ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 368

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
23 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1969/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi d’orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1970/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1971/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o gennaio 2007

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1972/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1973/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

74

 

*

Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione ( 1 )

85

 

*

Regolamento (CE) n. 1977/2006 della Commissione, del 21 dicembre 2006, recante adeguamento del regolamento (CE) n. 1201/2006 che fissa i coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

87

 

*

Regolamento (CE) n. 1978/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 448/2001 per quanto riguarda le relazioni sui procedimenti di soppressione e sul riutilizzo dei fondi soppressi

89

 

*

Regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

91

 

*

Regolamento (CE) n. 1980/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che stabilisce misure transitorie di modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 e delle decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in ragione dell'adesione della Bulgaria ( 1 )

96

 

*

Regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati ( 1 )

99

 

*

Direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari ( 1 )

110

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2005/217/CE della Commissione, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark (GU L 85 del 23.3.2006)

112

 

 

 

*

Avviso ai lettori(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1969/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che fissa, per la campagna di pesca 2007, i prezzi d’orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d’orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca.

(2)

L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d’orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.

(3)

In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire i prezzi d’orientamento secondo le specie per la campagna di pesca 2007.

(4)

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per i prodotti di cui all’allegato III dello stesso regolamento. È opportuno fissare il prezzo alla produzione comunitario per uno dei suddetti prodotti e calcolare il prezzo alla produzione comunitario per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adeguamento fissati dal regolamento (CE) n. 802/2006 della Commissione, del 30 maggio 2006, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai pesci del genere Thunnus e Euthynnus  (2).

(5)

In base ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2007.

(6)

Data l'urgenza della questione è importante accordare un'esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati istitutivi delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, i prezzi d’orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, il prezzo alla produzione comunitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 è fissato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 3).

(2)  GU L 144 del 31.5.2006, pag. 15.


ALLEGATO I

Allegati

Specie Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000

Presentazione commerciale

Prezzo d'orientamento

(EUR/t)

I

1.

Aringhe della specie Clupea harengus

Pesci interi

273

2.

Sardine della specie Sardina pilchardus

Pesci interi

563

3.

Spinaroli (Squalus acanthias)

Pesci interi o Pesci eviscerati con testa

1 090

4.

Gattucci (Scyliorhinus spp.)

Pesci interi o Pesci eviscerati con testa

740

5.

Scorfani (Sebastes spp.)

Pesci interi

1 142

6.

Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua

Pesci interi o eviscerati con testa

1 623

7.

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

Pesci interi o eviscerati con testa

769

8.

Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

Pesci interi o eviscerati con testa

1 028

9.

Merlani (Merlangius merlangus)

Pesci interi o eviscerati con testa

946

10.

Molve (Molva spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

1 196

11.

Sgombri della specie Scomber scombrus

Pesci interi

329

12.

Sgombri della specie Scomber japonicus

Pesci interi

298

13.

Acciughe (Engraulis spp.)

Pesci interi

1 334

14.

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

Pesci interi o eviscerati con testa dall’1.1.2007 al 30.4.2007

1 079

Pesci interi o eviscerati con testa dall’1.5.2007 al 31.12.2007

1 499

15.

Naselli della specie Merluccius merluccius

Pesci interi o eviscerati con testa

3 675

16.

Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

2 541

17.

Limande (Limanda limanda)

Pesci interi o eviscerati con testa

863

18.

Passere pianuzze (Platichthys flesus)

Pesci interi o eviscerati con testa

519

19.

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

Pesci interi

2 187

Pesci eviscerati con testa

2 440

20.

Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)

Intere

1 670

21.

Rane pescatrici (Lophius spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

2 924

Pesci privi della testa

6 047

22.

Gamberetto della specie Crangon crangon

Semplicemente cotti in acqua

2 366

23.

Gamberelli (Pandalus borealis)

Semplicemente cotti in acqua

6 410

Freschi o refrigerati

1 606

24.

Granciporri (Cancer pagurus)

Interi

1 766

25.

Scampi (Nephrops norvegicus)

Interi

5 337

Code

4 279

26.

Sogliole (Solea spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

6 813

II

1.

Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

1 946

2.

Naselli del genere Merluccius spp.

Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

1 202

Congelati, in filetti, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

1 462

3.

Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.)

Congelate, in partite o in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

1 570

4.

Pesci spada (Xiphias gladius)

Congelati, interi, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

4 079

5.

Seppie e seppiole (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

1 888

6.

Polpi (Octopus spp.)

Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

2 108

7.

Calamari (Loligo spp.)

Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

1 168

8.

Calamari (Ommastrephes sagittatus)

Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

961

9.

Illex argentinus

Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

896

10.

Gamberetti della famiglia Penaeidae

gamberetti della specie Parapenaeus longirostris

altre specie della famiglia Penaeidae

Congelati, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

4 157

Congelate, in imballaggi d'origine contenenti prodotti omogenei

7 979


ALLEGATO II

Specie

Prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

Peso

Caratteristiche commerciali

Prezzo alla produzione comunitario

(EUR/t)

Tonni pinnagialla (Thunnus albacares)

di peso unitario superiore a 10 kg

Interi

1 225

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

di peso unitario non superiore a 10 kg

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

di peso unitario superiore a 10 kg

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

di peso unitario non superiore a 10 kg

Interi

 

Senza visceri né branchie

 

Altro

 

Tonnetti striati (Katsuwonus pelamis)

 

Interi

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altro

 

Tonni rossi (Thunnus Thynnus)

 

Interi

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altro

 

Altre specie dei generi (Thunnus e Euthynnus)

 

Intere

 

 

Senza visceri né branchie

 

 

Altro

 


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1970/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

130,3

204

74,9

999

102,6

0707 00 05

052

141,5

204

61,5

628

155,5

999

119,5

0709 90 70

052

126,6

204

48,9

999

87,8

0805 10 20

052

61,4

204

60,5

220

53,3

388

72,9

999

62,0

0805 20 10

204

62,8

999

62,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,4

204

135,9

624

71,6

999

91,0

0805 50 10

052

52,4

528

35,6

999

44,0

0808 10 80

388

120,0

400

83,1

404

93,1

512

57,4

720

91,8

999

89,1

0808 20 50

400

93,9

720

51,1

999

72,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.12.2006   

IT

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L 368/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1971/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o gennaio 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o gennaio 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

0,00

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

11,44

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

11,44

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(15.12.2006-21.12.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

155,30 (3)

111,29

182,08

172,08

152,08

160,47

Premio sul Golfo (EUR/t)

10,71

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

16,94

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 25,74 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 31,37 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1972/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1973/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura della restitusione. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 2006, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

1

1o term.

2

2o term.

3

3o term.

4

4o term.

5

5o term.

6

6o term.

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi esclusi la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 66, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 70, paragrafo 1 e l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell’insieme della Comunità. Tale quadro giuridico deve essere completato da opportune disposizioni di applicazione.

(2)

Relativamente alla compatibilità con le misure finanziate da altri strumenti della politica agricola comune, occorre disciplinare in dettaglio le eccezioni al sostegno allo sviluppo rurale, in particolare quelle citate all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il sostegno agli investimenti nel settore dello sviluppo rurale deve rispettare eventuali limiti o vincoli settoriali ed evitare di creare sovraccapacità nei settori interessati.

(3)

Occorre definire le modalità per l’aggiornamento dei piani strategici nazionali in termini di contenuti, procedure e tempi.

(4)

Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di predisporre in modo tempestivo ed efficiente il nuovo quadro di programmazione, è necessario precisare il termine che intercorre tra la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e la loro approvazione da parte della Commissione.

(5)

Occorre definire le modalità per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e per la loro revisione. Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorrono inoltre disposizioni specifiche relative ai quadri nazionali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(6)

Solo le modifiche che comportano mutamenti sostanziali dei programmi, storni di fondi FEASR tra i diversi assi di un programma e variazioni dei tassi di cofinanziamento FEASR devono essere adottate con decisione della Commissione. Le altre modifiche sono decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione. Occorre stabilire una procedura di approvazione delle modifiche così comunicate.

(7)

Per garantire un controllo regolare ed efficace, gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei loro documenti di programmazione.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni per il sostegno ai giovani agricoltori. Occorre specificare i tempi per l’adempimento di tali condizioni, in particolare il termine che gli Stati membri possono accordare a taluni beneficiari per soddisfare il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali. Poiché il sostegno ai giovani agricoltori è subordinato alla presentazione di un piano aziendale, è opportuno disciplinare in dettaglio sia il piano aziendale che il rispetto dello stesso da parte dei giovani agricoltori.

(9)

Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un’azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario. L’attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

(10)

Occorre specificare le competenze e le risorse di cui devono disporre le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza aziendale sovvenzionabili.

(11)

Quanto al sostegno per l’avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale, occorre definire il metodo di degressività degli aiuti.

(12)

Riguardo agli investimenti per l’ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione o al rispetto dei requisiti comunitari esistenti da parte di giovani agricoltori, occorre fissare la data entro cui l’agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione.

(13)

In ordine agli investimenti per l’accrescimento del valore economico delle foreste, è necessario definire i piani di gestione forestale e stabilire i tipi di investimenti ammissibili. Detti piani devono essere elaborati in conformità con gli «Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste» di cui all’allegato 2 della risoluzione L2 («Criteri, indicatori e orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste») adottata dalla Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Lisbona, 2, 3 e 4 giugno 1998) (2).

(14)

Riguardo agli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione nelle microimprese, occorre fissare la data entro cui l’agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione. È necessario operare una distinzione tra gli investimenti direttamente connessi al legno, che fruiscono dei tassi di partecipazione fissati nel regolamento (CE) n. 1698/2005, e gli altri investimenti nel settore del legno.

(15)

In materia di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, occorre definire i costi ammissibili indicativi.

(16)

In relazione al rispetto dei requisiti, l’entità del sostegno concesso agli agricoltori deve essere differenziata, a livello di Stato membro, secondo il requisito, in funzione dell’onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso, mentre i costi di investimento non devono essere ammessi a finanziamento.

(17)

In merito al sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, occorre specificare i regimi comunitari e i criteri applicabili ai regimi nazionali, i prodotti interessati e la tipologia dei costi fissi che possono essere presi in considerazione per la determinazione dell’importo dell’erogazione.

(18)

Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le azioni d’informazione e di promozione previste dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (3), è opportuno precisare le condizioni per il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, con particolare riguardo ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili. Inoltre, per evitare il rischio di doppio finanziamento, le azioni d’informazione e di promozione finanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000 devono essere escluse dal sostegno allo sviluppo rurale.

(19)

Relativamente al sostegno all’agricoltura di semisussistenza, occorre precisare il contenuto dei piani aziendali e le modalità di attuazione degli stessi.

(20)

Riguardo al sostegno alle associazioni di produttori nell’isola di Malta, si richiedono disposizioni specifiche che tengano conto delle peculiarità dell’agricoltura maltese.

(21)

In ordine al sostegno a favore delle zone svantaggiate, secondo il disposto dell’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il regime di sostegno istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (4) rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all’articolo 37 del trattato. Pertanto, l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (5) deve rimanere in applicazione fino all’adozione del suddetto atto del Consiglio.

(22)

È necessario introdurre una disposizione che permetta di evitare sovrapposizioni tra il sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti obbligatori e le indennità Natura 2000.

(23)

Nell’ambito del sostegno agroambientale, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali e di benessere animale deve garantire un’applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile. A questo riguardo, sarebbe estremamente utile definire una metodologia per la determinazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno e dei probabili costi di transazione derivanti dall’impegno assunto. Nel caso in cui l’impegno comporti limitazioni dell’uso di fattori di produzione, il sostegno deve essere concesso unicamente se tali limitazioni sono determinabili in modo da offrire sufficienti garanzie circa il rispetto dell’impegno.

(24)

Relativamente al sostegno per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, sono necessarie precisazioni sulle operazioni sovvenzionabili e sulla tipologia dei beneficiari. Occorre evitare sovrapposizioni con le misure agroambientali ed escludere dal sostegno le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

(25)

Occorre definire gli investimenti non produttivi finalizzati all’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.

(26)

Ai fini di un’impostazione uniforme delle misure forestali, è necessario adottare una definizione comune delle foreste e aree boschive. Tale definizione deve essere compatibile con quella utilizzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e da Eurostat, cioè quella applicata all’aggiornamento 2005 della Valutazione delle risorse forestali mondiali. Occorre definire con maggiore precisione le foreste e aree boschive non sovvenzionabili a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(27)

Devono essere precisate le condizioni per la concessione del sostegno per il primo imboschimento delle superfici agricole, con particolare riguardo alla definizione dei terreni da imboschire, dei costi di impianto, dell’agricoltore e delle specie a rapido accrescimento.

(28)

In ordine al sostegno per il primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli, gli Stati membri devono determinare la densità massima di impianto di specie forestali in funzione di determinati parametri.

(29)

Quanto al sostegno per la ricostituzione del potenziale forestale e per interventi preventivi nelle foreste classificate ad alto o medio rischio d’incendio, la sua concessione deve essere subordinata al rispetto dei piani di protezione delle foreste degli Stati membri. È opportuno adottare una definizione degli interventi preventivi contro gli incendi che sia improntata a criteri comuni.

(30)

Devono essere specificate le modalità di designazione delle zone di cui all’articolo 50, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Si dovrà badare ad evitare che l’imboschimento danneggi la biodiversità o provochi altri danni ambientali.

(31)

Per permettere una corretta applicazione della misura a favore della diversificazione in attività non agricole di cui all'articolo 52, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005, è necessario stabilire una definizione esaustiva di membro della famiglia agricola di cui all'articolo 53 di detto regolamento.

(32)

I partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono ottemperare a determinati requisiti.

(33)

Nell’ambito dell’asse Leader, le procedure di selezione dei gruppi di azione locale devono essere trasparenti e concorrenziali, onde garantire che il sostegno vada a strategie di sviluppo idonee e valide a livello locale. In funzione delle condizioni locali, vanno di norma fissati limiti minimi e massimi per la popolazione delle zone in cui operano i gruppi di azione locale.

(34)

Per favorire la più ampia attuazione possibile delle strategie di sviluppo locali, occorre limitare il finanziamento dei costi di gestione dei gruppi di azione locale.

(35)

I progetti di cooperazione attuati dai gruppi di azione locale devono soddisfare determinati requisiti. È opportuno stabilire una procedura coordinata tra la Commissione e gli Stati membri per agevolare la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale.

(36)

In materia di assistenza tecnica, si devono disporre regimi di cofinanziamento per i programmi di sviluppo rurale che interessano regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e altre regioni, nonché le modalità e il termine per la costituzione della rete rurale nazionale.

(37)

È necessario adottare disposizioni comuni à più misure, con particolare riguardo all’attuazione di operazioni integrate, alle misure d’investimento, alla cessione di un’azienda nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, all’aumento della superficie aziendale e alla definizione delle varie categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali.

(38)

Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano interamente verificabili e controllabili. Gli Stati membri devono assicurare che i loro sistemi di controllo offrano sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni. In particolare, per il calcolo dei pagamenti relativi a talune misure, gli Stati membri devono giustificare, mediante opportune perizie, la pertinenza e l’esattezza dei calcoli.

(39)

Occorre disciplinare, se del caso, gli abbuoni di interessi sui prestiti e alcune forme di ingegneria finanziaria. Ai fini di una gestione efficiente e omogenea, si deve altresì precisare a quali condizioni le autorità di gestione possono applicare costi standard e considerare come spese ammissibili i contributi in natura. Affinché le operazioni d’investimento siano più mirate, è opportuno predisporre un insieme di criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili. È inoltre necessario stabilire criteri comuni nel caso che le autorità competenti individuate dagli Stati membri decidano di versare un anticipo ai beneficiari di un sostegno agli investimenti.

(40)

Per garantire il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, occorre adottare disposizioni specifiche per talune misure cofinanziate dal FEASR e con finanziamenti nazionali integrativi.

(41)

Affinché le attività di sviluppo rurale sovvenzionate dal FEASR siano oggetto di adeguata informazione e pubblicità, i programmi di sviluppo rurale devono comprendere un piano di comunicazione, di cui bisogna precisare il contenuto. Per formulare al riguardo un'impostazione il più possibile coerente, occorre definire gli obblighi delle autorità di gestione e dei beneficiari.

(42)

Per accrescere la trasparenza in merito all'utilizzo del sostegno del FEASR, la lista dei beneficiari, il titolo delle operazioni e l'importo del contributo pubblico assegnato alle operazioni devono essere pubblicati annualmente dagli Stati membri in formato elettronico o con altri mezzi. La pubblicazione di tali informazioni deve consentire di aumentare la trasparenza dell'intervento comunitario a favore dello sviluppo rurale, di migliorare la sana gestione finanziaria dei fondi pubblici interessati e, in particolare, rafforzare il controllo della spesa pubblica utilizzata e, infine, di prevenire le distorsioni della concorrenza tra i beneficiari delle misure di sviluppo rurale. Dato l'interesse superiore degli obiettivi perseguiti è giustificato, con riferimento al principio della proporzionalità e all'obbligo della protezione dei dati personali, la pubblicazione delle informazioni appropriate in misura non superiore a quanto necessario in una società democratica per prevenire le irregolarità.

(43)

In materia di monitoraggio, bisogna precisare il contenuto della relazione annuale di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e definire gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 80 dello stesso regolamento.

(44)

Per garantire la sicurezza delle comunicazioni elettroniche tra la Commissione e gli Stati membri, è necessario predisporre un sistema d’informazione, di cui vanno definiti i contenuti, il funzionamento e i diritti di accesso.

(45)

Le nuove disposizioni di applicazione dovranno sostituire quelle relative al regolamento (CE) n. 1257/1999. Il regolamento (CE) n. 817/2004 deve essere quindi abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007.

(46)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto

Articolo 1

Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 con riguardo ai principi e alle norme generali sul sostegno allo sviluppo rurale, alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli.

CAPO II

Disposizioni generali

Sezione 1

Complementarità, coerenza e conformità

Articolo 2

1.   Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è assicurata la coerenza:

a)

tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale, da un lato, e le misure attuate in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare quelle misure previste dai regimi di sostegno diretto e da altri regimi della politica agricola comune e quelle misure in materia di salute delle piante e degli animali, dall'altro;

b)

tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

2.   Qualora il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, dello stesso regolamento, per misure rientranti nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata operazione, aiuti da più di un regime.

A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che intendono applicare ai regimi di sostegno in questione.

3.   Non sono sovvenzionati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un’organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Sezione 2

Strategia e programmazione

Articolo 3

1.   I piani strategici nazionali possono essere aggiornati durante il periodo di programmazione. Gli aggiornamenti si basano su uno o entrambi dei seguenti elementi:

a)

l’aggiornamento riguarda uno o più degli elementi elencati all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o uno o più degli orientamenti strategici comunitari di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento;

b)

l’aggiornamento apporta modifiche a uno o più programmi di sviluppo rurale, secondo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica altresì agli aggiornamenti dei piani strategici nazionali.

3.   Per consentire un lasso di tempo sufficiente per l’adattamento dei programmi di sviluppo rurale, l’ultimo aggiornamento di un piano strategico nazionale sarà trasmesso alla Commissione al più tardi entro il 30 giugno 2013.

4.   I piani strategici nazionali sono confermati o aggiornati previa approvazione dei programmi di sviluppo rurale, segnatamente alla luce degli obiettivi quantificati in sede di valutazione ex ante dei programmi.

Articolo 4

1.   La Commissione approva i programmi di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data in cui la Commissione riceve i programmi. In caso di programmi di sviluppo rurale presentati prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di sei mesi decorre da quest'ultima data.

Qualora si applichi l’articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il termine di sei mesi previsto nel primo comma del presente paragrafo decorre dal giorno in cui la proposta di programma riveduta risulta conforme all’articolo 18, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Le date da prendere in considerazione per la determinazione dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate conformemente all’articolo 63, paragrafi 6 e 8, a seconda dei casi.

Articolo 5

1.   Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è definito conformemente all’allegato II del presente regolamento.

La valutazione ex ante di cui all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è allegata a ciascun programma di sviluppo rurale.

2.   I quadri nazionali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono informazioni comuni a più misure. Per queste misure, i programmi regionali di sviluppo rurale possono recare solo informazioni complementari, a condizione che le informazioni contenute sia nei quadri nazionali che nei programmi regionali siano conformi alle prescrizioni dell’allegato II del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei programmi di sviluppo rurale e degli eventuali quadri nazionali, aggiornata dopo ogni modifica degli stessi e comprendente le tabelle riportate nell’allegato II del presente regolamento, che corrispondono alle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 16, lettere d), e), f), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le richieste di modifica dei programmi e degli eventuali quadri nazionali con mezzi elettronici, conformemente all’articolo 63 del presente regolamento.

Sezione 3

Modifiche dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 6

1.   Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano nelle seguenti categorie:

a)

revisione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b)

revisione derivante da una procedura di coordinamento per l’utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

c)

altre modifiche non ricadenti nelle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2.   Le modifiche dei programmi contemplate nelle lettere a) e b) del paragrafo 1 possono essere proposte solo a partire dal secondo anno di attuazione del programma.

3.   Le proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti ragguagli:

a)

i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;

b)

gli effetti previsti della modifica;

c)

il nesso tra la modifica e il piano strategico nazionale.

Articolo 7

1.   Per il riesame del programma ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento la Commissione adotta una decisione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005, su richiesta dello Stato membro, nei seguenti casi:

a)

la revisione va oltre il limite di flessibilità tra gli assi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

b)

la revisione altera i tassi di cofinanziamento comunitario di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fissati nel programma di sviluppo rurale approvato;

c)

la revisione modifica il contributo comunitario globale per l’intero periodo di programmazione e/o la sua ripartizione annuale, senza modificare il contributo per gli anni passati;

d)

la revisione introduce modifiche relative alle eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

La decisione è adottata entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la richiesta dello Stato membro.

2.   Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per anno civile e per programma.

Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, lettera c), il termine per la presentazione delle richieste degli Stati membri è il 30 settembre di ogni anno.

Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, il termine per la presentazione delle ultime richieste di revisione alla Commissione è il 30 giugno 2013.

Articolo 8

1.   Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono proporre una revisione dei programmi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), al fine di stornare il contributo del FEASR per determinati esercizi da un programma regionale all’altro, a condizione che:

a)

non venga modificato il contributo totale del FEASR per ciascun programma nell’arco dell’intero periodo di programmazione;

b)

non venga modificata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

c)

non vengano modificate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;

d)

sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

e)

se del caso, non vengano ridotte le risorse finanziarie stanziate per realizzare l’obiettivo di convergenza, previste nel piano strategico nazionale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Le tabelle finanziarie dei programmi vengono adeguate in funzione degli storni di cui al paragrafo 1.

Le tabelle finanziarie rivedute sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell’anno civile in cui ha luogo lo storno. L’ultimo anno in cui possono essere trasmessi tali adeguamenti è il 2012.

La Commissione approva con decisione le nuove tabelle finanziarie entro un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro. Non si applica la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.   Non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per anno civile.

Articolo 9

1.   Nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure, eliminare misure esistenti o modificare gli elementi informativi o descrittivi delle misure previste nei programmi.

2.   Sempre in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri sono inoltre autorizzati a stornare da un asse all’altro, nello stesso anno civile, fino all’1 % della partecipazione totale del FEASR al programma in questione per l’intero periodo di programmazione.

3.   Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere apportate fino al 31 dicembre 2015, a condizione che lo Stato membro le notifichi alla Commissione entro il 31 agosto 2015.

4.   Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non possono essere notificate più di tre modifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per anno civile e per programma, a condizione che venga rispettato il limite dell’1 % di cui al paragrafo 2 nell’anno civile in cui vengono notificate le tre modifiche.

5.   Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono essere compatibili con i tassi menzionati all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

6.   Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le valuta alla luce dei seguenti criteri:

a)

conformità con il regolamento (CE) n. 1698/2005;

b)

coerenza con il piano strategico nazionale;

c)

conformità con il presente regolamento.

La Commissione informa lo Stato membro dell’esito della valutazione entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta di modifica del programma. Se le modifiche non rispondono a uno o più dei criteri di cui al primo comma, il termine di quattro mesi è sospeso fino alla presentazione, da parte dello Stato membro, di modifiche conformi.

Se la Commissione non informa lo Stato membro entro il termine di quattro mesi di cui al secondo comma, le modifiche si considerano accettate ed entrano in vigore alla scadenza di tale termine.

Articolo 10

1.   Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione o di modifica del programma ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e la data di adozione della decisione della Commissione di cui agli articoli 7 e 8 o la data di conclusione della valutazione di cui all’articolo 9.

2.   In casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l’ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, può decorrere da una data anteriore a quella prevista all’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 11

Le modifiche dei quadri nazionali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. Le disposizioni dell’articolo 9, paragrafi 3 e 6, si applicano altresì a tali modifiche.

Articolo 12

In caso di introduzione di nuove norme o di modifica della normativa comunitaria, i programmi di sviluppo rurale devono essere modificati in conformità, secondo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1. Tali modifiche non sono conteggiate nel numero massimo di modifiche autorizzate annualmente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, non si applicano a tali modifiche.

CAPO III

Misure di sviluppo rurale

Sezione 1

Misure di sviluppo rurale per asse

Sottosezione 1

Asse 1

Articolo 13

1.   Le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 per il sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tuttavia, se il giovane agricoltore ha bisogno di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l’azienda, può essergli accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo.

2.   Il piano aziendale di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve descrivere come minimo:

a)

la situazione di partenza dell’azienda agricola nonché le tappe essenziali e gli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova azienda;

b)

gli investimenti, la formazione, la consulenza ed ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell’azienda.

3.   L’autorità competente verifica il rispetto del piano aziendale entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, stabilisce le modalità di recupero del sostegno già erogato.

4.   La decisione individuale di concedere il sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro diciotto mesi dal momento dell’insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri. Se il sostegno è concesso sotto forma di premio una tantum, come disposto nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, e ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri possono scaglionare il pagamento in un massimo di cinque rate.

5.   Gli Stati membri possono decidere che, qualora il piano aziendale preveda l’applicazione di altre misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, l’approvazione da parte dell’autorità competente della domanda presentata dal giovane agricoltore dia accesso anche a queste altre misure. In tal caso, il richiedente è tenuto a fornire informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.

6.   Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell’azienda. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l’insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell’azienda.

Articolo 14

1.   In caso di cessione di un’azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo al prepensionamento ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è limitato all’importo previsto per un solo cedente.

2.   L’attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

3.   Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

4.   Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 15

1.   I servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono essere conformi alle disposizioni del titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (6) e alle rispettive modalità di applicazione.

2.   Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 16

Per il sostegno all’avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i programmi di sviluppo rurale devono prevedere un tasso di aiuto decrescente che determini la riduzione del sostegno secondo importi uguali a decorrere dal primo anno, in modo che il sostegno stesso sia completamente estinto entro il sesto anno dall’avviamento dei servizi.

Articolo 17

1.   In caso di sostegno agli investimenti per l’ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.

2.   Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e sono finalizzati al rispetto di requisiti comunitari esistenti, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga previsto all’articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.

Articolo 18

1.   Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i piani di gestione forestale confacenti alla dimensione e all’uso della foresta sono basati sulla legislazione nazionale pertinente e sui piani territoriali in vigore e comprendono l’insieme delle risorse forestali dell’azienda.

2.   Le operazioni finalizzate all’accrescimento del valore economico delle foreste ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1698/2005 hanno per oggetto investimenti realizzati all’interno dell’azienda forestale e possono comprendere investimenti in attrezzatura di raccolta.

Sono escluse dal sostegno le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo.

3.   Le foreste di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 19

1.   In caso di sostegno agli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.

2.   In caso di sostegno agli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima sono limitati all’insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

Articolo 20

I costi della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all’uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Articolo 21

1.   L’entità del sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è differenziata da ciascuno Stato membro secondo il requisito, in funzione dell’onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso. L’aiuto decrescente si estingue al termine del periodo massimo di cinque anni previsto nel paragrafo 2 dello stesso articolo.

2.   Per determinare l’importo annuo dell’aiuto per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non vengono presi in considerazione i costi di investimento.

Articolo 22

1.   I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono quelli istituiti dai seguenti regolamenti:

a)

regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (7);

b)

regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (8);

c)

regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (9);

d)

titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (10).

2.   Per poter beneficiare del sostegno, i sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono rispondere ai seguenti criteri:

a)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono:

caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b)

i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;

c)

i sistemi sono aperti a tutti i produttori;

d)

i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;

e)

i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

3.   I produttori che partecipano ad un sistema di qualità alimentare possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto agricolo o alimentare di qualità è ufficialmente riconosciuto a norma dei regolamenti elencati al paragrafo 1 o se il sistema di qualità alimentare è riconosciuto da uno Stato membro a norma del paragrafo 2.

Per quanto riguarda i sistemi di qualità alimentare di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il sostegno può essere concesso soltanto per i prodotti iscritti in un registro comunitario.

4.   Se un programma di sviluppo rurale prevede un sostegno per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 per un determinato prodotto, i costi fissi occasionati dalla partecipazione al suddetto sistema non vengono presi in considerazione per calcolare l’importo dell’aiuto concesso per lo stesso prodotto nell’ambito di una misura agroambientale a sostegno dell’agricoltura biologica.

5.   Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Articolo 23

1.   Ai fini dell’articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «associazione di produttori» si intende un’organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell’articolo 32 dello stesso regolamento per un determinato prodotto agricolo o alimentare. Non sono considerate come «associazioni di produttori» le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

2.   Le attività di informazione e promozione sovvenzionabili a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono attività intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare contemplati nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 32 dello stesso regolamento.

Tali attività mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell’ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare, e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. Tra queste attività si annoverano, in particolare, l’organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, campagne di pubbliche relazioni e pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti di vendita.

3.   Sono sovvenzionabili a norma dell’articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato interno.

Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 e per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. L’origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

4.   Se le attività di cui al paragrafo 2 riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità alimentare citati all’articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) o c), il materiale informativo, promozionale e pubblicitario recherà il logo comunitario previsto da tali sistemi.

5.   Non sono sovvenzionabili a norma dell’articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività di informazione e promozione sovvenzionate nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell’ambito di un’attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all’autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale.

Articolo 24

1.   Il piano aziendale di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve:

a)

dimostrare che l’azienda agricola è in grado di diventare economicamente vitale, tenuto conto delle eventuali altre fonti di reddito complementari dell’agricoltore e della sua famiglia;

b)

contenere informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;

c)

descrivere le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.

2.   Se il piano aziendale di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede l’applicazione di altre misure di sviluppo rurale, esso deve contenere informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.

3.   Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, se, al momento della valutazione, risulta che l’azienda di semisussistenza non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, pone termine al versamento del sostegno.

Articolo 25

1.   Nel caso di Malta, al fine di fissare il sostegno minimo ad un settore la cui produzione complessiva è estremamente esigua, sono ammesse a beneficiare di tale sostegno minimo, conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, solo le associazioni di produttori comprendenti una percentuale minima dei produttori del settore interessato e rappresentative di una percentuale minima della produzione del settore stesso.

Le percentuali minime dei produttori e della produzione, nonché i settori interessati, sono determinati nel programma di sviluppo rurale di Malta.

2.   L’importo minimo del sostegno alle associazioni di produttori maltesi, calcolato in base ai costi richiesti per costituire una piccola associazione di produttori, figura nell’allegato III.

Sottosezione 2

Asse 2

Articolo 26

I beneficiari delle indennità di cui all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non hanno diritto al sostegno previsto dall’articolo 31 dello stesso regolamento per l’applicazione delle direttive 79/409/CEE (11) e 92/43/CEE (12) del Consiglio.

Articolo 27

1.   Ai fini dell'articolo 39, paragrafi da 1 a 4 e dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano secondo i casi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo.

2.   L’impegno di estensivizzazione dell’allevamento o di conduzione di forme di allevamento alternative deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:

a)

la gestione del pascolo è mantenuta;

b)

è interamente mantenuta la superficie foraggera per unità di bestiame, in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;

c)

la densità del bestiame è definita in funzione dell’insieme degli animali da pascolo allevati nell’azienda o, in caso di impegno a limitare l’infiltrazione di sostanze nutritive, della totalità del patrimonio zootecnico dell’azienda che risulti rilevante per l’impegno in questione.

3.   Gli impegni a limitare l’uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi.

4.   Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:

a)

allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;

b)

preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

Le specie animali ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nell’allegato IV.

5.   Gli interventi ambientali attuati nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato o dei regimi di sostegno diretto elencati nell’allegato I, le misure in materia di salute degli animali e delle piante o le misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali e di benessere animale non escludono un sostegno agroambientale e/o di benessere animale a favore delle stesse produzioni, purché esso sia aggiuntivo rispetto alle misure in questione e con esse coerente.

È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o di benessere animale, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

Ove ricorra una combinazione di misure o di impegni ai sensi del primo o del secondo comma, l’entità del sostegno è determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione.

6.   Le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell’articolo 54 o dell’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono beneficiare di un sostegno soltanto se gli impegni agroambientali vanno al di là dei requisiti principali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

In caso di sostegno alle zone montane, alle altre zone con svantaggi naturali, alle zone agricole Natura 2000 e alle zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), gli impegni agroambientali devono tenere debito conto delle condizioni prescritte per la concessione del sostegno nelle zone interessate.

7.   Qualsiasi impegno in materia di benessere degli animali di cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve introdurre criteri superiori in almeno uno dei seguenti aspetti:

a)

acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;

b)

condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;

c)

accesso all’aperto;

d)

assenza di mutilazioni sistematiche, d’isolamento o di contenzione permanente;

e)

prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

8.   Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall’impegno è dato dai pertinenti criteri e requisiti di cui all’articolo 39, paragrafo 3, e all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

9.   Se gli impegni sono di regola espressi in unità di misura diverse da quelle utilizzate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati i massimali annui del sostegno comunitario indicati nello stesso allegato. A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:

a)

limitare il numero di unità per ettaro dell’azienda agricola cui si applica l’impegno agroambientale, oppure

b)

determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.

10.   Gli Stati membri determinano la necessità di compensare i costi dell’operazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, e dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 in base a criteri oggettivi.

Ai fini dell’articolo 39, paragrafo 4, e dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costo dell’operazione» si intende il costo sostenuto affinché l’operazione possa avere luogo e non direttamente imputabile all’esecuzione dell’impegno a cui si ricollega.

Il costo dell’operazione è calcolato per tutta la durata dell’impegno ed è limitato al 20 % del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall’impegno.

11.   Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno, alle seguenti condizioni:

a)

la trasformazione deve comportare indubbi vantaggi per l’ambiente o per il benessere degli animali, o per entrambi;

b)

l’impegno esistente deve risultare sostanzialmente rafforzato;

c)

gli impegni di cui trattasi devono figurare nel programma di sviluppo rurale approvato.

Alle condizioni enunciate al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005. L’impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

12.   Gli Stati membri possono autorizzare l’adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e l’adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell’impegno.

L’adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell’impegno.

13.   I tassi di conversione degli animali in unità di bestiame (UB) sono indicati nell’allegato V. Gli Stati membri possono differenziare tali tassi entro i limiti indicati nell'allegato V per le relative categorie, sulla base di criteri obiettivi.

Articolo 28

1.   Il sostegno previsto dall’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere concesso per operazioni realizzate da beneficiari diversi da quelli contemplati all’articolo 39, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

2.   Le attività che rientrano negli impegni agroambientali di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento non possono beneficiare del sostegno previsto dall’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Non possono essere finanziate a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

3.   Le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura sovvenzionabili a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono:

a)

azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell’azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;

b)

azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;

c)

azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

4.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende per:

a)

«conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b)

«conservazione in situ/nell’azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell’azienda agricola;

c)

«conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell’habitat naturale;

d)

«collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate.

Articolo 29

Ai fini degli articoli 41 e 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «investimenti non produttivi» si intendono gli investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività dell’azienda agricola o forestale.

Articolo 30

1.   Ai fini dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le definizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, salvo eccezioni debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

2.   Per «foresta» si intende un’area di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10 % e i cui alberi hanno un’altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell’azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione.

La foresta comprende le formazioni di bambù e di palme, a condizione che rispondano ai suddetti parametri di altezza e di copertura.

Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.

Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettaro.

La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi, quali piantagioni dell’albero della gomma o di quercia da sughero. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.

3.   Per «zona boschiva» si intende un’area non classificata come «foresta», di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

4.   Sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le seguenti foreste e zone boschive:

a)

le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;

b)

le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

c)

le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).

Articolo 31

1.   I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all’imboschimento a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono determinati dagli Stati membri e comprendono i terreni coltivati in modo stabile.

L’imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato.

2.   Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i «costi di impianto» coprono il costo delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime, nonché i costi direttamente connessi all’operazione.

3.   Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

4.   Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, e dell’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le «specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l’intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

Articolo 32

Ai fini dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l’uso agricolo del terreno.

Articolo 33

1.   Se il sostegno di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha per oggetto la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili possono comprendere, oltre ai costi di impianto, anche il costo della successiva manutenzione della zona interessata.

La manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività agricole non è sovvenzionata nelle zone che beneficiano di un sostegno agroambientale.

2.   Gli interventi preventivi contro gli incendi di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono:

a)

creazione di infrastrutture protettive come sentieri forestali, piste, punti di approvvigionamento idrico, fasce parafuoco, radure, nonché avvio di operazioni di manutenzione delle fasce parafuoco e delle radure;

b)

pratiche forestali preventive, come controllo della vegetazione, diradamento, diversificazione della flora;

c)

installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.

Articolo 34

1.   Le zone agricole di cui all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE, possono fruire delle indennità previste all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 se in tali zone è istituito e attuato un idoneo piano di gestione del bacino idrografico.

2.   I motivi ambientali che rendono idonee all’imboschimento le zone di cui all’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono la prevenzione dell’erosione e/o della desertificazione, il potenziamento della biodiversità, la protezione delle risorse idriche, la prevenzione delle alluvioni e l’attenuazione dei cambiamenti climatici, a condizione che quest’ultima non nuoccia alla biodiversità né provochi altri danni ambientali.

Sottosezione 3

Asse 3

Articolo 35

Ai fini dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per “membro della famiglia agricola” si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 36

I partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che ricevono un sostegno per l’attuazione di strategie di sviluppo locale, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

devono elaborare strategie territoriali di sviluppo locale a livello subregionale;

b)

devono essere rappresentativi dei soggetti del settore pubblico e del settore privato operanti al livello territoriale di cui alla lettera a);

c)

i costi di gestione non devono superare il 15 % della spesa pubblica relativa alla strategia di sviluppo locale di ogni singolo partenariato pubblico-privato.

Sottosezione 4

Asse 4

Articolo 37

1.   Ai fini dell’attuazione dell’asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri o le regioni possono scegliere di coprire l’insieme del loro territorio o solo una parte di esso, adattando di conseguenza i criteri di selezione dei gruppi di azione locale e delle zone da questi rappresentate.

La procedura di selezione dei gruppi di azione locale deve essere aperta alle zone rurali interessate e garantire la concorrenza tra i gruppi di azione locale che presentano strategie di sviluppo locale.

2.   Entro due anni a decorrere dall’approvazione dei programmi devono essere indette gare per la selezione delle zone rurali ai fini dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri o le regioni possono tuttavia indire più di una gara, in particolare se Leader si rivolge a nuovi territori, nel qual caso può essere necessaria una proroga dei termini.

3.   La popolazione di ciascuno dei territori di cui all’articolo 61, lettera a), e all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere di norma compresa tra 5 000 e 150 000 abitanti.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, i suddetti limiti di 5 000 e 150 000 abitanti possono essere rispettivamente abbassati o alzati.

4.   Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 si adoperano affinché nella selezione dei gruppi di azione locale sia data la priorità a quei gruppi che hanno integrato la cooperazione nelle loro strategie di sviluppo locale ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 38

I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20 % della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale.

Articolo 39

1.   La cooperazione di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005 coinvolge almeno un gruppo di azione locale selezionato nell’ambito dell’asse Leader. Un gruppo di azione locale capofila è responsabile della sua attuazione.

2.   Devono avere accesso alla cooperazione i partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e altre zone rurali organizzate secondo i seguenti criteri:

a)

presenza di un gruppo locale in un territorio geografico, operante nel settore dello sviluppo rurale e capace di elaborare una strategia di sviluppo per quel territorio;

b)

organizzazione del gruppo locale basata su un partenariato tra attori locali.

3.   La cooperazione si traduce nella realizzazione di un’azione congiunta.

Sono sovvenzionabili a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le spese inerenti all’azione congiunta, alla gestione di strutture comuni e al supporto tecnico preparatorio.

Le spese di animazione sono sovvenzionabili in tutte le zone che partecipano alla cooperazione.

4.   Se i progetti di cooperazione promossi dai gruppi di azione locale non sono stati integrati nelle rispettive strategie di sviluppo locale ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, essi sono selezionati dall’autorità competente dello Stato membro. In tal caso, i gruppi di azione locale possono presentare i progetti di cooperazione all’autorità competente entro il 31 dicembre 2013.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.

Sottosezione 5

Assistenza tecnica

Articolo 40

Qualora i programmi di sviluppo rurale interessino nel contempo regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e regioni non ammissibili a tale obiettivo, il tasso di partecipazione del FEASR per l’assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere determinato in funzione del tipo di regioni predominante, per numero, nel programma.

Articolo 41

1.   La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere creata nell’ambito delle autorità nazionali competenti oppure mediante selezione tramite gara. Tale struttura deve essere in grado di assolvere i compiti specificati al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo.

2.   Qualora lo Stato membro disponga di un unico programma di sviluppo rurale per l’insieme del suo territorio, la rete rurale nazionale deve formar parte della componente «assistenza tecnica» del programma e deve essere fatta distinzione tra le spese preventivate per le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) devono essere limitate al 25 % dell’importo destinato alla rete rurale nazionale.

3.   Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale è approvato conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Le disposizioni dell’articolo 4, dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 6 del presente regolamento si applicano altresì alla presentazione, approvazione e modifica dei programmi specifici.

Il programma specifico e la relativa tabella finanziaria operano una distinzione tra le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) sono limitate al 25 % dell’importo complessivo del programma.

4.   Le reti rurali nazionali devono essere istituite al più tardi entro il 31 dicembre 2008.

5.   Le norme particolareggiate per la costituzione e l’organizzazione delle reti rurali nazionali sono stabilite nell’allegato II.

Sezione 2

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 42

Ai fini dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1698/2005, ove operazioni integrate rientrino in più assi e/o in più misure, si applicano, per ogni componente dell’operazione chiaramente ricollegabile a una determinata misura di sviluppo rurale, le condizioni relative a tale misura.

Articolo 43

Per le misure d’investimento, gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o a svantaggi strutturali.

Articolo 44

1.   Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

2.   Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

a)

quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile;

b)

quando la cessione di una parte dell’azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50 % della superficie che formava oggetto dell’impegno prima della proroga.

3.   Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell’azienda subisca mutamenti non rilevanti, l’applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all’impegno assunto.

Articolo 45

1.   Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l’estensione dell’impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell’impegno originario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell’ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2.   L’estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

a)

che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;

b)

che sia giustificata dalla natura dell’impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;

c)

che non pregiudichi l’effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

3.   Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all’insieme della superficie in questione a condizioni non meno rigorose di quelle dell’impegno originario.

4.   Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un’operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell’azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

Articolo 46

È prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all’articolo 39, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 2, e all’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a norma degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

Articolo 47

1.   Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:

a)

decesso del beneficiario;

b)

incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c)

espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;

d)

calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda;

e)

distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;

f)

epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

2.   I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente.

CAPO IV

Disposizioni in materia di ammissibilità e disposizioni amministrative

Sezione 1

Verificabilità e controllabilità delle misure e norme sull’ammissibilità

Sottosezione 1

Verificabilità e controllabilità delle misure

Articolo 48

1.   Ai fini dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A tale scopo, gli Stati membri predispongono sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni.

2.   Al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l’esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli articoli 31, 38, 39, 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri ricorrono a opportune perizie da parte di organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi. Il ricorso a tali perizie è dimostrato nei programmi di sviluppo rurale.

Sottosezione 2

Abbuoni di interessi

Articolo 49

Il FEASR può cofinanziare abbuoni di interessi sui prestiti in virtù dell’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri che propongono abbuoni di interessi indicano nei programmi di sviluppo rurale il metodo da utilizzare per il calcolo degli stessi.

Gli Stati membri possono stabilire un sistema di capitalizzazione delle rimanenti rate annuali dell’abbuono di interessi in qualsiasi momento della durata del prestito. Le eventuali rate annuali rimanenti dopo la scadenza del termine di pagamento sono capitalizzate e saldate entro il 31 dicembre 2015. Ai fini delle domande di pagamento da presentare alla Commissione, gli importi versati all’istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell’abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Ai fini dell’applicazione del secondo comma, l’organismo pagatore dello Stato membro deve stipulare una convenzione con l’istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell’abbuono. Lo Stato membro indica nel programma il metodo di calcolo e le ipotesi sul valore futuro da prendere in considerazione per il calcolo del valore capitalizzato dell’abbuono di interessi residuo, nonché le modalità per continuare a versare l’aiuto ai beneficiari.

Lo Stato membro è responsabile della gestione del pagamento del valore attualizzato dell’abbuono all’istituto finanziario intermediario per l’intera durata del prestito, nonché di ogni eventuale recupero di importi indebitamente erogati a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (14).

Sottosezione 3

Altre operazioni di ingegneria finanziaria

Articolo 50

Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell’ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestiti (di seguito «i fondi»), conformemente agli articoli 51 e 52 del presente regolamento.

Articolo 51

1.   I cofinanziatori o patrocinatori dei fondi presentano all’autorità di gestione un piano di attività che precisi, tra l’altro, il mercato bersaglio o il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l’utilizzo previsto del contributo del FEASR, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR. Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2.   I fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente. In quest’ultimo caso, il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, incluse quelle investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario. La Commissione non può diventare socio o azionista dei fondi.

3.   I fondi investono o prestano garanzie alle imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad attività ritenute potenzialmente redditizie dai dirigenti dei fondi. Nella valutazione della redditività economica viene tenuto conto di tutte le fonti di reddito delle imprese in questione. I fondi non investono né prestano garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (15).

4.   Le autorità di gestione e i fondi prendono tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e il FEASR.

5.   I costi di gestione dei fondi non possono superare il 3 % del capitale versato ovvero il 2 % nel caso dei fondi di garanzia, in media annua per la durata del programma, a meno che, in seguito a gara d’appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata.

6.   Le condizioni e le modalità di partecipazione dei programmi di sviluppo rurale ai fondi, tra l’altro in termini di risultati tangibili, strategia d’investimento e pianificazione degli investimenti, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti e disposizioni di liquidazione, sono stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo e lo Stato membro o l’autorità di gestione.

7.   La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi o le garanzie da questi prestate a singole imprese sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 e alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Articolo 52

1.   In ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui all’articolo 51 del presente regolamento, le spese dichiarate alla Commissione a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

a)

di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie dai fondi di garanzia;

b)

dei costi di gestione ammissibili.

La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR nel quadro delle operazioni di ingegneria finanziaria e le spese ammissibili di cui al secondo comma, lettere a) o b), è liquidata nel contesto dei conti annuali dell’ultimo anno di attuazione del programma.

2.   Gli interessi maturati sui contributi provenienti dai programmi di sviluppo rurale versati ai fondi sono utilizzati per finanziare operazioni di ingegneria finanziaria a favore di singole imprese.

3.   Le risorse provenienti da investimenti avviati dai fondi e restituite all’operazione o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di singole imprese.

Sottosezione 4

Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno e contributi in natura

Articolo 53

1.   Se del caso, gli Stati membri possono fissare l’entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.

2.   Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1:

a)

contengano unicamente elementi verificabili;

b)

siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

c)

indichino chiaramente la fonte dei dati;

d)

siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo;

e)

per le misure di cui agli articoli 31, da 37 a 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non contengano elementi correlati a costi d’investimento fissi.

Articolo 54

1.   Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

a)

che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

b)

che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all’articolo 50;

c)

che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni.

2.   La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata.

Sottosezione 5

Investimenti

Articolo 55

1.   In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b)

acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c)

spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

In deroga al primo comma, lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (16), gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile.

2.   Nel caso di investimenti agricoli, l’acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti.

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell’articolo 20, lettera b), punto vi), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione.

Sottosezione 6

Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti

Articolo 56

1.   In deroga all'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (17), i beneficiari delle misure relative agli investimenti possono richiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal programma di sviluppo rurale. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico.

2.   L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato.

Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

3.   La garanzia è svincolata quando l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.

Sezione 2

Aiuti di Stato

Articolo 57

1.   I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a favore di misure od operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.A, del presente regolamento.

2.   I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato configurantisi come contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a favore delle misure di cui agli articoli 25 e 52 dello stesso regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell’articolo 89 a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27 e 52 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del suddetto regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.

3.   Le spese sostenute per le misure e le operazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono ammissibili solo se l’aiuto corrispondente non costituisce, al momento della concessione, un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (18).

L’autorità di gestione o qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro garantisce che, in caso di erogazione di aiuti a favore di operazioni facenti parte delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel quadro di regimi di aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 659/1999, siano rispettati gli obblighi di notifica applicabili agli aiuti individuali ai sensi dell’articolo 1, lettera e), dello stesso regolamento e le operazioni in questione siano selezionate solo previa notifica dell’aiuto corrispondente e approvazione da parte della Commissione a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Sezione 3

Informazione e pubblicità

Articolo 58

1.   Il programma di sviluppo rurale comprende un piano di comunicazione indicante:

a)

gli obiettivi e i gruppi bersaglio;

b)

i contenuti e la strategia delle attività di comunicazione e d’informazione, nonché le misure da adottare;

c)

il bilancio indicativo;

d)

i servizi amministrativi o gli organismi competenti per l’esecuzione;

e)

i criteri per la valutazione dell’impatto delle misure di informazione e pubblicità in termini di trasparenza, sensibilizzazione ai programmi di sviluppo rurale e ruolo della Comunità.

2.   La dotazione per informazione e pubblicità può essere stanziata nell’ambito della componente «assistenza tecnica» del programma di sviluppo rurale.

3.   Le norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità sono stabilite nell'allegato VI.

Articolo 59

Alle riunioni del comitato di sorveglianza istituito a norma dell’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il presidente riferisce sull’andamento delle misure di informazione e pubblicità, portando a conoscenza dei membri del comitato alcuni esempi di tali misure.

Sezione 4

Sorveglianza e valutazione

Articolo 60

La struttura e gli elementi delle relazioni annuali di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono specificati nell’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 61

La valutazione intermedia e la valutazione ex post di cui all’articolo 86, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono presentate alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2015.

Se gli Stati membri omettono di presentare la valutazione intermedia e la valutazione ex post entro le date di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione può applicare la procedura di sospensione temporanea dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 fino al ricevimento delle suddette relazioni valutative.

Articolo 62

1.   Gli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale sono elencati nell’allegato VIII del presente regolamento. Questo elenco di indicatori costituisce il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Se del caso, tali indicatori sono distinti per età e sesso dei beneficiari, nonché a seconda che le misure siano attuate in zone svantaggiate o in zone interessate dall’obiettivo di convergenza.

2.   L’andamento degli indicatori di prodotto e di risultato è analizzato nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi. La relazione annuale fa riferimento sia agli indicatori comuni che agli indicatori supplementari.

Per misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi del programma di sviluppo rurale, vengono fissati obiettivi indicativi specifici per gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto per il periodo di esecuzione del programma, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.   La Commissione formula orientamenti riguardo al quadro comune per il monitoraggio e la valutazione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri. Tali orientamenti contengono almeno i seguenti elementi:

a)

requisiti in materia di monitoraggio;

b)

organizzazione delle valutazioni ex ante, intermedia ed ex post e questionario valutativo comune per ciascuna misura di sviluppo rurale;

c)

orientamenti per la valutazione dei progressi compiuti in base agli indicatori e per la stesura delle relazioni;

d)

schede informative che riassumano, per ciascuna misura, la logica dell'intervento e i vari indicatori;

e)

schede informative che riportino gli indicatori iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto.

Sezione 5

Trasmissione elettronica di dati e documenti

Articolo 63

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione (di seguito «il sistema») per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. I dati in oggetto riguardano sia gli aspetti amministrativi/operativi, sia quelli finanziari di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (19).

Il sistema è creato e aggiornato dalla Commissione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri.

2.   Per quanto riguarda la gestione amministrativa/operativa, il sistema contiene gli elementi documentali di comune interesse necessari per il monitoraggio, in particolare i piani strategici nazionali con i relativi aggiornamenti, le relazioni di sintesi, i programmi e le relative modifiche, le decisioni della Commissione, le relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi, compresa la codificazione delle misure secondo la tabella di cui all’allegato II, punto 7, nonché gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione di cui all’allegato VIII.

3.   L’autorità di gestione e la Commissione inseriscono nel sistema i documenti di loro competenza nel formato richiesto e provvedono ad aggiornarli.

4.   Gli Stati membri e la Commissione possono accedere al sistema direttamente o tramite un’interfaccia per la sincronizzazione automatica e l’inserimento di dati con i sistemi di gestione informatica nazionali e regionali.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma centralizzata, le richieste di diritti di accesso al sistema.

5.   Gli scambi di dati sono firmati elettronicamente a norma dell’articolo 5 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l’efficacia giuridica e l’ammissibilità come prova in giudizio della firma elettronica utilizzata nel sistema.

6.   La data di inoltro dei documenti alla Commissione è la data in cui lo Stato membro trasmette i documenti dopo averli inseriti nel sistema.

Un documento si considera inviato alla Commissione quando lo Stato membro non può più modificarlo né sopprimerlo nel sistema.

7.   Il costo di elaborazione e aggiornamento degli elementi comuni del sistema è finanziato dal bilancio della Comunità a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

I costi dell’interfaccia tra il sistema e i sistemi nazionali e locali, nonché i costi di adeguamento dei sistemi nazionali e locali possono essere finanziati a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

8.   In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione in forma cartacea. La trasmissione in forma cartacea può essere effettuata solo previo consenso formale della Commissione.

Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale che ha impedito l’uso del sistema, lo Stato membro inserisce i documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera come data di invio la data di spedizione dei documenti in forma cartacea.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 64

Il regolamento (CE) n. 817/2004 è abrogato con decorrenza dal 1o gennaio 2007.

Esso continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente al 1o gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004, nonché l’allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, dello stesso regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a norma dell’articolo 94, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 65

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).

(2)  http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

(3)  GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

(5)  GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30; rettifica pubblicata nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55).

(6)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(7)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(8)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(9)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(10)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(11)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(12)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(13)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(14)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(15)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(16)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(17)  Cfr. pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale.

(18)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(19)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.

(20)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.


ALLEGATO I

REGIMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

Ortofrutticoli [articolo 14, paragrafo 2, e articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (1)]

Vino [titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999]

Tabacco (articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (2)

Olio d’oliva [articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio (3)]

Luppolo [articolo 6 del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio (4)]

Carni bovine [articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003]

Ovini e caprini [articolo 114, paragrafo 1, e articolo 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003]

Apicoltura [articolo 2 del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio (5)]

Zucchero [regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (6)]

Misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche [capo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (7)] e delle isole minori del Mar Egeo [titolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (8)]

Pagamenti diretti [articolo 42, paragrafo 5, e articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003]


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(3)  GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 (rettifica pubblicata nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37).

(4)  GU L 314 del 30.11.2005, pag. 1.

(5)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(7)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(8)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.


ALLEGATO II

A.   CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 5)

1.   Titolo del programma di sviluppo rurale

2.   Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)

2.1.   Zona geografica interessata dal programma

[articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005]

2.2.   Regioni classificate come «obiettivo di convergenza»

[articolo 16, lettera d), e articolo 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Identificare

le regioni di convergenza.

3.   Analisi della situazione evidenziante i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione ex ante

[articolo 16, lettera a), e articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

3.1.   Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza

Descrivere, con l’ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale sulla base degli indicatori iniziali riportati nell’allegato VIII e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione verte in particolare sui seguenti elementi:

—   Contesto socioeconomico generale della zona geografica: definizione della zona rurale in base al punto 2.4 dell’allegato della decisione 2006/144/CE del Consiglio (1); situazione demografica, compresa la struttura della popolazione per età e sesso, immigrazione ed emigrazione, problemi derivanti dalla pressione della periferia e dall’isolamento; fattori economici trainanti, produttività e crescita; mercato del lavoro, struttura dell’occupazione, disoccupazione e livello di qualificazione professionale, analisi della situazione occupazionale per età e sesso; utilizzazione del suolo e assetto della proprietà in generale e nel settore agricolo-forestale, dimensione media delle aziende.

—   Rendimento dei settori agricolo, alimentare e forestale: competitività dei settori agricolo, alimentare e forestale, svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento; capitale umano e imprenditorialità; potenziale d’innovazione e di trasferimento delle conoscenze; qualità e conformità con i requisiti comunitari.

—   Gestione dell’ambiente e del territorio: svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione; descrizione generale della biodiversità, con particolare enfasi su quella connessa all’agricoltura e alle foreste, compresi i sistemi agroforestali di alto pregio naturale, stato di attuazione delle direttive Natura 2000 nei territori agricoli/forestali; situazione idrologica dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ruolo dell’agricoltura in termini di consumo/inquinamento dell’acqua, applicazione delle direttive 91/676/CEE (2) e 2000/60/CE del Consiglio (direttiva sui nitrati e direttiva quadro sulle acque); inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, particolarmente in relazione all’agricoltura: emissioni di gas serra e di ammoniaca e riferimento ai piani d’azione e iniziative dello Stato membro/della regione per conformarsi alle raccomandazioni internazionali, tra cui il codice di buone pratiche per ridurre le emissioni di ammoniaca (convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza); uso di bioenergia; qualità del suolo (erosione idrica ed eolica, materie organiche, inquinamento), protezione, uso di pesticidi, agricoltura biologica e benessere degli animali; dimensioni delle zone forestali protette e protettive, zone boschive ad alto o medio rischio d’incendio, variazione media annua della copertura forestale. Le descrizioni di cui sopra vanno suffragate da dati quantificati.

—   Economia rurale e qualità della vita: struttura dell’economia rurale, ostacoli alla creazione di opportunità di lavoro alternative, costituzione di microimprese e turismo; descrizione e analisi delle lacune della prestazione di servizi in ambito rurale, compreso l’accesso ai servizi online e all’infrastruttura a banda larga; fabbisogno infrastrutturale, beni culturali e ambiente edificato nei villaggi; potenziale umano e capacità di sviluppo a livello locale, anche dal punto di vista politico-amministrativo.

—   Leader: popolazione e territorio degli Stati membri interessati dalle strategie integrate di sviluppo rurale fondate su un'impostazione dal basso (Leader+ e altri programmi nazionali e cofinanziati dalla Comunità) durante il periodo di programmazione 2000-2006).

3.2.   Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza

Descrivere la scelta e la gerarchia delle misure di sviluppo rurale intese ad affrontare la situazione del territorio rurale, nonché il peso finanziario dei vari assi e misure, giustificato dall’analisi dei punti di forza e di debolezza.

3.3.   Valutazione ex ante

Rilevare e valutare gli elementi specificati all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005: i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

La valutazione ex ante deve rispondere anche ai requisiti della valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»).

La valutazione ex ante completa deve essere allegata al programma di sviluppo rurale.

3.4.   Impatto del precedente periodo di programmazione e altre informazioni

Descrivere l’incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione nella stessa zona di programmazione. Presentare una sintesi dei risultati delle valutazioni.

Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.

4.   Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché impatto previsto secondo la valutazione ex ante

[articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

4.1.   Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale

Descrivere in che modo le misure selezionate nel programma di sviluppo rurale e il peso finanziario dei quattro assi corrispondono al piano strategico nazionale e alla particolare situazione nazionale.

4.2.   Impatto previsto delle priorità selezionate sulla base della valutazione ex ante

Il programma di sviluppo rurale contiene una sintesi della valutazione ex ante (tratta dalla valutazione ex ante completa allegata al programma), in cui si spiega come le autorità di gestione hanno tenuto conto dei risultati di tale valutazione. In questa parte del programma si commentano anche gli effetti previsti delle sinergie tra assi e misure e l’impulso che le azioni trasversali integrate possono dare alla creazione di esternalità positive e di situazioni vantaggiose per tutti.

5.   Descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi

[articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Questa sezione contiene una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all’articolo 81 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che consentono di misurare l’andamento, l’efficienza e l’efficacia del programma. Gli indicatori comprendono sia gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (allegato VIII del presente regolamento), sia indicatori supplementari specifici al programma.

5.1.   Disposizioni generali

Riferimento all’articolo (ed eventualmente al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se vengono citati due o più articoli (per le operazioni integrate), il pagamento va imputato alla misura predominante e quindi all’asse predominante (articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1698/2005), ma ogni parte deve essere attuata secondo le norme che disciplinano le singole misure.

Indicare la logica d’intervento, gli obiettivi, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari.

5.2.   Disposizioni comuni a tutte o a più misure

Riferimento a tutte le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, comprese le clausole finanziarie, e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (4). Se vengono proposti riferimenti diversi da quelli della tavola di concordanza che figura nell’allegato II di detto regolamento, le differenze devono essere spiegate in questa sezione. Per le operazioni facenti parte di misure che non saranno più rinnovate nel periodo di programmazione 2007-2013, ci si può limitare alle prescrizioni del presente paragrafo.

Confermare che, per le misure di cui agli articoli 25 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, è garantito il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato e dei criteri di compatibilità materiale, in particolare i massimali di aiuto per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato.

Confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull’attuazione di più misure di sviluppo rurale sono identici a quelli del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Dimostrare che, per le misure d’investimento, il sostegno è finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze territoriali e a svantaggi strutturali.

Criteri e disposizioni amministrative atti a garantire che le operazioni che beneficiano eccezionalmente di un sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dei regimi di sostegno elencati all’allegato I del presente regolamento non siano sovvenzionate anche da altri strumenti della politica agricola comune.

Giustificativi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del presente regolamento, che consentano alla Commissione di verificare la coerenza e l’attendibilità dei calcoli.

Se viene fatto uso di abbuoni di interessi e sistemi di capitalizzazione degli stessi, o di operazioni di ingegneria finanziaria, gli adempimenti previsti agli articoli da 49 a 52 del presente regolamento.

5.3.   Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure

Per le misure sono richieste le seguenti informazioni specifiche:

5.3.1.   Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

Informazioni comuni a talune misure in materia forestale

Nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria.

5.3.1.1.   Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano

5.3.1.1.1.   Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale

descrizione delle attività (compreso il tipo di formazione) e categorie di beneficiari;

copertura del sostegno.

5.3.1.1.2.   Insediamento di giovani agricoltori

definizione di «insediamento» applicata nello Stato membro/regione;

sintesi dei requisiti del piano aziendale, anche in caso di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti entro un periodo di 36 mesi, e informazioni sulla frequenza e le modalità di riesame del piano aziendale;

ricorso alla possibilità di ottenere una proroga per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali;

ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che da adito a tali misure;

importo del sostegno e modalità di pagamento (premio unico in un massimo di cinque rate, abbuono di interessi o una combinazione di entrambi).

5.3.1.1.3.   Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli

legame con i regimi pensionistici nazionali;

legame con la misura a favore dell’insediamento di giovani agricoltori (se è stata scelta questa opzione);

durata dell’aiuto;

ricorso alla possibilità di cedere i terreni resi disponibili a un organismo che si impegni a riassegnarli ulteriormente;

importo dei pagamenti.

5.3.1.1.4.   Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale

descrizione del sistema di consulenza agricola/forestale istituito dallo Stato membro, compresa la procedura di selezione degli organismi incaricati di prestare i servizi di consulenza agli agricoltori/detentori di aree forestali;

importo e aliquota del sostegno.

5.3.1.1.5.   Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

descrizione delle procedure di avviamento, qualifica dei prestatori di servizi, tipo di servizi prestati;

categorie di spese ammissibili, entità del sostegno e sua degressività.

5.3.1.2.   Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l’innovazione

5.3.1.2.1.   Ammodernamento delle aziende agricole

descrizione dei requisiti e degli obiettivi per il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole;

tipi di investimenti (materiali/immateriali);

categorie di beneficiari;

designazione dei requisiti comunitari di nuova introduzione (e di quelli esistenti nel caso di giovani agricoltori beneficiari di aiuti all’insediamento) per i quali può essere concesso un sostegno; giustificazione in rapporto agli specifici problemi incontrati per conformarsi a tali requisiti, nonché durata e giustificazione della proroga per ciascuno dei requisiti in questione;

tipo e intensità dell’aiuto.

5.3.1.2.2.   Migliore valorizzazione economica delle foreste

tipi di investimenti e categorie di beneficiari;

tipo e intensità dell’aiuto.

5.3.1.2.3.   Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

descrizione dei requisiti e degli obiettivi relativi al rendimento globale delle imprese;

settori della produzione primaria e tipi di investimenti (materiali/immateriali);

tipi e dimensioni delle imprese beneficiarie;

designazione dei criteri obbligatori per i quali può essere concessa una proroga alle microimprese per conformarsi ai requisiti comunitari di nuova introduzione;

tipo e intensità dell’aiuto.

5.3.1.2.4.   Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

settori interessati e categorie di soggetti partecipanti ai progetti di cooperazione;

eventuale distinzione tra progetti di cooperazione in materia di nuovi prodotti/nuovi processi/nuove tecnologie;

categorie di spese ammissibili ed entità del sostegno.

5.3.1.2.5.   Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

descrizione del tipo di operazioni.

5.3.1.2.6.   Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

garantire che, in simili casi, è coperto solo il costo d’investimento.

5.3.1.3.   Misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola e dei prodotti agricoli

5.3.1.3.1.   Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

elenco dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria che possono beneficiare del sostegno previsto dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, data a partire dalla quale il requisito è obbligatorio in virtù della normativa comunitaria e giustificazione della scelta;

descrizione dell’incidenza significativa degli obblighi o dei vincoli imposti dal nuovo requisito sui costi di esercizio dell’azienda agricola;

importo del sostegno per requisito ammissibile e metodo utilizzato per determinare tale importo.

5.3.1.3.2.   Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

elenco dei sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare sovvenzionabili, nonché dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell’ambito dei sistemi di qualità selezionati. Per i sistemi nazionali, descrizione del sistema secondo i criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 2;

indicazione della o delle autorità competenti per la supervisione del sistema di qualità e descrizione delle modalità organizzative di tale supervisione;

importo del sostegno per tipo di sistema sovvenzionabile e giustificazione dei costi fissi.

5.3.1.3.3.   Attività di informazione e promozione

elenco dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell’ambito del sistema di qualità selezionato a titolo della misura «Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare»;

procedura per garantire che le azioni ammesse a beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non fruiscano contemporaneamente di un sostegno nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000;

procedura di controllo ex ante del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento);

sintesi delle categorie di spese ammissibili e dei tassi di sostegno.

5.3.1.4.   Misure transitorie per la Repubblica ceca, Cipro, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

5.3.1.4.1.   Sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione

definizione di azienda di semi-sussistenza in funzione delle dimensioni minime e/o massime dell’azienda, della parte di produzione commercializzata e/o del livello di reddito dell’azienda ammissibile;

definizione della redditività economica futura;

sintesi dei requisiti del piano aziendale;

importo e durata del sostegno.

5.3.1.4.2.   Costituzione di associazioni di produttori

descrizione della procedura ufficiale di riconoscimento delle associazioni, compresi i criteri di selezione;

settori interessati;

unicamente per Malta, indicazione del settore o dei settori che beneficiano della deroga giustificata dalla produzione complessiva estremamente esigua, nonché condizioni per poter beneficiare della deroga: percentuale minima della produzione dell’associazione rispetto alla produzione totale del settore, numero minimo di produttori del settore membri dell’associazione;

unicamente per Malta, giustificazione degli importi annui.

5.3.2.   Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale

5.3.2.1.   Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli

Disposizioni comuni a talune misure

Descrizione dettagliata dell’esecuzione a livello nazionale:

ai fini specifici dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori; tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, l’obbligo di possedere una licenza per l’uso di tali prodotti, l’obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione e le disposizioni sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale;

ai fini specifici dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.

5.3.2.1.1.   Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

Le disposizioni dell’allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, del regolamento (CE) n. 817/2004 si applicano fino al 31 dicembre 2009. Viene tuttavia a cadere la distinzione tra «A. caratteristiche principali» e «B. altri elementi».

5.3.2.1.2.   Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

Idem come al punto 5.3.2.1.1.

5.3.2.1.3.   Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali;

descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche prese come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi generati dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata (5);

importo dell’aiuto.

5.3.2.1.4.   Pagamenti agroambientali

descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni in base all’impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali;

descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici (compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno) presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi, b) del mancato guadagno dovuto all’impegno assunto e c) dell’entità dei costi dell’operazione; se del caso, questa metodica deve tenere conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003; l’eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 9, del presente regolamento;

importo dell’aiuto;

misure, obiettivi e criteri applicati se i beneficiari sono selezionati mediante gara ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di femmine riproduttrici interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un’organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della razza. Si dovrà dimostrare che l’organismo in questione possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze minacciate;

per le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell’erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale;

per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura (articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005): categorie di beneficiari, tipi di operazioni e specificazione dei costi ammissibili.

5.3.2.1.5.   Pagamenti per il benessere degli animali

descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni, per almeno uno degli aspetti contemplati all’articolo 27, paragrafo 7, del presente regolamento, in base all’impatto previsto;

descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici/zootecnici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto; b) dell’entità dei costi dell’operazione;

importo dell’aiuto.

5.3.2.1.6.   Sostegno agli investimenti non produttivi

definizione delle operazioni sovvenzionabili;

descrizione del nesso con gli impegni di cui all’articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o con altri obiettivi agroambientali;

descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale.

5.3.2.2.   Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile delle superfici forestali

Disposizioni comuni a tutte le misure:

nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria;

riferimento ai piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio alto di incendi boschivi ed elementi comprovanti la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.

5.3.2.2.1.   Imboschimento di terreni agricoli

definizione di «terreno agricolo»;

definizione di «agricoltore»;

disposizioni e criteri per la selezione delle zone da imboschire, tali da garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità, conformemente all’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento;

descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione, nonché del mancato guadagno da compensare. Per quest’ultima voce, il metodo in questione deve tenere conto degli eventuali aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;

intensità dell’aiuto per l’impianto, nonché importo e durata dei premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e del mancato guadagno.

5.3.2.2.2.   Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

definizione dei sistemi agroforestali sovvenzionabili;

uso forestale;

uso agricolo;

densità di impianto;

descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto;

intensità dell’aiuto per l’impianto.

5.3.2.2.3.   Imboschimento di superfici non agricole

disposizioni e criteri per la designazione delle zone da imboschire;

disposizioni atte a garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità;

descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione;

intensità dell’aiuto per l’impianto.

5.3.2.2.4.   Indennità Natura 2000

zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti ai proprietari di foreste in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali;

descrizione del metodo di calcolo utilizzato per giustificare gli oneri e il mancato guadagno dovuti ai vincoli all’uso delle foreste e di altri terreni boschivi imposti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata;

importo dell’aiuto.

5.3.2.2.5.   Pagamenti silvoambientali

giustificazione degli impegni in base all’impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali;

descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri presi come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto;

importo dell’aiuto.

5.3.2.2.6.   Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

tipo di interventi e piani di prevenzione.

5.3.2.2.7.   Sostegno agli investimenti non produttivi

definizione delle operazioni sovvenzionabili;

descrizione del nesso con gli impegni di cui all’articolo 36, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o con altri obiettivi ambientali;

descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano le zone interessate in termini di pubblica utilità.

5.3.3.   Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale

5.3.3.1.   Misure intese a diversificare l’economia rurale

5.3.3.1.1.   Diversificazione verso attività non agricole

settori di diversificazione interessati;

intensità dell’aiuto.

5.3.3.1.2.   Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

tipi di imprese beneficiarie;

descrizione del tipo di operazioni;

intensità dell’aiuto.

5.3.3.1.3.   Incentivazione di attività turistiche

descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

intensità dell’aiuto.

5.3.3.2.   Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali

5.3.3.2.1.   Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

tipi di servizi sovvenzionati;

costi ammissibili.

5.3.3.2.2.   Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

tipi di interventi sovvenzionati;

costi ammissibili.

5.3.3.2.3.   Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

5.3.3.3.   Formazione e informazione

settori interessati;

categorie di operatori economici beneficiari delle azioni previste.

5.3.3.4.   Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

acquisizione di competenze e animazione: descrizione del tipo di operazioni;

partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, diversi da quelli previsti all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che attuano le strategie di sviluppo locale: descrizione del tipo di partenariato (partner rappresentati, percentuale di partner privati, potere decisionale), stima indicativa del numero di partenariati pubblici-privati, superficie e popolazione interessate; misure dell’asse 3 attuate da questi partenariati pubblici-privati; disposizione atta a garantire che i costi di gestione dei partenariati siano limitati al 15% della spesa pubblica per la rispettiva strategia di sviluppo locale.

5.3.4.   Asse 4: Attuazione dell’impostazione Leader

5.3.4.1.   Strategie di sviluppo locale

procedura e tempi di selezione dei gruppi di azione locale, compresi i criteri di selezione obiettivi, numero indicativo previsto di gruppi di azione locale e percentuale prevista di territori rurali interessati da strategie di sviluppo locale;

giustificazione della selezione di zone con popolazione non ricompresa nei limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 3;

procedura di selezione delle operazioni poste in essere dai gruppi di azione locale;

descrizione dei canali finanziari applicabili ai gruppi di azione locale.

5.3.4.2.   Cooperazione interterritoriale e transnazionale

Procedura, tempistica e criteri obiettivi per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

5.3.4.3.   Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio.

limite alla quota del bilancio dei gruppi di azione locale destinata alla gestione degli stessi;

stima indicativa della quota delle spese di cui all’articolo 59, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sarà destinata all’acquisizione di competenze e all’animazione per l’asse Leader.

6.   Piano di finanziamento composto di due tabelle

[articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

6.1.   Partecipazione annua del FEASR (in euro)

Anno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale FEASR

 

 

 

 

 

 

 

Regioni di convergenza (6)

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   Piano finanziario per asse (in euro per l’insieme del periodo) (7)

Asse

Partecipazione pubblica

Totale settore pubblico

Tasso di partecipazione FEASR

(%)

Importo FEASR

Asse 1

 

 

 

Asse 2

 

 

 

Asse 3

 

 

 

Asse 4

 

 

 

Assistenza tecnica

 

 

 

Totale

 

 

 

N.B.: Le spese transitorie di cui al punto 5.2, primo trattino, del presente allegato vanno inserite nelle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7. Per identificare tali spese, gli Stati membri si serviranno della tavola di concordanza di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1320/2006.

7.   Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale (in euro per l’insieme del periodo)

Misura/asse

Spesa pubblica

Spesa privata

Costo totale

Misura 111

 

 

 

Misura 112

 

 

 

Misura 121

 

 

 

Misura 1 …

 

 

 

Totale asse 1

 

 

 

Misura 211

 

 

 

Misura 212

 

 

 

Misura 221

 

 

 

Misura 2 …

 

 

 

Totale asse 2

 

 

 

Misura 311

 

 

 

Misura 312

 

 

 

Misura 321

 

 

 

Misura 3 …

 

 

 

Totale asse 3

 

 

 

41

Strategie di sviluppo locale:

411

Competitività

412

Gestione dell’ambiente/del territorio

413

Qualità della vita/diversificazione

 

 

 

421

Cooperazione:

 

 

 

431

Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione

 

 

 

Totale asse 4 (8)

 

 

 

Totale assi 1, 2, 3 e 4

 

 

 

511

Assistenza tecnica

di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale:

a)

costi di gestione

b)

piano d’azione

 

 

 

Totale complessivo

 

 

 

La tabella finanziaria consolidata e la tabella indicativa degli importi iniziali per misura devono riprodurre la struttura delle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7 e seguire l’ordine del seguente elenco:

Le varie misure sono codificate come segue:

(111)

azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;

(112)

insediamento di giovani agricoltori;

(113)

prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;

(114)

ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;

(115)

avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;

(121)

ammodernamento delle aziende agricole;

(122)

migliore valorizzazione economica delle foreste;

(123)

accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;

(124)

cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare;

(125)

miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura;

(126)

ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;

(131)

sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;

(132)

sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

(133)

sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;

(141)

sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;

(142)

costituzione di associazioni di produttori;

(211)

indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;

(212)

indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane;

(213)

indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;

(214)

pagamenti agroambientali;

(215)

pagamenti per il benessere degli animali;

(216)

sostegno agli investimenti non produttivi;

(221)

imboschimento di terreni agricoli;

(222)

primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;

(223)

imboschimento di superfici non agricole;

(224)

indennità Natura 2000;

(225)

pagamenti silvoambientali;

(226)

ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;

(227)

sostegno agli investimenti non produttivi;

(311)

diversificazione verso attività non agricole;

(312)

sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;

(313)

incentivazione di attività turistiche;

(321)

servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale;

(322)

sviluppo e rinnovamento dei villaggi;

(323)

tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

(331)

formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell’asse 3;

(341)

acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale;

(410)

strategie di sviluppo locale;

(411)

competitività;

(412)

gestione dell’ambiente/del territorio;

(413)

qualità della vita/diversificazione;

(421)

cooperazione interterritoriale e transnazionale;

(431)

gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;

(511)

assistenza tecnica;

8.   Se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per asse, che distingua le misure interessate di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005

Tabella

[articolo 16, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005]:

(in euro per l’insieme del periodo)

Asse 1

 

Misura 111

 

 

Totale asse 1

 

Asse 2

 

Misura 211

 

 

Totale asse 2

 

Asse 3

 

Misura 311

 

 

Totale asse 3

 

Asse 4

 

Misura 411

 

 

Totale asse 4

 

Totale asse 1, asse 2, asse 3, asse 4

 

9.   Gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l’elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l’attuazione dei programmi

[articolo 16, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Gli elementi di cui ai punti A e B, relativi alle norme e procedure sugli aiuti di Stato, devono essere validi per l’intera durata del programma e riguardare sia la versione iniziale che le successive modifiche.

A.   Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato:

indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione (9) sugli aiuti de minimis al settore agricolo; oppure

fornire il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (10), in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure

fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato; oppure

compilare la corrispondente scheda informativa allegata al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (11).

B.   Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest’ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005] e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato:

indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione (12) sugli aiuti de minimis; oppure

fornire il numero di protocollo e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure

fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato; oppure

spiegare per quali motivi il regime di aiuto in questione è da considerarsi come un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, comprese le misure di aiuto esistenti ai sensi dei trattati di adesione.

Le suddette misure vanno presentate secondo il seguente modello di tabella degli aiuti di Stato:

C.   Modello di tabella degli aiuti di Stato, da allegare a ciascun programma di sviluppo rurale

Codice misura

Titolo del regime di aiuto

Legittimazione del regime (13)

Durata del regime di aiuto

 

 

 

 

La tabella degli aiuti di Stato deve essere corredata di un impegno, da parte dello Stato membro, a notificare individualmente, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ogni singolo caso di applicazione dei regimi di cui al punto B per i quali è richiesta una notifica individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti nelle rispettive decisioni di approvazione.

10.   Informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dalla politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca

[articolo 5, articolo 16, lettera h), e articolo 60 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

10.1.   Giudizio sulla complementarità con:

le attività, le politiche e le priorità della Comunità, in particolare con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca;

le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all’allegato I del presente regolamento.

10.2.   Relativamente alle misure degli assi 1, 2 e 3:

criteri per distinguere le misure aventi a oggetto operazioni sovvenzionabili anche da altri strumenti di sostegno comunitari, in particolare i fondi strutturali e il Fondo europeo per la pesca.

10.3.   Relativamente alle misure dell’asse 4:

criteri per distinguere le strategie di sviluppo locale che rientrano nell’asse 4 dalle strategie di sviluppo locale attuate dai «gruppi» beneficiari del Fondo europeo per la pesca e i progetti di cooperazione dall’obiettivo di cooperazione dei fondi strutturali.

10.4.   Se del caso, fornire informazioni sulla complementarità con altri strumenti finanziari della Comunità.

11.   Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

[articolo 16, lettera i), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e, per informazione, descrizione sintetica della loro struttura di gestione e di controllo.

12.   Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza.

[articolo 16, lettera i), punto ii), e articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

12.1.   Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione

Detti sistemi saranno concepiti sulla base degli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto del programma di sviluppo rurale, facenti parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’allegato VIII, e degli altri elementi elencati all’articolo 62, paragrafo 3. Ciascun programma di sviluppo rurale reca inoltre indicatori supplementari corrispondenti alle particolari esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali che caratterizzano la zona interessata dal programma. I dati raccolti in relazione agli indicatori possono ispirarsi ai parametri elaborati dal Sistema dei sistemi di osservazione globale della terra (GEOSS) o da progetti comunitari quali il Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES).

12.2.   Composizione prevista del comitato di sorveglianza

13.   Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma

[articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Descrivere il piano di comunicazione e gli elementi citati all’articolo 58 e all’allegato VI del presente regolamento:

13.1.   Iniziative miranti a informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche, sociali e ambientali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti.

13.2.   Iniziative miranti a informare i beneficiari del contributo comunitario.

13.3.   Iniziative miranti a informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell’ambito del programma e dei relativi risultati.

14.   Designazione delle parti consultate e risultati della consultazione

[articolo 6 e articolo 16, lettera j), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

14.1.   Designazione delle parti consultate

Elenco delle competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e di qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, delle organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, e degli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne, che sono stati consultati.

14.2.   Risultati della consultazione

Riassumere i risultati delle consultazioni, indicando le date delle stesse, il tempo accordato per le osservazioni e i contributi alla preparazione del programma, nonché la misura in cui si è tenuto conto dei pareri e dei suggerimenti ricevuti.

15.   Parità tra uomini e donne e non discriminazione

[articolo 8 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

15.1.   Descrivere in che modo si intende promuovere la parità tra uomini e donne nelle varie fasi di attuazione del programma (progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione).

15.2.   Descrivere in che modo si intende impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del programma.

16.   Assistenza tecnica

[articolo 66, paragrafo 2, e articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005]

16.1.   Descrivere le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dell’assistenza al programma finanziate a titolo di assistenza tecnica.

16.2.   Rete rurale nazionale

elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale nazionale;

procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale;

descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale. Tali attività costituiranno la trama del piano d’azione che sarà elaborato dall’autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all’esecuzione del piano d’azione ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Nell’ambito di tale importo, occorre distinguere la parte destinata alle strutture necessarie al funzionamento della rete e quella destinata al piano d’azione. Il programma deve contenere disposizioni atte a garantire che la parte dell’importo di cui alla lettera a) succitata non aumenti indebitamente con l’andare del tempo.

B.   PROGRAMMI SPECIFICI PER LE RETI RURALI NAZIONALI (DI CUI ALL’ARTICOLO 41, PARAGRAFI 3 E 5)

Qualora gli Stati membri che dispongono di programmi regionali presentino per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, conformemente all’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il suddetto programma specifico deve contenere i seguenti elementi:

a)

elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale nazionale;

b)

procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale;

c)

descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale. Tali attività costituiranno la trama del piano d’azione che sarà elaborato dall’autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

d)

importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all’esecuzione del piano d’azione ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ripartizione annuale del contributo FEASR, che deve essere compatibile con il disposto dell’articolo 69, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

e)

tabella finanziaria per l’intero periodo di programmazione, compilata secondo il seguente modello (in euro ai prezzi correnti):

Categoria di spesa per la rete rurale nazionale

Spesa pubblica totale

Partecipazione del FEASR

a)

per la gestione della struttura della rete rurale nazionale

 

 

b)

per l’esecuzione del piano d’azione della rete rurale nazionale, compresa la valutazione

 

 

Totale

 

 

f)

designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili;

e)

descrizione del sistema di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza.


(1)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.

(2)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(3)  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

(4)  GU L 243 del 6.9.2006, pag. 6.

(5)  Le indicazioni per la direttiva 2000/60/CE saranno emanate ulteriormente.

(6)  Per gli Stati membri con regioni di convergenza e altre regioni.

(7)  Poiché il programma di sviluppo rurale copre vari tipi di regioni, con tassi di cofinanziamento FEASR differenziati, la tabella 6.2 deve essere compilata per ogni tipo di regione: regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo, altre regioni.

(8)  Per verificare la conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell’asse 4.

(9)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(10)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(11)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(12)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(13)  Indicare a seconda dei casi:

per le misure a norma di un regolamento de minimis, la dicitura: «Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis (CE) n. […]»;

per i regimi di aiuto approvati: riferimento alla decisione della Commissione recante approvazione dell’aiuto di Stato, nonché numero dell’aiuto di Stato ed estremi della lettera di notifica dell’approvazione;

per gli aiuti che formano oggetto di esenzione per categoria: riferimento al singolo regolamento di esenzione per categoria e numero di protocollo;

per altre misure di aiuto esistenti:

a)

nel caso degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007 (denominati nel prosieguo «nuovi Stati membri»): 1) «nulla» per gli aiuti precedenti al 1995; 2) numero della misura nell’elenco del trattato di adesione; 3) estremi della lettera recante decisione di non sollevare obiezioni nel quadro della procedura provvisoria;

b)

in altri casi: fornire la giustificazione pertinente.


ALLEGATO III

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI MALTESI

Sostegno alla costituzione di un’associazione di produttori (importo minimo di cui all’articolo 25, paragrafo 2)

EUR

Anno

63 000

1o anno

63 000

2o anno

63 000

3o anno

60 000

4o anno

50 000

5o anno


ALLEGATO IV

SOGLIE PER LE RAZZE ANIMALI MINACCIATE (DI CUI ALL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4)

Specie animali ammissibili

Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (1)]

Bovini

7 500

Ovini

10 000

Caprini

10 000

Equidi

5 000

Suini

15 000

Volatili

25 000


(1)  Numero, calcolato nell’insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte in un albo genealogico tenuto da un’organizzazione di allevatori riconosciuta dallo Stato membro in conformità con la normativa zootecnica comunitaria.


ALLEGATO V

TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME (DI CUI ALL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 13)

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi

1,0 UB

Bovini da sei mesi a due anni

0,6 UB

Bovini di meno di sei mesi

0,4 UB

Ovini

0,15 UB

Caprini

0,15 UB

Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg

0,5 UB

Altri suini

0,3 UB

Galline ovaiole

0,014 UB

Altro pollame

0,003 UB


ALLEGATO VI

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR (DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 3)

1.   Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari e ai beneficiari

1.1.   Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

Le autorità di gestione diffondono, con un intento di trasparenza, le più ampie informazioni possibili sulle opportunità di cofinanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale.

A tal fine, l’autorità di gestione provvede affinché al programma di sviluppo rurale sia data ampia diffusione, siano resi noti i contributi finanziari del FEASR e il programma stesso sia messo a disposizione degli interessati.

L’autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sui seguenti aspetti:

a)

le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell’ambito di un programma di sviluppo rurale;

b)

le procedure di esame delle domande di finanziamento;

c)

le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;

d)

i nomi delle persone o gli uffici a livello nazionale, regionale o locale, presso i quali è possibile ottenere spiegazioni su come funzionano i programmi di sviluppo rurale e sui criteri di selezione e valutazione delle operazioni.

L’autorità di gestione provvede affinché i partner che fungono da organi di collegamento a livello nazionale, regionale o locale siano coinvolti nel processo di informazione dei potenziali beneficiari, in particolare:

a)

autorità locali e regionali;

b)

organizzazioni professionali;

c)

parti economiche e sociali;

d)

organizzazioni non governative, segnatamente organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e organizzazioni ambientaliste;

e)

centri d’informazione sull’Europa;

f)

rappresentanze della Commissione negli Stati membri.

L’autorità di gestione informa i potenziali beneficiari circa la pubblicazione di cui al punto 2.1.

1.2.   Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L’autorità di gestione provvede affinché i beneficiari a cui viene notificata l’attribuzione dell’aiuto siano informati che l’azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e sia portato a loro conoscenza l’asse prioritario del relativo programma di sviluppo rurale.

2.   Misure di informazione e pubblicità rivolte al pubblico

L’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale e i beneficiari prendono tutte le disposizioni necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure finanziate nel quadro del programma di sviluppo rurale a norma del presente regolamento.

2.1.   Competenze dell’autorità di gestione

L’autorità di gestione informa il pubblico dell’adozione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione e dei relativi aggiornamenti, dei principali esiti del programma e della sua conclusione.

A partire dal 2008, l'autorità di gestione pubblica, almeno annualmente (per via elettronica o in altre forme), l’elenco dei beneficiari di un sostegno nel quadro del programma di sviluppo rurale, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni. Nell’attuare le misure di informazione, l’autorità di gestione si avvale di tutti i mezzi di comunicazione disponibili al livello territoriale pertinente. Le misure di informazione comprendono, tra l’altro, campagne di comunicazione, pubblicazioni cartacee e digitali e ogni altro mezzo giudicato idoneo.

Le misure di informazione rivolte al pubblico comprendono gli elementi di cui al punto 3.1.

2.2.   Competenze dei beneficiari

Per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a EUR 50 000, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa.

Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500 000 deve essere affisso un cartello.

Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati dall’asse 4.

I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell’operazione e gli elementi di cui al punto 3.1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.

3.   Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

3.1.   Slogan e logo

Ogni azione informativa e pubblicitaria contiene i seguenti elementi:

la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;

per le misure e gli interventi finanziati dall’asse Leader, verrà apposto anche il logo di Leader.

3.2.   Materiale di informazione e comunicazione

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc.) e i manifesti concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e l’emblema della Comunità, qualora vi figuri anche l’emblema nazionale o regionale. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e l’autorità di gestione designata per l’esecuzione dell’intervento in questione.

I criteri di cui al primo trattino si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni e favoriscono il dialogo con un vasto pubblico.

I siti web sul FEASR devono :

menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;

recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

4.   Istruzioni per la creazione dell’emblema e definizione dei colori standard

4.1.   Bandiera europea

Descrizione simbolica

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l’unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

Nei progetti finanziati dal FEASR, il nome di questo Fondo appare sotto la bandiera europea.

Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

Descrizione geometrica

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L’emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell’altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d’incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell’altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell’altezza del ghindante. le stelle sono disposte verticalmente, con una punta rivolta verso l’alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all’asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.

Colori regolamentari

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I colori dell’emblema sono:

PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.

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Riproduzione in quadricromia

In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow». Mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l’80 % di «Process Magenta» si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.

Internet

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).


Riproduzione monocroma

Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l’area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

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Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il «Reflex Blue»), usarlo al 100 % per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).

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Riproduzione su fondo colorato

L’emblema va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell’impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell’altezza del rettangolo.

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4.2.   Logo di Leader

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ALLEGATO VII

A.   STRUTTURA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI ANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 60)

1.   Variazioni delle condizioni generali (articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

Qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull’attuazione del programma (in particolare modifiche della legislazione o sviluppi socioeconomici inattesi)

Qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari

2.   Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato [articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Analisi degli esiti sulla base di indicatori di monitoraggio, compresa un’analisi qualitativa dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi prefissati. Si farà uso degli indicatori (di prodotto e di risultato) elencati nell’allegato VIII del presente regolamento. Oltre a questi indicatori, che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, si impiegheranno anche indicatori supplementari specifici al programma, per monitorare efficacemente il grado di realizzazione degli obiettivi.

3.   Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari per ciascuna misura; se il programma comprende regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte [articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

La tabella riassuntiva dell’esecuzione finanziaria del programma deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

In euro

Assi/misure

Versamenti annuali-anno N

Versamenti cumulativi dal 2007 all’anno N

Asse 1

Misura 111

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Misura …..

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Totale asse 1

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Asse 2

Misura 211

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Misura …..

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Totale asse 2

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Asse 3

Misura 311

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Misura …..

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Totale asse 3

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Asse 4

Misura 411

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Misura 4...

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Totale asse 4

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Assistenza tecnica

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Totale programma

di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006

 

 

Una tabella distinta, contenente almeno le stesse informazioni, sarà compilata per le regioni interessate dall’obiettivo di convergenza, mentre per i programmi comprendenti sia regioni di convergenza che altre regioni si dovrà presentare una tabella consolidata a livello di programma.

4.   Riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 [articolo 82, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

Un riepilogo delle attività di valutazione in itinere, compilato sulla base delle relazioni al comitato di sorveglianza di cui all’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, comprese le attività relative agli elementi menzionati all’articolo 84, paragrafo 5, e all’articolo 86, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.

5.   Disposizioni prese dall’autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l’efficienza dell’esecuzione [articolo 82, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005], in particolare:

i)

misure di sorveglianza e valutazione

ii)

riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l’altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1698/2005

iii)

ricorso all’assistenza tecnica

Qualora la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale siano finanziate a titolo di assistenza tecnica, la relazione annuale deve descrivere le procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete, nonché lo stato di attuazione del piano d’azione. Occorre indicare anche le modalità di erogazione [distinzione tra le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005].

iv)

disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005

La relazione descrive sinteticamente le disposizioni prese in materia di informazione e pubblicità, per rendere noto il programma di sviluppo rurale conformemente all’articolo 58 e all’allegato VI del presente regolamento.

6.   Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio [articolo 82, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

La conformità con la normativa comunitaria riguarda, in particolare, l’ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell’ambiente e sulla promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.

7.   Se del caso, riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 [articolo 82, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005]

B.   MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PER I PROGRAMMI SPECIFICI CONCERNENTI LE RETI RURALI NAZIONALI (ARTICOLO 60)

Se gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi specifici contiene i seguenti elementi:

a)

descrizione delle procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete;

b)

stato di attuazione del piano d’azione;

c)

una tabella finanziaria che illustra l’esecuzione finanziaria del programma, distinguendo tra le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005:

Categoria di spesa per la rete rurale nazionale

Versamenti annuali anno N

Versamenti cumulativi dal 2007 all’anno N

a)

per la gestione della struttura della rete rurale nazionale

 

 

b)

per l’esecuzione del piano d’azione della rete rurale nazionale

 

 

Totale

 

 

d)

se del caso, le informazioni di cui alla parte A, punti da 4 a 7, del presente allegato.


ALLEGATO VIII

ELENCO DI INDICATORI COMUNI INIZIALI, DI PRODOTTO, DI RISULTATO E DI IMPATTO

I.   INDICATORI COMUNI INIZIALI

1.   Indicatori iniziali di obiettivo

ASSE

 

Indicatore

Orizzontale

 (1) 1

Sviluppo economico

 (1) 2

Sviluppo economico

 (1) 3

Tasso di occupazione

ASSE 1

Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

 (1) 4

Istruzione e formazione nel settore agricolo

5

Struttura di età nel settore agricolo

 (1) 6

Produttività del lavoro nel settore agricolo

7

Investimenti fissi lordi nel settore agricolo

8

Sviluppo occupazionale del settore primario

9

Sviluppo economico del settore primario

 (1) 10

Produttività del lavoro nell’industria alimentare

11

Investimenti fissi lordi nell’industria alimentare

12

Sviluppo occupazionale dell’industria alimentare

13

Sviluppo economico dell’industria alimentare

 (1) 14

Produttività del lavoro nel settore forestale

15

Investimenti fissi lordi nel settore forestale

16

Importanza dell’agricoltura di semisussistenza nei nuovi Stati membri

ASSE 2

Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio

 (1) 17

Biodiversità: avifauna in habitat agricolo

 (1) 18

Biodiversità: habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

19

Biodiversità: composizione delle specie arboree

 (1) 20

Qualità dell’acqua: bilancio lordo dei nutrienti

21

Qualità dell’acqua: inquinamento da nitrati e pesticidi

22

Suolo: zone a rischio di erosione

23

Suolo: agricoltura biologica

 (1) 24

Cambiamenti climatici: produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali

25

Cambiamenti climatici: SAU adibita alla produzione di energia rinnovabile

26

Cambiamenti climatici/qualità dell'aria: emissioni agricole di gas

ASSE 3

Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche

 (1) 27

Agricoltori che esercitano altre attività lucrative

 (1) 28

Sviluppo occupazionale del settore non agricolo

 (1) 29

Sviluppo economico del settore non agricolo

 (1) 30

Sviluppo del lavoro autonomo

31

Infrastruttura turistica in ambito rurale

 (1) 32

Diffusione dell’Internet nelle zone rurali

 (1) 33

Sviluppo del settore terziario

34

Migrazione netta

 (1) 35

Formazione continua nelle zone rurali

Leader

 (1) 36

Sviluppo dei gruppi di azione locale


2.   Indicatori iniziali di contesto

ASSE

 

Indicatore

Orizzontale

1

Designazione delle zone rurali

2

Importanza delle zone rurali

ASSE 1

Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

3

Uso agricolo del suolo

4

Struttura delle aziende agricole

5

Struttura del settore forestale

6

Produttività delle foreste

ASSE 2

Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio

7

Copertura del suolo

8

Zone svantaggiate

9

Zone ad agricoltura estensiva

10

Zone Natura 2000

11

Biodiversità: foreste protette

12

Evoluzione della superficie forestale

13

Stato di salute dell’ecosistema forestale

14

Qualità dell’acqua

15

Consumo di acqua

16

Foreste protettive (principalmente suolo e acqua)

ASSE 3

Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche

17

Densità di popolazione

18

Struttura di età

19

Struttura dell’economia

20

Struttura dell’occupazione

21

Disoccupazione di lunga durata

22

Livello di istruzione raggiunto

23

Infrastruttura Internet

II.   INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO

ASSE 1   MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Codice

Misura

Indicatori di prodotto (2)

111

Iniziative nel campo della formazione professionale e dell’informazione

Numero di partecipanti alla formazione

Numero di giorni di formazione impartita

112

Insediamento di giovani agricoltori

Numero di giovani agricoltori beneficiari

Volume totale di investimenti

113

Prepensionamento

Numero di agricoltori prepensionati

Numero di lavoratori agricoli prepensionati

Numero di ettari resi disponibili

114

Ricorso a servizi di consulenza

Numero di agricoltori beneficiari

Numero di proprietari di foreste beneficiari

115

Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione

Numero di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione o di assistenza alla gestione avviati

121

Ammodernamento delle aziende agricole

Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti

Volume totale di investimenti

122

Migliore valorizzazione economica delle foreste

Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti

Volume totale di investimenti

123

Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria

Numero di imprese beneficiarie

Volume totale di investimenti

124

Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale

Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate

125

Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

Numero di operazioni sovvenzionate

Volume totale di investimenti

126

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Superficie agricola danneggiata sovvenzionata

Volume totale di investimenti

131

Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Numero di beneficiari

132

Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare

Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie

133

Attività di informazione e promozione

Numero di azioni sovvenzionate

141

Agricoltura di semisussistenza

Numero di aziende agricole di semisussistenza beneficiarie

142

Associazioni di produttori

Numero di associazioni di produttori beneficiarie

Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie


ASSE 2   MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice

Misura

Indicatori di prodotto (3)

211

Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane

Numero di aziende beneficiarie in zone montane

Superficie agricola sovvenzionata in zone montane

212

Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

Numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane

213

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE

Numero di aziende beneficiarie in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque

Superficie agricola sovvenzionata in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque

214

Pagamenti agroambientali

Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari

Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale

Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura

Numero totale di contratti

Numero di azioni in materia di risorse genetiche

215

Pagamenti per il benessere degli animali

Numero di aziende agricole beneficiarie

Numero di contratti per il benessere degli animali

216

Investimenti non produttivi

Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari

Volume totale di investimenti

221

Imboschimento di superfici agricole

Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento

Numero di ettari imboschiti

222

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

Numero di beneficiari

Numero di ettari interessati da nuovi sistemi agroforestali

223

Imboschimento di superfici non agricole

Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento

Numero di ettari imboschiti

224

Indennità Natura 2000

Numero di aziende forestali beneficiarie in zone Natura 2000

Superficie forestale sovvenzionata (ettari) in zone Natura 2000

225

Indennità per interventi silvoambientali

Numero di aziende forestali beneficiarie

Superficie totale interessata dal sostegno silvoambientale

Superficie fisica interessata dal sostegno silvoambientale

Numero di contratti

226

Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi

Numero di interventi preventivi/ricostitutivi

Superficie forestale danneggiata sovvenzionata

Volume totale di investimenti

227

Investimenti non produttivi

Numero di proprietari di foreste beneficiari

Volume totale di investimenti


ASSE 3   MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Codice

Misura

Indicatori di prodotto (4)

311

Diversificazione verso attività non agricole

Numero di beneficiari

Volume totale di investimenti

312

Creazione e sviluppo di imprese

Numero di microimprese beneficiarie/create

313

Incentivazione di attività turistiche

Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate

Volume totale di investimenti

321

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Numero di azioni sovvenzionate

Volume totale di investimenti

322

Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

Numero di villaggi interessati

Volume totale di investimenti

323

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

Numero di interventi sovvenzionati

Volume totale di investimenti

331

Formazione e informazione

Numero di operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate

Numero di giorni di formazione impartita

341

Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale

Numero di azioni di acquisizione di competenze e di animazione

Numero di partecipanti

Numero di partenariati pubblici-privati beneficiari


ASSE 4   LEADER

Codice

Misura

Indicatori di prodotto (5)

41

Attuazione di strategie di sviluppo locale

411

competitività

412

gestione dell’ambiente/del territorio

413

qualità della vita/diversificazione

Numero di gruppi di azione locale («GAL»)

Superficie totale coperta dai GAL (km2)

Popolazione totale coperta dai GAL

Numero di progetti finanziati dai GAL

Numero di beneficiari

421

Progetti di cooperazione

Numero di progetti di cooperazione

Numero di GAL cooperanti

431

Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

Numero di azioni sovvenzionate

III.   INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

Asse/obiettivo

Indicatore

Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

(1)

Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale

(2)

Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie

(3)

Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche

(4)

Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

(5)

Numero di aziende agricole entrate sul mercato

Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio

(6)

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:

a)

alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

b)

a migliorare la qualità dell’acqua

c)

ad attenuare i cambiamenti climatici

d)

a migliorare la qualità del suolo

e)

a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre

Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche

(7)

Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie

(8)

Numero lordo di posti di lavoro creati

(9)

Numero di turisti in più

(10)

Popolazione rurale utente di servizi migliorati

(11)

Maggiore diffusione dell’Internet nelle zone rurali

(12)

Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione

IV.   INDICATORI COMUNI DI IMPATTO

 

Indicatore

1

Crescita economica

2

Posti di lavoro creati

3

Produttività del lavoro

4

Ripristino della biodiversità

5

Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale

6

Miglioramento della qualità dell’acqua

7

Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici


(1)  rimanda agli indicatori LEAD nel quadro della strategia nazionale e del monitoraggio strategico di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005

(2)  Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

(3)  Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

(4)  Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.

(5)  Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/74


REGOLAMENTO (CE) N. 1975/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 51, paragrafo 4, l’articolo 74, paragrafo 4, e l’articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

Dall’esperienza emerge che il sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito il «sistema integrato»), di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltorie che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2) si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi dei pagamenti diretti. Pertanto, per quanto riguarda le misure connesse agli animali e alle superfici, contemplate dal titolo IV, capo I, sezione 2, asse 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno che le regole di gestione e controllo e le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni in caso di false dichiarazioni relative a tali misure seguano i principi previsti nel sistema integrato, in particolare nel regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3).

(2)

Tuttavia, per alcuni regimi di sostegno previsti dall’asse 2 e per l’equivalente sostegno dell’asse 4, di cui al titolo IV, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le misure in materia di gestione e di controllo devono essere adattate in funzione delle peculiarità di tali regimi. Lo stesso vale per i regimi di sostegno previsti per l’asse 1 e l’asse 3 nelle sezioni 1 e 3 del medesimo regolamento e per l’equivalente sostegno dell’asse 4. Per tali regimi di sostegno è pertanto necessario prevedere disposizioni specifiche.

(3)

Per permettere alle amministrazioni nazionali di organizzare un controllo integrato efficace di tutte le zone per le quali sono richiesti pagamenti nell’ambito dell’asse 2, da un lato, e nell’ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui al regolamento (CE) n. 796/2004, dall’altro, è opportuno che le domande di pagamento per misure connesse alle superfici che rientrano nell’asse 2 siano trasmesse entro gli stessi termini della domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del medesimo regolamento. È tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire i necessari aggiustamenti amministrativi.

(4)

Per garantire l’effetto dissuasivo dei controlli, di regola i pagamenti non dovrebbero essere effettuati prima del compimento dei controlli sulle domande di aiuto. È tuttavia opportuno autorizzare il pagamento di una determinata percentuale dell’aiuto dopo l’esecuzione dei controlli amministrativi. Tale percentuale dovrà essere fissata tenendo conto del rischio di pagamenti indebiti.

(5)

È necessario che le regole di controllo previste dal presente regolamento tengano conto delle peculiarità delle misure contemplate dall’asse 2. È quindi necessario fissare norme particolari.

(6)

A norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i pagamenti contemplati da alcune delle misure ivi previste sono subordinati al rispetto delle regole di condizionalità previste dal titolo II, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003. È quindi opportuno allineare le regole connesse alla condizionalità con quelle previste dai regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 796/2004.

(7)

È opportuno effettuare controlli ex post sulle operazioni di investimento per verificare il rispetto del disposto dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, onde accertarsi che le operazioni siano state eseguite correttamente e che lo stesso investimento non abbia beneficiato di un finanziamento irregolare a partire da diverse fonti, nazionali o comunitarie. È necessario precisare la base e il contenuto di tali controlli.

(8)

È opportuno adottare norme particolari per definire le responsabilità di controllo dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005, approvati dagli Stati membri.

(9)

Per permettere alla Commissione di ottemperare ai propri obblighi di gestione delle misure, gli Stati membri sono tenuti a riferirle il numero di controlli eseguiti e i relativi risultati.

(10)

È necessario che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale e comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili.

(11)

Per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli Stati membri possono avvalersi di prove ricevute da altri servizi o organizzazioni. Essi devono tuttavia accertarsi che tali servizi o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

(12)

È opportuno fissare determinati principi generali in materia di controlli, che comprendono in particolare il diritto della Commissione di effettuare verifiche.

(13)

Gli Stati membri devono assicurarsi che gli organismi pagatori di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4) dispongano di informazioni sufficienti sui controlli compiuti da altri servizi o enti per poter adempiere i loro obblighi in virtù del medesimo regolamento.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

Campo di applicazione e disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per il cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale adottate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 2

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 22, 23, 69 e 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«domanda di aiuto», la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno;

b)

«domanda di pagamento», la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento.

Articolo 4

Domande di aiuto e di pagamento

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri istituiscono procedure adeguate per la presentazione delle domande di aiuto.

2.   Per le misure che implicano impegni pluriennali, il beneficiario presenta domande annue.

Tuttavia, gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l’esecuzione dei controlli amministrativi previsti rispettivamente dall’articolo 11 o dall’articolo 26 possono rinunciare alla presentazione materiale della domanda annua di pagamento.

3.   Le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

Articolo 5

Principi generali di controllo

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri provvedono a che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o comunitaria o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base ad una serie di indicatori verificabili che sono tenuti a definire.

2.   Per quanto possibile, i controlli in loco previsti dagli articoli 12, 20 e 27 e gli altri controlli eventualmente contemplati dalla normativa comunitaria sulle sovvenzioni agricole sono eseguiti contemporaneamente.

3.   Fatte salve disposizioni specifiche, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno.

PARTE II

Norme in materia di gestione e di controllo

TITOLO I

Sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 6

Campo di applicazione e definizioni

1.   Salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento, il presente titolo si applica:

a)

al sostegno concesso a norma dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b)

al sostegno concesso a norma dell’articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure contemplate dall’asse 2.

Tuttavia, il presente titolo non si applica alle misure di cui all’articolo 36, lettera a), punto vi), all’articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), e all’articolo 39, paragrafo 5, e non si applica alle misure di cui all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per quanto riguarda i costi di impianto.

2.   Ai fini del presente titolo si intende per:

a)

«misure connesse alla superficie», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata;

b)

«misure connesse agli animali», le misure o sottomisure per le quali il sostegno si basa sul numero di animali dichiarato.

Articolo 7

Applicazione del regolamento (CE) n. 796/2004

Ai fini del presente titolo si applica, mutatis mutandis, il disposto dell’articolo 2, punti 10, 22 e 23, degli articoli 9, 18, 21 e dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Si applica, mutatis mutandis, anche il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi per l’identificazione univoca delle superfici che beneficiano del sostegno.

Articolo 8

Domande di pagamento

1.   Per i contratti che acquistano efficacia dopo il 1o gennaio 2007, le domande di pagamento per misure connesse alla superficie sono presentate in conformità all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004. Tuttavia gli Stati membri possono decidere di applicare tale disposizione a decorrere dalla presentazione della domanda del 2008.

2.   Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, la domanda di pagamento si ritiene presentata in conformità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 796/2004.

3.   Alle domande di pagamento di cui al presente titolo si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 11, paragrafo 3, e gli articoli 12 e 15 del regolamento (CE) n. 796/2004. Oltre all’informazione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, la domanda di pagamento contiene anche l’informazione ivi prevista con riferimento ai terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Articolo 9

Pagamenti

1.   I pagamenti per misure o insiemi di operazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente titolo sono effettuati solo dopo che siano stati portati a termine i controlli sui criteri di ammissibilità per tali misure o insiemi di operazioni, come previsto al capitolo II, sezione I.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto del rischio di pagamenti eccessivi, di pagare fino al 70 % dell’aiuto dopo il compimento dei controlli amministrativi previsti all’articolo 11. La percentuale del pagamento è uguale per tutti i beneficiari di una misura o insieme di operazioni.

2.   Ove non sia possibile ultimare prima del pagamento i controlli relativi alla condizionalità, di cui al capitolo II, sezione II, eventuali pagamenti indebiti sono recuperati conformemente all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004.

CAPITOLO II

Controlli, riduzioni ed esclusioni

Articolo 10

Principi generali

1.   I controlli relativi alle domande di aiuto e alle successive domande di pagamento sono eseguiti in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti.

2.   Gli Stati membri definiscono i modi e i mezzi idonei a controllare le condizioni di concessione dell’aiuto per ciascuna misura di sostegno.

3.   Gli Stati membri ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in appresso «sistema integrato»).

4.   La verifica dei criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.

5.   Il rispetto della condizionalità è verificato mediante controlli in loco e, se del caso, mediante controlli amministrativi.

6.   Nel corso del periodo coperto da un impegno non è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, salvo nei casi specificamente previsti del programma di sviluppo rurale.

SEZIONE I

Rispetto dei criteri di ammissibilità

SOTTOSEZIONE I

Controlli

Articolo 11

Controlli amministrativi

1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

2.   I controlli amministrativi comprendono, se possibile e appropriato, controlli incrociati, tra l’altro con i dati del sistema integrato. I controlli incrociati riguardano come minimo le particelle e il bestiame oggetto di una misura di sostegno allo scopo di evitare ogni pagamento indebito di aiuti.

3.   È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

4.   Le eventuali irregolarità emerse dai controlli incrociati sono monitorate per mezzo di qualunque altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, per mezzo di controlli in loco.

5.   Se del caso, i controlli amministrativi sull’ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Articolo 12

Controlli in loco

1.   Il numero complessivo di controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell’ambito di una o più delle misure contemplate dal presente titolo.

Tuttavia, i richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero complessivo di beneficiari di cui al primo comma.

2.   Ai controlli in loco previsti dal presente articolo si applica il disposto dell’articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

3.   Il campione di controllo di cui al paragrafo 1, primo comma, è selezionato in base ai criteri fissati dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004.

4.   Per misure pluriennali che comportano pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere di dimezzare la percentuale di controlli fissata al paragrafo 1 dopo il quinto anno di pagamento a favore di un beneficiario.

I beneficiari per i quali gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente paragrafo non rientrano nel numero complessivo di beneficiari utilizzato per la selezione del campione di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 13

Relazione di controllo

I controlli in loco di cui alla presente sottosezione formano oggetto di una relazione di controllo redatta a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 14

Principi generali per i controlli in loco

1.   I controlli in loco sono ripartiti nel corso dell’anno in base ad un’analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura di sviluppo rurale.

2.   Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

Articolo 15

Elementi dei controlli in loco e determinazione delle superfici

1.   Gli Stati membri stabiliscono i criteri e i metodi di controllo che permettono di controllare i diversi impegni ed obblighi del beneficiario in ottemperanza ai requisiti di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (5).

2.   Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco sono eseguiti a norma degli articoli 29, 30 e 32 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Tuttavia, per le misure di cui all’articolo 36, lettera b), punti iii), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio delle tolleranze fissate dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

3.   Per quanto riguarda i controlli sulle misure connesse agli animali, i controlli in loco sono eseguiti a norma dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 796/2004.

SOTTOSEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 16

Misure connesse alla superficie

1.   La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse alla superficie è fissata a norma dell’articolo 50, paragrafi 1, 3 e 7, del regolamento (CE) n. 796/2004. Ai fini del presente articolo, le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto sono considerate un gruppo di colture.

2.   Se la superficie dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di una misura connessa alla superficie supera la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004, l’importo dell’aiuto è calcolato in base alla superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma inferiore al 20 % della superficie determinata.

Se l’eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata non è concesso alcun aiuto per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

3.   Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 di oltre il 30 %, il beneficiario è escluso dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per l’anno civile considerato nell’ambito delle corrispondenti misure.

Se la differenza supera il 50 %, l’agricoltore è inoltre escluso dal beneficio dell’aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004.

4.   In deroga al disposto del paragrafo 2 e del paragrafo 3, primo comma, per i beneficiari stabiliti in Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie previsto dall’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, le riduzioni e le esclusioni da applicare si calcolano a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione (6).

5.   Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 796/2004 sono imputabili a irregolarità commesse deliberatamente, il beneficiario è escluso dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo articolo per il corrispondente esercizio FEASR per la corrispondente misura connessa alla superficie.

6.   L’importo risultante dalle esclusioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, e al paragrafo 5 è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o dal regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l’importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

Articolo 17

Misure connesse agli animali

1.   La base di calcolo dell’aiuto per le misure connesse agli animali è fissata a norma dell’articolo 57, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2.   Eventuali riduzioni od esclusioni da applicare in caso di sovradichiarazione del numero di capi bovini o, rispettivamente, ovini e caprini, sono calcolate a norma dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Le misure di sostegno relative ai capi bovini e quelle relative agli ovini e caprini sono trattate separatamente.

3.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 59, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, l’importo risultante dall’esclusione è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di sostegno previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 a cui il beneficiario ha diritto in base alle domande che presenta nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l’importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

4.   Per le sovradichiarazioni relative ad animali diversi da quelli di cui al paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un idoneo sistema di riduzioni ed esclusioni.

Articolo 18

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità

1.   In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell’aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l’aiuto viene ridotto o rifiutato.

2.   Lo Stato membro stabilisce l’importo della riduzione dell’aiuto, in particolare in base alla gravità, all’entità e alla durata dell’inadempienza constatata.

La gravità di un’inadempienza dipende, in particolare, dall’entità delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.

L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dagli affetti dell’inadempienza medesima sull’operazione nel suo insieme.

La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

3.   Se l’inadempienza deriva da un’irregolarità commessa deliberatamente, il beneficiario è escluso dal beneficio della misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l’esercizio FEASR successivo.

4.   Le riduzioni ed esclusioni previste dal presente articolo si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall’ordinamento nazionale.

SEZIONE II

Rispetto della condizionalità

SOTTOSEZIONE I

Controlli

Articolo 19

Principi generali

1.   Fermo restando il disposto dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per condizionalità si intendono i requisiti obbligatori di cui all’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento e i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui all’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

2.   Ai controlli sul rispetto della condizionalità si applicano l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il disposto dell’articolo 2, punti 2, 2 bis, e da 31 a 36, e degli articoli 9, 41, 42, 43, 46, 47 e 48, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 20

Controlli in loco

1.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l’1 % dei beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2.   Si applica il disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 21

Selezione del campione di controllo

1.   Per la selezione del campione di controllo di cui all’articolo 20 del presente regolamento si applica il disposto dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente seleziona i beneficiari da sottoporre a controllo a norma dell’articolo 20, tra i beneficiari che compongono il campione già selezionato in applicazione dell’articolo 12 e ai quali si applicano i requisiti o le norme pertinenti.

3.   In deroga al paragrafo 2, in relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente può selezionare un campione di controllo dell’1 % tra tutti i beneficiari che presentano domande di pagamento a norma dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e che sono tenuti a rispettare almeno uno dei requisiti o delle norme suddetti.

SOTTOSEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 22

Disposizioni di carattere generale

1.   Per le riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di accertamento di inadempienze si applicano l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e l’articolo 2, punti 2, 2 bis, e da 31 a 36, l’articolo 41 e l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

2.   Qualora nella gestione delle diverse misure di sostegno a norma dell’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e dell’articolo 36, lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 intervenga più di un organismo pagatore, gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente sottosezione, in particolare per assicurare che sia applicato un unico tasso di riduzione a tutti i pagamenti per i quali il beneficiario ha presentato domanda.

Articolo 23

Calcolo delle riduzioni e delle esclusioni

Fatto salvo il disposto dell’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in caso di accertamento di un’inadempienza, si applica una riduzione all’importo complessivo del sostegno, di cui all’articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e all’articolo 36, lettera b), punti iv) e v), del medesimo regolamento che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento.

Se l’inadempienza è dovuta a negligenza del beneficiario, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Se l’inadempienza è intenzionale, la riduzione è calcolata in conformità delle disposizioni dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 796/2004.

Articolo 24

Cumulo delle riduzioni

In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni per la presentazione tardiva delle domande previste dall’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, quindi le riduzioni previste dagli articoli 16 o 17 del presente regolamento, poi quelle previste dall’articolo 18 e infine quelle previste dagli articoli 22 e 23.

TITOLO II

Sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dell’asse 1 e dell’asse 3 e per determinate misure contemplate dall’asse 2 e dall’asse 4

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 25

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica:

a)

alle misure di sostegno di cui agli articoli 20 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b)

alle misure di sostegno di cui all’articolo 36, lettera a), punto vi), e all’articolo 36, lettera b), punti vi) e vii), nonché all’articolo 39, paragrafo 5, e all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto;

c)

al sostegno concesso a norma dell’articolo 63, lettere a) e b), del medesimo regolamento, per operazioni corrispondenti a misure di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

SEZIONE I

Controlli

Articolo 26

Controlli amministrativi

1.   Tutte le domande di aiuto e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

2.   I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare la verifica:

a)

dell’ammissibilità dell’operazione oggetto della domanda di sostegno;

b)

del rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale;

c)

della conformità dell’operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;

d)

della ragionevolezza delle spese proposte, valutata con un sistema di valutazione adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto delle diverse offerte oppure valutata da un comitato di valutazione;

e)

dell’affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

3.   I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

a)

della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;

b)

della realtà della spesa oggetto della domanda;

c)

della conformità dell’operazione completata con l’operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto.

4.   I controlli amministrativi relativi ad operazioni connesse ad investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali visite per investimenti di entità minore, o se ritengono che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto o di mancata realizzazione dell’investimento. La suddetta decisione, con i relativi motivi, forma oggetto di registrazione.

5.   I pagamenti sostenuti dai beneficiari sono comprovati da fatture e da documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

6.   I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell’ambito dei suddetti controlli si verifica che l’aiuto totale percepito non superi i massimali di aiuto ammessi.

7.   Per quanto riguarda il sostegno relativo ai sistemi qualità riconosciuti dagli Stati membri, a norma dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità gli organismi pagatori possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni. Tuttavia devono accertarsi che il funzionamento di tali servizi, enti o organizzazioni risponda a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità.

Articolo 27

Controlli in loco

1.   Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base ad un idoneo campione. Tale controlli per quanto possibile sono eseguiti prima del versamento del saldo per un dato progetto.

2.   La spesa controllata rappresenta almeno il 4 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5 % della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l’intero periodo di programmazione.

3.   Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

a)

dell’esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;

b)

degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o comunitari;

c)

della necessità di mantenere un equilibrio tra gli assi e le misure.

4.   I risultati dei controlli in loco devono essere valutati per stabilire se gli eventuali problemi riscontrati siano di natura sistemica e comportino quindi un rischio per altre operazioni, per altri beneficiari o per altri organismi analoghi. La valutazione individua altresì le cause dei problemi riscontrati e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive.

5.   I controlli in loco possono essere oggetto di preavviso purché non venga compromesso lo scopo del controllo. Se supera le 48 ore il preavviso dovrà limitarsi allo stretto necessario in funzione della natura della misura e dell’operazione cofinanziate.

Articolo 28

Contenuto dei controlli in loco

1.   Mediante i controlli in loco gli Stati membri si adoperano per verificare i seguenti aspetti:

a)

l’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario;

b)

per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l’operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;

c)

la conformità della destinazione o della prevista destinazione dell’operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario;

d)

la conformità delle operazioni che hanno beneficiato di un cofinanziamento pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

2.   Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.

3.   Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità nazionali, i controlli in loco includono una visita all’operazione o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell’operazione.

4.   Possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo fissate all’articolo 27, paragrafo 2, soltanto i controlli rispondenti a tutti i requisiti previsti dal presente articolo.

Articolo 29

Controllo delle misure relative al prepensionamento e all’agricoltura di semisussistenza

1.   Per le domande relative al sostegno ai sensi degli articoli 23 e 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi includono anche i controlli previsti all’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Per le misure di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli Stati membri possono rinunciare all’esecuzione dei controlli in loco dopo il primo pagamento del sostegno se attuano controlli amministrativi, abbinati tra l’altro ad idonei controlli incrociati, in particolare con le informazioni contenute nella banca dati informatizzati prevista all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che forniscono la necessarie garanzie di legalità e regolarità dei pagamenti.

Articolo 30

Controlli ex post

1.   Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per le quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

2.   Gli obiettivi dei controlli ex post sono i seguenti:

a)

verificare il rispetto dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

b)

verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari;

c)

garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria.

3.   I controlli ex post coprono ogni anno almeno l’1 % della spesa ammissibile per le operazioni di cui al paragrafo 1 per le quali è stato pagato il saldo. Essi sono effettuati entro dodici mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4.   I controlli ex post si basano su un’analisi dei rischi e dell’impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure.

I controllori che eseguono controlli ex post non possono aver preso parte a controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

SEZIONE II

Riduzioni ed esclusioni

Articolo 31

Riduzioni ed esclusioni

1.   I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l’importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

a)

l’importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;

b)

l’importo erogabile al beneficiario in esito all’esame dell’ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l’importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l’importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3 %, all’importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L’importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile. Le riduzioni si applicano mutatis mutandis alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 28 e 30.

2.   Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l’operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l’esercizio FEASR successivo.

3.   Le sanzioni previste ai paragrafi 2 e 3 si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste dall’ordinamento nazionale.

CAPITOLO II

Disposizioni specifiche per l’asse 4 (Leader)

Articolo 32

Controlli

Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell’articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, lo Stato membro organizza controlli in conformità delle disposizioni di cui al presente titolo. I controlli sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale di cui trattasi.

Articolo 33

Responsabilità del controllo

1.   Per quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell’articolo 63, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i controlli amministrativi di cui all’articolo 26 del presente regolamento possono essere effettuati da gruppi di azione locale nell’ambito di una delega formale. Spetta tuttavia allo Stato membro la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.

2.   Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale. Tale sistema include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilità e la ripetizione a campione di controlli amministrativi.

PARTE III

Disposizioni Finali

Articolo 34

Comunicazioni

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 luglio di ogni anno e per la prima volta entro il 15 luglio 2008 una relazione sull’esercizio finanziario FEASR precedente, relativa in particolare ai seguenti punti:

a)

il numero di domande di pagamento per ciascuna misura di sviluppo rurale, l’importo totale controllato e, se del caso, la superficie totale e il numero totale di animali oggetto di controlli in loco effettuati a norma degli articoli 12, 20 e 27;

b)

per il sostegno connesso alla superficie, la superficie complessiva con una ripartizione per singolo regime di aiuto;

c)

per le misure connesse agli animali, il numero complessivo di capi con una ripartizione per singolo regime di aiuto;

d)

le risultanze dei controlli effettuati, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma degli articoli 16, 17, 18, 22 e 23;

e)

il numero di controlli ex post effettuati a norma dell’articolo 30, l’importo delle spese controllate e i risultati dei controlli, con l’indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate a norma dell’articolo 31.

Articolo 35

Controllo da parte della Commissione

Al sostegno concesso in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica il disposto dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 36

Rapporti di controllo all’organismo pagatore

1.   Se i controlli non sono effettuati dall’organismo pagatore, lo Stato membro provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti. Spetta all’organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

Occorre conservare una pista di controllo sufficiente. Nell’allegato I figura una descrizione indicativa dei requisiti necessari per una pista di controllo soddisfacente.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono consistere in un rapporto su ciascun controllo eseguito oppure, se del caso, assumere la forma di un rapporto sintetico.

3.   L’organismo pagatore ha il diritto di verificare la qualità dei controlli eseguiti da altri enti e di ricevere tutte le altre informazioni che gli sono necessarie per svolgere le proprie funzioni.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20).

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(5)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.


ALLEGATO

DESCRIZIONE INDICATIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER UNA PISTA DI CONTROLLO ADEGUATA

La pista di controllo è considerata adeguata, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, se, per una determinata forma d’intervento, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

permette di riconciliare gli importi globali dichiarati alla Commissione e le fatture, i documenti contabili e gli altri documenti giustificativi detenuti dall’organismo pagatore o da altri servizi per tutte le operazioni che beneficiano il sostegno del FEASR;

b)

permette di verificare l’avvenuto pagamento della spesa pubblica al beneficiario;

c)

permette di verificare l’applicazione dei criteri di selezione alle operazioni finanziate dal FEASR;

d)

contiene, per quanto di ragione, il piano finanziario, i rapporti di attività, i documenti relativi all’erogazione del sostegno, i documenti relativi alle procedure di appalto pubblico e i rapporti relativi ai controlli effettuati.


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/85


REGOLAMENTO (CE) N. 1976/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (2), il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3) e il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (4) scadranno il 31 dicembre 2006. Nel suo Piano di azione (5) nel settore degli aiuti di Stato, la Commissione ha proposto il raggruppamento dei suddetti regolamenti in un unico regolamento di esenzione per categoria ed eventualmente l'aggiunta di altri settori di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98.

(2)

Il contenuto del futuro regolamento di esenzione per categoria dipende in particolare dai risultati delle consultazioni pubbliche avviate dal Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: un itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005 e il documento di consultazione sugli aiuti di Stato all'innovazione (6). Sono inoltre necessarie discussioni con i rappresentanti degli Stati membri per definire le categorie di aiuti che potrebbero essere considerate compatibili con il trattato. Al fine di permettere il proseguimento delle consultazioni in corso e l’analisi dei relativi risultati, è opportuno prorogare il periodo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 sino al 30 giugno 2008.

(3)

I regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 devono quindi essere modificati di conseguenza.

(4)

Inoltre, è opportuno non richiedere che gli Stati membri trasmettano nuove schede di informazioni sintetiche relative a misure prorogate ai sensi del presente regolamento senza essere modificate nella sostanza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2204/2002 è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»

Articolo 2

L’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 70/2001 è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»

Articolo 3

L’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 68/2001 è sostituito dal seguente testo:

«Esso si applica fino al 30 giugno 2008.»

Articolo 4

L'obbligo di trasmettere schede di informazioni sintetiche sulle misure cui è data esecuzione, stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 68/2001, dall'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 e dall'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2204/2002 non si applica alle misure di aiuto di Stato che prorogano misure in vigore ai sensi del presente regolamento, purché a tali misure non siano apportate modifiche sostanziali e siano state debitamente trasmesse le schede di informazioni sintetiche concernenti l'esecuzione delle misure stesse.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

(3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.

(4)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1040/2006.

(5)  COM(2005) 107 def.

(6)  COM(2005) 436 def.


23.12.2006   

IT

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L 368/87


REGOLAMENTO (CE) N. 1977/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2006

recante adeguamento del regolamento (CE) n. 1201/2006 che fissa i coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2006/2007, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.

(2)

In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, è necessario adeguare i suddetti coefficienti inserendo i dati relativi ai nuovi Stati membri.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1201/2006 della Commissione (1).

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1201/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 218 del 9.8.2006, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione per la campagna 2006/2007, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007, ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato

Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75

Belgio

3,9

Bulgaria

0,6

Repubblica ceca

1,7

Danimarca

7,9

Germania

16,9

Estonia

0,2

Grecia

0,7

Spagna

15,5

Francia

9,5

Irlanda

1,1

Italia

5,8

Cipro

0,3

Lettonia

0,3

Lituania

0,7

Lussemburgo

0,1

Ungheria

2,4

Malta

0,1

Paesi Bassi

6,9

Austria

2,0

Polonia

11,8

Portogallo

1,5

Romania

4,1

Slovenia

0,3

Slovacchia

0,7

Finlandia

0,9

Svezia

1,1

Regno Unito

3,0»


23.12.2006   

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L 368/89


REGOLAMENTO (CE) N. 1978/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 448/2001 per quanto riguarda le relazioni sui procedimenti di soppressione e sul riutilizzo dei fondi soppressi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2,

sentito il comitato istituito ai sensi dell’articolo 147 del trattato,

sentito il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (2), impongono agli Stati membri di trasmettere alla Commissione relazioni sui procedimenti di soppressione, sulle iniziative già prese o da prendere per adeguare i sistemi di gestione e di controllo e di informarla sul riutilizzo dei fondi soppressi e sulle modifiche del piano di finanziamento dell’intervento.

(2)

L'esperienza acquisita in sede di applicazione del regolamento (CE) n. 448/2001 ha evidenziato la necessità di chiarire e semplificare dette disposizioni.

(3)

Le informazioni da fornire alla Commissione dovrebbero essere limitate, in particolare, all'importo complessivo dei finanziamenti pubblici soppressi, per ogni misura, relativamente al programma interessato, in seguito alla soppressione totale o parziale del contributo comunitario alle operazioni, nonché all’effettivo riutilizzo dei fondi derivanti dalla soppressione di tali finanziamenti. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni sugli adeguamenti apportati ai propri sistemi di gestione e controllo, nelle relazioni annuali di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (3).

(4)

Il regolamento (CE) n. 448/2001 deve quindi essere modificato.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 448/2001 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatte salve le informazioni sui recuperi richieste a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione (4), gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, in allegato all’ultima relazione trimestrale fornita a norma del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione (5), una dichiarazione che indichi, per ogni misura, gli importi complessivi dei finanziamenti pubblici soppressi, a seguito della soppressione di tutto o parte del contributo comunitario alle operazioni, cancellati nelle dichiarazioni di spesa presentate, per il programma interessato, durante l’anno precedente.

2)

all'articolo 3, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Nella relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con le quali sono stati riutilizzati i fondi comunitari resi disponibili dalla soppressione di un finanziamento al programma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Danuta HÜBNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3) e sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

(2)  GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13.

(3)  GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2355/2002 (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 42).

(4)  GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

(5)  GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/91


REGOLAMENTO (CE) N. 1979/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito dell’Accordo sull’agricoltura (2) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni, a decorrere dal 1o luglio 1995, contingenti tariffari comunitari per le conserve di funghi del genere Agaricus spp.

(2)

Le condizioni per la gestione di tali contingenti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (3). Per chiarezza è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento a partire dal 1o gennaio 2007.

(3)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/398/CE del Consiglio (4), prevede un aumento di 5 200 tonnellate del contingente tariffario di conserve di funghi del genere Agaricus di cui ai codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 originari della Cina.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5) si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe relative ai richiedenti previste dal presente regolamento.

(5)

È opportuno definire le modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti i contingenti tariffari diano luogo alla riscossione del dazio integrale previsto dalla tariffa doganale comune. È opportuno pertanto che i titoli siano rilasciati allo scadere di un periodo che consenta agli Stati membri di effettuare il controllo dei quantitativi e trasmettere le necessarie comunicazioni. Tali disposizioni sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6).

(6)

È opportuno garantire la continuità e l’adeguatezza dell’approvvigionamento del mercato comunitario in conserve di funghi a prezzi stabili, evitando turbative non necessarie del mercato sotto forma di forti oscillazioni di prezzi e ripercussioni negative per i produttori comunitari. A tal fine è opportuno incoraggiare una maggiore competitività tra gli importatori e ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.

(7)

Nell’interesse degli importatori attuali, i quali di norma importano quantitativi rilevanti di conserve di funghi, come pure nell’interesse dei nuovi importatori che si presentano sul mercato e ai quali occorre dare l’opportunità di presentare domande di titoli di importazione per un determinato quantitativo di conserve di funghi nell’ambito dei contingenti tariffari, occorre distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori. È quindi necessario stabilire una definizione precisa di queste due categorie di importatori, nonché alcuni criteri relativi allo statuto dei richiedenti e all’utilizzazione dei titoli rilasciati.

(8)

Appare appropriato procedere ad una ripartizione tra gli importatori di queste due categorie basata sui quantitativi effettivamente importati e non sui titoli rilasciati.

(9)

Nell’interesse degli importatori attuali, i quantitativi di conserve di funghi oggetto del contingente tariffario gestito dal presente regolamento che non sia stato possibile importare nel corso di un periodo contingentale per motivi di forza maggiore dovrebbero entrare anch’essi nel calcolo dei quantitativi di riferimento, in modo da evitare la successiva riduzione dei quantitativi di riferimento di detti importatori.

(10)

Occorre prevedere alcune restrizioni per le domande di titoli di importazione di conserve di funghi originarie di paesi terzi presentate da ciascuna categoria di importatori. Tali restrizioni sono necessarie non solo per salvaguardare la competitività tra gli importatori, ma anche per dare l’opportunità ad ogni importatore che eserciti un’attività commerciale reale sul mercato degli ortofrutticoli di difendere la propria legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e da impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.

(11)

Per migliorare e semplificare la gestione dei contingenti tariffari di conserve di funghi è opportuno adottare disposizioni precise riguardo ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di titolo e al rilascio dei titoli stessi da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(12)

Occorre inoltre adottare misure per limitare il più possibile la presentazione di domande a scopo speculativo, che potrebbero tradursi in un’utilizzazione incompleta del contingente tariffario. Data la natura e il valore del prodotto in esame, è opportuno prevedere il deposito di una cauzione per tonnellata (peso netto sgocciolato) di prodotto oggetto di una domanda di titolo di importazione. È opportuno che la cauzione sia di entità sufficientemente elevata da scoraggiare la presentazione di domande speculative, ma non tale da scoraggiare quanti esercitano una reale attività commerciale nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Il criterio oggettivo più indicato per fissare il livello della cauzione è costituito dal limite del 2 % della media del dazio addizionale applicabile alle importazioni nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus spp. che rientrano attualmente nei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

(13)

L’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea è prevista per il 1o gennaio 2007. Di conseguenza è opportuno riassegnare ad altri fornitori il contingente GATT attualmente assegnato a questi due paesi.

(14)

Occorre adottare misure transitorie per permettere agli importatori della Bulgaria e della Romania di beneficiare del presente regolamento.

(15)

Per il 2007 e il 2008 è opportuno adottare disposizioni che permettano di distinguere tra gli importatori tradizionali e i nuovi importatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, da un lato, e gli importatori tradizionali e i nuovi importatori in Bulgaria e in Romania, dall’altro lato.

(16)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili

1.   Alle condizioni stabilite dal presente regolamento si procede all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus, dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 (di seguito «conserve di funghi»). Nell’allegato I figurano il volume di ciascun contingente tariffario, il numero d’ordine corrispondente e il periodo di applicazione.

2.   L’aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30.

Articolo 2

Applicazione dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento per «autorità competenti» si intendono l’organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento per «quantitativo di riferimento» si intende il quantitativo massimo (peso netto sgocciolato) di conserve di funghi, importato per anno civile da un importatore tradizionale in uno dei tre anni civili precedenti.

Per il calcolo del quantitativo di riferimento non si tiene conto delle importazioni di conserve di funghi originarie degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 o della Bulgaria e della Romania.

Nel calcolo del quantitativo di riferimento si tiene conto dei quantitativi di conserve di funghi oggetto del contingente tariffario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che non sia stato possibile importare nel corso di un periodo contingentale per motivi di forza maggiore.

Articolo 4

Categorie di importatori

1.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

a)

di aver importato nella Comunità conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;

b)

di aver inoltre importato nella Comunità, nel corso dell’anno precedente la presentazione della domanda, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

2.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo che abbiano importato nella Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti.

3.   Sia gli importatori tradizionali che i nuovi importatori presentano la prova di ottemperare ai criteri di cui ai paragrafi 1 o 2 al momento della presentazione della prima domanda relativa ad un dato periodo contingentale alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e iscritti nel registro dell’IVA.

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale con i paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Articolo 5

Domande di titolo e titoli

1.   I titoli di importazione (di seguito i «titoli») sono validi a partire dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2.   L’importo della cauzione è fissato a 40 EUR/t (peso netto sgocciolato).

3.   Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo d’importazione è indicato il paese d’origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo d’importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

4.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori

1.   Il quantitativo complessivo assegnato alla Cina e agli altri paesi terzi, a norma dell’allegato I, è così ripartito:

a)

95 % agli importatori tradizionali;

b)

5 % ai nuovi importatori.

2.   Se i quantitativi assegnati alla Cina e agli altri paesi terzi non sono interamente utilizzati da una delle due categorie di importatori, il quantitativo rimanente è assegnato all’altra categoria.

3.   A seconda che siano presentate da un importatore tradizionale o da un nuovo importatore, le domande di titoli recano nella casella 20 una delle diciture «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».

Articolo 7

Restrizioni applicabili alle domande di titolo

1.   Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi presentate da un importatore tradizionale non può vertere su un quantitativo superiore al 150 % del quantitativo di riferimento.

2.   Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi presentate da un nuovo importatore per una determinata origine non può vertere su un quantitativo superiore all’1 % del quantitativo complessivo indicato nell’allegato I per tale origine.

Articolo 8

Presentazione delle domande di titolo da parte degli importatori

1.   Gli importatori presentano le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio.

2.   I nuovi importatori che abbiano ottenuto titoli a norma del regolamento (CE) n. 1864/2004 o del presente regolamento nel corso del precedente anno civile sono tenuti a fornire anche la prova di aver effettivamente immesso in libera pratica nella Comunità almeno il 50 % del quantitativo loro assegnato.

Articolo 9

Comunicazione delle domande di titolo

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi (in kg) oggetto di domande di titoli di importazione entro il decimo giorno lavorativo del mese di gennaio.

Le comunicazioni sono ripartite per codice NC e per origine ed indicano separatamente anche i quantitativi di ogni prodotto richiesti rispettivamente da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

Articolo 10

Rilascio dei titoli

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i titoli il settimo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione della comunicazione fissato all’articolo 9, primo comma.

Articolo 11

Impegni internazionali applicabili alle importazioni dalla Cina

1.   L’immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina è soggetta alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7).

2.   Le autorità competenti del rilascio del certificato di origine delle conserve di funghi originarie della Cina sono elencate nell’allegato II.

Articolo 12

Cooperazione amministrativa tra Stati membri

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

Misure transitorie per il 2007 e il 2008

In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, per il 2007 e il 2008 ed esclusivamente in Bulgaria e in Romania si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

a)

di aver importato conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;

b)

di aver importato, nell’anno civile precedente, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;

c)

che le importazioni di cui alle lettere a) e b) hanno avuto luogo in Bulgaria o in Romania, ossia nel paese in cui ha sede l’importatore;

2)

per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al punto 1, che abbiano importato in Bulgaria o in Romania almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

L’articolo 13 si applica alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell’entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1995/2005 (GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 34).

(4)  GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 22.

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Volume, numeri d’ordine e periodo di applicazione dei contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)

Paese di origine

Numero d’ordine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Cina

Importatori tradizionali: 09.4157

Nuovi importatori: 09.4193

28 950

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali: 09.4158

Nuovi importatori: 09.4194

5 030


ALLEGATO II

Elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine di cui all’articolo 10, paragrafo 2:

amministrazione generale della supervisione della qualità,

ispettorato di entrata e uscita e ufficio di quarantena della Repubblica popolare cinese di:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Mongolia interna

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/96


REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che stabilisce misure transitorie di modifica del regolamento (CE) n. 2076/2002 e delle decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in ragione dell'adesione della Bulgaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (1) e le decisioni della Commissione 2001/245/CE (2), 2002/928/CE (3) e 2006/797/CE (4) contengono disposizioni per la non iscrizione di alcune sostanze attive all'allegato I della direttiva 91/414/CEE e il ritiro da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive. Gli atti suddetti prevedono deroghe intese a consentire il mantenimento dell'impiego di alcune di queste sostanze per un periodo limitato, in attesa che siano messe a punto soluzioni alternative.

(2)

La Bulgaria ha chiesto di poter introdurre misure transitorie per alcune sostanze attive, al fine di garantire una chiusura graduale della loro produzione o la presentazione di una pratica conforme al disposto della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Sono state presentate informazioni da cui risulta, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione in collaborazione con esperti degli Stati membri, la necessità di continuare a utilizzare le sostanze in causa. È pertanto giustificato, a condizioni severe volte a ridurre al minimo ogni possibile rischio, prevedere un periodo più lungo per il ritiro delle autorizzazioni esistenti nel caso degli impieghi essenziali per i quali non vi siano ancora alternative.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2001/245/CE, 2002/928/CE e 2006/797/CE dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2076/2002 è modificato come segue.

1)

All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   In deroga al paragrafo 3, per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate alla colonna A dell'allegato II, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze per gli impieghi di cui alla colonna C fino al 30 giugno 2009, alle seguenti condizioni:

a)

l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

b)

l'etichettatura di questo tipo di prodotti fitosanitari che restano in commercio è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;

c)

vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

d)

vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).»

2)

All'articolo 3 è aggiunta la lettera c) seguente:

«c)

per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2009, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2009.»

3)

L'allegato II è modificato come segue:

a)

l'intestazione è sostituita dal testo seguente:

b)

nella riga relativa al bensultap, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Girasole, barbabietola, patata ed erba medica»;

c)

nella riga relativa alla prometrina, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Girasole, cotone e ombrellifere»;

d)

nella riga relativa al terbufos, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Limitato agli utilizzatori professionali con attrezzatura di protezione adeguata. Trattamento del terreno per patate, tabacco, cotone e barbabietole».

Articolo 2

La decisione 2001/245/CE è modificata come segue.

1)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Gli Stati membri garantiscono che:

a)

le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti zineb siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di adozione della presente decisione;

b)

a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti zineb.

2.   In deroga al paragrafo 1, per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti zineb, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti con tale sostanza per l'impiego su colture orticole, vite, tabacco, mele e frutta con nocciolo, alle seguenti condizioni:

a)

il mantenimento dell'impiego è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

b)

l'etichettatura di questo tipo di prodotti fitosanitari che restano in commercio è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;

c)

vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

d)

vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).»

2)

All'articolo 3 è aggiunto un secondo comma:

«In deroga al primo paragrafo, il periodo di moratoria eventualmente concesso dalla Bulgaria in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, deve essere il più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2009.»

Articolo 3

La decisione 2002/928/CE è modificata come segue.

1)

All'articolo 2 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

Per le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate alla colonna A dell'allegato, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze per gli impieghi di cui alla colonna C fino al 30 giugno 2009, alle seguenti condizioni:

i)

il mantenimento dell'impiego è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

ii)

l'etichettatura di questo tipo di prodotti fitosanitari che restano in commercio è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;

iii)

vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

iv)

vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Bulgaria comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del presente paragrafo e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).»

2)

All'articolo 3 è aggiunta la lettera c) seguente:

«c)

per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2009, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2009.»

3)

Nell'allegato, alla riga relativa al benomyl, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Limitato agli utilizzatori professionali con attrezzatura di protezione adeguata. Vite, pesca, pomodoro e tabacco».

Articolo 4

La decisione 2006/797/CE è modificata come segue.

1)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al primo paragrafo e all'articolo 2, la Bulgaria può mantenere in vigore le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tetratiocarbonato di sodio per gli impieghi elencati alla colonna C fino al 30 giugno 2009, alle seguenti condizioni:

a)

il mantenimento dell'impiego è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;

b)

l'etichettatura di questo tipo di prodotti fitosanitari che restano in commercio è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;

c)

vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;

d)

vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.

3.   Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d) di ciascun paragrafo.»

2)

All'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2010, tale periodo non è posteriore al 30 novembre 2010.

Nei casi in cui le autorizzazioni siano revocate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, entro il 30 giugno 2009, tale termine non è posteriore al 31 dicembre 2009.»

3)

Nell'allegato alla decisione 2006/797/CE, il titolo dell'allegato è sostituito dalle parole «Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2». Nella riga relativa al tetratiocarbonato di sodio, alla colonna B è aggiunta la dicitura «Bulgaria», mentre alla colonna C sono aggiunte le parole «Disinfezione del suolo in orticoltura e coltura della vite».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6).

(2)  GU L 88 del 28.3.2001, pag. 19.

(3)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.

(4)  GU L 324 del 23.11.2006, pag. 8.


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/99


REGOLAMENTO (CE) N. 1981/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l’articolo 32, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che un laboratorio comunitario di riferimento («LCR») svolga alcuni compiti e funzioni elencati nel regolamento in questione. Esso prevede inoltre che l’LCR sia assistito dai laboratori nazionali di riferimento.

(2)

I metodi di rilevazione e di identificazione verificati e convalidati dall’LCR, nonché i campioni e i rispettivi campioni di controllo, debbono soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (2).

(3)

Occorre fissare regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(4)

Il contributo finanziario a carico dei richiedenti conformemente all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 deve servire soltanto a sostenere i costi delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato del regolamento in questione. L’LCR deve essere autorizzato a imporre un contributo finanziario a quanti presentino domanda di nuove autorizzazioni, di rinnovo di autorizzazioni e, se del caso, di modifica di autorizzazioni.

(5)

Nel determinare l’importo del contributo finanziario, occorre tener conto dell’onere di lavoro svolto dall’LCR in ogni caso, a seconda del livello di verifica e di validazione già eseguito prima della presentazione della domanda di autorizzazione.

(6)

Occorre incoraggiare i richiedenti a fornire i dati riferentisi ai moduli già convalidati e pubblicati dall’LCR al fine di facilitare sia l’elaborazione del fascicolo della domanda sia la validazione del metodo di rilevazione.

(7)

Occorre imporre un contributo finanziario forfetario al fine di contribuire ai costi derivanti dall’analisi esaustiva dei dati e dalla verifica di laboratorio interna del metodo e dei campioni ricevuti da eseguire da parte dell’LCR, ove sia presentato un nuovo metodo.

(8)

Occorre imporre un contributo finanziario supplementare ai richiedenti per i quali la validazione del metodo proposto comporti uno studio in collaborazione con i laboratori nazionali di riferimento, al fine di soddisfare i criteri di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2004.

(9)

L’importo dei contributi finanziari deve coprire i costi direttamente connessi ai compiti di validazione da eseguire. Essi includono, tra l’altro, la manodopera, i reagenti e altro materiale monouso connesso, la distribuzione di materiale ai membri della rete europea di laboratori OGM (ENGL), se del caso, nonché i costi amministrativi. Essi vanno calcolati in base alle esperienze acquisite dal centro comune di ricerca della Commissione nell’effettuazione di convalide di metodi di rilevazione, inclusa la collaborazione con i membri dell’ENGL, se del caso, e non debbono superare i costi effettivamente sostenuti nell’esecuzione della validazione.

(10)

Ove i costi di validazione per una domanda di autorizzazione specifica superino in modo rilevante l’importo dei contributi finanziari di cui al presente regolamento, l’LCR deve poter imporre al richiedente un contributo supplementare. In tal caso, il richiedente deve poter essere esentato dal pagamento del contributo supplementare qualora ritiri la sua domanda entro un termine fissato.

(11)

Occorre tenere nella dovuta considerazione il caso specifico di ricerca biotecnologica originaria in paesi in via di sviluppo. Occorre quindi predisporre una riduzione dell’importo del contributo finanziario qualora la sede del richiedente l’autorizzazione si trovi in un paese in via di sviluppo.

(12)

Per facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alla procedura comunitaria per l’autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati, occorre prevedere un contributo finanziario ridotto nel caso delle PMI. Il modello di dichiarazione relativa alle informazioni sulla qualifica di una società come PMI (3) può servire come documento comprovante lo status di PMI del richiedente.

(13)

Il regolamento (CE) n. 1829/2003 già prevede che i richiedenti versino un contributo finanziario, cosicché ogni richiedente che abbia presentato domanda prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è a conoscenza di tale regola. Di conseguenza, il contributo finanziario va corrisposto anche per le domande di autorizzazione presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(14)

I laboratori nazionali di riferimento che assistono l’LCR nei compiti e nelle funzioni di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 debbono far parte della rete europea di laboratori OGM (ENGL), i cui membri sono all’avanguardia nel campo della rilevazione di OGM nonché nello sviluppo, nell’applicazione e nella validazione dei metodi, nel campionamento e nella gestione delle incertezze biologiche ed analitiche. Per prestare assistenza all’LCR, in special modo per la verifica e la validazione dei metodi di rilevazione nel contesto di studi in collaborazione conformemente alle norme internazionali, essi debbono inoltre soddisfare requisiti specifici.

(15)

Per motivi di stabilità e di efficacia e per rendere operativo il procedimento di validazione in conformità del presente regolamento, occorre designare i laboratori nazionali di riferimento atti ad assistere l’LCR per la verifica e la validazione dei metodi di rilevazione.

(16)

La relazione tra i laboratori nazionali di riferimento che assistono l’LCR per la verifica e la validazione dei metodi di rilevazione, nonché tra loro e l’LCR, va definita mediante accordo scritto.

(17)

L’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 va quindi modificato di conseguenza.

(18)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento fissa le regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto riguarda:

a)

il contributo ai costi dei compiti del laboratorio comunitario di riferimento (LCR) e dei laboratori nazionali di riferimento, come definito nell’allegato del regolamento in questione; nonché

b)

l’istituzione di laboratori nazionali di riferimento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«procedimento di validazione completo» la valutazione, attraverso una prova interlaboratorio alla quale partecipano i laboratori nazionali di riferimento, dei criteri di efficienza del metodo fissati dal richiedente in conformità del documento dal titolo «Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing (definizione di requisiti minimi di efficienza dei metodi analitici di verifica degli OGM)» di cui al punto 1, lettera B), dell’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2004, come pure la valutazione della ripetibilità e dell’esattezza del metodo presentato dal richiedente;

b)

«piccole e medie imprese (PMI)» piccole e medie imprese secondo la definizione figurante nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (4);

c)

«paesi in via di sviluppo» i paesi beneficiari di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (5);

d)

«domanda» salvo indicazioni contrarie, una domanda di autorizzazione presentata conformemente all’articolo 5 o 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, comprese le domande presentate nell’ambito di altre legislazioni comunitarie e modificate o completate in conformità dell’articolo 46 di tale regolamento. Il termine si riferisce altresì alle domande di rinnovo di autorizzazioni conformemente all’articolo 11 o 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e alle modifiche di autorizzazioni in base all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, all’articolo 21, paragrafo 2, o all’articolo 22 di tale regolamento, ove l’LCR debba verificare e convalidare un metodo di rilevazione e di identificazione.

Articolo 3

Contributi

1.   Per ogni domanda, il richiedente deve versare all’LCR un contributo forfetario di 30 000 EUR.

2.   Ove sia necessario un procedimento di validazione completo di un metodo di rilevazione e di identificazione di singolo evento OGM secondo le prescrizioni di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2004, l’LCR chiederà al richiedente un contributo supplementare di 60 000 EUR.

Tale importo va moltiplicato per il numero di eventi OGM da sottoporre a validazione completa.

L’LCR riduce l’importo del contributo supplementare proporzionalmente ai costi risparmiati:

a)

ove il materiale necessario per eseguire il procedimento di validazione completo venga fornito dal richiedente; e/o

b)

ove il richiedente fornisca i dati relativi ai moduli, ad esempio protocolli di estrazione del DNA e sistemi di riferimento specifici di una determinata specie, già convalidati e pubblicati dall’LCR.

3.   È richiesto un contributo supplementare ove i costi di validazione del metodo di rilevazione proposto dal richiedente superino notevolmente l’importo dei contributi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo supplementare copre il 50 % della parte dei costi superiori all’importo dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 debbono essere corrisposti anche in caso di ritiro della domanda.

Articolo 4

Riduzioni ed esenzioni

1.   I contributi finanziari di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono ridotti del 50 % qualora il richiedente sia una PMI o la sua sede principale si trovi in un paese in via di sviluppo.

2.   Il richiedente è esentato dal pagamento dei contributi finanziari di cui all’articolo 3 qualora lo stesso metodo di rilevazione e di identificazione sia stato già incluso in una domanda precedente dello stesso richiedente per prodotti connessi allo stesso OGM e il metodo sia stato convalidato e pubblicato dall’LCR o la validazione sia in corso.

Peraltro, qualora debba sostenere per l’esecuzione dei compiti di validazione di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, l’LCR può imporre al richiedente un contributo massimo di 30 000 EUR.

3.   L’articolo 3, paragrafo 3, non si applica al richiedente che sia una PMI o che abbia la sua sede principale in un paese in via di sviluppo, né a domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

Procedura

1.   Il richiedente deve comprovare il pagamento del contributo forfetario di 30 000 EUR di cui all’articolo 3, paragrafo 1, a favore dell’LCR al momento di presentare i campioni dell’alimento o del mangime e i rispettivi campioni di controllo all’LCR conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera j), o all’articolo 17, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (CE) n. 1829/2003.

2.   Nel caso in cui, come disposto dall’articolo 3, paragrafo 2, sia necessario un procedimento di validazione completo, l’LCR notifica per iscritto al richiedente tale fatto e richiede il pagamento dell’importo dovuto a titolo di tale disposizione.

3.   Nel caso in cui, come disposto dall’articolo 3, paragrafo 3, preveda che i costi di validazione del metodo di rilevazione proposto dal richiedente possano superare notevolmente l’importo dei contributi finanziari di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, l’LCR notifica per iscritto al richiedente l’importo stimato dei costi supplementari.

Qualora, entro un mese dalla data di ricevimento della notifica, il richiedente ritiri la sua domanda, il contributo supplementare di cui all’articolo 3, paragrafo 3, non è più dovuto.

Al termine della validazione del metodo di rilevazione l’LCR notifica per iscritto al richiedente i costi effettivi e debitamente motivati sostenuti nell’esecuzione della validazione del metodo di rilevazione e impone il pagamento del contributo dovuto a norma dell’articolo 3, paragrafo 3.

4.   Qualora, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 2, debba sostenere costi, l’LCR notifica per iscritto al richiedente l’importo del contributo dovuto, inclusa la giustificazione di tale importo.

5.   Qualora una domanda sia stata presentata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, l’LCR, entro tre mesi da tale data, notifica per iscritto al richiedente l’importo del contributo finanziario da versare, se del caso, conformemente all’articolo 3, paragrafi 1 e 2.

6.   Ove sia richiesta una riduzione del contributo conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, la domanda deve essere accompagnata da documenti scritti comprovanti che le condizioni di tale articolo sono soddisfatte. Se del caso, l’LCR può chiedere informazioni supplementari.

7.   I contributi di cui ai paragrafi da 2 a 5 debbono essere corrisposti dal richiedente entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Ove il richiedente non abbia comprovato il pagamento entro il termine e ove la relazione di valutazione di cui al punto 3, lettera e), dell’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 non sia già stata trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), l’LCR non la trasmette all’Autorità finché non sia stato corrisposto il pagamento dovuto. L’LCR informa immediatamente l’Autorità circa il ritardo della relazione, in modo da consentire all’Autorità di informare il richiedente e di intraprendere ulteriori iniziative conformemente all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Laboratori nazionali di riferimento che assistono l’LCR nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione e di identificazione

1.   I laboratori che assistono l’LCR nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione e di identificazione, come disposto dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), e dall’articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1829/2003, debbono soddisfare le condizioni minime di cui all’allegato I del regolamento in questione.

I laboratori figuranti nell’allegato II soddisfano le condizioni e sono quindi designati laboratori nazionali di riferimento conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 ed incaricati di assistere l’LCR nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione.

2.   L’LCR e i laboratori nazionali di riferimento di cui all’allegato II stipulano un accordo scritto in modo da definire le relazioni reciproche, specialmente in materia di aspetti finanziari. In particolare, l’accordo scritto prevede che l’LCR debba distribuire ai laboratori nazionali di riferimento una quota dei contributi finanziari ricevuti.

Articolo 7

Relazioni

L'LCR è responsabile dell'elaborazione, da trasmettere alla Commissione, della relazione annuale sulle attività eseguite annualmente per l'attuazione del presente regolamento. I laboratori nazionali di riferimento di cui al regolamento n. 1829/2003 contribuiscono a tale relazione annuale.

L'LCR può altresì organizzare una riunione annuale in vista della redazione della relazione annuale.

Articolo 8

Modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003

L'allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003 è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 14.

(3)  Comunicazione 2003/C 118/03 della Commissione (GU C 118 del 20.5.2003, pag. 5); rettifica nella GU C 156 del 4.7.2003, pag. 14.

(4)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(5)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

Prescrizioni per i laboratori che assistono il laboratorio comunitario di riferimento nella verifica e nella validazione di metodi di rilevazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1

I laboratori che assistono il laboratorio comunitario di riferimento nella verifica e nella validazione del metodo di rilevazione, come disposto al punto 3, lettera d), dell’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003, debbono:

a)

essere accreditati o in procinto di essere accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura)” o a una norma internazionale equivalente atta a garantire che i laboratori:

dispongano di personale debitamente qualificato con un’idonea formazione nei metodi analitici utilizzati per la rilevazione e l’identificazione di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati,

dispongano delle attrezzature necessarie per effettuare l’analisi di OGM e di alimenti e mangimi geneticamente modificati,

posseggano un’adeguata infrastruttura amministrativa,

dispongano di una capacità di trattamento dei dati sufficiente per produrre relazioni tecniche e consentire una rapida comunicazione con gli altri laboratori che partecipano alla verifica e alla validazione dei metodi di rilevazione;

b)

garantire che il personale rispetti la natura riservata degli argomenti, dei dati, dei risultati o delle comunicazioni che intervengono nel trattamento delle domande di autorizzazione, di rinnovo di autorizzazioni o di modifica di autorizzazioni presentate conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 e, in particolare, delle informazioni riservate di cui all’articolo 30 del regolamento in questione.


ALLEGATO II

Laboratori nazionali di riferimento che assistono l’LCR nella verifica e nella validazione dei metodi di rilevazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1

Belgique/België

Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W),

Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV),

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO);

Česká republika

Státní veterinární ústav Jihlava (SVU Jihlava),

Státní zdravotní ústav (SZÚ), Laboratoř pro molekulárně biologické metody (LMBM), Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně,

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI),

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT),

Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV), Praha;

Danmark

Danmarks Fødevareforskning (DFVF),

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Plantedirektoratet, Laboratorium for Diagnostik i Planter, Frø og Foder;

Deutschland

Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL),

Berliner Betrieb für Zentrale Gesundheitliche Aufgaben (BBGes) — Institut für Lebensmittel, Arzneimittel und Tierseuchen (ILAT),

Bundesinstitut für Risikobewertung,

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg,

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Ostwestfalen-Lippe,

Institut für Hygiene und Umwelt der Hansestadt Hamburg,

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei — Mecklenburg-Vorpommern (LALLF MV),

Landesamt für Soziales, Gesundheits- und Verbraucherschutz — Abteilung F: Verbraucherschutz, Veterinärmedizin, Lebensmittelhygiene und Molekularbiologie,

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt,

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt — Fachbereich Lebensmittelsicherheit,

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor — Standort Kassel,

Landeslabor Brandenburg,

Landeslabor Schleswig-Holstein,

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz — Institut für Lebensmittelchemie Trier,

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA),

Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Rostock der LMS Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) — Lebensmittelinstitut (LI) Braunschweig,

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft — Fachbereich Landwirtschaftliches Untersuchungswesen,

Staatliche Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Augustenberg (Baden-Württemberg),

Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (TLLV);

Eesti

DNA analüüsi laboratoorium, Geenitehnoloogia Instituut (GTI), Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ),

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI), Molekulaargeneetika laboratoorium (MG),

Veterinaar-ja Toidulaboratoorium (VTL);

Elláda

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης Γεωργικών Προϊόντων, Μικροοργανισμών και Ελέγχου Σπόρων Σποράς για την Ανίχνευση, Γενετικών Τροποποιήσεων,

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), Διεύθυνση Τροφίμων — Αθήνα;

España

Centro Nacional de Alimentación, Agencia Española de Seguridad Alimentartia (CNA-AESA),

Laboratorio Arbitral Agroalimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (LAA-MAPA);

France

Groupement d’Intérêt Public — Groupe d’Etude et de contrôle des Variétés et des Semences (GIP-GEVES),

Laboratoire de Phytopathologie et de méthodologies de la détection (INRA Versailles),

Laboratoire Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes de Strasbourg (Laboratoire de la DGCCRF de Strasbourg),

Laboratoire National de la Protection des Végétaux d'Orléans (LNPV Orléans);

Ireland

The State Laboratory (SL), Celbridge;

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (E.N.S.E.), Laboratorio Analisi Sementi,

Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per la Qualità degli Alimenti e per i Rischi Alimentari (CNQARA),

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM);

Kypros

Γενικό χημείο του κράτους (γχκ);

Latvija

Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs (PVD NDC);

Lietuva

Nacionalinė Veterinarijos Laboratorija, GMO Tyrimų Skyrius;

Luxembourg

Laboratoire National de Santé (LNS), Division du contrôle des denrées alimentaires;

Magyarország

Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI),

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Központi Laboratórium (OMMI);

Nederland

RIKILT Instituut voor Voedselveiligheid,

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA);

Österreich

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Kompetenzzentrum Biochemie (AGES - CC BIOC),

Umweltbundesamt GmbH;

Polska

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Laboratorium Analiz Modyfikacji Genetycznych Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (GMOIBB), Warszawa,

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR); Laboratorium Kontroli Genetycznie Modyfikowanych Organizmów, Błonie,

Instytut Zootechniki (National Feed Laboratory – NFL), Lublin,

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Puławy,

Regionalne Laboratorium Badań Żywności Genetycznie Modyfikowanej (RLG);

Portugal

Direcção-Geral de Protecção das Culturas (DGPC), Laboratório de Caracterização de Materiais de Multiplicação de Plantas (LCMMP),

Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia e Inovação (INETI), Laboratório para a Indústria Alimentar (LIA);

Slovenija

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Ljubljana,

Nacionalni inštitut za biologijo (National institute of Biology, NIB), Ljubljana;

Slovensko

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín (State Veterinary and Food Institute Dolný Kubín),

Ústav molekulárnej biológie SAV (Molecular Biology Institute of the Slovak Academy of Slovakia),

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Oddelenie molekulárnej biológie Bratislava, (Central Control and Testing Institute of Agriculture);

Suomi/Finland

Tullilaboratorio

Sverige

Livsmedelsverket (SLV)

United Kingdom

Central Science Laboratory (CSL),

LGC Limited (LGC),

Scottish Agricultural Science Agency (SASA).


ALLEGATO III

Modifiche all’allegato del regolamento (CE) n. 1829/2003

I punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.

Per i compiti e le funzioni descritti nel presente allegato, il laboratorio comunitario di riferimento è assistito dai laboratori nazionali di riferimento di cui all’articolo 32, che sono di conseguenza considerati membri del consorzio denominato “rete europea di laboratori OGM”.

3.

Il laboratorio comunitario di riferimento è in particolare responsabile dei seguenti aspetti:

a)

ricevimento, preparazione, conservazione, trattamento e distribuzione ai membri della rete europea di laboratori OGM degli idonei campioni di controllo positivi e negativi in subordine alla garanzia, offerta dai membri in questione, del rispetto della natura riservata dei dati ricevuti, se del caso;

b)

fatte salve le responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), distribuzione ai laboratori nazionali di riferimento ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento degli adeguati campioni di controllo positivi e negativi in subordine alla garanzia fornita da tali laboratori del rispetto della natura riservata dei dati ricevuti, se del caso;

c)

valutazione dei dati forniti dal richiedente per l'autorizzazione a immettere l'alimento o il mangime sul mercato, onde verificare e convalidare il metodo di campionamento e di rilevazione;

d)

verifica e validazione del metodo di rilevazione, compresi il campionamento e l'identificazione della modificazione e, se del caso, rilevazione e identificazione della modificazione nell'alimento o nel mangime;

e)

presentazione di relazioni valutative complete all'Autorità.

4.

Il laboratorio comunitario di riferimento riveste un ruolo essenziale nella composizione di controversie riguardanti i risultati dei compiti di cui al presente allegato, a prescindere dalle responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004.


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/110


DIRETTIVA 2006/142/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che modifica l’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 11, terzo comma,

visti i pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 6 dicembre 2005 e del 15 febbraio 2006,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE stabilisce l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari in quanto suscettibili di provocare effetti indesiderabili negli individui sensibili.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 11, primo comma, della direttiva in questione prevede che l’elenco che figura nell’allegato III bis venga riesaminato sistematicamente ed eventualmente aggiornato sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche.

(3)

Nel quadro di questo riesame, la Commissione ha chiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) circa un possibile inserimento nell’allegato III bis di taluni prodotti supplementari.

(4)

Per quanto concerne il lupino, l’EFSA precisa, nel suo parere del 6 dicembre 2005, che questa pianta leguminosa, di cui esistono 450 specie, è consumata come tale da parecchio tempo ma che la farina di lupino viene, da qualche anno, aggiunta alla farina di frumento per la fabbricazione di prodotti di panetteria. Sono documentati casi di reazioni allergiche, talvolta gravi, e certi studi indicano un rischio relativamente elevato di allergia incrociata al lupino presso il 30-60 % delle persone allergiche alle arachidi.

(5)

Nel caso dei molluschi (gasteropodi, bivalvi o cefalopodi) l’EFSA precisa, nel suo parere del 15 febbraio 2006, che essi sono spesso consumati così come sono, ma anche utilizzati come ingredienti, dopo eventuale trasformazione, in taluni preparati nonché in prodotti come il surimi. Le reazioni allergiche, talvolta gravi, riguardano fino allo 0,4 % della popolazione, cioè il 20 % dell’insieme dei casi di allergia ai prodotti di mare. La principale proteina allergenica dei molluschi, la tropomiosina, è la stessa dei crostacei e i casi di allergia incrociata molluschi/crostacei sono frequenti.

(6)

Queste constatazioni consentono di concludere che è necessario aggiungere il lupino e i molluschi all’elenco che figura nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE.

(7)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I seguenti ingredienti sono aggiunti all’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE:

«Lupino e prodotti a base di lupino

Molluschi e prodotti a base di mollusco.»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri autorizzano il commercio dei prodotti alimentari conformi alla presente direttiva a partire dal 23 dicembre 2007.

2.   Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva a partire dal 23 dicembre 2008. Tuttavia, il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva, etichettati prima di tale data, è autorizzato fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 23 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).


Rettifiche

23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/112


Rettifica della decisione 2005/217/CE della Commissione, del 19 maggio 2004, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85 del 23 marzo 2006 )

In copertina, nel sommario, e alla pagina 1, sotto il titolo:

anziché:

«2005/217/CE»,

leggi:

«2006/217/CE».


23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/s3


AVVISO AI LETTORI

Dal 1o gennaio 2007 la struttura della Gazzetta ufficiale sarà modificata per rendere più chiara la classificazione degli atti pubblicati senza tuttavia alterare la continuità indispensabile.

La nuova struttura, con esempi che ne spiegano l’applicazione per la classificazione degli atti, può essere consultata sul sito EUR-Lex all’indirizzo seguente:

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