ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 345

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
8 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1782/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004, per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

10

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici

24

Accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

I flussi di denaro sporco creati dai trasferimenti di fondi possono minare la stabilità e la reputazione del settore finanziario nonché costituire una minaccia per il mercato interno. Il terrorismo minaccia le fondamenta stesse della nostra società. La solidità, l'integrità e la stabilità del sistema di trasferimento di fondi nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per trasferire fondi a scopo di finanziamento del terrorismo.

(2)

A meno che non vengano adottate determinate misure di coordinamento a livello della Comunità, i riciclatori di denaro e i finanziatori del terrorismo potrebbero, per sostenere le proprie attività criminose, cercare di trarre vantaggio dalla libertà di circolazione dei capitali propria di uno spazio finanziario integrato. Con la sua portata, l’azione comunitaria dovrebbe garantire il recepimento uniforme in tutta l’Unione europea della raccomandazione speciale VII relativa ai trasferimenti elettronici (SR VII) del Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI), istituito dal vertice del G7 di Parigi del 1989, e in particolare dovrebbe evitare discriminazioni tra i pagamenti effettuati all’interno di uno Stato membro ed i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri. La mancanza di coordinamento dell’azione dei singoli Stati membri nel settore dei trasferimenti transfrontalieri di fondi potrebbe avere gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello UE, danneggiando di conseguenza il mercato interno dei servizi finanziari.

(3)

Subito dopo gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli USA, il Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ha ribadito che la lotta contro il terrorismo è un obiettivo chiave dell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha approvato un piano d'azione che prevede di potenziare la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie, di elaborare strumenti giuridici internazionali contro il terrorismo, di prevenire il finanziamento del terrorismo, di rafforzare la sicurezza aerea e di migliorare la coerenza fra tutte le politiche pertinenti. In seguito agli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha riveduto tale piano d'azione, che ora mira specificamente ad assicurare che il quadro legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo e di potenziare la cooperazione giudiziaria sia adattato sulla base delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo, adottate dal GAFI.

(4)

Per prevenire il finanziamento del terrorismo, si sono adottate misure dirette a congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone, gruppi ed entità, tra cui il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (3) ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio (4). Al medesimo scopo, si sono adottate misure dirette a tutelare il sistema finanziario contro gli invii di fondi e di risorse intesi a finanziare il terrorismo. La direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) prevede varie misure dirette a impedire che si abusi del sistema finanziario agli scopi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, tutte queste misure non impediscono completamente ai terroristi e agli altri criminali di accedere ai sistemi di pagamento per trasferire i loro fondi.

(5)

Per promuovere un’impostazione coerente, a livello internazionale, nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nel proseguire l’azione comunitaria si dovrebbe tener conto degli sviluppi a tale riguardo ossia delle nove raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo adottate dal GAFI e, in particolare, della SR VII e della nuova versione della nota interpretativa per la sua attuazione.

(6)

La possibilità di risalire sempre all'origine dei trasferimenti di fondi può essere uno strumento particolarmente importante e utile per prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Per assicurare che in tutto l'iter del pagamento siano trasmessi i dati informativi relativi all'ordinante, è quindi opportuno prevedere un sistema che imponga ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di allegare ai trasferimenti di fondi dati informativi accurati e significativi relativi all'ordinante.

(7)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatta salva la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Ad esempio, le informazioni raccolte e conservate ai fini del presente regolamento non andrebbero utilizzate a fini commerciali.

(8)

Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un prestatore di servizi di pagamento non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano, a prestatori di servizi di pagamento, unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e di regolamento.

(9)

È opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i trasferimenti di fondi che presentano rischi esigui di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Tale esclusione dovrebbe riguardare le carte di credito e di debito, i prelievi dagli sportelli ATM (bancomat), gli addebiti diretti, gli assegni troncati, i pagamenti di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi e i trasferimenti di fondi in cui l'ordinante e il beneficiario siano entrambi prestatori di servizi di pagamento che agiscono per proprio conto. Inoltre, al fine di rispecchiare le caratteristiche peculiari dei sistemi di pagamento nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di esentare i pagamenti elettronici effettuati tramite giroconto, a condizione che sia sempre possibile risalire all'ordinante. Qualora gli Stati membri abbiano applicato la deroga per la moneta elettronica prevista dalla direttiva 2005/60/CE, detta deroga dovrebbe essere applicata nel quadro del presente regolamento, purché l'importo dell'operazione non sia superiore a 1 000 EUR.

(10)

La deroga per la moneta elettronica, come definita dalla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), copre la moneta elettronica indipendentemente dal fatto che l'emittente di tale moneta fruisca o meno di una deroga ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva.

(11)

Per non ostacolare l'efficienza dei sistemi di pagamento, è opportuno distinguere gli obblighi di verifica applicabili ai trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto da quelli applicabili ai trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto. Per controbilanciare il rischio di indurre a transazioni clandestine, se s'impongono disposizioni troppo rigorose in materia d'identificazione per contrastare la potenziale minaccia terroristica a fronte di trasferimenti di fondi d'importo esiguo, nel caso dei trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto è opportuno prevedere che l'obbligo di verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ordinante si applichi unicamente ai trasferimenti individuali di fondi superiori ai 1 000 EUR, fatti salvi gli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE. Per i trasferimenti di fondi effettuati a partire da un conto, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere tenuti a verificare per ogni trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante, purché siano adempiuti gli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.

(12)

Tenuto conto del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e della comunicazione della Commissione relativa a «un nuovo quadro normativo per i pagamenti nel mercato interno», è sufficiente prevedere che ai trasferimenti di fondi all’interno della Comunità siano allegati dati informativi semplificati relativi all’ordinante.

(13)

Per consentire alle autorità di paesi terzi, incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, di rintracciare la provenienza dei fondi utilizzati per tali fini, i trasferimenti di fondi dalla Comunità al suo esterno dovrebbero essere corredati di dati informativi completi relativi all'ordinante. L'accesso di tali autorità a questi dati informativi completi dovrebbe essere concesso soltanto al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

(14)

Nel caso in cui i trasferimenti di fondi di un unico ordinante a favore di vari beneficiari vengano inviati raggruppandoli in una cartella elettronica (batch file) contenente i singoli trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità, consentendo in tal modo un risparmio sui costi, si dovrebbe prevedere che i singoli trasferimenti siano corredati soltanto del numero del conto dell’ordinante o del codice unico d'identificazione, purché nel «batch file» siano riportati i dati informativi completi relativi all’ordinante.

(15)

Per accertare se ai trasferimenti di fondi siano allegati i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e per poter individuare le transazioni sospette, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario dovrebbe disporre di procedure efficaci per accertare la mancanza di dati informativi relativi all’ordinante.

(16)

Data la potenziale minaccia di finanziamento del terrorismo insita nei trasferimenti anonimi, sarebbe opportuno che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario abbia la facoltà di evitare simili situazioni o di porvi rimedio, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti. In tale contesto si dovrebbe prevedere flessibilità, in funzione dei rischi, per quanto riguarda l’ampiezza dei dati informativi relativi all’ordinante. Inoltre, dell’accuratezza e completezza di tali dati dovrebbe restare responsabile il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto dell’ordinante. Se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante è situato fuori del territorio della Comunità, gli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrebbero essere rafforzati, ai sensi della direttiva 2005/60/CE, in relazione ai rapporti di corrispondenza bancaria transfrontalieri in essere con quel prestatore di servizi di pagamento.

(17)

Ove le autorità nazionali competenti forniscano indicazioni riguardo all'obbligo di rifiutare qualsiasi trasferimento effettuato da prestatori di servizi di pagamento che omettono sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante o di decidere se limitare o interrompere i rapporti professionali con detti prestatori di servizi di pagamento, tali indicazioni dovrebbero basarsi anche sulla convergenza di buone prassi, tenendo conto altresì del fatto che la nuova versione della nota interpretativa alla SR VII del GAFI permette ai paesi terzi di fissare un importo massimo di 1 000 EUR o 1 000 USD per l'obbligo di invio dei dati informativi relativi all'ordinante, fermo restando l'obiettivo della lotta efficace al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

(18)

In ogni caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe esercitare specifici controlli, in funzione dei rischi, quando si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti, e dovrebbe segnalare alle autorità competenti le transazioni sospette, a norma degli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva 2005/60/CE e delle misure nazionali di attuazione.

(19)

Quando i dati informativi relativi all'ordinante mancano o sono incompleti, si applicano le disposizioni sui trasferimenti di fondi, fermo restando l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di sospendere e/o respingere i trasferimenti di fondi che violino disposizioni del diritto civile, amministrativo o penale.

(20)

Finché non siano superate le limitazioni tecniche che possono impedire ai prestatori intermediari di servizi di pagamento di adempiere all’obbligo di trasmettere tutti i dati informativi relativi all’ordinante da essi ricevuti, questi dovrebbero tenere registrazioni di tali dati. Le limitazioni tecniche dovrebbero essere eliminate non appena aggiornati i sistemi di pagamento.

(21)

Poiché, nelle indagini in materia penale, reperire i dati necessari o identificare le persone in questione può richiedere talvolta molti mesi o addirittura anni dopo il trasferimento originario dei fondi, allo scopo di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare le registrazioni dei dati informativi relativi all'ordinante. Si dovrebbe limitare la durata di tale periodo.

(22)

Perché si possa passare sollecitamente all’azione nella lotta contro il terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di dati informativi relativi all’ordinante loro rivolte dalle autorità responsabili di combattere il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro dove tali prestatori di servizi sono stabiliti.

(23)

Il numero di giorni lavorativi applicabili nello Stato membro del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante determina il numero di giorni necessari per rispondere alle richieste di dati informativi relativi all'ordinante.

(24)

Data l’importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero prevedere nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di violazione del presente regolamento.

(25)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento andrebbero adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(26)

Vari paesi e territori non facenti parte del territorio della Comunità sono membri di un'unione monetaria con uno Stato membro, rientrano nell'area monetaria di uno Stato membro o hanno firmato una convenzione monetaria con la Comunità europea rappresentata da uno Stato membro e hanno prestatori di servizi di pagamento che partecipano, direttamente o indirettamente, ai sistemi di pagamento e di regolamento di quello Stato membro. Per evitare che l'applicazione del presente regolamento ai trasferimenti di fondi tra gli Stati membri interessati e quei paesi o territori provochi gravi effetti negativi sull'economia di quei paesi o territori, è opportuno prevedere che simili trasferimenti di fondi siano considerati come se fossero effettuati all'interno degli Stati membri in questione.

(27)

Nell'intento di non scoraggiare le donazioni a scopi caritativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esonerare i prestatori di servizi di pagamento residenti nel loro territorio dall'obbligo di raccogliere, verificare, registrare e inviare i dati informativi relativi all'ordinante nel caso di trasferimenti di fondi d'importo non superiore a 150 EUR eseguiti sul loro territorio. Sarebbe anche opportuno subordinare tale opzione al rispetto di determinate disposizioni da parte delle organizzazioni senza fini di lucro, in modo che gli Stati membri possano evitare che da questa esenzione traggano vantaggio i terroristi, a copertura delle loro attività o come mezzo per facilitarne il finanziamento.

(28)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, per l’entità o gli effetti di tale azione, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità, enunciato nel medesimo articolo.

(29)

Ai fini di un’impostazione coerente della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le principali disposizioni del presente regolamento dovrebbero entrare in applicazione alla medesima data delle pertinenti disposizioni adottate a livello internazionale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)

«finanziamento del terrorismo» è la fornitura o la raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

2)

«riciclaggio di denaro» è qualsiasi atto che, se commesso intenzionalmente, è considerato riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/60/CE;

3)

«ordinante» è la persona fisica o giuridica detentrice di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà ordine di trasferire i fondi;

4)

«beneficiario del pagamento» è la persona fisica o giuridica che è destinataria finale dei fondi trasferiti;

5)

«prestatore di servizi di pagamento» è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;

6)

«prestatore intermediario di servizi di pagamento» è un prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto né dell’ordinante né del beneficiario del pagamento, ma partecipa all’effettuazione di trasferimenti di fondi;

7)

«trasferimento di fondi» è una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;

8)

«trasferimento raggruppato» è un insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo;

9)

«codice unico d'identificazione» è una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nella Comunità.

2.   Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito o di debito, purché:

a)

il beneficiario abbia concluso con il prestatore di servizi di pagamento un accordo che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;

e

b)

tali trasferimenti di fondi siano accompagnati da un codice unico d'identificazione, che consenta di risalire all'ordinante.

3.   Se uno Stato membro sceglie di applicare la deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2005/60/CE, il presente regolamento non viene applicato ai trasferimenti di fondi effettuati con moneta elettronica coperti dalla suddetta deroga, tranne nel caso in cui l'importo della transazione superi i 1 000 EUR.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3, il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, qualora si tratti di trasferimenti prepagati il cui importo non superi i 150 EUR.

5.   Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati tramite un telefono cellulare o altri dispositivi digitali o telematici, quando tali trasferimenti sono postpagati e soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

il beneficiario ha concluso un accordo con il prestatore di servizi di pagamento che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi;

b)

i trasferimenti di fondi sono corredati di un codice unico d'identificazione che consente di risalire all'ordinante;

c)

il prestatore di servizi di pagamento è soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE.

6.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento a trasferimenti di fondi nel loro territorio sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni o servizi, qualora:

a)

il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2005/60/CE;

b)

il fornitore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d'identificazione, di risalire, attraverso il beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi;

c)

l'importo della transazione non superi 1 000 EUR.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga ne informano la Commissione.

7.   Il presente regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi:

a)

in cui l'ordinante ritira i contanti dal proprio conto;

b)

in cui esiste l'autorizzazione ad addebiti tra due parti che consente di effettuare i pagamenti attraverso i conti, purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d'identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica;

c)

in cui sono utilizzati assegni troncati;

d)

ad autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi in uno Stato membro;

e)

in cui l'ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto.

CAPO II

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL’ORDINANTE

Articolo 4

Dati informativi completi relativi all’ordinante

1.   I dati informativi completi relativi all’ordinante consistono nel nome e cognome, indirizzo e numero del conto.

2.   L’indirizzo può essere sostituito dalla data e luogo di nascita dell’ordinante, dal suo numero d’identificazione come cliente o dal suo numero d’identità nazionale.

3.   In mancanza del numero di conto dell’ordinante, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante lo sostituisce con un codice unico d’identificazione, tale da consentire di far risalire la transazione al suo ordinante.

Articolo 5

Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e loro registrazione

1.   I prestatori di servizi di pagamento si assicurano che i trasferimenti di fondi siano corredati dei dati informativi completi relativi all’ordinante.

2.   Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante verifica la completezza dei dati informativi relativi all’ordinante, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

3.   Nel caso di trasferimenti di fondi a partire da un conto, la verifica può essere considerata effettuata se:

a)

l'identità dell'ordinante è stata verificata in connessione con l'apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica sono stati archiviati in conformità degli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 30, lettera a), della direttiva 2005/60/CE;

oppure

b)

l'ordinante rientra nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2005/60/CE.

4.   Tuttavia, fatto salvo l'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE, nel caso di trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante verifica i dati informativi relativi a quest'ultimo soltanto per i trasferimenti di fondi superiori a 1 000 EUR, salvo che la transazione sia effettuata in più operazioni che risultano collegate e che insieme superano i 1 000 EUR.

5.   Il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante conserva per cinque anni la registrazione dei dati informativi completi relativi all’ordinante, che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Articolo 6

Trasferimenti di fondi all’interno della Comunità

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, se il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi stabiliti nella Comunità, i trasferimenti di fondi devono essere accompagnati soltanto dal numero di conto dell’ordinante o di un codice unico d’identificazione, che consenta di risalire all’ordinante.

2.   Tuttavia, a richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante mette a sua disposizione i dati informativi completi relativi all’ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale richiesta.

Articolo 7

Trasferimenti di fondi dalla Comunità all'esterno della Comunità

1.   Se il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è stabilito fuori della Comunità, i trasferimenti di fondi sono accompagnati dai dati informativi completi relativi all’ordinante.

2.   Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori della Comunità, il paragrafo 1 non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati, a condizione che nel raggruppamento figurino tali dati informativi e che i singoli trasferimenti siano corredati del numero di conto dell’ordinante o di un codice unico d’identificazione.

CAPO III

OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO

Articolo 8

Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all’ordinante

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare, in relazione ai dati informativi relativi all'ordinante, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Tale prestatore predispone procedure efficaci per accertare l’eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all’ordinante:

a)

in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante sia stabilito nella Comunità, i dati informativi indicati all’articolo 6;

b)

in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell’ordinante risiede fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all’ordinante indicati all’articolo 4 o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all’articolo 13;

c)

in caso di trasferimenti raggruppati, se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è stabilito fuori della Comunità, i dati informativi completi relativi all'ordinante di cui all'articolo 4 solo nel trasferimento raggruppato, ma non nei singoli trasferimenti che questo raggruppa.

Articolo 9

Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi relativi all’ordinante mancano o sono incompleti

1.   Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si rende conto che i dati informativi relativi all'ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all'ordinante. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rispetta le pertinenti norme di legge o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, in particolare i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e (CE) n. 881/2002, la direttiva 2005/60/CE e tutte le misure nazionali di attuazione.

2.   Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce tale fatto alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 10

Valutazione in base ai rischi

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi relativi all’ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti e se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti nel capo III della direttiva 2005/60/CE, debba essere segnalato alle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.

Articolo 11

Conservazione delle registrazioni

Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conserva per cinque anni la registrazione di tutti i dati informativi relativi all’ordinante da lui ricevuti.

CAPO IV

OBBLIGHI DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Articolo 12

Trasmissione dei dati informativi relativi all’ordinante, assieme al trasferimento

I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all’ordinante, da loro ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano ritrasmessi insieme a tale trasferimento.

Articolo 13

Limitazioni tecniche

1.   Il presente articolo si applica se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante è situato fuori della Comunità e se il prestatore intermediario di servizi di pagamento è situato nella Comunità.

2.   Salvo che il prestatore intermediario di servizi di pagamento non si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, che i dati informativi relativi all'ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli può avvalersi, per effettuare trasferimenti di fondi a favore del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche che impedisca di trasmettere insieme al trasferimento di fondi i dati informativi relativi all'ordinante.

3.   Se, nel ricevere un trasferimento di fondi, il prestatore intermediario di servizi di pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all’ordinante prescritti dal presente regolamento mancano o sono incompleti, egli si avvale di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche soltanto se è in grado di informarne il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o nell'ambito di un sistema di messaggistica o di pagamento che preveda questo tipo di comunicazione o mediante diversa procedura, purché le modalità di comunicazione siano accettate o convenute da entrambi i prestatori di servizi di pagamento.

4.   Qualora si avvalga di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche, il prestatore intermediario di servizi di pagamento, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, mette a disposizione di quest'ultimo, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, tutti i dati informativi relativi all'ordinante da lui ricevuti, che siano completi o no.

5.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per cinque anni tutti i dati informativi da lui ricevuti.

CAPO V

OBBLIGHI GENERALI E COMPETENZE IN MATERIA DI ESECUZIONE

Articolo 14

Obblighi di cooperazione

Quando le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo nello Stato membro nel quale sono stabiliti i prestatori di servizi di pagamento rivolgono loro richieste riguardanti i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e le relative registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite, nel rispetto delle regole procedurali previste nel diritto nazionale del rispettivo Stato membro.

Fatto salvo il diritto penale nazionale e la tutela dei diritti fondamentali, le suddette autorità si avvalgono di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare o individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 15

Sanzioni e monitoraggio

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2007.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 entro il 14 dicembre 2007, indicando le autorità responsabili della loro applicazione, e la informano immediatamente di ogni successiva modifica.

3.   Gli Stati membri esigono dalle autorità competenti un monitoraggio efficace e l'adozione delle misure necessarie per garantire la conformità con i requisiti del presente regolamento.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è coadiuvata dal comitato per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, istituito dalla direttiva 2005/60/CE (di seguito «il comitato»).

2.   Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto del suo articolo 8, sempre che le misure di esecuzione adottate secondo la procedura ivi descritta non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.

Il periodo menzionato all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

CAPO VI

DEROGHE

Articolo 17

Accordi con territori o paesi che non fanno parte del territorio della Comunità

1.   La Commissione può autorizzare gli Stati membri a concludere accordi che permettano deroghe al presente regolamento con un paese o territorio non facente parte del territorio della Comunità, quale è definito all’articolo 299 del trattato, in base a disposizioni nazionali. Tali accordi hanno lo scopo di consentire che i trasferimenti di fondi tra quel paese o territorio e lo Stato membro interessato siano considerati alla stessa stregua di trasferimenti di fondi all’interno di quello Stato membro.

Simili accordi possono essere autorizzati soltanto se:

a)

il paese o il territorio in questione è membro di un’unione monetaria con lo Stato membro interessato, rientra nella sua area monetaria o ha firmato una convenzione monetaria con la Comunità europea, rappresentata da uno Stato membro;

b)

i prestatori di servizi di pagamento nel paese o nel territorio in questione partecipano direttamente o indirettamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in tale Stato membro;

e

c)

il paese o il territorio in questione impone ai prestatori di servizi di pagamento sottoposti alla sua giurisdizione di applicare le medesime regole stabilite a norma del presente regolamento.

2.   Lo Stato membro che desidera concludere un accordo ai sensi del paragrafo 1, ne presenta domanda alla Commissione, inviandole tutte le informazioni necessarie.

Quando la Commissione riceve la domanda di uno Stato membro, i trasferimenti di fondi tra quello Stato membro e il paese o territorio in questione vengono considerati provvisoriamente come effettuati all’interno di quello Stato membro, finché non si giunga a una decisione secondo la procedura stabilita nel presente articolo.

Se la Commissione ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie, prende contatto con lo Stato membro interessato entro due mesi dalla data alla quale essa ha ricevuto la domanda e indica quali altre informazioni sono necessarie.

Quando la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per valutare la domanda, entro un mese ne invia notifica allo Stato membro richiedente e trasmette la domanda agli altri Stati membri.

3.   Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 2, quarto comma, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, se autorizzare lo Stato membro interessato a concludere l’accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

In ogni caso, la decisione di cui al primo comma va adottata entro diciotto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

Articolo 18

Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro all'interno di uno Stato membro

1.   Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi di cui all'articolo 5 i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nel loro territorio, nel caso di trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni senza fini di lucro che svolgono attività a scopo caritativo, religioso, culturale, educativo, sociale, scientifico o solidale, purché tali organizzazioni siano tenute a riferire a una pubblica autorità o a un organismo di autoregolamentazione riconosciuto dal diritto nazionale ed a formare oggetto di revisione esterna o di vigilanza da parte di tale autorità od organismo e che i trasferimenti di fondi siano limitati all'importo massimo di 150 EUR per ogni versamento e siano effettuati esclusivamente all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

2.   Gli Stati membri che fanno uso del presente articolo informano la Commissione dei provvedimenti da essi adottati per esercitare l'opzione di cui al paragrafo 1, inclusi un elenco delle organizzazioni coperte dalla deroga, i nomi delle persone fisiche che esercitano il controllo ultimo sulle organizzazioni e una spiegazione delle modalità di aggiornamento di tale elenco. Le informazioni sono messe a disposizione anche delle autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

3.   Un elenco aggiornato delle organizzazioni che godono di tale deroga viene comunicato dallo Stato membro interessato ai prestatori di servizi di pagamento operanti in tale Stato membro.

Articolo 19

Clausola di revisione

1.   Entro il 28 dicembre 2011 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che fornisce un'esauriente valutazione economica e giuridica dell'applicazione del regolamento, corredata, se del caso, di una proposta relativa alla sua modifica o abrogazione.

2.   La relazione prende in rassegna in particolare:

a)

l'applicazione dell'articolo 3, alla luce delle ulteriori esperienze acquisite circa possibili abusi della moneta elettronica, quale definita all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE, e di altri nuovi mezzi di pagamento a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo; in presenza di un rischio di tali abusi la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento;

b)

l'applicazione dell'articolo 13 riguardo alle limitazioni tecniche suscettibili di impedire l'invio dei dati informativi completi relativi all'ordinante al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. Ove risultasse possibile superare tali limitazioni tecniche alla luce di nuovi sviluppi nel settore dei pagamenti e tenendo conto dei relativi costi per i fornitori dei servizi di pagamento, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma in ogni caso non prima del 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 336 del 31.12.2005, pag. 109.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 novembre 2006.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1461/2006 della Commissione (GU L 272 del 3.10.2006, pag. 11).

(4)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1508/2006 della Commissione (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 12).

(5)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

(8)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004, per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (2), in particolare l’articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 51/2006 (3) il Consiglio ha stabilito, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(2)

Occorre vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di squali elefante e pescecani in tutte le acque CE, non CE e internazionali, tenuto conto degli obblighi internazionali di conservazione e tutela di tali specie, derivanti, fra l’altro, dalla Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici e dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.

(3)

Dato l'attuale livello delle catture di merlano nella pesca industriale nel Mare del Nord, una parte cospicua delle catture accessorie autorizzate di merlano può essere resa disponibile per la quota destinata al consumo umano di merlano nel Mare del Nord senza aumentare il totale complessivo delle possibilità di cattura.

(4)

In esito alle consultazioni fra la Comunità e l’Islanda del 20 febbraio 2006 è stato raggiunto un accordo sui contingenti assegnati alle navi islandesi, sul contingente assegnato alla Comunità, nell’ambito dell’accordo con il governo danese e il governo locale della Groenlandia, da pescare entro il 30 aprile 2006, e sui contingenti assegnati alle navi comunitarie per la pesca dello scorfano nella zona economica esclusiva dell'Islanda, da pescare fra luglio e dicembre. Tale accordo deve essere recepito nell'ordinamento giuridico comunitario.

(5)

È necessario precisare la definizione di «giornate di presenza in una zona» con riguardo allo sforzo di pesca delle navi nell’ambito della ricostituzione di determinati stock, in modo da garantire la corretta applicazione delle limitazioni dello sforzo di pesca.

(6)

È necessario rivedere la presentazione dei tipi di attrezzi da pesca che possono essere utilizzati senza condizioni speciali per quanto riguarda il numero massimo di giorni durante i quali una nave può essere presente in una zona nell’ambito della ricostituzione di determinati stock.

(7)

È necessario incentivare le navi operanti nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze ad utilizzare attrezzi più selettivi nel Mare del Nord. Ciò dovrebbe riflettersi sul numero di giornate di presenza assegnate all’interno di una zona.

(8)

È necessario precisare che, quando viene utilizzato nel corso dell’anno più di un raggruppamento di attrezzi da pesca, nessuno di tali attrezzi può essere utilizzato se il numero totale di giorni passati in mare è già superiore al numero di giorni stabilito per tale attrezzo.

(9)

Le navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale devono poter beneficiare della deroga concernente il numero massimo di giorni di pesca soggetti a condizioni speciali. Tali norme devono pertanto essere precisate.

(10)

La modifica della definizione di giornate di presenza in una zona rende necessario precisare la deroga che si applica ai requisiti di notifica del sistema «hail» con riguardo allo sforzo di pesca delle navi che pescano nell’ambito dei piani di ricostituzione degli stock di sogliola della Manica occidentale.

(11)

In virtù dell’allegato XII dell'atto di adesione del 2003, la Polonia ha diritto a un contingente di aringhe nelle zone I e II. Occorre tenere conto di tale situazione per quanto riguarda le limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca.

(12)

È opportuno apportare alcuni miglioramenti redazionali al testo.

(13)

Con il regolamento (CE) n. 2270/2004 (4) il Consiglio ha stabilito, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

(14)

In esito alle consultazioni fra la Comunità e la Norvegia del 31 gennaio 2006 e a pareri scientifici, la pesca del granatiere nella zona III, incluse le acque norvegesi, dovrebbe essere limitata alla media pescata nel periodo 1996-2003. Occorre inserire tale limitazione nel regolamento (CE) n. 2270/2004.

(15)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 51/2006 e (CE) n. 2270/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 51/2006

Il regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato come segue:

1)

all’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

«8.   Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

squalo elefante (Cetorinhus maximus),

pescecane (Carcharodon carcharias).»;

2)

all’articolo 7, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

all’allegato IIB si applicano alla gestione del nasello e degli scampi nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice,»;

3)

all'articolo 7, paragrafo 1, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

all'allegato IID si applicano alla gestione degli stock di cicerello nelle divisioni CIEM IIa (acque CE) e IIIa e nella sottozona CIEM IV,»;

4)

all’articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

«Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

zona sud-occidentale

1.

63° 12' N e 23° 05' O attraverso 62° 00' N e 26° 00' O,

2.

62° 58' N e 22° 25' O,

3.

63° 06' N e 21° 30' O,

4.

63° 03' N e 21° 00' O, di lì 180° 00' S;

zona sud-orientale

1.

63° 14' N e 10° 40' O,

2.

63° 14' N e 11° 23' O,

3.

63° 35' N e 12° 21' O,

4.

64° 00' N e 12° 30' O,

5.

63° 53' N e 13° 30' O,

6.

63° 36' N e 14° 30' O,

7.

63° 10' N e 17° 00' O di lì 180° 00' S.»;

5)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Autorizzazione

1.   Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti di cattura fissati nell’allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15 e 16 e da 19 a 25.

2.   Alle navi di paesi terzi, in tutte le acque comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

squalo elefante (Cetorinhus maximus),

pescecane (Carcharodon carcharias).»;

6)

gli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIC e IV sono modificati in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 2270/2004

L’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificato secondo il testo che figura all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 5).

(4)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).


ALLEGATO I

Gli allegati del regolamento (CE) n. 51/2006 sono modificati come segue.

1)

Nell’allegato IA:

a)

è soppressa la voce relativa alla specie squalo elefante nelle acque comunitarie delle zone IV, VI e VII;

b)

la voce relativa alla specie merlano nelle zone IIa (acque comunitarie) e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

IIa (acque comunitarie), IV

WHG/2AC4.

Belgio

594

 

 

Danimarca

2 568

 

TAC precauzionale.

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile.

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile.

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile.

Germania

668

 

 

Francia

3 860

 

 

Paesi Bassi

1 484

 

 

Svezia

3

 

 

Regno Unito

10 243

 

 

CE

19 420

 (1)

 

Norvegia

2 380

 (2)

 

TAC

23 800

 

 

Condizioni speciali:

Nei limiti delle quote summenzionate, non si può pescare nelle zone specificate più dei quantitativi sottoindicati:

 

Acque norvegesi (WHG/*04N-)

CE

14 512»

2)

Nell’allegato IB:

a)

la voce relativa alla specie capelin nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

V, XIV (acque della Groenlandia)

CAP/514GRN

Tutti gli Stati membri

0

 

 

CE

16 170

 (3)  (4)

 

TAC

Non pertinente

 

b)

la voce relativa alla specie scorfano di Norvegia nella zona Va (acque dell’Islanda) è sostituita dal seguente testo:

«Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona

Va (acque islandesi)

RED/05A-IS

Belgio

100

 (5)  (6)

 

Germania

1 690

 (5)  (6)

 

Francia

50

 (5)  (6)

 

Regno Unito

1 160

 (5)  (6)

 

CE

3 000

 (5)  (6)

 

TAC

Non pertinente

 

3)

Nell’allegato IIA:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Definizione di giornate di presenza in una zona

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica di cui al punto 2 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»;

b)

il punto 8.1.i è sostituito dal seguente:

«i.

La nave deve essere stata presente nella zona negli anni 2003, 2004 o 2005 detenendo a bordo attrezzi di cui al punto 4.b. Nel 2006 i quantitativi di merluzzo bianco detenuti a bordo devono rappresentare meno del 5 % degli sbarchi totali di tutte le specie effettuati dalla nave sulla base degli sbarchi in peso vivo registrati nel giornale di bordo comunitario. In un periodo di gestione durante il quale la nave si avvale della presente disposizione, essa non può in nessun momento avere a bordo attrezzi da pesca diversi da quelli specificati nel punto 4.b.iii o nel punto 4.b.iv.»;

c)

al punto 13, la tabella I è sostituita dalla seguente:

«TABELLA I

Numero massimo di giornate di presenza di una nave in una zona, per attrezzo da pesca, nel 2006

 

Zone di cui al punto:

Gruppo di attrezzi

Punto 4

Condizione speciale

Punto 8

Denominazione (7)

2.a

Kattegat

2.b

1 — Skagerrak

2 — II, IVa, b, c,

3 — VIId

2.c

VIIa

2.d

VIa

1

2

3

4.a.i

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 16 e < 32 mm

228 (8)

228 (8)

228

228

4.a.ii

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm

n.p.

n.p.

227

227

227

4.a.iii

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm

103

103

227

227

227

4.a.iv

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm

103

103

114

91

4.a.v

 

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm

103

103

114

91

4.a.iii

8.1.a

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

137

137

227

227

227

4.a.iv

8.1.a

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1.a

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 120 mm

137

137

103

114

91

4.a.v

8.1.j

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm

149

149

115

126

103

4.a.ii

8.1.b

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm conformi alle condizioni fissate nell’appendice 2

Ind.

Indeterminata

Ind.

Ind.

4.a.iii

8.1.b

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm conformi alle condizioni fissate nell’appendice 2

Ind.

Indeterminata

Ind.

Ind.

4.a.iv

8.1.c

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

148

148

148

148

4.a.v

8.1.c

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

160

160

160

160

4.a.iv

8.1.k

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa

n.p.

n.p.

166

n.p.

4.a.v

8.1.k

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa

n.p.

n.p.

178

n.p.

4.a.v

8.1.h

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm che operano nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca

115

115

126

103

4.a.ii

8.1.d

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 70 e < 90 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

280

280

280

280

4.a.iii

8.1.d

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

Ind.

Ind.

280

280

280

4.a.iv

8.1.d

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

Ind.

Indeterminata

Ind.

Ind.

4.a.v

8.1.d

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione > 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco, sogliola e platessa

Ind.

Indeterminata

Ind.

Ind.

4.a.v

8.1.h

8.1.j

Reti da traino o sciabiche danesi aventi maglie di dimensione > 120 mm dotate di una finestra a maglie quadrate di 140 mm e che operano nell’ambito di un sistema di sospensione automatica delle licenze

n.p.

n.p.

127

138

115

4.b.i

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione > 80 e < 90 mm

n.p.

143 (8)

Ind.

143

143 (8)

4.b.ii

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 90 e < 100 mm

n.p.

143 (8)

Ind.

143

143 (8)

4.b.iii

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm

n.p.

143

Ind.

143

143

4.b.iv

 

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm

n.p.

143

Ind.

143

143

4.b.iii

8.1.c

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

n.p.

155

Ind.

155

155

4.b.iii

8.1.i

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 100 e < 120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004 o 2005

n.p.

155

Ind.

155

155

4.b.iv

8.1.c

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco

n.p.

155

Ind.

155

155

4.b.iv

8.1.i

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm per pescherecci che hanno utilizzato sfogliare nel 2003, 2004 o 2005

n.p.

155

Ind.

155

155

4.b.iv

8.1.e

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 120 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 60 % di platessa

n.p.

155

Ind.

155

155

4.c.i

4.c.ii

4.c.iii

4.d

 

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione:

< 110 mm

≥ 110 mm e < 220 mm

≥ 220 mm

e tremagli

140

140

140

140

4.c.iii

8.1.f

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti con maglie di dimensione ≥ 220 mm; l’attività comprovata deve rappresentare meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

162

140

162

140

140

140

4.d

8.1.g

Tramagli aventi maglie di dimensione < 110 mm; la nave non può essere fuori dal porto per più di 24 ore

140

140

205

140

140

4.e

 

Palangari

173

173

173

173

n.p. = non pertinente»

d)

il punto 14.3 è sostituito dal seguente:

«14.3.

Ai fini del presente allegato e tenuto conto delle zone definite al punto 2 e dei raggruppamenti di attrezzi definiti al punto 4, si applicano le seguenti definizioni dei gruppi di trasferimento:

a)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.i in qualsiasi zona;

b)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.ii in qualsiasi zona e 4.a.iii nella zona IV, divisioni IIa (acque comunitarie), VIa, VIIa e VIId;

c)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.a.iii nel Kattegat e nello Skagerrak, 4.a.iv e 4.a.v in qualsiasi zona;

d)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii, e 4.b.iv in qualsiasi zona;

e)

raggruppamenti di attrezzi da pesca 4.c.i, 4.c.ii, 4.c.iii e 4.d in qualsiasi zona;

f)

raggruppamento di attrezzi da pesca 4.e in qualsiasi zona.»;

e)

il punto 14.6 è sostituito dal seguente:

«14.6.

A richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. A tal fine, può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»;

f)

il punto 17.2 è sostituito dal seguente:

«17.2.

Ogni qualvolta il comandante di una nave o il suo rappresentante comunica l’uso di più raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante l'anno non deve essere superiore alla media aritmetica dei giorni corrispondenti a ciascun raggruppamento di attrezzi conformemente alla tabella I, arrotondata al giorno intero più vicino.»;

g)

sono inseriti i seguenti punti:

«17.2.a.

Se uno dei raggruppamenti di attrezzi notificati non ha limitazioni nel numero di giorni, il numero totale dei giorni disponibili durante l'anno per lo specifico raggruppamento in questione resta illimitato.

17.2.b.

In qualsiasi momento una nave può utilizzare uno dei raggruppamenti di attrezzi notificati per cui sia previsto un numero limitato di giorni, a condizione che il numero totale di giorni di pesca con qualsiasi raggruppamento di attrezzi dall'inizio dell'anno:

a)

non sia superiore al numero di giorni disponibili ai sensi del punto 17.2;

b)

non sia superiore al numero di giorni che sarebbe assegnato se tale attrezzo fosse utilizzato isolatamente ai sensi della tabella I.

17.2.c.

Ogniqualvolta uno Stato membro sceglie di suddividere i giorni in periodi di gestione conformemente al punto 9, le condizioni di cui ai punti 17.2, 17.2.a e 17.2.b si applicano mutatis mutandis per ciascun futuro periodo di gestione. Se uno Stato membro ha scelto un periodo di gestione della durata di un anno, le condizioni di cui ai punti 17.2.a e 17.2.b non si applicano.»;

h)

il punto 17.4 è sostituito dal seguente:

«17.4.

Le autorità competenti procedono ad ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l’osservanza delle condizioni di cui al punto 17.3. Se una nave non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzata, con effetto immediato, a utilizzare più raggruppamenti di attrezzi da pesca.»;

i)

il punto 25 è sostituito dal seguente:

«25.

Trasmissione dei dati pertinenti

25.1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati di cui al punto 24 mediante fogli elettronici nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

25.2.

Per trasmettere alla Commissione i dati di cui al punto 24, può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»

4)

Nell’allegato IIB:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Definizione di giornata di presenza in una zona

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova nella zona geografica definita al punto 1 ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»;

b)

il punto 12.4 è sostituito dal seguente:

«12.4.

Non è ammesso alcun trasferimento di giornate dalle navi che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 7.1.»;

c)

il punto 12.5 è sostituito dal seguente:

«12.5.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. Per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto possono essere adottati dei fogli elettronici, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»;

d)

il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20.

Trasmissione dei dati

20.1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, i dati di cui al punto 19 mediante fogli elettronici, nel formato indicato alle tabelle II e III, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

20.2.

Per la comunicazione alla Commissione dei dati di cui al punto 19 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»

5)

Nell’allegato IIC:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Campo di applicazione

1.1.

Le condizioni stabilite nel presente allegato si applicano alle navi comunitarie di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 3 e presenti nella divisione VIIe. Ai fini del presente allegato, con il riferimento all'anno 2006 s'intende il periodo dal 1° febbraio 2006  al 31 gennaio 2007.

1.2.

Le navi che utilizzano reti fisse con maglie di dimensione superiore a 120 mm e con un’attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di peso vivo di sogliole ai sensi del giornale di bordo CE del 2004 sono esenti dalle disposizioni del presente allegato, a condizione che:

a)

tali navi catturino meno di 300 kg di peso vivo di sogliole nel 2006;

b)

non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)

ogni Stato membro interessato trasmetta una relazione alla Commissione entro il 31 luglio 2006 e il 31 gennaio 2007 sull'attività comprovata di pesca della sogliola nel 2004 e sulle catture di sogliole effettuate da tali navi nel 2006.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi in questione sono soggette con effetto immediato alle disposizioni del presente allegato.»;

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Definizione di giornate di presenza in una zona

Ai fini del presente allegato si intende per giornata di presenza in una zona qualsiasi periodo continuo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all’interno della divisione VIIe ed è fuori dal porto. Il momento da cui viene misurato il periodo continuo è a scelta dello Stato membro di bandiera della nave di cui trattasi.»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Numero massimo di giorni

7.1.

Il numero massimo di giorni all'anno in cui può essere presente nella zona una nave che detiene a bordo e utilizza un attrezzo da pesca di cui al punto 3 è indicato nella tabella I.

7.2.

Il numero di giorni all'anno in cui una nave è presente in tutta la zona contemplata dal presente allegato e dall'allegato IIA non può essere superiore al numero indicato dalla tabella I del presente allegato. Tuttavia il numero di giorni in cui la nave è presente nelle zone contemplate dall'allegato IIA è conforme al numero massimo fissato ai sensi dell'allegato IIA.»;

d)

il punto 11 è soppresso;

e)

la tabella I è sostituita dalla seguente:

«TABELLA I

Numero massimo di giorni all'anno in cui una nave può essere presente nella zona, per attrezzo da pesca

Gruppo di attrezzi — Punto 3

Denominazione (9)

Manica occidentale

3.a.

Sfogliare aventi maglie di dimensione ≥ 80 mm

216

3.b.

Reti fisse aventi maglie di dimensione < 220 mm

216

f)

il punto 12.4 è sostituito dal seguente:

«12.4.

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. A tal fine può essere adottato un foglio elettronico dettagliato, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»;

g)

il punto 17 è sostituito dal seguente:

«17.

Comunicazioni sullo sforzo di pesca

Gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e duodecies del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano alle navi che detengono a bordo gli attrezzi da pesca specificati al punto 3 e operanti nella zona specificata al punto 1. Le navi equipaggiate con sistemi di controllo satellitare, conformi alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2244/2003, sono escluse dai requisiti di notifica del sistema hail.»;

h)

il punto 28 è sostituito dal seguente:

«28.

Trasmissione dei dati

28.1.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, mediante fogli elettronici, nel formato specificato alle tabelle II e III, i dati di cui al punto 27, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

28.2.

Per trasmettere alla Commissione i dati di cui al punto 27 può essere adottato un nuovo formato di foglio elettronico, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»

6)

Nell’allegato IV, la parte I è sostituita dalla seguente:

«PARTE I   Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano in acque di paesi terzi

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di licenze

Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti allo stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00 N

77

DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SW: 10, UK: 17, PL: 1

55

Specie demersali, a nord di 62° 00 N

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1, PL: 1

50

Sgombro, a sud di 62° 00 N, pesca con ciancioli

11

DE: 1 (10), DK: 26 (10), FR: 2 (10), NL: 1 (10)

Non pertinente

Sgombro, a sud di 62° 00' N, pesca al traino

19

Non pertinente

Sgombro, a nord di 62° 00' N, pesca con ciancioli

11 (11)

DK: 11

Non pertinente

Specie industriali, a sud di 62° 00' N

480

DK: 450, UK: 30

150

Acque delle Isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Pesca diretta al merluzzo bianco e all’eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e ad est di 6° 30' O

8 (12)

 

4

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e ad ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O.

70

DE: 8 (13), FR: 12 (13), UK: 0 (13)

20 (14)

Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

70

 

22 (14)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d’accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”.

34

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Pesca con palangari

10

UK: 10

6

Pesca dello sgombro

12

DK: 12

12

Pesca dell’aringa a nord di 62° N

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

Acque della Federazione russa

Tutte le attività di pesca

pm

 

pm

Pesca del merluzzo bianco

7 (15)

 

pm

Pesca dello spratto

pm

 

pm


(1)  Escluso un quantitativo stimato di 2 000 tonnellate di catture accessorie industriali.

(2)  Pescabili in acque comunitarie. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno dedotte dalla parte norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

Nei limiti delle quote summenzionate, non si può pescare nelle zone specificate più dei quantitativi sottoindicati:

 

Acque norvegesi (WHG/*04N-)

CE

14 512»

(3)  Di cui 16 170 t assegnate all’Islanda.

(4)  Da pescare entro il 30 aprile 2006.»

(5)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(6)  Da pescare tra luglio e dicembre.»

(7)  Si utilizzano unicamente le denominazioni di cui ai punti 4 e 8.

(8)  Applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 in caso di restrizioni.

n.p. = non pertinente»

(9)  Si applicano unicamente le denominazioni di cui al punto 3.»

(10)  Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

(11)  Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62° 00' N.

(12)  Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce “Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

(13)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

(14)  Questi dati sono inseriti tra i dati della voce “Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.

(15)  Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.»


ALLEGATO II

Nella parte 2 dell’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 la voce relativa alla specie granatiere nella zona III è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Zona: III

Danimarca

2612

 

Germania

15

 

Svezia

134

 

CE

2 761»

 


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 345/24


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2005

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici

(2006/871/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma, e con l’articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in prosieguo denominata «convenzione di Bonn» (2).

(2)

L’articolo IV della convenzione di Bonn prevede che siano conclusi al più presto accordi regionali per le specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole (specie dell’allegato II).

(3)

Gli uccelli acquatici che percorrono le rotte migratorie afro-euroasiatiche, che appartengono alle specie dell’allegato II, necessitano di interventi immediati al fine di migliorarne lo stato di conservazione e di raccogliere informazioni sulla base delle quali assumere le opportune decisioni di gestione.

(4)

La prima conferenza delle parti della convenzione di Bonn ha deciso di elaborare un accordo sulla conservazione degli Anatidi della regione paleartica occidentale. Il progetto di accordo è stato successivamente ampliato e rinominato in modo da comprendere altre specie di uccelli acquatici migratori.

(5)

Nel campo pertinente al presente accordo, la Comunità ha adottato la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (3), e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (4).

(6)

La Commissione ha partecipato a nome della Comunità e in conformità delle direttive negoziali impartite dal Consiglio il 7 giugno 1995 all’incontro negoziale svoltosi dal 12 al 16 giugno 1995 all’Aia. In tale incontro è stato adottato per consenso l’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (AEWA) (in prosieguo denominato «l’accordo»).

(7)

L’accordo è stato aperto alla firma a decorrere dal 16 ottobre 1995. Esso è stato firmato a nome della Comunità il 1o settembre 1997. È entrato in vigore il 1o novembre 1999.

(8)

L’articolo X dell’accordo stabilisce che qualsiasi emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione delle parti nel corso della quale sono stati adottati, ad eccezione delle parti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6.

(9)

Gli allegati all’accordo sono stati emendati dalle risoluzioni approvate nel corso della prima riunione delle parti tenutasi a Città del Capo, Sudafrica, nel novembre 1999 e durante la seconda riunione delle parti svoltasi a Bonn, nel settembre 2002.

(10)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo del Regno dei Paesi Bassi, depositario dell’accordo, a norma dell’articolo XVII dell’accordo medesimo.

Articolo 3

1.   Per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, ogni eventuale emendamento degli allegati dell’accordo adottato conformemente all’articolo X, paragrafo 5, dell’accordo.

2.   Nello svolgere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

3.   L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata agli emendamenti che siano coerenti con la normativa comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat naturali e che non implichino modifiche di detta normativa.

4.   Qualora un emendamento agli allegati dell’accordo non sia attuato nella pertinente normativa comunitaria entro novanta giorni dalla data della relativa adozione nella riunione delle parti, la Commissione formula, mediante notifica scritta al depositario, una riserva in relazione a detto emendamento, conformemente all’articolo X, paragrafo 6, dell’accordo, prima della scadenza del termine di novanta giorni. Una volta attuato l’emendamento, la Commissione provvede a ritirare immediatamente la riserva.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10.

(3)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ACCORDO

sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia

LE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (1979) promuove le misure di cooperazione internazionale in vista della conservazione delle specie migratrici;

RICORDANDO inoltre che nella prima riunione della conferenza delle parti alla Convenzione, tenutasi a Bonn nell’ottobre 1985, il segretariato della Convenzione è stato incaricato di adottare misure appropriate per l’elaborazione di un accordo sugli Anatidi del Paleartico occidentale;

CONSIDERANDO che gli uccelli acquatici migratori costituiscono una parte importante della diversità biologica mondiale e, conformemente allo spirito della Convenzione sulla diversità biologica (1992) e dell’Agenda 21, dovrebbero essere conservati a beneficio delle generazioni presenti e future;

CONSCE dei vantaggi economici, sociali, culturali e ricreativi derivanti dai prelievi di alcune specie di uccelli acquatici migratori e del valore ambientale, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico degli uccelli acquatici migratori in generale;

CONVINTE del fatto che qualsiasi prelievo di uccelli acquatici migratori dev’essere effettuato conformemente al principio dell’utilizzazione sostenibile, tenendo conto dello stato di conservazione della specie interessata sull’insieme dell’area di ripartizione nonché delle sue caratteristiche biologiche;

CONSCE che gli uccelli acquatici migratori sono particolarmente vulnerabili poiché la loro migrazione avviene su lunghe distanze e sono dipendenti dalle reti di zone umide, la cui superficie diminuisce e che si degradano a causa delle attività umane non sostenibili, come sottolinea la Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (1971);

RICONOSCENDO la necessità di adottare misure immediate per metter fine alla progressiva scomparsa di specie di uccelli acquatici migratori e dei loro habitat all’interno dello spazio geografico nel quale si iscrivono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell’Africa-Eurasia;

CONVINTE che la conclusione di un accordo multilaterale e la sua attuazione attraverso misure coordinate e concertate contribuiranno in maniera significativa ad una conservazione efficace degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat e avranno un’incidenza positiva su numerose altre specie di fauna e flora; e

RICONOSCENDO che l’applicazione efficace di un simile accordo richiederà che venga fornito un aiuto a determinati Stati dell’area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza delle specie migratrici di uccelli acquatici nonché dei loro habitat, per la gestione di tali habitat e per la costituzione o il miglioramento di istituzioni scientifiche e amministrative incaricate dell’attuazione dell’accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Campo d’applicazione, definizioni e interpretazione

1.   Il campo d’applicazione geografico del presente accordo è costituito dalla zona in cui s’iscrivono i sistemi di migrazione degli uccelli acquatici dell’Africa-Eurasia, quale è definita nell’allegato 1 del presente accordo e qui di seguito denominata «zona dell’accordo».

2.   Ai fini del presente accordo:

a)

per «Convenzione» s’intende la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (1979);

b)

per «segretariato della Convenzione» s'intende l’organo istituito conformemente all’articolo IX della Convenzione;

c)

per «uccelli acquatici» s'intendono le specie di uccelli che dipendono, dal punto di vista ecologico, dalle zone umide durante una parte almeno del loro ciclo annuo, che hanno un’area di ripartizione situata interamente o parzialmente nella zona dell’accordo e che figurano nell’allegato 2 del presente accordo;

d)

per «segretariato dell'accordo» s’intende l’organo istituito conformemente all’articolo VI, paragrafo 7, lettera b), del presente accordo;

e)

per «parti contraenti» si intendono, salvo indicazione contraria del contesto, le parti al presente accordo;

f)

per «parti contraenti presenti e votanti» si intendono le parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario; per il computo della maggioranza non viene tenuto conto delle parti che si astengono dal voto.

Inoltre, le espressioni definite all’articolo I, paragrafo 1, lettere da a) a k), della Convenzione hanno, in quanto compatibili, lo stesso significato che nel presente accordo.

3.   Il presente accordo costituisce un accordo ai sensi dell’articolo IV, paragrafo 3, della Convenzione.

4.   Gli allegati del presente accordo ne sono parte integrante. Ogni riferimento all’accordo costituisce anche un riferimento ai suoi allegati.

Articolo II

Principi fondamentali

1.   Le parti contraenti adottano misure coordinate per mantenere o ripristinare le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato di conservazione favorevole. A tal fine prendono, nei limiti della loro giurisdizione nazionale, i provvedimenti prescritti nell’articolo III nonché le misure particolari previste nel piano d’azione di cui all’articolo IV del presente accordo.

2.   Nella messa in atto delle misure di cui al paragrafo 1, le parti contraenti devono tenere conto del principio di precauzione.

Articolo III

Misure generali di conservazione

1.   Le parti contraenti adottano misure destinate alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, con un’attenzione particolare alle specie minacciate e a quelle il cui stato di conservazione è insufficiente.

2.   A tal fine, le parti contraenti:

a)

accordano agli uccelli acquatici migratori minacciati nella zona dell’accordo una protezione tanto rigorosa quanto quella prevista all’articolo III, paragrafi 4 e 5, della Convenzione;

b)

si assicurano che qualsiasi utilizzazione di uccelli acquatici migratori sia basata su una valutazione effettuata a partire dalle migliori conoscenze disponibili sull’ecologia di tali uccelli, e sia sostenibile per tali specie e per i sistemi ecologici da cui esse dipendono;

c)

identificano i siti e gli habitat degli uccelli acquatici migratori situati sul loro territorio e favoriscono la protezione, la gestione, il risanamento e il ripristino di tali siti in collaborazione con gli organi elencati nell’articolo IX, lettere a) e b), del presente accordo e interessati alla conservazione degli habitat;

d)

coordinano il loro impegno per fare in modo che una rete di habitat adeguati sia mantenuta o, se necessario, ripristinata in tutta l’area di ripartizione di ciascuna specie di uccelli acquatici migratori interessata, segnatamente nel caso in cui zone umide si estendano sul territorio di più di una parte al presente accordo;

e)

esaminano i problemi che si pongono o che possono verosimilmente porsi a causa delle attività umane e si impegnano a mettere in atto misure correttive, comprese quelle di ripristino e risanamento degli habitat, e misure compensatorie in caso di perdita di habitat;

f)

cooperano nelle situazioni d’urgenza che richiedono un intervento internazionale concertato e per identificare le specie di uccelli acquatici migratori più vulnerabili in simili situazioni; collaborano altresì sia all’elaborazione di procedure d’urgenza appropriate che permettano di accordare una maggiore protezione a tali specie in simili situazioni, sia alla preparazione di linee guida intese ad aiutare ciascuna delle parti contraenti interessate a far fronte a simili situazioni;

g)

vietano l’introduzione intenzionale nell’ambiente di specie non indigene di uccelli acquatici e adottano tutte le misure appropriate per prevenire l’immissione accidentale di tali specie se detta introduzione o immissione nuoce allo stato di conservazione della flora e della fauna selvatiche; qualora specie non indigene di uccelli acquatici siano già state introdotte, le parti contraenti prendono ogni provvedimento utile a impedire che tali specie diventino una minaccia potenziale per le specie indigene;

h)

avviano o sostengono ricerche sulla biologia e l’ecologia degli uccelli acquatici migratori, incluse l’armonizzazione della ricerca e dei metodi di monitoraggio continuo e, all’occorrenza, l’elaborazione di programmi comuni o di programmi di cooperazione che vertono sulla ricerca e il monitoraggio continuo;

i)

analizzano le proprie esigenze in termini di formazione, segnatamente per ciò che concerne i rilevamenti, il monitoraggio e la marcatura con anello degli uccelli acquatici migratori nonché la gestione delle zone umide, al fine di individuare i temi e gli ambiti prioritari in cui è necessaria la formazione e collaborano all’elaborazione e alla messa in atto di programmi di formazione appropriati;

j)

elaborano e portano avanti programmi di sensibilizzazione e comprensione dei problemi generali di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori nonché degli obiettivi e delle disposizioni particolari del presente accordo;

k)

provvedono allo scambio di informazioni e dei risultati dei programmi di ricerca, monitoraggio, conservazione ed educazione;

l)

cooperano al fine di prestarsi reciproca assistenza per l’attuazione dell’accordo, segnatamente per ciò che riguarda la ricerca e il monitoraggio.

Articolo IV

Piano d’azione e linee guida per la conservazione

1.   Un piano d’azione costituisce l’allegato 3 del presente accordo. Detto piano precisa i provvedimenti che le parti contraenti adottano in favore delle specie e delle questioni prioritarie, conformemente alle misure generali di conservazione previste all’articolo III del presente accordo, negli ambiti seguenti:

a)

conservazione delle specie;

b)

conservazione degli habitat;

c)

gestione delle attività umane;

d)

ricerca e monitoraggio;

e)

educazione e informazione;

f)

misure di attuazione.

2.   Il piano d’azione è esaminato durante ogni sessione ordinaria della conferenza delle parti, tenendo conto delle linee guida per la conservazione.

3.   Ogni emendamento al piano d’azione è adottato dalla conferenza delle parti, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo III del presente accordo.

4.   Le linee guida per la conservazione sono sottoposte, per adozione, alla conferenza delle parti durante la sua prima riunione e vengono riesaminate periodicamente.

Articolo V

Attuazione e finanziamento

1.   Ciascuna parte contraente:

a)

designa la o le autorità incaricata/e dell’attuazione del presente accordo che, tra l’altro, provvede/provvedono al monitoraggio di tutte le attività suscettibili di avere un impatto sullo stato di conservazione delle specie di uccelli acquatici migratori, rispetto alle quali la parte in questione è uno Stato dell’area di ripartizione;

b)

designa un punto di contatto per le altre parti e ne comunica tempestivamente il nome e l’indirizzo al segretariato dell’accordo che, a sua volta, li trasmette senza indugio alle altre parti contraenti;

c)

prepara, per ogni sessione ordinaria della conferenza delle parti a partire dalla seconda, un rapporto concernente l’attuazione dell’accordo, con riferimento segnatamente alle misure di conservazione adottate. La struttura di tale rapporto è stabilita durante la prima sessione della conferenza delle parti ed è riveduta, se necessario, in occasione di una sessione ulteriore della conferenza delle parti. Ciascun rapporto è sottoposto al segretariato dell’accordo al più tardi centoventi giorni prima dell’apertura della sessione ordinaria della conferenza delle parti per la quale è stato preparato; una copia è immediatamente trasmessa dal segretariato dell’accordo alle altre parti contraenti.

2.

a)

Ciascuna parte contraente contribuisce al bilancio dell’accordo secondo un criterio di ripartizione stabilito dalle Nazioni Unite. Nessuna parte contraente che costituisca uno Stato dell’area di ripartizione può essere chiamata a fornire un contributo superiore al 25 per cento del bilancio totale. Nessuna organizzazione d’integrazione economica regionale può essere obbligata a fornire un contributo superiore al 2,5 per cento delle spese amministrative.

b)

Le decisioni relative al bilancio nonché le eventuali modifiche del criterio’di ripartizione dei contributi sono adottate dalla conferenza delle parti per consenso.

3.   La conferenza delle parti può istituire un fondo per la conservazione, alimentato sulla base di contributi volontari delle parti contraenti o di qualsiasi altra fonte, allo scopo di finanziare il monitoraggio, la ricerca, la formazione nonché progetti concernenti la conservazione, la protezione e la gestione degli uccelli acquatici migratori.

4.   Le parti contraenti sono invitate a fornire un sostegno in materia di formazione nonché un’assistenza tecnica e finanziaria alle altre parti su una base multilaterale o bilaterale, al fine di aiutarle a mettere in atto le disposizioni del presente accordo.

Articolo VI

Conferenza delle parti

1.   La conferenza delle parti costituisce l’organo deliberante del presente accordo.

2.   Il depositario convoca, previa consultazione del segretariato della Convenzione, una riunione della conferenza delle parti al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore del presente accordo. Successivamente, il segretariato dell’accordo convoca, d’intesa con il segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della conferenza delle parti a intervalli di tre anni al massimo, salvo decisione contraria della conferenza delle parti. Nella misura del possibile, tali sessioni dovrebbero tenersi in occasione delle riunioni ordinarie della conferenza delle parti alla Convenzione.

3.   Su richiesta scritta di almeno un terzo delle parti contraenti, il segretariato dell’accordo convoca una sessione straordinaria della conferenza delle parti.

4.   Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ogni Stato che non è parte contraente del presente accordo nonché i segretariati delle convenzioni internazionali interessate, fra l’altro, alla conservazione degli uccelli acquatici, ivi comprese la loro protezione e gestione, possono essere rappresentati alle sessioni della conferenza delle parti da osservatori. Qualsiasi organismo o istituzione tecnicamente qualificato/a negli ambiti summenzionati o nella ricerca sugli uccelli acquatici migratori può ugualmente essere rappresentato/a alle sessioni della conferenza delle parti da osservatori, salvo che almeno un terzo delle parti contraenti presenti vi si opponga.

5.   Solo le parti contraenti hanno diritto di voto. Ciascuna parte dispone di un solo voto, ma le organizzazioni d’integrazione economica regionale che sono parte al presente accordo esercitano, nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di suffragi uguale al numero dei loro Stati membri che sono parte del presente accordo. Un’organizzazione d’integrazione economica regionale non esercita il proprio diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

6.   Se non disposto diversamente dal presente accordo, le decisioni della conferenza delle parti sono adottate per consenso o, se quest’ultimo non può essere ottenuto, a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.

7.   Nel corso della prima sessione, la conferenza delle parti:

a)

adotta, per consenso, il proprio regolamento interno;

b)

provvede a istituire il segretariato dell’accordo in seno al segretariato della Convenzione al fine di adempiere le funzioni elencate nell’articolo VIII del presente accordo;

c)

istituisce il comitato tecnico previsto nell’articolo VII del presente accordo;

d)

adotta un modello di presentazione dei rapporti che saranno preparati conformemente all’articolo V, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo;

e)

adotta criteri per determinare le situazioni d’urgenza che richiedono misure di conservazione tempestive e per determinare le modalità di ripartizione dei compiti per la messa in atto di dette misure.

8.   Nel corso di ciascuna sessione ordinaria, la conferenza delle parti:

a)

prende in considerazione le modificazioni reali e potenziali dello stato di conservazione degli uccelli acquatici migratori e degli habitat importanti per la loro sopravvivenza, nonché i fattori che possano danneggiare tali specie e habitat;

b)

passa in rassegna i progressi compiuti e tutte le difficoltà incontrate nell’applicazione del presente accordo;

c)

adotta un bilancio preventivo ed esamina ogni questione relativa alle disposizioni finanziarie del presente accordo;

d)

tratta ogni aspetto relativo al segretariato dell’accordo e alla composizione del comitato tecnico;

e)

adotta un rapporto che sarà trasmesso alle parti all’accordo, nonché alla conferenza delle parti alla Convenzione;

f)

decide in merito alla data e al luogo della sessione successiva.

9.   Durante ciascuna sessione, la conferenza delle parti può:

a)

presentare raccomandazioni alle parti contraenti, qualora lo ritenga necessario o opportuno;

b)

adottare misure specifiche per migliorare l’efficacia dell’accordo e, se necessario, misure d’urgenza ai sensi dell’articolo VII, paragrafo 4;

c)

esaminare le proposte di emendamento all’accordo e decidere in merito;

d)

emendare il piano d’azione conformemente alle disposizioni dell’articolo IV, paragrafo 3, del presente accordo;

e)

istituire organi sussidiari allorché lo ritenga necessario ai fini dell’attuazione del presente accordo, segnatamente per stabilire un coordinamento con gli organi costituiti nell’ambito di altri trattati, convenzioni o accordi internazionali quando vi sono sovrapposizioni geografiche o tassonomiche;

f)

decidere in merito a qualsiasi altra questione relativa all’applicazione del presente accordo.

Articolo VII

Comitato tecnico

1.   Il comitato tecnico si compone di:

a)

nove esperti che rappresentano diverse regioni della zona dell’accordo, secondo una ripartizione geografica equilibrata;

b)

un rappresentante dell’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UICN), dell’Ufficio internazionale per le ricerche sugli uccelli acquatici e palustri (UIRUA) e un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina (CIC);

c)

un esperto di ciascuno dei settori seguenti: economia rurale, gestione della selvaggina, diritto ambientale.

Le modalità di designazione degli esperti, la durata del loro mandato e le modalità di designazione del presidente del comitato tecnico sono decise dalla conferenza delle parti. Il presidente può ammettere al massimo quattro osservatori di organizzazioni internazionali specializzate, governative e non governative.

2.   Sempre che la conferenza delle parti non decida altrimenti, le riunioni del comitato tecnico sono convocate dal segretariato dell’accordo; tali riunioni si tengono in occasione di ogni sessione ordinaria della conferenza delle parti e almeno una volta tra le sessioni ordinarie della conferenza delle parti.

3.   Il comitato tecnico:

a)

fornisce valutazioni scientifiche e tecniche nonché informazioni alla conferenza delle parti e, per il tramite del segretariato dell’accordo, alle parti contraenti;

b)

elabora raccomandazioni per la conferenza delle parti in merito al piano d’azione, all’applicazione dell’accordo e a qualsiasi ricerca ulteriore che occorra intraprendere;

c)

prepara, per ogni sessione ordinaria della conferenza delle parti, un rapporto d’attività che viene sottoposto al segretariato dell’accordo almeno centoventi giorni prima dell’apertura di detta sessione; una copia del rapporto è immediatamente trasmessa alle parti contraenti dal segretariato dell’accordo;

d)

svolge ogni altro compito che gli sarà affidato dalla conferenza delle parti.

4.   Quando, secondo l’opinione del comitato tecnico, si verifica una situazione d’urgenza che richiede l’adozione di misure immediate al fine di evitare un deterioramento dello stato di conservazione di una o più specie di uccelli acquatici migratori, detto comitato può chiedere al segretariato dell’accordo di riunire d’urgenza le parti contraenti interessate. Le parti si riuniscono appena possibile per istituire rapidamente un meccanismo in grado di proteggere le specie individuate come oggetto di una minaccia particolarmente grave. Quando una raccomandazione è adottata nel corso di una riunione d’urgenza, le parti contraenti interessate si informano a vicenda e informano il segretariato dell’accordo delle misure adottate in vista della sua applicazione, oppure sulle ragioni che ne hanno impedito l’applicazione.

5.   Il comitato tecnico può istituire, nella misura del necessario, gruppi di lavoro con mansioni particolari.

Articolo VIII

Segretariato dell’accordo

Il segretariato dell’accordo svolge le seguenti funzioni:

a)

provvede all’organizzazione e fornisce i servizi necessari allo svolgimento delle sessioni della conferenza delle parti nonché delle riunioni del comitato tecnico;

b)

mette in atto le decisioni trasmessegli dalla conferenza delle parti;

c)

promuove e coordina, conformemente alle decisioni della conferenza delle parti, le attività intraprese nell’ambito dell’accordo, compreso il piano d’azione;

d)

assicura il collegamento tra gli Stati dell’area di ripartizione che non sono parti del presente accordo, agevola il coordinamento fra le parti contraenti e le organizzazioni internazionali e nazionali le cui attività sono direttamente o indirettamente attinenti alla conservazione nonché alla protezione e gestione degli uccelli acquatici migratori;

e)

raccoglie e valuta le informazioni che permettono di meglio raggiungere gli obiettivi e che favoriscono l’attuazione dell’accordo, nonché adotta tutte le disposizioni al fine di diffondere tali informazioni in modo adeguato;

f)

richiama l’attenzione della conferenza delle parti su ogni questione attinente agli obiettivi del presente accordo;

g)

trasmette a ciascuna parte contraente, almeno sessanta giorni prima dell’apertura di ogni sessione ordinaria della conferenza delle parti, una copia dei rapporti delle autorità di cui all’articolo V, paragrafo 1, lettera a), del presente accordo, del rapporto del comitato tecnico nonché dei rapporti che è tenuto a fornire in applicazione della lettera h) del presente articolo;

h)

prepara ogni anno e per ogni sessione ordinaria della conferenza delle parti rapporti sui lavori del segretariato e sull’attuazione dell’accordo;

i)

assicura la gestione del bilancio dell’accordo nonché del suo fondo per la conservazione, nel caso in cui quest’ultimo venga istituito;

j)

fornisce informazioni destinate al pubblico e relative all’accordo e ai suoi obiettivi;

k)

esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita in virtù dell’accordo o dalla conferenza delle parti.

Articolo IX

Relazioni con gli organismi internazionali che si occupano degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat

Il segretariato dell’accordo consulta:

a)

periodicamente il segretariato della Convenzione e, all’occorrenza, gli organi incaricati delle funzioni di segretariato in virtù degli accordi conclusi in applicazione dell’articolo IV, paragrafi 3 e 4, della Convenzione e attinenti agli uccelli acquatici migratori, nonché ai sensi della Convenzione sulle zone umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (1971), della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (1973), della Convenzione africana sulla conservazione della natura e delle sue risorse naturali (1968), della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente in Europa (1979) e della Convenzione sulla diversità biologica (1992), affinché la conferenza delle parti cooperi con le parti a dette convenzioni per quanto riguarda tutte le questioni di interesse comune e segnatamente per quanto attiene all’elaborazione e all’applicazione del piano d’azione;

b)

i segretariati di altre convenzioni e strumenti internazionali pertinenti, per quanto riguarda questioni di interesse comune;

c)

le altre organizzazioni competenti nell’ambito della conservazione, della protezione e della gestione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat, nonché nell’ambito della ricerca, dell’educazione e della sensibilizzazione.

Articolo X

Emendamento dell’accordo

1.   Il presente accordo può essere emendato in qualsiasi sessione ordinaria o straordinaria della conferenza delle parti.

2.   Ogni parte contraente può formulare proposte di emendamento.

3.   Il testo di ciascuna proposta di emendamento, corredato delle motivazioni, è comunicato almeno centocinquanta giorni prima dell’apertura della sessione al segretariato dell’accordo che, a sua volta, lo trasmette senza indugio alle parti contraenti. Qualunque osservazione da parte di queste ultime deve essere presentata al segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della sessione. Il più presto possibile dopo la scadenza di questo termine, il segretariato trasmetterà alle parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.

4.   Un emendamento al presente accordo, diverso da un emendamento agli allegati, è adottato a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti presenti e votanti ed entra in vigore per le parti che l’hanno accettato il trentesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle parti all’accordo hanno depositato il rispettivo strumento di approvazione dell’emendamento presso il depositario. Per ogni parte che deposita uno strumento d’approvazione dopo la data in cui i due terzi delle parti hanno depositato il loro strumento d’approvazione, tale emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui essa ha depositato detto strumento.

5.   Ogni nuovo allegato nonché ogni emendamento degli allegati sono adottati a maggioranza dei due terzi delle parti contraenti presenti e votanti ed entrano in vigore per tutte le parti il novantesimo giorno dopo la loro adozione da parte della conferenza delle parti, ad eccezione delle parti contraenti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

6.   Durante i novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, le parti contraenti possono formulare riserve in merito a un nuovo allegato o a un emendamento a un allegato mediante notificazione scritta al depositario. Tale riserva può essere ritirata in ogni momento mediante notificazione scritta al depositario; il nuovo allegato o l’emendamento entra allora in vigore per detta parte contraente il trentesimo giorno dopo la data del ritiro della riserva.

Articolo XI

Ripercussioni dell’accordo su convenzioni internazionali e altri atti normativi

1.   Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi contratti dalle parti contraenti in forza di trattati, convenzioni o accordi internazionali preesistenti.

2.   Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano il diritto delle parti contraenti di mantenere o adottare misure più severe per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat.

Articolo XII

Composizione delle controversie

1.   Qualsiasi controversia fra due o più parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo deve essere oggetto di negoziati tra le parti in causa.

2.   Ove non sia possibile risolvere la controversia nel modo indicato nel paragrafo 1 del presente articolo, le parti contraenti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell’Aia. La decisione arbitrale è vincolante per le parti in causa.

Articolo XIII

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

1.   Il presente accordo può essere firmato da ogni Stato dell’area di ripartizione, sia che le zone sottoposte alla sua giurisdizione facciano o meno parte della zona dell’accordo, nonché dalle organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui almeno uno dei membri sia uno Stato dell’area di ripartizione, mediante:

a)

firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b)

firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2.   Il presente accordo è aperto alla firma all’Aia sino alla data dell’entrata in vigore.

3.   Il presente accordo è aperto all’adesione di ogni Stato dell’area di ripartizione e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale menzionate nel paragrafo 1 di cui sopra a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

4.   Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario del presente accordo.

Articolo XIV

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui quattordici Stati dell’area di ripartizione od organizzazioni d’integrazione economica regionale, di cui almeno sette dell’Africa e sette dell’Eurasia, l’avranno firmato senza riserve di ratifica, di accettazione o di approvazione, o avranno depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, conformemente all’articolo XIII del presente accordo.

2.   Per ogni Stato dell’area di ripartizione od ogni organizzazione d’integrazione economica regionale che:

a)

firmi il presente accordo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b)

lo ratifichi, lo accetti o lo approvi; oppure

c)

vi aderisca dopo la data in cui il numero degli Stati dell’area di ripartizione e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale necessario per l’entrata in vigore l’ha firmato senza riserva, oppure, se del caso, l’ha ratificato, accettato o approvato, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della firma senza riserva o del deposito, da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo XV

Riserve

Per le disposizioni del presente accordo non sono ammesse riserve generali. Tuttavia, ogni Stato od organizzazione d’integrazione economica regionale può, all’atto della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure, a seconda dei casi, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, presentare una specifica riserva in merito a qualsiasi specie oggetto dell’accordo o a qualsiasi disposizione particolare del piano d’azione. Tale riserva può essere ritirata in qualsiasi momento dallo Stato o dall’organizzazione che l’ha presentata mediante notificazione scritta al depositario. Detto Stato o detta organizzazione è vincolato/a alle disposizioni oggetto della riserva soltanto trenta giorni dopo la data del ritiro di tale riserva.

Articolo XVI

Denuncia

Ogni parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente accordo mediante notificazione scritta al depositario. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del depositario.

Articolo XVII

Depositario

1.   L’originale del presente accordo, redatto in arabo, francese, inglese e russo, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il governo del Regno dei Paesi Bassi, che funge da depositario. Di ciascuna di queste versioni il depositario trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale menzionati all’articolo XIII, paragrafo 1, del presente accordo, nonché al segretariato dell’accordo dopo che sarà stato costituito.

2.   Non appena il presente accordo entrerà in vigore, il depositario ne trasmetterà copia certificata conforme al segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello statuto delle Nazioni Unite.

3.   Il depositario informa ogni Stato e ogni organizzazione d’integrazione economica regionale firmatari del presente accordo o che vi hanno aderito, nonché il segretariato dell’accordo per quanto concerne:

a)

le firme;

b)

il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c)

la data dell’entrata in vigore del presente accordo, di ogni nuovo allegato nonché di ogni emendamento all’accordo o ai suoi allegati;

d)

qualsiasi riserva in merito a un nuovo allegato o a un emendamento a un allegato;

e)

ogni notificazione di ritiro delle riserve;

f)

ogni notificazione di denuncia del presente accordo.

Il depositario trasmette a ogni Stato e a ogni organizzazione d’integrazione economica regionale firmatari del presente accordo o che vi hanno aderito, nonché al segretariato dell’accordo, il testo di qualsiasi riserva, di qualsiasi nuovo allegato e di qualsiasi emendamento all’accordo o ai suoi allegati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto all’Aia il sedici di giugno dell’anno mille nove cento novantacinque.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DELLA ZONA DELL’ACCORDO

I limiti della zona dell’accordo sono definiti nel modo seguente: dal Polo Nord verso sud lungo il 130° di longitudine ovest sino al 75° di latitudine nord; da lì verso est e sud-est attraverso il Canale Visconte di Melville, il Prince Regent Inlet, il Golfo di Boothia, il Bacino di Foxe, il Canale di Foxe, lo Stretto di Hudson fino a un punto situato nell’Atlantico nord-occidentale le cui coordinate sono 60° di latitudine nord e 60° di longitudine ovest; da lì verso sud-est attraverso l’Atlantico nord-occidentale fino a un punto le cui coordinate sono 50° di latitudine nord e 30° di longitudine ovest; da lì, lungo il 30° di longitudine ovest sino al 10° di latitudine nord; da lì verso sudest fino all’intersezione dell’Equatore con il 20° di longitudine ovest; da lì verso sud lungo il 20° di longitudine ovest fino al 40° di latitudine sud; da lì, verso est lungo il 40° di latitudine sud fino al 60° di longitudine est; da lì verso nord lungo il 60° di longitudine est fino al 35° di latitudine nord; da lì verso nord-est seguendo un arco di cerchio massimo fino a un punto situato nell’Altai occidentale, le cui coordinate sono 49° di latitudine nord e 87° 27’ di longitudine est; da lì seguendo un arco di cerchio massimo fino alla costa dell’Oceano Artico a 130° di longitudine est; da lì lungo il 130° di longitudine est fino al Polo Nord. La carta geografica della pagina seguente fornisce una rappresentazione della zona dell’accordo.

Carta della zona dell’accordo

Image

ALLEGATO 2

SPECIE DI UCCELLI ALLE QUALI SI APPLICA IL PRESENTE ACCORDO (1)

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Pinguino africano; pinguino del Capo

GAVIIDAE

Gavia stellata

Strolaga minore

Gavia arctica

Strolaga mezzana

Gavia immer

Strolaga maggiore

Gavia adamsii

Strolaga beccogiallo

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis

Tuffetto

Podiceps cristatus

Svasso maggiore

Podiceps grisegena

Svasso collorosso

Podiceps auritus

Svasso cornuto

Podiceps nigricollis

Svasso piccolo

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Pellicano comune

Pelecanus rufescens

Pellicano rossiccio

Pelecanus crispus

Pellicano riccio

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Sula del Capo

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Cormorano coronato

Phalacrocorax pygmeus

Marangone minore

Phalacrocorax neglectus

Cormorano di Ripa

Phalacrocorax carbo

Cormorano

Phalacrocorax nigrogularis

Cormorano di Socotra

Phalacrocorax capensis

Cormorano del Capo

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Airone nero

Egretta vinaceigula

Garzetta collobruno

Egretta garzetta

Garzetta

Egretta gularis

Garzetta gulare; airone gulare; airone schistaceo

Egretta dimorpha

Garzetta dimorfica

Ardea cinerea

Airone cenerino

Ardea melanocephala

Airone testanera

Ardea purpurea

Airone rosso

Casmerodius albus

Airone bianco maggiore

Mesophoyx intermedia

Airone bianco intermedio

Bubulcus ibis

Airone guardabuoi

Ardeola ralloides

Sgarza ciuffetto

Ardeola idae

Sgarza del Madagascar

Ardeola rufiventris

Sgarza rufiventre

Nycticorax nycticorax

Nitticora

Ixobrychus minutus

Tarabusino

Ixobrychus sturmii

Tarabusino nano africano

Botaurus stellaris

Tarabuso

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Tantalo africano

Anastomus lamelligerus

Anastomo africano

Ciconia nigra

Cicogna nera

Ciconia abdimii

Cicogna di Abdim

Ciconia episcopus

Cicogna collolanoso

Ciconia ciconia

Cicogna bianca

Leptoptilos crumeniferus

Marabù africano

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Becco a scarpa

THRESKIONITHIDAE

Plegadis falcinellus

Mignattaio

Geronticus eremita

Ibis eremita

Threskiornis aethiopicus

Ibis sacro

Platalea leucorodia

Spatola

Platalea alba

Spatola bianca

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

Fenicottero

Phoenicopterus minor

Fenicottero minore

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Anatra fischiatrice fulva

Dendrocygna viduata

Anatra fischiatrice facciabianca

Thalassornis leuconotus

Anatra dorsobianco

Oxyura leucocephala

Gobbo rugginoso

Oxyura maccoa

Gobbo maccoa

Cygnus olor

Cigno reale

Cygnus cygnus

Cigno selvatico

Cygnus colombianus

Cigno minore

Anser brachyrhynchus

Oca zamperosse

Anser fabalis

Oca granaiola

Anser albifrons

Oca lombardella

Anser erythropus

Oca lombardella minore

Anser anser

Oca selvatica

Branta leucopsis

Oca facciabianca

Branta bernicla

Oca colombaccio

Branta ruficollis

Oca collorosso

Alopochen aegyptiacus

Oca egiziana

Tadorna ferruginea

Casarca

Tadorna cana

Casarca sudafricana

Tadorna tadorna

Volpoca

Plectropterus gambensis

Oca dello sperone

Sarkidiornis melanotos

Oca dal bernoccolo

Nettapus auritus

Oca pigmea africana

Anas penelope

Fischione

Anas strepera

Canapiglia

Anas crecca

Alzavola

Anas capensis

Alzavola del capo

Anas platyrhynchos

Germano reale

Anas undulata

Anatra ondulata

Anas acuta

Codone

Anas erythrorhynca

Anatra beccorosso

Anas hottentota

Anatra ottentotta

Anas querquedula

Marzaiola

Anas clypeata

Mestolone

Marmaronetta angustirostris

Anatra marmorizzata

Netta rufina

Fistione turco

Netta erythrophthalma

Fistione meridionale

Aythya ferina

Moriglione

Aythya nyroca

Moretta tabaccata

Aythya fuligula

Moretta

Aythya marila

Moretta grigia

Somateria mollissima

Edredone

Somateria spectabilis

Re degli edredoni

Polysticta stelleri

Edredone di Steller

Clangula hyemalis

Moretta codona

Melanitta nigra

Orchetto marino

Melanitta fusca

Orco marino

Bucephala clangula

Quattrocchi

Mergellus albellus

Pesciaiola

Mergus serrator

Smergo minore

Mergus merganser

Smergo maggiore

GRUIDAE

Balearica pavonina

Gru pavonina

Balearica regulorum

Gru coronata grigia

Grus leucogeranus

Gru siberiana

Grus virgo

Gru damigella

Grus paeadisea

Gru del Paradiso

Grus carunculatus

Gru caruncolata

Grus grus

Gru

RALLIDAE

Sarothrura elegans

Schiribilla macchiefulve

Sarothrura boehmi

Schiribilla pettostriato

Sarothrura ayresi

Schiribilla alibianche

Rallus aquaticus

Porciglione

Rallus caerulescens

Porciglione africano

Crecopsis egregia

Schiribilla africana

Crex crex

Re di quaglie

Amaurornis flavirostris

Schiribilla nera africana

Porzana parva

Schiribilla

Porzana pusilla

Schiribilla grigiata

Porzana porzana

Voltolino

Aenigmatolimnas marginalis

Schiribilla striata

Porphyrio alleni

Pollo sultano di Allen

Gallinula chloropus

Gallinella d’acqua

Gallinula angulata

Gallinella d’acqua minore

Fulica cristata

Folaga crestata

Fulica atra

Folaga (Mar Nero, Mediterraneo)

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Droma

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus

Beccaccia di mare

Haematopus moquini

Beccaccia di mare nera africana

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus

Cavaliere d’Italia

Recurvirostra avosetta

Avocetta

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis

Occhione del Senegal

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius

Guardiano dei coccodrilli

Glareola pratincola

Pernice di mare

Glareola nordmanni

Pernice di mare orientale

Glareola ocularis

Pernice di mare del Madagascar

Glareola nuchalis

Pernice di mare dal collare bianco

Glareola cinerea

Pernice di mare cenerina

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria

Piviere dorato

Pluvialis fulva

Piviere dorato del Pacifico

Pluvialis squaratola

Pivieressa

Charadrius hiaticula

Corriere grosso

Charadrius dubius

Corriere piccolo

Charadrius pecuarius

Corriere di Kittlitz

Charadrius tricollaris

Corriere dei tre collari

Charadrius forbesi

Corriere di Forbes

Charadrius pallidus

Corriere delle sabbie

Charadrius alexandrinus

Fratino

Charadrius marginatus

Corriere marginato

Charadrius mongolus

Corriere della Mongolia

Charadrius leschenaultii

Corriere di Leschenault

Charadrius asiaticus

Corriere asiatico

Eudromias morinellus

Piviere tortolino

Vanellus vanellus

Pavoncella

Vanellus spinosus

Pavoncella spinosa

Vanellus albiceps

Pavoncella corona bianca

Vanellus senegallus

Pavoncella del Senegal

Vanellus lugubris

Pavoncella lugubra

Vanellus melanopterus

Pavoncella alinere

Vanellus coronatus

Pavoncella coronata

Vanellus superciliosus

Pavoncella pettobruno

Vanellus gregarius

Pavoncella gregaria

Vanellus leucurus

Pavoncella codabianca

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Beccaccia

Gallinago stenura

Beccaccino strenuo

Gallinago media

Croccolone

Gallinago gallinago

Beccaccino

Lymnocryptes minimus

Frullino

Limosa limosa

Pittima reale

Limosa lapponica

Pittima minore

Numenius phaeopus

Chiurlo piccolo

Numenius tenuirostris

Chiurlottello

Numenius arquata

Chiurlo maggiore

Tringa erythropus

Totano moro

Tringa totanus

Pettegola

Tringa stagnatilis

Albastrello

Tringa nebularia

Pantana

Tringa ochropus

Piro-piro culbianco

Tringa glareola

Piro-piro boschereccio

Tringa cinerea

Piro-piro terek

Tringa hypoleucos

Piro-piro piccolo

Arenaria interpres

Voltapietre

Calidris tenuirostris

Piovanello beccosottile

Calidris canutus

Piovanello maggiore

Calidris alba

Piovanello tridattilo

Calidris minuta

Gambecchio

Calidris temminckii

Gambecchio nano

Calidris maritima

Piovanello violetto

Calidris alpina

Piovanello pancianera

Calidris ferruginea

Piovanello

Limicola falcinellus

Gambecchio frullino

Philomachus pugnax

Combattente

Phalaropus lobatus

Falaropo beccosottile

Phalaropus fulicaria

Falaropo beccolargo

LARIDAE

Larus leucophtalmus

Gabbiano occhibianchi

Larus hemprichii

Gabbiano di Hemprich

Larus canus

Gavina

Larus audouinii

Gabbiano corso

Larus marinus

Mugnaiaccio

Larus dominicanus

Zafferano meridionale

Larus hyperboreus

Gabbiano glauco

Larus glaucoides

Gabbiano islandico

Larus argentatus

Gabbiano reale

Larus heuglini

Zafferano siberiano

Larus armenicus

Gabbiano di Armenia

Larus cachinnans

Gabbiano reale (zampegialle)

Larus fuscus

Zafferano

Larus ichthyaetus

Gabbiano di Pallas

Larus cirrocephalus

Gabbiano testagrigia

Larus hartlaubii

Gabbiano di Hartlaub

Larus ridibundus

Gabbiano comune

Larus genei

Gabbiano roseo

Larus melanocephalus

Gabbiano corallino

Larus minutus

Gabbianello

Xema sabini

Xema

Sterna nilotica

Sterna zampenere

Sterna caspia

Sterna maggiore

Sterna maxima

Sterna

Sterna bengalensis

Sterna di Rüppell

Sterna bergii

Beccapesci di Berg

Sterna sandvicensis

Beccapesci

Sterna dougallii

Sterna del Dougall

Sterna vittata

Sterna antartica

Sterna hirundo

Sterna comune

Sterna paradisea

Sterna codalunga

Sterna albifrons

Fraticello

Sterna saundersi

Fraticello di Saunders

Sterna balaenarum

Sterna di Damara

Sterna repressa

Sterna guancebianche

Chlidonias hybridus

Mignattino piombato

Chlidonias leucopterus

Mignattino alibianche

Chlidonias niger

Mignattino

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Becco a cesoie africano


(1)  Adottate nella seconda riunione della conferenza delle parti tenutasi dal 25  al 27 settembre 2002, a Bonn, Germania.

ALLEGATO 3

PIANO D’AZIONE (1)

1.   Campo d’applicazione

1.1.   Il piano d’azione si applica alle popolazioni di uccelli acquatici migratori che figurano nella tabella 1 del presente allegato (di seguito «tabella 1»).

1.2.   La tabella 1 è parte integrante del presente allegato. Ogni riferimento al piano d’azione costituisce un riferimento alla tabella 1.

2.   Conservazione delle specie

2.1.   Misure giuridiche

2.1.1.   Le parti contraenti che contano popolazioni figuranti nella colonna A della tabella 1 del presente piano d’azione assicurano la protezione di dette popolazioni in virtù dell’articolo III, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo. In particolare, e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 qui di seguito, dette parti:

a)

vietano il prelievo di uccelli e uova di tali popolazioni che si trovano sul loro territorio;

b)

vietano le perturbazioni intenzionali, nella misura in cui tali perturbazioni sono rilevanti per la conservazione della popolazione interessata;

vietano la detenzione, l’utilizzazione e il commercio degli uccelli di tali popolazioni e delle loro uova quando sono stati prelevati in contravvenzione ai divieti stabiliti in applicazione

c)

della lettera a), nonché la detenzione, l’utilizzazione e il commercio di qualsiasi parte o prodotto facilmente identificabile di tali uccelli e delle loro uova.

In deroga a tali norme ed esclusivamente per le popolazioni appartenenti alle categorie 2 e 3 della colonna A e contrassegnate con un asterisco, la caccia può continuare sulla base di un’utilizzazione sostenibile, laddove la caccia di tali popolazioni sia una pratica culturale tradizionale. Detta utilizzazione sostenibile si pratica nell’ambito delle disposizioni speciali di un piano d’azione stabilito per specie, a un livello internazionale adeguato.

2.1.2.   Le parti contraenti che annoverano popolazioni figuranti nella tabella 1 regolamentano il prelievo di uccelli e uova di tutte le popolazioni riportate nella colonna B della tabella 1. Tale regolamentazione ha lo scopo di mantenere e contribuire al ripristino di dette popolazioni in uno stato di conservazione favorevole e di garantire che, sulla base delle migliori conoscenze disponibili in materia di dinamica delle popolazioni, qualsiasi prelievo od ogni altra utilizzazione di tali uccelli o delle loro uova sia sostenibile. Detta regolamentazione, in particolare e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.1.3 qui di seguito:

a)

vieta il prelievo di uccelli appartenenti alle popolazioni interessate durante le differenti fasi della riproduzione e dell’allevamento dei piccoli e durante il loro ritorno verso i luoghi di riproduzione, nella misura in cui tale prelievo ha un effetto sfavorevole sullo stato di conservazione della popolazione interessata;

b)

regolamenta i modi di prelievo;

c)

stabilisce limiti di prelievo quando risulti opportuno e istituisce controlli adeguati al fine di assicurarsi che tali limiti siano rispettati;

d)

vieta la detenzione, l’utilizzazione e il commercio degli uccelli delle popolazioni interessate e delle loro uova prelevate in contravvenzione ai divieti stabiliti in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, nonché la detenzione, l’utilizzazione e il commercio di qualsiasi parte di detti uccelli e delle loro uova.

2.1.3.   Qualora non vi sia un’altra soluzione soddisfacente, le parti contraenti possono accordare deroghe ai divieti stabiliti ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo III, paragrafo 5, della Convenzione, per i seguenti motivi:

a)

per prevenire danni importanti alle colture, alle acque e alla pesca;

b)

nell’interesse della sicurezza aerea o di altri interessi pubblici prioritari;

c)

a fini di ricerca e d’insegnamento, di ripristino, nonché per l’allevamento necessario a tali fini;

d)

per permettere, in condizioni strettamente controllate, in modo selettivo e in misura limitata, il prelievo e la detenzione o qualsiasi altra utilizzazione ragionevole di alcuni uccelli in piccole quantità;

e)

per migliorare la propagazione o la sopravvivenza delle popolazioni interessate.

Tali deroghe devono essere precise per quanto riguarda il loro contenuto e limitate nello spazio e nel tempo e non devono avere effetti negativi per le popolazioni della tabella 1. Le parti contraenti informano al più presto il segretariato dell’accordo di qualsiasi deroga accordata in virtù della presente disposizione.

2.2.   Piano d’azione stabilito per specie

2.2.1.   Le parti contraenti cooperano al fine di elaborare e mettere in atto piani d’azione internazionali stabiliti per specie, destinati prioritariamente alle popolazioni che figurano nella categoria 1 della colonna A della tabella 1, nonché alle popolazioni contrassegnate con un asterisco nella colonna A della tabella 1. Il segretariato dell’accordo coordina l’elaborazione, l’armonizzazione e la messa in atto di detti piani.

2.2.2.   Le parti contraenti preparano e mettono in atto piani d’azione nazionali stabiliti per specie, al fine di migliorare lo stato di conservazione generale delle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1. Tali piani comprendono disposizioni speciali che interessano le popolazioni contrassegnate con un asterisco. Quando risulti opportuno, dovrebbe essere preso in considerazione il problema dell’uccisione accidentale degli uccelli da parte di cacciatori in seguito a un’identificazione errata.

2.3.   Misure d’urgenza

Le parti contraenti, in collaborazione reciproca ogni qualvolta sia possibile e pertinente, elaborano e applicano misure d’urgenza per le popolazioni che figurano nella tabella 1, quando condizioni eccezionalmente sfavorevoli o pericolose si manifestano in qualunque parte della zona dell’accordo.

2.4.   Reintroduzioni

Le parti contraenti danno prova della massima vigilanza quando popolazioni che figurano nella tabella 1 vengono reintrodotte in zone della loro area di ripartizione tradizionale da cui sono scomparse. Le parti si sforzano di elaborare e seguire un piano di reintroduzione dettagliato basato su studi scientifici adeguati. I piani di reintroduzione devono essere parte integrante dei piani d’azione nazionali e, se è il caso, dei piani d’azione internazionali stabiliti per specie. Un piano di reintroduzione dovrebbe comportare uno studio dell’impatto ambientale ed essere ampiamente divulgato. Le parti contraenti informano in anticipo il segretariato dell’accordo su qualsiasi programma di reintroduzione per le popolazioni che figurano nella tabella 1.

2.5.   Introduzioni

2.5.1.   Le parti contraenti vietano, se lo ritengono necessario, l’introduzione di specie animali e vegetali non indigene suscettibili di nuocere alle popolazioni che figurano nella tabella 1.

2.5.2.   Le parti contraenti, se lo ritengono necessario, si assicurano che vengano prese precauzioni adeguate al fine di evitare che uccelli in cattività, appartenenti a specie non indigene, fuggano accidentalmente.

2.5.3.   Nella misura del possibile e quando risulti opportuno, le parti contraenti adottano misure, compresi provvedimenti di prelievo, per far sì che quando specie non indigene o i loro ibridi sono già stati introdotti nel loro territorio, dette specie, o i loro ibridi, non costituiscano una potenziale minaccia per le popolazioni che figurano nella tabella 1.

3.   Conservazione degli habitat

3.1.   Inventario degli habitat

3.1.1.   Le parti contraenti, se opportuno in collegamento con organizzazioni internazionali competenti, elaborano e pubblicano inventari nazionali degli habitat esistenti sul loro territorio e importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1.

3.1.2.   Le parti contraenti si impegnano, prioritariamente, a identificare tutti i siti d’importanza internazionale o nazionale per le popolazioni che figurano nella tabella 1.

3.2.   Conservazione di aree

3.2.1.   Le parti contraenti si impegnano a proseguire la costituzione di aree protette al fine di conservare habitat importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1 e ad elaborare e applicare piani di gestione per tali aree.

3.2.2.   Le parti contraenti si impegnano ad assicurare una protezione speciale alle zone umide che rispondono ai criteri d’importanza internazionale accettati a livello internazionale.

3.2.3.   Le parti contraenti si impegnano a utilizzare in modo razionale e sostenibile tutte le zone umide del loro territorio. Si impegnano in particolare a evitare il degrado e la perdita di habitat ospitanti popolazioni che figurano nella tabella 1, mediante l’adozione di regolamentazioni, norme e misure di controllo adeguate. Si impegnano segnatamente a:

a)

fare in modo che, ove possibile, siano adottate misure regolamentari di controllo adeguate, conformi alle norme internazionali, sull’utilizzazione di prodotti chimici per uso agricolo, di procedure di lotta contro i parassiti e sullo scarico delle acque reflue, al fine di ridurre al minimo gli impatti negativi di tali pratiche sulle popolazioni che figurano nella tabella 1;

b)

preparare e divulgare la documentazione nelle lingue indicate, che descriva le regolamentazioni, le norme e le relative misure di controllo in vigore, nonché i loro vantaggi per la popolazione e la vita selvatica.

3.2.4.   Le parti contraenti si impegnano a elaborare strategie fondate sugli ecosistemi per la conservazione degli habitat di tutte le popolazioni che figurano nella tabella 1, ivi compresi gli habitat delle popolazioni disperse.

3.3.   Risanamento e ripristino

Ogni volta che è possibile e opportuno, le parti contraenti si impegnano a risanare e ripristinare le zone che precedentemente erano importanti per le popolazioni che figurano nella tabella 1.

4.   Gestione delle attività umane

4.1.   Caccia

4.1.1.   Le parti contraenti cooperano affinché la loro legislazione sulla caccia applichi il principio dell’utilizzazione sostenibile come previsto dal presente piano d’azione, tenendo conto della totalità dell’area di ripartizione geografica delle popolazioni di uccelli acquatici interessate e delle caratteristiche del loro ciclo biologico.

4.1.2.   Il segretariato dell’accordo è informato dalle parti contraenti in merito alla loro legislazione sulla caccia delle popolazioni che figurano nella tabella 1.

4.1.3.   Le parti cooperano al fine di sviluppare un sistema affidabile e armonizzato di raccolta di dati sui prelievi per valutare il prelievo annuo effettuato sulle popolazioni che figurano nella tabella 1. Esse forniscono al segretariato dell’accordo stime sulla totalità dei prelievi annuali per ciascuna popolazione, quando tali informazioni sono disponibili.

4.1.4.   Le parti contraenti s’impegnano ad eliminare gradualmente l’utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000.

4.1.5.   Le parti contraenti elaborano e applicano misure per ridurre e, nella misura del possibile, eliminare l’utilizzazione di esche avvelenate.

4.1.6.   Le parti contraenti elaborano e applicano misure per ridurre e, nella misura del possibile, eliminare i prelievi illegali.

4.1.7.   Quando risulti opportuno, le parti contraenti incoraggiano i cacciatori, a livello locale, nazionale e internazionale, a costituire proprie associazioni od organizzazioni, al fine di coordinare le attività e garantire la sosteniblità.

4.1.8.   Le parti contraenti promuovono, quando risulti opportuno, l’istituzione di un esame attitudinale obbligatorio per i cacciatori, che comprenda, fra l’altro, l’identificazione degli uccelli.

4.2.   Turismo ecologico

4.2.1.   Salvo che si tratti di zone centrali di aree protette, le parti contraenti incoraggiano, quando risulti opportuno, l’elaborazione di programmi di cooperazione fra tutti gli interessati per sviluppare un turismo ecologico rispettoso dell’ambiente e adeguato nelle zone umide con concentrazioni di popolazioni che figurano nella tabella 1.

4.2.2.   Le parti contraenti, in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, si impegnano a valutare i costi, i benefici e le altre conseguenze che possono scaturire dal turismo ecologico in zone umide selezionate a tale scopo, con concentrazioni di popolazioni che figurano nella tabella 1. Le parti comunicano il risultato di ogni valutazione effettuata al segretariato dell’accordo.

4.3.   Altre attività umane

4.3.1.   Le parti contraenti valutano l’impatto dei progetti proposti suscettibili di creare conflitti tra le popolazioni della tabella 1, che si trovano nelle zone menzionate al paragrafo 3.2 di cui sopra, e gli interessi umani, e fanno sì che i risultati di tali valutazioni siano messi a disposizione del pubblico.

4.3.2.   Le parti contraenti si impegnano a riunire informazioni sui differenti danni causati, segnatamente alle colture e alla pesca, dalle popolazioni che figurano nella tabella 1 e trasmettono al segretariato dell’accordo un rapporto sui risultati ottenuti.

4.3.3.   Le parti contraenti, in base all’esperienza acquisita in altre aree nel mondo, cooperano al fine di identificare le tecniche appropriate per ridurre al minimo o attenuare gli effetti dei danni causati, segnatamente alle colture e alla pesca, dalle popolazioni che figurano nella tabella 1.

4.3.4.   Le parti contraenti cooperano al fine di elaborare piani d’azione stabiliti per specie per le popolazioni che causano danni significativi, in particolare alle colture e alla pesca. Il segretariato dell’accordo coordina l’elaborazione e l’armonizzazione di detti piani.

4.3.5.   Le parti contraenti, nella misura del possibile, incoraggiano l’applicazione di norme ambientali elevate nella pianificazione e costruzione di infrastrutture al fine di ridurre al minimo il loro impatto sulle popolazioni della tabella 1. Le parti devono prendere in considerazione le misure da adottare per ridurre al minimo l’impatto delle infrastrutture già esistenti, quando diventa manifesto che queste hanno un impatto negativo sulle popolazioni interessate.

4.3.6.   Nel caso in cui le perturbazioni umane minaccino lo stato di conservazione delle popolazioni di uccelli acquatici che figurano nella tabella 1, le parti contraenti si impegnano ad adottare misure per ridurre la minaccia. Particolare attenzione merita il problema delle perturbazioni prodotte dalle attività umane nelle colonie di riproduzione degli uccelli acquatici che nidificano in colonie, in particolare se tali colonie si trovano in aree molto frequentate per le attività ricreative all’aria aperta. Tra le misure adatte potrebbe figurare, ad esempio, la costituzione, all’interno delle zone protette, di aree libere da qualsiasi perturbazione con accesso vietato al pubblico.

5.   Ricerca e monitoraggio

5.1.   Le parti contraenti s’impegnano a effettuare rilevamenti in loco in zone poco conosciute nelle quali potrebbero trovarsi concentrazioni importanti di popolazioni che figurano nella tabella 1. I risultati di tali rilevamenti devono essere ampiamente divulgati.

5.2.   Le parti contraenti si impegnano a effettuare regolarmente monitoraggi delle popolazioni che figurano nella tabella 1. I risultati di tali monitoraggi sono pubblicati o trasmessi alle organizzazioni internazionali appropriate al fine di permettere l’esame dello stato e delle tendenze delle popolazioni.

5.3.   Le parti contraenti collaborano al fine di migliorare la valutazione delle tendenze delle popolazioni di uccelli quale criterio indicativo dello stato di dette popolazioni.

5.4.   Le parti contraenti collaborano al fine di determinare le rotte migratorie di tutte le popolazioni che figurano nella tabella 1, sia ricorrendo alle conoscenze disponibili sulle ripartizioni di tali popolazioni nei periodi di riproduzione, come pure al di fuori di essi, e sui risultati dei censimenti, sia partecipando a programmi coordinati di marcatura con anello.

5.5.   Le parti contraenti si impegnano a intraprendere e sostenere progetti congiunti di ricerca sull’ecologia e la dinamica delle popolazioni che figurano nella tabella 1 e sui loro habitat, al fine di determinare i loro bisogni specifici, nonché sulle tecniche più adatte alla loro conservazione e gestione.

5.6.   Le parti contraenti si impegnano a effettuare studi relativi sia agli effetti della scomparsa e del degrado delle zone umide nonché delle perturbazioni della capacità ricettiva delle zone umide utilizzate dalle popolazioni che figurano nella tabella 1, sia alle abitudini (modelli) di migrazione di tali popolazioni.

5.7.   Le parti contraenti si impegnano a effettuare studi relativi all’impatto della caccia e del commercio sulle popolazioni che figurano nella tabella 1 e all’importanza di tali forme di utilizzazione per l’economia locale e nazionale.

5.8.   Le parti contraenti si impegnano a cooperare con le organizzazioni internazionali competenti e ad accordare il loro sostegno a progetti di ricerca e di monitoraggio.

6.   Educazione e informazione

6.1.   Le parti contraenti, quando risulti necessario, elaborano programmi di formazione per fare in modo che il personale incaricato dell’applicazione del piano d’azione abbia conoscenze sufficienti per applicarlo efficacemente.

6.2.   Le parti contraenti collaborano reciprocamente e con il segretariato dell’accordo al fine di elaborare programmi di formazione e di scambiare la documentazione disponibile.

6.3.   Le parti contraenti si impegnano a elaborare programmi, documenti e meccanismi d’informazione per meglio sensibilizzare il pubblico in generale sugli obiettivi, le disposizioni e il contenuto del piano d’azione. A tal proposito, un’attenzione particolare dev’essere accordata alle persone che vivono all’interno e attorno alle zone umide importanti, agli utenti di tali zone (cacciatori, pescatori, turisti, ecc.), alle autorità locali e alle altre istanze decisionali.

6.4.   Le parti contraenti si impegnano a lanciare campagne specifiche di sensibilizzazione del pubblico per la conservazione delle popolazioni che figurano nella tabella 1.

7.   Misure di applicazione

7.1.   Quando applicano tale piano d’azione, le parti contraenti danno la priorità, se risulti opportuno, alle popolazioni che figurano nella colonna A della tabella 1.

7.2.   Quando, per le popolazioni della tabella 1, più popolazioni della stessa specie si trovano sul territorio di una parte contraente, tale parte applica le misure di conservazione appropriate alla popolazione o alle popolazioni che registrano lo stato di conservazione meno favorevole.

7.3.   Il segretariato dell’accordo, in coordinamento con il comitato tecnico e mediante l’assistenza di esperti degli Stati dell’area di ripartizione, coordina l’elaborazione di linee guida per la conservazione, conformemente all’articolo IV, paragrafo 4, dell’accordo, per aiutare le parti contraenti nell’applicazione del piano d’azione. Il segretariato dell’accordo fa in modo, quando risulti possibile, di assicurare la coerenza di tali linee guida con quelle approvate in virtù di altri strumenti internazionali. Le direttive per la conservazione mirano a introdurre il principio dell’utilizzazione sostenibile. Vertono, fra l’altro, su:

a)

i piani d’azione stabiliti per specie;

b)

le misure d’urgenza;

c)

la preparazione degli inventari dei siti e dei metodi di gestione degli habitat;

d)

le pratiche venatorie;

e)

il commercio degli uccelli acquatici;

f)

il turismo;

g)

le misure di riduzione dei danni ai raccolti;

h)

un protocollo di monitoraggio degli uccelli acquatici.

7.4.   In coordinamento con il comitato tecnico e le parti contraenti, il segretariato dell’accordo prepara una serie di studi internazionali necessari all’applicazione del presente piano d’azione, segnatamente su:

a)

lo stato delle popolazioni e le loro tendenze;

b)

le lacune in materia di informazioni provenienti da rilevamenti in loco;

c)

le reti di siti utilizzati da ciascuna popolazione, ivi compreso l’esame dello stato di protezione di ogni sito, nonché le misure di gestione adottate in ciascun caso;

d)

le legislazioni relative alle specie figuranti nell’allegato 2 del presente accordo, applicabili alla caccia e al commercio in ogni paese;

e)

lo stadio di preparazione e attuazione dei piani d’azione stabiliti per specie;

f)

i progetti di reintroduzione;

g)

lo stato delle specie di uccelli acquatici non indigene introdotte e dei loro ibridi.

7.5.   Il segretariato dell’accordo fa tutto il possibile affinché gli studi di cui al summenzionato paragrafo 7.4 siano messi in atto a intervalli che non superino i tre anni.

7.6.   Il comitato tecnico valuta le linee guida e gli studi preparati ai sensi dei paragrafi 7.3 e 7.4 ed elabora progetti di raccomandazioni e di risoluzioni relativi alla loro elaborazione, al loro contenuto e alla loro applicazione, che saranno presentati alle sessioni della conferenza delle parti.

7.7.   Il segretariato dell’accordo procede regolarmente all’esame dei meccanismi suscettibili di fornire risorse supplementari (crediti e assistenza tecnica) per l’attuazione del piano d’azione e sottopone un rapporto in merito alla conferenza delle parti, durante ognuna delle sue sedute ordinarie.

TABELLA 1

STATO DELLE POPOLAZIONI DI UCCELLI ACQUATICI MIGRATORI (1)

Chiave di lettura per i titoli delle colonne

La seguente chiave di lettura della tabella 1 costituisce una base per l’applicazione del piano d’azione.

Colonna A

Categoria 1:

a)

specie citate nell’allegato 1 della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica;

b)

specie che figurano tra le specie minacciate nella lista Threatened Birds of the World, BirdLife International, 2000;

oppure

c)

popolazioni che contano meno di 10 000 individui circa.

Categoria 2:

popolazioni che contano tra 10 000 e 25 000 individui circa.

Categoria 3:

popolazioni che contano tra 25 000 e 100 000 individui circa e che sono considerate minacciate in ragione:

a)

di una concentrazione su un numero esiguo di siti a uno stadio qualunque del loro ciclo annuale;

b)

della dipendenza da un tipo di habitat gravemente minacciato;

c)

della manifestazione di un declino significativo a lungo termine;

oppure

d)

della manifestazione di fluttuazioni estreme nell’importanza o tendenza della loro popolazione.

Per le specie che figurano nelle summenzionate categorie 2 e 3, cfr. il paragrafo 2.1.1 del piano d’azione di cui all’allegato 3 dell’accordo.

Colonna B

Categoria 1:

popolazioni che contano tra 25 000 e 100 000 individui circa e che non soddisfano i criteri della succitata colonna A.

Categoria 2:

popolazioni che contano più di 100 000 individui circa e che meritano un’attenzione particolare in ragione:

a)

di una concentrazione su un numero esiguo di siti a uno stadio qualunque del loro ciclo annuale;

b)

della dipendenza da un tipo di habitat gravemente minacciato;

c)

della manifestazione di un declino significativo a lungo termine;

oppure

d)

della manifestazione di grandi fluttuazioni nell’importanza o tendenza della loro popolazione.

Colonna C

Categoria 1:

popolazioni che contano più di 100 000 individui circa che potrebbero trarre significativi benefici da una cooperazione internazionale e che non soddisfano i criteri delle colonne A e B summenzionate.

Revisione della tabella 1

La presente tabella è:

a)

riveduta periodicamente dal comitato tecnico conformemente all’articolo VII, paragrafo 3, lettera b), del presente accordo;

e

b)

emendata, se necessario, dalla conferenza delle parti conformemente all’articolo VI, paragrafo 9, lettera d), del presente accordo, alla luce delle conclusioni degli esami effettuati.

Definizione dei termini geografici utilizzati nelle descrizioni delle aree di ripartizione

Africa settentrionale

Algeria, Egitto, Gran Giamahiria arabo libica popolare socialista, Marocco, Tunisia.

Africa occidentale

Benin, Burkina-Faso, Camerun, Ciad, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.

Africa orientale

Burundi, Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan, Repubblica unita di Tanzania, Uganda.

Africa nordorientale

Gibuti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan.

Africa meridionale

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Swaziland, Zambia, Zimbabwe.

Africa centrale

Camerun, Repubblica centrafricana, Congo, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe.

Africa subsahariana

Tutti gli Stati africani a sud del Sahara.

Africa tropicale

Africa subsahariana esclusi Lesotho, Namibia, Sudafrica e Swaziland.

Paleartico occidentale

Cfr. definizione dell’Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp e Simmons, 1977).

Europa nordoccidentale

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svezia.

Europa occidentale

Europa nordoccidentale con Portogallo e Spagna.

Europa nordorientale

La parte settentrionale della Federazione russa a ovest degli Urali.

Europa orientale

Bielorussia, Federazione russa a ovest degli Urali, Ucraina.

Europa centrale

Austria, Repubblica ceca, Estonia, Germania, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Polonia, Federazione russa attorno al Golfo di Finlandia e Kaliningrad, Slovacchia, Svizzera, Ungheria.

Nordatlantico

Costa nordoccidentale della Federazione russa, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Isole Færøer, Norvegia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Svalbard.

Atlantico orientale

Litorale atlantico dell’Europa e dell’Africa settentrionale dalla Norvegia settentrionale al Marocco.

Siberia occidentale

Federazione russa a est degli Urali fino al fiume Yenisey e a sud fino al confine del Kazakstan.

Siberia centrale

Federazione russa dal fiume Yenisey fino al confine orientale della penisola del Taimyr e a sud fino alle Montagne dell’Altai.

Mediterraneo occidentale

Algeria, Francia, Italia, Malta, Marocco, Monaco, Portogallo, San Marino, Spagna, Tunisia.

Mediterraneo orientale

Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Grecia, Israele, Libano, Gran Giamahiria arabo libica popolare socialista, Slovenia, Repubblica araba siriana, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Iugoslavia.

Mar Nero

Armenia, Bulgaria, Federazione russa, Georgia, Repubblica moldova, Romania, Turchia, Ucraina.

Mar Caspio

Azerbaigian, Federazione russa, Repubblica islamica dell’Iran, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Asia sudoccidentale

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Giordania, Repubblica islamica dell’Iran, Iraq, Israele, Kazakstan, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Repubblica araba siriana, Turchia orientale, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen.

Asia occidentale

Parti occidentale della Federazione russa a est degli Urali e paesi del Mar Caspio.

Asia centrale

Afghanistan, Kazakstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Asia meridionale

Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

Legenda delle abbreviazioni e dei simboli

rip

:

popolazione riproduttrice

N

:

nord (settentrionale)

S

:

sud (meridionale)

NE

:

nord-est (nord-orientale)

SE

:

sud-est (sud-orientale)

svern

:

popolazione svernante

E

:

est (orientale)

O

:

ovest (occidentale)

NO

:

nord-ovest (nord-occidentale)

SO

:

sud-ovest (sud-occidentale)

()

Stato di conservazione della popolazione sconosciuto. Stato di conservazione stimato.

*

In deroga alle norme vigenti, per le popolazioni contrassegnate con un asterisco, la caccia può continuare sulla base di un’utilizzazione sostenibile, laddove la caccia di tali popolazioni sia una pratica culturale tradizionale (cfr. paragrafo 2.1.1, allegato 3 dell’accordo).

Note

1.

I dati relativi alle popolazioni utilizzati nella tabella 1 corrispondono, nella misura del possibile, al numero di individui della popolazione riproduttrice potenziale nella zona dell’accordo. Lo stato di conservazione è stabilito a partire dalle migliori stime delle popolazioni disponibili e pubblicate.

2.

Le abbreviazioni (rip) o (svern) nella tabella permettono unicamente di identificare le popolazioni. Non indicano restrizioni stagionali alle azioni condotte nei riguardi di tali popolazioni conformemente a detto accordo e al piano d’azione.

3.

Le descrizioni sintetiche utilizzate per individuare le popolazioni si basano sulle descrizioni impiegate nella terza edizione di Waterbird Population Estimates.

4.

Le barre (/) sono utilizzate per separare le aree di riproduzione dalle aree di svernamento.

5.

Quando la popolazione di una specie figura nella tabella 1 sotto più categorie, gli obblighi previsti dal piano d’azione si riferiscono alla categoria più rigida.

 

A

B

C

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Africa S

1b

2a 2c

 

GAVIIDAE

Gavia stellata

Europa NO (svern)

 

2c

 

Mar Caspio, Mar Nero e Mediterraneo E (svern)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

Europa N e Siberia O/Europa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini

Siberia centrale/Mar Caspio

 

 

(1)

Gavia immer

Europa (svern)

1c

 

 

Gavia adamsii

Europa N (svern)

1c

 

 

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

Europa ed Africa NO

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus

Europa NO ed O

 

 

1

Mar Nero e Mediterraneo (svern)

 

 

1

Mar Caspio ed Asia SO (svern)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena

Europa NO (svern)

 

1

 

Mar Nero e Mediterraneo (svern)

 

(1)

 

Mar Caspio (svern)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus

Africa E (dall’Etiopia allo Zambia N)

1c

 

 

Africa S

1c

 

 

Podiceps auritus auritus

Europa NO (becco grande)

1c

 

 

Europa NE (becco piccolo)

 

1

 

Mar Caspio ed Asia S (svern)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis

Europa/Europa SO ed Africa N

 

 

1

Asia O/Asia SO e S

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi

Africa S

2

 

 

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Africa S

2

 

 

Africa O

 

1

 

Africa E

 

 

1

Europa ed Asia O (rip)

1a 3c

 

 

Pelecanus rufescens

Africa tropicale ed Arabia SO

 

1

 

Pelecanus crispus

Mar Nero e Mediterraneo (svern)

1a 1c

 

 

Asia SO ed Asia S (svern)

1a 2

 

 

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Africa S

1b

2a 2c

 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Africa costiera SO

1c

 

 

Phalacrocorax pygmeus

Mar Nero e Mediterraneo

 

1

 

Asia SO

 

1

 

Phalacrocorax neglectus

Africa costiera SO

1b 1c

 

 

Phalacrocorax carbo carbo

Europa NO

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis

Europa N e centrale

 

 

1

Mar Nero e Mediterraneo

 

 

1

Asia O e SO

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus

Africa costiera occidentale

 

1

 

Africa centrale ed orientale

 

 

1

Africa costiera meridionale

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis

Golfo Persico e Mare Arabico

1b

2a 2c

 

Phalacrocorax capensis

Africa costiera meridionale

 

2a 2c

 

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Africa subsahariana

3c

 

 

Egretta vinaceigula

Africa centro-S

1b 1c

 

 

Egretta garzetta garzetta

Africa subsahariana

 

 

(1)

Europa, Mar Nero e Mediterraneo/Africa O e centrale

 

 

1

Asia O/Asia SO, Africa NE ed E

 

(1)

 

Egretta gularis gularis

Africa O

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea

Africa NE e Mar Rosso

 

(1)

 

Asia SO ed Asia S

2

 

 

Egretta dimorpha

Africa costiera orientale

2

 

 

Ardea cinerea cinerea

Africa subsahariana

 

 

1

Europa ed Africa N (rip)

 

 

1

Asia O e SO (rip)

 

 

(1)

Ardea melanocephala

Africa subsahariana

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea

Africa tropicale

 

1

 

Europa O e Mediterraneo O/Africa O

2

 

 

Europa E ed Asia SO/Africa subsahariana

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus

Europa O, centrale e SE/Mar Nero e Mediterraneo

2

 

 

Asia O/Asia SO

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos

Africa subsahariana e Madagascar

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

Africa subsahariana

 

1

 

Bubulcus ibis ibis

Africa S

 

 

1

Africa tropicale

 

 

1

Europa SO ed Africa NO

 

 

1

Mediterraneo E ed Asia SO

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides

Mediterraneo, Mar Nero ed Africa N/Africa subsahariana

3c

 

 

Asia O e SO/Africa subsahariana

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga

Africa subsahariana e Madagascar

 

 

(1)

Ardeola idae

Madagascar ed Aldabra/Africa E e centrale

1b 1c

 

 

Ardeola rufiventris

Africa tropicale E e S

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax

Africa subsahariana e Madagascar

 

(1)

 

Europa ed Africa NO/Mediterraneo ed Africa

 

2c

 

Asia O/Asia SO ed Africa NE

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

Europa ed Africa N/Africa subsahariana

 

2c

 

Asia O e SO/Africa subsahariana

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii

Africa subsahariana

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

Africa subsahariana

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

Europa (rip)

3c

 

 

Asia SO (svern)

2

 

 

Botaurus stellaris capensis

Africa S

1c

 

 

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Africa subsahariana (Madagascar escluso)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus

Africa subsahariana

 

 

1

Ciconia nigra

Africa S

1c

 

 

Europa SO/Africa O

1c

 

 

Europa centrale ed E/Africa subsahariana

2

 

 

Ciconia abdimii

Africa subsahariana ed Arabia SO

 

(2c)

 

Ciconia episcopus microscelis

Africa subsahariana

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia

Africa S

1c

 

 

Iberia ed Africa NO/Africa subsahariana

3b

 

 

Europa centrale ed E/Africa subsahariana

 

 

1

Asia O/Asia SO

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus

Africa subsahariana

 

 

1

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Africa centro-tropicale

1c

 

 

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

Africa subsahariana (rip)

 

 

1

Mar Nero e Mediterraneo/Africa O

3c

 

 

Asia SO/Africa E

 

(1)

 

Geronticus eremita

Marocco

1a 1b 1c

 

 

Asia SO

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

Africa subsahariana

 

 

1

Iraq ed Iran

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

Europa O/Mediterraneo O ed Africa O

1c

 

 

Europa centrale e SE/Mediterraneo ed Africa tropicale

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

Mar Rosso e Somalia

1c

 

 

Platalea leucorodia balsaci

Africa costiera occidentale (Mauritania)

1c

 

 

Platalea leucorodia major

Asia O/Asia SO e S

2

 

 

Platalea alba

Africa subsahariana

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

Africa O

3a

 

 

Africa E

3a

 

 

Africa S (fino al Madagascar)

3a

 

 

Mediterraneo O

 

2a

 

Mediterraneo E, Asia SO e S

 

2a

 

Phoenicopterus minor

Africa O

2

 

 

Africa E

 

2a 2c

 

Africa S (fino al Madagascar)

3a

 

 

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Africa O (dal Senegal al Ciad)

 

 

(1)

Africa E e S

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

Africa O (dal Senegal al Ciad)

 

 

1

Africa E e S

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

Africa O

1c

 

 

Africa E e S

2*

 

 

Oxyura leucocephala

Mediterraneo O (Spagna e Marocco)

1a 1b 1c

 

 

Algeria e Tunisia

1a 1b 1c

 

 

Mediterraneo E, Turchia ed Asia SO

1a 1b 1c

 

 

Oxyura maccoa

Africa E

1c

 

 

Africa S

1c

 

 

Cygnus olor

Europa continentale NO ed Europa centrale

 

 

1

Mar Nero

 

1

 

Asia O e centrale/Mar Caspio

 

2a 2d

 

Cygnus Cygnus

Islanda/Regno Unito ed Irlanda

2

 

 

Europa continentale NO

 

1

 

Europa N e Siberia O/Mar Nero e Mediterraneo E

2

 

 

Siberia O e centrale/Mar Caspio

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

Siberia O ed Europa NE/Europa NO

3c

 

 

Siberia N/Mar Caspio

1c

 

 

Anser brachyrhynchus

Groenlandia E ed Islanda/Regno Unito

 

2a

 

Svalbard/Europa NO

 

1

 

Anser fabalis fabalis

Europa NE/Europa NO

 

1

 

Anser fabalis rossicus

Siberia O e centrale/Europa NE e SO

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni

Siberia O e centrale/Turkmenistan fino a Cina O

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons

Siberia NO ed Europa NE/Europa NO

 

 

1

Siberia O/Europa centrale

3c*

 

 

Siberia O/Mar Nero e Turchia

 

 

1

Siberia N/Mar Caspio ed Iraq

2

 

 

Anser albifrons flavirostris

Groenlandia/Irlanda e Regno Unito

3a*

 

 

Anser erythropus

Europa N e Siberia O/Mar Nero e Mar Caspio

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser

Islanda/Regno Unito ed Irlanda

 

1

 

Europa NO/Europa SO

 

 

1

Europa centrale/Africa N

 

1

 

Anser anser rubrirostris

Mar Nero e Turchia

 

1

 

Siberia O/Mar Caspio ed Iraq

 

 

1

Branta leucopsis

Groenlandia E/Scozia ed Irlanda

 

1

 

Svalbard/Scozia SO

2

 

 

Russia/Germania e Paesi Bassi

 

 

1

Branta bernicla bernicla

Siberia O/Europa O

 

2b 2c

 

Branta bernicla hrota

Svalbard/Danimarca e Regno Unito

1c

 

 

Canada e Groenlandia/Irlanda

2

 

 

Branta ruficollis

Siberia N/Mar Nero e Mar Caspio

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

Africa O

2

 

 

Africa E e S

 

 

1

Tadorna ferruginea

Africa NO

1c

 

 

Mediterraneo E e Mar Nero/Africa NE

2

 

 

Asia O e Mar Caspio/Iran ed Iraq

 

1

 

Tadorna cana

Africa S

 

1

 

Tadorna tadorna

Europa NO

 

2a

 

Mar Nero e Mediterraneo

3c

 

 

Asia O/Mar Caspio e Medio Oriente

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

Africa O

 

 

1

Africa E (dal Sudan allo Zambia)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

Africa S

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

Africa O

 

1

 

Africa S ed E

 

 

1

Nettapus auritus

Africa O

1c

 

 

Africa S ed E

 

 

(1)

Anas capensis

Africa E (Rift Valley)

1c

 

 

Bacino del Lago Ciad2

1c

 

 

Africa S (dal N ad Angola e Zambia)

 

 

1

Anas strepera strepera

Europa NO

 

1

 

Europa NE/Mar Nero e Mediterraneo

 

2c

 

Siberia O/Asia SO ed Africa NE

 

 

(1)

Anas penelope

Siberia O ed Europa NE/Europa NO

 

 

1

Siberia O ed Europa NE/Mar Nero e Mediterraneo

 

2c

 

Siberia O/Asia SO ed Africa NE

 

2c

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos

Europa NO

 

 

1

Europa N/Mediterraneo O

 

 

1

Europa E/Mar Nero e Mediterraneo E

 

2c

 

Siberia O/Asia SO

 

 

(1)

Anas undulata undulata

Africa S

 

 

1

Anas clypeata

Europa NO e centrale (svern)

 

1

 

Siberia O, Europa NE ed E/Europa S ed Africa O

 

2c

 

Siberia O/Asia SO, NE ed Africa E

 

2c

 

Anas erythrorhyncha

Africa S

 

 

1

Africa E

 

 

1

Madagascar

2

 

 

Anas acuta

Europa NO

 

1

 

Siberia O, Europa NE ed E/Europa S ed Africa O

 

2c

 

Siberia O/Asia SO ed Africa E

 

 

(1)

Anas querquedula

Siberia O ed Europa/Africa O

 

2c

 

Siberia O/Asia SO, NE ed Africa E

 

 

(1)

Anas crecca crecca

Europa NO

 

 

1

Siberia O ed Europa NE/Mar Nero e Mediterraneo

 

 

1

Siberia O/Asia SO ed Africa NE

 

2c

 

Anas hottentota

Bacino del lago Ciad

1c

 

 

Africa E (da S allo Zambia N)

 

1

 

Africa S (da N allo Zambia S)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris

Mediterraneo O/Mediterraneo O ed Africa O

1a 1b 1c

 

 

Mediterraneo E

1a 1b 1c

 

 

Asia SO

1a 1b 2

 

 

Netta rufina

Europa centrale e SO/Mediterraneo O

 

1

 

Mar Nero e Mediterraneo E

3c

 

 

Asia centrale ed O/Asia SO

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

Africa S ed E

 

 

1

Aythya ferina

Europa NE/Europa NO

 

 

1

Europa NE e centrale/Mar Nero e Mediterraneo

 

 

1

Siberia O/Asia SO

 

2c

 

Aythya nyroca

Mediterraneo O/Africa O e N

1a 1c

 

 

Europa E/Mediterraneo E ed Africa saheliana

1a 3c

 

 

Asia O/Asia SO ed Africa NE

1a 3c

 

 

Aythya fuligula

Europa NO (svern)

 

 

1

Europa centrale, Mar Nero e Mediterraneo (svern)

 

 

1

Siberia O/Asia SO ed Africa NE

 

 

(1)

Aythya marila marila

Europa N/Europa O

 

 

1

Siberia O/Mar Nero e Mar Caspio

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

Baltico, Danimarca e Paesi Bassi

 

 

1

Norvegia e Russia

 

 

1

Somateria mollissima borealis

Svalbard e Terra di Francesco Giuseppe (rip)

 

1

 

Somateria spectabilis

Groenlandia E, Europa NE e Siberia O

 

 

1

Polysticta stelleri

Siberia O/Europa NE

1a

1

 

Clangula hyemalis

Islanda e Groenlandia

 

 

1

Siberia O/Europa N

 

 

1

Melanitta nigra nigra

Siberia O ed Europa N/Europa O ed Africa NO

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

Siberia O ed Europa N/Europa NO

 

2a

 

Mar Nero e Mar Caspio

1c

 

 

Bucephala clangula clangula

Europa NO e centrale (svern)

 

 

1

Europa NE/Adriatico

 

1

 

Siberia O ed Europa NE/Mar Nero

2

 

 

Siberia O/Mar Caspio

2

 

 

Mergellus albellus

Europa NO ed Europa centrale (svern)

3a

 

 

Europa NE/Mar Nero e Mediterraneo E

 

1

 

Siberia O/Asia SO

3c

 

 

Mergus serrator serrator

Europa NO ed Europa centrale (svern)

 

 

1

Europa NE/Mar Nero e Mediterraneo

 

1

 

Siberia O/Asia SO e centrale

1c

 

 

Mergus merganser merganser

Europa NO ed Europa centrale (svern)

 

 

1

Europa NE/Mar Nero

1c

 

 

Siberia O/Mar Caspio

2

 

 

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

Africa O (da Senegal a Ciad)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae

Africa E (da Sudan a Uganda)

3c

 

 

Balearica regulorum regulorum

Africa S (da N a Angola e Zimbabwe S)

1c

 

 

Balearica regulorum gibbericeps

Africa E (da Kenia a Mozambico)

3c

 

 

Grus leucogeranus

Iran (svern)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo

Mar Nero (Ucraina)/Africa NE

1c

 

 

Turchia (rip)

1c

 

 

Kalmykia/Africa NE

 

1

 

Grus paradisea

Estremità Africa S

1b 2

 

 

Grus carunculatus

Africa S e centrale

1b 1c

 

 

Grus grus

Europa NO/Iberia e Marocco

 

1

 

Europa centrale e NE/Africa N

 

1

 

Europa E/Turchia, Medio Oriente ed Africa NE

3c

 

 

Turchia e Georgia (rip)

1c

 

 

Siberia O/Asia S

 

(1)

 

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

Africa NE, E e S

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi

Da Africa SO ad Africa centrale

 

 

(1)

Sarothrura boehmi

Africa centrale

1c

 

 

Sarothrura ayresi

Etiopia e Africa S

1a 1b 1c

 

 

Rallus aquaticus aquaticus

Europa ed Africa N

 

 

1

Rallus aquaticus korejewi

Siberia O/Asia SO

 

 

(1)

Rallus caerulescens

Africa S ed E

 

 

(1)

Crecopsis egregia

Africa subsaharrana

 

 

(1)

Crex crex

Europa ed Asia O/Africa subsahariana

1b

2c

 

Amaurornis flavirostris

Africa subsahariana

 

 

1

Porzana parva parva

Eurasia O/Africa

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia

Europa (rip)

2

 

 

Porzana porzana

Europa/Africa

 

2c

 

Aenigmatolimnas marginalis

Africa subsahariana

(2)

 

 

Porphyrio alleni

Africa subsahariana

 

 

(1)

Gallinula chloropus chloropus

Europa ed Africa N

 

 

1

Asia O e SO

 

 

(1)

Gallinula angulata

Africa subsahariana

 

 

(1)

Fulica cristata

Africa subsahariana

 

 

1

Spagna e Marocco

1c

 

 

Fulica atra atra

Europa NO (svern)

 

 

1

Mar Nero e Mediterraneo (svern)

 

 

1

Asia SO (svern)

 

 

(1)

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Oceano Indiano NO, Mar Rosso e Golfo Persico

3a

 

 

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

Europa/Europa S ed O ed Africa NO

 

 

1

Haematopus ostralegus longipes

Europa SE ed Asia O/Asia SO ed Africa NE

 

 

(1)

Haematopus moquini

Africa costiera S

1c

 

 

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus himantopus

Africa subsahariana (S escluso)

 

 

(1)

Africa S («meridionalis»)

2

 

 

Europa SO ed Africa NO/Africa O

 

1

 

Europa centrale e E Mediterraneo E/Africa centro-N

 

1

 

Asia O, centrale e SO/Asia SO e Africa NE

 

(1)

 

Recurvirostra avosetta

Africa S

2

 

 

Africa E

 

(1)

 

Europa O ed Africa NO (rip)

 

1

 

Europa SE, Mar Nero e Turchia (rip)

(3c)

 

 

Asia O e SO/Africa E

2

 

 

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis senegalensis

Africa O

(2)

 

 

Burhinus senegalensis inornatus

Africa NE ed E

(2)

 

 

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius aegyptius

Africa O

 

(1)

 

Africa E

(2)

 

 

Glareola pratincola pratincola

Europa O ed Africa NO/Africa O

2

 

 

Mar Nero e Mediterraneo E/zona Sahel E

2

 

 

Asia SO/Asia SO ed Africa NE

 

(1)

 

Glareola nordmanni

Europa SE ed Asia O/Africa S

3b 3c

 

 

Glareola ocularis

Madagascar/Africa E

(2)

 

 

Glareola nuchalis nuchalis

Africa E e centrale

 

(1)

 

Glareola nuchalis liberiae

Africa O

(2)

 

 

Glareola cinerea cinerea

Africa SE O ed Africa centrale

(2)

 

 

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria apricaria

Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Germania e Baltico (rip)

3c*

 

 

Pluvialis apricaria altifrons

Islanda e Færøer/costa E dell’Atlantico

 

 

1

Europa N/Europa O ed Africa NO

 

 

1

Siberia N/Mar Caspio ed Asia Minore

 

(1)

 

Pluvialis fulva

Siberia centro-N/Asia S e SO, Africa NE

 

(1)

 

Pluvialis squatarola

Siberia O e Canada/Europa O ed Africa O

 

 

1

Siberia E e centrale/Asia SO, Africa E e S

 

1

 

Charadrius hiaticula hiaticula

Europa N/Europa ed Africa N

 

1

 

Charadrius hiaticula psammodroma

Canada, Groenlandia ed Islanda/Africa O e S

 

(2c)

 

Charadrius hiaticula tundrae

Europa NE e Siberia/Asia SO, Africa E e S

 

 

(1)

Charadrius dubius curonicus

Europa ed Africa NO/Africa O

 

 

1

Asia O e SO/Africa E

 

 

(1)

Charadrius pecuarius pecuarius

Africa S ed E

 

 

(1)

Africa O

 

(1)

 

Charadrius tricollaris tricollaris

Africa S ed E

 

 

1

Charadrius forbesi

Africa O e centrale

 

(1)

 

Charadrius pallidus pallidus

Africa S

2

 

 

Charadrius pallidus venustus

Africa E

1c

 

 

Charadrius alexandrinus alexandrinus

Europa O e Mediterraneo O/Africa O

3c

 

 

Mar Nero e Mediterraneo E/Sahel E

3c

 

 

Asia centrale e SO/Asia SO ed Africa NE

 

(1)

 

Charadrius marginatus mechowi

Africa S ed E

2

 

 

Africa O — centro-O

2

 

 

Charadrius mongolus pamirensis

Asia centro-O/Asia SO ed Africa E

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii columbinus

Turchia ed Asia SO/Mediterraneo E e Mar Rosso

1c

 

 

Charadrius leschenaultii crassirostris

Mar Caspio ed Asia SO/Arabia ed Africa NE

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii leschenaultii

Asia centrale/Africa E e S

 

(1)

 

Charadrius asiaticus

Europa SE ed Asia O/Africa E e centro-S

3c

 

 

Eudromias morinellus

Europa/Africa NO

(3c)

 

 

Asia/Medio Oriente

 

(1)

 

Vanellus vanellus

Europa/Europa ed Africa N

 

2c

 

Asia O/Asia SO

 

 

(1)

Vanellus spinosus

Mar Nero e Mediterraneo (rip)

 

1

 

Vanellus albiceps

Africa centrale ed O

 

(1)

 

Vanellus senegallus senegallus

Africa O

 

(1)

 

Vanellus senegallus solitaneus

Africa SO

 

(1)

 

Vanellus senegallus lateralis

Africa E e SE

 

1

 

Vanellus lugubris

Africa SO

2

 

 

Africa E e centrale

3c

 

 

Vanellus melanopterus minor

Africa S

1c

 

 

Vanellus coronatus coronatus

Africa E e S

 

 

1

Africa centrale

(2)

 

 

Vanellus coronatus xerophilus

Africa SO

 

(1)

 

Vanellus superciliosus

Africa centrale ed O

(2)

 

 

Vanellus gregarius

Europa SE ed Asia O/Africa NE

1a 1b 1c

 

 

Repubbliche centro-asiatiche/India NO

1a 1b 1c

 

 

Vanellus leucurus

Asia SO/Asia SO ed Africa NE

2

 

 

Repubbliche centro-asiatiche/Asia S

 

(1)

 

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Europa/Europa S e O ed Africa N

 

 

1

Siberia O/Asia SO (Mar Caspio)

 

 

(1)

Gallinago stenura

Siberia N/Asia S ed Africa E

 

 

(1)

Gallinago media

Scandinavia/probabilmente Africa O

 

1

 

Siberia O ed Europa NE/Africa SE

 

2c

 

Gallinago gallinago gallinago

Europa/Europa E e S ed Africa NO

 

2c

 

Siberia O/Asia SO ed Africa

 

 

1

Gallinago gallinago faeroeensis

Islanda, Færøer e Scozia N/Irlanda

 

 

1

Lymnocryptes minimus

Europa N/Europa O e S ed Africa O

 

2b

 

Siberia O/Asia SO ed Africa NE

 

(1)

 

Limosa limosa limosa

Europa O/Africa O e NO

 

2c

 

Europa E/Africa E e centrale

 

2c

 

Asia centro-O/Asia SO ed Africa E

 

(1)

 

Limosa limosa islandica

Islanda/Europa O

3a*

 

 

Limosa lapponica lapponica

Europa N/Europa O

 

2a

 

Limosa lapponica taymyrensis

Siberia O/Africa O e SO

 

2a 2c

 

Limosa lapponica menzbieri

Siberia centrale/Asia S e SO ed Africa E

 

 

(1)

Numenius phaeopus phaeopus

Europa N/Africa O

 

 

(1)

Siberia O/Africa S ed E

 

 

(1)

Numenius phaeopus islandicus

Islanda, Færøer e Scozia/Africa O

 

 

1

Numenius phaeopus alboaxillaris

Asia SO/Africa E

1c

 

 

Numenius tenuirostris

Siberia centrale/Mediterraneo ed Asia SO

1a 1b 1c

 

 

Numenius arquata arquata

Europa/Europa, Africa N ed O

 

 

1

Numenius arquata orientalis

Siberia O/Asia SO, Africa E e S

3c

 

 

Numenius arquata suschkini

Europa SE ed Asia SO (rip)

2

 

 

Tringa erythropus

Europa N/Europa S, ed Africa N ed O

 

 

(1)

Siberia O/Asia SO, Africa E e NE

 

(1)

 

Tringa totanus totanus

Europa NO/Europa O, Africa O e NO

 

2c

 

Europa centrale ed E/Mediterraneo E ed Africa

 

2c

 

Tringa totanus britannica

Gran Bretagna ed Irlanda/Gran Bretagna, Irlanda, Francia

 

2c

 

Tringa totanus ussuriensis

Asia O/Asia SO, Africa NE ed E

 

 

(1)

Tringa totanus robusta

Islanda e Færøer/Europa O

 

 

1

Tringa stagnatilis

Europa E/Africa O e centrale

 

(1)

 

Asia O/Asia SO, Africa E e S

 

(1)

 

Tringa nebularia

Europa N/Europa SO, Africa NO ed O

 

 

1

Siberia O/Asia SO, Africa E e S

 

 

(1)

Tringa ochropus

Europa N/Europa S e O, Africa O

 

 

1

Siberia O/Asia SO, Africa NE ed E

 

 

(1)

Tringa glareola

Europa NO/Africa O

 

2c

 

Europa NE e Siberia O/Africa E e S

 

 

(1)

Tringa cinerea

Europa NE e Siberia O/Asia SO, Africa E e S

 

 

1

Tringa hypoleucos

Europa O e centrale/Africa O

 

 

1

Europa E e Siberia O/Africa centrale, E e S

 

 

(1)

Arenaria interpres interpres

Canada NE e Groenlandia/Europa O ed Africa NO

 

1

 

Europa N/Africa O

 

1

 

Siberia O e centrale/Asia SO, Africa E e S

 

 

(1)

Calidris tenuirostris

Siberia E/Asia SO e Asia SO

1c

 

 

Calidris canutus canutus

Siberia N/Africa O e S

 

2a 2c

 

Calidris canutus islandica

Canada NE e Groenlandia/Europa O

 

2a 2c

 

Calidris alba

Europa Atlantico E, Africa O e S (svern)

 

 

1

Asia SO, Africa E e S (svern)

 

 

1

Calidris minuta

Europa N/Europa S, Africa N ed O

 

(2c)

 

Siberia O/Asia SO, Africa E e S

 

 

(1)

Calidris temminckii

Fennoscandia/Africa N ed O

 

(1)

 

Europa NE e Siberia O/Asia SO ed Africa E

 

 

(1)

Calidris maritima maritima

Europa N ed O (Islanda esclusa) (svern)

 

1

 

Calidris alpina alpina

Europa NE e Siberia NO/Europa O ed Africa NO

 

 

1

Calidris alpina centralis

Siberia centrale/Asia SO ed Africa NE

 

 

(1)

Calidris alpina schinzii

Islanda e Groenlandia/Africa NO ed O

 

 

1

Gran Bretagna ed Irlanda/Europa SO ed Africa NO

2

 

 

Baltico/Europa SO ed Africa NO

1c

 

 

Calidris alpina arctica

Groenlandia NE/Africa O

3a

 

 

Calidris ferruginea

Siberia O/Africa O

 

 

1

Siberia centrale/Asia SO, Africa E e S

 

 

1

Limicola falcinellus falcinellus

Europa N/Asia SO ed Africa

3c

 

 

Philomachus pugnax

Europa N e Siberia O/Africa O

 

2c

 

Siberia N/Asia SO, Africa E e S

 

(2c)

 

Phalaropus lobatus

Eurasia O/Mare Arabico

 

 

1

Phalaropus fulicaria

Canada e Groenlandia/costa atlantica dell’Africa

 

 

(1)

LARIDAE

Larus leucophthalmus

Mar Rosso e coste limitrofe

1a 2

 

 

Larus hemprichii

Mar Rosso, Golfo Persico, Arabia ed Africa E

 

2a

 

Larus canus canus

Europa NO e centrale/costa Atlantico e Mediterraneo

 

2c

 

Larus canus heinei

Europa NE e Siberia O/Mar Nero e Mar Caspio

 

(1)

 

Larus audouinii

Mediterraneo/coste N ed O dell’Africa

1a 3a

 

 

Larus marinus

Europa N ed O

 

 

1

Larus dominicanus vetula

Africa costiera S

 

1

 

Larus hyperboreus hyperboreus

Svalbard e Russia N (rip)

 

 

(1)

Larus hyperboreus leuceretes

Canada, Groenlandia ed Islanda (rip)

 

 

(1)

Larus glaucoides glaucoides

Groenlandia/Islanda ed Europa NO

 

 

1

Larus argentatus argentatus

Europa N e NO

 

 

1

Larus argentatus argenteus

Islanda ed Europa O

 

 

1

Larus heuglini

Europa NE e Siberia O/Asia SO ed Africa NE

 

 

(1)

Larus (heuglini) barabensis

Siberia SO/Asia SO

 

 

(1)

Larus armenicus

Armenia, Turchia E ed Iran NO

3a

 

 

Larus cachinnans cachinnans

Mar Nero ed Asia O/Asia SO, Africa NE

 

 

1

Larus cachinnans michahellis

Mediterraneo, Iberia e Marocco

 

 

1

Larus fuscus fuscus

Europa NE/Mar Nero, Asia SO ed Africa E

 

(2c)

 

Larus fuscus graellsii

Europa O/Mediterraneo ed Africa O

 

 

1

Larus ichthyaetus

Mar Nero e Mar Caspio/Asia SO

3a

 

 

Larus cirrocephalus poiocephalus

Africa O

 

(1)

 

Africa E e centrale

 

 

(1)

Africa costiera meridionale (Madagascar escluso)

 

(1)

 

Larus hartlaubii

Africa costiera SE

 

1

 

Larus ridibundus

Europa O/Europa O, Mediterraneo O, Africa O

 

 

1

Europa E/Mar Nero e Mediterraneo E

 

 

1

Asia O/Asia SO ed Africa NE

 

 

(1)

Larus genei

Africa O (rip)

2

 

 

Mar Nero e Mediterraneo (rip)

 

2a

 

Asia O, SO e S (rip)

 

2a

 

Larus melanocephalus

Europa O, Mediterraneo ed Africa NO

 

2a

 

Larus minutus

Europa centrale ed E/Europa SO e Mediterraneo O

 

1

 

Asia O/Mediterraneo E, Mar Nero e Mar Caspio

 

(1)

 

Xema sabini sabini

Canada e Groenlandia/Atlantico SE

 

 

(1)

Sterna nilotica nilotica

Europa O/Africa O

2

 

 

Mar Nero e Mediterraneo E/Africa E

3c

 

 

Asia O e centrale/Asia SO

2

 

 

Sterna caspia caspia

Africa S (rip)

1c

 

 

Africa O (rip)

 

1

 

Europa (rip)

1c

 

 

Mar Caspio (rip)

2

 

 

Sterna maxima albidorsalis

Africa O (rip)

 

2a

 

Sterna bengalensis bengalensis

Golfo Persico/Asia S

 

2a

 

Sterna bengalensis par

Mar Rosso/Africa E

3a

 

 

Sterna bengalensis emigrata

Mediterraneo S/coste Africa NO ed O

1c

 

 

Sterna bergii bergii

Africa S (Angola-Mozambico)

2

 

 

Sterna bergii enigma

Madagascar e Mozambico/Africa S

1c

 

 

Sterna bergii thalassina

Africa E e Seicelle

1c

 

 

Sterna bergii velox

Mar Rosso ed Africa NE

3a

 

 

Sterna sandvicensis sandvicensis

Europa O/Africa O

 

2a

 

Mar Nero e Mediterraneo (rip)

3a 3c

 

 

Asia O e centrale/Asia SO e S

 

2a

 

Sterna dougallii dougallii

Africa S

1c

 

 

Africa E

3a

 

 

Europa (rip)

1c

 

 

Sterna dougallii arideensis

Madagascar, Seicelle e Mascarene

2

 

 

Sterna dougallii bangsi

Mare Arabico settentrionale (Oman)

1c

 

 

Sterna vittata vittata

Isole Prince Edward, Marion, Crozet e Kerguelen/Africa S

1c

 

 

Sterna vittata tristanensis

Isole Tristan da Cunha e Gough/Africa S

1c

 

 

Sterna hirundo hirundo

Europa S ed O (rip)

 

 

1

Europa N ed E (rip)

 

 

1

Asia O (rip)

 

 

(1)

Sterna paradisaea

Eurasia O (rip)

 

 

1

Sterna albifrons albifrons

Atlantico E (rip)

3b

 

 

Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

3c

 

 

Mar Caspio (rip)

2

 

 

Sterna albifrons guineae

Africa O (rip)

1c

 

 

Sterna saundersi

Asia SO, Mar Rosso, Golfo Persico ed Africa E

 

(1)

 

Sterna balaenarum

Namibia ed Africa S/da costa atlantica al Ghana

2

 

 

Sterna repressa

Asia SO, Mar Rosso, Golfo Persico ed Africa E

 

2c

 

Chlidonias hybridus hybridus

Europa O ed Africa NO (rip)

3c

 

 

Mar Nero e Mediterraneo E (rip)

 

 

(1)

Mar Caspio (rip)

 

(1)

 

Chlidonias hybridus sclateri

Africa E (Kenia e Tanzania)

1c

 

 

Africa S (da Malawi e Zambia ad Africa S)

(2)

 

 

Chlidonias leucopterus

Europa E ed Asia O/Africa

 

 

(1)

Chlidonias niger niger

Europa ed Asia O/costa atlantica dell’Africa

 

2c

 

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Africa costiera occidentale ed Africa centrale

2

 

 

Africa E e S

2

 

 


(1)  Adottato nella seconda riunione della conferenza delle parti tenutasi dal 25 al 27 settembre 2002, a Bonn, Germania.