ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 143/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
147,8 |
MA |
53,5 |
|
SN |
37,2 |
|
TN |
129,8 |
|
TR |
160,4 |
|
ZZ |
105,7 |
|
0707 00 05 |
EG |
255,9 |
MA |
96,9 |
|
SN |
141,3 |
|
TR |
139,2 |
|
ZZ |
158,3 |
|
0709 90 70 |
MA |
49,3 |
TR |
115,6 |
|
ZZ |
82,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,6 |
IL |
55,3 |
|
MA |
44,7 |
|
TN |
47,8 |
|
TR |
58,5 |
|
ZZ |
50,8 |
|
0805 20 10 |
IL |
103,9 |
MA |
88,3 |
|
ZZ |
96,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
AR |
98,9 |
EG |
64,3 |
|
IL |
67,7 |
|
MA |
130,6 |
|
PK |
57,2 |
|
TR |
60,0 |
|
ZZ |
79,8 |
|
0805 50 10 |
EG |
53,5 |
TR |
55,9 |
|
ZZ |
54,7 |
|
0808 10 80 |
CN |
78,6 |
TR |
99,7 |
|
US |
103,0 |
|
ZZ |
93,8 |
|
0808 20 50 |
AR |
88,3 |
CN |
47,5 |
|
US |
105,7 |
|
ZA |
89,5 |
|
ZZ |
82,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 144/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime. |
(5) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.
(3) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.
(4) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 16 febbraio 2007
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
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0401 30 31 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,02 |
|||||||||
0401 30 31 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,58 |
|||||||||
0401 30 31 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
29,32 |
|||||||||
0401 30 39 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,02 |
|||||||||
0401 30 39 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,58 |
|||||||||
0401 30 39 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
29,32 |
|||||||||
0401 30 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
33,42 |
|||||||||
0401 30 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
33,42 |
|||||||||
0401 30 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
49,11 |
|||||||||
0402 10 11 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 10 19 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 10 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 17 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 19 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 91 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 91 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9600 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 15 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 15 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 15 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 19 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 11 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 19 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 39 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
20,54 |
|||||||||
0402 99 11 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 99 19 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 99 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
12,29 |
|||||||||
0403 90 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 33 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 59 9310 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,02 |
|||||||||
0403 90 59 9340 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,90 |
|||||||||
0403 90 59 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,90 |
|||||||||
0404 90 21 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 21 9160 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9140 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 81 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9110 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9170 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0405 10 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
90,00 |
|||||||||
0405 10 11 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
91,00 |
|||||||||
0405 10 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
90,00 |
|||||||||
0405 10 19 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
91,00 |
|||||||||
0405 10 30 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
90,00 |
|||||||||
0405 10 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
91,00 |
|||||||||
0405 10 30 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
91,00 |
|||||||||
0405 10 50 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
88,79 |
|||||||||
0405 10 50 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
91,00 |
|||||||||
0405 10 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
94,35 |
|||||||||
0405 20 90 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
83,24 |
|||||||||
0405 20 90 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
86,56 |
|||||||||
0405 90 10 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
113,56 |
|||||||||
0405 90 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
90,82 |
|||||||||
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,12 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,66 |
||||||||||
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,11 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
18,88 |
||||||||||
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,61 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
7,00 |
||||||||||
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
6,79 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,49 |
||||||||||
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,46 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
16,81 |
||||||||||
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,26 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,83 |
||||||||||
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,41 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
24,26 |
||||||||||
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,68 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
27,11 |
||||||||||
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
2,42 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,67 |
||||||||||
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
2,42 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,67 |
||||||||||
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,51 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,25 |
||||||||||
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
2,42 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,67 |
||||||||||
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,51 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,25 |
||||||||||
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,51 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,25 |
||||||||||
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
3,98 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
9,33 |
||||||||||
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,31 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
26,63 |
||||||||||
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,89 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
27,36 |
||||||||||
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,26 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
34,72 |
||||||||||
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,08 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
35,89 |
||||||||||
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,08 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
35,89 |
||||||||||
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,38 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
34,80 |
||||||||||
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,85 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,42 |
||||||||||
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,43 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
30,67 |
||||||||||
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,41 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
27,78 |
||||||||||
0406 90 32 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,94 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
25,72 |
||||||||||
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,55 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
36,75 |
||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
25,55 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
36,75 |
||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,26 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
34,72 |
||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,62 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,97 |
||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
27,21 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
39,24 |
||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,15 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
37,90 |
||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
26,54 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
38,46 |
||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,33 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,99 |
||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,78 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,74 |
||||||||||
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
20,22 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
28,94 |
||||||||||
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,64 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,42 |
||||||||||
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
20,97 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
29,76 |
||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,18 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,40 |
||||||||||
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,97 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,38 |
||||||||||
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,14 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
26,08 |
||||||||||
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,64 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,42 |
||||||||||
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,82 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
35,74 |
||||||||||
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,78 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,74 |
||||||||||
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,02 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,63 |
||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
23,58 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
34,49 |
||||||||||
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
24,82 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
35,74 |
||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
20,50 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
30,29 |
||||||||||
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
20,93 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
30,59 |
||||||||||
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,24 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,83 |
||||||||||
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
22,24 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,83 |
||||||||||
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,83 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,26 |
||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
23,39 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
33,33 |
||||||||||
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
23,19 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
32,78 |
||||||||||
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
21,85 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
31,42 |
||||||||||
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,10 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
26,66 |
||||||||||
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,66 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
26,67 |
||||||||||
Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2006/2007 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
28,00 EUR/100 kg |
Le destinazioni sono definite come segue:
L20 |
: |
Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
L04 |
: |
Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. |
L40 |
: |
Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), comuni di Livigno a di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 145/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 13 febbraio 2007. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 13 febbraio 2007, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).
ALLEGATO
(EUR/100 kg) |
||
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
97,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
118,35 |
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 146/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
recante modifica del regolamento (CEE) n. 3440/84 per quanto riguarda le condizioni applicabili a talune reti da traino per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), in particolare l'articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione (2) fissa le modalità d'applicazione relative all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe. |
(2) |
Al fine di garantire la sicurezza degli equipaggi, è opportuno che nel 2007 siano attuate misure supplementari di ordine tecnico, che non incidano sulla selettività, per le navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3440/84. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. In deroga al disposto del paragrafo 2, nelle navi dotate di sistemi di pompaggio a bordo e operanti con reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 70 mm, la sagola di chiusura può essere attaccata a non più di dieci metri dalle ultime maglie del sacco della rete.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
(2) GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2122/89 (GU L 203 del 15.7.1989, pag. 21).
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 147/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio ha adottato regolamenti che stabiliscono, per il 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2). |
(2) |
A seguito di indagini nazionali effettuate nel 2005 e nel 2006 dal Regno Unito, il Regno Unito e l'Irlanda hanno comunicato alla Commissione di aver superato in determinate zone, nel periodo 2001-2004, le possibilità di cattura ad essi assegnate per lo sgombro (Regno Unito e Irlanda) e per l'aringa (Regno Unito). |
(3) |
Nel 2006, a seguito della pubblicazione del regolamento (3) recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione un ulteriore quantitativo di sgombro catturato in eccesso nel 2005. |
(4) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione, qualora abbia accertato che uno Stato membro ha superato le possibilità di pesca ad esso assegnate, procede a una detrazione delle possibilità di pesca future di tale Stato membro. |
(5) |
Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la politica comune della pesca garantisce lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico sia ambientale e sociale. |
(6) |
Visto che il superamento delle possibilità di pesca ha interessato diverse annate e considerata la necessità di tener conto della situazione socioeconomica dei rispettivi settori alieutici degli Stati membri interessati e di limitare quanto più possibile ripercussioni negative su tali settori, è opportuno che la detrazione dei quantitativi catturati in eccesso sia distribuita su un periodo superiore ad un anno. |
(7) |
I contingenti per lo sgombro sono andati diminuendo nel periodo 2001-2004. Al fine di evitare che le detrazioni producano un impatto sproporzionato, è necessario applicare un fattore di correzione ai quantitativi da detrarre dai contingenti di sgombro per i quantitativi pescati in eccesso dal 2001 al 2004. |
(8) |
Il quantitativo supplementare di sgombro catturato in eccesso dal Regno Unito nel 2005 va detratto dal contingente del Regno Unito per il 2007. |
(9) |
Il totale ammissibile di catture per lo sgombro e l'aringa sarà basato nei prossimi anni su pareri scientifici che terranno conto dell'adeguamento delle catture risultante dalla riduzione dei contingenti; il sistema di detrazione sarà pertanto conforme ai pareri scientifici. |
(10) |
Il fattore di correzione dovrebbe corrispondere al totale ammissibile di catture per lo sgombro relativo al 2006, espresso in percentuale del totale ammissibile di catture medio per il periodo 2001-2004. |
(11) |
Inoltre, al fine di evitare ripercussioni sfavorevoli sul piano socioeconomico, è necessario che i quantitativi da detrarre annualmente non superino una determinata percentuale del contingente annuale. È opportuno fissare tale percentuale al 15 %. |
(12) |
Nel caso in cui il quantitativo da detrarre per un determinato anno superi il 15 % del contingente annuale, il periodo su cui è effettuata la detrazione sarà prolungato al fine di ricondurla al 15 % o al di sotto di tale percentuale. |
(13) |
Gli Stati membri interessati hanno chiesto che il quantitativo detratto da determinati contingenti nel 2007 sia inferiore ai quantitativi detratti negli anni 2008-2012. |
(14) |
Il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di sgombro (Scomber scombrus) e aringa (Clupea harengus) assegnati all'Irlanda e al Regno Unito per gli anni 2007-2012 sono ridotti in conformità degli allegati I e II.
Articolo 2
I quantitativi detratti annualmente non devono superare il 15 % del contingente annuale.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) Regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio (GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1); regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio (GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12); regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio (GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1); regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio (GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).
(4) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
ALLEGATO I
Detrazioni dai contingenti 2007-2012
Paese |
Specie |
Codice dello stock |
Zona |
Superamento delle possibilità di pesca 2001-2004 |
Fattore di correzione n.a. = non applicabile |
Detrazione totale |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
UK |
Sgombro (Scomber scombrus) |
2CX14 |
II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV |
112 546 |
0,734 |
82 609 |
12 391,3 |
14 043,5 |
14 043,5 |
14 043,5 |
14 043,5 |
14 043,5 |
UK |
Aringa (Clupea harengus) |
5B6ANB |
Vb, VIa N (acque CE), VIb |
10 349 |
n.a. |
10 349 |
1 552,4 |
1 759,3 |
1 759,3 |
1 759,3 |
1 759,3 |
1 759,3 |
UK |
Aringa (Clupea harengus) |
4AB |
IV a nord di 53° 30' N |
33 485 |
n.a. |
33 485 |
5 022,8 |
5 692,5 |
5 692,5 |
5 692,5 |
5 692,5 |
5 692,5 |
UK |
Aringa (Clupea harengus) |
1/2 |
I, II (acque CE e acque internazionali) HER/1/2. |
127 |
n.a. |
127 |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IE |
Sgombro (Scomber scombrus) |
2CX14 |
II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV |
33 486 |
0,734 |
24 578,7 |
3 686,8 |
4 178,4 |
4 178,4 |
4 178,4 |
4 178,4 |
4 178,4 |
ALLEGATO II
Detrazioni dai contingenti 2007-2012
Paese |
Specie |
Codice dello stock |
Zona |
Superamento delle possibilità di pesca 2005 |
Fattore di correzione n.a. = non applicabile |
Detrazione totale |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
UK |
Sgombro (Scomber scombrus) |
2CX14 |
II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV |
5 090 |
n.a. |
5 090 |
5 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 148/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d'olive de Nîmes (DOP) — Huile d'olive de Corse o Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilfser (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità del primo comma dell'articolo 6, paragrafo 2, e ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea domande di registrazione relative alle seguenti denominazioni:
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere all'iscrizione delle denominazioni sopra elencate nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 3 del 6.1.2006, pag. 9.
(3) GU C 240 del 30.9.2005, pag. 28.
(4) GU C 274 del 5.11.2005, pag. 10.
(5) GU C 320 del 15.12.2005, pag. 2.
(6) GU C 331 del 28.12.2005, pag. 2.
(7) GU C 32 dell'8.2.2006, pag. 2.
(8) GU C 225 del 14.9.2005, pag. 3.
(9) GU C 233 del 22.9.2005, pag. 9.
(10) GU C 240 del 30.9.2005, pag. 32.
(11) GU C 323 del 20.12.2005, pag. 16.
(12) GU C 122 del 23.5.2006, pag. 9.
(13) GU C 224 del 3.9.2005, pag. 7.
(14) GU C 240 del 30.9.2005, pag. 23.
(15) GU C 251 dell'11.10.2005, pag. 20.
(16) GU C 314 del 10.12.2005, pag. 5.
(17) GU C 288 del 19.11.2005, pag. 5.
(18) GU C 323 del 20.12.2005, pag. 2.
(19) GU C 329 del 24.12.2005, pag. 10.
(20) GU C 334 del 30.12.2005, pag. 59.
(21) GU C 3 del 6.1.2006, pag. 6.
(22) GU C 30 del 7.2.2006, pag. 6.
(23) GU C 32 dell'8.2.2006, pag. 8.
(24) GU C 32 dell'8.2.2006, pag. 11.
(25) GU C 128 dell'1.6.2006, pag. 15.
(26) GU C 128 dell'1.6.2006, pag. 18.
(27) GU C 132 del 7.6.2006, pag. 36.
(28) GU C 127 del 31.5.2006, pag. 16.
ALLEGATO
1. Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato
Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)
FRANCIA
Agneau de Sisteron (IGP)
IRLANDA
Connemara Hill Lamb or Uain Sléibhe Chonamara (IGP)
PORTOGALLO
Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso or Borrego de leite de Barroso (IGP)
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)
PORTOGALLO
Paio de Beja (IGP)
Linguíça do Baixo Alentejo or Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP)
Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP)
Alheira de Barroso-Montalegre (IGP)
Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP)
Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP)
Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP)
Classe 1.3. Formaggi
ITALIA
Stelvio or Stilfser (DOP)
Classe 1.5. Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)
SPAGNA
Poniente de Granada (DOP)
Mantequilla de Soria (DOP)
Gata-Hurdes (DOP)
FRANCIA
Huile d'olive de Nîmes (DOP)
Huile d'olive de Corse or Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP)
ITALIA
Sardegna (DOP)
PORTOGALLO
Azeite do Alentejo Interior (DOP)
SLOVENIA
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
SPAGNA
Pataca de Galicia or Patata de Galicia (IGP)
Patatas de Prades or Patates de Prades (IGP)
FRANCIA
Clémentine de Corse (IGP)
ITALIA
Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP)
Limone Femminello del Gargano (IGP)
PORTOGALLO
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP)
Batata de Trás-os-Montes (IGP)
2. Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento
Classe 2.4. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
BELGIO
Geraardsbergse mattentaart (IGP).
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 149/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Boerenkaas (STG)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 e in virtù dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento, la domanda dei Paesi Bassi concernente la registrazione della denominazione «Boerenkaas» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre procedere alla registrazione della suddetta denominazione. |
(3) |
Nella domanda si chiede altresì la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari (3), che corrisponde all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. In mancanza di opposizione, non è stato dimostrato che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o prodotti alimentari analoghi. Occorre pertanto accogliere la domanda, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Si applica la protezione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
(2) GU C 316 del 13.12.2005, p. 16.
(3) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 509/2006.
ALLEGATO
Boerenkaas
STG
1.3. Formaggi
PAESI BASSI
Elenco: L'uso del nome è riservato.
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 150/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base. |
(4) |
Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione. |
(5) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati. |
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).
(3) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 16 febbraio 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
21,82 |
22,99 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
68,83 |
72,50 |
||
|
88,42 |
93,13 |
||
|
86,40 |
91,00 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l'isola di Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, gli Stati Uniti d'America e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 151/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 febbraio 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2007
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
Periodo dal 1o-14 febbraio 2007
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 152/2007 DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 9 all'15 febbraio 2007 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2007
che adotta il programma di lavoro per il 2007 per l'attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/102/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 1,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 110 (1),
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 della Commissione (3), in particolare l'articolo 166,
vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (4), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (5), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 110 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 stabilisce che le sovvenzioni siano oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all'inizio dell'esercizio. |
(2) |
In conformità dell'articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni precisa l'atto di base, gli obiettivi, il calendario degli inviti a presentare proposte corredate del rispettivo importo indicativo ed i risultati desiderati. |
(3) |
L'articolo 8 della decisione n. 1786/2002/CE dispone l'adozione, da parte della Commissione, di un programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma che fissi le priorità e le azioni da intraprendere, tra cui l'assegnazione delle risorse. Il programma di lavoro per il 2007 dovrebbe pertanto essere adottato. |
(4) |
La decisione che adotta il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario può considerarsi rappresentativa della decisione di finanziamento di cui all'articolo 75 di tale regolamento, nonché dell'articolo 90 del regolamento che fissa le modalità di esecuzione del regolamento finanziario, a condizione che essa costituisca un quadro sufficientemente particolareggiato. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008). |
(6) |
Conformemente all'articolo 6 della decisione 2004/858/CE, l'agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica svolge alcune attività per l'attuazione del programma sulla sanità pubblica e a tal fine riceve gli stanziamenti necessari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il programma di lavoro 2007 per l'attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) di cui all'allegato I.
Il direttore generale della DG Salute e tutela dei consumatori garantisce l’attuazione generale di suddetto programma.
Articolo 2
Gli stanziamenti di bilancio necessari per la gestione del programma dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) sono trasferiti all'agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).
(3) GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3.
(4) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(5) GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.
ALLEGATO I
AZIONE COMUNITARIA NEL CAMPO DELLA SANITÀ PUBBLICA PROGRAMMA DI LAVORO PER IL 2007
N.B.: I testi normativi citati nella presente relazione si riferiscono, laddove ciò sia pertinente, all'ultima versione modificata.
1. CONTESTO GENERALE
1.1. Contesto politico e giuridico
La decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (di seguito «decisione che istituisce il programma»). Tale programma è attuato tramite un piano di lavoro annuale che fissa le priorità da rispettare, le azioni da intraprendere e la ripartizione delle risorse.
I primi quattro anni di attuazione del programma hanno posto le basi per un approccio globale e coerente incentrato su tre priorità (linee): le informazioni sanitarie, le minacce sanitarie e i determinanti sanitari. Considerate insieme, queste linee d’intervento hanno contribuito notevolmente a raggiungere un livello elevato di salute fisica e mentale, nonché un alto grado di benessere in tutta l'UE. In particolare, 267 progetti sono già stati selezionati per un finanziamento (1) nell'ambito dei precedenti inviti a presentare proposte.
Nel maggio 2006 la Commissione ha adottato una proposta modificata (2) relativa a un nuovo programma in materia di sanità, che dovrebbe essere approvata nel 2007. Di conseguenza, il 2007 dovrebbe essere l'ultimo anno di attuazione della «decisione che istituisce il programma».
Un'analisi dell'attuazione dei programmi di lavoro per il periodo 2003-2006 si è tradotta nella razionalizzazione delle attività per il 2007, in modo da contemplare settori in precedenza trascurati e allo scopo di completare, nei limiti del possibile, il programma attuale.
Nel 2007 l'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica sarà totalmente operativa e svolgerà un ruolo determinante nella realizzazione del programma di lavoro.
1.2. Risorse
Le linee di bilancio per il 2007 sono le linee 17 03 01 01 e 17 01 04 02. Dopo l'entrata in vigore, prevista nel 2008, del nuovo programma proposto dalla Commissione, le linee di bilancio saranno la 17 03 06 e la 17 01 04 02.
Nel bilancio finale 2007, la voce 17 03 01 01 non beneficia degli stanziamenti d'impegno necessari. Di conseguenza, l'importo corrispondente disponibile a titolo dell'articolo di bilancio 17 03 06 sarà trasferito alla voce 17 03 01 01 all'inizio dell'esercizio finanziario, e le spese di gestione amministrativa relative al programma saranno coperte dalla voce 17 01 04 06.
Ciononostante la Commissione propone la creazione della voce 17 01 04 02 nel bilancio di rettifica n. 1/2007. Questa nuova voce è destinata a finanziare le spese connesse alla gestione amministrativa del programma una volta che il bilancio di rettifica sia stato approvato dall'autorità di bilancio.
La linea di bilancio per gli stanziamenti amministrativi relativi all’Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica è la 17 01 04 30.
Il bilancio disponibile per il 2007 (impegni) è stimato a 40 000 000 EUR (3).
Il bilancio per gli stanziamenti operativi è di 38 800 000 EUR. Il bilancio per gli stanziamenti amministrativi ammonta a 1 200 000 EUR.
A questo occorre aggiungere:
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il contributo dei paesi SEE/EFTA stimato a 912 000 EUR (4). |
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il contributo di un paese candidato (Turchia) stimato a 958 000 EUR (5). |
Il bilancio complessivo per il 2007 è quindi stimato a 41 870 000 EUR (6). Ciò comprende le risorse per il bilancio operativo e le risorse per l'assistenza tecnica e amministrativa:
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l'importo totale del bilancio operativo è stimato a 40 638 000 EUR (6). |
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l'importo totale del bilancio amministrativo è stimato a 1 232 000 EUR (6). |
Si propone di destinare fino al 10 % del bilancio operativo ai bandi di gara e fino al 5 % alle sovvenzioni dirette alle organizzazioni internazionali.
L'importo indicativo globale per gli inviti a presentare proposte è stimato a 33 888 000 EUR (6).
Quanto alla concessione di sovvenzioni nel quadro degli inviti a presentare offerte, si manterrà l'equilibrio tra le varie linee del programma tenendo conto della qualità e della quantità delle proposte ricevute, a meno che insorgano casi urgenti relativi alla sanità pubblica (ad esempio, pandemia di influenza) che giustifichino una riassegnazione delle risorse.
2. STRUMENTI FINANZIARI
2.1. Invito a presentare proposte
Nel programma di lavoro per il 2007 sono stati identificati nuovi settori d'azione e aspetti prioritari. Essi si basano sulle azioni e sulle misure di sostegno di cui alla «decisione che istituisce il programma», nonché su campi non contemplati dalle proposte presentate nell'ambito di precedenti bandi di gara.
Le priorità per gli inviti a presentare proposte del 2007 saranno di conseguenza reincentrati su talune azioni fondamentali in precedenza avviate e copriranno altresì vari nuovi campi descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Le sovvenzioni rientrano di massima nella voce di bilancio 17 03 01 01.
L'importo indicativo globale per gli inviti a presentare proposte è stimato a 33 888 000 EUR (6).
Un unico invito a presentare proposte «Sanità pubblica — 2007 » sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel febbraio 2007 (data indicativa) e attuato sotto la responsabilità dell'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica (7).
I progetti da cofinanziare devono essere di carattere innovativo e non superare la durata massima di tre anni.
Vista la natura complementare e incentivante delle sovvenzioni comunitarie, almeno il 40 % dei costi del progetto deve essere finanziato da fonti diverse. Di conseguenza, l'importo normale della sovvenzione può raggiungere il 60 % dei costi rimborsabili per beneficiario per i progetti presi in considerazione. Per ogni caso sarà determinata la percentuale massima da concedere.
È possibile prevedere un cofinanziamento massimo dell'ordine dell'80 % dei costi rimborsabili per beneficiario (ovvero, per il beneficiario principale e gli associati), nel caso in cui un progetto presenti un notevole valore aggiunto europeo. È possibile assegnare un cofinanziamento superiore al 60 % solo al 10 % del numero dei progetti finanziati.
Occorre notare che l'importo indicativo fissato all'inizio dei negoziati per la partecipazione finanziaria della Comunità ai progetti selezionati può, alla fine dei negoziati in questione, variare dal - 20 % al + 5 % rispetto a tale importo.
I principi e criteri generali per la selezione e il finanziamento delle azioni nel quadro del programma di sanità pubblica figurano in un documento a parte.
Informazioni particolareggiate sulle spese di viaggio e di soggiorno rimborsabili si trovano in allegato al presente programma di lavoro.
Priorità per il 2007
Per motivi di chiarezza, le azioni sono raggruppate in sezioni corrispondenti alle linee di cui alla sezione 1.1: informazioni sanitarie, minacce sanitarie e determinanti sanitari. Ogni azione si rifà all'articolo o al punto dell'allegato corrispondente della decisione che istituisce il programma.
Se del caso, tutte le proposte devono includere informazioni sul modo in cui si terrà conto della prospettiva di genere e dimostrare la possibilità di sviluppare sinergie con le attività di ricerca corrispondenti finanziate a titolo del sostegno scientifico alle politiche del sesto programma quadro di ricerca (8) e dei programmi successivi (9).
2.1.1. Informazioni sanitarie — Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Le attività che rientrano in questa sezione sono destinate a:
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elaborare e gestire un sistema sostenibile di sorveglianza della salute, |
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migliorare il sistema di trasmissione e di scambio di informazioni e di dati sanitari, compreso l'accesso del pubblico, |
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sviluppare ed utilizzare meccanismi di analisi, relazione, informazione e consultazione con gli Stati membri e gli operatori interessati relativamente alle questioni sanitarie pertinenti a livello comunitario, |
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migliorare l'analisi e la conoscenza delle incidenze, sulla salute, dell'evoluzione delle politiche in materia di sanità, nonché delle altre politiche e misure comunitarie, |
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favorire lo scambio di informazioni sulla valutazione delle tecnologie della salute, comprese nuove tecnologie dell'informazione ed esperienze acquisite sulle prassi ottimali. |
I progetti proposti dovrebbero vertere sugli aspetti seguenti:
2.1.1.1. Sviluppo e coordinamento del sistema di informazione e di conoscenze in materia di sanità (allegato, punto 1.1)
— |
Elaborazione e applicazione di indicatori e raccolta di dati sui determinanti socioeconomici della sanità, le ineguaglianze in materia di sanità, la sanità in funzione del genere, la sanità in gruppi di popolazione specifici (inclusa l'analisi della fattibilità e dei costi). Ripartizione dell'indicatore del numero di anni di vita in buona salute per categoria socioeconomica utilizzando il metodo comunitario standard (10). Questo aspetto andrà analizzato in stretta collaborazione con le attività di Eurostat al fine di evitare doppioni, e in particolare con le attività della task force che lavora sulla «Speranza di vita per categoria socioeconomica», |
— |
elaborazione di indicatori e raccolta di dati sulle politiche degli Stati membri in materia di sanità pubblica, di prevenzione e di promozione della sanità, nonché di indicatori riguardanti le politiche e le disposizioni del diritto comunitario comportanti ripercussioni sulla sanità (compresa l'analisi della fattibilità e dei costi), |
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promozione, presso gli Stati membri, di sistemi di indicatori di sanità e di relazioni fondate sull'elenco comunitario degli indicatori di sanità e l'indicatore del numero di anni di vita in buona salute, vegliando in particolare a diffondere la loro utilizzazione negli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 1o maggio 2004 e nei paesi candidati. |
2.1.1.2. Gestione del sistema di informazione e di conoscenze in materia di sanità (allegato, punto 1.1)
— |
Studi pilota del tipo HES (health examination surveys) come parte dello studio di fattibilità (11). Costituzione o miglioramento di registri di morbilità per tutti gli Stati membri per malattie gravi e croniche (compresa l'analisi della fattibilità e dei costi) per le quali esiste una solida base di indicatori (12) e per quelle non contemplate dai progetti esistenti (13), |
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identificazione e valutazione, sulla base di strumenti, nuovi o esistenti, di indagini sanitarie per intervista, di serie di quesiti ad hoc riguardanti la parte sanitaria del sistema europeo di moduli d'indagine statistica sociale, |
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ulteriore sviluppo e attuazione del sistema automatico di codifica delle cause di decesso a prescindere dalla lingua (IRIS), |
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costituzione della base dati sulle lesioni (IDB) (14) in tutti gli Stati membri, in particolare raccolta ed elaborazione di dati su tutti i tipi di lesione (inclusi infortuni domestici e nel tempo libero) conformemente al nuovo sistema di codifica armonizzato. |
2.1.1.3. Sviluppo dei meccanismi di segnalazione e analisi dei problemi sanitari ed elaborazione di relazioni in materia di sanità pubblica (allegato, punto 1.4)
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Elaborazione di dati concreti e di relazioni sull'impatto delle politiche comunitarie sulla sanità, sulla sanità e la crescita economica e lo sviluppo sostenibile, |
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elaborazione di relazioni su gruppi di popolazione specifici (ad esempio donne e bambini), sull'impatto e sui fattori di rischio di disabilità (ad esempio disabilità visiva), sulla protezione della popolazione contro i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici (CEM), sulla selezione di indicatori e di orientamenti pertinenti in materia di CEM, nonché sui legami esistenti tra i fattori ambientali e i loro effetti sulla salute, |
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sostegno alle analisi approfondite delle statistiche sulle cause di decesso in modo da meglio comprendere la struttura della mortalità e di seguirne l'evoluzione nell'Unione, nonché per analizzare le cause di decesso evitabili (compresi i lavori per elaborare una definizione soddisfacente dei termini «cause di decesso evitabili»). |
2.1.1.4. Elaborazione di strategie per lo scambio di informazioni e la lotta contro i rischi sanitari connessi alle malattie non trasmissibili (allegato, punto 1.2)
— |
Sostegno a progetti di studio delle malattie riguardanti la loro frequenza, trattamento, fattori di rischio, strategie di riduzione dei rischi, costi della malattia e del sostegno sociale, al fine di elaborare raccomandazioni circa le prassi ottimali, |
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elaborazione di strategie e di meccanismi di scambio di informazioni tra le persone affette da malattie rare e azione a favore di un miglioramento degli studi epidemiologici, della codifica, della classificazione e delle definizioni, |
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sostegno alle reti europee di riferimento per le malattie rare al fine di elaborare orientamenti sulle prassi ottimali in materia di trattamento e di condividere le conoscenze su tali malattie nonché la valutazione del decorso, |
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studi di fattibilità per l'elaborazione di meccanismi di raccolta esaustiva di dati sull'ampiezza e sulle ripercussioni delle cure sanitarie transfrontaliere; tali meccanismi sono destinati ad essere integrati nei sistemi di raccolta di dati esistenti degli Stati membri, senza inutili e ulteriori oneri amministrativi. |
2.1.1.5. Sanità elettronica (allegato, punti 1.6 e 1.8)
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Miglioramento dei legami tra i siti web nazionali e regionali, nonché tra i siti web delle organizzazioni non governative e il portale della sanità dell'UE (15); miglioramento degli elenchi comunitari e dell'accesso alle fonti pertinenti di informazione medica, |
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promozione dei progetti miranti a migliorare i flussi di informazione sulla sanità all'interno e tra le istituzioni sanitarie (miglioramento della sicurezza dei pazienti e della comunicazione di informazioni sulla sanità pubblica, contributo a un collegamento in rete efficace e/o illustrazione di scenari costi/qualità), |
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elaborazione di relazioni sull'evoluzione dei comportamenti e della percezione dei pazienti e degli operatori sanitari a seguito dell'introduzione di soluzioni on-line sulla salute; modellizzazione delle conseguenze sulla sicurezza e sui rischi di cambiamenti legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. |
In collaborazione con altri settori di politica comunitaria:
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promozione e diffusione di progetti pilota realizzati nel quadro del programma comunitario sull'innovazione e di altri strumenti pertinenti (16) sulle cartelle cliniche dei pazienti, sull'identificazione del personale, dei pazienti e degli oggetti, sulle ricette mediche elettroniche, sulle serie di dati di urgenza e sullo sviluppo dell'interoperabilità semantica, |
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analisi degli aspetti giuridici, medici ed etici della riservatezza; aspetti relativi alla proprietà e all'accesso ai dati posti dall'utilizzazione degli strumenti di sanità elettronica e il controllo elettronico dei dati relativi alla salute, in particolare in relazione agli scambi di cartelle cliniche elettroniche sui pazienti in un ambiente transfrontaliero; sistemi di sorveglianza e di elaborazione di relazioni; prevenzione e promozione, cure palliative e assistenza a domicilio. |
2.1.1.6. Informazioni sull'ambiente e sulla sanità (allegato, punto 1.1)
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Elaborazione di un sistema di informazioni sulla sanità e l'ambiente mediante un maggiore collegamento tra i dati, studi pilota per una sorveglianza comune delle variabili ambientali e sanitarie; studi d'intervento sull'ambiente locale e sulla sanità includendo una caratterizzazione socioeconomica; studi sulle possibili cause ambientali delle malattie (respiratorie e cardiovascolari), nonché sugli effetti sulla salute di un'esposizione prolungata e a deboli dosi a fattori ambientali di stress; miglioramento della qualità dei dati sulla mortalità e sulla morbilità connessi alle malattie respiratorie e cardiovascolari; funzioni di reazione all'esposizione, comorbilità e rapido allarme in base alla rilevazione di caratteristiche sistematiche, |
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elaborazione di relazioni sui principi di urbanismo pertinenti in materia di sanità, in particolare a fini di prevenzione e di promozione della salute, |
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realizzazione di studi complementari sui campi elettromagnetici (CEM) per colmare le lacune constatate dai comitati scientifici dell'UE, da una serie di progetti in materia e dall'OMS (in particolare sugli effetti di un'esposizione a lungo termine a campi elettromagnetici a bassa dose, inclusa l'identificazione per radiofrequenze – RFID) nonché di uno studio di fattibilità sugli indicatori di allarme e le esigenze in materia di sorveglianza dei campi elettromagnetici; promozione di studi sulla percezione dei rischi e sulle prassi ottimali in materia di comunicazione, sostegno all'elaborazione di linee direttive in materia di dosimetria dei campi elettromagnetici e di istruzioni di installazione destinate a società di energia elettrica e ad operatori di telefonia mobile. |
2.1.1.7. Sostegno allo scambio di informazioni e di esperienze sulle prassi ottimali (allegato, punto 1.7)
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Promozione della sicurezza dei pazienti e della qualità dei servizi sanitari grazie a un contributo allo sviluppo della cooperazione e della collaborazione su scala europea tra le autorità competenti e le parti interessate. Una serie di azioni in questo campo riguardano lo scambio delle prassi ottimali in materia di miglioramento della sicurezza dei pazienti, compresa la partecipazione degli operatori sanitari e il coordinamento delle formazioni e delle informazioni connesse; miglioramento della comprensione degli interventi a favore della sicurezza dei pazienti, nonché delle implicazioni economiche della mancanza di sicurezza dei servizi e degli errori medici; sostegno agli organismi nazionali e regionali nell'attuazione di strategie di prevenzione delle lesioni, |
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costituzione in rete degli organismi di consulenza in materia di sanità pubblica negli Stati membri, |
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sostegno a progetti e partenariati al fine di migliorare le conoscenze in materia di sanità. |
2.1.1.8. Valutazione dell'impatto sulla sanità e delle tecnologie sanitarie (allegato, punto 1.5)
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Elaborazione di strumenti per esaminare il rapporto costi-efficacia delle politiche in materia di sanità, nonché l'incidenza di queste ultime sull'economia, |
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esecuzione di attività di sensibilizzazione, di costituzione in rete e di collegamento destinate a rafforzare l'investimento strategico nella sanità con il sostegno dei fondi strutturali dell'Unione europea, |
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sostegno alla rete europea di valutazione delle tecnologie sanitarie grazie ai lavori realizzati nel quadro dei progetti esistenti (17) e ai legami con i lavori del Forum farmaceutico. |
2.1.1.9. Azioni destinate a migliorare l'informazione e le conoscenze sulla salute al fine di migliorare la sanità pubblica [articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), e allegato, punti 1.4, 1.5 e 1.7)
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Costituzione di una rete di giuristi esperti in diritto in materia di sanità negli Stati membri dell'UE («diritto dell'UE in materia di sanità»). La rete in questione dovrebbe fornire informazioni sul modo in cui la legge può essere utilizzata per promuovere la sanità e contribuire all'elaborazione di politiche e alle valutazioni sull'impatto. La rete potrebbe altresì servire da piattaforma per la condivisione e il trasferimento delle conoscenze sul diritto in materia di sanità. |
2.1.2. Reazione rapida e coordinata alle minacce sanitarie — Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Le attività in quest’ambito sono volte a rafforzare la capacità di essere pronti e di reagire tempestivamente alle situazioni d’emergenza e alle minacce alla sanità pubblica. Ciò contribuirà alla cooperazione avviata nell’ambito della rete comunitaria delle malattie trasmissibil (18) e a titolo di altre normative comunitarie in materia di sanità pubblica, potendo anche integrare le attività del programma quadro comunitario di ricerca.
Le attività di valutazione dei rischi, ad esempio la sorveglianza, sono di competenza del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) (19), operativo dal 2005. Le attività miranti a favorire la gestione a livello nazionale dei rischi e delle minacce sono state definite in consultazione con l'ECDC al fine di rafforzare la cooperazione a livello comunitario ed evitare doppioni o sforzi superflui.
Le attività finalizzate a contrastare la minaccia dell’immissione deliberata di agenti biologici saranno intraprese assieme alle attività in corso sulle malattie trasmissibili. Suddette attività e quelle sull'immissione deliberata di agenti chimici sono attualmente in fase di elaborazione alla luce delle conclusioni del Consiglio dei ministri della sanità tenutosi il 15 novembre 2001 e del relativo «Programma di cooperazione per la predisposizione e la reazione agli attacchi di agenti biologici e chimici (sicurezza sanitaria)» (20).
2.1.2.1. Capacità d’intervento di fronte a una pandemia influenzale e a particolari minacce sanitarie (allegato, punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.8)
Obiettivo di questa azione è sviluppare capacità e strategie affinché gli Stati membri, i paesi candidati, i paesi SEE/EFTA e la Comunità nel suo insieme possano affrontare particolari minacce sanitarie. Viene data massima priorità alla minaccia di una pandemia influenzale e alla prevenzione/gestione dell'influenza, così come alle strategie comuni di comunicazione e di capacità d’intervento in situazioni d’emergenza, agli strumenti di qualità, all’informazione sulle ripercussioni di natura sanitaria e socioeconomica della pandemia e sulle relative contromisure, in coordinamento con le attività del programma quadro di ricerca comunitario (21).
Altre priorità sono le seguenti:
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minacce costituite da malattie non trasmissibili come quelle dovute ad agenti chimici e problemi ambientali, che richiedono un intervento rapido, |
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ulteriore sviluppo del sistema di allarme rapido per gli agenti chimici e proseguimento delle attività sulla tracciabilità in relazione al trasporto transfrontaliero di sostanze pericolose per la salute pubblica, |
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aspetti della gestione delle malattie trasmissibili nel contesto della salute dei lavoratori migranti e degli aspetti transfrontalieri, tra i quali figurano lo screening e la rintracciabilità dei contatti, |
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assistenza per le priorità logistiche (ad esempio, approvvigionamento, stoccaggio, distribuzione di medicinali) e gli interventi non medici (ad esempio, misure per aumentare la distanza sociale, controllo all'entrata e all'uscita, disinfezione, ecc.) in situazioni d'urgenza. |
2.1.2.2. Preparazione e reazione generale (allegato, punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4)
Le azioni in quest’ambito dovrebbero essere volte a migliorare la capacità d’intervento del settore sanitario in situazioni di crisi e ad incentivare la collaborazione intersettoriale (ad esempio, con la protezione civile, con il settore alimentare e veterinario) per garantire una risposta coerente. Le attività dovrebbero essere indirizzate alla gestione delle crisi e agli aspetti della comunicazione dei rischi.
Di particolare interesse sono:
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attività che agevolano la pianificazione generale della preparazione, come il collegamento tra diversi istituti sanitari (ad esempio ospedali e centri di crisi a livello nazionale e regionale) per essere pronti agli assembramenti di massa e attenuare l'impatto di situazioni d'urgenza di grande portata (ad esempio vittime e onde/flussi migratori, gruppi vulnerabili, sfollati e rifugiati). Occorrono altresì misure per favorire la continuità delle attività delle imprese in situazioni di urgenza (ad esempio prestazione di servizi di sanità pubblica durante un evento con gravi ripercussioni), |
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attività intese a rafforzare l'utilizzazione degli strumenti nuovi o esistenti, compresi quelli di natura giuridica, per agevolare la rintracciabilità dei passeggeri internazionali (ad esempio rintracciabilità dei passeggeri di un volo aereo in caso di potenziale contaminazione da microorganismi patogeni) e dei contatti, |
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attività che favoriscono la capacità di applicare congiuntamente la legge e attuare le misure adottate dalle autorità competenti in campo sanitario, |
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attività di sostegno alla creazione di capacità e all'attuazione necessarie per conformarsi al regolamento sanitario internazionale adottato dall'Assemblea mondiale della sanità (22) (ad esempio meccanismi di avvio e di applicazione, se del caso, del sistema di rintracciabilità dei passeggeri internazionali), |
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attività che incentivano l’uso di strumenti innovativi di tecnologie dell'informazione per l’analisi delle minacce sanitarie, quali i sistemi di informazione geografica (GIS), analisi spazio-temporali, nuovi sistemi di allarme rapido e di previsione, analisi e scambio automatizzati di dati diagnostici, |
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attività relative agli aspetti connessi ai trasporti (ad esempio attività di campionamento della posta) e all'applicazione di nuovi metodi di diagnosi (ad esempio prove dell'anello su agenti patogeni nuovi/emergenti). |
2.1.2.3. Sicurezza sanitaria e strategie di controllo delle malattie trasmissibili (allegato, punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.9)
Esistono ancora lacune nelle informazioni e nelle conoscenze riguardanti l'analisi, l'elaborazione e la valutazione delle politiche e dei piani destinati a lottare contro i rischi che possono manifestarsi nei vari contesti dell'assistenza sanitaria, dallo studio del medico generico, per passare ai servizi di pronto soccorso, fino all'ospedale specializzato e molto sofisticato, compresi gli istituti abilitati a curare i pazienti ad alto rischio.
Il miglioramento della sicurezza del paziente e della qualità delle cure sanitarie può essere favorito negli Stati membri da una costituzione in rete a livello europeo e dall'adozione di strategie e di strutture adeguate a rispondere alle urgenze in materia di sicurezza sanitaria e per controllare le malattie trasmissibili. Questa azione mira a favorire le attività relative precauzionali (ad esempio la vaccinazione e la costituzione di scorte a titolo preventivo), il controllo/l'eliminazione delle malattie trasmissibili e la sicurezza dei pazienti. Si sosterranno le azioni che promuovono la comunicazione con vari settori professionali (ad esempio medici generici, farmacisti, veterinari e altri settori pertinenti diversi da quelli medici) e che favoriscono la cooperazione mediante piattaforme e reti.
Altre attività prioritarie sono:
— |
programmi di controllo e di prevenzione delle malattie infantili contagiose [incluse le attività che favoriscono un rafforzamento dello scambio delle prassi ottimali in materia di strategie di vaccinazione e di immunizzazione concernenti, ad esempio, le malattie a prevenzione vaccinale di cui alla decisione 2119/98/CE (23)]; attività incentrate sul controllo degli effetti nocivi (di vaccini, agenti chimici, antivirali, altri medicinali e dispositivi medici), in collaborazione con l’Agenzia europea per i medicinali (EMEA), |
— |
costituzione in rete e condivisione delle informazioni tra gli Stati membri al fine di migliorare la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure, in particolare gestione e controllo delle infezioni nosocomiali e della resistenza antimicrobica, nonché di altri tipi di esposizione connessa agli ospedali o ad altri ambienti in cui si dispensano cure sanitarie (esposizione a prodotti chimici, farmaci, disinfettanti, qualità dell'aria interna, ecc.); attività connesse a questioni quali lo scambio delle prassi ottimali in materia di sicurezza dei pazienti (sistemi di segnalazione e di apprendimento, formazione e istruzione), elaborazione di meccanismi e di strumenti destinati a migliorare l'informazione dei pazienti, dei cittadini e degli operatori sanitari sulla sicurezza dei pazienti, a favorire una migliore comprensione degli interventi relativi alla sicurezza dei pazienti, nonché delle ripercussioni economiche di una mancanza di sicurezza dei servizi sanitari e degli errori medici, e a sostenere le politiche e i programmi nazionali. |
2.1.2.4. Sicurezza del sangue, dei tessuti e degli organi (allegato, punti 2.6 e 2.7)
Questa azione mira a promuovere la qualità, la sicurezza e la disponibilità delle sostanze di origine umana (organi, tessuti, cellule, sangue e componenti del sangue) utilizzate a fini terapeutici nel contesto della loro raccolta, trattamento, distribuzione e utilizzazione. Le attività in questione dovrebbero contribuire all'applicazione della legislazione comunitaria esistente.
Sarà data priorità alle attività miranti:
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allo sviluppo di strumenti in grado di fornire orientamenti pratici sui metodi di valutazione dei rischi e di convalida nel quadro dell'approvvigionamento, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione di sostanze di origine umana, |
— |
alla realizzazione di una valutazione particolareggiata dei rischi per i vari tipi di procedura allo scopo di fissare linee direttive precise per ogni tipo di processo e di sostanza. Le valutazioni dovrebbero tener conto del tipo di trattamento subito da tali sostanze e della loro via di somministrazione nel corpo umano, |
— |
alla promozione delle donazioni volontarie e gratuite di sostanze di origine umana. Le azioni dovrebbero sfociare nella condivisione dei dati relativi alle pratiche abitualmente applicate di compenso dei donatori di sostanze di origine umana negli ospedali o negli organismi responsabili dell'approvvigionamento. |
2.1.3. Determinanti sanitari — Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Le attività di questa sezione sono destinate a:
— |
rafforzare le politiche e le attività comunitarie in materia di determinanti sanitari, |
— |
sostenere azioni a favore dell'applicazione e dello scambio delle prassi ottimali, |
— |
promuovere gli approcci trasversali e integrati riguardanti più determinanti sanitari e ottimizzare gli sforzi dei paesi. |
Nel 2007 la priorità sarà accordata ai progetti collegati e a sostegno delle politiche e delle strategie comunitarie sui determinanti sanitari, in particolare in materia di salute mentale, di alimentazione, di attività fisica, di tabagismo, di alcolismo, di droghe, di ambiente e di salute. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai progetti incentrati sulle prassi ottimali miranti a diffondere competenze di vita connesse alla salute, in particolare presso i bambini e i giovani, che riguardano nel contempo fattori di rischio e di prevenzione e che esercitano un'influenza sui modi di vita e sui comportamenti. I progetti devono inoltre tener conto degli aspetti socioeconomici a più ampio raggio e contribuire a ridurre le ineguaglianze in materia di sanità.
Le priorità individuate per il 2007 sono le seguenti.
2.1.3.1. Sostegno alle strategie comunitarie chiave sulle sostanze che provocano assuefazione (allegato, punto 3.1)
Azioni a favore della lotta contro il tabagismo
I progetti proposti devono vertere sui punti seguenti:
— |
elaborazione di strategie innovative e di prassi ottimali sulla prevenzione e sui metodi per smettere di fumare, in particolare tra i giovani e la popolazione attiva, |
— |
fumo passivo: valutazione dell'incidenza delle politiche degli Stati membri relative al divieto di fumare nei luoghi pubblici, al tabagismo passivo e al consumo di tabacco, |
— |
controllo dei prodotti del tabacco: lavori sull'efficacia, applicazione ed elaborazione di misure comunitarie e nazionali di controllo del tabacco, in particolare degli ingredienti del tabacco; controllo delle emissioni e informazione del pubblico nel contesto dell'applicazione della convenzione quadro sulla lotta contro il tabagismo a livello dell'Unione europea. |
I progetti connessi all'alcol saranno collegati alla strategia globale di riduzione dei danni causati all'alcol, conformemente alla comunicazione della Commissione «Strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol» (24).
I progetti proposti devono vertere sugli aspetti seguenti:
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elaborazione di una metodologia armonizzata per l'analisi del rapporto costi/benefici delle politiche contro l'alcolismo al fine di valutare l'impatto economico delle politiche esistenti nell'UE, |
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elaborazione di studi comparativi armonizzati sul consumo eccessivo regolare e sporadico di alcol, ubriachezza, contesto del consumo di alcol, dipendenza dall'alcol e consumo non rilevato, |
— |
raccolta delle prassi strategiche ottimali sul luogo di lavoro miranti a ridurre l'impatto sull'economia di un consumo di alcol nocivo e pericoloso (ad esempio diminuzione dell'assenteismo, del consumo d'alcol durante le ore lavorative, del lavoro effettuato sotto l’effetto dei «postumi di una sbornia», della disoccupazione), |
— |
costituzione in rete, valutazione e raccolta delle prassi ottimali per progetti di mobilitazione e d'intervento delle collettività locali, con la partecipazione di vari settori e partner per creare ambienti più sicuri di consumo d'alcol, |
— |
sostegno all'elaborazione di prassi ottimali in materia di pubblicità, autoregolamentazione e sorveglianza. |
Attività connesse alle sostanze stupefacenti
Conformemente alla strategia e al piano d'azione antidroga dell'UE, nonché alla raccomandazione del Consiglio sulla tossicodipendenza (25) i progetti proposti dovrebbero riguardare:
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l'elaborazione e il miglioramento di programmi di prevenzione, tenendo conto delle diversità tra i sessi e concentrandosi su contesti specifici (ad esempio il posto di lavoro), |
— |
l'applicazione e la sostenibilità di programmi di riduzione dei danni in seno a gruppi vulnerabili al fine di prevenire la trasmissione di malattie contagiose (ad esempio tubercolosi, epatite, HIV/AIDS) tra detenuti, consumatori di droghe iniettabili e i loro partner sessuali, nonché da madre a figlio, |
— |
l'elaborazione di prassi ottimali per migliorare l'accesso dei tossicomani, in particolare dei giovani, ai servizi sociali, psicologici e medici, |
— |
elaborazione e miglioramento della formazione destinata agli operatori che prestano il loro lavoro a contatto con i tossicomani (ad esempio servizi d'urgenza). |
2.1.3.2. Approcci integrativi sui modi di vita [articolo 2, paragrafo 1, lettera c), articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e allegato, punto 3.1]
Quanto all'alimentazione e all'attività fisica in preparazione e a sostegno del futuro «Libro bianco sull'alimentazione e sull'attività fisica» e della «Relazione sui contributi al Libro verde» pubblicato l'11 settembre 2006, i progetti proposti dovrebbero riguardare:
— |
le prassi ottimali in materia di programmi di istruzione sull'alimentazione e l'attività fisica, scuole comprese, |
— |
il sostegno in via sperimentale a iniziative che, prevedendo la collaborazione tra più parti, sono intese a promuovere uno stile di vita sano all’interno delle collettività e sono specificamente concepite per gruppi vulnerabili, in particolare i bambini, |
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l'efficacia delle azioni destinate a cambiare il comportamento dei consumatori in materia di scelte alimentari e di attività fisica, |
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la valutazione (valutazioni dell'impatto sulla salute/analisi costi-benefici) delle politiche e delle misure, |
— |
i dati concreti o gli strumenti in grado di contribuire all'elaborazione di politiche nel settore della commercializzazione degli alimenti per i bambini, |
— |
la valorizzazione dell'attività fisica mediante la creazione di ambienti sani e la partecipazione di altri settori (ad esempio urbanismo, trasporti, architettura). |
HIV/AIDS e attività sanitarie inerenti al sesso e alla riproduzione: conformemente alla comunicazione della Commissione sulla lotta contro l'HIV/AIDS (26), i progetti proposti devono incentrarsi sugli aspetti seguenti:
— |
la trasmissione, perdurante tuttora in Europa, dell'HIV tra uomini aventi relazioni sessuali con altri uomini, tramite l'istituzione di reti, in stretta collaborazione con il Centro europeo per il controllo delle malattie (CEPCM) e con altri organismi europei interessati, a sostegno di una strategia di comunicazione a fini di prevenzione che utilizzi meccanismi mirati innovativi, |
— |
le modalità per lo scambio e la diffusione delle esperienze acquisite a livello nazionale e internazionale in materia di sensibilizzazione sull'HIV/AIDS e la salute sessuale, |
— |
la determinazione delle prassi ottimali e degli orientamenti in materia di consulenza e di rilevazione volontarie dell'HIV, tenendo conto della diversità di gruppi vulnerabili specifici (ad esempio, giovani, popolazioni migranti, consumatori di droghe iniettabili), |
— |
la determinazione e la diffusione di prassi ottimali connesse alle attività di riduzione dei danni (prevenzione, trattamento, cure e sostegno) mirate a gruppi vulnerabili, in particolare ai consumatori di droghe iniettabili, |
— |
strategie innovative per promuovere le relazioni sessuali protette tra gli adolescenti e le popolazioni a rischio, incluso l'accesso a servizi mirati e maggiore sensibilizzazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sulla loro prevenzione. |
Attività connesse alla salute mentale: sulla base degli orientamenti fissati dalla strategia comunitaria in materia di salute mentale (27) i progetti proposti devono riguardare:
— |
l'elaborazione di un meccanismo di determinazione e di valutazione delle prassi ottimali che integrino le conoscenze acquisite nel quadro di progetti esistenti e comprendenti misure destinate a consolidare il riconoscimento evidente del carattere prioritario della promozione della salute mentale, della prevenzione delle turbe mentali, della lotta contro la stigmatizzazione nonché dell'integrazione delle persone affette da turbe mentali e del riconoscimento dei loro diritti umani, |
— |
il sostegno alle connotazioni prioritarie e alla costituzione in rete per un'ampia integrazione della promozione della salute mentale e della prevenzione delle turbe mentali sul luogo di lavoro, nonché per il rafforzamento della salute mentale positiva e dell'equilibrio della vita professionale, |
— |
la rilevazione di dati concreti per poter dimostrare la redditività degli investimenti a favore della salute mentale e della prevenzione delle turbe mentali. |
2.1.3.3. Azioni di sanità pubblica riguardanti i determinanti sanitari in senso lato (allegato, punti 3.2 e 3.3)
Le attività riguardanti i determinanti sociali della salute devono vertere sull'elaborazione di politiche e di approcci innovativi, nonché sulla valutazione e riguardare:
— |
lo scambio delle prassi ottimali sulla sensibilizzazione, compresa la costituzione di piattaforme/reti o di meccanismi analoghi di partecipazione di più parti interessate, |
— |
la documentazione e la valutazione delle prassi ottimali per affrontare le questioni inerenti all'accesso alle cure sanitarie e alle differenze osservate nei risultati di tali cure a seconda del gruppo sociale interessato, |
— |
approcci innovativi alle questioni riguardanti la salute dei lavoratori migranti, |
— |
lo scambio e la formulazione di raccomandazioni sulle prassi ottimali di promozione della salute sul luogo di lavoro, incentrate in particolare sui lavoratori più anziani e sul prolungamento della vita professionale. I lavori saranno svolti in stretta cooperazione con la politica in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. |
Le attività relative ai determinanti ambientali, si concentreranno, conformemente al piano d'azione a favore dell'ambiente e della salute (28), su misure di sanità pubblica dedicate all'allestimento di reti per la raccolta delle prassi ottimali, di orientamenti e di misure correttive a livello nazionale e locale, concernenti la qualità dell'aria all'interno, ivi comprese analisi costi-benefici. Esse mireranno in particolare a:
— |
misure preventive e correttive per ridurre l'esposizione al radon, |
— |
misure correttive destinate a migliorare la ventilazione, in particolare nelle scuole, |
— |
utilizzazione e gestione delle attrezzature di combustione, |
— |
umidità negli edifici. |
2.1.3.4. Prevenzione delle malattie e delle lesioni [articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e articolo 3, paragrafo 2, lettera b)]
I progetti proposti in materia di prevenzione delle malattie dovranno concentrarsi sull'elaborazione di orientamenti e di raccomandazioni delle prassi ottimali riguardanti la lotta contro le principali malattie nel campo della sanità pubblica, ad esempio il cancro, il diabete e le malattie respiratorie, basandosi sui lavori esistenti.
I progetti sulla prevenzione delle lesioni dovranno anzitutto:
— |
elaborare e applicare meccanismi di gestione della sicurezza per gli sport ad alto rischio, in collaborazione con le associazioni sportive europee, |
— |
elaborare, in stretta collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (29), strumenti specifici per la prevenzione delle lesioni tra i giovani lavoratori, |
— |
favorire le azioni di applicazione in vista dell'elaborazione di piani d'azione nazionali sulla sicurezza dei bambini, ponendo in particolare l'accento sulla sensibilizzazione e una comunicazione intensiva, |
— |
promuovere lo scambio di informazioni e di conoscenze grazie a comitati di esperti, al ricorso alla consulenza e a un dispositivo di centralizzazione dell'informazione sulle prassi ottimali. |
2.1.3.5. Sviluppo delle capacità
Sarà data priorità ai seguenti aspetti:
— |
promozione della cooperazione tra gli istituti di istruzione sul contenuto dei corsi e moduli di formazione europei comuni nei settori chiave della sanità pubblica nonché nell'elaborazione di programmi di formazione adeguati alle esigenze specifiche del personale sanitario e di altri operatori nei servizi di salute mentale; |
— |
sostegno a breve termine a favore dello sviluppo delle capacità di alcune reti europee che svolgono attività di primo piano e con diramazioni notevoli su scala europea in materia di sanità pubblica, onde consentire loro di superare gli ostacoli di carattere geografico o legati allo sviluppo. Un'attenzione particolare verrà accordata al rafforzamento delle capacità delle organizzazioni non governative attive nel campo dell'HIV/AIDS per favorire l'integrazione delle persone colpite in programmi di trattamento antiretrovirale, nonché la loro adesione a tali programmi. |
2.2. Bandi di gara
Il finanziamento degli appalti pubblici di servizi rientra nelle voci di bilancio 17 03 01 01 e 17 01 04 02. L'importo globale indicativo per i bandi di gara ammonterebbe a 4 064 000 EUR (30).
Entro il febbraio 2007 (data indicativa) dovrebbe essere adottata un'ulteriore decisione relativa al finanziamento dei contratti d’appalto.
Sono stati individuati i settori di lavoro:
INFORMAZIONI SANITARIE
1) |
Revisione e aggiornamento della relazione di attuazione della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz) (31). |
2) |
Supporto alle indagini pilota ad hoc utilizzando l'indagine Eurobarometro. |
3) |
Relazione sull'integrazione delle esigenze in materia di protezione della salute nelle varie voci delle politiche comunitarie, compresi i metodi di valutazione dell'impatto sulla salute già elaborati a livello comunitario. |
4) |
Gestione, correzione, aggiornamento e sviluppo del portale sulla salute dell'UE. |
5) |
Comunicazione sul programma di sanità pubblica. |
6) |
Supporto all'istituzione di segretariati scientifici. |
7) |
Sicurezza dei pazienti: allestimento di un insieme di reti al fine di migliorare la cooperazione nel campo della sicurezza dei pazienti, con particolare attenzione alle culture, all'inquadramento e alla gestione clinica, ai meccanismi di segnalazione e di apprendimento, alla condivisione delle prassi ottimali e alla partecipazione delle parti interessate. |
MINACCE SANITARIE
1) |
Allestimento di piattaforme per la preparazione, la gestione e la valutazione di attività, l'organizzazione di formazioni sugli strumenti di presa di decisioni e sul lavoro di gruppo, lo sviluppo di strumenti informatici nel campo della preparazione, nonché l'organizzazione di seminari specializzati. |
2) |
Rilevazione e caratterizzazione della situazione attuale dei laboratori di riferimento, inclusi studi di fattibilità, al fine di migliorare l'identificazione attendibile e tempestiva dei ceppi del virus influenzale, nonché le norme comunitarie riguardanti gli agenti patogeni particolarmente pertinenti; fornitura delle risorse tecniche e diagnostiche essenziali. |
3) |
Elaborazione di una guida delle prassi ottimali per gli istituti responsabili della qualità in materia di sostanze d'origine umana. |
DETERMINANTI SANITARI
1) |
Valutazione dei risultati delle avvertenze testuali e illustrate utilizzate negli Stati membri ed elaborazione di nuove serie di avvertenze. |
2) |
Sostegno ai servizi per l'allestimento e la costituzione in rete e consultazione delle parti interessate in materia di determinanti sanitari, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione e l'attività fisica, l'alcol, la salute mentale e l'HIV/AIDS. |
3) |
Salute mentale: studio sui dati concreti che dimostrino la redditività degli investimenti a favore della salute mentale e della prevenzione delle turbe mentali. |
4) |
Rilevazione e valutazione delle strategie a livello nazionale e sottonazionale sui determinanti sanitari (in particolare HIV/AIDS, alimentazione e attività fisica). |
5) |
Ambiente e salute: elaborazione di uno strumento informatico web sulla qualità dell'aria interna. |
Oltre alle priorità summenzionate, il coordinamento dei contributi delle organizzazioni non governative ai progetti comunitari in materia di sanità si è anche dimostrata un'esigenza trasversale, tanto nell'ambito delle piattaforme esistenti quanto di altri progetti su aspetti quali l'alimentazione e l'attività fisica, l'alcol, i servizi sanitari, la sanità mentale, i prodotti farmaceutici e la salute, ecc.
2.3. Cooperazione con organizzazioni internazionali
2.3.1. Settori di cooperazione nel 2007
In applicazione dell'articolo 11 della decisione che istituisce il programma, viene instaurata una cooperazione nel quadro del programma con le organizzazioni internazionali competenti nel campo della sanità pubblica e con gli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) in cooperazione con i servizi della Commissione interessati agli stessi aspetti.
Cooperazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
È prevista la conclusione di accordi di sovvenzionamento diretto tra la Commissione europea e l'OCSE volti a coprire settori del programma sulla sanità pubblica compatibili con il programma di lavoro dell’OCSE sulla sanità pubblica 2007-2008, in particolare quelli relativi:
— |
al miglioramento del sistema dei conti sanitari e alla raccolta di dati non coperti dal programma statistico comunitario, in particolare l'inclusione della misurazione degli input, degli output e della produttività, |
— |
a incentivi per l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle opzioni strategiche concernenti la sanità e i settori connessi che non fanno tuttora oggetto di alcuna misura comunitaria. |
Cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC/AIRC), affiliata all'OMS
La cooperazione con l’OMS per il 2007 si fonderà sulle iniziative in corso tra le due organizzazioni e potrà essere estesa ad altri settori contemplati nel presente programma di lavoro, laddove tali iniziative possano essere meglio condotte mediante l’intervento dell’OMS.
2.3.2. Finanziamento
Il finanziamento delle attività di cooperazione con le organizzazioni internazionali sopra menzionate può avvenire soltanto tramite accordi di aiuto diretto. Il bilancio corrispondente rientra nella voce 17 03 01 01. A titolo indicativo l'importo di tali aiuti diretti è stimato a 2 032 000 EUR (cioè il 5 % del bilancio operativo). Tale importo potrebbe essere riveduto verso l'alto a seconda del bilancio disponibile.
2.4. Comitati scientifici
Il finanziamento dei comitati scientifici interessati dal programma di sanità pubblica dovrebbe rientrare nella voce 17 03 01 01.
Un importo complessivo di 254 000 EUR sarà destinato al pagamento delle indennità ai partecipanti alle riunioni connesse all'attività dei comitati scientifici e al pagamento dei relatori che redigono i pareri dei vari comitati (32). Tali indennità copriranno tutti i settori inerenti al programma di sanità pubblica, cioè il 100 % dei costi di questo tipo generati dallo SCHER (comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali) e, indicativamente, il 50 % degli stessi costi generati dallo SCENIHR (comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati) e dal coordinamento.
2.5. Importo demandato alla direzione generale Eurostat
Un importo per un massimo di 400 000 EUR di cui alla voce di bilancio 17 03 01 01 sarà demandato alla direzione generale Eurostat (Eurostat) per sostenere:
1) |
le autorità statistiche nazionali nella realizzazione, per il periodo 2007-2008, dei moduli relativi all’indagine europea essenziale sulla salute mediante interviste (ECHIS, European Core Health Interview Survey) indicati nel programma statistico 2007; |
2) |
le autorità statistiche nazionali nella realizzazione e nell’ulteriore ampliamento del sistema dei conti sanitari nell’UE (in collaborazione con l’OCSE e l’OMS). |
(1) Cfr. http://ec.europa.eu/comm/health/ph_projects/project_en.htm
(2) COM(2006) 234 def. del 24 maggio 2006.
(3) Importo indicativo, vincolato all'approvazione dell'autorità di bilancio
(4) Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale, nota 3.
(5) Importo indicativo: si tratta di una cifra massima, che dipende dall'effettivo ammontare dei contributi versati dal paese candidato.
(6) Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale, note 3 e 4.
(7) Decisione 2004/858/CE della Commissione (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73).
(8) Decisione 2002/834/CE (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1). Progetti del 6PQ relativi alla sanità pubblica realizzati nel quadro del sostegno scientifico alle politiche: cfr. il sito Internet di CORDIS http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm
(9) Occorre notare che per i bandi di gara da pubblicare all'inizio del 2007 nel quadro del settimo programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, taluni temi si riferiranno in modo specifico alla sanità pubblica nella parte «Ottimizzare le prestazioni di cure sanitarie ai cittadini europei».
(10) Cfr. per i particolari http://ec.europa.eu/health/ph_information/indicators/lifeyears_calcul_en.htm
(11) Cfr. http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#20
(12) Ci si riferisce qui al diabete, alle malattie mentali, alla salute orale, all’asma e alle malattie respiratorie croniche ostruttive, alle malattie muscoloscheletriche (in particolare l’osteoporosi, le patologie d’origine artritica e reumatica) e cardiovascolari.
(13) Ci si riferisce qui al morbo di Parkinson, alla sclerosi multipla, all'epilessia, alla sclerosi laterale amiotrofica, al disturbo da deficit d'attenzione e iperattività, al ritardo cognitivo e all'alterazione delle funzioni motorie, percettive, del linguaggio e socioemotive, alle malattie ematologiche (compresa l'emofilia), ai disturbi immunitari, alle allergie, tranne l'asma, alle malattie genito-urinarie, renali, gastrointestinali ed endocrine, alle affezioni dell'orecchio, del naso, della gola, ai disturbi della vista e alle malattie dermatologiche, nonché alle malattie connesse a fattori ambientali. Vi rientrano anche l'ictus, le cefalee e il dolore cronico (ad esempio la sindrome d'affaticamento cronico e la fibromialgia).
(14) Cfr. https://webgate.cec.eu.int/idb/
(15) Cfr. http://ec.europa.eu/health-eu/
(16) Cfr. http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm#adoption e comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Sanità elettronica — Migliorare l’assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d’azione per uno spazio europeo della sanità elettronica» [COM (2004) 356 def. del 30 aprile 2004].
(17) Cfr. http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#13
(18) Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).
Decisione 2000/57/CE della Commissione (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).
Decisione 2000/96/CE della Commissione (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50).
Decisione 2002/253/CE della Commissione (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 44).
(19) Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
(20) Cfr. http://ec.europa.eu/comm/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf
(21) Cfr. anche il sesto programma quadro «Sostegno scientifico alle politiche», quinto invito, SSP-5B, INFLUENZA.
(22) Cfr. http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf
(23) Cfr. nota 11.
(24) COM(2006) 625 del 24 ottobre 2006.
(25) Raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio del 18 giugno 2003 (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31).
(26) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo [COM(2005) 654 def. del 15.12.2005].
(27) Libro verde «Promuovere la salute mentale della popolazione. Verso una strategia sulla salute mentale per l'UE» [COM(2005) 484 def. del 14.10.2005).
(28) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo «Il piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010» [COM(2004) 416 def. del 9 giugno 2004].
(29) Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1).
(30) Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale, note 3 e 4.
(31) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.
(32) Decisione 2004/210/CE della Commissione (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).
ALLEGATO II
Rimborso spese di viaggio e soggiorno
I presenti orientamenti si applicano al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno:
— |
del personale alle dipendenze del beneficiario di sovvenzioni (beneficiario principale e beneficiari associati) ed esperti invitati dal beneficiario a prendere parte ai gruppi di lavoro, |
— |
qualora tali costi siano esplicitamente previsti negli appalti di servizi. |
1) Le indennità di soggiorno forfettarie coprono tutte le spese di soggiorno sostenute durante le missioni, incluse le spese per alberghi, ristoranti e trasporti locali (taxi e/o trasporti pubblici). Si applicano ad ogni giornata di missione trascorsa in un luogo distante almeno 100 km dalla normale sede di lavoro. Le indennità di soggiorno variano a seconda del paese in cui si svolge la missione. Gli importi giornalieri corrispondono alla somma dell'indennità giornaliera e del prezzo massimo per l'albergo, come previsto nella decisione C(2004) 1313 della Commissione (1) come successivamente modificata.
2) Le missioni in paesi terzi, paesi aderenti e candidati e paesi EFTA/SEE devono essere autorizzate preventivamente dai servizi della Commissione. Tale autorizzazione terrà conto degli obiettivi della missione, dei costi e della motivazione.
3) Le spese di viaggio sono rimborsabili alle seguenti condizioni:
— |
viaggio effettuato utilizzando la via più diretta e più economica, |
— |
distanza di almeno 100 km tra il luogo della riunione e la normale sede di lavoro, |
— |
in treno: biglietto di prima classe, |
— |
in aereo: classe economica, tranne nel caso in cui sia possibile acquistare un biglietto meno costoso (ad esempio Apex); il trasporto aereo è consentito soltanto per i viaggi di andata e ritorno superiori a 800 km, |
— |
in automobile: rimborsato sulla base dell'equivalente biglietto ferroviario di prima classe. |
(1) Decisione della Commissione del 7 aprile 2004: disposizioni generali d’esecuzione che adottano la guida delle missioni per i funzionari e gli agenti della Commissione europea [testo non disponibile in italiano].
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/45 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2007
che stabilisce principi generali e criteri di scelta e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/103/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 1786/2002/CE dispone l'adozione da parte della Commissione di un programma annuale di lavoro per l'attuazione del programma di sanità pubblica che fissa le priorità e le azioni da intraprendere, tra cui l'assegnazione delle risorse, nonché l'adozione delle modalità, dei criteri e delle procedure di scelta e di finanziamento delle azioni del programma. |
(2) |
Con la decisione 2007/102/CE della Commissione (2) è stato adottato il programma di lavoro per il 2007. |
(3) |
L'articolo 115 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e l'articolo 167 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), prescrivono che i criteri di ammissibilità, di selezione e di attribuzione siano previamente indicati nell'invito a presentare proposte per consentire di valutare la qualità delle proposte presentate alla luce degli obiettivi e delle priorità stabiliti nel programma di lavoro annuale. |
(4) |
È pertanto opportuno adottare i «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica». L'allegato II della decisione C(2005) 29 della Commissione, del 14 gennaio 2005, che adotta il programma di lavoro del 2005 per l'attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e include il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni nonché i principi generali e i criteri per la selezione e il finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica, è pertanto sostituito dall'allegato della presente decisione. |
(5) |
I «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica» stabiliti nell'allegato sono conformi al parere del comitato del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica, |
DECIDE:
Articolo unico
Sono adottati i «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica (2003-2008)» stabiliti nell'allegato.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).
(2) Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).
ALLEGATO
PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI SELEZIONE E DI FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA DI SANITÀ PUBBLICA
Il presente documento sostituisce a tutti gli effetti il precedente documento «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica» allegato alla decisione C(2005) 29. Esso si applica unicamente al cofinanziamento di singole azioni relative al programma di sanità pubblica mediante sovvenzioni accordate in seguito a inviti a presentare proposte. Il documento non sostituisce in alcun caso le norme giuridiche applicabili.
1. PRINCIPI GENERALI
1. |
Il regolamento finanziario e le sue modalità d'esecuzione sono i documenti di riferimento per l'attuazione del programma di sanità pubblica. |
2. |
Le sovvenzioni devono rispettare i seguenti principi:
|
3. |
Le proposte di azioni (progetti) saranno valutate in base a tre categorie di criteri:
Queste tre categorie di criteri saranno applicate in successione nel corso della procedua di valutazione. Un progetto che non risulti conforme alle prescrizioni di una categoria non verrà considerato nella successiva fase di valutazione e sarà respinto. |
4. |
Per quanto riguarda il programma di sanità pubblica sarà data priorità ai progetti che:
|
2. CRITERI DI ESCLUSIONE
1. |
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del programma di sanità pubblica i richiedenti che:
Mezzi di prova: i richiedenti presentano una dichiarazione sull'onore, debitamente firmata e datata, attestante che non si trovano in una delle situazioni sopra elencate. |
2. |
Sono escluse dalla partecipazione al programma di sanità pubblica le proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'invito a presentare proposte. Ciascuna domanda deve essere completa e comprendere almeno i seguenti documenti:
|
3. |
Sono escluse dalla partecipazione al programma di sanità pubblica le azioni già iniziate alla data di registrazione della domanda di sovvenzione. Mezzi di prova: la data d'inizio prevista e la durata dell'azione vanno indicate nella domanda di sovvenzione. |
3. CRITERI DI SELEZIONE
Potranno essere valutate solo le proposte cui non si applichino i criteri di esclusione. Devono essere rispettati tutti i seguenti criteri di selezione.
1. Status giuridico
I richiedenti devono fornire prove relative allo status giuridico della loro organizzazione.
Mezzi di prova: i richiedenti devono fornire gli statuti dell'organizzazione e il certificato ufficiale di registrazione.
2. Capacità finanziaria
I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a svolgere la propria attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione e a partecipare al cofinanziamento.
Mezzi di prova: i richiedenti devono fornire i conti profitti e perdite e i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi.
La verifica della capacità finanziaria non si applica agli enti pubblici o alle organizzazioni internazionali pubbliche istituite mediante accordi intergovernativi o ad agenzie specializzate istituite da queste ultime.
3. Capacità operativa
I richiedenti devono disporre delle competenze, delle risorse e delle qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'azione.
Mezzi di prova: i richiedenti devono fornire la più recente relazione annuale di attività dell'organizzazione comprendente i dati operativi, finanziari e tecnici e il curriculum vitae di tutto il personale interessato di tutte le organizzazioni che partecipano al progetto.
4. Ulteriori documenti da fornire su richiesta della Commissione
Su richiesta della Commissione i richiedenti devono fornire una relazione di revisione dei conti esterna, redatta da un revisore dei conti accreditato, che certifichi i conti dell'ultimo esercizio chiuso e fornisca una valutazione della solidità finanziaria del richiedente.
4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE
Solo le proposte cui non si applicano i criteri di esclusione e conformi ai criteri di selezione verranno applicate nella fase successiva della valutazione costituita dai criteri di attribuzione di seguito esposti. L'invito a presentare proposte determina le modalità di applicazione dei gruppi di criteri di attribuzione sotto elencati.
1. Pertinenza del progetto con il quadro strategico e il contesto
a) |
Contributo del progetto alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità del programma di sanità pubblica e del programma di lavoro annuale. |
b) |
Pertinenza strategica in termini di contributo previsto del progetto alle conoscenze attuali e relative implicazioni per la sanità. |
c) |
Valore aggiunto a livello europeo nel settore della sanità pubblica:
|
d) |
Pertinenza della copertura geografica I richiedenti devono assicurare che la copertura geografica del progetto sia appropriata rispetto agli obiettivi e spiegare il ruolo dei paesi partner ammissibili nonché la pertinenza delle risorse del progetto o delle popolazioni destinatarie che rappresentano. Le proposte di dimensione nazionale o subnazionale (ovvero che prevedono la partecipazione di un solo paese ammissibile o di una regione di un paese) saranno respinte. |
e) |
Adeguatezza del progetto al contesto sociale, culturale e politico I richiedenti devono stabilire un legame tra il progetto e la situazione dei paesi o delle zone specifiche interessati, assicurando la compatibilità delle azioni previste con la cultura e le opinioni dei gruppi destinatari. |
2. Qualità tecnica del progetto
a) Mezzi di prova
I richiedenti devono allegare un'analisi della problematica e descrivere con chiarezza i fattori, l'impatto, l'efficacia e l'applicabilità delle misure proposte.
b) Definizione del contenuto
I richiedenti devono descrivere chiaramente scopi, obiettivi e gruppi destinatari, indicando, se del caso, fattori geografici, metodi, effetti e risultati previsti.
c) Carattere innovativo, complementarietà tecnica e assenza di duplicazioni di altre azioni esistenti a livello di UE
I richiedenti devono chiaramente indicare i progressi che il progetto si prefigge di realizzare nel settore in rapporto allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche ed assicurare che non vi saranno duplicazioni o sovrapposizioni inadeguate, né parziali né totali, tra progetti ed attività già in corso a livello europeo e internazionale.
d) Strategia di valutazione
I richiedenti devono spiegare chiaramente il carattere e l'adeguatezza dei metodi proposti e degli indicatori scelti.
e) Strategia di diffusione
I richiedenti devono illustrare chiaramente l'adeguatezza della strategia prevista e della metodologia proposta per assicurare la trasferibilità dei risultati e la sostenibilità della diffusione.
3. Qualità della gestione del progetto e bilancio
a) Pianificazione e organizzazione del progetto
I richiedenti devono descrivere le attività da intraprendere, il calendario e le tappe principali, i materiali da presentare, la natura e la ripartizione dei compiti nonché l'analisi dei rischi.
b) Capacità organizzativa
I richiedenti devono descrivere la struttura della gestione, le competenze del personale, le responsabilità, la comunicazione interna, il processo decisionale, le modalità di controllo e supervisione.
c) Qualità del partenariato
I richiedenti devono descrivere l'ampiezza del partenariato previsto, i ruoli e le responsabilità dei diversi partner e le loro relazioni reciproche, le sinergie e complementarietà dei diversi partner del progetto e la struttura della rete.
d) Strategia di comunicazione
I richiedenti devono descrivere la strategia di comunicazione per quanto riguarda la pianificazione, la pertinenza dei canali utilizzati e la visibilità del cofinanziamento dell'UE.
e) Bilancio generale e dettagliato
I richiedenti devono assicurare che il bilancio sia pertinente, appropriato, in equilibrio e presenti una coerenza intrinseca, tra i partner e con gli obiettivi specifici del progetto. È opportuno che il bilancio sia ripartito tra i partner a un livello minimo ragionevole, evitando un'eccessiva frammentazione.
f) Gestione finanziaria
I richiedenti devono descrivere i circuiti finanziari, le responsabilità, le procedure di notifica e i controlli.
A ciascun gruppo di criteri viene attribuita la ponderazione totale di seguito esposta. Le ponderazioni specifiche relative ai singoli criteri di ogni gruppo saranno stabilite nell'invito a presentare proposte.
|
/30 |
||
|
/40 |
||
|
/30 |
Punteggio totale massimo/100
Per ciascun gruppo di criteri verranno inoltre fissate delle soglie, in modo che ogni progetto che non raggiunge la soglia fissata sarà respinto.
Terminata la valutazione, le proposte alle quali è raccomandato di accordare un finanziamento sono inserite in un elenco nell'ordine del punteggio totale ottenuto. In base alla disponibilità di bilancio sarà accordato un finanziamento alle proposte meglio classificate. Le altre proposte per le quali è raccomandato un cofinanziamento saranno inserite in un elenco di riserva.
(1) Questo significa che il cofinanziamento di un'azione specifica, presentata da un richiedente al fine di ottenere una sovvenzione, può essere ammesso a un cofinanziamento della Commissione solo una volta all'anno, indipendentemente dalla durata di tale azione.
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
che modifica la decisione 2002/300/CE relativamente alle zone escluse dall'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae
[notificata con il numero C(2007) 419]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/104/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/300/CE della Commissione, del 18 aprile 2002, che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens (2) stabilisce nel suo allegato le zone della Comunità ritenute indenni dalle malattie dei molluschi Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens. |
(2) |
Il Regno Unito ha informato la Commissione con lettera pervenuta nel luglio 2006 della comparsa di Bonamia ostreae a Loch Sunart. Questa zona, considerata in precedenza indenne da Bonamia ostreae, non può più essere considerata indenne da tale malattia. |
(3) |
L'Irlanda ha informato la Commissione con lettera pervenuta nel novembre 2006 della comparsa di Bonamia ostreae a Lough Swilly. Questa zona, considerata in precedenza indenne da Bonamia ostreae, non può più essere considerata indenne da tale malattia. |
(4) |
La decisione 2002/300/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2002/300/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 103 del 19.4.2002, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/559/CE (GU L 219 del 10.8.2006, pag. 28).
ALLEGATO
«ALLEGATO
ZONE RICONOSCIUTE PER UNA O PIÙ DELLE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BONAMIA OSTREAE E MARTEILIA REFRINGENS
1.A. Zone dell'Irlanda riconosciute per B. ostreae
— |
Tutte le coste dell'Irlanda, tranne le seguenti otto zone:
|
1.B. Zone dell'Irlanda riconosciute per M. refringens
— |
Tutte le coste dell'Irlanda. |
2.A. Zone del Regno Unito, delle isole Anglo-normanne e dell'isola di Man riconosciute per B. ostreae
— |
Tutte le coste della Gran Bretagna, tranne le seguenti cinque zone:
|
— |
Tutte le coste dell'Irlanda del Nord, tranne la zona seguente:
|
— |
Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm. |
— |
La zona dell'isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo delle isole Anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica. |
— |
Tutte le coste dell'isola di Man. |
2.B. Zone del Regno Unito, delle isole Anglo-normanne e dell'isola di Man riconosciute per M. refringens
— |
Tutte le coste della Gran Bretagna. |
— |
Tutte le coste dell'Irlanda del Nord. |
— |
Tutte le coste delle isole di Guernsey e di Herm. |
— |
La zona dell'isola di Jersey: tale zona è formata dalla zona intercotidale e dalla striscia di litorale compresa fra il livello medio delle alte maree sull'isola di Jersey e una linea immaginaria tracciata a tre miglia marine a partire dal livello medio delle basse maree dell'isola di Jersey. Tale zona è situata nel golfo delle isole Anglo-normanne, nella parte meridionale della Manica. |
— |
Tutte le coste dell'isola di Man. |
3. Zone della Danimarca riconosciute per B. ostreae e M. refringens
— |
Limfjorden da Thyborøn sulla costa occidentale ad Hals sulla costa orientale.» |
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/54 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 febbraio 2007
che modifica le decisioni 2005/731/CE e 2005/734/CE per quanto riguarda una proroga del periodo di applicazione
[notificata con il numero C(2007) 420]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/105/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2005/731/CE della Commissione, del 17 ottobre 2005, che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell'influenza aviaria nei volatili selvatici (2), e la decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (3), scadono il 31 dicembre 2006. |
(2) |
Tuttavia, considerato che nei paesi terzi si manifestano ancora focolai della variante asiatica del virus dell'influenza aviaria e che permane invariata la minaccia zoosanitaria per la Comunità, è opportuno prorogare l'applicazione di tali decisioni. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare le decisioni 2005/731/CE e 2005/734/CE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 4 della decisione 2005/731/CE, la data del 31 dicembre 2006 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2007.
Articolo 2
All'articolo 4 della decisione 2005/734/CE, la data del 31 dicembre 2006 è sostituita dalla data del 31 dicembre 2007.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 93. Decisione modificata dalla decisione 2006/52/CE (GU L 27 dell’1.2.2006, pag. 17).
(3) GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/574/CE (GU L 228 del 22.8.2006, pag. 24).
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/55 |
AZIONE COMUNE 2007/106/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2007
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/124/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (1) fino al 28 febbraio 2007. |
(2) |
Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea. |
(3) |
In base al riesame dell'azione comune 2006/124/PESC è opportuno prorogare di dodici mesi il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE). |
(4) |
L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Francesc VENDRELL quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan è prorogato fino al 29 febbraio 2008.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:
1) |
contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell'accordo con l'Afghanistan nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) e di altre pertinenti risoluzioni dell'ONU; |
2) |
incoraggia contributi positivi da parte degli attori regionali in Afghanistan e dei paesi limitrofi a favore del processo di pace in Afghanistan, contribuendo in tal modo al consolidamento dello Stato afghano; |
3) |
sostiene il ruolo cardine svolto dall'ONU, in particolare dal rappresentante speciale del Segretario generale; e |
4) |
sostiene le attività del Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella regione. |
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a) |
farsi portavoce dei pareri dell'Unione europea sul processo politico facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali convenuti tra l'Afghanistan e la comunità internazionale, in particolare nella dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e nell'accordo con l'Afghanistan; |
b) |
instaurare e mantenere uno stretto contatto con le istituzioni rappresentative afghane, in particolare il governo e il Parlamento, e fornire loro sostegno. Si dovrebbero mantenere contatti anche con altre personalità politiche afghane e altri attori pertinenti sia all'interno sia al di fuori del paese; |
c) |
mantenere uno stretto contatto con le organizzazioni interessate a livello internazionale e regionale, in particolare con i rappresentanti locali dell'ONU; |
d) |
mantenersi in stretto contatto con i paesi limitrofi ed altri paesi interessati della regione, di modo che si possa tener conto, nella politica dell'Unione europea, del loro punto di vista sulla situazione in Afghanistan e dello sviluppo della cooperazione tra tali paesi e l'Afghanistan; |
e) |
informare in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell'accordo con l'Afghanistan, specie nei seguenti settori:
|
f) |
in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, contribuire ad assicurare che l'approccio politico dell'Unione europea si rifletta nella sua azione per lo sviluppo dell'Afghanistan; |
g) |
partecipare attivamente, congiuntamente alla Commissione, al Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento istituito nell'ambito dell'accordo con l'Afghanistan; |
h) |
informare sulla partecipazione dell'Unione europea alle conferenze internazionali sull'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 2 450 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
Costituzione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Sicurezza
1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
2. L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato ed alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato; |
e) |
assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale. |
Articolo 8
Relazioni
Di norma l'RSUE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne.»
Articolo 9
Coordinamento
Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con l'RSUE per l'Asia centrale e con attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 10
Esame
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 12
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÄUBLE
(1) GU L 49 del 21.2.2006, pag. 21.
(2) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/59 |
AZIONE COMUNE 2007/107/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2007
relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Repubblica moldova
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/120/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Moldova (1). |
(2) |
Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea. |
(3) |
In base al riesame dell'azione comune 2006/120/PESC, è opportuno prorogare di dodici mesi il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE). |
(4) |
Il sig. Adriaan Jacobovits de Szeged ha informato il Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) dell'intenzione di dimettersi alla fine di febbraio 2007. È opportuno pertanto nominare un nuovo RSUE a decorrere dal 1o marzo 2007. |
(5) |
Il 31 gennaio 2007 il SG/AR ha raccomandato di nominare il sig. Kálmán MIZSEI nuovo RSUE per la Repubblica moldova. |
(6) |
L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati all'articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Nomina
Il sig. Kálmán MIZSEI è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Repubblica moldova dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008.
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea nella Repubblica moldova. Tali obiettivi includono:
a) |
contribuire a una composizione pacifica del conflitto in Transdnestria e all'attuazione di siffatta composizione in base a una soluzione praticabile, che rispetti la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica moldova entro i confini internazionalmente riconosciuti; |
b) |
contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti i cittadini della Repubblica moldova; |
c) |
promuovere buone e strette relazioni tra la Repubblica moldova e l'Unione europea in base a valori e interessi comuni e come previsto nel piano d'azione della politica europea di vicinato (PEV); |
d) |
dare assistenza nella lotta contro il traffico di esseri umani e di armi e altri prodotti, provenienti dalla Repubblica moldova o transitanti attraverso la stessa; |
e) |
contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione nella regione; |
f) |
potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione europea nella Repubblica moldova e nella regione; |
g) |
rafforzare l'efficacia dei controlli doganali e di frontiera e le attività di sorveglianza ai confini nella Repubblica moldova e in Ucraina lungo il tratto di frontiera comune, con particolare rilievo per il settore transdnestriano, in particolare mediante una missione di frontiera dell'UE. |
2. L'RSUE sostiene le attività del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella Repubblica moldova e nella regione, e opera in stretta cooperazione con la presidenza, i capimissione UE e la Commissione.
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a) |
potenziare il contributo dell'Unione europea alla risoluzione del conflitto in Transdnestria conformemente agli obiettivi politici convenuti in ambito Unione europea e in stretto coordinamento con l'OSCE, rappresentando l'Unione europea attraverso canali appropriati e in sedi concordate, sviluppando e mantenendo stretti contatti con tutti gli attori interessati; |
b) |
assistere nella preparazione, se del caso, di contributi dell'Unione europea all'attuazione di una soluzione definitiva del conflitto; |
c) |
seguire da vicino gli sviluppi politici nella Repubblica moldova, incluso nella regione transdnestriana, sviluppando e mantenendo stretti contatti con il governo della Repubblica moldova e altri attori locali e offrire, se del caso, la consulenza dell'Unione europea e i suoi buoni uffici; |
d) |
contribuire all'ulteriore sviluppo della politica dell'Unione europea nei confronti della Repubblica moldova e della regione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti e la soluzione dei conflitti; |
e) |
mediante una squadra di supporto guidata da un consigliere politico ad alto livello presso l'RSUE:
|
f) |
contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo. |
2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione europea, in particolare degli aspetti pertinenti del piano d'azione PEV.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 1 100 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorre dal 1o marzo 2007.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
Costituzione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Sicurezza
1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
2. L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato; |
e) |
assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale. |
Articolo 8
Relazioni
Di norma l'RSUE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 9
Coordinamento
1. Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
2. Il Consiglio e la Commissione assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, la coerenza tra l'attuazione della presente azione comune e l'azione esterna dell'Unione a norma dell'articolo 3, secondo comma del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine.
Articolo 10
Riesame
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 12
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÄUBLE
(1) GU L 49 del 21.2.2006, pag. 11.
(2) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/63 |
AZIONE COMUNE 2007/108/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2007
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 luglio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/468/PESC relativa al rinnovo e alla revisione del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan (1). |
(2) |
L'Unione europea partecipa attivamente fin dall'inizio, a livello diplomatico e politico, agli sforzi internazionali per contenere e risolvere la crisi nel Darfur. |
(3) |
L'Unione europea intende rafforzare il suo ruolo politico in una crisi che coinvolge una moltitudine di attori locali, regionali e internazionali e mantenere la coerenza tra l'assistenza prestata dall'Unione europea all'Unione africana (UA) nella gestione della crisi nel Darfur, da una parte, e le relazioni politiche generali con il Sudan, anche riguardo all'attuazione dell'accordo globale di pace tra il governo del Sudan e il Movimento/Esercito di liberazione del popolo sudanese (Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A), dall'altra. |
(4) |
Il 5 maggio 2006 il governo del Sudan e singole fazioni ribelli hanno concluso ad Abuja l'accordo di pace per il Darfur. L'Unione europea sosterrà gli sforzi volti ad estendere l'appoggio a favore di tale accordo di pace fra i gruppi ribelli, quale elemento essenziale di un processo politico globale che rimane la condizione preliminare per una pace e una sicurezza durature e per porre fine alle sofferenze di milioni di persone nel Darfur. Le funzioni del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) dovrebbero tenere pienamente conto del ruolo dell'Unione europea per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur, anche in relazione al dialogo e alla consultazione Darfur-Darfur. |
(5) |
L'Unione europea ha fornito un'assistenza importante alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS) in termini di supporto alla pianificazione e alla gestione, finanziamento e logistica. |
(6) |
Il 31 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato, alla luce della relazione della Commissione internazionale incaricata dell'inchiesta sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani commesse nel Darfur, la risoluzione 1593 (2005) che deferisce alla Corte penale internazionale la situazione nel Darfur. |
(7) |
Il 31 agosto 2006 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1706 (2006) che dà mandato alla missione dell'ONU in Sudan (UNMIS) di potenziare il proprio coinvolgimento nel Darfur e di adottare, in consultazione con l'UA, misure per rafforzare l'AMIS mediante l'uso di risorse ONU. Per attuare questa decisione, il 16 novembre 2006 l'ONU, l'UA e il governo del Sudan hanno tenuto ad Adis Abeba consultazioni ad alto livello. Le parti hanno concordato un approccio in tre fasi del sostegno dell'ONU all'AMIS culminante con la costituzione di una forza ibrida UA-ONU. |
(8) |
Il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA ha sottoscritto le conclusioni delle consultazioni di Addis Abeba e ha deciso di prorogare il mandato dell'AMIS per un periodo di sei mesi fino al 30 giugno 2007, fatto salvo il riesame da parte dell'UA e in base alla disponibilità delle risorse finanziarie. Il 15 dicembre 2006 il Consiglio europeo ha convenuto di prorogare l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea all'AMIS. Rimangono pertanto necessari un adeguato impegno politico con l'UA, l'ONU e il governo del Sudan e una capacità di coordinamento specifica. |
(9) |
Il 19 dicembre 2006 il Segretario generale delle Nazioni Unite ha nominato un inviato speciale per il Darfur. |
(10) |
La presenza permanente a Khartoum consente di mantenere i contatti dell'RSUE con il governo del Sudan, i partiti politici sudanesi, il comando dell'AMIS, le Nazioni Unite e le sue agenzie nonché le missioni diplomatiche e di partecipare alle attività dei comitati di esame e valutazione istituiti per vigilare sull'attuazione, rispettivamente, dell'accordo globale di pace e dell'accordo di pace per il Darfur, nonché di seguire più attentamente la situazione nel Sudan orientale, dopo la conclusione dell'accordo di pace per il Sudan orientale. Parimenti, la presenza a Juba consentirebbe di mantenere contatti più stretti e più regolari con il governo del Sudan meridionale e l'SPLM e di seguire più da vicino la situazione in quest'ultima regione. |
(11) |
Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea. |
(12) |
In base al riesame dell'azione comune 2006/468/PESC il mandato dell'RSUE per il Sudan dovrebbe, in linea di principio, essere prorogato di dodici mesi. |
(13) |
Il sig. Pekka HAAVISTO ha informato il Segretario generale/Alto Rappresentante della sua intenzione di dimettersi alla fine di aprile 2007. Il suo mandato dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2007. Il Consiglio intende nominare un nuovo RSUE per la restante durata del mandato. |
(14) |
L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati all'articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Pekka HAAVISTO quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan è prorogato fino al 30 aprile 2007.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea in Sudan. Questi includono in particolare:
a) |
intraprendere sforzi, nell'ambito della comunità internazionale e a sostegno dell'Unione africana (UA) e delle Nazioni Unite (ONU), per assistere le parti sudanesi, l'UA e l'ONU nel giungere ad una soluzione politica del conflitto nel Darfur, anche mediante l'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur, facilitare l'attuazione dell'accordo globale di pace e promuovere il dialogo Sud-Sud, nonché agevolare l'attuazione dell'accordo di pace per il Sudan orientale, tenendo debitamente conto delle ramificazioni regionali connesse e del principio della titolarità africana; e |
b) |
assicurare il massimo dell'efficacia e della visibilità del contributo dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS). |
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a) |
mettersi in collegamento con l'UA, il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con le organizzazioni non governative e mantenere una stretta collaborazione con l'ONU e con gli altri attori internazionali interessati, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell'Unione europea; |
b) |
rappresentare l'Unione europea nel dialogo Darfur-Darfur, nelle riunioni ad alto livello della commissione congiunta e, se del caso, in occasione di altre riunioni pertinenti; |
c) |
rappresentare l'Unione europea, ogniqualvolta sia possibile, nei comitati di esame e valutazione dell'accordo globale di pace e dell'accordo di pace per il Darfur; |
d) |
seguire l'evoluzione dell'attuazione dell'accordo di pace per il Sudan orientale; |
e) |
garantire la coerenza tra il contributo dell'Unione europea alla gestione della crisi nel Darfur e le relazioni politiche generali dell'Unione europea con il Sudan; |
f) |
per quanto riguarda i diritti dell'uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne e la lotta contro l'impunità in Sudan, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l'UA e le Nazioni Unite, in particolare con l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti dell'uomo, gli osservatori dei diritti dell'uomo presenti nella regione e l'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale. |
2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE tra l'altro:
a) |
mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione europea; |
b) |
assicura il coordinamento e la coerenza dei contributi dell'Unione europea all'AMIS; |
c) |
appoggia il processo politico e le attività riguardanti l'attuazione dell'accordo globale di pace, dell'accordo di pace per il Darfur e dell'accordo di pace per il Sudan orientale; e |
d) |
vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, in particolare delle risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006) e 1706 /(2006). |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR). L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.
3. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e l'assistenza dell'UE all'AMIS nonché sulla situazione del Sudan in generale.
Articolo 5
Finanziamento
1. Le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 30 aprile 2007 sono coperte dall'importo di riferimento finanziario deciso dal Consiglio per il mandato dell'RSUE nel periodo dal 18 luglio 2006 al 28 febbraio 2007.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
Costituzione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra, in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Sicurezza
1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
2. L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato; |
e) |
assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale. |
Articolo 8
Cellula di coordinamento
1. Nell'ambito del coordinamento dei contributi dell'Unione europea all'AMIS, l'RSUE è assistito dalla cellula di coordinamento ad hoc stabilita ad Addis Abeba (ufficio dell'RSUE), che opera sotto la sua autorità, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 dell'azione comune 2005/557/PESC, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (3).
2. L'ufficio dell'RSUE ad Addis Abeba comprende un consulente politico, un consulente militare ad alto livello e un consulente di polizia.
3. Il consulente di polizia e il consulente militare dell'ufficio dell'RSUE fungono da consulenti dell'RSUE per quanto riguarda, rispettivamente, la componente di polizia e la componente militare dell'azione di sostegno dell'Unione europea di cui al paragrafo 1. In tale veste essi riferiscono all'RSUE.
4. Il consulente di polizia e il consulente militare non ricevono istruzioni dall'RSUE per quanto riguarda la gestione delle spese relative, rispettivamente, alla componente di polizia e alla componente militare dell'azione di sostegno dell'Unione europea di cui al paragrafo 1. L'RSUE non ha alcuna responsabilità in materia.
5. Un ufficio dell'RSUE è stabilito a Khartoum e comprende un consulente politico e il necessario personale di sostegno amministrativo e logistico. In ottemperanza al mandato di cui all'articolo 3, sono inoltre istituite sedi distaccate nel Darfur e nel Sudan meridionale, se l'ufficio di Khartoum non è in grado di fornire tutto il sostegno necessario al personale dell'RSUE schierato in altre regioni del Sudan. L'ufficio di Khartoum si avvale, se necessario, delle competenze tecniche dell'ufficio dell'RSUE ad Addis Abeba per le questioni militari e di polizia.
Articolo 9
Relazioni
Di norma l'RSUE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 10
Coordinamento
Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con gli altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 11
Riesame
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di aprile 2007.
Articolo 12
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 13
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÄUBLE
(1) GU L 184 del 6.7.2006, pag. 38.
(2) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).
(3) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/68 |
AZIONE COMUNE 2007/109/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2007
che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 ottobre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/724/PESC (1) relativa alla nomina del sig. Erwan FOUÉRÉ quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. |
(2) |
Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea. |
(3) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/123/PESC che proroga e modifica il mandato dell'RSUE fino al 28 febbraio 2007. |
(4) |
In base al riesame dell'azione comune 2005/724/PESC è opportuno modificare e prorogare di dodici mesi il mandato dell'RSUE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell’Unione europea
Il mandato del sig. Erwan FOUÉRÉ quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è prorogato fino al 29 febbraio 2008.
Articolo 2
Obiettivo politico
Il mandato dell'RSUE è basato sull'obiettivo politico dell'Unione europea nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che consiste nel contribuire al consolidamento del processo politico pacifico e alla piena attuazione dell’accordo quadro di Ohrid, facilitando in questo modo ulteriori progressi verso l’integrazione europea mediante il processo di stabilizzazione e associazione.
L'RSUE sostiene le attività del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella regione.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere l'obiettivo politico, l'RSUE ha il mandato di:
a) |
mantenere stretti contatti con il governo dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico; |
b) |
offrire la consulenza dell’Unione europea e i suoi buoni uffici nel processo politico; |
c) |
assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a contribuire all’attuazione e alla sostenibilità delle disposizioni dell’accordo quadro del 13 agosto 2001, secondo quanto stabilito nell’accordo e nei relativi allegati; |
d) |
seguire attentamente le questioni interetniche e di sicurezza e riferirne in merito, nonché mantenere a tal fine i collegamenti con tutti gli organismi pertinenti; |
e) |
contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 725 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
Costituzione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Sicurezza
1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
2. L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato; |
e) |
assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale. |
Articolo 8
Relazioni
Di norma l'RSUE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 9
Coordinamento
Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 10
Riesame
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 12
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÄUBLE
(1) GU L 272 del 18.10.2005, pag. 26. Azione comune modificata dall'azione comune 2006/123/PESC (GU L 49 del 21.2.2006, pag. 20).
(2) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/71 |
AZIONE COMUNE 2007/110/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2007
che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/119/PESC che proroga fino al 28 febbraio 2007 il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente (1). |
(2) |
Il 7 giugno 2006, il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea. |
(3) |
Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (2), EUPOL COPPS, che attribuisce un ruolo specifico all'RSUE. |
(4) |
Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (3), che attribuisce parimenti un ruolo specifico all'RSUE. |
(5) |
In base al riesame dell'azione comune 2006/119/PESC, è opportuno modificare e prorogare il mandato dell'RSUE per un periodo di dodici mesi. |
(6) |
L'RSUE eseguirà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe degradarsi e nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune enunciati all'articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 29 febbraio 2008.
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea con riguardo al processo di pace in Medio Oriente.
2. Tali obiettivi includono:
a) |
una soluzione che preveda due Stati, Israele ed uno Stato di Palestina democratico, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) e 1402 (2002) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ai principi della conferenza di Madrid; |
b) |
una soluzione dei capitoli israelo-siriano e israelo-libanese; |
c) |
una soluzione equa alla complessa questione di Gerusalemme nonché una soluzione giusta, realizzabile e concordata al problema dei profughi palestinesi; |
d) |
la convocazione al momento opportuno di una conferenza di pace che dovrebbe affrontare gli aspetti politici ed economici nonché le questioni inerenti alla sicurezza, riaffermare i parametri di una soluzione politica e definire un calendario realistico e dettagliato; |
e) |
l'istituzione di un dispositivo di polizia sostenibile ed efficace sotto direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale della Comunità europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale; |
f) |
continuare ad assicurare una presenza come parte terza al valico di Rafah al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi della Comunità europea per la costruzione istituzionale, all’apertura del valico stesso e di rafforzare la fiducia tra il governo di Israele e l’Autorità Palestinese. |
3. Tali obiettivi sono basati sull'impegno dell'Unione europea a:
a) |
collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, soprattutto nell'ambito del Quartetto per il Medio Oriente, per cogliere ogni opportunità che porti la pace e un futuro dignitoso per tutti i popoli della regione; |
b) |
continuare ad offrire assistenza per le riforme politiche ed amministrative, il processo elettorale e le riforme della sicurezza in Palestina; |
c) |
contribuire pienamente alla costruzione della pace, nonché alla ripresa dell'economia palestinese, quale parte integrante dello sviluppo regionale. |
4. L'RSUE sostiene le attività del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella regione, anche nell'ambito del Quartetto per il Medio Oriente.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a) |
fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione europea ad azioni ed iniziative che conducano ad una soluzione definitiva del conflitto israelo-palestinese e dei conflitti israelo-siriano e israelo-libanese; |
b) |
facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace in Medio Oriente, con gli altri paesi della regione, i membri del Quartetto per il Medio Oriente e altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace; |
c) |
assicurare la continuità della presenza dell'Unione europea in loco e nelle pertinenti sedi internazionali e contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi; |
d) |
seguire e sostenere i negoziati di pace tra le parti e, se del caso, offrire la consulenza e i buoni uffici dell'Unione europea; |
e) |
contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi; |
f) |
prestare particolare attenzione ai fattori che presentano implicazioni per la dimensione regionale del processo di pace in Medio Oriente; |
g) |
impegnarsi costruttivamente con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto; |
h) |
contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggio e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo; |
i) |
riferire sulle possibilità d'intervento dell'Unione europea nel processo di pace e sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione europea e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace in Medio Oriente, come il contributo dell'Unione europea alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione europea; |
j) |
monitorare le azioni di entrambe le parti in relazione all'attuazione della tabella di marcia e alle questioni che potrebbero compromettere l'esito dei negoziati per uno status permanente, in modo da consentire al Quartetto per il Medio Oriente di valutare meglio l'osservanza delle parti; |
k) |
facilitare la cooperazione sulle questioni in materia di sicurezza in seno al comitato permanente Unione europea-Palestina per la sicurezza istituito il 9 aprile 1998 nonché con altri mezzi; |
l) |
contribuire a far sì che gli opinionisti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea; |
m) |
elaborare ed attuare un programma dell'Unione europea in ordine alle questioni di sicurezza. A tal fine, l'RSUE può essere assistito da un esperto incaricato dell'attuazione pratica di progetti operativi connessi alle questioni di sicurezza; |
n) |
impartire orientamenti, se del caso, al capomissione/responsabile della polizia dell'Ufficio di coordinamento dell'Unione europea per il sostegno alla polizia palestinese (EUPOL COPPS); |
o) |
impartire orientamenti, se del caso, al capo della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'SG/AR. L'RSUE risponde alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 1 700 000 EUR.
2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, con l'eccezione che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.
4. La Presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
Costituzione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la Presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la Presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea in questione.
3. Tutti i posti della categoria A non coperti immediatamente dal comando sono, se del caso, pubblicati da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Sicurezza
1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (4), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'Unione europea.
2. L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato, prende tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
i) |
stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
ii) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione; |
iii) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano riavuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato del Consiglio alla zona della missione; |
iv) |
assicurando che siano attuate le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato; |
v) |
assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi UE presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale. |
Articolo 8
Relazioni
Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. L'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne», su raccomandazione dell'SG/AR e del CPS.
Articolo 9
Coordinamento
Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'SG/AR, della Presidenza e della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la Presidenza, la Commissione e i capimissione, che si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 10
Riesame
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Dette relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 12
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÄUBLE
(1) GU L 49 del 21.2.2006, pag. 8.
(2) GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.
(3) GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.
(4) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/75 |
AZIONE COMUNE 2007/111/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2007
che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/121/PESC che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale (1). |
(2) |
Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea. |
(3) |
In base al riesame dell'azione comune 2006/121/PESC è opportuno modificare e prorogare di dodici mesi il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE). |
(4) |
L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Peter SEMNEBY quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale è prorogato fino al 29 febbraio 2008.
Articolo 2
Obiettivi politici
1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea nel Caucaso meridionale. Tali obiettivi includono:
a) |
assistere l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia nell’attuazione delle riforme politiche ed economiche, in particolare nei settori dello stato di diritto, della democratizzazione, dei diritti umani, del buon governo, dello sviluppo e della riduzione della povertà; |
b) |
conformemente agli strumenti in vigore, prevenire i conflitti nella regione, contribuire alla risoluzione pacifica dei conflitti, anche tramite il sostegno al ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni; |
c) |
impegnarsi in maniera costruttiva con i principali attori interessati sulle questioni che riguardano la regione; |
d) |
incoraggiare e sviluppare ulteriormente la cooperazione tra gli Stati della regione, in particolare tra gli Stati del Caucaso meridionale, anche per quanto riguarda questioni economiche, energetiche e dei trasporti; |
e) |
accrescere l’efficacia e la visibilità dell’Unione europea nella regione. |
2. L'RSUE sostiene le attività del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) nella regione.
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a) |
sviluppare contatti con governi, parlamenti, organi giudiziari e società civile nella regione; |
b) |
incoraggiare l’Armenia, l’Azerbaigian e la Georgia a cooperare su temi regionali di interesse comune, quali le minacce alla sicurezza comune, la lotta contro il terrorismo, i traffici illegali e la criminalità organizzata; |
c) |
contribuire alla prevenzione dei conflitti e prestare assistenza per creare le condizioni che consentano di progredire nella risoluzione dei conflitti, anche attraverso raccomandazioni inerenti ad azioni connesse con la società civile e la riabilitazione dei territori, fatte salve le competenze della Commissione sulla base del trattato CE; |
d) |
contribuire alla risoluzione dei conflitti e facilitare l'attuazione di tale risoluzione in stretta collaborazione con il Segretario Generale delle Nazioni Unite e il suo rappresentante speciale per la Georgia, il Gruppo Amici del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Georgia, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e il suo Gruppo di Minsk e il meccanismo per la risoluzione dei conflitti nell’Ossezia meridionale; |
e) |
intensificare il dialogo tra l’Unione europea e i principali attori interessati sulle questioni che riguardano la regione; |
f) |
assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti del Caucaso meridionale; |
g) |
mediante una squadra di supporto:
|
h) |
contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 3 120 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
Costituzione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Sicurezza
1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
2. L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato; |
e) |
assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale. |
Articolo 8
Relazioni
Di norma l'RSUE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 9
Coordinamento
Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 10
Riesame
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 12
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÄUBLE
(1) GU L 49 del 21.2.2006, pag. 14.
(2) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/79 |
AZIONE COMUNE 2007/112/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2007
che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/122/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa (1). |
(2) |
Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea. |
(3) |
In base al riesame dell'azione comune 2006/122/PESC, è opportuno modificare e prorogare di dodici mesi il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE). |
(4) |
Il sig. Aldo Ajello ha informato il Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) dell'intenzione di dimettersi alla fine di febbraio 2007. È opportuno pertanto nominare un nuovo RSUE a decorrere dal 1o marzo 2007. |
(5) |
Il 31 gennaio 2007 il SG/AR ha raccomandato di nominare il signor Roeland VAN DE GEER nuovo RSUE per la regione dei Grandi laghi in Africa. |
(6) |
L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Nomina
Il signor Roeland VAN DE GEER è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la regione dei Grandi laghi in Africa dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea con riguardo all'ulteriore stabilizzazione e consolidamento della situazione post-bellica nella regione dei Grandi laghi in Africa, dedicando particolare attenzione alla dimensione regionale dello sviluppo nei paesi interessati. Promuovendo in particolare l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia e del buon governo, incluso il rispetto dei diritti dell’uomo e dello stato di diritto, tali obiettivi includono:
a) |
il contributo attivo ed efficace a una politica coerente, sostenibile e responsabile dell’Unione europea nella regione dei Grandi laghi in Africa, promuovendo un approccio dell'Unione europea coerente e globale nella regione. L'RSUE sostiene le attività del Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella regione; |
b) |
il costante impegno dell'Unione europea a favore dei processi di stabilizzazione e di ricostruzione nella regione, attraverso una presenza attiva in loco e nelle pertinenti sedi internazionali, il mantenimento dei contatti con i principali attori e il contributo alla gestione delle crisi; |
c) |
il contributo alla fase di post-transizione nella Repubblica democratica del Congo (RDC), in particolare per quanto riguarda il processo politico di consolidamento delle nuove istituzioni e la definizione di un quadro internazionale più ampio per la consultazione e il coordinamento politici con il nuovo governo; |
d) |
il contributo, in stretta cooperazione con le Nazioni Unite/MONUC, agli sforzi di sostegno internazionali volti a perseguire una riforma globale del settore della sicurezza nella RDC, tenuto conto in particolare del ruolo di coordinamento che l'Unione europea è disposta ad assumere in tale contesto; |
e) |
il contributo di misure adeguate di follow-up nella Conferenza internazionale della regione dei Grandi laghi, in particolare stabilendo stretti contatti con il Segretariato della regione dei Grandi laghi e il suo Segretario esecutivo, nonché con la troika del meccanismo di follow-up, e promuovendo le relazioni di buon vicinato nella regione; |
f) |
la trattazione del grave problema dei gruppi armati che operano lungo le frontiere, con il rischio di destabilizzare i paesi della regione e di aggravare i loro problemi interni; |
g) |
il contributo alla stabilizzazione post-bellica nel Burundi, nel Ruanda e in Uganda, in particolare tramite negoziati di pace con gruppi armati quali l'FNL e l'LRA. |
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a) |
istituire e mantenere stretti contatti con i paesi della regione dei Grandi laghi in Africa, le Nazioni Unite, l'Unione Africana, i paesi africani principali e i principali partner della RDC e dell'Unione europea, nonché con le organizzazioni regionali e subregionali africane e con altri paesi terzi interessati e altri dirigenti regionali di spicco; |
b) |
consultarsi e riferire sulle possibilità dell’Unione europea di sostenere il processo di stabilizzazione e di consolidamento e sul modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione europea; |
c) |
assicurare coerenza tra gli attori PESC/PESD e, a tal fine, fornire consulenza e assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella RDC e, in particolare, fornire al Capo della missione di polizia dell'UE (EUPOL Kinshasa) e al Capo della missione dell'UE di consulenza e di assistenza alle autorità congolesi nel quadro della riforma del settore della sicurezza (EUSEC RD Congo) gli orientamenti politici necessari per il compimento della loro azione a livello locale; |
d) |
contribuire al follow-up della Conferenza internazionale della regione dei Grandi laghi, in particolare sostenendo le politiche definite nella regione per perseguire gli obiettivi di non violenza e di difesa reciproca nella soluzione dei conflitti, come pure quelle riguardanti la cooperazione regionale, promuovendo i diritti umani e la democratizzazione, il buon governo, la lotta contro l'impunità, la cooperazione giudiziaria e la lotta contro lo sfruttamento illegale delle risorse naturali; |
e) |
contribuire a far sì che le personalità influenti della regione acquisiscano una maggiore comprensione del ruolo dell'Unione europea; |
f) |
contribuire, ove richiesto, alla negoziazione e all’attuazione degli accordi di pace e di cessate il fuoco conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inosservanza dei termini di tali accordi; nel contesto dei negoziati in corso con l'RLA, tali attività dovrebbero essere svolte in stretto coordinamento con l'RSUE per il Sudan; |
g) |
contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, con particolare riguardo agli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati, e della politica dell'Unione europea in merito alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi al riguardo. |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell'ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 1 025 000 EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
Costituzione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Sicurezza
1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
2. L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato ed alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona delle operazioni, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato; |
e) |
assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale. |
Articolo 8
Relazioni
Di norma l'RSUE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 9
Coordinamento
Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L' RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 10
Riesame
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 12
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addí 15 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÄUBLE
(1) GU L 49 del 21.2.2006, pag. 17.
(2) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).
16.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/83 |
AZIONE COMUNE 2007/113/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2007
che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5, e 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/588/PESC (1) relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea per l’Asia centrale. |
(2) |
Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/118/PESC che proroga fino al 28 febbraio 2007 e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale. |
(3) |
Con la decisione 2006/670/PESC del Consiglio del 5 ottobre 2006 il Consiglio ha nominato il sig. Pierre Morel RSUE per l'Asia centrale. |
(4) |
Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea. |
(5) |
In base al riesame dell'azione comune 2005/588/PESC è opportuno modificare e prorogare il mandato dell'RSUE per un periodo di dodici mesi. |
(6) |
L'UE desidera sviluppare la cooperazione bilaterale in materia di energia con i principali partner in termini di produzione e di transito dell’Asia centrale. |
(7) |
L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il mandato del sig. Pierre MOREL quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale è prorogato fino al 29 febbraio 2008.
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Asia centrale. Questi includono quanto segue:
a) |
promuovere buone e strette relazioni tra i paesi dell'Asia centrale e l'Unione europea in base a valori e interessi comuni come previsto nei pertinenti accordi; |
b) |
contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi della regione; |
c) |
contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale; |
d) |
affrontare le minacce vitali e particolarmente i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Europa; |
e) |
potenziare l'efficacia e la visibilità dell'Unione europea nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner ed organizzazioni internazionali quali l'OSCE. |
Articolo 3
Mandato
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, il mandato dell'RSUE consiste nel:
a) |
seguire da vicino le evoluzioni politiche in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa; |
b) |
incoraggiare il Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune; |
c) |
sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione, incluse tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali; |
d) |
contribuire, in stretta cooperazione con l'OSCE, alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali (ONG, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti); |
e) |
contribuire alla formulazione degli aspetti legati alla sicurezza energetica della PESC per quanto riguarda l'Asia centrale; |
f) |
promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione europea in Asia centrale e garantire la coerenza delle azioni esterne dell'Unione europea nella regione lasciando impregiudicata la competenza comunitaria; |
g) |
assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale; |
h) |
contribuire all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda i bambini e le donne che si trovano nelle zone colpite dai conflitti, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo. |
2. L'RSUE sostiene l'operato del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella regione e opera in stretta cooperazione con la presidenza, i capimissione UE, l'RSUE per l'Afghanistan e la Commissione. L'RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione europea nella regione.
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell’ambito del mandato.
Articolo 5
Finanziamento
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 1 000 000 di EUR.
2. Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.
4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.
Articolo 6
Costituzione della squadra
1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.
Articolo 7
Sicurezza
1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.
2. L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato ed alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
a) |
stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione; |
c) |
assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione; |
d) |
assicurando che siano attuate le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato; |
e) |
assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale. |
Articolo 8
Relazioni
Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell'SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».
Articolo 9
Coordinamento
Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con l'RSUE in Afghanistan e con altri attori internazionali e regionali sul campo.
Articolo 10
Riesame
L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.
Articolo 11
Entrata in vigore
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 12
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
W. SCHÄUBLE
(1) GU L 199 del 29.7.2005, pag. 100. Azione comune modificata dall'azione comune 2006/118/PESC (GU L 49 del 21.2.2006, pag. 7).
(2) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).