ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 55

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
23 febbraio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio, del 16 febbraio 2007, recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti ( 1 )

1

 

 

Regolamento (CE) n. 173/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (CE) n. 174/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

9

 

 

Regolamento (CE) n. 175/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

11

 

 

Regolamento (CE) n. 176/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

13

 

 

Regolamento (CE) n. 177/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

14

 

 

Regolamento (CE) n. 178/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

17

 

 

Regolamento (CE) n. 179/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

19

 

 

Regolamento (CE) n. 180/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

20

 

 

Regolamento (CE) n. 181/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

24

 

 

Regolamento (CE) n. 182/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

26

 

 

Regolamento (CE) n. 183/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

27

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/129/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2007, che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per gli usi critici in Grecia tra il 1o giugno 2006 e il 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [notificata con il numero C(2007) 448]

28

 

 

2007/130/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica la decisione 2003/71/CE per prorogare il suo periodo di applicazione e abroga la decisione 2003/70/CE [notificata con il numero C(2007) 492]  ( 1 )

31

 

 

2007/131/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2007, che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità [notificata con il numero C(2007) 522]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

23.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/1


REGOLAMENTO (CE) N. 172/2007 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2007

recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, primo comma, l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha condotto uno studio sull’applicazione delle disposizioni relative ai rifiuti contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004. Tale studio ha individuato i valori massimi di concentrazione, ai fini della parte 2 dell’allegato V del medesimo regolamento, oltre i quali non si può escludere la possibilità di rischi per la salute umana e per l’ambiente.

(2)

Il limite di concentrazione per le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) è espresso in unità equivalenti di tossicità (TEQ), sulla base dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1998. I dati disponibili sui bifenili policlorurati (PCB) diossina-simili non sono sufficienti per includere questi composti nei TEQ.

(3)

Esaclorocicloesano (HCH) è la denominazione di una miscela tecnica di vari isomeri. Un’analisi esaustiva di tali isomeri sarebbe sproporzionata, in quanto solo gli HCH alfa, beta e gamma sono importanti sotto il profilo tossicologico. Il limite di concentrazione dovrebbe pertanto riferirsi solo a questi isomeri. Le miscele standard più diffuse sul mercato per l’analisi di questa classe di composti individuano solo questi isomeri.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono le più idonee a garantire un elevato livello di protezione.

(5)

È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 850/2004.

(6)

Il comitato istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, consultato il 25 gennaio 2006 secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, non ha formulato alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato come stabilito nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.


ALLEGATO

L’allegato V, parte 2, del regolamento (CE) n. 850/2004 è sostituito dal seguente:

«Parte 2   Rifiuti e operazioni cui si applica l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b)

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE (1).

Rifiuti come classificati nella decisione 2000/532/CE

Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all’allegato IV (2)

Operazione

10

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Clordano: 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Eptacloro: 5 000 mg/kg;

Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Mirex: 5 000 mg/kg;

Toxafene: 5 000 mg/kg;

Bifenili policlorurati (PCB) (4): 50 mg/kg;

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]: 5 000 mg/kg;

Clordecone: 5 000 mg/kg;

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) (7) 5 mg/kg;

Somma di HCH alfa, beta e gamma: 5 000 mg/kg;

Esabromobifenile: 5 000 mg/kg

Soltanto stoccaggio permanente:

formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde,

miniere di sale, o

discarica per rifiuti pericolosi (purché i rifiuti siano solidificati o stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti al sottocapitolo 1903 della decisione 2000/532/CE)

purché si sia adempiuto agli obblighi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio (5) e della decisione 2003/33/CE del Consiglio (6) e purché si sia dimostrato che l’operazione scelta è preferibile sotto il profilo ambientale

10 01

Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 14 * (3)

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose

10 01 16 *

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento contenenti sostanze pericolose

10 02

Rifiuti dell’industria del ferro e dell’acciaio

10 02 07 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03

Rifiuti della metallurgia termica dell’alluminio

10 03 04 *

Scorie della produzione primaria

10 03 08 *

Scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 *

Scorie nere della produzione secondaria

10 03 19 *

Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 21 *

Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 29 *

Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

 

 

10 04

Rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 *

Scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 *

Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 04 *

Polveri dai gas di combustione

10 04 05 *

Altre polveri e particolato

10 04 06 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05

Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 03 *

Polveri dei gas di combustione

10 05 05 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06

Rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 03 *

Polveri dei gas di combustione

10 06 06 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 08

Rifiuti della metallurgia termica di altri metalli non ferrosi

10 08 08 *

Scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 15 *

Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 09

Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 09 *

Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO

16 11

Scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 *

Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche contenenti sostanze pericolose

16 11 03 *

Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

17

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 06 *

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 05

Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) rocce e fanghi di dragaggio

17 05 03 *

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 09

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione

17 09 02 *

Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03 *

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione (compresi i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

19

RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, PREPARAZIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO FUORI SITO E ALL’USO INDUSTRIALE

19 01

Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 07 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 11 *

Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 13 *

Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 15 *

Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 04

Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 02 *

Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

 

 

19 04 03 *

Fase solida non vetrificata

 

 


(1)  Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).»

(2)  I limiti si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

(3)  I rifiuti contrassegnati da un asterisco * vanno considerati pericolosi e sono pertanto soggetti alle disposizioni di detta direttiva.

(4)  Ove applicabile, deve essere utilizzato il metodo di calcolo istituito nelle norme europee EN 12766-1 e EN 12766-2.

(5)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(6)  Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

(7)  Il limite è calcolato come PCDD e PCDF secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001


23.2.2007   

IT

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L 55/7


REGOLAMENTO (CE) N. 173/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

93,3

JO

96,5

MA

63,1

TN

148,3

TR

156,8

ZZ

111,6

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

189,0

ZZ

191,1

0709 90 70

MA

37,9

TR

123,3

ZZ

80,6

0805 10 20

CU

34,2

EG

44,0

IL

56,7

MA

45,1

TN

52,1

TR

66,2

ZZ

49,7

0805 20 10

IL

103,3

MA

93,1

ZZ

98,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

109,7

PK

58,0

TR

58,1

ZZ

80,9

0805 50 10

EG

63,5

TR

50,2

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

93,8

US

117,6

ZZ

103,0

0808 20 50

AR

86,0

CL

89,1

CN

66,5

US

105,7

ZA

79,8

ZZ

85,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


23.2.2007   

IT

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L 55/9


REGOLAMENTO (CE) N. 174/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 23 febbraio 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1813

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1813

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faer Øer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


23.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/11


REGOLAMENTO (CE) N. 175/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 23 febbraio 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,1813

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faer Øer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


23.2.2007   

IT

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L 55/13


REGOLAMENTO (CE) N. 176/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 22 febbraio 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 22 febbraio 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 28,125 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.


23.2.2007   

IT

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L 55/14


REGOLAMENTO (CE) N. 177/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


23.2.2007   

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L 55/17


REGOLAMENTO (CE) N. 178/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


23.2.2007   

IT

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L 55/19


REGOLAMENTO (CE) N. 179/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

0,00 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).


23.2.2007   

IT

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L 55/20


REGOLAMENTO (CE) N. 180/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 8).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 febbraio 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

– amido

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

ex 1006 30

Riso lavorato:

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


23.2.2007   

IT

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L 55/24


REGOLAMENTO (CE) N. 181/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006 pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 febbraio 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

18,13

18,13


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


23.2.2007   

IT

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L 55/26


REGOLAMENTO (CE) N. 182/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 16 al 22 febbraio 2007 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


23.2.2007   

IT

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L 55/27


REGOLAMENTO (CE) N. 183/2007 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 21 febbraio 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 21 febbraio 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007, è di 359,14 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

23.2.2007   

IT

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L 55/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per gli usi critici in Grecia tra il 1o giugno 2006 e il 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[notificata con il numero C(2007) 448]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2007/129/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera d), e l’articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 proibiscono, a partire dal 31 dicembre 2004, rispettivamente la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio di bromuro di metile per tutti gli usi fatta eccezione, tra l'altro (2), per gli usi critici, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e ai criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal, nonché ad altri criteri pertinenti concordati dalle parti. Le esenzioni per gli usi critici vanno intese come deroghe limitate e di breve durata per consentire l'adozione di alternative.

(2)

La decisione IX/6 stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come «critico» solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di bromuro di metile per un uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostituti a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e siano idonei alle coltivazioni e alle circostanze designate. La produzione e consumo di bromuro di metile per usi critici dovrebbero essere eventualmente consentiti soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per limitare al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. Il richiedente dovrebbe altresì dimostrare che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostituti e che sono stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative.

(3)

Il 18 gennaio 2006 alla Commissione è pervenuta una richiesta dalla Grecia riguardante usi critici del bromuro di metile per un importo pari a 113 081 kg per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2006.

(4)

Per determinare i quantitativi di bromuro di metile ammissibili per usi critici in Grecia nel 2006, la Commissione ha applicato i criteri di cui alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000. La Commissione ha ritenuto che in alcuni casi fossero disponibili alternative adeguate e che nel 2006 in Grecia si potessero utilizzare 46 771 kg di bromuro di metile. Le categorie degli usi critici sono analoghe a quelle definite per la Grecia nella tabella A della decisione XVII/9 approvata alla 17a riunione delle parti del protocollo di Montreal (3).

(5)

L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che incombe alla Commissione determinare anche quali utilizzatori possano avvalersi della deroga sugli usi critici. Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri definiscono le qualifiche minime per il personale chiamato a utilizzare il bromuro di metile e che l'unico uso di tale sostanza è la fumigazione, la Commissione ha stabilito che gli unici utilizzatori proposti dagli Stati membri e autorizzati dalla Commissione a utilizzare il bromuro di metile per usi critici sono i fumigatori. I fumigatori possono utilizzare il prodotto in situazione di sicurezza, diversamente da quanto avviene nel caso di agricoltori o proprietari di mulini, che non sono generalmente qualificati all'utilizzo del bromuro di metile, anche se detengono le proprietà in cui tale sostanza viene utilizzata. Gli Stati membri hanno inoltre istituito procedure di identificazione dei fumigatori presenti sul loro territorio e autorizzati ad impiegare il bromuro di metile per usi critici.

(6)

Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori. L'articolo 4, paragrafo 4, stabilisce che il paragrafo 2 dello stesso articolo non si applica all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate, se queste servono a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Pertanto, oltre ai produttori e agli importatori, i fumigatori che la Commissione ha registrato nel 2006 sono autorizzati ad immettere sul mercato il bromuro di metile e ad impiegarlo per usi critici dopo il 31 dicembre 2005. In genere il fumigatore si rivolge ad un importatore sia per l'importazione che per la fornitura del bromuro di metile.

(7)

Ai fumigatori ammessi agli usi critici e registrati dalla Commissione nel 2005 è consentito riportare al 2006 le eventuali giacenze di bromuro di metile non utilizzate nel 2005 («scorte»). La Commissione europea ha istituito procedure per la concessione di licenze al fine di detrarre tali scorte di bromuro di metile prima di importare o produrre altro bromuro di metile per soddisfare le richieste autorizzate per usi critici nel 2006. La decisione IX/6 stabilisce che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici deve essere consentita solo se il bromuro di metile non è disponibile nelle scorte esistenti riciclate o stoccate della stessa sostanza. L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), sancisce che la produzione e l'importazione di bromuro di metile sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Conformemente alla decisione IX/6, all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e alle informazioni che la Grecia ha fornito alla Commissione, in Grecia non sono presenti scorte di bromuro di metile per usi critici.

(8)

Nella decisione 2006/350/CE della Commissione (4), la Commissione ha autorizzato un quantitativo pari a 1 607 587 kg di bromuro di metile destinato ad usi critici in 8 Stati membri per il periodo 1o gennaio 2006-31 dicembre 2006, in base alle domande pervenute da tali Stati membri nel luglio 2005. Il quantitativo di bromuro di metile autorizzato in Grecia nella presente decisione tiene conto della quantità necessaria a soddisfare gli usi critici per il periodo 1o giugno 2006-31 dicembre 2006.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Grecia è autorizzata a utilizzare in totale 46 771 kg di bromuro di metile per usi critici dal 1o giugno 2006 al 31 dicembre 2006, negli specifici quantitativi e categorie d'uso di cui all'allegato.

Articolo 2

Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalla Grecia dopo il 1o giugno 2006 sono detratte dai quantitativi che possono essere prodotti o importati per soddisfare gli usi critici nello Stato membro interessato.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o giugno 2006 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2006.

Articolo 4

La Repubblica di Grecia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 244 del 29.9.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  Tra gli altri usi figurano le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto, l'impiego come materia prima e per usi di laboratorio e di analisi.

(3)  UNEP/OzL.Pro.17/3. Relazione alla 17a riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi a Dakar, in Senegal, dal 12 al 16 dicembre 2005; www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

(4)  GU L 130 del 18.5.2006, pag. 29.


ALLEGATO

Repubblica di Grecia

Categorie di usi critici ammesse

Kg

Frutta secca (uvetta e fichi)

1 347

Mulini per farina e impianti di trasformazione alimentare

8 000

Riso e legumi

924

Pomodori e cetrioli (protetti)

36 500

Totale

46 771

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per gli usi critici sono pari a 0 kg.


23.2.2007   

IT

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L 55/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica la decisione 2003/71/CE per prorogare il suo periodo di applicazione e abroga la decisione 2003/70/CE

[notificata con il numero C(2007) 492]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/130/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il manifestarsi di focolai dell'anemia infettiva del salmone (AIS) nelle Isole Færøer ha portato all'adozione della decisione 2003/71/CE della Commissione, del 29 gennaio 2003, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nelle Isole Færøer (3) Tale decisione deve applicarsi sino al 31 gennaio 2007.

(2)

La decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Isole Færøer, dell'8 dicembre 2005, che modifica la decisione n. 1/2001 recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra (4), approva un programma d'intervento presentato dalle Isole Færøer concernente alcune malattie dei pesci, tra cui l'anemia infettiva del salmone, conformemente all'articolo 15 della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (5) (di seguito «programma d'intervento»).

(3)

Tale programma d'intervento comprende un piano di ritiro conformemente all'articolo 6 della direttiva 93/53/CEE e una procedura di vaccinazione. La vaccinazione è ancora utilizzata come strategia di controllo. Per prevenire il diffondersi della malattia ad aree non infette, le misure protettive stabilite dalla decisione 2003/71/CE dovrebbero essere mantenute finché è effettuata la vaccinazione.

(4)

La direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (6), stabilisce che le misure di recepimento adottate dagli Stati membri in applicazione della direttiva devono applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2008. Di conseguenza, la decisione 2003/71/CE dev'essere rivista prima di tale data.

(5)

È opportuno pertanto modificare la decisione 2003/71/CE in modo da estendere l'applicazione di tali misure al periodo compreso tra il 31 gennaio 2007 e il 31 luglio 2008.

(6)

Il manifestarsi di focolai dell'anemia infettiva del salmone (AIS) in Norvegia ha portato all'adozione della decisione 2003/70/CE della Commissione, del 29 gennaio 2003, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone in Norvegia (7). Tale decisione si applicava fino al 1o febbraio 2004. A fini di chiarezza, questa decisione dev'essere esplicitamente abrogata.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2003/71/CE, all'articolo 6 la data del «31 gennaio 2007» è sostituita dalla data del «31 luglio 2008».

Articolo 2

La decisione 2003/70/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(3)  GU L 26 del 31.1.2003, pag. 80. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/86/CE (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 19).

(4)  GU L 8 del 13.1.2006, pag. 46.

(5)  GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(6)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(7)  GU L 26 del 31.1.2003, pag. 76. Decisione modificata dalla decisione 2003/392/CE (GU L 135 del 3.6.2003, pag. 27).


23.2.2007   

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L 55/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

[notificata con il numero C(2007) 522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/131/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo ha riconosciuto che l'istituzione di una società dell'informazione pienamente inclusiva, basata sull'uso diffuso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei servizi pubblici, nelle PMI e nelle famiglie svolge un ruolo importante nella crescita e l'occupazione (2). Con l'iniziativa i2010, la Commissione sottolinea che le TIC sono motori fondamentali per la competitività, la crescita e l'occupazione (3).

(2)

La creazione nella Comunità di un mercato unico, aperto e competitivo per le apparecchiature della società dell'informazione e i servizi legati ai media è fondamentale per la diffusione delle TIC. Il quadro legislativo comunitario per i servizi e le apparecchiature di comunicazioni elettroniche può rafforzare la competitività ed incentivare la concorrenza nel settore delle TIC, garantendo in particolare l'adozione tempestiva di nuove tecnologie.

(3)

La tecnologia a banda ultralarga, caratterizzata principalmente da irradiazioni di potenza molto bassa su una larghezza di banda molto ampia, potrebbe supportare applicazioni mediche, di comunicazione, misura, localizzazione, controllo e trasferimento d’immagini a vantaggio di varie politiche comunitarie, anche in materia di società dell'informazione e mercato interno. In questo contesto, è importante stabilire condizioni regolamentari che incoraggino lo sviluppo di mercati economicamente sostenibili per le applicazioni della tecnologia a banda ultralarga via via che si presenteranno opportunità commerciali.

(4)

Lo sviluppo e l'adozione di applicazioni che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità sarà favorita dall'armonizzazione delle norme relative all'uso dello spettro radio nell'intero territorio comunitario, che consentiranno di istituire un mercato unico per queste applicazioni, con economie di scala e vantaggi per i consumatori.

(5)

I segnali trasmessi con tecnologia a banda ultralarga hanno di norma una potenza estremamente ridotta, tuttavia la possibilità di disturbi pregiudizievoli agli attuali servizi di radiocomunicazione esiste e deve essere affrontata. Il quadro normativo per l'utilizzazione dello spettro radio da parte della tecnologia a banda ultralarga deve pertanto rispettare il diritto alla protezione dai disturbi pregiudizievoli (anche per quanto riguarda l'accesso allo spettro radio per i sistemi di radioastronomia, i sistemi satellitari di esplorazione della terra e i sistemi di ricerca spaziale) e preservare un equilibrio tra gli interessi dei servizi esistenti e l'obiettivo strategico generale di creare condizioni favorevoli all'introduzione di tecnologie innovative a vantaggio della società.

(6)

L'uso dello spettro radio è soggetto alle disposizioni del diritto comunitario per la tutela della salute pubblica, in particolare la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (4) e la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (5). Nel caso delle apparecchiature radio la protezione della salute è garantita dalla conformità di tali apparecchiature alle prescrizioni essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE) (6).

(7)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «CEPT») tre mandati (7) affinché svolga tutto il lavoro necessario per individuare i criteri operativi e tecnici più adeguati per l'introduzione armonizzata di applicazioni che utilizzano la banda ultralarga nell'Unione europea.

(8)

La presente decisione si basa sugli studi tecnici svolti dalla CEPT conformemente al mandato della Comunità europea. Questi studi sulla compatibilità si basano tra l'altro, sul presupposto che le apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga saranno soprattutto utilizzate all'interno e che cesseranno di emettere entro 10 secondi se non ricevono un messaggio da un ricevitore associato che conferma il ricevimento della trasmissione. Inoltre i segnali video saranno trasmessi soprattutto grazie ad una codifica ad alta efficienza.

(9)

L'uso all'esterno di apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga disciplinato dalla presente decisione non comprende l'uso in un punto esterno fisso o collegato ad un'antenna esterna fissa o nei veicoli. Le potenziali interferenze causate da questi usi richiedono ulteriori studi.

(10)

Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga di cui alla presente decisione rientrano nel campo di applicazione della direttiva R&TTE Tuttavia, l'uso di bande di frequenze da parte di apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga per le comunicazioni nell'ambito della gestione del traffico aereo e per la salvaguardia della vita umana in mare non rientra nella direttiva R&TTE ed è opportuno che qualsiasi uso di queste apparecchiature per i servizi di salvaguardia della vita umana sia stabilito da un'adeguata normativa settoriale.

(11)

A norma della direttiva R&TTE la Commissione europea ha affidato agli organismi europei di normalizzazione il mandato (M/329) di istituire un insieme di norme armonizzate concernenti le applicazioni a banda ultralarga che devono essere riconosciute nell'ambito della direttiva e che determinano una presunzione di conformità alle sue prescrizioni.

(12)

In base al mandato M/329 della Commissione, l'ETSI sta elaborando norme europee come la norma armonizzata EN 302 065 per la tecnologia a banda ultralarga, che terrà conto dei potenziali effetti di aggregazione che possano determinare disturbi pregiudizievoli e degli studi della CEPT in materia di compatibilità. È opportuno che le norme armonizzate siano mantenute e adattate nel corso del tempo per assicurare la protezione dei servizi emergenti per i quali non sono ancora state designate bande di frequenza.

(13)

Inoltre, quando uno Stato membro ritiene che le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga e che rientrano campo di applicazione della direttiva R&TTE e di una qualsiasi delle norme armonizzate adottate in applicazione della stessa non soddisfino le prescrizioni della direttiva, possono essere applicate misure di salvaguardia conformemente, rispettivamente, agli articoli 9 e 5 della direttiva.

(14)

L'uso, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, dello spettro radio da parte di apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga nell'ambito della presente decisione è soggetto ad autorizzazione ed è disciplinato pertanto dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (8).

(15)

Per continuare a garantire l'adeguatezza delle condizioni stabilite nella presente decisione e data la rapida evoluzione in materia di spettro radio, le amministrazioni nazionali dovrebbero, per quanto possibile, sorvegliare l'uso dello spettro radio da parte di apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga per consentire un riesame efficace della presente decisione. Tale riesame dovrebbe tenere conto dello sviluppo tecnologico e dell'evoluzione della situazione del mercato e verificare che siano ancora validi i presupposti iniziali concernenti l’uso delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nelle bande di frequenze specificate dalla presente decisione.

(16)

Per assicurare la protezione adeguata dei servizi esistenti, la presente decisione deve fissare condizioni ritenute sufficienti a proteggere i servizi attualmente operativi.

(17)

È opportuno inserire nelle norme armonizzate in ossequio alla direttiva R&TTE tecniche di mitigazione appropriate (tra le quali «detect-and-avoid» o «low-duty-cycle»), analizzate e formulate dalla CEPT e dall'ETSI in base ai mandati loro affidati dalla Commissione, una volta che ne sarà dimostrata la stabilità e la capacità di fornire una protezione equivalente ai livelli di emissione specificati nella presente decisione.

(18)

Le condizioni relative alla banda da 4,2 a 4,8 GHz per le apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga senza tecniche di mitigazione adeguate dovranno essere limitate nel tempo e sostituite da condizioni più restrittive dopo il 31 dicembre 2010 in quanto si prevede che, a lungo termine, le apparecchiature di questo tipo debbano operare esclusivamente nella fascia al di sopra dei 6 GHz.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione autorizza l'uso dello spettro radio da parte delle apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga ed armonizza le condizioni per tale utilizzo nella Comunità.

La presente decisione si applica fatte salve la direttiva 1999/5/CE (la direttiva R&TTE) ed ogni altra disposizione comunitaria che autorizzano l'uso dello spettro radio da parte di tipi specifici di apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1)

«apparecchiatura che utilizza la tecnologia a banda ultralarga»: un'apparecchiatura che contiene, come parte integrante o come accessorio, una tecnologia per le radiocomunicazioni a corto raggio, che genera e trasmette in modo intenzionale radiofrequenze che si diffondono su una banda di frequenze di ampiezza superiore a 50 MHz e può coprire più bande di frequenze attribuite ai servizi di radiocomunicazione;

2)

«su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: quando nessun disturbo pregiudizievole può essere causato a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da disturbi pregiudizievoli derivanti da servizi di radiocomunicazione;

3)

«all'interno di edifici»: quando all’interno di costruzioni o luoghi la cui schermatura garantisce di norma l'adeguata attenuazione per proteggere i servizi di radiocomunicazione da disturbi pregiudizievoli;

4)

«autoveicolo»: qualunque veicolo rispondente alla definizione contenuta nella direttiva 70/156/CEE del Consiglio (9);

5)

«veicolo ferroviario»: qualunque veicolo rispondente alla definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

6)

«e.i.r.p.»: potenza equivalente irradiata isotropicamente;

7)

«densità di e.i.r.p. media»: la potenza media misurata con una larghezza di banda di risoluzione pari a 1 MHz, un rilevatore RMS (root-mean-square) e un tempo medio pari a 1 ms al massimo;

8)

«densità di e.i.r.p. di picco»: il livello di picco della potenza di trasmissione contenuta in una banda di 50 MHz centrata sulla frequenza in cui si registra la massima potenza media irradiata. Se viene misurata in un'ampiezza di banda pari a x MHz, il valore limite deve essere ridotto di un fattore pari a 20log(50/x)dB;

9)

«densità di e.i.r.p. massima»: il valore massimo misurato in qualsiasi direzione, a qualsiasi frequenza all’interno di una banda di frequenza definita.

Articolo 3

Gli Stati membri permettono quanto prima, e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'uso dello spettro radio, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, da parte delle apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga purché rispettino le condizioni fissate nell'allegato della presente decisione e siano utilizzate all'interno di edifici o, se sono utilizzate all'esterno, purché non siano collegate ad un impianto fisso, a un'infrastruttura fissa, a un'antenna esterna fissa, a un autoveicolo o a un veicolo ferroviario.

Articolo 4

Gli Stati membri tengono sotto controllo l'utilizzazione delle bande di cui all'allegato da parte delle apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga, in particolare per accertarsi che tutte le condizioni stabilite all'articolo 3 siano sempre pertinenti, e riferiscono i risultati di tale controllo alla Commissione per consentirle di riesaminare rapidamente la presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Conclusioni del Consiglio europeo 7619/1/05 Rev. 1 del 23.3.2005.

(3)  COM(2005) 229.

(4)  GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 184 del 24.5.2004, pag. 1).

(5)  GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

(6)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  Mandato alla CEPT di armonizzare l'uso dello spettro radio da parte dei sistemi a banda ultralarga nell'Unione europea («mandato 1»); di individuare le condizioni necessarie per l'armonizzazione dello spettro radio da parte dei sistemi a banda ultralarga nell'Unione europea («mandato 2»); di individuare le condizioni relative all'introduzione armonizzata nell'Unione europea di applicazioni che utilizzano la tecnologia della banda ultralarga (UWB) dello spettro radio («mandato 3»).

(8)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(9)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(10)  GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.


ALLEGATO

1.   Densità di e.i.r.p. massime in assenza di tecniche di mitigazione appropriate

Banda di frequenza

(GHz)

Densità massima di e.i.r.p.

(dBm/MHz)

Densità massima di e.i.r.p. di picco

(dBm/50 MHz)

Inferiore a 1,6

–90,0

–50,0

Da 1,6 a 3,4

–85,0

–45,0

Da 3,4 a 3,8

–85,0

–45,0

Da 3,8 a 4,2

–70,0

–30,0

Da 4,2 a 4,8

–41,3

(fino al 31 dicembre 2010)

0,0

(fino al 31 dicembre 2010)

–70,0

(dopo il 31 dicembre 2010)

–30,0

(dopo il 31 dicembre 2010)

Da 4,8 a 6,0

–70,0

–30,0

Da 6,0 a 8,5

–41,3

0,0

Da 8,5 a 10,6

–65,0

–25,0

Oltre 10,6

–85,0

–45,0

2.   Tecniche di mitigazione appropriate

Una densità massima di e.i.r.p. media di – 41,3 dBm/MHz è consentita nelle bande di frequenze da 3,4 a 4,8 GHz a condizione che sia applicata una restrizione «low-duty-cycle» in base alla quale la somma di tutti i segnali trasmessi sia inferiore al 5 % del tempo ogni secondo e sia inferiore allo 0,5 % del tempo ogni ora e a condizione che ogni segnale trasmesso non superi i 5 millisecondi.

Le apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga possono essere autorizzate a utilizzare lo spettro radio con limiti di e.i.r.p. diversi da quelli fissati nella tabella figurante al punto 1, se applicano tecniche di mitigazione appropriate, diverse da quelle di cui al primo comma, che permettono alle apparecchiature medesime di conseguire un livello di protezione almeno equivalente a quello prescritto dai limiti fissati nella tabella di cui al punto 1.