ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
Direttiva 2006/92/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet ( 1 ) |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1650/2006 DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2006
che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 relativo alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell’Indonesia o della Malaysia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
A seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 769/2002 (2) («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 3 479 EUR/t sulle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00, originaria della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
(2) |
Nel dicembre 2004, in seguito alla scoperta di pratiche di elusione effettuate tramite l’India e la Thailandia, le misure sono state estese dal regolamento (CE) n. 2272/2004 (3) alle importazioni di cumarina spedita dall’India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell’India o della Thailandia. |
2. Richiesta
(3) |
Il 13 febbraio 2006 la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda per l’apertura di un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cumarina originarie della RPC («la domanda»). La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo dell’industria chimica (CEFIC) («il richiedente») per conto dell’unico produttore comunitario. |
(4) |
La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per ritenere che, dopo l’istituzione delle misure antidumping e antielusione sulle importazioni di cumarina originarie della RPC, la configurazione degli scambi abbia subito un cambiamento, come dimostra l’aumento notevole delle importazioni dello stesso prodotto dall’Indonesia e dalla Malaysia. |
(5) |
Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo tramite l’Indonesia e la Malaysia di cumarina originaria della RPC. È stato inoltre affermato che non c’erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a giustificare tali cambiamenti, a parte l’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di cumarina originarie della RPC. |
(6) |
Infine, il richiedente ha presentato prove per cui gli effetti riparatori delle misure antidumping istituite sulla cumarina originaria della RPC risulterebbero compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni di cumarina originarie della RPC sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di cumarina dall’Indonesia e dalla Malaysia. Esistevano, inoltre, elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avveniva a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure vigenti e che tali prezzi erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per la cumarina originaria della RPC. |
3. Apertura
(7) |
Con il regolamento (CE) n. 499/2006 (4) («il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cumarina originarie della RPC con le importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tali paesi e, conformemente agli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 15 del regolamento di base, ha chiesto alle autorità doganali di registrare le importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tali paesi, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 (codice TARIC 2932210016). |
4. Inchiesta
(8) |
La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese, dell’Indonesia e della Malaysia, ai produttori esportatori, agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e al richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori nella Repubblica popolare cinese nonché agli importatori comunitari citati nella domanda. Non sono noti produttori in Indonesia e in Malaysia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione potrebbe comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base o l’elaborazione di conclusioni sulla base dei dati disponibili. |
(9) |
Non sono pervenute risposte dai produttori o dagli esportatori della RPC, dell’Indonesia e della Malaysia. Le autorità indonesiane hanno risposto che non è noto alcun produttore di cumarina nel loro paese. |
5. Periodo dell’inchiesta
(10) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o marzo 2005 al 28 febbraio 2006 («PI»). Sono stati raccolti dati dal 2002 sino alla fine del PI per esaminare il presunto cambiamento della configurazione degli scambi. |
B. ESITO DELL’INCHIESTA
1. Considerazioni generali/livello di collaborazione
a) Indonesia e Malaysia
(11) |
Nessun produttore o esportatore indonesiano o malese di cumarina si è manifestato o ha collaborato all’inchiesta. Pertanto, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, è stato necessario elaborare conclusioni relative alle esportazioni di cumarina spedita dall’Indonesia e dalla Malaysia verso la Comunità sulla base dei dati disponibili. All’inizio dell’inchiesta, le autorità dell’Indonesia e della Malaysia erano state informate sulle conseguenze della mancata collaborazione, come previsto all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento di base. |
b) RPC
(12) |
Nessun produttore o esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta. |
(13) |
È stato comunicato alle società note che l’omessa collaborazione poteva comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. |
2. Prodotto in esame e prodotto simile
(14) |
Il prodotto che sarebbe oggetto di elusione è, come indicato nel regolamento iniziale, la cumarina attualmente classificabile al codice NC ex 2932 21 00. La cumarina è una polvere cristallina biancastra dall’odore caratteristico di fieno appena tagliato. È impiegata principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, che sono utilizzati nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi. |
(15) |
La cumarina può essere ottenuta attraverso due diversi processi di sintesi, partendo dal fenolo (reazione di Perkin), o dall’o-Cresolo (reazione di Raschig). Tuttavia, la cumarina prodotta tramite questi due processi ha le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base ed è destinata alle stesse applicazioni. |
(16) |
In mancanza di collaborazione delle parti in Indonesia e Malaysia, si deve concludere, in base alle informazioni disponibili e in mancanza di prove contrarie, che la cumarina esportata nella Comunità dalla RPC e quella spedita dall’Indonesia e dalla Malaysia hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinate alle stesse applicazioni. Esse devono pertanto essere considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. Cambiamento della configurazione degli scambi
(17) |
Come detto sopra, il cambiamento della configurazione degli scambi è stato attribuito al trasbordo tramite l’Indonesia e la Malaysia. |
(18) |
Dal momento che nessuna società indonesiana ha collaborato all’inchiesta, le esportazioni dall’Indonesia nella Comunità sono state determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, per stabilire i prezzi all’esportazione e i quantitativi importati dall’Indonesia sono stati utilizzati i dati Eurostat, le informazioni più attendibili a disposizione. |
(19) |
Importazioni significative dall’Indonesia nella Comunità sono iniziate immediatamente dopo l’avvio della precedente inchiesta antielusione contro l’India e la Thailandia, al livello di 12,5 tonnellate nel 2004, 15 tonnellate nel 2005 e 10 tonnellate nel periodo dell’inchiesta (pari all’1,7 % del consumo dell’UE). Parallelamente, le esportazioni cinesi verso l’Indonesia sono passate dalle 57 tonnellate del 2003 alle 83,8 tonnellate del periodo dell’inchiesta. |
(20) |
Tenuto conto dell’omessa collaborazione e in mancanza di prove contrarie, si conclude che tra il 2004 e la fine del periodo dell’inchiesta si è verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, l’Indonesia e la Comunità, dovuto al trasbordo di cumarina originaria della RPC tramite l’Indonesia. |
(21) |
Dal momento che nessuna società malese ha collaborato all’inchiesta, le esportazioni dalla Malaysia nella Comunità sono state determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, per stabilire i prezzi all’esportazione e i quantitativi importati dalla Malaysia sono stati utilizzati i dati Eurostat, le informazioni più attendibili a disposizione. |
(22) |
Le importazioni dalla Malaysia nella Comunità sono iniziate nel 2005, raggiungendo le 13 tonnellate nel 2005 e le 23 tonnellate nel periodo dell’inchiesta (pari al 3,9 % del consumo dell’UE). Contemporaneamente, le esportazioni cinesi verso la Malaysia sono passate dalle 23,6 tonnellate del 2004 alle 43,76 tonnellate del periodo dell’inchiesta. |
(23) |
Tenuto conto dell’omessa collaborazione e in mancanza di prove contrarie, si conclude che tra il 2005 e la fine del periodo dell’inchiesta si è verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e la Comunità, dovuto al trasbordo di cumarina originaria della RPC tramite la Malaysia. |
4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica
(24) |
In mancanza di cooperazione e di prove contrarie, si conclude che, dato che importazioni significative sono iniziate immediatamente dopo l’apertura della precedente inchiesta antielusione contro l’India e la Thailandia, in parallelo con un aumento delle esportazioni cinesi di cumarina verso l’Indonesia, il cambiamento della configurazione degli scambi è stato causato dalle misure antidumping e non da un’altra motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In proposito si osserva anche che non vi sono elementi indicanti l’esistenza di una vera produzione di cumarina in Indonesia. |
(25) |
In mancanza di cooperazione e di prove contrarie, si conclude che, dato che le importazioni sono iniziate nel 2005, dopo l’estensione delle misure sulle importazioni di cumarina spedite dall’India alla Thailandia e che, in parallelo, le esportazioni cinesi verso la Malaysia sono passate dalle 23,6 tonnellate del 2004 alle 43,76 tonnellate del 2005, il cambiamento della configurazione degli scambi è stato causato dalle misure antidumping e non da un’altra motivazione o giustificazione economica sufficiente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In proposito si osserva anche che non vi sono elementi indicanti l’esistenza di una vera produzione di cumarina in Malaysia. |
5. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili
(26) |
Appare chiaro dall’analisi dei flussi commerciali di cui sopra che il cambiamento della configurazione delle importazioni comunitarie è legato all’applicazione di misure antidumping e antielusione. Sul mercato comunitario, le importazioni dichiarate come originarie dell’Indonesia erano inesistenti fino al 2003, ammontavano a 4 tonnellate nello stesso anno, a 12,5 nel 2004, a 15 nel 2005 e a 10 nel periodo dell’inchiesta, per un valore pari all’1,7 % del consumo europeo. |
(27) |
L’inchiesta ha rivelato che le importazioni dall’Indonesia sono avvenute a livelli di prezzo inferiori al prezzo all’esportazione risultante dall’inchiesta iniziale, e molto al di sotto del valore normale iniziale. |
(28) |
Di conseguenza, si conclude che il cambiamento dei flussi commerciali e i prezzi anormalmente bassi delle esportazioni dall’Indonesia hanno compromesso gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di quantitativi che di prezzi di prodotti simili. |
(29) |
Appare chiaro dall’analisi dei flussi commerciali di cui sopra che il cambiamento della configurazione degli scambi è legato all’applicazione di misure antidumping e antielusione. Prima del 2005 non vi erano importazioni di cumarina nella Comunità, mentre ammontavano a 13 tonnellate in tale anno e a 23 nel periodo dell’inchiesta. |
(30) |
L’inchiesta ha rivelato che le importazioni dalla Malaysia sono avvenute a livelli di prezzo inferiori al prezzo all’esportazione risultante dall’inchiesta iniziale, e molto al di sotto del valore normale iniziale. |
(31) |
Di conseguenza, si conclude che il cambiamento dei flussi commerciali e i prezzi anormalmente bassi delle esportazioni dalla Malaysia hanno compromesso gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di quantitativi che di prezzi di prodotti simili. |
6. Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari
(32) |
Per determinare se fosse possibile provare l’esistenza del dumping in relazione alle esportazioni di cumarina dall’Indonesia nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i dati Eurostat conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. |
(33) |
In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, occorre dimostrare l’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari. |
(34) |
Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto e l’assicurazione, sulla base degli elementi contenuti nella domanda, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
(35) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta precedente e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI attuale, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emerso un dumping per le importazioni di cumarina dall’Indonesia nella Comunità. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è oltre il 100 %. |
(36) |
Per determinare se fosse possibile provare l’esistenza del dumping in relazione alle esportazioni di cumarina dalla Malaysia nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i dati Eurostat conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. |
(37) |
Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto e l’assicurazione, sulla base degli elementi contenuti nella domanda, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. |
(38) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta precedente e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del PI attuale, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emerso un dumping per le importazioni di cumarina dalla Malaysia nella Comunità. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è oltre il 100 %. |
C. MISURE
(39) |
Viste le suddette risultanze relative all’elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore rispetto alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito dall’Indonesia o dalla Malaysia, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o meno originario di quei paesi. |
(40) |
Il dazio esteso dovrebbe essere quello fissato all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario. |
(41) |
Conformemente agli articoli 13, paragrafo 3 e 14, paragrafo 5 del regolamento di base, che dispongono l’applicazione delle misure estese alle importazioni registrate a partire dalla data di registrazione, il dazio antidumping dovrebbe essere riscosso sulle importazioni di cumarina spedita dall’Indonesia e dalla Malaysia entrate nella Comunità con la registrazione prevista dal regolamento di apertura. |
D. RICHIESTE DI ESENZIONE
(42) |
Benché nel corso della presente inchiesta nessun effettivo produttore di cumarina sia risultato esistere in Indonesia o Malaysia o si sia manifestato alla Commissione, i nuovi produttori che vogliano presentare, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, una richiesta di esenzione dalla misura antidumping estesa dovranno compilare un questionario per consentire alla Commissione di stabilire se l’esenzione sia giustificata. L’esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell’utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che continuino ad essere attuate pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente e vi sono elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l’eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite. |
(43) |
Gli importatori potrebbero sempre beneficiare dell’esenzione nella misura in cui le loro importazioni provengano da produttori esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(44) |
Qualora sia concessa un’esenzione, il Consiglio modificherà di conseguenza il regolamento. Ogni esenzione sarà quindi oggetto di un controllo da parte della Commissione, per garantire il rispetto delle condizioni fissate. |
E. PROCEDURA
(45) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere la misura antidumping definitiva in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere ascoltate. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00, originaria della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00, spedita dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario dell’Indonesia o della Malaysia (codice TARIC 2932210016).
2. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 499/2006, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione B |
Ufficio: J-79 05/17 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (322) 2956505 |
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio può decidere l’esenzione delle importazioni che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 dal dazio esteso a norma dell’articolo 1.
Articolo 3
Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 499/2006.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 18.
(4) GU L 91 del 29.3.2006, pag. 3.
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2006 DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2006
che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) |
Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio (2) («il regolamento originario»), sulle importazioni di biciclette originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
2. INCHIESTA
(2) |
Mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), il 10 gennaio 2006 la Commissione ha avviato di sua iniziativa un’indagine a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'ambito del riesame è limitato agli aspetti di dumping concernenti un unico produttore esportatore, la Giant China Co. Ltd («Giant China» o «l’impresa»). |
(3) |
La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a farle ritenere che le circostanze che hanno determinato l'istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione prevalgono per l'impresa condizioni di economia di mercato, come dimostra il fatto che essa soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
(4) |
Il riesame intermedio parziale è stato avviato per determinare se l’impresa opera in condizioni di economia di mercato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, oppure se essa soddisfa i requisiti per fruire di un dazio individuale stabilito conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e in tale caso determinare il margine individuale di dumping dell’impresa nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuato dell’impresa nella Comunità. |
3. PROCEDIMENTO
(5) |
La Commissione ha notificato ufficialmente a Giant China, ai produttori comunitari e alle autorità della RPC dell’apertura dell’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
(6) |
Per consentire all’impresa di presentare domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari all’impresa e alle autorità della RPC. In seguito Giant China e le sue società collegate hanno presentato domanda per ottenere il TEM. |
(7) |
Una visita di verifica è stata effettuata presso la sede di Giant China e Giant Chengdu Co., Ltd, società collegata. |
4. IL PRODOTTO IN ESAME
(8) |
I prodotti oggetto del riesame come definito all’articolo 1 del regolamento originario, sono le biciclette e altri velocipedi (compresi furgoncini a triciclo ma esclusi i monocicli o unicicli), senza motore, originari della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 8712 00 10, 8712 00 30 ed ex 8712 00 80. |
5. PERIODO DELL'INCHIESTA
(9) |
L'inchiesta riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005. |
6. ESITO DELL’INCHIESTA
(10) |
L’inchiesta ha accertato che la società era collegata ad un altro produttore nella RPC che non ha risposto al formulario per ottenere il TEM entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(11) |
Si ricorda che è prassi consolidata della Commissione, nel caso di una serie di società collegate, esaminare se l'intero gruppo soddisfa le condizioni per la concessione del TEM. Ciò è ritenuto necessario per evitare che le vendite di un gruppo di imprese avvenga tramite le imprese collegate del gruppo nel caso in cui vengano adottate misure. Quindi nel caso in cui un’impresa figlia o qualunque altra impresa collegata sia produttrice e/o venditrice del prodotto in questione, tutte le suddette imprese devono rispondere al formulario TEM affinché si possa esaminare se soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. In assenza di tali dati non si può accertare se il gruppo in quanto tale soddisfa tutti i criteri del TEM. |
(12) |
Inoltre non è stato possibile determinare se l’impresa rispondeva a tutti i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base in quanto i dati disponibili non hanno reso possibile tale determinazione. |
(13) |
L’impresa è stata informata dalla Commissione delle misure di cui sopra e ha dichiarato la sua intenzione di non cooperare nel procedimento. |
7. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(14) |
Sulla base di quanto sopra si conclude che il riesame intermedio parziale delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione fabbricato dalla Giant China è chiuso e le misure di cui al considerando 1 confermate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È chiuso il riesame intermedio parziale in conformità con l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni di biciclette prodotte dalla Giant China Co. Ltd e originarie della Repubblica popolare cinese, oggetto di dumping a norma del regolamento (CE) n. 1524/2000 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005.
2. Le misure antidumping concernenti la Giant China Co. Ltd attualmente esistenti sono mantenute.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 175, 14.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183, 14.7.2005, pag. 1).
(3) GU C 5 del 10.1.2006, pag. 2.
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1652/2006 DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2006
che chiude il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
1. MISURE IN VIGORE
(1) |
Le misure attualmente in vigore sulle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco («FPF») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio (2). |
2. INCHIESTA ATTUALE
2.1. Domanda di riesame
(2) |
Dopo l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di FPF originarie della RPC, la Commissione ha ricevuto dalla società cinese Huvis Sichuan («il richiedente») una richiesta di avviare il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 428/2005, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(3) |
Il richiedente ha affermato di non aver esportato il prodotto in oggetto nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta in base a cui sono state istituite le misure antidumping, ovvero nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 («periodo dell’inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di FPF nella RPC soggetti alle misure antidumping in vigore. Inoltre, ha affermato che ha iniziato ad esportare FPF verso la Comunità dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. |
2.2. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori
(4) |
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria comunitaria l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 342/2006 (3), un riesame del regolamento (CE) n. 428/2005 relativo al richiedente e ha iniziato l’inchiesta. |
(5) |
A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 342/2006, è stato abrogato il dazio antidumping del 49,7 % imposto dal regolamento (CE) n. 428/2005 sulle importazioni di FPF prodotte, tra l’altro, dal richiedente. Contestualmente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di FPF prodotte dal richiedente. |
2.3. Prodotto in esame
(6) |
I prodotti oggetto dell’attuale riesame sono gli stessi dell’inchiesta in seguito a cui sono state adottate le misure in vigore sulle importazioni di FPF originarie, tra l’altro, della RPC («inchiesta iniziale»), vale a dire le fibre sintetiche di poliesteri in fiocco non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00. |
2.4. Parti interessate
(7) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame l’industria comunitaria, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. |
(8) |
I servizi della Commissione hanno inoltre inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento di economia di mercato («TEM») e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti. |
2.5. Periodo dell’inchiesta
(9) |
L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping copre il periodo che va dal 1o ottobre 2004 al 31 dicembre 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). |
3. ESITO DELL’INCHIESTA
3.1. Qualifica di «nuovo esportatore»
(10) |
L’inchiesta ha rivelato che il richiedente ha iniziato la sua attività di produzione nell’ottobre 2004, vale a dire dopo il periodo dell’indagine iniziale, e che non ha esportato il prodotto in esame in tale periodo. Si è quindi concluso che il richiedente soddisfa la prescrizione della prima frase dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(11) |
Tuttavia, è stato anche accertato che il richiedente era legato a un produttore cinese parzialmente di proprietà statale che produceva il prodotto in oggetto durante il periodo dell’indagine iniziale, ma che non ha cooperato in tale periodo. Dato che il produttore cinese collegato era soggetto al dazio antidumping definitivo in vigore, è stato constatato che non è rispettato il criterio della seconda frase dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che stabilisce che un nuovo esportatore o produttore deve dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto. |
(12) |
Il richiedente ha sostenuto che il produttore collegato non ha esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale. A sostegno di tale dichiarazione, egli ha fornito i bilanci certificati del produttore collegato per il periodo 2002-2004, i quali a suo avviso non contenevano alcuna indicazione di vendite all’esportazione effettuate nel PI iniziale. |
(13) |
Le prove presentate dal richiedente non dimostravano però che il produttore collegato non aveva effettivamente esportato il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta iniziale. I bilanci certificati, infatti, indicavano soltanto che non erano state effettuate esportazioni di prodotti di base, senza definire il significato preciso di prodotti di base, ovvero senza precisare in particolare se il prodotto in esame fosse considerato un «prodotto di base». A tale proposito, va notato che il produttore collegato produce anche prodotti diversi da quello in esame. Va inoltre osservato che, a parte la presentazione dei bilanci certificati, il produttore collegato non ha cooperato all’inchiesta attuale e che quindi le informazioni fornite da quest’impresa non hanno potuto essere verificate. Pertanto, non sono state fornite prove che dimostrassero che tutte le vendite effettuate nel PI iniziale ad acquirenti interni, ad esempio a operatori commerciali, erano effettivamente destinate al mercato interno e non in realtà all’esportazione verso la Comunità. Di conseguenza non è stato possibile determinare se siano state effettuate o meno vendite all’esportazione nel PI iniziale. |
(14) |
Dopo avere ricevuto comunicazione di quanto sopra, il richiedente ha affermato che le spiegazioni concernenti i bilanci certificati avrebbero dovuto essere chieste prima e ad ogni modo prima della comunicazione. A tale riguardo, va notato che il produttore cinese collegato era stato invitato a fornire informazioni, informato delle carenze e invitato a cooperare al procedimento in corso, ma ha rifiutato di farlo. I risultati riguardanti quest’impresa si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. In queste circostanze, una richiesta di ulteriori informazioni dopo i termini applicabili è stata considerata inappropriata e discriminatoria rispetto alle normali prassi seguite dalle istituzioni comunitarie nei confronti delle parti non cooperanti. Va notato che i risultati sono stati in ogni caso comunicati al richiedente, il quale ha avuto ampie possibilità di presentare osservazioni in merito. |
(15) |
L’argomento che il produttore collegato abbia o non abbia esportato verso la Comunità è comunque irrilevante, poiché, come menzionato sopra nel considerando 13 e in seguito nei considerando 18 e 31, il produttore collegato non ha cooperato al presente riesame e quindi la Commissione non ha potuto stabilire se il gruppo economico composto dal richiedente e dal produttore collegato abbia soddisfatto i requisiti per essere considerato operante in condizioni di economia di mercato. |
3.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(16) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. I criteri suddetti sono riportati di seguito in forma sintetica:
|
(17) |
Il richiedente ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base ed è stato invitato a compilare il relativo modulo di richiesta. |
(18) |
Come menzionato sopra al considerando 11, dall’inchiesta è emerso che il richiedente era collegato a un altro produttore del prodotto in esame situato in Cina. Nonostante fosse stato invitato a farlo, il produttore collegato non ha compilato un distinto modulo di richiesta del TEM. |
(19) |
Si ricorda che è una prassi consolidata della Commissione, nel caso di più società collegate, esaminare se l’intero gruppo soddisfa le condizioni per la concessione del TEM. Ciò è ritenuto necessario per evitare che le vendite di un gruppo di società siano effettuate attraverso una delle società collegate qualora vengano adottate misure. Quindi, se una società controllata o collegata produce e/o vende il prodotto in esame, tutte le società collegate devono presentare un modulo di richiesta del TEM, affinché possa essere esaminato se soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Di conseguenza, un’omissione a tale riguardo comporta l’impossibilità di stabilire se l’intero gruppo soddisfi tutte le condizioni per l’ottenimento del TEM. |
(20) |
La Commissione ha informato immediatamente il richiedente che in mancanza di una risposta da parte del produttore collegato, essa non avrebbe potuto esaminare se la società operasse in condizioni di economia di mercato. |
(21) |
Il richiedente ha risposto che le due imprese erano concorrenti sul mercato interno e non erano in buoni rapporti. Inoltre, ha sostenuto che la società collegata ha rifiutato di fornire informazioni riservate ai fini della presente inchiesta, temendo che queste potessero implicare un vantaggio concorrenziale per il suo concorrente, cioè il richiedente. |
(22) |
Va osservato che in conformità dell’articolo 19 del regolamento di base, il produttore collegato avrebbe potuto chiedere il trattamento riservato delle informazioni richieste, per eliminare qualsiasi preoccupazione riguardo alla divulgazione ai concorrenti di dati commerciali riservati. Invece, ha preferito non fornire le informazioni richieste, senza presentare alcuna richiesta di trattamento riservato. Pertanto, l’argomentazione del richiedente è stata respinta. |
(23) |
Il richiedente ha sostenuto inoltre che le decisioni della sua impresa non possono essere influenzate dal produttore collegato. A parte il fatto che quest’affermazione non è sostenuta da alcuna prova, essa è anche irrilevante poiché, come spiegato sopra, il TEM viene rifiutato in ogni caso se la società collegata al richiedente non compila il modulo per il suo ottenimento e non ne soddisfa le condizioni. Inoltre, anche se andrebbe esaminata la sostanza della dichiarazione, va notato che i dati disponibili nel presente caso indicavano, contrariamente a quanto ha dichiarato il richiedente, che il produttore collegato, avendo un membro nel consiglio di amministrazione del richiedente, poteva influire sulle sue decisioni. Il produttore collegato ha infatti la possibilità di bloccare le decisioni dell’impresa richiedenti l’unanimità e riguardanti le modifiche degli articoli concernenti l’associazione, lo scioglimento della joint-venture, i cambiamenti del capitale sociale, la scissione o la fusione dell’impresa con altre organizzazioni. Inoltre, la joint-venture del richiedente e del produttore collegato aveva lo scopo, definito nel capitolo 5 dell’accordo di collaborazione, di raggiungere «una posizione competitiva a livello di qualità e di prezzo sul mercato mondiale», di «produrre e vendere fibre di poliesteri in fiocco» e di «importare ed esportare prodotti e materie prime connesse alle fibre di poliesteri in fiocco»; questo indica che le due imprese hanno effettivamente cooperato e per lo meno adeguato le loro decisioni per ottimizzare la loro posizione sul mercato mondiale. L’argomentazione del richiedente ha dovuto pertanto essere respinta. |
(24) |
In seguito alla comunicazione, il richiedente ha ribadito che il produttore cinese collegato aveva solo un influsso minore o secondario sulle decisioni dell’impresa, perché il suo consenso era richiesto solo per le decisioni riguardanti l’esistenza stessa della società, ovvero le decisioni legate agli investimenti del produttore cinese collegato, mentre le decisioni commerciali venivano adottate in linea con la strategia globale del principale azionista, su cui il produttore non aveva alcun influsso. Inoltre, il produttore cinese collegato non partecipava alla gestione della società. |
(25) |
Il richiedente ha sostenuto inoltre che la decisione di respingere la sua richiesta del TEM unicamente sulla base della non cooperazione del produttore cinese collegato sarebbe ingiustificata, perché il rapporto costituiva solo un’esigenza tecnica senza alcuna importanza pratica per il richiedente. Inoltre, ha sostenuto che l’impresa non era collegata ad alcun produttore cinese esportatore di FPF soggetto alle misure antidumping in vigore, poiché l’impresa collegata non ha esportato verso la Comunità nel periodo dell’inchiesta iniziale e non poteva quindi cooperare nell’inchiesta iniziale e richiedere un dazio individuale. |
(26) |
Come indicato sopra nel considerando 23, la possibilità che l’impresa cinese collegata potesse esercitare un influsso significativo sulle operazioni commerciali del richiedente non può essere considerata minore o secondaria. Quest’influsso riguarda anzi aspetti cruciali, come descritto nel suddetto considerando. Inoltre, poiché l’impresa cinese collegata non ha cooperato all’inchiesta, la Commissione non ha potuto determinare se essa non abbia esportato verso la Comunità durante il periodo dell’inchiesta iniziale, come sostenuto. Le osservazioni del richiedente non presentavano alcun elemento per cui le conclusioni contenute nel considerando 13 potessero essere rivedute. In ogni caso, il fatto che l’impresa collegata non potesse chiedere il TEM o il TI durante l’inchiesta iniziale non esclude che essa sia soggetta alle misure in vigore, ossia al dazio residuo. |
(27) |
Infine, più in generale, è stato sostenuto che gli elementi principali in base a cui è stato deciso di respingere la richiesta del TEM del richiedente (ossia il rapporto con il produttore cinese collegato) erano già noti alla Commissione prima dell’avvio dell’inchiesta. |
(28) |
A tale riguardo, va notato che la ragione principale del rifiuto della domanda di ottenimento del TEM del richiedente, come indicato sopra nei considerando 13 e 23 e nel seguente considerando 31, non era l’esistenza stessa di un produttore cinese collegato, ma la sua non cooperazione e, conseguentemente, l’impossibilità di determinare, tra l’altro, fino a che punto lo Stato abbia influito sulle decisioni commerciali del richiedente e se il produttore collegato non abbia esportato durante il PI iniziale, come sostenuto. |
(29) |
Le richieste del richiedente sono pertanto state respinte. |
(30) |
Inoltre, non è stato possibile determinare se vi siano distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Infatti, il produttore collegato parzialmente di proprietà statale ha contribuito con diritti di utilizzo dei terreni al capitale sociale del richiedente. In mancanza di una cooperazione da parte del produttore collegato non è stato possibile concludere che tale distorsione non esiste. |
(31) |
Alla luce di queste considerazioni e in assenza di un modulo di richiesta del TEM debitamente motivato del produttore collegato al richiedente, la Commissione non ha potuto stabilire se il gruppo di imprese, ossia il richiedente e il suo produttore collegato, soddisfino i criteri per il TEM. |
3.3. Trattamento individuale («TI»)
(32) |
Con riferimento all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per i paesi a cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l’intero paese, a meno che le imprese non possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti per il trattamento individuale dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(33) |
Il richiedente, oltre al TEM, ha chiesto anche il TI qualora non potesse ottenere il TEM. Come indicato nel considerando 11, un produttore di FPF di proprietà parzialmente statale è collegato al richiedente. Poiché il produttore collegato non ha cooperato all’inchiesta attuale, i servizi della Commissione non hanno potuto stabilire se l’ingerenza dello Stato fosse tale da consentire un’elusione. Pertanto, è stato deciso di non concedere il TI al richiedente. |
(34) |
Il richiedente ha sostenuto che nel caso in questione un’elusione è improbabile poiché le due imprese sono concorrenti e quindi il produttore collegato non ha alcuna intenzione di far esportare nella Comunità i propri prodotti dal richiedente. |
(35) |
Va notato che il comportamento del produttore collegato è difficile da prevedere, dato che le due imprese sono collegate. Inoltre, come menzionato sopra nel considerando 23, la joint-venture delle due imprese aveva lo scopo di ottimizzare la posizione di entrambe le imprese sul mercato mondiale. Il rischio di elusione derivante dal fatto che un’impresa beneficiava di un margine di dumping inferiore a quello dell’altra è stato quindi ritenuto significativo. Il richiedente non ha fornito alcuna informazione che dimostri che tale rischio di elusione possa essere escluso. |
(36) |
Il richiedente ha contestato la decisione di respingere la sua richiesta di TI, sostenendo che una possibile elusione doveva essere affrontata con l’avvio di un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base e che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non imponeva alle imprese situate in Cina alcun obbligo di dimostrare la non elusione delle misure anti-dumping. |
(37) |
A tale riguardo, va notato che l’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base è chiaro in merito alle condizioni applicabili per l’istituzione di un dazio individuale nei casi in cui si applica l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), applicabile nel caso in questione non essendo stato possibile determinare se il richiedente soddisfi i criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c). L’articolo 9, paragrafo 5, lettera e), del regolamento di base stabilisce in particolare che l’ingerenza dello Stato non deve essere tale da consentire un’elusione. Come già indicato nel considerando 35, in mancanza della cooperazione di una delle imprese collegate, non è stato possibile stabilire se siano soddisfatte le condizioni per il TI. |
(38) |
Si è pertanto deciso di non concedere al richiedente il trattamento individuale. |
4. CONCLUSIONE
(39) |
Il presente riesame aveva lo scopo di determinare il margine individuale di dumping del richiedente, presumibilmente diverso dall’attuale margine residuo applicabile alle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. La richiesta si basava principalmente sull’asserzione che il richiedente soddisfa i criteri per il TEM. |
(40) |
Dato che l’inchiesta è giunta alla conclusione che, essendo mancata la cooperazione del produttore collegato, al richiedente non è concesso né il TEM né il TI, la Commissione non ha potuto stabilire se il margine di dumping individuale del richiedente sia effettivamente diverso dal margine di dumping residuo stabilito nell’inchiesta iniziale. Pertanto, occorre respingere la richiesta del richiedente e chiudere il riesame relativo ai nuovi esportatori. Il dazio antidumping residuo del 49,7 % stabilito nell’inchiesta iniziale deve quindi essere mantenuto. |
5. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
(41) |
In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 342/2006. |
6. COMUNICAZIONI
(42) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e delle considerazioni che hanno condotto alle conclusioni suddette e sono state invitate a presentare osservazioni in conformità dell’articolo 20 del regolamento di base. Le osservazioni delle parti sono state prese in considerazione, ove opportuno. |
(43) |
Il presente riesame non modifica la data di scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, delle misure istituite con regolamento (CE) n. 428/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato dal regolamento (CE) n. 342/2006.
2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 428/2005, a «tutte le altre imprese» della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal 26 febbraio 2006 sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco, registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 342/2006.
3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese del prodotto in esame fabbricato dalla Huvis Sichuan ed esportato nella Comunità.
4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1333/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 1).
(3) GU L 55 del 25.2.2006, pag. 14.
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1653/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
64,8 |
096 |
30,1 |
|
204 |
49,5 |
|
999 |
48,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
124,4 |
204 |
47,3 |
|
220 |
155,5 |
|
628 |
196,3 |
|
999 |
130,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
99,0 |
204 |
110,0 |
|
999 |
104,5 |
|
0805 20 10 |
204 |
80,9 |
999 |
80,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
69,6 |
400 |
84,2 |
|
528 |
75,5 |
|
624 |
86,7 |
|
999 |
79,0 |
|
0805 50 10 |
052 |
56,6 |
388 |
54,8 |
|
524 |
56,1 |
|
528 |
38,3 |
|
999 |
51,5 |
|
0806 10 10 |
052 |
116,6 |
400 |
211,5 |
|
508 |
248,6 |
|
999 |
192,2 |
|
0808 10 80 |
388 |
74,4 |
400 |
105,0 |
|
720 |
73,5 |
|
800 |
157,6 |
|
804 |
103,2 |
|
999 |
102,7 |
|
0808 20 50 |
052 |
99,0 |
400 |
216,1 |
|
720 |
83,9 |
|
999 |
133,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1654/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(5) |
I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 10 novembre 2006 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
18,78 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
18,78 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
18,78 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
18,78 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2041 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
20,41 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
20,41 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
20,41 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2041 |
|||
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 9 novembre 2006, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la gara parziale che scade il 9 novembre 2006, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 25,414 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1656/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(4) |
È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato. |
(5) |
Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione. |
(6) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio. |
(8) |
Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 novembre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||||||||||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 10 9900 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1102 90 30 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 40 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 10 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 19 30 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 60 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1103 20 20 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 69 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 12 90 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 10 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9110 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 19 50 9130 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 01 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 03 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 05 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 20 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 22 30 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 23 10 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 51 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 29 55 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 10 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1104 30 90 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9200 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 11 00 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9200 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 12 00 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9200 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 13 00 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9200 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1108 19 10 9300 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1109 00 00 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 30 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 30 99 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 40 90 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9100 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 90 50 9900 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 90 75 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
1702 90 79 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
2106 90 55 9000 |
C14 |
EUR/t |
0,00 |
|||||||||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).
Le altre destinazioni sono definite come segue:
C10 |
: |
Tutte le destinazioni. |
C11 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria. |
C12 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania. |
C13 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania. |
C14 |
: |
Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania. |
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1657/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
(5) |
A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione. |
(6) |
In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
(8) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 544/2006 (GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 24).
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 10 novembre 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
|||
Codice NC |
Descrizione dei prodotti (2) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi: |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
1002 00 00 |
segala |
— |
— |
1003 00 90 |
orzo |
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1004 00 00 |
avena |
— |
— |
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
|
|
– amido |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5): |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– altri (incluso allo stato naturale) |
— |
— |
|
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco: |
|
|
|
– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3) |
— |
— |
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
– a grani medi |
— |
— |
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Rotture |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina |
— |
— |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
(2) Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.
(3) Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.
(4) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(5) Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1658/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 29 settembre 2006, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1433/2006 della Commissione (2). |
(2) |
L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1433/2006 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1433/2006 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 270 del 29.9.2006, pag. 58.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 10 novembre 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
20,41 |
20,41 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1659/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2). |
(5) |
I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 10 novembre 2006 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
20,41 |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
20,41 |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2041 |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
20,41 |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2041 |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2041 |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2041 (2) |
|||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg sostanza secca |
20,41 |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2041 |
|||
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(2) L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1660/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 935/2006 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 3 al 9 novembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 935/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 172 del 24.6.2006, pag. 3.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/30 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1661/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 3 al 9 novembre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/31 |
DIRETTIVA 2006/92/CE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5,
vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), e segnatamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, i livelli di residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che ne risulti un quantitativo di residui quanto più basso e accettabile possibile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto, se del caso, anche delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. I livelli massimi di residui (LMR) comunitari rappresentano il limite superiore dei quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando sono state rispettate le buone pratiche agricole. |
(2) |
Gli LMR per gli antiparassitari vengono periodicamente riesaminati e modificati per tener conto dei nuovi dati al riguardo. Tali LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure quando le utilizzazioni autorizzate dagli Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando non sono state suffragate dai dati necessari le utilizzazioni in paesi terzi che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario. |
(3) |
La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere gli attuali LMR di numerosi antiparassitari sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori con la dieta alimentare. Essa ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte relative alla revisione dei LMR comunitari. Tali proposte sono state sottoposte all’esame della Commissione. |
(4) |
L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (5). È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori. |
(5) |
Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori ai suddetti antiparassitari attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali sostanze. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore ai nuovi LMR proposti nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti. |
(6) |
I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le voci relative a captan, diclorvos, ethion, e folpet sono soppresse.
Articolo 2
La direttiva 86/362/CEE è così modificata:
a) |
Nell’allegato II, parte A, sono aggiunte le righe relative a captan, ethion e folpet come previsto all’allegato I della presente direttiva. |
b) |
Nell’allegato II, parte A, il testo della riga relativa al dichlorvos è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente direttiva. |
Articolo 3
La direttiva 90/642/CEE è così modificata:
a) |
Nell’allegato II sono aggiunte le colonne relative a captan e folpet come previsto all’allegato III della presente direttiva. |
b) |
Nell’allegato II il testo delle righe relative a diclorvos e ethion è sostituito dal testo di cui all’allegato IV della presente direttiva. |
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 10 maggio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'11 maggio 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61).
(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/62/CE della Commissione (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 27).
(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/62/CE.
(4) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).
(5) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
ALLEGATO I
Residui di antiparassitari |
Quantità massime in mg/kg |
«Captan |
0,02 (1) Cereali |
Ethion |
0,01 (1) Cereali |
Folpet |
2 Frumento, orzo 0,02 (1) altri cereali |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
ALLEGATO II
Residui di antiparassitari |
Quantità massime in mg/kg |
«Diclorvos |
0,01 (1) Cereali |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
ALLEGATO III
Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg) |
||||
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti |
Captan |
Folpet |
||
«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio |
||||
|
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
Pompelmi |
|
|
||
Limoni |
|
|
||
Limette |
|
|
||
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) |
|
|
||
Arance |
|
|
||
Pomeli |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
0,02 (2) |
||
Mandorle |
0,3 |
|
||
Noci del Brasile |
|
|
||
Noci di acagiù |
|
|
||
Castagne e marroni |
|
|
||
Noci di cocco |
|
|
||
Nocciole |
|
|
||
Noci del Queensland |
|
|
||
Noci di pecan |
|
|
||
Pinoli |
|
|
||
Pistacchi |
|
|
||
Noci comuni |
|
|
||
Altri |
0,02 (2) |
|
||
|
3 (1) |
3 (1) |
||
Mele |
|
|
||
Pere |
|
|
||
Cotogne |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
Albicocche |
3 |
|
||
Ciliegie |
5 |
2 |
||
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) |
|
|
||
Prugne |
1 |
|
||
Altri |
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
|
|
||
|
0,02 (2) |
|
||
Uve da tavola |
|
0,02 (2) |
||
Uve da vino |
|
5 |
||
|
3 (1) |
3 (1) |
||
|
|
|
||
More |
3 (1) |
3 (1) |
||
More palustri |
|
|
||
More-lamponi |
|
|
||
Lamponi |
3 (1) |
3 (1) |
||
Altri |
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
|
|
||
Mirtilli neri |
|
|
||
Mirtilli rossi |
|
|
||
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) |
3 (1) |
3 (1) |
||
Uvaspina |
3 (1) |
3 (1) |
||
Altri |
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
|
0,02 (2) |
||
Avocadi |
|
|
||
Banane |
|
|
||
Datteri |
|
|
||
Fichi |
|
|
||
Kiwi |
|
|
||
Kumquat |
|
|
||
Litchi |
|
|
||
Manghi |
2 |
|
||
Olive (da tavola) |
|
|
||
Olive (da olio) |
|
|
||
Papaia |
|
|
||
Frutti della passione |
|
|
||
Ananassi |
|
|
||
Melagrane |
|
|
||
Altri |
0,02 (2) |
|
||
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi |
||||
|
|
0,02 (2) |
||
Barbabietole |
|
|
||
Carote |
0,1 |
|
||
Manioca |
|
|
||
Sedano rapa |
0,1 |
|
||
Rafano |
|
|
||
Topinambur |
|
|
||
Pastinaca |
|
|
||
Prezzemolo a grossa radice |
|
|
||
Ravanelli |
|
|
||
Salsefrica o barba di becco |
|
|
||
Patate dolci |
|
|
||
Navoni-rutabaga |
|
|
||
Navoni |
|
|
||
Igname |
|
|
||
Altri |
0,02 (2) |
|
||
|
0,02 (2) |
|
||
Agli |
|
|
||
Cipolle |
|
0,1 |
||
Scalogni |
|
|
||
Cipolline |
|
|
||
Altri |
|
0,02 (2) |
||
|
|
|
||
|
|
0,02 (2) |
||
Pomodori |
2 (1) |
2 (1) |
||
Peperoni |
0,1 |
|
||
Melanzane |
|
|
||
Gombo |
|
|
||
Altri |
0,02 (2) |
|
||
|
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
Cetrioli |
|
|
||
Cetriolini |
|
|
||
Zucchine |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
1 |
||
Meloni |
0,1 |
|
||
Zucche |
|
|
||
Cocomeri |
|
|
||
Altri |
0,02 (2) |
|
||
|
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
0,02 (2) |
|
||
|
|
0,02 (2) |
||
Cavoli broccoli |
|
|
||
Cavolfiori |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
0,02 (2) |
||
Cavoli di Bruxelles |
|
|
||
Cavoli cappuccio |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
0,02 (2) |
||
Cavoli cinesi |
|
|
||
Cavoli ricci |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
0,05 |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Crescione |
|
|
||
Dolcetta |
|
|
||
Lattuga |
|
2 |
||
Scarola |
2 |
|
||
Rucola |
|
|
||
Foglie e steli di brassica |
|
|
||
Altri |
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
|
0,02 (2) |
||
Spinaci |
0,1 |
|
||
Foglie di rapa (bieta da coste) |
|
|
||
Altri |
0,02 (2) |
|
||
|
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
|
0,02 (2) |
||
Cerfoglio |
|
|
||
Erba cipollina |
|
|
||
Prezzemolo |
0,1 |
|
||
Foglie di sedano |
|
|
||
Altri |
0,02 (2) |
|
||
|
|
|
||
Fagioli (non sgranati) |
2 (1) |
2 (1) |
||
Fagioli (senza baccello) |
2 (1) |
2 (1) |
||
Piselli (non sgranati) |
|
|
||
Piselli (sgranati) |
|
|
||
Altri |
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
|
|
||
Asparagi |
|
|
||
Cardi |
|
|
||
Sedani |
0,1 |
|
||
Finocchi |
|
|
||
Carciofi |
|
|
||
Porri |
2 |
|
||
Rabarbaro |
|
|
||
Altri |
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
Fagioli |
|
|
||
Lenticchie |
|
|
||
Piselli |
|
|
||
Lupini |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
0,02 (2) |
0,02 (2) |
||
Semi di lino |
|
|
||
Semi di arachide |
|
|
||
Semi di papavero |
|
|
||
Semi di sesamo |
|
|
||
Semi di girasole |
|
|
||
Semi di colza |
|
|
||
Semi di soia |
|
|
||
Semi di senape |
|
|
||
Semi di cotone |
|
|
||
Semi di canapa |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
0,05 |
0,1 |
||
Patate precoci |
|
|
||
Patate tardive |
|
|
||
|
0,05 (2) |
0,05 (2) |
||
|
0,05 (2) |
150 |
(1) Somma di captan e folpet.
(2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
ALLEGATO IV
Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg) |
||||
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti |
Diclorvos |
Ethion |
||
|
0,01 (1) |
0,01 (1) |
||
|
|
|
||
Pompelmi |
|
|
||
Limoni |
|
|
||
Limette |
|
|
||
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) |
|
|
||
Arance |
|
|
||
Pomeli |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
Mandorle |
|
|
||
Noci del Brasile |
|
|
||
Noci di acagiù |
|
|
||
Castagne e marroni |
|
|
||
Noci di cocco |
|
|
||
Nocciole |
|
|
||
Noci del Queensland |
|
|
||
Noci di pecan |
|
|
||
Pinoli |
|
|
||
Pistacchi |
|
|
||
Noci comuni |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
Mele |
|
|
||
Pere |
|
|
||
Cotogne |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
Albicocche |
|
|
||
Ciliegie |
|
|
||
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) |
|
|
||
Prugne |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Uve da tavola |
|
|
||
Uve da vino |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
More |
|
|
||
More palustri |
|
|
||
More-lamponi |
|
|
||
Lamponi |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
Mirtilli neri |
|
|
||
Mirtilli rossi |
|
|
||
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) |
|
|
||
Uvaspina |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Avocadi |
|
|
||
Banane |
|
|
||
Datteri |
|
|
||
Fichi |
|
|
||
Kiwi |
|
|
||
Kumquat |
|
|
||
Litchi |
|
|
||
Manghi |
|
|
||
Olive (da tavola) |
|
|
||
Olive (da olio) |
|
|
||
Papaia |
|
|
||
Frutti della passione |
|
|
||
Ananassi |
|
|
||
Melagrane |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
0,01 (1) |
|
||
|
|
0,01 (1) |
||
Barbabietole |
|
|
||
Carote |
|
|
||
Manioca |
|
|
||
Sedano rapa |
|
|
||
Rafano |
|
|
||
Topinambur |
|
|
||
Pastinaca |
|
|
||
Prezzemolo a grossa radice |
|
|
||
Ravanelli |
|
|
||
Salsefrica o barba di becco |
|
|
||
Patate dolci |
|
|
||
Navoni-rutabaga |
|
|
||
Navoni |
|
|
||
Igname |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
0,01 (1) |
||
Agli |
|
|
||
Cipolle |
|
|
||
Scalogni |
|
|
||
Cipolline |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
0,01 (1) |
||
|
|
|
||
Pomodori |
|
|
||
Peperoni |
|
|
||
Melanzane |
|
|
||
Gombo |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
Cetrioli |
|
|
||
Cetriolini |
|
|
||
Zucchine |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
Meloni |
|
|
||
Zucche |
|
|
||
Cocomeri |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
0,01 (1) |
||
|
|
|
||
Cavoli broccoli |
|
|
||
Cavolfiori |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
Cavoli di Bruxelles |
|
|
||
Cavoli cappuccio |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
Cavoli cinesi |
|
|
||
Cavoli ricci |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
0,01 (1) |
||
Crescione |
|
|
||
Dolcetta |
|
|
||
Lattuga |
|
|
||
Scarola |
|
|
||
Rucola |
|
|
||
Foglie e steli di brassica |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
0,01 (1) |
||
Spinaci |
|
|
||
Foglie di rapa (bieta da coste) |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
0,01 (1) |
||
|
|
0,01 (1) |
||
|
|
|
||
Cerfoglio |
|
|
||
Erba cipollina |
|
|
||
Prezzemolo |
|
2 |
||
Foglie di sedano |
|
|
||
Altri |
|
0,01 (1) |
||
|
|
0,01 (1) |
||
Fagioli (non sgranati) |
|
|
||
Fagioli (senza baccello) |
|
|
||
Piselli (non sgranati) |
|
|
||
Piselli (sgranati) |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
|
|
||
Asparagi |
|
|
||
Cardi |
|
|
||
Sedani |
|
0,1 |
||
Finocchi |
|
|
||
Carciofi |
|
|
||
Porri |
|
|
||
Rabarbaro |
|
|
||
Altri |
|
0,01 (1) |
||
|
|
0,01 (1) |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
0,01 (1) |
0,01 (1) |
||
Fagioli |
|
|
||
Lenticchie |
|
|
||
Piselli |
|
|
||
Lupini |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
0,01 (1) |
0,02 (1) |
||
Semi di lino |
|
|
||
Semi di arachide |
|
|
||
Semi di papavero |
|
|
||
Semi di sesamo |
|
|
||
Semi di girasole |
|
|
||
Semi di colza |
|
|
||
Semi di soia |
|
|
||
Semi di senape |
|
|
||
Semi di cotone |
|
|
||
Semi di canapa |
|
|
||
Altri |
|
|
||
|
0,01 (1) |
0,01 (1) |
||
Patate precoci |
|
|
||
Patate tardive |
|
|
||
|
0,02 (1) |
3 |
||
|
0,02 (1) |
0,02 (1) |
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2006
recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus
[notificata con il numero C(2006) 5281]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/759/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci per individuare e controllare la salmonella e altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi comportano per la salute pubblica. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (2), ha stabilito un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus a livello di produzione primaria. |
(3) |
Al fine di raggiungere l’obiettivo comunitario gli Stati membri devono mettere in atto programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus e sottoporli al parere della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2160/2003. |
(4) |
Alcuni Stati membri hanno presentato i loro programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus. |
(5) |
Tali programmi sono stati ritenuti conformi alla normativa veterinaria comunitaria e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003. |
(6) |
Tali programmi nazionali di controllo devono pertanto essere approvati. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati i programmi nazionali per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione della specie Gallus gallus presentati dagli Stati membri elencati nell’allegato.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1003/2005 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12).
(2) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1168/2006 (GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4).
ALLEGATO
|
Belgio |
|
Repubblica ceca |
|
Danimarca |
|
Germania |
|
Estonia |
|
Grecia |
|
Spagna |
|
Francia |
|
Irlanda |
|
Italia |
|
Cipro |
|
Lettonia |
|
Lituania |
|
Ungheria |
|
Paesi Bassi |
|
Austria |
|
Polonia |
|
Portogallo |
|
Slovenia |
|
Slovacchia |
|
Finlandia |
|
Svezia |
|
Regno Unito |
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio previsti dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità
[notificata con il numero C(2006) 5306]
(Fanno fede le sole versioni spagnola, tedesca, inglese, italiana, portoghese e svedese)
(2006/760/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (1),
visto il regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Entro il 31 ottobre 2006, la Commissione deve fissare gli importi assegnati a ciascuno Stato membro interessato per l’aiuto alla diversificazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006, per l’aiuto supplementare alla diversificazione di cui all’articolo 7 dello stesso regolamento e per l’aiuto transitorio a favore di taluni Stati membri di cui all’articolo 9 del medesimo. |
(2) |
Gli importi dell’aiuto alla diversificazione e dell’aiuto supplementare alla diversificazione sono calcolati in base alle tonnellate di quota di zucchero rinunciata nella campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro in questione, secondo il disposto dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 968/2006. |
(3) |
L’aiuto transitorio all’Austria e alla Svezia deve essere integralmente a disposizione di questi due Stati membri a decorrere dalla campagna 2006/2007, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi, per Stato membro interessato, dell’aiuto alla diversificazione e dell’aiuto supplementare alla diversificazione di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 320/2006, fissati in rapporto alle quote rinunciate nella campagna di commercializzazione 2006/2007, sono indicati nell’allegato della presente decisione.
L’importo dell’aiuto transitorio all’Austria e alla Svezia di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 320/2006 è indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il Regno di Spagna, l’Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.
(2) GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32.
ALLEGATO
Importi per Stato membro dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio
Campagna 2006/2007
(in EUR) |
|||
Stato membro |
Aiuto alla diversificazione |
Aiuto supplementare alla diversificazione |
Aiuto transitorio a taluni Stati membri |
España |
10 196 475,75 |
— |
— |
Ireland |
21 818 970,00 |
21 818 970,00 |
— |
Italia |
85 271 723,40 |
42 635 861,70 |
— |
Österreich |
— |
— |
9 000 000,00 |
Portugal |
3 856 371,00 |
1 928 185,50 |
— |
Sverige |
4 660 539,00 |
— |
5 000 000,00 |
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale
[notificata con il numero C(2006) 5311]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/761/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone. |
(2) |
La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. |
(3) |
In seguito alla notifica, a metà agosto e all'inizio di settembre 2006, di focolai di febbre catarrale da parte delle autorità competenti di Belgio, Germania, Francia e Paesi Bassi, la Commissione ha più volte modificato la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la delimitazione delle zone soggette a restrizioni. |
(4) |
La Francia e la Germania hanno comunicato alla Commissione, rispettivamente in data 13 e 16 ottobre 2006, nuovi casi confermati di febbre catarrale. È opportuno modificare, alla luce di tali dati, la delimitazione delle zone soggette a restrizione in questi paesi. |
(5) |
La decisione 2005/393/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2005/393/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/693/CE (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 52).
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2005/393/CE è così modificato:
1. |
L'elenco relativo alla Francia delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) è sostituito dal seguente: «Francia Zona di protezione:
Zona di sorveglianza:
|
2. |
L'elenco relativo alla Germania delle zone soggette a restrizioni nella Zona F (sierotipo 8) è sostituito dal seguente: «Germania: Baden-Württemberg Stadtkreis Heidelberg Nel Landkreis Karlsruhe: Bad Schönborn, Graben-Neudorf, Ubstadt-Weiher, Linkenheim-Hochstetten, Eggenstein-Leopoldshafen, Dettenheim, Philippsburg, Oberhausen-Rheinhausen, Waghäusel, Hambrücken, Kronau, Forst, Karlsdorf-Neuthard Stadtkreis Mannheim Nel Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Külsheim, Wertheim Nel Neckar-Odenwald-Kreis: Walldürn, Buchen, Mudau, Limbach, Waldbrunn, Neckargerach, Zwingenberg, Neunkirchen, Schwarzach, Aglasterhausen, Höpfingen, Hardheim, Fahrenbach, Mosbach Rhein-Neckar-Kreis Baviera Stadt Aschaffenburg Landkreis Aschaffenburg Landkreis Main-Spessart-Kreis Landkreis Miltenberg Nel Landkreis Bad Kissingen: Gemeinden Motten, Zeitlofs, Wildflecken, Bad Brückenau, Riedenberg, Oberleichtersbach, Schondra, Wartmannsroth, Elferhausen, Euerdorf, Bad Bocklet, Burkardroth, Bad Kissingen, Oberthulba, Aura, Gerode, Fuchsstadt, Hammelburg Brema Freie Hansestadt Bremen — Stadtgemeinde — escluso lo Stadtbremischen Überseehafengebiet in Bremerhaven Assia L'intero Land Bassa Sassonia Nel Landkreis Ammerland: Gemeinden Apen, Bad Zwischenahn, Edewecht e Westerstede Nel Landkreis Aurich: Gemeinden Krummhörn, Hinte e Ihlow Stadt Braunschweig Landkreis Celle Landkreis Cloppenburg Stadt Delmenhorst Landkreis Diepholz Stadt Emden Landkreis Emsland Landkreis Gifhorn Landkreis Goslar Stadt Göttingen Landkreis Göttingen Landkreis Grafschaft Bentheim Landkreis Hameln-Pyrmont Landeshauptstadt Hannover Region Hannover Landkreis Helmstedt Landkreis Hildesheim Landkreis Holzminden Nel Landkreis Leer: Städte Leer e Weener e Gemeinden Brinkum, Bunde, Detern, Filsum, Hesel, Holtland, Jemgum, Moormerland, Nortmoor, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Uplengen e Westoverledingen Landkreis Nienburg (Weser) Landkreis Northeim Landkreis Oldenburg Landkreis Osnabrück Stadt Osnabrück Landkreis Osterode am Harz Landkreis Peine Nel Landkreis Rotenburg (Wümme): Hellwege, Ahausen, Westerwalsede, Kirchwalsede, Visselhövede, Brockel, Bothel, Hemsbünde, Rotenburg (Wümme), Hassendorf, Sottrum Stadt Salzgitter Landkreis Schaumburg Nel Landkreis Soltau-Fallingbostel: Rethem (Aller), Frankenfeld, Ahlden (Aller), Grethem, Gilten, Schwarmstedt, Buchholz (Aller), Essel, Hademstorf, Eickeloh, Hodenhagen, Walsrode, Böhme, Häuslingen, gemeindefreier Bezirk Osterheide, Fallingbostel, Bomlitz, Neuenkirchen, Soltau, Wietzendorf, Munster, Lindwedel Landkreis Vechta Landkreis Verden Landkreis Wolfenbüttel Stadt Wolfsburg Renania Settentrionale — Vestfalia L'intero Land Renania — Palatinato L'intero Land Saarland L'intero Land Sassonia-Anhalt Nel Kreis Mansfelder Land: Wippra Nel Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg Nel Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, Wulferstedt Nel Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly Nell'Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen Nel Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen Kreis Wernigerode Turingia Stadt Eisenach Kreis Eichsfeld Nel Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen Nel Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda Kreis Nordhausen Nel Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen Nel Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee Unstrut-Hainich-Kreis Wartburgkreis» |
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/56 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
recante alcune misure di protezione contro la febbre catarrale in Bulgaria
[notificata con il numero C(2006) 5315]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/762/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 ottobre 2006 la Bulgaria ha comunicato alla Commissione che erano stati riscontrati anticorpi nei confronti della febbre catarrale (bluetongue) in capre sentinella a Slivarovo, nel distretto amministrativo di Burgas, nella parte sudorientale del paese al confine con la Turchia («zona colpita»). |
(2) |
La Bulgaria, visto che aderirà alla Comunità il 1o gennaio 2007, ha comunicato alla Commissione di aver immediatamente vietato i movimenti in uscita dalla zona colpita di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni, in conformità alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), e alla decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3). |
(3) |
La diffusione della febbre catarrale a partire dalla zona colpita potrebbe costituire un serio pericolo per la salute degli animali nella Comunità. |
(4) |
In attesa di ulteriori indagini epidemiologiche e di laboratorio, occorre sospendere le importazioni nella Comunità di animali delle specie a rischio di febbre catarrale che siano originari della zona colpita o che vi abbiano transitato, nonché del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni. |
(5) |
Dato che non è possibile che lo sperma, gli ovuli e gli embrioni prodotti anteriormente al 1o luglio 2006 costituiscano un problema, la sospensione delle importazioni deve applicarsi unicamente allo sperma, agli ovuli e agli embrioni prodotti successivamente a tale data. |
(6) |
È opportuno che, alla luce dell'evoluzione della situazione e dei risultati di ulteriori indagini condotte dalla Bulgaria, le misure previste dalla presente decisione vengano riviste quanto prima in occasione di una riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri sospendono le importazioni di animali delle specie a rischio di febbre catarrale originari dei territori o delle parti di tali territori elencati nell'allegato o che vi abbiano transitato.
2. Gli Stati membri sospendono le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni raccolti o prodotti successivamente al 1o luglio 2006, originari dei territori o delle parti di tali territori elencati nell'allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(3) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/693/CE (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 52).
ALLEGATO
Parti del territorio della Bulgaria di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:
Codice ISO del paese |
Denominazione del paese |
Descrizione della parte di territorio |
||
BG |
Bulgaria |
Distretto amministrativo di:
|