ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 381 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 381/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1986/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (3), dispone che gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l'attuazione della direttiva e possono comunicarsi informazioni sul piano bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica è possibile ricorrere a una rete elettronica. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. …/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, e la decisione 2006/…/GAI del Consiglio, del … sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (4) (5), costituiscono la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II, che costituisce una banca dati comune degli Stati membri contenente, fra l'altro, dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc., dati relativi a rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e a roulotte e dati relativi a certificati di immatricolazione per veicoli e a targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. …/2006 e la decisione 2006/…/GAI sostituiscono gli articoli da 92 a 119 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (6) («la convenzione di Schengen»), salvo l’articolo 102 bis. Quest’ultimo riguarda l’accesso al sistema d’informazione Schengen da parte delle autorità e dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli. |
(4) |
È necessario ora adottare un terzo strumento, basato sul titolo V del trattato a complemento del regolamento (CE) n. …/2006 e della decisione 2006/…/GAI, per consentire l'accesso al SIS II dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli e sostituire l’articolo 102 bis della convenzione di Schengen. |
(5) |
Le segnalazioni di oggetti, fra cui i veicoli a motore, sono inserite nel SIS II a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, a norma della decisione 2006/…/GAI. |
(6) |
A norma della decisione 2006/…/GAI, l’accesso alle segnalazioni di oggetti inserite nel SIS II è prerogativa esclusiva delle autorità responsabili del controllo delle frontiere e degli altri controlli doganali e di polizia, delle autorità giudiziarie e di Europol. |
(7) |
È opportuno che i servizi statali e non statali chiaramente identificati a questo scopo e competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli abbiano accesso ai dati immessi nel SIS II concernenti veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, roulotte e carte di circolazione e targhe per i veicoli che siano stati rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, per verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti. |
(8) |
A tal fine è necessario concedere a detti servizi l'accesso a tali dati e consentire loro di utilizzarli a fini amministrativi per il regolare rilascio delle carte di circolazione. |
(9) |
Nella misura in cui i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione non sono organi statali, l’accesso dovrebbe essere accordato in modo indiretto, per il tramite di un’autorità con diritto di accesso a norma della decisione 2006/…/GAI, che sia garante della conformità alle norme di sicurezza e riservatezza degli Stati membri di cui alla decisione suddetta. |
(10) |
La decisione 2006/…/GAI stabilisce la linea di condotta da seguire quando l’accesso al SIS II rivela la segnalazione di un oggetto nel SIS II. |
(11) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), disciplina il trattamento dei dati personali a cura dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione. Le disposizioni specifiche della decisione 2006/…/GAI concernenti la protezione dei dati personali, la sicurezza, la riservatezza e i registri integrano o chiariscono i principi sanciti nella richiamata direttiva quando quei servizi elaborano dati personali nell’ambito del SIS II. |
(12) |
Poiché l'obiettivo dell’azione proposta, vale a dire garantire l’accesso al SIS II ai servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli, per agevolarne i compiti ai sensi della direttiva 1999/37/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dell'effettiva natura del SIS II in quanto sistema comune d’informazione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(13) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(14) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (8), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999 (9), relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo. |
(15) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE (10) e 2004/860/CE (11). |
(16) |
Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Fatti salvi gli articoli 38, 40 e 46, paragrafo 1 della decisione 2006/…/GAI, i servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione per i veicoli ai sensi della direttiva 1999/37/CE hanno accesso ai seguenti dati inseriti nel SIS II a norma dell’articolo 38, paragrafo 2, lettere a), b) e f) di detta decisione, al solo scopo di verificare se i veicoli di cui è richiesta l'immatricolazione non siano stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti o non siano ricercati a fini di prova in un procedimento penale:
a) |
ai dati relativi a veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc; |
b) |
ai dati relativi ai rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg e alle roulotte; |
c) |
ai dati relativi a certificati di immatricolazione per veicoli e a targhe per veicoli rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati. |
Fatto salvo il paragrafo 2, la legge di ciascuno Stato membro disciplina l'accesso dei servizi di quello Stato membro a tali dati.
2. I servizi di cui al paragrafo 1 che siano servizi statali hanno il diritto di consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II.
3. I servizi di cui al paragrafo 1 che non siano servizi statali accedono ai dati inseriti nel SIS II soltanto per il tramite di un'autorità di cui all'articolo 40 della decisione menzionata al paragrafo 1. Questa autorità ha il diritto di consultare i dati direttamente e di trasmetterli al servizio competente. Lo Stato membro interessato provvede affinché il servizio in questione e il suo personale siano tenuti al rispetto di tutte le restrizioni sull'uso consentito dei dati trasmessi loro da detta autorità.
4. L’articolo 39 di tale decisione non si applica all’accesso ottenuto a norma del presente articolo. La comunicazione alle autorità giudiziarie o di polizia, ad opera dei servizi di cui al paragrafo 1, di informazioni emerse durante la consultazione del SIS II che diano motivo di sospettare che sia stato commesso un reato è disciplinata dalla legislazione nazionale.
Articolo 2
Il presente regolamento sostituisce l’articolo 102 bis della convenzione di Schengen.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dalla data fissata ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2 della decisione 2006/…/GAI.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2006
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU C 65 del 17.3.2006, pag. 27.
(2) Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/127/CE della Commissione (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 29).
(4) GU L …
(5) GU L …
(6) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).
(7) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(8) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(9) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(10) Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).
(11) Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).
28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 381/4 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1987/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il sistema d’informazione Schengen («SIS»), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), firmata il 19 giugno 1990 («convenzione di Schengen») e il suo sviluppo SIS 1+, rappresenta uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea. |
(2) |
L’incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione («SIS II») è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 (3) del Consiglio e decisione n. 2001/886/GAI (4) del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Il SIS II sostituirà il SIS creato a norma della convenzione di Schengen. |
(3) |
Il presente regolamento costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea (il «trattato»). La decisione 2006/…/GAI del Consiglio, del … sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (5), costituisce la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione del trattato sull’Unione europea. |
(4) |
Il fatto che la base giuridica necessaria per disciplinare il SIS II consti di strumenti separati non pregiudica il principio secondo il quale il SIS II costituisce un unico sistema d’informazione che dovrebbe operare in quanto tale. È pertanto opportuno che alcune disposizioni di tali strumenti siano identiche. |
(5) |
Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea sostenendo l’attuazione delle politiche connesse alla circolazione delle persone che sono parte dell’acquis di Schengen, integrate nella parte terza, titolo IV del trattato. |
(6) |
È necessario specificare gli obiettivi del SIS II, la sua architettura tecnica e il suo finanziamento, fissare regole sul suo esercizio e uso e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'interconnessione delle segnalazioni e ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali. |
(7) |
Il SIS II dovrebbe includere un sistema centrale (SIS II centrale) e applicazioni nazionali. Le spese occasionate dall’esercizio del SIS II centrale e della relativa infrastruttura di comunicazione dovrebbero essere a carico del bilancio generale dell'Unione europea. |
(8) |
È necessario redigere un manuale recante le modalità dettagliate di scambio di talune informazioni supplementari relative all'azione richiesta con le segnalazioni. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni. |
(9) |
Durante un periodo transitorio la Commissione dovrebbe essere responsabile della gestione operativa del SIS II centrale e di parti dell'infrastruttura di comunicazione. Tuttavia, per garantire un passaggio graduale al SIS II, essa può delegare, del tutto o in parte, queste competenze a due organismi nazionali del settore pubblico. A lungo termine e in seguito ad una valutazione d'impatto, contenente un'analisi di merito sulle alternative dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo e proposte legislative della Commissione, dovrebbe essere istituito un organo di gestione incaricato di svolgere tali compiti. Il periodo transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dalla data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento. |
(10) |
Il SIS II dovrebbe contenere segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno. È necessario prendere ulteriormente in considerazione l'armonizzazione delle disposizioni sui motivi per introdurre segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno e il chiarimento dell'uso di tali segnalazioni nell'ambito delle politiche di asilo, immigrazione e rimpatrio. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare, tre anni dopo la data in cui si applica il presente regolamento, le disposizioni sugli obiettivi e sulle condizioni dell'introduzione di segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno. |
(11) |
Le segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno non dovrebbero essere conservate nel SIS II oltre il periodo necessario per la realizzazione degli obiettivi per i quali sono state fornite. In linea generale, le segnalazioni dovrebbero essere cancellate automaticamente dal SIS II dopo un periodo di tre anni. Le decisioni di conservarle per un lungo periodo dovrebbero essere basate su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero riesaminare le segnalazioni entro detto periodo di tre anni e tenere statistiche sul numero di segnalazioni per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato. |
(12) |
Il SIS II, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Per la stessa ragione, il SIS II dovrebbe inoltre consentire il trattamento dei dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata per evitare i disagi causati da errori di identificazione, fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente elaborati. |
(13) |
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di stabilire connessioni fra le segnalazioni nel SIS II. La creazione di connessioni fra due o più segnalazioni da parte di uno Stato membro non dovrebbe incidere sull'azione da eseguire, né sui termini di conservazione o sui diritti di accesso alle segnalazioni. |
(14) |
I dati trattati nel SIS II in applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. |
(15) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento. Sono comprese la designazione del responsabile del trattamento e la possibilità per gli Stati membri di prevedere deroghe e restrizioni alla portata di alcuni dei diritti e degli obblighi previsti in detta direttiva, compreso il diritto di accesso e di informazione dell’interessato. Laddove necessario, è opportuno che i principi enunciati nella direttiva 95/46/CE siano integrati o precisati dal presente regolamento. |
(16) |
Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7), in particolare le disposizioni dello stesso per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza del trattamento, si applicano al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni o degli organismi comunitari nell'esercizio dei loro compiti di gestione operativa del SIS II. Laddove necessario, è opportuno che i principi enunciati nel regolamento (CE) n. 45/2001 siano integrati o precisati dal presente regolamento. |
(17) |
Per quanto riguarda la riservatezza, le pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità dovrebbero applicarsi ai funzionari o altri agenti che sono impiegati e che lavorano per il SIS II. |
(18) |
È opportuno che le autorità nazionali di controllo controllino la liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito con decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell'autorità di controllo indipendente prevista dall'articolo 286 del trattato CE (8) dovrebbe controllare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari attinenti al trattamento dei dati personali tenuto conto dei compiti limitati svolti dalle istituzioni e dagli organismi comunitari riguardo ai dati stessi. |
(19) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero redigere un piano di sicurezza per agevolare l'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e dovrebbero cooperare tra loro al fine di affrontare le questioni di sicurezza da una prospettiva comune. |
(20) |
Per ragioni di trasparenza è opportuno che ogni due anni la Commissione o, se previsto, l'organo di gestione presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale. |
(21) |
A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici il presente regolamento non può trattare con esaustività taluni aspetti del SIS II quali le norme tecniche concernenti l'inserimento di dati, inclusi i dati necessari per l'inserimento di una segnalazione, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, le norme sulla compatibilità e la priorità delle segnalazioni, l’interconnessione delle segnalazioni e lo scambio di informazioni supplementari. E' pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali. Previa una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, si dovrebbe decidere in quale misura le disposizioni di attuazione potrebbero essere di competenza dell'organo di gestione, una volta istituito. |
(22) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). |
(23) |
È opportuno stabilire disposizioni transitorie relative alle segnalazioni effettuate nel SIS 1+ che devono essere trasferite nel SIS II. È opportuno che per un periodo limitato, fino a quando cioè gli Stati membri non abbiano esaminato la compatibilità di queste segnalazioni con il nuovo quadro giuridico, continuino a applicarsi alcune disposizioni dell’acquis di Schengen. La compatibilità delle segnalazioni di persone dovrebbe essere esaminata in via prioritaria. Inoltre, qualsiasi modifica, complemento, rettifica o aggiornamento di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, nonché qualsiasi risposta positiva su tale segnalazione, dovrebbe attivare l'esame immediato della sua compatibilità con le disposizioni del presente regolamento. |
(24) |
È necessario stabilire disposizioni specifiche riguardo alla parte del bilancio assegnata alle operazioni del SIS che non rientrano nel bilancio generale dell’Unione europea. |
(25) |
Poiché gli obiettivi dell’azione prevista, vale a dire l'istituzione e la regolamentazione di un sistema comune d’informazione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi. |
(26) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(27) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento, se intende o meno recepirlo nel suo diritto interno. |
(28) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (10). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. |
(29) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (11). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(30) |
Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell'Irlanda all'acquis di Schengen definite, rispettivamente, nella decisione 2000/365/CE e nella decisione 2002/192/CE. |
(31) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (12), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo (13). |
(32) |
È opportuno definire un regime per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (14), allegato al summenzionato accordo. |
(33) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 delle decisioni 2004/849/CE (15) e 2004/860/CE (16). |
(34) |
È opportuno definire un regime per consentire a rappresentanti della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale regime è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, allegato al summenzionato accordo. |
(35) |
Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003. |
(36) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al Regno Unito e all'Irlanda alle date stabilite secondo le procedure definite nei pertinenti strumenti relativi all'applicazione dell'acquis di Schengen a tali Stati, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Istituzione e scopo generale del SIS II
1. È istituito il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione («SIS II»).
2. Scopo del SIS II è, a norma del presente regolamento, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS II delle segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi, allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno nello Stato membro.
2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS II, sulle competenze degli Stati membri e dell'organo di gestione di cui all'articolo 15, sulle regole generali sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone e sulla responsabilità.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) |
«segnalazione»: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo in vista di intraprendere un'azione specifica; |
b) |
«informazioni supplementari»: le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate:
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c) |
«dati complementari»: i dati memorizzati nel SIS II e connessi alle segnalazioni del SIS II, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS II sia localizzata grazie all'interrogazione di tale sistema; |
d) |
«cittadino di paese terzo»: chi non è
|
e) |
«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («una persona interessata»); una persona identificabile è una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente; |
f) |
«trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione. |
Articolo 4
Architettura tecnica e modalità operative del SIS II
1. Il SIS II consta di:
a) |
un sistema centrale («SIS II centrale») costituito da:
|
b) |
un sistema nazionale («N. SIS II») in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N. SIS II può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II; |
c) |
un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS («infrastruttura di comunicazione») che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. |
2. I dati SIS II sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari sistemi N. SIS II. La copia nazionale è disponibile ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che usano tale copia. Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N. SIS II degli altri Stati membri.
3. Il CS-SIS, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il CS-SIS di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto di tale sistema, ha sede a Sankt Johann im Pongau (Austria).
4. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS II, compresa la consultazione della banca dati del SIS II. Agli Stati membri che usano una copia nazionale, il CS-SIS:
a) |
fornisce l'aggiornamento in linea delle copie nazionali; |
b) |
assicura la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS II; |
c) |
fornisce le funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali. |
Articolo 5
Costi
1. I costi relativi all'istituzione, all’esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.
2. Tali costi includono il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3. I costi per l'istituzione, l’esercizio e la manutenzione di ciascun N. SIS II sono a carico dello Stato membro interessato.
CAPO II
COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI
Articolo 6
Sistemi nazionali
Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio e la manutenzione del suo N. SIS II ed il collegamento del suo N. SIS II all'NI-SIS.
Articolo 7
Ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE.
1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità («ufficio N. SIS II») che ha la competenza centrale per il rispettivo N. SIS II. Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N. SIS II, garantisce l’accesso delle autorità competenti al SIS II e adotta le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N. SIS II.
2. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio di tutte le informazioni supplementari («ufficio SIRENE») conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8.
Detti uffici coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A tali fini, essi hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II.
3. Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione il rispettivo ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE. L'organo di gestione ne pubblica l'elenco insieme all'elenco di cui all'articolo 31, paragrafo 8.
Articolo 8
Scambio di informazioni supplementari
1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del «manuale SIRENE» e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione. In caso di indisponibilità dell’infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente sicurizzati per lo scambio di informazioni supplementari.
2. Le informazioni supplementari sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
3. Alle richieste di informazioni supplementari formulate da uno Stato membro è data una risposta quanto più rapida possibile
4. Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2 sotto forma del manuale SIRENE, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
Articolo 9
Compatibilità tecnica
1. Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N. SIS II ciascuno Stato membro si conforma ai protocolli e alle procedure tecniche stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N-SIS II con il CS-SIS. Tali protocolli e procedure tecniche sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
2. In caso di uso di una copia nazionale, lo Stato membro interessato provvede, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, affinché i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, costantemente identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS II e un'interrogazione nella sua copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS II.
Articolo 10
Sicurezza - Stati membri
1. Ciascuno Stato membro adotta, per il rispettivo N. SIS II, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per:
a) |
proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche; |
b) |
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni); |
c) |
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati); |
d) |
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione); |
e) |
impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti); |
f) |
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati); |
g) |
assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS II o alle installazioni di elaborazione dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 44, paragrafo 1 a richiesta di queste (profili personali); |
h) |
garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione); |
i) |
garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell'inserimento, la persona che lo ha effettuato e lo scopo dello stesso (controllo dell'inserimento); |
j) |
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali o durante il trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto); |
k) |
controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo). |
2. Gli Stati membri adottano misure equivalenti a quelle del paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari.
Articolo 11
Riservatezza - Stati membri
Ogni Stato membro applica le proprie norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS II e con le informazioni supplementari, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale obbligo vincola tali soggetti e organismi anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
Articolo 12
Tenuta dei registri a livello nazionale
1. Gli Stati membri che non usano copie nazionali provvedono affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell'ambito del CS-SIS sia registrato nel proprio N. SIS II per verificare la legittimità dell'interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati, ai fini dell'autocontrollo e per garantire il corretto funzionamento di N. SIS II, l’integrità e la sicurezza dei dati.
2. Gli Stati membri che usano copie nazionali provvedono affinché ogni accesso ai dati SIS II e tutti gli scambi dei medesimi siano registrati ai fini di cui al paragrafo 1. Ciò non vale per i trattamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per effettuare un'interrogazione, un riferimento ai dati trasmessi e il nome dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati.
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
5. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso.
6. Le autorità nazionali competenti incaricate di verificare la legittimità delle interrogazioni, di controllare la liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento dell'NSIS II, l'integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro doveri.
Articolo 13
Autocontrollo
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS II adotti le misure necessarie per assicurare l'osservanza del presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo.
Articolo 14
Formazione del personale
Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel SIS II, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS II riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.
CAPO III
COMPETENZE DELL'ORGANO DI GESTIONE
Articolo 15
Gestione operativa
1. Dopo un periodo transitorio un organo di gestione («l'organo di gestione»), finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea, è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. L'organo di gestione, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché in ogni momento le migliori tecnologie disponibili, fatta salva un'analisi costi-benefici, siano utilizzate per il SIS II centrale.
2. L'organo di gestione è responsabile altresì dei seguenti compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione:
a) |
controllo; |
b) |
sicurezza; |
c) |
coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore. |
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare:
a) |
compiti relativi all'esecuzione del bilancio; |
b) |
acquisizione e rinnovo; |
c) |
aspetti contrattuali. |
4. Durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della gestione operativa del SIS II centrale. La Commissione può delegare tale compito e compiti relativi all'esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico di due diversi paesi a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (17).
5. Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al paragrafo 4 soddisfa i seguenti criteri di selezione:
a) |
deve dimostrare che ha maturato una lunga esperienza nell'esercizio di un sistema d'informazione su larga scala dotato delle funzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4; |
b) |
deve possedere conoscenze specialistiche notevoli in materia di requisiti di funzionamento e di sicurezza di un sistema d'informazione dotato di funzioni paragonabili a quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 4; |
c) |
deve disporre di un personale sufficiente ed esperto, con competenze professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale, come quello richiesto dal SIS II; |
d) |
deve disporre di un'infrastruttura sicura costituita da installazioni e appositamente costruite, capaci, in particolare, di sostenere e garantire il funzionamento continuo di sistemi TI su larga scala; e |
e) |
il suo contesto amministrativo deve permettergli di adempiere adeguatamente ai propri compiti ed evitare conflitti d'interesse. |
6. Prima di ogni delega di cui al paragrafo 4 e poi a intervalli regolari, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle condizioni della delega, alla sua portata precisa e agli organismi ai quali i compiti sono delegati.
7. Qualora durante il periodo transitorio la Commissione deleghi la propria responsabilità a norma del paragrafo 4, provvede ad assicurare che tale delega rispetti pienamente i limiti posti dal sistema istituzionale stabilito nel trattato. Essa assicura in particolare che la delega non si ripercuota negativamente sull'efficacia dei meccanismi di controllo previsti dal diritto comunitario, siano essi a cura della Corte di giustizia, della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei dati.
8. La gestione operativa del SIS II centrale consiste nell'insieme dei compiti necessari al funzionamento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 del SIS II centrale, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare le attività di manutenzione e gli adattamenti tecnici necessari per un buon funzionamento del sistema.
Articolo 16
Sicurezza
1. L'organo di gestione e la Commissione adottano, rispettivamente per il SIS II centrale e per l'infrastruttura di comunicazione, le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, per:
a) |
proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche; |
b) |
impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento di dati personali (controlli all'ingresso delle installazioni); |
c) |
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati); |
d) |
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali memorizzati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'archiviazione); |
e) |
impedire che persone non autorizzate usino i sistemi automatizzati di elaborazione dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo degli utenti); |
f) |
garantire che le persone autorizzate a usare un sistema automatizzato di elaborazione dati possano accedere solo ai dati di loro competenza attraverso identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservate (controllo dell'accesso ai dati); |
g) |
creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 45 a richiesta di quest'ultimo (profili personali); |
h) |
garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali organismi possano essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati (controllo della trasmissione); |
i) |
garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori quali dati personali siano stati introdotti nei sistemi automatizzati di elaborazione dati, il momento dell'inserimento e la persona che lo ha effettuato (controllo dell'inserimento); |
j) |
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che all'atto del trasferimento di dati personali nonché del trasporto di supporti di dati essi possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto); |
k) |
controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure di carattere organizzativo relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo). |
2. L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la sicurezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.
Articolo 17
Riservatezza - Organo di gestione
1. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, l'organo di gestione applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che debbano lavorare con i dati SIS II, secondo standard equiparabili a quelli previsti all'articolo 11 del presente regolamento. Tale obbligo vincola gli interessati anche dopo che avranno rispettivamente lasciato l’incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.
2. L'organo di gestione adotta misure equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la riservatezza degli scambi di informazioni supplementari attraverso l'infrastruttura di comunicazione.
Articolo 18
Tenuta dei registri a livello centrale
1. L'organo di gestione provvede affinché ogni accesso e ogni scambio di dati personali nell'ambito del CS-SIS siano registrati ai fini di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2.
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per effettuare interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e il nome dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati.
3. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni.
4. I registri possono essere tenuti più a lungo se sono necessari per procedure di controllo già in corso.
5. Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del CS-SIS, l’integrità e la sicurezza dei dati hanno accesso a tali registri, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro doveri.
Articolo 19
Campagna informativa
La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati lancia, in concomitanza con l'entrata in funzione del SIS II, una campagna informativa rivolta al pubblico sugli obiettivi, i dati memorizzati, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone. Una volta istituito, l'organo di gestione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, ripete siffatte campagne a intervalli regolari. Gli Stati membri, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini sul SIS II in generale.
CAPO IV
SEGNALAZIONI DI CITTADINI DI PAESI TERZI AI FINI DEL RIFIUTO DI INGRESSO E DI SOGGIORNO
Articolo 20
Categorie di dati
1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1 o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS II contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro, come richiesto ai fini previsti nell'articolo 24.
2. Le informazioni sulle persone segnalate si limitano alle seguenti:
a) |
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" che possono essere registrati a parte; |
b) |
segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili; |
c) |
luogo e data di nascita; |
d) |
sesso; |
e) |
fotografie; |
f) |
impronte digitali; |
g) |
cittadinanza(e); |
h) |
indicazione che la persona in questione è armata, violenta o è evasa; |
i) |
ragione della segnalazione; |
j) |
autorità che effettua la segnalazione; |
k) |
riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione; |
l) |
azione da intraprendere; |
m) |
connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS II a norma dell'articolo 37. |
3. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
4. Le norme tecniche necessarie per la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono analoghe per le consultazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche, di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
Articolo 21
Proporzionalità
Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'inserimento della segnalazione nel SIS II.
Articolo 22
Norme specifiche per fotografie e impronte digitali
L'uso di fotografie e impronte digitali di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere e) ed f) è soggetto alle seguenti disposizioni:
a) |
fotografie e impronte digitali possono essere inserite solo previo controllo speciale di qualità per accertare che soddisfino uno standard minimo di qualità dei dati. Le specifiche sul controllo speciale di qualità sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione; |
b) |
fotografie e impronte digitali sono usate solo per confermare l'identità di un cittadino di un paese terzo individuato grazie all'interrogazione del SIS II con dati alfanumerici; |
c) |
possono essere usate impronte digitali, non appena ciò diventi possibile tecnicamente, anche per identificare un cittadino di un paese terzo in base al suo identificatore biometrico. Prima che questa funzione sia attuata nel SIS II, la Commissione presenta una relazione sulla disponibilità e sullo stato di preparazione della tecnologia necessaria, in merito alla quale il Parlamento europeo è consultato. |
Articolo 23
Requisito per inserire una segnalazione
1. Non si possono inserire segnalazioni in mancanza dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a), d), k) e l).
2. Se disponibili, sono inseriti anche tutti gli altri dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Articolo 24
Condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno
1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale.
2. Una segnalazione è inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi:
a) |
se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno; |
b) |
se nei confronti del cittadino di un paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro. |
3. Una segnalazione può inoltre essere inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata sul fatto che il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull'inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di un paese terzo.
4. Il presente articolo non si applica alle persone di cui all'articolo 26.
5. La Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo tre anni dopo la data di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Alla luce di tale riesame, la Commissione, esercitando il diritto di iniziativa in conformità del trattato, presenta le proposte necessarie per modificare le disposizioni del presente articolo al fine di raggiungere un livello più elevato di armonizzazione dei criteri di inserimento delle segnalazioni.
Articolo 25
Condizioni per inserire segnalazioni su cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità
1. La segnalazione relativa a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (18), è conforme alle norme adottate in esecuzione di tale direttiva.
2. In caso di risposta positiva riguardo a una segnalazione di cui all'articolo 24 su un cittadino di un paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità, lo Stato membro che effettua la segnalazione consulta immediatamente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, tramite il suo ufficio SIRENE e in conformità delle disposizioni del manuale SIRENE, al fine di decidere senza indugio l'azione da intraprendere.
Articolo 26
Condizioni per la segnalazione di cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo adottato a norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea
1. Fatto salvo l'articolo 25, le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, adottato a norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, compresi i provvedimenti esecutivi di un divieto di viaggio emanato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono segnalati nel SIS II, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni relative alla qualità dei dati, al fine di rifiutare l'ingresso o il soggiorno.
2. L'articolo 23 non si applica alle segnalazioni inserite sulla base del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Lo Stato membro responsabile per l'inserimento, l'aggiornamento e la cancellazione di queste segnalazioni per conto di tutti gli Stati membri è designato all'atto dell'adozione dei pertinenti provvedimenti presi a norma dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea.
Articolo 27
Autorità con diritto di accesso alle segnalazioni
1. L'accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente o su una copia di dati del SIS II sono riservati esclusivamente alle autorità responsabili dell'accertamento dell'identità dei cittadini di paesi terzi per:
a) |
i controlli di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (19); |
b) |
gli altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno dello Stato membro interessato e il relativo coordinamento da parte delle autorità designate. |
2. Tuttavia, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle responsabili dell'avvio dell'azione penale e delle indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento dei loro doveri, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento.
3. Inoltre, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS II e ai dati riguardanti documenti relativi a persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere d) ed e) della decisione 2006/…/GAI e il diritto di consultare tali dati direttamente può essere esercitato dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visto e dalle autorità competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno e per l'amministrazione della normativa sui cittadini di paesi terzi nel quadro dell'applicazione dell'acquis comunitario in materia di circolazione delle persone. L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato dalla legislazione di ciascuno Stato membro.
4. Le autorità di cui al presente articolo sono inserite nell'elenco di cui all'articolo 31, paragrafo 8.
Articolo 28
Ambito dell''accesso
Gli utenti possono accedere esclusivamente ai dati necessari per l'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 29
Termini di conservazione delle segnalazioni
1. Le segnalazioni inserite nel SIS II a norma del presente regolamento sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.
2. Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall'inserimento nello stesso.
3. Ciascuno Stato membro fissa, se del caso, tempi di riesame più brevi conformemente alla propria legislazione.
4. Nel periodo di riesame, lo Stato membro che effettua la segnalazione può decidere, a seguito di una valutazione individuale approfondita, di mantenerla più a lungo, ove ciò sia necessario per gli scopi che sono alla base della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS.
5. Le segnalazioni sono cancellate automaticamente allo scadere del periodo di riesame di cui al paragrafo 2, salvo qualora lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione abbia comunicato il prolungamento della stessa al CS-SIS a norma del paragrafo 4. Il CS-SIS segnala automaticamente agli Stati membri, con quattro mesi d'anticipo, la prevista cancellazione di dati dal sistema.
6. Gli Stati membri tengono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 4.
Articolo 30
Acquisizione di cittadinanza e segnalazioni
Le segnalazioni relative a persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato i cui cittadini sono beneficiari del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità sono cancellate non appena lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione viene a conoscenza o viene informato a norma dell'articolo 34 di tale acquisizione.
CAPO V
REGOLE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Articolo 31
Trattamento dei dati SIS II
1. Gli Stati membri possono trattare i dati di cui all'articolo 20 ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno nei loro territori.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempreché tale operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità di cui all'articolo 27. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tali copie. Le segnalazioni effettuate da uno Stato membro non possono essere copiate dal proprio N. SIS II in altri archivi di dati nazionali.
3. Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a quarantotto ore. Tale periodo può essere esteso in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata.
Fatto salvo il primo comma, le copie tecniche che portano alla creazione di banche dati off-line ad uso delle autorità preposte al rilascio dei visti non sono più permesse un anno dopo che l'autorità in questione è stata collegata con successo all'infrastruttura di comunicazione per il sistema d'informazione da prevedere in un futuro regolamento concernente il sistema d'informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata fatta eccezione per le copie destinate ad essere usate esclusivamente in caso di emergenza in seguito all'indisponibilità della rete per oltre 24 ore.
Gli Stati membri mantengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla loro autorità nazionale di controllo e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 10, vengano applicate a tali copie.
4. L’accesso ai dati è autorizzato esclusivamente nei limiti delle competenze delle autorità nazionali di cui all'articolo 27 e riservato al personale debitamente autorizzato.
5. I dati non possono essere usati a scopi amministrativi. A titolo di deroga, i dati inseriti a norma del presente regolamento possono essere usati conformemente alle legislazioni di ciascuno Stato membro dalle autorità di cui all'articolo 27, paragrafo 3 nell'assolvimento dei loro doveri.
6. I dati inseriti a norma dell'articolo 24 del presente regolamento e i dati relativi a documenti concernenti persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere d) ed e) della decisione 2006/…/GAI possono essere usati conformemente alle legislazioni nazionali di ciascun Stato membro ai fini indicati all'articolo 27, paragrafo 3 del presente regolamento.
7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un uso illegale ai sensi della legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.
8. Ciascuno Stato membro invia all'organo di gestione un elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II a norma del presente regolamento e delle eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e a quali fini. L'organo di gestione provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Sempreché il diritto comunitario non preveda disposizioni particolari, la legislazione di ciascuno Stato membro è applicabile ai dati inseriti nel rispettivo N. SIS II.
Articolo 32
Dati SIS II e archivi nazionali
1. L'articolo 31, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS II in collegamento con i quali è stata svolta un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo.
2. L'articolo 31, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati contenuti in una segnalazione particolare effettuata nel SIS II da quello stesso Stato membro.
Articolo 33
Informazione in caso di mancata segnalazione
Se un'azione richiesta non può essere eseguita lo Stato membro a cui è stata presentata la richiesta ne informa senza indugio lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.
Articolo 34
Qualità dei dati trattati nel SIS II
1. Uno Stato membro che effettua una segnalazione è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità di inserimento dei dati nel SIS II.
2. Solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.
3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Quest'ultimo verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.
4. Se entro due mesi gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di mediatore.
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle disposizioni dell'articolo 36.
6. Se una persona è già segnalata nel SIS II, lo Stato membro che introduce un'altra segnalazione si accorda in merito a tale inserimento con lo Stato membro che ha effettuato la prima segnalazione. L'accordo è raggiunto sulla base dello scambio di informazioni supplementari.
Articolo 35
Distinzione tra persone con caratteristiche simili
Quando, inserendo una nuova segnalazione, risulta evidente che nel SIS II è già registrata una persona che possiede gli stessi elementi di descrizione dell'identità, occorre seguire la procedura seguente:
a) |
l'Ufficio SIRENE si mette in contatto con l'autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguardi o meno la stessa persona; |
b) |
se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e la persona già registrata nel SIS II sono la stessa, l'Ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'articolo 34, paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'Ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione. |
Articolo 36
Dati complementari per trattare i casi di usurpazione di identità
1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro che ha introdotto la segnalazione vi aggiunge, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione.
2. I dati relativi alla vittima dell'usurpazione di identità sono usati soltanto ai seguenti fini:
a) |
consentire all'autorità competente di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione; |
b) |
permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di dimostrare la propria identità e stabilire di essere stata vittima di un'usurpazione di identità. |
3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS II soltanto i seguenti dati personali:
a) |
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e "alias" eventualmente registrati a parte; |
b) |
segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili; |
c) |
data e luogo di nascita; |
d) |
sesso; |
e) |
fotografie; |
f) |
impronte digitali; |
g) |
cittadinanza(e); |
h) |
numero del o dei documenti d'identità e data del rilascio. |
4. Le norme tecniche necessarie per l'inserimento e l'ulteriore trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell'interessato.
6. Possono accedere ai dati di cui al paragrafo 3 soltanto le autorità che hanno diritto di accesso alla segnalazione corrispondente e all'unico scopo di evitare errori di identificazione.
Articolo 37
Connessioni fra segnalazioni
1. Uno Stato membro può creare una connessione tra le segnalazioni che introduce nel SIS II. Effetto della connessione è istaurare un nesso fra due o più segnalazioni.
2. La creazione di una connessione non incide sulla specifica azione da intraprendere sulla base di ciascuna segnalazione interconnessa né sul rispettivo termine di conservazione.
3. La creazione di una connessione non incide sui diritti di accesso previsti nel presente regolamento. Le autorità che non hanno diritto di accedere a talune categorie di segnalazioni non sono in grado di visualizzare la connessione a una segnalazione cui non hanno accesso.
4. Uno Stato membro crea una connessione tra segnalazioni solo se sussiste una reale esigenza operativa.
5. Uno Stato membro può creare connessioni conformemente alla legislazione nazionale purché siano rispettati i principi enunciati nel presente articolo.
6. Uno Stato membro, qualora ritenga che la creazione di una connessione tra segnalazioni da parte di un altro Stato membro sia incompatibile con la sua legislazione nazionale o i suoi obblighi internazionali, può adottare le necessarie disposizioni affinché non sia possibile accedere alla connessione dal suo territorio nazionale o per le sue autorità dislocate al di fuori del suo territorio.
7. Le norme tecniche per la connessione delle segnalazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dello strumento che istituisce l'organo di gestione.
Articolo 38
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari
1. Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni di effettuare una segnalazione presso l'Ufficio SIRENE, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.
2. I dati personali archiviati dall'Ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che è stata cancellata dal SIS II la relativa segnalazione.
3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.
Articolo 39
Trasferimento di dati personali a terzi
I dati trattati nel SIS II a norma del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione.
CAPO VI
PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 40
Trattamento di categorie di dati sensibili
È vietato il trattamento delle categorie di dati di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE.
Articolo 41
Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente
1. Il diritto di una persona di accedere ai dati che la riguardano inseriti nel SIS II conformemente al presente regolamento è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere.
2. Ove previsto dalla legislazione nazionale, l'autorità nazionale di controllo decide se ed in base a quali modalità deve comunicare informazioni.
3. Uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione può comunicare informazioni su tali dati soltanto se dà prima la possibilità allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione. A ciò si provvede tramite lo scambio di informazioni supplementari.
4. L'informazione non è comunicata alla persona interessata se ciò è indispensabile per l'esecuzione di un compito legittimo connesso con una segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà di terzi.
5. Chiunque ha il diritto di far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di far cancellare dati che lo riguardano inseriti illecitamente.
6. L'interessato è informato prima possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.
7. L'interessato è informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione prima possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede.
Articolo 42
Diritto di informazione
1. I cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione a norma del presente regolamento sono informati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. Le informazioni sono fornite per iscritto insieme a una copia della decisione nazionale che ha dato origine alla segnalazione o a un riferimento a detta decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 1.
2. Le informazioni non sono fornite:
a) |
qualora:
|
b) |
qualora il cittadino di un paese terzo interessato sia già informato; |
c) |
laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati. |
Articolo 43
Mezzi di impugnazione
1. Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.
2. Gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive emesse dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 48.
3. La Commissione valuta le norme sui mezzi di impugnazione di cui al presente articolo entro....
Articolo 44
Controllo di N. SIS II
1. L'autorità o le autorità designate in ciascuno Stato membro che dispongono dei poteri di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE («autorità nazionale di controllo») controllano autonomamente la liceità del trattamento dei dati personali SIS II nel loro territorio e della loro trasmissione dal loro territorio, compresi lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari.
2. L'autorità nazionale di controllo provvede affinché venga svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel proprio N. SIS II, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la propria autorità nazionale di controllo disponga delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma del presente regolamento.
Articolo 45
Controllo dell'organo di gestione
1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali dell'organo di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza i doveri e i poteri di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché venga svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'organo di gestione, conformemente alle norme di revisione internazionali almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'organo di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'organo di gestione ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione.
Articolo 46
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS II.
2. Se necessario, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, essi si scambiano informazioni pertinenti, si assistono reciprocamente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte l'anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'organo di gestione una relazione congiunta sulle attività svolte.
Articolo 47
Protezione dei dati durante il periodo transitorio
La Commissione, qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue competenze a un altro organismo o ad altri organismi, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e sia in grado di svolgere pienamente i suoi compiti, compresa l'effettuazione di controlli in loco o l'esercizio dei poteri attribuitigli dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
CAPO VII
RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Articolo 48
Responsabilità
1. Ciascuno Stato membro è responsabile, conformemente alla propria legislazione nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso dell'N. SIS II. La disposizione si applica anche quando i danni sono stati causati dallo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito.
2. Se lo Stato membro contro il quale è promossa un'azione non è lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione, quest'ultimo è tenuto al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di risarcimento, a meno che l'uso dei dati da parte dello Stato membro che ha chiesto il rimborso violi il presente regolamento.
3. Se l'inosservanza da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dal presente regolamento causa danni al SIS II, tale Stato membro ne risponde, a meno che e nella misura in cui l'organo di gestione o un altro Stato membro partecipante al SIS II non abbiano omesso di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare tali danni o a minimizzarne gli effetti.
Articolo 49
Sanzioni
Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale uso improprio dei dati inseriti nel SIS II o qualsiasi scambio di informazioni supplementari contrario al presente regolamento sia punito con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive conformemente alla legislazione nazionale.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 50
Controllo e statistiche
1. L'organo di gestione provvede affinché siano attivate procedure atte a controllare il funzionamento del SIS II in rapporto a obiettivi di risultato, economicità, sicurezza e qualità del servizio.
2. Ai fini della manutenzione tecnica, delle relazioni e delle statistiche, l'organo di gestione ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento effettuate nel SIS II centrale.
3. Ogni anno l'organo di gestione pubblica statistiche, sia totali sia per ciascuno Stato membro, relative al numero di registri per categoria di segnalazione, al numero di risposte positive per categoria di segnalazione e al numero di accessi al SIS II.
4. Due anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni due anni l'organo di gestione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS II centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza dello stesso e lo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri.
5. Tre anni dopo l’inizio delle attività del SIS II e successivamente ogni quattro anni la Commissione presenta una valutazione globale del SIS II centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS II centrale, la sicurezza del SIS II centrale e le eventuali implicazioni per attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.
7. L'organo di gestione comunica alla Commissione le informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di cui al paragrafo 5.
8. Durante un periodo transitorio, prima che l'organo di gestione assuma le sue responsabilità, la Commissione è responsabile della presentazione e della trasmissione delle relazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
Articolo 51
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato esercita la sua funzione a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 52
Modifica delle disposizioni dell'acquis di Schengen
1. Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, il presente regolamento sostituisce, alla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2, le disposizioni degli articoli da 92 a 119 della convenzione di Schengen, salvo l'articolo 102 bis.
2. Esso sostituisce anche, alla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2, le seguenti disposizioni dell'acquis di Schengen che attuano quegli articoli (20):
a) |
Decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del Sistema d'informazione Schengen (C. SIS) (SCH/Com-ex (93) 16); |
b) |
Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS (SCH/Com-ex (97) 24); |
c) |
Decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del Regolamento finanziario C. SIS (SCH/Com-ex (97) 35); |
d) |
Decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante il C. SIS con 15/18 collegamenti (SCH/Com-ex (98) 11); |
e) |
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i costi d'installazione del C. SIS (SCH/Com-ex (99) 4); |
f) |
Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'aggiornamento del Manuale SIRENE (SCH/Com-ex (99) 5); |
g) |
Dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero (SCH/Com-ex (96) decl. 5); |
h) |
Dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS (SCH/Com-ex (99) decl. 2 riv.); |
i) |
Decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C. SIS (SCH/Com-ex (97) 18). |
3. Per le materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, i riferimenti agli articoli della convenzione di Schengen così sostituiti e alle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen che li attuano si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 53
Abrogazione
Alla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2, sono abrogati i regolamenti (CE) n. 378/2004 e (CE) n. 871/2004 e le decisioni 2005/451/GAI, 2005/728/GAI e 2006/628/CE.
Articolo 54
Periodo transitorio e bilancio
1. Le segnalazioni sono trasferite dal SIS 1 + al SIS II. Gli Stati membri assicurano, attribuendo priorità alle segnalazioni di persone, che il contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II sia conforme alle disposizioni del presente regolamento prima possibile e al più tardi entro tre anni dalla data di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Nel periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 96 della convenzione di Schengen al contenuto delle segnalazioni trasferite dal SIS 1+ al SIS II, fatte salve le seguenti regole:
a) |
in caso di modifica, complemento, rettifica o aggiornamento del contenuto di una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri assicurano che la segnalazione sia conforme alle disposizioni del presente regolamento a decorrere dall'introduzione della modifica, complemento, rettifica o aggiornamento in questione; |
b) |
in caso di risposta positiva su una segnalazione trasferita dal SIS 1+ al SIS II, gli Stati membri esaminano immediatamente la compatibilità di tale segnalazione con le disposizioni del presente regolamento, senza tuttavia ritardare l'azione da intraprendere in base alla stessa. |
2. Alla data fissata a norma dell'articolo 55, paragrafo 2 il residuo del bilancio approvato in conformità alle disposizioni dell'articolo 119 della convenzione di Schengen è restituito agli Stati membri. Gli importi da restituire sono calcolati in base ai contributi degli Stati membri in conformità alla decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del SIS.
3. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 15, paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'organo di gestione si intendono fatti alla Commissione.
Articolo 55
Entrata in vigore, applicabilità e migrazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ a partire dalle date che il Consiglio stabilirà, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+.
3. Le date di cui al paragrafo 2 sono stabilite:
a) |
una volta adottate le necessarie disposizioni di attuazione; |
b) |
quando tutti gli Stati membri partecipanti a pieno titolo al SIS 1+ avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS II e scambiare informazioni supplementari; |
c) |
quando la Commissione avrà dichiarato che è stato ultimato con esito positivo un test globale del SIS II, condotto dalla Commissione con gli Stati membri, e gli organi preparatori del Consiglio avranno convalidato i risultati proposti del test e confermato che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+; |
d) |
quando la Commissione avrà adottato le necessarie disposizioni tecniche per consentire la connessione del SIS II centrale all'N. SIS II degli Stati membri interessati. |
4. La Commissione comunica al Parlamento europeo i risultati del test condotto a norma del paragrafo 3, lettera c).
5. Qualsiasi decisione del Consiglio presa ai sensi del paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì del 20 dicembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1160/2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 18).
(3) GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.
(4) GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.
(5) GU L …
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(7) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(8) GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(10) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(11) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(12) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(13) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(14) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.
(15) Decisione 2004/849/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26).
(16) Decisione 2004/860/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78).
(17) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(18) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(19) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
(20) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 439.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
28.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 381/24 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 2006. december 18.
sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio
(2006/1005/EC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e la Comunità europea concernente il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio è stata adottata il 5 maggio 2006. |
(2) |
I negoziati si sono conclusi e l'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (in seguito denominato «accordo») è stato siglato da entrambe le parti il 7 giugno 2006. |
(3) |
Dovrebbero essere stabilite le adeguate procedure comunitarie interne per assicurare il corretto funzionamento dell'accordo. |
(4) |
Il mercato delle apparecchiature per ufficio è in rapida evoluzione. È particolarmente importante valutare a scadenze regolari la possibilità di massimizzare il risparmio di energia e i vantaggi per l'ambiente promuovendo l’offerta e la domanda di prodotti caratterizzati da un uso efficiente dell'energia. È pertanto necessario abilitare la Commissione, assistita da un comitato consultivo comunitario composto da rappresentanti nazionali e dai rappresentanti di tutte le parti interessate, a riesaminare e aggiornare periodicamente le specifiche comuni di cui all’allegato C dell'accordo e ad adottare determinate decisioni per l'attuazione dell'accordo, quale quella relativa allo schema del logo Energy Star e le istruzioni per l'uso del logo contenute, rispettivamente, negli allegati A e B. |
(5) |
È opportuno che l'attuazione dell'accordo sia riesaminata dalla commissione tecnica istituita dall'accordo. |
(6) |
È opportuno che ogni parte dell'accordo designi un ente di gestione ed è necessario definire la procedura per la modifica dell'accordo. |
(7) |
È opportuno approvare detto accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, con i suoi allegati, è approvato a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità per vincolare.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la notifica scritta di cui all'articolo XIV, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 4
1. Dopo aver ascoltato il parere del comitato della Comunità europea per il programma Energy Star (in seguito denominato «ECESB») istituito dal regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (1), la Commissione rappresenta la Comunità in seno alla commissione tecnica di cui all'articolo VII dell'accordo. Previa consultazione dell'ECESB, la Commissione svolge i compiti di cui agli articoli VI, paragrafo 5, VII, paragrafi 1 e 2, e IX, paragrafo 4, dell'accordo.
2. In vista della preparazione della posizione della Comunità in merito alle modifiche da apportare all'elenco di apparecchiature per ufficio contenuto nell'allegato C dell'accordo, la Commissione tiene conto di ogni eventuale parere espresso dall'ECESB.
3. La posizione della Comunità in merito alle decisioni che gli enti di gestione devono adottare è determinata, per quanto riguarda le modifiche all'allegato A (Denominazione e Logo comune «Energy Star»), all'allegato B (Linee guida per un congruo uso della denominazione e del Logo comune) e all'allegato C (Specifiche comuni) dell'accordo, dalla Commissione, previa consultazione dell'ECESB.
4. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità relativa alle decisioni delle parti che aderiscono all'accordo è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione secondo l'articolo 300 del trattato.
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,2006. december 18.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-E. ENESTAM
(1) GU L 322 del 15.12.2001, pag. 1.
ACCORDO
Tra il Governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità Europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio
Il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea, in seguito denominate «le Parti»,
Desiderosi di massimizzare il risparmio di energia ed i vantaggi per l'ambiente incentivando l'offerta e la domanda di prodotti che presentano un uso efficace dell'energia,
Tenendo conto dell'accordo tra il governo degli Stati uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio, fatto il 19 dicembre 2000, dei suoi allegati e delle successive modifiche («l'accordo del 2000»),
Soddisfatti dei progressi compiuti nell'ambito dell'accordo del 2000,
Convinti della possibilità di conseguire ulteriori vantaggi proseguendo con gli sforzi comuni nell’ambito del programma ENERGY STAR;
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
Articolo I
Principi generali
1. Le Parti utilizzano un insieme comune di specifiche relative a un uso efficiente dell'energia e un simbolo (logo) comune allo scopo di definire obiettivi coerenti per i fabbricanti e di massimizzare in tal modo l'effetto delle loro iniziative individuali a favore dell'offerta e della domanda di questo tipo di prodotti.
2. Le Parti utilizzano il Logo comune per contraddistinguere i tipi di prodotti caratterizzati da un uso efficiente dell'energia elencati nell’allegato C.
3. Le Parti si accertano che le specifiche comuni spingano a proseguire il miglioramento dell'efficienza, tenendo conto delle migliori pratiche tecniche esistenti sul mercato.
4. Le specifiche comuni devono rappresentare al massimo il 25 % dei modelli per cui sono disponibili i dati al momento dell'elaborazione delle specifiche, tenendo conto nel contempo di altri fattori.
5. Le Parti si impegnano ad assicurare che il consumatore sia in grado di individuare i prodotti efficienti grazie alla presenza dell'etichettatura sul mercato.
Articolo II
Rapporto con l'accordo del 2000
Il presente accordo sostituisce interamente l'accordo del 2000.
Articolo III
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) |
«ENERGY STAR», il marchio di servizio registrato negli USA di cui all'allegato A e di proprietà della Environmental Protection Agency statunitense («EPA»); |
b) |
«Logo comune», il marchio di certificazione registrato negli Stati Uniti di cui all'allegato A e di proprietà della EPA statunitense; |
c) |
«Marchi ENERGY STAR», il nome e il logo comune «ENERGY STAR», nonché qualsiasi versione di questi marchi che può essere sviluppata o modificata dagli enti di gestione o dai partecipanti al programma, quali definiti qui di seguito, compreso il segno o la marcatura di cui all'allegato A del presente accordo; |
d) |
«Programma di etichettatura ENERGY STAR», un programma gestito da un ente di gestione che utilizza specifiche, marchi e direttive comuni relativi ad un uso efficiente dell'energia da applicare a tipi di prodotto designati; |
e) |
«Partecipanti al programma», i fabbricanti, venditori o rivenditori che commercializzano prodotti caratterizzati da un uso efficiente dell'energia, che rispondono alle specifiche e che sono stati scelti per partecipare al programma di etichettatura ENERGY STAR a seguito di registrazione o di conclusione di un accordo con l'ente di gestione di una delle Parti; |
f) |
«Specifiche comuni», i requisiti relativi all'efficienza energetica e alle prestazioni, compresi i metodi di prova, elencati nell'allegato C, utilizzati dagli enti di gestione e dai partecipanti al programma per determinare se i prodotti presentano i requisiti di efficienza energetica che consentono loro di beneficiare del logo comune. |
Articolo IV
Enti di gestione
Ciascuna Parte designa un ente di gestione responsabile dell'attuazione del presente accordo (gli «enti di gestione»). La Comunità europea designa la Commissione delle Comunità europee («la Commissione») come ente di gestione. Gli Stati Uniti d'America designano l'EPA come ente di gestione.
Articolo V
Gestione del programma di etichettatura ENERGY STAR
1. Ciascun ente di gestione gestisce il programma di etichettatura ENERGY STAR per i tipi di prodotto caratterizzati da un uso efficiente dell'energia elencati nell'allegato C, conformemente ai termini e alle condizioni previsti dal presente accordo. La gestione del programma comprende la registrazione dei partecipanti al programma su base facoltativa, la tenuta degli elenchi dei partecipanti al programma e dei prodotti conformi e la verifica dell'applicazione delle condizioni stabilite nelle direttive per l'uso adeguato del nome e del logo comune ENERGY STAR di cui all'allegato B.
2. Il programma di etichettatura ENERGY STAR utilizza le specifiche comuni elencate nell'allegato C.
3. Nella misura in cui adotta provvedimenti efficaci per educare i consumatori circa i marchi ENERGY STAR, l'ente di gestione si attiene alle direttive per un uso adeguato del nome e del logo comune ENERGY STAR contenute nell'allegato B.
4. Ciascun ente di gestione sostiene le spese di tutte le sue attività svolte nel quadro del presente accordo.
Articolo VI
Partecipazione al programma di etichettatura ENERGY STAR
1. Qualsiasi produttore, venditore o rivenditore può aderire al programma di etichettatura ENERGY STAR registrandosi come partecipante al programma presso l'entità di gestione di una delle due Parti.
2. I partecipanti al programma possono utilizzare il logo comune per contraddistinguere i prodotti idonei testati presso i loro stabilimenti o presso un laboratorio di prova indipendente e conformi alle specifiche comuni di cui all'allegato C; possono inoltre autocertificare la conformità dei loro prodotti.
3. La registrazione di un partecipante al programma di etichettatura ENERGY STAR da parte dell’ente di gestione di una Parte è riconosciuta dall’ente di gestione dell’altra Parte.
4. Per agevolare il riconoscimento dei partecipanti al programma di etichettatura ENERGY STAR conformemente al precedente punto 3, gli enti di gestione cooperano per tenere elenchi comuni di tutti i partecipanti al programma e di tutti i prodotti che presentano le caratteristiche per il logo comune.
5. Fatte salve le procedure di autocertificazione di cui al precedente paragrafo 2, ciascun ente di gestione si riserva il diritto di sottoporre a prova o di controllare in altro modo i prodotti che sono o sono stati venduti nel territorio sotto la sua giurisdizione (nei territori degli Stati membri della Comunità europea nel caso della Commissione) per stabilire se i prodotti sono certificati conformemente alle specifiche di cui all'allegato C. Gli enti di gestione comunicano e cooperano pienamente per garantire che tutti i prodotti contraddistinti dal logo comune siano conformi alle specifiche di cui all'allegato C.
Articolo VII
Coordinamento del programma tra le Parti
1. Le Parti istituiscono una commissione tecnica che supervisiona l'attuazione del presente accordo, composta di rappresentanti dei rispettivi enti di gestione.
2. In linea di massima, la commissione tecnica si riunisce una volta l'anno e si consulta, su richiesta di uno degli enti di gestione, per esaminare il funzionamento e la gestione del programma di etichettatura ENERGY STAR, le specifiche comuni di cui all'allegato C, la gamma di prodotti cui si applica e i progressi compiuti per realizzare gli obiettivi del presente accordo.
3. Alle riunioni della commissione tecnica possono partecipare, in qualità di osservatori, soggetti che non sono parti (compresi altri governi e rappresentanti dell'industria), salvo diversamente convenuto da entrambi gli enti di gestione.
Articolo VIII
Registrazione dei marchi ENERGY STAR
1. L'EPA, in quanto titolare dei marchi ENERGY STAR, ha registrato i marchi nella Comunità europea come marchi commerciali comunitari. La Commissione non chiede né ottiene la registrazione dei marchi ENERGY STAR né modifiche degli stessi in nessun paese.
2. L'EPA si impegna a non considerare violazione di tali diritti l'uso, da parte della Commissione o di un partecipante al programma registrato dalla Commissione, del segno o della marcatura di cui all'allegato A conformemente alle condizioni del presente accordo.
Articolo IX
Esecuzione ed inadempimento
1. Per tutelare i marchi ENERGY STAR ciascun ente di gestione garantisce un adeguato impiego dei marchi ENERGY STAR nell'ambito del suo territorio (nei territori degli Stati membri della Comunità europea nel caso della Commissione). Ciascun ente di gestione garantisce che i marchi ENERGY STAR siano utilizzati solo nella forma prevista nell'allegato A. Ciascun ente di gestione garantisce che i marchi ENERGY STAR siano utilizzati unicamente nel modo indicato nelle direttive per l'uso adeguato del nome e del logo comune ENERGY STAR di cui all'allegato B.
2. Ciascun ente di gestione garantisce un intervento tempestivo e adeguato nei confronti di un partecipante al programma qualora venga a conoscenza che esso abbia utilizzato un marchio in maniera indebita o abbia applicato i marchi ENERGY STAR ad un prodotto non conforme alle specifiche di cui all'allegato C. Tali azioni comprendono, fra l'altro:
a) |
notifica per iscritto al partecipante al programma della mancata conformità alle condizioni del programma di etichettatura ENERGY STAR; |
b) |
attraverso procedure di consultazione, predisposizione di un piano per ottenere tale conformità; e |
c) |
qualora non si riesca a conseguire tale conformità, revoca della registrazione del partecipante al programma, nei modi opportuni. |
3. Ciascun ente di gestione garantisce l'adozione di tutte le azioni ragionevoli per far cessare l’uso non autorizzato dei marchi ENERGY STAR o l’uso abusivo di un marchio da parte di un organismo che non è un partecipante al programma. Tali azioni comprendono, fra l'altro:
a) |
l’informazione dell’ente che utilizza i marchi ENERGY STAR dei requisiti dei programmi di etichettatura ENERGY STAR e delle direttive per un uso adeguato del nome e del logo comune ENERGY STAR; e |
b) |
la sollecitazione dell’organismo ad aderire al programma e a registrare i prodotti conformi. |
4. Ciascun ente di gestione notifica immediatamente all'ente di gestione dell'altra Parte qualsiasi violazione a danno dei marchi ENERGY STAR di cui venga a conoscenza, nonché l'azione adottata per porre fine a tale violazione.
Articolo X
Procedure per la modifica dell'accordo e per l'aggiunta di nuovi allegati
1. Ogni ente di gestione può proporre un emendamento al presente accordo e può proporre l'aggiunta di nuovi allegati all'accordo.
2. La proposta di modifica è proposta per iscritto ed è discussa nella successiva riunione della commissione tecnica, a condizione che sia stata comunicata all'altro ente di gestione almeno sessanta (60) giorni prima della riunione in questione.
3. Le modifiche del presente accordo e le decisioni di aggiungere nuovi allegati sono prese di comune accordo tra le parti. Le modifiche agli allegati A, B e C sono effettuate in base alle disposizioni degli articoli XI e XII.
Articolo XI
Procedure per la modifica degli allegati A e B
1. Un ente di gestione che intende modificare gli allegati A o B si attiene alle procedure fissate nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo X.
2. Le modifiche agli allegati A e B sono apportate di comune accordo dagli enti di gestione.
Articolo XII
Procedure di modifica dell'allegato C
1. Un ente di gestione che intende modificare l'allegato C per rivedere le specifiche esistenti o per aggiungere un nuovo tipo di prodotto («ente di gestione proponente») segue le procedure descritte ai punti 1 e 2 dell'articolo IX ed include nella sua proposta:
a) |
elementi comprovanti che dalla revisione delle specifiche o dall'aggiunta di un nuovo tipo di prodotto deriveranno consistenti risparmi di energia; |
b) |
se del caso, requisiti in materia di consumo energetico per vari modi di consumo di energia elettrica; |
c) |
informazioni sui protocolli di prova standardizzati da utilizzare nella valutazione del prodotto; |
d) |
prove dell'esistenza di un tecnologia non proprietaria che renderebbe possibili risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi, senza incidere negativamente sulle prestazioni del prodotto; |
e) |
dati sul numero stimato di modelli di prodotti che sarebbero conformi alla specifica proposta e la quota di mercato approssimativa che rappresentano; |
f) |
informazioni sulle posizioni dei gruppi industriali potenzialmente interessati dalla modifica proposta; e |
g) |
una data di entrata in vigore proposta per le nuove specifiche che tenga conto dei cicli di vita del prodotto e dei programmi di produzione. |
2. Le modifiche proposte che sono approvate da entrambi gli enti di gestione entrano in vigore ad una data stabilita di comune accordo dagli enti di gestione.
3. Se, dopo aver ricevuto una proposta effettuata conformemente ai punti 1 e 2 dell'articolo X, l'altro ente di gestione («ente di gestione che si oppone») ritiene che la proposta non soddisfi i requisiti indicati al precedente punto 1 o si oppone per altri motivi alla proposta, notifica immediatamente (di norma entro la data della successiva riunione della commissione tecnica) all'ente di gestione proponente per iscritto le sue obiezioni e include qualsiasi informazione disponibile a supporto delle sue obiezioni; ad esempio informazioni che comprovano che la proposta, se adottata:
a) |
conferirebbe un potere di mercato sproporzionato e ingiustificato ad un'impresa o ad un gruppo industriale; |
b) |
pregiudicherebbe la partecipazione generale dell'industria al programma di etichettatura ENERGY STAR; |
c) |
creerebbe conflitti con la sua normativa e regolamentazione; oppure |
d) |
imporrebbe requisiti tecnici onerosi. |
4. Gli enti di gestione si adoperano per raggiungere un accordo sulla modifica proposta nella prima riunione della commissione tecnica successiva alla presentazione della proposta. Se gli enti di gestione non riescono a raggiungere un accordo sulla modifica proposta nella predetta riunione, cercano di pervenire ad un accordo per iscritto anteriormente alla successiva riunione della commissione tecnica.
5. Se entro la fine della successiva riunione della commissione tecnica le Parti non riescono a raggiungere un accordo, l'ente di gestione proponente ritira la sua proposta; per quanto riguarda le proposte di revisione delle specifiche esistenti, il relativo tipo di prodotto è cancellato dall'allegato C entro la data convenuta con procedura scritta dagli enti di gestione. Tutti i partecipanti al programma sono informati della modifica e delle procedure da seguire per darvi attuazione.
6. Nel preparare nuovo specifiche comuni o nel rivedere quelle esistenti, gli enti di gestione garantiscono un coordinamento e una consultazione efficaci tra loro e con i rispettivi soggetti interessati, in particolare per quanto concerne il contenuto dei documenti di lavoro e il calendario di attuazione.
Articolo XIII
Disposizioni generali
1. Il presente accordo lascia impregiudicati altri programmi di etichettatura ecologica che possono essere sviluppati ed adottati da una delle Parti.
2. Tutte le attività intraprese nel quadro del presente accordo sono soggette alle leggi e ai regolamenti applicabili da ciascuna Parte e alla disponibilità di fondi e risorse adeguate.
3. Il presente accordo lascia assolutamente impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte derivanti da un accordo bilaterale, regionale o multilaterale cui ha aderito anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo.
4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascun ente di gestione può gestire programmi di etichettatura concernenti prodotti non compresi nell'allegato C. Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione del presente accordo, ciascuna Parte si astiene dall’ostacolarel'importazione, l’esportazione, la vendita o la distribuzione di un prodotto perché reca i marchi di efficienza energetica dell'ente di gestione dell'altra Parte.
Articolo XIV
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore alla data alla quale ciascuna Parte ha notificato all'altra per iscritto che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state completate.
2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Almeno un anno prima del termine di questo periodo le Parti si incontrano per discutere il rinnovo del presente accordo.
Articolo XV
Cessazione
1. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento con preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte.
2. In caso di cessazione o mancato rinnovo del presente accordo, gli enti di gestione informano tutti i partecipanti al programma da essi registrati della cessazione del programma comune. Inoltre gli enti di gestione informano i rispettivi partecipanti al programma che ciascun ente di gestione può continuare le attività di etichettatura nell'ambito di due programmi individuali distinti. In questo caso il programma di etichettatura della Comunità europea non utilizzerà i marchi ENERGY STAR. La Commissione garantisce per sé, per gli Stati membri della Comunità europea e per qualsiasi partecipante al programma da essa registrato che essi cessano di utilizzare i marchi ENERGY STAR alla data convenuta per iscritto dagli enti di gestione. Gli obblighi contenuti nel presente articolo XV, punto 2, persistono anche dopo la cessazione del presente accordo.
Articolo XVI
Lingue facenti fede
Fatto a Washington D.C. il venti dicembre dell'anno duemila e sei, in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di difficoltà d'interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapens vägnar
Por el Gobierno de los Estados Unidos de América
Za vládu Spojených států amerických
For regeringen for Amerikas Forenede Stater
Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
Ameerika Ühendriikide valitsuse nimel
Για την Κυβερνηση των Ηνωμενων Πολιτειων τησ Αμερικησ
For the Government of the United States of America
Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique
Per il governo degli Stati Uniti d'America
Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā
Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės vardu
az Amerikai Egyesült Államok kormánya részéről
Għall-Gvern ta' l-Istati Uniti ta' l-Amerika
Voor de regering van Verenigde Staten van Amerika
W imieniu rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pelo governo Estados Unidos da América
Za vládu Spojené štáty americké
Za vlado Združene države Amerike
Amerikan yhdysvaltojen hallituksen puolesta
För Amerikas förenta staters regering
ALLEGATO A
DENOMINAZIONE E LOGO COMUNE «ENERGY STAR»
Denominazione: ENERGY STAR
Logo comune:
ALLEGATO B
Linee guida per un uso adeguato della denominazione e del logo comune «Energy Star»
La denominazione e il logo comune ENERGY STAR sono marchi dell’Agenzia per la tutela degli ambiente degli Stati Uniti (EPA). In quanto tali, la denominazione e il logo comune possono essere utilizzati soltanto conformemente alle linee guida che seguono e all'accordo di partenariato o al formulario di registrazione della Commissione europea, linee guida devono essere trasmesse a coloro che saranno incaricati di preparare il materiale ENERGY STAR.
L'EPA e la Commissione europea (nel territorio degli Stati membri appartenenti alla Comunità europea) vigilano su un uso adeguato della denominazione e del logo comune ENERGY STAR. Tale attività prevede anche il monitoraggio dell'uso dei marchi e l’interpellazione diretta degli organismi che li utilizzano in modo inadeguato o senza autorizzazione. L'uso inadeguato dei marchi può comportare la revoca della partecipazione al programma di etichettatura ENERGY STAR e, per i prodotti importati negli Stati Uniti che utilizzano in modo inadeguato il marchio, l'eventuale sequestro dei prodotti da parte dei servizi doganali statunitensi.
Linee guida generali
Il programma ENERGY STAR è un partenariato tra imprese e organizzazioni, da un lato, e il governo federale degli Stati Uniti, o la Comunità europea, dall'altro. Nell'ambito di tale partenariato, le imprese e le organizzazioni possono utilizzare la denominazione e il logo comune ENERGY STAR nell'ambito delle loro attività nel campo dell’efficienza energetica e della protezione ambientale.
Le organizzazioni devono concludere un accordo con un ente di gestione – l'Agenzia per la tutela dell'ambiente negli Stati Uniti o la Commissione europea nell'UE – per utilizzare i marchi alle condizioni previste nel presente documento. Non sono ammesse modifiche a questi marchi in quanto potrebbero indurre in errore le imprese e i consumatori circa la fonte effettiva del programma ENERGY STAR e ne ridurrebbero il valore per tutti.
Le organizzazioni che utilizzano questi marchi devono rispettare le linee guida generali che seguono:
1. |
In nessun caso la denominazione ENERGY STAR e il logo comune possono essere utilizzati in modo da sottointendere un patrocinio a favore di un'impresa, dei suoi prodotti o dei suoi servizi. Né il logo comune né la denominazione ENERGY STAR possono essere utilizzati in qualsiasi altra denominazione o altro logo, nome di prodotto, nome di servizio, nome di dominio o titolo di sito internet di un'impresa, né il logo comune, la denominazione ENERGY STAR o altro marchio analogo possono essere registrati come marchio, o come parte di un marchio da un ente diverso dall'EPA. |
2. |
In nessun caso la denominazione ENERGY STAR e il logo comune possono essere utilizzati in un modo che possa screditare ENERGY STAR, l'EPA, il Dipartimento dell'energia, la Comunità europea, la Commissione europea o qualsiasi altro ente governativo. |
3. |
In nessun caso il logo comune può essere associato a prodotti che non hanno ottenuto il logo ENERGY STAR. |
4. |
I partner e gli altri organismi autorizzati sono responsabili dell'uso che fanno della denominazione ENERGY STAR e del logo comune, nonché dell'uso che ne fanno i loro rappresentanti, quali agenzie pubblicitarie e contraenti incaricati dell’attuazione. |
Utilizzazione della denominazione ENERGY STAR
— |
La denominazione ENERGY STAR deve sempre comparire in lettere maiuscole; |
— |
il simbolo di marchio registrato ® deve sempre essere utilizzato la prima volta in cui le parole «ENERGY STAR» compaiono su materiale destinato al mercato statunitense, e |
— |
il simbolo ® deve sempre essere sempre in formato apice; |
— |
non devono esserci spazi tra le parole «ENERGY STAR» e il simbolo ®; |
— |
in un documento il simbolo ® deve essere ripetuto per ogni titolo di capitolo o pagina internet. |
Utilizzazione del logo comune
Il logo comune è un marchio che può essere applicato esclusivamente sui prodotti che sono conformi (o hanno prestazioni superiori) alle direttive ENERGY STAR.
Il logo comune può essere utilizzato:
— |
su un prodotto conforme e registrato; |
— |
sulla documentazione relativa a un prodotto conforme; |
— |
su un sito internet per contraddistinguere un prodotto conforme; |
— |
nelle comunicazioni pubblicitarie ove è utilizzato accanto o sopra un prodotto conforme; |
— |
sui materiali presenti nei punti vendita; |
— |
sull’imballaggio dei prodotti conformi. |
Aspetto del logo comune
L'EPA ha creato questo marchio per ottimizzare l'impatto visivo del marchio, nonché il contrasto e la leggibilità. Il marchio comprende il simbolo ENERGY STAR all'interno di un riquadro, e la denominazione ENERGY STAR in un riquadro immediatamente sottostante per migliorare la leggibilità del simbolo. I due riquadri sono separati da una riga bianca di spessore pari a quello dell'arco contenuto nel simbolo. Anche il marchio è circondato da una linea bianca il cui spessore è pari a quello dell'arco contenuto nel simbolo.
Spazio di rispetto
L'EPA e la Commissione europea esigono che il marchio sia sempre circondato da uno spazio di rispetto pari a 0,333 (1/3) dell'altezza del riquadro grafico all'interno del marchio. In tale area non può apparire alcun altro elemento grafico, quali testo o immagini. L'EPA e la Commissione europea esigono questo spazio di rispetto in quanto il logo comune compare spesso su documenti caratterizzati da elementi grafici complessi, quali altri marchi, effetti grafici e testo.
Dimensioni minime
Il marchio può essere di varie dimensioni, purché vengano conservate le medesime proporzioni. Per assicurare la leggibilità si consiglia di non riprodurre il marchio con una larghezza inferiore a 0,375 pollici (3/8"; 9,5 mm) per la stampa. Per la pubblicazione in internet si deve comunque conservare la leggibilità delle lettere all'interno del marchio.
Colore preferenziale
Il colore preferenziale per il marchio è Ciano 100 % Sono consentite versioni alternative in nero o bianco negativo. Il colore internet equivalente al Ciano 100 % è il colore esadecimale #0099FF. Se il materiale pubblicitario, informativo o quello destinato ai punti di vendita può essere stampato in policromia, il marchio dovrà essere stampato in Ciano 100 %. Se tale colore non è disponibile è possibile utilizzare in alternativa il colore nero.
Utilizzazioni scorrette del marchio
Gli utilizzatori sono invitati a non:
— |
utilizzare il marchio su prodotti non conformi; |
— |
modificare il marchio utilizzando il riquadro contenente il simbolo ENERGY STAR senza il riquadro contenente la denominazione «ENERGY STAR». |
Quando riproducono il marchio, gli utilizzatori sono invitati a non:
— |
trasformare il marchio in un disegno lineare; |
— |
utilizzare un marchio bianco su uno sfondo bianco; |
— |
modificare i colori del marchio; |
— |
alterare il marchio in alcun modo; |
— |
modificare la forma tipografica del marchio; |
— |
collocare il marchio su un'immagine affollata; |
— |
ruotare il marchio; |
— |
separare gli elementi del marchio; |
— |
sostituire alcuna parte del marchio; |
— |
utilizzare caratteri diversi; |
— |
violare lo spazio di rispetto del marchio; |
— |
inclinare il marchio; |
— |
modificare le dimensioni della forma tipografica del marchio; |
— |
sostituire la dicitura approvata; |
— |
utilizzare il logo comune con un colore non approvato; |
— |
consentire che il marchio sia soprascritto da testo; |
— |
utilizzare il solo riquadro del simbolo. Deve comparire anche la denominazione ENERGY STAR; |
— |
eliminare dal marchio il riquadro contenete il simbolo. |
Presentazione scritta e orale di ENERGY STAR
Per conservare e rafforzare il valore di ENERGY STAR, l'EPA e la Commissione europea raccomandano l'utilizzo di una terminologia specifica nelle presentazioni scritte o orali degli elementi del programma.
CORRETTO |
SCORRETTO |
Computer che ha ottenuto il marchio ENERGY STAR |
Computer conforme ENERGY STAR Computer certificato ENERGY STAR Computer classificato ENERGY STAR |
Computer che ha ottenuto il marchio ENERGY STAR |
|
Prodotti che hanno ottenuto il logo ENERGY STAR |
Prodotto ENERGY STAR Prodotti ENERGY STAR (in riferimento a una serie di prodotti) Apparecchiatura ENERGY STAR Approvato dall'EPA degli Stati Uniti Conforme alle norme ENERGY STAR |
PARTNER/PROGRAMMI PARTECIPANTI |
|
Un partner ENERGY STAR |
Un'impresa ENERGY STAR |
L'impresa X, partner ENERGY STAR |
L'impresa X, un'impresa riconosciuta dall'EPA |
Un'impresa che partecipa al programma ENERGY STAR |
Un fornitore di apparecchiature ENERGY STAR riconosciuto dall'EPA |
Un'impresa che promuove ENERGY STAR |
Approvato dall'EPA |
Monitor che hanno ottenuto il marchio ENERGY STAR |
Programma per i monitor di ENERGY STAR |
AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA |
|
I prodotti che hanno ottenuto il marchio ENERGY STAR limitano le emissioni di gas ad effetto serra grazie rispettando delle direttive rigorose in materia di uso efficiente dell'energia fissate dall'EPA e dalla Commissione europea |
|
ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti |
|
ENERGY STAR è un marchio registrato di proprietà del governo degli Stati Uniti |
|
LINEE GUIDA IN MATERIA DI PRESTAZIONI |
|
Linee guida ENERGY STAR |
Norma ENERGY STAR |
Specifiche ENERGY STAR |
Approvato dall'EPA degli Stati Uniti |
Livelli di prestazioni fissati da ENERGY STAR |
Riconosciuto dall'EPA degli Stati Uniti |
Programmi su base volontaria |
Ha ricevuto il riconoscimento dall'EPA degli Stati Uniti |
Domande relative all'utilizzo della denominazione e del logo comune ENERGY STAR
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ALLEGATO C
SPECIFICHE COMUNI
I. SPECIFICHE APPLICABILI AI COMPUTER
Le seguenti specifiche applicabili ai computer rimangono in vigore fino al 19 luglio 2007. Per le specifiche applicabili ai computer in vigore dal 20 luglio 2007, vedasi la sezione VIII.
A. Definizioni
1. |
Computer: desktop, torre, minitorre o portatile (inclusi i desktop di fascia alta, i personal computer, le stazioni di lavoro, i computer di rete, i controllori di terminali X e i terminali basati su computer nei punti di vendita al dettaglio). Per l'attribuzione del logo deve disporre di alimentazione di rete, senza però escludere unità funzionanti con alimentazione di rete e batteria. La definizione si riferisce ai computer venduti per uso professionale o domestico. Essa non comprende i computer venduti e commercializzati come «server di file» o «server». |
2. |
Monitor: tubo catodico (CRT), display piatto (ad es. display a cristalli liquidi) o altro tipo di display e circuiti elettronici associati. Può essere venduto separatamente o essere integrato nello chassis del computer. La definizione si riferisce soprattutto ai monitor standard progettati per essere utilizzati con computer. Ai fini della specifica tuttavia possono essere considerati monitor anche i terminali di mainframe e le unità di display fisicamente separate. |
3. |
Sistema informatico integrato: sistema in cui il computer e il monitor sono riuniti in un'unica struttura e che deve soddisfare i seguenti criteri: non è possibile misurare separatamente il consumo energetico delle due componenti e il collegamento alla rete di alimentazione è effettuato con un cavo di alimentazione unico. |
4. |
Inattività: periodo di tempo durante il quale un computer non riceve input dall'utente (ad es. mediante digitazione sulla tastiera o movimento del mouse). |
5. |
Modo a Consumo Ridotto o Veglia: stato di consumo ridotto in cui il computer entra dopo un periodo d'inattività. |
6. |
Evento di riattivazione: evento o stimolo provocato dall'utente, programmato o esterno che il passaggio del computer dal modo Consumo ridotto/Veglia al modo operativo attivo. Esempi di eventi di riattivazione comprendono, ma l'elenco non è esaustivo, il movimento del mouse, l'uso della tastiera o l'attivazione di un tasto sullo chassis, nonché, nel caso di eventi esterni, stimoli trasmessi attraverso un telefono, un telecomando, una rete, un modem via cavo, un satellite, ecc. |
B. Specifiche che il prodotto deve soddisfare per l'attribuzione del logo ENERGY STAR
1. |
Specifiche tecniche
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2. |
Parametri di commercializzazione: affinché il maggior numero di utenti possa sfruttare i vantaggi del modo Consumo ridotto/Veglia, il partecipante al programma deve commercializzare i computer e/o i sistemi informatici integrati con il dispositivo di gestione del consumo attivato e preregolato per tutti i prodotti su un tempo inferiore a 30 minuti. (L'EPA raccomanda che il tempo di preregolazione sia impostato tra 15 e 30 minuti). L'utente deve poter modificare i parametri e disattivare il modo Veglia/Consumo ridotto. |
3. |
Sistema operativo: il corretto funzionamento del dispositivo di Consumo ridotto/Veglia è di solito subordinato all'installazione e all'uso di una particolare versione di un sistema operativo. Se viene commercializzato dal partecipante al programma con uno o più sistemi operativi, il computer deve poter entrare nel modo Consumo ridotto/Veglia e uscirne senza problemi, funzionando in almeno uno di tali sistemi. Se il computer viene commercializzato senza sistema operativo, il partecipante al programma deve indicare chiaramente il meccanismo che permette la conformità ENERGY STAR. Inoltre gli eventuali software, driver e dispositivi necessari per la corretta attivazione del modo Veglia devono già essere installati nel computer. Il partecipante al programma deve includere tale informazione nel manuale di istruzioni del prodotto, (ad esempio nel manuale dell'utente e nella scheda tecnica) e/o nel suo sito internet. Nella pubblicità e negli opuscoli informativi devono essere evitate frasi che possano indurre in errore. |
4. |
Controllo dei monitor: il computer deve essere dotato di uno o più dispositivi che permettano di far passare in modo Consumo ridotto un monitor che ha ottenuto il marchio ENERGY STAR. Il partecipante al programma deve chiaramente specificare nel manuale di istruzioni del prodotto i dispositivi usati per controllare i monitor che hanno ottenuto il marchio ENERGY STAR e le particolari circostanze che rendono possibile la gestione energetica dei monitor. Il partecipante al programma deve preregolare i parametri del computer in maniera tale da attivare il primo modo Consumo ridotto o Veglia del monitor entro 30 minuti dall'inizio del periodo di inattività e il secondo modo Consumo ridotto o Veglia profonda entro 60 minuti di inattività. Il totale complessivo dei tempi preregolati per i due modi Consumo ridotto non deve superare i 60 minuti. Il partecipante al programma può scegliere di preregolare il computer in maniera tale che il monitor passi direttamente al secondo modo Consumo ridotto o Veglia profonda entro 30 minuti di inattività. L'utilizzatore deve poter modificare i parametri di temporizzazione o disattivare il modo Consumo ridotto del monitor. Tale requisito per il controllo del monitor non si applica ai sistemi informatici integrati, che devono tuttavia poter controllare automaticamente il consumo di un monitor esterno se vengono commercializzati e venduti come parte di un sistema docking. |
C. Linee guida per le prove di computer che hanno ottenuto il marchio ENERGY STAR
1. |
Condizioni di prova: in appresso figurano le condizioni da rispettare durante i test di misurazione del consumo energetico. Tali condizioni risultano necessarie onde garantire che fattori esterni non influiscano sui risultati dei test e che detti risultati siano riproducibili successivamente. Impedenza di linea: < 0,25 ohm Distorsione armonica totale: < 5 % Tensione: Tensione alternata di ingresso (2): 115 V AC RMS ± 5 V RMS Frequenza di ingresso (3): 60 Hz ± 3 Hz Temperatura ambiente: 25° C ± 3° C |
2. |
Apparecchiature per il test: lo scopo è misurare accuratamente il consumo energetico effettivo (4) di un apparecchio o di un monitor. È quindi necessario usare un wattmetro RMS. Esistono molti modelli tra cui scegliere, ma il fabbricante deve fare attenzione nel selezionare quello più adeguato, tenendo conto dei fattori che seguono al momento dell’acquisto e dello svolgimento della prova. Fattore di cresta: Una precedente versione del test ENERGY STAR imponeva al fabbricante di utilizzare un wattmetro con fattore di cresta superiore a 8, un requisito, come hanno sottolineato molti partecipanti al programma, inutile e poco pertinente. I paragrafi che seguono intendono analizzare il problema del fattore di cresta e spiegare i motivi dell’erronea richiesta iniziale. Sfortunatamente non è possibile sostituire il requisito precedente con un'indicazione specifica. Eseguire delle prove è un'arte e una scienza nello stesso tempo; per selezionare un dispositivo appropriato fabbricanti e responsabili delle prove dovranno agire con discernimento e avvalersi a personale esperto. Innanzitutto, è importante tenere a mente che i dispositivi con alimentazione elettrica commutata generano un'onda (illustrata nella figura 1) differente dalla tipica corrente sinusoidale (5). Ogni wattmetro può in pratica misurare un'onda di corrente standard, ma è più difficile selezionarne uno che misuri correnti di forma non regolare. È fondamentale che il wattmetro selezionato sia capace di leggere la corrente del dispositivo senza creare distorsioni di picco interne (ad esempio tagliando la cresta dell'onda di corrente); è quindi necessario esaminarne il fattore di cresta (6) e controllare gli intervalli dei valori di corrente disponibili. I migliori apparecchi sono quelli con fattori di cresta più elevati e con una maggiore scelta di portate. Nel preparare la prova, occorre innanzitutto determinare con un oscilloscopio la corrente di picco (ampère) dell'apparecchio da misurare. Bisogna poi selezionare la portata che permette al wattmetro di registrare la corrente di picco; in particolare il valore di fondo scala della portata selezionata moltiplicato per il fattore di cresta del wattmetro (per la corrente) deve essere superiore alla lettura della corrente di picco dell'oscilloscopio. Ad esempio, se il wattmetro ha un fattore di cresta 4 e una portata fondo scala di 3 ampère l'apparecchio può registrare picchi di corrente fino a 12 ampère; se il picco di corrente misurato è di soli 6 ampère la misura sarà soddisfacente. Bisogna però anche tener presente che se l'intervallo dei valori di corrente è fissato a livelli troppo elevati per registrare la corrente di picco, la misurazione della corrente non di picco potrebbe risultare meno accurata. È quindi necessario un delicato equilibrio, e ancora una volta i migliori risultati si ottengono con una più ampia scelta di portate e con più elevati fattori di cresta. Risposta di frequenza: Altro punto da considerare nel selezionare un wattmetro è la sua risposta di frequenza. Le apparecchiature elettroniche con alimentazione commutata generano armoniche (armoniche dispari, di solito fino alla 21a), di cui bisogna tener conto nell'eseguire le misure se si vuole evitare che i risultati siano poco precisi. ENERGY STAR raccomanda quindi al fabbricante di usare wattmetri con una risposta di frequenza di almeno 3 kHz, in grado di misurare fino alla 50a armonica (come raccomandato dall'IEC 555). Risoluzione: I fabbricanti dovranno probabilmente scegliere un apparecchio con risoluzione di 0,1 watt. Precisione: Un altro punto da tener presente è l'accuratezza finale che sarà possibile ottenere. Cataloghi e schede tecniche dei wattmetri forniscono di solito informazioni sull'accuratezza della lettura che può essere ottenuta ai diversi intervalli. Se si sta misurando un prodotto il cui consumo è molto prossimo al massimo nel modo che si sta testando sarà necessario usare un wattmetro più accurato. Taratura: I wattmetri devono essere calibrati ogni anno per mantenerne l'accuratezza. |
3. |
Metodo di prova: I fabbricanti devono calcolare il consumo medio dei dispositivi in modo Spento o Consumo ridotto, misurando il consumo di energia per un periodo di un'ora. Il valore ottenuto può essere diviso per un'ora per calcolare il wattaggio medio. Misura della potenza per le modalità di risparmio energetico: il test deve essere ripetuto per ciascuna delle modalità di risparmio energetico (Consumo ridotto, Spento, Attesa, Veglia) previsti nel dispositivo specifico che vuole ottenere il logo ENERGY STAR. Prima di cominciare la prova controllare che la spina dell'apparecchio sia inserita in una presa e che l'apparecchio sia spento e stabilizzato in condizioni ambientali normali per almeno 12 ore. Un idoneo wattmetro, in grado di fornire un'indicazione accurata del consumo energetico dell'apparecchio senza interrompere l'alimentazione, deve essere stato inserito in linea. La lettura può essere fatta in modo sequenziale con la lettura del consumo in modo Spento. I due test non dovrebbero richiedere più di 14 ore, incluso il tempo necessario per accendere e spegnere l'apparecchio. Mettere in funzione l'apparecchio e lasciare che si completi il ciclo di riscaldamento. Dopo il passaggio al modo risparmio energetico, leggere e registrare l'indicazione del wattmetro e il tempo (oppure avviare il cronometro o il timer); dopo un'ora, leggere e registrare nuovamente le indicazioni del wattmetro. La differenza tra le due letture indica il consumo in modo Consumo ridotto; se diviso per un'ora, permette di ottenere il tasso di potenza medio. |
II. SPECIFICHE APPLICABILI AI MONITOR DI COMPUTER
A. Definizioni
1. |
Monitor di computer (o «Monitor»): Prodotto elettronico reperibile in commercio costituito da uno schermo e dalle relative componenti elettroniche contenuti in un unico cabinet, in grado di visualizzare i dati in uscita da un computer attraverso uno o più ingressi quali le schede VGA, DVI e/o IEEE 1394. Il monitor consiste in genere in un tubo catodico (CRT), un display a cristalli liquidi (LCD) o altri dispositivi di visualizzazione. La definizione si riferisce soprattutto ai monitor standard progettati per essere utilizzati con computer. Per ottenere il logo ENERGY STAR la diagonale visibile del monitor deve essere superiore a 12 pollici e il monitor deve poter essere alimentato da una presa a parete a corrente alternata o da una batteria venduta con un adattatore AC. Ai monitor muniti di sintonizzatore/ricevitore può essere assegnato il logo ENERGY STAR a norma della presente specifica, a condizione che siano commercializzati e venduti al consumatore come monitor di computer (cioè per essere utilizzati principalmente come monitor per computer) o come monitor con la duplice funzione di schermo per computer e televisore. I prodotti muniti di sintonizzatore/ricevitore che possono essere utilizzati con i computer e vengono commercializzati e venduti come televisori non rientrano nelle presenti specifiche. |
2. |
Modalità Acceso/Attivo: Modalità nella quale il prodotto è collegato a una fonte di alimentazione e produce un’immagine. Il consumo di energia in questa modalità è in genere superiore a quello delle modalità Veglia e Spento. |
3. |
Modalità Veglia/Consumo ridotto: Lo stato a Consumo ridotto in cui passa il monitor dopo aver ricevuto istruzioni da un computer o tramite altre funzioni. Questa modalità è caratterizzata da schermo vuoto e da un minor consumo energetico. Il monitor torna alla modalità Acceso e in totale operatività all'invio di un comando da parte dell'utilizzatore o del computer (ad esempio se l'utente sposta il mouse o preme un tasto sulla tastiera). |
4. |
Modalità Spento/Standby (attesa): La modalità a minore consumo energetico che non può essere disattivata (influenzata) dall'utilizzatore e che può persistere per un periodo di tempo indeterminato quando il monitor è collegato alla rete ed è utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante. Ai fini della presente specifica, per «modalità Spento» s'intende lo stato di potenza assorbita che si registra quando il prodotto è collegato a una fonte di alimentazione, non visualizza immagini ed è in attesa di passare alla modalità Acceso tramite un segnale diretto proveniente dall’utilizzatore/computer (ad esempio quando l’utilizzatore preme il tasso di accensione/spegnimento) (7). |
5. |
Modalità «Hard off» (spento senza tensione): Condizione nella quale il prodotto è ancora collegato alla rete elettrica, ma è stato scollegato dalla fonte di alimentazione esterna. Questa modalità viene in genere attivata dall’utilizzatore premendo un tasto apposito. In questa modalità il prodotto non consuma energia elettrica e un'eventuale misurazione fornisce come risultato 0 watt. |
6. |
Scollegato: Il prodotto è stato staccato dalla rete e risulta scollegato da tutte le fonti di alimentazione esterne. |
B. Prodotti che possono ottenere il logo
Per ottenere il logo ENERGY STAR, un modello di monitor deve rispondere alla definizione di cui alla sezione A e alle specifiche definite nella sezione II. C seguente. Come illustrato nella sezione II.A.1, le presenti specifiche non riguardano i prodotti che possono funzionare con i computer ma che vengono commercializzati e venduti come televisori.
C. Specifiche relative a un uso efficiente dell'energia per i prodotti che possono ottenere il logo
Solo i prodotti elencati nella sezione II. B che rispondono ai criteri indicati di seguito possono ottenere il logo ENERGY STAR.
Modelli a schermo largo: I modelli a schermo largo (ad esempio 16:9, 15:9 ecc.) possono ottenere il logo ENERGY STAR purché soddisfino i requisiti in materia di efficienza energetica di cui alle presenti specifiche. Non esistono specifiche distinte per i modelli a schermo largo, che devono pertanto soddisfare le sezioni II.C.1 e II.C.2 che seguono.
1. |
Modalità Acceso/Attivo: Per ottenere il logo ENERGY STAR, i modelli di monitor non devono superare il consumo massimo nella modalità «Acceso» (Acceso/attivo) risultante dalla seguente equazione: se X < 1 megapixel, Y = 23; se X > 1 megapixel, Y = 28X; Y è espresso in watt e arrotondato al numero intero più vicino e X è il numero di megapixel in decimali (ad esempio 1 920 000 pixel = 1,92 megapixel). A titolo di esempio, il consumo massimo di energia di un monitor con una risoluzione di 1 024 × 768 (cioè 0,78 megapixel) è uguale a Y = 23 watt e il consumo di un monitor con una risoluzione di 1 600 × 1 200 è pari a 28(1,92) = 53,76 (arrotondati, 54 watt). Per assegnare il logo ENERGY STAR a un monitor di computer è necessario procedere ad una prova secondo il protocollo descritto nella sezione II. D, Metodo di prova. |
2. |
Modalità Veglia e Spento
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D. Metodo di prova
Preparazione, metodo e documentazione relativa alla prova del prodotto: i metodi di prova e di misura descritti di seguito fanno riferimento alle specifiche pubblicate dal Display Metrology Committee della Video Electronics Standards Association (VESA) e dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e, ove necessario, integrano le suddette linee guida con metodi elaborati in collaborazione con i fabbricanti di monitor per computer.
I fabbricanti sono invitati a eseguire prove e ad autocertificare i modelli di prodotti che soddisfano le linee guida ENERGY STAR. Le famiglie di modelli di monitor, costruiti sullo stesso telaio e uguali in tutti gli aspetti ad eccezione del cabinet e del colore, possono ottenere il logo presentando i risultati delle prove per un unico modello rappresentativo. Analogamente, i modelli che rimangono invariati o che si distinguono solo per la finitura da quelli venduti precedentemente possono continuare a ottenere il logo senza la presentazione di nuovi risultati delle prove, a condizione che le specifiche rimangono invariate.
La potenza assorbita deve essere misurata dalla presa o fonte di alimentazione al prodotto sottoposto a prova. Il vero consumo energetico medio del monitor deve essere misurato nella modalità Acceso/attivo, nella modalità Veglia/Consumo ridotto nella modalità Spento/Standby. Quando si eseguono le misure ai fini dell'autocertificazione di un modello del prodotto, il prodotto testato deve essere nella stessa condizione (stessa configurazione e stesse impostazioni) di quando viene spedito al cliente, a meno che non si debba procedere a regolazioni secondo le istruzioni indicate di seguito.
Per garantire la coerenza delle misure del consumo energetico dei prodotti elettronici è necessario seguire il protocollo indicato di seguito, costituito da tre elementi principali:
Preparazione e condizioni di prova: nella sezione 1, alle lettere da a) a h) vengono illustrate le condizioni di prova e i protocolli di misura da rispettare nella misurazione della potenza assorbita.
Metodo di prova: nella sezione 2, lettera a), vengono descritte le fasi effettive della prova, finalizzata a misurare il consumo nella modalità Acceso/Attivo, nella modalità Veglia/Consumo ridotto e nella modalità Spento/Standby.
Documentazione di prova: nella sezione 3 vengono indicate le modalità per presentare i dati relativi ai prodotti che hanno ottenuto il logo.
Questo protocollo garantisce che fattori esterni non incidano negativamente sui risultati della prova e che tali risultati siano sempre riproducibili. I fabbricanti possono decidere se ricorrere a un laboratorio interno o a un laboratorio indipendente per realizzare le prove.
1. |
Preparazione e condizioni di prova
|
2. |
Metodo di prova
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3. |
Documentazione di prova Presentazione dei dati sul prodotto che ha ottenuto il logo I partner devono autocertificare i modelli dei prodotti conformi alle linee guida Energy Star, riportando le informazioni su un modulo QPI ENERGY STAR. Le liste dei prodotti che possono ottenere il logo ENERGY STAR, comprese le informazioni sui modelli nuovi e fuori commercio, devono essere fornite una volta all'anno o più frequentemente, a discrezione del fabbricante. |
E. Interfaccia utente
Si raccomanda ai fabbricanti di progettare prodotti in linea con le norme sull'interfaccia utente elaborate nell’ambito del progetto Power Management Controls, al fine di rendere i comandi di accensione più coerenti e intuitivi per tutti i dispositivi elettronici. Per informazioni dettagliate su tale progetto, visitare il sito http://eetd.LBL.gov/Controls
III. SPECIFICHE APPLICABILI ALLE STAMPANTI, AI FAX E ALLE AFFRANCATRICI
Le specifiche per stampanti, fax e affrancatrici riportate in seguito si applicano fino al 31 marzo 2007.
A. Definizioni
1. |
Stampante: dispositivo standard per la produzione di copie su supporto cartaceo che riceve informazioni da computer singoli o in rete. Deve disporre di alimentazione di rete. La definizione si riferisce ai prodotti reclamizzati e venduti come stampanti incluse le stampanti espandibili a dispositivo multifunzione (DMF) (10). |
2. |
Fax: dispositivo standard per la produzione di copie su supporto cartaceo la cui funzione principale è quella di trasmettere e ricevere informazioni. La specifica concerne anche i fax che usano carta normale (ad esempio a getto/a bolla d'inchiostro, laser/LED, a trasferimento termico). L'unità deve disporre di alimentazione di rete. La definizione si riferisce ai prodotti reclamizzati e venduti come fax. |
3. |
Stampante e fax integrati: dispositivo standard per fornire le funzioni di una stampante e di un fax, secondo le caratteristiche menzionate. La definizione si riferisce ai prodotti reclamizzati e venduti come stampante e fax integrati. |
4. |
Affrancatrice: dispositivo per il trattamento d'immagini per l'affrancatura di corrispondenza. L'unità deve disporre di alimentazione di rete. La definizione si riferisce ai prodotti reclamizzati e venduti come affrancatrici. |
5. |
Velocità di stampa: il parametro «pagine al minuto» (ppm) indica la velocità di stampa di un modello. La velocità di stampa corrisponde alla velocità di stampa del prodotto reclamizzato dal partecipante al programma. Per le stampanti di linea (ad es. a matrice di punti/ad impatto) la velocità di stampa si basa sul metodo stabilito nella norma ISO 10561. Per le stampanti di grande formato progettate per utilizzare principalmente carta di formato A2 o 17″ × 22″o superiore, la velocità di stampa è specificata in termini di uscita monocromatica alla risoluzione predefinita. La velocità di stampa misurata in fogli A2 o A0 al minuto, è convertita in velocità di stampa su fogli A4 come segue: a) una stampa formato A2 al minuto equivale a quattro stampe formato A4 al minuto; b) una stampa formato A0 al minuto equivale a sedici stampe formato A4 al minuto. Per le affrancatrici le pagine al minuto (ppm) sono considerate equivalenti a unità affrancate al minuto (ppm). |
6. |
Accessorio: elemento supplementare non necessario per il funzionamento standard dell'unità di base, che può essere aggiunto prima o dopo la commercializzazione per migliorarne o modificarne le prestazioni. Esempi di accessori sono: finisher, sorter, caricatore di carta supplementare, unità duplex. Può essere venduto separatamente con un suo numero di modello oppure insieme all'unità di base come parte di una stampante. |
7. |
Modo Attivo: lo stato (o modo) dell'apparecchio che sta producendo copie su supporto cartaceo o che sta ricevendo input per la produzione di copie. Il consumo energetico del modo Attivo è generalmente maggiore di quello del modo Attesa. |
8. |
Modo Attesa: lo stato dell'apparecchio che non sta producendo copie su supporto cartaceo né ricevendo input per la produzione di copie e ha un consumo energetico inferiore rispetto alle operazioni di produzione di copie o ricezione dell'input. Il passaggio dal modo Attesa al modo Attivo non dovrebbe comportare ritardi significativi per la produzione di copie su supporto cartaceo. |
9. |
Modo Veglia: lo stato dell'apparecchio che non sta producendo copie su supporto cartaceo né ricevendo input per la produzione di copie e ha un consumo energetico inferiore rispetto al modo attesa. Il passaggio dal modo Veglia al modo attivo può comportare un certo ritardo nella produzione di copie su supporto cartaceo tuttavia l'accettazione delle informazioni da una rete o da altre fonti di input è immediata. L'apparecchio entra in modo Veglia dopo un periodo di tempo predefinito a partire dall'ultima copia prodotta. |
10. |
Tempo predefinito per il passaggio al modo Veglia: il periodo di tempo per il passaggio al modo Veglia impostato dal partecipante al programma prima della commercializzazione. Il tempo predefinito è misurato a partire dall'ultima copia prodotta. |
11. |
Capacità duplex: il processo di produzione di un testo, di un'immagine, o di una combinazione testo/immagine su entrambe le facce di un singolo foglio. |
12. |
Modello standard: il termine utilizzato per descrivere un apparecchio e gli elementi associati quale è commercializzato e venduto dal partecipante al programma e fabbricato in conformità della sua destinazione d'uso. |
13. |
Evento di riattivazione: ai sensi del presente accordo, un evento di riattivazione è definito come evento o stimolo provocato dall'utente, programmato o esterno che induce il passaggio dell'unità dal modo Attesa o Veglia al modo operativo attivo. Ai sensi delle presenti specifiche, la definizione di evento di riattivazione non comprende le richieste di verifica della connessione alla rete («PING») normalmente effettuate in un sistema di rete. |
B. Specifiche che il prodotto deve soddisfare per l'attribuzione del logo ENERGY STAR
1. |
Specifiche tecniche
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2. |
Deroghe e spiegazioni Dopo la commercializzazione il partecipante al programma ENERGY STAR o il rappresentante autorizzato non devono modificare i modelli contemplati dalla presente specifica in modo tale da comprometterne la capacità di rispettare le specifiche sopra indicate. Sono ammesse due deroghe:
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C. Linee guida per le prove
1. |
Condizioni di prova: in appresso figurano le condizioni ambiente da rispettare durante i test di misurazione del consumo energetico. Tali condizioni risultano necessarie onde garantire che fattori esterni non influiscano sui risultati dei test e che detti risultati siano riproducibili successivamente. Impedenza di linea: < 0,25 ohm Distorsione armonica totale: < 5 % (tensione) Temperatura ambiente: 25° C ± 3° C Tensione alternata di ingresso: 115 V AC RMS ± 5 V RMS Frequenza di ingresso: 60 Hz ± 3 Hz |
2. |
Apparecchiature per il test: Si applica quanto disposto nella sezione I.C.2. |
3. |
Metodo di test: Si applica quanto disposto nella sezione I.C.3. |
IV. SPECIFICHE APPLICABILI ALLE FOTOCOPIATRICI
Le specifiche per fotocopiatrici riportate in seguito si applicano fino al 31 marzo 2007
A. Definizioni
1. |
Fotocopiatrice: dispositivo commerciale di riproduzione la cui unica funzione è produrre copie dell'originale su supporto cartaceo, completo di sistema di stampa, sistema di gestione dell'immagine e modulo di alimentazione della carta. La specifica concerne tutte le tecnologie di fotocopia bianco e nero su carta normale, anche se riguarda soprattutto le fotocopiatrici standard come le fotocopiatrici analogiche. Le specifiche in appresso si applicano alle fotocopiatrici di formato standard, per pagine di formato A4 o 8,5" × 11 "e alle fotocopiatrici di grande formato per pagine di formato A2 o 17" × 22" o superiore. |
2. |
Velocità di riproduzione: il parametro «copia al minuto» (cpm) indica la velocità di riproduzione della fotocopiatrice. La copia viene definita come stampa in formato 8,5" × 11" o pagina A4. La copia su due facce conta come due immagini e quindi due copie, anche se stampate sullo stesso foglio di carta. Per tutti i modelli di fotocopiatrici commercializzati sul mercato statunitense, la misurazione della velocità di una fotocopiatrice si basa sulla pagina di formato lettera 8,5" × 11". Per le fotocopiatrici commercializzate su mercati diversi da quello statunitense, la velocità di una fotocopiatrice si basa sulla pagina sia di formato 8,5" × 11" che di formato A4, secondo il modello standard di ogni mercato. Per i modelli di grande formato progettati per lavorare soprattutto con formato A2 o 17" x 22" o superiore, la velocità della fotocopiatrice misurata in copie di formato A2 o A0 al minuto viene convertita in velocità di copia in formato A4 nel modo seguente: a) una copia A2 al minuto equivale a quattro copie A4 al minuto, e b) b) una copia A0 al minuto equivale a 16 copie A4 al minuto. Le fotocopiatrici alle quali è stato attribuito il logo ENERGY STAR sono divise in cinque categorie: fotocopiatrici a bassa velocità e formato standard, a media velocità e formato standard, ad alta velocità e formato standard, a bassa velocità e grande formato, a media e alta velocità e grande formato.
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3. |
Unità di base: tra i modelli di una determinata velocità, la più semplice versione di fotocopiatrice effettivamente venduta come modello pienamente operativo. È progettata e commercializzata come apparecchio singolo e non include accessori esterni che richiedono alimentazione e che possono essere venduti separatamente. |
4. |
Accessorio: elemento supplementare non necessario per il funzionamento standard dell'unità di base, che può essere aggiunto prima o dopo la commercializzazione per migliorare o modificare le prestazioni della fotocopiatrice. Può essere venduto separatamente, ma con lo stesso numero del modello cui si riferisce, oppure insieme all'unità di base, come parte di una configurazione. Esempi di accessori sono i sorter, i caricatori di carta a grande capacità ecc. È dato per scontato che l'accessorio aggiunto, indipendentemente dal suo consumo, non aumenti sostanzialmente (più del 10 %) il consumo in modo spento dell'unità di base e che non impedisca il normale funzionamento del dispositivo di autospegnimento e per il passaggio al modo Consumo ridotto. |
5. |
Modello di fotocopiatrice: ai fini della specifica è definito come l'unità di base completata da uno o più accessori specifici reclamizzati e venduti al consumatore con un numero unico di modello. Se reclamizzata e venduta al consumatore senza accessori supplementari, l'unità di base viene considerata anche modello di fotocopiatrice. |
6. |
Modo Consumo ridotto: ai fini della specifica indica il modo di consumo più basso che la fotocopiatrice può assumere automaticamente dopo un certo periodo d'inattività, senza realmente spegnersi. La fotocopiatrice entra in modo Consumo ridotto dopo un periodo di tempo predefinito dall'ultima operazione di copia. Per calcolare il consumo in Consumo ridotto l'azienda può basarsi sul modo risparmio energetico o sul modo attesa. |
7. |
Modo Risparmio energetico: lo stato di un apparecchio che non sta effettuando copia, ha già raggiunto le condizioni di funzionamento, ma sta consumando meno di quando è in modo attesa. In questo stato l'apparecchio può richiedere un tempo d'attesa prima di essere in grado di fotocopiare. |
8. |
Modo Attesa: lo stato di un apparecchio che non sta effettuando copia, ha già raggiunto le condizioni di funzionamento ed è pronta a fotocopiare, ma non è ancora passato al modo Risparmio energetico. In questo stato l'apparecchio non richiede tempi d'attesa prima di essere in grado di fotocopiare. |
9. |
Modo Spento: ai fini della specifica indica la condizione di un apparecchio collegato all'apposita presa elettrica e recentemente spento dal dispositivo di Autospegnimento (14). Quando si effettuano misure del consumo in questo modo il dispositivo di controllo per l'assistenza remota può essere escluso. |
10. |
Autospegnimento: ai fini della specifica indica la capacità della fotocopiatrice di spegnersi automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito dall'ultima operazione di copia. La fotocopiatrice entra automaticamente in modo spento dopo tale operazione. |
11. |
Modo Plug-in: la condizione di un apparecchio collegato a un'apposita presa elettrica e non accesso. Per accendere la fotocopiatrice l'utilizzatore deve di solito usare manualmente l'interruttore on-off. |
12. |
Tempo predefinito: periodo di tempo per il passaggio della fotocopiatrice nei differenti modi (Consumo ridotto, Spento, ecc.), impostato dal fabbricante prima della commercializzazione del materiale. Il tempo predefinito dei modi Spento e Consumo ridotto viene misurato dal momento dell'ultima operazione di fotocopiatura. |
13. |
Tempo di ripristino: tempo necessario alla fotocopiatrice per passare dal modo Consumo ridotto al modo Attesa. |
14. |
Modo duplex automatico: modo in cui la fotocopiatrice riproduce le immagini su entrambi i lati di un foglio facendo automaticamente passare foglio per la copia e originale nell'apparecchio (ad esempio: copia di due lati singoli sulle due facce di un foglio o delle due facce di un foglio sulle due facce di un altro foglio). Ai fini della specifica un modello di fotocopiatrice dispone di modo duplex automatico solo se include tutti gli accessori necessari a tale fine (sistema di caricamento automatico del documento e accessori per la copia doppia automatica). |
15. |
Temporizzatore settimanale: dispositivo interno che accende e spegne l'apparecchio in un momento predeterminato di ciascun giorno lavorativo. L'utente deve poter programmare il temporizzatore facendo la differenza tra giorni feriali e festivi/fine settimana (il temporizzatore non deve accendere l'apparecchio il sabato e la domenica mattina se i dipendenti non sono in ufficio durante il fine settimana) e deve potere disattivare il dispositivo. I temporizzatori settimanali sono opzioni non necessarie per l'attribuzione del logo ENERGY STAR alle fotocopiatrici; se inclusi, non devono comunque interferire con il funzionamento dei dispositivi Consumo ridotto e Autospegnimento. |
B. Specifiche del prodotto per l'attribuzione del logo ENERGY STAR
1. |
Specifiche tecniche Ai fini dell'attribuzione del logo ENERGY STAR la fotocopiatrice deve rispettare le seguenti specifiche: Tabella 9 Criteri per l'attribuzione del logo ENERGY STAR alle fotocopiatrici
Il partecipante al programma deve impostare i tempi predefiniti per la funzione di autospegnimento secondo i livelli di cui alla precedente tabella. I tempi predefiniti per il modo spento e il modo Consumo ridotto sono misurati a partire dall'ultima fotocopia prodotta. Se un modello per il quale il modo duplex può essere previsto come modo opzionale predefinito viene commercializzato con l'opzione duplex automatico è consigliabile impostare il modo duplex come modo predefinito. Il partecipante al programma può offrire agli utenti la possibilità di ignorare tale preimpostazione in modo duplex per effettuare copie su una sola faccia. |
2. |
Deroghe e spiegazioni Dopo la commercializzazione il partecipante al programma o il rappresentante autorizzato non debbono modificare il modello di fotocopiatrice in modo tale da comprometterne la capacità di rispettare le specifiche sopra indicate. Le deroghe autorizzate riguardano la modifica dei tempi predefiniti e le specifiche del modo Spento e duplex. Gli esempi sono:
|
C. Disciplinare per le prove
1. |
Condizioni di prova: in appresso figurano le condizioni ambiente da rispettare durante i test di misurazione del consumo energetico. Tali condizioni risultano necessarie onde garantire che fattori esterni non influiscano sui risultati dei test e che detti risultati siano riproducibili successivamente. Impedenza di linea: < 0,25 ohm Distorsione armonica totale: < 3 % Temperatura ambiente: 25° C ± 3° C Umidità relativa: 40 - 60 % Distanza dalle pareti: 2 piedi min. Altri criteri specifici del mercato:
|
2. |
Apparecchiature per il test: Si applica quanto disposto nella sezione I.C.2. |
3. |
Metodo di test: Si applica quanto disposto nella sezione I.C.3. |
V. SPECIFICHE APPLICABILI AGLI SCANNER
Le specifiche per scanner riportate in seguito si applicano fino al 31 marzo 2007
A. Definizioni
1. |
Scanner: ai fini della presente specifica è un dispositivo elettro-ottico destinato a convertire informazioni a colori o in bianco e nero in immagini elettroniche che possono essere archiviate, modificate, convertite o trasmesse soprattutto in un ambiente informatico. É utilizzato per digitalizzare immagini su carta. La specifica concerne in particolare gli scanner da tavolo, di più largo uso (scanner piatti, scanner di pagina e scanner per film), ma anche gli scanner di fascia alta da ufficio per la gestione dei documenti possono ottenere il logo ENERGY STAR se rispettano le specifiche indicate più oltre. La specifica concerne gli apparecchi con funzione di solo scanner e non i prodotti multifunzione con capacità di scanner, gli scanner di rete (cioè gli scanner esclusivamente destinati al collegamento in rete e capaci di trasmettere l'informazione scansionata a più punti della rete) o gli scanner con alimentazione autonoma. |
2. |
Unità di base: la più semplice versione di scanner venduta come modello pienamente operativo. È progettata e commercializzata come apparecchio singolo e non include accessori esterni che richiedono alimentazione e che possono essere venduti separatamente. |
3. |
Modello di scanner: ai fini della specifica è definito come l'unità di base completata da uno o più accessori specifici reclamizzati e venduti al consumatore con un numero unico di modello. Se reclamizzata e venduta al consumatore senza accessori supplementari, l'unità di base viene considerata anche modello di scanner. |
4. |
Accessorio: elemento supplementare non necessario per il funzionamento standard dell'unità di base, che può essere aggiunto prima o dopo la commercializzazione per migliorare o modificare le prestazioni della fotocopiatrice. Può essere venduto separatamente, con un numero proprio di modello, oppure insieme all'unità di base come parte di una configurazione. Esempi di accessori sono il caricatore automatico di documenti e l'adattatore per trasparenti. |
5. |
Modo Consumo ridotto: ai fini della specifica indica il modo di consumo più basso che lo scanner può assumere dopo un certo periodo d'inattività, senza spegnersi. Lo scanner entra in modo Consumo ridotto dopo un periodo di tempo predefinito dall'ultima operazione di scansione. |
6. |
Tempo predefinito: il periodo di tempo impostato dal partecipante al programma prima della commercializzazione e che determina il momento in cui lo scanner entrerà in modo Consumo ridotto. Il tempo predefinito del modo Consumo ridotto viene misurato dal momento dell'ultima immagine scansionata. |
B. Specifiche del prodotto per l'attribuzione del logo ENERGY STAR
Specifiche tecniche: Il partecipante al programma accetta di commercializzare una o più unità di base conformi alle specifiche sotto riportate.
Tabella 10
Criteri per l'attribuzione del logo ENERGY STAR agli scanner
Modo Consumo ridotto |
Tempo predefinito Consumo ridotto |
≤ 12 watt |
≤ 15 minuti |
C. Disciplinare per le prove
1. |
Condizioni di prova: in appresso figurano le condizioni ambiente da rispettare durante i test di misurazione del consumo energetico. Tali condizioni risultano necessarie onde garantire che fattori esterni non influiscano sui risultati dei test e che detti risultati siano riproducibili successivamente. Impedenza di linea: < 0,25 ohm Distorsione armonica totale: < 5 % Temperatura ambiente: 25° C ± 3° C Tensione alternata di ingresso: 115 V AC RMS ± 5 V RMS Frequenza di ingresso: 60 Hz ± 3 Hz |
2. |
Apparecchiature per il test: Si applica quanto disposto nella sezione I.C.2. |
3. |
Metodo di test: Si applica quanto disposto nella sezione I.C.3. |
VI. SPECIFICHE APPLICABILI AI DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE
Le specifiche dei dispositivi multifunzione riportate in seguito si applicano fino al 31 marzo 2007.
A. Definizioni
1. |
Dispositivo multifunzione (DMF): dispositivo fisicamente integrato - o assieme di componenti funzionalmente integrati («unità di base», cfr. la definizione più sotto) - che produce copie su carta di originali su carta (non si tratta della «possibilità di copia di singoli fogli» di cui al paragrafo che segue) e che dispone inoltre di una o più funzioni fondamentali: stampa di documenti (a partire da informazioni digitali ricevute da computer direttamente collegati, computer di rete, server di file o fax), trasmissione/ricezione di fax. Un DMF può inoltre effettuare la scansione verso fili informatici o altre funzioni non indicate nella specifica. Può essere collegato a una rete e produrre immagini in bianco e nero, in sfumature di grigio o in colore. Visti i recenti sviluppi, l'EPA ritiene che la riproduzione d'immagini a colori, tecnologia inclusa per il momento in questa specifica, dovrà presto essere oggetto di un'apposita specifica. La specifica concerne i prodotti commercializzati e venduti come apparecchiature multifunzione, la cui funzione principale è quella di copiare ma che sono anche in grado di stampare o trasmettere/ricevere fax. I prodotti la cui funzione principale è quella di trasmettere/ricevere fax e con limitate capacità di copia (la cosiddetta «possibilità di copia di singoli fogli») rientrano invece nella specifica stampante/fax. Se il dispositivo multifunzione non è un'unità singola integrata ma un assieme di componenti funzionali integrati il fabbricante deve esplicitamente certificare che, dopo la corretta installazione, il consumo totale di tutti gli elementi del DMF che fanno parte dell'unità di base resterà nei limiti di consumo dichiarati per ottenere il logo ENERGY STAR per DMF. Alcune fotocopiatrici digitali sono espandibili a DMF o mediante l'installazione di dispositivi aggiuntivi che consentono operazioni di stampa o di fax. I partecipanti al programma possono considerare tale sistema di componenti come un DMF e renderlo conforme in base alle specifiche di cui alle tabelle 11 e 12. Tuttavia, se venduta separatamente dal dispositivo aggiuntivo, la fotocopiatrice digitale deve soddisfare le specifiche delle fotocopiatrici digitali espandibili di cui alle tabelle 13 e 14. Alcune stampanti sono espandibili a DMF mediante l'installazione di dispositivi aggiuntivi che consentono la fotocopiatura (non solo la fotocopiatura occasionale di singoli fogli) e possono inoltre effettuare funzioni di fax. I partecipanti al programma possono considerare tale sistema di componenti come un DMF e renderlo conforme in base alle specifiche dei DMF. Tuttavia, se venduta separatamente, la stampante non può essere considerata conforme al logo ENERGY STAR se non soddisfa le specifiche ENERGY STAR delle stampanti contenute nella sezione III. |
2. |
Velocità di riproduzione dell'immagine: il parametro «immagine al minuto» (ipm) misura la velocità di riproduzione al minuto in termini di uscita monocromatica alla risoluzione predefinita del DMF. L'immagine viene definita come stampa in formato 8,5" × 11" o A4 di un testo in bianco o nero, spazio singolo, carattere di stampa Times, tipo 12 punti, margine 1" (2,54 cm) su tutti i lati della pagina. La stampa o le copie su due facce contano come due immagini, anche se stampate su uno stesso foglio di carta. Qualora l'EPA dovesse successivamente creare una apposita procedura di prova per la misura della velocità di stampa, tale procedura sostituirà le specifiche di velocità di uscita indicate in questa sezione Per tutti i modelli DMF la velocità dell'apparecchio s'intende per pagine 8.5" x 11" o A4, a seconda dello standard del mercato specifico. Se le velocità di stampa e di copia sono differenti la categoria cui appartiene il dispositivo viene calcolata sulla base della velocità più elevata. Per i modelli DMF di grande formato, e progettati per lavorare soprattutto con formato A2 o 17" x 22" (o superiori), la velocità di riproduzione in immagini per minuto dei fogli A2 o A0 dev'essere convertita in velocità di riproduzione in immagini per minuto di fogli A4 come segue:
I dispositivi multifunzione si dividono in: Dispositivi multifunzione personali: con velocità di riproduzione d'immagini multiple di 10 immagini al minuto o meno. Dispositivi multifunzione a bassa velocità: con velocità meccanica di produzione d'immagini multiple compresa tra 11 e 20 immagini al minuto. Dispositivi multifunzione a media velocità: con velocità meccanica di produzione d'immagini multiple compresa tra 21 e 44 immagini al minuto. Dispositivi multifunzione a media/alta velocità: con velocità di riproduzione d'immagini multiple compresa tra 45 e 100 immagini al minuto. Dispositivi multifunzione ad alta velocità (15) con velocità di riproduzione d'immagini multiple superiore a 100 immagini al minuto. |
3. |
Unità di base: tra i modelli di una determinata velocità, la più semplice versione di DMF effettivamente venduta come modello pienamente operativo. Può essere progettata e commercializzata come apparecchio singolo o come assieme di componenti funzionalmente integrati e deve permettere la copia e almeno una o entrambe le funzioni fondamentali di stampa o trasmissione/ricezione di fax. L'unità di base non include accessori esterni che richiedono alimentazione e che possono essere venduti separatamente. |
4. |
Accessori: elemento supplementare non necessario per il funzionamento standard dell'unità di base, che può essere aggiunto prima o dopo la commercializzazione per migliorare o modificare le prestazioni del DMF. Esempi di accessori sono i sorter, i caricatori di carta a grande capacità, i dispositivi di rifinitura della carta, i dispositivi di alimentazione della carta, gli organizer di carta, i contatori. Può essere venduto separatamente, ma con lo stesso numero del modello cui si riferisce, oppure insieme all'unità di base, come parte di una configurazione. È dato per scontato che l'accessorio aggiunto non aumenti sostanzialmente (più del 10 % per tutti gli accessori nel loro insieme) il consumo in modo Consumo ridotto o in modo Veglia dell'unità di base (indipendentemente dal consumo degli accessori) e che non impedisca il normale funzionamento nei modi Veglia o Consumo ridotto. |
5. |
Modello di dispositivo multifunzione: ai fini della specifica è definito come l'unità di base completata da uno o più accessori specifici reclamizzati e venduti al consumatore con un numero unico di modello. Se reclamizzata e venduta al consumatore senza accessori supplementari, l'unità di base viene considerata anche un modello di DMF. |
6. |
Modo Attesa: lo stato di un apparecchio che non sta lavorando, ha già raggiunto le condizioni di funzionamento ed è pronto a produrre copie su carta, ma non è ancora passato al modo Consumo ridotto. In questo stato l'apparecchio non richiede tempi d'attesa prima di essere in grado di produrre una copia. |
7. |
Modo Consumo ridotto: ai fini della specifica indica il modo di consumo di un DMF che non sta producendo copie e che sta consumando meno potenza di quando è in modo Attesa. In questo modo l'apparecchio richiede un tempo d'attesa prima di essere in grado di effettuare copie cartacee, ma riceve fax, stampa ed effettua la scansione di fonti in entrata senza ritardi. Il DMF entra in modo Consumo ridotto dopo un periodo di tempo predefinito a partire dall'ultima copia prodotta e indipendentemente dalla fonte d'entrata. Per i prodotti che rispettano i requisiti in modo Consumo ridotto e Attesa non sono richieste ulteriori riduzioni di consumo. |
8. |
Modo Veglia: ai fini della specifica indica il modo di consumo più basso che il DMF può assumere automaticamente dopo un certo periodo d'inattività, senza realmente spegnersi. In questo stato l'apparecchio può richiedere un tempo d'attesa prima di essere in grado di produrre copie su carta e ricevere input di dati. Il DMF entra in modo Veglia dopo un periodo di tempo predefinito a partire dall'ultima copia prodotta o dopo il passaggio al modo Consumo ridotto, se disponibile. |
9. |
Tempo predefinito: periodo di tempo per il passaggio del DMF nei differenti modi Consumo ridotto, Veglia ecc., impostato dal partecipante al programma prima della commercializzazione. Il tempo preregolato dei modi Veglia e Consumo ridotto viene misurato dal momento dell'ultima operazione di copiatura. |
10. |
Tempo di ripristino: periodo di tempo per il passaggio del DMF dal modo Consumo ridotto al modo attesa. |
11. |
Modo duplex automatico: modo in cui il DMF riproduce le immagini su entrambi i lati di un foglio facendo passare automaticamente nell'apparecchio sia il foglio per la copia che l'originale (ad esempio: copia da recto a recto-verso, da recto-verso a recto-verso o stampa recto-verso). Ai fini della specifica, un modello di DMF dispone di modo duplex automatico solo se include tutti gli accessori necessari a tale fine (caricamento automatico del documento e accessori per la copia doppia automatica). |
12. |
Temporizzatore settimanale: dispositivo interno che accende e spegne l'apparecchio in un momento predeterminato di ciascun giorno lavorativo. L'utente deve poter programmare il temporizzatore facendo la differenza tra giorni feriali e festivi/fine settimana (il temporizzatore non deve accendere l'apparecchio il sabato e la domenica mattina se i dipendenti non sono in ufficio durante il fine settimana) e deve potere disattivare il dispositivo. I temporizzatori settimanali sono opzioni non necessarie per l'attribuzione del logo ENERGY STAR ai DMF; se inclusi, non devono comunque interferire con il funzionamento dei dispositivi Consumo ridotto e Veglia. |
13. |
Fotocopiatrice digitale espandibile: unità commerciale di riproduzione grafica destinata esclusivamente a creare copie di un originale cartaceo mediante una tecnica di digitalizzazione, cui è però possibile aggiungere moduli supplementari per ottenere funzioni multiple (ad esempio stampa o invio/ricezione di fax). Affinché possa essere classificata come fotocopiatrice digitale espandibile in base alla specifica DMF, i moduli supplementari devono già essere commercializzati o devono essere disponibili entro un anno dal lancio dell'unità di base. Le fotocopiatrici digitali di cui non è prevista l'espandibilità funzionale possono chiedere la concessione del logo ENERGY STAR in base alla specifica per fotocopiatrici. |
B. Specifiche che il prodotto deve soddisfare per l'attribuzione del logo ENERGY STAR
1. |
Specifiche tecniche Il partecipante al programma ENERGY STAR accetta di commercializzare uno o più dispositivi multifunzione conformi alle specifiche riportate nelle tabelle sottostanti.
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2. |
Requisiti supplementari: Oltre a quelli delle tabelle 11-14, devono essere soddisfatti anche i requisiti che seguono.
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3. |
Deroghe e spiegazioni: Dopo la commercializzazione il partecipante al programma e il rappresentante autorizzato non devono modificare il DMF in modo tale da comprometterne la capacità di rispettare le specifiche sopra indicate. Le sole eccezioni autorizzate riguardano la modifica dei tempi predefiniti e del modo duplex:
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C. Linee guida per le prove
1. |
Condizioni di prova In appresso figurano le condizioni in cui si devono effettuare le misurazioni del consumo energetico. Tali condizioni risultano necessarie onde garantire che fattori esterni non influiscano sui risultati delle prove e che detti risultati siano riproducibili successivamente. Impedenza di linea: < 0,25 ohm Distorsione armonica totale: < 3 % Temperatura ambiente: 25° C ± 3° C Umidità relativa: 40 - 60 % Distanza dalla parete: 2 piedi minimo Altri criteri specifici del mercato:
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2. |
Apparecchiature di prova: Si applica quanto disposto nella sezione I.C.2. |
3. |
Metodo di test: Si applica quanto disposto nella sezione I.C.3. |
VII. SPECIFICHE APPLICABILI AI DISPOSITIVI PER IL TRATTAMENTO D'IMMAGINI
Le specifiche dei dispositivi per il trattamento d'immagini riportate in seguito si applicano a decorrere dal 1o aprile 2007.
A. Definizioni
Prodotti
1. |
Fotocopiatrice: dispositivo per il trattamento d'immagini reperibile in commercio la cui unica funzione è produrre copie su supporto cartaceo di originali in formato cartaceo. L'unità deve disporre di alimentazione di rete o deve poter essere alimentata da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce a prodotti commercializzati come fotocopiatrici o fotocopiatrici digitali espandibili. |
2. |
Duplicatore digitale: dispositivo per il trattamento d'immagini reperibile in commercio e venduto come sistema di duplicazione completamente automatico che utilizza il metodo della duplicazione per mezzo di stencil con funzione di riproduzione digitale. L'unità deve poter essere alimentata da una presa o da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come duplicatori digitali. |
3. |
Fax (apparecchio fax): dispositivo per il trattamento d'immagini reperibile in commercio le cui funzioni principali consistono nella scansione di originali in formato cartaceo per assicurarne la trasmissione elettronica verso unità remote e nella ricezione di documenti trasmessi elettronicamente per convertirli in formato cartaceo. La trasmissione elettronica avviene principalmente attraverso una rete telefonica pubblica, ma può avvenire anche attraverso una rete informatica o via internet. Il prodotto può anche essere in grado di produrre copie su carta. L'unità deve disporre di alimentazione di rete o deve poter essere alimentata da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come apparecchi fax. |
4. |
Affrancatrice: dispositivo per il trattamento d'immagini reperibile in commercio utilizzato per l'affrancatura di corrispondenza. L'unità poter essere alimentata da una presa o da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come affrancatrici. |
5. |
Dispositivo multifunzione (DMF): dispositivo per il trattamento d'immagini reperibile in commercio, fisicamente integrato o costituito da un insieme di componenti funzionalmente integrati, che svolge almeno due delle funzioni di base che seguono: copia, stampa, scansione o fax. Ai fini della presente definizione, la funzione di copia è considerata diversa dalla funzione di fotocopiatura occasionale di singoli fogli offerta dagli apparecchi fax. L'unità deve disporre di alimentazione di rete o deve poter essere alimentata da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce a prodotti commercializzati come dispositivi multifunzione (DMF) o prodotti multifunzione (PMF). Nota: Se il dispositivo multifunzione non è un'unità singola integrata, ma un insieme di componenti funzionali integrati, il fabbricante deve esplicitamente certificare che, dopo la corretta installazione, il consumo totale di elettricità o energia di tutti gli elementi del DMF che fanno parte dell'unità di base resterà nei limiti di consumo di elettricità o energia previsti nella sezione VII. C per ottenere il logo ENERGY STAR. |
6. |
Stampante: dispositivo per il trattamento d'immagini reperibile in commercio che produce immagini su carta ed è in grado di ricevere informazioni provenienti da computer singoli o collegati in rete, o da altri dispositivi d'ingresso (ad esempio, macchine fotografiche digitali). L'unità deve disporre di alimentazione di rete o deve poter essere alimentata da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come stampanti, comprese le stampanti espandibili a DMF con il solo intervento dell'utilizzatore. |
7. |
Scanner: dispositivo per il trattamento d'immagini reperibile in commercio che funziona come un dispositivo elettro-ottico destinato a convertire informazioni in immagini elettroniche che possono essere archiviate, modificate, convertite o trasmesse perlopiù in un ambiente informatico. L'unità deve disporre di alimentazione di rete o deve poter essere alimentata da una connessione dati o di rete. La definizione si riferisce ai prodotti commercializzati come scanner. |
Tecnologie di stampa
8. |
Termica diretta (TD): una tecnologia di stampa che trasferisce un'immagine mediante impulsi termici su un supporto rivestitito mentre scorre su una testina di stampa termica. La stampa termica diretta non richiede l’utilizzo di nastri. |
9. |
Sublimazione termica (ST): una tecnologia di stampa nella quale le immagini sono formate depositando (sublimando) inchiostri a pigmenti sul supporto di stampa in funzione della quantità di energia fornita dagli elementi riscaldanti. |
10. |
Elettrofotografia (xerografia): una tecnologia di stampa caratterizzata dall'illuminazione di un fotoconduttore sotto una forma che rappresenta l'immagine da riprodurre per mezzo di una fonte luminosa, lo sviluppo dell'immagine per mezzo di particelle di toner utilizzando l'immagine latente sul fotoconduttore per determinare la presenza o l'assenza di toner in una data posizione, il trasferimento del toner al supporto fisico definitivo e il fissaggio durante il quale il toner viene fuso nel supporto di stampa per rendere l'immagine duratura. L'elettrofotografia può essere di tipo laser, LED e LCD. L'elettrofotografia a colori si distingue da quella monocromatica per la presenza, in un determinato prodotto e in un determinato momento, di toner di almeno tre colori differenti. In seguito si definiscono due tipi di elettrofotografia a colori:
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11. |
Impatto: una tecnologia di stampa caratterizzata dalla formazione dell’immagine desiderata sul supporto di stampa attraverso il trasferimento di sostanze coloranti da un «nastro» al supporto stesso mediante una procedura a impatto. I due tipi di tecnologie a impatto sono l'impatto a punti (dot formed) e l'impatto a forme/caratteri completi (fully-formed). |
12. |
Getto d'inchiostro: una tecnologia di stampa a matrice nella quale le immagini sono formate depositando minuscole gocce d'inchiostro sul supporto di stampa. La stampa a getto d'inchiostro a colori si differenzia da quella monocromatica per il fatto che in un dato prodotto e in un dato momento sono disponibili più coloranti. La tecnologia a getto d'inchiostro può essere piezoelettrica, a sublimazione e termica. |
13. |
Inchiostro solido: una tecnologia di stampa nella quale l'inchiostro è solido a temperatura ambiente e liquido quando riscaldato alla temperatura di proiezione sul supporto. Il trasferimento al supporto di stampa può essere diretto, ma più spesso viene eseguito su un tamburo o nastro intermedio e l'immagine viene quindi stampata in offset sul supporto. |
14. |
Stencil: una tecnologia di stampa che trasferisce le immagini sul supporto di stampa a partire da uno stencil arrotolato su un tamburo inchiostrato. |
15. |
Trasferimento termico (TT): una tecnologia di stampa nella quale la copia desiderata è formata depositando minuscole gocce di colorante solido (in genere cere colorate), sotto forma fusa/fluida, direttamente sul supporto di stampa a matrice. Il trasferimento termico si distingue dalla tecnologia a getto d'inchiostro in quanto l'inchiostro è solido a temperatura ambiente ed è reso fluido dal calore. |
Modalità operative, attività e modo di consumo
16. |
Attivo: il modo di consumo in cui il prodotto è collegato a una fonte di alimentazione, sta producendo copie su carta ed esegue una qualsiasi delle sue altre funzioni primarie. |
17. |
Duplex automatico: la capacità di una fotocopiatrice, apparecchio fax, DMF o stampante di collocare automaticamente le immagini su entrambe le facce di un foglio di carta, senza alcuna manipolazione manuale del foglio, ad esempio, copia da recto a recto-verso o da recto-verso a recto-verso. Si ritiene che un prodotto disponga della funzione duplex automatico solo se il modello include tutti gli accessori necessari a tal fine. |
18. |
Tempo predefinito: periodo di tempo per il passaggio del prodotto a una modalità a consumo ridotto (ad esempio, Veglia, Spento) impostato dal produttore prima della commercializzazione. Tale periodo è misurato dal completamento della sua funzione primaria. |
19. |
Spento: il modo di consumo a cui passa il prodotto quando viene spento manualmente o automaticamente, ma si trova ancora collegato alla rete. Questo modo è disattivato quando l'apparecchio riceve un input, ad esempio da parte di un interruttore manuale o di un temporizzatore, che riporta l'unità in modalità Pronto. Quando è il risultato dell'intervento manuale di un utilizzatore, tale stato è spesso denominato Spegnimento manuale, mentre quando è il risultato di uno stimolo automatico o predeterminato (ad esempio, un tempo di ritardo o un temporizzatore), è spesso denominato Spegnimento automatico. |
20. |
Pronto: lo stato di un prodotto che non sta lavorando, ha raggiunto le condizioni di funzionamento, non è ancora passato ad una modalità di risparmio energetico e può passare al modo attivo in brevissimo tempo. Tutte le funzionalità del prodotto possono essere attivate in questo modo e il prodotto deve essere in grado di tornare al modo attivo rispondendo a uno degli input potenziali previsti dal prodotto stesso, quali stimoli elettrici esterni (ad esempio, stimolo di rete, chiamata fax o controllo remoto) e interventi fisici diretti (ad esempio, attivazione di un interruttore o di un pulsante fisico). |
21. |
Veglia: stato di consumo ridotto in cui il prodotto entra dopo un periodo d'inattività. Oltre ad entrare in stato di Veglia automaticamente, il prodotto può entrare in tale modalità anche 1) ad un'ora impostata dall'utilizzatore, 2) direttamente in risposta ad un'azione manuale da parte dell'utente, senza spegnersi completamente oppure 3) attraverso altri modi automatici, legati al comportamento dell'utilizzatore. Tutte le funzionalità del prodotto possono essere attivate in questo modo e il prodotto deve essere in grado di tornare al modo attivo rispondendo a una delle opzioni di input previste dal prodotto stesso, (pur con un possibile ritardo) quali stimoli elettrici esterni (ad esempio, stimolo di rete, chiamata fax o controllo remoto) e interventi fisici diretti (ad esempio, attivazione di un interruttore o di un pulsante fisico). Mentre si trova in modo Veglia il prodotto deve mantenere la connessione alla rete e tornare allo stato attivo solo quando necessario. Nota: Quando riportano dati e descrivono prodotti in grado di passare allo stato Veglia in vari modi, i partecipanti al programma devono fare riferimento a un livello di Veglia che può essere raggiunto automaticamente. Se il prodotto è in grado di passare automaticamente a diversi livelli successivi di Veglia, il livello utilizzato ai fini dell'attribuzione del logo ENERGY STAR è a discrezione del produttore; il tempo di ritardo predefinito specificato, tuttavia, deve corrispondere al livello utilizzato. |
22. |
Attesa: la modalità a più Consumo ridotto energetico che non può essere disattivata (influenzata) dall'utilizzatore e che può persistere per un periodo di tempo indeterminato quando il prodotto è collegato alla rete ed è utilizzato secondo le istruzioni del fabbricante (18). Nota: Per i prodotti di trattamento d'immagine oggetto della presente specifica, il livello di consumo in modo Attesa è quello registrato in modo Spento, ma può essere registrato anche in modo Pronto o Veglia. Un prodotto non può uscire dal modo Attesa e passare a un livello di consumo inferiore a meno che non sia scollegato dalla fonte di alimentazione principale in seguito a una manipolazione manuale. |
Formati dei prodotti
23. |
Grande formato: i prodotti di grande formato comprendono quelli progettati per utilizzare supporti di formato A2 o superiore, compresi quelli progettati per accettare supporti a modulicontinui di larghezza pari o superiore a 406 millimetri (mm). I prodotti di grande formato possono inoltre essere in grado di stampare su supporti di dimensioni standard o di piccolo formato. |
24. |
Piccolo formato: i prodotti di piccolo formato comprendono quelli progettati per utilizzare supporti di dimensioni inferiori a quelle definite standard (ad esempio, A6, 4" x 6", microfilm), compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza inferiore a 210 mm. |
25. |
Formato standard: i prodotti standard comprendono quelli progettati per utilizzare supporti di formato standard (ad esempio, Lettera, Legale, Ledger, A3, A4 e B4), compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza compresa tra 210 mm e 406 mm. I prodotti standard possono inoltre essere in grado di stampare su supporti di piccole dimensioni. |
Termini complementari
26. |
Accessorio: una periferica esterna facoltativa che non è necessaria per il funzionamento dell'unità di base, ma che può essere aggiunta prima o dopo la commercializzazione per aumentarne le funzionalità. Può essere venduto separatamente, con un proprio numero di modello, oppure insieme all'unità di base, come parte di una configurazione. |
27. |
Prodotto di base: il modello standard commercializzato dal produttore. Quando i modelli di un prodotto sono disponibili in differenti configurazioni, il prodotto di base è la configurazione più semplice del modello, che possiede il numero inferiore di funzionalità. I componenti funzionali o gli accessori offerti in opzione e non standard, non sono considerati parte del prodotto di base. |
28. |
Modulo continuo: i prodotti a modulo continuo comprendono quelli che non utilizzano supporti di un formato predeterminato e sono destinati ad applicazioni industriali specifiche, quali la stampa di codici a barre, etichette, ricevute, bolle, fatture, biglietti aerei o etichette per negozi al dettaglio. |
29. |
Front-end digitale (Digital Front-End, DFE): Un server collegato in rete o un server derivato da un computer desktop a funzionalità integrate che funge da host per altri computer e applicazioni e agisce da interfaccia verso il dispositivo di trattamento d'immagini. Un DFE utilizza il proprio alimentatore a corrente continua oppure utilizza quello del prodotto di trattamento d'immagini con il quale funziona. Un DFE aumenta le funzionalità del prodotto di trattamento d'immagini e offre inoltre almeno tre delle seguenti funzioni avanzate:
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30. |
Estensione di funzionalità: funzione di un prodotto standard che aggiunge funzionalità al motore di stampa di base di un prodotto per il trattamento d'immagine. La parte relativa alla modalità operativa della presente specifica prevede tolleranze supplementari in materia di consumo per determinati dispositivi che aggiungono funzionalità quali, ad esempio, interfacce senza fili e periferiche di scansione. |
31. |
approccio basato sulle modalità operative (MO): un metodo per la prova e il confronto del consumo energetico di prodotti di trattamento d'immagini che si incentra sul consumo di energia in vari modi di consumo ridotto. I criteri fondamentali utilizzati dall'approccio MO sono i valori per i modi a Consumo ridotto, misurati in watt (W). Informazioni dettagliate sono riportate nella Procedura di prova della modalità operativa nella sezione VII.D.3. |
32. |
Motore di stampa: il motore di base di un prodotto per il trattamento d'immagini che controlla la produzione di immagini del prodotto stesso. Senza componenti funzionali aggiuntivi, un motore di stampa non è in grado di acquisire i dati delle immagini da elaborare e, pertanto, non è funzionale. Un motore di stampa dipende per la capacità di comunicazione e di elaborazione delle immagini dai dispositivi di estensione di funzionalità. |
33. |
Modello: un prodotto per il trattamento d'immagini venduto o commercializzato con un numero di modello o nome commerciale unico. Può essere composto da un'unità di base oppure da un'unità di base e dai relativi accessori. |
34. |
Velocità del prodotto: in generale, per i prodotti standard, la stampa/copia/scansione di una faccia di un foglio A4 o 8,5" × 11" equivale a un'immagine al minuto (ipm). Se la velocità massima annunciata differisce quando si producono immagini su carta A4 o su carta 8,5" × 11", si utilizzerà la più elevata delle due
In ogni casa, la velocità convertita in ipm deve essere arrotondata al numero intero più vicino (ad esempio, 14,4 ipm è arrotondato a 14,0 ipm; 14,5 ipm è arrotondato a 15 ipm). Ai fini dell'attribuzione del logo ENERGY STAR, i produttori devono riportare la velocità del prodotto in base alla priorità delle funzioni riportato qui di seguito:
|
35. |
Approccio basato sul consumo tipico di elettricità (Typical Electricity Consumption, TEC): un metodo per la prova e il confronto del consumo energetico dei prodotti di trattamento d'immagine che si incentra sul consumo tipico di elettricità da parte di un prodotto in normale stato di funzionamento, durante un periodo di tempo rappresentativo. Il criterio fondamentale dell'approccio TEC per i dispositivi di trattamento d'immagine è un valore per il consumo settimanale tipico di elettricità, misurato in chilowattora (kWh). Informazioni dettagliate sono riportate nella Procedura di prova del consumo tipico di elettricità VII.D.2. |
B. Prodotti che possono ottenere il logo
Per ottenere il logo ENERGY STAR, un dispositivo per il trattamento d'immagine deve rispondere alle definizioni di cui alla sezione VII. A e rispettare una delle descrizioni contenute nelle tabelle 15 o 16 che seguono.
Tabella 15
Prodotti conformi: approccio TEC
Categoria prodotto |
Tecnologia di stampa |
Formato |
Riproduzione colore |
Tabella TEC |
Fotocopiatrici |
Termica diretta |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
Sublimazione d'inchiostro |
Standard |
Colore |
TEC 2 |
|
Sublimazione d'inchiostro |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
|
Elettrofotografia |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
|
Elettrofotografia |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
|
Inchiostro solido |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
|
Trasferimento termico |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
|
Trasferimento termico |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
|
Duplicatori digitali |
Stencil |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
Stencil |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
|
Fax |
Termica diretta |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
Sublimazione d'inchiostro |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
|
Elettrofotografia |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
|
Elettrofotografia |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
|
Inchiostro solido |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
|
Trasferimento termico |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
|
Trasferimento termico |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
|
Dispositivi multifunzione (DMF) |
Termica diretta |
Standard |
Monocromatica |
TEC 3 |
Sublimazione d'inchiostro |
Standard |
A colori |
TEC 4 |
|
Sublimazione d'inchiostro |
Standard |
Monocromatica |
TEC 3 |
|
Elettrofotografia |
Standard |
Monocromatica |
TEC 3 |
|
Elettrofotografia |
Standard |
A colori |
TEC 4 |
|
Inchiostro solido |
Standard |
A colori |
TEC 4 |
|
Dispositivi multifunzione (DMF) |
Trasferimento termico |
Standard |
A colori |
TEC 4 |
Trasferimento termico |
Standard |
Monocromatica |
TEC 3 |
|
Stampanti |
Termica diretta |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
Sublimazione d'inchiostro |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
|
Sublimazione d'inchiostro |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
|
Elettrofotografia |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
|
Elettrofotografia |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
|
Inchiostro solido |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
|
Trasferimento termico |
Standard |
A colori |
TEC 2 |
|
Trasferimento termico |
Standard |
Monocromatica |
TEC 1 |
Tabella 16
Prodotti conformi: Approccio basato sulla modalità operativa
Categoria prodotto |
Tecnologia di stampa |
Formato |
Riproduzione colore |
Tabella OM |
Fotocopiatrici |
Termica diretta |
Grande |
Monocromatica |
OM 1 |
Sublimazione d'inchiostro |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 1 |
|
Elettrofotografia |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 1 |
|
Inchiostro solido |
Grande |
A colori |
OM 1 |
|
Trasferimento termico |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 1 |
|
Fax |
Getto d'inchiostro |
Standard |
A colori e monocromatica |
OM 2 |
Affrancatrici |
Termica diretta |
N/D |
Monocromatica |
OM 4 |
Elettrofotografia |
N/D |
Monocromatica |
OM 4 |
|
Getto d'inchiostro |
N/D |
Monocromatica |
OM 4 |
|
Trasferimento termico |
N/D |
Monocromatica |
OM 4 |
|
Dispositivi multifunzione (DMF) |
Termica diretta |
Grande |
Monocromatica |
OM 1 |
Sublimazione d'inchiostro |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 1 |
|
Elettrofotografia |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 1 |
|
Getto d'inchiostro |
Standard |
A colori e monocromatica |
OM 2 |
|
Getto d'inchiostro |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 3 |
|
Inchiostro solido |
Grande |
A colori |
OM 1 |
|
Trasferimento termico |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 1 |
|
Stampanti |
Termica diretta |
Grande |
Monocromatica |
OM 8 |
Termica diretta |
Piccolo |
Monocromatica |
OM 5 |
|
Sublimazione d'inchiostro |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 8 |
|
Sublimazione d'inchiostro |
Piccolo |
A colori e monocromatica |
OM 5 |
|
Elettrofotografia |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 8 |
|
Elettrofotografia |
Piccolo |
A colori |
OM 5 |
|
Impatto |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 8 |
|
Impatto |
Piccolo |
A colori e monocromatica |
OM 5 |
|
Impatto |
Standard |
A colori e monocromatica |
OM 6 |
|
Getto d'inchiostro |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 3 |
|
Getto d'inchiostro |
Piccolo |
A colori e monocromatica |
OM 5 |
|
Getto d'inchiostro |
Standard |
A colori e monocromatica |
OM 2 |
|
Inchiostro solido |
Grande |
A colori |
OM 8 |
|
Inchiostro solido |
Piccolo |
A colori |
OM 5 |
|
Trasferimento termico |
Grande |
A colori e monocromatica |
OM 8 |
|
Trasferimento termico |
Piccolo |
A colori e monocromatica |
OM 5 |
|
Scanner |
N/D |
Grande, piccolo e standard |
N/D |
OM 7 |
C. Specifiche relative all’efficienza energetica dei i prodotti che possono ottenere il logo
Solo i prodotti elencati nella precedente sezione VII. B che rispondono ai criteri indicati di seguito possono ottenere il logo ENERGY STAR.
Prodotti venduti con un trasformatore elettrico esterno: Per l'attribuzione del logo, i prodotti per il trattamento d'immagine che utilizzano un alimentatore/trasformatore esterno AC-DC o AC-AC monotensione devono utilizzare un trasformatore che abbia ottenuto il logo ENERGY STAR, oppure uno conforme alla specifica EPS (External Power Supply) ENERGY STAR quando viene sottoposto al metodo di prova ENERGY STAR, il giorno in cui il prodotto di trattamento d'immagini riceve il logo ENERGY STAR. La specifica e il metodo di prova ENERGY STAR per gli alimentatori esterni AC-DC e AC-AC monotensione sono reperibili all'indirizzo www.energystar.gov/products.
Prodotti progettati per funzionare con un DFE esterno: Per l'attribuzione del logo, un prodotto per il trattamento d'immagini venduto con un DFE che utilizza la propria fonte di alimentazione AC deve utilizzare un DFE che ha ottenuto il logo ENERGY STAR oppure uno conforme alla specifica ENERGY STAR per i computer quando viene sottoposto al metodo di prova ENERGY STAR, il giorno in cui il prodotto per il trattamento d'immagini riceve il logo ENERGY STAR. La specifica e il metodo di prova ENERGY STAR per i computer sono reperibili all'indirizzo www.energystar.gov/products.
Prodotti commercializzati con un microtelefono senza fili aggiuntivi: Per l'attribuzione del logo, i fax o i DMF dotati di funzionalità fax che sono commercializzati con un microtelefono senza fili aggiuntivi devono utilizzare un microtelefono che ha ottenuto il logo ENERGY STAR oppure uno conforme alla specifica ENERGY STAR per i prodotti di telefonia quando viene sottoposto al metodo di prova ENERGY STAR, il giorno in cui il prodotto per il trattamento d'immagini riceve il logo ENERGY STAR. La specifica e il metodo di test ENERGY STAR per i prodotti di telefonia sono reperibili all'indirizzo www.energystar.gov/products.
Capacità duplex: Le fotocopiatrici, i DMF e le stampanti di formato standard che utilizzano le tecnologie di stampa per elettrofotografia, inchiostro solido e getto d'inchiostro a forte intensità di calore e che sono oggetto dell'approccio TEC nella sezione VII.C.1 devono soddisfare i requisiti di capacità duplex seguenti, in funzione della velocità del prodotto.
Tabella 17
Requisiti di capacità duplex per fotocopiatrici, DMF e stampanti a colori
Velocità del prodotto |
Requisito di capacità duplex |
≤ 19 ipm |
N/D |
20 – 39 ipm |
L'opzione duplex automatico deve essere offerta come funzione standard o opzione accessoria al momento dell'acquisto. |
≥ 40 ipm |
L'opzione duplex automatico deve essere una funzione standard al momento dell'acquisto. |
Tabella 18
Requisiti di capacità duplex per fotocopiatrici, DMF e stampanti monocromatiche
Velocità del prodotto |
Requisito di capacità duplex |
≤ 24 ipm |
N/D |
25 – 44 ipm |
L'opzione duplex automatico deve essere offerta come funzione standard o opzione accessoria al momento dell'acquisto. |
≥ 45 ipm |
L'opzione duplex automatico deve essere una funzione standard al momento dell'acquisto. |
1. |
Criteri per l'attribuzione del marchio ENERGY STAR – TEC Per l'attribuzione del marchio ENERGY STAR, il valore TEC ottenuto gli apparecchi di trattamento d'immagini di cui alla sezione VII.B. tabella 15, non deve superare i valori corrispondenti riportati in seguito. Per gli apparecchi di trattamento d'immagini dotati di un DFE a funzionalità integrata che trae la propria alimentazione dal prodotto stesso, i produttori devono sottrarre il consumo energetico del DFE in modo «Pronto» dal d Tdalla TEC complessiva del prodotto prima di confrontare la TEC del prodotto con i limiti riportati in seguito. Per trarre vantaggio da questa tolleranza, il DFE deve soddisfare la definizione di cui alla sezione VII.A.29 ed essere un'unità di elaborazione separata in grado di avviare attività in rete. Esempio: il risultato TEC complessivo di una stampante è 24,5 kWh/settimana e il suo DFE interno consuma 50W in modo pronto. 50W x 168 ore/settimana = 8,4 kWh/settimana, che sono quindi sottratti dal valore TEC registrato: 24,5 kWh/settimana – 8,4 kWh/settimana = 16,1 kWh/settimana. Il valore 16.1 kWh/settimana è quindi confrontato con i criteri che seguono.Nota: In tutte le equazioni che seguono, x = velocità del prodotto (ipm). Tabella 19 Tabella TEC 1
Tabella 20 Tabella TEC 2
Tabella 21 Tabella TEC 3
Tabella 22 Tabella TEC 4
|
2. |
Criteri per l'attribuzione del marchio ENERGY STAR – OM Per l'attribuzione del marchio ENERGY STAR, i valori di consumo energetico per i dispositivi di trattamento delle immagini riportati nella tabella 16 della sezione VII. B non devono superare i valori corrispondenti riportati in seguito. Per i prodotti che, in modo «Pronto», rispettano i requisiti di consumo del modo Veglia non sono richieste altre riduzioni automatiche di consumo per il rispetto del criterio Veglia. Inoltre, per i prodotti che, in modalità Pronto o Veglia rispettano i requisiti di consumo del modo Attesa non sono richieste altre riduzioni di consumo per l'attribuzione del logo ENERGY STAR. Per i prodotti di trattamento di immagini dotati di un DFE a funzionalità integrate che trae la propria alimentazione dal prodotto stesso, non si deve tenere conto del consumo energetico del DFE quando si confronta il consumo del prodotto misurato in modo Veglia con i limiti combinati del motore di stampa e dei dispositivi che aggiungono funzioni riportati in seguito. Il DFE non deve interferire con la capacità del prodotto di trattamento di immagini di entrare o uscire dai modi di consumo ridotto. Per beneficiare di questa esclusione, il DFE deve soddisfare la definizione di cui alla sezione VII.A.29 ed essere un'unità di elaborazione separata in grado di avviare attività in rete. Prescrizioni relative ai tempi predefinito: Ai fini dell'attribuzione del logo ENERGY STAR, i prodotti devono rispettare le impostazioni dei tempo predefiniti riportate nelle tabelle dalla 23 alla 25 per ogni tipo di prodotto e tali impostazioni devono essere attive al momento della commercializzazione. Inoltre, tutti i prodotti OM devono essere commercializzati con un tempo di macchina massimo non superiore a quattro ore e regolabile esclusivamente da parte del produttore. Questo tempo di ritardo di macchina massimo non può essere modificato dall'utilizzatore e in genere non può essere cambiato senza una manipolazione interna e invasiva del prodotto. Le impostazioni predefinite del tempo di ritardo riportate nelle tabelle da 23 a 25 possono essere modificate dagli utilizzatori. Tabella 23 Tempi massimi predefiniti per il passaggio al modo Veglia per i prodotti OM di piccolo formato e standard, ad esclusione delle affrancatrici, in minuti
Tabella 24 Tempi massimi predefiniti per il passaggio al modo Veglia per i prodotti OM di grande formato, ad esclusione delle affrancatrici, in minuti
Tabella 25 Tempi massimi predefiniti per il passaggio al modo Veglia per le affrancatrici, in minuti
Prescrizioni relative al modo Attesa: Per l'attribuzione del logo ENERGY STAR, i prodotti OM devono rispettare i criteri relativi al consumo energetico in modo Attesa riportati nella tabella 26 per ogni tipo di prodotto. Tabella 26 Livelli massimi di consumo in modo Attesa per i prodotti OM, in watt
I criteri per l'attribuzione del logo nelle tabelle OM da 1 a 8 (tabelle 28-35) riportate di seguito si riferiscono al motore di stampa del prodotto. Dato che si prevede che i prodotti siano commercializzati con una o più funzioni aggiuntive oltre al motore di stampa, ai criteri per il modo Veglia relativi al motore di stampa si dovranno aggiungere le tolleranze corrispondenti riportate in seguito. Per stabilire la possibilità di attribuire il logo ENERGY STAR si dovrà utilizzare il valore complessivo per il prodotto di base con i relativi dispositivi di estensione delle funzionalità. I produttori non possono applicare più di tre dispositivi primari per l'aggiunta di funzioni a ogni modello di prodotto, ma possono applicare tutti i dispositivi secondari per l'aggiunta di funzioni presenti (i dispositivi primari superiori a tre sono inclusi come dispositivi secondari). Nel riquadro è illustrato un esempio di tale approccio: Esempio: si consideri una stampante a getto d'inchiostro standard con una connessione USB 2.0 e un lettore di schede di memoria (memory card). Presumendo che la connessione USB sia l'interfaccia primaria utilizzata durante la prova, il modello di stampante riceverebbe una tolleranza per un dispositivo che aggiunge funzioni pari a 0,5 W per la connessione USB e 0,1 per il lettore di schede di memoria, per una tolleranza complessiva di 0,6 W per i dispositivi che aggiungono funzioni. Dato che la tabella OM 2 (Tabella 27) prevede un valore di 3W per la modalità veglia del motore di stampa, per stabilire la possibilità di attribuire il logo ENERGY STAR, il produttore dovrà sommare il valore del modo veglia del motore di stampa con le tolleranze relative ai dispositivi che aggiungono funzioni per determinare il consumo energetico massimo consentito per l'attribuzione del logo ENERGY STAR al prodotto di base: 3 W + 0,6 W. Se il consume energetico della stampante in modo veglia è pari o inferiore a 3,6 W, la stampante rispetta il criterio ENERGY STAR relativo al modo veglia.Tabella 27 Prodotti conformi: Dispositivi che aggiungono funzioni OM
Per le tolleranze per dispositivi che aggiungono funzioni riportante nella tabella 27 relativa ai prodotti conformi, in precedenza, si compiono distinzioni tra dispositivi «primari» e «secondari». Tali designazioni si riferiscono allo stato in cui l'interfaccia deve rimanere mentre il prodotto per il trattamento d'immagini è in stato di Veglia. Le connessioni che restano attive durante la procedura di prova OM mentre il prodotto per il trattamento d'immagini è in stato di Veglia sono definite Primarie, mentre le connessioni che possono essere non attive mentre il prodotto per il trattamento d'immagini è in stato di Veglia sono definite Secondarie. La maggior parte dei dispositivi che aggiungono funzioni è generalmente di tipo Secondario. I produttori devono prendere in considerazione solo i tipi di dispositivi che aggiungono funzioni disponibili su un prodotto nella sua configurazione di commercializzazione. Quando si applicano le tolleranze al prodotto per il trattamento di immagini non si devono prendere in considerazione le opzioni a disposizione del consumatore dopo la commercializzazione del prodotto oppure le interfacce presenti sul front-end digitale (DFE) alimentato esternamente dal prodotto. Per i prodotti con più interfacce, queste dovranno essere considerate come uniche e separate. Le interfacce che eseguono più funzioni, tuttavia, devono essere considerate una sola volta. Una connessione USB che funzioni in modalità sia 1.x sia 2.x, ad esempio, può essere contata una sola volta e può ricevere un'unica tolleranza. Quando, in base alle indicazioni contenute nella tabella, una determinata interfaccia può rientrare tra più di un tipo di interfaccia, al momento di determinare la tolleranza corretta per il dispositivo che aggiunge funzioni, il produttore deve scegliere la funzione che l'interfaccia è stata progettata per svolgere in via principale. Ad esempio, una connessione sulla parte frontale del prodotto per il trattamento d'immagini descritta come PictBridge o «interfaccia per macchina fotografica» nella documentazione del prodotto deve essere considerata un'interfaccia di tipo E anziché un'interfaccia di tipo B. Analogamente, un lettore di schede di memoria che supporta più formati può essere contato una sola volta. E ancora, un sistema che supporta più di un tipo di 802.11 può contare come un'unica interfaccia senza fili. Tabella 28 Tabella OM 1
Tabella 29 Tabella OM 2
Tabella 30 Tabella OM 3
Tabella 31 Tabella OM 4
Tabella 32 Tabella OM 5
Tabella 33 Tabella OM 6
Tabella 34 Tabella OM 7
Tabella 35 Tabella OM 8
|
D. Disciplinare per le prove
Le istruzioni specifiche per verificare l'efficienza energetica dei prodotti per il trattamento d'immagini sono illustrate nelle tre sezioni che seguono intitolate:
— |
Procedura di prova del consumo tipico di elettricità; |
— |
Procedura di prova basata sulla modalità operativa; |
e
— |
Condizioni e apparecchiature di prova per i prodotti per il trattamento d'immagini che desiderano ottenere il logo ENERGY STAR. |
I risultati delle prove effettuate con queste procedure saranno utilizzate come base principale per stabilire l'attribuzione del logo ENERGY STAR.
I fabbricanti sono invitati a eseguire prove e ad autocertificare i modelli di prodotti che soddisfano le linee guida Energy Star. Le famiglie di modelli di prodotti per il trattamento d'immagini, costruiti sullo stesso telaio e uguali in tutti gli aspetti ad eccezione del cabinet e del colore, possono ottenere il logo presentando i risultati delle prove per un unico modello rappresentativo. Analogamente, i modelli che rimangono invariati o che si distinguono solo per la finitura da quelli venduti in un anno precedente possono continuare a ottenere il logo senza la presentazione di nuovi risultati delle prove, partendo dal presupposto che le specifiche rimangono invariate.
Se un modello è commercializzato in più configurazioni come famiglia o serie di prodotti, il produttore può effettuare la prova e presentare i risultati relativi alla configurazione più avanzata e completa nella famiglia di prodotti, anziché sottoporre a prova ogni singolo modello. All'atto della presentazione di famiglie di modelli, i produttori continuano ad essere responsabili di ogni dichiarazione che essi fanno circa l'efficienza energetica dei loro prodotti per il trattamento d'immagini, compresi i modelli non sottoposti a prova e per i quali non sono stati presentati dati.
Esempio: i modelli A e B sono identici, tranne per il fatto che il modello A è commercializzato con un'interfaccia cablata > 500 MHz, mentre il modello B è commercializzato con un'interfaccia cablata < 500 MHz. Se il modello A è sottoposto a prova e soddisfa le specifiche ENERGY STAR, il produttore può presentare i dati di prova del solo modello A che rappresentano entrambi i modelli A e B.
Se l'alimentazione elettrica di un prodotto proviene dalla rete, dalla connessione USB, IEEE1394, Power-over-Ethernet, dal sistema telefonico o da ogni altra fonte o combinazione di fonti, per l'attribuzione del logo ENERGY STAR si deve utilizzare il consumo netto di elettricità AC del prodotto (tenendo conto delle perdite dovute alla conversione AC-DC, come specificato nella procedura di prova OM).
1. |
Di seguito sono riportate le prescrizioni aggiuntive per le prove e le relazioni. Numero di unità richieste per la prova La prova è condotta dal produttore o da un suo rappresentante autorizzato su un unico esemplare di modello.
Presentazione dei dati sul prodotto che ha ottenuto il logo all'EPA o alla Commissione europea, in base a quanto appropriato I partner devono autocertificare i modelli che rispettano la specifica ENERGY STAR e trasmettere le informazioni all'EPA o alla Commissione europea, in base a quanto appropriato. Le informazioni da trasmettere relativamente ai prodotti saranno specificate a breve, successivamente alla pubblicazione della specifica definitiva. I partner devono inoltre presentare all'EPA o alla Commissione europea, in base a quanto appropriato, gli estratti della documentazione del prodotto che spiegano ai consumatori i tempi di ritardo predefiniti raccomandati per le impostazioni di risparmio energetico. Tale prescrizione è intesa a comprovare che i prodotti sono testati nelle condizioni in cui sono commercializzati e in quelle di uso consigliato. Modelli in grado di funzionare a varie combinazioni di tensione/frequenza I produttori sottopongono i loro prodotti a prove specifiche per il/i mercato/i in cui i modelli saranno commercializzati e pubblicizzati come conformi alla specifica ENERGY STAR. L'EPA, la Commissione europea e i rispettivi partner nazionali ENERGY STAR hanno concordato una tabella con tre combinazioni di tensione/frequenza da utilizzare per le prove. Consultare la sezione Condizioni di prova per le apparecchiature per il trattamento d'immagini per informazioni circa le tensioni/frequenze internazionali e le dimensioni della carta per ciascun mercato. Per i prodotti commercializzati con il logo ENERGY STAR in vari mercati internazionali e pertanto operanti con varie tensioni d'alimentazione, il produttore deve effettuare le prove e riferire il consumo energetico o i valori di efficienza richiesti a tutte le combinazioni di tensione/frequenza pertinenti. Ad esempio, un produttore che commercializza lo stesso modello negli Stati Uniti e in Europa deve misurare, rispettare la specifica e riferire i valori di prova sia a 115 Volt/60 Hz sia a 230 Volt/50 Hz per ottenere il logo ENERGY STAR per il modello in entrambi i mercati. Se un modello rispetta la specifica ENERGY STAR ad una sola combinazione di tensione/frequenza (ad esempio, 115 Volt/60 Hz), potrà ricevere il logo ENERGY STAR e fregiarsene nel materiale pubblicitario esclusivamente in quelle regioni che adottano la combinazione di tensione/frequenza oggetto della prova (ad esempio, l'America settentrionale e Taiwan). |
2. |
Procedura di prova del consumo tipico di elettricità (TEC)
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