ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 327

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
24 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

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Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità

1

 

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Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)

12

 

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Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013

30

 

*

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

45

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1717/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

che istituisce uno strumento per la stabilità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1 e l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità è uno dei principali donatori di aiuti economici, finanziari, umanitari e di assistenza tecnica e macroeconomica ai paesi terzi. La promozione di condizioni di stabilità per lo sviluppo umano ed economico e dei diritti dell'uomo, della democrazia e delle libertà fondamentali figurano tra gli obiettivi primari dell'azione esterna dell'Unione europea (di seguito «UE») cui contribuiscono gli strumenti per l'assistenza esterna della Comunità. Nelle loro conclusioni del novembre 2004 sull'efficacia dell'azione esterna dell'UE, il Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno indicato che la pace, la sicurezza e la stabilità, nonché i diritti umani, la democrazia e la buona governanza costituiscono elementi essenziali per la crescita economica sostenibile e l'eliminazione della povertà.

(2)

Il programma dell'UE per la prevenzione dei conflitti violenti, fatto proprio dal Consiglio europeo, sottolinea «l'impegno politico dell'UE a perseguire la prevenzione dei conflitti come uno degli obiettivi principali delle relazioni esterne dell’UE» ed indica che gli strumenti finanziari di cooperazione allo sviluppo della Comunità possono contribuire alla realizzazione di questo obiettivo e al rafforzamento dell’UE come attore internazionale.

(3)

Le misure adottate nel quadro del presente regolamento in vista della realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 177 e 181A del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «trattato CE») possono essere complementari e dovrebbero essere coerenti con le misure adottate dall'UE per la realizzazione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, nel quadro del titolo V, e le misure adottate nel quadro del titolo VI del trattato sull'Unione europea (di seguito «trattato UE»). Il Consiglio e la Commissione dovrebbero collaborare per garantire una tale coerenza, ciascuno secondo le rispettive competenze.

(4)

La dichiarazione sul «Consenso europeo in materia di sviluppo», adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione il 22 novembre 2005 e rispetto alle quale il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha espresso compiacimento, indica che la Comunità, nel quadro delle rispettive competenze delle proprie istituzioni, svilupperà un approccio di prevenzione globale in materia di fragilità degli Stati, di conflitto, di catastrofi naturali e di altri tipi di crisi, obiettivo al quale il presente regolamento dovrebbe contribuire.

(5)

Il Consiglio europeo ha approvato la strategia europea in materia di sicurezza il 12 dicembre 2003.

(6)

La dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta contro il terrorismo esortava ad integrare nei programmi di assistenza esterna gli obiettivi della strategia antiterrorismo. Inoltre, la strategia del millennio dell'UE riguardante la prevenzione e il controllo della criminalità organizzata, adottata dal Consiglio il 27 marzo 2000, sollecita una più stretta collaborazione con i paesi terzi.

(7)

La stabilizzazione post-crisi richiede un impegno prolungato e flessibile da parte della comunità internazionale, segnatamente nei primi anni successivi alla crisi, sulla base di strategie integrate di transizione.

(8)

L’attuazione dei programmi di assistenza in tempi di crisi e di instabilità politica richiede misure specifiche per garantire la flessibilità in sede di adozione delle decisioni e di stanziamenti di bilancio e necessita di misure rafforzate per assicurare la coerenza con gli aiuti bilaterali e i meccanismi di messa in comune dei contributi dei donatori, ivi compresa la delega delle funzioni di autorità pubblica attraverso una gestione centralizzata indiretta.

(9)

Le risoluzioni del Parlamento europeo e le conclusioni del Consiglio sulle comunicazioni della Commissione relative al legame tra aiuto, riabilitazione e sviluppo sottolineano la necessità di garantire un reale collegamento tra le operazioni finanziate con i diversi strumenti di finanziamento della Comunità per i casi di crisi.

(10)

Per affrontare i suddetti problemi in maniera efficace e tempestiva sono necessari strumenti finanziari e risorse finanziarie specifici che siano complementari con gli aiuti umanitari e gli strumenti di cooperazione di lungo termine. L'aiuto umanitario dovrebbe continuare ad essere fornito in forza del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (2).

(11)

Oltre alle misure concordate con i paesi partner nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione istituito nell'ambito degli strumenti comunitari per l'assistenza esterna, la Comunità deve essere in grado di fornire un’assistenza che affronti le questioni globali e transnazionali più importanti che possono avere effetto destabilizzante.

(12)

Gli «Orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e i suoi Stati membri nel settore dell’assistenza esterna» del 2001 sottolineano l’esigenza di un più stretto coordinamento dell'assistenza esterna dell’UE.

(13)

Il presente regolamento istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3).

(14)

Le misure di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(15)

Il presente regolamento mira a coprire l'ambito di diversi regolamenti in vigore riguardanti l'assistenza esterna della Comunità e a sostituirli; questi regolamenti dovrebbero pertanto essere abrogati.

(16)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in maniera sufficiente dai singoli Stati membri, a causa della necessità di una risposta multilaterale e concertata nei settori definiti dal presente regolamento e possono quindi, a causa della portata e degli effetti globali delle misure da esso previste, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato CE. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per realizzare tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità, definito dallo stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivi

1.   La Comunità avvia misure di cooperazione allo sviluppo nonché misure di cooperazione finanziaria, economica e tecnica con i paesi terzi, secondo le disposizioni del presente regolamento.

2.

a)

in situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire alla stabilità attraverso un intervento efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per un'efficace attuazione delle politiche comunitarie di sviluppo e di cooperazione;

b)

nel contesto di condizioni stabili per l'attuazione delle politiche comunitarie di cooperazione nei paesi terzi, contribuire sia allo sviluppo della capacità necessaria per far fronte a problemi globali e transregionali specifici che hanno un effetto destabilizzante sia ad assicurare la preparazione per far fronte a situazioni pre e post-crisi.

3.   Le misure prese in forza del presente regolamento possono essere complementari con le misure adottate a norma dei titoli V e VI del trattato UE sono coerenti con esse e non le pregiudicano.

Articolo 2

Complementarità dell'assistenza comunitaria

1.   L'assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è complementare a quella fornita nell'ambito dei relativi strumenti comunitari di assistenza esterna. Essa è fornita solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere fornita con tali strumenti.

2.   La Commissione garantisce che le misure adottate in forza del presente regolamento siano in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per il paese partner in questione, in particolare con gli obiettivi degli strumenti di cui al paragrafo 1, nonché con altre misure comunitarie pertinenti.

3.   Per migliorare l'efficacia e la coerenza delle misure di assistenza nazionali e comunitarie, la Commissione promuove uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia a livello decisionale che a livello operativo. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione fanno ricorso ad un sistema di scambio di informazioni.

Articolo 3

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinearsi di situazioni di crisi

1.   L'assistenza tecnica e finanziaria della Comunità per realizzare le finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), può essere fornita in risposta a una situazione di urgenza, a una crisi o al delinearsi di una crisi, a una situazione che rappresenta una minaccia per la democrazia, l'ordinamento giuridico e l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza degli individui, a una situazione che rischi di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese o i paesi terzi interessati. Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui la Comunità ha invocato gli elementi essenziali degli accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i paesi terzi.

2.

a)

il sostegno tramite la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi promossi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e non per favorire un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;

b)

il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;

c)

il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese misure per rafforzare il ruolo delle donne in tali istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente, nonché dei relativi apparati giuridici a livello nazionale e locale, di una giustizia indipendente, della buona governanza e dello Stato di diritto, ivi compresa la cooperazione tecnica non militare per rafforzare il controllo civile generale e sorvegliare il sistema di sicurezza, nonché misure per rafforzare le capacità delle autorità nel far rispettare la legge e quelle delle autorità giudiziarie coinvolte nella lotta contro i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi da fuoco e materiali esplosivi;

d)

il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti dell'uomo e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;

e)

il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici e delle attività economiche nonché della capacità produttiva di base, e alle misure per riavviare l'economia, generare occupazione e creare le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

f)

il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e della reintegrazione degli ex combattenti nella società civile e, ove opportuno, del loro rimpatrio, nonché misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;

g)

il sostegno a misure intese a mitigare l'impatto sociale della ristrutturazione delle forze armate;

h)

il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici; le attività finanziate nel quadro del presente regolamento coprono l'istruzione sui rischi, l'assistenza alle vittime, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché la distruzione delle scorte;

i)

il sostegno a misure per affrontare, nel quadro delle politiche comunitarie di cooperazione e dei loro obiettivi, l'impatto sulla popolazione civile dell'uso illecito di armi da fuoco e dell'accesso ad esse; tale sostegno è limitato ad attività d'indagine, all'assistenza alle vittime, a programmi di sensibilizzazione, allo sviluppo di capacità giuridiche e amministrative e di buone prassi.

L'assistenza è fornita nella misura in cui è necessaria per ripristinare le condizioni di sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, a norma del paragrafo 1. L'assistenza non comprende il sostegno a misure per combattere la proliferazione di armi;

j)

il sostegno a misure per assicurare che le necessità specifiche di donne e bambini in situazioni di crisi e di conflitto, compresa l'esposizione a violenze connesse al sesso, siano adeguatamente soddisfatte;

k)

il sostegno alla riabilitazione e reintegrazione delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le necessità specifiche di donne e bambini;

l)

il sostegno a misure per promuovere e difendere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;

m)

il sostegno a misure socioeconomiche per promuovere un accesso equo alle risorse naturali, e una gestione trasparente delle stesse, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi;

n)

il sostegno a misure socioeconomiche per far fronte alle conseguenze di movimenti improvvisi della popolazione, comprese misure per affrontare le necessità delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi;

o)

il sostegno a misure per incoraggiare lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, ivi comprese misure per promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;

p)

il sostegno a misure per far fronte a disastri naturali o provocati dall'uomo e a minacce alla salute pubblica, in mancanza dell'assistenza umanitaria della Comunità o in aggiunta ad essa.

3.

che rientrano nel campo di applicazione generale e nelle finalità specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a),

la cui durata è limitata al periodo stabilito all'articolo 6, paragrafo 2, e che

che sono normalmente ammissibili a finanziamento a titolo di altri strumenti comunitari di assistenza esterna ma che, a norma dell'articolo 2, dovrebbero essere adottate in base al presente regolamento a causa della necessità di rispondere rapidamente a una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi.

Articolo 4

Assistenza nel contesto di condizioni stabili per la cooperazione

1)

minacce all'ordinamento giuridico e all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture essenziali e alla salute pubblica.

L'assistenza comprende:

a)

il rafforzamento della capacità di far rispettare le leggi, delle autorità giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, ivi compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi e materiali esplosivi, e al controllo effettivo dei traffici e transiti illeciti.

Viene conferita priorità alla cooperazione transregionale con i paesi terzi che hanno evidenziato una chiara volontà politica di risolvere tali problemi. Le misure in tale settore pongono un accento particolare sulla buona governanza e sono conformi al diritto internazionale, in particolare in materia di diritti dell'uomo e di diritto umanitario internazionale.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità coinvolte nella lotta contro il terrorismo, viene conferita priorità alle misure di sostegno concernenti lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'applicazione e la pratica del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione nonché lo sviluppo di procedure internazionali per l'applicazione della legge.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene conferita la debita attenzione alla cooperazione internazionale volta alla promozione delle migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno;

b)

il sostegno alle misure volte a garantire una risposta adeguata alle minacce nei confronti dei trasporti internazionali, delle operazioni e infrastrutture in campo energetico, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci e la distribuzione dell'energia.

Le misure adottate in tale settore pongono un particolare accento sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali nei settori della sensibilizzazione ai rischi, dell'analisi della vulnerabilità, della preparazione alle emergenze, dell'allerta e della gestione delle conseguenze;

c)

le misure volte a garantire una risposta adeguata a grandi minacce improvvise per la salute pubblica, come le epidemie con un potenziale impatto transnazionale.

Viene posto un particolare accento sulla pianificazione dell'emergenza, la gestione di vaccini e scorte di medicinali, la cooperazione internazionale, i sistemi di allarme precoce e di allerta.

2)

Attenuazione del rischio e preparazione per quanto riguarda i materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari.

L'assistenza comprende:

a)

la promozione di attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca del comparto bellico e sostegno per la riqualificazione e l'impiego alternativo di scienziati e di ingegneri precedentemente attivi in settori collegati al comparto bellico;

b)

il sostegno a misure volte a potenziare le prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;

c)

il sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione comunitarie e dei loro obiettivi, alla creazione di infrastrutture civili e dei pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

d)

il rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di un efficace controllo dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (ivi comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna) ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche per la valutazione e il controllo.

e)

lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, ivi comprese misure di cooperazione regionale;

f)

lo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenze, risposta alle crisi, capacità di interventi di bonifica, in relazione a eventuali catastrofi ambientali di grande entità in tale settore.

Per quanto riguarda le misure di cui alle lettere b) e d), è posto particolare accento sull'assistenza a quelle regioni o paesi in cui esistono ancora scorte dei materiali o agenti di cui alle lettere b) e d) e dove esiste il rischio di proliferazione di tali materiali o agenti.

3)

Sviluppo di capacità pre-crisi e post-crisi

Sostegno alle misure a lungo termine volte a costruire e a potenziare la capacità delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali e degli attori pubblici e privati in relazione ai loro sforzi in materia di:

a)

promozione dell'allerta precoce, del clima di fiducia, della mediazione, della riconciliazione nonché della risoluzione di tensioni intracomunitarie emergenti;

b)

miglioramento della ripresa successiva a conflitti o calamità.

Le misure di cui al presente punto comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allerta precoce e la formazione. Le misure possono anche comprendere, ove opportuno, l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione delle raccomandazioni effettuate dalla commissione ONU per il consolidamento della pace che rientrano tra gli obiettivi della politica di cooperazione della Comunità.

TITOLO II

ESECUZIONE

Articolo 5

Quadro generale di esecuzione

a)

misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori;

b)

documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali;

c)

programmi d'azione annuali;

d)

misure speciali.

Articolo 6

Misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori

1.   L'assistenza comunitaria di cui all'articolo 3 è fornita mediante misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori.

2.   La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria in risposta a una situazione di crisi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché nelle situazioni straordinarie e impreviste di cui all'articolo 3, paragrafo 3, qualora l'efficacia delle misure dipenda da un'esecuzione rapida o flessibile. Tali misure possono avere una durata massima di diciotto mesi. La durata di singole misure può essere di ulteriori 6 mesi nel caso di intralci obiettivi e imprevisti alla loro esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo delle misure.

3.   Se il costo di una misura di assistenza straordinaria supera i 20 000 000 EUR essa è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4.   La Commissione può adottare programmi di intervento transitori per creare o ripristinare le condizioni essenziali necessarie per un'efficace esecuzione delle politiche comunitarie di cooperazione esterna. I programmi di intervento transitori si basano sulle misure di assistenza straordinaria e sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

5.   La Commissione informa regolarmente il Consiglio in merito alla programmazione dell'assistenza comunitaria di cui all'articolo 3. Prima di adottare o di rinnovare misure di assistenza straordinaria che costano fino a 20 000 000 EUR, la Commissione comunica al Consiglio la loro natura nonché gli obiettivi e gli importi finanziari previsti. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'UE, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio a riguardo nella programmazione e nell'esecuzione di tali misure. Analogamente, la Commissione informa il Consiglio prima di apportare sostanziali modifiche alle misure di assistenza straordinaria già adottate.

6.   Quanto più tempestivamente possibile dopo l'adozione di misure di assistenza straordinaria, e in ogni caso entro sette mesi dalla loro adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio fornendo una descrizione generale dell'attuale risposta comunitaria e di quella pianificata, precisando i contributi provenienti da altri strumenti finanziari della Comunità, lo stato di avanzamento dei documenti di strategia nazionale e multipaese e il ruolo svolto dalla Comunità nell'ambito degli interventi generali a livello internazionale e multilaterale. La relazione indica altresì se la Commissione intende continuare a fornire misure di assistenza straordinaria e, in tale caso, la loro durata.

Articolo 7

Documenti di strategia multipaese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali

1.   I documenti di strategia multipaese e tematici costituiscono la base generale per l’attuazione dell’assistenza a norma dell’articolo 4.

2.   I documenti di strategia multipaese e tematici indicano la strategia della Comunità per i paesi interessati tenendo conto delle esigenze dei paesi o dei temi in questione, delle priorità della Comunità, della situazione internazionale e delle attività dei partner principali.

3.   I documenti di strategia multipaese e tematici, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Essi coprono un periodo iniziale che non può eccedere il periodo di applicazione del presente regolamento e sono sottoposti a una revisione intermedia.

4.   I documenti di strategia sono coerenti, evitando duplicazioni, con i documenti di strategia nazionale, multipaese o tematici adottati nel quadro di altri strumenti comunitari di assistenza esterna. I documenti di strategia sono basati, ove opportuno, su un dialogo con il paese, i paesi o le regioni partner interessati, inclusa la società civile, in modo da sostenere strategie nazionali di sviluppo e da assicurare la partecipazione e il coinvolgimento del paese, dei paesi o della regione partner interessati. Inoltre, ove opportuno, vengono organizzate delle consultazioni congiunte tra la Commissione, gli Stati membri e gli altri donatori per garantire la complementarità tra le attività di cooperazione della Comunità, degli Stati membri e di altri donatori. Ove opportuno, possono partecipare anche le altre parti interessate.

5.   Tutti i documenti di strategia multipaese sono accompagnati, ove opportuno, da un programma indicativo pluriennale che riassume i settori prioritari selezionati per il finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati previsti e il calendario dell'assistenza comunitaria nonché la dotazione finanziaria indicativa, a livello generale e per i singoli settori prioritari. Le dotazioni finanziarie possono essere indicate mediante un margine di variazione, ove opportuno.

6.   I programmi pluriennali indicativi fissano le dotazioni finanziarie per ciascun programma usando criteri trasparenti, basati sulle esigenze e sul rendimento dei paesi o delle regioni partner interessati e tenendo conto delle particolari difficoltà cui fanno fronte i paesi o le regioni in crisi o in conflitto.

7.   I programmi indicativi pluriennali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Essi sono fissati, ove opportuno, in consultazione con i paesi o le regioni partner interessati.

8.   Gli importi finanziari dei programmi indicativi pluriennali possono essere aumentati o ridotti in seguito a revisioni, tenendo conto dei mutamenti della situazione, del rendimento e delle esigenze di un dato paese, secondo la procedura di cui al paragrafo 7.

Articolo 8

Programmi d'azione annuali

1.   I programmi d’azione annuali indicano le misure da adottare sulla base dei documenti di strategia multipaese e tematici e dei programmi indicativi pluriennali di cui all’articolo 7.

2.   I programmi d’azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del previsto finanziamento. Essi contengono una descrizione sintetica delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni e un calendario indicativo di attuazione. Essi dovrebbero includere, ove opportuno, i risultati dell’esperienza acquisita nell’ambito dell’assistenza fornita in precedenza. Gli obiettivi sono misurabili.

3.   I programmi d’azione annuali, ed eventuali revisioni o ampliamenti degli stessi, sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 9

Misure speciali

1.   In deroga agli articoli 7 e 8, nel caso di necessità o circostanze impreviste, la Commissione può adottare misure speciali non previste dai documenti di strategia multipaese e tematici nonché dai programmi indicativi pluriennali di cui all'articolo 7 o dai programmi d'azione annuali di cui all'articolo 8.

2.   Le misure speciali specificano gli obiettivi perseguiti, gli ambiti di attività, i risultati attesi, le procedure di gestione utilizzate e l'ammontare totale dei finanziamenti previsti. Contengono altresì una descrizione delle operazioni da finanziare, l'indicazione degli importi assegnati a ciascuna operazione e un calendario d'esecuzione indicativo.

3.   Le misure speciali il cui costo supera i 5 000 000 EUR sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

4.   La Commissione informa il comitato istituito all'articolo 22, paragrafo 1, entro un mese dall'adozione delle misure speciali che costano fino a 5 000 000 EUR.

TITOLO III

BENEFICIARI E FORME DI FINANZIAMENTO

Articolo 10

Ammissibilità

1.

a)

ai paesi e alle regioni partner e alle relative istituzioni;

b)

agli enti decentralizzati dei paesi partner quali regioni, dipartimenti, province e comuni;

c)

agli organismi misti istituiti tra paesi e regioni partner e la Comunità;

d)

alle organizzazioni internazionali, comprese le organizzazioni regionali, le organizzazioni, i servizi o le missioni appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali, le banche di sviluppo e le istituzioni di giurisdizione internazionale, nella misura in cui esse contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento;

e)

alle agenzie europee;

f)

ai seguenti enti o organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro paese terzo, nella misura in cui essi contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento:

i)

enti pubblici e parastatali, enti locali e relativi consorzi;

ii)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;

iii)

istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;

iv)

attori non statali di cui al paragrafo 2;

v)

persone fisiche.

2.   Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono in particolare: le organizzazioni non governative, le organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, le associazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali, le cooperative, i sindacati, le organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, le organizzazioni locali (comprese le reti) che operano nel settore della cooperazione e dell’integrazione regionali decentralizzate, le associazioni di consumatori, le associazioni di donne e giovani, le organizzazioni che operano nel campo dell’insegnamento, della cultura, della ricerca e della scienza, le università, le chiese e le associazioni e comunità religiose, i mass media, nonché tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono contribuire allo sviluppo della dimensione esterna delle politiche interne.

3.   Altri organismi o attori non elencati nei paragrafi 1 e 2 possono essere finanziati, se è necessario per conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 11

Tipi di misure

1.

a)

progetti e programmi;

b)

un sostegno al bilancio generale o settoriale, se il sistema approntato dal paese partner per la gestione dei fondi pubblici è sufficientemente trasparente, attendibile ed efficiente, se il paese partner ha attuato adeguate politiche macroeconomiche o settoriali approvate dai principali donatori, ivi comprese, ove opportuno le istituzioni finanziarie internazionali. Il sostegno di bilancio può in genere costituire uno strumento tra gli altri. La sua assegnazione obbedisce a precisi obiettivi e ai relativi parametri. Il pagamento dell'aiuto di bilancio è subordinato a progressi soddisfacenti compiuti nel conseguimento degli obiettivi in termini di impatto e di risultati;

c)

in casi eccezionali, programmi settoriali e generali di sostegno alle importazioni sotto forma di:

i)

programmi settoriali per le importazioni in natura;

ii)

programmi settoriali d’importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni per il settore in questione;

iii)

programmi generali d’importazione sotto forma di contributi in valuta volti a finanziare le importazioni generali riguardanti una vasta gamma di prodotti;

d)

fondi a disposizione di intermediari finanziari, a norma dell’articolo 20, finalizzati alla concessione di prestiti (ad esempio per fornire sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (segnatamente sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre partecipazioni minoritarie e temporanee di capitale sociale nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità si limita a questi fondi;

e)

sovvenzioni finalizzate al finanziamento di azioni;

f)

sovvenzioni finalizzate al finanziamento dei costi d’esercizio;

g)

finanziamento di programmi di gemellaggio tra istituzioni pubbliche, organismi nazionali pubblici o enti di diritto privato con compiti di servizio pubblico degli Stati membri e dei paesi e regioni partner;

h)

contributi a fondi internazionali, in particolare i fondi gestiti da organizzazioni internazionali o regionali;

i)

contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il finanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all’attuazione congiunta di azioni;

j)

risorse umane e materiali necessarie per un’efficiente gestione e supervisione dei progetti e dei programmi da parte dei paesi e delle regioni partner.

2.   I finanziamenti comunitari in linea di principio non sono impiegati per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.

3.   Le attività contemplate dal regolamento (CE) n. 1257/96 ammesse a beneficiare dei finanziamenti a norma dello stesso non possono essere finanziate a titolo del presente regolamento.

Articolo 12

Misure di sostegno

1.   Il finanziamento comunitario può coprire le spese relative ad azioni di preparazione, seguiti, monitoraggio, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie per l’attuazione del presente regolamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi. Nel finanziamento comunitario sono altresì comprese le spese del personale di sostegno amministrativo assunto dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate nell’ambito del presente regolamento.

2.   L'aiuto può essere finanziato al di fuori dell'ambito dei programmi indicativi pluriennali. La Commissione adotta tali misure di sostegno conformemente all'articolo 9.

Articolo 13

Cofinanziamenti

1.

a)

gli Stati membri, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

b)

qualsiasi altro paese donatore, in particolare i relativi enti pubblici e parastatali;

c)

le organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali e regionali;

d)

le società, le imprese e le altre organizzazioni e imprese private, nonché gli altri attori non statali di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

e)

i paesi e le regioni partner beneficiari dei fondi ed altri organismi ammissibili al finanziamento di cui all'articolo 10.

2.   Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diversi sottoprogetti chiaramente identificabili, ciascuno finanziato dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento rimanga sempre identificabile. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale che non sia possibile identificare la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma.

3.   Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi per conto degli organismi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per l’esecuzione di azioni congiunte. In tal caso, la Commissione ricorre alla gestione centralizzata diretta o alla gestione centralizzata indiretta delegando il compito ad agenzie comunitarie o ad organismi istituiti dalla Comunità. Tali fondi sono trattati come entrate con assegnazione specifica a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5).

Articolo 14

Modalità di gestione

1.   Le misure finanziate a titolo del presente regolamento sono gestite, controllate, valutate e rendicontate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

2.   La Commissione può decidere di affidare funzioni di autorità pubblica, in particolare le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 a condizione che essi siano riconosciuti a livello internazionale, adottino un sistema di gestione e controllo riconosciuto a livello internazionale e siano sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

3.   In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di fare ricorso alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione che beneficiano dei fondi.

Articolo 15

Impegni di bilancio

1.   Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base delle decisioni prese dalla Commissione a norma degli articoli 6, 8, 9 e 12.

2.

accordi di finanziamento,

accordi di sovvenzionamento,

contratti di appalto,

contratti di lavoro.

Articolo 16

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   Tutti gli accordi che risultano dal presente regolamento contengono delle disposizioni che garantiscono l'interesse finanziario della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono espressamente che la Commissione e la Corte dei conti esercitano il potere di revisione contabile sia su base documentale sia tramite controllo sul posto nei confronti di tutti gli appaltatori e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare i controlli e le verifiche sul posto di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.   Tutti i contratti conclusi per dare esecuzione all'assistenza assicurano alla Commissione e alla Corte dei conti, durante e dopo l'esecuzione degli stessi, i diritti di cui al paragrafo 2.

Articolo 17

Partecipazione e norme di origine

1.   La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati a norma del presente regolamento è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche degli Stati membri.

2.

dei paesi che beneficiano dello strumento di assistenza preadesione (9),

dei paesi dello Spazio economico europeo che non appartengono all’UE,

di qualsiasi altro territorio o paese terzo qualora sia stato istituito un accesso reciproco all'assistenza esterna.

3.   Nel caso delle misure prese da un qualsiasi paese terzo considerato come un paese meno avanzato in base ai criteri OCSE, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.

4.   Nel caso delle misure di assistenza straordinaria e dei programmi di intervento transitori di cui all'articolo 6, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta su base globale.

5.   Nel caso delle misure adottate nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, la partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione è aperta a qualsiasi persona fisica o giuridica dei paesi in via di sviluppo o dei paesi in transizione quali definiti dall’OCSE, nonché a qualsiasi persona fisica o giuridica di qualsiasi altro paese ammissibile a norma della strategia pertinente e alle stesse si estendono le norme di origine.

6.   La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati a norma del presente regolamento è aperta alle organizzazioni internazionali.

7.   Gli esperti proposti nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti non devono adempiere alle norme sulla nazionalità di cui al presente articolo.

8.   Tutte le forniture e i materiali acquistati nell'ambito di contratti finanziati a norma del presente regolamento sono originari della Comunità o di un paese ammissibile a norma dei precedenti paragrafi da 2 a 5.

9.   La partecipazione di persone fisiche e giuridiche dei territori o paesi terzi che vantano legami economici, commerciali o geografici storici con il paese partner può essere autorizzata caso per caso. Inoltre, in casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche di altri paesi o utilizzare le forniture e i materiali di origine diversa.

Articolo 18

Prefinanziamenti

Gli interessi generati dal prefinanziamento dei pagamenti a favore dei beneficiari sono detratti dal versamento finale.

Articolo 19

Sovvenzioni

Conformemente all'articolo 114 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, le persone fisiche possono ricevere sovvenzioni.

Articolo 20

Fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti o di altri intermediari finanziari

I fondi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), sono gestiti dagli intermediari finanziari, dalla Banca europea per gli investimenti (di seguito «BEI») o da qualsiasi altra banca o organizzazione dotata delle capacità necessarie alla loro gestione. La Commissione adotta, caso per caso, le disposizioni di attuazione del presente articolo per quanto riguarda la ripartizione dei rischi, la remunerazione dell’intermediario incaricato dell’attuazione, l’utilizzazione e il recupero degli interessi sul fondo, e la chiusura dell’operazione.

Articolo 21

Valutazione

La Commissione procede ad una regolare valutazione dei risultati e dell'efficienza delle politiche e dei programmi, nonché dell’efficacia della programmazione, nell’intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. La Commissione trasmette relazioni di valutazione sostanziali al comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, perché vi siano discusse. I risultati confluiscono nell'elaborazione del programma e nell'allocazione di risorse.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui viene fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4.   Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la BEI.

Articolo 23

Relazione

La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell’attuare le misure avviate a titolo del presente regolamento e presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esecuzione dell'assistenza. La relazione è inoltre trasmessa al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione fornisce, per l’esercizio precedente, informazioni circa le misure finanziate, l’esito delle attività di monitoraggio e di valutazione e l’esecuzione del bilancio in termini di impegni e pagamenti ripartito per paese e regione partner nonché per ciascun settore di cooperazione.

Articolo 24

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 è pari a 2 062 000 000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Per il periodo 2007-2013:

a)

non più di 7 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 1);

b)

non più di 15 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 2);

c)

non più di 5 punti percentuali della dotazione finanziaria possono essere stanziati per le misure che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, punto 3).

Articolo 25

Riesame

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare lo stato di attuazione del presente regolamento nei primi tre anni, all'occorrenza con una proposta per introdurre modifiche al regolamento.

Articolo 26

Abrogazione

o

regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (10),

regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo (11),

regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (12),

regolamento (CE) n. 381/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che istituisce il meccanismo di reazione rapida (13),

regolamento (CE) n. 1080/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativo al sostegno alla missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) (14), salvo per quanto riguarda l'articolo 1 bis di tale regolamento,

regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione Nord-Sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (15),

regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (16).

2.   I regolamenti abrogati rimangono applicabili agli atti giuridici e agli impegni attinenti all’esecuzione degli esercizi anteriori al 2007.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 novembre 2006.

(2)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

(10)  GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3.

(11)  GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 6.

(12)  GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 1.

(13)  GU L 57 del 27.2.2001, pag. 5.

(14)  GU L 122 del 24.5.2000, pag. 27.

(15)  GU L 287 del 21.10.1997, pag. 1.

(16)  GU L 306 del 28.11.1996, pag. 1.


24.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/12


DECISIONE N. 1718/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 150, paragrafo 4, e l’articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al settore audiovisivo europeo compete un ruolo fondamentale nell’emergere di una cittadinanza europea, dal momento che rappresenta uno dei principali vettori di trasmissione dei valori culturali e sociali fondamentali comuni e condivisi dell’Unione tra gli europei, in particolare tra i giovani. Il sostegno comunitario intende consentire al settore audiovisivo europeo di promuovere il dialogo interculturale, favorire una maggiore conoscenza reciproca fra le culture dell’Europa e svilupparne il potenziale politico, culturale, sociale ed economico, che costituisce un autentico valore aggiunto nel rendere la cittadinanza europea una realtà. Tale sostegno ha come obiettivo quello di rafforzare la concorrenzialità, e in particolare di aumentare la quota di mercato di cui godono in Europa le opere europee non nazionali.

(2)

È anche necessario promuovere una cittadinanza attiva e adoperarsi maggiormente per garantire il rispetto del principio della dignità umana, promuovere la parità tra uomini e donne e combattere tutte le forme di discriminazione ed emarginazione, compresi il razzismo e la xenofobia.

(3)

Tutte le azioni adottate nel quadro del presente programma dovrebbero essere compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con l’articolo 11 relativo alla libertà di espressione e al pluralismo dei media.

(4)

L’articolo 22 della Carta dispone che l’Unione rispetti la diversità culturale e linguistica; occorre pertanto prestare attenzione alle esigenze specifiche degli Stati membri più piccoli e di quelli che presentano più aree linguistiche.

(5)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo tiene conto dell’articolo 151 del trattato.

(6)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo s’inserisce anche nel contesto del nuovo obiettivo strategico definito per l’Unione dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, vale a dire rafforzare la formazione, l’occupazione, la riforma economica e la coesione sociale nel quadro di un’economia basata sulla conoscenza. Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo ha constatato che «le industrie che producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete». Quest’approccio è stato confermato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003.

(7)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo si basa sulla considerevole esperienza acquisita nel corso dei programmi MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus e MEDIA — formazione (4), che hanno incoraggiato lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea a partire dal 1991, come è risultato chiaramente nel quadro della valutazione di tali programmi.

(8)

I risultati ottenuti hanno dimostrato che l’azione comunitaria dovrebbe concentrarsi in particolare:

a monte della produzione audiovisiva, sullo sviluppo delle opere audiovisive europee e sull’acquisizione e il perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo, e quest’ultima azione dev’essere considerata parte integrante del processo di preproduzione delle opere audiovisive,

a valle della produzione audiovisiva, sulla distribuzione, la proiezione nelle sale e la promozione delle opere audiovisive europee,

sulla digitalizzazione, che dovrebbe contribuire in modo decisivo al potenziamento del settore audiovisivo e che dovrebbe costituire un aspetto essenziale di MEDIA 2007. Il sostegno ai servizi digitali e ai cataloghi europei costituisce una delle priorità del programma al fine di ovviare alla frammentazione del mercato audiovisivo europeo.

(9)

Il programma MEDIA dovrebbe incoraggiare gli autori (sceneggiatori e registi) nel processo creativo e stimolarli a sviluppare e adottare nuove tecniche creative che potenzieranno la capacità di innovazione del settore audiovisivo europeo.

(10)

Vi sono più piattaforme di digitalizzazione nella proiezione dei film, in funzione degli usi, degli utenti e delle necessità differenti. I progetti pilota del programma MEDIA costituiscono un terreno sperimentale per i futuri sviluppi del settore audiovisivo.

(11)

Realizzata come complemento ai programmi MEDIA Plus e MEDIA — formazione, l’azione preparatoria «Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo» ha segnato un’altra tappa dell’attuazione della politica comunitaria di sostegno al settore audiovisivo. Essa infatti ha cercato di rimediare specificamente ai problemi d’accesso al finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) del settore audiovisivo. La valutazione di «Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo» ha confermato la sua adeguatezza rispetto alle esigenze del settore e la necessità di proseguire l’azione comunitaria in questo senso, pur sottolineando la necessità di adattarla maggiormente alle esigenze specifiche del settore.

(12)

Il settore audiovisivo europeo è caratterizzato da un notevole potenziale di crescita, innovazione e dinamismo, dalla frammentazione del mercato in funzione della diversità culturale e linguistica e, di conseguenza, da un numero elevato di micro, piccole e medie imprese in stato di cronica sottocapitalizzazione. Per quanto riguarda l’attuazione del sostegno comunitario, sarebbe opportuno tener conto della natura specifica del settore audiovisivo e in particolare provvedere affinché le procedure amministrative e finanziarie in relazione all’ammontare del sostegno siano semplificate, per quanto possibile, e adattate agli obiettivi perseguiti e alle pratiche e interessi dell’industria dell’audiovisivo.

(13)

In tutta l’UE uno dei principali ostacoli alla concorrenza è la quasi totale mancanza di società specializzate nel finanziamento dei prestiti al settore audiovisivo.

(14)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rivedere il sostegno fornito al settore audiovisivo, in particolare i risultati dell’azione preparatoria «Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo», per stabilire in quale misura il sostegno futuro possa semplificare l’elaborazione di offerte specializzate a favore delle PMI in termini di finanziamento dei prestiti.

(15)

I meccanismi di finanziamento dei prestiti elaborati negli Stati membri per promuovere progetti audiovisivi nazionali e mobilitare capitali privati dovrebbero essere esaminati per accertare in che modo tali capitali si presterebbero ad essere destinati a progetti europei non nazionali.

(16)

Una maggiore trasparenza e diffusione dell’informazione relativa al mercato audiovisivo europeo può rendere più concorrenziali gli operatori del settore, in particolare le PMI. Ciò potrebbe favorire la fiducia degli investitori privati rendendoli più consapevoli delle potenzialità del settore. Favorisce inoltre la valutazione e il seguito dell’azione comunitaria. La partecipazione dell’Unione europea all’Osservatorio europeo dell’audiovisivo dovrebbe in particolare consentire di conseguire questi obiettivi.

(17)

In una Comunità a 25 Stati membri la cooperazione sta diventando sempre più una risposta strategica volta a rafforzare la concorrenzialità dell’industria cinematografica europea. È pertanto necessario fornire un maggiore sostegno ai progetti di reti comunitarie a tutti i livelli del programma MEDIA — formazione, sviluppo, distribuzione e promozione. Questo vale in particolare per la cooperazione con le parti attive degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004. Va sottolineato che qualunque strategia di cooperazione tra i soggetti del settore audiovisivo dovrebbe rispettare le norme comunitarie sulla concorrenza.

(18)

Il sostegno pubblico al cinema, a livello europeo, nazionale, regionale o locale è essenziale per superare le difficoltà strutturali del settore e consentire all’industria audiovisiva europea di far fronte alla sfida della globalizzazione.

(19)

I paesi in fase di adesione e i paesi dell’EFTA che aderiscono al SEE hanno una vocazione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari, nel rispetto degli accordi conclusi con tali paesi.

(20)

La cooperazione tra i programmi MEDIA e Eurimages deve essere intensificata, senza tuttavia giungere all’integrazione delle questioni finanziarie e amministrative.

(21)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato l’«Agenda per i Balcani occidentali: procedere verso l’integrazione europea», la quale prevede che i programmi comunitari dovrebbero essere aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro siglati tra la Comunità e detti paesi.

(22)

Gli altri paesi europei aderenti alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera fanno parte integrante dello spazio audiovisivo europeo e dovrebbero dunque, se lo ritengono opportuno in base a considerazioni finanziarie o alle priorità delle rispettive industrie audiovisive, poter partecipare al programma o beneficiare di una formula di cooperazione più limitata, in base a stanziamenti supplementari e a modalità specifiche, conformemente alle condizioni da stabilire negli accordi tra le parti interessate.

(23)

La cooperazione con i paesi terzi non europei sviluppata in base a interessi reciproci ed equilibrati può creare un valore aggiunto per l’industria audiovisiva europea per quanto riguarda promozione, accesso al mercato, distribuzione, diffusione e proiezioni delle opere europee in questi paesi. Tale cooperazione dovrebbe essere sviluppata sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da convenire tra le parti interessate.

(24)

Dovrebbero essere adottate misure adeguate per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti o versati o utilizzati illegittimamente.

(25)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce, per l’autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (5).

(26)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).

(27)

Le modalità di controllo e valutazione delle azioni dovrebbero includere relazioni annuali dettagliate, nonché indicatori ed obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e circoscritti nel tempo.

(28)

Occorre prevedere disposizioni al fine di garantire il passaggio dai programmi MEDIA Plus e MEDIA — formazione al programma istituito dalla presente decisione.

(29)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

CAPO I

OBIETTIVI GLOBALI E DOTAZIONE FINANZIARIA

Articolo 1

Obiettivi globali e priorità del programma

1.   La presente decisione istituisce un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo, di seguito «il programma», per un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

2.   Il settore audiovisivo è un veicolo essenziale per la trasmissione e lo sviluppo dei valori culturali europei e per la creazione di posti di lavoro altamente qualificati orientati al futuro. La sua creatività costituisce un fattore positivo per la concorrenzialità e un richiamo culturale per il pubblico. Il programma mira a rafforzare economicamente il settore audiovisivo per consentirgli di svolgere al meglio tale ruolo culturale attraverso lo sviluppo di un’industria dai contenuti forti e diversificati e di un patrimonio valido e accessibile e aggiungere valore al sostegno nazionale.

Gli obiettivi globali del programma sono:

a)

conservare e valorizzare la diversità culturale e linguistica europea e il patrimonio audiovisivo cinematografico, garantire l’accesso al pubblico dello stesso e favorire il dialogo tra le culture;

b)

accrescere la circolazione e la visibilità delle opere audiovisive europee all’interno e all’esterno dell’Unione europea, intensificando fra l’altro la cooperazione fra le parti attive;

c)

rafforzare la concorrenzialità del settore audiovisivo europeo nel quadro di un mercato europeo aperto e concorrenziale propizio all’occupazione, promuovendo fra l’altro i collegamenti tra i professionisti dell’audiovisivo.

3.

a)

a monte della produzione audiovisiva: l’acquisizione e il perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo e lo sviluppo delle opere audiovisive europee;

b)

a valle della produzione audiovisiva: la distribuzione e promozione delle opere audiovisive europee;

c)

progetti pilota intesi a garantire l’adeguamento del programma agli sviluppi del mercato.

4.

a)

incoraggiamento della creazione nel settore audiovisivo e della conoscenza e diffusione del patrimonio audiovisivo e cinematografico europeo;

b)

rafforzamento della struttura del settore europeo dell’audiovisivo, in particolare delle PMI;

c)

riduzione, nel mercato audiovisivo europeo, degli squilibri tra paesi a forte capacità di produzione di audiovisivi e paesi o regioni con scarsa capacità di produzione di audiovisivi e/o ad area geografica e linguistica limitata;

d)

seguito e sostegno degli sviluppi del mercato in materia di digitalizzazione, compresa la promozione di cataloghi attraenti di film europei forniti su piattaforme digitali.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1.   La dotazione finanziaria per l’esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è di 754 950 000 EUR. La ripartizione indicativa di questo importo per settore è riportata al punto 1.4 del capo II dell’allegato.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI A MONTE DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Articolo 3

Acquisizione e perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo

1)

rafforzare le competenze dei professionisti europei dell’audiovisivo nei settori dello sviluppo, della produzione, della distribuzione/diffusione e della promozione, al fine di migliorare la qualità e il potenziale delle opere audiovisive europee. Il programma sostiene in particolare azioni riguardanti:

a)

le tecniche di scrittura di sceneggiature, per migliorare la qualità delle opere audiovisive europee e il loro potenziale di circolazione;

b)

la gestione economica, finanziaria e commerciale della produzione, distribuzione e promozione delle opere audiovisive, per consentire l’elaborazione di strategie europee fin dalla fase di sviluppo;

c)

la previsione a monte del ricorso alle tecnologie digitali per la produzione, postproduzione, distribuzione, commercializzazione e archiviazione dei programmi audiovisivi europei.

Sono anche prese iniziative per garantire la partecipazione di professionisti e formatori di paesi diversi da quelli in cui si svolgono le azioni di formazione sostenute in conformità delle lettere a), b) e c) del paragrafo 2;

2)

migliorare la dimensione europea delle azioni di formazione audiovisiva mediante:

a)

un sostegno al collegamento in rete e alla mobilità dei professionisti europei della formazione, in particolare:

le scuole europee di cinema,

gli istituti di formazione,

i partner del settore professionale;

b)

la formazione dei formatori;

c)

il sostegno alle scuole di cinema;

d)

l’adozione di azioni di coordinamento e promozione degli enti sostenuti nel quadro delle azioni di cui al paragrafo 1;

3)

consentire ai professionisti degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004 di partecipare, tramite l’assegnazione di borse speciali, alle azioni di formazione di cui al paragrafo 1.

Le misure elencate ai punti 1), 2) e 3) sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti in allegato.

Articolo 4

Sviluppo

1.

a)

sostenere lo sviluppo di progetti di produzione destinati al mercato europeo e internazionale, presentati da società di produzione indipendenti;

b)

sostenere l’elaborazione di programmi di finanziamento per le società e i progetti di produzione europei, in particolare il finanziamento delle coproduzioni.

2.   La Commissione provvede a garantire la complementarità tra le azioni sostenute nel settore del miglioramento delle competenze professionali e quelle di cui al paragrafo 1.

3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti nell’allegato.

CAPO III

OBIETTIVI SPECIFICI A VALLE DELLA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Articolo 5

Distribuzione e diffusione

a)

rafforzare il settore europeo della distribuzione incoraggiando gli operatori a investire nella coproduzione, acquisizione e promozione di film europei non nazionali e a definire strategie coordinate di commercializzazione;

b)

migliorare la circolazione di film europei non nazionali sui mercati europeo e internazionale mediante misure di incoraggiamento dell’esportazione, distribuzione su qualunque supporto e proiezione in sala;

c)

promuovere la diffusione transnazionale delle opere audiovisive europee prodotte da società di produzione indipendenti, incoraggiando la cooperazione tra emittenti, da una parte, e produttori e distributori indipendenti, dall’altra;

d)

incoraggiare la digitalizzazione delle opere audiovisive europee e lo sviluppo di un mercato digitale competitivo;

e)

incoraggiare le sale cinematografiche a sfruttare le possibilità offerte dalla distribuzione digitale.

Le misure elencate alle lettere da a) ad e) sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti in allegato.

Articolo 6

Promozione

a)

migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati professionali europei e internazionali;

b)

migliorare l’accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive europee;

c)

incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi;

d)

incoraggiare la promozione del patrimonio audiovisivo e cinematografico europeo nonché il miglioramento dell’accesso ad esso da parte del pubblico sia a livello europeo che internazionale.

Le misure elencate alle lettere da a) a d) sono attuate in conformità delle disposizioni figuranti in allegato.

CAPO IV

PROGETTI PILOTA

Articolo 7

Progetti pilota

1.   Il programma può sostenere dei progetti pilota per garantire l’adeguamento dello stesso agli sviluppi del mercato, con particolare riferimento all’introduzione e all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2.   Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1, la Commissione è consigliata da gruppi di consulenza tecnica composti da esperti designati dagli Stati membri su proposta della Commissione.

CAPO V

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 8

Disposizioni riguardanti i paesi terzi

1.

a)

i paesi dell’EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;

b)

i paesi in fase di adesione che beneficiano di una strategia di preadesione all’Unione europea, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali di partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari, definiti rispettivamente nell’accordo quadro e nelle decisioni dei consigli d’associazione;

c)

i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con questi paesi in seguito ad accordi quadro da definire per quanto riguarda la loro partecipazione ai programmi comunitari.

2.   Il programma inoltre è aperto alla partecipazione dei paesi aderenti alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera diversi da quelli di cui al paragrafo 1, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo condizioni da convenire mediante accordi tra le parti interessate.

3.   L’apertura del programma ai paesi terzi europei di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere soggetta ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con il diritto comunitario, ivi compreso l’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (7). Questa disposizione non si applica alle azioni previste all’articolo 3 della presente decisione.

4.   Il programma è anche aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano firmato con l’Unione europea degli accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole sul settore audiovisivo, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da convenire. I paesi dei Balcani occidentali, di cui al paragrafo 1, che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma possono avvalersi di una cooperazione con lo stesso alle condizioni previste al presente paragrafo.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   I beneficiari del programma possono essere persone fisiche e giuridiche.

Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, titolari delle imprese beneficiarie del programma sono e rimangono, direttamente o mediante partecipazione maggioritaria, Stati membri e/o cittadini degli Stati membri.

2.   La Commissione può decidere, in base alle caratteristiche dei beneficiari e alla natura dell’azione, se si possano esentare i beneficiari stessi dalla verifica delle competenze e delle qualifiche professionali richieste per condurre a buon fine l’azione o il programma di lavoro. La Commissione può anche tenere conto del tipo di attività finanziata, del profilo specifico dei destinatari del settore audiovisivo in questione, nonché degli obiettivi del programma.

3.   A seconda della natura dell’azione, gli aiuti finanziari possono assumere la forma di sovvenzioni, borse o di qualsiasi altro strumento consentito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8). La Commissione può anche assegnare dei premi per azioni o progetti svolti nel quadro del programma. A seconda della natura dell’azione, l’applicazione di tabelle di costi unitari o finanziamenti forfettari può essere autorizzata per contributi non superiori all’importo di cui all’articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (9).

4.   La Commissione si conforma al principio di proporzionalità in ordine ai requisiti amministrativi e finanziari, come i criteri di ammissibilità e la capacità finanziaria, in relazione all’entità della sovvenzione concessa.

5.   Gli aiuti finanziari assegnati nel quadro del programma non possono superare il 50 % dei costi definitivi delle operazioni sostenute. Nei casi espressamente previsti in allegato, gli aiuti finanziari possono tuttavia raggiungere il 75 %. Inoltre, detti aiuti sono concessi nel rispetto di procedure di aggiudicazione trasparenti e oggettive.

6.   In base alla natura specifica delle azioni cofinanziate e in conformità dell’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può considerare spese ammissibili i costi direttamente legati alla realizzazione dell’azione in questione, anche se sono in parte sostenuti dal beneficiario prima della procedura di selezione.

7.   A norma dell’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e in riferimento all’articolo 172 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, i cofinanziamenti possono essere apportati interamente o in parte in natura, purché il valore di tale contributo non superi né il costo effettivamente sostenuto e opportunamente giustificato con i documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato. Le sale messe a disposizione a fini di formazione o a fini promozionali possono beneficiare anch’esse di siffatti contributi.

8.   Le somme rimborsate nel quadro del programma, quelle provenienti dai programmi MEDIA (1991-2006) e le somme non utilizzate dai progetti selezionati sono riassegnate per coprire le esigenze del programma MEDIA 2007.

Articolo 10

Attuazione della decisione

1.   La Commissione è incaricata dell’attuazione del programma secondo le modalità previste in allegato.

2.

a)

orientamenti generali per tutte le misure descritte in allegato;

b)

contenuto degli inviti a presentare proposte, definizione dei criteri e procedure per la selezione dei progetti;

c)

questioni riguardanti la ripartizione interna annuale delle risorse del programma, anche fra le azioni previste nei settori del miglioramento delle competenze professionali, dello sviluppo, della distribuzione/diffusione e della promozione;

d)

modalità di controllo e valutazione delle azioni;

e)

qualsiasi proposta di assegnazione di fondi comunitari superiore a 200 000 EUR per beneficiario all’anno per la formazione e la promozione, 200 000 EUR per lo sviluppo e 300 000 EUR per la distribuzione;

f)

la scelta dei progetti pilota previsti all’articolo 7.

3.   Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione riguardo a eventuali altri punti sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3.   Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

MEDIA desk

1.   La rete europea dei MEDIA desk agisce in qualità di organo esecutivo per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, specie in ordine a progetti transfrontalieri, migliorando la sua visibilità e promuovendo la sua utilizzazione, fatto salvo il disposto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, come definito al punto 2.2 del capo II dell’allegato.

2.   È incoraggiata la cooperazione fra i MEDIA desk attraverso le reti, specialmente le reti di prossimità, al fine di favorire gli scambi e i contatti tra professionisti, la sensibilizzazione del pubblico agli eventi chiave sostenuti dal programma, come pure premi e riconoscimenti.

3.

a)

dispongono di personale sufficiente e in possesso delle qualifiche professionali e delle competenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale;

b)

dispongono di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

c)

operano in un contesto amministrativo che consenta loro di svolgere opportunamente i propri compiti e di evitare ogni conflitto d’interessi.

Articolo 13

Coerenza e complementarità

1.   Per l’attuazione del programma la Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, l’assoluta coerenza e complementarità con altre politiche, programmi e azioni comunitarie pertinenti che hanno un’incidenza sui settori della formazione e dell’audiovisivo.

2.   La Commissione assicura altresì il coordinamento tra il programma e gli altri programmi comunitari nei settori dell’istruzione, della formazione, della ricerca e della società dell’informazione.

3.   La Commissione assicura un collegamento efficace tra il presente programma e i programmi e le azioni nei settori della formazione e dell’audiovisivo svolti nell’ambito della cooperazione della Comunità con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d’Europa (Eurimages e l’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, di seguito «l’Osservatorio»).

Articolo 14

Controllo e valutazione

1.   La Commissione assicura che le azioni contemplate dalla presente decisione siano soggette ad una valutazione preliminare, a un controllo e a una valutazione ex post. I risultati del processo di controllo e valutazione sono presi in considerazione nell’attuazione del programma.

La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma. Per poter valutare efficacemente il programma la Commissione può compilare i dati per esaminare tutte le attività finanziate dal programma. Tale valutazione dovrebbe tenere conto delle modalità di controllo e valutazione delle azioni del comitato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera d).

Il processo di controllo comprende la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), e attività specifiche.

2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’applicazione del programma entro e non oltre tre anni dall’avvio del programma;

b)

una comunicazione sul proseguimento del programma entro e non oltre quattro anni dall’avvio del programma;

c)

una relazione di valutazione ex post particolareggiata entro il 31 dicembre 2015 concernente l’attuazione e i risultati del programma, al completamento di quest’ultimo.

La Commissione pubblica e diffonde le statistiche e analisi pertinenti attraverso i MEDIA Desk.

3.   Le relazioni presentate ai sensi del paragrafo 2, lettere a) e c), individuano il valore aggiunto del programma.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in base alla decisione 2000/821/CE del Consiglio (10) e alla decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) continuano a essere gestite, fino alla loro chiusura, in conformità delle disposizioni previste dalle suddette decisioni.

Il comitato previsto all’articolo 8 della decisione 2000/821/CE e all’articolo 6 della decisione n. 163/2001/CE è sostituito dal comitato di cui all’articolo 11 della presente decisione.

CAPO VI

INFORMAZIONI RELATIVE AL SETTORE AUDIOVISIVO EUROPEO E PARTECIPAZIONE ALL’OSSERVATORIO EUROPEO DELL’AUDIOVISIVO

Articolo 16

Informazioni relative al settore audiovisivo europeo

L’Unione europea contribuisce al rafforzamento della trasparenza e della diffusione delle informazioni relative al settore audiovisivo europeo.

Articolo 17

Partecipazione all’Osservatorio europeo dell’audiovisivo

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 16, l’Unione europea partecipa all’Osservatorio per tutta la durata del programma.

La Commissione rappresenta l’Unione europea nelle relazioni con l’Osservatorio.

Articolo 18

Contributo alla realizzazione degli obiettivi del programma

a)

favorendo la trasparenza del mercato attraverso una migliore comparabilità dei dati raccolti nei vari paesi e assicurando l’accesso degli operatori alle statistiche e all’informazione finanziaria e giuridica, soprattutto degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004, rafforzando la concorrenzialità e lo sviluppo del settore audiovisivo europeo;

b)

permettendo un miglior controllo del programma e facilitandone la valutazione.

Articolo 19

Controllo e valutazione

La valutazione e il controllo della partecipazione dell’Unione europea all’Osservatorio si svolgono nel quadro del controllo e della valutazione del programma, in conformità dell’articolo 14.

CAPO VII

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 39.

(2)  GU C 164 del 5.7.2005, pag. 76.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Programmi istituiti rispettivamente dalla:

decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l’attuazione di un programma d’azione volto a promuovere lo sviluppo dell’industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU L 380 del 31.12.1990, pag. 37) (MEDIA I),

decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25) e decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — formazione) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33) (MEDIA II),

decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all’attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1) (MEDIA Plus), e

decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all’attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA — formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (MEDIA — formazione).

(5)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(7)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(8)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(9)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(10)  GU L 13 del 17.1.2001, pag. 82.

(11)  GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

CAPO I

OBIETTIVI OPERATIVI E AZIONI DA ATTUARE

1.   Acquisizione e perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo

1.1.   Rafforzare le competenze dei professionisti europei dell’audiovisivo nei settori dello sviluppo, produzione, distribuzione/diffusione e promozione, al fine di migliorare la qualità e il potenziale delle opere audiovisive europee

1.1.1.   Tecniche di scrittura di sceneggiature

Obiettivo operativo:

consentire agli sceneggiatori esperti di migliorare le proprie capacità di sviluppare tecniche basate sui metodi tradizionali e interattivi di scrittura.

Azioni da attuare:

sostenere l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento di moduli di formazione relativi, tra l’altro, all’individuazione di categorie destinatarie, all’edizione e sviluppo di sceneggiature per un pubblico internazionale, ai rapporti tra sceneggiatore, direttore della scrittura, regista, produttore e distributore,

sostenere la formazione a distanza e favorire gli scambi e i partenariati che associno i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica o geografica limitata.

1.1.2.   Gestione economica, finanziaria e commerciale della produzione, distribuzione e promozione delle opere audiovisive

Obiettivo operativo:

sviluppare la capacità dei professionisti di afferrare e inserire la dimensione europea nei settori dello sviluppo, della produzione, della commercializzazione, della distribuzione/diffusione e della promozione dei programmi audiovisivi.

Azioni da attuare:

sostenere l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento di moduli di formazione in materia di gestione, tenendo conto della dimensione europea,

sostenere la formazione a distanza e favorire gli scambi e i partenariati che associno i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica o geografica limitata.

1.1.3.   Previsione a monte del ricorso alle tecnologie digitali per la produzione, postproduzione, distribuzione, commercializzazione e archiviazione dei programmi audiovisivi europei

Obiettivo operativo:

sviluppare la capacità dei professionisti di utilizzare le tecnologie digitali, in particolare nei settori della produzione, postproduzione, distribuzione, commercializzazione, archiviazione e multimedia.

Azioni da attuare:

sostenere l’elaborazione, l’attuazione e l’aggiornamento di moduli di formazione in materia di tecnologie audiovisive digitali,

sostenere la formazione a distanza e favorire gli scambi e i partenariati che associno i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica o geografica limitata.

1.2.   Migliorare la dimensione europea delle azioni di formazione audiovisiva

1.2.1.   Sostegno al collegamento in rete e alla mobilità dei professionisti europei della formazione, in particolare scuole europee di cinema, istituti di formazione, partner del settore professionale

Obiettivo operativo:

favorire gli scambi e la cooperazione tra le istituzioni e/o le attività di formazione esistenti.

Azioni da attuare:

incoraggiare i beneficiari di un sostegno nel quadro del programma a intensificare il coordinamento delle proprie attività di formazione, in particolare quelle che comprendono la formazione continua, al fine di sviluppare una rete europea che possa ricevere il sostegno comunitario, in particolare per la cooperazione che coinvolge gli attori, comprese le emittenti televisive.

1.2.2.   Formazione dei formatori

Obiettivo operativo:

disporre di formatori competenti.

Azioni da attuare:

contribuire alla formazione dei formatori, in particolare mediante l’insegnamento a distanza.

1.2.3.   Sostegno alle scuole di cinema

Obiettivo operativo:

favorire la mobilità in Europa degli studenti di cinematografia.

Azioni da attuare:

favorire borse di mobilità, legate a un progetto di formazione,

incoraggiare lo sviluppo di nuovi talenti e professionisti mediante l’istituzione di un premio «Nuovi talenti».

1.2.4.   Realizzazione di azioni di coordinamento e promozione degli enti beneficiari nel quadro delle azioni di cui al punto 1.2.1

Obiettivo operativo:

promuovere il coordinamento e la promozione dei progetti beneficiari di un sostegno nel quadro del programma.

Azioni da attuare:

contribuire all’attuazione di azioni mirate di coordinamento e promozione delle attività di formazione sostenute nel quadro del programma.

1.2.5.   Consentire ai professionisti degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004 di partecipare, tramite l’assegnazione di borse speciali, alle azioni di formazione professionale di cui al punto 1.1.

Obiettivo operativo:

facilitare la partecipazione dei professionisti degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004 ai progetti sostenuti nel quadro del programma.

Azioni da attuare:

contribuire alla realizzazione di un sistema di borse.

2.   Sviluppo

2.1.   Sostenere l’elaborazione di progetti di produzione destinati al mercato europeo e internazionale presentati da società di produzione indipendenti, in particolare PMI

Obiettivi operativi:

sostenere lo sviluppo di opere europee appartenenti ai generi seguenti: fiction, animazione, documentario, multimedia,

incoraggiare le imprese a produrre opere di qualità dotate di un potenziale internazionale,

incoraggiare le imprese a tener conto delle tecnologie digitali nei settori della produzione e della distribuzione fin dalla fase dello sviluppo,

incoraggiare le imprese a elaborare strategie di fruizione internazionale, commercializzazione e distribuzione fin dalla fase dello sviluppo,

consentire alle PMI di accedere al sostegno allo sviluppo e di adattare le azioni ai rispettivi bisogni,

intensificare la complementarità con le azioni sostenute da MEDIA per migliorare le competenze dei professionisti dell’audiovisivo.

Azioni da attuare:

sostenere lo sviluppo di progetti relativi ad opere audiovisive o di cataloghi di progetti,

sostenere la digitalizzazione delle opere audiovisive europee fin dalla fase dello sviluppo.

2.2.   Sostenere l’elaborazione di programmi di finanziamento per le società e i progetti di produzione europei, compreso il finanziamento delle coproduzioni

Obiettivi operativi:

incoraggiare l’elaborazione, da parte delle società di produzione, di programmi di finanziamento per opere appartenenti ai generi seguenti: fiction, animazione, documentario, multimediali,

come seguito dell’azione preparatoria «Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo», incoraggiare la ricerca di partner finanziari a livello europeo, per creare una sinergia tra gli investitori pubblici e privati e favorire l’elaborazione di strategie di distribuzione fin dalla fase della produzione.

Azioni da attuare:

sostenere i costi indiretti connessi con il finanziamento privato dei progetti di produzione e coproduzione presentati dalle PMI (ad esempio i costi finanziari, d’assicurazione e di garanzia di buona esecuzione),

sostenere l’incontro delle PMI, specie delle società di produzione indipendenti, con società che forniscono servizi finanziari attive nel settore dell’elaborazione di programmi d’investimento per lo sviluppo e la coproduzione di opere audiovisive con un potenziale di distribuzione internazionale,

incoraggiare gli intermediari finanziari a sostenere lo sviluppo e la coproduzione di opere audiovisive con un potenziale di distribuzione internazionale,

sostenere la cooperazione tra le agenzie nazionali attive nel settore dell’audiovisivo.

3.   Distribuzione e diffusione

Obiettivo operativo trasversale:

valorizzare la diversità culturale e linguistica delle opere audiovisive europee distribuite.

Azioni da attuare:

sostenere doppiaggio e sottotitoli nella distribuzione e diffusione, per tutte le vie, in particolare su reti digitali, delle opere audiovisive europee, a favore di produttori, distributori ed emittenti.

3.1.   Rafforzare il settore europeo della distribuzione incoraggiando gli operatori a investire nella coproduzione, acquisizione e promozione di film europei non nazionali e a definire strategie coordinate di commercializzazione

Obiettivo operativo n. 1:

incoraggiare i distributori cinematografici a investire nella coproduzione, acquisizione dei diritti di sfruttamento e promozione di film europei non nazionali.

Azioni da attuare:

instaurare un sistema di sostegno automatico ai distributori europei, proporzionale agli ingressi in sala totalizzati dai film europei non nazionali negli Stati membri partecipanti al programma, nei limiti di un importo massimo per film, modulato a seconda dei paesi,

tale sostegno può essere utilizzato dai distributori solo per essere investito:

nella coproduzione di film europei non nazionali,

nell’acquisizione dei diritti di sfruttamento di film europei non nazionali,

nelle spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitoli), di promozione e di pubblicità per i film europei non nazionali.

Obiettivo operativo n. 2:

incoraggiare la cooperazione tra distributori europei, per favorire l’adozione di strategie comuni sul mercato europeo.

Azioni da attuare:

creare un sistema di aiuto selettivo alla distribuzione di film europei non nazionali destinato ai consorzi di distributori europei e assegnare loro un aiuto diretto qualora siano costituiti su base permanente.

Obiettivo operativo n. 3:

incoraggiare la cooperazione tra distributori, produttori e agenti di vendita, per definire strategie internazionali di commercializzazione dei film europei fin dalla fase di sviluppo.

Azioni da attuare:

instaurare un sistema di sostegno alla creazione di un kit di promozione delle opere cinematografiche europee (comprendente una copia sottotitolata, una colonna sonora internazionale — musica ed effetti — e materiale promozionale).

Obiettivo operativo n. 4:

favorire l’accesso al finanziamento delle PMI per la distribuzione e la vendita internazionale di opere europee non nazionali.

Azioni da attuare:

sostenere i costi indiretti (ad esempio i costi finanziari e di assicurazione) connessi con le attività di distribuzione e/o di vendita internazionale, come l’acquisizione di cataloghi di film europei non nazionali, l’esplorazione di nuovi mercati per tali film, la costituzione di consorzi permanenti di distributori europei.

3.2.   Migliorare la circolazione dei film europei non nazionali sul mercato europeo e internazionale mediante misure di incoraggiamento dell’esportazione, della distribuzione su qualunque supporto e della programmazione in sala

Obiettivo operativo n. 1:

incoraggiare i distributori cinematografici a investire in costi di edizione e promozione adeguati per i film europei non nazionali.

Azioni da attuare:

instaurare un sistema di sostegno selettivo ai distributori cinematografici per la promozione e la commercializzazione di film europei non nazionali. I criteri di selezione dei film possono comprendere disposizioni volte a distinguere i progetti a seconda della loro origine e della loro categoria di bilancio,

assegnare un sostegno particolare ai film interessanti per la valorizzazione della diversità culturale e linguistica europea,

assegnare un aiuto all’uscita di un pacchetto di opere europee non nazionali in un dato periodo.

Obiettivo operativo n. 2:

favorire la proiezione dei film europei non nazionali sul mercato europeo, in particolare sostenendo il coordinamento di una rete di sale.

Azioni da attuare:

incoraggiare i gestori e gli operatori a proporre una programmazione significativa di film europei non nazionali nelle sale di prima visione, per una durata minima di gestione. Il sostegno assegnato a ciascuna sala sarà determinato in base alla programmazione e tenendo conto del numero di ingressi realizzati dai film europei non nazionali in un dato periodo di riferimento,

contribuire allo sviluppo di azioni educative e di sensibilizzazione del pubblico giovanile nelle sale,

favorire la creazione e il consolidamento di reti di gestori europei per lo sviluppo di azioni comuni a favore di tale programmazione.

Obiettivo operativo n. 3:

incoraggiare la vendita internazionale e l’esportazione di film europei, specie di film europei non nazionali, in Europa.

Azioni da attuare:

instaurare un sistema di sostegno alle società europee di distribuzione internazionale di film per il cinema (agenti di vendita) in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato in un determinato periodo. Tale sostegno dovrà essere investito nell’acquisizione di nuovi film europei non nazionali e nella loro promozione sul mercato europeo e internazionale.

3.3.   Promuovere la diffusione transnazionale delle opere audiovisive europee prodotte da società di produzione indipendenti, incoraggiando la cooperazione tra emittenti, da una parte, e produttori e distributori indipendenti, dall’altra

Obiettivo operativo n. 1:

incoraggiare la diffusione di opere audiovisive europee non nazionali provenienti da società di produzione indipendenti.

Azioni da attuare:

incoraggiare i produttori indipendenti a realizzare opere (fiction, documentari e animazione) che prevedano la partecipazione di almeno tre emittenti di più Stati membri. I criteri di selezione dei beneficiari possono comprendere disposizioni volte a distinguere i progetti secondo la rispettiva categoria di bilancio; assegnare un sostegno particolare ai film interessanti per la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e della diversità culturale e linguistica europea.

Obiettivo operativo n. 2:

facilitare l’accesso al finanziamento per le società di produzione indipendenti europee.

Azioni da attuare:

sostenere i costi indiretti (ad esempio i costi finanziari, di assicurazione e di garanzia di buona esecuzione) connessi con la produzione di opere (fiction, documentari e animazione) che prevedano la partecipazione di almeno tre emittenti di più Stati membri appartenenti a zone linguistiche diverse.

Obiettivo operativo n. 3:

favorire la distribuzione internazionale di programmi televisivi europei di produttori indipendenti. La distribuzione dei programmi richiede l’accordo del produttore indipendente, che deve ricevere una quota adeguata dei proventi delle vendite.

Azioni da attuare:

instaurare un sistema di sostegno alle società europee di distribuzione internazionale di opere audiovisive (distributori internazionali) in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato in un periodo determinato. Tale sostegno dovrà essere investito dai distributori internazionali nelle spese di acquisizione e promozione di nuove opere europee sul mercato europeo e internazionale.

3.4.   Incoraggiare la digitalizzazione delle opere audiovisive europee

Obiettivo operativo n. 1:

migliorare la distribuzione delle opere europee non nazionali su supporto digitale a uso privato (DVD), in particolare incoraggiando la cooperazione tra editori per la creazione di master multilingui su scala europea,

favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’edizione di opere europee (realizzazione di master digitali adatti a tutti i distributori europei),

incoraggiare particolarmente gli editori a investire in costi di promozione e distribuzione adeguati per le opere audiovisive europee non nazionali,

sostenere il multilinguismo delle opere europee (doppiaggio, sottotitoli e produzione multilingue).

Azioni da attuare:

instaurare un sistema di sostegno automatico agli editori di opere cinematografiche e audiovisive europee su supporti destinati a uso privato (come DVD, DVD-ROM), in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato in un determinato periodo. Tale sostegno dovrà essere investito dagli editori nelle spese di edizione e distribuzione di nuove opere europee non nazionali su supporto digitale,

sostenere la digitalizzazione dei contenuti per la distribuzione.

Obiettivo operativo n. 2:

favorire la fornitura di opere europee non nazionali che saranno distribuite on line attraverso servizi avanzati di distribuzione e nuovi media (Internet, video-on-demand, pay-per-view), sviluppando nel contempo tecniche per tutelare le opere on line e lottare contro la pirateria,

favorire l’adeguamento dell’industria europea dei programmi audiovisivi agli sviluppi della tecnologia digitale, soprattutto per quanto riguarda i servizi avanzati di distribuzione on line.

Azioni da attuare:

incoraggiare le società europee (fornitori di accessi on line, reti tematiche, ecc.), con misure a favore della digitalizzazione delle opere e della creazione di materiale di promozione e pubblicità su supporto digitale, a creare cataloghi di opere europee su formato digitale destinate alla fruizione attraverso i nuovi media,

promuovere la nascita di servizi digitali che comprendono cataloghi europei.

3.5.   Incoraggiare le sale che proiettano una notevole percentuale di opere europee non nazionali a sfruttare le possibilità offerte dalla distribuzione digitale

Obiettivi operativi:

incoraggiare le sale a investire in attrezzatura digitale, facilitando l’accesso al prestito per i gestori delle sale stesse.

Azioni da attuare:

sostenere i costi indiretti (ad esempio i costi finanziari e di assicurazione) sostenuti dai gestori e dagli operatori delle sale cinematografiche per gli investimenti in attrezzatura digitale.

4.   Promozione

4.1.   Migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati professionali europei e internazionali

Obiettivo operativo n. 1:

migliorare le condizioni di accesso dei professionisti alle manifestazioni commerciali e ai mercati audiovisivi professionali, in Europa e al di fuori.

Azioni da attuare:

fornire assistenza tecnica e finanziaria nel quadro di manifestazioni quali:

principali mercati europei e internazionali del cinema,

principali mercati europei e internazionali della televisione,

mercati tematici, in particolare i mercati dei film di animazione, dei documentari, dei sistemi multimediali e delle nuove tecnologie.

Obiettivo operativo n. 2 e azione da attuare:

favorire e sostenere la costituzione di cataloghi europei e la realizzazione di banche dati relative ai cataloghi di programmi europei destinati ai professionisti.

Obiettivo operativo n. 3:

favorire il sostegno alla promozione a partire dalla fase di preproduzione o di produzione.

Azioni da attuare:

sostenere l’organizzazione di forum per lo sviluppo, il finanziamento, la coproduzione e la distribuzione di opere e programmi europei (o in maggioranza europei),

realizzare e lanciare campagne di marketing e promozione commerciale di programmi cinematografici e audiovisivi europei allo stadio della fase di produzione.

4.2.   Migliorare l’accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive europee

Obiettivi operativi e azioni da attuare:

incoraggiare i festival dell’audiovisivo a programmare una parte maggioritaria o significativa di opere europee e sostenerli nell’impresa,

privilegiare e sostenere i festival che contribuiscono alla promozione delle opere degli Stati membri o delle regioni con scarsa capacità di produzione di audiovisivi e delle opere di giovani creatori europei, favorendo la diversità culturale e linguistica e il dialogo tra culture,

incoraggiare e sostenere le iniziative di educazione all’immagine organizzate dai festival e rivolte al pubblico giovanile, in stretta collaborazione con la scuola e con altre istituzioni,

incoraggiare e sostenere le iniziative dei professionisti, in particolare dei gestori delle sale cinematografiche, delle reti televisive pubbliche o commerciali, i festival e le istituzioni culturali, in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, per organizzare attività promozionali destinate al grande pubblico a favore della creazione cinematografica e audiovisiva europea,

incoraggiare e sostenere l’organizzazione di avvenimenti ad ampia copertura mediatica, come l’assegnazione di premi e giornate dedicate al cinema europeo.

4.3.   Incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi

Obiettivi operativi:

incoraggiare il collegamento in rete e il coordinamento di azioni comuni e progetti europei.

Azioni da attuare:

sostenere la creazione di piattaforme europee di promozione,

sostenere i consorzi e le organizzazioni ombrello europei per la promozione nazionale e/o regionale sul mercato europeo e mondiale,

sostenere il collegamento in rete tra i festival, in particolare lo scambio di programmi ed esperienze,

sostenere il consorzio tra progetti che perseguono obiettivi identici, simili e/o complementari,

sostenere la creazione di reti di banche dati e cataloghi.

4.4.   Incoraggiare la promozione e l’accessibilità del patrimonio audiovisivo e cinematografico europeo

Obiettivo operativo e azione da attuare:

incoraggiare e sostenere l’organizzazione di avvenimenti, mirati in particolare al pubblico giovanile, allo scopo di promuovere il patrimonio audiovisivo e cinematografico europeo.

5.   Progetti pilota

Obiettivo operativo:

garantire l’adeguamento del programma agli sviluppi del mercato, in connessione in particolare con l’introduzione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Azioni da attuare:

sostenere progetti pilota nei settori che potrebbero essere influenzati dall’introduzione e dall’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

diffondere ampiamente i risultati dei progetti pilota, mediante l’organizzazione di conferenze o di avvenimenti on line e off line, al fine d’incoraggiare la diffusione delle buone prassi.

CAPO II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI

1.   Sostegno comunitario

1.1.   Parte del contributo comunitario nei costi delle operazioni sostenute

Il contributo finanziario di MEDIA non può superare il 50 % dei costi delle operazioni sostenute, tranne nei casi che seguono.

a)

nel caso di azioni di formazione in paesi o regioni con scarsa capacità di produzione di audiovisivi e/o ad area geografica o linguistica limitata;

b)

nel caso di progetti presentati nel quadro dei filoni sviluppo, distribuzione/diffusione e promozione interessanti per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea;

c)

per le azioni, tra quelle descritte al capo I, punto 3, del presente allegato (distribuzione e diffusione) individuate come conformi alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Il contributo finanziario di MEDIA può raggiungere il 75 % dei costi delle operazioni sostenute nel caso di azioni di formazione situate sul territorio degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea dopo il 30 aprile 2004. Questa disposizione riceverà un’attenzione particolare nel quadro della valutazione intermedia del programma.

1.2.   Modalità del sostegno comunitario

La Commissione garantisce che il programma sia accessibile e sia applicato in maniera trasparente.

Il sostegno comunitario è versato sotto forma di sovvenzioni o borse.

Nel settore della formazione, una parte adeguata dei fondi disponibili ogni anno dev’essere assegnata, nella misura del possibile, ad attività nuove.

1.3.   Selezione dei progetti

alle disposizioni della presente decisione e del suo allegato,

alle disposizioni dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002.

1.4.   Ripartizione delle risorse

I fondi disponibili saranno ripartiti in base ai seguenti orientamenti:

Acquisizione e perfezionamento delle competenze

7 % circa

Sviluppo

20 % almeno

Distribuzione

55 % almeno

Promozione

9 % circa

Progetti pilota

4 % circa

Questioni orizzontali

5 % almeno

Le percentuali hanno valore indicativo e possono essere adattate secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.

Per garantire l’efficacia globale e la corretta realizzazione degli obiettivi del programma, come illustrato nell’articolo 1, la Comunità dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo delle azioni svolte nell’ambito dei precedenti programmi menzionati nel considerando 7.

Tutte le azioni sono rivedute annualmente in conformità della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, in modo che la Comunità possa rispondere alle esigenze e all’evoluzione del settore.

Per garantire gli obiettivi culturali e industriali generali del programma la decisione sulla ripartizione annuale della dotazione finanziaria dovrebbe basarsi su un controllo continuo dell’efficacia delle linee d’azione del programma stesso.

2.   Comunicazione

2.1.   Commissione

La Commissione può organizzare seminari, colloqui o riunioni per facilitare l’attuazione del programma, e avviare ogni azione appropriata d’informazione, pubblicazione e diffusione, in particolare in relazione al controllo e alla valutazione del programma. Tali attività possono essere finanziate mediante sovvenzioni o tramite procedura d’appalto oppure essere organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

2.2.   MEDIA desk e antenne MEDIA

a)

informare i professionisti del settore audiovisivo delle varie forme di sostegno disponibili nell’ambito delle politiche dell’Unione europea;

b)

assicurare la pubblicazione e la promozione del programma;

c)

incoraggiare la massima partecipazione possibile dei professionisti alle azioni del programma;

d)

assistere i professionisti nella presentazione dei progetti elaborati sulla base dell’invito a presentare proposte;

e)

favorire la cooperazione transfrontaliera tra professionisti, istituzioni e reti;

f)

sostenere la Commissione nel garantire il collegamento con le varie istituzioni di sostegno degli Stati membri ai fini della complementarità delle azioni del programma con le misure nazionali di sostegno;

g)

mettere a disposizione delle parti interessate dati quantitativi sui mercati nazionali dell’audiovisivo.

3.   Informazioni relative al mercato audiovisivo europeo e partecipazione all’Osservatorio ed eventuale cooperazione con il fondo di sostegno Eurimages del Consiglio d’Europa.

Il programma fornisce la base giuridica per le spese necessarie al controllo degli strumenti comunitari in materia di politica audiovisiva.

Il programma prevede in particolare che l’Unione europea continui a partecipare all’Osservatorio. Tale partecipazione facilita l’accesso all’informazione per gli operatori del settore, nonché la sua diffusione. Essa contribuisce poi a una maggiore trasparenza del processo di produzione. Il programma potrebbe inoltre consentire all’Unione europea di esplorare le possibilità di realizzare una cooperazione (escludendo aspetti finanziari e amministrativi) con il fondo di sostegno Eurimages, al fine di promuovere la competitività del settore audiovisivo europeo sul mercato internazionale.

4.   Compiti di gestione

La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma e alla realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni d’informazione e pubblicazione, spese legate alle reti informatiche per lo scambio d’informazioni e ogni altra spesa d’assistenza amministrativa e tecnica cui può ricorrere la Commissione per la gestione del programma. Esperti dei gruppi consultivi tecnici, o provenienti da altre procedure di valutazione e selezione, sono adeguatamente retribuiti.

Nell’attuare il programma, la Commissione assicurerà la conformità con gli obiettivi e le priorità di cui all’articolo 1 e garantirà che la partecipazione dei professionisti al programma rispecchi in modo equilibrato la diversità culturale europea.

5.   Controlli e audit

Per i progetti selezionati conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 è previsto un sistema di audit a campione.

Il beneficiario di una sovvenzione mantiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a partire dall’ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione fa sì che, se necessario, i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei suoi membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, direttamente tramite i propri agenti o tramite ogni altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull’utilizzo della sovvenzione. Detti audit possono aver luogo per tutta la durata del contratto e in un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. I risultati degli audit possono portare a decisioni di recupero dei fondi da parte della Commissione.

Il personale della Commissione e le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno accesso, in particolare, agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per condurre a buon fine gli audit.

La Corte dei conti e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno gli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di accesso.

Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (1). Se necessario, l’OLAF procede a inchieste proprie, disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (2).


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


24.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/30


DECISIONE N. 1719/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominato il «trattato», istituisce una cittadinanza dell’Unione e stabilisce che l’azione della Comunità in materia d’istruzione, di formazione professionale e di gioventù debba favorire, in primo luogo, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e un’istruzione di qualità.

(2)

Il trattato sull’Unione europea è fondato sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, parità fra donne e uomini e non discriminazione. La promozione della cittadinanza attiva dei giovani dovrebbe contribuire allo sviluppo di questi valori.

(3)

La decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha istituito il programma d’azione comunitaria «Gioventù». Sulla base dell’esperienza acquisita attraverso tale programma occorre proseguire e rafforzare la cooperazione e l’azione della Comunità in questo settore.

(4)

La decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù.

(5)

Il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 ha stabilito per l’UE un obiettivo strategico che prevede, tra l’altro, una politica attiva dell’occupazione che attribuisca una più elevata priorità all’attività di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, completato da una strategia in materia di sviluppo sostenibile varata dal Consiglio europeo di Göteborg il 15 ed il 16 giugno 2001.

(6)

La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali per l’Unione europea consiste nell’avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee.

(7)

Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato il libro bianco «Un nuovo impulso per la gioventù europea», che propone un quadro di cooperazione nel settore della gioventù incentrato sulla partecipazione, l’informazione, le attività di volontariato dei giovani ed una migliore conoscenza del settore della gioventù. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 maggio 2002 (6), ha fatto sue queste proposte.

(8)

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2002 (7) stabilisce in particolare un metodo di coordinamento aperto che copre le seguenti priorità: partecipazione, informazione, attività di volontariato dei giovani e migliore comprensione dei giovani. Nell’attuazione del programma «Gioventù in azione», in seguito denominato «il programma», è opportuno tener conto di tali lavori.

(9)

Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 6 maggio 2003 (8), sottolinea che è necessario mantenere e sviluppare gli strumenti comunitari esistenti rivolti specificamente ai giovani, condizione essenziale per lo sviluppo della cooperazione tra Stati membri nel settore della gioventù e che inoltre le priorità e gli obiettivi di tali strumenti dovrebbero inserirsi nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù.

(10)

Il Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005 ha adottato il patto europeo per la gioventù come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona riguardanti la crescita e l’occupazione. Il patto si concentra su tre settori: occupazione, integrazione e promozione sociale; istruzione, formazione e mobilità; conciliazione della vita professionale con la vita personale e familiare.

(11)

L’azione della Comunità comporta un contributo ad un’istruzione e ad una formazione di qualità e deve mirare ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato.

(12)

È opportuno soddisfare le necessità specifiche delle persone con disabilità.

(13)

È necessario promuovere la cittadinanza attiva e, nell’attuare le linee d’azione, rafforzare la lotta contro tutte le forme di esclusione e discriminazione, comprese quelle fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del trattato.

(14)

I paesi candidati ed i paesi dell’EFTA membri dell’accordo SEE hanno una propensione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi conclusi con questi paesi.

(15)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato «l’Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l’integrazione europea», che prevede l’apertura dei programmi comunitari ai paesi del processo di stabilizzazione e d’associazione sulla base di accordi quadro da firmare tra la Comunità e tali paesi.

(16)

Dovrebbero essere fatti dei passi in previsione dell’apertura del programma alla Svizzera.

(17)

La dichiarazione di Barcellona approvata nel 1995 dalla conferenza euromediterranea afferma che gli scambi di giovani dovrebbero servire a preparare le future generazioni a una più stretta cooperazione tra i partner euromediterranei, nel rispetto dei principi relativi ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

(18)

Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 16 giugno 2003, sulla base della comunicazione della Commissione intitolata «Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali», menziona, come assi d’azione della Comunità, l’intensificazione della cooperazione culturale, della comprensione reciproca e della cooperazione con i paesi limitrofi nel settore dell’istruzione e della formazione.

(19)

Le relazioni di valutazione intermedia dell’attuale programma Gioventù, nonché la consultazione pubblica sul futuro dell’azione comunitaria in materia di istruzione, formazione e gioventù rivelano la necessità urgente, e sotto certi aspetti crescente, di proseguire le attività di cooperazione e di mobilità nel settore della gioventù a livello europeo e ne auspicano un’attuazione più semplice, di facile utilizzo e flessibile.

(20)

L’attuazione del programma può, in base al principio di una buona gestione finanziaria, essere semplificata ricorrendo al finanziamento forfettario per quanto riguarda il sostegno accordato ai partecipanti al programma o il sostegno comunitario concesso alle strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma.

(21)

Il programma dovrebbe essere sottoposto a controllo e valutazioni regolari nell’ambito di una cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, per consentire gli adeguamenti del caso, in particolare per le priorità d’applicazione delle misure. Il controllo e le valutazioni dovrebbero comprendere obiettivi e indicatori adeguati e misurabili.

(22)

La formulazione della base giuridica del programma deve essere sufficientemente flessibile da permettere eventuali adattamenti delle azioni, in modo da poter reagire all’evoluzione delle necessità nel corso del periodo 2007-2013, ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate contenute nei programmi precedenti. Occorre di conseguenza limitare la decisione a definizioni generiche delle azioni ed a disposizioni amministrative e finanziarie di accompagnamento.

(23)

È opportuno garantire una corretta chiusura del programma, soprattutto in relazione alla proroga dei meccanismi pluriennali di gestione, come il finanziamento dell’assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2014 la gestione delle azioni non ancora conclusesi entro la fine del 2013 sarà garantita, se necessario, attraverso l’assistenza tecnica e amministrativa.

(24)

Occorre prevedere modalità particolari d’applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9), e delle relative modalità d’esecuzione nonché le deroghe a tali testi rese necessarie dalle caratteristiche dei beneficiari e dalla natura delle azioni.

(25)

Occorre attuare le misure necessarie a prevenire le irregolarità e le frodi nonché a recuperare i fondi perduti, versati o utilizzati indebitamente.

(26)

La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce, per l’autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (10).

(27)

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, dal momento che implicano in particolare partnership multilaterali, misure di mobilità transnazionali e lo scambio di informazioni a livello europeo, e possono dunque, a causa della dimensione transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure proposte, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28)

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(29)

È opportuno adottare i provvedimenti transitori per monitorare le azioni anteriormente al 31 dicembre 2006 in conformità della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma d’azione comunitaria «Gioventù in azione», qui di seguito denominato «il programma», che mira a sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell’Unione europea.

2.   Il programma inizia il 1o gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali del programma

1.

a)

promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare;

b)

sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell’UE;

c)

favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;

d)

contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;

e)

favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

2.   Gli obiettivi generali del programma sono complementari agli obiettivi perseguiti in altri settori di attività della Comunità, in particolare nel settore della formazione lungo tutto l’arco della vita, compresi la formazione professionale e l’apprendimento non formale ed informale, nonché in altri settori quali la cultura, lo sport e l’occupazione.

3.   Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell’UE, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della varietà culturale, multiculturale e linguistica dell’Europa, la promozione della coesione sociale e la lotta contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale, e per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Obiettivi specifici del programma

1.

Nell’ambito dell’obiettivo generale di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare:

a)

offrire ai giovani e alle organizzazioni giovanili l’opportunità di partecipare allo sviluppo della società in generale e dell’UE in particolare;

b)

sviluppare il sentimento d’appartenenza all’UE da parte dei giovani;

c)

promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa;

d)

sviluppare la mobilità dei giovani in Europa;

e)

sviluppare l’apprendimento interculturale da parte dei giovani;

f)

promuovere i valori fondamentali dell’UE presso i giovani, in particolare il rispetto della dignità umana, l’uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la tolleranza e la non discriminazione;

g)

incoraggiare lo spirito di iniziativa, d’impresa e di creatività;

h)

facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità , compresi i giovani con disabilità;

i)

garantire il rispetto della parità tra uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni;

j)

fornire opportunità di apprendimento non formale e informale che abbiano una dimensione europea e offrire opportunità innovative in relazione alla cittadinanza attiva.

2.

Nell’ambito dell’obiettivo generale di sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell’UE:

a)

offrire ai giovani l’opportunità di esprimere il loro impegno personale con attività di volontariato a livello europeo ed internazionale;

b)

associare i giovani alle attività di promozione della solidarietà tra i cittadini dell’UE.

3.

Nell’ambito dell’obiettivo generale di favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi:

a)

sviluppare gli scambi ed il dialogo interculturale tra i giovani europei ed i giovani dei paesi limitrofi;

b)

contribuire a sviluppare in questi paesi la qualità delle strutture di sostegno per i giovani e il ruolo di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;

c)

sviluppare con altri paesi progetti di cooperazione tematica che coinvolgano i giovani e coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.

4.

Nell’ambito dell’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù:

a)

contribuire alla messa in rete delle organizzazioni interessate;

b)

sviluppare la formazione e la cooperazione tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;

c)

stimolare l’innovazione in materia di attività a favore dei giovani;

d)

contribuire al miglioramento dell’informazione dei giovani, prestando nel contempo particolare attenzione all’accesso dei giovani con disabilità;

e)

sostenere i progetti e le iniziative a lungo termine per i giovani di organismi regionali e locali;

f)

facilitare il riconoscimento dell’apprendimento non formale dei giovani e delle competenze acquisite grazie alla partecipazione al presente programma;

g)

scambiare le buone pratiche.

5.

Nell’ambito dell’obiettivo generale di favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù, tenendo debitamente conto dei livelli locale e regionale:

a)

incoraggiare lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tra amministrazioni e responsabili politici a tutti i livelli;

b)

incoraggiare il dialogo strutturato tra i responsabili politici ed i giovani;

c)

migliorare la conoscenza e la comprensione del settore della gioventù;

d)

contribuire alla cooperazione tra varie attività di volontariato giovanile nazionali e internazionali.

Articolo 4

Azioni del programma

1.

Gioventù per l’Europa

Questa azione è volta a:

sostenere gli scambi di giovani nell’intento di aumentarne la mobilità,

sostenere le iniziative, nonché i progetti e le attività di partecipazione dei giovani alla vita democratica mirati a sviluppare il sentimento di cittadinanza e la comprensione reciproca dei giovani.

2.

Il servizio volontario europeo

Questa azione è volta a favorire la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all’interno che all’esterno dell’UE.

3.

Gioventù nel mondo

Questa azione è volta a:

sostenere progetti con i paesi partner di cui all’articolo 5, paragrafo 2, in particolare lo scambio di giovani e di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili,

sostenere le iniziative che rafforzano la comprensione reciproca dei giovani, il loro senso della solidarietà e della tolleranza nonché lo sviluppo della cooperazione nel settore della gioventù e della società civile in questi paesi.

4.

Sistemi di sostegno per i giovani

Questa azione è volta a sostenere gli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, i consigli per le persone che sviluppano progetti, garantendo la qualità tramite lo scambio, la formazione e la messa in rete di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, l’incentivazione dell’innovazione e della qualità, l’informazione dei giovani e lo sviluppo delle strutture ed attività necessarie al programma per raggiungere tali obiettivi, nonché incoraggiando partenariati con le autorità locali e regionali.

5.

Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

Questa azione è volta a:

organizzare il dialogo strutturato tra i vari soggetti del mondo della gioventù, in particolare i giovani stessi, coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ed i responsabili politici,

promuovere seminari giovanili su tematiche sociali, culturali e politiche di interesse per i giovani,

contribuire allo sviluppo della cooperazione politica nel settore della gioventù,

facilitare lo sviluppo delle reti necessarie ad una migliore conoscenza della gioventù.

Articolo 5

Partecipazione al programma

a)

gli Stati membri;

b)

gli Stati dell’EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;

c)

i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali fissati negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;

d)

i paesi dei Balcani occidentali, in base a modalità da definirsi con tali paesi sulla base degli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari;

e)

la Svizzera, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.

2.   Le azioni di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato sono aperte alla cooperazione con i paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi connessi al settore gioventù, qui di seguito denominati «i paesi partner».

Tale cooperazione avviene, se del caso, tramite stanziamenti supplementari dei paesi partner resi disponibili in base a procedure da decidere con tali paesi.

Articolo 6

Accesso al programma

1.   Il programma è inteso a sostenere progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, dei gruppi di giovani, di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, nelle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché, in alcuni casi debitamente giustificati, agli altri partner attivi nel settore della gioventù.

2.   Fatte salve le modalità definite nell’allegato per l’attuazione delle azioni, il programma si rivolge ai giovani dai 15 ai 28 anni, benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.

3.   I beneficiari devono risiedere legalmente in un paese partecipante al programma o, a seconda della natura dell’azione, in un paese partner del programma.

4.   Tutti i giovani, senza discriminazioni di sorta, devono poter avere accesso alle attività del programma nel rispetto delle modalità definite nell’allegato. La Commissione ed i paesi partecipanti garantiscono il compimento di sforzi particolari in favore dei giovani che hanno maggiori difficoltà a partecipare al programma per ragioni d’ordine educativo, sociale, fisico, psicologico, economico o culturale o perché vivono in zone isolate.

5.   I paesi partecipanti si sforzano di adottare le misure necessarie affinché i partecipanti al programma possano accedere alle cure sanitarie a norma del diritto comunitario. Il paese d’origine si sforza di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al servizio volontario europeo possano mantenere la loro assicurazione sociale. I paesi partecipanti si sforzano altresì di adottare misure appropriate, conformemente al trattato, per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono all’accesso al programma.

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Il programma è aperto anche alla cooperazione con organizzazioni internazionali autorevoli nel settore della gioventù, in particolare con il Consiglio d’Europa.

Articolo 8

Attuazione del programma

1.   La Commissione garantisce l’attuazione delle azioni previste dal programma conformemente all’allegato.

2.   La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e, se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi del programma e valorizzare le azioni del programma.

3.   La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per favorire il riconoscimento dell’apprendimento non formale ed informale dei giovani, ad esempio mediante attestati o certificati, pur tenendo conto delle situazioni nazionali, che riconoscano l’esperienza acquisita dai beneficiari e attestino la partecipazione diretta dei giovani o di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ad un’azione del programma. Questo obiettivo può essere rafforzato integrando altre azioni della Comunità secondo quanto previsto all’articolo 11.

4.   La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, assicura l’adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità, introducendo misure effettive, proporzionate e dissuasive, controlli amministrativi e sanzioni.

5.   La Commissione e i paesi partecipanti garantiscono che le azioni sostenute dal programma siano adeguatamente pubblicizzate.

6.

a)

adottano le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma a livello nazionale, coinvolgendo le parti interessate al mondo giovanile conformemente alle pratiche nazionali;

b)

stabiliscono/designano e monitorano le agenzie nazionali nell’attuazione delle azioni del programma a livello nazionale, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e ai criteri seguenti:

i)

l’organismo costituito o designato come agenzia nazionale deve avere personalità giuridica o fare parte di un’organizzazione avente personalità giuridica (ed essere disciplinato dal diritto del paese partecipante). Un ministero non può essere designato come agenzia nazionale;

ii)

l’organismo deve disporre di personale sufficiente adeguatamente qualificato per lavorare nell’ambito della cooperazione internazionale, deve disporre di infrastrutture adeguate e di un quadro amministrativo che gli consentano di evitare qualsiasi conflitto di interessi;

iii)

l’organismo deve essere in grado di applicare le norme di gestione dei fondi e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;

iv)

l’organismo deve offrire garanzie finanziarie sufficienti (preferibilmente emananti da un’autorità pubblica) e possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinato a gestire;

c)

si assumono la responsabilità della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle stesse per la concessione di sovvenzioni ai progetti, ed in particolare del rispetto, da parte delle agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non cumulabilità con altri fondi comunitari nonché dell’obbligo di recupero dei fondi eventualmente dovuti dai beneficiari;

d)

adottano le misure necessarie per assicurare i controlli adeguati e la vigilanza delle finanze delle agenzie nazionali di cui al punto b), ed in particolare:

i)

forniscono alla Commissione, prima dell’avvio dei lavori dell’agenzia nazionale, le assicurazioni necessarie riguardo all’esistenza, la pertinenza ed il funzionamento dell’agenzia nazionale, in conformità delle norme concernenti la buona gestione finanziaria, le procedure attuate, i sistemi di controllo, i sistemi contabili e le procedure per l’aggiudicazione dei contratti e la concessione delle sovvenzioni;

ii)

garantiscono alla Commissione, al termine di ciascun esercizio finanziario, l’affidabilità dei sistemi finanziari e delle procedure delle agenzie nazionali e la regolarità dei loro conti;

iii)

in caso d’irregolarità, di negligenza o di frode imputabile alle agenzie nazionali di cui alla lettera b) che induca la Commissione a recuperare fondi dall’agenzia nazionale, si assumono la responsabilità per i fondi eventualmente non recuperati.

7.   Nell’ambito della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la Commissione può stabilire degli orientamenti per ciascuna delle azioni di cui all’allegato, al fine di adattare il programma all’evoluzione delle priorità della cooperazione europea in materia di gioventù.

Articolo 9

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

Misure d’esecuzione

1.

a)

le modalità d’attuazione del programma, compreso il piano di lavoro annuale;

b)

l’equilibrio generale tra le varie azioni del programma;

c)

in materia finanziaria, i criteri (in particolare, la popolazione giovane, il PIL e la distanza geografica tra paesi) da applicare per accertare la distribuzione indicativa dei fondi tra gli Stati membri, per le azioni da gestire in modo decentrato;

d)

il monitoraggio dell’accordo di cui al punto 4.2 dell’allegato, compresi il piano annuale di lavoro e la relazione del forum europeo della gioventù;

e)

le modalità di valutazione del programma;

f)

le modalità di attestazione della partecipazione dei giovani interessati;

g)

le modalità d’adattamento delle azioni del programma di cui all’articolo 8, paragrafo 7.

2.   Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione per quanto concerne le altre materie sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 11

Complementarità con altre azioni comunitarie

1.   La Commissione garantisce la complementarità tra il programma e altri settori d’azione comunitaria, in particolare quelli riguardanti l’istruzione, la formazione professionale, la cultura, la cittadinanza, lo sport, le lingue, l’occupazione, la salute, la ricerca, l’imprenditoria, l’azione esterna dell’UE, l’inclusione sociale, la parità tra i sessi e la lotta contro le discriminazioni.

2.   Il programma, ove sia compatibile, condivide risorse con altri strumenti comunitari, per realizzare azioni che corrispondono agli obiettivi comuni del programma e di tali strumenti.

3.   La Commissione e gli Stati membri valorizzano le azioni del programma che contribuiscono allo sviluppo degli obiettivi di altri settori d’azione comunitaria, in particolare l’istruzione, la formazione professionale, la cultura e lo sport, le lingue, l’inclusione sociale, la parità tra i sessi, la lotta contro le discriminazioni.

Articolo 12

Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali

1.   I paesi partecipanti possono chiedere alla Commissione l’autorizzazione di accordare un marchio europeo per azioni nazionali, regionali o locali simili a quelle di cui all’articolo 4.

2.   Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del programma, ed utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del programma, a condizione che garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie generali

   1 Il bilancio per l’attuazione del presente programma per il periodo di cui all’articolo 1 è stabilito a 885 000 000 di EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari

1.   I beneficiari del programma possono essere persone fisiche e giuridiche.

2.   La Commissione può decidere, in funzione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentare gli stessi dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l’azione o il programma di lavoro. In sede di definizione degli obblighi relativi all’ammontare dell’aiuto finanziario, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto delle caratteristiche dei beneficiari, della loro età, del tipo di azione e dell’entità dell’aiuto finanziario.

3.   A seconda della natura dell’azione, gli aiuti finanziari possono assumere la forma di sovvenzioni o di borse di studio. La Commissione può anche assegnare premi per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. A seconda della natura dell’azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l’applicazione di tabelle di costi unitari.

4.   Nel caso di sovvenzioni di azioni, i contratti devono essere firmati entro due mesi dalla concessione della sovvenzione.

5.   Le sovvenzioni di funzionamento assegnate nel quadro del programma agli organismi attivi a livello europeo, definiti all’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12), in caso di rinnovo non hanno il carattere degressivo previsto all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

6.   A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può delegare compiti di potere pubblico ed in particolare funzioni d’esecuzione del bilancio alle strutture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione.

7.   A norma dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la facoltà di cui al paragrafo 6 del presente articolo si applica anche alle strutture di tutti i paesi partecipanti.

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del presente programma rispetto agli obiettivi stabiliti. Il monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 nonché le attività specifiche. Le consultazioni della Commissione su tale monitoraggio coinvolgono i giovani.

2.   La Commissione garantisce la valutazione regolare, indipendente ed esterna del programma.

3.   I paesi partecipanti presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull’attuazione del programma e, entro il 30 giugno 2015, una relazione sull’impatto del programma.

4.

a)

una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;

b)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 dicembre 2011;

c)

una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2016.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

Le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE continuano a essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni di tali decisioni.

Se necessario, nel bilancio successivo a quello del 2013 potrebbero essere iscritti stanziamenti per coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie ai fini della gestione delle azioni non ancora conclusesi entro il 31 dicembre 2013. Il comitato previsto dall’articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all’articolo 9 della presente decisione.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma delle decisioni n. 1031/2000/CE e n. 790/2004/CE.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 234 del 22.9.2005, pag. 46.

(2)  GU C 71 del 22.3.2005, pag. 34.

(3)  Parere del Parlamento europeo espresso il 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 20) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

(5)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

(6)  GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 145.

(7)  GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

(8)  GU C 115 del 15.5.2003, pag. 1.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(11)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(12)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


ALLEGATO

Le azioni attuate per realizzare gli obiettivi generali e specifici del programma sostengono progetti di portata limitata che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani, garantendo nel contempo la visibilità e l’impatto dei progetti a livello europeo.

La partecipazione dei giovani al programma non richiede alcuna esperienza o qualifica, salvo casi eccezionali.

Il programma dovrebbe essere attuato mediante un facile approccio.

Il programma dovrebbe incoraggiare lo spirito di iniziativa, di impresa e di creatività dei giovani, facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi i giovani disabili e garantire il rispetto della parità tra uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni.

La partecipazione alle azioni è possibile a condizione che sia prevista un’opportuna copertura assicurativa che garantisca la protezione dei giovani durante l’attuazione delle attività del programma.

AZIONI

Tali azioni vengono realizzate tramite le misure seguenti:

Azione 1 — Gioventù per l’Europa

Questa azione punta a rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani e la comprensione reciproca tra i giovani mediante le misure seguenti:

1.1.   Scambi di giovani

Gli scambi di giovani permettono ad uno o più gruppi di giovani di essere accolti da un gruppo di un altro paese per realizzare un programma di attività in comune. Tali scambi sono in linea di principio destinati a giovani tra i 13 e i 25 anni.

Queste attività basate su partnership transnazionali tra i vari protagonisti di un progetto implicano la partecipazione attiva dei giovani e puntano a permettere la scoperta e la sensibilizzazione verso realtà sociali e culturali diverse, offrendo ai giovani l’opportunità di imparare reciprocamente e di rafforzare la loro consapevolezza di essere cittadini europei. Il sostegno si basa soprattutto su attività multilaterali improntate alla mobilità di gruppo ma non esclude attività bilaterali di questo tipo.

Gli scambi bilaterali di gruppo sono appropriati soprattutto qualora si tratti di una prima attività europea o dell’attività di associazioni di piccole dimensioni o locali prive di esperienza a livello europeo. Inoltre sono particolarmente utilizzati per i giovani con minori opportunità, per rafforzare la loro partecipazione al programma.

Questa misura sostiene anche attività preparatorie e di follow-up miranti a rafforzare la partecipazione attiva di tali giovani ai progetti, in particolare a livello linguistico ed interculturale.

1.2.   Sostegno alle iniziative dei giovani

Questa misura sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad attività da essi stessi concepite e di cui sono i principali protagonisti, per svilupparne lo spirito d’iniziativa e imprenditoriale nonché la loro creatività. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 15 anni.

Questa misura permette di sostenere progetti di iniziative di gruppo concepite a livello locale, regionale e nazionale e la messa in rete di progetti simili condotti in vari paesi, per rafforzarne il carattere europeo e moltiplicare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani.

Particolare attenzione è prestata ai giovani con minori opportunità.

1.3.   Progetti di democrazia partecipativa

Questa misura sostiene progetti o attività che mirano a favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica. Tali progetti ed attività prevedono la partecipazione attiva dei giovani alla vita attiva della loro comunità a livello locale, regionale, nazionale o internazionale.

In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 30 anni.

Questi progetti o attività sono basati su partnership internazionali che permettono la messa in comune, a livello europeo, di idee, scambi di esperienze e buone pratiche di progetti o attività condotte a livello locale o regionale, basate sul miglioramento della partecipazione dei giovani ai vari livelli. Queste attività possono comprendere l’organizzazione di consultazioni di giovani riguardo alle loro necessità ed i loro desideri al fine di sviluppare nuovi approcci in materia di partecipazione attiva dei giovani in un’Europa democratica.

Azione 2 — Servizio volontario europeo

Il servizio volontario mira a sviluppare la solidarietà dei giovani, a promuoverne la cittadinanza attiva ed a favorire la comprensione reciproca tra i giovani, tramite le misure seguenti.

Il giovane volontario partecipa, in un paese diverso da quello dove risiede, ad un’attività non lucrativa e non remunerata a beneficio della collettività. Il servizio volontario europeo non deve incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.

Il servizio volontario europeo dura almeno due mesi, fino ad un massimo di dodici. In casi debitamente giustificati, in particolare per favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità, possono essere concessi periodi più brevi e previsti progetti di volontariato cui sono ammessi gruppi di giovani.

Questa misura sostiene anche progetti di volontariato che consentano a gruppi di giovani di partecipare collettivamente ad attività di portata locale, regionale, nazionale, europea o internazionale in vari settori, tra cui, ad esempio, la cultura, lo sport, la protezione civile, l’ambiente e l’aiuto allo sviluppo.

In casi eccezionali a seconda dei compiti da svolgere e delle situazioni nelle quali vengono impiegati i volontari, alcuni tipi di progetti possono richiedere la selezione dei candidati che dispongono di competenze specifiche.

La misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni; ma con un controllo adeguato alcune attività possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

Questa misura finanzia per intero o parzialmente l’indennità del volontario, la sua assicurazione, le sue spese di sussistenza e di viaggio nonché, se del caso, un aiuto supplementare per i giovani con minori opportunità.

Questa misura sostiene inoltre le attività miranti a formare e a seguire da vicino i giovani volontari ed a coordinare i vari partner, nonché le iniziative intese a giovarsi dell’esperienza acquisita dai giovani durante il servizio volontario europeo.

Gli Stati membri e la Commissione assicurano il rispetto degli standard qualitativi: il volontariato implica una dimensione di istruzione non formale, che si concretizza attraverso attività pedagogiche miranti a preparare i giovani sul piano personale, interculturale e tecnico, ed attraverso un costante sostegno personale. Un’importanza particolare è attribuita alla partnership tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto ed alla prevenzione dei rischi.

Azione 3 — Gioventù nel mondo

Questa azione punta a sviluppare la comprensione reciproca tra i popoli in uno spirito d’apertura al mondo, contribuendo al contempo allo sviluppo di sistemi di qualità che sostengano le attività dei giovani nei paesi interessati. Essa è aperta ai paesi partner del programma.

3.1.   Cooperazione con i paesi limitrofi dell’UE

Questa misura sostiene progetti svolti in cooperazione con i paesi partner del programma considerati paesi vicini in base alle disposizioni della politica europea di vicinato dell’UE e a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, nonché in cooperazione con la Federazione russa e i paesi dei Balcani occidentali fintantoché soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

Questa misura sostiene scambi di giovani, di norma multilaterali ma anche bilaterali, che consentono a vari gruppi di giovani provenienti dai paesi partecipanti al programma e dai paesi limitrofi all’Europa di incontrarsi per realizzare un programma di attività in comune. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 25 anni. Tali attività basate su partnership transnazionali tra i vari soggetti di un progetto prevedono una formazione preliminare del personale di inquadramento e la partecipazione attiva dei giovani; il loro obiettivo è permettere ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse. Le attività miranti a rafforzare la partecipazione attiva di questi giovani ai progetti possono beneficiare di un finanziamento, in particolare quando si tratta di una preparazione a livello linguistico ed interculturale.

A condizione che nei paesi limitrofi siano create strutture nazionali di gestione adeguate, possono essere finanziate anche le iniziative di giovani o di gruppi di giovani concepite a livello locale, regionale e nazionale in questi paesi, a condizione che siano realizzate con iniziative simili nei paesi partecipanti al programma. Si tratta di attività che i giovani stessi hanno concepito e di cui sono i soggetti principali. In linea di principio questa attività è destinata ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

Questa misura sostiene attività miranti a rafforzare la capacità delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e la loro messa in rete, riconoscendo il ruolo importante che queste organizzazioni possono svolgere nello sviluppo della società civile nei paesi limitrofi. Essa riguarda la formazione di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e il loro scambio di esperienze, di competenza e di buone pratiche. Questa misura sostiene le attività che potrebbero sfociare nella messa a punto di progetti e di partnership durevoli e di qualità.

Questa misura sostiene inoltre progetti che stimolano l’innovazione e la qualità, miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù.

Un aiuto finanziario può essere accordato alle azioni d’informazione rivolte ai giovani ed a coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.

Questa misura sostiene inoltre le attività che permettono la cooperazione nel settore della gioventù con i paesi limitrofi. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, nonché altre misure di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività relative al settore giovanile nei paesi interessati.

3.2.   Cooperazione con gli altri paesi

Questa misura sostiene attività di cooperazione nel settore della gioventù, in particolare lo scambio di buone pratiche con gli altri paesi partner del programma.

Essa incoraggia lo scambio tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e la loro formazione, nonché lo sviluppo di partnership e reti tra organizzazioni giovanili.

Scambi multilaterali e bilaterali di giovani possono essere realizzati su una base tematica tra questi paesi ed i paesi partecipanti.

I finanziamenti sono accordati alle attività che dimostrano un potenziale moltiplicatore.

Nell’ambito della cooperazione con paesi industrializzati, questa misura finanzia solo i beneficiari europei dei progetti.

Azione 4 — Sistemi di sostegno per i giovani

Questa azione punta a sviluppare la qualità delle strutture di sostegno al servizio dei giovani, a sostenere il ruolo di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, a sviluppare la qualità del programma ed a favorire l’impegno civico dei giovani a livello europeo sostenendo le organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù.

4.1.   Supporto ad organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

Questa misura sostiene il funzionamento delle organizzazioni non governative attive a livello europeo nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo. Le loro attività devono in particolare contribuire alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica ed alla società nonché allo sviluppo ed all’attuazione di azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù in senso ampio.

deve essere giuridicamente costituita almeno da un anno,

deve trattarsi di un’organizzazione senza scopi di lucro,

deve avere sede in uno dei paesi partecipanti al programma a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, o in alcuni Stati dell’Europa orientale (cioè Bielorussia, Moldova, Federazione russa, Ucraina),

deve esercitare le sue attività a livello europeo, sola o sotto forma di diverse associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono coprire almeno otto paesi che partecipano al programma; può trattarsi di una rete europea rappresentativa di organizzazioni attive a favore dei giovani,

le sue attività devono essere conformi ai principi che stanno alla base dell’azione comunitaria nel settore della gioventù,

può trattarsi di un’organizzazione che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o di un’organizzazione a scopo più ampio, che sviluppa una parte delle sue attività a favore dei giovani,

l’organizzazione deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore.

I beneficiari sono scelti sulla base di inviti a presentare proposte. Convenzioni quadro relative a partnership pluriennali possono essere concluse con le organizzazioni prescelte. Tuttavia, le convenzioni quadro non escludono il lancio di inviti a presentare proposte annuali per selezionare ulteriori beneficiari.

funzione di rappresentazione dei punti di vista ed interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo,

scambi di giovani e servizi di volontariato,

apprendimento non formale ed informale e programmi d’attività per la gioventù,

promozione dell’apprendimento e della comprensione interculturali,

dibattiti su questioni europee, sulle politiche dell’UE o sulle politiche per i giovani,

diffusione di informazioni sull’azione comunitaria,

azioni volte a favorire la partecipazione e l’iniziativa dei giovani.

A titolo della presente misura sono prese in considerazione per la determinazione della sovvenzione di funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle attività normali dell’organismo selezionato, in particolare le spese di personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d’informazione e di diffusione.

La sovvenzione è accordata nel rispetto dell’indipendenza dell’organismo riguardo alla selezione dei suoi membri e della sua autonomia quanto alla definizione dettagliata delle sue attività.

Almeno il 20 % del bilancio degli organismi interessati deve provenire da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

4.2.   Sostegno al forum europeo della gioventù

indipendenza del forum europeo della gioventù riguardo alla selezione dei suoi membri, garantendo la più ampia rappresentazione possibile dei vari tipi di organizzazioni della gioventù,

autonomia del forum nel definire le proprie attività,

associazione quanto più ampia possibile alle attività del forum delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni,

contributo attivo del forum alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni.

Le spese ammissibili del forum riguardano al contempo le spese di funzionamento e le spese necessarie alla realizzazione delle proprie azioni. Data la necessità di assicurare la permanenza del forum, al momento di stanziare le risorse del programma si tiene conto dell’orientamento seguente: le risorse annuali stanziate per il forum non sono inferiori a 2 milioni di EUR.

Le sovvenzioni possono essere concesse al forum previa ricezione di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente ad un accordo quadro di partnership con la Commissione.

Il forum beneficia di un cofinanziamento pari almeno al 20 % del suo bilancio da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

funzione di rappresentanza delle organizzazioni giovanili presso l’UE,

funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell’UE,

rilancio delle informazioni sulla gioventù nei confronti delle istituzioni europee,

rilancio delle informazioni dell’UE nei confronti dei consigli nazionali della gioventù e delle organizzazioni non governative,

promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica,

contributi al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello dell’UE nel settore della gioventù,

contributo allo sviluppo di politiche giovanili, progetti per la gioventù ed opportunità nel campo dell’istruzione nonché alla moltiplicazione delle informazioni relative ai giovani ed allo sviluppo di strutture rappresentative per i giovani in tutta l’Europa,

azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa ed in altre parti del mondo nonché sull’azione dell’UE a favore dei giovani.

4.3.   Formazione e messa in rete di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili

Questa misura sostiene le attività miranti alla formazione di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili in questo campo, in particolare dei responsabili di progetti, dei consulenti per i giovani nonché degli esperti partecipanti ai progetti. Inoltre sostiene lo scambio di esperienze, di competenze e di buone pratiche tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili. La misura sostiene inoltre le attività che agevolano la creazione di progetti, partnership e reti durature e di qualità nel quadro del programma. Può comprendere, ad esempio, la formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro.

È necessario prestare particolare attenzione alle attività che favoriscono la partecipazione dei giovani che incontrano particolari difficoltà a partecipare ad azioni comunitarie.

4.4.   Progetti volti a stimolare l’innovazione e la qualità

Questa misura sostiene i progetti miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù. Tali approcci innovativi possono riguardare i contenuti e gli obiettivi connessi all’evoluzione del quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù, la partecipazione di partner di diversa provenienza o la diffusione delle informazioni.

4.5.   Azioni d’informazione rivolte ai giovani e a coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili

Questa misura sostiene le informazioni e la comunicazione rivolte ai giovani migliorando il loro accesso alle informazioni pertinenti ed ai servizi di comunicazione, al fine di aumentarne la partecipazione alla vita pubblica e a facilitare l’espressione delle loro potenzialità di cittadini attivi e responsabili. A tale scopo verranno sostenute le attività di livello europeo e nazionale che migliorano l’accesso dei giovani all’informazione ed ai servizi di comunicazione, rafforzano la diffusione di un’informazione di qualità e aumentano la partecipazione dei giovani alla preparazione e alla diffusione delle informazioni.

Questa misura contribuisce per esempio allo sviluppo di portali europei, nazionali, regionali e locali miranti a diffondere informazioni specifiche per i giovani tramite qualsiasi tipo di mezzo, segnatamente tramite quelli che i giovani utilizzano più spesso. L’azione può inoltre sostenere misure volte a promuovere l’impegno dei giovani nella preparazione e diffusione di consigli e prodotti d’informazione comprensibili, di facile uso e mirati, per migliorare la qualità dell’informazione e l’accesso alla stessa da parte di tutti i giovani. Tutte le pubblicazioni devono rispettare la parità e la diversità.

4.6.   Partnership

Questa misura permette di finanziare partnership con organi regionali o locali, allo scopo di sviluppare durevolmente progetti che potranno combinare varie misure del programma. Il finanziamento riguarda i progetti e le attività di coordinamento.

4.7.   Sostegno alle strutture del programma

Questa misura permette di finanziare le strutture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, in particolare le agenzie nazionali. Questa misura permette inoltre di finanziare organismi assimilati, quali i coordinatori nazionali, i centri di risorse, la rete Eurodesk, la piattaforma euromediterranea della gioventù e le associazioni di giovani volontari europei, che agiscono in qualità di organi d’attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.8.   Valorizzazione

La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni suscettibili di facilitare l’attuazione del programma. Essa può inoltre procedere a qualsiasi azione appropriata in materia di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché a una valutazione e ad un controllo del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzioni, ottenute mediante appalti pubblici o organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

Azione 5 — Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

Questa azione punta a favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

5.1.   Incontri di giovani e di responsabili delle politiche per la gioventù

Questa misura sostiene le attività che permettono la cooperazione politica, i seminari ed il dialogo strutturato tra i giovani, coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, da una parte, ed i responsabili della politica per la gioventù, dall’altra. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, le conferenze organizzate dalle presidenze dell’UE, nonché altre attività di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività della Comunità relative al settore della gioventù.

Questa misura comprende la settimana europea della gioventù, che potrebbe includere eventi negli Stati membri e a livello europeo sull’attività delle istituzioni europee, un dialogo tra i responsabili decisionali europei e i giovani, e la premiazione dei migliori progetti di giovani sostenuti dal programma.

Questa misura può in particolare sostenere gli obiettivi perseguiti tramite il metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù e il patto europeo per la gioventù, nonché la cooperazione tra attività di volontariato nazionali e internazionali.

5.2.   Sostegno alle attività miranti ad una migliore comprensione e conoscenza del settore della gioventù

Questa misura sostiene progetti specifici volti a individuare conoscenze correlate a temi prioritari del settore giovanile fissati nel quadro del metodo di coordinamento aperto, nonché dei progetti che permettano di completarli, attualizzarli ed agevolarne l’accessibilità.

Inoltre mira a sostenere lo sviluppo di metodi che permettano di analizzare e comparare i risultati di studi e garantirne la qualità.

Il programma può inoltre sostenere attività relative alla messa in rete dei vari soggetti del settore della gioventù.

5.3.   Cooperazione con organizzazioni internazionali

Questa azione può sostenere la cooperazione dell’UE con organizzazioni internazionali competenti in materia di gioventù, in particolare il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione delle Nazioni Unite o le sue istituzioni specializzate.

INFORMAZIONE

Per presentare esempi di buone pratiche e progetti modello viene messa a punto una base di dati contenente informazioni sulle idee attuali nell’ambito delle attività giovanili su scala europea.

La Commissione deve mettere a disposizione una guida che spieghi gli obiettivi, le norme e le procedure del programma, in particolare i diritti e gli obblighi giuridici che l’accettazione di una sovvenzione comporta.

GESTIONE DEL PROGRAMMA

Assegnazioni minime

Fatto salvo l’articolo 13, gli importi minimi da attribuire alle azioni sono i seguenti (in percentuale rispetto alla dotazione finanziaria fissata nell’articolo succitato):

azione 1: Gioventù per l’Europa 30 %

azione 2: Servizio volontario europeo 23 %

azione 3: Gioventù nel mondo 6 %

azione 4: Sistemi di sostegno per i giovani 15 %

azione 5: Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù 4 %.

Il pacchetto finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni d’informazione e di pubblicazione, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d’assistenza amministrativa e tecnica nella quale può incorrere la Commissione nel quadro della gestione del programma.

CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti scelti secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3, è stato introdotto un sistema di controlli a campione.

Il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate per un periodo di cinque anni a partire dall’ultimo pagamento. Se del caso, il beneficiario di una sovvenzione garantisce che i giustificativi conservati dai propri partner o membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, sia direttamente attraverso i suoi agenti, sia attraverso qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull’utilizzazione che viene fatta della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Eventualmente, i risultati della revisione contabile possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.

Il personale della Commissione e tutte le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, ed inoltre a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a compimento tali audit.

La Corte dei Conti e l’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) devono godere degli stessi diritti della Commissione, e in particolare del diritto di accesso.

Le decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, le convenzioni con le agenzie nazionali, gli accordi con i paesi terzi partecipanti, nonché le convenzioni ed i contratti che ne derivano devono prevedere in particolare un seguito ed un controllo finanziario da parte della Commissione (o di qualsiasi rappresentante autorizzato dalla stessa, fra cui l’OLAF), e controlli da parte della Corte dei conti, se necessario in loco. Tali controlli possono essere effettuati presso le agenzie nazionali, nonché, se del caso, presso i beneficiari di sovvenzioni.

La Commissione può inoltre procedere a controlli e verifiche in loco in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (1).

Per le azioni comunitarie contemplate dalla presente decisione, la nozione d’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità (2), deve essere intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un’omissione da parte di un’entità giuridica che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o a bilanci gestiti dalle Comunità tramite una spesa indebita.


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


24.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/45


DECISIONE N. 1720/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/382/CE del Consiglio (4) ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».

(2)

La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates».

(3)

La decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha istituito un programma pluriennale per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning).

(4)

La decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione.

(5)

La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha istituito un quadro unico comunitario per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).

(6)

La decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(7)

La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo, che richiede sostegno a livello comunitario, volto alla costruzione di uno «spazio europeo dell'istruzione superiore» entro il 2010.

(8)

Nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissata un obiettivo strategico: diventare l'economia fondata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale; nella stessa sede il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio «Istruzione» di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali.

(9)

Una società avanzata basata sulla conoscenza è essenziale per aumentare il tasso di crescita e di occupazione. L'istruzione e la formazione sono priorità fondamentali per consentire all'Unione europea di raggiungere gli obiettivi di Lisbona.

(10)

In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione; successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul seguito relativo ai medesimi obiettivi, che richiede sostegno a livello comunitario.

(11)

Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona per l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale.

(12)

Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale e ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia.

(13)

La comunicazione della Commissione e la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente (10) riaffermano che l'apprendimento permanente dovrebbe essere rafforzato dalle azioni e dalle politiche elaborate nell'ambito dei programmi comunitari di settore.

(14)

La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 (11) ha previsto un rafforzamento della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, che richiede sostegno a livello comunitario. La dichiarazione di Copenaghen, adottata dai ministri dell'Istruzione di trentuno paesi europei il 30 novembre 2002, ha coinvolto in questo processo le parti sociali e i paesi candidati.

(15)

La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per le competenze e la mobilità ha segnalato l'esigenza di proseguire gli interventi a livello europeo per migliorare il riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali.

(16)

La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per la promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica ha delineato una serie di azioni da adottare a livello europeo nel periodo 2004-2006 e prevede procedure relative al seguito.

(17)

La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue nonché la diversità linguistica dovrebbero essere una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione. L'insegnamento e l'apprendimento delle lingue hanno particolare rilevanza tra Stati membri confinanti.

(18)

Le relazioni di valutazione intermedia degli attuali programmi Socrates e Leonardo da Vinci e la consultazione pubblica sul futuro dell'attività comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione hanno evidenziato che esiste una forte e sotto taluni aspetti crescente esigenza di proseguire la cooperazione e le attività di mobilità in questi settori a livello europeo. Tali relazioni sottolineano l'importanza di creare collegamenti più stretti tra i programmi comunitari e la definizione delle politiche nei settori dell'istruzione e della formazione ed è stato formulato l'auspicio di un'azione comunitaria strutturata in grado di rispondere meglio al paradigma dell'apprendimento permanente. Le relazioni e la consultazione pubblica hanno inoltre sollecitato, per l'attuazione di tali interventi, un'impostazione più semplice, più flessibile e più facilmente fruibile.

(19)

Conformemente al principio di una sana gestione finanziaria, l'attuazione del programma può essere semplificata applicando un finanziamento forfettario, per quanto riguarda sia il sostegno concesso ai partecipanti al programma, sia l'aiuto comunitario accordato per le strutture istituite a livello nazionale per gestire il programma.

(20)

Integrare in un unico programma il sostegno comunitario alla cooperazione e alla mobilità transnazionali nei settori dell'istruzione e della formazione produrrebbe notevoli vantaggi: il programma consentirebbe maggiori sinergie tra i diversi settori di intervento, accrescerebbe la capacità di seguire l'evoluzione dell'apprendimento permanente e renderebbe disponibili strumenti amministrativi più coerenti, semplificati ed efficienti. Un programma unico favorirebbe inoltre una migliore cooperazione tra i diversi livelli di istruzione e formazione.

(21)

Sarebbe pertanto opportuno istituire un programma di apprendimento permanente che contribuisca, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

(22)

Alla luce delle specificità della scuola, dell'istruzione superiore, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti e data la conseguente esigenza di un'azione comunitaria fondata su obiettivi, forme di intervento e strutture organizzative rispondenti a tali specificità, è opportuno mantenere, nell'ambito del programma di apprendimento permanente, singoli programmi che si concentrino rispettivamente su ciascuno dei quattro settori citati, rafforzando al massimo, nel contempo, la coerenza e gli elementi comuni tra i programmi.

(23)

Nella comunicazione «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» la Commissione ha fissato, per la nuova generazione di programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione, una serie di obiettivi quantificati che impongono un notevole aumento delle azioni di mobilità e partenariato.

(24)

Considerati gli effetti positivi che la mobilità transnazionale ha dimostrato di produrre sia sulle persone fisiche sia sui sistemi di istruzione e formazione, visto il volume elevato di domanda di mobilità non soddisfatta in tutti i settori e data l'importanza della mobilità in rapporto agli obiettivi di Lisbona, è necessario aumentare considerevolmente il livello di sostegno alla mobilità transnazionale nell'ambito dei quattro sottoprogrammi settoriali.

(25)

Al fine di coprire in maniera più adeguata i costi supplementari reali sostenuti dagli studenti impegnati in studi all'estero, l'importo di base mensile della borsa di mobilità dovrà essere mantenuto ad una media di 200 EUR in termini reali per l'intera durata del programma.

(26)

Dovrebbero essere adottate disposizioni supplementari relativamente alle esigenze di mobilità dei singoli allievi del livello secondario e dei singoli discenti adulti, che finora non rientravano nel campo d'applicazione dei programmi comunitari, introducendo una nuova forma di azione di mobilità nei programmi Comenius e Grundtvig. Anche le opportunità offerte dalla mobilità dei singoli insegnanti ai fini dello sviluppo di una cooperazione a lungo termine fra scuole di regioni limitrofe degli Stati membri dovrebbero essere maggiormente sfruttate.

(27)

Le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante nell'economia europea. Finora, tuttavia, la loro partecipazione al programma Leonardo da Vinci è stata limitata. È opportuno adottare misure intese a rendere più attraente per tali imprese l'azione comunitaria, in particolare offrendo maggiori opportunità di mobilità per gli apprendisti. Si dovrebbero prevedere modalità adeguate, analoghe a quelle esistenti nell'ambito del programma Erasmus, per il riconoscimento dei risultati di tale mobilità.

(28)

Considerate le sfide specifiche nel settore dell'istruzione cui si trovano confrontati i figli dei lavoratori itineranti e dei lavoratori mobili in Europa, si dovrebbe fare pienamente uso delle opportunità disponibili nell'ambito del programma Comenius per sostenere le attività transnazionali mirate ai loro bisogni.

(29)

L'aumento della mobilità a livello europeo dovrebbe essere accompagnato da un costante miglioramento qualitativo.

(30)

Per rispondere all'accresciuta esigenza di sostenere le attività a livello europeo volte al conseguimento di questi obiettivi politici, per disporre di uno strumento a sostegno dell'attività transettoriale nei campi delle lingue e delle TIC e rafforzare la diffusione e l'utilizzo dei risultati del programma, è opportuno integrare i quattro programmi settoriali con un programma trasversale.

(31)

Per rispondere alla crescente esigenza di conoscenze e dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in questo campo, mediante il sostegno agli istituti di istruzione superiore specializzati nello studio del processo di integrazione europea, alle associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione e all'azione Jean Monnet.

(32)

È necessario formulare la presente decisione con una flessibilità tale da consentire gli opportuni adattamenti delle azioni del programma di apprendimento permanente, così da far fronte al mutare delle esigenze nel periodo 2007-2013 ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate delle fasi precedenti dei programmi Socrates e Leonardo da Vinci.

(33)

L'azione della Comunità deve eliminare le ineguaglianze nonché promuovere la parità tra uomini e donne, come sancito dall'articolo 3, paragrafo 2, del trattato.

(34)

L'articolo 151 del trattato stabilisce che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Occorre prestare un'attenzione particolare alla sinergia tra i settori della cultura, dell'istruzione e della formazione, promuovendo altresì il dialogo interculturale.

(35)

Occorre promuovere una cittadinanza attiva e il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e rafforzare la lotta contro ogni forma di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia.

(36)

Occorre estendere l'accesso alle categorie svantaggiate e rispondere attivamente agli specifici bisogni di apprendimento delle persone con disabilità nell'attuazione di tutte le parti del programma, anche tramite l'uso di sovvenzioni più elevate per riflettere i costi supplementari dei partecipanti con disabilità e la fornitura di sostegno per l'apprendimento e l'uso dei linguaggi gestuali e Braille.

(37)

Si dovrebbe prendere atto delle realizzazioni dell'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport (2004) e dei potenziali benefici che detto anno ha posto in luce a livello dell'educazione derivanti dalla cooperazione tra istituti scolastici e organizzazioni sportive.

(38)

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e i paesi EFTA membri del SEE possono partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.

(39)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2003 sui Balcani occidentali, compresa l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l'integrazione europea», che prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.

(40)

La Comunità e la Confederazione svizzera hanno dichiarato che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi in campi di comune interesse, quali i programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

(41)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in collaborazione tra loro, un monitoraggio e una valutazione periodici del programma di apprendimento permanente al fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle priorità relative all'attuazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna condotta da organismi indipendenti e imparziali.

(42)

Nella propria risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma Socrates (12) il Parlamento europeo ha rilevato che nella seconda fase del programma le procedure amministrative restavano sproporzionatamente onerose per i candidati alle borse di studio.

(43)

Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13), e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (14), regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(44)

Affinché il programma possa essere attuato con successo è essenziale semplificare drasticamente le procedure amministrative relative alle candidature. I requisiti amministrativi e contabili dovrebbero essere proporzionati all'ammontare della sovvenzione.

(45)

Dovrebbero essere inoltre adottate le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e dovrebbero essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(46)

Occorre garantire una corretta chiusura del programma di apprendimento permanente, in specie per quanto riguarda il seguito dei meccanismi pluriennali per la sua gestione, quale il finanziamento dell'aiuto tecnico ed amministrativo. A partire dal 1o gennaio 2014, tale aiuto dovrebbe assicurare, se del caso, la gestione di azioni non ancora completate entro il 2013, comprese azioni di controllo e di revisione contabile.

(47)

Atteso che l'obiettivo della presente decisione, ovvero il contributo della cooperazione comunitaria a un'istruzione e ad una formazione di qualità, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, in quanto sono necessari partenariati multilaterali, una mobilità transnazionale e scambi di informazioni su scala comunitaria, e atteso che detto obiettivo può dunque, date le azioni e le misure necessarie, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(48)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (15).

(49)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione vanno adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16),

DECIDONO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Programma di apprendimento permanente

Articolo 1

Istituzione del programma di apprendimento permanente

1.   La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente (di seguito «programma di apprendimento permanente»).

2.   L'obiettivo generale del programma è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le generazioni future. L'obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

3.

a)

contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità e promuovere risultati elevati, l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle prassi del settore;

b)

sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente;

c)

contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente disponibili negli Stati membri;

d)

rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla realizzazione personale;

e)

contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale;

f)

contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età, comprese quelle con particolari esigenze e le categorie svantaggiate, all'apprendimento permanente a prescindere dal retroterra socioeconomico;

g)

promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;

h)

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;

i)

rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e della altre culture;

j)

promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità in tutti i settori dell'istruzione e della formazione in Europa;

k)

incoraggiare il migliore utilizzo di risultati, di prodotti e di processi innovativi e scambiare le buone prassi nei settori disciplinati dal programma di apprendimento permanente, al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione.

4.   Il programma di apprendimento permanente rafforza e integra le azioni condotte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni amministrative descritte nell'allegato, pur nel pieno rispetto della responsabilità che ad essi incombe riguardo al contenuto dei sistemi di istruzione e formazione e della loro diversità culturale e linguistica.

5.   Gli obiettivi del programma di apprendimento permanente sono perseguiti, come previsto all'articolo 3, attraverso l'attuazione di quattro programmi settoriali, di un programma trasversale e del programma Jean Monnet (di seguito collettivamente «sottoprogrammi»).

6.   La presente decisione è attuata nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 9.

Articolo 2

Definizioni

1)

«istruzione prescolastica»: attività di istruzione organizzata che precede l'inizio del ciclo dell'obbligo scolastico;

2)

«allievo»: la persona iscritta quale discente in un istituto scolastico;

3)

«istituto scolastico» o «scuola»: tutti i tipi di istituti di istruzione generale (istruzione prescolastica, primaria o secondaria), professionale e tecnica e, a titolo eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue, gli istituti non scolastici che offrono percorsi di formazione in apprendistato;

4)

«insegnanti/personale docente»: le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri;

5)

«formatori»: le persone che, per le loro funzioni, sono direttamente coinvolte nel processo di istruzione e formazione professionale negli Stati membri;

6)

«studente»: la persona iscritta presso un istituto di istruzione superiore, qualunque sia il campo di studi, per seguire studi superiori sanciti da una laurea riconosciuta o da una qualificazione riconosciuta di terzo livello, sino al livello del dottorato compreso;

7)

«persona in formazione»: una persona che segue una formazione professionale, sia presso un istituto di formazione o un'organizzazione di formazione che sul posto di lavoro;

8)

«discente adulto»: un discente che partecipa all'istruzione degli adulti;

9)

«persone presenti sul mercato del lavoro»: lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o persone disponibili all'impiego;

10)

«istituto di istruzione superiore»:

a)

qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci lauree riconosciute o altre qualificazioni riconosciute di livello terziario, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri;

b)

qualsiasi istituto, secondo la legislazione o la prassi nazionale, che offra istruzione o formazione professionale di livello terziario;

11)

«master congiunti»: corsi master nell'ambito dell'istruzione superiore che:

a)

coinvolgono almeno tre istituti di istruzione superiore di tre diversi Stati membri;

b)

realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due di questi tre istituti;

c)

sono dotati di meccanismi automatici per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o con esso compatibili;

d)

conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni, doppi o multipli, riconosciuti o accreditati dagli Stati membri;

12)

«formazione professionale»: qualsiasi tipo di istruzione o formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale e i sistemi di apprendistato, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita, nonché qualsiasi istruzione o formazione professionale intrapresa da una persona nell'arco della sua vita lavorativa;

13)

«istruzione degli adulti»: ogni forma di apprendimento degli adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non formale o informale;

14)

«visita di studio»: una visita di breve durata per studiare un aspetto specifico dell'apprendimento permanente in un altro Stato membro;

15)

«mobilità»: periodo di tempo trascorso in un altro Stato membro per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro;

16)

«tirocinio»: periodo di tempo trascorso all'interno di un'impresa o di un'organizzazione in un altro Stato membro, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro, per facilitare l'adeguamento alle richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, per l'acquisizione di una competenza specifica e una migliore comprensione della cultura socioeconomica del paese interessato nel quadro dell'acquisizione di esperienza di lavoro;

17)

«unilaterale»: il coinvolgimento di un solo istituto;

18)

«bilaterale»: il coinvolgimento di partner di due Stati membri;

19)

«multilaterale»: il coinvolgimento di partner di almeno tre Stati membri. La Commissione può considerare multilaterali le associazioni o altri organismi composti da membri di tre o più Stati membri;

20)

«partenariato»: un accordo bilaterale o multilaterale tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo dell'apprendimento permanente;

21)

«rete»: un raggruppamento formale o informale di organismi attivi in un campo, in una disciplina o in un settore determinati dell'apprendimento permanente;

22)

«progetto»: attività di cooperazione con risultato definito, svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituti;

23)

«coordinatore del progetto»: l'organizzazione o l'istituto incaricato dal raggruppamento multilaterale dell'attuazione del progetto;

24)

«partner del progetto»: le organizzazioni o gli istituti, diversi dal coordinatore, che costituiscono il raggruppamento multilaterale;

25)

«impresa»: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale;

26)

«parti sociali»: a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale di livello comunitario;

27)

«orientamento e consulenza»: gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti, i formatori ed altro personale a compiere le scelte riguardanti i programmi di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro;

28)

«diffusione e utilizzo dei risultati»: attività volte a garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente e di quelli che lo hanno preceduto;

29)

«apprendimento permanente»: ogni istruzione generale, istruzione e formazione professionali, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento.

Articolo 3

Sottoprogrammi

1.

a)

il programma Comenius, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione prescolastica e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione;

b)

il programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;

c)

il programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali non di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;

d)

il programma Grundtvig, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in ogni forma di istruzione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano.

2.

a)

la cooperazione politica e l'innovazione nel settore dell'apprendimento permanente;

b)

la promozione dell'apprendimento delle lingue;

c)

lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi a carattere innovativo basati sulle TIC;

d)

la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni sostenute nell'ambito del programma e dei precedenti programmi correlati, nonché lo scambio delle buone prassi.

3.

a)

l'azione Jean Monnet;

b)

le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi connessi all'integrazione europea;

c)

le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione.

Articolo 4

Accesso al programma di apprendimento permanente

a)

ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti;

b)

agli insegnanti, formatori ed altro personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo, nell'apprendimento permanente;

c)

alle persone presenti sul mercato del lavoro;

d)

alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento nell'ambito del programma di apprendimento permanente o nei limiti dei sottoprogrammi;

e)

alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

f)

alle imprese, alle parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria;

g)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

h)

alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti;

i)

ai centri e agli enti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

j)

alle organizzazioni senza fini di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG).

Articolo 5

Azioni comunitarie

1.

a)

la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente;

b)

i partenariati bilaterali e multilaterali;

c)

i progetti multilaterali, soprattutto finalizzati alla promozione della qualità nei sistemi di istruzione e formazione mediante il trasferimento transnazionale dell'innovazione;

d)

i progetti unilaterali e nazionali;

e)

i progetti e le reti multilaterali;

f)

l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi afferenti all'apprendimento permanente, l'elaborazione e il costante miglioramento di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, nonché l'azione volta a sostenere la cooperazione in tema di garanzia della qualità;

g)

sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e amministrative di istituzioni e associazioni operanti nel settore oggetto del programma di apprendimento permanente;

h)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente («misure di accompagnamento»).

2.   Può essere concesso un sostegno comunitario per visite preparatorie connesse a una qualsiasi delle azioni previste dal presente articolo.

3.   La Commissione può organizzare seminari, convegni o riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma di apprendimento permanente e svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché azioni per promuovere la sensibilizzazione al programma nonché intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma.

4.   Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o direttamente dalla Commissione.

Articolo 6

Compiti della Commissione e degli Stati membri

1.   La Commissione assicura l'effettiva ed efficace realizzazione delle azioni comunitarie previste dal programma di apprendimento permanente.

2.

a)

pongono in essere le iniziative necessarie per garantire il regolare funzionamento del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, coinvolgendo, conformemente alle prassi e legislazioni nazionali, tutte le parti interessate agli aspetti dell'apprendimento permanente;

b)

istituiscono oppure designano e controllano una struttura idonea (agenzie nazionali) incaricata della gestione coordinata, anche in termini di gestione di bilancio, dell'attuazione delle azioni del programma di apprendimento permanente a livello nazionale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, secondo i criteri seguenti:

i)

un'organizzazione istituita o designata quale agenzia nazionale ha personalità giuridica o è parte di un ente con personalità giuridica ed è disciplinata dalla legge dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;

ii)

ogni agenzia nazionale deve disporre di un organico sufficiente per assolvere i propri compiti, che sia in possesso delle competenze professionali e linguistiche idonee al lavoro in un contesto di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione e della formazione;

iii)

essa deve disporre di un'infrastruttura idonea, soprattutto sotto il profilo informatico e delle comunicazioni;

iv)

deve operare in un contesto amministrativo che le consenta di svolgere i propri compiti in modo soddisfacente e di evitare conflitti di interesse;

v)

deve essere in condizioni tali da applicare le regole di gestione finanziaria e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;

vi)

deve offrire garanzie finanziarie adeguate, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, e la sua capacità di gestione deve essere adeguata rispetto all'entità dei fondi comunitari che sarà chiamata a gestire;

c)

sono responsabili della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle agenzie nazionali a sostegno dei progetti. Sono in particolare responsabili del rispetto, da parte delle citate agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e prevenzione del doppio finanziamento tramite altre fonti di fondi comunitari e dell'obbligo di controllare i progetti e recuperare eventuali fondi che i beneficiari siano tenuti a rimborsare;

d)

pongono in essere le iniziative necessarie per garantire la revisione contabile e la sorveglianza finanziaria adeguate nei confronti delle agenzie nazionali di cui alla lettera b). In particolare:

i)

prima che l'agenzia nazionale inizi l'attività, gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie garanzie attestanti l'esistenza, la pertinenza e il buon funzionamento all'interno dell'agenzia, secondo le regole della sana gestione finanziaria, delle procedure da applicare, dei sistemi di controllo, dei sistemi contabili e delle procedure relative all'aggiudicazione degli appalti e alla concessione di sovvenzioni;

ii)

forniscono ogni anno alla Commissione una dichiarazione che attesti l'affidabilità delle procedure e dei sistemi finanziari delle agenzie nazionali e la correttezza dei conti;

e)

sono responsabili dei fondi non recuperati laddove, in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile a un'agenzia nazionale istituita o designata a norma della lettera b), la Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute dall'agenzia nazionale;

f)

designano su richiesta della Commissione le istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere o le tipologie di tali istituzioni od organizzazioni che possono essere ammesse a partecipare al programma di apprendimento permanente nel rispettivo territorio;

g)

cercano di adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma di apprendimento permanente;

h)

pongono in essere iniziative atte a garantire la realizzazione, a livello nazionale, delle potenziali sinergie con altri programmi e strumenti finanziari comunitari e con altri programmi pertinenti attivati nello Stato membro interessato.

3.

a)

la transizione tra le azioni svolte nell'ambito dei precedenti programmi relativi ai settori dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e le azioni da realizzare nell'ambito del programma di apprendimento permanente;

b)

l'idonea tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in particolare mediante l'introduzione di misure effettive, proporzionali e dissuasive, nonché di controlli e sanzioni di carattere amministrativo;

c)

l'ampia campagna di informazione, la pubblicità ed il seguito in relazione alle azioni sostenute nel quadro del programma di apprendimento permanente;

d)

la raccolta, l'analisi ed il trattamento dei dati disponibili richiesti per misurare i risultati e gli effetti del programma nonché per controllare e valutare le attività di cui all'articolo 15;

e)

la diffusione dei risultati della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione nonché del presente programma di apprendimento permanente.

Articolo 7

Partecipazione di paesi terzi

1.

a)

dei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

b)

dei paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni e termini generali stabiliti negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;

c)

dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro che prevedono la loro partecipazione a programmi comunitari;

d)

della Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese.

2.   L'attività chiave 1 del programma Jean Monnet di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), è aperta anche agli istituti di istruzione superiore di qualsiasi paese terzo.

3.   I paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti a carico degli Stati membri dalla presente decisione.

Articolo 8

Cooperazione internazionale

La Commissione può, nel quadro del programma di apprendimento permanente e conformemente all'articolo 9, cooperare con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

CAPO II

Attuazione del programma di apprendimento permanente

Articolo 9

Misure di attuazione

1.

a)

il programma di lavoro annuale, incluse le priorità;

b)

gli stanziamenti annuali e la ripartizione dei fondi tra i sottoprogrammi e nell'ambito degli stessi;

c)

gli orientamenti generali per l'attuazione dei sottoprogrammi (incluse le decisioni che riguardano la natura delle azioni, la loro durata e il livello di finanziamento), i criteri e le procedure di selezione;

d)

le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c);

e)

le proposte della Commissione per la selezione delle candidature per le azioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non contemplate dalla lettera d) del presente paragrafo né dalle lettere f), g) e h) dell'articolo 5, paragrafo 1, per cui il sostegno comunitario proposto supera 1 milione di EUR;

f)

la definizione dei ruoli e delle responsabilità rispettive della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie nazionali per quanto riguarda la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;

g)

la ripartizione dei fondi fra gli Stati membri per le azioni che devono essere gestite attraverso la procedura incentrata sulle agenzie nazionali illustrata nell'allegato;

h)

le modalità volte a garantire la coerenza interna del programma di apprendimento permanente;

i)

le modalità di controllo e valutazione del programma di apprendimento permanente e dei sottoprogrammi nonché di diffusione e trasferimento dei risultati.

2.   Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie disciplinate, diverse da quelle elencate al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 10

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5.   Gli Stati membri non possono essere rappresentati da persone che lavorano alle dipendenze delle agenzie nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), o che rivestono responsabilità operative presso le medesime.

Articolo 11

Parti sociali

1.   Ogniqualvolta il comitato venga consultato su qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente decisione in rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionali, i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori del comitato in qualità di osservatori.

Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri.

2.   Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato.

Articolo 12

Politiche orizzontali

a)

favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica e della multiculturalità in Europa e in merito all'esigenza di combattere il razzismo, i pregiudizi e la xenofobia;

b)

tenendo conto dei discenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi ordinari di istruzione e formazione;

c)

promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale.

Articolo 13

Coerenza e complementarità con altre politiche

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità globali con il programma «Istruzione e formazione 2010» e con altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con quelli nel settore della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e dello sviluppo, dell'occupazione, del riconoscimento delle qualifiche, dell'impresa, dell'ambiente, delle TIC e con il programma statistico comunitario.

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, assicura un collegamento efficace tra il programma di apprendimento permanente e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari di preadesione, di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e delle organizzazioni internazionali competenti.

2.   La Commissione tiene regolarmente informato il comitato in merito alle altre pertinenti iniziative comunitarie intraprese nel settore dell'apprendimento permanente, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

3.   Nell'attuare le azioni inerenti al programma di apprendimento permanente la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite negli orientamenti integrati adottati dal Consiglio in materia d'occupazione nell'ambito del partenariato di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

4.   La Commissione si impegna a sviluppare, in collaborazione con le parti sociali europee, un adeguato coordinamento tra il programma di apprendimento permanente e il dialogo sociale a livello comunitario, compreso quello nei diversi settori dell'economia.

5.   Nel dare attuazione al programma di apprendimento permanente la Commissione si avvale, laddove opportuno, dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) nei settori di competenza di quest'ultimo e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (17). Laddove opportuno la Commissione può avvalersi altresì del sostegno della Fondazione europea per la formazione professionale nei limiti del mandato di quest'ultima e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio (18).

6.   La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi nel settore dell'istruzione e della formazione professionali.

CAPO III

Disposizioni finanziarie — Valutazione

Articolo 14

Finanziamenti

1.   La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione della presente decisione per il periodo di 7 anni con inizio 1o gennaio 2007 è pari a 6 970 000 000 di EUR. All'interno di questa dotazione gli importi da stanziare a titolo dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig non sono inferiori a quelli stabiliti alla sezione B, punto 11, dell'allegato. La Commissione può modificare tali stanziamenti secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

2.   Una percentuale pari al massimo all'1 % degli stanziamenti del programma di apprendimento permanente può essere utilizzata per sostenere la partecipazione di partner di paesi terzi, che non partecipino al programma di apprendimento permanente in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, ad azioni di partenariato, progettuali e di rete organizzate nel quadro del programma di apprendimento permanente.

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione

1.   Il programma di apprendimento permanente è oggetto di monitoraggio e valutazione periodici effettuati dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri per quanto riguarda i suoi obiettivi.

2.   Il programma di apprendimento permanente è periodicamente oggetto di valutazioni esterne indipendenti predisposte dalla Commissione, la quale pubblica statistiche periodiche per controllare i progressi.

3.   I risultati del monitoraggio e della valutazione del programma di apprendimento permanente e della precedente generazione di programmi relativi all'istruzione e alla formazione sono presi in considerazione al momento dell'attuazione del programma.

4.   Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma di apprendimento permanente.

5.

a)

entro il 31 marzo 2011 una relazione di valutazione intermedia sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma di apprendimento permanente inclusa un'analisi dei risultati;

b)

entro il 31 dicembre 2011 una comunicazione sul proseguimento del programma di apprendimento permanente;

c)

entro il 31 marzo 2016 una relazione di valutazione ex post.

TITOLO II

SOTTOPROGRAMMI

CAPO I

Programma Comenius

Articolo 16

Accesso al programma Comenius

a)

agli allievi dell'istruzione scolastica fino al termine degli studi secondari superiori;

b)

agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri;

c)

al personale docente e altro personale di tali istituti scolastici;

d)

alle associazioni, alle organizzazioni senza scopo di lucro, alle ONG e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione scolastica;

e)

alle persone e agli organismi responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale;

f)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

g)

agli istituti di istruzione superiore;

h)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.

Articolo 17

Obiettivi del programma Comenius

1.

a)

sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore;

b)

aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e della cittadinanza europea attiva.

2.

a)

migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale docente nei vari Stati membri;

b)

migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata del programma;

c)

incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;

d)

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;

e)

migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti;

f)

migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.

Articolo 18

Azioni del programma Comenius

1.

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione, una consulenza e un sostegno adeguati.

Detta mobilità può comprendere:

i)

scambi di allievi e personale;

ii)

mobilità nelle scuole per gli allievi e tirocini presso istituti scolastici o imprese per il personale docente;

iii)

partecipazione di insegnanti e di altro personale docente a corsi di formazione;

iv)

visite di studio e di preparazione connesse alle attività di mobilità, partenariato, progetto o rete;

v)

assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti;

b)

lo sviluppo dei partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), tra:

i)

scuole con la finalità di sviluppare progetti di apprendimento comuni per gli allievi e i loro insegnanti («partenariati scolastici Comenius»);

ii)

organizzazioni responsabili di ogni aspetto dell'istruzione scolastica, al fine di stimolare la cooperazione interregionale compresa quella fra regioni frontaliere («partenariati Comenius-Regio»);

c)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare i progetti finalizzati a:

i)

sviluppare, promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore dell'istruzione, compresi nuovi metodi o materiali didattici;

ii)

acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informazione o di orientamento particolarmente consoni ai discenti, ai docenti e ad altro personale destinatari del programma Comenius;

iii)

elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione degli insegnanti;

d)

le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare le reti finalizzate a:

i)

sviluppare l'istruzione nella disciplina o nel settore tematico di attività della rete, a vantaggio della rete medesima e più in generale dell'istruzione;

ii)

acquisire e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti;

iii)

fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti;

iv)

promuovere lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e delle sue applicazioni pratiche nell'ambito dell'istruzione scolastica;

e)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2.   I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 19

Importi stanziati per il programma Comenius

Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Comenius è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e i partenariati Comenius di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

CAPO II

Programma Erasmus

Articolo 20

Accesso al programma Erasmus

a)

agli studenti e alle persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione terziaria;

b)

agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri;

c)

al personale docente, formatori e altro personale di tali istituti;

d)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione superiore, comprese le pertinenti associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori;

e)

alle imprese, alle parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro;

f)

agli organismi pubblici e privati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro e le ONG, responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale;

g)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

h)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione relativi a qualsivoglia aspetto dell'apprendimento permanente.

Articolo 21

Obiettivi del programma Erasmus

1.

a)

sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore;

b)

rafforzare il contributo fornito al processo di innovazione dall'istruzione superiore e dall'istruzione professionale avanzata.

2.

a)

migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità di studenti e personale docente in tutta Europa, in modo da contribuire a raggiungere entro il 2012 la partecipazione di almeno tre milioni di persone alla mobilità studentesca nel quadro del programma Erasmus e dei programmi che lo hanno preceduto;

b)

migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione multilaterale tra gli istituti di istruzione superiore in Europa;

c)

accrescere il livello di trasparenza e compatibilità tra le qualifiche dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata conseguite in Europa;

d)

migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese;

e)

favorire lo sviluppo di prassi innovative nell'istruzione e nella formazione a livello terziario nonché il loro trasferimento, anche da un paese partecipante ad altri;

f)

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC.

Articolo 22

Azioni del programma Erasmus

1.

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Detta mobilità può comprendere:

i)

la mobilità degli studenti ai fini di studio o di una formazione presso istituti di istruzione superiore degli Stati membri, nonché i tirocini presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca o altre organizzazioni;

ii)

la mobilità del personale docente di istituti di istruzione superiore finalizzata all'insegnamento o alla propria formazione presso un istituto partner all'estero;

iii)

la mobilità di altro personale degli istituti di istruzione superiore, nonché di personale di aziende per attività di formazione o insegnamento;

iv)

programmi intensivi Erasmus organizzati su base multilaterale.

Si può altresì fornire sostegno agli istituti di istruzione superiore o alle imprese di provenienza e di accoglienza, affinché la qualità dell'azione sia garantita in ogni fase del regime mobilità, compresi i corsi di lingua preparatori e di aggiornamento;

b)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dedicati tra l'altro all'innovazione, alla sperimentazione e allo scambio di buone prassi nei settori citati tra gli obiettivi specifici e operativi;

c)

le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e aventi carattere monodisciplinare o interdisciplinare («reti tematiche Erasmus»), il cui obiettivo sia lo sviluppo di nuovi concetti di apprendimento e di nuove competenze. Tali reti possono comprendere inoltre rappresentanti di altri organismi pubblici o di imprese o associazioni;

d)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Erasmus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

a)

studenti di istituti di istruzione superiore, iscritti almeno al secondo anno, che trascorrono un periodo di studio in un altro Stato membro nel quadro dell'azione di mobilità del programma Erasmus, indipendentemente dalla concessione di un contributo finanziario nel quadro di detto programma. Tali periodi di studio sono interamente riconosciuti in forza degli accordi interistituzionali tra l'istituto di provenienza e quello di accoglienza. Gli istituti di accoglienza non impongono tasse d'iscrizione a tali studenti;

b)

studenti iscritti a programmi di master congiunti e impegnati nella mobilità;

c)

studenti di istituti di istruzione superiore che partecipano a tirocini.

3.   I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 23

Importi stanziati per il programma Erasmus

Almeno l'80 % degli importi stanziati per il programma Erasmus è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a).

CAPO III

Programma Leonardo da Vinci

Articolo 24

Accesso al programma Leonardo da Vinci

a)

a coloro che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione professionale eccettuato il terzo livello;

b)

alle persone presenti sul mercato del lavoro;

c)

alle istituzioni od organizzazioni che forniscono opportunità di sapere nei settori contemplati dal programma Leonardo da Vinci;

d)

al personale docente, formatori e altro personale operante presso tali istituzioni o organizzazioni;

e)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione professionale, comprese le associazioni delle persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti;

f)

alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di commercio e altre organizzazioni professionali;

g)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

h)

alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione e formazione professionale;

i)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

j)

agli istituti di istruzione superiore;

k)

agli organismi senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG.

Articolo 25

Obiettivi del programma Leonardo da Vinci

1.

a)

sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell'acquisizione e utilizzazione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro europeo;

b)

sostenere il miglioramento della qualità e l'innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione professionale;

c)

incrementare l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano.

2.

a)

migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità, in tutta Europa, delle persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale iniziali e nella formazione continua, in modo che entro la fine del programma di apprendimento permanente i tirocini in azienda aumentino raggiungendo almeno il numero di 80 000 unità l'anno;

b)

migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento, imprese, parti sociali e altri organismi pertinenti in tutta Europa;

c)

agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione e formazione professionale, eccettuato il terzo livello, e il trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri;

d)

migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale;

e)

incoraggiare l'apprendimento di lingue straniere moderne;

f)

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC.

Articolo 26

Azioni del programma Leonardo da Vinci

1.

a)

la mobilità dei singoli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie, tra cui la preparazione linguistica, e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere:

i)

i tirocini transnazionali presso imprese o in istituti di formazione;

ii)

i tirocini e gli scambi finalizzati ad un ulteriore sviluppo professionale dei formatori e dei consulenti di orientamento, nonché dei responsabili degli istituti di formazione e della programmazione della formazione e dell'orientamento professionale all'interno delle imprese;

b)

i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), incentrati su temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;

c)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in particolare quei progetti, volti a migliorare i sistemi di formazione puntando sul trasferimento dell'innovazione, che adattino alle esigenze nazionali (sotto i profili linguistico, culturale e giuridico) i prodotti e i processi innovativi sviluppati in contesti diversi;

d)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di formazione puntando sullo sviluppo dell'innovazione e delle buone prassi;

e)

le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), che si occupano di temi specifici connessi all'istruzione e alla formazione professionale;

f)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2.   I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 27

Importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci

Almeno il 60 % degli importi stanziati per il programma Leonardo da Vinci è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a) e b).

CAPO IV

Programma Grundtvig

Articolo 28

Accesso al programma Grundtvig

a)

ai discenti inseriti nell'istruzione degli adulti;

b)

agli istituti od organizzazioni che offrono opportunità di apprendimento operanti nel settore dell'istruzione degli adulti;

c)

ai docenti e al personale di altro tipo operanti presso tali istituti od organizzazioni;

d)

agli istituti che si occupano della formazione iniziale o continua del personale impegnato nell'istruzione degli adulti;

e)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione degli adulti, comprese le associazioni dei discenti e degli insegnanti;

f)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

g)

alle persone e agli organismi responsabili, a livello locale, regionale e nazionale, dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'istruzione degli adulti;

h)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'apprendimento permanente;

i)

alle imprese;

j)

alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle ONG;

k)

agli istituti di istruzione superiore.

Articolo 29

Obiettivi del programma Grundtvig

1.

a)

rispondere alla sfida educativa posta dall'invecchiamento della popolazione europea;

b)

contribuire a offrire agli adulti percorsi per migliorare le loro conoscenze e competenze.

2.

a)

migliorare la qualità e l'accessibilità della mobilità, in tutta Europa, dei singoli coinvolti nell'istruzione degli adulti e aumentare il volume, in modo che entro il 2013 venga sostenuta la mobilità annua di almeno 7 000 persone coinvolte nell'istruzione degli adulti;

b)

migliorare la qualità e aumentare il volume della cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nell'istruzione degli adulti in tutta Europa;

c)

prestare assistenza alle persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti sociali marginali, soprattutto agli anziani e a coloro che hanno lasciato gli studi senza aver acquisito qualifiche di base, per offrire loro opportunità alternative di accesso all'istruzione degli adulti;

d)

agevolare lo sviluppo di prassi innovative nel settore dell'istruzione degli adulti e il trasferimento di queste prassi anche da un paese partecipante agli altri;

e)

promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;

f)

migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle organizzazioni operanti nel campo dell'istruzione degli adulti.

Articolo 30

Azioni del programma Grundtvig

1.

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai singoli in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere visite, assistentati e scambi destinati alle persone coinvolte nell'istruzione degli adulti di tipo formale e non formale, inclusi la formazione e lo sviluppo professionale del personale impegnato nell'istruzione degli adulti, specialmente in sinergia con i partenariati e i progetti;

b)

i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), denominati «partenariati di apprendimento Grundtvig», che puntano a temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;

c)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di istruzione degli adulti mediante lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione e delle buone prassi;

d)

le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), denominate «reti Grundtvig», impegnate in particolare a:

i)

sviluppare l'istruzione degli adulti nella disciplina, nel settore tematico o sotto il profilo gestionale propri dell'attività della rete;

ii)

individuare, migliorare e diffondere le buone prassi e l'innovazione pertinenti;

iii)

fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti e agevolare l'interattività tra detti progetti e partenariati;

iv)

favorire lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e della garanzia della qualità nell'ambito dell'istruzione degli adulti;

e)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Grundtvig, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2.   I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 31

Importi stanziati per il programma Grundtvig

Almeno il 55 % degli importi stanziati per il programma Grundtvig è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b).

CAPO V

Programma trasversale

Articolo 32

Obiettivi del programma trasversale

1.

a)

promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in due o più sottoprogrammi settoriali;

b)

promuovere la qualità e la trasparenza dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri.

2.

a)

sostenere, a livello europeo, la definizione di politiche e la cooperazione nel campo dell'apprendimento permanente, in particolare nel quadro del processo di Lisbona e del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010», nonché dei processi di Bologna e Copenaghen e di quelli che li seguiranno;

b)

garantire un'adeguata disponibilità di dati, statistiche e analisi confrontabili, su cui fondare la definizione delle politiche nel campo dell'apprendimento permanente, nonché monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati nel campo dell'apprendimento permanente e individuare i settori su cui concentrare l'attenzione;

c)

promuovere l'apprendimento delle lingue e sostenere la diversità linguistica negli Stati membri;

d)

sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovativi basati sulle TIC;

e)

garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma di apprendimento permanente.

Articolo 33

Azioni del programma trasversale

1.

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), comprese le visite di studio riservate agli esperti e ai funzionari designati dalle autorità nazionali, regionali e locali, ai direttori degli istituti di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento e di accreditamento dell'esperienza, nonché alle parti sociali;

b)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati alla preparazione e alla verifica delle proposte politiche sviluppate a livello comunitario e dell'innovazione nell'apprendimento permanente;

c)

le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), costituite da esperti e/o istituzioni che collaborano su questioni di natura politica. Dette reti possono comprendere:

i)

le reti tematiche che si occupano di temi connessi ai contenuti dell'apprendimento permanente o alle metodologie e alle politiche dell'apprendimento permanente. Queste reti possono esaminare, scambiare, individuare e analizzare le buone prassi e l'innovazione e presentare proposte per un migliore e più ampio utilizzo di tali prassi negli Stati membri;

ii)

forum su temi strategici dell'apprendimento permanente;

d)

l'osservazione e l'analisi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di politiche e sistemi afferenti all'apprendimento permanente. Questo tipo di azione può esprimersi attraverso:

i)

studi e ricerche comparate;

ii)

lo sviluppo di indicatori e indagini statistiche, compreso il sostegno ai lavori svolti in collaborazione con Eurostat nel campo dell'apprendimento permanente;

iii)

il sostegno al funzionamento della rete Eurydice e il finanziamento dell'unità europea di Eurydice istituita dalla Commissione;

e)

l'azione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, l'informazione e l'orientamento in merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la cooperazione sul tema della garanzia della qualità. Possono rientrare in tale azione:

i)

le reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il riconoscimento, come Euroguidance e i centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC);

ii)

il sostegno a servizi transnazionali in rete come Ploteus;

iii)

le attività nel quadro dell'iniziativa Europass, conformemente alla decisione n. 2241/2004/CE;

f)

altre iniziative di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»), tra cui attività di apprendimento tra pari, volte a promuovere gli obiettivi dell'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2.

a)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati tra l'altro allo:

i)

sviluppo di nuovo materiale per l'apprendimento delle lingue, compresi corsi on line, e di strumenti di verifica delle competenze linguistiche;

ii)

sviluppo di strumenti e corsi di formazione per insegnanti di lingua, formatori e personale di altro tipo;

b)

le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), operanti nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica;

c)

altre iniziative, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), conformi agli obiettivi del programma di apprendimento permanente, comprese le attività volte ad accrescere tra i discenti l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue (utilizzando a tal fine i mass media e/o il marketing, le campagne pubblicitarie e d'informazione), come pure le conferenze, gli studi e lo sviluppo di indicatori statistici nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica.

3.

a)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati allo sviluppo e alla diffusione, a seconda dei casi, di metodi, contenuti, servizi e ambienti innovativi;

b)

le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzate alla condivisione e allo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle buone prassi;

c)

altre azioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volte a migliorare la politica e la pratica dell'apprendimento permanente. In questa voce possono rientrare i meccanismi di valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, nonché l'analisi delle tendenze tecnologiche e didattiche.

4.

a)

i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);

b)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti tra l'altro a:

i)

sostenere l'utilizzo e l'applicazione di prodotti e processi innovativi;

ii)

stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello stesso settore;

iii)

sviluppare buone prassi relative ai metodi di diffusione;

c)

l'elaborazione di materiale di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), che può comprendere la raccolta di dati statistici pertinenti e studi nel settore della diffusione, dell'utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone prassi.

CAPO VI

Programma Jean Monnet

Articolo 34

Accesso al programma Jean Monnet

a)

agli studenti e ai ricercatori che, all'interno e all'esterno della Comunità, si dedicano allo studio dell'integrazione europea in ogni tipo di istruzione superiore;

b)

agli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità riconosciuti nei rispettivi paesi;

c)

ai docenti e al personale di altro tipo di tali istituti;

d)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione all'interno e all'esterno della Comunità;

e)

agli organismi pubblici e privati responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale, regionale e nazionale;

f)

ai centri e agli enti di ricerca che, all'interno e all'esterno della Comunità, si occupano dei temi connessi all'integrazione europea.

Articolo 35

Obiettivi del programma Jean Monnet

1.

a)

stimolare le attività didattiche di ricerca e di riflessione nel settore degli studi sull'integrazione europea;

b)

sostenere l'esistenza di un'opportuna serie di istituzioni e associazioni europee che si concentrano su temi connessi all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva europea.

2.

a)

stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi sull'integrazione europea negli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità;

b)

rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea tra gli esperti del mondo accademico e tra i cittadini europei in generale;

c)

sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all'integrazione europea;

d)

sostenere l'esistenza di istituzioni e associazioni europee di elevato profilo operanti nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 36

Azioni del programma Jean Monnet

1.

a)

i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), tra cui possono figurare:

i)

le cattedre, i poli di eccellenza e i moduli didattici Jean Monnet;

ii)

le associazioni di professori, altro personale docente nell'ambito dell'istruzione superiore e ricercatori che si specializzano nell'integrazione europea;

iii)

il sostegno ai giovani ricercatori che effettuano studi di specializzazione sull'integrazione europea;

iv)

le attività di informazione e ricerca relative alla Comunità, finalizzate a promuovere il dibattito e la riflessione sul processo di integrazione europea e ad ampliarne la conoscenza;

b)

i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), compreso l'eventuale sostegno all'istituzione di gruppi di ricerca multilaterali nel campo dell'integrazione europea.

2.

a)

il Collegio d'Europa (campus di Bruges e campus di Natolin);

b)

l'Istituto universitario europeo di Firenze;

c)

l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;

d)

l'Accademia di diritto europeo di Treviri;

e)

l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione per gli allievi con bisogni speciali di Middelfart;

f)

il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza.

3.   Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative di istituzioni o associazioni europee attive nei settori dell'istruzione e della formazione.

4.   Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Articolo 37

Importi stanziati per il programma Jean Monnet

Almeno il 16 % degli importi stanziati per il programma Jean Monnet è destinato a sostenere l'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a); almeno il 65 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), ed almeno il 19 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 38

Disposizione transitoria

1.   Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in virtù della decisione 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE sono gestite conformemente alle disposizioni delle citate decisioni, con l'unica eccezione che i comitati previsti dalle medesime sono sostituiti dal comitato istituito a norma dell'articolo 10 della presente decisione.

2.   Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma di apprendimento permanente gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma della decisione n. 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE.

Articolo 39

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addì 15 novembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 134.

(2)  GU C 164 del 5.7.2005, pag. 59.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 37), posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

(5)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(6)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(7)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(8)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(10)  GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

(11)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(12)  GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 103.

(13)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(14)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

(15)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(17)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

(18)  GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1.


ALLEGATO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

A.   Disposizioni amministrative

Sono previste le seguenti procedure per la proposta e la selezione delle azioni del programma di apprendimento permanente.

1.   Procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1.

Procedura 1

Le azioni di seguito elencate, per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalle agenzie nazionali competenti, sono gestite in base alla «prima procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

a)

la mobilità dei singoli coinvolti nell'apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

b)

i partenariati bilaterali e multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

c)

i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), laddove essi siano finanziati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alle agenzie nazionali competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Le agenzie nazionali procedono alla selezione e assegnano il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c). Le agenzie nazionali distribuiscono le sovvenzioni ai beneficiari con sede nei rispettivi Stati membri. Ogni partner di un partenariato bilaterale o multilaterale riceve il finanziamento direttamente dalla propria agenzia nazionale.

1.2.

Procedura 2

L'azione di seguito menzionata, per la quale le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione, ma per la quale le procedure di valutazione e di conclusione dei contratti sono affidate alle agenzie nazionali competenti, è gestita in base alla «seconda procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tale azione sono indirizzate all'agenzia nazionale designata dallo Stato membro del coordinatore del progetto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). L'agenzia nazionale dello Stato membro del coordinatore del progetto valuta le candidature e presenta alla Commissione una rosa ristretta di candidature di cui propone l'accoglimento. La Commissione decide in merito alla rosa ristretta proposta e, sulla base di tale decisione, l'agenzia nazionale assegna il contributo finanziario corrispondente ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

Prima di presentare alla Commissione la rosa ristretta di candidature, l'agenzia nazionale del paese ove è coordinato il progetto si mette in contatto con le agenzie nazionali dei paesi di tutti gli altri partner del progetto. Le agenzie nazionali versano le sovvenzioni ai coordinatori dei progetti selezionati con sede nei rispettivi Stati membri, i quali sono responsabili della distribuzione dei fondi ai partner coinvolti nei progetti.

2.   Procedura incentrata sulla Commissione

a)

i progetti unilaterali e nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), ad eccezione di quelli finanziati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a);

b)

i progetti e le reti multilaterali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);

c)

l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente, l'elaborazione di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, e l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

d)

le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);

e)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma di apprendimento permanente, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alla Commissione, che procede alla selezione e assegna il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

B.   Disposizioni finanziarie

La Commissione vigila affinché le prescrizioni finanziarie e amministrative imposte ai beneficiari delle sovvenzioni concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente siano commisurate all'entità della sovvenzione. La Commissione garantisce, in particolare, che le norme finanziarie e le prescrizioni per la presentazione delle candidature e delle relazioni restino, per quanto concerne la mobilità individuale e i partenariati, agevoli e sufficientemente semplici da non limitare l'accesso delle persone meno favorite e delle istituzioni o delle organizzazioni che lavorano con questi soggetti.

le parti contraenti,

la durata del contratto, che sarà uguale al periodo di ammissibilità della spesa,

l'importo massimo di finanziamenti concesso,

una descrizione sintetica dell'azione,

requisiti in materia di relazioni e accesso alla revisione contabile.

Essi permettono altresì alle agenzie nazionali di prevedere che il cofinanziamento fornito dai beneficiari possa assumere la forma di contributi in natura. Questo è verificabile nei fatti, ma non va sottoposto a valutazione finanziaria.

1.   Azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1.

I fondi comunitari destinati al sostegno finanziario delle azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali, prevista dalla sezione A, punto 1, del presente allegato, sono assegnati agli Stati membri secondo i criteri fissati dalla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, i quali possono comprendere elementi quali:

a)

l'attribuzione a ciascuno Stato membro di un importo minimo da determinare in base alla disponibilità di bilancio per l'azione di cui trattasi;

b)

l'assegnazione del residuo ai vari Stati membri in funzione:

i)

del numero totale, in ciascuno Stato membro:

di allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per i partenariati scolastici e le azioni di mobilità del programma Comenius, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

di studenti e/o laureati dell'istruzione superiore per le azioni «mobilità degli studenti» e «programmi intensivi» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv),

di insegnanti degli istituti di istruzione superiore per le azioni «mobilità del personale docente» e «mobilità di altro personale» del programma Erasmus, di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii),

della popolazione complessiva e di persone di età compresa tra 15 e 35 anni in rapporto alla popolazione complessiva, per le azioni di mobilità, i partenariati e progetti multilaterali del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c),

degli adulti per le azioni di mobilità e partenariato del programma Grundtvig, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b);

ii)

della differenza del costo della vita tra gli Stati membri;

iii)

della distanza tra le capitali dei singoli Stati membri;

iv)

della domanda e/o della partecipazione relative all'azione in esame all'interno di ciascuno Stato membro.

1.2.

Queste formule dovrebbero, nella misura del possibile, essere neutre rispetto ai vari sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri.

1.3.

I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dalle agenzie nazionali previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

1.4.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata a livello comunitario, nazionale ed eventualmente regionale nonché, all'occorrenza, nei diversi campi di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5 % degli stanziamenti annuali destinati al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione.

2.   Designazione dei beneficiari

Le istituzioni elencate all'articolo 36, paragrafo 2, della presente decisione sono designate quali beneficiarie delle sovvenzioni del programma di apprendimento permanente, conformemente all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

I centri nazionali appartenenti alla rete NARIC, la rete Eurydice, la rete Euroguidance, i servizi nazionali di supporto dell'azione eTwinning e i centri nazionali Europass costituiscono gli strumenti per l'attuazione del programma a livello nazionale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dall'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

3.   Tipologie di beneficiari

Le sovvenzioni possono essere concesse a persone giuridiche o fisiche, conformemente a quanto disposto dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Nel caso di persone fisiche, esse possono consistere nella concessione di borse di studio.

4.   Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi

Nel caso delle azioni contemplate all'articolo 5 possono essere impiegate le sovvenzioni forfettarie e/o le tabelle di costi unitari di cui all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate fino a un massimo di 25 000 EUR per sovvenzione. Possono essere utilizzate in combinazione fino a un massimo di 100 000 EUR e/o utilizzate in collegamento con tabelle di costi unitari.

La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma di apprendimento permanente.

5.   Appalto

Qualora l'attuazione delle azioni sovvenzionate ai sensi del programma di apprendimento permanente comporti per il beneficiario la necessità di ricorrere a procedure di appalto si applicano le procedure per gli appalti di valore limitato di cui all'articolo 129 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

6.   Accordi di partenariato

Laddove azioni contemplate dal programma di apprendimento permanente fruiscano di sovvenzioni in virtù di un accordo quadro di partenariato, conformemente all'articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, tali partenariati possono essere selezionati e finanziati per un periodo di quattro anni, con una procedura semplificata di rinnovo annuale.

7.   Istituti od organizzazioni pubblici fornitori di sapere

La Commissione considera che tutte le scuole e gli istituti di istruzione superiore specificati dagli Stati membri e tutti gli istituti o le organizzazioni che forniscono opportunità di apprendimento che hanno ricevuto più del 50 % dei loro redditi annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni o che sono controllati da organismi pubblici o da loro rappresentanti, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa, unitamente alla necessaria stabilità finanziaria, per realizzare progetti nel quadro del programma di apprendimento permanente; non è loro richiesta la presentazione di ulteriore documentazione a tal fine. Siffatti istituti o organizzazioni potrebbero essere esonerati da esigenze in materia di revisione contabile a titolo dell'articolo 173, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

8.   Organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo

Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del programma di apprendimento permanente ad organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo, quale definito dall'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo, in forza di quanto disposto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

9.   Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti

La Commissione può, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, decidere che determinate categorie di beneficiari dispongano delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

10.   Partecipazione di partner di paesi terzi

I partner di paesi terzi possono, a discrezione della Commissione o dell'agenzia nazionale interessata, partecipare ai progetti, alle reti o ai partenariati multilaterali a norma dell'articolo 14, paragrafo 2. La decisione di sostenere o meno tali partner si fonda sul livello di valore aggiunto di portata europea che può derivare dalla loro partecipazione al progetto, alla rete o al partenariato in questione.

11.   Stanziamenti minimi

 

Comenius 13 %,

 

Erasmus 40 %,

 

Leonardo da Vinci 25 %,

 

Grundtvig 4 %.

12.   Agenzie nazionali

È previsto un contributo finanziario comunitario a sostegno delle attività delle agenzie nazionali istituite o designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la funzione di agenzia nazionale può, nei paesi terzi che partecipano al programma di apprendimento permanente in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione, essere assolta da organismi pubblici o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto dello Stato interessato.

In conformità del principio di proporzionalità, le esigenze, in materia di certificazione e relazione, verranno mantenute all'adeguato livello minimo.

13.   Assistenza tecnica

La dotazione finanziaria del programma di apprendimento permanente può coprire anche spese connesse ad azioni preparatorie, al monitoraggio, al controllo, alla revisione contabile e alla valutazione che siano direttamente necessari ai fini dell'attuazione del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi. Vi rientrano, in particolare, gli studi, le riunioni, le attività informative, le pubblicazioni, le spese delle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del programma.

14.   Misure antifrode

Le decisioni della Commissione adottate in forza dell'articolo 9, i contratti e le convenzioni che ne conseguono, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, devono prevedere, in particolare, la sorveglianza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa delegato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché la revisione contabile della Corte dei conti, effettuati, se necessario, in loco. Tali controlli possono essere condotti con le agenzie nazionali come pure, dove ciò sia necessario, con i beneficiari delle sovvenzioni.

Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, dove tale prescrizione sia applicabile, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, una revisione contabile dell'utilizzo della sovvenzione. Tali revisioni possono essere effettuate durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. L'esito di tali revisioni contabili può, all'occorrenza, dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per svolgere tali revisioni contabili.

La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

Nel quadro del programma di apprendimento permanente la Commissione può inoltre effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (1).

Per le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2), designa qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario oppure qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee o agli stanziamenti da esse gestiti, attraverso una spesa indebita.


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.