ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 32

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

50° anno
6 febbraio 2007


Sommario

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/51/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2004, riguardante l’aiuto di Stato C 27/01 (ex NN 2/01) relativo all’esecuzione del Programma di contenimento dell’inquinamento di origine agricola (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole — PMPOA) da parte della Francia nel periodo 1994-2000 [notificata con il numero C(2004) 415]

1

 

 

2007/52/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 19 maggio 2004, concernente il regime di aiuti cui l’Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese avicole — Programma A.I.M.A. settore avicolo C 59/01 (ex N 97/99) [notificata con il numero C(2004) 1802]

14

 

 

2007/53/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 maggio 2004, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation (Causa n. COMP/C-3/37.792 — Microsoft) [notificata con il numero C(2004) 900]  ( 1 )

23

 

 

2007/54/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 giugno 2004, relativa agli aiuti di Stato previsti dall’Italia, Regione Sicilia, a favore della promozione e della pubblicità dei prodotti agricoli [notificata con il numero C(2004) 1923]  ( 1 )

29

 

 

2007/55/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 novembre 2005, relativa al regime di aiuti che la Francia intende attuare a favore dei produttori e commercianti dei vini liquorosi Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura [notificata con il numero C(2005) 4189]

37

 

 

2007/56/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 16 maggio 2006, relativa all'aiuto di Stato C 26/04 (ex NN 38/04) al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di Schneider Technologies AG [notificata con il numero C(2006) 1857]  ( 1 )

49

 

 

2007/57/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 7 giugno 2006, relativa all'aiuto di Stato a cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie in cooperative vitivinicole [notificata con il numero C(2006) 2070]

56

 

 

2007/58/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 28 agosto 2006, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica

64

 

*

Accordo tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica per la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici

65

 

 

2007/59/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 settembre 2006, relativa all'aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di Holland Malt BV [notificata con il numero C(2006) 4196]

76

 

 

2007/60/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 ottobre 2006, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

88

 

 

2007/61/CE

 

*

Decisione n. 1/2006 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 1o dicembre 2006, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo

91

 

 

2007/62/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra [notificata con il numero C(2006) 5934]

130

 

 

2007/63/CE

 

*

Decisione n. 2/2006, del comitato istituito ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento, del 13 dicembre 2006, in merito all’inserimento di organismi di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sui dispositivi di protezione individuali

135

 

 

2007/64/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione [notificata con il numero C(2006) 6962]  ( 1 )

137

 

 

2007/65/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure di sicurezza standard e i livelli d'allerta della Commissione e che modifica il proprio regolamento interno per quanto riguarda le procedure operative di gestione delle situazioni di crisi

144

 

 

2007/66/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativa all’organizzazione di un esperimento temporaneo riguardante l’aumento del peso massimo ammesso per un lotto di alcune sementi di piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6572]  ( 1 )

161

 

 

2007/67/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva tritosulfuron [notificata con il numero C(2006) 6573]  ( 1 )

164

 

 

2007/68/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativa a una richiesta della Repubblica di Lettonia di applicare un'aliquota IVA ridotta alle forniture di teleriscaldamento, gas naturale ed elettricità agli utenti domestici [notificata con il numero C(2006) 6592]

165

 

 

2007/69/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2006, che autorizza la Romania a differire l'applicazione di talune disposizioni della direttiva 2002/53/CE del Consiglio riguardo alla commercializzazione delle sementi di determinate varietà di specie di piante agricole [notificata con il numero C(2006) 6568]  ( 1 )

167

 

 

2007/70/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa alla proroga del termine per l'immissione sul mercato di biocidi contenenti taluni principi attivi non esaminati nel corso del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE [notificata con il numero C(2006) 6707]

174

 

 

2007/71/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, che istituisce un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite

177

 

 

2007/72/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato [notificata con il numero C(2006) 6927]  ( 1 )

180

 

 

2007/73/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006, sulla nomina dei membri del gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili creato con la decisione 2006/505/CE che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all’obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

181

 

 

2007/74/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6817]  ( 1 )

183

 

 

2007/75/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, che istituisce un gruppo di esperti sui prezzi di trasferimento

189

 

 

2007/76/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori per quanto concerne l'assistenza reciproca [notificata con il numero C(2006) 6903]  ( 1 )

192

 

 

2007/77/CE

 

*

Decisione n. 35/2006 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 22 dicembre 2006, concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

198

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/78/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa ai sistemi sicuri e efficienti di informazione e comunicazione di bordo: aggiornamento dei principi europei in materia di interfaccia uomo-macchina

200

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2004

riguardante l’aiuto di Stato C 27/01 (ex NN 2/01) relativo all’esecuzione del Programma di contenimento dell’inquinamento di origine agricola (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole — PMPOA) da parte della Francia nel periodo 1994-2000

[notificata con il numero C(2004) 415]

(Il testo in lingua francese è l’unico facente fede)

(2007/51/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo (1), e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

A seguito di informazioni pervenute ai servizi della Commissione sull’esistenza, in Francia, di un Programma di contenimento dell’inquinamento di origine agricola (in appresso: «PMPOA» o «programma»), il 24 febbraio 2000 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità francesi per chiedere precisazioni sull’applicazione di tale programma a partire dal 1994. Con lettera del 31 maggio 2000 la Francia ha trasmesso certe informazioni, alcune delle quali confermano l’esistenza del PMPOA a decorrere da tale anno. La Commissione ha sollecitato l’invio di complementi di informazione con lettera dell’11 luglio 2000 alla quale le autorità francesi hanno risposto con lettera del 26 dicembre 2000.

(2)

Il 13 febbraio 1991 le autorità francesi avevano notificato un aiuto di Stato per il miglioramento delle condizioni ambientali degli allevamenti suini che riguardava aiuti agli investimenti individuali. La Commissione ha autorizzato tale aiuto con lettera dell'11 dicembre 1991 (2). Inoltre il 20 aprile 2003 le autorità francesi hanno trasmesso il testo delle circolari DEPSE/SDEE n. 93-7005 del 2 marzo 1993 e DEPSE/SDEE n. 7027 del 5 novembre 1992, riguardanti gli aiuti agli investimenti nel settore delle carni bovine, nel quadro di un programma strutturale cofinanziato e conformemente al disposto dell’articolo 29, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie (3). Conformemente a tale regolamento, la Commissione ha adottato il 29 luglio 1993 una decisione che autorizza la partecipazione finanziaria della Comunità a quest’azione comune (4). L’aiuto nazionale non è peraltro stato notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato (5). Secondo le autorità francesi questi dispositivi, anteriori all’entrata in vigore del PMPOA, sono stati integrati in tale programma dalla circolare DEPSE n. 7016 del 22 aprile 1994 e costituiscono pertanto il risvolto «bovini e suini» del PMPOA. Neanche questa circolare è stata notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(3)

Con lettera del 13 giugno 1994 le autorità francesi hanno notificato un aiuto di Stato agli investimenti per la protezione dell’ambiente nel settore avicolo. Questo regime, integrato successivamente nel PMPOA, di cui costituisce il risvolto «avicoltura», è stato autorizzato dalla Commissione con lettera del 26 aprile 1995 (6).

(4)

Le autorità francesi non hanno notificato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato né l’accordo dell’8 ottobre 1993 che crea il programma, né altri documenti che precisino le caratteristiche del PMPOA, in particolare la chiave di finanziamento del programma (7). La Commissione non è stata informata, in particolare, della partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al finanziamento del programma.

(5)

Per quanto riguarda poi il settore bovino, le autorità francesi non hanno notificato alla Commissione i previsti aiuti agli investimenti.

(6)

Non è stata presentata alla Commissione alcuna notifica riguardante i giovani agricoltori.

(7)

Con lettera dell’11 aprile 2001 la Commissione ha comunicato alla Francia la propria intenzione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei confronti del PMPOA. La presente decisione riguarda unicamente l’applicazione del PMPOA nel periodo 1994-2000.

(8)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (8). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni sugli aiuti in questione. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi. Le autorità francesi hanno trasmesso i loro commenti con lettera del 21 giugno 2001.

(9)

La proroga del PMPOA a partire dall’anno 2001 è stata autorizzata dalla Commissione con lettera del 30 ottobre 2001 (9).

II.   DESCRIZIONE

1.   Il dispositivo d’aiuto

(10)

Il PMPOA è frutto di un accordo fra lo Stato francese e le organizzazioni professionali agricole del paese, concluso l’8 ottobre 1993 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1994. Il programma è destinato a permettere agli agricoltori di adeguare attrezzature e pratiche alle esigenze di una più efficace tutela dell’ambiente e, in particolare, dell’acqua. La forma di inquinamento identificata che forma oggetto del programma è l'inquinamento delle acque da parte dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di origine minerale e organica.

(11)

Il PMPOA si prefigge in particolare il rispetto della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (10) (in appresso «la direttiva nitrati»), nonché delle disposizioni nazionali per l’introduzione di un codice di buone pratiche nel settore agricolo. Esso riguarda l’insieme delle modalità di produzione: allevamenti e colture.

(12)

Per conformarsi alla normativa e impedire l’inquinamento delle risorse idriche da parte delle deiezioni animali è stata considerata necessaria la realizzazione di lavori destinati a migliorare gli edifici adibiti all’allevamento e la gestione degli effluenti. Il costo dei lavori da realizzare sui soli edifici era stato valutato all’epoca, indicativamente, a circa 1 mrd EUR per un calendario destinato a protrarsi fino al 2002. È stato avviato un programma di investimenti il cui piano di finanziamento globale è il seguente: allevatori 1/3; Stato (ministero dell’Agricoltura e della pesca) ed enti territoriali 1/3 a parità; enti preposti alla gestione delle risorse idriche (11) 1/3. In cambio gli allevatori che si prestano a beneficiare degli aiuti sono soggetti alla tassa sull’inquinamento riscossa dagli enti di cui sopra.

(13)

Con nota del 24 febbraio 1994 alle competenti autorità amministrative i ministeri francesi dell’Ambiente e dell’Agricoltura hanno precisato gli elementi procedurali enucleati dal comitato di controllo nazionale incaricato dell’attuazione del programma: calendario, chiavi di finanziamento, applicazione presso gli allevatori.

(14)

Per quanto riguarda i legami fra il programma e gli impianti classificati, le autorità francesi hanno segnalato nella stessa nota che è nell’interesse dell’allevatore, una volta realizzati i lavori previsti dal contratto o dai contratti di contenimento dell’inquinamento, risultare in conformità con i decreti ministeriali del 29 febbraio 1992 relativi agli allevamenti, per le disposizioni che riguardano la protezione delle acque.

(15)

L’esecuzione del PMPOA ha seguito un’impostazione settoriale ed è stata realizzata per mezzo di circolari, in cui figuravano le modalità d’aiuto, emanate dal ministero dell’Agricoltura e della pesca ai prefetti delle regioni e dei dipartimenti. Le autorità francesi hanno inviato alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, copia delle circolari seguenti:

circolare DEPSE/SDEEA n. 7016 del 22 aprile 1994, «Aides à la mise en conformité des élevages bovins et porcins» (Aiuti all’adeguamento degli allevamenti bovini e suini);

circolare DEPSE/SDEEA n. 7021 del 18 aprile 1995, «Aides à la mise en conformité des élevages avicoles» (Aiuti all’adeguamento degli allevamenti avicoli);

circolare DEPSE/SDEEA n. 7028 del 19 giugno 1995, «Aides à la mise en conformité des élevages» (Aiuti all’adeguamento degli allevamenti);

circolare DEPSE/SDEEA n. 7001 del 15 gennaio 1996, «Aide à la mise en conformité des élevages. Cas des jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1996» (Aiuto all’adeguamento degli allevamenti. Caso dei giovani agricoltori insediati a decorrere dal 1o gennaio 1996).

(16)

I beneficiari degli aiuti erano gli imprenditori o i proprietari di beni immobiliari ad uso agricolo, in particolare nei settori bovino, suino e avicolo. Gli investimenti riguardavano la sistemazione di fabbricati esistenti al fine di aumentare le capacità di stoccaggio delle deiezioni animali e migliorare gli impianti di stoccaggio per raggiungere il livello richiesto dalle norme della direttiva «nitrati» (12).

(17)

Il finanziamento consisteva in un intervento dello Stato pari al 35 % dei costi, sotto forma di sovvenzione in conto capitale a copertura del 30 % dei medesimi, cui poteva aggiungersi il beneficio di un prestito agevolato il cui equivalente sovvenzione corrisponderebbe al 5 % dei costi. La partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche, pari ad un terzo dei costi, non era indicata nelle circolari di cui al punto 15.

(18)

Per quanto riguarda i settori bovino e suino sono stati inoltre previsti contributi, sotto forma di un aiuto in conto capitale pari al 30 % e di un prestito avente un equivalente sovvenzione del 15 %, per gli imprenditori che realizzano il loro progetto nel quadro di un piano di miglioramento materiale (PAM) nelle zone svantaggiate. I tassi sono inoltre maggiorati quando si tratta di giovani agricoltori (43,75 % in zone di pianura e 56,25 % in zona svantaggiata). Nel settore avicolo è prevista per i giovani agricoltori una maggiorazione pari al 5 % per mezzo di un prestito agevolato.

(19)

La circolare DEPSE/SDEEA n. 7001 del 15 gennaio 1996 ha modificato i tassi d’aiuto a favore dei giovani agricoltori insediati a partire dal 1o gennaio 1996. Il tasso della sovvenzione in conto capitale è portato dal 30 al 35 % nelle zone svantaggiate e nei territori rurali di sviluppo prioritari. Non è previsto alcun prestito agevolato. Nelle altre zone il tasso dell’aiuto in conto capitale è portato dal 30 al 32,5 %. È consentito un prestito complementare avente effetto di equivalente sovvenzione, pari al 2,5 %.

(20)

Per accedere agli aiuti i produttori dovevano presentare uno studio preliminare, realizzato per loro conto da tecnici riconosciuti, in base al quale veniva elaborato il progetto di investimento del produttore. L’analisi serviva come base per un contratto di contenimento dell’inquinamento (cfr. punto 21) e quindi per la definizione della base ammissibile per ciascuna delle parti che partecipavano al finanziamento pubblico dei lavori. Questi studi rappresentavano il 2 % del costo degli investimenti ed erano finanziati fino al 50 % dallo Stato e fino al 50 % dagli enti preposti alla gestione delle risorse idriche, entro un massimale di 6 000 FRF al netto dell’imposta (pari a 914 EUR).

(21)

Il contratto di contenimento dell’inquinamento era l’elemento che garantiva all’allevatore l’applicazione del dispositivo d’aiuto previsto nel PMPOA oltre al risarcimento di un’eventuale tassa da pagarsi all’ente preposto alla gestione delle risorse idriche. Si tratta di un contratto di fiducia che necessariamente mette in luce l’esistenza di problemi ambientali nell’allevamento, ma il cui obiettivo è proprio di contribuire alla loro soluzione. Esso è sottoscritto dall’insieme dei partner finanziari, fra cui l’allevatore.

2.   Le argomentazioni addotte dalla Commissione nel quadro dell’avvio del procedimento d’esame

(22)

La Commissione ha ritenuto innanzitutto che la partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al PMPOA costituisse aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Infatti tali enti hanno partecipato in ragione di 1/3 al finanziamento dei costi d'investimento del PMPOA. I servizi della Commissione sono venuti a conoscenza di tale partecipazione soltanto in seguito alla diffusione di un rapporto di valutazione sulla gestione del bilancio del PMPOA, elaborato dall’Ispezione generale delle finanze, dal Comitato permanente di coordinamento delle ispezioni del ministero dell’Agricoltura e della pesca e dal Consiglio generale del genio rurale e delle acque e foreste (13).

(23)

La Commissione ha tenuto conto del fatto che l’articolo 2 del decreto francese n. 66-700 del 14 settembre 1966 relativo alle «Agences financières de bassin» prevede che gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche siano enti pubblici dello Stato dotati di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, e che pertanto la legislazione francese non lascia alcun dubbio circa il carattere pubblico degli enti in questione.

(24)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha concluso che, alla luce delle disposizioni legislative adottate in Francia per gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche e i loro metodi di funzionamento, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado (14), gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche vanno considerati come estensioni dello Stato e che il loro finanziamento degli investimenti nelle aziende agricole costituisce pertanto un aiuto di Stato (15).

(25)

La Commissione ha ritenuto che gli importi elargiti agli allevatori di bovini, suini e volatili, compresi quelli provenienti dagli enti preposti alla gestione delle risorse idriche, conferissero a tali produttori un vantaggio di cui non potevano beneficiare altre produzioni. Si trattava pertanto di un aiuto accordato dalla Francia che, falsando o minacciando di falsare la concorrenza favorendo talune imprese e talune produzioni, era tale da incidere sugli scambi fra Stati membri. Di conseguenza la misura rientra nell’ambito di competenza dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

(26)

La Commissione ha concluso inoltre che gli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione costituivano aiuti nuovi non notificati alla Commissione che, per tale motivo, potrebbero costituire aiuti illegali ai sensi del trattato. La Commissione si basava segnatamente sull’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (16), che definisce «aiuti illegali» i nuovi aiuti attuati in violazione dell’ex articolo 93 (divenuto articolo 88), paragrafo 3 del trattato. La nozione di nuovo aiuto copre tutti gli aiuti, ossia qualsiasi regime di aiuti o qualsiasi aiuto individuale che non sia un aiuto esistente, compresa qualsiasi modifica di un aiuto esistente.

(27)

La Commissione ha ricordato che qualsiasi regime d’aiuti autorizzato dalla Commissione nel quale siano successivamente inserite modifiche di rilievo — nella fattispecie, relative alla partecipazione di un organismo pubblico al finanziamento dell’aiuto notificato alla Commissione, che alterano in misura significativa la chiave di finanziamento e quindi l’intensità dell’aiuto — costituisce un nuovo aiuto che deve essere notificato alla Commissione ai sensi dell’articolo 88 del trattato e da questa autorizzato. L’obbligo di notifica è stato sancito dall’articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999. Secondo la Commissione la variazione dell’intensità dell’aiuto sembrava costituire in sé un elemento di modifica della sostanza dell’aiuto stesso che rendeva obbligatoria la notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

(28)

La Commissione ha successivamente proceduto alla valutazione degli aiuti in questione tenendo conto del punto 23.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (17) (in appresso «gli orientamenti agricoli»), a norma del quale gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 sono valutati secondo le regole e gli orientamenti vigenti alla data in cui sono stati concessi.

(29)

Per quanto riguarda gli investimenti oggetto di sovvenzione e la forma assunta dagli aiuti, la Commissione ha ritenuto che quanto riguarda il settore suino il PMPOA proseguisse effettivamente il tipo di investimenti precedentemente notificati alla Commissione e che gli investimenti corrispondessero essenzialmente a quelli notificati alla Commissione e da essa autorizzati. Per quanto riguarda il settore bovino, pur non avendo all'epoca esaminato l'aiuto nell'ottica delle norme comunitarie in materia di concorrenza, all'atto dell'avvio del procedimento la Commissione ha potuto constatarne la compatibilità con tale normativa. In quanto al settore avicolo, la Commissione ha constatato che il PMPOA riproduceva esattamente il dispositivo che essa aveva precedentemente autorizzato. Per quanto riguarda infine il regime a favore dei giovani agricoltori insediatisi a decorrere dal 1o gennaio 1996, la Commissione ha constatato esso non apportava cambiamenti al regime nella parte relativa agli investimenti ammissibili, ma si limitava a modificare la forma dell'aiuto nella parte finanziata dallo Stato.

(30)

La Commissione ha potuto pertanto concludere che, per quanto riguarda la natura degli investimenti e le forme d’aiuto previste dalle autorità francesi, gli aiuti, pur essendo viziati da illegittimità, sono stati attuati in conformità con le regole comunitarie di concorrenza applicabili all’epoca. La Commissione non ha pertanto rimesso in questione questa parte dell’esecuzione dell’aiuto.

(31)

Per quanto riguarda la chiave di finanziamento la Commissione ha ricordato che, secondo il quadro normativo d’applicazione all’atto dell’entrata in vigore del programma, il massimale per gli aiuti agli investimenti a favore della protezione dell’ambiente era pari al 35 % dei costi sostenuti (45 % nelle zone svantaggiate). Infatti l’articolo 12, paragrafo 5, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 2328/91, che prevedeva l’esame degli aiuti nazionali a norma degli ex articoli 92 e 93 (divenuti 87 e 88) del trattato e dell’articolo 6 dello stesso regolamento, autorizzava gli aiuti agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell’ambiente purché non determinassero un aumento della produzione. Nella decisione relativa all’aiuto di Stato n. N 136/91 la Commissione ha tenuto conto del fatto che era sua prassi considerare compatibile con il mercato comune un tasso del 35 % delle spese ammissibili per questo tipo d’aiuti (45 % nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (18). Questi tassi d’aiuto sono stati confermati al punto 3.2.3 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (19), poco dopo l’entrata in vigore del programma.

(32)

L’esistenza e la natura dei massimali in questione erano state inoltre esplicitate dalle autorità francesi nelle circolari settoriali d’applicazione del PMPOA di cui al punto 15. In esse infatti le autorità francesi scrivono che l’Unione europea ha autorizzato il tasso straordinario del 35 % per gli aiuti pubblici a favore di questo tipo di investimenti connessi al miglioramento dell’ambiente.

(33)

Tenuto conto del fatto che la chiave di finanziamento del programma prevede una partecipazione ai costi degli investimenti pari a 1/3 per lo Stato e gli enti territoriali (a parità, ossia in ragione di 1/6 per ciascuna parte), 1/3 per gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche e 1/3 per gli imprenditori, e tenuto conto in particolare del fatto che il contributo degli enti costituisce un aiuto di Stato, nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha concluso che sembravano non essere stati rispettati i massimali d'aiuto autorizzati per questo tipo di investimenti. Infatti il contributo degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al finanziamento del PMPOA avrebbe avuto il risultato di aumentare il tasso di finanziamento pubblico ai 2/3 del costo degli investimenti, pari al 66,6 % circa dei costi sostenuti. Ciò avrebbe rappresentato, secondo la Commissione, un superamento del tasso consentito pari al 31,6 % circa (21,6 % nelle zone svantaggiate) dei costi sostenuti. Lo stesso superamento avrebbe avuto luogo per quanto riguarda il regime a favore dei giovani agricoltori insediati a decorrere dal 1o gennaio 1996, poiché le modifiche ad esso apportate riguardano unicamente la forma dell’aiuto nella parte finanziata dallo Stato e non si traducono pertanto in un aumento globale del tasso di intervento a favore di questi beneficiari.

(34)

La Commissione ha inoltre osservato che dal 1o gennaio 2000, data d’applicazione degli orientamenti agricoli, la Commissione autorizza tuttavia per questo tipo di investimenti, sulla base del punto 4.1.1.2 degli orientamenti medesimi, tassi d'aiuto pari al 40 % dei costi sostenuti (50 % per le zone svantaggiate). Per i giovani agricoltori il tasso autorizzato è pari al 45 % (55 % in zona svantaggiata). Ciò significa che, in applicazione di queste condizioni più favorevoli, per gli aiuti concessi nel 2000 il superamento dei tassi d'aiuto concessi sarebbe stato soltanto del 26,6 % (16,6 % nelle zone svantaggiate) e, per i giovani agricoltori, del 21,6 % (11,6 % nelle zone svantaggiate), per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2000 e rispondenti a tutte le condizioni previste dagli orientamenti agricoli.

(35)

Poiché gli aiuti autorizzati dalla Commissione a favore degli investimenti si basavano su un tasso di finanziamento pubblico autorizzato pari al massimo al 35 % dei costi degli investimenti suddetti (45 % nelle zone svantaggiate), oppure del 40-55 %, a seconda dei casi, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nella decisione di avvio del procedimento d’esame la Commissione ha dovuto constatare che il livello degli aiuti concessi in applicazione del PMPOA avrebbe potuto non corrispondere al tasso d’aiuto autorizzato dalla Commissione e che pertanto qualsiasi finanziamento pubblico concesso al di là dei massimali autorizzati avrebbe costituito un aiuto di Stato incompatibile con il trattato.

(36)

Dopo avere esaminato le informazioni trasmesse dalla autorità francesi la Commissione nutriva dubbi circa la compatibilità con il mercato comune degli aiuti agli investimenti finanziati nel quadro del PMPOA durante il periodo 1994-2000, particolarmente per quanto riguarda gli importi d’aiuto che avrebbero potuto essere accordati in superamento delle intensità del 35 % o 45 % autorizzate. Per questo motivo la Commissione ha avviato il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

(37)

La Commissione ha inoltre concluso che il tasso d’aiuto utilizzato dalle autorità francesi per la realizzazione di studi sulle prospettive delle aziende era conforme alle norme di concorrenza applicabili.

III.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA

(38)

Con lettera del 21 giugno 2001 le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione della Commissione di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2 del trattato nei confronti dell’aiuto notificato.

(39)

Le autorità francesi hanno preso atto della messa a punto giuridica della Commissione sul carattere pubblico degli aiuti degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche. Secondo quanto esse affermano il governo francese prevede di riesaminare la legge n. 64/1245 del 16 dicembre 1964 relativa al regime e alla ripartizione delle risorse idriche e alla lotta contro il loro inquinamento, che definisce segnatamente i principi alla base del funzionamento di tali enti al fine, in particolare, di subordinare in futuro al voto del Parlamento le modalità di calcolo delle tasse e gli orientamenti dei programmi di intervento finanziario dei medesimi enti.

(40)

Le autorità francesi ritengono tuttavia che per superare i tassi del 35 % e 45 % avrebbero potuto essere utilizzate le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91, e successivamente dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (20). A loro giudizio tali disposizioni permettono di non applicare i divieti d’aiuto e i limiti posti al superamento di questi tassi per certi investimenti, fra cui quelli riguardanti la protezione dell’ambiente.

(41)

Per quanto riguarda l'effetto esercitato sulla concorrenza dalla partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al PMPOA, le autorità francesi ritengono che questa non favorisca in maniera ingiustificabile un settore nazionale specifico, e ciò per i motivi seguenti. Si tratta in effetti di investimenti improduttivi che, anche in presenza di tassi d'aiuto elevati, gravano sull'economia delle aziende e pongono gli allevatori interessati in una situazione sfavorevole rispetto a quelli che non realizzano tali investimenti. Questi ultimi del resto sono di gran lunga i più numerosi in Francia. A giudizio delle autorità francesi, dunque, la distorsione di concorrenza si eserciterebbe semmai, in linea generale, a scapito degli allevatori interessati e non a loro beneficio.

(42)

Secondo le autorità francesi, un’eventuale distorsione di concorrenza ai sensi dell’articolo 87 del trattato potrebbe sussistere unicamente rispetto agli allevatori di altri Stati membri che avessero effettuato lavori simili, ma con contributi finanziari soggetti ad un massimale del 35 % o del 45 % nelle zone svantaggiate. Secondo le autorità francesi la realtà di una tale distorsione potrebbe essere, di fatto, valutata solo caso per caso.

(43)

Le autorità francesi proseguono la loro argomentazione affermando che i tassi d'aiuto reali applicati a tali lavori variano sensibilmente da un allevatore all'altro, in funzione delle modalità specifiche d'applicazione del programma. Esse spiegano che i tassi in questione sono in generale nettamente inferiori al 60 % se calcolati prendendo il valore dell’aiuto espresso in percentuale dell’importo dell’investimento, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2328/91 e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97.

(44)

Secondo le autorità francesi, le modalità d’applicazione degli aiuti accordati dallo Stato, comunicate alla Commissione, definiscono il quadro generale di applicazione del programma. Gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche hanno da parte loro adottato lo stesso elenco di lavori ammissibili, ma i massimali d’aiuto non sono sempre gli stessi. A livello locale sono stati inoltre aggiunti limiti tecnici (m2 di superfici coperte di zona d’esercizio, ad esempio), sia per gli aiuti degli enti che per gli aiuti dello Stato o degli enti locali, limiti che spesso riducono la quota dei lavori ammissibili da finanziare. Per certi enti preposti alla gestione delle risorse idriche, infine, è stato possibile subordinare la base dell'aiuto ad un massimale globale per «unità di bestiame adulto azoto» (unité gros bétail azote — UGBN).

(45)

A motivo dell’introduzione di questi diversi massimali, secondo le autorità francesi il tasso reale d’aiuto accordato, rapportato alla spesa consentita dall’allevatore per i lavori ammissibili, è pertanto sempre, in pratica, inferiore ai massimali consentiti dal programma.

(46)

Le autorità francesi hanno spiegato che in occasione di opere necessarie al miglioramento dell’efficienza ambientale certi allevatori realizzano lavori di ammodernamento che non sono ammissibili e non beneficiano pertanto degli aiuti nel quadro del PMPOA.

(47)

Nel settore dell'allevamento bovino, che rappresenta l'80 % del numero di allevamenti ammissibili a beneficiare del PMPOA, il tasso d'aiuto reale medio sarebbe piuttosto modesto, compreso nella maggior parte dei casi fra il 35 e il 50 %, oltre a risultare molto variabile a seconda dei sistemi di produzione. Ciò si spiega con la grande varietà dei tipi di deiezioni, liquide, solide e, nella maggior parte dei casi, miste, e dunque degli stoccaggi, sia per la natura dei medesimi (letamai, fosse per liquami) che per la loro capacità, e con il fatto che questi investimenti negli impianti di stoccaggio, nonché nelle superfici cementate e nella copertura delle zone d'esercizio, sono soggetti a limiti tecnici o massimali finanziari particolarmente bassi.

(48)

Negli allevamenti fuori terreno dei polli e dei suini le esistenti capacità di stoccaggio degli effluenti risultano sufficienti nella maggior parte dei casi, considerando i periodi di divieto degli spandimenti. I lavori consistono allora nel ripristinare la tenuta stagna dei sistemi di stoccaggio o delle superfici cementate esistenti, o nell'installare sistemi di alimentazione bifase che riducono l'inquinamento alla fonte negli allevamenti suini, oppure nel migliorare la gestione degli escrementi negli allevamenti di pollame. Il tasso d'aiuto reale può allora essere aumentato fino al 60 % dell'importo dei lavori ammissibili, come risulta dalla tabella 1. Nella maggior parte dei casi comunque l’importo dei lavori è nettamente inferiore a quello necessario per i bovini.

(49)

Secondo le autorità francesi, uno studio relativo a 20 000 pratiche nel bacino dell’ente di gestione delle risorse idriche Loire-Bretagne dimostra che il tasso d’aiuto medio è pari al 40 %.

(50)

Di fatto una parte di queste pratiche riguarda nuove costruzioni realizzate nel quadro del programma quando, per ragioni diverse, è stato ritenuto inopportuno effettuare i lavori auspicati nei fabbricati esistenti. Secondo le autorità francesi questi casi devono essere trattati a parte, poiché l’aiuto non rientra più fra quelli concessi per la protezione dell’ambiente, bensì fra gli aiuti alla modernizzazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera b, del regolamento (CEE) n. 2328/91 e dall’articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97. L’importo dell’aiuto non può allora superare il 35 % o il 26,25 % (rispettivamente 45 % o 38,75 % in zona svantaggiata) del costo dei lavori, a seconda che sia o no possibile all'allevatore ottenere un piano di miglioramento materiale. In questi casi il tasso reale degli aiuti è, negli esempi citati alla tabella 2, sempre molto inferiore a questi tassi: dalla colonna (a) risulta quello che sarebbe stato il costo di realizzazione dei lavori di carattere ambientale se fossero stati conservati i fabbricati.

(51)

Possono peraltro essere realizzati in una stessa azienda lavori in fabbricati esistenti e costruzioni nuove.

(52)

Infine, se si dovesse procedere ad un raffronto caso per caso, secondo le autorità francesi bisognerebbe, a rigore, escludere dal campo del medesimo, a norma dell’articolo 87 del trattato, gli agricoltori che pagano una tassa annuale ad un ente preposto alla gestione delle risorse idriche.

Tabella 1

Esempi di tassi d’aiuto reali per adeguamenti nel quadro del PMPOA

(importi in FRF)

Tipo di allevamento

Migliorie necessarie

Importo totale dei lavori (a)

Importo lavori ammissibili (b)

Importo accettato: Stato (c)

Importo accettato: ente risorse idriche (d)

Aiuto totale (e)

Tasso reale (e/b)

Allevamento misto:

52 vacche da latte, 20 vacche nutrici e rinnovo, ossia 120 UGB N

Impermeabilizzazione e copertura zona esercizio. Aumento capacità stoccaggio letame. Costruzione fossa per liquami.

334 154

257 372

236 550

236 550

141 930

55,1  %

60 vacche da latte e rinnovo, ossia 80 UGB N

Tenuta stagna della fossa esistente. Costruzione fossa scoperta. Impermeabilizzazione zona esercizio.

328 178

328 178

272 038

272 038

163 222

49,7  %

90 vacche da latte e rinnovo, ossia 120 UGB N

Creazione stoccaggio letame. Aumento capacità della fossa. Separazione acque pluvie.

Piano di spandimento.

1 220 700

671 020

495 800

495 800

252 780

36,7  %

Allevamento misto: 450 maiali per produzione salumi, 84 bovini da carne e da latte, ossia 115 UGB N

Passaggio a 9 mesi di durata per lo stoccaggio degli effluenti. Copertura zona esercizio.Fontana acqua per i maiali.

196 380

188 330

177 225

177 225

115 195

57,5  %

147 scrofe, 27 verri, 1 840 maiali da ingrasso, ossia 223 UGB N

Rete separazione acque. Copertura cortiletti.

93 180

305 510

16 163

16 163

10 505

34,4  %

210 scrofe, 1 318 maiali da ingrasso, ossia 167 UGB N

Impermeabilizzazione del reparto letame. Rete di evacuazione. Alimentazione multifase.

100 293

55 375

55 375

55 375

33 225

60 %

242 000 volatili da riproduzione, ossia 1 128 UGB N

Impianti d’evacuazione e di seccaggio degli escrementi.

1 575 200

547 700

310 930

310 930

186 558

34,6  %


Tabella 2

Esempi di tassi d’aiuto reali in caso di costruzione di fabbricati nuovi

(importi in FRF)

Tipo di allevamento

Migliorie necessarie

Costo stimato vecchi fabbricati (a)

Importo totale dei lavori (b)

Importo accettato: Stato (c)

Importo accettato: ente risorse idriche (d)

Aiuto totale (e)

Tasso reale (e/b)

80 vacche da latte e rinnovo, ossia 123 UGB N

Costruzione stalle con paglia per tutti gli animali. Posa grondaie.

380 120

468 502

328 640

90 880

118 592

25,3  %

75 vacche nutrici e seguito, ossia 116 UGB N

Costruzione stalle libere. Aumento stoccaggio liquami e letame.

280 634

741 807

212 436

111 211

97 094

13,1  %

82 vacche nutrici e seguito, ossia 134 UGB N

Costruzione stalle libere. Tenuta stagna superfici cementate. Aumento stoccaggio liquami e letame.

605 565

1 197 152

437 153

196 951

190 231

15,9  %

70 vacche nutrici e seguito, ossia 110 UGB N

Costruzione stalle libere. Tenuta stagna superfici cementate. Costruzione pozzo nero.

160 940

565 612

88 550

6 000

26 565

4,7  %

34 650 galline ovaiole, ossia 214 UGB N

Costruzione pollai. Area di stoccaggio degli escrementi. Impianto di seccaggio.

368 454

2 309 993

368 454

176 454

163 472

7,1  %

IV.   VALUTAZIONE

1.   Introduzione: l'articolo 87, paragrafo 1 del trattato

(53)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, «salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.».

(54)

Gli articoli da 87 a 89 del trattato sono stati resi applicabili nel settore delle carni suine dall’articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (22), e nel settore delle carni bovine dall'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (23). Prima dell’adozione di quest'ultimo essi erano applicabili nello stesso settore in virtù dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (24). Nel settore del pollame essi sono stati resi applicabili dall’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (25).

1.1.   Esistenza di un vantaggio selettivo finanziato con risorse statali

(55)

Per quanto riguarda la natura dell’aiuto, questa va accertata a livello degli imprenditori agricoli che hanno effettuato investimenti nel quadro del PMPOA. La Commissione ritiene che il finanziamento del PMPOA abbia conferito un vantaggio selettivo agli agricoltori francesi.

(56)

La Commissione ritiene che, contrariamente a quanto asserito nelle loro osservazioni dalle autorità francesi, il carattere improduttivo degli investimenti non sopprima l’effetto di vantaggio dell’aiuto in termini puramente economici, poiché quest’ultimo si fa carico di un costo normalmente sostenuto dal beneficiario, ponendolo così in una situazione di vantaggio rispetto ai concorrenti che non ricevono un tale aiuto.

(57)

Inoltre, anche nell’ipotesi che tali investimenti improduttivi possano pesare in un primo tempo sull’economia delle aziende mettendo gli allevatori interessati (secondo quanto sostenuto dalle autorità francesi) in situazione sfavorevole rispetto a quelli che non realizzano tali investimenti, ciò non toglie che tali investimenti obbediscano ad un obbligo di legge preciso e che, a lungo termine, tutte le aziende interessate siano tenute a realizzare questo tipo di investimento per evitare di ritrovarsi in situazione di infrazione.

1.2.   L’incidenza sugli scambi

(58)

Al fine di stabilire se l’aiuto oggetto della presente decisione rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato occorre determinare se esso si presta ad incidere sugli scambi fra Stati membri.

(59)

La Corte ha constatato che, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di una categoria di imprese nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (26).

(60)

Risulta che gli aiuti oggetto della presente decisione si prestano ad incidere sugli scambi fra Stati membri se e in quanto favoriscono la produzione nazionale a scapito della produzione di altri Stati membri. Infatti i settori interessati sono particolarmente aperti alla concorrenza a livello comunitario e dunque molto sensibili a qualsiasi misura a favore della produzione nell’uno o nell’altro Stato membro.

(61)

La tabella 3 illustra il livello degli scambi commerciali tra la Francia e gli altri Stati membri per i prodotti in questione nel primo anno successivo all’entrata in vigore del PMPOA.

Tabella 3

Francia/UE 11

Carni bovine

Carni suine

Pollame

Importazioni 1994

 

 

 

Tonnellate

525 000

463 000

85 000

Mio ECU

1 664

860

170

Esportazioni 1994

 

 

 

Tonnellate

796 000

361 000

389 000

Mio ECU

2 368

669

863

1.3.   Conclusioni sul carattere d’aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(62)

Le misure esaminate nella presente decisione costituiscono aiuti di Stato ai sensi del trattato poiché procurano ai beneficiari un vantaggio economico di cui non possono beneficiare altri settori. Di conseguenza la Commissione conclude che le misure in questione rientrano nell’ambito di competenza dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2.   L'illegalità degli aiuti in questione

(63)

L’articolo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 659/1999 definisce gli aiuti illegali come nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Conformemente alla lettera c) dello stesso articolo del regolamento, la nozione di nuovi aiuti copre tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti.

(64)

Qualsiasi regime d’aiuti autorizzato dalla Commissione in cui siano successivamente introdotte modifiche di rilievo — nella fattispecie, relative alla partecipazione di un organismo pubblico al finanziamento dell’aiuto notificato alla Commissione, che alterino in maniera significativa la chiave di finanziamento e dunque l'intensità dell'aiuto — costituisce un nuovo aiuto che deve essere notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 88 del trattato e da questa autorizzato.

(65)

Secondo la Corte di giustizia l’obbligo, contemplato dalla prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, di comunicare alla Commissione i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti non vale solo per il progetto iniziale, ma si estende pure alle modifiche successivamente apportate a detto progetto, restando inteso che le relative informazioni possono essere fornite alla Commissione nell'ambito delle consultazioni che hanno luogo in seguito alla notifica iniziale (27).

(66)

Il suddetto obbligo di notifica è sancito dall’articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 659/1999.

(67)

Va poi precisato che l’inclusione di una scheda informativa nell’inventario degli aiuti redatto dal ministero francese dell’Agricoltura ha valore puramente informativo e non può essere qualificata di notifica ai sensi del trattato. Del resto neppure le informazioni che vi figurano fanno riferimento alla partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al programma, pur confermando che la partecipazione dello Stato ammonta al 35 % dei costi degli investimenti.

(68)

La Commissione non è stata in grado di valutare né la partecipazione degli enti preposti alla gestione delle risorse idriche al programma, né gli effetti che il livello della loro partecipazione avrebbe potuto avere sull’intervento pubblico a livello degli investimenti in questione. Più concretamente, la Commissione non ha potuto esaminare le possibili ripercussioni che la partecipazione di un ente pubblico al finanziamento dell’aiuto rischia di avere in termini di intensità dell’aiuto stesso. Ne risulta che gli aiuti effettivamente concessi dalle autorità francesi non rispondevano necessariamente ai dispositivi autorizzati dalla Commissione nel quadro degli aiuti di Stato n. N 136/91 e N 342/94.

(69)

La variazione dell’intensità dell’aiuto costituisce in sé un elemento modificatore della sostanza del medesimo che rende obbligatoria la notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2 del trattato.

(70)

Per quanto riguarda particolarmente il settore bovino, le autorità francesi non hanno notificato alla Commissione gli aiuti agli investimenti previsti. Le autorità francesi hanno tuttavia asserito che, dal momento che la Commissione riteneva il dispositivo ammissibile ad una partecipazione finanziaria della Comunità, era fondato dedurre la compatibilità del medesimo con la normativa comunitaria. Ora il regolamento (CEE) n. 2328/91, in vigore all’epoca, prevedeva all’articolo 12, paragrafo 5 che gli aiuti agli investimenti concernenti la protezione e il miglioramento dell’ambiente fossero autorizzati purché non determinassero un aumento della produzione e a condizione di essere conformi alle disposizioni degli articoli da 92 a 94 (attualmente da 87 a 89) del trattato. Ciò include l’obbligo di notificare ogni regime di aiuti di Stato ai sensi dell'ex articolo 93, paragrafo 3 del trattato, tanto più che le condizioni applicate agli aiuti nel 1994 non corrispondevano alle condizioni comunicate alla Commissione nel 1991.

(71)

Da quanto precede risulta che gli aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione consistevano in nuovi aiuti non notificati alla Commissione e pertanto illegali ai sensi del trattato.

3.   Esame della compatibilità dell’aiuto

(72)

Esistono tuttavia deroghe all’articolo 87 del trattato, sebbene alcune di esse manifestamente non siano applicabili, in particolare quelle previste dal paragrafo 2. Esse non sono state invocate dalle autorità francesi.

(73)

Per quanto riguarda le deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3 del trattato, esse vanno interpretate in senso stretto nel corso dell’esame di qualsiasi programma d’aiuto a finalità regionale o settoriale o di caso individuale d’applicazione di regimi d’aiuto generali. In particolare essi possono venire accordati unicamente qualora la Commissione accertasse che l’aiuto è necessario per la realizzazione di uno degli obiettivi in questione. Accordare il beneficio delle deroghe di cui sopra ad aiuti che non comportano una tale controparte equivarrebbe a permettere che si arrechi pregiudizio agli scambi fra Stati membri e che si inducano distorsioni di concorrenza ingiustificate per quanto riguarda l’interesse comunitario e, parallelamente, indebiti vantaggi per gli operatori di certi Stati membri.

(74)

La Commissione osserva che gli aiuti in questione non sono destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione nella quale il livello di vita è anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sotto-occupazione a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato. Inoltre essi non sono neppure destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato. Essi non sono neppure destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio conformemente alla lettera d) dello stesso articolo.

(75)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per poter beneficiare di questa deroga gli aiuti devono contribuire allo sviluppo del settore in questione.

(76)

Per quanto riguarda gli investimenti beneficiari e la forma degli aiuti, all’atto dell’avvio del procedimento la Commissione ha concluso che, pur essendo viziati da illegittimità, essi sono stati applicati in conformità con le norme comunitarie di concorrenza applicabili all’epoca. La Commissione non ha pertanto motivo di rimettere in discussione questa parte dell’applicazione dell’aiuto.

(77)

L’esame della compatibilità degli aiuti esposto ai paragrafi seguenti avrà pertanto come oggetto unicamente i tassi d’aiuto applicati dalle autorità francesi.

(78)

All’atto dell’avvio del procedimento d’esame la Commissione ha segnalato che, secondo il quadro normativo applicabile all'atto dell'entrata in vigore del programma, il massimale per gli aiuti agli investimenti a favore della protezione dell'ambiente era pari al 35 % dei costi sostenuti (45 % nelle zone svantaggiate).

(79)

Le autorità francesi ritengono tuttavia che avrebbero potuto essere utilizzate, per superare i tassi del 35 % e 45 %, le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2328/91, e successivamente dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 950/97. Queste disposizioni permettono, secondo le autorità francesi, di non applicare i divieti d’aiuto e i limiti di superamento di questi tassi per certi investimenti, fra cui quelli relativi alla protezione dell’ambiente.

(80)

La Commissione osserva, in via preliminare, che l’articolo 12, paragrafo 5, quinto trattino del regolamento (CEE) n. 2328/91, che prevedeva l’esame degli aiuti nazionali a norma degli ex articoli 92 e 93 (attualmente 87 e 88 del trattato) e dell’articolo 6 dello stesso regolamento, autorizzava gli aiuti agli investimenti concernenti la protezione dell’ambiente sempreché essi non causassero un aumento della produzione. La Commissione ritiene provato che nella fattispecie gli investimenti cui sono stati destinati gli aiuti non comportavano in effetti aumento della produzione, essendo esclusivamente finalizzati alla protezione dell’ambiente nelle zone rurali (in particolare stoccaggio e trattamento degli effluenti).

(81)

Per quanto riguarda più concretamente i tassi d’aiuto ammessi, nella sua decisione relativa all’aiuto di Stato n. N 136/91, indirizzata alla Francia, la Commissione ha ricordato che era sua prassi considerare compatibile con il mercato comune un tasso pari al 35 % dei costi ammissibili per questo tipo di aiuti (45 % nelle zone svantaggiate).

(82)

Questi tassi sono stati confermati dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, poco dopo che era stata data esecuzione al PMPOA. Il punto 3.2.3 di tale disciplina prevedeva ad esempio, in linea generale, che gli aiuti agli investimenti attuati a fini ambientali potessero essere autorizzati se non superavano certi livelli. La nota a fine pagina n. 14 precisava, al secondo comma, che «per gli investimenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (…), l’intensità massima di aiuto è del 35 % o del 45 % nelle zone (…) svantaggiate. Le intensità massime di aiuto non sono correlate alle dimensioni dell’impresa, ragion per cui esse non possono essere aumentate per le PMI, come disposto più avanti nella presente sezione. Per gli investimenti nelle regioni degli obiettivi n. 1 e n. 5 b), la Commissione si riserva il diritto di ammettere intensità di aiuto superiori, in base ad una valutazione di ciascun singolo caso, qualora accerti la fondatezza dei motivi addotti dallo Stato membro.».

(83)

Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 950/97. L’articolo 12, paragrafo 2, lettera e) di quest'ultimo precisava che gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti per «la protezione e il miglioramento dell’ambiente, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità produttiva». Il paragrafo 3 dello stesso articolo precisava poi che «nelle aziende individuali o associate per le quali ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 9, sono vietati gli aiuti agli investimenti che superino i valori e gli importi di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 11». Tuttavia a norma del paragrafo 3, secondo trattino, lettera d), dello stesso articolo, questo divieto non si applica agli aiuti a favore degli «investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell’ambiente».

(84)

Ora, l’articolo 12, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 950/97 prevedeva che a tali aiuti si applicassero gli articoli da 92 a 94 (attualmente da 87 a 89) del trattato. Ciò equivaleva a rinviare alle norme di concorrenza applicabili all’epoca, ossia alla prassi comunitaria già citata nella decisione relativa all’aiuto di Stato n. N 136/91, e alle condizioni figuranti nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente.

(85)

Sulla base delle disposizioni in vigore nel periodo 1994-1999, descritte nella presente decisione, la Commissione non può che concludere che il tasso d’aiuto massimo applicabile nella fattispecie era pari al 35 % dei costi sostenuti (45 % nelle zone svantaggiate) e che pertanto gli aiuti concessi in percentuale superiore a questi tassi non erano conformi alle disposizioni in questione.

(86)

Per quanto riguarda tuttavia l'anno 2000, trattandosi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, il punto 4.1.1.2 degli orientamenti agricoli, in vigore dal 1o gennaio 2000, stabilisce che il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell’investimento che può beneficiare degli aiuti, sia limitato al 40 % e, riguardo alle zone svantaggiate, al 50 %. Tuttavia, qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati al 45 % e al 55 % rispettivamente.

(87)

Il punto 4.1.2.4 degli orientamenti agricoli prevede, in via eccezionale, che qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell’ambiente, i massimali del 40 e 50 % di cui al punto 4.1.1.2 degli orientamenti stessi possano essere aumentati, rispettivamente, del 20 % e del 25 %. Questo aumento può essere pertanto accordato per investimenti aventi l’obiettivo di assicurare il rispetto di norme minime di nuova introduzione, fatte salve le condizioni definite dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (28). Esso deve essere tassativamente limitato alle spese ammissibili supplementari necessarie alla realizzazione dell’obiettivo perseguito e non può riguardare investimenti aventi l’effetto di accrescere la capacità produttiva.

(88)

L’entrata in vigore, il 23 gennaio 2004, del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (29) ha modificato la situazione giuridica per quanto riguarda il caso in oggetto. Il regolamento autorizza, a certe condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese agricole esonerandole dall’obbligo di notifica previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(89)

Le autorità francesi hanno precisato che i beneficiari degli aiuti agli investimenti finanziati nel quadro del PMPOA nel corso del periodo 1994-2000 erano piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2004.

(90)

All’articolo 20, paragrafo 2, il regolamento in questione prevede che gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del regolamento, nonché gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, siano considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, e siano esonerati qualora soddisfino le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento, con l’eccezione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo.

(91)

L’articolo 3, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede che gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo siano compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e siano esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino le condizioni di cui al regolamento.

(92)

All’articolo 4 dello stesso regolamento figurano le condizioni da rispettare nella fattispecie, ossia nel caso di un regime d’aiuti agli investimenti non notificato a favore di piccole e medie imprese.

(93)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento, un aiuto all'investimento in aziende agricole per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è compatibile con il mercato comune e non è soggetto all'obbligo di notifica in particolare se l'intensità lorda non supera il 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e il 40 % nelle altre zone.

(94)

Tuttavia, qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, i massimali del 50 e 40 % possono essere aumentati, rispettivamente, di 25 e di 20 punti percentuali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi con i nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

(95)

Nella fattispecie è evidente che si tratta di investimenti riguardanti la protezione e il miglioramento dell’ambiente, per i quali la norma ambientale applicabile era segnatamente la direttiva «nitrati». Questa norma è stata adottata nel 1991 e pertanto non poteva essere più qualificata di nuova norma nel 2000.

(96)

La Commissione si era già pronunciata su questa problematica nel quadro dell’aiuto di Stato n. N 355/2000, autorizzando il proseguimento del PMPOA a partire dall’anno 2001 e fino al 2006. Ripetendo il ragionamento seguito all'epoca, la Commissione insiste oggi sul fatto che non può ignorare che il primo programma d’azione francese per l’attuazione della direttiva «nitrati» è stato adottato soltanto nel 1997, e che i primi obblighi effettivi di risultato imposti agli allevatori sul terreno, che traducevano tale programma, sono successivi a tale data. Anche se sembra chiaro che la Francia non ha dato prova di diligenza nel recepimento della direttiva e avrebbe dovuto adottare le necessarie disposizioni entro termini superati da lunga data (30), resta innegabile che i primi obblighi imposti agli allevatori sono molto più recenti.

(97)

Contrariamente inoltre a certe altre norme comunitarie, la direttiva «nitrati» non contiene obblighi precisi ai quali gli operatori economici debbano conformarsi senza intervento preliminare dello Stato membro. La direttiva non contiene neppure date limite per l’adeguamento degli impianti.

(98)

Per questo motivo la Commissione continua ad essere del parere che, alla luce delle particolari circostanze della direttiva «nitrati», gli obblighi che incombevano agli allevatori potessero essere considerati come norme nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe infatti tale da penalizzare gli allevatori per l’inazione mostrata dalla Francia sul piano giuridico.

(99)

La Commissione ritiene che gli investimenti realizzati in zone non vulnerabili ai sensi della direttiva «nitrati», dove non sono d’applicazione le condizioni che essa impone, potessero comunque beneficiare dei tassi maggiorati poiché vigevano norme meno severe di quelle prospettate dalla direttiva stessa e i lavori previsti andavano al di là dei requisiti minimi esistenti in queste regioni.

(100)

Per quanto riguarda gli investimenti da realizzare nelle zone vulnerabili, la Commissione, pur in coerenza con il precedente ragionamento sul carattere nuovo delle norme imposte agli allevatori, è indotta pertanto a concludere che avrebbe potuto applicarsi nella fattispecie una maggiorazione dei tassi d'aiuto, che si sarebbero così potuti fissare al 60 % del costo degli investimenti, o al 75 % nelle zone svantaggiate.

(101)

Poiché le cifre trasmesse dalle autorità francesi dimostrano che nella pratica il livello degli aiuti non ha mai superato il 60 % dei costi sostenuti, la Commissione ritiene che possano essere autorizzati gli aiuti concessi nel periodo 1994-1999 nel quadro del PMPOA.

(102)

Sulla base delle considerazioni suesposte la Commissione ritiene che la misura notificata sia compatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e in particolare con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

V.   CONCLUSIONE

(103)

La misura che consiste nell’accordare un aiuto agli investimenti a favore delle imprese agricole nel quadro del Programma di contenimento dell’inquinamento d’origine agricola (PMPOA) nel periodo 1994-2000 può beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato cui la Francia ha dato esecuzione per finanziare gli investimenti realizzati dalle aziende agricole nel quadro del Programma di contenimento dell'inquinamento d'origine agricola (PMPOA) dal 1994 al 2000 è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 18 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 179 del 23.6.2001, pag. 18.

(2)  Aiuto di Stato n. N 136/91.

(3)  GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1.

(4)  C(93) 1888.

(5)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e C-127/96, Breda Fucine Meridionali S.p.A. ed altri contro Commissione, Racc. pag. II-3437. Il Tribunale ha accolto l’argomentazione presentata dalla Commissione, secondo la quale una comunicazione di uno Stato membro non può essere considerata quale notificazione valida quando non contiene alcun riferimento esplicito all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato e non è stata presentata al Segretariato generale. L'aiuto deve essere pertanto considerato come non notificato.

(6)  Aiuto di Stato n. N 342/94.

(7)  Cfr. nota a fine pagina n. 5.

(8)  Cfr. nota a fine pagina n. 1.

(9)  Aiuto di Stato n. N 355/2000.

(10)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(11)  Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione — tratte in parte dal sito internet degli enti in questione (http://www.eaufrance.tm) — gli enti preposti alla gestione delle risorse idriche sono enti pubblici dello Stato creati nel 1964, dotati di personalità giuridica e di autonomia finanziaria, posti sotto la tutela del ministero dell’Ambiente e del ministero dell’Economia e delle finanze e diretti da un consiglio di amministrazione la cui composizione è rappresentativa dei vari utenti. Essi sono ripartiti su sei grandi bacini che coprono l’insieme del territorio nazionale metropolitano: Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse e Seine-Normandie. L’organizzazione è identica ovunque: essi sono composti di un «Comité de Bassin», di un ente preposto alla gestione delle risorse idriche e del suo consiglio di amministrazione. La loro politica è definita dal «Comité de Bassin» e si articola su quattro grandi assi: la gestione e l'approvvigionamento idrico; la lotta contro l'inquinamento; la conservazione degli ambienti acquatici e il controllo sulla qualità delle acque continentali e del litorale.

Fra il 1997 e il 2001 questi enti hanno previsto di contribuire al finanziamento di un volume di lavori valutato a circa 16 mrd EUR per preservare le risorse idriche e lottare contro l’inquinamento. Gli enti apportano consulenze tecniche ai politici, agli industriali e agli agricoltori fornendo un contributo finanziario per i lavori necessari alla lotta contro l’inquinamento delle acque e alla protezione delle risorse idriche. Essi sono finanziati mediante tasse proporzionali riscosse presso coloro che inquinano, che prelevano e che consumano l’acqua e successivamente ridistribuite sotto forma di aiuti (sovvenzioni e prestiti) agli enti locali, alle industrie e all’agricoltura (e più generalmente ai committenti) per realizzare lavori come le stazioni di depurazione, le reti fognarie, le opere per la produzione di acqua potabile, la sistemazione dei fiumi, gli studi, le reti di misurazione.

(12)  I particolari relativi agli investimenti beneficiari di sovvenzioni possono essere consultati nelle decisioni di avvio del procedimento.

(13)  Relazione predisposta il 26 luglio 1999 e pubblicata nel 2000 sul sito internet del ministero francese dell’Agricoltura: http://www.agriculture.gouv.fr.

(14)  Cfr. segnatamente: sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1996, Compagnie nationale Air France contro Commissione, causa T-358/94, Racc. p. II-2109; sentenza della Corte del 22 marzo 1977, causa 78/76, Steinike & Weinlig contro RFA, Racc., pag. 595; sentenza della Corte del 31 gennaio 2001, cause riunite T-197/97 e T-198/97, Weyl Beef Products BV e altri contro Commissione, Racc. pag. II-303; sentenza della Corte del 30 gennaio 1985, causa 290/83, Commissione contro Francia, Racc., pag. 439; comunicazione della Commissione del 26 marzo 1997«Tasse e imposte ambientali nel mercato unico» (COM(97) 9 def.).

(15)  Vedere le argomentazioni esaurienti presentate dalla Commissione sul carattere pubblico degli enti nella decisione di avvio del procedimento.

(16)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(17)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2 e rettifica, GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(18)  GU L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

(19)  GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(20)  GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

(21)  1 FRF = 0,15 EUR.

(22)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1.

(23)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(24)  GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

(25)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77.

(26)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Causa 730/79, Philip Morris Holland BV contro Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11.

(27)  Sentenza della Corte del 9 ottobre 1984, cause riunite 91 e 127/83, Heineken Brouwerijen BV contro Inspecteurs der Vennootschapsbelasting di Amsterdam e di Utrecht, Racc. pag. 3435.

(28)  GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. Il secondo trattino del suddetto articolo 2 prescrive quanto segue: «se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi ai nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti. In tal caso, può essere fissato un periodo di tempo per l’adempimento di detti requisiti minimi, qualora tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici relativi al raggiungimento di tali requisiti e qualora tale periodo rispetti la legislazione relativa.».

(29)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(30)  Va osservato a tale proposito che, a seguito di un procedimento d’infrazione avviato contro la Francia, la Commissione ha adito la Corte di giustizia per scorretta applicazione della direttiva «nitrati» in questo Stato. La Corte ha successivamente condannato la Francia per non aver proceduto in maniera appropriata all’individuazione delle acque inquinate e, di conseguenza, alla designazione delle relative zone vulnerabili (sentenza della Corte del 27 giugno 2002, causa C-258/00, Commissione contro Francia, Racc. pag. I-05959).


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2004

concernente il regime di aiuti cui l’Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese avicole — Programma A.I.M.A. settore avicolo C 59/01 (ex N 97/99)

[notificata con il numero C(2004) 1802]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2007/52/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 17 dicembre 1999 (protocollata il 22 dicembre 1999) la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, riguardante interventi da parte dell’A.I.M.A. (Associazione italiana dei mercati agricoli) a favore del mercato avicolo italiano che avrebbe accusato un drastico calo dei consumi e delle vendite di pollame a causa dell’emergenza diossina del 1999.

(2)

Con lettere dell'8 agosto 2000 (protocollata il 9 agosto 2000), del 15 novembre 2000 (protocollata il 21 novembre 2000), del 27 febbraio 2001 (protocollata il 1o marzo 2001) e del 23 maggio 2001 (protocollata il 28 maggio 2001) la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione i complementi d'informazione richiesti alle autorità italiane con lettere del 18 febbraio 2000 (rif. AGR 5073), del 2 ottobre 2000 (rif. AGR 25123), del 10 gennaio 2001 (rif. AGR 000449) e del 24 aprile 2001 (rif. AGR 009825).

(3)

Con lettera del 30 luglio 2001, la Commissione ha informato l'Italia della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato in merito all’aiuto in questione.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (1). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni in merito alla misura in questione.

(5)

Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni con lettera datata 24 ottobre 2001 (protocollata il 26 ottobre 2001). La Commissione non ha ricevuto osservazioni di altre parti interessate.

II.   DESCRIZIONE

Base giuridica

(6)

Programma nazionale degli interventi A.I.M.A. per il 1999. Il fondamento giuridico della progettata misura di aiuto è costituito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della legge n. 610/82 che autorizza l'AIMA «avvalendosi dei mezzi derivanti dalla propria gestione finanziaria, in relazione all'andamento del mercato interno e alle disponibilità (…), a fornire prodotti agroalimentari a paesi in via di sviluppo, individuati, d'intesa con il ministero degli Affari esteri, sentito il parere dell'istituto nazionale dell'alimentazione».

Contesto

(7)

L'Unione nazionale dell'avicoltura (U.N.A.) italiana aveva sollecitato presso l’A.I.M.A. (Associazione italiana dei mercati agricoli) interventi a livello del mercato per fare fronte alle gravi conseguenze della crisi della diossina nel settore del consumo di carne di pollame.

(8)

In un primo momento (cfr. lettera del 17 dicembre 1999), a seguito del rifiuto dell'AIMA di acquistare 17 000 t di carne invenduta — del valore di 40 miliardi di ITL (circa 20 milioni di EUR) -, l'UNA aveva proposto di collocare una parte delle carni (11 450 t) sui mercati di paesi in via di sviluppo, a prezzi favorevoli: la differenza tra il valore commerciale effettivo della merce e il suo prezzo di vendita (circa 20 miliardi di ITL, ossia il 50 % del valore commerciale corrente) avrebbe dovuto essere a carico dell'AIMA.

(9)

A seguito delle osservazioni dei servizi della Commissione (cfr. lettera del 18 febbraio 2000), secondo cui l'aiuto si configurava piuttosto come una restituzione all'esportazione, a copertura della differenza tra il prezzo del pollame nei paesi in via di sviluppo e il prezzo sul mercato italiano (aiuto che risulterebbe quindi, per sua natura, incompatibile con il mercato comune, gli obblighi della Comunità nel quadro dell'organizzazione mondiale del commercio e l'organizzazione comune dei mercati), le autorità italiane non hanno più fatto riferimento, nella loro lettera del 10 agosto 2000, alla finalità iniziale dell'aiuto, ma hanno ritenuto che le perdite subite dai produttori italiani di pollame potevano essere considerate come causate da eventi eccezionali (e non dai rischi normali del mercato) e che pertanto poteva essere invocata la deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

Misura

(10)

Il programma in questione prevede una compensazione per i produttori avicoli, in seguito alla riduzione dei prezzi ed al crollo delle vendite, dovuti alla crisi della diossina ed all'allarmismo sociale che si è diffuso fra i consumatori. L'aiuto corrisponde alla differenza tra i prezzi medi nei paesi non colpiti dall’emergenza diossina ed i prezzi italiani durante il periodo giugno-luglio 1999 (questo periodo è quello considerato ai fini della compensazione). I prezzi medi dei paesi non colpiti dalla crisi (escludendo l'Italia) erano, secondo le autorità italiane, di 137,89 EUR/100 kg nel mese di giugno e 132,35 EUR/100 kg nel mese di luglio. La differenza dei prezzi è pertanto pari a 53,966 EUR/100 kg per il mese di giugno e 46,218 EUR/100 kg per il mese di luglio (2). L'aiuto è pari, al massimo, a 21 150 ITL (10,92 EUR)/100 kg e 15 400 ITL (7,95 EUR)/100 Kg. L'aiuto è concesso per la carne prodotta e commercializzata in giugno e luglio 2001, per un contributo globale massimo di 10 329 138 EUR.

(11)

A sostegno di questo argomento, le autorità italiane precisano che l'emergenza diossina ha provocato non solo un crollo della produzione e del commercio (dovuto alle perturbazioni del mercato conseguenti all'evento), ma anche un forte calo dei consumi dei prodotti avicoli. In base ai dati forniti dalle autorità italiane, le vendite a prezzo ridotto hanno riguardato: nel mese di giugno 1999, 34 700 000 kg di carne (contro i 52 000 000 kg del giugno 1998) e nel mese di luglio 1999, 30 200 000 kg (contro i 51 000 000 kg del luglio 1998 (3). Nonostante l'UNA avesse introdotto delle misure preventive volte ad evitare una crisi di sovrapproduzione di carni avicole (consistente nell'abbattimento, in marzo, di pulcini che sarebbero arrivati a maturazione nei mesi successivi), l'emergenza diossina ha impedito che venissero conseguiti risultati soddisfacenti in questo settore.

(12)

Nelle loro lettere del 21 novembre 2000 e del 28 maggio 2001, le autorità italiane hanno tenuto a precisare il ruolo fondamentale svolto dai mezzi di comunicazione nei mesi dell'emergenza: l'allarme da essi creato avrebbe aggravato il forte calo dei consumi di carni avicole (inferiori, rispetto all'anno precedente, del 29,1 %per il mese di giugno, del 10,1 %per il mese di luglio, del 16,2 %per il mese di agosto e del 5,9 %per l'anno intero). Il crollo della domanda ha causato una forte contrazione dei prezzi, particolarmente acuta in giugno e luglio (-30 %e -30,1 %rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente). Inoltre, per far fronte a questa situazione, i produttori italiani hanno dovuto immagazzinare 4 150 t di carne di pollo in giugno, 9 271 t in luglio e 2 595 t in agosto, data l'impossibilità di immetterle sul mercato.

(13)

L'aiuto non prevede alcuna indennità per l'eliminazione di animali o di prodotti d'origine animale inadatti al consumo ed alla commercializzazione.

Importo dell’aiuto

(14)

L’importo globale massimo del contributo previsto è di 20 miliardi di ITL (10 329 138 EUR).

Dubbi all’origine dell’avvio del procedimento

(15)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato perché nutriva dubbi sulla compatibilità del regime con il mercato comune. Questi dubbi riguardavano la possibilità di equiparare l'aiuto in oggetto ad un aiuto destinato a compensare le perdite dovute ad un evento eccezionale. Infatti le autorità italiane hanno invocato l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, che dispone che gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali sono compatibili con il mercato comune. La notifica fa riferimento all’emergenza diossina quale evento eccezionale.

(16)

Il concetto di evento eccezionale non è definito nel trattato e la Commissione applica tale disposizione caso per caso dopo aver valutato attentamente il fatto specifico in questione. Nel caso dell'emergenza diossina riguardante i prodotti alimentari e gli alimenti per animali prodotti in Belgio, la Commissione aveva concluso che si trattava di un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, in considerazione della natura e dell'estensione delle restrizioni che occorreva imporre per la tutela della salute pubblica in quel paese (4).

(17)

Esistono altri precedenti per quanto concerne la definizione di evento eccezionale nel quadro, segnatamente, di vari aiuti concessi dal Regno Unito (5) in rapporto alla crisi della BSE: la Commissione era giunta alla conclusione che si trattasse di un evento eccezionale, tenuto conto in particolare del divieto di esportare carni bovine e del crollo dei consumi di carni bovine a seguito dell'insicurezza e dell'inquietudine generate dalle informazioni sulla BSE. Occorre tuttavia sottolineare che gli esempi succitati si riferiscono a paesi direttamente coinvolti dal fenomeno (rispettivamente, il Regno Unito per la BSE e il Belgio, per la diossina) e non, come nel caso in esame, ad un paese in cui il mercato è stato perturbato a causa delle preoccupazioni dei consumatori riguardo alla diossina.

(18)

Nei casi citati, l'indennizzo dei produttori per la perdita di reddito è stato ammesso dalla Commissione a condizione che la perdita di quote di mercato e il calo dei consumi fossero stati causati non soltanto dall'allarme sociale, ma anche da fattori eccezionali che hanno ostacolato il commercio normale dei prodotti in questione (un insieme di misure pubbliche combinate con un comportamento dei consumatori e dei mezzi di comunicazione del tutto straordinario). Nelle citate decisioni, si è sempre potuto individuare un rapporto diretto e immediato tra l'insieme dei fatti considerati come costituenti un evento eccezionale e le perdite subite dalle imprese.

(19)

Finora le autorità italiane, invitate a dimostrare l'esistenza di un rapporto tra le perdite di reddito subite dai produttori agricoli e l'esistenza di un evento eccezionale affinché la Commissione potesse autorizzare l'indennizzo di tali perdite in virtù dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, non sono riuscite a fornire una spiegazione convincente. Il rapido diffondersi di un allarmismo sociale che si è tradotto in una forte perturbazione del mercato su cui operavano gli allevatori italiani, nella perdita di quote di mercato e, di conseguenza, nella riduzione del fatturato rispetto ad una situazione normale, non sembra costituire di per sé — in base alle informazioni attualmente disponibili — un evento eccezionale ai sensi del trattato. Inoltre, nulla sta ad indicare che siano state prese misure di blocco delle vendite da parte di autorità nazionali o comunitarie.

(20)

Anche se si giungesse alla conclusione di dover riconoscere che l'impatto «mediatico» in Italia sia stato più intenso di quello prodottosi in altri paesi europei, date la sensibilità della popolazione in materia di sicurezza alimentare e l'esistenza di un movimento d'opinione molto critico riguardo ai sistemi di produzione nel settore zootecnico, queste considerazioni non sembrano sufficienti, al momento, a dimostrare la sussistenza del carattere di eccezionalità dell'evento in questione.

(21)

La Commissione si chiedeva piuttosto per quale motivo i produttori italiani non avrebbero potuto avvantaggiarsi di una tale situazione e incrementare le vendite di prodotti agricoli all'estero (o anche sul territorio nazionale) dato che, a differenza del Belgio, l'Italia non figurava tra i paesi direttamente colpiti dall'emergenza diossina.

(22)

Un altro aspetto da chiarire è costituito dall'affermazione delle autorità italiane secondo cui gli allevatori hanno dovuto surgelare la carne invenduta (4 150,8 t in giugno, 9 271,3 t in luglio e 2 595,9 t in agosto). Sulla base di questa affermazione, non si poteva escludere che tale operazione avesse potuto consentire la vendita in un secondo tempo dei prodotti agricoli rimasti invenduti durante il periodo dell'emergenza. In tal caso, le perdite sarebbero più limitate di quelle dichiarate nell’ambito dell'esame del caso. Inoltre, la Commissione non era in grado di stabilire la quantità di carne rimasta invenduta a causa del crollo della domanda provocato dal timore di presenza di diossina, né le dimensioni della sovrapproduzione dovuta ad una stima non corretta della domanda per l'estate.

(23)

Sulla base delle considerazioni sopra illustrate, la Commissione non poteva escludere che si trattasse di un aiuto inteso meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, aiuto concesso per di più unicamente in base al prezzo, alla quantità o all'unità di produzione, in altre parole, assimilabile ad un aiuto al funzionamento e di conseguenza incompatibile con il mercato comune, ai sensi del punto 3.5 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (6) (nel prosieguo, «gli Orientamenti»).

(24)

La Commissione aveva pertanto espresso dubbi sull'esistenza di un rapporto tra le perdite di reddito subite dai produttori del settore avicolo italiano e l'esistenza di un evento eccezionale, così come sul fatto che gli aiuti in esame potessero soddisfare le condizioni per essere autorizzati in virtù dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) o in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato (a questo proposito, essi non sembravano neppure agevolare lo sviluppo di talune attività economiche) né per essere dichiarati conformi a uno dei punti degli Orientamenti.

III.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(25)

Nella loro lettera del 24 ottobre 2001 (protocollata il 26 ottobre 2001) le autorità italiane hanno sottolineato innanzitutto che il crollo dei consumi dei prodotti avicoli durante i mesi di giugno, luglio, agosto e, in misura più modesta, fino a dicembre 1999, non era stato messo in discussione nella decisione di avvio del procedimento.

(26)

Atteso che la Commissione non aveva messo in dubbio l’esistenza delle perdite in termini di vendite e di riduzione dei prezzi, secondo le autorità italiane era quindi soltanto necessario comprovare il collegamento tra queste perdite e l’emergenza diossina. Tale collegamento sarebbe provato dal fatto che le prime notizie sul «pollo alla diossina» sono state diffuse il 28 maggio 1999, alle ore 19.00 e che il crollo improvviso delle vendite è avvenuto a partire dal mese di giugno 1999 (riduzione delle vendite del 29 % rispetto al giugno 1998). La tendenza dei consumi in Italia avrebbe avuto un andamento parallelo al grado di allarme sociale suscitato dai mezzi di comunicazione, con un forte calo delle vendite durante il periodo della prima diffusione dell’informazione sulla diossina, una ripresa nel mese di luglio, quando l’interesse da parte dei media si era affievolito, e una continua riduzione delle vendita in agosto, a seguito della diffusione della decisione dell'Unione europea di raddoppiare la dose massima di diossina tollerabile in alcuni prodotti. A partire dal mese di settembre, i mass media avrebbero prestato sempre meno attenzione all'evento ed il consumo dei prodotti avicoli si sarebbe gradualmente normalizzato.

(27)

Conseguentemente, per le autorità italiane è innegabile che esiste un collegamento tra l'allarme sociale, diffusosi a seguito delle informazioni sulla diossina in Belgio, e il calo dei consumi e del prezzo.

(28)

Rimarrebbe, pertanto, da dimostrare il fatto che l’emergenza diossina verificatasi in Italia possa essere considerata un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato. La Commissione avrebbe già ammesso che la crisi della diossina è un evento eccezionale nel caso della crisi scoppiata in Belgio in considerazione della natura e della dimensione delle restrizioni imposte per salvaguardare la sanità pubblica. È vero che l'Italia non sarebbe stata direttamente colpita dalla crisi della diossina; tuttavia, le autorità italiane sostengono che non si possa negare che gli effetti della crisi abbiano oltrepassato le frontiere nazionali ed abbiano interessato anche i paesi vicini come l'Italia.

(29)

Le autorità italiane sostengono che un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato è qualsiasi avvenimento non prevedibile o difficilmente prevedibile, come le calamità naturali. E’ necessario quindi considerare l’avvenimento in sé e non le misure adottate per fare fronte alla situazione di crisi che sono soltanto una conseguenza dell'evento stesso. Del resto, nel caso della BSE nel Regno Unito, la Commissione avrebbe riconosciuto il carattere eccezionale dell'evento con riferimento al divieto di esportazione della carne, ma soprattutto a motivo del calo dei consumi della carne bovina determinato dall’incertezza e dai timori indotti dalle informazioni sulla BSE. La stessa situazione si sarebbe prodotta in Italia nel 1999, a seguito dell'allarme diossina. Il divieto di esportazione nel Regno Unito non ha avuto un grande impatto sul calo dei consumi, poiché, anche senza questo divieto, in qualunque caso i consumatori stranieri (così come gli stessi consumatori inglesi) avrebbero ridotto il consumo di carne bovina, la qual cosa ha impedito che si trovasse all’estero qualsiasi altro sbocco per questi prodotti. Nel caso della diossina nel 1999, si dovrebbe aggiungere che tutti i paesi terzi hanno vietato nello stesso periodo le importazioni di carne avicola in provenienza dall'UE.

(30)

Il motivo per cui i produttori italiani non si sono rivolti ad altri mercati stranieri o non hanno utilizzato il mercato italiano risiederebbe quindi nella transnazionalità di un evento che ha ampiamente superato le frontiere del Belgio.

(31)

I ricavi di alcune imprese avicole italiane per il periodo giugno — agosto 1999, indicherebbero chiaramente, secondo le autorità italiane, questa riduzione dei prezzi e delle vendite.

IV.   VALUTAZIONE GIURIDICA

Esistenza dell’aiuto

(32)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o tramite risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(33)

Il regolamento (CE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (7), prevede, all'articolo 19, che, con riserva delle disposizioni contrarie del suddetto regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato siano applicabili alla produzione ed al commercio dei prodotti contemplati dallo stesso regolamento.

(34)

La misura programmata prevede il pagamento di contributi pubblici ad alcune imprese e l'aiuto in oggetto (che ammonta a 20 miliardi di ITL) sarebbe concesso in modo selettivo agli allevatori che si presume abbiano subito perdite derivanti dall’emergenza diossina. Inoltre, la misura prevista favorisce alcune produzioni (quelle del settore dell'allevamento avicolo) ed è tale da poter influire sugli scambi, tenuto conto della quota occupata dall'Italia nella produzione globale di pollame dell'Unione (13,2 %). Nel 2001, la produzione italiana lorda di pollame era pari a 1 134 000 t su 9 088 000 t dell'UE 15 (8).

(35)

La misura in oggetto rientra pertanto nella definizione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

Compatibilità dell’aiuto.

(36)

Il divieto di concessione di un aiuto di Stato non è incondizionato. Nella fattispecie, le autorità italiane hanno invocato le eccezioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato. Il trattato prevede che possano essere considerate come misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) quelle destinate ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

(37)

Il trattato non dà una definizione di «evento eccezionale» ed è pertanto necessario verificare se l’ «emergenza diossina» in Italia possa essere assimilata ad un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

(38)

A norma degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (9), nella valutazione degli aiuti destinati a compensare le perdite derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali, la Commissione ha logicamente ritenuto che si dovesse dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, in quanto esse costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Finora la Commissione ha considerato come calamità naturali terremoti, valanghe, frane e inondazioni. Tra gli eventi eccezionali sono stati accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. Per contro, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da normale assicurazione commerciale. In generale la Commissione non considera come calamità naturali o eventi eccezionali l'insorgenza di epizoozie o fitopatie, anche se in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto come evento eccezionale l'estesa diffusione di una malattia animale sconosciuta fino ad allora. A causa delle difficoltà di previsione di tali eventi, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto della prassi precedentemente seguita nel settore. Tale analisi caso per caso è particolarmente necessaria nel contesto di un aiuto concesso in un settore sensibile, come quello del pollame, nel quale qualsiasi misura d'intervento sui mercati potrebbe scontrarsi con le misure previste dall'organizzazione comune dei mercati.

(39)

La Commissione non può accettare, in generale, che la contaminazione chimica dei prodotti alimentari destinati al consumo umano, in quanto tale, possa costituire un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Al contrario, il rischio di contaminazione è una conseguenza del fatto che i più alti livelli di qualità non sono garantiti lungo l’intera filiera alimentare.

(40)

Nel caso della crisi della diossina in Belgio, numerosi elementi sono stati presi in considerazione, per concludere che questa crisi costituiva un evento eccezionale. Innanzitutto, la Commissione ha preso in considerazione l'ampiezza delle misure realizzate per contrastare la crisi e per la salvaguardia della salute umana, fra le quali il divieto dell'immissione sul mercato e della distribuzione al dettaglio di carne di pollame, il divieto di scambi e di esportazioni verso i paesi terzi di alcuni prodotti d'origine animale destinati al consumo umano ed animale, l'imposizione di una serie di condizioni, che includono la sorveglianza, la tracciabilità ed il controllo dei prodotti in questione (10). La dichiarazione d'evento eccezionale era pertanto basata su due elementi, vale a dire l'annuncio delle autorità belghe con la conseguente adozione di misure di emergenza e l'impossibilità di smerciare la produzione, che ha precipitato i produttori belgi in una situazione di crisi. Tale crisi, per le sue caratteristiche e per l’impatto sugli operatori interessati, si distingueva nettamente dalle condizioni abituali e si collocava al di fuori delle normali condizioni di funzionamento del mercato. Il rapido diffondersi di un allarmismo sociale tra i consumatori e l'embargo imposto da diversi paesi terzi nei confronti di animali e prodotti di origine animale belgi ha contribuito fortemente ad alimentare la crisi e si è tradotto in una forte perturbazione del mercato su cui i produttori belgi operavano, nella perdita di quote di mercato e, conseguentemente, nella riduzione del fatturato previsto in una situazione normale di mercato.

(41)

Né la contaminazione chimica dei prodotti, né il crollo delle vendite di per sé sarebbero stati sufficienti a concludere che l’evento era caratterizzato da eccezionalità, che risulterebbe dalla combinazione di significative misure restrittive sulla commercializzazione e sulle esportazioni di questi prodotti e dal crollo delle vendite e dei prezzi. L'allarmismo sociale e la reazione dei consumatori di fronte alla contaminazione da diossina della carne di pollame hanno soltanto concorso all’eccezionalità dell'evento.

(42)

Nel caso dei produttori italiani si constata che non è stata imposta alcuna misura di restrizione alla vendita ed all'esportazione né alcuna misura restrittiva a tutela della salute dei consumatori, giacché il paese non è stato colpito direttamente dalla crisi. L’unico fattore imprevedibile e perturbatore del mercato è stato il dilagare dell'allarme sociale e la reazione dei consumatori di fronte ad una contaminazione che si era verificata altrove.

(43)

La situazione dell'Italia non può essere equiparata a quella dei paesi colpiti direttamente dalla crisi; l’emergenza diossina, infatti, è stata dichiarata evento eccezionale in Belgio e non evento eccezionale tout court. Come già sottolineato nei paragrafi 35-38, la mera contaminazione chimica dei prodotti alimentari destinati al consumo umano o il diffondersi di un allarmismo sociale non costituiscono di per sé un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

(44)

Le autorità italiane hanno anche fatto riferimento alla prima crisi della BSE nel Regno Unito. In questo caso, la situazione straordinaria nel settore della carne bovina era dovuta al divieto totale dell'esportazione di animali vivi e di carne bovina dal Regno Unito verso i paesi europei ed i paesi terzi. L'impatto delle misure di mercato adottate nel quadro della BSE ha assunto pertanto nel Regno Unito una dimensione mai raggiunta prima di allora. Tra le misure adottate in risposta a tale crisi, la Commissione ricordava l'esistenza di un embargo totale sulle carni britanniche, nonché di tutti i prodotti derivati che possono entrare nella catena alimentare umana ed animale, e un crollo senza precedenti del consumo interno di carne. Il crollo dei consumi era associato alle incisive restrizioni di mercato, il che ha generato una situazione che si poteva definire eccezionale.

(45)

Inoltre, nei casi più recenti di BSE in Europa (11), la Commissione ha ribadito che il calo delle vendite o degli introiti non è considerato eccezionale. Il crollo delle vendite è considerato la conseguenza di un evento eccezionale, che si verifica dalla combinazione rara di diversi fattori. Come nei casi sopra citati, gli aiuti destinati a ovviare ad un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) sono stati adottati nei paesi direttamente interessati, nei quali vari fattori hanno contribuito all’eccezionalità della crisi, quali: le ripercussioni estremamente negative per i produttori agricoli europei, l'allarmismo sociale diffusosi tra i consumatori e l'embargo imposto da un molti paesi terzi riguardo agli animali ed ai prodotti di carne che provengono dall'UE, nonché una serie di incidenti, sfuggiti al controllo degli allevatori, che hanno contribuito ad inasprire la situazione di crisi e diffondere timori tra i consumatori. Ciò si è tradotto in una forte perturbazione del mercato nel quale operano i produttori europei, con la perdita successiva di quote di mercato e, quindi, nella riduzione del fatturato previsto in una situazione normale di mercato.

(46)

Un elemento importante che la Commissione ha preso in considerazione ai fini del riconoscimento di detta crisi come evento eccezionale, era la stabilità e l'equilibrio del mercato di carne bovina prima dello scoppio della crisi. Tuttavia, come dimostrato di seguito (cfr. paragrafi da 52 a 55 infra) e come dichiarato dalle stesse autorità italiane (cfr. lettere del 28.8.2000 e del 15 novembre 2000) ciò non valeva per il mercato dei polli in Italia, che registrava già un eccesso di produzione e una flessione dei prezzi.

(47)

In tutti i casi citati sopra, ed in particolare in quelli citati dalle autorità italiane, l'evento eccezionale si è prodotto nel paese interessato, ed ha portato all’adozione di una serie di misure restrittive, di controllo del mercato e sanitarie, alle quali si è associato il crollo delle vendite e dei prezzi dei prodotti in questione.

(48)

Inoltre, un evento eccezionale deve almeno presentare le caratteristiche di un avvenimento che per sua natura e per l’impatto sugli operatori interessati si distingue nettamente dalle condizioni abituali e si colloca al di fuori delle normali condizioni di funzionamento del mercato. La mera imprevedibilità dell'evento o la difficoltà di prevederlo possono essere un elemento dell’eccezionalità dell’evento, ma non possono di per sé essere sufficienti per dichiararlo «eccezionale» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

(49)

Nella fattispecie, il calo presunto delle vendite non si distingue da altri eventi che si ripercuotono sulla domanda, quali ad esempio la chiusura di un mercato di esportazione. Anche tale evento è imprevedibile, ma rientra nel rischio commerciale normale di un'impresa, e non avrebbe pertanto alcun carattere di eccezionalità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

(50)

Secondo le autorità italiane, i produttori italiani non avevano altri sbocchi di mercato, perché la crisi si è propagata ben oltre le frontiere belghe e la riduzione dei consumi di carne di pollame si è registrata ovunque in Europa.

(51)

Ora, secondo i dati a disposizione della Commissione, le esportazioni intracomunitarie di pollame durante i mesi di giugno e agosto 1999 sono rimaste costanti rispetto alla tendenza annuale e perfino aumentate rispetto al 1998. Le esportazioni intracomunitarie durante il mese di luglio sono, dal canto loro, superiori rispetto alla tendenza registrata nell’anno 1999 e nel mese corrispondente dell’anno precedente. Benché non sufficiente a smaltire tutta l'eccedenza di prodotto invenduto dichiarata dalle autorità italiane, tale aumento ha ridotto l'impatto della crisi per i produttori, permettendo loro di vendere una parte della produzione sul mercato comunitario. Le autorità italiane non hanno fornito alcuna cifra a riprova della mancanza di altri sbocchi sul mercato comunitario, e si sono limitate ad affermare soltanto che, a causa della crisi, anche gli altri paesi europei avevano ridotto i consumi di carne di pollo. Secondo le stesse autorità, tuttavia, alcuni paesi (come la Danimarca, la Grecia, la Spagna, l'Irlanda, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia, il Regno Unito) potrebbero essere presi a riferimento per stabilire dei prezzi di raffronto (cfr. paragrafo 7 supra) a motivo del fatto che non sono stati colpiti dalla crisi. Pertanto, avrebbero potuto essere destinatari di almeno una parte di questa produzione eccedentaria.

(52)

Inoltre, tenuto conto della politica adottata dalla Commissione in materia d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato nel settore agricolo, si deve escludere qualsiasi sovracompensazione delle perdite.

(53)

Il meccanismo di compensazione previsto dalle autorità italiane si basa su un aiuto per la carne prodotta e commercializzata tra i mesi di giugno e luglio 1999, calcolata sulla base della differenza tra i prezzi medi dei paesi non colpiti dalla crisi ed i prezzi medi italiani. Questa differenza ammonta, secondo le autorità italiane, a 53,966 EUR/100 kg per il mese di giugno e 46,218 EUR/100 kg per il mese di luglio. L'aiuto è pari a 21 150 ITL (pari a 10,92 EUR)/100 kg e 15 400 ITL (7,95 EUR)/100 Kg.

(54)

Questo metodo di calcolo pone due problemi. Il primo riguarda l’affermazione delle autorità italiane secondo cui gli allevatori hanno dovuto surgelare la carne invenduta (12). Ciò avrebbe permesso di smerciare in un secondo tempo i prodotti avicoli rimasti invenduti durante il periodo di crisi e le perdite sarebbero state più limitate di quanto dichiarato nel contesto dell'esame del caso. Le autorità italiane non hanno commentato questo punto. Di conseguenza, non si esclude il rischio di sovracompensazione delle perdite, tramite una vendita differita di una parte della produzione a prezzi probabilmente normalizzati. Inoltre, le autorità italiane hanno dichiarato che nel mese di giugno 1999 sono stati macellati polli per 43 170,1 t ed in luglio per 47 485,9 t, ovvero in totale 90 656 t (cfr. lettera del 15 novembre 2000) mentre le quantità vendute ammontavano a 34 700 000 kg di carne nel mese di giugno 1999 ed a kg 30 200 000 nel mese di luglio, cioè 64 900 t . Sono state surgelate 4 150,8 t di carne in giugno e 9 271,3 t in luglio, cioè 13 422,1. Non è stata fornita alcuna indicazione circa la destinazione della parte di carne prodotta, non venduta e non surgelata per la quale non si può escludere un'altra destinazione commerciale.

(55)

Successivamente, l’Italia fa riferimento ai prezzi medi di altri paesi europei non colpiti dalla crisi, non tenendo conto del fatto che i prezzi in Italia erano già in calo prima del giugno 1999, e della variabilità della tendenza dei prezzi per la carne di pollame. Questa tendenza è illustrata, per gli anni 1998/1999/2000 (13) per l’Italia nella tabella seguente:

Prezzo di mercato mensile, Polli interi,

EUR/100 kg

Image

(56)

Stando alla dichiarazione delle autorità italiane, il settore della carne di pollame soffriva già di sovrapproduzione e in marzo i produttori avevano pertanto deciso di abbattere una parte dei polli destinati alla macellazione nei mesi di aprile e maggio, per ridurre l’offerta della carne a giugno del 4,8 %. A causa della crisi della diossina, secondo le autorità italiane, il 10 % della produzione di giugno non è stato macellato e immesso in commercio, bensì spostato ai mesi di luglio e agosto, determinando un appesantimento dell’offerta in questi due mesi. Sulla base dei dati a disposizione della Commissione, il numero dei pulcini immessi in allevamento è, in effetti, aumentato nei mesi di febbraio, marzo e aprile, il che fa stimare a 5,6 % l’aumento della produzione nel mese di giugno.

(57)

I dati riferiti alla macellazione dei polli nel periodo maggio — agosto 1999 rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente indicano che nel maggio 1999 si è registrato un aumento della macellazione e quindi dell'offerta dei polli di quasi + 9 %, nel giugno 1999 l'offerta è diminuita rispetto al giugno 1998 del - 10 % ed in luglio i polli macellati sono stati quasi il 10 %in più rispetto al 1998. Questa tendenza in aumento dell'offerta continua nel mese d'agosto 1999 (+6,5 %). Atteso che i prezzi seguono tendenzialmente l’andamento dell’offerta, si potrebbe dedurne una riduzione dei prezzi rispetto ai prezzi di aprile, che erano già più bassi rispetto alla media europea, a motivo della sovrapproduzione. Di conseguenza, un raffronto tra i prezzi dei polli in Italia nei mesi di giugno e luglio e la media dei prezzi dei paesi non colpiti dall’emergenza diossina porterebbe ad una sopravvalutazione del presunto valore dei polli in Italia.

(58)

Data la variabilità dei prezzi dei polli in Italia e la tendenza al ribasso dei prezzi già prima dello scoppio della crisi della diossina, un raffronto tra i prezzi delle vendite di giugno 1999 e di giugno 1998 non sarebbe corretto e non rispecchierebbe la sovrapproduzione che incideva già sul mercato dei polli in Italia ed il conseguente ribasso dei prezzi che si era già registrato. La dichiarazione delle autorità italiane secondo cui i produttori avevano già adottato misure di correzione del mercato abbattendo in anticipo nel mese di marzo i pulcini che avrebbero dovuto essere macellati nei mesi di aprile e maggio per ridurre l'offerta durante i mesi di giugno e luglio è in contraddizione con i dati sull’immissione in allevamento dei pulcini e quindi con la stima di produzione, che indica un aumento dell'offerta nel mese di giugno ed una piccola riduzione (1,6 %) nel mese di luglio. Sulla base di questi elementi, qualsiasi previsione dei prezzi di vendita nei mesi di giugno e luglio 1999 (confrontata con i prezzi di giugno 1998 o i prezzi registrati negli altri paesi europei non colpiti dall’emergenza diossina) sarebbe aleatoria.

(59)

La Commissione può quindi concludere che, visto che l'allarmismo sociale in sé non costituisce una condizione eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato e che il metodo di calcolo delle perdite proposto dalle autorità italiane potrebbe condurre ad una sopravvalutazione delle perdite subite dai produttori di carne di pollame italiani, la misura non può essere considerata compatibile con il mercato comune sulla base dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

(60)

Anche esaminando l'aiuto alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3 del trattato, non si può che giungere alla conclusione che esso sia incompatibile con il mercato comune. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) non è applicabile perché l'aiuto non è destinato a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o si abbia una grave sottooccupazione.

(61)

Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), l'aiuto in questione non è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

(62)

Con riferimento all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), l'aiuto in questione non riguarda gli obiettivi indicati nell’articolo stesso.

(63)

Quanto all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), visto che la legge in questione è stata regolarmente notificata dalle autorità italiane ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, ai fini della sua valutazione si applicano le norme degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (14) (nel prosieguo: Orientamenti). Infatti, conformemente al punto 23.3 degli Orientamenti, essi sono applicabili ai nuovi aiuti di Stato, anche quelli già notificati dagli Stati membri, ma sui quali la Commissione non ha ancora deliberato, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2000.

(64)

Gli aiuti destinati a compensare le perdite di reddito generate da epizoozie, sono disciplinati dal punto 11.4. L'indennizzo può comprendere una compensazione ragionevole per la perdita di profitto, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture. Condizione necessaria quindi, per la concessione dell'aiuto è l’abbattimento obbligatorio degli animali per ordine dell'autorità sanitaria/veterinaria, nel quadro di un piano volto a prevenire e debellare l’epizoozia.

(65)

Si evince chiaramente dalla misure notificate, che le autorità sanitarie/veterinarie non hanno emesso alcun ordine di macellazione degli animali, nel quadro di un piano volto a prevenire e debellare l'epizoozia, giacché la contaminazione chimica non ha interessato le imprese italiane. La misura in esame non soddisfa pertanto le condizioni previste dal punto 11.4 degli Orientamenti.

(66)

Alla luce di quanto suesposto, l'aiuto a favore delle imprese che operano nel settore della produzione di pollame non può essere considerato un aiuto destinato a compensare i danni causati da un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né un aiuto che possa beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3. Gli aiuti in questione si configurano pertanto come aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune, a norma del punto 3.5 degli Orientamenti (15).

(67)

L’aiuto configura altresì una violazione delle norme del regolamento (CE) n. 2777/75 , il quale dispone che solo le misure seguenti possono essere adottate per i prodotti di cui al suo articolo 1: misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese a migliorarne la qualità; misure intese a permettere l’elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati; misure intese ad agevolare l'accertamento dell'evoluzione dei prezzi sul mercato di detti prodotti. Inoltre, per tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall’applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all’articolo 17, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Detti provvedimenti possono essere adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie al sostegno di tale mercato. Nella fattispecie, non è stata adottata per l'Italia nessuna delle citate misure; ne consegue che qualsiasi altro aiuto pubblico può essere concesso soltanto a norma degli articoli 87-89 del trattato. Come indicato nel procedente paragrafo, l'aiuto in questione non è conforme alle norme che disciplinano gli aiuti di Stato e, conseguentemente, non è compatibile con il mercato comune.

V.   CONCLUSIONI

(68)

Alla luce di quanto precede, la Commissione può concludere che gli aiuti previsti dal programma A.I.M.A a favore del settore avicolo, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 che non possono beneficiare di alcuna deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 2 né dall’articolo 87, paragrafo 3.

(69)

Giacché il Programma è stato notificato ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3 del trattato, secondo il quale lo Stato membro può dare esecuzione alla misura progettata soltanto dopo l'approvazione della Commissione europea, non c'è motivo di chiedere il recupero degli aiuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti che l'Italia intende concedere sulla base del Programma nazionale degli interventi A.I.M.A. per il 1999 sono incompatibili con il mercato comune.

L'Italia non può dare esecuzione agli aiuti in questione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l’Italia comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 19 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 254 del 13.9.2001, pag. 2.

(2)  I prezzi scontati in Italia erano rispettivamente di 83,924 EUR/100 kg e 86,132 EUR/100 kg.

(3)  Questi dati includono le quantità di prodotti acquistati dalle famiglie e dalle collettività.

(4)  Cfr. in particolare le sue decisioni adottate nell'ambito degli aiuti di Stato NN 87/99, NN 88/99, NN 89/99, N 380/99, N 386/99 e NN 95/99, N 384/99

(5)  Cfr. Gli aiuti di Stato N 299/96, N 290/96, N 278/96 e N 289/96

(6)  GU C 232 del 12.8.2000.

(7)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77.

(8)  Fonte: Eurostat e Commissione europea

(9)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(10)  Queste misure si sono tradotte in tre decisioni della Commissione: Decisione 1999/363/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 24). Queste misure riguardavano in particolare le carni di pollame e tutti i prodotti derivati dal pollame, come le uova e prodotti delle uova, grassi, proteine animali, materie prime destinate all'alimentazione, ecc… Decisione 1999/368/CE della Commissione, del 4 giugno 1999, e decisione 1999/389/CE della Commissione dell’11 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti da animali delle specie bovina e suina (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 46 e GU L 147 del 12.6.1999, pag. 26). Queste misure riguardavano in particolare la carne bovina e suina come pure il latte e tutti i prodotti derivati.

(11)  Cfr., tra gli aiuti N 113/A/2001 (decisione SG 01.290550 del 27.7.2001), N 437/2001 (decisione del 27.7.2001 SG 01 290526D), N 657/2001 (decisione del 9.11.2001 SG 01292096) e NN 46/2001 (decisione SG 01 290558 del 27.7.2001).

(12)  Cfr. lettera del 23.5.2001, nella quale le autorità italiane dichiarano che i produttori sono stati costretti a surgelare 4 150,8 t in giugno, 9 271,3 t in luglio e 2 595,9 in agosto.

(13)  Dati concernenti le esportazioni intracomunitarie di tutta la carne di pollame (in peso carcassa)

(14)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(15)  Sentenza del Tribunale di primo grado dell'8.6.1995 nella causa T 459/1993 (Siemens SA — Commissione delle Comunità europee) Racc. [1995] pag. 1675.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2004

relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE contro Microsoft Corporation

(Causa n. COMP/C-3/37.792 — Microsoft)

[notificata con il numero C(2004) 900]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/53/CE)

Il 24 marzo 2004 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 (1) , la Commissione pubblica qui di seguito i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari. Nel sito Internet della direzione generale della Concorrenza (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html) si può consultare la versione pubblica del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nella fattispecie e nelle lingue di lavoro della Commissione.

I.   SINTESI DELL'INFRAZIONE

Destinatari, natura e durata dell'infrazione

(1)

Microsoft Corporation è destinataria della presente decisione.

(2)

Microsoft Corporation ha violato l’articolo 82 del trattato CE e l’articolo 54 dell’accordo SEE:

rifiutando di fornire informazioni sulla interoperabilità e di consentirne l’impiego allo scopo di elaborare e distribuire prodotti destinati a sistemi operativi per server per gruppi di lavoro da ottobre 1998 alla data della presente decisione,

subordinando la disponibilità del sistema operativo Windows per PC client all’acquisto simultaneo del programma Windows Media Player (WMP) da maggio 1999 fino alla data della presente decisione.

I mercati rilevanti

Sistemi operativi per PC

(3)

I sistemi operativi sono prodotti di software che controllano le funzioni di base di un computer. I «Client Personal Computers» («PC») sono computer per uso generale destinati ad essere utilizzati da una sola persona e che possono essere collegati a una rete di computer.

(4)

Occorre distinguere fra: i) sistemi operativi per PC cosiddetti «compatibili Intel», e ii) sistemi operativi per PC non compatibili Intel. In tale contesto «compatibile Intel» si riferisce a un tipo specifico di architettura hardware. Il «porting» (ossia l’adattamento) di un sistema operativo non compatibile Intel (ad esempio il Macintosh di Apple), perché possa funzionare con un hardware compatibile Intel, è una procedura lunga e costosa. La questione dell’inclusione dei sistemi operativi per PC compatibili e non compatibili Intel nella definizione del mercato rilevante si può tuttavia lasciare aperta, in quanto la differenza non sarà tale da influire sull’esito della valutazione del potere di mercato di Microsoft.

(5)

I sistemi operativi per dispositivi palmari, come gli assistenti digitali personali («personal digital assistants», PDA) o i telefoni cellulari «intelligenti», e i sistemi operativi per server non possono al momento essere considerati alternative competitive dei sistemi operativi per PC client.

(6)

Quanto alla sostituibilità sul lato dell’offerta, un prodotto di software che non è attualmente presente sul mercato dei sistemi operativi per PC client dovrebbe essere modificato sostanzialmente per adattarsi alle esigenze specifiche dei consumatori di quel mercato. Questo comporta un processo di elaborazione e di prova che richiede molto tempo (spesso più di un anno), è costoso e presenta un rischio commerciale considerevole. Tale nuovo prodotto, inoltre, come risulta dall’esame della posizione dominante di Microsoft sul mercato rilevante, dovrebbe superare notevoli barriere per entrare sul mercato.

Sistemi operativi per server per gruppi di lavoro

(7)

I «servizi di server per gruppi di lavoro» sono i servizi di base utilizzati dal personale di ufficio nel proprio lavoro quotidiano, ossia la condivisione di documenti memorizzati nei server, la condivisione di stampanti e l’«amministrazione» centralizzata dei loro diritti di accesso ai servizi in rete da parte del dipartimento di tecnologia dell’informazione dell’organizzazione per cui lavorano. I «sistemi operativi dei server per gruppi di lavoro» sono sistemi operativi concepiti e commercializzati per fornire tali servizi a livello collettivo ad un numero relativamente ridotto di PC client collegati in reti di piccole-medie dimensioni.

(8)

Le prove raccolte dalla Commissione nel corso dell’indagine hanno confermato che i clienti considerano i servizi di server per gruppi di lavoro distinti dai servizi forniti dai server. In particolare, i servizi relativi alla condivisione di documenti e di stampanti, da un lato, e i servizi di «amministrazione» di gruppi e utenti, dall’altro, sono strettamente connessi: se non esistesse un’adeguata amministrazione, gli utenti non avrebbero un accesso efficiente e sicuro ai servizi di condivisione di documenti e di stampanti.

(9)

I server per gruppi di lavoro (server che fanno funzionare un sistema operativo per server per gruppi di lavoro) vanno distinti dai server di fascia alta, che sono generalmente necessari per le funzioni critiche, quali controlli di inventari, prenotazioni aeree od operazioni bancarie. Tali funzioni possono richiedere la memorizzazione di enormi quantità di dati e la massima affidabilità e disponibilità (2) (spesso definite «solide come rocce»). Sono svolte da macchine costose (talvolta denominate «server per imprese») o da elaboratori centrali («mainframes»). I sistemi operativi per server per gruppi di lavoro sono invece solitamente installati su computer meno costosi.

(10)

Non tutte le macchine per server di fascia bassa sono tuttavia utilizzate come server per gruppi di lavoro. Server di fascia bassa possono ad esempio essere installati «all’estremità» di reti ed essere specializzati in «Web serving» (3), «Web caching» (4) o «firewall», (5) ad esclusione dei servizi fondamentali resi dai server di gruppi di lavoro.

(11)

Va inoltre evidenziato che, se i servizi fondamentali dei server per gruppi di lavoro sono costituiti dalla condivisione di file e di stampanti e dall’amministrazione di gruppi e degli utilizzatori, i sistemi operativi di server per gruppi di lavoro possono essere usati per far girare delle applicazioni, come succede con altri sistemi operativi. Queste applicazioni sono spesso strettamente correlate alla fornitura di servizi di amministrazione di gruppi e utenti. Dal momento che i sistemi operativi per server per gruppi di lavoro sono di norma utilizzati con hardware non costoso, tali applicazioni non richiedono generalmente un’affidabilità estremamente elevata.

Media Player in streaming

(12)

I media player sono applicazioni di software lato client la cui funzione è essenzialmente decodificare, decomprimere e trasmettere (e consentirne poi l’elaborazione) file digitali audiovisivi scaricati o riprodotti in streaming da Internet (e altre reti). I media player sono anche in grado di riprodurre file audiovisivi memorizzati su supporti fisici quali CD e DVD.

(13)

Quanto alla sostituibilità sul lato della domanda, i dispositivi classici di riproduzione quali i lettori CD e DVD non sostituiscono i media player, in quanto rispetto a questi ultimi offrono una funzionalità molto limitata. A differenza di WMP della Microsoft, RealOne Player della RealNetworks e QuickTime Player della Apple, è improbabile che i media player basati su tecnologie proprietarie di terzi limitino il comportamento di questi ultimi. I media player che non possono ricevere un contenuto audiovisivo in streaming da Internet non sostituiscono i media player in streaming, in quanto non soddisfano una specifica domanda dei consumatori.

(14)

Per la sostituibilità sul lato dell’offerta, i considerevoli investimenti necessari nell’ambito della ricerca e sviluppo, la protezione delle attuali tecnologie «media» tramite i diritti di proprietà intellettuale e gli effetti di rete indiretti che caratterizzano il mercato si traducono in altrettante barriere per gli elaboratori di altre applicazioni software, compresi i media player non in streaming.

Posizione dominante

Sistemi operativi per PC

(15)

La Microsoft ha riconosciuto di detenere una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC.

(16)

Tale posizione dominante è caratterizzata da quote di mercato molto elevate almeno dal 1996 (oltre il 90 % negli ultimi anni) e dalla presenza di barriere all’ingresso molto alte. Queste barriere sono in particolare legate alla presenza di effetti di rete indiretti. La popolarità di un sistema operativo per PC fra gli utilizzatori dipende dalla sua popolarità fra i venditori di applicazioni per PC, che a loro volta scelgono di concentrare i loro sforzi di sviluppo sul sistema operativo per PC che incontra il maggior favore degli utenti. Si crea così una dinamica autorinforzante che protegge Windows come standard di fatto dei sistemi operativi per PC («barriere all’ingresso relative alle applicazioni»).

Sistemi operativi per server per gruppi di lavoro

(17)

La Commissione conclude che Microsoft detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Tale conclusione si fonda in particolare sulle seguenti risultanze.

La Commissione ha esaminato una varietà di dati al fine di quantificare la quota di Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. I dati raccolti confermano che Microsoft detiene la quota di mercato di gran lunga prevalente, che in media è superiore al 50 % e nella maggioranza dei casi è compresa fra il 60 e il 75 %.

Esistono barriere all’ingresso del mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. In particolare, quanto più è facile reperire tecnici in grado di gestire un determinato sistema operativo per server per gruppi di lavoro, tanto più i clienti sono inclini ad acquistare quel sistema. Alla fine, tuttavia, quanto più un sistema operativo per server per gruppi di lavoro è popolare fra i clienti, tanto più è facile per i tecnici acquisire competenze relative a quel prodotto (e tanto più essi sono disposti a farlo). Da un punto di vista economico tale meccanismo può essere definito in termini di effetti di rete.

Esistono legami commerciali e tecnici molto forti fra il mercato dei sistemi operativi per PC e quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Di conseguenza, la posizione dominante di Microsoft sul mercato dei primi ha un impatto significativo sul mercato contiguo dei secondi.

Rifiuto di fornitura

(18)

La decisione si fonda sulle seguenti considerazioni.

Microsoft ha rifiutato di fornire all’azienda Sun le informazioni necessarie per consentire a quest’ultima di elaborare sistemi operativi per server per gruppi di lavoro che potessero integrarsi in modo continuativo nell’architettura di dominio «Active Directory», una rete di protocolli interrelati client-server e server-server che organizzano le reti di gruppi di lavoro Windows. Va notato che, per consentire a Sun di realizzare tale integrazione, Microsoft doveva fornire unicamente le specifiche dei protocolli pertinenti, ossia la documentazione tecnica, e non dare accesso al codice software di Windows né consentirne la riproduzione da parte di Sun. Altre due circostanze del rifiuto in questione vanno evidenziate. In primo luogo, il rifiuto di Microsoft nei confronti di Sun fa parte di uno schema di condotta più ampio consistente nel rifiutare le informazioni pertinenti a qualsiasi venditore di sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. In secondo luogo, il rifiuto di Microsoft costituisce un’interruzione dei livelli precedenti di fornitura, dal momento che informazioni analoghe relative alle versioni precedenti dei prodotti Microsoft erano state rese disponibili a Sun e all’industria del settore in generale tramite una licenza ad AT&T.

Il rifiuto di Microsoft rischia di eliminare la concorrenza nel mercato rilevante dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, in quanto le informazioni rifiutate sono indispensabili ai concorrenti che operano in tale mercato. Le prove fornite dai clienti confermano il legame fra, da un lato, l’interoperabilità privilegiata di cui godono i sistemi operativi per server per gruppi di lavoro Microsoft con il sistema operativo per PC dominante e, d’altro lato, la loro rapida ascesa ad una posizione dominante (e il costante aumento degli elementi dell’architettura di dominio Active Directory incompatibili con i prodotti della concorrenza). Dall’indagine della Commissione emerge inoltre che non esistono alternative effettive o potenziali alle informazioni rifiutate.

Il rifiuto di Microsoft limita lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori, in contraddizione con quanto stabilito in particolare all’articolo 82, lettera b). Se i concorrenti avessero accesso alle informazioni rifiutate, sarebbero in grado di fornire ai consumatori prodotti nuovi e migliori. Le indicazioni del mercato mostrano in special modo che i consumatori attribuiscono grande importanza a caratteristiche quali la sicurezza e l’affidabilità, che sono invece relegate in posizione secondaria a causa del vantaggio offerto dai prodotti Microsoft in termini di interoperabilità. Il rifiuto di Microsoft danneggia pertanto indirettamente i consumatori.

(19)

Tali circostanze di natura eccezionale inducono a concludere che il rifiuto di Microsoft costituisca uno sfruttamento abusivo di posizione dominante incompatibile con l’articolo 82, a meno che sia obiettivamente giustificato.

(20)

La giustificazione addotta da Microsoft è che fornire le informazioni di cui trattasi e consentire alla concorrenza di utilizzarle al fine di elaborare prodotti compatibili equivarrebbe a concedere una licenza sui diritti di proprietà intellettuale. La Commissione non si è espressa circa la validità delle rivendicazioni generali di Microsoft in materia di proprietà intellettuale, che in ogni caso potrebbero essere accertate soltanto caso per caso una volta che Microsoft abbia preparato le specifiche pertinenti. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l’interesse di un’azienda ad esercitare i propri diritti di proprietà intellettuale non può costituire di per sé una giustificazione oggettiva, qualora intervengano circostanze eccezionali come quelle sopra descritte.

(21)

La Commissione ha esaminato se, nel caso specifico, la giustificazione addotta da Microsoft prevaleva su tali circostanze eccezionali e ha concluso che Microsoft non aveva fornito alcuna prova al riguardo. In particolare, l’ordine di fornire le informazioni pertinenti non poteva condurre alla riproduzione del prodotto Microsoft. La Commissione ha inoltre tenuto conto del fatto che la divulgazione di informazioni del tipo di quelle rifutate da Microsoft era comune nel settore.

(22)

La Commissione si è inoltre ispirata all’impegno assunto da IBM nei suoi confronti nel 1984 («impegno IBM») (6) e alla direttiva sul software del 1991 (7). Microsoft riconosce che l’impegno di IBM e la direttiva sul software forniscono orientamenti utili per il caso in esame. La Commissione ha concluso che nella fattispecie l’ordine di fornire le informazioni sarebbe analogo all’impegno di IBM, in quanto si riferirebbe esclusivamente alle specifiche di interfaccia. Inoltre, il rifiuto di Microsoft riguardava informazioni relative all’interoperabilità nel senso della direttiva sul software. Al riguardo la Commissione ha notato che tale direttiva limitava l’esercizio del diritto d’autore sui programmi per elaboratore (compreso l’esercizio da parte di imprese non dominanti) a favore dell’interoperabilità, sottolineando così l’importanza di questo fattore nell’industria del software. Va inoltre osservato che la direttiva citata prevedeva esplicitamente che le disposizioni in essa contenute non pregiudicassero l’applicazione dell’articolo 82, in particolare qualora un’impresa dominante rifiutasse di mettere a disposizione informazioni necessarie per l’interoperabilità.

(23)

Microsoft ha sostenuto che il rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l’interoperabilità non poteva essere inteso a restringere la concorrenza sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, in quanto l’azienda non aveva alcun incentivo economico a perseguire tale strategia. La Commissione ha respinto l’argomento di Microsoft, in quanto era basato su un modello economico che, nel caso in esame, non corrispondeva ai fatti e non era coerente con i pareri espressi dai dirigenti Microsoft nei documenti interni dell’azienda ottenuti durante l’indagine.

Licenze abbinate

(24)

Secondo la decisione, Microsoft viola l’articolo 82 del trattato abbinando Microsoft Media Players (WMP) al sistema operativo Windows per PC (Windows). La Commissione ritiene che tale vendita abbinata costituisca una pratica abusiva sulla base dei seguenti quattro elementi: i) Microsoft detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC; ii) il sistema operativo Windows per PC e WMP sono due prodotti distinti; iii) Microsoft non offre ai clienti la scelta di acquistare Windows senza WMP; e iv) la vendita abbinata preclude la concorrenza. La decisione respinge inoltre gli argomenti addotti da Microsoft a giustificazione della vendita abbinata di WMP.

(25)

Microsoft non contesta il fatto che detiene una posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC.

(26)

Nella decisione la Commissione constata che i media player in streaming e i sistemi operativi per PC sono due prodotti distinti (respingendo l’argomento di Microsoft secondo cui WMP è parte integrante di Windows). In primo luogo, benché Microsoft abbini WMP a Windows già da qualche tempo, sussiste una domanda per media player su base autonoma, diversa dalla domanda per sistemi operativi per PC. In secondo luogo, sono numerosi i venditori che elaborano e forniscono media player su base autonoma. In terzo luogo, la stessa Microsoft produce e distribuisce versioni di WMP per altri sistemi operativi per PC. Infine, Microsoft promuove WMP in concorrenza con altri media player.

(27)

Per quanto riguarda il terzo elemento, secondo la decisione Microsoft non dà ai clienti la scelta di acquistare Windows senza WMP. I produttori di PC sono obbligati ad ottenere la licenza di Windows con WMP. Se vogliono installare un media player diverso su Windows, possono farlo solo aggiungendone un altro. Le stesse considerazioni valgono se un utilizzatore acquista Windows da un dettagliante. La decisione ritiene che gli argomenti di Microsoft, secondo cui i clienti non devono pagare «extra» per WMP e non sono tenuti ad usarlo, siano irrilevanti per determinare se sussista coercizione ai sensi dell’articolo 82 del trattato.

(28)

La decisione spiega quindi i motivi per cui, in questo caso particolare, la vendita abbinata sia in grado di precludere la concorrenza. L’abbinamento di WMP a Windows consente a Microsoft di ottenere un’onnipresenza ineguagliata del media player sui PC di tutto il mondo. Dalle prove pertinenti emerge che altri mezzi di distribuzione sono solo al secondo posto. Abbinando WMP a Windows, Microsoft è in grado di offrire, a fornitori di contenuti e sviluppatori di software che si appoggiano alle tecnologie di Windows Media, la possibilità di raggiungere la stragrande maggioranza degli utilizzatori di PC in tutto il mondo, affidandosi al monopolio di Windows. Le prove mostrano che appoggiarsi a diverse tecnologie «media» comporta costi aggiuntivi. Di conseguenza, l’onnipresenza di WMP induce i fornitori di contenuti e gli sviluppatori di software ad affidarsi principalmente alla tecnologia di Windows Media. A loro volta i consumatori preferiranno utilizzare WMP, in quanto per questo prodotto sarà disponibile una gamma più ampia di software e di contenuti complementari. L’abbinamento operato da Microsoft rafforza e distorce a proprio vantaggio gli «effetti di rete», compromettendo così seriamente la concorrenza nel mercato dei media player. Le prove mostrano che l’abbinamento fa aumentare l’impiego di WMP, mentre altri media player sono considerati di migliore qualità dagli utenti. I dati di mercato relativi all’uso di media player e al formato nonché al contenuto offerto dai siti web indicano una tendenza a favore di WMP e di Windows Media a danno dei principali media player (e relative tecnologie) concorrenti. Oltre ad evidenziare la tendenza a favore dei formati di WMP e di Windows Media, la decisione sottolinea che, sulla base della giurisprudenza della Corte, per determinare l’esistenza di una pratica abusiva dovuta all’abbinamento la Commissione non è tenuta a provare che la concorrenza è già stata preclusa o che sussiste un rischio di eliminazione della stessa. Diversamente, le indagini antitrust su taluni mercati software sarebbero effettuate troppo tardi, in quanto l’impatto sul mercato potrebbe essere dimostrato soltanto dopo che il mercato stesso fosse stato «sbilanciato».

(29)

La decisione discute infine gli argomenti addotti da Microsoft a giustificazione dell’abbinamento di WMP, in particolare la presunta efficienza che risulterebbe dalla combinazione di WMP e Windows. Per quanto riguarda la presunta efficienza della distribuzione, la Commissione respinge l’argomento di Microsoft secondo cui l’abbinamento abbassa i costi di transazione per i consumatori, riducendo tempo e confusione grazie al fatto di avere una serie di opzioni predefinite in un PC pronto all’uso («out-of-the-box»). Il vantaggio di avere un media player preinstallato insieme al sistema operativo per PC client non significa che Microsoft abbia il diritto di selezionare il media player per i consumatori. I produttori di PC possono provvedere a soddisfare la richiesta dei consumatori di preinstallare un media player di loro scelta. Inoltre Microsoft non ha indicato un’eventuale efficienza tecnica che renderebbe necessaria la «integrazione» di WMP. L’abbinamento di WMP protegge invece Microsoft dalla vera concorrenza dei venditori di media player potenzialmente più efficienti che potrebbero mettere in pericolo la sua posizione, riducendo così le capacità e il capitale investiti nell’innovazione nel settore dei media player.

II.   MISURE CORRETTIVE

Rifiuto di fornitura

(30)

La decisione intima a Microsoft di divulgare le informazioni che ha rifiutato di fornire e di consentirne l’uso per l’elaborazione di prodotti compatibili. L’ordine di divulgare le informazioni è limitato alle specifiche dei protocolli e ad assicurare l’interoperabilità con gli elementi essenziali che caratterizzano una tipica rete di gruppi di lavoro. Esso si applica non soltanto a Sun, ma a qualsiasi altra azienda interessata ad elaborare prodotti che esercitino una pressione competitiva su Microsoft nel mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. L’eventuale astensione di Microsoft dalla piena applicazione dei propri diritti di proprietà intellettuale in conseguenza della decisione sarebbe giustificata dalla necessità di porre termine alla pratica abusiva.

(31)

Le condizioni a cui Microsoft divulga le informazioni e ne consente l’uso devono essere ragionevoli e non discriminatorie. Il requisito per cui i termini imposti da Microsoft devono essere ragionevoli e non discriminatori si applica in particolare ad eventuali compensi che Microsoft potrebbe esigere per la fornitura delle informazioni. Ad esempio, tale compenso non deve riflettere il valore strategico derivante dal potere di Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per PC o su quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro. Inoltre Microsoft non può imporre restrizioni sul tipo di prodotti a cui le specifiche possono essere applicate, se tali restrizioni creano disincentivi a competere con Microsoft o limitano senza necessità la capacità di innovazione dei beneficiari. Infine, le condizioni imposte da Microsoft in futuro devono essere sufficientemente prevedibili.

(32)

Microsoft deve divulgare le pertinenti specifiche dei protocolli tempestivamente, ossia non appena ha applicato questi protocolli in modo efficiente e sufficientemente stabile nei suoi prodotti.

Licenze abbinate

(33)

Per quanto riguarda la pratica abusiva dell’abbinamento delle licenze, la decisione ordina a Microsoft di offrire agli utilizzatori finali e ai costruttori OEM («original equipment manufacturer») in vendita nel SEE una versione pienamente funzionante di Windows che non incorpori WMP. Microsoft mantiene il diritto di offrire il pacchetto Windows e WMP.

(34)

Microsoft deve astenersi dal ricorrere a qualsiasi mezzo che avrebbe un effetto equivalente all’abbinamento di WMP a Windows, ad esempio assicurando a WMP un’interoperabilità privilegiata con Windows, fornendo un accesso selettivo a Windows API o promuovendo WMP tramite Windows a scapito dei prodotti concorrenti. Microsoft non può inoltre concedere uno sconto ai costruttori OEM o agli utilizzatori a condizione che acquistino Windows insieme a WMP, né può di fatto, tramite mezzi finanziari o in altro modo sopprimere o limitare la libertà dei costruttori OEM o degli utilizzatori di scegliere la versione di Windows senza WMP. La versione di Windows non abbinata a WMP non deve essere inferiore dal punto di vista delle prestazioni a quella abbinata a WMP, a parte il fatto che WMP, per definizione, non farà parte di tale versione.

III.   AMMENDE

Importo di base

(35)

La Commissione ritiene pertanto che la presente infrazione costituisca, per sua natura, una grave violazione dell'articolo 82 del trattato CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE.

(36)

Inoltre, il comportamento di Microsoft inteso a sfruttare la propria posizione dominante per escludere la concorrenza ha un impatto significativo sui mercati dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e per media player in streaming.

(37)

Allo scopo di valutare la gravità delle pratiche abusive, i mercati dei sistemi operativi per PC client e dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e per media player comprendono tutto il SEE.

(38)

Alla luce delle circostanze sopra descritte, l’importo di base dell’ammenda da infliggere a Microsoft che rifletta la gravità dell’infrazione dovrebbe essere di 165 732 101 EUR. Considerato il notevole potere economico di Microsoft (8), per assicurare un sufficiente effetto deterrente sull’azienda tale somma è maggiorata di un fattore 2 ed è pertanto di 331 464 203 EUR.

(39)

L’importo di base dell’ammenda è infine aumentato del 50 % per tener conto della durata della violazione (cinque anni e mezzo). L’importo di base dell’ammenda è pertanto fissato a 497 196 304 EUR.

Circostanze aggravanti e attenuanti

(40)

Non si riscontrano né circostanze aggravanti, né circostanze attenuanti pertinenti alla presente decisione.


(1)  GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(2)  L’affidabilità è la capacità di un sistema operativo di funzionare per un lungo periodo di tempo senza problemi di funzionamento o senza dover essere riavviato. La disponibilità è la capacità di un sistema operativo di funzionare per un lungo periodo di tempo senza dover essere fermato per manutenzione o aggiornamenti. Un altro aspetto della disponibilità è la velocità con cui un sistema operativo può essere ripristinato dopo che si è verificato un problema.

(3)  Un server web ospita pagine web e le rende accessibili tramite protocolli web standard.

(4)  Una cache è uno spazio in cui vengono memorizzate copie temporanee di oggetti web. Il web caching è pertanto un modo per memorizzare file web in modo che, al successivo utilizzo, l’utente finale possa accedervi più rapidamente.

(5)  Un firewall è una soluzione hardware/software che isola le reti informatizzate delle organizzazioni, proteggendole così contro minacce esterne.

(6)  Causa della Commissione IV/29.479. La Commissione ha sospeso l’indagine, avviata negli anni 70, a seguito di detto impegno di IBM.

(7)  Direttiva 91/250/CEE del Consiglio (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42).

(8)  Microsoft è attualmente la più grande azienda mondiale per capitalizzazione di borsa (cfr. http://news.ft.com/servlet/ContentServer?pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=1051390342368&p=1051389855198 e http://specials.ft.com/spdocs/global5002003.pdf, Financial Times «World’s largest Companies», aggiornato il 27 maggio 2003, pubblicato il 13 gennaio 2004). Secondo lo stesso criterio, Microsoft ha continuato a mantenersi ai primi posti nell’elenco delle aziende più grandi del mondo per capitalizzazione di borsa: era la più grande nel 2000, al quinto posto nel 2001 e al secondo posto nel 2002 (cfr. http://specials.ft.com/ln/specials/global5002a.htm per il 2000, pubblicato il 24 gennaio 2003, http://specials.ft.com/ft500/may2001/FT36H8Z8KMC.html per il 2001, pubblicato il 24 gennaio 2003, http://specials.ft.com/ft500/may2002/FT30M8IPX0D.html per il 2002, pubblicato il 24 gennaio 2003). Anche le risorse e i profitti di Microsoft sono significativi. Secondo il fascicolo relativo a Microsoft della Securities and Exchange Commission degli USA, per l’esercizio finanziario luglio 2002-giugno 2003 l’azienda disponeva di una riserva di liquidità (e di investimenti a breve termine) di 49 048 milioni di USD al 30 giugno 2003. Quanto ai profitti, lo stesso fascicolo indica che nell’esercizio finanziario USA luglio 2002-giugno 2003 Microsoft ha ottenuto profitti per 13 217 milioni di USD su ricavi di 32 187 milioni di USD (margine di profitto del 41 %). Per il sistema operativo per PC Windows PC client prodotto in questo periodo (segmento di prodotto «Client») Microsoft ha accumulato profitti per 8 400 milioni di USD su ricavi di 10 394 milioni di USD (margine di profitto dell’81 %).


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2004

relativa agli aiuti di Stato previsti dall’Italia, Regione Sicilia, a favore della promozione e della pubblicità dei prodotti agricoli

[notificata con il numero C(2004) 1923]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/54/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 2 settembre 1997, protocollata il 5 settembre 1997, la rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea notificava alla Commissione l’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997 della Regione Siciliana, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(2)

Con telex VI/41836 del 28 ottobre 1997 i servizi della Commissione hanno invitato le autorità competenti a fornire chiarimenti in merito all’aiuto previsto dall’articolo 6 e alla legge regionale n. 27 del 1997.

(3)

Con lettera del 19 gennaio 1998 le autorità competenti hanno trasmesso complementi di informazione e comunicato che la legge era già entrata in vigore. La notifica è stata pertanto trasferita al registro degli aiuti non notificati, con il numero NN 36/98, come comunicato all’Italia con lettera SG(98)D/32328 del 3 aprile 1998. Tuttavia le autorità competenti hanno anche chiaramente indicato che gli aiuti previsti dalla legge non sarebbero stati concessi prima della conclusione favorevole del procedimento ex articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

(4)

Con telex VI/13937 del 31 maggio 2000 (preceduto in versione inglese dal telex 2000/VI/10442 del 14 aprile) i servizi della Commissione hanno invitato le autorità competenti a fornire spiegazioni circa le disposizioni contenute nella legge regionale n. 27/1997 e a trasmettere copia del testo della medesima.

(5)

Con lettera del 31 luglio 2002, protocollata il 5 agosto 2002, le autorità competenti hanno trasmesso complementi di informazione sull’articolo 5 della legge.

(6)

Con telex AGR 024925 del 22 ottobre 2002 i servizi della Commissione ha invitato le autorità competenti a fornire spiegazioni e chiarimenti sui complementi di informazione recentemente trasmessi e sulle misure contenute nella legge regionale n. 27/1997. Nella stessa lettera i servizi della Commissione hanno prospettato alle autorità competenti l’ipotesi di ritirare la notifica in esame, qualora le misure d’aiuto previste dall’articolo 6 della legge regionale n. 27 del 1997 ed eventualmente da altre disposizioni della stessa legge non fossero ancora state adottate, e qualora le autorità competenti potessero assicurare che nel quadro della suddetta legge non erano e non sarebbero stati versati aiuti.

(7)

Non avendo ricevuto risposta al telex di cui sopra, con telex AGR 30657 del 20 dicembre 2002 i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità italiane un sollecito in cui le invitavano a presentare le informazioni richieste entro un mese precisando che, qualora entro tale data non fossero pervenute risposte soddisfacenti a tutti i quesiti posti, i servizi della Commissione si riservavano il diritto di proporre alla Commissione di emettere un’ingiunzione di fornire informazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2).

(8)

Con lettera del 10 luglio 2003 SG(2003)D/230470 la Commissione ha notificato all’Italia la propria decisione contenente l’ingiunzione di fornire informazioni per l’articolo 6 e l’articolo 4 della legge regionale n. 27/1997, da essa adottata il 9 luglio 2003 [C(2003) 2054 def.] a norma dell’articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999.

(9)

Con la stessa ingiunzione di fornire informazioni la Commissione aveva chiesto all’Italia di fornire, entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della sua decisione, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari a permetterle di accertare se gli aiuti previsti dalla legge erano stati concessi e risultavano compatibili con il mercato comune. Oltre ad invitare l’Italia a fornire eventuali altre informazioni considerate utili per la valutazione delle misure di cui sopra, l’ingiunzione di fornire informazioni specificava una serie di informazioni che l’Italia era invitata a trasmettere.

(10)

I servizi della Commissione non hanno ricevuto né una risposta alla suddetta ingiunzione, né una richiesta di proroga della scadenza entro la quale doveva essere fornita la risposta.

(11)

Con lettera del 17 dicembre 2003 (SG(2003)D/233550), la Commissione ha informato le autorità italiane della sua decisione C(2003) 4473 def. del 16 dicembre 2003 con la quale ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE in merito alle misure di aiuto relative all’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) e all’articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della legge regionale n. 27/1997.

(12)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere osservazioni in proposito.

(13)

Con lettera del 10 febbraio 2004, protocollata il 13 febbraio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea ha chiesto alla Commissione, per conto della Regione Siciliana, una proroga di 20 giorni lavorativi per fornire le informazioni richieste dalla Commissione nella sua decisione C(2003) 4473 def. del 16 dicembre 2003, con riferimento all’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) della legge regionale n. 27/1997. Nella medesima occasione le autorità italiane hanno annunciato la loro intenzione di ritirare la notifica della misura di aiuto prevista a norma dell’articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) alla quale, come indicato nella lettera, non era stata data esecuzione.

(14)

Con telex AGR 05312 del 23 febbraio 2004 i servizi della Commissione hanno confermato che la proroga sollecitata dall’Italia era stata accolta con effetto dal 13 febbraio 2004.

(15)

Con lettera del 18 febbraio 2004, protocollata il 26 febbraio 2004, la Rappresentanza permanente d’Italia ha trasmesso una richiesta di proroga di 20 giorni lavorativi con riferimento alla stessa misura di aiuto.

(16)

Con lettera del 24 febbraio 2004, protocollata il 1o marzo 2004, successivamente confermata con lettera del 12 marzo 2004, protocollata il 17 marzo 2004, le autorità italiane hanno informato la Commissione del ritiro della notifica relativa alla misura di aiuto di cui all’articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della legge regionale n. 27/1997 alla quale, come indicato nelle loro lettere, non era stata e non sarebbe stata data esecuzione.

(17)

Con telex AGR 07074 dell’11 marzo 2004, le autorità italiane sono state informate del fatto che non sarebbe stata concessa alcuna proroga per la trasmissione delle informazioni e/o osservazioni oltre la data del 24 marzo 2004, giacché la decisione di avvio del procedimento era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 febbraio 2004 e la scadenza per la trasmissione delle osservazioni da parte di terzi a questo proposito era prevista per la medesima data. Nello stesso telex i servizi della Commissione hanno preso atto del ritiro della notifica relativa all’articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della legge regionale n. 27/1997.

(18)

La Commissione ha ricevuto le osservazione delle autorità italiane con riferimento all’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) della legge regionale n. 27/1997 con lettera del 15 marzo 2004 (protocollata il 18 marzo 2004).

(19)

Conformemente alla decisione di avviare il procedimento (4), la presente decisione verte esclusivamente sugli aiuti di Stato previsti dall’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) della legge regionale n. 27/1997 a favore dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, che possono essere stati e che possono essere concessi dopo l’entrata in vigore degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (5) (di seguito «gli orientamenti sulla pubblicità»), vale a dire dal 1o gennaio 2002.

(20)

Atteso che la notifica relativa all’articolo 6 (Cooperative, cantine sociali) della legge regionale n. 27/1997 era stata ritirata dall’Italia con lettera del 24 febbraio 2004, protocollata il 1o marzo 2004, non vi è motivo di descrivere e valutare le misure di aiuto previste in applicazione dello stesso articolo 6.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE D’AIUTO

(21)

L’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) modifica l’articolo 17 della legge regionale n. 14/1966 e prevede quanto segue: «1) Le campagne pubblicitarie sono eseguite direttamente dall’Assessorato o attraverso l’Istituto per il commercio estero o attraverso organismi specializzati, o per mezzo di consorzi costituiti dall’Ente fiera del Mediterraneo e dall’Ente fiera di Messina o tra questi e una o più camere di commercio della Regione sulla base dei programmi indicati al precedente articolo 15. Detti programmi possono avere carattere triennale. 2) Con l’esclusione dei consorzi di cui al comma precedente, qualora l’esecuzione dei programmi venga affidata ad organi estranei all’Amministrazione statale o regionale, dovrà provvedersi secondo la normativa prevista per l’affidamento dei servizi della pubblica amministrazione».

(22)

Malgrado le ripetute richieste dei servizi della Commissione e l’ingiunzione di fornire informazioni emessa dalla Commissione con la sua decisione del 9 luglio 2003, le autorità italiane non hanno trasmesso le informazioni che avrebbero potuto consentire alla Commissione di dissipare il dubbio che l’articolo 4 potesse prevedere aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e, se del caso, di valutare se tali aiuti potessero essere considerati compatibili con il mercato comune. Non era inoltre chiaro se gli aiuti in questione fossero già stati concessi.

(23)

Nella sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato sulla misura in oggetto, la Commissione ha osservato che, in tale fase del procedimento, in assenza di informazioni da parte delle autorità italiane, essa ignorava se l’articolo 4 della legge regionale n. 27/1997 prevedesse l’introduzione o la modifica di aiuti di Stato per la promozione e/o la pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato.

(24)

Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune, giacché in assenza di risposte da parte delle autorità italiane, non era per nulla chiaro alla Commissione se le misure da finanziarsi a norma dell’articolo 4 della legge fossero compatibili con le norme attualmente applicabili a questi tipi di misure d’aiuto, ossia con le norme stabilite negli orientamenti comunitari per gli aiuti a favore della pubblicità.

(25)

Inoltre, in considerazione delle modalità di attuazione dei programmi e delle campagne pubblicitarie e promozionali di cui all’articolo 4, descritte sopra al punto 21, la Commissione dubitava che le eventuali misure di aiuto di Stato ivi previste sarebbero state attuate conformemente alle norme comunitarie in materia di appalti pubblici. Per quanto riguarda in particolare la selezione diretta degli enti ed organismi incaricati delle campagne pubblicitarie, la Commissione dubitava che sarebbe stato concluso per iscritto un contratto a titolo oneroso fra l’autorità contraente e i prestatori di servizi prescelti e che in tale caso sarebbero state soddisfatte le rigorose condizioni fissate dalla sentenza Teckal (6). Nell’ipotesi in cui tali condizioni non fossero soddisfatte la Commissione dubitava che la selezione degli intermediari sarebbe avvenuta conformemente alle regole fissate dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio (7), in quanto applicabili, e comunque secondo i principi fissati dal trattato, in particolare quelli di parità di trattamento e trasparenza, garantendo «un grado sufficiente di pubblicità» come richiesto dalla Corte di giustizia (8).

III.   OSSERVAZIONI DI TERZI

(26)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi.

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(27)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni dell’Italia, per conto della Regione Siciliana, con lettera del 15 marzo 2004, protocollata il 18 marzo 2004.

(28)

Nella lettera le autorità italiane confermavano il ritiro della notifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 27/1997 e comunicavano le loro osservazioni in relazione all’articolo 4.

(29)

In particolare le autorità italiane hanno indicato che la modifica introdotta dall’articolo 4 (Propaganda di prodotti siciliani) all’articolo 17 della legge regionale n. 14/1966, relativamente allo svolgimento di campagne pubblicitarie da parte di consorzi costituiti dall’Ente fiera del Mediterraneo e dall’Ente fiera di Messina o tra questi e una o più camere di commercio della Regione, non ha trovato applicazione poiché i menzionati consorzi non sono mai stati costituiti.

(30)

Stando alle informazioni fornite, i programmi promozionali sono eseguiti direttamente dall’assessorato o tramite l’Istituto per il commercio estero (convenzioni stilate negli anni 1993-1998 e 1999-2001-2003 nel contesto degli accordi tra il ministero delle Attività produttive e le Regioni). I soggetti responsabili selezionano i progetti presentati annualmente per finanziamento e provvedono all’affidamento dei servizi necessari per la loro attuazione ai sensi della vigente normativa in materia, nel rispetto delle regole di mercato, tranne qualora esistano contratti di esclusività con gli organizzatori.

(31)

Le competenze dell’assessorato riguardano non solo il settore agroalimentare ma anche altri settori (artigianato, editoria, settore tessile, ecc.). Con riferimento al settore in esame le attività che sono finanziate con fondi pubblici al 100 % dei costi sostenuti sono le seguenti:

a)

partecipazione a mostre e fiere in Italia e all’estero: le spese direttamente necessarie per l’affitto dello spazio espositivo, l’allestimento dello stand, gli allacciamenti idrici ed elettrici, l’iscrizione nel catalogo ufficiale della manifestazione, la pubblicità correlata, le prestazioni di interpreti, i trasporti e le assicurazioni;

b)

l’organizzazione di workshop internazionali in Italia e all’estero: le spese necessarie per l’organizzazione e lo svolgimento degli incontri (affitto di sale, allestimento, selezione degli incontri, prestazioni di interpreti e la pubblicità correlata);

c)

pubblicità attraverso i mezzi di comunicazione di massa (stampa, manifesti, radio, televisione).

(32)

I beneficiari dei finanziamenti per le spese elencate alle lettere a) e b) sono i consorzi di imprese e le imprese regolarmente iscritti alle camere di commercio in Sicilia. La selezione dei beneficiari avviene tramite avviso pubblico annuale per la presentazione delle domande di partecipazione e sulla base di parametri di selezione precedentemente individuati e pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. In base al considerando 4 del regolamento n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (9), gli aiuti di cui alle lettere a) e b) non rientrano negli aiuti all’esportazione e, a partire dal 2002, agli aiuti in questione si applicano le norme «de minimis». Per quanto riguarda il settore agroalimentare, alla luce degli orientamenti sulla pubblicità, gli aiuti in questione possono rientrare tra gli aiuti «leggeri», disciplinati dal punto 14.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (10) e relativi a «organizzazione di concorsi, mostre e fiere». Inoltre, nonostante il fatto che la legge regionale non menzioni espressamente il massimale di 100 000 EUR per beneficiario nel triennio, gli aiuti concessi a ciascuna impresa beneficiaria per la partecipazione a fiere e workshop si manterrebbero ben al di sotto di tale massimale.

(33)

Per quanto attiene alla pubblicità attraverso i mezzi di comunicazione di massa, le autorità italiane hanno precisato che le campagne pubblicitarie svolte, in territorio sia nazionale che comunitario, non riguardano in maniera specifica i prodotti di una singola impresa o di un gruppo di imprese, ma reclamizzano i prodotti in maniera generica, senza enfatizzarne l’origine, anche quando si tratta di prodotti tipici della regione. Per le campagne pubblicitarie relative al settore agroalimentare, il messaggio rivolto ai consumatori riguarda un prodotto o un gruppo di prodotti, senza riferimento alle imprese produttrici della regione. La pubblicità è generica, senza alcun invito all’acquisto dei prodotti per la sola motivazione dell’origine regionale, e non può essere considerata pubblicità negativa nei confronti dei prodotti di altri Stati membri. La pubblicità non sarebbe pertanto in violazione dell’articolo 28 del trattato.

(34)

Le osservazioni presentate dalle autorità italiane riguardano le iniziative promozionali e pubblicitarie condotte sia nella Comunità europea che in paesi terzi, giacché sono comunque rispettati i medesimi criteri.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

(35)

A norma dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(36)

La misura in esame prevede la concessione di aiuti, tramite risorse pubbliche regionali, a specifiche imprese agricole in Sicilia che beneficeranno innegabilmente di un indebito vantaggio economico e finanziario ai danni di altre imprese che non fruiscono di analogo contributo. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il miglioramento della posizione concorrenziale di un’impresa grazie ad un aiuto di Stato comporta generalmente una distorsione di concorrenza rispetto alle imprese concorrenti non beneficiarie di tale aiuto (11).

(37)

La misura incide sugli scambi tra Stati membri in quanto gli scambi intracomunitari di prodotti agricoli sono considerevoli, come risulta dalla tabella seguente (12) nella quale figura il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di prodotti agricoli tra l’Italia e la Comunità nel corso del periodo 1997-2001 (13). Va tenuto presente che tra le regioni italiane la Sicilia è un grande produttore di prodotti agricoli.

 

Tutta l’agricoltura

 

Milioni di ECU-EUR

Milioni di ECU-EUR

 

Esportazioni

Importazioni

1997

9 459

15 370

1998

9 997

15 645

1999

10 666

15 938

2000

10 939

16 804

2001

11 467

16 681

(38)

Con riferimento a quando suesposto, giova ricordare che la Corte di giustizia ha dichiarato che un aiuto ad un’impresa può essere tale da pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri e da alterare la concorrenza qualora l’impresa stessa si trovi in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri, senza essere essa stessa esportatrice. Quando uno Stato membro concede una sovvenzione ad un’impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentata, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite. Siffatto aiuto è pertanto tale da pregiudicare gli scambi tra Stati membri e da alterare la concorrenza (14).

(39)

La Commissione conclude pertanto che la misura in esame rientra nel divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le autorità italiane non hanno mai contestato questo punto.

(40)

Il divieto di cui all’articolo 87, paragrafo 1, è circoscritto dalle deroghe previste all’articolo 87, paragrafi 2 e 3.

(41)

Le deroghe elencate nell’articolo 87, paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono manifestamente inapplicabili data la natura delle misure di aiuto in questione ed i loro obiettivi. Infatti, le autorità italiane non hanno invocato l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, lettere a), b) o c).

(42)

Anche l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), non può trovare applicazione nella fattispecie perché gli aiuti non sono destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Inoltre, l’Italia non ha invocato l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

(43)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), è anch’esso inapplicabile agli aiuti in questione giacché questi non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia italiana. Inoltre, l’Italia non ha invocato l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b).

(44)

Gli aiuti in esame non sono destinati né sono idonei a conseguire gli obiettivi di promozione culturale e di conservazione del patrimonio di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), né l’Italia ha invocato l’applicazione di detta disposizione.

(45)

In considerazione della natura degli aiuti in esame e dei loro obiettivi, l’unica deroga applicabile è quella prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Disposizioni applicabili

(46)

L’applicabilità della deroga di cui al considerando 45 deve essere valutata alla luce delle disposizioni sulla concessione di aiuti di Stato per la promozione e la pubblicità nel settore agricolo, ossia delle norme fissate negli orientamenti sulla pubblicità (15).

(47)

A norma della sezione 7.1 degli orientamenti sulla pubblicità, la Commissione applicherà gli orientamenti stessi ai nuovi aiuti di Stato, comprese notifiche di Stati membri ancora in sospeso, a decorrere dal 1o gennaio 2002. Gli aiuti illegittimi ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 saranno valutati conformemente alle norme e agli orientamenti in vigore alla data in cui sono stati concessi.

(48)

Conformemente alla decisione di avviare il procedimento, nella quale la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità delle misure in questione con le norme attualmente applicabili a questi tipi di misure d’aiuto (16), la presente decisione verte soltanto sugli aiuti concessi e che saranno concessi a decorrere dal 1o gennaio 2002 a favore della promozione e della pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato.

(49)

Con riferimento agli aiuti alla promozione, il punto 8 degli orientamenti sulla pubblicità stabilisce che non rientrano nel concetto di pubblicità le operazioni promozionali quali la diffusione di conoscenze scientifiche, l’organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a simili manifestazioni o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d’opinione e ricerche di mercato. Gli aiuti di Stato a favore di attività promozionali in senso lato sono disciplinati dalle sezioni 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (17). Dal momento che la notifica non precisa che gli aiuti in esame si applicano soltanto alle piccole e medie imprese, nella presente fattispecie non trova applicazione il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (18).

(50)

Con riferimento agli aiuti alla pubblicità, il punto 7 degli orientamenti sulla pubblicità stabilisce che il concetto di «pubblicità» (oggetto degli stessi orientamenti) non si applica soltanto a qualsiasi operazione condotta attraverso i mezzi di comunicazione di massa (quali stampa, radio, televisione o manifesti) intesa a indurre i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto, ma comprende altresì qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto e tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, incluse le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita.

Aiuti destinati alla promozione

(51)

Dalle informazioni disponibili si evince che gli aiuti destinati alla partecipazione a fiere e workshop nella Comunità e al di fuori della Comunità, descritti al considerando 31, lettere a) e b), e al considerando 32 della presente decisione, possono essere considerati interamente aiuti destinati alla promozione soltanto nella misura in cui le attività descritte non includono né operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto, né materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo. In base al punto 7 degli orientamenti sulla pubblicità, gli aiuti per operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto, e per materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, sono considerati aiuti alla pubblicità.

(52)

Nella misura in cui le misure destinate alla partecipazione a fiere e workshop nella Comunità e al di fuori della Comunità sono effettivamente da considerare aiuti alla promozione, ai sensi delle sezioni 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, gli aiuti possono essere concessi fino al 100 % ma non devono superare 100 000 EUR per beneficiario e per triennio. Tale importo massimo può essere superato, sempreché non ecceda il 50 % delle spese ammissibili, nel caso di aiuti concessi a imprese che rientrano nella definizione delle piccole e medie imprese contenuta regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (19). Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto, si considera beneficiario il destinatario dei servizi. Come si evince dall’osservazione trasmessa dalle autorità italiane le misure promozionali in esame sono finanziate nel rispetto del citato massimale di aiuto e risultano pertanto compatibili con le norme applicabili in materia (20).

(53)

A norma della sezione 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, affinché non risulti falsata la concorrenza tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di tale tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. Sulla base delle informazioni comunicate dall’Italia e sopra riportate al punto 32 di questa decisione, tale condizione risulta essere soddisfatta (21). Gli aiuti limitati a determinate associazioni e intesi a favorire soltanto i membri delle stesse non agevolano lo sviluppo del settore nel suo complesso e vanno considerati aiuti al funzionamento. Pertanto, qualora siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, i servizi in questione devono essere accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi della prestazione del servizio.

Aiuti a favore della pubblicità

(54)

Nella misura in cui includono anche operazioni intese a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato prodotto, o materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo (ad esempio pubblicità nel punto di vendita o pubblicità rivolta agli operatori economici, quali imprenditori agroalimentari, distributori all’ingrosso o al dettaglio, ristoranti, alberghi ed altri operatori della ristorazione), le summenzionate misure a favore della partecipazione a fiere e workshop devono essere valutate alla luce delle norme applicabili agli aiuti a favore della pubblicità, così come le misure pubblicitarie condotte tramite i mezzi di comunicazione di massa (stampa, manifesti, radio, televisione) che sono state descritte al considerando 31, lettera c), e al considerando 33 della presente decisione.

(55)

A norma degli orientamenti sulla pubblicità, i costi relativi alla pubblicità devono di norma gravare sugli stessi produttori e operatori, in quanto parte integrante delle loro normali attività economiche.

(56)

Pertanto, affinché non siano considerati aiuti al funzionamento, ma siano ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, è necessario che gli aiuti a favore della pubblicità non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (criteri negativi) e favoriscano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche (criteri positivi). Inoltre, gli aiuti di Stato devono rispettare gli obblighi internazionali della Comunità, enunciati, per quanto riguarda il settore agricolo, dall’accordo sull’agricoltura OMC-GATT del 1994.

(57)

Per soddisfare i criteri negativi, a norma della sezione 3.1 degli orientamenti sulla pubblicità, gli aiuti non devono essere concessi a favore di campagne pubblicitarie in violazione dell’articolo 28 del trattato CE (sezione 3.1.1) o di campagne contrarie al diritto comunitario derivato (sezione 3.1.2) o di pubblicità relativa ad imprese determinate (sezione 3.1.3). Inoltre, qualora la realizzazione di azioni pubblicitarie finanziate con fondi pubblici sia affidata a imprese private, affinché si esclusa l’eventuale concessione di aiuti a tali imprese la scelta dell’impresa privata in questione deve essere effettuata nel rispetto delle regole di mercato, in modo non discriminatorio, se necessario facendo ricorso a gare conformi alla normativa comunitaria e alla giurisprudenza comunitaria (22) in particolare, dando adeguata pubblicità a tali iniziative, così che il mercato dei servizi rimanga aperto alla concorrenza e sia possibile accertare l’imparzialità dei procedimenti di gara.

(58)

Stando alle informazioni trasmesse, i criteri previsti dalla sezione 3.1.1 (campagne in violazione dell’articolo 28 del trattato) e 3.1.3 (pubblicità relativa ad imprese determinate) risultano soddisfatti dalle misure pubblicitarie che sono state descritte al considerando 30, al considerando 31, lettera c), e al considerando 33 della presente decisione. Le autorità italiane non hanno invece fornito nessuna indicazione circa il fatto che il criterio di cui alla sezione 3.1.2 (campagne contrarie al diritto comunitario derivato) sia anch’esso adempiuto .

(59)

Oltre a soddisfare i criteri negativi, a norma della sezione 3.2 degli orientamenti sulla pubblicità, la pubblicità sovvenzionata deve soddisfare almeno uno dei criteri positivi volti a dimostrare che l’aiuto agevola effettivamente lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche. Tale condizione positiva si considera soddisfatta se la pubblicità sovvenzionata riguarda una delle seguenti attività: produzioni agricole in eccedenza o specie sottoutilizzate; produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie; prodotti di qualità pregiata, compresi i prodotti ottenuti con metodi di produzione o di raccolta che rispettano l’ambiente, quali i prodotti biologici; sviluppo di determinate regioni; sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) quali definite nel regolamento (CE) n. 70/2001; progetti realizzati da organizzazioni ufficialmente riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (23); progetti realizzati congiuntamente da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni del settore della pesca riconosciute dalle autorità nazionali.

(60)

Con riferimento agli aiuti a favore della pubblicità, le osservazioni trasmesse dalle autorità italiane non indicano che le misure pubblicitarie in questione soddisfano uno dei criteri positivi sopra indicati.

(61)

Per quanto riguarda l’importo massimo degli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli, la sezione 5 degli orientamenti sulla pubblicità dispone che, in linea di massima, un aiuto diretto, a carico del bilancio pubblico generale, non deve essere superiore all’importo stanziato dal settore per una determinata campagna pubblicitaria. Pertanto, nel caso di aiuti a favore della pubblicità, l’aliquota dell’aiuto diretto non deve superare il 50 % e le imprese del settore devono contribuire almeno nella misura del 50 % alle spese, tramite contributi volontari o mediante oneri parafiscali o contributi obbligatori. Per tenere conto dell’importanza di alcuni dei criteri positivi di cui alla sezione 3.2 degli orientamenti sulla pubblicità, la Commissione può autorizzare l’aumento della aliquota massima dell’aiuto diretto fino al 75 % dei costi nel caso di pubblicità di prodotti delle PMI in zone ammissibili al sostegno in forza dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(62)

Dalle informazioni trasmesse e sopra riportate al considerando 31 della presente decisione si evince che tutte le misure promozionali e pubblicitarie previste nel regime di aiuti in esame sono finanziate al 100 % tramite risorse pubbliche. La condizione secondo la quale il 50 % (o il 25 %, se del caso) del finanziamento deve provenire dal settore non è pertanto soddisfatta.

(63)

Dalla suesposta valutazione, la Commissione può pertanto concludere che gli aiuti a favore della pubblicità in esame non soddisfano i criteri previsti alle sezioni 3.1.2 (campagne contrarie al diritto comunitario derivato), e 3.2 (criteri positivi) e 5 (massimali per gli aiuti di Stato) degli orientamenti sulla pubblicità .

(64)

La medesima conclusione vale per le misure attuate tanto all’interno della Comunità che al di fuori della Comunità. Atteso che gli aiuti a favore della pubblicità attuati al di fuori della Comunità non sono esplicitamente contemplati dagli orientamenti applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione esercita la propria discrezionalità all’atto della loro valutazione. Secondo la prassi costante della Commissione, se sono conformi alle pertinenti norme sugli aiuti di Stato applicabili all’interno del territorio comunitario le misure in esame possono essere considerate compatibili con il mercato comune, e il loro finanziamento può essere autorizzato fino all’80 % (24). Nel caso di specie, come si evince dalle informazioni fornite e sopra illustrate ai considerando 31 e 33 della presente decisione, le misure attuate all’interno e al di fuori della Comunità sono le stesse e l’aiuto concesso è pari al 100 %. Pertanto, anche in questo caso né i criteri stabiliti alle sezioni 3.1.2 (campagne contrarie al diritto comunitario derivato) e 3.2 (criteri positivi) degli orientamenti sulla pubblicità, né il massimale per gli aiuti di Stato consentito dalla Commissione sono rispettati (25). Anche gli aiuti in questione sono quindi incompatibili con il mercato comune.

(65)

La presente decisione riguarda esclusivamente le misure di aiuto nel settore agricolo a favore della promozione e della pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato. Essa non costituisce la posizione formale della Commissione in merito alla conformità della selezione dei prestatori di servizi con la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e con la relativa giurisprudenza. La Commissione si riserva di approfondire l’esame della questione alla luce della normativa in materia di appalti pubblici.

VI.   CONCLUSIONE

(66)

Dalle considerazioni suesposte, si evince che le misure di aiuto a favore della promozione, nella misura in cui si conformano alle sezioni 13 e 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto si tratta di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche.

(67)

Le misure di aiuto a favore della pubblicità, che non sono conformi alle disposizioni stabilite negli orientamenti sulla pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato, non sono compatibili con il mercato comune e possono essere attuate soltanto previa modifica ai fini della loro conformità con le citate disposizioni.

(68)

Le misure di aiuto a favore della pubblicità che sono incompatibili con il mercato comune devono, se sono state concesse, essere recuperate presso i beneficiari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato previsti dall’Italia a favore della promozione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, in applicazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 27/1997 della Regione Siciliana, sono compatibili con il mercato comune.

L’esecuzione di tali aiuti è pertanto autorizzata.

Articolo 2

Gli aiuti di Stato previsti dall’Italia a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, in applicazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 27/1997 della Regione Siciliana, sono incompatibili con il mercato comune.

A detti aiuti non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 3

L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti indicati all’articolo 2, qualora li abbia già illegalmente messi a loro disposizione.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il(i) beneficiario(i) fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

L’Italia modifica le disposizioni di diritto interno riguardanti gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato, in modo da renderle conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato.

Articolo 5

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione in merito alle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 48 del 24.2.2004, pag. 2 .

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Cfr. punti 27, 28 e 29 della decisione pubblicata nella GU C 48 del 24.2.2004, pag. 2.

(5)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(6)  Sentenza del 18 novembre 1999 nella causa C-107/98, Teckal/Comune di Viano e Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Racc. 1999, pag. I-8121.

(7)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(8)  Sentenza del 7 dicembre 2000 nella causa C-324/98, Teleaustria Verlags GmbH e Telefonadress GmbH/Telekom Austria AG, Racc. 2000, I-10745.

(9)  GU L 10 del 13.1.2001 pag. 30.

(10)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2; rettifica nella GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(11)  Sentenza del 17 settembre 1980 nella causa 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione, punti 11 e 12, Racc. 1980, pag. 2671.

(12)  Fonte: Eurostat.

(13)  Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la condizione del pregiudizio per gli scambi è soddisfatta quando l’impresa beneficiaria esercita un’attività economica oggetto di scambio tra Stati membri. Il fatto che negli scambi intracomunitari l’aiuto rafforza la posizione di detta impresa rispetto alle sue concorrenti induce di per sé a ritenere che gli scambi siano stati pregiudicati. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo è ormai giurisprudenza consolidata che un determinato aiuto incide sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza anche quando è di importo complessivamente esiguo e si trova diviso tra un grande numero di imprenditori. Cfr. sentenza del 19 settembre 2002 nella causa C-113/2000, Regno di Spagna/Commissione, punti da 30 a 36 e da 54 a 56, Racc. 2002, pag. I-7601, e sentenza del 19 settembre 2002 nella causa C-114/2000, Regno di Spagna/Commissione, punti da 46 a 52 e da 68 a 69, Racc. 2002 pag. I-7657.

(14)  Sentenza del 13 luglio 1988 nella causa 102/87, Repubblica francese/Commissione, Racc. 1988, pag. 4067.

(15)  Cfr. nota 5.

(16)  Cfr. punti 27, 28 e 29 della decisione pubblicata nella GU C 48 del 24.2.2004, pag. 2.

(17)  Cfr. nota 9.

(18)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(19)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22)

(20)  Per quanto riguarda il settore agricolo, gli aiuti a favore della promozione e della pubblicità attuati al di fuori della Comunità non sono esplicitamente contemplati dagli orientamenti comunitari applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo. Ne consegue che la Commissione esercita la propria discrezionalità all’atto della loro valutazione. Secondo la prassi costante della Commissione, se le misure in esame sono conformi con le pertinenti norme sugli aiuti di Stato applicabili all’interno del territorio comunitario, esse possono essere considerate compatibili con il mercato comune. Cfr. ad esempio Italia/Toscana aiuto N 656/2002, aiuto NN 150/02 (ex N 109/02) [lettera della Commissione C(2003) 1747 dell’11.6.2003] e aiuto NN 44/03 (ex N 6/2003) [lettera della Commissione C(2003) 2534 del 23.7.2003].

(21)  Come indicato nella decisione della Commissione C(2002) 1768 def. del 7.5.2002 (aiuto N 241/01, Italia/Camere di commercio), lo stabilimento di un’impresa europea e la sua iscrizione presso la camera di commercio localmente competente non sono soggetti ad alcun limite di diritto o de facto. Cfr. anche l’aiuto N 62/01 (Italia/Unione delle Camere di commercio del Piemonte e del Veneto) decisione della Commissione SG(2001)D/290914 dell’8.8.2001.

(22)  Cfr. nota 8.

(23)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(24)  Cfr. ad esempio Italia/Toscana aiuto N 656/2002, aiuto NN 150/02 (ex N 109/02) [lettera della Commissione C(2003) 1747 dell’11.6.2003] e aiuto NN 44/03 (ex N 6/2003) [lettera della Commissione C(2003) 2534 del 23.7.2003].

(25)  Cfr. nota 23.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2005

relativa al regime di aiuti che la Francia intende attuare a favore dei produttori e commercianti dei vini liquorosi Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura

[notificata con il numero C(2005) 4189]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2007/55/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni a norma del suddetto articolo (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 23 giugno 2003, la Rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti che prevedeva di attuare a favore dei produttori e commercianti dei vini liquorosi Pineau de Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura. Con lettere del 9 agosto, del 24 novembre e del 28 novembre 2003 e poi del 17 e del 24 febbraio 2004, sono state trasmesse informazioni complementari.

(2)

Con lettera del 20 aprile 2004, la Commissione ha notificato alla Francia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione a tale misura.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in causa.

(4)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati.

(5)

Con lettera dell’11 giugno 2004, protocollata il 14 giugno 2004, la Francia ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni.

II.   DESCRIZIONE

(6)

Gli aiuti notificati costituiscono la prosecuzione di quelli che erano stati notificati ed approvati precedentemente dalla Commissione nell’ambito degli aiuti di Stato n. N 703/95 (3) e n. N 327/98 (4) e saranno destinati ad iniziative di pubblicità e promozione, a programmi di ricerca e sperimentazione, ad azioni di assistenza tecnica e ad iniziative dirette a promuovere le produzioni di qualità.

(7)

La decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato n. N 703/95 è stata annullata da una sentenza della Corte di giustizia il cui contenuto è esposto in modo dettagliato in appresso.

(8)

Gli aiuti N 703/95 e 327/98, inizialmente previsti per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1995/1996, sono stati oggetto di sette rate di pagamento, l’ultima delle quali si riferiva al periodo maggio 2001 — aprile 2002. A causa delle restrizioni di bilancio imposte dal governo, questi ultimi stanziamenti permangono a tutt’oggi congelati. La data di scadenza del regime precedente è stata rinviata al 30 aprile 2002.

(9)

Per quanto riguarda le produzioni beneficiarie, vi sono alcuni cambiamenti rispetto ai precedenti regimi. In particolare, i produttori di acquaviti (Armagnac, Calvados, Cognac) non hanno sollecitato la proroga del regime e le autorità francesi hanno quindi deciso di limitarla ai vini liquorosi DOC.

(10)

Per l’insieme delle organizzazioni interprofessionali interessate e l’insieme degli aiuti descritti in appresso, si prevede, per un periodo di 5 anni, un bilancio globale di aiuti pari a 12 000 000 EUR con la seguente ripartizione: per il Pineau des Charentes 9 360 000 EUR, per il Floc de Gascogne 2 040 000 EUR, per il Pommeau de Normandie 360 000 EUR e per il Macvin du Jura 240 000 EUR.

(11)

Le azioni di ricerca, di assistenza tecnica e di sviluppo di produzioni di qualità saranno finanziate unicamente dallo Stato tramite le risorse di bilancio. Le azioni di pubblicità e promozione saranno finanziate in parte dallo Stato e in parte dalle organizzazioni interprofessionali interessate tramite contributi volontari obbligatori (in appresso denominati CVO) provenienti dai loro aderenti. Per le azioni di pubblicità sul territorio dell'Unione europea, lo Stato contribuirà fino ad un massimo del 50 %.

(12)

I CVO sono imposti sui volumi di vini liquorosi DOC commercializzati da viticoltori, distillatori professionali, commercianti e grossisti che operano nell'area di produzione della DOC interessata.

(13)

Nel 2002, il CVO per il Pineau de Charentes era di 12,96 EUR/ettolitro; per il Floc de Gascogne, di 0,25 EUR/bottiglia; per il Pommeau de Normandie, di 30,79 EUR/ettolitro volume e per il Macvin de Jura, di 2,75 EUR/ettolitro.

1.   Le azioni di pubblicità e promozione

(14)

Le autorità francesi hanno spiegato che i programmi previsti saranno realizzati in determinati mercati dell’Unione europea, tra cui la Francia, e in alcuni mercati di paesi terzi. L’obiettivo delle previste azioni di pubblicità è favorire lo sviluppo delle intenzioni di acquisto migliorando la conoscenza dei vini liquorosi senza mai circoscrivere la pubblicità a prodotti di particolari imprese. Le produzioni interessate saranno tutte denominazioni d’origine controllata: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie e Macvin du Jura.

(15)

Tali azioni giovano alla totalità dei produttori organizzati di vini liquorosi i quali — sostengono le autorità francesi — non potrebbero, individualmente, prendere misure equivalenti per incrementare la commercializzazione dei loro prodotti.

(16)

Si adotteranno misure affinché le campagne pubblicitarie non contengano messaggi finalizzati a dissuadere i consumatori dall'acquistare i prodotti di altri Stati membri né a denigrare i suddetti prodotti.

(17)

Si tratterà di campagne di pubblicità, informazione e comunicazione, inclusive di diversi tipi di iniziative, segnatamente la pubblicità tramite i media, la creazione e la diffusione di altri materiali promozionali, il lancio di azioni pubblicitarie attinenti alle campagne presso i vari punti vendita. Esse potranno essere accompagnate da azioni promozionali quali iniziative di pubbliche relazioni, partecipazione a saloni, realizzazione di seminari, organizzazione di manifestazioni, diffusione di opuscoli o di documentazione informativa, studi sull’immagine del prodotto agli occhi del consumatore e sulla pertinenza delle campagne.

(18)

Le autorità francesi si sono impegnate a trasmettere gli originali o le copie del materiale pubblicitario adoperato per le suddette campagne.

(19)

Gli aiuti previsti dalle sopra citate organizzazioni interprofessionali in materia di pubblicità saranno limitati al 50 % per le azioni nell’Unione europea inclusa la Francia ed all’80 % per le azioni nei paesi terzi.

(20)

I previsti aiuti in EUR per tali azioni ammontano a:

 

U.E.

Paesi terzi

Totale

Floc de Gascogne

1 490 000

212 500

1 702 500

Pineau des Charentes

6 956 000

1 000 000

7 956 000

Pommeau de Normandie

360 000

360 000

Macvin du Jura

175 000

175 000

Totale

8 981 000

1 212 500

10 193 500

2.   Le azioni di ricerca

(21)

Secondo le autorità francesi, le azioni di sostegno alla ricerca e alla sperimentazione si concentrano sulle ricerche utili al settore, di carattere generale e vantaggiose per l’intera filiera.

(22)

Per il Pineau des Charentes: microbiologia, alterazioni batteriche e conseguenze (individuazione dei fattori di sviluppo dei batteri lattici nel Pineau des Charentes, messa a punto di test di contaminazione e di tecniche curative); metodi di invecchiamento del Pineau des Charentes (individuazione di criteri analitici caratteristici dei fenomeni ossidativi ed enucleazione dei fattori di invecchiamento); costituzione di una banca di dati analitici (analisi generali — tasso d’alcool vinificabile, zuccheri, valore pH, eventuali contaminazioni chimiche o batteriche, metalli, cationi, composti volatili, residui di prodotti fitosanitari).

(23)

Per il Floc de Gascogne: studi sui vitigni e gli assemblaggi per ottimizzare l’armonizzazione degli assemblaggi dei vitigni in modo da accrescere la freschezza e il gusto fruttato nell’elaborazione del Floc de Gascogne (ricerca di elevati tenori in zuccheri, di alta intensità colorante e di adeguata acidità totale); studio dell’Armagnac che consente di elaborare il Floc de Gascogne (verifica analitica — tenore di rame, di etanolo, di acetato di etile, gradazione alcolica — miglioramento degli Armagnac adoperati); studi e messa a punto di un Floc de Gascogne adatto a tipi di consumi mirati, esecuzione di test qualitativi e quantitativi, conservazione.

(24)

Per il Macvin du Jura: sviluppo tecnico (verifica della maturità di gruppi di varietà del Jura per determinare il livello di maturità e le varietà più idonee all’elaborazione del Macvin du Jura); selezione e valutazione dei vitigni; qualità dei mosti e pressatura (incidenza dei metodi di estrazione — enzimaggio e lavorazione a freddo — e della macerazione pellicolare dei mosti sulla qualità aromatica del Macvin du Jura); incidenza della quantità di SO2 sulla sedimentazione; chiarificazione e trattamento per l'imbottigliamento (raffronto di diversi metodi atti a ottenere e mantenere la limpidezza del Macvin du Jura dopo l’imbottigliamento).

(25)

I costi dei previsti lavori di ricerca saranno finanziati integralmente. L'assegnazione previsionale degli aiuti a questa azione di ricerca per cinque anni, inclusiva delle spese informatiche e bibliografiche e di tutti i supporti per la diffusione dei risultati delle azioni realizzate a tutti gli operatori, è la seguente: per il Pineau des Charentes 912 600 EUR; per il Floc de Gascogne 118 000 EUR e per il Macvin du Jura 65 000 EUR.

3.   Le azioni di assistenza tecnica

(26)

Le autorità francesi hanno descritto le iniziative di assistenza tecnica previste che consisteranno essenzialmente in azioni di formazione a carattere tecnico intese a migliorare e a controllare il processo di produzione a tutti i livelli (produzione primaria, elaborazione dei vini, degustazione) nonché in misure di diffusione delle conoscenze.

(27)

I costi di tali attività saranno finanziati integralmente entro i limiti del massimale sopra indicato. L'assegnazione previsionale degli aiuti a questo tipo di azioni per cinque anni è la seguente: per il Pineau des Charentes 280 800 EUR e per il Floc de Gascogne 169 000 EUR.

4.   Aiuti alla produzione di prodotti di qualità

(28)

Sono previsti aiuti alla produzione di prodotti di qualità per il Pineau des Charentes e il Floc de Gascogne. Si tratta delle seguenti azioni: metodo HACCP e tracciabilità (elaborazione e diffusione di un quadro di riferimento conforme ai requisiti tecnici e normativi); studi tecnici ed economici per promuovere iniziative di alto livello.

(29)

L'assegnazione previsionale degli aiuti a queste azioni per cinque anni è la seguente: per il Pineau des Charentes 210 600 EUR e per il Floc de Gascogne 50 500 EUR.

III.   AVVIO DEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO.

(30)

Per quanto riguarda il tipo, le condizioni di concessione o il metodo di finanziamento degli aiuti previsti, l’esame preliminare delle misure non ha suscitato dubbi sostanziali sebbene, nel caso degli aiuti alla pubblicità, la Commissione abbia ritenuto necessario l’esplicito impegno da parte della Francia a far passare in secondo piano qualsiasi riferimento all'origine nazionale dei prodotti.

(31)

La Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato a causa di alcuni dubbi circa la compatibilità degli aiuti con altre disposizioni del diritto comunitario, segnatamente l’articolo 90 del trattato.

(32)

Giova ricordare in questa sede che la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato n. N 703/95, di cui la misura notificata costituisce la prosecuzione, è stata annullata dalla Corte di giustizia (5).

(33)

Nella sua sentenza la Corte ricorda che, nel corso degli anni 1992 e 1993 (6), il governo francese aveva istituito un regime di tassazione differenziata dei vini liquorosi e dei vini dolci naturali. Pertanto, a decorrere dal 1o luglio 1993, tali vini sono stati gravati di un'imposta sul consumo il cui importo per ettolitro era fissato, per i vini liquorosi, in FRF 1 400 (7) e, per i vini dolci naturali, in FRF 350.

(34)

Durante gli anni 1993/1994, alcuni produttori francesi avevano deciso di sospendere il pagamento delle accise supplementari sui vini liquorosi. Quando, nel giugno 1994, tale «sciopero delle accise» è stato sospeso, il presidente della confederazione nazionale dei produttori di vini liquorosi a denominazione di origine controllata aveva giustificato tale sospensione sostenendo che, a suo parere, per compensare la differenza di tassazione, il governo francese intendeva versare ai produttori francesi di vini liquorosi un'indennità annuale e un rimborso per gli anni 1994-1997.

(35)

Nel 1995, l’Associação dos Exportadores de Vinho do Porto (associazione degli esportatori di vino di Porto, in prosieguo denominata l’AEVP) aveva presentato alla Commissione due denunce. L’AEVP sosteneva che vi fosse un nesso tra la differenza di tassazione fra vini liquorosi e vini dolci naturali da un lato e alcuni aiuti ai produttori francesi di vini liquorosi dall'altro. Secondo l’AEVP gli aiuti in questione erano destinati in particolare a compensare, nel caso dei produttori francesi di vini liquorosi, il livello di tassazione più elevato, il che comportava, in sostanza, che soltanto i produttori stranieri di vini liquorosi fossero soggetti al livello di tassazione più elevato. Questa tassazione discriminatoria, pertanto, sarebbe stata contraria all'articolo 95 (ora articolo 90) del trattato.

(36)

La Corte ha constatato che una parte degli aiuti in questione sembrava favorire una categoria di produttori che coincideva in larga misura con quella dei produttori francesi di vini liquorosi fiscalmente svantaggiati dal regime di tassazione e che l'eventuale esistenza di un nesso fra il regime di tassazione e il progetto di aiuti in questione rappresentava una seria difficoltà nella valutazione della compatibilità degli aiuti con le disposizioni del trattato.

(37)

La Corte ha sottolineato che, in simili circostanze, soltanto mediante l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2) del trattato la Commissione sarebbe stata in grado di valutare le questioni sollevate nelle denunce presentate dall’AEVP.

(38)

Inoltre, la Corte ha constatato che la decisione impugnata era priva di qualsiasi motivazione in quanto la Commissione non aveva illustrato le ragioni che l'avevano indotta a ritenere infondata la denuncia dell’AEVP quanto alla possibile violazione dell’articolo 95 (ora 90) del trattato CE.

(39)

La Corte ha quindi concluso che la decisione impugnata fosse affetta da illegittimità sia per l’omesso avvio del procedimento previsto dall'articolo 93, paragrafo 2 (ora articolo 88, paragrafo 2) del trattato, sia per la violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall'articolo 190 (ora articolo 253) del trattato.

(40)

In base alla suddetta sentenza la Commissione ha ritenuto indispensabile un esame approfondito — alla luce dell’articolo 90 del trattato — del dispositivo notificato, che è la prosecuzione del regime di aiuti approvato nella decisione annullata dalla Corte.

(41)

Nell’ambito dell’esame preliminare della misura, la Commissione ha quindi chiesto alla Francia se l'aiuto di Stato in oggetto non consistesse, in realtà, in una parziale restituzione, a favore dei soli produttori francesi di vini liquorosi, della tassa prevista dall'articolo 402 bis del codice generale delle imposte.

(42)

Nelle risposte trasmesse nel corso di questa prima fase, la Francia ha sottolineato che, in passato come oggi, non esiste alcun nesso tra le proposte misure di sostegno e le accise, in base alle considerazioni seguenti:

(43)

Secondo la Francia, l’importo dell'aiuto (2,4 milioni di EUR all’anno ossia 12 milioni di EUR per i cinque anni previsti) non è proporzionato a ciò che il settore apporta in termini di gettito di accise. I 150 000 ettolitri di vini liquorosi a denominazione di origine controllata immessi in commercio corrisponderebbero, con un'aliquota di accisa di 214 EUR/hl, ad oltre 32 milioni di EUR in gettito di accise all’anno.

(44)

A causa di tale aliquota specifica sui vini liquorosi, 214 EUR/hl anziché 54 EUR/hl come per i vini dolci naturali, il settore è stato gravato di accise supplementari pari a 24 milioni di EUR. Secondo la Francia, tale importo è sproporzionato anche rispetto al livello di aiuti proposto.

(45)

Secondo la Francia, non è mai stata applicata alcuna disposizione che consentisse di riutilizzare a vantaggio dei produttori nazionali di vini liquorosi i fondi raccolti ai sensi dell’articolo 402 bis del codice generale delle imposte. Tra il 1o gennaio 1995 e il 31 dicembre 2000, le entrate riscosse sono state versate sul «fonds de solidarité vieillesse» (fondo di solidarietà vecchiaia). Tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003, esse sono state utilizzate a vantaggio di un fondo destinato al finanziamento della riduzione dell’orario di lavoro. Dal 1o gennaio 2004 tali entrate confluiscono nel bilancio dello Stato.

(46)

Dopo aver vagliato le informazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che esse non riuscivano a fugare categoricamente i dubbi espressi quanto all’esistenza di un nesso fra la tassa percepita e l’aiuto.

(47)

In effetti, secondo la Commissione, la mancanza di corrispondenza diretta fra l'importo dell'aiuto (2,4 milioni di EUR) e il gettito delle accise sui vini liquorosi (32 milioni di EUR) o fra l’importo dell’aiuto (2,4 milioni di EUR) e le accise supplementari imposte sui vini liquorosi rispetto ai vini dolci naturali (24 milioni di EUR) non costituiva prova sufficiente della mancanza di correlazione fra la tassa e l'aiuto. Non si poteva quindi escludere, in questa fase della procedura, la possibilità che tali aiuti potessero — almeno parzialmente — servire a compensare i produttori francesi di vini liquorosi, compensazione della quale altri produttori comunitari non potrebbero beneficiare.

(48)

Inoltre, la Commissione ha ritenuto opportuno venire incontro all’auspicio espresso dalla Corte, e cioè che venga offerta ai terzi interessati la possibilità di presentare argomentazioni relative ad un'eventuale violazione dell'articolo 90 del trattato.

(49)

Nella decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha quindi chiesto alla Francia di trasmettere informazioni e cifre supplementari per corroborare le proprie argomentazioni.

(50)

In primo luogo, le autorità francesi sono state invitate a precisare se lo Stato si fosse già impegnato nei confronti dei produttori francesi di vini liquorosi in merito a un indennizzo o ad una compensazione, sia pure parziale, dell’impatto provocato dall'introduzione, nel 1993, della tassa sui suddetti vini liquorosi.

(51)

La Commissione ha quindi chiesto alle autorità francesi di comunicare le cifre attinenti agli importi percepiti in forza della tassa sui vini liquorosi provenienti, rispettivamente, dai prodotti francesi e dai prodotti importati nonché le cifre relative agli importi percepiti per produzione individuale (francese o comunitaria).

(52)

Avendo constatato che il Pineau de Charentes è di gran lunga il principale beneficiario degli aiuti notificati, con il 78 % degli importi, seguito dal Floc de Gascogne con il 17 %, quindi dal Pommeau de Normandie con il 3 % e, infine, dal Macvin du Jura con il 2 %, la Commissione ha invitato le autorità francesi a spiegare se tali percentuali coincidano, per ognuna di queste produzioni, con quelle delle entrate che lo Stato ricava dalla tassa sui vini liquorosi.

(53)

Dato che la maggior parte degli aiuti si concentra sulle azioni di pubblicità, le autorità francesi sono state invitate a spiegare se questa scelta sia rappresentativa delle scelte operate dallo Stato francese in altri settori della produzione agricola, segnatamente in quello dei prodotti di qualità.

(54)

La Commissione ha chiesto alle autorità francesi di trasmettere il bilancio degli aiuti destinati alle campagne pubblicitarie realizzate in Francia per ognuna delle quattro produzioni interessate.

(55)

Le autorità francesi sono state invitate inoltre a fornire spiegazioni in merito all’eventuale relazione fra le risorse ricavate dal CVO e quelle provenienti dal bilancio nazionale ai fini del finanziamento degli aiuti.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

(56)

Con lettera del 10 gennaio 2005, le autorità francesi hanno trasmesso le seguenti informazioni e osservazioni:

(57)

Per quanto riguarda le azioni pubblicitarie (cfr. considerando(30)), le autorità francesi si sono impegnate affinché, nell'ambito delle azioni finanziate, la pubblicità dei prodotti non metta in risalto l'origine francese dei vini liquorosi in parola.

(58)

Per quanto riguarda il nesso fra la tassa sui vini liquorosi e l’importo dell’aiuto, le autorità francesi hanno sottolineato nuovamente che non vi è alcuna correlazione fra il gettito delle accise e l’importo degli aiuti provenienti dal bilancio nazionale. I proventi delle accise, compresi quelli provenienti dai vini liquorosi, sono versati sul bilancio generale dello Stato. Secondo le autorità francesi, le autorità pubbliche decidono in assoluta autonomia in materia di aiuti a beneficio di determinati settori economici. Nel caso in specie, gli aiuti intendono ovviare a taluni inconvenienti di natura strutturale che danneggiano questi vini, quali, in particolare, la scarsa conoscenza da parte dei consumatori, le piccole dimensioni e la dispersione degli stabilimenti di produzione nonché la mancanza di strumenti per posizionarsi sui mercati.

(59)

Le autorità francesi hanno confermato che non esistono testi giuridici che autorizzino la compensazione delle accise pagate dai produttori di vini liquorosi (cfr. considerando (50)).

(60)

Per quanto riguarda le cifre relative agli introiti provenienti rispettivamente dall'immissione in consumo dei vini liquorosi francesi e dei vini liquorosi importati (cfr. considerando(51)), le autorità francesi hanno spiegato innanzitutto che le statistiche fiscali (realizzate per tariffe di accise) non consentono di distinguere i prodotti francesi da quelli di altra origine comunitaria.

(61)

Sia come sia, dalle cifre fornite dai servizi doganali si desume che l'importo delle accise percepite nel 2003 sui vini dolci naturali e sui vini liquorosi di qualsiasi origine ammonta a 142,5 milioni di EUR, ripartiti come segue: 25,2 milioni di EUR per la categoria di vini dolci naturali soggetti all'aliquota di accise di 54 EUR/hl, corrispondenti ad un volume di 467 000 hl, e 117,3 milioni di EUR per i vini liquorosi soggetti all’aliquota di accise di 214 EUR/hl, corrispondenti ad un volume di 548 000 hl di prodotto.

(62)

All’interno di quest’ultima cifra è possibile, sulla base delle dichiarazioni di raccolto, isolare la produzione di vini liquorosi prodotti in Francia che rappresenta 94 477 hl di prodotti per il Pineau des Charentes, 2 091 hl per il Macvin du Jura, 5 680 hl per il Pommeau e 6 057 hl per il Floc de Gascogne.

(63)

Le autorità francesi hanno trasmesso una tabella illustrativa della ripartizione degli aiuti previsti fra le quattro organizzazioni interprofessionali e della ripartizione dei volumi prodotti per ciascuno dei vini liquorosi interessati (cfr. considerando(52)).

Denominazioni

Volumi prodotti

Percentuale in volumi prodotti

Percentuali dell’aiuto previsto

Pineau des Charentes

112 436 hl (2001)

87 %

78 %

Floc de Gascogne

8 413 hl (2003)

7 %

17 %

Pommeau

5 111 hl (2002)

4 %

3 %

Macvin du Jura

2 717 hl (2002)

2 %

2 %

(64)

Le autorità francesi constatano che la parte di ciascun vino liquoroso nella produzione globale e la percentuale dell’aiuto previsto sono simili, senza tuttavia coincidere completamente. Esse sottolineano che la ripartizione degli aiuti previsti è il frutto della concertazione fra le organizzazioni interprofessionali beneficiarie e non una scelta imposta dalle autorità pubbliche.

(65)

Per quanto riguarda il quesito della Commissione relativo al bilancio stanziato a favore delle azioni di pubblicità (cfr. considerando (53)), le autorità francesi hanno presentato cifre da cui si desume che, soprattutto nel settore dei vini VQPRD, gli importi destinati ad azioni di pubblicità rappresentano fra il 50 % e il 74 % dei bilanci complessivi a disposizione delle organizzazioni interprofessionali.

(66)

Le autorità francesi hanno trasmesso, per ognuna delle quattro organizzazioni interprofessionali interessate, la parte del bilancio destinata alle campagne di pubblicità realizzate in Francia. Tale ripartizione, destinata a rimanere identica se il regime di aiuti viene approvato, sarebbe anch’essa il frutto della libera scelta delle organizzazioni interprofessionali.

Vini liquorosi DOC

Bilancio per la promozione 2003

Promozione in Francia

Aiuti previsti (2,4 milioni di EUR/anno)

Promozione in Francia

Pineau

1 671 000 €

74 %

1 872 000 €

74 %

Floc

279 000 €

64 %

408 000 €

64 %

Pommeau

166 000 €

100 %

72 000 €

100 %

Macvin

22 600 €

100 %

48 000 €

100 %

(67)

Quanto all’eventuale correlazione fra le risorse ricavate dai CVO e le risorse provenienti dal bilancio nazionale ai fini del finanziamento degli aiuti, le autorità francesi hanno presentato la seguente tabella:

Denominazioni d’origine

Volumi

Aliquote di CVO

Gettito dei CVO assegnato alla promozione

Aiuti del bilancio nazionale per la promozione

Pineau

112 436 hl

12,96 €/hl

1 457 000 €

1 591 000 €

Floc

8 413 hl

0,25 €/bottiglia

279 000 €

340 000 €

Pommeau

5 111 hl

30,79 €/hl

157 000 €

72 000 €

Macvin

2 717 hl

2,75 €/hl

75 000 €

35 000 €

(68)

Gli introiti che possono essere assegnati alla pubblicità non si riducono agli importi ricavati attraverso i CVO. In particolare, le organizzazioni interprofessionali possono attingere ad altre risorse, ricavate ad esempio da prestazioni di servizi, dalla vendita di materiale pubblicitario ecc. Le autorità francesi hanno confermato che le azioni di pubblicità saranno in parte oggetto di finanziamenti privati, in misura pari almeno al 50 % dei costi ammissibili.

(69)

A titolo di paragone fra gli aiuti previsti e il gettito delle accise, stimato a partire dai volumi raccolti (8), le autorità francesi hanno trasmesso le seguenti cifre:

Denominazioni

Gettito stimato delle accise/anno

Aiuti previsti

Aiuti/accise

Pineau des Charentes

20 218 078 €

1 872 000 €

9,3  %

Floc de Gascogne

1 296 198 €

408 000 €

31,5  %

Pommeau

1 215 520 €

72 000 €

5,9  %

Macvin du Jura

447 474 €

48 000 €

10,7  %

(70)

Le autorità francesi sottolineano che quest’ultima tabella è particolarmente significativa poiché se ne desume che l’obiettivo non è quello di compensare l’onere delle accise con gli aiuti; non esiste infatti tra loro alcuna correlazione quantitativa.

V.   VALUTAZIONE

1.   Natura dell’aiuto. Applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(71)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato prevede che salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(72)

Affinché una misura rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, devono essere cumulativamente soddisfatte le quattro condizioni seguenti: (1) la misura deve essere finanziata dallo Stato o tramite risorse di Stato, (2) deve interessare in modo selettivo talune imprese o taluni settori di produzione, (3) deve comportare un vantaggio economico per le imprese beneficiarie, (4) deve incidere sugli scambi intra-comunitari e falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

(73)

Nel caso in specie, la Commissione reputa che tali condizioni siano soddisfatte. Pertanto:

1.1   Risorse di Stato

(74)

Le azioni di ricerca, di assistenza tecnica e di sviluppo di prodotti di qualità saranno integralmente finanziate dallo Stato tramite le proprie risorse di bilancio.

(75)

Viceversa, le azioni di promozione e pubblicità saranno finanziate in parte dallo Stato e in parte (minimo 50 %) dalle organizzazioni professionali interessate tramite risorse ricavate per lo più da contributi volontari obbligatori (CVO) imposti ai loro membri.

(76)

La Commissione ritiene che il bilancio destinato alle azioni di promozione e pubblicità sia costituito integralmente da risorse di Stato, sulla base delle considerazioni esposte in appresso.

(77)

Secondo una prassi costante della Commissione, i contributi obbligatori delle imprese di un settore stanziati a favore di una misura di sostegno finanziario sono assimilati ad imposte parafiscali; essi costituiscono, pertanto, risorse statali allorquando detti contributi sono imposti dallo Stato o il prodotto dei medesimi transita attraverso un organismo istituito dalla legge.

(78)

Nel caso in specie, i contributi raccolti sono stati resi obbligatori dal governo francese nell’ambito di una procedura di estensione degli accordi interprofessionali. L’estensione degli accordi è realizzata tramite l'adozione di un decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Tali contributi richiedono quindi un atto di autorità pubblica per produrre tutti i loro effetti.

(79)

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che, nel valutare la natura di aiuto di Stato di una misura, occorre verificare anche se tale misura possa essere considerata come imputabile allo Stato  (9). La recente giurisprudenza (10) ha fornito elementi che è opportuno esaminare in questa sede.

(80)

La Corte ha dichiarato che talune misure finanziate dai membri di organizzazioni professionali tramite risorse prelevate presso i loro membri non rientravano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, dal momento che (a) i contributi erano obbligatoriamente destinati al finanziamento della misura; (b) l’organismo o le autorità pubbliche non hanno mai potuto disporre liberamente di tali risorse; (c) la misura era imputabile esclusivamente ai membri dell’organizzazione professionale in oggetto e non si collocava minimamente nel contesto di una politica nazionale (…).

(81)

Da tale giurisprudenza si desume che, allorché il ruolo svolto dallo Stato si limita a quello di puro e semplice intermediario, in quanto esso non interviene nella definizione delle scelte politiche delle organizzazioni professionali e non può disporre in nessun momento delle risorse ottenute, che sono obbligatoriamente assegnate alle misure in oggetto, il criterio di imputabilità allo Stato non è soddisfatto. Le misure possono quindi sottrarsi alla qualificazione di aiuti di Stato.

(82)

Nella fattispecie, tuttavia, i criteri definiti nella sentenza Pearle non sono soddisfatti. In particolare, il fatto che lo Stato contribuisca nella misura del 50 % al finanziamento di tali azioni promo-pubblicitarie sta a dimostrare chiaramente che dette azioni fanno senz’altro parte di una politica nazionale e, pertanto, che i fondi utilizzati per finanziarle debbono essere considerati, nella loro integralità, come risorse pubbliche destinate ad azioni imputabili allo Stato.

1.2   Selettività

(83)

Le misure tornano utili soltanto ai produttori di vini liquorosi francesi e sono quindi selettive.

1.3   Esistenza di un vantaggio

(84)

I produttori di vini liquorosi ottengono un vantaggio economico sotto forma di finanziamento di diverse azioni (progetti di ricerca, assistenza tecnica, sviluppo di prodotti di qualità, promozione e pubblicità). Questo vantaggio rafforza la posizione concorrenziale dei beneficiari. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione concorrenziale di un’impresa risultante da un aiuto di Stato falsa, in generale, la concorrenza nei confronti di altre imprese che non beneficiano dello stesso aiuto (11).

1.4   Incidenza sugli scambi e distorsioni di concorrenza

(85)

Tali aiuti possono incidere sugli scambi tra Stati membri nella misura in cui favoriscono la produzione nazionale a detrimento della produzione degli altri Stati membri. In effetti, il settore viticolo è estremamente aperto alla concorrenza a livello comunitario, come del resto dimostra chiaramente l'esistenza di un'organizzazione comune di mercato nel settore.

(86)

La tabella in appresso mostra, a titolo di esempio, il livello degli scambi commerciali intracomunitari e francesi dei prodotti viticoli per gli anni 2001, 2002 e 2003 (12).

Vino (1 000 hl)

Anno

Importazioni UE

Esportazioni UE

Importazioni FR

Esportazioni FR

2001

39 774

45 983

5 157

15 215

2002

40 453

46 844

4 561

15 505

2003

43 077

48 922

4 772

14 997

(87)

Alcune delle previste misure sono destinate ad essere realizzate al di fuori dell’Unione europea. Tuttavia, se si considera l'interdipendenza fra i mercati sui quali operano le imprese comunitarie, non è escluso che un aiuto possa falsare la concorrenza intracomunitaria rafforzando la posizione concorrenziale degli operatori (13), anche se l’aiuto torna a vantaggio dei prodotti destinati ad essere esportati al di fuori della Comunità (14).

(88)

In considerazione di quanto esposto finora, le misure in oggetto rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere dichiarate compatibili con il trattato unicamente se esse possono beneficiare di una delle deroghe da quest’ultimo previste.

2.   Compatibilità degli aiuti

(89)

L’unica deroga che è possibile prendere in considerazione in questa fase è quella dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la quale prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(90)

Per poter beneficiare della suddetta deroga, gli aiuti in oggetto debbono essere conformi alla legislazione in materia di aiuti di Stato. La Commissione verifica in primis l’applicabilità del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (15). Se non è possibile applicare il suddetto regolamento, la Commissione verifica se siano applicabili altre basi giuridiche, quali discipline o orientamenti comunitari.

(91)

Dal momento che i previsti aiuti non si limitano alle piccole e medie imprese, il regolamento (CE) n. 1/2004 non è applicabile. Nella sua valutazione, la Commissione si è quindi basata sui seguenti strumenti: (a) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (16) (in appresso: «gli orientamenti agricoli»); (b) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (17) (in appresso: «gli orientamenti sulla pubblicità») e (c) la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (18) (in appresso: «la disciplina»).

(92)

Poiché i previsti aiuti sono destinati ad essere finanziati, almeno parzialmente, tramite contributi obbligatori assimilati ad imposte parafiscali, la Commissione ha valutato anche le modalità di finanziamento dell’aiuto.

2.1.   Le misure

2.1.1.   Aiuti alla pubblicità e alla promozione

(93)

Gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE (19) (in appresso: gli orientamenti sulla pubblicità) definiscono criteri negativi e positivi che debbono essere rispettati da tutti i regimi di aiuti nazionali. I punti 16 — 30 degli orientamenti stabiliscono pertanto che le campagne pubblicitarie non debbono essere contrarie all’articolo 28 del trattato o al diritto comunitario derivato né orientate in funzione di imprese determinate.

(94)

Le autorità francesi hanno spiegato che le misure di cui trattasi non torneranno utili ad imprese determinate, che non si farà alcuna campagna pubblicitaria denigratoria degli altri prodotti comunitari e che non si faranno paragoni sleali vantando l’origine nazionale dei prodotti.

(95)

I riferimenti all’origine nazionale debbono passare in secondo piano rispetto al messaggio principale che la campagna trasmette ai consumatori e non costituire la ragione principale in base alla quale si consiglia loro di acquistare il prodotto. Nel caso in specie, l’origine francese dei prodotti non deve essere il messaggio prioritario nelle campagne realizzate sul territorio francese.

(96)

I campioni inviati dalle autorità francesi nonché l’esplicito impegno da queste ultime fornito a tale scopo permettono di concludere che non si darà particolare importanza all'origine nazionale dei prodotti in specie e che qualsiasi riferimento all'origine sarà del tutto secondario rispetto al messaggio principale contenuto nelle campagne pubblicitarie.

(97)

Per quanto riguarda i criteri positivi, in base ai punti 31 — 33 degli orientamenti sulla pubblicità, le campagne pubblicitarie sovvenzionate debbono soddisfare almeno ad una delle seguenti condizioni: devono riguardare produzioni agricole in eccedenza o specie sottoutilizzate, produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie, lo sviluppo di determinate regioni, lo sviluppo delle piccole e medie imprese oppure prodotti di qualità pregiata, compresi i prodotti biologici.

(98)

Le autorità francesi hanno spiegato in proposito che l’obiettivo delle misure consisterà nel dare impulso alle regioni di produzione interessate attraverso lo smercio delle loro produzioni tipiche. Esse risponderanno alla necessità di sostenere la rete delle piccole e medie imprese delle zone geografiche considerate: le imprese dei settori viticoli interessati sono essenzialmente strutture di piccole dimensioni, con pochi dipendenti, spesso ancora a conduzione familiare. Esse intendono altresì promuovere i prodotti di qualità pregiata (DOC).

(99)

Per quanto attiene più precisamente agli aiuti alla pubblicità a favore dei prodotti agricoli tutelati da una DOP o da una IGP registrata dalla Comunità (20), la Commissione, onde garantire che gli aiuti non siano accordati a singoli produttori, verifica che tutti i produttori del prodotto tutelato dalla DOC abbiano lo stesso diritto all’aiuto. Ciò significa che le misure pubblicitarie debbono riferirsi alla DOC stessa e non a un qualsiasi logo o etichetta, a meno che tutti i produttori non siano abilitati ad utilizzarlo. Analogamente, allorché, per ragioni di ordine pratico, un aiuto è corrisposto ad un’associazione di produttori, la Commissione chiede garanzie del fatto che l’aiuto tornerà utile effettivamente a tutti i produttori, a prescindere dalla loro appartenenza all’associazione.

(100)

Le autorità francesi si sono impegnate affinché i beneficiari di tali aiuti, grazie alle azioni svolte collettivamente, siano, senza alcuna discriminazione, tutti i produttori del prodotto di cui sarà fatta pubblicità, nonché gli operatori professionali associati alla sua commercializzazione.

(101)

Per quanto riguarda l’imposizione del massimale agli aiuti prevista al punto 60 degli orientamenti sulla pubblicità, le azioni pubblicitarie possono essere finanziate sino al 50 % tramite risorse statali mentre il rimanente 50 % è a carico delle organizzazioni professionali e interprofessionali beneficiarie.

(102)

Le autorità francesi si impegnano affinché l’aliquota di finanziamento pubblico sia limitata ad un massimo del 50 % delle campagne pubblicitarie all’interno dell’Unione europea. Il rimanente 50 % sarà a carico degli operatori del settore agricolo interessato.

(103)

Le azioni svolte all’esterno dell’Unione europea potranno essere finanziate nella misura dell’80 %. Ciò è conforme alla posizione adottata dalla Commissione (21) secondo cui la partecipazione dei produttori a questo tipo di campagne è un concetto che figura, segnatamente, nel regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (22), nel quale si parla di azioni cofinanziate. Trattandosi di azioni che la Comunità può mettere in pratica nei paesi terzi, l’articolo 9 del suddetto regolamento stabilisce che, per quanto riguarda le azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità di prodotti agricoli ed alimentari, una parte del finanziamento deve restare a carico delle organizzazioni proponenti. Così, per le azioni promozionali di durata pari almeno a due anni, la percentuale minima a loro carico è, in linea di massima, pari al 20 % dei costi effettivi, con una partecipazione massima della Comunità del 60 % ed una partecipazione degli Stati membri del 20 %. Sembra pertanto opportuno coinvolgere effettivamente i beneficiari in questo tipo di azioni nella misura minima del 20 % dei costi onde limitare le distorsioni di concorrenza nei confronti di altre produzioni comunitarie.

(104)

Le autorità francesi hanno inviato alla Commissione campioni del materiale relativo alle azioni di promozione e pubblicità finanziate tramite l’aiuto notificato sulla cui base è possibile confermare che gli impegni assunti dalle suddette autorità sono stati mantenuti.

(105)

La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

2.1.2.   Aiuti alla ricerca

(106)

Per quanto riguarda le azioni di ricerca e sperimentazione, nonché quelle di diffusione del progresso scientifico, il punto 17 degli orientamenti agricoli prevede che gli aiuti alla ricerca e sviluppo debbano essere esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (23). Quest’ultima precisa che l’intensità massima di aiuto del 100 % è compatibile con il mercato comune anche nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo siano svolte da imprese, purché siano sempre soddisfatte le quattro condizioni che vi sono riprese:

a)

l'aiuto è di interesse generale per il settore considerato e non provoca distorsioni alla concorrenza in altri settori,

b)

è data informazione in pubblicazioni adeguate, con diffusione almeno a livello nazionale e non limitata ai membri di organizzazioni specifiche, al fine di garantire che ogni operatore potenzialmente interessato possa essere messo al corrente in breve tempo del fatto che la ricerca è in corso o è stata effettuata e che i risultati sono o saranno a disposizione, su richiesta, di tutti gli interessati. Tali informazioni saranno pubblicate simultaneamente alle altre informazioni eventualmente fornite ai membri di organizzazioni specifiche;

c)

i risultati del lavoro devono essere messi a disposizione per poter essere utilizzati da tutte le parti interessate, compresi i beneficiari dell'aiuto, a eguali condizioni in termini di costo e di tempo,

d)

l'aiuto soddisfa le condizioni previste dall’allegato 2 «Sostegno interno: base per l'esonero dagli impegni di riduzione» dell'accordo sull’agricoltura concluso durante i negoziati multilaterali dell'Uruguay round (24).

(107)

Le autorità francesi si sono impegnate affinché:

a)

si tratti unicamente di ricerche che rivestono interesse generale per il settore considerato, destinate ad un uso e ad una diffusione generalizzati, in modo da non alterare le condizioni degli scambi e non provocare distorsioni alla concorrenza con altri settori.

b)

i dati raccolti al termine di ciascun programma, una volta convalidati, siano pubblicati sulle diverse pubblicazioni più accessibili agli interessati. Si procederà alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati di tali ricerche affinché tutti i professionisti e i commercianti interessati possano esserne informati ed avervi accesso, senza discriminazioni, simultaneamente e su semplice richiesta. Le conclusioni dei lavori o una sintesi degli stessi saranno diffuse nelle pubblicazioni destinate al grande pubblico delle organizzazioni interprofessionali interessate, nelle pubblicazioni specializzate degli organismi tecnici associati alla realizzazione di questi studi e ricerche, in opuscoli e pubblicazioni varie. Esse saranno messe a disposizione dei professionisti del settore tramite i canali abituali del settore agricolo o del ministero dell’agricoltura e della pesca.

c)

in considerazione dell’interesse generale delle ricerche, non si prevede alcun utilizzo commerciale dei risultati. Pertanto, la questione del costo di cessione di un diritto di utilizzo o delle condizioni di accesso a un diritto di utilizzo non si porrà.

d)

le autorità francesi assicurano che le azioni finanziate non danno luogo ad alcun versamento diretto né ai produttori né ai trasformatori e che esse soddisfano ai criteri commerciali internazionali sottoscritti dall'Unione europea.

(108)

La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

2.1.3.   Aiuti all’assistenza tecnica

(109)

Il punto 14 degli orientamenti agricoli prevede che questo tipo di aiuti possa essere concesso al tasso del 100 % se gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti; esso prevede inoltre che l’importo globale degli aiuti concessi non debba superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati alle PMI, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l’aiuto di entità superiore). Le autorità francesi si sono impegnate a rispettare tali criteri.

(110)

La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

2.1.4.   Aiuti alla produzione di prodotti di qualità

(111)

Il punto 13 degli orientamenti agricoli prevede che questo tipo di aiuti possa essere concesso al tasso del 100 % se gli aiuti sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti e prevede inoltre che l’importo globale degli aiuti concessi non debba superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati alle PMI, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l’aiuto di entità superiore). Le autorità francesi si sono impegnate a rispettare tali criteri.

(112)

La Commissione conclude che tali aiuti sono rispondenti alle condizioni stabilite a livello comunitario.

2.2.   Il finanziamento degli aiuti

2.2.1   Il contributo obbligatorio (CVO)

(113)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (25), la Commissione considera, in linea di massima, che il finanziamento di un aiuto di Stato tramite i contributi obbligatori possa influire sull’aiuto poiché ha un effetto protettore che va oltre l’aiuto propriamente detto. I contributi in questione (CVO) costituiscono in effetti oneri obbligatori. In base a questa stessa giurisprudenza, la Commissione ritiene che un aiuto non possa essere finanziato tramite imposte parafiscali che gravano anche su prodotti importati dagli altri Stati membri.

(114)

Il CVO è imposto sui volumi di vini liquorosi DOC commercializzati dai viticoltori, distillatori di professione, commercianti e grossisti ubicati nella zona di produzione della DOC interessata. Le autorità francesi hanno spiegato anche che, a differenza delle imposte percepite in virtù delle direttive comunitarie relative alle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, i contributi interprofessionali sono imposti, per definizione, solo sui vini liquorosi tutelati dalle DOC interessate, ossia prodotti esclusivamente nelle regioni specificate nei regolamenti; ciò comporta, di conseguenza, che il CVO non viene imposto sui vini liquorosi provenienti dagli altri Stati membri.

(115)

Per quanto riguarda più particolarmente i commercianti all’ingrosso, non è escluso che essi smercino anche prodotti importati. Tuttavia, le autorità francesi hanno precisato che saranno soggetti al contributo interprofessionale pagato dai commercianti all’ingrosso soltanto i vini liquorosi DOC interessati dalla notifica, ossia il Pineau des Charentes, il Floc de Gascogne, il Pommeau de Normandie e il Macvin du Jura. Qualsiasi volume di vino importato è pertanto escluso dal pagamento di questo contributo.

(116)

Poiché soltanto i vini liquorosi nazionali DOC presi in considerazione dalla misura sono soggetti all’imposta, è lecito concludere che nessun prodotto importato è tassato.

(117)

Per quanto concerne gli aiuti di Stato finanziati tramite imposte parafiscali, la Corte ha definito anche altri criteri che è opportuno esaminare in questa sede. Nella causa Nygard (26) la Corte ha stabilito che un’imposta debba essere considerata una violazione del divieto di discriminazione stabilito dall’articolo 90 del trattato se i vantaggi dell’assegnazione del gettito dell’imposta tornano utili in particolare ai prodotti nazionali soggetti all’imposta che vengono trasformati o commercializzati sul mercato nazionale, compensando parzialmente l'onere sostenuto da questi ultimi e andando così a scapito dei prodotti nazionali esportati.

(118)

Gli aiuti alla promozione e alla pubblicità, che sono gli unici ad essere finanziati tramite il CVO, sono di grande utilità per il settore della commercializzazione e possono presentare particolare interesse per dei commercianti orientati esclusivamente alle vendite al di fuori della Francia o al di fuori dell’Unione europea.

(119)

Le autorità francesi hanno tuttavia assicurato che sia il comitato nazionale del Pineau des Charentes che il comitato interprofessionale del Floc de Gascogne finanziano azioni pubblicitarie o promozionali sia in Francia che nell’Unione europea e nei paesi terzi. Esse ribadiscono altresì che le loro decisioni in merito vengono prese in piena autonomia dai rispettivi consigli d’amministrazione in seno ai quali sono rappresentati tutti gli operatori del settore.

(120)

Viceversa, pare che l’organizzazione interprofessionale delle denominazioni del sidro e il comitato interprofessionale dei vini del Jura non prevedano per ora il finanziamento di azioni al di fuori del mercato francese. Tuttavia, secondo le autorità francesi, la decisione di concentrare le misure sul mercato francese è stata presa dal settore stesso che conferisce la massima importanza al consolidamento della propria posizione sul mercato nazionale, ben sapendo che la vendita di questi vini liquorosi all'estero non è ancora diventata una pratica commerciale. Le autorità francesi assicurano che tale orientamento non lede assolutamente gli interessi di nessun commerciante in quanto le vendite al di fuori del mercato francese permangono marginali e non vi sono commercianti specializzati nelle vendite all’esportazione.

(121)

Ad ogni modo, le autorità francesi hanno garantito che i prodotti esportati trarranno vantaggio dalle misure finanziate attraverso i contributi interprofessionali alla stessa stregua dei prodotti venduti sul territorio nazionale.

(122)

La Commissione prende atto di tale impegno e sostiene che le informazioni trasmesse dalla Francia non contengono nessun elemento da cui si possa desumere, ora come ora, l’esistenza di una discriminazione nei confronti dei vini liquorosi esportati.

(123)

La Commissione richiama tuttavia l’attenzione delle autorità francesi sulle conseguenze della sentenza Nygard in materia di discriminazione fra prodotti esportati e prodotti commercializzati sul territorio nazionale. In particolare, la Corte ha deliberato che spetta alla giurisdizione nazionale definire la portata dell’eventuale discriminazione gravante sui prodotti. A tal fine, essa deve verificare, nel corso di un dato periodo di riferimento, l'equivalenza finanziaria tra gli importi globalmente imposti sui prodotti nazionali immessi sul mercato nazionale in forza della tassa in questione e i vantaggi di cui tali prodotti fruiscono a titolo esclusivo.

2.2.2   Compatibilità con altre disposizioni del trattato

(124)

Giova rammentare in questa sede che un aiuto di Stato il quale violi, attraverso alcune delle sue modalità, altre disposizioni del trattato non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Nel caso in specie, la Commissione ha esaminato la fondatezza della denuncia dell'AEVP nei confronti dell’aiuto N 703/95 quanto ad una possibile violazione dell’articolo 90 del trattato. La Commissione osserva per altro che l’AEVP non ha presentato osservazioni nell'ambito del presente procedimento.

(125)

L’articolo 90 del trattato recita: «nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari».

(126)

Nel caso in specie, l’aliquota d’accisa applicabile ai vini liquorosi in Francia è la stessa per i vini francesi e per i vini provenienti da altri Stati membri.

(127)

Si potrebbe parlare di imposizione interna discriminatoria contraria all’articolo 90 del trattato soltanto qualora la tassa pagata dai produttori francesi venisse parzialmente compensata dagli aiuti riservati a questi stessi produttori; in tal caso, infatti, soltanto i produttori non francesi avrebbero l'obbligo di pagare integralmente la suddetta tassa.

(128)

Va osservato, innanzitutto, che le tasse rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato unicamente se costituiscono un modo di finanziare una misura di aiuto e se fanno parte integrante di tale aiuto.

(129)

Ne consegue che la tassa sui vini liquorosi non incide sulla valutazione della compatibilità dei previsti aiuti e deve quindi essere esaminata in questa sede soltanto se esiste un nesso sufficientemente stretto fra la suddetta tassa e le misure di aiuto.

(130)

La sentenza della Corte di giustizia del 13 gennaio 2005 nella causa Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (27), emessa a seguito dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti oggetto della presente decisione, ha chiarito le circostanze nelle quali si deve supporre che un nesso sufficientemente stretto esista fra una tassa ed una misura di aiuto in modo che si possa considerare la tassa come parte integrante dell'aiuto.

(131)

Il punto 26 della motivazione della suddetta sentenza precisa in particolare che, affinché una tassa, o una parte di una tassa, possa essere considerata parte integrante di una misura di aiuto, è imperativo che esista un legame fra la tassa e l’aiuto in virtù della pertinente normativa nazionale, nel senso che il prodotto della tassa incide direttamente sull’importo dell’aiuto e, di conseguenza, sulla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune.

(132)

Nella causa Streekgewest, la Corte ha stabilito che, sebbene, ai fini della valutazione del bilancio dello Stato membro, vi sia compensazione fra l’aumento dell’importo della tassa e il vantaggio (l'aiuto), questa circostanza non è, in sé e per sé, sufficiente a dimostrare l'esistenza di un legame fra la tassa e il vantaggio (28).

(133)

Nella fattispecie, la Francia ha osservato che gli introiti della tassa confluiscono nel bilancio generale dello Stato e che non esiste alcun testo giuridico in base al quale sia lecito compensare le accise pagate dai produttori di vini liquorosi. Nessuna delle informazioni in possesso della Commissione, d’altronde, suggerisce il contrario. Sulla base di questa constatazione, la Commissione può quindi concludere che non vi è alcun legame fra il gettito della tassa sui vini liquorosi e l’aiuto concesso per questi stessi prodotti, e questo senza che sia necessario dimostrare l’inesistenza di un'eventuale correlazione quantitativa fra gli importi percepiti dalla Francia e quelli spesi nel contesto della misura di aiuto.

(134)

A titolo del tutto accessorio, la Commissione constata del resto che le cifre trasmesse dalla Francia in seguito all’avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato dimostrano che non esiste alcuna correlazione quantitativa fra il gettito della tassa per i diversi prodotti e l’aiuto concesso per i medesimi.

(135)

Poiché non esiste un nesso sufficientemente stretto fra la tassa e gli aiuti previsti, non sono state valutate le conseguenze di tale tassa sulla compatibilità con il mercato comune delle misure notificate, segnatamente nei riguardi dell'articolo 90 del trattato, nell’ambito del procedimento previsto per gli aiuti di Stato all'articolo 88 del trattato.

VI.   CONCLUSIONI

(136)

In considerazione di quanto esposto finora, la Commissione conclude che gli aiuti previsti dalla Francia possono beneficiare della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato ed essere dichiarati compatibili con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato che la Francia prevede di attuare a favore dei produttori e commercianti di vini liquorosi per un importo pari a 12 000 000 EUR è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L’attuazione di tale aiuto è pertanto consentita.

Articolo 2

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 42 del 18.2.2005, pag. 2.

(2)  Cfr. nota in calce n. 1.

(3)  Lettera alle autorità francesi del 21 novembre 1996, n. SG(96) D/9957

(4)  Lettera alle autorità francesi del 4 agosto 1998, n. SG(98) D/6737

(5)  Sentenza della Corte del 3 maggio 2001, causa C-204/97, Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. pag. I-03175.

(6)  Legge finanziaria rettificativa n. 93-859 del 22 giugno 1993.

(7)  1 FRF = 0,15 EUR

(8)  volumi che possono differire dai volumi immessi in consumo)

(9)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, causa C-482/99, Repubblica francese contro Commissione, Racc. 2002 pag. I-4397, punto 24 della motivazione nonché causa C-126/01 GEMO, sentenza del 20 novembre 2003, Racc. 2003, pag. I-13769.

(10)  Sentenza della Corte del 15 luglio 2004, causa C/345/02, Pearle contro Hoofdbedrijfschap Ambachten, Racc. 2004, pag. I-7139).

(11)  Sentenza del 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12 della motivazione.

(12)  Agriculture in the European Union, Statistical and economic information 2004. Direzione generale dell’agricoltura, Commissione europea.

(13)  Sentenza della Corte del 10 dicembre 1969, cause riunite 6 e 11-69, Commissione/Repubblica francese, Racc., punto 20 della motivazione.

(14)  Sentenza della Corte del 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc., punto 35 della motivazione.

(15)  GU L 1 del 1o. 1.2004, pag. 1.

(16)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(17)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(18)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, ulteriormente modificata per quanto riguarda la sua applicazione al settore agricolo, GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

(19)  GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.

(20)  Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari (GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1).

(21)  Aiuto di Stato n. N 166/2002.

(22)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

(23)  Cfr. nota in calce n. 18.

(24)  GU L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(25)  Sentenza della Corte del 25 giugno 1970, causa 47/69, Governo della Repubblica francese contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1970, pag. 487.

(26)  Sentenza del 23 aprile 2002, causa C-234/99, Niels Nygard contro Svineafgiftsfonden, Raccolta 2002, pag. I 3657.

(27)  Non ancora pubblicata nella Raccolta.

(28)  Punto 27 della motivazione della sopra citata sentenza.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2006

relativa all'aiuto di Stato C 26/04 (ex NN 38/04) al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore di Schneider Technologies AG

[notificata con il numero C(2006) 1857]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/56/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati, conformemente a tali articoli, a presentare osservazioni (1) e tenuto conto delle medesime,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 24 marzo 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa a varie presunte misure d'aiuto a favore di Schneider Technologies AG («Schneider AG»). La denunziante, Gebrüder Schneider GmbH & Co KG, è una holding che deteneva le quote della Schneider AG e che appartiene a due fratelli della famiglia Schneider.

(2)

Il 14 luglio 2004 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in relazione a tre prestiti della Bayrische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (Istituto di credito bavarese per il finanziamento edilizio, «LfA») e a due prestiti della Bayrische Forschungsstiftung (Fondazione bavarese per la ricerca, «BFS») per la ricerca e lo sviluppo (R&S). La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata il 22 febbraio 2005 (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni sui presunti aiuti. Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi (3). La Germania ha comunicato la risposta all'avvio del procedimento di indagine formale con le lettere del 16 e del 24 settembre 2004, ciascuna protocollata lo stesso giorno in cui è pervenuta.

(3)

Il 6 settembre 2005 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che la Germania ha comunicato con lettera del 5 ottobre 2005, protocollata il 6 ottobre. Il 6 febbraio 2006 sono state trasmesse ulteriori informazioni (protocollate il 7 febbraio).

II.   DESCRIZIONE

1.   I BENEFICIARI

(4)

La Schneider AG era una grande impresa tedesca con sede a Türkheim, in Baviera, che produceva televisori a colori. Accanto all'attività di fabbricazione l'impresa, negli anni '90, partecipava ad un progetto ambizioso per lo sviluppo di una tecnologia di display laser volto ad ottenere immagini più nitide, maggiore luminosità, grandezza di schermo illimitata e flessibilità rispetto alla superficie di proiezione. Tra il 2000 e il 2002 entrambi i settori di attività sono stati affidati a due società controllate della Schneider AG appena fondate e precisamente Schneider Electronics AG («SE»), che ha ripreso la produzione dei televisori, e Schneider Laser Technologies AG («SLT»).

(5)

La LfA, che ha la funzione di promuovere l'economia regionale, deteneva quote della Schneider AG dal 1998; nel 1999 e nel 2000, con una partecipazione del 35,6 %, è diventata l'azionista principale. Lehman Brothers, una banca d'investimento privata, deteneva il 26,6 % delle quote, la Gebr. Schneider GmbH & Co. KG il 14,6 % e altri investitori privati il 23,2 %.

(6)

In quel momento il mercato valutava in modo estremamente positivo le prospettive di successo della Schneider AG visto il suo ruolo guida nella tecnologia del display laser. Tra il 1998 e il 2000 la quotazione delle azioni Schneider è quasi decuplicata ed è aumentato di quasi due volte e mezzo tra il 1999 e il 2000. Tali aspettative lusinghiere per il futuro dell'impresa erano condivise anche dal secondo investitore per importanza, Lehman Brothers, come indica uno studio dell'aprile 2000, che prevedeva utili a partire dalla fine del 2000 per il comparto elettronica di consumo e a partire dall'ultimo trimestre del 2001 per la tecnologia del display laser. Dalla metà del 1999 fino alla metà del 2000. Lehman Brothers ha acquistato [...] (*1) azioni dalla LfA.

(7)

Tuttavia i risultati dell'impresa non hanno corrisposto alle aspettative. SE produceva televisori di qualità inferiore e non riusciva a competere con i prodotti meno costosi importati principalmente dall'Asia. Poiché il comparto televisori non produceva utili, a Schneider AG sono mancati i fondi di cui aveva bisogno SLT per proseguire le ricerche nell'ambito della tecnologia laser, ricerche che procedevano molto più lentamente di quanto previsto in origine. Il primo prototipo è stato messo a disposizione soltanto nel maggio 2000, ben più tardi del previsto, ed era idoneo soltanto per l'impiego industriale. Fino al 2002 l'impresa non aveva messo a punto nessun prodotto idoneo al consumo privato, il che era precisamente l'obiettivo economico di SLT.

(8)

Nel marzo 2002 sono stati avviate tre procedure d'insolvenza separate per Schneider AG e le due società controllate. Il curatore fallimentare ha ceduto il patrimonio di Schneider AG e di SE all'impresa elettronica cinese TCL, e i beni di SLT a Jenoptik Laser, Optik, Systeme GmbH («LOS»). TCL e LOS avevano presentato rispettivamente l'offerta più elevata.

2.   LE MISURE FINANZIARIE

(9)

Nella decisione relativa all'avvio del procedimento la Commissione ha espresso dubbi relativi alla compatibilità con il mercato comune di entrambe le misure seguenti.

2.1.   I TRE PRESTITI LFA

(10)

I tre prestiti LfA costituivano parte di un piano comune concordato nell'autunno del 1999 fra LfA, Lehman Brothers, la denunziante e un consorzio di banche. Le autorità tedesche hanno dichiarato che l'impresa aveva subito perdite nel 1998 dopo che era fallito il tentativo di incrementare lo smercio di televisori tramite i rivenditori al dettaglio specializzati. La direzione decise quindi di ristrutturare l'impresa e di rafforzare l'attività OEM (original equipment manufacturer, fabbricazione di attrezzature originali). L'impresa aveva bisogno di liquidità per finanziare tale ristrutturazione, disporre di prefinanziamenti per la produzione di grosse ordinazioni e compensare le perdite.

(11)

Il primo prestito LfA («primo prestito») per un importo di 2,1 milioni di euro è stato concesso nel settembre 1999, a un tasso di interesse di [...] %. Il secondo prestito LfA («secondo prestito») per un importo di 5,1 milioni di euro è stato approvato ugualmente nel settembre 1999, a un tasso di interesse di [...] %. Il terzo prestito LfA («terzo prestito») per un importo di 5,6 milioni di euro è stato concesso nel settembre 1999 e il tasso di interesse ammontava al [...] %. I primi due prestiti sono stati messi a disposizione per un anno; il terzo prestito scadeva il 31 dicembre 2001, aveva quindi una durata di quasi due anni.

(12)

Nel settembre 2000 i primi due prestiti sono stati prolungati fino al 30 settembre 2002, vale a dire di altri due anni e i tassi d'interesse sono stati aumentati: per il primo prestito al [...] % e per il secondo prestito al [...] %. Nel dicembre 2000 anche il terzo prestito è stato prolungato fino al 30 settembre 2002 e il tasso di interesse aumentato al [...] %.

(13)

Come garanzia per il primo prestito si sono utilizzate essenzialmente ipoteche fondiarie, cessione globale dei crediti e una cessione in garanzia delle merci. Tale garanzia aveva tuttavia un rango inferiore rispetto ai crediti del consorzio di banche, i cui prestiti sussistevano già in precedenza. Il secondo e il terzo prestito sono stati accordati senza ulteriori garanzie. Secondo le autorità tedesche, invece delle garanzie sarebbe stato pattuito un tasso di interesse superiore. Il valore effettivo delle garanzie per la LfA in quanto socio della Schneider AG era alquanto limitato, poiché secondo il diritto tedesco (articolo 30 della GmbHG: legge sulle società a responsabilità limitata) il prestito del socio molto probabilmente sarebbe considerato come apporto di capitale sociale.

(14)

Gli investitori privati hanno contribuito al piano generale nel modo seguente:

a)

Lehman Brothers dapprima ha conferito all'impresa 25 milioni di euro, alla fine del 1999, con l'acquisto delle azioni SLT, fino ad allora detenute da Daimler Chrysler, e inoltre ne è divenuto l'investitore principale nel febbraio 2000 mediante un nuovo aumento di capitale di 46 milioni di euro, destinati a finanziare l'ulteriore sviluppo della tecnologia laser.

b)

Nel 1998 le banche private del consorzio avevano concesso a Schneider AG una linea di credito di 31 milioni di euro. In questo caso il tasso di interesse pattuito ammontava al [...] %. Il mantenimento di questa linea di credito come parte del piano generale è stato concordato espressamente nel settembre 1999. Inoltre le banche del consorzio hanno accettato un superamento a breve termine della linea di credito fino ad un importo di [...]euro. Nello stesso mese la principale banca del consorzio ha aumentato i tassi d'interesse a [...] %. La Germania ha dichiarato di non avere informazioni relative ad un cambiamento da parte delle altre banche del consorzio del tasso d'interesse originariamente pattuito del [...] %.

c)

La denunziante ha messo a disposizione un prestito di azionista di 7,7 milioni di euro alle stesse condizioni delle banche del consorzio.

2.2.   GLI AIUTI PER R&S

(15)

Nel 1994 e nel 1997 la Bayrische Forschungsstiftung (BFS, Fondazione bavarese per la ricerca) aveva concesso a Schneider AG due sovvenzioni per un importo complessivo di 9 050 121,88 euro (4).

Progetto 1 («Tecnologia del display laser»)

(16)

Il primo aiuto finanziario di 6 498 468,68 euro (5) è stato concesso il 16 dicembre 1994 ed era destinato a finanziare il progetto «Tecnologia del display laser» («progetto 1»). L'aiuto è stato erogato in rate successive nel corso della realizzazione del progetto, vale a dire tra il gennaio 1995 e il giugno 1997. I costi ammissibili ammontavano a 12 484 972,74 euro e l'intensità dell'aiuto era del 48,9 %.

(17)

Scopo del progetto 1 era quello di creare le basi di nuovi metodi di lavoro per la proiezione di grandi immagini a colori ad alta risoluzione per vari settori di applicazione e di elaborare le basi scientifico-tecnologiche per le singole componenti del successivo sistema.

(18)

Per concedere l'aiuto si è tenuto conto dei seguenti costi del progetto (*2):

Costi del progetto

Costi (in EUR)

Spese per il personale (ivi comprese le spese di viaggio)

4 304 566,36

Altre spese di funzionamento (materiale e forniture)

4 399 666,63

Strumenti e attrezzature

667 235,91

Ricerca tramite terzi

2 296 459,41

Spese supplementari comuni

817 044,43

Costo totale

12 484 972,74

(19)

Le autorità tedesche hanno confermato che le spese sostenute sono direttamente connesse al progetto di ricerca.

(20)

Conformemente agli accordi relativi al sovvenzionamento i risultati del progetto sono stati presentati ad un vasto pubblico e ampiamente diffusi.

(21)

La BFS ha inoltre finanziato al 100 % un progetto di ricerca dell'Università di Würzburg dedicato al «lauer Laser». I costi del progetto ammontavano a 0,26 milioni di euro. Il progetto 1 e il progetto «Blauer Laser» sono stati associati su richiesta della BFS, che si riprometteva con tale abbinamento un trasferimento di know-how scientifico.

Progetto 2 («Tecnologia del display laser — Integrazione di sistemi e prototipi»)

(22)

La seconda sovvenzione di 2 551 653,20 euro è stata approvata il 23 luglio 1997. Era destinata a finanziare il progetto «Tecnologia del display laser — integrazione di sistemi e prototipi» (di seguito «progetto 2») associato al progetto 1. La sovvenzione è stata versata in rate successive nel corso della realizzazione del progetto, vale a dire tra l'aprile 1997 e il settembre 1999. I costi ammissibili sono stati calcolati a 5 103 293,22 euro, cosicché l'intensità dell'aiuto ammontava al 50 %.

(23)

Nell'ambito del progetto 2 avrebbero dovuto essere ulteriormente sviluppati i risultati del progetto 1; inoltre si sarebbe dovuto cercare di integrare in un sistema unico le singole componenti più importanti. Oltre a ciò i lavori comprendevano ricerche sulla produzione di immagini con impulsi laser dell'ordine del picosecondo, sulla resistenza al laser delle singole componenti, nonché sulla miniaturizzazione dei sistemi laser monocromatizzati.

(24)

Per concedere l'aiuto al progetto si è tenuto conto dei costi seguenti:

Costi del progetto

Costi (in EUR)

Spese per il personale

2 584 273,68

Altre spese di funzionamento (materiale e forniture)

1 061 850,98

Ricerca tramite terzi

1 123 308,26

Spese supplementari comuni

817 044,43

Costo totale

5 103 293,22

(25)

Le autorità tedesche hanno confermato che le spese sostenute sono direttamente connesse al progetto di ricerca.

(26)

Conformemente agli accordi relativi al sovvenzionamento i risultati del progetto sono stati presentati ad un vasto pubblico e ampiamente diffusi. Su richiesta i diritti di utilizzazione dovevano essere ceduti a prezzi di mercato.

III.   MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(27)

Per quanto riguarda i tre prestiti la Commissione, in un primo tempo, ha ritenuto che fossero molto probabilmente compatibili con il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. Le mancavano tuttavia informazioni più precise per giungere ad una valutazione definitiva. Inoltre la Commissione dubitava del fatto che i due progetti di tecnologie laser fossero compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.

IV.   OSSERVAZIONI DI TERZI

(28)

Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi.

V.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(29)

Nelle osservazioni presentate in occasione dell’avvio del procedimento di indagine formale la Germania ha osservato che i prestiti non costituiscono aiuti di Stato, poiché sarebbero compatibili con il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato.

(30)

Per quanto attiene agli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo la Germania entrambi i progetti sono da considerarsi come ricerca industriale e di conseguenza i finanziamenti fino al 50 % dei costi ammissibili sarebbero compatibili con le norme in materia di aiuti per R&S vigenti al momento dell'approvazione dei singoli aiuti. Per quanto attiene al progetto 2, la Germania ha dichiarato che il titolo del progetto «Integrazione di sistemi e prototipi» è fuorviante, poiché l'obiettivo del progetto è stato invece un'analisi più approfondita delle singole componenti del progetto.

V.   VALUTAZIONE

1.   I PRESTITI DELLA LFA

1.1.   AIUTI DI STATO

(31)

Ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Al fine di accertare se i prestiti di azionista da parte di un'istituzione statale configurino aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE, occorre verificare se in circostanze analoghe un investitore privato operante in un'economia di mercato avrebbe concesso prestiti a condizioni comparabili.

(32)

Il fatto che i tre prestiti siano conformi al principio dell'investitore privato operante in economia di mercato, secondo la Commissione, avvalora il parere secondo il quale non costituirebbero aiuti di Stato. Innanzitutto, stando alle informazioni a disposizione della Commissione, nel contesto degli anni 1999 e 2000, era economicamente ragionevole accordare alla Schneider AG prestiti con tassi d'interesse fra il [...] %, [...] % e il [...] % (tasso d'interesse di riferimento della Commissione: 4,76 %), che sono stati successivamente aumentati al [...] %, [...] % e [...] % (tasso d'interesse di riferimento della Commissione: 5,7 %) . La fiducia con la quale il mercato attendeva i futuri profitti della Schneider AG — innanzitutto grazie al suo ruolo guida nella tecnologia laser — si è manifestata per esempio nel fatto che la quotazione delle azioni della Schneider fra il 1998 e il 2000 è quasi decuplicata e che la banca per gli investimenti strategici Lehman Brothers, in seguito ad una valutazione oltremodo positiva, in questo periodo acquistò altre [...] azioni della Schneider AG. Nel luglio del 2000 circa il 50 % del capitale sociale era in possesso di circa 40 investitori strategici. In secondo luogo, la LfA si è comportata in modo molto più cauto dell'azionista privato Lehman Brothers. Nel dicembre 1999 Lehman Brothers ha aumentato il capitale sociale della Schneider AG di 25 milioni di euro e nel febbraio 2000 è diventata l'investitore principale aumentandone il capitale di altri 46 milioni di euro. A prescindere dalla sua partecipazione all'aumento di capitale di febbraio con circa 8,74 milioni di euro (che già nella decisione relativa all'avvio del procedimento era stata considerata compatibile con il principio dell'investitore operante in economia di mercato) la LfA ha messo a disposizione altri 12,8 milioni di euro esclusivamente sotto forma di prestiti con interesse rimborsabili. In terzo luogo i tassi d'interesse della LfA erano superiori ai tassi d'interesse del consorzio di banche e ciò sia all'atto della concessione del prestito originale (settembre 1999 e febbraio 2000) che nella successiva proroga dei prestiti (settembre e dicembre 2002).

(33)

A parte questo sussistono ancora certi dubbi relativi alla natura dei prestiti. Vista la funzione della LfA di promuovere l'economia regionale, e in base alle informazioni disponibili, la Commissione non può escludere che lo scopo dell'investimento sia consistito nell'aiutare la Schneider AG a superare il momento difficile e salvare i posti di lavoro nella regione. Inoltre non è chiaro se i tassi d'interesse maggiorati siano stati sufficienti a compensare la mancanza di garanzie. Quando sono stati concessi prestiti la Schneider AG si trovava in una situazione finanziaria difficile e non si poteva escludere il fallimento della tecnologia laser. È difficile valutare se i tassi d'interesse maggiorati fossero sufficienti a controbilanciare tale rischio.

1.2.   DECISIONE PRIVA DI OGGETTO

(34)

La Commissione ritiene che non sia necessario stabilire se i prestiti della LfA costituiscano o meno aiuti di Stato. Anche se i prestiti fossero definiti aiuti di Stato incompatibili, una decisione negativa sarebbe priva di oggetto ai fini del recupero degli aiuti, poiché non esiste più un'impresa che sarebbe stata favorita direttamente o indirettamente dai presunti aiuti di Stato.

(35)

Il beneficiario del prestito era ufficialmente Schneider AG. SE e SLT sono state fondate soltanto dopo la concessione dei prestiti e non si può comunque escludere che ne siano state avvantaggiate. Le procedure d'insolvenza nei confronti delle tre imprese sono stati avviate nel marzo 2002 e le tre imprese sono state liquidate. Il debito relativo a tale prestito è stato aggiunto alla massa fallimentare.

(36)

Gli attivi delle tre imprese sono stati ceduti dal curatore fallimentare sotto la sorveglianza dei tribunali fallimentari. La Commissione è del parere che per i singoli beni sia stato pagato il prezzo di mercato, cosicché il vantaggio degli aiuti non è passato ad uno degli acquirenti.

a)

Gli attivi posseduti dalla Schneider AG al momento della liquidazione consistevano in marchi commerciali. In seguito a una ricerca mondiale di un potenziale investitore con l'aiuto di un consulente M & A (specialista in concentrazioni e acquisizioni), il curatore fallimentare ha venduto i marchi commerciali all'impresa cinese TLC, produttrice di elettronica di consumo, per 3,48 milioni di euro. Contemporaneamente un secondo consulente, a cui era stato chiesto di determinare il valore di tali marchi, ha ottenuto parecchie offerte, nettamente inferiori a quella di TCL. La Commissione ne desume quindi che tali marchi siano stati venduti a prezzi di mercato.

b)

Gli attivi di SE, consistenti nella linea di produzione dei televisori e in scorte di magazzino, sono stati venduti dal curatore fallimentare a TCL a un prezzo complessivo di 5 745 480 euro. Secondo le informazioni comunicate dalle autorità tedesche il curatore fallimentare ha avuto colloqui approfonditi con una serie di investitori potenziali. Tuttavia mostravano scarsissimo interesse all'acquisto di una linea di produzione già vecchia di vari anni e tagliata su misura per Schneider AG. Per le scorte di magazzino di televisori, per i quali non si poteva fornire una garanzia e non si poteva offrire un servizio alla clientela non vi sono stati candidati. TCL ha fatto l'offerta più elevata che è stata quindi considerata come prezzo di mercato.

c)

Nel caso di SLT il curatore fallimentare aveva incaricato un consulente in concentrazioni e acquisizioni, il quale ha inviato la documentazione relativa alla vendita a circa 150 investitori potenziali. Si sono svolti colloqui approfonditi con un certo numero di candidati potenziali. Ma visti i problemi tecnici della messa a punto della tecnologia del display laser l'interesse in definitiva era scarsissimo. Nessuna offerta è stata superiore a quella di LOS, nonostante si fosse anche cercato di vendere separatamente i brevetti esistenti e quelli ancora da depositare. Gli attivi di SLT sono stati ceduti in due fasi (6) a LOS a un prezzo di acquisto complessivo di 6 025 000 euro. La Commissione è quindi dell'opinione che anche per gli elementi dell'attivo di SLT sia stato pagato il prezzo di mercato.

2.   I PROGETTI DI R&S

2.1.   AIUTI DI STATO

(37)

Il finanziamento statale è stato concesso dal Land Baviera tramite la BFS. La misura è pertanto stata finanziata da risorse statali ed è quindi imputabile allo Stato. La Schneider AG è stata avvantaggiata dal finanziamento della parte del progetto 1 e del progetto 2 eseguita da SLT. Poiché l'elettronica di largo consumo è oggetto di scambi fra gli Stati membri, la misura minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Di conseguenza i finanziamenti ai progetti 1 e 2 costituiscono aiuti di Stato.

(38)

Invece nel caso del finanziamento del progetto «Blauer Laser» dell'Università di Würzburg la sovvenzione statale, secondo la Commissione, non va considerata aiuto di Stato. Il progetto riguardava la ricerca di base con l'obiettivo di diffondere ampiamente le conoscenze scientifiche e tecniche. Ai sensi della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo del 1986 (7) (vigente nel 1994 al momento di tali finanziamenti) gli aiuti alla ricerca fondamentale non costituiscono solitamente aiuti di Stato. «Nondimeno la Commissione in casi eccezionali, in cui tale ricerca venga eseguita da, o a favore di, imprese particolari non può escludere la possibilità che gli aiuti rientrino nei casi di cui all'articolo 92, paragrafo 1 [attualmente articolo 87, paragrafo 1].» Tuttavia non si tratta di un caso del genere. Il progetto non è stato eseguito per Schneider. La domanda di aiuto è stata presentata indipendentemente dall'Università di Würzburg e le sovvenzioni sono state pagate direttamente all'Università. Come le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione, i risultati della ricerca universitaria non erano rilevanti per la Schneider AG, poiché l'impresa aveva le proprie idee per la soluzione dei problemi connessi al «Blauer Laser». La Schneider AG ha perseguito le proprie attività di ricerca e di sviluppo indipendentemente dal progetto «Blauer Laser» e non ha utilizzato i risultati del progetto dell'Università per la propria soluzione tecnica. I due progetti sono stati associati per volere della BFS, poiché promettevano delle sinergie che alla fine non vi sono state.

2.2.   DEROGA CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO CE

(39)

Le sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo devono essere valutate conformemente alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (di seguito «disciplina comunitaria in materia di R&S») del 1986 (8), ovvero del 1996 (9), secondo la quale sono ammissibili gli aiuti di Stato a favore della ricerca fondamentale, della ricerca industriale (fondamentale) e dello sviluppo precompetitivo.

Progetto 1

Fase di R&S — Intensità dell'aiuto

(40)

Il progetto 1 può essere ricondotto alla ricerca fondamentale industriale ai sensi dell'allegato 1 della disciplina comunitaria in materia di R&S del 1986 (10). Scopo dell'attività di ricerca era, tramite nuovi lavori teorici e sperimentali, quello di ottenere conoscenze completamente nuove nel settore della proiezione di grandi immagini a colori ad alta risoluzione per vari settori di applicazione e di elaborare le basi scientifico-tecnologiche per le singole componenti di un futuro sistema di display laser.

(41)

BFS ha concesso aiuti per il 48,98 % del progetto, vale a dire che l'intensità dell'aiuto era inferiore al massimale del 50 % applicabile alla ricerca industriale fondamentale.

L'effetto di incentivazione

(42)

La Commissione è del parere che gli aiuti a R&S abbiano avuto un effetto incentivante, perché senza il sostegno statale il progetto non sarebbe stato realizzato. Il progetto presentava un rischio tecnico ed economico molto elevato, poiché la tecnologia era estremamente innovativa; richiedeva ricerca fondamentale e un input elevato, elementi che sono stati confermati da uno studio esterno che la BFS aveva commissionato prima di prendere una decisione relativa agli aiuti. Gli specialisti consultati ritenevano che il progetto, tenendo conto della sua estrema complessità e del suo obiettivo ambizioso, potesse essere realizzato soltanto con un sostegno sostanziale. Il rischio tecnico maggiore era costituito dall'esatta riproduzione dell'immagine. Gli esperti hanno inoltre confermato che tale tecnologia, interamente nuova, sollevava una molteplicità di singoli problemi che si potevano risolvere soltanto nell'ambito di una progetto di ricerca e sviluppo intensivo, mirato e basato su una solida dotazione finanziaria.

Progetto 2.

Fase di R&S — Intensità dell'aiuto

(43)

Quanto al progetto 2, le autorità tedesche affermano che anch'esso deve essere considerato come ricerca fondamentale (11). Secondo le informazioni fornite dalla Germania, i lavori nell'ambito del progetto, nonostante il titolo fuorviante («integrazione di sistemi e prototipi»), erano tali da corrispondere pienamente alla definizione succitata e il progetto era destinato ad elaborare in modo più approfondito le singole componenti di tale tecnologia. Per tale ragione per la BFS il progetto era da considerarsi completamente ricerca fondamentale. Inoltre il primo prototipo è stato messo a punto alcuni mesi dopo la conclusione del progetto 2, e detto prototipo era destinato all'uso industriale e non all'uso commerciale, come originariamente previsto. La vera e propria ricerca precompetitiva è seguita soltanto dopo il progetto 2 e senza ulteriore finanziamento pubblico.

(44)

La Commissione fa rilevare che il progetto potrebbe, almeno in parte, essere definito come sviluppo precompetitivo (12). I finanziamenti sarebbero limitati al 25 %, oppure, conformemente ai punti 5.5 e 5.9 della disciplina comunitaria del 1996 in materia di ricerca e sviluppo, dovrebbero corrispondere alla media ponderata delle intensità di aiuto ammissibili. La Commissione è del parere che l'integrazione delle singole componenti in un sistema d'insieme potrebbe rientrare nella definizione di sviluppo precompetitivo. Inoltre il primo prototipo è stato costruito soltanto pochi mesi dopo la conclusione del progetto 2, il che depone a favore del fatto che il progetto fosse destinato allo sviluppo di un primo prototipo.

(45)

Tuttavia un'analisi più approfondita della questione sarebbe priva di oggetto, poiché anche aiuti incompatibili non causerebbero più distorsioni del mercato. Le sovvenzioni per R&S sono state versate a Schneider AG; SE e SLT sono state create soltanto successivamente. È alquanto improbabile che il produttore di televisori SE sia stato favorito per le ricerche in materia di tecnologia laser dagli aiuti a R&S che venivano interamente impiegati nella maniera concordata. SLT invece potrebbe aver ottenuto un vantaggio dagli aiuti. Comunque le imprese nel frattempo sono state liquidate, le sovvenzioni per la ricerca e sviluppo sono state assegnate alla massa fallimentare (13) e i beni patrimoniali sono stati ceduti a prezzi di mercato (cfr. precedente punto 36).

L'effetto di incentivazione

(46)

La Commissione è del parere che il rischio tecnologico ed economico del progetto 2 fosse ancora molto elevato e che SLT non avrebbe potuto realizzare il progetto senza il sostegno della BFS. Come già il primo progetto anche il secondo aveva un carattere estremamente innovativo e richiedeva un input considerevole.

VII.   CONCLUSIONE

(47)

La Commissione giunge alla conclusione che gli aiuti per ricerca e sviluppo dell'importo di 6 498 468,68 euro, a favore del progetto 1, ed il 50 % degli aiuti per ricerca sviluppo a favore del progetto 2, vale a dire 1 275 826,60 euro, siano compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti.

(48)

Per quanto riguarda i tre prestiti, per un importo complessivo di 12,8 milioni di euro, ed il 50 % degli aiuti per ricerca sviluppo a favore del progetto 2, secondo la Commissione le informazioni ottenute non sono sufficienti per giungere ad una valutazione definitiva. Tuttavia la questione decisiva, vale a dire se i tre prestiti costituissero aiuti di Stato e in che misura il progetto 2 fosse destinato alla ricerca industriale, può rimanere in sospeso. Eventuali aiuti di Stato incompatibili non potrebbero essere recuperati, poiché tali aiuti, dopo la liquidazione di tutti i beneficiari effettivi o potenziali e la vendita delle loro attività patrimoniali a prezzi di mercato, non potrebbero più causare distorsioni del mercato.

La Commissione giunge quindi alla conclusione che il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CEE in relazione ai tre prestiti e ad una parte del progetto 2 è ormai privo di oggetto.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Gli aiuti a Schneider AG, Türkheim, per un importo di 6 498 468,68 euro, a favore del progetto di ricerca «Tecnologia del display laser» e per un importo di 1 275 826,60 euro, a favore del progetto di R&S «Tecnologia del display laser — Integrazione di sistemi e prototipi», sono compatibili con il mercato comune.

Articolo 2

Il procedimento di indagine formale è chiuso per quanto riguarda i prestiti della Bayrische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung per un importo complessivo di 12,8 milioni di euro e la sovvenzione di 1 275 826,60 euro a favore del progetto di ricerca «Tecnologia del display laser — Integrazione di sistemi e prototipi».

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 46 del 22.2.2005, pag. 12.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  Alcune osservazioni, pervenute durante o dopo l'indagine, non hanno potuto essere considerate pareri formali (soprattutto articoli di stampa, privi di commento e non attinenti al caso, nonché un'offerta, non ulteriormente specificata, di prestare alla Commissione servizi di consulenza relativi al caso).

(*1)  Segreto aziendale.

(4)  Ivi compresi i fondi destinati al progetto «Blauer Laser», che è stato realizzato dall'Università di Würzburg.

(5)  Ivi compresi i fondi destinati al progetto «Blauer Laser», che è stato realizzato dall'Università di Würzburg.

(*2)  La presente tabella comprende unicamente i costi per l' attività di ricerca di Schneider AG; non si tiene conto dell'aiuto finanziario di 0,26 milioni di euro destinato al progetto «Blauer Laser», che è stato realizzato dall'Università di Würzburg e associato al progetto Schneider su richiesta della BFS.

(6)  La prima frase è stata la creazione di un'impresa comune a cui sono stati trasferiti gli elementi dell'attivo di SLT. LOS partecipava all'impresa comune per il 60 %, il 40 % si è aggiunto alla massa fallimentare Questa fase intermedia, fissata a un anno, doveva consentire di trovare un investitore strategico che riprendesse il 40 % dalla massa fallimentare. Tuttavia tale investitore non si è trovato e LOS ha potuto acquistare il 100 %.

(7)  GU C 83 dell'11.4.1986, pag. 2.

(8)  Cfr. nota 8.

(9)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(10)  Ai sensi dell'allegato 1 della disciplina comunitaria in materia di R&S del 1986 per ricerca fondamentale industriale s'intende un'attività autonoma teorica o sperimentale mirante ad acquisire una nuova o una miglior comprensione delle leggi della scienza e della tecnica, ivi compresa la loro applicazione a un settore industriale o alle attività di una determinata impresa.

(11)  Ai sensi dell'allegato 1 della disciplina comunitaria in materia di R&S del 1996 la ricerca industriale è definita come ricerca pianificata o indagine critica mirante ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

(12)  Ai sensi dell'allegato 1 della disciplina comunitaria in materia di R&S del 1996 lo sviluppo precompetitivo comprende la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale.

(13)  Una volta risultato chiaro che le attività di SLT sarebbero state vendute fuori dalla Baviera una delle condizioni formali per gli aiuti non era più soddisfatta.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2006

relativa all'aiuto di Stato a cui la Germania ha dato esecuzione a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie in cooperative vitivinicole

[notificata con il numero C(2006) 2070]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/57/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al detto articolo (1), a e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

La misura è stata notificata alla Commissione con lettera del 19 aprile 2001, su richiesta scritta dei servizi della Commissione. Poiché la misura era già stata attuata in tale data, l’aiuto è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati (aiuto n. NN 32/01).

(2)

Informazioni complementari sono state trasmesse con lettera del 13 febbraio 2002, registrata il 18 febbraio 2002, con lettera del 5 luglio 2002, registrata il 9 luglio 2002, e con lettera del 5 dicembre 2002, registrata il 10 dicembre 2002. Il 25 giugno 2002 si è organizzato inoltre un incontro con i servizi della direzione generale Agricoltura.

(3)

Con lettera del 2 ottobre 2003, SG (2003) D/232035, la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare riguardo all’aiuto in oggetto (aiuto n. C 60/2003) il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla misura di cui trattasi.

(5)

Con lettera del 18 novembre 2003, pervenuta il 25 novembre 2003, con lettera del 23 dicembre 2003, pervenuta il 5 gennaio 2004, e con lettera del 12 febbraio 2004, pervenuta il 17 febbraio 2004, le parti interessate, in particolare le autorità regionali tedesche competenti per l’erogazione degli aiuti hanno trasmesso alla Commissione le loro rispettive osservazioni.

(6)

La Germania ha trasmesso le sue osservazioni alla Commissione, con lettera del 5 novembre 2003, prevenuta il 6 novembre 2003.

(7)

La Germania ha trasmesso alla Commissione osservazioni complementari, con lettera del 7 marzo 2005, pervenuta il 9 marzo 2005, in cui ha chiesto una valutazione degli aiuti, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (3).

II.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

II.1.   Titolo della misura

(8)

Aiuti a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dei viticoltori della Renania-Palatinato

II.2.   Base giuridica

(9)

La misura è applicata sulla base delle 4 seguenti direttive:

Direttiva relativa all’erogazione di aiuti sui fondi del distretto di Bernkastel-Wittlich, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa.

Direttiva relativa all’erogazione di aiuti sui fondi del distretto di Cochem-Zell, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa o ad un’organizzazione di produttori.

Direttiva relativa all’erogazione di aiuti sui fondi del distretto di Trier-Saarburg, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa o ad un’organizzazione di produttori.

Comunicazione del raggruppamento di comuni di Schweich, che comprende vari comuni, relativa all’aumento degli aiuti del distretto di Trier-Saarburg, a favore dei viticoltori che aderiscono ad una cooperativa o ad un’organizzazione di produttori.

(10)

La direttiva dell’amministrazione di Bernkastel-Wittlich prevede l’erogazione di aiuti per l’acquisizione di partecipazioni azionarie in una determinata cooperativa, segnatamente la cooperativa Moselland. La direttiva dell’amministrazione di Cochem-Zell prevede disposizioni analoghe che, nella pratica, hanno avuto come effetto che soltanto le partecipazioni azionarie della cooperativa Moselland sono state sovvenzionate. Le direttive dell’amministrazione di Trier-Saarburg e del raggruppamento di comuni di Schweich non mirano specificamente un’impresa determinata, bensì cooperative e organizzazioni di produttori riconosciute dalla legge tedesca relativa all’organizzazione delle strutture di mercato.

II.3.   Obiettivo della misura

(11)

La misura si prefiggeva di aumentare il contingente di uve raccolte dalle organizzazioni di produttori e di ridurre il quantitativo di vino in barili destinato alla vendita libera (non venduto cioè tramite organizzazioni di produttori). La misura era finalizzata a stabilizzare in tal modo i prezzi sul mercato del vino in barili. Nel contempo si mirava a lungo termine alla chiusura della capacità di produzione viticola delle aziende, in particolare delle aziende viticole di piccole dimensioni della zona Mosel-Saar-Ruwer.

(12)

L’aiuto è servito a coprire parzialmente i costi sostenuti dalle aziende viticole per l’acquisizione di partecipazioni azionarie in cooperative di viticoltori o in organizzazioni di produttori (in prosieguo: «organizzazioni di produttori»). L’aiuto è stato erogato ai viticoltori che si impegnavano ad acquistare le azioni per cinque anni dalla data di presentazione della domanda. La superficie totale coltivata di ciascuna azienda doveva far capo all’organizzazione di produttori, cui dovevano inoltre essere consegnate tutte le uve, il mosto e il vino prodotti dall’azienda. L’azienda doveva altresì impegnarsi a chiudere la sua capacità di produzione.

II.4.   Bilancio degli aiuti

(13)

L’aiuto è stato erogato in forma di sovvenzioni dirette e di abbuoni di interessi su prestiti contratti sul mercato dei capitali.

(14)

I costi di acquisto di una partecipazione azionaria si elevavano di massima a 293,9 EUR. In caso di costo inferiore, l’aiuto veniva ridotto in proporzione.

(15)

Sono stati erogati i seguenti aiuti per partecipazione azionaria:

Distretto/raggruppamento di comuni

Per l’acquisizione da 1 a 5 partecipazioni azionarie

Importo per ciascuna partecipazione azionaria:

Importo massimale applicabile a qualsiasi nuova azienda aderente ad un’organizzazione di produttori

Bernkastel-Wittlich

76,69 EUR

38,35 EUR

766,94 EUR

Cochem-Zell

76,69 EUR

76,69 EUR

nessun massimale

Trier-Saarburg

76,69 EUR

38,35 EUR

766,94 EUR

Schweich

51,13 EUR

255,65 EUR

(16)

Le sovvenzioni del raggruppamento di comuni di Schweich sono state erogate a titolo aggiuntivo (cumulativo) agli esborsi effettuati nel distretto di Trier-Saarburg.

(17)

Il distretto di Cochem-Zell ha concesso abbuoni di interessi fino al 4,95 %, per un periodo massimo di quattro anni, su prestiti contratti per l’acquisto di partecipazioni azionarie.

(18)

Nel 2000, alle organizzazioni di produttori sono stati versati i seguenti importi:

Distretto/raggruppamento di comuni

Cooperativa Moselland

Organizzazione di produttori Moselherz

Organizzazione di produttori Mosel Gate

Bernkastel-Wittlich

44 022 EUR

-EUR

-EUR

Cochem-Zell

20 171 EUR

-EUR

-EUR

Trier-Saarburg

51 270 EUR

6 990 EUR

7 631 EUR

Schweich

16 975 EUR

3 390 EUR

5 011 EUR

Totale

132 438 EUR

10 380 EUR

12 642 EUR

(19)

Nel 2000 sono stati versati complessivamente 155 460 EUR. La misura è stata finanziata attingendo ai fondi delle amministrazioni distrettuali e del raggruppamento di comuni di Schweich.

II.5.   Durata dell’azione

(20)

Nel distretto di Cochem-Zell, il regime di aiuto è stato applicato per quattro anni (2000-2003). Gli altri regimi di aiuto erano limitati al 2000.

II.6.   Beneficiari

(21)

L’aiuto è stato erogato direttamente alle organizzazioni di produttori che hanno venduto le partecipazioni azionarie a prezzo ridotto ai loro nuovi aderenti (viticoltori ed aziende viticole).

(22)

I viticoltori e le aziende viticole del corrispondente distretto hanno potuto in tal modo acquisire, presso organizzazioni di produttori, partecipazioni azionarie a prezzo inferiore.

(23)

Le organizzazioni di produttori hanno potuto, tramite tale misura, aumentare il loro capitale proprio e assicurare l’approvvigionamento in materie prime.

II.7.   Motivi che giustificano l’avvio del procedimento formale di esame

(24)

Al termine di un esame preliminare, la misura è stata classificata alla stregua di un aiuto al funzionamento delle aziende viticole e delle organizzazioni di produttori, il che è incompatibile con il mercato comune. La Commissione ha pertanto avviato un procedimento formale di esame.

III.   OSSERVAZIONI DI TERZI INTERESSATI

III.1.   Reclami contro la misura

(25)

I servizi della Commissione hanno ricevuto un reclamo sull’instaurazione del regime di aiuto. Il reclamante ha fatto rilevare che l’aiuto permetteva ai viticoltori di acquistare partecipazioni azionarie a prezzo ridotto nelle organizzazioni di produttori locali. Oltre al vantaggio dell’aumento del capitale, le organizzazioni di produttori potevano assicurare in tal modo anche l’approvvigionamento in materie prime per il mosto e il vino greggio. Il reclamante ha sottolineato lo svantaggio che ne derivava per i concorrenti, per l’acquisto di mosto e di vino greggio.

III.2.   Osservazioni degli interessati nell’ambito del procedimento formale di esame

(26)

Nelle osservazioni degli interessati, in particolare delle autorità regionali tedesche competenti per l’erogazione degli aiuti, si è sottolineato il sostegno al necessario cambiamento strutturale in un settore viticolo, esistente da 2 000 anni, su terreni in forte pendenza, la cui preservazione è estremamente rilevante per il turismo e la gastronomia. La Germania ha fatto rilevare che l’aiuto era destinato a chiudere la capacità di produzione e ha anche chiesto che sia applicato il regolamento (CE) n. 1860/2004.

IV.   COMMENTI DELLA GERMANIA

(27)

Nelle sue osservazioni, la Germania ha ribadito la necessità di un sostegno ad un cambiamento strutturale in un settore viticolo, esistente da 2 000 anni, su terreni in forte pendenza, la cui preservazione è estremamente rilevante per il turismo e la gastronomia. Essa fa rilevare che l’aiuto era inteso a compensare gli svantaggi subiti dai viticoltori e dalle aziende viticole, obbligati a chiudere la capacità di produzione per soddisfare gli impegni di consegna, per cinque anni, alle organizzazioni di produttori e che il medesimo era motivato in quanto considerato alla stregua di aiuto per la chiusura della capacità di produzione.

(28)

Nelle osservazioni complementari, la Germania ha chiesto che sia applicato il regolamento (CE) n. 1860/2004.

V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

CMO

(29)

L’articolo 36 del trattato CE è applicabile alla viticoltura e alla trasformazione del settore vitivinicolo, di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4).

(30)

Conformemente alle osservazioni della Germania e delle parti interessate, le difficoltà economiche dei viticoltori e delle aziende viticole erano subordinate al cambiamento strutturale verificatosi nell’ambito degli sbocchi di mercato. L’usuale commercializzazione di vino in barili in proprie cantine risultava sempre più difficile. Il mercato esigeva ormai materie gregge (uve o mosto di fresca spremitura) o vini di qualità, orientati verso il mercato. Esisteva la possibilità che società private stipulassero contratti analoghi con le aziende viticole, assumendosi i loro rischi di commercializzazione.

(31)

In questo contesto, come descritto al punto 12, le autorità regionali si sono assunte la copertura parziale dei costi sostenuti dalle aziende vinicole per acquisire partecipazioni azionarie nelle organizzazioni di produttori. La superficie totale coltivata di ciascuna azienda doveva far capo all’organizzazione di produttori, cui gli interessati dovevano consegnare tutte le uve, il mosto e il vino prodotti dall’azienda. Le aziende agricole dovevano impegnarsi a conservare le partecipazioni azionarie per cinque anni, il che corrispondeva in pratica alla chiusura della capacità di produzione. Rispetto ad altre imprese di produzione e di commercializzazione nel settore vinicolo, le organizzazioni di produttori, obbligando i viticoltori e le aziende viticole a consegnare all’organizzazione tutte le uve e in particolare il mosto e il vino da essi prodotto per un periodo di cinque anni (cfr. sezione II.2), hanno potuto assicurare l’approvvigionamento in materie prime.

(32)

Il vantaggio che hanno tratto le organizzazioni di produttori dalla consegna, da parte dei viticoltori e delle aziende viticole, di tutte le uve e in particolare del mosto e del vino nonché dalla chiusura della capacità di produzione, costituisce una misura strutturale che ha rafforzato la posizione delle organizzazioni di produttori. Considerato isolatamente, il vantaggio che hanno tratto le organizzazioni di produttori dalla sicurezza di approvvigionamento può essere giustificato a titolo di effetto di una misura di ristrutturazione del mercato, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

AIUTI DI STATO

(33)

Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999,

«Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.».

(34)

L’articolo 71, paragrafo 2, stipula che

«Il capo II del capitolo II (Premi per l’abbandono) non osta alla concessione di aiuti nazionali destinati al conseguimento di obiettivi analoghi a quelli perseguiti da tale capo. A tali aiuti si applica comunque il paragrafo 1.».

(35)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(36)

Il citato regime di aiuti è stato finanziato attingendo ai fondi di amministrazioni distrettuali e di un raggruppamento di comuni del Land Renania-Palatinato. L’aiuto può essere di natura tale da falsare la concorrenza (5) e incidere sugli scambi tra Stati membri (6).

V.1.   Vantaggio economico dei viticoltori e delle aziende viticole derivante dagli aiuti a favore dell’acquisizione di partecipazioni azionarie e dalla concessione di abbuoni di interesse

(37)

Determinati viticoltori e aziende agricole del Land Renania-Palatinato hanno acquisito partecipazioni azionarie in organizzazioni di produttori, con il sostegno delle autorità regionali, pagandole quindi ad un prezzo inferiore (cfr. punto 15). L’importo che è stato dedotto dal prezzo usuale delle partecipazioni azionarie doveva di massima essere messo a loro carico. Per tali aziende, ciò costituisce pertanto un vantaggio economico diretto, finanziato attingendo a fondi pubblici.

(38)

Gli abbuoni di interessi fino al 4,95 %, concessi ad alcuni viticoltori e aziende viticole per l’acquisizione di cui trattasi (cfr. punto 17), costituiscono anch’essi un vantaggio economico per gli interessati, finanziato attingendo a fondi pubblici.

(39)

Si applica pertanto l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(40)

Nella sezione V. 3 si esaminerà se il punto 9 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (in prosieguo, «orientamenti comunitari nel settore agricolo»), è applicabile ai citati vantaggi (7) riguardo alla chiusura della capacità di produzione.

V.2.   Vantaggi concessi alle organizzazioni di produttori

(41)

La Commissione conferma le sue osservazioni di cui alla lettera di avvio del procedimento formale di esame, secondo le quali le organizzazioni di produttori sono state avvantaggiate dall’aiuto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole per l’acquisizione delle partecipazioni azionarie. L’aiuto di cui trattasi era limitato a determinate organizzazioni di produttori riconosciute (cfr. punto 10). I viticoltori e le aziende viticole avevano l’obbligo di conservare le partecipazioni azionarie per 5 anni.

(42)

A giudizio delle autorità tedesche, una ristrutturazione del mercato nel settore vinicolo era assolutamente necessaria. I viticoltori avrebbero potuto acquisire partecipazioni azionarie nelle organizzazioni di produttori, visto il prezzo accessibile delle medesime, ma il cambiamento strutturale è subentrato soltanto quando è stato instaurato il regime di aiuti erogati dalle autorità regionali e comunali.

(43)

Con l’arrivo di nuovi associati in grado di acquisire le loro partecipazioni grazie ad una riduzione dei prezzi o ad abbuoni di interessi, le organizzazioni di produttori in parola hanno potuto, rispetto ad altre imprese del settore della produzione e della commercializzazione vinicola, aumentare il capitale e le liquidità e registrare redditi supplementari. Le organizzazioni di produttori hanno beneficiato di un vantaggio supplementare, derivante dal fatto che i viticoltori si erano impegnati a consegnare tutte le uve, il mosto e il vino prodotti e a chiudere la capacità di produzione e che tale impegno era subordinato alla sovvenzione dell’acquisizione delle partecipazioni azionarie.

(44)

È opportuno far riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa C-156/98, punto 26, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee  (8):

«Il beneficio indirettamente concesso alle imprese, di cui all’articolo 52, paragrafo 8 dell’EStG scaturisce dalla rinuncia dello Stato membro alle entrate tributarie che avrebbe normalmente percepito, laddove proprio tale rinuncia offre agli investitori la possibilità di acquisire partecipazioni in tali imprese a condizioni fiscalmente più vantaggiose.».

(45)

Tale giudizio è stato confermato nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, causa TPG T-93/02, punto 95, Confédération nationale du Crédit Mutuel contro Commissione delle Comunità europee  (9):

«… Una siffatta interpretazione della decisione impugnata non potrebbe tuttavia essere esclusa, considerato che non è necessario, per poter accertare l’esistenza di un intervento a favore di un’impresa mediante risorse statali, che quest’ultima ne sia la diretta beneficiaria. Infatti, dall’art. 87, n. 2, lettera a) CE, risulta che aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art 87, n. 1 CE. Allo stesso modo, il fatto che uno Stato membro rinunci ad entrate tributarie può implicare un trasferimento indiretto di risorse statali, che può essere qualificato come aiuto a favore di operatori economici diversi da quelli ai quali il vantaggio fiscale è concesso direttamente (sentenza della Corte 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punti 24 — 28).».

(46)

In forza della citata giurisprudenza, la Commissione conclude che l’aiuto conferito ai viticoltori e alle aziende vinicole, finalizzato ad acquisire partecipazioni azionarie in talune organizzazioni di produttori, conservandole per perlomeno cinque anni, ha portato ad un aumento del capitale delle organizzazioni di produttori in parola, che non si sarebbe verificato in assenza di tale misura. L’acquisizione di queste partecipazioni azionarie, resa possibile grazie a sovvenzioni statali, costituisce un trasferimento indiretto di fondi pubblici a favore delle organizzazioni di produttori. Il risultante aumento del capitale delle organizzazioni di produttori costituisce un vantaggio economico indiretto, da considerare alla stregua di un aiuto statale diverso dal vantaggio concesso ai viticoltori e alle aziende viticole.

(47)

Si applica pertanto l’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

V.3.   Deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato CE

(48)

Occorre nella fattispecie esaminare se sia applicabile una delle deroghe, in particolare il divieto fondamentale di concedere aiuti di Stato, di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(49)

Dalle informazioni a disposizione emerge che le deroghe, di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, lettere a), b) e d) del trattato CE non si applicano perché non si tratta né

di aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

né di aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;

né di aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune.

(50)

La deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) è pertanto, se del caso, l’unica deroga che possa essere applicata.

Compatibilità dell’aiuto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole

(51)

Con lettera del 13 febbraio 2002, le autorità tedesche hanno proposto di esaminare la misura in questione sulla base del punto 9 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo.

(52)

Conformemente al punto 9, si possono concedere aiuti per la chiusura della capacità di produzione, purché essi siano compatibili con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

deve trattarsi di un aiuto nell’interesse generale del settore in questione, limitato nel tempo;

b)

il beneficiario deve fornire una contropartita adeguata, di solito consistente in una decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione;

c)

deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione di aziende in difficoltà;

d)

non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro. Almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti dovrebbe essere sostenuta dal settore beneficiario, segnatamente attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori;

e)

non si può erogare un aiuto di natura tale da interferire con il corretto funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato.

Punto a) Interesse generale del settore

(53)

L’aiuto sembra avere un effetto positivo a seguito della concentrazione della produzione agricola che sembra aver portato ad una certa stabilizzazione dei prezzi sul mercato del vino in barili. L’aiuto era limitato a tre distretti e ad un raggruppamento di comuni del Land Renania-Palatinato. La direttiva dell’amministrazione di Bernkastel-Wittlich prevedeva aiuti per l’acquisizione di partecipazioni azionarie in una determinata cooperativa, segnatamente la cooperativa Moselland. La direttiva dell’amministrazione di Cochem-Zell prevedeva disposizioni analoghe che, nella pratica, hanno avuto come effetto che soltanto le partecipazioni azionarie della cooperativa Moselland sono state sovvenzionate. Le direttive dell’amministrazione di Trier-Saarburg e del raggruppamento di comuni di Schweich non miravano specificamente un’impresa determinata, bensì cooperative e organizzazioni di produttori riconosciute dalla legge tedesca relativa all’organizzazione delle strutture di mercato. Le imprese private del settore della produzione o della commercializzazione del vino, che non soddisfacevano le citate condizioni, non potevano pertanto beneficiare della misura. La durata del regime era limitata a quattro anni.

(54)

Conformemente al punto 9.6 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, i regimi di aiuti per la chiusura delle capacità devono essere accessibili a tutti gli operatori economici del settore interessato. Come già indicato, tale condizione non si può considerare soddisfatta. I servizi della Commissione hanno inoltre ricevuto un reclamo di un operatore del mercato, che ha fatto rilevare che il vantaggio concesso a talune cooperative nell’ambito di questa misura, non era assolutamente nell’interesse generale del settore vitivinicolo, poiché le imprese private del settore della produzione o della commercializzazione del vino non potevano beneficiarne.

Punto b) Contropartita

(55)

Le autorità tedesche hanno comunicato che l’aiuto era da considerare alla stregua di una misura di chiusura della capacità di produzione delle aziende viticole. L’affermazione è stata motivata dal fatto che gli interessati si erano impegnati a consegnare all’associazione di produttori tutte le uve, il mosto e il vino da essi prodotti, e a chiudere, a lungo termine, le capacità di produzione nel settore viticolo.

(56)

Conformemente al punto 9.2 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, gli aiuti per la riduzione della capacità possono essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato gli obiettivi e un calendario specifico. La misura di cui trattasi è stata attuata senza che sia stato fissato un programma di ristrutturazione.

(57)

Conformemente al punto 9.4 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, il beneficiario dell’aiuto deve fornire una contropartita adeguata, di solito consistente nella decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Occorre che il beneficiario si impegni in maniera giuridicamente vincolante a porre fine a tale capacità in maniera definitiva e irreversibile. Le autorità tedesche hanno fatto rilevare che i viticoltori non avevano assunto impegni vincolanti sulla chiusura della loro capacità. Per la produzione di vino, l’impegno a consegnare tutte le uve, il mosto e il vino equivale alla chiusura della citata capacità, ma soltanto per il periodo di cinque anni cui fa riferimento l’impegno in questione. La Commissione conclude pertanto che questa condizione non è soddisfatta.

Punto c) Divieto di concedere un aiuto ad imprese in difficoltà

(58)

Questa condizione non figura espressamente tra le disposizioni relative alla concessione dell’aiuto.

Punto d) Divieto di sovracompensazione e contributo del settore

(59)

Conformemente al punto 9.6 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, l’importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi. Il punto 9.7 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo prevede inoltre che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori.

(60)

Le autorità tedesche non hanno proceduto ad una valutazione precisa delle perdite di valore degli attivi a carico delle aziende viticole (sempre che si siano registrate perdite). Attualmente non si può pertanto escludere che le perdite siano state sovracompensate e che l’aiuto superi il 50 % dei costi effettivi della misura. La Commissione conclude pertanto che queste condizioni non sono soddisfatte.

Punto 5. Organizzazione comune del mercato

(61)

Il regime di aiuto non interferisce con i meccanismi delle organizzazioni comuni del mercato vitivinicolo.

(62)

Poiché l’aiuto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole non è compatibile, per le ragioni citate, con il punto 9 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, esso è da considerare alla stregua di un aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato comune.

(63)

Nessun’altra giustificazione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Compatibilità dell’aiuto concesso alle organizzazioni di produttori

(64)

La Commissione è favorevole alla creazione, nel settore agricolo, di organizzazioni di produttori che raggruppano aziende agricole, al fine di concentrare l’offerta e adattare la produzione alle esigenze del mercato. Un aiuto di Stato può essere concesso per creare un’organizzazione siffatta (punto 10.5 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo) o nel caso di un ampliamento significativo delle attività dell’associazione o dell’unione di produttori, al fine di estendere l’attività a nuovi prodotti o nuovi settori (punto 10.6 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo). Nel caso presente, tali condizioni non sono soddisfatte.

(65)

Conformemente al punto 10.8 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo, gli aiuti concessi alle organizzazioni o alle unioni di produttori a copertura di spese non connesse direttamente ai costi di avviamento, quali investimenti, devono essere valutati in conformità alla normativa che disciplina tali aiuti. Poiché la presente misura consiste soltanto in un aumento del capitale delle organizzazioni di produttori, non sussistono investimenti e il punto non può pertanto servire a valutare la compatibilità.

(66)

Per le ragioni citate, l’aiuto concesso alle organizzazioni di produttori non è compatibile con il punto 10 degli orientamenti comunitari nel settore agricolo. Esso è da considerare pertanto alla stregua di un aiuto al funzionamento, incompatibile con il mercato comune.

(67)

Nessun’altra giustificazione rientra nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

V.4.   Aiuto de minimis alle organizzazioni di produttori e alle aziende viticole

(68)

L’esperienza della Commissione ha mostrato che gli aiuti di entità molto ridotta non integrano, in determinate circostanze, gli estremi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

(69)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1860/2004, gli aiuti non eccedenti nel triennio 3 000 EUR per beneficiario, sempre che l’importo globale di tali aiuti sia inferiore ad un determinato massimale pari allo 0,3 % circa del valore della produzione annuale del settore dell’agricoltura, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(70)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1860/2004, il detto regolamento si applica altresì agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore, purché soddisfino tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 3.

(71)

L’articolo 1 limita il campo di applicazione al settore agricolo. L’aiuto riguarda la commercializzazione di vino. Non si applicano le deroghe di cui all’articolo 1, lettere da a) a c).

(72)

Fino ad un importo massimo di 3 000 EUR, pertanto, le misure in parola non sono da considerare alla stregua di un aiuto, poiché non sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per evitare una doppia contabilizzazione, il massimale si applica unicamente alle aziende viticole.

(73)

Per le citate ragioni, la Commissione conclude che, fatte salve le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004, la concessione di sovvenzioni per l’acquisizione di partecipazioni azionarie per un massimale di 3 000 EUR non costituisce un aiuto. Qualsiasi importo riguardante il settore dei viticoltori e delle aziende viticole beneficiarie, che superi tale soglia costituisce un aiuto nella sua totalità.

VI.   CONCLUSIONI

(74)

La Commissione conclude che le sovvenzioni e gli abbuoni di interessi, concessi nell’ambito di questa misura, costituiscono un aiuto al funzionamento che non discende da alcuna deroga al divieto generale di concessione degli aiuti e che, pertanto, è incompatibile con il mercato comune. La Commissione constata inoltre che la Germania ha applicato la misura in parola in maniera illegale.

(75)

In caso di aiuti di Stato illegali, l’aiuto deve essere considerato incompatibile con il mercato comune e deve naturalmente essere conseguentemente recuperato per restaurare, per quanto possibile, la situazione concorrenziale anteriore alla concessione dell’aiuto.

(76)

La decisione, che include anche il recupero dell’aiuto, riguarda l’attuale regime ed è di applicazione immediata, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (10).

(77)

Per evitare il vantaggio diretto e indiretto concesso ai viticoltori e alle aziende viticole nonché alle organizzazioni di produttori, e, nel contempo, una doppia contabilizzazione dell’aiuto, la Germania deve procedere al recupero dell’aiuto presso le imprese che hanno beneficiato dei fondi pubblici. L’impegno a recuperare l’aiuto presso le organizzazioni di produttori non pregiudica peraltro la possibilità che un aiuto concesso a viticoltori e ad aziende viticole entro un massimale di 3 000 EUR, non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento n. 1860/2004. Qualsiasi importo riguardante il settore dei viticoltori e delle aziende viticole beneficiarie, che superi tale soglia costituisce un aiuto nella sua integralità e deve essere recuperato presso l’associazione di produttori, le cui partecipazioni azionarie sono state acquisite dal beneficiario finale.

(78)

La presente decisione non pregiudica la possibilità, per le organizzazioni di produttori interessate, di sollecitare presso i viticoltori e le aziende viticole un recupero corrispondente o di ricorrere, ove la legislazione nazionale lo preveda, alle procedure di ricorso.

(79)

Nel distretto di Cochem-Zell, nel caso specifico di abbuoni di interessi, l’aiuto da recuperare presso i viticoltori e le aziende viticole deve corrispondere all’abbuono di interessi di cui hanno beneficiato. L’impegno a recuperare tale aiuto non pregiudica peraltro la possibilità che un aiuto concesso a viticoltori e ad aziende viticole entro un massimale di 3 000 EUR, non costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004. Qualsiasi importo riguardante il settore dei viticoltori e delle aziende viticole beneficiarie, che superi tale soglia costituisce un aiuto nella sua integralità e deve essere recuperato in quanto tale.

(80)

La presente decisione non pregiudica la possibilità, per i viticoltori e le aziende viticole interessate, di impugnare, ove la legislazione nazionale lo preveda, altri mezzi di ricorso nei confronti delle organizzazioni di produttori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato, in forma di sovvenzioni dirette o di abbuoni di interessi a favore dei viticoltori e delle aziende viticole, volti a permettere loro di investire in partecipazioni azionarie di organizzazioni di produttori, e in forma di sovvenzioni dirette a favore delle organizzazioni di produttori, applicato illegalmente dalla Repubblica federale di Germania in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è, fatto salvo l’articolo 2, incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Ove le condizioni del regolamento (CE) n 1860/2004 siano soddisfatte, il regime di cui all’articolo 1 non si configura come un aiuto.

Articolo 3

1.   Entro due mesi dalla data della presente decisione, la Repubblica federale di Germania informa tutte le aziende viticole e le organizzazioni di produttori interessati dall’applicazione di questo regime di aiuti di Stato, della decisione della Commissione di considerare il regime di aiuti di Stato, di cui all’articolo 1, incompatibile con il mercato comune.

2.   Fatto salvo l’articolo 2, la Repubblica federale di Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare, a seconda del caso, presso le aziende viticole o le organizzazioni di produttori, l’aiuto di cui all’articolo 1, concesso illegalmente ai beneficiari, ovvero impugnare altri mezzi di ricorso, ove la legislazione nazionale lo preveda. La Repubblica federale di Germania informa la Commissione entro un termine di due mesi dalla data della notifica della presente decisione, sull’identità dei beneficiari, l’importo dei vari aiuti e i metodi utilizzati per determinare tali importi.

3.   Il recupero è effettuato senza indugio e conformemente alle procedure di diritto nazionale che consentono l’applicazione immediata ed effettiva della presente decisione.

4.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi per tutto il periodo, dalla data in cui esso è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario fino al recupero effettivo.

5.   Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni di cui al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania informa la Commissione, entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, delle misure di esecuzione già adottate o pianificate. La Germania presenta, entro lo stesso termine, tutti i documenti a comprova dell’avvio delle procedure di recupero nei confronti dei beneficiari dell’aiuto illegale di cui trattasi.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann Fischer Boel

Membro della Commissione


(1)  GU C 267 del 6 novembre 2003, pag. 2.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina [1].

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(4)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(5)  In forza della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, allorché un aiuto finanziario concesso dalla Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (Caso C-730/79, Philip Morris, Raccolta della giurisprudenza 1980, 2671, paragrafi 11 e 12).

(6)  Il commercio intracomunitario della Germania nel settore vitivinicolo ha registrato nel 1999 importazioni per 10 364 000 milioni di ettolitri ed esportazioni per 1 881 900 milioni di ettolitri. Per il Land Renania-Palatinato non si dispone di dati separati (Fonte: Ufficio statistico federale tedesco).

(7)  GU C 232 del 12 agosto 2000, pag. 19.

(8)  Causa C-156/98, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta della giurisprudenza 2000, I-/6857, paragrafo 26.

(9)  Causa T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel contro Commissione delle Comunità europee, non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza, paragrafo 95.

(10)  Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 83 del 27 marzo 1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2006

relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica

(2007/58/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che approva la conclusione di un Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando che è necessario approvare l’Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, l’Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra il governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica.

Il testo dell’Accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Commissario responsabile per l’energia provvede alla notificazione nei confronti della Comunità ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’Accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 agosto 2006.

Per la Commissione

A.PIEBALGS

Membro della Commissione


6.2.2007   

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L 32/65


ACCORDO

TRA IL GOVERNO DEL GIAPPONE E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA PER LA COOPERAZIONE NELL'UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA NUCLEARE A SCOPI PACIFICI

Il governo del Giappone e la Comunità europea dell'energia atomica (qui di seguito: «la Comunità»),

desiderosi di continuare e sviluppare ulteriormente una cooperazione stabile e duratura che possa recare beneficio al Giappone, alla Comunità e a Parti terze nella utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici e non esplosivi sulla base del vantaggio reciproco e della reciprocità;

riconoscendo che il Giappone, la Comunità e i suoi Stati membri hanno raggiunto livelli avanzati comparabili nell'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici e nei livelli di sicurezza disposti dalle rispettive normative in materia di sanità, sicurezza, impiego pacifico dell'energia nucleare e protezione dell'ambiente;

desiderosi altresì di concludere, nel campo dell'utilizzazione pacifica e non esplosiva dell'energia nucleare, accordi di cooperazione a lungo termine, secondo modalità prevedibili e concrete, che tengano conto delle esigenze dei loro rispettivi programmi nel campo dell'energia nucleare e che facilitino gli scambi, la ricerca e lo sviluppo e la cooperazione in altri ambiti tra il Giappone e la Comunità;

riaffermando il fermo impegno del governo del Giappone, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri per la non proliferazione nucleare, ivi compresi il rafforzamento e l'efficiente applicazione dei relativi controlli di sicurezza e dei regimi di controllo delle esportazioni nell'ambito dei quali deve svolgersi la cooperazione tra Giappone e Comunità nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici;

riaffermando il sostegno del governo del Giappone, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obbiettivi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (nel seguito: «l'AIEA») e il suo sistema di controlli di sicurezza, nonché il loro desiderio di favorire l'osservanza universale del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato il 1o luglio 1968 (qui di seguito denominato «il Trattato di non proliferazione»);

rilevando che in tutti gli Stati membri della Comunità vengono applicati controlli di sicurezza nucleare a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 25 marzo 1957 (qui di seguito denominato «il trattato Euratom»);

riconoscendo il principio, sancito dal trattato Euratom, della libera circolazione nella Comunità dei materiali nucleari, delle attrezzature nucleari e dei materiali non nucleari;

riconoscendo altresì il significato di un elevato livello di trasparenza in relazione al trattamento del plutonio, allo scopo di ridurre i rischi di proliferazione di armi nucleari e di garantire la protezione dei lavoratori, della popolazione in generale e dell'ambiente,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«Parti»: il governo del Giappone e la Comunità. Per «Parte» si intende una delle «Parti» come definite.

b)

«Comunità»:

i)

sia la persona giuridica creata dal trattato Euratom,

ii)

sia i territori cui si applica il trattato Euratom.

c)

«persone»: le persone fisiche, le imprese o altri organismi soggetti alla normativa vigente nella giurisdizione territoriale di ciascuna delle Parti, ad esclusione delle Parti stesse.

d)

«autorità competente»: nel caso del governo del Giappone, l'agenzia governativa designata dal governo del Giappone e, nel caso della Comunità, la Commissione europea o una diversa autorità che la Comunità eventualmente notifichi per iscritto al governo del Giappone.

e)

«informazione non classificata»: i dati cui una delle Parti o uno Stato membro della Comunità non abbiano assegnato una classificazione di sicurezza.

f)

«materiale nucleare»:

i)

«materiale fonte», segnatamente l'uranio contenente la miscela di isotopi che esiste in natura; l'uranio impoverito in isotopo 235; il torio; qualsiasi materiale precedente sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato; qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei materiali precedenti in una concentrazione quale definita dal Consiglio dei governatori dell'AIEA ai sensi dell'articolo XX dello statuto di quest'agenzia, adottato il 26 ottobre 1956 (qui di seguito «lo statuto») ed accettata dalle autorità competenti delle due Parti che se ne danno reciproca comunicazione per iscritto; e gli altri materiali eventualmente determinati dal Consiglio dei governatori dell'agenzia ai sensi dell'articolo XX dello statuto e accettati dalle Parti che se ne danno reciproca comunicazione per iscritto;

ii)

«materiale fissile speciale», segnatamente, il plutonio; l'uranio-233; l'uranio arricchito nell'isotopo 233 o 235; qualsiasi sostanza contenente uno o più dei materiali precedenti; qualsiasi altra sostanza eventualmente determinata dal Consiglio dei governatori dell'agenzia ai sensi dell'articolo XX dello statuto ed accettata dalle autorità competenti di entrambe le Parti e se ne danno reciproca comunicazione per iscritto. I termini «materiale fissile speciale» non comprendono il «materiale fonte».

g)

«materiale nucleare sensibile»: il plutonio separato (compreso il plutonio contenuto in combustibile ossidato misto) o uranio arricchito di oltre il 20 % nell'isotopo 235 e/o l'uranio 233.

h)

«attrezzature»: le parti principali di un impianto, di una macchina o di uno strumento, o le loro principali componenti, che siano specificamente progettate o costruite per essere utilizzate in attività nucleari, e che sono specificate nella parte A dell'allegato A del presente accordo.

i)

«materiale non nucleare»: l'acqua pesante o qualsiasi altro materiale utilizzabile in un reattore nucleare per rallentare i neutroni ad alta velocità ed accrescere la probabilità di fissione addizionale, come specificato nella parte B dell'allegato A del presente accordo.

j)

«materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto»: il materiale fissile speciale derivante da materiale nucleare trasferito ai sensi del presente accordo o risultante da uno o più processi per l'utilizzo di reattori nucleari completi trasferiti ai sensi del presente accordo e, se il governo del Giappone e la Commissione europea, previa consultazione fra la Commissione europea ed il governo dello Stato membro della Comunità interessato, ne approvano previamente per iscritto il trasferimento, qualsiasi altra attrezzatura specificata nella parte A dell'allegato A del presente accordo destinata ad essere trasferita ai sensi del presente accordo.

articolo 2

Ambito della cooperazione

1.   Le Parti cooperano ai sensi del presente accordo per promuovere e facilitare le attività di scambio nel settore del nucleare, la ricerca e lo sviluppo, nonché altre attività fra il Giappone e la Comunità o nel Giappone e nella Comunità ai fini dell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici e non esplosivi, nell'interesse reciproco dei produttori, dell'industria del ciclo del combustibile nucleare, delle imprese di pubblica utilità, degli istituti di ricerca e di sviluppo e dei consumatori, nell'osservanza dei principi della non proliferazione.

2.   Le Parti cooperano secondo le seguenti modalità:

a)

ciascuna delle Parti o le persone da esse autorizzate possono fornire o ricevere dall'altra Parte o da persone autorizzate materiale nucleare, attrezzature e materiale non nucleare, alle condizioni che possono essere concordate dal fornitore e dall'acquirente.

b)

Ciascuna delle Parti o le persone autorizzate possono fornire servizi relativi al ciclo del combustibile nucleare e altri servizi contemplati dal presente accordo all'altra Parte o alle persone autorizzate, ovvero ricevere tali servizi dall'altra Parte o dalle persone autorizzate, secondo modalità concordate dal fornitore e dal beneficiario del servizio.

c)

Le Parti incoraggiano la cooperazione fra di loro e fra le persone tramite scambio di esperti. Quando la cooperazione ai sensi del presente accordo richiede tali scambi di esperti, le Parti facilitano l'ingresso ed il soggiorno di tali esperti in Giappone e nella Comunità.

d)

Le Parti facilitano la fornitura e lo scambio di informazioni non classificate secondo modalità stabilite fra le Parti stesse, fra le persone o fra le Parti e le persone.

e)

Le Parti possono cooperare ed incoraggiare la cooperazione fra di esse e fra i soggetti secondo modalità diverse, che le Parti stesse determinano.

3.   La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è soggetta alle disposizioni del presente accordo e all'osservanza degli accordi internazionali vigenti, nonché della normativa vigente in Giappone e nella Comunità.

articolo 3

Articoli soggetti all'accordo

1.   Il materiale non nucleare che è oggetto di trasferimento fra il Giappone e la Comunità, tanto direttamente quanto attraverso un paese terzo, è soggetto al presente accordo al momento del suo ingresso nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente, a condizione che la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto e che la Parte ricevente abbia confermato per iscritto che tale articolo sarà considerato soggetto all'osservanza del presente accordo e che il previsto destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sarà una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente.

2.   Le attrezzature e il materiale non nucleare che è oggetto di trasferimento fra il Giappone e la Comunità, tanto direttamente quanto attraverso un paese terzo, è soggetto alle disposizioni del presente accordo al momento del suo ingresso nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente a condizione che:

a)

nel caso di trasferimenti dal Giappone alla Comunità, il governo del Giappone o, in caso di trasferimenti dalla Comunità al Giappone, il governo dello Stato membro interessato della Comunità ovvero, a seconda dei casi, la Commissione europea, abbiano deciso che il trasferimento di tali articoli debba avvenire nell'osservanza del presente accordo; e

b)

la Parte fornitrice abbia notificato per iscritto alla Parte ricevente il trasferimento previsto e che la Parte ricevente abbia confermato per iscritto che tali articoli saranno ritenuti soggetti all'osservanza del presente accordo e che il previsto destinatario, se diverso dalla Parte ricevente, sarà una persona autorizzata nella giurisdizione territoriale della Parte ricevente.

3.   Le notifiche e le conferme scritte prescritte dai paragrafi 1 e 2 avvengono nell'osservanza delle procedure di cui all'articolo 14 del presente accordo.

4.   Il materiale nucleare, le attrezzature e il materiale non nucleare soggetti al presente accordo sono vincolati all'osservanza delle sue disposizioni fino a quando:

a)

tali articoli siano stati trasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente accordo;

b)

le Parti abbiano convenuto che tali articoli non debbano più essere soggetti all'osservanza del presente accordo; ovvero

c)

nel caso di materiale nucleare, sia stato deciso, nel rispetto delle disposizioni relative alla cessazione dei controlli di sicurezza negli accordi pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, che il materiale nucleare è stato consumato o è stato diluito in modo tale da non essere più utilizzabile per alcuna attività nucleare che abbia rilevanza sotto il profilo dei controlli di sicurezza, oppure siano diventati praticamente irrecuperabili.

articolo 4

Cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo nucleare

1.   Come previsto all'articolo 2 del presente accordo, le Parti sviluppano la cooperazione nei settori della ricerca e dello sviluppo ai fini dell'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici e non esplosivi fra le Parti stesse e fra i loro organismi e, per quanto riguarda la Comunità, nella misura in cui essa sia prevista dai suoi programmi specifici. Le Parti o i loro organismi, a seconda dei casi, possono consentire che a tale cooperazione partecipino ricercatori ed organizzazioni di tutti i settori della ricerca scientifica, comprese le università, i laboratori ed il settore privato. Le Parti facilitano altresì tale cooperazione fra le persone che operano in questo settore.

2.   Le Parti concludono un accordo distinto allo scopo di sviluppare e facilitare ulteriormente le attività contemplate dal presente articolo.

articolo 5

Attuazione dell'accordo

1.   Le disposizioni del presente accordo sono attuate secondo buona fede e in modo da evitare di ostacolare, ritardare o interferire indebitamente nelle attività nucleari realizzate in Giappone e nella Comunità, e in modo coerente con le pratiche di gestione prudente prescritte per lo svolgimento sicuro ed economico delle loro attività nel settore del nucleare.

2.   Le disposizioni del presente accordo non devono essere utilizzate allo scopo di assicurarsi vantaggi commerciali o industriali, né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che internazionali, di una delle Parti o delle persone da queste autorizzate, né allo scopo di interferire con la politica nucleare seguita da una delle Parti o dai governi degli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la promozione dell'utilizzazione dell'energia nucleare per fini pacifici e non esplosivi, né per ostacolare il movimento di articoli soggetti al presente accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) nella giurisdizione territoriale rispettiva delle Parti o fra il Giappone e la Comunità.

3.   Il materiale nucleare soggetto al presente accordo può essere trattato in base ai principi di fungibilità e di proporzionalità quando sia utilizzato in processi di miscelazione nei quali esso perde, o si ritiene che perda, la propria identità nel processo di conversione, fabbricazione del carburante, arricchimento o ritrattamento.

4.   Nell'attuare le disposizioni del presente accordo, il Giappone, la Comunità e i suoi Stati membri agiscono in conformità con le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza nucleare, entrata in vigore il 24 ottobre 1996.

articolo 6

Proprietà intellettuale

Alla proprietà intellettuale originata dalla cooperazione ai sensi del presente accordo ed alla tecnologia trasferita alle medesime condizioni le Parti garantiscono adeguata ed effettiva protezione in conformità con i pertinenti accordi internazionali nonché con la normativa in vigore in Giappone e nella Comunità europea o nei suoi Stati membri.

articolo 7

Utilizzazione per scopi pacifici

1.   La cooperazione prevista dal presente accordo è svolta per scopi esclusivamente pacifici e non esplosivi.

2.   Il materiale nucleare, le attrezzature e il materiale non nucleare trasferiti ai sensi del presente accordo e il materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto sono esclusivamente destinati a scopi pacifici e non devono essere utilizzati per la fabbricazione di un dispositivo esplosivo nucleare, né per la ricerca o lo sviluppo di un siffatto dispositivo.

articolo 8

Controlli di sicurezza dell'Agenzia e dell'Euratom

1.   La cooperazione a norma del presente accordo impone l'applicazione, a seconda dei casi, dei controlli di sicurezza da parte della Comunità in base al trattato Euratom e l'accettazione dell'applicazione di controlli di sicurezza da parte dell'Agenzia in base ai seguenti accordi sui controlli di sicurezza:

a)

l'Accordo tra il governo del Giappone e l'Agenzia in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del Trattato di non proliferazione, firmato il 4 marzo 1977 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per il Giappone»), integrato da un protocollo addizionale, firmato il 4 dicembre 1998;

b)

l'Accordo fra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Repubblica Slovacca, la Comunità e l'Agenzia in applicazione dell'articolo III (1) e (4) del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato il 5 aprile 1973 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per gli Stati membri della Comunità diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese»), integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998 e successivamente modificato;

c)

l'Accordo fra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione di controlli di sicurezza nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in collegamento con il Trattato di non proliferazione, firmato il 6 settembre 1976 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per il Regno Unito»), integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998; e

d)

l'Accordo fra la Francia, la Comunità e l'Agenzia per l'applicazione dei controlli di sicurezza in Francia, firmato il 27 luglio 1978 (qui di seguito denominato «l'Accordo sui controlli di sicurezza per la Francia») integrato da un protocollo addizionale firmato il 22 settembre 1998.

2.   Il materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo e il materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto è soggetto:

a)

mentre si trova in Giappone, ai controlli di sicurezza dell'Agenzia previsti dalle disposizioni dell'Accordo sui controlli di sicurezza per il Giappone, e

(b)

mentre si trova nella Comunità, ai controlli di sicurezza applicati dalla Comunità in base al trattato Euratom e, ove applicabile, ai controlli di sicurezza dell'Agenzia in base alle disposizioni dell'Accordo sui controlli di sicurezza per gli Stati membri della Comunità diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese, dell'Accordo sui controlli di sicurezza per il Regno Unito e dell'Accordo sui controlli di sicurezza per la Francia.

3.   Qualora, per un motivo qualsiasi, l'Agenzia non applichi i controlli di sicurezza prescritti dal paragrafo 2, le Parti si consultano immediatamente per adottare i provvedimenti correttivi e, in assenza di questi ultimi, stipulano immediatamente accordi conformi ai principi ed alle procedure sui controlli di sicurezza dell'Agenzia e che garantiscono un'efficacia ed una copertura equivalente a quelle dei controlli di sicurezza dell'Agenzia specificati al paragrafo 2.

articolo 9

Ritrasferimenti

1.   Il materiale nucleare, le attrezzature e il materiale non nucleare trasferito a norma del presente Accordo e il materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto non possono essere ritrasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente, se non nella giurisdizione territoriale della Parte fornitrice, a meno che la Parte ricevente abbia ricevuto l'assicurazione che saranno adeguatamente osservate le condizioni prescritte nell'allegato B del presente accordo oppure che, in assenza di tali assicurazioni, essa non abbia ricevuto il previo consenso scritto della Parte fornitrice.

2.   Oltre all'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1, i seguenti articoli, trasferiti a norma del presente accordo, non possono essere ritrasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale della Parte ricevente, con la sola eccezione della giurisdizione territoriale della Parte fornitrice, senza il previo consenso scritto della Parte fornitrice:

a)

materiale nucleare sensibile, e

b)

attrezzature per l'arricchimento, il ritrattamento o la produzione di acqua pesante

a meno che, qualora si tratti di articoli trasferiti dal Giappone alla Comunità, questi siano soggetti al pertinente accordo bilaterale di cooperazione per l'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici fra il governo del Giappone e il governo del paese terzo ricevente ovvero, qualora si tratti di trasferimenti dalla Comunità verso il Giappone, se il paese ricevente risulti incluso nell'elenco che la Comunità provvede a redigere e la Parte ricevente abbia notificato tali ritrasferimenti alla Parte fornitrice.

articolo 10

Trasparenza

Le Parti si scambiano informazioni in relazione alla gestione sicura ed efficace del materiale nucleare, delle attrezzature e del materiale non nucleare trasferito a norma del presente accordo.

articolo 11

Protezione fisica

1.   In relazione al materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo e al materiale nucleare recuperato o ricavato come sottoprodotto, il governo del Giappone, i governi degli Stati membri della Comunità e, se del caso, la Commissione europea, applicano misure di protezione fisica in base ai criteri che ciascuno di essi ha specificamente adottato e che assicurino, come minimo, una protezione di livello pari a quello definito nell'allegato C al presente accordo.

2.   In relazione al trasporto internazionale dei materiali nucleari soggetti al presente Accordo, il Giappone, gli Stati membri della Comunità e, se del caso, la Comunità operano in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, entrata in vigore l'8 febbraio 1987, della quale essi sono Parti.

articolo 12

Accordi in vigore

1.   Le disposizioni del presente accordo integrano le disposizioni dell'accordo concluso dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dal governo del Giappone per la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare per scopi pacifici, firmato il 25 febbraio 1998, e le disposizioni dell'accordo concluso fra il governo del Giappone ed il governo della Repubblica francese per la cooperazione nell'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi pacifici, firmato il 26 febbraio 1972 (modificato dal protocollo sottoscritto il 9 aprile 1990 dalle stesse Parti) e prevalgono, ove opportuno, sulle disposizioni dei predetti accordi bilaterali.

2.   Nella misura in cui le disposizioni degli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 attribuiscano diritti o impongano, per il governo del Giappone, per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o per il governo della Repubblica francese, obblighi che vadano oltre quelli contenuti nel presente accordo, tali diritti ed obblighi continueranno ad essere osservati a norma dei citati accordi bilaterali.

3.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente accordo, le disposizioni del presente accordo si applicano al materiale nucleare che è stato trasferito — prima dell'entrata in vigore del presente accordo — fra il Giappone ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e fra il Giappone e la Repubblica francese a norma degli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1.

4.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del presente accordo, le disposizioni dell'accordo si applicano al materiale nucleare che è stato trasferito — prima dell'entrata in vigore del presente accordo — tra il Giappone e gli Stati membri della Comunità diversi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese, qualora le Parti convengano che tale materiale nucleare debba essere assoggettato alle disposizioni del presente accordo.

articolo 13

Sospensione e recesso

1.   Se la Comunità o uno dei suoi Stati membri o il Giappone, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo:

a)

agisce in violazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 o 11 del presente accordo o non ottempera ad una decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo 15; oppure

b)

recede da uno degli accordi sui controlli di sicurezza di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del presente accordo, o pone in essere una grave violazione delle sue disposizioni,

il governo del Giappone o la Comunità hanno il diritto di sospendere, in tutto o in parte, l'ulteriore cooperazione contemplata al presente accordo, o di recedere da esso e di chiedere la restituzione di qualsiasi materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo.

2.   Se la Comunità o un suo Stato membro diverso dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Repubblica francese fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo, il governo del Giappone dispone del diritto indicato al paragrafo 1.

3.   Se il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o la Repubblica francese fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo utilizzando un qualsiasi materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo, il governo del Giappone dispone del diritto di cui al paragrafo 1.

4.   Se il Giappone fa esplodere un dispositivo nucleare esplosivo, la Comunità dispone del diritto di cui al paragrafo 1.

5.   Prima che una delle Parti prenda iniziative dirette a sospendere, in tutto o in parte, la cooperazione contemplata dal presente accordo, a recedere da esso, ovvero a chiedere la restituzione sopra indicata, le Parti si consultano allo scopo di adottare misure correttive ed esaminano attentamente, ove opportuno, i seguenti aspetti, tenendo conto della necessità di stipulare altri accordi adeguati che si rendano necessari:

a)

gli effetti che possono derivare dalle suddette iniziative; e

b)

se i fatti che hanno portato a prendere in considerazione tali iniziative siano stati causati volontariamente.

6.   I diritti contemplati al presente articolo sono esercitati soltanto se l'altra Parte non adotta misure correttive entro un termine adeguato dopo le consultazioni.

7.   La Parte che esercita il diritto, conferitole dal presente articolo, di chiedere la restituzione di qualsiasi materiale nucleare trasferito a norma del presente accordo, indennizza l'altra Parte o le persone interessate con una somma corrispondente al loro equo valore di mercato.

articolo 14

Procedure operative

Le autorità competenti delle Parti stabiliscono e, se necessario, modificano le procedure operative necessarie ai fini della effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.

articolo 15

Consultazioni e arbitrato

1.   Allo scopo di promuovere la cooperazione contemplata dal presente accordo, le Parti possono, a richiesta di una di esse, procedere a consultazioni attraverso i canali diplomatici o altri organi consultivi.

2.   Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano su ogni problema derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

3.   Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è risolta mediante negoziati, mediazione, conciliazione o altre procedure analoghe oppure — se così concordato da entrambe le Parti — mediante rimessione ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, designati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo. Ciascuna Parte designa un arbitro che sia un cittadino del Giappone o di uno Stato membro delle Comunità ed i due arbitri da esse designati nominano un terzo arbitro, che sia cittadino di uno Stato diverso dal Giappone o da uno Stato membro della Comunità, il quale funge da presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non ha designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominarlo. La stessa procedura si applica se, entro trenta giorni dalla designazione o nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non sia stato nominato, a condizione che il terzo arbitro in tal modo nominato non sia cittadino del Giappone o di uno Stato membro della Comunità. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del collegio arbitrale e tutte le decisioni richiedono l'assenso di due arbitri. La procedura arbitrale è stabilita dallo stesso collegio arbitrale. Le decisioni del collegio sono vincolanti per le Parti.

articolo 16

Status degli allegati

Gli allegati al presente accordo formano parte integrante di esso. Essi possono essere modificati per mutuo consenso espresso per iscritto dal governo del Giappone e dalla Commissione europea senza modifica del presente accordo.

articolo 17

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui le Parti si scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine e resta in vigore per un periodo di trent'anni (1).

Dopo tale data il presente accordo è automaticamente prorogato per periodi supplementari di cinque anni a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto alla controparte la sua volontà di recedere dall'accordo con un preavviso scritto di sei mesi prima della data di scadenza.

2.   Anche in caso di sospensione integrale o parziale dell'ulteriore cooperazione a norma del presente accordo o in caso di risoluzione dell'accordo per qualsiasi motivo, restano in vigore le disposizioni dell'articolo 7, 8, 9 ed 11 dell'accordo.

Il presente accordo ed i suoi allegati sono redatti in due originali in lingua danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, giapponese, portoghese, spagnola e svedese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese e giapponese prevale sulle altre versioni linguistiche.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all'uopo autorizzati rispettivamente dal governo del Giappone e dalla Comunità europea dell'energia atomica hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, 24 agosto 2006 addi' ventiquattro febbraio duemilase.

Per il Governo del Giappone

T. KAWAMURA

Per la Comunità europea dell'energia atomica

A.PIEBALGS


(1)  Lo scambio di note diplomatiche ha avuto luogo il 20 novembre 2006. Conformemente alle disposizioni dell'accordo, la data di entrata in vigore è il 20 dicembre 2006.


ALLEGATO A

Parte A

1.

Reattori nucleari completi:

Reattori nucleari in grado di funzionare in modo da assicurare una reazione di fissione a catena controllata autosostenuta, esclusi i reattori a zero energia definiti come reattori progettati per un tasso di produzione di plutonio non superiore a 100 grammi l'anno.

2.

Contenitori di reattori nucleari:

Contenitori metallici, o loro parti principali fabbricati in officina, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente nonché, ove pertinente, elementi interni di reattore nucleare come definito al paragrafo 8.

3.

Macchine per la carica e discarica del combustibile del reattore nucleare:

Apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente.

4.

Barre e apparecchiature di controllo del reattore nucleare:

Barre appositamente progettate o preparate e loro strutture di supporto o sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre per il controllo del processo di fissione in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente.

5.

Tubi resistenti alla pressione in un reattore nucleare:

Tubi appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi del combustibile ed il fluido refrigerante primario in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente, ad una pressione di esercizio superiore a 50 atmosfere.

6.

Tubi di zirconio:

Zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiemi di tubi, in quantità superiori a 500 kg in qualsiasi periodo di 12 mesi, appositamente progettati o preparati per uso in un reattore nucleare, come definito al paragrafo 1 precedente, in cui il rapporto afnio/zirconio è inferiore a 1/500 parti in peso.

7.

Pompe del fluido refrigerante primario:

Pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del fluido refrigerante primario di reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente.

8.

Elementi interni del reattore nucleare:

Elementi interni del reattore nucleare appositamente progettati o preparati per uso in reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente, compresi colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore.

9.

Scambiatori di calore:

Scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per uso nel circuito del refrigerante primario di reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente.

10.

Strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni:

Strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 precedente.

11.

Impianti per il ritrattamento di elementi di combustibile irraggiato e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati.

12.

Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi del combustibile per reattori nucleari e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati.

13.

Impianti per la separazione di isotopi di uranio e loro apparecchiature, diverse dagli strumenti analitici, appositamente progettati o preparati.

14.

Impianti per la produzione o concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio e loro apparecchiature appositamente progettati o preparati.

15.

Impianti per la conversione di uranio e plutonio per uso nella fabbricazione di elementi di combustibile e nella separazione di isotopi di uranio, come definito rispettivamente ai paragrafi 12 e 13 precedenti e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.

Parte B

1.

Deuterio e acqua pesante:

Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e qualsiasi altro composto di deuterio in cui il rapporto deuterio/atomi di idrogeno superi 1/5 000 per uso in un reattore nucleare come definito al paragrafo 1 della parte A precedente, in quantità superiori a 200 kg di atomi di deuterio in qualsiasi periodo di 12 mesi.

2.

Grafite di qualità nucleare:

Grafite avente un grado di purezza superiore a 5 parti per milione di boro equivalente e densità superiore a 1,50 g/cm3 per uso in reattori nucleari, come definito al paragrafo 1 della parte A precedente, in quantità superiori a 30 tonnellate metriche in qualsiasi periodo di 12 mesi.


ALLEGATO B

(i)

I prodotti ritrasferiti saranno usati soltanto per scopi pacifici e non esplosivi nel paese terzo destinatario.

(ii)

Se il paese terzo destinatario non è uno Stato dotato di armi nucleari, tutte le materie nucleari in tale paese sono e saranno soggette all'applicazione dei controlli di sicurezza dell'Agenzia.

(iii)

In caso di ritrasferimento di materie nucleari, si applicheranno i controlli di sicurezza dell'Agenzia alle materie nucleari nel paese terzo destinatario.

(iv)

In caso di ritrasferimento di materie nucleari, saranno mantenute nel paese terzo destinatario adeguate misure di protezione fisica delle materie nucleari, come minimo ai livelli stabiliti all'allegato C.

(v)

Gli elementi ritrasferiti non saranno ulteriormente ritrasferiti al di fuori del paese terzo destinatario ad un altro paese tranne se quest'ultimo fornisce garanzie equivalenti a quelle indicate nel presente allegato B.


ALLEGATO C

Livelli di protezione fisica

I livelli convenuti di protezione fisica che devono essere garantiti dal governo del Giappone, dai governi degli Stati membri della Comunità e, ove opportuno, dalla Commissione europea relativamente all'uso, allo stoccaggio e al trasporto di materie nucleari, come classificate nella tabella allegata, comprendono, come minimo, le seguenti caratteristiche di protezione:

CATEGORIA III

Uso e stoccaggio in una zona il cui accesso è controllato.

Trasporto adottando speciali precauzioni, tra cui accordi preliminari tra speditore, destinatario e trasportatore, e accordo preliminare tra le entità soggette alla giurisdizione e regolamentazione di Stati fornitori e destinatari, rispettivamente, in caso di trasporto internazionale specificando date, luogo e procedure di trasferimento della responsabilità del trasporto.

CATEGORIA II

Uso e stoccaggio in una zona il cui accesso è controllato, ossia, una zona sotto costante sorveglianza mediante guardie o dispositivi elettronici, circondata da una barriera fisica con un numero limitato di punti di accesso sotto opportuno controllo, o qualsiasi zona con un livello equivalente di protezione fisica.

Trasporto adottando speciali precauzioni, tra cui accordi preliminari tra speditore, destinatario e trasportatore, e accordo preliminare tra le entità soggette alla giurisdizione e regolamentazione di Stati fornitori e destinatari, rispettivamente, in caso di trasporto internazionale specificando date, luogo e procedure di trasferimento della responsabilità del trasporto.

CATEGORIA I

Le materie nucleari di questa categoria sono protette con sistemi altamente affidabili contro l'uso non autorizzato, nel modo seguente:

Uso e stoccaggio in una zona altamente protetta, ossia una zona protetta, come definito per la categoria II precedente, l'accesso alla quale è inoltre limitato a persone di cui è stata accertata l'affidabilità, e che è sotto la sorveglianza di guardie che sono in stretta comunicazione con le autorità responsabili. Le misure specifiche prese in questo contesto devono avere come obiettivo il rilevamento e la prevenzione di qualsiasi assalto, accesso non autorizzato o rimozione non autorizzata delle materie nucleari in causa.

Trasporto adottando speciali precauzioni, come sopra indicato per il trasporto di materie nucleari delle Categorie II e III e, inoltre sotto la costante sorveglianza di personale di scorta e in condizioni di stretta comunicazione con le autorità responsabili.

Tabella:

Categorizzazione di materie nucleari

Materie nucleari

Forma

Categoria I

Categoria II

Categoria III

1.

Plutonio (1)

Non irraggiato (2)

2 kg o più

Meno di 2 kg ma più di 500 g

500 g o meno (3)

2.

Uranio — 235

Non irraggiato (2)

 

 

 

uranio arricchito fino a 20 % 235U o più

5 kg o più

Meno di 5 kg ma più di 1 kg

1 kg o meno (3)

uranio arricchito fino a 10 % 235U ma meno di 20 % 235U

 

10 kg o più

Meno di 10 kg (3)

uranio arricchito rispetto allo stato naturale, ma meno di 10 % 235U (4)

 

 

10 kg o più

3.

Uranio — 233

Non irraggiato (2)

2 kg o più

Meno di 2 kg ma più di 500 g

500 g o meno (3)

4.

Combustibile irraggiato

 

 

Uranio esaurito o naturale, torio o combustibile debolmente arricchito (meno di 10 % tenore fissile) (5)  (6)

 


(1)  Escluso il plutonio con una concentrazione isotopica di plutonio-238 superiore all'80 %.

(2)  Le materie nucleari non irraggiate in un reattore o le materie nucleari irraggiate in un reattore ma con un livello di radiazione pari o inferiore a 1 Gy/h (100 rads/h) a un metro senza schermo.

(3)  Le quantità inferiori, non significative sul piano radiologico devono essere esonerate ma devono comunque essere protetto in nome di una prassi di gestione prudente.

(4)  L'uranio naturale, l'uranio esaurito, il torio e quantità di uranio arricchito a meno del 10 % non rientranti nella categoria III devono essere protetti in nome di una prassi di gestione prudente.

(5)  Anche se si raccomanda questo livello di protezione, il governo del Giappone, i governi degli Stati membri della Comunità e la Commissione europea, come opportuno, previa valutazione delle circostanze specifiche, sono liberi di stabilire una diversa categoria di protezione fisica.

(6)  Altri combustibili che per il loro tenore originario di materiale fissile sono classificati nella categoria I o II prima dell'irraggiamento possono essere retrocessi di una categoria quando il livello di radiazione dal combustibile supera 1 Gy/h (100 rads/h) a un metro senza schermo.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2006

relativa all'aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di Holland Malt BV

[notificata con il numero C(2006) 4196]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2007/59/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerato quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

L'aiuto è stato comunicato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato, con lettera del 31 marzo 2004, protocollata il 6 aprile 2004.

(2)

Con lettere del 1o giugno 2004, 12 agosto 2004 e 16 febbraio 2005 la Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi complementi d'informazione. Con lettere del 5 luglio 2004, 17 dicembre 2004 e 15 marzo 2005, protocollate rispettivamente il 7 luglio 2004, 3 gennaio 2005 e 23 marzo 2005, i Paesi Bassi hanno risposto ai quesiti della Commissione.

(3)

Con lettera del 5 maggio 2005 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato in relazione all'aiuto in oggetto.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sul regime di aiuti in oggetto.

(5)

Con lettera del 10 giugno 2005 i Paesi Bassi hanno comunicato una serie di osservazioni.

(6)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni degli interessati e le ha trasmesse ai Paesi Bassi che hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, con lettera del 14 ottobre 2005.

II.   DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI

(7)

I Paesi Bassi hanno deciso di erogare una sovvenzione a Holland Malt BV nel quadro del programma di investimento regionale «Regionale investeringsprojecten 2000» (in prosieguo «programma PA»). Il programma è stato approvato dalla Commissione nel 2000 (3), insieme ad una modifica in data 18 febbraio 2002 (4), secondo la quale il programma PA diveniva applicabile ai settori della lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come indicato nell'allegato I del trattato.

(8)

L'aiuto in questione consiste in un sussidio per un progetto di investimento di Holland Malt BV, in prosieguo «Holland Malt», una joint venture tra Bavaria NV, un birrificio, e Agrifirm, una cooperativa di produttori di cereali nella provincia Noord-Nederland e in Germania, relativamente all'insediamento di un impianto di produzione per il malto a Eemshaven, situato nel comune di Eemsmond. L'investimento in un singolo impianto avrebbe consentito di integrare in un'unica catena le varie fasi di conservazione e lavorazione dell'orzo da birra e di produzione e commercializzazione del malto.

(9)

Il ministero olandese degli Affari economici ha deciso di concedere una sovvenzione per il 13,5 % al lordo (10 % al netto) degli investimenti sostenibili di 55 000 000, con un massimo di 7 425 000 EUR. Poiché il programma interessa una sovvenzione per un progetto di investimento concessa ad un'impresa del settore della lavorazione e della vendita di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, e le spese ammissibili del progetto superano 25 000 000 EUR, l'aiuto deve essere notificato alla Commissione ai sensi del punto 4.2.6 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo  (5) , in prosieguo «gli orientamenti».

(10)

Holland Malt ha deciso di investire dopo che il governo olandese si era impegnato ad assegnare la sovvenzione con lettera del 23 dicembre 2003. L'impegno è stato subordinato in via sospensiva all'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione europea. I lavori di costruzione dell'impianto di produzione per il malto di Holland Malt a Emshaven sono iniziati nel febbraio 2004. L'impianto è divenuto operativo nell'aprile 2005.

(11)

Per avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni.

(12)

Dopo aver constatato che, in questa fase, la misura potrebbe essere considerata alla stregua di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la Commissione ha verificato la sua compatibilità con il mercato comune, tenuto conto dell'applicabilità delle deroghe.

(13)

Viste le caratteristiche del regime di aiuti, l'unica deroga possibile è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, secondo la quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(14)

Visto che l'aiuto era connesso con un investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la Commissione ha dovuto esaminare se erano soddisfatte tutte le condizioni di cui al punto 4.2 degli orientamenti. Per le ragioni sotto citate, la Commissione ha espresso dubbi sull'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

(15)

Il punto 4.2.5 degli orientamenti dispone che non sono concessi aiuti connessi con un investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli se non vengono fornite prove sufficienti dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti in questione. Sulla base delle informazioni disponibili per la Commissione all'avvio del procedimento, non si poteva escludere che il mercato del malto mostrasse una sovraccapacità.

(16)

Secondo Holland Malt, il malto fornito è «malto premium» per la produzione di «birra premium», e il mercato per questa tipologia di malto e di birra è ancora in crescita. All'avvio del procedimento non era tuttavia chiaro se «malto premium» e «birra premium» fossero dei semplici concetti di marketing e pertanto non corrispondessero ad un prodotto di mercato separato, specifico, per il quale sarebbe lecito escludere la sovraccapacità.

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(17)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni dagli operatori seguenti:

associazione dei produttori di malto finlandese

associazione dei produttori di malto britannica

associazione dei produttori di malto tedesca

associazione dei produttori di malto francese

associazione dei produttori di malto danese

un operatore interessato che ha chiesto l'anonimato per evitare potenziali danni

LTO Paesi Bassi (Nederlandse land- en tuinbouworganisatie)

Agrifirm

Holland Malt

la provincia di Groningen.

(18)

L'associazione dei produttori di malto finlandese si oppone all'intenzione dei Paesi Bassi di assegnare una sovvenzione a Holland Malt BV perché ritiene che un aiuto di Stato per un progetto di investimento concesso ad impianti di produzione per il malto produca effetti atti a perturbare il mercato. Essa fa rilevare che nel settore del malto della Comunità si registra una sovraccapacità di circa 1 milione di tonnellate e che per i prossimi anni la capacità dovrebbe ridursi del 10 %. Relativamente alla qualifica di «malto premium» per la produzione di «birra premium» fornita da Holland Malt, la citata associazione segnala che gli attuali impianti di produzione per il malto della Comunità possono già fornire tipologie di malto molto diversificate, tra cui «malto premium».

(19)

L'associazione dei produttori di malto britannica è assolutamente convinta della necessità di vietare esplicitamente la concessione di aiuti di Stato a favore di impianti di produzione per il malto. Essa fa riferimento ad una lettera inviata alla Commissione nel 2004 di Euromalt, l'associazione europea che rappresenta il settore, in cui quest'ultima fa rilevare che, tenuto conto dell'attuale sovraccapacità della produzione di malto nella Comunità e sul mercato mondiale, non si dovrebbero concedere aiuti di Stato per promuovere la creazione di nuovi impianti nel settore (6). Secondo l'associazione, le capacità nel settore del malto degli Stati membri sono di 8,8 milioni di tonnellate, per una domanda di circa 5,9 milioni di tonnellate. Ciò porta ad un'eccedenza all'esportazione nella Comunità di 2,9 milioni di tonnellate, per un mercato mondiale su cui vengono annualmente commercializzati 4,3 milioni di tonnellate. Nella campagna 2003-2004 sono stati rilasciati nella Comunità titoli di esportazione per un totale di 2,48 milioni di tonnellate di malto. Nella campagna conclusasi nel giugno 2005 questa cifra si è ridotta a 2,22 milioni di tonnellate, il che conferma la difficile situazione del mercato e le ridotte possibilità per i produttori di malto nella Comunità. L'associazione dei produttori di malto britannica valuta l'eccedenza di malto nella Comunità a 500 000 tonnellate, con un futuro aumento stimato a circa 1 milione di tonnellate, dovuto alla combinazione di nuovi impianti di produzione per il malto non ancora avviati con una diminuzione della domanda di esportazione della Russia e dell'Europa orientale, dovuta ad una loro quasi autosufficienza. Secondo l'associazione, la sovraccapacità ha portato ad una diminuzione degli attuali prezzi di mercato del malto ad un livello tale che i costi variabili non sono più coperti. L'associazione contesta inoltre che i nuovi impianti di produzione per il malto dei Paesi Bassi siano motivati dalla produzione di malto premium, da commercializzare su mercati premium. Il settore birrario si è sensibilmente consolidato e i clienti degli impianti di produzione per il malto chiedono perlopiù soltanto malto di elevata qualità che risponda alle loro esigenze rigorose (e spesso di carattere generale) nonché a tutti i requisiti in materia di sicurezza alimentare. Secondo l'associazione dei produttori di malto britannica non è realistico pensare di suddividere il mercato fra malto premium e malto normale.

(20)

L'associazione dei produttori di malto tedesca esprime serie preoccupazioni per l'intenzione dei Paesi Bassi di assegnare una sovvenzione destinata alla creazione di un impianto di produzione per il malto nella provincia di Groningen. Secondo l'associazione, le esportazioni dalla Comunità verso gli sbocchi tradizionali, come il Mercosur e la Russia/Ucraina, subiranno un notevole calo a seguito dello sviluppo dell'industria nazionale del malto e della difesa contro le importazioni ad opera di tali paesi. I concorrenti d'oltremare, come il Canada e l'Australia, sono inoltre molto competitivi per la loro vicinanza geografica ai mercati della birra dell'Estremo Oriente e del Sud-Est asiatico, tuttora in crescita, e per la politica commerciale liberale dei loro governi. In parallelo, la commercializzazione di malto sul mercato interno è in fase di stagnazione, il che provoca nella Comunità una sovraccapacità di circa 1 milione di tonnellate. Secondo l'associazione tedesca, l'obiettivo di incentivare la produzione locale di orzo da birra non costituisce un argomento valido. Essa fa rilevare che la produzione globale di orzo da birra dei Paesi Bassi è già stata acquistata dall'industria del malto e che i nuovi impianti di produzione per il malto a Groningen dipenderanno pertanto dall'importazione di tale prodotto.

(21)

L'associazione dei produttori di malto francese si oppone ad un aiuto di Stato per la creazione di nuovi impianti di produzione per il malto nella Comunità. Analogamente alla citata associazione britannica, essa fa riferimento alla lettera di Euromalt e fornisce le stesse cifre sulla produzione, importazione ed esportazione di malto. Anche secondo tale associazione il malto è commercializzato attualmente ad un livello di prezzi tale che i costi variabili non sono coperti. Secondo l'associazione francese, l'aiuto di Stato per l'investimento olandese non può essere giustificato facendo riferimento ad un mercato specifico per il malto di elevata qualità, visto che la maggior parte dei produttori di birra chiede per l'appunto una siffatta tipologia di malto. L'associazione francese ritiene da ultimo che, per migliorare le condizioni del mercato, l'industria del malto nella Comunità dovrebbe in realtà procedere alla chiusura dei vecchi impianti di produzione.

(22)

L'associazione dei produttori di malto danese si oppone al progetto di investimento di Holland Malt. Secondo la citata associazione, l'industria del malto mondiale opera in condizioni di libero mercato, caratterizzato dalla proprietà privata e dallo sviluppo ad opera di investimenti privati delle imprese del settore. Un sussidio di 7,4 mio EUR su un investimento globale di 55 mio EUR verrebbe ad alterare la concorrenza e a conferire un vantaggio comparativo ingiustificato all'impresa beneficiaria di un sussidio siffatto, in particolare nei primi anni successivi all'entrata in funzione. L'associazione danese respinge inoltre l'argomentazione basata sulla differenza tra «malto premium» e «malto normale». Il malto è un prodotto generico, che presenta lievi varianti ma che è caratterizzato da determinate norme di qualità stabilite dal settore birrario. Essa infine non vede alcuna argomentazione locale o regionale a sostegno dell'investimento nella regione di Eemsmond, poiché tale regione olandese presenta, a suo giudizio, uno sviluppo normale e un'infrastruttura strettamente connessa con le catene di approvvigionamento dell'orzo da birra e del malto.

(23)

L'operatore interessato che ha chiesto l'anonimato per evitare potenziali danni si oppone al sussidio per le seguenti ragioni. A suo giudizio, la differenza tra malto premium e malto normale è artificiale, le argomentazioni locali o regionali a sostegno dell'investimento sono ingiustificate e il sussidio verrebbe ad alterare la concorrenza sul mercato del malto, caratterizzato dalla proprietà privata e da investimenti privati.

(24)

Secondo la LTO Nederland (Nederlandse land- en tuinbouworganisatie), associazione olandese per l'agricoltura e l'orticoltura, con l'impianto di produzione per il malto a Eemshaven Holland Malt svolge un ruolo di primaria importanza per il settore dei seminativi della regione. La situazione geografica portuale dell'impianto e il processo produttivo basato sul segmento ad alto valore del mercato della birra e del malto offrono rilevanti prospettive socioeconomiche per il settore dei seminativi della regione nordorientale dei Paesi Bassi. Ciò costituirà un incentivo per la coltivazione di cereali che possono essere utilizzati nel citato processo produttivo. L'orzo da birra dei coltivatori di seminativi fa parte di una catena pienamente integrata, registrata e certificata, il cui prodotto finale è una birra di elevata qualità. Le due principali colture della regione sono le patate da fecola e le barbabietole da zucchero. Il miglioramento dell'efficienza e la riforma della politica comunitaria hanno tuttavia portato ad una diminuzione della superficie di tali colture. L'orzo da birra offrirebbe una delle poche alternative redditizie alla coltivazione di queste colture. Per tali ragioni, i coltivatori si sono impegnati ad una partecipazione finanziaria in Holland Malt.

(25)

Agrifirm appoggia pienamente l'assegnazione del sussidio a Holland Malt. La cooperativa collabora con il birrificio Bavaria nella joint venture Holland Malt, che ha provveduto ad integrare l'intera catena della coltivazione, conservazione e lavorazione dell'orzo da birra. Secondo Agrifirm, l'impianto di produzione e di conservazione di Holland Malt offre opportunità uniche. La coltivazione dell'orzo da birra offrirà migliori prospettive agli agricoltori della regione. Concentrandosi sulla produzione di orzo da birra che risponde ai requisiti per il malto premium, gli agricoltori della regione possono ricavare benefici dalle prospettive di crescita offerte dal mercato della birra premium. Con la creazione di un impianto di produzione per il malto a Eemshaven, tenuto conto dei vantaggi logistici che esso offre, si viene a creare una nuova attività industriale nella regione Noord-Nederland. La decisione dei Paesi Bassi di assegnare un sussidio getta le basi di una coltivazione sostenibile nei primi anni critici del progetto.

(26)

Secondo Holland Malt è lecito sostenere che esiste un mercato specifico per la birra e il malto premium. Sul mercato del malto premium si possono facilmente trovare possibilità di smercio per il malto HTST («high temperature, short time») di Holland Malt. Il malto HTST aumenta la stabilità del gusto, l'aroma, e rende la birra più frizzante, ed estende quindi anche il periodo di conservazione del prodotto. Holland Malt fa riferimento ad una lettera dell'università di Weihenstephan-München, in cui si conferma che la tecnica brevettata dà un tipo di malto chiaramente differenziabile da quello normale (7). In allegato alla lettera di Holland Malt, un produttore di birra premium riconosce inoltre anche le caratteristiche uniche del malto HTST. Il malto HTST dovrà inoltre rientrare in una categoria di prezzi superiore rispetto al malto normale di altri impianti. Secondo Holland Malt, grazie alle caratteristiche fisiche uniche, alla qualità tangibile e alla collocazione in una categoria di prezzi più elevata, è molto probabile che il malto HTST e quello normale non siano intercambiabili o lo siano difficilmente. Il malto HTST genererà probabilmente una propria domanda ed un proprio mercato. Secondo Holland Malt il progetto di investimento non produrrà dunque necessariamente un aumento della capacità pari a 55 000 tonnellate sul mercato del malto normale.

(27)

Holland Malt fa inoltre rilevare che, nonostante la sovraccapacità sul mercato mondiale del malto, la sovvenzione assegnatale non genererà necessariamente ulteriore capacità. Poiché Holland Malt è situata in un porto di acque profonde, l'impianto troverà normali possibilità di sbocco sul mercato per il malto destinato all'esportazione. Mentre le prospettive di crescita del settore del malto europeo situato lontano dalla costa potrebbero ridursi per il calo della domanda nell'Europa occidentale, l'esportazione offre sostanziali prospettive di crescita. Secondo Holland Malt tali prospettive sono confermate da tre relazioni del 2005 (8) dalle quali risulta che i mercati emergenti in Asia, America latina, Africa e Europa orientale sono molto esigenti in fatto di requisiti di qualità per il malto e che il settore del malto europeo beneficia di un vantaggio competitivo per l'alto livello qualitativo del suo prodotto. Holland Malt fa rilevare che non è difficile trovare uno sbocco normale per il suo malto e attira l'attenzione sul fatto che gli ordinativi per il 2005 erano al completo, mentre per il secondo anno consecutivo le vendite supereranno la produzione. Holland Malt segnala inoltre che la chiusura degli impianti a Wageningen e Lieshout ha avvantaggiato il mercato in fase di declino dell'Europa occidentale, mentre i nuovi impianti a Eemshaven interesseranno un mercato di esportazione in espansione. L'aumento netto delle capacità sul mercato del malto sarà dunque inferiore a quanto previsto nella lettera della Commissione del 5 maggio 2005. Holland Malt sostiene che il sussidio per la creazione dell'impianto di produzione per il malto di Eemshaven inciderà maggiormente sugli scambi con i paesi terzi che sul commercio tra Stati membri, poiché l'esportazione costituisce un segmento di mercato a sé stante rispetto a quello in cui svolgono la loro attività i fornitori di malto la cui sede si trova lontano dalla costa. Holland Malt sottolinea poi che la situazione sul mercato mondiale non ha ostato a che la Commissione autorizzasse aiuti agli investimenti a favore di un impianto di produzione del malto in Lituania.

(28)

Secondo Holland Malt, gli investimenti incideranno positivamente sullo sviluppo rurale della regione Noord-Nederland e della Germania. Per un gran numero di agricoltori (circa 1 800) verrà creata in questo modo una coltura alternativa. Gli agricoltori coltiveranno orzo da birra di elevata qualità per un mercato in espansione che, contrariamente all'orzo da foraggio, non sarà soggetto al regime di intervento della Comunità. La coltura dell'orzo da birra è inoltre meno dannosa per l'ambiente di quella dell'orzo da foraggio. Holland Malt fa rilevare inoltre che il suo impianto integrato per la produzione del malto e la conservazione dell'orzo contribuisce concretamente alla sicurezza alimentare.

(29)

La provincia di Groningen sostiene l'aiuto di Stato per il progetto d'investimento di Holland Malt, facendo valere gli effetti positivi del progetto sulla situazione occupazionale della regione. Essa sottolinea inoltre la tecnologia innovativa nel quadro del progetto e l'impulso conferito allo sviluppo di Eemshaven, tra l'altro con la costruzione di un parco agroindustriale. La provincia attira inoltre l'attenzione sull'incentivo rappresentato dagli investimenti per gli agricoltori che incontrano problemi con prodotti agricoli tradizionali, coltivati localmente, come le patate da fecola. Il passaggio alla coltura di orzo da birra offrirà loro prospettive migliori.

IV.   OSSERVAZIONI DEI PAESI BASSI

(30)

I Paesi Bassi hanno reagito all'avvio del procedimento con lettera del 10 giugno 2005. Con lettera del 14 ottobre 2005 i Paesi Bassi hanno reagito alle osservazioni di terzi, dopo aver sollecitato una proroga della scadenza fissata per l'invio della risposta.

(31)

Nella prima lettera i Paesi Bassi osservano che, anche se le prospettive di sviluppo del settore del malto europeo situato lontano dalla costa potrebbero ridursi per il calo della domanda di malto nell'Europa occidentale, l'esportazione offre sostanziali prospettive di crescita. Essendo Holland Malt situata in un porto di acque profonde, questa situazione può andare a suo vantaggio. In tal senso è lecito parlare di una divisione del mercato del malto. Gli investimenti per il progetto di Holland Malt non incideranno sul mercato già in fase di declino degli impianti locali di produzione dell'Europa occidentale situati lontano dal mare. I Paesi Bassi dichiarano che, rispetto al 2003-2004, non si sono registrate modifiche per i quantitativi di malto per i quali sono stati emessi titoli di esportazione nella Comunità nel 2004-2005, e chiedono alla Commissione di tenere conto dei dati più recenti in materia di rilascio dei medesimi. Essi ribadiscono inoltre l'esistenza di uno specifico settore di mercato per il malto di elevata qualità di Holland Malt, facendo riferimento alla lettera dell'università di Weihenstephan che ha confermato la diversa tipologia del malto HTST.

(32)

Nel reagire alle osservazioni di terzi, i Paesi Bassi rilevano che il mercato mondiale del malto subirà nei prossimi anni una crescita. Essi fanno riferimento ad un seminario sull'orzo da birra tenutosi il 4 e 5 ottobre 2005, nel corso del quale il Consiglio internazionale dei cereali (9) aveva previsto per il 2010 un aumento della capacità globale del malto del 10 %. Nel seminario la Rabobank aveva inoltre comunicato che il consumo globale annuale di birra cresce del 2 %, grazie soprattutto all'aumento registrato sui mercati emergenti dell'America latina, dell'Africa, della Russia, del Sud-Est asiatico e della Cina. I moderni impianti di produzione per il malto situati in porti di acque profonde, capaci di offrire una produzione in massa, potranno trarre vantaggi da tale sviluppo. I Paesi Bassi fanno riferimento ad una lettera di Euromalt di agosto 2005 (10) in cui si dichiara che occorre chiudere gli impianti piccoli, vecchi o inefficienti; nella medesima lettera si indica una sovraccapacità nel settore del malto comunitario pari ad almeno 500 000-700 000 tonnellate. Secondo i Paesi Bassi tale stima è però basata su una produzione di 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni l'anno; non si tiene conto dei periodi di arresto, e pertanto non è sicuro se si possa effettivamente parlare di sovraccapacità. I Paesi Bassi fanno poi riferimento ad una relazione (11) dell'istituto di ricerca Frontier Economics su Holland Malt (indagine sul mercato geografico e sugli aspetti connessi all'innovazione). La conclusione della relazione è la seguente: non esistono elementi indicanti che il sussidio erogato a Holland Malt porti ad uno spostamento delle vendite di malto degli altri produttori europei, a prescindere da quello che è destinato comunque a verificarsi. Nulla indica pertanto che l'erogazione di un sussidio aggraverebbe un'eventuale sovraccapacità dei produttori europei di malto normale. I Paesi Bassi chiedono che la Commissione tenga conto dell'esistenza di un mercato specifico per il malto HTST, un tipo di malto di elevata qualità che contrasta l'«invecchiamento» della birra. I Paesi Bassi ricordano inoltre l'ulteriore chiusura di impianti con una capacità di malto di 12 000 tonnellate, che porta la chiusura totale delle capacità esistenti a 77 000 tonnellate. La capacità supplementare è soltanto dello 0,5 % della capacità produttiva globale nella Comunità, il che non falserebbe il mercato del malto comunitario. I Paesi Bassi fanno rilevare da ultimo che il sussidio che si intende erogare mira esclusivamente a compensare la situazione portuale svantaggiata di Eemshaven e ad offrire a Holland Malt pari condizioni concorrenziali (in assenza di sussidi si sarebbe effettuato un investimento similare in un impianto di produzione per il malto nel porto di acque profonde di Terneuzen).

V.   VALUTAZIONE DELLA MISURA D'AIUTO

Organizzazioni di mercato

(33)

La misura riguarda aiuti a favore di un'impresa di lavorazione dell'orzo. A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (12), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui allo stesso regolamento. Il settore interessato dal regime di aiuti in questione rientra pertanto nell'ambito d'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuto di Stato.

Divieto di aiuti di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(34)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(35)

La misura in questione consiste in una sovvenzione diretta agli investimenti ed è selettiva nel senso di favorire un'unica impresa, ossia Holland Malt.

(36)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato è generalmente indicazione del fatto che è stata falsata la concorrenza con altre imprese che non hanno beneficiato di tale aiuto (13).

(37)

Una misura incide negativamente sugli scambi fra Stati membri quando intralcia l'importazione da altri Stati membri oppure facilita l'esportazione verso tali Stati. A tale proposito è determinante valutare se gli scambi intracomunitari subiscano o minaccino di subire una diversa evoluzione a seguito della misura contestata.

(38)

Per il prodotto cui si riferisce la misura d'aiuto (il malto), esiste un considerevole volume di scambi intracomunitari. Nel 2004 sono stati commerciati nella Comunità circa 1,3 milioni di tonnellate, cifra pari al 15 % circa della produzione comunitaria totale di malto nello stesso anno (14). Il settore è pertanto esposto alla concorrenza, e sussiste il rischio che a seguito della misura d'aiuto in oggetto il commercio intracomunitario subisca una diversa evoluzione.

(39)

La misura in oggetto costituisce pertanto aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 87, paragrafo 2, del trattato: deroghe

(40)

L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, stabilisce un certo numero di deroghe al divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1.

(41)

Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, non sono d'applicazione data la natura della misura d'aiuto e le finalità che si prefigge. I Paesi Bassi non hanno del resto invocato le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2.

Articolo 87, paragrafo 3, del trattato: deroghe a giudizio della Commissione

(42)

All'articolo 87, paragrafo 3, sono citate altre forme di aiuto che possono essere considerate compatibili con il mercato comune. Tale compatibilità deve essere valutata dal punto di vista della Comunità e non soltanto da quello di un particolare Stato membro. Ai fini del corretto funzionamento del mercato comune le deroghe previste da tale articolo vanno interpretate secondo criteri rigorosi.

(43)

Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), si osserva che il beneficiario dell'aiuto non è stabilito in una regione in cui lo sviluppo economico possa essere descritto come estremamente sfavorevole nel senso previsto dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (15) (prodotto interno lordo (PIB) pro capite inferiore al 75 % della media comunitaria). L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato non può pertanto legittimare alcun sostegno alla produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti dell'allegato I del trattato.

(44)

Per quanto riguarda l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), si osserva che la misura in questione non è destinata a promuovere la realizzazione di un'importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

(45)

L'aiuto non è neppure inteso né si presta a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato

(46)

Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(47)

Dato che Holland Malt non è un'impresa piccola o media nel senso previsto dalla definizione della Commissione (16), non è d'applicazione il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (17). La compatibilità dell'aiuto agli investimenti a favore della trasformazione di prodotti agricoli con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), è pertanto valutata sulla base del punto 4.2 degli orientamenti.

Spese ammissibili e tasso di aiuto

(48)

A norma del punto 4.2.3 degli orientamenti le spese ammissibili possono riguardare la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili e le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici. L'aiuto non può superare il 50 % degli investimenti ammessi a beneficiarne nelle regioni dell'obiettivo 1 e il 40 % nelle altre regioni.

(49)

Queste condizioni risultano rispettate, visto che l'aiuto sarebbe concesso per la costruzione di fabbricati e l'acquisto di parcelle di terreno per tali fabbricati e di attrezzature. Inoltre i Paesi Bassi hanno limitato l'aiuto oggetto della notifica ad un massimo pari al 13,5 % delle spese ammissibili.

Redditività economica e requisiti comunitari minimi

(50)

Il punto 4.2.3 degli orientamenti stabilisce inoltre che il sostegno agli investimenti può essere concesso unicamente a favore di aziende di provata redditività sulla base di una valutazione delle loro prospettive. L'azienda deve rispettare requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

(51)

Queste condizioni risultano rispettate. I Paesi Bassi hanno fornito sufficienti garanzie per quanto riguarda la redditività economica sia di Bavaria NV che di Agrifirm, che insieme formano la società Holland Malt. È stato inoltre adeguatamente dimostrato che l'impianto di produzione per il malto soddisfa le norme comunitarie minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali come prescritto dal programma di sviluppo rurale olandese.

Sbocchi di mercato

(52)

Il punto 4.2.5 degli orientamenti stabilisce che non sono concessi aiuti a favore di investimenti per prodotti per i quali non esistono normali sbocchi di mercato. Questo aspetto deve essere valutato al livello opportuno in funzione dei prodotti di cui trattasi, dei tipi di investimento e della capacità esistente e prevista. A tal fine si deve tenere conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni dell'aiuto comunitario nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato.

(53)

Il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato è stato avviato perché, sulla base dei dati di cui disponeva la Commissione all'atto dell'avvio del procedimento, non si poteva escludere che il mercato del malto potesse presentare fenomeni di sovraccapacità.

(54)

Le osservazioni presentate dai Paesi Bassi e da Holland Malt all'atto dell'avvio del procedimento riguardano in sostanza tre punti. In primo luogo viene contestata l'esistenza di sovraccapacità sul mercato del malto (non viene peraltro contestato che il progetto dia luogo alla creazione di ulteriore capacità). In secondo luogo si dichiara che l'investimento nella fabbrica di Eemshaven inciderà maggiormente sugli scambi con i paesi terzi che su quelli fra Stati membri, perché l'esportazione di malto costituisce un segmento di mercato a sé stante rispetto a quello in cui svolgono la loro attività i fornitori di maltola cui sede si trova lontano dalla costa. In terzo luogo si parte dalla premessa che esistono mercati separati per il malto normale e il malto premium.

Sovraccapacità sul mercato del malto

(55)

La Commissione ha esaminato la situazione in materia di produzione e commercio di malto a livello tanto mondiale quanto comunitario. Essendo le statistiche di Eurostat incomplete (dati mancanti o di carattere riservato sulla produzione ed esportazione di un certo numero di paesi), la Commissione si è basata sui dati forniti da Euromalt e dal Consiglio internazionale dei cereali nonché sul rapporto di H.M. Gauger sul mercato dell'orzo da birra.

(56)

Per quanto riguarda il mercato mondiale, dai dati forniti da Euromalt si può desumere che l'attuale capacità di fornitura a livello mondiale degli impianti di produzione per il malto supera notevolmente la domanda e che la situazione resterà invariata negli anni a venire. La lettera di Euromalt dell'agosto 2005 (18) contiene la seguente tabella sulla capacità mondiale di malto.

Capacità mondiale di malto

(in 1000 t)

 

2004

Eccedenza

2006 (stima)

Eccedenza

UE-15

7 500

 

7 600

 

UE-10

1 200

 

1 150

 

Totale UE-25

8 700

2 500

8 750

2 700

Russia

850

–550

1 550

100

Ucraina

230

–50

330

120

Bielorussia

70

–6

70

–10

Europa centrale ed orientale

460

–60

470

–60

Totale Europa

10 130

1 834

11 170

2 850

Nafta

3 600

 

3 900

 

Sudamerica

1 220

 

1 370

 

Oceania

770

 

950

 

Medio Oriente ed Asia centrale

200

 

200

 

Africa

380

 

380

 

Cina

3 000

 

3 300

 

Estremo Oriente

300

 

340

 

Totale

9 470

–1 300

10 440

–900

Totale mondiale

19 780

534

21 610

1 950

(57)

Come risulta dalla tabella, nel 2004 la capacità di produzione di malto a livello mondiale ha superato la domanda di circa mezzo milione di tonnellate. Le stime relative al 2006 evidenziano un aumento di tale sovraccapacità fino a circa 2 milioni di tonnellate.

(58)

Nella lettera di Euromalt si dichiara che secondo le previsioni la produzione mondiale di birra continuerà a crescere ad un tasso medio minimo situato fra l'1 e il 2 % l'anno. Tale incremento medio è il risultato della crescita a due cifre osservabile in un certo numero di «nuovi» mercati (Sudamerica, Africa, Russia, Asia sudorientale e Cina) accompagnata da una retrocessione nelle «vecchie» regioni (Europa occidentale e America del nord). Allo stesso tempo, però, l'efficienza dei nuovi investimenti negli stabilimenti produttori di birra nelle regioni di crescita e la tendenza a favorire birre più «leggere» si sono tradotte un drastico calo del consumo di malto per litro di birra. Euromalt conclude pertanto che l'aumento della domanda di birra nei prossimi anni non si accompagnerà ad un aumento della domanda mondiale di malto. La tipologia della crescita del consumo di birra e del suo previsto proseguimento ha stimolato eccessivamente la creazione di capacità supplementari di malto; l'attuale capacità mondiale sul lato dell'offerta supera così notevolmente la domanda, e questa situazione è destinata ancora a protrarsi per un certo numero di anni. Secondo Euromalt è necessario investire ulteriormente negli impianti di produzione per il malto: senonché l'Europa, dato l'arretramento dei mercati dell'esportazione, non ha bisogno di nuove capacità supplementari.

(59)

L'attuale situazione di sovraccapacità a livello mondiale sembra essere confermata dal calo del commercio mondiale di malto, quale risulta dalle cifre fornite dal Consiglio Internazionale dei Cereali nel corso del seminario sull'orzo da birra tenutosi a Bruxelles il 4 e 5 ottobre 2005 (19). Secondo il Consiglio Internazionale dei Cereali il commercio mondiale di malto è sceso nel corso di due anni da 5 621 milioni di tonnellate nel 2002-2003 a 5 275 milioni di tonnellate nel 2004-2005 (quest'ultima cifra è una stima). Per il 2005-2006 il Consiglio internazionale dei cereali prevede un ulteriore calo della quantità di malto oggetto di scambi commerciali. Questa tendenza al ribasso si manifesta inoltre in una diminuzione del numero dei titoli di esportazione registrati presso gli esportatori di malto nel 2004-2005 (2 219 661 tonnellate) rispetto al 2003/2004 (2 477 849); le previsioni per il 2005-2006 sono inoltre ancora un po' inferiori alla cifra relativa al 2004-2005 (20). Anche la relazione sul mercato del malto ad opera di RM International (21) sembra indicare una situazione di sovraccapacità a livello mondiale: grazie alla più elevata capacità standard dei nuovi impianti di produzione per il malto, e considerando il fatto che la produzione mondiale di birra ha registrato un aumento meno rapido nel corso degli ultimi anni, la nuova produzione di malto dovrebbe essere assorbita meno rapidamente dalla domanda.

(60)

Nella lettera del 14 ottobre 2005 i Paesi Bassi sostengono che, secondo le previsioni, entro il 2010 la domanda mondiale di malto sarà aumentata del 10 %. Le autorità olandesi citano a tale proposito la presentazione del Consiglio internazionale dei cereali al seminario sull'orzo da birra tenutosi il 4 e 5 ottobre 2005 a Bruxelles, nel corso della quale è stato però anche dichiarato che, per quanto riguarda le prognosi relative al 2010, secondo le previsioni la capacità mondiale di malto dovrebbe aumentare del 10 %. Non sembra corretto utilizzare la capacità mondiale di malto come indicazione della domanda, come sembrano fare i Paesi Bassi.

(61)

Per gli anni a venire il mercato mondiale del malto sembra suscettibile di conoscere due importanti sviluppi. In primo luogo vi è l'aumento del consumo di birra nei «nuovi» territori. Resta però da vedere in quale misura l'industria comunitaria del malto potrà trarre profitto da tale crescita.

(62)

La crescita della produzione di birra in Cina non si è tradotta in un significativo aumento delle importazioni di malto. Secondo la relazione della Rabobank sul settore mondiale del malto (22) non vi è stato alcun incremento della quantità di malto importata, neanche dopo la forte diminuzione delle tariffe all'importazione effettuata nel 2002, perché l'estesa industria di trasformazione in Cina favorisce l'importazione di orzo da birra.

(63)

L'aumento del consumo e della produzione di birra nell'Asia sudorientale è stato in gran parte reso possibile dall'incremento delle importazioni di malto dall'Australia grazie alla vicinanza geografica e agli accordi commerciali con tale paese.

(64)

Gli impianti di produzione per il malto nella Comunità che sono situati in prossimità dei porti di acque profonde, come Holland Malt, sembrano trovarsi in una buona posizione di partenza per soddisfare la crescente domanda di malto in Sudamerica e in Africa. Per quanto riguarda il Sudamerica, la nuova capacità di produzione del malto attualmente in via di costruzione in Argentina dovrebbe comunque poter assorbire in parte la domanda crescente. Inoltre l'allargamento del Mercosur al Venezuela, e probabilmente anche ad altri paesi del Sudamerica, porterà probabilmente ad un aumento degli scambi commerciali di malto in questa parte del mondo.

(65)

Un secondo importante fattore per il mercato mondiale del malto è rappresentato dagli sviluppi constatati in Russia. Questo paese dispone di una capacità totale di malto pari ad 1 000 000 di tonnellate, oltreché di una capacità in costruzione pari a 450 000 tonnellate. Visto che la disponibilità di orzo da birra di buona qualità si sta mettendo al passo con l'espansione della capacità, la Russia diventerà autosufficiente e probabilmente addirittura paese esportatore di malto.

(66)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra la Commissione non vede alcuna indicazione che nei prossimi anni la situazione attuale di sovraccapacità sul mercato mondiale del malto sia destinata a venir meno. Per quanto riguarda gli scambi commerciali mondiali fino al 2010, il Consiglio internazionale dei cereali sembra prevedere un volume relativamente stabile, visto che «l'arretramento in Russia viene compensato dalla crescita in Sudamerica», come dichiarato nella presentazione al seminario sull'orzo tenutosi nell'ottobre 2005.

(67)

Per quanto riguarda la situazione in materia di capacità di produzione e commercio di malto nella Comunità, va osservato che l'impianto di produzione di Holland Malt a Eemshaven è diventato operativo nell'aprile 2005. Nella lettera di Euromalt dell'agosto 2005 si legge che, nonostante la chiusura di un certo numero di impianti di produzione a motivo della troppo bassa redditività, la Comunità dispone tuttora di una sovraccapacità di malto pari ad almeno a 500 000-700 000 tonnellate (per la Comunità la capacità ammonta ad 8 800 000 tonnellate, il consumo a 5 900 000 tonnellate e l'esportazione a 2 250 000 tonnellate).

(68)

Secondo Euromalt la redditività del settore del malto nella Comunità toccherà il minimo storico nel 2005-2006 a causa del gran numero di aziende in perdita i cui costi vengono soltanto parzialmente coperti. Probabilmente a motivo di questa bassa redditività il grande produttore di malto tedesco Weissheimer di Andernach ha presentato istanza di fallimento nella primavera del 2006. Sono stati inoltre chiusi in forma permanente altri impianti di produzione, tra cui quattro fabbriche nel Regno Unito, due in Germania e una in Francia. Si tratta di vecchie unità di grandi imprese. Altri produttori di malto hanno deciso di chiudere temporaneamente parte delle proprie capacità; in altri casi i vecchi impianti produttivi sono stati sostituiti da nuovi. Di conseguenza la capacità di malto totale nella Comunità nel luglio 2006 viene stimata da H. M. Gauger a 8 800 000 tonnellate (23); le stime relative al consumo nella Comunità e alle esportazioni nei paesi terzi sono paragonabili a quelle contenute nella lettera di Euromalt dell'agosto 2005. Ne risulterebbe pur sempre una sovraccapacità di circa 600 000 tonnellate.

(69)

Nella lettera dell'ottobre 2005 i Paesi Bassi sostengono che la cifra, menzionata da Euromalt, di 500 000-700 000 tonnellate di sovraccapacità nel settore del malto nella Comunità si baserebbe sulle cosiddette capacità «name plate», ossia su una produzione di 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni l'anno. Non verrebbero in tal modo presi in considerazione i periodi di arresto della produzione nelle fabbriche per manutenzione, guasti tecnici e revisione: per questo motivo non è certo se si possa effettivamente parlare di sovraccapacità.

(70)

La Commissione si è basata sulle cifre in materia di effettiva capacità e produzione del settore del malto nella Comunità negli anni passati. La Commissione ha tratto la seguente tabella dalla raccolta statistica 2004-2005 di H. M. Gauger, che ha utilizzato come fonti le statistiche nazionali, Euromalt ed Eurostat.

Capacità e produzione totale di malto nella Comunità

 

Capacità (in t)

Produzione (in t)

2002

8 613 304

8 455 119

2003

8 632 525

8 595 156

2004

8 818 633

8 644 575

(71)

Le cifre contenute nella tabella indicano un utilizzo della capacità totale pari ad almeno 98 % negli anni tra il 2002 e il 2004. Le cifre contenute nella relazione di Frontier Economics (24) indicano una percentuale di utilizzo comparabile. Nel 2005 la percentuale di utilizzo è risultata inferiore, con una produzione comunitaria di malto di 8,4 milioni di tonnellate rispetto ad una capacità di 8,8 milioni. Per la campagna di commercializzazione 2006-2007 è prevista una produzione totale di 8,0 milioni di tonnellate rispetto ad una capacità di 8,8 milioni (25). Questo minor grado di utilizzo sembra però rispecchiare la reazione delle imprese produttrici di malto di fronte ad una situazione di bassa redditività, ossia la loro decisione di produrre un quantitativo minore e chiudere temporaneamente egli impianti produttivi. Per la campagna di commercializzazione 2006-2007 parte della spiegazione può essere inoltre trovata nello scarso raccolto di orzo di birra. Le cifre relative al periodo tra il 2002 e il 2004 compreso dimostrano che è tecnicamente possibile utilizzare almeno il 98 % della totale capacità produttiva. Quest'alta percentuale di effettivo utilizzo non sembra costituire una ragione per mettere in dubbio l'esistenza di fenomeni di sovraccapacità del settore del malto nella Comunità.

(72)

In futuro, come menzionato nella lettera di Euromalt dell'agosto 2005, «sarà necessario procedere alla chiusura degli impianti di piccole dimensioni, vetusti e inefficienti. Si tratterà di un processo lento, data la struttura del settore in determinati Stati membri». Il processo sembra comunque aver subito un'accelerazione nel 2006. Alla metà del 2006 la produzione di malto nella Comunità sembra essere stata riportata in equilibrio con la domanda effettiva grazie al fatto che i produttori hanno imparato a limitare la propria produzione ai volumi di vendita possibili (26). Anche dopo la succitata chiusura permanente dei vecchi impianti produttivi, la capacità produttiva totale di malto nella Comunità continua tuttavia a superare di circa 600 000 tonnellate la domanda effettiva; non si prevede inoltre alcun aumento della domanda all'interno della Comunità, vista la stagnazione del consumo di birra, mentre l'esportazione nei paesi terzi avrà luogo in quadro, per quanto riguarda gli scambi commerciali a livello mondiale, che secondo le previsioni dovrebbe restare relativamente stabile negli anni a venire. La Commissione non dispone pertanto di indicazioni chiare che le permettano di intravvedere un cambiamento rapido nell'odierna situazione di sovraccapacità.

Effetti sugli scambi fra Stati membri

(73)

I Paesi Bassi e Holland Malt sono del parere che l'investimento nella fabbrica a Eemshaven inciderà maggiormente sugli scambi commerciali con i paesi terzi che su quelli fra Stati membri, perché l'esportazione di malto costituisce un segmento di mercato a sé stante rispetto a quello in cui svolgono la loro attività i fornitori di malto la cui sede si trova lontano dalla costa.

(74)

La Commissione riconosce che parte della capacità di produzione di malto nella Comunità è costituita da piccole aziende private/familiari situate lontano dalla costa che producono principalmente per il mercato interno. Tuttavia parte della loro produzione può essere destinata anche all'esportazione, e in tal caso esse si troverebbero esposte alla concorrenza di altri fabbricanti di malto nella Comunità, come Holland Malt, la cui produzione è diretta principalmente all'esportazione.

(75)

Nel settore del malto della Comunità esistono inoltre grandi gruppi che commercializzano il proprio malto sia all'interno che all'esterno della Comunità. Holland Malt appartiene a questa categoria, essendo situata in un porto di acque profonde a partire dal quale possono essere approvvigionati tanto il mercato comunitario che quelli esterni. Gli impianti comunitari la cui produzione è destinata in primo luogo all'esportazione su altri mercati potrebbero dunque trovarsi in concorrenza con Holland Malt. Lo stesso vale per quelli che vendono principalmente sul mercato interno, dato che Holland Malt prevede tuttora di vendere considerevoli quantitativi di malto ai paesi europei. Il piano aziendale dell'agosto 2003 di Holland Malt contiene previsioni di vendita per il 2005 di 71 540 tonnellate destinate all'Europa (contro una vendita prevista di 28 100 tonnellate all'Asia, 40 600 tonnellate all'America Latina e 29 000 tonnellate alla Russia).

(76)

Possono verificarsi situazioni in cui gli impianti la cui produzione di malto è destinata principalmente all'esportazione verso paesi esterni alla Comunità (come Holland Malt) non riescono a trovare acquirenti per la produzione diretta a tali destinazioni; in tale caso essi cercheranno probabilmente di vendere tale produzione all'interno della Comunità. Può anche verificarsi l'opposto. La Commissione non considera dunque i segmenti all'esterno e all'interno della Comunità come segmenti totalmente separati. Esiste un legame reciproco, e gli sviluppi esterni della Comunità possono ripercuotersi su quelli interni della Comunità e viceversa.

(77)

In considerazione di quanto precede la Commissione non condivide le conclusioni cui perviene la relazione di Frontier Economics, secondo la quale non vi è alcuna indicazione che i sussidi concessi a Holland Malt si tradurranno in uno spostamento delle vendite di malto degli altri produttori europei, a prescindere da quello che è destinato comunque a verificarsi. La Commissione non può escludere il prodursi di tali spostamenti della vendita del malto di altri produttori comunitari ad acquirenti situati sia all'interno che all'esterno della Comunità. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto può incidere sugli scambi e la concorrenza fra Stati membri.

Un mercato per il malto premium

(78)

La Commissione ha preso nota dei dati trasmessi dai Paesi Bassi e da Holland Malt (comprese le lettere di terzi) relativi allo sviluppo del malto HTST (27). I Paesi Bassi, Holland Malt e i terzi interessati descrivono il malto HTST come un tipo di malto avente caratteristiche diverse da quello comune, che conferiscono alla birra maggior sapore e aroma, oltre a renderla più a lungo frizzante e ad estenderne il periodo di conservazione.

(79)

Secondo i Paesi Bassi e Holland Malt il malto HTST può essere definito come malto premium. Data l'unicità delle sue caratteristiche fisiche, la sua tangibile qualità e la collocazione in una categoria di prezzo più elevata, a loro giudizio è molto probabile che il malto HTST e quello comune siano poco o punto intercambiabili. Secondo le previsioni il malto HTST genererà una domanda e un mercato propri.

(80)

La Commissione riconosce che il malto HTST può avere caratteristiche particolari ed essere di elevata qualità. Occorre tuttavia stabilire se esistano o no mercati separati per il malto premium (quello che deve essere approvvigionato con malto HTST) e per il malto comune. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato che per costituire l'oggetto di un mercato sufficientemente distinto

«il servizio o il bene di cui trattasi deve poter essere reso individuabile da caratteristiche particolari che lo differenzino da altri servizi o beni al punto che sia scarsamente interscambiabile con essi e subisca la loro concorrenza solo in una misura scarsamente rilevante. In quest'ambito, il grado di interscambiabilità tra prodotti deve essere valutato sulla scorta delle caratteristiche obiettive di tali prodotti e in funzione della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato e delle condizioni di concorrenza (28).».

(81)

Per quanto riguarda la struttura della domanda e dell'offerta sul mercato e le condizioni di concorrenza, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parecchi interessati (soprattutto associazioni nazionali di produttori di malto) i quali sostengono che non può essere fatta alcuna chiara differenza tra il malto comune e il premium. Secondo queste osservazioni il malto costituisce semmai un prodotto di natura generica, con caratteristiche soggette a lievi variazioni e alle norme di qualità imposte dal settore. La maggioranza dei clienti dei produttori di malto sembrano soltanto richiedere malto di qualità elevata che risponda alle loro specifiche e soddisfi tutti i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti alimentari.

(82)

L'interscambiabilità dei vari tipi di malto di diversi produttori non sembra dunque essere di poco conto, visto che tutti devono produrre malto di elevata qualità al fine di soddisfare la domanda della propria clientela.

(83)

Questa considerazione sembra confermata da indicazioni secondo le quali la birra premium non viene necessariamente prodotta con una qualità di malto diversa da quella utilizzata per la birra comune. Secondo i Paesi Bassi Holland Malt produrrà il proprio malto HTST principalmente per il segmento «premium» del mercato della birra. I Paesi Bassi asseriscono che per la produzione di questo tipo di birra sono necessarie materie prime di elevata qualità aventi caratteristiche tali da conferire alla birra un miglior sapore. Nella sua lettera Holland Malt cita il «Just Drinks.com 2004 report (29)» in cui, secondo l'impresa, importanti produttori di birra dichiarano che la birra premium è un liquido intrinsecamente migliore avente un gusto più corposo e più caratteristico.

(84)

A giudizio della Commissione questa frase si riferisce all'immagine che il consumatore ha della birra premium, e non ad una dichiarazione di importanti produttori. Alla pag. 59 della stessa relazione si legge che secondo Scottish & Newcastle il consumatore ha la percezione che una marca premium sia di qualità e di status più elevati. I fattori essenziali sono: l'idea di una qualità superiore — la birra premium è un liquido intrinsecamente migliore avente un gusto più corposo e più caratteristico.

(85)

Nel riassunto della relazione presentato dalla stessa Holland Malt si legge che «da interviste effettuate da just-drinks.com con un certo numero di importanti soggetti internazionali del settore della fabbricazione di birra a livello mondiale è emerso che la birra premium è in fondo un concetto di marketing». Alle pagine successive della stessa relazione si legge che una birra standard in una particolare regione, o in un particolare paese all'interno di una particolare regione, può diventare una birra premium e che i più importanti produttori internazionali adottano strategie di marketing diverse a seconda dei mercati. Certe marche considerate «premium» in determinate regioni non vengono necessariamente riconosciute come tali in altre regioni. Nella relazione si menziona inoltre che «il lettore deve essere consapevole del fatto che la domanda di birra premium, considerata in termini di raffronto tra diversi anni e tendenze su un certo numero di anni, muta con il variare dell'immagine che se ne fa il consumatore e non con il variare delle specifiche del prodotto. Come osserva Interbrew, è il consumatore, e non l'industria, a decidere quale birra è da considerarsi premium».

(86)

Il fatto che le specifiche non costituiscano un fattore importante nel determinare quali birre siano considerate premium dovrebbe stare ad indicare che, nella misura in cui soddisfano le norme di qualità (minime) imposte dal settore, i vari tipi di malto sono facilmente interscambiabili. A tale interscambiabilità si fa riferimento anche nel caso riguardante la concentrazione Hugh Baird/Scottish & Newcastle (30). In relazione al mercato rilevante del prodotto le parti che avevano effettuato la notifica (Hugh Baird e Scottish & Newcastle) dichiarano che le sue dimensioni sono perlomeno le stesse che quelle del mercato del malto. Nella decisione si dichiara che, sebbene il mercato del malto sia dimostrabilmente suddiviso in un mercato del malto e in un mercato della distillazione, le parti non considerano questo un argomento valido, dato l'elevato grado di sostituibilità sul lato dell'offerta.

(87)

Studiando le fonti statistiche relative alla produzione di malto, la Commissione non è inoltre riuscita ad individuare alcun mercato separato per il malto premium; al contrario, tutte queste fonti (Eurostat, Euromalt, Consiglio Internazionale dei Cereali) presentano unicamente dati relativi al mercato del malto in generale. Gli stessi Paesi Bassi e la stessa Holland Malt non hanno fornito alcun dato relativo a capacità esistenti per il malto premium o alla produzione del medesimo e, nell'argomentazione relativa all'eccesso di capacità, hanno anzi fatto riferimento a cifre relative al malto (come un unico prodotto) senza fare differenza tra malto comune e premium.

(88)

La Commissione ritiene pertanto che non si possa tracciare una linea di demarcazione netta fra le due categorie (malto comune e premium). Quantunque sia possibile che esistano differenze di natura qualitativa, queste non sembrano di natura tale da limitare in misura significativa l'interscambiabilità fra i tipi di malto o la concorrenza fra i produttori.

(89)

Sulla base delle conclusioni di cui sopra relativamente alla sovraccapacità sul mercato del malto, alla possibile incidenza della misura d'aiuto in oggetto sugli scambi fra Stati membri e all'assenza di un mercato chiaramente separato per il malto premium, la Commissione è dell'avviso che la misura d'aiuto non sia conforme al punto 4.2.5 degli orientamenti, il quale prescrive che non si possono concedere aiuti ad investimenti per prodotti di cui non sono individuabili normali sbocchi di mercato.

Aiuti ad un impianto di produzione del malto in Lituania

(90)

Holland Malt osserva che la situazione sul mercato mondiale del malto non ha impedito alla Commissione di approvare un aiuto agli investimenti a favore di un impianto di produzione per il malto in Lituania.

(91)

La Commissione sottolinea di non aver approvato alcun aiuto di Stato a favore di investimenti in un impianto di produzione per il malto in Lituania dopo l'accesso di tale paese alla Comunità il 1o maggio 2004. Prima di tale data non vigeva in Lituania alcuna normativa in materia di aiuti di Stato per i prodotti agricoli. In ogni caso le inadempienze di altri Stati membri in materia di rispetto degli obblighi che loro incombono a norma degli articoli 87 e 88 del trattato sono irrilevanti quando si tratta di determinare se lo Stato membro contro il quale è stato avviato il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato abbia concesso aiuti (illegali) (31).

(92)

A tale proposito la Commissione comunica di aver avviato il procedimento formale di indagine ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato dopo che la Spagna aveva notificato la propria intenzione di concedere aiuti all'impianto di produzione per il malto Maltacarrión S.A. (32). Tale procedimento è stato avviato per le stesse ragioni che nel presente caso, ossia perché non si può escludere che sul mercato del malto sia presente una sovraccapacità. Dopo l'avvio di tale procedimento la Spagna ha ritirato la notifica relativa all'aiuto in questione.

Aspetti regionali

(93)

La Commissione riconosce l'importanza l'aspetto rappresentato dallo sviluppo regionale nel quadro dell'aiuto a Holland Malt, addotto come argomento dai Paesi Bassi e da vari interessati, e non ha certo intenzione di contestarla. In tal senso il progetto troverebbe valida integrazione nel programma PA.

(94)

Il progetto deve però soddisfare tutte le condizioni per gli aiuti agli investimenti a favore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli quali fissate dagli orientamenti. Dato che esso non soddisfa almeno una condizione importante, la Commissione non può autorizzare l'aiuto di Stato a favore del progetto nonostante gli aspetti positivi che esso presenta per quanto riguarda lo sviluppo regionale.

VI.   CONCLUSIONE

(95)

Per le ragioni sopra esposte la Commissione considera l'aiuto a Holland Malt incompatibile con gli articoli 87 e 88 del trattato. La misura d'aiuto non è conforme al punto 4.2.5 degli orientamenti, il quale prescrive che non sono autorizzati aiuti per gli investimenti di prodotti per i quali non sono reperibili normali sbocchi di mercato.

(96)

Nella loro lettera del 17 dicembre 2004 i Paesi Bassi hanno comunicato che l'aiuto era stato accordato subordinatamente all'approvazione della Commissione. Gli aiuti eventualmente concessi nonostante questa condizione dovranno essere recuperati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a Holland Malt BV sotto forma di una sovvenzione di importo pari a 7 425 000 EUR, subordinatamente all'approvazione della Commissione, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

I Paesi Bassi ritirano gli aiuti di Stato di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1.   I Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie a recuperare presso il beneficiario l'aiuto concesso illegalmente di cui all'articolo 1.

2.   Il recupero viene effettuato senza indugio secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che queste consentano l' esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'importo dell'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui esso è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione netto nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione i Paesi Bassi informano la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 154 del 25.6.2005, pag. 6.

(2)  Cfr. nota a piè di pagina 1.

(3)  Programma di investimento regionale Regionale investeringsprojecten 2000 (IPR 2000-2006), N 549/99, approvato il 17 agosto 2000 con lettera SG(2000) D/106266.

(4)  Modifica del Programma di investimento regionale Regionale investeringsprojecten 2000, N831/2001, approvato il 18 febbraio 2002 con lettera C(2002) 233.

(5)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(6)  Lettera del 23 luglio 2004 sulla concessione di sovvenzioni per la costruzione di maltifici.

(7)  Lettera del Dr. Krottenthaler dell'università di Weihenstephan di maggio 2005.

(8)  - RM International, Malt Market Report, 22 aprile 2005. Rabobank, The malt industry, a changing industry structure, driven by emerging beer markets, marzo 2005. H.M. Gauger, Market report, maggio 2005. H.M. Gauger è un agente di intermediazione (broker)/consulente per il malto, che redige una relazione mensile sul mercato del malto contenente informazioni sulla produzione e il commercio di questo prodotto.

(9)  Organizzazione intergovernativa nel settore del commercio di cereali.

(10)  Euromalt: «The EU malting industry», agosto 2005.

(11)  Frontier Economics: «Holland Malt», ottobre 2005.

(12)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78, regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(13)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, Philip Morris contro Commissione delle Comunità europee, raccolta della giurisprudenza pag. 2671, punti 11 e 12.

(14)  Fonte: H. M. Gauger Statistical Digest 2004-2005.

(15)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(16)  Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 riguardante la definizione delle piccole, medie e microimprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(17)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(18)  Cfr. nota a fine pagina 10.

(19)  Presentazione di John Tjaardstra delle tendenze riscontrabili nella produzione e consumazione di birra, orzo da birra e malto.

(20)  Relazione n. 5 di H. M. Gauger, 2 giugno 2006. In tale relazione si parte per il 2005-2006 dall'ipotesi di un'esportazione totale pari a 2 140 milioni di tonnellate.

(21)  Cfr. nota a piè di pagina 8.

(22)  Cfr. nota a spie di pagina 8.

(23)  H. M. Gauger, July 2006 — State of the European Malt Industry.

(24)  Cfr. nota a pie' di pagina 11.

(25)  H. M. Gauger, Market report n. 4, 2 maggio 2006.

(26)  H.M. Gauger, luglio 2006 — State of the European Malt Industry.

(27)  Dichiarazione di Bühler sulle tecnologie di Holland Malt, non datata.

Lettera dell'università di Freising — Weihenstephan München, maggio 2005.

Lettera di un terzo interessato contenente segreti aziendali che di conseguenza sarà trattata in via confidenziale.

(28)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 21 ottobre 1997, causa T-229/94, Deutsche Bahn contro Commissione delle Comunità europee, raccolta della giurisprudenza II-1689, punto 10.

(29)  www.just-drinks.com, “A global market review of premium beer — with forecasts to 2010”.

(30)  Caso n. IV/M.1372 del 18.12.1998.

(31)  Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale di primo grado del 30 aprile 1998 nella causa T-214/95, Regione Fiandre contro Commissione delle Comunità europee, raccolta della giurisprudenza II-717, punto 54.

(32)  Caso C 48 del 21.12.2005, non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/88


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2006

che istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio

(2007/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 58/2003 conferisce alla Commissione il potere di decidere di istituire agenzie esecutive conformi allo statuto stabilito dallo stesso regolamento e di affidare loro determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi o azioni comunitari.

(2)

L’istituzione di un’agenzia esecutiva mira a consentire alla Commissione di concentrarsi su attività e funzioni prioritarie che non possono essere esternalizzate, senza tuttavia perdere la guida, il controllo e la responsabilità ultima delle azioni gestite dalle agenzie esecutive.

(3)

La gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto riguarda l’esecuzione di progetti che non richiedono decisioni di natura politica e richiede un elevato livello di competenze tecniche e finanziarie per l’intera durata del progetto.

(4)

La delega a un’agenzia esecutiva di compiti inerenti all’esecuzione di questo programma può essere effettuata secondo una netta separazione tra le fasi di programmazione, definizione delle priorità e valutazione del programma, di competenza dei servizi della Commissione, e l’esecuzione dei progetti, affidata all’agenzia esecutiva.

(5)

Un’analisi costi-benefici eseguita a tal fine ha indicato che l’istituzione di un’agenzia esecutiva permetterebbe di realizzare la rete transeuropea di trasporto all’insegna di una maggiore efficacia e a costi inferiori. Tenendo conto delle caratteristiche proprie della rete transeuropea di trasporto, occorre porre l’accento sulla delega di compiti tecnici, in quanto l’obiettivo fondamentale è rafforzare i legami fra la rete transeuropea di trasporto e la comunità degli esperti.

(6)

L’agenzia deve mobilitare competenze di livello elevato, a favore degli obiettivi definiti dalla Commissione e sotto il controllo di quest’ultima. L’istituzione dell’agenzia deve inoltre ottimizzare la realizzazione della rete transeuropea di trasporto agevolando l’assunzione di personale specializzato nei settori pertinenti.

(7)

L’istituzione dell’agenzia deve rendere più flessibile l’attuazione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto. Il programma annuale di lavoro deve permettere all’agenzia di contribuire alla realizzazione delle priorità annuali per l’istituzione della rete transeuropea di trasporto, pianificate e stabilite dalla Commissione. L’agenzia deve inoltre garantire un migliore coordinamento dei finanziamenti con altri strumenti comunitari.

(8)

Una gestione basata sui risultati ottenuti dall’agenzia, con l’introduzione delle procedure e dei circuiti di controllo e coordinamento necessari, deve permettere di semplificare le modalità di realizzazione della rete transeuropea di trasporto da parte dei servizi della Commissione. Questi potranno avvalersi dei lavori tecnici dell’agenzia, sviluppando parallelamente e in modo adeguato i compiti che presuppongono valutazioni di natura politica.

(9)

La cooperazione dell’agenzia con i servizi della Commissione e lo svolgimento dei suoi compiti specifici devono permettere di migliorare la visibilità dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione dell’agenzia

1.   È istituita un’agenzia esecutiva (in appresso denominata «l’agenzia») per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, il cui statuto è disciplinato dal regolamento (CE) n. 58/2003.

2.   La denominazione dell’agenzia è «Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto».

Articolo 2

Sede

L’agenzia ha sede a Bruxelles.

Articolo 3

Durata

L’agenzia è istituita per un periodo che decorre dal 1o novembre 2006 e termina il 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   Nell’ambito dell’azione comunitaria concernente la rete transeuropea di trasporto, l’agenzia è incaricata dell’esecuzione di compiti riguardanti la concessione di un contributo finanziario comunitario conformemente al regolamento n. 2236/95 del Consiglio (2), ad esclusione della programmazione, della definizione delle priorità, della valutazione del programma, dell’adozione delle decisioni di finanziamento e del monitoraggio legislativo. All’agenzia sono affidati i compiti seguenti:

(a)

gestione della fase di istruzione, finanziamento e controllo del contributo finanziario concesso a progetti di interesse comune a carico del bilancio della rete transeuropea di trasporto, e dei controlli necessari a tal fine, adottando le decisioni pertinenti in base alla delega della Commissione;

(b)

coordinamento con altri strumenti comunitari, garantendo un migliore coordinamento degli interventi, sull’intero tracciato, per i progetti prioritari che beneficiano anche di finanziamenti provenienti dai fondi strutturali, dal fondo di coesione e dalla Banca europea per gli investimenti;

(c)

assistenza tecnica ai promotori dei progetti in materia di ingegneria finanziaria dei progetti e di sviluppo di metodi comuni di valutazione;

(d)

adozione degli atti di esecuzione del bilancio concernenti le entrate e le spese e svolgimento, su delega della Commissione, di tutte le operazioni necessarie per la gestione delle azioni comunitarie nel settore della rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, in particolare di quelle connesse all’aggiudicazione di appalti e sovvenzioni (3);

(e)

rilevazione, analisi e trasmissione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie alla realizzazione della rete transeuropea;

(f)

supporto amministrativo e tecnico chiesto dalla Commissione.

2.   Lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, lettera b), non modifica la responsabilità delle autorità di gestione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali o dal fondo di coesione per quanto riguarda la selezione e l’attuazione di progetti che fanno parte della rete transeuropea di trasporto né la responsabilità finanziaria degli Stati membri nell’ambito della gestione condivisa di questi programmi.

3.   Previo parere del comitato delle agenzie esecutive, la Commissione può incaricare l’agenzia di svolgere, oltre ai compiti di cui al paragrafo 1, anche compiti della stessa natura in relazione ad altri programmi o azioni comunitari, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 58/2003, a condizione che i programmi o le azioni in oggetto rientrino nell’ambito dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto.

4.   L’atto di delega della Commissione definisce nel dettaglio tutti i compiti affidati all’agenzia ed è adattato in funzione dei compiti supplementari che potrebbero essere affidati all’agenzia. La decisione è trasmessa per informazione al comitato delle agenzie esecutive.

Articolo 5

Struttura organizzativa

1.   L’agenzia è gestita da un comitato direttivo e da un direttore designati dalla Commissione.

2.   I membri del comitato direttivo sono nominati per il periodo di cui all’articolo 3.

3.   Il direttore dell’agenzia è nominato per il periodo di cui all’articolo 3.

Articolo 6

Sovvenzione

L’agenzia beneficia di una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevata sulla dotazione finanziaria dell’azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto e, se necessario, di altri programmi o azioni comunitari la cui esecuzione è affidata all’agenzia a norma dell’articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 7

Controllo e rapporto d’esecuzione

L’agenzia è soggetta al controllo della Commissione e deve rendere conto regolarmente dell’esecuzione dell'azione comunitaria nel settore della rete transeuropea di trasporto, secondo le norme e la frequenza precisate nell’atto di delega.

Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L’agenzia esegue il proprio bilancio di finanziamento secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (4).

Fatto a Bruxelles, il 26 Ottobre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 228 del 23.9.1995.

(3)  GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

(4)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6.


6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/91


DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

del 1o dicembre 2006

relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo

(2007/61/CE)

IL COMITATO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3 dell’allegato 11,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’articolo 19, paragrafo 1 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo istituisce un Comitato misto veterinario incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti all'applicazione del suddetto allegato e di assumere gli incarichi da esso previsti. Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, il Comitato misto veterinario può decidere di modificare le appendici dell’allegato 11 dell'accordo agricolo, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

(3)

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate una prima volta dalla decisione n. 2/2003 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (1).

(4)

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate da ultimo dalla decisione n. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 9 dicembre 2004, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2).

(5)

L’appendice 6 dell’allegato 11 dell’accordo agricolo è stata modificata dalla decisione n. 1/2005 del Comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 dicembre 2005, relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo (3).

(6)

La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni della direttiva (CE) n. 2003/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (4), del regolamento (CE) no 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (5) e del regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005 che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (6).

(7)

La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni della direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (7).

(8)

La Confederazione svizzera si è impegnata a integrare nella sua legislazione nazionale le disposizioni del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (8), le disposizioni del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/200, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (9), e le disposizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (10).

(9)

È opportuno modificare l'appendice 1 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo per tenere conto delle legislazioni comunitaria e svizzera relative alle zoonosi e alle modalità particolari per quanto riguarda gli scambi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera.

(10)

È opportuno modificare le appendici 1, 2, 3, 4, 5 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo per tenere conto dei cambiamenti verificatisi nelle legislazioni comunitaria e svizzera vigenti al 1o luglio 2006.

(11)

Le misure sanitarie previste dalla legislazione svizzera sono riconosciute come equivalenti a fini commerciali per i prodotti animali destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare l'appendice 6 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo.

(12)

Le disposizioni delle appendici 5 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo agricolo saranno riesaminate in seno al Comitato misto veterinario entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

DECIDE:

Articolo primo

Le appendici 1, 2, 3, 4, 6 e 10 dell’allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) sono sostituite rispettivamente dalle appendici che figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

L’appendice 5 dell’allegato 11, capitolo 3, punto V, parte A dell'accordo agricolo è sostituita dal testo seguente: