ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 36

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
8 febbraio 2007


Sommario

 

pagina

 

*

Avviso ai lettori

1

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (GU L 409 del 30.12.2006)

3

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006)

6

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1968/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010) (GU L 409 del 30.12.2006)

31

 

*

Rettifica della decisione n. 1/2006 (2006/1001/CE) del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 31 maggio 2006, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell’accordo europeo (GU L 409 del 30.12.2006)

34

 

*

Rettifica dell’azione comune 2006/1002/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'azione comune 2001/554/PESC relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (GU L 409 del 30.12.2006)

66

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


8.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 36/1


AVVISO AI LETTORI

BG:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

CS:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Tisková oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

EL:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

ES:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

ET:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, slovneeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

FI:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

FR:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

HU:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

IT:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LT:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

LV:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

MT:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Dania, Ġermania, Estonjana, Griega, Inglia, Franċia, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeria, Maltija, Olandia, Pollakka, Portugia, Slovakka, Slovena, Finlandia u vedia.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză.

Rectificările conţinute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1.januára 2007.

SL:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

SV:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


Rettifiche

8.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 36/3


Rettifica del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409 del 30 dicembre 2006 )

Il regolamento (CE) n. 1966/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (1) istituisce un quadro destinato a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca.

(2)

Ai fini del conseguimento degli obiettivi connessi alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche è necessario disciplinare l’accesso alle acque e alle risorse, segnatamente attraverso una limitazione delle catture e dello sforzo di pesca e l’adozione di misure tecniche riguardanti i metodi e gli attrezzi da pesca e le taglie delle catture.

(3)

Pertanto, ai fini di una corretta gestione delle possibilità di pesca e del conseguimento dei suddetti obiettivi, è necessario procedere al controllo delle attività di pesca avvalendosi dei sistemi più adeguati. Il controllo dei quantitativi catturati è principalmente effettuato mediante la raccolta dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, ai trasbordi, ai trasporti e alle vendite, mentre il controllo dello sforzo di pesca è principalmente effettuato mediante la raccolta di dati riguardanti le caratteristiche dei pescherecci, la durata delle attività di pesca e gli attrezzi utilizzati. Inoltre le tecniche di telerilevamento consentono alle autorità preposte al controllo della pesca di individuare i pescherecci presenti in una determinata zona. Grazie alla combinazione di tutti questi sistemi è possibile ottenere informazioni più accurate.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede, rispettivamente all'articolo 22, paragrafo 1, e all’articolo 23, paragrafo 3, che nel 2004 il Consiglio decida riguardo all'obbligo di registrare e trasmettere per via elettronica informazioni sulle attività di pesca, compresi i dati riguardanti gli sbarchi o i trasbordi di catture e le note di vendita, e sull'obbligo di istituire un sistema di telerilevamento.

(5)

Nel corso degli ultimi anni alcuni Stati membri ed altri paesi hanno realizzato una serie di progetti pilota in materia di registrazione e trasmissione elettronica dei dati e di telerilevamento. Tali progetti si sono rivelati validi e di sicuro interesse economico.

(6)

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), prevede che i capitani dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni.

(7)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce che i prodotti della pesca siano venduti esclusivamente da una nave da pesca ad acquirenti registrati o a centri d'asta registrati.

(8)

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che, all'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca, presentino alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio una nota di vendita.

(9)

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che il capitano di un peschereccio comunitario la cui lunghezza fuoritutto è di almeno 10 metri, oppure il suo mandatario, presenti una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio avviene lo sbarco.

(10)

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non abbia luogo nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro responsabile del controllo della prima immissione in commercio assicuri che una copia della nota di vendita sia presentata il più presto possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti in questione.

(11)

L'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che gli Stati membri creino basi di dati informatizzate e definiscano un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.

(12)

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede inoltre che una dichiarazione di assunzione in carico, di responsabilità del suo titolare, sia presentata alle autorità competenti qualora i prodotti non siano messi in vendita o siano destinati ad una messa in vendita ulteriore.

(13)

Il telerilevamento dovrebbe essere utilizzato soltanto qualora sia chiaramente comprovato un beneficio in termine di costi rispetto al solo uso dei tradizionali mezzi di controllo quali navi e aeromobili di sorveglianza della pesca nella rilevazione di pescherecci che svolgono attività illegali.

(14)

È quindi opportuno stabilire le condizioni per l’utilizzo, a fini di controllo, di sistemi di registrazione e trasmissione elettronica dei dati e di telerilevamento.

(15)

I formati che le autorità nazionali competenti utilizzeranno per lo scambio di informazioni a fini di controllo e di ispezione dovrebbero essere definiti nelle modalità di applicazione.

(16)

Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di decidere in merito ai formati utilizzati per la trasmissione dei dati dai pescherecci battenti la sua bandiera.

(17)

Gli investimenti correlati all'applicazione delle tecnologie di controllo sono ammissibili nel quadro del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (3).

(18)

È opportuno che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Registrazione e trasmissione elettronica dei dati

1.   Il comandante di un peschereccio comunitario registra per via elettronica i dati riguardanti le attività di pesca, che è tenuto a registrare in un giornale di bordo e in una dichiarazione di trasbordo, quali definiti dalla pertinente normativa comunitaria, e trasmette i dati suddetti per via elettronica all’autorità competente dello Stato di bandiera.

2.   Il comandante di un peschereccio comunitario oppure il suo mandatario registra per via elettronica i dati riguardanti le attività di pesca, che è tenuto a registrare, in una dichiarazione di sbarco, quale definita dalla pertinente normativa comunitaria, e trasmette i dati suddetti per via elettronica all'autorità competente dello Stato di bandiera.

3.   La prima nota di vendita e, ove opportuno, la dichiarazione di assunzione in carico sono registrate e trasmesse per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio da un acquirente registrato, un centro d'asta registrato o da un'altra entità o persona autorizzata dagli Stati membri quale responsabile della prima vendita dei prodotti della pesca.

4.   Gli Stati membri devono disporre delle strutture tecniche e amministrative necessarie ai fini della ricezione, del trattamento, del controllo incrociato e della trasmissione per via elettronica dei dati contenuti, come minimo, nel giornale di bordo, nella dichiarazione di trasbordo, nella dichiarazione di sbarco, nella nota di vendita e nella dichiarazione di assunzione in carico di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 2

Periodicità e autenticità dei dati

1.   Il comandante di un peschereccio trasmette i pertinenti dati del giornale di bordo almeno una volta al giorno. Egli invia siffatti dati su richiesta dell'autorità competente dello Stato di bandiera. In ogni caso trasmette i pertinenti dati del giornale di bordo dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca, prima di entrare in porto.

2.   I dati contenuti nel giornale di bordo, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco registrati dall'autorità competente dello Stato di bandiera fanno fede alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

3.   Le informazioni e i dati contenuti nella prima nota di vendita e nella dichiarazione di assunzione in carico registrati dall'autorità competente di uno Stato membro fanno fede alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

Articolo 3

Applicazione progressiva

1.   L'obbligo di registrazione e trasmissione elettronica dei dati di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica ai comandanti dei pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 5 e ai comandanti dei pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può obbligare o autorizzare, a decorrere dalla data che cade 12 mesi dopo l'entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 5, i comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 1 di lunghezza fuoritutto pari o inferiore a 15 metri battenti la sua bandiera a registrare e trasmettere per via elettronica i dati di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

3.   Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano le relazioni ricevute per via elettronica dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati relativi ai pescherecci di cui al paragrafo 2.

4.   L'obbligo di registrazione elettronica delle note di vendita si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009 agli acquirenti registrati, ai centri d'asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri quali responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca con fatturato annuo proveniente dalle vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR.

Articolo 4

Telerilevamento

A decorrere dal 1o gennaio 2009 e qualora sia chiaramente dimostrato un beneficio in termini di costi rispetto all'uso dei tradizionali mezzi di controllo nella rilevazione di pescherecci che svolgono attività illegali, gli Stati membri prendono le opportune disposizioni, affinché i rispettivi centri di controllo della pesca dispongano della capacità tecnica che consenta di confrontare le posizioni ottenute da immagini telerilevate trasmesse via satellite o mediante altri sistemi equivalenti con i dati ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci, al fine di accertare la presenza di pescherecci in una determinata zona.

Articolo 5

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esse stabiliscono in particolare:

1)

le condizioni alle quali le autorità nazionali competenti si scambieranno le informazioni a fini di controllo e di ispezione, garantendone la riservatezza e garantendo che gli Stati costieri possano accedere a tali informazioni;

2)

il contenuto dei messaggi da trasmettere;

3)

i formati che le autorità nazionali competenti utilizzeranno per lo scambio delle informazioni a fini di controllo e di ispezione;

4)

le condizioni relative alla registrazione e trasmissione dei dati contenuti nella nota di vendita e nella dichiarazione di assunzione in carico;

5)

le disposizioni che consentono a ciascuno Stato membro di estendere l'obbligo di trasmissione elettronica ai pescherecci di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

6)

le esenzioni dall'obbligo di trasmettere per via elettronica le dichiarazioni di sbarco e le condizioni e i requisiti di notifica applicabili alla fornitura di informazioni allo Stato costiero in merito a tali esenzioni;

7)

le esenzioni, intese a ridurre l'onere amministrativo degli operatori, da determinate disposizioni di controllo previste dalla normativa comunitaria per i pescherecci che registrano e trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2;

8)

le disposizioni relative alla registrazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 1 in caso di problemi tecnici.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


8.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 36/6


Rettifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409 del 30 dicembre 2006 )

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1967/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), si applicano al Mediterraneo.

(2)

Con decisione 98/392/CE (2), il Consiglio ha concluso la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene norme e principi relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d’alto mare. Ai sensi delle norme di tale convenzione, la Comunità si sforza di coordinare la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive con gli altri Stati costieri.

(3)

Ai sensi della decisione 98/416/CE del Consiglio (3), la Comunità è parte contraente dell’accordo sulla commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (di seguito «CGPM»). L’accordo CGPM fornisce un contesto per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse marine del Mediterraneo adottando raccomandazioni nella zona oggetto dell’accordo stesso che diventano vincolanti per le parti contraenti.

(4)

Le caratteristiche biologiche, sociali e economiche della pesca nel Mediterraneo necessitano da parte della Comunità la creazione di un contesto gestionale specifico.

(5)

La Comunità si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell’adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile.

(6)

Il sistema di gestione disposto dal presente regolamento riguarda le operazioni relative alla pesca degli stock del Mediterraneo condotta da pescherecci comunitari nelle acque comunitarie e in quelle internazionali, da paesi terzi nelle zone di pesca degli Stati membri o da cittadini dell’Unione nelle acque d’altura del Mediterraneo.

(7)

Tuttavia, per non ostacolare la ricerca scientifica, il presente regolamento non si applica alle operazioni che possono risultare necessarie per lo svolgimento di tale ricerca.

(8)

È necessario creare un contesto efficace di gestione, tramite un’adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri.

(9)

La rigorosa protezione di alcune specie marine già offerta dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (4), e applicabile alle acque marine soggette alla sovranità degli Stati membri, deve essere estesa alle acque d’altura del Mediterraneo.

(10)

La decisione 1999/800/CE del Consiglio (5) relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona), oltre alle disposizioni concernenti la conservazione dei siti importanti per il Mediterraneo, prevede l’elaborazione di elenchi di specie in pericolo o minacciate e di specie il cui sfruttamento è regolamentato.

(11)

Occorre adottare nuove misure tecniche per la pesca che sostituiscano quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, recante misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (6), per tenere conto dei nuovi pareri scientifici. Occorre inoltre tenere conto dei principali elementi del piano d’azione per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mediterraneo nell’ambito della politica comune della pesca.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1626/94 dovrebbe essere pertanto abrogato.

(13)

Le catture eccessive di individui sottotaglia dovrebbero essere evitate. A tal fine è necessario proteggere determinate zone in cui si riunisce il novellame, tenendo conto delle condizioni biologiche locali.

(14)

Gli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l’ambiente marino o che conducono al depauperamento di determinati stock devono essere vietati o sottoposti a una regolamentazione più rigorosa.

(15)

Per evitare ulteriori aumenti dei tassi di mortalità del novellame e per ridurre sostanzialmente l’entità dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci, è opportuno disporre un aumento delle dimensioni delle maglie e degli ami per le reti da traino, le reti da fondo e i palangari utilizzati per la cattura di alcune specie di organismi marini, nonché rendere obbligatorio l’impiego di pezze a maglie quadrate.

(16)

Per il periodo transitorio precedente all’aumento della dimensione delle maglie delle reti a strascico, è opportuno determinare alcune caratteristiche dell’armamento delle reti che aumentino la selettività delle maglie attualmente utilizzate.

(17)

La gestione dello sforzo di pesca dovrebbe essere lo strumento principale per favorire una pesca sostenibile nel Mediterraneo. A tal fine è opportuno determinare le dimensioni totali dei principali attrezzi fissi per limitare uno dei fattori che incidono sullo sforzo di pesca messo in atto.

(18)

Una parte della fascia costiera andrebbe riservata agli attrezzi selettivi utilizzati per la pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire la sostenibilità sociale della pesca nel Mediterraneo.

(19)

È opportuno determinare le taglie minime di sbarco di taluni organismi marini al fine di migliorarne lo sfruttamento e di fissare norme a cui gli Stati membri possano far riferimento nell’elaborare il proprio sistema di gestione della pesca costiera. A tal fine, la selettività di un determinato attrezzo da pesca dovrebbe corrispondere per quanto possibile alla taglia minima di sbarco stabilita per una determinata specie o per il gruppo di specie catturate con quell’attrezzo.

(20)

Per non ostacolare il ripopolamento artificiale o il trapianto di stock ittici e di altri organismi marini, le operazioni necessarie allo svolgimento di tali attività dovrebbero essere consentite, purché compatibili con la sostenibilità delle specie interessate.

(21)

Data l’importanza della pesca sportiva nel Mediterraneo, occorre garantire che essa venga praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale, che sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca.

(22)

Date le caratteristiche specifiche di molti tipi di pesca nel Mediterraneo, limitati a determinate sottozone geografiche, e tenuto conto della tradizione di applicare il regime di gestione dello sforzo a livello subregionale, è opportuno disporre la creazione di piani di gestione comunitari e nazionali, combinando in particolare la gestione dello sforzo con misure tecniche specifiche.

(23)

Per garantire un efficace controllo delle attività di pesca si dovrebbero adottare talune misure specifiche complementari o più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (7). In particolare, occorre ridurre la soglia, attualmente fissata a 50 kg di equivalente peso vivo, per le specie diverse da quelle altamente migratorie e dalle piccole specie pelagiche catturate nel Mediterraneo che devono essere registrate nel giornale di bordo.

(24)

Dato che le attività di pesca comunitarie sono responsabili di oltre il 75 % delle catture di pesce spada nel Mediterraneo, è opportuno istituire misure di gestione. Per garantire l’efficacia di tali misure di gestione, è opportuno che le misure tecniche di conservazione per taluni stock migratori siano elaborate dalle organizzazioni regionali per la pesca competenti. A tal fine, la Commissione dovrebbe, ove opportuno, presentare proposte adeguate alla CGPM e alla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT). Il mancato raggiungimento di un accordo entro un periodo determinato non impedirà all’UE di adottare misure in questo senso sino al raggiungimento di un accordo definitivo su basi multilaterali.

(25)

Il regolamento (CE) n. 813/2004 ha istituito disposizioni specifiche relative alla pesca nelle acque intorno alle isole maltesi, conformemente all’atto di adesione, in particolare l’articolo 21 e l’allegato III del medesimo. È opportuno mantenere tali disposizioni.

(26)

Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(27)

Le modifiche degli allegati del presente regolamento dovrebbero essere altresì adottate in conformità della decisione 1999/468/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si applica:

a)

alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche vive quando tali attività sono condotte:

i)

nelle acque marittime del Mediterraneo ad est della linea situata a 5o36' di longitudine ovest (di seguito «il Mediterraneo») soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri;

ii)

da pescherecci comunitari nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i);

iii)

da cittadini di Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, nel Mediterraneo al di fuori delle acque di cui al punto i);

b)

alla commercializzazione dei prodotti della pesca catturati nel Mediterraneo.

2.   Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerche scientifiche condotte con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«attrezzi trainati»: qualsiasi attrezzo da pesca, a eccezione dei palangari, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all’ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe;

a)

«reti trainate»: reti da traino, sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia;

i)

«reti da traino»: reti attivamente trainate dal motore principale del peschereccio, costituite da un corpo conico o piramidale (corpo della rete) chiuso in fondo da un sacco, che possono estendersi all’apertura mediante bracci o essere montate su un’armatura rigida; l’apertura orizzontale è assicurata da divergenti o da un’asta o armatura di forma e dimensioni variabili; tali reti possono essere trainate sul fondo (reti a strascico) o a mezz’acqua (reti da traino pelagiche);

ii)

«sciabiche da natante»: reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di funi e verricelli da un peschereccio in movimento o all’ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore; possono essere utilizzate dalla superficie al fondo a seconda delle specie bersaglio;

iii)

«sciabiche da spiaggia»: reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e manovrate dalla riva;

b)

«draghe»: attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di una nave ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un’armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori; esistono draghe attrezzate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da un verricello a mano in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento;

2)

«zona di pesca protetta»: un’area geograficamente definita marina in cui la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini;

3)

«rete da fondo»: un tramaglio, una rete da imbrocco calata sul fondo o una rete da fondo combinata;

a)

«tramaglio»: rete costituita da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un’unica ralinga, che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo marino;

b)

«rete da imbrocco calata sul fondo»: rete formata da un’unica pezza mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti che sia o che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo e mantenuta in prossimità di esso o che galleggi nella colonna d’acqua;

c)

«rete da fondo combinata»: rete da imbrocco calata sul fondo combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore;

4)

«reti da circuizione»: reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso. Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura;

a)

«ciancioli»: reti da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. I ciancioli possono essere usati per catturare specie pelagiche piccole o grandi o specie demersali;

5)

«trappole»: attrezzi da pesca fissati o sistemati sul fondo e che agiscono come una trappola per catturare specie marine. Sono costruite a forma di cesta, nassa, barile o gabbia e, nella maggior parte dei casi, includono un telaio rigido o semirigido di vari materiali (legno, vimine, aste metalliche, reticolo di cavi, ecc.) che può essere o no ricoperto di rete. Possono avere uno o più imbuti o bocche ad estremità lisce che permettono alle specie di accedere alla camera interna. Possono essere usate separatamente o in gruppi. Se usate in gruppi una lenza principale comporta numerose trappole su lenze secondarie di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio;

6)

«palangaro»: attrezzo da pesca che comprende una lenza principale che comporta numerosi ami su lenze secondarie (braccioli) di varia lunghezza e spaziatura, secondo la specie bersaglio. Può essere piazzato verticalmente o orizzontalmente rispetto alla superficie del mare, può essere ancorato sul fondo o presso il fondo (palangaro di fondo) o lasciato galleggiare a mezz’acqua o presso la superficie (palangaro di superficie);

7)

«amo»: un pezzo di filo d’acciaio ricurvo e affilato, di solito con un ardiglione. La punta di un amo può essere dritta o anche rovesciata e ricurva; il gambo può essere di varia lunghezza e forma e la sua sezione può essere rotonda (regolare) o piatta (forgiato). La lunghezza totale di un amo corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall’estremità dell’amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all’apice del collo; la larghezza di un amo corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell’ardiglione;

8)

«pesca sportiva»: attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi;

9)

«dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)»: qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare in grado di concentrare nello spazio sottostante novellame o individui adulti di specie altamente migratorie;

10)

«croce di Sant’Andrea»: attrezzo per raccogliere dal fondo marino, con un’azione a forbice, il mollusco bivalve Pinna nobilis o il corallo rosso;

11)

«prateria»: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di fanerogame o in cui tale vegetazione è esistita e richiede un intervento di ripristino. Prateria è un nome collettivo per indicare le specie Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zoostera marin e Zoostera noltii;

12)

«habitat coralligeno»: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata «coralligena» o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Coralligeno è un termine collettivo per una struttura biogenica molto complessa, risultante dalla continua sovrapposizione, su un sostrato roccioso o duro preesistente, di strati calcarei derivanti principalmente dall’attività costruttrice, tramite incrostazioni calcaree, di alghe rosse corallinacee e organismi animali quali Poriferi, Ascidi, Cnidari (gorgonie, ventagli di mare, ecc.), Briozoi, Serpulidi, Anellidi e altri organismi fissatori di calcare;

13)

«letto di maerl»: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata «maerl» o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino. Maerl è un termine collettivo per una struttura biogenica risultante da varie specie di alghe coralline rosse (Corallinacee), che sono dotate di scheletro rigido di calcio e crescono sul fondale come alghe coralline a ramificazioni libere, a rametti o a noduli, formando sedimenti nelle pieghe dei fondali melmosi o sabbiosi. I letti di maerl sono di solito composti di una o più alghe rosse variamente combinate, in particolare Lithothamnion coralloides e Phymatolithon calcareum;

14)

«ripopolamento diretto»: l’attività di rilascio di fauna selvatica viva di specie selezionate in acque in cui essi sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell’ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o aumentare il reclutamento naturale;

15)

«trapianto»: il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dagli uomini all’interno di aree in cui essa è presente con popolazioni stabilite e flusso genetico continuo;

16)

«specie non autoctona»: una specie il cui ambiente naturale storicamente conosciuto si trova al di fuori dalla zona considerata;

17)

«introduzione»: il processo con il quale una specie non autoctona è intenzionalmente trasportata e rilasciata dagli uomini in aree al di fuori del suo ambiente naturale storicamente conosciuto.

CAPO II

SPECIE E HABITAT PROTETTI

Articolo 3

Specie protette

1.   Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco intenzionali delle specie marine di cui all’allegato IV della direttiva 92/43/CEE, salvo in caso di deroga concessa in conformità dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE.

2.   In deroga al paragrafo 1, la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di esemplari delle specie marine di cui allo stesso paragrafo 1, catturate accidentalmente, sono consentiti nella misura in cui si tratti di attività necessarie a favorire la ricostituzione dei singoli animali catturati e a condizione che le autorità nazionali competenti interessate ne siano state debitamente informate in precedenza.

Articolo 4

Habitat protetti

1.   È vietata la pesca con reti da traino, draghe, trappole, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine.

In deroga al primo comma, l’uso di ciancioli, sciabiche da natante e reti analoghe la cui altezza totale e il cui comportamento nelle operazioni di pesca implicano che il cavo di chiusura, la lima da piombo o le corde da salpamento non tocchino le praterie può essere autorizzato nel quadro di piani di gestione di cui all’articolo 18 o all’articolo 19 del presente regolamento.

2.   È vietata la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl.

3.   È vietato l’uso di draghe trainate e di reti da traino per la pesca a profondità superiori a 1 000 m.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2 si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a tutte le zone Natura 2000, a tutte le zone particolarmente protette e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE.

5.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo tradizionalmente intrapresa sulle praterie di posidonie può essere autorizzata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, a condizione che:

i)

le attività di pesca in questione siano regolamentate da un piano di gestione ai sensi dell’articolo 19 del presente regolamento;

ii)

le attività di pesca in questione riguardino non più del 33 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all’interno dell’area oggetto del piano di gestione;

iii)

le attività di pesca in questione riguardino non più del 10 % delle praterie nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.

Le attività di pesca autorizzate a norma del presente paragrafo devono:

a)

soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all’articolo 23;

b)

essere regolamentate in modo da assicurare che le catture di specie menzionate nell’allegato III siano ridotte al minimo.

Non si applica tuttavia l’articolo 9, paragrafo 3, punto 1.

Ogniqualvolta un peschereccio operante in base alle disposizioni del presente paragrafo è ritirato dalla flotta con fondi pubblici, la licenza di pesca speciale per l’esercizio di questa attività di pesca è ritirata e non viene riemessa.

Gli Stati membri interessati stabiliscono un piano di controllo e riferiscono alla Commissione ogni tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in merito allo stato delle praterie di Posidonia oceanica interessate dalle attività di pesca con reti trainate sul fondo e all’elenco dei pescherecci autorizzati. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009.

6.   Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire la raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura degli habitat da proteggere ai fini del presente articolo.

CAPO III

ZONE DI PESCA PROTETTE

Articolo 5

Procedura d’informazione per l’istituzione di zone di pesca protette

Entro il 31 dicembre 2007, gli Stati membri trasmettono per la prima volta alla Commissione informazioni utili per l’istituzione di zone di pesca protette e per le eventuali misure di gestione da applicarvi, sia all’interno che all’esterno delle acque che rientrano nella loro giurisdizione, qualora la protezione delle zone di crescita, delle zone di riproduzione o dell’ecosistema marino dagli effetti dannosi della pesca richieda misure speciali.

Articolo 6

Zone di pesca comunitarie protette

1.   Sulla base delle informazioni fornite a norma dell’articolo 5 del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in proposito, il Consiglio designa, entro due anni dall’adozione del presente regolamento, le zone di pesca protette situate essenzialmente al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, indicando i tipi di attività di pesca vietati o autorizzati in tali zone.

2.   Il Consiglio può successivamente designare altre zone di pesca protette, ovvero modificarne le delimitazioni e le norme di gestione ivi stabilite, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

3.   Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l’appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere a norma del presente articolo.

Articolo 7

Zone di pesca nazionali protette

1.   Entro due anni dall’adozione del presente regolamento e sulla base delle informazioni fornite a norma dell’articolo 5 del medesimo, gli Stati membri designano altre zone di pesca protette, rispetto alle zone di pesca protette già istituite prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, all’interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca possono essere vietate o soggette a limitazioni al fine di conservare e gestire le risorse acquatiche vive o di mantenere e migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi marini. Le autorità competenti degli Stati membri interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette zone protette e fissano norme tecniche adeguate e almeno altrettanto vincolanti di quelle previste dalla normativa comunitaria vigente.

2.   Gli Stati membri possono successivamente designare altre zone di pesca protette, o modificare le delimitazioni e le regole di gestione stabilite a norma del paragrafo 1, sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure atte a garantire l’appropriata raccolta di informazioni scientifiche per consentire l’identificazione e la mappatura scientifica delle zone da proteggere ai fini del presente articolo.

3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere notificate alla Commissione. Nell’applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri informano la Commissione delle motivazioni di carattere scientifico, tecnico e giuridico su cui si basa l’esigenza di misure speciali.

4.   Nel caso in cui la proposta di istituire una zona di pesca protetta all’interno delle acque territoriali di uno Stato membro possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, la suddetta zona viene designata solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all’articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

5.   Qualora la Commissione ritenga che le misure di gestione della pesca notificate ai sensi del paragrafo 3 non siano sufficienti per garantire un elevato livello di protezione delle risorse e dell’ambiente essa può, previa consultazione dello Stato membro, chiedere di modificare la misura o proporre che il Consiglio designi una zona di pesca protetta o adotti misure di gestione della pesca con riguardo alle acque considerate.

CAPO IV

RESTRIZIONI RELATIVE AGLI ATTREZZI DA PESCA

Articolo 8

Pratiche e attrezzi vietati

1.   Sono vietati l’impiego per la pesca e la detenzione a bordo di:

a)

sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;

b)

apparecchiature che generano scariche elettriche;

c)

esplosivi;

d)

sostanze che, se mescolate, possono dar luogo ad esplosioni;

e)

dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;

f)

martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi infissi nelle rocce;

g)

croci di Sant’Andrea e altri attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi simili al corallo;

h)

pezze di rete con maglie di dimensione inferiore a 40 mm per reti a strascico;

2.   È vietato l’uso di reti da fondo per la cattura delle specie seguenti: tonno bianco (Thunnus alalunga), tonno rosso (Thunnus thynnus), pesce spada (Xiphias gladius), pesce castagna (Brama brama), squali (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae e Lamnidae).

A titolo di deroga, le catture accessorie accidentali di non più di tre esemplari delle specie di squali di cui al primo comma possono essere detenute a bordo o sbarcate purché non si tratti di specie protette ai sensi del diritto comunitario.

3.   Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l’esposizione o la messa in vendita del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus).

4.   I fucili subacquei sono vietati se usati in combinazione con respiratori subacquei (autorespiratori) oppure di notte dal tramonto all’alba.

5.   Sono vietati la cattura, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la vendita e l’esposizione o la messa in vendita delle femmine mature dell’aragosta (Palinuridae spp.) e delle femmine mature dell’astice (Homarus gammarus). Le femmine mature dell’aragosta e le femmine mature dell’astice sono rigettate in mare immediatamente dopo la cattura accidentale o possono essere utilizzate per il ripopolamento diretto o il trapianto nell’ambito dei piani di gestione stabiliti a norma degli articoli 18 o 19 del presente regolamento.

Articolo 9

Dimensione minima delle maglie

1.   Sono vietati l’impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui esse sono più piccole sia conforme al disposto dei paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

2.   La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione (9).

3.   Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:

1)

fino al 30 giugno 2008: 40 mm;

2)

dal 1o luglio 2008, la rete di cui al punto 1 è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente motivata da parte del proprietario del peschereccio, da una rete a maglia romboidale da 50 mm.

Per quanto concerne il disposto del paragrafo precedente, i pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete;

3)

la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’attuazione del presente paragrafo, in base alla quale e in base alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti.

4.   Per le reti da traino destinate alla pesca della sardina e dell’acciuga, quando tali specie rappresentano almeno l’80 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita, la dimensione minima delle maglie è di 20 mm.

5.   Per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm.

6.

a)

La dimensione delle maglie delle reti da imbrocco calate sul fondo non è inferiore a 16 mm.

b)

Per le reti da imbrocco calate sul fondo destinate alla pesca dell’occhialone, quando tale specie rappresenta almeno il 20 % delle catture in peso vivo, la dimensione minima delle maglie è di 100 mm.

7.   Uno Stato membro può concedere una deroga al disposto dei paragrafi 3, 4 e 5 per le sciabiche da natante e le sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione di cui all’articolo 19, a condizione che la pesca in questione sia altamente selettiva, abbia un effetto trascurabile sull’ambiente marino e non sia interessata dalle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5.

8.   Gli Stati membri forniscono dati scientifici aggiornati e motivazioni tecniche per tale deroga.

Articolo 10

Taglia minima degli ami

Sono vietati l’impiego per la pesca e la detenzione a bordo di palangari con ami di lunghezza totale inferiore a 3,95 cm e di larghezza inferiore a 1,65 cm per i pescherecci che utilizzano palangari e che sbarcano o detengono a bordo un quantitativo di occhialone (Pagellus bogaraveo) superiore al 20 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.

Articolo 11

Attacco di dispositivi e armamento delle reti da traino

1.   In qualsiasi parte della rete è vietato ostruire le maglie o ridurne di fatto le dimensioni se non con dispositivi autorizzati dal regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione (10) o elencati nell’allegato I, lettera a), del presente regolamento.

2.   L’armamento delle reti da traino deve essere conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, lettera b), del presente regolamento.

Articolo 12

Dimensioni degli attrezzi da pesca

È vietato detenere a bordo o utilizzare in mare attrezzi da pesca non conformi alle dimensioni indicate nell’allegato II.

Articolo 13

Valori minimi di distanza e profondità per l’uso degli attrezzi da pesca

1.   È vietato l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

In deroga al primo comma, l’uso di draghe è autorizzato entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10 % del peso vivo totale della cattura.

2.   È vietato l’uso di reti da traino entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa. È vietato l’uso di draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa.

3.   È vietato l’uso di ciancioli entro una distanza di 300 metri dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

I ciancioli non sono piazzati ad una profondità inferiore al 70 % dell’altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all’allegato II del presente regolamento.

4.   È vietato l’uso di draghe per la pesca delle spugne all’interno dell’isobata di 50 metri; tale pesca non deve essere effettuata entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dalla costa.

5.   Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, autorizza una deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come l’estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull’ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi degli articoli 18 e 19. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.

6.   In deroga al paragrafo 2, le reti da traino possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 1,5 miglia nautiche purché ad una profondità superiore all’isobata di 50 metri.

7.   In deroga al paragrafo 3, i ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 a una distanza dalla costa inferiore a 300 metri o ad una profondità inferiore all’isobata di 50 metri, ma non inferiore all’isobata di 30 metri. I ciancioli possono essere usati temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 ad una profondità inferiore al 70 % dell’altezza totale dei ciancioli stessi secondo i criteri di misura di cui all’allegato II del presente regolamento.

8.   In deroga al paragrafo 2, le draghe tirate da natanti e le draghe idrauliche possono essere usate temporaneamente fino al 31 dicembre 2007 entro una distanza dalla costa inferiore a 0,3 miglia nautiche.

9.   La deroga di cui al paragrafo 5 si applica soltanto alle attività di pesca già autorizzate dagli Stati membri e alle imbarcazioni aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni e non comporta alcun aumento futuro nello sforzo di pesca previsto.

Entro il 30 aprile 2007 si trasmette alla Commissione un elenco dei pescherecci autorizzati e delle loro caratteristiche che riporti un confronto con le caratteristiche di questa flotta al 1o gennaio 2000.

Tali attività di pesca devono inoltre:

a)

soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 9, paragrafo 3, punto 2, e all’articolo 23;

b)

non interferire con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dai ciancioli o da analoghe reti trainate;

c)

essere regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie di cui all’allegato III, ad eccezione dei molluschi bivalvi, siano minime;

d)

non orientarsi verso i cefalopodi.

Gli Stati membri interessati elaborano un piano di monitoraggio e presentano una relazione alla Commissione ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009. Alla luce di tali relazioni, la Commissione può adottare misure in virtù dell’articolo 18 o dell’articolo 19, paragrafo 9, del presente regolamento.

10.   Possono essere concesse deroghe ai paragrafi 1 e 2 per le zone di pesca a cui è accordata una deroga a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento secondo la procedura prevista dall’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11.   In deroga al paragrafo 2 l’uso di reti da traino entro una distanza compresa tra 0,7 e 1,5 miglia nautiche dalla costa è autorizzato alle seguenti condizioni:

profondità marina non inferiore all’isobata di 50 metri,

vincoli geografici specifici, come l’estensione limitata delle piattaforme costiere lungo tutta la linea costiera di uno Stato membro o la dimensione limitata delle zone per la pesca con reti da traino,

nessun impatto significativo sull’ambiente marino,

conformità con il paragrafo 9, terzo comma, lettere a) e b),

nessun conseguente aumento nello sforzo di pesca rispetto a quanto già autorizzato dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 settembre 2007 le modalità di applicazione di tale deroga. Tale notifica contiene un elenco dei pescherecci autorizzati e delle zone autorizzate, con le rispettive coordinate geografiche sia terrestri sia marine.

Gli Stati membri interessati sorvegliano le attività di pesca nelle zone in questione e garantiscono una valutazione scientifica. I risultati di tale valutazione sono comunicati alla Commissione ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 luglio 2009.

Se, in base alle notifiche trasmesse dagli Stati membri ai sensi del secondo e terzo comma, o in seguito a nuovi pareri scientifici, la Commissione ritiene che le condizioni per una deroga non siano soddisfatte, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell’ambiente.

Articolo 14

Deroghe transitorie alla dimensione minima delle maglie e alla distanza minima dalla costa per l’uso degli attrezzi da pesca

1.   Qualunque attrezzo da pesca di cui all’articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5, le cui maglie siano di dimensioni inferiore a quelle ivi stabilite e il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale in vigore al 1o gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se non rispetta i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 9.

2.   Qualunque attrezzo da pesca di cui all’articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3, usato a una distanza dalla costa inferiore a quella ivi stabilita e il cui uso sia conforme alla legislazione nazionale in vigore al 1o gennaio 1994, può essere usato fino al 31 maggio 2010 anche se non rispetta i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 9.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano a meno che il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla scorta di dati scientifici, non decida altrimenti a maggioranza qualificata.

CAPO V

TAGLIE MINIME DEGLI ORGANISMI MARINI

Articolo 15

Taglie minime degli organismi marini

1.   Gli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima di cui all’allegato III (di seguito «gli organismi marini sottotaglia») non possono essere venduti, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.

2.   La taglia degli organismi marini è misurata conformemente all’allegato IV. Qualora siano ammessi più metodi di misurazione, gli organismi marini hanno la taglia prevista se almeno una delle misure determinate mediante questi metodi è pari o superiore alla dimensione minima corrispondente.

3.   Il paragrafo 1 non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all’articolo 19, a condizione che lo stock di sardine rientri nei limiti biologici di sicurezza.

Articolo 16

Ripopolamento diretto e trapianto

1.   In deroga all’articolo 15, gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la cattura di organismi marini sottotaglia ai fini di cui al paragrafo 1 avvenga secondo modalità compatibili con eventuali misure di gestione comunitarie applicabili alla specie in questione.

3.   Gli organismi catturati ai fini di cui al paragrafo 1 devono essere rigettati in mare o destinati all’acquacoltura estensiva. Se successivamente ricatturati, essi possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 15.

4.   Sono vietati l’introduzione, il trapianto e il ripopolamento diretto con specie non autoctone, salvo se tali operazioni sono svolte in conformità dell’articolo 22, lettera b), della direttiva 92/43/CEE.

CAPO VI

PESCA NON COMMERCIALE

Articolo 17

Pesca sportiva

1.   Nell’ambito della pesca sportiva è vietato l’uso di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate. Nell’ambito della pesca sportiva è altresì vietato l’uso di palangari per la cattura di specie altamente migratorie.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la pesca sportiva venga praticata secondo modalità conformi agli obiettivi e alle norme del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le catture di organismi marini effettuate nell’ambito della pesca sportiva non vengano commercializzate. Ciononostante, in via eccezionale può essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell’ambito di gare sportive, purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici.

4.   Gli Stati membri adottano misure per la registrazione e la raccolta separata dei dati relativi alle catture di specie altamente migratorie di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio (11) effettuate nell’ambito della pesca sportiva nel Mediterraneo.

5.   Gli Stati membri regolamentano la pesca subacquea con fucili subacquei, in particolare per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 4.

6.   Gli Stati membri informano la Commissione circa le misure adottate in conformità del presente articolo.

CAPO VII

PIANI DI GESTIONE

Articolo 18

Piani di gestione a livello comunitario

1.   Il Consiglio può adottare piani di gestione per attività di pesca specifiche praticate nel Mediterraneo, segnatamente in zone che si estendono del tutto o in parte al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri. Tali piani possono includere in particolare:

a)

misure di gestione dello sforzo di pesca;

b)

misure tecniche specifiche, comprendenti se del caso opportune deroghe temporanee alle norme del presente regolamento laddove tali deroghe siano necessarie allo svolgimento delle attività di pesca e a condizione che il piano di gestione garantisca lo sfruttamento sostenibile delle risorse considerate;

c)

l’estensione dell’uso obbligatorio di sistemi di controllo via satellite VMS o di sistemi analoghi per i pescherecci di lunghezza fuori tutto compresa tra 10 m e 15 m;

d)

restrizioni temporanee o permanenti in talune zone, riservate a determinati attrezzi o alle navi che hanno sottoscritto obblighi nell’ambito del piano di gestione.

I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio (12).

In deroga al disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.

2.   Gli Stati membri e/o il consiglio consultivo regionale per il Mediterraneo possono presentare suggerimenti alla Commissione su questioni attinenti alla definizione dei piani di gestione. La Commissione risponde a tali richieste entro tre mesi dal ricevimento.

3.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono ad un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie con ciclo di vita breve sono riviste annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti nella forza di reclutamento.

Articolo 19

Piani di gestione per talune attività di pesca nelle acque territoriali

1.   Entro il 31 dicembre 2007 gli Stati membri adottano piani di gestione per le attività di pesca condotte con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe all’interno delle loro acque territoriali. Ai suddetti piani di gestione si applica l’articolo 6, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   Gli Stati membri possono successivamente elaborare altri piani di gestione sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti.

3.   Gli Stati membri provvedono a un adeguato monitoraggio scientifico dei piani di gestione. In particolare, talune misure di gestione relative alle attività di pesca che sfruttano specie con ciclo di vita breve sono riviste annualmente per tener conto dei possibili cambiamenti nella forza di reclutamento.

4.   I piani di gestione possono includere misure che vanno oltre le disposizioni del presente regolamento al fine di:

a)

accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;

b)

ridurre i rigetti in mare;

c)

contenere lo sforzo di pesca.

5.   Le misure da includere nei piani di gestione sono proporzionate alle finalità, agli obiettivi e al calendario previsto, e tengono conto dei seguenti fattori:

a)

lo stato di conservazione dello stock o degli stock;

b)

le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock;

c)

le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati;

d)

l’impatto economico delle misure sulle attività di pesca interessate.

6.   I piani di gestione prevedono il rilascio di permessi di pesca speciali conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.

In deroga al disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m può essere richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.

7.   I piani di gestione di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione entro il 30 settembre 2007 per consentirle di presentare le proprie osservazioni prima che i piani stessi vengano adottati. I piani di gestione di cui al paragrafo 2 sono notificati alla Commissione sei mesi prima della data prevista di entrata in vigore. La Commissione comunica tali piani agli altri Stati membri.

8.   Nel caso in cui un piano di gestione possa incidere sulle attività dei pescherecci di un altro Stato membro, esso viene adottato solo dopo che la Commissione, lo Stato membro e il consiglio consultivo regionale interessato siano stati consultati conformemente alla procedura di cui all’articolo 8, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

9.   Se la Commissione, sulla base della notifica di cui al paragrafo 7 o di un nuovo parere scientifico, ritiene che un piano di gestione adottato ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2 non sia sufficiente ad assicurare un elevato livello di protezione delle risorse e dell’ambiente, essa può consultare lo Stato membro e chiedergli di modificare il piano o può proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell’ambiente.

CAPO VIII

MISURE DI CONTROLLO

Articolo 20

Cattura di specie bersaglio

1.   Le percentuali di cui all’articolo 9, paragrafi 4 e 6, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 1, sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi acquatici che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Esse possono essere calcolate in base a uno o più campioni rappresentativi.

2.   Nel caso di pescherecci da cui sono stati trasbordati quantitativi di organismi acquatici vivi, tali quantitativi devono essere presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Trasbordi

Il trasbordo di organismi acquatici vivi su altri pescherecci o l’accettazione di trasbordi di tali organismi da altri pescherecci sono consentiti unicamente ai comandanti dei pescherecci che tengono un giornale di bordo secondo quanto disposto dall’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 22

Porti designati

1.   Le catture effettuate con reti a strascico, reti da traino pelagiche, ciancioli, palangari pelagici, draghe tirate da natanti e draghe idrauliche possono essere sbarcate e commercializzate per la prima volta solo in porti designati dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 30 aprile 2007 un elenco di porti designati. La Commissione comunica tale elenco agli altri Stati membri.

Articolo 23

Controllo delle catture

Nell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Per le operazioni di pesca nel Mediterraneo, tutte le specie indicate su un elenco adottato conformemente al paragrafo 8 e conservate a bordo in quantitativi superiori a 15 kg di equivalente peso vivo devono essere registrate nel giornale di bordo.

Tuttavia, per le specie altamente migratorie e le piccole specie pelagiche, ogni quantitativo superiore a 50 kg di equivalente peso vivo deve essere registrato nel giornale di bordo.»

Articolo 24

Registro delle navi autorizzate alla pesca nella zona dell’accordo CGPM

1.   Entro il 1o giugno 2007 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, sul consueto supporto informatico, l’elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 m, autorizzate alla pesca nella zona CGPM grazie al rilascio di un permesso di pesca.

2.   L’elenco di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:

a)

il numero d’iscrizione della nave nel registro della flotta comunitaria (CFR) e la marcatura esterna ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (13);

b)

il periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo;

c)

gli attrezzi da pesca usati.

3.   Entro il 1o luglio 2007 la Commissione trasmette l’elenco al segretariato esecutivo della CGPM affinché le navi interessate possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate alla pesca nella zona dell’accordo CGPM (di seguito «registro CGPM»).

4.   Qualsiasi modifica dell’elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione affinché la trasmetta al segretariato esecutivo della CGPM, secondo la stessa procedura, almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui le navi iniziano l’attività di pesca nella zona CGPM.

5.   I pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non sono iscritti nell’elenco di cui al paragrafo 1 non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare alcun tipo di pesce o di mollusco nella zona CGPM.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

a)

soltanto le navi battenti la loro bandiera iscritte nell’elenco di cui al paragrafo 1 e che abbiano a bordo un permesso di pesca da loro rilasciato siano autorizzate, secondo le condizioni stabilite nel permesso, a svolgere attività di pesca nella zona CGPM;

b)

non sia rilasciato alcun permesso di pesca alle navi che hanno svolto un’attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata (pesca IUU) nella zona CGPM o altrove, tranne qualora i nuovi armatori forniscano adeguate prove documentali del fatto che i precedenti armatori e operatori non hanno più alcun interesse giuridico, finanziario o diritto di godimento rispetto a tali navi, né esercitano alcun controllo sulle medesime, o che le loro navi né prendono parte né sono associate ad una pesca IUU;

c)

nella misura del possibile la loro legislazione nazionale vieti agli armatori e agli operatori di navi battenti la loro bandiera iscritte nell’elenco di cui al paragrafo 1 di prendere parte o di essere associati ad attività di pesca esercitate nella zona dell’accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;

d)

nella misura del possibile la loro legislazione nazionale esiga che gli armatori e gli operatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell’elenco di cui al paragrafo 1 posseggano la cittadinanza o siano entità giuridiche dello Stato membro di bandiera;

e)

le loro navi siano conformi a tutte le pertinenti misure di gestione e conservazione della CGPM.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona CGPM da navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.

8.   Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi informazione in base alla quale vi siano forti motivi per presumere che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non iscritte nel registro CGPM esercitino attività di pesca o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona dell’accordo CGPM.

CAPO IX

MISURE PER LE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

Articolo 25

Pesca del pesce spada

Anteriormente al 31 dicembre 2007 il Consiglio decide le misure tecniche per la protezione del novellame di pesce spada nel Mediterraneo.

CAPO X

MISURE PER LE ACQUE INTORNO ALLE ISOLE MALTESI

Articolo 26

La zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi

1.   L’accesso dei pescherecci comunitari alle acque e alle risorse della zona che si estende fino a 25 miglia nautiche dalle linee di base intorno alle isole maltesi (di seguito «la zona di gestione») è disciplinato come segue:

a)

la pesca all’interno della zona di gestione è limitata ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzano attrezzi diversi da quelli trainati;

b)

lo sforzo complessivo di tali pescherecci, espresso in termini di capacità di pesca totale, non può superare il livello medio registrato nel 2000-2001, corrispondente a 1 950 pescherecci aventi una potenza motrice e una stazza totali di 83 000 kW e 4 035 GT rispettivamente.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con reti da traino di lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare in determinate zone all’interno della zona di gestione, secondo quanto specificato all’allegato V, lettera a), del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni seguenti:

a)

la capacità di pesca totale dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione non deve superare il limite di 4 800 kW;

b)

la capacità di pesca di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare ad una profondità inferiore ai 200 m non deve superare i 185 kW; l’isobata di 200 metri di profondità è identificata da una linea spezzata che collega i punti elencati nell’allegato V, lettera b), del presente regolamento;

c)

i pescherecci con reti da traino che operano nella zona di gestione devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali e devono essere inclusi in un elenco fornito annualmente alla Commissione dagli Stati membri interessati e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero d’iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;

d)

i limiti di capacità, di cui alle lettere a) e b), devono essere periodicamente rivalutati sulla base del parere di enti scientifici pertinenti con riguardo ai loro effetti sulla conservazione degli stock.

3.   Se la capacità totale di pesca di cui al paragrafo 2, lettera a), supera la capacità totale di pesca dei pescherecci con lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 24 metri che operano nella zona di gestione nel periodo di riferimento 2000-2001 (di seguito «la capacità di pesca di riferimento»), la Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 29, ripartisce tale capacità eccedentaria disponibile tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un’autorizzazione.

La capacità di pesca di riferimento corrisponde a 3 600 kW.

4.   I permessi di pesca speciali per la capacità di pesca eccedentaria disponibile di cui al paragrafo 3 possono essere rilasciati unicamente ai pescherecci che alla data di applicazione del presente articolo figurano nel registro della flotta comunitaria.

5.   Se la capacità totale di pesca dei pescherecci con reti da traino autorizzati ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2, lettera c), supera il limite stabilito al paragrafo 2, lettera a), perché tale limite è stato abbassato a seguito della revisione di cui al paragrafo 2, lettera d), la Commissione ripartisce la capacità di pesca tra gli Stati membri sulla base seguente:

a)

la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci operanti nella zona nel periodo 2000-2001 è considerata prioritaria;

b)

la capacità di pesca in kW corrispondente ai pescherecci che hanno operato nella zona in un qualsiasi altro periodo è presa in considerazione in secondo luogo;

c)

la capacità di pesca rimanente per gli altri pescherecci viene ripartita tra gli Stati membri tenendo conto degli interessi di quelli che chiedono un’autorizzazione.

6.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), i pescherecci con ciancioli o palangari e i pescherecci dediti alla pesca della lampuga ai sensi dell’articolo 27 sono autorizzati ad operare all’interno della zona di gestione. Essi ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e devono essere inclusi in un elenco fornito alla Commissione da ciascuno Stato membro e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero d’iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. Lo sforzo di pesca è in ogni caso controllato per salvaguardare la sostenibilità di queste attività di pesca nella zona.

7.   Il comandante di un peschereccio con reti da traino autorizzato ad operare nella zona di gestione ai sensi del paragrafo 2 e che non dispone di VMS a bordo è tenuto a segnalare ciascuna entrata e ciascuna uscita dalla zona suddetta alle proprie autorità e alle autorità dello Stato costiero.

Articolo 27

Pesca della lampuga

1.   All’interno della zona di gestione, la pesca della lampuga (Coriphaena spp.) mediante dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) è vietata dal 1o gennaio al 5 agosto di ogni anno.

2.   La pesca della lampuga all’interno della zona di gestione può essere praticata da un massimo di 130 pescherecci.

3.   Le autorità maltesi stabiliscono le rotte lungo cui sono disposti i DCP e assegnano ciascuna rotta a pescherecci comunitari entro il 30 giugno di ogni anno. I pescherecci comunitari battenti bandiera diversa da quella di Malta non sono autorizzati ad utilizzare i DCP nella zona delle 12 miglia.

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 29, la Commissione definisce i criteri da applicare per la fissazione e l’assegnazione delle rotte per i DCP.

4.   I pescherecci autorizzati a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 e vengono inclusi in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato e contenente la loro marcatura esterna e il loro numero d’iscrizione nel registro della flotta comunitaria (CFR) ai sensi dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. In deroga al disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1627/94, ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m è richiesto il possesso di un permesso di pesca speciale.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Procedura decisionale

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il Consiglio decide secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato.

Articolo 29

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione degli articoli 26 e 27 del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 30

Modifiche

Le modifiche degli allegati sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 31

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO I

Condizioni tecniche per l’attacco di dispositivi e l’armamento delle reti da traino

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)

«pezza di rete a filo accoppiato»: una pezza di rete a due o più fili, i quali possono essere separati tra i nodi senza danneggiare la struttura dei fili;

b)

«pezza di rete senza nodo»: una pezza di rete costituita da maglie di quattro lati che formano un quadrato approssimativo in cui gli angoli delle maglie sono formati dall’incrocio dei fili di due lati adiacenti della maglia;

c)

«pezza di rete a maglia quadrata»: una pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele formate dai lati della maglia siano l’una parallela e l’altra perpendicolare all’asse longitudinale della rete;

d)

«corpo della rete»: sezione rastremata situata nella parte anteriore di una rete da traino;

e)

«avansacco»: sezione cilindrica, costituita da uno o più pannelli, situata tra il corpo della rete e il sacco;

f)

«sacco»: la parte posteriore di una rete da traino, costituita da una pezza con maglie delle stesse dimensioni avente forma cilindrica o rastremata, le cui sezioni trasversali costituiscono all’incirca un cerchio di raggio identico o decrescente;

g)

«sacco a palla»: sacco costituito da uno o più pannelli adiacenti, con maglie delle stesse dimensioni, il cui numero di maglie aumenta verso la parte posteriore provocando un’estensione sia della lunghezza trasversale rispetto all’asse longitudinale della rete sia della circonferenza del sacco;

h)

«sacco a tasca»: un sacco la cui altezza verticale diminuisce verso la parte posteriore del sacco e le cui sezioni trasversali costituiscono all’incirca un’ellissi con asse maggiore identico o decrescente. La parte posteriore del sacco è costituita da un unico pannello piegato o da pannelli posteriori, sia superiori che inferiori, cuciti insieme trasversalmente rispetto all’asse longitudinale della rete;

i)

«relinga trasversale»: corda esterna e interna che corre trasversalmente rispetto all’asse longitudinale della rete, situata nella parte posteriore del sacco lungo la giuntura tra due pannelli superiori e inferiori o lungo la piega del pannello posteriore unico; può essere un prolungamento della relinga laterale o una corda separata;

j)

«circonferenza-perimetro» della sezione di una pezza di rete a maglia romboidale di una rete da traino: il numero delle maglie in quella sezione moltiplicato per la dimensione della maglia stirata;

k)

«circonferenza-perimetro» della sezione di una pezza di rete a maglia quadrata di una rete da traino: il numero di maglie in quella sezione moltiplicato per la lunghezza della maglia.

A)   Attacco di dispositivi autorizzati alle reti da traino

1.

In deroga all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3440/84, un dispositivo meccanico con chiusura lampo, disposta trasversalmente rispetto all’asse longitudinale della rete o longitudinalmente, può essere utilizzato per chiudere l’apertura destinata allo svuotamento del sacco a tasca.

2.

La distanza tra la chiusura lampo trasversale e le maglie posteriori del sacco non deve essere superiore a un metro.

B)   Requisiti degli armamenti

1.

Le reti da traino non possono essere munite di sacco a palla. Il numero delle maglie di dimensioni uguali non aumenta dall’estremità anteriore all’estremità posteriore intorno a qualsiasi circonferenza di un sacco.

2.

La circonferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino (la parte rastremata) o dell’avansacco (la parte cilindrica) non deve essere inferiore alla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco stricto sensu. Nel caso di un sacco a maglie quadrate, in particolare, la circonferenza della parte posteriore del corpo della rete da traino o dell’avansacco deve essere da 2 a 4 volte superiore alla circonferenza dell’estremità anteriore del sacco stricto sensu.

3.

Nelle reti trainate possono essere inseriti pannelli a maglie quadrate, posti di fronte all’avansacco o in un qualsiasi punto tra la parte anteriore dell’avansacco e la parte posteriore del sacco; tali pannelli non possono essere in alcun modo ostruiti da prolungamenti interni o esterni del sacco. Devono essere costituiti di pezze di rete senza nodo o di pezze di rete con nodi antiscioglimento ed essere inseriti in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte durante la pesca. Le norme dettagliate relative a ulteriori specifiche tecniche per i pannelli a maglie quadrate sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 29 del presente regolamento.

4.

Analogamente, i dispositivi tecnici finalizzati a migliorare la selettività delle reti da traino, diversi da quelli di cui alla lettera b), punto 3, possono essere autorizzati conformemente alla procedura di cui all’articolo 29 del presente regolamento.

5.

È proibito tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata il cui sacco sia costituito, interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle maglie quadrate o a diamante a meno che non siano autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 29 del presente regolamento.

6.

I punti 4 e 5 non si applicano alle sciabiche da natante il cui sacco abbia maglie di dimensioni inferiori a 10 mm.

7.

In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3440/84, nelle reti a strascico la dimensione delle maglie della fodera di rinforzo non deve essere inferiore a 120 mm se le maglie del sacco sono inferiori a 60 mm. Questa disposizione si applica unicamente al Mediterraneo, ferme restando le norme applicabili alle altre acque comunitarie. Se la dimensione delle maglie del sacco è pari o superiore a 60 mm, si applica l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3440/84.

8.

Il sacco a tasca deve avere un’unica apertura che ne permetta lo svuotamento.

9.

La lunghezza della relinga trasversale non deve essere inferiore al 20 % della circonferenza del sacco.

10.

La circonferenza della fodera di rinforzo, quale definita all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 3440/84, deve essere pari ad almeno 1,3 volte quella del sacco per le reti a strascico.

11.

È vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte, nel sacco, di pezze di rete ottenute con un solo filo di spessore superiore a 3,0 millimetri.

12.

È vietato tenere a bordo o utilizzare qualsiasi rete trainata costituita interamente o in parte, nel sacco, di pezze di rete ottenute con fili accoppiati.

13.

Le pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 6 mm sono vietate in ogni parte delle reti a strascico.

ALLEGATO II

Requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

1)

la lunghezza della rete corrisponde a quella della lima da sughero; la lunghezza delle reti da fondo e delle reti da posta galleggianti può essere anche definita sulla base del peso o del volume della loro massa;

2)

l’altezza della rete corrisponde alla somma delle altezze delle maglie bagnate, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero.

1.   Draghe

La larghezza massima consentita per le draghe è di 3 m, a eccezione delle draghe per la pesca delle spugne.

2.   Reti da circuizione (ciancioli e sciabiche senza cavo di chiusura)

La lunghezza della pezza è limitata a 800 m e l’altezza massima a 120 m, tranne per le tonnare volanti.

3.   Reti da imbrocco calate sul fondo

3.1.

Tramagli e reti da imbrocco calate sul fondo

1.

L’altezza massima di un tramaglio non può superare i 4 m.

2.

L’altezza massima di una rete da imbrocco calata sul fondo non può superare i 10 m.

3.

È vietato detenere a bordo e calare più di 6 000 m di tramagli, reti da imbrocco calate sul fondo per nave, tenendo presente che, da gennaio 2008, nel caso di un solo pescatore non si possono superare i 4 000 m, a cui si possono aggiungere altri 1 000 m nel caso di un secondo pescatore e altri 1 000 m nel caso di un terzo pescatore. Fino al 31 dicembre 2007 tali reti non possono superare i 5 000 m nel caso di un solo pescatore o di un secondo pescatore e 6 000 m nel caso di un terzo pescatore.

4.

Il diametro del ritorto o del monofilamento di una rete da imbrocco calata sul fondo non può essere superiore a 0,5 mm.

5.

In deroga al punto 2, una rete da imbrocco calata sul fondo di lunghezza massima inferiore a 500 m può avere una altezza massima di 30 m. È vietato detenere a bordo o calare più di 500 m di rete da imbrocco calata sul fondo qualora essa ecceda il limite di altezza di 10 m di cui al punto 2.

3.2.

Reti da fondo combinate (tramagli + reti da imbrocco)

1.

L’altezza massima di una rete da fondo combinata non può superare i 10 m.

2.

È vietato detenere a bordo o calare più di 2 500 m di reti combinate per nave.

3.

Il diametro del ritorto o del monofilamento di una rete da imbrocco non può essere superiore a 0,5 mm.

4.

In deroga al punto 1, una rete da fondo combinata avente una lunghezza massima di 500 m può avere un’altezza massima di 30 m. È vietato detenere a bordo o calare più di 500 m di rete da fondo combinata qualora essa ecceda il limite di altezza di 10 m di cui al punto 1.

4.   Palangaro di fondo

1.

È vietato detenere a bordo o calare più di 1 000 ami per persona a bordo, entro il limite complessivo di 5 000 ami per peschereccio.

2.

In deroga al punto 1, ogni nave che intraprende una bordata di pesca di durata superiore a 3 giorni può detenere a bordo un massimo di 7 000 ami.

5.   Trappole per la pesca dei crostacei di profondità

È vietato detenere a bordo o calare più di 250 trappole per peschereccio.

6.   Palangaro di superficie (derivante)

È vietato detenere a bordo o calare più di:

1.

2 000 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di tonno rosso (Thunnus thynnus), quando questa specie rappresenta almeno il 70 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;

2.

3 500 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di pesce spada (Xyphias gladius), quando questa specie rappresenta almeno il 70 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita;

3.

5 000 ami per nave per i pescherecci dediti alla pesca di tonno bianco (Thunnus alalunga), quando questa specie rappresenta almeno il 70 % delle catture in peso vivo misurate dopo la cernita.

4.

In deroga ai punti 1, 2 e 3 ogni peschereccio che intraprende una bordata di pesca di durata superiore a 2 giorni può detenere a bordo un numero equivalente di ami di riserva.

7.   Reti da traino

Le specifiche tecniche volte a limitare la dimensione massima della lima da galleggiante, della lima da piombo, della circonferenza o del perimetro delle reti e il numero massimo di reti da traino ad attrezzatura multipla sono adottate entro l’ottobre 2007 secondo la procedura di cui all’articolo 30 del presente regolamento.

ALLEGATO III

Taglie minime degli organismi marini

Denominazione scientifica

Nome comune

Taglia minima

1.

Pesci

 

 

Dicentrarchus labrax

Spigola

25 cm

Diplodus annularis

Sparaglione

12 cm

Diplodus puntazzo

Sarago pizzuto

18 cm

Diplodus sargus

Sarago maggiore

23 cm

Diplodus vulgaris

Sarago testa nera

18 cm

Engraulis encrasicolus  (14)

Acciuga

9 cm

Epinephelus spp.

Cernia

45 cm

Lithognathus mormyrus

Mormora

20 cm

Merluccius merluccius  (16)

Nasello

20 cm

Mullus spp.

Triglia

11 cm

Pagellus acarne

Pagello mafrone

17 cm

Pagellus bogaraveo

Occhialone

33 cm

Pagellus erythrinus

Pagello fragolino

15 cm

Pagrus pagrus

Pagro mediterraneo

18 cm

Polyprion americanus

Cernia di fondale

45 cm

Sardina pilchardus  (15)

Sardina

11 cm

Scomber spp.

Sgombro

18 cm

Solea vulgaris

Sogliola

20 cm

Sparus aurata

Orata

20 cm

Trachurus spp.

Suri

15 cm

2.

Crostacei

 

 

Homarus gammarus

Astice

300 mm LT

105 mm LC

Nephrops norvegicus

Scampo

20 mm LC

70 mm LT

Palinuridae

Aragoste

90 mm LC

Parapenaeus longirostris

Gambero rosa mediterraneo

20 mm LC

3.

Molluschi bivalvi

 

 

Pecten jacobeus

Cappasanta

10 cm

Venerupis spp.

Vongole

25 mm

Venus spp.

Vongole

25 mm

LT = lunghezza totale; LC = lunghezza del carapace.

ALLEGATO IV

Misurazione della taglia di un organismo marino

1.

La taglia di un pesce è misurata, come indicato nella figura 1, dall’estremità anteriore del muso sino all’estremità della pinna caudale.

2.

La taglia dello scampo (Nephrops norvegicus) è misurata come indicato nella figura 2:

in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o

in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

3.

La taglia dell’astice (Homarus gammarus) è misurata, come indicato nella figura 3:

in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace, o

in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all’estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

4.

La taglia dell’aragosta (Palinuridae) è misurata, come indicato nella figura 4, in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace.

5.

La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nella figura 5, sulla parte più lunga della conchiglia.

Figura 1

Image

Figura 2

Figura 3

Image

Image

(Nephrops)

Scampo

(Homarus)

Astice

(a)

Lunghezza del carapace

(b)

Lunghezza totale

Figura 4

Image

Figura 5

Image

ALLEGATO V

Zona di gestione di 25 miglia intorno alle isole maltesi

a)

Zone in cui è autorizzata la pesca con attrezzi da traino nelle acque circostanti le isole maltesi: coordinate geografiche

Zona A

Zona H

A1 — 36,0172oN, 14,1442oE

H1 — 35,6739oN, 14,6742oE

A2 — 36,0289oN, 14,1792oE

H2 — 35,4656oN, 14,8459oE

A3 — 35,9822oN, 14,2742oE

H3 — 35,4272oN, 14,7609oE

A4 — 35,8489oN, 14,3242oE

H4 — 35,5106oN, 14,6325oE

A5 — 35,8106oN, 14,2542oE

H5 — 35,6406oN, 14,6025oE

A6 — 35,9706oN, 14,2459oE

 

Zona B

Zona I

B1 — 35,7906oN, 14,4409oE

I1 — 36,1489oN, 14,3909oE

B2 — 35,8039oN, 14,4909oE

I2 — 36,2523oN, 14,5092oE

B3 — 35,7939oN, 14,4959oE

I3 — 36,2373oN, 14,5259oE

B4 — 35,7522oN, 14,4242oE

I4 — 36,1372oN, 14,4225oE

B5 — 35,7606oN, 14,4159oE

 

B6 — 35,7706oN, 14,4325oE

 

Zona C

Zona J

C1 — 35,8406oN, 14,6192oE

J1 — 36,2189oN, 13,9108oE

C2 — 35,8556oN, 14,6692oE

J2 — 36,2689oN, 14,0708oE

C3 — 35,8322oN, 14,6542oE

J3 — 36,2472oN, 14,0708oE

C4 — 35,8022oN, 14,5775oE

J4 — 36,1972oN, 13,9225oE

Zona D

Zona K

D1 — 36,0422oN, 14,3459oE

K1 — 35,9739oN, 14,0242oE

D2 — 36,0289oN, 14,4625oE

K2 — 36,0022oN, 14,0408oE

D3 — 35,9989oN, 14,4559oE

K3 — 36,0656oN, 13,9692oE

D4 — 36,0289oN, 14,3409oE

K4 — 36,1356oN, 13,8575oE

 

K5 — 36,0456oN, 13,9242oE

Zona E

Zona L

E1 — 35,9789oN, 14,7159oE

L1 — 35,9856oN, 14,1075oE

E2 — 36,0072oN, 14,8159oE

L2 — 35,9956oN, 14,1158oE

E3 — 35,9389oN, 14,7575oE

L3 — 35,9572oN, 14,0325oE

E4 — 35,8939oN, 14,6075oE

L4 — 35,9622oN, 13,9408oE

E5 — 35,9056oN, 14,5992oE

 

Zona F

Zona M

F1 — 36,1423oN, 14,6725oE

M1 — 36,4856oN, 14,3292oE

F2 — 36,1439oN, 14,7892oE

M2 — 36,4639oN, 14,4342oE

F3 — 36,0139oN, 14,7892oE

M3 — 36,3606oN, 14,4875oE

F4 — 36,0039oN, 14,6142oE

M4 — 36,3423oN, 14,4242oE

 

M5 — 36,4156oN, 14,4208oE

Zona G

Zona N

G1 — 36,0706oN, 14,9375oE

N1 — 36,1155oN, 14,1217oE

G2 — 35,9372oN, 15,0000oE

N2 — 36,1079oN, 14,0779oE

G3 — 35,7956oN, 14,9825oE

N3 — 36,0717oN, 14,0264oE

G4 — 35,7156oN, 14,8792oE

N4 — 36,0458oN, 14,0376oE

G5 — 35,8489oN, 14,6825oE

N5 — 36,0516oN, 14,0896oE

 

N6 — 36,0989oN, 14,1355oE

b)

Coordinate geografiche di alcuni punti intermedi lungo l’isobata dei 200 m all’interno della zona di gestione di 25 miglia

ID

Latitudine

Longitudine

1

36,3673oN

14,5540oE

2

36,3159oN

14,5567oE

3

36,2735oN

14,5379oE

4

36,2357oN

14,4785oE

5

36,1699oN

14,4316oE

6

36,1307oN

14,3534oE

7

36,1117oN

14,2127oE

8

36,1003oN

14,1658oE

9

36,0859oN

14,152oE

10

36,0547oN

14,143oE

11

35,9921oN

14,1584oE

12

35,9744oN

14,1815oE

13

35,9608oN

14,2235oE

14

35,9296oN

14,2164oE

15

35,8983oN

14,2328oE

16

35,867oN

14,4929oE

17

35,8358oN

14,2845oE

18

35,8191oN

14,2753oE

19

35,7863oN

14,3534oE

20

35,7542oN

14,4316oE

21

35,7355oN

14,4473oE

22

35,7225oN

14,5098oE

23

35,6951oN

14,5365oE

24

35,6325oN

14,536oE

25

35,57oN

14,5221oE

26

35,5348oN

14,588oE

27

35,5037oN

14,6192oE

28

35,5128oN

14,6349oE

29

35,57oN

14,6717oE

30

35,5975oN

14,647oE

31

35,5903oN

14,6036oE

32

35,6034oN

14,574oE

33

35,6532oN

14,5535oE

34

35,6726oN

14,5723oE

35

35,6668oN

14,5937oE

36

35,6618oN

14,6424oE

37

35,653oN

14,6661oE

38

35,57oN

14,6853oE

39

35,5294oN

14,713oE

40

35,5071oN

14,7443oE

41

35,4878oN

14,7834oE

42

35,4929oN

14,8247oE

43

35,4762oN

14,8246oE

44

36,2077oN

13,947oE

45

36,1954oN

13,96oE

46

36,1773oN

13,947oE

47

36,1848oN

13,9313oE

48

36,1954oN

13,925oE

49

35,4592oN

14,1815oE

50

35,4762oN

14,1895oE

51

35,4755oN

14,2127oE

52

35,4605oN

14,2199oE

53

35,4453oN

14,1971oE

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1626/94

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, articolo 17 e articolo 19

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 8

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 5, articolo 17 e articolo 19

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e articolo 13, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 5, articolo 14, paragrafi 2 e 3, articolo 19

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma (1 bis)

Articolo 4, articolo 13, paragrafo 9, articolo 13, paragrafo 10, articolo 19

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, articolo 13, paragrafo 8, e articolo 19

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, articolo 13, paragrafo 10, e articolo 19

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafi 3 e 7, e articolo 19

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 12 e allegato II

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, e articolo 6, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 7, articolo 14, paragrafi 1 e 3

Articolo 6, paragrafo 3

Allegato II, Definizioni

Articolo 7

Articolo 22

Articolo 8, paragrafi 1 e 3

Articolo 15, allegato III e allegato IV

Articolo 8 bis

Articolo 26

Articolo 8 ter

Articolo 27

Articolo 9

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 10 bis

Articolo 29

Articolo 11

Articolo 32

Allegato I

Articolo 3 e articolo 4

Allegato II

Articolo 11, allegato I e allegato II

Allegato III

Articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5

Allegato IV

Allegato III

Allegato V, lettera b)

Allegato V


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

(3)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

(4)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1.

(6)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2004 (GU L 185 del 24.5.2004, pag. 1).

(7)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5.

(10)  GU L 318 del 7.12.1984, pag. 23.

(11)  GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

(12)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(13)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

(14)  Acciuga: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 110 esemplari per kg.

(15)  Sardina: gli Stati membri possono convertire la taglia minima in 55 esemplari per kg.

(16)  Nasello: tuttavia, fino al 31 dicembre 2008 è concesso un margine di tolleranza del 15 % in peso di esemplari di nasello compresi tra 15 e 20 cm. Tale limite di tolleranza è rispettato tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbarco, quanto nei mercati di prima vendita dopo lo sbarco. Detto limite è rispettato anche in ciascuna transazione commerciale successiva a livello nazionale e internazionale.


8.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 36/31


Rettifica del regolamento (CE) n. 1968/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409 del 30 dicembre 2006 )

Il regolamento (CE) n. 1968/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N.1968/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (2007-2010)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo internazionale per l’Irlanda (di seguito «il Fondo») è stato istituito nel 1986 dall’accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell’Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l’Irlanda (di seguito «l’accordo») per promuovere il progresso economico e sociale ed incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l’Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall’accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985.

(2)

Dal 1989 la Comunità, riconoscendo che gli obiettivi del fondo rispecchiano quelli da essa perseguiti, ha erogato contributi finanziari al Fondo. Nel biennio 2005-2006 è stata stanziata la somma di 15 milioni di EUR nel bilancio comunitario per ciascuno degli anni 2005 e 2006, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l’Irlanda (1). Il regolamento suddetto scadrà il 31 dicembre 2006.

(3)

Le valutazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 177/2005 hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo, rafforzando nel contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee di frontiera dell’Irlanda (di seguito «il programma PEACE»), istituito a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (2).

(4)

Il processo di pace nell’Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno della Comunità europea al Fondo al di là del 31 dicembre 2006. In riconoscimento del particolare impegno a favore del processo di pace, il programma PEACE ha ottenuto l’assegnazione di ulteriori stanziamenti da parte dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013, ai sensi dell’allegato II, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

(5)

Nella riunione di Bruxelles del 15-16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di assumere le iniziative necessarie al fine di assicurare la prosecuzione del sostegno comunitario al Fondo, che entra nella cruciale fase finale dei lavori, fino al 2010.

(6)

L’obiettivo principale del presente regolamento è il sostegno della pace e della riconciliazione mediante una gamma di attività più ampia di quella coperta dai fondi strutturali e che si estende al di là dell’ambito di applicazione della politica della Comunità in materia di coesione economica e sociale.

(7)

È opportuno che il contributo comunitario al Fondo assuma la forma di contributi finanziari per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, venendo pertanto a scadenza alla stessa data in cui termina l’esistenza del Fondo.

(8)

Nell’assegnare il contributo comunitario il Fondo dovrebbe considerare prioritari i progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE per il periodo 2007-2010.

(9)

Conformemente all’accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al Fondo partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo internazionale per l’Irlanda.

(10)

È essenziale garantire un coordinamento adeguato tra le attività del Fondo e quelle finanziate nell’ambito dei fondi strutturali comunitari di cui all’articolo 159 del trattato, in particolare il programma PEACE.

(11)

Gli aiuti del Fondo dovrebbero essere considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiscono ad un durevole progresso economico e sociale e non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

(12)

Prima del 1o luglio 2008 si dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata delle disposizioni di chiusura del Fondo.

(13)

Fatte salve le competenze dell’autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 38 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3).

(14)

L’importo del contributo comunitario al Fondo dovrebbe ammontare a 15 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, espressi in valori correnti.

(15)

La strategia del Fondo avviata per la fase finale delle sue attività (2006-2010) e denominata «Sharing this Space» (Condividere questo spazio) è incentrata su quattro settori chiave: gettare le fondamenta per la riconciliazione nelle comunità più emarginate, costruire ponti per mettere in contatto le comunità divise, progredire verso una società più integrata e lasciare un’eredità. L’obiettivo ultimo del Fondo e del presente regolamento è pertanto quello di incoraggiare la riconciliazione tra le comunità.

(16)

Il sostegno della Comunità contribuirà a rafforzare la solidarietà tra gli Stati membri e fra i loro popoli.

(17)

L’adozione del presente regolamento è considerata necessaria per raggiungere gli obiettivi della Comunità nell’ambito del funzionamento del mercato unico. Poiché il trattato non prevede specificatamente i poteri necessari, il presente regolamento dovrebbe essere adottato sulla base dell’articolo 308 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del Fondo internazionale per l’Irlanda (di seguito «il Fondo») per il periodo 2007-2010 è di 60 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 2

Il Fondo si avvale di tale contributo conformemente all’accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell’Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l’Irlanda (di seguito «l’accordo»).

Nell’assegnazione del contributo il Fondo attribuisce priorità ai progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone da entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare quelle del programma PEACE che opera nell’Irlanda del Nord e nelle contee di frontiera dell’Irlanda.

Il contributo viene impiegato in modo da promuovere un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate. Esso non è utilizzato in sostituzione di altre spese pubbliche e private.

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo (di seguito «il consiglio di gestione»).

Il Fondo è rappresentato come osservatore alle riunioni del comitato di controllo del programma PEACE e, se del caso, di altri interventi dei Fondi strutturali.

Articolo 4

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione del Fondo, determina le modalità idonee a favorire il coordinamento a tutti i livelli tra il Fondo e le autorità di gestione e gli organi di attuazione istituiti nell’ambito degli interventi dei Fondi strutturali interessati, in particolare nell’ambito del programma PEACE.

Articolo 5

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione, determina le modalità idonee in materia di pubblicità e di informazione al fine di rendere noto il contributo della Comunità ai progetti finanziati dal Fondo.

Articolo 6

Entro il 30 giugno 2008 il Fondo presenta alla Commissione la strategia per la chiusura delle proprie attività, comprendente:

a)

un piano d’azione con pagamenti programmati ed una data di chiusura preventivata;

b)

una procedura di disimpegno;

c)

il trattamento di eventuali importi residui e interessi percepiti alla chiusura del Fondo.

I successivi pagamenti al Fondo sono subordinati all’approvazione della strategia di chiusura da parte della Commissione. Se la strategia di chiusura non è presentata entro il 30 giugno 2008, i pagamenti al Fondo vengono interrotti fino alla presentazione della strategia.

Articolo 7

1.   La Commissione amministra i contributi.

Fatto salvo il paragrafo 2, il contributo annuo è erogato a rate secondo le seguenti modalità:

a)

un primo acconto del 40 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto un impegno, firmato dal presidente del consiglio di gestione, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni stabilite nel presente regolamento per la concessione del contributo;

b)

un secondo acconto del 40 % è versato sei mesi più tardi;

c)

un pagamento finale del 20 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto e approvato il rapporto annuale delle attività del Fondo e verificato i conti per l’anno in questione.

2.   Prima di versare una rata la Commissione esegue una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo sulla base del saldo di cassa del Fondo alla data prevista per ciascun versamento. Qualora dalla valutazione risulti che il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il versamento di una delle rate, tale versamento è sospeso. La Commissione riesamina tale decisione sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo e riprende i versamenti non appena siano ritenuti giustificati.

Articolo 8

Un contributo del Fondo può essere impiegato per un’operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nell’ambito di un intervento dei Fondi strutturali, soltanto se l’importo ottenuto sommando la cifra che rappresenta il 40 % del contributo del Fondo e la cifra che rappresenta l’importo dell’aiuto dei Fondi strutturali non supera il 75 % dei costi totali ammissibili dell’operazione.

Articolo 9

Un rapporto finale è presentato alla Commissione sei mesi prima della data di chiusura preventivata nella strategia di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), oppure sei mesi dopo l’ultimo pagamento della Comunità, se precedente. Esso contiene tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l’attuazione dell’attività di assistenza e il conseguimento degli obiettivi.

Articolo 10

Il contributo finanziario dell’ultimo anno è versato sulla base dell’analisi del fabbisogno finanziario di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e a condizione che il comportamento del Fondo sia conforme alla strategia di chiusura di cui all’articolo 6.

Articolo 11

La data finale di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2013.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Esso scade il 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 30 del 3.2.2005, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3), a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25) a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.


8.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 36/34


Rettifica della decisione n. 1/2006 (2006/1001/CE) del Consiglio di associazione UE-Bulgaria, del 31 maggio 2006, relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell’accordo europeo

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409 del 30 dicembre 2006 )

La decisione 2006/1001/CE va letta come segue:

DECISIONE N.1/2006 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 31 maggio 2006

relativa al miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati previste nel protocollo n. 3 dell’accordo europeo

(2006/1001/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra (1), in particolare il protocollo n. 3, articolo 1, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo n. 3, così come sostituito dal protocollo recante adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo (2), fissa le condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bulgaria. Il protocollo n. 3 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2002 del Consiglio di associazione UE-Bulgaria (3).

(2)

Sono stati recentemente negoziati nuovi miglioramenti commerciali volti a favorire la convergenza economica nella prospettiva dell’adesione, i quali prevedono concessioni sotto forma di liberalizzazione completa degli scambi per taluni prodotti agricoli trasformati, riduzione dei dazi o di contingenti tariffari per altri.

(3)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione decide l’eventuale modifica dei dazi indicati negli allegati I e II del protocollo, nonché l’aumento o l’abolizione di contingenti tariffari. I dazi applicati possono essere ridotti a seguito delle riduzioni derivanti da concessioni reciproche in materia di prodotti agricoli trasformati.

(4)

Alle importazioni di talune merci non si applicano dazi doganali. Per altre merci occorre aprire contingenti tariffari; tali contingenti vanno diminuiti dei quantitativi di prodotti che sono oggetto dal 1o ottobre 2004 di contingenti tariffari applicati conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all’esportazione in Bulgaria di taluni prodotti agricoli trasformati (4), e in conformità del decreto del Consiglio dei ministri della Bulgaria n. 262 del 27 settembre 2004, modificato da ultimo dal decreto 293 del 2 novembre 2004.

(5)

I prodotti agricoli trasformati non dovrebbero beneficiare di restituzioni all’esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (5).

(6)

I prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria ed esportati nell’Unione europea non dovrebbero beneficiare di restituzioni all’esportazione,

DECIDE:

Articolo 1

A decorrere dal 1o ottobre 2004, i dazi doganali di cui all’allegato I si applicano all’importazione nella Comunità delle merci originarie della Bulgaria elencate nel medesimo allegato.

A decorrere dal 1o ottobre 2004, i dazi doganali di cui all’allegato II si applicano all’importazione in Bulgaria delle merci originarie della Comunità elencate nel medesimo allegato.

Articolo 2

I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea, originari della Comunità ed esportati in Bulgaria, non beneficiano delle restituzioni all’esportazione concesse in forza del regolamento (CE) n. 1043/2005.

I prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato, originari della Bulgaria ed esportati nella Comunità, non beneficiano delle restituzioni all’esportazione in Bulgaria.

Quando, in seguito all’abolizione delle restituzioni all’esportazione, devono essere adottati requisiti tecnici, essi sono decisi, a seconda dei casi, dalla Commissione o mediante un atto legislativo della Bulgaria.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all’allegato III e all’allegato IV sono aperti dal 1o ottobre al 31 dicembre 2004 e dal 1o gennaio al 31 dicembre degli anni successivi alle condizioni ivi stabilite.

I volumi per l’anno 2004 sono ridotti proporzionalmente di un quarto secondo il periodo, ad eccezione dei contingenti tariffari con il numero d’ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479.

I quantitativi che sono oggetto dei contingenti tariffari aperti a titolo del regolamento (CE) n. 1676/2004 e commercializzati a decorrere dal 1o ottobre 2004 sono interamente dedotti dai quantitativi indicati nei corrispondenti contingenti tariffari indicati nell’allegato III.

I quantitativi che sono oggetto dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.5463, 09.5487 e 09.5479 aperti a titolo del regolamento (CE) n. 1446/2002 della Commissione, dell’8 agosto 2002, relativo alla sospensione e all’apertura di contingenti tariffari applicabili all’importazione, all’interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000 (6), e commercializzati tra il 1o gennaio e il 30 settembre 2004, sono interamente dedotti dai quantitativi indicati nei corrispondenti contingenti tariffari indicati nell’allegato III.

I quantitativi che sono oggetto dei contingenti tariffari in Bulgaria e commercializzati a decorrere dal 1o ottobre 2004 sono interamente dedotti dai quantitativi indicati nei corrispondenti contingenti tariffari indicati nell’allegato IV.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 2006.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

I. KALFIN

ALLEGATO I

Dazi applicabili all’importazione nella Comunità di merci originarie della Bulgaria

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

Dall’1.10. al

31.12.2004

( %)

Dall’1.1. al

31.12.2005

( %)

Dall’1.1. al

31.12.2006

( %)

A partire dall’

1.1.2007

( %)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromittazzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

0403 10

Yogurt:

 

 

 

 

 

– –

Aromatizzati o addizionati di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

– – –

In polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

Inferiore o uguale a 1,5 %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 53

– – – –

Superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 59

– – – –

Superiore a 27 %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

Altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

Inferiore o uguale a 3 %

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 93

– – – –

Superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 10 99

– – – –

Superiore a 6 %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90

Altri:

 

 

 

 

 

– –

Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

– – –

In polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

Inferiore o uguale a 1,5 %

0 % + 64,1 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 73

– – – –

Superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

0 % + 87,9 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 79

– – – –

Superiore a 27 %

0 % + 113,9 EUR/100 kg

0

0

0

 

– – –

Altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

Inferiore o uguale a 3 %

0 % + 8,3 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 93

– – – –

Superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

0 % + 11,4 EUR/100 kg

0

0

0

0403 90 99

– – – –

Superiore a 6 %

0 % + 17,9 EUR/100 kg

0

0

0

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

Aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore a 60 %

0

0

0

0

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

 

 

 

 

0509 00 90

Altri

0

0

0

0

0710

Ortaggi o legumi (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati:

 

 

 

 

0710 40 00

Granturco dolce

0

0

0

0

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (ad esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non adatti all’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

0711 90

Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

– –

Ortaggi o legumi:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0

0

0

0

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillaggini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

Succhi ed estratti vegetali:

 

 

 

 

1302 13 00

– –

Di luppolo

0

0

0

0

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

 

 

 

 

1302 20 10

Allo stato secco

0

0

0

0

1302 20 90

– –

Altri

0

0

0

0

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina):

 

 

 

 

1505 00 10

Grasso di lana, greggio

0

0

0

0

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e dalle loro frazioni della voce 1516:

 

 

 

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

 

1517 10 10

– –

Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0 % + 19,1 EUR/ 100 kg

0 % + 12,7 EUR/ 100 kg

0 % + 6,3 EUR/ 100 kg

0

1517 90

Altre:

 

 

 

 

1517 90 10

– –

Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

0 % + 19,1 EUR/ 100 kg

0

0

0

 

– –

Altri:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni alimentari utilizzate per la sformatura

1,9

0

0

0

1518 00

Grassi o oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidrati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

1518 00 10

Linossina

0

0

0

0

1518 00 91

– –

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidrati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

0

0

0

0

 

– –

Altri:

 

 

 

 

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

0

0

0

0

1518 00 99

– – –

Altri

0

0

0

0

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cera di api, o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate:

 

 

 

 

1521 90

Altri:

 

 

 

 

1521 90 99

– – –

Altre

0

0

0

0

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali e vegetali:

 

 

 

 

1522 00 10

Degras

0

0

0

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

0

0

0

0

1702 90

Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zuccheri contenenti in peso allo stato secco il 50 % di futtosio:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

0

0

0

0

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

1704 10

Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero:

 

 

 

 

 

– –

Aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

Sotto forma di striscia

0

0

0

0

1704 10 19

– – –

Altre

0

0

0

0

 

– –

Aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

Sotto forma di striscia

0

0

0

0

1704 10 99

– – –

Altre

0

0

0

0

1704 90

Altri:

 

 

 

 

1704 90 10

– –

Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

0

0

0

0

1704 90 30

– –

Cioccolato bianco

0

0

0

0

 

– –

Altri:

 

 

 

 

1704 90 51

– – –

Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg

0

0

0

0

1704 90 55

– – –

Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

0

0

0

0

1704 90 61

– – –

Confetti e prodotti simili confettati

0

0

0

0

 

– – –

Altri:

 

 

 

 

1704 90 65

– – – –

Gomme ed altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

0

0

0

0

1704 90 71

– – – –

Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

0

0

0

0

1704 90 75

– – – –

Caramelle, zuccheri e melassi caramellati

0

0

0

0

 

– – – –

Altri:

 

 

 

 

1704 90 81

– – – – –

Ottenuti per compressione

0

0

0

0

ex 1704 90 99

(codice TARIC 1704909910)

– – – – –

Altri (esclusi i prodotti aventi un tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio))

0

0

0

0

1806

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

 

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

1806 10 20

– –

Avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

0

0

0

0

1806 10 30

– –

Avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore all’80 %

0

0

0

0

1806 20

Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

 

 

1806 20 10

– –

Aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

0

0

0

0

1806 20 30

– –

Aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

0

0

0

0

 

– –

Altre:

 

 

 

 

1806 20 50

– – –

Aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

0

0

0

0

1806 20 70

– – –

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

0

0

0

0

ex 1806 20 80

(codice TARIC 1806208010)

– – –

Glassatura al cacao, [ad esclusione dei prodotti aventi un tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

0

0

0

0

0

ex 1806 20 95

(codice TARIC 1806209510)

– – –

Altre [ad esclusione dei prodotti aventi un tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

0

0

0

 

 

Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

 

 

1806 31 00

– –

Ripiene

 (7)

0

0

0

1806 32

– –

Non ripiene:

 

 

 

 

1806 32 10

– – –

Con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti

 (7)

0

0

0

1806 32 90

– – –

Altre

 (7)

0

0

0

1806 90

Altri:

 

 

 

 

 

– –

Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

 

 

– – –

Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

Contenenti alcole

 (7)

0

0

0

1806 90 19

– – – –

Altri

 (7)

0

0

0

 

– – –

Altri:

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

Ripieni

 (7)

0

0

0

1806 90 39

– – – –

Non ripieni

 (7)

0

0

0

1806 90 50

– –

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

 (7)

0

0

0

1806 90 60

– –

Pasta da spalmare contenente cacao

 (7)

0

0

0

1806 90 70

– –

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

 (7)

0

0

0

ex 1806 90 90

(codice TARIC 1806909011

e 1806909091)

– –

Altri [ad esclusione dei prodotti aventi un tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

 (7)

0

0

0

1901

Estratti di malto; preparzioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

1901 10 00

Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0

0

0

0

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria o della biscotteria della voce 1905

0

0

0

0

1901 90

Altri:

 

 

 

 

 

– –

Estratto di malto:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

Aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

0

0

0

0

1901 90 19

– – –

Altri

0

0

0

0

 

– –

Altri:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, saccarosio, isoglucosio, glucosio, amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o di fecola, escluse le preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404

0

0

0

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, anche preparato:

 

 

 

 

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

Contenenti uova

0

0

0

0

1902 19

– –

Altre:

 

 

 

 

1902 19 10

– – –

Non contenenti farine né semolini di frumento (grano tenero)

0

0

0

0

1902 19 90

– – –

Altre

0

0

0

0

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte) o altrimenti preparate:

 

 

 

 

 

– –

Altre:

 

 

 

 

1902 20 91

– – –

Cotte

0

0

0

0

1902 20 99

– – –

Altri

0

0

0

0

1902 30

Altre paste alimentari:

 

 

 

 

1902 30 10

– –

Secche

0

0

0

0

1902 30 90

– –

Altre

0

0

0

0

1902 40

Couscous:

 

 

 

 

1902 40 10

– –

Non preparato

0

0

0

0

1902 40 90

– –

Altro

0

0

0

0

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0

0

0

0

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (ad esempio «corn flakes»); cereali (diversi da granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure in altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

1904 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

 

 

1904 10 10

– –

A base di granturco

0

0

0

0

1904 10 30

– –

A base di riso

0

0

0

0

1904 10 90

– –

Altri

0

0

0

0

1904 20

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

 

 

 

 

1904 20 10

– –

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

0

0

0

0

 

– –

Altri:

 

 

 

 

1904 20 91

– – –

A base di granturco

0

0

0

0

1904 20 95

– – –

A base di riso

0

0

0

0

1904 20 99

– – –

Altri

0

0

0

0

1904 30 00

Bulgur di grano

0

0

0

0

1904 90

Altri:

 

 

 

 

1904 90 10

– –

Riso

0

0

0

0

1904 90 80

– –

Altri

0

0

0

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

 

 

1905 10 00

Pane croccante detto «knäckebrod»

0

0

0

0

1905 20

Pane con spezie (panpepato):

 

 

 

 

1905 20 10

– –

Contenente un tenore, in peso, inferiore a 30 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

0

0

0

1905 20 30

– –

Contenente un tenore, in peso, pari o superiore a 30 % ma inferiore a 50 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

0

0

0

1905 20 90

– –

Contenente un tenore, in peso, pari o superiore a 50 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

0

0

0

0

 

Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:

 

 

 

 

1905 31

– –

Biscotti con aggiunta di dolcificanti:

 

 

 

 

 

– – –

Interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparzioni contenenti cacao:

 

 

 

 

1905 31 11

– – – –

In imballaggi immediati di contenuto netto o inferiore o uguale a 85 g

0

0

0

0

1905 31 19

– – – –

Altri

0

0

0

0

 

– – –

Altri:

 

 

 

 

1905 31 30

– – – –

Aventi tenore in peso, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all’8 %

0

0

0

0

 

– – – –

Altri:

 

 

 

 

1905 31 91

– – – – –

Doppi biscotti

0

0

0

0

1905 31 99

– – – – –

Altri

0

0

0

0

1905 32

– – –

Cialde e cialdine:

 

 

 

 

1905 32 05

– – – –

aventi un tenore di acqua, in peso, superiore a 10 %

0

0

0

0

 

– – –

Altri

 

 

 

 

 

– – – –

Interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparzioni contenenti cacao:

 

 

 

 

1905 32 11

– – – – –

In imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g

0

0

0

0

1905 32 19

– – – – –

Altri

0

0

0

0

 

– – – –

Altri:

 

 

 

 

1905 32 91

– – – – –

Salati, farciti o non farciti

0

0

0

0

1905 32 99

– – – – –

Altri

0

0

0

0

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

 

 

 

 

1905 40 10

– –

Fette biscottate

0

0

0

0

1905 40 90

– –

Altri

0

0

0

0

1905 90

Altri:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

Pane azzimo (matzoth)

0

0

0

0

1905 90 20

– –

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

0

0

0

0

 

– –

Altri:

 

 

 

 

1905 90 30

– – –

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

0

0

0

0

1905 90 45

– – –

Biscotti

0

0

0

0

1905 90 55

– – –

Prodotti estrusi o espansi salati o aromatizzati

0

0

0

0

 

– – –

Altri:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

Con aggiunta di sostanze dolcificanti

0

0

0

0

2001

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

 

 

2001 90

Altri:

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

2001 90 60

– –

Cuori di palma

0

0

0

0

2004

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

2004 10

Patate:

 

 

 

 

 

– –

Altri:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

0

0

0

2004 90

Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2005

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

2005 20

Patate:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

0

0

0

0

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

 

 

2008 11

– –

Arachidi:

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

0

0

0

0

2008 91 00

– –

Cuori di palma

0

0

0

0

2008 99

– –

Altri:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

0

0

0

0

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

 

Estratti, essenze e concentrati, di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

 

 

2101 11

– –

Estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

2101 11 11

– – –

Con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore al 95 %

0

0

0

0

2101 11 19

– – –

Altri

0

0

0

0

2101 12

– –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

 

 

2101 12 92

– – –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

0

0

0

0

2101 12 98

– – –

Altri

0

0

0

0

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

 

 

 

2101 20 20

– –

Estratti, essenze o concentrati

0

0

0

0

 

– –

Preparazioni:

 

 

 

 

2101 20 98

– – –

Altri

0

0

0

0

2101 30

Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e i loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

 

– –

Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

 

 

2101 30 11

– – –

Cicoria torrefatta

0

0

0

0

2101 30 19

– – –

Altri

0

0

0

0

 

– –

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

 

 

2101 30 91

– – –

Di cicoria torrefatta

0

0

0

0

2101 30 99

– – –

Altri

0

0

0

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

 

 

 

 

2102 10

Lieviti vivi:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

0

0

0

0

 

– –

Lieviti di panificazione:

 

 

 

 

2102 10 90

– –

Altri

0

0

0

0

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

 

 

 

 

– –

Lieviti morti:

 

 

 

 

2102 20 11

– – –

In tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

0

0

0

0

2102 20 19

– – –

Altri

0

0

0

0

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

0

0

0

0

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

2103 10 00

Salsa di soia

0

0

0

0

2103 20 00

Salsa «ketchup» e altre salse al pomodoro

2,5

0

0

0

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

2103 30 90

– –

Senapa preparata

0

0

0

0

2103 90

Altri:

 

 

 

 

2103 90 90

– –

Altri

0

0

0

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

 

 

2104 10

Preparazioni per zuppe e minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

 

 

 

2104 10 10

– –

Secche

3

0

0

0

2104 10 90

– –

Altri

3

0

0

0

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

3,6

0

0

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao:

 

 

 

 

2105 00 10

Non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte

0 % + 13,5 EUR/100 kg MAX 17,4 % + 8,4 EUR/100 kg

0

0

0

 

Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

2105 00 91

– –

uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

0 % + 25,9 EUR/100 kg MAX 16,2 % + 6,3 EUR/100 kg

0

0

0

2105 00 99

– –

uguale o superiore a 7 %

0 % + 36,4 EUR/100 kg MAX 16 % + 6,2 EUR/100 kg

0

0

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

 

 

 

2106 10 20

– –

Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

2106 10 80

– –

Altri

0

0

0

0

2106 90

Altri:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

Fondute al formaggio

0

0

0

0

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

0

0

0

0

 

– –

Altri:

 

 

 

 

2106 90 92

– – –

Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti da latte, meno di 5 % di sacccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

 

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

0

0

0

0

2202 90

Altri:

 

 

 

 

2202 90 10

– –

Non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materrie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

0

0

0

0

2205

Vermouth e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

 

 

 

 

2205 10

In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

2205 10 10

– –

Con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

0

0

0

0

2205 90

Altri:

 

 

 

 

2205 90 10

– –

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

0

0

0

0

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

 

 

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

 

 

 

 

2403 10 10

– –

In imballaggi immediati aventi un contenuto netto non superiore a 500 g

50,5

33,7

16,8

0

2403 10 90

– –

Altri

50,5

33,7

16,8

0

 

Altri:

 

 

 

 

2403 91 00

– –

tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

11,1

7,4

3,7

0

2403 99

– –

Altri:

 

 

 

 

2403 99 10

– – –

Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

28

18,7

9,3

0

2403 99 90

– – –

Altri

11,1

7,4

3,7

0

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti concreti o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

 

3301 90

Altri:

 

 

 

 

3301 90 10

– –

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

0

0

0

0

 

– –

Oleoresine d’estrazione:

 

 

 

 

3301 90 90

– –

Altri

0

0

0

0

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tale sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

3302 10

Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

 

 

– –

Dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

 

 

 

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

 

 

 

– – – –

Altre:

 

 

 

 

3302 10 21

– – – – –

Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

Altre

0

0

0

0

ALLEGATO II

Dazi applicabili all'importazione in Bulgaria di merci originarie della Comunità

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

Dall'1.10 al 31.12.2004

(%)

Dall'1.1 al 31.12.2005

(%)

Dall'1.1 al 31.12.2006

(%)

A partire dall'1.1.2007

(%)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

0403 10

Yogurt:

 

 

 

0

 

– –

Aromatizzati o addizionati di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

– – –

In polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

0403 10 51

– – – –

Inferiore o uguale a 1,5 %

32

22,4

12,8

 

0403 10 53

– – – –

Superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

32

22,4

12,8

 

0403 10 59

– – – –

Superiore a 27 %

32

22,4

12,8

 

 

– – –

Altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

0403 10 91

– – – –

Inferiore o uguale a 3 %

40

28

16

 

0403 10 93

– – – –

Superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

40

28

16

 

0403 10 99

– – – –

Superiore a 6 %

40

28

16

 

0403 90

Altri:

 

 

 

 

 

– –

Aromatizzati o addizionati di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

– – –

In polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

0403 90 71

– – – –

Inferiore o uguale a 1,5 %

32

22,4

12,8

 

0403 90 73

– – – –

Superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %

32

22,4

12,8

 

0403 90 79

– – – –

Superiore a 27 %

32

22,4

12,8

 

 

– – –

Altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

0403 90 91

– – – –

Inferiore o uguale a 3 %

40

28

16

 

0403 90 93

– – – –

Superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %

40

28

16

 

0403 90 99

– – – –

Superiore a 6 %

40

28

16

 

0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

0

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

0405 20 10

– –

Aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore a 60 %

5,6

3,2

0

 

0405 20 30

– –

Aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % e inferiore o uguale a 75 %

5,6

3,2

0

 

0501 00 00

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0

0

0

0

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:

 

 

 

 

0502 10 00

Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

0

0

0

0

0502 90 00

Altri

0

0

0

0

0503 00 00

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0

0

0

0

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:

0

0

0

0

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

 

 

 

 

0506 10 00

Osseina e ossa acidulate

0

0

0

0

0506 90 00

Altri

0

0

0

0

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:

0

0

0

0

0508 00 00

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0

0

0

0

0509 00

Spugne naturali di origine animale:

0

0

0

0

0510 00 00

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0

0

0

0

0710

Ortaggi o legumi (crudi o cotti in acqua o al vapore), congelati:

 

 

 

 

0710 40 00

Granturco dolce

18

12

6

0

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (ad esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non adatti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

0711 90

Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

0711 90 30

– – –

Granturco dolce

0

0

0

0

0903 00 00

Mate

0

0

0

0

1212 20 00

Alghe

0

0

0

0

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillaggini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

Succhi ed estratti vegetali:

 

 

 

 

1302 12 00

– –

Di liquirizia

0

0

0

0

1302 13 00

– –

Di luppolo

0

0

0

0

1302 14 00

– –

Di piretro o di radici delle piante da rotenone

0

0

0

0

1302 19

– –

Altri:

 

 

 

 

1302 19 30

– – –

Miscugli di estratti vegetali per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

0

0

0

0

 

– – –

Altri:

 

 

 

 

1302 19 91

– – – –

Medicinali

0

0

0

0

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati:

 

 

 

 

1302 20 10

– –

Allo stato secco

0

0

0

0

1302 20 90

– –

Altri

0

0

0

0

 

Mucillaggini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

1302 31 00

– –

Agar-agar

0

0

0

0

1302 32

– –

Mucillaggini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

 

 

 

 

1302 32 10

– – –

Di carrube o di semi di carrube

0

0

0

0

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

 

 

 

 

1404 90 00

Altri

0

0

0

0

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina):

 

 

 

 

1505 00 10

Grasso di lana greggio

0

0

0

0

1505 00 90

Altri

0

0

0

0

1506 00 00

Altri grassi ed oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0

0

0

0

1515 90 15

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

0

0

1516

Grassi o oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

 

 

 

 

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni

 

 

 

 

1516 20 10

– –

Oli di ricino idrogenato, detti «opal-wax»

0

0

0

0

 

– –

Altri

 

 

 

 

1516 20 91

– –

In imballaggi immediati di contenuto netto non eccedente 1 kg

0

0

0

0

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516:

 

 

 

 

1517 90

Altri:

 

 

 

 

1517 90 10

– –

Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

Altre:

 

 

 

 

1517 90 93

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

15

10

5

0

1518 00

Grassi o oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidrati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; in miscugli o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

1518 00 10

Linossina

 

 

 

 

1518 00 91

– –

Grassi o oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidrati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

0

0

0

0

1518 00 95

– – –

Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

 

 

 

 

1518 00 99

– – –

Altri

 

 

 

 

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggio; acque e liscivie glicerinose

0

0

0

0

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cera di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate:

 

 

 

 

1521 10 00

Cere vegetali

0

0

0

0

1521 90

Altre

0

0

0

0

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

 

 

1522 00 10

Degras

0

0

0

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

7

4

0

0

1702 90

Altri, compreso lo zucchero invertito:

 

 

 

 

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

17,5

10

0

0

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

0

0

0

0

1704 10

Gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero:

 

 

 

 

 

– –

Aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

 

 

 

1704 10 11

– – –

Sotto forma di striscia

 

 

 

 

1704 10 19

– – –

Altre

 

 

 

 

 

– –

Aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):

 

 

 

 

1704 10 91

– – –

Sotto forma di striscia

 

 

 

 

1704 10 99

– – –

Altre

 

 

 

 

1704 90

Altri:

23,6

15,7

7,8

0

1803

Pasta di cacao anche sgrassata:

0

0

0

0

1804 00 00

Burro, grasso e olio di cacao

0

0

0

0

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

0

0

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

 

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

26,2

17,5

8,7

0

1806 20

Altre preparazioni presentate in blocchi, tavolette o barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polvere, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

18,7

12,5

6,2

0

 

Altre, in blocchi, tavolette o barre:

 

 

 

 

1806 31 00

– –

Ripiene

18,7

12,5

6,2

0

1806 32

– –

Non ripiene

18,7

12,5

6,2

0

1806 90

Altre:

16,8

11,2

5,6

0

 

– –

Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

 

 

– – –

Cioccolatini (praline) anche ripieni:

 

 

 

 

1806 90 11

– – – –

Contenenti alcole

 

 

 

 

1806 90 19

– – – –

Altri

 

 

 

 

 

– – –

Altri:

 

 

 

 

1806 90 31

– – – –

Ripieni

 

 

 

 

1806 90 39

– – – –

Non ripieni

 

 

 

 

1806 90 50

– –

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

 

 

 

 

1806 90 60

– –

Pasta da spalmare contenente cacao

 

 

 

 

1806 90 70

– –

Preparazioni per bevande contenenti cacao

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

Altre [esclusi i prodotti contenenti, in peso, il 70 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

 

 

 

 

ex 1806 90 90

– –

Altre [contenenti in peso il 70 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

22,5

22,5

22,5

0

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

1901 10 00

Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0

0

0

0

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

24,5

14

0

0

1901 90

Altri:

 

 

 

 

 

– –

Estratti di malto:

 

 

 

 

1901 90 11

– – –

Aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

21

12

0

0

1901 90 19

– – –

Altri

21

12

0

0

 

– –

Altri:

 

 

 

 

1901 90 91

– – –

Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

5,6

3,2

0

0

1901 90 99

– – –

Altri

5,6

3,2

0

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, anche preparato:

20

15

10

0

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

Contenenti uova

 

 

 

 

1902 19

– –

Altre:

 

 

 

 

1902 20

(escluso 1902 20 10) (0 % a norma dell'accordo «pesca»)

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

1902 30

– –

Altre paste alimentari

 

 

 

 

1902 40

Couscous

 

 

 

 

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0

0

0

0

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (ad esempio «cornflakes»); cereali (diversi dal granturco), in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

1904 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

15,7

9

0

0

1904 20

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

17,5

10

0

0

1904 30 00

Bulgur di grano

17,5

10

0

0

1904 90

Altri:

17,5

10

0

0

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

 

 

 

0

1905 10 00

Pane croccante detto «knäckebrot»

9

6

3

 

1905 20

Pane con spezie (panpepato):

24

16

8

 

 

Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine:

 

 

 

 

1905 31

– –

Biscotti con aggiunta di dolcificanti

16,8

11,2

5,6

 

1905 32

– –

Cialde e cialdine:

16,8

11,2

5,6

 

1905 40

Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:

24

16

8

 

1905 90

Altri:

 

 

 

 

1905 90 10

– –

Pane azimo (mazoth)

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 20

– –

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

16,8

11,2

5,6

 

1905 90 30

– – –

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 45

– – –

Biscotti

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 55

– – –

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

18,7

12,5

6,2

 

 

– – –

Altri:

 

 

 

 

1905 90 60

– – – –

Con aggiunta di dolcificanti

18,7

12,5

6,2

 

1905 90 90

– – – –

Altri

25

25

25

 

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

2001 90

Altri:

 

 

 

 

2001 90 30

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

12,6

7,2

0

0

2001 90 40

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

2001 90 60

– –

Cuori di palma

0

0

0

0

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

2004 10

Patate:

 

 

0

0

 

– –

Altri:

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

Sotto forma di farine, semolino o fiocchi

25,2

14,4

 

 

2004 90

Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

2004 90 10

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

12,6

7,2

 

 

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

0

0

2005 20

Patate:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

Sottoforma di farina, semolino o fiocchi

25,2

14,4

 

 

2005 80 00

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

8,4

4,8

 

 

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

 

 

2008 11

– –

Arachidi:

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

17,5

10

0

0

2008 99

– –

Altri:

 

 

 

 

 

– – –

Senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

– – – –

Senza aggiunta di zuccheri:

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – –

Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

21

12

0

0

2008 99 91

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

0

0

0

0

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè, e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

 

 

 

 

2101 11

– –

Estratti, essenze e concentrati:

0

0

0

0

2101 12

– –

Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

0

0

0

0

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

0

0

0

0

2101 30

Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

0

0

0

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:

 

 

 

 

2102 10

Lieviti vivi:

 

 

 

 

2102 10 10

– –

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

42

24

0

0

 

– –

Lieviti di panificazione:

 

 

 

 

2102 10 31

– – –

Secchi

12,6

7,2

0

0

2102 10 39

– – –

Altri

20

20

20

0

2102 10 90

– –

Altri

15,7

9

0

0

2102 20

Lieviti morti; altri microorganismi monocellulari morti

5,6

3,2

0

0

2102 30 00

Lieviti in polvere e preparati

5,6

3,2

0

0

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

2103 10 00

Salsa di soya

14

8

0

0

2103 20 00

Salsa ketchup (e altre salse al pomodoro)

18,7

12,5

6,2

0

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

2103 30 10

– –

Farina di senapa

17,5

10

0

0

2103 30 90

– –

Senapa preparata

18,9

10,8

0

0

2103 90

Altri:

 

 

 

 

2103 90 10

– –

Chutney di mango liquido

0

0

0

0

2103 90 30

– –

Amari aromatici con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,5 litri

5,6

3,2

0

0

2103 90 90

– –

Altri

5,6

3,2

0

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

26,2

17,5

8,7

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

21,7

14,5

7,2

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

5,6

3,2

0

0

2106 90

Altri:

 

 

 

 

2106 90 10

– –

Preparazioni dette fondute

2,1

1,2

0

0

2106 90 20

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

28

16

0

0

2106 90 92

– – –

Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:

2,1

1,2

0

0

2106 90 98

– – –

Altre

3

3

0

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

 

 

 

 

2201 10

Acque minerali e acque gassate:

 

 

 

 

 

– –

Acque minerali naturali:

 

 

 

 

2201 10 11

Senza diossido di carbonio

16,8

11,2

5,6

0

2201 10 19

Altre

16,8

11,2

5,6

0

ex 2201 10 90

– – –

Senza diossido di carbonio

27

18

9

0

ex 2201 10 90

– – –

Altre

16,8

11,2

5,6

0

2201 90 00

Altre

2,2

1,5

0,7

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

0

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

27

18

9

 

2202 90

Altre:

11,2

7,5

3,7

 

2203 00

Birra di malto

29 % MIN 8,14 EUR/hl

29 % MIN 8,14 EUR/hl

29 % MIN 8,14 EUR/hl

0 (8)

2205

Vermouth e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

 

 

 

 

2205 10

In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

15,7

9

0

0

2205 90

Altri:

1,12 EUR/% vol/hl + 5,5 EUR/hl

0,6 EUR/% vol/h l+ 3,16 EUR/hl

0

0

2207

Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

 

 

0 (8)

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

24 EUR/hl

24 EUR/hl

24 EUR/hl

 

2207 20 00

Alcole etilico e acquaviti, denaturati di qualsiasi titolo

13 EUR/hl

13 EUR/hl

13 EUR/hl

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

0 (8)

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce:

 

 

 

 

 

– –

In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

2208 20 12

– – –

Cognac

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 14

– – –

Armagnac

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 26

– – –

Grappa

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

2208 20 29

– – –

Altri

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

15 % MIN 0,13 EUR/% vol/hl + 0,79 EUR/hl

10 % MIN 0,09 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

 

 

– –

In recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

2208 20 40

– – –

Distillato greggio

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

 

– – –

Altri:

 

 

 

 

2208 20 62

– – – –

Cognac:

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 64

– – – –

Armagnac

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 86

– – – –

Grappa

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

 

2208 20 89

– – – –

Altri

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/hl

40 % MIN 0,33 EUR/% vol/hl + 2,15 EUR/h

 

2208 30

Whisky:

 

 

 

 

 

– –

Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 30 11

– – –

Inferiore o uguale a 2 litri

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/% vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 19

– – –

Superiore a 2 litri

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

Whisky detto «Scotch»:

 

 

 

0 (8)

 

– – –

Whisky detto «Malt» presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 30 32

– – – –

Uguale o inferiore a 2 litri

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/% vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 38

– – – –

Superiore a 2 litri

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

Whisky detto «Blended», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 30 52

– – – –

Inferiore o uguale a 2 litri

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/% vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 58

– – – –

Superiore a 2 litri

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– – –

Altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 30 72

– – – –

Inferiore o uguale a 2 litri

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/% vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 78

– – – –

Superiore a 2 litri

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

 

– –

Altri presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 30 82

– – –

Inferiore o uguale a 2 litri

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

15 % MIN 1,26 EUR/% vol/hl + 3,45 EUR/hl

10 % MIN 0,84 EUR/% vol/hl + 2,31 EUR/hl

 

2208 30 88

– – –

Superiore a 2 litri

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

20 % MIN 1,68 EUR/% vol/hl + 4,6 EUR/hl

 

2208 40

Rum e tafia:

 

 

 

 

 

– –

In contenitori di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

 

 

2208 40 11

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– – –

Altri:

 

 

 

 

2208 40 31

– – – –

Di valore superiore a 7,9 EUR per litro di alcole puro

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 40 39

– – – –

Altri

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,45 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

 

– –

Presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

2208 40 51

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 grammi per ettolitro di alcole puro (con tolleranza del 10 %)

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

Altri:

 

 

 

 

2208 40 91

– – – –

Di valore superiore a 2 EUR per litro di alcole puro

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 40 99

– – – –

Altri

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,9 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50

Gin e acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

 

0 (8)

 

– –

Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 50 11

– – –

Inferiore o uguale a 2 litri

20 % MIN 0,40 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,40 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

20 % MIN 0,40 EUR/% vol/hl + 1,6 EUR/hl

 

2208 50 19

– – –

Superiore a 2 litri

40 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

40 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 50 91

– – –

Inferiore o uguale a 2 litri

20 % MIN 0,50 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,50 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,50 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 50 99

– – –

Superiore a 2 litri

40 % MIN 1,0 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN 1,0 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

40 % MIN 1,0 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl

 

2208 60

Vodka:

 

 

 

 

 

– –

Con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 60 11

– – –

Inferiore o uguale a 2 litri

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 19

– – –

Superiore a 2 litri

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

 

– –

Con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

Inferiore o uguale a 2 litri

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

15 % MIN 0,60 EUR/% vol/hl + 2,4 EUR/hl

 

2208 60 99

– – –

Superiore a 2 litri

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

20 % MIN 0,8 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

 

2208 70

Liquori:

 

 

 

0 (8)

2208 70 10

– –

Presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 70 90

– –

Presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90

Altri:

 

 

 

0 (8)

 

– –

Arack, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 90 11

– – –

Inferiore o uguale a 2 litri

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 19

– – –

Superiore a 2 litri

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 90 33

– – –

Inferiore o uguale a 2 litri:

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 38

– – –

Superiore a 2 litri:

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

Altre acquaviti e altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

– – –

Inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

2208 90 41

– – – –

Ouzo

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – –

Altri:

 

 

 

 

 

– – – – –

Acquaviti:

 

 

 

 

 

– – – – – –

Di frutta:

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 48

– – – – – – –

Altri

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – – – – –

Altri:

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – –

Corn

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 56

– – – – – – –

Altre

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

2208 90 69

– – – – –

Altre bevande contenenti alcole di distillazione

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

36 % MIN 0,68 EUR/% vol/hl + 4,05 EUR/hl

 

 

– – –

Superiore a 2 litri:

 

 

 

0 (8)

 

– – – –

Acquaviti:

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – –

Di frutta

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 75

– – – – –

Tequila

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 77

– – – – –

Altre

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 78

– – – –

Altre bevande contenenti alcole di distillazione

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

 

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 90 91

– – –

Uguale o inferiore a 2 litri

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2208 90 99

– – –

Superiore a 2 litri

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

40 % MIN 0,75 EUR/% vol/hl + 4,5 EUR/hl

 

2402

Sigari, (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

 

 

2402 10 00

Sigari, (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

36

36

36

0 (8)

2402 20

Sigarette contenenti tabacco:

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

0 (8)

2402 90 00

Altri

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

50 % MIN 9,6 EUR/1 000 p

0 (8)

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco:

 

 

 

 

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:

30

20

10

0 (8)

 

Altri:

 

 

 

 

2403 91 00

– –

Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2403 99

– –

Altri:

2,2

1,5

0,7

0 (8)

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, sofonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

 

Altri polialcoli:

 

 

 

 

2905 43 00

– –

Mannitolo

0

0

0

0

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo):

0

0

0

0

2905 45 00

– –

Glicerolo

0

0

0

0

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

 

3301 90

Altri:

 

 

 

 

3301 90 10

– –

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

0

0

0

0

 

– –

Oleoresine d'estrazione

 

 

 

 

3301 90 21

– – –

Di liquirizia e di luppolo

0

0

0

0

3301 90 30

– – –

Altre

0

0

0

0

3301 90 90

– –

Altri

0

0

0

0

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tale sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

3302 10

Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

 

 

 

 

– –

Dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

 

 

 

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

30 % MIN 0,25 EUR/% vol/hl + 1,35 EUR/hl

20 % MIN 0,17 EUR/% vol/hl + 1,05 EUR/hl

10 % MIN 0,08 EUR/% vol/hl + 0,53 EUR/hl

0

3302 10 21

– – – – –

Non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o di fecola

0

0

0

0

3302 10 29

– – – – –

Altri

0

0

0

0

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

 

3501 10

Caseine:

 

 

 

 

3501 10 10

– –

Destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali

0

0

0

0

3501 10 50

– –

Destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio

0

0

0

0

3501 10 90

– –

Altre

0

0

0

0

3501 90

Altri:

 

 

 

 

3501 90 90

– –

Altri

0

0

0

0

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (ad esempio amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

 

3505 10

Destrina e altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

3505 10 10

– –

Destrina

0

0

0

0

 

– –

Altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

3505 10 90

– – –

Altri

0

0

0

0

3505 20

Colle

 

 

 

 

3505 20 10

– –

Con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

0

0

0

0

3505 20 30

– –

Con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

0

0

0

0

3505 20 50

– –

Con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore all'80 %

0

0

0

0

3505 20 90

– –

Con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

0

0

0

0

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (ad esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

3809 10

A base di sostanze amidacee:

 

 

 

 

3809 10 10

– –

Aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

0

0

0

0

3809 10 30

– –

Aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

0

0

0

0

3809 10 50

– –

Aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore all'83 %

0

0

0

0

3809 10 90

– –

Aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore all'83 %

0

0

0

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

0

0

0

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

3824 60

Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

 

 

 

 

– –

In soluzione acquosa:

 

 

 

 

3824 60 11

– – –

Contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

0

0

0

3824 60 19

– – –

Altro

0

0

0

0

 

– –

Altro:

 

 

 

 

3824 60 91

– – –

Contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

0

0

0

0

3824 60 99

– – –

Altro

0

0

0

0

ALLEGATO III

Contingenti esenti da dazio applicabili all’importazione nella Comunità di merci originarie della Bulgaria

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti annuali (tonnellate)

Aumento annuale a partire dal 2005 (tonnellate)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

09.5920

ex 0405

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

200

20

 

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

0405 20 30

– –

Aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % o inferiore o uguale a 75 %

 

 

09.5921

ex 1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

100

10

 

1704 90

Altri:

 

 

 

ex 1704 90 99

(codice TARIC 1704909990)

– – – – –

Altri [prodotti aventi un tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)]

 

 

09.5922

ex 1806

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

50

5

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

1806 10 90

– –

Aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

 

 

 

1806 20

Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

 

ex 1806 20 80

(codice TARIC 1806208090)

– – –

Glassatura al cacao [avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 70 %]

 

 

 

ex 1806 20 95

(codice TARIC 1806209590)

– – –

Altri [aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 70 %]

 

 

09.5923

ex 1806

Cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

50

5

 

ex 1806 90

Altri:

 

 

 

ex 1806 90 90

(codice TARIC 1806909019 e 1806909099)

– –

Altri [aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 70 %]

 

 

09.5463

ex 1806

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

704 (9)

 

da 1806 31 00 a ex 1806 90 90

(codice TARIC 1806909011 e 1806909091)

Altra cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao [ad esclusione dei prodotti aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 70 %]

 

 

09.5924

ex 1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

100

10

 

1901 90 99

– – –

Altri

 

 

09.5925

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

200

20

 

1905 90

Altri:

 

 

 

1905 90 90

– – – –

Altri

 

 

09.5487

2103 20 00

Salsa di pomodoro «ketchup» e altre salse di pomodoro

2 600 (10)

09.5479

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

116 (10)

09.5926

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

500

50

 

2106 90

Altre:

 

 

 

2106 90 98

– – –

Altre

 

 

09.5927

ex 2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

2 000

500

 

2202 90

Altre:

 

 

 

 

– –

Altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

 

 

 

2202 90 91

– – –

Inferiore a 0,2 %

 

 

 

2202 90 95

– – –

Uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

 

 

 

2202 90 99

– – –

Uguale o superiore a 2 %

 

 

09.5928

ex 2905

Acoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

100

10

 

 

Altri polialcoli:

 

 

 

2905 43 00

– –

Mannitolo

 

 

 

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo):

 

 

 

 

– – –

In soluzione acquosa:

 

 

 

2905 44 11

– – – –

Contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

 

 

 

2905 44 19

– – – –

Altro

 

 

 

 

– – –

Altro:

 

 

 

2905 44 91

– – – –

Contenete D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

 

 

 

2905 44 99

– – – –

Altri

 

 

09.5929

ex 3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (ad esempio: amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

2 000

500

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

3505 10 10

– –

Destrina

 

 

 

 

– –

Altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

3505 10 90

– – –

Altri

 

 

09.5930

ex 3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (ad esempio: amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

100

10

 

3505 20

Colle:

 

 

 

3505 20 10

– –

Con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

 

 

 

3505 20 30

– –

Con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

 

 

 

3505 20 50

– –

Con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

 

 

 

3505 20 90

– –

Con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

 

 

09.5931

ex 3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti ed altri prodotti e preparazioni (ad esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carte, del cuoio o industrie simili, non nominati né compresi altrove:

500

50

 

3809 10

A base di sostanze amidacee:

 

 

 

3809 10 10

– –

Aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

 

 

 

3809 10 30

– –

Aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

 

 

 

3809 10 50

– –

Aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

 

 

 

3809 10 90

– –

Aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 83 %

 

 

09.5934

ex 3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residui delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

100

10

 

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

 

 

 

– –

In soluzione acquosa:

 

 

 

3824 60 11

– – –

Contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

 

 

 

3824 60 19

– – –

Altro

 

 

 

 

– –

Altro:

 

 

 

3824 60 91

– – –

Contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

 

 

 

3824 60 99

– – –

Altro

 

 

ALLEGATO IV

Contingenti tariffari applicabili all’importazione in Bulgaria di merci originarie della Comunità

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente a partire dalla data della domanda — 31.12.2004

(tonnellate)

Contingente 1.1.2005-31.12.2005

(tonnellate)

Contingente 1.1.2006-31.12.2006

(tonnellate)

Dazi nei limiti del contingente

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0710

Ortaggi o legumi (crudi o cotti in acqua o al vapore), congelati:

 

 

 

 

0710 40 00

Granturco dolce

500

550

600

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

1702 50

Fruttosio chimicamente puro

45

50

 

0

1702 90 10

– –

Maltosio chimicamente puro

 

 

 

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

1704 90

Altri:

900

990

1 080

0

1806

Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

 

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

350

385

420

0

1806 20

Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

250

275

300

0

ex 1806 90 90

– –

Altri [aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 70 %]

50

55

60

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, anche preparato:

1 000

1 100

1 200

0

 

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:

 

 

 

 

1902 11 00

– –

Contenenti uova

 

 

 

 

1902 19

– –

Altre:

 

 

 

 

1902 20

Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

 

 

 

 

1902 30

– –

Altre paste

 

 

 

 

1902 40

Couscous

 

 

 

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

1904 20 10

– –

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

150

165

 

0

1904 90

Altri

 

 

 

 

1905 (escluso 1905 90 90)

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in foglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:

3 000

3 300

3 600

0

1905 90 90

– – – –

Altri

500

550

600

0

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

2004 10 91

– – –

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

300

 

 

20

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

 

 

2005 20

Patate:

 

 

 

 

2005 20 10

– –

Sotto forma di farina, semolino o fiocchi

500

550

 

10

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

2008 11 10

– – –

Burro di arachidi

50

55

 

0

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

2103 10 00

Salsa di soia

50

55

 

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

650

715

780

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né aromatizzanti; ghiaccio e neve:

50

200

400

0

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

4 480

4 928

5 376

0

2203 00

Birra di malto

40 000 hl

40 000 hl

40 000 hl

12

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

 

2208 60

Vodka:

 

 

 

 

 

Con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

2 380 hl

4 000 hl

4 000 hl

0

2208 60 11

– – –

Uguale o inferiore a 2 litri

 

 

 

 

 

– –

Con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

2208 60 91

– – –

Inferiore o uguale a 2 litri

 

 

 

 

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

 

– –

Dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

 

 

 

 

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

 

 

3302 10 10

– – – –

Con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

100 hl

110 hl

120 hl

0


(1)  GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.

(2)  GU L 112 del 29.4.1999, pag. 3.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 23.

(4)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.

(5)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(6)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 3.

(7)  Continuano applicarsi le disposizioni commerciali previste dal protocollo 3.

(8)  Da confermare all'inizio del 2006.

(9)  Contingenti aperti solo per il 2004. I dazi saranno nulli a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(10)  Contingenti aperti solo per il 2004. Per le quantità che superano il contingente, saranno applicati i dazi indicati nell’allegato I. I dazi saranno nulli a decorrere dal 1o gennaio 2005.


8.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 36/66


Rettifica dell’azione comune 2006/1002/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'azione comune 2001/554/PESC relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 409 del 30 dicembre 2006 )

L’azione comune 2006/1002/PESC va letta come segue:

AZIONE COMUNE 2006/1002/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica l'azione comune 2001/554/PESC relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/554/PESC relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza (1).

(2)

Il 28 luglio 2006 il segretario generale/alto rappresentante ha presentato a norma dell'articolo 19 di detta azione comune, una relazione relativa all'esecuzione dell'azione comune in vista di un'eventuale revisione.

(3)

Il 22 settembre 2006 il Comitato politico e di sicurezza (CPS), nel suo ruolo di supervisione politica delle attività dell'Istituto, ha preso atto di tale relazione e ha raccomandato che il Consiglio modifichi, se del caso, l'azione comune sulla scorta della relazione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2001/554/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/554/PESC è modificata come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Funzioni

L'Istituto contribuisce allo sviluppo della PESC, in particolare della PESD, in coerenza con la strategia europea in materia di sicurezza. A tal fine svolge ricerche accademiche e analisi politiche, organizza seminari e svolge attività di informazione e comunicazione in questo settore. Le attività dell'Istituto contribuiscono tra l'altro al dialogo transatlantico e comportano una rete di scambi con altri istituti di ricerca e gruppi di riflessione all'interno e all'esterno dell'Unione europea. Ai risultati delle attività dell'Istituto è assicurata la più ampia divulgazione, tranne per quanto riguarda le informazioni di carattere riservato, alle quali si applicano le norme di sicurezza del Consiglio adottate nella decisione 2001/264/CE (2).

2)

all'articolo 5 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante votazione dai rappresentanti degli Stati membri a maggioranza qualificata, con la ponderazione attribuita ai voti dall'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, della presente azione comune. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.»;

3)

all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, tenuto conto delle ripercussioni finanziarie, dopo l'adozione all'unanimità del bilancio annuale da parte dei rappresentanti degli Stati membri, il direttore può essere coadiuvato da un vicedirettore, segnatamente per l'espletamento dei compiti dell'Istituto, conformemente all'articolo 2.

Il direttore nomina il vicedirettore previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il mandato del vicedirettore ha una durata di tre anni e può essere rinnovato un'unica volta per tre anni.»;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Personale

1.   Il personale dell'Istituto, composto di ricercatori e di personale amministrativo, ha lo statuto di agente a contratto ed è reclutato tra i cittadini degli Stati membri.

2.   I ricercatori dell'Istituto e il vicedirettore sono reclutati, sulla base dei loro meriti e della loro competenza accademica relativamente alla PESC e in particolare alla PESD, mediante una procedura di concorso equa e trasparente.»;

5)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Programma di lavoro

1.   Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore elabora un progetto di programma di lavoro per l'anno successivo, corredato di prospettive indicative a lungo termine per gli anni successivi e lo presenta al consiglio di amministrazione.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale.»;

6)

all'articolo 11 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le entrate dell'Istituto consistono in contributi degli Stati membri in base al criterio del reddito interno lordo (RNL). Con l'accordo del direttore, contributi aggiuntivi possono essere accettati dai singoli Stati membri o da altre fonti per attività specifiche.»;

7)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Procedura di bilancio

1.   Il direttore presenta al consiglio di amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, un progetto di bilancio annuale per l'Istituto, comprendente le spese amministrative, le spese operative e una previsione di entrate per l'esercizio finanziario successivo.

2.   Il consiglio di amministrazione approva il bilancio annuale dell'Istituto all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri entro il 30 novembre di ogni anno.

3.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore può proporre al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio rettificativo. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto dell'urgenza, adotta il bilancio rettificativo all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.»;

8)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Distacco

1.   Previo accordo del direttore, gli Stati membri e gli Stati terzi possono distaccare presso l'Istituto, per limitati periodi di tempo, ricercatori ospiti che partecipano alle attività dell'Istituto conformemente all'articolo 2.

2.   Previo accordo del direttore, esperti degli Stati membri e funzionari delle istituzioni o degli organi dell'UE possono essere distaccati presso l'Istituto, per un periodo determinato, a posti di lavoro all'interno della struttura organizzativa dell'Istituto o per compiti o progetti specifici.

3.   I membri del personale possono essere distaccati per un periodo determinato, nell'interesse del servizio, ad un posto all'esterno dell'Istituto, conformemente alle disposizioni relative al personale dell'Istituto.

4.   Le disposizioni riguardanti il distacco sono adottate dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.»;

9)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 18 bis

Associazione della Commissione

La Commissione è strettamente associata ai lavori dell'Istituto. Se necessario, l'istituto stabilisce le relazioni di lavoro con la Commissione, al fine di scambiare conoscenze specialistiche e consulenza nei settori di reciproco interesse.»;

10)

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Relazione

«Entro il 31 luglio 2011, il segretario generale/alto rappresentante presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'Istituto corredata, se necessario, di raccomandazioni adeguate in vista del suo ulteriore sviluppo.»;

11)

all'articolo 20 i paragrafi 1, 2, 4 e 5 sono soppressi.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 200 del 25.7.2001, pag. 1.

(2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (OJ GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).»;