ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
14.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1674/2006 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 13 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
95,1 |
096 |
30,1 |
|
204 |
43,5 |
|
999 |
56,2 |
|
0707 00 05 |
052 |
133,5 |
204 |
49,7 |
|
628 |
196,3 |
|
999 |
126,5 |
|
0709 90 70 |
052 |
109,1 |
204 |
130,0 |
|
999 |
119,6 |
|
0805 20 10 |
204 |
82,2 |
999 |
82,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
70,6 |
400 |
82,6 |
|
528 |
40,7 |
|
999 |
64,6 |
|
0805 50 10 |
052 |
51,9 |
388 |
62,1 |
|
528 |
41,7 |
|
999 |
51,9 |
|
0806 10 10 |
052 |
113,4 |
388 |
208,7 |
|
400 |
211,5 |
|
508 |
270,7 |
|
999 |
201,1 |
|
0808 10 80 |
096 |
29,0 |
388 |
67,4 |
|
400 |
106,1 |
|
404 |
100,1 |
|
720 |
73,5 |
|
800 |
141,3 |
|
999 |
86,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
87,5 |
400 |
216,1 |
|
720 |
57,7 |
|
999 |
120,4 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
14.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1675/2006 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2006
relativo al divieto di pesca del melù nella zona CIEM Vb (acque delle isole Færøer) per le navi battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1591/2006 (GU L 296 del 26.10.2006, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
51 |
Stato membro |
Francia |
Stock |
WHB/05B-F. |
Specie |
Melù (Micromesistius poutassou) |
Zona |
Vb (acque delle isole Færøer) |
Data |
24 ottobre 2006 |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
14.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/5 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2006
che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97
(2006/772/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il regolamento di base),
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio esteso a tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2) (regolamento di estensione) mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio (3),
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (4) (regolamento di esenzione), mantenuto con regolamento (CE) n. 1524/2000, in particolare l’articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
(1) |
Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esenzione, diverse società di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell’articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese (dazio antidumping esteso). La Commissione ha pubblicato, in diversi numeri della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una serie di elenchi di richiedenti (5) per i quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle loro importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. |
(2) |
Dopo l’ultima pubblicazione dell’elenco delle parti oggetto di esame (6), è stato selezionato un periodo di esame. Questo periodo è stato fissato dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. A tutte le parti oggetto di esame è stato inviato un questionario in cui venivano richieste informazioni relative alle operazioni di assemblaggio effettuate durante il rispettivo periodo di esame. |
A. DOMANDE DI ESENZIONE RELATIVAMENTE ALLE QUALI ERA STATA IN PRECEDENZA CONCESSA LA SOSPENSIONE
A.1. Domande di esenzione ammissibili
(3) |
La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 le informazioni necessarie per poter decidere in merito all’ammissibilità delle domande. Le informazioni fornite sono state esaminate e verificate, all’occorrenza, presso le sedi delle parti interessate. Alla luce di queste informazioni, la Commissione ha giudicato ammissibili, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, tutte le domande di esenzione presentate dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1. Tabella 1
|
(4) |
Le circostanze accertate dalla Commissione dimostrano che, per ventiquattro di queste operazioni di assemblaggio di biciclette realizzate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate, e che tali operazioni, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(5) |
Per quanto riguarda l’ultima parte, anche se i fatti mostrano che il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle sue operazioni di assemblaggio era superiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate in tali operazioni, il valore aggiunto era superiore al 25 % dei costi di fabbricazione. Pertanto, le operazioni di assemblaggio di tale parte non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base. |
(6) |
In considerazione di quanto precede, e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella precedente tabella dovrebbero essere esentate dal dazio antidumping esteso. |
(7) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, l’esenzione dal dazio antidumping esteso delle parti interessate elencate nella tabella 1 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione. Inoltre, la loro obbligazione doganale per quel che riguarda il dazio antidumping esteso va considerata nulla a decorrere dalla stessa data. |
(8) |
Le seguenti cinque parti, elencate nella tabella 1, hanno comunicato alla Commissione un cambiamento di ragione sociale e/o sede sociale o il trasferimento dell’attività di assemblaggio, avvenuti durante il periodo dell’inchiesta:
|
(9) |
La Commissione ha accertato che tali cambiamenti di ragione sociale e/o sede sociale e il trasferimento delle attività di assemblaggio non hanno avuto un’incidenza sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le disposizioni del regolamento di esenzione e pertanto ritiene che tali cambiamenti non incidano sull’esenzione dal dazio antidumping esteso. |
A.2. Domande di esenzione non ammissibili e ritiri
(10) |
Anche le parti interessate elencate nella tabella 2 hanno presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso. Tabella 2
|
(11) |
Quattro parti hanno ritirato la domanda di esenzione, informandone la Commissione. |
(12) |
Una parte non ha presentato le informazioni richieste per l’esame della domanda. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione, la Commissione ha quindi informato tale parte della propria intenzione di respingere la domanda. La parte ha avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo, ma la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione. |
(13) |
Una parte non ha utilizzato le parti di biciclette per la produzione o l’assemblaggio di biciclette durante il periodo dell’esame, né ha informato la Commissione di averle distrutte o riesportate, e ciò rappresenta una violazione degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di esenzione. La parte interessata è stata informata e ha avuto la possibilità di rendere note le proprie osservazioni, ma la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione. |
(14) |
Poiché le parti interessate elencate nella tabella 2 non hanno soddisfatto i criteri per l’esenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere le loro domande di esenzione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del medesimo regolamento. Occorre pertanto revocare la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso di cui all’articolo 5 del regolamento di esenzione e riscuotere tale dazio dalla data di ricezione delle domande delle suddette parti interessate. |
A.3. Domanda di esenzione che necessita di ulteriori verifiche
(15) |
La parte interessata di cui alla tabella 3 ha presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso. Tabella 3
|
(16) |
I servizi della Commissione non hanno potuto verificare se le operazioni di assemblaggio di tale parte ricadessero al di fuori del campo dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, a causa della procedura di fallimento della parte istruita dal Tribunale penale fallimentare presso la Corte distrettuale di Lubiana. |
(17) |
Pertanto, la parte di cui alla tabella 3 deve rimanere nell’elenco delle parti oggetto di esame. Il pagamento del dazio antidumping rispetto alle importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da tale parte deve pertanto rimanere sospeso. |
B. RICHIESTE DI ESENZIONE RELATIVAMENTE ALLE QUALI NON ERA STATA IN PRECEDENZA CONCESSA LA SOSPENSIONE
B.1. Domande di esenzione non ammissibili
(18) |
Anche le parti interessate elencate nella tabella 4 hanno presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso: Tabella 4
|
(19) |
Per quanto concerne tali parti, va osservato che le loro richieste non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. |
(20) |
Due richiedenti utilizzano parti essenziali di biciclette per la produzione o l’assemblaggio di biciclette in quantità inferiori a 300 unità per tipo al mese. |
(21) |
Un richiedente non ha fornito elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che le operazioni di assemblaggio sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base, in particolare prove del fatto che il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio è inferiore al 60 % del volume totale delle parti utilizzate in tali operazioni. |
(22) |
Tali parti sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma la Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione. Pertanto, a tali parti non è stata concessa la sospensione. |
B.2. Domande di esenzione ammissibili relativamente alle quali dovrebbe essere concessa la sospensione
(23) |
Si informano le parti interessate che sono state ricevute altre domande di esenzione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esenzione, dalle parti elencate nella tabella 5. In seguito alle richieste, la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere applicata a partire dalla data che appare nella colonna «Data di entrata in vigore»: Tabella 5
|
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le parti elencate nella tabella 1 sono esentate dall’estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, di cui al regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
Le esenzioni entrano in vigore, per ciascuna parte interessata, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».
Tabella 1
Elenco delle parti a cui è stata concessa l’esenzione
Denominazione |
Indirizzo |
Paese |
Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di entrata in vigore |
Codice addizionale TARIC |
ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o. |
Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica |
Polonia |
Articolo 7 |
1.6.2005 |
A565 |
ARKUS Sp. z o.o. |
Podgrodzie 32 C, 39-200 Dębica |
Polonia |
Articolo 7 |
dal 23.6.2004 al 31.5.2005 |
A565 |
Athletic Manufacturing Sp. z.o.o. |
ul. Drawska 21, 02-202 Warszawa |
Polonia |
Articolo 7 |
3.8.2004 |
A568 |
Avantisbike — Fabrico de bicicletas S.A. |
Zona Industrial de Oiã (Sul), Lt. B17, 3770-059 Oiã |
Portogallo |
Articolo 7 |
10.11.2005 |
A726 |
BELVE s.r.o. |
Palkovičova, 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
Slovacchia |
Articolo 7 |
4.5.2004 |
A535 |
Bike Mate s.r.o. |
Dlhá 248/43, 905 01 Senica |
Slovacchia |
Articolo 7 |
8.10.2004 |
A589 |
Cannondale Europe BV |
Hanzepoort 27, 7575 DB Oldenzaal |
Paesi Bassi |
Articolo 7 |
21.6.2005 |
A686 |
CSEKE Trade Kft |
Központi út 21–47., 1211 Budapest |
Ungheria |
Articolo 7 |
21.4.2005 |
A685 |
C-TRADING s.r.o. |
V. Palkovicha 19, 946 03 Kolárovo |
Slovacchia |
Articolo 7 |
10.2.2005 |
A662 |
Decathlon Sp. z o. o. |
ul. Malborska 53, 03-286 Warszawa |
Polonia |
Articolo 7 |
19.8.2005 |
A696 |
Eurobike Kft |
Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird |
Ungheria |
Articolo 7 |
28.1.2005 |
A624 |
Fabryka Rowerów Romet-Jastrowie Sp. z o.o. |
ul. Narutowicza 14, 64-915 Jastrowie |
Polonia |
Articolo 7 |
dal 14.6.2004 al 31.5.2005 |
A564 |
Firma Wielobranżowa «Mexller» — Artur Nowak |
ul. Romera 4/20, 42-200 Częstochowa |
Polonia |
Articolo 7 |
22.9.2005 |
A697 |
Koliken Kft |
Széchenyi u. 103, 6400 Kiskunhalas |
Ungheria |
Articolo 7 |
8.11.2004 |
A616 |
Koninklijke Gazelle BV |
Wilhelminaweg 8, 6951 BP Dieren |
Paesi Bassi |
Articolo 7 |
29.6.2005 |
8609 |
Kynast Bike GmbH |
Artlandstraße 55, 49610 Quakenbrück |
Germania |
Articolo 7 |
29.7.2005 |
A692 |
Manufacture de cycles du Comminges (MCC) |
Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens |
Francia |
Articolo 7 |
29.6.2005 |
A690 |
Maxbike Ltd |
Svatoplukova 2771, 700 30 Ostrava-Vitkovice |
Repubblica ceca |
Articolo 7 |
3.1.2005 |
A664 |
Muller Sport Bohemia s.r.o. |
Okružní 110, Hlincova Hora, 373-71 Rudolfov |
Repubblica ceca |
Articolo 7 |
8.11.2004 |
A605 |
OLPRAN Spol. s.r.o. |
Libušina, 101, 772-11 Olomouc |
Repubblica ceca |
Articolo 7 |
1.5.2004 |
A546 |
PFIFF Vertriebs GmbH |
Wilhelmstraße 49, 49610 Quakenbrück |
Germania |
Articolo 7 |
6.4.2005 |
A668 |
TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C. |
Via Meucci 12, 35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD) |
Italia |
Articolo 7 |
24.10.2005 |
A724 |
Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski |
Łeg Witoszyn, 87-811 Fabianki |
Polonia |
Articolo 7 |
10.9.2004 |
A586 |
Victus International Trading S.A. |
ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań |
Polonia |
Articolo 7 |
11.10.2004 |
A588 |
Vizija Sport d.o.o. |
Tržaška cesta 87 b, 1370 Logatec |
Slovenia |
Articolo 7 |
24.1.2005 |
A630 |
Articolo 2
Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 2 ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 sono respinte.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».
Tabella 2
Elenco delle parti per le quali la sospensione è revocata
Denominazione |
Indirizzo |
Paese |
Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di entrata in vigore |
Codice addizionale TARIC |
A.J. Maias, Lda |
Estrada Nacional N.o 1 — Malaposta — Apart. 27, 3781-908 Sangalhos |
Portogallo |
Articolo 5 |
23.2.2005 |
A401 |
Bike Sport |
Krzemionka 14, 62-872 Godziesze |
Polonia |
Articolo 5 |
3.1.2005 |
A593 |
Hermann Hartje KG |
Deichstraße 120-122, 27318 Hoya/Weser |
Germania |
Articolo 5 |
7.11.2005 |
A725 |
ISTRO-HGA, spol. s.r.o. |
Svätopeterská 14, 947 01 Hurbanovo |
Slovacchia |
Articolo 5 |
1.5.2004 |
A541 |
Maver Sp. z o.o. |
Ul. Przasnysza 77, 06-200 Maków Mazowiecki |
Polonia |
Articolo 5 |
19.10.2005 |
A728 |
P.W.U.H. Sterna |
Ul. Lotników 51, 73-102 Stargard Szczeciński |
Polonia |
Articolo 5 |
2.2.2005 |
A631 |
Articolo 3
Le parti elencate nella tabella 3 costituiscono l’elenco aggiornato delle parti oggetto di esame, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. In seguito alle richieste, la sospensione del pagamento del dazio esteso è entrata in vigore a partire dalla data corrispondente che appare nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 3.
Tabella 3
Elenco delle parti oggetto di esame
Denominazione |
Indirizzo |
Paese |
Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di entrata in vigore |
Codice addizionale TARIC |
Alubike — Bicicletas, S.A. |
Zona Industrial de Oiã, Lote C10, 3770-059 Oliveira do Bairro |
Portogallo |
Articolo 5 |
12.12.2005 |
A730 |
Bonaventure BVBA |
Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede-Gits |
Belgio |
Articolo 5 |
19.1.2006 |
A732 |
Goldbike — Indústria de Bicicletas, Lda |
Rua das Flores, s/n, Poutena, 3780-594 Vilarinho do Bairro — Anadia |
Portogallo |
Articolo 5 |
9.8.2006 |
A777 |
Ing. Jaromír Březina |
Foglarova 11, 787 01 Šumperk |
Repubblica ceca |
Articolo 5 |
20.7.2006 |
A776 |
Koga BV |
Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen |
Paesi Bassi |
Articolo 5 |
19.6.2006 |
A773 |
Look Cycle International S.A. |
27, rue du Docteur Léveillé, B.P. 13, 58028 Nevers Cedex |
Francia |
Articolo 5 |
14.9.2006 |
A781 |
Loris Cycles di Perinel Lori |
Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE) |
Italia |
Articolo 5 |
13.12.2005 |
A731 |
Prestige NV |
Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren |
Belgio |
Articolo 5 |
16.2.2006 |
A737 |
Puky GmbH & Co. KG |
Fortunastraße 11, 42489 Wülfrath |
Germania |
Articolo 5 |
21.8.2006 |
A778 |
ROG Kolesa, d.d. |
Letališka 29, 1000 Ljubljana |
Slovenia |
Articolo 5 |
1.5.2004 |
A538 |
Skeppshultcykeln AB |
Storgatan 78, 333 93 Skeppshult |
Svezia |
Articolo 5 |
29.3.2006 |
A745 |
Stevens Vertriebs GmbH |
Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg |
Germania |
Articolo 5 |
3.7.2006 |
A774 |
Trenga DE Vertriebs GmbH |
Großmoordamm 63-67, 21079 Hamburg |
Germania |
Articolo 5 |
10.5.2006 |
A746 |
Articolo 4
Le domande di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella tabella 4 sono respinte.
Tabella 4
Elenco delle parti le cui domande di esenzione sono state respinte
Denominazione |
Indirizzo |
Paese |
Firma Bikeland |
Ul. 15 Sierpnia 17, 96-500 Sochaczew |
Polonia |
NV 2 Bs |
Slagbaan 37, 3052 Blanden |
Belgio |
NV Simons |
Staatsbaan 279, 3460 Bekkevoort |
Belgio |
Articolo 5
La presente decisione è rivolta agli Stati membri e alle parti elencate agli articoli 1, 2, 3 e 4.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2006.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).
(4) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(5) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3; GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9; GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6; GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2; GU C 217 del' 11.7.1998, pag. 9; GU C 37 del' 11.2.1999, pag. 3; GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6; GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8; GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5; GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2; GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3; GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5; GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2; GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, e GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16.
(6) GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
14.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/15 |
AZIONE COMUNE 2006/773/PESC DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2006
che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1) per un periodo di 12 mesi. |
(2) |
L'accordo concluso tra il governo israeliano e l'Autorità palestinese precisa che il mandato iniziale di 12 mesi della missione può essere rinnovato per un ulteriore periodo di sei mesi a meno che tutte le Parti non convengano di mettere fine alla missione. |
(3) |
Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha ribadito il suo costante impegno per la missione EU BAM Rafah. |
(4) |
Sia la parte palestinese che la parte israeliana hanno approvato la proroga dell'EU BAM Rafah, conformemente all'articolo V dell'accordo concluso sulla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah alla frontiera tra Gaza e l'Egitto. |
(5) |
Occorre modificare di conseguenza l'azione comune 2005/889/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'azione comune 2005/889/PESC è modificata come segue:
1) |
l'articolo 3 è soppresso; |
2) |
l'articolo 13, paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione è pari a 1 696 659 EUR per il 2005 e a 5 903 341 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 24 maggio 2007.»; |
3) |
il secondo comma dell'articolo 16 è sostituito dal seguente testo: «Essa scade il 24 maggio 2007.»; |
4) |
l'articolo 17 è sostituito dal seguente testo: «Articolo 17 La presente azione comune è riesaminata al più tardi entro il 31 marzo 2007.». |
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
(1) GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.