

1-9

Classe

MI045_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [nessuna carta di credito/carta clienti con saldo scoperto (MI040=2 o MI030=2)]

Fonte di credito e prestiti

MI050

 

La famiglia ha crediti o prestiti (diversi dal mutuo per la prima casa)

1

2

No

MI050_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

MI051

 

La famiglia ha un mutuo non relativo alla prima casa

1

2

No

MI051_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (MI050=2)

MI052

 

La famiglia ha rate di rimborso di acquisti rateali (ad esempio leasing, auto, attrezzature tecniche)

1

2

No

MI052_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (MI050=2)

MI053

 

La famiglia ha credito/prestiti collegati alla casa (dotazione, elettrodomestici, manutenzione)

1

2

No

MI053_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (MI050=2)

MI054

 

La famiglia ha credito/prestiti per pagare vacanze/attività ricreative

1

2

No

MI054_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (MI050=2)

MI055

 

La famiglia ha credito/prestiti per pagare spese per l'istruzione o per la cura dei figli

1

2

No

MI055_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (MI050=2)

MI056

 

La famiglia ha credito/prestiti per pagare spese sanitarie

1

2

No

MI056_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (MI050=2)

MI057

 

La famiglia ha credito/prestiti per investimenti o l'avvio di un'attività imprenditoriale

1

2

No

MI057_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (MI050=2)

MI058

 

La famiglia ha altri prestiti in contanti (conversione del debito, per coprire uno scoperto, carte di credito e altre fatture, ecc.)

1

2

No

MI058_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (MI050=2)

Arretrati

MI060

 

Arretrati per altre fatture della famiglia non inerenti all'abitazione

1

2

No

MI060_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (nessuna altra fattura della famiglia non inerente all'abitazione)

MI065

 

Importo totale stimato attuale degli arretrati per altre fatture della famiglia non inerenti all'abitazione, per classi

1-9

Classe

MI065_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [attualmente nessun arretrato (MI060=2 o importo attuale dovuto pari a zero) o nessuna altra fattura della famiglia non inerente all'abitazione (MI060_F=-2)]

MI075

 

Importo totale stimato attuale degli arretrati per rimborsi/fatture della famiglia inerenti all'abitazione, per classi

1-9

Classe

MI075_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [attualmente nessun arretrato (HS010=2 e HS020=2 o importo attuale dovuto pari a zero) o nessun rimborso/fattura della famiglia inerente all'abitazione (HS010_F=-2 e HS020_F=-2)]

MI085

 

Importo totale stimato attuale degli arretrati per il rimborso di altri crediti e prestiti della famiglia, per classi

1-9

Classe

MI085_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [attualmente nessun arretrato (HS030=2 o importo attuale dovuto pari a zero) o nessun rimborso di altri crediti e prestiti (HS030_F=-2)]

Calo del reddito

MI090

 

Calo significativo del reddito della famiglia negli ultimi 12 mesi

1

2

No

MI090_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

MI095

 

Motivo principale del calo del reddito

1

Perdita del posto di lavoro/licenziamento

2

Variazione dell'orario di lavoro e/o del salario

3

Inabilità al lavoro per malattia o disabilità

4

Maternità-congedo parentale-cura dei figli

5

Pensionamento

6

Fallimento del matrimonio/della relazione

7

Altre variazioni della composizione della famiglia

8

Altri motivi

MI095_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [nessun calo di reddito (MI090=2)]

Aspettative future

MI100

 

Aspettative riguardo alla situazione finanziaria nei prossimi 12 mesi; prevede che la sua situazione finanziaria

1

Migliorerà

2

Rimarrà pressoché invariata

3

Peggiorerà

4

Non sa

MI100_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

Esclusione finanziaria

Motivi per cui la famiglia non ha un conto corrente bancario

MI110

 

La famiglia non ha bisogno di un conto e preferisce gestire contanti

1

2

No

MI110_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [la famiglia ha un conto corrente bancario (MI010=1)]

MI111

 

Le spese sono troppo elevate

1

2

No

MI111_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [la famiglia ha un conto corrente bancario (MI010=1) o non ne ha bisogno (MI110=1)]

MI112

 

Non c'è un'agenzia bancaria vicino al domicilio o al luogo di lavoro della famiglia

1

2

No

MI112_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [la famiglia ha un conto corrente bancario (MI010=1) o non ne ha bisogno (MI110=1)]

MI113

 

La famiglia ha chiesto l'apertura di un conto, ma la domanda è stata respinta

1

2

No

MI113_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [la famiglia ha un conto corrente bancario (MI010=1) o non ne ha bisogno (MI110=1)]

MI114

 

Le banche rifiuterebbero l'apertura di un conto alla famiglia

1

2

No

MI114_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [la famiglia ha un conto corrente bancario (MI010=1) o non ne ha bisogno (MI110=1)]

Motivi per cui la famiglia non dispone di credito commerciale

MI120

 

La famiglia non ha alcuna necessità di prestiti

1

2

No

MI120_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (la famiglia dispone di credito commerciale)

MI121

 

La famiglia può ottenere prestiti da parenti o amici

1

2

No

MI121_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A (la famiglia dispone di credito commerciale)

MI122

 

La famiglia non sarà in grado di rimborsare il debito

1

2

No

MI122_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [la famiglia dispone di credito commerciale o non ne ha bisogno (MI120=1)]

MI123

 

La famiglia ha chiesto l'apertura di credito, ma la domanda è stata respinta

1

2

No

MI123_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [la famiglia dispone di credito commerciale o non ne ha bisogno (MI120=1)]

MI124

 

La famiglia disponeva di credito, ma tale possibilità è stata ritirata

1

2

No

MI124_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [la famiglia dispone di credito commerciale o non ne ha bisogno (MI120=1)]

MI125

 

Le banche rifiuterebbero l'apertura di credito alla famiglia

1

2

No

MI125_F

1

Variabile compilata

-1

Dato mancante

-2

N/A [la famiglia dispone di credito commerciale o non ne ha bisogno (MI120=1)]


1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/16


REGOLAMENTO (CE) N. 216/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

(2)

La domanda è stata presentata il 15 gennaio 2007 dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto dei produttori comunitari di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

B.   PRODOTTO

(3)

I prodotti oggetto della possibile elusione sono elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) e i relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell'India («il prodotto in esame»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India («il prodotto oggetto dell'inchiesta»), dichiarate di norma al codice NC ex 3801 10 00 (codice TARIC 3801100010). Il codice è fornito a titolo puramente informativo. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto intermedio nella fabbricazione del prodotto in esame e presenta già le caratteristiche di base di quest'ultimo.

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio (2).

D.   MOTIVAZIONI

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(7)

Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

i)

dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione delle misure antidumping sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'India nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, per il quale non vi sono motivazioni o giustificazioni sufficienti oltre all'istituzione del dazio;

ii)

tale cambiamento nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto a una semplice operazione di conversione effettuata nella Comunità, mediante la quale le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta vengono convertite nel prodotto in esame;

iii)

la domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame;

iv)

la domanda contiene infine sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta dopo la conversione sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame;

v)

qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dalla semplice conversione, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(8)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(9)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori dell'India, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità dell'India. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

(10)

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurano nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(11)

Le autorità dell'India saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(12)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c)   Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure

(13)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

(14)

Poiché l'eventuale elusione si verifica all'interno della Comunità, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni agli importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati ai produttori interessati dalle misure. Gli importatori che desiderano beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(15)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni originarie dell'India.

G.   TERMINI

(16)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell’inchiesta,

gli importatori della Comunità possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(17)

È importante notare che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(18)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(19)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, per stabilire se le importazioni nella Comunità di barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, classificabili di norma al codice NC ex 3801 10 00 (TARIC 3801100010), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti importati da importatori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non sia risultato che abbiano eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Gli importatori che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta giorni.

4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.

5.   Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale «Commercio»

Direzione H

Ufficio: J–79 5/16

B-1049 Bruxelles

Belgio

Fax (32-2) 295 65 05.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

(3)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/19


REGOLAMENTO (CE) N. 217/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, e l'articolo 24, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di apertura di inchiesta sulla presunta elusione delle misure compensative istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

(2)

La domanda è stata presentata il 15 gennaio 2007 dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto dei produttori comunitari di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

B.   PRODOTTO

(3)

I prodotti oggetto della possibile elusione sono elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545110010) e i relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545909010), importati insieme o separatamente e originari dell'India (il «prodotto in esame»). I codici sono indicati a titolo puramente informativo.

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India (il «prodotto oggetto dell'inchiesta»), dichiarate di norma al codice NC ex 3801 10 00 (TARIC 3801100010). Il codice è fornito a titolo puramente informativo. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto intermedio nella fabbricazione del prodotto in esame e presenta già le caratteristiche di base di quest'ultimo.

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure compensative istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio (2).

D.   MOTIVAZIONI

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure compensative istituite sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(7)

Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

i)

dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione delle misure compensative sul prodotto in esame, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dall'India nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, per il quale non vi sono motivazioni o giustificazioni sufficienti oltre all'istituzione del dazio;

ii)

tale cambiamento nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuto a una semplice operazione di conversione effettuata nella Comunità, mediante la quale le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta vengono convertite nel prodotto in esame;

iii)

la domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti del fatto che gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi. Notevoli volumi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta provenienti dall'India sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame;

iv)

la domanda contiene infine elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che il prodotto importato oggetto dell'inchiesta beneficia ancora della sovvenzione;

v)

qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione di cui all'articolo 23 del regolamento di base diverse dalla semplice conversione, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(8)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 23 del regolamento di base nonché la decisione di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(9)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori dell'India, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità dell'India. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

(10)

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione senza indugio, entro il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento, per sapere se figurano nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dal momento che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(11)

Le autorità dell'India saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(12)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c)   Esenzione delle importazioni dalla registrazione o dalle misure

(13)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

(14)

Poiché l'eventuale elusione si verifica all'interno della Comunità, a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni agli importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta che dimostrino di non essere collegati ai produttori interessati dalle misure. Gli importatori che desiderano beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(15)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi compensativi a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni originarie dell'India.

G.   TERMINI

(16)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell’inchiesta,

gli importatori della Comunità possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(17)

È importante notare che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(18)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

(19)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili in conformità dell’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2026/97, per stabilire se le importazioni nella Comunità di barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, classificabili di norma al codice NC ex 3801 10 00 (TARIC 3801100010), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1628/2004.

Articolo 2

A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2026/97, le autorità doganali sono invitate ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può chiedere alle autorità doganali, mediante regolamento, di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti importati da importatori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e per i quali non sia risultato che abbiano eluso i dazi compensativi.

Articolo 3

1.   I questionari devono essere chiesti alla Commissione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Gli importatori che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di quaranta giorni.

4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di quaranta giorni.

5.   Le informazioni relative al caso in esame, le richieste di audizione o di questionari, come pure le domande di esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale «Commercio»

Direzione H

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

(3)  Questo significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.


1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/22


REGOLAMENTO (CE) N. 218/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea (2), approvato con decisione 2006/930/CE del Consiglio (3), prevede l'apertura di contingenti tariffari per il vino.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(3)

In conformità agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi dell'accordo sotto forma di scambio di lettere, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti importati nella Comunità sono aperti i seguenti contingenti:

a)

un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 29 65 e 2204 29 75), con dazio contingentale di 8 EUR/hl (numero d'ordine 09.0095),

b)

un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 21 79 e 2204 21 80), con dazio contingentale di 10 EUR/hl (numero d'ordine 09.0097).

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.)

(2)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 92.

(3)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 91.

(4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2007

in base alla quale l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica alla produzione di energia elettrica e di gas in Inghilterra, Scozia e Galles

[notificata con il numero C(2007) 559]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/141/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 6,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito il 24 ottobre 2006 per posta elettronica e confermata con un fax firmato della stessa data, nonché le informazioni supplementari richieste dai servizi della Commissione per posta elettronica in data 17 novembre 2006 e trasmesse dal Regno Unito per posta elettronica il 27 novembre 2006,

viste le conclusioni dell'amministrazione nazionale indipendente, l'Office of the Gas and Electricity Markets (OFGEM — Ufficio del mercato del gas e dell'elettricità), secondo cui le condizioni di applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sarebbero state rispettate,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che i contratti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L'accesso al mercato è ritenuto libero se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione comunitaria che dà accesso a un determinato settore, o parte di esso.

(2)

Tale legislazione figura nell'allegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dell'elettricità rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (2). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (3), che impone un grado di apertura del mercato anche maggiore. Per il settore del gas, l'allegato XI rinvia alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (4). Questa direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (5), che impone un grado di apertura del mercato anche maggiore.

(3)

A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, il titolo III della direttiva che stabilisce norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi non si applica ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.

(4)

La richiesta presentata dal Regno Unito riguarda la produzione, sia all'ingrosso che al dettaglio, di elettricità e gas in Inghilterra, Scozia e Galles. Quantunque si possano rilevare alcune analogie fra i due settori, le rispettive caratteristiche, in particolare il grado molto limitato di sostituibilità, rendono tuttavia fondato ritenere che esistano due mercati del prodotto diversi, uno per il gas e l'altro per l'elettricità, anziché un unico mercato del prodotto «energia».

(5)

Dato il carattere unificato dei mercati dell'elettricità delle tre zone geografiche cui si riferisce la richiesta e la limitata capacità (6) delle connessioni tra le reti del Regno Unito e quelle di altre regioni della Comunità, è opportuno ritenere che l'Inghilterra, la Scozia e il Galles costituiscano il mercato rilevante per l'elettricità ai fini della valutazione delle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE. Per quanto riguarda il gas si dovrà inoltre concludere che il mercato geografico rilevante è rappresentato dalla Gran Bretagna, giacché, come osservato dall'Office of Fair Trade britannico, «è questo il limite del regime di scambi del gas: sebbene infatti il gas sia oggetto di scambi con l'Europa continentale tramite l'interconnettore di Bacton-Zeebrugge, i quantitativi scambiati si presentano relativamente modesti. » Lo stesso vale per i quantitativi scambiati fra Gran Bretagna e Irlanda del Nord (non coperti dalla presente decisione) e Irlanda. Queste conclusioni risultano in linea con una delle conclusioni della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — «Relazione sullo stato di avanzamento della creazione del mercato interno del gas e dell'elettricità» (7), di seguito «relazione del 2005», secondo cui «l'ambito economico dei mercati dell'elettricità e del gas nell'UE resta nazionale».

(6)

Tale valutazione, come qualsiasi altra che figura nella presente decisione, viene effettuata unicamente ai fini della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l'applicazione delle regole di concorrenza.

(7)

Per quanto riguarda l'elettricità, il Regno Unito ha recepito e applicato non solo la direttiva 96/92/CE, ma anche la direttiva 2003/54/CE. Per quanto riguarda il gas, il Regno Unito ha inoltre recepito non solo la direttiva 98/30/CE, ma anche la direttiva 2003/55/CE. Di conseguenza, e in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato va pertanto considerato liberamente accessibile sia per l'elettricità che per il gas.

(8)

L'esposizione diretta alla concorrenza dev'essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante di per sé. Nella relazione del 2005 la Commissione dichiara che «molti mercati nazionali sono caratterizzati da un elevato grado di concentrazione dell'industria che osta allo sviluppo di un'effettiva concorrenza» (8) e ritiene pertanto che «un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori (elettricità) e fornitori all'ingrosso (gas)» (9). Secondo le più recenti informazioni disponibili, la quota di mercato aggregata dei tre principali generatori di elettricità rispetto alla produzione totale è pari al 39 % (10), mentre la quota di mercato aggregata dei tre principali fornitori di gas in percentuale del mercato all'ingrosso è del 36 % (11). In entrambi i casi i livelli si devono ritenere sufficientemente bassi e sono da considerarsi indicativi di un'esposizione diretta alla concorrenza.

(9)

Un altro efficace indicatore della concorrenza è rappresentato dal grado di liquidità, essendo le condizioni di concorrenza nei settori della produzione del gas e dell'elettricità fortemente influenzate dalla liquidità sui mercati all'ingrosso. Il mercato all'ingrosso dell'elettricità nel Regno Unito è caratterizzato dall'essere un mercato di scambio bilaterale, con contratti stipulati tramite intermediazione. Esistono inoltre varie borse elettriche, sebbene sia UKPX a trattare il maggior volume. Alcuni dei principali soggetti sul mercato sono proprietari di capacità di generazione: la proprietà di questi impianti si presenta piuttosto diversificata, visto che 8 imprese si dividono il 70 % circa della capacità. Per il Regno Unito la liquidità dei mercati a termine (liquidity multiple term trading) rappresenta circa tre volte il quantitativo consumato (12). Questo grado di liquidità è da considerarsi soddisfacente, nel senso che è tale da costituire un indicatore di un mercato all'ingrosso competitivo e dal funzionamento efficiente. Per il settore del gas la liquidità dei mercati a termine è parimenti da considerarsi ad un livello soddisfacente, ammontando anch'essa a 2-3 volte il consumo totale (13). Il dettaglio è anch'esso caratterizzato dalla presenza di un numero sufficiente di soggetti, poiché esistono sei principali fornitori attivi sul mercato dell'utenza domestica, oltre ad altre imprese che svolgono la propria attività presso la grande utenza (14). Anche i mercati del gas sono caratterizzati da un numero sufficiente di soggetti attivi; la situazione può essere riassunta come segue: «Il mercato del gas [del Regno Unito] si caratterizza per un elevato livello di concorrenza, con una decina di imprese attive sul mercato all'ingrosso. Come nel caso dell'elettricità, sei imprese rappresentano la maggioranza del mercato nazionale dell'approvvigionamento, … [e di queste] … cinque sono nuovi soggetti sul mercato della fornitura di gas. La grande utenza acquista direttamente dal mercato all'ingrosso, che include anche molte grandi compagnie petrolifere» (15). Questi fattori vanno pertanto considerati indice di un'esposizione diretta alla concorrenza.

(10)

Anche il meccanismo di funzionamento dei mercati di compensazione dovrebbe rientrare fra gli indicatori, per quanto riguarda non solo la produzione, ma anche i mercati all'ingrosso e al dettaglio. Infatti, «gli operatori di mercato che non riescono facilmente ad adattare il proprio portafoglio di produzione alle caratteristiche della clientela rischiano di essere penalizzati dalla differenza tra il prezzo al quale il GRT (gestore della rete di trasmissione) vende l'energia di compensazione e il prezzo al quale acquista la produzione eccedente. I prezzi possono essere direttamente imposti al GRT dall'autorità di regolamentazione, oppure fissati mediante un meccanismo basato sul mercato, in cui il prezzo è determinato dalle offerte di altri produttori che intendono regolare la loro produzione al rialzo o al ribasso. I piccoli operatori incontrano difficoltà gravi in caso di rischio che il divario tra il prezzo di acquisto dal GRT e il prezzo di vendita sia significativo. È quanto accade in diversi Stati membri, pregiudicando probabilmente lo sviluppo della concorrenza. Un divario notevole può essere indicativo di un insufficiente livello di concorrenza nel mercato di compensazione dominato solo da uno o due produttori principali. Tali difficoltà sono aggravate se gli utenti della rete non sono in grado di adeguare le loro posizioni in tempo quasi reale» (16). Dall'introduzione dei British Electricity Trading and Transmission Arrangements («BETTA» — sistemi britannici per il commercio e la trasmissione di energia elettrica) esiste un mercato di compensazione unificato per l'Inghilterra, la Scozia e il Galles. Le caratteristiche principali di questo mercato (prezzi basati sul mercato, chiusure ogni mezz'ora e divario relativamente ridotto) sono inoltre tali che è opportuno considerarlo un indicatore di esposizione diretta alla concorrenza. Analogamente, per il gas i prezzi di compensazione vengono determinati in base ad un meccanismo di mercato applicato dal GRT. Gli squilibri vengono compensati su base quotidiana e fra prezzo d'acquisto e di vendita non si registrano solitamente divari significativi. Questo meccanismo non discriminatorio non costituisce una barriera per i fornitori.

(11)

Date le caratteristiche dei prodotti in questione (elettricità e gas) e la scarsità o l'indisponibilità di adeguati prodotti o servizi sostitutivi, la concorrenza in termini di prezzi e la formazione dei prezzi assumono maggiore importanza nella valutazione del grado di concorrenza dei mercati dell'elettricità e del gas. Il numero dei clienti che cambiano fornitore costituisce un indicatore di una reale concorrenza sui prezzi e quindi, indirettamente, «un indicatore naturale dell'efficacia della concorrenza. Se tale numero è basso, è probabile che ci si trovi di fronte ad un problema di funzionamento del mercato, anche se non vanno ignorati i vantaggi che comporta la possibilità di rinegoziare con il fornitore storico» (17). Inoltre «l'esistenza di prezzi regolamentati per gli utenti finali è indubbiamente un fattore determinante del comportamento della clientela. Sebbene il mantenimento di controlli possa essere giustificato in un periodo di transizione, tale scelta comporterà sempre più distorsioni con lo svilupparsi del bisogno d'investimenti» (18).

(12)

Nel Regno Unito la percentuale dei cambi di fornitore delle tre categorie di utenti dell'elettricità — i grandi e grandissimi utenti industriali, le piccole e medie imprese industriali e commerciali nonché le piccolissime imprese e l'utenza domestica — supera il 70 % nelle prime due categorie e si avvicina al 50 % nell'ultima (19); il controllo dei prezzi per i consumatori finali è stato abolito per l'elettricità nel 2002 (20). Per quanto riguarda il gas, la percentuale dei cambi di fornitore delle tre categorie di utenti — i grandi e grandissimi utenti industriali comprese le centrali, le piccole e medie imprese industriali e commerciali nonché le piccolissime imprese e l'utenza domestica — supera il 70 % nelle prime due categorie e si avvicina al 50 % nell'ultima (21). Il controllo dei prezzi per tutti gli utenti finali è stato abolito nel 2002. La situazione del Regno Unito è pertanto soddisfacente per quanto riguarda i cambi di fornitore e il controllo dei prezzi per gli utenti finali e va considerata un indicatore dell'esposizione diretta alla concorrenza.

(13)

Alla luce di tali indicatori, nonché della situazione generale del settore in Inghilterra, in Scozia e nel Galles (in particolare del grado di dissociazione delle reti di produzione/fornitura e dell'efficace regolamentazione di accesso alla rete) quale risulta dalle informazioni presentate dal Regno Unito, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico, nonché dal Preliminary Report, la condizione relativa all'esposizione diretta alla concorrenza di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE va considerata rispettata in riferimento alla produzione di energia elettrica e di gas in Inghilterra, in Scozia e nel Galles. Come indicato al considerando 7, l'ulteriore condizione di libero accesso all'attività è da ritenersi soddisfatta. Di conseguenza la direttiva 2004/17/CE non deve applicarsi quando enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati ad assicurare la produzione di energia elettrica e/o di gas in dette zone geografiche, né quando organizzano concorsi di progettazione per l'esercizio di tale attività nelle stesse zone. Si ricorda che ai contratti aggiudicati per lo svolgimento di altre attività, come la distribuzione di elettricità e di gas, continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 2004/17/CE.

(14)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del novembre 2006, quale risulta dalle informazioni presentate dal Regno Unito, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico. Essa può essere riesaminata qualora in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto le condizioni di applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati ad assicurare la produzione di energia elettrica e/o di gas in Inghilterra, in Scozia e nel Galles.

Articolo 2

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del novembre 2006, quale risulta dalle informazioni presentate dal Regno Unito, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico. Essa può essere riesaminata qualora in seguito a sostanziali cambiamenti di fatto o della situazione giuridica le condizioni di applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

(2)  GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

(3)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).

(4)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(6)  Dell'ordine del 4 % circa della domanda di picco nel caso dell'elettricità.

(7)  COM(2005) 568 def. del 15.11.2005.

(8)  Cfr. nota a piè di pagina 7. Cfr. inoltre la «Comunicazione della Commissione: Relazione annuale sulla realizzazione del mercato interno del gas e dell'elettricità», COM(2004) 863 def. del 5.1.2005, pag. 4.

(9)  Cfr. la relazione del 2005, pag. 7.

(10)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, allegato tecnico alla relazione del 2005, SEC(2005) 1448 (solo EN), pag. 44, tabella 4.1, di seguito «allegato tecnico».

(11)  Allegato tecnico, pag. 55, tabella 5.1.

(12)  Cfr. il «Preliminary Report of the Sector Inquiry into Competition in Gas and Electricity Markets» (di seguito «Preliminary Report»), figura 42, pag. 113.

(13)  Preliminary Report, punto 64, pag. 25.

(14)  Allegato tecnico, pag. 177.

(15)  Allegato tecnico, pag. 178.

(16)  Allegato tecnico, pagg. 67-68.

(17)  Relazione del 2005, pag. 9.

(18)  Allegato tecnico, pag. 17.

(19)  Relazione del 2005, pag. 10.

(20)  Allegato tecnico, pag. 177.

(21)  Relazione del 2005, pag. 10.


1.3.2007   

IT

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L 62/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

che istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza per aiutare la Commissione ad assistere Stati membri e paesi terzi in questioni a carattere veterinario relative a talune malattie degli animali

(2007/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Quando si sviluppa, o si sospetta che stia per svilupparsi, un focolaio di talune malattie animali, la Commissione è tenuta ad assistere Stati membri e paesi terzi mobilitando elevate competenze e vaste esperienze di epidemiologia veterinaria. La messa a disposizione di competenze di epidemiologia veterinaria è stata anche discussa nell’ambito del consiglio «Agricoltura e pesca».

(2)

Per assolvere i propri compiti, la Commissione necessita della pronta disponibilità di effettive competenze tecniche in campo veterinario, soprattutto quando scoppiano focolai epidemici delle malattie animali sopra accennate.

(3)

Competenza e sostegno possono essere assai efficacemente forniti da un gruppo specializzato di esperti, come un gruppo veterinario comunitario d’emergenza, i cui membri siano, su richiesta, a disposizione della Commissione. Si tratta di istituire un gruppo siffatto e di definire ruolo e mansioni dei suoi membri.

(4)

Perché il gruppo veterinario comunitario d’emergenza possa dare alla Commissione la necessaria assistenza tecnica veterinaria, i suoi membri potranno essere inviati negli Stati membri o nei paesi terzi interessati. In tal caso i membri opereranno in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo interessato.

(5)

Il gruppo veterinario comunitario d’emergenza lavorerà eventualmente con altri gruppi di esperti internazionali, come il Centro europeo per il controllo delle malattie (CEPCM), l’Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE), l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in modo che la competenza disponibile sia usata nel modo più efficace,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Si istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza (di seguito «il gruppo») composto da esperti di assistenza tecnica veterinaria sui controlli relativi alle malattie soggette a notifica di cui all’allegato I alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio (1) (di seguito «le malattie»).

2.   I membri del gruppo vanno scelti tra gli esperti di epidemiologia veterinaria, virologia, fauna selvatica, gestione dei programmi di eradicazione, diagnostica di laboratorio, organizzazione di servizi veterinari, normativa vigente, comunicazione e gestione dei rischi e di ogni altro campo che riguardi il controllo delle malattie animali.

Articolo 2

1.   Il gruppo assisterà la Commissione in campo tecnico-veterinario riguardo alle misure di controllo delle malattie animali in caso di focolai delle malattie o di sospette tali.

Tale assistenza includerà in particolare:

a)

assistenza scientifica, tecnica e gestionale in loco, a fini di sorveglianza, verifica, controllo ed eradicazione delle malattie, in stretta collaborazione e cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo interessati da focolai di malattia o da sospetti tali;

b)

consulenza scientifica specifica sull’adeguatezza dei metodi diagnostici e sulle indagini epidemiologiche, in collaborazione con il Laboratorio comunitario di riferimento interessato [cfr. allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)] e con altri eventuali laboratori di riferimento;

c)

assistenza specifica al fine di coordinare gli uffici veterinari degli Stati membri, dei paesi terzi, il Laboratorio comunitario di riferimento interessato [cfr. allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004] e altri eventuali laboratori di riferimento.

2.   La Commissione può pubblicare sul suo sito Web una relazione riassuntiva dell’attività del gruppo nonché conclusioni o documenti di lavoro tratti dalle attività di quest’ultimo.

Articolo 3

1.   Ogni anno, entro il 1o giugno e, per la prima volta, non oltre 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli Stati membri presentano alla Commissione l’elenco di esperti di cui essi propongono la designazione a membri del gruppo per l’anno civile successivo.

In tale occasione, gli Stati membri forniranno tutte le informazioni appropriate relative al profilo professionale e alle competenze di ogni esperto proposto.

2.   I membri del gruppo saranno nominati dalla Commissione che li sceglierà tra gli esperti proposti dagli Stati membri.

Ogni anno, entro il 1o novembre, in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione informerà gli Stati membri sull’elenco aggiornato dei membri del gruppo.

La Commissione pubblicherà tale elenco aggiornato sul suo sito Internet.

I nomi dei membri saranno raccolti, elaborati e pubblicati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

I membri non più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo o dimissionari o che non rispettano le norme di cui all’articolo 4 della presente decisione o all’articolo 287 del trattato che istituisce la CE, possono essere sostituiti.

Articolo 4

Il gruppo si conformerà alle norme procedurali, fissate dai servizi della Commissione in base alle norme di procedura standard per i gruppi di esperti.

Il regolamento interno è pubblicato sul sito Internet della Commissione.

Articolo 5

I membri del gruppo sono tenuti:

a)

a essere disponibili su richiesta dalla Commissione, in qualunque momento con preavviso brevissimo;

b)

a non divulgare informazioni, acquisite grazie al lavoro del gruppo, della cui confidenzialità essi sono consapevoli.

Articolo 6

I membri del gruppo hanno diritto a un’indennità, nei modi stabiliti in allegato alla presente decisione, per aver partecipato ad attività in loco da esso previste e per averne ricoperto la funzione di coordinatore o di relatore in merito a una questione specifica.

Le spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate dalla Commissione secondo le norme di rimborso del viaggio, del soggiorno e delle altre spese per esperti esterni, dall'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea, sezione «Esperti».

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

INDENNITÀ

I membri del gruppo hanno diritto a indennità, legate alla loro partecipazione alle attività del gruppo stesso, secondo le seguenti modalità:

 

Per la partecipazione ad attività in loco del gruppo:

300 EUR per ogni giornata intera, o 150 EUR per una mattina o un pomeriggio o per aver partecipato ad un incontro esterno connesso al lavoro del gruppo.

 

Per aver ricoperto la funzione di coordinatore o di relatore nel corso di attività che abbiano richiesto non meno di una giornata di lavoro e previo accordo scritto della Commissione:

300 EUR.