ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 358

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
16 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1856/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1858/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1859/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale per l’esercizio contabile 2007 nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola

30

 

*

Regolamento (CE) n. 1860/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

31

 

*

Regolamento (CE) n. 1861/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la costatazione dei redditi nelle aziende agricole

33

 

*

Regolamento (CE) n. 1862/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione ( 1 )

36

 

 

Regolamento (CE) n. 1863/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

38

 

 

Regolamento (CE) n. 1864/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

40

 

 

Regolamento (CE) n. 1865/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

42

 

 

Regolamento (CE) n. 1866/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 54a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

43

 

 

Regolamento (CE) n. 1867/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 dicembre 2006

44

 

*

Regolamento (CE) n. 1868/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2247/2003, recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

47

 

*

Regolamento (CE) n. 1869/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

49

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006

51

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 17 novembre 2006, sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER [notificata con il numero C(2006) 5557]

60

Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER

62

Accordo sui privilegi e sulle immunità dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER

82

 

*

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6468]

87

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1856/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

118,3

204

77,5

999

97,9

0707 00 05

052

104,5

204

59,2

628

155,5

999

106,4

0709 90 70

052

134,0

204

70,1

999

102,1

0805 10 20

052

56,3

388

72,8

999

64,6

0805 20 10

052

30,7

204

61,3

999

46,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

71,9

999

70,5

0805 50 10

052

48,9

528

35,4

999

42,2

0808 10 80

388

107,5

400

86,4

404

94,2

720

73,3

999

90,4

0808 20 50

052

63,8

400

98,6

720

46,8

999

69,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),

dopo aver pubblicato un progetto del presente regolamento,

dopo aver sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (2), non si applica alle attività connesse con la produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato.

(3)

La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria politica recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (3). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti.

(4)

Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. La politica dello sviluppo rurale deve essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone.

(5)

Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle difficoltà che possono incontrare sul mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati a norma del presente regolamento dovrà essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Questa tendenza dovrà essere incoraggiata e sostenuta mediante una semplificazione delle norme esistenti relative alle piccole e medie imprese.

(6)

La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese. Esistono tuttavia notevoli differenze tra la struttura della produzione primaria, da un lato, e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dall'altro. La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli risulta spesso simile a quella dei prodotti industriali. Appare pertanto più appropriato adottare un approccio differente per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, applicando a tali attività le norme relative ai prodotti industriali. Di conseguenza e contrariamente all'approccio adottato nel regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (4), appare utile istituire un regolamento di esenzione mirato alle necessità specifiche della produzione agricola primaria.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (5), e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (6), hanno introdotto norme specifiche sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati membri senza alcun contributo comunitario.

(8)

Il presente regolamento intende esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto e gli aiuti individuali accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento.

(9)

Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, quest'ultimo non dovrà esentare gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nell'ambito di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento.

(10)

Il presente regolamento non dovrà esentare gli aiuti all'esportazione, né gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(11)

Al fine di eliminare le differenze atte a provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di «piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve corrispondere a quella riportata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001.

(12)

Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.

(13)

Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet.

(14)

Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento deve applicarsi esclusivamente alle misure di aiuto trasparenti, ossia misure di aiuto per le quali sia possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, tassi di interesse agevolati e agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale). I prestiti pubblici sono da considerarsi trasparenti se sono coperti da cauzioni normali e non implicano un rischio anormale, per cui si ritiene che non contengano elementi di garanzia statale. In linea di massima, non sono da considerarsi trasparenti le misure di aiuto che implicano garanzie statali, né i prestiti pubblici contenenti un elemento di garanzia statale. Tuttavia, tali misure di aiuto sono da considerarsi trasparenti se il metodo utilizzato per calcolare l'intensità dell'aiuto corrispondente alla garanzia statale è stato accettato dalla Commissione prima dell'attuazione della misura e previa notifica effettuata in seguito all'adozione del presente regolamento. Il metodo sarà valutato dalla Commissione in linea con la propria Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (7). È opportuno non considerare aiuti trasparenti le partecipazioni pubbliche e gli aiuti contenuti in misure relative al capitale di rischio. Le misure di aiuto non trasparenti devono essere sempre notificate alla Commissione. Le notifiche di misure di aiuto non trasparenti devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

(15)

Conformemente alla prassi consolidata della Commissione per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo non è necessario istituire una distinzione tra piccole imprese e medie imprese. Per taluni tipi di aiuto è opportuno fissare gli importi massimi dell'aiuto che può essere erogato a un beneficiario.

(16)

Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, i massimali di aiuto devono essere fissati a un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese nel settore agricolo. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati nel regolamento (CE) n. 1257/1999 e nel regolamento (CE) n. 1698/2005.

(17)

È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti individuali esentati dal presente regolamento. Si deve tenere conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato unilaterali, intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti potrebbero inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento a taluni tipi di aiuto.

(18)

Il presente regolamento intende esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e delle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Le piccole e medie imprese agricole situate in tali zone sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro ubicazione sia dalle difficoltà causate dalle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire massimali più elevati a favore delle piccole e medie imprese situate in dette zone.

(19)

A causa dei rischi di distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti agli investimenti mirati e allo scopo di garantire agli agricoltori la libertà di decidere in quali prodotti investire, è necessario che gli aiuti agli investimenti esentati a norma del presente regolamento non siano limitati a specifici prodotti agricoli. Ciò non deve tuttavia impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dagli aiuti o dai regimi di aiuto, in particolare quando non possano essere individuati normali sbocchi di mercato. Inoltre, taluni tipi di investimenti dovranno di per sé essere esclusi dal presente regolamento.

(20)

Se gli aiuti sono concessi per realizzare l'adeguamento a norme di recente introduzione a livello comunitario, è opportuno evitare che gli Stati membri proroghino il periodo di adeguamento a favore degli agricoltori ritardando l'attuazione di tali norme. Pertanto, occorre indicare chiaramente la data a partire dalla quale la norma non possa più essere considerata nuova.

(21)

Alcuni regolamenti del Consiglio nel settore dell'agricoltura prevedono autorizzazioni specifiche per il versamento di aiuti da parte degli Stati membri, spesso in combinazione con o in aggiunta al finanziamento comunitario. Tuttavia, tali disposizioni non prevedono in genere una deroga all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88 del trattato, laddove tali aiuti rispettino le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Poiché le condizioni per la concessione di tali aiuti sono chiaramente specificate nei regolamenti in questione e/o sussiste l'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione ai sensi delle disposizioni specifiche degli stessi regolamenti, non è necessaria un'ulteriore e separata notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato per consentire alla Commissione di valutare tali misure. Per ragioni di certezza del diritto occorre inserire nel presente regolamento un riferimento a tali disposizioni e non sarà pertanto necessaria una notifica delle misure in questione ai sensi dell'articolo 88 del trattato, purché sia possibile comprovare in anticipo che l'aiuto è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese.

(22)

Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non dovrà esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Non dovranno essere concessi aiuti retroattivamente per attività che sono già state avviate dal beneficiario.

(23)

L'esenzione di cui al presente regolamento non dovrà essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, se l'importo degli aiuti cumulati supera i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non dovrebbero essere cumulabili con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») nei settori dell'agricoltura e della pesca (8), concessi in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

(24)

Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a un regime di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati a norma del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale, che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che la Commissione stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto conto della diffusione della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale dovranno essere trasmesse in formato elettronico.

(25)

Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al presente regolamento potrebbe impedire alla Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l'effetto economico cumulato degli aiuti esentati a norma del presente regolamento sia tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La necessità di valutare l'effetto cumulativo degli aiuti di Stato è particolarmente pertinente laddove uno stesso beneficiario può ricevere aiuti da fonti differenti, dato che questa eventualità si verifica con sempre maggiore frequenza nel settore agricolo. È pertanto di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare misure di aiuto ai sensi del presente regolamento.

(26)

È opportuno che gli aiuti alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli siano disciplinati dalle norme sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese operanti in altri settori, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 70/2001.

(27)

Gli aiuti di Stato esentati a norma del regolamento (CE) n. 1/2004 dovranno continuare a essere esentati se rispettano tutte le condizioni del presente regolamento.

(28)

È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(29)

Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli. Tali notifiche dovranno essere analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere valutate in primis alla luce del medesimo e, se le sue condizioni non sono rispettate, sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

(30)

Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuto esentati a norma del medesimo continuino ad essere esentati per un ulteriore periodo di sei mesi, per consentire agli Stati membri di apportare gli adeguamenti necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Fatto salvo l'articolo 9, esso non si applica agli aiuti concessi in relazione alle spese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2.   Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento non si applica:

a)

agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

b)

agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

1)

«aiuti», qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

2)

«prodotti agricoli»:

a)

i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (9);

b)

i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

c)

i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (10);

3)

«trasformazione di prodotti agricoli», qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

4)

«commercializzazione di prodotti agricoli», la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività;

5)

«piccole e medie imprese (PMI)», le piccole e medie imprese quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

6)

«intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione;

7)

«prodotto di qualità», un prodotto conforme ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

8)

«avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

9)

«zone svantaggiate», le zone definite dagli Stati membri sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

10)

«investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti minimi comunitari»:

a)

nel caso di norme che non prevedono un periodo transitorio, investimenti avviati non più di due anni dalla data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori, oppure

b)

nel caso di norme che prevedono un periodo transitorio, investimenti effettivamente avviati prima della data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori;

11)

«giovani agricoltori», produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

12)

«organizzazione di produttori», un'organizzazione costituita allo scopo di consentire ai membri di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, nell'ambito degli obiettivi delle organizzazioni comuni del mercato, in particolare concentrando l'offerta;

13)

«associazione di organizzazioni di produttori», le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia;

14)

«capi morti», animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano;

15)

«costi dei test TSE e BSE», tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti in conformità dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

16)

«imprese in difficoltà», imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (12);

17)

«investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50 % almeno del valore del nuovo fabbricato;

18)

«aiuto trasparente», misure di aiuto nelle quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio misure che fruiscono di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati, agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale).

Articolo 3

Condizioni per l'esenzione

1.   Gli aiuti individuali trasparenti, accordati al di fuori di un regime di aiuto, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   I regimi di aiuto trasparenti che soddisfano tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

a)

gli aiuti erogabili nell'ambito di un regime rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

b)

il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

c)

sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

3.   Gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

4.   Gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o dei regolamenti menzionati all'articolo 17 del presente regolamento, sono notificati alla Commissione in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti sono valutati in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

CAPO 2

CATEGORIE DI AIUTI

Articolo 4

Investimenti nelle aziende agricole

1.   Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, all'interno della Comunità, per la produzione primaria di prodotti agricoli, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.

2.   L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a)

il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;

b)

il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni;

c)

il 60 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, e il 50 % nelle altre regioni, nel caso degli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

d)

il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (13);

e)

il 75 % degli investimenti ammissibili di cui alla lettera a) e il 60 % degli investimenti nelle altre regioni, qualora questi ultimi comportino costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi ammissibili aggiuntivi necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.

3.   L'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:

a)

riduzione dei costi di produzione;

b)

miglioramento e riconversione della produzione;

c)

miglioramento della qualità;

d)

tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

4.   Le spese ammissibili comprendono:

a)

la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;

b)

l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato;

c)

le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli di cui al primo comma, lettera b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi, ecc., non costituiscono spese ammissibili.

5.   Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

Possono essere concessi aiuti per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.

6.   Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.

7.   Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e devono pertanto essere aperti a tutti i settori dell'agricoltura, a meno che gli Stati membri non escludano taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

a)

acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;

b)

impianto di piante annuali,

c)

drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua,

d)

semplici investimenti di sostituzione.

8.   Possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10 % delle spese ammissibili dell'investimento.

9.   L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

10.   Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 5

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

1.   Gli aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10 000 EUR per anno.

3.   Possono essere concessi aiuti fino al 60 %, o al 75 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di aiuto indicati all'articolo 4, paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

Articolo 6

Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

1.   Gli aiuti concessi per il trasferimento di fabbricati agricoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se ciò rientra nell'interesse pubblico ed è conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni degli Stati membri.

2.   Possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti.

3.   Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

4.   Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).

Articolo 7

Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori

Un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 8

Aiuti al prepensionamento

Un aiuto al prepensionamento degli agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni:

a)

siano rispettati i criteri di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e delle eventuali norme adottate dalla Commissione per l'applicazione di tale articolo;

b)

la cessazione delle attività agricole a fini commerciali sia permanente e definitiva.

Articolo 9

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1.   Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di organizzazioni di produttori (OP) e di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché possano fruire di assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato:

a)

le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli; e/o

b)

le associazioni di organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità in conformità della legislazione comunitaria.

Il regolamento interno delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'organizzazione o dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'organizzazione o all'associazione di organizzazioni di produttori devono rimanerne soci per un minimo di tre anni e presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi. L'organizzazione di produttori deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di metodi di produzione biologici o di altre pratiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, di regole relative all'immissione della produzione sul mercato e all'informazione sui prodotti, in particolare in materia di raccolto e di disponibilità dei prodotti medesimi. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nell'ambito delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni di organizzazioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato.

3.   Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.

4.   Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili risultanti da aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30 % e limitate a tale percentuale, laddove ciò sia dovuto all'adesione di nuovi soci e/o al trattamento di nuovi prodotti.

5.   Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.

6.   Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

7.   L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori ai sensi del presente articolo non può superare 400 000 EUR.

8.   Non possono essere concessi aiuti ad organizzazioni di produttori o ad associazioni di organizzazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato.

Articolo 10

Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie

1.   Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo:

a)

l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 %;

b)

l'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

2.   Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo:

a)

la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:

i)

al valore di mercato degli animali abbattuti o delle colture distrutte dalle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali abbattuti o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;

ii)

alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto;

b)

l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100 %;

c)

gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

3.   Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere dedotti:

a)

gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché

b)

i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

4.   I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste.

5.   Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

6.   Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

7.   Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (14).

8.   I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

Articolo 11

Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche

1.   Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite di piante o animali o edifici delle aziende causate dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2-6, 9 e 10 del presente articolo per quanto riguarda le piante e gli animali e ai paragrafi 3-8 e 10 del presente articolo per quanto riguarda i fabbricati aziendali.

2.   L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 %, e il 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. La riduzione di reddito è calcolata sottraendo:

a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno;

b)

dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dell'importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti dall'agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.

3.   Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti a norma del paragrafo 1 devono essere dedotti:

a)

gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché

b)

i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

4.   Il calcolo delle perdite deve essere effettuato a livello delle singole aziende.

5.   Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'agricoltore interessato o a un'organizzazione di produttori di cui l'agricoltore è socio. Se l'aiuto è pagato a un'organizzazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo che potrebbe essere versato all'agricoltore.

6.   La compensazione dei danni ai fabbricati e alle attrezzature delle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali non deve superare un'intensità lorda degli aiuti dell'80 % e del 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

7.   L'evento atmosferico assimilabile ad una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche.

8.   A decorrere dal 1o gennaio 2010 la compensazione offerta deve essere ridotta del 50 %, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi.

9.   A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli aiuti per le perdite dovute alla siccità possono essere versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano dato piena applicazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) nel settore agricolo e garantiscano il recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura attraverso la riscossione di un adeguato contributo a carico del settore.

10.   I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della spesa o delle perdita.

Articolo 12

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1.   Gli aiuti al pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

a)

l'80 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

b)

il 50 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte:

i)

le perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e altre perdite causate da condizioni atmosferiche; e/o

ii)

le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3.   Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.

Articolo 13

Aiuti per la ricomposizione fondiaria

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 14

Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità

1.   Gli aiuti intesi a incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo.

2.   Possono essere concessi aiuti a sostegno delle attività sottoelencate, nella misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità:

a)

fino al 100 % dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente;

b)

fino al 100 % dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

c)

fino al 100 % dei costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);

d)

fino al 100 % dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

e)

fino al 100 % dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

f)

gli importi massimi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure di sostegno di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3.   Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non devono essere concessi in relazione alle spese per investimenti.

4.   Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri.

5.   Ad eccezione degli aiuti contemplati al paragrafo 2, lettera f), gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

6.   Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati al paragrafo 2 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

Articolo 15

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1.   Gli aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

2.   Possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività:

a)

istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:

i)

spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;

ii)

spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;

iii)

costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;

b)

per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie;

c)

per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;

d)

per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere:

i)

le spese di iscrizione;

ii)

le spese di viaggio;

iii)

le spese per le pubblicazioni;

iv)

l'affitto degli stand;

v)

i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore;

e)

a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine:

i)

la diffusione di conoscenze scientifiche;

ii)

le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti.

Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi di cui alla lettera e) se è indicata l'origine dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (16) e dagli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (17), purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;

f)

le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.

3.   Gli aiuti possono coprire il 100 % dei costi di cui al paragrafo 2. Gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

4.   Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

Articolo 16

Sostegno al settore zootecnico

1.   Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico:

a)

aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;

b)

aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

c)

fino al 31 dicembre 2011, aiuti fino al 40 % per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale;

d)

aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione delle carcasse o in alternativa aiuti fino a importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;

e)

aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, a condizione che tali prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso;

f)

aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi;

g)

aiuti fino al 100 % dei costi dei test TSE.

L'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia al kit di analisi, al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione del campione. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione comunitaria o nazionale.

2.   L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f) e g), è subordinata all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti negli Stati membri. Per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, i pagamenti possono essere erogati agli operatori economici attivi a valle dell'agricoltore e che forniscono servizi connessi con la rimozione e/o la distruzione di capi morti, purché si possa dimostrare che l'importo degli aiuti di Stato è trasferito integralmente all'agricoltore.

3.   Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Articolo 17

Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio

Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (18), in particolare quelle contenute nell'articolo 14, paragrafo 2;

b)

aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (19), in particolare quelle contenute nell’articolo 87, nell’articolo 107, paragrafo 3, e nell’articolo 125, paragrafo 5, primo comma;

c)

aiuti concessi dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (20).

CAPO 3

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 18

Fasi preliminari alla concessione degli aiuti

1.   Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti sono concessi esclusivamente nell'ambito di regime di aiuto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento.

Se il regime di aiuto stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento.

Se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità del presente regolamento;

b)

è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate;

c)

la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito.

2.   Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).

3.   Il presente articolo non si applica agli aiuti di cui all'articolo 17.

Articolo 19

Cumulo

1.   I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 16 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.

2.   Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, né con i contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

3.   Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 20

Trasparenza e controllo

1.   Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto o aiuti individuali, secondo il modello di cui all'allegato I. La sintesi è trasmessa in formato elettronico. Entro dieci giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto ricevimento della sintesi e la pubblica su Internet.

2.   Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri contengono tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI dell'impresa. Gli Stati membri conservano le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime medesimo. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate.

3.   Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II. La relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (21) ed è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce. Entro la stessa data gli Stati membri presentano una relazione distinta sui pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente regolamento, in cui indicano gli importi versati nell'anno civile, le condizioni di pagamento, le fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie ai sensi dell'articolo 10 e, in relazione all'articolo 11, le appropriate informazioni meteorologiche per dimostrare le avversità atmosferiche, il momento in cui si sono prodotte, la loro portata, il luogo in cui si sono verificate e le conseguenze sulla produzione per cui è stata concessa una compensazione.

4.   A decorrere dall'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del presente regolamento o dalla concessione di un aiuto individuale parimenti esentato a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuto, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso un aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti internet, compreso un link diretto per accedere al testo del regime, devono essere comunicati alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative agli aiuti richiesti ai sensi del paragrafo 1. Tale sintesi deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 3.

5.   Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti di cui all'articolo 17.

Articolo 21

Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

Il regolamento (CE) n. 70/2001 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (22) e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

2)

all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da k) a n):

«k)

“prodotti agricoli”:

i)

i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000;

ii)

i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri);

iii)

i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (23);

l)

“prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari”, i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi e/o proteine d'origine non casearia, con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

m)

“trasformazione di prodotti agricoli”, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

n)

“commercializzazione di prodotti agricoli”, la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

3)

all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Qualora l'investimento riguardi la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare:

a)

il 75 % dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b)

il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio (24);

c)

il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;

d)

il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni.

4)

nell'allegato II, dopo la riga «Altre industrie manifatturiere» è inserita la seguente riga, incolonnata sotto «Industria manifatturiera (tutta)»:

«

Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (25)

Articolo 22

Misure transitorie

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento, continuano a essere esentati fino alla data indicata all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 23

Entrata in vigore e applicabilità

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2.   Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del medesimo. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo relative al riferimento esplicito al presente regolamento e purché, prima di concedere l'aiuto, sia stata inviata la sintesi di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni pertinenti.

3.   I regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).

(3)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2; rettifica nella GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(4)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(6)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(7)  GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.

(8)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.

(9)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(10)  GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.

(11)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(12)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(13)  GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.

(14)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(15)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(16)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(17)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(18)  GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48.

(19)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(20)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(21)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(22)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.»;

(23)  GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.»;

(24)  GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.»;

(25)  Quale definita all'articolo 2, lettera k), del presente regolamento.»


ALLEGATO I

Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006

Stato membro

Regione [specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale]

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale [indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario]

Base giuridica [specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fondano il regime di aiuto o l'aiuto individuale]

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società [importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale. Nel caso di un regime di aiuto, indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato della perdita di gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale indicare l'importo globale dell'aiuto/della perdita di gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l'aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minore gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito]

Intensità massima dell'aiuto [indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile]

Data di applicazione [indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l'aiuto individuale]

Durata del regime o dell'aiuto individuale [indicare la data (anno e mese) fino alla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data prevista (anno e mese) dell'ultima rata da versare]

Obiettivo dell'aiuto [è inteso che l'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI. Indicare gli altri obiettivi (secondari) perseguiti. Indicare quale articolo (articoli da 4 a 17) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale]

Settore o settori interessati [indicare i sottosettori, menzionando il tipo di produzione animale (ad esempio suini/pollame) o vegetale (ad esempio mele/pomodori) di cui trattasi]

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Sito web [indicare il sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto]

Altre informazioni


ALLEGATO II

Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione

Modello di relazione annuale sui regimi di aiuto esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione a norma dei regolamenti di esenzione per categoria adottati sulla base del regolamento (CE) n. 994/98.

Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico.

Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuto esentati a norma dei regolamenti di esenzione per categoria adottati in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98.

1.   Denominazione del regime di aiuto

2.   Regolamento di esenzione della Commissione applicabile

3.   Profilo delle spese

Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto individuale (per esempio sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre vanno indicate in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le perdite di gettito fiscale, eventualmente sotto forma di stima, se non sono disponibili dati precisi.

I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità di seguito indicate.

Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.):

3.1.

gli importi impegnati, le perdite di gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate;

3.2.

i pagamenti effettivi, le perdite di gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto;

3.3.

numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;

3.4.

[non completare]

3.5.

importo totale stimato di:

investimenti agevolati,

spese sovvenzionate per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,

spese sovvenzionate per il trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico,

aiuti all'insediamento di giovani agricoltori,

aiuti al prepensionamento,

aiuti alle organizzazioni di produttori,

spese sovvenzionate per epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie,

spese per compensazioni in caso di avversità atmosferiche,

spese sovvenzionate per premi assicurativi,

aiuti per la ricomposizione fondiaria,

aiuti destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,

spese sovvenzionate per assistenza tecnica,

spese per il sostegno al settore zootecnico;

3.6.

ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per zone svantaggiate e zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

3.7.

ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo:

il tipo di prodotti animali,

il tipo di prodotti vegetali.

4.   Altre informazioni e osservazioni


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1858/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell’ambito della gara n. 8/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.

2.   La vendita verte su un quantitativo di 685 562,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente:

a)

una partita numerata 82/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

b)

una partita numerata 83/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

c)

una partita numerata 84/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

d)

una partita numerata 85/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

e)

una partita numerata 86/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

f)

una partita numerata 87/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

g)

una partita numerata 88/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

h)

una partita numerata 89/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

i)

una partita numerata 90/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

j)

una partita numerata 91/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

k)

una partita numerata 92/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

l)

una partita numerata 93/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

m)

una partita numerata 94/2006 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol;

n)

una partita numerata 95/2006 CE di un quantitativo di 32 182 hl di alcole a 100 % vol.

3.   Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 8/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 10 gennaio 2007.

Articolo 4

1.   Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2.   Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:

a)

la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b)

il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c)

l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

d)

una dichiarazione con cui il concorrente:

i)

rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

ii)

accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;

iii)

riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.

Articolo 7

1.   Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b)

procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2.   Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo d’alcole espresso in hl (100 vol)

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)

Tipo di alcole

Spagna

Partita n. 82/2006 CE

Tarancón

C-3

25 239

27

Greggio

C-4

24 761

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 83/2006 CE

Tarancón

C-4

572

27

Greggio

D-1

25 575

27

Greggio

D-2

23 853

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 84/2006 CE

Tarancón

B-2

12 450

30

Greggio

B-7

11 880

30

Greggio

C-5

24 742

30

Greggio

C-6

928

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Spagna

Partita n. 85/2006 CE

Tarancón

C-6

24 376

30

Greggio

D-5

24 880

30

Greggio

D-6

744

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 86/2006 CE

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

Greggio

25

1 140

30

Greggio

1B

2 480

30

Greggio

1B

1 770

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 87/2006 CE

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

Greggio

24

5 320

30

Greggio

9B

6 595

30

Greggio

9B

755

30

Greggio

9B

555

28

Greggio

24B

6 485

27

Greggio

24

870

30

Greggio

21

11 590

27

Greggio

25B

3 075

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 88/2006 CE

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

Greggio

B3B

8 775

30

Greggio

B3B

10 965

30

Greggio

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

Greggio

72

955

28

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 89/2006 CE

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

Greggio

72

3 590

30

Greggio

71B

16 030

30

Greggio

71

19 190

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 90/2006 CE

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

Greggio

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

Greggio

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

Greggio

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

Greggio

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

Greggio

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

Greggio

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

Greggio

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 91/2006 CE

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

Greggio

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

Greggio

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 92/2006 CE

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

Greggio

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

Greggio

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

Greggio

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

Greggio

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

Greggio

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

Greggio

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

Greggio

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 93/2006 CE

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

Greggio

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

Greggio

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Grecia

Partita n. 94/2006 CE

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Greggio

77

432,94

30

Greggio

85

1 782,89

30

Greggio

86

1 684,51

30

Greggio

87

1 756,59

30

Greggio

88

1 753,86

30

Greggio

95

873,44

30

Greggio

75

444,79

30

Greggio

28

904,89

30

Greggio

80

463,46

30

Greggio

73

387,14

30

Greggio

78

27,72

30

Greggio

15

1 747,04

30

Greggio

16

1 713,67

30

Greggio

26

853,18

30

Greggio

74

427,35

30

Greggio

17

1 743,76

30

Greggio

94

887,65

30

Greggio

84

1 786,52

30

Greggio

79

439,47

30

Greggio

93

908,63

30

Greggio

83

1 795,78

30

Greggio

82

1 758,86

30

Greggio

12

1 800,87

30

Greggio

11

1 744,16

30

Greggio

18

1 707,83

30

Greggio

13

1 788,73

30

Greggio

96

827,49

30

Greggio

81

1 805,07

30

Greggio

14

1 800,04

30

Greggio

97

915,07

30

Greggio

92

908,96

30

Greggio

99

911,94

30

Greggio

25

905,06

30

Greggio

108

432,18

30

Greggio

107

432,77

30

Greggio

105

448,22

30

Greggio

106

441,22

30

Greggio

27

897,73

30

Greggio

29

579,19

30

Greggio

30

667,69

30

Greggio

19

901,65

27

Greggio

20

892,07

27

Greggio

21

900,28

27

Greggio

22

899,54

27

Greggio

23

882,32

27

Greggio

24

653,58

27

Greggio

89

847,09

27

Greggio

90

880,83

27

Greggio

91

856,22

27

Greggio

98

878,23

27

Greggio

100

745,61

27

Greggio

 

Totale

 

53 380,74

 

 

Portogallo

Partita n. 95/2006 CE

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

Greggio

Inox 13

10 323,33

27

Greggio

Inox 14

10 230,70

27

Greggio

Inox 15

6 624,99

27

Greggio

 

Totale

 

32 182

 

 


ALLEGATO II

Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


ALLEGATO III

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1859/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale per l’esercizio contabile 2007 nell’ambito della rete d’informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede che la Commissione versi agli Stati membri una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini indicati all’articolo 3 del medesimo regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 118/2006 della Commissione (3) ha fissato l’importo della retribuzione forfettaria per l’esercizio contabile 2006 a 145 EUR per scheda aziendale. L’andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di tale importo.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d’informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’importo della retribuzione forfettaria di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissato a 148 EUR.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica per l’esercizio contabile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 803/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 18).

(3)  GU L 21 del 25.1.2006, pag. 12.


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1860/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione (2) fissa il numero delle aziende contabili per circoscrizione.

(2)

Occorre modificare il numero di aziende contabili per circoscrizione in Svezia in modo da avere un campione più rappresentativo di tutti i tipi di azienda presenti nel campo di osservazione.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2204 delle Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1187/2005 (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 la parte concernente la Svezia è sostituita da quanto segue:

«SVEZIA

710

Pianure della Svezia centromeridionale

702

720

Zone forestali e agroforestali della Svezia centromeridionale

217

730

Zone della Svezia settentrionale

106

Totale Svezia

1 025»


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1861/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la costatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la costatazione dei redditi nelle aziende agricole (2), definisce la natura dei dati contabili da riportare nella scheda aziendale.

(2)

Occorre adeguare il contenuto della scheda aziendale alle nuove disposizioni sui Fondi strutturali e sullo sviluppo rurale e chiarire, semplificare o rendere più coerenti alcuni elementi della scheda suddetta.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2237/77 sono modificati in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica con effetto a decorrere dall'esercizio contabile 2007, che inizia nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2253/2004 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 7).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2237/77 sono modificati come segue.

1)

L'allegato I è modificato come segue:

a)

nella tabella A (INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA), nella rubrica 2, le parole «Numero dell’ufficio contabile (facoltativo)» sono sostituite dalle parole «Numero dell'ufficio contabile»;

b)

nella tabella H, nelle rubriche delle colonne 4 e 8, le parole «capitale agrario» sono sostituite dalle parole «Altre attività».

2)

L'allegato II è modificato come segue:

a)

il numero d'ordine 44 è sostituito dal seguente:

«Numero d'ordine 44 — Zona Fondi strutturali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una superficie oggetto delle disposizioni degli articoli 5, 6 o 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25). Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

6

=

la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona dell'obiettivo «convergenza», ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell'articolo 5;

7

=

la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona dell'obiettivo «competitività regionale ed occupazione», ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, in particolare dell'articolo 6;

8

=

la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona che può beneficiare di un sostegno transitorio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1083/2006.»;

b)

il numero d'ordine 45 è sostituito dal seguente:

«Numero d'ordine 45 — Zone sottoposte a vincoli ambientali: indicare se la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una superficie oggetto delle disposizioni dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. Devono essere utilizzati i seguenti numeri di codice:

1

=

la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda non è situata in una zona che può beneficiare delle indennità Natura 2000 o delle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005;

2

=

la maggior parte della superficie agricola utilizzata nell'azienda è situata in una zona che può beneficiare delle indennità Natura 2000 o delle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

c)

il punto 23 è sostituito dal seguente:

«23.   VITELLI DA INGRASSO

Vitelli da ingrasso, di norma macellati all'età di sei mesi.»;

d)

al punto 106, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

prestiti contratti per altre attività (colonne 4 e 8)»;

e)

al punto 107. Regime dell'IVA, alla rubrica LITUANIA, le parole «Esente da IVA» sono sostituite dalla parola «Speciale»;

f)

il punto 138 è sostituito dal seguente:

«138.

Ortaggi freschi, meloni e fragole in coltura protetta (compresi l'ananas e il granturco dolce): colture praticate al riparo (serre, cassoni fissi, tunnel in plastica accessibili) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Non sono considerate come colture protette le colture praticate in tunnel di plastica non accessibili, sotto campane o cassoni mobili. Nel caso di serre a più piani si calcolerà soltanto la superficie di base.»;

g)

il punto 169 è sostituito dal seguente:

«169.

Uova di gallina (comprese uova da cova)»;

h)

nella sezione L. QUOTE E ALTRI DIRITTI, sotto COLONNE DELLA TABELLA L, al punto Tasse, incluso il prelievo supplementare (colonna 10), l'ultima frase «Se esiste una quota, ma non un pagamento, inserire la cifra “0”» è soppressa;

i)

al punto 601. Pagamenti per superficie per terreni non irrigui, le parole «Somma delle rubriche da 602 a 618» sono sostituite dal testo seguente:

«Nella colonna 4, Numero di unità di base per i pagamenti: somma delle rubriche da 602 a 618, escluse le rubriche 608, 614 e 618 se le stesse unità di base sono registrate anche sotto un'altra rubrica nella tabella M. Nella colonna 5, Aiuto totale: somma delle rubriche da 602 a 618.»;

j)

al punto 621. Pagamenti per superficie per i terreni irrigui, le parole «Somma delle rubriche da 622 a 638» sono sostituite dal testo seguente:

«Nella colonna 4, Numero di unità di base per i pagamenti: somma delle rubriche da 622 a 638, escluse le rubriche 628, 634 e 638 se le stesse unità di base sono registrate anche sotto un'altra rubrica nella tabella M. Nella colonna 5, Aiuto totale: somma delle rubriche da 622 a 638.»;

k)

il punto 700 è sostituito dal seguente:

«700.

Pagamenti diretti alla produzione di carni bovine ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

L'importo dei pagamenti diretti alla produzione di carni bovine deve essere anch'esso registrato nella tabella J, con il codice 700.

La seguente tabella indica le rubriche relative ai pagamenti diretti alla produzione di carni bovine ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003.

Rubriche

Numero di unità di base per i pagamenti

Aiuto totale

700

Totale dei pagamenti per le carni bovine

(somma delle rubriche 710, 720, 730, 740, 750 e 760)

Obbligatorio

710

Premio speciale

(somma delle rubriche 711 e 715)

Obbligatorio

Obbligatorio

711

Premio speciale per tori

Obbligatorio

Obbligatorio

715

Premio speciale per manzi

Obbligatorio

Obbligatorio

730

Premio per vacca nutrice

(somma delle rubriche 731 e 735)

Obbligatorio

731

Premio per vacca nutrice per giovenche e vacche nutrici

Obbligatorio

Obbligatorio

735

Premio per vacche nutrici: premio nazionale supplementare

Obbligatorio

Obbligatorio

740

Premio alla macellazione

(somma delle rubriche 741 e 742)

Obbligatorio

741

Premio alla macellazione: da 1 a 7 mesi

Facoltativo

Obbligatorio

742

Premio alla macellazione: 8 mesi e oltre

Obbligatorio

Obbligatorio

750

Totale pagamento all'estensivizzazione

Obbligatorio

Obbligatorio

760

Pagamenti supplementari (importo nazionale)

Obbligatorio»


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1862/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta la Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (2), è stato il primo atto a fissare tali misure.

(2)

È necessario adottare misure volte a precisare le norme di base comuni.

(3)

Per quanto riguarda i portali elettromagnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD — Walk-through metal detection equipment), i relativi requisiti operativi dovrebbero essere stabiliti in un atto normativo. Gli standard di prestazione, tuttavia, dovrebbero essere riesaminati periodicamente, almeno ogni due anni, per garantire che continuino a rispecchiare lo sviluppo della tecnologia.

(4)

La normativa sugli standard di prestazione per i portali deve essere considerata come un primo passo nel processo di armonizzazione completa delle specifiche tecniche di tali apparecchiature. Essa dovrebbe essere integrata al più presto stabilendo procedure armonizzate per la classificazione dei portali elettromagnetici per la rilevazione dei metalli, incluse le procedure di test.

(5)

A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti di interferenza illecita, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 dovrebbero esser segrete e non pubblicate. La stessa regola vale necessariamente per tutti gli atti che modificano detto regolamento.

(6)

Il regolamento (CE) n. 622/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 622/2003 si applica per quanto riguarda la riservatezza dell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1546/2006 (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 6).


ALLEGATO

A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/38


REGOLAMENTO (CE) N. 1863/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

213,7

213,7

Concentrato

206,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

45

45

Concentrato

45


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1864/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di incorporazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell’aiuto

Burro ≥ 82 %

17,5

14

14

Burro < 82 %

13,65

Burro concentrato

20

16,58

20

16,5

Crema

9

6

Cauzione di trasformazione

Burro

19

Burro concentrato

22

22

Crema

10


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1865/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %.

(2)

Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio.

(3)

Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 22a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 19,27 EUR/100 kg.

L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 21 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/43


REGOLAMENTO (CE) N. 1866/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 54a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 54a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 12 dicembre 2006, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 236,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1867/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 dicembre 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

0,00

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

9,34

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

9,34

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(1.12.2006-15.12.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

155,50 (3)

110,77

173,74

163,74

143,74

156,10

Premio sul Golfo (EUR/t)

13,47

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

10,82

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 24,89 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 28,94 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1868/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2247/2003, recante modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione (2) apre un contingente per l’importazione di alcuni prodotti nel settore delle carni bovine originari degli Stati ACP, su base pluriennale, per i periodi dal 1o gennaio al 31 dicembre.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2247/2003, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento. Ove opportuno, occorre allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2247/2003 al regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3)

Per ragioni di chiarezza, occorre sopprimere l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003 in quanto si tratta di una mera ripetizione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4).

(4)

Di conseguenza, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2247/2003.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2247/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è soppresso;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (5).

3)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

nella casella 8, lo Stato di cui il prodotto è originario e la menzione “sì” sono contrassegnati con una crocetta. I titoli vincolano all’importazione dallo Stato indicato;»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, i quantitativi per cui è stata presentata una domanda ripartiti per codici NC o, se necessario, per gruppi di codici NC ed espressi in chilogrammi.»

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

4)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è soppresso;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I titoli di importazione vengono rilasciati il ventunesimo giorno di ogni mese.»

5)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

I titoli di importazione conformi al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(2)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(3)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2006 (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.»;


16.12.2006   

IT

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L 358/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione (2) apre, su base pluriennale, per periodi dal 1o gennaio al 31 dicembre, un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi originari della Svizzera. In previsione dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1o gennaio 2007, il regolamento (CE) n. 1677/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 2172/2005 per quanto concerne la data di presentazione delle domande di diritti d'importazione per il periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 (3), ha esteso all'8 gennaio 2007 il termine per la presentazione delle domande per il periodo contingentale dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità del richiedente e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento prevede che i contingenti tariffari siano aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi e limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2172/2005, fatte salve eventuali condizioni o deroghe supplementari ivi previste. Laddove necessario, occorre conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2172/2005 alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, è necessario che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente siano resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una genuina attività commerciale con i paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per tale motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi durante entrambi i periodi di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006. Inoltre, per ragioni amministrative, è opportuno consentire agli Stati membri di accettare copie certificate dei documenti comprovanti l'esistenza di un'attività commerciale con i paesi terzi.

(4)

Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, è opportuno che gli Stati membri interessati assegnino il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno, in modo da garantire che ciascuna domanda verta su un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2172/2005.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2172/2005 è modificato come segue.

1)

All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È aperto ogni anno, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 kg, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.»

2)

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell'articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali dei codici NC 0102 10 e 0102 90.

Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall'autorità competente.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

3)

L'articolo 3 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 4 sono soppressi;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l'articolo 11 del medesimo regolamento.»

4)

All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un'unica partita.»

5)

All'articolo 6, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nella casella 8, il paese d'origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;»

6)

L'articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.»;

b)

i paragrafi 2 e 4 sono soppressi.

7)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95 e (CE) n. 1291/2000 nonché il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (5).

8)

L'allegato I è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 10.

(3)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 3.

(4)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(5)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/51


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006

(2006/942/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP accluso all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE (1) e dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India (2) è garantita, a norma dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nell'ambito della gestione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

(2)

È opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, e, dall'altro, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006 e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006.

I testi degli accordi figurano nell'allegato I e nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

(2)  GU L 190 del 23.7.1975, pag. 35.


ALLEGATO I

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica di Figi, la Repubblica di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica di Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Mozambico, la Repubblica del Suriname, St. Christophe e Nevis, il Regno di Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica di Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006

Bruxelles, 21 novembre 2006

Signor …,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a)

52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b)

64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bruxelles, 21 novembre 2006

Signor …,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

a)

52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b)

64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera, nonché confermare che quest'ultima e la Sua risposta alla medesima costituiscono un accordo tra i governi degli Stati ACP sopra menzionati e la Comunità.»

Ho l’onore di confermarLe l’accordo dei governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dei governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

Image

Pour le gouvernement de la République du Congo

Image

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Image

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Image

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Image

For the Government of Jamaica

Image

For the Government of the Republic of Kenya

Image

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Image

For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

Image

For the Government of the Republic of Mozambique

Image

For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

Image

For the Government of the Kingdom of Swaziland

Image

For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

Image

For the Government of the Republic of Uganda

Image

For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Image


ALLEGATO II

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodo di consegna 2005-2006

Bruxelles, 27 ottobre 2006

Signor …,

i rappresentanti dell’India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell’ambito dei negoziati previsti all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso accordo, sono stabiliti in:

a)

52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b)

64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bruxelles, 27 ottobre 2006

Signor …,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

«I rappresentanti dell’India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell’ambito dei negoziati previsti all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2005-30 giugno 2006 i prezzi garantiti di cui all’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo, ai fini dell’intervento previsto dall’articolo 6 dello stesso accordo, sono stabiliti in:

a)

52,37 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero greggio,

b)

64,65 EUR per 100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L’adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità.»

Ho l’onore di confermarLe l’accordo del mio governo di cui alla lettera stessa su quanto precede.

Voglia gradire, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica dell'India

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República da Índia

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

Image


Commissione

16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/60


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2006

sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER

[notificata con il numero C(2006) 5557]

(2006/943/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 101, 124 e 192,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 25 settembre 2006 il Consiglio ha approvato la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (l'«accordo ITER»), delle disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (le «disposizioni sull'applicazione provvisoria») e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER.

(2)

L'articolo 3 delle disposizioni sull'applicazione provvisoria auspica che i firmatari dell'accordo ITER (i «firmatari») perseguano quanto più possibile la cooperazione prevista dall'accordo ITER nelle more del completamento per ciascuno di essi di tutte le procedure interne richieste ai fini della ratifica, accettazione o approvazione dell'accordo ITER.

(3)

L'articolo 4 delle disposizioni sull'applicazione provvisoria esprime l'impegno dei firmatari, nella misura consentita dalla legislazione e regolamentazione nazionale, a rispettare i termini dell'accordo ITER fino alla sua entrata in vigore.

(4)

L'articolo 1 dell'accordo ITER stabilisce che la sede dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER («l'Organizzazione ITER») sarà a St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Francia.

(5)

In quanto parte ospitante di ITER, all'Euratom incombono responsabilità particolari per garantire l'attuazione del progetto ITER nei tempi previsti.

(6)

Gli accordi conclusi dalla Comunità vincolano le istituzioni della Comunità e gli Stati membri.

(7)

Conformemente all'articolo 192 del trattato gli Stati membri agevolano la Comunità nell'esecuzione della sua missione.

(8)

Ai sensi dell'articolo 101 del trattato il potere di concludere accordi internazionali è assegnato alla Commissione; sempre alla Commissione spetta garantire l'applicazione provvisoria di tali accordi, previa l'approvazione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Nella Comunità l'Organizzazione ITER, nella sua forma provvisoria:

a)

gode della capacità giuridica necessaria per i) concludere contratti, in particolare per l'assunzione di personale, ii) acquistare, detenere e alienare beni immobili e mobili, iii) ottenere licenze e iv) stare in giudizio nella misura in cui ciò sia necessario per consentire una tempestiva attuazione del progetto ITER, in vista dell'istituzione formale dell'Organizzazione ITER; va rilevato che tutti i diritti e obblighi assunti dall'Organizzazione ITER nella sua forma provvisoria permarranno tali per l'Organizzazione ITER, conformemente al disposto dell'accordo ITER sull'istituzione formale dell'Organizzazione ITER;

b)

gode, nei territori degli Stati membri e in vista dell'istituzione formale dell'Organizzazione ITER, unitamente al suo personale e ai rappresentanti dei firmatari, i privilegi e le immunità di cui all'accordo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER, in particolare in materia di tassazione, immigrazione e registrazione;

c)

rispetta le disposizioni dell'accordo ITER; e, in particolare, è tenuta a osservare le leggi e regolamenti dello Stato ospitante nei settori della salute pubblica e sul posto di lavoro, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della concessione di licenze, delle sostanze nucleari, della tutela dell'ambiente e della protezione contro gli atti di criminalità.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


ACCORDO

sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER

Indice

Preambolo

Articolo 1

Istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER

Articolo 2

Finalità dell’Organizzazione ITER

Articolo 3

Funzioni dell’Organizzazione ITER

Articolo 4

Membri dell’Organizzazione ITER

Articolo 5

Personalità giuridica

Articolo 6

Consiglio

Articolo 7

Direttore generale e personale

Articolo 8

Risorse dell’Organizzazione ITER

Articolo 9

Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto

Articolo 10

Informazioni e proprietà intellettuale

Articolo 11

Infrastrutture e servizi nel sito

Articolo 12

Privilegi e immunità

Articolo 13

Équipe locali

Articolo 14

Salute pubblica, sicurezza, concessione di licenze e tutela dell’ambiente

Articolo 15

Responsabilità

Articolo 16

Disattivazione

Articolo 17

Audit finanziario

Articolo 18

Valutazione della gestione

Articolo 19

Cooperazione internazionale

Articolo 20

Usi pacifici e non proliferazione

Articolo 21

Applicazione con riferimento al trattato Euratom

Articolo 22

Entrata in vigore

Articolo 23

Adesione

Articolo 24

Durata e estinzione

Articolo 25

Composizione delle controversie

Articolo 26

Denuncia

Articolo 27

Allegati

Articolo 28

Modifiche

Articolo 29

Depositario

La Comunità economica dell’energia atomica (in appresso «Euratom»), il governo della Repubblica popolare cinese, il governo della Repubblica dell’India, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea, il governo della Federazione russa e il governo degli Stati Uniti d’America,

RICORDANDO che il riuscito completamento delle Attività di Progettazione Ingegneristica (EDA) per ITER condotte sotto l’egida dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha dotato le Parti di un progetto completo, dettagliato e pienamente integrato per un impianto di ricerca inteso a dimostrare la fattibilità della fusione come fonte di energia,

SOTTOLINEANDO il potenziale a lungo termine dell’energia da fusione come fonte di energia potenzialmente illimitata, accettabile sotto il profilo ambientale ed economicamente competitiva,

CONVINTI che ITER costituisca la prossima tappa importante sulla via dello sviluppo dell’energia da fusione e che sia venuto il momento di avviare la realizzazione del Progetto ITER, in considerazione dei progressi delle attività di ricerca e sviluppo nel settore dell’energia da fusione,

VISTA la dichiarazione comune dei rappresentanti delle Parti nei negoziati ITER, in occasione della riunione ministeriale ITER, tenutasi il 28 giugno 2005 a Mosca,

RICONOSCENDO che il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, nel 2002, ha invitato i governi a promuovere ulteriori attività di ricerca e sviluppo su varie tecnologie nel settore energetico, comprese le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie energetiche avanzate,

SOTTOLINEANDO l’importanza di una realizzazione congiunta del Progetto ITER per dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica dell’energia da fusione a fini pacifici e stimolare l’interesse delle giovani generazioni per la fusione,

DETERMINATI a perseguire l’obiettivo programmatico generale di ITER attraverso l’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER nell’ambito di un programma di ricerca internazionale comune organizzato attorno a obiettivi scientifici e tecnologici, sviluppato e attuato con la partecipazione di eminenti ricercatori di tutte le Parti,

SOTTOLINEANDO l’importanza di una realizzazione sicura e affidabile della costruzione, dell’esercizio, del funzionamento, della decontaminazione e della disattivazione dell’installazione ITER al fine di dimostrare la sicurezza e promuovere l’accettabilità sociale della fusione come fonte di energia,

AFFERMANDO l’importanza di un autentico partenariato nell’attuazione di questo progetto su grande scala e a lungo termine di ricerca e sviluppo dell’energia da fusione,

RICONOSCENDO che se i benefici scientifici e tecnologici devono essere condivisi in misura uguale tra le Parti ai fini della ricerca sull’energia da fusione, gli altri benefici associati all’attuazione del progetto devono essere condivisi in modo equo,

DESIDEROSI di proseguire una cooperazione proficua con l’AIEA a tale riguardo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER

1.   È istituita l’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER (in appresso «Organizzazione ITER»).

2.   La sede dell’Organizzazione ITER (in appresso «la sede») è ubicata a St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Francia. Ai fini del presente Accordo, Euratom è designata «Parte ospitante» e la Francia «Stato ospitante».

Articolo 2

Finalità dell’Organizzazione ITER

L’Organizzazione ITER mira ad assicurare e promuovere la cooperazione tra i membri di cui all’articolo 4 (in appresso «i membri») sul Progetto ITER, un progetto internazionale inteso a dimostrare la fattibilità scientifica e tecnica dell’energia da fusione a fini pacifici, il cui elemento fondamentale sarà costituito dalla generazione sostenuta di energia dalla fusione.

Articolo 3

Funzioni dell’Organizzazione ITER

1.   L’Organizzazione ITER:

a)

costruisce, gestisce, mette in esercizio e provvede alla decontaminazione degli impianti ITER in conformità degli obiettivi tecnici e della progettazione generale illustrata nella relazione finale delle attività relative alla progettazione ingegneristica (Serie di documenti ITER/EDA n. 21) e nei documenti tecnici supplementari che saranno eventualmente adottati conformemente al presente Accordo, e provvede altresì alla disattivazione dell’installazione ITER;

b)

incoraggia l’utilizzo degli impianti ITER da parte di laboratori, altre istituzioni e del personale che partecipa ai programmi di ricerca e sviluppo nel settore dell’energia da fusione condotte dai membri;

c)

promuove la comprensione e l’accettazione dell’energia da fusione da parte del pubblico; e

d)

intraprende, conformemente al presente Accordo, qualsiasi altra attività necessaria per conseguire la sua finalità.

2.   Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organizzazione ITER presta particolare attenzione ad intrattenere buone relazioni con le comunità locali.

Articolo 4

Membri dell’Organizzazione ITER

Le Parti del presente Accordo sono i membri dell’Organizzazione ITER.

Articolo 5

Personalità giuridica

1.   L’Organizzazione ITER è dotata di personalità giuridica internazionale, compresa la capacità di concludere accordi con Stati e/o organizzazioni internazionali.

2.   L’Organizzazione ITER è dotata di personalità giuridica e gode, nei territori dei membri, della capacità giuridica necessaria, segnatamente, per:

a)

stipulare contratti;

b)

acquisire, detenere e disporre di beni immobili e mobili;

c)

ottenere licenze; e

d)

stare in giudizio.

Articolo 6

Consiglio

1.   Il Consiglio è il principale organo dell’Organizzazione ITER ed è composto da rappresentanti dei membri. Ciascun membro nomina non più di quattro rappresentanti nel Consiglio.

2.   Il depositario di cui all’Articolo 29 (in appresso «il depositario») convoca la prima sessione del Consiglio entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che tutte le Parti abbiano trasmesso le notificazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 5.

3.   Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e il vicepresidente, ciascuno dei quali rimane in carica un anno ed è rieleggibile per altri tre mandati, vale a dire un periodo massimo di quattro anni.

4.   Il Consiglio adotta all’unanimità il proprio regolamento interno.

5.   Il Consiglio si riunisce due volte all’anno, salvo se decide diversamente. Il Consiglio può decidere di convocare una sessione straordinaria su richiesta di un membro o del Direttore generale. Le sessioni del Consiglio hanno luogo nella sua sede, salvo decisione contraria del Consiglio.

6.   All’occorrenza, il Consiglio può decidere di tenere una sessione a livello ministeriale.

7.   A norma del presente Accordo, il Consiglio è responsabile della promozione, della direzione generale e del controllo delle attività dell’Organizzazione ITER nell’assolvimento della sua finalità. Il Consiglio può prendere decisioni e formulare raccomandazioni su qualsiasi questione, affare o aspetto attinente al presente Accordo. In particolare, il Consiglio:

a)

decide la nomina, la sostituzione e la proroga del mandato del Direttore generale;

b)

adotta e modifica all’occorrenza, su proposta del Direttore generale, lo Statuto del personale e il Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto dell’Organizzazione ITER;

c)

decide, su proposta del Direttore generale, la struttura di gestione principale dell’Organizzazione ITER e la tabella dell’organico;

d)

nomina i dirigenti superiori su proposta del Direttore generale;

e)

nomina i membri della Commissione di audit finanziario di cui all’articolo 17;

f)

decide, ai sensi dell’articolo 18, i termini e le condizioni per l’esecuzione di una valutazione della gestione dell’Organizzazione ITER, e nomina un Valutatore della gestione a tal fine;

g)

decide, su proposta del Direttore generale, il bilancio totale per le diverse fasi del Progetto ITER e i margini di adeguamento ammissibili ai fini degli aggiornamenti annuali di cui alla lettera j), e approva il Piano iniziale del Progetto ITER e le Stime delle risorse di cui all’articolo 9;

h)

approva le modifiche della ripartizione del costo complessivo;

i)

approva, di concerto con i membri interessati, le modifiche dell’assegnazione degli approvvigionamenti senza alterare la ripartizione del costo complessivo;

j)

approva gli aggiornamenti annuali del Piano e delle Stime delle risorse per il Progetto ITER e approva, conseguentemente, il programma annuale e il bilancio annuale dell’Organizzazione ITER;

k)

approva i conti annuali dell’Organizzazione ITER;

l)

adotta le relazioni annuali;

m)

adotta, all’occorrenza, i documenti tecnici complementari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a);

n)

istituisce gli eventuali organi ausiliari del Consiglio che si rendano necessari;

o)

approva la conclusione di disposizioni o accordi per la cooperazione internazionale, ai sensi dell’articolo 19;

p)

decide l’acquisto, la vendita e la contrazione di ipoteche sulla proprietà fondiaria e gli altri titoli di proprietà immobiliare;

q)

adotta le norme che disciplinano la gestione della proprietà intellettuale e la divulgazione delle informazioni, ai sensi dell’articolo 10, su proposta del Direttore generale;

r)

approva, su proposta del Direttore generale, le modalità di costituzione delle Équipe Locali, di concerto con i membri interessati, ai sensi dell’articolo 13. Il Consiglio esamina, su base periodica, il mantenimento di tutte le Équipe Locali costituite;

s)

approva, su proposta del Direttore generale, le disposizioni e gli accordi che disciplinano le relazioni tra l’Organizzazione ITER e i membri o gli Stati nel cui territorio ha sede l’Organizzazione ITER o sono stabilite le Équipe Locali;

t)

approva, su proposta del Direttore generale, gli sforzi volti a promuovere la collaborazione tra i diversi programmi nazionali in materia di ricerca sulla fusione, così come tra questi programmi e l’Organizzazione ITER;

u)

decide l’adesione di Stati o di organizzazioni internazionali al presente Accordo, ai sensi dell’articolo 23;

v)

raccomanda alle Parti, ai sensi dell’articolo 28, modifiche del presente Accordo;

w)

decide la contrazione o la concessione di prestiti, la costituzione di garanzie e il deposito delle corrispondenti fideiussioni;

x)

decide se sottoporre materiale, attrezzature e tecnologie all’attenzione degli organismi internazionali di controllo delle esportazioni al fine di includerle nei loro elenchi di controllo, e stabilisce una politica a sostegno degli usi pacifici e della non proliferazione, ai sensi dell’articolo 20;

y)

approva le modalità di risarcimento di cui all’articolo 15; e

z)

decide la revoca di immunità a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, e dispone di ogni altro potere necessario per conseguire la finalità e assolvere le funzioni dell’Organizzazione ITER, in conformità del presente Accordo.

8.   Il Consiglio decide all’unanimità le questioni attinenti alle lettere a), b), c), g), h), o), u), v), w), x), y) e z) del paragrafo 7, nonché sul sistema di ponderazione dei voti di cui al paragrafo 10.

9.   Su tutte le questioni diverse da quelle indicate al paragrafo 8, i membri si adoperano per raggiungere il consenso. In mancanza di consenso, il Consiglio delibera in base al sistema di ponderazione dei voti di cui al paragrafo 10. Le decisioni sulle questioni connesse all’articolo 14 richiedono l’approvazione della Parte ospitante.

10.   La ponderazione dei voti di ciascun membro rispecchia il suo contributo all’Organizzazione ITER. Il sistema di ponderazione dei voti, che comprende la ripartizione dei voti e le regole applicabili al processo decisionale, è definito nel regolamento interno del Consiglio.

Articolo 7

Direttore generale e personale

1.   Il Direttore generale è il massimo responsabile della gestione corrente e il rappresentante dell’Organizzazione ITER nell’esercizio della sua capacità giuridica. Il Direttore generale agisce nel rispetto del presente Accordo e delle decisioni del Consiglio, e rende conto al Consiglio dell’assolvimento dei suoi compiti.

2.   Il Direttore generale è assistito dal personale. Il personale si compone dei dipendenti diretti dell’Organizzazione ITER e del personale distaccato dai membri.

3.   Il Direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni. Il mandato del Direttore generale può essere prolungato, una sola volta, per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.

4.   Il Direttore generale adotta tutte le misure necessarie per la gestione dell’Organizzazione ITER, l’esecuzione delle sue attività, l’attuazione delle sue politiche e il conseguimento della sua finalità. In particolare, il Direttore generale:

a)

elabora e sottopone al Consiglio:

il bilancio totale per le diverse fasi del Progetto ITER e i margini di adeguamento ammissibili;

il Piano e le Stime delle risorse per il Progetto ITER e i loro aggiornamenti annuali;

il bilancio annuale nell’ambito del bilancio totale convenuto, compresi i contributi annuali, nonché i conti annuali;

le proposte di nomina dei dirigenti superiori e la struttura di gestione principale dell’Organizzazione ITER;

lo Statuto del personale;

il Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto; e

le relazioni annuali;

b)

nomina, dirige e controlla il personale;

c)

è responsabile della sicurezza e adotta tutte le misure organizzative necessarie per conformarsi alle leggi e regolamenti di cui all’articolo 14;

d)

provvede, se del caso di concerto con lo Stato ospitante, a ottenere i permessi e le licenze richiesti per la costruzione, la gestione e l’esercizio degli impianti ITER;

e)

promuove la collaborazione tra i pertinenti programmi nazionali di ricerca sulla fusione, così come tra questi programmi e l’Organizzazione ITER;

f)

vigila sulla qualità e sull’adeguatezza dei componenti e dei sistemi forniti all’Organizzazione ITER;

g)

presenta al Consiglio, all’occorrenza, i documenti tecnici supplementari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a);

h)

conclude, previa l’approvazione del Consiglio, disposizioni o accordi per la cooperazione internazionale, ai sensi dell’articolo 19, e ne sorveglia l’attuazione;

i)

organizza le sessioni del Consiglio;

j)

su richiesta del Consiglio, assiste gli organi ausiliari del Consiglio nell’esecuzione dei loro compiti; e

k)

supervisiona e controlla l’esecuzione dei programmi annuali con riferimento al calendario, ai risultati e alla qualità, e convalida il completamento dei compiti.

5.   Il Direttore generale assiste alle riunioni del Consiglio, salvo decisione contraria del Consiglio.

6.   Fatto salvo l’articolo 14, le responsabilità del Direttore generale e del personale in relazione all’Organizzazione ITER sono di carattere esclusivamente internazionale. Nell’adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità esterna all’Organizzazione ITER. Ogni membro rispetta il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e del personale e non cerca di influenzarli nell’adempimento dei loro doveri.

7.   Il personale assiste il Direttore generale nell’adempimento dei suoi compiti ed è sottoposto alla sua autorità in materia di gestione.

8.   Il Direttore generale nomina il personale conformemente allo statuto.

9.   I membri del personale sono nominati per un periodo massimo di cinque anni.

10.   Il personale dell’Organizzazione ITER si compone di ricercatori, tecnici e amministratori qualificati, in funzione delle necessità di esecuzione delle attività dell’Organizzazione ITER.

11.   Il personale è nominato sulla base delle sue qualifiche, tenendo conto di una ripartizione adeguata dei posti fra i membri con riferimento al rispettivo contributo.

12.   Conformemente al presente Accordo e alle norme applicabili, i membri possono distaccare personale e inviare ricercatori in visita presso l’Organizzazione ITER.

Articolo 8

Risorse dell’Organizzazione ITER

1.   Le risorse dell’Organizzazione ITER comprendono:

a)

contributi in natura, come indicati nel documento «Stime dei valori per le fasi di costruzione, esercizio, decontaminazione e disattivazione di ITER e forma dei contributi delle Parti», comprendenti: i) specifici componenti, attrezzature, materiali e altri beni e servizi, conformemente alle specificazioni tecniche convenute, e ii) personale distaccato dai membri;

b)

contributi finanziari al bilancio dell’Organizzazione ITER da parte dei membri (in appresso «contributi finanziari»), come indicati nel documento «Stime dei valori per le fasi di costruzione, esercizio, decontaminazione e disattivazione di ITER e forma dei contributi delle Parti»;

c)

risorse supplementari, finanziarie o in natura, nei limiti e alle condizioni approvate dal Consiglio.

2.   I rispettivi contributi dei membri per la durata del presente Accordo sono conformi a quanto indicato nei documenti «Stime dei valori per le fasi di costruzione, esercizio, decontaminazione e disattivazione di ITER e forma dei contributi delle Parti» e «Ripartizione dei costi per tutte le fasi del Progetto ITER», e possono essere aggiornati con decisione del Consiglio presa all’unanimità.

3.   Le risorse dell’Organizzazione ITER sono destinate esclusivamente al conseguimento della finalità e all’assolvimento delle funzioni dell’Organizzazione ITER, ai sensi degli articoli 2 e 3.

4.   Ciascun membro apporta i suoi contributi all’Organizzazione ITER per il tramite di una specifica entità giuridica, denominata «Agenzia Interna» di tale membro, salvo accordo contrario del Consiglio. L’approvazione del Consiglio non è necessaria per i membri che apportano all’Organizzazione ITER contributi finanziari diretti.

Articolo 9

Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto

1.   Il Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto mira a garantire una gestione finanziaria sana dell’Organizzazione ITER. Il Regolamento comprende, tra l’altro, disposizioni principali concernenti:

a)

l’esercizio finanziario;

b)

l’unità di conto e la valuta che l’Organizzazione ITER utilizza per la contabilità, il bilancio e la valutazione delle risorse;

c)

la presentazione e la struttura del Piano e delle Stime delle risorse per il Progetto ITER;

d)

la procedura di preparazione e adozione del bilancio annuale, l’attuazione del bilancio annuale e il controllo finanziario interno;

e)

i contributi dei membri;

f)

l’aggiudicazione dei contratti;

g)

la gestione dei contributi; e

h)

la gestione del fondo per la disattivazione;

2.   Annualmente il Direttore generale prepara e sottopone al Consiglio un aggiornamento del Piano e delle Stime delle risorse per il Progetto ITER.

3.   Il Piano per il Progetto ITER precisa il programma di esecuzione di tutte le funzioni dell’Organizzazione ITER e copre tutta la durata del presente Accordo. Il Piano:

a)

delinea un piano generale, comprensivo del calendario e delle principali fasi, per il conseguimento degli obiettivi dell’Organizzazione ITER e descrive sinteticamente lo stato di avanzamento del Progetto ITER rispetto al previsto piano generale;

b)

presenta gli obiettivi e i calendari specifici del programma di attività dell’Organizzazione ITER per i successivi cinque anni o per il periodo di costruzione, se quest’ultimo è più lungo; e

c)

formula le osservazioni adeguate, compresa la valutazione dei rischi associati al Progetto ITER e la descrizione delle misure adottate per evitare o limitare questi rischi.

4.   Le Stime delle risorse di ITER costituiscono un’analisi completa delle risorse già spese e di quelle necessarie in futuro per completare il Piano del Progetto ITER nonché un’analisi completa dei piani di apporto di dette risorse.

Articolo 10

Informazioni e proprietà intellettuale

1.   Fatto salvo il presente Accordo e l’Allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale, l’Organizzazione ITER e i membri sostengono la diffusione appropriata e più ampia possibile delle informazioni e della proprietà intellettuale generate nel corso dell’esecuzione del presente Accordo. Il presente articolo e l’allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale sono attuati in maniera paritaria e non discriminatoria nei confronti di tutti i membri e dell’Organizzazione ITER.

2.   Nell’esecuzione delle sue attività, l’Organizzazione ITER provvede a che i risultati scientifici siano pubblicati o resi altrimenti di pubblico dominio, dopo un periodo di tempo ragionevole che consenta di ottenere una protezione adeguata. Qualsiasi diritto di riproduzione delle opere che scaturiscono da detti risultati è di proprietà dell’Organizzazione ITER, salvo disposizione contraria del presente Accordo e del suo allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale.

3.   In occasione dell’aggiudicazione di contratti per l’esecuzione di lavori relativi al presente Accordo, l’Organizzazione ITER e i membri includono in detti contratti disposizioni relative all’eventuale proprietà intellettuale derivante dalla loro esecuzione. Tali disposizioni disciplinano tra l’altro i diritti di accesso alla proprietà intellettuale, così come i diritti di divulgazione e di utilizzo della stessa, nel rispetto dell’Accordo e dell’Allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale.

4.   La proprietà intellettuale generata o incorporata in applicazione del presente Accordo è trattata conformemente alle disposizioni dell’Allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale.

Articolo 11

Infrastrutture e servizi nel sito

1.   La Parte ospitante mette a disposizione, o provvede a che siano messi a disposizione dell’Organizzazione ITER, le infrastrutture e servizi necessari nel sito ai fini della realizzazione del Progetto ITER, come sinteticamente descritti nell’allegato relativo alle infrastrutture e servizi nel sito, e secondo le condizioni ivi stabilite. La Parte ospitante può designare un soggetto giuridico incaricato di agire per suo conto a tal fine. Tale designazione non pregiudica le obbligazioni spettanti alla Parte ospitante ai sensi del presente articolo.

2.   Fatta salva l’approvazione del Consiglio, le modalità e le procedure della cooperazione in materia di infrastrutture e di servizi nel sito tra l’Organizzazione ITER e la Parte ospitante o l’entità designata a tal fine sono definite in un Accordo relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito concluso tra dette Parti.

Articolo 12

Privilegi e immunità

1.   L’Organizzazione ITER, compresi i suoi beni e averi, gode nel territorio di ciascun membro dei privilegi e delle immunità necessari all’esercizio delle sue funzioni.

2.   Il Direttore generale e il personale dell’Organizzazione ITER, i rappresentanti dei membri del Consiglio e degli organi ausiliari, nonché i loro sostituti ed esperti, godono nel territorio di ciascun membro dei privilegi e delle immunità necessari all’esercizio delle loro funzioni nell’ambito dell’Organizzazione ITER.

3.   Le immunità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono revocate ogniqualvolta l’autorità competente ritenga che il suo mantenimento possa ostacolare il corso della giustizia e la sua revoca non pregiudichi i fini per i quali è stata accordata e laddove, nel caso dell’Organizzazione ITER, del Direttore generale e del personale, il Consiglio stabilisca che tale revoca non è contraria agli interessi dell’Organizzazione ITER e dei suoi membri.

4.   I privilegi e le immunità accordati in conformità del presente Accordo non diminuiscono né incidono sull’obbligo dell’Organizzazione ITER, del Direttore generale o del personale di conformarsi alle leggi e ai regolamenti di cui all’articolo 14.

5.   Ciascuna Parte comunica al depositario, per iscritto, quando ha dato effetto ai paragrafi 1 e 2.

6.   Il depositario comunica alle Parti quando ha ricevuto le notifiche di tutte le Parti a norma del paragrafo 5.

7.   Un accordo di sede è concluso tra l’Organizzazione ITER e lo Stato ospitante.

Articolo 13

Équipe Locali

Ciascun membro ospita un’Équipe Locale costituita e gestita dall’Organizzazione ITER in funzione delle esigenze dell’esercizio delle funzioni dell’Organizzazione ITER e del conseguimento della sua finalità. Un accordo relativo alle Équipe Locali è concluso tra l’Organizzazione ITER e ciascun membro.

Articolo 14

Salute pubblica, sicurezza, concessione di licenze e tutela dell’ambiente

L’Organizzazione ITER osserva le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante nei settori della salute pubblica e sul luogo di lavoro, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della concessione di licenze, delle sostanze nucleari, della tutela dell’ambiente e della protezione da atti criminali.

Articolo 15

Responsabilità

1.   La responsabilità contrattuale dell’Organizzazione ITER è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali, che sono interpretate sulla base della legge applicabile al contratto.

2.   Nel caso della responsabilità extra-contrattuale, l’Organizzazione ITER indennizza in modo adeguato o provvede a risarcire altrimenti qualsiasi danno che abbia provocato, nella misura in cui l’Organizzazione ITER sia giuridicamente responsabile in base al diritto applicabile; le modalità del risarcimento sono approvate dal Consiglio. Il presente paragrafo non deve essere interpretato nel senso di una rinuncia all’immunità da parte dell’Organizzazione ITER.

3.   Qualsiasi pagamento effettuato dall’Organizzazione ITER come risarcimento a fronte di sua responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le spese e i costi sostenuti al riguardo, è considerato un «costo operativo» ai sensi del regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto.

4.   Quando i costi di risarcimento per danni di cui al paragrafo 2 eccedono i fondi di cui dispone l’Organizzazione ITER nel bilancio annuale di funzionamento e/o delle assicurazioni, gli Stati membri si consultano, in sede di Consiglio, affinché l’Organizzazione ITER possa effettuare il risarcimento ai sensi del paragrafo 2 mediante un aumento del bilancio generale con decisione del Consiglio all’unanimità, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8.

5.   L’appartenenza all’Organizzazione ITER non comporta la responsabilità dei membri per gli atti, le omissioni o le obbligazioni dell’Organizzazione ITER.

6.   Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica l’immunità di cui godono i membri nel territorio di altri Stati o nel loro territorio, né deve essere intesa come una rinuncia in tal senso.

Articolo 16

Disattivazione

1.   Nel corso del periodo di esercizio di ITER, l’Organizzazione ITER costituisce un fondo (in appresso «il fondo») finalizzato alla disattivazione degli impianti ITER. Le modalità di costituzione, di stima e di aggiornamento del fondo, le condizioni relative alle modifiche e al suo trasferimento allo Stato ospitante sono definiti nel Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto di cui all’articolo 9.

2.   Al termine della fase finale di esercizio sperimentale di ITER, entro cinque anni, o un periodo inferiore se così convenuto con lo Stato ospitante, l’Organizzazione ITER mette gli impianti ITER nelle condizioni che saranno concordate, e all’occorrenza aggiornate, tra l’Organizzazione ITER e lo Stato ospitante; al termine di detto periodo l’Organizzazione ITER consegna allo Stato ospitante il fondo e gli impianti ITER al fine della loro disattivazione.

3.   Dopo l’accettazione da parte dello Stato ospitante del fondo e degli impianti ITER, l’Organizzazione ITER non è più ritenuta responsabile degli impianti ITER, salvo accordo contrario con lo Stato ospitante.

4.   I rispettivi diritti e obblighi dell’Organizzazione ITER e dello Stato ospitante e le modalità della loro interazione con riferimento alla disattivazione di ITER sono stabiliti nell’Accordo di sede di cui all’articolo 12, ai sensi del quale l’Organizzazione ITER e lo Stato ospitante decidono tra l’altro che:

a)

dopo la consegna degli impianti ITER, lo Stato ospitante continua a essere vincolato dalle disposizioni dell’articolo 20; e

b)

lo Stato ospitante presenta periodiche relazioni a tutti i membri che hanno contribuito al fondo sui progressi della disattivazione e sulle procedure e le tecnologie applicate o create ai fini della disattivazione.

Articolo 17

Audit finanziario

1.   È istituita una Commissione di audit finanziario con l’incarico di effettuare la verifica dei conti annuali dell’Organizzazione ITER ai sensi del presente articolo e del Regolamento sulla gestione delle risorse per il progetto.

2.   Ciascun membro ha un proprio rappresentante nella Commissione di audit finanziario. I membri della Commissione di audit finanziario sono nominati dal Consiglio su raccomandazione dei rispettivi membri, con un mandato di tre anni. La nomina può essere rinnovata per un ulteriore periodo di tre anni. Il Consiglio nomina fra i membri della Commissione di audit finanziario il presidente, per un periodo di due anni.

3.   I membri della Commissione di audit finanziario sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun membro né alcuna altra persona e rendono conto del proprio operato soltanto al Consiglio.

4.   Gli obiettivi dell’audit sono di:

a)

determinare se tutte le entrate/uscite sono state acquisite/sostenute in forma legale e regolare e se sono state contabilizzate;

b)

determinare se la gestione finanziaria è stata sana;

c)

fornire una dichiarazione di assicurazione relativa all’affidabilità dei conti e alla legalità e regolarità delle operazioni sottostanti;

d)

determinare se le spese sono conformi al bilancio; e

e)

esaminare tutte le questioni che possono avere implicazioni finanziarie per l’Organizzazione ITER.

5.   L’audit si fonda su norme e principi internazionali riconosciuti in materia di contabilità.

Articolo 18

Valutazione della gestione

1.   Ogni due anni, il Consiglio nomina un esperto di gestione che procede alla valutazione della gestione delle attività dell’Organizzazione ITER. La portata della valutazione è stabilita dal Consiglio.

2.   Detta valutazione può anche essere richiesta dal Direttore generale, previa consultazione del Consiglio.

3.   Il Valutatore della gestione è indipendente e non sollecita né accetta istruzioni da alcun membro né alcuna altra persona, e rende conto del suo operato soltanto al Consiglio.

4.   L’esercizio di valutazione mira a verificare se la gestione dell’Organizzazione ITER è stata sana, in particolare in termini di efficienza manageriale e di consistenza dell’organico.

5.   La valutazione si basa sui registri dell’Organizzazione ITER. Il Valutatore della gestione gode del libero accesso al personale, ai libri e ai registri, come ritenga opportuno ai suoi fini.

6.   L’Organizzazione ITER assicura che il Valutatore della gestione si conformi ai requisiti in materia di trattamento delle informazioni sensibili e/o coperte dal segreto industriale, in particolare delle sue politiche relative alla proprietà intellettuale, agli usi pacifici e alla non proliferazione.

Articolo 19

Cooperazione internazionale

In applicazione del presente Accordo e previa decisione unanime del Consiglio, l’Organizzazione ITER può, ai fini del conseguimento della sua finalità, cooperare con altri organizzazioni e istituzioni internazionali, Stati non Parti dell’Accordo, organizzazioni e istituzioni di questi Stati non Parti, e concludere con loro intese o accordi a tal fine. Le modalità di questa cooperazione sono definite caso per caso dal Consiglio.

Articolo 20

Usi pacifici e non proliferazione

1.   L’Organizzazione ITER e i membri utilizzano i materiali, le attrezzature o le tecnologie generati o ricevuti in applicazione del presente Accordo soltanto a fini pacifici. Nulla nel presente paragrafo può essere interpretato nel senso di pregiudicare i diritti dei membri di utilizzare materiale, attrezzature o tecnologie che hanno acquisito o sviluppato indipendentemente dal presente Accordo e per loro conto.

2.   Il materiale, le attrezzature o le tecnologie ricevute o generate in applicazione del presente Accordo dall’Organizzazione ITER e dai membri non sono trasferiti a terzi per essere utilizzati nella produzione o acquisizione in altro modo di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari né per qualsiasi fine non pacifico.

3.   L’Organizzazione ITER e i membri adottano le misure idonee per attuare il presente articolo in modo efficace e trasparente. A tale scopo, il Consiglio mantiene rapporti con i pertinenti organismi internazionali e stabilisce una politica a favore degli utilizzi pacifici e della non proliferazione.

4.   Per favorire il successo del Progetto ITER e della sua politica di non proliferazione, le Parti decidono di consultarsi su qualsiasi questione connessa all’attuazione del presente articolo.

5.   Nulla nel presente Accordo impone ai membri di trasferire materiale, attrezzature o tecnologie in violazione del controllo nazionale delle esportazioni o della legislazione e regolamentazione corrispondenti.

6.   Nulla nel presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti che discendono da altri accordi internazionali in materia di non proliferazione delle armi nucleari o di altri dispositivi esplosivi nucleari.

Articolo 21

Applicazione con riferimento al trattato Euratom

A norma del trattato che istituisce Euratom, il presente Accordo si applica ai territori contemplati dal suddetto trattato. Conformemente al suddetto trattato e ad altri accordi pertinenti, esso si applica anche alla Repubblica di Bulgaria, Romania e alla Confederazione elvetica, che partecipano al programma sulla fusione di Euratom come Stati terzi pienamente associati.

Articolo 22

Entrata in vigore

1.   Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione conformemente alle procedure di ciascun firmatario.

2.   Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo da parte della Repubblica popolare cinese, di Euratom, della Repubblica dell’India, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America.

3.   Se il presente Accordo non è entrato in vigore entro un anno dopo la sua firma, il depositario convoca i firmatari ad una riunione volta a stabilire le misure da intraprendere per facilitare l’entrata in vigore dell’Accordo.

Articolo 23

Adesione

1.   Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi Stato o organizzazione internazionale può aderire al presente Accordo e diventarne Parte, previa decisione unanime del Consiglio.

2.   Qualsiasi Stato o organizzazione internazionale che desidera aderire al presente Accordo ne fa richiesta al Direttore generale, che ne informa i membri almeno sei mesi prima che sia sottoposta al Consiglio per decisione.

3.   Il Consiglio stabilisce le condizioni di adesione di qualsiasi Stato o organizzazione internazionale.

4.   L’adesione al presente Accordo da parte di uno Stato o un’organizzazione internazionale prende effetto 30 giorni dopo che il depositario ha ricevuto lo strumento di adesione e la notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 5.

Articolo 24

Durata e estinzione

1.   Il presente Accordo ha una durata iniziale di 35 anni. Gli ultimi cinque anni di questo periodo, o un periodo inferiore concordato con lo Stato ospitante, sono dedicati alla decontaminazione dell’installazione ITER.

2.   Il Consiglio, almeno otto anni prima del termine dell’Accordo, istituisce un Comitato speciale, presieduto dal Direttore generale, che esprime un parere sull’opportunità di una proroga del presente Accordo, in funzione dei progressi realizzati dal Progetto ITER. Il Comitato speciale procede a una valutazione dello stato tecnico e scientifico degli impianti ITER e delle eventuali motivazioni a favore di una proroga del presente Accordo nonché, prima di raccomandare detta proroga, degli aspetti finanziari in termini di bilancio necessario e dell’impatto sui costi della decontaminazione e della disattivazione. Il Comitato speciale presenta la relazione al Consiglio entro un anno dalla sua istituzione.

3.   Sulla base della relazione, il Consiglio delibera all’unanimità, almeno sei anni prima della scadenza del presente Accordo, su un’eventuale proroga dello stesso.

4.   Il Consiglio non può prorogare il presente Accordo per un periodo superiore a dieci anni, né prorogarlo se ciò modifica la natura delle attività dell’Organizzazione ITER o il quadro della contribuzione finanziaria dei membri.

5.   Almeno sei anni prima della scadenza del presente Accordo, il Consiglio conferma la sua scadenza prevista e stabilisce le modalità applicabili alla fase di decontaminazione e di scioglimento dell’Organizzazione ITER.

6.   Il presente Accordo può essere denunciato mediante accordo di tutte le Parti, purché sia previsto un termine sufficiente per la decontaminazione e sia assicurata la disponibilità dei fondi necessari per la disattivazione.

Articolo 25

Composizione delle controversie

1.   Qualsiasi questione sorta tra le Parti, o tra una o più Parti e l’Organizzazione ITER, che derivi o sia relativa al presente Accordo è risolta mediante consultazione, mediazione o altre procedure che saranno decise, quali l’arbitrato. Le parti interessate si riuniscono per discutere la natura della controversia in vista di una sua rapida composizione.

2.   Se le parti interessate non riescono a comporre la controversia in via amichevole, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio (o, se il presidente è rappresentante di un membro che è parte nella controversia, un membro del Consiglio che rappresenta un membro dell’organizzazione che non sia parte nella controversia) di fungere da mediatore nel corso di una riunione volta a tentare di risolvere la controversia. Detta riunione è convocata nei trenta giorni successivi alla richiesta di mediazione di una parte e termina entro i successivi sessanta giorni; immediatamente dopo tale data il mediatore presenta una relazione sulla mediazione, preparata di concerto con i membri dell’Organizzazione diversi dalle parti nella controversia, corredata di una raccomandazione per la composizione della stessa.

3.   Se le parti interessate non riescono a comporre la controversia in via amichevole o nell’ambito di una mediazione, possono decidere di sottoporre la controversia ad una forma convenuta di composizione delle controversie, conformemente a procedure che saranno decise di comune accordo.

Articolo 26

Denuncia

1.   Dopo dieci anni di applicazione del presente Accordo, qualsiasi Parte diversa dalla Parte ospitante può notificare al depositario la sua intenzione di denunciare l’Accordo.

2.   La denuncia dell’Accordo di una Parte non pregiudica minimamente il contributo della Parte denunciate ai costi di costruzione dell’installazione ITER. Una Parte che denunci l’Accordo durante il periodo di esercizio di ITER contribuisce nella misura convenuta ai costi della disattivazione dell’installazione ITER.

3.   La denuncia dell’Accordo non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica esistente per una Parte e derivante dall’esecuzione del presente Accordo prima della denuncia dell’Accordo di detta Parte.

4.   La denuncia prende effetto al termine dell’esercizio finanziario successivo all’anno della notificazione di cui al paragrafo 1.

5.   Le modalità della denuncia sono documentate dall’Organizzazione ITER di concerto con la Parte denunciante.

Articolo 27

Allegati

L’Allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale e l’Allegato relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito formano parte integrante del presente Accordo.

Articolo 28

Modifiche

1.   Qualsiasi Parte può proporre una modifica del presente Accordo.

2.   Le modifiche proposte sono esaminate dal Consiglio, che decide all’unanimità una raccomandazione da indirizzare alle Parti.

3.   Le modifiche sono soggette a ratifica, accettazione o approvazione conformemente alle procedure di ciascuna Parte; le modifiche entrano in vigore nei trenta giorni successivi al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Parti.

Articolo 29

Depositario

1.   Il Direttore generale dell’AIEA è il depositario del presente Accordo.

2.   Il testo originale del presente Accordo è depositato presso il depositario, che trasmette copie conformi certificate dello stesso ai firmatari e al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

3.   Il depositario notifica a tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali firmatari e aderenti:

a)

la data dell’avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

b)

la data dell’avvenuto deposito di ciascuna notifica ricevuta ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5;

c)

la data di entrata in vigore del presente Accordo, e delle modifiche ai sensi dell’articolo 28;

d)

qualsiasi notificazione di una Parte della sua intenzione di denunciare il presente Accordo; e

e)

l’estinzione del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 21 novembre 2006, in un unico esemplare in lingua inglese.

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Per il governo della Repubblica popolare cinese

Per il governo dell'India

Per il governo del Giappone

Per il governo della Repubblica di Corea

Per il governo della Federazione russa

Per il governo degli Stati Uniti d'America

ALLEGATO I

Allegato relativo alle informazioni e alla proprietà intellettuale

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1.1.

Il presente allegato riguarda la diffusione, lo scambio, l’utilizzazione e la protezione delle informazioni e della proprietà intellettuale relative agli elementi proteggibili nell’esecuzione del presente Accordo. Salvo disposizione contraria, i termini impiegati nel presente allegato hanno lo stesso significato degli stessi termini utilizzati nell'accordo.

1.2.

Per informazioni si intendono dati, disegni, piani, mappe, calcoli, elaborati, relazioni ed altri documenti pubblicati, i dati documentati o i metodi di ricerca di sviluppo, nonché la descrizione di invenzioni e di scoperte, proteggibili o no, che non rientrano nella definizione di proprietà intellettuale come definita al punto 1.3.

1.3.

Per proprietà intellettuale si intende la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Ai fini del presente allegato la proprietà intellettuale può comprendere informazioni riservate, come il know how e i segreti commerciali, a condizione che esse non siano state pubblicate, siano in forma scritta o in altra forma documentale e a condizione che

a)

il loro proprietario le abbia tenute riservate,

b)

non siano generalmente note o messe a disposizione del pubblico da altre fonti, o non siano generalmente a disposizione del pubblico in pubblicazioni e/o altre forme leggibili,

c)

il loro proprietario non le abbia messe a disposizione di altre parti senza vincolarle a un obbligo di riservatezza,

d)

non siano messe a disposizione del destinatario in essenza di un obbligo di riservatezza.

1.4.

Per proprietà intellettuale preesistente si intende la proprietà intellettuale che è stata acquisita, sviluppata o prodotta prima dell'entrata in vigore del presente accordo ovvero al di fuori del suo campo di applicazione.

1.5.

Per proprietà intellettuale generata si intende la proprietà intellettuale generata o acquisita in piena proprietà da un membro che agisce attraverso un'agenzia interna o un'entità, ovvero dall'Organizzazione ITER o congiuntamente nell'ambito del presente Accordo e nel corso della sua esecuzione.

1.6.

Per miglioramento si intende qualsiasi sviluppo tecnologico della proprietà intellettuale esistente, compresi i lavori derivati.

1.7.

Per entità si intende qualsiasi soggetto con il quale un'agenzia interna o l'Organizzazione ITER abbia stipulato un contratto per la fornitura di beni e la prestazione di servizi ai fini del presente Accordo.

Articolo 2

Disposizioni generali

2.1.

Nell'osservanza delle disposizioni del presente allegato, i membri sostengono la diffusione più ampia possibile della proprietà intellettuale generata.

2.2.

Ciascun membro provvede affinché gli altri membri e l'Organizzazione ITER possano ottenere i diritti di proprietà intellettuale attribuiti in conformità col presente allegato. I contratti conclusi da ciascun membro o dall'Organizzazione ITER con un’entità devono essere compatibili con le disposizioni del presente allegato. In particolare, tutti i membri dell'Organizzazione ITER devono adottare procedure appropriate di appalto pubblico allo scopo di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente allegato.

L'Organizzazione ITER individua in modo adeguato ed in tempo utile la proprietà intellettuale preesistente delle entità contraenti allo scopo di ottenere per l'Organizzazione ITER e per i membri l'accesso a questa proprietà intellettuale preesistente in conformità al presente allegato.

Ciascun membro individua in tempo utile la proprietà intellettuale preesistente delle entità contraenti allo scopo di ottenere per l'Organizzazione ITER e per i membri l'accesso a questa proprietà intellettuale preesistente in conformità al presente allegato.

Ciascun membro dell'Organizzazione ITER assicura l'accesso, per l'Organizzazione ITER e gli altri membri, alle invenzioni e all'altra proprietà intellettuale generata o incorporata nel corso dell'esecuzione dei contratti, a condizione che i diritti agli inventori siano rispettati, in conformità al presente allegato.

2.3.

Il presente allegato non modifica né incide sull'attribuzione dei diritti fra un membro e i suoi cittadini. Il membro e i suoi cittadini determinano essi stessi, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari interne applicabili, se i diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dal membro o dai suoi cittadini.

2.4.

Il membro che genera o acquista la piena proprietà di diritti di proprietà intellettuale nel corso dell’esecuzione del presente accordo ne informa in tempo utile tutti gli altri membri e l'Organizzazione ITER e fornisce informazioni dettagliate in ordine a tale proprietà intellettuale.

Articolo 3

Diffusione di informazioni e di pubblicazioni scientifiche, protette o meno dal diritto d'autore

Ogni membro ha il diritto di tradurre, riprodurre e distribuire pubblicamente, per fini non commerciali, le informazioni che scaturiscono direttamente dall'esecuzione del presente accordo. Tutti gli esemplari di un'opera protetta dal diritto d'autore, prodotti in applicazione di tale disposizione diffusi presso il pubblico devono far apparire il nome degli autori, salvo che un autore rifiuti espressamente di essere nominato.

Articolo 4

Proprietà intellettuale generata o incorporata da un membro, da un'agenzia interna o da un'entità

4.1.

Proprietà intellettuale generata.

4.1.1.

Il membro, l'agenzia interna o l'entità che, nell'esecuzione del presente accordo, ha generato materiali proteggibili ha il diritto di acquistare, in tutti i paesi, tutti i diritti, titoli e interessi relativi a tale proprietà intellettuale in conformità delle leggi o dei regolamenti applicabili.

4.1.2.

Ogni membro che, agendo tramite un'agenzia interna o un'entità, ha generato proprietà intellettuale nell'esecuzione del presente accordo concede agli altri membri e all'organizzazione ITER, a condizioni eque e non discriminatorie, una licenza irrevocabile, non esclusiva e senza royalties su questa proprietà intellettuale generata, con il diritto per l'Organizzazione ITER di concedere a sua volta sottolicenze e il diritto per gli altri membri di concedere sottolicenze nel loro rispettivo territorio ai fini dei programmi di ricerca e sviluppo sostenuti da finanziamenti pubblici nel settore della fusione.

4.1.3.

Il membro che nell'esecuzione del presente accordo, agendo tramite un'agenzia interna o un’entità, ha generato proprietà intellettuale, mette a disposizione a condizioni eque e non discriminatorie una licenza non esclusiva su tale proprietà intellettuale generata ai fini dello sfruttamento commerciale nel settore della fusione, con il diritto dei terzi nazionali di questi membri di concedere sottolicenze per tale scopo nel territorio di tale membro a condizioni non meno favorevoli di quelle con le quali il membro stesso concede licenze su tale proprietà intellettuale generata a terzi nel proprio territorio o al di fuori di esso. Qualora sia offerta alle suddette condizioni la licenza non può essere rifiutata. La licenza può essere revocata esclusivamente quando il licenziatario non adempie i propri obblighi contrattuali.

4.1.4.

Il membro che, agendo tramite un'agenzia interna o un'entità, ha generato proprietà intellettuale nell'ambito del presente accordo è incoraggiato a stipulare accordi commerciali con gli altri membri, agenzie interne, entità e terzi allo scopo di consentire che la proprietà intellettuale generata possa essere utilizzata in settori diversi dalla fusione.

4.1.5.

I membri e le loro entità o agenzie interne che concedono licenze o sottolicenze sulla proprietà intellettuale preesistente o generata nei modi previsti dal presente allegato devono tenere i registri di queste concessioni e gli altri membri devono poter avere accesso a tali registri, in particolare tramite l'Organizzazione ITER.

4.2.

Proprietà intellettuale preesistente.

4.2.1.

La proprietà intellettuale preesistente resta di proprietà della parte che detiene i relativi diritti.

4.2.2.

Il membro che, agendo tramite un’entità o un'agenzia interna, ha incorporato negli elementi forniti all'Organizzazione ITER proprietà intellettuale preesistente, ad eccezione delle informazioni riservate come il know how e i segreti commerciali, la quale sia necessaria

per costruire, far funzionare, utilizzare o integrare tecnologia per la ricerca e lo sviluppo in relazione alle installazioni ITER,

per la manutenzione o la riparazione dell'elemento fornito, oppure

se ritenuto necessario dal Consiglio, prima di un appalto pubblico,

concede agli altri membri e all'organizzazione ITER, a condizioni eque e non discriminatorie, una licenza irrevocabile, non esclusiva e senza royalties su tale proprietà intellettuale preesistente, col diritto, per l'Organizzazione ITER, di concedere sottolicenze ed il diritto per i membri di concedere sottolicenze ai propri istituti di ricerca ed istituti di insegnamento superiore nel loro rispettivo territorio ai fini dei programmi di ricerca e sviluppo sostenuti da finanziamenti pubblici nel settore della fusione.

4.2.3.

(a)

Il membro che, agendo tramite un'agenzia interna o un'entità, ha incorporato negli elementi forniti all'organizzazione ITER informazioni riservate preesistenti, che siano necessarie

per costruire, far funzionare, utilizzare o integrare tecnologia per la ricerca e lo sviluppo in relazione alle installazioni ITER,

per la manutenzione o la riparazione dell'elemento fornito,

se ritenuto necessario dal Consiglio, prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, oppure

per ragioni di sicurezza, assicurazione e controllo della qualità, come prescritto dalle autorità regolatrici,

provvede affinché l'Organizzazione ITER disponga di una licenza irrevocabile, non esclusiva e senza royalties per utilizzare tali informazioni riservate preesistenti, ivi compresi i manuali o il materiale di formazione per la costruzione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione delle installazioni ITER.

(b)

Quando informazioni riservate sono messe a disposizione dell'Organizzazione ITER, esse devono essere chiaramente individuate come tali ed essere trasmesse sulla base di un accordo che garantisca la riservatezza. Il destinatario di tali informazioni le utilizza unicamente ai fini indicati alla lettera a) e ne salvaguarda la riservatezza nella misura prevista da tale accordo. In caso di utilizzo abusivo di tali informazioni riservate preesistenti da parte dell'Organizzazione ITER, questa è tenuta a risarcire i danni che ne derivano.

4.2.4.

Il membro che, agendo tramite un'agenzia interna o un’entità, ha incorporato negli elementi forniti all'Organizzazione ITER informazioni riservate preesistenti, come know how o segreti commerciali, che siano necessarie

per costruire, far funzionare, utilizzare o integrare tecnologia per la ricerca e lo sviluppo in relazione alle installazioni ITER,

per la manutenzione o la riparazione dell'elemento fornito, oppure

se ritenuto necessario dal Consiglio, prima di un appalto pubblico,

si adopera per quanto possibile per concedere una licenza commerciale per tali informazioni riservate preesistenti oppure fornisce gli stessi elementi che incorporano le informazioni riservate preesistenti alla parte destinataria mediante stipulazione di contratti di diritto privato con compensazione finanziaria per programmi di ricerca e sviluppo di un membro sostenuti da finanziamenti pubblici nel settore della fusione, a condizioni non meno favorevoli di quelle con le quali questo membro concede licenze per tali informazioni riservate preesistenti o fornisce gli stessi elementi a soggetti terzi all'interno o al di fuori del proprio territorio. Qualora vengano offerte queste condizioni, le suddette licenze o forniture dei suddetti elementi non può essere rifiutata. Una volta concessa, la licenza può essere revocata solamente quando il licenziatario non osserva i propri obblighi contrattuali.

4.2.5.

Il membro che, agendo tramite un'agenzia interna o un’entità, abbia incorporato proprietà intellettuale preesistente, comprese le informazioni riservate preesistenti, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, si adopera per quanto possibile affinché il componente che incorpora la proprietà intellettuale preesistente venga messo a disposizione, secondo modalità e condizioni ragionevoli, ovvero si adopera per quanto possibile per concedere agli altri membri, a condizioni eque e non discriminatorie, una licenza non esclusiva per uno sfruttamento commerciale nel settore della fusione, con il diritto di concedere a loro volta sottolicenze di sfruttamento a terzi nazionali di tali membri sul loro territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali il suddetto membro concede tale proprietà intellettuale preesistente in licenza a terzi all'interno o al di fuori del proprio territorio. Qualora siano offerte queste condizioni, la concessione della licenza non può essere rifiutata. La licenza può essere revocata solamente quando il licenziatario non osserva i propri obblighi contrattuali.

4.2.6.

Tutti i membri che agiscono tramite un'agenzia interna o un’entità, sono incoraggiati a mettere a disposizione degli altri membri, per scopi commerciali diversi da quelli contemplati al punto 4.2.5, tutta la proprietà intellettuale preesistente incorporata negli elementi forniti all'organizzazione ITER, qualora detta proprietà intellettuale preesistente sia:

necessaria per costruire, far funzionare, utilizzare o integrare tecnologia per l'attività di ricerca e sviluppo in relazione alle installazioni ITER,

sia necessaria per la manutenzione o la riparazione dell'elemento fornito,

sia ritenuta necessaria dal Consiglio, prima di un appalto pubblico.

Se la suddetta proprietà intellettuale preesistente è oggetto di una licenza concessa ai membri dai suoi proprietari, la licenza deve essere concessa a condizioni eque e non discriminatorie.

4.3.

Licenze concesse a soggetti terzi di non membri

Le licenze sulla proprietà intellettuale generata concesse dai membri a soggetti terzi di non membri sono soggette all'osservanza delle norme decise dal Consiglio in materia di licenze concesse a terzi. Dette norme sono adottate dal Consiglio che si pronuncia all'unanimità.

Articolo 5

Proprietà intellettuale generata o incorporata dall'organizzazione ITER

5.1.

Proprietà intellettuale generata.

5.1.1.

La proprietà intellettuale generata dall'Organizzazione ITER nel corso dell'esecuzione del presente accordo è di proprietà dell'organizzazione ITER. L'Organizzazione ITER definisce le procedure opportune per la registrazione, la notifica e la protezione della proprietà intellettuale.

5.1.2.

La suddetta proprietà intellettuale è concessa in licenza dall'Organizzazione ITER ai suoi membri a condizioni eque, non discriminatorie; la licenza è irrevocabile, non esclusiva e senza royalties, con il diritto, per i membri, di concedere sottolicenze nel loro territorio ai fini della ricerca e dello sviluppo nel campo della fusione.

5.1.3.

La proprietà intellettuale generata che è stata sviluppata o acquistata dall'Organizzazione ITER nel corso dell'esecuzione del presente accordo è concessa in licenza ai membri a condizioni eque e non discriminatorie e non esclusive per lo sfruttamento commerciale con il diritto di cederla in licenza, per tale scopo, a soggetti terzi nazionali di questi membri sul loro territorio, a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali l'Organizzazione ITER concede licenze a terzi per tale proprietà intellettuale generata. Qualora vengano offerte le suddette condizioni, la concessione della licenza non può essere rifiutata. Le licenze possono essere revocate soltanto quando il licenziatario non adempie i propri obblighi contrattuali.

5.2.

Proprietà intellettuale preesistente.

5.2.1.

A condizione che ne detenga i diritti pertinenti, quando l'Organizzazione ITER incorpora proprietà intellettuale preesistente che risulti necessaria:

per costruire, far funzionare, utilizzare o integrare tecnologia per la ricerca e lo sviluppo in relazione alle installazioni ITER,

per creare miglioramenti e lavori derivati,

per la manutenzione e la riparazione delle installazioni ITER, oppure

che sia ritenuta necessaria dal Consiglio prima dell'aggiudicazione di un appalto pubblico,

l'Organizzazione ITER prende le disposizioni necessarie allo scopo di concedere tale proprietà intellettuale preesistente in sublicenza, a condizioni eque e non discriminatorie, mediante licenza irrevocabile, non esclusiva, senza royalties ai membri, con il diritto per quest'ultimi di concedere a loro volta sottolicenze nel proprio territorio per fini di ricerca e sviluppo nel campo della fusione. L'Organizzazione ITER si adopera per quanto possibile per acquisire i diritti pertinenti.

5.2.2.

Per la proprietà intellettuale preesistente, ivi comprese le informazioni riservate preesistenti, incorporate dall'Organizzazione ITER nel corso dell'esecuzione del presente accordo, l'Organizzazione ITER si adopera per quanto possibile per mettere a disposizione dei membri, a condizioni eque e non discriminatorie, una licenza non esclusiva per lo sfruttamento commerciale nel settore della fusione, con il diritto di concedere sottolicenze per tale scopo a soggetti terzi nazionali di questi membri all'interno del territorio di questi ultimi a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali l'Organizzazione ITER concede in licenza a terzi questa proprietà intellettuale preesistente. Qualora siano offerte le suddette condizioni, la concessione della licenza non può essere rifiutata. La suddetta licenza può essere revocata solamente quando il licenziatario non adempie ai propri obblighi contrattuali.

5.2.3.

L'Organizzazione ITER si adopera per quanto possibile per mettere a disposizione dei membri tutta la proprietà intellettuale preesistente, ivi comprese le informazioni riservate preesistenti per scopi diversi da quelli pubblicati al punto 5.2.2. Questa proprietà intellettuale preesistente, se concessa in licenza dall'Organizzazione ITER ai membri, deve essere data in licenza a condizioni eque e non discriminatorie.

5.3.

Concessione di licenze a soggetti terzi appartenenti a non membri.

Tutte le licenze concesse dall'Organizzazione ITER a soggetti terzi appartenenti a un non membro sono soggette all'osservanza delle norme sulla concessione delle licenze a terzi determinate dal Consiglio. Tali norme sono adottate dal Consiglio con decisione unanime.

Articolo 6

Proprietà intellettuale generata dal personale dell'Organizzazione ITER e da altri ricercatori

6.1.

La proprietà intellettuale generata da personale direttamente impiegato e dal personale distaccato dall'Organizzazione ITER è di proprietà di quest'ultima e, nei contratti di impiego e relativi regolamenti è disciplinata, da norme conformi alle presenti disposizioni.

6.2.

La proprietà intellettuale generata da ricercatori invitati che partecipano alle attività dell'Organizzazione ITER in forza di un accordo sottoscritto con quest’ultima ai fini dell’esecuzione di attività specifiche e che sono direttamente implicati nei programmi generali dell'Organizzazione ITER è proprietà dell'Organizzazione ITER, salvo decisione diversa del Consiglio.

6.3.

I diritti di proprietà intellettuale generata da ricercatori invitati non implicati in programmi generali dell'Organizzazione ITER sono disciplinati da un accordo con l'Organizzazione ITER conformemente alle condizioni dettate dal Consiglio.

Articolo 7

Protezione della proprietà intellettuale

7.1.

Il membro che acquista proprietà intellettuale o chiede la protezione della proprietà intellettuale che ha prodotto o acquisito, ne informa tempestivamente gli altri membri e l'Organizzazione ITER e fornisce loro tutte le informazioni riguardanti tale protezione. Se un membro decide di non esercitare il diritto a chiedere, in tutti i paesi o regioni, la protezione della proprietà intellettuale che ha prodotto, informa tempestivamente della sua decisione l'Organizzazione ITER la quale può in tal caso chiedere il rilascio di tale protezione o direttamente o attraverso i membri.

7.2.

Per la proprietà intellettuale generata o acquisita dall'organizzazione ITER, il Consiglio stabilisce, non appena possibile, le opportune procedure per la notifica, la protezione e la registrazione di tale proprietà intellettuale, ad esempio tramite la creazione di una banca dati alla quale i membri possono accedere.

7.3.

Nell'ipotesi di una creazione in comune di proprietà intellettuale, i membri partecipanti e/o l'Organizzazione ITER hanno il diritto di chiedere in qualità di co-proprietari la protezione di questa proprietà intellettuale nello Stato di loro scelta.

7.4.

Vi è comproprietà della proprietà intellettuale quando quest'ultima è generata da due o più membri insieme all'Organizzazione ITER e quando le caratteristiche di questa proprietà intellettuale non possono essere separate ai fini della domanda, della concessione o del mantenimento della protezione della proprietà intellettuale in questione. In tal caso, i creatori comuni concordano tra di loro, mediante un accordo di comproprietà, l'attribuzione della suddetta proprietà intellettuale e le relative condizioni di esercizio.

Articolo 8

Disattivazione

8.1.

Per la fase di disattivazione dopo il trasferimento delle installazioni allo Stato ospitante, la parte ospitante fornisce agli altri membri tutte le informazioni pertinenti siano esse pubblicate o non pubblicate, generate o utilizzate durante la fase di disattivazione delle installazioni ITER.

8.2.

Il presente allegato non riguarda la proprietà intellettuale generata dallo Stato ospitante durante la fase di disattivazione.

Articolo 9

Cessazione e recesso

9.1.

Il Consiglio si pronuncia, nella misura necessaria, su tutte le questioni relative alla cessazione del presente accordo o al recesso di una parte nella misura in cui questi atti si riferiscono alla proprietà intellettuale e non siano integralmente disciplinati dal presente accordo.

9.2.

I diritti di proprietà intellettuale conferiti e gli obblighi imposti ai membri e all'Organizzazione ITER dalle disposizioni del presente allegato, in particolare tutte le licenze concesse sopravvivono anche dopo la cessazione del presente accordo o dopo il recesso delle parti.

Articolo 10

Royalties

Le royalties corrisposte a fronte della cessione in licenza di proprietà intellettuale da parte dell'Organizzazione ITER costituiscono una risorsa dell'organizzazione medesima.

Articolo 11

Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia insorta in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente allegato sarà composta in conformità delle disposizioni dell'articolo 25 del presente accordo.

Articolo 12

Compenso degli inventori

Il Consiglio determina le condizioni e le modalità per la rimunerazione del personale che abbia generato proprietà intellettuale.

Articolo 13

Responsabilità

Nella negoziazione degli accordi di licenza, l'Organizzazione ITER e i membri inseriscono, se necessario, le opportune disposizioni disciplinanti le rispettive responsabilità e i rispettivi diritti e obblighi nascenti dall'esecuzione di tali accordi.

ALLEGATO II

Allegato relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito

Articolo 1

Accordo relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito

1.   La Parte ospitante mette, o dispone affinché siano messi, a disposizione dell’Organizzazione ITER terreni, impianti, edifici, beni e servizi a sostegno del sito, come succintamente descritti nel presente Allegato. La Parte ospitante può designare un’altra entità affinché agisca per suo conto a tal fine.

2.   I dettagli relativi al sostegno fornito e le procedure di cooperazione tra l’Organizzazione ITER e la Parte ospitante o l’entità designata (in appresso «la Parte ospitante»), sono stabiliti in un Accordo (in appresso «l’Accordo relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito») che esse concluderanno.

Articolo 2

Durata dell’Accordo

La Parte ospitante fornisce all’Organizzazione ITER le infrastrutture e i servizi necessari nel sito per tutto il periodo compreso tra l’istituzione dell’Organizzazione ITER e la scadenza o la denunzia del presente Accordo.

Articolo 3

Comitato di collegamento

L’Organizzazione ITER e la Parte ospitante istituiscono un Comitato di collegamento per garantire l’efficace messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi contemplati dal presente Allegato in conformità delle disposizioni dell’Accordo relativo alle infrastrutture e ai servizi nel sito.

Articolo 4

Terreni, edifici, impianti e accesso

La Parte ospitante fornisce, a proprie spese, il sito ITER alle condizioni esposte nei Requisiti e Presupposti per il Progetto di costruzione del sito ITER adottati nel 2000 (in appresso «le condizioni di riferimento») dal Consiglio istituito ai sensi dell’Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica, il governo del Giappone, il governo della Federazione russa e il governo degli Stati Uniti d’America sulla cooperazione nelle Attività di progettazione ingegneristica per il Reattore termonucleare internazionale sperimentale (in appresso «ITER EDA»), oltre ad altre infrastrutture e servizi specifici descritti di seguito:

a)

terreni da mettere a disposizione dell’Organizzazione ITER a titolo gratuito per la costruzione, l’utilizzo e l’eventuale ampliamento di tutti gli edifici e servizi ausiliari ITER descritti nella relazione finale ITER/EDA;

b)

servizi principali da fornire fino al confine perimetrale del sito: acqua, elettricità, fognature e canali di scolo, sistemi di allarme;

c)

strade, passaggi e ponti, compresi gli eventuali adattamenti del tratto stradale tra il Porto autonomo di Marsiglia e il sito ITER, per garantire l’accesso al confine perimetrale del sito delle attrezzature da fornire all’Organizzazione ITER, tenendo conto delle loro dimensioni e peso massimi, nonché l’accesso del personale e dei visitatori;

d)

servizi di trasporto dal Porto autonomo di Marsiglia o, nel caso di trasporto aereo, dall’aeroporto di Marignane verso il sito ITER per le componenti fornite dalle Parti;

e)

alloggi temporanei, che si rendano necessari per l’Organizzazione ITER nel sito ITER e nei pressi del sito, fino a che potranno essere utilizzati gli edifici e impianti definitivi dell’Organizzazione ITER;

f)

alimentazione elettrica: impianto e manutenzione, fino al confine perimetrale del sito, dell’alimentazione elettrica che sia in grado di fornire fino a 500 MW per i picchi di carico e di ricevere dalla rete 120 MW di corrente elettrica continua, senza interruzione in caso di manutenzione del collegamento;

g)

sistema di raffreddamento per acqua capace di dissipare in media 450 MW di energia (termica) nell’ambiente;

h)

collegamento alla rete informatica e alle linee di telecomunicazioni ad alta capacità.

Articolo 5

Servizi

Oltre agli elementi indicati all’articolo 4 del presente Allegato, la Parte ospitante fornisce, a sue spese o a prezzi giustificati, conformemente all’Accordo relativo alle infrastrutture e ai servizi sul sito, i servizi tecnici, amministrativi e generali che saranno richiesti dall’Organizzazione ITER. Questi servizi comprendono, tra l’altro:

a)

personale di sostegno in aggiunta al personale assegnato dalla Parte ospitante all’Organizzazione ITER ai sensi dell’articolo 8 del presente Accordo;

b)

impianti per servizi medici;

c)

servizi di interventi di emergenza;

d)

sistema di allarme di sicurezza e relativi dispositivi;

e)

mensa;

f)

assistenza nelle procedure di concessione di licenze;

g)

assistenza per la gestione della sicurezza;

h)

assistenza per i corsi di lingue;

i)

servizi di gestione e di smaltimento dei rifiuti radioattivi generati dalle operazioni ITER;

j)

assistenza per il trasloco e la reinstallazione;

k)

servizio di autobus da e verso il luogo di lavoro;

l)

impianti di ricreazione e servizi sociali;

m)

servizi di utilità generale;

n)

biblioteca e servizi multimediali;

o)

monitoraggio ambientale, compreso il controllo delle radiazioni;

p)

servizi nel sito (raccolta dei rifiuti, pulizia e giardinaggio).

Articolo 6

Servizio scolastico

La Parte ospitante istituisce, a sue spese, una scuola internazionale per l’istruzione dei figli del personale e fornisce un insegnamento pre-universitario secondo un curriculum di base internazionale che sarà predisposto di concerto con le autorità responsabili dell’istruzione delle Parti non ospitanti, e facilita l’attuazione di corsi supplementari specifici per le Parti non ospitanti sostenuti da questi ultimi. Le Parti non ospitanti si adoperano per garantire lo sviluppo della scuola e l’accettazione del suo programma di studi da parte delle rispettive autorità.

Disposizioni per l’applicazione provvisoria dell’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER

Articolo 1

Le Parti nelle presenti Disposizioni sono firmatarie dell’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (in appresso «Accordo ITER») tra la Comunità europea dell’energia atomica (in appresso «Euratom»), il governo della Repubblica popolare cinese, il governo dell’India, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea, il governo della Federazione russa e il governo degli Stati Uniti d’America.

Articolo 2

A norma dei suoi termini, l’Accordo ITER entra in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’Accordo da parte della Repubblica popolare cinese, di Euratom, dell’India, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America.

Articolo 3

Le Parti nelle presenti Disposizioni desiderano proseguire quanto più possibile la cooperazione prevista dall’Accordo ITER nelle more del completamento per ciascuna di esse di tutte le procedure interne richieste ai fini della ratifica, accettazione o approvazione dell’Accordo ITER.

Articolo 4

Le Parti nelle presenti Disposizioni si impegnano pertanto a rispettare, nella misura consentita dalla legislazione e regolamentazione nazionale, i termini dell’Accordo ITER fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 5

Una Parte può ritirarsi dalle presenti Disposizioni mediante un preavviso scritto di 120 giorni alle altre Parti.

Articolo 6

Le presenti Disposizioni prendono effetto all’atto della loro firma.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 21 novembre 2006, in un unico esemplare in lingua inglese.

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Per il governo della Repubblica popolare cinese

Per il governo dell'India

Per il governo del Giappone

Per il governo della Repubblica di Corea

Per il governo della Federazione russa

Per il governo degli Stati Uniti d'America


ACCORDO

sui privilegi e sulle immunità dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER

La Comunità economica dell’energia atomica (in appresso «Euratom»), il governo della Repubblica popolare cinese, il governo dell’India, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea e il governo della Federazione russa (in appresso «le Parti»),

CONSIDERANDO che l’articolo 12 dell’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (in appresso «Accordo ITER») dispone che le Parti dell’accordo concedano privilegi e immunità,

CONSIDERANDO che lo scopo del presente Accordo consiste nel definire, nei confronti delle Parti del presente Accordo, il contenuto e la portata di detti privilegi e immunità ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo ITER,

CONSIDERANDO che le Parti hanno confermato, in occasione della riunione ministeriale su ITER tenutasi a Bruxelles il 24 maggio 2006, di voler concludere il presente Accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   Ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo ITER, l’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (in appresso «Organizzazione ITER») è dotata di personalità giuridica internazionale, comprensiva della capacità di concludere accordi con Stati e/o organizzazioni internazionali.

2.   L’Organizzazione ITER è dotata di personalità giuridica e gode, nei territori dei membri, della capacità giuridica necessaria, tra l'altro, per:

a)

stipulare contratti;

b)

acquistare, detenere e alienare beni immobili e mobili;

c)

ottenere licenze; e

d)

stare in giudizio.

Articolo 2

Gli edifici e i locali dell’Organizzazione ITER sono inviolabili.

Articolo 3

Gli archivi e i documenti dell’Organizzazione ITER sono inviolabili.

Articolo 4

1.   L’Organizzazione ITER gode dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, eccetto:

a)

nella misura in cui abbia espressamente rinunciato a detta immunità in un caso specifico;

b)

in relazione a un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un autoveicolo di proprietà dell’Organizzazione ITER o utilizzato per suo conto, o in caso di infrazione del codice della strada che coinvolga detto veicolo;

c)

in caso di provvedimento di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 23; e

d)

in caso di pignoramento di stipendio, eseguito a fronte di un debito di un membro del personale dell’Organizzazione ITER, a condizione che tale provvedimento risulti da una sentenza giudiziaria definitiva ed esecutiva conformemente alle norme in vigore nel territorio di esecuzione.

2.   I beni e gli averi dell’Organizzazione ITER, ovunque si trovino, godono dell’immunità da requisizione, confisca, espropriazione o sequestro, eccetto:

a)

nella misura in cui abbia espressamente rinunciato a tale immunità in un caso specifico;

b)

nei confronti di un’azione civile di cui al paragrafo 1, lettera b); e

c)

in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 23.

3.   L’Organizzazione ITER gode altresì dell’immunità da qualsiasi forma di coercizione amministrativa o di provvedimento giudiziario cautelare, eccetto nella misura in cui abbia rinunciato espressamente a tale immunità in un caso specifico e ciò sia necessario nelle situazioni seguenti:

a)

la prevenzione di incidenti o le relative indagini quando siano coinvolti autoveicoli di proprietà dell’Organizzazione ITER o utilizzati per suo conto; e

b)

l’esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 23.

Articolo 5

1.   Nell’ambito delle sue attività ufficiali, l’Organizzazione ITER, i suoi beni e le sue entrate sono esenti dalle imposte dirette.

2.   Quando beni o servizi, strettamente necessari per l’esercizio delle attività ufficiali dell’Organizzazione ITER, sono acquistati o utilizzati dall’Organizzazione ITER o per suo conto e quando il prezzo di detti beni o servizi è comprensivo di tasse o diritti, la Parte prende, nella misura del possibile, adeguati provvedimenti volti a concedere l’esenzione di dette tasse o diritti, o ad assicurarne il rimborso.

Articolo 6

1.   I beni importati o esportati dall’Organizzazione ITER, o per suo conto, nell’ambito delle sue attività ufficiali sono esenti da qualsiasi diritto e tassa. I beni importati o esportati dall’Organizzazione ITER nell’ambito delle sue attività ufficiali sono esenti da divieti e restrizioni all’importazione e all’esportazione, eccetto nel caso in cui detti divieti o restrizioni siano conformi alle leggi, regolamenti e politiche di cui agli articoli 14 e 20 dell’Accordo ITER.

2.   I beni che hanno beneficiato dell’esenzione di cui all’articolo 5 o che sono importati conformemente al paragrafo 1 non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito, salvo che ciò avvenga alle condizioni stabilite dalle Parti che hanno accordato l’esenzione.

Articolo 7

1.   Ai fini degli articoli 5 e 6, le attività ufficiali dell’Organizzazione ITER comprendono le sue attività amministrative, incluse quelle connesse al regime di sicurezza sociale che avrà stabilito, e le attività condotte per conseguire la finalità dell’Organizzazione ITER, come definita nell’Accordo ITER.

2.   Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non si applicano alle tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 8

Non è concessa alcuna esenzione ai sensi degli articoli 5 o 6 in relazione ai beni acquistati o importati o i servizi forniti per l’uso personale dei membri del personale dell’Organizzazione ITER.

Articolo 9

Fatte salve le leggi, i regolamenti e le politiche di cui agli articoli 14 e 20 dell’Accordo ITER, la circolazione di pubblicazioni e di altro materiale informativo inviato o ricevuto dall’Organizzazione ITER non è soggetta ad alcuna restrizione.

Articolo 10

1.   L’Organizzazione ITER può ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valute, contanti o titoli; può disporne liberamente per qualsiasi finalità prevista nell’Accordo ITER e tenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria per adempiere alle proprie obbligazioni.

2.   Nell’esercizio dei suoi diritti di cui al paragrafo 1, l’Organizzazione ITER tiene debitamente conto di qualsiasi osservazione formulata dai suoi membri, nella misura in cui ritenga che dette osservazioni possano essere prese in considerazione senza pregiudizio dei propri interessi.

Articolo 11

1.   Con riferimento alle sue comunicazioni ufficiali e alla trasmissione di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione ITER gode di un trattamento non meno favorevole di quello concesso da ciascuna Parte ad altre organizzazioni internazionali.

2.   Le comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione ITER non possono essere oggetto di alcuna forma di censura, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato.

Articolo 12

Le Parti adottano tutte le idonee misure per agevolare l’entrata e il soggiorno nel loro territorio, o la partenza dal loro territorio, del personale dell’Organizzazione ITER.

Articolo 13

1.   I rappresentanti delle Parti, nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza e nel corso dei loro viaggi da e verso il luogo della riunione stabilito dall’Organizzazione ITER, godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

a)

l’immunità dall’arresto e dalla detenzione così come dal sequestro dei bagagli personali;

b)

l’immunità di giurisdizione, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, con riferimento agli atti compiuti in veste ufficiale, comprese le parole e gli scritti; tuttavia tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa da un rappresentante di una Parte, né in caso di danni causati da un autoveicolo che gli appartiene o che conduce;

c)

l’inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

d)

il diritto di ricevere documenti o corrispondenza con corriere speciale o valigetta sigillata;

e)

l’esenzione per sé e il proprio coniuge dalle disposizioni che limitano l’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

f)

le stesse agevolazioni, per quanto riguarda le restrizioni valutarie o di cambio, riconosciute ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

g)

le stesse agevolazioni doganali, per quanto riguarda i loro bagagli personali, riconosciute agli agenti diplomatici.

2.   I privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti di una Parte per loro beneficio personale, bensì per garantire la loro piena indipendenza nell’esercizio delle funzioni assolte nell’ambito dell’Organizzazione ITER. Ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo ITER, ciascuna Parte revoca l’immunità concessa ai propri rappresentanti qualora ritenga che il suo mantenimento possa ostacolare il corso della giustizia e la sua revoca non pregiudichi lo scopo per il quale è stata concessa.

Articolo 14

I membri del personale dell’Organizzazione ITER godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

a)

l’immunità di giurisdizione, anche dopo aver cessato il servizio presso l’Organizzazione ITER, con riferimento agli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le parole e gli scritti; tuttavia tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa da un membro del personale dell’Organizzazione ITER, né in caso di danni causati da un autoveicolo che gli appartiene o che conduce;

b)

l’esenzione da tutti dagli obblighi in materia di servizio militare;

c)

inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

d)

le stesse agevolazioni, per quanto riguarda le disposizioni che limitano l’immigrazione e le formalità di registrazione degli stranieri, di quelle usualmente riconosciute ai membri del personale di organizzazioni internazionali; tali agevolazioni sono estese ai membri del loro nucleo familiare;

e)

gli stessi privilegi, per quanto riguarda le restrizioni di cambio, accordati al personale di organizzazioni internazionali;

f)

in periodo di crisi internazionale, le stesse agevolazioni in materia di rimpatrio riconosciute agli agenti diplomatici; tali agevolazioni sono estese ai membri del loro nucleo familiare;

g)

il diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e il diritto, alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, di riesportare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal paese nel cui territorio il diritto è esercitato.

Articolo 15

In aggiunta ai privilegi e immunità di cui all’articolo 14, il Direttore generale dell’Organizzazione ITER e, quando il suo posto è vacante, la persona designata a farne le veci, gode dei privilegi e delle immunità riconosciuti agli agenti diplomatici di categoria equivalente.

Articolo 16

Gli esperti, nell’esercizio delle loro funzioni nell’ambito dell’Organizzazione ITER o nell’esecuzione di missioni per l’Organizzazione ITER, godono dei privilegi e delle immunità seguenti, nella misura in cui siano necessari per l’esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni e nel corso di dette missioni:

a)

l’immunità di giurisdizione, anche dopo aver cessato di svolgere funzione di esperto per l’organizzazione, con riferimento agli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le parole e gli scritti; tuttavia tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa da un esperto, né in caso di danni causati da un autoveicolo che gli appartiene o che conduce;

b)

l’inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

c)

le stesse agevolazioni, per quanto riguarda le restrizioni valutarie o di cambio così come i bagagli personali, riconosciute ai funzionari di governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 17

1.   Gli stipendi ed emolumenti versati dall’Organizzazione ITER sono esenti dall’imposta sul reddito nella misura in cui siano soggetti a un’imposta a profitto dell’Organizzazione ITER. Le Parti conservano il diritto di tener conto di detti stipendi ed emolumenti ai fini del calcolo del livello di imposizione fiscale da applicare ai redditi generati da altre fonti.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rendite e pensioni versate dall’Organizzazione ITER ai suoi ex Direttori generali e membri del personale.

Articolo 18

Gli articoli 14 e 17 si applicano a tutte le categorie di personale contemplate dallo statuto del personale dell’Organizzazione ITER. Il Consiglio dell’Organizzazione ITER (in appresso «il Consiglio») stabilisce a quali categorie di esperti è applicabile l’articolo 16. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti di cui al presente articolo sono comunicati periodicamente ai membri dell’Organizzazione ITER.

Articolo 19

Qualora istituisca un proprio regime di sicurezza sociale, l’Organizzazione ITER, il suo Direttore generale e il suo personale sono esentati dal versamento di tutti i contributi obbligatori agli organismi nazionali di sicurezza sociale, fatti salvi gli accordi conclusi con le Parti e/o lo Stato ospitante.

Articolo 20

Nessuna Parte è obbligata ad accordare i privilegi e le immunità di cui all’articolo 13, all’articolo 14, lettere b), d), e), f) e g), all’articolo 15, all’articolo 16, lettera c), e all’articolo 19 ai suoi cittadini o a persone che, al momento della loro entrata in servizio presso l’Organizzazione ITER in detta Parte, vi risiedono permanentemente.

Articolo 21

1.   I privilegi e immunità previsti nel presente Accordo non sono concessi al Direttore generale, al personale e agli esperti dell’Organizzazione ITER per loro beneficio personale. Tali privilegi e immunità sono riconosciuti con l’unico scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione ITER e la piena indipendenza delle persone che ne beneficiano.

2.   Ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo ITER, il Consiglio revoca l’immunità concessa ogniqualvolta reputi che il suo mantenimento possa ostacolare il corso della giustizia e la sua revoca non sia contraria agli interessi dell’Organizzazione ITER e dei suoi membri.

Articolo 22

L’Organizzazione ITER coopera costantemente con le autorità competenti delle Parti e dello Stato ospitante, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’Accordo ITER, al fine di facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di polizia, salute pubblica e sicurezza, concessione di licenze, protezione dell’ambiente e di ispezione del lavoro, o di altra legislazione nazionale analoga, nonché di prevenire abusi dei privilegi e delle immunità previsti dal presente Accordo. La procedura di cooperazione di cui al presente articolo può essere definita negli accordi relativi alla sede e alle Équipe Locali o in accordi aggiuntivi.

Articolo 23

1.   All’atto di stipulare contratti scritti, diversi da quelli conclusi conformemente allo statuto del personale, l’Organizzazione ITER può prevedere il ricorso all’arbitrato. La legge applicabile e lo Stato nel quale l’organo arbitrale ha sede sono precisati in una clausola compromissoria o uno speciale accordo arbitrale concluso a tal fine.

2.   L’esecuzione della decisione arbitrale è disciplinata dalle norme in vigore nello Stato nel cui territorio la decisione deve essere eseguita.

Articolo 24

A norma del trattato che istituisce Euratom, il presente Accordo si applica ai territori contemplati dal suddetto trattato. Conformemente a detto trattato e ad altri accordi pertinenti, esso si applica anche alla Repubblica di Bulgaria, alla Romania e alla Confederazione elvetica, le quali partecipano al programma sulla fusione di Euratom in qualità di Stati terzi pienamente associati.

Articolo 25

1.   Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione conformemente alle procedure di ciascun firmatario.

2.   Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’Accordo da parte della Repubblica popolare cinese, di Euratom, dell’India, del Giappone, della Repubblica di Corea e della Federazione russa.

3.   Se il presente Accordo non è entrato in vigore entro un anno dalla firma, il depositario convoca i firmatari ad una riunione volta a stabilire le misure da intraprendere per facilitare l’entrata in vigore dell’Accordo.

Articolo 26

1.   Quando il Consiglio dell’Organizzazione ITER ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, dell’Accordo ITER, lo Stato o l’organizzazione internazionale interessato può aderire al presente Accordo e diventarne Parte.

2.   L’adesione entra in vigore alla data di deposito dello strumento di adesione presso il depositario.

Articolo 27

Il presente Accordo ha la stessa durata dell’Accordo ITER. L’estinzione del presente Accordo non pregiudica l’immunità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 14, lettera a), e all’articolo 16, lettera a).

Articolo 28

Qualsiasi questione sorta tra le Parti, o tra una o più Parti e l’Organizzazione ITER, che derivi o sia relativa al presente Accordo è risolta mediante consultazione, mediazione o altre procedure che saranno decise, quali l’arbitrato. Le Parti interessate si riuniscono per discutere la natura della controversia in vista di una sua rapida composizione.

Articolo 29

1.   Il Direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica è il depositario del presente Accordo.

2.   Il testo originale del presente Accordo è depositato presso il depositario, che trasmette copie certificate dello stesso ai firmatari e al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

3.   Il depositario notifica a tutti i firmatari e agli Stati e alle organizzazioni internazionali aderenti:

a)

la data dell’avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; e

b)

la data di entrata in vigore del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Parigi, il 21 novembre 2006, in un unico esemplare in lingua inglese.

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Per il governo della Repubblica popolare cinese

Per il governo dell'India

Per il governo del Giappone

Per il governo della Repubblica di Corea

Per il governo della Federazione russa


16.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/87


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2006

recante determinazione dei livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e a ciascuno degli Stati membri nell'ambito del protocollo di Kyoto ai sensi della decisione 2002/358/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 6468]

(2006/944/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (1), in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato II della decisione 2002/358/CE sono fissati gli impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni allo scopo di stabilire i livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità europea e ai suoi Stati membri in conformità dell'articolo 4 del protocollo di Kyoto. Nell'allegato B al protocollo di Kyoto sono fissati gli impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni allo scopo di stabilire i livelli di emissione rispettivamente assegnati agli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo il 25 aprile 2002, eccetto Cipro e Malta, paesi per i quali non sono stati ancora fissati impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto.

(2)

I livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità e agli Stati membri, espressi in tonnellate di CO2 equivalente, sono fissati nell'allegato della presente decisione. Detti livelli di emissione sono calcolati sulla base dei dati rivisti sulle emissioni dell'anno di riferimento presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 della decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, moltiplicati per gli impegni quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni fissati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE e nell'allegato B al protocollo di Kyoto (2), moltiplicati per cinque, a rappresentare i cinque anni del primo periodo di impegno del protocollo.

(3)

In conformità dell'articolo 3 della decisione 2002/358/CE, la quantità assegnata alla Comunità e a ciascuno dei suoi Stati membri è uguale ai livelli di emissione stabiliti rispettivamente per ognuno di essi nell'allegato della presente decisione.

(4)

Per la revisione dei dati relativi all'anno di riferimento ai sensi del protocollo di Kyoto, presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 della decisione 2005/166/CE, è stato necessario effettuare un nuovo calcolo da cui è risultata una differenza aritmetica di 11 403 608 tonnellate di CO2 equivalente tra il quantitativo assegnato alla Comunità europea e la somma dei quantitativi assegnati agli Stati membri elencati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE. Questa differenza deve essere rilasciata come unità di quantità assegnate dalla Comunità.

(5)

Ogni modifica dei livelli finali di emissione della Comunità e degli Stati membri risultante dal riesame dei livelli di emissione a norma dell'articolo 8 del protocollo di Kyoto deve essere specificata mediante modifica della presente decisione.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I livelli di emissione in termini di tonnellate di CO2 equivalente rispettivamente assegnati alla Comunità e agli Stati membri per il primo periodo di impegno di limitazione o riduzione quantificata delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

La differenza di 11 403 608 tonnellate di CO2 equivalente tra i livelli di emissione della Comunità e la somma dei livelli di emissione degli Stati membri elencati nell'allegato II della decisione 2002/358/CE è rilasciata come unità di quantità assegnate dalla Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 57.


ALLEGATO

Livelli di emissione rispettivamente assegnati alla Comunità europea e agli Stati membri in termini di tonnellate di CO2 equivalente per il primo periodo di impegno di limitazione o riduzione quantificata delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto

Comunità europea (1)

19 683 181 601

Belgio

679 368 682

Danimarca

273 827 177

Germania

4 868 520 955

Grecia

694 087 947

Spagna

1 663 967 412

Francia

2 819 626 640

Irlanda

315 158 338

Italia

2 429 132 197

Lussemburgo

45 677 304

Paesi Bassi

1 008 565 720

Austria

343 405 392

Portogallo

386 956 503

Finlandia

355 480 975

Svezia

375 864 317

Regno Unito

3 412 080 630


Cipro

Non pertinente

Repubblica ceca

902 890 649

Estonia

197 902 558

Lettonia

119 113 402

Lituania

221 275 934

Ungheria

578 260 222

Malta

Non pertinente

Polonia

2 673 496 300

Slovenia

92 934 961

Slovacchia

337 456 459


(1)  Livelli applicabili agli Stati membri elencati nell'allegato II della presente decisione, ai fini dell'adempimento congiunto degli impegni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo di Kyoto, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo e ai sensi della decisione 2002/358/CE.