ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 374 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
27.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 374/1 |
DIRETTIVA 2006/93/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (3), ha subito varie e sostanziali modificazioni (4). È perciò opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione. |
(2) |
L'applicazione delle norme sulle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione ha conseguenze significative per la prestazione dei servizi di trasporto aereo, in particolare se tali norme impongono restrizioni riguardo alla durata di vita utile degli aerei utilizzati dalle compagnie aeree. |
(3) |
La direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (5), limita l'iscrizione nei registri degli Stati membri agli aerei che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988). La suddetta direttiva specifica che il limite alla registrazione costituisce soltanto una prima fase. |
(4) |
A causa della sempre maggiore congestione degli aeroporti della Comunità, è necessario utilizzare nel miglior modo le strutture esistenti, e ciò sarà possibile solo con l'impiego di aerei ammissibili sotto il profilo ambientale. |
(5) |
I lavori svolti dalla Comunità in cooperazione con altri organismi internazionali indicano che per essere benefica all'ambiente qualsiasi regola relativa alla non iscrizione nei registri deve essere corredata da misure intese a limitare l'utilizzazione degli aerei che non soddisfano le norme del capitolo 3 dell'allegato 16. |
(6) |
A tal fine si dovrebbero introdurre, secondo uno scadenzario adeguato, regole comuni per garantire che prevalga in tutta la Comunità un approccio armonizzato per completare le disposizioni esistenti. Dette regole diventano particolarmente importanti visto il recente impulso dato alla liberalizzazione progressiva del traffico aereo europeo. |
(7) |
Il rumore degli aerei dovrebbe essere ridotto, tenendo conto dei fattori ambientali, delle possibilità tecniche e delle conseguenze economiche. |
(8) |
È opportuno disciplinare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione che risultano iscritti nei registri degli Stati membri e che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3. |
(9) |
Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(10) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva è volta a disciplinare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione, quali definiti nell'articolo 2.
2. La presente direttiva riguarda gli aerei la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34 000 kg o il cui allestimento interno massimo certificato per un determinato tipo di aereo corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, sedili riservati all'equipaggio esclusi.
Articolo 2
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli aerei subsonici civili a reazione che operano negli aeroporti situati sul loro territorio siano conformi alle norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988).
2. Il territorio di cui al paragrafo 1 non comprende i dipartimenti d'oltremare contemplati nell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.
Articolo 3
1. Gli Stati membri possono accordare deroghe all'articolo 2 nel caso degli aerei di interesse storico.
2. Ogni Stato membro che accorda deroghe a norma del paragrafo 1 ne informa le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, indicando i motivi della propria decisione.
3. Ogni Stato membro riconosce le deroghe accordate da un altro Stato membro per un aereo iscritto nel registro di detto Stato.
4. In singoli casi, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo negli aeroporti situati nel loro territorio di aerei che non possono essere utilizzati sulla base di altre disposizioni della presente direttiva. Tale deroga è limitata agli:
a) |
aerei la cui utilizzazione ha un carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto di una deroga temporanea; |
b) |
aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzione. |
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.
Articolo 6
1. La direttiva 92/14/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 7
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
(1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) Parere del Parlamento europeo del 10 febbraio 2004 (GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 67) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.
(3) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione (GU L 138 del 22.5.2001, pag. 12).
(4) Vedi allegato I, parte A.
(5) GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27.
ALLEGATO I
Parte A
Direttiva abrogata e relative modifiche successive
Direttiva 92/14/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 98/20/CE del Consiglio |
|
Direttiva 1999/28/CE della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 991/2001 della Commissione |
Parte B
Termini di recepimento
(di cui all’articolo 6)
Direttiva |
Termine di recepimento |
92/14/CEE |
1o luglio 1992 |
98/20/CE |
1o marzo 1999 |
1999/28/CE |
1o settembre 1999 |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 92/14/EEC |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1 |
— |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
— |
Articoli 3 e 4 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articoli 6 e 7 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articoli 9bis e 9ter |
— |
Articolo 10, paragrafo 1 |
__ |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 (1) |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 11 |
Articolo 8 |
Allegato |
— |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |
(1) Articolo 2 della direttiva 98/20/CE del Consiglio.
27.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 374/5 |
DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle Regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi) (3), ha subito varie e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per ragioni di razionalità e di chiarezza, procedere alla sua codificazione. |
(2) |
Una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, l'emanazione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri. Tali norme devono essere fissate in modo da contribuire al buon funzionamento del mercato interno dei trasporti. |
(3) |
È necessario assicurare una progressiva espansione dei trasporti internazionali di merci su strada tenendo conto dello sviluppo degli scambi e dei traffici all'interno della Comunità. |
(4) |
Taluni trasporti erano esentati da qualsivoglia regime di contingentamento e di autorizzazione di trasporto. Nell'ambito dell'organizzazione del mercato istituita con il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (5), è opportuno mantenere un regime di esenzione dalla licenza comunitaria e da qualsiasi altra autorizzazione di trasporto per alcuni di questi trasporti, dato il loro carattere particolare. |
(5) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Gli Stati membri liberalizzano, alle condizioni definite nel paragrafo 2, i trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi e per conto proprio, elencati nell'allegato I, che sono effettuati verso il loro territorio o in partenza dal medesimo o che lo attraversano in transito.
2. I trasporti e gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti elencati nell'allegato I sono esentati dalla licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto.
Articolo 2
La presente direttiva non modifica le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività in essa contemplate.
Articolo 3
La prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata di cui all'allegato III.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J.BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
(1) GU C 241 del 28.9.2004, pag. 19.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 545) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.
(3) GU L 70 del 6.8.1962, pag. 2005/62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/92 (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1).
(4) V. allegato II, Parte A.
(5) GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I
Trasporti che devono essere esentati da ogni licenza comunitaria e da qualsiasi autorizzazione di trasporto
1. |
Trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio pubblico. |
2. |
Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare. |
3. |
Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate. |
4. |
Trasporti di merci con autoveicoli sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
|
5. |
Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali. |
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modifiche successive
Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi) |
|
Direttiva 72/426/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 74/149/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 77/158/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 78/175/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 80/49/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 82/50/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 83/572/CEE del Consiglio |
unicamente articolo 2 |
Direttiva 84/647/CEE del Consiglio |
unicamente articolo 6 |
Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio |
unicamente articolo 13 |
PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione (di cui all'articolo 3)
Direttiva |
Termine di recepimento |
Termine di applicazione |
Prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali (trasporti di merci su strada per conto terzi) |
31 dicembre 1962 |
|
72/426/CEE |
__ |
|
74/149/CEE |
__ |
1o luglio 1974 |
77/158/CEE |
1o luglio 1977 |
|
78/175/CEE |
1o luglio 1978 |
|
80/49/CEE |
__ |
1o luglio 1980 |
82/50/CEE |
1o gennaio 1983 |
|
83/572/CEE |
1o gennaio 1984 |
|
84/647/CEE |
30 giugno 1986 |
|
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
— |
Articolo 3 |
Articolo 2 |
— |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Allegato |
Allegato I |
— |
Allegato II |
— |
Allegato III |
27.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 374/10 |
DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (3), ha subito varie e sostanziali modificazioni (4) ed è perciò opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione. |
(2) |
Le disposizioni vigenti negli Stati membri, a tutela della sicurezza nell'impiego del materiale elettrico adoperato entro taluni limiti di tensione, possono essere diverse tra loro creando pertanto degli ostacoli agli scambi commerciali. |
(3) |
In alcuni Stati membri e per alcuni materiali elettrici, il legislatore, per conseguire tale obiettivo di sicurezza, fa ricorso a misure di prevenzione e di repressione mediante norme imperative. |
(4) |
In altri Stati membri, il legislatore, per conseguire il medesimo obiettivo, rimanda alle norme tecniche elaborate da istituti di normalizzazione. Questo sistema presenta il vantaggio di un rapido adattamento al progresso tecnico senza peraltro trascurare le esigenze della sicurezza. |
(5) |
Taluni Stati membri procedono ad operazioni di carattere amministrativo volte a riconoscere le norme. Tale riconoscimento non pregiudica in alcun modo il contenuto tecnico delle norme, né limita le loro condizioni di utilizzazione. Detto riconoscimento non può pertanto modificare gli effetti attribuiti, dal punto di vista comunitario, ad una norma armonizzata e pubblicata. |
(6) |
Sul piano comunitario, dovrebbe esistere la libera circolazione del materiale elettrico quando quest'ultimo risponde ad alcuni requisiti in materia di sicurezza riconosciuti in tutti gli Stati membri. Senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la prova dell'osservanza di questi requisiti può esser data dal rinvio a norme armonizzate che li contemplano. Queste norme armonizzate dovrebbero essere stabilite di comune accordo da organismi che sono notificati da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione e dovrebbero essere oggetto di un'ampia pubblicità. Tale armonizzazione dovrebbe consentire l'eliminazione, sul piano degli scambi commerciali, degli inconvenienti risultanti dalle divergenze fra norme nazionali. |
(7) |
Senza pregiudizio di ogni altro tipo di prova, la conformità del materiale elettrico a tali norme armonizzate può essere presunta dall'apposizione di marchi o dal rilascio di attestati da parte degli organismi competenti oppure, in mancanza, dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. Tuttavia, allo scopo di facilitare l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali, gli Stati membri dovrebbero riconoscere tali marchi o attestati o la summenzionata dichiarazione quali elementi di prova. A tal fine, a detti marchi o attestati dovrebbe esser data pubblicità, in particolare mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(8) |
Per il materiale elettrico per il quale non esistono ancora norme armonizzate, la libera circolazione può essere assicurata, in via transitoria, ricorrendo alle norme o alle disposizioni in materia di sicurezza già elaborate da altri organismi internazionali o da uno degli organismi che stabiliscono le norme armonizzate. |
(9) |
È possibile che materiale elettrico venga messo in libera circolazione, benché non risponda ai requisiti in materia di sicurezza, ed è quindi opportuno prevedere le disposizioni adeguate per ridurre al minimo questo pericolo. |
(10) |
La decisione 93/465/CEE del Consiglio (5) determina i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica. |
(11) |
La scelta delle procedure non dovrebbe comportare un abbassamento del livello della sicurezza del materiale elettrico già fissato nella Comunità. |
(12) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva per «materiale elettrico», si intende ogni materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all'allegato II.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.
2. L'allegato I elenca i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1.
Articolo 3
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 o 8, esso è conforme alle disposizioni dell'articolo 2.
Articolo 4
Gli Stati membri assicurano che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti nell'articolo 2.
Articolo 5
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché, in particolare, le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa le disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate.
Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera a) sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza.
L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
1. Ove non siano ancora state elaborate e pubblicate norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della «International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment» (CEE-el) (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale), per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Le disposizioni in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri non appena la presente direttiva entra in vigore e, in seguito, al momento della loro pubblicazione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, indica le disposizioni e, in particolare, le varianti di cui raccomanda la pubblicazione.
3. Entro tre mesi gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro eventuali obiezioni alle disposizioni così notificate, menzionando le ragioni di sicurezza che si oppongono all'accettazione di questa o quella disposizione.
Le disposizioni in materia di sicurezza nei cui confronti non sia stata mossa alcuna obiezione sono pubblicate, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 7
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5 o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate a norma dell'articolo 6, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'articolo 2 o della libera circolazione di cui all'articolo 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.
Articolo 8
1. Prima dell'immissione sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE stabilita nell'articolo 10, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente direttiva, compresa la valutazione della conformità di cui all'allegato IV.
2. In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera b) sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.
3. Qualora il materiale elettrico sia disciplinato da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che tale materiale si presume conforme anche alle disposizioni di queste altre direttive.
Tuttavia, nel caso in cui una o più di tali direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico.
Articolo 9
1. Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare:
a) |
se la non conformità all'articolo 2 risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui all'articolo 5, delle disposizioni di cui all'articolo 6 o delle norme di cui all'articolo 7; |
b) |
se la non conformità all’articolo 2 risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui al suddetto articolo. |
2. Se altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una consultazione degli Stati membri interessati.
3. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera b) che abbia sede fuori dal territorio degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nella procedura di cui all'articolo 8. Nel parere viene precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni dell'articolo 2.
4. La Commissione comunica il parere dell'organismo di cui al paragrafo 3 a tutti gli Stati membri che, entro un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle osservazioni delle parti interessate a proposito di tale parere.
5. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula, se necessario, le raccomandazioni o i pareri adeguati.
Articolo 10
1. La marcatura CE di conformità di cui all'allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.
2. È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altra marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Tuttavia, sul materiale elettrico, sul relativo imballaggio, sull'avvertenza d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
3. Fatto salvo l'articolo 9:
a) |
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il materiale elettrico alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite da tale Stato membro; |
b) |
nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del materiale elettrico sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio a norma dell’ articolo 9. |
Articolo 11
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione:
a) |
gli organismi di cui all'articolo 5, secondo comma; |
b) |
gli organismi che elaborano una relazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 o che esprimono un parere a norma dell'articolo 9; |
c) |
gli estremi della pubblicazione di cui all'articolo 5, secondo comma. |
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione qualsiasi modifica di tali indicazioni.
Articolo 12
La presente direttiva non è applicabile al materiale elettrico destinato all'esportazione verso paesi terzi.
Articolo 13
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 14
La direttiva 73/23/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 15
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
(1) GU C 10 del 14.1.2004, pag. 6.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 68) e decisione del Consiglio del 14 novembre 2006.
(3) GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag 1).
(4) Vedi allegato V, parte A.
(5) Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).
ALLEGATO I
Elementi Principali degli Obiettivi di Sicurezza del Materiale Elettrico Destinato ad essere Adoperato entro taluni Limiti di Tensione
1. |
Requisiti generali
|
2. |
Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:
|
3. |
Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
|
ALLEGATO II
Materiali e Fenomeni esclusi dal Campo d'Applicazione della Presente Direttiva
Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione.
Materiali elettrici per radiologia e uso clinico.
Parti elettriche di ascensori e montacarichi.
Contatori elettrici.
Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.
Dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici.
Disturbi radioelettrici.
Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri.
ALLEGATO III
Marcatura CE di Conformità e Dichiarazione CE di Conformità
A. Marcatura CE di conformità
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:
— |
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. |
— |
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. |
B. Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
— |
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità; |
— |
descrizione del materiale elettrico; |
— |
riferimento alle norme armonizzate; |
— |
eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità; |
— |
identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità; |
— |
le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE. |
ALLEGATO IV
Controllo Interno Della Fabbricazione
1. |
Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. |
2. |
Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario. |
3. |
La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della direttiva. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene:
|
4. |
Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica. |
5. |
Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano. |
ALLEGATO V
Parte A
Direttiva abrogata e modifica successiva
Direttiva del Consiglio 73/23/CEE Direttiva del Consiglio 93/68/CEE Articolo 1, punto 12 e articolo 13 |
Parte B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all'articolo 14)
Direttiva |
Termine di recepimento |
Termine di applicazione |
73/23/CEE 93/68/CEE |
21 agosto 1974 (1) 1o luglio 1994 |
— 1o gennaio 1995 (2) |
(1) Nel caso della Danimarca il termine è stato prorogato di cinque anni, vale a dire fino al 21 febbraio 1978. Cfr. articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 73/23/CEE.
(2) Gli Stati membri dovevano consentire fino al 1o gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1o gennaio 1995. Cfr. articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 93/68/CEE.
ALLEGATO VI
Tavola di Concordanza
Direttiva 73/23/CEE |
Presente direttiva |
Articoli 1-7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino Articolo 9, paragrafi 2-5 Articolo 10 Articolo 11, primo trattino Articolo 11, secondo trattino Articolo 11, terzo trattino Articolo 12 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 2 — — Articolo 14 Allegati I-IV — — |
Articoli 1-7 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3, primo comma Articolo 8, paragrafo 3, secondo comma Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) Articolo 9, paragrafi 2-5 Articolo 10 Articolo 11, lettera a) Articolo 11, lettera b) Articolo 11, lettera c) Articolo 12 — Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Allegati I-IV Allegato V Allegato VI |