ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 339

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
6 dicembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1788/2006 della Commissione, del 5 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1789/2006 della Commissione, del 5 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 08030019 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1790/2006 della Commissione, del 5 dicembre 2006, recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi eseguite in Turchia prima dell’importazione nella Comunità

8

 

*

Direttiva 2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 1 )

12

 

*

Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Versione codificata) ( 1 )

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativa alla concessione di un’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281 del 10.11.1979)

39

 

*

Rettifica della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006)

39

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GU L 149 del 30.4.2004)

40

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

6.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1788/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

83,4

204

45,6

999

64,5

0707 00 05

052

137,4

204

74,2

628

171,8

999

127,8

0709 90 70

052

150,7

204

69,8

999

110,3

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

27,0

999

29,7

0805 20 10

052

63,6

204

59,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,1

388

111,5

999

87,8

0805 50 10

052

47,5

388

44,4

528

40,0

999

44,0

0808 10 80

388

59,7

400

97,0

404

99,8

508

80,5

720

52,1

999

77,8

0808 20 50

052

107,7

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


6.12.2006   

IT

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L 339/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1789/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005, dal 1o gennaio di ogni anno è aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate di peso netto a dazio zero per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP.

(2)

Occorre pertanto aprire il contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 per il 2007 e stabilirne le modalità di gestione per il periodo che termina il 31 dicembre 2007.

(3)

Analogamente a quanto previsto per le importazioni non preferenziali, è opportuno adottare un metodo di gestione del suddetto contingente tariffario atto a favorire lo sviluppo del commercio internazionale e una maggiore fluidità degli scambi. A tal fine risulta più appropriato il metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», in base al quale l'accesso al contingente è determinato dall'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP e un congruo approvvigionamento del mercato comunitario ed evitare nel contempo perturbazioni dei flussi commerciali, il regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione (2) ha riservato, a titolo provvisorio, parte del contingente tariffario agli operatori che hanno approvvigionato il mercato comunitario di banane ACP nell'ambito del regime di importazione precedentemente in vigore. È opportuno eliminare progressivamente tale provvedimento di carattere transitorio e garantire per il 2007 un incremento sostanziale della parte del contingente tariffario gestita secondo il principio «primo arrivato, primo servito», portando dal 60 % all'81 % le importazioni realizzate nell'ambito di tale regime.

(4)

Occorre pertanto stabilire che, nell'ambito del contingente tariffario, sia riservato un quantitativo totale di 146 848 tonnellate agli operatori che hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP nel corso del 2006. Tale quota del contingente tariffario dovrebbe essere gestita mediante titoli di importazione rilasciati agli operatori proporzionalmente ai quantitativi importati sulla base dei titoli ad essi assegnati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 219/2006.

(5)

In considerazione dei quantitativi disponibili, è opportuno limitare il quantitativo su cui può vertere la domanda di titoli di ciascun operatore per il periodo che termina il 31 dicembre 2007.

(6)

L'accesso alla parte restante del contingente tariffario dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori stabiliti nella Comunità in base al metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», secondo quanto previsto agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(7)

Per consentire la presentazione delle domande di titoli in tempo utile, è opportuno prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

È aperto, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007, il contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005.

Articolo 2

Quantitativi disponibili

I quantitativi disponibili del contingente tariffario sono fissati a 775 000 tonnellate, ripartite come segue:

a)

un quantitativo di 146 848 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo II con il numero d'ordine 09.4164;

b)

un quantitativo di 628 152 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo III con i numeri d'ordine seguenti: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

CAPO II

IIMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)

Articolo 3

Titoli di importazione

1.   Le importazioni nell'ambito del quantitativo fissato all'articolo 2, lettera a), sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità alle disposizioni del presente capo.

2.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), eccetto l'articolo 8, paragrafi 4 e 5.

Articolo 4

Presentazione delle domande di titoli

1.   Possono presentare una domanda di titolo di importazione gli operatori economici stabiliti nella Comunità che, nel 2006, hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP sulla base dei titoli rilasciati a norma del capo II del regolamento (CE) n. 219/2006.

2.   I quantitativi richiesti da ciascun operatore non possono superare il 110 % del quantitativo importato sulla base dei titoli rilasciati a tale operatore a norma del capo II del regolamento (CE) n. 219/2006.

3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate da ciascun operatore l'8 e il 9 gennaio 2007 presso le competenti autorità dello Stato membro che nel 2006 ha rilasciato i titoli di importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 2.

Nell'allegato figura l'elenco delle autorità competenti dei singoli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione su richiesta degli Stati membri interessati.

4.   La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) utilizzato(i) nel 2006 per l'importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), e dei documenti comprovanti l'origine ACP dei quantitativi su cui vertono i titoli, nonché della prova della costituzione di una cauzione in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (5). L'importo della cauzione è di 150 EUR/tonnellata.

5.   Le domande di titoli presentate in maniera non conforme al disposto del presente articolo non sono ricevibili.

6.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 1789/2006 — capo II».

Articolo 5

Rilascio dei titoli

1.   Entro il 15 gennaio 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli.

2.   Se i quantitativi richiesti superano il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera a), la Commissione stabilisce entro il 18 gennaio 2007 un coefficiente di assegnazione da applicare ad ogni domanda di titolo.

3.   Le autorità competenti rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 22 gennaio 2007, applicando, se del caso, il coefficiente di assegnazione di cui al paragrafo 2.

4.   In caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione, se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è immediatamente svincolata relativamente al quantitativo non assegnato.

Articolo 6

Periodo di validità dei titoli e comunicazioni degli Stati membri

1.   I titoli di importazione rilasciati in conformità al disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, sono validi fino al 31 dicembre 2007.

2.   Dal mese di febbraio 2007 al mese di gennaio 2008 incluso, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immessi in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità al disposto dell'articolo 5, paragrafo 3.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 26 gennaio 2007, l'elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell'ambito del presente regolamento.

La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri.

Articolo 7

Formalità per l'immissione in libera pratica

1.   Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell'immissione in libera pratica di banane:

a)

conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo di importazione, imputato all'atto dell'accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica; e

b)

trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti.

3.   In caso di dubbi sull'autenticità del titolo, dell'estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché sull'identità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali formalità, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Queste ultime trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato gli stessi documenti e alla Commissione, per un controllo approfondito.

4.   In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta gestione del contingente tariffario, in particolare alla verifica dei quantitativi importati nell'ambito di tale regime, segnatamente mediante un esatto raffronto tra i titoli e gli estratti rilasciati e i titoli e gli estratti utilizzati. A questo scopo, esse verificano in particolare l'autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché la loro utilizzazione da parte degli operatori.

CAPO III

IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA B)

Articolo 8

Modalità di gestione

1.   Il quantitativo di cui all'articolo 2, lettera b), è suddiviso in sei quote di 104 692 tonnellate ciascuna, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

Numero d'ordine

Periodo contingentale

09.1634

Dal 1o gennaio al 28 febbraio

09.1638

Dal 1o marzo al 30 aprile

09.1639

Dal 1o maggio al 30 giugno

09.1640

Dal 1o luglio al 31 agosto

09.1642

Dal 1o settembre al 31 ottobre

09.1644

Dal 1o novembre al 31 dicembre

2.   Le quote di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

(2)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1261/2006 (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 3).

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2006 (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).

(5)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).


ALLEGATO

Autorità competenti degli Stati membri:

 

Belgio

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danimarca

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Germania

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estonia

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grecia

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Spagna

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Francia

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irlanda

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italia

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Cipro

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Lettonia

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Lituania

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Lussemburgo

Direction des douanes et accises

Division «douane/valeur»

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Ungheria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Paesi Bassi

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Austria

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Polonia

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portogallo

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovenia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Finlandia

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Svezia

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Regno Unito

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulgaria

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Romania

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


6.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1790/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

recante riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi eseguite in Turchia prima dell’importazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (2), stabilisce le condizioni per la concessione, ai paesi terzi che lo richiedano, del riconoscimento delle operazioni di controllo della conformità da essi eseguite prima dell’importazione nella Comunità.

(2)

Le autorità turche hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo eseguite sotto la responsabilità della Direzione generale della standardizzazione per il commercio estero. Nella domanda si afferma che il servizio di controllo summenzionato dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei controlli, che utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dalla Turchia nella Comunità rispettano le norme di commercializzazione comunitarie.

(3)

Dai dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione risulta che, nel periodo dal 2001 al 2005, il numero dei casi di non conformità alle norme di commercializzazione riscontrato nelle importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dalla Turchia è limitato.

(4)

Occorre pertanto riconoscere le operazioni di controllo della conformità eseguite dalla Turchia con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi, eseguite dalla Turchia prima dell’importazione nella Comunità, sono riconosciute alle condizioni previste all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.

Articolo 2

Le coordinate del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Turchia, di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

I certificati di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all’articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, dell’avviso di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all’istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e la Turchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).


ALLEGATO I

Corrispondente ufficiale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Direzione generale della standardizzazione per il commercio estero

Direttore generale: sig. Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Capo del dipartimento dell’Agricoltura: sig.ra Çiğdem KILIÇKAYA

Indirizzo: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Tel. (90-312) 212 58 99

Fax (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E-mail: kilickayac@dtm.gov.tr

Servizio di controllo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Direzione regionale dell’Anatolia occidentale

Direttore regionale: sig. Muzaffer ERTÜRK

Indirizzo: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Tel. (90-232) 483 40 26

Fax (90-232) 48 37 72

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Direzione regionale dell’Anatolia meridionale

Direttore regionale: sig. Şükrü ÇALIŞKAN

Indirizzo: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Tel. (90-324) 237 97 18

Fax (90-324) 237 19 59

E-mail: mersinbolge@dtm.gov.tr

Direzione regionale dell’Anatolia sud-orientale

Direttore regionale: sig. M. Zihni DOĞAN

Indirizzo: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Tel. (90-342) 230 78 52

Fax (90-342) 221 21 44

E-mail: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Direzione regionale di Marmara

Direttore regionale: sig. Çağatay ÖZTÜRK

Indirizzo: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tel. (90-212) 454 08 20

Fax (90-212) 454 08 22

E-mail: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Direzione regionale del Mar Nero orientale

Direttore regionale: sig. Ö. Naci GENÇTÜRK

Indirizzo: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tel. (90-462) 230 19 82

Fax (90-462) 229 73 09

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Direzione regionale dell’Anatolia centrale

Direttore regionale: sig. Caner SOLMAZ

Indirizzo: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Tel. (90-312) 430 61 08

Fax (90-312) 430 61 09

E-mail: ankarabolge@dtm.gov.tr


ALLEGATO II

Modello di certificato di conformità di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001

Image


6.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/12


DIRETTIVA 2006/124/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 45,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/55/CE non comprende tutti i generi e le specie di piante rientranti nell'ambito della direttiva 92/33/CEE. È opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE in modo che comprenda gli stessi generi e specie oggetto della direttiva 92/33/CEE.

(2)

Le direttive 2002/55/CE e 92/33/CEE non comprendono la Zea mays L. (popcorn o mais dolce), una pianta la cui coltura è ampiamente diffusa in alcuni nuovi Stati membri. È opportuno estendere il campo di applicazione delle due direttive alla Zea mays L. Sebbene il mais, compreso il popcorn e il mais dolce, sia classificato tra i cereali a norma della legislazione relativa alla politica agricola comune, i semi destinati alla coltivazione del mais dolce e del popcorn devono essere disciplinati dalla legislazione specifica relativa alla commercializzazione dei semi di ortofrutticoli.

(3)

Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche alcune denominazioni botaniche utilizzate nelle direttive 2002/55/CE e 92/33/CEE sono risultate inesatte o di dubbia autenticità. Tali denominazioni vanno uniformate a quelle comunemente accettate a livello internazionale.

(4)

Le direttive 92/33/CE e 2002/55/CE vanno modificate di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

I generi e le specie indicati nell'allegato II della direttiva 92/33/CEE sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue:

1)

i generi e le specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva;

2)

il punto 3, lettera a), dell'allegato II è modificato come segue:

a)

le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

«Allium fistulosum

97

0,5

65»

«Allium sativum

97

0,5

65»

«Allium schoenoprasum

97

0,5

65»

«Rheum rhabarbarum

97

0,5

70»

«Zea mays

98

0,1

85»;

b)

«Brassica oleracea (altre sottospecie)» è sostituita da «Brassica oleracea (diversa dal cavolfiore)»;

c)

«Brassica pekinensis» è sostituita da «Brassica rapa (cavolo cinese)»;

d)

«Brassica rapa» è sostituita da «Brassica rapa (rapa)»;

e)

«Lycopersicon lycopersicum» è sostituita da «Lycopersicon esculentum»;

3)

il punto 2 dell'allegato III è modificato come segue:

a)

le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

«Allium fistulosum

15»

«Allium sativum

20»

«Allium schoenoprasum

15»

«Rheum rhabarbarum

135»

«Zea mays

1 000»;

b)

«Brassica pekinensis» è soppressa;

c)

«Lycopersicon lycopersicum» è sostituita da «Lycopersicon esculentum».

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le disposizioni dal 1o luglio 2007. Essi possono tuttavia posporre al 31 dicembre 2009 l'applicazione delle disposizioni relative all'ammissione ufficiale di varietà appartenenti ad Allium cepa L. (var. aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. e Zea mays L.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/55/CE della Commissione (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/11/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).


ALLEGATO

«Allium cepa L.

var. cepa

cipolla,

anche di tipo lungo (echalion)

var. aggregatum

scalogno

Allium fistulosum L.

cipolletta

Allium porrum L.

porro

Allium sativum L.

aglio

Allium schoenoprasum L.

erba cipollina

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

cerfoglio

Apium graveolens L.

sedano

sedano rapa

Asparagus officinalis L.

asparago

Beta vulgaris L.

barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet)

bietola da costa

Brassica oleracea L.

cavolo laciniato

cavolfiore

broccoli asparagi o a getto

cavolo di Bruxelles

cavolo verza

cavolo cappuccio bianco

cavolo cappuccio rosso

cavolo rapa

Brassica rapa L.

cavolo cinese

rapa

Capsicum annuum L.

peperoncino rosso o peperone

Cichorium endivia L.

indivia riccia

indivia scarola

Cichorium intybus L.

cicoria di tipo Witloof

cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga

cicoria industriale

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

cocomero

Cucumis melo L.

melone

Cucumis sativus L.

cetriolo

cetriolino

Cucurbita maxima Duchesne

zucca

Cucurbita pepo L.

zucchino

Cynara cardunculus L.

carciofo

cardo

Daucus carota L.

carota

carota da foraggio

Foeniculum vulgare Mill.

finocchio

Lactuca sativa L.

lattuga

Lycopersicon esculentum Mill.

pomodoro

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

prezzemolo

Phaseolus coccineus L.

fagiolo di Spagna

Phaseolus vulgaris L.

fagiolo nano

fagiolo rampicante

Pisum sativum L. (partim)

pisello a grano rugoso

pisello rotondo

pisello dolce

Raphanus sativus L.

ravanello

ramolaccio

Rheum rhabarbarum L.

rabarbaro

Scorzonera hispanica L.

scorzonera

Solanum melongena L.

melanzana

Spinacia oleracea L.

spinaci

Valerianella locusta (L.) Laterr.

valerianella o lattughella

Vicia faba L. (partim)

fava

Zea mays L. (partim)

mais dolce

popcorn»


6.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/16


DIRETTIVA 2006/125/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2006

sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (2), è stata modificata in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

I prodotti di cui trattasi fanno parte di una dieta alimentare diversificata e non rappresentano l'unica fonte alimentare dei lattanti e dei bambini piccoli.

(3)

Vi è una grande varietà di questi prodotti che rispecchia la grande diversità delle diete alimentari dei lattanti in età di svezzamento e dei bambini piccoli dovuta alle differenti situazioni sociali e culturali esistenti nella Comunità.

(4)

La composizione essenziale dei prodotti di cui trattasi deve essere adeguata ai requisiti nutrizionali dei lattanti e dei bambini in buona salute, stabiliti sulla base di dati scientifici generalmente accettati e tenendo conto dei criteri summenzionati.

(5)

Devono essere determinati i requisiti nutrizionali essenziali per la composizione delle due principali categorie di prodotti, vale a dire gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini.

(6)

Sebbene per la natura dei prodotti in oggetto sia necessario imporre alcuni requisiti obbligatori e altre restrizioni in materia di tenore di vitamine, minerali e altre sostanze nutrizionali, è opportuno permettere che tali sostanze siano aggiunte facoltativamente dal fabbricante, a condizione che vengano utilizzate unicamente determinate sostanze specificate dalla presente direttiva.

(7)

L'uso dei prodotti cui sono stati volontariamente aggiunte tali sostanze nutrizionali, ai livelli attualmente registrati nella Comunità, non sembrano dar luogo ad un'assunzione eccessiva di tali nutrienti da parte dei lattanti e dei bambini. È necessario seguire attentamente l'evoluzione della situazione adottando, se necessario, opportune misure.

(8)

Le divergenze nelle norme sui livelli massimi di residui di antiparassitari in tali prodotti ostacolano gli scambi tra determinati Stati membri.

(9)

Le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nella direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (4), nella direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (5), nella direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (6), nonché nella direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (7), fanno salve le disposizioni specifiche applicabili agli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

(10)

Tenuto conto degli obblighi assunti dalla Comunità a livello internazionale, in assenza di sufficienti riscontri scientifici pertinenti, il principio della precauzione consente alla Comunità di adottare misure provvisorie sulla base dei dati pertinenti a disposizione, in vista di un'ulteriore valutazione del rischio e di una revisione delle misure entro un ragionevole periodo di tempo.

(11)

Sulla base dei due pareri formulati il 19 settembre 1997 e il 4 giugno 1998 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, al momento sussistono dubbi circa l'adeguatezza degli attuali valori della dose giornaliera ammissibile (DGA) degli antiparassitari e dei residui antiparassitari ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. Di conseguenza, per i prodotti alimentari utilizzati a fini di un'alimentazione particolare destinati ai lattanti e ai bambini è opportuno adottare un limite estremamente basso comune a tutti gli antiparassitari in attesa di un controllo scientifico caso per caso e della valutazione di tali sostanze. Tale limite unico estremamente basso deve essere fissato a 0,01 mg/kg, pari in generale al livello minimo rilevabile.

(12)

Devono essere imposti limiti restrittivi dei residui di antiparassitari. Mediante un'attenta selezione delle materie prime e tenuto conto degli svariati processi di lavorazione cui sono sottoposti gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini durante la fabbricazione, è possibile fabbricare prodotti con livelli minimi di residui di antiparassitari. Tuttavia, per quanto concerne un numero limitato di antiparassitari o di loro metaboliti, persino una quantità massima di residui pari a 0,01 mg/kg, nelle peggiori circostanze, potrebbe comportare l'assunzione di una quantità di residui superiore alla DGA da parte di lattanti e bambini. Si tratta di antiparassitari o loro metaboliti con una DGA inferiore a 0,0005 mg/kg di peso corporeo.

(13)

La presente direttiva stabilisce il principio del divieto di utilizzare tali antiparassitari nei prodotti agricoli utilizzati per la produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tale divieto, tuttavia, non garantisce necessariamente che i prodotti non contengano gli antiparassitari, in quanto alcuni di essi contaminano l'ambiente, per cui si possono trovare i loro residui nei prodotti.

(14)

La salute dei lattanti e dei bambini può essere tutelata in modo più adeguato tramite l'applicazione di ulteriori disposizioni, eventualmente rafforzate da analisi che prescindano dall'origine del prodotto.

(15)

La maggior parte degli antiparassitari con valori della DGA inferiori a 0,0005 mg/kg di peso corporeo è già vietata a livello comunitario. Gli antiparassitari vietati non dovrebbero essere rilevabili negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, neppure con metodi analitici avanzati. Tuttavia, alcuni antiparassitari degradano lentamente e continuano a contaminare l'ambiente, per cui potrebbero essere presenti negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, pur non essendo stati utilizzati. Ai fini del controllo è necessario seguire un approccio armonizzato.

(16)

Nell'attesa che la Commissione decida se gli antiparassitari autorizzati siano compatibili con le disposizioni di sicurezza dell'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8), il loro utilizzo continuato deve essere consentito a condizione che i residui di tali antiparassitari non superino le quantità massime di residui definite nella presente direttiva. Tali quantità devono essere fissate a livelli in grado di garantire che, nelle peggiori circostanze, l'assunzione da parte di lattanti e bambini non superi i rispettivi valori della DGA.

(17)

Il ricorso a nuove sostanze alimentari deve essere disciplinato separatamente e orizzontalmente per tutti i generi alimentari.

(18)

La presente direttiva rispecchia lo stato attuale delle conoscenze in materia. Pertanto ogni modificazione mirante ad ammettere innovazioni basate su progressi scientifici e tecnici è approvata secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 89/398/CEE.

(19)

Data la categoria di soggetti ai quali sono destinati questi alimenti, è necessario stabilire criteri microbiologici e livelli massimi per gli agenti contaminati.

(20)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 89/398/CEE, i prodotti oggetto della presente direttiva sono soggetti alle regole generali stabilite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (9).

(21)

La presente direttiva stabilisce e precisa, ove necessario, aggiunte e deroghe da apportare a queste norme generali.

(22)

In particolare, la natura e la destinazione dei prodotti di cui alla presente direttiva esigono un'etichetta nutrizionale relativa al loro valore energetico ed ai principali elementi nutritivi presenti nel prodotto stesso. Inoltre le modalità di uso devono essere precisate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, e dell'articolo 11 della direttiva 2000/13/CE, nell'intento di prevenire eventuali utilizzazioni improprie che possano pregiudicare la salute dei lattanti.

(23)

In linea generale, per i prodotti in oggetto sono ammesse indicazioni non espressamente vietate, a condizione che siano conformi alle norme relative a tutti i prodotti alimentari e che, ove necessario, tengano conto dei criteri di composizione specificati nella presente direttiva.

(24)

In conformità dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, è stata eseguita una consultazione sulle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica.

(25)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(26)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale indicati nell’allegato VIII, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva è una «direttiva specifica» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/398/CEE.

2.   La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione specifica che rispondono, in particolare, alle esigenze dei lattanti e dei bambini in buona salute della Comunità e sono destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente ad un'alimentazione normale. Detti prodotti comprendono:

a)

«alimenti a base di cereali», che si dividono in quattro categorie:

i)

cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato;

ii)

cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine;

iii)

pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto;

iv)

biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;

b)

«alimenti per bambini», diversi dagli alimenti a base di cereali.

3.   La presente direttiva non si applica al latte destinato ai bambini.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

«lattanti»: bambini di meno di 12 mesi di età;

b)

«bambini»: bambini di età compresa tra 1 e 3 anni;

c)

«residuo di antiparassitario»: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.

Articolo 3

Gli Stati membri si assicurano che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, siano messi in commercio nella Comunità soltanto se rispondono alle norme della presente direttiva.

Articolo 4

Gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini sono fabbricati con ingredienti la cui idoneità all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.

Articolo 5

1.   Gli alimenti a base di cereali devono essere conformi ai criteri di composizione fissati nell'allegato I.

2.   Gli alimenti per lattanti e bambini descritti nell'allegato II devono essere conformi ai criteri di composizione ivi fissati.

Articolo 6

Nella fabbricazione degli alimenti a base di cereali e degli alimenti per bambini possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV.

I criteri di purezza di queste sostanze saranno definiti successivamente.

Articolo 7

1.   Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. Le necessarie quantità massime di sostanze diverse da quelle menzionate ai paragrafi 2 e 3 sono definite.

2.   Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VI, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici.

I metodi analitici per determinare i livelli per i residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.

3.   Gli antiparassitari elencati nell'allegato VII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di alimenti per lattanti.

Tuttavia, ai fini del controllo

a)

gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà regolarmente verificata in rapporto al progresso tecnico;

b)

gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VII sono da considerarsi non utilizzati se i loro residui non superano la quantità di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà regolarmente verificata in rapporto ai dati relativi alla contaminazione ambientale.

4.   Le quantità menzionate ai paragrafi 2 e 3 si applicano ai prodotti pronti per la consumazione o ricostituiti in base alle istruzioni del fabbricante.

5.   Per quanto concerne gli antiparassitari elencati nell'allegato VI, nel quale viene decisa la non inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE, l'allegato VI e l'allegato VII alla presente direttiva sono modificati di conseguenza.

6.   Ove necessario vengono definiti i criteri microbiologici.

Articolo 8

1.   Oltre alle diciture di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura comporta le seguenti diciture obbligatorie:

a)

l'indicazione dell'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre caratteristiche del prodotto. In nessun caso l'età indicata è inferiore a quattro mesi. I prodotti raccomandati a partire dall'età di quattro mesi possono recare una dicitura che sono indicati a partire da tale età salvo parere contrario di persone indipendenti specializzate in medicina, scienza dell'alimentazione o farmacia, o di altri professionisti nel campo della maternità e dell'infanzia;

b)

l'indicazione della presenza o assenza di glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi;

c)

l'indicazione del valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto messo in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;

d)

l'indicazione del tenore medio di ciascuna delle sostanze minerali e delle vitamine per cui è fissato un limite specifico specificato negli allegati I e II, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, se del caso, per quantità specificata del prodotto offerto al consumo;

e)

ove necessario, le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con l'indicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.

2.   L'etichetta può contenere le indicazioni seguenti:

a)

il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV, qualora tale dichiarazione non sia disciplinata dalle disposizioni del paragrafo 1, lettera d), espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo;

b)

oltre alle informazioni numeriche, informazioni sulle vitamine e sui minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100 g o 100 ml di prodotto in commercio e, ove necessario, di quantità specifica di prodotto offerto al consumo, qualora le quantità presenti nel prodotto siano almeno uguali al 15 % del valore di riferimento.

Articolo 9

La direttiva 96/5/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale indicati nell'allegato VIII, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IX.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

(3)  Cfr. allegato VIII, parte A.

(4)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Questa direttiva è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).


ALLEGATO I

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI PER LATTANTI E BAMBINI

I requisiti riguardo agli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

1.   TENORE DI CEREALI

Gli alimenti a base di cereali sono prodotti essenzialmente a partire da uno o più cereali macinati e/o tuberi o rizomi.

La quantità di cereali e/o rizomi e/o tuberi non deve essere inferiore al 25 % del miscuglio finale in peso di materia secca.

2.   PROTEINE

2.1.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iv), il tenore di proteine non deve essere superiore a 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.

Per i biscotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv), ai quali siano aggiunti alimenti ad elevato tenore proteico e che vengono presentati in quanto tali, il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4.

L'indice chimico delle proteine aggiunte deve essere pari almeno all'80 % di quello della proteina di riferimento (caseina quale definita all'allegato III), oppure il PER (rapporto dell’efficienza proteica) della proteina nella miscela deve essere pari almeno al 70 % di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi, l'aggiunta di amminoacidi deve essere consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutrizionale della miscela proteica e soltanto nelle proporzioni necessarie a tale scopo.

3.   CARBOIDRATI

3.1.

Qualora ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv), vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:

la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2.

Qualora ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:

la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

la quantità del fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   LIPIDI

4.1.

Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e iv), non deve essere superiore a 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2.

Il tenore di lipidi presenti nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Qualora il tenore dei lipidi superi 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

il tenore di acido laurico non deve superare il 15 % del tenore totale di lipidi,

il tenore di acido miristico non deve superare il 15 % del tenore totale di lipidi,

il tenore di acido linoelico (sotto forma di gliceridi = linoleati) non deve essere inferiore a 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e non deve superare 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   ELEMENTI MINERALI

5.1.   Sodio

I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico,

il tenore di sodio per gli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2.   Calcio

5.2.1.

Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), non deve essere inferiore a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2.

Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv), fabbricati con l'aggiunta di latte (biscotti a base di latte) e presentati in quanto tali, non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMINE

6.1.

Il tenore di tiamina negli alimenti a base di cereali non deve essere inferiore a 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2.

Il tenore di vitamine per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), è il seguente:

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

Vitamina A (μg ER) (1)

14

43

60

180

Vitamina D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Detti limiti devono rimanere d'applicazione anche nel caso in cui le vitamine A e D siano aggiunte ad altri alimenti a base di cereali.

7.   LIMITI MASSIMI PER GLI ADDITIVI CONSISTENTI IN VITAMINE, MINERALI E OLIGOELEMENTI

Il tenore degli elementi nutritivi è inteso per i prodotti pronti all'uso, commercializzati come tali o ricostituiti come da istruzioni del fabbricante, fatta eccezione per potassio e calcio il cui tenore si riferisce al prodotto così come messo in vendita.

Elemento nutritivo

Massimo per 100 kcal

Vitamina A (μg RE)

180

Vitamina E (mg α-TE) (3)

3

Vitamina D (μg)

3

Vitamina C (mg)

12,5/25 (4)

Tiamina (mg)

0,5

Riboflavina (mg)

0,4

Niacina (mg NE) (5)

4,5

Vitamina B6 (mg)

0,35

Acido folico (μg)

50

Vitamina B12 (μg)

0,35

Acido pantotenico (mg)

1,5

Biotina (μg)

10

Potassio (mg)

160

Calcio (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Magnesio (mg)

40

Ferro (mg)

3

Zinco (mg)

2

Rame (μg)

40

Iodio (μg)

35

Manganese (mg)

0,6


(1)  ER: Equivalente retinolo trans.

(2)  Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 μg = 400 u.i. di vitamina D.

(3)  α-TE: d-α-equivalente del tocoferolo.

(4)  Limite applicabile ai prodotti con aggiunta di ferro.

(5)  EN = equivalenti della niacina = mg acido nicotinico + mg triptofano/60.

(6)  Limite applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii).

(7)  Limite applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iv).


ALLEGATO II

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI E BAMBINI

I requisiti riguardanti gli ingredienti nutritivi si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, commercializzato in quanto tale oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

1.   PROTEINE

1.1.

Se nella denominazione dei prodotti gli unici ingredienti menzionati sono carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine:

la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 40 % in peso del prodotto totale,

ciascuna voce menzionata: carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25 % in peso del totale delle fonti proteiche indicate,

le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2.

Se la denominazione del prodotto contiene come primo nome carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, singolarmente o in combinazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come carne:

la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 10 % in peso del prodotto totale,

ogni voce denominata, carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25 % in peso delle fonti proteiche totali indicate,

le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3.

Indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo, e se nel prodotto sono presenti carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine che non sono indicati per primi nella denominazione del prodotto:

la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine devono costituire almeno l'8 % in peso del prodotto totale,

la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 25 % in peso del totale delle fonti proteiche indicate,

le proteine provenienti dalla fonte indicata non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

il tenore totale di proteine presenti nel prodotto provenienti da qualsiasi fonte non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4.

Se nella denominazione di un prodotto salato fra gli altri ingredienti è menzionato il formaggio, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo:

le proteine di fonte lattiero-casearia non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

il tenore totale di proteine presenti nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5.

Se sull'etichetta il prodotto è denominato come un pasto, ma non sono menzionati carni, pollame, pesce, frattaglie o altre tradizionali fonti di proteine nella denominazione del prodotto, il tenore totale di proteine del prodotto provenienti da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6.

I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.5 incluso non si applicano alle salse presentate come accompagnamento dei pasti.

1.7.

Gli alimenti dolci nella cui denominazione figurano prodotti lattiero-caseari come principali o unici ingredienti devono contenere almeno 2,2 g di proteine di fonte lattiero-casearia/100 kcal. I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.5 non si applicano a tutti i restanti alimenti dolci.

1.8.

L'aggiunta di amminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine presenti e solo nella quantità necessaria a tale scopo.

2.   CARBOIDRATI

Il tenore totale dei carboidrati presenti nei succhi di frutta e verdura e nel nettare di frutta, negli alimenti a base di frutta, nei dolci o budini non deve essere superiore a:

10 g/100 ml per succhi e bevande di verdura basati su essi,

15 g/100 ml per i succhi, nettari di frutta e bevande basati su essi,

20 g/100 g per gli alimenti a base di frutta,

25 g/100 g per i dolci o budini,

5 g/100 g per altre bevande non a base di latte.

3.   GRASSI

3.1.

Per i prodotti di cui al punto 1.1:

se la carne o il formaggio sono gli unici ingredienti oppure sono indicati per primi nella denominazione del prodotto il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2.

Per tutti gli altri prodotti il tenore totale di grassi nel prodotto, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   SODIO

4.1.

Il tenore finale di sodio nel prodotto, alternativamente, non deve superare 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) oppure 200 mg per 100 g di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui il formaggio sia l'unico ingrediente nella denominazione del prodotto, il tenore finale di sodio nel prodotto non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2.

Non possono essere aggiunti sali di sodio ai prodotti a base di frutta, ai dolci e ai budini, fatta eccezione per le aggiunte a scopo tecnologico.

5.   VITAMINE

Vitamina C

Il tenore finale della vitamina C in un succo o nettare di frutta oppure in un succo di verdura, alternativamente, non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) o inferiore a 25 mg per 100 g di prodotto.

Vitamina A

Il tenore finale di vitamina A presente nei succhi di verdura non deve essere inferiore a 25 μg ER/100 kJ (100 μg ER/100 kcal).

È vietata l'aggiunta di vitamina A ad altri alimenti per lattanti.

Vitamina D

È vietata l'aggiunta di vitamina D agli alimenti per lattanti.

6.   LIMITI MASSIMI PER GLI ADDITIVI CONSISTENTI IN VITAMINE, MINERALI E OLIGOELEMENTI

Il tenore degli elementi nutritivi è inteso per i prodotti pronti all'uso, commercializzati come tali o ricostituiti come da istruzioni del fabbricante, fatta eccezione per potassio e calcio il cui tenore si riferisce al prodotto così come messo in vendita.

Elemento nutritivo

Massimo per 100 kcal

Vitamina A (μg RE)

180 (1)

Vitamina E (mg α-TE)

3

Vitamina C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Tiamina (mg)

0,25

Riboflavina (mg)

0,4

Niacina (mg NE)

4,5

Vitamina B6 (mg)

0,35

Acido folico (μg)

50

Vitamina B12 (μg)

0,35

Acido pantotenico (mg)

1,5

Biotina (μg)

10

Potassio (mg)

160

Calcio (mg)

80

Magnesio (mg)

40

Ferro (mg)

3

Zinco (mg)

2

Rame (μg)

40

Iodio (μg)

35

Manganese (mg)

0,6


(1)  In conformità alle disposizioni del punto 5.

(2)  Limite applicabile ai prodotti con aggiunta di ferro.

(3)  Limite applicabile agli alimenti a base di frutta, ai succhi di frutta, ai nettari e ai succhi di verdura.


ALLEGATO III

COMPOSIZIONE DEGLI AMMINOACIDI DELLA CASEINA

(in g/100 g di proteine)

Arginino

3,7

Cistina

0,3

Istidina

2,9

Isoleucina

5,4

Leucina

9,5

Lisina

8,1

Metionina

2,8

Fenilalanina

5,2

Treonina

4,7

Triptofano

1,6

Tiroxina

5,8

Valina

6,7


ALLEGATO IV

ELEMENTI NUTRITIVI

1.   VITAMINE

Vitamina A

Retinolo

Acetato di retinile

Palmitato di retinile

Beta-carotene

Vitamina D

Vitamina D2 (= ergocalciferolo)

Vitamina D3 (= colecalciferolo)

Vitamina B1

Tiamina cloridrato

Tiamina mononitrato

Vitamina B2

Riboflavina

Riboflavina-5'-fosfato sodio

Niacina

Nicotinamide

Acido nicotinico

Vitamina B6

Piridossina cloridrato

Piridossina-5-fosfato

Piridossina dipalmitato

Acido pantotenico

D-pantotenato calcio

D-pantotenato sodio

Dexpantenolo

Folato

Acido folico

Vitamina B12

Cianocobalamina

Idrossobalamina

Biotina

D-biotina

Vitamina C

Acido L-ascorbico

L-ascorbato di sodio

L-ascorbato di calcio

Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile)

Ascorbato di potassio

Vitamina K

Fillochinone (Fitomenadione)

Vitamina E

D-alfa tocoferolo

DL-alfa tocoferolo

D-alfa-tocoferolo acetato

DL-alfa-tocoferol acetato

2.   AMMINOACIDI

L-arginina

L-cistina

L-istidina

L-isoleucina

L-leucina

L-lisina

L-cisteina

e i loro cloridrati

L-metionina

L-fenilalanina

L-treonina

L-triptofano

L-tirosina

L-valina

3.   ALTRI

Colina

Cloruro di colina

Citrato di colina

Bitartrato di colina

Inositolo

L-carnitina

Cloridrato di L-carnitina

4.   SALI MINERALI E ELEMENTI IN TRACCE

Calcio

Carbonato di calcio

Cloruro di calcio

Sali di calcio dell'acido citrico

Gluconato di calcio

Glicerofosfato di calcio

Lattato di calcio

Ossido di calcio

Idrossido di calcio

Sali di calcio dell'acido ortofosforico

Magnesio

Carbonato di magnesio

Cloruro di magnesio

Sali di magnesio dell'acido citrico

Gluconato di magnesio

Ossido di magnesio

Idrossido di magnesio

Sali di magnesio dell'acido ortofosforico

Solfato di magnesio

Lattato di magnesio

Glicerofosfato di magnesio

Potassio

Cloruro di potassio

Sali di potassio dell'acido citrico

Gluconato di potassio

Lattato di potassio

Glicerofosfato di potassio

Ferro

Citrato ferroso

Citrato ferrico di ammonio

Gluconato ferroso

Lattato ferroso

Solfato ferroso

Fumarato ferroso

Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)

Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto)

Saccarato ferrico

Difosfato ferrico di sodio

Carbonato ferroso

Rame

Complesso rame-lisina

Carbonato rameico

Citrato rameico

Gluconato rameico

Sulfato rameico

Zinco

Acetato di zinco

Cloruro di zinco

Citrato di zinco

Lattato di zinco

Solfato di zinco

Ossido di zinco

Gluconato di zinco

Manganese

Carbonato di manganese

Cloruro di manganese

Citrato di manganese

Gluconato di manganese

Solfato di manganese

Glicerofosfato di manganese

Iodio

Ioduro di sodio

Ioduro di potassio

Iodato di potassio

Iodato di sodio.


ALLEGATO V

VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ETICHETTATURA DEI CRITERI NUTRIZIONALI DEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI

Nutrienti

Valore di riferimento per l'etichettatura

Vitamina A

(μg) 400

Vitamina D

(μg) 10

Vitamina C

(mg) 25

Tiamina

(mg) 0,5

Riboflavina

(mg) 0,8

Equivalenti della niacina

(mg) 9

Vitamina B6

(mg) 0,7

Folato

(μg) 100

Vitamina B12

(μg) 0,7

Calcio

(mg) 400

Ferro

(mg) 6

Zinco

(mg) 4

Iodio

(μg) 70

Selenio

(μg) 10

Rame

(mg) 0,4


ALLEGATO VI

QUANTITÀ MASSIME SPECIFICHE DEI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI O DEI METABOLITI DI ANTIPARASSITARI NEGLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI E NEGLI ALTRI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI

Denominazione chimica della sostanza

Quantità massime dei residui

(mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metile/demeton-S-metile-solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o assieme, espressi in demeton-S-metile)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil)

0,004

Propineb/propilentiourea (somma di propineb e propilentiourea)

0,006


ALLEGATO VII

ANTIPARASSITARI CHE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI IN PRODOTTI AGRICOLI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI A BASE DI CEREALI E DEGLI ALTRI ALIMENTI PER LATTANTI

Tabella 1

Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo)

Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)

Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)

Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno

Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri, compresi i composti, espressa in alossifop)

Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro

Esaclorobenzene

Nitrofen

Ometoato

Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Denominazione chimica della sostanza

Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin

Endrin


ALLEGATO VIII

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 9)

Direttiva 96/5/CE della Commissione

(GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17)

Direttiva 98/36/CE della Commissione

(GU L 167 del 12.6.1998, pag. 23)

Direttiva 1999/39/CE della Commissione

(GU L 124 del 18.5.1999, pag. 8)

Direttiva 2003/13/CE della Commissione

(GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33)

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 9)

Direttiva

Termine di recepimento

Ammissione al commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva

Divieto di commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva

96/5/CE

30 settembre 1997

1o ottobre 1997

31 marzo 1999

98/36/CE

31 dicembre 1998

1o gennaio 1999

1o gennaio 2000

1999/39/CE

30 giugno 2000

30 giugno 2000

1o luglio 2002

2003/13/CE

6 marzo 2004

6 marzo 2004

6 marzo 2005


ALLEGATO IX

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 96/5/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 1, paragrafo 4, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 1, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino

Articolo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4, terzo trattino

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), primo comma, alinea

Articolo 7, paragrafo 3, alinea

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto i)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto ii)

Articolo 7, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), secondo comma

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Allegato I, alinea

Allegato I, alinea

Allegato I, punti 1, 2 e 3

Allegato I, punti 1, 2 e 3

Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 4

Allegato I, punto 4.1

Allegato I, punto 4.1

Allegato I, punto 4.2

Allegato I, punto 4.2

Allegato I, punto 4.2, lettera a)

Allegato I, punto 4.2, primo trattino

Allegato I, punto 4.2, lettera b)

Allegato I, punto 4.2, secondo trattino

Allegato I, punto 4.2, lettera c)

Allegato I, punto 4.2, terzo trattino

Allegato I, punti 5 e 6

Allegato I, punti 5 e 6

Allegato II, alinea

Allegato II, alinea

Allegato II, punto 1

Allegato II, punto 1

Allegato II, punti 1.1-1.3

Allegato II, punti 1.1-1.3

Allegato II, punto 1.3, lettera a)

Allegato II, punto 1.4

Allegato II, punto 1.4

Allegato II, punto 1.5

Allegato II, punto 1.4, lettera a)

Allegato II, punto 1.6

Allegato II, punto 1.4, lettera b)

Allegato II, punto 1.7

Allegato II, punto 1.5

Allegato II, punto 1.8

Allegato II, punti 2-5

Allegato II, punti 2-5

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

Allegato IV

Allegato V

Allegato V

Allegato VI

Allegato I, punto 7, e allegato II, punto 6

Allegato VII

Allegato VI

Allegato VIII

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IX


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

6.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/36


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2006

relativa alla concessione di un’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

(2006/880/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha adottato, il 10 giugno 1999, la risoluzione 1244 (1999) con l’intento di promuovere, nell’attesa di una composizione definitiva, un’autonomia sostanziale nel Kosovo e l’istituzione di un governo autonomo all’interno della Repubblica federale di Iugoslavia.

(2)

Sulla base della risoluzione 1244, la comunità internazionale ha istituito una forza internazionale di sicurezza (KFOR) e un’amministrazione civile temporanea, la missione ad interim delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK). L’UNMIK comprende quattro settori o «pilastri» e l’Unione europea sta finanziando il quarto pilastro, quello responsabile della riscostruzione e sviluppo economici. L’UNMIK, e in particolare il suo quarto pilastro, ha compiuto considerevoli progressi nell’istituire un quadro istituzionale, giuridico e politico atto a creare un’economia solida, basata sui principi di mercato.

(3)

Dalla sua istituzione l’UNMIK ha trasferito aree di competenza significative alle istituzioni provvisorie di autogoverno (PISG). In particolare la responsabilità per il bilancio è stata trasferita dall’UNMIK al ministero dell’Economia e delle finanze nell’ambito delle PISG, mentre il rappresentante speciale del segretario generale dell’ONU ha mantenuto il potere ultimo di approvare il bilancio.

(4)

Il 24 ottobre 2005 il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha approvato la proposta del segretario generale dell’ONU di lanciare il processo politico per determinare lo status futuro del Kosovo.

(5)

Le autorità del Kosovo che possono beneficiare dell’assistenza comunitaria e che sono responsabili per aver concordato e soddisfatto le condizioni finanziarie ed economiche connesse a questa assistenza sono pertanto l’UNMIK e le PISG o, quando il futuro status del Kosovo sarà stato determinato, l’istituzione o le istituzioni designate per assumere questi compiti e queste responsabilità.

(6)

Nell’ambito del processo di stabilizzazione e associazione, nel quale si inquadrano le relazioni dell’UE con la regione, è auspicabile appoggiare gli sforzi per sostenere la stabilizzazione politica ed economica in Kosovo, al fine di evolvere verso lo sviluppo di una relazione di piena collaborazione con la Comunità rendendo il futuro europeo del Kosovo più concreto.

(7)

La Comunità ha già ritenuto che si trattasse di una misura appropriata per attenuare i problemi finanziari del Kosovo in circostanze eccezionalmente difficili e, nel quadro della decisione 2000/140/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla concessione di un’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (2) e della decisione 2001/511/CE del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa a un’ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (3), ha fornito un’assistenza finanziaria eccezionale sotto forma di aiuti a fondo perduto per un importo pari a 35 milioni di EUR e 30 milioni di EUR rispettivamente nel 2000 e nel 2001. L’ultimo pagamento nell’ambito di tale assistenza è stato erogato nel dicembre 2002.

(8)

Questa assistenza finanziaria eccezionale integra altri programmi di assistenza comunitaria per i Balcani occidentali.

(9)

Nel novembre 2005 le autorità del Kosovo hanno concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) una lettera d’intenti ed un memorandum di politiche economiche e finanziarie che stabilisce un quadro di bilancio per il 2006, compresi gli orientamenti di medio termine. Esse hanno completato all’inizio del marzo 2006 un quadro di spesa di medio termine. Il quadro identifica un fabbisogno di finanziamento in bilancio e fuori bilancio per il periodo 2006-2008. Di conseguenza si stima che fino alla fine del 2007 sarebbe necessaria un’assistenza finanziaria di bilancio esterna di circa 81 milioni di EUR — rispettivamente 14 milioni di EUR nel 2006 e 67 milioni di EUR nel 2007.

(10)

Sebbene dopo il conflitto l’attività economica sia ripresa, il Kosovo è ad un basso livello di sviluppo economico. Il Kosovo non è in grado di contrarre prestiti né a livello interno, né sul mercato finanziario internazionale e con il suo attuale status non può diventare membro delle istituzioni finanziarie internazionali. Pertanto non può beneficiare dei prestiti connessi ai loro programmi.

(11)

Alla luce del regime vigente nel quadro della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza dell’ONU, dato il livello relativamente basso dello sviluppo economico e la precarietà delle finanze pubbliche e dei conti esterni del Kosovo, l’assistenza finanziaria comunitaria, sotto forma di aiuti a fondo perduto, in collegamento con quella di altri donatori, continua ad essere la forma appropriata di sostegno.

(12)

Questa assistenza fornirà un importante sostegno provvisorio in attesa che venga definito lo status del Kosovo. Non sarà collegata ai nuovi accordi sullo status, che sono in corso di negoziazione, e non sostituirà un ulteriore sostegno comunitario e internazionale che sarà probabilmente necessario al momento della definizione dello status, dopo il 2007.

(13)

L’erogazione dell’assistenza in forma di aiuto a fondo perduto lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.

(14)

Questo sostegno finanziario dovrebbe essere fornito dopo aver verificato che le condizioni finanziarie ed economiche che devono essere concordate con le autorità del Kosovo al momento dell’approvazione della presente decisione possano essere soddisfatte in modo adeguato.

(15)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari della Comunità in relazione all’assistenza finanziaria in oggetto, occorre che il Kosovo adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode e altre irregolarità in relazione a tale assistenza, che la Commissione preveda tutti i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili.

(16)

È opportuno che la presente assistenza sia gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario.

(17)

Per l’adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all’articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Comunità fornisce al Kosovo un’assistenza finanziaria eccezionale in forma di aiuto a fondo perduto per un importo massimo di 50 milioni di EUR al fine di alleviare le difficoltà finanziarie del Kosovo, sostenere lo sviluppo di un quadro economico e di bilancio solido, facilitare la continuazione e il rafforzamento delle funzioni amministrative essenziali e far fronte alle esigenze in termini di investimenti pubblici.

2.   L’assistenza finanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese raggiunti tra l’FMI e le autorità del Kosovo.

3.   L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità al massimo di un anno.

Articolo 2

1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a concordare con le autorità del Kosovo le condizioni di politica economica e finanziaria cui è subordinata l’assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d’intesa. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   Prima di procedere all’effettiva attuazione dell’assistenza comunitaria, la Commissione verifica la solidità dei circuiti finanziari, delle procedure amministrative nonché dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Kosovo che sono pertinenti per l’assistenza macrofinanziaria comunitaria.

3.   La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l’FMI, che la politica economica del Kosovo sia conforme agli obiettivi dell’assistenza in oggetto e che le condizioni di politica economica e finanziaria cui questa è subordinata siano soddisfatte.

Articolo 3

1.   La Commissione mette tale assistenza a disposizione del Kosovo in due o, se appropriato, tre rate. La prima rata è erogata dopo l’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e a condizione che la verifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, abbia dato esito soddisfacente.

2.   La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate purché vengano osservate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e vengano compiuti progressi soddisfacenti nel soddisfare le condizioni stabilite nel memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e non prima di tre mesi dall’erogazione della precedente rata.

3.   I fondi vengono versati al ministero dell’Economia e delle finanze delle PISG o, quando il futuro status del Kosovo sarà stato determinato, all’istituzione designata per assumere i suoi compiti e le sue responsabilità, esclusivamente a sostegno del fabbisogno di finanziamento del bilancio del Kosovo.

Articolo 4

Questa assistenza viene attuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4) e alle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum di intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1, prevede l’adozione da parte del Kosovo di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e altre irregolarità in relazione all’assistenza. Prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compreso da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire controlli e ispezioni in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti e di revisori contabili esterni, se necessario, da realizzarsi in loco.

Articolo 5

Almeno una volta all’anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 settembre, una relazione, corredata di una valutazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. HYSSÄLÄ


(1)  Parere espresso il 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 47 del 19.2.2000, pag. 28.

(3)  GU L 183 del 6.7.2001, pag. 42.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


Rettifiche

6.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/39


Rettifica della direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 281 del 10 novembre 1979 )

La rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 190 del 12 luglio 2006 è soppressa.


6.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/39


Rettifica della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 266 del 26 settembre 2006 )

A pagina 7, articolo 12, paragrafo 4:

anziché:

«…entro il 26 settembre 2010.»,

leggi:

«…entro il 26 settembre 2011.»


6.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/40


Rettifica del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 149 del 30 aprile 2004 )

A pagina 33, allegato I, punto 19, nel titolo, nel primo e nel secondo comma:

anziché:

«operazioni con parti collegate»,

leggi:

«operazioni con parti correlate».

A pagina 34, allegato I, punto 20.1, nel quinto comma:

anziché:

«principi contabili»,

leggi:

«principi di revisione».

A pagina 35, allegato I, punto 20.5.1, nella lettera a):

anziché:

«8 mesi»,

leggi:

«18 mesi».

A pagina 67, allegato VII, punto 8.2, nel quinto comma:

anziché:

«principi contabili»,

leggi:

«principi di revisione».

A pagina 68, allegato VII, punto 8.2 bis, nel quarto comma:

anziché:

«principi contabili»,

leggi:

«principi di revisione».

A pagina 77, allegato IX, punto 11.1, nel quarto comma:

anziché:

«principi contabili»,

leggi:

«principi di revisione».

A pagina 87, allegato X, punto 19, nel titolo, nel primo e nel secondo comma:

anziché:

«operazioni con parti collegate»,

leggi:

«operazioni con parti correlate».

A pagina 88, allegato X, punto 20.1, nel quinto comma:

anziché:

«principi contabili»,

leggi:

«principi di revisione».

A pagina 89, allegato X, punto 20.1 bis, nel quarto comma:

anziché:

«principi contabili»,

leggi:

«principi di revisione».

A pagina 105, allegato XI, punto 11.1, nel quinto comma:

anziché:

«principi contabili»,

leggi:

«principi di revisione».