ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
14 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1674/2006 della Commissione, del 13 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1675/2006 della Commissione, del 13 novembre 2006, relativo al divieto di pesca del melù nella zona CIEM Vb (acque delle isole Færøer) per le navi battenti bandiera francese

3

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 10 novembre 2006, che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

5

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2006/773/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2006, che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1674/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

95,1

096

30,1

204

43,5

999

56,2

0707 00 05

052

133,5

204

49,7

628

196,3

999

126,5

0709 90 70

052

109,1

204

130,0

999

119,6

0805 20 10

204

82,2

999

82,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,6

400

82,6

528

40,7

999

64,6

0805 50 10

052

51,9

388

62,1

528

41,7

999

51,9

0806 10 10

052

113,4

388

208,7

400

211,5

508

270,7

999

201,1

0808 10 80

096

29,0

388

67,4

400

106,1

404

100,1

720

73,5

800

141,3

999

86,2

0808 20 50

052

87,5

400

216,1

720

57,7

999

120,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1675/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2006

relativo al divieto di pesca del melù nella zona CIEM Vb (acque delle isole Færøer) per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/2006 (GU L 296 del 26.10.2006, pag. 1).


ALLEGATO

N.

51

Stato membro

Francia

Stock

WHB/05B-F.

Specie

Melù (Micromesistius poutassou)

Zona

Vb (acque delle isole Færøer)

Data

24 ottobre 2006


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2006

che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

(2006/772/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio esteso a tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2) (regolamento di estensione) mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio (3),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (4) (regolamento di esenzione), mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000, in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esenzione, diverse società di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell’articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese (dazio antidumping esteso). La Commissione ha pubblicato, in diversi numeri della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una serie di elenchi di richiedenti (5) per i quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle loro importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

(2)

Dopo l’ultima pubblicazione dell’elenco delle parti oggetto di esame (6), è stato selezionato un periodo di esame. Questo periodo è stato fissato dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. A tutte le parti oggetto di esame è stato inviato un questionario in cui venivano richieste informazioni relative alle operazioni di assemblaggio effettuate durante il rispettivo periodo di esame.

A.   DOMANDE DI ESENZIONE RELATIVAMENTE ALLE QUALI ERA STATA IN PRECEDENZA CONCESSA LA SOSPENSIONE

A.1.   Domande di esenzione ammissibili

(3)

La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 le informazioni necessarie per poter decidere in merito all’ammissibilità delle domande. Le informazioni fornite sono state esaminate e verificate, all’occorrenza, presso le sedi delle parti interessate. Alla luce di queste informazioni, la Commissione ha giudicato ammissibili, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, tutte le domande di esenzione presentate dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Denominazione

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Polonia

A565

ARKUS Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Polonia

A565

Athletic Manufacturing Sp. z.o.o.

ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa

Polonia

A568

Avantisbike — Fabrico de bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã

Portogallo

A726

BELVE s.r.o.

Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovacchia

A535

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, 905 01 Senica

Slovacchia

A589

Cannondale Europe BV

Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal

Paesi Bassi

A686

CSEKE Trade Kft

Központi út 21–47., 1211 Budapest

Ungheria

A685

C-TRADING s.r.o.

V. Palkovicha 19, 946 03 Kolárovo

Slovacchia

A662

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warszawa

Polonia

A696

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Ungheria

A624

Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie

Polonia

A564

Firma Wielobranżowa «Mexller» — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa

Polonia

A697

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas

Ungheria

A616

Koninklijke Gazelle BV

Wilhelminaweg 8, 6951BP Dieren

Paesi Bassi

8609

Kynast Bike GmbH

Artlandstraße 55, 49610 Quakenbrück

Germania

A692

Manufacture de cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Francia

A690

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vitkovice

Repubblica ceca

A664

Muller Sport Bohemia s.r.o.

Okružní 110, Hlincova Hora, 373 -71 Rudolfov

Repubblica ceca

A605

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina, 101, 772-11 Olomouc

Repubblica ceca

A546

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück

Germania

A668

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italia

A724

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Leg Witoszyn, 87-811 Fabianki

Polonia

A586

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Polonia

A588

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec

Slovenia

A630

(4)

Le circostanze accertate dalla Commissione dimostrano che, per ventiquattro di queste operazioni di assemblaggio di biciclette realizzate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate, e che tali operazioni, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

Per quanto riguarda l’ultima parte, anche se i fatti mostrano che il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle sue operazioni di assemblaggio era superiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate in tali operazioni, il valore aggiunto era superiore al 25 % dei costi di fabbricazione. Pertanto, le operazioni di assemblaggio di tale parte non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base.

(6)

In considerazione di quanto precede, e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella precedente tabella dovrebbero essere esentate dal dazio antidumping esteso.

(7)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, l’esenzione dal dazio antidumping esteso delle parti interessate elencate nella tabella 1 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione. Inoltre, la loro obbligazione doganale per quel che riguarda il dazio antidumping esteso va considerata nulla a decorrere dalla stessa data.

(8)

Le seguenti cinque parti, elencate nella tabella 1, hanno comunicato alla Commissione un cambiamento di ragione sociale e/o sede sociale o il trasferimento dell’attività di assemblaggio, avvenuti durante il periodo dell’inchiesta:

«Athletic International Sp. z o.o., ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa, Polonia», ha trasferito l’attività di assemblaggio a «Athletic Manufacturing Sp. z o.o., ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa, Polonia»,

«Avantisbike - Fábrico de bicicletas S.A., Rua do Casarão, 3750-869 Borralha, Portogallo», ha trasferito la propria sede sociale a «Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã, Portogallo»,

«CSEKE Trade Kft, Gyepsor u. 1., 1211 Budapest, Ungheria», ha trasferito la propria sede sociale a «Központi út 21-47., 1211 Budapest, Ungheria»,

«Firma Wielobranżowa ART-POL - Artur Nowak, ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa, Polonia», ha cambiato nome diventando «Firma Wielobranżowa “Mexller” Artur Nowak, ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa, Polonia»,

«PFIFF Vertriebs GmbH, Wilhelmstraße 58, 49610 Quakenbrück, Germania», ha trasferito la propria sede sociale a «Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück, Germania».

(9)

La Commissione ha accertato che tali cambiamenti di ragione sociale e/o sede sociale e il trasferimento delle attività di assemblaggio non hanno avuto un’incidenza sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le disposizioni del regolamento di esenzione e pertanto ritiene che tali cambiamenti non incidano sull’esenzione dal dazio antidumping esteso.

A.2.   Domande di esenzione non ammissibili e ritiri

(10)

Anche le parti interessate elencate nella tabella 2 hanno presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

Tabella 2

Denominazione

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

A.J. Maias. Lda

Estrada Nacional N.o 1 — Malaposta — Apart. 27, 3781-908 Sangalhos

Portogallo

A401

Bike Sport

Krzemionka 14, 62-872 Godziesze

Polonia

A593

Hermann Hartje KG

Deichstraße 120-122, 27318 Hoya/Weser

Germania

A725

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo

Slovacchia

A541

Maver Sp. z o.o.

Ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki

Polonia

A728

P.W.U.H. Sterna

Ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński

Polonia

A631

(11)

Quattro parti hanno ritirato la domanda di esenzione, informandone la Commissione.

(12)

Una parte non ha presentato le informazioni richieste per l’esame della domanda. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, la Commissione ha quindi informato tale parte della propria intenzione di respingere la domanda. La parte ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo, ma la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

(13)

Una parte non ha utilizzato le parti di biciclette per la produzione o l’assemblaggio di biciclette durante il periodo dell’esame, né ha informato la Commissione di averle distrutte o riesportate, e ciò rappresenta una violazione degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di esenzione. La parte interessata è stata informata e ha avuto la possibilità di rendere note le proprie osservazioni, ma la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione.

(14)

Poiché le parti interessate elencate nella tabella 2 non hanno soddisfatto i criteri per l’esenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere le loro domande di esenzione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del medesimo regolamento. Occorre pertanto revocare la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso di cui all’articolo 5 del regolamento di esenzione e riscuotere tale dazio dalla data di ricezione delle domande delle suddette parti interessate.

A.3.   Domanda di esenzione che necessita di ulteriori verifiche

(15)

La parte interessata di cui alla tabella 3 ha presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso.

Tabella 3

Denominazione

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

ROG Kolesa, d.d.

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovenia

A538

(16)

I servizi della Commissione non hanno potuto verificare se le operazioni di assemblaggio di tale parte ricadessero al di fuori del campo dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, a causa della procedura di fallimento della parte istruita dal Tribunale penale fallimentare presso la Corte distrettuale di Lubiana.

(17)

Pertanto, la parte di cui alla tabella 3 deve rimanere nell’elenco delle parti oggetto di esame. Il pagamento del dazio antidumping rispetto alle importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da tale parte deve pertanto rimanere sospeso.

B.   RICHIESTE DI ESENZIONE RELATIVAMENTE ALLE QUALI NON ERA STATA IN PRECEDENZA CONCESSA LA SOSPENSIONE

B.1.   Domande di esenzione non ammissibili

(18)

Anche le parti interessate elencate nella tabella 4 hanno presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso:

Tabella 4

Denominazione

Indirizzo

Paese

Firma Bikeland

Ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew

Polonia

NV 2 Bs

Slagbaan 37, 3052 Blanden

Belgio

NV Simons

Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort

Belgio

(19)

Per quanto concerne tali parti, va osservato che le loro richieste non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

(20)

Due richiedenti utilizzano parti essenziali di biciclette per la produzione o l’assemblaggio di biciclette in quantità inferiori a 300 unità per tipo al mese.

(21)

Un richiedente non ha fornito elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che le operazioni di assemblaggio sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base, in particolare prove del fatto che il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio è inferiore al 60 % del volume totale delle parti utilizzate in tali operazioni.

(22)

Tali parti sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione. Pertanto, a tali parti non è stata concessa la sospensione.

B.2.   Domande di esenzione ammissibili relativamente alle quali dovrebbe essere concessa la sospensione

(23)

Si informano le parti interessate che sono state ricevute altre domande di esenzione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esenzione, dalle parti elencate nella tabella 5. In seguito alle richieste, la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere applicata a partire dalla data che appare nella colonna «Data di entrata in vigore»:

Tabella 5

Denominazione

Indirizzo

Paese

Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Alubike — Bicicletas, S.A.

Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portogallo

Articolo 5

12.12.2005

A730

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede-Gits

Belgio

Articolo 5

19.1.2006

A732

Goldbike — Indústria de Bicicletas, Lda

Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro — Anadia

Portogallo

Articolo 5

9.8.2006

A777

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 11, 787 01 Šumperk

Repubblica ceca

Articolo 5

20.7.2006

A776

Koga BV

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Paesi Bassi

Articolo 5

19.6.2006

A773

Look Cycle International S.A.

27, rue du docteur Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex

Francia

Articolo 5

14.9.2006

A781

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italia

Articolo 5

13.12.2005

A731

Prestige NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgio

Articolo 5

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath

Germania

Articolo 5

21.8.2006

A778

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 93 Skeppshult

Svezia

Articolo 5

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Germania

Articolo 5

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg

Germania

Articolo 5

10.5.2006

A746

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti elencate nella tabella 1 sono esentate dall’estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, di cui al regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Le esenzioni entrano in vigore, per ciascuna parte interessata, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 1

Elenco delle parti a cui è stata concessa l’esenzione

Denominazione

Indirizzo

Paese

Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Polonia

Articolo 7

1.6.2005

A565

ARKUS Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica

Polonia

Articolo 7

dal 23.6.2004 al 31.5.2005

A565

Athletic Manufacturing Sp. z.o.o.

ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa

Polonia

Articolo 7

3.8.2004

A568

Avantisbike — Fabrico de bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã

Portogallo

Articolo 7

10.11.2005

A726

BELVE s.r.o.

Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovacchia

Articolo 7

4.5.2004

A535

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, 905 01 Senica

Slovacchia

Articolo 7

8.10.2004

A589

Cannondale Europe BV

Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal

Paesi Bassi

Articolo 7

21.6.2005

A686

CSEKE Trade Kft

Központi út 21–47., 1211 Budapest

Ungheria

Articolo 7

21.4.2005

A685

C-TRADING s.r.o.

V. Palkovicha 19, 946 03 Kolárovo

Slovacchia

Articolo 7

10.2.2005

A662

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warszawa

Polonia

Articolo 7

19.8.2005

A696

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Ungheria

Articolo 7

28.1.2005

A624

Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie

Polonia

Articolo 7

dal 14.6.2004 al 31.5.2005

A564

Firma Wielobranżowa «Mexller» — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa

Polonia

Articolo 7

22.9.2005

A697

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas

Ungheria

Articolo 7

8.11.2004

A616

Koninklijke Gazelle BV

Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren

Paesi Bassi

Articolo 7

29.6.2005

8609

Kynast Bike GmbH

Artlandstraße 55, 49610 Quakenbrück

Germania

Articolo 7

29.7.2005

A692

Manufacture de cycles du Comminges (MCC)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Francia

Articolo 7

29.6.2005

A690

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vitkovice

Repubblica ceca

Articolo 7

3.1.2005

A664

Muller Sport Bohemia s.r.o.

Okružní 110, Hlincova Hora, 373-71 Rudolfov

Repubblica ceca

Articolo 7

8.11.2004

A605

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina, 101, 772-11 Olomouc

Repubblica ceca

Articolo 7

1.5.2004

A546

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück

Germania

Articolo 7

6.4.2005

A668

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italia

Articolo 7

24.10.2005

A724

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, 87-811 Fabianki

Polonia

Articolo 7

10.9.2004

A586

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Polonia

Articolo 7

11.10.2004

A588

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec

Slovenia

Articolo 7

24.1.2005

A630

Articolo 2

Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 2 ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 sono respinte.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

Tabella 2

Elenco delle parti per le quali la sospensione è revocata

Denominazione

Indirizzo

Paese

Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

A.J. Maias, Lda

Estrada Nacional N.o 1 — Malaposta — Apart. 27, 3781-908 Sangalhos

Portogallo

Articolo 5

23.2.2005

A401

Bike Sport

Krzemionka 14, 62-872 Godziesze

Polonia

Articolo 5

3.1.2005

A593

Hermann Hartje KG

Deichstraße 120-122, 27318 Hoya/Weser

Germania

Articolo 5

7.11.2005

A725

ISTRO-HGA, spol. s.r.o.

Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo

Slovacchia

Articolo 5

1.5.2004

A541

Maver Sp. z o.o.

Ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki

Polonia

Articolo 5

19.10.2005

A728

P.W.U.H. Sterna

Ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński

Polonia

Articolo 5

2.2.2005

A631

Articolo 3

Le parti elencate nella tabella 3 costituiscono l’elenco aggiornato delle parti oggetto di esame, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. In seguito alle richieste, la sospensione del pagamento del dazio esteso è entrata in vigore a partire dalla data corrispondente che appare nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 3.

Tabella 3

Elenco delle parti oggetto di esame

Denominazione

Indirizzo

Paese

Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97

Data di entrata in vigore

Codice addizionale TARIC

Alubike — Bicicletas, S.A.

Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portogallo

Articolo 5

12.12.2005

A730

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede-Gits

Belgio

Articolo 5

19.1.2006

A732

Goldbike — Indústria de Bicicletas, Lda

Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro — Anadia

Portogallo

Articolo 5

9.8.2006

A777

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 11, 787 01 Šumperk

Repubblica ceca

Articolo 5

20.7.2006

A776

Koga BV

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Paesi Bassi

Articolo 5

19.6.2006

A773

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex

Francia

Articolo 5

14.9.2006

A781

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italia

Articolo 5

13.12.2005

A731

Prestige NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgio

Articolo 5

16.2.2006

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath

Germania

Articolo 5

21.8.2006

A778

ROG Kolesa, d.d.

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovenia

Articolo 5

1.5.2004

A538

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 93 Skeppshult

Svezia

Articolo 5

29.3.2006

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Germania

Articolo 5

3.7.2006

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg

Germania

Articolo 5

10.5.2006

A746

Articolo 4

Le domande di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella tabella 4 sono respinte.

Tabella 4

Elenco delle parti le cui domande di esenzione sono state respinte

Denominazione

Indirizzo

Paese

Firma Bikeland

Ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew

Polonia

NV 2 Bs

Slagbaan 37, 3052 Blanden

Belgio

NV Simons

Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort

Belgio

Articolo 5

La presente decisione è rivolta agli Stati membri e alle parti elencate agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

(4)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(5)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3; GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9; GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6; GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2; GU C 217 del' 11.7.1998, pag. 9; GU C 37 del' 11.2.1999, pag. 3; GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6; GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8; GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5; GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2; GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3; GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5; GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2; GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, e GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16.

(6)  GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

14.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/15


AZIONE COMUNE 2006/773/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2006

che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1) per un periodo di 12 mesi.

(2)

L'accordo concluso tra il governo israeliano e l'Autorità palestinese precisa che il mandato iniziale di 12 mesi della missione può essere rinnovato per un ulteriore periodo di sei mesi a meno che tutte le Parti non convengano di mettere fine alla missione.

(3)

Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha ribadito il suo costante impegno per la missione EU BAM Rafah.

(4)

Sia la parte palestinese che la parte israeliana hanno approvato la proroga dell'EU BAM Rafah, conformemente all'articolo V dell'accordo concluso sulla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah alla frontiera tra Gaza e l'Egitto.

(5)

Occorre modificare di conseguenza l'azione comune 2005/889/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è modificata come segue:

1)

l'articolo 3 è soppresso;

2)

l'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 1 696 659 EUR per il 2005 e a 5 903 341 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 24 maggio 2007.»;

3)

il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente testo:

«Essa scade il 24 maggio 2007.»;

4)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 17

La presente azione comune è riesaminata al più tardi entro il 31 marzo 2007.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.