ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 15

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
20 gennaio 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

20.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 15/1


REGOLAMENTO (CE) N. 41/2007 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (3), in particolare gli articoli 6 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale (4), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica (5), in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 388/2006 del Consiglio, del 23 febbraio 2006, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nel golfo di Biscaglia (6), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(2)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

(3)

Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4)

È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell'assegnazione delle possibilità di pesca.

(6)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate in conformità della pertinente legislazione comunitaria, e segnatamente del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture dei pesci da parte degli Stati membri (7), del Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci (8), del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca (9), del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (10), del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (11), del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (12), del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (13), del Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (14), del Regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto (15), del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (16), del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (17), del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (18), del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (19), del regolamento (CE) n. 423/2004, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (20), del regolamento (CE) n. 811/2004, del regolamento (CE) n. 2166/2005, del regolamento (CE) n. 388/2006 e del regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006 che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (21).

(7)

Sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è necessario mantenere l'applicazione di un sistema temporaneo di gestione dei limiti di cattura delle acciughe nella zona CIEM VIII.

(8)

È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1116/2006 della Commissione del 20 luglio 2006 che vieta la pesca dell'acciuga nella sottozona CIEM VIII (22).

(9)

Sulla base dei pareri del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca dei cicerelli nelle zone CIEM IIIA e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa.

(10)

Come misura transitoria alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM, occorre ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca di talune specie di acque profonde.

(11)

A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o dello sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.

(12)

Nella riunione annuale del 2006 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO), ha adottato una serie di misure tecniche e di controllo. È necessario dare attuazione a tali misure.

(13)

Alla sua XXV riunione annuale nel 2006 la Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca consolidati da qualsiasi membro CCAMLR. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.

(14)

Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della CCAMLR e all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2006-2007 e i corrispondenti limiti temporali dovrebbero essere applicati.

(15)

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(16)

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia (23), le isole Faerøer (24) e la Groenlandia (25).

(17)

La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca, che hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e/o di sforzo e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

(18)

Conformemente al regolamento (CE) n. 423/2004, sono mantenute alcune soluzioni alternative per adeguare i limiti di sforzo nella pesca del merluzzo bianco e gestirli coerentemente con i TAC fissati, come sancito dall'articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento.

(19)

Occorre mantenere alcune disposizioni temporanee circa l'utilizzo dei dati VMS al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia del monitoraggio, controllo e sorveglianza della gestione dello sforzo.

(20)

I pareri scientifici indicano che gli stock di passera e di sogliola del mare del Nord non sono pescati in maniera sostenibile e che i livelli dei rigetti in mare della passera sono molto elevati. Secondo i pareri scientifici e i pareri del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, occorre adeguare le opportunità di pesca in termini di sforzo di pesca delle navi che praticano la pesca della passera.

(21)

Pareri scientifici raccomandano l'adozione di un piano di ricostituzione per la sogliola nella Manica occidentale; mentre il Consiglio valuta l'opportunità di adottare disposizioni per il lungo termine, è necessario mettere in atto un regime provvisorio di gestione dello sforzo. Per gli stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale e per gli stock di nasello e di scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa devono essere adeguati i livelli dello sforzo ammissibile nell'ambito del regime di gestione.

(22)

Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2007 vengano attuate alcune misure supplementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(23)

Studi scientifici hanno dimostrato che le pratiche di pesca con reti da imbrocco e reti da posta impiglianti nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII costituiscono una seria minaccia per le specie di acque profonde. Tuttavia, in attesa dell'adozione di misure permanenti, i tipi di pesca in questione dovrebbero essere ammessi a certe condizioni.

(24)

Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock di nasello e di ridurre i rigetti è necessario mantenere, come misure transitorie, i più recenti sviluppi in materia di attrezzi selettivi nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId.

(25)

È necessario migliorare i controlli sugli sbarchi e i trasbordi di pesce surgelato da pescherecci di paesi terzi che attraccano nei porti della Comunità. Nel novembre 2006 la Commissione della pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione in materia di controllo dello Stato di approdo, di cui dovrebbe essere garantita l'attuazione nella legislazione comunitaria.

(26)

Nel novembre 2006 la NEAFC ha raccomandato di reinserire un certo numero di navi nell'elenco delle navi di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Occorre far sì che le raccomandazioni in parola siano recepite nell'ordinamento giuridico della Comunità.

(27)

Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario mantenere nel 2007 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98.

(28)

Sulla scorta del parere del CSTEP, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica dovrebbe essere autorizzata a certe condizioni nelle zone CIEM IVc e IVb.

(29)

Nella sua riunione annuale del 2006, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. Benché la Comunità non faccia parte della IATTC, è necessario dare attuazione a tali misure per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.

(30)

Nella sua seconda riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato limiti dello sforzo per il tonno albacora, il tonno obeso, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nonché misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. La Comunità è membro della WCPFC dal gennaio 2005. È necessario dare attuazione a tali misure nel diritto comunitario per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.

(31)

Nella sua riunione annuale del 2006, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2004 la Comunità ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.

(32)

Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione in merito all'assegnazione annua dei TAC.

(33)

Nella sua riunione annuale del 2006 l'ICCAT ha adottato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo, specificando tra l'altro una nuova dimensione minima per il tonno rosso, restrizioni alla pesca in zone e periodi determinati per proteggere il tonno obeso, misure riguardanti le attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mare Mediterraneo, nonché un programma di campionamento per la stima della dimensione del tonno rosso in gabbia. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2007, in attesa dell'adozione del regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001.

(34)

Nella sua riunione annuale del 2006 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato misure di conservazione finalizzate alla chiusura di talune zone a decorrere dal 1o gennaio 2007, per proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde, il divieto di effettuare trasbordi in mare nella zona della convenzione per combattere le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, un regime provvisorio di controllo per modificare l'accordo provvisorio allegato alla convenzione SEAFO, per inserirvi le misure di conservazione adottate alla riunione annuale del 2005, e misure tecniche per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alle attività di pesca. Si tratta di misure vincolanti per la Comunità cui occorre pertanto dare attuazione.

(35)

Non è più opportuno concedere possibilità di pesca ai pescherecci battenti bandiera delle Barbados, della Guiana, del Suriname, di Trinidad e Tobago, del Giappone e della Corea nelle acque della Guiana francese data la loro sottoutilizzazione di tali possibilità; di ciò si dovrebbe tenere conto nelle disposizioni specifiche relative al Dipartimento della Guiana francese.

(36)

Per far sì che le catture di melù da parte di pescherecci di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario mantenere le disposizioni di controllo rafforzate relative a tali navi.

(37)

Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità ed evitare di mettere in pericolo le risorse e di occasionare eventuali difficoltà dovute alla scadenza del regolamento CE n. 51/2006 del 22 dicembre 2005 che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (26), è essenziale che questo tipo di pesca sia aperto il 1o gennaio 2007 e che alcune delle norme del suddetto regolamento siano mantenute in vigore nel mese di gennaio 2007. Data l'urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l'anno 2007 e le condizioni ad esse associate in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Esso fissa inoltre determinate limitazioni dello sforzo e le condizioni ad esse associate per il gennaio 2008 e nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IE.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Ove non altrimenti disposto, il presente regolamento si applica:

a)

alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); e

b)

alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi dei paesi terzi») in acque comunitarie («acque CE»).

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

a)

«totale ammissibile di catture» (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere pescata e sbarcata ogni anno;

b)

«contingente», una proporzione del TAC assegnato alla Comunità, agli Stati membri o ai paesi terzi;

c)

«acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)

«zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

e)

«Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

f)

«Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

g)

«Golfo di Cadice», la zona della zona CIEM IXa a est della longitudine 7o23′48″O.

h)

«zona di regolamentazione NEAFC», le acque delle zone della convenzione, definite nella convenzione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), situate al di là delle acque sottoposte alla giurisdizione delle parti contraenti della NEAFC.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)

zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

b)

zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale (27);

c)

zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (28);

d)

zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004;

e)

zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale), quale definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i territori tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (29);

f)

zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), quale definita nella decisione 2005/75/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano pacifico centrale e occidentale (30);

g)

zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), quale definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (31);

h)

zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale) quali definite nella decisione n. 2002/738/CE del Consiglio del 22 luglio 2002 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (32);

i)

zona CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella decisione 98/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (33).

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 5

Limiti di cattura e attribuzioni

1.   I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti fra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I.

2.   Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 10, 17 e 18.

3.   La Commissione fissa i limiti di cattura finali per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 8 dell'allegato IID.

4.   La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nella zona CIEM V e nelle acque groenlandesi della zona CIEM XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato fissato.

5.   I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV, per gli stock di spratto nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV e per gli stock di acciuga nella zona CIEM VIII possono essere riveduti dalla Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2007.

6.   Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

Pescecane (Carcharodon carcharias).

7.   Alle navi comunitarie è vietata la pesca del pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle parti delle zone CIEM V, VI e VII situate all'interno della zona di regolamentazione NEAFC.

8.   Alle navi comunitarie è vietata la pesca dello scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella) nelle parti delle zone CIEM I e II situate all'interno della zona di regolamentazione NEAFC, nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007, ad eccezione delle catture accessorie inevitabili. Tale divieto si applica anche per il periodo dal 1o luglio 2007 al 31 dicembre 2007, se così raccomandato dalla NEAFC. In tal caso, la Commissione pubblica una notifica della raccomandazione della NEAFC nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Articolo 6

Disposizioni speciali e attribuzione

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

2.   Ai fini del riporto di contingenti al 2008, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

1.   Dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui:

a)

l'allegato IIA si applica alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e alle acque CE della zona CIEM IIa;

b)

l'allegato IIB si applica alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice;

c)

l'allegato IIC si applica alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe;

d)

l'allegato IID si applica alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque CE della zona CIEM IIa.

2.   Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 gennaio 2007, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento CE n. 51/2006 continuano ad applicarsi.

3.   Le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui al punto 4.1 dell'allegato IIA e ai punti 3, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, dell'allegato IIA e ai punti 1, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94, come previsto in tali allegati.

4.   La Commissione fissa lo sforzo di pesca definitivo per il 2007 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui ai punti da 3 a 6 dell'allegato IID.

5.   Gli Stati membri garantiscono che, per il 2007, i livelli, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superino l'75 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle sortite di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla specie argentina.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Si possono conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, solo nei seguenti casi:

a)

se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b)

se le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita.

2.   In deroga al paragrafo 1, i seguenti pesci possono essere conservati a bordo e sbarcati anche se uno Stato membro non dispone di contingenti o se i contingenti o le quote sono esauriti:

a)

tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se

i)

le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e

ii)

le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco;

oppure

b)

sgombri, se

i)

le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine,

ii)

gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo e

iii)

le catture non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.

3.   L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1434/98 non si applica alle aringhe catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa.

4.   Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 2.

5.   Quando uno Stato membro ha esaurito i limiti di cattura per le aringhe nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa, alle navi che battono bandiera di tale Stato membro, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.

6.   Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98.

Articolo 9

Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa

1.   Gli Stati membri provvedono ad attuare un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa.

2.   Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.

Articolo 10

Limiti di accesso

Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia.

Articolo 11

Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi comunitarie sono fissate all'allegato III.

CAPO III

LIMITI DI CATTURA E CONDIZIONI A ESSI ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 12

Misure tecniche e di controllo transitorie

Misure tecniche e di controllo transitorie per le navi dei paesi terzi sono fissate all'allegato III.

Articolo 13

Autorizzazione

1.   Le navi battenti bandiera del Venezuela o della Norvegia, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25.

2.   Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

a)

Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

b)

Pescecane (Carcharodon carcharias).

Articolo 14

Restrizioni geografiche

1.   Le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Norvegia, o registrate nelle Isole Færøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nella zona CIEM IV, nel Kattegat e nell'oceano Atlantico a nord di 43o00' di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

2.   Le attività di pesca nello Skagerrak delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia.

3.   Le attività di pesca delle navi battenti bandiera del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento della Guiana francese.

Articolo 15

Transito in acque comunitarie

Le navi da pesca di paesi terzi che transitano in acque comunitarie devono riporre le loro reti in modo che non siano disponibili per un impiego immediato conformemente alle disposizioni seguenti:

a)

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

b)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.

Articolo 16

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.

CAPO IV

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

Articolo 17

Licenze e condizioni associate

1.   Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca da parte di navi comunitarie nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.

2.   Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

a)

navi di stazza pari o inferiore a 200 GT, oppure

b)

navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro, oppure

c)

navi battenti bandiera svedese secondo la prassi abituale.

3.   Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati secondo le modalità di cui alla parte I dell'allegato IV. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi comunitarie per le quali si chiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.

4.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell'allegato IV, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell'allegato IV.

5.   Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

Articolo 18

Isole Færøer

Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica alle autorità delle Færøer.

CAPO V

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

Articolo 19

Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca

1.   In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93, le navi da pesca battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca speciale.

2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Tuttavia, le navi da pesca registrate nelle Isole Færøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

3.   Le navi da pesca dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2006 possono continuare le loro operazioni dal 1o gennaio 2007 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

Articolo 20

Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale

La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

a)

il nome della nave;

b)

numero di registrazione;

c)

lettere e cifre esterne di identificazione,

d)

porto di registrazione;

e)

nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

f)

stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

g)

potenza del motore;

h)

indicativo di chiamata e frequenza radio;

i)

metodo di pesca previsto;

j)

zona di pesca prevista;

k)

specie di pesci che si intendono catturare;

l)

periodo per il quale la licenza è richiesta.

Articolo 21

Numero di licenze

Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nella parte II dell'allegato IV.

Articolo 22

Annullamento e ritiro

1.   Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

2.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della loro scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

3.   Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 23

Mancato rispetto delle norme pertinenti

1.   Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze o permessi di pesca speciali alle navi da pesca di paesi terzi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi da pesca di quel paese che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

Articolo 24

Obblighi del detentore della licenza

1.   Le navi da pesca dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (34).

2.   Le navi da pesca dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.

3.   Le navi da pesca dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella zona CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.

Articolo 25

Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese

1.   Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

2.   Le navi da pesca dei paesi terzi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. I dati sulle catture sono inviati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tramite le autorità francesi.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NEL MARE MEDITERRANEO

Articolo 26

Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci

1.   Allo scopo di proteggere la lampuga (Coryphaena hippurus), in particolare il novellame, la pesca di questa specie con l'uso di dispositivi di concentrazione dei pesci è vietata dal 1o gennaio 2007 al 14 agosto 2007 in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, se gli Stati membri sono in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i loro giorni di pesca normali, essi possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con i dispositivi di concentrazione dei pesci fino al 31 gennaio dell'anno successivo. Gli Stati membri che vogliano beneficiare del riporto devono presentare alla Commissione entro il 1o gennaio 2008 una domanda di numero aggiuntivo di giorni in cui una nave è autorizzata a pescare la lampuga utilizzando dispositivi di concentrazione dei pesci nel periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 gennaio 2008 durante il quale tale attività di pesca sarebbe vietata. La domanda deve essere corredata delle seguenti informazioni:

a)

una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico;

b)

il nome della nave;

c)

il numero di registrazione;

d)

le lettere e cifre esterne di identificazione, quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (35).

La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretariato esecutivo della CGPM.

3.   Anteriormente al 1o novembre 2007 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 27

Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde

1.   La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche delimitate da una linea che unisce le coordinate seguenti:

a)

Zona di limitazione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca»

39o27,72' N, 18o10,74' E

39o27,80' N, 18o26,68' E

39o 11.16' N, 18o 04.28' E

39o11,16' N, 18o35,58' E

b)

Zona di limitazione della pesca in acque profonde «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps»

31o30,00' N, 33o10,00' E

31o 30.00' N, 34o 00.00' E

32o 00.00' N, 34o 00.00' E

32o 00.00' N, 33o 10.00' E

c)

Zona di limitazione della pesca in acque profonde «The Eratosthemes Seamount»

33o 00.00' N, 32o 00.00' E

33o 00.00' N, 33o 00.00' E

34o 00.00' N, 33o 00.00' E

34o 00.00' N, 32o 00.00' E

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per la protezione degli habitat vulnerabili di acque profonde nelle zone di cui al paragrafo 1 e, in particolare, garantiscono la protezione di tali zone dagli effetti di altre attività di pesca che minacciano la conservazione delle caratteristiche distintive di tali habitat particolari.

CAPO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

SEZIONE 1

Partecipazione della Comunità

Articolo 28

Elenco delle navi

1.   Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, trasbordare e sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nuova nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell'elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

3.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:

a)

il numero interno della nave, quale definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004;

b)

l'indicativo internazionale di chiamata;

c)

il noleggiatore della nave, se del caso;

d)

il tipo di nave.

4.   Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale comunicazione comprende le seguenti indicazioni:

a)

data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a battere la bandiera dello Stato membro;

b)

data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

c)

Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

d)

identità della nave,

e)

numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

f)

porto di origine della nave dopo il trasferimento;

g)

nome dell'armatore o del noleggiatore;

h)

una dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

i)

le principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

j)

sottozone in cui la nave intende operare.

SEZIONE 2

Misure tecniche

Articolo 29

Dimensione delle maglie delle reti

1.   È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell'allegato VII, fatta eccezione per la pesca della sebastes mentella di cui al paragrafo 3. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae) tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

2.   Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

3.   Le navi che pescano lo scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella) nella sottozona 2 e nelle divisioni 1F e 3K utilizzano reti con maglia minima di 100 mm.

Articolo 30

Attacco di dispositivi alle reti

1.   È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

2.   Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

3.   Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell'allegato VIII.

4.   Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell'allegato IX.

Articolo 31

Catture accessorie trattenute a bordo

1.   Le navi devono limitare le catture accessorie a un massimo di 2500 kg o del 10 %, a seconda di quale valore sia superiore, per ciascuna delle specie elencate nell'allegato IC per le quali, nella divisione di cui trattasi, non siano stati assegnati contingenti alla Comunità.

2.   Nei casi in cui sia in vigore un divieto di pesca o sia stato integralmente utilizzato un contingente della voce «altri», le catture accessorie delle specie interessate non possono superare 1250 kg o il 5 %, a seconda di quale valore sia superiore.

3.   I valori percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolati come percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato a bordo. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

Articolo 32

Catture accessorie in una qualsiasi cala

1.   Se le percentuali di catture accessorie in una qualsiasi cala superano le percentuali di cui all'articolo 31, paragrafi 1 e 2, la nave deve spostarsi immediatamente di 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.

2.   Qualora il totale delle catture accessorie di tutte le specie demersali soggette a un contingente superi, in una qualsiasi cala della pesca del gamberello, il 5 % in peso nella divisione 3M o il 2,5 % in peso nella divisione 3L, la nave deve spostarsi di almeno 10 miglia nautiche da una qualsiasi posizione della precedente cala e, per tutto il corso della cala successiva, mantenere una distanza minima di 10 miglia nautiche da qualsiasi posizione della cala precedente. Se, dopo tale spostamento, la cala successiva fa registrare catture accessorie superiori ai limiti indicati, la nave deve abbandonare immediatamente la divisione e non farvi ritorno per almeno 60 ore.

3.   Il valore percentuale di delle catture accessorie autorizzate in una qualsiasi cala è calcolato come percentuale sul peso di ciascuna specie di tutto il pescato della cala.

Articolo 33

Pesca diretta e catture accessorie

1.   I comandanti di navi comunitarie non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso di tutto il pescato di una cala.

2.   Tuttavia, quando una nave pratica la pesca diretta della razza utilizzando reti con dimensioni delle maglie autorizzate per tale tipo di pesca, la prima volta che la percentuale maggiore in peso delle catture totali di una cala è costituita da specie soggette a limiti delle catture accessorie si considera che si sia trattato di un evento fortuito. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all'articolo 32, paragrafi 1 e 2.

3.   Dopo un'assenza dalla divisione di almeno 60 ore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2, i comandanti delle navi comunitarie devono effettuare una cala di prova di durata non superiore a tre ore. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se in una siffatta cala la percentuale maggiore, in peso sul pescato totale, è costituita da specie per le quali esistono limiti alle catture accessorie, essa non può essere considerata come pesca diretta. In questo caso la nave deve cambiare immediatamente posizione conformemente all'articolo 32, paragrafi 1 e 2.

Articolo 34

Taglia minima dei pesci

1.   I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato X, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

2.   Se le catture di pesci la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato X superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato X, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

SEZIONE 3

Istituzione di zone di restrizione della pesca per proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde (Montagne marine)

Articolo 35

Reti a strascico

È proibito effettuare attività di pesca utilizzando reti a strascico nelle seguenti zone:

Zona

Coordinata 1

Coordinata 2

Coordinata 3

Coordinata 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

SEZIONE 4

Misure di controllo

Articolo 36

Etichettatura del prodotto e stivaggio separato

1.   Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (36) e, nel caso dei gamberelli la data di cattura, siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.

2.   La marcatura dei gamberelli catturati nelle divisioni 3L e 3M e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.

3.   Tenendo in debito conto la responsabilità legale in materia di sicurezza e di navigazione del comandante della nave, si applica quanto segue:

a)

tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa, in modo da essere chiaramente distinte mediante plastica, compensato o reti;

b)

le catture delle stesse specie possono essere tenute in più di una parte della stiva, ma la loro collocazione deve essere chiaramente indicata nel piano di stivaggio di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio

1.   I comandanti delle navi comunitarie si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XI del presente regolamento.

2.   Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di stock di cui all'allegato XII sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

3.   Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato IC:

a)

un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi);

b)

un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva. Nel caso dei gamberelli, le navi devono disporre di un piano di stivaggio che specifichi la collocazione dei gamberelli catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, come pure i quantitativi di gamberelli, ripartiti per divisione, detenuti a bordo (in peso del prodotto espresso in kg).

4.   Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 3 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.

5.   I comandanti delle navi comunitarie devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

6.   Ogni due anni gli Stati membri certificano l'esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l'attività di pesca ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1. Il comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.

Articolo 38

Reti a bordo

1.   Durante la pesca selettiva di una o più delle specie elencate nell'allegato VII le navi comunitarie non possono tenere a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 29.

2.   Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato. Tali reti devono:

a)

essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico; e

b)

quando si trovano sul ponte o sopra il ponte, essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

Articolo 39

Trasbordi

1.   Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

2.   Le navi comunitarie non procedono a operazioni di trasbordo di pesce da o su una nave di parti non contraenti che è stata avvistata o in altro modo identificata mentre era impegnata in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

3.   Le navi comunitarie notificano alle proprie autorità competenti ciascun trasbordo effettuato nella zona di regolamentazione NAFO. Le navi cedenti effettuano la comunicazione con un preavviso di almeno 24 ore e le navi riceventi entro un'ora dal trasbordo.

4.   La comunicazione di cui al paragrafo 3 comprende l'ora, la posizione geografica, il peso totale arrotondato suddiviso per specie da scaricare o da caricare, in chilogrammi, nonché l'indicativo di chiamata delle navi che partecipano al trasbordo.

5.   La nave ricevente indica, oltre al totale delle catture presenti a bordo e al peso complessivo da scaricare, il nome del porto e l'ora di sbarco prevista con un preavviso di almeno 24 ore rispetto a qualsiasi sbarco.

6.   Gli Stati membri inviano sollecitamente le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 5 alla Commissione, che a sua volta le trasmette senza indugio al segretariato della NAFO.

Articolo 40

Nolo di navi comunitarie

1.   Gli Stati membri possono consentire che una nave battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l'utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un'altra parte contraente della NAFO. Non sono tuttavia permessi contratti di nolo riguardanti navi di cui è stato accertato dalla NAFO o da un'altra organizzazione regionale della pesca che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca «IUU»).

2.   Alla data della conclusione di un contratto di nolo lo Stato membro di bandiera trasmette i seguenti dati alla Commissione, che a sua volta li invia al segretario esecutivo della NAFO:

a)

il proprio consenso al contratto di nolo;

b)

le specie oggetto del nolo e le possibilità di pesca assegnate in base al contratto di nolo;

c)

la durata del contratto di nolo;

d)

il nome del noleggiatore;

e)

la parte contraente che ha noleggiato la nave;

f)

i provvedimenti adottati dallo Stato membro per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di attuazione della NAFO per la durata del contratto di nolo da parte delle navi noleggiate battenti la propria bandiera.

3.   Alla conclusione del contratto di nolo lo Stato membro di bandiera informa la Commissione, che trasmette sollecitamente tale informazione al segretario esecutivo della NAFO.

4.   Lo Stato membro di bandiera provvede affinché:

a)

la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo del nolo, a pescare nell'ambito delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro di bandiera;

b)

la nave non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell'ambito di più contratti di nolo;

c)

la nave rispetti le misure di conservazione e di attuazione della NAFO per la durata del nolo;

d)

tutte le catture e le catture accessorie effettuate nell'ambito del contratto di nolo notificato siano registrate nel giornale di bordo dalla nave noleggiata separatamente dagli altri dati relativi alle catture.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le catture e le catture accessorie di cui al paragrafo 4, lettera d), separatamente rispetto agli dati nazionali relativi alle catture. La Commissione trasmette sollecitamente tali dati al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 41

Controllo dello sforzo di pesca

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie nella zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2007 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l'altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e il previsto numero di giorni di pesca che tali navi trascorreranno all'interno della zona di regolamentazione NAFO.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, delle attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone.

4.   Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto nella zona di regolamentazione NAFO rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

5.   Entro il 15 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi dedite alla pesca dei gamberelli nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione.

SEZIONE 5

Disposizioni speciali per la pesca del gamberello boreale

Articolo 42

Pesca dei gamberelli boreali

1.   Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta.

2.   I comandanti delle navi che pescano nella divisione 3L, o i loro rappresentanti, prima di ogni ingresso in un qualsiasi porto, comunicano alle autorità competenti degli Stati membri dei cui porti intendano servirsi le informazioni riportate di seguito almeno 24 ore prima dell'arrivo previsto nei porti in questione:

a)

l'orario di arrivo nel porto;

b)

i quantitativi di gamberelli detenuti a bordo;

c)

la divisione o le divisioni in cui sono state effettuate le catture.

SEZIONE 6

Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano

Articolo 43

Pesca dello scorfano

1.   Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 24.00 della domenica precedente.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana di lunedì.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 24.00 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.

Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica dovrà avvenire una volta alla settimana.

SEZIONE 7

misure di esecuzione

Articolo 44

Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni

1.   Qualora le autorità competenti di uno Stato membro ricevano una notifica relativa a un'infrazione commessa da una nave che battente la bandiera di tale Stato, esse sono tenute a effettuare un'indagine rapida e completa di tale infrazione per acquisire le prove necessarie e, se del caso, provvedere a un'ispezione della nave.

2.   In caso di mancato rispetto delle misure adottate dalla NAFO, le autorità competenti dello Stato membro devono intervenire sollecitamente a livello amministrativo o giudiziario, secondo le proprie legislazioni nazionali, nei confronti dei responsabili della nave battente bandiera di tale Stato.

3.   Le autorità competenti dello Stato di bandiera garantiscono che i procedimenti avviati in conformità del paragrafo 2, e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, permettano di adottare misure adeguate, severe, che assicurino il rispetto delle disposizioni, privino i contravvenenti dei benefici economici acquisiti con il loro comportamento e costituiscano per il futuro un deterrente efficace.

Articolo 45

Trattamento dei rapporti di infrazione trasmesse dagli ispettori

1.   I rapporti di ispezione e sorveglianza redatti dagli ispettori NAFO costituiscono prove ammissibili per avviare procedimenti amministrativi o giudiziari in tutti gli Stati membri. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati alla stregua di rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti dai propri ispettori.

2.   Gli Stati membri collaborano per agevolare i procedimenti giudiziari o di altro genere avviati a seguito di un rapporto presentato da un ispettore nell'ambito del presente regime, fatte salve le norme che disciplinano l'ammissibilità delle prove nel sistema giudiziario interno o in altri sistemi.

Articolo 46

Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi

1.   In aggiunta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1956/88 del 9 giugno 1988 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (37), in particolare i punti 9 e 10 del programma a esso allegato, lo Stato membro di bandiera avvia le azioni di cui alla presente sezione qualora una nave battente la sua bandiera abbia commesso una delle seguenti gravi infrazioni:

a)

la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;

b)

le inesattezze nella dichiarazione delle catture; sono passibili di provvedimenti ai sensi del presente articolo i casi in cui le differenze (calcolate come percentuale dei dati riportati nel registro) tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione divergano di più di 10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore; per calcolare la stima del pescato a bordo viene utilizzato un fattore di stivaggio concordato tra gli ispettori della parte contraente che effettua l'ispezione e la parte contraente della nave ispezionata;

c)

la ripetizione della stessa grave infrazione di cui al punto 9 del programma allegato al regolamento (CEE) n. 1956/88, confermata, come previsto al punto 10 del programma, nei 100 giorni successivi o nell'ambito della stessa bordata (a seconda di quale periodo sia più breve).

2.   Lo Stato membro di bandiera garantisce che, successivamente all'ispezione di cui al paragrafo 3, la nave in questione cessi ogni attività di pesca e che venga avviata una seria indagine sulle gravi infrazioni.

3.   Qualora nella zona di regolamentazione non sia presente un ispettore o un'altra persona designata dallo Stato membro di bandiera per effettuare l'indagine di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera invita la nave a recarsi immediatamente in un porto in cui tale indagine possa essere avviata.

4.   Nell'effettuare un'indagine per infrazione grave relativa a inesattezze nella dichiarazione delle catture, di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di bandiera deve garantire che l'ispezione fisica e il calcolo delle catture presenti a bordo avvengano sotto la sua autorità nel porto. L'ispezione può avvenire in presenza di un ispettore di una qualsiasi altra parte contraente che intenda parteciparvi, previo il consenso dello Stato membro di bandiera.

5.   Qualora una nave sia invitata a dirigersi in un porto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, un ispettore di un'altra parte contraente può salire e/o rimanere a bordo della nave diretta al porto, purché le autorità competenti dello Stato membro della nave sottoposta a ispezione non chieda all'ispettore di abbandonare la stessa.

Articolo 47

Provvedimenti di prevenzione e di coercizione

1.   Ogni Stato membro di bandiera è tenuto a adottare adeguati provvedimenti nei confronti di una nave, qualora sia stato accertato, in conformità con le sue leggi, che tale nave battente la sua bandiera si è resa responsabile delle gravi infrazioni di cui all'articolo 46.

2.   I provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono includere, a seconda delle gravità dell'infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale:

a)

ammende;

b)

il sequestro di attrezzi e catture illegali;

c)

il sequestro della nave;

d)

la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca;

e)

la riduzione o la revoca dei contingenti di pesca.

3.   Lo Stato membro di bandiera della nave interessata comunica senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati in conformità del presente articolo. Sulla base di tale notifica la Commissione comunica al segretariato della NAFO i provvedimenti adottati.

Articolo 48

Rapporti di infrazione

1.   Nel caso delle infrazioni gravi di cui all'articolo 46 lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un rapporto sull'andamento dell'indagine che illustri i provvedimenti adottati o proposti in relazione all'infrazione grave; la trasmissione deve avvenire in tempi brevi e comunque entro tre mesi dalla notifica dell'infrazione. Alla fine dell'indagine lo Stato membro trasmette un rapporto sui risultati della stessa.

2.   Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario Nei quattro mesi che seguono la notifica dell'infrazione la Commissione invia il rapporto comunitario sull'andamento dell'indagine al segretariato della NAFO e, prima possibile, invia il rapporto sui risultati dell'indagine una volta conclusa quest'ultima.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AGLI SBARCHI E AI TRASBORDI DI PESCE SURGELATO CATTURATO DA NAVI DI PAESI TERZI NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC

Articolo 49

Controllo dello Stato di approdo

Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (38), le procedure di cui al presente capo si applicano a decorrere dal 1o maggio 2007 agli sbarchi e ai trasbordi nei porti degli Stati membri di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona di regolamentazione NEAFC di cui all'articolo 1 della convenzione allegata alla decisione 81/608/CEE del Consiglio del 13 luglio 1981 concernente la conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (39).

Articolo 50

Porti designati

Sbarchi e trasbordi sono consentiti solo nei porti designati.

Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati), in cui sono consentiti gli sbarchi o trasbordi di pesce di cui all'articolo 49. Fatta salva la data di applicazione dell'articolo 49, gli Stati membri inviano alla Commissione entro il 15 gennaio 2007 l'elenco di tali porti. Alla Commissione sono altresì notificati, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell'elenco.

La Commissione pubblica l'elenco dei porti designati e gli eventuali cambiamenti nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul proprio sito web.

Articolo 51

Preavviso di entrata in porto

1.   In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il capitano di ogni nave da pesca che detenga a bordo pesce di cui all'articolo 49 e che intenda entrare in un porto per effettuare uno sbarco o un trasbordo deve comunicarlo alle autorità competenti di tale porto almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato XV, la cui parte A deve essere compilata come segue:

a)

il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture;

b)

il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente.

3.   Lo Stato membro di approdo trasmette sollecitamente una copia del modulo di cui al paragrafo 2 allo Stato di bandiera della nave da pesca e allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo.

Articolo 52

Autorizzazione di sbarco o trasbordo

1.   Gli sbarchi o i trasbordi possono essere autorizzati dallo Stato di approdo soltanto se lo Stato di bandiera della nave che intende effettuare uno sbarco o trasbordo o, qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo fuori dal porto, se lo o gli Stati di bandiera della nave cedente hanno confermato inviando copia del modulo trasmesso ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, con la parte B debitamente compilata, che:

a)

le navi che dichiarano di aver effettuato catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie dichiarate;

b)

i quantitativi di pesce a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili;

c)

le navi che dichiarano di aver effettuato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone interessate;

d)

la presenza dichiarata della nave nella zona delle catture è stata verificata sulla scorta dei dati VMS.

Le operazioni di sbarco o trasbordo possono avere inizio soltanto dopo l'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di approdo.

2.   In deroga al paragrafo 1 lo Stato di approdo può autorizzare integralmente o parzialmente uno sbarco anche in assenza della conferma di cui al paragrafo 1 purché in questo caso il pesce sia mantenuto in deposito sotto il controllo delle autorità competenti. Il pesce potrà poi essere prelevato per la vendita o il trasporto soltanto quando sarà pervenuta la conferma di cui al paragrafo 1. Qualora la conferma non sia pervenuta entro 14 giorni dopo lo sbarco lo Stato di approdo può confiscare e eliminare il pesce conformemente alla normativa nazionale.

3.   Lo Stato di approdo notifica sollecitamente la propria decisione di autorizzare o meno lo sbarco o il trasbordo trasmettendo copia del modulo di cui alla parte I dell'allegato XV con la parte C debitamente compilata alla Commissione e al Segretario della NEAFC, qualora il pesce sbarcato o trasbordato sia stato catturato nella zona della convenzione NEAFC.

Articolo 53

Ispezioni

1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi da navi da pesca di paesi terzi, di cui all'articolo 49, avvenuti ogni anno nei loro porti.

2.   Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco e i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati.

3.   Gli ispettori si impegnano a non ostacolare indebitamente l'attività della nave da pesca e a garantire che quest'ultima subisca il meno possibile interferenze e intralci e che non sia compromessa la qualità del pesce.

Articolo 54

Rapporti di ispezione

1.   Ciascuna ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui alla parte II dell'allegato XV.

2.   Una copia di ciascun rapporto di ispezione deve essere trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata e allo Stato o agli Stati di bandiera della nave da pesca cedente qualora siano state effettuate operazioni di trasbordo nonché alla Commissione e al Segretario della NEAFC qualora il pesce sbarcato o trasbordato sia stato catturato nella zona di regolamentazione NEAFC.

3.   La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione viene trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata.

CAPO IX

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR

SEZIONE 1

Restrizioni e informazioni relative alle navi

Articolo 55

Divieti e limiti di cattura

1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIII è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

2.   Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XIV nelle sottozone in esso indicate.

Articolo 56

Informazioni relative alle navi autorizzate a pescare nella zona della CCAMLR

1.   Oltre alle informazioni relative alle navi autorizzate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri, a decorrere dal 1o agosto 2007, comunicano alla Commissione anche le seguenti informazioni in relazione alle navi di cui trattasi:

a)

numero IMO (se assegnato);

b)

precedente bandiera (se del caso);

c)

indicativo internazionale di chiamata;

d)

nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori della nave ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti;

e)

tipo di nave;

f)

luogo e data di costruzione;

g)

lunghezza;

h)

fotografia a colori della nave consistente di:

i)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

ii)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

iii)

una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 x 7 cm della poppa presa direttamente da poppa;

i)

le misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione delle apparecchiature per il controllo via satellite montate a bordo.

2.   A decorrere dal 1o agosto 2007 gli Stati membri, nella misura del possibile, comunicano inoltre alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:

a)

nome e indirizzo dell'operatore, se differente dall'armatore;

b)

nome e nazionalità del capitano e, se del caso, del capopesca;

c)

metodo o metodi di pesca;

d)

larghezza (m);

e)

stazza lorda (t);

f)

sistema di comunicazione utilizzato dalla nave e relativi numeri (numeri INMARSAT A, B e C);

g)

equipaggio normalmente presente a bordo;

h)

potenza del motore o dei motori principali;

i)

capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3);

j)

qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad es., classificazione del ghiaccio).

Articolo 57

Rapporto di avvistamento di navi

1.   Qualora il comandante di una nave provvista di licenza avvisti altri pescherecci all'interno della zona della CCAMLR, per quanto possibile egli raccoglie il maggior numero di informazioni su tali avvistamenti, tra cui:

a)

il nome e la descrizione della nave;

b)

l'indicativo di chiamata della nave;

c)

il numero di registrazione e il numero Lloyds/IMO della nave;

d)

lo Stato di bandiera della nave;

e)

fotografie della nave a sostegno del rapporto;

f)

eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate della nave.

2.   I comandanti trasmettono quanto prima un rapporto contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera trasmette al segretariato della CCAMLR i rapporti in questione qualora la nave avvistata abbia praticato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU) secondo le norme della CCAMLR.

SEZIONE 2

Pesca sperimentale

Articolo 58

Partecipazione alla pesca sperimentale

1.   Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 601/2004 possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 della FAO e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

2.   Nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) le attività di pesca sono consentite a una sola nave per Stato membro per volta.

3.   Per quanto riguarda le sottozone 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (SSRU) sono indicati nell'allegato XIV. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

4.   Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è proibita a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 59

Sistemi di notifica

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 58 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

a)

il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con l'eccezione che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e lo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dopo il termine di ciascun periodo perché siano immediatamente trasmessi alla CCAMLR. Nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 le comunicazioni saranno effettuate dalle piccole unità di ricerca.

b)

il sistema dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004;

c)

la dichiarazione del numero e peso totale degli esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

Articolo 60

Disposizioni speciali

1.   Le attività di pesca sperimentale di cui all'articolo 58 devono svolgersi in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (40) per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Oltre alle misure citate:

a)

il rigetto in mare delle frattaglie è vietato nelle attività di pesca in questione;

b)

le navi partecipanti alla pesca sperimentale nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 e conformi ai protocolli della CCAMLR (A, B o C) sul peso dei palangari sono dispensate dall'obbligo di calare i palangari durante le ore notturne; tuttavia, le navi che catturino in totale tre uccelli marini sono immediatamente riassoggettate al divieto di pesca diurna, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 601/2004;

c)

le navi che praticano la pesca sperimentale nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b) e che catturino in totale tre uccelli marini cessano immediatamente le attività di pesca e non possono praticare la pesca al di fuori della normale campagna di pesca per il periodo restante della campagna 2006/2007.

2.   Le navi che praticano la pesca sperimentale nelle sottozone 88.1 e 88.2 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:

a)

le navi hanno il divieto di scaricare in mare:

i)

olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall'allegato I della convenzione MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi);

ii)

immondizie;

iii)

residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;

v)

pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo);

v)

acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure

vi)

ceneri di incenerimento; o

vii)

frattaglie

b)

nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nelle sottozone 88.1 e 88.2 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nelle stesse sottozone;

c)

la pesca di Dissostichus spp. nelle sottozone 88.1 e 88.2 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

Articolo 61

Definizione di cala

1.   Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

2.   Per essere designate come cale di ricerca:

a)

ciascuna cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da un'altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;

b)

ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;

c)

per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi.

Articolo 62

Piani di ricerca

Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 58 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di ricerca deve essere attuato con le modalità seguenti:

a)

al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 2;

b)

le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 61, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca;

c)

una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie», che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;

d)

una volta concluse le 20 cale di ricerca della terza serie, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU;

e)

nelle SSRU A, B, C, E e G nelle sottozone 88.1 e 88.2, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU.

Articolo 63

Piani di raccolta dei dati

1.   Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 58 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:

a)

posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro;

b)

i tempi di innesco, di immersione e di salpamento;

c)

il numero e specie di pesci persi in superficie;

d)

il numero di ami innescati;

e)

il tipo di esca;

f)

il tasso di adescamento (in percentuale);

g)

il tipo di amo; e

h)

condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala.

2.   Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

Articolo 64

Programma di marcatura

1.   Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all'articolo 58 attua un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

a)

gli esemplari di Dissostichus spp. devono essere marcati e liberati conformemente al programma e protocollo di marcatura della CCAMLR per il Dissostichus spp. nella pesca sperimentale. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato.

b)

il programma deve indirizzarsi agli esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura. Solo gli austromerluzzi in buone condizioni vengono marchiati. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica più ampia possibile;

c)

tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marcato venga nuovamente catturato;

d)

tutti gli esemplari marchiati che vengono ricatturati (ad esempio, un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche quando sono stati in libertà soltanto per un periodo breve;

e)

tutti gli esemplari marcati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta, se possibile, una fotografia digitale, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marcatura;

f)

tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dal termine delle attività di pesca della nave;

g)

tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.

2.   Degli autromerluzzi marchiati e rilasciati non si tiene conto ai fini dei limiti di cattura.

Articolo 65

Osservatori scientifici e ispettori

1.   Ogni nave da pesca che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 58 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

2.   Gli Stati membri, fatti salvi i propri regolamenti e leggi applicabili, e conformemente agli stessi, compresi quelli che disciplinano l'ammissibilità delle prove nei rispettivi tribunali, tengono conto dei rapporti degli ispettori del membro CCAMLR che li designa nell'ambito del programma e agiscono sulla base di tali rapporti come se si trattasse di rapporti di ispettori propri; sia la parte contraente che il membro CCAMLR interessato che ha designato gli ispettori cooperano inoltre al fine di agevolare i procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito dei rapporti di cui sopra.

Articolo 66

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico

Gli Stati membri che intendano partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della CCAMLR notificano tale intenzione al segretariato della CCAMLR con almeno quattro mesi di anticipo sulla consueta riunione annuale della commissione, immediatamente prima della stagione in cui intendono svolgere le attività di pesca.

Articolo 67

Divieto temporaneo di utilizzo delle reti da posta in acque profonde

1.   L'utilizzo delle reti da posta nella zona della CCAMLR per scopi diversi da quelli scientifici è proibito fino a quando il comitato scientifico abbia analizzato e riferito sui possibili effetti di questo attrezzo e la commissione abbia deciso, sulla base del parere del comitato scientifico, che esso possa essere utilizzato nella zona della CCAMLR.

2.   L'utilizzo di reti da posta a fini di ricerca scientifica in acque più profonde di 100 metri è notificata in anticipo al comitato scientifico e deve essere approvata dalla commissione prima dell'inizio della ricerca.

3.   Le navi che cerchino di transitare nella zona della CCAMLR con a bordo reti da posta devono comunicare in anticipo al segretariato della CCAMLR la loro intenzione nonché le date previste del loro transito nella zona della CCAMLR. Tutte le navi in possesso di reti da posta nella zona della CCAMLR che non abbiano dato preavviso del loro passaggio violano le presenti disposizioni.

Articolo 68

Restrizioni temporanee all'uso di reti a strascico in alto mare nella zona della CCAMLR per le campagne di pesca 2006/2007 e 2007/2008

1.   L'uso di reti a strascico in alto mare nella zona della CCAMLR è limitato alle aree per le quali la commissione ha adottato misure di conservazione per tali attrezzi.

2.   Le misure restrittive non si applicano all'uso di reti a strascico per fini scientifici nella zona della CCAMLR.

CAPO X

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

SEZIONE 1

Autorizzazione delle navi

Articolo 69

Autorizzazione delle navi

1.   Gli Stati membri devono inviare alla Commissione, se possibile in formato elettronico, entro il 1o giugno 2007, l'elenco delle navi autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO grazie al rilascio di un permesso di pesca.

2.   Gli armatori delle navi riportate nell'elenco di cui al paragrafo 1 devono essere cittadini o entità giuridiche della Comunità.

3.   Le navi possono essere autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO solo se sono in grado di rispettare i requisiti e le responsabilità previsti dalla convenzione SEAFO e dalle sue misure di conservazione e gestione.

4.   Nessun permesso di pesca può essere concesso alle navi che hanno precedenti di attività INN, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, diritto di godimento o finanziario connesso alle navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o ancora che le loro navi, tenuto conto di tutti i fatti pertinenti, non partecipano né sono associate a attività di pesca INN.

5.   Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

a)

nome della nave, numero di immatricolazione, denominazioni precedenti (se conosciute) e porto di immatricolazione;

b)

precedente bandiera (se del caso);

c)

indicativo internazionale di chiamata (se del caso);

d)

nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori;

e)

tipo di nave;

f)

lunghezza;

g)

nome e indirizzo dell'operatore/i (gestore/i) (se del caso);

h)

tonnellate di stazza lorda; e

i)

potenza del motore o dei motori principali;

6.   Una volta stilato l'elenco iniziale delle navi autorizzate, gli Stati membri comunicano sollecitamente alla Commissione tutte le aggiunte, cancellazioni e/o modifiche dell'elenco ogniqualvolta esse si producano.

Articolo 70

Obblighi delle navi autorizzate

1.   Le navi devono essere conformi all'insieme delle norme pertinenti della SEAFO in materia di conservazione e di gestione.

2.   Le navi autorizzate tengono a bordo i certificati validi di registrazione della nave e di autorizzazione alla pesca e/o al trasbordo.

Articolo 71

Navi non autorizzate

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di specie coperte dalla convenzione SEAFO alle navi che non sono inserite nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate.

2.   Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione ogni informazione atta a provare che esistono ragionevoli motivi di sospettare che navi non inserite nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della stessa convenzione.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli armatori delle navi inserite nell'elenco SEAFO delle navi autorizzate non partecipino o collaborino ad attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi non inserite in detto elenco.

SEZIONE 2

Trasbordi

Articolo 72

Divieto di trasbordi in mare

Gli Stati membri vietano i trasbordi in mare da parte di navi battenti la loro bandiera nella zona della convenzione SEAFO per le specie coperte da detta convenzione.

Articolo 73

Trasbordi in porto

1.   Le navi comunitarie che catturano specie coperte dalla convenzione SEAFO nella zona della convenzione SEAFO sono autorizzati a effettuare trasbordi in un porto di una parte contraente SEAFO soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione preventiva della parte contraente nel cui porto deve avvenire il trasbordo. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare trasbordi soltanto se in possesso di autorizzazione preventiva a effettuare il trasbordo rilasciata dallo Stato membro di bandiera e dallo Stato di approdo.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le loro navi autorizzate ottengano l'autorizzazione preventiva a effettuare trasbordi in porto. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i trasbordi corrispondano alle catture dichiarate da ciascuna nave e esigono una notifica dei trasbordi.

3.   Il comandante di una nave comunitaria, che trasborda in un'altra nave (di seguito la «nave ricevente») qualsiasi quantitativo di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO e pescate nella zona della convenzione SEAFO, comunica al momento del trasbordo allo Stato di bandiera della nave ricevente le specie e i quantitativi oggetto del trasbordo, la data dello stesso e il luogo in cui sono avvenute le catture e trasmette al proprio Stato di bandiera una dichiarazione di trasbordo SEAFO nel formato di cui alla parte I dell'allegato XVI.

4.   Il comandante della nave comunitaria comunica, con almeno 24 ore di anticipo, alla parte contraente SEAFO nel cui porto avverrà il trasbordo le seguenti informazioni:

a)

il nome delle navi che effettuano il trasbordo;

b)

il nome della nave ricevente;

c)

il quantitativo di ogni specie da trasbordare;

d)

il giorno e il porto in cui avverrà il trasbordo.

5.   Almeno 24 ore prima dell'inizio e alla fine di un trasbordo da effettuare nel porto di una parte contraente SEAFO, il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria comunica alle autorità competenti dello Stato di approdo i quantitativi di catture di specie coperte dalla convenzione SEAFO detenute a bordo e invia alle stesse autorità entro 24 ore la dichiarazione SEAFO di trasbordo.

6.   Il comandante della nave ricevente battente bandiera comunitaria trasmette 48 ore prima dello sbarco alle autorità competenti dello Stato di approdo in cui avverrà lo sbarco la dichiarazione SEAFO di trasbordo.

7.   Gli Stati membri adottano le misure adeguate per verificare l'accuratezza delle informazioni ricevute e collaborano con lo Stato di bandiera per garantire che gli sbarchi siano conformi alle catture comunicate dalle navi e a bordo delle stesse.

8.   Gli Stati membri aventi navi autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO specie coperte dalla stessa convenzione comunicano entro il 1o giugno 2007 alla Commissione le informazioni sui trasbordi effettuati dalle navi battenti la loro bandiera.

SEZIONE 3

Misure provvisorie per la gestione degli habitat e gli ecosistmi vulnerabili di acque profonde

Articolo 74

Zone vietate

Tutte le attività di pesca di navi comunitarie aventi per oggetto specie coperte dalla convenzione SEAFO sono vietate nelle zone indicate di seguito:

a)

sottodivisione A1

i)

Dampier Seamount

10o00'S 02o00'O

10o00'S 00o00'E

12o00'S 02o00'O

12o00'S 00o00'E

ii)

Malahit Guyot Seamount

11o00'S 02o00'O

11o00'S 04o00'O

13o00'S 02o00'O

13o00'S 04o00'O

b)

sottodivisione B1

Molloy Seamount

27o00'S 08o00'E

27o00'S 10o00'E

29o00'S 08o00'E

29o00'S 10o00'E

c)

divisione C

i)

Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

37o00'S 13o00E

37o00'S 17o00'E

40o00'S 13o00E

40o00'S 17o00'E

ii)

Africana seamount

37o00'S 28o00E

37o00'S 30o00E

38o00'S 28o00E

38o00'S 30o00E

iii)

Panzarini Seamount

39o00'S 11o00'E

39o00'S 13o00'E

41o00'S 11o00'E

41o00'S 13o00'E

d)

sottodivisione C1

i)

Vema Seamount

31o00'S 08o00'E

31o00'S 09o00'E

32o00'S 08o00'E

32o00'S 09o00'E

ii)

Wust Seamount

33o00'S 06o00'E

33o00'S 08o00'E

34o00'S 06o00'E

34o00'S 08o00'E

e)

divisione D

i)

Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

41o00'S 06o00'O

41o00'S 03o00'E

44o00'S 06o00'O

44o00'S 03o00'E

ii)

Schwabenland & Herdman Seamounts

44o00'S 01o00'O

44o00'S 02o00'E

47o00'S 01o00'O

47o00'S 02o00'E

Articolo 75

Attività di pesca del passato

Entro il 1o giugno 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione, nel formato indicato di seguito, le informazioni relative alle attività di pesca da loro effettuate per le specie contemplate dalla convenzione SEAFO negli anni 2004, 2005 e 2006 nelle zone indicate all'articolo 74.

Tipo di pesca

Misurazione dello sforzo

Catture totali (mt)

Pescherecci da traino

a.

Kilowatt/giorni di pesca

b.

Nave/giorni di pesca

 

Palangari

a.

Stazza lorda/giorni di pesca

b.

Numero medio di ami dispiegati/numero di pose

 

Altro

Stazza lorda/giorni di pesca

 

SEZIONE 4

Misure per ridurre le catture accessorie di uccelli marini

Articolo 76

Informazioni sulle interazioni con uccelli marini

Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione entro il 1o giugno 2007 tutte le informazioni relative alle interazioni con uccelli marini, incluse le catture accidentali da parte delle loro navi impegnate nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO.

Articolo 77

Misure di attenuazione

1.   Tutte le navi comunitarie che svolgano attività di pesca a sud del parallelo di latitudine 30o S devono avere a bordo e utilizzare dispositivi per spaventare gli uccelli marini (i pali tori — tori poles):

a)

i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati, di cui alla parte II dell'allegato XVI;

b)

i pali devono essere dispiegati prima che i palangari facciano il loro ingresso nelle acque a sud del parallelo di latitudine 30o S;

c)

se praticabile le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo e un altro dispositivo per spaventare gli uccelli marini ognivolta che questi ultimi siano in gran numero o in intensa attività;

d)

tutte le navi devono avere dispositivi di riserva pronti per un uso immediato.

2.   I palangari devono essere calati solamente durante le ore notturne (ovvero nelle ore di oscurità del cosiddetto crepuscolo nautico (41). Durante la pesca notturna con palangari, dev'essere utilizzata solamente l'illuminazione della nave che è necessaria per motivi di sicurezza.

3.   Il rigetto delle frattaglie è vietato quando le reti sono gettate o ritirate. Tale rigetto deve essere evitato durante la cala degli attrezzi. Laddove possibile il rigetto deve avvenire sul lato opposto rispetto a quello da cui vengono calati gli attrezzi. Nel caso di navi o tipi di pesca per i quali non esiste l'obbligo di mantenere a bordo le frattaglie deve essere messo in atto un sistema per rimuovere gli ami dalle frattaglie e dalle teste dei pesci prima del rigetto in mare. Le reti devono essere pulite prima dell'uso per rimuovervi elementi che potrebbero attirare gli uccelli marini.

4.   Le navi comunitarie adottano procedure per il calo e il ritiro delle reti tali da ridurre al minimo il periodo in cui le reti si trovano sulla superficie dell'acqua con le maglie non tese. Nella misura del possibile la manutenzione delle reti deve avvenire quando esse sono fuori dall'acqua.

5.   Le navi comunitarie devono essere incoraggiate a sviluppare configurazioni degli attrezzi tali da ridurre al minimo la possibilità che gli uccelli marini vengano a contatto con la parte della rete per loro più pericolosa, ad esempio aumentando il peso o diminuendo il galleggiamento della rete in modo che scenda più rapidamente o fissando bandierine colorate o altri dispositivi sopra determinate parti della rete dove la dimensione delle maglie può comportare un pericolo per gli uccelli.

6.   Le navi comunitarie che per la loro configurazione non dispongono a bordo di strutture per la trasformazione o di una capacità adeguata per mantenere a bordo le frattaglie o di gettare queste ultime in mare dal lato opposto rispetto a quello da cui sono calati gli attrezzi non sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO.

7.   Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante le operazioni di pesca vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.

SEZIONE 5

Controllo

Articolo 78

Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture

1.   Le navi da pesca e quelle impegnate in ricerche scientifiche autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO, e effettivamente attive nella stessa, sono tenute a informare mediante VMS, o con altre mezzi adeguati, le autorità dello Stato membro di bandiera (e a richiesta di quest'ultimo il segretario esecutivo della SEAFO) sull'entrata, l'uscita e le catture.

2.   La comunicazione di entrata deve essere inviata non prima di 12 e non meno di 6 ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione SEAFO e deve comprendere la data di ingresso, la posizione geografica della nave e i quantitativi di pesce a bordo ripartiti per specie (codice FAO Alfa 3) e per peso vivo (kg).

3.   Le comunicazioni sulle catture devono indicare specie (codice FAO Alfa 3) e peso vivo (kg) e essere inviate alla fine di ciascun mese civile.

4.   La comunicazione di uscita è trasmessa al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione SEAFO. Essa deve indicare la data di uscita, l'ora, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture effettuate per specie (codice FAD Alfa 3) e in peso vivo (kg) nella zona della convenzione dall'inizio delle attività di pesca o dall'ultima dichiarazione delle catture.

Articolo 79

Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione dello stock

1.   Gli Stati membri garantiscono che tutte le loro navi operanti nella zona della convenzione SEAFO e attive nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO abbiano a bordo osservatori scientifici qualificati.

2.   Gli Stati membri richiedono l'invio delle informazioni raccolte dagli osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera entro 30 giorni dopo che quest'ultima ha lasciato la zona della convenzione SEAFO. I dati devono essere trasmessi nel formato indicato dal comitato scientifico della SEAFO. Gli Stati membri inviano non appena possibile copia delle informazioni alla Commissione, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati. Gli Stati membri possono inoltre trasmettere copia delle informazioni al segretario esecutivo della SEAFO.

3.   Nella misura del possibile le informazioni di cui al presente articolo devono essere raccolte e verificate da osservatori designati entro e non oltre il 30 giugno 2007.

Articolo 80

Avvistamento di navi di parti non contraenti

1.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Le informazioni devono indicare tra l'altro:

a)

il nome della nave;

b)

il numero di registrazione della nave;

c)

lo Stato di bandiera della nave;

d)

qualsiasi altra informazione rilevante sulla nave avvistata.

2.   Gli Stati membri trasmettono il più sollecitamente possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione a sua volta le trasmette per conoscenza al segretario esecutivo della SEAFO.

CAPO XI

ATTIVITÀ DI PESCA ILLEGALI, NON DICHIARATE E NON REGOLAMENTATE

Articolo 81

Atlantico settentrionale

Le navi che praticano attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nell'Atlantico settentrionale sono soggette alle misure di cui all'allegato XVII.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

Trasmissione dei dati

Ai fini dell'invio alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 83

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1116/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 84

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, l'articolo 55 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

(4)  GU L 150 del 30.04.2004, pag. 1. Versione rettificata in GU L 185 del 24.5.2004, pag. 1.

(5)  GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5.

(6)  GU L 65 del 7.3.2006, pag. 1.

(7)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1804/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(8)  GU L 274 del 25.09.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

(9)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(10)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(11)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(12)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 813/2004 (GU L 150 del 30.4.2004, pag. 32).

(13)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(14)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(15)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2187/2005 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(16)  GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).

(17)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

(18)  GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

(19)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(20)  GU L 97 del 1.4.2004, pag. 16.

(21)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28.

(22)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 8.

(23)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48.

(24)  GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12.

(25)  GU L 29 del 1.2.1985, pag. 9.

(26)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 10).

(27)  GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(28)  GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(29)  GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22.

(30)  GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1.

(31)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.

(32)  GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39.

(33)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

(34)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.

(35)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 17.12.2006, pag. 26).

(36)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 del 19.12.2006, pag. 3).

(37)  GU L 175 del 6.7.1988, pag. 1.

(38)  GU L 121 del 12.5.1994, pag. 3.

(39)  GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.

(40)  GU L 97 del 1.4.2004, pag. 1.

(41)  Gli orari esatti del crepuscolo nautico sono indicati nelle tabelle dell'almanacco nautico per le pertinenti latitudini, ore locali e date. Tutti gli orari, si tratti di operazioni delle navi o di relazioni di osservatori, fanno riferimento a GMT.


ALLEGATO I

LIMITI DI CATTURA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

Tutti i limiti di cattura fissati nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggetti alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Ammodytidae

SAN

Cicerelli

Anarhichas lupus

CAT

Lupo di mare

Aphanopus carbo

BSF

Pesce sciabola nero

Argentina silus Greater argentine

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Boreogadus saida Polar cod

POC

Merluzzo artico

Brosme brosme

USK

Brosmio

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona

Cetorhinus maximus

BSK

Squalo elefante

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Dalatias licha Kitefin shark

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Deania

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Pesce diavolo maggiore

Etmopterus pusillus

ETP

Pesce diavolo minore

Etmopterus spinax

ETX

Sagrì nero

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Germo alalunga

ALB

Tonno bianco

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Nototenia

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lampanyctus achirus

LAC

Pesce lanterna

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Nototenia

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Limanda limanda

DAB

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus berglax

RHG

Granatiere

Macrourus spp.

GRV

Granatiere

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Martialia hyadesi

SQS

Totani

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Naselli

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterigia

BLI

Molva azzurra

Molva macrophthalmus

SLI

Molva occhiona

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Pagellus bogaraveo

SBR

Occhialone

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Phycis spp.

FOX

Musdee

Platichthys flesus

FLX

Passera pianuzza

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pleuronettiformi

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Rajidae

SRX-RAJ

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scopthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOX

Sogliola

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo/gattuccio

Tetrapturus alba

WHM

Marlin bianco

Thunnus alalunga

ALB

Tonno bianco

Thunnus albacares

YFT

Tonno albacora

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus spp.

JAX

Sugarello

Trisopterus esmarki

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati esclusivamente a fini esplicativi:

Tonno bianco

ALB

Thunnus alalunga

Tonno bianco

ALB

Germo alalunga

Berici

ALF

Beryx spp.

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Lupo di mare

CAT

Anarhichas lupus

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Salmone atlantico

SAL

Salmo salar

Squalo elefante

BSK

Cetorhinus maximus

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Deania

DCA

Deania calcea

Pesce sciabola nero

BSF

Aphanopus carbo

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Molva azzurra

BLI

Molva dypterigia

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Rombo liscio

BLL

Scopthalmus rhombus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Sogliola

SOL

Solea solea

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Limanda

DAB

Limanda limanda

Pleuronettiformi

FLX

Pleuronectiformes

Passera pianuzza

FLX

Platichthys flesus

Musdee

FOX

Phycis spp.

Pesce diavolo maggiore

ETR

Etmopterus princeps

Argentina

ARU

Argentina silus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Granatiere

GRV

Macrourus spp.

Nototenia

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Naselli

HKE

Merluccius merluccius

Aringa

HER

Clupea harengus

Sugarello

JAX

Trachurus spp.

Nototenia

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Zigrino

SCK

Dalatias licha

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Pesce lanterna

LAC

Lampanyctus achirus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Molva

LIN

Molva molva

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarki

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Merluzzo artico

POC

Boreogadus saida

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Pailona

CYO

Centroscymnus coelolepis

Occhialone

SBR

Pagellus bogaraveo

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Granatiere

RHG

Macrourus berglax

Granatiere

RNG

Coryphaenoides rupestris

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Cicerelli

SAN

Ammodytidae

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Razze

SRX-RAJ

Rajidae

Pesce diavolo minore

ETP

Etmopterus pusillus

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Sogliola

SOX

Solea spp.

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Molva occhiona

SLI

Molva macrophthalmus

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Spinarolo/gattuccio

DGS

Squalus acanthias

Totani

SQS

Martialia hyadesi

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Brosmio

USK

Brosme brosme

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Sagrì nero

ETX

Etmopterus spinax

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus alba

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Tonno albacora

YFT

Thunnus albacares

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, zone CIEM I, II, III, IV, acque CE delle zone CIEM V, VI, VII, VIII, IX, X, acque CE del COPACE, acque della Guiana francese

Specie:

Cicerelli

Ammodytidae

Zona:

IV (acque norvegesi)

SAN/04-N.

Danimarca

19 000 (1)

 

Regno Unito

1 000 (1)

 

CE

20 000 (1)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Cicerelli

Ammodytidae

Zona:

IIIa; Acque CE delle zone II e IV (2)

SAN/2A3A4.

Danimarca

Non fissato

 

Regno Unito

Non fissato

 

Tutti gli Stati membri

Non fissato (3)

 

CE

Non fissato

 

Norvegia

20 000 (4)  (5)

 

TAC

Non fissato

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

ARU/1/2.

Germania

31

 

Francia

10

 

Paesi Bassi

25

 

Regno Unito

50

 

CE

116

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone III e IV

ARU/3/4.

Danimarca

1 180

 

Germania

12

 

Francia

8

 

Irlanda

8

 

Paesi Bassi

55

 

Svezia

46

 

Regno Unito

21

 

CE

1 331

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII

ARU/567.

Germania

405

 

Francia

9

 

Irlanda

378

 

Paesi Bassi

4 225

 

Regno Unito

297

 

CE

5 311

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque CE delle zone IIa, Vb, VI e VII

USK/2A47-C

CE

Non pertinente (6)

 

Norvegia

3 400 (7)  (8)

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, II e XIV

USK/1214EI

Germania

7

 

Francia

7

 

Regno Unito

7

 

Altro

4 (9)

 

CE

25

 


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali della zona III

USK/3EI.

Danimarca

15

 

Svezia

8

 

Germania

8

 

CE

31

 


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali della zona IV

USK/4EI.

Danimarca

69

 

Germania

21

 

Francia

49

 

Svezia

7

 

Regno Unito

104

 

Altro

7 (10)

 

CE

257

 


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone V, VI e VII

USK/567EI.

Germania

7

 

Spagna

24

Francia

282

Irlanda

27

Regno Unito

136

Altro

7 (11)

CE

483


Specie:

Brosmio

Brosme brosme

Zona:

IV (acque norvegesi)

USK/4AB-N.

Belgio

1

 

Danimarca

191

 

Germania

1

 

Francia

1

 

Paesi Bassi

1

 

Regno Unito

5

 

CE

200

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (12)

Clupea harengus

Zona:

IIIa

HER/03A.

Danimarca

28 907

 

Germania

463

 

Svezia

30 239

 

CE

59 609

 

Isole Færøer

500 (13)

 

TAC

69 360

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (14)

Clupea harengus

Zona:

IV a nord di 53o30' N

HER/04A., HER/04B.

Danimarca

50 349

 

Germania

34 118

 

Francia

19 232

 

Paesi Bassi

47 190

 

Svezia

3 470

 

Regno Unito

50 279

 

CE

204 638

 

Norvegia

50 000 (15)

 

TAC

341 063

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

Acque norvegesi a sud di

of 62oN (HER/*04N-)

CE

50 000


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

HER/04-N.

Svezia

846 (16)

 

CE

846

TAC

Non pertinente


Specie:

Aringa (17)

Clupea harengus

Zona:

Catture accessorie nella zona IIIa

HER/03A-BC

Danimarca

13 160

 

Germania

117

 

Svezia

2 119

 

CE

15 396

 

TAC

15 396

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (18)

Clupea harengus

Zona:

Catture accessorie nelle zone IV, VIId e nelle acque CE della zona IIa

HER/2A47DX

Belgio

158

 

Danimarca

30 514

 

Germania

158

 

Francia

158

 

Paesi Bassi

158

 

Svezia

149

 

Regno Unito

580

 

CE

31 875

 

TAC

31 875

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa (19)

Clupea harengus

Zona:

VIId; IVc (20)

HER/4CXB7D

Belgio

8 277 (21)

 

Danimarca

651 (21)

 

Germania

441 (21)

 

Francia

9 014 (21)

 

Paesi Bassi

15 710 (21)

 

Regno Unito

3 424 (21)

 

CE

37 517

 

TAC

341 063

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Vb e VIb; VIaN (22) (acque comunitarie)

HER/5B6ANB.

Germania

3 727

 

Francia

705

 

Irlanda

5 036

 

Paesi Bassi

3 727

 

Regno Unito

20 145

 

CE

33 340

 

Isole Færøer

660 (23)

 

TAC

34 000

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIbc; VIaS (24)

HER/6AS7BC

Irlanda

12 600

 

Paesi Bassi

1 260

 

CE

13 860

 

TAC

13 860

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VI Clyde (25)

HER/06ACL.

Regno Unito

800

 

CE

800

 

TAC

800

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIa (26)

HER/07A/MM

Irlanda

1 250

 

Regno Unito

3 550

 

CE

4 800

 

TAC

4 800

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIe e VIIf

HER/7EF.

Francia

500

 

Regno Unito

500

 

CE

1 000

 

TAC

1 000

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27) e VIIk (27)

HER/7G-K.

Germania

104

 

Francia

580

 

Irlanda

8 117

 

Paesi Bassi

580

 

Regno Unito

12

 

CE

9 393

 

TAC

9 393

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

VIII

ANE/08.

Spagna

0 (28)

 

Francia

0 (28)

 

CE

0 (28)

 

TAC

0 (28)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

ANE/9/3411

Spagna

3 826

 

Portogallo

4 174

 

CE

8 000

 

TAC

8 000

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak (29)

COD/03AN.

Belgio

7

 

Danimarca

2 282

 

Germania

57

 

Paesi Bassi

14

 

Svezia

399

 

CE

2 759

 

TAC

2 851

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat (30)

COD/03AS.

Danimarca

451

 

Germania

9

 

Svezia

271

 

CE

731

 

TAC

731

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

IV; IIa (acque CE)

COD/2AC4.

Belgio

590

 

Danimarca

3 388

 

Germania

2 148

 

Francia

728

 

Paesi Bassi

1 914

 

Svezia

23

 

Regno Unito

7 773

 

CE

16 564

 

Norvegia

3 393 (31)

 

TAC

19 957

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

IV (acque norvegesi)

(COD/*04N-)

CE

14 397


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

COD/04-N.

Svezia

382

 

CE

382

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VI; Vb (acque CE); Acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV

COD/561214

Belgio

1

 

Germania

7

 

Francia

78

 

Irlanda

110

 

Regno Unito

294

 

CE

490

 

TAC

490

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

VIa; Vb (acque CE);

(COD/*5BC6A)

Belgio

1

Germania

7

Francia

78

Irlanda

110

Regno Unito

294

CE

490


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIa

COD/07A.

Belgio

19

 

Francia

54

 

Irlanda

963

 

Paesi Bassi

5

 

Regno Unito

421

 

CE

1 462

 

TAC

1 462

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

VIIb-k, VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

COD/7X7A34

Belgio

197

 

Francia

3 377

 

Irlanda

775

 

Paesi Bassi

28

 

Regno Unito

366

 

CE

4 743

 

TAC

4 743

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

LEZ/2AC4-C

Belgio

4

 

Danimarca

4

 

Germania

4

 

Francia

24

 

Paesi Bassi

19

 

Regno Unito

1 424

 

CE

1 479

 

TAC

1 479

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

LEZ/561214

Spagna

327

 

Francia

1 277

 

Irlanda

373

 

Regno Unito

903

 

CE

2 880

 

TAC

2 880

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

LEZ/07.

Belgio

494

 

Spagna

5 490

 

Francia

6 663

 

Irlanda

3 029

 

Regno Unito

2 624

 

CE

18 300

 

TAC

18 300

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

LEZ/8ABDE.

Spagna

1 176

 

Francia

949

 

CE

2 125

 

TAC

2 125

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VIIIc, IX e X; COPACE 31.1.1 (acque CE)

LEZ/8C3411

Spagna

1 330

 

Francia

66

 

Portogallo

44

 

CE

1 440

 

TAC

1 440

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Limanda e passera pianuzza

Limanda limanda e Platichthys flesus

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

D/F/2AC4-C

Belgio

466

 

Danimarca

1 752

 

Germania

2 627

 

Francia

182

 

Paesi Bassi

10 594

 

Svezia

6

 

Regno Unito

1 473

 

CE

17 100

 

TAC

17 100

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

ANF/2AC4-C

Belgio

401

 

Danimarca

884

 

Germania

432

 

Francia

82

 

Paesi Bassi

303

 

Svezia

10

 

Regno Unito

9 233

 

CE

11 345

 

TAC

11 345

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

IV (acque norvegesi)

ANF/4AB-N.

Belgio

50

 

Danimarca

1 266

 

Germania

20

 

Paesi Bassi

18

 

Regno Unito

296

 

CE

1 650

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

ANF/561214

Belgio

185

 

Germania

212

 

Spagna

198

 

Francia

2 280

 

Irlanda

516

 

Paesi Bassi

178

 

Regno Unito

1 586

 

CE

5 155

 

TAC

5 155

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VII

ANF/07.

Belgio

2 595 (32)

 

Germania

289 (32)

 

Spagna

1 031 (32)

 

Francia

16 651 (32)

 

Irlanda

2 128 (32)

 

Paesi Bassi

336 (32)

 

Regno Unito

5 050 (32)

 

CE

28 080 (32)

 

TAC

28 080 (32)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

ANF/8ABDE.

Spagna

1 206

 

Francia

6 714

 

CE

7 920

 

TAC

7 920

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rana pescatrice

Lophiidae

Zona:

VIIIc, IX e X; COPACE 31.1.1 (acque CE)

ANF/8C3411

Spagna

1 629

 

Francia

2

 

Portogallo

324

 

CE

1 955

 

TAC

1 955

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IIIa e acque CE di IIIb, IIIc e IIId

HAD/3A/BCD

Belgio

16 (33)

 

Danimarca

2 708 (33)

 

Germania

172 (33)

 

Paesi Bassi

3 (33)

 

Svezia

320 (33)

 

CE

3 219 (33)

 

TAC

3 360 (33)

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IV; IIa (acque CE)

HAD/2AC4.

Belgio

498 (34)

 

Danimarca

3 425 (34)

 

Germania

2 180 (34)

 

Francia

3 799 (34)

 

Paesi Bassi

374 (34)

 

Svezia

241 (34)

 

Regno Unito

36 466 (34)

 

CE

46 983 (34)

 

Norvegia

7 657

 

TAC

54 640

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

IV (acque norvegesi)

(HAD/*04N-)

CE

34 948


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

HAD/04-N.

Svezia

707

 

CE

707

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VIb, XII e XIV

HAD/6B1214

Belgio

10

 

Germania

12

 

Francia

509

 

Irlanda

363

 

Regno Unito

3 721

 

CE

4 615

 

TAC

4 615

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb e VIa (acque CE);

HAD/5BC6A.

Belgio

15

 

Germania

18

 

Francia

738

 

Irlanda

1 037

 

Regno Unito

5 392

 

CE

7 200

 

TAC

7 200

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

VII, VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

HAD/7/3411

Belgio

128

 

Francia

7 680

 

Irlanda

2 560

 

Regno Unito

1 152

 

CE

11 520

 

TAC

11 520

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

VIIa

(HAD/*07A)

Belgio

19

Francia

85

Irlanda

511

Regno Unito

564

CE

1 179

Nelle comunicazioni alla Commissione relativamente al consumo dei contingenti, gli Stati membri devono specificare le quantità catturate nella zona CIEM VIIa. Gli sbarchi di eglefino catturato nella zona CIEM VIIa non sono autorizzati quando il loro totale supera 1 179 t.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IIIa

WHG/03A.

Danimarca

1 326 (35)

 

Paesi Bassi

5 (35)

 

Svezia

142 (35)

 

CE

1 473 (35)

 

TAC

1 500

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IV; IIa (acque CE)

WHG/2AC4.

Belgio

655 (36)

 

Danimarca

2 833 (36)

 

Germania

737 (36)

 

Francia

4 257 (36)

 

Paesi Bassi

1 637 (36)

 

Svezia

4 (36)

 

Regno Unito

11 297 (36)

 

CE

21 420 (36)

 

Norvegia

2 380 (37)

 

TAC

23 800

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

IV (acque norvegesi)

(WHG/*04N-)

CE

14 512


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

WHG/561214

Germania

6

 

Francia

124

 

Irlanda

305

 

Regno Unito

585

 

CE

1 020

 

TAC

1 020

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIa

WHG/07A.

Belgio

1

 

Francia

13

 

Irlanda

213

 

Paesi Bassi

0

 

Regno Unito

144

 

CE

371

 

TAC

371

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk

WHG/7X7A.

Belgio

195

 

Francia

11 964

 

Irlanda

5 544

 

Paesi Bassi

97

 

Regno Unito

2 140

 

CE

19 940

 

TAC

19 940

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

VIII

WHG/08.

Spagna

1 440

 

Francia

2 160

 

CE

3 600

 

TAC

3 600

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IX e X; COPACE 31.1.1 (acque CE)

WHG/9/3411

Portogallo

653

 

CE

653

 

TAC

653

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merlano e merluzzo giallo

Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

W/P/04-N.

Svezia

190

 

CE

190

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Naselli

Merluccius merluccius

Zona:

IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId

HKE/3A/BCD

Danimarca

1 463

 

Svezia

125

 

CE

1 588

 

TAC

1 588 (38)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Naselli

Merluccius merluccius

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

HKE/2AC4-C

Belgio

26

 

Danimarca

1 070

 

Germania

123

 

Francia

237

 

Paesi Bassi

61

 

Regno Unito

333

 

CE

1 850

 

TAC

1 850 (39)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VI e VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

HKE/571214

Belgio

272 (40)

 

Spagna

8 708

 

Francia

13 448 (40)

 

Irlanda

1 629

 

Paesi Bassi

175 (40)

 

Regno Unito

5 309 (40)

 

CE

29 541

 

TAC

29 541 (41)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgio

35

Spagna

1 404

Francia

1 404

Irlanda

176

Paesi Bassi

18

Regno Unito

790

CE

3 828


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

HKE/8ABDE.

Belgio

9 (42)

 

Spagna

6 062

 

Francia

13 612

 

Paesi Bassi

18 (42)

 

CE

19 701

 

TAC

19 701 (43)

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VI e VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

(HKE/*57-14)

Belgio

2

Spagna

1 756

Francia

3 161

Paesi Bassi

5

CE

4 924


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

HKE/8C3411

Spagna

3 922

 

Francia

376

 

Portogallo

1 830

 

CE

6 128

 

TAC

6 128

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

IV (acque norvegesi)

WHB/4AB-N.

Danimarca

18 050

 

Regno Unito

950

 

CE

19 000

 

TAC

1 700 000

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque CE e internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

WHB/1 X 14

Danimarca

42 605 (44)  (45)

 

Germania

16 565 (44)  (45)

 

Spagna

36 119 (44)  (45)

 

Francia

29 649 (44)  (45)

 

Irlanda

32 992 (44)  (45)

 

Paesi Bassi

51 951 (44)  (45)

 

Portogallo

3 355 (44)  (45)

 

Svezia

10 539 (44)  (45)

 

Regno Unito

55 283 (44)  (45)

 

CE

279 058 (44)  (45)

 

Norvegia

140 000 (46)  (47)

 

Isole Faroer

43 500 (48)  (49)

 

TAC

1 700 000

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

WHB/8C3411

Spagna

37 954 (50)

 

Portogallo

9 488 (50)

 

CE

47 442 (50)

 

TAC

1 700 000

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque CE delle zone II, IVa, VI a nord di 56o30'N e VII a ovest di 12oO.

WHB/24A567

Norvegia

272 161 (51)  (52)

 

Isole Faroer

27 000 (53)  (54)

TAC

1 700 000


Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

L/W/2AC4-C

Belgio

334

 

Danimarca

921

 

Germania

118

 

Francia

252

 

Paesi Bassi

767

 

Svezia

10

 

Regno Unito

3 773

 

CE

6 175

 

TAC

6 175

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterigia

Zona:

Acque CE delle zone IIa, Vb, VI e VII

BLI/2A47-C

CE

Non pertinente (55)

 

Norvegia

160

TAC

Non pertinente


Specie:

Molva azzurra

Molva dypterigia

Zona:

Acque CE VIa a nord di 56o30' N e VIb

BLI/6AN6B.

Isole Færøer

200 (56)

 

TAC

Non pertinente


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I e II

LIN/1/2.

Danimarca

10

 

Germania

10

 

Francia

10

 

Regno Unito

10

 

Altri (57)

5

 

CE

45

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId

LIN/03.

Belgio

8

 

Danimarca

62

 

Germania

8

 

Svezia

24

 

Regno Unito

8

 

CE

109

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

IV (acque CE)

LIN/04.

Belgio

20

 

Danimarca

318

 

Germania

197

 

Francia

177

 

Paesi Bassi

7

 

Svezia

14

 

Regno Unito

2 440

 

CE

3 173

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque CE e acque internazionali della zona V

LIN/05.

Belgio

10

 

Danimarca

7

 

Germania

7

 

Francia

7

 

Regno Unito

7

 

CE

38

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque comunitarie e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

LIN/6X14.

Belgio

45

 

Danimarca

8

 

Germania

163

 

Spagna

3 299

 

Francia

3 518

 

Irlanda

882

 

Portogallo

8

 

Regno Unito

4 050

 

CE

11 973

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

Acque CE delle zone IIa, Vb, VI e VII

LIN/2A47-C

CE

Non pertinente (58)

 

Norvegia

5 780 (59)  (60)

 

Isole Færøer

250 (61)  (62)

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva

Molva molva

Zona:

IV (acque norvegesi)

LIN/4AB-N.

Belgio

7

 

Danimarca

878

 

Germania

25

 

Francia

10

 

Paesi Bassi

1

 

Regno Unito

79

 

CE

1 000

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IIIa; acque CE di IIIb, IIIc e IIId

NEP/3A/BCD

Danimarca

3 800

 

Germania

11

 

Svezia

1 359

 

CE

5 170

 

TAC

5 170

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

NEP/2AC4-C

Belgio

1 368

 

Danimarca

1 368

 

Germania

20

 

Francia

40

 

Paesi Bassi

704

 

Regno Unito

22 644

 

CE

26 144

 

TAC

26 144

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IV (acque norvegesi)

NEP/4AB-N.

Danimarca

1 230

 

Germania

1

 

Regno Unito

69

 

CE

1 300

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VI; Vb (acque CE);

NEP/5BC6.

Spagna

40

 

Francia

161

 

Irlanda

269

 

Regno Unito

19 415

 

CE

19 885

 

TAC

19 885

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VII

NEP/07.

Spagna

1 509

 

Francia

6 116

 

Irlanda

9 277

 

Regno Unito

8 251

 

CE

25 153

 

TAC

25 153

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

NEP/8ABDE.

Spagna

259

 

Francia

4 061

 

CE

4 320

 

TAC

4 320

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

VIIIc

NEP/08C.

Spagna

126

 

Francia

5

 

CE

131

 

TAC

131

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

NEP/9/3411

Spagna

109

 

Portogallo

328

 

CE

437

 

TAC

437

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

IIIa

PRA/03A.

Danimarca

4 033

 

Svezia

2 172

 

CE

6 205

 

TAC

11 620

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

PRA/2AC4-C

Danimarca

2 960

 

Paesi Bassi

28

 

Svezia

119

 

Regno Unito

877

 

CE

3 984

 

TAC

3 984

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

PRA/04-N.

Danimarca

900

 

Svezia

164 (63)

 

CE

1 064

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.s

Zona:

Acque della Guiana francese (64)

PEN/FGU.

Francia

4 108 (65)

 

CE

4 108 (65)

 

TAC

4 108 (65)

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Skagerrak (66)

PLE/03AN.

Belgio

51

 

Danimarca

6 617

 

Germania

34

 

Paesi Bassi

1 273

 

Svezia

355

 

CE

8 330

 

TAC

8 500

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat (67)

PLE/03AS.

Danimarca

1 891

 

Germania

21

 

Svezia

213

 

CE

2 125

 

TAC

2 125

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

IV; IIa (acque CE)

PLE/2AC4.

Belgio

3 024

 

Danimarca

9 829

 

Germania

2 835

 

Francia

567

 

Paesi Bassi

18 901

 

Regno Unito

13 987

 

CE

49 143

 

Norvegia

1 118

 

TAC

50 261

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

IV (acque norvegesi)

(PLE/*04N-)

CE

20 165


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

PLE/561214

Francia

22

 

Irlanda

287

 

Regno Unito

477

 

CE

786

 

TAC

786

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIa

PLE/07A.

Belgio

47

 

Francia

21

 

Irlanda

1 209

 

Paesi Bassi

14

 

Regno Unito

558

 

CE

1 849

 

TAC

1 849

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIb e VIIc

PLE/7BC.

Francia

24

 

Irlanda

98

 

CE

122

 

TAC

122

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIId e VIIe

PLE/7DE.

Belgio

826

 

Francia

2 755

 

Regno Unito

1 469

 

CE

5 050

 

TAC

5 050

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIf e VIIg

PLE/7FG.

Belgio

58

 

Francia

104

 

Irlanda

201

 

Regno Unito

54

 

CE

417

 

TAC

417

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

PLE/7HJK.

Belgio

21

 

Francia

42

 

Irlanda

148

 

Paesi Bassi

84

 

Regno Unito

42

 

CE

337

 

TAC

337

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

PLE/8/3411

Spagna

75

 

Francia

298

 

Portogallo

75

 

CE

448

 

TAC

448

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

POL/561214

Spagna

6

 

Francia

216

 

Irlanda

63

 

Regno Unito

165

 

CE

450

 

TAC

450

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VII

POL/07.

Belgio

476

 

Spagna

29

 

Francia

10 959

 

Irlanda

1 168

 

Regno Unito

2 668

 

CE

15 300

 

TAC

15 300

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

POL/8ABDE.

Spagna

286

 

Francia

1 394

 

CE

1 680

 

TAC

1 680

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

VIIIc

POL/08C.

Spagna

236

 

Francia

26

 

CE

262

 

TAC

262

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

POL/9/3411

Spagna

278

 

Portogallo

10

 

CE

288

 

TAC

288

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

IIIa e IV; acque CE di IIa, IIIb, IIIc e IIId

POK/2A34

Belgio

43

 

Danimarca

5 111

 

Germania

12 906

 

Francia

30 374

 

Paesi Bassi

129

 

Svezia

702

 

Regno Unito

9 895

 

CE

59 160

 

Norvegia

64 090 (68)

 

TAC

123 250

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VI; Vb (acque CE); Acque comunitarie e acque internazionali delle zone XII e XIV

POK/561214

Germania

798

 

Francia

7 930

 

Irlanda

467

 

Regno Unito

3 592

 

CE

12 787

 

TAC

12 787

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62o N

POK/04-N.

Svezia

880

 

CE

880

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

VII, VIII, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

POK/7X1034

Belgio

10

 

Francia

2 132

 

Irlanda

1 066

 

Regno Unito

582

 

CE

3 790

 

TAC

3 790

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

T/B/2AC4-C

Belgio

317

 

Danimarca

677

 

Germania

173

 

Francia

82

 

Paesi Bassi

2 401

 

Svezia

5

 

Regno Unito

668

 

CE

4 323

 

TAC

4 323

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

SRX/2AC4-C

Belgio

369 (69)

 

Danimarca

14 (69)

 

Germania

18 (69)

 

Francia

58 (69)

 

Paesi Bassi

314 (69)

 

Regno Unito

1 417 (69)

 

CE

2 190 (69)

 

TAC

2 190

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

Acque CE delle zone IIa e IV; Acque comunitarie e acque internazionali della zona VI

GHL/2A-C46

Danimarca

6

 

Germania

10

 

Estonia

6

 

Spagna

6

 

Francia

92

 

Irlanda

6

 

Lituania

6

 

Polonia

6

 

Regno Unito

361

 

CE

847 (70)

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIIa e IV; acque CE di IIa, IIIb, IIIc e IIId

MAC/2A34.

Belgio

372

 

Danimarca

11 509

 

Germania

388

 

Francia

1 171

 

Paesi Bassi

1 179

 

Svezia

3 966 (71)  (72)

 

Regno Unito

1 092

 

CE

19 677 (71)

 

Norvegia

10 200 (73)

 

TAC

422 551 (74)

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

IIIa

MAC/*03Ao

IIIa e IVbc

MAC/*3A4BC

IVb

MAC/*04B

IVc

MAC/*04C

VI; acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo 2007

MAC/*2A6

Danimarca

 

4 130

 

 

4 020

Francia

 

490

 

 

 

Paesi Bassi

 

490

 

 

 

Svezia

 

 

390

10

 

Regno Unito

 

490

 

 

 

Norvegia

3 000

 

 

 

 


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; Vb (acque CE); IIa (acque non CE); XII e XIV (acque internazionali)

MAC/2CX14-

Germania

16 311

 

Spagna

20

 

Estonia

135

 

Francia

10 875

 

Irlanda

54 369

 

Lettonia

100

 

Lituania

100

 

Paesi Bassi

23 786

 

Polonia

1 148

 

Regno Unito

149 519

 

CE

256 363

 

Norvegia

10 200 (75)

 

Isole Færøer

3 955 (76)

 

TAC

422 551 (77)

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

 

IVa (acque CE)

MAC/*04A-C

Germania

4 922

Francia

3 282

Irlanda

16 407

Paesi Bassi

7 178

Regno Unito

45 120

CE

76 909


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VIIIc, IX e X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

MAC/8C3411

Spagna

24 405 (78)

 

Francia

162 (78)

 

Portogallo

5 044 (78)

 

CE

29 611

 

TAC

29 611

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

2 049

Francia

14

Portogallo

424


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

IIIa e acque CE di IIIb, IIIc e IIId

SOL/3A/BCD

Danimarca

755

 

Germania

44

 

Paesi Bassi

73

 

Svezia

28

 

CE

900

 

TAC

900

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

SOL/24.

Belgio

1 243

 

Danimarca

568

 

Germania

995

 

Francia

249

 

Paesi Bassi

11 226

 

Regno Unito

639

 

CE

14 920

 

Norvegia

100 (79)

 

TAC

15 020

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VI; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

SOL/561214

Irlanda

54

 

Regno Unito

14

 

CE

68

 

TAC

68

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIa

SOL/07A.

Belgio

403

 

Francia

5

 

Irlanda

99

 

Paesi Bassi

128

 

Regno Unito

181

 

CE

816

 

TAC

816

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIb e VIIc

SOL/7BC.

Francia

10

 

Irlanda

55

 

CE

65

 

TAC

65

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIId

SOL/07D.

Belgio

1 675

 

Francia

3 349

 

Regno Unito

1 196

 

CE

6 220

 

TAC

6 220

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIe

SOL/07E.

Belgio

32

 

Francia

339

 

Regno Unito

529

 

CE

900

 

TAC

900

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIf e VIIg

SOL/7FG.

Belgio

558

 

Francia

56

 

Irlanda

28

 

Regno Unito

251

 

CE

893

 

TAC

893

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIh, VIIj e VIIk

SOL/7HJK.

Belgio

54

 

Francia

108

 

Irlanda

293

 

Paesi Bassi

87

 

Regno Unito

108

 

CE

650

 

TAC

650

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

VIIIa e b

SOL/8AB.

Belgio

56

 

Spagna

10

 

Francia

4 162

 

Paesi Bassi

312

 

CE

4 540

 

TAC

4 540

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sogliola

Solea spp.

Zona:

VIIIc, VIIId, VIIIe, IX, X; COPACE 34.1.1 (acque CE)

SOX/8CDE34

Spagna

458

 

Portogallo

758

 

CE

1 216

 

TAC

1 216

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

IIIa

SPR/03A.

Danimarca

34 843

 

Germania

73

 

Svezia

13 184

 

CE

48 100

 

TAC

52 000

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

SPR/2AC4-C

Belgio

1 685

 

Danimarca

133 396

 

Germania

1 685

 

Francia

1 685

 

Paesi Bassi

1 685

 

Svezia

1 330 (80)

 

Regno Unito

5 562

 

CE

147 028

 

Norvegia

18 812 (81)

 

Isole Færøer

9 160 (82)  (83)  (84)

 

TAC

175 000 (85)

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

VIId e VIIe

SPR/7DE.

Belgio

31

 

Danimarca

1 997

 

Germania

31

 

Francia

430

 

Paesi Bassi

430

 

Regno Unito

3 226

 

CE

6 144

 

TAC

6 144

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

DGS/2AC4-C

Belgio

13 (86)

 

Danimarca

77 (86)

 

Germania

14 (86)

 

Francia

25 (86)

 

Paesi Bassi

21 (86)

 

Svezia

1 (86)

 

Regno Unito

640 (86)

 

CE

791 (86)

 

Norvegia

50 (87)

 

TAC

841

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Spinarolo/gattuccio

Squalus acanthias

Zona:

IIIa; Acque comunitarie e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

DGS/135X14

CE

2 828

 

TAC

2 828

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

Acque CE delle zone II e IV

JAX/2AC4-C

Belgio

64

 

Danimarca

27 802

 

Germania

2 096

 

Francia

44

 

Irlanda

1 613

 

Paesi Bassi

4 510

 

Svezia

750

 

Regno Unito

4 104

 

CE

40 983

 

Norvegia

1 600 (88)

 

Isole Færøer

606 (89)

 

TAC

42 727

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

VI, VII e VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

JAX/578/14

Danimarca

12 296

 

Germania

9 828

 

Spagna

13 422

 

Francia

6 494

 

Irlanda

31 996

 

Paesi Bassi

46 891

 

Portogallo

1 299

 

Regno Unito

13 292

 

CE

135 518

 

Isole Færøer

1 944 (90)

 

TAC

137 000

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

VIIIc e IX

JAX/8C9.

Spagna

29 587 (91)

 

Francia

377 (91)

 

Portogallo

25 036 (91)

 

CE

55 000

 

TAC

55 000

TAC analitico.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

X; COPACE (acque CE) (92)

JAX/X34PRT

Portogallo

3 200 (93)

 

CE

3 200

 

TAC

3 200

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

COPACE (acque CE) (94)

JAX/341PRT

Portogallo

1 280 (95)

 

CE

1 280

 

TAC

1 280

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sugarello

Trachurus spp.

Zona:

COPACE (acque CE) (96)

JAX/341SPN

Spagna

1 280

 

CE

1 280

 

TAC

1 280

TAC precauzionale.Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona:

IIIa; Acque CE delle zone II e IV

NOP/2A3A4.

Danimarca

0

 

Germania

0

 

Paesi Bassi

0

 

CE

0

 

Norvegia

1 000 (97)  (98)

 

TAC

Non pertinente

TAC analitico.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona:

IV (acque norvegesi)

NOP/4AB-N.

Danimarca

4 750 (99)  (100)

 

Regno Unito

250 (99)  (100)

 

CE

5 000 (99)  (100)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce industriale

Zona:

IV (acque norvegesi)

I/F/4AB-N.

Svezia

800 (101)  (102)

 

CE

800

TAC

Non pertinente


Specie:

Contingente combinato

Zona:

Acque CE delle zone Vb, VI e VII

R/G/5B67-C

CE

Non pertinente

 

Norvegia

140 (103)

TAC

Non pertinente


Specie:

Altre specie

Zona:

IV (acque norvegesi)

OTH/4AB-N.

Belgio

38

 

Danimarca

3 500

 

Germania

395

 

Francia

162

 

Paesi Bassi

280

 

Svezia

Non pertinente (104)

 

Regno Unito

2 625

 

CE

7 000 (105)

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie

Zona:

Acque CE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56o30'N

OTH/2A46AN

CE

Non pertinente

 

Norvegia

4 720 (106)  (107)

Isole Færøer

150 (108)

TAC

Non pertinente


(1)  Contingente di pesca sperimentale collegato all'abbondanza di cicerello. La Commissione stabilirà le condizioni in cui possono essere catturati detti contingenti. Non possono essere catturati i contingenti finché non sono state stabilite le condizioni. Il contingente di pesca sperimentale non utilizzato può essere riportato alla pesca commerciale se sono fissati tali contingenti.

(2)  Escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.

(3)  Eccetto Danimarca e Regno Unito

(4)  Da prelevare nel mare del Nord

(5)  Contingente di pesca sperimentale collegato all'abbondanza di cicerello. La Commissione stabilirà le condizioni in cui possono essere catturati detti contingenti. Non possono essere catturati i contingenti finché non sono state stabilite le condizioni. Il contingente di pesca sperimentale non utilizzato può essere riportato alla pesca commerciale se sono fissati tali contingenti.

(6)  Specificato nel regolamento (CE) n. 2015/2006.

(7)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia, questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare 3 000 t.

(8)  Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di 5 780 t per la molva e 3 400 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

(9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(12)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

(13)  Da prelevare nello Skagerrak. Zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Tislarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese.

(14)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone CIEM IVa e IVb.

(15)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

Acque norvegesi a sud di

of 62oN (HER/*04N-)

CE

50 000

(16)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente

(17)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(18)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(19)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm.

(20)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard Point (51o 56' N, 1o19.1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51o33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(21)  È possibile trasferire alla zona IVb fino al 50 % di tale contingente. Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione (HER/*04B).

(22)  Si tratta della popolazione di aringhe della zona CIEM VIa, a nord di 56o00' N e nella parte della divisione VIa situata ad est di 07o00' O e a nord di 55o00' N, escluso lo stock di Clyde.

(23)  Contingente da prelevarsi esclusivamente nella zona CIEM VIa a nord di 56o 30' N.

(24)  Si tratta della popolazione di aringhe nella zona CIEM VIa, a sud di 56o00' N e a ovest di 07o 00' O.

(25)  Stock di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra Mull of Kintyre e Corsewall Point.

(26)  Dalla zona VIIa è sottratta la zona aggiunta alle zone CIEM VIIg, VIIh, VIIj e VIIk, delimitate:

a nord da 52o 30' latitudine nord,

a sud da 52o 00' latitudine nord,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(27)  La zona è aumentate dell'area delimitata:

a nord da 52o 30' latitudine nord,

a sud da 52o 00' latitudine nord,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(28)  Per raccogliere informazioni sullo stato della popolazione previa consultazione dello CSTEP e sotto la supervisione della Commissione, una percentuale massima pari al 10 % dello sforzo di pesca francese e spagnolo (20 navi spagnole e 8 navi francesi) può essere messa in atto nella zona VIII per la pesca sperimentale, con la presenza a bordo di osservatori scientifici, dal 15 aprile al 15 giugno 2007.

Le comunicazioni sulle catture devono essere trasmesse alla Commissione ogni 15 giorni dagli Stati membri interessati. La Commissione sospenderà la pesca sperimentale quando saranno stati raccolti dati sufficienti. La Commissione adotterà quindi, se del caso, la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del presente regolamento sulla base di un parere dello CSTEP.

(29)  Zona definita all'articolo 3, lettera e) del presente regolamento

(30)  Zona definita all'articolo 3, lettera f) del presente regolamento

(31)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

IV (acque norvegesi)

(COD/*04N-)

CE

14 397

(32)  Di cui più del 5 % può essere pescato nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (ANF/*8ABDE).

(33)  Qualora si decida la riapertura della pesca della busbana norvegese, questi contingenti saranno soggetti a riesame previa deduzione di un adeguato quantitativo per le catture accessorie industriali.

(34)  Qualora si decida la riapertura della pesca della busbana norvegese, questi contingenti saranno soggetti a riesame previa deduzione di un adeguato quantitativo per le catture accessorie industriali.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

IV (acque norvegesi)

(HAD/*04N-)

CE

34 948

(35)  Qualora si decida la riapertura della pesca della busbana norvegese, questi contingenti saranno soggetti a riesame previa deduzione di un adeguato quantitativo per le catture accessorie industriali.

(36)  Qualora si decida la riapertura della pesca della busbana norvegese, questi contingenti saranno soggetti a riesame previa deduzione di un adeguato quantitativo per le catture accessorie industriali.

(37)  Può essere prelevato nelle acque CE. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

IV (acque norvegesi)

(WHG/*04N-)

CE

14 512

(38)  Nei limiti di un TAC complessivo di 52 680 t per lo stock settentrionale di nasello.

(39)  Nei limiti di un TAC complessivo di 52 680 t per lo stock settentrionale di nasello.

(40)  I trasferimenti di questo contingente possono essere effettuati verso le zone IV e le acque CE della zona IIa. Tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

(41)  Nei limiti di un TAC complessivo di 52 680 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgio

35

Spagna

1 404

Francia

1 404

Irlanda

176

Paesi Bassi

18

Regno Unito

790

CE

3 828

(42)  I trasferimenti di questo contingente possono essere effettuati verso le zone IV e le acque CE della zona IIa. Tali trasferimenti devono tuttavia essere notificati anticipatamente alla Commissione.

(43)  Nei limiti di un TAC complessivo di 52 680 t per lo stock settentrionale di nasello.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

VI e VII; Vb (acque CE); XII e XIV (acque internazionali)

(HKE/*57-14)

Belgio

2

Spagna

1 756

Francia

3 161

Paesi Bassi

5

CE

4 924

(44)  Di cui fino al 61 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(45)  Di cui fino al 9,7 % può essere pescato nelle acque delle isole Faroer (WHB/*05B-F).

(46)  Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56o30'N, VIb e VII a ovest di 12oO (WHB/*8CX34) Non può superare 40 000 tonnellate nella zona IVa.

(47)  Di cui fino ad un massimo di 500 t può essere costituito da argentina (Argentina spp.).

(48)  Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (Argentina spp.).

(49)  Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, V, VIa a nord di 56o30'N, VIb e VII a ovest di 12oO. Le catture nella zona IVa non devono superare 10 875 t.

(50)  Di cui fino al 61 % può essere pescato nella zona economica esclusiva norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2)

(51)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(52)  Le catture nella zona IVa non devono superare 68 040 t.

(53)  Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Faroer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(54)  Pesca autorizzata anche nella zona VIb. Le catture nella zona IV non devono superare 6 750 t.

(55)  Specificato nel regolamento (CE) n. 2015/2006.

(56)  Da catturarsi con reti da traino; le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

(57)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca selettiva.

(58)  Specificato nel regolamento (CE) n. 2015/2006.

(59)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento, nelle zone VI e VII. Tuttavia, questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3 000 t.

(60)  Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 5 780 t per la molva e 3 400 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI.

(61)  Compresi la molva azzurra e il brosmio. Da catturarsi esclusivamente con palangari nelle zone VIb e VIa a nord di 56o 30' N.

(62)  Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento, nelle zone CIEM VIa e VIb. Tuttavia, questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nella zona VI non può superare 75 t.

(63)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(64)  Zona definita all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento

(65)  La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

(66)  Zona definita all'articolo 3, lettera e) del presente regolamento

(67)  Zona definita all'articolo 3, lettera f) del presente regolamento

(68)  Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE) e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

(69)  Contingente di catture accessorie Queste specie non possono comprendere più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo

(70)  Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone CIEM IIa e VI. Nella zona CIEM VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.

(71)  Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62o N (MAC/*04N-).

(72)  Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(73)  Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.

(74)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

IIIa

MAC/*03Ao

IIIa e IVbc

MAC/*3A4BC

IVb

MAC/*04B

IVc

MAC/*04C

VI; acque internazionali della zona IIa dal 1o gennaio al 31 marzo 2007

MAC/*2A6

Danimarca

 

4 130

 

 

4 020

Francia

 

490

 

 

 

Paesi Bassi

 

490

 

 

 

Svezia

 

 

390

10

 

Regno Unito

 

490

 

 

 

Norvegia

3 000

 

 

 

 

(75)  Pesca autorizzata soltanto nelle zone CIEM IIa, VIa (a nord di 56o 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.

(76)  Di cui 1 193 t possono essere pescate nella zona CIEM IVa a nord di 59o N (acque CE) dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 290 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa a nord di 56o30'N nel corso di tutto l'anno e/o nelle zone CIEM VIIe, VIIf, VIIh, e/o IVa.

(77)  TAC concordato dalla Comunità europea, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre.

 

IVa (acque CE)

MAC/*04A-C

Germania

4 922

Francia

3 282

Irlanda

16 407

Paesi Bassi

7 178

Regno Unito

45 120

CE

76 909

(78)  I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati, fino ad un limite del 25 % del contingente dello Stato membro cedente, nelle zone CIEM VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.).

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

 

VIIIb

(MAC/*08B.)

Spagna

2 049

Francia

14

Portogallo

424

(79)  Pesca autorizzata soltanto nella zona IV.

(80)  Compresi i cicerelli.

(81)  Da pescare solamente nella zona CIEM IV (acque CE).

(82)  Questo quantitativo può essere pescato nelle zone CIEM IV e VI a nord di 56o30'N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone CIEM VIa, VIb e VII.

(83)  1 832 t possono essere pescate come aringhe nella pesca che utilizza reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 di aringhe sono proibite tutte le attività di pesca che utilizzano reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(84)  Le catture avvenute nella pesca a fini di controllo, corrispondenti al 2 % dello sforzo compiuto dagli Stati membri e fino a un massimo di 2 500 tonnellate, possono essere catturate come cicerelli.

(85)  TAC preliminare: Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2007.

(86)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono comprendere più del 5 % in peso vivo delle catture detenute a bordo

(87)  Incluse catture con palangari di canesca (Galeorhinus galeus), Zigrino (Dalatias licha), deania (Deania calceus), sagrì (Centrophorus squamosus), pesce diavolo maggiore (Etmopterus princeps), pesce diavolo minore (Etmopterus spinax) e pailona (Centroscymnus coelolepis). Contingente da prelevarsi esclusivamente nelle zone IV, VI e VII.

(88)  Da pescare solamente nella zona CIEM IV (acque CE).

(89)  Nell'ambito di un contingente globale di 2 550 t per le zone CIEM IV, VIa a nord di 56o30'N e VIIe, VIIf e VIIh.

(90)  Nell'ambito di un contingente globale di 2 550 t per le zone CIEM IV, VIa a nord di 56o30'N e VIIe, VIIf e VIIh.

(91)  Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

(92)  Acque circostanti le isole Azzorre.

(93)  Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

(94)  Acque circostanti Madera.

(95)  Di cui fino a un massimo del 5 % può consistere di sugarelli di dimensioni comprese tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 850/98. Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso degli sbarchi sarà applicato un coefficiente di 1,2.

(96)  Acque circostanti le isole Canarie.

(97)  Contingente da prelevare nella zona CIEM VIa a nord di 56o30'N.

(98)  Solo come cattura accessoria.

(99)  Compreso il sugarello mischiato in modo inestricabile.

(100)  Esclusivamente come catture accessorie.

(101)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(102)  Di cui non oltre 400 t di sugarello.

(103)  Da pescare esclusivamente con palangari; incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.

(104)  Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(105)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezionali possono essere introdotte dopo consultazioni.

(106)  Limitatamente alle zone CIEM IIa e IV.

(107)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezionali possono essere introdotte dopo consultazioni.

(108)  Limitatamente alle catture accessorie di lattario nelle zone CIEM IV e VIa.

ALLEGATO I B

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

Zone CIEM I, II, V, XII, XIV e NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

Specie:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

PCR/N01GRN

Irlanda

62

 

Spagna

437

 

CE

500

 

TAC

Non pertinente

TAC precauzionale.Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque comunitarie e internazionali delle zone I e II

HER/1/2.

Belgio

25 (1)

 

Danimarca

23 984 (1)

 

Germania

4 200 (1)

 

Spagna

79 (1)

 

Francia

1 035 (1)

 

Irlanda

6 209 (1)

 

Paesi Bassi

8 583 (1)

 

Polonia

1 214 (1)

 

Portogallo

79 (1)

 

Finlandia

371 (1)

 

Svezia

8 888 (1)

 

Regno Unito

15 333 (1)

 

CE

70 000 (1)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e II (acque norvegesi)

COD/1N2AB.

Germania

2 051

 

Grecia

254

 

Spagna

2 288

 

Irlanda

254

 

Francia

1 883

 

Portogallo

2 288

 

Regno Unito

7 956

 

CE

16 974

 

TAC

410 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia) (2); V e XIV (acque della Groenlandia) (2)

COD/N01514

Germania

818 (3)

 

Regno Unito

182 (3)

 

CE

1 000 (3)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

I e IIb

COD/1/2B.

Germania

2 710

 

Spagna

7 006

 

Francia

1 156

 

Polonia

1 271

 

Portogallo

1 479

 

Regno Unito

1 735

 

Tutti gli Stati membri

100 (4)

 

CE

15 457 (5)

 

TAC

410 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer);

C/H/05B-F.

Germania

10

 

Francia

60

 

Regno Unito

430

 

CE

500

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

HAL/514GRN

Portogallo

1 000 (6)

 

CE

1 200 (7)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

HAL/N01GRN

CE

200 (8)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

IIb

CAP/02B.

CE

0

 

TAC

0

 


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

CAP/514GRN

Tutti gli Stati membri

0

 

CE

0

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

I e II (acque norvegesi)

HAD/1N2AB.

Germania

642

 

Francia

386

 

Regno Unito

1 972

 

CE

3 000

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

II (acque norvegesi)

WHB/1N2AB.

Germania

500

 

Francia

500

 

CE

1 000

 

TAC

1 700 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

acque delle isole Færøer;

WHB/2X12-F

Danimarca

7 920

 

Germania

540

 

Francia

864

 

Paesi Bassi

756

 

Regno Unito

7 920

 

CE

18 000

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Molva e molva azzurra

Molva molva e Molva dypterigia

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer);

B/L/05B-F.

Germania

950 (9)

 

Francia

2 106 (9)

 

Regno Unito

184 (9)

 

CE

3 065 (9)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

PRA/514GRN

Danimarca

1 300

 

Francia

1 300

 

CE

7 000 (10)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia);

PRA/N01GRN

Danimarca

2 000

 

Francia

2 000

 

CE

4 000

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

I e II (acque norvegesi)

POK/1N2AB.

Germania

3 160

 

Francia

508

 

Regno Unito

282

 

CE

3 950

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

I e II (acque internazionali)

POK/1/2INT.

CE

0

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer);

POK/05B-F.

Belgio

54

 

Germania

334

 

Francia

1 630

 

Paesi Bassi

54

 

Regno Unito

626

 

CE

2 700

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

I e II (acque norvegesi)

GHL/1N2AB.

Germania

37

 

Regno Unito

37

 

CE

75

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

I e II (acque internazionali)

GHL/1/2INT.

CE

0

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

GHL/514GRN

Germania

6 294

 

Regno Unito

331

 

CE

7 500 (11)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia);

GHL/N01GRN

Germania

1 550

 

CE

2 500 (12)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

IIa (acque norvegesi)

MAC/02A-N.

Danimarca

10 200 (13)

 

CE

10 200 (13)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer);

MAC/05B-F.

Danimarca

3 290 (14)

 

CE

3 290

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Acque CE e acque internazionali della zona V; XII e XIV (acque internazionali) (15)

RED/51214.

Estonia

210 (16)  (15)

 

Germania

4 266 (16)  (15)

 

Spagna

749 (16)  (15)

 

Francia

398 (16)  (15)

 

Irlanda

1 (16)  (15)

 

Lettonia

76 (16)  (15)

 

Paesi Bassi

2 (16)  (15)

 

Polonia

384 (16)  (15)

 

Portogallo

896 (16)  (15)

 

Regno Unito

10 (16)  (15)

 

CE

6 992 (16)

 

TAC

46 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

I e II (acque norvegesi)

RED/1N2AB.

Germania

766 (17)

 

Spagna

95 (17)

 

Francia

84 (17)

 

Portogallo

405 (17)

 

Regno Unito

150 (17)

 

CE

1 500 (17)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

V e XIV (acque della Groenlandia)

RED/514GRN

Germania

5 977

 

Francia

30

 

Regno Unito

42

 

CE

9 750 (18)  (19)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Va (acque islandesi)

RED/05A-IS

Belgio

0 (20)  (21)  (22)

 

Germania

0 (20)  (21)  (22)

 

Francia

0 (20)  (21)  (22)

 

Regno Unito

0 (20)  (21)  (22)

 

CE

0 (20)  (21)  (22)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer)

RED/05B-F.

Belgio

16

 

Germania

2 083

 

Francia

141

 

Regno Unito

24

 

CE

2 265

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Catture accessorie

Zona:

NAFO 0 e 1 (acque della Groenlandia)

XBC/N01GRN

CE

2 600 (23)  (24)

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Altre specie (25)

Zona:

I e II (acque norvegesi)

OTH/1N2AB.

Germania

150 (25)

 

Francia

60 (25)

 

Regno Unito

240 (25)

 

CE

450 (25)

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Altre specie (26)

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer);

OTH/05B-F.

Germania

305

 

Francia

275

 

Regno Unito

180

 

CE

760

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pleuronettiformi

Zona:

Vb (acque delle isole Færøer);

FLX/05B-F.

Germania

54

 

Francia

42

 

Regno Unito

204

 

CE

300

 

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Contingenti provvisori stabiliti fatto salvo il TAC da stabilirsi da parte dei pertinenti Stati costieri. Previo accordo degli Stati costieri, i contingenti definitivi saranno stabiliti dalla Commissione.

(2)  A sud di 63o N.

(3)  Può essere pescato solo dal 1o giugno. Nel periodo dal 1o giugno al 1o ottobre il contingente può essere pescato solo con palangari. Dal 1o ottobre si possono utilizzare sia reti da traino che palangari.

(4)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(5)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre la Comunità nella zona delle Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(6)  Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci comunitari con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione. Ulteriori disposizioni possono essere introdotte nel corso del 2007 sulla base di una decisione comune presa nel quadro della commissione mista.

(7)  Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

(8)  Assegnate alla Norvegia, da pescarsi esclusivamente con palangari.

(9)  Le catture accessorie fino a un massimo di 1 080 t di granatiere e di pesce sciabola nero vanno imputate a questo contingente.

(10)  Di cui 3 250 t assegnate alla Norvegia e 1 150 t alle Isole Færøer.

(11)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 75 t alle Isole Færøer.

(12)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t alle Isole Færøer.

(13)  Pesca autorizzata anche nella zona IV (acque norvegesi) e nelle acque internazionali della zona IIa (MAC/*4N-2A).

(14)  Pesca autorizzata nella zona IVa (acque CE)(MAC/*04A).

(15)  Fino al 65 % del contingente può essere prelevato anteriormente al 15 luglio 2007.

(16)  Possono essere prelevati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF e 3K della zona di regolamentazione NAFO ma saranno imputati al contingente per le zone CIEM V, XII, XIV nell'ambito di un contingente complessivo di 11 537 t (RED/*N1F3K).

(17)  Esclusivamente come catture accessorie.

(18)  Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest. Il contingente può essere pescato nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che siano soddisfatte le condizioni per la dichiarazione vigenti in Groenlandia.

(19)  3 500 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia e 200 t sono assegnate alle isole Færøer.

(20)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(21)  Da pescare tra luglio e dicembre.

(22)  Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2007.

(23)  Si intende per cattura accessoria qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nella licenza della nave. Può essere pescato a est o ovest.

(24)  Di cui 120 tonnellate di granatiere sono assegnate alla Norvegia.

(25)  Esclusivamente come catture accessorie.

(26)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

Zona della NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

COD/N2J3KL

CE

0 (1)

 

TAC

0 (1)


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

COD/N3NO.

CE

0 (2)

 

TAC

0 (2)


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

COD/N3M.

CE

0 (3)

 

TAC

0 (3)


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 2J3KL

WIT/N2J3KL

CE

0 (4)

 

TAC

0 (4)


Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

WIT/N3NO.

CE

0 (5)

 

TAC

0 (5)


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

PLA/N3M.

CE

0 (6)

 

TAC

0 (6)


Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

PLA/3LNO.

CE

0 (7)

 

TAC

0 (7)


Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

NAFO sottozone 3 e 4

SQI/N34.

Estonia

128 (8)

 

Lettonia

128 (8)

 

Lituania

128 (8)

 

Polonia

227 (8)

 

CE

 (9)  (8)

 

TAC

34 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

YEL/N3LNO.

CE

0 (10)  (11)

 

TAC

15 500


Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

CAP/N3NO.

CE

0 (12)

 

TAC

0 (12)


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3L (13)

PRA/N3L.

Estonia

245 (14)

 

Lettonia

245 (14)

 

Lituania

245 (14)

 

Polonia

245 (14)

 

CE

245 (14)  (15)

 

TAC

22 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M (16)

PRA/N3M.

TAC

Non pertinente (17)

 


Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

GHL/N3LMNO

Estonia

321,3

 

Germania

328

 

Lettonia

45,1

 

Lituania

22,6

 

Spagna

4 396,5

 

Portogallo

1 837,5

 

CE

6 951

 

TAC

11 856

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

SRX/N3LNO.

Spagna

6 561

 

Portogallo

1 274

 

Estonia

546

 

Lituania

119

 

CE

8 500

 

TAC

13 500

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

RED/N3LN.

CE

0 (18)

 

TAC

0 (18)


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

RED/N3M.

Estonia

1 571 (19)

 

Germania

513 (19)

 

Spagna

233 (19)

 

Lettonia

1 571 (19)

 

Lituania

1 571 (19)

 

Portogallo

2 354 (19)

 

CE

7 813 (19)

 

TAC

5 000 (19)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

RED/N3O.

Spagna

1 771

 

Portogallo

5 229

 

CE

7 000

 

TAC

20 000

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO

RED/N1F3K.

Lettonia

364

 

Lituania

3 019

 

TAC

3 383

 


Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

HKW/N3NO.

Spagna

2 165

 

Portogallo

2 835

 

CE

5 000

 

TAC

8 500

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

(2)  Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

(3)  Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

(4)  Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

(5)  Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

(6)  Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

(7)  Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

(8)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre.

(9)  Quota spettante alla Comunità non specificata; un quantitativo di 29 467 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri della Comunità, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(10)  Nonostante la Comunità benefici di un contingente condiviso di 79 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. vietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

(11)  Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di tale contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 48 ore.

(12)  Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

(13)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47o20'0

46o40'0

2

47o20'0

46o30'0

3

46o00'0

46o30'0

4

46o00'0

46o40'0

(14)  Pu essere pescato dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o luglio al 31 dicembre.

(15)  Tutti gli Stati membri tranne Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(16)  I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47o20'0

46o40'0

2

47o20'0

46o30'0

3

46o00'0

46o30'0

4

46o00'0

46o40'0

Le navi che pescano gamberelli in quest'area, a prescindere se attraversano o no la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, compilano una relazione ai sensi del punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/97 (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 1)).

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2007 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47o55'0

45o00'0

2

47o30'0

44o15'0

3

46o55'0

44o15'0

4

46o35'0

44o30'0

5

46o35'0

45o40'0

6

47o30'0

45o40'0

7

47o55'0

45o00'0

(17)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica.

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

2

131

Estonia

8

1 667

Spagna

10

257

Lettonia

4

490

Lituania

7

579

Polonia

1

100

Portogallo

1

69

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area definita alla nota (1).

(18)  Èvietata la pesca diretta a questa specie, che potrà essere oggetto unicamente di catture accessorie a norma degli articoli 31, 32 e 33.

(19)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 5 000 t stabilito per tale stock. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta a questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine O, e Mediterraneo

BFT/AE045W

Cipro

74,4 (1)

 

Grecia

161,5 (1)

 

Spagna

3 133 (1)

 

Francia

3 091 (1)

 

Italia

2 440 (1)

 

Malta pm

172,8 (1)

 

Portogallo

295

 

Tutti gli Stati membri

30 (1)  (2)

 

CE

9 397,7 (2)

 

TAC

29 500

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5o di latitudine N

SWO/AN05N

Spagna

6 579

 

Portogallo

1 121

 

Tutti gli Stati membri

118 (3)

 

CE

7 818

 

TAC

14 000

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5o di latitudine N

SWO/AS05N

Spagna

5 422,8

 

Portogallo

357,2

 

CE

5 780

 

TAC

17 000

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga

Germo alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5o di latitudine N

ALB/AN05N

Irlanda

8 326 (5)

 

Spagna

22 969 (5)

 

Francia

5 642,5 (5)

 

Regno Unito

775 (5)

 

Portogallo

5 355,5 (5)

 

CE

43 068 (4)

 

TAC

34 500

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Alalunga australe

Germo alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5o di latitudine N

ALB/AS05N

Spagna

943,7

 

Francia

311

 

Portogallo

660

 

CE

1 914,7

 

TAC

30 915

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

BET/ATLANT

Spagna

15 963,3

 

Francia

7 562,1

 

Portogallo

7 974,6

 

CE

31 500

 

TAC

90 000

Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

BUM/ATLANT

CE

103

 

TAC

Non pertinente

 


Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus alba

Zona:

Oceano Atlantico

WHM/ATLANT

CE

46,5

 

TAC

Non pertinente

 


(1)  Queste cifre e le condizioni associate sono provvisorie e saranno soggette quanto prima a revisione da parte del Consiglio dopo l'adozione da parte dell'ICCAT del regime di ripartizione del TAC durante la riunione della stessa ICCAT in programma a Tokyo il 29-31 gennaio 2007. La ripartizione provvisoria dei contingenti di tonno rosso tra gli Stati membri non pregiudica la ripartizione finale, da decidersi dopo i negoziati che si terranno nel gennaio 2007 nel quadro dell'ICCAT, alla quale sarà aggiunta la ripartizione definitiva dei contingenti per Cipro e Malta.

(2)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(3)  Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come catture accessorie.

(4)  Il numero di navi comunitarie che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001.

(5)  Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

50

Spagna

730

Francia

151

Regno Unito

12

Portogallo

310

CE

1 253

ALLEGATO IE

ANTARTICO

Zona della CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

LIC/F5852.

TAC

150

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 48.3 Antartico

ANI/F483.

TAC

4 337 (1)

 


Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico (2)

ANI/F5852.

TAC

42 (3)

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.3 Antartico

TOP/F483.

TAC

3 554 (4)

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48o O a 43o 30' O — da 52o 30' S a 56o S (TOP/*F483A)

0

 

Zona di gestione B: da 43o 30' O a 40 O — da 52o 30' S a 56o S (TOP/*F483B)

1 066

 

Zona di gestione C: da 40o O a 33o 30' O — da 52o 30' S a 56o S (TOP/*F483C)

2 488

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.4 Antartico

TOP/F484.

TAC

100

 


Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

TOP/F5852.

TAC

2 427 (5)

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 48

KRI/F48.

TAC

4 000 000 (6)

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Sottozona 48.1 (KRI/*F481.)

1 008 000

 

Sottozona 48.2 (KRI/*F482.)

1 104 000

 

Sottozona 48.3 (KRI/*F483.)

1 056 000

 

Sottozona 48.4 (KRI/*F484.)

832 000

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.1 Antartico

KRI/F5841.

TAC

440 000 (7)

 

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115o E (KRI/F5841W)

277 000

 

Divisione 58.4.1 a est di 115o E KRI/F5841E)

163 000

 


Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.2 Antartico

KRI/F5842.

TAC

450 000 (8)

 


Specie:

Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

NOS/F5852.

TAC

80

 


Specie:

Granchi

Paralomis spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

PAI/F483.

TAC

1 600 (9)

 


Specie:

Granatiere

Macrourus spp.

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

GRV/F5852.

TAC

360

 


Specie:

Altre specie

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

OTH/F5852.

TAC

50

 


Specie:

Razze

Rajidae

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

SRX/F5852.

TAC

120

 


Specie:

Totani

Martialia hyadesi

Zona:

FAO 48.3 Antartico

SQS/F483.

TAC

2 500 (10)

 


(1)  TAC per il periodo dal 15 novembre 2006 al 14 novembre 2007. La pesca di questo stock nel periodo dal 1o marzo 2007 al 31 maggio 2007 è limitata a 1 084 tonnellate.

(2)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica della FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

a)

parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72o15'E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53o25'S;

b)

procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74oE;

c)

procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52o40'S e del meridiano di longitudine 76oE;

d)

procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52oS;

e)

procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51oS con il meridiano di longitudine 74o30'E; e

f)

procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

(3)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

(4)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio 2007 al 31 agosto 2007 e alla pesca con nasse dal 1o dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

(5)  Il presente TAC è applicabile esclusivamente a ovest di 79o20'E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano (cfr. allegato XIII)

(6)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

(7)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

(8)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

(9)  TAC per il periodo dal 1o dicembre 2006 al 30 novembre 2007.

(10)  TAC per il periodo dal 1 dicembre 2006 al 30 novembre 2007.


ALLEGATO II

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK NELLO SKAGERRAK, KATTEGAT E NELLE ZONE CIEM IV, VIA, VIIA, VIID E NELLE ACQUE CE DELLA ZONA CIEM IIA

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Campo di applicazione

Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 e presenti nello Skagerrak, nel Kattegat e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento all'anno 2007 indica il periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

2.   Definizioni di zone geografiche

2.1.

Ai fini del presente allegato vale la seguente definizione di zona geografica, comprendente tutte le zone elencate in appresso:

a)

Kattegat;

b)

Skagerrak nelle zone CIEM IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa;

c)

zona CIEM VIIa;

d)

zona CIEM VIa.

2.2.

Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, si applica la seguente definizione della zona CIEM VIa:

la zona CIEM VIa esclusa la parte che si trova a ovest di una linea tracciata congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

 

60o00'N, 04o00'O

 

59o45'N, 05o00'O

 

59o30'N, 06o00'O

 

59o00'N, 07o00'O

 

58o30'N, 08o00'O

 

58o00'N, 08o00'O

 

58o00'N, 08o30'O

 

56o00'N, 08o30'O

 

56o00'N, 09o00'O

 

55o00'N, 09o00'O

 

55o00'N, 10o00'O

 

54o30'N, 10o00'O.

3.   Definizione di giornata di presenza in una zona

«Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nelle zone geografiche di cui al punto 2.1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»

4.   Attrezzi da pesca

4.1.

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione:

i)

pari o superiore a 16 mm e inferiore a 32 mm;

ii)

pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm;

iii)

pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm;

iv)

pari o superiore a 100 mm e inferiore a 120 mm;

v)

pari o superiore a 120 mm;

b)

Sfogliare aventi maglie di dimensione:

i)

pari o superiore a 80 mm e inferiore a 90 mm;

ii)

pari o superiore a 90 mm e inferiore a 100 mm;

iii)

pari o superiore a 100 mm e inferiore a 120 mm;

iv)

pari o superiore a 120 mm;

c)

Reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, ad eccezione dei tramagli, aventi maglie di dimensione:

i)

inferiore a 110 mm;

ii)

pari o superiore a 110 mm e inferiore a 150 mm;

iii)

pari o superiore a 150 mm e inferiore a 220 mm;

iv)

pari o superiore a 220 mm.

d)

Tremagli.

e)

Palangari.

4.2.

Ai fini del presente allegato e tenuto conto delle zone geografiche di cui al punto 2.1 e dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 4.1, si applicano le seguenti definizioni dei gruppi di trasferimento:

a)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.a.i. in qualsiasi zona;

b)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.a.ii in qualsiasi zona e 4.1.a.iii nelle zone IV, VIa, VIIa, VIId e nelle acque CE della zona IIa;

c)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.a.iii nello Skagerrak e nel Kattegat e 4.1.a.iv e 4.1.a.v in qualsiasi zona;

d)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.b.i, 4.1.b.ii, 4.1.b.iii e 4.1.b.iv in qualsiasi zona;

e)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii, 4.1.c.iv e 4.1.d in qualsiasi zona;

f)

raggruppamento di attrezzi da pesca 4.1.e in qualsiasi zona.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

5.   Navi interessate dalle limitazioni dello sforzo di pesca

5.1.

Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi del raggruppamento definito al punto 4.1 in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività comprovata di quel tipo di pesca nel 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 o 2006 nella zona in questione, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giornate tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 4.1 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

5.2

Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone geografiche di cui al punto 4.1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 4, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 15 del presente allegato.

6.   Limitazioni dell'attività

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 4.1, si trovino in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 8.

7.   Eccezioni

Uno Stato membro non può imputare alle giornate di presenza in una zona assegnate a una nave battente la sua bandiera ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave era presente in una zona ma non è stata in grado di svolgere attività di pesca perché impegnata a aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

NUMERO DI GIORNI FUORI DAL PORTO ASSEGNATO ALLE NAVI

8.   Numero massimo di giorni

8.1.

Per determinare il numero massimo di giorni in cui una nave può essere presente in una zona, si applicano le seguenti condizioni speciali conformemente alla tabella I:

a)

la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 1;

b)

la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 2 dell'allegato III e le catture detenute a bordo devono rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 70 % di astice;

c)

gli sbarchi totali di merluzzo bianco effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili mutatis mutandis alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 % degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario;

d)

gli sbarchi totali di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili mutatis mutandis alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 % degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario. In alternativa, può essere soddisfatta la condizione che in ogni bordata di pesca nel corso del 2007 le catture di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare debbano rappresentare meno del 5 % delle catture totali effettuate durante tale bordata e che un osservatore sia costantemente a bordo;

e)

gli sbarchi totali effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili mutatis mutandis alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 %, per il merluzzo bianco, e più del 60 %, per la passera di mare, degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario;

f)

gli sbarchi totali effettuati nel 2002 dalla nave, oppure da una o più navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili mutatis mutandis alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 %, per il merluzzo bianco, e più del 5 %, per il rombo e il ciclottero, degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave nel corso dello stesso anno, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario;

g)

la nave deve essere equipaggiata con un tramaglio avente maglie inferiori o uguali a 110 mm ed essere fuori dal porto per non più di 24 ore alla volta;

h)

la nave deve essere immatricolata in uno Stato membro, del quale deve battere bandiera, che abbia istituito un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca, approvato dalla Commissione, in caso di infrazioni da parte di navi ammissibili alla presente condizione speciale;

i)

la nave deve essere stata presente nella zona negli anni 2003, 2004, 2005 o 2006 detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1.b.; inoltre, nel 2007 i quantitativi di merluzzo bianco detenuti a bordo devono rappresentare meno del 5 % degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario. In un periodo di gestione durante il quale la nave si avvale della presente disposizione, essa non può in nessun momento avere a bordo attrezzi da pesca diversi da quelli specificati nel punto 4.1.b.iii o 4.1.b.iv.;

j)

la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 2;

k)

gli sbarchi totali effettuati nel 2002 dalla nave o dalle navi che utilizzano attrezzi simili e sono ammissibili mutatis mutandis alla presente condizione speciale, e da essa sostituiti in conformità della normativa comunitaria devono rappresentare meno del 5 %, per il merluzzo bianco, e più del 60 %, per la passera di mare, degli sbarchi totali in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario nel periodo maggio-ottobre. Nella zona a est di 4o30'O, nei mesi da maggio a ottobre compresi si applica almeno il 55 % del numero massimo di giorni disponibili a norma della presente condizione speciale.

l)

la nave deve rispettare le condizioni fissate nell'appendice 3;

8.2

Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 è indicato nella tabella I.

8.3.

Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può trovarsi in una qualsiasi combinazione delle zone geografiche di cui al punto 2.1 non può essere superiore al numero di giorni più elevato assegnato per una delle zone che la compongono.

8.4.

Anche una giornata di presenza in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 del presente allegato è dedotta dal totale delle giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 1 dell'allegato IIC per una nave che opera con gli stessi attrezzi definiti al punto 4.1 dell'allegato IIA e al punto 3 dell'allegato IIC.

8.5.

Quando una nave passa per due o più zone geografiche di cui al punto 2 del presente allegato nel corso di una bordata di pesca, il giorno è imputato alla zona in cui la nave ha trascorso la maggior parte del tempo nel giorno considerato.

9.   Periodi di gestione

9.1.

Gli Stati membri possono suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di uno o più mesi civili.

9.2.

Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

9.3.

In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone geografiche di cui al punto 2.1, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi esclusivamente attrezzi non regolamentati come descritto al punto 18.

10.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

10.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca dopo il 31 gennaio 2002. Lo sforzo del 2002, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nelle zone pertinenti viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nel 2002 da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Il presente punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 5.2 o se il ritiro è già stato utilizzato negli anni precedenti per ottenere un numero aggiuntivo di giorni in mare.

10.2.

Gli Stati membri possono riassegnare il numero aggiuntivo di giorni a qualsiasi nave o gruppo di navi che utilizzano il meccanismo di conversione di cui al punto 14.

10.3.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alle cessazioni definitive delle attività di pesca in questione.

10.4.

Sulla base di tale domanda, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 (1).

10.5.

L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2007.

11.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

11.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e l'industria della pesca. Tale programma deve essere incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000 (2) del Consiglio, n. 1639/2001 (3) della Commissione e n. 1581/2004 della Commissione che istituisce un programma minimo e un programma esteso.

11.2.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 11.1 devono presentare alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

11.3.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 8.2. per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11.4.

La Commissione può assegnare agli Stati membri sei giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona di cui al punto 2.1.c) detenendo a bordo attrezzi di cui ai punti 4.1.iv) e v), sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati.

11.5.

La Commissione può assegnare agli Stati membri dodici giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona di cui al punto 2.1.c) detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.1., tranne gli attrezzi di cui ai punti 4.1.iv) e v), sulla base di un progetto pilota per il rafforzamento dei dati.

11.6.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui ai punti 11.4. e 11.5. devono presentare alla Commissione una descrizione dettagliata del loro progetto pilota per il rafforzamento dei dati che vada oltre gli attuali requisiti a titolo della legislazione comunitaria. Sulla base di tale descrizione la Commissione può approvare la proposta di progetto pilota per il rafforzamento dei dati presentata da uno Stato membro.

12.   Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

12.1.

Il permesso di pesca speciale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per ogni nave che benefici di una delle condizioni speciali di cui al punto 8.1 deve specificare tali condizioni.

12.2.

Se a una nave viene concesso un numero di giorni perché soddisfa una qualsiasi delle condizioni speciali di cui ai punti 8.1 b), c), d), e), f) o k), le catture effettuate da tale nave e detenute a bordo non devono superare le percentuali delle specie citate in detti punti. La nave non può trasbordare pesce verso altre navi. Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alle condizioni speciali.

13.

 

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave in una zona, per attrezzo da pesca, nel 2007

 

Zone di cui al punto:

Attrezzi punto 4.1

Condizioni speciali -punto 8

Denominazione (4)

2.a

Kattegat

2.b

1 — Skaggerak

2 — II, IVa, b,c,

3 — VIId

2.c

VIIa

2.d

VIa

1

2

3

a.i

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥16 e < 32 mm

228

228 (5)

228

228

a.ii

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm

n.p.

n.p.

204

221

204

227

a.iii

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm

95

95

209

227

227

a.iv

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm

103

95

105

84

a.v

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm

103

96

114

85

a.iii

8.1.(a)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

126

126

227

227

227

a.iv

8.1.(a)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

137

137

103

114

91

a.v

8.1.(a)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

137

137

103

114

91

a.v

8.1.(j)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm

149

149

115

126

103

a.ii

8.1.(b)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm conformi alle condizioni fissate nell'appendice 2 dell'allegato III

Ill.

Illimitato

Ill.

Ill.

a.ii

8.1.(c)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

n.p

n.p

215

227

204

227

a.iii

8.1.(l)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm conformi alle condizioni fissate nell'appendice 3

132

132

238

238

238

a.iv

8.1.(c)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

148

148

148

148

a.v

8.1.(c)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

160

160

160

160

a.iv

8.1.(k)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa

n.p.

n.p.

166

n.p.

a.v

8.1.(k)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa

n.p.

n.p.

178

n.p.

a.v

8.1.(h)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm che operano nell'ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca

115

115

126

103

a.ii

8.1.(d)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥70 e < 90 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

280

280

280

252

a.iii

8.1.(d)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥90 e < 100 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

Ill.

Ill.

280

280

280

a.iv

8.1.(d)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

Ill.

Illimitato

276

276

a.v

8.1.(d)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione >120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

Ill.

Illimitato

Ill.

279

a.v

8.1.(h)

8.1.(j)

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm e che operano nell'ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze

n.p.

n.p.

127

138

115

b.i

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione≥80 e < 90 mm

n.p.

132 (5)

Ill.

132

143 (5)

b.ii

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione≥90 e < 100 mm

n.p.

143 (5)

Ill.

143

143 (5)

b.iii

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione≥100 e < 120 mm

n.p.

143

Ill.

143

143

b.iv

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm

n.p.

143

Ill.

143

143

b.iii

8.1.(c)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

n.p.

155

Ill.

155

155

b.iii

8.1 (i)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥100 e < 120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o 2006

n.p.

155

Ill.

155

155

b.iv

8.1.(c)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

n.p.

155

Ill.

155

155

b.iv

8.1 (i)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004, 2005 o 2006

n.p.

155

Ill.

155

155

b.iv

8.1.(e)

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa

n.p.

155

Ill.

155

155

c.i

 

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione: < 110 mm

140

140

140

140

c.ii

 

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione: ≥110 mm e < 150 mm

140

140

140

140

c.iii

 

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione: ≥ 150 mm e < 220 mm

140

130

140

140

c.iv

 

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione: ≥ 220 mm

140

140

140

140

d

 

Tremagli

140

140

140

140

c.iii

8.1.(f)

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥ 220 mm; l'attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

162

140

162

140

140

140

d

8.1.(g)

Tramagli aventi maglie di dimensione < 110 mm; la nave non può essere fuori dal porto per più di 24 ore

140

140

205

140

140

e

 

Palangari

173

173

173

173

n.p. = «non pertinente»

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

14.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno stato membro

14.1.

Uno Stato membro può consentire alle navi battenti la sua bandiera di trasferire giornate di presenza in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1, alle quali è ammissibile, a un'altra nave battente la sua bandiera, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

14.2.

Il numero totale di giornate di presenza in una delle zone di cui al punto 14.1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente in tale zona, esclusi i trasferimenti da altre navi, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. Allorché una nave cedente utilizza la definizione di zona della Scozia occidentale di cui al punto 2.2, il calcolo della sua attività comprovata si baserà su tale definizione di zona.

Ai fini del presente punto, si considera che la nave ricevente abbia utilizzato le proprie giornate assegnate prima di qualsiasi trasferimento di giornate. Le giornate trasferite utilizzate dalla nave ricevente sono imputate all'attività comprovata della nave cedente.

14.3.

Il trasferimento di giornate di cui al punto 14.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di trasferimento di cui al punto 4.2 e durante lo stesso periodo di gestione. Uno Stato membro può concedere un trasferimento di giornate se una nave cedente titolare di licenza ha temporaneamente cessato la sua attività.

14.4.

Il trasferimento di giorni è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza le condizioni speciali di cui al punto 8.1.

In deroga al presente punto le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca alle condizioni speciali di cui al punto 8.1, lettera h), possono trasferire giorni quando tale condizione non è associata ad altre condizioni speciali di cui al punto 8.1.

14.5.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. A tal fine, può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

15.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giornate in una zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra navi battenti la loro bandiera, purché siano applicate le stesse disposizioni stabilite ai punti 5.1., 5.2, 7 e 14. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

16.   Notifica degli attrezzi da pesca

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l' attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone geografiche di cui al punto 2.1 con alcuno degli attrezzi di cui al punto 4.1.

17.   Uso di più di un raggruppamento di attrezzi da pesca

17.1.

Una nave può utilizzare attrezzi appartenenti a più di un raggruppamento di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 nel corso di un periodo di gestione.

17.2.

Ogniqualvolta il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l'uso di più di un attrezzo da pesca, il numero complessivo di giorni disponibili nel corso dell'anno non deve essere superiore alla media aritmetica dei giorni di cui la nave può fruire per ogni attrezzo conformemente alla tabella I, arrotondata al giorno intero più vicino.

17.3.

Qualora per uno degli attrezzi notificati non esistano limitazioni del numero di giorni, il numero complessivo di giorni disponibili nel corso dell'anno per tale attrezzo resta illimitato.

17.4.

Se gli attrezzi sono due, la nave non può utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella 1 per la zona in questione.

17.5.

Se il numero di attrezzi è pari o superiore a tre, la nave può in qualsiasi momento utilizzare uno degli attrezzi notificati, e a cui è assegnato un numero limitato di giorni, a condizione che il numero totale di giorni in cui la nave ha pescato con uno qualsiasi degli attrezzi a partire dall'inizio dell'anno:

a)

non sia superiore al numero di giorni disponibili al punto 17.2 e

b)

non sia superiore al numero di giorni che sarebbero assegnati conformemente alla tabella I se venisse utilizzato soltanto tale attrezzo.

17.6.

Ogniqualvolta gli Stati membri decidano di dividere i giorni in periodi di gestione conformemente al punto 9, le condizioni di cui ai punti 17.2, 17.3 e 17.4 si applicano mutatis mutandis a ciascun periodo di gestione.

17.7.

L'uso di più di un attrezzo è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:

a)

nel corso di una bordata di pesca la nave può detenere a bordo o utilizzare soltanto uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4.1, ad eccezione di quanto disposto al punto 19.2;

b)

prima di ogni bordata il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo o utilizzato, a meno che il tipo di attrezzo non sia cambiato rispetto a quello notificato per l'uscita precedente.

17.8.

Le autorità competenti procedono ad ispezioni ed effettuano la sorveglianza in mare e nei porti per verificare l'osservanza delle due condizioni succitate. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare più di un raggruppamento di attrezzi da pesca.

18.   Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati

Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 (attrezzi regolamentati) con altri attrezzi non menzionati al punto 4.1 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa con attrezzi non regolamentati.

19.   Divieto di detenere a bordo più di un attrezzo da pesca regolamentato

19.1

Una nave che si trova in una delle zone geografiche di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca appartenenti ad uno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 4.1 non può simultaneamente detenere a bordo un altro attrezzo appartenente ad uno degli altri raggruppamenti di attrezzi da pesca menzionati al punto 4.1.

19.2

In deroga al punto 19.1 una nave può detenere a bordo in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 attrezzi da pesca appartenenti a raggruppamenti di attrezzi diversi ma in tal caso i giorni di pesca saranno calcolati come se utilizzati per la pesca con tali attrezzi e conformemente alla condizione speciale che prevede un numero inferiore di giorni assegnati ai sensi della tabella I.

ATTIVITÀ DIVERSE DALLA PESCA E TRANSITO

20.   Attività diverse dalla pesca

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 8, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

21.   Transito

Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

22.   Comunicazioni sullo sforzo di pesca

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio del 26 febbraio 2004 che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (6), le navi dotate di sistemi di controllo dei pescherecci in conformità degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003 sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

OBBLIGHI RELATIVI AI SISTEMI DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI

23.   Registrazione dei dati

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, siano registrati su supporto informatico:

a)

entrata e uscita dal porto;

b)

ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

24.   Controlli incrociati

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

25.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di assenza dal porto e di presenza nelle zone indicate al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca esercitato nelle zone di cui al punto 2.1 per gli attrezzi trainati, gli attrezzi fissi e i palangari demersali e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nelle zone di cui al presente allegato.

26.   Trasmissione dei dati

26.1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, mediante fogli elettronici, i dati di cui al punto 25 nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

26.2.

Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 25 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tabella II

Modello di dichiarazione

Paese

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Zona di pesca

Attrezzi notificati

Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

Trasferimento di giorni

No1

No2

No3

No1

No2

No3

No1

No2

No3

No1

No2

No3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)

(9)

(9)

(9)

(10)

Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (7)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)

Paese

3

n/p

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante

(2)

CFR

12

n/p

Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta.

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

(3)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione

(4)

Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)

Zona di pesca

1

S

Indica che la nave ha esercitato attività di pesca nella zona a, b, c o d di cui al punto 2.1 dell'allegato IIA

(6)

Attrezzi notificati

5

S

Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 4.1 dell'allegato IIA (ad esempio, a.i, a.ii. a.iii, a.iv, a.v, b.i, b.ii, b.iii, b.iv, c.i, c.ii, c.iii, d o e).

(7)

Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati

2

S

Indicazione delle condizioni speciali a — l, di cui al punto 8.1 dell'allegato IIA eventualmente applicabili. |

(8)

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIA in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

(9)

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando l'attrezzo notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIA.

(10)

Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare '- numero di giorni trasferiti' e per i giorni ricevuti '+ numero di giorni trasferiti'


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

(3)  GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1581/2004 (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 6).

(4)  Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4.1 e 8.1.

(5)  Applicazione del titolo V del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni.

(6)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

(7)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi

Allegato IIA, Appendice 1

Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 è tenuta a bordo della nave.

1.

Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 2. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

2.

Finestra di fuga

2.1.

La finestra è inserita nella sezione cilindrica, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. La finestra deve essere inserita nel pannello superiore. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di due maglie a diamante e una maglia quadrata se le dimensioni delle maglie del sacco sono pari o superiori a 120 mm, di cinque maglie a diamante e due maglie quadrate se le dimensioni delle maglie del sacco sono pari o superiori a 100 mm ma inferiori a 120 mm e di tre maglie a diamante e una maglia quadrata se le dimensioni delle maglie del sacco sono pari o superiori a 90 mm ma inferiori a 100 mm.

2.2.

La finestra deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 120 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

2.3.

La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interno o esterni.

Allegato IIA, Appendice 2

Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 è tenuta a bordo della nave.

1.

Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 2. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

2.

Finestra di fuga

2.1.

La finestra è inserita nella sezione cilindrica, con una circonferenza di almeno 80 maglie aperte. La finestra deve essere inserita nel pannello superiore. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 6 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di cinque maglie a diamante e due maglie quadrate.

2.2.

La finestra deve essere lunga almeno tre metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 140 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

2.3.

La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni.

Allegato IIA, Appendice 3

1.

Una copia del permesso di pesca speciale di cui al punto 12.1 è tenuta a bordo della nave.

2.

Se è titolare di un permesso di pesca speciale, la nave deve detenere a bordo e utilizzare solo una rete da traino con una finestra di fuga come specificato al punto 3 inserita in un sacco avente maglie di dimensione pari o superiori a 95 mm e una circonferenza minima di 80 maglie aperte e massima di 100 maglie. L'attrezzo deve essere approvato dagli ispettori nazionali prima dell'inizio della pesca.

3.

Finestra di fuga

3.1

La finestra è inserita nel pannello superiore. Non ci devono essere più di due maglie a diamante aperte tra la fila posteriore di maglie a lato della finestra e la relinga laterale adiacente. La finestra deve terminare a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura. Il rapporto di intreccio è di tre maglie a diamante e una maglia quadrata.

3.2

La finestra deve essere lunga almeno cinque metri. Le maglie devono avere un'apertura minima di 120 mm. Le maglie devono essere quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco.

3.3

La pezza della sezione a maglie quadrate deve essere di filo ritorto singolo senza nodi. La finestra deve essere inserita in modo tale che le maglie restino sempre completamente aperte durante la pesca. La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interni o esterni.

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE ZONE CIEM VIIIa E IXa AD ECCEZIONE DEL GOLFO DI CADICE

1.   Campo di applicazione

Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo gli attrezzi trainati e fissi di cui al punto 3 e che si trovano nelle zone VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento all'anno 2007 indica il periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

2.   Definizione di giornate di presenza in una zona

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nelle zone geografiche di cui al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.

3.   Attrezzi da pesca

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm;

b)

reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiore a 60 mm;

c)

palangari di fondo.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

4.   Navi cui si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca

4.1.

Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3 a una nave battente la sua bandiera che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2004, 2005 o 2006 nella zona in questione, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 3 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.2.

Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone geografiche di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tali zone con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 13 del presente allegato.

5.   Limitazioni dell'attività

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.

6.   Eccezioni

Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI

7.   Numero massimo di giorni

7.1.

Per determinare il numero massimo di giorni in cui una nave può essere presente nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a)

gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2001, 2002 e 2003 oppure dalla nave o dalle navi che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di questa condizione speciale, mutatis mutandis, che sono state sostituite conformemente alla legislazione comunitaria devono rappresentare meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario, e

b)

gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2001, 2002 e 2003 oppure dalla nave o dalle navi che impiegano attrezzi simili e che hanno il diritto di beneficiare di questa condizione speciale, mutatis mutandis, che sono state sostituite conformemente alla legislazione comunitaria devono rappresentare meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario.

7.2.

Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può essere presente nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.

8.   Periodi di gestione

8.1.

Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi di calendario.

8.2.

Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato.

8.3.

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

9.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Possono essere prese in considerazione anche le navi per le quali venga dimostrato il ritiro definitivo dalla zona. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione nella zona pertinente viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato usato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

9.1.bis.

Gli Stati membri possono riassegnare il numero aggiuntivo di giorni a una nave o a un gruppo di navi utilizzando il meccanismo di conversione di cui al punto 12.

9.2.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alla cessazione definitiva delle attività di pesca in questione.

9.3

Sulla base di tale domanda, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2007.

10.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

10.1

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e l'industria della pesca. Tale programma deve essere incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000, n. 1639/2001 e n. 1581/2004 che istituisce un programma minimo e un programma esteso.

10.2

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 10.1 devono presentare alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

10.3

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2. per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

11.   Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

11.1.

Se a una nave viene concesso un numero illimitato di giorni perché soddisfa le condizioni speciali di cui ai punti 7.1 a) e 7.1 b), gli sbarchi della nave non possono superare, nel 2007, 5 tonnellate di peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.

11.2.

La nave non può trasbordare pesce in mare verso altre navi.

11.3.

Se una nave non soddisfa una di tali condizioni, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alle condizioni speciali.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave in una zona per attrezzo da pesca

Attrezzi punto 3

Condizioni speciali punto 7

Denominazione

Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3 alle condizioni speciali di cui al punto 7

Numero massimo di giorni

3.a

 

Reti a strascico aventi maglie di dimensione ≥32 mm

216

3.b.

 

Reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥60 mm

216

3.c

 

Palangari di fondo

216

3.a

7.1 a) e 7.1 b)

Reti a strascico aventi maglie di dimensione ≥32 mm

Illimitato

3.b

7.1 a)

Reti da imbrocco con maglie di dimensioni ≥60 mm

Illimitato

3.c

7.1 a)

Palangari di fondo

Illimitato

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

12.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno stato membro

12.1.

Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, alle quali è ammissibile, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente e la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

12.2.

Il numero totale di giornate di presenza nella zona trasferite in virtù del punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

12.3.

Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4.

Il trasferimento di giorni è ammesso soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza le condizioni speciali di cui al punto 7.1.

12.5.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle presenti informazioni possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

13.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 5.1, 5.2, 6 e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti corrispondenti.

UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

14.   Notifica degli attrezzi da pesca

14.1.

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l' attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 1 con nessuno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.

14.2.

Il punto 14.1 non si applica alle navi autorizzate da uno Stato membro a impiegare solo uno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.

15.   Uso combinato di attrezzi da pesca regolamentati e non regolamentati

Nel caso di una nave che voglia combinare l'uso di uno o più degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 (attrezzi regolamentati) con qualsiasi altro raggruppamento di attrezzi non menzionati al punto 3 (attrezzi non regolamentati), l'uso di attrezzi non regolamentati non è oggetto di restrizioni. Le navi in questione devono notificare anticipatamente quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. Senza tale notifica nessuno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 può essere tenuto a bordo. Tali navi devono essere autorizzate ed equipaggiate per praticare l'attività di pesca alternativa con attrezzi non regolamentati.

TRANSITO

16.   Transito

Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

17.   Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 del presente allegato e che operano nella zona specificata al punto 1 del presente allegato. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

18.   Registrazione dei dati

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

a)

entrata e uscita dal porto;

b)

ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

19.   Controlli incrociati

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

20.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

21.   Trasmissione dei dati

21.1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati di cui al punto 20 mediante fogli elettronici nel formato precisato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

21.2.

Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 20 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tabella II

Modello di dichiarazione

Paese

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Zona di pesca

Attrezzi notificati

Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

Trasferimento di giorni

No1

No2

No3

No1

No2

No3

No1

No2

No3

No1

No2

No3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)

(9)

(9)

(9)

(10)

Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1) Paese

3

n/p

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante

(2) CFR

12

n/p

Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta.

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

(3) Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione

(4) Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5) Zona di pesca

1

S

Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIB

(6) Attrezzi notificati

5

S

Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 3 dell'allegato IIB (ad esempio a), b), o c))

(7) Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati

2

S

Indicazione delle condizioni speciali a — b, di cui al punto 7.1 dell'allegato IIB eventualmente applicabili.

(8) Giorni ammissibili per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

(9) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIB.

(10) Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti 00AB «+ numero di giorni trasferiti»


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE — ZONA CIEM VIIe

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Campo di applicazione

1.1.

Alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e si trovano nella zona VIIe, si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato. Ai fini del presente allegato, un riferimento all'anno 2007 indica il periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

1.2.

Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e con un'attività comprovata di pesca nel 2004 inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo, come attestato dal giornale di bordo CE, sono esenti dalle disposizioni del presente allegato a condizione che:

a)

la nave catturi nel 2007 meno di 300 kg di sogliole in peso vivo e

b)

la nave non trasbordi pesce in mare verso altre navi e

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2007 e il 31 gennaio 2008 sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2004 e nel 2007.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta le navi interessate cessano, con effetto immediato, di essere esentate dalle disposizioni del presente allegato.

2.   Definizione di giornate di presenza nella zona

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno della zona VIIe ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a discrezione dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.

3.   Attrezzi di pesca

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

b)

reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi maglie di dimensione inferiore a 220 mm.

ATTUAZIONE DELLE LIMITAZIONI DELLO SFORZO DI PESCA

4.   Navi cui si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca

4.1.

Uno Stato membro non può consentire la pesca con attrezzi appartenenti al raggruppamento di cui al punto 3 a una sua nave che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2002, 2003, 2004, 2005 o 2006 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, una nave con un'attività comprovata di pesca utilizzando un attrezzo di un raggruppamento di cui al punto 3 può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.2.

Una nave battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti in una delle zone geografiche di cui al punto 1 non è autorizzata a pescare in tale zona con uno degli attrezzi di un raggruppamento di cui al punto 3, a meno che le venga assegnato un contingente in seguito a un trasferimento consentito ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) 2371/2002 e le siano concessi giorni in mare conformemente al punto 13 del presente allegato.

5.   Limitazioni dell'attività

Ciascuno Stato membro provvede affinché le navi battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità, allorché detengono a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca definiti al punto 3, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 7.

6.   Eccezioni

Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati a una sua nave ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata presente nella zona ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un'altra nave in situazione di emergenza o a trasportare una persona ferita bisognosa di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell'emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

NUMERO DI GIORNATE DI PRESENZA NELLA ZONA ASSEGNATE ALLE NAVI

7.   Numero massimo di giorni

7.1.

Il numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può essere presente nella zona detenendo a bordo e utilizzando uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.

7.2.

Il numero di giorni all'anno in cui una nave è nella zona totale di cui al presente allegato e all'allegato IIA non deve superare il numero indicato nella tabella I del presente allegato. Tuttavia il numero di giorni in cui la nave si trova nelle zone di cui all'allegato IIA non deve superare il numero massimo fissato in conformità dell'allegato IIA.

8.   Periodi di gestione

8.1.

Gli Stati membri possono suddividere le giornate di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione di uno o più mesi civili.

8.2.

Il numero di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è deciso dagli Stati membri.

8.3.

In un qualsiasi periodo di gestione, una nave che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori della zona, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi un attrezzo per il quale non è stato fissato un numero massimo di giorni.

9.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

9.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2792/1999 o sulla base di altre circostanze debitamente motivate dagli Stati membri. Lo sforzo del 2003, misurato in chilowatt-giorni, delle navi ritirate che hanno utilizzato gli attrezzi in questione viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto nello stesso anno da tutte le navi che utilizzavano detti attrezzi. Il numero aggiuntivo di giorni è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni originariamente assegnati. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino. Questo punto non si applica se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2 o se il ritiro è già stato usato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

9.2.

Gli Stati membri possono riassegnare il numero aggiuntivo di giorni a una nave o a un gruppo di navi utilizzando il meccanismo di conversione di cui al punto 11.

9.3.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando informazioni dettagliate relative alla cessazione definitiva delle attività di pesca in questione.

9.4.

Sulla base di tale domanda, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.2. per lo Stato membro in questione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

L'eventuale numero aggiuntivo di giorni risultante dalla cessazione definitiva delle attività concesso precedentemente dalla Commissione rimane assegnato nel 2007.

10.   Assegnazione di giorni aggiuntivi per una copertura di osservazione rafforzata

10.1.

La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1o febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008) in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo uno dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3, sulla base di un programma rafforzato di copertura di osservazione, in partenariato tra ricercatori scientifici e l'industria della pesca. Tale programma deve essere incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture, andando oltre i requisiti per la raccolta di dati come stabilito nei regolamenti (CE) n. 1543/2000, n. 1639/2001 e n. 1581/2004 che istituisce un programma minimo e un programma esteso.

10.2.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 11.1 devono presentare alla Commissione una descrizione del loro programma rafforzato di copertura di osservazione.

10.3.

Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui al punto 7.1. per lo Stato membro, le navi, la zona e il raggruppamento di attrezzi interessati dal programma rafforzato di copertura di osservazione secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tabella I

Numero massimo annuale di giornate di presenza di una nave in una zona per attrezzo da pesca

Attrezzi da pesca

punto 3

Denominazione

Si usano solo i raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 3

Manica occidentale

3.a

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥80 mm

192

3.b

Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm

192

SCAMBI DI ASSEGNAZIONI DI SFORZO DI PESCA

11.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di uno Stato membro

11.1.

Uno Stato membro può consentire a qualsiasi nave battente la sua bandiera di trasferire giornate di presenza nella zona, alle quali è ammissibile, a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da una nave moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dalla nave cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave. La potenza motrice installata in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nello schedario comunitario delle navi da pesca.

11.2.

Il numero totale di giornate di presenza nella zona moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate di attività comprovata della nave cedente, verificata in base al giornale di bordo comunitario, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale nave.

11.3.

Il trasferimento di giornate di cui al punto 12.1 è consentito solo tra navi che operano con lo stesso gruppo di attrezzi di cui al punto 3 e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per trasmettere tali relazioni alla Commissione può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

12.   Trasferimento di giornate tra navi battenti la bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera purché siano rispettate le stesse disposizioni stabilite ai punti 5.1, 5.2, 6 e 12. Qualora gli Stati membri decidano di autorizzare tale trasferimento, essi comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni trasferiti e lo sforzo di pesca, nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti, sulla base di quanto tra loro concordato.

UTILIZZO DEGLI ATTREZZI DA PESCA

13.   Notifica degli attrezzi da pesca

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l' attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non viene effettuata, la nave non può esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 1 con nessuno dei raggruppamenti di attrezzi di cui al punto 3.

14.   Attività diverse dalla pesca

In un qualsiasi periodo di gestione una nave può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni ad essa assegnati di cui al punto 7, purché detta nave notifichi preliminarmente allo Stato membro di bandiera la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché restituisca la licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo la nave non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

TRANSITO

15.   Transito

Una nave può transitare nella zona purché non abbia un permesso di pesca per operare nella stessa o abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detta nave si trova nella zona, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

16.   Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo i raggruppamenti di attrezzi da pesca specificati al punto 3 e che operano nella zona specificata al punto 1. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.

17.   Registrazione dei dati

Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2244/2003 siano registrati su supporto informatico:

a)

entrata e uscita dal porto;

b)

ogni entrata o uscita da zone marittime soggette a disposizioni specifiche in materia di accesso alle acque e alle risorse.

18.   Controlli incrociati

Gli Stati membri verificano per mezzo dei dati VMS la presentazione dei giornali di bordo e le informazioni ivi registrate. I risultati di tali controlli incrociati sono registrati e resi disponibili alla Commissione, su richiesta.

19.   Misure di controllo alternative

Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di cui al punto 16, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

20.   Notifica preliminare dei trasbordi e degli sbarchi

Il comandante di una nave comunitaria o il suo rappresentante che intende trasbordare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 con un preavviso di almeno 24 ore.

21.   Margine di tolleranza nella stima dei quantitativi registrati nel giornale di bordo

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 16, è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo. Qualora nella legislazione comunitaria non siano indicati fattori di conversione, si applicano i fattori di conversione adottati dagli Stati membri di cui la nave batte bandiera.

22.   Stivaggio separato

Quando a bordo della nave sono stivati quantitativi superiori a 50 kg di sogliola, è vietato detenere a bordo della nave, quale che sia il contenitore, quantitativi di sogliola mescolati con altre specie di organismi marini. I comandanti delle navi comunitarie prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola detenute a bordo.

23.   Pesatura

23.1.

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola superiori a 300 kg pescati nella zona siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.

23.2.

Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi superiori a 300 kg di sogliola pescati nella zona e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

24.   Trasporto

In deroga all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di qualsiasi specie ittica di cui all'articolo 7 del presente regolamento, trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione, sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 indicante i quantitativi delle specie trasportate. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2847/93 non si applica.

25.   Programma di controllo specifico

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici nelle zone di cui all'articolo 7 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

26.   Raccolta dei dati

Gli Stati membri, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione delle giornate di presenza nella zona indicata al presente allegato, raccolgono per ciascun trimestre le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi e allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona di cui al presente allegato.

27.   Trasmissione dei dati

27.1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, i dati di cui al punto 26 mediante fogli elettronici nel formato precisato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

27.2.

Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 26 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Tabella II

Modello di dichiarazione

Paese

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Zona di pesca

Attrezzi notificati

Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per attrezzo notificato

Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

Trasferimento di giorni

No1

No2

No3

No1

No2

No3

No1

No2

No3

No1

No2

No3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)

(9)

(9)

(9)

(10)


Tabella III

Formato dei dati

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1) Paese

3

n/p

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Nel caso della nave cedente si tratta sempre del paese dichiarante

(2) CFR

12

n/p

Community Fleet Register Number — Numero del registro comunitario della flotta.

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

(3) Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione

(4) Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5) Zona di pesca

1

S

Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC

(6) Attrezzi notificati

5

S

Indicazione dei raggruppamenti di attrezzi notificati conformemente al punto 3 dell'allegato IIC (a o b)

(7) Condizioni speciali che si applicano agli attrezzi notificati

2

S

Informazione non pertinente nel caso dell'allegato IIC

(8) Giorni ammissibili per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta dei raggruppamenti di attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati.

(9) Giorni di utilizzo per attrezzo notificato

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona utilizzando un raggruppamento di attrezzi corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato conformemente all'allegato IIC.

(10) Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare ‘sqq- numero di giorni trasferiti’ e per i giorni ricevuti ‘+ numero di giorni trasferiti’


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO IID

POSSIBILITÀ DI PESCA E SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE ZONE CIEM IIIA E IV E NELLE ACQUE CE DELLA ZONA CIEM IIA

1.

Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che praticano la pesca nelle zone CIEM IIIA e IV e nelle acque CE della zona CIEM IIA con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm. Le stesse condizioni si applicano ai pescherecci di paesi terzi autorizzati a pescare il cicerello nelle acque CE della zona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra la Comunità e la Norvegia di cui alla tabella 3, nota 13, del verbale concordato delle conclusioni tra la Comunità europea e la Norvegia del 1o dicembre 2006.

2.

Ai fini del presente allegato si intende per «giornata all'interno della zona»:

a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo;

b)

qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE tra la data e l'ora di partenza e la data e l'ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi.

3.

Entro il 1o marzo 2007, ogni Stato membro interessato istituisce una banca dati contenente per quanto riguarda le zone CIEM IIIa e IV negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm, le seguenti informazioni:

a)

il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

b)

la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86;

c)

il numero di giornate di presenza nella zona in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

d)

i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni di presenza nella zona per la potenza motrice installata in chilowatt.

4.

Ogni Stato membro deve calcolare i seguenti aspetti:

a)

i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorni calcolati al punto 3, lettera d);

b)

la media dei chilowatt-giorni per il periodo 2002-2007.

5.

Ogni Stato membro deve garantire che il totale di chilowatt-giorni nel 2007 per le navi battenti la sua bandiera o immatricolate nella Comunità non superi lo sforzo del 2005, quale calcolato al punto 4, lettera a).

6.

Fatte salve le limitazioni dello sforzo di cui al punto 5, il totale di chilowatt-giorni per ciascuno Stato membro ai fini della pesca sperimentale, che non avrà inizio prima del 1o aprile 2007, non può essere superiore, nel periodo tra il 1o aprile e il 6 maggio, al 30 % del totale di chilowatt-giorni del 2005.

7.

Lo sforzo di pesca messo in atto da due navi faeroesi ai fini della pesca sperimentale non può essere superiore al 2 % dello sforzo di pesca messo in atto dagli Stati membri per gli stessi fini, come previsto al punto 6.

8.

I TAC e i contingenti per il cicerello nella zona CIEM IIIa e nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV, di cui all'allegato I, vengono riesaminati dalla Commissione quanto prima sulla base dei pareri del CIEM e del CSTEP relativi alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2006, in conformità delle seguenti norme:

a)

se il CIEM e il CSTEP ritengono che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2006 sia pari o inferiore a 150 000 milioni di esemplari a età 1, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà vietata per il resto del 2007. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano il controllo di tali attività di pesca limitate;

b)

se il CIEM e il CSTEP ritengono che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2006 sia superiore a 150 000 milioni di esemplari a età 1, il TAC (in 1 000t) è stabilito sulla base della seguente funzione:

TAC2007 = - 597 + (4,073*N1)

dove N1 indica la stima in tempo reali del gruppo di età 1 espressa in miliardi e il TAC è espresso in 1 000t;

c)

fatto salvo il punto 7, lettera b), il TAC non può superare 400 000 tonnellate;

d)

il regolamento della Commissione relativo alla revisione del TAC e dei contingenti per il cicerello nella zona CIEM IIIa e nella acque CE delle zone CIEM IIa e IV a seguito dei pareri scientifici di cui alle lettere a) e b) è applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso della Commissione che espone la revisione richiesta.

9.

La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensione inferiore a 16 mm è vietata dal 1o agosto 2007 al 31 dicembre 2007.


ALLEGATO III

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

Parte A

Atlantico settentrionale, compreso il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat

1.   Procedure di sbarco e pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli nelle zone ciem da i a vii

1.1.   Campo di applicazione

1.1.1.

Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da navi comunitarie e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

a)

per le aringhe, nelle zone CIEM I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;

b)

per gli sgombri e i sugarelli, nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, VI e VII.

1.2.   Porti designati

1.2.1.

Gli sbarchi di cui al punto 1.1 sono consentiti solo nei porti designati.

1.2.2.

Ciascuno Stato membro interessato comunica alla Commissione le modifiche apportate all'elenco, trasmesso nel 2004, dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli, nonché le modifiche apportate alle procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 1.1.1 nell'ambito di ciascuno sbarco. Le modifiche devono essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l'elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

1.3.   Ingresso nel porto

1.3.1.

Il comandante di una nave di cui al punto 1.1.1, o il suo rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato, le informazioni seguenti:

a)

il porto in cui intende entrare, il nome della nave e il suo numero di registrazione;

b)

l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto;

c)

i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

d)

la zona di gestione, conformemente all'allegato I, in cui è stata effettuata la cattura.

1.4.   Sbarco

1.4.1.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l'autorizzazione.

1.5.   Giornale di bordo

1.5.1.

In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di una nave presenta immediatamente, all'arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo all'autorità competente presso il porto di sbarco.

I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 1.3.1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo e espressa in kg, è pari all'8 %.

1.6.   Pesatura del pesce fresco

1.6.1.

Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le distinte di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

1.6.2.

Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

1.7.   Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto

1.7.1.

In deroga al punto 1.6.1 gli Stati membri possono consentire la pesatura del pesce dopo il trasporto dal porto di sbarco, purché il pesce sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 100 chilometri dal porto di sbarco e a condizione che:

a)

sulla nave in cui è trasportato il pesce sia presente un ispettore dal porto di sbarco fino al luogo in cui il pesce è pesato, oppure

b)

le autorità competenti del porto di sbarco autorizzino il trasporto del pesce, fatte salve le seguenti disposizioni:

i)

immediatamente prima che la nave lasci il porto di sbarco, l'acquirente o un suo rappresentante forniscono alle autorità competenti una dichiarazione scritta indicante le specie di pesce e il nome della nave da cui devono essere sbarcate, il numero unico di identificazione della nave e informazioni sul luogo di destinazione in cui sarà pesato il pesce e sull'ora di arrivo stimata della nave nel porto di destinazione;

ii)

una copia della dichiarazione di cui al punto i) deve essere conservata dal conducente durante il trasporto del pesce e trasmessa al consegnatario del pesce nel luogo di destinazione.

1.8.   Pesatura del pesce surgelato

1.8.1.

Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso di tutti i quantitativi sbarcati.

1.8.2.

In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, gli eventuali cambiamenti apportati alla loro metodologia di campionamento approvata dalla Commissione nel 2004. I cambiamenti sono approvati dalla Commissione. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco, le distinte di vendita e le dichiarazioni di assunzione in carico.

1.9.   Distinta di vendita e dichiarazione di assunzione in carico

1.9.1.

Oltre a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2847/93, il trasformatore o l'acquirente di tutto il pesce sbarcato devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta ma comunque non oltre 48 ore dopo il completamento della pesatura, una copia della distinta di vendita o della dichiarazione di assunzione in carico.

1.10.   Sistemi di pesatura

1.10.1.

Qualora siano usati sistemi di pesatura pubblici, i responsabili della pesatura rilasciano all'acquirente una ricevuta indicante la data e l'ora della pesatura e il numero di identificazione della nave. Una copia della ricevuta deve essere acclusa alla distinta di vendita o alla dichiarazione di presa in carico.

1.10.2.

Nei casi in cui siano utilizzati sistemi di pesatura privati, tali sistemi devono essere approvati, calibrati e sigillati dalle autorità competenti e soggetti alle seguenti disposizioni:

a)

chi effettua la pesatura deve tenere un registro impaginato indicante:

i)

il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato,

ii)

il numero di identificazione della nave nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura,

iii)

le specie di pesce,

iv)

il peso di ciascuno sbarco,

v)

la data e l'ora dell'inizio e della fine della pesatura;

b)

se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest'ultimo deve essere provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. Il totale cumulato è poi riportato nel registro di cui al punto a);

c)

il registro con i dati della pesatura e le dichiarazioni scritte di cui al punto 1.7.1, lettera b, punto ii) devono essere conservati per tre anni.

1.11.   Accesso da parte delle autorità competenti

Le autorità competenti devono avere pieno accesso ai sistemi di pesatura, al registro, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui il pesce è trasformato e conservato.

1.12.   Controlli incrociati

1.12.1.

Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto:

a)

i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco, di cui al punto 1.3.1, e i quantitativi registrati nel giornale di bordo della nave;

b)

i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo della nave e i quantitativi indicati nella dichiarazione di sbarco;

c)

i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella distinta di vendita.

1.13.   Ispezione completa

1.13.1.

Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un'ispezione completa, comprendente almeno quanto segue:

a)

controllo del peso delle catture prelevate dalla nave, suddivise per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture deve essere pesato l'intero carico delle navi selezionate per l'ispezione. Nel caso dei pescherecci da traino congelatori vengono contate tutte le casse. Viene pesato un campione rappresentativo di casse/palette al fine di determinare il peso medio delle stesse. Viene inoltre effettuato un campionamento delle casse secondo una metodologia approvata per determinare il peso netto medio dei pesci (senza imballaggi, ghiaccio);

b)

in aggiunta ai controlli incrociati di cui al punto 1.12, verifiche incrociate riguardanti:

i)

i quantitativi per specie indicati nel registro di pesatura e quelli indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella distinta di vendita;

ii)

le dichiarazioni scritte ricevute dalle autorità competenti ai sensi del punto 1.7.1, lettera b), punto i) e le dichiarazioni scritte in possesso del consegnatario del pesce di cui al punto 1.7.1, lettera b), punto ii);

iii)

i numeri di identificazione delle navi riportati nelle dichiarazioni scritte di cui al punto 1.7.1, lettera b), punto i) e i registri di pesatura;

c)

se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l'autorizzazione;

d)

la verifica che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave una volta concluse le operazioni di sbarco.

1.14.   Documentazione

1.14.1.

Tutte le attività ispettive di cui al punto 1 devono essere documentate e la relativa documentazione deve essere conservata per tre anni.

2.   Pesca dell'aringa nelle acque CE della zona CIEM IIa

È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nelle acque CE della zona CIEM IIa nei periodi dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.

3.   Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.

4.   Pesca con sistemi elettrici nelle zone CIEM IVc e IVb

4.1.

In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, la pesca con sfogliare con impiego di corrente elettrica è autorizzata nelle zone CIEM IVc e IVb a sud di una lossodromia congiunta con le seguenti coordinate geografiche misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

un punto situato sulla costa orientale del Regno unito a 55o latitudine nord,

verso est sino a 55o latitudine nord e 05o longitudine est,

verso nord fino a 56o latitudine nord,

e infine verso est fino ad un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56o latitudine nord.

4.2.

Nel 2007 si applicano le seguenti misure:

a)

non più del 5 % della flotta di sfogliare di uno Stato membro è autorizzato a impiegare corrente elettrica;

b)

la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non può essere maggiore alla lunghezza in metri della sfogliara moltiplicata per 1,25;

c)

la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15V;

d)

la nave deve essere equipaggiata di un sistema di gestione computerizzato che registra la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Le persone autorizzate non devono essere in grado di modificare il sistema computerizzato di gestione:

e)

è proibito utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.

5.   Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli nella zona CIEM IV

5.1.

È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55o 30' N,

latitudine 55o 30' N, longitudine 1o 00' O,

latitudine 58o 00' N, longitudine 1o 00' O,

latitudine 58o 00' N, longitudine 2o 00' O,

la costa orientale della Scozia alla longitudine 2o 00' O.

5.2.

La pesca condotta per motivi di ricerca scientifica sarà autorizzata al fine di controllare lo stock di cicerelli nella zona e gli effetti della chiusura.

6.   Zona di protezione dell'eglefino di Rockall nella zona CIEM VI

È proibita ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano successivamente i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:

Punto n.

Latitudine

Longitudine

1

57o00'N

15o00'O

2

57o00'N

14o00'O

3

56o30'N

14o00'O

4

56o30'N

15o00'O

7.   Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM VI e VII

7.1.   Zona CIEM VIa

Fino al 31 dicembre 2007 è proibita ogni attività di pesca nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

59o 05' N, 06o 45' O

59o 30' N, 06o 00' O

59o 40' N, 05o 00' O

60o 00' N, 04o 00' O

59o 30' N, 04o 00' O

59o 05' N, 06o 45' O.

7.2.   Zone CIEM VIIf e VIIg

Dal 1o febbraio 2007 al 31 marzo 2007 è proibita ogni attività di pesca nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro il limite di 6 miglia nautiche dalla linea di base.

7.3.   In deroga al punto 7.1 e 7.2 sono permesse le attività di pesca con l'impiego di nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

i)

non siano tenuti a bordo attrezzi di pesca diversi dalle nasse, e

ii)

non sia tenuto a bordo pesce diverso dai molluschi e dai crostacei.

7.4.   In deroga ai punti 7.1 e 7.2 sono permesse le attività di pesca nelle zone ivi indicate utilizzando reti con maglie inferiori a 55 mm, purché:

i)

non siano tenute a bordo reti avente maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm, e

ii)

non siano tenuti a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, sugarelli, spratti, melù e argentine.

8.   Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda

8.1.

Nel periodo dal 14 febbraio 2007 al 30 aprile 2007, è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

dalla costa orientale dell'Irlanda e dalla costa orientale dell'Irlanda del Nord e

dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche:

un punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54o 30' N

54o 30' N, 04o 50' O,

54o 15' N, 04o 50' O,

un punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53o15' N.

8.2.

In deroga al punto 8.1, nella regione e nel periodo di cui trattasi:

a)

è consentito utilizzare reti a strascico divergenti, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:

i)

la forcella di dimensioni delle maglie delle reti vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm;

ii)

le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate;

iii)

nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm;

iv)

le reti siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

53o 30' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 20' O

54o 20' N, 04o 50' O

54o 30' N, 05o 10' O

54o 30' N, 05o 20' O

54o 00' N, 05o 50' O

54o 00' N, 06o 10' O

53o 45' N, 06o 10' O

53o 45' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 30' O;

b)

è consentito utilizzare reti da traino selettive, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che tali reti:

i)

soddisfino le condizioni di cui alla lettera a) da i) a iv) e

ii)

siano costruite secondo le caratteristiche tecniche indicate in allegato.

Inoltre l'uso delle reti da traino selettive è consentito anche all'interno di una zona delimitata dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:

53o 45' N, 06o 00' O

53o 45' N, 05o 30' O

53o 30' N, 05o 30' O

53o 30' N, 06o 00' O

53o 45' N, 06o 00' O.

8.3.

Si applicano le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (zona VIIa) (1) applicabili nel 2002.

9.   Uso di reti da imbrocco nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII

9.1.

Ai fini del presente allegato, per «reti da imbrocco» e «reti da posta impiglianti» si intendono attrezzi costituiti da un'unica pezza di rete e mantenuti verticalmente in acqua. Essi catturano organismi acquatici vivi che restano impigliati nelle loro maglie.

9.2.

Ai fini del presente allegato, per «tramagli» si intendono attrezzi costituiti da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un'unica relinga e mantenute verticalmente in acqua.

9.3.

Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII a est di 27o 0.

9.4.

In deroga al punto 9.3 è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

a)

Le reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm e inferiore a 150 mm purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 2,5 km e la lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 25 km per nave. il tempo di immersione massimo non potrà superare 24 ore; oppure

b)

Le reti da posta impiglianti con maglie di dimensione pari o superiore a 250 mm, purché vengano utilizzate in zone con profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 metri, non siano immerse con più di 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano armate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete non dovrà superare 10 km di lunghezza. La lunghezza totale di tutte le reti calate in qualsiasi momento non potrà essere superiore a 100 km per nave. Il tempo di immersione massimo non potrà superare 72 ore.

9.5.

Solo i tipi di attrezzi di cui ai punti 9.4. lettera a) e 9.4. lettera b) possono trovarsi contemporaneamente a bordo della nave. Per consentire la sostituzione delle reti perse o danneggiate, le navi possono avere a bordo reti aventi una lunghezza totale superiore del 20 % alla lunghezza massima degli insiemi di reti che possono essere utilizzati in un dato momento. Tutti gli attrezzi devono essere marcati in conformità del regolamento (CE) n. 356/2005 della Commissione, del 1o marzo 2005 che stabilisce le modalità d'applicazione per la marcatura e l'identificazione di attrezzi da pesca fissi e sfogliare (2).

9.6.

Tutte le navi che utilizzano reti da imbrocco o reti da posta impiglianti dove la profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII a est di 27o 0 devono essere in possesso di un permesso di pesca speciale per reti fisse rilasciato dallo Stato membro di bandiera.

9.7.

Il comandante di una nave in possesso del permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 registra nel giornale di bordo il numero e la lunghezza degli attrezzi a bordo di una nave prima che quest'ultima esca dal porto e quando vi fa ritorno e deve dare conto delle eventuali discrepanze.

9.8.

I servizi navali o altre autorità competenti hanno il diritto di rimuovere dal mare gli attrezzi trovati incustoditi nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk e XII a est di 27o 0 nelle seguenti situazioni:

a)

l'attrezzo non è correttamente marcato;

b)

i segni sulle boe o i dati VMS indicano che il proprietario si è trovato ad una distanza inferiore a 100 miglia nautiche dall'attrezzo per più di 120 ore;

c)

l'attrezzo è utilizzato in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è superiore a quella consentita;

d)

l'attrezzo presenta maglie di dimensioni non ammesse.

9.9.

Il comandante di una nave in possesso del permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 registra nel giornale di bordo durante ciascuna bordata le seguenti informazioni:

le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate;

la lunghezza nominale di una rete;

il numero di reti in un insieme;

il numero totale di insiemi di reti utilizzato;

la posizione di ciascun insieme di reti calato;

la profondità di ciascun insieme di reti calato;

il tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato;

la quantità di attrezzi perduti, la loro ultima posizione conosciuta e la data della perdita.

9.10.

Le navi che pescano in virtù del permesso speciale per reti fisse di cui al punto 9.6 sono autorizzate a entrare esclusivamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

9.11.

I quantitativi di squali detenuti a bordo delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al punto 9.4 lettera b) non possono superare il 5 % in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.

10.   Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nel golfo di Guascogna

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (3), è permesso praticare attività di pesca utilizzando reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni comprese tra 70 e 99 mm nella zona definita all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 494/2002, purché l'attrezzo sia dotato di una finestra a maglie quadrate conformemente all'appendice 3 del presente allegato.

11.   Restrizioni per la pesca dell'acciuga nella zona e del granatiere nella zona CIEM IIIA

11.1.

Nella zona CIEM VIII è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare le acciughe.

11.2.

Il punto 11.1 del presente allegato non si applica in caso di revisione dei limiti di cattura per le acciughe nella zona CIEM VIII conformemente all'articolo 5, paragrafo 5.

11.3.

In deroga al regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, non è consentita la pesca selettiva di granatiere nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia all'inizio del 2007.

12.   Sforzo di pesca per gli stock di acque profonde

In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2007 si applicano le seguenti disposizioni.

12.1.

Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.

12.2.

È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.

13.   Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili in acque profonde

È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

 

Montagne marine di Hecate:

52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

52o 20.8167' N, 30o 51.5258' O

52o 12.0777' N, 30o 54.3824' O

52o 12.4144' N, 31o 14.8168' O

52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O

 

Montagne marine di Faraday:

50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

49o 59.1490' N, 29o 29.4580' O

49o 52.6429' N, 29o 30.2820' O

49o 44.3831' N, 29o 02.8711' O

49o 44.4186' N, 28o 52.4340' O

49o 36.4557' N, 28o 39.4703' O

49o 29.9701' N, 28o 45.0183' O

49o 49.4197' N, 29o 42.0923' O

50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O

 

Parte della dorsale di Reykyanes:

55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

55o 05.4804' N, 35o 58.9784' O

54o 58.9914' N, 34o 41.3634' O

54o 41.1841' N, 34o 00.0514' O

54o 00.0'N, 34o 00.0' O

53o 54.6406' N, 34o 49.9842' O

53o 58.9668' N, 36o 39.1260' O

55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O

 

Montagne marine di Altair:

44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

44o 47.2611' N, 33o 48.5158' O

44o 31.2006' N, 33o 50.1636' O

44o 38.0481' N, 34o 11.9715' O

44o 38.9470' N, 34o 27.6819' O

44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O

 

Montagne marine di Antialtair:

43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

43o 39.5557' N, 22o 19.2335' O

43o 31.2802' N, 22o 08.7964' O

43o 27.7335' N, 22o 14.6192' O

43o 30.9616' N, 22o 32.0325' O

43o 40.6286' N, 22o 47.0288' O

43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O

 

Hatton Bank:

59o 26' N, 14o 30' O

59o 12' N, 15o 08' O

59o 01' N, 17o 00' O

58o 50' N, 17o 38' O

58o 30' N, 17o 52' O

58o 30' N, 18o 45' O

58o 47' N, 18o 37' O

59o 05' N, 17o 32' O

59o 16' N, 17o 20' O

59o 22' N, 16o 50' O

59o 21' N, 15o 40' O

 

North West Rockall:

57o 00' N, 14o 53' O

57o 37' N, 14o 42' O

57o 55' N, 14o 24' O

58o 15' N, 13o 50' O

57o 57' N, 13o 09' O

57o 50' N, 13o 14' O

57o 57' N, 13o 45' O

57o 49' N, 14o 06' O

57o 29' N, 14o 19' O

57o 22' N, 14o 19' O

57o 00' N, 14o 34' O

 

Logachev Mound:

55o 17' N, 16o 10' O

55o 34' N, 15o 07' O

55o 50' N, 15o 15' O

55o 33' N, 16o 16' O

 

West Rockall Mound:

57o 20' N, 16o 30' O

57o 05' N, 15o 58' O

56o 21' N, 17o 17' O

56o 40' N, 17o 50' O

PARTE B

Specie altamente migratorie nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

14.   Taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (4)

14.1.

In deroga all'articolo 6 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno rosso pescato nel Mediterraneo è di 10 kg o di 80 cm.

14.2.

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001, non è concesso alcun margine di tolleranza per il tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

15.   Taglia minima per il tonno obeso

In deroga all'articolo 6 e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno obeso non si applica.

16.   Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi

16.1.

Al fine di proteggere lo stock di tonno obeso, in particolare il novellame, è vietata la pesca con pescherecci che utilizzano reti da circuizione o lenze e canne (con esca) nella zona di cui alla lettera a) e nel corso del periodo di cui alla lettera b).

a)

Delimitazione della zona:

limite meridionale: parallelo di latitudine 0o S

limite settentrionale: parallelo di latitudine 5o N

limite occidentale: meridiano di longitudine 20o O

limite orientale: meridiano di longitudine 10o O;

b)

Il periodo di applicazione del divieto si estende dal 1o al 30 novembre di ogni anno.

16.2.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 973/2001, le navi comunitarie sono autorizzate a pescare senza restrizioni quanto all'uso di determinati tipi di imbarcazioni e di attrezzi nella zona di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e nel corso del periodo indicato all'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

16.3.

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (5), la pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare a titolo temporaneo nel 2007.

17.   Misure relative alle attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mediterraneo

17.1.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'impiego, nel quadro della pesca sportiva e ricreativa, di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari per la pesca di tonnidi e specie affini, segnatamente tonni rossi, nel mar Mediterraneo.

17.2.

Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonnidi e specie affini effettuate nel mar Mediterraneo nel quadro della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzate.

18.   Piano di campionamento per il tonno rosso

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 973/2001, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati; ciò richiede segnatamente che il campionamento in base alla taglia nelle gabbie sia effettuato su un campione (=100 esemplari) ogni 100 tonnellate di pesce vivo. I campioni in base alla taglia sono ottenuti durante la raccolta (6) nell'allevamento, conformemente alla metodologia ICCAT nel quadro del compito II. Il campionamento deve essere effettuato nel corso di ogni raccolta e deve riguardare tutte le gabbie. I dati devono essere trasmessi all'ICCAT entro il 1o maggio 2007 per i campionamenti effettuati l'anno precedente.

PARTE C

Atlantico orientale

19.   Atlantico centro-orientale

La taglia minima per il polpo (Octopus vulgaris) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale FAO) è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di dimensioni inferiori alla taglia minima di 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

PARTE D

Oceano Pacifico orientale

20.   Reti da circuizione nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)

20.1.

La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1o agosto all'11 settembre 2007, o dal 20 novembre al 31 dicembre 2007, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico,

la longitudine 150o O,

la latitudine 40o N,

la latitudine 40o S.

20.2.

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 2007 il periodo di divieto della pesca per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione devono interrompere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

20.3.

A decorrere dal ... (7), le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della IATTC devono tenere a bordo e quindi sbarcare tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

PARTE E

Pacifico orientale e centro-occidentale

21.   Tonno e tonno bianco nel Pacifico centro-occidentale

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso, il tonno albacora, il tonnetto striato e il tonno albacora del Pacifico meridionale nella zona del Pacifico centro-occidentale si limiti allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra la Comunità e gli Stati costieri della regione.

22.   Misure speciali per il Pacifico orientale e centro-occidentale

Nel Pacifico orientale e centro-occidentale le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

23.   misure specifiche per le tartarughe marine finite nella rete o rimaste impigliate

Pacifico orientale e centro-occidentale si applicano le seguenti misure specifiche:

a)

se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo;

b)

se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete deve essere interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;

c)

se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;

d)

è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare.

e)

è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi;

f)

è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati.


(1)  GU L 41 del 13.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 56 del 2. 3.2005, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1805/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 12).

(3)  GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8.

(4)  Cfr. nota 1 nell'allegato ID riguardo al tonno rosso.

(5)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

(6)  Per il pesce allevato per più di un anno si dovrebbero stabilire metodi di campionamento supplementari.

(7)  Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Allegato III, appendice 1

ATTREZZI TRAINATI: Skagerrak e Kattegat

Forcelle di dimensioni delle maglie, specie bersaglio e percentuali minime di catture applicabili all' impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie

Specie

Forcelle di dimensioni delle maglie (mm)

<16

16-31

32-69

35-69

70-89 (1)

≥90

Percentuale minima di specie bersaglio

50 % (2)

50 % (2)

20 % (2)

50 % (2)

20 % (2)

20 % (3)

30 % (4)

nessuna

Cicerelli (Ammodytidae) (5)

x

x

x

x

x

x

x

x

Cicerelli (Ammodytidae) (6)

 

x

 

x

x

x

x

x

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

 

x

 

x

x

x

x

x

Melù (Micromesistius poutassou)

 

x

 

x

x

x

x

x

Tracina drago (Trachinus draco) (7)

 

x

 

x

x

x

x

x

Molluschi (eccetto Seppia) (7)

 

x

 

x

x

x

x

x

Aguglia (Belone belone) (7)

 

x

 

x

x

x

x

x

Capone gorno (Eutrigla gurnardus) (7)

 

x

 

x

x

x

x

x

Argentine (Argentina spp.)

 

 

 

x

x

x

x

x

Spratto (Sprattus sprattus)

 

x

 

x

x

x

x

x

Anguilla (Anguilla, anguilla)

 

 

x

x

x

x

x

x

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (8)

 

 

x

x

x

x

x

x

Sgombro (Scomber spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Sugarello (Trachurus spp.)

 

 

 

x

 

 

x

x

Aringa (Clupea harengus)

 

 

 

x

 

 

x

x

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

 

 

 

 

 

x

x

x

Gamberetti (Crangon spp., Palaemon adspersus) (7)

 

 

 

 

x

 

x

x

Merlani (Merlangius merlangus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Scampo (Nephrops norvegicus)

 

 

 

 

 

 

x

x

Tutti gli altri organismi marini

 

 

 

 

 

 

 

x


(1)  Quando si usano maglie di queste dimensioni, il sacco deve essere costituito da pezze a maglie quadrate con una griglia di selezione, conformemente all'appendice 2.

(2)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 10 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

(3)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 50 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

(4)  Le catture detenute a bordo non devono superare il 60 % di un qualsiasi miscuglio di merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, sogliola, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.

(5)  Dal 1 marzo al 31 ottobre nello Skagerrak e dal 1 marzo al 31 luglio nel Kattegat.

(6)  Dal 1 novembre all'ultimo giorno di febbraio nello Skagerrak e dal 1 agosto all'ultimo giorno di febbraio nel Kattegat.

(7)  Solamente all'interno di 4 miglia dalle linee di base.

(8)  4 miglia al di fuori dalle linee di base.

Allegato III, appendice 2

Caratteristiche della griglia di selezione per la pesca con reti da traino con maglia di 70 mm

a)

La griglia di selezione delle specie deve essere fissata alle reti da traino con sacco a maglie quadrate la cui apertura di maglia è pari o superiore a 70 mm e inferiore a 90 mm. La lunghezza minima del sacco deve essere di 8 metri. È vietato utilizzare reti da traino con più di 100 maglie quadrate su qualsiasi circonferenza del sacco ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

b)

La griglia deve essere rettangolare. Le sbarre della griglia devono essere parallele all'asse longitudinale della griglia. Lo spazio tra le sbarre della griglia non deve superare i 35 mm. È consentito utilizzare una o più cerniere per facilitarne l'avvolgimento sul tamburo.

c)

La griglia viene montata diagonalmente nella rete da traino, rivolta verso l'alto e all'indietro, in un qualsiasi punto tra l'imboccatura del sacco e l'estremità anteriore della sezione cilindrica. Tutti i lati della griglia sono fissati alla rete da traino.

d)

Nel pannello superiore della rete, a contatto diretto con il bordo superiore della griglia, deve trovarsi un varco, libero da ostacoli, per l'uscita dei pesci. L'apertura del varco deve presentare la stessa larghezza, nel lato posteriore, di quella della griglia e deve restringersi fino a formare una punta nella parte anteriore, lungo i lati di maglia, su entrambi i lati della griglia.

e)

È consentito fissare un imbuto davanti alla griglia allo scopo di incanalare i pesci verso il letto della rete e verso la griglia. La dimensione minima delle maglie dell'imbuto deve essere di 70 mm. L'apertura verticale minima dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve essere di 15 cm. La larghezza dell'imbuto di incanalamento verso la griglia deve corrispondere alla larghezza della griglia stessa.

Image

Schema di una rete da traino selettiva per taglia e per specie. All'entrata, i pesci sono diretti verso il letto della rete e verso la griglia per mezzo di un imbuto di incanalamento. I pesci più grandi sono quindi condotti fuori dalla rete tramite la griglia, mentre i pesci più piccoli e gli scampi passano attraverso la griglia ed entrano nel sacco. Il sacco a maglie quadrate consente la fuga ai pesci piccoli e agli scampi di taglia inferiore a quella autorizzata.

Allegato III, appendice 3

Condizioni di utilizzo di determinati attrezzi da traino autorizzati nelle zone CIEM III, IV, V, VI, VII e VIII a, b, d, e

a)

Caratteristiche della finestra di fuga superiore a maglie quadrate

Finestra a maglie quadrate di 100 mm (apertura del diametro interno), situata all'estremità posteriore della parte conica di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare. Essa deve essere unica La finestra non deve essere in alcun modo ostruita con accessori interno o esterni.

b)

Collocazione della finestra

La finestra è inserita al centro del pannello superiore, all'estremità posteriore della parte conica della rete da traino, proprio davanti alla parte cilindrica costituita dall'avansacco e dal sacco.

Essa termina a non più di 12 maglie di distanza dalla fila di maglie intrecciate a mano situata tra l'avansacco e l'estremità posteriore della parte conica della rete da traino.

c)

Dimensioni della finestra

La finestra ha una lunghezza minima di 2 metri e una larghezza minima di 1 metro.

d)

Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra presentano un'apertura minima di 100 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo.

La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari all'asse longitudinale del sacco.

Il filo utilizzato è filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 4 mm.

e)

Collocazione della finestra nella pezza di rete con maglie a diamante

È consentito fissare sui quattro lati della finestra una relinga di diametro non superiore a 12 mm.

La lunghezza della finestra, tirata, è pari alla lunghezza delle maglie a diamante, tirate, fissate sul lato longitudinale della finestra medesima.

Il numero di maglie a diamante del pannello superiore fissato sul lato più corto della finestra (vale a dire il lato di un metro che è perpendicolare all'asse longitudinale del sacco) dev'essere come minimo pari al numero delle maglie a diamante fissate sul lato longitudinale della finestra diviso per 0,7.

f)

Altri

L'inserimento della finestra nella rete da traino è illustrato nella figura seguente.

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ALLEGATO IV

PARTE I

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di licenze

Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti allo stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62o00' N

77

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17, PL: 1

55

Specie demersali, a nord di 62o00' N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Sgombro, a sud di 62o00'N, pesca con ciancioli

11

DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

Non pertinente

Sgombro, a sud di 62o00'N, pesca al traino

19

Non pertinente

Sgombro, a nord di 62o00'N, pesca con ciancioli

11 (2)

DK: 11

Non pertinente

Specie industriali, a sud di 62o00' N DK:

480

DK: 450, UK: 30

150

Acque delle Isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62o28' N e ad est di 6o30' O

8 (3)

 

4

 

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61o20' N e 62o00'N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61o30' N e ad ovest di 9o00' O, nella zona tra 7o00' O e 9o00' O a sud di 60o30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60o30' N, 7o00' O e 60o00' N, 6o00' O.

70

DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

20 (5)

 

Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

70

 

22 (5)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù».

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pesca con palangari

10

UK: 10

6

Pesca dello sgombro

12

DK: 12

12

Pesca dell'aringa a nord di 62oN

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

PARTE II

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di navi presenti allo stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62o00' N

18

18

Isole Færøer

Sgombro, VIa (a nord di 56o 30' N), VIIe, f; h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56o 30' N), VIIe, f, h; aringa, VIa (a nord di 56o 30' N)

14

14

Aringa, a nord di 62o00' N

21

21

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, Via (a nord di 56o30′N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

15

15

Molva e brosmio

20

10

Melù, II, VIa (a nord di 56o 30' N), VIb, VII (a ovest di 12o 00' O)

20

20

Molva azzurra

16

16

Venezuela

Lutiani (6) (acque della Guiana francese)

41

pm

Squali (acque della Guiana francese)

4

pm

PARTE III

Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2

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(1)  Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

(2)  Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62o00'N

(3)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce «Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer»

(4)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

(5)  Questi dati sono inseriti tra i dati della voce «Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer»

(6)  Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.

Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


ALLEGATO V

PARTE I

Informazioni da registrare nel giornale di bordo

Quando si effettua la pesca entro la zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

Dopo ogni operazione di pesca:

1.1.

i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

1.2.

la data e l'ora dell'operazione di pesca;

1.3.

la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4.

il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

2.1.

l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;

2.2.

i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo;

2.3.

il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

2.4.

l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1.

il nome del porto;

3.2.

i quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi di peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

4.1.

la data e l'ora della comunicazione;

4.2.

il tipo di messaggio: «catture in entrata», «catture in uscita», «catture», «trasbordo»;

4.3.

nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

PARTE II

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ALLEGATO VI

CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE

1.   Le informazioni da trasmettere alla commissione delle Comunità Europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1.

Ogni qualvolta una nave inizia una bordata di pesca (1) nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in entrata» con le seguenti informazioni:

SR

o (2)

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)

SQ

o

(numero di serie del messaggio nell'anno in corso)

TM

o

COE (= «catture in entrata»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f (3)

(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

LT (4)

f (5)

(latitudine della nave al momento della trasmissione)

LG (4)

f (5)

(longitudine della nave al momento della trasmissione)

LI

f

(latitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)

LN

f

(longitudine stimata, in gradi e primi, del luogo dove il comandante intende iniziare la pesca)

RA

o

(zona CIEM pertinente)

OB

o

(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

1.2.

Ogni qualvolta una nave termina una bordata di pesca (6) nelle acque comunitarie, invia un messaggio «catture in uscita» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)

SQ

o

(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)

TM

o

COX (= «catture in uscita»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f

(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

LT (7)

f (8)

(latitudine della nave al momento della trasmissione)

LG (7)

f (8)

(longitudine della nave al momento della trasmissione)

RA

o

(zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)

CA

o

(quantitativi delle catture effettuate dall'ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

OB

f

(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

DF

f

(giorni di pesca dall'ultima dichiarazione)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

1.3.

Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nelle zone di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie, la nave invia un messaggio «dichiarazione delle catture» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)

SQ

o

(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)

TM

o

CAT (= «dichiarazione delle catture»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f

(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

LT (9)

f (10)

(latitudine della nave al momento della trasmissione)

LG (9)

f (10)

(longitudine della nave al momento della trasmissione)

RA

o

(zona CIEM pertinente in cui sono state effettuate le catture)

CA

o

(quantitativi delle catture effettuate dall'ultima dichiarazione, ripartiti per specie, in coppia, se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

OB

f

(quantitativi, ripartiti per specie, che si trovano nelle stive, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

DF

f

(giorni di pesca dall'ultima dichiarazione)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

1.4.

Ogni qualvolta è previsto un trasbordo tra i messaggi «catture in entrata» e «catture in uscita», occorre inviare almeno 24 ore prima, indipendentemente dai messaggi di «dichiarazione delle catture», un messaggio supplementare «trasbordo» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)

SQ

o

(numero di serie del messaggio per la nave nell'anno in corso)

TM

o

TRA (= «trasbordo»)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave)

TN

f

(numero di serie della bordata di pesca nell'anno in corso)

NA

f

(nome della nave)

IR

o

(Stato di bandiera con il codice ISO-3 del paese, se del caso seguito dal numero di riferimento individuale assegnato in tale Stato)

XR

o

(lettere di identificazione esterna; numero riportato sulla fiancata della nave)

KG

o

(quantitativi, ripartiti per specie, imbarcati o sbarcati, in coppia se necessario: Codice FAO + peso vivo in chilogrammi, arrotondato a 100 kg)

TT

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente)

TF

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave che trasborda)

LT (11)

o/f (12), (13)

(posizione prevista della nave in latitudine dove è programmato il trasbordo)

LG (11)

o/f (12) , (13)

(posizione prevista della nave in longitudine dove è programmato il trasbordo)

PD

o

(data in cui è previsto il trasbordo)

PT

o

(ora in cui è previsto il trasbordo)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

MA

o

(nome del comandante della nave)

ER

o

(= fine della registrazione)

2.   Forma delle comunicazioni

Se non si applica il punto 3.3 (vedi sotto), le informazioni di cui al precedente punto 1 sono trasmesse rispettando i codici e organizzando i dati come sopra indicato; in particolare:

il testo «VRONT» va inserito nella riga dell'oggetto del messaggio;

ciascun dato va inserito su una riga distinta;

i dati sono preceduti dal codice specifico, separati l'uno dall'altro da uno spazio.

Esempio (con dati fittizi):

SR

 

AD

XEU

SQ

1

TM

COE

RC

IRCS

TN

1

NA

ESEMPIO DI NOME DI NAVE

IR

NOR

XR

PO 12345

LT

+65.321

LO

-21.123

RA

04A.

OB

COD 100 HAD 300

DA

20051004

MA

ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE

TI

1315

ER

 

3.   Schema di comunicazione

3.1.

Le informazioni di cui al punto 1 sono trasmesse dalla nave alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles a mezzo telex (SAT COM C 420599543 FISH), o con posta elettronica (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) oppure tramite una delle stazioni radio elencate al punto 4 e nella forma indicata al punto 2.

3.2.

Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3.3.

Se lo Stato di bandiera dispone delle capacità tecniche per inviare tutti i dati e le informazioni di cui sopra nel formato denominato NAF per conto delle proprie navi da pesca in attività, esso può — previo accordo bilaterale con la Commissione — trasmettere le informazioni tramite un protocollo di trasmissione sicura alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles. In tal caso verranno aggiunti alla trasmissione alcuni dati a titolo di informazione supplementare (dopo l'informazione AD).

FR

o

(in provenienza da; codice paese ISO Alpha 3 del mittente)

RN

o

(numero di serie della registrazione per l'anno in causa)

RD

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

RT

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

Esempio (con i dati summenzionati)

//SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/ESEMPIO DI NOME DI NAVE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/ESEMPIO DI NOME DI COMANDANTE//ER//

Lo Stato di bandiera riceverà un «messaggio di avvenuta ricezione» con le seguenti informazioni:

SR

o

(= inizio della registrazione)

AD

o

(codice ISO-3 dello Stato di bandiera)

FR

o

XEU (= alla Commissione delle Comunità europee)

RN

o

(numero di serie del messaggio nell'anno in corso per il quale è inviato il «messaggio di avvenuta ricezione»)

TM

o

RET (= «avvenuta ricezione»)

SQ

o

(numero di serie del messaggio originale per la nave nell'anno in corso)

RC

o

(indicativo internazionale di chiamata della nave menzionato nel messaggio originale)

RS

o

(stato di ricezione — ACK o NAK)

RE

o

(notifica di un codice di errore)

DA

o

(data di trasmissione, in formato aaaammgg)

TI

o

(ora di trasmissione, in formato oomm)

ER

o

(= fine della registrazione)

4.   Nome della stazione radio

Nome della stazione radio

Indicativo di chiamata della stazione radio

Lyngby

OXZ

Land's End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Florø

LGL

Rogaland

LGQ

Tjøme

LGT

Ålesund

LGA

Ørlandet

LFO

Bodø

LPG

Svalbard

LGS

Stockholm Radio

STOCKHOLM RADIO

Turku

OFK

5.   Codice per la comunicazione delle specie

Berici (Beryx spp.)

ALF

Passere canadesi (Hippoglossoides platessoides)

PLA

Acciuga (Engraulis encrasicholus)

ANE

Rane pescatrici (Lophius spp.)

MNZ

Argentina (Argentina silus)

ARG

Pesce castagna (Brama brama)

POA

Squalo elefante (Cetorinhus maximus)

BSK

Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo)

BSF

Molva azzurra (Molva dypterygia)

BLI

Melù (Micromesistius poutassou)

WHB

Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii)

BOB

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

COD

Gamberetto grigio (Crangon crangon)

CSH

Calamari (Loligo spp.)

SQC

Spinarolo (Squalus acanthias)

DGS

Musdee (Phycis spp.)

FOR

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

GHL

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

HAD

Nasello (Merluccius merluccius)

HKE

Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

HAL

Aringa (Clupea harengus)

HER

Sugarello (Trachurus trachurus)

HOM

Molva (Molva molva)

LIN

Sgombro (Scomber Scombrus)

MAC

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

LEZ

Gamberello boreale (Pandalus borealis)

PRA

Scampo (Nephrops norvegicus)

NEP

Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii)

NOP

Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus)

ORY

Altri

OTH

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

PLE

Merluzzo giallo (Pollachius pollachius)

POL

Smeriglio (Lamma nasus)

POR

Scorfano (Sebastes spp.)

RED

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

SBR

Granatiere (Coryphaenoides rupestris)

RNG

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

POK

Salmone atlantico (Salmo Salar)

SAL

Cicerelli (Ammodytes spp.)

SAN

Sardina (Sardina pilchardus)

PIL

Squali (Selachii, Pleurotremata)

SKH

Mazzancolle (Penaeidae)

PEZ

Spratto (Sprattus sprattus)

SPR

Totano (Illex spp.)

SQX

Tonni (Thunnidae)

TUN

Brosmio (Brosme brosme)

USK

Merlano (Merlangus merlangus)

WHG

Limanda (Limanda ferruginea)

YEL

6.   Codici da utilizzare per la zona pertinente

02A.

Divisione CIEM IIa — Mare di Norvegia

02B.

Divisione CIEM IIb — Spitzberg e isola degli Orsi

03A.

Divisione CIEM IIIa — Skagerrak e Kattegat

03B.

Divisione CIEM IIIb

03C.

Divisione CIEM IIIc

03D.

Divisione CIEM IIId — Mar Baltico

04A.

Divisione CIEM IVa — Mare del Nord settentrionale

04B.

Divisione CIEM IVb — Mare del Nord centrale

04C.

Divisione CIEM IVc — Mare del Nord meridionale

05A.

Divisione CIEM Va — Fondali dell'Islanda

05B.

Divisione CIEM Vb — Fondali delle isole Færøer

06A.

Divisione CIEM VIa — Costa nordoccidentale della Scozia e Irlanda del Nord

06B.

Divisione CIEM VIb — Rockall

07A.

Divisione CIEM VIIa — Mare d'Irlanda

07B.

Divisione CIEM VIIb — Acque occidentali dell'Irlanda

07C.

Divisione CIEM VIIc — Porcupine Bank

07D.

Divisione CIEM VIId — Manica orientale

07E.

Divisione CIEM VIIe — Manica occidentale

07F.

Divisione CIEM VIIf — Canale di Bristol

07G.

Divisione CIEM VIIg — Mar Celtico settentrionale

07H.

Divisione CIEM VIIh — Mar Celtico meridionale

07J.

Divisione CIEM VIIj — Acque sudoccidentali dell'Irlanda — est

07K.

Divisione CIEM VIIk — Acque sudoccidentali dell'Irlanda — ovest

08A.

Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — nord

08B.

Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — centro

08C.

Divisione CIEM VIIIc — Golfo di Guascogna — sud

08D.

Divisione CIEM VIIIc — Acque al largo del Golfo di Guascogna

08E.

Divisione CIEM VIIIc — Acque occidentali del Golfo di Guascogna

09A.

Divisione CIEM IXa — Acque portoghesi — est

09B.

Divisione CIEM IXb — Acque portoghesi — ovest

14A.

Divisione CIEM XIVa — Groenlandia nordorientale

14B.

Divisione CIEM XIVb — Groenlandia sudorientale

7.

Oltre alle disposizioni di cui ai punti da 1 a 6, alle navi da pesca di paesi terzi che intendono pescare il melù nelle acque comunitarie si applicano le seguenti disposizioni:

a)

Le navi che detengono già catture a bordo possono iniziare le loro bordate di pesca soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Almeno quattro ore prima di entrare nelle acque comunitarie il comandante della nave trasmette una comunicazione, a seconda dei casi, a uno dei seguenti centri di controllo della pesca:

i)

Regno Unito (Edimburgo) mediante posta elettronica all'indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono al numero (+441312719700), oppure,

ii)

Irlanda (Haulbowline) mediante posta elettronica all'indirizzo: nscstaff@eircom.net o per telefono al numero (+353872365998).

La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d'identificazione («port letters and number» — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la posizione stimata (longitudine/latitudine) del punto in cui il comandante ritiene che la nave entrerà nelle acque comunitarie e della zona in cui intende iniziare la pesca. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca. Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare, le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione in porto.

b)

Le navi che entrano nelle acque comunitarie senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle prescrizioni di cui alla lettera a).

c)

In deroga a quanto disposto al punto 1.2, si considera che le bordate di pesca siano concluse quando la nave lascia le acque comunitarie o entra in un porto comunitario dove effettua lo scarico completo delle catture.

Le navi lasciano le acque comunitarie soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti rotte di controllo:

A.

rettangolo CIEM 48 E2 nella zona VIa

B.

rettangolo CIEM 46 E6 nella zona IVa

C.

rettangoli CIEM 48 E8, 49 E8 o 50 E8 nella zona IVa.

Il comandante della nave comunica almeno quattro ore prima l'attraversamento di una delle succitate rotte di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto al punto 1. La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata della nave e le cifre e lettere d'identificazione (PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la rotta di controllo attraverso cui la nave intende passare. La nave non lascia la zona situata all'interno della rotta di controllo finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e l'istruzione di sottoporre o meno la nave a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque comunitarie. Fatte salve le ispezioni che possono essere effettuate in mare le autorità competenti possono richiedere al comandante, in circostanze debitamente giustificate, di sottoporre la nave a ispezione nei porti di Lerwick o Scrabster.

d)

Le navi che transitano nelle acque comunitarie devono sistemare le reti in modo che non risultino agevolmente utilizzabili, rispettando le seguenti condizioni:

i)

le reti, i pesi e gli attrezzi analoghi sono staccati dai loro pannelli, nonché dai cavi e dalle corde da traino o da strascico;

ii)

le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte sono saldamente fissate ad una parte della sovrastruttura.


(1)  Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.

(2)  o = obbligatorio

(3)  f = facoltativo

(4)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con tre cifre dopo il punto; fino al 31 dicembre 2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

(5)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(6)  Per bordata di pesca si intende il viaggio che ha inizio quando una nave che intende pescare entra nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca e che termina quando la nave lascia tale zona.

(7)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con tre cifre dopo il punto; fino al 31 dicembre 2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

(8)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(9)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con tre cifre dopo il punto; fino al 31 dicembre 2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

(10)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(11)  LT, LG: devono essere espresse in forma decimale, con tre cifre dopo il punto; fino al 31 dicembre 2006 è ancora ammesso l'impiego di LA e LO espresse in gradi e primi.

(12)  Facoltativo se la nave è soggetta a controllo satellitare.

(13)  Facoltativo per la nave ricevente.


ALLEGATO VII

ELENCO DI SPECIE

Nome comune

Nome scientifico

3-Alpha Code

Pesci demersali

 

 

Merluzzo bianco

Gadus morhua

COD

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Scorfani

Sebastes sp.

RED

Scorfano di Norvegia

Sebastes marinus

REG

Sebaste (di acqua profonda)

Sebastes mentella

REB

Sebaste

Sebastes fasciatus

REN

Nasello atlantico

Merluccius bilinearis

HKS

Musdea atlantica (1)

Urophycis chuss

HKR

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

POK

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Limanda

Limanda ferruginea

YEL

Ippoglosso nero

Reinharditius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Limanda americana

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Rombo dentato

Paralichthys dentatus

FLS

Rombo canadese

Scophthalmus aquosus

FLD

Pleuronettiformi (NS)

Pleuronectiformes

FLX

Rana pescatrice americana

Lophius americanus

ANG

Caponi americani

Prionotus sp.

SRA

Tomcod

Microgadus tomcod

TOM

Antimora blu

Antimora rostrata

ANT

Melù

Micromesistius poutassou

WHB

Tordo americano

Tautogolabrus adspersus

CUN

Brosmio

Brosme brosme

USK

Merluzzo bianco groenlandese

Gadus ogac

GRC

Molva azzurra

Molva dypterygia

BLI

Molva

Molva molva

LIN

Ciclottero

Cyclopterus lumpus

LUM

Ombrina americana

Menticirrhus saxatilis

KGF

Pesce palla maculato

Sphoeroides maculatus

PUF

Licodi (NS)

Lycodes sp.

ELZ

Blennio viviparo americano

Macrozoarces americanus

OPT

Merluzzo artico

Boreogadus saida

POC

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere

Macrourus berglax

RHG

Cicerelli

Ammodytes sp.

SAN

Scazzoni

Myoxocephalus sp.

SCU

Sarago americano

Stenotomus chrysops

SCP

Tautoga

Tautoga onitis

TAU

Tile gibboso

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Musdea americana (1)

Urophycis tenuis

HKW

Bavose lupe (NS)

Anarhicas sp.

CAT

Lupo di mare

Anarhichas lupus

CAA

Bavosa lupa

Anarhichas minor

CAS

Pesci demersali (NS)

 

GRO

Pesci pelagici

 

 

Aringa

Clupea harengus

HER

Sgombro

Scomber scombrus

MAC

Fieto americano

Peprilus triacanthus

BUT

Alaccia americana

Brevoortia tyrannus

MHA

Costardella

Scomberesox saurus

SAU

Sardoncino americano

Anchoa mitchilli

ANB

Pesce serra

Pomatomus saltatrix

BLU

Carongo cavallo

Caranx hippos

CVJ

Tombarello

Auxis thazard

FRI

Maccarello reale

Scomberomourus cavalla

KGM

Maccarello reale maculato

Scomberomourus maculatus

SSM

Pesce vela del Pacifico

Istiophorus platypterus

SAI

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin azzurro

Makaira nigricans

BUM

Pesce spada

Xiphias gladius

SWO

Tonno bianco

Thunnus alalunga

ALB

Palamita

Sarda sarda

BON

Tonnetto

Euthynnus alletteratus

LTA

Tonno obeso

Thunnus obesus

BET

Tonno rosso

Thunnus thynnus

BFT

Tonnetto striato

Katsuwonus pelamis

SKJ

Tonno albacora

Thunnus albacares

YFT

Sgombri (NS)

Scombridae

TUN

Pesci ossei pelagici (NS)

 

PEL

Invertebrati

 

 

Calamaro (Loligo)

Loligo pealei

SQL

Totano (Illex)

Illex illecebrosus

SQI

Calamari (NS)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Cannolicchio dell'Atlantico

Ensis directus

CLR

Cappa dura

Mercenaria mercenaria

CLH

Cappa artica

Arctica islandica

CLQ

Cappa molle

Mya arenaria

CLS

Cappa americana

Spisula solidissima

CLB

Cappa

Spisula polynyma

CLT

Bivalvi (NS)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Canestrello americano

Argopecten irradians

SCB

Canestrello calico

Argopecten gibbus

SCC

Polichetti (NS)

Polycheata

WOR

Limule

Limulus polyphemus

HSC

Invertebrati marini (NS)

Invertebrata

INV

Canestrello d'Islanda

Chylamys islandica

ISC

Cappasanta americana

Placopecten magellanicus

SCA

Pettinidi (NS)

Pectinidae

SCX

Ostrica della Virginia

Crassostrea virginica

OYA

Mitilo comune

Mytilus edulis

MUS

Busici (NS)

Busycon sp.

WHX

Chiocciole di scogliera (NS)

Littorina sp.

PER

Molluschi marini (NS)

Mollusca

MOL

Granciporro atlantico giallo

Cancer irroratus

CRK

Granchio nuotatore

Callinectes sapidus

CRB

Granchio comune

Carcinus maenas

CRG

Granciporro atlantico rosso

Cancer borealis

CRJ

Grancevola artica

Chionoecetes opilio

CRQ

Granchio rosso di fondale

Geryon quinquedens

CRR

Granchio reale

Lithodes maia

KCT

Crostacei reptanti (NS)

Reptantia

CRA

Astice americano

Homarus americanus

LBA

Gamberello boreale

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto rosa

Pandalus montagui

AES

Mazzancolle (NS)

Penaeus sp.

PEN

Gamberetti rosa

Pandalus sp.

PAN

Crostacei di mare (NS)

Crustacea

CRU

Ricci di mare

Strongylocentrotus sp.

URC

Altri pesci

 

 

Falsa aringa atlantica

Alosa pseudoharengus

ALE

Ricciole

Seriola sp.

AMX

Grongo americano

Conger oceanicus

COA

Anguilla americana

Anguilla rostrata

ELA

Missina

Myxine glutinosa

MYG

Alaccia americana

Alosa sapidissima

SHA

Argentine (NS)

Argentina sp.

ARG

Ombrina

Micropogonias undulatus

CKA

Aguglia americana

Strongylura marina

NFA

Salmone atlantico

Salmo salar

SAL

Latterino menidia

Menidia menidia

SSA

Alaccia vessillifera

Opisthonema oglinum

THA

Alepocefalo

Alepocephalus bairdii

ALC

Ombrina nera

Pogonias cromis

BDM

Perchia nera

Centropristis striata

BSB

Alosa canadese

Alosa aestivalis

BBH

Capelin

Mallotus villosus

CAP

Salmerini (NS)

Salvelinus sp.

CHR

Cobia

Rachycentron canadum

CBA

Leccia dei Caraibi

Trachinotus carolinus

POM

Alosa americana

Dorosoma cepedianum

SHG

Grugnoli (NS)

Pomadasyidae

GRX

Alosa

Alosa mediocris

SHH

Pesce lanterna

Notoscopelus sp.

LAX

Muggini (NS)

Mugilidae

MUL

Fieto americano

Peprilus alepidotus (=paru)

HVF

Pesce burro maculato

Orthopristis chrysoptera

PIG

Sperlano

Osmerus mordax

SMR

Ombrina ocellata

Sciaenops ocellatus

RDM

Pagro

Pagrus pagrus

RPG

Suro americano

Trachurus lathami

RSC

Perchia americana

Diplectrum formosum

PES

Sarago americano

Archosargus probatocephalus

SPH

Corvina striata

Leiostomus xanthurus

SPT

Ombrina dentata

Cynoscion nebulosus

SWF

Ombrina dentata

Cynoscion regalis

STG

Persicospigola striata

Morone saxatilis

STB

Storioni (NS)

Acipenseridae

STU

Tarpon

Tarpon (=megalops) atlanticus

TAR

Trote (NS)

Salmo sp.

TRO

Persicospigola americana

Morone americana

PEW

Berici (NS)

Beryx sp.

ALF

Spinarolo

Squalus acantias

DGS

Spinaroli (NS)

Squalidae

DGX

Squalo toro

Odontaspis taurus

CCT

Smeriglio

Lamna nasus

POR

Squalo mako

Isurus oxyrinchus

SMA

Squalo grigio

Carcharhinus obscurus

DUS

Verdesca

Prionace glauca

BSH

Squaliformi (NS)

Squaliformes

SHX

Squalo musoguzzo

Rhizoprionodon terraenovae

RHT

Sagrì nero

Centroscyllium fabricii

CFB

Squalo di Groenlandia

Somniosus microcephalus

GSK

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

BSK

Razze (NS)

Raja sp.

SKA

Razza

Leucoraja erinacea

RJD

Razza

Amblyraja hyperborea

RJG

Razza

Dipturus laevis

RJL

Razza occhiata

Leucoraja ocellata

RJT

Razza stellata

Amblyraja radiata

RJR

Razza

Malcoraja senta

RJS

Razza

Bathyraja spinicauda

RJO

Pesci ossei (NS)

 

FIN


(1)  Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere Urophycis ai fini delle relazioni statistiche sono designati come segue: a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come Musdea americana, Urophycis tenuis; b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come Musdea americana, Urophycis tenuis; c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera b), altri naselli del genere Urophycis catturati nelle divisioni 4W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come Musdea atlantica, Urophycis chuss.


ALLEGATO VIII

FODERONI AUTORIZZATI

1.   Foderone superiore tipo ICNAF

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l'usura, purché risponda ai requisiti seguenti:

a)

le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all'articolo 34;

b)

la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

c)

la larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza la larghezza coperta del sacco, misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

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2.   Foderone superiore a fascia multipla

Il foderone superiore a fascia multipla è definito come le pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:

a)

ogni pezza:

i)

sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

ii)

abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco); e

iii)

non sia più lunga di dieci maglie; e

b)

la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

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FODERONE DI TIPO POLACCO

3.   Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Il foderone superiore a maglie larghe consiste di una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso filo ritorto del sacco o di un filo ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo i bordi anteriore, laterale e posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

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ALLEGATO IX

CATENELLE DISTANZIATRICI PER RETI DA TRAINO PELAGICHE PER GAMBERETTI: ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

Le catenelle distanziatrici sono catene o corde, o una combinazione delle due, che collegano a intervalli variabili la lima da piombo alla lima di armamento o alla lima di supporto. I termini «lima di armamento» o «lima di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una lima di armamento; altre utilizzano sia la lima di armamento che la lima di supporto, come mostrato nel disegno. La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.

Il disegno allegato mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.

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ALLEGATO X

DIMENSIONI MINIME DELLE MAGLIE (1)

Specie

Pesci senza visceri né branchie, anche spellati,

freschi, refrigerati, congelati o salati

Interi

Decapitati

Decapitati e senza coda

Decapitati e sezionati

Merluzzo bianco

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 cm (2)

Ippoglosso nero

30 cm

Senza oggetto

Senza oggetto

Senza oggetto

Passera canadese

25 cm

19 cm

15 cm

Senza oggetto

Limanda

25 cm

19 cm

15 cm

Senza oggetto


(1)  Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza della pinna; per le altre specie alla lunghezza totale.

(2)  Taglia inferiore per i pesci freschi salati.


ALLEGATO XI

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE (ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI BORDO)

ANNOTAZIONI NEL GIORNALE DI PESCA

Tipo di informazione

Codice standard

Nome della nave

01

Nazionalità della nave

02

Numero di registrazione della nave

03

Porto di registrazione

04

Tipi di attrezzi utilizzati (annotazioni distinte per tipi differenti di attrezzi)

10

Tipo di attrezzo

 

Data

 

giorno

20

mese

21

anno

22

Posizione

 

latitudine

31

longitudine

32

zona statistica

33

N. di cale nel periodo di 24 ore (1)

10

P. di ore di utilizzo degli attrezzi nel periodo di 24 ore (1)

41

Nomi delle specie (allegato I)

 

Catture quotidiane di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)

50

Catture quotidiane di ciascuna specie destinata al consumo umano

61

Catture quotidiane di ciascuna specie destinata alla trasformazione

62

Rigetti quotidiani di ciascuna specie

63

Luogo o luoghi di trasbordo

70

Data o date di trasbordo

71

Firma del comandante

80

CODICI DEGLI ATTREZZI

Categoria di attrezzi

Codice di abbreviazione standard

Reti da circuizione

 

Rete da circuizione a chiusura

PS

Reti da circuizione azionate da un natante

PS1

Reti da circuizione azionate da due natanti

PS2

Rete da circuizione senza chiusura (lampara)

LA

Sciabiche

SB

Sciabiche da natante

SV

Sciabica danese

SDN

Sciabica scozzese

SSC

Sciabica a coppia

SPR

Sciabiche (non specificate)

SX

Reti da traino

 

Nasse

FPO

Reti a strascico

 

Sfogliare

TBB

Rete da traino pelagica a divergenti (2)

TBB

Rete a strascico a coppia

PTB

Reti a strascico per scampi

TBN

Reti da traino pelagiche per gamberetti

TBS

Reti a strascico (non specificate)

TB

Reti da traino pelagiche

 

Rete da traino pelagica a divergenti

OTM

Rete a strascico a coppia

PTM

Reti da traino pelagiche per gamberetti

TMS

Reti da traino pelagiche (non specificate)

TM

Reti da traino gemelle a divergenti (1 natante)

OTT

Reti da traino a divergenti (non specificate)

OT

Reti a traino a coppia (non specificate)

PT

Altre reti da traino (non specificate)

TX

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti

 

Reti da posta (ancorate)

GNS

Reti da posta derivanti

GND

Reti da posta circuitanti

GNC

Reti da posta a pali

GNF

Tremagli

GTR

Reti combinate (da imbrocco-tremagli)

GTN

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti (non specificate)

GEN

Reti da imbrocco (non specificate)

GN

Trappole

 

Trappole (reti trappola non coperte)

FPN

Cogolli

FYK

Reti fisse a corrente

FSN

Barriere, reti fisse, lavorieri, ecc.

FWR

Trappole di superficie

FAR

Trappole (non specificate)

FIX

Ami e palangari

 

Lenze a mano (3)

LHP

Lenze a mano e lenze a canna (meccanizzate) (3)

LHM

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

Palangari (non specificati)

LL

Lenze al traino

LTL

Ami e palangari (non specificati) (4)

LX

Rampini e arpioni

 

Arpioni

HAR

Draghe

 

Draghe tirate da natanti

DRB

Draghe a mano

DRH

Reti da raccolta

 

Reti da raccolta portatili (bilance)

LNP

Reti da raccolta manovrate da natanti

LNB

Reti da raccolta fisse manovrate da terra

LNS

Reti da raccolta (non specificate)

LN

Reti da lancio

 

Giacchi

FCN

Reti da lancio (non specificate)

FG

Macchine per la raccolta

 

Pompe

HMP

Draghe automatiche

HMD

Macchine per la raccolta (non specificate)

HMX

Attrezzi diversi  (5)

MIS

Attrezzi per la pesca sportiva

RG

Attrezzi non noti o non specificati

NK

CODICI DELLE NAVI DA PESCA

A.

Tipi principali di navi

Codice FAO

Tipo di nave

BO

Nave guardapesca

CO

Nave per la formazione alla pesca

DB

Nave draga (non continua)

DM

Nave draga (continua)

DO

Nave da traino a sfogliara

DOX

Nave draga n.s.a.

FO

Nave per trasporto di pesce

FX

Nave da pesca n.s.a.

GO

Peschereccio con reti a circuizione

HOX

Nave madre n.s.a.

HSF

Nave madre officina

KO

Nave ospedale

LH

Peschereccio con lenze a mano

LL

Peschereccio a palangari

LO

Peschereccio con lenze

LP

Peschereccio con lenze e canne

LT

Peschereccio con lenze trainate

MO

Navi polivalenti

MSN

Peschereccio con rete a circuizione e lenze a mano

MTG

Peschereccio per traino a reti derivanti

MTS

Peschereccio per traino e circuizione

NB

Peschereccio con un'unica rete da raccolta

NO

Peschereccio con reti da raccolta

NOX

Peschereccio con reti da raccolta n.s.a.

PO

Nave con ittiopompe

SN

Peschereccio con sciabica danese

SO

Peschereccio per rete a circuizione

SOX

Peschereccio per rete a circuizione n.s.a.

SP

Peschereccio a cianciolo

SPE

Peschereccio a cianciolo di tipo europeo

SPT

Peschereccio con reti a circuizione per tonni

TO

Peschereccio per traino

TOX

Pescherecci per traino n.s.a.

TS

Peschereccio da traino laterale

TSF

Peschereccio congelatore da traino laterale

TSW

Peschereccio da traino laterale per pesce fresco

TT

Peschereccio per traino poppiero

TTF

Peschereccio congelatore per traino poppiero

TTP

Nave officina per traino poppiero

TU

Peschereccio per rete da traino con buttafuori

WO

Natante posa trappole

WOP

Natante posa nasse

WOX

Natante posa trappole n.s.a.

ZO

Nave da ricerca alieutica

DRN

Peschereccio con reti da posta derivanti

= non specificato altrove

B.

Principali attività delle navi

Codice Alfa

Categoria

ANC

Cala

DRI

Pesca con rete derivante

FIS

Pesca

HAU

Salpamento

PRO

Trattamento

STE

Trattamento con vapore

TRX

Trasbordo (carico o scarico)

OTH

Altre (da specificare)


(1)  ) Qualora due o più tipi di attrezzi vengano usati nello stesso periodo di 24 ore, le annotazioni dovranno essere distinte per tipo di attrezzo.

(2)  Le agenzie della pesca possono indicare se si tratta di rete da traino laterale o a poppiera o di rete da traino pelagica laterale o poppiera utilizzando rispettivamente i codici OTB-1 e OTB-2 e OTM-1 e OTM-2.

(3)  Inclusa la tecnica detta «jigging».

(4)  Il codice LDV per i palangari manovrati dai dory è mantenuto per la registrazione dei dati storici.

(5)  Questo punto comprende: guadini, reti a mano, reti drive-in, la raccolta a mano senza uso di attrezzi e con o senza equipaggiamento da immersione, veleni ed esplosivi, animali addestrati, pesca elettrica.


ALLEGATO XII

ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

Il seguente è un elenco parziale degli stock che devono essere oggetto di una comunicazione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2

ANG/N3NO

Lophius americanus

Rana pescatrice americana

CAA/N3LMN

Anarhichas lupus

Lupo di mare

CAP/N3LM

Mallotus villosus

Capelin

CAT/N3LMN

Anarhichas spp.

Bavose lupe

HAD/N3LNO

Melanogrammus aeglefinus

Eglefino

HAL/N23KL

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3M

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HAL/N3NO

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso atlantico

HER/N3L

Clupea harengus

Aringa

HKR/N2J3KL

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKR/N3MNO

Urophycis chuss

Musdea atlantica

HKS/N3NLMO

Merlucius bilinearis

Nasello atlantico

RNG/N23

Coryphaenoides rupestris

Granatiere

HKW/N2J3KL

Urophycis tenuis

Musdea americana

POK/N3O

Pollachius virens

Merluzzo carbonaro

RHG/N23

Macrourus berglax

Granatiere

SKA/N2J3KL

Raja spp.

Razze

SKA/N3M

Raja spp.

Razze

SQI/N56

Illex illecebrosus

Totano

VFF/N3LMN

Pesci non sottoposti a cernita, non identificati

WIT/N3M

Glyptocephalus cynoglossus

Passera lingua di cane

YEL/N3M

Limanda ferruginea

Limanda


ALLEGATO XIII

DIVIETO DI PESCA SELETTIVA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Squali (tutte le specie)

Zona della Convenzione

Tutto l'anno

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare

FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud

Tutto l'anno

Pesci a pinne

FAO 48.1 Antartico (1)

FAO 48.2 Antartico (1)

Tutto l'anno

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

FAO 48.3

Tutto l'anno

Dissostichus spp

FAO 48.5 Antartico

dal 1.12.2006 al 30.11.2007

Dissostichus spp

FAO 88.3 Antartico (1)

FAO 58.5.1 Antartico (1)  (2)

FAO 58.5.2 Antartico a est di 79o20'E e al di fuori della ZEE a ovest di 79o20'E (1)

FAO 88.2 Antartico a nord di 65o S (1)

FAO 58.4.4 Antartico (1)

FAO 58.6 Antartico (1)

FAO 58.7 Antartico (1)

Tutto l'anno

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)

Tutto l'anno

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antartico

dal 1.12.2006 al 30.11.2007

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antartico (1)

Tutto l'anno


(1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)  Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).


ALLEGATO XIV

LIMITI DELLE CATTURE E DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CCAMLR NEL 2006/07

Sottozona/divisione

Regione

Campagna

SSRU

Dissostichus spp. Limiti di cattura (tonnellate)

Limite delle catture accessorie (tonnellate)

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

48.6

Tutte le divisioni

dal 1.12.2006 al 30.11.2007

 

455 t a nord di 60o S

455 t a sud di 60o S

Tutte le divisioni: 50

Tutte le divisioni: 73

Tutte le divisioni: 20

58.4.1

Tutte le divisioni

dal 1.12.2006 al 30.11.2007

A

B

C

D

E

F

G

H

0

0

200

0

200

0

200

0

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

96

Tutte le divisioni:

20

 

 

 

Totale sottozone

600

 

 

 

58.4.2

Tutte le divisioni

dal 1.12.2006 al 30.11.2007

A

B

C

D

E

260

0

260

0

260

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

124

Tutte le divisioni:

20

 

 

 

Totale sottozone

780

 

 

 

58.4.3a)

Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale

dal 1.05.2007 al 31.8.2007

Senza oggetto

250

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

26

Tutte le divisioni:

20

58.4.3b)

Tutte le divisioni al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale

dal 1.05.2007 al 31.8.2007

Senza oggetto

300

Tutte le divisioni:

50

Tutte le divisioni:

159

Tutte le divisioni:

20

88.1

Tutte le sottozone

dal 1.12.2006 al 31.8.2007

A

B, C, G

D

E

F

H, I, K

J

L

0

356 (1)

0

0

0

1 936 (1)

564 (1)

176 (1)

0

50 (1)

0

0

0

97 (1)

50 (1)

50 (1)

0

57 (1)

0

0

0

310 (1)

90 (1)

28 (1)

0

60 (1)

0

0

0

60 (1)

20 (1)

20 (1)

 

 

 

Totale sottozone

3 032 (1)

150 (1)

484 (1)

0

88.2

Tutte le sottozone

dal 1.12.2006 al 31.8.2007

A

B

C, D, F, G

E

0

0

206 (1)

341 (1)

0

0

50 (1)

50 (1)

0

0

33 (1)

55 (1)

0

0

20 (1)

20 (1)

 

 

 

Totale sottozone

547 (1)

50 (1)

88 (1)

0


(1)  Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

Razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 tonnellate, se tale quantitativo è maggiore

Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp.

Altre specie: 20 tonnellate per SSRU.


ALLEGATO XV

PARTE I

Moduli di controllo dello Stato di approdo

MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 1

PARTE A: Deve essere compilata dal comandante della nave

Nome della nave

Numero IMO (1)

Indicativo di chiamata

Stato di bandiera

Numero Inmarsat

Numero di fax

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Porto di sbarco o di trasbordo

Ora presunta di arrivo

 

Data:

Ora (UTC):

Catture totali a bordo

Catture da sbarcare (2)

Specie (3)

Prodotto (4)

Zona CIEM di cattura

Peso del prodotto (kg)

Specie (3)

Prodotto (4)

Zona CIEM di cattura

Peso del prodotto (kg)


PARTE B: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di bandiera

Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande indicando «Sì» o «No»

No

a)

le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie catturate?

 

 

b)

i quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili?

 

 

c)

le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone interessate?

 

 

d)

la presenza della nave nella zona delle catture dichiarate è stata verificata sulla scorta dei dati VMS?

 

 

Convalida dello Stato di bandiera

Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche e esatte.

Nome e titolo

Data

Firma

Timbro ufficiale


PARTE C: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di approdo

Nome dello Stato di approdo

Autorizzazione rilasciata

Data

Firma

Timbro

 

Sì …

No …

 

 

 

MODULO DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO — PSC 2 (5)

PARTE A: Deve essere compilata dal comandante della nave

Nome della nave

Numero IMO (6)

Indicativo di chiamata

Stato di bandiera

Numero Inmarsat

Numero di fax

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Porto di sbarco o di trasbordo

Ora presunta di arrivo

 

 

 

 

 

 

 

Data:

Ora (UTC):

 

 

 

Informazione sulle catture per le navi cedenti

Nome della nave

Numero IMO (6)

Indicativo di chiamata

Stato di bandiera

Catture totali a bordo

Catture da sbarcare (7)

Specie (8)

Prodotto (9)

Zona CIEM di cattura

Peso del prodotto (kg)

Specie (8)

Prodotto (9)

Zona CIEM di cattura

Peso del prodotto (kg)


PARTE B: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di bandiera

Lo Stato di bandiera deve rispondere alle seguenti domande indicando «Sì» o «No»

No

a)

le navi che hanno dichiarato le catture disponevano di contingenti sufficienti per le specie catturate?

 

 

b)

i quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili?

 

 

c)

le navi che hanno dichiarato le catture disponevano dell'autorizzazione di pesca per le zone interessate?

 

 

d)

la presenza della nave nella zona delle catture dichiarate è stata verificata sulla scorta dei dati VMS?

 

 

Convalida dello Stato di bandiera

Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche e esatte.

Nome e titolo

Data

Firma

Timbro ufficiale


PARTE C: Per esclusivo uso ufficiale — Deve essere compilata dallo Stato di approdo

Nome dello Stato di approdo

Autorizzazione rilasciata

Data

Firma

Timbro

 

Sì …

No …

 

 

 

PARTE II

RELAZIONE SULL'ISPEZIONE DELLO STATO DI APPRODO (PSC 3) (10)

A.   RIFERIMENTO DELL'ISPEZIONE

Stato di approdo

Porto di sbarco o di trasbordo

Nome della nave

Stato di bandiera

Numero IMO (11)

Indicativo di chiamata internazionale

Inizio dello sbarco/trasbordo

Data

Ora

Fine dello sbarco/trasbordo

Data

Ora


B.   INFORMAZIONI SULL'ISPEZIONE

Nome della nave cedente

Numero IMO (11)

Indicativo di chiamata

Stato di bandiera


B1.   Pesce sbarcato o trasbordato

Specie (12)

Prodotto (13)

Zona CIEM di cattura

Peso del prodotto in kg

Differenza (kg) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2

Differenza ( %) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2


B2.   Informazioni sugli sbarchi autorizzati senza conferma dello Stato di bandiera

Denominazione del deposito, denominazione delle autorità competenti, termine di ricevimento della conferma


B3.   Pesce detenuto a bordo

Specie (12)

Prodotto (13)

Zona CIEM di cattura

Peso del prodotto in kg

Differenza (kg) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2

Differenza ( %) tra il peso del prodotto e PSC 1 o 2


C.   RISULTATI DELL'ISPEZIONE

Inizio dell'ispezione

Data

Ora

Fine dell'ispezione

Data

Ora

Osservazioni

Infrazioni constatate (14)

Articolo

Indicare le disposizioni NEAFC non rispettate e presentare sintesi dei fatti pertinenti

Nome degli ispettori

Firma degli ispettori

Data e luogo


D.   OSSERVAZIONI DEL COMANDANTE

Il sottoscritto, comandante della nave…conferma che una copia della presente relazione gli è stata consegnata nella data indicata in appresso. La firma non costituisce in alcun caso accettazione del contenuto della relazione, fatta eccezione per le eventuali osservazioni del sottoscritto.

Firma: … Data: …


E.   DISTRIBUZIONE

Copia per lo Stato di bandiera

Copia per il segretario della NEAFC


(1)  Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno

Organizzazione marittima internazionale.

(2)  Se necessario utilizzare altri moduli

(3)  Codice numerico alpha-3 FAO per le specie

(4)  Presentazione del prodotto come indicato nell'appendice dell'allegato XV

(5)  È necessario compilare un modulo a parte per ciascuna nave cedente.

(6)  Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno.

(7)  Se necessario utilizzare altri moduli.

(8)  Codice numerico alpha-3 FAO per le specie.

(9)  Presentazione del prodotto come indicato nell'appendice dell'allegato XV.

(10)  Qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo. È necessario utilizzare un modulo a parte per ciascuna nave cedente.

(11)  Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di registrazione esterno.

(12)  Codice numerico alpha-3 FAO per le specie.

(13)  Presentazione del prodotto come indicato nell'appendice dell'allegato XV.

(14)  In caso di infrazioni relative a catture avvenute nella zona della convenzione NEAFC, è necessario fare riferimento al pertinente articolo del Regime di controllo e di attuazione della NEAFC adottato il 17 novembre 2006.

Appendice 1 dell'allegato XV

Prodotti e imballaggi

A.   Codici dei tipi di prodotto

Codice

Tipo di prodotto

A

Intero — congelato

B

Intero — congelato (cotto)

C

Eviscerato non decapitato — congelato

D

Eviscerato decapitato — congelato

E

Eviscerato decapitato — sezionato — congelato

F

Filetti senza pelle — congelati

G

Filetti con pelle — congelati

H

Pesce salato

I

Pesce in salamoia

J

Pesce in scatola

K

Olio

L

Carne proveniente da pesci interi

M

Carne proveniente da frattaglie

N

Altro (specificare)

B.   Tipo di imballaggio

Codice

Tipo

CRT

Scatole

BOX

Casse

BGS

Sacchi

BLC

Blocchi


ALLEGATO XVI

PARTE I

Dichiarazione SEAFO di trasbordo

Image

DICHIARAZIONE DI TRASBORDO

(1)   Disposizione generale

In caso di trasbordo, il comandante della nave che ha effettuato la pesca deve indicare i quantitativi nella dichiarazione di trasbordo. Una copia di tale dichiarazione deve essere consegnata al comandante della nave ce riceve il pesce.

(2)   Procedura per la compilazione

a)

Le annotazioni sulla dichiarazione di trasbordo devono essere leggibili e indelebili.

b)

Nessuna annotazione sulla dichiarazione di trasbordo deve poter essere cancellata o modificata. In caso di errore, la registrazione inesatta deve essere depennata e riscritta dalla sigla del comandante o del mandatario .

c)

Una dichiarazione di trasbordo deve essere compilata per ogni operazione di trasbordo.

d)

Tutte le pagine della dichiarazione di trasbordo devono essere firmate dal comandante.

(3)   Responsabilità del comandante per quanto concerne la dichiarazione di sbarco e la dichiarazione di trasbordo

Il comandante della nave certifica con la sua sigla e la sua firma la correttezza dei dati quantitativi iscritti nella dichiarazione di trasbordo. Le copie della dichiarazione di trasbordo devono essere tenute per un anno.

(4)   Informazioni da fornire

Le stime sui quantitativi trasbordati devono essere indicate nel modulo della dichiarazione SEAFO di trasbordo, come specificato nelle note a pie' di pagina dello stesso, per ciascuna specie e bordata.

(5)   Procedura di trasmissione

a)

In caso di trasbordo su una nave battente bandiera di una parte contraente o registrata in uno Stato parte contraente, la prima copia della dichiarazione di trasbordo deve essere consegnata al comandante della nave che riceve il pescato . L'originale di detto documento deve essere consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità della parte contraente di cui la nave batte bandiera o nello Stato della quale è registrata, entro 48 ore al massimo a decorrere dal termine delle operazioni di sbarco o dall' ' arrivo in porto.

b)

In caso si trasbordo su una nave battente bandiera di una parte non contraente, l'originale della dichiarazione di trasbordo deve essere al più presto consegnato o inviato, secondo il caso, alle competenti autorità della parte contraente di cui la nave che ha effettuato le catture batte bandiera o nello Stato della quale è registrata.

c)

Se il comandante si trova nell'impossibilità di inviare l'originale delle dichiarazioni di trasbordo alle competenti autorità della parte contraente di cui la nave batte bandiera o nello Stato della quale è registrata entro i termini stabiliti, i dati richiesti per le dichiarazioni devono essere trasmessi alle autorità interessate via radio o con altro mezzo.

I dati devono essere trasmessi tramite le stazioni radio abitualmente utilizzate, preceduti dal nome della nave, dall'indicativo radio, dal numero di identificazione esterna e dal nome del comandante.

Se la nave non può effettuare la comunicazione, il messaggio può essere affidato a un'altra nave che lo trasmette per conto della prima o tramite qualsiasi altro metodo.

Il comandante della nave deve provvedere affinché le informazioni comunicate alle stazioni radio possano essere inviate per iscritto alle autorità competenti.

PARTE II

Orientamenti relativi alla configurazione e alle modalità d'uso dei cavi con bandierine («tori lines») per far fuggire gli uccelli marini

1.

I presenti orientamenti sono finalizzati a coadiuvare la preparazione e l'attuazione di norme sui cavi con bandierine da utilizzarsi con i palangari. Se da un lato gli orientamenti sono relativamente espliciti, si incoraggia altresì a sperimentare per migliorare l'efficacia dei cavi. Gli orientamenti tengono conto di variabili di tipo ambientale e operativo, quali le condizioni atmosferiche, la velocità di posa e le dimensioni della nave, che incidono sulla configurazione dei cavi e sulla loro efficacia nel proteggere le esche dagli uccelli. L'uso e la configurazione di cavi possono variare per tenere conto di tali variabili, purché la loro efficacia non ne sia diminuita. In ogni caso è previsto un miglioramento continuo dei cavi che in futuro comporterà, di conseguenza, una revisione dei presenti orientamenti.

2.   Configurazione dei cavi con bandierine

2.1.

Si raccomanda di utilizzare cavi di 150 metri di lunghezza. Il diametro della sezione del cavo in acqua può essere superiore a quello del cavo al di fuori dell'acqua. Ciò permette di aumentare la resistenza e permette di limitare la lunghezza del cavo, oltre a tenere conto della velocità di posa e del tempo che le esche impiegano a immergersi. La sezione al di sopra dell'acqua dovrebbe essere di corda fine (ad esempio, con un diametro di circa 3 mm) e di colore vivo, come rosso o arancione.

2.2.

La sezione del cavo al di sopra dell'acqua dovrebbe essere sufficientemente leggera da renderne i movimenti imprevedibili, in modo che gli uccelli non vi si abituino, e sufficientemente pesante per evitare che il cavo non sia deviato dal vento.

2.3.

Idealmente il cavo dovrebbe essere attaccato alla nave con un robusto tornichetto cilindrico per evitare che il cavo si aggrovigli.

2.4.

Le bandierine dovrebbero essere di un materiale brillante e che produca effetti vivaci e imprevedibili (ad esempio, una corda fine e solida avvolta in una guaina rossa di poliuretano), essere appese a un tornichetto a tre bracci (sempre per evitare che si impiglino) attaccato al cavo e essere appena a di sopra del livello dell'acqua.

2.5.

Tra le bandierine non vi dovrebbero essere più di 5-7 metri. Idealmente le bandierine dovrebbero essere messe a coppie.

2.6.

Ciascuna coppia di bandierine dovrebbe essere staccabile mediante un gancio per rendere più efficace il fissaggio al cavo.

2.7.

Il numero di bandierine dovrebbe essere in funzione della velocità di posa della nave (più è ridotta la velocità di posa e più bandierine sono necessarie). Tre paia sono adeguati per una velocità di posa di 10 nodi.

3.   Spiegamento dei cavi con bandierine

3.1.

La linea dei cavi deve essere sospesa a un palo fissato sulla nave. Il palo dovrebbe essere piazzato il più alto possibile in modo che i cavi proteggano le esche a una buona distanza a poppa della nave e non si impiglino negli attrezzi. Maggiore l'altezza del palo migliore la protezione delle esche. Ad esempio, un'altezza di circa 6 metri dal livello dell'acqua garantisce circa 100 metri di protezione delle esche.

3.2.

I cavi dovrebbero essere collocati in modo tale che le bandierine si trovino al di sopra degli ami con le esche.

3.3.

L'uso di diverse linee di cavi con bandierine è incoraggiato perché permette di proteggere ancora meglio le esche dagli uccelli.

3.4.

Poiché esiste il rischio che i cavi si trancino o si impiglino, dovrebbero essere tenuti a bordo cavi di riserva per sostituire quelli danneggiati e per garantire che le operazioni di pesca continuino senza interruzioni.

3.5.

Qualora i pescatori utilizzino un dispositivo per il lancio delle esche (BCM), devono garantire il coordinamento del dispositivo con la linea dei cavi:

a)

accertandosi che il dispositivo lanci le esche al di sotto dello spazio protetto dai cavi;

b)

qualora il dispositivo consenta il lancio delle esche a babordo e a tribordo, utilizzando due linee di cavi.

3.6.

I pescatori sono invitati a montare verricelli manuali, elettrici o idraulici per facilitare il dispiegamento e il ritiro dei cavi con le bandierine.


ALLEGATO XVII

Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nell'Atlantico settentrionale

1.   ATLANTICO NORD-ORIENTALE

1.1.

La Commissione segnala immediatamente agli Stati membri le navi battenti bandiere di parti non contraenti della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito denominata «la Convenzione») che sono state avvistate mentre erano impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione della Convenzione e che la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell'elenco provvisorio delle navi sospettate di non rispettare le raccomandazioni formulate nell'ambito della Convenzione. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

a)

i pescherecci figuranti nel suddetto elenco che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni riguardano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della Convenzione. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;

b)

i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci figuranti nell'elenco in questione o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con tali pescherecci;

c)

nei porti non devono essere forniti ai suddetti pescherecci provviste, carburante o altri servizi.

1.2.

I pescherecci che la NEAFC ha inserito nell'elenco delle navi per le quali è stata accertata la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito denominati «pescherecci IUU») sono riportati nell'appendice 1. Oltre alle misure indicate al punto 1.1, a tali pescherecci si applicano le seguenti misure:

a)

ai pescherecci IUU è vietato entrare in un porto della Comunità;

b)

i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

c)

è vietata l'importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU;

d)

gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.

1.3.

La Commissione modificherà l'elenco dei pescherecci IUU in modo da renderlo conforme all'elenco NEAFC, non appena quest'ultima adotterà un nuovo elenco.

2.   ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

2.1.

I pescherecci che la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha inserito nell'elenco dei pescherecci IUU sono riportati nell'appendice 2. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

a)

i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU, impegnarsi in operazioni di trasformazione del pesce o partecipare ad attività di trasbordo o ad attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati nell'elenco delle navi IUU;

b)

nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi;

c)

i pescherecci IUU non sono autorizzati ad entrare nel porto di uno Stato membro, salvo in caso di forza maggiore;

d)

i pescherecci IUU non sono autorizzati a cambiare equipaggio, eccetto quando ciò risulta necessario per ragioni di forza maggiore;

e)

i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

f)

gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci;

g)

è vietata l'importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU.

2.2.

La Commissione modificherà l'elenco delle navi IUU in modo da renderlo conforme all'elenco NAFO, non appena quest'ultima adotterà un nuovo elenco.

Allegato XVII, appendice 1

Elenco delle navi per le quali la NEAFC ha confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU)

Numero IMO (1) di identificazione della nave

Nome della nave (2)

Stato di bandiera (2)

8522030

CARMEN

Georgia

7700104

CEFEY

Ex Panama

8422852

DOLPHIN

Georgia

8522119

EVA

Georgia

7321374

FONTE NOVA

Panama

6719419

GRAN SOL

Panama

7332218

IANNIS I

Panama

8028424

ICE BAY

Cambodia

8422838

ISABELLA

Georgia

8522042

JUANITA

Georgia

6614700

KABOU

Guinea Conakry

7351161

KERGUELEN

Guinea Conakry

7385174

MURTOSA

Togo

8326319

PAVLOVSK

Georgia

8914221

POLESTAR

Panama

8522169

ROSITA

Georgia

8421937

SANTA NIKOLAS

Honduras

7347407

SUNNY JANE

 

8209078

THORGULL

Bahamas

8606836

ULLA

Georgia


(1)  Organizzazione marittima internazionale.

(2)  Eventuali modifiche di nomi e bandiere e ulteriori informazioni sulle navi sono reperibili nel sito Web della NEAFC: www.neafc.org

Allegato XVII, appendice 2

Elenco delle navi per le quali la NAFO ha confermato la partecipazione ad attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU)

Vessel Name

(+nome precedente conosciuto)

Stato di bandiera attuale:

(Stato di bandiera precedente conosciuto)

Indicativo di chiamata

(RC)

Numero

IMO (1)

Carmen

(Ostovets)

Georgia

(Dominica)

4LSK

8522030

Eva

(Oyra)

Georgia

(Dominica)

4LPH

8522119

Isabella

(Olchan)

Georgia

(Dominica)

4LSH

8422838

Juanita

(Ostroe)

Georgia

(Dominica)

4LSM

8522042

Ulla

(Lisa, Kadri)

Georgia

(Dominica)

sconosciuto

8606836


(1)  Organizzazione marittima internazionale.