ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 290

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
20 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1562/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle

1

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle

2

 

*

Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

6

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1564/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1565/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, relativo al rilascio di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1566/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1567/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

17

 

 

Regolamento (CE) n. 1568/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

19

 

 

Regolamento (CE) n. 1569/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1570/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1571/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

27

 

*

Regolamento (CE) n. 1572/2006 della Commissione, del 18 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità

29

 

 

Regolamento (CE) n. 1573/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

35

 

 

Regolamento (CE) n. 1574/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2006 al 28 febbraio 2007

37

 

 

Regolamento (CE) n. 1575/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1421/2006

39

 

 

Regolamento (CE) n. 1576/2006 della Commissione, del 19 ottobre 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

40

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2006, che fissa, per la campagna 2006/2007, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 4884]  ( 1 )

41

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1562/2006 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2006

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 1708/87 del Consiglio (2) la Comunità ha approvato un accordo con la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle. Nell’ambito di tale accordo le due parti hanno condotto negoziati ai fini della sua sostituzione con un accordo di partenariato nel settore della pesca.

(2)

In seguito a tali negoziati, nel marzo 2005 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3)

L’accordo di partenariato nel settore della pesca prevede un rafforzamento della cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

(4)

È opportuno approvare detto accordo.

(5)

Con l’entrata in vigore del nuovo accordo, il regolamento (CEE) n. 1708/87 diventerà obsoleto. Per motivi di chiarezza occorre pertanto abrogare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle (in seguito denominato «accordo»).

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1708/87 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  Parere reso il 6 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 160 del 20.6.1987, pag. 1.


ACCORDO DI PARTENARIATO

nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DELLE SEICELLE,

in seguito denominata «Seicelle»,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e le Seicelle, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per la pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, all’instaurazione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a stabilire un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca nelle Seicelle e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità nelle acque delle Seicelle e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle acque delle Seicelle, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e sviluppare il settore della pesca nelle Seicelle,

le condizioni per l’accesso delle navi della Comunità alle acque delle Seicelle,

le modalità di controllo della pesca nelle acque delle Seicelle, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità delle Seicelle»: l’autorità delle Seicelle competente per la pesca;

b)

«autorità della Comunità»: la Commissione europea;

c)

«nave della Comunità»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

d)

«società mista»: una società commerciale costituita nelle Seicelle da armatori o da imprese nazionali delle parti per l’esercizio di attività di pesca o di attività correlate;

e)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e delle Seicelle, le cui funzioni sono descritte nell’articolo 9 del presente accordo.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque delle Seicelle, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in dette acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Le parti cooperano alla definizione e all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca nelle acque delle Seicelle e avviano a tal fine un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di adottare qualsiasi misura in materia.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, sia congiuntamente sia unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuati sulla base del presente accordo.

4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

5.   In particolare, l’ingaggio di marittimi delle Seicelle a bordo delle navi della Comunità è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo statistico

1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e le Seicelle si adoperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca delle Seicelle. A questo scopo le parti tengono ogni anno una riunione scientifica congiunta, alternativamente nella Comunità e nelle Seicelle.

2.   Sulla base delle conclusioni della riunione scientifica annuale e dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 e adottano di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

3.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente o nell’ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC), al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Oceano Indiano e cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati.

Articolo 5

Accesso delle navi della Comunità alla pesca nelle acque delle Seicelle

1.   Le Seicelle si impegnano ad autorizzare le navi della Comunità ad esercitare attività di pesca nella propria zona di pesca, in conformità del presente accordo, del protocollo e del relativo allegato.

2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla regolamentazione in vigore nelle Seicelle. Le autorità delle Seicelle notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

3.   Le Seicelle sono responsabili dell’effettiva applicazione delle disposizioni in materia di controllo delle attività di pesca previste dal protocollo. Le navi della Comunità cooperano con le autorità delle Seicelle preposte a tale controllo.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo nonché della legislazione che disciplina la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione delle Seicelle.

Articolo 6

Licenze

1.   Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca delle Seicelle solo le navi della Comunità in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.

2.   La procedura per il rilascio della licenza di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   La Comunità versa alle Seicelle una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è composta dai due elementi seguenti, fra loro correlati:

a)

l’accesso delle navi della Comunità alla pesca nelle Seicelle;

b)

il sostegno finanziario fornito dalla Comunità ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile e dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque delle Seicelle.

2.   La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca nelle Seicelle in base ad una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

3.   La contropartita finanziaria concessa dalla Comunità è versata annualmente in conformità del protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita per i seguenti motivi:

a)

gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nelle acque delle Seicelle;

b)

una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi della Comunità, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)

un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi della Comunità, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)

la ridefinizione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione di una politica settoriale della pesca nelle Seicelle, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle due parti;

e)

la denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 12;

f)

la sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 8

Promozione della cooperazione a livello degli operatori economici e della società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle diverse misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale e degli investimenti.

4.   Le parti incoraggiano, in particolare, la creazione di società miste che perseguono un interesse comune. La creazione di società miste nelle Seicelle e il trasferimento di navi della Comunità verso tali società sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione delle Seicelle e della legislazione comunitaria.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione e la valutazione dell’attuazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, paragrafo 2;

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

d)

ridefinisce eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta l’anno, alternativamente nelle Seicelle e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio delle Seicelle.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia in conformità dell’articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali, tra l’altro, il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi della Comunità o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 13

Sospensione

1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle disposizioni dell’accordo stesso. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Protocollo e allegato

Il protocollo e l’allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   Il presente accordo abroga e sostituisce, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l’accordo del 1987 tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle.

2.   Tuttavia, il protocollo che fissa, per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1 del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di adozione a tal fine necessarie.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1563/2006 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2006

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 1494/88 (2) il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità economica europea, un accordo con la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore. In conformità delle disposizioni dell’accordo, le due parti hanno avviato negoziati ai fini della sua sostituzione con un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(2)

In seguito a tali negoziati, il 24 novembre 2004 è stato siglato un nuovo accordo.

(3)

L’accordo prevede un rafforzamento della cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

(4)

È opportuno approvare detto accordo.

(5)

Con l’entrata in vigore del nuovo accordo, il regolamento (CEE) n. 1494/88 diventerà obsoleto; per motivi di chiarezza occorre pertanto abrogare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore.

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1494/88 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1)  Parere reso il 6 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 137 del 2.6.1988, pag. 18.


ACCORDO DI PARTENARIATO

nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità»,

e

L’UNIONE DELLE COMORE,

in seguito denominata «Comore»,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e le Comore, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per la pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, all’instaurazione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a stabilire un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca nelle Comore e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità nelle acque comoriane e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle acque comoriane, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, e dello sviluppo del settore della pesca nelle Comore,

le condizioni di accesso delle navi della Comunità alle acque comoriane,

le modalità di controllo della pesca nelle acque comoriane, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

«autorità comoriane»: il ministero della Pesca delle Comore;

b)

«autorità della Comunità»: la Commissione europea;

c)

«nave della Comunità»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

d)

«società mista»: una società commerciale costituita nelle Comore da armatori o da imprese nazionali delle parti per l’esercizio di attività di pesca o di attività correlate;

e)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e delle Comore, le cui funzioni sono descritte nell’articolo 9 del presente accordo.

Articolo 3

Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque comoriane, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in dette acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2.   Fatta salva la sovranità delle Comore, le parti cooperano alla definizione e all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca nelle acque comoriane e avviano a tal fine un dialogo politico sulle riforme necessarie. Esse si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di adottare qualsiasi misura in materia.

3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, sia congiuntamente sia unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuati sulla base delle disposizioni del presente accordo.

4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

5.   In particolare, l’ingaggio di marittimi locali a bordo delle navi della Comunità è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo le parti si adoperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nelle acque comoriane.

2.   Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e tenuto conto dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 del presente accordo e adottano di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

3.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente o nell’ambito della IOTC, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Oceano Indiano e cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati.

Articolo 5

Accesso delle navi della Comunità alla pesca nelle acque comoriane

1.   Le Comore si impegnano ad autorizzare le navi della Comunità ad esercitare attività di pesca nella propria zona di pesca, in conformità del presente accordo, del protocollo e del relativo allegato.

2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione in vigore nelle Comore. Le autorità comoriane notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

3.   Le parti sono responsabili dell’effettiva applicazione delle disposizioni in materia di controllo delle attività di pesca previste dal protocollo. Le navi della Comunità cooperano con le autorità comoriane preposte a tale controllo.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il rispetto, da parte delle proprie navi, delle disposizioni del presente accordo nonché della legislazione che disciplina la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione delle Comore.

Articolo 6

Licenze

1.   Possono svolgere attività di pesca nelle acque comoriane solo le navi della Comunità in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.

2.   La procedura per il rilascio della licenza di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

La Comunità versa alle Comore una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è composta dai due elementi seguenti, fra loro correlati:

a)

l’accesso delle navi della Comunità alla pesca nelle Comore;

b)

il sostegno finanziario fornito dalla Comunità ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile e dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque delle Comore;

c)

la componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca nelle Comore in base a una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

Articolo 8

Promozione della cooperazione a livello degli operatori economici e della società civile

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini della definizione e del coordinamento delle diverse misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare le condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo dell’attività imprenditoriale e degli investimenti.

4.   Le parti incoraggiano, in particolare, la creazione di società miste che perseguono un interesse comune. Il trasferimento di navi della Comunità verso società miste e la creazione di società miste nelle Comore sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione comoriana e della legislazione comunitaria in vigore.

Articolo 9

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione e la valutazione dell’attuazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, lettera b);

b)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

d)

ridefinisce eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta l’anno, alternativamente nelle Comore e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

In particolare, la commissione mista si riunisce entro tre mesi dall’entrata in vigore di ogni protocollo, al fine di definire le modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo. Essa stabilisce a tal fine un piano d’azione in cui sono specificate le attività da svolgere, seguito da uno scadenziario preciso per il periodo di applicazione di ogni protocollo.

Articolo 10

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio dell’Unione delle Comore.

Articolo 11

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sette anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sette anni, salvo denuncia in conformità dell’articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di gravi circostanze, quali, tra l’altro, il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi della Comunità o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 13

Sospensione

1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle disposizioni dell’accordo stesso. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Il protocollo e l’allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 15

Abrogazione e disposizioni transitorie

Il presente accordo abroga e sostituisce, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore entrato in vigore il 20 luglio 1988.

Tuttavia, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua araba, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.


20.10.2006   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1564/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

70,9

096

36,7

204

41,3

999

49,6

0707 00 05

052

111,8

096

30,8

999

71,3

0709 90 70

052

100,9

204

51,8

999

76,4

0805 50 10

052

63,6

388

66,0

524

57,9

528

58,6

999

61,5

0806 10 10

052

95,7

066

54,3

400

172,2

999

107,4

0808 10 80

388

82,4

400

104,0

404

100,0

800

148,2

804

140,1

999

114,9

0808 20 50

052

114,0

388

102,9

720

57,7

999

91,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


20.10.2006   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1565/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

relativo al rilascio di titoli d’importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (3),

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (4), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2003, la Commissione decide entro quale limite possono essere accolte le domande di titoli d’importazione.

(2)

Sulla base dell’esame dei quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione di riso per la quota del mese di ottobre 2006, occorre procedere al rilascio dei titoli per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione di una percentuale di riduzione, e comunicare la percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente nel corso dell'anno 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli d’importazione di riso presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per i quantitativi indicati nelle domande, previa eventuale applicazione delle percentuali di riduzione fissate nell’allegato del presente regolamento.

2.   La percentuale finale di utilizzazione di ciascun contingente per l'anno 2006 è riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(4)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2120/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 22).


ALLEGATO

Percentuali di riduzioni per ciascun contingente tariffario di riso aperto dal regolamento (CE) n. 638/2003, da applicare ai quantitativi richiesti per la quota del mese di ottobre 2006 e percentuale finale di utilizzazione per l'anno 2006

Origine/Prodotto

N. d’ordine

Percentuale di riduzione

Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l’anno 2006

ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codici NC da 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30

09.4187

0 (1)

80,35

ACP [articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006 40 00

09.4188

0 (1)

22,76

PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006

a)

Antille olandesi e Aruba:

09.4189

0 (1)

40,32

b)

PTOM meno sviluppati:

09.4190

0 (1)

0

ACP/PTOM [articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2003]

codice NC 1006 (PTOM)

codice NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30

09.4191

0 (1)

26,72


(1)  Rilascio per il quantitativo indicato nella domanda.


20.10.2006   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1566/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 20 ottobre 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,67 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,67 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,67 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,67 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2356

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,56

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,56

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,56

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2356

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


20.10.2006   

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L 290/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1567/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

I negoziati condotti nell’ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell’organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per questi due paesi.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 20 ottobre 2006 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

23,56

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

23,56

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2356

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

23,56

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2356

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2356

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2356 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

23,56

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2356

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1568/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 19 ottobre 2006, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 19 ottobre 2006, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 28,558 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1569/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

5,63

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

4,82

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

4,82

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

7,24

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

5,63

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

4,82

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

4,82

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

6,43

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

5,23

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

6,03

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

4,62

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

1,01

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

6,43

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

6,43

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

6,43

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

6,43

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

6,30

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

4,82

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

6,30

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

4,82

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

4,82

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

6,30

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

4,82

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

6,60

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

4,58

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

4,82

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera, Liechtenstein, Bulgaria e della Romania.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1570/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 544/2006 (GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 24).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 ottobre 2006 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

 

 

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

0,308

0,308

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

0,402

0,402

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

0,207

0,207

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

0,302

0,302

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

0,402

0,402

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

 

 

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

0,402

0,402

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

0,402

0,402

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1571/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1560/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 288 del 19.10.2006, pag. 26.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 20 ottobre 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

32,66

8,90

1701 99 10 (2)

32,66

4,54

1701 99 90 (2)

32,66

4,54

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1572/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6 e l'articolo 24, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni di offerta di cereali agli organismi d'intervento e di presa in consegna da parte di questi ultimi debbono essere il più possibile uniformi in tutta la Comunità, onde evitare discriminazioni fra i produttori. A tale proposito, il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (2) non prevede esplicitamente un termine per la presa in consegna dei cereali offerti all'intervento. Al fine di evitare ogni ambiguità, è opportuno precisare tale termine.

(2)

Non è opportuno accettare all'intervento cereali la cui qualità non consenta un'utilizzazione o un ammasso adeguati. A tal fine occorre tener conto della nuova situazione nell'ambito dell'intervento, connessa in particolare all'ammasso di lunga durata di determinati cereali, e dei suoi effetti sulla qualità dei prodotti.

(3)

Per proteggere i prodotti d'intervento dal deterioramento e mantenerli idonei a un successivo utilizzo, risulta pertanto necessario procedere a un rafforzamento dei criteri di qualità del granturco previsti all'allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000. A tal fine è opportuno ridurre il tenore massimo di umidità nonché la percentuale massima di chicchi spezzati e di chicchi scaldati per essiccamento. Tenuto conto delle somiglianze agronomiche tra il sorgo e il granturco, occorre prevedere per coerenza misure analoghe anche per il sorgo. Inoltre, per coerenza con gli altri cereali ammissibili al regime d'intervento, occorre altresì introdurre un nuovo criterio di peso specifico per il granturco.

(4)

È inoltre opportuno adattare di conseguenza i livelli delle maggiorazioni e delle detrazioni applicabili al granturco e al sorgo che figurano nelle tabelle I, II e III dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 824/2000.

(5)

Per consentire la redazione di un rapporto statistico settimanale sulla situazione delle scorte di cereali in regime d'intervento, è opportuno precisare il contenuto delle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.

(6)

Per consentire una corretta gestione del regime d'intervento dei cereali, è necessario ottenere e repertoriare talune informazioni su una base regionale armonizzata. A tal fine è opportuno utilizzare i livelli regionali stabiliti dal regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (3), e chiedere agli Stati membri di trasmettere queste informazioni alla Commissione.

(7)

Per una gestione efficace del sistema, è necessario disporre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 824/2000.

(9)

Le modifiche di cui al presente regolamento devono essere applicate ai cereali offerti all'intervento a decorrere dal 1o novembre 2006. È pertanto opportuno che il medesimo entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 824/2000 è così modificato:

1)

All'articolo 3, il testo del punto 3.9 è sostituito dal seguente:

«3.9.

per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento ISO 7971/2:1995 e, nel caso del granturco, i metodi tradizionali applicati.»

2)

All'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   L'ultima presa in consegna deve aver luogo al più tardi alla fine del secondo mese successivo all'ultima consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, senza tuttavia oltrepassare la data del 31 luglio in Spagna, in Grecia, in Italia e in Portogallo e del 31 agosto negli altri Stati membri.»

3)

All'articolo 9, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

«a)

Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al 13 % per il granturco e il sorgo e al 14 % per gli altri cereali, le maggiorazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato VII. Qualora il tasso di umidità dei suddetti cereali offerti all'intervento sia superiore rispettivamente al 13 % e al 14 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato VII.

b)

Qualora il peso specifico dei cereali offerti all'intervento differisca dal rapporto peso/volume rispettivamente di 76 kg/hl per il frumento tenero, di 73 kg/hl per il granturco o di 64 kg/hl per l'orzo, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella III dell'allegato VII.»

4)

È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Per ciascun cereale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ciascuno Stato membro comunica per via elettronica:

a)

ogni mercoledì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles), la situazione delle scorte d'intervento, in particolare per quanto riguarda:

i)

i quantitativi offerti all'intervento nel corso della settimana trascorsa, conformemente all'articolo 2 del presente regolamento;

ii)

i quantitativi per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento;

iii)

i quantitativi totali offerti all'intervento a partire dall'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii);

iv)

i quantitativi presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento;

b)

il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi messi in vendita conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (4);

c)

il mercoledì successivo alla data in cui lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi destinati ad essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità conformemente al regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio (5);

d)

al più tardi alla fine del mese successivo al termine di presa in consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio (6), i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna.

5)

Gli allegati I e VII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).

(3)  GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

(5)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1.

(6)  GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1


ALLEGATO

Gli allegati I e VII sono così modificati:

1)

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

 

Frumento duro

Frumento tenero

Orzo

Granturco

Sorgo

A.

Tenore massimo di umidità

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

B.

Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui al massimo:

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Chicchi spezzati

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

di cui:

 

 

 

 

 

a)

chicchi striminziti

 

 

 

b)

altri cereali

3 %

 

5 %

c)

chicchi attaccati da parassiti

 

 

 

 

 

d)

chicchi che presentano colorazioni del germe

 

 

e)

chicchi scaldati per essiccamento

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

3.

Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi,

5 %

di cui:

 

 

 

 

 

chicchi colpiti da fusariosi

1,5 %

4.

Chicchi germinati

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

5.

Impurità varie (Schwarzbesatz),

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

di cui:

 

 

 

 

 

a)

semi estranei:

 

 

 

 

 

nocivi

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

altri

 

 

 

 

 

b)

chicchi avariati:

 

 

 

 

 

chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida

0,05 %

0,05 %

 

 

 

altri

 

 

 

 

 

c)

impurità propriamente dette

 

 

 

 

 

d)

pule

 

 

 

 

 

e)

segala cornuta

0,05 %

0,05 %

f)

chicchi cariati

 

 

g)

insetti morti e frammenti di insetti

 

 

 

 

 

C.

Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente

27 %

D.

Tenore massimo di tannino (1)

1 %

E.

Peso specifico minimo (kg/hl)

78

73

62

71

F.

Tasso minimo di proteine (1):

 

 

 

 

 

campagna 2000/2001

11,5 %

10 %

campagna 2001/2002

11,5 %

10,3 %

campagna 2002/2003 e successive

11,5 %

10,5 %

 

 

 

G.

Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)

220

220

 

 

 

H.

Indice minimo di Zélény (ml)

22

2)

Nell'allegato VII, le tabelle I, II e III sono sostituite dal testo seguente:

«TABELLA I

Maggiorazioni per il tasso di umidità

Granturco e sorgo

Cereali diversi dal granturco e dal sorgo

Tasso di umidità

(%)

Maggiorazioni

(EUR/t)

Tasso di umidità

(%)

Maggiorazioni

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

0,1

12,4

1,1

12,3

0,2

12,3

1,2

12,2

0,3

12,2

1,3

12,1

0,4

12,1

1,4

12,0

0,5

12,0

1,5

11,9

0,6

11,9

1,6

11,8

0,7

11,8

1,7

11,7

0,8

11,7

1,8

11,6

0,9

11,6

1,9

11,5

1

11,5

2,0

11,4

1,1

11,4

2,1

11,3

1,2

11,3

2,2

11,2

1,3

11,2

2,3

11,1

1,4

11,1

2,4

11,0

1,5

11,0

2,5

10,9

1,6

10,9

2,6

10,8

1,7

10,8

2,7

10,7

1,8

10,7

2,8

10,6

1,9

10,6

2,9

10,5

2,0

10,5

3,0

10,4

2,1

10,4

3,1

10,3

2,2

10,3

3,2

10,2

2,3

10,2

3,3

10,1

2,4

10,1

3,4

10,0

2,5

10,0

3,5


TABELLA II

Detrazioni per il tasso di umidità

Granturco e sorgo

Cereali diversi dal granturco e dal sorgo

Tasso di umidità

(%)

Detrazione

(EUR/t)

Tasso di umidità

(%)

Detrazione

(EUR/t)

13,5

1,0

14,5

1,0

13,4

0,8

14,4

0,8

13,3

0,6

14,3

0,6

13,2

0,4

14,2

0,4

13,1

0,2

14,1

0,2


TABELLA III

Detrazioni per il peso specifico

Cereale

Peso specifico in chilogrammi per ettolitro (kg/hl)

Detrazione del prezzo

(EUR/t)

Frumento tenero

da meno di 76 a 75

0,5

da meno di 75 a 74

1,0

da meno di 74 a 73

1,5

Granturco

da meno di 73 a 72

0,5

da meno di 72 a 71

1,0

Orzo

da meno di 64 a 62

1,0»


(1)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.»


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1573/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 544/2006 (GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 24).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 ottobre 2006 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

23,56

23,56


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1574/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

relativo al rilascio di titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1o dicembre 2006 al 28 febbraio 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio importato da paesi terzi (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1870/2005, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, dall'Argentina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

(2)

È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 16 ottobre 2006 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione, presentate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005, nei primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 e trasmesse alla Commissione entro il 16 ottobre 2006, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1870/2005 relative al trimestre che va dal 1o dicembre 2006 al 28 febbraio 2007 e presentate dopo i primi cinque giorni lavorativi del mese di ottobre 2006 e prima della data indicata nell'allegato II del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19.


ALLEGATO I

Origine dei prodotti

Percentuale di attribuzione

Cina

Paesi terzi diversi da Cina e Argentina

Argentina

importatori tradizionali

[articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005]

30,890 %

100 %

50,926 %

nuovi importatori

[articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005]

0,958 %

100 %

3,113 %

«X»

:

Per questa origine, nessun contingente per il trimestre considerato.

«—»

:

Nessuna domanda di titolo è stata trasmessa alla Commissione.


ALLEGATO II

Origine dei prodotti

Date

Cina

Paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina

Argentina

importatori tradizionali

[articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1870/2005]

28.2.2007

28.2.2007

28.2.2007

nuovi importatori

[articolo 3, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1870/2005]

28.2.2007

28.2.2007

28.2.2007


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1575/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1421/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1421/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 ottobre 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 1421/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 269 del 28.9.2006, pag. 6.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).


20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1576/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 936/2006 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 ottobre 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 936/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 172 del 24.6.2006, pag. 6.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

20.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2006

che fissa, per la campagna 2006/2007, le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4884]

(I testi in lingua spagnola, ceca, tedesca, inglese, greca, francese, italiana, ungherese, portoghese, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/701/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2).

(2)

Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le dotazioni finanziarie sono assegnate agli Stati membri tenendo debitamente conto della proporzione della superficie viticola comunitaria esistente nello Stato membro interessato.

(4)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è opportuno che le dotazioni finanziarie siano assegnate per un determinato numero di ettari.

(5)

In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il contributo comunitario ai costi connessi alla ristrutturazione e alla riconversione è più elevato nelle regioni classificate come regioni dell’obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3).

(6)

Occorre tenere conto della compensazione per le perdite di reddito subite dai viticoltori durante il periodo in cui i vigneti non sono ancora produttivi.

(7)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1227/2000, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro in un dato esercizio siano inferiori al 75 % degli importi della dotazione iniziale, le spese riconosciute per l’esercizio successivo e la corrispondente superficie totale sono ridotte di un terzo della differenza tra tale limite e le spese effettive sostenute durante l’esercizio di cui trattasi. Per la campagna 2006/2007 tale disposizione si applica all’Ungheria, in cui le spese sostenute per l’esercizio 2006 rappresentano il 34 % della dotazione iniziale, alla Slovacchia, in cui le spese sostenute per lo stesso esercizio rappresentano il 15 % della dotazione iniziale, e alla Repubblica ceca, in cui le spese sostenute ammontano a 0 EUR.

(8)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la dotazione iniziale è modificata in funzione delle spese effettive e in base a previsioni di spesa rivedute comunicate dagli Stati membri, tenendo presente l’obiettivo del regime e nei limiti dei fondi disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la campagna 2006/2007 le dotazioni finanziarie indicative assegnate agli Stati membri interessati, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti a titolo del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica ungherese, la Repubblica di Malta, la Repubblica austriaca, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovena e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).


ALLEGATO

Dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2006/2007

Stato membro

Superficie (ha)

Dotazione finanziaria

(EUR)

Repubblica ceca

1 214

2 869 670

Germania

1 906

12 690 042

Grecia

1 118

8 725 230

Spagna

19 567

159 524 473

Francia

12 734

110 973 729

Italia

13 056

99 825 428

Cipro

150

2 033 953

Lussemburgo

11

84 000

Ungheria

1 211

9 688 862

Malta

16

107 545

Austria

1 066

6 449 988

Portogallo

3 918

32 626 123

Slovenia

122

2 400 955

Slovacchia

400

2 000 000

Totale

56 489

450 000 000