ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 354

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
14 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1829/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1830/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2092/2004 recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1831/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la doramectina ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ( 1 )

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1834/2006 della Commissione, del 12 dicembre 2006, relativo al divieto di pesca del nasello nelle zone CIEM VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (acque CE) per le navi battenti bandiera portoghese

29

 

*

Regolamento (CE) n. 1835/2006 della Commissione, del 12 dicembre 2006, relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (acque CE) per le navi battenti bandiera portoghese

31

 

*

Regolamento (CE) n. 1836/2006 della Commissione, del 12 dicembre 2006, relativo al divieto di pesca del nasello nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV (acque CE) per le navi battenti bandiera belga

33

 

*

Regolamento (CE) n. 1837/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante riapertura della pesca dell'aringa nelle zone CIEM IVc, VIId per i pescherecci battenti bandiera francese

35

 

 

Regolamento (CE) n. 1838/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per la frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

37

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2006, che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2006, 1o marzo 2006, 1o aprile 2006, 1o maggio 2006 e 1o giugno 2006 alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

39

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, relativa ad un contributo finanziario comunitario, per il 2006 e il 2007, alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2006) 6433]

42

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE [notificata con il numero C(2006) 6437]  ( 1 )

48

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2006) 6441]  ( 1 )

50

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in vista dell’adesione della Bulgaria e della Romania [notificata con il numero C(2006) 6454]  ( 1 )

52

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del flubendiamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6457]  ( 1 )

54

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione [notificata con il numero C(2006) 6569]

56

 

*

Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata [notificata con il numero C(2006) 6570]

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.12.2006   

IT

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L 354/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


14.12.2006   

IT

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L 354/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1830/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2092/2004 recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2092/2004 della Commissione (2) apre un contingente tariffario su base pluriennale per l'importazione in esenzione da dazi di 1 200 tonnellate di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3) si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità del richiedente e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento prevede che i contingenti tariffari siano aperti per un periodo di 12 mesi consecutivi e limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 2092/2004, fatte salve eventuali condizioni o deroghe supplementari ivi previste. Poiché il regolamento (CE) n. 2092/2004 prevede che il contingente di cui trattasi sia gestito sulla base di certificati di autenticità rilasciati dalle autorità svizzere e di titoli di importazione, occorre conformare ove necessario le disposizioni del regolamento (CE) n. 2092/2004 alle disposizioni contenute nei capi I ed III del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2092/2004.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2092/2004 è così modificato:

1)

All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«È aperto ogni anno un contingente tariffario comunitario per l'importazione in esenzione da dazi di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre (di seguito “il contingente”).»

2)

All'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

3)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 5

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio.»

4)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95, nonché le disposizioni di cui ai capi I ed III del regolamento (CE) n. 1301/2006.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 362 del 9.12.2004, pag. 4.

(3)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.


14.12.2006   

IT

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L 354/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la doramectina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 2,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza doramectina figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai bovini per muscoli, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano. Tale sostanza figura inoltre nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 in riferimento ai suini, agli ovini e ai cervidi, comprese le renne, per muscoli, reni e fegato, esclusi gli ovini che producono latte destinato al consumo umano. È opportuno modificare la voce relativa alla doramectina nel suddetto allegato per estenderla a tutti i mammiferi da produzione alimentare per muscoli, reni e fegato, esclusi gli animali che producono latte destinato al consumo umano.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato di conseguenza.

(4)

Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione (GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 66).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2.   Agenti antiparassitari

2.3.   Agenti che combattono gli endo- e gli ectoparassiti

2.3.1.   Avermectina

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Doramectina

Doramectina

Tutti i mammiferi da produzione alimentare (1)

40 μg/kg

Muscolo

150 μg/kg

Grasso

100 μg/kg

Fegato

60 μg/kg

Rene


(1)  Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano.»


14.12.2006   

IT

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L 354/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1832/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41 e l'articolo 21 in combinato disposto con l'allegato V, sezione 3, lettera a), punto 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme relative ai regimi di produzione e di scambi per il mercato dello zucchero, inserite nel regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), dall'atto di adesione della Bulgaria e della Romania si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007, subordinatamente all'entrata in vigore dell’atto di adesione a quella data. Tuttavia, per la campagna 2006/2007, l'intera produzione di zucchero di barbabietola della Bulgaria e della Romania sarà stata realizzata nel quadro delle norme nazionali vigenti. Occorrono pertanto misure transitorie che agevolino il passaggio dai regimi di produzione e di scambi vigenti in Bulgaria e in Romania a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 318/2006. Di conseguenza, le disposizioni relative ai prezzi minimi della barbabietola, agli accordi interprofessionali e alla ripartizione delle quote di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 318/2006 non devono essere applicate alla Bulgaria e alla Romania nel corso della campagna 2006/2007.

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (2), fissa al 31 luglio 2006 il termine per la presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione relative alla campagna di commercializzazione 2006/2007. Per le imprese con sede in Bulgaria e Romania non è stato dunque possibile presentare domande di aiuto alla ristrutturazione in relazione alla suddetta campagna. Tali imprese non devono pertanto versare il contributo per la ristrutturazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 in relazione alla campagna 2006/2007.

(3)

Per quanto riguarda l'isoglucosio, la cui produzione è costante e adeguata alla domanda, è necessario determinare per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2007 quote nazionali adeguate per la Bulgaria e la Romania, in modo da garantire l'equilibrio tra produzione e consumo nella Comunità quale costituita al 1o gennaio 2007. Tali quote di isoglucosio transitorie devono essere calcolate pro rata temporis.

(4)

Per consentire alle imprese stabilite in Bulgaria e Romania di partecipare al regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 alle stesse condizioni applicabili alle imprese stabilite nella Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006, è necessario apportare taluni adeguamenti in relazione alla campagna 2007/2008, in particolare per quanto riguarda l'ordine cronologico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (3).

(5)

Conformemente all'atto di adesione, il fabbisogno di approvvigionamento di zucchero greggio destinato alla raffinazione accordato per ciascuna campagna di commercializzazione è di 198 748 tonnellate per la Bulgaria e 329 636 tonnellate per la Romania. Tuttavia, i quantitativi di fabbisogno tradizionale di approvvigionamento assegnati alla Bulgaria e alla Romania devono essere ridotti pro rata temporis per tener conto del fatto che tali paesi prenderanno parte alla campagna di commercializzazione 2006/2007 solo per il periodo dal 1o gennaio al 30 settembre 2007.

(6)

In Bulgaria e in Romania, le raffinerie a tempo pieno dipendono in gran parte dalle importazioni di zucchero di canna greggio provenienti dai fornitori tradizionali di taluni paesi terzi. La Commissione ha pertanto proposto al Consiglio di aprire contingenti tariffari per le importazioni di tale zucchero da qualsiasi paese terzo per le campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 (4). Tuttavia, per evitare interruzioni nella fornitura di zucchero di canna greggio alle raffinerie dei suddetti Stati membri al momento dell'adesione, si ritiene necessario adottare misure transitorie al fine di aprire i suddetti contingenti tariffari il 1o gennaio 2007.

(7)

I contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania ai sensi del presente regolamento si applicano unicamente fino a quando il Consiglio non avrà adottato misure permanenti.

(8)

I titoli di importazione rilasciati nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento devono essere riservati alle raffinerie a tempo pieno accreditate in Bulgaria e in Romania.

(9)

L'importo del dazio applicabile alle importazioni realizzate nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento deve essere fissato a un livello che garantisca una leale concorrenza sul mercato comunitario dello zucchero senza tuttavia risultare proibitivo per le importazioni in Bulgaria e in Romania. Tenuto conto del fatto che le importazioni nel quadro di questi contingenti tariffari possono essere realizzate a partire da qualsiasi paese terzo, è dunque opportuno fissare il livello degli oneri all'importazione a 98 EUR/t, ossia allo stesso livello fissato per lo zucchero «concessioni CXL» ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (5).

(10)

Esiste un rischio considerevole di perturbazione dei mercati nel settore dello zucchero dovuto ai prodotti introdotti a fini speculativi in Bulgaria e in Romania prima dell'adesione all'Unione europea. Si devono quindi adottare disposizioni transitorie per evitare simili movimenti speculativi o altre perturbazioni dei mercati. Disposizioni analoghe sono già state adottate dal regolamento (CE) n. 1683/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Bulgaria e Romania (6). In considerazione delle peculiarità del settore dello zucchero, sono necessarie disposizioni specifiche.

(11)

Occorre adottare adeguate disposizioni per impedire agli operatori di eludere l'applicazione dei prelievi su taluni prodotti del settore dello zucchero che si trovano in libera pratica, assoggettando le merci già immesse in libera pratica nella Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006 o in Bulgaria o in Romania, prima dell'adesione, a un regime sospensivo costituito dal deposito doganale o da uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e all'articolo 16, lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (7).

(12)

Inoltre, conformemente all'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, i quantitativi di zucchero o d'isoglucosio in giacenza che superano la scorta normale di riporto devono essere eliminati dal mercato a spese della Bulgaria e della Romania. Le eccedenze dovranno essere determinate dalla Commissione in base all'andamento degli scambi e alle tendenze della produzione e del consumo in Bulgaria e in Romania tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006. Per questa operazione, oltre allo zucchero e all'isoglucosio vanno presi in considerazione anche altri prodotti con un tenore rilevante di zucchero aggiunto, in quanto potrebbero anch'essi costituire oggetto di speculazione. Qualora le eccedenze di zucchero e d'isoglucosio non siano eliminate dal mercato comunitario entro il 30 aprile 2008, la Bulgaria e la Romania devono essere tenute finanziariamente responsabili per il quantitativo corrispondente.

(13)

L'importo a carico della Bulgaria o della Romania, da versare al bilancio comunitario in caso di mancata eliminazione delle eccedenze, deve essere calcolato sulla base della differenza positiva più elevata tra il prezzo di riferimento per lo zucchero bianco fissato a 631,9 EUR/t dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2006 e il prezzo dello zucchero bianco sul mercato mondiale nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 30 aprile 2008. Ai fini del suddetto calcolo si considera prezzo sul mercato mondiale la media mensile delle quotazioni sul mercato a termine dello zucchero bianco n. 5 di Londra per la scadenza più vicina, ossia il mese di consegna più vicino per il quale sono possibili gli scambi di zucchero bianco.

(14)

La Comunità, come la Bulgaria e la Romania, ha interesse ad evitare l’accumulo di eccedenze e comunque a reperire gli operatori o gli individui coinvolti in cospicui traffici speculativi. A questo scopo, la Bulgaria e la Romania devono poter disporre, sin dal 1o gennaio 2007, di un sistema che consenta loro di individuare i responsabili di simili operazioni. Tale sistema deve consentire alla Bulgaria e alla Romania di identificare gli operatori economici che hanno contribuito alla formazione delle eccedenze di cui al considerando 12, al fine di recuperare, nella misura del possibile, gli importi da versare al bilancio comunitario. La Bulgaria e la Romania devono utilizzare questo sistema per costringere gli operatori identificati ad eliminare dal mercato comunitario le proprie eccedenze individuali. Se gli operatori identificati non possono fornire una prova adeguata dell'eliminazione, essi sono tenuti al pagamento di 500 EUR/t (in equivalente zucchero bianco) per le eccedenze di zucchero non eliminate. Si tratta del medesimo importo fissato per il prelievo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (8). Benché sia gli operatori economici che le famiglie possano contribuire alla formazione delle eccedenze di cui al considerando 12, è più probabile che il maggiore contributo venga dagli operatori. È comunque impossibile chiedere alle famiglie di contribuire al versamento del suddetto importo.

(15)

Ai fini della determinazione delle eccedenze e della loro conseguente eliminazione, la Bulgaria e la Romania devono comunicare alla Commissione le più recenti statistiche sulla produzione, il commercio e il consumo dei prodotti in questione e fornirle la prova dell’avvenuta eliminazione delle eccedenze dal mercato entro il termine stabilito.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

MISURE TRANSITORIE IN VISTA DELL'ADESIONE DELLA BULGARIA E DELLA ROMANIA

SEZIONE 1

Applicabilità dell'OCM dello zucchero e del regime temporaneo per la ristrutturazione

Articolo 1

Applicabilità di talune disposizioni previste dai regolamenti (CE) n. 318/2006 e (CE) n. 320/2006

1.   Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 318/2006 e l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania per la campagna 2006/2007.

Tuttavia, l'articolo 7 si applica con riguardo all'attribuzione nel 2007 delle quote nazionali applicabili a partire dalla campagna 2007/2008 e delle quote di isoglucosio di cui al paragrafo 2.

2.   Per il periodo fra il 1o gennaio 2007 e il 30 settembre 2007, le quote nazionali di isoglucosio per la Bulgaria e la Romania ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono fissate come segue:

 

Quota nazionale in tonnellate di materia secca

Bulgaria

50 331

Romania

8 960

3.   Per il periodo fra il 1o gennaio 2007 e il 30 settembre 2007, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento assegnato alla Bulgaria e alla Romania ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 è fissato come segue:

 

Fabbisogno tradizionale di approvvigionamento assegnato in tonnellate di zucchero bianco

Bulgaria

149 061

Romania

247 227

Articolo 2

Regime temporaneo per la ristrutturazione

1.   Il presente paragrafo si applica esclusivamente alle domande di aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 968/2006 relative alla campagna 2007/2008 e presentate precedentemente al 1o gennaio 2007 nella Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006. La data della prima di queste domande è di seguito denominata «data di riferimento».

Per le domande di aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 968/2006 relative alla campagna 2007/2008 presentate in Bulgaria o in Romania il 1o gennaio 2007 o a partire da tale data, il periodo di tempo compreso fra la data di riferimento e il 1o gennaio 2007 non viene preso in considerazione per stabilire l'ordine cronologico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 968/2006.

2.   Con riguardo alle consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interistituzionale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Bulgaria e la Romania possono prendere in considerazione consultazioni condotte nel quadro di accordi intervenuti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche qualora non soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 968/2006.

SEZIONE 2

Apertura di contingenti tariffari per la raffinazione

Articolo 3

Apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero di canna greggio destinato alla raffinazione

1.   Per la campagna 2006/2007 sono aperti contingenti tariffari a un dazio di 98 EUR/t, per un totale di 396 288 t in equivalente zucchero bianco, per l'importazione da qualsiasi paese terzo di zucchero di canna greggio destinato ad essere raffinato di cui al codice NC 1701 11 10.

I quantitativi da importare sono ripartiti come segue:

 

Bulgaria: 149 061 tonnellate;

 

Romania: 247 227 tonnellate.

2.   I quantitativi importati conformemente al presente regolamento recano il numero d'ordine che figura nell'allegato I.

Articolo 4

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006

Le norme relative ai titoli di importazione e ai fabbisogni tradizionali di approvvigionamento fissate dal regolamento (CE) n. 950/2006 si applicano alle importazioni di zucchero nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento, salvo ove diversamente disposto dall'articolo 5.

Articolo 5

Titoli di importazione

1.   Le domande di titoli di importazione per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, devono essere presentate, a seconda del caso, alle autorità competenti della Bulgaria o della Romania.

2.   Le domande di titoli di importazione possono essere presentate solo da raffinerie a tempo pieno stabilite sul territorio della Bulgaria e della Romania e accreditate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006.

3.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:

a)

nelle caselle 17 e 18, i quantitativi di zucchero greggio, in equivalente zucchero bianco, che non possono superare i quantitativi indicati all'articolo 3, paragrafo 1, rispettivamente per la Bulgaria e la Romania;

b)

nella casella 20, almeno una delle diciture elencate nell'allegato II, parte A;

c)

nella casella 24 (nel caso dei titoli): almeno una delle diciture elencate nell'allegato II, parte B.

4.   I titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento sono validi esclusivamente per le importazioni nello Stato membro in cui sono stati rilasciati. Essi sono validi fino al termine della campagna 2006/2007.

Articolo 6

Fine dell'applicazione

I contingenti tariffari aperti ai sensi del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore di un regolamento del Consiglio recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie per il periodo successivo al 1o gennaio 2007.

CAPO II

MISURE TRANSITORIE DESTINATE AD EVITARE MOVIMENTI SPECULATIVI O PERTURBAZIONI DEL MERCATO

Articolo 7

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «zucchero» si intende:

i)

zucchero di canna e di barbabietola, allo stato solido, di cui al codice NC 1701;

ii)

sciroppo di zucchero di cui ai codici NC 1702 60 95 e 1702 90 99;

iii)

sciroppo d'inulina di cui ai codici NC 1702 60 80 e 1702 90 80;

b)

per «isoglucosio» si intende il prodotto di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 e 2106 90 30;

c)

per «prodotti trasformati» si intendono i prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli e aventi un tenore di zucchero aggiunto/equivalente zucchero superiore al 10 %;

d)

per «fruttosio» si intende il fruttosio chimicamente puro di cui al codice NC 1702 50 00.

SEZIONE 1

Prodotti soggetti a regimi e procedure doganali particolari alla data di adesione

Articolo 8

Regime sospensivo

1.   In deroga all'allegato V, sezione 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1683/2006, che anteriormente al 1o gennaio 2007 si trovavano in libera pratica nella Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006 o in Bulgaria o in Romania e che al 1o gennaio 2007 risultano assoggettati al deposito temporaneo o ad uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 16, lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella Comunità allargata, o sono in viaggio previo espletamento delle formalità di esportazione nella Comunità allargata, sono soggetti, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione, al versamento del dazio all'importazione a norma dell'allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (9) applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.

Il primo comma non si applica ai prodotti esportati dalla Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006, se l'importatore dimostra che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente certifichi sulla dichiarazione di esportazione che non è stata chiesta alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore.

2.   In deroga all'allegato V, sezione 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti di cui ai codici NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 e 2202, eccetto quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1683/2006, provenienti da paesi terzi e assoggettati al regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o all'ammissione temporanea di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettera f), dello stesso regolamento in Bulgaria o in Romania al 1o gennaio 2007, sono soggetti, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione, al versamento del dazio all'importazione di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.

SEZIONE 2

Eccedenze

Articolo 9

Determinazione delle eccedenze

1.   Entro il 31 luglio 2007, la Commissione determina, per la Bulgaria e la Romania rispettivamente, secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006:

a)

i quantitativi di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati (in zucchero bianco equivalente);

b)

i quantitativi di isoglucosio (materia secca);

c)

i quantitativi di fruttosio;

che superano il quantitativo considerato come scorta normale di riporto al 1o gennaio 2007 e che devono essere eliminati dal mercato a spese della Bulgaria e della Romania.

2.   Ai fini della determinazione delle eccedenze di cui al paragrafo 1 viene tenuto conto in particolare dell'evoluzione dal 1o gennaio al 31 dicembre 2006, rispetto ai tre anni anteriori, dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005:

a)

delle importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio;

b)

della produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e d’isoglucosio;

c)

delle circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.

Articolo 10

Constatazione delle eccedenze a livello degli operatori

1.   La Bulgaria e la Romania predispongono, per il 1o gennaio 2007, un sistema per la constatazione delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati. Tale sistema si basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui controlli fiscali, su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche presso gli operatori e comprende garanzie contro i rischi e titoli di importazione.

Il sistema di constatazione tiene particolarmente conto, per l'analisi del rischio, dei seguenti criteri:

a)

tipo di attività esercitata dagli operatori interessati;

b)

capienza dei magazzini;

c)

volume di attività.

2.   La Bulgaria e la Romania impiegano il sistema di constatazione di cui al paragrafo 1 per obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio pari alla propria rispettiva eccedenza individuale.

Articolo 11

Eliminazione delle eccedenze

1.   Entro il 30 aprile 2008, la Bulgaria e la Romania provvedono ad eliminare dal mercato, senza intervento comunitario, un quantitativo di zucchero o d'isoglucosio pari all'eccedenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

2.   L'eliminazione delle eccedenze determinate conformemente all'articolo 9 viene effettuata senza aiuti comunitari, secondo uno dei metodi seguenti:

a)

esportazione dalla Comunità ad opera di operatori identificati, senza aiuti nazionali;

b)

utilizzo nel settore dei combustibili;

c)

denaturazione senza aiuti per l’alimentazione animale conformemente ai titoli III e IV del regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione (10).

3.   Se per la Bulgaria o la Romania i quantitativi totali determinati dalla Commissione conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, superano i quantitativi totali constatati ai sensi dell'articolo 10, la Bulgaria o la Romania, secondo il caso, saranno tenute a versare un importo pari alla differenza fra queste cifre (in equivalente zucchero bianco o materia secca) moltiplicata per la differenza positiva più elevata fra 631,9 EUR/t e la quotazione mensile media dello zucchero bianco osservata sul mercato a termine dello zucchero bianco n. 5 di Londra per la scadenza più vicina nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 aprile 2008. Tale importo è versato al bilancio comunitario entro il 31 dicembre 2008.

Articolo 12

Prova dell'eliminazione da parte degli operatori

1.   Entro il 31 luglio 2008, gli operatori in questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente secondo il caso dalla Bulgaria o dalla Romania, di avere eliminato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e a loro spese, le proprie eccedenze individuali di zucchero e d'isoglucosio constatate in virtù dell'applicazione dell'articolo 10.

2.   Qualora lo zucchero o l'isoglucosio siano eliminati conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), la prova dell'avvenuta eliminazione consiste nella presentazione:

a)

dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1291/2000 (11) e (CE) n. 951/2006 (12);

b)

dei pertinenti documenti menzionati agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 1291/2000, richiesti per lo svincolo della cauzione.

La domanda di titolo di esportazione di cui al precedente comma reca, al punto 20, la seguente dicitura:

«Destinato all’esportazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1832/2006».

Il titolo di esportazione reca, al punto 22, la seguente dicitura:

«Da esportare senza restituzione … [quantitativo per il quale si rilascia il presente titolo] kg».

Il titolo di esportazione è valido dal giorno del rilascio fino al 30 aprile 2008.

3.   Se la prova dell'eliminazione non è fornita ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Bulgaria o la Romania, secondo il caso, obbligano l'operatore interessato a pagare un importo pari alla sua eccedenza individuale, constatata in virtù dell'applicazione dell'articolo 10, moltiplicato per 500 EUR/t (in equivalente zucchero bianco o materia secca). Detto importo è versato al bilancio nazionale della Bulgaria o della Romania, secondo il caso.

Articolo 13

Prova dell’eliminazione da parte dei nuovi Stati membri

1.   Entro il 31 agosto 2008, la Bulgaria o la Romania forniscono alla Commissione la prova che le eccedenze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono state eliminate dal mercato comunitario conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, precisando il quantitativo eliminato con ciascuna delle modalità ivi previste.

2.   Se la prova dell'eliminazione dal mercato comunitario di cui al paragrafo 1 non è fornita per la totalità o una parte dell’eccedenza constatata, la Bulgaria e/o la Romania, secondo il caso, sono tenute al pagamento di una somma uguale al quantitativo non eliminato moltiplicato per la differenza positiva più alta tra 631,9 EUR per tonnellata e la quotazione mensile media dello zucchero bianco osservata sul mercato a termine dello zucchero bianco n. 5 di Londra per la scadenza più vicina nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 aprile 2008, in equivalente zucchero bianco o materia secca, da cui sarà detratto ogni importo addebitato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3.

Tale importo è versato al bilancio comunitario entro il 31 dicembre 2008.

Gli importi di cui al precedente comma e all'articolo 11, paragrafo 3, sono determinati conformemente alla procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 entro il 31 ottobre 2008 sulla base delle comunicazioni effettuate dalla Bulgaria e dalla Romania a norma del paragrafo 1.

Articolo 14

Controllo

1.   La Bulgaria e la Romania adottano tutte le misure necessarie all’applicazione del presente capo e definiscono, in particolare, le modalità di controllo necessarie per l’eliminazione delle eccedenze di cui all’articolo 9, paragrafo 1.

2.   La Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2007:

a)

le informazioni sul sistema per la constatazione delle eccedenze di cui all'articolo 10;

b)

i quantitativi di zucchero, isoglucosio, fruttosio e prodotti trasformati importati ed esportati mensilmente tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, indicando distintamente le importazioni e le esportazioni da e verso:

i)

la Comunità quale costituita al 31 dicembre 2006;

ii)

la Bulgaria o la Romania, secondo il caso; e

iii)

i paesi terzi;

c)

i quantitativi di zucchero e d'isoglucosio prodotti annualmente tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, eventualmente distinti secondo la produzione con e senza quota, e quelli consumati annualmente nello stesso periodo;

d)

le scorte di zucchero e d’isoglucosio detenute al 1o gennaio di ogni anno tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006.

CAPO 3

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell'entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(3)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.

(4)  COM(2006) 798 def. del 13 dicembre 2006.

(5)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

(6)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 18.

(7)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(8)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(9)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(10)  GU L 12 del 15.1.1972, pag. 15.

(11)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(12)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO I

Numeri d'ordine

Contingente tariffario per le importazioni in

Numero d'ordine

Bulgaria

09.4365

Romania

09.4366


ALLEGATO II

A.   Diciture di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b):

:

in bulgaro

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

in danese

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

in estone

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

in italiano

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

in lettone

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

in ungherese

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

in maltese

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in neerlandese

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

in polacco

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

in slovacco

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

in sloveno

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

in svedese

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c):

:

in bulgaro

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

in spagnolo

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

in ceco

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

in danese

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

in tedesco

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

in estone

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

in greco

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

in inglese

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

in francese

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

in italiano

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

in lettone

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

in lituano

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

in ungherese

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

in maltese

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

in neerlandese

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

in polacco

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

in portoghese

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

in rumeno

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

in slovacco

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

in sloveno

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

in finlandese

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

in svedese

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1833/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005, relativo alla nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (2), ha definito la versione valida a decorrere dal 1o giugno 2005 di tale nomenclatura.

(2)

La codifica alfabetica dei paesi e territori deve basarsi sulla vigente norma ISO alpha 2, se e in quanto questa risulta compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria e con i bisogni statistici della Comunità. Il regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3) ha previsto un periodo transitorio con riguardo all’adeguamento dei sistemi informatici di sdoganamento. Giungendo al termine tale periodo, non è più necessario utilizzare i codici numerici parallelamente ai codici alfabetici.

(3)

Il Montenegro è divenuto uno Stato indipendente.

(4)

Si rende pertanto necessario definire una nuova versione della nomenclatura in parola che tenga conto di tali novità, nonché di alcuni cambiamenti intervenuti con riguardo a taluni codici.

(5)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1o gennaio 2007 è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12.

(3)  GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).


ALLEGATO

NOMENCLATURA DI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI

(Versione valida a decorrere dal 1o gennaio 2007)

Codice

Designazione

Descrizione

AD

Andorra

 

AE

Emirati Arabi Uniti

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujayrah, Ras al Khaimah, Sharjah e Umm al Qaiwain

AF

Afghanistan

 

AG

Antigua e Barbuda

 

AI

Anguilla

 

AL

Albania

 

AM

Armenia

 

AN

Antille Olandesi

Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius e la parte meridionale dell'isola di Sint Maarten

AO

Angola

Compreso Cabinda

AQ

Antartide

Territori a sud del 60° di latitudine sud, escluse le Terre australi francesi (TF), l'isola Bouvet (BV) e le isole della Georgia del Sud e Sandwich del Sud (GS)

AR

Argentina

 

AS

Samoa americane

 

AT

Austria

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaigian

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladesh

 

BE

Belgio

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bulgaria

 

BH

Bahrein

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunei Darussalam

Denominazione corrente: Brunei

BO

Bolivia

 

BR

Brasile

 

BS

Bahamas

 

BT

Bhutan

 

BV

Bouvet, Isola

 

BW

Botswana

 

BY

Bielorussia

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CC

Cocos (Keeling), Isole

 

CD

Congo, Repubblica democratica del

Ex Zaire

CF

Centrafricana, Repubblica

 

CG

Congo

 

CH

Svizzera

Compresi il territorio tedesco di Büsingen ed il comune italiano di Campione d'Italia

CI

Costa d’Avorio

 

CK

Cook, Isole

 

CL

Cile

 

CM

Camerun

 

CN

Cina

 

CO

Colombia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capo Verde

 

CX

Christmas, Isola

 

CY

Cipro

 

CZ

Ceca, Repubblica

 

DE

Germania

Compresa l'isola di Helgoland; escluso il territorio di Büsingen

DJ

Gibuti

 

DK

Danimarca

 

DM

Dominica

 

DO

Dominicana, Repubblica

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

Comprese le isole Galápagos

EE

Estonia

 

EG

Egitto

 

ER

Eritrea

 

ES

Spagna

Comprese le isole Baleari e le isole Canarie; escluse Ceuta e Melilla

ET

Etiopia

 

FI

Finlandia

Comprese le isole Åland

FJ

Figi

 

FK

Falkland (Malvine), Isole

 

FM

Micronesia, Stati federati di

Chuuk, Kosrae, Pohnpei e Yap

FO

Færøer

 

FR

Francia

Compresi Monaco e dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione)

GA

Gabon

 

GB

Regno Unito

Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole del Canale e Isola di Man

GD

Grenada

Comprese le Grenadine meridionali

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GI

Gibilterra

 

GL

Groenlandia

 

GM

Gambia

 

GN

Guinea

 

GQ

Guinea equatoriale

 

GR

Grecia

 

GS

Georgia del Sud e Sandwich del Sud, Isole

 

GT

Guatemala

 

GU

Guam

 

GW

Guinea-Bissau

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese

HM

Heard e McDonald, Isole

 

HN

Honduras

Comprese le Isole del Cigno

HR

Croazia

 

HT

Haiti

 

HU

Ungheria

 

ID

Indonesia

 

IE

Irlanda

 

IL

Israele

 

IN

India

 

IO

Oceano Indiano, Territorio britannico dell’

Arcipelago delle Chagos

IQ

Iraq

 

IR

Iran, Repubblica islamica dell’

 

IS

Islanda

 

IT

Italia

Compreso Livigno; escluso il comune di Campione d'Italia

JM

Giamaica

 

JO

Giordania

 

JP

Giappone

 

KE

Kenya

 

KG

Kirghizistan

 

KH

Cambogia

 

KI

Kiribati

 

KM

Comore

Anjouan, Grande Comore e Mohéli

KN

Saint Kitts e Nevis

 

KP

Corea, Repubblica popolare democratica di

Denominazione corrente: Corea del Nord

KR

Corea, Repubblica di

Denominazione corrente: Corea del Sud

KW

Kuwait

 

KY

Cayman, Isole

 

KZ

Kazakhstan

 

LA

Laos, Repubblica democratica popolare del

Denominazione corrente: Laos

LB

Libano

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Liechtenstein

 

LK

Sri Lanka

 

LR

Liberia

 

LS

Lesotho

 

LT

Lituania

 

LU

Lussemburgo

 

LV

Lettonia

 

LY

Libica, Jamahiriya araba

Denominazione corrente: Libia

MA

Marocco

 

MD

Moldova, Repubblica di

Denominazione corrente: Moldavia

ME

Montenegro

 

MG

Madagascar

 

MH

Marshall, Isole

 

MK  (1)

Macedonia, Ex repubblica iugoslava di

 

ML

Mali

 

MM

Myanmar

Ex Birmania

MN

Mongolia

 

MO

Macao

Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese

MP

Marianne settentrionali, Isole

 

MR

Mauritania

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Comprese Gozo e Comino

MU

Maurizio

Isola Maurizio, isola di Rodrigues, isole Agalega e Cargados Carajos (Saint-Brandon)

MV

Maldive

 

MW

Malawi

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

Malaysia peninsulare e Malaysia orientale (Labuan, Sabah e Sarawak)

MZ

Mozambico

 

NA

Namibia

 

NC

Nuova Caledonia

Comprese le Isole della Lealtà (Lifou, Maré e Ouvéa)

NE

Niger

 

NF

Norfolk, Isola

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

Comprese le Isole del Maíz

NL

Paesi Bassi

 

NO

Norvegia

Comprese le isole Svalbard e Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Nuova Zelanda

Esclusa la dipendenza di Ross (Antartide)

OM

Oman

 

PA

Panama

Compresa l’ex Zona del Canale

PE

Perù

 

PF

Polinesia francese

Isole Marchesi, Isole della Società (tra cui Tahiti), isole Tuamotu, isole Gambier e Isole Australi; compresa l'isola di Clipperton

PG

Papua Nuova Guinea

Parte orientale dell’isola di Nuova Guinea; arcipelago di Bismarck (tra cui New Britain, New Ireland, Lavongai e Isole dell'Ammiragliato); isole Salomone settentrionali (Bougainville e Buka); isole Trobriand; isola Woodlark, isole d’Entrecasteaux e arcipelago della Louisiade

PH

Filippine

 

PK

Pakistan

 

PL

Polonia

 

PM

Saint-Pierre e Miquelon

 

PN

Pitcairn

Comprese le isole Ducie, Henderson e Oeno

PS

Territorio palestinese occupato

Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est) e striscia di Gaza

PT

Portogallo

Compresi l'arcipelago delle Azzorre e l'arcipelago di Madeira

PW

Palau

Variante: Belau

PY

Paraguay

 

QA

Qatar

 

RO

Romania

 

RU

Russia, Federazione di

Denominazione corrente: Russia

RW

Ruanda

 

SA

Arabia Saudita

 

SB

Salomone, Isole

 

SC

Seicelle

Isole Mahé, Praslin, La Digue, Frégate e Silhouette; isole delle Amirante (tra cui Desroches, Alphonse, Platte e Coetivy); isole Farquhar (tra cui Providence); isole Aldabra e isole Cosmoledo

SD

Sudan

 

SE

Svezia

 

SG

Singapore

 

SH

Sant’Elena

Compresi l’isola Ascension e l’arcipelago Tristan da Cunha

SI

Slovenia

 

SK

Slovacchia

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalia

 

SR

Suriname

 

ST

São Tomé e Príncipe

 

SV

El Salvador

 

SY

Siriana, Repubblica araba

Denominazione corrente: Siria

SZ

Swaziland

 

TC

Turks e Caicos, Isole

 

TD

Ciad

 

TF

Terre australi francesi

Compresi l’arcipelago delle Kerguelen, l'isola Amsterdam, l'isola di San Paolo, l’arcipelago delle Crozet

TG

Togo

 

TH

Thailandia

 

TJ

Tagikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunisia

 

TO

Tonga

 

TR

Turchia

 

TT

Trinidad e Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taiwan

Territorio doganale distinto di Kinmen, Matsu, Penghu e Taiwan

TZ

Tanzania, Repubblica unita di

Isola di Pemba, isola di Zanzibar e Tanganica

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

UM

Isole minori lontane dagli Stati Uniti

Compresi l’isola Baker, l’isola Howland, l’isola Jarvis, l’atollo Johnston, lo scoglio Kingman, le isole Midway, l’isola Navassa, l’atollo Palmyra e l’isola Wake

US

Stati Uniti

Compreso Portorico

UY

Uruguay

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)

 

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

VE

Venezuela

 

VG

Vergini britanniche, Isole

 

VI

Vergini americane, Isole

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis e Futuna

Compresa l’isola Alofi

WS

Samoa

Ex Samoa occidentali

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999

XL

Melilla

Comprese le dipendenze Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e isole Chafarinas

XS

Serbia

 

YE

Yemen

Ex Yemen del Nord e Yemen del Sud

YT

Mayotte

Grande-Terre e Pamandzi

ZA

Sudafrica

 

ZM

Zambia

 

ZW

Zimbabwe

 


VARIE

EU

Comunità europea

Codice riservato, nell’ambito degli scambi con i paesi terzi, per la dichiarazione dell’origine delle merci conformemente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia. Codice da non utilizzarsi a fini statistici.

QQ

o

Provviste e dotazioni di bordo

Rubrica facoltativa

QR

Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intracomunitari

Rubrica facoltativa

QS

Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi con i paesi terzi

Rubrica facoltativa

QU

o

Paesi e territori non specificati

Rubrica facoltativa

QV

Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi intracomunitari

Rubrica facoltativa

QW

Paesi e territori non specificati nel quadro degli scambi con i paesi terzi

Rubrica facoltativa

QX

o

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari

Rubrica facoltativa

QY

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intracomunitari

Rubrica facoltativa

QZ

Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi

Rubrica facoltativa


(1)  Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che sarà stabilita alla fine dei negoziati attualmente in corso nel quadro delle Nazioni Unite.


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1834/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2006

relativo al divieto di pesca del nasello nelle zone CIEM VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (acque CE) per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 5).


ALLEGATO

N.

54

Stato membro

Portogallo

Stock

HKE/8C3411

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (acque CE)

Data

11 novembre 2006


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1835/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2006

relativo al divieto di pesca della rana pescatrice nelle zone CIEM VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (acque CE) per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 5).


ALLEGATO

N.

55

Stato membro

Portogallo

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rana pescatrice (Lophidae)

Zona

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (acque CE)

Data

11 novembre 2006


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1836/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2006

relativo al divieto di pesca del nasello nelle zone CIEM IIa (acque CE) e IV (acque CE) per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 5).


ALLEGATO

N.

58

Stato membro

Belgio

Stock

HKE/2AC4-C

Specie

Nasello (Merluccius merluccius)

Zona

IIa (acque CE) e IV (acque CE)

Data

18 novembre 2006


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1837/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

recante riapertura della pesca dell'aringa nelle zone CIEM IVc, VIId per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

Il 28 febbraio 2006 la Francia ha comunicato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca dell'aringa nelle acque delle zone CIEM IVc, VIId per le navi battenti la sua bandiera, con effetto a decorrere dal 1o marzo 2006.

(3)

Il 26 aprile 2006 la Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 636/2006, relativo al divieto di pesca dell’aringa nelle zone CIEM IVc, VIId per le navi battenti bandiera francese (4) o immatricolate in Francia, con effetto a decorrere dalla stessa data.

(4)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità francesi, all’interno del contingente francese per le zone CIEM IVc, VIId è ancora disponibile un quantitativo di aringa. Occorre quindi autorizzare la pesca dell'aringa nelle acque suddette per le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia.

(5)

È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 19 ottobre 2006, in modo che il quantitativo di aringa di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell’anno.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 636/2006 della Commissione con effetto a decorrere dal 19 ottobre 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 636/2006 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 5).

(4)  GU L 112 del 26.4.2006, pag. 10.


ALLEGATO

N.

59

Stato membro

Francia

Stock

HER/4CXB7D — Riapertura

Specie

Aringa (Clupea harengus)

Zona

IVc, VIId

Data

19 ottobre 2006


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1838/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per la frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico.

(8)

Dato che la frutta a guscio è un prodotto con una relativa capacità di magazzinaggio, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga.

(9)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I tassi di restituzione all'esportazione della frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A1 è di tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 13 dicembre 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione della frutta a guscio (sistema A1)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 3 gennaio al 23 giugno 2007.

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso di restituzione

(in EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2006

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o febbraio 2006, 1o marzo 2006, 1o aprile 2006, 1o maggio 2006 e 1o giugno 2006 alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2006/922/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti in forza del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (2), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

considerando quanto segue

(1)

In forza dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, il regolamento (CE, Euratom) n. 351/2006 del Consiglio (3) fissa i coefficienti correttori applicabili, con efficacia dal 1o luglio 2005, alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio.

(2)

In conformità all’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, a decorrere dal 1o febbraio 2006, 1o marzo 2006, 1o aprile 2006, 1o maggio 2006 e 1o giugno 2006, alcuni di detti coefficienti correttori dal momento che, in base ai dati statistici di cui dispone la Commissione, la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, si è rivelata, in alcuni paesi terzi, superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

A decorrere dal 1o febbraio 2006, 1o marzo 2006, 1o aprile 2006, 1o maggio 2006 e 1o giugno 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono quelli indicati in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7.

(3)  GU L 59 dell’1.3.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Sedi di servizio

Coefficienti correttori

febbraio 2006

Angola

120,0

Bangladesh

46,6

Bosnia-Erzegovina

78,6

Capo Verde

78,6

Cuba

99,3

Guinea

61,2

Hong Kong

94,8

Israele

102,2

Kenia

83,9

Libano

94,4

Madagascar

74,5

Nicaragua

64,7

Niger

91,5

Nuova Caledonia

129,1

Uganda

62,1

Filippine

61,3

Russia

118,3

Siria

62,9

Venezuela

63,4

Zimbabwe

36,2


Sedi di servizio

Coefficienti correttori

marzo 2006

Botswana

69,9

Camerun

108,0

El Salvador

87,7

Laos

74,0

Malawi

76,1

Repubblica domenicana

74,6

Tanzania

62,5

Zimbabwe

44,4


Sedi di Servizio

Coefficienti correttori

aprile 2006

Arabia Saudita

94,1

Egitto

55,1

Guinea

64,4

Haiti

105,5

Hong Kong

101,9

Mali

93,8

Zimbabwe

48,7


Sedi di servizio

Coefficienti correttori

maggio 2006

Benin

92,1

Giordania

73,2

Mozambico

67,0

Pakistan

53,8

Repubblica democratica del Congo

131,6

Zambia

79,9


Sedi di servizio

Coefficienti correttori

giugno 2006

Argentina

55,6

Botswana

65,6

Cile

78,9

Etiopia

85,1

Israele

105,5

Nepal

70,8

Uganda

56,1

Perù

76,5

Repubblica centrafricana

123,6

Tanzania

58,7

Thailandia

59,6

Yemen

70,6


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

relativa ad un contributo finanziario comunitario, per il 2006 e il 2007, alle spese sostenute dal Portogallo nella lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

[notificata con il numero C(2006) 6433]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2006/923/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione.

(2)

A titolo delle decisioni 2001/811/CE (2), 2002/889/CE (3), 2003/787/CE (4) e 2004/772/CE (5) della Commissione, un contributo finanziario comunitario è stato già concesso al Portogallo a favore di misure per la lotta al Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino), di seguito «NP», per il periodo 1999-2003, cioè per la durata massima possibile. A decorrere dal 2003 il Portogallo ha avviato un «piano di eradicazione a medio termine» contro la diffusione dell'NP al fine di eradicarlo.

(3)

Peraltro, l'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE prevede la possibilità, se necessario per la lotta all'NP, di intraprendere azioni supplementari.

(4)

Nell'aprile del 2006 il Portogallo ha presentato al comitato fitosanitario permanente (di seguito «comitato») una rassegna dei risultati dell'indagine e della campagna di lotta realizzata nel periodo dal 1o novembre 2005 al 1o aprile 2006 nella zona delimitata per l'NP in Portogallo. I risultati hanno dimostrato che, malgrado le misure adottate negli anni precedenti, la zona in cui è presente l'NP è notevolmente aumentata.

(5)

La Commissione e il comitato hanno concluso che il piano di eradicazione portoghese a medio termine va riesaminato e che occorre un'azione urgente, inclusa una campagna intensificata di indagini nonché una ridefinizione della zona delimitata.

(6)

Nel maggio 2006 il Portogallo ha presentato al comitato un piano di azione con le misure previste per la lotta ad un'ulteriore diffusione dell'NP (6). Tra tali misure figuravano una demarcazione aggiornata della zona delimitata, l'estirpazione di tutti gli alberi in declino dell'area, la sorveglianza permanente e la creazione di una zona priva di tutti gli alberi ospiti del vettore del nematode del pino, cioè di una fascia di contenimento fitosanitario, che dovrebbe impedire la propagazione dell'NP verso altri Stati membri, preservandoli da perdite devastanti nei boschi di pini e da eventuali restrizioni commerciali da parte di paesi terzi. Il piano d'azione definisce, in particolare, le parti del territorio in cui sarà situata tale fascia di contenimento. Nel luglio 2006 il comitato ha approvato tale piano d'azione nella sua forma definitiva.

(7)

Nel luglio 2006 il Portogallo ha presentato un programma di azioni supplementari per l'NP e un bilancio preventivo relativo a tale programma, al fine di ricevere un contributo finanziario dalla Comunità. Le varie parti del territorio portoghese in cui le azioni debbono essere intraprese e che determinano la zona geografica beneficiaria di un contributo finanziario della Comunità, vengono definite nel piano di azione summenzionato.

(8)

Il programma presentato dal Portogallo ha consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo preciso ed esauriente e di concludere che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario della Comunità a titolo dell'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva. Tale contributo finanziario deve essere concesso per coprire le spese del programma mirante a migliorare la protezione fitosanitaria del resto della Comunità contro un'ulteriore propagazione dell'NP a partire dalla zona delimitata. Il contributo deve quindi essere destinato a tutte le azioni direttamente connesse alla creazione di una fascia di contenimento priva di alberi ospiti-vettori dell'NP.

(9)

Il contributo finanziario della Comunità può in genere coprire non oltre il 50 % delle spese rimborsabili. Peraltro, dal momento che tale azione supplementare è in primo luogo destinata a proteggere i territori comunitari diversi dallo Stato membro interessato, il contributo può essere maggiore. Tenuto conto della gravità dell'NP per le piante e il legno di conifere, della rapidità in cui la malattia si diffonde, della vicinanza della zona infestata con un altro Stato membro e del possibile impatto sulla silvicoltura europea e sul commercio internazionale del legname, le condizioni di cui sopra sono soddisfatte per quanto riguarda la creazione di una fascia di contenimento fitosanitario prevista nel piano di azione portoghese. Di conseguenza è opportuno concedere un contributo finanziario comunitario del 75 %.

(10)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (7), le misure fitosanitarie devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure sono applicabili gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(11)

Le azioni connesse alla creazione di una fascia di contenimento fitosanitario come zona priva di ospiti-vettori dell'NP debbono essere conformi all'applicabile legislazione comunitaria in materia d'ambiente.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Principio

È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità per il 2006 e il 2007, per coprire le spese sostenute dal Portogallo per l'azione supplementare, come previsto nell'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE, intrapresa per la lotta al Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) di cui all'allegato I e avviata nel quadro del piano d'azione proposto dal Portogallo.

Articolo 2

Importo del contributo finanziario comunitario e azioni ammesse

L'importo complessivo massimo del contributo finanziario comunitario di cui all'articolo 1 è pari a 8 417 848,95 EUR.

Nell'allegato I figurano le spese rimborsabili e i contributi finanziari massimi della Comunità.

Articolo 3

Pagamento anticipato

Entro 30 giorni dalla data di adozione della presente decisione viene corrisposto un anticipo di 2 000 000 di EUR.

Articolo 4

Pagamento del saldo del contributo finanziario comunitario

Il versamento del saldo del contributo finanziario della Comunità indicato nell’allegato I sarà soggetto alle condizioni seguenti:

a)

dalle relazioni sull'andamento dei lavori fornite dal Portogallo alla Commissione il 15 gennaio e il 15 aprile 2007 e dalle missioni di sorveglianza effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione si possa concludere che le misure di cui all'allegato I sono state realizzate dal Portogallo entro il 31 marzo 2007 in modo adeguato a soddisfare gli obiettivi di cui all'articolo 1; e

b)

il Portogallo abbia presentato alla Commissione una domanda ufficiale di pagamento entro il 31 agosto 2007, accompagnata da una relazione finanziaria e da una relazione tecnica finale come previsto dall'articolo 5.

Articolo 5

Documenti giustificativi

Il Portogallo deve fornire le prove delle misure attuate e delle spese sostenute trasmettendo la documentazione seguente:

a)

una relazione tecnica finale che dimostri l'attuazione di tutte le azioni di cui all'allegato I e le relative date di completamento;

b)

una relazione finanziaria, presentata conformemente al modello di cui all'allegato II, in cui figurino le spese relative alle varie misure per le quali è richiesto il contributo finanziario della Comunità insieme alla relativa documentazione, ad esempio fatture o ricevute.

Articolo 6

Assenza di sovrarisarcimento

Le spese sostenute dal Portogallo per le misure di cui all'allegato I non debbono dare origine a un sovrarisarcimento dei proprietari degli alberi. Il risarcimento si basa sull'importo che il proprietario avrebbe potuto ottenere dal legname immediatamente prima dell'inizio delle azioni nella fascia di contenimento.

Articolo 7

Riduzione del contributo finanziario della Comunità

1.   Ove venga dimostrato che le misure di cui all'allegato I non sono state completate in modo adeguato entro il 31 marzo 2007, il tasso del contributo finanziario della Comunità relativo alla parte delle spese rimborsabili derivanti da tale ritardo di esecuzione vengono ridotte al livello illustrato nella tabella seguente:

Numero di giorni di ritardo a decorrere dal 1o aprile 2007

Tasso del contributo finanziario comunitario

1-15

60 %

16-30

50 %

31-60

25 %

61 od oltre

0 %

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la mancata presentazione entro il 31 agosto 2007 della richiesta di pagamento e delle relative relazioni di cui all'articolo 4, lettera b), comporterà una riduzione del 25 % del contributo finanziario della Comunità per mese di calendario di ritardo.

Articolo 8

Conformità con le altre politiche comunitarie

Il Portogallo deve provvedere affinché l'azione supplementare di cui all'articolo 1 sia attuata conformemente alla legislazione comunitaria applicabile in materia di ambiente.

Articolo 9

Destinatario

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 306 del 23.11.2001, pag. 25.

(3)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 16.

(4)  GU L 293 dell'11.11.2003, pag. 13.

(5)  GU L 341 del 17.11.2004, pag. 27.

(6)  Tali misure sono state fissate nel decreto portoghese n. 103/2006 del 6 febbraio 2006, modificato dal decreto n. 815/2006 del 16 agosto 2006.

(7)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).


ALLEGATO I

Contributo finanziario della Comunità per il 2006 e il 2007 per le varie azioni del programma presentato dal Portogallo per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

(in EUR)

Ubicazione

Misura

Spese rimborsabili

Contributi finanziari massimi della Comunità

(al tasso di cofinanziamento del 75 %)

Fascia di contenimento fitosanitario (1)

Attività di rilevazione dell'NP nella fascia di contenimento

156 000

117 000

Abbattimento e trasporto di tutti gli alberi ospiti-vettori dell'NP

4 666 666

3 499 999,5

Scortecciamento di tutti gli alberi ospiti-vettori dell'NP

300 000

225 000

Eliminazione dei residui

700 000

525 000

Risarcimento corrispondente al valore del legname (2)

4 666 666

3 499 999,5

Rielaborazione del sistema informatico dedicato della fascia di contenimento fitosanitario

200 000

150 000

Totale parziale

 

10 689 332

8 016 999

Totale parziale

Attività di coordinamento (3)

534 466,6

400 849,95

Totale complessivo

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Totale del contributo finanziario massimo della Comunità

8 417 848,95


(1)  Zona di 3 km di larghezza al limite esterno della zona delimitata secondo la definizione di cui alla decisione 2006/133/CE della Commissione (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34).

(2)  Risarcimento del proprietario del terreno corrispondente al valore del legname, in quanto gli alberi tagliati sono alberi sani e diventano proprietà delle imprese che li abbattono.

(3)  Tasso fisso (5 %) per le attività di coordinamento.


ALLEGATO II

SCHEDA FINANZIARIA DEI COSTI

PROGRAMMA DI LOTTA AL NEMATODE DEL PINO, PORTOGALLO 2006-2007

ZONA DELIMITATA — FASCIA DI CONTENIMENTO FITOSANITARIO

Misura 1: attività di rilevazione nella fascia di contenimento fitosanitario

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 2: abbattimento e trasporto degli alberi

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 3: scortecciamento degli alberi

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 4: eliminazione dei residui

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 5: risarcimento corrispondente al valore del legname

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 6: rielaborazione del sistema informatico

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale parziale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Totale

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Misura 7: attività di coordinamento

Costi effettivamente sostenuti ed esborsati

Breve descrizione delle spese

Spese rimborsabili al netto dell'IVA

Contributo comunitario

Numero di riferimento del documento giustificativo

Unità

Prezzo unitario

Quantità

Importo al netto dell'IVA

Osservazioni

Totale complessivo

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE

[notificata con il numero C(2006) 6437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/924/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2005/176/CE stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE (2).

(2)

In vista dell’adesione della Bulgaria e della Romania, è opportuno aggiornare le disposizioni della decisione 2005/176/CE.

(3)

La decisione n. 1/2001 del comitato misto CE-isole Færøer, del 31 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (3), stabilisce l’inclusione delle isole Færøer nel sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS).

(4)

Le isole Færøer hanno presentato alla Commissione un elenco delle regioni alle quali intendono applicare il sistema ADNS. Occorre pertanto aggiungere tali regioni alla decisione 2005/176/CE.

(5)

La Spagna ha modificato i nomi e i confini delle sue regioni veterinarie. Queste modifiche interessano il sistema ADNS istituito dalla decisione 2005/176/CE. Nell'ambito dell'ADNS occorre pertanto sostituire le attuali regioni con le nuove.

(6)

Nell’assemblea generale del maggio 2005 l’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha adottato un capitolo modificato riguardante l’influenza aviaria, rendendo obbligatoria, a decorrere dal 1o gennaio 2006, la notifica all’UIE della presenza di focolai di influenza aviaria sia ad alta patogenicità che a bassa patogenicità. Per poter distinguere le notifiche all'ADNS relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità da quelle relative all’influenza aviaria a bassa patogenicità, occorre fornire codici diversi per tali zoonosi.

(7)

Inoltre, affinché la presenza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici sia distinta da quella nei volatili da cortile, occorre contraddistinguere questi eventi separati con codici diversi.

(8)

La decisione 2005/176/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(9)

Per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, gli allegati della presente decisione non vanno pubblicati.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/176/CE è così modificata:

1)

Gli allegati IV, V e X/11 sono sostituiti dal testo dell’allegato I della presente decisione.

2)

Il testo figurante nell'allegato II della presente decisione è inserito nell’allegato X.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

L’introduzione della Bulgaria e della Romania negli allegati IV e X della decisione 2005/176/CE si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione di tali paesi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

(2)  GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40.

(3)  GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24. Decisione modificata dalla decisione n. 2/2005 (GU L 8 del 13.1.2006, p. 46).


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda taluni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni in Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2006) 6441]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/925/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l’elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell’esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (2), stabilisce che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi solo se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.

(2)

Il Canada ha chiesto di aggiungere, all’elenco di tale paese, un nuovo gruppo di produzione di embrioni.

(3)

La Nuova Zelanda ha chiesto di modificare, nell’elenco di tale paese, il nome di un centro.

(4)

Gli Stati Uniti d’America hanno chiesto di modificare, nell’elenco di tale paese, alcuni particolari relativi a taluni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni.

(5)

Il Canada, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti d’America garantiscono di ottemperare alle pertinenti norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e garantiscono che i gruppi interessati sono stati ufficialmente abilitati dai rispettivi servizi veterinari a esportare verso la Comunità.

(6)

È pertanto opportuno modificare la decisione 92/452/CEE.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(2)  GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/706/CE (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 40).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:

a)

per il Canada, viene inserita la riga seguente:

«CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard»

b)

la riga, destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. NZEB11 della Nuova Zelanda, è sostituita dalla seguente:

«NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock»

c)

la riga, destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 02TX107 E1428 degli Stati Uniti d’America, è sostituita dalla seguente:

«US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman»

d)

la riga, destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 99TX104 E874 degli Stati Uniti d’America, è sostituita dalla seguente:

«US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller»

e)

la riga, destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 96TX088 E928 degli Stati Uniti d’America, è sostituita dalla seguente:

«US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller»

f)

la riga, destinata al gruppo di raccolta di embrioni n. 91TX012 E948 degli Stati Uniti d’America, è sostituita dalla seguente:

«US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry»


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che modifica la decisione 2001/881/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri in vista dell’adesione della Bulgaria e della Romania

[notificata con il numero C(2006) 6454]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/926/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione (1) figura l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri presso i quali vengono effettuati i controlli sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale importati nella Comunità dai paesi terzi («elenco dei posti d’ispezione frontalieri»).

(2)

L’adesione della Bulgaria e della Romania il 1o gennaio 2007 comporterà importanti movimenti e cambiamenti alle frontiere comunitarie con i paesi terzi limitrofi.

(3)

In seguito all’adesione di questi due paesi, il confine territoriale dell’area comunitaria sudorientale non sarà più rappresentato dall’Ungheria e i posti d’ispezione frontalieri esistenti e il valico di frontiera per gli animali vivi di Nagylak tra Ungheria e Romania perderanno la loro ragion d’essere. Di conseguenza, occorre cancellarli dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri. La soppressione di tali voci è stata inserita nel fascicolo degli adeguamenti tecnici e giuridici necessari a seguito dell’allargamento.

(4)

Inoltre, anche il confine territoriale greco con la Bulgaria non sarà più una frontiera con un paese terzo e i posti d’ispezione frontalieri di Ormenion e Promochonas perderanno la loro funzione. Di conseguenza, occorre cancellarli dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri. La soppressione di tali voci è stata inserita nel fascicolo degli adeguamenti tecnici e giuridici necessari a seguito dell’allargamento.

(5)

Tutte le nuove località in Bulgaria e Romania, proposte come posti di ispezione frontalieri con i paesi terzi, sono state sottoposte ad ispezioni dell’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, il quale ha raccomandato l’approvazione da parte della Commissione delle località risultate pienamente soddisfacenti. Di conseguenza, occorre inserire tali località nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri.

(6)

La decisione 2001/881/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2001/881/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile soltanto con riserva e a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/414/CE (GU L 164 del 16.6.2006, pag. 27).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2001/881/CE è così modificato:

1)

Tra la voce relativa al Belgio e quella relativa alla Repubblica ceca è inserita la seguente voce riferita alla Bulgaria:

«Paese: Bulgaria


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC»

 

2)

Tra la voce relativa al Portogallo e quella relativa alla Slovenia è inserita la seguente voce riferita alla Romania:

«Paese: Romania


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bucharest Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Constanta North

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Constanta South-Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O»


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/54


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del flubendiamide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 6457]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/927/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 30 marzo 2006, la società Bayer Cropscience AG ha presentato alle autorità della Grecia un fascicolo relativo alla sostanza attiva flubendiamide, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità della Grecia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa paiono soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo risponde in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tale sostanza nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della stessa.

Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferiscono alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).


ALLEGATO

SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della richiesta

Stato membro relatore

1

Flubendiamide n. CIPAC non ancora assegnato

Bayer CropScience AG

30 marzo 2006

EL


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/56


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione

[notificata con il numero C(2006) 6569]

(2006/928/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare gli articoli 37 e 38,

visti i pareri espressi dagli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea è fondata sullo stato di diritto, un principio comune a tutti gli Stati membri.

(2)

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il mercato interno istituiti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea poggiano sulla certezza reciproca che le decisioni e le pratiche amministrative e giudiziarie di tutti gli Stati membri rispettano pienamente lo stato di diritto.

(3)

Questa condizione presuppone l'esistenza, in tutti gli Stati membri, di un sistema giudiziario e amministrativo imparziale, indipendente ed efficace, dotato di mezzi sufficienti, tra l'altro, per contrastare la corruzione.

(4)

Il 1o gennaio 2007 la Romania diventerà membro dell'Unione europea. Pur riconoscendo il considerevole impegno messo in atto dalla Romania per completare i suoi preparativi di adesione all'Unione europea, la Commissione europea ha indicato, nella sua relazione del 26 settembre 2006, alcune questioni in sospeso, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare applicare la legge, ambiti in cui occorre proseguire gli sforzi per garantire la capacità di questi organi di mettere in atto e applicare le misure adottate per stabilire il mercato interno e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(5)

L'articolo 37 dell'atto di adesione autorizza la Commissione ad adottare misure appropriate in caso di rischio imminente di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dovuto al mancato rispetto, da parte della Romania, degli impegni che ha preso. L'articolo 38 dell'atto di adesione autorizza la Commissione ad adottare misure appropriate in caso di rischio imminente di carenze gravi in Romania nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione di atti adottati a norma del titolo VI del trattato UE o di atti adottati a norma del titolo IV del trattato CE.

(6)

Le questioni in sospeso, che riguardano la responsabilità e l'efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare applicare la legge, giustificano l'istituzione di un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione.

(7)

Qualora la Romania non riuscisse a rispettare i parametri di riferimento in maniera adeguata, la Commissione potrebbe applicare misure di salvaguardia a norma degli articoli 37 e 38 dell'atto di adesione e in particolare sospendere l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere e di eseguire, alle condizioni stabilite dalla legislazione comunitaria, le sentenze e le decisioni giudiziarie della Romania come i mandati di arresto europei.

(8)

La presente decisione lascia impregiudicata l'adozione, in qualsiasi momento, di misure di salvaguardia in virtù degli articoli 36-38 dell'atto di adesione, purché sussistano le condizioni per la loro adozione.

(9)

È opportuno modificare la presente decisione se la valutazione della Commissione indica la necessità di adeguare i parametri di riferimento. La presente decisione sarà abrogata non appena tutti i parametri di riferimento saranno stati rispettati in maniera soddisfacente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni anno, entro il 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 2007, la Romania riferisce alla Commissione sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell'allegato.

La Commissione può, in qualsiasi momento, fornire un'assistenza tecnica attraverso diverse attività oppure raccogliere e scambiare informazioni sui parametri di riferimento. La Commissione può inoltre, in qualsiasi momento, organizzare missioni di esperti in Romania a tale scopo. Le autorità romene forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria a tale riguardo.

Articolo 2

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta nel giugno 2007, le proprie osservazioni e conclusioni in merito alla relazione presentata dalla Romania.

La Commissione riferisce nuovamente al Parlamento europeo e al Consiglio in funzione dell'evoluzione della situazione e almeno ogni sei mesi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


ALLEGATO

Parametri di riferimento di cui all'articolo 1 che la Romania deve rispettare:

1)

Garantire una maggiore trasparenza e una maggiore efficienza dei procedimenti giudiziari, in particolare potenziando la capacità e la responsabilità del Consiglio superiore della magistratura. Riferire in merito all’impatto dei nuovi codici di procedura civile e penale ed effettuare i necessari controlli.

2)

Creare, come previsto, un’agenzia di integrità responsabile della verifica delle proprietà, delle incompatibilità e dei potenziali conflitti d’interesse, nonché dell’emissione di decisioni obbligatorie su cui basare eventuali azioni dissuasive.

3)

Sulla base dei progressi già compiuti, continuare a condurre indagini professionali e imparziali su accuse di corruzione ad alto livello.

4)

Adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare all’interno delle amministrazioni locali.


14.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/58


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2006

che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata

[notificata con il numero C(2006) 6570]

(2006/929/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare gli articoli 37 e 38,

visti i pareri espressi dagli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea è fondata sullo stato di diritto, un principio comune a tutti gli Stati membri.

(2)

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il mercato interno istituiti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea poggiano sulla certezza reciproca che le decisioni e le pratiche amministrative e giudiziarie di tutti gli Stati membri rispettano pienamente lo stato di diritto.

(3)

Questa condizione presuppone l'esistenza, in tutti gli Stati membri, di un sistema giudiziario e amministrativo imparziale, indipendente ed efficace, dotato di mezzi sufficienti, tra l'altro, per contrastare la corruzione e la criminalità organizzata.

(4)

Il 1o gennaio 2007 la Bulgaria diventerà membro dell'Unione europea. Pur riconoscendo il considerevole impegno messo in atto dalla Bulgaria per completare i suoi preparativi di adesione all'Unione europea, la Commissione europea ha indicato, nella sua relazione del 26 settembre 2006, alcune questioni in sospeso, in particolare per quanto riguarda la responsabilità e l'efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare applicare la legge, ambiti in cui occorre proseguire gli sforzi per garantire la capacità di questi organi di mettere in atto e applicare le misure adottate per stabilire il mercato interno e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(5)

L'articolo 37 dell'atto di adesione autorizza la Commissione ad adottare misure appropriate in caso di rischio imminente di pregiudizio al funzionamento del mercato interno dovuto al mancato rispetto, da parte della Bulgaria, degli impegni che ha preso. L'articolo 38 dell'atto di adesione autorizza la Commissione ad adottare misure appropriate in caso di rischio imminente di carenze gravi in Bulgaria nel recepimento, nell'attuazione o nell'applicazione di atti adottati a norma del titolo VI del trattato UE o di atti adottati a norma del titolo IV del trattato CE.

(6)

Le questioni in sospeso, che riguardano la responsabilità e l'efficienza del sistema giudiziario e degli organismi preposti a fare applicare la legge, giustificano l'istituzione di un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

(7)

Qualora la Bulgaria non riuscisse a rispettare i parametri di riferimento in maniera adeguata, la Commissione potrebbe applicare misure di salvaguardia a norma degli articoli 37 e 38 dell'atto di adesione e in particolare sospendere l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere e di eseguire, alle condizioni stabilite dalla legislazione comunitaria, le sentenze e le decisioni giudiziarie della Bulgaria come i mandati di arresto europei.

(8)

La presente decisione lascia impregiudicata l'adozione, in qualsiasi momento, di misure di salvaguardia in virtù degli articoli 36-38 dell'atto di adesione, purché sussistano le condizioni per la loro adozione.

(9)

È opportuno modificare la presente decisione se la valutazione della Commissione indica la necessità di adeguare i parametri di riferimento. La presente decisione sarà abrogata non appena tutti i parametri di riferimento saranno stati rispettati in maniera soddisfacente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni anno, entro il 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 2007, la Bulgaria riferisce alla Commissione sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell'allegato.

La Commissione può, in qualsiasi momento, fornire un'assistenza tecnica attraverso diverse attività oppure raccogliere e scambiare informazioni sui parametri di riferimento. La Commissione può inoltre, in qualsiasi momento, organizzare missioni di esperti in Bulgaria a tale scopo. Le autorità bulgare forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria a tale riguardo.

Articolo 2

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, per la prima volta nel giugno 2007, le proprie osservazioni e conclusioni in merito alla relazione presentata dalla Bulgaria.

La Commissione riferisce nuovamente al Parlamento e al Consiglio in funzione dell'evoluzione della situazione e almeno ogni sei mesi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2006.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


ALLEGATO

Parametri di riferimento di cui all'articolo 1 che la Bulgaria deve rispettare:

1)

Adottare le modifiche da apportare alla Costituzione per eliminare le ambiguità circa l’indipendenza e la responsabilità del sistema giudiziario.

2)

Garantire un processo giudiziario più trasparente ed efficiente grazie all’adozione e all’attuazione di una nuova legge sul sistema giudiziario e del nuovo codice di procedura civile. Riferire in merito all’incidenza di tali nuove leggi e dei codici di procedura penale e amministrativa, segnatamente in fase istruttoria.

3)

Proseguire la riforma del sistema giudiziario per migliorarne la professionalità, la responsabilità e l’efficienza. Valutare l'impatto di tale riforma e pubblicare annualmente i risultati.

4)

Condurre indagini professionali e imparziali su accuse di corruzione ad alto livello e riferire in merito. Riferire in merito alle ispezioni interne delle istituzioni pubbliche e sulla pubblicazione dei beni degli alti funzionari.

5)

Adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare ai confini e all’interno delle amministrazioni locali.

6)

Attuare una strategia volta a combattere la criminalità organizzata, imperniata sui reati gravi, sul riciclaggio del denaro e sulla confisca sistematica dei beni dei criminali. Riferire in merito a indagini nuove e in corso, rinvii a giudizio e condanne in questi settori.