ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 281

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
12 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1502/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione, per quanto riguarda le deroghe da concedere agli Stati membri, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1502/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

recante attuazione, per quanto riguarda le deroghe da concedere agli Stati membri, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l’articolo 17, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1158/2005 ha introdotto nuove variabili e ha imposto agli Stati membri nuovi obblighi in merito ai periodi di riferimento, ai livelli di dettaglio e ai termini per la trasmissione dei dati.

(3)

È necessario pertanto modificare i sistemi statistici nazionali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1158/2005 ha stabilito i periodi transitori massimi che la Commissione può concedere per le singole variabili.

(5)

Sono scadute le deroghe previste dal regolamento (CE) n. 606/2001 della Commissione, del 23 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda le deroghe concesse agli Stati membri, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (2).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le deroghe di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1165/98 e all’allegato del regolamento (CE) n. 1158/2005 sono specificate nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1).

(2)  GU L 92 del 2.4.2001, pag. 1.


ALLEGATO

Nelle seguenti tabelle sono specificati i periodi transitori e le deroghe concesse agli Stati membri per i singoli indicatori di ciascun allegato del regolamento (CE) n. 1165/98 (in appresso «regolamento SC») modificato dal regolamento (CE) n. 1158/2005.

Nella prima colonna di ciascuna tabella è specificato l’indicatore in questione. Le lettere in maiuscolo si riferiscono ai quattro allegati del regolamento (CE) n. 1165/98:

 

A — Industria

 

B — Costruzione

 

C — Commercio al dettaglio e riparazioni

 

D — Altri servizi

I codici a tre cifre si riferiscono alle variabili come segue:

 

110 — Produzione

 

115 — Produzione di opere edilizie

 

116 — Produzione di opere civili

 

120 — Fatturato

 

122 — Fatturato realizzato sul mercato non interno

 

132 — Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno

 

210 — Numero di persone occupate

 

310 — Prezzi alla produzione

 

312 — Prezzi alla produzione sul mercato non interno

 

340 — Prezzi all’importazione

La seconda colonna descrive il contenuto della deroga conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1158/2005. Sono possibili quattro casi:

prima trasmissione dei dati: si applica ai nuovi indicatori introdotti dal regolamento (CE) n. 1158/2005,

distinzione tra zona euro e zona extra euro: per gli indicatori relativi al mercato non interno (A-122, A-132 e A-312), nonché per i prezzi all’importazione (A-340) va ora operata una distinzione tra le componenti attribuibili ai paesi della zona euro e ai paesi della zona extra euro (paesi extra UE e Stati membri dell’UE non aderenti all’UEM),

termine per la trasmissione dei dati: riguarda gli indicatori per i quali i dati devono essere trasmessi entro termini più brevi di quelli fissati in precedenza; nella tabella è indicato il nuovo termine, tenuto conto della proroga di 15 giorni concessa dal regolamento SC per i paesi al di sotto di una determinata soglia,

frequenza mensile dei dati: si applica agli indicatori da fornire con cadenza non più trimestrale bensì mensile.

Il «contenuto dei dati» nella terza colonna fa riferimento ai codici della NACE Rev. 1.1 o della CPA richiesti per ciascun indicatore dal regolamento SC. In caso di applicazione di una deroga solo a una parte dei codici della NACE/CPA richiesti per un indicatore e un paese o nel caso in cui esistano numerose deroghe per lo stesso indicatore, in tale colonna sono indicati i pertinenti codici e nelle colonne seguenti le corrispondenti date.

Nella quarta colonna è specificata la «fine del periodo transitorio». Si tratta di una data formale in cui scade la deroga e il paese diviene obbligato a ottemperare totalmente al regolamento SC con riguardo al contenuto della deroga.

Per «primo periodo di riferimento secondo le nuove norme» si intende il primo periodo di riferimento per il quale gli Stati membri sono tenuti a fornire dati conformemente agli emendamenti apportati al regolamento SC dal regolamento (CE) n. 1158/2005. Con riguardo ai quattro possibili casi specificati in precedenza per la colonna sul contenuto della deroga ciò significa rispettivamente:

il primo periodo di riferimento per il quale devono essere forniti dati in caso di nuovi indicatori,

il primo periodo di riferimento per il quale va operata una distinzione tra i paesi della zona euro e quelli della zona extra euro con riguardo agli indicatori relativi al mercato non interno,

il primo periodo di riferimento per il quale i dati devono essere trasmessi entro termini più brevi,

il primo periodo di riferimento (mese) per il quale la cadenza della trasmissione dei dati non deve essere più trimestrale bensì mensile.

Nell’ultima colonna è specificato il primo termine per la trasmissione dei dati dopo la scadenza della deroga. Nel caso della prima trasmissione dei dati e della distinzione tra zona euro e zona extra euro tale termine corrisponde alla data di scadenza della deroga. Nel caso di termini più brevi per la trasmissione dei dati, la data indicata in tale colonna corrisponde al primo termine normale per la trasmissione dei dati dopo la scadenza della deroga.

Formati delle date: giorno = gg/mm/aaaa; mese = mm/aaaa; trimestre = Qq/aaaa.

I paesi sono elencati secondo l’ordine alfabetico del loro nome nella rispettiva lingua ufficiale: Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Regno Unito. Per i paesi ai quali non sono state concesse deroghe non è stata compilata alcuna tabella.

BELGIO

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-122

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

A-132

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

NACE 17, 18, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 34

30/06/2006

01/2005

30/06/2006

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

A-312

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

NACE 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 40

30/06/2006

01/2005

30/06/2006

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

A-340

Prima trasmissione dei dati

CPA 14.22, 14.30, 14.50, 15.32, 15.51, 16.00, 17.10, 19.20, 21.25, 24.13, 24.14, 24.16, 24.41, 24.42, 24.66, 25.13, 26.12, 26.14, 26.15, 26.70, 28.62, 29.52, 34.10, 34.30, 36.11, 36.22 per le importazioni provenienti da paesi diversi da quelli della zona euro

30/06/2006

01/2006

30/06/2006

Tutti i codici a due cifre della CPA stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2006

11/08/2007

C-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

15/09/2006

D-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 74

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2008

Q1/2007

11/08/2008


DANIMARCA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

15/09/2006

B-110

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

30/03/2007

B-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 30 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

30/03/2007

B-115

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

30/03/2007

B-115

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 30 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

30/03/2007

B-116

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

30/03/2007

B-116

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 30 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

30/03/2007

C-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

15/09/2006

D-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006


GERMANIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 72, 74.5

11/08/2008

Q1/2007

11/08/2008

NACE 74 (escluso il gruppo 74.5)

31/08/2007

Q1/2007

31/08/2007


ESTONIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D-120

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 74.11-14

31/08/2007

Q1/2007

31/08/2007

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009


GRECIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

15/09/2006

B-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 30 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2007

06/2007

30/08/2007

B-115

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 30 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2007

06/2007

30/08/2007

B-116

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 30 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2007

06/2007

30/08/2007

B-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2007

Q2/2007

15/09/2007

C-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

15/09/2006

D-120

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 74

11/08/2010

Q1/2007

11/08/2010

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009


SPAGNA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-312

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

30/11/2006

01/2005

30/11/2006

A-340

Prima trasmissione dei dati

Tutti i codici dei prodotti della CPA stabiliti dal regolamento SC

30/11/2006

01/2006

30/11/2006

B-110

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

15/03/2007

B-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

15/03/2007

B-115

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

15/03/2007

B-115

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

15/03/2007

B-116

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

15/03/2007

B-116

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

15/03/2007

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 74

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

31/12/2006

Q1/2007

30/06/2007


FRANCIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-340

Prima trasmissione dei dati

CPA 10.10, 11.10, 13.10, 15.11, 15.12, 15.20, 15.33, 15.41, 15.51, 15.84, 15.86, 15.89, 15.91, 16.00, 17.20, 17.40, 17.54, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 23.20, 24.13, 24.14, 24.41, 24.42, 24.52, 24.66, 25.11, 25.13, 25.21, 25.24, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.21, 26.26, 26.51, 26.81, 26.82, 27.10, 27.42, 27.44, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.42, 29.52, 29.56, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.20, 33.40, 33.50, 34.10, 34.30, 36.11, 36.14, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63 per le importazioni provenienti da paesi diversi da quelli della zona euro

15/03/2006

01/2006

15/03/2006

Tutti i codici a due cifre della CPA stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2006

11/08/2007

D-120

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009


IRLANDA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 25 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

06/2006

25/08/2006

A-122

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

A-132

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

NACE 18, 24, 30, 31, 32, 33

31/03/2006

01/2005

31/03/2006

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

A-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

15/09/2006

A-312

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

NACE 10, 13, 14, 15, 22, 24, 30, 32, 33

30/11/2006

01/2005

30/11/2006

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

A-340

Prima trasmissione dei dati

CPA 15.13, 15.84, 21.21, 21.22, 21.25, 24.52, 28.11, 30.02, 32.10, 32.20, 33.10 per le importazioni provenienti da paesi diversi da quelli della zona euro

30/11/2006

01/2006

30/11/2006

Tutti i codici a due cifre della CPA stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2006

11/08/2007

B-110

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

30/03/2007

B-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 30 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

Q4/2006

02/03/2007

B-115

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

30/03/2007

B-115

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 30 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

Q4/2006

02/03/2007

B-116

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

30/03/2007

B-116

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 30 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

Q4/2006

02/03/2007

C-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

15/09/2006

D-120

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2008

Q1/2007

11/08/2008


ITALIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 10 giorni

Tutte le divisioni, i gruppi e le classi della NACE stabiliti dal regolamento SC

30/11/2006

10/2006

10/12/2006

A-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

11/08/2006

A-312

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/10/2006

01/2005

31/10/2006

A-340

Prima trasmissione dei dati

Tutti i codici dei prodotti della CPA stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2006

11/08/2007

B-110

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2005

01/2005

31/03/2006

B-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

15/03/2007

B-115

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2005

01/2005

31/03/2006

B-115

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

15/03/2007

B-116

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2005

01/2005

31/03/2006

B-116

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

15/03/2007

B-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

C-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-120

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 64.11, 64.12

31/03/2008

Q1/2006

31/03/2008

NACE 63, 74

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009

NACE 72

11/08/2008

Q1/2007

11/08/2008

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2008

Q1/2006

11/08/2008


CIPRO

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

15/09/2006

B-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 30 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

30/04/2007

Q1/2007

30/05/2007

B-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

15/09/2006

C-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

15/09/2006

D-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009


LETTONIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D-310

Prima trasmissione dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009


LITUANIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 72, 74

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2008

Q1/2007

11/08/2008


LUSSEMBURGO

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-340

Prima trasmissione dei dati

CPA 27.1 per le importazioni provenienti da paesi diversi da quelli della zona euro

30/06/2006

01/2006

30/06/2006

Tutti gli altri codici dei prodotti della CPA stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2006

11/08/2007

D-120

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 74

11/08/2010

Q1/2007

11/08/2010

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009


UNGHERIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 74

11/08/2010

Q1/2007

11/08/2010

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009


MALTA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D-310

Prima trasmissione dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

30/06/2008

Q1/2007

30/06/2008


PAESI BASSI

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-122

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/03/2006

01/2005

31/03/2006

A-132

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

NACE 21, 24, 28, 29, 30, 32, 33

28/02/2006

01/2005

28/02/2006

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

A-312

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

NACE 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33

28/02/2006

01/2005

28/02/2006

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

B-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2006

01/2006

15/03/2006

B-115

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2006

01/2006

15/03/2006

B-116

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2006

01/2006

15/03/2006

D-120

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 74

11/08/2008

Q1/2007

11/08/2008

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

31/12/2006

Q1/2007

30/06/2007


AUSTRIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 25 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2007

06/2007

25/08/2007

A-122

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/03/2006

01/2005

31/03/2006

A-132

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/03/2006

01/2005

31/03/2006

A-312

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

30/11/2006

01/2005

30/11/2006

A-340

Prima trasmissione dei dati

CPA 15.12, 20.30, 26.13, 28.11, 28.74, 31.61, 32.20, 36.40, 36.61, 40.11 per le importazioni provenienti da paesi diversi da quelli della zona euro

30/06/2006

01/2006

30/06/2006

Tutti i codici a due cifre della CPA stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2006

11/08/2007

D-120

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC (escluse le divisioni 50 e 51 della NACE)

30/04/2006

Q1/2006

31/05/2006

D-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC (escluse le divisioni 50 e 51 della NACE)

30/04/2006

Q1/2006

31/05/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 74

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

31/12/2006

Q1/2007

30/06/2007


POLONIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 72

11/08/2008

Q1/2007

11/08/2008

NACE 74

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009


PORTOGALLO

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-312

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

A-340

Prima trasmissione dei dati

CPA 15.71, 15.83 per le importazioni provenienti da paesi diversi da quelli della zona euro

30/06/2006

01/2006

30/06/2006

Tutti i codici a due cifre della CPA stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2006

11/08/2007

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 74

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2008

Q1/2007

11/08/2008


SLOVENIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 74

11/08/2010

Q1/2007

11/08/2010

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009


SLOVACCHIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 74.11-14, 74.3

11/08/2010

Q1/2007

11/08/2010

72.1, 72.4, 72.6

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

30/06/2007

Q1/2007

30/06/2007


FINLANDIA

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

A-122

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

30/06/2006

01/2005

30/06/2006

A-132

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

NACE 21, 24, 27, 29, 30, 31, 32

30/06/2006

01/2005

30/06/2006

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

A-312

Distinzione tra zona euro e zona extra euro

NACE 10, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 29, 32

28/02/2007

01/2005

28/02/2007

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2005

11/08/2007

A-340

Prima trasmissione dei dati

CPA 13.20, 14.22, 20.20, 25.21, 26.26, 29.22, 32.30, 36.14, 36.40, 40.11 per le importazioni provenienti da paesi diversi da quelli della zona euro

30/03/2006

01/2006

30/03/2006

Tutti i codici a due cifre della CPA stabiliti dal regolamento SC

11/08/2007

01/2006

11/08/2007

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 61.1, 62.1, 63, 74

31/10/2006

Q1/2006

31/10/2006


REGNO UNITO

Variabile

Contenuto della deroga

Contenuto dei dati

Fine del periodo transitorio

Primo periodo di riferimento secondo le nuove norme

Prima trasmissione dei dati secondo le nuove norme

B-110

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

15/03/2007

B-110

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

15/03/2007

B-115

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

15/03/2007

B-115

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

15/03/2007

B-116

Frequenza mensile dei dati

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

31/12/2006

01/2005

15/03/2007

B-116

Termine per la trasmissione dei dati: 1 mese e 15 giorni

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

28/02/2007

01/2007

15/03/2007

C-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-210

Termine per la trasmissione dei dati: 2 mesi

Tutte le attività della NACE stabilite dal regolamento SC

11/08/2006

Q2/2006

31/08/2006

D-310

Prima trasmissione dei dati

NACE 63, 74

11/08/2009

Q1/2007

11/08/2009

Tutti gli altri codici delle attività della NACE stabiliti dal regolamento SC

11/08/2008

Q1/2007

11/08/2008


12.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 281/15


REGOLAMENTO (CE) n. 1503/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2006

recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (1), in particolare l’articolo 17, lettere da b) a d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1165/98 ha stabilito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull’evoluzione congiunturale del ciclo economico e ha fissato le necessarie variabili.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1158/2005 ha introdotto nuove variabili e ha imposto nuovi obblighi agli Stati membri in merito alla rilevazione dei dati.

(3)

Oltre a misure di esecuzione, si rendono pertanto necessarie anche modifiche del regolamento (CE) n. 1165/98 per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elaborazione dei dati.

(4)

Il regolamento (CE) n. 588/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione delle variabili, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (2), va pertanto sostituito con il presente regolamento.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni delle variabili

1.   Le definizioni delle variabili specificate negli allegati da A a D del regolamento (CE) n. 1165/98, nonché i relativi obiettivi, le caratteristiche e le modalità di calcolo dei pertinenti indici figurano nell’allegato I del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri cominciano ad applicare tali definizioni per la raccolta dei dati statistici entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La piena conformità a tali definizioni va assicurata entro la prossima revisione dell’anno base di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1165/98.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati statistici esistenti, oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98, siano riveduti mediante operazioni di ricalcolo o di stima per conformarsi a tali definizioni.

5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, ogni pertinente informazione sulla conformità dei dati statistici alle definizioni enunciate nell’allegato I del presente regolamento. I risultati per una variabile che differiscono di non più dello 0,2 % dai risultati di una variabile conforme alle definizioni della variabile enunciate nell’allegato I sono considerati conformi.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 1165/98

L’allegato B del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 588/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2006.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1).

(2)  GU L 86 del 27.3.2001, pag. 18.


ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE CARATTERISTICHE DELLE VARIABILI

Variabile: 110 Produzione

L’indice della produzione ha lo scopo di misurare le variazioni del volume della produzione ad intervalli di tempo frequenti e regolari, normalmente mensili. Esso misura l’evoluzione del valore aggiunto in termini di volume in un dato periodo di riferimento (1).

L’indice della produzione è una misurazione teorica a cui ci si deve avvicinare tramite misurazioni pratiche.

Il valore aggiunto ai prezzi base (2) corrisponde al fatturato (escluse l’IVA e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato), aumentato della produzione immobilizzata e degli altri proventi di gestione, aumentato o diminuito della variazione delle scorte, diminuito degli acquisti di beni e servizi e delle imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non deducibili e aumentato dei contributi ai prodotti ricevuti.

Sono esclusi dal valore aggiunto i proventi e gli oneri classificati come finanziari o straordinari in contabilità aziendale.

I contributi ai prodotti sono pertanto inclusi nel valore aggiunto ai prezzi base, mentre tutte le imposte sui prodotti ne sono escluse.

Il valore aggiunto è calcolato come valore «lordo» in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l’ammortamento) non sono defalcate.

Nota: le imposte indirette possono essere suddivise in tre gruppi.

i)

Il primo comprende l’IVA e le altre imposte deducibili direttamente collegate al fatturato (e da esso escluse). Tali imposte sono riscosse in varie fasi dall’impresa e gravano interamente sull’acquirente finale.

ii)

Il secondo gruppo comprende tutte le altre imposte o dazi sui prodotti che sono collegati al fatturato e non deducibili, oppure sono imposte sui prodotti non collegate al fatturato. Vi sono incluse le imposte e i dazi sulle importazioni e le imposte da pagare a seguito della produzione, dell’esportazione, della vendita, del trasferimento, della locazione o della consegna di beni o servizi o in conseguenza del loro impiego per proprio consumo o investimento.

iii)

Il terzo gruppo riguarda le altre imposte sulla produzione, comprendente tutte le imposte prelevate sulle imprese a motivo dell’esercizio dell’attività di produzione, indipendentemente dalla quantità o dal valore dei beni o servizi prodotti o scambiati. Tali imposte possono gravare sul fattore lavoro, sulla proprietà o sull’uso di terreni, fabbricati o altre attività impiegati nel processo di produzione.

La formula teorica di un indice della produzione (Q) è un indice di volume di tipo Laspeyres:

Formula

in cui: q = quantità prodotta, p = prezzo dei prodotti, α = prezzo degli input, δ = quantità di input, i = uno degli N prodotti, j = uno degli M input, 0 = periodo base, t = periodo corrente.

Tuttavia, i dati necessari per la compilazione di tale indice non sono disponibili su base mensile. In pratica i valori sostitutivi idonei per la continuazione degli indici sono:

continuazione con i valori della produzione lorda (deflazionati),

continuazione con i volumi,

continuazione con il fatturato (deflazionato),

continuazione con gli input di lavoro,

continuazione con gli input di materie prime,

continuazione con gli input di energia.

Secondo il metodo di approssimazione utilizzato, l’indice della produzione dovrà tener conto di:

variazioni del tipo e della qualità dei prodotti e degli input,

variazioni delle scorte di prodotti finiti e di servizi e prodotti in corso di lavorazione,

variazioni delle relazioni tecniche input-output (tecniche di trasformazione),

servizi connessi al conseguimento di valore aggiunto, quali assemblaggio di unità di produzione, montaggio, installazioni, riparazioni, progettazione, ingegneria, creazione di software.

Variabile: 115 Produzione di opere edilizie

Variabile: 116 Produzione di opere civili

Gli obiettivi e le caratteristiche degli indici per la variabile 110 («Produzione») si applicano anche agli indici per le variabili relative alle opere edilizie e civili.

La distinzione tra produzione di opere edilizie e produzione di opere civili si basa sulla classificazione dei tipi di costruzione (CC). Questi indici hanno lo scopo di mostrare lo sviluppo del valore aggiunto per ciascuna delle due principali sezioni del settore delle costruzioni, relative alle opere edilizie e alle opere civili. Tali indici sono calcolati assegnando l’informazione di base (produzione deflazionata, ore di lavoro, autorizzazioni/permessi) ai prodotti della CC e quindi aggregando gli indici dei prodotti al livello di sezione della CC.

Variabile: 120 Fatturato

L’indice del fatturato ha lo scopo di evidenziare lo sviluppo del mercato dei beni e dei servizi.

Il fatturato (3) comprende il totale degli importi fatturati dall’unità d’osservazione durante il periodo di riferimento e corrisponde al valore delle vendite sul mercato dei beni o servizi forniti a terzi. Il fatturato comprende anche tutte le altre spese (trasporto, imballaggio, ecc.) caricate sui clienti, anche se elencate separatamente sulla fattura.

Il fatturato esclude l’IVA e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato, nonché tutti i dazi e le imposte sui beni o sui servizi fatturati dall’unità.

Gli sconti concessi ai clienti e il valore degli imballaggi restituiti devono essere dedotti. Gli sconti e gli abbuoni concessi ai clienti in un momento successivo, ad esempio alla fine dell’anno, non sono presi in considerazione.

Non sono comprese nel fatturato le entrate classificate in contabilità aziendale come altri proventi di gestione, proventi finanziari e proventi straordinari. Secondo questa definizione, le voci generalmente comprese sono:

vendite di manufatti,

vendite di prodotti manifatturati da subfornitori,

vendite di beni acquistati per essere rivenduti alle stesse condizioni di acquisto,

prestazioni di servizi fatturate,

vendite di sottoprodotti,

spese di imballaggio e di trasporto fatturate,

ore di lavoro fatturate a terzi in regime di contoterzismo,

operazioni di montaggio, installazione e riparazione fatturate,

rate fatturate (pagamenti rateali),

licenze di software e sviluppo di software fatturati,

vendite di energia elettrica, gas, calore, vapore e acqua,

vendite di rifiuti e materiali di scarto,

contributi ai prodotti (4).

In funzione del trattamento delle entrate classificate in contabilità aziendale (5) come «altri proventi di gestione, proventi finanziari e proventi straordinari», le voci generalmente escluse sono:

l’IVA e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato, nonché tutti i dazi e le imposte sui beni o sui servizi fatturati dall’unità,

commissioni,

canoni di locazione,

canoni di locazione per macchine e unità di produzione propria utilizzate da terzi,

affitti di abitazioni di proprietà dell’impresa,

royalty da licenze,

proventi connessi a strutture per il personale (ad esempio, mense aziendali),

fornitura di prodotti e servizi all’interno dell’unità d’osservazione,

vendite di terreni e immobilizzazioni,

vendite o locazioni di beni di proprietà,

vendite di azioni,

interessi attivi e dividendi,

altre entrate straordinarie.

Le voci di cui sopra possono essere incluse se generano fatturato nel principale campo di attività dell’unità d’osservazione.

Variabile: 121 Fatturato realizzato sul mercato interno

Variabile: 122 Fatturato realizzato sul mercato non interno

Gli obiettivi e le caratteristiche degli indici per la variabile 120 («Fatturato») si applicano anche agli indici per la distinzione tra fatturato realizzato sul mercato interno e fatturato realizzato sul mercato non interno.

Gli indici del fatturato interno e non interno richiedono che il fatturato sia suddiviso secondo la prima destinazione del prodotto in base al trasferimento della proprietà (a prescindere che vi siano associati o no anche corrispondenti movimenti fisici dei beni attraverso le frontiere). La destinazione è determinata dalla residenza dei terzi che hanno acquistato i beni e i servizi. Il mercato è interno se i terzi sono residenti nello stesso territorio nazionale dell’unità d’osservazione. Il fatturato realizzato sul mercato non interno è ulteriormente suddiviso in fatturato realizzato con paesi della zona euro (122z) e altro fatturato realizzato sul mercato non interno (122x).

Variabile: 123 Volume delle vendite

Il volume delle vendite rappresenta il valore del fatturato a prezzi costanti e in quanto tale è un indice di quantità. Può essere calcolato come fatturato a prezzi correnti, deflazionato con il deflatore delle vendite, o come indice di quantità derivato direttamente dalla quantità di beni venduti.

I dati relativi al volume delle vendite (variabile 123) possono essere utilizzati in luogo di quelli relativi al deflatore delle vendite (variabile 330) con riguardo all’allegato C «Commercio al dettaglio e riparazioni» del regolamento (CE) n. 1165/98.

Variabile: 130 Nuovi ordinativi pervenuti

L’indice dei nuovi ordinativi pervenuti ha lo scopo di mostrare l’evoluzione della domanda di prodotti e servizi come indicazione della produzione futura. Permette anche di stabilire se la domanda proviene dal mercato interno o da quello non interno.

Un ordinativo è definito come il valore del contratto stipulato tra un produttore ed un terzo in relazione alla fornitura di beni e servizi da parte del produttore. L’ordinativo è accettato se, a giudizio del produttore, vi sono ragioni sufficienti per ritenere valido l’accordo.

I nuovi ordinativi si riferiscono a beni e servizi che devono essere forniti dall’unità d’osservazione, compresi quelli provenienti da subfornitori.

Devono essere detratte dal valore degli ordinativi le seguenti voci:

l’IVA e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato,

tutti i dazi e le imposte sui beni e sui servizi fatturati dall’unità,

gli sconti concessi al momento dell’ordinazione e il valore dell’imballaggio che si prevede sia restituito dopo la consegna delle merci.

Gli ordinativi di periodi precedenti annullati durante il periodo di riferimento non devono essere detratti dai nuovi ordinativi pervenuti, né l’indice per i periodi precedenti deve essere riveduto per tener conto di tali annullamenti.

Il valore dei nuovi ordinativi comprende anche tutte le altre spese (trasporto, imballaggio, ecc.) caricate sui clienti, anche se tali oneri sono fatturati separatamente.

Variabile: 131 Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno

Variabile: 132 Nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno

Gli obiettivi e le caratteristiche degli indici per la variabile 130 («Nuovi ordinativi pervenuti») si applicano anche agli indici per la distinzione dei nuovi ordinativi a seconda che pervengano dal mercato interno o dal mercato non interno.

Gli indici dei nuovi ordinativi pervenuti dal mercato interno e dal mercato non interno richiedono che i nuovi ordinativi pervenuti siano suddivisi secondo l’origine dell’ordinativo in base al trasferimento della proprietà. L’origine è determinata dalla residenza dei terzi che hanno effettuato l’ordinazione. Il mercato è interno se i terzi sono residenti nello stesso territorio economico (cfr. la definizione di territorio economico alla fine del presente allegato) dell’unità d’osservazione. I nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno sono ulteriormente suddivisi in nuovi ordinativi pervenuti da paesi della zona euro (132z) e altri nuovi ordinativi pervenuti dal mercato non interno (132x).

Variabile: 210 Numero di persone occupate

L’indice del numero di persone occupate ha lo scopo di mostrare l’evoluzione dell’occupazione nell’industria, nella costruzione e nei servizi.

Il numero di persone occupate corrisponde al numero totale delle persone che lavorano nell’unità d’osservazione (compresi i proprietari che esercitano un’attività, gli associati che esercitano un’attività regolare nell’unità e i coadiuvanti familiari non retribuiti) e delle persone che, pur lavorando al di fuori dell’unità, ne fanno parte e sono da essa retribuite (per esempio, rappresentanti, personale addetto alle consegne, alle riparazioni e alla manutenzione). Sono comprese le persone assenti per un breve periodo (per esempio, congedo di malattia, ferie o congedo speciale) e quelle in sciopero, ma non quelle assenti a tempo indeterminato. Sono inclusi inoltre i lavoratori a tempo parziale considerati come tali dalla legislazione nazionale e iscritti nei libri paga, nonché i lavoratori stagionali, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga.

Sono escluse la manodopera messa a disposizione dell’unità da altre imprese, le persone che effettuano lavori di riparazione e di manutenzione nell’unità in questione per conto di altre imprese, nonché quelle che prestano il servizio militare obbligatorio.

Per coadiuvanti familiari non retribuiti si intendono le persone che vivono con il proprietario dell’unità e lavorano regolarmente per l’unità, ma senza un contratto di lavoro e senza percepire una retribuzione quale corrispettivo per l’attività esercitata. Questo vale per le sole persone non iscritte nei libri paga di un’altra unità a titolo d’occupazione principale.

Secondo questa definizione, le persone occupate comprendono:

tutti i dipendenti retribuiti, comprese le seguenti categorie, purché si tratti di persone iscritte nei libri paga:

lavoratori a domicilio,

apprendisti,

proprietari che esercitano un’attività retribuita e coadiuvanti familiari retribuiti,

persone assenti per un periodo di durata determinata (maternità, malattia, sciopero, serrata, ecc.),

lavoratori a tempo parziale,

lavoratori temporanei,

lavoratori stagionali,

le persone occupate non retribuite:

proprietari che esercitano un’attività non retribuita,

coadiuvanti familiari non retribuiti (6).

Sono esclusi:

i lavoratori alle dipendenze di agenzie di lavoro temporaneo (tranne per l’attività in cui tali agenzie sono classificate),

le persone assenti per un periodo di durata indeterminata (malattia di lunga durata, servizio militare o civile),

le persone che effettuano lavori di riparazione o di manutenzione per conto di altre unità d’osservazione e altro personale messo a disposizione da altre unità di osservazione,

i coadiuvanti familiari iscritti nei libri paga di un’altra unità a titolo d’occupazione principale.

Il numero delle persone occupate deve essere determinato come dato rappresentativo per il periodo di riferimento.

Variabile: 211 Numero di dipendenti

Il numero dei dipendenti è utilizzato come approssimazione temporanea del numero di persone occupate.

Per numero di dipendenti si intende quello delle persone che lavorano per conto di un datore di lavoro nel quadro di un contratto di lavoro e percepiscono una retribuzione sotto forma di stipendi, salari, onorari, gratifiche, pagamenti a cottimo o retribuzioni in natura.

La relazione tra datore di lavoro e lavoratore dipendente si ha allorquando tra una impresa e una persona è stato stipulato — di norma volontariamente da entrambe le parti — un contratto, che può essere formale o informale, in base al quale la persona lavora per l’impresa percependo quale corrispettivo una remunerazione in denaro o in natura.

Un lavoratore è considerato dipendente di una determinata unità se percepisce una retribuzione da tale unità, indipendentemente dal luogo in cui il lavoro è prestato (all’interno o all’esterno dell’unità di produzione). I lavoratori messi a disposizione dalle agenzie di lavoro temporaneo sono considerati dipendenti dell’agenzia stessa e non dell’unità (cliente) in cui essi prestano la loro attività.

Secondo questa definizione, sono compresi nel numero di dipendenti:

i titolari di un’impresa che prestano lavoro retribuito,

gli studenti che hanno sottoscritto un impegno formale in forza del quale essi contribuiscono al processo produttivo dell’impresa in cambio di una remunerazione e/o formazione,

i dipendenti assunti nel quadro di un contratto destinato in modo specifico a favorire l’assunzione di disoccupati,

i lavoratori a domicilio, se esiste un accordo esplicito in forza del quale essi sono retribuiti sulla base del lavoro prestato e se sono iscritti nei libri paga.

Nel numero di dipendenti sono compresi i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori stagionali, le persone in sciopero o assenti per periodi di breve durata, ma sono escluse le persone assenti per periodi di durata indeterminata.

Nel numero di dipendenti non sono compresi i lavoratori volontari.

Il numero di dipendenti dev’essere determinato come dato rappresentativo per il periodo di riferimento.

Variabile: 220 Ore di lavoro

L’indice delle ore di lavoro ha lo scopo di mostrare l’evoluzione del volume di lavoro prestato.

Il totale delle ore lavorate corrisponde alla somma delle ore realmente prestate ai fini della produzione dell’unità d’osservazione nel corso del periodo di riferimento (7).

Non sono comprese in questa variabile le ore retribuite ma non effettivamente lavorate (ad esempio, ferie e congedi di malattia). Sono escluse anche le pause per i pasti e il tempo di percorrenza del tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro.

Sono incluse le ore effettivamente lavorate durante l’orario normale di lavoro, le ore straordinarie, il tempo dedicato sul luogo di lavoro a mansioni quali la preparazione del sito e il tempo corrispondente a brevi periodi di riposo sul luogo di lavoro.

Se non è noto, il numero esatto di ore effettivamente lavorate può essere stimato in base al numero normale di ore di lavoro e al tasso medio delle assenze (malattia, maternità, ecc.).

Secondo questa definizione, le voci comprese sono:

il numero totale di ore effettivamente lavorate:

durante l’orario normale di lavoro,

oltre l’orario normale di lavoro, retribuite o non retribuite (8),

di notte, la domenica e nei giorni festivi,

il tempo dedicato a compiti quali la preparazione del lavoro, la preparazione, la manutenzione e la pulizia di utensili e di macchine e la compilazione di schede e rapporti,

il tempo trascorso sul luogo di lavoro senza esercitare alcuna attività (ad esempio, a causa di guasti meccanici, infortuni o mancanza temporanea di lavoro) pur percependo una retribuzione in forza del contratto di lavoro,

brevi periodi di riposo sul luogo di lavoro, comprese le pause per ristoro.

Le voci escluse sono:

le ore retribuite ma non lavorate, ad esempio per ferie, malattia, infortuni, scioperi, serrate, periodi di inattività, ecc.,

le pause per i pasti,

il tempo di percorrenza del tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro.

Variabile: 230 Retribuzioni lorde

L’indice delle retribuzioni ha lo scopo di seguire approssimativamente l’evoluzione della massa salariale.

Le retribuzioni lorde sono definite come il compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciuto a tutte le persone iscritte nei libri paga (compresi i lavoratori a domicilio) quale corrispettivo per il lavoro prestato durante il periodo contabile, indipendentemente dal fatto che siano retribuite in base all’orario di lavoro o a cottimo, regolarmente o no.

Le retribuzioni includono gli importi dei contributi sociali, delle imposte sul reddito, ecc., a carico del lavoratore dipendente anche se trattenuti in realtà dal datore di lavoro e da questi versati direttamente agli enti di previdenza e di assistenza sociale, alle autorità fiscali, ecc., per conto del lavoratore. Le retribuzioni non comprendono i contributi sociali a carico del datore di lavoro.

Le retribuzioni comprendono tutte le mance, i premi, le gratifiche, le mensilità aggiuntive, le indennità di licenziamento, di alloggio, di trasporto e di contingenza, gli assegni familiari, le commissioni, i gettoni di presenza, ecc., percepiti dai lavoratori, nonché le imposte, i contributi sociali e gli altri importi a carico dei lavoratori trattenuti alla fonte dal datore di lavoro.

I pagamenti per i lavoratori alle dipendenze di agenzie di lavoro temporaneo non sono compresi nelle retribuzioni.

Secondo questa definizione, le voci comprese sono:

retribuzioni base corrisposte a intervalli regolari,

maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.,

indennità, gratifiche o premi corrisposti dal datore di lavoro, quali:

indennità di contingenza, di alloggio, di residenza e di trasferta all’estero,

indennità di vitto,

indennità di trasporto dal domicilio al posto di lavoro e viceversa,

assegni per ferie, tredicesima mensilità,

indennità versata per giorni di ferie non godute,

premi di produzione o produttività,

indennità straordinarie per condizioni di lavoro particolarmente disagiate (polvere, insalubrità, temperatura, fumi, pericolo, ecc.),

compensi a carattere eccezionale corrisposti ai lavoratori che lasciano l’impresa purché tali importi non siano connessi a un contratto collettivo di lavoro,

premi di innovazione e diritti sui brevetti versati ai dipendenti,

compensi corrisposti ai dirigenti e ai dipendenti,

assegni familiari versati dal datore di lavoro in applicazione di un contratto collettivo,

commissioni,

valore delle azioni distribuite gratuitamente ai dipendenti,

importi versati dai datori di lavoro ai loro dipendenti nell’ambito di programmi di risparmio o altri programmi,

imposte, contributi e altre somme dovute dai dipendenti e trattenute dai datori di lavoro,

pagamenti in natura.

Le voci escluse sono:

contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro,

contributi sociali volontari, contrattuali o oggetto di convenzioni collettive, a carico del datore di lavoro,

contributi sociali figurativi (prestazioni sociali erogate direttamente dal datore di lavoro),

indennità versate ai dipendenti per l’acquisto di attrezzi, materiali, indumenti di lavoro necessari alla loro attività professionale o la parte di retribuzione che, per contratto, i dipendenti sono tenuti a destinare all’acquisto di questi beni,

imposte versate dal datore di lavoro sulla totalità delle retribuzioni pagate,

rimborsi riconosciuti ai dipendenti per trasferte, spese di viaggio, di trasloco, di soggiorno e di rappresentanza, di telefono, ecc., sostenute nell’espletamento delle loro funzioni,

spese per la formazione professionale (costi di formazione), escluse le retribuzioni degli apprendisti,

retribuzioni che i datori di lavoro continuano a pagare ai dipendenti in caso di malattia, infortunio sul lavoro, maternità o lavoro a tempo ridotto,

altre spese per il personale, a carico del datore di lavoro:

spese di assunzione,

spese di carattere sociale, quali il rimborso delle spese correnti per il trasporto dei dipendenti tra il loro domicilio e il luogo di lavoro (si tratti di un trasporto effettuato dall’impresa con i propri mezzi o da terzi per conto dell’impresa), versamenti a fondi sindacali,

diritti di opzione (9).

Per la valutazione dei pagamenti in natura, si applicano le seguenti regole: i beni e i servizi oggetto dei pagamenti in natura sono valutati in base ai prezzi alla produzione se sono prodotti dal datore di lavoro e in base ai prezzi di mercato se sono acquistati dal datore di lavoro.

Variabile: 310 Prezzi alla produzione

L’indice dei prezzi alla produzione ha lo scopo di misurare l’evoluzione mensile dei prezzi di transazione delle attività economiche.

L’indice dei prezzi alla produzione per il mercato interno per un’attività economica misura l’evoluzione dei prezzi medi di tutti i beni e servizi prodotti da tale attività e venduti sul mercato interno. L’indice dei prezzi alla produzione per il mercato non interno mostra l’evoluzione dei prezzi medi (convertiti in moneta nazionale) di tutti i beni e servizi prodotti da una attività e venduti al di fuori del mercato interno. La combinazione di questi due indici illustra l’evoluzione dei prezzi medi di tutti i beni e servizi prodotti dall’attività in questione.

È essenziale tener conto di tutte le caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del prezzo (quantità di unità vendute, trasporto compreso o no, sconti, condizioni di servizio, condizioni di garanzia, destinazione). La specificazione deve essere tale che, nei periodi di riferimento successivi, l’unità d’osservazione possa individuare con esattezza il prodotto e fornire il prezzo unitario appropriato.

Per la definizione dei prezzi si applicano le seguenti regole:

il prezzo appropriato è il prezzo base che esclude l’IVA e le analoghe imposte deducibili direttamente collegate al fatturato nonché tutte le imposte sui beni e sui servizi fatturati dall’unità, a cui vanno aggiunti i contributi ai prodotti eventualmente ricevuti dal produttore,

se le spese di trasporto sono comprese, ciò dev’essere indicato nella specificazione del prodotto,

per mostrare l’evoluzione effettiva delle variazioni dei prezzi, deve trattarsi del prezzo reale della transazione, non del prezzo di listino,

l’indice dei prezzi alla produzione deve tener conto dei mutamenti della qualità dei prodotti,

il prezzo rilevato per il periodo t deve riferirsi agli ordinativi registrati nel corso di tale periodo (data dell’ordine) e non alla data in cui i prodotti lasciano la fabbrica,

per i prezzi alla produzione sul mercato non interno, i prezzi devono essere calcolati alle frontiere nazionali, fob (franco a bordo).

In teoria l’indice dovrebbe riflettere il prezzo medio durante il periodo di riferimento. Nella pratica il dato effettivamente rilevato può riferirsi a un giorno preciso a metà di tale periodo, considerato rappresentativo per il periodo in questione. Per i prodotti con un’incidenza significativa sull’economia nazionale i cui prezzi sono caratterizzati, anche solo saltuariamente, da una certa volatilità, è importante che l’indice rifletta effettivamente prezzi medi.

Costruzione

Gli indici dei prezzi alla produzione per la costruzione possono essere utilizzati come approssimazione per le variabili dei costi della costruzione. Essi misurano esclusivamente l’evoluzione dei costi di costruzione dei fabbricati residenziali, esclusi i fabbricati residenziali destinati a convivenze, i fabbricati non residenziali, il costo del suolo, gli onorari degli architetti e altri onorari. Riflettono i prezzi pagati dal cliente all’impresa di costruzione, rispecchiando quindi non soltanto le variazioni dei fattori di costo della costruzione, ma anche le variazioni della produttività e dei margini di profitto. Esiste inoltre uno scarto temporale tra il prezzo di produzione e i corrispondenti costi di produzione.

Servizi

La stessa definizione si applica ai prezzi alla produzione per i servizi, fatte salve le seguenti eccezioni:

i prezzi alla produzione per i servizi mostrano l’evoluzione dei prezzi per i servizi prestati alla clientela costituita da imprese o da persone rappresentanti imprese,

il periodo di riferimento è il trimestre,

sono monitorati i servizi interni e non interni,

l’unità di misura appropriata è costituita dal prezzo dell’operazione che riflette gli importi percepiti dal produttore per i prodotti effettivamente venduti agli acquirenti. Tale prezzo dovrebbe comprendere ogni sconto, ribasso, maggiorazione, ecc., applicabile al cliente. Dato che il prezzo rispecchia l’importo ricevuto dal produttore le imposte sui prodotti ne dovrebbero essere escluse, mentre gli eventuali contributi ai prodotti percepiti dal produttore dovrebbero essere aggiunti.

Il prezzo dovrebbe essere registrato nel momento in cui il servizio è prestato. Se la prestazione del servizio si estende su vari periodi di tempo vanno apportate appropriate rettifiche.

Variabile: 311 Prezzi alla produzione sul mercato interno

Variabile: 312 Prezzi alla produzione sul mercato non interno

Gli obiettivi e le caratteristiche degli indici per la variabile 310 («Prezzi alla produzione») si applicano anche agli indici per la distinzione tra prezzi alla produzione sul mercato interno e sul mercato non interno.

Gli indici dei prezzi alla produzione sul mercato interno e dei prezzi alla produzione sul mercato non interno richiedono indici dei prezzi alla produzione distinti, da calcolare in base alla destinazione del prodotto. La destinazione è determinata dal luogo di residenza del terzo che ha ordinato o acquistato il prodotto. Il mercato interno è costituito dai terzi residenti nello stesso territorio nazionale dell’unità d’osservazione. I prezzi alla produzione sul mercato non interno sono ulteriormente suddivisi in prezzi alla produzione per prodotti consegnati in paesi della zona euro (312z) e altri prezzi alla produzione (312x).

Variabile: 313 Indice del valore unitario

L’indice del valore unitario può essere utilizzato come approssimazione per i prezzi alla produzione sul mercato non interno e per i prezzi all’importazione solo se non vi è alcun deterioramento significativo della qualità rispetto all’informazione specifica sui prezzi.

Ai fini dell’elaborazione di tale indice, il valore unitario è calcolato dividendo il valore delle vendite di un prodotto per la quantità venduta, desunta dai dati relativi al commercio estero. Il valore unitario è poi trattato come il prezzo medio del prodotto e l’indice è calcolato come per i normali indici dei prezzi alla produzione.

Variabile: 340 Prezzi all’importazione

L’indice dei prezzi all’importazione ha lo scopo di misurare l’andamento mensile dei prezzi delle transazioni sui prodotti acquistati da residenti su mercati non interni. Tutti i servizi correlati sono inizialmente esclusi. L’indice dei prezzi deve seguire le variazioni nel tempo dei prezzi di articoli comparabili.

È essenziale tener conto di tutte le caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del loro prezzo (quantità di unità vendute, trasporto compreso o no, sconti, condizioni di servizio, condizioni di garanzia, origine e destinazione). La specificazione deve essere tale che, nei periodi di riferimento successivi, l’unità d’osservazione possa individuare con esattezza il prodotto e fornire il prezzo unitario appropriato.

Il mercato non interno è costituito dai terzi non residenti nello stesso territorio nazionale dell’unità d’osservazione. Il mercato interno è costituito dai terzi residenti nello stesso territorio nazionale dell’unità d’osservazione.

I prezzi sono definiti applicando i seguenti criteri:

sono escluse le importazioni delle famiglie, delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni senza scopo di lucro,

la procedura statistica e i regimi del commercio connessi sono quelli del regime del commercio speciale; sono incluse le importazioni normali nonché le importazioni in regime di perfezionamento attivo mentre è esclusa l’importazione a fini di riparazione,

la copertura è limitata ai prodotti C, D e E della CPA. I servizi correlati sono esclusi.

Per la definizione dei prezzi si applicano le seguenti regole:

il prezzo appropriato è il prezzo cif (costo, assicurazione, nolo) alla frontiera, al netto di tutti i dazi e le imposte sui beni e sui servizi gravanti sull’unità di osservazione,

i trasferimenti tra aziende di uno stesso gruppo («intra-company transfers») vanno presi in considerazione a condizione che tali trasferimenti siano basati su prezzi fondati sul mercato o da questo influenzati o nel caso in cui i prezzi di mercato siano insignificanti,

per mostrare l’evoluzione effettiva delle variazioni dei prezzi, deve trattarsi del prezzo reale della transazione, non del prezzo di listino: gli sconti vanno pertanto detratti dal prezzo,

al fine di evidenziare le variazioni pure dei prezzi, nella compilazione dell’indice dei prezzi si dovrebbe tener conto dei cambiamenti della qualità dei prodotti e apportare le necessarie rettifiche,

anche le altre caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del loro prezzo dovrebbero essere trattate coerentemente,

le importazioni sono registrate nel momento in cui è trasferita la proprietà di tali beni (ad esempio quando le parti intervenute nell’operazione la registrano nei loro libri o conti),

il trasferimento della proprietà di natanti e aeromobili o prodotti simili da una persona stabilita in un paese non membro a una persona stabilita nello Stato membro in questione è considerato importazione.

In teoria l’indice dovrebbe riflettere il prezzo medio durante il periodo di riferimento. Nella pratica il dato effettivamente rilevato può riferirsi a un giorno preciso a metà di tale periodo, considerato rappresentativo per il periodo in questione. Per i prodotti con un’incidenza significativa sull’economia nazionale i cui prezzi sono caratterizzati, anche solo saltuariamente, da una certa volatilità, è importante che l’indice rifletta effettivamente prezzi medi.

Gli indici dei prezzi all’importazione richiedono un calcolo distinto in funzione del paese di provenienza del prodotto. Il paese di provenienza è determinato in modo coerente con le procedure doganali. I prezzi all’importazione sono suddivisi a seconda che le importazioni provengano da paesi della zona euro (340z) o da altri paesi (340x).

Variabile: 320 Costi della costruzione

L’indice del costo di costruzione ha lo scopo di mostrare l’andamento dei costi sostenuti dall’imprenditore per realizzare la costruzione.

L’indice dei costi dei componenti (costo dei materiali e costo della manodopera) indica l’evoluzione dei prezzi dei fattori della produzione utilizzati nel settore delle costruzioni.

L’indice del costo di costruzione è così calcolato:

Formula

in cui: I = indice del costo di costruzione, Mi = indice dei costi dei materiali, Li = indice dei costi della manodopera, Formula = ponderazione per i materiali, Formula = ponderazione per i costi della manodopera.

Altre componenti dei costi di costruzione sono i costi relativi a impianti e attrezzature, trasporto, energia e altri costi. Gli onorari degli architetti non rientrano nei costi della costruzione.

Variabile: 321 Costi dei materiali

L’indice dei costi dei materiali è generalmente calcolato utilizzando i prezzi dei materiali (prezzi reali e non prezzi di listino) con riferimento ad un campione di prodotti e di fornitori. I prezzi si intendono IVA esclusa.

Variabile: 322 Costi della manodopera

L’indice dei costi della manodopera si riferisce alle retribuzioni e agli oneri sociali per tutte le persone occupate. Gli oneri sociali comprendono: i) i contributi sociali obbligatori a carico del datore di lavoro, ii) i contributi sociali volontari, contrattuali o oggetto di convenzioni collettive, a carico del datore di lavoro, e iii) i contributi sociali figurativi (prestazioni sociali erogate direttamente dal datore di lavoro).

Variabile: 411 Licenze di costruzione: numero di abitazioni

L’indice del numero di permessi di costruire ha lo scopo di evidenziare la futura evoluzione delle attività di costruzione in termini di unità abitative.

Un permesso di costruire è un’autorizzazione ad iniziare lavori nel quadro di un progetto di costruzione. In quanto tale, la concessione edilizia costituisce l’ultima tappa, prima dell’inizio dei lavori, della procedura di autorizzazione messa in atto dai pubblici poteri.

Un indice basato sulle concessioni edilizie può fornire una buona indicazione del volume di attività dell’industria delle costruzioni nel prossimo futuro, anche se la realtà può essere diversa nel caso in cui una quota elevata di permessi non sia utilizzata o quando tra il rilascio della concessione e l’inizio dei lavori trascorra un lasso di tempo considerevole.

Gli indici del numero di permessi sono calcolati per gli edifici residenziali con un’abitazione e per quelli con due o più abitazioni. Per abitazione si intendono uno o più vani e relativi annessi in un edificio permanente, o in una parte di esso costruita separatamente, che, per le caratteristiche della loro costruzione, ristrutturazione, conversione, ecc., sono destinati all’abitare. L’abitazione deve disporre di un ingresso indipendente su strada (direttamente o attraverso un giardino o un terreno) o su uno spazio comune interno all’edificio (pianerottolo, corridoio, ballatoio, ecc.). I vani separati che sono chiaramente utilizzati come parte dell’abitazione devono essere presi in considerazione. Un’abitazione può quindi essere costituita da edifici separati situati all’interno di uno stesso perimetro, purché siano chiaramente destinati all’abitazione di una stessa famiglia.

Variabile: 412 Licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile o altra unità appropriata

L’indice dei permessi di costruire per superficie utile ha lo scopo di indicare l’evoluzione futura dell’attività di costruzione in termini di volume.

Un permesso di costruire è un’autorizzazione ad iniziare lavori nel quadro di un progetto di costruzione. In quanto tale, la concessione edilizia costituisce l’ultima tappa, prima dell’inizio dei lavori, della procedura di autorizzazione messa in atto dai pubblici poteri.

Un indice basato sulle concessioni edilizie può fornire una buona indicazione del volume di attività dell’industria delle costruzioni nel prossimo futuro, anche se la realtà può essere diversa nel caso in cui una quota elevata di permessi non sia utilizzata o quando tra il rilascio della concessione e l’inizio dei lavori trascorra un lasso di tempo considerevole.

L’indice è calcolato sulla base dei metri quadrati di superficie utile dei fabbricati per i quali sono stati concessi i permessi di costruire. La superficie utile di un fabbricato (10) è misurata entro i suoi muri esterni, al netto di:

aree occupate dalla costruzione (ad esempio, aree occupate da componenti di delimitazione, supporti, colonne, pilastri, camini),

aree funzionali per utilizzazioni accessorie (ad esempio, spazi occupati da impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria o da gruppi elettrogeni),

aree di passaggio (ad esempio, trombe delle scale, ascensori, scale mobili).

La parte della superficie utile complessiva di un fabbricato residenziale include le aree utilizzate per cucine, salotti, stanze da letto e locali accessori, cantine e stanze comuni utilizzate dai proprietari delle unità residenziali.

Possono essere utilizzate altre misure, purché gli Stati membri le utilizzino in modo univoco e coerente, come consentito dal regolamento (CE) n. 1165/98, allegato B, lettera c), punto 1.

Il regolamento (CE) n. 1165/98 si riferisce alla classificazione CC per quanto riguarda le licenze di costruzione per le diverse categorie di fabbricati. La categoria «altri edifici» del regolamento (CE) n. 1165/98 comprende le seguenti categorie della classificazione CC:

alberghi ed edifici analoghi,

fabbricati per il commercio all’ingrosso e al dettaglio,

fabbricati utilizzati per i trasporti e le comunicazioni,

fabbricati industriali e depositi,

edifici destinati ad attività ricreative, educative o per fini ospedalieri e di assistenza sociale,

altri edifici non residenziali.

Variabile: 330 Deflatore delle vendite

Il deflatore delle vendite ha lo scopo di correggere gli effetti delle variazioni dei prezzi sul fatturato.

Il deflatore delle vendite del commercio al dettaglio non è un deflatore del servizio fornito, bensì dei beni venduti.

I prezzi utilizzati per calcolare il deflatore per un’attività sono calcolati come media ponderata degli indici dei prezzi dei beni pertinenti per tale attività. È essenziale tener conto di tutte le caratteristiche dei prodotti che intervengono nella determinazione del prezzo (quantità di unità vendute, trasporto compreso o no, sconti, condizioni di garanzia e destinazione).

La specificazione dev’essere tale che, nei periodi di riferimento successivi, l’unità d’osservazione possa individuare in modo preciso il bene e fornire il prezzo unitario appropriato.

Per mostrare l’evoluzione effettiva delle variazioni dei prezzi, deve trattarsi del prezzo reale della transazione e non del prezzo di listino.

In teoria l’informazione sui prezzi rilevata dovrebbe riflettere il prezzo medio durante il periodo di riferimento. Nella pratica il dato effettivamente rilevato può riferirsi a un giorno preciso a metà di tale periodo, considerato rappresentativo per il periodo in questione.

Definizione di territorio economico

Per territorio economico s’intende:

il territorio geografico su cui si esercita la giurisdizione di uno Stato, all’interno del quale le persone, i beni, i servizi e i capitali circolano liberamente,

le zone franche, compresi i magazzini e le fabbriche sotto controllo doganale,

lo spazio aereo nazionale, le acque territoriali nonché la piattaforma continentale situata nelle acque internazionali sulla quale il paese esercita diritti esclusivi,

le zone franche territoriali, cioè i territori geografici situati nel resto del mondo e utilizzati in virtù di trattati internazionali o di accordi fra Stati dalle amministrazioni pubbliche del paese (ambasciate, consolati, basi militari, centri di ricerche, ecc.),

i giacimenti situati nelle acque internazionali al di fuori della piattaforma continentale del paese, sfruttati da unità che risiedono nel territorio, quale è definito nei punti precedenti.

Il territorio economico non comprende:

le zone franche extraterritoriali (cioè le parti del territorio geografico del paese utilizzate dalle amministrazioni pubbliche di altri paesi, dalle istituzioni dell’Unione europea o da organizzazioni internazionali in virtù di trattati internazionali o di accordi tra Stati).

Quella che precede è la definizione fornita dal Sistema europeo dei conti (SEC 1995), paragrafi 2.05-2.06.

La differenza tra mercati interni e non interni dev’essere interpretata ai fini delle statistiche congiunturali con riferimento al territorio degli Stati membri. Questa definizione potrà essere riveduta in futuro per tenere conto in modo specifico dell’integrazione monetaria e/o europea conformemente ad altre disposizioni pertinenti.


(1)  Inteso comunemente come indice della «evoluzione del valore aggiunto», il termine «indice della produzione» contraddice la definizione di «produzione» in uso nel quadro dei conti nazionali e delle statistiche strutturali sulle imprese; tuttavia, è questo il termine tradizionalmente impiegato in tale settore delle statistiche delle imprese. L’espressione «indice del valore aggiunto» in pratica non è mai utilizzata. Poiché l’indice segue l’evoluzione della produzione a prezzi costanti, è utilizzato talvolta il termine «indice del volume della produzione». Il termine «indice della produzione» è sempre inteso nel presente testo come indice di quantità, ossia a prezzi costanti.

(2)  La produzione e di conseguenza il valore aggiunto ai prezzi base è la valutazione adottata nel SEC 95. Dal prezzo base sono escluse tutte le imposte sui prodotti, ma diversamente che nel caso del precedente concetto di valore aggiunto al costo dei fattori non si tenta di escludere le altre imposte sulla produzione. Se il valore aggiunto ai prezzi base non è disponibile, ad esempio sulla base delle statistiche strutturali sulle imprese, può essere utilizzato come approssimazione il valore aggiunto lordo al costo dei fattori.

(3)  I termini «fatturato» e «vendite» sono spesso utilizzati come sinonimi nel contesto delle statistiche congiunturali.

(4)  Se risulta difficile misurare i contributi ai prodotti questi possono essere omessi in sede di calcolo degli indici nel tempo.

(5)  Le regole della contabilità nazionale dovrebbero valere come criteri di inclusione ed esclusione.

(6)  I coadiuvanti familiari non retribuiti sono stati aggiunti per ragioni di principio, anche se può essere difficile ottenere dati precisi al loro riguardo.

(7)  Il totale delle ore lavorate può essere calcolato, perlomeno nell’industria, sulla base delle ore lavorate dai lavoratori dipendenti.

(8)  Il lavoro straordinario non retribuito è incluso per ragioni di principio, anche se in vari Stati membri è difficile ottenere dati al riguardo.

(9)  I diritti di opzione sono stati esclusi principalmente per ragioni pratiche connesse alle difficoltà di una definizione armonizzata e del rilevamento di dati, anche se sono spesso considerati una remunerazione del lavoro collegata ai risultati generali ottenuti dall’impresa.

(10)  La definizione di superficie utile riprende quella della Classificazione dei tipi di costruzione, a sua volta basata su Statistical Standards and Studies n. 40, Nazioni Unite, New York 1987, e Statistical Standards and Studies n. 43, Nazioni Unite, New York 1994.


ALLEGATO II

Modifiche del regolamento (CE) n. 1165/98

L’allegato B del regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come indicato di seguito.

Elenco delle variabili

Il testo di cui alla lettera c) («Elenco delle variabili») è modificato come segue:

1)

al punto 1), le variabili 130 «Nuovi ordinativi pervenuti», 135 «Nuovi ordinativi pervenuti di opere edilizie» e 136 «Nuovi ordinativi pervenuti di opere civili» sono soppresse;

2)

i punti 2) e 4) sono soppressi.

Periodi di riferimento

Alla lettera e) («Periodi di riferimento»), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri, il cui valore aggiunto nella sezione F della NACE in un dato anno base rappresenta meno del 2 % del totale della Comunità europea, devono fornire le variabili 110, 115 e 116 solo con un periodo di riferimento di un trimestre.»

Livello di dettaglio

Il testo di cui alla lettera f) («Livello di dettaglio») è modificato come segue:

1)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

Le variabili 110, 210, 220 e 230 devono essere trasmesse almeno per il livello a due cifre della NACE Rev. 1.»;

2)

il punto 2) è soppresso.

Termini per la trasmissione dei dati

Alla lettera g) («Termini per la trasmissione dei dati»), punto 1), le variabili 130, 135 e 136 sono soppresse con i relativi termini.