ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
25 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1738/2006 del Consiglio, del 23 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2004 su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell'Unione europea

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1739/2006 del Consiglio, del 23 novembre 2006, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicone originario della Federazione russa

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1740/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1742/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica di Albania

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1743/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, riguardante l’autorizzazione permanente di un additivo per l’alimentazione animale ( 1 )

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta (Versione codificata)

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1745/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1746/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, recante rettifica del regolamento (CE) n. 1279/2006 recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005-2006, del tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica

24

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 17 novembre 2006, che modifica la decisione 2005/432/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE [notificata con il numero C(2006) 5444]  ( 1 )

26

 

*

Decisione della Commissione, del 23 novembre 2006, recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania [notificata con il numero C(2006) 5426]  ( 1 )

34

 

*

Decisione della Commissione, del 23 novembre 2006, che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5546]  ( 1 )

38

 

*

Decisione della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) [notificata con il numero C(2006) 5599]

64

 

*

Decisione della Commissione, del 24 novembre 2006, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2006) 5538]  ( 1 )

67

 

*

Decisione della Commissione, del 24 novembre 2006, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’orthosulfamuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5539]  ( 1 )

74

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2006/807/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, che attua l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

76

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1738/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2004 su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 290,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 41,

visto il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (1), e il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (2), di seguito «regolamento n. 1»,

visto il regolamento (CE) n. 930/2004 del Consiglio, del 1o maggio 2004, su misure temporanee di deroga relative alla traduzione in maltese degli atti delle istituzioni dell'Unione europea (3), e in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 930/2004 il Consiglio ha deciso che, in deroga al regolamento n. 1 e per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1o maggio 2004, le istituzioni dell’Unione non sono vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in maltese e di pubblicarli in detta lingua nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2)

In questa occasione, il Consiglio aveva convenuto, all’articolo 2 di tale regolamento, che entro 30 mesi dall'adozione di detto regolamento ne avrebbe esaminato l’applicazione e avrebbe deciso se prorogarlo di un ulteriore anno.

(3)

A decorrere dall’inizio del periodo transitorio, le condizioni della traduzione da e verso il maltese sono notevolmente migliorate, al punto che una proroga della deroga temporanea non è giustificata. Con decisione del 24 ottobre 2006 il Consiglio ha quindi deciso di non ricorrere a tale proroga, cosicché il periodo transitorio si concluderà il 30 aprile 2007.

(4)

L'articolo 3 di tale regolamento prevede tuttavia che al termine del periodo transitorio tutti gli atti che a tale data non siano ancora stati pubblicati in lingua maltese vengano pubblicati anche in tale lingua; ora, sembrando difficile che tutti i suddetti atti possano essere tradotti e pubblicati immediatamente dopo il 30 aprile 2007, è quindi opportuno modificare l’articolo 3 allo scopo di fornire alle istituzioni un margine supplementare che permetta loro di riassorbire la totalità degli atti che non saranno stati pubblicati in maltese al termine del periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 930/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Tutti gli atti che non saranno stati pubblicati in maltese al 30 aprile 2007 sono pubblicati anche in tale lingua entro il 31 dicembre 2008.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).

(2)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 401/58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 920/2005.

(3)  GU L 169 dell’1.5.2004, pag. 1.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2006

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicone originario della Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

A seguito del regolamento (CE) n. 2229/2003 del Consiglio (2) è stato fissato un dazio antidumping definitivo alle importazioni di silicone originario della Russia. Il tasso del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni della SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, regione degli Urali, Russia e della sua società collegata ZAO KREMNY, Irkutsk, regione di Irkutsk, Russia ammonta al 22,7 %. La Commissione ha accettato un impegno offerto da tali società con decisione 2004/445/CE (3).

1.2.   Richiesta di riesame intermedio

(2)

Il 6 febbraio 2006 è pervenuta alla Commissione una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base relativo alle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicone originario della Federazione russa.

(3)

La domanda è stata trasmessa dalla SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, regione degli Urali, Russia e dalla sua società collegata ZAO KREMNY, Irkutsk, regione di Irkutsk, Russia («il richiedente») limitatamente alla determinazione del dumping nei confronti del richiedente.

(4)

La richiesta comporta elementi di prova sufficienti a far ritenere che le circostanze che hanno determinato l’istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente.

(5)

Con un avviso (di seguito «l’avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), la Commissione ha di conseguenza avviato un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicone, attualmente classificabile nel codice NC 2804 69 00, originario della Federazione russa.

(6)

La Commissione ha formalmente avvisato dell’avvio dell’inchiesta il richiedente, il paese esportatore e le associazioni dei produttori comunitari. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell’avviso di apertura; al richiedente è stato inviato un questionario.

(7)

Periodo dell’inchiesta: 1o aprile 2005-31 marzo 2006.

2.   RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DEL RIESAME INTERMEDIO

(8)

Il 29 maggio 2006, cioè prima della trasmissione di una risposta al questionario, il richiedente ha formalmente ritirato la domanda.

(9)

Si è esaminato se fosse giustificata una continuazione d’ufficio dell’inchiesta nonostante il ritiro sopra menzionato. D’altro canto, visto che la domanda era stata ritirata nella prima fase dell’inchiesta, non si sono ottenuti elementi di prova sul periodo dell’inchiesta in corso, né risultati preliminari che consentissero di continuare l’inchiesta.

(10)

Le informazioni fornite nella domanda del richiedente non hanno arrecato elementi di prova che dimostrassero che la chiusura del riesame sarebbe stata contraria agli interessi comunitari.

(11)

Tutte le parti interessate sono state informate dell’intenzione di chiudere il procedimento. Una parte interessata ha riferito che il richiedente continuava ad esportare il prodotto interessato nella CE a prezzi di dumping e che, di conseguenza, l’inchiesta doveva continuare. Occorre peraltro notare che la chiusura dell’inchiesta non implica l’eliminazione della misura antidumping già in vigore per ripristinare pratiche commerciali leali. L’obiezione è stata quindi respinta.

(12)

Altre due parti interessate si sono anch’esse pronunciate a favore della continuazione dell’inchiesta al fine di eliminare le misure, vista la presunta penuria di approvvigionamenti nella CE. Questo punto, peraltro, non rientra nell’ambito dell’inchiesta, limitata alla rivalutazione del margine di dumping di un esportatore. Di conseguenza, la continuazione dell’inchiesta non modificherebbe in alcun caso il livello delle misure alle quali sono soggetti gli altri esportatori. Non è possibile, quindi, trattare il problema della penuria di approvvigionamenti in modo non discriminatorio.

(13)

Si decide quindi di chiudere l’attuale riesame intermedio delle misure antidumping definitive applicabili alle importazioni nella Comunità di silicone originario della Federazione russa. Vanno mantenute le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti del richiedente, a prescindere dalla loro durata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È chiuso il riesame intermedio parziale conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, relativamente alle misure antidumping applicabili alle importazioni di silicone originario della Federazione russa, in forza del regolamento (CE) n. 2229/2003.

2.   Sono mantenute le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della SKU LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, regione degli Urali, Russia e della ZAO KREMNY, Irkutsk, regione di Irkutsk, Russia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 821/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 114.

(4)  GU C 82 del 5.4.2006, pag. 64.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1740/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

57,3

096

65,2

204

33,8

999

52,1

0707 00 05

052

112,6

204

71,5

628

171,8

999

118,6

0709 90 70

052

168,5

204

103,1

999

135,8

0805 20 10

204

63,6

999

63,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,7

400

77,8

999

72,8

0805 50 10

052

61,3

388

46,4

528

34,4

999

47,4

0808 10 80

388

107,1

400

103,7

404

96,2

720

78,9

800

152,5

999

107,7

0808 20 50

052

83,3

720

63,8

999

73,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (2), ha precisato le condizioni in cui può essere concessa una restituzione particolare per i pezzi disossati provenienti da bovini maschi adulti esportati verso i paesi terzi.

(2)

Ai fini del corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1964/82, il legislatore ha previsto in particolare di lasciare agli operatori la possibilità di ricorrere, per le carni disossate di bovini maschi adulti, al regime di deposito doganale o di zona franca previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3).

(3)

Le modalità e le condizioni generali di attuazione del pagamento anticipato della restituzione per i prodotti sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca sono state precisate al titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (4).

(4)

Le condizioni specifiche di applicazione del pagamento anticipato della restituzione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale o di zona franca sono state fissate dal regolamento (CE) n. 456/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, che stabilisce condizioni specifiche in materia di prefinanziamento della restituzione all'esportazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca (5). Tali condizioni sono state adottate per completare e precisare quanto disposto dai regolamenti (CEE) n. 565/80 e (CE) n. 800/1999, in particolare in materia di controlli, per le carni disossate di bovini maschi adulti.

(5)

Le misure stabilite dal regolamento (CEE) n. 565/80 nonché le corrispondenti misure di applicazione stabilite al titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 sono state abrogate dal regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione. A seguito dell'abrogazione di queste misure, le misure specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 456/2003 sono divenute obsolete e sono state anch'esse abrogate dallo stesso regolamento.

(6)

Il pagamento anticipato della restituzione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale è stato ed è attualmente utilizzato per le esportazioni verso i paesi terzi. L'interesse manifestato dagli operatori nei confronti di questo sistema è legato in particolare alla flessibilità che offre per la preparazione delle ordinazioni, data soprattutto la possibilità di immagazzinare le carni in questione per un periodo massimo di quattro mesi prima dell'esportazione e di congelarle durante tale periodo di magazzinaggio.

(7)

In assenza di nuove disposizioni, gli operatori perderanno la flessibilità offerta dal regime precedente e incontreranno difficoltà supplementari sui mercati esterni per l'esportazione di carni disossate di bovini maschi adulti. È opportuno limitare nella misura del possibile le conseguenze dell'abrogazione delle suddette misure. A tal fine occorre prevedere per gli operatori la possibilità di continuare a sottoporre le carni disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale prima dell'esportazione e di precisare per queste carni le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione successivamente al magazzinaggio.

(8)

In quest'ambito è fondamentale precisare le condizioni di ingresso delle carni nel suddetto regime e, al fine di garantire la tracciabilità delle carni di bovini maschi adulti durante il magazzinaggio, prevedere che gli operatori predispongano e tengano aggiornata una base dati informatizzata preliminarmente approvata dall'autorità doganale.

(9)

Al fine di migliorare la trasparenza delle operazioni e aumentare la rapidità e l'efficacia dei controlli, occorre limitare il numero di dichiarazioni di entrata in magazzino che possono essere presentate per ciascuna operazione di disossamento nonché il numero di attestati «carni disossate» relativi a ogni singola entrata nel regime di magazzinaggio controllato.

(10)

Ai fini del corretto funzionamento del regime, occorre prevedere alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), in particolare per quanto concerne il momento della presentazione e dell'imputazione dei titoli, nonché la gestione della cauzione corrispondente.

(11)

Occorre altresì stabilire un periodo massimo di magazzinaggio e precisare le manipolazioni che possono essere realizzate nel corso di tale periodo.

(12)

È inoltre necessario fissare i criteri dei controlli durante il periodo di magazzinaggio, la loro frequenza e i provvedimenti da adottare in caso di discrepanza fra i dati registrati nella base dati e le scorte fisiche effettive.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Fatto salvo il disposto del regolamento (CE) n. 800/1999 e del regolamento (CEE) n. 1964/82, il pagamento della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione è soggetto alle condizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«carni disossate di bovini maschi adulti»: i prodotti di cui ai codici 0201 30 00 9100 e 0201 30 00 9120 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (7);

b)

«regime di deposito doganale»: il regime definito all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8);

c)

«operatore»: l'esportatore quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 800/1999;

d)

«operazione di disossamento»: la produzione di carni disossate di una singola giornata o parte di giornata;

e)

«attestato “carni disossate”»: l'attestato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1964/82.

Articolo 3

Ammissione al regime di deposito doganale

1.   L'ammissione di carni disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale è soggetta a un'autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità doganale responsabile della gestione e del controllo del regime in questione.

2.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa unicamente agli operatori che s'impegnano per iscritto a tenere una base dati elettronica dei prodotti da sottoporre al regime di deposito doganale (di seguito «la base dati») e a garantire che il magazzinaggio sarà realizzato unicamente nello Stato membro nel quale è stata concessa l'autorizzazione e nei luoghi cui essa fa riferimento. Se i prodotti sono immagazzinati in più luoghi, l'autorizzazione può essere concessa per una base dati per luogo di magazzinaggio.

Qualora il magazzinaggio venga effettuato, in tutto o in parte, da un terzo che agisce per conto dell'operatore, la base dati può essere tenuta da tale persona, sotto la responsabilità dell'operatore che resta il garante della sua esattezza.

L'autorità doganale verifica l'esistenza ed esamina il funzionamento della base dati, a cui essa deve avere un accesso diretto senza notifica preventiva. Le modalità di accesso alla base dati sono precisate nell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Entrata in magazzino

1.   L'operatore in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, presenta all'autorità doganale una dichiarazione di entrata in magazzino con la quale manifesta la propria volontà di sottoporre un quantitativo di carni disossate di bovini maschi adulti, fresche o refrigerate, al regime di deposito doganale in attesa della loro esportazione. Questa dichiarazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui è stata realizzata l'operazione di disossamento.

La dichiarazione comporta in particolare la designazione dei prodotti secondo il codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione delle carni da sottoporre a tale regime, il loro peso netto nonché tutti i dati necessari ai fini dell'identificazione precisa delle carni e dei siti in cui saranno immagazzinate fino al momento dell'esportazione.

Essa è accompagnata dall'attestato o dagli attestati «carni disossate» e dall'esemplare n. 1 del titolo di esportazione in corso di validità che, in deroga all'articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, è presentato all'autorità doganale contestualmente alla dichiarazione stessa.

2.   Per ciascuna operazione di disossamento possono essere accettate al massimo due dichiarazioni di entrata in magazzino sotto controllo doganale. Una dichiarazione di entrata in magazzino può riferirsi al massimo a due attestati «carni disossate».

3.   La data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, il numero dell'attestato o degli attestati «carni disossate» che accompagnano le carni disossate di bovini maschi adulti al momento dell'entrata nel regime di deposito doganale nonché un legame con il numero di cartoni per tipo di taglio, l'identificazione e il peso delle suddette carni sono riportati sulla dichiarazione di entrata in magazzino.

Le informazioni di cui al primo comma sono riportate in modo tale che possa essere facilmente stabilito il collegamento fra le diverse carni entrate in magazzinaggio e gli attestati corrispondenti.

La data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, il peso delle carni e il numero della dichiarazione di entrata in magazzino sono immediatamente riportati nelle caselle 10 e 11 dell'attestato «carni disossate».

4.   Le dichiarazioni di entrata in magazzino accettate sono trasmesse per via amministrativa all'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione. Lo stesso vale per gli attestati «carni disossate» per i quali tutti i quantitativi disponibili sono stati imputati.

5.   Dopo essere stato imputato e vistato dall'autorità doganale, l'esemplare n. 1 del titolo viene consegnato all'operatore.

6.   In deroga all'articolo 31, lettera b), del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione, l'obbligo di esportare è considerato adempiuto e il diritto all'esportazione conferito dal titolo è considerato utilizzato il giorno dell'accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino. L'esigenza principale si considera soddisfatta se viene fornita la prova che la dichiarazione di entrata in magazzino è stata accettata. Per la fornitura della prova si applicano, se del caso mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 33 e 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

7.   La data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino determina la natura, la quantità e le caratteristiche dei prodotti ammessi al pagamento della restituzione conformemente all'articolo 10.

8.   Le carni disossate di bovini maschi adulti per le quali è stata accettata una dichiarazione di entrata in magazzino sono oggetto di un controllo materiale riguardante almeno un campione rappresentativo del 5 % delle dichiarazioni di entrata in magazzino accettate.

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (9) nonché l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 3, 4, 5 e 6, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 11, primo comma e l'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/2002 della Commissione (10) si applicano mutatis mutandis.

In deroga al primo comma, il controllo materiale può vertere su una percentuale minore di dichiarazioni di entrata in magazzino accettate, comunque non inferiore al 2 %, se l'autorità doganale fa ricorso all'analisi del rischio tenendo conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 3122/94 della Commissione (11).

Articolo 5

Tracciabilità delle carni

La base dati deve:

a)

permettere la tracciabilità amministrativa delle carni sottoposte al regime per tutta la durata del magazzinaggio;

b)

fornire un inventario, attualizzato in tempo reale, dei quantitativi di carni immagazzinati; questo inventario deve essere disponibile per ciascuno dei criteri di cui al terzo comma.

La tracciabilità di cui al primo comma, lettera a), è basata su un'identificazione unica di tutte le carni ottenute con la stessa operazione di disossamento, effettuata prima che i prodotti vengano sottoposti al regime di deposito doganale.

L'identificazione unica di cui al secondo comma comporta:

a)

un numero unico;

b)

la data di fabbricazione;

c)

il numero dell'attestato «carni disossate»;

d)

il numero di cartoni per tipo di tagli ottenuti, con un'indicazione del peso netto constatato all'entrata nel regime di deposito doganale.

Articolo 6

Aggiornamento della base dati

1.   La base dati viene aggiornata indicando i prodotti come entrati o usciti, al più tardi il giorno di presentazione:

a)

della dichiarazione di entrata in magazzino di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b)

della dichiarazione di esportazione prevista all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999.

2.   L'accettazione delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 è subordinata alla constatazione da parte dell'autorità doganale che nella base dati l'operazione per cui è effettuata la dichiarazione è iscritta alla voce «entrata» o «uscita».

Tuttavia, l'autorità doganale può accettare le dichiarazioni menzionate al paragrafo 1 prima di procedere alla constatazione di cui al primo comma. In tal caso, l'operatore deve confermare all'autorità in questione che la corrispondente iscrizione nella base dati è stata realizzata. L'autorità doganale può in tal modo differire e raggruppare le constatazioni, che devono comunque essere realizzate almeno una volta ogni due mesi civili.

Articolo 7

Durata del magazzinaggio

1.   Le carni disossate di bovini maschi adulti possono restare in regime di deposito doganale per un termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2.   Quando l'operatore non rispetta il termine di cui al paragrafo 1, o ritira dal controllo una parte dei prodotti posti in deposito doganale, l'obbligo di esportare non risulta soddisfatto per il quantitativo interessato.

L'autorità doganale che ha accettato la dichiarazione di entrata in magazzino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o l'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, ne informa immediatamente l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione. L'autorità doganale o l'organismo responsabile comunica in particolare, con i mezzi più appropriati, il quantitativo e la natura dei prodotti di cui trattasi, il numero del titolo e la data della relativa imputazione.

3.   In caso di mancato rispetto dell'obbligo di esportare, l'autorità che ha rilasciato il certificato applica mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 8

Manipolazioni durante il magazzinaggio

1.   Nel corso del periodo di magazzinaggio di cui all'articolo 7, le carni disossate di bovini maschi adulti possono essere oggetto, alle condizioni fissate dall'autorità doganale, di un cambiamento di etichette, di un congelamento e, se necessario, di un reimballaggio, a condizione che:

a)

l'imballaggio individuale di ciascun pezzo di carne non sia né alterato né modificato;

b)

il legame con l'etichetta iniziale sia conservato e non venga compromessa la tracciabilità delle carni di cui all'articolo 5.

Quando vengono effettuate le manipolazioni di cui al primo comma, esse sono registrate nella base dati e viene stabilito un legame chiaro con la dichiarazione di entrata in magazzino e con l'attestato o gli attestati «carni disossate» corrispondenti.

2.   La restituzione relativa ai prodotti oggetto delle manipolazioni di cui al paragrafo 1 è determinata in base alla quantità, alla natura e alle caratteristiche delle carni alla data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 3.

Le perdite di massa eventualmente verificatesi durante la permanenza in deposito doganale non sono contabilizzate ai fini del calcolo della restituzione qualora dipendano esclusivamente da un calo naturale del peso dei prodotti. I danni subiti dai prodotti non sono considerati come calo naturale della massa.

Articolo 9

Formalità all'esportazione

1.   All'atto dell'espletamento delle formalità doganali all'esportazione di carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale ai sensi del presente regolamento, il numero della/delle dichiarazione/i di entrata in magazzino nonché i quantitativi esportati corrispondenti a ciascuna dichiarazione sono riportati sotto il controllo dell'autorità doganale sulla/sulle dichiarazione/i di esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 800/1999.

2.   La dichiarazione di esportazione deve essere presentata al più tardi l'ultimo giorno del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

3.   Dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, la copia di ciascuna dichiarazione di esportazione è trasmessa per via amministrativa all'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Articolo 10

Concessione della restituzione

1.   Il pagamento della restituzione è effettuato dallo Stato membro in cui la dichiarazione di entrata in magazzino è stata accettata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1.

2.   Una volta che i quantitativi corrispondenti a una dichiarazione di entrata in magazzino sono stati esportati, l'operatore ha diritto al pagamento della relativa restituzione, a condizione che siano stati rispettati gli altri requisiti della normativa comunitaria relativa alle esportazioni con restituzione, e in particolare quelli stabiliti all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1964/82, all'articolo 21 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 800/1999.

Qualora l'operatore si sia avvalso delle disposizioni previste all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima di svincolare la cauzione corrispondente l'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni accerta in particolare che siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1964/82.

3.   Qualora l'operatore non rispetti uno o più termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, la restituzione applicabile per l'esportazione in causa, salvo in caso di forza maggiore, è rettificata come segue:

a)

la restituzione viene anzitutto ridotta del 15 %;

b)

l'importo risultante è inoltre ridotto:

i)

del 2 % per ciascun giorno di superamento dei termini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999;

ii)

del 5 % per ciascun giorno di superamento del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Se i documenti di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 sono presentati entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine previsto, l'importo della restituzione, se del caso quale risultante dall'applicazione del primo comma, è diminuito di un importo pari al 15 % della restituzione che sarebbe stata versata se tutti i termini fossero stati rispettati.

Si applica mutatis mutandis l'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 6, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 11

Controllo del magazzinaggio

1.   Ogni anno civile l'autorità doganale esegue almeno due controlli senza preavviso concernenti il funzionamento ed il contenuto della base dati.

I controlli riguardano complessivamente almeno il 5 % dei quantitativi totali di prodotti che, secondo la base dati, si trovano in giacenza alla data d'inizio del controllo. Essi vertono su carni selezionate nel luogo di magazzinaggio che devono essere rintracciate nella base dati e, inversamente, su carni registrate nella base dati che devono essere localizzate nel luogo di magazzinaggio.

Per ciascun controllo viene redatta una relazione.

2.   L'autorità doganale informa l'organismo responsabile del pagamento delle restituzioni all'esportazione in merito a:

a)

ciascuna autorizzazione concessa, sospesa o ritirata;

b)

ciascun controllo effettuato.

Qualora si presuma un rischio di irregolarità, gli organismi responsabili del pagamento delle restituzioni possono chiedere all'autorità doganale di svolgere un controllo.

Articolo 12

Sanzioni

Se l'autorità doganale constata una discrepanza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è sospesa per un periodo stabilito dallo Stato membro, che non può essere inferiore a tre mesi a decorrere dalla data della constatazione. Durante il periodo di sospensione, l'operatore non è autorizzato a introdurre carni disossate di bovini maschi adulti in un deposito doganale ai sensi del presente regolamento.

L'autorizzazione non è sospesa se la differenza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati è causata da forza maggiore.

L'autorizzazione non è neppure sospesa quando i quantitativi mancanti o non registrati nella base dati non superano l'1 % in peso del quantitativo totale dei prodotti selezionati per il controllo e sono la conseguenza di omissioni o di semplici errori amministrativi, a condizione che siano adottate misure correttive intese ad evitare la ripetizione degli stessi errori.

In caso di recidiva, l'autorità doganale può revocare definitivamente l'autorizzazione.

Articolo 13

Comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione conformemente al presente regolamento, ripartendo tali quantitativi in base al codice a 12 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la comunicazione venga effettuata entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di entrata in magazzino.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(3)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(4)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(5)  GU L 69 del 13.3.2003, pag. 18. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

(7)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(8)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(9)  GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

(10)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4.

(11)  GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1742/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini originari della Repubblica di Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 62,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito «l’accordo di stabilizzazione e di associazione»). Tale accordo è in corso di ratifica.

(2)

Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha stipulato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (2) (di seguito «l’accordo interinale»), che dispone l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali. L’accordo interinale entrerà in vigore il 1o dicembre 2006.

(3)

A norma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione e dell’accordo interinale, i vini originari dell’Albania beneficiano all’importazione nella Comunità, entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari, di un’aliquota nulla del dazio doganale.

(4)

I contingenti tariffari previsti dall’accordo interinale e dall’accordo di stabilizzazione e di associazione sono annuali e sono rinnovati per un periodo indeterminato. La Commissione deve adottare le misure di attuazione per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari comunitari.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3) ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(6)

Occorre prestare particolare attenzione per garantire l’accesso continuativo e a parità di condizioni di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti tariffari nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all’esaurimento dei contingenti. Per garantire un’efficace gestione comune dei contingenti, occorre che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive. Nella misura del possibile, le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione devono essere effettuate per via elettronica.

(7)

Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo interinale e continuare a essere applicato dopo l’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono aperti contingenti tariffari a dazio doganale nullo per i vini importati nella Comunità e originari dell’Albania indicati nell’allegato.

2.   L’aliquota nulla del dazio si applica a condizione che i vini importati siano accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo n. 3 dell’accordo interinale e dell’accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 2.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume del contingente annuale

(in hl)

Dazio applicabile al contingente

09.1512

ex 2204 10 19

91, 99

Vini spumanti di qualità diversi dallo Champagne e dall’Asti spumante

Dal 1o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 5 000

Per ogni anno successivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 5 000

Esenzione

ex 2204 10 99

91, 99

2204 21 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1513

2204 29 10

 

Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri

Dal 1o dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 2 000

Per ogni anno successivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre: 2 000

Esenzione

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Fatte salve le norme per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1743/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

riguardante l’autorizzazione permanente di un additivo per l’alimentazione animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (1), in particolare gli articoli 3 e 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (2), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede che gli additivi per l’alimentazione animale sono oggetto di autorizzazione.

(2)

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce disposizioni transitorie relative alle domande di autorizzazione di additivi per l’alimentazione animale presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda di autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato del presente regolamento è stata presentata prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le osservazioni iniziali su tale domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state trasmesse alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda deve dunque continuare ad essere trattata conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5)

Sono stati presentati dati a sostegno di questa domanda di autorizzazione a tempo indeterminato, che riguarda il preparato enzimatico di 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotto da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) per polli da ingrasso. Il 20 aprile 2006 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso il suo parere sulla sicurezza e sull’efficacia di tale preparato.

(6)

La valutazione mostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte. Di conseguenza, l’utilizzo di tale preparato enzimatico, quale specificato nell’allegato del presente regolamento, dovrebbe essere autorizzato a tempo indeterminato.

(7)

La valutazione della domanda mostra che occorrerebbero certe procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione all’additivo di cui all’allegato. Tale protezione dovrebbe essere assicurata dall’applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3).

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato indicato nell’allegato, appartenente al gruppo «enzimi», è autorizzato a tempo indeterminato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva come modificata dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento come modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

N. CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Contenuto minimo

Contenuto massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo

Enzimi

E 1640

6-fitasi EC

EC 3.1.3.26

Preparato di 6-fitasi prodotto da Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) che ha un’attività minima di:

Forma liquida:

6-fitasi: 5 000 FTU (1)/ml

Polli da ingrasso

 

250 FTU

 

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità se incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 250-750 FTU.

3.

Da utilizzare in mangimi composti contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina.

Senza scadenza


(1)  Un FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto da un substrato di fitato di sodio a pH 5.5 e a 37 °C.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1744/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione, del 18 aprile 1973, che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1544/2006 e dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa le norme generali di concessione dell’aiuto per i bachi da seta (4) l’aiuto viene accordato soltanto per i telaini che contengono un quantitativo minimo di uova e che abbiano dato luogo a una produzione minima di bozzoli. Occorre lasciare la determinazione di questi quantitativi minimi agli Stati membri tenendo conto, tuttavia, delle condizioni normali di produzione nella Comunità.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 922/72 stabilisce che gli Stati membri devono istituire un regime di controllo che garantisca che il prodotto, per il quale è stato richiesto l’aiuto, risponda alle condizioni stabilite per la sua concessione; di conseguenza, le domande di aiuto presentate dai produttori devono recare un certo numero di indicazioni necessarie per tale controllo.

(4)

È necessario prevedere delle disposizioni uniformi per il pagamento dell’importo dell’integrazione.

(5)

Gli Stati membri sono autorizzati a concedere l’aiuto esclusivamente ai bachicoltori che abbiano acquistato i telaini da un organismo riconosciuto e che abbiano consegnato i bozzoli prodotti ad un organismo riconosciuto. Per la corretta applicazione del regime di aiuto, bisogna definire le condizioni di riconoscimento di detti organismi.

(6)

In tal caso, per assicurare l’efficacia del sistema di controllo di cui sopra è opportuno prevedere che le domande di aiuto siano corredate di attestati, rilasciati dai detti organismi e verificati dagli Stati membri.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità, previsto dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1544/2006, viene accordato alle condizioni definite negli articoli da 2 a 6 del presente regolamento.

Articolo 2

L’aiuto viene accordato soltanto per i telaini:

a)

che contengono almeno 20 000 uova di bachi da seta atte a schiudersi;

b)

che abbiano dato luogo ad un minimo di produzione di bozzoli cerniti, di buona corteccia, maturi, uniformi per dimensione e colore, esenti da macchie e ruggine, atti alla trattura.

La produzione minima di cui alla lettera b) viene determinata dallo Stato membro interessato e non può essere inferiore a 20 chilogrammi.

Articolo 3

1.   L’aiuto è concesso agli allevatori di bachi da seta su domanda da presentarsi, salvo forza maggiore, entro il 30 novembre di ogni anno.

Tuttavia, se la domanda di aiuto è presentata:

entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono concessi i due terzi dell’aiuto,

entro il 31 gennaio dell’anno successivo, è concesso un terzo dell’aiuto.

Ogni bachicoltore può presentare una sola domanda.

2.   Lo Stato membro versa l’importo dell’integrazione al bachicoltore nei mesi successivi a quello del deposito della domanda.

Articolo 4

1.   La domanda deve recare almeno le indicazioni seguenti:

nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente,

il numero di telaini utilizzati nonché la data o le date della loro ricezione,

la quantità di bozzoli prodotti dalle suddette uova, nonché la data o le date della loro consegna,

il luogo di deposito del prodotto ovvero, se questo è stato venduto e preso in consegna, nome, cognome ed indirizzo del primo acquirente.

2.   In caso di ricorso alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, la domanda è accolta solo se corredata delle attestazioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento.

Articolo 5

1.   Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 922/72, possono essere riconosciuti solo gli organismi pubblici o privati che tengano una contabilità dalla quale risulti come minimo:

il numero dei telaini rilasciati, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha ricevuti e la data di uscita,

la quantità di bozzoli ricevuti, con l’indicazione del nome dell’allevatore che li ha forniti e la data di entrata.

2.   Gli Stati membri assoggettano gli organismi riconosciuti a un controllo che permetta di verificare la corrispondenza tra le indicazioni della contabilità e quelle che figurano nelle attestazioni di cui all’articolo 6.

Articolo 6

Gli organismi riconosciuti rilasciano agli allevatori:

al più tardi 40 giorni dopo l’uscita dei telaini, un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, il numero dei telaini rilasciati, la data di uscita e la data di rilascio dell’attestato,

al più tardi 40 giorni dopo la ricezione dei bozzoli un attestato che indichi almeno il nome e l’indirizzo dell’allevatore di cui trattasi, la quantità dei bozzoli ricevuti, la data di entrata e la data di rilascio dell’attestato.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1054/73 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 286 del 17.10.2006, pag. 1.

(2)  GU L 105 del 20.4.1973, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3565/92 (GU L 362 dell’11.12.1992, pag. 10).

(3)  Cfr. la pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 106 del 5.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 668/74 (GU L 85 del 29.3.1974, pag. 61).


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione

(GU L 105 del 20.4.1973, pag. 4)

Regolamento (CEE) n. 683/74 della Commissione

(GU L 83 del 28.3.1974, pag. 13)

Regolamento (CEE) n. 3565/92 della Commissione

(GU L 362 dell’11.12.1992, pag. 10)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1054/73

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Allegati I e II


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

(2)

L'accesso a tali contingenti è subordinato al rispetto delle condizioni definite nel regolamento (CE) n. 936/97. L'articolo 2, lettere a), c) e d), del precitato regolamento contiene in particolare le definizioni di carne bovina di alta qualità importata rispettivamente dall'Argentina, dall'Uruguay e dal Brasile. Al fine di fare riferimento a parametri verificabili e controllabili, è opportuno, tenuto conto dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1532/2006 del Consiglio, del 12 ottobre 2006, relativo alla condizioni applicabili a taluni contingenti per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3), che dette definizioni siano modificate e che facciano rispettivamente riferimento a categorie ufficiali definite dalle competenti autorità di ciascuno di tali paesi il giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

(3)

È inoltre opportuno precisare che alle importazioni di carni bovine di alta qualità di cui all’articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 936/97 si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:

1)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

“Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ o ‘U2’ e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie ‘AA’, ‘A’, o ‘B’, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)”.

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”.

2)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

6 300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione:

“Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (‘novillo’) o giovenche (‘vaquillona’) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie ‘I’, ‘N’ o ‘A’, con spessore di grasso ‘1’, ‘2’ o ‘3’, secondo la summenzionata classificazione”.

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”;

d)

5 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione:

“Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria ‘B’ con spessore di grasso ‘2’ o ‘3’, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”.

I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle carni bovine scortate da un certificato di autenticità rilasciato a partire dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3).

(3)  GU L 283 del 14.10.2006, pag. 1.

(4)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

recante rettifica del regolamento (CE) n. 1279/2006 recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005-2006, del tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero, per le monete degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l’applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1279/2006 della Commissione (3) è stato riscontrato un errore per quanto riguarda il tasso di conversione agricolo specifico fissato per la corona slovacca.

(2)

È necessario correggere tale errore sostituendo il tasso di conversione 39,0739 indicato per la corona slovacca con il tasso 38,0739.

(3)

Per coprire la campagna di commercializzazione 2005/2006, il tasso rettificato deve applicarsi a partire dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1279/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1279/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 94. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1509/2001 (GU L 200 del 25.7.2001, pag. 19).

(3)  GU L 233 del 26.8.2006, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Tasso di conversione specifico

1 euro =

29,0021

corone ceche

7,45928

corone danesi

15,6466

corone estoni

0,574130

lira cipriota

0,696167

lats lettone

3,45280

litai lituani

254,466

fiorini ungheresi

0,429300

lira maltese

3,92889

zloty polacchi

239,533

talleri sloveni

38,0739

corone slovacche

9,37331

corone svedesi

0,684339

lira sterlina»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2006

che modifica la decisione 2005/432/CE che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE

[notificata con il numero C(2006) 5444]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/801/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Occorre aggiornare alcuni riferimenti alle definizioni figuranti nella decisione 2005/432/CE (3) della Commissione.

(2)

Dal momento che sono attualmente applicabili il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione comunitari per l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di bovini, suini, ovini, caprini, solipedi, pollame domestico, selvaggina d'allevamento, conigli domestici e selvaggina in libertà.

(3)

Occorre modificare il modello di certificato sanitario, al fine di facilitare il funzionamento di Traces, istituito conformemente alla decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces (4).

(4)

È opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale possono continuare ad essere utilizzati i certificati rilasciati secondo le norme precedenti.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/432/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/432/CE è così modificata:

1)

Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Definizione dei prodotti a base di carne

Ai fini della presente decisione si applica la definizione di prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Condizioni riguardanti le specie e gli animali

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenute da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

a)

pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche;

b)

animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;

c)

selvaggina d’allevamento e conigli domestici di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

d)

selvaggina selvatica quale definita al punto 1.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.»

2)

L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

3)

L'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o marzo 2007.

I certificati sanitari e di polizia sanitaria rilasciati prima della data di applicazione della presente decisione possono tuttavia essere utilizzati fino al 1o giugno 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/330/CE (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 43).

(4)  GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.


ALLEGATO I

«ALLEGATO III

(Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a prodotti a base di carne provenienti da paesi terzi e destinati alla comunità europea)

Image

Image

Image

Image


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

(Transito e/o magazzinaggio)

Image

Image


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2006

recante approvazione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende in Romania

[notificata con il numero C(2006) 5426]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/802/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 20, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/89/CE stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica. Tali misure comprendono l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione, in seguito alla conferma di un caso primario di peste suina classica nei suini selvatici, un programma delle misure adottate ai fini dell’eradicazione di tale malattia. Tali misure comprendono anche la vaccinazione di emergenza di tali suini e dei suini nelle aziende.

(2)

Nel 2006 è stata rilevata la presenza della peste suina classica nella popolazione di suini selvatici e di suini nelle aziende in Romania.

(3)

Tenuto conto dell’adesione della Romania, le misure relative alla situazione della peste suina classica in tale paese dovrebbero essere fissate a livello comunitario.

(4)

La Romania ha attuato un programma di ricerche e controllo sulla peste suina classica in tutto il territorio. Il programma è in corso di realizzazione.

(5)

La Romania ha anche presentato alla Commissione per approvazione il 27 settembre 2006 un piano per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in tutto il territorio della Romania.

(6)

Inoltre, la Romania ha presentato alla Commissione il 27 settembre 2006 un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini nelle grandi aziende con un vaccino marcatore ed un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini nelle aziende più piccole con un vaccino convenzionale vivo attenuato.

(7)

I piani presentati dalla Romania sono stati esaminati dalla Commissione e giudicati conformi alle disposizioni della direttiva 2001/89/CE.

(8)

Nell’interesse della salute degli animali, la Romania deve assicurare l’effettiva attuazione di tali misure, creando in particolare centri di controllo della malattia a livello nazionale e locale pienamente operativi, come indicato nei piani presentati il 27 settembre 2006.

(9)

Vista la presenza endemica nel territorio della Romania della peste suina classica, la Commissione ha adottato la decisione 2006/779/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, recante misure transitorie di controllo sanitario degli animali per la peste suina classica in Romania (2), applicata a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

(10)

Le misure previste dalla decisione 2006/779/CE proibiscono tra l’altro l’invio di carni suine, di prodotti a base di carni suine e di prodotti e preparazioni contenenti carni suine dalla Romania agli altri Stati membri. Di conseguenza, tali carni e tali prodotti devono essere provvisti di marchi speciali. Occorre quindi che le carni fresche prodotte da suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione di emergenza in conformità della presente decisione siano provviste dello stesso marchio e siano fissate norme per la commercializzazione di tali carni.

(11)

Nella prospettiva dell’adesione della Romania, le misure di cui alla presente decisione vanno approvate come misure transitorie applicabili a decorrere dalla data di adesione e per un periodo di nove mesi.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Piano di eradicazione della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici

Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006 per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici, nella zona indicata al punto 1 dell’allegato, è approvato.

Articolo 2

Piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica

Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006 per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini selvatici, nella zona indicata al punto 2 dell’allegato, è approvato.

Articolo 3

Piano per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino marcatore

Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006 per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino marcatore, nella zona indicata al punto 3 dell’allegato, è approvato.

Articolo 4

Piano per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato

Il piano presentato dalla Romania alla Commissione il 27 settembre 2006 per la vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica dei suini nelle aziende con un vaccino convenzionale vivo attenuato, nella zona indicata al punto 4 dell’allegato, è approvato.

Articolo 5

Obblighi per la Romania relativi alle carni suine

La Romania garantisce che le carni suine provenienti da suini:

a)

vaccinati con un vaccino marcatore in conformità con l’articolo 3 sono limitate al mercato nazionale e non sono inviate ad altri Stati membri;

b)

vaccinati in conformità con l’articolo 3 e 4 sono provviste di un marchio sanitario speciale o di identificazione che non può essere confuso con la stampigliatura comunitaria di cui all’articolo 4 della decisione 2006/779/CE;

c)

vaccinati con un vaccino convenzionale vivo attenuato in conformità con l’articolo 4 sono limitate al consumo nazionale privato o per la fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità al consumatore finale o al mercato locale nello stesso comune e non sono inviate agli altri Stati membri.

Articolo 6

Obblighi della Romania in materia di informazione

La Romania garantisce che la Commissione e gli Stati membri ricevono mensilmente informazioni relative all’attuazione del piano di vaccinazione di emergenza dei suini, di cui agli articoli 3 e 4, secondo le seguenti modalità:

a)

numero di suini vaccinati, numero di dosi di vaccino utilizzato e numero di aziende in cui i suini sono stati vaccinati;

b)

numero di suini macellati e elenco dei macelli dove tali suini sono stati macellati;

c)

numero e tipo delle prove di controllo delle vaccinazioni effettuate e risultati.

Articolo 7

Misure per garantire la conformità adottate dalla Romania

La Romania adotta immediatamente e pubblica i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 8

Applicabilità

La presente decisione si applica con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Essa si applica per un periodo di nove mesi.

Articolo 9

Destinatario

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

Per la Commission

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 48.


ALLEGATO

1.   Zone di applicazione del piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici

Tutto il territorio della Romania.

2.   Zone di applicazione del piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica nei suini selvatici

Tutto il territorio della Romania.

3.   Zone di applicazione per il piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica con vaccino marcatore dei suini nelle aziende

Tutto il territorio della Romania.

4.   Zone di applicazione del piano di vaccinazione di emergenza contro la peste suina classica con vaccino convenzionale vivo attenuato dei suini nelle aziende

Tutto il territorio della Romania.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2006

che modifica la decisione 2005/381/CE della Commissione che istituisce il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 5546]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/803/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il questionario allegato alla decisione 2005/381/CE della Commissione (2) deve essere adeguato per tener conto dell’esperienza acquisita dagli Stati membri e dalla Commissione nell’utilizzo del questionario e nella valutazione delle relative risposte ai fini della redazione delle relazioni annuali che dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2005.

(2)

Dalle risposte degli Stati membri si ricava che vi sono alcuni settori non ancora contemplati dal questionario allegato alla decisione 2005/381/CE e sui quali sarebbe auspicabile che la Commissione riferisse con riferimento all’applicazione della direttiva 2003/87/CE.

(3)

La valutazione delle risposte fornite dagli Stati membri ha messo in luce che alcune domande hanno ricevuto risposte eterogenee fra loro e necessitano dunque un chiarimento.

(4)

A seguito dell’esperienza acquisita nel corso del primo ciclo completo di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di biossido di carbonio degli impianti partecipanti al sistema di scambio delle quote di emissione è necessario riesaminare le parti corrispondenti del questionario.

(5)

L’allegato della decisione 2005/381/CE deve pertanto essere modificato di conseguenza e, a fini di chiarezza, sostituito.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2005/381/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).

(2)  GU L 126 del 19.5.2005, pag. 43.

(3)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE 1

QUESTIONARIO SULL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

1.   Informazioni sull’istituzione che presenta la relazione

1.

Nome della persona di contatto:

2.

Titolo ufficiale della persona di contatto:

3.

Denominazione e servizio dell’organizzazione:

4.

Indirizzo:

5.

Numero di telefono (con prefisso internazionale):

6.

Numero di fax (con prefisso internazionale):

7.

E-mail:

2.   Autorità competenti

Rispondere alle domande 2.1 e 2.2 nella relazione prevista per il 30 giugno 2007 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

2.1.

Indicare il nome e le abbreviazioni delle autorità competenti impegnate nell’attuazione del sistema di scambio delle quote di emissione nel vostro paese.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Nome

Abbreviazione

Contatti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Indicare, con l’abbreviazione, l’autorità competente responsabile di ciascuno degli incarichi elencati nella tabella seguente.

Indicare l’abbreviazione dell’autorità competente incaricata dei seguenti compiti:

Rilascio delle autorizzazioni

 

Assegnazione delle quote

 

Rilascio delle quote

 

Convalida della metodologia di monitoraggio

 

Ricevimento e controllo delle comunicazioni verificate sulle emissioni

 

Accreditamento dei verificatori

 

Registro

 

Conformità e controllo del rispetto della normativa

 

Emissione di ERU come paese ospitante

 

Approvazione dell’uso di CER ed ERU ai fini della conformità

 

Gestione della riserva per i nuovi entranti

 

Informazione del pubblico

 

Vendita all'asta

 

Gestione delle aggiunte di attività (opt-in)

 

Gestione dei raggruppamenti

 

Altro (precisare):

 

3.   Attività e impianti interessati

3.1.

Quanti impianti di combustione hanno una potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW ma inferiore a 50 MW al 31 dicembre dell’anno di riferimento? Complessivamente, quante tonnellate di CO2 equivalente sono state emesse da questi impianti nel periodo di riferimento?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

 

Numero

Percentuale rispetto al numero complessivo di impianti o di emissioni prodotte

Numero di impianti di combustione che hanno una potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW ma inferiore a 50 MW

 

 

CO2 equivalenti emessi da tali impianti

 

 

3.2.

Quali cambiamenti sono subentrati nel periodo di riferimento rispetto a quanto indicato nella tabella del piano nazionale di assegnazione (tabella PNA) riportata nel registro indipendente comunitario “CITL” il 1o gennaio dell’anno di riferimento (nuovi entranti, impianti chiusi, impianti di potenza inferiore alle soglie fissate)?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 1 contenuta nella parte 2 del presente allegato.

3.3.

Durante il periodo di riferimento, all’autorità competente sono pervenute richieste di gestori che desiderino costituire raggruppamenti a norma dell’articolo 28 della direttiva 2003/87/CE? In caso affermativo, a quale attività elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE (di seguito “attività dell’allegato I”) si riferiva la domanda e per quale si è formato il raggruppamento?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

Principale attività dell’allegato I (1)

Numero di domande pervenute

Numero di raggruppamenti formati

Attività energetiche

E1

Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)

 

 

E2

Raffinerie di petrolio

 

 

E3

Cokerie

 

 

Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi

F1

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

 

 

F2

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

 

 

Industria dei prodotti minerali

M1

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

 

 

M2

Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

 

 

M3

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3

 

 

Altre attività

Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

O1

a)

di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

 

 

O2

b)

di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

 

 

3.4.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti gli impianti e le attività interessati nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

4.   Autorizzazioni per gli impianti

Rispondere alle domande da 4.1 a 4.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2007 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

4.1.

Quali provvedimenti sono stati adottati per garantire che i gestori si conformino alle disposizioni contenute nelle rispettive autorizzazioni ad emettere gas serra?

Nota: Le eventuali sanzioni o ammende irrogate in caso di infrazione devono essere indicate al punto 11.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Quali dei seguenti provvedimenti sono applicati nel vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

Blocco del conto in caso di irregolarità

Sì/No

Divieto di vendita delle quote in caso di irregolarità

Sì/No

Ritiro dell’autorizzazione; sospensione dell’impianto

Sì/No

Svolgimento di controlli o ispezioni casuali o periodici da parte dell’amministrazione

Sì/No

Stime conservative delle emissioni in mancanza di comunicazione delle emissioni

Sì/No

Controllo, da parte degli organismi addetti alla verifica, della conformità alle condizioni dell’autorizzazione

Sì/No

Incontri regolari con l’industria e le associazioni per discutere degli aspetti interessati

Sì/No

Fornitura di modelli e orientamenti specifici per la comunicazione

Sì/No

Diffusione dei nomi dei gestori inadempienti (naming and shaming)

Sì/No

Altro (precisare):

 

4.2.

Quando è coinvolta più di un'autorità competente, indicare come la legislazione nazionale garantisce il pieno coordinamento tra le condizioni e le procedure applicabili al rilascio delle autorizzazioni. Come si attua il coordinamento nella pratica?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Quale delle seguenti affermazioni si applica al vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

Esiste più di un’autorità competente

Sì/No

In caso di risposta affermativa, rispondere alle seguenti domande:

La cooperazione è regolamentata esplicitamente da una normativa o una regolamentazione

Sì/No

Commissione, gruppo di lavoro o coordinamento con organizzazione di incontri periodici

Sì/No

Linee direttrici sull’attuazione del diritto nazionale sullo scambio delle quote di emissione

Sì/No

Esistenza di un gruppo di interpretazione per chiarire gli aspetti ambigui

Sì/No

Coordinamento di atti amministrativi da parte di un’unica autorità centrale

Sì/No

Corsi di formazione per garantire un’attuazione omogenea

Sì/No

Altro (precisare):

 

4.3.

Nel caso in cui gli impianti svolgano attività dell’allegato I della direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) del Consiglio (2), quali provvedimenti sono stati adottati per garantire, il coordinamento tra le condizioni e le procedure di rilascio di un’autorizzazione ad emettere gas serra e le condizioni e le procedure applicabili all’autorizzazione prevista dalla direttiva citata? Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2003/87/CE sono state integrate nelle procedure di cui alla direttiva 96/61/CE? In caso affermativo, come si è proceduto all’integrazione?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Quale delle seguenti affermazioni si applica al vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

Le disposizioni degli articoli 5-7 della direttiva 2003/87/CE sono state recepite nel diritto nazionale

Sì/No

La normativa di recepimento della direttiva IPPC non prevede limiti di emissione o concentrazione per il CO2

Sì/No

È applicabile una procedura integrata di autorizzazione a norma della direttiva IPPC e della direttiva sullo scambio delle quote di emissione

Sì/No

Autorizzazioni separate per la direttiva IPPC e la direttiva sullo scambio delle quote di emissione

Sì/No

La concessione di un’autorizzazione IPPC è subordinata al rilascio di un’autorizzazione valida nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione

Sì/No

La concessione di un’autorizzazione nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione IPPC valida

Sì/No

Le autorità di regolamentazione IPPC controlleranno se è necessaria un’autorizzazione nell’ambito dello scambio delle quote e ne informeranno le autorità responsabili

Sì/No

Altro (precisare):

 

4.4.

Indicare le disposizioni legislative, le procedure e le prassi per l’aggiornamento delle condizioni delle autorizzazioni da parte dell’autorità competente a norma dell’articolo 7 della direttiva 2003/87/CE.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Indicare le disposizioni giuridiche di recepimento dell’articolo 7 della direttiva 2003/87/CE

 

Quali delle seguenti disposizioni, procedure e prassi si applicano nel vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

È richiesta un’autorizzazione per i cambiamenti nel tipo di impianto o nelle modalità operative

Sì/No

È richiesta un’autorizzazione per i cambiamenti nella metodologia di monitoraggio

Sì/No

I cambiamenti devono essere comunicati in anticipo

Sì/No

Le chiusure devono essere notificate immediatamente

Sì/No

Sanzioni in caso di mancata conformità alla richiesta di aggiornamento della metodologia di monitoraggio

Sì/No

Il cambiamento di gestore comporta un aggiornamento dell’autorizzazione

Sì/No

I cambiamenti meno importanti vengono semplicemente registrati

Sì/No

Altro (precisare):

 

4.5.

Quante autorizzazioni sono state aggiornate nel periodo di riferimento a seguito di modifiche alla natura o al funzionamento degli impianti o ad eventuali ampliamenti ad opera dei gestori come indicato all’articolo 7 della direttiva 2003/87/CE? Indicare il numero di autorizzazioni aggiornate per ogni categoria (aumento o riduzione della capacità, cambiamento nella natura del processo, ecc.).

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Indicare il numero di modifiche o cambiamenti per ciascuna categoria

Modifiche/cambiamenti complessivi

 

Revoca

 

Restituzione

 

Trasferimento

 

Aumento capacità

 

Riduzione capacità

 

Modifica nelle modalità di monitoraggio e comunicazione

 

Cambiamento del nome dell’impianto o del gestore

 

Modifica non significativa

 

Notifica del cambiamento/modifica senza aggiornamento dell’autorizzazione

 

Altro (precisare):

 

4.6.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti il rilascio delle autorizzazioni agli impianti nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

5.   Applicazione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni

Rispondere alla domanda 5.1 nella relazione prevista per il 30 giugno 2007, nella prima relazione di ciascun periodo di scambio e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

5.1.

Quali atti giuridici sono stati adottati nel vostro paese per mettere in atto le linee guida sul monitoraggio e la comunicazione? Indicare se nel vostro paese la legislazione consente deroghe generali rispetto alle linee guida sul monitoraggio e la comunicazione, ad esempio per combustibili o attività specifici. In caso affermativo, precisare quali.

5.2.

Indicare quali livelli sono stati utilizzati nelle metodologie di monitoraggio per gli impianti che producono maggiori emissioni [cfr. decisione 2004/156/CE della Commissione (3)].

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 2 contenuta nella parte 2 del presente allegato. Nella tabella 2 inserire solo le informazioni riguardanti gli impianti più grandi cui si applica la direttiva sullo scambio delle quote di emissione che, cumulativamente, contribuiscono al 50 % delle emissioni totali incluse nel sistema di scambio. Non devono essere fornite informazioni per le fonti che, all’interno di questi impianti, emettono meno di 25 kt di CO2 equivalente l’anno.

5.3.

Se nella metodologia di monitoraggio sono stati accettati livelli inferiori ai livelli minimi specificati nella tabella 1, punto 4.2.2.1.4, dell’allegato I della decisione 2004/156/CE, indicare, per ciascun impianto in cui ciò sia avvenuto, la copertura delle emissioni, l’attività, la categoria dei livelli (dati attività, potere calorifico netto, fattore di emissione, fattore di ossidazione o fattore di conversione) e l’approccio/livello di monitoraggio approvato nell’autorizzazione.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 3 contenuta nella parte 2 del presente allegato. Nella tabella 3 inserire solo le informazioni relative agli impianti non indicati nella domanda 5.2. Eventuali deroghe generali previste dalla legislazione nazionale devono essere precisate nella domanda 5.1.

5.4.

Quali impianti hanno temporaneamente applicato metodologie diverse da quelle concordate con l’autorità competente per quanto riguarda i livelli?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 4 contenuta nella parte 2 del presente allegato.

5.5.

In quanti impianti sono state effettuate misure in continuo delle emissioni? Specificare il numero di impianti ripartiti per attività dell’allegato I e, all’interno di ciascuna attività, per sottocategoria in base alle emissioni annue comunicate (inferiori a 50 kt, tra 50 e 500 kt e superiori a 500 kt).

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 5 contenuta nella parte 2 del presente allegato.

5.6.

Quanto CO2 è stato trasferito dagli impianti? Indicare il numero di tonnellate di CO2 trasferite a norma del punto 4.2.2.1.2 dell’allegato I della decisione 2004/156/CE e il numero di impianti che hanno trasferito CO2 per ciascuna attività elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

Principale attività dell’allegato I

Numero di impianti

CO2 trasferito [kt di CO2]

Utilizzo del CO2 trasferito

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.7.

Quanta biomassa è stata combusta o utilizzata nei processi? Indicare la quantità di biomassa, definita ai sensi del punto 2, lettera d), dell’allegato I della decisione 2004/156/CE, combusta (in TJ) o utilizzata (in t o m3) per ciascuna attività elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

Principale attività dell’allegato I

Biomassa combusta [TJ]

Biomassa utilizzata [t]

Biomassa utilizzata [m3]

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.8.

Indicare la quantità totale di rifiuti utilizzati come combustibili o materiale in entrata per tipo di rifiuto. Indicare la quantità totale di emissioni di CO2 prodotte, ripartite per tipo di rifiuto.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Tipo di rifiuto (4)

Quantità utilizzata/applicata [t]

Quantità utilizzata/applicata [m3]

Emissioni di CO2 [t CO2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.

Fornire alcuni documenti esemplificativi sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da alcuni impianti temporaneamente esclusi, se esistono.

Rispondere alla domanda 5.10 nella relazione prevista per il 30 giugno 2007 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

5.10.

Quali misure sono state adottate per coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con altri obblighi vigenti in materia al fine di ridurre al minimo l’onere per le imprese?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Quale delle seguenti affermazioni si applica al vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

Coordinamento delle disposizioni in materia di comunicazione per lo scambio delle quote con eventuali altre disposizioni esistenti in materia

Sì/No

Coordinamento con l’inventario dei gas serra previsto dalla UNFCCC (5) e con la decisione n. 280/2004/CE

 

Coordinamento con il registro EPER (6)

Sì/No

Coordinamento con la direttiva IPPC

Sì/No

Coordinamento con il registro NEC (7)

Sì/No

Coordinamento con il registro LCP (8)

Sì/No

Coordinamento con il registro EMEP (9)

Sì/No

Coordinamento con accordi volontari

Sì/No

Coordinamento con altri sistemi di scambio delle quote (specificare)

Sì/No

L’ufficio statistico può utilizzare i dati sullo scambio delle quote di emissione

Sì/No

Altro (precisare):

 

5.11.

Indicare le procedure o le misure messe in atto per migliorare il monitoraggio e la comunicazione dei dati da parte dei gestori.

5.12.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti l’applicazione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

6.   Disposizioni per la verifica

Rispondere alla domanda 6.1 nella relazione prevista per il 30 giugno 2007 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

6.1.

Descrivere il contesto che disciplina le verifiche delle emissioni e, in particolare, il ruolo delle autorità competenti e di altri responsabili delle verifiche ed eventuali disposizioni particolari applicabili ai verificatori già accreditati in un altro paese. Presentare i documenti che definiscono i criteri di accreditamento dei responsabili delle verifiche ed eventuali linee guida per la verifica fornite ai responsabili della verifica accreditati, nonché eventuali documenti che definiscono i meccanismi di supervisione e garanzia della qualità messi a disposizione dei responsabili della verifica.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Quali delle seguenti affermazioni si applicano al vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

I verificatori indipendenti possono essere accreditati in base ai criteri nazionali

(in tal caso fornire i documenti del caso o il link Internet)

Sì/No

Linee guida nazionali per la verifica

(in tal caso fornire i documenti del caso o il link Internet)

Sì/No

Esistenza di norme e procedure nazionali in materia di verifica basate sulle norme EN 45011 ed EA-6/01 (10)

Sì/No

I verificatori sono tenuti a presentare raccomandazioni per migliorare il monitoraggio degli impianti

Sì/No

L’autorità competente o un altro organismo ha il diritto di controllare le comunicazioni verificate sulle emissioni

Sì/No

L’autorità competente o un altro organismo ha il diritto di correggere le comunicazioni verificate sulle emissioni se le ritiene insoddisfacenti

Sì/No

L’autorità competente o un altro organismo controlla i verificatori (ad esempio con controlli casuali, formazione, procedure di garanzia qualità e controllo qualità)

Sì/No

L’autorità competente ha il diritto di nominare un verificatore per un impianto

Sì/No

I verificatori accreditati in un altro Stato membro sono soggetti ad un processo di accreditamento diverso

No

No, solo a disposizioni formali (registrazione ecc.)

No, solo per i verificatori accreditati in uno Stato membro che applica criteri analoghi

Sì, a disposizioni semplificate

Sì, è richiesto un accreditamento completo (in tal caso, motivare sinteticamente la decisione)

I verificatori accreditati in un altro Stato membro devono conoscere la lingua e/o la legislazione/regolamentazione nazionale

Sì/No

Per i verificatori accreditati in un altro Stato membro l’autorità competente applica procedure speciali di garanzia/controllo qualità

Sì/No

Altro (precisare):

 

6.2.

Ci sono stati gestori che hanno presentato una comunicazione sulle emissioni per il periodo di riferimento che non è stata considerata soddisfacente entro il 31 marzo? In caso affermativo, fornire un elenco degli impianti interessati e i motivi del mancato giudizio positivo della verifica.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 6 contenuta nella parte 2 del presente allegato. I casi in cui i gestori non hanno presentato alcuna comunicazione sulle emissioni devono essere indicati alla domanda 6.3.

6.3.

Per quanti impianti non sono state presentate, entro il 31 marzo, comunicazioni sulle emissioni nel periodo di riferimento? Specificare il numero di impianti, le quote assegnate e le quote bloccate nei conti dei gestori ripartiti per attività dell’allegato I e, all’interno di ciascuna attività, per sottocategoria in base alle emissioni annue comunicate (inferiori a 50 kt, tra 50 e 500 kt e superiori a 500 kt).

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 7 contenuta nella parte 2 del presente allegato.

6.4.

Indicare i provvedimenti adottati nel caso in cui i gestori non abbiano presentato, entro il 31 marzo, una comunicazione sulle emissioni del periodo di riferimento.

6.5.

L’autorità competente ha svolto controlli indipendenti sulle comunicazioni verificate? In caso affermativo, descrivere come sono stati effettuati i controlli supplementari e/o quante comunicazioni sono state controllate.

6.6.

L’autorità competente ha dato istruzioni all’amministratore del registro di correggere le emissioni annue verificate per l’anno precedente relative a uno o più impianti per garantire la conformità alle disposizioni dettagliate istituite dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE?

Indicare eventuali correzioni nella tabella 6 della parte 2.

6.7.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti le disposizioni in materia di verifica nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

7.   Funzionamento dei registri

Rispondere alla domanda 7.1 nella relazione prevista per il 30 giugno 2007 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

7.1.

Indicare eventuali termini e condizioni che i titolari dei conti devono sottoscrivere e descrivere come viene effettuato il controllo dell’identità delle persone prima dell’apertura di un conto di deposito [cfr. regolamento (CE) n. 2216/2004 (11)].

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

Indicare il link al registro

 

Quali delle seguenti affermazioni si applicano al vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

Sono stati elaborati termini e condizioni specifici che i titolari dei conti devono sottoscrivere

(in tal caso fornire i documenti o i link del caso)

Sì/No

I controlli sull’identità dei titolari sono diversi per i gestori e per i privati cittadini

Sì/No

Ai fini del controllo dell'identità, per i residenti nello Stato membro è richiesta la presenza della persona (12)

Gestori/Privati cittadini/Entrambi/No

Il controllo dell’identità viene effettuato con procedura scritta solo per i residenti (13)

Gestori/Privati cittadini/Entrambi/No

Ai fini del controllo dell'identità, per i residenti di un altro paese è richiesta la presenza della persona (14)

Gestori/Privati cittadini/Entrambi/No

Il controllo dell’identità viene effettuato con procedura scritta solo per i residenti in altri paesi (15)

Gestori/Individui/Entrambi/No

Il gestore dell’impianto deve presentare l’iscrizione al registro delle imprese o altra documentazione analoga per aprire un conto di deposito

Sì/No

Per l’apertura di un conto di deposito in qualità di gestore è necessario presentare una documentazione che attesti il diritto a rappresentare l’impresa

Sì/No

Altro (precisare):

 

7.2.

Fornire una sintesi di tutti i segnali di allerta per la sicurezza attinenti al registro nazionale che si sono verificati durante il periodo di riferimento, indicando come sono stati affrontati e il tempo impiegato per trovare una soluzione.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Quali delle seguenti affermazioni si applicano al vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

Vengono applicate procedure generali per impedire situazioni di allerta per la sicurezza

Sì/No

Durante il periodo di riferimento si sono verificate situazioni di allerta per la sicurezza riguardanti i registri nazionali

Sì/No

In caso affermativo completare la tabella seguente


Tipo di allerta

Numero di casi verificatisi

Provvedimento adottato

Tempo impiegato per risolvere la situazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Indicare per quanti minuti di ogni mese del periodo di riferimento il registro nazionale è stato indisponibile agli utilizzatori a) per interruzioni programmate dell’attività (downtime) e b) per problemi imprevisti.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

Mese

Interruzioni programmate dell’attività

[minuti]

Interruzioni impreviste dell’attività

[minuti]

Gennaio

 

 

Febbraio

 

 

Marzo

 

 

Aprile

 

 

Maggio

 

 

Giugno

 

 

Luglio

 

 

Agosto

 

 

Settembre

 

 

Ottobre

 

 

Novembre

 

 

Dicembre

 

 

7.4.

Elencare e descrivere in dettaglio ogni aggiornamento del registro nazionale già programmato per il prossimo periodo di riferimento.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Quali delle seguenti affermazioni si applicano al vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

Periodicamente sono previsti dei tempi per la manutenzione e l’aggiornamento del registro

(in caso affermativo, indicare le date)

Sì/No

Il registro sarà aggiornato quando sarà aggiornato il software utilizzato

Sì/No

Fornire informazioni su tutti gli aggiornamenti previsti per il prossimo periodo di riferimento

Data

Finalità

 

 

 

 

 

 

7.5.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti il funzionamento dei registri nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

8.   Disposizioni per l’assegnazione delle quote — nuovi entranti — chiusura

Rispondere alle domande 8.1 e 8.2 nella prima relazione dopo ogni notificazione e procedura di assegnazione delle quote previste dagli articoli 9 e 11 della direttiva 2003/87/CE.

8.1.

Prendendo in considerazione il processo di assegnazione già ultimato, descrivere i principali insegnamenti tratti dalle autorità del paese e indicare se si ritiene che tali insegnamenti influenzeranno l’approccio al prossimo esercizio di assegnazione delle quote.

8.2.

Proporre eventuali suggerimenti per migliorare i futuri processi di notificazione e assegnazione per la Comunità nel suo complesso.

8.3.

Quante quote sono state assegnate agli eventuali nuovi entranti elencati nella tabella 1? Indicare il codice identificativo dell’impianto del nuovo entrante e il codice identificativo dell’operazione associata all’assegnazione delle quote.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella 1 contenuta nella parte 2 del presente allegato.

8.4.

Quante quote sono rimaste nella riserva per i nuovi entranti al termine del periodo di riferimento e che percentuale rappresentano della riserva originaria?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

Numero di quote rimaste nella riserva per i nuovi entranti al termine del periodo di riferimento (31 dicembre di ogni anno).

 

Percentuale di quote rimaste nella riserva per i nuovi entranti (%).

 

8.5.

Se lo Stato membro assegna quote a titolo oneroso, spiegare come si procede a tale assegnazione (ad esempio indicare come si svolge un’asta).

8.6.

Se l’assegnazione delle quote è avvenuta tramite asta, indicare chi è stato ammesso a partecipare.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

Solo i gestori nazionali

Sì/No

Solo i titolari di un conto nel registro nazionale

Sì/No

Tutti i gestori comunitari

Sì/No

Tutti gli offerenti che hanno un conto in un registro comunitario

Sì/No

Altro (precisare):

 

8.7.

Se l’assegnazione delle quote è avvenuta tramite asta, quante aste sono state organizzate durante il periodo di riferimento, quante quote sono state messe all’asta in ogni asta, che percentuale rappresentano rispetto alla quantità totale di quote per il periodo di scambio e qual è stato il prezzo di ogni quota ad ogni asta?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

Per l’assegnazione delle quote è stata utilizzata la vendita all’asta?

Sì/No

In caso di risposta affermativa, rispondere alle seguenti domande:

Numero di aste organizzate durante il periodo di riferimento (dal 1o gennaio al 31 dicembre)

 

Numero di quote messe all’asta (indicare il numero per ogni asta separatamente)

 

Prezzo di aggiudicazione dell’asta (indicare il prezzo per ogni asta separatamente)

 

8.8.

Se l’assegnazione delle quote è avvenuta tramite asta, come sono state utilizzate le quote che non sono state acquistate durante la o le aste?

8.9.

Se l’assegnazione delle quote è avvenuta tramite asta, a cosa è stato destinato il ricavato?

8.10.

Come sono state trattate le quote assegnate e non rilasciate agli impianti che hanno chiuso durante il periodo di riferimento?

Rispondere alla domanda 8.11 nella prima relazione al termine dei periodi di scambio definiti all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/87/CE.

8.11.

Le quote rimaste nella riserva per i nuovi entranti al termine del periodo di scambio sono state cancellate o messe all’asta?

8.12.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti le modalità di assegnazione delle quote, i nuovi entranti e la chiusura degli impianti nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

9.   Restituzione delle quote da parte dei gestori

9.1.

Nei casi in cui sia stato chiuso un conto del registro perché non c’era alcuna ragionevole possibilità che il gestore dell’impianto restituisse altre quote, descriverne il motivo e indicare la quantità di quote che doveva essere restituita (16).

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Motivi che hanno determinato la chiusura del conto

Quantità di quote da restituire [in kt di CO2 eq]

 

 

 

 

 

 

9.2.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la restituzione delle quote da parte dei gestori nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

10.   Utilizzo delle unità di riduzione delle emissioni (ERU) e delle riduzioni certificate delle emissioni (CER) nel sistema comunitario

Rispondere alla domanda 10.1 ogni anno a partire dalla relazione presentata nel 2006 per le CER e a partire dalla relazione da presentare nel 2009 per le ERU.

10.1.

Sono state rilasciate ERU e CER per le quali è stato necessario cancellare un numero corrispondente di quote a norma dell’articolo 11 ter, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2003/87/CE per le attività di progetto di attuazione congiunta (JI) o del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che riducono o limitano, direttamente o indirettamente, le emissioni di impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva in questione? In caso affermativo, indicare il totale delle quote cancellate e il numero complessivo di gestori interessati, facendo la distinzione tra le quote cancellate a norma dell’articolo 11 ter, paragrafo 3, e a norma dell’articolo 11 ter, paragrafo 4.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

 

Quantità di quote cancellate

Numero di gestori interessati

Cancellazione a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 3

 

 

Cancellazione a norma dell'articolo 11 ter, paragrafo 4

 

 

Rispondere alle domande 10.2 e 10.3 nella relazione prevista per il 30 giugno 2007 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

10.2.

Quali CER ed ERU è possibile utilizzare ai fini della conformità nel vostro paese? Indicare le categorie di progetti eventualmente escluse, eccetto quelle già escluse a norma dell’articolo 11 ter, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (cioè le CER e le ERU derivanti da progetti del settore nucleare o da attività di progetto di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura — LULUCEF).

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

È possibile utilizzare CER ed ERU derivanti da tutte le categorie di progetti

Sì/No

Sono escluse le CER e le ERU derivanti da alcune categorie di progetti (in caso affermativo, indicare quali)

Sì/No

10.3.

Quali misure sono state adottate per garantire che, durante lo sviluppo di progetti per la produzione di energia idroelettrica con una capacità di generazione superiore a 20 MW, siano rispettati i criteri e le linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione definitiva del 2000 della World Commission on Dams (WCD)?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Quali delle seguenti affermazioni si applicano al vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

I partecipanti ai progetti sono giuridicamente vincolati a seguire linee guida della WCD

Sì/No

Viene verificato il rispetto delle linee guida WCD (in caso affermativo, indicare l’autorità responsabile, ad esempio l’autorità competente o l’autorità nazionale designata)

Sì/No

Durante l’esecuzione di progetti idroelettrici di grandi dimensioni devono essere rispettati altri criteri e linee guida internazionali (in tal caso fornire i documenti o i link del caso)

Sì/No

Altro (precisare):

 

10.4.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti l’utilizzo delle ERU e delle CER nel sistema comunitario nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

11.   Costi e tariffe

Rispondere alle domande da 11.1 a 11.4 nella relazione prevista per il 30 giugno 2007 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

11.1.

I gestori devono sostenere dei costi per il rilascio e l’aggiornamento delle autorizzazioni? In caso affermativo, fornire informazioni sui costi, sui ricavi complessivi e sull’utilizzo di tali ricavi.

11.2.

Che tipo di costi devono sostenere i gestori per il rilascio delle quote? Fornire informazioni sui costi, sui ricavi complessivi e sull’utilizzo di tali ricavi.

11.3.

Che tipo di costi sono eventualmente sostenuti per l’utilizzo del registro? Specificare.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

Quali delle seguenti affermazioni si applicano al vostro paese? (Aggiungere eventualmente altro testo esplicativo)

Vengono sostenuti costi per l’uso del registro

Gestori: Sì/No

Privati cittadini: Sì/No

I gestori e i singoli individui devono sostenere costi diversi

Sì/No

Costo di apertura di un conto (17)

Gestori: … EUR una tantum/per periodo di riferimento

Privati cittadini: … EUR una tantum/per periodo di riferimento

Spesa annua per la gestione del conto (18)

Gestori: …EUR l’anno

Privati cittadini: …EUR l’anno

Altro (precisare):

 

11.4.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti i costi e le tariffe in vigore nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

12.   Aspetti legati alla conformità alla direttiva sullo scambio delle quote di emissione

Rispondere alla domanda 12.1 nella relazione prevista per il 30 giugno 2007 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

12.1.

Indicare le disposizioni nazionali interessate e le sanzioni previste, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva sullo scambio delle quote per la violazione delle disposizioni nazionali applicabili.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

Tipo di violazione

Disposizione nazionale interessata

Sanzioni pecuniarie [EUR]

Arresto [mesi]

min

max

min

max

Esercizio impianto senza autorizzazione

 

 

 

 

 

Violazione obblighi di monitoraggio e comunicazione

 

 

 

 

 

Omissione notifica modifiche all’impianto

 

 

 

 

 

Altro (precisare):

 

 

 

 

 

12.2.

Nel caso in cui siano state irrogate sanzioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva sullo scambio delle quote di emissione per la violazione delle disposizioni nazionali, indicare le disposizioni nazionali interessate, descrivere sinteticamente la violazione e illustrare le sanzioni irrogate.

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito. Se necessario aggiungere altre righe.

 

 

Sanzione irrogata

Violazione

Disposizione nazionale

Sanzioni pecuniarie [EUR]

Arresto [mesi]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.

Indicare i nominativi dei gestori ai quali sono state irrogate sanzioni per le emissioni in eccesso a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sullo scambio delle quote.

Per rispondere a questa domanda, è sufficiente indicare il riferimento alla pubblicazione dei nomi dei gestori di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva.

12.4.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la conformità alla direttiva sullo scambio delle quote di emissione nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

13.   Natura giuridica delle quote e trattamento fiscale

Rispondere alle domande da 13.1 a 13.8 nella relazione prevista per il 30 giugno 2007 e nelle relazioni successive se subentrano modifiche nel corso del periodo di riferimento.

13.1.

Quale statuto giuridico è stato attribuito alle quote (bene/strumento finanziario) ai fini della normativa fiscale?

13.2.

Quale statuto giuridico è stato attribuito alle quote e alle emissioni ai fini della contabilità?

13.3.

Sono state fissate o adottate norme specifiche di contabilità per le quote? In caso affermativo, descriverle sinteticamente.

13.4.

Le operazioni che interessano le quote sono soggette a IVA?

13.5.

Il rilascio delle quote è soggetto a IVA?

13.6.

Se lo Stato membro assegna quote a pagamento, si applica l’IVA sull’operazione?

13.7.

I profitti o le perdite derivanti dalle operazioni eseguite con le quote sono soggetti ad un’imposta specifica sul reddito (ad esempio tariffe particolari)?

13.8.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti la natura giuridica delle quote e il trattamento fiscale ad esse riservato nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

14.   Accesso alle informazioni a norma dell’articolo 17 della direttiva sullo scambio delle quote

14.1.

Dove sono messe a disposizione del pubblico le decisioni sull’assegnazione delle quote, le informazioni sulle attività di progetto alle quali partecipa lo Stato membro o alle quali quest’ultimo autorizza soggetti pubblici o privati a partecipare e le comunicazioni sulle emissioni previste dalle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e detenute dall’autorità competente?

Per rispondere a questa domanda, utilizzare la tabella inserita di seguito.

Tipo d’informazione

Informazioni disponibili al pubblico

Indicare dove sono reperibili le eventuali informazioni

Internet (19)

Pubblicazione ufficiale (20)

Altro (precisare)

Regole per l’assegnazione

Sì/No/Solo su richiesta

 

 

 

Tabella PNA

Sì/No/Solo su richiesta

 

 

 

Modifiche all’elenco degli impianti

Sì/No/Solo su richiesta

 

 

 

Comunicazioni verificate sulle emissioni

Sì/No/Solo su richiesta

 

 

 

Attività di progetto

Sì/No/Solo su richiesta

 

 

 

Autorizzazione ad emettere gas serra

Sì/No/Solo su richiesta

 

 

 

Informazioni a norma dell’allegato XVI del regolamento (CE) n. 216/2004

Sì/No/Solo su richiesta

 

 

 

Altro (precisare):

 

 

 

 

14.2.

Indicare se ci sono altre informazioni pertinenti riguardanti l’accesso alle informazioni a norma dell’articolo 17 della direttiva sullo scambio delle quote nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

15.   Altre osservazioni

15.1.

Indicare se nel vostro paese sono stati effettuati studi sull’attuazione e sull’ulteriore sviluppo del sistema europeo di scambio delle quote di emissione. In caso affermativo, fornire il documento, i riferimenti o il sito Internet e una breve sintesi dello studio.

15.2.

Indicare eventuali aspetti particolari connessi all’attuazione che destano preoccupazione nel vostro paese. In caso affermativo, precisare quali.

PARTE 2

Tabella 1

Modifiche all’elenco degli impianti

Stato Membro:

Periodo di riferimento:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Impianto

Gestore

Principale attività allegato I (21)

Altre attività allegato I (21)

Principale attività non allegato I (22)

Modifiche rispetto agli impianti inseriti nel PNA (23)

Quote assegnate o rilasciate (24)

Codice identificativo dell’operazione (25)

Codice identificativo autorizzazione

Codice identificativo impianto

Nome

Quantitativo

Anno (i)

 

 

 

 

 


Tabella 2

Metodologie di monitoraggio applicate (solo per gli impianti che, cumulativamente, contribuiscono al 50 % delle emissioni totali interessate dal sistema di scambio. Non devono essere fornite informazioni per le fonti che, all’interno di questi impianti, emettono meno di 25 kt di CO2 equivalente l’anno)

Stato Membro:

Periodo di riferimento:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Impianto

Fonte di emissioni

Livello scelto (30)

Valori

Codice identificativo autorizzazione

Codice identificativo impianto

Principale attività allegato I (26)

Emissioni totali annue (27)

Attività allegato I (28)

Tipo di combustibile o attività (29)

Emissioni connesse (27)

Dati relativi all'attività

Fattore di emissione

Potere calorifico netto

Fattore di ossidazione

Fattore di emissione

Potere calorifico netto

Fattore di ossidazione

t CO2

t CO2

Livello

Livello

Livello

Livello

Valore

Unità di misura (31)

Valore

Unità di misura (32)

%

 

 

 

 


Tabella 3

Metodologie di monitoraggio applicate agli impianti per i quali non è stato possibile utilizzare i livelli minimi indicati nella tabella 1 del punto 4.2.2.1.4 della decisione 2004/156/CE

Stato Membro:

Periodo di riferimento:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

Impianto

Emissioni totali annue

Parametro di monitoraggio interessato (34)

Livello minimo in base alle linee guida sul monitoraggio

Livello applicato

Motivazione per la scelta del livello inferiore (35)

Livello inferiore consentito fino a (36)

Codice identificativo autorizzazione

Codice identificativo impianto

Attività allegato I (33)

t CO2

Livello

Livello

Mese/anno

 

 

 


Tabella 4

Cambiamento provvisorio della metodologia di monitoraggio

Stato Membro:

Anno di riferimento:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Impianto

Attività allegato I (37)

Emissioni totali annue

Parametro di monitoraggio interessato (38)

Metodologia approvata originariamente

Metodologia provvisoria applicata

Motivo del cambiamento provvisorio (39)

Periodo di sospensione temporanea fino al ripristino della metodologia di livello adeguata

Inizio:

Fine:

Codice identificativo autorizzazione

Codice identificativo impianto

 

t CO2

Livello

Livello

Mese/anno

Mese/anno

 

 

 

 

 


Tabella 5

Numero di impianti che procedono alla misura in continuo delle emissioni

Stato Membro:

Anno di riferimento:


A

B

C

D

Principale attività allegato I (40)

< 50 000 t CO2 eq

50 000 a 500 000 t CO2 eq

> 500 000 t CO2 eq

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Tabella 6

Comunicazione delle emissioni a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva sullo scambio delle quote di emissione non ritenute soddisfacenti

Stato Membro:

Anno di riferimento:


A

B

C

D

E

F

G

Impianto

Emissioni comunicate dagli impianti

Quote restituite

Quote bloccate nel conto di deposito del gestore

Motivo della mancata convalida della comunicazione delle emissioni (41)

Correzione delle emissioni verificate da parte dell’autorità competente

Codice identificativo autorizzazione

Codice identificativo impianto

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


Tabella 7

Impianti per i quali al 31 marzo del periodo di riferimento non erano state presentate comunicazioni sulle emissioni

Stato Membro:

Periodo di riferimento:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Principale attività allegato I (42)

< 50 000 t CO2 e

da 50 000 a 500 000 t CO2 eq

> 500 000 t CO2 e

Numero di comunicazioni non presentate

Assegnazione

Quote bloccate nei conti di deposito del gestore

Numero di comunicazioni non presentate

Assegnazione

Quote bloccate nei conti di deposito del gestore

Numero di comunicazioni non presentate

Assegnazione

Quote bloccate nei conti di deposito del gestore

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 


(1)  Se un impianto svolge più di un’attività, contabilizzare l’impianto solo una volta nell’ambito dell’attività principale dell’allegato I.

(2)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

(3)  GU L 59 del 26.2.2004, pag. 1.

(4)  Per i tipi di rifiuti utilizzare la classificazione dell’elenco europeo dei rifiuti [decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE della Commissione che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi].

(5)  Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

(6)  Registro europeo delle emissioni inquinanti (decisione 2000/479/CE della Commissione del 17 luglio 2000) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36).

(7)  Limiti nazionali di emissione (direttiva 2001/81/CE) (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

(8)  Grandi impianti di combustione (direttiva 2001/80/CE) (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

(9)  Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa.

(10)  European Co-operation for Accreditation’s (EA), Guidance on the application of EN 45011.

(11)  GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

(12)  Se il richiedente deve presentarsi di persona, s’intendono compresi i controlli dell’identità effettuati da terzi come uffici postali o notarili.

(13)  Ivi comprese le procedure elettroniche.

(14)  Se il richiedente deve presentarsi di persona, s’intendono compresi i controlli dell’identità effettuati da terzi come le ambasciate.

(15)  Ivi comprese le procedure elettroniche.

(16)  Se non si conosce il numero delle quote da restituire, fornire una stima sulla base dell'ultima comunicazione verificata sulle emissioni, delle quote che rimangono nel conto e di ogni altra informazione in possesso dell'autorità competente.

(17)  Indicare anche il periodo interessato (una tantum/per periodo di riferimento).

(18)  Se i costi sono in funzione delle quote assegnate, indicare l'importo minimo e l'importo massimo, se applicabile, e le formule del caso.

(19)  Indicare l'indirizzo Internet.

(20)  Indicare il titolo.

(21)  Lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in varie sottocategorie. Indicare tutte le attività interessate. Per le attività dell’allegato I utilizzare i codici inseriti nella tabella di cui alla domanda 3.3.

(22)  L’attività principale di un impianto può anche essere diversa da un’attività inserita nell’allegato I. In tal caso, specificare.

(23)  Indicare “nuovo entrante”, “chiusura” o “al di sotto delle soglie di capacità”.

(24)  Per i nuovi entranti, indicare gli anni per i quali è stata assegnata la quantità di quote. In caso di chiusura, indicare le quote rilasciate durante il periodo di scambio rimanente (se applicabile).

(25)  Nel caso dei nuovi entranti indicare il codice associato all’assegnazione delle quote.

(26)  Lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in varie sottocategorie. Indicare la principale attività dell’allegato I. Per le attività dell’allegato I utilizzare i codici inseriti nella tabella di cui alla domanda 3.3.

(27)  Emissioni verificate, se disponibili, o emissioni segnalate dal gestore.

(28)  Lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in varie sottocategorie. Per ogni tipo di combustibile o di attività, indicare l’attività dell’allegato I. Per le attività dell’allegato I utilizzare i codici inseriti nella tabella 1.

(29)  Carbon fossile, gas naturale, acciaio, calce ecc. Se nello stesso impianto viene effettuata più di un’attività o impiegato più di un combustibile, utilizzare una riga per ciascun combustibile o attività.

(30)  Completare solo se le emissioni vengono calcolate.

(31)  kg CO2/kWh, t CO2/kg, ecc.

(32)  kJ/kg, kJ/m3, ecc.

(33)  Lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in varie sottocategorie. Indicare l’attività principale. Per le attività dell’allegato I utilizzare i codici inseriti nella tabella di cui alla domanda 3.3.

(34)  Utilizzare le seguenti abbreviazioni: dati relativi all'attività (AD), potere calorifico netto (NCV), fattore di emissione (EF), dati sulla composizione (CD), fattore di ossidazione (OF), fattore di conversione (CF). Se in un impianto sono interessati diversi valori, completare una riga per ciascun valore.

(35)  Utilizzare le seguenti annotazioni: non fattibile tecnicamente, costi eccessivi, altro (specificare).

(36)  Se l’applicazione del livello inferiore è consentita solo per un periodo limitato di tempo, indicare la data; in caso contrario, lasciare vuota la casella.

(37)  Lo stesso impianto può svolgere attività che rientrano in varie sottocategorie. Indicare l’attività principale. Per le attività dell’allegato I utilizzare i codici inseriti nella tabella di cui alla domanda 3.3.

(38)  Utilizzare le seguenti abbreviazioni: dati relativi all'attività (AD), potere calorifico netto (NCV), fattore di emissione (EF), dati sulla composizione (CD), fattore di ossidazione (OF), fattore di conversione (CF). Se in un impianto sono interessati diversi valori, completare una riga per ciascun valore.

(39)  Utilizzare le seguenti abbreviazioni: guasto dei sistemi di misura (FMD), mancanza provvisoria di dati (TLD), cambiamenti nell’impianto, nel tipo di combustibile ecc. (CIF), altro (specificare).

(40)  Per le attività dell’allegato I utilizzare i codici inseriti nella tabella di cui alla domanda 3.3. Se un impianto svolge più di un’attività, contabilizzare l’impianto solo una volta nell’ambito dell’attività principale dell’allegato I.

(41)  Utilizzare le seguenti abbreviazioni: i dati comunicati presentano incongruenze ed errori materiali (NFI), la raccolta dei dati non è avvenuta secondo le norme scientifiche applicabili (NASS), i dati pertinenti sull’impianto sono incompleti e/o incongruenti (RNC), al responsabile della verifica non è stato consentito l’accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l’oggetto della verifica (VNA), non è stata presentata alcuna comunicazione (NR), altro (specificare).

(42)  Per le attività dell’allegato I utilizzare i codici inseriti nella tabella di cui alla domanda 3.3. Se un impianto svolge più di un’attività, contabilizzare l’impianto solo una volta nell’ambito dell’attività principale dell’allegato I.»


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/64


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2006

relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency)

[notificata con il numero C(2006) 5599]

(2006/804/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La tecnologia di identificazione a radio frequenza (RFID), un tipo particolare di apparecchiature a corto raggio, presenta un notevole potenziale economico e sociale per l’Europa. Esistono varie applicazioni della RFID, come l’identificazione automatica degli articoli, la tracciabilità di beni, i sistemi di sicurezza e allarme, la gestione dei rifiuti, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto, i sistemi di localizzazione, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, i sistemi di controllo senza filo. Lo sviluppo di apparecchiature RFID che utilizzano la banda UHF nell’Unione europea contribuirà allo sviluppo della società dell’informazione e alla promozione dell’innovazione.

(2)

Sono necessarie condizioni armonizzate per la disponibilità dello spettro radio per le apparecchiature RFID in UHF e la sicurezza giuridica deve essere garantita per consentire che l'identificazione di prodotti dotati di tali apparecchiature o che i servizi legati alla RFID possano funzionare nell’intero territorio europeo. Garantire il funzionamento del mercato interno consentirà l'adozione rapida ed efficace della tecnologia RFID, favorendo economie di scala ed un uso transfrontaliero.

(3)

La presente decisione riguarda unicamente i sistemi RFID in cui i dispositivi fissati agli articoli da identificare non dispongono di una fonte energetica autonoma per la radiotrasmissione e trasmettono unicamente riutilizzando l'energia che captano dai dispositivi di lettura. La possibilità che provochino interferenze per gli altri utilizzatori dello spettro è pertanto limitata. Queste apparecchiature possono dunque condividere bande di frequenze con altri servizi, soggetti ad autorizzazione o meno, senza provocare interferenze dannose e possono coesistere con altre apparecchiature a corto raggio. Il loro utilizzo pertanto non dovrebbe essere soggetto ad autorizzazioni individuali a norma della direttiva «Autorizzazioni» 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Inoltre, i servizi di radiocomunicazione, definiti nei Radio Regulations dell’ITU (International Telecommunications Union), hanno la priorità rispetto alle apparecchiature a corto raggio e non sono tenuti a garantire la protezione di tipi particolari di apparecchiature a corto raggio contro le interferenze. Visto che non si può garantire la protezione dalle interferenze agli utilizzatori delle apparecchiature RFID, spetta ai produttori delle apparecchiature RFID proteggerle contro le interferenze dannose dei servizi di radiocomunicazione nonché delle altre apparecchiature a corto raggio che operano conformemente alla regolamentazione comunitaria o nazionale vigente. Ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (3) (direttiva R&TTE) i fabbricanti dovrebbero garantire che le apparecchiature RFID utilizzino in maniera efficace lo spettro radio in modo da evitare le interferenze dannose con le altre apparecchiature a corto raggio.

(4)

L’11 marzo 2004 la Commissione ha conferito al CEPT, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, il mandato (4) di armonizzare l’utilizzazione delle frequenze per le apparecchiature a corto raggio, ivi compresi i dispositivi RFID. Nell’ambito di tale mandato, la CEPT, nella sua relazione (5) del 15 novembre 2004, ha elaborato l'elenco delle misure volontarie di armonizzazione esistenti nella Comunità europea per le apparecchiature a corto raggio, sottolineando l’esigenza di un impegno più vincolante da parte degli Stati membri per garantire la stabilità giuridica dell’armonizzazione delle frequenze ottenute dalla CEPT, soprattutto per lo spettro UHF utilizzato dalle apparecchiature RFID.

(5)

Le bande proposte dal CEPT per l’armonizzazione sono disciplinate, ai fini del loro utilizzo da parte di apparecchiature RFID, dalla norma armonizzata EN 302 208 adottata a norma della direttiva 1999/5/CE. Questa norma descrive una tecnica listen-before-talk (ascolta prima di parlare) destinata a garantire livelli di attenuazione adeguati per evitare interferenze dannose con gli altri utilizzatori della banda. L’applicazione di questa norma o di altre norme armonizzate pertinenti lascia presupporre la conformità con le prescrizioni di base della direttiva R&TTE.

(6)

L’armonizzazione a norma della presente decisione non esclude la possibilità per uno Stato membro di applicare, qualora opportuno, periodi di transizione o meccanismi di condivisione dello spettro radio a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

(7)

L’uso dello spettro radio è soggetto alle prescrizioni del diritto comunitario per la tutela della salute pubblica, in particolare la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (7). Nel caso delle apparecchiature radio la protezione della salute è garantita dalla conformità di tali apparecchiature alle prescrizioni di base della direttiva R&TTE.

(8)

Vista la rapida evoluzione della tecnologia, saranno messe a punto nuove apparecchiature RFID in UHF e dispositivi analoghi che richiederanno degli aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione, tenendo conto dei benefici economici delle nuove applicazioni e delle esigenze dell'industria e degli utilizzatori. Sarà pertanto necessario aggiornare la presente decisione per far fronte ai nuovi sviluppi del mercato e della tecnologia. Se nel corso del riesame emergerà la necessità di adeguare la decisione, le modifiche saranno stabilite secondo le procedure di cui alla decisione sullo spettro radio per l’adozione delle misure di esecuzione. Gli aggiornamenti possono prevedere periodi di transizione per adeguare le situazioni esistenti.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni di disponibilità e utilizzazione efficace dello spettro radio per le apparecchiature RFID che operano nella banda UHF.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1.

«apparecchiature RFID», apparecchiature utilizzate, tra l’altro, per la tracciabilità e l’identificazione di articoli mediante un sistema radio, composto, da un lato, da dispositivi passivi (tag) installati su determinati articoli e, d’altro lato, da unità trasmittenti/riceventi (lettori) che attivano i tag e ricevono dei dati;

2.

«senza interferenza e senza protezione», che non ci devono essere interferenze dannose per i servizi di radiocomunicazione e che non si può pretendere la protezione di queste apparecchiature da interferenze dannose derivanti da servizi di radiocomunicazione.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri designano e rendono disponibili, entro sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione, in modo non esclusivo, senza interferenze e senza protezione, le bande di frequenza destinate alle apparecchiature RFID, soggette alle condizioni specifiche, di cui all'allegato alla presente decisione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio, a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

3.   La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di autorizzare l’uso delle bande di frequenza a condizioni meno restrittive rispetto a quelle previste nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso delle bande in questione e riferiscono gli esiti alla Commissione in modo da consentire una rapida revisione della decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(3)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(4)  Mandato al CEPT di esaminare l'ulteriore armonizzazione delle bande di frequenza utilizzate per le apparecchiature a corto raggio.

(5)  Relazione finale dell'ECC in risposta al mandato conferito dalla Commissione al CEPT in materia di armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio.

(6)  GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.


ALLEGATO

Banda di frequenza UHF

Condizioni particolari

Potenza/intensità di campo massima

Spaziatura tra i canali

Sottobanda A: 865-865,6 MHz

100 mW e.r.p.

200 kHz

Sottobanda B: 865,6-867,6 MHz

2 W e.r.p.

200 kHz

Sottobanda C: 867,6-868 MHz

500 mW e.r.p.

200 kHz

Le frequenze centrali di canale sono pari a 864,9 MHz + (0,2 MHz × numero del canale)

I numeri di canale disponibili per ciascuna sottobanda sono:

 

Sottobanda A: numeri di canale da 1 a 3;

 

Sottobanda B: numeri di canale da 4 a 13;

 

Sottobanda C: numeri di canale da 14 a 15.

NB: La stessa apparecchiatura può operare in più sottobande.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/67


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2006) 5538]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/805/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la pesta suina classica (3), stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro tale malattia. Essa stabilisce le misure da adottare in caso di comparsa di peste suina classica. Tali misure comprendono i programmi delle misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici in talune condizioni.

(2)

La decisione 2003/526/CE della Commissione, del 18 luglio 2003, recante misure protettive contro la peste suina classica in taluni Stati membri (4) è stata adottata in seguito all'emergenza della peste suina classica in tali Stati membri. La suddetta decisione fissa misure di controllo relative alla peste suina classica nelle zone degli Stati membri in cui tale malattia è presente nei suini selvatici, allo scopo di prevenire la diffusione della malattia in altre zone della Comunità.

(3)

Tali Stati membri devono prendere le misure necessarie per prevenire la diffusione della peste suina classica. Pertanto hanno presentato alla Commissione piani relativi all'eradicazione e piani di vaccinazione contro tale malattia con le misure necessarie per l'eradicazione della malattia nelle zone definite nei loro piani come infette e con le misure necessarie da applicare nelle aziende di allevamento di suini in tali aree.

(4)

Vista la situazione epidemiologica in talune aree della Germania, della Francia e della Slovacchia, occorre che le misure di controllo della malattia che riguardano le restrizioni sulle spedizioni di suini vivi, sperma suino, ovuli e embrioni suini, previste dalla decisione 2003/526/CE per tali Stati membri siano previste anche nella presente decisione.

(5)

Inoltre la peste suina classica è stata riscontrata in Bulgaria nella popolazione di suini selvatici e di suini negli allevamenti ed è ancora probabilmente endemica in tali popolazioni. Di conseguenza, tenuto conto dell'adesione della Bulgaria, occorre prendere le disposizioni adeguate riguardo alla peste suina classica dalla data di adesione.

(6)

La Bulgaria ha preso le misure necessarie per controllare tale malattia in conformità con le norme previste dalla direttiva 2001/89/CE e ha presentato alla Commissione per approvazione un piano per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e un piano per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici in tutto il territorio della Bulgaria.

(7)

Vista la situazione epidemiologica della malattia in Bulgaria, occorre prevedere le misure di controllo della malattia in tutto il territorio di tale paese nella presente decisione.

(8)

Inoltre, allo scopo di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone della Comunità, occorre che la presente decisione preveda la proibizione della spedizione di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Bulgaria. Tali carni suine e prodotti preparati a base di carne suina devono essere provvisti di marchi speciali che non possono essere confusi con i marchi sanitari per carne suina di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5) e il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6). Tuttavia, occorre che tali prodotti a base di carne suina o altri prodotti contenenti carne suina possano essere spediti ad altri Stati membri se sono trattati in modo che ogni possibile virus di peste suina classica presente sia distrutto.

(9)

Allo scopo di garantire la conformità della presente decisione nel caso in cui a uno Stato membro sia proibita la spedizione di carni suine fresche, di preparazioni a base di carne e di prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carne suina, provenienti da talune zone del suo territorio, la presente decisione deve fissare i requisiti, in particolare per quanto riguarda la certificazione, per la spedizione di tali carni, preparazioni e prodotti da altre zone del territorio dello Stato membro non soggette a tale proibizione.

(10)

La decisione 2003/526/CE è stata modificata a più riprese. Occorre quindi abrogare la suddetta decisione e sostituirla con la presente decisione.

(11)

La decisione sarà soggetta ad un riesame sulla base dell'evoluzione della peste suina classica negli Stati membri e in particolare nove mesi dopo la data dell'adesione della Bulgaria.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce talune misure di controllo relative alla peste suina classica in Bulgaria, Germania, Francia e Slovacchia («gli Stati membri interessati»).

La presente decisione si applica fatti salvi i piani per l'eradicazione della peste suina classica o la vaccinazione di emergenza contro tale malattia approvati con le decisioni 2003/135/CE (7), 2004/832/CE (8), 2005/59/CE (9) e 2006/800/CE (10).

Articolo 2

Proibizione di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato

Gli Stati membri interessati assicurano che non vengano spediti suini vivi dal loro territorio ad altri Stati membri a meno che i suini provengano:

a)

da zone non comprese tra quelle indicate nell'allegato; e

b)

da un'azienda in cui, nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione, non sia stato introdotto alcun suino vivo proveniente dalle zone elencate nell'allegato.

Articolo 3

Movimento e transito di suini negli Stati membri interessati

1.   Gli Stati membri interessati garantiscono che non vengano spediti suini vivi dalle aziende situate nelle zone elencate nell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, a meno che:

a)

provengano da aziende dove sono stati effettuati un esame clinico e test sierologici per la peste suina classica con risultati negativi, in conformità con l'articolo 9, paragrafo 1, comma b) e c);

b)

i suini devono essere trasportati direttamente ai macelli per un abbattimento immediato.

2.   Gli Stati membri interessati provvedono affinché il transito di suini attraverso le zone di cui all'allegato avvenga unicamente sulle strade principali e su ferrovia, senza alcuna fermata da parte del veicolo che trasporta i suini.

Articolo 4

Proibizione di spedizione di sperma suino, ovuli e embrioni di suini dalle zone elencate nell'allegato

Gli Stati membri interessati garantiscono che non vengono effettuate spedizioni dei seguenti prodotti dal loro territorio ad altri Stati membri:

a)

sperma suino, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (11) situato al di fuori delle zone elencate nell'allegato alla presente decisione;

b)

ovuli ed embrioni di suini a meno che detti ovuli ed embrioni provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle zone indicate nell'allegato.

Articolo 5

Proibizione di spedizione di talune partite dalle zone elencate nella parte III dell'allegato e marchi sanitari speciali

Gli Stati membri interessati con zone elencate nella parte III dell'allegato garantiscono che:

a)

non vengono effettuate spedizioni di carni suine fresche, preparazioni a base di carne, prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine provenienti dalle aziende situate nelle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altri Stati membri;

b)

le carni fresche e le preparazioni a base di carne, i prodotti a base di carne di cui al punto a) del presente articolo portano un particolare marchio sanitario che non può essere ovale e non può essere confuso con:

il marchio di identificazione per le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine, di cui all'allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004; e

il marchio sanitario per carni suine fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 6

Requisiti di certificazione sanitaria per gli Stati membri interessati

Gli Stati membri interessati garantiscono che il certificato sanitario di cui:

a)

all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (12) che scorta le spedizioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue:

«Animali conformi alla decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri».

b)

all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 90/429/CEE che scorta le spedizioni di sperma suino provenienti dal loro territorio sarà completato come segue:

«Sperma conforme alla decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri».

c)

all'articolo 1 della decisione 95/483/CE della Commissione (13) che scorta le spedizioni di ovuli ed embrioni di suini dal loro territorio, sarà completato come segue:

«Ovuli/embrioni (14) conformi alla decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri.

Articolo 7

Requisiti di certificazione per gli Stati membri con zone elencate nella parte III dell'allegato

Gli Stati membri con zone elencate nella parte III dell'allegato alla presente decisione garantiscono che le carni suine fresche, le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine a cui non si applica la proibizione di cui all'articolo 45 e che sono spedite ad altri Stati membri:

a)

sono soggetti a certificazione veterinaria in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (15); e

b)

sono scortate dal certificato sanitario relativo agli scambi intracomunitari di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (16) la cui parte II dev'essere completata come segue:

«Carni suine fresche, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine in conformità con la decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri».

Articolo 8

Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto negli Stati membri interessati

Lo Stato membro interessato garantisce che:

a)

le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo, quarto e settimo trattino della direttiva 2001/89/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone indicate nell'allegato della presente decisione;

b)

i veicoli utilizzati per il trasporto di suini provenienti da aziende situate all'interno delle zone indicate nell'allegato della presente decisione vengono puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 9

Deroghe per le spedizioni di suini dalle zone elencate nella parte I dell'allegato

1.   In deroga all'articolo 2 e previa approvazione dello Stato membro di destinazione, la spedizione di suini provenienti da aziende situate nelle zone indicate nella parte I dell'allegato verso altre aziende o macelli situati in altre zone elencate nella parte I dell'allegato, possono essere autorizzate dallo Stato membro di origine a condizione che i suini provengano da un'azienda in cui:

a)

non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione;

b)

un veterinario ufficiale abbia effettuato un esame clinico per la peste suina classica, conformemente alla procedura di campionamento di controllo prevista al capitolo IV, parte A e parte D, punti 1, 2 e 3 dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (17) e

c)

nei sette giorni immediatamente precedenti la data di spedizione siano stati effettuati, con esito negativo, test sierologici per la peste suina classica su campioni prelevati dal gruppo di suini da trasportare; il numero minimo di suini da esaminare dev'essere sufficiente per rilevare un tasso di sieroprevalenza della malattia del 10%, con un'affidabilità del 95% nei suini da trasportare.

Tuttavia il disposto di cui alla lettera c) non si applica ai suini che devono essere trasferiti direttamente ad un macello ai fini della loro immediata macellazione.

2.   All'atto della spedizione dei suini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri interessati verificano che sul certificato sanitario di cui all'articolo 6, lettera a) figurino anche i dati relativi alle date dell'esame clinico, del campionamento e dei test di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e il numero di campioni esaminati, il tipo di test utilizzato e i risultati.

Articolo 10

Deroghe per talune spedizioni dalle zone elencate nella parte III dell'allegato

In deroga all'articolo 5, gli Stati membri interessati aventi zone elencate nella parte III dell'allegato possono autorizzare la spedizione di carni fresche suine, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne, costituiti da o contenenti carni suine da aziende situate in tali zone verso un altro Stato membro se i prodotti:

a)

sono stati prodotti e trasformati in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio;

b)

sono soggetti alla certificazione veterinaria conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE; e

(c)

sono accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari di cui al regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, la cui parte II va completata come segue:

«Prodotto in conformità con la decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006 recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri».

Articolo 11

Requisiti in materia di informazioni per gli Stati membri interessati

Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, dei risultati del programma di controllo sierologico effettuato nelle zone elencate nell'allegato, come previsto nei piani per l'eradicazione della peste suina classica o nei piani di vaccinazione di emergenza contro tale malattia approvati dalla Commissione e di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 12

Conformità

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno adeguata e immediata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2003/526/CE è abrogata.

Articolo14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Essa si applica per un periodo di nove mesi.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(3)  GU L 316, 1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dell'Atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/327/CE (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 24).

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(6)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione.

(7)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47.

(8)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 62.

(9)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 46.

(10)  GU L 325, 24.11.2006, p. 35.

(11)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(12)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(13)  GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

(14)  Cancellare dove necessario.»

(15)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(16)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.

(17)  GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.


ALLEGATO

PARTE I

1.   Germania

A.   Renania-Palatinato:

1.

Nell'«Eifel»:

(a)

circoscrizione: Südliche Weinstraße;

(b)

città: Landau e Pirmasens;

(c)

circoscrizione di Germersheim: i comuni di Lingenfeld, Bellheim e Germersheim;

(d)

circoscrizione di Südwestpfalz: i comuni di Waldfischbach-Burgalben, Rodalben, Hauenstein, Dahner-Felsenland, Pirmasens-Land e Thaleischweiler-Fröschen, le località Schmitshausen, Herschberg, Schauerberg, Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach, Hettenhausen, Saalstadt, Wallhalben e Knopp-Labach.

2.

Nel Palatinato (Pfalz):

(a)

circoscrizioni: Ahrweiler e Daun;

(b)

circoscrizione di Bitburg-Prüm: il comune di Prüm, le località Burbach, Balesfeld e Neuheilenbach (nel comune di Kyllburg);

(c)

circoscrizione di Cochem-Zell: i comuni di Kaisersesch e Ulmen;

(d)

circoscrizione di Mayen-Koblenz: il comune di Vordereifel, il comune di Mendig ad ovest dell'autostrada A 61 e della strada federale B 262 e la città di Mayen ad ovest della strada federale B 262 e a nord della strada federale 258.

B.   Renania Settentrionale-Westfalia

(a)

circoscrizione di Euskirchen: le città Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, le località Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (nella città di Euskirchen) e i comuni di Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall e Nettersheim;

(b)

circoscrizione Rhein-Sieg: le città Meckenheim e Rheinbach, il comune di Wachtberg, le località Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (nel comune di Alfter) e le località Buschhoven, Morenhoven, Miel e Odendorf (nel comune di Swisttal);

(c)

città di Aachen: a sud delle autostrade A4, A544 e della strada federale B1;

(d)

città di Bonn: a sud della strada federale 56 e dell'autostrada A 565 (Bonn-Endenich a Bonn-Poppelsdorf) e a sud ovest della strada federale 9;

(e)

circoscrizione di Aachen: le città Monschau e Stolberg, i comuni Simmerath e Roetgen;

(f)

circoscrizione di Düren: le città Heimbach e Nideggen, i comuni Hürtgenwald e Langerwehe.

2.   Francia:

Il territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Moselle ad ovest del Reno e del canale Reno-Marna, a nord dell'autostrada A 4, ad est del fiume Sarre e a sud del confine con la Germania e i comuni di Holtzheim, Lingolsheim e Eckbolsheim.

PARTE II

Slovacchia:

Il territorio del District Veterinary and Food Administrations (DVFA) di Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compreso solo il distretto di Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár) e Veľký Krtíš.

PART III

Bulgaria:

L'intero territorio.


25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/74


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’orthosulfamuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 5539]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/806/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 4 luglio 2005 la società Isagro SpA ha presentato alle autorità italiane un fascicolo relativo alla sostanza attiva orthosulfamuron, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva in questione sembra soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva interessata. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo risponde in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).


ALLEGATO

Sostanza attiva oggetto della presente decisione

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

1

Orthosulfamuron

n. CIPAC non ancora assegnato

Isagro SpA

4 luglio 2005

IT


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/76


DECISIONE 2006/807/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che attua l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con l'azione comune 2005/797/PESC il Consiglio ha istituito la missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (di seguito «EUPOL COPPS») per un periodo di 3 anni. La fase operativa dell'EUPOL COPPS è iniziata il 1o gennaio 2006.

(2)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'azione comune, è opportuno decidere il bilancio definitivo dell'EUPOL COPPS per l'esercizio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Il bilancio defnitivo dell'EUPOL COPPS per il periodo decorrente dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 è pari a 2 800 000 EUR.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.