ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 384

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
29 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2011/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

8

 

*

Regolamento (CE) n. 2013/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane

13

 

*

Regolamento (CE) n. 2014/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

20

 

*

Regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

28

 

*

Regolamento (CE) n. 2016/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

38

 

*

Regolamento (CE) n. 2017/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE)

44

 

*

Regolamento (CE) n. 2018/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante fissazione di misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

46

 

*

Regolamento (CE) n. 2019/2006 della Commissione, del 21 dicembrere 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 327/98 e (CE) n. 955/2005 relativi all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari all'importazione nel settore del riso

48

 

*

Regolamento (CE) n. 2020/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese

54

 

*

Regolamento (CE) n. 2021/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

61

 

*

Regolamento (CE) n. 2022/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006 relativi all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nel settore dei cereali

70

 

*

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ( 1 )

75

 

*

Regolamento (CE) n. 2024/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante misure transitorie in deroga al regolamento (CE) n. 2076/2002 e alle decisioni 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE e 2005/864/CE intesi a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive non figuranti nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE in seguito all'adesione della Romania ( 1 )

79

 

*

Regolamento (CE) n. 2025/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

81

 

*

Regolamento (CE) n. 2026/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

85

 

*

Direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

92

 

*

Direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell’arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico ( 1 )

94

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

98

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

100

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2011/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito «l'atto di adesione del 2005»), in particolare l'articolo 20, in combinato disposto con l'allegato IV e l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli apicoltori (1), modificava, tra l'altro, le disposizioni sui massimali di aiuto per le sementi a seguito dell'adesione del 2004 e introduceva il sostegno diretto a favore degli agricoltori nel settore dello zucchero. Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), ha previsto le norme comuni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero applicabili a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Il regolamento (CE) n. 320/2006 (3) ha istituito un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità.

(2)

È opportuno adattare le suddette norme generali per permetterne l'attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell'adesione di tali paesi all'Unione europea.

(3)

Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare delle misure di sostegno nel settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno modificare i massimali nazionali per la Bulgaria e la Romania tenendo conto dell'aiuto supplementare. Per dare alla Bulgaria e alla Romania la possibilità di concedere il sostegno diretto per lo zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto, è opportuno modificare i massimali nazionali degli importi di riferimento dello zucchero. Per applicare le disposizioni relative al pagamento distinto dello zucchero in Bulgaria e Romania, è opportuno adeguare conseguentemente i periodi di attuazione.

(4)

Al fine di consentire alla Bulgaria e alla Romania di integrare l'aiuto per le sementi nei regimi di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all'elenco dei paesi oggetto di tale misura.

(5)

L'atto di adesione del 2005 e il presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 1782/2003 e tali modifiche dovrebbero entrare in vigore alla stessa data. È opportuno precisare l'ordine di applicazione di tali modifiche per ragioni di certezza del diritto.

(6)

Ai fini dell'applicazione in Bulgaria e Romania dei dispositivi relativi al regime di quote di produzione per lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina nonché il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione come disposto dal regolamento (CE) n. 318/2006 è opportuno aggiungere questi paesi all'elenco dei paesi che beneficiano di tali misure e adottare inoltre ulteriori adattamenti a tale regolamento per tener conto della situazione specifica della Bulgaria e della Romania.

(7)

Per consentire agli operatori della Bulgaria e della Romania di partecipare al regime di ristrutturazione del settore di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, è necessario adattare tale regolamento.

(8)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 318/2006 e (CE) n. 320/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato, tra l'altro, dall'atto di adesione del 2005, è modificato come segue:

1)

all'articolo 71 quater, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Nel caso della Bulgaria e della Romania, la tabella degli incrementi prevista all'articolo 143 bis si applica per lo zucchero e la cicoria.»;

2)

l'articolo 143 ter bis è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1 il testo che segue la prima frase è sostituito dal seguente:

«Tale pagamento è concesso con riferimento a un periodo rappresentativo, che può essere diverso per ciascun prodotto, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006, e in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,

i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006,

il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Tuttavia, se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, tale campagna è sostituita dalla campagna 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2006/2007 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Nel caso della Bulgaria e della Romania:

a)

la data del 30 aprile 2006 di cui al primo comma è sostituita dal 15 febbraio 2007;

b)

il pagamento distinto per lo zucchero può essere concesso per gli anni dal 2007 al 2011;

c)

il periodo rappresentativo di cui al primo comma, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, può essere diverso per ciascun prodotto;

d)

se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2007/2008, tale campagna è sostituita dalla campagna 2006/2007 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2007/2008 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.»;

b)

dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3 bis.   Per il 2007, per la Bulgaria e la Romania, la data del 31 marzo di cui al paragrafo 3 è sostituita dal 15 febbraio 2007.»;

3)

gli allegati VII, VIII bis e XI bis sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue:

1)

all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del presente paragrafo, nel caso della Bulgaria e della Romania la campagna di commercializzazione è la campagna 2006/2007.»;

2)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla quota totale di isoglucosio fissata nell'allegato III è aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, alla quota di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta un'ulteriore quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate. Tale aumento non riguarda la Bulgaria e la Romania.

Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 alla quota di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta un'ulteriore quota di isoglucosio di 11 045 tonnellate per la Bulgaria e di 1 966 tonnellate per la Romania.

Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alle quote di isoglucosio loro assegnate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2.»;

3)

all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 324 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

Nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:

198 748 tonnellate per la Bulgaria,

296 627 tonnellate per la Francia,

291 633 tonnellate per il Portogallo,

329 636 tonnellate per la Romania,

19 585 tonnellate per la Slovenia,

59 925 tonnellate per la Finlandia,

1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.»;

4)

il testo dell'allegato III è sostituito da quello figurante nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1oluglio 2006, oppure entro il 31 gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e della Romania, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007 con riserva di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.


ALLEGATO I

Gli allegati VII, VIII bis e XI bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue:

1)

nell'allegato VII, punto K2, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Massimali per gli importi da includere nell'importo di riferimento degli agricoltori

(migliaia di EUR)

Stato membro

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e anni successivi

Belgio

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulgaria

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Repubblica ceca

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Danimarca

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Germania

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Grecia

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Spagna

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Francia

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Irlanda

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Italia

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Lettonia

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Lituania

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Ungheria

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Paesi Bassi

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Austria

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Polonia

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portogallo

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Romania

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovenia

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovacchia

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Finlandia

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Svezia

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Regno Unito

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376»

2)

L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII bis

Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

(migliaia di EUR)

Anno civile

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Romania

Slovenia

Slovacchia

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 e anni successivi

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189»

3)

l'allegato XI bis è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI bis

Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3

(milioni di EUR)

Anno civile

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Cipro

Lettonia

Lituania

Ungheria

Malta

Polonia

Romania

Slovenia

Slovacchia

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

anni successivi

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

(in t)

Stati membri o regioni

(1)

Zucchero

(2)

Isoglucosio

(3)

Sciroppo di inulina

(4)

Belgio

819 812

85 694

0

Bulgaria

4 752

67 108

Repubblica ceca

454 862

Danimarca

420 746

Germania

3 655 456

42 360

Grecia

317 502

15 433

Spagna

903 843

98 845

Francia (continentale)

3 552 221

23 755

0

Dipartimenti francesi di Oltremare

480 245

Irlanda

0

Italia

778 706

24 301

Lettonia

66 505

Lituania

103 010

Ungheria

401 684

164 736

Paesi Bassi

864 560

10 891

0

Austria

387 326

Polonia

1 671 926

32 056

Portogallo (continentale)

34 500

11 870

Regione autonoma delle Azzorre

9 953

Romania

109 164

11 947

Slovacchia

207 432

50 928

Slovenia

52 973

Finlandia

146 087

14 210

Svezia

325 700

Regno Unito

1 138 627

32 602

Totale

16 907 591

686 736


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/8


REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 36 e l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (di seguito «atto di adesione del 2005»), in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (1) stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(2)

L'articolo 42, paragrafo 8 e l'articolo 71 quinquies, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003 vietano il trasferimento di diritti fissati utilizzando la riserva nazionale, tranne in caso di trasferimenti per via ereditaria. In caso di fusioni o scissioni, è ugualmente opportuno autorizzare gli agricoltori a trasferire alla nuova o alle nuove aziende risultanti i diritti di pagamento attinti alla riserva nazionale.

(3)

L'esperienza mostra che, nel caso di un sostegno ai redditi disaccoppiato, le norme che regolano l'ammissibilità delle superfici agricole possono essere semplici. In particolare, è opportuno semplificare le norme di ammissibilità applicabili al regime di pagamento unico per le superfici agricole coltivate ad olivi.

(4)

A Malta la maggioranza degli agricoltori del settore bovino non hanno terreni a disposizione. Così stando le cose, l'applicazione delle condizioni speciali di cui all'articolo 71 quaterdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003 potrebbe creare serie difficoltà ai fini dello sviluppo sostenibile del settore bovino ed oneri amministrativi eccessivi. È opportuno prevedere condizioni semplificate per i pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico destinati agli agricoltori maltesi interessati.

(5)

Sono attualmente esclusi dall'aiuto comunitario a favore delle colture energetiche alcuni Stati membri come la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (di seguito «i nuovi Stati membri»), che applicano il regime di pagamento unico per superficie. La revisione del regime a favore delle colture energetiche ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha indicato che è opportuno estendere l'aiuto a favore delle colture energetiche a tutti gli Stati membri e alle stesse condizioni a partire dal 2007. Di conseguenza, la superficie massima garantita dovrebbe essere estesa proporzionalmente, la tabella degli incrementi prevista per l'introduzione dei regimi di aiuto nei nuovi Stati membri non dovrebbe essere applicata al regime a favore delle colture energetiche e le norme sul regime del pagamento unico per superficie dovrebbero essere modificate.

(6)

Al fine di rafforzare il ruolo delle colture energetiche permanenti e di incentivarne la produzione, gli Stati membri devono poter concedere un aiuto nazionale fino a un massimo del 50 % dei costi di avviamento di colture permanenti per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche.

(7)

A partire dall'adesione, i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero dei nuovi Stati membri hanno beneficiato di un sostegno ai prezzi ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2). L'aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al capitolo 10 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 non dovrebbe essere pertanto soggetto all'applicazione della tabella degli incrementi di cui all'articolo 143 bis del medesimo regolamento, con effetto a partire dal giorno in cui si applica l'aiuto a favore di tali produttori. È opportuno inoltre precisare i requisiti per l'applicazione di tale aiuto e il calcolo del pagamento da accordare agli agricoltori interessati.

(8)

L'esperienza dimostra che il regime di pagamento unico per superficie è un sistema semplice ed efficace per concedere agli agricoltori un sostegno ai redditi disaccoppiato dalla produzione. A fini di semplificazione, è opportuno autorizzare i nuovi Stati membri a continuarne l'applicazione fino alla fine del 2010. Non sembra tuttavia opportuno estendere oltre il 2008 la deroga, attualmente prevista per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, riguardante l'obbligo di introdurre nella condizionalità alcuni criteri di gestione obbligatori. Per garantire la coerenza di talune misure di sviluppo rurale con questa mancata proroga, è opportuno che l'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (3) tenga conto di questo elemento.

(9)

In circostanze normali, gli agricoltori possono convenire tra loro le condizioni di trasmissione dell'azienda (o parte di essa) che ha beneficiato del pagamento separato per lo zucchero. Tuttavia, in caso di trasferimento per via ereditaria, è opportuno prevedere che all'erede venga concesso il pagamento separato per lo zucchero.

(10)

L'atto di adesione del 2005 ed il presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 1782/2003 e tali modifiche dovrebbero entrare in vigore alla stessa data. È opportuno precisare l'ordine di applicazione di tali modifiche per ragioni di certezza del diritto.

(11)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1698/2005.

(12)

Il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (4), ha modificato l'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. A causa di un errore, le voci relative all'olio d'oliva e al luppolo non hanno tenuto conto delle modifiche apportate al suddetto allegato dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. È perciò opportuno rettificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 di conseguenza, con effetto a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 2183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato anche dall'atto di adesione del 2005, è così modificato:

1)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per gli Stati membri che applicano l'aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, il sistema di identificazione include un sistema di informazione geografica degli oliveti, costituito da una banca dati alfanumerica informatizzata e da una banca dati di riferimento grafico informatizzata relativa agli alberi di olivo e alle superfici interessate.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Gli Stati membri che non applicano l'aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, possono decidere di includere il sistema di informazione geografica degli oliveti di cui al paragrafo 2 nel sistema di identificazione delle parcelle agricole.»;

2)

all'articolo 22, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

nel caso di domande di aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, o qualora lo Stato membro si stia avvalendo dell'opzione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, il numero di alberi di olivo e il loro posizionamento all'interno della parcella,»;

3)

all'articolo 42, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata, o in caso di fusione o scissione, e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In caso di fusione o scissione, l'agricoltore o gli agricoltori a capo della nuova azienda o delle nuove aziende conservano i diritti originariamente attinti alla riserva nazionale fino al termine del periodo di cinque anni.»;

4)

all'articolo 44, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per “ettari ammissibili” si intendono anche le superfici investite a luppolo o soggette all'obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione, e le superfici a oliveto.»;

5)

all'articolo 51, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

colture permanenti, ad eccezione del luppolo e degli oliveti;»

6)

all'articolo 56, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri sono autorizzati a pagare l'aiuto nazionale fino al 50 % dei costi connessi con la creazione di colture permanenti destinate alla produzione di biomassa sui terreni messi a riposo.»;

7)

all'articolo 60, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora uno Stato membro si avvalga dell'opzione di cui all'articolo 59, gli agricoltori possono, in deroga all'articolo 51, lettere b) e c), e ai sensi del presente articolo, utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento tranne le colture di cui all'articolo 51, lettera a).»;

8)

all'articolo 71 quinquies, il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata, di fusione o scissione e di applicazione del paragrafo 3, e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In caso di fusione o scissione, l'agricoltore o gli agricoltori a capo della nuova azienda o delle nuove aziende conservano i diritti originariamente attinti alla riserva nazionale fino al termine del periodo di cinque anni»;

9)

all'articolo 71 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 51, lettere b) e c), e ai sensi del presente articolo, gli agricoltori possono utilizzare anche le parcelle dichiarate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, e destinate alla produzione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 o all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 e delle patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola di patate, per i quali è concesso l'aiuto di cui all'articolo 93 del presente regolamento, tranne le colture di cui all'articolo 51, lettera a).»;

10)

all'articolo 71 quaterdecies è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per Malta, il secondo comma non si applica e la deroga di cui al primo comma si applica senza la condizione che l'agricoltore mantenga almeno il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto.»;

11)

all'articolo 88 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano all'aiuto per le colture energetiche nella comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007.»;

12)

all'articolo 89, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È fissata una superficie massima garantita, pari a 2 000 000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.»;

13)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 90 bis

Aiuti nazionali

Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere aiuti nazionali per coprire fino al 50 % dei costi associati all'introduzione di colture permanenti per le superfici che sono state oggetto di domanda per un aiuto a favore delle colture energetiche.»;

14)

all'articolo 110 octodecies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, l'aiuto comunitario è concesso ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.»;

15)

l'articolo 110 vicies è sostituito dal seguente:

«Articolo 110 vicies

Importo dell'aiuto

L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell'allegato VII attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano all'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero.»;

16)

l'articolo 143 ter è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Durante il periodo di applicazione di cui al paragrafo 9, i nuovi Stati membri possono decidere, non oltre la data di adesione, di sostituire i pagamenti diretti, ad eccezione dell'aiuto a favore delle colture energetiche, istituito al titolo IV, capitolo 5, con un pagamento unico per superficie che è calcolato a norma del paragrafo 2.»;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'erogazione di pagamenti in base al regime di pagamento unico per superficie, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41) che sono state mantenute in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 e che sono soggette a una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania, sono ammissibili tutte le parcelle agricole che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4, nonché le parcelle agricole coltivate a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41) che sono soggette a domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all'articolo 88.»;

c)

al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1o gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2008, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa per i nuovi Stati membri in relazione a quanto concerne i criteri di gestione obbligatori. Tuttavia, per la Romania e la Bulgaria, l'applicazione degli articoli 3, 4, 6, 7 e 9 è facoltativa fino al 31 dicembre 2011.»;

d)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 11, per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2010. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania il regime di pagamento unico per superficie è disponibile per un periodo di applicazione fino alla fine del 2011. I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'intenzione di porre fine all'applicazione del regime entro il 1o agosto dell'ultimo anno di applicazione.»;

e)

al paragrafo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al termine del periodo di applicazione del regime di pagamento unico per superficie di cui al paragrafo 9, si applicano le percentuali fissate dall'articolo 143 bis. Se l'applicazione del regime di pagamento unico per superficie è prorogata oltre la fine del 2010 in seguito ad una decisione adottata ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettera b), la percentuale di cui all'articolo 143 bis per il 2010 si applica fino alla fine dell'ultimo anno di applicazione del regime di pagamento unico per superficie.»;

17)

l'articolo 143 ter bis è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«In deroga all'articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere, al massimo entro il 30 aprile 2006, di concedere per il periodo 2006-2010 un pagamento separato per lo zucchero agli agricoltori ammissibili al regime di pagamento unico per superficie.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo dell'anno per il quale è concesso il pagamento distinto per lo zucchero, sulla base di criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale inferiore a quello di cui al punto K dell'allegato VII. Qualora la somma degli importi stabiliti ai sensi del paragrafo 1 superi il massimale deciso dal nuovo Stato membro in questione, l'importo annuo da concedere agli agricoltori è ridotto in proporzione.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   In caso di eredità effettiva o anticipata, il pagamento separato per lo zucchero è concesso all'agricoltore che ha ereditato l'azienda, a condizione che tale agricoltore sia ammissibile al regime di pagamento unico per superficie.»;

18)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

il testo della voce «Olio d'oliva» è sostituito dal seguente:

«Olio d'oliva

Titolo IV, capitolo 10 ter, del presente regolamento

Aiuto alla superficie

Articolo 48 bis, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1)

Per Malta e la Slovenia nel 2006»

b)

il testo della voce «Luppolo» è sostituito dal seguente:

«Luppolo

Titolo IV, capitolo 10 quinquies, del presente regolamento (***) (*****)

Aiuto alla superficie

Articolo 48 bis, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 795/2004

Per la Slovenia nel 2006»

Articolo 2

All'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 è aggiunto il seguente comma:

«La deroga di cui al primo comma si applica fino al 31 dicembre 2008. Tuttavia, per la Bulgaria e la Romania si applica fino al 31 dicembre 2011.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007 con riserva di entrata in vigore del trattato di adesione di Bulgaria e Romania del 2005 per quanto le disposizioni del presente regolamento si basano su tale trattato.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 6 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005, mentre l'articolo 1, paragrafi 14, 15 17 e 18 si applica dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

(4)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/13


REGOLAMENTO (CE) N. 2013/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006 in ordine al settore delle banane

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Attualmente il settore della banana è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1). Il regime di aiuti per i produttori di banane si basa in particolare su principi che per altre organizzazioni comuni di mercato sono stati radicalmente riformati. Tale regime deve essere pertanto modificato allo scopo di garantire un tenore di vita equo alle comunità rurali nelle regioni produttrici di banane, focalizzare maggiormente gli aiuti diretti sull’orientamento dei produttori al mercato, stabilizzare le spese, garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, tenere adeguatamente conto delle peculiarità delle regioni produttrici, semplificarne la gestione e metterlo in sintonia con i principi delle organizzazioni comuni di mercato riformate.

(2)

È opportuno che le modifiche tengano conto degli sviluppi e delle prospettive di cambiamento del regime applicabile alle importazioni, nella Comunità, di banane prodotte dai paesi terzi, in particolare del passaggio da un regime basato sui contingenti tariffari ad un regime oggi esclusivamente tariffario, tranne un contingente preferenziale per le banane prodotte dai paesi ACP.

(3)

La coltura delle banane è una delle principali attività agricole in alcune regioni ultraperiferiche dell’Unione, in particolare nei dipartimenti francesi d’oltremare della Guadalupa e della Martinica, nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie, dove la produzione di banane risente in particolare di difficoltà come l’insularità, la lontananza, le dimensioni ridotte delle aziende e la particolare topografia delle isole. La produzione locale di banane costituisce un fattore essenziale per l’equilibrio ambientale, sociale ed economico delle zone rurali in tali regioni.

(4)

Occorre tener conto del fatto che il settore della banana ha una grande rilevanza socioeconomica nelle regioni ultraperiferiche, contribuisce all’obiettivo della coesione economica e sociale, genera reddito e occupazione, dinamizza attività economiche a monte e a valle e assicura la conservazione dell’equilibrio ecologico e paesaggistico, con evidente potenziale di sviluppo turistico.

(5)

L’attuale regime comunitario di aiuti compensativi per le banane, istituito dal titolo III del regolamento (CEE) n. 404/93, non tiene adeguatamente conto delle peculiarità locali della produzione delle diverse regioni ultraperiferiche. È pertanto opportuno prevedere di cessare l’erogazione dell’attuale aiuto compensativo a favore delle banane in tali regioni, in modo da poter includere la produzione di banane nei programmi di sostegno. Appare quindi appropriato ricercare uno strumento più adatto per sostenere la produzione di banane in tali regioni.

(6)

Il titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (2), prevede l’istituzione di programmi comunitari di sostegno alle regioni ultraperiferiche, contenenti misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali. Il medesimo regolamento prevede la presentazione di una relazione entro il 31 dicembre 2009. In caso di mutamenti significativi delle condizioni economiche, tali da incidere sulle condizioni di vita delle regioni ultraperiferiche, la Commissione presenterà la propria relazione prima di tale data. Il suddetto strumento sembra essere il più idoneo a sostenere la produzione di banane in ciascuna delle regioni ultraperiferiche, in quanto offre una certa flessibilità e la possibilità di decentrare i meccanismi di sostegno della produzione di banane. La possibilità di inserire gli aiuti per le banane nei suddetti programmi di sostegno rafforzerebbe anche la coerenza delle strategie di sostegno della produzione agricola in queste regioni.

(7)

È opportuno aumentare in proporzione la dotazione finanziaria prevista dal titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006. A tale regolamento si dovrebbero altresì apportare modifiche tecniche per agevolare la trasmissione dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 a quelle stabilite dal presente regolamento. Si dovrebbero in particolare prevedere disposizioni per la modifica dei programmi comunitari di sostegno. Per facilitare la transizione, tali modifiche si dovrebbero applicare dalla data di applicazione del presente regolamento.

(8)

Per quanto riguarda la produzione di banane in zone della Comunità diverse dalle regioni ultraperiferiche non appare più necessario mantenere in vigore un regime di aiuto specifico per le banane, data la piccola percentuale rappresentata da tale produzione sul totale della produzione comunitaria.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica alcuni regolamenti (3) prevede un regime di pagamento unico disaccoppiato per le aziende agricole (di seguito il «regime di pagamento unico»). Lo scopo del regime è quello di passare dal sostegno della produzione al sostegno dei produttori.

(10)

Nella conversione verso il sostegno ai produttori assumono un ruolo prioritario le azioni in materia d’informazione e di infrastrutture mirate allo sviluppo rurale; al riguardo occorre puntare su un adeguamento della produzione e della commercializzazione a diversi standard di qualità, come quelli del commercio equo, della produzione biologica, delle varietà locali o con un marchio registrato di origine geografica; le banane possono essere commercializzate in quanto prodotto tipico locale anche nel contesto del turismo esistente in dette zone, il che permette inoltre di legare i consumatori alle rispettive varietà di banane in quanto prodotto preferito e identificabile.

(11)

Per ragioni di coerenza è opportuno abolire l’attuale regime di aiuti compensativi per le banane e inserire le banane nel regime di pagamento unico. A tal fine è necessario inserire l’aiuto compensativo per le banane nell’elenco dei pagamenti diretti che rientrano nel regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno prevedere che gli Stati membri stabiliscano gli importi di riferimento e il numero di ettari ammissibili al regime di pagamento unico, in base ad un periodo rappresentativo idoneo per il mercato delle banane e secondo adeguati criteri oggettivi e non discriminatori. Le superfici coltivate a banane che si considerano colture permanenti non dovrebbero essere escluse. È quindi opportuno modificare di conseguenza i massimali nazionali. Occorre inoltre disporre che le modalità di applicazione e le misure transitorie eventualmente necessarie siano adottate dalla Commissione.

(12)

Il titolo II del regolamento (CEE) n. 404/93 riguarda le organizzazioni di produttori e i meccanismi di concentrazione. Per quanto riguarda le organizzazioni di produttori, gli obiettivi del regime vigente sono, da un lato, la costituzione di organizzazioni di produttori che raggruppassero il maggior numero possibile di produttori e, dall’altro, la limitazione del pagamento dell’aiuto compensativo ai produttori membri di organizzazioni di produttori riconosciute.

(13)

Il primo obiettivo del regime vigente è stato ampiamente raggiunto poiché in maggioranza i produttori della Comunità sono attualmente membri di un’organizzazione di produttori. Il secondo obiettivo è ormai superato poiché l’aiuto compensativo sarà abolito prossimamente. Non è più necessario, pertanto, mantenere in vigore le norme comunitarie sulle organizzazioni di produttori ed è opportuno lasciare piuttosto agli Stati membri la libertà di disciplinare, se necessario, questa materia in funzione delle peculiarità dei loro territori.

(14)

È pertanto opportuno abolire il regime di aiuti intesi ad incoraggiare la costituzione e il funzionamento operativo delle organizzazioni di produttori. Tuttavia, ai fini della certezza del diritto e della tutela delle legittime aspettative, è opportuno disporre il proseguimento dei pagamenti di tali aiuti alle organizzazioni di produttori recentemente riconosciute che già beneficiano di tale sostegno.

(15)

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 relative al riconoscimento e al funzionamento di associazioni dedite ad una o più attività economiche connesse alla produzione, alla commercializzazione o alla trasformazione di banane non hanno trovato alcuna applicazione pratica. Occorre pertanto sopprimerle.

(16)

Alla luce dei cambiamenti in atto per il regime delle banane non appare più necessario conservare un comitato di gestione separato per il settore delle banane. Appare più appropriato ricorrere invece al comitato di gestione per gli ortofrutticoli, istituito dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore degli ortofrutticoli (4).

(17)

Per ragioni di chiarezza è opportuno abrogare una serie di disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93, ormai obsolete.

(18)

Occorre quindi modificare i regolamenti (CEE) n. 404/93, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 247/2006.

(19)

È opportuno disporre che la Commissione adotti le modalità di applicazione necessarie per l’applicazione delle modifiche previste dal presente regolamento ed eventuali misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello stabilito dal presente regolamento.

(20)

L’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito «atto di adesione del 2005»), il presente regolamento ed il regolamento (CE) n. 2011/2006 (5) (zucchero e sementi) modificano tutti il regolamento (CE) n. 1782/2003 e tali modifiche dovrebbero entrare in vigore alla stessa data. È opportuno precisare l’ordine di applicazione di tali modifiche per ragioni di certezza del diritto.

(21)

Per evitare di prolungare inutilmente l’attuale regime di aiuto delle banane e ai fini di una gestione semplice ed efficiente, è opportuno che le modifiche previste dal presente regolamento si applichino appena possibile, ossia a partire dalla campagna di commercializzazione delle banane del 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CEE) n. 404/93

Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue:

1)

i titoli II e III, gli articoli da 16 a 20, l’articolo 21, paragrafo 2, l’articolo 25, e gli articoli da 30 a 32 sono soppressi;

2)

all’articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per gli ortofrutticoli istituito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

I riferimenti al comitato di gestione delle banane si intendono fatti al comitato di cui al primo comma.»;

3)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per l’esecuzione del presente regolamento.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 29 bis

Le modalità di esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2.»

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1782/2003

Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato, tra l’altro, dall’atto di adesione del 2005 e dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (zucchero e sementi), è modificato come segue:

1)

all’articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all’articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell’allegato VI, oppure, per quanto riguarda l’olio di oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, se hanno beneficiato del sostegno del mercato nel periodo rappresentativo di cui al punto K dell’allegato VII, oppure, per quanto riguarda le banane, se hanno beneficiato di compensazioni per la perdita di reddito nel periodo rappresentativo di cui al punto L dell’allegato VII;»

2)

all’articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Per le banane l’importo di riferimento è calcolato e adeguato in conformità dell’allegato VII, punto L.»;

3)

all’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l’intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l’importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999 oppure, nel caso della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, in base alla campagna di commercializzazione precedente il periodo rappresentativo prescelto a norma dell’allegato VII, punto K, oppure, nel caso delle banane, in base alla campagna di commercializzazione precedente il periodo rappresentativo prescelto a norma dell’allegato VII, punto L. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»;

4)

all’articolo 43, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, elencati nell’allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell’aiuto durante il periodo di riferimento calcolato in base all’allegato VII, punti B, D, F, H e I, nel caso della barbabietola da zucchero, della canna da zucchero e della cicoria, il numero di ettari calcolato in base al medesimo allegato, punto K, paragrafo 4, e nel caso delle banane il numero di ettari calcolato in base al punto L del medesimo allegato;»

5)

all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, le parole «o investite a banane» sono inserite dopo le parole «o soggette all’obbligo di ritiro temporaneo dalla produzione»;

6)

all’articolo 51, lettera a), dopo la parola «luppolo» sono inserite una virgola e le parole «delle banane»;

7)

all’articolo 145, dopo la lettera d ter) è inserita la lettera seguente:

«d quater)

modalità relative all’inserimento dell’aiuto per le banane nel regime di pagamento unico.»;

8)

l’articolo 155 è sostituito dal seguente:

«Articolo 155

Altre disposizioni transitorie

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153, nel regolamento (CE) n. 1260/2001 e nel regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio (6) alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all’applicazione degli articoli 4 e 5 e dell’allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle norme connesse ai piani di miglioramento previste nel regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle menzionate negli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all’allegato VII.

9)

gli allegati sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 247/2006

Il regolamento (CE) n. 247/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 23 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le misure previste dal presente regolamento, eccettuate quelle di cui all’articolo 16, costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (7), per il periodo fino al 31 dicembre 2006. Con effetto dal 1o gennaio 2007 le stesse misure costituiranno un intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera b), o pagamenti diretti agli agricoltori ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (8).

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Comunità finanzia le misure di cui ai titoli II e III del presente regolamento per un importo annuo pari a:

(milioni di EUR)

 

Esercizio finanziario 2007

Esercizio finanziario 2008

Esercizio finanziario 2009

Esercizio finanziario 2010 e successivi

Dipartimenti francesi d’oltremare

126,6

262,6

269,4

273

Azzorre e Madera

77,9

86,6

86,7

86,8

Isole Canarie

127,3

268,4

268,4

268,4»

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli importi annui di cui ai paragrafi 2 e 3 comprendono le eventuali spese sostenute a norma dei regolamenti di cui all’articolo 29.»;

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24 bis

1.   Entro il 15 marzo 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di modifiche al loro programma complessivo per rispondere ai cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (9).

2.   La Commissione valuta le modifiche proposte e decide circa la loro approvazione entro quattro mesi dalla loro presentazione secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

3.   In deroga all’articolo 24, paragrafo 3, le modifiche si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3)

all’articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2009 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione generale che illustri l’impatto delle azioni realizzate in esecuzione del presente regolamento, includendovi anche il settore delle banane, eventualmente corredata di opportune proposte.»;

4)

all’articolo 30 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Secondo la stessa procedura la Commissione può adottare anche misure intese ad agevolare la transizione dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 404/93 (10) a quello istituito dal presente regolamento.

Articolo 4

Misure transitorie

1.   In deroga all’articolo 1, punto 1, del presente regolamento:

gli Stati membri continuano ad applicare il disposto degli articoli 5 e 6 e dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93 alle organizzazioni di produttori che hanno riconosciuto fino al 31 dicembre 2006 e alle quali hanno già erogato, anteriormente a tale data, l’aiuto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento,

l’articolo 12 di tale regolamento continua ad applicarsi nel 2006 con riferimento al regime di aiuto compensativo.

2.   Le modalità necessarie per l’applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 404/93.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 318/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(4)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/2004 della Commissione (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 12).

(5)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.»;

(7)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

(8)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 320/2006.»;

(9)  Cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale»;

(10)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.».


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue.

1)

Nell’allegato I, la riga relativa alle banane è soppressa.

2)

Nell’allegato VI è aggiunta la seguente riga:

«Banane

Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93

Aiuto compensativo per le perdite di reddito»

3)

Nell’allegato VII è aggiunto il punto seguente:

«L.   Banane

Gli Stati membri stabiliscono l’importo da inserire nell’importo di riferimento di ogni agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori, quali:

a)

la quantità di banane commercializzata dall’agricoltore per la quale è stato versato un aiuto compensativo per la perdita di reddito, a norma dell’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, nel corso di un periodo rappresentativo compreso tra le campagne di commercializzazione 2000 e 2005;

b)

le superfici su cui sono state coltivate le banane di cui alla lettera a); e

c)

l’importo dell’aiuto compensativo per la perdita di reddito versato all’agricoltore nel periodo di riferimento di cui alla lettera a).

Gli Stati membri calcolano il numero di ettari applicabile, di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del presente regolamento, in base a criteri oggettivi e non discriminatori come le superfici di cui alla lettera b).»

4)

L’allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all’articolo 41

migliaia di EUR

Stato membro

2005

2006

2007

2008

2009

2010 e successivi

Belgio

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danimarca

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Germania

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grecia

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Spagna

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Francia

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irlanda

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italia

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Lussemburgo

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Paesi Bassi

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austria

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portogallo

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Finlandia

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Svezia

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Regno Unito

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849»

5)

All’allegato VIII bis la colonna relativa a Cipro è sostituita come segue:

«Anno civile

 

 

Cipro

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 e anni successivi

 

 

44 300»

 

 

 

 

 

 

 


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2014/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 (1). Dal momento che è necessario soddisfare il fabbisogno comunitario per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli, occorre prorogare o adeguare alcuni degli attuali contingenti tariffari e aprirne dei nuovi a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

(2)

Poiché il volume di un contingente tariffario comunitario è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale, occorre aumentarlo con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(3)

La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2007 i contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2006. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(4)

Poiché le modifiche da apporre sono in numero elevato, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sia interamente sostituito.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

(6)

In considerazione dell'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, poiché si applica dal 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2981 è fissato a 260 000 unità per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2007:

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2002 è fissato a 1 000 tonnellate,

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2030 è fissato a 1 000 tonnellate,

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2612 è fissato a 1 900 tonnellate,

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2620 è fissato a 1 000 000 di unità,

il volume del contingente tariffario di cui al numero d'ordine 09.2727 è fissato a 15 000 tonnellate.

Articolo 4

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti i contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.2920, 09.2970, 09.2972 e 09.2977, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 5

I contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.2026, 09.2853, 09.2976 e 09.2981 sono chiusi con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Descrizione delle merci

Volume del contingente

Dazio contingentale

(%)

Periodo contingentale

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenilidrazina

1 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni esterne non superano 30 × 30 mm

1 400 000 unità

0

1.1-31.12

09.2030

ex 2926 90 95

74

Clorotalonil

1 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2140

ex 3824 90 98

98

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine e più

4 500 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina

1 800 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2603

ex 2931 00 95

15

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)

4 500 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2604

ex 3905 30 00

10

Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina

100 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2610

ex 2925 29 00

20

Cloruro di (clorometilen)dimetilammino

100 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere

55 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2612

ex 2921 59 90

30

Dicloridrato di 3,3′-diclorobenzidina

1 900 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acido ribonucleico

110 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

1 300 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2618

ex 2918 19 85

40

Acido (R)-2-cloromandelico

100 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienilacetonitrile

80 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

1 000 000 unità

0

1.1-31.12

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)

425 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2625

ex 3920 20 21

20

Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 μm, ma inferiore a 15 μm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza (1)

170 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2627

ex 7011 20 00

55

Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 mm (± 1,5 mm), con una translucidità del 51,1 % (± 2,2 %) e uno spessore di riferimento di 12,5 mm

500 000 unità

0

1.1-31.12

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (±10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

350 000 m2

0

1.1-31.12

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

240 000 unità

0

1.1-31.12

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

13 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2713

ex 2008 60 19

10

Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % (1)

2 000 tonnellate

10 (3)

1.1-31.12

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Ciliegie acide (Prunus cerasus) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato:

aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %

aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 % (1)

2 000 tonnellate

10 (3)

1.1-31.12

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445

15 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

50 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2809

ex 3802 90 00

10

Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante (1)

10 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2829

ex 3824 90 98

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110,

punto di fusione non inferiore a 100 °C

1 600 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoclorometano

600 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2841

ex 2712 90 99

10

Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio

10 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

700 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

20 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere

90 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

20 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2904

ex 8540 11 19

95

Tubo catodico a colori con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo pari o superiore a 79 cm, ma non superiore a 81 cm, e un raggio di curvatura pari o superiore a 50 m

8 500 unità

0

1.1-31.12

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

6 000 tonnellate

0

1.1-31.12

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici

38 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina

600 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2919

ex 8708 29 90

10

Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati (1)

2 600 unità

0

1.1-31.12

09.2920

ex 2906 19 00

30

Isobornilcicloesanolo

450 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diclorobenzene

2 600 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2935

3806 10 10

 

Colofonia ed acidi resinici di gemme

200 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio

400 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(vinilidenfluoridas), miltelių pavidalo, skirtas gaminti dažus ar lakus metalui padengti (1)

1 300 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)

8 400 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

300 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2970

ex 8540 11 11

95

Tubo catodico a colori con maschera a fessura, dotato di un cannone a elettroni e di una bobina di deviazione e con un rapporto di larghezza/altezza dello schermo di 4/3 e una diagonale dello schermo di 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 unità

0

1.1-30.6

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica

20 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3′:4,4′-tetracarbossilica

600 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile

12 000 tonnellate

0

1.1-30.6

09.2979

ex 7011 20 00

15

Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 81,5 cm (± 0,2 cm), con una translucidità dell’80 % (± 3 %) e uno spessore di riferimento di 11,43 mm

800 000 unità

0

1.1-31.12

09.2986

ex 3824 90 98

76

Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

60 % o più di dodecildimetilammina

20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

0,5 % o più di esadecildimetilammina,

destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

14 315 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 %, di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)

1 000 tonnellate

0

1.1-31.12

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tastiere

comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato oppure

interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendenti tasti stampati,

destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8517 12 00 (1)

20 000 000 unità

0

1.1-31.12

ex 8538 90 99

93


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia (vedi articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione — GU L 253 dell'11.10.1993 pag. 71 e successive modifiche).

(2)  Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

(3)  Il dazio specifico addizionale è applicabile.».


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/28


REGOLAMENTO (CE) N. 2015/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002 il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca tenendo conto, fra l’altro, dei pareri scientifici disponibili.

(2)

A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 spetta al Consiglio stabilire le possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca e ripartirle conformemente a criteri prestabiliti.

(3)

Secondo il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), determinati stock ittici che vivono in acque profonde sono catturati in condizioni non sostenibili ed è quindi necessario ridurre le possibilità di pesca di tali stock per garantirne la sostenibilità.

(4)

Il CIEM ha inoltre avvertito che il tasso di sfruttamento del pesce specchio atlantico nella zona CIEM VII è eccessivamente elevato. Nel suddetto parere si rileva altresì che lo stock di pesce specchio atlantico nella zona VI è altamente depauperato e che sono state identificate zone di concentrazioni vulnerabili di tale specie. È quindi opportuno vietare la pesca del pesce specchio atlantico nelle zone suddette.

(5)

Al fine di garantire un’efficace gestione dei contingenti, è necessario stabilire le condizioni specifiche a cui sono soggette le operazioni di pesca.

(6)

In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), è necessario indicare gli stock soggetti alle varie misure ivi definite.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento devono essere stabilite con riferimento alle zone CIEM definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (3), e alle zone COPACE (Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale), definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (4).

(8)

L’utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2807/83 del Consiglio, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (6), al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (7), al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (8), al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (9), al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (10), e al regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (11),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca annuali di stock di specie pelagiche per i pescherecci comunitari in alcune zone delle acque comunitarie e in determinate acque non comunitarie soggette a limiti di cattura, nonché le condizioni specifiche per l’utilizzo di tali possibilità di pesca.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, per ₪permesso di pesca per acque profonde» si intende il permesso di pesca di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002.

2.   Le definizioni delle zone CIEM e COPACE figurano, rispettivamente, nel regolamento (CEE) n. 3880/91 e nel regolamento (CE) n. 2597/95.

Articolo 3

Fissazione delle possibilità di pesca

Le possibilità di pesca di stock delle specie pelagiche per i pescherecci comunitari sono fissate nell’allegato.

Articolo 4

Ripartizione tra gli Stati membri

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato non pregiudica:

a)

gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)

le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4, e 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)

i quantitativi trattenuti a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)

i quantitativi detratti a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 5

Flessibilità dei contingenti

Ai fini del regolamento (CE) n. 847/96 tutti i contingenti di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati contingenti analitici.

Tuttavia, a tali contingenti non si applicano le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

I pesci di stock per i quali il presente regolamento ha fissato possibilità di pesca possono essere conservati a bordo o sbarcati solo se sono stati catturati da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente.

Il disposto del primo comma non si applica alle catture realizzate nel corso di ricerche scientifiche svolte nell’ambito del regolamento (CE) n. 850/98, le quali non vengono imputate al contingente.

Articolo 7

Pesce specchio atlantico

1.   Le zone di protezione del pesce specchio atlantico sono le seguenti:

a)

la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:

 

57° 00′ N, 11° 00′ O

 

57° 00′ N, 8° 30′ O

 

56° 23′ N, 8° 30′ O

 

55° 00′ N, 9° 38′ W

 

55° 00′ N, 11° 00′ O

 

57° 00′ N, 11° 00′ O;

b)

la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:

 

55° 30′ N, 15° 49′ O

 

53° 30′ N, 14° 11′ O

 

50° 30′ N, 14° 11′ O

 

50° 30′ N, 15° 49′ O;

c)

la zona marittima delimitata dalle lossodromiche che collegano successivamente i seguenti punti:

 

55° 00′ N, 13° 51′ O

 

55° 00′ N, 10° 37′ O

 

54° 15′ N, 10° 37′ O

 

53° 30′ N, 11° 50′ O

 

53° 30′ N, 13° 51′ O.

Le suddette posizioni e le corrispondenti lossodromiche e posizioni delle navi sono misurate secondo la norma WGS84.

2.   Gli Stati membri assicurano che le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde siano correttamente monitorate dai centri di controllo della pesca, che dispongono di un sistema per individuare e registrare l’ingresso, il transito e l’uscita delle navi dalle zone di cui al paragrafo 1.

3.   Le navi titolari di un permesso di pesca per acque profonde che siano entrate in una zona di cui al paragrafo 1 non possono detenere a bordo o trasbordare alcun quantitativo di pesce specchio atlantico, né sbarcare alcun quantitativo di tale pesce alla fine di un’uscita in mare, a meno che:

a)

tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo vengano fissati e riposti nella stiva, durante il transito, secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

b)

la velocità media durante il transito non sia inferiore a 8 nodi.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3)  GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2005 della Commissione (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 5).

(4)  GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1804/2005 della Commissione (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 10).

(6)  GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

(7)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(8)  GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

(9)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(10)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

(11)  GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1.


ALLEGATO

PARTE 1

Definizione di specie e gruppi di specie

All’interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Gli squali pelagici figurano tuttavia all’inizio dell’elenco. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome comune

Nome scientifico

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Berici

Beryx spp.

Brosmio

Brosme brosme

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Molva azzurra

Molva dypterigia

Musdee

Phycis blennoides

Occhialone

Pagellus bogaraveo

I riferimenti a «squali pelagici» devono intendersi come riferimenti agli squali che figurano nel seguente elenco di specie: Centroscimno (Centroscymnus coelolepis), Sagrì (Centrophorus squamosus), Deania (Deania calceus), Zigrino (Dalatias licha), Pesce diavolo maggiore (Etmopterus princeps), Sagrì nero (Etmopterus spinax), Spinarolo nero (Centroscyllium fabricii), Centroforo (Centrophorus granulosus), Boccanera (Galeus melastomus), Gattuccio islandese (Galeus murinus), Gattuccio (Apristuris spp.)

PARTE 2

Possibilità di pesca annuali dei pescherecci comunitari nelle zone in cui vigono limiti di cattura per specie e per zona (in tonnellate peso vivo)

Tutti i riferimenti rinviano alle sottozone CIEM salvo se altrimenti specificato.

Specie

:

Squali pelagici

Zona

:

V, VI, VII, VIII, IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007 (1)

2008 (1)

 

Germania

59

39

 

Spagna

280

187

 

Estonia

4

2

 

Francia

1 014

676

 

Irlanda

164

109

 

Lituania

4

2

 

Polonia

4

2

 

Portogallo

381

254

 

Regno Unito

562

375

 

CE

2 472

1 646

 


Specie

:

Squali pelagici

Zona

:

X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Portogallo

20

20

 

CE

20

20

 


Specie

:

Squali pelagici e Deania histricosa e Deania profondorum

Zona

:

XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

69

34

 

Francia

22

11

 

Irlanda

4

2

 

Regno Unito

4

2

 

CE

99

49

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Germania

5

5

 

Francia

5

5

 

Regno Unito

5

5

 

CE

15

15

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Germania

35

35

 

Spagna

173

173

 

Estonia

17

17

 

Francia

2 433

2 433

 

Irlanda

87

87

 

Lettonia

113

113

 

Lituania

1

1

 

Polonia

1

1

 

Regno Unito

173

173

 

Altri (2)

9

9

 

CE

3 042

3 042

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

VIII, IX, X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

13

13

 

Francia

31

31

 

Portogallo

3 956

3 956

 

CE

4 000

4 000

 


Specie

:

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Zona

:

COPACE 34.1.2. (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Portogallo

4 285

4 285

 

CE

4 285

4 285

 


Specie

:

Berici

Beryx spp.

Zona

:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

74

74

 

Francia

20

20

 

Irlanda

10

10

 

Portogallo

214

214

 

Regno Unito

10

10

 

CE

328

328

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

I, II, IV, Va (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Danimarca

2

2

 

Germania

2

2

 

Francia

14

14

 

Regno Unito

2

2

 

CE

20

20

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

III

Anno

2007

2008

 

Danimarca

1 003

946

 

Germania

6

5

 

Svezia

52

49

 

CE

1 060

1 000

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Germania

9

9

 

Estonia

67

67

 

Spagna

74

74

 

Francia

3 789

3 789

 

Irlanda

299

299

 

Lituania

87

87

 

Polonia

44

44

 

Regno Unito

222

222

 

Altri (3)

9

9

 

CE

4 600

4 600

 


Specie

:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

VIII, IX, X, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) e V (acque della Groenlandia)

Anno

2007

2008

 

Germania

40

40

 

Spagna

4 391

4 391

 

Francia

202

202

 

Irlanda

9

9

 

Regno Unito

18

18

 

Lettonia

71

71

 

Lituania

9

9

 

Polonia

1 374

1 374

 

CE

6 114

6 114

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VI (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

6

4

 

Francia

33

22

 

Irlanda

6

4

 

Regno Unito

6

4

 

CE

51

34

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

1

1

 

Francia

147

98

 

Irlanda

43

29

 

Regno Unito

1

1

 

Altri (4)

1

1

 

CE

193

130

 


Specie

:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

4

3

 

Francia

23

15

 

Irlanda

6

4

 

Portogallo

7

5

 

Regno Unito

4

3

 

CE

44

30

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

II, IV, V (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Danimarca

7

6

 

Germania

7

6

 

Francia

42

34

 

Irlanda

7

6

 

Regno Unito

25

20

 

Altri (5)

7

6

 

CE

95

78

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

III (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Danimarca

8

6

 

Germania

4

3

 

Svezia

8

6

 

CE

20

15

 


Specie

:

Molva azzurra

Molva dypterygia

Zona

:

VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) (7)

Anno

2007

2008

 

Germania

26

21

 

Estonia

4

3

 

Spagna

83

67

 

Francia

1 897

1 518

 

Irlanda

7

6

 

Lituania

2

1

 

Polonia

1

1

 

Regno Unito

482

386

 

Altri (6)

7

6

 

CE

2 510

2 009

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

VI, VII, VIII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

238

238

 

Francia

12

12

 

Irlanda

9

9

 

Regno Unito

30

30

 

Altri (8)

9

9

 

CE

298

298

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

850

850

 

Portogallo

230

230

 

CE

1 080

1 080

 


Specie

:

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Zona

:

X (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

10

10

 

Portogallo

1 116

1 116

 

Regno Unito

10

10

 

CE

1 136

1 136

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

I, II, III, IV (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Germania

10

10

 

Francia

10

10

 

Regno Unito

16

16

 

CE

36

36

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

V, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Germania

10

10

 

Spagna

588

588

 

Francia

356

356

 

Irlanda

260

260

 

Regno Unito

814

814

 

CE

2 028

2 028

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

VIII, IX (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Spagna

242

242

 

Francia

15

15

 

Portogallo

10

10

 

CE

267

267

 


Specie

:

Musdee

Phycis blennoides

Zona

:

X, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)

Anno

2007

2008

 

Francia

10

10

 

Portogallo

43

43

 

Regno Unito

10

10

 

CE

63

63

 


(1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Non è permessa la pesca diretta per gli squali pelagici.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(7)  Gli Stati membri assicurano che la pesca della molva azzurra sia scientificamente sorvegliata, in particolare le attività dei pescherecci che sbarcavano più di 30 tonnellate di molva azzurra nel 2005. Detti pescherecci devono presentare un preavviso di sbarco e non possono sbarcare più di 25 tonnellate di molva azzurra alla fine di ogni sortita di pesca.

(8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/38


REGOLAMENTO (CE) N. 2016/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre apportare alcune modifiche di ordine tecnico a vari regolamenti della Commissione relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per poter realizzare gli adeguamenti resi necessari dall'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione, del 10 luglio 1985, relativo all'elenco delle varietà di viti e delle regioni da cui provengono vini importati per l'elaborazione di vino spumante nella Comunità (1) contiene riferimenti alla Romania. Occorre sopprimere tali riferimenti.

(3)

L'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2) fissa periodi di riferimento per gli Stati membri produttori. Occorre determinare il periodo di riferimento per la Romania.

(4)

L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 11, del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (3) recano alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre inserire le diciture in bulgaro e in rumeno.

(5)

L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2001 contiene un riferimento alla Romania come paese terzo. Occorre sopprimere tale riferimento.

(6)

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (4) reca alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre inserire le diciture in bulgaro e in rumeno.

(7)

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (5) reca alcune diciture in tutte le lingue degli Stati membri. Occorre inserire le diciture in bulgaro e in rumeno.

(8)

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 753/2002 contiene un riferimento alla Bulgaria e alla Romania come paesi terzi. Occorre sopprimere tale riferimento.

(9)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 1907/85, (CE) n. 1623/2000, (CE) n. 883/2001, (CE) n. 884/2001 e (CE) n. 753/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1907/85 è soppresso.

Articolo 2

All'articolo 52, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 è aggiunto il seguente trattino:

«—

dal 1999/2000 al 2004/2005 in Romania.».

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 883/2001 è così modificato:

1)

all'articolo 2, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I certificati d'importazione e di esportazione devono recare, nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato I.»;

2)

all'articolo 5, primo comma, il riferimento all'allegato I è sostituito da un riferimento all'allegato I bis;

3)

all'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nella casella 22 del certificato è iscritta almeno una delle diciture elencate nell'allegato IV bis.»;

4)

l'articolo 33 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;

b)

al paragrafo 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e d), l'organismo ufficiale del paese di origine abilitato a redigere il documento V I 1 inserisce nella casella 15 di detto documento la dicitura seguente:»;

5)

gli allegati sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 884/2001 è così modificato:

1)

all'articolo 8, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficio doganale di uscita dal territorio doganale della Comunità appone sui due esemplari precitati una delle diciture elencate nell'allegato V, autenticata con l'impronta del proprio timbro. Esso consegna tali esemplari del documento di accompagnamento, che recano l'impronta del timbro e la dicitura di cui sopra, all'esportatore o al suo rappresentante. Questi allega un esemplare all'atto del trasporto del prodotto esportato.»;

2)

il testo di cui all'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato V.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è così modificato:

1)

all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In applicazione dell'allegato VII, sezione B, punto 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sull'etichettatura dei vini da tavola, dei vini da tavola designati da un'indicazione geografica e dei v.q.p.r.d. [ad eccezione dei v.l.q.p.r.d. e dei v.f.q.p.r.d. a cui si applica l'articolo 39, paragrafo 1, lettera b)], possono figurare i seguenti termini:

a)

“сухо”, “seco”, “suché”, “tør”, “trocken”, “kuiv”, “ξηρός”, “dry”, “sec”, “secco”, “asciutto”, “sausais”, “sausas”, “száraz”, “droog”, “wytrawne”, “seco”, “sec”, “suho”, “kuiva” o “torrt”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non superiore a:

i)

4 g/l, oppure

ii)

9 g/l quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo;

b)

“полусухо”, “semiseco”, “polosuché”, “halvtør”, “halbtrocken”, “poolkuiv”, “ημίξηρος”, “medium dry”, “demi-sec”, “abboccato”, “pussausais”, “pusiau sausas”, “félszáraz”, “halfdroog”, “półwytrawne”, “meio seco”, “adamado”, “demisec”“polsuho”, “puolikuiva” o “halvtorrt”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera a), ma non superiore a:

i)

12 g/l, oppure

ii)

18 g/l quando il tenore minimo di acidità totale è fissato dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2;

c)

“полусладко”, “semidulce”, “polosladké”, “halvsød”, “lieblich”, “poolmagus”, “ημίγλυκος”, “medium”, “medium sweet”, “moelleux”, “amabile”, “pussaldais”, “pusiau saldus”, “félédes”, “halfzoet”, “półsłodkie”, “meio doce”, “demidulce”, “polsladko”, “puolimakea” o “halvsött”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b), ma non superiore a 45 g/l;

d)

“сладко”, “dulce”, “sladké”, “sød”, “süss”, “magus”, “γλυκός”, “sweet”, “doux”, “dolce”, “saldais”, “saldus”, “édes”, “ħelu”, “zoet”, “słodkie”, “doce”, “dulce”, “sladko”, “makea” o “sött”, a condizione che il vino di cui trattasi abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l.»;

2)

nell'allegato VIII, i punti 1 e 6 sono soppressi.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 dell'11.7.1985, pag. 21. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2006 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 3).

(3)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).

(4)  GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

(5)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006.


ALLEGATO I

Gli allegati del regolamento (CE) n. 883/2001 sono così modificati:

1)

l'attuale allegato I è numerato «Allegato I bis» ed è preceduto dal testo seguente:

«ALLEGATO I

Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma:

:

In bulgaro

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

In spagnolo

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

In ceco

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

In danese

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

In tedesco

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

In estone

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

In greco

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

In inglese

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

In francese

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

In italiano

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

In lettone

:

0,4 tilp. % pielaide

:

In lituano

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

In ungherese

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

In maltese

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

In olandese

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

In polacco

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

In portoghese

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

In rumeno

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

In slovacco

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

In sloveno

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

In finlandese

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

In svedese

:

Tolerans 0,4 vol. %»

2)

dopo l'allegato IV è inserito il seguente allegato IV bis:

«ALLEGATO IV bis

Diciture di cui all'articolo 11, secondo comma:

:

In bulgaro

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

In spagnolo

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

In ceco

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

In danese

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

In tedesco

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

In estone

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

In greco

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

In inglese

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

In francese

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

In italiano

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

In lettone

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

In lituano

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

In ungherese

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

In maltese

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

In olandese

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

In polacco

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

In portoghese

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

In rumeno

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

In slovacco

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

In sloveno

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

In finlandese

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

In svedese

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)».


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma:

:

In bulgaro

:

И3HECEHO

:

In spagnolo

:

EXPORTADO

:

In ceco

:

VYVEZENO

:

In danese

:

UDFØRSEL

:

In tedesco

:

AUSGEFÜHRT

:

In estone

:

EKSPORDITUD

:

In greco

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

In inglese

:

EXPORTED

:

In francese

:

EXPORTÉ

:

In italiano

:

ESPORTATO

:

In lettone

:

EKSPORTĒTS

:

In lituano

:

EKSPORTUOTA

:

In ungherese

:

EXPORTÁLVA

:

In maltese

:

ESPORTAT

:

In olandese

:

UITGEVOERD

:

In polacco

:

WYWIEZIONO

:

In portoghese

:

EXPORTADO

:

In rumeno

:

EXPORTAT

:

In slovacco

:

VYVEZENÉ

:

In sloveno

:

IZVOŽENO

:

In finlandese

:

VIETY

:

In svedese

:

EXPORTERAD»


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/44


REGOLAMENTO (CE) N. 2017/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 51/2006, i limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2006.

(2)

Alla luce dei recenti pareri scientifici formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il regolamento (CE) n. 1259/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 (2) ha fissato nuovi limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE).

(3)

Lo stock di busbana norvegese del Mare del Nord è in comune con la Norvegia, ma non è attualmente gestito congiuntamente dalle due parti.

(4)

A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1259/2006, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Norvegia senza tuttavia pervenire ad un accordo sul criterio di ripartizione per lo stock considerato per il 2006.

(5)

In mancanza di un criterio di ripartizione tra la Norvegia e la Comunità per lo stock considerato, e dato che la Norvegia deve poter accedere a parte del totale ammissibile di cattura (TAC) raccomandato dal CIEM e dallo CSTEP, è opportuno che la Comunità fissi un limite di cattura comunitario autonomo inferiore al TAC raccomandato.

(6)

Il limite di cattura comunitario autonomo deve essere fissato a un livello pari al 75 % del TAC raccomandato. Tale percentuale corrisponde alla quota comunitaria delle catture totali dello stock considerato nell'ultimo quinquennio e rappresenta la distribuzione stimata nella zona calcolata sulla base dei dati ottenuti nel corso degli ultimi anni. Tuttavia tale approccio non pregiudica la posizione della Comunità nell'ambito di eventuali futuri negoziati con la Norvegia in materia di ripartizione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato 1A del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 del 8.12.2006, pag. 10).

(2)  GU L 229 del 23.8.2006, pag. 3.


ALLEGATO

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006 è così modificato:

La voce relativa alla specie Busbana norvegese nelle zone IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) è sostituita dal seguente testo:

«Specie

:

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIa (acque CE), IIIa, IV (acque CE)

NOP/2A3A4.

Danimarca

70 185

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

13

Paesi Bassi

52

CE

70 250

Norvegia

1 000 (1)

TAC

Non pertinente


(1)  Contingente da prelevare nella divisione CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.»


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/46


REGOLAMENTO (CE) N. 2018/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

recante fissazione di misure transitorie in materia di titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 2535/2001, a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

Il titolo 2, capo I, sezione 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (1), stabilisce disposizioni specifiche relative al riconoscimento dei richiedenti di titoli di importazione. Occorre adottare misure transitorie per permettere agli operatori dalla Bulgaria e dalla Romania (di seguito «i nuovi Stati membri») di poter fruire di titoli di importazione a decorrere dalla data di adesione di questi paesi all’Unione europea.

(2)

È opportuno che per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007 gli operatori dei nuovi Stati membri possano richiedere titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 2535/2001.

(3)

I suddetti operatori devono comprovare la propria qualità di operatore commerciale e la regolarità nel tempo dell’attività svolta. Per quanto riguarda il requisito della prova relativa all’attività commerciale svolta, occorre permettere ai richiedenti di scegliere come anno di riferimento per l’attività commerciale il 2005 invece del 2006, se possono comprovare che nel 2006, a causa di circostanze eccezionali, non sono stati in grado di importare o di esportare i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari.

(4)

È necessario che le autorità dei nuovi Stati membri trasmettano alla Commissione entro il 20 gennaio 2007 un elenco che comprenda tutti gli operatori ammissibili. Per agevolare l’identificazione dei richiedenti e il trasferimento dei titoli, occorre specificare i dati da trasmettere per ciascun operatore. È inoltre opportuno che gli operatori ammissibili dei nuovi Stati membri possano trasferire i titoli di importazione.

(5)

Occorre pertanto prevedere alcune deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al titolo 2, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori stabiliti in Bulgaria ed in Romania (di seguito «i nuovi Stati membri») possono richiedere titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007 senza previo riconoscimento da parte delle autorità competenti del nuovo Stato membro in cui sono stabiliti.

Articolo 2

1.   In deroga all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono richiedere titoli di importazione per i contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento soltanto nello Stato membro in cui sono stabiliti.

2.   Le domande di titolo sono ammissibili soltanto se il richiedente allega i seguenti documenti:

a)

la prova di avere importato o esportato nel 2006 almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata, nell’ambito di almeno quattro operazioni distinte;

b)

documenti e informazioni che comprovino in misura sufficiente la sua identità e la sua qualità di operatore, in particolare:

i)

la documentazione contabile o fiscale dell’azienda, rispondente alla vigente normativa nazionale,

ii)

il numero di partita IVA, se previsto dalla normativa nazionale, e

iii)

il numero di iscrizione nel registro delle imprese, se previsto dalla normativa nazionale.

3.   Per quanto riguarda la lettera a) del paragrafo 2, l’anno di riferimento è il 2005, se l’importatore interessato può comprovare di non essere stato in grado di importare o di esportare nel 2006 i quantitativi richiesti di prodotti lattiero-caseari a causa di circostanze eccezionali.

4.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo non sono considerate importazioni o esportazioni eventuali transazioni realizzate nell’ambito del perfezionamento attivo o passivo.

Articolo 3

1.   Le autorità competenti dei nuovi Stati membri inviano alla Commissione entro il 20 gennaio 2007 l’elenco degli operatori che hanno richiesto titoli di importazione per i contingenti relativi al periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007, in conformità dell’articolo 1 e in ottemperanza alle condizioni previste dall’articolo 2. Gli elenchi sono stabiliti secondo il modello riportato nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 2535/2001, fatta eccezione per il numero di riconoscimento.

2.   La Commissione trasmette gli elenchi di cui al paragrafo 1 alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 4

In deroga all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2535/2001, i titoli di importazione rilasciati per i contingenti relativi al periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007 possono essere trasferiti unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2 del medesimo regolamento e alle persone fisiche o giuridiche che figurano negli elenchi di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell’entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8).


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/48


REGOLAMENTO (CE) N. 2019/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembrere 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 327/98 e (CE) n. 955/2005 relativi all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Tale regolamento limita la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale e si applica fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti settoriali.

(3)

I regolamenti (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (5), (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (6), e (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dall’Egitto (7), contengono disposizioni che differiscono dalle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 1301/2006 o costituiscono una ripetizione di tali norme. Occorre pertanto adattare i suddetti regolamenti al fine di sopprimere le norme divergenti o ridondanti, precisare i numeri d'ordine di ciascun contingente e sottocontingente e ridefinire le norme specifiche applicabili, in particolare per la compilazione delle domande di titoli, il loro rilascio, la durata di validità e la comunicazione delle informazioni alla Commissione.

(4)

Al fine di armonizzare e di semplificare i regolamenti sopra citati, è opportuno sopprimere le disposizioni già previste nei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali (ossia, oltre al regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (8), e il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (9) nonché le disposizioni che non risultano più applicabili.

(5)

Per motivi di semplificazione è opportuno prevedere che i quantitativi inferiori a 20 tonnellate attribuiti a seguito dell'applicazione di un coefficiente di attribuzione siano gestiti in maniera omogenea nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 327/98 e (CE) n. 955/2005.

(6)

Al fine di migliorare la gestione dei contingenti tariffari aperti dai regolamenti (CE) n. 2058/96 e (CE) n. 955/2005, è necessario continuare a permettere agli operatori di presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale e dunque prevedere una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Inoltre, al fine di migliorare il controllo di questi due contingenti nonché di armonizzarne e semplificarne la gestione, occorre disporre che la presentazione delle domande di titoli d'importazione sia effettuata con cadenza settimanale.

(7)

Il dazio doganale applicabile all'importazione delle rotture di riso è fissato all'articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003; è dunque opportuno non far più riferimento alla nomenclatura combinata e adattare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2058/96.

(8)

Per i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 che vengono gestiti sulla base di un titolo di esportazione occorre continuare a permettere agli operatori che dispongono di più di un titolo di esportazione di presentare più di una domanda di titolo di importazione per sottoperiodo contingentale, e dunque prevedere una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per garantire controlli adeguati a tali importazioni. Occorre inoltre allineare l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione di riso semigreggio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 327/98 all'importo della cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003.

(9)

Con riguardo al regolamento (CE) n. 955/2005, è opportuno rendere più chiari i riferimenti al regolamento (CE) n. 1785/2003 e precisare che la durata di validità del titolo d'importazione è calcolata a partire dalla data di rilascio effettivo del titolo.

(10)

Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1o gennaio 2007, data a partire dalla quale si applicano le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

(11)

Tuttavia, nel 2007, il periodo di presentazione delle prime domande di cui ai regolamenti (CE) n. 2058/96 e (CE) n. 955/2005 ha inizio in un giorno festivo. È dunque opportuno disporre che gli operatori possano presentare tali domande solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e che questo primo periodo di presentazione delle domande si concluda entro lunedì 8 gennaio 2007. Occorre inoltre precisare che le domande di titoli di importazione relative a questo primo periodo dovranno essere trasmesse alla Commissione entro lunedì 8 gennaio 2007.

(12)

Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 327/98 e (CE) n. 955/2005.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2058/96 è così modificato:

1)

All'articolo 1 sono aggiunti il secondo e terzo comma seguenti:

«Il contingente reca il numero d'ordine 09.4079.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (10), (CE) n. 1342/2003 Commissione (11) e (CE) n. 1301/2006 Commissione (12).

2)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles). Tuttavia, per il 2007, il periodo di presentazione delle prime domande comincia a decorrere solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione delle domande di titoli di importazione alla Commissione, conformemente all'articolo 4, lettera a), è lunedì 8 gennaio 2007.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana.»

3)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, al massimo entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande per la settimana in questione, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi richiesti nel corso di tale settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli d'importazione fino alla fine dell'anno in corso.

Se dal coefficiente di attribuzione di cui al primo comma risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.

Se, in seguito all'applicazione del secondo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.

2.   Il titolo d'importazione è rilasciato l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data limite per la comunicazione alla Commissione delle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 4, lettera a).»

4)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a)

l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi su cui vertono le domande;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati;

c)

entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.»

5)

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), i termini «fissato nella nomenclatura combinata» sono sostituiti dai termini «fissato all'articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (13).

6)

L'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 327/1998 è così modificato:

1)

All'articolo 1, paragrafo 1:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I suddetti contingenti tariffari globali d'importazione sono ripartiti in contingenti tariffari d'importazione per paese d'origine e divisi in più sottoperiodi conformemente all'allegato IX.»

b)

è aggiunto il seguente terzo comma:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (14), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (15) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (16).

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per le quantità per le quali non sono stati rilasciati titoli per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), a valere sul sottoperiodo del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d'importazione, per tutti i paesi di origine previsti dal rispettivo contingente, a valere sul sottoperiodo del mese di ottobre, per tutte le origini previste dal contingente tariffario globale d'importazione.»

3)

All'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito dei contingenti tariffari d'importazione previsti all'articolo 1, paragrafo 1, sono validi esclusivamente per il periodo contingentale considerato.»

4)

L'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le domande di titolo sono presentate nei primi dieci giorni lavorativi del primo mese di ciascun sottoperiodo.»

b)

al paragrafo 2, il secondo trattino è soppresso;

c)

al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.»

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i contingenti tariffari oggetto delle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 3, primo comma, del presente regolamento, i richiedenti possono presentare più domande per uno stesso numero d'ordine di contingente per sottoperiodo contingentale d'importazione.»

5)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro un termine di dieci giorni a decorrere dall'ultimo giorno del termine per la comunicazione di cui all'articolo 8, lettera a), del presente regolamento. Nella stessa occasione, la Commissione fissa anche i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo e, se necessario, per il sottoperiodo complementare del mese di ottobre.

Se dal coefficiente di attribuzione di cui al primo comma risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.

Se, in seguito all'applicazione del secondo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.»

6)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione che fissa i quantitativi disponibili, di cui all'articolo 5, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 5.»

7)

L'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è soppresso.

8)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a)

entro il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo alle ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi su cui vertono le domande, precisando il numero del titolo d'importazione nonché quello del titolo di esportazione, se quest'ultimo è richiesto;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d'importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all'articolo 5, terzo comma;

c)

entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, precisando il tipo di imballaggio se si tratta di confezioni di peso pari o inferiore a 5 kg. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.»

9)

L'articolo 10 è soppresso.

10)

L'allegato III è soppresso.

11)

All'allegato IX, «quote» è sostituito da «sottoperiodi».

12)

L'allegato X è soppresso.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 955/2005 è così modificato:

1)

L'articolo 1 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003» sono sostituiti dai termini « in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 11 bis, 11 quater e 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003»;

b)

il secondo comma è soppresso;

c)

è aggiunto il seguente quarto comma:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (17).

2)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana per codice NC a 8 cifre.»

3)

L'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

al paragrafo 3, i termini «in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003» sono sostituiti dai termini «in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 11 bis, 11 quater e 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003».

4)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles).

Tuttavia, per il 2007, il periodo di presentazione delle prime domande comincia a decorrere solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione delle domande di titoli di importazione alla Commissione, conformemente all'articolo 5, lettera a), è lunedì 8 gennaio 2007.

2.   Il titolo di importazione è rilasciato l’ottavo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande, sempre che non sia stato raggiunto il quantitativo di cui all’articolo 1.

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, la durata di validità del titolo di importazione è limitata alla fine del mese successivo a quello del rilascio effettivo.

3.   Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente di cui all'articolo 1, la Commissione fissa, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande per la settimana di cui trattasi, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi richiesti nel corso di detta settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli di importazione fino alla fine dell'anno in corso.

4.   Se dal coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 3 risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.

Se, in seguito all'applicazione del primo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.»

5)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a)

l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi su cui vertono le domande;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati;

c)

entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.»

6)

L'articolo 6 è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 del 22.5.2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(4)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(5)  GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).

(6)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).

(7)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.

(8)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(9)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12).

(10)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(11)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(12)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13

(13)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96

(14)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(15)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(16)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13

(17)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/54


REGOLAMENTO (CE) N. 2020/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), ha stabilito tra l’altro alcune disposizioni per il burro neozelandese di cui all’articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

(2)

La Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza dell'11 luglio 2006 sulla causa C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ha affermato che: «L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari, è invalido in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso autorità competenti del Regno Unito»; e «gli articoli 25 e 32 del regolamento (CE) n. 2535/2001, in combinato disposto con gli allegati III, IV e XII dello stesso regolamento, sono invalidi in quanto consentono una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti».

(3)

Occorre introdurre nuove disposizioni per la gestione di tale contingente tariffario a decorrere dal 1o gennaio 2007, garantendo agli importatori un accesso non discriminatorio al contingente in conformità della sentenza della Corte nella causa C-313/04.

(4)

Al fine di garantire la stabilità degli scambi procedendo nel contempo ad una graduale apertura dell'intero contingente a tutti gli operatori interessati, è opportuno applicare per la gestione del contingente il metodo di cui all'articolo 29, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Occorre pertanto ripartire il contingente tra importatori tradizionali e nuovi arrivati. Occorre provvedere a che nella gestione della parte destinata agli importatori tradizionali si tenga conto degli scambi precedenti nell'ambito dello stesso contingente e nella gestione della parte destinata ai nuovi arrivati si proceda ad un esame simultaneo delle domande di titoli.

(5)

Per garantire la genuinità delle domande di titoli di importazione, evitare le operazioni speculative e assicurare l'utilizzazione ottimale del contingente è opportuno che ciascun richiedente, per la parte del contingente destinata ai nuovi arrivati, presenti domanda per un quantitativo minimo e che le domande siano limitate al 10 % del quantitativo disponibile. Per le stesse ragioni, occorre stabilire dei criteri in base ai quali consentire la partecipazione al contingente; in particolare, è opportuno che il contingente sia aperto agli operatori che comprovano un certo livello di attività commerciale nel settore lattiero-caseario. Per garantire una maggiore parità di accesso al contingente dei nuovi arrivati occorre autorizzare ogni richiedente a fare domanda per un quantitativo massimo.

(6)

Occorre fissare l'entità della cauzione ad un livello tale da garantire che soltanto i commercianti genuini presentino domanda nell'ambito del contingente. È opportuno pertanto adottare l'importo della cauzione applicabile per la gestione dei contingenti di cui al titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

(7)

Per evitare il rilascio di titoli per quantitativi che non sono economicamente validi, occorre prevedere una procedura di assegnazione mediante sorteggio qualora fossero rilasciati titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate.

(8)

Le importazioni di burro neozelandese devono soddisfare determinati requisiti in materia di qualità e di composizione stabiliti nel regolamento (CE) n. 2535/2001. Per attestare il rispetto di detti requisiti e provare l'origine dei prodotti occorre prevedere che al momento dell'importazione l'operatore presenti il certificato IMA 1.

(9)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

1)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Anteriormente al 1o giugno l'autorità competente comunica ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento e, se del caso, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido per un anno.»

2)

Gli articoli 24 e 25 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 24

1.   La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti specificati per paese di origine e riportati nel calendario delle concessioni CXL di cui all'allegato III.B.

2.   Nell'allegato III.B del presente regolamento sono indicati i dazi applicabili e i quantitativi massimi da importare per periodo di contingente tariffario di importazione.

Articolo 25

1.   Per i prodotti elencati nell'allegato III.B è rilasciato un titolo di importazione all'aliquota di dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1, per il quantitativo totale netto ivi indicato.

I certificati IMA 1 devono rispettare i requisiti stabiliti negli articoli da 29 a 33. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1.

2.   I titoli di importazione possono essere rilasciati soltanto dopo che l'autorità competente ha verificato che sono state rispettate le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e).

L'organismo che rilascia il titolo trasmette alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18.00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles).

Il titolo di importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche.

L’autorità preposta al rilascio del titolo d’importazione conserva l’originale di ogni certificato IMA 1 presentato.»

3)

All'articolo 26, paragrafo 2, è soppresso il secondo comma.

4)

Gli articoli da 34 a 39 sono sostituiti dal seguente testo:

«Articolo 34

1.   Le disposizioni della presente sezione si applicano alle importazioni di burro neozelandese effettuate nell'ambito dei contingenti n. 09.4195 e 09.4182 di cui all'allegato III.A del presente regolamento.

2.   Si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 30, dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d).

3.   L'espressione “di almeno sei settimane” figurante nella descrizione del contingente di burro neozelandese significa che il burro ha almeno sei settimane alla data di presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica alle autorità doganali.

4.   Nell'allegato III.A sono indicati i contingenti tariffari, il dazio applicabile e i quantitativi massimi da importare durante ogni periodo o sottoperiodo del contingente tariffario di importazione.

Articolo 34 bis

1.   I contingenti sono suddivisi in due parti come indicato nell'allegato III.A:

a)

il contingente n. 09.4195 (di seguito denominata “parte A” ) sarà ripartito fra gli importatori comunitari riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7 e in grado di comprovare:

i)

per l'anno contingentale 2007, di avere effettuato importazioni nell'ambito del contingente 09.4589 durante il 2006,

ii)

per l'anno contingentale 2008, di avere effettuato importazioni nell'ambito di uno dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2007,

iii)

per gli anni contingentali successivi, di avere effettuato importazioni nell'ambito di uno dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l'anno contingentale;

b)

il contingente n. 09.4182 (di seguito denominato “parte B”) è riservato

i)

ai richiedenti riconosciuti a norma delle disposizioni dell'articolo 7 o

ii)

per il periodo da gennaio a giugno 2007 e per i richiedenti stabiliti in Bulgaria e in Romania, ai richiedenti che soddisfano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2018/2006 (3),

nonché

iii)

ai richiedenti in grado di comprovare che durante il periodo di 12 mesi anteriore al mese di novembre precedente l'anno contingentale hanno importato e/o esportato dalla Comunità almeno 100 tonnellate di latte o di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata in almeno 4 operazioni distinte.

Tuttavia, per gli anni contingentali 2007 e 2008, il summenzionato periodo di 12 mesi è costituito rispettivamente dall'anno civile 2006 e dall'anno civile 2007.

2.   Le prove dell'attività commerciale di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punti ii) e iii), sono valide per entrambi i semestri dell'anno contingentale.

3   Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni dei seguenti mesi:

a)

gennaio 2007 e gennaio 2008 per il sottoperiodo contingentale gennaio-giugno; tuttavia per il gennaio 2007 le domande di titolo possono essere presentate durante i primi 15 giorni;

b)

novembre per i successivi sottoperiodi contingentali gennaio-giugno;

c)

giugno per il sottoperiodo contingentale luglio-dicembre.

4.   Per essere ammissibili, le domande di titoli di importazione possono avere ad oggetto, per richiedente:

a)

per la parte A, non più del 125 %:

i)

per l'anno contingentale 2007, del quantitativo di prodotti da loro importati nel 2006 nell'ambito del contingente 09.4589,

ii)

per l'anno contingentale 2008, del quantitativo totale dei prodotti da loro importati nel 2006 e nel 2007, nell'ambito dei contingenti 09.4589, 09.4195 e 09.4182,

iii)

per gli anni contingentali successivi, dei quantitativi da loro importati nell'ambito dei contingenti 09.4589, 09.4195 o 09.4182 nel corso dei 24 mesi anteriori al mese di novembre che precede l'anno contingentale;

b)

per la parte B, non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il sottoperiodo e purché siano in grado di comprovare, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro interessato, di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Le prove di cui sopra sono fornite all'atto della presentazione delle domande di titoli.

Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, i richiedenti possono presentare domanda contemporaneamente per entrambe le parti del contingente.

Devono essere presentate domande di titolo distinte per la parte A e per la parte B.

La prova delle importazioni o delle esportazioni effettuate sono fornite in conformità dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

5.   Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento. Esse recano il numero di riconoscimento dell'operatore.

Articolo 35

La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto.

Articolo 35 bis

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati.

2.   Le notifiche specificano i quantitativi richiesti per ciascun numero di contingente, ripartiti per codice NC.

3.   La Commissione decide entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 1 in che misura è possibile dare seguito alle domande. Se i quantitativi oggetto di domanda non sono superiori ai quantitativi contingentali disponibili, la Commissione non prende alcuna decisione e i titoli sono rilasciati per i quantitativi richiesti

Se le domande di titoli per un sottocontingente riguardano un quantitativo superiore al quantitativo disponibile per il periodo contingentale considerato, la Commissione applica ai quantitativi oggetto di domanda un coefficiente uniforme di assegnazione. La parte della cauzione corrispondente ai quantitativi non assegnati è svincolata.

Se, per uno dei sottocontingenti, l'applicazione del coefficiente di assegnazione comporterebbe l'assegnazione di titoli per quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, i quantitativi corrispondenti disponibili sono assegnati dallo Stato membro di cui trattasi procedendo al sorteggio di titoli per quantitativi di 20 tonnellate ciascuno fra i richiedenti a cui applicando il coefficiente di assegnazione sarebbero state assegnate meno di 20 tonnellate.

Se dalla costituzione di partite di 20 tonnellate risulta un quantitativo residuo inferiore a 20 tonnellate, detto quantitativo è considerato una partita.

La cauzione relativa alle domande che con il sorteggio non hanno ottenuto alcuna partita è immediatamente svincolata.

4.   Il rilascio dei titoli avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi alla decisione di cui al paragrafo 3.

5.   I titoli di importazione rilasciati in applicazione del presente regolamento sono validi fino all'ultimo giorno del semestre di cui all'allegato III.A.

6.   I titoli di importazione rilasciati ai sensi della presente sezione sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni dell'articolo 7. Con la richiesta di trasferimento il cedente comunica all'organismo emittente il numero di riconoscimento del cessionario.

Articolo 35 ter

Le domande di titolo e i titoli contengono le indicazioni di cui all'articolo 28, eccetto quelle relative al certificato IMA 1.

La casella 16 della domanda di titolo può recare uno o più dei codici NC riportati nell'allegato III.A.

Nella casella 20 del titolo è indicato il periodo sottocontingentale per il quale è rilasciato il titolo.

Se nella domanda di titolo è indicato più di un codice NC occorre specificare il quantitativo richiesto per ciascun codice e procedere al rilascio di un titolo distinto per ciascuno di essi.

Articolo 36

Se il burro neozelandese non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intero quantitativo soggetto alla pertinente dichiarazione doganale è escluso dal beneficio del contingente.

Una volta constatata la non conformità, quando è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica le autorità doganali riscuotono il dazio doganale fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio. A tal fine per il quantitativo non conforme è rilasciato un titolo di importazione a dazio pieno.

Tale quantitativo non è attribuito al titolo.

Articolo 37

1.   L'aliquota del dazio prevista nell'allegato III.A si applica al burro neozelandese importato a norma della presente sezione soltanto su presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata da un titolo di importazione, rilasciato in conformità delle disposizioni dell'articolo 35 bis, e da un certificato IMA 1 di cui all'allegato X, rilasciato da un organismo emittente figurante nell'allegato XII, comprovante il rispetto dei requisiti di ammissibilità e l'origine del prodotto oggetto di tale dichiarazione. Le autorità doganali riportano sul titolo di importazione il numero d'ordine del certificato IMA 1.

2.   Il quantitativo indicato nel certificato IMA 1 è uguale al quantitativo indicato nella dichiarazione doganale di importazione.

3.   I certificati IMA 1 sono validi dalla data di rilascio fino all'ultimo giorno del periodo contingentale annuale di importazione.

4.   Il titolo di importazione può essere utilizzato per una o più dichiarazioni di importazione.

Articolo 38

Oltre al rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 33, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'inserimento degli organismi emittenti nell'allegato XII è subordinato all'impegno da parte di detti organismi a comunicare alla Commissione la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo, di cui all'allegato IV, parte 1, lettera e), per il burro neozelandese fabbricato da ciascun produttore di cui all'allegato IV, parte 1, lettera a), in conformità del relativo disciplinare dell'acquirente.

Articolo 39

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di un dato anno contingentale, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali per l'anno contingentale considerato dei prodotti per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno contingentale precedente.

La comunicazione mensile è effettuata il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.»

5)

L'allegato III.A è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

6)

L'allegato II del presente regolamento è inserito come allegato III.B.

7)

Nell'allegato IV, la parte «1. DEFINIZIONI» è così modificata:

a)

la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a)

“produttore”: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro destinato all'esportazione nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato III.A»

b)

la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c)

“partita”: un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato III.A;»

8)

Nell'allegato X, il testo contenuto nella casella «CERTIFICATO» è sostituito dal testo seguente:

«CERTIFICATO

per l'ammissione di taluni tipi di burro neozelandese soggetti al contingente tariffario di cui all'allegato III.A»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8).

(3)  Cfr. la pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO I

«ALLEGATO III.A

CONTINGENTE TARIFFARIO NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISO PER PAESE D'ORIGINE: BURRO NEOZELANDESE

Codice NC

Descrizione

Paese d'origine

Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

(in tonnellate)

Contingente semestrale massimo

(quantitativi in tonnellate)

Contingente

Parte A

Numero del contingente

09.4195

Contingente

Parte B

Numero del contingente

09.4182

Aliquota del dazio all'importazione

(in EUR per 100 kg peso netto)

Regole per la compilazione dei certificati IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

Nuova Zelanda

77 402 tonnellate

gennaio-giugno 2007

42 572 tonnellate

23 415 tonnellate

19 157 tonnellate

86,88

Cfr. allegato IV

ex 0405 10 30

Burro, di almeno sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati “Ammix” e “Spreadable”)

luglio-dicembre 2007

34 830 tonnellate

19 156 tonnellate

15 674 tonnellate

contingente semestrale dal gennaio 2008 in poi

38 701 tonnellate

21 286 tonnellate

17 415 tonnellate»


ALLEGATO II

«ALLEGATO III.B

CONTINGENTI TARIFFARI NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE: ALTRI

Numero del contingente

Codice NC

Descrizione

Paese d'origine

Contingente annuo dal 1o gennaio al 31 dicembre

(in tonnellate)

Aliquota del dazio all'importazione

(in euro per 100 kg peso netto)

Regole per la compilazione dei certificati IMA 1

09.4522

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione (1)

Australia

500

17,06

Cfr. allegato XI, lettere C e D

09.4521

ex 0406 90 21

Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

Australia

3 711

17,06

Cfr. allegato XI B

09.4513

ex 0406 90 21

Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera (2) uguale o superiore, per 100 kg di peso netto a:

 

334,20 EUR per forme intere standard,

 

354,83 EUR per formaggi di peso netto pari o superiore a 500 g,

 

368,58 EUR per formaggi di peso netto inferiore a 500 g

Canada

4 000

13,75

Cfr. allegato XI A

Per “forme intere standard” si intendono:

 

forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg,

 

blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg

09.4515

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione (3)

Nuova Zelanda

4 000

17,06

Cfr. allegato XI, C e D

09.4514

ex 0406 90 21

Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme cilindriche piatte di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

Nuova Zelanda

7 000

17,06

Cfr. allegato XI B


(1)  L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(2)  Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.

(3)  L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/61


REGOLAMENTO (CE) N. 2021/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti d’importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (1), in particolare l'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, settimo comma,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (4), ha subito sostanziali modifiche successivamente all'entrata in vigore. È inoltre opportuno armonizzare le disposizioni relative al contingente originario dei paesi ACP e PTOM ai regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali, ossia il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione dei regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (6), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7). Quest'ultimo regolamento si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli d'importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Tale regolamento limita la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale e si applica fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti settoriali. Occorre pertanto adattare di conseguenza le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per l’importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM). Per motivi di chiarezza occorre sostituire e abrogare a partire dal 2007 il regolamento (CE) n. 638/2003.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua i regimi d'importazione dagli Stati ACP a seguito dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento istituisce un regime generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti di cui all'allegato I e un regime specifico di riduzione dei dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per taluni prodotti di cui all'allegato II. Sono previsti contingenti annuali per 125 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, e 20 000 tonnellate di rotture di riso.

(4)

In virtù della decisione 2001/822/CE, il cumulo dell'origine ACP/PTOM ai sensi dell'allegato III, articolo 6, della suddetta decisione è ammesso nel limite di un totale annuo di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006. Su questo volume totale, i titoli d'importazione sono rilasciati inizialmente ai PTOM ogni anno per un quantitativo di 35 000 tonnellate e, nell'ambito di tale quantitativo, sono rilasciati ai PTOM meno sviluppati titoli d'importazione per un volume di 10 000 tonnellate.

(5)

Per facilitare la gestione di questi regimi d'importazione occorre stabilire, in un testo unico, le modalità di applicazione relative al rilascio dei titoli d'importazione per il riso originario degli Stati ACP e dei PTOM.

(6)

Ai fini di una gestione equilibrata del mercato, il rilascio dei titoli d'importazione deve essere scaglionato in più sottoperiodi determinati nel corso dell'anno. Il regolamento (CE) n. 638/2003 prevedeva il rilascio dei titoli per il primo sottoperiodo nel mese di febbraio. A seguito della richiesta dei paesi ACP, affinché gli operatori possano effettivamente beneficiare di questi contingenti da gennaio a dicembre, è opportuno anticipare di un mese il primo sottoperiodo.

(7)

La riduzione dei dazi è subordinata alla riscossione, da parte dello Stato ACP esportatore, di una tassa all'esportazione corrispondente all'importo ridotto del dazio doganale, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002. Occorre definire le modalità di prova della riscossione di detta tassa.

(8)

Le importazioni devono essere effettuate sulla scorta di titoli d'importazione rilasciati in base ad un titolo di esportazione emesso dagli organismi abilitati dagli Stati ACP e dai PTOM.

(9)

I titoli non utilizzati dai PTOM meno sviluppati devono essere messi a disposizione delle Antille Olandesi e di Aruba, ferma restando la possibilità di riporto tra i vari sottoperiodi nel corso dell'anno.

(10)

Ai fini di un'oculata gestione dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2286/2002 e dalla decisione 2001/822/CE, è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione di una cauzione di livello adeguato ai rischi incorsi. Occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno, nonché precisare il periodo di validità dei titoli.

(11)

Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1o gennaio 2007, data a partire dalla quale si applicano le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

(12)

Tuttavia, poiché il periodo di cinque giorni per la presentazione delle domande di cui al presente regolamento per il primo sottoperiodo cade nel mese di gennaio, è opportuno disporre che le prime domande per il 2007 possano essere presentate dagli operatori solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per lasciare agli operatori il tempo di adattarsi alle nuove norme stabilite dal presente regolamento.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di gestione del regime dei titoli d'importazione per i seguenti contingenti:

a)

un contingente globale di 160 000 tonnellate di riso, espresse in equivalente riso semigreggio, originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2286/2002, nonché all'allegato III, articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2001/822/CE;

b)

un contingente di 20 000 tonnellate di rotture di riso originario degli Stati ACP, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002.

2.   I contingenti di cui al paragrafo 1 sono aperti il 1o gennaio di ogni anno.

3.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.

CAPO II

IMPORTAZIONE DI RISO ORIGINARIO DEGLI STATI ACP

Articolo 2

Le importazioni nella Comunità di riso di cui ai codici NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30, originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), beneficiano di una riduzione dei dazi doganali, prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, nell'ambito di un contingente di 125 000 tonnellate di riso, espresse in riso semigreggio, dietro presentazione di un titolo d'importazione.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4187.

Articolo 3

1.   I titoli d'importazione di cui all'articolo 2 sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti sottoperiodi:

:

gennaio

:

41 668 tonnellate

:

maggio

:

41 666 tonnellate

:

settembre

:

41 666 tonnellate

:

ottobre

:

in caso di rimanenza

2.   Il riporto dei quantitativi previsto all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006 è effettuato alle condizioni previste all'articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 4

Le importazioni nella Comunità di rotture di riso di cui al codice NC 1006 40 00, originarie degli Stati ACP, beneficiano di una riduzione dei dazi doganali, prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, nell'ambito di un contingente di 20 000 tonnellate, dietro presentazione di un titolo d'importazione.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4188.

Articolo 5

I titoli d'importazione di cui all'articolo 4 sono rilasciati, ogni anno, per i seguenti sottoperiodi:

:

gennaio

:

10 000 tonnellate

:

maggio

:

10 000 tonnellate

:

settembre

:

0 tonnellate

:

ottobre

:

in caso di rimanenza

Articolo 6

1.   La riduzione del dazio prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002 si applica esclusivamente alle importazioni di riso per le quali è stata riscossa dal paese esportatore la tassa all'esportazione corrispondente alla differenza tra i dazi doganali applicabili all'importazione di riso in provenienza dai paesi terzi e gli importi fissati applicando le riduzioni dei dazi previste dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002.

Il dazio all'importazione è quello applicabile il giorno di presentazione della domanda di titolo.

2.   La prova della riscossione della tassa all’esportazione è data dall’indicazione del relativo importo in moneta nazionale e dall’apposizione, da parte delle autorità doganali del paese esportatore, di una delle diciture riportate nell’allegato II del presente regolamento, corredata della firma e del timbro dell’ufficio doganale, nella rubrica n. 12 della licenza di esportazione emessa dal paese esportatore e conformemente al facsimile che figura nell’allegato I.

3.   Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa dal paese esportatore è inferiore alla diminuzione risultante dall'applicazione delle riduzioni dei dazi previste all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002, la riduzione del dazio è limitata all'importo della tassa all'importazione riscossa.

4.   Se l'importo della tassa all'esportazione riscossa è espresso in una moneta diversa da quella dello Stato membro importatore, il tasso di cambio applicabile per la determinazione dell'importo della tassa effettivamente riscossa è quello registrato nel o nei mercati di cambio più rappresentativi di tale Stato membro il giorno della fissazione anticipata del dazio doganale.

Articolo 7

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo al rilascio e in nessun caso oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, conformemente all'articolo 8, primo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Tuttavia, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso, rilasciati per i sottoperiodi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, del presente regolamento e all'articolo 5, primo trattino, del regolamento citato, sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio sino al termine del quarto mese successivo.

CAPO III

IMPORTAZIONE DI RISO CON ORIGINE CUMULATA ACP/PTOM

Articolo 8

Le importazioni nella Comunità di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali nel limite di un contingente di 35 000 tonnellate di riso, espresse in riso semigreggio, di cui 25 000 tonnellate sono riservate alle Antille olandesi e ad Aruba e 10 000 tonnellate ai PTOM meno sviluppati, dietro presentazione di un titolo d'importazione.

Il contingente di 25 000 tonnellate riservato alle Antille olandesi e ad Aruba reca il numero d'ordine 09.4189.

Il contingente di 10 000 tonnellate riservato ai PTOM meno sviluppati reca il numero d'ordine 09.4190.

Articolo 9

1.   I titoli d'importazione di cui all'articolo 8 sono rilasciati ogni anno per i seguenti sottoperiodi, in equivalente riso semigreggio:

a)

per le Antille olandesi e Aruba:

:

gennaio

:

8 334 tonnellate

:

maggio

:

8 333 tonnellate

:

settembre

:

8 333 tonnellate

:

ottobre

:

in caso di rimanenza

b)

per i PTOM meno sviluppati di cui all'allegato IB della decisione 2001/822/CE:

:

gennaio

:

3 334 tonnellate

:

maggio

:

3 333 tonnellate

:

settembre

:

3 333 tonnellate

:

ottobre

:

in caso di rimanenza

2.   La conversione dei quantitativi relativi ad altri stadi di lavorazione del riso diversi dal riso semigreggio si effettua applicando i tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (8).

Articolo 10

Le domande di titoli di importazione devono essere corredate dell'originale della licenza di esportazione redatta secondo il facsimile riportato all'allegato I, emessa dagli organismi competenti per il rilascio dei certificati EUR.1.

Per il sottoperiodo di ottobre, se le domande di titoli presentate per importazioni con origine cumulata ACP/PTOM meno sviluppati si riferiscono a quantitativi inferiori a quelli disponibili, la differenza può essere utilizzata per l'importazione di prodotti originari delle Antille olandesi o di Aruba.

Articolo 11

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, i titoli d'importazione per il riso semigreggio, lavorato o semilavorato e per le rotture di riso sono validi a partire dal giorno del loro effettivo rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e sino al 31 dicembre dell'anno di rilascio, conformemente all'articolo 8, primo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

CAPO IV

MODALITÀ DI APPLICAZIONE COMUNI

Articolo 12

I quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, possono formare oggetto di domande di titoli d'importazione di riso originario degli Stati ACP di cui ai codici citati all'articolo 2 del presente regolamento e di riso originario dei PTOM di cui al codice NC 1006.

Qualora le domande di titoli presentate per importazioni originarie degli Stati ACP o per importazioni con origine cumulata ACP/PTOM si riferiscano a quantitativi inferiori a quelli disponibili, la rimanenza del sottoperiodo di ottobre di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento può essere utilizzata per l'importazione di prodotti originari dei PTOM, nel limite delle 160 000 tonnellate menzionate all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 13

Le domande di titoli sono presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese corrispondente ad ogni sottoperiodo. Tuttavia, per il 2007, il periodo di cinque giorni per la presentazione delle domande relative ai sottoperiodi del mese di gennaio di cui agli articoli 3, 5 e 9 comincia a decorrere solo a partire 13 gennaio 2007.

Il quantitativo richiesto per ogni sottoperiodo e per ogni numero d'ordine del contingente in causa non può superare 5 000 tonnellate, espresse in riso semigreggio.

Articolo 14

1.   Nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo e del titolo stesso occorre indicare il paese di provenienza e il paese d'origine e contrassegnare con una croce la dicitura “sì”.

I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.

2.   Nella casella 20 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso è indicata una delle seguenti diciture:

ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2021/2006]

ACP rotture di riso [articolo 5 del regolamento (CE) n. 2021/2006]

PTOM [articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2021/2006]

PTOM [articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2021/2006]

3.   Per le importazioni originarie degli Stati ACP i titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.

Per le importazioni originarie degli Stati PTOM i titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato IV.

Articolo 15

1.   Il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la comunicazione di cui all'articolo 17, lettera a), del presente regolamento. Nella stessa occasione, la Commissione fissa anche i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo.

2.   Se dal coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 1 risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.

Se, in seguito all'applicazione del secondo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.

3.   Entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione della decisione della Commissione, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 16

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l'importo della cauzione richiesta al momento della presentazione delle domande di titoli d'importazione è pari a 46 EUR/t.

Articolo 17

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a)

entro il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo alle ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi (in peso prodotto) su cui vertono le domande, precisando il numero del titolo di importazione nonché quello della licenza di esportazione, se quest'ultima è richiesta;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi (in peso prodotto) per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d'importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all'articolo 15, paragrafo 2;

c)

entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel periodo in questione nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica, viene trasmessa una comunicazione negativa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Il regolamento (CE) n. 638/2003 è abrogato.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 del 22.5.2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(4)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 22).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(6)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12).

(7)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(8)  GU L 204 del 24.8.1967, pag. 1.


ALLEGATO I

Facsimile di licenza di esportazione di cui all'articolo 6 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2021/2006

Image


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 2:

:

in bulgaro

:

Събран специален данък върху износа на ориз

:

in spagnolo

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

in ceco

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

in danese

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

in tedesco

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

in estone

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

in greco

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

in inglese

:

Special charge collected on export of rice

:

in francese

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

in italiano

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

in lettone

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

in lituano

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

in ungherese

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

in maltese

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

in olandese

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

in polacco

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

in portoghese

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

in rumeno

:

Taxă specială percepută la exportul de orez

:

in slovacco

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

in sloveno

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

in finlandese

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

in svedese

:

Särskild avgift för risexport.


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 14, paragrafo 3, primo comma:

:

in bulgaro

:

Намалена ставка на митото, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

in spagnolo

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

in ceco

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

in danese

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

in tedesco

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

in estone

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

in greco

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

in inglese

:

Reduced duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

in francese

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 2021/2006]

:

in italiano

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

in lettone

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

in lituano

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

in ungherese

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (2021/2006/EK rendelet)

:

in maltese

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

:

in olandese

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

:

in polacco

:

Opłata obniżona dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

:

in portoghese

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 2021/2006]

:

in rumeno

:

Drept redus până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006]

:

in slovacco

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006]

:

in sloveno

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006)

:

in finlandese

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006)

:

in svedese

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2021/2006)


ALLEGATO IV

Diciture di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma:

:

in bulgaro

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

in spagnolo

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

in ceco

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

in danese

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

in tedesco

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

in estone

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

in greco

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

in inglese

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

in francese

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) no 2021/2006]

:

in italiano

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

in lettone

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

in lituano

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

in ungherese

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (2021/2006/EK rendelet)

:

in maltese

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

:

in olandese

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

:

in polacco

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

:

in portoghese

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 2021/2006]

:

in rumeno

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006]

:

in slovacco

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006]

:

in sloveno

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006)

:

in finlandese

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006)

:

in svedese

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 2021/2006)


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/70


REGOLAMENTO (CE) N. 2022/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006 relativi all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande, alla qualifiche del richiedente e al rilascio dei certificati. Tale regolamento limita la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(3)

I regolamenti (CE) n. 2375/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi (3), (CE) n. 2377/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo da birra proveniente dai paesi terzi (4), (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (5), e (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (6), contengono disposizioni che differiscono dalle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 1301/2006. Occorre pertanto adattare i suddetti regolamenti al fine di sopprimere le norme divergenti, precisare i numeri d'ordine di ciascun contingente e sottocontingente e ridefinire ove necessario le norme specifiche applicabili, in particolare per la compilazione delle domande di titoli, il loro rilascio, la durata di validità e la comunicazione delle informazioni alla Commissione.

(4)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste da regolamenti settoriali. In particolare, al fine di garantire un approvvigionamento fluido del mercato comunitario è opportuno mantenere la periodicità di presentazione delle offerte prevista dai regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006, e dunque prevedere una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 su questo punto. Inoltre, al fine di garantire la parità di accesso degli operatori, è opportuno mantenere la sanzione prevista per la presentazione di domande multiple.

(5)

Al fine di semplificare i regolamenti sopra citati è opportuno sopprimere le disposizioni già previste nei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali (ossia, oltre al regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (7), e il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (8) nonché le disposizioni che non risultano più applicabili.

(6)

Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006.

(7)

Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1o gennaio 2007, data a partire dalla quale si applicano le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

(8)

Tuttavia, nel 2007, il periodo per la presentazione delle prime domande di cui ai regolamenti (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003 e (CE) n. 969/2006 cade in un giorno festivo. È dunque opportuno disporre che gli operatori possano presentare le prime domande solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e che questo primo periodo di presentazione delle domande si concluda entro lunedì 8 gennaio 2007. Occorre inoltre precisare che le domande di titoli d'importazione relative a questo primo periodo dovranno essere trasmesse alla Commissione entro lunedì 8 gennaio 2007.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è così modificato:

1)

All'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 della Commissione (9) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (10), fatto salvo il disposto del presente regolamento.

2)

All'articolo 3, il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal seguente:

«3.   Il sottocontingente III è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:

a)

sottoperiodo n. 1: dal 1o gennaio al 31 marzo — 594 597 tonnellate;

b)

sottoperiodo n. 2: dal 1o aprile al 30 giugno — 594 597 tonnellate;

c)

sottoperiodo n. 3: dal 1o luglio al 30 settembre — 594 597 tonnellate;

d)

sottoperiodo n. 4: dal 1o ottobre al 31 dicembre — 594 596 tonnellate.

4.   In caso di esaurimento dei quantitativi per uno dei sottoperiodi da 1 a 3, la Commissione può procedere all'apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.»

3)

L'articolo 4 è soppresso.

4)

L'articolo 4 bis è soppresso.

5)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Tuttavia, nel 2007, il periodo per la presentazione delle prime domande comincia solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione alla Commissione delle domande di titoli d'importazione, conformemente al paragrafo 3, è lunedì 8 gennaio 2007.

2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare:

per i sottocontingenti I e II, il quantitativo totale aperto per l'anno in causa per il sottocontingente interessato,

per il sottocontingente III, il quantitativo totale aperto per il sottoperiodo interessato.

Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.

3.   L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica, per numero d'ordine, ciascuna domanda con l'origine del prodotto e il quantitativo richiesto, comprese le comunicazioni negative.

4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

6)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

7)

L'articolo 7 è soppresso.

8)

L'articolo 8 è soppresso.

9)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d'origine del prodotto e una croce nella casella “Sì”. I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.»

10)

L'allegato è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2377/2002 è così modificato:

1)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È aperto il contingente tariffario all'importazione di 50 000 tonnellate di orzo da birra del codice SH (ex) 1003 00 destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti di legno di faggio (numero d'ordine 09.4061).»

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 della Commissione (11) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (12), fatto salvo il disposto del presente regolamento.

2)

L'articolo 3 è soppresso.

3)

All'articolo 6, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la prova o le prove di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006;».

4)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo al mese. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro il secondo lunedì di ciascun mese alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

3.   L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ciascuna domanda con il quantitativo richiesto, comprese le comunicazioni negative.

4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

5)

L'articolo 11 è soppresso.

6)

L'articolo 12 è soppresso.

7)

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, alla casella 20, il nome del prodotto trasformato che deve essere fabbricato a partire dai cereali in questione.»

8)

L'allegato II è soppresso.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2305/2003 è così modificato:

1)

All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 della Commissione e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (13), fatto salvo il disposto del presente regolamento.

2)

L'articolo 2 è soppresso.

3)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo alla settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Tuttavia, nel 2007, il periodo per la presentazione delle prime domande comincia solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione alla Commissione delle domande di titoli d'importazione, conformemente al paragrafo 3, è lunedì 8 gennaio 2007.

2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

3.   L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ciascuna domanda con il quantitativo richiesto, comprese le comunicazioni negative.

4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

4)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

5)

L'articolo 5 è soppresso.

6)

L'articolo 6 è soppresso.

7)

L'articolo 7 è soppresso.

8)

L'allegato è soppresso.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 969/2006 è così modificato:

1)

All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (14), fatto salvo il disposto del presente regolamento.

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Il contingente è diviso in due sottoperiodi semestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:

a)

sottoperiodo n. 1: dal 1o gennaio al 30 giugno — 121 037 tonnellate;

b)

sottoperiodo n. 2: dal 1o luglio al 31 dicembre — 121 037 tonnellate.

2.   In caso di esaurimento dei quantitativi per il sottoperiodo n. 1, la Commissione può procedere all'apertura anticipata del sottoperiodo successivo, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.»

3)

L'articolo 3 è soppresso.

4)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo alla settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Tuttavia, nel 2007, il periodo per la presentazione delle prime domande comincia solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione alla Commissione delle domande di titoli d'importazione, conformemente al paragrafo 3, è lunedì 8 gennaio 2007.

2.   Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine.

3.   L'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ciascuna domanda con il quantitativo richiesto, comprese le comunicazioni negative.

4.   I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cui al paragrafo 3.»

5)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

6)

L'articolo 6 è soppresso.

7)

L'articolo 7 è soppresso.

8)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome del paese d'origine del prodotto e una croce nella casella “Sì”. I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.»

9)

All'articolo 10 è soppressa la seconda frase.

10)

L'articolo 11 è soppresso.

11)

Gli allegati I e II sono soppressi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 971/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 51).

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

(5)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 970/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 49).

(6)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

(7)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(8)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12).

(9)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(10)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13

(11)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.

(12)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13

(13)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13

(14)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/75


REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I gruppi di materiali e oggetti elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché le combinazioni di tali materiali ed oggetti oppure di materiali ed oggetti riciclati impiegati in tali materiali e oggetti vanno fabbricati nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione (Good manufacturing practices – GMP).

(2)

Taluni settori industriali hanno elaborato linee guida sulle GMP, altri no. Di conseguenza risulta necessario garantire l’uniformità fra gli Stati membri per quanto riguarda le GMP per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

(3)

Per garantire l’uniformità è opportuno stabilire determinati obblighi per gli operatori del settore.

(4)

Tutti gli operatori del settore devono istituire un sistema efficace di gestione della qualità nell’ambito delle operazioni di fabbricazione, adeguandolo alla loro posizione nella catena di approvvigionamento.

(5)

Le norme vanno applicate a materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari o già a contatto con prodotti alimentari e destinati a tal fine oppure di cui si può prevedere ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni di impiego normali o prevedibili.

(6)

Le norme relative alle GMP vanno applicate in modo proporzionato al fine di evitare oneri eccessivi per le piccole imprese.

(7)

Norme specifiche vanno ora stabilite per i processi in cui vengono utilizzati inchiostri da stampa e vanno elaborate per altri processi, se necessario. Per gli inchiostri da stampa impiegati sulla parte del materiale o dell’oggetto non a contatto con il prodotto alimentare, le GMP devono soprattutto garantire che le sostanze non siano trasferite nel prodotto alimentare a causa del set-off o tramite trasferimento attraverso il substrato.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (qui di seguito «materiali ed oggetti») elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 e le combinazioni di tali materiali ed oggetti nonché di materiali ed oggetti riciclati impiegati in tali materiali ed oggetti.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza.

Le norme specifiche stabilite nell’allegato si applicano ai processi pertinenti, indicati singolarmente, come opportuno.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«buone pratiche di fabbricazione (good manufacturing practices — GMP)»: gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche;

b)

«sistema di assicurazione della qualità»: tutti gli accordi organizzati e documentati, conclusi al fine di garantire che i materiali e gli oggetti siano della qualità atta a renderli conformi alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi necessari per l’uso cui sono destinati;

c)

«sistema di controllo della qualità»: l’applicazione sistematica di misure stabilite nell’ambito del sistema di assicurazione della qualità al fine di garantire che i materiali di partenza e i materiali e gli oggetti intermedi e finiti siano conformi alle specifiche elaborate nel sistema di assicurazione della qualità;

d)

«lato non a contatto con il prodotto alimentare» indica la superficie del materiale o dell'oggetto che non si trova direttamente a contatto con il prodotto alimentare;

e)

«lato a contatto con il prodotto alimentare» indica la superficie del materiale o dell'oggetto che si trova direttamente a contatto con il prodotto alimentare.

Articolo 4

Conformità alle buone pratiche di fabbricazione

Gli operatori del settore devono garantire che le operazioni di fabbricazione siano svolte nel rispetto:

a)

delle norme generali sulle GMP, come stabilito dagli articoli 5, 6 e 7;

b)

delle norme specifiche sulle GMP, come stabilito nell’allegato.

Articolo 5

Sistemi di assicurazione della qualità

1.   Gli operatori del settore devono istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato. Il suddetto sistema deve:

a)

tenere conto dell’adeguatezza del personale, delle sue conoscenze e competenze, nonché dell’organizzazione delle sedi e delle attrezzature necessarie a garantire che i materiali e gli oggetti finiti siano conformi alle norme ad essi applicabili;

b)

essere applicato tenendo conto della dimensione dell'impresa, in modo da non costituire un onere eccessivo per l'azienda.

2.   I materiali di partenza devono essere selezionati e decono essere conformi con le specifiche prestabilite, in modo da garantire che il materiale o l’oggetto siano conformi alle norme ad essi applicabili.

3.   Le varie operazioni devono svolgersi secondo istruzioni e procedure prestabilite.

Articolo 6

Sistemi di controllo della qualità

1.   Gli operatori del settore devono istituire e mantenere un sistema di controllo della qualità efficace.

2.   Il sistema di controllo della qualità deve comprendere il monitoraggio dell’attuazione e del totale rispetto delle GMP e deve identificare misure volte a correggere eventuali mancanze di conformità alle GMP. Tali misure correttive vanno attuate senza indugio e messe a disposizione delle autorità competenti per le ispezioni.

Articolo 7

Documentazione

1.   Gli operatori del settore devono elaborare e conservare un’adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti.

2.   Gli operatori del settore devono elaborare e conservare un'adeguata documentazione, su supporto cartaceo o in formato elettronico, relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione svolte che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, e relativa ai risultati del sistema di controllo della qualità.

3.   La documentazione deve essere messa a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedano, da parte degli operatori del settore.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.


ALLEGATO

Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione

Processi che prevedono l’applicazione di inchiostri da stampa sul lato di un materiale o di un oggetto non a contatto con il prodotto alimentare

1.

Gli inchiostri da stampa applicati sul lato dei materiali o degli oggetti non a contatto con il prodotto alimentare devono essere formulati e/o applicati in modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non siano trasferite al lato a contatto con il prodotto alimentare:

a)

attraverso il substrato oppure

b)

a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobine,

in concentrazioni che portino a livelli di sostanza nel prodotto alimentare non in linea con le prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2.

I materiali e gli oggetti stampati in stato finito o semifinito vanno movimentati e immagazzinati in modo che le sostanze presenti sulla superficie stampata non siano trasferite al lato a contatto con il prodotto alimentare:

a)

attraverso il substrato oppure

b)

a causa del set-off quando vengono impilati o sono sulle bobine,

in concentrazioni che portino a livelli di sostanza nel prodotto alimentare non in linea con le prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

3.

Le superfici stampate non devono trovarsi direttamente a contatto con il prodotto alimentare.


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/79


REGOLAMENTO (CE) N. 2024/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante misure transitorie in deroga al regolamento (CE) n. 2076/2002 e alle decisioni 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE e 2005/864/CE intesi a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive non figuranti nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE in seguito all'adesione della Romania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento della Commissione (CE) n. 2076/2002 (1) e le decisioni 98/270/CE (2), 2002/928/CE (3), 2003/308/CE (4), 2004/129/CE (5), 2004/141/CE (6), 2004/247/CE (7), 2004/248/CE (8), 2005/303/CE (9) e 2005/864/CE (10) dispongono la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (11) e la revoca da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

(2)

Dal momento che le autorizzazioni esistenti devono essere ritirate in Romania entro il 31 dicembre 2006, la Romania ha richiesto misure transitorie in modo che sia concesso un periodo di grazia per alcune delle sostanze attive in questione affinché sia possibile utilizzare le scorte esistenti.

(3)

La Romania deve adottare le misure opportune per garantire che l'uso continuato non abbia effetti dannosi per la salute umana o animale ovvero un impatto inaccettabile sull'ambiente e che siano presi tutti i provvedimenti necessari per la riduzione del rischio.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della decisione 98/270/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenvalerate deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 30 giugno 2008.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della decisione 2002/928/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benomil deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acifluorfen, bensultap, bromopropilato, fenpropatrin, fomesafen, imazapir, etossilato di nonilfenolo, oxadixil, prometrina, chinalfos, terbufos o triforine deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 30 giugno 2008.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3 della decisione 2003/308/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 30 giugno 2008.

Articolo 5

In deroga all'articolo 3 della decisione 2004/129/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido borico, imazetapir, metidation o triadimefon deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 30 giugno 2008.

Articolo 6

In deroga all'articolo 3 della decisione 2004/141/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 7

In deroga all'articolo 3 della decisione 2004/247/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 8

In deroga all'articolo 3 della decisione 2004/248/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva atrazina deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 9

In deroga all'articolo 3 della decisione 2005/303/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva kasugamicin deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 10

In deroga all'articolo 3 della decisione della Commissione 2005/864/CE, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva endosulfan deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 11

La Romania garantisce che l'uso continuato di cui agli articoli da 1 a 11 non abbia conseguenze negative per la salute umana o animale o un impatto inaccettabile sull'ambiente.

La Romania garantisce che siano adottate tutte le misure necessarie per la riduzione dei rischi.

Nel caso in cui un prodotto fitosanitario contenga più sostanze attive e gli articoli da 1 a 11 dispongano date diverse con riferimento alle sostanze in questione, si applica la data anteriore.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6).

(2)  GU L 117 del 21.4.1998, pag. 15.

(3)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.

(4)  GU L 113 del 7.5.2003, pag. 8.

(5)  GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.

(6)  GU L 46 del 17.2.2004, pag. 35.

(7)  GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.

(8)  GU L 78 del 16.3.2004, pag. 53. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2005 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 43).

(9)  GU L 97 del 15.4.2005, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.

(10)  GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.

(11)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dallla direttiva 2006/75/CE della Commissione (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/81


REGOLAMENTO (CE) N. 2025/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 145, lettere c) e n),

considerando quanto segue:

(1)

A seguito delle modifiche delle norme di ammissibilità per la canapa nell'ambito del regime di pagamento unico, introdotte dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 953/2006 (2) del Consiglio, occorre modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (3) per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande. In base all'esperienza acquisita appare inoltre opportuno semplificare o chiarire alcune disposizioni di tale regolamento.

(2)

Dal 2007, come uso del suolo nell'ambito del regime di pagamento unico di cui al titolo III, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è consentita la coltivazione di canapa non destinata alla produzione di fibre. In tale contesto non è più richiesto un contratto o un impegno per la canapa prodotta. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 796/2004.

(3)

L'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per sua natura non è riferito alla superficie agricola. Non è quindi opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004 relative alla domanda unica si applichino a tale regime. Occorre pertanto prevedere idonee modalità di presentazione delle domande. Inoltre, poiché gli agricoltori non sono più tenuti a dichiarare separatamente le superfici utilizzate per la produzione di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero, occorre abolire le disposizioni concernenti il prelievo di campioni di controllo supplementari per gli agricoltori che richiedono l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.

(4)

Per armonizzare le norme relative ai regimi di aiuto per superficie e semplificare la gestione e i controlli delle domande di aiuto è opportuno che gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV di tale regolamento siano ammissibili non solo per il regime del pagamento unico ma anche per tutti i regimi di aiuto per superficie.

(5)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto. Per garantire parità di trattamento agli agricoltori che non dispongono di tutta la superficie a riposo richiesta per attivare tutti i loro diritti di ritiro, è opportuno chiarire le disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

(6)

Le riduzioni dei pagamenti da applicare mediante detrazioni dai pagamenti da effettuarsi nei tre anni successivi nonché il recupero di importi indebitamente erogati sono possibili solo per i pagamenti previsti nell’ambito dei titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. È opportuno che le detrazioni e i recuperi siano possibili anche per i pagamenti effettuati nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 di tale regolamento.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così modificato:

1)

All'articolo 2, il punto 12 è sostituito dal testo seguente:

«12)

“regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter del medesimo regolamento;»

2)

l'articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Nel caso in cui un agricoltore intenda coltivare canapa in conformità dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o canapa destinata alla produzione di fibre in conformità dell'articolo 106 del medesimo regolamento, la domanda unica deve recare:

a)

tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;

b)

un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);

c)

le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (4), in particolare dell'articolo 12.

In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere presentate anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite all'agricoltore dopo essere state presentate in conformità della presente disposizione. Sulle etichette rispedite deve essere indicato che sono utilizzate per una domanda.

Nel caso in cui una domanda di aiuto per la concessione dei pagamenti per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003 contenga una dichiarazione di coltivazione di lino e di canapa destinati alla produzione di fibre ai sensi dell'articolo 106 del medesimo regolamento, la domanda unica contiene una copia del contratto o dell'impegno di cui al predetto articolo, a meno che gli Stati membri abbiano previsto che tale copia possa essere presentata in una data successiva, non posteriore al 15 settembre.

b)

il paragrafo 13 è soppresso.

3)

Il capitolo III bis è sostituito dal testo seguente:

«CAPITOLO III bis

PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO, AIUTO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO E PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO

Articolo 17 bis

Requisiti relativi alle domande di aiuto per il pagamento per lo zucchero, l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero e il pagamento distinto per lo zucchero

1.   Per ottenere il pagamento per lo zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 sexies, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui al titolo IV, capitolo 10 septies, del predetto regolamento e il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 143 ter bis del medesimo regolamento gli agricoltori presentano una domanda di aiuto contenente tutte le informazioni necessarie ad accertare l'ammissibilità all'aiuto, in particolare:

a)

l'identità dell'agricoltore;

b)

una dichiarazione in cui l'agricoltore attesta di aver preso atto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

La domanda relativa all’aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero contiene inoltre una copia del contratto di consegna di cui all'articolo 110 novodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2.   La domanda di aiuto per il pagamento per lo zucchero, per l'aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero o per il pagamento distinto per lo zucchero è presentata entro un termine fissato dagli Stati membri e non posteriore al 15 maggio ovvero, nel caso dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Finlandia e della Svezia, al 15 giugno.

Tuttavia, per il 2006, per la presentazione delle domande di aiuto per il pagamento distinto per lo zucchero di cui all’articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di cui al primo comma non è posteriore al 30 giugno 2006.»

4)

All'articolo 26, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

nel secondo comma, la lettera e) è soppressa;

b)

il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Ove il campione di controllo di cui al primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui al secondo comma, lettere a), b), c) e d), tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.»

5)

All'articolo 30, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Ad integrazione del paragrafo 2, rientrano nella superficie totale di una parcella agricola gli elementi di cui agli atti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e gli elementi che possono rientrare nelle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV di tale regolamento.»

6)

All'articolo 50, paragrafo 4, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

«a)

qualora un agricoltore non dichiari tutta la superficie disponibile per l'attivazione dei suoi diritti di ritiro ma dichiari, contemporaneamente, una superficie per l'attivazione di altri diritti, si considera superficie dichiarata a riposo una superficie corrispondente ai diritti di ritiro non dichiarati;

b)

una superficie dichiarata a riposo che non risulta essere o risulta non essere a riposo è considerata superficie non determinata.»

7)

All'articolo 51, paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

8)

All'articolo 52, paragrafo 3, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

9)

All’articolo 53, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

10)

L'articolo 59 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, terzo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»;

b)

al paragrafo 4, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

11)

All'articolo 60, paragrafo 6, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nell’ambito di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi all’anno di accertamento.»

12)

All’articolo 64, secondo comma, la terza frase è sostituita dal testo seguente:

«Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell'anno civile successivo all’anno dell'accertamento.»

13)

All'articolo 73, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

«Gli Stati membri possono decidere che l'importo indebitamente erogato sia recuperato tramite detrazione del corrispondente importo da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti versati all'agricoltore dopo la data della decisione di recupero nell’ambito dei regimi di aiuti di cui ai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 o nell'ambito dell'importo supplementare di cui all'articolo 12 del medesimo regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento agli anni o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1187/2006 (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 14).

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/85


REGOLAMENTO (CE) N. 2026/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002 consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley di cui all'allegato II.

(2)

La Bulgaria e la Romania figurano nell'elenco dei partecipanti del sistema di certificazione del processo di Kimberley contenuto nell'allegato II.

(3)

In vista dell'adesione all'Unione europea il 1o gennaio 2007, il 31 dicembre 2006 la Bulgaria e la Romania cessano di partecipare a pieno titolo al sistema di certificazione del processo di Kimberley e vanno pertanto depennate dall'elenco dei partecipanti.

(4)

Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato II.

(5)

L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002 dispone che gli Stati membri possano designare autorità comunitarie a cui affidare i compiti previsti dal regolamento stesso ed incarica la Commissione di stabilire un elenco di autorità comunitarie all'allegato III.

(6)

Il Belgio e la Germania hanno informato la Commissione dei cambiamenti relativi ai dati delle rispettive autorità comunitarie.

(7)

Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato III,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/2006 della Commissione (GU L 306 del 7.11.2006, pag. 10).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESH

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco “U” — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

CANADA

 

Internazionale:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Per il facsimile del certificato PK canadese:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

Informazioni generali:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d’Evaluation, d’Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

COSTA D'AVORIO

Ministry of Mines and Energy

BP V 91

Abidjan

Côte d’Ivoire

CROAZIA

Ministry of Economy

Zagreb

Republic of Croatia

COMUNITÀ EUROPEA

European Commission

DG External Relations/A/2

B-1049 Brussels

Belgium

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg

Mumbai 400 004

India

INDONESIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade

P.O. Box 3007

52130 Ramat Gan

Israel

GIAPPONE

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-11-1, Shibakoen Minato-ku

105-8519 Tokyo

Japan

Mineral and Natural Resources Division

Agency for Natural Resources and Energy

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Japan

COREA, Repubblica di

UN Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Government Complex Building

77 Sejong-ro, Jongro-gu

Seoul

Korea

Trade Policy Division

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise

1 Joongang-dong, Kwacheon-City

Kyunggi-do

Korea

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade,

Ministry of Commerce

Vientiane

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Commission of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURITIUS (Maurizio)

Ministry of Commerce and Co-operatives

Import Division

2nd Floor, Anglo-Mauritius House

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NORVEGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

NUOVA ZELANDA

 

Certificate Issuing Authority:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

New Zealand

 

Import and Export Authority:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

SUDAFRICA

South African Diamond Board

240 Commissioner Street

Johannesburg

South Africa

SRI LANKA

Trade Information Service

Sri Lanka Export Development Board

42 Nawam Mawatha

Colombo 2

Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs

Export Control Policy and Sanctions

Effingerstrasse 1

3003 Berne

Switzerland

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

Taiwan

TANZANIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAILANDIA

Ministry of Commerce

Department of Foreign Trade

44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi

Muang District

Nonthaburi 11000

Thailand

TOGO

Directorate General — Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev

04119 Ukraine

International Department

Diamond Factory “Kristall”

600 Letiya Street 21

21100 Vinnitsa

Ukraine

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre

PO Box 63

Dubai

United Arab Emirates

STATI UNITI D'AMERICA

U.S. Department of State

2201 C St., N.W.

Washington D.C.

United States of America

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines

Apartado Postal No 61536 Chacao

Caracas 1006

Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B

La Campina — Caracas

Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department

Ministry of Trade of Vietnam

31 Trang Tien

Hanoi 10.000

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe».


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni, di cui agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Énergie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

REPUBBLICA CECA

Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

OFD Koblenz

— Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung —

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Wiesenstraße 32

D-67433 Neustadt/Weinstraße

Tel. (49-6321) 89 43 49

Fax (49-6321) 89 48 50

E-Mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

Persona di contatto: Signora Hiltraud Reinhardt (dati summenzionati)

E-Mail: hiltraud.reinhardt@ofdko-nw.bfinv.de

oppure

Hauptzollamt Koblenz

— Zollamt Idar-Oberstein —

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-0

Fax (49-6781) 56 27-19

E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de

REGNO UNITO

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk»


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/92


DIRETTIVA 2006/138/CE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regime temporaneo di imposta sul valore aggiunto della direttiva 77/388/CEE (1) applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 dalla direttiva 2006/58/CE del Consiglio, del 27 giugno 2006, che modifica la direttiva 2002/38/CE relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici (2).

(2)

Non è ancora stato possibile adottare disposizioni relative al luogo di prestazione dei servizi e a un meccanismo elettronico più generale. Considerato che gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano la proroga fino al 31 dicembre 2006 non sono mutati e per evitare una lacuna temporanea nel regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, tale regime dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2008.

(3)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, che ha operato una rifusione della direttiva 77/388/CEE, dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(4)

Data l'urgenza della questione, per evitare un vuoto legislativo, è essenziale prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3. del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

1)

l'articolo 56, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2008.»;

2)

l'articolo 57, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2008.»;

3)

l'articolo 59, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fino al 31 dicembre 2008 gli Stati membri applicano l'articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone non soggetti passivi stabilite, o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi fuori della Comunità o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.»;

4)

l'articolo 357 è sostituito dal seguente:

«Articolo 357

Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2008.».

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1). Direttiva abrogata dalla direttiva 2006/112/CE (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 174 del 28.6.2006, pag. 5.


29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/94


DIRETTIVA 2006/139/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell’arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (1), in particolare l’articolo 2 bis,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/769/CEE autorizza l’uso di alcuni composti dell’arsenico come biocidi per il trattamento del legno e stabilisce norme per la commercializzazione e l’uso del legno trattato con l’arsenico.

(2)

La commercializzazione e l’uso dei biocidi sono disciplinati anche dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2). Dal combinato disposto di tale direttiva e del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (3) risulta che a decorrere dal 1o settembre 2006 la commercializzazione e l’uso di biocidi contenenti arsenico e composti dell’arsenico a fini di protezione del legno sono possibili soltanto se tali sostanze siano state autorizzate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE.

(3)

Per garantire un’applicazione coerente della normativa in questione è quindi necessario adattare le norme della direttiva 76/769/CEE relative ai biocidi contenenti composti dell’arsenico alle norme della direttiva 98/8/CE.

(4)

Le norme della direttiva 76/769/CEE riguardanti il legno trattato con composti dell’arsenico non operano una distinzione adeguata tra la prima commercializzazione e la riutilizzazione di tale legno. Occorre pertanto chiarire dette norme, in particolare quelle relative all’immissione sul mercato dell’usato.

(5)

Occorre dunque modificare la direttiva 76/769/CEE di conseguenza.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest’ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 28).

(2)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

(3)  GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE il punto 20 è sostituito dal testo seguente:

«20.

Composti dell’arsenico

1.

Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per impedire l’incrostazione di microrganismi, piante o animali su:

carene di imbarcazioni,

gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura,

qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.

2.

Non devono essere commercializzati o usati come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.

3.

Non devono essere usati nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere commercializzati.

4.

Tuttavia, in deroga a quanto specificato sopra:

a)

Le sostanze ed i preparati per la protezione del legno possono essere usati negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C autorizzate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno cosí trattato non deve essere commercializzato prima del completo fissaggio del conservante.

b)

Il legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali, di cui alla lettera a), può essere commercializzato se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l’integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che i non addetti abbiano un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:

nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali,

nei ponti,

nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti,

nelle barriere antirumore,

nei sistemi di protezione dalle valanghe,

nelle recinzioni e barriere autostradali,

nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,

nelle strutture per il contenimento della terra,

nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,

nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.

c)

Ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovrà recare la dicitura “Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico”. Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura “Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un’impresa autorizzata”.

d)

Il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere usato:

in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,

in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,

nelle acque marine,

per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),

in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.

5.

Il legno trattato con composti dell’arsenico che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme della presente direttiva può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.

6.

Il legno trattato con soluzioni RCA di tipo C che era utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato commercializzato conformemente alle norme della presente direttiva:

può essere utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d),

può essere immesso sul mercato dell’usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).

7.

Gli Stati membri possono consentire che il legno trattato con altri tipi di soluzioni RCA utilizzato nella Comunità prima del 30 settembre 2007:

venga utilizzato o riutilizzato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d),

venga immesso sul mercato dell’usato alle condizioni di cui al punto 4, lettere b), c) e d).»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/98


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

(2006/1012/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo bilaterale che proroga di un anno l'accordo bilaterale esistente ed i protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.

(2)

È opportuno applicare provvisoriamente detto accordo bilaterale a partire dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano completate le procedure necessarie per la sua conclusione e fatta salva l'applicazione provvisioria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.

(3)

L'accordo proposto dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Fatta salva la reciprocità, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, in attesa della sua conclusione formale.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 3

1.   Nel caso in cui la Repubblica di Bielorussia non adempia agli obblighi di cui al punto 4 del paragrafo 2 dell'accordo, i contingenti per il 2007 sono ridotti ai livelli applicabili per il 2006.

2.   La decisione di attuare il paragrafo 1 è adottata secondo le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006.

per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 275 del'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8).


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

Egregio Signore,

1.

Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005 (in appresso denominato l'«accordo»).

2.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo, e vista la scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2006, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano di prorogare la durata dell'accordo per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

L'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007».

2.2.

L'allegato II che fissa le restrizioni quantitative all'esportazione dalla Repubblica di Bielorussia alla Comunità europea è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TTP nella Repubblica di Bielorussia è sostituito, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, dall'appendice 2 della presente lettera.

2.4.

Le importazioni nella Repubblica di Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti dalla Comunità europea nel 2007 sono soggette a dazi doganali che non superano quelli fissati nel 2003 nell'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2006, specificati nello scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005.

3.

Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC della Repubblica di Bielorussia.

4.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire, Signor … i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

«ALLEGATO II

Bielorussia

Categoria

Unità

Contingenti dal 1o gennaio 2007

Gruppo IA

1

tonnellate

1 585

2

tonnellate

6 600

3

tonnellate

242

Gruppo IB

4

M pezzi

1 839

5

M pezzi

1 105

6

M pezzi

1 705

7

M pezzi

1 377

8

M pezzi

1 160

Gruppo IIA

9

tonnellate

363

20

tonnellate

329

22

tonnellate

524

23

tonnellate

255

39

tonnellate

241

Gruppo IIB

12

M paia

5 959

13

M pezzi

2 651

15

M pezzi

1 726

16

M pezzi

186

21

M pezzi

930

24

M pezzi

844

26/27

M pezzi

1 117

29

M pezzi

468

73

M pezzi

329

83

tonnellate

184

Gruppo IIIA

33

tonnellate

387

36

tonnellate

1 309

37

tonnellate

463

50

tonnellate

207

Gruppo IIIB

67

tonnellate

356

74

M pezzi

377

90

tonnellate

208

Gruppo IV

115

tonnellate

114

117

tonnellate

2 310

118

tonnellate

471

M pezzi: migliaia di pezzi».

Appendice 2

«ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

Categoria

Unità

Dall'1 gennaio 2007

4

1 000 pezzi

5 399

5

1 000 pezzi

7 526

6

1 000 pezzi

10 037

7

1 000 pezzi

7 534

8

1 000 pezzi

2 565

12

1 000 pezzi

5 072

13

1 000 pezzi

795

15

1 000 pezzi

4 400

16

1 000 pezzi

896

21

1 000 pezzi

2 927

24

1 000 pezzi

754

26/27

1 000 pezzi

3 668

29

1 000 pezzi

1 487

73

1 000 pezzi

5 700

83

tonnellate

757

74

1 000 pezzi

994»

Egregio Signore,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del … così redatta:

«Signor

1.

Mi pregio di fare riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005 (in appresso denominato l'“accordo”).

2.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo, e vista la scadenza dell'accordo il 31 dicembre 2006, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano di prorogare la durata dell'accordo per un ulteriore periodo di un anno, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1.

L'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo è sostituito dal seguente:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 2007”.

2.2.

L'allegato II che fissa le restrizioni quantitative all'esportazione dalla Repubblica di Bielorussia alla Comunità europea è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TTP nella Repubblica di Bielorussia è sostituito, per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, dall'appendice 2 della presente lettera.

2.4.

Le importazioni nella Repubblica di Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti dalla Comunità europea nel 2007 sono soggette a dazi doganali che non superano quelli fissati nel 2003 nell'appendice 4 dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l'11 novembre 1999.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2006, specificati nello scambio di lettere siglato l'11 novembre 2005.

3.

Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della data di scadenza dell'accordo, gli accordi e le norme dell'OMC saranno applicati a decorrere dalla data di adesione all'OMC della Repubblica di Bielorussia.

4.

La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo l'accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.

Voglia gradire, Signor … i sensi della mia più alta considerazione.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia