ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 302

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
1 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1623/2006 del Consiglio, del 17 ottobre 2006, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 7/2005 che adotta misure autonome e transitorie in vista dell’apertura di un contingente tariffario comunitario per alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1624/2006 della Commissione, del 31 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1625/2006 della Commissione, del 31 ottobre 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1626/2006 della Commissione, del 31 ottobre 2006, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o novembre 2006

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ( 1 )

29

 

*

Regolamento (CE) n. 1629/2006 della Commissione, del 31 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2006 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri

41

 

*

Regolamento (CE) n. 1630/2006 della Commissione, del 31 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 933/2002 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 851/95

43

 

*

Regolamento (CE) n. 1631/2006 della Commissione, del 31 ottobre 2006, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie) per le navi battenti bandiera svedese

45

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2006, recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto [notificata con il numero C(2006) 5109]

47

 

*

Decisione della Commissione, del 31 ottobre 2006, che modifica la decisione 2005/359/CE per quanto riguarda i porti di scarico dei tronchi di quercia (Quercus L.) non scortecciati provenienti dagli Stati Uniti d’America [notificata con il numero C(2006) 5142]

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1623/2006 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2006

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 7/2005 che adotta misure autonome e transitorie in vista dell’apertura di un contingente tariffario comunitario per alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’allargamento dell’Unione europea in data 1o maggio 2004, la Comunità e la Svizzera hanno deciso di procedere all’adeguamento delle concessioni tariffarie previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli (1) (di seguito «l’accordo»), che è entrato in vigore il 1o giugno 2002. In particolare esse hanno deciso di modificare gli allegati 1 e 2 dell’accordo, che elencano le concessioni, per estendere un contingente tariffario comunitario in esenzione doganale ad un nuovo prodotto, la cicoria Witloof (codice NC 0705 21 00).

(2)

In attesa della modifica formale, la Comunità e la Svizzera hanno deciso di applicare le concessioni adeguate su base autonoma e transitoria a decorrere dal 1o maggio 2004.

(3)

Per assicurare l'estensione del contingente ai prodotti del codice NC 0705 21 00 a decorrere dal 1o maggio 2004, il regolamento (CE) n. 7/2005 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie in vista dell’apertura di un contingente tariffario comunitario per alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera (2), ha previsto per un periodo transitorio un nuovo contingente tariffario autonomo limitato a questi prodotti.

(4)

L’allegato 2 dell’accordo, come adeguato dalla decisione n. 3/2005 del comitato misto per l’agricoltura istituito con l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 19 dicembre 2005, concernente l’adeguamento, in seguito all’allargamento dell’Unione europea, degli allegati 1 e 2 (3), fissa contingenti tariffari comunitari estesi ai prodotti del codice NC 0705 21 00.

(5)

L’allegato 2 dell’accordo è attuato dal regolamento (CE) n. 1630/2006 della Commissione, del 31 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 933/2002 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 851/95 (4), che entra in vigore il 1o settembre 2006.

(6)

Il regolamento (CE) n. 7/2005 dovrebbe pertanto essere abrogato a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 7/2005 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)  GU L 4 del 6.1.2005, pag. 1.

(3)  GU L 346 del 29.12.2005, p. 33.

(4)  GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 43.


1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1624/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

51,1

096

27,3

204

46,3

999

41,6

0707 00 05

052

109,1

096

81,8

204

36,5

999

75,8

0709 90 70

052

98,0

204

39,5

999

68,8

0805 50 10

052

67,9

388

48,3

524

56,1

528

46,3

999

54,7

0806 10 10

052

84,0

400

206,2

508

274,1

999

223,8

0808 10 80

096

29,0

388

89,1

400

101,9

404

100,4

800

159,5

804

153,2

999

105,5

0808 20 50

052

113,5

720

55,5

999

84,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1625/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1571/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 27.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 1o novembre 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

31,27

9,60

1701 99 10 (2)

31,27

5,08

1701 99 90 (2)

31,27

5,08

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1626/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o novembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o novembre 2006

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

0,00

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

15,13

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

15,13

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(17.10.2006-30.10.2006)

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

163,35 (3)

100,75

174,96

164,96

144,96

155,86

Premio sul Golfo (EUR/t)

18,98

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

10,81

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 22,88 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 32,69 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (2), stabilisce un modulo generale obbligatorio di notificazione degli aiuti di Stato.

(2)

A seguito dell’adozione da parte della Commissione dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (3), è necessario modificare alcune parti del modulo di notificazione.

(3)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 794/2004, le schede di informazioni complementari 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1628/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), e l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, a norma dell’articolo 87 del trattato CE, che a determinate condizioni gli aiuti che rispettano la carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l’erogazione degli aiuti a finalità regionale sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(2)

La Commissione ha applicato, in numerose decisioni, gli articoli 87 ed 88 del trattato ai regimi di aiuti a finalità regionale per gli investimenti nelle regioni assistite e ha inoltre esposto la sua politica, in particolare negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (3) e nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (4). Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti per investimenti a finalità regionale, e visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale da essa pubblicati sulla base di tali disposizioni, onde garantire una supervisione efficace e semplificare le formalità amministrative senza indebolire il controllo della Commissione, è opportuno che quest’ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98.

(3)

Essendo volti a sopperire alle carenze delle regioni svantaggiate, gli aiuti di Stato a finalità regionale promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti a finalità regionale promuovono l’ampliamento, la razionalizzazione, l’ammodernamento e la diversificazione delle attività delle imprese ubicate nelle regioni più sfavorite, in particolare incoraggiando le imprese a insediarvi nuovi stabilimenti.

(4)

Per determinare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l’intensità dell’aiuto e, pertanto, l’importo dell’aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Per calcolare l’equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi d’interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di riferimento sono i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su Internet.

(5)

Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento si applica soltanto ai regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale. Si tratta di regimi di aiuti nei quali è possibile calcolare esattamente l’equivalente sovvenzione lordo come percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, contributi in conto interessi e misure fiscali limitate). I prestiti pubblici devono essere considerati trasparenti in presenza delle normali garanzie e purché non comportino rischi anomali e qualsiasi elemento di garanzia statale possa ritenersi escluso. In linea di principio, i regimi di aiuti che comportano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale non devono essere considerati trasparenti. Tuttavia, un regime di aiuto può essere considerato trasparente se, prima della sua applicazione, il metodo utilizzato per calcolare l’intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato dalla Commissione, previa notificazione alla stessa dopo l’adozione del presente regolamento. La Commissione valuterà il metodo in conformità della sua comunicazione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (5). Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non devono essere considerati aiuti trasparenti. I regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti devono essere sempre notificati alla Commissione. Le notificazioni di regimi di aiuti a finalità regionale non trasparenti saranno valutate dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

(6)

Il presente regolamento deve applicarsi anche agli aiuti ad hoc, vale a dire ad aiuti individuali non concessi in base a un regime di aiuti, se l’aiuto ad hoc è utilizzato per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, e la componente ad hoc non supera il 50 % degli aiuti totali da concedere per l’investimento. Va ricordato che gli aiuti individuali concessi alle piccole e medie imprese al di fuori di qualsiasi regime di aiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(7)

Sono esentati dall’obbligo di notificazione gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale esentati a norma del presente regolamento devono contenere un espresso riferimento ad esso.

(8)

Il presente regolamento non si applica a determinati settori nei quali vigono norme specifiche. Gli aiuti concessi in detti settori restano soggetti all’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Ciò vale per l’industria carbonifera e siderurgica, per i settori delle fibre sintetiche, della costruzione navale, della pesca e dell’acquacoltura. Nel settore agricolo, il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato. Esso deve applicarsi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ad eccezione della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all’atto della loro commercializzazione (6). Le attività agricole necessarie per preparare un prodotto alla prima vendita, nonché la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione. Il presente regolamento deve garantire che possano sempre essere raggiunte le intensità di aiuto a favore delle imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (7).

(9)

La Commissione valuta sempre in modo meno favorevole gli aiuti destinati a settori particolari. I regimi di aiuti agli investimenti destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi non dovrebbero quindi beneficiare dell’esenzione dalla notificazione prevista dal presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale per investimenti destinati ad attività turistiche devono essere considerati come non indirizzati a settori specifici ed esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

(10)

Gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza e altri servizi concessi ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 70/2001 sono compatibili con il mercato comune a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti non devono pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(11)

Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per meglio garantire che l’aiuto sia proporzionato e limitato all’importo necessario, è opportuno che i massimali siano espressi in termini di intensità d’aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi di aiuto.

(12)

È opportuno definire ulteriori condizioni che i regimi di aiuti o gli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento devono soddisfare. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, tali aiuti non devono, in genere, avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l’impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell’interesse comunitario. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti a finalità regionale concessi in relazione a investimenti iniziali ai sensi del presente regolamento. I regimi di aiuti a finalità regionale relativi ad aiuti al funzionamento restano soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti a piccole imprese di nuova creazione, diversi dagli aiuti agli investimenti o a servizi di consulenza, restano parimenti soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(13)

Poiché la Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse generale, gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, devono essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Detti aiuti restano pertanto soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(14)

Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, il presente regolamento prevede la possibilità di calcolare l’aiuto agli investimenti sulla base dei costi dell’investimento oppure sulla base dei costi relativi ai nuovi posti di lavoro direttamente connessi con il progetto d’investimento.

(15)

Gli aiuti di importo elevato rimangono soggetti a una valutazione individuale da parte della Commissione prima che sia data loro esecuzione. Di conseguenza, gli aiuti che superino una determinata soglia, concessi a una singola impresa o a un singolo stabilimento sulla base di un regime di aiuti esistente, sono esclusi dall’esenzione di cui al presente regolamento e restano soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Onde evitare che grandi progetti di investimento vengano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento deve essere considerato un progetto unico qualora l’investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell’arco di un periodo di tre anni e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se l’investimento iniziale è economicamente indivisibile, la Commissione terrà conto dei collegamenti tecnici, funzionali e strategici e dell’immediata prossimità geografica. L’indivisibilità economica verrà valutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappresenti un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realizzato da un’impresa, da più imprese che ripartiscono i costi dell’investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell’ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint-venture).

(16)

È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione, promuovano investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite e costituiscano un incentivo allo sviluppo di nuove attività. Prima dell’avvio dei lavori del progetto sovvenzionato le autorità responsabili devono pertanto confermare per iscritto che, a prima vista, esso soddisfa le condizioni di ammissibilità. La comunicazione per iscritto include la comunicazione mediante fax o posta elettronica.

(17)

In considerazione delle specificità degli aiuti a finalità regionale, l’esenzione di cui al presente regolamento non deve essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, quando l’importo degli aiuti cumulati superi i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non devono essere cumulati con aiuti d’importanza minore («de minimis») concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis (8) in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

(18)

Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia agli aiuti direttamente connessi con i quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti che attengano all’attività d’esportazione, né agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

(19)

Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno predisporre un formulario tipo che gli Stati membri utilizzano per comunicare alla Commissione informazioni sintetiche ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea quando, conformemente al presente regolamento, venga data esecuzione a regimi di aiuti o vengano concessi aiuti ad hoc. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative alle registrazioni che gli Stati membri devono tenere in ordine ai regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento. Al fine di semplificare il trattamento amministrativo e tenuto conto dell’ampia disponibilità della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche devono essere trasmesse in formato elettronico. Per migliorare la trasparenza degli aiuti a finalità regionale nella Comunità allargata, gli Stati membri dovrebbero pubblicare il testo integrale del regime di aiuti e comunicare alla Commissione l’indirizzo Internet della pubblicazione.

(20)

Alla luce dell’esperienza acquisita in materia dalla Commissione, in particolare della frequenza con la quale occorre in genere procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento.

(21)

Il presente regolamento si applica fatto salvo l’obbligo degli Stati membri di notificare la concessione di aiuti individuali, in conformità degli obblighi assunti in relazione ad altri strumenti di aiuti di Stato, e in particolare l’obbligo di notificare o comunicare alla Commissione gli aiuti concessi a un’impresa beneficiaria di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Esso si applica anche agli aiuti ad hoc che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, qualora gli aiuti ad hoc vengano utilizzati per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale e la componente ad hoc non superi il 50 % degli aiuti totali da concedere per l’investimento.

2.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti concessi nei seguenti settori:

a)

pesca e acquacoltura;

b)

costruzione navale;

c)

industria carboniera;

d)

siderurgia;

e)

fibre sintetiche.

Il presente regolamento non si applica alle attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del trattato; si applica alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87.

3.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti tipi di aiuti:

a)

aiuti a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all’attività di esportazione;

b)

aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d’importazione.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «aiuto» si intende qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

b)

per «piccola o media impresa (PMI)» si intende una piccola o media impresa quale definita all’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;

c)

per «investimento iniziale» si intende:

i)

un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento, all’estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; oppure

ii)

l’acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente.

La mera acquisizione di azioni di un’impresa non viene considerata come un investimento iniziale;

d)

per «aiuti ad hoc» si intendono gli aiuti individuali che non sono concessi in base a un regime di aiuti;

e)

per «attivi materiali» si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari;

f)

per «attivi immateriali» si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;

g)

per «grande progetto di investimento» si intende un investimento iniziale in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, calcolata ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data di concessione dell’aiuto. Onde evitare che venga artificiosamente suddiviso in sottoprogetti, un grande progetto di investimento verrà considerato un progetto unico qualora l’investimento iniziale sia effettuato da una o più imprese nell’arco di un triennio e consista di elementi di capitale fisso combinati in modo economicamente indivisibile;

h)

per «intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo (ESL) attuale» si intende il valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili;

i)

per «regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale» si intendono i regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale dei quali è possibile calcolare esattamente l’equivalente sovvenzione lordo in percentuale della spesa ammissibile ex ante senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio regimi che utilizzano sovvenzioni, contributi in conto interessi, misure fiscali limitate);

j)

per «inizio dei lavori» si intende l’inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità, qualunque sia la data anteriore;

k)

per «creazione di posti di lavoro» s’intende l’incremento netto del numero di unità di lavoratori per anno (ULA) direttamente impiegati nello stabilimento considerato rispetto alla media nei 12 mesi precedenti; ULA sono il numero di occupati a tempo pieno in un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e stagionali costituiscono frazioni di ULA;

l)

per «costi salariali» si intende l’importo totale effettivamente pagabile da parte del beneficiario dell’aiuto relativamente ai posti di lavoro in questione, comprendente il salario lordo, prima delle imposte, e i contributi obbligatori quali gli oneri sociali;

m)

per «posti di lavoro creati direttamente da un progetto di investimento» si intendono i posti di lavoro che riguardano l’attività alla quale si riferisce l’investimento e che vengono creati nel corso dei tre anni successivi alla realizzazione integrale dell’investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all’aumento del tasso di utilizzo del potenziale generato dall’investimento;

n)

per «prodotti agricoli» si intendono:

i)

i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (10);

ii)

i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

iii)

i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;

o)

per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d’origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];

p)

per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

q)

per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

r)

per «attività turistiche» si intendono le seguenti attività commerciali ai sensi della NACE rev. 1.1 (11):

i)

NACE 55: servizi di alberghi e ristoranti;

ii)

NACE 63.3: servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; servizi di assistenza turistica;

iii)

NACE 92: servizi ricreativi, culturali e sportivi.

2.   I regimi che utilizzano prestiti pubblici sono considerati trasparenti ai sensi del paragrafo 1, lettera i), se sono assistiti dalle normali garanzie, non comportano rischi anormali e può pertanto ritenersi che non contengano un elemento di garanzia statale; i regimi che utilizzano garanzie statali o prestiti pubblici con un elemento di garanzia statale sono considerati trasparenti se, prima dell’applicazione del regime, il metodo utilizzato per calcolare l’intensità di aiuto della garanzia statale è stato accettato a seguito della notificazione alla Commissione dopo l’adozione del presente regolamento. Le partecipazioni pubbliche e gli aiuti compresi in misure a favore del capitale di rischio non sono considerati trasparenti.

Articolo 3

Condizioni per l’esenzione

1.   I regimi trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:

a)

qualsiasi aiuto accordato nell’ambito di un regime del genere rispetti tutte le condizioni di cui al presente regolamento;

b)

il regime contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Gli aiuti a concorrenza dell’importo stabilito ai sensi dell’articolo 7, lettera e), concessi in base a un regime di cui al paragrafo 1, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

3.   Gli aiuti ad hoc utilizzati soltanto per integrare aiuti concessi sulla base di un regime trasparente di aiuti per investimenti a finalità regionale, che non superino il 50 % degli aiuti totali da concedere per l’investimento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti concessi direttamente rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Aiuti all’investimento iniziale

1.   Gli aiuti all’investimento iniziale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sempre che:

a)

gli aiuti vengano concessi in regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;

b)

l’intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale regionale in vigore al momento in cui viene concesso l’aiuto per la regione nella quale l’investimento ha luogo, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013.

Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento e degli aiuti al settore dei trasporti, i massimali di cui alla letttera b) possono essere aumentati di 20 punti percentuali per gli aiuti per investimenti iniziali concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

2.   Oltre alle condizioni generali per l’esenzione stabilite dal presente regolamento, gli aiuti devono soddisfare le seguenti condizioni specifiche:

a)

l’investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l’intero investimento;

b)

gli attivi immateriali, per essere ammissibili, devono:

i)

essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti a finalità regionale;

ii)

essere considerati ammortizzabili;

iii)

essere acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;

iv)

figurare all’attivo dell’impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti a finalità regionale per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni nel caso di PMI;

c)

qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevazioni, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Tuttavia, ove il massimale di intensità di aiuto, approvato in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, se del caso aumentato ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, superi il 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza.

La condizione di cui al primo comma, lettera a), non impedisce la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico durante il periodo precisato alla medesima lettera, a condizione che l’attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto.

3.   I massimali di cui al paragrafo 1 si applicano a un’intensità di aiuto calcolata in percentuale delle spese di investimento, materiali e immateriali, ammissibili o in percentuale dei costi salariali preventivati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che l’aiuto non superi l’importo più favorevole che risulta dall’applicazione dell’uno o dell’altro sistema di calcolo.

4.   I costi di investimento ammissibili vengono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o riduzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità degli aiuti definita in termini di ESL, l’attualizzazione delle rate di aiuto avviene in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.

5.   In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Qualora l’acquisizione sia accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese sono da aggiungere ai costi di acquisizione.

6.   I costi relativi all’acquisizione di attivi diversi rispetto ai terreni e agli immobili in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l’obbligo di rilevare l’attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d’investimento o per tre anni nel caso di PMI.

7.   Nel settore dei trasporti le spese destinate all’acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non sono ammissibili per gli aiuti agli investimenti iniziali.

8.   Tranne nel caso di PMI e di rilevamenti, gli attivi acquisiti dovrebbero essere nuovi. In caso di rilevamento, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi di investimento in attivi immateriali. Per le grandi imprese, tali costi sono ammissibili solo fino a un massimo del 50 % della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

9.   Qualora l’aiuto venga calcolato in base ai costi salariali, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i posti di lavoro devono essere creati direttamente da un progetto d’investimento;

b)

i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell’investimento; ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni in caso di PMI.

10.   In deroga al paragrafo 1, le intensità massime degli aiuti agli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere aumentate fino:

a)

al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;

b)

al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni ammissibili ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR, calcolati a norma della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (12), e purché soddisfi tutte le altre condizioni previste da detta raccomandazione.

Articolo 5

Necessità degli aiuti

1.   Il presente regolamento esenta gli aiuti concessi nell’ambito dei regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale soltanto se, prima dell’avvio dei lavori del progetto, il beneficiario ha presentato la relativa domanda e, con riferimento a domande presentate alle autorità nazionali o regionali dopo il 1o gennaio 2007 per aiuti a finalità regionale, l’autorità responsabile della gestione del regime ha confermato per iscritto che, fatta salva una verifica dettagliata del risultato finale, il progetto soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime. Un rimando esplicito a queste due condizioni deve essere inserito nel regime di aiuti. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente articolo, l’intero progetto non è ammissibile per aiuti a finalità regionale.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai regimi di aiuti in base ai quali un’esenzione o una riduzione fiscale è concessa automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale per le autorità.

Articolo 6

Cumulo

1.   I massimali d’aiuto di cui all’articolo 4 si applicano all’importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari.

2.   Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

3.   Gli aiuti per investimenti a finalità regionale esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.

Articolo 7

Aiuti soggetti all’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione

I seguenti aiuti non sono esentati dall’obbligo di notificazione previsto dal presente regolamento e restano soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato:

a)

i regimi non trasparenti di aiuti per investimenti a finalità regionale;

b)

i regimi di aiuti a finalità regionale destinati a specifici settori di attività economica nel ramo manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti per investimenti a finalità regionale destinati ad attività turistiche non sono considerati come destinati a settori specifici;

c)

i regimi di aiuti a finalità regionale che sovvenzionano le spese di funzionamento;

d)

i regimi di aiuti a finalità regionale che forniscono aiuti diversi dagli investimenti o dagli aiuti ai servizi di consulenza a favore di piccole imprese di recente costituzione;

e)

gli aiuti regionali a favore di grandi progetti di investimento concessi sulla base di regimi di aiuti esistenti, qualora l’importo complessivo degli aiuti di ogni provenienza superi il 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con spesa ammissibile di 100 milioni di EUR, applicando il massimale standard di aiuto in vigore per le grandi imprese nella carta nazionale degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui l’aiuto deve essere concesso;

f)

gli aiuti ad hoc a finalità regionale, diversi da quelli esentati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;

g)

gli aiuti agli investimenti concessi a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione della Commissione che dichiari gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato comune.

Articolo 8

Trasparenza e controllo

1.   Quando applicano un regime di aiuti oppure concedono un aiuto ad hoc esentato in virtù del presente regolamento, entro venti giorni lavorativi gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a detto aiuto, secondo il modello di cui all’allegato I. Tale sintesi è trasmessa in formato elettronico.

2.   Ogniqualvolta vengono concessi aiuti a finalità regionale sulla base di regimi di aiuti esistenti a favore di grandi progetti di investimento che non superano la soglia per la singola notificazione fissata all’articolo 7, lettera e), gli Stati membri, entro venti giorni lavorativi dalla concessione degli aiuti da parte dell’autorità competente, devono fornire alla Commissione, in forma elettronica, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all’allegato II in forma elettronica. Tali informazioni sono pubblicate in forma sintetica sul sito Internet della Commissione (http://europa.eu.int/comm/competition/)

3.   Gli Stati membri conservano registrazioni dettagliate dei regimi di aiuti esentati in virtù del presente regolamento e degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi. Tali registrazioni devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti in virtù di tale qualifica. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati devono trasmettere alla Commissione entro venti giorni lavorativi, ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare il rispetto dei requisiti fissati dal presente regolamento.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (13).

5.   Gli Stati membri devono pubblicare il testo integrale dei regimi di aiuti che rientrano nel campo d’applicazione del presente regolamento e devono comunicare alla Commissione l’indirizzo del sito Internet su cui è stato pubblicato. Tale informazione deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentare ai sensi del paragrafo 4. I progetti per i quali sono state sostenute spese prima della data di pubblicazione del regime non possono beneficiare di aiuti a finalità regionale.

Articolo 9

Entrata in vigore e periodo di validità

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica ai regimi di aiuti che sono in atto o a cui verrà data esecuzione dopo il 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.

2.   Le notificazioni non ancora esaminate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del regolamento stesso. I regimi di aiuti cui venga data esecuzione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell’ambito di tali regimi, in assenza di un’autorizzazione della Commissione e in violazione dell’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati in virtù del presente regolamento purché ne soddisfino le condizioni.

Alla scadenza del periodo di validità del presente regolamento, i regimi esentati dal presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione fino alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

(2)  GU C 120 del 20.5.2006, pag. 2.

(3)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(4)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 8).

(5)  GU C 71 dell’11.3.2000, pag. 14.

(6)  GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 1994.

(7)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(8)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(9)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(10)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(11)  Nomenclatura delle attività economiche nella Comunità europea.

(12)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(13)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale

(da trasmettere in formato elettronico all’indirizzo stateaidgreffe@cec.eu.int)

Image

Image


ALLEGATO II

Formulario per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a favore di grandi progetti di investimenti che non superano le soglie di cui all’articolo 7, lettera e)

1.

Aiuti a favore di (denominazione dell’impresa beneficiaria/delle imprese beneficiarie degli aiuti):

2.

Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti):

3.

Enti pubblici che forniscono l’assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti):

4.

Stato membro nel quale viene effettuato l’investimento:

5.

Regione (livello NUTS 3) nella quale viene effettuato l’investimento:

6.

Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) nel quale viene effettuato l’investimento:

7.

Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente):

8.

Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi):

9.

Breve descrizione del progetto di investimento:

10.

Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR):

11.

Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in EUR:

12.

Intensità degli aiuti (% in ESL):

13.

Condizioni cui è subordinata l’erogazione del sostegno previsto (se del caso):

14.

Date previste di inizio e di conclusione del progetto:

15.

Data di concessione degli aiuti:


1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/41


REGOLAMENTO (CE) N. 1629/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2006 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/119/CE del Consiglio (3) relativa alla protezione degli animali definisce le nozioni di macellazione e abbattimento.

(2)

Gli articoli 4 e 7 del regolamento (CE) n. 1010/2006 della Commissione (4) non precisano che anche «l'abbattimento» degli animali è da considerarsi una misura eccezionale di sostegno del mercato allo stesso titolo della macellazione.

(3)

In considerazione del fatto che gli Stati membri non hanno potuto inserire in tempo utile la nozione di «abbattimento» nelle rispettive legislazioni nazionali e tenuto conto della recente modifica del regolamento (CE) n. 1010/2006, alcuni Stati membri potrebbero incontrare difficoltà a rispettare il termine previsto all'articolo 10 di detto regolamento, in base al quale i pagamenti ai beneficiari delle misure eccezionali di sostegno del mercato devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2006. Occorre pertanto prolungare di alcuni mesi detto termine di pagamento.

(4)

È dunque necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1010/2006.

(5)

Le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75 che prevedono l'adozione delle misure in parola sono in vigore dall'11 maggio 2006. È perciò opportuno prevedere che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1010/2006 è modificato come segue.

1)

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La macellazione e l'abbattimento anticipati di almeno 6 settimane di una parte del gruppo di riproduzione, al fine di ridurre la produzione di uova da cova di cui ai codici NC 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 e 0105 99 50, sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75, a condizione tuttavia che nessun volatile sia rimesso in produzione sui siti in questione nel corso di tale periodo.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di unità indicato nell'allegato IV e per il periodo definito in detto allegato.»

2)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   La macellazione e l'abbattimento anticipati delle “pollastre mature per la deposizione” sono considerati misure eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

2.   Una compensazione per la macellazione e l'abbattimento anticipati di cui al paragrafo 1 è concessa a ciascuno Stato membro interessato, entro il limite del numero massimo di volatili indicato nell'allegato VII e per il periodo definito in detto allegato.

Il massimale per la compensazione è stabilito forfettariamente a 3,2 EUR/pollastra matura per la deposizione.»

3)

All'articolo 10, la data del «31 dicembre 2006» è sostituita dalla data del «31 marzo 2007».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'11 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006.

(3)  GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

(4)  GU L 180 del 4.7.2006, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1256/2006 (GU L 228 del 22.8.2006, pag. 9).


1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/43


REGOLAMENTO (CE) N. 1630/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 933/2002 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli originari della Svizzera e che abroga il regolamento (CE) n. 851/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom, del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’allargamento dell’Unione europea del 1o maggio 2004, la Comunità e la Svizzera hanno deciso di procedere all’adeguamento delle concessioni tariffarie previste dall’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli (2) (di seguito «l’accordo»), che è entrato in vigore il 1o giugno 2002. In particolare, hanno deciso di modificare gli allegati 1 e 2 dell'accordo, nei quali erano elencate le concessioni, al fine di estendere un contingente tariffario comunitario in esenzione doganale ad un nuovo prodotto, cicoria witloof, del codice NC 0705 21 00.

(2)

In attesa della modifica formale, la Comunità e la Svizzera hanno deciso di applicare le concessioni modificate su base autonoma e transitoria a decorrere dal 1o maggio 2004.

(3)

Per assicurare l'estensione del contingente ai prodotti del codice NC 0705 21 00 a decorrere dal 1o maggio 2004, il regolamento (CE) n. 7/2005 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie in vista dell’apertura di un contingente tariffario comunitario per alcuni prodotti agricoli originari della Svizzera (3), ha previsto per un periodo transitorio un contingente tariffario autonomo limitato a questi prodotti.

(4)

L'allegato 2 dell'accordo, come modificato dalla decisione n. 3/2005 del Comitato misto per l'agricoltura istituito con l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 19 dicembre 2005, concernente l’adeguamento, in seguito all’allargamento dell’Unione europea, degli allegati 1 e 2 (4), stabilisce dei contingenti tariffari estesi ai prodotti del codice NC 0705 21 00. È quindi necessario adeguare le corrispondenti disposizioni attuative.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 933/2002 della Commissione (5).

(6)

Il regolamento (CE) n. 7/2005 è abrogato dal regolamento (CE) n. 1623/2006 (6) a decorrere dal 1o settembre 2006. Il presente regolamento deve pertanto applicarsi alla stessa data.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 933/2002, la riga corrispondente al numero d’ordine 09.0925 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine

Codice NC

Codice TARIC

Descrizione

Aliquota del dazio

Volume del contingente

(in tonnellate, peso netto)

«09.0925

0705 11 00

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

 

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), compresa la cicoria Witloof (Cichorium intybus var. foliosum), fresche o refrigerate

esenzione

3 000»

Articolo 2

Per l'anno 2006, il volume del contingente tariffario comunitario n. 09.0925 è ridotto del quantitativo utilizzato anteriormente alla data di cui all'articolo 3, nell'ambito del contingente tariffario comunitario n. 09.0947 previsto dal regolamento (CE) n. 7/2005.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o settembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(3)  GU L 4 del 6.1.2005, pag. 1.

(4)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 33.

(5)  GU L 144 dell’1.6.2002, pag. 22.

(6)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/45


REGOLAMENTO (CE) N. 1631/2006 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

recante divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie) per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

44

Stato membro

Svezia

Stock

SOL/3A/BCD

Specie

Sogliola (Solea Solea)

Zona

IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie)

Data

6 ottobre 2006


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

[notificata con il numero C(2006) 5109]

(2006/749/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione della Commissione 2004/4/CE (2) è in linea di massima vietato importare nella Comunità tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti dall’Egitto. Per la campagna d’importazione 2005/2006 tuttavia è stato consentito l’ingresso nella Comunità di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» purché fossero rispettate specifiche condizioni.

(2)

Nel corso della campagna d’importazione 2005/2006 si è registrato un ridotto numero d’intercettazioni di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

L’Egitto ha presentato un rapporto relativo alle cause di dette intercettazioni. Tale rapporto precisa ulteriori e più rigorosi provvedimenti presi dall’Egitto nei confronti delle «zone indenni da organismi nocivi» e degli esportatori interessati dalle intercettazioni in questione. Alcune zone sono state rimosse dall’elenco delle «zone indenni da organismi nocivi» per la campagna d’importazione 2006/2007. Due degli esportatori interessati sono stati formalmente diffidati ed un esportatore è stato fatto oggetto di un divieto d’esportare per la campagna 2006/2007.

(4)

Alla luce delle informazioni fornite dall’Egitto la Commissione ha potuto stabilire che il fatto di consentire l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto non comporta un rischio di diffusione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith purché siano rispettate specifiche condizioni.

(5)

È quindi opportuno consentire l’ingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto per la campagna d’importazione 2006/2007.

(6)

Occorre perciò modificare di conseguenza la decisione 2004/4/CE.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/4/CE è così modificata:

1)

L’articolo 2 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1 le date «2005/2006» sono sostituite da «2006/2007»;

b)

nel paragrafo 2 le parole «campagna d’importazione 2005/2006» sono sostituite da «campagna d’importazione di cui al paragrafo 1».

2)

All’articolo 3 le parole «campagna d’importazione 2005/2006» sono sostituite da «campagna d’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1».

3)

All’articolo 4 la data «30 agosto 2006» è sostituita da «31 agosto 2007».

4)

All’articolo 7 la data «30 settembre 2006» è sostituita da «30 settembre 2007».

5)

L’allegato è così modificato:

a)

al paragrafo 1, lettera b), punto iii), la data «2005/2006» è sostituita da «2006/2007»;

b)

al secondo trattino del paragrafo 1, lettera b), punto iii), la data «1o gennaio 2006» è sostituita da «1o gennaio 2007»;

c)

al paragrafo 1, lettera b), punto xii), la data «1o gennaio 2006» è sostituita da «1o gennaio 2007»;

d)

al paragrafo 5, secondo comma, le parole «campagna d’importazione 2005/2006» sono sostituite da «campagna d’importazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/840/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 63).


1.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/49


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2006

che modifica la decisione 2005/359/CE per quanto riguarda i porti di scarico dei tronchi di quercia (Quercus L.) non scortecciati provenienti dagli Stati Uniti d’America

[notificata con il numero C(2006) 5142]

(2006/750/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2000/29/CE, i tronchi di quercia (Quercus L.) originari dei paesi del Nordamerica non possono in linea di massima venir introdotti nella Comunità completi di corteccia in quanto ciò comporta il rischio d’introdurre anche il Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, che provoca l’avvizzimento della quercia.

(2)

La decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America (2), consente l’importazione di detti tronchi provenienti dagli Stati Uniti a determinate condizioni.

(3)

L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2005/359/CE dispone che lo scarico dei tronchi in questione possa aver luogo unicamente nei porti elencati nell’allegato II della decisione stessa. È opportuno aggiungere all’elenco dell’allegato II i porti di Riga e Koper, secondo quanto richiesto rispettivamente da Lettonia e Slovenia, e cancellare il porto di Lauterborg, secondo quanto richiesto dalla Francia, previa consultazione degli altri Stati membri a norma di quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione anzidetta.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2005/359/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 114 del 4.5.2005, pag. 14.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

PORTI DI SCARICO

1.

Amsterdam

2.

Anversa

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Brema

6.

Bremerhaven

7.

Copenaghen

8.

Amburgo

9.

Klaipeda

10.

Koper

11.

Larnaca

12.

Livorno

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lisbona

16.

Marsiglia

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Napoli

20.

Nordenham

21.

Porto

22.

Pireo

23.

Ravenna

24.

Riga

25.

Rostock

26.

Rotterdam

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Stralsund

30.

Valencia

31.

Valletta

32.

Venezia

33.

Vigo

34.

Wismar

35.

Zeebrugge»