ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 360

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
19 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1870/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e la Repubblica del Kazakstan

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1871/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e l’Ucraina

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1872/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e la Federazione russa

41

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1873/2006 del Consiglio, dell’11 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

61

 

 

Regolamento (CE) n. 1874/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

62

 

*

Regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 1 )

64

 

*

Regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali ( 1 )

126

 

*

Regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici ( 1 )

133

 

 

Regolamento (CE) n. 1878/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

137

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1870/2006 DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2006

sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e la Repubblica del Kazakstan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakstan, dall’altra (1), stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio siano disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.

(2)

L’accordo attuale tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kazakstan sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2), concluso il 19 luglio 2005, scadrà il 31 dicembre 2006.

(3)

Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2007 e gli anni successivi.

(4)

In attesa della firma e dell’entrata in vigore del nuovo accordo, è opportuno stabilire i limiti quantitativi per il 2007.

(5)

Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2006 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2007 allo stesso livello del 2006.

(6)

È necessario adottare disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all’interno della Comunità in modo tale da agevolare l’applicazione del nuovo accordo.

(7)

È necessario garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(8)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i prodotti in questione.

(9)

L’effettiva attuazione del presente regolamento richiede l’introduzione di un obbligo di ottenere una licenza d’importazione della Comunità per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione.

(10)

Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, è necessario definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell’ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati all’allegato I e originari della Repubblica del Kazakstan.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I.

3.   La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).

4.   L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 è determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

Articolo 2

1.   L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari della Repubblica del Kazakstan è soggetta ai limiti quantitativi indicati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari della Repubblica del Kazakstan è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di una licenza d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri a norma dell’articolo 4.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all’allegato IV rilasciano licenze d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3.   Le importazioni autorizzate sono imputate sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 sono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica sono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell’allegato V.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d’importazione le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato IV notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d’importazione, corredate dalle licenze d’esportazione originali, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente in ogni caso il paese esportatore, il codice dei prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d’esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.

4.   Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente agli articoli da 12 a 16.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d’esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan della revoca o dell’annullamento di una licenza d’esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V.

Articolo 5

1.   Quando la Commissione ha indicazioni del fatto che alcuni prodotti elencati nell’allegato I originari della Repubblica del Kazakstan sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica del Kazakstan di adottare a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati.

3.   Se la Comunità e la Repubblica del Kazakstan non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakstan.

Articolo 6

1.   Una licenza d’esportazione (emessa dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan) è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L’originale della licenza d’esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio della licenza d’importazione di cui all’articolo 12.

Articolo 7

1.   La licenza d’esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo dei prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza d’esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell’allegato I.

Articolo 8

Le esportazioni sono imputate sui limiti quantitativi fissati nell’allegato V e spedite a norma dell’articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 9

1.   La licenza d’esportazione di cui all’articolo 6 può comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. La licenza d’esportazione e le relative copie e il certificato d’origine e le sue copie sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze d’esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

5.   Ogni licenza d’esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.   Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:

due lettere che identificano il paese esportatore:

KZ

=

Repubblica del Kazakstan,

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE

=

Belgio

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

UK

=

Regno Unito,

un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «7» per il 2007,

un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 10

La licenza d’esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferisce. In tal caso, essa dovrà recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 11

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d’esportazione, l’esportatore può rivolgersi all’autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenerne un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso.

I duplicati delle licenze rilasciati in questo modo devono recare la dicitura «duplicate» e la data della licenza originale.

Articolo 12

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d’importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza d’esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza d’esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le licenze d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura all’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di licenza d’importazione deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;

b)

il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il o i codici TARIC;

d)

il paese di origine delle merci;

e)

il paese di provenienza;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce TARIC;

h)

il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;

i)

se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;

k)

la data e il numero della licenza d’esportazione;

l)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m)

la data e la firma dell’importatore.

5.   Gli importatori non sono obbligati a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da una licenza.

Articolo 13

La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d’esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d’esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakstan in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.

Articolo 14

Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 15

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d’esportazione rilasciate dalla Repubblica del Kazakstan per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakstan non coperti da licenze d’esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.

Articolo 16

1.   I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all’articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura nell’allegato III.

2.   I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le licenze d’importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10 le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

Per quanto riguarda l’immissione in libera pratica in Bulgaria e in Romania, dal 1o gennaio 2007, dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento, è richiesta una licenza di importazione, anche se detti prodotti sono stati spediti prima di tale data. Se i prodotti di acciaio sono stati spediti verso la Bulgaria e la Romania anteriormente al 1o gennaio 2007, la licenza di importazione è concessa automaticamente, senza limitazioni quantitative, su presentazione della polizza di carico o di altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione e previa approvazione dell’ufficio della Commissione competente per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti di acciaio sono spediti verso la Bulgaria e la Romania il 1o gennaio o dopo tale data, sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nel presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In via derogativa l’articolo 17 entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato relativo all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

(2)  GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 64.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Lamiera pesante

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Altri prodotti laminati piatti

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

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7219329000

 

7219331000

 

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7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti

Anno 2007

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

87 125

SA2. Lamiera pesante

0

SA3. Altri prodotti laminati piatti

117 875


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1871/2006 DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2006

sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e l’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1) stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio siano disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.

(2)

L’accordo bilaterale tra la Comunità europea e il governo dell’Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2), firmato il 29 luglio 2005, scadrà il 31 dicembre 2006.

(3)

Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2007 e gli anni successivi.

(4)

In attesa della firma e dell’entrata in vigore del nuovo accordo, occorre stabilire i limiti quantitativi per il 2007.

(5)

Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2006 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2007 allo stesso livello del 2006.

(6)

Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all’interno della Comunità in modo tale da agevolare l’applicazione del nuovo accordo.

(7)

Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(8)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i prodotti in questione.

(9)

L’effettiva attuazione del presente regolamento richiede l’introduzione di un obbligo di ottenere una licenza d’importazione della Comunità per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione.

(10)

Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell’ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati all’allegato I e originari dell’Ucraina.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato all’allegato I.

3.   La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).

4.   L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

Articolo 2

1.   L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è soggetta ai limiti quantitativi indicati all’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura all’allegato II, e di una licenza d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all’allegato IV rilasciano licenze d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantità disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3.   Le importazioni autorizzate sono imputate sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati sul mezzo di trasporto utilizzato per l’esportazione.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato all’allegato V.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d’importazione le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato IV notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d’importazione, corredate dalle licenze d’esportazione originali, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente in ogni caso il paese esportatore, il codice dei prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d’esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.

4.   Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente agli articoli da 12 a 16.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d’esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti ucraine. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti ucraine della revoca o dell’annullamento di una licenza d’esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V.

Articolo 5

1.   Quando la Commissione ha indicazioni del fatto che alcuni prodotti elencati all’allegato I originari dell’Ucraina sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all’Ucraina di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati.

3.   Se la Comunità e l’Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell’Ucraina.

Articolo 6

1.   Una licenza d’esportazione (emessa dalle autorità competenti ucraine) è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L’originale della licenza d’esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio della licenza d’importazione di cui all’articolo 12.

Articolo 7

1.   La licenza d’esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura all’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo dei prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza d’esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati all’allegato I.

Articolo 8

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati all’allegato V e spedite a norma dell’articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 9

1.   La licenza d’esportazione di cui all’articolo 6 può comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. La licenza d’esportazione e le relative copie, nonché il certificato d’origine e le relative copie sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze d’esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

5.   Ogni licenza d’esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.   Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:

due lettere che identificano il paese esportatore:

UA

=

Ucraina

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE

=

Belgio

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito

un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «7» per il 2007,

un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo specifico Stato membro di destinazione.

Articolo 10

La licenza d’esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferisce. In tal caso, essa dovrà recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 11

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d’esportazione, l’esportatore può rivolgersi all’autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso.

I duplicati delle licenze rilasciati in questo modo devono recare la dicitura «duplicate» e la data della licenza originale.

Articolo 12

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d’importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza d’esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza d’esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le licenze d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura nell’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di licenza d’importazione deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;

b)

il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il o i codici TARIC;

d)

il paese di origine delle merci;

e)

il paese di provenienza;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce TARIC;

h)

il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;

i)

se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;

k)

la data e il numero della licenza d’esportazione;

l)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m)

la data e la firma dell’importatore.

5.   Gli importatori non sono obbligati a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da una licenza.

Articolo 13

La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d’esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d’esportazione rilasciate dalle autorità competenti ucraine in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.

Articolo 14

Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 15

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d’esportazione rilasciate dall’Ucraina per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri vengono informate senza indugio affinché sospendano il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari dell’Ucraina non coperti da licenze d’esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.

Articolo 16

1.   I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all’articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura nell’allegato III.

2.   I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre un fondo arabescato stampato in rosso che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le licenze d’importazione o i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

Per quanto riguarda l’immissione in libera pratica in Bulgaria e in Romania, dal 1o gennaio 2007, dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento, è richiesta una licenza di importazione anche se detti prodotti sono stati spediti prima di tale data. Se i prodotti di acciaio sono stati spediti verso la Bulgaria o la Romania anteriormente al 1o gennaio 2007, la licenza di importazione è concessa automaticamente, senza limitazioni quantitative, su presentazione della polizza di carico o di altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell’ufficio della Commissione competente per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti di acciaio sono spediti verso la Bulgaria e la Romania il 1o gennaio o dopo tale data, sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nel presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In via derogativa, l’articolo 17 entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

(2)  GU L 232 dell’8.9.2005, pag. 43.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

SA1. (Arrotolati)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225401510

 

7225502010

 

7225309000

SA2. (Lamiera pesante)

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA3. (Altri prodotti laminati piatti)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Prodotti lunghi

SB1. (Barre)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. (Vergella)

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. (Altri prodotti lunghi)

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


ALLEGATO II

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ALLEGATO

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ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti

Anno 2007

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

153 750

SA2. Lamiera pesante

356 700

SA3. Altri prodotti laminati piatti

99 425

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

30 750

SB2. Vergella

128 125

SB3. Altri prodotti lunghi

235 750


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/41


REGOLAMENTO (CE) N. 1872/2006 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2006

sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e la Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 21, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra (1) stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio siano disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.

(2)

L’accordo bilaterale tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio (2), firmato il 3 novembre 2005, scadrà il 31 dicembre 2006.

(3)

Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2007 e gli anni successivi.

(4)

In attesa della firma e dell’entrata in vigore del nuovo accordo, occorre stabilire i limiti quantitativi per il 2007.

(5)

Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2006 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2007 allo stesso livello del 2006.

(6)

Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all’interno della Comunità in modo tale da agevolare l’applicazione del nuovo accordo.

(7)

Occorre garantire il controllo dell’origine dei prodotti in questione e l’instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(8)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i prodotti in questione.

(9)

L’effettiva attuazione del presente regolamento richiede l’introduzione di un obbligo di ottenere una licenza d’importazione della Comunità per l’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione.

(10)

Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d’importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che sono ancora disponibili quantitativi adeguati nell’ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati all’allegato I e originari della Federazione russa.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato all’allegato I.

3.   La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).

4.   L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

Articolo 2

1.   L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari della Federazione russa è soggetta ai limiti quantitativi indicati all’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari della Federazione russa è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura all’allegato II, e di una licenza d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all’allegato IV rilasciano licenze d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantità disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3.   Le importazioni autorizzate vengono imputate sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati sul mezzo di trasporto utilizzato per l'esportazione.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all’allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d’importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l’articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato all’allegato V.

Articolo 4

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d’importazione le autorità competenti degli Stati membri di cui all’allegato IV notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d’importazione, corredate dalle licenze d’esportazione originali, da esse ricevute. In risposta, la Commissione conferma se i quantitativi richiesti sono disponibili per l’importazione nell’ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente in ogni caso il paese esportatore, il codice dei prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza d’esportazione, l’anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l’intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti.

4.   Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d’importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell’ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente agli articoli da 12 a 16.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d’importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze d’esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Federazione russa. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Federazione russa della revoca o dell’annullamento di una licenza d’esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo corrispondente di cui all’allegato V.

Articolo 5

1.   Quando la Commissione ha indicazioni del fatto che alcuni prodotti elencati all’allegato I originari della Federazione russa sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere operati.

3.   Se la Comunità e la Federazione russa non trovano una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un’elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.

Articolo 6

1.   Una licenza d’esportazione (emessa dalle autorità competenti della Federazione russa) è necessaria per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all’allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L’originale della licenza d’esportazione deve essere presentato dall’importatore per il rilascio della licenza d’importazione di cui all’articolo 12.

Articolo 7

1.   La licenza d’esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura all’allegato II e attesta, tra l’altro, che il quantitativo dei prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza d’esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati all’allegato I.

Articolo 8

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati all’allegato V e spedite a norma dell’articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 9

1.   La licenza d’esportazione di cui all’articolo 6 può comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. La licenza d’esportazione e le relative copie, nonché il certificato d’origine e le relative copie, sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze d’esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l’originale quale documento valido ai fini dell’importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

5.   Ogni licenza d’esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.   Detto numero di serie è composto dai seguenti elementi:

due lettere che identificano il paese esportatore:

RU

=

Federazione russa

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE

=

Belgio

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito,

un numero di una cifra che indica l’anno contingentale, corrispondente all’ultima cifra dell’anno in questione, ad esempio «7» per il 2007,

un numero di due cifre che indica l’ufficio di rilascio nel paese esportatore,

un numero di cinque cifre, da 00 001 a 99 999, assegnato allo specifico Stato membro di destinazione.

Articolo 10

La licenza d’esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferisce. In tal caso, essa dovrà recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 11

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d’esportazione, l’esportatore può rivolgersi all’autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d’esportazione in suo possesso.

I duplicati delle licenze rilasciati in questo modo devono recare la dicitura «duplicate» la data della licenza originale.

Articolo 12

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d’importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l’importatore ha presentato l’originale della licenza d’esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d’importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza d’esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell’articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le licenze d’importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell’importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura all’allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione dell’importatore o la sua richiesta di licenza d’importazione deve contenere:

a)

il nome e l’indirizzo completo dell’esportatore;

b)

il nome e l’indirizzo completo dell’importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il o i codici TARIC;

d)

il paese di origine delle merci;

e)

il paese di provenienza;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce TARIC;

h)

il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;

i)

se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d’acquisto;

k)

la data e il numero della licenza d’esportazione;

l)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m)

la data e la firma dell’importatore.

5.   Gli importatori non sono obbligati a importare in un’unica spedizione il quantitativo totale coperto da una licenza.

Articolo 13

La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d’esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze d’esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Federazione russa in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.

Articolo 14

Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l’osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 15

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze d’esportazione rilasciate dalla Federazione russa per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri vengono informate senza indugio affinché sospendano il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari della Federazione russa non coperti da licenze d’esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.

Articolo 16

1.   I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all’articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d’importazione che figura all’allegato III.

2.   I moduli delle licenze d’importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l’autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall’autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all’esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm; l’interlinea dattilografica è di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre un fondo arabescato stampato in rosso che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l’indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l’identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le licenze d’importazione o i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d’importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all’articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all’imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall’organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l’aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d’importazione, o dalle autorità amministrative competenti all’atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all’imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull’estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le licenze d’importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

Per quanto riguarda l'immissione in libera pratica in Bulgaria e in Romania, dal 1o gennaio 2007, dei prodotti di acciaio contemplati dal presente regolamento, è richiesta una licenza di importazione, anche se detti prodotti sono stati spediti prima di tale data. Se i prodotti di acciaio sono stati spediti verso la Bulgaria o la Romania anteriormente al 1o gennaio 2007, la licenza di importazione è concessa automaticamente, senza limitazioni quantitative, su presentazione della polizza di carico o di altro documento di trasporto ritenuto equivalente dagli uffici comunitari competenti per le licenze comprovante la data di spedizione, e previa approvazione dell'ufficio della Commissione competente per la gestione delle licenze (SIGL). Se i prodotti di acciaio sono spediti verso la Bulgaria e la Romania il 1o gennaio o dopo tale data, sono soggetti alle specifiche norme in materia di limiti quantitativi definite nel presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In via derogativa, l'articolo 17 entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

(2)  GU L 303 del 22.11.2005, pag. 39.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

SA1. Barre

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Altri prodotti lunghi

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Altri prodotti laminati piatti

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Prodotti legati

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226997010

SA5. Lamiere quarto legate

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

 

7225508000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB Prodotti lunghi

SB1. Barre

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Vergella

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Altri prodotti lunghi

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

ул. «Славянска» № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

Prodotti

Anno 2007

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

930 975

SA2. Lamiera pesante

195 358

SA3. Altri prodotti laminati piatti

399 485

SA4. Prodotti legati

99 507

SA5. Lamiere quarto legate

22 047

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

102 597

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

46 072

SB2. Vergella

176 993

SB3. Altri prodotti lunghi

299 685


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/61


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1873/2006 DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 56 bis, secondo comma, dello statuto,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato dello statuto,

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (2) al fine di adattarlo alle mutevoli esigenze di servizio continuo o a turni all’interno delle istituzioni europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 è così modificato:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«Il funzionario

retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerca o svolge azioni indirette, o

retribuito in base agli stanziamenti per il funzionamento e che presta servizio presso un centro di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), un servizio di sicurezza o un altro servizio che svolge funzioni di sicurezza, un centralino telefonico/servizio di informazione, un servizio di accoglienza, un servizio che fornisce sostegno a operazioni di Politica estera e di sicurezza comune (PESC)/Politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) o a dispositivi di coordinamento in caso di emergenza e di crisi o è addetto al funzionamento o alla sorveglianza degli impianti tecnici,

che partecipa ad un servizio continuo o a turni a norma dell’articolo 56 bis dello statuto dei funzionari, ha diritto ad una indennità di:»;

2)

all’articolo 1, paragrafo 2, l’ultima frase è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).

(2)  GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 26).


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/62


REGOLAMENTO (CE) N. 1874/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

116,5

204

77,8

999

97,2

0707 00 05

052

126,3

204

51,8

628

155,5

999

111,2

0709 90 70

052

119,8

204

66,1

999

93,0

0805 10 20

052

59,9

388

72,8

999

66,4

0805 20 10

052

30,7

204

63,3

999

47,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,4

624

71,7

999

69,1

0805 50 10

052

56,8

528

35,6

999

46,2

0808 10 80

388

107,5

400

94,3

404

94,2

720

72,5

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

101,3

720

50,2

999

71,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Le modifiche al regolamento (CEE) n. 2913/92, di seguito «il codice», contenute nel regolamento (CE) n. 648/2005, introducono una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza delle merci in entrata o in uscita dal territorio comunitario. Tali misure devono portare a migliori e più rapidi controlli doganali mirati e consistono in un’analisi dei rischi e nello scambio elettronico delle pertinenti informazioni tra le autorità doganali e tra dette autorità e la Commissione nell’ambito di una rete elettronica comune di gestione dei rischi, nell’obbligo di presentare informazioni preliminari all’arrivo o all’uscita per tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, e nella concessione della qualifica di «operatore economico autorizzato» agli operatori economici affidabili che soddisfano determinati criteri e che fruiscono delle semplificazioni previste dalle norme doganali e/o di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali.

(2)

Affinché tali misure siano attuate efficientemente e rapidamente, è necessario che lo scambio dei dati tra autorità doganali avvenga mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle reti informatizzate, sulla base di norme concordate e dati comuni.

(3)

In considerazione dei progressi registrati nei sistemi elettronici di sdoganamento degli Stati membri e del ricorso, da parte degli Stati membri e della Commissione, alla tecnologia dell’informazione e delle reti informatizzate, è opportuno che l’utilizzo comune di detti sistemi sia esteso oltre il sistema elettronico di transito esistente, a cominciare dall’introduzione di un sistema informatizzato per il controllo delle esportazioni.

(4)

Ai fini della rete elettronica comune di gestione dei rischi e dell’instaurazione di un livello equivalente di controlli doganali in tutto il territorio comunitario, è necessario che l’analisi del rischi sia basata su tecniche di trattamento dei dati che utilizzino criteri comuni. È pertanto indispensabile che le informazioni sui rischi siano scambiate tra le autorità doganali e la Commissione tramite un sistema comunitario doganale di gestione dei rischi e che siano individuati settori comuni oggetto di controlli prioritari e concordati criteri di rischio e norme per l’applicazione armonizzata dei controlli doganali in casi specifici, fermi restando in ogni caso gli obblighi nazionali e internazionali.

(5)

Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento. Gli operatori economici autorizzati devono pertanto poter beneficiare non soltanto di procedure doganali semplificate ma anche di controlli di sicurezza agevolati, se si conformano ai requisiti di sicurezza e di protezione.

(6)

È necessario stabilire condizioni e criteri comuni in tutti gli Stati membri per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatori economici autorizzati, o per la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché regole in materia di domanda e di rilascio di certificati di operatori economici autorizzati. Per mantenere un elevato livello di sicurezza, le autorità doganali devono vigilare a che gli operatori economici autorizzati continuino a conformarsi ai requisiti rilevanti.

(7)

È necessario istituire e mantenere un sistema elettronico comune di informazione e comunicazione per archiviare e scambiare informazioni riguardanti gli operatori economici autorizzati.

(8)

Per permettere un’efficace analisi dei rischi e adeguati controlli fondati sull’analisi dei rischi, è necessario stabilire i termini e le norme particolareggiate che disciplinano l’obbligo degli operatori economici di fornire alle autorità doganali informazioni preliminari all’arrivo o all’uscita di tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. In linea con le analoghe misure adottate a livello internazionale nell’ambito del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, approvato dall’Organizzazione mondiale delle dogane, e con altre disposizioni speciali previste da accordi internazionali, è opportuno tenere conto dei diversi mezzi di trasporto nonché del tipo di merci o di operatori economici.

(9)

Per permettere alle autorità doganali di effettuare efficaci analisi dei rischi, occorre che le informazioni preliminari all’arrivo o all’uscita delle merci siano introdotte elettronicamente. Dichiarazioni o notifiche in forma cartacea devono essere ammesse solo in talune circostanze eccezionali.

(10)

È necessario armonizzare i dati forniti nelle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita delle merci per garantire una base comune finalizzata all’analisi dei rischi nell’intera Comunità e per permettere lo scambio efficace di informazioni tra le autorità doganali. Sebbene a tal fine si debba tenere conto dello specifico tipo di traffico di merci e della qualifica di operatore economico autorizzato, le misure di sicurezza e di protezione non debbono essere compromesse. Inoltre, benché una dispensa dalla dichiarazione sommaria possa giustificarsi per le merci trasportate conformemente alle disposizioni dell’Unione postale universale, in ragione delle particolari circostanze in cui si svolge questo tipo di traffico, è comunque necessario prevedere un quadro tecnico per i dati che devono essere forniti alle autorità doganali per via elettronica, per quanto riguarda questo traffico, con reciproco vantaggio.

(11)

Qualora l’analisi dei rischi dia esito positivo occorre applicare un livello equivalente di controllo preventivo nell’intera Comunità. In tale contesto, l’operatore o il vettore devono essere informati di conseguenza.

(12)

Le disposizioni che disciplinano la presentazione e la custodia temporanea delle merci che entrano nel territorio della Comunità devono essere modificate per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nei dati obbligatori.

(13)

Di conseguenza, quando una dichiarazione doganale è utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, è altresì opportuno adeguare le disposizioni generali riguardanti il metodo, le scadenze e i luoghi di presentazione delle dichiarazioni di vincolo di merci a un regime doganale.

(14)

Per permettere un controllo più efficace della procedura d’esportazione e del perfezionamento passivo e della riesportazione, ai fini di sicurezza nonché dei controlli doganali, è necessario che le autorità doganali sostituiscano l’attuale procedura basata su supporto cartaceo con uno scambio elettronico di dati tra l’ufficio doganale d’esportazione e l’ufficio doganale di uscita.

(15)

Per un periodo transitorio occorre che il sistema informatizzato per il controllo delle esportazioni funzioni parallelamente alla procedura d’esportazione basata su supporto cartaceo. Tale procedura deve servire anche d’appoggio al sistema elettronico, sia prima che dopo la fase transitoria. È necessario stabilire disposizioni specifiche applicabili allo scambio di dati sull’esportazione tra uffici doganali nell’ambito del sistema informatizzato per il controllo delle esportazioni. Per garantire il funzionamento regolare del sistema occorre anche modificare le disposizioni che disciplinano la procedura d’esportazione basata su supporto cartaceo.

(16)

Per mantenere le semplificazioni nell’ambito delle procedure d’esportazione, fermi restando i vantaggi offerti agli operatori economici dal sistema informatico di controllo delle esportazioni, gli esportatori devono essere liberi di scegliere se avvalersi delle disposizioni relative alle merci in uscita dal territorio doganale della Comunità sulla base di un singolo contratto di trasporto.

(17)

È altresì necessario che le disposizioni relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato si applichino dal 1o gennaio 2008, per permettere agli Stati membri di istituire le strutture amministrative necessarie.

(18)

Tuttavia, affinché gli Stati membri e gli operatori economici dispongano di un tempo ragionevole per adattare i loro sistemi elettronici, le disposizioni del presente regolamento relative alla definizione dei dati obbligatori e alla presentazione per via elettronica delle informazioni preliminari all’arrivo o all’uscita delle merci devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2009.

(19)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (2).

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.

1)

All’articolo 1 è aggiunto il seguente punto:

«12.

“Operatore economico”:

una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.»

2)

Nella parte I, titolo I, sono aggiunti i seguenti capitoli 4 e 5:

«CAPITOLO 4

Scambio di dati tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell’informazione e le reti informatiche

Articolo 4 quinquies

1.   Fatte salve circostanze particolari e le disposizioni relative alla procedura in questione che, all’occorrenza, si applicano per analogia, laddove esistono sistemi elettronici — elaborati dagli Stati membri di concerto con la Commissione — per lo scambio di informazioni relative a procedure doganali o operatori economici, le autorità doganali utilizzano tali sistemi per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali partecipanti.

2.   Quando gli uffici doganali che partecipano a una procedura sono situati in Stati membri diversi, detti scambi devono avvenire mediante messaggi che si conformano alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.

Articolo 4 sexies

1.   Oltre alle condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi.

2.   Per garantire il livello di sicurezza del sistema previsto al paragrafo 1, tutte le introduzioni, modifiche o cancellazioni di dati sono registrate con l’indicazione della finalità, del momento preciso e della persona che ha effettuato l’operazione. Il dato iniziale o qualsiasi dato che abbia subito uno dei citati trattamenti è conservato per un periodo di almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno al quale il dato è riferito, salvo se previsto diversamente.

3.   Le autorità doganali controllano periodicamente la sicurezza.

4.   Le autorità doganali partecipanti si informano mutualmente e, all’occorrenza, informano l’operatore economico di qualsiasi sospetto di violazione della sicurezza.

CAPITOLO 5

Gestione del rischio

Articolo 4 septies

1.   Le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se — e, in caso affermativo, dove — sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici.

2.   La determinazione di questi livelli di rischio è effettuata sulla base di una valutazione della probabilità che si verifichi l’evento associato a un rischio e della sua incidenza ove l’evento si verifichi effettivamente. Il processo di selezione delle spedizioni o dichiarazioni da presentare ai controlli doganali comporta un elemento aleatorio.

Articolo 4 octies

1.   La gestione dei rischi a livello comunitario, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del codice, è effettuata nell’ambito di una rete elettronica comune di gestione dei rischi, che comprende i seguenti elementi:

a)

un sistema comunitario doganale di gestione dei rischi che consenta di mettere in pratica la gestione dei rischi, da utilizzare nella comunicazione — tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione — di qualsiasi informazione relativa ai rischi che possa contribuire a migliorare i controlli doganali;

b)

settori prioritari comuni di controllo;

c)

criteri di rischio e norme comuni per l’applicazione armonizzata dei controlli doganali in casi specifici.

2.   Sulla base del sistema citato al paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali si scambiano informazioni relative ai rischi nelle seguenti circostanze:

a)

l’autorità doganale giudica che i rischi siano “significativi” e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l’evento, di cui all’articolo 4, paragrafo 25, del codice, si è verificato;

b)

i risultati del controllo non indicano che l’evento associato al rischio, di cui all’articolo 4, paragrafo 25, del codice, si sia verificato, ma le autorità doganali ritengono che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nella Comunità.

Articolo 4 nonies

1.   I settori prioritari comuni di controllo individuano determinate destinazioni doganali, vari tipi di merci, rotte di spedizione, modalità di trasporto o operatori economici da sottoporre a rafforzate analisi dei rischi e a controlli doganali più rigorosi per un certo periodo.

2.   L’applicazione di settori prioritari comuni di controllo si basa su un approccio comune all’analisi dei rischi nonché su criteri di rischio e norme comuni per la selezione delle merci o degli operatori economici da sottoporre a controllo, al fine di assicurare livelli equivalenti di controlli doganali.

3.   I controlli doganali effettuati nei settori comuni di controllo prioritario non pregiudicano gli altri controlli generalmente eseguiti dalle autorità doganali.

Articolo 4 decies

1.   I criteri di rischio e le norme comuni di cui all’articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera c), comprendono i seguenti elementi:

a)

una descrizione del rischio o dei rischi;

b)

i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controllo doganale;

c)

la natura dei controlli doganali che devono essere intrapresi dalle autorità doganali;

d)

la durata dell’applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).

Le informazioni derivanti dall’applicazione degli elementi di cui al primo comma sono diffuse mediante il sistema comunitario di gestione dei rischi doganali di cui all’articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera a). Tali informazioni sono utilizzate dalle autorità doganali nei loro sistemi di gestione dei rischi.

2.   Le autorità doganali informano la Commissione dei risultati dei controlli doganali intrapresi ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4 undecies

Per l’introduzione di settori prioritari comuni di controllo e l’applicazione di criteri di rischio e norme comuni, si tiene conto dei seguenti elementi:

a)

la proporzionalità rispetto al rischio;

b)

l’urgenza della necessaria applicazione dei controlli;

c)

la probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.»

3)

Nella parte I, è inserito il seguente titolo II bis:

«TITOLO II bis

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI

CAPITOLO 1

Procedura di rilascio dei certificati

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 14 bis

1.   Fermo restando l’utilizzo di procedure semplificate previste dalla regolamentazione doganale, le autorità doganali possono, su domanda di un operatore economico e ai sensi dell’articolo 5 bis del codice, rilasciare i seguenti certificati di operatori economici autorizzati (di seguito “certificati AEO”):

a)

un certificato AEO — Semplificazioni doganali, per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies;

b)

un certificato AEO — Sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l’aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale della Comunità e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies;

c)

un certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare delle semplificazioni di cui alla lettera a) e delle agevolazioni di cui alla lettera b) e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies.

2.   Le autorità doganali tengono in debita considerazione le specifiche caratteristiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese.

Articolo 14 ter

1.   Se un titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), presenta domanda per una o più delle autorizzazioni di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis, 912 octies, le autorità doganali non effettuano una nuova verifica delle condizioni che sono già state verificate in occasione del rilascio del certificato AEO.

2.   Quando una dichiarazione sommaria di entrata è stata presentata da un titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), il competente ufficio doganale può comunicare all’operatore economico autorizzato, prima dell’ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario, quando in esito a un’analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare.

Gli Stati membri possono tuttavia procedere a un controllo fisico anche quando un operatore economico autorizzato non abbia ricevuto comunicazione, prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità, della selezione della spedizione per tale controllo. Il primo comma e il secondo comma si applicano per analogia alle merci destinate all’uscita dal territorio doganale della Comunità.

3.   Il titolare di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che importa o esporta merci può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell’allegato 30 bis.

Anche i vettori, gli spedizionieri o agenti doganali, titolari di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), che partecipano all’importazione o esportazione di merci per conto di titolari di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell’allegato 30 bis.

Ai titolari di certificato AEO autorizzati a presentare un numero ridotto di dati obbligatori può essere richiesto di fornire ulteriori elementi per garantire il buon funzionamento di sistemi previsti in accordi internazionali con paesi terzi, relativi al reciproco riconoscimento dei certificati AEO e delle misure connesse alla sicurezza.

4.   Il titolare di un certificato AEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori. Le autorità doganali possono decidere diversamente allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.

Se, a seguito dell’analisi dei rischi, le autorità doganali decidono comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell’operatore economico autorizzato, e previo accordo dell’autorità doganale interessata, i controlli possono avere luogo in un luogo diverso dall’ufficio doganale in causa.

5.   Il beneficio dei vantaggi di cui ai paragrafi da 1 a 4 è subordinato alla presentazione dei numeri di certificati AEO richiesti.

Sezione 2

Domanda di certificato AEO

Articolo 14 quater

1.   La domanda di certificato AEO è presentata per iscritto o in formato elettronico, conformemente al modello di cui all’allegato 1 quater.

2.   Se le autorità doganali ritengono che la domanda non contenga tutti gli elementi previsti, esse invitano, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l’operatore economico autorizzato a fornire le informazioni necessarie, indicando i motivi della richiesta.

I termini di cui all’articolo 14 terdecies, paragrafo 1, e all’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, diventano effettivi a decorrere dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutti gli elementi di informazione necessari per accettare la domanda. Le autorità doganali informano l’operatore economico autorizzato dell’accettazione della domanda e della data alla quale il termine diventa effettivo.

Articolo 14 quinquies

1.   La domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:

a)

l’autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato, e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AEO;

b)

l’autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile all’autorità doganale competente, nel sistema informatico del richiedente, per mezzo delle tecnologie dell’informazione o di reti informatiche, e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell’amministrazione generale del richiedente nonché almeno in parte le operazioni contemplate dal certificato AEO.

La contabilità principale del richiedente di cui alle lettere a) e b) comprende le scritture e i documenti che permettono all’autorità doganale di verificare l’esistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il conseguimento del certificato AEO.

2.   Qualora non sia possibile individuare l’autorità doganale competente a norma del paragrafo 1, la domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:

a)

l’autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato;

b)

l’autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell’amministrazione generale del richiedente.

3.   Se una parte delle scritture e dei documenti in questione è conservata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata in conformità del paragrafo 1 o 2, il richiedente compila nella debita forma le caselle 13, 16, 17 e 18 del modulo di domanda di cui all’allegato 1 quater.

4.   Se il richiedente dispone di un magazzino o di altri locali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata in conformità del paragrafo 1 o 2, egli indica tale informazione nella casella 13 del modulo di domanda di cui all’allegato 1 quater, per facilitare l’esame in loco del rispetto delle condizioni da parte delle autorità doganali di questo Stato membro.

5.   La procedura di consultazione di cui all’articolo 14 quaterdecies si applica ai casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6.   Il richiedente designa un punto centrale facilmente accessibile o una persona di contatto nella sua amministrazione, affinché le autorità doganali possano disporre di tutte le informazioni necessarie per comprovare l’osservanza delle condizioni richieste per il rilascio del certificato AEO.

7.   Per quanto possibile, il richiedente trasmette i dati necessari alle autorità doganali per via elettronica.

Articolo 14 sexies

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità nazionali competenti alle quali devono essere presentate le domande e ogni loro successiva modifica. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri o le rende consultabili su Internet.

Le autorità nazionali competenti agiscono anche in veste di autorità doganali di rilascio dei certificati AEO.

Articolo 14 septies

La domanda non è accettata in uno dei seguenti casi:

a)

la domanda non è conforme alle disposizioni degli articoli 14 quater e 14 quinquies;

b)

al momento della presentazione della domanda, il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso con la sua attività economica o è in corso una procedura di fallimento;

c)

il richiedente ha un rappresentante legale in materia doganale nei confronti del quale è stata pronunciata una condanna per una grave violazione della regolamentazione doganale e connessa con la sua attività di rappresentante legale;

d)

la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato AEO come previsto all’articolo 14 tervicies, paragrafo 4.

Sezione 3

Condizioni e criteri di rilascio del certificato AEO

Articolo 14 octies

Non è necessario che il richiedente sia stabilito nel territorio doganale della Comunità nei seguenti casi:

a)

quando un accordo internazionale concluso tra la Comunità e il paese terzo in cui l’operatore economico è stabilito prevede il riconoscimento reciproco del certificato AEO e definisce le modalità amministrative di esecuzione dei controlli adeguati da effettuare, se necessario, a nome dell’autorità doganale dello Stato membro interessato;

b)

quando la domanda di concessione di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), è presentata da una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma che dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 sexies, 445 o 448.

Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo, si considera che il richiedente abbia soddisfatto le condizioni definite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies, ma deve soddisfare le condizioni di cui all’articolo 14 duodecies, paragrafo 2.

Articolo 14 nonies

1.   La comprovata osservanza degli obblighi doganali di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, primo trattino, del codice è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un’infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:

a)

il richiedente;

b)

le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;

c)

se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;

d)

la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

Tuttavia, l’osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l’autorità doganale competente ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.

2.   Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

3.   Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l’osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

Articolo 14 decies

Per permettere alle autorità doganali di stabilire l’esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, secondo trattino, del codice, il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:

a)

utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;

b)

permettere l’accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all’autorità doganale;

c)

disporre di un sistema logistico che permette di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie;

d)

disporre di un’organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell’impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;

e)

all’occorrenza, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli;

f)

disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell’impresa e di protezione contro la perdita dei dati;

g)

assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali;

h)

organizzare misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell’informazione utilizzate per proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere la sua documentazione.

Il richiedente di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), è esonerato dall’obbligo di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo.

Articolo 14 undecies

1.   La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, terzo trattino, del codice è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.

Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.

2.   Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 14 duodecies

1.   Le norme di sicurezza del richiedente di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 2, quarto trattino, del codice sono considerate soddisfacenti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli edifici utilizzati nell’ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;

b)

sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;

c)

le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l’introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l’alterazione di unità di trasporto;

d)

se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;

e)

l’operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;

f)

l’operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un’indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l’aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;

g)

l’operatore economico assicura che il proprio personale partecipi fattivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

2.   Quando presenta una domanda di certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b), una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 sexies, 445 o 448, soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

essere titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base delle convenzioni internazionali che disciplinano i settori di trasporto interessati;

b)

essere un agente regolamentato sulla base del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e soddisfare i criteri di cui al regolamento (CE) n. 622/2003 della Commission (4);

c)

essere titolare di un certificato rilasciato in un paese al di fuori del territorio doganale comunitario, se un accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e questo paese terzo prevede l’accettazione del certificato, subordinatamente al rispetto delle condizioni definite in detto accordo.

Se una società aerea o marittima è titolare di un certificato di cui al primo comma, lettera a), vanno rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le autorità doganali dello Stato membro che rilasciano il certificato AEO riterranno soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, nella misura in cui i criteri presi in considerazione per rilasciare detto certificato internazionale siano identici o comparabili a quelli previsti nel citato paragrafo.

3.   Se il richiedente è stabilito nella Comunità ed è un agente regolamentato sulla base del regolamento (CE) n. 2320/2002 che soddisfa i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 622/2003, si considerano soddisfatti i criteri definiti al paragrafo 1 del presente articolo in relazione ai locali per il quali l’operatore economico ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato.

4.   Se il richiedente, stabilito nella Comunità, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione o di una norma europea degli organismi di normalizzazione europei, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti nel presente regolamento.

Sezione 4

Procedura di rilascio dei certificati AEO

Articolo 14 terdecies

1.   L’autorità doganale competente per il rilascio di un certificato AEO comunica la domanda alle autorità doganali di tutti gli altri Stati membri, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della domanda conformemente all’articolo 14 quater, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

2.   Se le autorità doganali di un altro Stato membro dispongono di informazioni che possono ostare al rilascio del certificato, le comunicano all’autorità doganale dello Stato membro competente per il rilascio del certificato AEO nei 35 giorni di calendario che seguono la comunicazione effettuata conformemente al paragrafo 1, per mezzo del citato sistema di comunicazioni di cui all’articolo 14 quinvicies.

Articolo 14 quaterdecies

1.   Si rende necessaria una consultazione tra autorità doganali degli Stati membri se l’esame di uno o più dei criteri definiti negli articoli da 14 septies a 14 duodecies non può essere effettuato dall’autorità doganale dello Stato membro che rilascia il certificato AEO a causa della mancanza di informazioni o dell’impossibilità di verificarle. In questi casi, le autorità doganali degli Stati membri organizzano la consultazione entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data alla quale l’autorità doganale di rilascio notifica l’informazione, per permettere il rilascio del certificato AEO o il rigetto della domanda entro il termine di cui all’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2.

Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro 60 giorni di calendario, l’autorità che ha chiesto la consultazione può ritenere, sotto la responsabilità dell’autorità doganale consultata, che i criteri oggetto della consultazione sono soddisfatti. Detto periodo può essere prolungato se il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e li notifica alle autorità consultata e consultante.

2.   Se, a seguito dell’esame di cui all’articolo 14 quindecies, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri previsti, i risultati debitamente giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale di rilascio che respingerà la domanda. Si applica l’articolo 14 sexdecies, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 14 quindecies

1.   L’autorità doganale di rilascio esamina se le condizioni e i criteri di rilascio del certificato di cui agli articoli da 14 octies a 14 duodecies sono soddisfatti. L’esame dei criteri definiti all’articolo 14 duodecies è effettuato per tutti i locali nei quali il richiedente esercita attività connesse con la dogana. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell’autorità doganale.

Se i locali sono molto numerosi e il periodo previsto per il rilascio del certificato non permette di esaminarli tutti, ma le autorità doganali non dubitano che il richiedente assicuri norme di sicurezza societarie che sono comunemente applicate in tutti i suoi locali, può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo degli stessi.

2.   L’autorità doganale di rilascio può accettare le conclusioni tratte da un esperto nei rispettivi settori di cui agli articoli 14 decies, 14 undecies e 14 duodecies con riferimento alle condizioni e ai criteri di cui ai rispettivi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.

Articolo 14 sexdecies

1.   L’autorità doganale di rilascio, rilascia il certificato AEO in conformità del modello di cui all’allegato 1 quinquies.

2.   Il certificato AEO è rilasciato entro 90 giorni di calendario dalla ricezione della domanda conformemente all’articolo 14 quater. Il termine può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l’autorità doganale interessata non è in grado di rispettarlo. In tali casi, l’autorità doganale informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza del termine dei 90 giorni di calendario.

3.   Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, può anche essere prolungato se, nel corso dell’esame dei criteri, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e ne informa l’autorità competente.

4.   Se i risultati dell’esame effettuato ai sensi degli articoli 14 terdecies, 14 quaterdecies e 14 quindecies rischiano di comportare il rifiuto della domanda, l’autorità doganale di rilascio li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, è sospeso di conseguenza.

5.   Il rigetto di una domanda non dà luogo al ritiro automatico delle autorizzazioni esistenti concesse ai sensi della regolamentazione doganale.

6.   In caso di rigetto di una domanda, le autorità doganali informano il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 14 septdecies

L’autorità doganale di rilascio informa, nei cinque giorni lavorativi, le autorità doganali degli altri Stati membri che un certificato AEO è stato rilasciato, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies. Se la domanda è respinta, la relativa informazione è trasmessa entro lo stesso termine.

CAPITOLO 2

Effetti giuridici dei certificati AEO

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 14 octodecies

1.   Un certificato AEO diventa effettivo il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio.

2.   Il certificato AEO è riconosciuto in tutti gli Stati membri.

3.   Il periodo di validità del certificato non è limitato.

4.   Le autorità doganali vigilano sulla conformità alle condizioni e ai criteri che l’operatore economico autorizzato deve osservare.

5.   Le autorità doganali di rilascio procedono a un riesame delle condizioni e dei criteri nei seguenti casi:

a)

modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria applicabile;

b)

presunzione ragionevole che le condizioni in causa non sono più rispettate dall’operatore economico autorizzato.

Qualora un certificato AEO sia rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un’attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.

Si applica l’articolo 14 quindecies, paragrafo 2.

Le conclusioni del riesame sono comunicate alle autorità doganali di tutti gli Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

Sezione 2

Sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato

Articolo 14 novodecies

1.   L’autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:

a)

quando scopre una violazione delle condizioni o dei criteri previsti per il rilascio del certificato AEO;

b)

quando le autorità doganali hanno sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall’operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali.

Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell’operatore economico autorizzato.

Prima di prendere una decisione in merito, le autorità doganali comunicano le loro conclusioni all’operatore economico interessato. Questi avrà facoltà di regolarizzare la sua situazione o esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione.

Tuttavia, la sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell’ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa. L’autorità doganale che sospende i vantaggi connessi con il certificato AEO ne informa immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri, per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies, affinché possano prendere i provvedimenti opportuni.

2.   Se il titolare del certificato AEO non regolarizza la situazione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro il termine di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, terzo comma, l’autorità doganale competente comunica all’operatore economico interessato di aver sospeso la qualifica di operatore economico autorizzato per un periodo di 30 giorni di calendario, in modo tale che l’operatore economico possa prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione. La notifica è trasmessa anche alle autorità doganali degli altri Stati membri tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

3.   Se il titolare del certificato AEO ha commesso un atto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato per la durata del procedimento penale. Essa lo notifica al titolare del certificato. La notifica è inviata anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

4.   Se l’operatore economico autorizzato non è in grado di regolarizzare la sua situazione entro 30 giorni di calendario, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l’autorità doganale di rilascio proroga la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.

Articolo 14 vicies

1.   La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

2.   La sospensione non ha alcun effetto automatico sulle autorizzazioni concesse senza riferimento ai certificati AEO, purché i motivi che hanno condotto alla sospensione non siano rilevanti anche per tali autorizzazioni.

3.   La sospensione non incide automaticamente sull’autorizzazione di applicazione di una procedura doganale semplificata concessa sulla base del certificato AEO e per la quale le condizioni continuano a sussistere.

4.   Nel caso di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), se l’operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all’articolo 14 duodecies, la qualifica di operatore economico autorizzato è parzialmente sospesa e un nuovo certificato AEO, di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), può essere rilasciato su sua richiesta.

Articolo 14 unvicies

1.   Quando l’operatore economico in causa ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l’autorità doganale di rilascio revoca la sospensione e ne informa l’operatore economico interessato e le autorità doganali degli altri Stati membri. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo stabilito all’articolo 14 novodecies, paragrafo 2 o 4.

Nella situazione di cui all’articolo 14 vicies, paragrafo 4, l’autorità doganale che ha deciso la sospensione ristabilisce il certificato sospeso. Conseguentemente, revoca il certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a).

2.   Se l’operatore economico interessato omette di adottare le misure necessarie nel periodo di sospensione di cui all’articolo 14 novodecies, paragrafo 2 o 4, l’autorità doganale di rilascio ritira il certificato AEO e ne dà immediatamente comunicazione alle autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

Nella situazione di cui all’articolo 14 vicies, paragrafo 4, il certificato originale è revocato e solo il nuovo certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), è valido.

Articolo 14 duovicies

1.   Qualora un operatore economico autorizzato si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui all’articolo 14 bis, può chiedere la sospensione della sua qualifica di operatore economico autorizzato. In tal caso, l’operatore economico autorizzato ne dà comunicazione all’autorità doganale di rilascio specificando la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i criteri previsti. Egli è tenuto a notificare all’autorità doganale di rilascio anche tutte le misure programmate e la loro durata.

L’autorità doganale che l’ha ricevuta trasmette la notifica anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

2.   Se l’operatore economico interessato non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l’autorità doganale di rilascio può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l’operatore economico autorizzato abbia agito in buona fede. Tale proroga è notificata alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

In tutti gli altri casi, il certificato AEO è ritirato e le autorità doganali di rilascio ne informano immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

3.   Se i provvedimenti necessari non sono presi entro il periodo di sospensione, si applica l’articolo 14 tervicies.

Sezione 3

Revoca del certificato AEO

Articolo 14 tervicies

1.   L’autorità doganale di rilascio revoca il certificato AEO nei seguenti casi:

a)

se l’operatore economico interessato omette di adottare le misure di cui all’articolo 14 unvicies, paragrafo 1;

b)

se l’operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;

c)

se l’operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all’articolo 14 duovicies;

d)

se l’operatore economico autorizzato ne fa richiesta.

Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), l’autorità doganale può decidere di non revocare il certificato AEO se ritiene che l’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all’ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell’operatore economico autorizzato.

2.   La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.

Nel caso di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera c), se l’operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all’articolo 14 duodecies, l’autorità doganale di rilascio revoca il certificato e rilascia un nuovo certificato AEO, ai sensi dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a).

3.   L’autorità doganale di rilascio informa immediatamente della revoca le autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies.

4.   Salvi i casi di revoca di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l’operatore economico non può presentare un’altra domanda di certificato AEO nei tre anni successivi alla revoca.

CAPITOLO 3

Scambio di informazioni

Articolo 14 quatervicies

1.   L’operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali di rilascio tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento o il contenuto.

2.   Tutte le informazioni utili in possesso dell’autorità doganale di rilascio sono comunicate alle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l’operatore economico autorizzato esercita attività rilevanti per la dogana.

3.   Se un’autorità doganale revoca un’autorizzazione specifica concessa a un operatore economico autorizzato, sulla base di un certificato AEO, per la fruizione di una determinata semplificazione doganale, di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 bis, 313 ter, 324 bis, 324 sexies, 372, 454 bis e 912 octies, ne informa l’autorità doganale che ha rilasciato il certificato AEO.

Articolo 14 quinvicies

1.   Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorità doganali, è utilizzato ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità doganali nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici.

2.   La Commissione e le autorità doganali archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni trasmesse mediante il sistema di cui al paragrafo 1:

a)

i dati relativi alle domande trasmesse per via elettronica;

b)

i certificati AEO e, se del caso, le relative modifiche, la revoca o la sospensione dello statuto di operatore economico autorizzato;

c)

ogni altra informazione pertinente.

3.   L’autorità doganale di rilascio notifica agli uffici responsabili dell’analisi dei rischi nel proprio Stato membro la concessione, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato AEO. Ne informa altresì tutte le autorità di rilascio degli altri Stati membri.

4.   L’elenco degli operatori economici autorizzati può essere divulgato al pubblico dalla Commissione via Internet, previo consenso degli operatori economici stessi. L’elenco è regolarmente aggiornato.»

4)

Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 1 è sostituita dalla seguente:

5)

Nella parte I, titolo IV, capitolo 1, è inserita la seguente sezione 1:

«Sezione 1

Campo di applicazione

Articolo 181 ter

Salvo ove disposto diversamente dal presente regolamento, tutte le merci importate nel territorio doganale della Comunità devono essere corredate di una dichiarazione sommaria ai sensi dell’articolo 36 bis del codice (di seguito “dichiarazione sommaria di entrata”).

Articolo 181 quater

Una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:

a)

l’energia elettrica;

b)

le merci importate mediante conduttura;

c)

le lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;

d)

le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale;

e)

le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con qualsiasi altro atto ai sensi degli articoli 230, 232 e 233;

f)

le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

g)

le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale, ai sensi degli articoli 225, 227 e dell’articolo 229, paragrafo 1;

h)

le merci corredate di carnet ATA e CPD;

i)

le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

j)

le merci trasportate a bordo di navi che effettuano servizio di linea regolare debitamente autorizzate ai sensi dell’articolo 313 ter;

k)

le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali.

Tuttavia, nei casi di cui al primo comma, lettere e), f) e g), una dichiarazione sommaria di entrata è richiesta se le merci devono essere poste in custodia temporanea. L’articolo 184 quater, primo comma, è d’applicazione.

Articolo 181 quinquies

Se un accordo internazionale tra la Comunità e un paese terzo prevede l’esecuzione di controlli di sicurezza nel paese di esportazione, si applicano le condizioni definite nell’accordo.»

6)

L’articolo 182 è soppresso.

7)

Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 2 è sostituita dalla seguente:

8)

L’articolo 183 è sostituito dal seguente:

«Articolo 183

1.   La dichiarazione sommaria di entrata è resa per via elettronica. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell’allegato 30 bis ed è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato.

La dichiarazione sommaria di entrata è autenticata dalla persona che la redige.

L’articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.

2.   Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata in forma cartacea soltanto in una delle seguenti circostanze:

a)

quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b)

quando l’applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata non funziona.

Dette dichiarazioni sommarie di entrata in forma cartacea sono corredate, all’occorrenza, di distinte di carico o altre idonee distinte e contengono le informazioni dettagliate per questo tipo di dichiarazione di cui all’allegato 30 bis.

3.   Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da espletare nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).

4.   Il ricorso a una dichiarazione sommaria di entrata su carta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), è soggetto all’approvazione delle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria di entrata su carta è firmata dalla persona che la redige.

5.   Le autorità doganali registrano immediatamente le dichiarazioni sommarie di entrata non appena le ricevono.»

9)

Sono inseriti i seguenti articoli da 183 bis a 183 quinquies:

«Articolo 183 bis

1.   I dati forniti in regime di transito possono essere utilizzati come dichiarazione sommaria di entrata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le merci sono introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito;

b)

lo scambio di dati relativi a detto transito è effettuato mediante le tecnologie dell’informazione e le reti informatiche;

c)

questi dati comprendono tutti gli elementi necessari alla compilazione di una dichiarazione sommaria di entrata.

2.   Purché i dati relativi al transito contenenti gli elementi necessari siano scambiati entro i termini rilevanti di cui all’articolo 184 bis, le prescrizioni di cui all’articolo 183 sono considerate rispettate, anche se le merci sono ammesse al regime di transito al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Articolo 183 ter

In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata spetta al gestore dell’altro mezzo di trasporto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all’articolo 184 bis.

Articolo 183 quater

Nel caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, l’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata spetta alla persona che ha concluso un contratto o emesso una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci a bordo della nave o dell’aeromobile oggetto del contratto.

Articolo 183 quinquies

1.   Nei casi enunciati agli articoli 183 ter e 183 quater, il gestore del mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità presenta una notifica preliminare all’arrivo all’ufficio doganale di entrata elencando tutte le spedizioni effettuate con tale mezzo di trasporto.

La notifica preliminare all’arrivo specifica l’identità del mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità. Per ciascuna spedizione, essa contiene le seguenti informazioni:

a)

l’identità della persona responsabile del trasporto delle merci in ingresso nel territorio doganale;

b)

l’identità della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata;

c)

il luogo di carico;

d)

il luogo di scarico;

e)

il numero di riferimento identificativo della spedizione, il numero del documento di trasporto o il riferimento della polizza di carico/lettera di vettura aerea;

f)

se del caso, l’identità del mezzo di trasporto o, se il trasporto avviene mediante container, il numero di identificazione del materiale.

La notificazione preliminare all’arrivo è presentata nella stessa forma e mediante lo stesso mezzo della dichiarazione sommaria di entrata, oppure in forma di un manifesto commerciale, portuale o di trasporto o distinta di carico, sempre che riporti i dati necessari e sia presentata in un modo che le autorità doganali dell’ufficio doganale di entrata considerano accettabile.

2.   In casi diversi da quelli contemplati agli articoli 183 ter e 183 quater, quando una dichiarazione sommaria di entrata per merci trasportate su un mezzo di trasporto che entra nel territorio doganale della Comunità deve essere presentata da una persona diversa dal gestore di tale mezzo di trasporto, tale gestore può presentare una notificazione preliminare all’arrivo alle autorità doganali dell’ufficio doganale di entrata.

La notifica preliminare all’arrivo specifica l’identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera. Per ciascuna spedizione, essa contiene le seguenti informazioni:

a)

l’identità della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata;

b)

il luogo di carico;

c)

il luogo di scarico;

d)

il numero di riferimento identificativo della spedizione, il numero del documento di trasporto o il riferimento della polizza di carico/lettera di vettura aerea;

e)

se il trasporto avviene mediante container, il numero di identificazione del materiale.

3.   La notificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è presentata entro il termine applicabile al mezzo di trasporto di cui all’articolo 184 bis.

Tuttavia, in caso di traffico di cui all’articolo 184 bis, paragrafo 1, lettera a), la notificazione è effettuata almeno 24 ore prima dell’ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario.

4.   L’articolo 183 si applica per analogia alle notificazioni preliminari all’arrivo.»

10)

All’articolo 184, paragrafo 1, la frase «l’articolo 183, paragrafo 1» è sostituita da «l’articolo 183, paragrafi 1 e 2».

11)

Nella parte I, titolo VI, capitolo 1, sono aggiunte le seguenti sezioni 3 e 4:

«Sezione 3

Termini

Articolo 184 bis

1.   Nel caso di traffico marittimo, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l’ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:

a)

per i carichi trasportati in container ai quali si applicano le lettere c) e d): almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;

b)

per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità;

c)

per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario;

d)

per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale comunitario e i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera o le isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell’arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario.

2.   Nel caso di traffico aereo, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l’ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:

a)

per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell’effettivo decollo dell’aeromobile;

b)

per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell’arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

Ai fini del presente paragrafo si intende per volo a corto raggio, un volo la cui durata è inferiore a quattro ore tra l’ultimo aeroporto di partenza in un paese terzo e l’arrivo al primo aeroporto nella Comunità. Tutti gli altri voli sono considerati voli a lungo raggio.

3.   Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all’ufficio doganale di entrata almeno due ore prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

4.   Nel caso del traffico su strada, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all’ufficio doganale di entrata almeno un’ora prima dell’arrivo all’ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

5.   Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata con modalità diversa dal mezzo informatico, i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere c) e d), al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 3 e 4 sono fissati ad almeno quattro ore.

6.   Se il sistema informatizzato delle autorità doganali è temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 184 ter

Il termine di cui all’articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4, non si applica nei seguenti casi:

a)

se accordi internazionali tra la Comunità e paesi terzi prevedono il riconoscimento dei controlli di sicurezza di cui all’articolo 181 quinquies;

b)

se accordi internazionali conclusi tra la Comunità e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli di cui all’articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4;

c)

in casi di forza maggiore.

Articolo 184 quater

Quando si constata che merci presentate alla dogana, per le quali è necessaria una dichiarazione sommaria di entrata, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che importa le merci o che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata.

La presentazione della dichiarazione sommaria di entrata da parte di un operatore economico dopo il termine di cui all’articolo 184 bis non osta all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

Sezione 4

Analisi dei rischi

Articolo 184 quinquies

1.   Dopo aver ricevuto le informazioni contenute nella dichiarazione sommaria di entrata, l’ufficio doganale di entrata procede ad un’analisi adeguata dei rischi, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, prima dell’arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Se la dichiarazione sommaria di entrata è stata depositata in un ufficio doganale diverso dall’ufficio doganale di entrata, e le informazioni sono state trasmesse conformemente all’articolo 36 bis, paragrafo 2, e all’articolo 36 quater, paragrafo 1, secondo comma, del codice, le autorità doganali dell’ufficio di entrata possono accettare i risultati di qualsiasi analisi dei rischi effettuata dall’altro ufficio doganale oppure ne prendono in considerazione le conclusioni quando effettuano una propria analisi dei rischi.

2.   Le autorità doganali terminano l’analisi dei rischi prima dell’arrivo delle merci, sempre nel rispetto del termine di cui all’articolo 184 bis.

Tuttavia, per merci trasportate nel tipo di traffico di cui all’articolo 184 bis, paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali concludono l’analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. Quando l’analisi dei rischi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità costituirebbe una minaccia per la sicurezza della Comunità tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata e, se diversa, alla persona responsabile del trasporto delle merci nel territorio doganale della Comunità, il divieto di effettuare il carico delle merci. La notificazione avviene entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata.

3.   Quando nel territorio doganale della Comunità sono introdotte merci che non formano oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 181 quater, lettere da a) a i), l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della dichiarazione doganale che le concerne.

4.   Le merci presentate alla dogana possono essere svincolate per essere assegnate ad una destinazione doganale non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.

Articolo 184 sexies

Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in molti porti o aeroporti della Comunità e a condizione che si sposti tra detti porti senza effettuare scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata nel primo porto o aeroporto comunitario per tutte le merci trasportate. Le autorità doganali del primo porto o aeroporto di entrata procedono all’analisi dei rischi, sotto il profilo della sicurezza, di tutte le merci trasportate. Un’analisi dei rischi supplementare può essere effettuata per le merci nei porti o aeroporti in cui sono scaricate.

Quando individua un rischio, l’ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata decide, in funzione del livello della minaccia, di adottare misure di divieto nel caso di spedizioni ritenute costituire una minaccia talmente grave da richiedere un intervento immediato, o di trasmettere i risultati dell’analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti.

Nei successivi porti o aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata soltanto per le merci che devono essere scaricate in tale porto o aeroporto. Non trova applicazione il termine di cui all’articolo 184 bis, paragrafi 1 e 2.

Articolo 184 septies

Quando in un porto situato sul territorio doganale della Comunità sono caricate merci che dovranno essere scaricate in un altro porto comunitario e sono trasportate su una nave che circola tra detti porti senza effettuare scalo in alcun porto situato fuori del territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di entrata relativa a dette merci è presentata soltanto nel porto comunitario in cui devono essere scaricate. Non trova applicazione il termine di cui all’articolo 184 bis, paragrafo 1.»

12)

Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 3 è sostituita dalla seguente:

13)

L’articolo 186 è sostituito dal seguente:

«Articolo 186

1.   Le merci presentate in dogana ai sensi dell’articolo 40 del codice sono considerate merci poste in custodia temporanea e la dichiarazione sommaria di entrata è conservata dalle autorità doganali affinché verifichino se le merci cui si riferisce vengono assegnate a una destinazione doganale. Ai fini dell’articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata alla data di presentazione delle merci.

2.   Quando una dichiarazione doganale è stata presentata all’ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’articolo 36 quater del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione doganale immediatamente alla presentazione delle merci e queste sono poste direttamente sotto il regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando merci non comunitarie trasportate dall’ufficio doganale di partenza, nell’ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio doganale di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell’ufficio di destinazione è considerata dichiarazione sommaria di entrata ai fini della custodia temporanea.»

14)

All’articolo 187 la frase «all’articolo 44, paragrafo 2» è sostituita da «all’articolo 36 ter, paragrafo 3».

15)

È aggiunto il seguente articolo 187 bis:

«Articolo 187 bis

1.   Le autorità doganali possono concedere l’autorizzazione di esaminare le merci ai sensi dell’articolo 42 del codice alla persona che, in base alla regolamentazione doganale, ha facoltà di assegnare le merci a una destinazione doganale su domanda verbale di detta persona. Le autorità doganali possono tuttavia ritenere, in considerazione delle circostanze, che sia necessaria una domanda scritta.

2.   Le autorità doganali possono autorizzare il prelevamento di campioni soltanto su richiesta scritta della persona di cui al paragrafo 1.

3.   La domanda scritta può essere presentata su supporto cartaceo o in forma elettronica. È firmata o autenticata dal richiedente e presentata alle autorità doganali competenti. Comporta le informazioni seguenti:

a)

il nome e indirizzo del richiedente;

b)

l’ubicazione delle merci;

c)

il riferimento ad uno dei seguenti elementi:

i)

la dichiarazione sommaria di entrata;

ii)

il precedente regime doganale;

iii)

il mezzo di trasporto;

d)

ogni altra indicazione necessaria all’identificazione delle merci.

4.   Le autorità doganali comunicano all’interessato la decisione presa. Quando si tratta di una richiesta di prelevamento di campioni, la decisione specifica la quantità di merci da prelevare.

5.   L’esame delle merci e il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell’autorità doganale che ne fissa le modalità.

La persona interessata si assume tutti i rischi ed i costi relativi all’esame, al prelevamento di campioni e all’analisi delle merci.

6.   I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l’ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale.

Ai residui e ai rottami eventualmente derivanti dall’esame delle merci deve essere data una delle destinazioni doganali previste per le merci non comunitarie.»

16)

Nella parte I, titolo VI, l’intestazione del capitolo 4 è sostituita dalla seguente:

17)

L’articolo 201 è sostituito dal seguente:

«Articolo 201

1.   La dichiarazione doganale è depositata presso uno dei seguenti uffici doganali:

a)

l’ufficio doganale in cui le merci sono state, o devono essere, presentate in dogana, a norma della regolamentazione doganale;

b)

l’ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l’esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono imballate o caricate per l’esportazione, salvo nei casi contemplati dagli articoli 789, 790, 791 e 794.

La dichiarazione doganale può essere presentata non appena le merci sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo.

2.   L’autorità doganale può autorizzare la presentazione della dichiarazione doganale, prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci o di metterle a disposizione per il controllo, all’ufficio doganale nel quale la dichiarazione è stata presentata o ad un altro ufficio doganale o luogo designato da queste autorità.

L’autorità doganale può fissare un termine, stabilito in base alle circostanze, entro il quale le merci devono essere presentate o messe a disposizione. Trascorso tale termine, la dichiarazione doganale si considera non depositata.

La dichiarazione doganale può essere accettata soltanto dopo che le merci interessate sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo, alle condizioni che esse considerano appropriate.»

18)

All’articolo 212, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Quando una dichiarazione doganale è utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell’articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, questa dichiarazione comporta, oltre alle indicazioni previste dalla specifica procedura di cui all’allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di entrata precisati nell’allegato 30 bis

19)

All’articolo 216 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Quando una dichiarazione doganale è richiesta per l’uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell’articolo 182 ter del codice, la dichiarazione comporta, oltre ai dati previsti dalla specifica procedura di cui all’allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di uscita precisati nell’allegato 30 bis

20)

All’articolo 251, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

quando si tratti di altre merci:

i)

l’ufficio doganale di esportazione sia informato conformemente all’articolo 792 bis che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità;

ii)

al termine di un periodo di 90 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione, queste non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità o non possa essere fornita prova sufficiente dell’avvenuta esportazione conformemente all’articolo 792 ter, paragrafo 2.»

21)

L’articolo 254 è sostituito dal seguente:

«Articolo 254

Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono accettare le dichiarazioni d’immissione in libera pratica che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni contengono almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis

22)

All’articolo 260, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La dichiarazione semplificata contiene almeno le indicazioni previste per una dichiarazione semplificata all’allegato 30 bis

23)

All’articolo 261 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l’operatore economico autorizzato dichiara merci da svincolare ai fini della libera circolazione soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati soddisfatti.»

24)

All’articolo 262, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione di cui all’articolo 260 riporta le seguenti informazioni:

a)

l’ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate;

b)

le merci alle quali si applica; e

c)

il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall’interessato per garantire un’eventuale obbligazione doganale.

Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all’autorità doganale designata a tal fine.»

25)

All’articolo 264, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l’operatore economico autorizzato dichiara merci da svincolare ai fini della libera circolazione soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti enumerati nei paragrafi 1 e 2 sono considerati soddisfatti.»

26)

All’articolo 266, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall’autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni previste per una dichiarazione ai sensi della procedura di domiciliazione di importazione di cui all’allegato 30 bis

27)

All’articolo 268, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis

28)

All’articolo 270, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l’operatore economico autorizzato importa merci da svincolare per tale regime soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono considerati soddisfatti.»

29)

L’articolo 271 è sostituito dal seguente:

«Articolo 271

L’autorizzazione di cui all’articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, compreso l’ufficio o gli uffici doganali di vincolo.

Non è necessario presentare alcuna dichiarazione complementare.»

30)

All’articolo 275, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37 o che non sono corredate da taluni documenti di cui all’articolo 220.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis

31)

L’articolo 279 è sostituito dal seguente:

«Articolo 279

1.   Le formalità da espletare nell’ufficio doganale d’esportazione conformemente all’articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

2.   Trovano applicazione al presente capitolo gli articoli 792, paragrafo 4, 792 bis, 792 ter, da 793 a 793 quater e, se del caso, gli articoli da 796 bis a 796 sexies

32)

Gli articoli 280 e 281 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 280

1.   Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di esportazione può accettare le dichiarazioni di esportazione che non contengono tutti i dati di cui all’allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all’allegato 30 bis.

Nel caso di merci soggette ai dazi all’esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, le dichiarazioni di esportazione devono contenere tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure.

2.   Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia alla dichiarazione d’esportazione.

Articolo 281

1.   Ove si applichi l’articolo 789, la dichiarazione complementare può essere depositata nell’ufficio doganale competente per il luogo in cui l’esportatore è stabilito.

2.   Se il subappaltatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l’esportatore, il paragrafo 1 si applica soltanto se i dati richiesti sono scambiati in forma elettronica, conformemente all’articolo 4 quinquies.

3.   Nella dichiarazione incompleta di esportazione è indicato l’ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare. L’ufficio doganale che riceve la dichiarazione incompleta di esportazione comunica i dati di detta dichiarazione all’ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione complementare, come previsto al paragrafo 1.

4.   Nei casi contemplati nel paragrafo 2, l’ufficio doganale che ha ricevuto la dichiarazione complementare comunica immediatamente i dati di detta dichiarazione all’ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta di esportazione.»

33)

All’articolo 282, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La dichiarazione semplificata contiene almeno i dati richiesti per una dichiarazione semplificata di cui all’allegato 30 bis.

Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia.»

34)

L’articolo 285 è sostituito dal seguente:

«Articolo 285

1.   L’esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all’articolo 283, a ottemperare alle seguenti obbligazioni:

a)

informare l’ufficio doganale di esportazione della partenza delle merci mediante una dichiarazione semplificata di esportazione in conformità dell’articolo 282;

b)

mettere a disposizione delle autorità doganali tutti i documenti richiesti per l’esportazione delle merci.

2.   L’esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione completa di esportazione invece della dichiarazione semplificata di esportazione. In questo caso, è esonerato dall’obbligo di presentare una dichiarazione complementare ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del codice.»

35)

È inserito il seguente articolo 285 bis:

«Articolo 285 bis

1.   L’autorità doganale può dispensare l’esportatore autorizzato dall’obbligo di presentare una dichiarazione semplificata di esportazione all’ufficio doganale di esportazione per ciascuna partenza di merci. Tale esenzione è concessa soltanto a condizione che l’esportatore autorizzato soddisfi le seguenti condizioni:

a)

l’esportatore autorizzato comunica all’ufficio doganale di esportazione ogni partenza, nel modo e nella forma precisate da quest’ultimo a tal fine;

b)

l’esportatore autorizzato fornisce alle autorità doganali o mette a loro disposizione qualsiasi informazione che esse ritengano necessaria per effettuare un’efficace analisi dei rischi, prima dell’uscita delle merci dai luoghi indicati nell’articolo 283;

c)

l’esportatore autorizzato iscrive le merci nelle sue scritture.

L’iscrizione nelle scritture di cui al primo comma, lettera c) può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall’autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci.

2.   In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d’esportazione, l’autorità doganale può, fino al 30 giugno 2009, dispensare l’esportatore autorizzato dagli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sempreché egli fornisca all’ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritenga necessarie per poter esercitare, all’occorrenza, il suo diritto di visita delle merci prima dell’uscita delle merci.

In tal caso, l’iscrizione delle merci nelle scritture dell’esportatore autorizzato ha valore di svincolo.»

36)

È inserito il seguente articolo 285 ter:

«Articolo 285 ter

1.   Le informazioni di cui all’articolo 285 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono trasmesse all’ufficio doganale di esportazione entro i termini stabiliti ai sensi degli articoli 592 ter e 592 quater.

2.   La registrazione nei documenti contabili di cui all’articolo 285 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), comprende i dati previsti per la procedura di domiciliazione di cui all’allegato 30 bis.

3.   Le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies

37)

Nell’articolo 286, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3.   Prima della partenza delle merci l’esportatore autorizzato soddisfa le seguenti condizioni:

a)

espleta le formalità di cui all’articolo 285 o 285 bis;

b)

menziona in ogni documento di accompagnamento o ogni altro mezzo che lo sostituisca i seguenti dati:

i)

il riferimento alla registrazione nei suoi documenti contabili;

ii)

la data in cui è stata effettuata la registrazione di cui al punto i);

iii)

il numero dell’autorizzazione;

iv)

il nominativo dell’ufficio doganale di rilascio.»

38)

All’articolo 287, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione di cui all’articolo 283 stabilisce le modalità dettagliate di attuazione della procedura e determina, in particolare:

a)

le merci alle quali si applica;

b)

la modalità con la quale le condizioni di cui all’articolo 285 bis, paragrafo 1, devono essere soddisfatte;

c)

il modo e il momento in cui le merci sono svincolate;

d)

il contenuto di ogni documento di accompagnamento o altro mezzo che lo sostituisca nonché le modalità per la sua vidimazione;

e)

le modalità di compilazione della dichiarazione complementare e il termine entro il quale essa deve essere depositata.

Quando si applicano gli articoli da 796 bis a 796 sexies, lo svincolo di cui al primo comma, lettera c), è concesso conformemente all’articolo 796 ter

39)

All’articolo 288, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le informazioni previste nell’allegato 30 bis per la procedura da espletare. Il documento o supporto è corredato di una domanda di esportazione.

Le autorità doganali possono accettare che tale domanda sia sostituita con una domanda globale, a condizione che l’operatore economico abbia fornito alle autorità doganali ogni informazione che queste ritengono necessaria per poter effettuare l’analisi dei rischi e l’esame delle merci. La domanda globale ha per oggetto le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Il dichiarante fa riferimento all’autorizzazione sul documento o supporto utilizzato per l’esportazione.»

40)

All’articolo 289 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia, il dichiarante mette a disposizione delle autorità doganali le informazioni necessarie ai fini di una efficace analisi dei rischi e dell’esame delle merci, prima dell’uscita di tali merci.»

41)

All’articolo 313 ter, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Quando la società di navigazione dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), le autorità doganali degli Stati membri interessati verificano soltanto se i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), del presente articolo sono stati soddisfatti. Tutti gli altri requisiti enumerati nel presente articolo sono considerati soddisfatti.»

42)

L’articolo 367 è sostituito dal seguente:

«Articolo 367

Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano alle procedure semplificate specifiche ad alcune modalità di trasporto di cui all’articolo 372, paragrafo 1, lettera g).»

43)

L’articolo 368 è soppresso.

44)

All’articolo 373 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono considerati soddisfatti.»

45)

All’articolo 454 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e all’articolo 373, paragrafo 2, lettera b), sono considerati soddisfatti.»

46)

Nella parte II, l’intestazione del titolo IV è sostituita dalla seguente:

47)

Nella parte II, titolo IV, è inserito il seguente capitolo 1:

«CAPITOLO 1

Disposizioni generali applicabili alle dichiarazioni doganali

Articolo 592 bis

Gli articoli da 592 ter a 592 septies non si applicano alle seguenti merci:

a)

l’energia elettrica;

b)

le merci esportate mediante conduttura;

c)

le lettere, cartoline e stampe, anche su supporto elettronico;

d)

le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell’Unione postale universale;

e)

le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con qualsiasi altro atto ai sensi degli articoli 231 e 233;

f)

le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

g)

le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale, ai sensi degli articoli 226, 227 e dell’articolo 229, paragrafo 2;

h)

le merci corredate di carnet ATA e CPD;

i)

le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

j)

le merci trasportate a bordo di navi che effettuano servizio di linea regolare debitamente autorizzate ai sensi dell’articolo 313 ter.

Articolo 592 ter

1.   Quando le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione doganale, questa è depositata all’ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

a)

nel caso del traffico marittimo:

i)

per i carichi in container sempre che non trovino applicazione i punti iii) o iv): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale della Comunità;

ii)

per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima della partenza dal porto situato sul territorio doganale della Comunità;

iii)

per i trasporti effettuati tra il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d’oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie e la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l’Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero, del Mediterraneo o tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza dal primo porto del territorio doganale comunitario;

iv)

per i trasporti effettuati, nei casi diversi da quelli contemplati al punto iii), tra i dipartimenti francesi d’oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie e i territori situati al di fuori del territorio doganale comunitario, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza dal porto del territorio doganale comunitario;

b)

nel caso del traffico aereo, almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

c)

nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, almeno due ore prima della partenza dall’ufficio doganale di uscita;

d)

nel caso del traffico stradale, almeno un’ora prima della partenza dall’ufficio doganale di uscita;

e)

nel caso di fornitori di pezzi di ricambio e di sostituzione, destinati alle navi o agli aeromobili ai fini di riparazione e manutenzione, di combustibili per motori, lubrificanti e gas necessari per il funzionamento di macchine e apparati utilizzati a bordo, e di prodotti alimentari destinati a essere consumati a bordo delle navi o degli aeromobili, almeno 15 minuti prima della partenza dei mezzi di trasporto dal porto o dall’aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

f)

quando si applica il regolamento (CE) n. 800/1999, conformemente alle norme di detto regolamento.

2.   Se la dichiarazione doganale non è presentata mediante tecniche elettroniche, il termine fissato al paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), e al paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), è almeno di quattro ore.

3.   Se il sistema informatizzato delle autorità doganali è temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui al paragrafo 1.

Articolo 592 quater

1.   In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all’articolo 592 ter.

2.   In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all’articolo 592 ter.

Articolo 592 quinquies

1.   I termini di cui agli articoli 592 ter e 592 quater non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni doganali entro termini diversi da quelli citati in detti articoli.

2.   In nessun caso il termine può essere ridotto ad una durata inferiore a quella necessaria a effettuare un’analisi dei rischi prima dell’esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 592 sexies

1.   L’ufficio doganale competente procede, al momento della ricezione della dichiarazione doganale, all’analisi dei rischi e ai controlli doganali appropriati prima dello svincolo delle merci per l’esportazione.

2.   Le merci possono essere svincolate non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.

Articolo 592 septies

1.   Quando si constata che merci presentate alla dogana non formano oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita.

2.   La presentazione della dichiarazione doganale da parte del dichiarante dopo la scadenza stabilita agli articoli 592 ter e 592 quater non osta all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

Articolo 592 octies

Quando merci esentate, ai sensi dell’articolo 592 bis, lettere da d) a j), dall’obbligo di presentare una dichiarazione doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 ter e 592 quater lasciano il territorio doganale della Comunità, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della rispettiva dichiarazione doganale.»

48)

Nella parte II, titolo IV, l’intestazione del capitolo 1 è sostituita dalla seguente:

49)

Nella parte II, titolo IV, capitolo 2, è inserito il seguente articolo 787:

«Articolo 787

1.   Le dichiarazioni di esportazione devono essere conformi alle disposizioni relative alla struttura e ai dati previsti nel presente capitolo, agli articoli da 279 a 289, nell’allegato 37 e nell’allegato 30 bis. Devono essere presentate presso il competente ufficio doganale mediante un procedimento informatico.

2.   Le autorità doganali accettano una dichiarazione di esportazione su supporto cartaceo, mediante formulario conforme ai modelli degli allegati da 31 a 34, contenente l’elenco minimo dei dati di cui agli allegati 37 e 30 bis per la procedura di esportazione, soltanto in una o entrambe le seguenti circostanze:

a)

quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b)

quando l’applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione di esportazione non funziona.

3.   Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da espletare nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a).

4.   Il ricorso a una dichiarazione di esportazione su supporto cartaceo di cui al paragrafo 2, lettera b), è soggetto all’approvazione delle autorità doganali.

5.   Quando le merci sono esportate da viaggiatori che non hanno accesso diretto al sistema informatizzato delle dogane e che non dispongono pertanto di alcuna possibilità di presentare la dichiarazione di esportazione con mezzo informatico all’ufficio di esportazione, le autorità doganali autorizzano il viaggiatore ad effettuare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, su un formulario conforme al modello degli allegati da 31 a 34, contenente l’elenco minimo dei dati che figurano negli allegati 37 e 30 bis per la procedura di esportazione.

6.   Nei casi contemplati nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli da 796 bis a 796 sexies

50)

All’articolo 791, il paragrafo 2 è soppresso.

51)

L’articolo 792 è sostituito dal seguente:

«Articolo 792

1.   Fatto salvo l’articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L’ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di esportazione appone il timbro nella casella A e completa, all’occorrenza, la casella D.

Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio doganale conserva l’esemplare n. 1, invia l’esemplare n. 2 all’istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l’ufficio doganale di esportazione e, quando non trovano applicazione gli articoli da 796 bis a 796 sexies, restituisce all’interessato l’esemplare n. 3.

2.   Quando la dichiarazione di esportazione è trattata per mezzo di un procedimento informatico dall’ufficio doganale di esportazione, l’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico può essere sostituito da un documento di accompagnamento stampato dal sistema informatizzato dell’autorità doganale. Questo documento contiene almeno i dati richiesti per il documento di accompagnamento di esportazione di cui all’articolo 796 bis.

Le autorità doganali possono autorizzare il dichiarante a stampare il documento di accompagnamento dal suo sistema informatizzato.

3.   Quando l’intera operazione di esportazione è effettuata sul territorio di un unico Stato membro, quest’ultimo può rinunciare all’uso dell’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o del documento di accompagnamento di esportazione, a condizione che siano soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice.

4.   Fatte salve le disposizioni degli articoli da 796 bis a 796 sexies, quando la regolamentazione doganale prevede un documento in sostituzione dell’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico, al documento di sostituzione si applicano per analogia le disposizioni del presente titolo.»

52)

Sono inseriti i seguenti articoli 792 bis e 792 ter:

«Articolo 792 bis

1.   Quando una merce che ha ottenuto lo svincolo per l’esportazione non è uscita dal territorio doganale della Comunità, l’esportatore o il dichiarante ne informano immediatamente l’ufficio doganale di esportazione. Se del caso, l’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico va restituito a detto ufficio. L’ufficio doganale di esportazione annulla la dichiarazione di esportazione.

2.   Quando, nei casi di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 6, o all’articolo 793 ter, una modifica del contratto di trasporto ha per effetto di far terminare all’interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al di fuori di tale territorio, le società o autorità interessate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio doganale di cui all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), o, in caso di un’operazione di transito, dell’ufficio doganale di uscita. L’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione va restituito all’ufficio doganale di esportazione che annulla la dichiarazione.

Articolo 792 ter

1.   L’ufficio doganale di esportazione può chiedere all’esportatore o al dichiarante di comprovare l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

2.   Quando al termine di un periodo di 90 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione, queste non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità o non può essere fornita prova sufficiente dell’avvenuta esportazione, la dichiarazione di esportazione è annullata. L’ufficio doganale di esportazione ne informa l’esportatore o il dichiarante.»

53)

L’articolo 793 è sostituito dal seguente:

«Articolo 793

1.   L’esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o il documento di accompagnamento di cui all’articolo 792, paragrafo 2, e le merci che hanno fruito dello svincolo per l’esportazione devono essere presentate congiuntamente in dogana presso l’ufficio doganale di uscita.

2.   L’ufficio doganale di uscita è l’ultimo ufficio doganale prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

In deroga alla disposizione del comma precedente, l’ufficio doganale di uscita è uno dei seguenti:

a)

per le merci esportate mediante conduttura e per l’energia elettrica, l’ufficio designato dallo Stato membro in cui l’esportatore è stabilito;

b)

l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale della Comunità, da una società ferroviaria, dall’autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima;

ii)

il dichiarante o il suo rappresentante chiedono che le formalità di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 2, o all’articolo 796 sexies, paragrafo 1, siano espletate presso detto ufficio.»

54)

Sono inseriti i seguenti articoli 793 bis, 793 ter e 793 quater:

«Articolo 793 bis

1.   L’ufficio doganale di uscita procede a idonei controlli fondati sull’analisi dei rischi prima dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità, principalmente per assicurarsi che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate. L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita fisica delle merci.

Se la dichiarazione doganale di esportazione è stata presentata in un ufficio diverso dall’ufficio doganale di uscita, e le relative informazioni sono state trasmesse ai sensi dell’articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice, l’ufficio doganale di uscita può tenere conto dei risultati di eventuali controlli effettuati dall’altro ufficio.

2.   Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura “RET-EXP” nella casella n. 44, o il codice 30400 o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell’esemplare n. 3, l’ufficio doganale d’uscita attesta l’uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso di detto esemplare.

L’ufficio doganale restituisce l’esemplare alla persona che glielo ha presentato o all’intermediario indicatovi che ha sede nella circoscrizione dell’ufficio doganale di uscita, il quale provvederà a restituirlo al dichiarante.

Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell’ufficio doganale di uscita e la data di uscita delle merci.

3.   In caso di uscita frazionata, tramite il medesimo ufficio doganale di uscita, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata.

In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l’ufficio doganale di esportazione o l’ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l’originale dell’esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell’esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione ad un altro ufficio doganale di uscita.

Nei casi contemplati nel primo e secondo comma, all’originale dell’esemplare n. 3 è apposta la corrispondente annotazione.

4.   Quando l’intera operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l’esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito al dichiarante.

5.   Quando l’ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull’esemplare della dichiarazione di esportazione presentata e ne informa l’ufficio doganale di esportazione.

Quando l’ufficio doganale di uscita constati un’eccedenza, ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione.

Quando l’ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, rifiuta l’uscita di dette merci finché non siano state espletate le formalità di esportazione e ne informa l’ufficio doganale di esportazione.

6.   Nei casi di cui all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l’ufficio doganale di uscita vista l’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, conformemente all’articolo 793 bis, paragrafo 2, dopo aver apposto sul documento di trasporto la dicitura “Export” e il proprio timbro. Nell’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di trasporto e viceversa.

Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti o voli diretti a destinazione di un paese terzo per i quali gli operatori possano garantire la regolarità delle operazioni, non sono richiesti la dicitura “Export” e l’apposizione del timbro sul documento di trasporto.

Articolo 793 ter

1.   Quando si tratta di merci portate al di fuori del territorio doganale della Comunità o inviate ad un ufficio doganale di uscita con una procedura di transito, l’ufficio doganale di partenza vista l’esemplare n. 3 conformemente all’articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce alla persona indicata nel suddetto articolo.

Quando è obbligatorio un documento di accompagnamento, esso è altresì vistato con dicitura “Export”. Nell’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.

Il primo e secondo comma del presente articolo non si applicano quando le merci sono esentate dalla presentazione presso l’ufficio doganale di partenza, come previsto all’articolo 419, paragrafi 4 e 7, e all’articolo 434, paragrafi 6 e 9.

2.   L’applicazione del visto e la restituzione dell’esemplare n. 3, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono effettuate anche nel caso di merci svincolate per l’esportazione, che non circolano in regime di transito ma sono inviate ad un ufficio doganale di uscita accompagnate da una dichiarazione di transito con manifesto unico, di cui all’articolo 445 o all’articolo 448, e individuate ai sensi dell’articolo 445, paragrafo 3, lettera e), o dell’articolo 448, paragrafo 3, lettera e).

3.   L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita fisica delle merci.

Articolo 793 quater

1.   Quando merci in regime di sospensione dei diritti d’accisa sono inviate fuori dal territorio doganale della Comunità con il documento amministrativo di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92, l’ufficio doganale d’esportazione vista l’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura “Export” e il timbro di cui al citato articolo su tutti gli esemplari di detto documento amministrativo di accompagnamento.

Nell’esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento amministrativo di accompagnamento e viceversa.

2.   L’ufficio doganale di uscita constata l’uscita materiale delle merci e rispedisce l’esemplare del documento d’accompagnamento a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

Nei casi contemplati dall’articolo 793 bis, paragrafo 5, l’ufficio doganale di uscita appone la corrispondente annotazione al documento amministrativo di accompagnamento.»

55)

L’articolo 795 è sostituito dal seguente:

«Articolo 795

1.   Quando una merce è uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa è depositata a posteriori dall’esportatore nell’ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito.

Si applica l’articolo 790.

Le autorità doganali accettano la dichiarazione previa produzione, da parte dell’esportatore, di uno dei seguenti elementi:

a)

riferimento alla dichiarazione sommaria di uscita;

b)

prove sufficienti circa la natura e la quantità delle merci, e le circostanze in cui le stesse hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

L’ufficio fornisce altresì, su richiesta del dichiarante, la certificazione di uscita di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 2, o all’articolo 796 sexies, paragrafo 1.

2.   L’accettazione a posteriori della dichiarazione di esportazione da parte delle autorità doganali non osta all’applicazione delle seguenti misure:

a)

sanzioni previste dalla legislazione nazionale;

b)

le conseguenze di misure in materia di politica agricola o commerciale comune.»

56)

L’articolo 796 è soppresso.

57)

Nella parte II, titolo IV, è inserito il seguente capitolo 3:

«CAPITOLO 3

Scambio di dati sulle esportazioni tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell’informazione e le reti informatiche

Articolo 796 bis

1.   L’ufficio doganale di esportazione autorizza lo svincolo delle merci consegnando il documento di accompagnamento di esportazione al dichiarante. Il documento di accompagnamento di esportazione corrisponde al modello e alle note di cui all’allegato 45 quater.

2.   Quando una spedizione destinata all’esportazione consta di più di un articolo, il documento di accompagnamento di esportazione è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello e alle note riportate nell’allegato 45 quinquies. Tale distinta forma parte integrante del documento di accompagnamento di esportazione.

3.   Se ciò è autorizzato, il documento di accompagnamento di esportazione può essere stampato dal sistema informatizzato del dichiarante.

Articolo 796 ter

1.   In occasione dello svincolo delle merci, l’ufficio doganale di esportazione trasmette gli elementi che si riferiscono all’operazione di esportazione all’ufficio doganale di uscita dichiarato utilizzando il messaggio di esportazione previsto. Il messaggio si basa su dati desunti dalla dichiarazione di esportazione e debitamente integrati dalle autorità doganali.

2.   Se le merci, frazionate in più spedizioni, devono essere inviate a più di un ufficio di uscita, ciascuna spedizione forma oggetto di un messaggio di esportazione e di un documento di accompagnamento di esportazione.

Articolo 796 quater

Le autorità doganali possono esigere che la notifica dell’arrivo delle merci all’ufficio doganale di uscita sia loro comunicata con mezzi elettronici. In tal caso non è necessario che il documento di accompagnamento di esportazione sia presentato fisicamente alle autorità doganali, ma può essere conservato dal dichiarante.

Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento di cui all’allegato 45 quater.

Articolo 796 quinquies

1.   L’ufficio doganale di uscita si assicura che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato.

L’esame eventuale delle merci è effettuato dall’ufficio doganale di uscita mediante il messaggio di esportazione previsto, ricevuto dall’ufficio doganale di esportazione come base di detto esame.

L’ufficio doganale di uscita sorveglia l’uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità.

2.   L’ufficio doganale di uscita invia il messaggio “risultati di uscita” all’ufficio doganale di esportazione, al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità. In casi giustificati da circostanze particolari, l’ufficio doganale di uscita può trasmettere il messaggio in una data successiva.

3.   In caso di esportazione frazionata, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità da questo ufficio in molte spedizioni, l’ufficio doganale di uscita controlla l’uscita materiale delle merci e invia il messaggio “risultati di uscita” soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

In circostanze eccezionali, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità in molte spedizioni e attraverso più di un ufficio doganale di uscita, l’ufficio doganale di uscita in cui la merce è stata inizialmente presentata autentica, su richiesta debitamente giustificata, una copia del documento di accompagnamento di esportazione per ciascuna spedizione parziale delle merci.

Tale certificazione è accordata dalle autorità doganali soltanto se i dati riportati nel documento di accompagnamento di esportazione corrispondono a quelli del messaggio di esportazione previsto.

La copia pertinente del documento di accompagnamento di esportazione è presentata assieme alle merci all’ufficio doganale di uscita competente. Ciascun ufficio doganale di uscita vista la copia del documento di accompagnamento di esportazione con i dettagli di cui all’articolo 793 bis, paragrafo 2, e la restituisce all’ufficio doganale di uscita in cui la spedizione è stata inizialmente presentata. L’ufficio trasmette il messaggio “risultati di uscita” soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

Articolo 796 sexies

1.   Dopo aver ricevuto il messaggio “risultati di uscita” di cui all’articolo 796 quinquies, paragrafo 2, l’ufficio doganale di esportazione certifica l’uscita materiale delle merci da presentare al dichiarante, mediante il messaggio “notifica di esportazione” o nella forma specificata a tal fine da detto ufficio.

2.   Quando l’ufficio doganale di esportazione è informato dall’esportatore o dal dichiarante, ai sensi dell’articolo 792 bis, che le merci svincolate per l’esportazione non hanno lasciato e non lasceranno il territorio doganale della Comunità, o che la dichiarazione è annullata ai sensi dell’articolo 792 ter, paragrafo 2, detto ufficio annulla immediatamente la dichiarazione di esportazione e informa l’ufficio doganale di uscita dell’annullamento, mediante il messaggio di “notifica di annullamento di esportazione”.»

58)

Nella parte II, titolo IV, l’intestazione del capitolo 2 è sostituita dalla seguente:

59)

All’articolo 806, è aggiunta la seguente lettera h):

«h)

ogni indicazione supplementare eventualmente richiesta ai fini della compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita, come da allegato 30 bis, se richiesta ai sensi dell’articolo 182 quater del codice.»

60)

Gli articoli 811 e 814 sono soppressi.

61)

Nella parte II, titolo V, capitolo 2, prima dell’articolo 841 è inserita la seguente intestazione:

62)

L’articolo 841 è sostituito dal seguente:

«Articolo 841

1.   Quando la riesportazione è subordinata a una dichiarazione in dogana, si applicano per analogia gli articoli da 787 a 796 sexies, salve le disposizioni speciali eventualmente pertinenti all’atto dell’appuramento del regime doganale con impatto economico precedente alla riesportazione della merce.

2.   Quando viene utilizzato un carnet ATA per la riesportazione di merci nell’ambito del regime di ammissione temporanea, la dichiarazione doganale può essere presentata presso un ufficio doganale diverso da quello di cui all’articolo 161, paragrafo 5, del codice.»

63)

È inserito l’articolo 841 bis:

«Articolo 841 bis

Quando la riesportazione non è subordinata a una dichiarazione in dogana, è presentata una dichiarazione sommaria di uscita ai sensi degli articoli da 842 bis a 842 sexies.

A condizione che sia presentata una dichiarazione sommaria di entrata all’atto del loro ingresso nel territorio doganale della Comunità, non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per la riesportazione di merci non comunitarie nei seguenti casi:

a)

le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha trasportate nel territorio doganale della Comunità;

b)

le merci sono trasbordate nel luogo in cui sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha trasportate nel territorio doganale della Comunità.

Un breve deposito effettuato in connessione con questo trasbordo è considerato parte integrante del trasbordo. Le misure di controllo tengono conto del carattere particolare della situazione.»

64)

Dopo l’articolo 842 è inserita la seguente intestazione:

65)

Nella parte II, titolo VI, è inserito il seguente capitolo 1:

«CAPITOLO 1

Dichiarazione sommaria di uscita

Articolo 842 bis

Quando merci destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità non formano oggetto di una dichiarazione doganale, una dichiarazione sommaria, di seguito denominata “dichiarazione sommaria di uscita”, è presentata all’ufficio doganale di uscita ai sensi dell’articolo 793, paragrafo 2, del presente regolamento, conformemente all’articolo 182 quater del codice.

Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:

a)

i casi enumerati all’articolo 592 bis, lettere da a) a j);

b)

quando le merci sono caricate sul territorio doganale della Comunità per essere scaricate in un altro porto o aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità e trasportate su una nave o un aeromobile che circola tra detti porti o aeroporti senza effettuare uno scalo intermedio in un porto o aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità;

c)

le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali.

Articolo 842 ter

1.   La dichiarazione sommaria di uscita è resa tramite mezzo informatico. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell’allegato 30 bis ed è compilata conformemente alle note esplicative che figurano nel citato allegato.

La dichiarazione sommaria di uscita è autenticata dalla persona che la redige.

2.   Le dichiarazioni sommarie di uscita che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 sono registrate dalle autorità doganali non appena le ricevono.

L’articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.

3.   Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita in forma cartacea in uno dei seguenti casi:

a)

quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b)

quando l’applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita non funziona.

Dette dichiarazioni sommarie in forma cartacea sono corredate, all’occorrenza, di distinte di carico o altri documenti commerciali e contengono le informazioni richieste per questo tipo di dichiarazione nell’allegato 30 bis.

4.   Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da seguire nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

5.   Il ricorso a una dichiarazione sommaria di uscita su carta, di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), è soggetto all’approvazione delle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria di uscita su carta è firmata dalla persona che la redige.

Articolo 842 quater

1.   In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1.

2.   In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, l’obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di uscita spetta al gestore dell’altro mezzo di trasporto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione corrisponde al termine applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1.

Articolo 842 quinquies

1.   La dichiarazione sommaria di uscita è presentata all’ufficio di uscita entro i termini precisati all’articolo 592 ter, paragrafo 1.

Le disposizioni dell’articolo 592 ter, paragrafi 2 e 3, si applicano per analogia.

2.   L’ufficio doganale competente procede, su presentazione della dichiarazione sommaria di uscita, ad adeguati controlli sulla base dei rischi, soprattutto ai fini di sicurezza, prima dello svincolo delle merci per l’uscita dalla Comunità, entro un periodo di tempo compreso fra il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 592 ter, per il tipo di traffico interessato, e il momento del carico o della partenza delle merci.

Quando merci esentate, ai sensi dell’articolo 592 bis, lettere da a) a i), dall’obbligo di una dichiarazione sommaria di uscita lasciano il territorio doganale della Comunità, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della documentazione o di altre informazioni relative alle merci.

Le merci possono essere svincolate per l’esportazione non appena è stata effettuata l’analisi dei rischi.

3.   Quando si constata che merci destinate all’esportazione dal territorio doganale della Comunità, per le quali una dichiarazione sommaria di uscita è necessaria, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di uscita.

La presentazione della dichiarazione sommaria di uscita da parte della persona dopo il termine di cui agli articoli 592 ter e 592 quater non osta all’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

4.   Quando, sulla base dei controlli che hanno effettuato, le autorità doganali non possono concedere lo svincolo delle merci ai fini di esportazione, l’ufficio doganale competente ne informa la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di uscita e, se diversa, la persona responsabile del trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.

Questa notifica è effettuata entro un tempo ragionevole dopo che è stata condotta a termine l’analisi dei rischi per le merci interessate.

Articolo 842 sexies

1.   I termini di cui all’articolo 842 quinquies, paragrafo 1, non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi prevedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli citati in detto articolo.

2.   In nessun caso il termine può essere ridotto a una durata inferiore a quella necessaria per effettuare un’analisi dei rischi prima dell’esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità.»

66)

Dopo l’articolo 843 è inserita la seguente intestazione:

67)

All’articolo 843, paragrafo 1, la parola «Titolo» è sostituita da «capitolo».

68)

È inserito il seguente articolo 865 bis:

«Articolo 865 bis

Quando la dichiarazione sommaria di entrata è stata modificata e il comportamento dell’interessato non dà adito a sospetti di azioni fraudolente, non sorge alcuna “obbligazione doganale” a norma dell’articolo 202 del codice, come risultato dell’introduzione irregolare di merci che non sono state dichiarate correttamente prima della modifica della dichiarazione.»

69)

All’articolo 915, il terzo comma è soppresso.

70)

È inserito l’allegato 1 quater di cui all’allegato I del presente regolamento.

71)

È inserito l’allegato 1 quinquies di cui all’allegato II del presente regolamento.

72)

È inserito l’allegato 30 bis di cui all’allegato III del presente regolamento.

73)

È inserito l’allegato 45 quater di cui all’allegato IV del presente regolamento.

74)

È inserito l’allegato 45 quinquies di cui all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2008, il termine di rilascio del certificato AEO di cui all’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, prima frase, è prolungato a 300 giorni di calendario, il termine per la comunicazione della domanda di cui all’articolo 14 terdecies, paragrafo 1, è prolungato a 10 giorni lavorativi, il termine per le informazioni di cui all’articolo 14 terdecies, paragrafo 2, è prolungato a 70 giorni di calendario e il termine per la consultazione di cui all’articolo 14 quaterdecies, paragrafo 1, è prolungato a 120 giorni di calendario.

Articolo 3

1.   Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   L’articolo 1, punto 3, tranne per quanto riguarda l’articolo 14 ter, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 1, punti 23, 25, 28, 41, 44, 45, 70 e 71, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

3.   L’articolo 1, punto 3, tranne per quanto riguarda l’articolo 14 ter, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 1, punti da 4 a 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, da 46 a 49, 55, 59, 60, 63, da 65 a 68, 72, si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(3)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9.


ALLEGATO I

«ALLEGATO 1 quater

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Note esplicative

1.   Richiedente: Indicare il nome completo dell’operatore economico che presenta la domanda.

2.   Status giuridico: Indicare lo status giuridico come appare nell’atto di costituzione.

3.   Data di costituzione: Indicare — in cifre — il giorno, il mese e l’anno di costituzione.

4.   Indirizzo di costituzione: Indicare l’indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l’impresa del richiedente, incluso il paese.

5.   Sede di attività principale: Indicare l’indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l’attività principale dell’impresa del richiedente.

6.   Persona di contatto: Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico della persona designata nella vostra impresa come punto di contatto per le autorità doganali durante l’esame della vostra domanda.

7.   Recapito postale: Da compilare soltanto se questo recapito è diverso dall’indirizzo di costituzione.

8, 9 e 10.   Numeri di partita IVA, di identificazione dell’operatore e di registrazione legale: Indicare i numeri richiesti.

Il numero (i numeri) di identificazione dell’operatore è (sono) il numero (i numeri) di identificazione registrato (registrati) dall’autorità (dalle autorità) doganale (doganali).

Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall’ufficio di registrazione della società.

Se sono identici, indicare solo il numero di partita IVA.

Se il richiedente non ha un numero di identificazione dell’operatore, poiché tale numero non esiste nello Stato membro in cui è stabilito, lasciare lo spazio in bianco.

11.   Tipo di certificato richiesto: Barrare la casella o le caselle pertinenti.

12.   Settore economico di attività: Descrivere l’attività esercitata.

13.   Stati membri nei quali sono effettuate operazioni doganali: Indicare il codice ISO alfa-2 del paese o dei paesi interessati.

14.   Informazioni sull’attraversamento di frontiera: Indicare il nome degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l’attraversamento della frontiera.

15.   Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell’articolo 14 duodecies, paragrafo 4: Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell’autorizzazione. La procedura doganale va indicata mediante i codici utilizzati nella seconda o terza suddivisione del riquadro 1 del documento amministrativo unico.

In caso di agevolazioni già accordate, indicare il numero del certificato.

Se il richiedente è titolare di uno o più certificati menzionati nell’articolo 14 duodecies, paragrafo 4, indicare il tipo e il numero del o dei certificati.

16, 17 e 18.   Uffici di gestione della documentazione/contabilità principale: Indicare l’indirizzo completo degli uffici competenti. Se l’indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 16.

19.   Nome, data e firma del richiedente:

Firma: il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l’impresa del richiedente nell’insieme.

Nome: nome e timbro del richiedente.

Numero di allegati: il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti.

1.Indicare i principali proprietari/azionisti (nome, indirizzo e le rispettive quote). Indicare i membri del consiglio di amministrazione. I proprietari hanno precedenti di non conformità presso le autorità doganali?2.Nome della persona responsabile della gestione delle questioni doganali nell’impresa del richiedente.3.Descrizione delle attività economiche del richiedente.4.Dettagli sulla posizione dei vari siti dell’impresa del richiedente e breve descrizione delle attività svolte in ciascun sito. Precisare se il richiedente e ciascun sito agiscono nella catena di approvvigionamento a nome e per conto proprio oppure a nome proprio e per conto di un’altra persona o a nome e per conto di un’altra persona.5.Specificare se le merci sono acquistate da e/o fornite a società affiliate al richiedente.6.Descrizione dell’organizzazione interna dell’impresa del richiedente. Allegare eventuali documenti sulle funzioni/competenze di ciascun dipartimento.7.Numero di dipendenti in totale e in ciascun dipartimento.8.Nomi dei principali dirigenti (direttori generali, capi di dipartimento, amministratori dei servizi di contabilità, responsabile degli affari doganali ecc.). Descrizione delle procedure applicate solitamente quando il dipendente competente è assente, temporaneamente o permanentemente.9.Nome e posizione delle persone con competenze specifiche nel settore doganale in seno all’organizzazione del richiedente. Valutazione del livello delle conoscenze di queste persone in materia di utilizzo degli strumenti informatici nei settori doganali e commerciali e sulle questioni generali di carattere commerciale.10.Accordo o disaccordo alla pubblicazione delle informazioni contenute nel certificato AEO nell’elenco degli operatori economici autorizzati di cui all’articolo 14 quinvicies, paragrafo 4.

ALLEGATO II

«ALLEGATO 1 quinquies

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Note esplicative

Numero di certificato

Il numero del certificato deve sempre cominciare con il codice ISO alfa-2 dello Stato membro di rilascio, seguito da una delle sigle seguenti:

 

AEOC, per: Certificato AEO — Semplificazioni doganali

 

AEOS, per: Certificato AEO — Sicurezza

 

AEOF, per: Certificato AEO — Semplificazioni doganali/Sicurezza.

Tali sigle devono essere seguite dal numero nazionale di autorizzazione.

1.   Titolare del certificato AEO:

Indicare il nome completo del titolare, come appare nella casella 1 del modulo di domanda nell’allegato 1 quater, nonché il numero (i numeri) di partita IVA che appare (appaiono) nella casella 8 del modulo di domanda, all’occorrenza il numero (i numeri) di identificazione dell’operatore (casella 9 del modulo di domanda), e il numero di registrazione legale (casella 10 del modulo di domanda).

2.   Autorità che rilascia il certificato:

Firma, nome e timbro dell’amministrazione delle dogane dello Stato membro che rilascia il certificato.

Il nome dell’amministrazione delle dogane dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell’amministrazione lo prevede.

Riferimento al tipo di certificato:

Barrare la casella o le caselle pertinenti.

3.   Data di decorrenza della validità del certificato:

Indicare il giorno, il mese e l’anno, ai sensi dell’articolo 14 octodecies, paragrafo 1.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO 30 bis

1.   Note introduttive alle tabelle

Nota 1.   Indicazione generale

1.1.

La dichiarazione sommaria che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita dallo stesso contiene, per ciascun tipo di merci, le informazioni indicate nelle tabelle da 1 a 5.

1.2.

Le tabelle da 1 a 6 comprendono tutti i dati necessari per le procedure e le dichiarazioni di cui trattasi. Esse forniscono un quadro globale dei requisiti richiesti per le diverse procedure e dichiarazioni.

1.3.

I titoli delle colonne sono di immediata comprensione e si riferiscono alle procedure e alle dichiarazioni. In caso di deposito temporaneo si utilizzano i dati di cui alla colonna «Dichiarazione sommaria di entrata» della tabella 1.

1.4.

La lettera “X” in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a livello della voce corrispondente alle merci. La lettera “Y” in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a livello di intestazione. La lettera “Z” in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente alla voce relazione di trasporto. Ogni combinazione di queste lettere “X”“Y” e “Z” indica che il dato di cui trattasi può essere richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a ognuno dei livelli interessati.

1.5.

Nel presente allegato l’uso dei termini dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita fa riferimento, rispettivamente, alle dichiarazioni sommarie di cui agli articoli 36 bis, paragrafo 1, e 182 bis, paragrafo 1, del codice.

1.6.

Le descrizioni e le note di cui alla sezione 4 relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e alle procedure semplificate si riferiscono ai dati indicati nelle tabelle da 1 a 6.

Nota 2.   Dichiarazione in dogana utilizzata come dichiarazione sommaria

2.1.

Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell’articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna “Dichiarazione sommaria di entrata” delle tabelle da 1 a 4.

Quando una dichiarazione in dogana, di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del codice, è utilizzata come dichiarazione sommaria, a norma dell’articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna “Dichiarazione sommaria di entrata” delle tabelle da 1 a 4.

2.2.

Quando si applica l’articolo 14 ter, paragrafo 3, e qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell’articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna “AEO Dichiarazione sommaria di entrata” della tabella 5.

Quando si applica l’articolo 14 ter, paragrafo 3, e una dichiarazione in dogana, di cui all’articolo 76, paragrafo 1 del codice, è utilizzata come dichiarazione sommaria a norma dell’articolo 36 quater, paragrafo 1 del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna “AEO Dichiarazione sommaria di entrata” della tabella 5.

Nota 3.   Dichiarazione in dogana di esportazione

3.1.

Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia prescritta a norma dell’articolo 182 ter del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna “Dichiarazione sommaria di uscita” delle tabelle 1 e 2.

Qualora una dichiarazione in dogana di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del codice, sia prescritta a norma dell’articolo 182 ter del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna “Dichiarazione sommaria di uscita” delle tabelle 1 e 2.

3.2.

Quando si applica l’articolo 14 ter, paragrafo 3, e qualora sia prescritta una dichiarazione in dogana come disposto all’articolo 62, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, a norma dell’articolo 182 ter del codice, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all’allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna “AEO Dichiarazione sommaria di uscita” della tabella 5.

Quando si applica l’articolo 14 ter, paragrafo 3, e sia prescritta una dichiarazione in dogana di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, a norma dell’articolo 182 ter del codice, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna “AEO Dichiarazione sommaria di uscit”a della tabella 5.

Nota 4.   Altre circostanze particolari relative alle dichiarazioni di entrata e di uscita e taluni tipi di traffico di merci. Note alle tabelle da 2 a 4

4.1.

Le colonne “Dichiarazione sommaria di uscita — spedizioni postali e per espresso” e “Dichiarazione sommaria di entrata — spedizioni postali e per espresso” della tabella 2 contengono i dati richiesti che possono essere forniti alle autorità doganali per via elettronica in vista dell’analisi di rischio prima della partenza o dell’arrivo delle spedizioni per espresso.

4.2.

Ai fini del presente allegato per spedizione postale si intende una singola unità del peso massimo di 50 kg trasportata mediante sistema postale, in conformità delle disposizioni della Convenzione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi a norma di dette disposizioni.

4.3.

Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.

4.4.

La colonna “Uscita — approvvigionamento di navi e di aeromobili” della tabella 2 comprende i dati richiesti nelle dichiarazioni sommarie di uscita per l’approvvigionamento di navi e di aeromobili.

4.5.

Le tabelle 3 e 4 contengono le informazioni necessarie alle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alle modalità di trasporto su strada e su ferrovia.

4.6.

Della tabella 3 relativa alla modalità di trasporto su strada si applica anche in caso di trasporto multimodale salvo che non sia diversamente disposto alla sezione 4.

Nota 5.   Procedure semplificate

5.1.

Le dichiarazioni per le procedure semplificate di cui agli articoli 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285 bis, 288 e 289 comprendono le informazioni specificate nella tabella 6.

5.2.

Il formato ridotto per taluni dati previsti nell’ambito delle procedure semplificate non limita né influenza i requisiti di cui agli allegati 37 e 38, segnatamente rispetto alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.

2.   Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita

2.1.   Situazione per i modi di trasporto aereo, navale e lungo le vie di navigazione interna e altri modi di trasporto o situazioni non contenute nelle tabelle da 2 a 4 — Tabella 1

Voce

Dichiarazione sommaria di uscita

(cfr. nota 3.1)

Dichiarazione sommaria di entrata

(cfr. nota 2.1)

Numero di articoli

Y

Y

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X/Y

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

X/Y

Spedizioniere

X/Y

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Y

Destinatario

X/Y

X/Y

Trasportatore

 

Z

Parte destinataria della notifica

 

X/Y

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

 

Z

Numero di riferimento del trasporto

 

Z

Codice del primo luogo di arrivo

 

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

 

Z

Codici del o dei paesi di transito

Y

Y

Ufficio doganale all’uscita

Y

 

Localizzazione delle merci

Y

 

Luogo di carico

 

X/Y

Codice del luogo di scarico

 

X/Y

Designazione delle merci

X

X

Tipo di colli (codice)

X

X

Numero di colli

X

X

Marchi di spedizione

X/Y

X/Y

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

X/Y

Numero di articolo

X

X

Codice delle merci

X

X

Massa lorda (kg)

X/Y

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

X

Numero del suggello

X/Y

X/Y

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

Y


2.2.   Spedizioni postali e per espresso, approvvigionamento di navi e di aeromobili — Tabella 2

Voce

Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni postali e per espresso

(cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3)

Dichiarazione sommaria di uscita — Approvvigionamento di navi e di aeromobili prepartenza

(cfr. note 3.1 e 4.4)

Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali e per espresso

(cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3)

Numero di riferimento unico delle spedizioni

 

X/Y

 

Numero del documento di trasporto

 

X/Y

 

Spedizioniere

X/Y

X/Y

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Y

Y

Destinatario

X/Y

X/Y

X/Y

Trasportatore

 

 

Z

Codici del o dei paesi di transito

Y

 

Y

Ufficio doganale all’uscita

Y

Y

 

Localizzazione delle merci

Y

Y

 

Luogo di carico

 

 

Y

Codice del luogo di scarico

 

 

X/Y

Designazione delle merci

X

X

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

 

X/Y

 

Numero di articolo

X

X

X

Codice delle merci

X

X

X

Massa lorda (kg)

X/Y

X/Y

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

 

X

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

X/Y

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

Y

Y


2.3.   Modalità di trasporto su strada — Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata — Tabella 3

Voce

Strada — Dichiarazione sommaria di entrata

(cfr. nota 2.1)

Numero di articoli

Y

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

Spedizioniere

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Destinatario

X/Y

Trasportatore

Z

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo

Z

Codice del primo luogo di arrivo

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Z

Codici dei paesi di transito

Y

Luogo di carico

X/Y

Codice del luogo di scarico

X/Y

Designazione delle merci

X

Tipo di colli (codice)

X

Numero di colli

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

Numero di articolo

X

Codice delle merci

X

Massa lorda

X/Y

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

Numero del suggello

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Firma/Autenticazione

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y


2.4.   Modalità di trasporto su ferrovia — Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata — Tabella 4

Voce

Ferrovia — Dichiarazione sommaria di entrata

(cfr. nota 2.1)

Numero di articoli

Y

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

Spedizioniere

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Destinatario

X/Y

Trasportatore

Z

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo

Z

Numero di riferimento del trasporto

Z

Codice del primo luogo di arrivo

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Z

Codici dei paesi di transito

Y

Luogo di carico

X/Y

Codice del luogo di scarico

X/Y

Designazione delle merci

X

Tipo di colli (codice)

X

Numero di colli

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

Numero di articolo

X

Codice delle merci

X

Massa lorda

X/Y

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

X/Y

Codice delle merci pericolose (ONU)

X

Numero del sigillo

X/Y

Data della dichiarazione

Y

Firma/Autenticazione

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y


2.5.   Operatori economici autorizzati — Dati ridotti richiesti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita — Tabella 5

Voce

Dichiarazione sommaria di uscita

(cfr. nota 3.2)

Dichiarazione sommaria di entrata

(cfr. nota 2.2)

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X/Y

X/Y

Numero del documento di trasporto

X/Y

X/Y

Spedizioniere

X/Y

X/Y

Persona che presenta la dichiarazione sommaria

Y

Y

Destinatario

X/Y

X/Y

Trasportatore

 

Z

Parte destinataria della notifica

 

X/Y

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

 

Z

Numero di riferimento del trasporto

 

Z

Codice del primo luogo di arrivo

 

Z

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

 

Z

Codici del o dei paesi di transito

Y

Y

Ufficio doganale all’uscita

Y

 

Luogo di carico

 

X/Y

Designazione delle merci

X

X

Numero di colli

X

X

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

X/Y

X/Y

Codice delle merci

X

X

Data della dichiarazione

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

Indicatore di circostanze particolari

Y

Y

3.   Dati richiesti per le procedure semplificate — Tabella 6

Voce

Domiciliazione di esportazione

(cfr. nota 3.1)

Dichiarazione semplificata di esportazione

(cfr. nota 3.1)

Dichiarazione incompleta di esportazione

(cfr. nota 3.1)

Domicilazione di importazione

(cfr. nota 2.1)

Dichiarazione semplificata di importazione

(cfr. nota 2.1)

Dichiarazione incompleta di importazione

(cfr. nota 2.1)

Dichiarazione

 

Y

Y

 

Y

Y

Numero di articoli

 

Y

Y

 

Y

Y

Numero di riferimento unico delle spedizioni

X

X

X

X

X

X

Numero del documento di trasporto

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Spedizioniere/esportatore

X/Y

X/Y

X/Y

 

 

 

Destinatario

 

 

 

X/Y

X/Y

X/Y

Dichiarante/rappresentante

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Codice valuta

 

 

 

X

X

X

Ufficio doganale all’uscita

Y

Y

Y

 

 

 

Ufficio doganale per la dichiarazione complementare

 

 

Y

 

 

 

Designazione delle merci

X

X

X

X

X

X

Tipo di colli (codice)

X

X

X

X

X

X

Numero di colli

X

X

X

X

X

X

Marchi di spedizione

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

X/Y

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

 

 

 

X/Y

X/Y

X/Y

Numero di articolo

 

X

X

 

X

X

Codice delle merci

X

X

X

X

X

X

Massa lorda (kg)

 

 

 

X

X

X

Regime

X

X

X

X

X

X

Massa netta (kg)

X

X

X

X

X

X

Prezzo dell’articolo

 

 

 

X

X

X

Numero di riferimento della procedura semplificata

X

 

 

X

 

 

Numero di autorizzazione

X

X

 

X

X

 

Informazioni supplementari

 

 

 

X

X

X

Data della dichiarazione

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Firma/Autenticazione

Y

Y

Y

Y

Y

Y

4.   Note esplicative dei dati

Dichiarazione

Inserire i codici indicati nell’allegato 38 per la casella n. 1, prima e seconda suddivisione del DAU.

Numero di articoli (1)

Numero totale di articoli dichiarato nella dichiarazione o nella dichiarazione sommaria.

[Rif.: casella n. 5 del DAU].

Numero di riferimento unico delle spedizioni

Numero unico assegnato alle merci, per l’entrata, l’importazione l’uscita e l’esportazione. Si utilizzano i codici OMD (ISO15459) o equivalenti.

Dichiarazioni sommarie: si tratta di un’alternativa al numero del documento di trasporto, quando quest’ultimo non è disponibile.

Procedure semplificate: questa informazione può essere fornita ove disponibile.

Questo dato funge da link con altre fonti di informazione utili.

[Rif.: casella n. 7 del DAU].

Numero del documento di trasporto

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale.

Comprende il codice del tipo di documento di trasporto indicato all’allegato 38, seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Questo dato costituisce un’alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest’ultimo non è disponibile. Funge da link con altre fonti di informazione utili.

Dichiarazioni sommarie di uscita per l’approvvigionamento di navi e di aerei: numero della fattura o della distinta di carico.

Dichiarazioni sommarie di entrata per la modalità di trasporto su strada: tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.

[Rif.: casella n. 44 del DAU].

Spedizioniere (2)

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Dichiarazioni sommarie di uscita: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria.

Spedizioniere/esportatore (2)

La persona che effettua — o per conto della quale è resa — la dichiarazione d’esportazione e che ha la proprietà dei beni o un analogo diritto di disporre di essi al momento dell’accettazione della dichiarazione.

[Rif.: casella n. 2 del DAU].

Persona che presenta la dichiarazione sommaria (3)

Dichiarazioni sommarie di entrata: una delle persone menzionate all’articolo 36 ter, paragrafi 3 e 4, del codice.

Dichiarazioni sommarie di uscita: la parte definita all’articolo 182 quinquies, paragrafo 3, del codice. Questa informazione non è fornita qualora, a norma dell’articolo 182 bis, paragrafo 1, del codice, le merci sono coperte da una dichiarazione in dogana.

Nota: Questa informazione è necessaria per identificare la persona che presenta la dichiarazione.

Destinatario (3)

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Dichiarazioni sommarie di entrata: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» il destinatario non è noto e l’informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice 10600.

Dichiarazioni sommarie di uscita: nei casi di cui all’articolo 789 questa informazione deve essere fornita se disponibile.

[Rif.: casella n. 8 del DAU].

Dichiarante/rappresentante (3)

Da indicare se diverso dallo spedizioniere/esportatore all’esportazione/dal destinatario all’importazione.

[Rif.: casella n. 14 del DAU].

Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante

Codice che specifica la qualifica del dichiarante o del rappresentante. I codici da utilizzare sono quelli elencati all’allegato 38 nella casella n. 14 del DAU.

Trasportatore (3)

Parte che trasporta le merci all’entrata nel territorio doganale. Questo dato deve essere indicato se si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.

Parte destinataria della notifica (3)

Parte da informare dell’entrata delle merci all’importazione. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile “con girata in bianco” il destinatario non è menzionato, è inserito il codice 10600 ed è sempre indicata la parte destinataria della notifica.

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera del territorio doganale dell’UE. Per l’identità vanno utilizzate le definizioni previste all’allegato 37 nella casella n. 18 del DAU. Per la nazionalità vanno utilizzati i codici previsti all’allegato 38 nella casella n. 21 del DAU.

Modo di trasporto su ferrovia: deve essere fornito il numero del vagone.

Numero di riferimento del trasporto (4)

Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell’uscita, se pertinenti.

Modo di trasporto su ferrovia: deve essere fornito il numero del convoglio. Questo dato deve essere fornito in caso di trasporto multimodale, se pertinente.

Codice del primo luogo di arrivo

Identificazione del primo luogo di arrivo nel territorio doganale, ossia un porto (via marittima), un aeroporto (via aerea) o un posto di frontiera (via terrestre).

Il codice deve conformarsi al seguente modello: UN/LOCODE (an.. 5) + codice nazionale (an..6).

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: il codice deve seguire il modello fornito per gli uffici doganali all’allegato 38.

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Data e ora/data e ora previste di arrivo del mezzo di trasporto al primo aeroporto (via aerea), al primo posto di frontiera (via terrestre) o al primo porto (via marittima). Va utilizzato un codice di 12 cifre (AAAAMMGGHHMM). Deve essere indicata l’ora locale del primo posto di arrivo.

Codici del o dei paesi di transito

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Vanno utilizzati i codici indicati nell’allegato 38 nella casella n. 2 del DAU. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in uscita: deve essere fornito solo il paese di destinazione finale delle merci.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in entrata: deve essere fornito solo il paese di partenza iniziale delle merci.

Codice valuta

Codice indicato all’allegato 38 nella casella n. 22 del DAU per la valuta in cui la fattura commerciale è stata redatta.

Questa informazione è utilizzata insieme a quella “Prezzo dell’articolo” ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all’importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. [Rif.: caselle n. 22 e n. 44 del DAU].

Ufficio doganale di uscita

Codice indicato all’allegato 38 nella casella n. 29 del DAU in riferimento all’ufficio doganale di uscita, conformemente all’articolo 793, paragrafo 2.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in uscita: esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.

Ufficio doganale per la dichiarazione complementare

Dichiarazioni incomplete di esportazione: questo dato deve essere utilizzato solo nei casi di cui all’articolo 281, paragrafo 3.

Localizzazione delle merci (4)

Il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

[Rif.: casella n. 30 del DAU].

Luogo di carico (5)

Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in entrata: esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l’ufficio doganale di partenza TIR.

Codice del luogo di scarico (5)

Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato.

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: se il codice non è disponibile, deve essere indicato il nome del luogo con la massima precisione possibile.

Nota: Questo dato fornisce informazioni utili per la gestione della procedura.

Designazione delle merci

Dichiarazioni sommarie: è la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Termini generici, quali “collettame”, “carico” o “parti”, non possono essere accettati. Un elenco di tali termini generici sarà pubblicato dalla Commissione. Non è necessario fornire questa informazione quando è specificato il codice delle merci.

Procedure semplificate: è la descrizione a fini tariffari.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Tipo di colli (codice)

Codice che specifica il tipo di colli conformemente all’allegato 38 nella casella n. 31 del DAU (raccomandazione UN/ECE n. 21, allegato VI).

Numero di colli

Numero di unità singole imballate in modo da non poter essere divise senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di container può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall’operatore se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.

Nota: Questo dato è utile per identificare le spedizioni.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Numero di articoli (6)

Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione o nella dichiarazione sommaria.

Da utilizzare soltanto quando vi sono più articoli.

Nota: Questo dato, che è fornito automaticamente dai sistemi informatizzati, aiuta a identificare l’articolo interessato nella dichiarazione.

[Rif.: casella n. 32 del DAU].

Codice delle merci

Numero di codice corrispondente all’articolo in questione.

Dichiarazioni sommarie di entrata: prime 4 cifre del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

Procedure semplificate di importazione: codice TARIC a 10 cifre. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

Dichiarazioni sommarie di uscita: prime 4 cifre del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

Dichiarazioni sommarie di uscita per l’approvvigionamento di navi e di aerei: una nomenclatura specifica e semplificata delle merci sarà pubblicata dalla Commissione.

Procedure semplificate di esportazione: codice NC a 8 cifre. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 33 del DAU].

Massa lorda (kg)

Peso (massa) delle merci corrispondente alla dichiarazione, compreso l’imballaggio, ma escluso il materiale di trasporto.

Ove possibile, l’operatore può indicare tale peso a livello dell’articolo nella dichiarazione.

Procedure semplificate di importazione: questo dato deve essere fornito solo ove sia necessario per il calcolo dei dazi all’importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 35 del DAU].

Regime

Codice regime indicato all’allegato 38 nella casella n. 37, prima e seconda suddivisione, del DAU.

Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di fornire i codici indicati all’allegato 38 nella casella n. 37, seconda suddivisione, del DAU, per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione e all’esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

Massa netta (kg)

Peso (massa) delle merci propriamente dette, prive di tutti i loro imballaggi.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione e all’esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 38 del DAU].

Prezzo dell’articolo

Prezzo delle merci per l’articolo interessato nella dichiarazione. Questa informazione è utilizzata insieme al “codice valuta” ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all’importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all’importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 42 del DAU].

Numero di riferimento della procedura semplificata

Numero di riferimento dell’iscrizione nei registri contabili per le procedure descritte agli articoli 266 e 285 bis. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo ove esistano altri sistemi soddisfacenti di tracciabilità delle spedizioni.

Informazioni supplementari

Inserire il codice 10100 nel caso in cui si applichi l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1147/2002 (7) (merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea).

[Rif.: casella n. 44 del DAU].

Numero di autorizzazione

Numero di autorizzazione della procedura semplificata. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se i loro sistemi informatizzati possono ricavare questo dato senza alcun equivoco da altri elementi della dichiarazione, come ad esempio l’identificazione dell’operatore.

Codice delle merci pericolose (ONU)

Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è un numero di serie unico attribuito nell’ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

Questo dato deve essere fornito solo dove è pertinente.

Numero del suggello (8)

Numeri di identificazione del suggello apposto al materiale di trasporto, ove pertinente.

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

Vanno utilizzati i codici seguenti:

A

Pagamento in contanti

B

Pagamento con carta di credito

C

Pagamento con assegno

D

Altri (per esempio, con addebito su un conto)

H

Trasferimento elettronico di fondi

Y

Titolare del conto presso il trasportatore

Z

Non prepagato

Questa informazione deve essere fornita se disponibile.

Data della dichiarazione (9)

Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.

Per le procedure di domiciliazione a norma degli articoli 266 e 285 bis si tratta della data di iscrizione nei registri contabili.

[Rif.: casella n. 54 del DAU].

Firma/Autenticazione (9)

[Rif.: casella n. 54 del DAU].

Indicatore di circostanze particolari

Elemento in codice che indica la circostanza speciale invocata dall’operatore interessato.

A

Spedizioni postali e per espresso

B

Approvvigionamento di navi e di aerei

C

Modo di trasporto su strada

D

Modo di trasporto su ferrovia

E

Operatori economici autorizzati

Questo dato va fornito solo ove il beneficio di una circostanza particolare diversa da quelle di cui alla tabella 1 sia chiesto dalla persona che presenta la dichiarazione sommaria.

Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall’operatore.


(1)  Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

(2)  In codice, ove disponibile.

(3)  In codice, ove disponibile.

(4)  Dato da indicare ove pertinente.

(5)  In codice, ove disponibile.

(6)  Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

(7)  GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8.

(8)  In codice, ove disponibile.

(9)  Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO 45 quater

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI

Capitolo I

Modello del documento di accompagnamento delle esportazioni

Image

Capitolo II

Note esplicative e particolari (dati) del documento di accompagnamento delle esportazioni

Il documento di accompagnamento delle esportazioni viene stampato in base ai dati ricavati dalla dichiarazione di esportazione, eventualmente modificati dal dichiarante/rappresentante e/o rettificati dall’ufficio di esportazione e completati con:

1.   MRN (numero di riferimento del movimento)

Le informazioni sono presentate sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente:

 

Contenuto

Tipo di campo

Esempi

1

Ultime due cifre dell’anno di accettazione formale della dichiarazione di esportazione (AA)

Numerico 2

06

2

Identificatore del paese di esportazione (codice alfa-2 come previsto per la casella 2 del documento amministrativo unico di cui all’allegato 38)

Numerico 2

PL

3

Identificatore unico dell’operazione di esportazione per anno e per paese

Alfanumerico 13

9876AB8890123

4

Carattere di controllo

Alfanumerico 1

5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d’uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l’obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel paese. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell’ufficio doganale nell’MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell’ufficio doganale.

Nel campo 4 dev’essere inserito un carattere di controllo dell’intero MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.

L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il “codice 128” standard, set di caratteri “B”.

2.   Ufficio doganale

Numero di riferimento dell’ufficio di esportazione.

Il documento di accompagnamento delle esportazioni non deve subire modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo altrimenti specificato nel presente regolamento.»


ALLEGATO V

«ALLEGATO 45 quinquies

ELENCO DI ARTICOLI PER L’ESPORTAZIONE

Capitolo I

Modello dell’elenco di articoli per l’esportazione

Image

Capitolo II

Note esplicative e particolari (dati) dell’elenco degli articoli

Quando un’esportazione consiste di più di un articolo, l’elenco degli articoli viene sempre stampato a decorrere dal sistema informatizzato e dev’essere allegato al documento di accompagnamento delle esportazioni.

Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.

Devono essere stampati i seguenti dati:

1.

MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell’allegato 45 quater;

2.

i dati da inserire nelle caselle a livello di ciascun articolo devono risultare come segue:

a)

n. articolo — numero di serie dell’articolo corrente;

b)

le caselle rimanenti vengono compilate conformemente alle disposizioni di cui alle note esplicative dell’allegato 37, eventualmente in forma codificata.»


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/126


REGOLAMENTO (CE) N. 1876/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3, l'articolo 9 D, paragrafo 1, e l'articolo 9 E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2)

L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE, prima della data di applicazione di detto regolamento.

(3)

Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Dette richieste devono pertanto continuare a essere trattate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

Sono stati presentati dati a sostegno di una domanda di autorizzazione per l'impiego del preparato a base di microorganismi Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R nei mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole. L'11 luglio 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso il suo parere sull'impiego di questo preparato. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per il rilascio dell'autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare per quattro anni l'impiego di tale preparato a base di microorganismi, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

Sono stati presentati dati a sostegno di una domanda di autorizzazione per l'impiego, nei mangimi per tacchini da ingrasso, del preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glucanasi e alfa-amilasi prodotte dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisina prodotta dal Bacillus subtilis (ATCC 2107), poligalatturonasi prodotta dall'Aspergillus aculeatus (CBS 589.94). Secondo le conclusioni contenute nel parere espresso dall'EFSA il 15 giugno 2006, l'impiego di questo preparato non presenta rischi per i consumatori, gli utilizzatori, la categoria di animali interessata e l'ambiente. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per il rilascio dell'autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare per quattro anni l'impiego di tale preparato enzimatico, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.

(7)

L'impiego del preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per le galline ovaiole e i lattonzoli (suinetti) dal regolamento (CE) n. 2188/2002 della Commissione (3). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio dell'autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato III del presente regolamento.

(8)

L'impiego del preparato a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per i suini e le vacche da latte dal regolamento (CE) n. 1252/2002 (4). A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato conservante sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio dell'autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato conservante a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato IV del presente regolamento.

(9)

Dalla valutazione delle richieste emerge la necessità di alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione deve essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5).

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'impiego, come additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Microrganismi» di cui all'allegato I è autorizzato per quattro anni, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

L'impiego, come additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato II è autorizzato per quattro anni, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 3

L'impiego, come additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Enzimi» di cui all'allegato III è autorizzato a tempo indeterminato, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 4

L'impiego, come additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Conservanti» di cui all'allegato IV è autorizzato a tempo indeterminato, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 333 del 10.12.2002, pag. 5.

(4)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 10.

(5)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero (o n. CE)

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell'autorizzazione

UFC/kg di alimento completo

Microorganismi

12

Lactobacillus farciminis

CNCM MA 67/4R

Preparato a base di Lactobacillus farciminis contenente almeno: 1 × 109 CFU/g additivo

Polli da ingrasso

Tacchini da ingrasso

Galline ovaiole

5 × 108

1 × 109

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

8.1.2010


ALLEGATO II

Numero (o n. CE)

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell'autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

59

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Subtilisina

EC 3.4.21.62

Alfa-amilasi

EC 3.2.1.1

Poligalatturonasi

EC 3.2.1.15

Preparato a base di endo-1,4-beta-xylanasi prodotta dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glucanasi e alfa-amilasi prodotte dal Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisina prodotta dal Bacillus subtilis (ATCC 2107), poligalatturonasi prodotta dall'Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) avente un'attività minima di:

 

endo-1,4-beta-xilanasi:

300 U (1)/g

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

150 U (2)/g

 

subtilisina:

4 000 U (3)/g

 

alfa-amilasi:

400 U (4)/g

 

poligalatturonasi:

25 U (5)/g

Tacchini da ingrasso

Endo-1,4-betaxilanasi:

100 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di alimento per animali completo:

endo-1,4-betaxilanasi:

100-300 U

endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

50-150 U

subtilisina:

1 333-4 000 U

alfa-amilasi:

133-400 U

poligalatturonasi:

8,3-25 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani).

8.1.2010

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

50 U

Subtilisina:

1 333 U

Alfa-amilasi:

133 U

Poligalatturonasi:

8,3 U


(1)  1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, con pH 5,3 e a 50 °C.

(2)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto a partire dal beta-glucano dell'orzo, con pH 5,0 e a 30 °C.

(3)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di composto fenolico (equivalenti tirosina) da un substrato di caseina al minuto, con pH 7,5 e a 40 °C.

(4)  1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di legami glicosidici al minuto da un substrato polimerico di amido reticolato insolubile in acqua, con pH 6,5 e a 37 °C.

(5)  1 U è la quantità di enzima che libera 1 micromole di materiale riduttore (equivalenti acido galatturonico) al minuto a partire da un substrato poli D-galatturonico, con pH 5,0 e a 40 °C.


ALLEGATO III

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell'autorizzazione

Unità di attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1602

Endo-1,4-beta-glucanasi

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Preparato a base di endo-1,4-beta-glucanasi, endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte dal Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) con un'attività minima di:

in forma liquida e granulare:

 

endo-1,4-beta-glucanasi:

8 000 U (1) /ml o g

 

endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

18 000 U (2) /ml o g

 

endo-1,4-betaxilanasi:

26 000 U (3) /ml o g

Galline ovaiole

Endo-1,4-beta-glucanasi:

640 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dosaggi raccomandati per kg di alimento per animali completo:

endo-1,4-beta-glucanasi:

640-800 U

endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

1 440-1 800 U

endo-1,4-betaxilanasi:

2 080-2 600 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento, triticale od orzo.

A tempo indeterminato

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

1 440 U

Endo-1,4-betaxilanasi:

2 080 U

Suinetti (slattati)

Endo-1,4-beta-glucanasi:

400 U

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dosaggi raccomandati per kg di alimento per animali completo:

endo-1,4-beta-glucanasi:

400-1 600 U

endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

900-3 600 U

endo-1,4-betaxilanasi:

1 300-5 200 U

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani).

4.

Da utilizzare per i suinetti slattati fino a 35 kg circa.

Endo-1,3(4)-beta-glucanasi:

900 U

Endo-1,4-betaxilanasi:

1 300 U


(1)  1 U è la quantità di enzima che libera 0,1 micromoli di glucosio al minuto a partire dalla carbossimetilcellulosa, con pH 5,0 e a 40 °C.

(2)  1 U è la quantità di enzima che libera 0,1 micromoli di glucosio al minuto a partire dal beta-glucano di orzo, con pH 5,0 e a 40 °C.

(3)  1 U è la quantità di enzima che libera 0,1 micromoli di glucosio al minuto a partire dallo xilano della pula di avena, con pH 5,0 e a 40 °C.


ALLEGATO IV

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell'autorizzazione

mg/kg di cereali

Conservanti

E 700

Benzoato di sodio

140 g/kg

Acido propionico

370 g/kg

Propionato di sodio

110 g/kg

Composizione dell'additivo:

 

benzoato di sodio: 140 g/kg

 

acido propionico: 370 g/kg

 

propionato di sodio: 110 g/kg

 

acqua: 380 g/kg

Suini

3 000

22 000

Per la conservazione di cereali con un tenore di umidità superiore al 15 %

A tempo indeterminato

Principi attivi:

 

benzoato di sodio C7H5O2Na

 

acido propionico C3H6O2

 

propionato di sodio C3H5O2Na

Vacche da latte

3 000

22 000

Per la conservazione di cereali con un tenore di umidità superiore al 15 %


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/133


REGOLAMENTO (CE) N. 1877/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Il regolamento definisce i sottoprodotti di origine animale come materiali di categoria 1, 2 e 3 in base al rischio presentato da tali prodotti.

(2)

Conformemente a detto regolamento i sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 o 3 sono definiti materiali di categoria 2, indipendentemente da ulteriori considerazioni relative ai rischi connessi a tali prodotti. L'autorizzazione all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale per i mangimi dipende dalla classificazione di tale materiale nella categoria 1, 2 o 3. Taluni materiali di categoria 3 possono essere utilizzati nei mangimi, mentre i materiali di categoria 2 sono generalmente esclusi da tale uso.

(3)

Tuttavia, taluni sottoprodotti di origine animale che possono essere considerati a basso rischio non rientrano nella definizione di materiale di categoria 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002. La definizione, per difetto, di tale materiale come materiale di categoria 2 non corrisponde ai rischi connessi a tali prodotti.

(4)

Il regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (2), è stato adottato per consentire di continuare a commercializzare, esportare, importare e far transitare taluni sottoprodotti di origine animale definiti come materiali di categoria 1 e 2 destinati esclusivamente a usi tecnici.

(5)

La relazione sui sottoprodotti di origine animale (3), adottata dalla Commissione il 21 ottobre 2005 e presentata al Consiglio il 24 ottobre 2005, rispecchia le difficoltà connesse alla definizione di taluni materiali come materiale di categoria 2 e prevede una serie di modifiche del regolamento (CE) n. 1774/2002 nell'ambito della revisione prevista per la fine del 2006.

(6)

In attesa di tali modifiche dovrebbe essere possibile utilizzare nei mangimi e per usi tecnici taluni sottoprodotti di origine animale a basso rischio, attualmente definiti come materiale di categoria 2. Di conseguenza il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 878/2004 deve essere esteso per consentire l'uso di taluni materiali a basso rischio di categoria 2 per la produzione di prodotti tecnici e per taluni usi nell'alimentazione degli animali.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 878/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 878/2004 è modificato come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale, definiti come materiale di categoria 1 o 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e destinati esclusivamente ad usi tecnici:

a)

pelli ottenute da animali trattati con sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio (4);

b)

grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1, prodotti utilizzando il metodo 1 di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e, nel caso di grassi fusi provenienti da ruminanti, purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili rimanenti non superi lo 0,15 % in peso, nonché derivati lipidici conformi almeno alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

c)

intestini di ruminanti (con o senza contenuto); e

d)

ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, corna di bovini che sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica.

Tuttavia, il presente regolamento non è applicabile ai sottoprodotti di origine animale ottenuti dagli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1774/2002.

2.   Il presente regolamento è applicabile ai seguenti sottoprodotti di origine animale, definiti come materiali di categoria 2 conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1774/2002, che sono destinati all'alimentazione di animali diversi dagli animali terrestri di allevamento, all'alimentazione di animali da pelliccia di allevamento oppure ad usi tecnici, incluse le esche da pesca:

a)

invertebrati terrestri diversi dalle specie patogene per gli animali o per gli esseri umani, incluse tutte le loro forme di trasformazione, come le larve;

b)

animali acquatici, ad eccezione dei mammiferi marini, se non di origine di acquacoltura;

c)

animali dell'acquacoltura allevati specificamente per l'impiego come esche da pesca, a condizione che l'esca non sia utilizzata per l'acquacoltura senza una previa trasformazione;

d)

animali appartenenti agli ordini zoologici dei Rodentia e Lagomorpha, inclusi quelli mantenuti come animali di allevamento per la fabbricazione di prodotti di origine animale; e

e)

prodotti derivati da o prodotti dagli animali di cui alle lettere da a) a d), quali uova di pesce, ma esclusi i mangimi derivati dagli animali di cui alla lettera d).»

3)

è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Deroga relativa ai documenti commerciali e ai certificati sanitari

In deroga all'allegato II, capitolo III, punto 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002, i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento possono essere forniti direttamente dai rivenditori al dettaglio ad utenti finali diversi dagli operatori commerciali, senza l'obbligo di un documento commerciale oppure, laddove richiesto dal regolamento (CE) n. 1774/2002, di un certificato sanitario di accompagnamento.»;

4)

nella seconda frase dell'articolo 2, i termini «all'articolo 1, lettere c) e d)» sono sostituiti da «all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d)»;

5)

nella seconda frase dell'articolo 3, i termini «all'articolo 5, lettera a)» sono sostituiti da «all'articolo 5, paragrafi 1 o 2, a seconda del caso»;

6)

all'articolo 4, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'inoltro delle partite importate e delle partite in transito avviene in conformità della procedura di sorveglianza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio (5).

7)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Etichettatura, fornitura, registrazione e prescrizioni di trattamento

1.   Oltre alle prescrizioni relative all'identificazione di cui all'allegato II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 1774/2002, su tutti gli imballaggi di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento deve essere applicata un'etichetta recante la seguente dicitura: “VIETATO NEI PRODOTTI ALIMENTARI, NEI MANGIMI, NEI FERTILIZZANTI, NEI COSMETICI, NEI PRODOTTI MEDICINALI E NEI DISPOSITIVI MEDICI”.

Tuttavia, nel caso dei sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti medicinali in conformità della legislazione comunitaria, può essere utilizzata un'etichetta diversa recante la dicitura “DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AI PRODOTTI MEDICINALI”.

2.   Su tutti gli imballaggi di sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, deve essere applicata un'etichetta recante la dicitura “NON DESTINATO AL CONSUMO UMANO”, a meno che non siano forniti in imballaggi pronti alla vendita recanti l'indicazione che il contenuto è destinato esclusivamente all'alimentazione di animali da compagnia oppure all'uso come esca da pesca.

3.   I sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1 del presente regolamento vengono forniti a un impianto tecnico specializzato nell'utilizzo di tali materiali, riconosciuto a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

I sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere inoltre forniti a:

a)

un impianto di transito riconosciuto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

b)

un impianto di magazzinaggio riconosciuto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

c)

un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d)

un'azienda o uno stabilimento che detiene animali conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1774/2002;

e)

un luogo o l'impianto di produzione, a seconda del caso, di:

i)

prodotti cosmetici a norma della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici (6);

ii)

medicinali veterinari a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (7);

iii)

medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (8);

iv)

dispositivi medici a norma della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (9); o

v)

dispositivi medico-diagnostici in vitro a norma della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (10); oppure

f)

la vendita al dettaglio diretta, se i sottoprodotti di origine animale sono:

i)

forniti in imballaggi pronti alla vendita recanti un'etichetta con una chiara indicazione che il contenuto è destinato esclusivamente a:

l'alimentazione di animali da compagnia o all'uso come esca da pesca;

ii)

essiccati mediante un trattamento sufficiente per distruggere gli organismi patogeni, inclusa la salmonella; oppure

iii)

surgelati nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c), e, per quanto riguarda la specie Rodentia, d).

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori (11), i sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento possono essere forniti per l'impiego come mangimi ad aziende o impianti che detengono animali acquatici.

4.   I proprietari, gli operatori o i rappresentanti degli impianti, delle aziende o stabilimenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo devono:

a)

tenere registri conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002;

b)

garantire che i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti, se del caso, a un trattamento che soddisfi i requisiti dell'autorità compente in modo che il materiale risultante non costituisca un rischio per la salute pubblica o animale;

c)

fornire o utilizzare i sottoprodotti di origine animale esclusivamente per i fini autorizzati dall'autorità competente.

8)

all'articolo 7, lettera b), i termini «articolo 5, lettera c)» sono sostituiti da «articolo 5, paragrafo 3».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).

(2)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62.

(3)  COM(2005) 521 def.

(4)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

(5)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9»;

(6)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/78/CE della Commissione (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 56).

(7)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(8)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/27/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).

(9)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(10)  GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(11)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.»;


19.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/137


REGOLAMENTO (CE) N. 1878/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 dicembre 2006 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 2006, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Germania:

48,5 t originarie del Botswana,

10 t originarie del Namibia,

 

Regno Unito:

58,5 t originarie del Botswana,

530 t originarie del Namibia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).