ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/41/CE |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
25.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 54/2007 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2007
che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1o gennaio 2007 l'Unione europea comprende due nuovi Stati membri, la Romania e la Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione stabilisce che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento vanno adeguate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri della Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbero quindi essere adeguate per coprire le importazioni nei due nuovi Stati membri. Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune per le importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1). |
(2) |
Per evitare che l'allargamento della Comunità produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nel modificare i quantitativi è opportuno utilizzare un metodo di adeguamento dei nuovi livelli dei contingenti che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. È stato inserito un tasso di crescita. Gli anni dal 2003 al 2005 sono stati scelti come i più significativi, poiché i relativi dati sono le informazioni disponibili più recenti sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dei due nuovi Stati membri. |
(3) |
Pertanto, si dovrebbero modificare gli allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 per indicare i livelli dei contingenti applicabili a partire dal 1o gennaio 2007, data dell'allargamento. |
(4) |
Tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere adeguate per essere applicate alle importazioni nei nuovi Stati membri. Le sigle dei nuovi Stati membri dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato III. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue.
1) |
All'articolo 2, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1o gennaio 2007, vale a dire la Romania e la Bulgaria, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1o gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1o gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1o gennaio 2007. Le licenze sono comunicate alla Commissione.» |
2) |
All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1o gennaio 2007, da uno degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1o gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.» |
3) |
Nell'allegato III, articolo 28, paragrafo 6, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
|
4) |
L'allegato V è sostituito dal testo riportato nella parte A dell'allegato del presente regolamento. |
5) |
La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nella parte B dell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8).
ALLEGATO
PARTE A
L'allegato V è sostituito dall'allegato seguente:
ALLEGATO V
LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI
Applicabili per il 2007
(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I) |
Limiti quantitativi comunitari |
||
Paese terzo |
Categoria |
Unità |
2007 |
BIELORUSSIA |
GROUPPO IA |
||
1 |
Tonnellate |
1 586 |
|
2 |
Tonnellate |
6 643 |
|
3 |
Tonnellate |
242 |
|
GROUPPO IB |
|||
4 |
1 000 pezzi |
1 839 |
|
5 |
1 000 pezzi |
1 105 |
|
6 |
1 000 pezzi |
1 705 |
|
7 |
1 000 pezzi |
1 377 |
|
8 |
1 000 pezzi |
1 160 |
|
GROUPPO IIA |
|||
9 |
Tonnellate |
363 |
|
20 |
Tonnellate |
329 |
|
22 |
Tonnellate |
524 |
|
23 |
Tonnellate |
255 |
|
39 |
Tonnellate |
241 |
|
GROUPPO IIB |
|||
12 |
1 000 paia |
5 959 |
|
13 |
1 000 pezzi |
2 651 |
|
15 |
1 000 pezzi |
1 726 |
|
16 |
1 000 pezzi |
186 |
|
21 |
1 000 pezzi |
930 |
|
24 |
1 000 pezzi |
844 |
|
26/27 |
1 000 pezzi |
1 117 |
|
29 |
1 000 pezzi |
468 |
|
73 |
1 000 pezzi |
329 |
|
83 |
Tonnellate |
184 |
|
GROUPPO IIIA |
|||
33 |
Tonnellate |
387 |
|
36 |
Tonnellate |
1 312 |
|
37 |
Tonnellate |
463 |
|
50 |
Tonnellate |
207 |
|
GROUPPO IIIB |
|||
67 |
Tonnellate |
359 |
|
74 |
1 000 pezzi |
377 |
|
90 |
Tonnellate |
208 |
|
GROUPPO IV |
|||
115 |
Tonnellate |
268 |
|
117 |
Tonnellate |
2 312 |
|
118 |
Tonnellate |
471 |
|
CINA |
GROUPPO IA |
||
2 (compreso 2a) |
Tonnellate |
70 636 |
|
GROUPPO IB |
|||
4 (1) |
1 000 pezzi |
595 624 |
|
5 |
1 000 pezzi |
220 054 |
|
6 |
1 000 pezzi |
388 528 |
|
7 |
1 000 pezzi |
90 829 |
|
GROUPPO IIA |
|||
20 |
Tonnellate |
18 518 |
|
39 |
Tonnellate |
14 862 |
|
GROUPPO IIB |
|||
26 |
1 000 pezzi |
29 736 |
|
31 |
1 000 pezzi |
250 209 |
|
GROUPPO IV |
|||
115 |
Tonnellate |
5 347 |
Appendice A dell’allegato V
Categoria |
Paese terzo |
Osservazioni |
4 |
Cina |
Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati, può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”. |
PARTE B
La tabella dell’allegato VII è sostituita dalla seguente:
«Tabella
LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE NEL QUADRO DEL TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO
(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I) |
Limiti quantitativi comunitari |
||
Paese terzo |
Categoria |
Unità |
2007 |
BIELORUSSIA |
GROUPPO IB |
||
4 |
1 000 pezzi |
5 796 |
|
5 |
1 000 pezzi |
8 079 |
|
6 |
1 000 pezzi |
10 775 |
|
7 |
1 000 pezzi |
8 088 |
|
8 |
1 000 pezzi |
2 754 |
|
GROUPPO IIB |
|||
12 |
1 000 paia |
5 445 |
|
13 |
1 000 pezzi |
853 |
|
15 |
1 000 pezzi |
4 723 |
|
16 |
1 000 pezzi |
962 |
|
21 |
1 000 pezzi |
3 142 |
|
24 |
1 000 pezzi |
809 |
|
26/27 |
1 000 pezzi |
3 938 |
|
29 |
1 000 pezzi |
1 596 |
|
73 |
1 000 pezzi |
6 119 |
|
83 |
Tonnellate |
813 |
|
GROUPPO IIIB |
|||
74 |
1 000 pezzi |
1 067 |
|
CINA |
GROUPPO IB |
||
4 |
1 000 pezzi |
450 |
|
5 |
1 000 pezzi |
977 |
|
6 |
1 000 pezzi |
3 589 |
|
7 |
1 000 pezzi |
970 |
|
GROUPPO IIB |
|||
26 |
1 000 pezzi |
1 707 |
|
31 |
1 000 pezzi |
13 681» |
(1) Cfr. appendice A.
25.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 55/2007 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
73,2 |
TN |
139,0 |
|
TR |
181,4 |
|
ZZ |
131,2 |
|
0707 00 05 |
MA |
67,8 |
TR |
170,8 |
|
ZZ |
119,3 |
|
0709 90 70 |
MA |
83,4 |
TR |
129,4 |
|
ZZ |
106,4 |
|
0709 90 80 |
EG |
35,2 |
ZZ |
35,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,3 |
IL |
47,4 |
|
MA |
51,8 |
|
TN |
55,0 |
|
TR |
66,8 |
|
ZZ |
54,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
71,1 |
TR |
49,1 |
|
ZZ |
60,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
EG |
77,2 |
IL |
60,0 |
|
MA |
60,4 |
|
TR |
64,3 |
|
ZZ |
65,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
53,9 |
TR |
55,9 |
|
ZZ |
54,9 |
|
0808 10 80 |
CA |
126,6 |
CN |
76,4 |
|
US |
124,8 |
|
ZZ |
109,3 |
|
0808 20 50 |
US |
99,9 |
ZA |
88,0 |
|
ZZ |
94,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
25.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 56/2007 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2007
recante fissazione dei limiti entro i quali possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei primi 15 giorni del gennaio 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l’articolo 35 bis, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
Le domande di titoli di importazione presentate dal 1o gennaio 2007 al 15 gennaio 2007 per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 e notificate alla Commissione entro il 18 gennaio 2007 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto fissare coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione per il burro originario della Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari n. 09.4195 e n. 09.4182, presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 dal 1o gennaio 2007 al 15 gennaio 2007 e notificate alla Commissione entro il 18 gennaio 2007 sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 54).
ALLEGATO
Numero del contingente |
Coefficiente di assegnazione |
09.4195 |
25,491717 % |
09.4182 |
100 % |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
25.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2007
recante nomina di tre membri svedesi e di due supplenti svedesi del Comitato delle regioni
(2007/41/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo svedese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010. |
(2) |
Tre seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito al decesso del sig. Anders GUSTÂV e alla scadenza dei mandati della sig.ra Catarina TARRAS-WAHLBERG e del sig. Aldo ISKRA. Due seggi di supplente sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati della sig.ra Catarina SEGERSTEN-LARSSON e della sig.ra Christina TALLBERG, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono nominati nel Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, ossia sino al 25 gennaio 2010:
a) |
quali membri:
|
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.
Rettifiche
25.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 18/11 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 210 del 31 luglio 2006 )
A pagina 91, articolo 26:
anziché:
«11 565 milioni di EUR»,
leggi:
«11 468 milioni di EUR».