ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 374

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
27 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (Versione codificata) ( 1 )

1

 

*

Direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada (Versione codificata) ( 1 )

5

 

*

Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Versione codificata) ( 1 )

10

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 374/1


DIRETTIVA 2006/93/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (3), ha subito varie e sostanziali modificazioni (4). È perciò opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione.

(2)

L'applicazione delle norme sulle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione ha conseguenze significative per la prestazione dei servizi di trasporto aereo, in particolare se tali norme impongono restrizioni riguardo alla durata di vita utile degli aerei utilizzati dalle compagnie aeree.

(3)

La direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (5), limita l'iscrizione nei registri degli Stati membri agli aerei che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988). La suddetta direttiva specifica che il limite alla registrazione costituisce soltanto una prima fase.

(4)

A causa della sempre maggiore congestione degli aeroporti della Comunità, è necessario utilizzare nel miglior modo le strutture esistenti, e ciò sarà possibile solo con l'impiego di aerei ammissibili sotto il profilo ambientale.

(5)

I lavori svolti dalla Comunità in cooperazione con altri organismi internazionali indicano che per essere benefica all'ambiente qualsiasi regola relativa alla non iscrizione nei registri deve essere corredata da misure intese a limitare l'utilizzazione degli aerei che non soddisfano le norme del capitolo 3 dell'allegato 16.

(6)

A tal fine si dovrebbero introdurre, secondo uno scadenzario adeguato, regole comuni per garantire che prevalga in tutta la Comunità un approccio armonizzato per completare le disposizioni esistenti. Dette regole diventano particolarmente importanti visto il recente impulso dato alla liberalizzazione progressiva del traffico aereo europeo.

(7)

Il rumore degli aerei dovrebbe essere ridotto, tenendo conto dei fattori ambientali, delle possibilità tecniche e delle conseguenze economiche.

(8)

È opportuno disciplinare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione che risultano iscritti nei registri degli Stati membri e che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(10)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva è volta a disciplinare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione, quali definiti nell'articolo 2.

2.   La presente direttiva riguarda gli aerei la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34 000 kg o il cui allestimento interno massimo certificato per un determinato tipo di aereo corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, sedili riservati all'equipaggio esclusi.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli aerei subsonici civili a reazione che operano negli aeroporti situati sul loro territorio siano conformi alle norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988).

2.   Il territorio di cui al paragrafo 1 non comprende i dipartimenti d'oltremare contemplati nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri possono accordare deroghe all'articolo 2 nel caso degli aerei di interesse storico.

2.   Ogni Stato membro che accorda deroghe a norma del paragrafo 1 ne informa le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, indicando i motivi della propria decisione.

3.   Ogni Stato membro riconosce le deroghe accordate da un altro Stato membro per un aereo iscritto nel registro di detto Stato.

4.   In singoli casi, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo negli aeroporti situati nel loro territorio di aerei che non possono essere utilizzati sulla base di altre disposizioni della presente direttiva. Tale deroga è limitata agli:

a)

aerei la cui utilizzazione ha un carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto di una deroga temporanea;

b)

aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.

Articolo 6

1.   La direttiva 92/14/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

2.   I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 67) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.

(3)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12).

(4)  Vedi allegato I, parte A.

(5)  GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27.


ALLEGATO I

Parte A

Direttiva abrogata e relative modifiche successive

Direttiva 92/14/CEE del Consiglio

(GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21)

Direttiva 98/20/CE del Consiglio

(GU L 107 del 7.4.1998, pag. 4)

Direttiva 1999/28/CE della Commissione

(GU L 118 del 6.5.1999, pag. 53)

Regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione

(GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12)

Parte B

Termini di recepimento

(di cui all’articolo 6)

Direttiva

Termine di recepimento

92/14/CEE

1o luglio 1992

98/20/CE

1o marzo 1999

1999/28/CE

1o settembre 1999


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/14/EEC

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articoli 3 e 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articoli 6 e 7

Articolo 8

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articoli 9bis e 9ter

Articolo 10, paragrafo 1

__

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 5 (1)

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Allegato

Allegato I

Allegato II


(1)  Articolo 2 della direttiva 98/20/CE del Consiglio.


27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 374/5


DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi) (3), ha subito varie e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di razionalità e di chiarezza, procedere alla sua codificazione.

(2)

Una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, l'emanazione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti.

(3)

È necessario assicurare una progressiva espansione dei trasporti internazionali di merci su strada tenendo conto dello sviluppo degli scambi e dei traffici all'interno della Comunità.

(4)

Taluni trasporti erano esentati da qualsivoglia regime di contingentamento e di autorizzazione di trasporto. Nell'ambito dell'organizzazione del mercato istituita con il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (5), è opportuno mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra autorizzazione di trasporto per alcuni di questi trasporti, dato il loro carattere particolare.

(5)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri liberalizzano, alle condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, elencati nell'allegato I, che sono effettuati verso il loro territorio o in partenza dal medesimo o che lo attraversano in transito.

2.   I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti elencati nell'allegato I sono esentati dalla licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto.

Articolo 2

La presente direttiva non modifica le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività in essa contemplate.

Articolo 3

La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata di cui all'allegato III.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J.BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU C 241 del 28.9.2004, pag. 19.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 545) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.

(3)  GU L 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/92 (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1).

(4)  V. allegato II, Parte A.

(5)  GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

Trasporti che devono essere esentati da ogni licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto

1.

Trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico.

2.

Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.

3.

Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate.

4.

Trasporti di merci con autoveicoli sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le merci trasportate devono essere di proprietà dell'impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

b)

il trasporto deve servire a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;

c)

gli autoveicoli adibiti a tale trasporto deveono essere guidati dal personale dell'impresa;

d)

i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell'impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (1).

Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;

e)

il trasporto deve costituire soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa.

5.

Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.


(1)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82.


ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modifiche successive

Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)

(GU 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62)

 

Direttiva 72/426/CEE del Consiglio

(GU L 291 del 28.12.1972, pag. 155)

 

Direttiva 74/149/CEE del Consiglio

(GU L 84 del 28.3.1974, pag. 8)

 

Direttiva 77/158/CEE del Consiglio

(GU L 48 del 19.2.1977, pag. 30)

 

Direttiva 78/175/CEE del Consiglio

(GU L 54 del 25.2.1978, pag. 18)

 

Direttiva 80/49/CEE del Consiglio

(GU L 18 del 24.1.1980, pag. 23)

 

Direttiva 82/50/CEE del Consiglio

(GU L 27 del 4.2.1982, pag. 22)

 

Direttiva 83/572/CEE del Consiglio

(GU L 332 del 28.11.1983, pag. 33)

unicamente articolo 2

Direttiva 84/647/CEE del Consiglio

(GU L 335 del 22.12.1984, pag. 72)

unicamente articolo 6

Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio

(GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1)

unicamente articolo 13

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 3)

Direttiva

Termine di recepimento

Termine di applicazione

Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi)

31 dicembre 1962

 

72/426/CEE

__

 

74/149/CEE

__

1o luglio 1974

77/158/CEE

1o luglio 1977

 

78/175/CEE

1o luglio 1978

 

80/49/CEE

__

1o luglio 1980

82/50/CEE

1o gennaio 1983

 

83/572/CEE

1o gennaio 1984

 

84/647/CEE

30 giugno 1986

 


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 374/10


DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

(Versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (3), ha subito varie e sostanziali modificazioni (4) ed è perciò opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione.

(2)

Le disposizioni vigenti negli Stati membri, a tutela della sicurezza nell'impiego del materiale elettrico adoperato entro taluni limiti di tensione, possono essere diverse tra loro creando pertanto degli ostacoli agli scambi commerciali.

(3)

In alcuni Stati membri e per alcuni materiali elettrici, il legislatore, per conseguire tale obiettivo di sicurezza, fa ricorso a misure di prevenzione e di repressione mediante norme imperative.

(4)

In altri Stati membri, il legislatore, per conseguire il medesimo obiettivo, rimanda alle norme tecniche elaborate da istituti di normalizzazione. Questo sistema presenta il vantaggio di un rapido adattamento al progresso tecnico senza peraltro trascurare le esigenze della sicurezza.

(5)

Taluni Stati membri procedono ad operazioni di carattere amministrativo volte a riconoscere le norme. Tale riconoscimento non pregiudica in alcun modo il contenuto tecnico delle norme, né limita le loro condizioni di utilizzazione. Detto riconoscimento non può pertanto modificare gli effetti attribuiti, dal punto di vista comunitario, ad una norma armonizzata e pubblicata.

(6)

Sul piano comunitario, dovrebbe esistere la libera circolazione del materiale elettrico quando quest'ultimo risponde ad alcuni requisiti in materia di sicurezza riconosciuti in tutti gli Stati membri. Senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la prova dell'osservanza di questi requisiti può esser data dal rinvio a norme armonizzate che li contemplano. Queste norme armonizzate dovrebbero essere stabilite di comune accordo da organismi che sono notificati da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione e dovrebbero essere oggetto di un'ampia pubblicità. Tale armonizzazione dovrebbe consentire l'eliminazione, sul piano degli scambi commerciali, degli inconvenienti risultanti dalle divergenze fra norme nazionali.

(7)

Senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la conformità del materiale elettrico a tali norme armonizzate può essere presunta dall'apposizione di marchi o dal rilascio di attestati da parte degli organismi competenti oppure, in mancanza, dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. Tuttavia, allo scopo di facilitare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali, gli Stati membri dovrebbero riconoscere tali marchi o attestati o la summenzionata dichiarazione quali elementi di prova. A tal fine, a detti marchi o attestati dovrebbe esser data pubblicità, in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

Per il materiale elettrico per il quale non esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione può essere assicurata, in via transitoria, ricorrendo alle norme o alle disposizioni in materia di sicurezza già elaborate da altri organismi internazionali o da uno degli organismi che stabiliscono le norme armonizzate.

(9)

È possibile che materiale elettrico venga messo in libera circolazione, benché non risponda ai requisiti in materia di sicurezza, ed è quindi opportuno prevedere le disposizioni adeguate per ridurre al minimo questo pericolo.

(10)

La decisione 93/465/CEE del Consiglio (5) determina i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.

(11)

La scelta delle procedure non dovrebbe comportare un abbassamento del livello della sicurezza del materiale elettrico già fissato nella Comunità.

(12)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva per «materiale elettrico», si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.

2.   L'allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8, esso è conforme alle disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Gli Stati membri assicurano che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti nell'articolo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché, in particolare, le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa le disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate.

Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera a) sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza.

L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

1.   Ove non siano ancora state elaborate e pubblicate norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della «International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment» (CEE-el) (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale), per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri non appena la presente direttiva entra in vigore e, in seguito, al momento della loro pubblicazione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.

3.   Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni così notificate, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all'accettazione di questa o quella disposizione.

Le disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 7

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5 o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate a norma dell'articolo 6, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.

Articolo 8

1.   Prima dell'immissione sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente direttiva, compresa la valutazione della conformità di cui all'allegato IV.

2.   In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera b) sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.

3.   Qualora il materiale elettrico sia disciplinato da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che tale materiale si presume conforme anche alle disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più di tali direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico.

Articolo 9

1.   Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare:

a)

se la non conformità all'articolo 2 risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, delle disposizioni di cui all'articolo 6 o delle norme di cui all'articolo 7;

b)

se la non conformità all’articolo 2 risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui al suddetto articolo.

2.   Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri interessati.

3.   Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera b) che abbia sede fuori dal territorio degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nella procedura di cui all'articolo 8. Nel parere viene precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni dell'articolo 2.

4.   La Commissione comunica il parere dell'organismo di cui al paragrafo 3 a tutti gli Stati membri che, entro un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle osservazioni delle parti interessate a proposito di tale parere.

5.   Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula, se necessario, le raccomandazioni o i pareri adeguati.

Articolo 10

1.   La marcatura CE di conformità di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.

2.   È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altra marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Tuttavia, sul materiale elettrico, sul relativo imballaggio, sull'avvertenza d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

3.   Fatto salvo l'articolo 9:

a)

ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il materiale elettrico alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro;

b)

nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del materiale elettrico sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio a norma dell’ articolo 9.

Articolo 11

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:

a)

gli organismi di cui all'articolo 5, secondo comma;

b)

gli organismi che elaborano una relazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 o che esprimono un parere a norma dell'articolo 9;

c)

gli estremi della pubblicazione di cui all'articolo 5, secondo comma.

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica di tali indicazioni.

Articolo 12

La presente direttiva non è applicabile al materiale elettrico destinato all'esportazione verso paesi terzi.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

La direttiva 73/23/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU C 10 del 14.1.2004, pag. 6.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 68) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.

(3)  GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag 1).

(4)  Vedi allegato V, parte A.

(5)  Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).


ALLEGATO I

Elementi Principali degli Obiettivi di Sicurezza del Materiale Elettrico Destinato ad essere Adoperato entro taluni Limiti di Tensione

1.

Requisiti generali

a)

Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

b)

Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.

c)

Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

d)

Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2.

Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a)

le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;

b)

non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

c)

le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

d)

l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3.

Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a)

presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

b)

sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

c)

nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.


ALLEGATO II

Materiali e Fenomeni esclusi dal Campo d'Applicazione della Presente Direttiva

Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione.

Materiali elettrici per radiologia e uso clinico.

Parti elettriche di ascensori e montacarichi.

Contatori elettrici.

Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.

Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici.

Disturbi radioelettrici.

Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri.


ALLEGATO III

Marcatura CE di Conformità e Dichiarazione CE di Conformità

A.   Marcatura CE di conformità

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

Image

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

B.   Dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

descrizione del materiale elettrico;

riferimento alle norme armonizzate;

eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;

identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità;

le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.


ALLEGATO IV

Controllo Interno Della Fabbricazione

1.

Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2.

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene:

la descrizione generale del materiale elettrico;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;

un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della direttiva qualora non siano state applicate le norme;

i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

le relazioni sulle prove effettuate.

4.

Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

5.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.


ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata e modifica successiva

Direttiva del Consiglio 73/23/CEE

Direttiva del Consiglio 93/68/CEE

Articolo 1, punto 12 e articolo 13

(GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29)

(GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1)

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 14)

Direttiva

Termine di recepimento

Termine di applicazione

73/23/CEE

93/68/CEE

21 agosto 1974 (1)

1o luglio 1994

1o gennaio 1995 (2)


(1)  Nel caso della Danimarca il termine è stato prorogato di cinque anni, vale a dire fino al 21 febbraio 1978. Cfr. articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 73/23/CEE.

(2)  Gli Stati membri dovevano consentire fino al 1o gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1o gennaio 1995. Cfr. articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 93/68/CEE.


ALLEGATO VI

Tavola di Concordanza

Direttiva 73/23/CEE

Presente direttiva

Articoli 1-7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 9, paragrafi 2-5

Articolo 10

Articolo 11, primo trattino

Articolo 11, secondo trattino

Articolo 11, terzo trattino

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14

Allegati I-IV

Articoli 1-7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3, primo comma

Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafi 2-5

Articolo 10

Articolo 11, lettera a)

Articolo 11, lettera b)

Articolo 11, lettera c)

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Allegati I-IV

Allegato V

Allegato VI