ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
24.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1692/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2006
che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Libro bianco della Commissione sulla politica comune dei trasporti del settembre 2001 sottolinea lo sviluppo dell’intermodalità quale strumento pratico ed efficace per raggiungere un sistema di trasporto equilibrato e propone sia lo sviluppo delle autostrade del mare, opzioni intermodali marittime integrate di alta qualità, sia un impiego più intensivo del trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne, come elementi fondamentali di questa strategia. Il Consiglio europeo tenutosi a Göteborg il 15 e 16 giugno 2001 ha dichiarato che la modifica dell’equilibrio tra le modalità di trasporto è al centro della strategia per uno sviluppo sostenibile. Inoltre, nella riunione tenutasi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di ridurre la congestione nelle strozzature del traffico in numerose regioni menzionando in particolare le Alpi, i Pirenei e il Mar Baltico; quest’ultima precisazione indica che le linee marittime delle autostrade del mare costituiscono parte integrante e importante della rete transeuropea dei trasporti. Un programma di sostegno dell’intermodalità orientato al mercato rappresenta uno strumento centrale per sviluppare ulteriormente l’intermodalità e dovrebbe sostenere in modo specifico la creazione delle autostrade del mare, garantendo anche un miglioramento della coesione economica, sociale e territoriale, nonché del trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne. |
(2) |
In assenza di un’azione risoluta, il trasporto di merci complessivo su strada in Europa dovrebbe crescere di oltre il 60 % entro il 2013. L’effetto sarebbe un aumento previsto del trasporto internazionale di merci su strada durante il periodo 2007-2013 di 20,5 miliardi di tonnellate/km l’anno per i venticinque Stati membri dell’Unione europea, con conseguenze negative in termini di ulteriori costi per infrastrutture stradali, incidenti, congestione del traffico, inquinamento locale e globale, affidabilità della catena di approvvigionamento, delle attività logistiche e per danni ambientali. |
(3) |
Per affrontare questo aumento del trasporto stradale di merci, è necessario utilizzare maggiormente il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne ed incentivare nuove poderose iniziative del settore dei trasporti e della logistica, quali ad esempio lo sviluppo di innovazioni tecniche del materiale rotabile, per ridurre la congestione stradale. |
(4) |
Il programma istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (3), dovrebbe quindi essere rafforzato con nuove azioni, finalizzate alla riduzione effettiva del trasporto internazionale su strada. La Commissione ha proposto quindi un programma più ambizioso, di seguito «programma Marco Polo II» o «il programma», volto a potenziare l’intermodalità, a ridurre la congestione stradale e a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci nella Comunità. Per realizzare tale obiettivo, il programma dovrebbe prevedere azioni di sostegno destinate al settore del trasporto merci, della logistica e ad altri mercati rilevanti, tenendo conto delle necessità delle piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe contribuire a trasferire per lo meno l’atteso aumento complessivo del traffico internazionale di merci su strada, ma preferibilmente un volume superiore, verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne, o verso una combinazione di questi modi di trasporto, dove i percorsi stradali siano i più brevi possibili. Il programma Marco Polo istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 dovrebbe essere quindi sostituito. |
(5) |
Il programma Marco Polo II prevede diversi tipi di azioni, che dovranno contribuire a un trasferimento modale misurabile e sostenibile e ad una migliore cooperazione nel mercato intermodale. Inoltre, le iniziative previste dal programma Marco Polo II dovranno anche contribuire ad una reale riduzione del trasporto internazionale di merci su gomma. |
(6) |
Le azioni che saranno finanziate dal programma Marco Polo II dovrebbero esplicarsi in un ambito geografico internazionale. Per riflettere la dimensione europea delle azioni, i progetti dovrebbero essere presentati da imprese stabilite in paesi diversi sotto forma di un consorzio che presenti un’azione. I soggetti di diritto pubblico dovrebbero poter partecipare a tale consorzio, quando intervengono in attività economiche, conformemente alle loro legislazioni nazionali. |
(7) |
I candidati dovrebbero essere in grado di presentare progetti nuovi o, se del caso, già esistenti che soddisfino al meglio le attuali esigenze di mercato. È opportuno non scoraggiare progetti accettabili, in particolare quelli che tengono conto delle esigenze delle PMI, introducendo una definizione eccessivamente restrittiva delle azioni ammissibili. |
(8) |
Vi possono essere casi in cui lo sviluppo di un servizio esistente può produrre benefici pari o superiori in termini di ulteriore trasferimento modale, di qualità, di vantaggi ambientali e redditività rispetto all’avviamento di un nuovo servizio che comporta una spesa significativa. |
(9) |
Per essere trasparente, obiettivo e chiaramente limitato, l’aiuto per la fase di avviamento delle azioni di trasferimento modale dovrebbe, ad esempio, fare riferimento alle economie di costi per la società generata dal trasferimento verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne anziché il solo trasporto su strada. Per questo motivo, il presente regolamento dovrebbe prevedere un contributo finanziario indicativo con riferimento alle tonnellate per chilometro di merci trasportate su strada. |
(10) |
L’assistenza finanziaria comunitaria basata sulle tonnellate per chilometro trasferite dal modo stradale al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario o per vie d'acqua interne, oppure basata sulla riduzione delle tonnellate per chilometro o dei veicoli per chilometro di trasporto merci su strada dovrebbe essere regolabile in modo da premiare i progetti di elevata qualità o i progetti che dimostrino di apportare un effettivo beneficio ambientale. |
(11) |
In sede di attribuzione dei fondi, è opportuno prestare particolare attenzione alle zone sensibili e alle zone metropolitane rientranti nell’ambito geografico di applicazione del programma. |
(12) |
È opportuno che i risultati di tutte le azioni del programma siano adeguatamente divulgati, per garantirne pubblicità, trasparenza e lo scambio delle migliori pratiche. |
(13) |
Nel corso della procedura di selezione e per tutta la durata dei progetti, è necessario assicurare che le azioni selezionate contribuiscano effettivamente alla politica comune dei trasporti e non provochino distorsioni della concorrenza contrarie all’interesse comune. La Commissione dovrebbe pertanto valutare l’attuazione di entrambi i programmi. Entro il 30 giugno 2007 essa dovrebbe presentare la relazione di valutazione dei risultati del programma Marco Polo per il periodo 2003-2006. |
(14) |
Le azioni non dovrebbero provocare distorsioni della concorrenza, in particolare tra i modi di trasporto diversi da quello stradale o nell'ambito di ciascun modo alternativo, in misura contraria all'interesse comune. È opportuno evitare accuratamente tali distorsioni, in modo che le azioni contribuiscano a trasferire il traffico merci dal trasporto stradale verso modi alternativi piuttosto che sottrarre merci a servizi esistenti di trasporto ferroviario, di trasporto marittimo a corto raggio o per vie d'acqua interne. |
(15) |
Poiché lo scopo del programma Marco Polo II non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, considerata la sua portata, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(16) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(17) |
Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5). |
(18) |
Per garantire la continuità e la trasparenza del programma Marco Polo dovrebbero essere stabilite disposizioni transitorie relative ai contratti e alla procedura di selezione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario, di seguito «il programma Marco Polo II» o «il programma», volto a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto e a potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficace e sostenibile che dia valore aggiunto all'Unione europea, senza conseguenze negative per la coesione economica, sociale o territoriale. Il programma ha durata dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e la sua finalità è il trasferimento, entro la fine del programma, di una parte sostanziale del previsto aumento aggregato annuo del traffico merci internazionale su strada, misurato in tonnellate/chilometro, verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne o verso una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibili.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«azione»: qualunque progetto eseguito da imprese, che contribuisca a ridurre la congestione nel sistema del trasporto merci su strada e/o a migliorare le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti nel territorio degli Stati membri o dei paesi partecipanti; azioni catalizzatrici, azioni di trasferimento fra modi e azioni comuni di apprendimento possono comprendere vari progetti coordinati fra di loro; |
b) |
«azione catalizzatrice»: qualsiasi azione innovativa volta a superare importanti barriere strutturali presenti nel mercato del trasporto merci della Comunità che ostacolano il buon funzionamento dei mercati, la competitività del trasporto marittimo a corto raggio, del trasporto ferroviario o per vie d'acqua interne e/o l’efficienza della catena dei trasporti che fa ricorso a tali modi, inclusa la modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie; ai fini della presente definizione per dette barriere strutturali si intende qualsiasi ostacolo reale, non temporaneo né di natura regolamentare che impedisce il buon funzionamento della catena del trasporto merci; |
c) |
«azione autostrade del mare»: qualsiasi azione innovativa intesa a trasferire direttamente il traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio o ad una combinazione di trasporto marittimo a corto raggio con altri modi di trasporto, in cui i percorsi stradali siano più brevi possibili; azioni di questo tipo possono comprendere la modifica o la creazione delle infrastrutture ausiliarie necessarie per realizzare un servizio di trasporto intermodale marittimo di grande volume e con frequenza elevata. L’azione comprende preferibilmente l'impiego delle modalità di trasporto più ecologiche, quali le vie d'acqua interne e le ferrovie per il trasporto di merci nell’hinterland e servizi integrati porta a porta; se possibile, andrebbero integrate anche le risorse delle regioni ultraperiferiche; |
d) |
«azione di trasferimento fra modi»: qualsiasi azione intesa, in maniera diretta, misurabile, sostanziale ed immediata, a trasferire il traffico dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, al trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne o a una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile, e diversa dalle azioni catalizzatrici; essa include, se del caso, azioni in cui il trasferimento tra modi è originato dallo sviluppo di un servizio esistente; la Commissione esamina la possibilità di assicurare un sostegno ai progetti di infrastrutture ausiliarie; |
e) |
«azione di riduzione del traffico»: qualsiasi azione innovativa integrante il trasporto nelle logistiche di produzione per evitare il trasporto su strada di un’elevata percentuale di merci, senza ripercussioni negative sulle capacità globali di produzione o sull’occupazione; questo tipo di azioni può comprendere la modifica o la creazione di infrastrutture ausiliari e di impianti; |
f) |
«azione comune di apprendimento»: qualsiasi azione volta a migliorare la cooperazione, al fine di ottimizzare in maniera strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto merci, tenuto conto delle esigenze logistiche; |
g) |
«azione innovativa»: qualsiasi azione caratterizzata da elementi precedentemente assenti in un determinato mercato; |
h) |
«infrastruttura ausiliaria»: l’infrastruttura necessaria e sufficiente per la realizzazione degli obiettivi delle azioni, compresi gli impianti merci-passeggeri; |
i) |
«misure di accompagnamento»: qualsiasi misura preparatoria o di sostegno alle azioni in atto o pianificate, fra cui le attività di diffusione, quelle di valutazione e monitoraggio del progetto e quelle di raccolta ed analisi di dati statistici; le misure legate alla commercializzazione di prodotti, processi o servizi, nonché alle attività promozionali e di marketing non sono considerate misure di accompagnamento; |
j) |
«misura preparatoria»: qualsiasi misura che prepara un’azione catalizzatrice, un’autostrada del mare o un’azione per la riduzione del traffico, come studi di fattibilità tecnica, operativa o finanziaria e prove di impianti; |
k) |
«impresa»: qualunque soggetto che svolga un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle sue fonti di finanziamento; |
l) |
«consorzio»: qualunque accordo in base al quale almeno due imprese eseguono congiuntamente un’azione condividendone i rischi; |
m) |
«tonnellata per chilometro»: il trasporto di una tonnellata di merci, o il suo equivalente volumetrico, per la distanza di un chilometro; |
n) |
«veicolo per chilometro»: il trasporto di un autocarro, carico o vuoto, per la distanza di un chilometro; |
o) |
«paese terzo vicino»: qualunque Stato non membro dell'Unione europea che ha una frontiera comune con l'Unione europea o che si affaccia su un mare chiuso o semichiuso confinante con l’Unione europea. |
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. Il programma si applica ad azioni:
a) |
che riguardano il territorio di almeno due Stati membri; o |
b) |
che riguardano il territorio di almeno uno Stato membro e quello di un paese terzo vicino. |
2. Nel caso di azioni che riguardano il territorio di un paese terzo, i costi generati nel territorio di tale paese non sono finanziati dal programma, tranne nelle fattispecie di cui ai paragrafi 3 e 4.
3. Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati all’adesione all'Unione europea. Detta partecipazione è disciplinata dalle condizioni previste dagli accordi di associazione con tali paesi e in base alle regole stabilite dalla decisione del Consiglio di associazione per ciascun paese interessato.
4. Il programma è aperto inoltre alla partecipazione dei paesi dell’EFTA e del SEE e dei paesi terzi vicini, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo procedure da concordare con tali paesi.
CAPO II
PROPONENTI ED AZIONI AMMISSIBILI
Articolo 4
Richiedenti ammissibili
1. Le azioni sono presentate da un consorzio composto da due o più imprese stabilite in almeno due diversi Stati membri o in almeno uno Stato membro e un paese terzo vicino, o, nel caso di un collegamento di trasporto con un paese terzo vicino, e in via eccezionale, da una impresa stabilita in uno Stato membro.
2. Le imprese stabilite al di fuori di uno dei paesi partecipanti di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, possono essere associate ai progetti, ma non possono in alcun caso beneficiare dei finanziamenti comunitari previsti dal programma.
Articolo 5
Azioni ammissibili e condizioni di finanziamento
1. Possono essere finanziate dal programma le seguenti azioni:
a) |
azioni catalizzatrici, con specifico riferimento a quelle volte a migliorare le sinergie nei settori ferroviario, delle vie d'acqua interne e del trasporto marittimo a corto raggio, comprese le autostrade del mare, mediante un miglior utilizzo delle infrastrutture esistenti; |
b) |
azioni per le autostrade del mare; all'interno dell'Unione europea queste azioni utilizzano le reti transeuropee di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (6); |
c) |
le azioni di trasferimento fra modi; |
d) |
azioni per la riduzione del traffico; |
e) |
azioni comuni di apprendimento. |
2. Le specifiche condizioni per l'erogazione dei contributi e altre disposizioni relative alle diverse azioni sono riportate nell’allegato I. Le condizioni per l'erogazione dei contributi per le infrastrutture ausiliarie ai sensi dell’articolo 2, lettera h), sono riportate nell’allegato II.
3. Il contributo finanziario comunitario si basa su contratti negoziati fra la Commissione e il beneficiario. I termini e le condizioni di tali contratti mantengono, per quanto possibile, i costi finanziari e amministrativi al minimo, ad esempio agevolando la concessione di garanzie bancarie vantaggiose per le imprese, conformi alle norme e ai regolamenti applicabili, in particolare al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7), onde assicurare la massima efficacia e flessibilità amministrative.
4. Senza pregiudicare gli obiettivi generali di cui all'articolo 1, le priorità annuali nella presentazione delle candidature per le azioni catalizzatrici e le azioni comuni di apprendimento sono fissate e, se necessario, riviste dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10, e secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
Articolo 6
Disposizioni procedurali dettagliate
Le disposizioni procedurali dettagliate per la presentazione delle domande e la selezione delle azioni previste dal programma sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
Articolo 7
Aiuti di Stato
Il contributo finanziario comunitario alle azioni contemplate dal programma non impedisce la concessione alle stesse di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale, purché tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti cumulativi fissati per i singoli tipi di azione di cui all’allegato I. L’ammontare complessivo dell’aiuto concesso sotto forma di aiuto di Stato e il contributo finanziario comunitario alle infrastrutture ausiliarie non deve superare il 50 % dei costi ammissibili.
CAPO III
PRESENTAZIONE E SELEZIONE DELLE AZIONI
Articolo 8
Presentazione delle azioni
Le azioni sono presentate alla Commissione nell’osservanza delle disposizioni procedurali dettagliate adottate a norma dell’articolo 6. La presentazione contiene tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di procedere alla selezione a norma dell’articolo 9.
Articolo 9
Selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario
Le azioni presentate sono valutate dalla Commissione. Nella selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario ai sensi del programma, la Commissione tiene conto di quanto segue:
a) |
degli obiettivi di cui all’articolo 1; |
b) |
se del caso, delle condizioni stabilite negli allegati I e II; |
c) |
del contributo delle azioni finalizzate alla riduzione della congestione stradale; |
d) |
dei benefici ambientali delle azioni, compreso il loro contributo alla riduzione delle incidenze ambientali negative causate dal trasporto marittimo a breve distanza, dal trasporto ferroviario e per vie d'acqua interne. Attenzione specifica sarà data ai progetti che prescrivono requisiti più severi di quelli previsti dalla normativa ambientale in vigore; |
e) |
della complessiva sostenibilità delle azioni. |
La decisione sulla concessione del contributo finanziario è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
La Commissione informa i beneficiari delle decisioni adottate.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 11
Bilancio
La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma Marco Polo II, per il periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, è pari a 400 000 000 di EUR (8).
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
Articolo 12
Accantonamenti per le misure di accompagnamento e la valutazione del programma
Una percentuale non superiore al 5 % dei fondi previsti dal presente regolamento è accantonata per finanziare le misure di accompagnamento e la valutazione indipendente dell’attuazione dell’articolo 5.
Articolo 13
Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee
1. La Commissione garantisce che nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento siano tutelati gli interessi finanziari delle Comunità europee, applicando misure preventive contro frodi, corruzione e qualsivoglia altro tipo di attività illegale, eseguendo controlli efficaci e procedendo al recupero delle somme indebitamente versate e, nel caso in cui siano constatate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (9), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10), e al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (11).
2. Per le azioni finanziate a norma del presente regolamento, la nozione di irregolarità di cui all’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di disposizioni comunitarie o l’inadempienza contrattuale derivante da un atto o un’omissione di un operatore economico che ha o che potrebbe avere l’effetto di pregiudicare con una spesa ingiustificata il bilancio generale dell'Unione europea o i bilanci che essa gestisce.
3. I contratti e gli accordi, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, risultanti dal presente regolamento, devono prevedere in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato e verifiche contabili della Corte dei conti, se del caso, in loco.
Articolo 14
Valutazione
1. La Commissione informa il comitato almeno due volte all’anno dell’esecuzione finanziaria del programma e fornisce un aggiornamento dello stato di tutte le azioni finanziate dal programma.
La Commissione effettua una valutazione a metà percorso e una valutazione finale del programma per stimare il suo contributo agli obiettivi della politica comunitaria dei trasporti e l'utilizzo effettivo degli stanziamenti.
2. Entro il 30 giugno 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione dei risultati ottenuti dal programma Marco Polo nel periodo 2003-2006. Se la relazione rivela che sono necessari adeguamenti del programma Marco Polo II, la Commissione presenta delle proposte in merito.
Articolo 15
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1382/2003 è in tal modo abrogato con effetto dal 14 dicembre 2006.
I contratti relativi alle azioni realizzate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1382/2003 continueranno ad essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento operativo e finanziario. Tutta la procedura di valutazione e di selezione relativa all’anno 2006 è disciplinata altresì dal regolamento (CE) n. 1382/2003, anche nel caso in cui essa si concluda nel 2007.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 24 ottobre 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
La presidente
P. LEHTOMÄKI
(1) GU C 234 del 22.9.2005, pag. 19.
(2) Parere del Parlamento europeo del 17 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 ottobre 2006.
(3) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 788/2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(5) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(6) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 884/2004/CE (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 201 del 7.6.2004, pag. 1).
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(8) L'importo si basa sulle cifre del 2004 ed è soggetto ad adeguamento tecnico per tener conto dell'inflazione.
(9) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(10) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(11) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
ALLEGATO I
Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2
Tipo di azione |
A. Azioni catalizzatrici |
B. Autostrade del mare |
C. Trasferimento modale |
D. Azioni di riduzione del traffico |
E. Azioni comuni di apprendimento |
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Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e) |
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1. Condizioni di finanziamento |
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Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario venga definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nella convenzione di finanziamento; |
Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario venga definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nella convenzione di finanziamento; |
Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nella convenzione di finanziamento; |
Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché sia il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nella convenzione di finanziamento; |
Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato; |
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Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso sulla base di convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi. |
Il contributo finanziario comunitario per le azioni AdM è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi. |
Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base a convenzioni di finanziamento. La durata di regola non è superiore a 38 mesi. |
Il contributo finanziario comunitario per le azioni per la riduzione del traffico è concesso in base a convenzioni di finanziamento che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 62 mesi. |
Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a 26 mesi. |
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Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi. |
Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi. |
Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 38 mesi. |
Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 62 mesi. |
Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima prevista di 26 mesi. |
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La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione catalizzatrice è di 2 000 000 di EUR. |
La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione AdM è di 2 500 000 EUR, corrispondenti al trasferimento modale di 1,25 miliardi di tonnellate/km o suo equivalente volumetrico. |
La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di trasferimento fra modi è di 500 000 EUR, corrispondenti al trasferimento modale di 250 milioni di tonnellate/km o suo equivalente volumetrico. |
La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione per la riduzione del traffico è di 1 000 000 di EUR, corrispondenti a una riduzione di traffico di 500 milioni di tonnellate/km o di 25 milioni di veicoli/km. |
La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione comune di apprendimento è di 250 000 EUR. |
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I risultati e i metodi delle azioni catalizzatrici sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. |
I risultati e i metodi delle azioni delle AdM sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. |
Non sono previste attività di divulgazione per le azioni di trasferimento modale. |
I risultati e i metodi delle azioni per la riduzione del traffico sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. |
I risultati e i metodi delle azioni comuni di apprendimento sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori pratiche come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. |
ALLEGATO II
CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO APPLICABILE ALLE INFRASTRUTTURE AUSILIARIE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, LETTERA H), E DELL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2
1) |
Le infrastrutture ausiliarie sono ammesse al finanziamento previsto dal programma alle seguenti condizioni:
|
2) |
La durata massima del contratto stipulato per ogni tipo di azione di cui all’articolo 5 può essere prorogata per il tempo necessario al completamento delle opere infrastrutturali, ma in nessun caso oltre 74 mesi. |
3) |
Qualora siano stati richiesti con il programma finanziamenti per le infrastrutture, le stesse non possono beneficiare di fondi provenienti da altri programmi comunitari e, in particolare, di quelli previsti dalla decisione n. 1692/96/CE. |
24.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/14 |
DIRETTIVA 2006/88/CE DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2006
relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Le specie animali d'acquacoltura e i relativi prodotti rientrano nell'allegato I del trattato in quanto animali vivi, pesci, molluschi e crostacei. La riproduzione, la coltura e l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura e relativi prodotti costituiscono un'importante fonte di reddito per gli operatori del settore. |
(2) |
Nel contesto del mercato interno sono state adottate norme sanitarie specifiche per l'immissione sul mercato e l'introduzione dai paesi terzi dei prodotti di cui alla direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (2). |
(3) |
I focolai di malattia nelle specie animali d'acquacoltura possono provocare gravi perdite all'industria interessata. La direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (3) e la direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (4) stabiliscono misure minime da applicarsi in caso di focolai delle più importanti malattie che colpiscono pesci e molluschi. |
(4) |
Nell'elaborare l'attuale normativa comunitaria ci si è occupati prevalentemente dell'allevamento del salmone, della trota e delle ostriche. L'acquacoltura comunitaria ha registrato un notevole incremento dall'adozione di tale normativa. Altre specie ittiche, in particolare specie marine, sono attualmente utilizzate in acquacoltura. Nuove pratiche di allevamento di altre specie ittiche sono utilizzate sempre più comunemente, in particolare in seguito al recente allargamento della Comunità. Cresce inoltre continuamente l'importanza dell'allevamento di crostacei, cozze, vongole e abaloni. |
(5) |
Tutte le misure di lotta contro le malattie incidono economicamente sull'acquacoltura. Controlli inadeguati possono portare alla diffusione dei patogeni, che a loro volta possono causare perdite importanti e compromettere lo stato sanitario di pesci, molluschi e crostacei utilizzati nel settore dell'acquacoltura comunitaria. D'altro canto, un eccesso di regolamentazione potrebbe apportare restrizioni inutili al libero scambio. |
(6) |
La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 19 settembre 2002 stabilisce una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea. Tale comunicazione definisce una serie di misure destinate a creare opportunità di lavoro a lungo termine nel settore specifico, promuovendo standard elevati di salute e di benessere degli animali ed azioni ecocompatibili per garantire un'industria «pulita». Di tali misure andrebbe tenuto debitamente conto. |
(7) |
Dall’adozione della direttiva 91/67/CEE, la Comunità ha ratificato l’accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il cosiddetto accordo SPS, che tiene conto delle norme seguite dall’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). Le condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di animali d'acquacoltura vivi e dei relativi prodotti previste dalla direttiva 91/67/CEE sono più rigorose di tali norme. Pertanto la presente direttiva dovrebbe tener conto del codice sanitario per gli animali acquatici e del manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'UIE. |
(8) |
Onde garantire lo sviluppo razionale del settore dell'acquacoltura e incrementare la produttività, occorre stabilire a livello comunitario le norme sanitarie per gli animali acquatici. Tali norme sono indispensabili, tra l'altro, per contribuire al completamento del mercato interno ed evitare la diffusione di malattie infettive. Occorre che la normativa sia flessibile per tener conto della costante evoluzione e diversificazione del settore dell'acquacoltura nonché dello stato sanitario degli animali acquatici nell'ambito della Comunità. |
(9) |
La presente direttiva dovrebbe riguardare le specie animali d'acquacoltura e le condizioni ambientali che possono influire sullo stato sanitario di tali specie. In linea generale, le disposizioni della presente direttiva andrebbero applicate agli animali acquatici selvatici unicamente laddove la situazione ambientale possa pregiudicare lo stato sanitario degli animali d'acquacoltura o laddove necessario per garantire il rispetto di altre normative comunitarie, quali la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (5) o per proteggere le specie figuranti nell'elenco stilato dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). È fatta salva l'adozione di norme più rigorose in materia d'introduzione di specie allogene. |
(10) |
Le autorità competenti designate ai fini della presente direttiva dovrebbero assolvere le loro funzioni e adempiere ai loro obblighi in conformità con i principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (6) e dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (7). |
(11) |
Ai fini dello sviluppo del settore dell'acquacoltura nella Comunità è necessario sensibilizzare e preparare maggiormente le autorità competenti e i responsabili delle imprese di acquacoltura alla profilassi, alla lotta e all'eradicazione delle malattie delle specie animali acquatiche. |
(12) |
Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere accesso alle tecnologie e conoscenze più moderne nel campo dell'analisi del rischio e dell'epidemiologia e applicarle. Si tratta di una questione di crescente importanza dal momento che gli obblighi internazionali riguardano essenzialmente l'analisi del rischio in relazione all'adozione delle misure sanitarie. |
(13) |
È opportuno introdurre a livello comunitario un sistema di autorizzazione per le imprese di acquacoltura. Tale autorizzazione consentirebbe alle autorità competenti di definire un quadro completo del settore dell'acquacoltura, utile ai fini della profilassi, del controllo e dell'eradicazione delle malattie degli animali acquatici. Inoltre, grazie a tale autorizzazione è possibile fissare prescrizioni specifiche che le imprese di acquacoltura dovrebbero osservare per poter operare. Ove possibile, l'autorizzazione andrebbe associata o inclusa in un obbligo di autorizzazione già previsto dagli Stati membri per altri fini, ad esempio nel quadro della legislazione ambientale. Tale autorizzazione non costituirebbe quindi un onere supplementare per l'industria dell'acquacoltura. |
(14) |
Gli Stati membri dovrebbero rifiutare il rilascio dell'autorizzazione qualora l'attività in questione presentasse un rischio inaccettabile di diffusione di malattie ad altri animali d'acquacoltura o a stock selvatici di animali acquatici. Prima di decidere il rifiuto dell'autorizzazione si dovrebbe vagliare la possibilità di applicare misure di attenuazione dei rischi o di un'ubicazione alternativa dell'attività in questione. |
(15) |
L'allevamento di animali d'acquacoltura per il consumo umano è definito come produzione primaria dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (8). Gli obblighi imposti alle singole imprese di acquacoltura in virtù della presente direttiva, in particolare la tenuta di registri e l'attivazione di sistemi interni che consentano alle imprese di acquacoltura di dimostrare all'autorità competente l'avvenuto rispetto delle prescrizioni della presente direttiva, dovrebbero essere, per quanto possibile, integrate con gli obblighi sanciti dal regolamento (CE) n. 852/2004. |
(16) |
Maggior attenzione andrebbe posta alla prevenzione della malattia piuttosto che alla lotta alla malattia conclamata. È opportuno pertanto stabilire misure minime di profilassi della malattia e di contenimento dei rischi da applicarsi all'intera catena produttiva dell'acquacoltura, dalla fertilizzazione all'attecchimento delle uova fino alla trasformazione degli animali d'acquacoltura per il consumo umano, incluso il trasporto. |
(17) |
Onde migliorare le condizioni sanitarie generali e facilitare la profilassi ed il controllo delle malattie degli animali migliorandone la tracciabilità, andrebbe registrata la movimentazione degli animali d'acquacoltura. Laddove necessario, gli spostamenti andrebbero soggetti anche a certificazione sanitaria. |
(18) |
Per avere una visione d'insieme della situazione epidemiologica, per poter rispondere rapidamente in caso di sospetta presenza della malattia e per proteggere le aziende o le zone destinate a molluschicoltura che presentano un elevato stato sanitario degli animali, occorre applicare una sorveglianza sanitaria basata sulla valutazione del rischio in tutte queste aziende o zone. |
(19) |
È necessario assicurare che non si diffondano le principali malattie tra gli animali acquatici della Comunità. Occorre pertanto stabilire norme di polizia sanitaria armonizzate per l’immissione sul mercato di tali animali applicando disposizioni specifiche alle specie sensibili a tali malattie. Occorre pertanto stilare un elenco di tali malattie e delle specie ad esse sensibili. |
(20) |
La prevalenza di tali malattie nelle specie animali acquatiche non è la stessa in tutta la Comunità. Conviene pertanto fare riferimento al concetto di Stato membro dichiarato esente dalla malattia e, quando si tratta di parti del territorio interessato, al concetto di zone o compartimenti. Occorre fissare criteri e procedure generali di concessione, mantenimento, sospensione, ripristino e revoca di tale status. |
(21) |
Fatta salva la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (9), al fine di conservare e migliorare lo stato sanitario generale degli animali acquatici nella Comunità, gli Stati membri, le zone o i compartimenti dichiarati indenni da una o più malattie indicate nell'elenco dovrebbero essere protetti contro l'introduzione di una tale malattia. |
(22) |
Se necessario, fatta salva la decisione di cui al paragrafo 3, gli Stati membri possono adottare misure cautelari in conformità dell'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE e dell'articolo 18 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (10). |
(23) |
Onde evitare che si stabiliscano inutili restrizioni agli scambi commerciali, lo scambio di animali d’acquacoltura tra gli Stati membri, tra zone o compartimenti in cui siano presenti una o più di tali malattie, andrebbe autorizzato a condizione che siano prese appropriate misure di attenuazione dei rischi, anche durante il trasporto. |
(24) |
L'abbattimento e la trasformazione degli animali d'acquacoltura soggetti a misure di contenimento delle epizoozie possono diffondere le stesse, tra l'altro per l'effetto dello scarico di acque reflue contenenti agenti patogeni dagli impianti di trasformazione. È necessario pertanto che gli Stati membri abbiano accesso a stabilimenti di lavorazione in possesso di un'autorizzazione ufficiale per effettuare siffatto abbattimento e trasformazione senza mettere a repentaglio lo stato sanitario degli animali acquatici d'allevamento o selvatici, anche per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue. |
(25) |
La designazione di laboratori di riferimento a livello comunitario e nazionale dovrebbe servire ad ottenere risultati diagnostici di qualità e uniformi. L'obiettivo è perseguibile mediante attività specifiche quali l'utilizzo di prove diagnostiche convalidate e l'organizzazione di prove comparative e di corsi di formazione del personale di laboratorio. |
(26) |
I laboratori che effettuano l'analisi di campioni ufficiali dovrebbero operare secondo procedure approvate a livello internazionale o criteri basati su prestazioni standardizzate e usare metodologie diagnostiche che siano state validate, nei limiti del possibile. Per talune attività legate a tali analisi, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) hanno messo a punto, rispettivamente, norme europee (norme EN) e norme internazionali (norme ISO), adatte ai fini della presente direttiva. Tali norme riguardano in particolare il funzionamento e la valutazione dei laboratori, nonché i metodi operativi e l'accreditamento degli organismi di controllo. |
(27) |
Per garantire la tempestiva individuazione di qualsiasi focolaio di malattia negli animali acquatici, è necessario obbligare le persone a contatto con animali di specie sensibili a notificare qualsiasi caso sospetto di malattia alle autorità competenti. Negli Stati membri dovrebbero essere effettuate ispezioni periodiche per assicurare che i responsabili delle imprese di acquacoltura siano a conoscenza delle norme generali in materia di lotta contro le epizoozie e di biosicurezza, stabilite nella presente direttiva, e che le applichino di conseguenza. |
(28) |
È necessario evitare la propagazione di una malattia non esotica, ma grave, negli animali d'acquacoltura già al suo manifestarsi e prevenirla con un controllo preciso degli spostamenti degli animali d'acquacoltura vivi e dei relativi prodotti e dell'impiego di materiali suscettibili di contaminazione. La scelta delle misure che dovranno adottare le autorità competenti dovrebbe dipendere dalla situazione epidemiologica presente nello Stato membro interessato. |
(29) |
Onde consolidare lo stato sanitario animale della Comunità, occorre che gli Stati membri presentino, ai fini di un loro riconoscimento a livello comunitario, programmi su base epidemiologica di lotta e di eradicazione di talune malattie. |
(30) |
Per quanto riguarda malattie non soggette a misure comunitarie che abbiano tuttavia una loro importanza a livello locale, spetta al comparto dell'acquacoltura, coadiuvato dalle autorità competenti degli Stati membri, prevenire la diffusione di tali malattie o lottare contro di esse tramite misure di autoregolamentazione e lo sviluppo di «codici di buona pratica». Può tuttavia risultare necessario che gli Stati membri adottino determinate misure nazionali. Tali misure nazionali dovrebbero essere giustificate, necessarie e proporzionate agli obiettivi da raggiungere. Non dovrebbero inoltre inficiare gli scambi commerciali intracomunitari, a meno che ciò non sia necessario per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa, e dovrebbero essere approvate e riesaminate periodicamente a livello comunitario. In attesa dell'adozione di tali misure ai sensi della presente direttiva, dovrebbero restare in vigore le garanzie complementari concesse in virtù della decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (11). |
(31) |
Le conoscenze in materia di malattie degli animali acquatici finora sconosciute sono in costante aggiornamento. Può pertanto risultare necessario per uno Stato membro applicare misure di lotta per contrastare una malattia emergente. Tali misure dovrebbero essere rapide ed adatte ad ogni singolo caso e dovrebbero essere mantenute per il tempo strettamente necessario per raggiungere il fine a cui sono destinate. Dal momento che anche altri Stati membri possono essere colpiti dalle stesse malattie, occorre informare tutti gli altri Stati membri e la Commissione della presenza di un nuovo focolaio e adottare le misure di lotta adeguate. |
(32) |
Per conseguire l'obiettivo fondamentale che lo Stato membro mantenga e, in caso di focolaio, recuperi lo status di ufficialmente indenne da malattia, è necessario e opportuno stabilire norme per la scelta della strategia da adottare per affrontare al meglio la malattia. Gli eventuali focolai dovrebbero essere contrastati quanto più rapidamente possibile, se necessario facendo ricorso a vaccinazioni d'emergenza, al fine di contenere gli effetti negativi sulla produzione e sugli scambi commerciali degli animali d'acquacoltura vivi e dei relativi prodotti. |
(33) |
In base alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (12) e al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (13), tutti i medicinali veterinari commercializzati nella Comunità, salvo eccezioni minori, sono soggetti ad un'autorizzazione di immissione in commercio. Rientrano in genere in tale obbligo tutti i vaccini utilizzati nella Comunità. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 726/2004 autorizza gli Stati membri, in caso di epidemia grave e a determinate condizioni, a permettere l'utilizzo di un prodotto senza autorizzazione d'immissione in commercio. Tale deroga è applicabile ai vaccini contro malattie esotiche ed emergenti negli animali d'acquacoltura. |
(34) |
La presente direttiva dovrebbe stabilire disposizioni intese a garantire un grado di preparazione che consenta di far fronte efficacemente alle situazioni di emergenza generate dalla comparsa di uno o più focolai di gravi malattie esotiche o emergenti degli animali di acquacoltura, in particolare elaborando piani di intervento per contrastarle. Tali piani dovrebbero essere sottoposti a revisione e ad aggiornamento periodico. |
(35) |
Qualora siano previste misure di eradicazione armonizzate sul piano comunitario per contrastare una grave malattia degli animali acquatici, gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare del contributo finanziario della Comunità previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (14). Ogni richiesta di aiuto comunitario dovrebbe essere subordinata ad un esame volto a verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di lotta previste dalla presente direttiva. |
(36) |
Gli animali d'acquacoltura vivi e i relativi prodotti provenienti dai paesi terzi non dovrebbero presentare rischi sanitari per gli animali acquatici della Comunità. A tal fine, la presente direttiva dovrebbe fissare misure intese a prevenire l'introduzione di epizoozie. |
(37) |
Onde salvaguardare le condizioni sanitarie degli animali acquatici nella Comunità occorre provvedere affinché le partite di animali d'acquacoltura vivi che transitano nella Comunità soddisfino le pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate. |
(38) |
La commercializzazione di animali acquatici ornamentali riguarda un'ampia varietà di specie, spesso tropicali, a scopi puramente ornamentali. Tali animali sono solitamente tenuti in acquari o bacini privati, vivai o acquari di esposizione, non a contatto diretto con le acque comunitarie. Di conseguenza, gli animali acquatici ornamentali tenuti in simili condizioni non espongono allo stesso rischio altri settori dell'acquacoltura comunitaria o stock selvatici. Occorre pertanto stabilire disposizioni particolari applicabili all'immissione sul mercato, al transito e all'importazione degli animali acquatici ornamentali tenuti in tali condizioni. |
(39) |
Tuttavia, laddove tali animali acquatici ornamentali non siano tenuti in sistemi o acquari chiusi, ma entrino in contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità, essi possono rappresentare un rischio importante per l'acquacoltura comunitaria o per gli stock selvatici. È il caso, in particolare delle popolazioni di carpe (Cyprinidae), in quanto la carpa della varietà koi, pesce ornamentale ampiamente diffuso, è sensibile a talune malattie che colpiscono altre specie di carpa allevate nella Comunità o presenti allo stato selvatico. In questi casi dovrebbero applicarsi le disposizioni generali della presente direttiva. |
(40) |
La messa a punto di strumenti elettronici per lo scambio d'informazioni è d'importanza fondamentale per semplificare le procedure a beneficio del settore dell'acquacoltura e delle autorità competenti. L'applicazione di criteri comuni è indispensabile per adempiere a tale obbligo. |
(41) |
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. |
(42) |
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (15) gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione. |
(43) |
Poiché gli scopi della presente direttiva, vale a dire prevedere il ravvicinamento dei concetti, principi e procedure che costituiscono una base comune per la legislazione sanitaria relativa agli animali acquatici nella Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della portata e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(44) |
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16). |
(45) |
Occorre attualizzare la normativa comunitaria relativa alle condizioni sanitarie degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti. Le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE dovrebbero quindi essere abrogate e sostituite dalla presente direttiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO, CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce:
a) |
le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti; |
b) |
le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura; |
c) |
le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici. |
2. Gli Stati membri conservano la facoltà di adottare misure più rigorose nel settore oggetto del capo II, articolo 13 e del capo V, purché tali misure non inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. La presente direttiva non si applica:
a) |
agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale; |
b) |
agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare; |
c) |
agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari. |
2. Il capo II, il capo III, sezioni da 1 a 4 e il capo VII non si applicano se agli animali acquatici ornamentali sono tenuti in negozi di animali da compagnia, in vivai, in stagni da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti:
a) |
se non vi è contatto diretto con il sistema idrico naturale della Comunità; oppure |
b) |
se questi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale. |
3. Le disposizioni delle presente direttiva fanno salve le disposizioni in materia di conservazione delle specie o di introduzione di specie allogene.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) |
«acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta; |
b) |
«animali d'acquacoltura»: animali acquatici in tutti gli stadi di vita, compresi uova e sperma o gameti, allevati in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura, compresi quelli di origine selvatica destinati ad una simile azienda o zona; |
c) |
«impresa di acquacoltura»: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura; |
d) |
«responsabile dell'impresa di acquacoltura»: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nell'impresa di acquacoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni della presente direttiva; |
e) |
«animali acquatici»:
|
f) |
«stabilimento di trasformazione riconosciuto»: ogni impresa di produzione alimentare approvata conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (17), ai fini della trasformazione degli animali d'acquacoltura per scopi alimentari, e riconosciuta conformemente agli articoli 4 e 5 della presente direttiva; |
g) |
«responsabile dello stabilimento di trasformazione riconosciuto»: ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nello stabilimento di trasformazione riconosciuto sotto il suo controllo, delle prescrizioni della presente direttiva; |
h) |
«azienda»: ogni locale, ogni zona chiusa o impianto gestiti da una impresa di acquacoltura per allevarvi animali d'acquacoltura in attesa della loro commercializzazione; sono escluse, tuttavia, le aziende in cui sono tenuti temporaneamente prima di essere abbattuti, senza nutrirli, animali acquatici selvatici raccolti o catturati ai fini del consumo umano; |
i) |
«allevamento»: l'allevamento di animali d'acquacoltura in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura; |
j) |
«zona destinata a molluschicoltura»: zona di produzione o di stabulazione in cui tutte le imprese di acquacoltura esercitano le loro attività nel quadro di un sistema di biosicurezza comune; |
k) |
«animali acquatici ornamentali»: animali acquatici tenuti, allevati o commercializzati a puri scopi ornamentali; |
l) |
«immissione sul mercato»: la commercializzazione di animali d'acquacoltura, compresa l'offerta in vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, a titolo gratuito o no, e ogni altro tipo di movimentazione; |
m) |
«zona di produzione»: le parti di acqua dolce, di mare, di laguna, di estuario o di litorale dove si trovano banchi naturali di molluschi oppure luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi e da cui questi sono raccolti; |
n) |
«laghetto di pesca sportiva»: stagni o altri impianti in cui la popolazione è mantenuta a puri scopi di pesca ricreativa mediante ripopolamento con animali d'acquacoltura; |
o) |
«zona di stabulazione»: parte di acqua dolce, di mare, di estuario o di laguna chiaramente delimitata e segnalata mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinata esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi vivi; |
p) |
«animali acquatici selvatici»: animali acquatici non d'acquacoltura. |
2. Ai fini della presente direttiva si applicano anche le seguenti definizioni:
a) |
le definizioni tecniche figuranti nell'allegato I; |
b) |
se del caso, le definizioni di cui rispettivamente:
|
CAPO II
IMPRESE DI ACQUACOLTURA E STABILIMENTI DI TRASFORMAZIONE RICONOSCIUTI
Articolo 4
Riconoscimento delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni impresa di acquacoltura sia debitamente riconosciuta dall'autorità competente in conformità dell'articolo 5.
Il riconoscimento può interessare eventualmente diverse imprese che allevano molluschi nella stessa zona destinata a molluschicoltura.
Tuttavia, ad ogni centro di spedizione o bacino di depurazione e ogni altra impresa analoga situati all'interno di una zona destinata a molluschicoltura è rilasciato un riconoscimento individuale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché ogni stabilimento di trasformazione che abbatta animali d'acquacoltura per contrastare la malattia conformemente al capo V, articolo 33 sia debitamente riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 5.
3. Gli Stati membri vigilano a che le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti abbiano ciascuno un unico numero di riconoscimento.
4. In deroga alle prescrizioni in materia di riconoscimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre la registrazione da parte dell'autorità competente soltanto per:
a) |
gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato; |
b) |
i «laghetti di pesca sportiva»; |
c) |
le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 853/2004. |
In questi casi le disposizioni della presente direttiva si applicano mutatis mutandis, tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto, del «laghetto di pesca sportiva» o dell'impresa interessati nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività.
5. Nel caso in cui non siano soddisfatte le disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente adotta le misure previste all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 5
Condizioni per l'ottenimento del riconoscimento
1. Gli Stati membri provvedono affinché il riconoscimento previsto all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, sia rilasciato dall'autorità competente solo ai responsabili dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di trasformazione riconosciuto che:
a) |
soddisfano i requisiti di cui agli articoli 8, 9 e 10; |
b) |
attuano un dispositivo che gli consenta di dimostrare all'autorità competente il pieno rispetto di tali requisiti; e |
c) |
sono sottoposti al controllo dell'autorità competente, che svolge le funzioni previste all'articolo 54, paragrafo 1. |
2. Il riconoscimento non è rilasciato se l'attività in questione comporta un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone destinate a molluschicoltura o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimità dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura.
Tuttavia, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, l'autorità competente tiene conto della possibilità di applicare misure di attenuazione dei rischi, inclusa la possibilità di spostare l'attività in questione.
3. Gli Stati membri assicurano che i responsabili delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti presentino tutte le informazioni utili affinché l'autorità competente possa verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento, ivi incluse le informazioni indicate nell'allegato II.
Articolo 6
Registro
Gli Stati membri tengono un registro aggiornato e disponibile al pubblico delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti in cui essi annotano almeno le informazioni indicate nell'allegato II.
Articolo 7
Controlli ufficiali
1. In conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, i controlli ufficiali delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti sono eseguiti dall'autorità competente.
2. I controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 consistono in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici nonché, se del caso, di campionamenti per ciascuna impresa di acquacoltura, tenendo conto del rischio di contrarre e di diffondere le malattie che le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti comportano. La frequenza raccomandata di tali controlli, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita nell'allegato III, parte B.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura prevista all’articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 8
Obblighi di registrazione — Tracciabilità
1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di acquacoltura annotino in un registro:
a) |
tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita dall'azienda o dalla zona destinata a molluschicoltura; |
b) |
i casi di mortalità rilevati in ciascuna unità epidemiologica in relazione al tipo di produzione; e |
c) |
i risultati del programma di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 10 in base alla valutazione del rischio. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti annotino in un apposito registro tutti gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti, in entrata e in uscita da tali stabilimenti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i trasportatori di animali d'acquacoltura, durante le fasi di trasporto, annotino in un registro:
a) |
i decessi intervenuti durante il trasporto, in funzione del tipo di trasporto e delle specie trasportate; |
b) |
le aziende, le zone destinate a molluschicoltura e gli stabilimenti di trasformazione visitati dal mezzo di trasporto; e |
c) |
ogni eventuale ricambio d'acqua durante il trasporto, precisando in particolare l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue. |
4. Fatte salve le disposizioni specifiche sulla tracciabilità, gli Stati membri provvedono affinché tutti gli spostamenti di animali annotati in un registro dai responsabili delle imprese di acquacoltura secondo quanto previsto al paragrafo 1, lettera a) siano registrati in modo tale da garantire il rintracciamento del luogo di origine e di destinazione. Gli Stati membri possono chiedere che siffatti spostamenti siano registrati in un registro nazionale e conservati in forma elettronica.
Articolo 9
Buone prassi in materia di igiene
Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di trasformazione riconosciuti attuino prassi igieniche appropriate all'attività in questione, onde evitare l'introduzione e la propagazione di malattie.
Articolo 10
Programma di sorveglianza sanitaria
1. Gli Stati membri provvedono affinché un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi sia applicato in tutte le aziende e in tutte le zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione.
2. Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi, di cui al paragrafo 1, intende rilevare:
a) |
un eventuale aumento del tasso di mortalità nel complesso delle aziende e delle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione; e |
b) |
la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II in aziende e zone destinate a molluschicoltura in cui siano presenti specie animali sensibili a tali malattie. |
3. La frequenza raccomandata di tali programmi di sorveglianza sanitaria, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita nell'allegato III, parte B. Tale sorveglianza si applica fatti salvi il campionamento e la sorveglianza effettuati in conformità del capo V o dell'articolo 49, paragrafo 3, dell'articolo 50, paragrafo 4 e dell'articolo 52.
4. Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 tiene conto degli orientamenti fissati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2.
5. Alla luce del risultato dei controlli ufficiali effettuati in conformità dell'articolo 7, del risultato dei controlli comunitari svolti a norma dell'articolo 58 e di qualsiasi altra informazione pertinente, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento generale della sorveglianza sanitaria basata sulla valutazione del rischio negli Stati membri. Tale relazione può essere corredata, se del caso, di un'opportuna proposta, secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2 che stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo.
CAPO III
NORME DI POLIZIA SANITARIA RELATIVE ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA E DEI RELATIVI PRODOTTI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 11
Campo d'applicazione
1. Salvo diversamente disposto, il presente capo si applica unicamente alle malattie elencate nell'allegato IV, parte II ed alle specie sensibili a tali malattie.
2. Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato, per scopi scientifici, di animali d'acquacoltura e relativi prodotti non conformi alle prescrizioni del presente capo sotto la stretta sorveglianza dell'autorità competente.
L'autorità competente provvede affinché le operazioni di immissione sul mercato non compromettano lo stato sanitario degli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione o nei luoghi di transito per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.
Ogni spostamento di animali tra gli Stati membri ha luogo solo previa informazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Articolo 12
Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'immissione sul mercato degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti non comprometta lo stato sanitario degli animali acquatici del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.
2. Sono stabilite nel presente capo modalità di movimentazione degli animali d’acquacoltura, per quanto riguarda in particolare gli spostamenti tra Stati membri, zone e compartimenti aventi un diverso stato sanitario di cui all'allegato III, parte A.
Articolo 13
Norme di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
durante le operazioni di trasporto degli animali d'acquacoltura si applichino le necessarie misure di profilassi della malattia per non alterare lo stato sanitario degli animali trasportati e ridurre il rischio di propagazione delle malattie; e |
b) |
il trasporto degli animali d'acquacoltura avvenga in condizioni tali da non alterare il loro stato sanitario, né compromettere lo stato sanitario del luogo di destinazione e, se del caso, dei luoghi di transito. |
Il presente paragrafo si applica anche alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II e alle specie ad esse sensibili.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il ricambio d'acqua durante le fasi di trasporto sia effettuato in luoghi e in condizioni tali da non compromettere lo stato sanitario:
a) |
degli animali d'acquacoltura trasportati; |
b) |
degli animali acquatici presenti nel luogo in cui avviene il ricambio d'acqua; e |
c) |
degli animali acquatici presenti nel luogo di destinazione. |
Articolo 14
Certificazione sanitaria
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sia oggetto di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia in conformità degli articoli 49 e 50 o sia oggetto di un programma di sorveglianza o di eradicazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 1 o 2 per
a) |
fini di allevamento o di ripopolamento; o |
b) |
successiva trasformazione prima del consumo umano, a meno che:
|
2. Gli Stati membri provvedono anche affinché l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura sia soggetta a certificazione sanitaria quando è permesso che gli animali siano spostati da una zona oggetto di disposizioni di lotta secondo quanto previsto al capo V, sezioni 3, 4, 5 e 6.
Il presente paragrafo si applica anche alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II e alle specie ad esse sensibili.
3. I seguenti spostamenti sono subordinati a notifica tramite il sistema informatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE:
a) |
spostamenti di animali d’acquacoltura tra Stati membri, ove sia richiesta la certificazione sanitaria in conformità dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo; e |
b) |
ogni altro spostamento di animali d'acquacoltura vivi a fini di allevamento o di ripopolamento tra Stati membri, ove non sia richiesta alcuna certificazione sanitaria a norma della presente direttiva. |
4. Gli Stati membri possono decidere di ricorrere al sistema informatizzato di cui al paragrafo 3 per rintracciare gli spostamenti che avvengono interamente nel loro territorio.
SEZIONE 2
Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento
Articolo 15
Norme generali relative all'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura da allevamento e ripopolamento
1. Fatte salve le disposizioni del capo V, gli Stati membri provvedono affinché gli animali di acquacoltura immessi sul mercato a scopo di allevamento:
a) |
siano clinicamente sani; e |
b) |
non provengano da un'azienda o da una zona destinata a molluschicoltura in cui si registri un aumento inspiegabile del tasso di mortalità. |
Il presente paragrafo si applica anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II e alle specie ad esse sensibili.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono permettere tale immissione sul mercato, in base ad una valutazione del rischio, purché gli animali provengano da una parte dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura indipendente dall'unità epidemiologica caratterizzata da una più elevata mortalità.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli animali d'acquacoltura destinati a distruzione o abbattimento nel quadro delle misure di lotta contro le malattie di cui al capo V non siano immessi sul mercato a scopo di allevamento e di ripopolamento.
4. Gli animali d'acquacoltura possono essere rimessi in libertà a scopo di ripopolamento o riammessi in «laghetti di pesca sportiva» soltanto se:
a) |
soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1; e |
b) |
provengono da un'azienda o da una zona destinata a molluschicoltura con stato sanitario, definito nell'allegato III, parte A, almeno equivalente a quella delle acque a cui sono destinati. |
Tuttavia, gli Stati membri possono esigere che gli animali d'acquacoltura provengano da una zona o compartimento dichiarati indenni da malattia in conformità degli articoli 49 o 50. Gli Stati membri possono anche decidere di applicare il presente paragrafo ai programmi stabiliti e attuati in conformità dell'articolo 43.
Articolo 16
Introduzione di animali d'acquacoltura di specie sensibili a una particolare malattia in zone dichiarate indenni da tale malattia
1. Per poter essere introdotti a scopo di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da una particolare malattia conformemente agli articoli 49 o 50, gli animali d'acquacoltura di specie sensibili a detta malattia provengono da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento a loro volta dichiarati indenni da tale malattia.
2. Laddove possa essere scientificamente provato che specie sensibili alla particolare malattia in determinati stadi di sviluppo non trasmettono tale malattia, il paragrafo 1 non si applica a detti stadi di sviluppo.
È adottato e, se necessario, modificato alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, un elenco delle specie e dei loro stadi di sviluppo ai quali sia applicabile il primo comma.
Articolo 17
Introduzione di animali d'acquacoltura vivi delle specie portatrici in zone indenni da malattia
1. Laddove dati scientifici o la pratica acquisita comprovino che specie diverse da quelle elencate nell'allegato IV, parte II, possano essere la causa della trasmissione di una determinata malattia in qualità di specie portatrici, gli Stati membri provvedono affinché tali specie portatrici, qualora siano introdotte a fini di allevamento o di ripopolamento in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale particolare malattia in conformità degli articoli 49 o 50:
a) |
provengano da un altro Stato membro, un'altra zona o un altro compartimento dichiarati indenni da tale particolare malattia; o |
b) |
siano tenute in impianti di isolamento in acque immuni dall’agente patogeno in questione per un periodo di tempo adeguato, ove ciò risulti sufficiente, alla luce dei dati scientifici o dell'esperienza pratica acquisiti, a contenere il rischio di trasmissione di tale malattia ad un livello accettabile al fine di prevenirne la trasmissione. |
2. È adottato e, se necessario, modificato alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, un elenco delle specie portatrici e degli stadi di sviluppo di siffatte specie cui si applica il presente articolo e, ove opportuno, delle condizioni in cui dette specie possono trasmettere una malattia.
3. In attesa dell'eventuale inclusione di una specie nell'elenco di cui al paragrafo 2, la Commissione può decidere, secondo la procedura prevista all’articolo 62, paragrafo 3, di autorizzare gli Stati membri ad applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1.
SEZIONE 3
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano
Articolo 18
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti immessi sul mercato per essere trasformati prima del consumo umano
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili ad una o più delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II e i relativi prodotti possano essere immessi sul mercato per essere successivamente trasformati in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformità degli articoli 49 o 50, qualora essi soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) |
provengano da un altro Stato membro, da un'altra zona o da un altro compartimento dichiarati indenni dalla malattia in questione; |
b) |
siano trasformati in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto in condizioni atte a prevenire la diffusione di malattie; |
c) |
per quanto riguarda i pesci, essi siano abbattuti ed eviscerati prima della spedizione; |
d) |
per quanto riguarda i molluschi e i crostacei, essi siano inoltrati come prodotti non trasformati o trasformati. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli animali d'acquacoltura vivi delle specie sensibili ad una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, immessi sul mercato per essere successivamente trasformati in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tali malattie, in conformità degli articoli 49 o 50, possano essere immagazzinati temporaneamente nel luogo di trasformazione qualora:
a) |
provengano da un altro Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni dalla malattia in questione; o |
b) |
siano tenuti temporaneamente in centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che renda inattivi gli agenti patogeni in causa o in cui le acque reflue siano sottoposte ad altri tipi di trattamento per contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale. |
Articolo 19
Animali d'acquacoltura e relativi prodotti immessi sul mercato per il consumo umano senza ulteriori trasformazioni
1. La presente sezione non si applica quando gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili ad una o più malattie elencate nell'allegato IV, parte II o i relativi prodotti sono immessi sul mercato per il consumo umano senza ulteriori trasformazioni, purché essi siano confezionati in imballaggi atti alla vendita al dettaglio conformi alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Se i molluschi e i crostacei vivi delle specie sensibili ad una o più delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II sono stabulati temporaneamente in acque comunitarie o introdotti in centri di spedizione, bacini di depurazione o impianti analoghi, essi devono risultare conformi all'articolo 18, paragrafo 2.
SEZIONE 4
Animali acquatici selvatici
Articolo 20
Rilascio di animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia
1. Gli animali acquatici selvatici delle specie sensibili ad una o più malattie elencate nell'allegato IV, parte II catturati in uno Stato membro, in una zona o in compartimento non dichiarati indenni da malattia, in conformità degli articoli 49 o 50 sono posti in isolamento sotto il controllo dell'autorità competente in strutture idonee, per un periodo di tempo sufficiente a contenere, ad un livello accettabile, il rischio di trasmissione della malattia, prima di poter essere reimmessi in un'azienda o in una zona destinata a molluschicoltura situata in uno Stato membro, in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale malattia in conformità degli articoli 49 o 50.
2. Gli Stati membri possono autorizzare l'attività di acquacoltura lagunare estensiva praticata tradizionalmente, senza l'isolamento previsto al paragrafo 1, purché si effettui una valutazione del rischio e il rischio risultante non sia ritenuto superiore a quanto previsto dall'applicazione del paragrafo 1.
SEZIONE 5
Animali acquatici ornamentali
Articolo 21
Immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non metta a repentaglio lo stato sanitario degli animali acquatici per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.
2. Il presente articolo si applica anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II.
CAPO IV
INTRODUZIONE NELLA COMUNITÀ DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA E RELATIVI PRODOTTI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI
Articolo 22
Norme generali relative all'introduzione di animali d'acquacoltura e relativi prodotti provenienti dai paesi terzi
Gli Stati membri provvedono affinché gli animali d'acquacoltura e i relativi prodotti siano introdotti nella Comunità unicamente da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano su un elenco stilato e aggiornato secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 23
Elenchi dei paesi terzi e parti di paesi terzi a partire dai quali è permesso introdurre animali d'acquacoltura e relativi prodotti
1. Un paese terzo o parte di un paese terzo figura nell'elenco di cui all'articolo 22 solo se da una valutazione comunitaria di tale paese o parte è emerso che l'autorità competente garantisce in maniera adeguata il rispetto delle pertinenti norme di polizia sanitaria previste dall'ordinamento comunitario.
2. La Commissione può decidere se un'ispezione quale prevista all'articolo 58, paragrafo 2, sia necessaria per completare la valutazione del paese terzo o parte del paese terzo prevista al paragrafo 1.
3. Nel redigere o aggiornare gli elenchi di cui all'articolo 22, occorre tener conto in particolare dei seguenti aspetti:
a) |
la normativa del paese terzo; |
b) |
l'organizzazione dell'autorità competente del paese terzo e dei suoi servizi ispettivi, i poteri attribuiti a tali servizi, il controllo cui sono soggetti, i mezzi di cui dispongono, compreso il personale, ai fini dell'efficace applicazione della propria normativa; |
c) |
le condizioni di polizia sanitaria in vigore applicabili a produzione, lavorazione, manipolazione, stoccaggio e spedizione di animali d'acquacoltura vivi destinati alla Comunità; |
d) |
le garanzie che l'autorità competente del paese terzo può fornire in merito al rispetto o all'equivalenza delle pertinenti condizioni sanitarie degli animali acquatici; |
e) |
l'esperienza acquisita in materia di commercializzazione degli animali di acquacoltura vivi provenienti dal paese terzo e i risultati degli eventuali controlli effettuati all'importazione; |
f) |
i risultati della valutazione comunitaria, in particolare i risultati della valutazione effettuata dalle autorità competenti del paese terzo interessato o, laddove la Commissione lo richieda, la relazione presentata dalle autorità competenti del paese terzo su eventuali ispezioni realizzate; |
g) |
lo stato sanitario degli animali acquatici d'allevamento e selvatici del paese terzo, con particolare riguardo alle malattie esotiche degli animali, nonché qualsivoglia aspetto della situazione sanitaria generale degli animali acquatici nel paese che potrebbe comportare rischi per lo stato di salute degli animali acquatici nella Comunità; |
h) |
la regolarità, rapidità e accuratezza con cui il paese terzo fornisce informazioni sull'esistenza di malattie infettive o contagiose degli animali acquatici sul suo territorio, in particolare le malattie notificabili comprese nell'elenco stilato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE); e |
i) |
le norme vigenti nel paese terzo per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali acquatici, e la relativa applicazione, incluse le norme sulle importazioni da altri paesi. |
4. La Commissione provvede affinché tutti gli elenchi siano compilati o aggiornati conformemente all'articolo 22 e vengano messi a disposizione del pubblico.
5. Gli elenchi compilati in applicazione dell'articolo 22 possono essere congiunti ad altri elenchi elaborati ai fini della salute pubblica e animale.
Articolo 24
Documenti
1. Tutte le partite di animali d'acquacoltura e di relativi prodotti sono accompagnate da un documento corredato di certificato sanitario al loro ingresso nella Comunità.
2. Il certificato sanitario attesta che la partita soddisfa:
a) |
i requisiti stabiliti per tali prodotti dalla presente direttiva; e |
b) |
le condizioni specifiche d'importazione stabilite in conformità dell'articolo 25, lettera a). |
3. I documenti possono includere dettagli richiesti ai sensi di altre disposizioni legislative comunitarie in materia di salute pubblica e animale.
Articolo 25
Modalità
Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all’articolo 62, paragrafo 2. Tali modalità possono riguardare in particolare:
a) |
speciali condizioni d’importazione per ciascun paese terzo, parti dello stesso o gruppi di paesi terzi; |
b) |
criteri per la classificazione dei paesi terzi e di parti di essi per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici; |
c) |
l’uso di documentazione elettronica; |
d) |
modelli di certificati sanitari ed altri documenti; e |
e) |
procedure e certificazione delle operazioni di transito. |
CAPO V
PROCEDURA DI NOTIFICA E MISURE MINIME DI LOTTA CONTRO LE MALATTIE DEGLI ANIMALI ACQUATICI
SEZIONE 1
Notificazione della malattia
Articolo 26
Notifica nazionale
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
qualora vi siano motivi di sospettare la presenza di una delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II o sia confermata la presenza di tale malattia negli animali acquatici, l’autorità competente ne sia immediatamente informata; e |
b) |
in caso di aumento del tasso di mortalità tra gli animali d’acquacoltura, i casi di decesso siano segnalati immediatamente all’autorità competente o a un veterinario privato per ulteriori accertamenti. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di notifica nei casi di cui al paragrafo 1 siano imposti:
a) |
al proprietario o qualsiasi persona incaricata della cura degli animali acquatici; |
b) |
alla persona che accompagna gli animali d’acquacoltura durante il trasporto; |
c) |
ai veterinari ed altri professionisti dei servizi sanitari che si occupano di animali acquatici; |
d) |
ai veterinari ufficiali, al personale dirigente di laboratori veterinari o altri laboratori ufficiali o privati; e |
e) |
a tutti coloro che si occupano sul piano professionale di animali acquatici delle specie sensibili o relativi prodotti. |
Articolo 27
Informazione degli altri Stati membri, della Commissione e degli Stati membri dell’EFTA
Entro 24 ore, lo Stato membro informa gli altri Stati membri, la Commissione e i paesi membri dell’EFTA in caso:
a) |
di malattia esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II; |
b) |
di una malattia non esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II, qualora lo Stato membro, la zona o il compartimento interessati siano stati dichiarati indenni da tale malattia. |
SEZIONE 2
Sospetta presenza di una delle malattie comprese nell’elenco — Indagine epidemiologica
Articolo 28
Prime misure di lotta
Gli Stati membri provvedono affinché in caso di sospetta presenza di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, o in caso di sospetta presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento con uno degli Stati sanitari di categoria I o III di cui all'allegato III, parte A, per tale malattia:
a) |
campioni adeguati siano prelevati ed esaminati in un laboratorio designato in conformità dell’articolo 57; |
b) |
in attesa dei risultati dell’esame di cui alla lettera a):
|
Articolo 29
Indagini epidemiologiche
1. Gli Stati membri assicurano che l'indagine epidemiologica avviata conformemente all'articolo 28, lettera b), punto ii) sia effettuata qualora l’esame di cui all’articolo 28, lettera a) rilevi la presenza di
a) |
una delle malattie esotiche elencate nell’allegato IV, parte II in qualsiasi Stato membro; o |
b) |
una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento con uno degli stati sanitari di categoria I o III di cui all'allegato III, parte A, per la malattia in questione. |
2. L’indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1 intende:
a) |
determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia; |
b) |
accertare se animali d’acquacoltura abbiano lasciato l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura nel periodo precedente alla notifica del caso sospetto di cui all’articolo 26, paragrafo 1; |
c) |
indagare se siano state infettate altre aziende. |
3. Qualora l’indagine epidemiologica di cui al paragrafo 1 riveli che la malattia potrebbe essersi diffusa in una o più aziende, zone destinate a molluschicoltura o corpi d’acqua aperti, lo Stato membro interessato provvede a che le misure contemplate all’articolo 28 siano applicate in tali aziende, zone destinate a molluschicoltura o corpi d’acqua aperti.
Per i bacini imbriferi o le zone costiere di grandi dimensioni, l’autorità competente può decidere di limitare l’applicazione dell’articolo 28 ad una superficie meno estesa in prossimità dell’azienda o della zona destinata a molluschicoltura sospetta di infezione, se ritiene che tale superficie meno estesa offra garanzie sufficienti ad evitare la diffusione della malattia.
4. Se necessario, l’autorità competente degli Stati membri o dei paesi terzi confinanti è informata della sospetta presenza della malattia.
In tal caso, le autorità competenti degli Stati membri interessati adottano le disposizioni necessarie per applicare sul territorio nazionale le misure contemplate dal presente articolo.
Articolo 30
Revoca delle restrizioni
L’autorità competente revoca le restrizioni contemplate dall’articolo 28, lettera b) qualora l’esame di cui allo stesso articolo, lettera a) non dimostri la presenza della malattia.
SEZIONE 3
Misure di lotta minime in caso di conferma della presenza di malattie esotiche negli animali d’acquacoltura
Articolo 31
Disposizione introduttiva
La presente sezione si applica ove sia confermata la presenza negli animali d’acquacoltura di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.
Articolo 32
Misure di carattere generale
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura sia dichiarata ufficialmente infetta; |
b) |
sia creata attorno all’azienda o alla zona destinata a molluschicoltura dichiarata infetta un’appropriata zona di protezione della malattia in questione, che comprenda anche una zona destinata a protezione e sorveglianza; |
c) |
non sia praticato il ripopolamento e siano vietati l’ingresso e l’uscita degli animali d’acquacoltura, nonché i loro spostamenti all’interno della zona di protezione, senza l’autorizzazione dell’autorità competente; e |
d) |
siano attuate eventuali misure addizionali ritenute necessarie per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. |
Articolo 33
Raccolta e successiva trasformazione
1. Gli animali d’acquacoltura che hanno raggiunto la taglia commerciale e non presentano manifestazioni cliniche di malattia possono essere raccolti sotto il controllo dell’autorità competente e destinati al consumo umano o a successiva trasformazione.
2. La raccolta degli animali d’acquacoltura, la loro introduzione in centri di spedizione o bacini di depurazione, la successiva trasformazione ed altre fasi di preparazione di tali animali per inserirli nella catena alimentare sono effettuati in condizioni atte ad evitare la diffusione dell’agente patogeno causa della malattia.
3. I centri di spedizione, i bacini di depurazione o impianti analoghi sono dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue che rende inattivo l’agente patogeno causa della malattia, oppure le acque reflue sono sottoposte ad altri tipi di trattamento per contenere ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie nel sistema idrico naturale.
4. La successiva trasformazione è effettuata in stabilimenti di trasformazione riconosciuti.
Articolo 34
Rimozione ed eliminazione
1. Gli Stati membri provvedano affinché i pesci e i crostacei morti, nonché i pesci e i crostacei vivi che presentano manifestazioni cliniche della malattia siano, quanto prima, rimossi ed eliminati sotto il controllo dell'autorità competente in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (19), secondo il programma d’intervento di cui all’articolo 47 della presente direttiva.
2. Gli animali d’acquacoltura che non hanno raggiunto la taglia commerciale e che non presentano manifestazioni cliniche della malattia sono rimossi ed eliminati, entro un idoneo periodo di tempo, in relazione al tipo di produzione e al rischio che tali animali comportano in termini di ulteriore diffusione della malattia, sotto il controllo dell’autorità competente in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 e secondo il programma d’intervento di cui all’articolo 47 delle presente direttiva.
Articolo 35
Fermo dell’impianto
Ove possibile, un’azienda o zona destinata a molluschicoltura infette sono soggette ad un adeguato periodo di fermo dell’impianto dopo essere state svuotate ed eventualmente pulite e disinfettate.
Per le aziende o zone destinate a molluschicoltura che allevano animali d’acquacoltura delle specie non sensibili alla malattia in questione, l’eventuale decisione di fermare l'impianto è presa sulla base di una valutazione del rischio.
Articolo 36
Protezione degli animali acquatici
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per evitare che si diffondano malattie ad altri animali acquatici.
Articolo 37
Revoca delle misure
Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute:
a) |
fino a quando non siano state attuate le misure di eradicazione previste nella presente sezione; |
b) |
fino a quando non abbiano dato risultati negativi il prelievo di campioni ed il controllo del caso effettuati nella zona di protezione per la malattia in questione e i tipi d’imprese di acquacoltura interessate. |
SEZIONE 4
Misure di lotta minime in caso di conferma di malattie non esotiche negli animali d’acquacoltura
Articolo 38
Disposizioni di carattere generale
1. In caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento non dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro interessato
a) |
applica le misure contemplate dalla sezione 3 per riottenere lo status di indenne da tale malattia; oppure |
b) |
elabora un programma di eradicazione conformemente all'articolo 44, paragrafo 2. |
2. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, quando uno Stato membro decide di applicare le misure contemplate dalla sezione 3, esso può consentire che animali clinicamente sani raggiungano la taglia commerciale prima dell'abbattimento per il consumo umano o siano trasportati in un'altra zona o compartimento infetti. In questi casi sono adottate misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare, l'ulteriore diffusione della malattia.
3. Qualora lo Stato membro interessato non intenda riottenere lo status di indenne da malattia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39.
Articolo 39
Misure di contenimento
In caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II in uno Stato membro, una zona o un compartimento non dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro interessato adotta misure atte a contenere la diffusione della malattia.
Tali misure consistono almeno:
a) |
nel dichiarare l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura azienda o zona infetta; |
b) |
nel creare un’idonea zona di protezione della malattia in questione, che comprenda una zona destinata a protezione e sorveglianza intorno all’azienda o alla zona destinata a molluschicultura dichiarata infetta; |
c) |
nel limitare la movimentazione degli animali d’acquacoltura dalla zona di protezione; tali animali possono essere unicamente:
|
d) |
nel rimuovere e smaltire, entro un idoneo periodo di tempo, i pesci e crostacei morti, sotto il controllo dell’autorità competente, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002, in relazione al tipo di produzione e al rischio di ulteriore diffusione della malattia. |
SEZIONE 5
Misure di lotta minime in caso di confermata presenza negli animali acquatici selvatici di una delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II
Articolo 40
Lotta contro le malattie elencate nell’allegato IV, parte II negli animali acquatici selvatici
1. In caso di sospetta o conclamata infezione degli animali acquatici selvatici da una delle malattie esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, lo Stato membro interessato dispone un monitoraggio ed adotta le misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare, l'ulteriore diffusione della malattia.
2. Anche in caso di sospetta o conclamata infezione degli animali acquatici selvatici da una delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarati indenni da tale malattia, lo Stato membro dispone un monitoraggio ed adotta le misure volte a ridurre, e per quanto possibile ad evitare l'ulteriore diffusione della malattia.
3. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, in seno al comitato di cui all’articolo 62, paragrafo 1, delle misure da essi adottate in conformità dei paragrafi 1 e 2.
SEZIONE 6
Misure di lotta in caso di malattie emergenti
Articolo 41
Malattie emergenti
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate per contrastare una malattia emergente ed evitarne la diffusione, laddove la malattia in questione possa compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici.
2. In caso di malattia emergente, lo Stato membro interessato informa senza indugio gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dell'EFTA qualora i risultati rivestano interesse dal punto di vista epidemiologico per un altro Stato membro.
3. Entro quattro settimane dal momento in cui gli altri Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dell'EFTA sono stati informati conformemente al paragrafo 2, la questione è rimessa al comitato di cui all’articolo 62, paragrafo 1. Le misure adottate dagli Stati membri interessati in virtù del paragrafo 1 del presente articolo possono essere estese, modificate o abrogate secondo la procedura prevista all’articolo 62, paragrafo 2.
4. Se del caso l'elenco di cui all'allegato IV, parte II, è modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2, con l'inserimento della malattia emergente in questione o di una nuova specie ospite sensibile ad una malattia già indicata in tale allegato.
SEZIONE 7
Misure alternative e disposizioni nazionali
Articolo 42
Procedura relativa all'adozione di misure epidemiologiche ad hoc per le malattie elencate nell’allegato IV, parte II
La procedura di cui all’articolo 62, paragrafo 2, prevede la possibilità di adottare una decisione che autorizza l’attuazione, per un periodo di tempo limitato, di misure ad hoc secondo modalità adatte alla situazione epidemiologica, qualora:
a) |
le misure di cui al presente capo non siano ritenute adeguate alla situazione epidemiologica; o |
b) |
la malattia si propaghi nonostante le misure adottate in conformità del presente capo. |
Articolo 43
Disposizioni per limitare l'impatto delle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II
1. Qualora una malattia non elencata nell'allegato IV, parte II comporti un rischio significativo per la situazione sanitaria dell'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di uno Stato membro, lo Stato membro interessato può adottare misure per prevenire la diffusione di tale malattia o lottare contro di essa.
Gli Stati membri provvedono affinché tali misure non eccedano quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di cui al paragrafo 1 che possono influenzare gli scambi commerciali tra gli Stati membri. Tali misure sono soggette ad approvazione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
3. L'approvazione di cui al paragrafo 2 può essere concessa unicamente qualora sia necessaria, per prevenire la diffusione della malattia o lottare contro di essa, la fissazione di restrizioni agli scambi intracomunitari e tiene conto delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e V.
CAPO VI
PROGRAMMI DI LOTTA E DI VACCINAZIONE
SEZIONE 1
Programmi di sorveglianza e di eradicazione
Articolo 44
Elaborazione e approvazione dei programmi di sorveglianza e di eradicazione
1. Lo Stato membro non notoriamente infetto ma non dichiarato indenne (categoria III di cui all'allegato III, parte A) da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II che elabora un programma di sorveglianza per conseguire lo status di indenne da una o più di tali malattie, sottopone ad approvazione il programma secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
Secondo la stessa procedura, è possibile altresì modificare o sospendere detto programma.
Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, campionamento e diagnosi sono quelle previste all'articolo 49, paragrafo 3.
Tuttavia, laddove il programma previsto al presente paragrafo interessi singoli compartimenti o zone di superficie inferiore al 75 % del territorio dello Stato membro e la zona o il compartimento in questione consistano in un bacino imbrifero non condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2, si applica in caso di approvazione, modifica o sospensione di tale programma.
2. Lo Stato membro notoriamente infetto (categoria V di cui all'allegato III, parte A) da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II che elabora un programma di eradicazione per una o più di tali malattie, sottopone ad approvazione il programma secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
Secondo la stessa procedura, è possibile altresì modificare o sospendere detto programma.
3. Secondo le procedure previste all'articolo 51, la Comunità mette a disposizione un quadro d'insieme dei programmi approvati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. A partire dalla data d'approvazione del programma di cui al presente articolo, le zone coperte dai programmi sono soggette alle norme ed alle misure di cui all'articolo 14, al capo III, sezioni 2, 3, 4 e 5, al capo V, sezione 2, e all'articolo 38, paragrafo 1, per quanto concerne le zone dichiarate indenni da malattie.
Articolo 45
Contenuto dei programmi
Per essere approvati, i programmi devono contenere almeno la seguente documentazione:
a) |
una descrizione della situazione epidemiologica della malattia prima della data di avvio del programma; |
b) |
un'analisi dei costi prevedibili e una stima dei benefici previsti del programma; |
c) |
la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza; e |
d) |
la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma. |
Articolo 46
Periodo di applicazione dei programmi
1. I programmi restano d'applicazione fino a quando:
a) |
non siano soddisfatti i requisiti di cui all'allegato V e lo Stato membro, la zona o il compartimento interessato non siano dichiarati indenni dalla malattia; o |
b) |
l'autorità competente dello Stato membro interessato o la Commissione non revochino il programma, ad esempio se esso non corrisponde più ai suoi obiettivi. |
2. In caso di revoca del programma come previsto al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato applica le misure di contenimento di cui all'articolo 39 a partire dalla data di revoca del programma.
SEZIONE 2
Programma d'intervento per malattie emergenti ed esotiche
Articolo 47
Programma d'intervento per malattie emergenti ed esotiche
1. Ogni Stato membro elabora un programma d'intervento specificando le misure nazionali necessarie per garantire un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia, nonché di tutela dell'ambiente.
2. Il programma d'intervento:
a) |
conferisce all'autorità competente poteri e mezzi per accedere agli impianti ed alle attrezzature, nonché la disponibilità del personale e di tutti i mezzi appropriati per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio; |
b) |
assicura il coordinamento e la sinergia con gli Stati membri limitrofi ed incoraggia la cooperazione con i paesi terzi vicini; e |
c) |
se del caso, fornisce precise indicazioni sui vaccini obbligatori e sulle condizioni di vaccinazione ritenuti necessari in caso di vaccinazione di emergenza. |
3. Nell'elaborare i programmi d'intervento gli Stati membri rispettano i criteri e i requisiti enunciati nell'allegato VII.
4. Gli Stati membri sottopongono ad approvazione i programmi d'intervento, secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
Ogni cinque anni, ciascuno Stato membro aggiorna il suo programma d'intervento e sottopone ad approvazione il programma aggiornato secondo la medesima procedura.
5. Il programma d'intervento è applicato in caso d'insorgenza di una delle malattie emergenti o delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.
SEZIONE 3
Vaccinazione
Articolo 48
Vaccinazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché la vaccinazione contro le malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, sia proibita, salvo approvazione di tale vaccinazione in virtù degli articoli 41, 42 o 47.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la vaccinazione contro le malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, sia proibita nell'insieme del loro territorio dichiarato indenne dalle malattie in questione, conformemente all'articolo 49 o 50, o coperto da un programma di sorveglianza approvato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono autorizzare detta vaccinazione in parti del loro territorio non dichiarate indenni dalle malattie in questione o qualora la vaccinazione rientri in un programma di eradicazione approvato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i vaccini utilizzati siano riconosciuti ai sensi della direttiva 2001/82/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle ricerche scientifiche finalizzate alla messa a punto e al collaudo di vaccini in condizioni controllate.
Nel corso di dette ricerche gli Stati membri assicurano l'adozione di misure appropriate per proteggere altre specie di animali acquatici dagli effetti negativi delle vaccinazioni realizzate nel quadro delle ricerche.
CAPO VII
STATUS DI INDENNE DA MALATTIA
Articolo 49
Stato membro indenne da malattia
1. Uno Stato membro è dichiarato indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e:
a) |
nessuna delle specie sensibili alla malattia o alle malattie in questione sia presente sul suo territorio; o |
b) |
sia noto che l'agente patogeno non è in grado di sopravvivere nello Stato membro né nelle sue acque; o |
c) |
lo Stato membro rispetti le condizioni enunciate all'allegato V, parte I. |
2. Qualora Stati membri vicini o bacini imbriferi condivisi con Stati membri confinanti non siano dichiarati indenni da malattia, lo Stato membro istituisce sul suo territorio appropriate zone cuscinetto. La delimitazione di tali zone è tale da proteggere lo Stato membro indenne dalla diffusione passiva della malattia.
3. Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, zone cuscinetto, campionamento e metodi diagnostici applicati dagli Stati membri per attribuire lo status di indenne da malattia in conformità del presente articolo, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 50
Zona o compartimento indenne da malattia
1. Lo Stato membro può dichiarare una zona o un compartimento nell'ambito del suo territorio indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV, parte II se:
a) |
nessuna delle specie sensibili alla malattia o alle malattie è presente nella zona o nel compartimento né, eventualmente, nelle sue acque; o |
b) |
è noto che l'agente patogeno non è in grado di sopravvivere nella zona o nel compartimento né, eventualmente, nelle sue acque; o |
c) |
la zona o il compartimento rispettano le condizioni enunciate nell'allegato V, parte II. |
2. Lo Stato membro presenta la dichiarazione di cui al paragrafo 1 al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali secondo la seguente procedura:
a) |
la dichiarazione è sostenuta da elementi di prova in una forma determinata secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2 e resa accessibile per via elettronica alla Commissione e agli Stati membri conformemente alle prescrizioni dell'articolo 59; |
b) |
la Commissione aggiunge la notifica della dichiarazione all'ordine del giorno della riunione successiva del Comitato di cui all'articolo 62, paragrafo 1 come punto di informazione. La dichiarazione prende effetto 60 giorni dopo la data della riunione; |
c) |
entro detto periodo la Commissione o gli Stati membri possono chiedere allo Stato membro che ha presentato la dichiarazione chiarimenti o informazioni supplementari in merito agli elementi di prova; |
d) |
qualora almeno uno Stato membro o la Commissione presentino entro il periodo di cui alla lettera b) osservazioni scritte da cui risultino serie preoccupazioni oggettive circa gli elementi di prova, la Commissione e gli Stati membri interessati esaminano insieme gli elementi di prova addotti per risolvere la questione. In questo caso il periodo di cui alla lettera b) può essere prorogato di 30 giorni. Tali osservazioni sono trasmesse allo Stato membro che ha presentato la dichiarazione e alla Commissione; |
e) |
qualora l'arbitrato di cui alla lettera d) fallisca, la Commissione può decidere di procedere a un'ispezione sul posto conformemente all'articolo 58 per verificare l'ottemperanza della dichiarazione presentata ai criteri fissati al paragrafo 1, a meno che lo Stato membro che l'ha presentata non ritiri la dichiarazione; |
f) |
qualora sia necessario alla luce dei risultati conseguiti, è adottata una decisione secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2 per sospendere l'autodichiarazione che attribuisce lo status di indenne da malattia alla zona o compartimento in questione. |
3. Se le zone o i compartimenti di cui al paragrafo 1 occupano più del 75 % del territorio dello Stato membro o se la zona o il compartimento consistono in un bacino imbrifero condiviso con un altro Stato membro o un paese terzo, la procedura di cui al paragrafo 2 è sostituita dalla procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
4. Le prescrizioni specifiche in materia di sorveglianza, campionamento e metodi diagnostici applicati dagli Stati membri per ottenere lo status di indenne da malattia in conformità del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 51
Elenchi di Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia
1. Ciascuno Stato membro redige e tiene aggiornato un elenco delle zone e dei compartimenti dichiarati indenni da malattia in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2. Tali elenchi sono messi a disposizione del pubblico.
2. La Commissione elabora e aggiorna un elenco degli Stati membri, delle zone o dei compartimenti dichiarati indenni da malattia in conformità dell'articolo 49 o dell'articolo 50, paragrafo 3, e lo mette a disposizione del pubblico.
Articolo 52
Mantenimento dello status di indenne da malattia
Lo Stato membro dichiarato indenne da una o più malattie non esotiche elencate nell'allegato IV parte II in conformità dell'articolo 49 può sospendere la sorveglianza mirata e conservare lo status di indenne da malattia purché permangano le condizioni favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione e si attuino le disposizioni pertinenti della presente direttiva.
Tuttavia, per zone o compartimenti indenni da malattia in Stati membri non dichiarati indenni da malattia e nei casi in cui le condizioni non siano favorevoli alla manifestazione clinica della malattia in questione la sorveglianza mirata è mantenuta, secondo i metodi previsti, a seconda dei casi, all'articolo 49, paragrafo 3 o all'articolo 50, paragrafo 4, ma ad un livello commisurato al grado di rischio.
Articolo 53
Sospensione e ripristino dello status di indenne da malattia
1. Qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che sia stata violata una delle condizioni per il mantenimento dello status di Stato membro, zona o compartimento indenne da malattia, lo stesso Stato membro sospende con effetto immediato ogni scambio commerciale delle specie sensibili o delle specie portatrici con altri Stati membri, zone o compartimenti che abbiano uno stato sanitario migliore per la malattia in questione, come previsto nell'allegato III, parte A, ed applica le disposizioni di cui al capo V, sezioni 2 e 4.
2. Qualora dall'indagine epidemiologica di cui all'articolo 29, paragrafo 1, risulti che non ha avuto luogo la sospetta violazione, lo status di indenne da malattia è ripristinato allo Stato membro, zona o compartimento interessato.
3. Laddove dall'indagine epidemiologica risulti fortemente probabile che l'infezione abbia avuto luogo, lo status di indenne da malattia è revocato allo Stato membro, zona o compartimento interessato, secondo la procedura in base alla quale era stato attribuito. Il ripristino dello status di indenne da malattia è subordinato al rispetto dei requisiti di cui all'allegato V.
CAPO VIII
AUTORITÀ COMPETENTI E LABORATORI
Articolo 54
Obblighi generali
1. Ogni Stato membro designa le proprie autorità competenti ai fini della presente direttiva e ne informa la Commissione.
Le autorità competenti svolgono i loro compiti e adempiono ai loro obblighi in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Ogni Stato membro provvede affinché, tra le autorità competenti da esso designate ai fini della presente direttiva e le altre autorità nazionali responsabili della regolamentazione dell'acquacoltura, degli animali acquatici e degli alimenti e mangimi originati dall'acquacoltura, si instauri un'efficace cooperazione su base permanente, basata sul libero scambio d'informazioni attinenti all'attuazione della presente direttiva.
Le informazioni sono scambiate anche, per quanto necessario, tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.
3. Ogni Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano accesso a servizi di laboratorio adeguati ed a conoscenze aggiornate in materia di analisi del rischio e di epidemiologia e si instauri un libero scambio d'informazioni attinenti all'attuazione della presente direttiva tra le autorità competenti e i laboratori.
Articolo 55
Laboratori comunitari di riferimento
1. I laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli animali acquatici oggetto della presente direttiva sono designati secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, per un periodo da definirsi secondo la medesima procedura.
2. I laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli animali acquatici esercitano le competenze ed espletano i compiti stabiliti all'allegato VI, parte I.
3. La Commissione riesamina la designazione dei laboratori comunitari di riferimento entro e non oltre il periodo di cui al paragrafo 1, verificando se essi esercitano le competenze ed espletato i compiti di cui al paragrafo 2.
Articolo 56
Laboratori nazionali di riferimento
1. Gli Stati membri predispongono che, per ciascun laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 55, sia designato un laboratorio nazionale di riferimento.
Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in uno Stato membro dell'EFTA e un singolo laboratorio può essere il laboratorio nazionale di riferimento di più Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano nome e indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento designato, con relativi aggiornamenti, alla Commissione, al laboratorio di riferimento comunitario interessato e agli altri Stati membri.
3. Il laboratorio nazionale di riferimento assicura il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento interessato di cui all'articolo 55.
4. Onde assicurare un efficace servizio diagnostico sull'intero territorio dello Stato membro, in ottemperanza alle prescrizioni della presente direttiva, il laboratorio nazionale di riferimento collabora con i laboratori designati in conformità dell'articolo 57 situati sul territorio dello stesso Stato membro.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori nazionali di riferimento presenti sul loro territorio siano dotati delle necessarie attrezzature e del personale adeguato e qualificato per realizzare le indagini di laboratorio previste dalla presente direttiva e per esercitare le competenze ed espletare i compiti enunciati nell'allegato VI, parte II.
Articolo 57
Servizi e metodi diagnostici
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
gli esami di laboratorio ai fini della presente direttiva siano realizzati in laboratori appositamente designati dall'autorità competente; |
b) |
gli esami di laboratorio in caso di sospetta o confermata presenza di una delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II siano realizzati tramite metodi diagnostici da stabilirsi secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2; e |
c) |
i laboratori designati per i servizi diagnostici in conformità del presente articolo esercitino le competenze ed espletino i compiti stabiliti nell'allegato VI, parte III. |
CAPO IX
ISPEZIONI, GESTIONE ELETTRONICA E SANZIONI
Articolo 58
Ispezioni e audit comunitari
1. Ove richiesto ai fini dell'applicazione uniforme della presente direttiva, gli esperti della Commissione possono effettuare ispezioni sul posto, compresi audit, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri.
Gli Stati membri sul cui territorio sono effettuati tali ispezioni e audit forniscono agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni.
La Commissione informa l'autorità competente dei risultati delle ispezioni e audit effettuati.
2. Gli esperti della Commissione possono effettuare ispezioni sul posto, compresi audit, anche in paesi terzi, in collaborazione con le autorità competenti del paese terzo interessato, onde verificare la conformità o l'equivalenza con le norme comunitarie di polizia sanitaria relative agli animali acquatici.
3. Qualora nel corso di un'ispezione della Commissione sia constatato un grave rischio per la salute degli animali, lo Stato membro interessato adotta immediatamente tutte le misure di salvaguardia necessarie.
In caso di mancata adozione di dette misure o laddove queste siano considerate insufficienti, le misure necessarie a salvaguardare la salute degli animali sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 3 e sono comunicate allo Stato membro interessato.
Articolo 59
Gestione elettronica
1. Entro e non oltre il 1o agosto 2008, gli Stati membri provvedono affinché siano in atto tutte le procedure e formalità per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni di cui all'articolo 6, all'articolo 50, paragrafo 2 all'articolo 51, paragrafo 1, e all'articolo 56, paragrafo 2.
2. Secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, la Commissione adotta le modalità d'applicazione del paragrafo 1, al fine di facilitare l'interoperabilità dei sistemi informatici e l'applicazione delle procedure per via elettronica tra gli Stati membri.
Articolo 60
Sanzioni
Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione non oltre la data prevista all'articolo 65, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica.
CAPO X
MODIFICHE, MODALITÀ D'APPLICAZIONE E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 61
Modifiche e modalità d'applicazione
1. L'articolo 50, paragrafo 2 può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
2. Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
3. Le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2.
Articolo 62
Procedura di Comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (in seguito denominato «il Comitato»).
2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 63
Abrogazione
1. Le direttive 91/67/CEE, 93/53/CEE e 95/70/CE sono abrogate con effetto dal 1o agosto 2008.
2. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
3. Tuttavia, la decisione della Commissione 2004/453/CE continua ad applicarsi ai fini della presente direttiva, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie conformemente all'articolo 43 della presente direttiva, che sono adottate entro e non oltre 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva stessa.
Articolo 64
Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 62, paragrafo 2, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 dicembre 2006.
Articolo 65
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o maggio 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano dette disposizioni dal 1o agosto 2008.
Tali disposizioni, quando sono adottata dagli Stati membri, contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 66
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 67
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAKOJA
(1) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 13.
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(4) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33.
(5) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(7) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
(8) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(9) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(10) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(11) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/272/CE della Commissione (GU L 99 del 7.4.2006, pag. 31).
(12) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
(13) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
(14) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(15) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1; rettifica nella GU C 4 dell'8.1.2004, pag. 7.
(16) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(17) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(18) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(19) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25).
ALLEGATO I
DEFINIZIONI
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 3, si applicano le seguenti definizioni tecniche:
a) |
«compartimento»: una o più aziende nell'ambito di un sistema comune di biosicurezza in cui sia presente una popolazione di animali acquatici con un distinto stato sanitario rispetto ad una determinata malattia; |
b) |
«sistema comune di biosicurezza»: applicazione delle stesse misure relative alla sorveglianza sanitaria degli animali acquatici, alla prevenzione delle malattie e alla lotta contro le stesse; |
c) |
«zona di protezione»: zona circostante un'azienda o una zona destinata a molluschicoltura infette in cui si applicano misure di lotta allo scopo di prevenire la diffusione della malattia; |
d) |
«malattia»: infezione con manifestazioni cliniche o non cliniche, determinata dalla presenza di uno o più agenti eziologici negli animali acquatici; |
e) |
«zona o compartimento indenne da malattia»: zona o compartimento dichiarato indenne da malattia in conformità con gli articoli 49 o 50; |
f) |
«malattia emergente»: malattia individuata in tempi recenti come malattia grave, la cui causa si è potuta o non si è potuta ancora stabilire, in grado di diffondersi nella stessa popolazione di animali o da una popolazione all'altra, ad esempio attraverso gli scambi commerciali di animali acquatici e/o relativi prodotti. Essa può significare inoltre una malattia, indicata nell'elenco, individuata in una nuova specie ospite non ancora inclusa nell'allegato IV, parte II, come specie sensibile; |
g) |
«unità epidemiologica»: gruppo di animali acquatici che hanno in comune approssimativamente lo stesso rischio di esposizione ad un agente patogeno in un luogo geograficamente delimitato. Il rischio può derivare dal fatto che essi vivono nello stesso ambiente acquatico o da pratiche di allevamento tali da rendere possibile la rapida diffusione di un agente patogeno da un gruppo di animali ad un altro; |
h) |
«fermo dell'impianto»: operazione che prevede lo svuotamento di un'azienda e, se possibile, delle acque di alimentazione, dagli animali acquatici delle specie sensibili alla malattia di cui si sospetta o è nota la capacità di trasferire l'agente patogeno, allo scopo di gestire la situazione epidemiologica; |
i) |
«successiva trasformazione»: trasformazione degli animali d'acquacoltura prima del consumo umano tramite misure e tecniche di vario tipo agenti sull'integrità anatomica, quali il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, la lavorazione in tranci e la filettatura, che producono rifiuti o sottoprodotti e possono dare origine al rischio di diffusione di malattie; |
j) |
«aumento del tasso di mortalità»: mortalità anomala in quantità notevolmente superiore al livello ritenuto normale per l'azienda o zona destinata alla molluschicoltura in questione nelle normali condizioni. Il riconoscimento dell'aumento del tasso di mortalità viene preso di comune accordo dal proprietario dell'azienda e l'autorità competente; |
k) |
«infezione»: presenza di un agente patogeno che si moltiplica o comunque si sviluppa, o è latente, sull'animale ospite o all'interno dello stesso; |
l) |
«zona o compartimento infetto»: zona o compartimento in cui la presenza della malattia è conclamata; |
m) |
«quarantena»: isolamento di un gruppo di animali acquatici, senza contatti diretti o indiretti con altri animali acquatici, per sottoporli ad osservazione per un tempo definito e, ove occorra, a prove e a trattamenti, ivi compreso il corretto trattamento delle acque reflue; |
n) |
«specie sensibili»: qualsiasi specie in cui sia stata dimostrata l'infezione da parte di un agente patogeno per causa naturale o mediante infezione sperimentale che imita le condizioni naturali; |
o) |
«vettore»: specie che non è sensibile ad una malattia, ma capace di propagare l'infezione trasmettendo agenti patogeni da una specie ospite all'altra; |
p) |
«zona»: area geograficamente delimitata caratterizzata da un sistema idrologico omogeneo comprendente una parte di un bacino imbrifero compresa tra la sorgente e una barriera naturale o artificiale che impedisca la migrazione a ritroso degli animali acquatici dai tratti inferiori del bacino, o un intero bacino idrografico dalla sorgente all'estuario, oppure più di un bacino, estuari inclusi, determinati dal collegamento che si stabilisce sul piano epidemiologico tra i diversi bacini idrografici attraverso le zone d'influenza del mare. |
ALLEGATO II
Informazioni da annotare nel registro ufficiale delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti
PARTE I
Impresa di acquacoltura riconosciuta
1. |
L'autorità competente tiene un registro nel quale annota le seguenti informazioni minime riguardo a ciascuna impresa di acquacoltura secondo quanto previsto dall'articolo 6:
|
2. |
Qualora sia concessa un'autorizzazione ad una zona destinata a molluschicoltura in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, i dati richiesti al punto 1, lettera a) sono annotati per tutte le imprese di acquacoltura che operano all'interno della zona destinata a molluschicoltura. I dati previsti al punto 1, lettere da b) a g) sono annotati a livello di zona destinata a molluschicoltura. |
PARTE II
Stabilimento di trasformazione riconosciuto
L'autorità competente tiene un registro in cui annota le seguenti informazioni minime riguardo allo stabilimento di trasformazione riconosciuto, come previsto all'articolo 6:
a) |
nome e indirizzo dello stabilimento di trasformazione riconosciuto e relativi numeri (telefono, fax, e-mail); |
b) |
numero di registrazione e particolari riguardanti l'autorizzazione rilasciata (ad es. date di autorizzazioni particolari, codici o numeri d'identificazione, modalità precise di produzione ed altri elementi relativi all'autorizzazione); |
c) |
ubicazione geografica dello stabilimento di trasformazione definita secondo uno schema appropriato di coordinate (se possibile, coordinate GIS); |
d) |
informazioni dettagliate riguardo ai sistemi di trattamento delle acque reflue da parte dello stabilimento di trasformazione autorizzato; |
e) |
specie di animali d'acquacoltura trattate nello stabilimento di trasformazione riconosciuto. |
ALLEGATO III
PARTE A
Stato sanitario della zona o del compartimento di acquacoltura da considerare per l'applicazione dell'articolo 12
Animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento
Categoria |
Stato sanitario |
Può introdurre animali da |
Certificazione sanitaria |
Può inviare animali a |
|
Introduzione |
Invio |
||||
I |
Indenne da malattia (Art. 49, art. 50) |
Solo categoria I |
SÌ |
NO se inviati alle categorie III o V |
Tutte le categorie |
SI se inviati alle categorie I, II o IV |
|||||
II |
Programma di sorveglianza (Art. 44, par. 1) |
Solo categoria I |
SÌ |
NO |
Categorie III e V |
III |
Indeterminato (non notoriamente infetto ma non soggetto a un programma per l'ottenimento dello stato di indenne da malattia |
Categorie I, II o III |
NO |
NO |
Categorie III e V |
IV |
Programma di eradicazione (Art. 44, par. 2) |
Solo categoria I |
SÌ |
SÌ |
Solo categoria V |
V |
Infetto (Art. 39) |
Tutte le categorie |
NO |
SÌ |
Solo categoria V |
PARTE B
Sorveglianza e ispezioni raccomandate in aziende e zone destinate a molluschicoltura
Specie presenti |
Stato sanitario di cui alla parte A |
Livello di rischio |
Sorveglianza |
Frequenza delle ispezioni raccomandata dall'autorità competente (Articolo 7) |
Frequenza delle ispezioni raccomandata dai servizi sanitari qualificati per gli animali acquatici (Articolo 10) |
Prescrizioni specifiche in materia di ispezioni, campionamento e sorveglianza necessarie per mantenere lo stato sanitario |
Osservazioni |
N. di specie sensibili alle malattie elencate nell'allegato IV |
Categoria I Dichiarata indenne da malattia in conformità dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera a) o b) o dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) o b) |
Basso |
Passiva |
1 ogni 4 anni |
1 ogni 4 anni |
Prescrizioni specifiche per il mantenimento dello status di indenne da malattia in conformità dell'articolo 52. |
La frequenza delle ispezioni raccomandata si applica senza pregiudizio dei requisiti specifici menzionati per ciascuno stato sanitario. Tuttavia, ove possibile, tali ispezioni e campionamenti devono essere combinati con le ispezioni previste all'articolo 7 e all'articolo 10. Obiettivo delle ispezioni da parte dell'autorità competente è verificare la conformità con la presente direttiva, conformemente all'articolo 7. Obiettivo delle ispezioni da parte dei servizi sanitari qualificati per gli animali acquatici è verificare lo stato sanitario degli animali, offrire consulenza al responsabile dell'impresa di acquacoltura circa questioni attinenti alla salute degli animali acquatici e, laddove necessario, attuare le misure veterinarie necessarie. |
Specie sensibili a una o più malattie elencate nell'allegato IV |
Categoria I Dichiarata indenne da malattia in conformità dell'articolo 49, paragrafo 1, lettera c) o dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c) |
Elevato |
Attiva, mirata o passiva |
1 all'anno |
1 all'anno |
||
Medio |
1 ogni 2 anni |
1 ogni 2 anni |
|||||
Basso |
1 ogni 4 anni |
1 ogni 2 anni |
|||||
Categoria II Non dichiarata indenne da malattia ma soggetta a programma di sorveglianza approvato in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1 |
Elevato |
Mirata |
1 all'anno |
1 all'anno |
Prescrizioni specifiche in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1. |
||
Medio |
1 ogni 2 anni |
1 ogni 2 anni |
|||||
Basso |
1 ogni 4 anni |
1 ogni 2 anni |
|||||
Categoria III Non notoriamente infetta ma non soggetta al programma di sorveglianza per l'ottenimento dello status di indenne da malattia |
Elevato |
Attiva |
1 all'anno |
3 all'anno |
|
||
Medio |
1 all'anno |
2 all'anno |
|||||
Basso |
1 ogni 2 anni |
1 all'anno |
|||||
Categoria IV Notoriamente infetta ma soggetta a programma di eradicazione approvato in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 |
Elevato |
Mirata |
1 all'anno |
1 all'anno |
Prescrizioni specifiche in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2. |
||
Medio |
1 ogni 2 anni |
1 ogni 2 anni |
|||||
Basso |
1 ogni 4 anni |
1 ogni 2 anni |
|||||
Categoria V Notoriamente infetta. Soggetta a misure minime di lotta secondo quanto previsto al capo V. |
Elevato |
Passiva |
1 ogni 4 anni |
1 all'anno |
Prescrizioni specifiche in conformità del Capo V. |
||
Medio |
1 ogni 4 anni |
1 ogni 2 anni |
|||||
Basso |
1 ogni 4 anni |
1 ogni 4 anni |
Livelli di rischio
È definita azienda o zona destinata a molluschicoltura a rischio elevato un'azienda o una zona destinata a molluschicoltura che:
a) |
presenta un elevato rischio di diffondere o di contrarre malattie presso altre aziende o stock selvatici; |
b) |
opera in condizioni di allevamento potenzialmente in grado di aumentare il rischio d'insorgenza di epidemie (elevata biomassa, scarsa qualità dell'acqua) in relazione alle specie presenti; |
c) |
vende animali acquatici vivi a scopi di allevamento o ripopolamento. |
È definita azienda o zona destinata a molluschicoltura a medio rischio un'azienda o una zona destinata a molluschicoltura che:
a) |
presenta un rischio medio di diffondere o di contrarre malattie presso altre aziende o stock selvatici; |
b) |
opera in condizioni di allevamento che non aumentano necessariamente il rischio d'insorgenza di epidemia (biomassa media e qualità media dell'acqua) in relazione alle specie presenti; |
c) |
vende animali acquatici vivi destinati prevalentemente al consumo umano. |
È definita azienda o zona destinata a molluschicoltura a basso rischio un'azienda o una zona destinata a molluschicoltura che:
a) |
presenta un basso rischio di diffondere o di contrarre malattie presso altre aziende o stock selvatici; |
b) |
opera in condizioni di allevamento che non aumentano il rischio d'insorgenza di epidemie (scarsa biomassa, buona qualità dell'acqua) in relazione alle specie presenti; |
c) |
vende animali acquatici vivi destinati esclusivamente al consumo umano. |
Tipi di sorveglianza sanitaria
La sorveglianza passiva prevede l'obbligo di immediata notifica dell'insorgenza o della sospetta presenza di una determinata malattia o di un aumento della mortalità. In tali casi è necessaria un'indagine in conformità del capo V, sezione 2.
La sorveglianza attiva prevede:
a) |
ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o da altri servizi sanitari qualificati per conto delle autorità competenti; |
b) |
esame della popolazione animale d'acquacoltura in azienda o nella zona destinata a molluschicoltura per accertare sintomi clinici della presenza della malattia; |
c) |
prelievo di campioni ad uso diagnostico in caso di sospetta presenza di una delle malattie elencate o in caso di aumento accertato dei casi di mortalità durante l'ispezione; |
d) |
notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie o di un aumento dei casi di mortalità. |
La sorveglianza mirata prevede:
a) |
ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o da altri servizi sanitari qualificati per conto delle autorità competenti; |
b) |
prelievo obbligatorio di campioni di animali d'acquacoltura da sottoporre a prove per accertare la presenza di agenti patogeni specifici tramite metodi prestabiliti; |
c) |
notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie o di un aumento dei casi di mortalità. |
ALLEGATO IV
Redazione dell'elenco delle malattie
PARTE I
Criteri per la redazione dell'elenco delle malattie
A. |
Le malattie esotiche soddisfano i criteri enunciati ai punti 1 e 2 o 3.
|
B. |
Le malattie non esotiche soddisfano i criteri enunciati ai punti 1, 4, 5, 6, 7 e 2 o 3.
|
PARTE II
Elenco malattie
MALATTIE ESOTICHE |
||
|
MALATTIA |
SPECIE SENSIBILI |
PESCI |
Necrosi ematopoietica epizootica |
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e pesce persico (Perca fluviatilis) |
Sindrome ulcerativa epizootica |
Genera: Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius e Trichogaster |
|
MOLLUSCHI |
Infezione da Bonamia exitiosa |
Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi) e ostrica cilena (Ostrea chilensis) |
Infezione da Perkinsus marinus |
Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) e ostrica della Virginia (Crassostrea virginica) |
|
Infezione da Microcytos mackini |
Ostrica giapponese (Crassostrea gigas), ostrica della Virginia (Crassostrea virginica), ostrica di Olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta (Ostrea edulis) |
|
CROSTACEI |
Sindrome di Taura |
Gambero bianco del Golfo (Penaeus setiferus), gambero blu del Pacifico (Penaeus stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (Penaeus vannamei) |
Malattia della testa gialla |
Gambero nero del Golfo (Penaeus aztecus), gambero rosa (P. duorarum), gambero Kuruma (P. japonicus), gambero tigre nero (P. monodon), gambero bianco del Golfo (P. setiferus), gambero blu del Pacifico (P. stylirostris) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (P. vannamei) |
MALATTIE NON ESOTICHE |
||
|
MALATTIA |
SPECIE SENSIBILI |
PESCI |
Viremia primaverile delle carpe (SVC) |
Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis) e tinca (Tinca tinca) |
Setticemia emorragica virale (VHS) |
Aringa (Clupea spp.), coregoni (Coregonus sp.), luccio (Esox lucius), eglefino (Gadus aeglefinus), merluzzo del Pacifico (Gadus macrocephalus), merluzzo bianco (Gadus morhua), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) motella (Onos mustelus), salmotrota (Salmo trutta), rombo (Scophthalmus maximus) spratto (Sprattus sprattus) e temolo (Thymallus thymallus) |
|
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) |
Salmone keta (Oncorhynchus keta), salmone argentato (O. kisutch), salmone giapponese (O. masou), trota iridea (O. mykiss), salmone rosso (O. nerka), salmone rosa (O. rhodurus), salmone reale (O. tshawytscha) e salmone atlantico (Salmo salar) |
|
Virus erpetico (KHV) malattia |
Carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio) |
|
Anemia infettiva del salmone (ISA) |
Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) salmone atlantico (Salmo salar) e salmotrota (Salmo trutta). |
|
MOLLUSCHI |
Infezione da Marteilia refringens |
Ostrica piatta australiana (Ostrea angasi), ostrica cilena (O. chilensis), ostrica piatta europea (O. edulis), ostrica argentina (O. puelchana), mitilo (Mytilus edulis) e mitilo mediterraneo (M. galloprovencialis) |
Infezione da Bonamia ostreae |
Ostrica piatta australiana (O. angasi), ostrica cilena (O. chilensis) ostrica di Olympia (O. conchaphila), ostrica asiatica (O. denselammellosa), ostrica piatta europea (O. edulis), e ostrica argentina (O. puelchana). |
|
CROSTACEI |
Malattia dei punti bianchi |
Tutti i decapodi (ordine Decapoda). |
ALLEGATO V
Requisiti per dichiarare indenne da malattia uno Stato membro, una zona o un compartimento
PARTE I
Stato membro indenne da malattia
1. |
Ragioni storiche
|
2. |
Sorveglianza mirata Uno Stato membro in cui l'ultima insorgenza clinica nota si è verificata nell'arco dei 10 anni precedenti la data di applicazione dello status di indenne da malattia o in cui non è nota la situazione relativa alla malattia prima della sorveglianza mirata, per esempio data l'assenza di condizioni favorevoli alla manifestazione clinica, può essere considerato indenne dalla malattia in questione se:
Se in alcune regioni di uno Stato membro il numero di aziende o di zone destinate a molluschicoltura è limitato, e di conseguenza la sorveglianza mirata in tali regioni non fornisce dati epidemiologici sufficienti, ma sono presenti popolazioni di animali selvatici delle specie sensibili, la sorveglianza mirata riguarda anche queste ultime. |
PARTE II
Zona o compartimento indenni da malattia
1. |
Zone
|
2. |
Compartimenti che comprendono una o più aziende o zone destinate a molluschicoltura in cui lo stato sanitario per quanto riguarda una determinata malattia dipende dallo stato sanitario del sistema idrico naturale circostante relativamente a detta malattia
|
3. |
Compartimenti che comprendono una o più aziende singole in cui lo stato sanitario per quanto riguarda una determinata malattia è indipendente dallo stato sanitario del sistema idrico naturale circostante relativamente a detta malattia
|
4. |
Disposizioni speciali applicabili a singole aziende che avviano o riprendono l'attività
|
ALLEGATO VI
Competenze e compiti dei laboratori
PARTE I
Laboratori comunitari di riferimento
1. |
Per essere designato laboratorio comunitario di riferimento in conformità dell’articolo 55, un laboratorio soddisfa i seguenti requisiti:
|
2. |
Tuttavia, la Commissione può designare unicamente laboratori che operano e che sono valutati e accreditati secondo le seguenti norme europee, tenendo conto dei criteri applicati ai diversi metodi di prova fissati nella presente direttiva:
|
3. |
L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al punto 2 possono riguardare singole prove o gruppi di prove. |
4. |
Per una o più delle malattie di loro competenza, i laboratori comunitari di riferimento possono avvalersi delle competenze e della capacità di laboratori situati in altri Stati membri o in paesi membri dell’EFTA, purché i laboratori interessati soddisfino i requisiti stabiliti ai punti 1, 2 e 3. L'intenzione di avvalersi di siffatta cooperazione viene comunicata insieme alle informazioni sulla cui base sarà stabilita la designazione in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1. Tuttavia, il laboratorio comunitario di riferimento resterà il punto di contatto per i laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri e per la Commissione. |
5. |
I laboratori comunitari di riferimento:
|
PARTE II
Laboratori nazionali di riferimento
1. |
I laboratori nazionali di riferimento designati ai sensi dell’articolo 56 sono responsabili del coordinamento degli standard e metodi diagnostici nel loro ambito di competenza nei rispettivi Stati membri. Essi provvedono a:
|
2. |
L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al punto 1.i) possono riguardare singole prove o gruppi di prove. |
3. |
Gli Stati membri possono designare laboratori nazionali di riferimento che non soddisfano i requisiti di cui al punto 1.i).i), qualora risulti difficile nella pratica il funzionamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025, a condizione che il laboratorio operi in base ad un sistema di garanzia della qualità conforme alle linee guida di cui a ISO 9001. |
4. |
Gli Stati membri possono autorizzare un laboratorio nazionale di riferimento situato sul loro territorio di avvalersi delle competenze e delle capacità di altri laboratori designati ai sensi dell’articolo 57, per una o più malattie di loro competenza, a condizione che tali laboratori soddisfino i pertinenti requisiti enunciati nella presente parte. Tuttavia, il laboratorio nazionale di riferimento resta il punto di contatto per l’autorità centrale competente dello Stato membro e per il laboratorio comunitario di riferimento. |
PARTE III
Laboratori designati negli Stati membri
1. |
L’autorità competente di uno Stato membro designa per i servizi diagnostici ai sensi dell’articolo 57 unicamente laboratori che soddisfino i seguenti requisiti. Essi devono:
|
2. |
L’accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova di cui al punto 1.c) possono riguardare singole prove o gruppi di prove. |
3. |
Gli Stati membri possono designare laboratori che non soddisfano i requisiti di cui al punto 1.c).i) qualora risulti difficile nella pratica il funzionamento secondo la norma EN ISO/IEC 17025, a condizione che il laboratorio operi in base ad un sistema di garanzia della qualità conforme alle linee guida di cui a ISO 9001. |
4. |
L’autorità competente annulla la designazione qualora non siano più rispettate le condizioni di cui al presente allegato. |
ALLEGATO VII
CRITERI E REQUISITI APPLICABILI AI PROGRAMMI D'INTERVENTO
Gli Stati membri provvedono affinché i programmi d'intervento soddisfino le seguenti condizioni minime.
1. |
Adozione di disposizioni regolamentari atte a garantire i poteri giuridici necessari all’attuazione dei programmi d'intervento e di una rapida ed efficace campagna d’eradicazione. |
2. |
Adozione di disposizioni regolamentari che garantiscano l’accesso ai fondi d’emergenza, alle risorse di bilancio e finanziarie necessarie a coprire tutti gli aspetti della lotta contro le malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II. |
3. |
Ordine gerarchico che garantisca decisioni rapide ed efficaci per affrontare le malattie esotiche elencate nell'allegato IV o le malattie emergenti. Un'unità centrale è incaricata di dirigere le strategie di lotta. |
4. |
Predisposizione di piani dettagliati che consentano agli Stati membri, in caso di comparsa di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II o di una malattia emergente, di istituire tempestivamente centri locali per l’attuazione di misure di lotta contro la malattia e di protezione ambientale a livello locale. |
5. |
Gli Stati membri devono assicurare la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità e gli organismi responsabili dell’ambiente, onde assicurare il corretto coordinamento delle azioni nel campo veterinario e della sicurezza ambientale. |
6. |
Disponibilità di risorse atte a garantire una campagna rapida ed efficace, anche in termini di personale, di attrezzature e di capacità di laboratorio. |
7. |
Disponibilità di un manuale operativo aggiornato, contenente una descrizione dettagliata, esauriente e pratica, di tutte le azioni, procedure, istruzioni e misure di lotta da impiegare contro le malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II o contro le malattie emergenti. |
8. |
Ove occorra, disponibilità di piani dettagliati per vaccinazioni d’emergenza. |
9. |
Partecipazione periodica del personale ad attività formative su sintomi clinici, indagini epidemiologiche e controllo delle epizoozie, esercitazioni di allarme in tempo reale, nonché tecniche di comunicazione per organizzare campagne permanenti di sensibilizzazione delle autorità, degli allevatori e dei veterinari. |
10. |
Predisposizione dei programmi d'intervento in modo da tener conto delle risorse necessarie per contrastare un numero considerevole di focolai nell’arco di un periodo breve. |
11. |
Fatti salvi i requisiti applicabili in campo veterinario stabiliti dal regolamento (CE) n. 1774/2002, predisposizione dei programmi d'intervento in modo da garantire che, in caso di focolaio di malattia, l’eliminazione su vasta scala di carcasse di animali acquatici e di rifiuti di tale origine sia effettuata senza pregiudizio per la salute umana e animale, utilizzando processi o metodi che impediscano qualsiasi danno all’ambiente, in particolare:
|
12. |
Individuazione, nei programmi d'intervento, dei siti e delle imprese idonei al trattamento o smaltimento della carcasse animali e dei rifiuti di origine animale in caso di focolaio, in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002. |
ALLEGATO VIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Presente direttiva |
Direttive abrogate |
||
|
91/67/CEE |
93/53/CEE |
95/70/CEE |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 1, primo comma |
— |
— |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) |
— |
— |
— |
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c) |
— |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
— |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 1, secondo comma |
— |
— |
Articolo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 4 |
— |
— |
— |
Articolo 5 |
— |
— |
— |
Articolo 6 |
— |
— |
— |
Articolo 7 |
— |
— |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
— |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
— |
— |
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
— |
— |
Articolo 9 |
— |
— |
— |
Articolo 10 |
— |
— |
Articolo 4 |
Articolo 11 |
— |
— |
— |
Articolo 12 |
— |
— |
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 7, paragrafo 1, Articolo 8, paragrafo 1) |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 1), lettera b) |
— |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 14, paragrafo 4 |
— |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 15, paragrafo 4 |
— |
— |
— |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), prima frase Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) |
— |
— |
Articolo 16, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 17 |
— |
— |
— |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 9 |
— |
— |
Articolo 18, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 19, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 20 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 21 |
— |
— |
— |
Articolo 22 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 23, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 22 |
— |
— |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 23, paragrafo 4 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 23, paragrafo 5 |
— |
— |
— |
Articolo 24 |
Articolo 21 |
— |
— |
Articolo 25, lettera a) |
Articolo 20 |
— |
— |
Articolo 25, lettera b) |
— |
— |
— |
Articolo 25, lettera c) |
— |
— |
— |
Articolo 25, lettera d) |
Articolo 21, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 25, lettera e) |
— |
— |
— |
Articolo 26 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 27 |
— |
— |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 28, lettera a) |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 28, lettera b) |
— |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 29, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera h) Articolo 6, lettera a), settimo trattino Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 9, paragrafo 1, prima frase Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, terzo trattino Articolo 5, paragrafo 4, primo e quarto comma |
Articolo 29, paragrafo 2 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera i) |
Articolo 5, paragrafo 4, secondo e quarto comma |
Articolo 29, paragrafo 3 |
— |
Articolo 6, lettera b) Articolo 6, lettera d) Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
Articolo 29, paragrafo 4 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera i), secondo trattino |
— |
Articolo 30 |
— |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 31 |
— |
— |
— |
Articolo 32 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2, Articolo 6 |
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) Articolo 5, paragrafo 4, terzo e quarto comma |
Articolo 33, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 6, lettera a), quarto trattino |
— |
Articolo 33, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, lettera a), quarto trattino |
— |
Articolo 33, paragrafo 3 |
— |
— |
— |
Articolo 33, paragrafo 4 |
— |
— |
— |
Articolo 34, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c) Articolo 6, lettera a), primo e terzo trattino |
— |
Articolo 34, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, lettera a), quarto trattino |
— |
Articolo 35 |
— |
Articolo 6, lettera a), secondo, quinto e sesto trattino |
— |
Articolo 36 |
— |
— |
— |
Articolo 37, lettera a) |
— |
— |
— |
Articolo 37, lettera b) |
— |
— |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 38, paragrafo 1 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase |
— |
Articolo 38, paragrafo 2 |
— |
Articolo 9, paragrafo 3 |
— |
Articolo 38, paragrafo 3 |
— |
— |
— |
Articolo 39, lettera a) |
— |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino |
Articolo 39, lettera b) |
— |
— |
— |
Articolo 39, lettera c) |
— |
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) |
— |
Articolo 39, lettera d) |
— |
— |
— |
Articolo 40 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 41 |
— |
— |
— |
Articolo 42 |
— |
— |
— |
Articolo 43 |
— |
— |
— |
Articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
— |
Articolo 44, paragrafo 2 |
Articolo 10 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
— |
Articolo 45 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 46 |
— |
— |
— |
Articolo 47 |
— |
Articolo 6, lettera a), primo trattino Articolo 15 |
— |
Articolo 48, paragrafo 1 |
— |
Articolo 14, paragrafo 1 |
— |
Articolo 48, paragrafo 2 |
— |
Articolo 14, paragrafo 1 |
— |
Articolo 48, paragrafo 3 |
— |
— |
— |
Articolo 48, paragrafo 4 |
— |
— |
— |
Articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 49, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 49, paragrafo 3 |
Articolo 15 |
— |
— |
Articolo 50, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 50, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 50, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
— |
Articolo 50, paragrafo 4 |
Articolo 15 |
— |
— |
Articolo 51, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
— |
Articolo 52 |
— |
— |
— |
Articolo 53, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 53, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 53, paragrafo 3 |
— |
Articolo 9, paragrafo 1, seconda frase |
— |
Articolo 54, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 54, paragrafo 2 |
— |
Articolo 6, lettera d) Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
Articolo 54, paragrafo 3 |
— |
— |
— |
Articolo 55, paragrafo 1 |
— |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 2 |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 55, paragrafo 3 |
— |
— |
— |
Articolo 56, paragrafo 1 |
— |
Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 56, paragrafo 2 |
— |
— |
— |
Articolo 56, paragrafo 3 |
— |
Articolo 12, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 56, paragrafo 4 |
— |
— |
— |
Articolo 56, paragrafo 5 |
— |
Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 57, lettera a) |
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
— |
Articolo 57, lettera b) |
— |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 57, lettera c) |
— |
— |
— |
Articolo 58, paragrafo 1 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
Articolo 8 |
Articolo 58, paragrafo 2 |
Articolo 22 |
— |
— |
Articolo 58, paragrafo 3 |
Articolo 17 |
— |
— |
Articolo 59 |
— |
— |
— |
Articolo 60 |
— |
— |
— |
Articolo 61, paragrafo 1 |
— |
— |
— |
Articolo 61, paragrafo 2 |
Articolo 25 |
Articolo 18 |
Articolo 9 |
Articolo 61, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 3 Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 18, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 4, quarto comma Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 62 |
Articolo 26 Articolo 27 |
Articolo 19 |
Articolo 10 |
Articolo 63 |
— |
— |
— |
Articolo 64 |
— |
— |
— |
Articolo 65 |
Articolo 29 |
Articolo 20 |
Articolo 12 |
Articolo 66 |
— |
— |
Articolo 13 |
Articolo 67 |
Articolo 30 |
Articolo 21 |
Articolo 14 |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
24.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/57 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 ottobre 2006
che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
(2006/782/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
dopo aver consultato il Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (3), prevede che gli Stati membri possano ricevere un contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione di alcune malattie degli animali. La decisione prevede attualmente la possibilità di concedere il contributo finanziario della Comunità anche per l’eradicazione dell’anemia infettiva del salmone (ISA) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN), che possono colpire i salmonidi. |
(2) |
Le iniziative di lotta contro l’ISA e l’IHN possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità unicamente a norma del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (4). |
(3) |
Alla luce dell’adozione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (5), occorre modificare la decisione 90/424/CEE affinché il contributo finanziario della Comunità possa essere concesso anche per le misure di eradicazione adottate dagli Stati membri per lottare contro altre malattie degli animali d’acquacoltura, fatte salve le disposizioni comunitarie di controllo. |
(4) |
Gli Stati membri possono ricevere contributi finanziari a sostegno del settore nazionale della pesca e dell’acquacoltura a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (6). L’articolo 32 di tale regolamento autorizza gli Stati membri a destinare fondi per l’eradicazione delle malattie nell’acquacoltura ai sensi della decisione 90/424/CEE. |
(5) |
È opportuno stanziare i fondi per l’eradicazione delle malattie degli animali d’acquacoltura nel quadro dei programmi operativi istituiti a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006 il cui bilancio viene fissato all’inizio del periodo di programmazione. |
(6) |
I contributi finanziari comunitari destinati alla lotta contro le malattie degli animali d’acquacoltura dovrebbero essere oggetto di un esame volto a verificare il rispetto delle disposizioni di lotta stabilite dalla direttiva 2006/88/CE, conformemente alle procedure applicabili a tale esame e controllo per alcune malattie degli animali terrestri. |
(7) |
È quindi opportuno applicare le procedure per il contributo finanziario di cui alla decisione 90/424/CEE anche all’utilizzo del contributo finanziario destinato alla lotta contro le malattie degli animali d’acquacoltura a norma del regolamento (CE) n. 1198/2006. |
(8) |
È opportuno che la presente decisione si applichi contemporaneamente alla direttiva 2006/88/CE. |
(9) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 90/424/CEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:
1) |
all'articolo 3, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti trattini:
|
2) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 ter Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (7), per l’eradicazione delle malattie esotiche degli animali d’acquacoltura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente alle procedure definite all’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, della presente decisione, purché siano rispettate le misure minime di lotta e eradicazione stabilite nella sezione 3 del capo V della direttiva 2006/88/CE, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (8). |
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'elenco figurante all'articolo 3, paragrafo 1, può essere completato, secondo la procedura prevista all'articolo 41, in funzione dell'evoluzione della situazione, al fine di includere le malattie che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (9), e le malattie trasmissibili agli animali d'acquacoltura, o modificato o ridotto per tener conto dei progressi realizzati nell'ambito delle azioni di lotta decise a livello comunitario contro talune malattie. |
4) |
all'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo: «13. Gli Stati membri possono stanziare fondi nel quadro dei programmi operativi stabiliti a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per l’eradicazione delle malattie degli animali d’acquacoltura di cui all’allegato. I fondi sono assegnati conformemente alle procedure previste nel presente articolo, con i seguenti adattamenti:
L’eradicazione va effettuata conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE o nel quadro di un programma di eradicazione elaborato, approvato e condotto conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di detta direttiva.»; |
5) |
nell'allegato, gruppo I, sono aggiunti i seguenti trattini:
|
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) Parere del 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 13. Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.
(3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).
(4) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).
(5) Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(7) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
(8) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.»;
(9) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).»;
Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea
24.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 328/59 |
DECISIONE QUADRO 2006/783/GAI DEL CONSIGLIO
del 6 ottobre 2006
relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l’articolo 31, lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa del Regno di Danimarca (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato che il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. |
(2) |
Al punto 51 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere si sottolinea che il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata, che esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti e che il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato. Il Consiglio europeo chiede al riguardo, al punto 55 delle conclusioni, un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad esempio in materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali). |
(3) |
Tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (di seguito «convenzione del 1990»). Tale convenzione impone alle parti che la sottoscrivono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di confisca prese da un'altra parte o la promozione di un'azione dinanzi alle autorità del proprio paese al fine di ottenere un'ordinanza di confisca e la relativa esecuzione. Le parti possono tra l'altro rifiutare le richieste di confisca allorché il reato non è un reato nella legge nazionale della parte cui è rivolta la richiesta o se il reato cui la richiesta si riferisce non può costituire il fondamento per una confisca secondo la legge nazionale della parte cui è rivolta la richiesta. |
(4) |
Il 30 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali che dà la massima priorità (misure n. 6 e n. 7) all'adozione di uno strumento che applichi il principio del reciproco riconoscimento al sequestro di beni ed elementi di prova. Inoltre, dal punto 3.3 del programma risulta che l'obiettivo è migliorare, conformemente al principio del reciproco riconoscimento, l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di confisca, presa in un altro Stato membro, tra l'altro ai fini della restituzione alla vittima di un reato, tenuto conto dell'esistenza della convenzione del 1990. Per raggiungere tale obiettivo, la presente decisione quadro, entro i limiti del suo campo d’applicazione, riduce le cause di rifiuto di esecuzione ed elimina, tra gli Stati membri, i sistemi di conversione delle decisioni di confisca in decisioni nazionali. |
(5) |
La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio (3) contiene disposizioni concernenti il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato. In base alla decisione quadro gli Stati membri sono inoltre tenuti a non formulare o mantenere alcuna riserva riguardo all'articolo 2 della convenzione del 1990, se il reato è punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno. |
(6) |
Infine il 22 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la decisione quadro relativa all'esecuzione nell'Unione europea delle decisioni di blocco dei beni o di sequestro probatorio (4). |
(7) |
La motivazione fondamentale della criminalità organizzata è il profitto economico. Un'efficace azione di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata deve pertanto concentrarsi sul rintracciamento, il congelamento, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. Non basta limitarsi ad assicurare il reciproco riconoscimento nell'Unione europea di provvedimenti provvisori quali il congelamento e il sequestro, in quanto una lotta efficace alla criminalità economica richiede anche il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei proventi di reato. |
(8) |
Obiettivo della presente decisione quadro è facilitare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca dei proventi, in modo che uno Stato membro riconosca ed esegua nel proprio territorio le decisioni di confisca prese da un tribunale competente in materia penale di un altro Stato membro. La presente decisione quadro è legata alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (5). Tale decisione quadro è intesa ad assicurare a tutti gli Stati membri norme efficaci per i casi in cui è richiesta la confisca dei proventi di reato, anche per quanto riguarda l'onere della prova relativamente all'origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato connesso alla criminalità organizzata. |
(9) |
La cooperazione tra Stati membri sulla base del principio del reciproco riconoscimento e dell'immediata esecuzione delle decisioni giudiziarie presuppone che le decisioni da riconoscere ed eseguire siano presumibilmente sempre prese in conformità dei principi di legalità, sussidiarietà e proporzionalità. Presuppone inoltre che siano garantiti i diritti accordati alle parti o ai terzi interessati in buona fede. In questo contesto occorrerebbe prestare debita attenzione all'esigenza di impedire che persone giuridiche o fisiche presentino richieste disoneste. |
(10) |
Il corretto funzionamento pratico della presente decisione quadro presuppone uno stretto collegamento tra le competenti autorità nazionali interessate, in particolare in caso di esecuzione simultanea di una decisione di confisca in più di uno Stato membro. |
(11) |
I termini «provento» e «strumento» nella presente decisione quadro sono definiti in modo sufficientemente ampio da comprendere oggetti di reato ogniqualvolta necessario. |
(12) |
In caso di dubbi circa l'ubicazione del bene oggetto della decisione di confisca, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per localizzare esattamente tale bene, ricorrendo a tutti i sistemi d'informazione disponibili. |
(13) |
La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di confiscare un bene che forma oggetto di una decisione di confisca, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la decisione suddetta sia stata emessa al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. |
(14) |
La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione. |
(15) |
La presente decisione quadro non riguarda la restituzione di un bene al legittimo proprietario. |
(16) |
La presente decisione quadro lascia impregiudicati i fini cui gli Stati membri destinano le somme ottenute in conseguenza della sua applicazione. |
(17) |
La presente decisione quadro non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna conformemente all'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Articolo 1
Scopo
1. Scopo della presente decisione quadro è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio una decisione di confisca emessa da un'autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro Stato membro.
2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro si intende per:
a) |
«Stato di emissione»: lo Stato membro nel quale un'autorità giudiziaria ha preso una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale; |
b) |
«Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è stata trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione; |
c) |
«decisione di confisca»: una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare definitivamente di un bene; |
d) |
«bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, in merito al quale l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ha stabilito:
|
e) |
«provento»: ogni vantaggio economico derivato da reati. Il vantaggio può consistere in qualsiasi bene; |
f) |
«strumenti»: qualsiasi bene utilizzato o inteso ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati; |
g) |
«beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale»: quelli definiti conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro (6); |
h) |
«reato» di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera f): un reato presupposto, se l'azione penale che porta ad una decisione di confisca implica un reato presupposto e il riciclaggio di denaro. |
Articolo 3
Determinazione delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità che, secondo la propria legislazione, sono competenti ai sensi della presente decisione quadro allorché detto Stato membro è:
— |
lo Stato di emissione, o |
— |
lo Stato di esecuzione. |
2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro può, se l’organizzazione del proprio sistema interno lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell'assistenza da fornire alle autorità competenti.
3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
Articolo 4
Trasmissione delle decisioni di confisca
1. Una decisione di confisca, corredata del certificato di cui al paragrafo 2, il cui modello figura nell'allegato può essere trasmessa all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente dello Stato di emissione ha fondati motivi per ritenere che la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro.
Se la decisione di confisca concerne beni specifici, la decisione stessa e il certificato possono essere trasmessi all'autorità competente di uno Stato membro in cui l'autorità competente ha fondati motivi di ritenere che siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca.
Se non sussistono fondati motivi che permettono allo Stato di emissione di determinare lo Stato membro a cui può essere trasmessa la decisione di confisca, quest'ultima può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione stessa risiede abitualmente o, nel caso di una persona giuridica, in cui ha sede la sede sociale.
2. La decisione di confisca o una copia autenticata di essa, corredata del certificato, è trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato di emissione all'autorità dello Stato di esecuzione competente per l’esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di stabilirne l'autenticità. L'originale della decisione o copia autenticata di essa e l'originale del certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione su sua richiesta. Tutte le comunicazioni ufficiali sono effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.
3. Il certificato è firmato dall'autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte.
4. Se l'autorità competente per l’esecuzione della confisca non è nota all'autorità competente dello Stato di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.
5. Qualora l'autorità dello Stato di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare le misure necessarie alla sua esecuzione, essa trasmette, d'ufficio, la decisione all'autorità competente per l'esecuzione e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione.
Articolo 5
Trasmissione di una decisione di confisca a più di uno Stato di esecuzione
1. Fatti salvi i paragrafi seguenti, una decisione di confisca può essere trasmessa ai sensi dell'articolo 4 a un solo Stato di esecuzione per volta.
2. Una decisione di confisca concernente beni specifici può essere trasmessa contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione qualora:
— |
l'autorità competente nello Stato di emissione abbia fondati motivi per ritenere che beni diversi oggetto della decisione siano ubicati in Stati di esecuzione diversi, |
— |
la confisca di un bene specifico contemplato nella decisione di confisca comporti azioni in più di uno Stato di esecuzione, o |
— |
l'autorità competente dello Stato di emissione abbia fondati motivi per ritenere che un bene specifico contemplato nella decisione di confisca sia ubicato in uno dei due o più Stati di esecuzione specificati. |
3. Una decisione di confisca concernente una somma di denaro può essere trasmessa contemporaneamente a più di uno Stato di esecuzione, qualora l'autorità competente dello Stato di emissione ritenga che ci sia una necessità specifica per farlo, ad esempio quando:
— |
i beni non sono stati bloccati ai sensi della decisione quadro 2003/577/GAI, o |
— |
il valore dei beni che possono essere confiscati nello Stato di emissione e in qualsiasi Stato di esecuzione non è probabilmente sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca. |
Articolo 6
Figure di reato
1. Se i fatti che danno luogo alla decisione di confisca costituiscono uno o più dei seguenti reati come definiti dalla legge dello Stato di emissione e sono punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni, la decisione di confisca dà luogo all’esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti:
— |
partecipazione a un’organizzazione criminale, |
— |
terrorismo, |
— |
tratta di esseri umani, |
— |
sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, |
— |
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, |
— |
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, |
— |
corruzione, |
— |
frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, |
— |
riciclaggio di proventi di reato, |
— |
falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell’euro, |
— |
criminalità informatica, |
— |
criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, |
— |
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, |
— |
omicidio volontario, lesioni personali gravi, |
— |
traffico illecito di organi e tessuti umani, |
— |
rapimento, sequestro e presa di ostaggi, |
— |
razzismo e xenofobia, |
— |
furti organizzati o con l'uso di armi, |
— |
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, |
— |
truffa, |
— |
racket ed estorsioni, |
— |
contraffazione e pirateria in materia di prodotti, |
— |
falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, |
— |
falsificazione di mezzi di pagamento, |
— |
traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, |
— |
traffico illecito di materie nucleari e radioattive, |
— |
traffico di veicoli rubati, |
— |
stupro, |
— |
incendio volontario, |
— |
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, |
— |
dirottamento di aereo/nave, |
— |
sabotaggio. |
2. Il Consiglio può decidere, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato UE, di inserire in qualsiasi momento altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione che la Commissione gli sottopone ai sensi dell'articolo 22, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.
3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca alla condizione che i fatti che danno luogo alla stessa costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, consente la confisca, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione.
Articolo 7
Riconoscimento ed esecuzione
1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione riconoscono senza che siano necessarie altre formalità una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5 e adottano senza indugio tutte le misure necessarie alla sua esecuzione, a meno che le autorità competenti non decidano di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione previsti all'articolo 8 ovvero uno dei motivi di rinvio dell'esecuzione previsti all'articolo 10.
2. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono, qualora ciò sia contemplato dalla legislazione nazionale di tali Stati, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa assumere la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene.
3. Se una decisione di confisca riguarda una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di esecuzione, in caso di non pagamento, eseguono la decisione di confisca conformemente al paragrafo 1 su qualsiasi bene disponibile a tal fine.
4. Se la decisione di confisca concerne una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di esecuzione convertono, se necessario, l'importo da confiscare nella valuta dello Stato di esecuzione applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.
5. Ciascuno Stato membro può depositare presso il segretariato generale una dichiarazione secondo cui le sue autorità competenti non riconosceranno né eseguiranno decisioni di confisca in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all’articolo 2, lettera d), punto iv). Una siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento.
Articolo 8
Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione
1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca qualora il certificato di cui all’articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione.
2. L’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, quale definita nel diritto di tale Stato, può altresì rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di confisca qualora sia stato accertato che:
a) |
l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del «ne bis in idem»; |
b) |
in uno dei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono un reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione; |
c) |
vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impedirebbero l’esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione; |
d) |
i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma del diritto dello Stato di esecuzione rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, incluso quando ciò è conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione in conformità dell'articolo 9; |
e) |
in base al certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un consulente legale nel procedimento che si conclude con la decisione di confisca, a meno che il certificato attesti che l'interessato è stato informato personalmente, o tramite il suo rappresentante competente ai sensi del diritto procedurale nazionale, a norma della legislazione dello Stato di emissione, o che l'interessato ha dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca; |
f) |
la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che:
|
g) |
appare alla suddetta autorità che la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv); |
h) |
la possibilità di eseguire una decisione di confisca è caduta in prescrizione ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, sempre che l'atto rientri nella competenza di tale Stato secondo la legislazione penale di quest'ultimo. |
3. Se appare all’autorità competente dello Stato di esecuzione che:
— |
la decisione di confisca è stata presa in circostanze in cui la confisca del bene è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iii), e |
— |
la decisione di confisca esula dal campo di applicazione dell'opzione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2005/212/GAI, |
essa esegue la decisione di confisca almeno entro i limiti previsti a livello nazionale in casi analoghi in base al diritto interno.
4. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione prendono in particolare considerazione la consultazione, con i mezzi appropriati, delle autorità competenti dello Stato di emissione prima di decidere di non riconoscere ed eseguire una decisione di confisca a norma del paragrafo 2, o di limitarne l'esecuzione conformemente al paragrafo 3. La consultazione è obbligatoria nei casi in cui la decisione sia probabilmente basata sul:
— |
paragrafo 1, |
— |
paragrafo 2, lettere a), e), f) o g), |
— |
paragrafo 2, lettera d), e le informazioni non siano fornite ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, oppure |
— |
paragrafo 3. |
5. È notificata senza indugio all'autorità competente dello Stato di emissione l'impossibilità di eseguire la decisione di confisca qualora, anche previa consultazione dello Stato di emissione, il bene da confiscare sia già stato confiscato, sia scomparso, sia stato distrutto, non si trovi nel luogo indicato nel certificato, o la sua ubicazione non sia stata indicata con sufficiente precisione.
Articolo 9
Mezzi di impugnazione nello Stato di esecuzione contro il riconoscimento e l'esecuzione
1. Ciascuno Stato membro adotta le disposizioni necessarie per consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, di disporre di mezzi di impugnazione contro il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca in applicazione dell'articolo 7 a tutela dei propri diritti. L'azione è promossa dinanzi a un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione ai sensi della legislazione di tale Stato. L'azione può avere effetto sospensivo ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione.
2. Le ragioni di merito su cui si basa la decisione di confisca non possono essere impugnate dinanzi ad un'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
3. Se l'azione è promossa dinanzi ad un'autorità giudiziaria nello Stato di esecuzione l'autorità competente dello Stato di emissione ne è informata.
Articolo 10
Rinvio dell'esecuzione
1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca trasmessa a norma degli articoli 4 e 5:
a) |
nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro, |
b) |
nei casi dei mezzi di impugnazione indicati all'articolo 9, |
c) |
qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso, per un periodo di tempo che ritenga ragionevole, |
d) |
nei casi in cui si ritiene necessario che la decisione o parte della stessa sia tradotta, a spese dello Stato di esecuzione, per il tempo necessario a ottenerne la traduzione, |
e) |
nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca nello Stato di esecuzione. |
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta, per il periodo del rinvio, tutte le misure che adotterebbero a livello nazionale in caso analogo, per evitare che i beni non siano più disponibili allo scopo dell'esecuzione della decisione di confisca.
3. In caso di rinvio ai sensi del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e l'autorità competente dello Stato di emissione adempie gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
4. Nei casi menzionati al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), l'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione del rinvio dell'esecuzione della decisione di confisca, compresi i motivi e, se possibile, la durata prevista del rinvio, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta senza indugio le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
Articolo 11
Concorso di decisioni di confisca
Se le autorità competenti dello Stato di esecuzione stanno trattando:
— |
due o più decisioni di confisca concernenti una somma di denaro emesse contro la stessa persona fisica o giuridica e l'interessato non dispone nello Stato di esecuzione di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, o |
— |
due o più decisioni di confisca concernenti lo stesso bene specifico, |
spetta all'autorità competente dello Stato di esecuzione, conformemente alla legislazione nazionale di detto Stato, decidere quale o quali decisioni di confisca dovranno essere eseguite, tenuto debito conto di tutte le circostanze, che possono includere la presenza di attivi congelati, la gravità relativa del reato e il luogo in cui è avvenuto, le date delle rispettive decisioni e le date di trasmissione delle stesse.
Articolo 12
Legge applicabile all'esecuzione
1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'esecuzione della decisione di confisca è disciplinata dalla legislazione dello Stato di esecuzione le cui sole autorità sono competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione e a determinare tutte le misure ad essa relative.
2. Qualora la persona interessata possa fornire la prova di una confisca eseguita, integralmente o in parte, in qualsiasi Stato, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione. In caso di confisca di proventi, ogni parte dell'importo recuperata in forza della decisione di confisca in Stati diversi dallo Stato di esecuzione è integralmente dedotta dall'importo da confiscare nello Stato di esecuzione.
3. Una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche.
4. Lo Stato di esecuzione non può imporre misure alternative alla decisione di confisca, comprese pene privative della libertà o altre misure che limitano la libertà personale in seguito a una trasmissione ai sensi degli articoli 4 e 5, a meno che lo Stato di emissione abbia acconsentito.
Articolo 13
Amnistia, grazia, riesame della decisione di confisca
1. L'amnistia e la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione e anche dallo Stato di esecuzione.
2. Solo lo Stato di emissione può decidere in merito ad un'eventuale domanda di riesame della decisione di confisca.
Articolo 14
Conseguenze della trasmissione di decisioni di confisca
1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati di esecuzione in conformità degli articoli 4 e 5 non limita il diritto dello Stato di emissione di eseguire la decisione stessa.
2. Nel caso della trasmissione a uno o più Stati di esecuzione di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, l'importo totale risultante dall'esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.
3. L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi Stato di esecuzione interessato, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta:
a) |
se ritiene che possa esservi il rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, ad esempio in base alle informazioni notificatele da uno Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3. In caso di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente dello Stato di emissione comunica il più presto possibile all'autorità competente dello Stato di esecuzione se il rischio in questione ha cessato di esistere; |
b) |
se una decisione di confisca è stata eseguita in toto o in parte nello Stato di emissione o in uno Stato di esecuzione, precisando per quale importo la decisione stessa deve essere ancora eseguita; |
c) |
se, dopo la trasmissione di una decisione di confisca conformemente agli articoli 4 e 5, l'autorità dello Stato di emissione riceve una somma di denaro pagata volontariamente dalla persona interessata in relazione alla decisione di confisca. L'articolo 12, paragrafo 2, è d'applicazione. |
Articolo 15
Cessazione dell'esecuzione
L'autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l'autorità competente dello Stato di esecuzione, con tutti i mezzi atti a lasciare una traccia scritta, di qualsiasi decisione o misura che abbia l'effetto di privare la decisione del suo carattere esecutivo o di ritirare allo Stato di esecuzione, per qualsiasi altro motivo, la decisione di esecuzione. Lo Stato di esecuzione pone fine all'esecuzione della decisione non appena viene informato di tale decisione o misura dall'autorità competente dello Stato di emissione.
Articolo 16
Destinazione dei beni confiscati
1. Le somme ottenute con l'esecuzione della decisione di confisca sono destinate come segue dallo Stato di esecuzione:
a) |
se l'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è inferiore o pari a 10 000 EUR, esso va allo Stato di esecuzione; |
b) |
in tutti gli altri casi, il 50 % dell'importo ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è trasferito dallo Stato di esecuzione allo Stato di emissione. |
2. Il bene, diverso da una somma di denaro, ottenuto con l'esecuzione della decisione di confisca è destinato come segue, su decisione dello Stato di esecuzione:
a) |
il bene può essere venduto. In tal caso i proventi della vendita sono destinati conformemente al paragrafo 1; |
b) |
il bene può essere trasferito allo Stato di emissione. Se l'ordine di confisca riguarda una somma di denaro, il bene può essere trasferito allo Stato di emissione soltanto se tale Stato vi ha acconsentito; |
c) |
qualora non sia possibile applicare le lettere a) o b), il bene può essere destinato in altro modo conformemente alla legislazione nazionale dello Stato di esecuzione. |
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 lo Stato di esecuzione non è tenuto a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca che costituisce oggetto culturale facente parte del patrimonio nazionale di tale Stato.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano salvo diverso accordo tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione.
Articolo 17
Informazioni sull'esito dell'esecuzione
L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta:
a) |
della trasmissione della decisione di confisca all'autorità competente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5; |
b) |
di eventuali decisioni che rifiutano il riconoscimento della decisione di confisca debitamente motivate; |
c) |
della mancata esecuzione totale o parziale della decisione per i motivi indicati all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, o all'articolo 13, paragrafo 1; |
d) |
dell'esecuzione della decisione non appena questa è conclusa; |
e) |
dell'applicazione di misure alternative conformemente all'articolo 12, paragrafo 4. |
Articolo 18
Risarcimento
1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, se lo Stato di esecuzione, in virtù della propria legislazione, è responsabile del danno causato ad una delle parti interessate di cui all'articolo 9 dall'esecuzione di una decisione di confisca che gli è stata trasmessa a norma degli articoli 4 e 5, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità alla parte lesa, tranne se e nella misura in cui il danno o parte di esso è dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la legislazione nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento di danni promosse da persone fisiche o giuridiche.
Articolo 19
Lingue
1. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro può indicare, all'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, tramite una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio, che accetta una traduzione in un'altra o in altre lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.
Articolo 20
Spese
1. Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri rinunciano reciprocamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della presente decisione quadro.
2. Qualora lo Stato di esecuzione abbia sostenuto spese da esso ritenute ingenti o eccezionali, può formulare una proposta allo Stato di emissione sulla loro ripartizione. Lo Stato di emissione prende in considerazione tale proposta sulla base di specifiche dettagliate fornite dallo Stato di esecuzione.
Articolo 21
Relazioni con altri accordi o intese
La presente decisione quadro non pregiudica l'applicazione di accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi tra Stati membri sempreché tali accordi o intese servano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure relative all'esecuzione delle decisioni di confisca.
Articolo 22
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 24 novembre 2008.
2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi derivanti dalla presente decisione quadro. Entro il 24 novembre 2009 il Consiglio valuta, sulla scorta di una relazione elaborata dalla Commissione sulla base di dette informazioni, in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
3. Il segretariato generale del Consiglio notifica agli Stati membri e alla Commissione le dichiarazioni fatte in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 5, e dell’articolo 19, paragrafo 2.
4. Uno Stato membro che abbia ripetutamente riscontrato difficoltà o inazioni da parte di un altro Stato membro nel riconoscimento reciproco e nell'esecuzione di decisioni di confisca, che non sono state risolte attraverso consultazioni bilaterali, può informarne il Consiglio ai fini della valutazione dell'attuazione della presente decisione quadro a livello di Stati membri.
5. Gli Stati membri, che agiscono in qualità di Stati di esecuzione, comunicano al Consiglio e alla Commissione, all’inizio dell’anno civile, il numero di casi in cui è stato applicato l’articolo 17, lettera b), insieme a una sintesi delle motivazioni.
Entro il 24 novembre 2013 la Commissione redige una relazione in base alle informazioni ricevute, accompagnata dalle iniziative di cui può ravvisare l'opportunità.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
K. RAJAMÄKI
(1) GU C 184 del 2.8.2002, pag. 8.
(2) Parere espresso il 20 novembre 2002 (GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 205).
(3) GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.
(4) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.
(5) GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.
(6) GU L 74 del 27.3.1993, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 43).
ALLEGATO
CERTIFICATO
di cui all'articolo 4 della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca