ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 277

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
9 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1463/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

1

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante adattamento dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda lo sviluppo rurale

2

 

*

Decisione del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante adattamento dell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania

4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1) definisce le norme generali che disciplinano il sostegno comunitario alla politica di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007–2013 e fissa le priorità e le misure in materia.

(2)

Occorre adattare le suddette norme generali e misure per permetterne l’attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell’adesione di tali paesi all’Unione europea.

(3)

A norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 ogni programma di sviluppo rurale deve comprendere un asse Leader obbligatorio che deve rappresentare una percentuale minima del contributo del FEASR a tale programma. Data la mancanza di esperienza della Bulgaria e della Romania nell’attuazione dell’approccio Leader e per permettere a tali paesi di creare la capacità locale necessaria alla sua applicazione, è opportuno che nel periodo 2010-2013 si applichi in questi paesi il contributo finanziario medio del 2,5 % previsto per l'asse Leader.

(4)

Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare fino al 2013 delle misure transitorie relative al sostegno a favore delle aziende agricole che praticano un’agricoltura di semisussistenza e della costituzione di associazioni di produttori, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all’elenco dei paesi che beneficiano di tali misure.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1698/2005 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 è modificato come segue:

1)

all'articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per la Bulgaria e la Romania, nel periodo 2010–2013 si rispetta una percentuale media del 2,5 % almeno del contributo totale del FEASR per l’asse 4. Per il calcolo di tale percentuale si tiene conto di tutti i contributi concessi dal FEASR per tale asse nel periodo 2007–2009.»

;

2)

all'articolo 20, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«misure transitorie per Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, in particolare:»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

9.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/2


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

recante adattamento dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda lo sviluppo rurale

(2006/663/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 22,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), ha modificato l’acquis su cui si erano basati i negoziati di adesione con la Bulgaria e la Romania.

(2)

È pertanto necessario adattare l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania per renderlo conforme al regolamento (CE) n. 1698/2005.

(3)

Le disposizioni transitorie e le modalità di applicazione relative al periodo di programmazione dello sviluppo rurale che ha inizio il 1o gennaio 2007 dovrebbero essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005. È opportuno adattare di conseguenza i riferimenti alle disposizioni procedurali contenuti nell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania.

(4)

Al raggiungimento dell’accordo politico in merito al regolamento (CE) n. 1698/2005, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla Bulgaria e la Romania allo scopo di prorogare fino al 2013 la misura in merito ai servizi di consulenza prevista nell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti alle aziende che beneficiano di un aiuto per l’agricoltura di semisussistenza. È opportuno adattare l’atto di adesione per tener conto di tale accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificato come segue:

1)

all’articolo 29, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Se a tal fine risultano necessarie specifiche misure transitorie, esse sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3).

2)

l'articolo 34 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Oltre ai regolamenti relativi allo sviluppo rurale in vigore alla data dell’adesione, le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III dell’allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania per il periodo 2007–2009, ad eccezione della sezione I, parte D, dello stesso allegato, che si applica anche per il periodo 2010–2013 per quanto riguarda la fornitura di servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un aiuto per l’agricoltura di semisussistenza. Le specifiche disposizioni finanziarie di cui alla sezione IV dell’allegato VIII si applicano alla Bulgaria e alla Romania durante il periodo di programmazione 2007–2013.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell'allegato VIII sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005.»

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bulgara e romena, ciascuno dei ventitré testi facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).»;


9.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2006

recante adattamento dell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania

(2006/664/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 34, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), ha modificato l’acquis su cui si erano basati i negoziati di adesione con la Bulgaria e la Romania.

(2)

È pertanto opportuno adattare l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania per renderlo conforme al regolamento (CE) n. 1698/2005.

(3)

Nel procedere ai necessari adattamenti dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania occorrerebbe rispettare la natura e i principi fondamentali dei risultati dei negoziati e applicarli alle nuove disposizioni introdotte. È inoltre opportuno limitare gli adattamenti dell'atto di adesione allo stretto necessario.

(4)

Le misure relative all’agricoltura di semisussistenza e alle associazioni di produttori previste dall’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1698/2005, nell’ambito delle disposizioni transitorie applicabili alla Bulgaria, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, a Malta, alla Polonia, alla Repubblica ceca, alla Romania, alla Slovacchia, alla Slovenia e all’Ungheria. Per questo motivo è opportuno sopprimere le disposizioni in materia contenute nell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania.

(5)

Le disposizioni sull’assistenza tecnica previste nell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1698/2005 ed è pertanto opportuno sopprimerle.

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, ogni programma di sviluppo rurale deve comprendere un asse Leader obbligatorio che deve rappresentare una percentuale minima del contributo del FEASR a tale programma. Inoltre, l’articolo 59 del citato regolamento prevede una misura destinata a sostenere l’acquisizione di competenze secondo modalità diverse da quelle negoziate per la Bulgaria e la Romania. È pertanto necessario armonizzare le disposizioni relative a Leader contenute nell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania per renderle conformi alle nuove disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede un sostegno per il ricorso a servizi di consulenza. Tuttavia, per quanto riguarda l'ambito di applicazione di tale misura esistono differenze tra l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania e il regolamento citato. Per evitare, in particolare, qualunque possibilità di doppio finanziamento nei primi tre anni di attuazione del programma, è opportuno dare alla Bulgaria e alla Romania la possibilità di scegliere se attuare le misure previste dall’allegato VIII dell’atto di adesione oppure le misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

(8)

Inoltre, al momento del raggiungimento dell’accordo politico in merito al regolamento (CE) n. 1698/2005, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla Bulgaria e la Romania, allo scopo di prorogare fino al 2013 la misura in merito ai servizi di consulenza prevista nell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti alle aziende che beneficiano di un aiuto per l’agricoltura di semisussistenza. È opportuno adattare l’allegato VIII dell’atto di adesione per tener conto di tale accordo.

(9)

Poiché il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), ha istituito un Fondo unico per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale, che sostituisce le due precedenti fonti di finanziamento, è necessario chiarire la base di calcolo del massimale del 20 % per i complementi ai pagamenti diretti, previsti alla sezione I, parte E, dell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania

(10)

Il sostegno comunitario previsto nella sezione I, parte E, dell’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania è destinato al cofinanziamento di pagamenti o di aiuti diretti nazionali ai sensi dell’articolo 143 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (4). Per questo motivo tale sostegno non dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’equilibrio tra gli obiettivi, definito all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 non contempla più la redditività economica quale requisito di ammissibilità della misura relativa agli aiuti agli investimenti. È opportuno pertanto sopprimere la relativa deroga per la Bulgaria e la Romania contenuta nell’allegato VIII dell’atto di adesione.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede nuove norme relative al finanziamento dello sviluppo rurale. Poiché tali norme seguono gli stessi principi figuranti negli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (5), norme alle quali fa riferimento l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, non sono più necessarie le disposizioni finanziarie specifiche previste nell’allegato VIII del medesimo atto. È inoltre necessario modificare nello stesso allegato VIII il contributo finanziario della Comunità per le misure agroambientali e le misure relative al benessere degli animali, poiché, a norma dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i tassi di cofinanziamento non sono più fissati per misura, ma per asse,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato VIII dell’atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificato come segue:

1)

la sezione I è modificata come segue:

a)

le parti A e B sono soppresse;

b)

la parte C è sostituita dalla seguente:

«C.

Misure del tipo Leader+

Oltre alle misure previste all’articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, può essere concesso un sostegno per le seguenti misure:

a)

costruzione di partenariati rappresentativi per lo sviluppo locale;

b)

elaborazione di strategie di sviluppo integrate;

c)

finanziamento della ricerca e preparazione delle richieste di sostegno.»

;

c)

la parte D è sostituita dalla seguente:

«D.

Servizi di consulenza e di divulgazione agricole

1)

È concesso un sostegno per la fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole.

Per il periodo 2007–2009 tale sostegno non può essere compreso nel programma di sviluppo rurale, qualora sia previsto un sostegno ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2)

Per il periodo 2010–2013 tale sostegno è concesso esclusivamente per la fornitura di servizi agli agricoltori che beneficiano di un sostegno per l’agricoltura di semisussistenza, quale previsto dall’articolo 20, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

I servizi di consulenza agli agricoltori di cui al punto 1 coprono almeno:

a)

i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b)

i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.»

;

d)

il testo della parte E è modificato come segue:

i)

nel punto 3), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Il contributo comunitario al sostegno concesso ai sensi della presente parte E in Bulgaria o in Romania, rispettivamente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non supera il 20 % della rispettiva assegnazione annua proveniente dalla sezione garanzia del FEAOG, di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del presente atto di adesione.»

;

ii)

è aggiunto il punto seguente:

«5)

Il contributo finanziario della Comunità a questa misura è escluso dal calcolo dell’equilibrio tra gli obiettivi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005.»

;

e)

le parti F e G sono soppresse;

2)

nella sezione II è soppresso il punto 1;

3)

la sezione IV è sostituita dalla seguente:

«In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all’80 % per gli assi 1 e 3 e per l’assistenza tecnica.

In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, il contributo finanziario della Comunità può ammontare all’82 % per l’asse 2.»

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bulgara e rumena, ciascuno dei ventitré testi facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

(5)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).