ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 372

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
27 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007 — 2013)

1

 

*

Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata)

12

 

*

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

19

 

*

Direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati)  ( 1 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 372/1


DECISIONE n. 1855/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che istituisce il programma Cultura (2007 — 2013)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

È essenziale favorire la cooperazione e gli scambi culturali al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture e delle lingue in Europa e di far conoscere meglio ai cittadini europei le culture dell’Europa diverse dalla loro, sensibilizzandoli al tempo stesso al comune patrimonio culturale europeo. La promozione della cooperazione e della diversità culturali e linguistiche contribuisce in tal modo a fare della cittadinanza europea una realtà tangibile incoraggiando una partecipazione diretta dei cittadini europei al processo d’integrazione.

(2)

Una politica culturale attiva finalizzata alla salvaguardia della diversità culturale europea e alla valorizzazione del patrimonio e degli elementi culturali comuni può contribuire a migliorare la visibilità esterna dell’Unione europea.

(3)

La piena adesione e la piena partecipazione dei cittadini all’integrazione europea presuppongono che si mettano maggiormente in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni come elemento chiave della loro identità e della loro appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull’equità, sulla democrazia, sul rispetto per la dignità e l'integrità umana, sulla tolleranza e sulla solidarietà, nel pieno rispetto della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4)

È di fondamentale importanza che il settore culturale contribuisca svolgendo un suo ruolo agli sviluppi politici su una più ampia scala europea. Il settore della cultura è di per sé stesso un importante datore di lavoro. Esiste inoltre un chiaro legame tra gli investimenti nella cultura e lo sviluppo economico, per cui è importante rafforzare le politiche culturali a livello regionale, nazionale ed europeo. Si dovrebbe conseguentemente rafforzare il ruolo svolto dall'industria culturale negli sviluppi che si stanno verificando a seguito della strategia di Lisbona, dato il sempre maggior contributo che detta industria sta apportando all'economia europea.

(5)

È altresì necessario promuovere una cittadinanza attiva e rafforzare la lotta contro tutte le forme d’esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia. Migliorare l'accesso alla cultura per il maggior numero di persone possibile può costituire uno strumento di lotta contro l'esclusione sociale.

(6)

L’articolo 3 del trattato prevede che l’azione della Comunità a norma di tale articolo deve mirare ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.

(7)

I programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello e «Cultura 2000», istituiti rispettivamente dalle decisioni nn. 719/96/CE (3), 2085/97/CE (4), 2228/97/CE (5) e 508/2000/CE (6), hanno segnato tappe positive nell’attuazione dell’azione comunitaria nel settore della cultura. È stata in tal modo acquisita un’esperienza considerevole, in particolare grazie alla valutazione dei suddetti programmi culturali. Occorre adesso razionalizzare e rafforzare l’azione culturale della Comunità basandosi sui risultati di tali valutazioni, sui risultati della consultazione di tutte le parti interessate e sui recenti lavori delle istituzioni europee. È opportuno dunque istituire un programma a tal fine.

(8)

Le istituzioni europee si sono pronunciate in diverse occasioni sull’azione culturale comunitaria e sulla rilevanza della cooperazione culturale, come risulta in particolare dalle risoluzioni del Consiglio del 25 giugno 2002 su un nuovo piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura (7) e del 19 dicembre 2002 recante attuazione del piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura (8), dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell’Unione europea (9), del 28 febbraio 2002 sull’attuazione del programma «Cultura 2000 (10)», del 22 ottobre 2002 sull’importanza e sul dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell’Europa allargata (11), e del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali (12) nonché dal parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2003 sulla proroga del programma «Cultura 2000».

(9)

Nelle succitate risoluzioni il Consiglio ha insistito sulla necessità di adottare a livello comunitario un approccio più coerente per quanto riguarda la cultura e sul fatto che il valore aggiunto europeo è un elemento essenziale e determinante nell’ambito della cooperazione europea in materia culturale, oltre che una condizione generale delle azioni della Comunità nel settore della cultura.

(10)

Per fare dello spazio culturale comune ai popoli dell’Europa una realtà, occorre promuovere la mobilità transnazionale degli operatori della cultura, incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali e favorire il dialogo e gli scambi culturali.

(11)

Il Consiglio, nelle conclusioni del 16 novembre 2004 sul piano di lavoro per la cultura (2005-2006), il Parlamento europeo, nella risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali, ed il Comitato economico e sociale europeo, nel parere del 28 gennaio 2004 sulle industrie culturali in Europa, si sono pronunciati sulla necessità di tenere maggiormente conto delle specificità economiche e sociali delle industrie culturali non audiovisive. È opportuno inoltre tener conto nel nuovo programma delle azioni preparatorie di cooperazione nel settore della cultura promosse tra il 2002 e il 2004.

(12)

Occorre pertanto promuovere una maggiore cooperazione tra gli operatori culturali incoraggiandoli a formare progetti di cooperazione pluriennale che consentano quindi di sviluppare attività in comune, sostenere azioni più mirate aventi un reale valore aggiunto europeo, appoggiare eventi culturali simbolici, sostenere organismi europei di cooperazione culturale e incoraggiare lavori d’analisi su temi scelti d’interesse europeo e attività di raccolta e diffusione dell’informazione e di attività volte a ottimizzare l'impatto di progetti nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea.

(13)

In applicazione della decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un’azione comunitaria a favore della manifestazione Capitale europea della cultura per gli anni dal 2007 al 2019 (13), è opportuno prevedere un finanziamento significativo a favore di questa manifestazione, la quale gode di una grande visibilità presso gli Europei e contribuisce a rafforzare il senso d’appartenenza ad uno spazio culturale comune. Nel quadro di tale manifestazione, l’accento dovrebbe essere posto sulla cooperazione culturale transeuropea.

(14)

È opportuno sostenere il funzionamento di organismi che operano a favore della cooperazione culturale europea e che svolgono pertanto il ruolo di «ambasciatori» della cultura europea, facendo tesoro dell’esperienza acquisita dall’Unione europea nell’ambito della decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (14).

(15)

È necessario che il programma, nel rispetto del principio della libertà d’espressione, contribuisca agli sforzi dell’Unione europea in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e di lotta contro tutte le forme di discriminazione.

(16)

I paesi candidati all’Unione europea e i paesi EFTA membri dell’accordo SEE dovrebbero poter partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi con essi conclusi.

(17)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato L'«agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l’integrazione europea», la quale prevede che i programmi comunitari dovrebbero essere aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e di associazione in base ad accordi quadro che devono essere stipulati tra la Comunità e tali paesi. Questi ultimi, in funzione di considerazioni di bilancio o di priorità politiche, dovrebbero potere partecipare al programma o beneficiare di una forma di cooperazione più limitata, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da stabilire tra le parti interessate.

(18)

Il programma dovrebbe essere aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano stipulato con la Comunità accordi comprendenti un aspetto culturale, secondo modalità da definire.

(19)

Per aumentare il valore aggiunto dell’azione comunitaria, è necessario garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni condotte nell'ambito della presente decisione e altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, nel rispetto dell’articolo 151, paragrafo 4 del trattato. È opportuno prestare particolare attenzione all'interfaccia delle misure comunitarie nei settori della cultura e dell'istruzione e alle azioni che promuovono scambi di miglior prassi e una più stretta cooperazione a livello europeo.

(20)

Per quanto riguarda l’attuazione del sostegno comunitario, è opportuno tener conto della natura specifica del settore culturale in Europa e, in particolare, fare in modo che le procedure amministrative e finanziarie siano semplificate il più possibile e adattate tanto agli obiettivi perseguiti quanto alle prassi e alle tendenze del settore culturale.

(21)

La Commissione, gli Stati membri e i punti di contatto Cultura dovrebbero adoperarsi per favorire la partecipazione dei piccoli operatori ai progetti di cooperazione pluriennale e l'organizzazione di attività volte a riunire partner potenziali per i progetti.

(22)

Il programma dovrebbe riunire le qualifiche e le competenze specifiche degli operatori culturali di tutta l'Europa. Se necessario, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per ovviare ad un basso tasso di partecipazione degli operatori culturali di singoli Stati membri o paesi partecipanti.

(23)

Occorre garantire, nel quadro di una collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, un monitoraggio ed una valutazione continui del programma per consentire adeguamenti, in particolare per quanto riguarda le priorità d’applicazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna da parte di organismi indipendenti e imparziali.

(24)

Le modalità di monitoraggio e valutazione del programma dovrebbero avvalersi degli obiettivi e degli indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine.

(25)

Dovrebbero essere attuate le misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.

(26)

È opportuno istituire uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale, il programma «Cultura», per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

(27)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15).

(28)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(29)

Le misure necessarie per l'attuazione finanziaria della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (17) (in seguito denominato «regolamento finanziario»), ed il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (18).

(30)

L’azione comunitaria è complementare rispetto alle azioni nazionali o regionali condotte nel settore della cooperazione culturale. Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire accrescere lo spazio culturale europeo basato sul patrimonio culturale comune (mobilità transnazionale degli operatori culturali in Europa, circolazione transnazionale delle opere d’arte e dei prodotti culturali ed artistici, dialogo interculturale), non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del loro carattere transnazionale e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

È opportuno prevedere disposizioni transitorie per garantire che la transizione tra i programmi istituiti dalle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE, da un lato, e il programma istituito dalla presente decisione, dall’altro, avvenga senza problemi,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione e durata

1.   La presente decisione istituisce il programma «Cultura», un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura aperto a tutti i settori culturali e a tutte le categorie di operatori culturali (in seguito denominato «il programma»).

2.   Il programma è attuato per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo di cui all'articolo 1 è pari a 400 milioni EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Obiettivi

1.   L’obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale condiviso dagli europei e basato su un comune patrimonio culturale, sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l’emergere di una cittadinanza europea. Il programma è aperto alla partecipazione delle industrie culturali non audiovisive, in particolare delle piccole imprese culturali, laddove tali industrie svolgano una funzione culturale senza scopo di lucro.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

promuovere la mobilità transnazionale degli operatori culturali;

b)

incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali;

c)

favorire il dialogo interculturale.

Articolo 4

Settori d’azione

1.   Gli obiettivi del programma sono perseguiti attuando le seguenti azioni, descritte nell’allegato:

a)

sostegno ad azioni culturali, nel modo seguente:

progetti di cooperazione pluriennale;

azioni di cooperazione;

azioni speciali;

b)

sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura;

c)

sostegno a lavori d’analisi e ad attività di raccolta e diffusione dell’informazione e ad attività che ottimizzino l'impatto di progetti nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea.

2.   Queste azioni sono condotte a norma delle disposizioni di cui all’allegato.

Articolo 5

Disposizioni riguardanti i paesi terzi

1.   Al programma possono partecipare anche i seguenti paesi:

a)

i paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell’accordo SEE;

b)

i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione all’Unione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e alle modalità generali di partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabiliti negli accordi quadro;

c)

i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con tali paesi in seguito agli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari.

I paesi indicati nel presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite e mediante stanziamenti supplementari, partecipano pienamente al programma.

2.   Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità accordi d’associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.

I paesi dei Balcani occidentali di cui al paragrafo 1, lettera c) che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma, possono beneficiare di una cooperazione con il programma alle condizioni previste nel presente paragrafo.

Articolo 6

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il programma permette la cooperazione con organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, come l’Unesco o il Consiglio d’Europa, sulla base di contributi paritari e nel rispetto delle regole proprie a ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 4.

Articolo 7

Complementarità con altri strumenti d’azione comunitari

La Commissione garantisce l’articolazione tra il programma e altri strumenti d'azione comunitari, in particolare quelli riguardanti i fondi strutturali e quelli nei settori dell’istruzione, della formazione professionale, della ricerca, della società dell'informazione, della cittadinanza, della gioventù, dello sport, delle lingue, dell’inclusione sociale, delle relazioni esterne dell'UE e della lotta contro tutte le forme di discriminazione.

Articolo 8

Attuazione

1.   La Commissione garantisce l’attuazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma a norma dell’allegato.

2.   Le misure seguenti sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2:

a)

il piano di lavoro annuale, comprese le priorità, i criteri e le procedure di selezione;

b)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;

c)

le misure di controllo e di valutazione del programma;

d)

il sostegno finanziario fornito dalla Comunità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino: importi, durata, assegnazioni e beneficiari.

3.   Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Punti di contatto Cultura

1.   I punti di contatto Cultura, quali definiti nell'allegato, punto I.3.1, operano come organi d’attuazione per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, tenuto conto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3 del regolamento finanziario.

2.   I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:

a)

disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;

b)

disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

c)

operare in un contesto amministrativo che consenta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati e di evitare conflitti d’interesse.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1.   Gli aiuti finanziari assumono la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In alcuni casi possono essere assegnate borse a persone fisiche a norma dell’articolo 114, paragrafo 1 del regolamento finanziario. La Commissione può anche assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti attuati nell'ambito del programma. Secondo la natura dell’azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l’applicazione di tabelle di costo unitario.

2.   La Commissione può decidere, in funzione della natura delle azioni e delle caratteristiche dei beneficiari, se occorre esentare questi ultimi dalla verifica delle competenze e delle qualificazioni professionali necessarie per portare a termine l’azione o il programma di lavoro.

3.   Possono essere sovvenzionate o ricevere un premio alcune attività specifiche delle Capitali europee della cultura designate a norma della decisione n. 1419/1999/CE.

Articolo 12

Contributo ad altri obiettivi comunitari

Il programma contribuisce al rafforzamento degli obiettivi trasversali della Comunità, in particolare:

a)

promovendo il principio fondamentale della libertà d’espressione;

b)

sensibilizzando all’importanza di contribuire allo sviluppo sostenibile;

c)

cercando di promuovere la comprensione reciproca e la tolleranza nell'ambito dell'Unione europea;

d)

contribuendo a eliminare tutte le discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

La coerenza e la complementarità tra il programma e le politiche comunitarie nel settore della cooperazione culturale con i paesi terzi sono oggetto di un’attenzione particolare.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del programma rispetto ai suoi obiettivi. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.

Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

In base ai risultati delle relazioni di monitoraggio, gli obiettivi specifici del programma possono essere riveduti secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

2.   La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:

a)

una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2010;

b)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2011;

c)

una relazione di valutazione a posteriori, al più tardi il 31 dicembre 2015.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base delle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE, esse continuano a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni.

Il comitato di cui all’articolo 5 della decisione n. 508/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all’articolo 9 della presente decisione.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU C 164 del 5.7.2005, pag. 65.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (GU C 272 E del 9.11.2006, pag. 233), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2006 (GU C 238 E del 3.10.2006, pag. 18) e posizione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

(3)  Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20). Decisione modificata dalla decisione n. 477/1999/CE (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 2).

(4)  Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e della lettura (Arianna) (GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26). Decisione modificata dalla decisione n. 476/1999/CE (GU L 57 del 5.3.1999, pag. 1).

(5)  Decisione n. 2228/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che istituisce un programma comunitario d'azione in materia di beni culturali (Programma Raffaello) (GU L 305 dell’8.11.1997, pag. 31). Decisione abrogata dalla decisione n. 508/2000/CE (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1).

(6)  Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

(7)  GU C 162 del 6.7.2002, pag. 5.

(8)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 5.

(9)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 142.

(10)  GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 105.

(11)  GU C 300 E dell’11.12.2003, pag. 156.

(12)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.

(13)  GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1.

(14)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40.

(15)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(17)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(18)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).


ALLEGATO

I.   DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI

1.   Primo aspetto: sostegno ad azioni culturali

1.1.   I progetti di cooperazione pluriennali

Il programma sostiene progetti di cooperazione culturale duraturi e strutturati volti a riunire le qualità e le competenze specifiche degli operatori culturali in tutta Europa. Questo sostegno ha lo scopo di aiutare i progetti di cooperazione nella fase di decollo e di strutturazione o in quella di estensione geografica. Si tratta di incoraggiare i poli a crearsi basi durature e a raggiungere l’autonomia finanziaria.

A ciascun progetto di cooperazione devono partecipare almeno sei operatori di sei paesi diversi partecipanti al programma. Il suo scopo consiste nel riunire vari operatori di uno o più settori attorno a diverse attività pluriennali, che possono essere di natura settoriale o transettoriale, ma che devono perseguire un obiettivo comune.

Ciascun progetto di cooperazione è inteso a realizzare numerose attività culturali strutturate e pluriennali. Queste attività devono essere attuate durante tutta la durata del finanziamento comunitario e devono rientrare in almeno due dei tre obiettivi specifici indicati nell’articolo 3, paragrafo 2. Sarà data priorità ai progetti di cooperazione intesi a sviluppare attività che rispondono ai tre obiettivi specifici di cui al suddetto articolo.

I progetti di cooperazione sono selezionati a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario. I poli sono selezionati, tra l’altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori nel loro rispettivo settore d’attività, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all’obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall’articolo 3.

I progetti di cooperazione devono essere fondati su un accordo di cooperazione, vale a dire su un documento comune avente forma giuridica in uno dei paesi partecipanti e firmato da tutti i coorganizzatori.

Il sostegno comunitario non può superare il 50 % del bilancio del progetto e ha carattere decrescente. Non può essere superiore a 500 000 EUR l’anno per tutte le attività dei progetti di cooperazione. Il sostegno è concesso per un periodo da 3 a 5 anni .

A titolo indicativo, circa il 32 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

1.2.   Le azioni di cooperazione

Il programma sostiene azioni di cooperazione culturale di natura settoriale o transsettoriale tra operatori europei. In esse dovrà prevalere l’aspetto della creatività e dell’innovazione. Verranno particolarmente incoraggiate le azioni intese ad esplorare possibilità di cooperazione da sviluppare in un periodo più lungo.

Ogni azione deve essere concepita e realizzata in partenariato da almeno tre operatori culturali di tre paesi partecipanti diversi, indipendentemente dal fatto che tali operatori siano di uno o di più settori.

Le azioni sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario. In tale contesto, la selezione verrà operata, tra l’altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all’obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall’articolo 3.

Il sostegno comunitario non può superare il 50 % del bilancio del progetto e non può essere né inferiore a 50 000 EUR né superiore a 200 000 EUR. Il sostegno è concesso per 24 mesi al massimo.

Le condizioni stabilite per la presente azione riguardanti il numero minimo di operatori richiesti per presentare progetti, nonché gli importi minimi e massimi del sostegno comunitario, possono essere adeguati per tener conto delle condizioni specifiche della traduzione letteraria.

A titolo indicativo, circa il 29 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

1.3.   Le azioni speciali

Il programma sostiene anche azioni speciali. Sono speciali le azioni che presentano una dimensione e una portata rilevanti, hanno una risonanza significativa presso i popoli dell’Europa e contribuiscono a una migliore presa di coscienza dell’appartenenza ad una stessa comunità, alla sensibilizzazione alla diversità culturale degli Stati membri e al dialogo interculturale ed internazionale. Esse devono rientrare in almeno due dei tre obiettivi specifici indicati nell’articolo 3.

Queste azioni speciali contribuiscono altresì a rendere più visibile l'azione culturale comunitaria sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea. Contribuiscono altresì a accrescere la consapevolezza globale della ricchezza e diversità della cultura europea.

Sarà accordato un sostegno significativo alle «capitali europee della cultura» per contribuire all'attuazione di attività che mettano l'accento sulla visibilità europea e sulla cooperazione culturale transeuropea.

Potranno essere sostenute come «azioni speciali» anche le assegnazioni di premi che, mettendo in luce artisti, opere o realizzazioni culturali o artistiche e facendoli conoscere al di là delle frontiere nazionali, favoriscono la mobilità e gli scambi.

In questo quadro potranno inoltre essere sostenute le azioni di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali previste dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 6.

Gli esempi precedenti non costituiscono un elenco esaustivo delle azioni che possono essere sostenute in quanto rientranti in questo sotto-aspetto del programma.

Le modalità di selezione delle azioni speciali dipenderanno dall'azione in questione. I finanziamenti saranno accordati a seguito di inviti a presentare proposte e di gare d'appalto, salvi i casi di cui agli articoli 54 e 168 del regolamento finanziario. Si terrà altresì conto dell'adeguatezza di ciascuna azione rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3 della presente decisione.

Il sostegno comunitario non può superare il 60 % del bilancio del progetto.

A titolo indicativo, circa il 16 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

2.   Secondo aspetto: sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale

Questo sostegno assume la forma di una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse con il programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo rientrante nella politica dell'Unione in tale settore.

Si prevede di concedere tali sovvenzioni sulla base di inviti annuali a presentare proposte.

A titolo indicativo, circa il 10 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

Agli organismi che operano a favore della cooperazione culturale può essere accordato un sostegno in uno o più dei modi seguenti:

svolgendo funzioni di rappresentanza a livello comunitario;

raccogliendo o diffondendo informazioni atte a facilitare la cooperazione culturale transeuropea;

collegando in rete a livello europeo organismi attivi nel settore della cultura;

partecipando alla realizzazione di progetti di cooperazione culturale o svolgendo il ruolo di ambasciatori della cultura europea.

Questi organismi devono avere una reale dimensione europea. A tale riguardo, essi devono esercitare le loro attività a livello europeo, autonomamente o in coordinamento con altre associazioni, e tanto la loro struttura (membri iscritti) quanto le loro attività devono avere una potenziale influenza a livello di Unione o interessare almeno sette paesi europei.

Questo tipo di sostegno è aperto agli organismi sostenuti a titolo dell'allegato I, sezione 2 della decisione n. 792/2004/CE, nonché a ogni altro organismo attivo a livello europeo nel settore della cultura, a condizione che essi siano adeguati agli obiettivi indicati nell'articolo 3 della presente decisione e rispettino i termini e le condizioni della presente decisione.

La selezione degli organismi beneficiari di tali sovvenzioni di funzionamento è effettuata sulla base di un invito a presentare proposte. Ai fini di tale selezione è rilevante la rispondenza tra il programma di lavoro degli organismi e gli obiettivi specifici indicati nell'articolo 3.

L'importo totale delle sovvenzioni di funzionamento di cui al presente punto non può superare l'80 % delle spese finanziabili dell'organismo nell'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa.

3.   Terzo aspetto: sostegno a lavori d'analisi nonché alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzano l'impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale

A titolo indicativo, circa il 5 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

3.1.   Sostegno ai punti di contatto Cultura

Per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di punti di contatto Cultura vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano a livello nazionale, sono istituiti su base volontaria a norma dell'articolo 39 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

I punti di contatto Cultura hanno il compito di:

garantire la promozione del programma;

agevolare l'accesso al programma e incoraggiare la partecipazione del maggior numero possibile di professionisti e di operatori culturali grazie ad una diffusione effettiva delle informazioni e sviluppando tra loro le appropriate iniziative in rete;

garantire un contatto efficace con le diverse istituzioni che sostengono il settore culturale negli Stati membri, contribuendo in tal modo alla complementarità tra le azioni del programma e le misure di sostegno nazionali;

garantire, se necessario, l'informazione su altri programmi comunitari accessibili ai progetti culturali.

3.2.   Sostegno a lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale

Il programma sostiene la realizzazione di studi e di lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale europea e dello sviluppo della politica culturale europea. Questo sostegno ha lo scopo di aumentare il volume e la quantità delle informazioni e dei dati numerici per sviluppare dati comparativi e analisi riguardanti la cooperazione culturale su scala europea, in particolare per quanto riguarda la mobilità dei creatori e degli operatori della cultura, la circolazione delle opere d'arte e dei prodotti artistici e culturali ed il dialogo interculturale.

In tale contesto possono essere sostenuti gli studi e i lavori d'analisi che contribuiscono ad arricchire la conoscenza del fenomeno della cooperazione culturale transeuropea e a creare un ambiente propizio al suo sviluppo. I progetti che mirano alla raccolta e all'analisi di dati statistici dovranno essere particolarmente incoraggiati.

3.3.   Sostegno alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e ad attività che ottimizzano l'impatto dei progetti nel settore della cooperazione culturale.

Il programma sostiene la raccolta e la diffusione dell'informazione e le attività volte ad ottimizzare l'impatto dei progetti attraverso la concezione di uno strumento Internet adeguato alle necessità dei professionisti della cultura nel settore della cooperazione culturale transeuropea.

Tale strumento dovrebbe rendere possibile lo scambio di esperienze e di buone prassi, la diffusione di informazioni riguardanti il programma nonché la cooperazione culturale transeuropea in senso lato.

II.   GESTIONE DEL PROGRAMMA

La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese afferenti alle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione direttamente necessarie per gestire il programma e realizzarne gli obiettivi, in particolare, studi, riunioni, azioni d'informazione, pubblicazioni, spese legate alle reti informatiche per lo scambio delle informazioni nonché qualsiasi altra spesa di assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per la gestione del programma.

III.   CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti selezionati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è istituito un sistema di audit per campionamento.

Per cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento, il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate. Il beneficiario di una sovvenzione assicura che i giustificativi eventualmente conservati dai suoi partner o dai suoi membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Gli audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in esito all'audit la Commissione potrà decidere di recuperare la sovvenzione.

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie per portare a termine gli audit, anche a quelle in formato elettronico.

La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno gli stessi diritti, in particolare il diritto d'accesso, della Commissione.

Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro frodi e altre irregolarità, nel quadro del presente programma la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 (1). Se necessario, l'OLAF effettua indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

IV.   INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E ATTIVITÀ VOLTE A OTTIMIZZARE L'IMPATTO DEI PROGETTI

1.   Commissione

La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni per facilitare l'attuazione del programma, può intraprendere azioni di informazione, pubblicazione, divulgazione e altre attività volte a ottimizzare l'impatto dei progetti e può procedere al controllo e alla valutazione del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzioni o appalti pubblici oppure essere organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

2.   Punti di contatto

La Commissione e gli Stati membri organizzano su base volontaria e rafforzano lo scambio delle informazioni utili all'attuazione del programma tramite i punti di contatto cultura, che operano come organi d'attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 3 del regolamento finanziario.

3.   Stati membri

Fatto salvo l'articolo 87 del trattato, gli Stati membri possono, se necessario, istituire programmi di sostegno a favore della mobilità individuale degli operatori culturali al fine di far fronte alla loro scarsa partecipazione al programma. Tale sostegno può assumere assume la forma di indennità di viaggio per gli operatori culturali allo scopo di agevolare la fase preparatoria di progetti culturali transnazionali.

V.   RIPARTIZIONE DEL BILANCIO GLOBALE

Ripartizione indicativa del bilancio annuale del programma

 

Percentuale del bilancio

Aspetto 1 (sostegno ad azioni culturali)

Circa il 77 %

progetti di cooperazione pluriennale

Circa il 32 %

azioni di cooperazione

Circa il 29 %

azioni speciali

Circa il 16 %

Aspetto 2 (sostegno agli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura)

Circa il 10 %

Aspetto 3 (sostegno ai lavori d'analisi, raccolta e diffusione dell'informazione)

Circa il 5 %

Totale spese operative

Circa il 92 %

Gestione del programma

Circa l'8 %

Tali percentuali sono indicative e possono essere adattate dal comitato istituito dall'articolo 9 secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 372/12


DIRETTIVA 2006/116/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

(versione codificata)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (3), è stata modificata in modo sostanziale (4). Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La convenzione di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche e la convenzione internazionale per la protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma) contemplano soltanto durate di protezione minime, lasciando agli Stati contraenti la facoltà di tutelare i diritti in questione per periodi più lunghi. Alcuni Stati membri si sono avvalsi di tale facoltà. Inoltre, alcuni Stati membri non hanno aderito alla convenzione di Roma.

(3)

Di conseguenza tra le legislazioni nazionali che disciplinano la durata della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi sussistono difformità che possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune. È pertanto necessario, nella prospettiva del buon funzionamento del mercato interno, armonizzare le legislazioni degli Stati membri in modo che le durate di protezione siano identiche in tutta la Comunità.

(4)

È importante stabilire non soltanto la durata dei periodi di protezione, ma anche talune modalità di attuazione quali il momento a decorrere dal quale ciascuna durata di protezione è calcolata.

(5)

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicata l'applicazione, da parte degli Stati membri, dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, lettere b), c) e d) e paragrafo 3 della convenzione di Berna.

(6)

Il periodo di protezione minimo di cinquant'anni dopo la morte dell'autore contemplato dalla convenzione di Berna era destinato a proteggere l'autore e le due prime generazioni dei suoi discendenti. In seguito all'allungamento della vita media nella Comunità questa durata non è più sufficiente per coprire due generazioni.

(7)

Alcuni Stati membri hanno disposto proroghe del periodo di protezione oltre il cinquantesimo anno dalla morte dell'autore per compensare gli effetti delle guerre mondiali sull'utilizzazione commerciale delle opere.

(8)

Per quanto attiene alla durata della protezione dei diritti connessi, alcuni Stati membri hanno optato per una tutela di cinquant'anni dalla lecita pubblicazione o dalla lecita comunicazione al pubblico.

(9)

La conferenza diplomatica tenutasi nel dicembre 1996 sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) ha concluso i suoi lavori con l'adozione del trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, relativo alla protezione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi. Tale trattato rappresenta un importante aggiornamento della protezione internazionale dei diritti connessi.

(10)

Il rispetto dei diritti acquisiti è uno dei principi generali del diritto tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Quindi, la durata dei periodi di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi istituiti dal diritto comunitario non può avere l'effetto di ridurre la protezione di cui fruivano gli aventi diritto nella Comunità prima dell’entrata in vigore della direttiva 93/98/CEE. Allo scopo di limitare al minimo gli effetti dei provvedimenti transitori e consentire il corretto funzionamento del mercato interno, è opportuno armonizzare le durate della protezione su periodi lunghi.

(11)

Il livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe essere elevato, in quanto questi diritti sono indispensabili alla creazione intellettuale. La loro protezione permette di assicurare il mantenimento e lo sviluppo della creatività nell'interesse degli autori, delle industrie culturali, dei consumatori e dell'intera collettività.

(12)

Per istituire un livello di protezione elevato che risponda tanto alle esigenze del mercato interno quanto alla necessità di creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo armonioso della creatività letteraria e artistica nella Comunità, è opportuno armonizzare la durata della protezione dei diritti d'autore portandola a settant'anni dalla morte dell'autore o dalla data in cui l'opera è stata lecitamente messa a disposizione del pubblico e, per i diritti connessi, a cinquant'anni dall'evento che fa decorrere la protezione.

(13)

Le raccolte sono protette conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di Berna, quando, per la scelta e la disposizione del loro contenuto, costituiscono creazioni intellettuali. Tali opere sono protette in quanto tali, fatti salvi i diritti d'autore su ognuna delle opere che compongono tali raccolte. Di conseguenza, durate specifiche di protezione possono essere applicate alle opere incluse nelle raccolte.

(14)

In tutti i casi in cui una o più persone fisiche siano identificate come autori, è opportuno che la durata della protezione decorra dalla loro morte. La questione dell'appartenenza in tutto o in parte di un'opera a un autore è una questione di fatto che all'occorrenza deve essere risolta dai giudici nazionali.

(15)

La durata della protezione dovrebbe essere calcolata a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto, come nelle convenzioni di Berna e di Roma.

(16)

La protezione delle opere fotografiche negli Stati membri è soggetta a regolamentazioni diverse. Un'opera fotografica ai sensi della convenzione di Berna deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore e rispecchia la personalità di quest'ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo. È opportuno affidare la protezione delle altre fotografie alla legislazione nazionale.

(17)

Al fine di evitare differenze nella durata di protezione per quanto riguarda i diritti connessi, è necessario prevedere uno stesso punto d'inizio per il calcolo della durata in tutta la Comunità. Per calcolare la durata della protezione è opportuno prendere in considerazione l'esecuzione, la fissazione, la trasmissione, la pubblicazione lecita e la lecita comunicazione al pubblico, vale a dire i mezzi che pongono in ogni modo appropriato l'oggetto di un diritto connesso alla portata di chiunque, a prescindere dal paese in cui ha luogo tale esecuzione, fissazione, trasmissione, pubblicazione lecita o lecita comunicazione al pubblico.

(18)

I diritti degli organismi di radiodiffusione nelle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite, non dovrebbero essere perpetui. È dunque necessario che la durata della protezione cominci a decorrere soltanto dalla prima diffusione di una specifica emissione. Questa disposizione si propone di evitare che un nuovo periodo di protezione decorra per un'emissione identica a una precedente.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre altri diritti connessi al diritto d'autore, in particolare in ordine alla protezione delle pubblicazioni critiche e scientifiche. Al fine di garantire la trasparenza a livello comunitario, è tuttavia necessario che gli Stati membri che introducono nuovi diritti connessi ne diano notifica alla Commissione.

(20)

Va precisato che la presente direttiva non si applica ai diritti morali.

(21)

Per le opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino della Comunità, occorre applicare il confronto delle durate di protezione, fermo restando che la durata concessa nella Comunità non deve superare quella prevista dalla presente direttiva.

(22)

Qualora un titolare di diritti che non sia cittadino comunitario soddisfi le condizioni per poter beneficiare di una protezione in virtù di un accordo internazionale, è opportuno che la durata di protezione dei diritti connessi sia identica a quella prevista dalla presente direttiva. Tuttavia tale durata non dovrebbe superare quella prevista per il paese di cui il titolare ha la nazionalità.

(23)

Il confronto delle durate di protezione non dovrebbe comportare, per gli Stati membri, conflitti con i rispettivi obblighi internazionali.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di adottare disposizioni sull'interpretazione, l'adeguamento e l'ulteriore esecuzione di contratti relativi all'utilizzazione di opere e altri soggetti protetti, conclusi anteriormente all'estensione della durata di protezione risultante dalla presente direttiva.

(25)

I diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario. Gli Stati membri hanno segnatamente la facoltà di prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico.

(26)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Durata dei diritti d'autore

1.   I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.

2.   Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera il periodo di cui al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3.   Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina settant'anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Tuttavia, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, ovvero se l'autore rivela la propria identità durante il termine indicato nella prima frase, la durata di protezione è quella prevista nel paragrafo 1.

4.   Qualora uno Stato membro preveda disposizioni particolari sul diritto d'autore per quanto riguarda le opere collettive oppure disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata in base alle disposizioni del paragrafo 3, salvo che le persone fisiche che hanno creato l'opera siano identificate in quanto tali nelle versioni dell'opera rese accessibili al pubblico. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i diritti degli autori identificati i cui contributi riconoscibili sono stati inseriti in siffatte opere. A tali contributi si applicano i paragrafi 1 o 2.

5.   Per le opere pubblicate in volumi, parti, fascicoli, numeri o episodi, il cui termine di protezione decorre dal momento in cui l'opera è stata lecitamente resa accessibile al pubblico, il termine della protezione decorre separatamente per ogni singolo elemento.

6.   La protezione cessa di essere attribuita alle opere la cui durata di protezione non è calcolata a partire dalla morte dell'autore o degli autori e che non sono state rese lecitamente accessibili al pubblico entro settant'anni dalla loro creazione.

Articolo 2

Opere cinematografiche o audiovisive

1.   Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.

2.   La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva.

Articolo 3

Durata dei diritti connessi

1.   I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico.

2.   I diritti dei produttori di fonogrammi scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se il fonogramma è lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

Tuttavia, il presente paragrafo non produce l'effetto di proteggere nuovamente i diritti dei produttori di fonogrammi, che per effetto della scadenza della durata della protezione loro riconosciuta in forza dell’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 93/98/CEE nella versione precedente alla modifica operata dalla direttiva 2001/29, alla data del 22 dicembre 2002 non erano più protetti.

3.   I diritti dei produttori della prima fissazione di una pellicola scadono cinquant'anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la pellicola è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante tale periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico. Il termine «pellicola» designa un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, sia essa sonora o meno.

4.   I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant'anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

Articolo 4

Protezione di opere non pubblicate anteriormente

Chiunque, dopo la scadenza della protezione del diritto d'autore, per la prima volta pubblichi lecitamente o comunichi lecitamente al pubblico un'opera non pubblicata anteriormente beneficia di una protezione pari a quella dei diritti patrimoniali dell'autore. La durata di protezione di tali diritti è di venticinque anni a decorrere dal momento in cui l'opera è stata per la prima volta lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico.

Articolo 5

Edizioni critiche e scientifiche

Gli Stati membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti è di trent'anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l'opera è stata lecitamente pubblicata.

Articolo 6

Protezione di opere fotografiche

Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'articolo 1. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie.

Articolo 7

Protezione nei confronti dei paesi terzi

1.   La tutela riconosciuta negli Stati membri alle opere il cui paese di origine ai sensi della convenzione di Berna sia un paese terzo e il cui autore non sia un cittadino comunitario cessa alla data in cui cessa la protezione nel paese di origine dell'opera e non può comunque superare la durata prevista dall'articolo 1.

2.   Le durate di protezione di cui all'articolo 3 valgono anche per titolari che non siano cittadini comunitari, purché la protezione stessa sia loro riconosciuta dagli Stati membri. Tuttavia, fatti salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, la protezione riconosciuta dagli Stati membri cessa al più tardi alla data in cui cessa la protezione nel paese di cui è cittadino il titolare e la sua durata non può superare la durata prevista dall'articolo 3.

3.   Gli Stati membri che, alla data del 29 ottobre 1993, in particolare conformemente ai loro obblighi internazionali, garantivano una durata di protezione più lunga di quella che consegue dai paragrafi 1 e 2 possono mantenere tale protezione sino alla conclusione di accordi internazionali sulla durata di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

Articolo 8

Calcolo dei termini

I termini previsti dalla presente direttiva sono calcolati dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 9

Diritti morali

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in materia di diritti morali.

Articolo 10

Applicazione nel tempo

1.   Qualora in uno Stato membro, alla data del 1o luglio 1995, fosse già in corso un periodo di protezione di durata superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare la durata della protezione in detto Stato membro.

2.   Le durate di protezione di cui alla presente direttiva si applicano a qualsiasi opera e soggetto protetti in almeno uno Stato membro alla data di cui al paragrafo 1, secondo le disposizioni nazionali sul diritto d'autore o sui diritti connessi, o che soddisfano i criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva [92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale] (5).

3.   La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi.

4.   Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l'articolo 2, paragrafo 1 alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1o luglio 1994.

Articolo 11

Notifica e comunicazione

1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione ogni progetto governativo relativo a nuovi diritti connessi, compresi i motivi fondamentali dell'introduzione e la durata prevista dalla relativa protezione.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Abrogazione

La direttiva 93/98/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, del 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del 26 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del Parlamento europeo del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 novembre 2006.

(3)  GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(4)  Cfr. allegato I, parte A.

(5)  GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/29/CE.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modifica

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio

(GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9)

soltanto l’articolo 11, paragrafo 2

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto interno

(di cui all'articolo 12)

Direttiva

Termine di attuazione

Termine di applicazione

93/98/CEE

1o luglio 1995 (dall’articolo 1 all’articolo 11)

19 novembre 1993 (articolo 12)

entro il 1o luglio 1997, con riferimento all’articolo 2, paragrafo 1 (articolo 10, paragrafo 5)

2001/29/CE

22 dicembre 2002

 


ALLEGATO II

tavola di concordanza

Direttiva 93/98/CEE

Presente direttiva

Articoli 1-9

Articolo 10, paragrafi 1-4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14

Articoli 1-9

Articolo 10, paragrafi 1-4

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Allegato I

Allegato II


27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 372/19


DIRETTIVA 2006/118/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 28 novembre 2006,

considerando quanto segue:

(1)

Le acque sotterranee sono una preziosa risorsa naturale da proteggere in quanto tale dal deterioramento e dall’inquinamento chimico. Ciò è particolarmente importante per gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee e per l'utilizzo delle acque sotterranee per l'approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano.

(2)

Le acque sotterranee sono la riserva di acqua dolce più delicata, oltre che la più cospicua dell'UE, e costituiscono, soprattutto, una fonte importante dell'approvvigionamento pubblico di acqua potabile in numerose regioni.

(3)

Le acque sotterranee nei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile o destinati a tale uso futuro devono essere protette in modo da evitare il deterioramento della qualità di tali corpi idrici al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (4).

(4)

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (5) comprende l’obiettivo di raggiungere livelli di qualità delle acque che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e l’ambiente.

(5)

Per proteggere l'ambiente nel suo complesso, e la salute umana in particolare, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni dannose di inquinanti nocivi.

(6)

La direttiva 2000/60/CE prevede le disposizioni generali per la protezione e la conservazione delle acque sotterranee. A norma dell'articolo 17 di tale direttiva, si dovrebbero adottare misure per prevenire e controllare l’inquinamento delle acque sotterranee, compresi criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee e criteri per individuare tendenze significative e durature all’aumento e per determinare i punti di partenza da utilizzare per l'inversione di tendenza.

(7)

Data l'esigenza di conseguire per le acque sotterranee livelli coerenti di protezione, occorrerebbe stabilire norme di qualità e valori soglia e sviluppare metodologie basate su un approccio comune onde fornire criteri per valutare il buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei.

(8)

Dovrebbero essere stabilite, come criteri comunitari per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, norme di qualità per i nitrati, i prodotti fitosanitari e i biocidi e dovrebbe essere assicurata la coerenza, rispettivamente, con la direttiva 91/676/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (6), la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (7), e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (8).

(9)

In talune zone, la protezione delle acque sotterranee potrebbe richiedere una modifica delle prassi agricole o forestali suscettibile di comportare una perdita di reddito. La Politica agricola comune prevede meccanismi di finanziamento per attuare misure volte a garantire il rispetto degli standard comunitari, nello specifico attraverso il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) (9). Con riferimento alle misure di protezione delle acque sotterranee, sarà responsabilità degli Stati membri individuare le proprie priorità e i propri progetti.

(10)

Le disposizioni sullo stato chimico delle acque sotterranee non si applicano né agli elevati livelli di sostanze o ioni, o loro indicatori, naturalmente presenti nel corpo idrico sotterraneo o nei corpi idrici superficiali connessi, a seguito di condizioni idrogeologiche specifiche che esulano dalla definizione di inquinamento, né alle variazioni temporanee e limitate nello spazio della direzione del flusso e della composizione chimica che non sono equiparabili a un'intrusione.

(11)

Si dovrebbero stabilire criteri per individuare qualsiasi tendenza significativa e duratura all’aumento delle concentrazioni di inquinanti e per determinare il punto di partenza per l'inversione di tendenza, tenendo conto della probabilità di effetti negativi sugli ecosistemi acquatici associati o sugli ecosistemi terrestri che ne dipendono.

(12)

Laddove possibile, gli Stati membri dovrebbero applicare le procedure statistiche, purché esse rispettino le norme internazionali e contribuiscano alla raffrontabilità sul lungo periodo dei risultati del monitoraggio dei vari Stati membri.

(13)

A norma dell’articolo 22, paragrafo 2, terzo trattino della direttiva 2000/60/CE, la direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (10) va abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013. È necessario garantire la continuità della protezione prevista dalla direttiva 80/68/CEE relativamente alle misure volte a prevenire o limitare le immissioni dirette e indirette di inquinanti nelle acque sotterranee.

(14)

È necessario operare una distinzione fra sostanze pericolose, la cui immissione si dovrebbe prevenire, e altri inquinanti, la cui immissione dovrebbe essere limitata. Per individuare le sostanze pericolose e le sostanze non pericolose che presentano un rischio reale o potenziale d'inquinamento ci si dovrebbe basare sull'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, che elenca i principali inquinanti che agiscono sull'ambiente acquatico.

(15)

Le misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nei corpi idrici sotterranei utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano o destinati a tale uso futuro, come indicato all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, dovrebbero, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 di detta direttiva, includere le misure necessarie a garantire che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l'acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (11). Tali misure possono altresì includere, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 2000/60/CE, la fissazione da parte degli Stati membri di zone di salvaguardia delle dimensioni che l'autorità nazionale competente ritenga necessarie per la protezione degli approvvigionamenti di acque potabili. Tali zone di salvaguardia possono estendersi all'intero territorio dello Stato membro.

(16)

Al fine di assicurare una protezione coerente delle acque sotterranee, gli Stati membri che hanno corpi idrici sotterranei in comune dovrebbero coordinare le iniziative di monitoraggio, di fissazione dei valori soglia e di individuazione delle pertinenti sostanze pericolose.

(17)

I metodi di monitoraggio delle acque sotterranee che siano affidabili e confrontabili costituiscono uno strumento importante per la valutazione della qualità delle acque sotterranee e per scegliere le misure più appropriate. L'articolo 8, paragrafo 3 e l'articolo 20 della direttiva 2000/60/CE prevedono l'adozione di metodi standardizzati per l'analisi e il monitoraggio dello status delle acque e, ove necessario, delle linee guida sull'attuazione, incluso il monitoraggio.

(18)

In determinate circostanze gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere deroghe alle misure volte a prevenire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee. Le deroghe dovrebbero basarsi su criteri trasparenti ed essere descritte dettagliatamente nei piani di gestione dei bacini idrografici.

(19)

È necessario analizzare quale sia l'impatto, sul livello di protezione ambientale e sul funzionamento del mercato interno, dei differenti valori soglia per le acque sotterranee che gli Stati membri stabiliranno.

(20)

É opportuno eseguire lavori di ricerca per definire criteri migliori per assicurare la qualità e la protezione dell'ecosistema delle acque sotterranee. Se del caso, le conoscenze così acquisite dovrebbero essere prese in considerazione nell'attuazione o nella revisione della presente direttiva. È necessario che i suddetti lavori di ricerca, al pari della diffusione delle conoscenze e dell'esperienza al riguardo, oltreché dei risultati della ricerca siano incoraggiati e finanziati.

(21)

È necessario prevedere misure di transizione per il periodo che intercorre tra la data di attuazione della presente direttiva e la data di abrogazione della direttiva 80/68/CEE.

(22)

La direttiva 2000/60/CE stabilisce il requisito di misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento.

(23)

La direttiva 2000/60/CE include, all'articolo 11, paragrafo 2 e all'allegato VI, parte B sui programmi di misure, un elenco non esaustivo di misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare nell'ambito dei programmi di misure, e segnatamente:

provvedimenti legislativi

provvedimenti amministrativi

accordi negoziati per la protezione dell'ambiente.

(24)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (12).

(25)

È necessario in particolare ricorrere alla procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche sopprimendo taluni di questi elementi, o completando la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo

1.   La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/60/CE. Queste misure comprendono in particolare:

a)

criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee; e

b)

criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.

2.   La presente direttiva inoltre integra le disposizioni intese a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, già previste nella direttiva 2000/60/CE e mira a prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE, le seguenti definizioni:

1)

«norma di qualità delle acque sotterranee»: una norma di qualità ambientale definita come la concentrazione di un determinato inquinante, gruppo di inquinanti o indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superata al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

2)

«valore soglia»: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita dagli Stati membri in conformità dell'articolo 3;

3)

«tendenza significativa e duratura all'aumento»: qualsiasi aumento significativo dal punto di vista ambientale e statistico della concentrazione di un inquinante, di un gruppo di inquinanti o di un indicatore di inquinamento delle acque sotterranee per il quale è individuata come necessaria l'inversione di tendenza in conformità dell'articolo 5;

4)

«immissione di inquinanti nelle acque sotterranee» l'introduzione diretta o indiretta, risultante dall'attività umana, di inquinanti nelle acque sotterranee;

5)

«concentrazione di fondo»: la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche, o alla presenza di alterazioni estremamente limitate, rispetto a condizioni inalterate;

6)

«livello di base»: il valore medio misurato almeno durante gli anni di riferimento 2007 e 2008 sulla base di programmi di monitoraggio attuati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE o, nel caso di sostanze individuate dopo tali anni di riferimento, durante il primo periodo per il quale sia disponibile un periodo rappresentativo di dati di monitoraggio.

Articolo 3

Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee

1.   Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V, punto 2.3 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri:

a)

le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I;

b)

i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell'allegato II, parte A, per gli inquinanti, i gruppi di inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, all'interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto almeno dell'elenco contenuto nell'allegato II, parte B.

I valori soglia per il buono stato chimico si basano sulla protezione del corpo idrico sotterraneo, nel rispetto dell'Allegato II, Parte A, punti 1, 2 e 3, avendo particolare riguardo all'impatto e al rapporto di detto corpo idrico per quanto concerne le acque superficiali associate e gli ecosistemi terrestri e acquatici connessi, e tra l'altro, prendono in considerazione le conoscenze acquisite in tema di tossicologia e eco-tossicologia umane.

2.   I valori soglia possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché per i corpi idrici sotterranei condivisi da due o più Stati membri e per i corpi idrici sotterranei nei quali le acque sotterranee scorrono attraverso il confine di uno Stato membro, la fissazione dei valori soglia sia soggetta a un coordinamento tra gli Stati membri interessati, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE.

4.   Qualora un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei superi i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire valori soglia coordinandosi con il paese o i paesi terzi in questione, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE.

5.   Entro il 22 dicembre 2008, gli Stati membri stabiliscono per la prima volta valori soglia in conformità del paragrafo 1, lettera b).

Tutti i valori soglia stabiliti sono pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, comprendenti una sintesi delle informazioni stabilite nell'allegato II, parte C della presente direttiva.

6.   Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento mostrino l'opportunità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente.

I valori soglia possono essere stralciati dall'elenco quando il corpo idrico sotterraneo interessato non è più a rischio a causa dei corrispondenti inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento.

Tali eventuali modifiche dell'elenco dei valori soglia sono comunicate nel contesto del riesame periodico dei piani di gestione dei bacini idrografici.

7.   Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 5.

Articolo 4

Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee

1.   Gli Stati membri si avvalgono della procedura descritta al paragrafo 2 per valutare lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo. Ove opportuno, gli Stati membri possono raggruppare corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE quando si avvalgono di tale procedura.

2.   Un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è considerato in buono stato chimico allorché:

a)

i risultati del controllo dimostrano che le condizioni stabilite nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE sono rispettate; oppure che

b)

i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i pertinenti valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero

c)

il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più punti di monitoraggio ma un'appropriata indagine svolta in conformità dell'allegato III conferma che:

i)

sulla scorta della valutazione di cui all'allegato III, punto 3 non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano le norme di qualità delle acque sotterranee o i valori soglia rappresentino un rischio ambientale significativo, tenuto conto, se del caso, dell'entità del corpo idrico sotterraneo interessato;

ii)

le altre condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee figuranti nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE sono soddisfatte in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;

iii)

per i corpi idrici sotterranei identificati in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE, i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva sono rispettati, in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;

iv)

la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.

3.   La selezione dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee deve soddisfare i requisiti dell'allegato V, punto 2.4, della direttiva 2000/60/CE essendo concepita in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee e da fornire dati di monitoraggio rappresentativi.

4.   Gli Stati membri pubblicano una sintesi della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Tale sintesi, redatta a livello di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, contiene anche una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto, nella valutazione finale, dei superamenti delle norme di qualità delle acque sotterranee o dei valori soglia in singoli punti di monitoraggio.

5.   Se un corpo idrico sotterraneo è classificato in buono stato chimico in conformità del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri prendono le misure necessarie in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE per proteggere gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e gli usi umani delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal punto o dai punti di monitoraggio in cui è stato superato il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia.

Articolo 5

Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento e determinazione dei punti di partenza per le inversioni di tendenza

1.   Gli Stati membri individuano tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, gruppi di inquinanti e indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati come a rischio e determinano i punti di partenza per le inversioni di tendenza in conformità dell'allegato IV.

2.   Gli Stati membri in conformità dell'allegato IV, parte B, invertono le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, mediante i programmi di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento e di prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.

3.   Gli Stati membri determinano il punto di partenza per l'inversione di tendenza come una percentuale del livello delle norme di qualità delle acque sotterranee indicate nell'allegato I e dei valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3, in base alla tendenza individuata e al rischio ambientale ad essa associato, conformemente all'allegato IV, parte B, punto 1.

4.   Nei piani di gestione del bacino idrografico che devono essere presentati in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE gli Stati membri sintetizzano:

a)

il modo in cui la valutazione di tendenza dai singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico o di un gruppo di corpi idrici sotterranei ha contribuito a determinare, in conformità dell'allegato V, punto 2.5, della summenzionata direttiva, che tali corpi sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o che sono soggetti ad un'inversione di tale tendenza, e

b)

le ragioni su cui si è basata la determinazione dei punti di partenza di cui al paragrafo 3.

5.   Qualora ciò sia necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei tali da minacciare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, ed in particolare i pennacchi risultanti da fonti puntuali e da terreno contaminato, gli Stati membri svolgono valutazioni supplementari di tendenza per gli inquinanti individuati al fine di verificare che i pennacchi dai siti contaminati non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei, e non rappresentino un rischio per la salute umana e l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati nei piani di gestione dei bacini idrografici che devono essere presentati in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Articolo 6

Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee

1.   Per conseguire l'obiettivo di prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee, stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i) della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 11 di tale direttiva comprenda:

a)

tutte le misure necessarie a prevenire le immissioni di sostanze pericolose nelle acque sotterranee, fatti salvi i paragrafi 2 e 3. Nell'individuare siffatte sostanze gli Stati membri tengono conto in particolare delle sostanze pericolose appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui all'allegato VIII, punti da 1 a 6, della direttiva 2000/60/CE, nonché delle sostanze appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti di cui ai punti da 7 a 9 di tale allegato, laddove essi siano ritenuti pericolosi;

b)

per gli inquinanti elencati nell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE che non sono considerati pericolosi e per qualsiasi altro inquinante non pericoloso non elencato in tale allegato che a parere degli Stati membri presenta un rischio reale o potenziale di inquinamento, tutte le misure necessarie per limitare le immissioni nelle acque sotterranee in modo da garantire che siffatte immissioni non provochino un deterioramento o non comportino significative e durature tendenze all'aumento delle concentrazioni di inquinanti nelle acque sotterranee. Siffatte misure tengono quantomeno conto delle migliori pratiche invalse, tra cui la migliore pratica ambientale e le migliori tecniche disponibili specificate nella pertinente normativa comunitaria.

Allo scopo di fissare le misure di cui alle lettere a) o b), gli Stati membri possono, in una prima fase, individuare le circostanze in cui le sostanze inquinanti elencate all'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE, in particolare i metalli essenziali e i relativi composti di cui al punto 7 dello stesso allegato, debbano o meno essere considerate pericolose.

2.   Ogni qual volta sia tecnicamente possibile si tiene conto delle immissioni di inquinanti da fonti di inquinamento diffuse aventi un impatto sullo stato chimico delle acque sotterranee.

3.   Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati altrove nella normativa comunitaria, gli Stati membri possono escludere dalle misure di cui al paragrafo 1 le immissioni di inquinanti che sono:

a)

il risultato di scarichi diretti autorizzati a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j) della direttiva 2000/60/CE;

b)

considerati dalle autorità competenti essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;

c)

le conseguenze di incidenti o circostanze naturali eccezionali che non potevano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;

d)

il risultato di un ravvenamento o accrescimento artificiale di corpi idrici sotterranei, autorizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera f) della direttiva 2000/60/CE;

e)

considerati dalle autorità competenti come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere

i)

a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso, o

ii)

a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi, oppure

f)

il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale. Tali attività, che comprendono ad esempio l'escavazione, il dragaggio, il trasferimento e il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità delle norme generali vincolanti e degli eventuali permessi e autorizzazioni rilasciati sulla base delle norme elaborate dagli Stati membri a tale riguardo, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti per i corpi idrici in questione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/60/CE.

Si può ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere da a) a f) solo se le competenti autorità degli Stati membri hanno constatato che è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee in oggetto, ai sensi dell'Allegato V, punto 2.4.2 della direttiva 2000/60/CE, o un monitoraggio di altro tipo che sia adeguato.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri tengono un inventario delle esenzioni di cui al paragrafo 3 allo scopo di informare, su richiesta, la Commissione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

Nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio 2009 e il 22 dicembre 2013 qualsiasi nuova procedura di autorizzazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 80/68/CEE tiene conto dei requisiti stabiliti agli articoli 3, 4 e 5 della presente direttiva.

Articolo 8

Adeguamenti tecnici

1.   L'allegato II, parti A e C, nonché gli allegati III e IV possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, come indicato all'articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE.

2.   L'allegato II, parte B, può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per aggiungere nuovi inquinanti o indicatori.

Articolo 9

Procedura di Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenuto conto del disposto dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 10

Revisione

Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione rivede gli allegati I e II della presente direttiva entro 16 gennaio 2013 e successivamente ogni sei anni. Sulla base di detta revisione, presenta se opportuno proposte legislative secondo la procedura stabilita dall'articolo 251 del trattato per modificare gli allegati I e/o II. Nella sua revisione e nell'elaborazione di proposte, la Commissione tiene conto di tutte le pertinenti informazioni che potrebbero includere i risultati dei programmi di controllo attuati a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE, di programmi di ricerca comunitari e/o di raccomandazioni del Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali, degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle organizzazioni aziendali europee e delle organizzazioni ambientali europee.

Articolo 11

Valutazione

La relazione della Commissione prevista all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE comprende, per le acque sotterranee, una valutazione del funzionamento della presente direttiva in relazione ad altra pertinente normativa in materia ambientale, inclusa la coerenza con quest'ultima.

Articolo 12

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 16 gennaio 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 40.

(2)  GU C 109 del 30.4.2004, pag. 29.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 28 aprile 2005 (GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 15), posizione comune del Consiglio del 23 gennaio 2006 (GU C 126 E del 30.5.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

(4)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(5)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

(8)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

(9)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

(10)  GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

(11)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


ALLEGATO I

NORME DI QUALITÀ PER LE ACQUE SOTTERRANEE

1.

Ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee in conformità dell'articolo 4, le seguenti norme di qualità per le acque sotterranee sono le norme di qualità di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE e stabilite in conformità dell'articolo 17 di tale direttiva.

Inquinante

Norme di qualità

Nitrati

50 mg/l

Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione. (1)

0,1 μg/l

0,5 μg/l (totale) (2)

2.

I risultati dell'applicazione delle norme di qualità per i pesticidi nel modo specificato ai fini della presente direttiva lasciano impregiudicati i risultati delle procedure di valutazione del rischio prescritte dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

3.

Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che le norme di qualità in materia possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva. I programmi e le misure richiesti in relazione a tale valore soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE.


(1)  Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all'articolo 2, rispettivamente della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE.

(2)  «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e di reazione.


ALLEGATO II

VALORI SOGLIA PER GLI INQUINANTI DELLE ACQUE SOTTERRANEE E GLI INDICATORI DI INQUINAMENTO

Parte A

Linee guida per la fissazione di valori soglia da parte degli Stati Membri in conformità dell'Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono valori soglia per tutti gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, secondo la caratterizzazione effettuata ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, caratterizzano i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio di non poter conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee

I valori soglia sono stabiliti in modo che, qualora i risultati del monitoraggio in un punto di monitoraggio rappresentativo superino le soglie, ciò sia indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti ii), iii) e iv).

Quando stabiliscono valori soglia, gli Stati membri tengono conto delle seguenti linee guida:

1.

La determinazione dei valori soglia dovrebbe essere basata sui seguenti elementi:

a)

l'entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da esse;

b)

l'interferenza con legittimi usi o funzioni delle acque sotterranee, presenti o futuri;

c)

tutti gli inquinanti che caratterizzano i corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto dell'elenco minimo di cui alla parte B;

d)

caratteristiche idrogeologiche comprendenti informazioni sui livelli di fondo e sul bilancio idrico.

2.

La determinazione dei valori soglia dovrebbe parimenti tenere conto delle origini degli inquinanti nonché della loro possibile presenza naturale, della loro tossicologia e tendenza alla dispersione, nonché della loro persistenza e del loro potenziale di bioaccumulo.

3.

Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia.

4.

La determinazione dei valori soglia dovrebbe essere supportata da un meccanismo di controllo per i dati raccolti, basato su una valutazione della qualità dei dati, su considerazioni analitiche e sui livelli di fondo per le sostanze che possono essere presenti naturalmente o come risultato di attività umane.

Parte B

Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati Membri devono prendere in considerazione la fissazione di valori soglia in conformità dell'Articolo 3

1.

sostanze o ioni o indicatori che possono essere presenti in natura e/o come risultato di attività umana

 

Arsenico

 

Cadmio

 

Piombo

 

Mercurio

 

Ammonio

 

Cloruro

 

Solfato

2.

sostanze artificiali di sintesi

 

Tricloroetilene

 

Tetracloroetilene

3.

parametri indicatori di intrusioni saline o di altro tipo (1)

 

Conduttività

Parte C

Informazioni che gli Stati Membri devono fornire in relazione agli inquinanti ed ai relativi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia

Gli Stati membri riassumono nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE le modalità di applicazione della procedura illustrata nella parte A del presente allegato.

In particolare essi comunicano, se possibile:

a)

informazioni sul numero di corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e sugli inquinanti e indicatori di inquinamento che contribuiscono a questa classificazione, comprese le concentrazioni o i valori riscontrati;

b)

informazioni su ciascuno dei corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio, in particolare le dimensioni dei corpi, il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente nonché, nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;

c)

i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio dello Stato membro, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;

d)

il rapporto tra i valori soglia e

i)

nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo riscontrati;

ii)

gli obiettivi di qualità ambientale e altre norme per la protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, comunitario o internazionale e

iii)

qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonché tendenza alla dispersione degli inquinanti.


(1)  Per quanto riguarda le concentrazioni saline causate dalle attività umane, gli Stati membri possono decidere di stabilire valori soglia per il solfato ed il cloruro o per la conduttività.


ALLEGATO III

VALUTAZIONE DELLO STATO CHIMICO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1.

La procedura di valutazione intesa a determinare lo stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è espletata per tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio e per ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a tale caratterizzazione del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei.

2.

Nell'avviare le indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

a)

le informazioni raccolte come parte della caratterizzazione da effettuare ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 del suo allegato II;

b)

i risultati della rete di monitoraggio delle acque sotterranee ottenuti conformemente all'allegato V, punto 2.4 della direttiva 2000/60/CE e

c)

qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un raffronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un punto di monitoraggio e le norme di qualità delle acque sotterranee definite nell'allegato I e i valori soglia fissati dagli Stati membri in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II.

3.

Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti i) e iv) gli Stati membri, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di adeguate aggregazioni dei risultati del monitoraggio, suffragate, se necessario, da stime di concentrazione basate su un modello concettuale del corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei, valutano l'entità del corpo idrico sotterraneo avente, per un determinato inquinante, una concentrazione aritmetica media su base annua superiore ad una norma di qualità delle acque sotterranee o ad un valore soglia.

4.

Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii) gli Stati membri, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di pertinenti risultati del monitoraggio e di un idoneo modello concettuale del corpo idrico sotterraneo, valutano:

a)

gli effetti dell'inquinamento nel corpo idrico sotterraneo;

b)

la quantità e le concentrazioni degli inquinanti che sono o che è probabile siano trasferiti dal corpo idrico sotterraneo alle acque superficiali connesse o agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

c)

l'impatto probabile delle quantità e concentrazioni degli inquinanti trasferiti alle acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

d)

l'entità delle eventuali intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo, e

e)

il rischio che la presenza di inquinanti nel corpo idrico sotterraneo rappresenta per la qualità delle acque captate o che si intende captare dal corpo idrico sotterraneo per il consumo umano.

5.

Gli Stati membri presentano su mappe, conformemente all'allegato V, punti 2.4.5 e 2.5 della direttiva 2000/60/CE, lo stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei. Essi indicano inoltre su tali mappe, laddove pertinente e fattibile, tutti i punti di monitoraggio in cui le norme di qualità e/o i valori soglia relativi alle acque sotterranee sono superati.


ALLEGATO IV

IDENTIFICAZIONE E INVERSIONE DI TENDENZE SIGNIFICATIVE E DURATURE ALL'AUMENTO

Parte A

Individuazione di tendenze significative e durature all'aumento

Gli Stati membri individuano le tendenze significative e durature all'aumento in tutti i corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio in base all'allegato II della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto dei seguenti requisiti:

1.

in conformità dell'allegato V, punto 2.4 della direttiva 2000/60/CE, il programma di monitoraggio dev'essere concepito in modo da rilevare le tendenze significative e durature all'aumento nelle concentrazioni degli inquinanti individuate ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva;

2.

la procedura per individuare le tendenze significative e durature all'aumento è la seguente:

a)

le frequenze di monitoraggio e i siti di monitoraggio sono selezionati in modo che siano sufficienti a

i)

fornire le informazioni necessarie per assicurare che siffatte tendenze all'aumento possano essere distinte da una variazione naturale con un adeguato livello di attendibilità e precisione;

ii)

far sì che siffatte tendenze all'aumento siano identificate con un anticipo sufficiente a consentire l'attuazione di misure intese a prevenire, o quanto meno ridurre per quanto possibile, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente. Possibilmente tale individuazione viene effettuata per la prima volta entro il 2009, tenendo conto dei dati esistenti, nel quadro della relazione sull'individuazione delle tendenze redatta nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, e successivamente almeno ogni sei anni;

iii)

tener conto delle caratteristiche temporali fisiche e chimiche del corpo idrico sotterraneo, inclusi le condizioni di scorrimento delle acque sotterranee, i tassi di ravvenamento e i tempi di percolazione attraverso il suolo o sottosuolo;

b)

sono utilizzati metodi di monitoraggio e analisi conformi ai principi internazionali di controllo della qualità, inclusi, se pertinenti, i metodi standardizzati CEN o quelli nazionali, destinati a fornire dati di qualità scientifica e comparabilità equivalenti;

c)

la valutazione è basata su un metodo statistico, quale l'analisi della regressione, per l'analisi delle tendenze per serie temporali di singoli punti di monitoraggio;

d)

per evitare distorsioni nell'individuazione di tendenze, tutte le misure al di sotto del limite di quantificazione sono fissate a metà del valore del limite di quantificazione delle serie temporali più elevato, eccetto per il totale dei pesticidi;

3.

l'individuazione di tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di sostanze presenti sia in natura che a seguito di attività umana tiene conto dei livelli di base e, se disponibili, dei dati raccolti prima dell'inizio del programma di monitoraggio al fine di riferire in merito all'individuazione delle tendenze nell'ambito del primo piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

Parte B

Punti di partenza per l'inversione di tendenza

Gli Stati membri invertono le tendenze significative e durature all'aumento, in ottemperanza dell'articolo 5, tenendo conto dei seguenti requisiti:

1.

Il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito quando la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori di soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, a meno che:

a)

sia necessario un punto di partenza più tempestivo per far sì che le misure atte a provocare l'inversione di tendenza evitino, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente o quanto meno li riducano per quanto possibile;

b)

un diverso punto di partenza sia giustificato qualora il limite di rilevazione non consenta di stabilire la presenza di una tendenza al 75 % dei valori parametrici; o

c)

il tasso di aumento e la reversibilità della tendenza siano tali che un punto di partenza successivo per le misure atte a prorogare l'inversione di tendenza consente ancora a tali misure di evitare, con il minimo dei costi, cambiamenti significativi della qualità delle acque sotterranee dannosi per l'ambiente, o quanto meno di ridurli per quanto possibile. Questo successivo punto di partenza potrebbe non portare a ritardi nel raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Per le attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE, il punto di partenza per attuare misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento è stabilito in conformità con tale direttiva e con la direttiva 2000/60/CE e più specificamente conformemente agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.

2.

Una volta stabilito per un corpo idrico sotterraneo caratterizzato come a rischio conformemente all'allegato V, punto 2.4.4. della direttiva 2000/60/CE e ai sensi del precedente punto 1, il punto di partenza non viene cambiato nel corso del ciclo di validità di sei anni del piano di gestione del bacino idrografico prescritto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE.

3.

Le inversioni di tendenza sono comprovate, tenendo conto delle pertinenti disposizioni relative al monitoraggio di cui alla parte A, punto 2.


27.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 372/32


DIRETTIVA 2006/122/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluoroottano sulfonati)

(Testo rilevante ai fini SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base delle informazioni disponibili al luglio 2002 è stata realizzata dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) una valutazione dei rischi, secondo le cui conclusioni i perfluoroottano sulfonati (di seguito «PFOS») sono persistenti, bioaccumulativi e tossici per i mammiferi e, di conseguenza, rappresentano una fonte di preoccupazione.

(2)

I rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dai PFOS sono stati valutati secondo i principi enunciati nel regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (3). La valutazione di rischio ha individuato la necessità di ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente.

(3)

È stato consultato il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (di seguito «SCHER»). Lo SCHER ha concluso che i PFOS rispondono ai criteri per essere classificati come altamente persistenti, con un'elevata tendenza al bioaccumulo e molto tossici. I PFOS hanno inoltre un potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente e possono avere effetti nocivi. Pertanto essi soddisfano i criteri per essere considerati inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi della Convenzione di Stoccolma (4). Lo SCHER, ha ritenuto necessaria un'ulteriore valutazione scientifica dei rischi dei PFOS, pur concordando sulla possibile necessità di misure di riduzione del rischio per evitare la reintroduzione di precedenti impieghi. Secondo lo SCHER gli usi critici attuali nelle industrie aeronautica, dei semiconduttori e della fotografia non costituiscono apparentemente un rischio rilevante per l'ambiente o la salute umana, se si riducono al minimo le emissioni nell'ambiente e l'esposizione sul luogo di lavoro. Per quanto riguarda le schiume antincendio, lo SCHER concorda sul fatto che prima di adottare una decisione definitiva sarebbe opportuno valutare i rischi per la salute e per l'ambiente dei prodotti sostitutivi. Lo SCHER è pertanto d'accordo a limitare l'uso dei PFOS nell'industria di placcatura, se non sono disponibili altre misure la cui applicazione possa ridurre a un livello significativamente inferiore le emissioni durante il processo di placcatura dei metalli.

(4)

Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, sembra dunque necessario introdurre restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso dei PFOS. La presente direttiva è diretta a coprire la maggior parte dei rischi di esposizione. Non sembra che altri usi marginali dei PFOS rappresentino un pericolo e pertanto ad essi viene attualmente applicata una deroga. Si dovrebbe peraltro prestare particolare attenzione ai processi di placcatura che utilizzano i PFOS e limitare al massimo i rilasci provocati da tali processi applicando le migliori tecnologie disponibili (di seguito «BAT»), tenendo pienamente conto di tutti i pertinenti dati informativi contenuti nel documento di riferimento BAT sul trattamento di superficie di metalli e materie plastiche il cui utilizzo rientra nell'ambito della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC) (5). Gli Stati membri dovrebbero inoltre inventariare tali utilizzi onde acquisire informazioni circa le quantità effettive utilizzate e rilasciate.

(5)

Dovrebbero essere introdotte restrizioni anche per i prodotti semifiniti e articoli contenenti PFOS ai fini della tutela dell'ambiente. Tali restrizioni dovrebbero coprire tutti i prodotti ed articoli cui siano stati deliberatamente aggiunti PFOS, tenendo conto del fatto che i PFOS potrebbero essere stati utilizzati solo in parti distinte o nei rivestimenti di determinati prodotti ed articoli, come i tessili. La presente direttiva dovrebbe imporre restrizioni solo in relazione a nuovi prodotti e non dovrebbe essere applicata ai prodotti già in uso né al mercato dell'usato. Tuttavia è opportuno identificare le scorte esistenti di schiume antincendio contenenti PFOS e permetterne l'uso solo per un periodo limitato, al fine di impedire ulteriori emissioni derivanti dall’utilizzo di tali prodotti.

(6)

Per garantire l'abbandono graduale dell’utilizzo dei PFOS, la Commissione dovrebbe riesaminare ogni deroga prevista dalla presente direttiva, ogni volta che ciò sia giustificato da nuove informazioni relative agli utilizzi e alla disponibilità di alternative più sicure. La deroga dovrebbe essere confermata solo per usi essenziali e a condizione che non esistano sostanze o tecnologie più sicure che siano tecnicamente ed economicamente praticabili, e che per limitare al massimo le emissioni di PFOS vengano applicate le BAT.

(7)

Poiché si sospetta che l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e i suoi sali abbiano un profilo di rischio analogo ai PFOS, occorre monitorare le attività in corso in materia di valutazione del rischio e la disponibilità di alternative più sicure nonché definire quali tipi di misure di riduzione del rischio, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, dovrebbero essere eventualmente applicate all'interno dell'Unione europea.

(8)

È opportuno pertanto modificare la direttiva 76/769/CEE (6).

(9)

L'obiettivo della presente direttiva è quello di introdurre disposizioni armonizzate per quanto riguarda i PFOS, preservando in tal modo il mercato interno e assicurando nel contempo un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente, secondo quanto prescritto dall'articolo 95 del trattato.

(10)

La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7), e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (8), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (9),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra tali disposizioni e le disposizioni della presente direttiva.

Essi applicano tali misure a decorrere dal 27 giugno 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva..

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU C 195 del 18.8.2006, pag. 10.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 dicembre 2006.

(3)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  Decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(5)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(6)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 28).

(7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(8)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50. Rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

(9)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto:

«52.

Perfluoroottano sulfonati

(PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

1)

Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,005 % della massa.

2)

Non possono essere immessi sul mercato in prodotti semifiniti o articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1 % della massa calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è pari o superiore a 1 μg/m2 del materiale rivestito.

3)

A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai seguenti materiali e alle sostanze e preparati necessari per produrli:

a)

ai fotoresist o ai rivestimenti antiriflesso utilizzati per processi fotolitografici;

b)

ai rivestimenti fotografici, applicati a pellicole, carte o lastre di stampa;

c)

agli abbattitori di nebbie e aerosol per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo e agli agenti imbimenti utilizzati in sistemi controllati di elettroplaccatura che permettano di limitare al massimo la quantità di PFOS rilasciata nell'ambiente mediante l'applicazione delle pertinenti migliori tecniche disponibili sviluppate ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (1);

d)

ai fluidi idraulici per l'aviazione.

4)

A titolo di deroga dal paragrafo 1 le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006 possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011.

5)

I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (2).

6)

Entro il 27 dicembre 2008 gli Stati membri predispongono e trasmettono alla Commissione un inventario contenente le seguenti informazioni:

a)

processi soggetti a deroga ai sensi del paragrafo 3, lettera c), e la quantità di PFOS in essi utilizzata e da essi rilasciata;

b)

le attuali scorte di schiume antincendio contenenti PFOS.

7)

Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti gli utilizzi e sostanze e tecnologie alternative più sicure per tali utilizzi, la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), in modo che:

a)

l'utilizzo dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l’uso di alternative più sicure divenga tecnicamente ed economicamente praticabile;

b)

una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative adottate per individuare tali alternative;

c)

i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.

8)

La Commissione esercita un monitoraggio delle attività di valutazione del rischio in corso e della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure in relazione agli usi dell'acido perfluoroottanoico (PFOA) e sostanze affini e propone ogni misura necessaria a ridurre i rischi identificati, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, in particolare quando siano disponibili sostanze o tecnologie alternative più sicure praticabili sul piano tecnico ed economico.»


(1)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(2)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 907/2006 della Commissione (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 5).